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	<title>24/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3390</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3390/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3390/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3390</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti al G.O. il giudizio inerente il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento Giurisdizione e competenza – Atto di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento – Giurisdizione del G.O. Sussiste la giurisdizione del G.O. con riferimento alla controversia inerente il provvedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3390/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3390/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3390</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti</span></p>
<hr />
<p>al G.O. il giudizio inerente il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Atto di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento – Giurisdizione del G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del G.O. con riferimento alla controversia inerente il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>(omissis)</i></p>
<p>Visto l&#8217;art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall&#8217;art. 3 legge 205 del 2000 e ritenuto di farne applicazione, posto che il ricorso, concernente provvedimento che incide su posizioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, esula dalla giurisdizione amministrativa ed appartiene a quella del giudice ordinario;</p>
<p>Ritenuto altresì equo compensare le spese tra le parti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3395</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3395/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3395</a></p>
<p>Pres. Gomez deAyala – Est. Baglietto F.A. (avv. Vitale) c. Comune di Torino (avv. Rizza) ed altri il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. è inefficace con riferimento ai giudizi amministrativi e non ai procedimenti amministrativi Professioni e mestieri – Attività di vendita al dettaglio presso il domicilio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3395/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3395/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3395</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez deAyala – Est. Baglietto<br /> F.A. (avv. Vitale) c. Comune di Torino (avv. Rizza) ed altri</span></p>
<hr />
<p>il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. è inefficace con riferimento ai giudizi amministrativi e non ai procedimenti amministrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Attività di vendita al dettaglio  presso il domicilio del consumatore – Inibitoria &#8211; Sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. – Procedimenti finalizzati all’adozione di un atto amministrativo – Rilevanza – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La sentenza di patteggiamento può essere valorizzata nei procedimenti finalizzati all’adozione di un atto amministrativo (nel caso di specie, inibitoria all’attività di vendita al dettaglio press oil domicilio del consumatore).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>(omissis)</i></p>
<p>Vista l&#8217;istanza cautelare;<br />
Visto l&#8217;art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971. n. 1034 nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 L. 21luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che in data 27 ottobre 2003 il ricorrente ha trasmesso al Comune di Torino dichiarazione di inizio dell&#8217;attività di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore;<br />
Considerato che con il provvedimento impugnato il Comune gli ha inibito l&#8217;esercizio di detta attività, in quanto egli risultava condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, e non aveva ottenuto la relativa riabilitazione: ciò che configurava gli estremi dei fatti che giustificano detta misura ïnterdittiva a sensi dell&#8217;art. 5. comma 2 D.L.vo 31 marzo 1998, n.114;<br />
Ritenuto, per contro, che per quanto la sentenza penale di patteggiamento non abbia come presupposto l&#8217;accertamento del fatto che costituisce reato, ma si limita a prendere atto, ove il giudice ne accerti l&#8217;ammissibilità in base alla legge, dell&#8217;accordo tra le parti in giudizio su una sanzione sostitutiva e riduttiva rispetto a quella edittale, ciò non significa tuttavia che i fatti e le circostanze illustrati nel corso del giudizio penale non possano emergere al di fuori di tale giudizio, e che non possano quindi essere oggetto di valutazioni nell&#8217;ambito di rapporti civili o amministrativi, altrimenti la sentenza in discorso sarebbe per gli imputati un espediente per evitare sanzioni ai propri comportamenti, finendosi così inammissibilmente per equiparare tali sentenze a pronunce di proscioglimento con formula piena (Cons. St., V, 20 giugno 2001, n. 3260; v. anche Cons. St.. V. 26 settembre 2001, n. 5049; Cons. St., IV, 28 maggio 2002, n. 2941);<br />
Ritenuto quindi che l&#8217;inefficacia della sentenza patteggiata è circoscritta ai soli giudizi civili e amministrativi, ma non preclude che essa sia valorizzata nei procedimenti finalizzati all&#8217;adozione di un atto amministrativo (T.A.R. Campania  Salerno. 17 dicembre 2002, n. 2346; v, anche T.A.R. Molise. 4 ottobre 2000, n. 319; T.A.R. Camapania-Napoli. 8 novembre 2000, n. 4123);<br />
Ritenuto che per le esposte considerazioni il ricorso deve essere conclusivamente respinto;<br />Ritenuto in ogni caso opportuno dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3400</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3400/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3400</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia ancora al G.A. la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno per atto amministrativo illegittimo &#8211; ordinanza sindacale contingibile ed urgente Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno &#8211; Ordinanza Contingibile ed Urgente – Illegittimità – Giurisdizione del GA – Sentenze Corte Cost.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3400/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3400/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3400</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia</span></p>
<hr />
<p>ancora al G.A. la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno per atto amministrativo illegittimo &#8211; ordinanza sindacale contingibile ed urgente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno &#8211; Ordinanza Contingibile ed Urgente – Illegittimità – Giurisdizione del GA – Sentenze Corte Cost. 204/04 e 281/04 – Permane</span></span></span></p>
<hr />
<p>Permane la giurisdizione del GA a conoscere della domanda di risarcimento del danno a seguito di ordinanza sindacale contingibile ed urgente illegittima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>I signori Giancarlo Piacentini ed Anna Monferino sono proprietari di un fabbricato sito ad Alessandria in via della Cappelletta 9, che fu interessato dall&#8217;alluvione del novembre 1994. Nel 1996 l&#8217;amministrazione comunale adottò un provvedimento, con cui impose loro di puntellare un muro che si presentava pericolante; l&#8217;atto fu ottemperato con l&#8217;apposizione di tiranti di sostegno e con l&#8217;erezione di un muro di calcestruzzo.<br />
L&#8217;amministrazione comunale richiese una perizia privata a corredo del soddisfacente esito dei lavori, ma non condivise il documento allegato all&#8217;uopo dagli interessati, tanto che fu ordinata la messa in sicurezza del manufatto. Dopo una fase interlocutoria, durante la quale si svolsero trattative tra le parti, il sindaco adottò l&#8217;ordinanza contingibíle ed urgente ai sensi dell&#8217;art. 34 della allora vigente legge 8 giugno 1990, n. 142.<br />
Il provvedimento venne eseguito, ma i ricorrenti ne ottennerol&#8217;annullamento con sentenza definitiva di questo giudice, ed hanno poi nuovamente adito il tribunale per ottenere la condanna dell&#8217;amministrazione dello Stato al risarcimento del danno. Hanno per ciò notificato l&#8217;atto 24.11.2003, depositato il 29.11.2003, con cui espongono di aver acquisito la prova del danno subito dal loro diritto dominicale, rilevano il nesso tra questo e la condotta dell&#8217;amministrazione, che si connota con profili di illiceità, dopo che l&#8217;atto sindacale è stato annullato dalla ricordata sentenza di questo giudice.<br />
Il tribunale pronunciò in sede cautelare l&#8217;ordinanza 10.12.2003, n. 1464/I/03 con cui dispose verificazione; con successiva ordinanza 29.1.2004, n. 2/I/04 il tribunale integrò la precedente pronuncia, e provvide alla nomina di un tecnico, perché provvedesse alla stesura dell&#8217;atto istruttorio.<br />
L&#8217;amministrazione dell&#8217;Interno si è costituita con atto 30.3.2004, con cui ha chiesto respingersi la domanda, ed ha depositato una memoria datata 14.4.2004; i ricorrenti hanno replicato con memorie in data 4 e 26 maggio 2004.<br />
Con ordinanza 23.6.2004, n. 767/i/04 il tribunale ha dichiarato la nullità degli atti compiuti dal tecnico verificatore nominato in precedenza, ed ha disposto nuovi accertamenti, sempre demandati al tecnico incaricato.<br />
Questi ha depositato una nuova relazione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il contendere riguarda il risarcimento del danno che i ricorrenti assumono di aver subito, in conseguenza dell&#8217;esecuzione di un provvedimento contingibile cd urgente del Sindaco di Alessandria, con cui fu ordinato l&#8217;abbattimento di una parte del muro perimetrale del fondo di proprietà.<br />
In rito il ricorso contiene un&#8217;istanza cautelare su cui il giudice non ha ancora pronunciato: tale presupposto induce a ritenere possibile la decisione con sentenza brevemente motivata, viste altresì la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti.<br />
Va innanzitutto rilevata l&#8217;eventuale persistenza della giurisdizione del tribunale adito a conoscere della presente controversia.<br />
La possibilità per il giudice amministrativo di pronunciare sentenze sulle domande di danno, eventualmente derivato dalle attività svolte sulla base di un atto poi annullato, era stata affermata dalla sentenza n. 500 del 1999 delle sezioni unite civile della corte di cassazione. Era poi intervenuta la legge 21 luglio 2000, n. 305 (art. 7. che novellò l&#8217;art. 35 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 80) a conferire un quadro normativo di maggiore chiarezza ad una situazione che s&#8217;era sbloccata dopo anni di incertezze giurisprudenziali, che faticavano a recepire le istanze della dottrina.<br />
Le sentenze della corte costituzionale 6 luglio 2004, n, 204 e 28 luglio 2004, n. 281 hanno mutato notevolmente i contorni della giurisdizione esclusiva che i legislatori del 1998 e del 2000 avevano inteso attribuire al giudice amministrativo; tuttavia, entrambe le decisioni hanno fatta salva la sfera di attribuzioni riconosciuta al giudice adito, per quel che riguarda il risarcimento del danno che può conseguire alle statuizioni assunte in sede di giurisdizione di legittimità, o nelle materie di giurisdizione esclusiva da tempo trattate dal consiglio di Stato. In questo caso si versa in un&#8217;ipotesi di tal fatta, posto che il tar del Piemonte annullò un atto del sindaco di Alessandria assunto nella veste di ufficiale di governo, ed ora i soggetti che assumono di avere subito un danno da quell&#8217;attività amministrativa ne chiedono il ristoro. Ne consegue che, sotto questo profilo, la lite va decisa nel merito.<br />
Va poi esaminata l&#8217;eccezione con cui l&#8217;amministrazione dell&#8217;Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Deduce la p.a. che il sindaco di Alessandria assunse solo formalmente la funzione di ufficiale di governo, allorché adottò l&#8217;atto già annullato, ma che al contrario si trattò dell&#8217;esercizio di una funzione completamente riferibile alla sfera di competenze dell&#8217;ente locale.<br />
Il giudice non condivide tale eccezione. In questa sede si è vincolati al giudicato formatosi tra le parti, a seguito della decisione 25 gennaio 2003, n. 90, che ha statuito l&#8217;illegittimità dell&#8217;esercizio di un potere, nelle forme e con i contenuti in cui si manifestò. Non si tratta pertanto di un&#8217;ipotesi di nullità del provvedimento, ma di un semplice vizio di illegittimità, che lascia intatta la riferibilità della determinazione alla p.a. che dichiarò di adottarla. Il sindaco di Alessandria dichiarò di agire nella qualità di ufficiale di governo, ed il tar rilevò semplicemente lo scorretto uso di tali potestà, senza negare<br />
l&#8217;astratta riferibilità della funzione alla p.a. agente. Ne consegue che il soggetto legittimato passivamente in questa lite è l&#8217;amministrazione statale dell&#8217;interno.<br />
Nel merito si rileva che è principio ricevuto che la p.a. può incidere sui didaiti dominicali altrui con atti che ne comportano la modificazione anche fisica: tuttavia l&#8217;eventuale dichiarazione di illegittimità del provvedimento lesivo fa sorgere il titolo alla reintegrazione in forma specifica o per equivalente. I ricorrenti hanno optato per quest&#8217;ultima possibilità, per cui il giudice deve esaminare i presupposti della domanda così formulata.<br />
Non è possibile dubitare che gli interessati subirono un danno a seguito delle demolizione del muro di loro proprietà, ordinato dal sindaco di Alessandria con l&#8217;atto poi annullato.<br />
In fatto era accaduto che nel corso dei lavori in corso per porre rimedio ai danni causati dall&#8217;alluvione del novembre 1994, l&#8217;amministrazione comunale aveva dato corso ad opere di bonifica fognaria: dagli atti prodotti in causa, non contestati dall&#8217;amministrazione resistente, è risultato che l&#8217;impresa e la p.a. convennero sulla maggiore convenienza di un tracciato della condotta in costruzione, che intersecava il muro di proprietà dei ricorrenti.<br />
Al verosimile fine di evitare la ]unga procedura ablatoria, l&#8217;amministrazione si determinò nel senso che questo giudice ha già dichiarato illegittimo, eon la sentenza sopra citata. L&#8217;attività di demolizione posta in essere è pertanto risultata priva del titolo giuridico che l&#8217;aveva consentita, ma la lettura degli atti di indagine della polizia giudiziaria (anch&#8217;essi mai contestati dalla resistente) convince che solo l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza sindacale comportò l&#8217;attività materiale che ha leso il diritto dominicale degli interessati.<br />
E&#8217; poi emerso che il bene immobile in questione aveva subito danni rilevanti a seguito del passaggio dell&#8217;ondata di piena del 1994, ma le opere realizzate da proprietari avevano restituito al muro i necessari requisiti di stabilità. Il passaggio dei pedoni e dell&#8217;autobus nei pressi del manufatto era continuato indisturbato dopo l&#8217;alluvione, ed il muro non aveva più dato segni di cedimento, dopo quelli palesati nell&#8217;imminenza del fatto.<br />
Ne consegue che nulla sembra consigliasse la demolizione del muro, al di là della volontà della p.a. di dar celere corso alle opere fognarie; tale atteggiamento è stato ritenuto inidoneo a sostenere l&#8217;atto adottato, per cui, ai fini di questa lite va ritenuto sussistente il nesso tra la condotta materiale ed il danno, che va altresì qualificato ingiusto, attesa la lesione del diritto dominicale indebitamente intervenuta.<br />
Va osservato ancora che la giurisprudenza più recente è orientata a seguire le tesi dottrinarie, che svalutano il rilievo dell&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;agente nella ripartizione dei danni; tuttavia in questa fattispecie sussiste un abbondante materiale probatorio prodotto dai ricorrenti od acquisito dal giudice, che conforta l&#8217;asserzione contenuta in ricorso, secondo cui lo sviamento della causa tipica dell&#8217;atto adottato fu particolarmente intenso: ne consegue la possibilità di dichiarare che l&#8217;autorità agente (si veda la richiesta 7.5.2003, con cui il p.m. presso gli atti del pubblico ministero chiese l&#8217;archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti del sindaco) si determinò sorretta da una volontà connotata dall&#8217;intento di violare le norme ed il diritto degli interessati.<br />
Sussistono pertanto tutti i requisiti per accogliere la domanda proposta, dichiarando che il ministero dell&#8217;interno è tenuto al risarcimento de] danno causato agli interessati dall&#8217;attività materiale seguita all&#8217;atto poi annullato.<br />
La liquidazione del pregiudizio può derivare dalla verificazione demandata all&#8217;architetto Milano, in servizio presso la provincia di Alessandria. Il tecnico svolse una prima volta il compito demandatogli, ma a giudizio dell&#8217;ordinanza 23.6.2004, n. 767!iJ04 di questo tribunale, condivisa in questa sede decisoria, non rispettò le garanzie procedimentali di legge.<br />
L&#8217;ausiliare ha pertanto svolto nuovamente l&#8217;incarico demandatogli, ed ha depositato una relazione confermativa della precedente, redatta nel contraddittorio delle parti, con cui ha accertato in modo congruo ed indenne da critiche che il danno subito dai ricorrenti va stimato in euro 83.765,32, oltre agli oneri tributari (iva). In tali termini va pertanto pronunciata la richiesta condanna, a cui si aggiungono quella per la verificazione e quella per le spese legali che la p.a. dovrà rifondere ai ricorrenti; entrambe le somme sono determinate secondo l&#8217;equa liquidazione di cui al dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, accoglie il ricorso, e dichiara che il ministro dell&#8217;Interno, in persona del ministro in carica, è tenuto e condannato al risarcimento del danno subito di ricorrenti, in conseguenza del fatto illecito indicato in rubrica:<br />
condanna pertanto l&#8217;amministrazione statale al pagamento della somma di curo 83.765,32 (ottantatremilasettecentosessantacinque/32), oltre agli oneri tributari per l&#8217;attività di costruzione che sarà eventualmente posta in essere.<br />
Condanna poi il ministero dell&#8217;interno al pagamento delle spese di verificazione che liquida in euro 2000,00 (duemila/O0), ed alle spese legali sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3400/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-24-11-2004-n-383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-24-11-2004-n-383/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.383</a></p>
<p>Pres. DE ROSE, Est. MORGANTE Ric: Riccardo Giovanni Meaggia sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;accesso agli atti dell&#8217;istruttoria in tema di accertamento di responsabilità contabile Responsabilità amministrativa &#8211; Corte dei Conti &#8211; Accesso agli atti istruttori &#8211; E&#8217; inammissibile &#8211; Motivi Non sussiste alcuna prescrizione normativa che imponga l&#8217;accesso agli atti dell&#8217;istruttoria del P.M.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-24-11-2004-n-383/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-24-11-2004-n-383/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DE ROSE, Est. MORGANTE<br /> Ric: Riccardo Giovanni Meaggia</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;accesso agli atti dell&#8217;istruttoria in tema di accertamento di responsabilità contabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità amministrativa &#8211; Corte dei Conti &#8211; Accesso agli atti istruttori &#8211; E&#8217; inammissibile &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste alcuna prescrizione normativa che imponga l&#8217;accesso agli atti dell&#8217;istruttoria del P.M. contabile a seguito di invito, nè è possibile operare non previste assimilazioni con la fase delle indagini preliminari propedeutica alla instaurazione del processo penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;accesso agli atti dell&#8217;istruttoria in tema di accertamento di responsabilità contabile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE DEI CONTI<br />
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale  </b></p>
<p>composta dai Magistrati: DOTT. CLAUDIO DE ROSE	PRESIDENTE; DOTT. FRANCESCO PEZZELLA	CONSIGLIERE; DOTT. DAVIDE MORGANTE	CONSIGLIERE REL.; DOTT. ROCCO DI PASSIO	CONSIGLIERE; DOTT. PIERA MAGGI	CONSIGLIERE<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio d’appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 18865 del Registro di Segreteria, proposto da<br />
<b>Riccardo Giovanni Meaggia</b> avverso la sentenza n. 862/03 in data 4 marzo – 21 luglio 2003 della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sardegna.</p>
<p>	Visti l’atto d’appello, le conclusioni del Procuratore Generale, nonché gli altri atti e documenti della causa;<br />	<br />
	Uditi, alla pubblica udienza del 18 maggio 2004, il Consigliere relatore dott. Davide Morgante, l&#8217;Avv. Giuseppe Gualtieri su delega dell’Avv. Carmelino Fenudì per la parte appellante, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Amedeo Federici;<br />	<br />
	Ritenuto in																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con sentenza n.862/2003 la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha condannato il dott. Giovanni Riccardo Meaggia, direttore pro tempore della Circoscrizione aeroportuale di Cagliari-Elmas, al pagamento in favore dell’Amministrazione dei trasporti e della navigazione della somma di Euro 43.091,86 (oltre degrado monetario interessi e spese di giustizia) quale danno indotto dalla indebita privazione delle mansioni spettanti alla dott.ssa Maria Maddalena Biddau, funzionario di IX livello, operata dal direttore medesimo.<br />	<br />
	In particolare, secondo quanto esposto in sentenza, il fatto dannoso era stato determinato da un provvedimento, adottato il 17 giugno 1998 dal dott. Meaggia nei confronti della Biddau, a seguito di un periodo di accessi contrasti fra i due verificatosi a partire dal 10 dicembre 1997 (data di rientro del Meaggia da un prolungato periodo di assenza per malattia) in relazione alla gestione operata dalla Biddau durante il periodo di assenza del direttore dalla Circoscrizione aeroportuale.<br />	<br />
	L’atto era stato ritenuto illegittimo dalla Amministrazione Centrale che aveva invitato il Meaggia ad annullarlo, ma questi non aveva adempiuto tale richiesta.<br />	<br />
	L’Ufficio ispettivo ministeriale aveva, del pari, rilevato l’anomala condotta del dirigente, proponendone anche il trasferimento ad altra sede.<br />	<br />
	Il provvedimento del Meaggia era stato impugnato dalla Biddau avanti al T.A.R. per la Sardegna che ne aveva accordato la sospensiva di cui era stata data comunicazione al Meaggia da parte dell’Amministrazione con conseguente intimazione a darvi esecuzione.<br />	<br />
	Poiché il direttore non aveva ottemperato la dott.ssa Biddau aveva attivato il relativo ricorso in sede giurisdizionale.<br />	<br />
	Nel frattempo il Direttore Generale per l’Aviazione civile aveva sospeso il provvedimento del Meaggia.<br />	<br />
	Dai successivi accertamenti ispettivi era, inoltre, emerso che seppure formalmente l’ordinanza del T.A.R. era stata eseguita con provvedimento n.6/99 del 21 aprile 1999, nei fatti la situazione lavorativa della Biddau non era mutata in quanto la stessa alla data dell’ispezione del 18 settembre 2000 continuava a non svolgere alcuna mansione ed a firmare su fogli di presenza a propria disposizione e non su quelli ordinari utilizzati dal restante personale.<br />	<br />
	La vicenda aveva avuto conclusione solo nel luglio 2001; donde la citazione del Procuratore Regionale secondo cui, in assenza di qualunque prestazione lavorativa nel periodo considerato da parte della dipendente, la retribuzione ininterrottamente dalla medesima percepita non era dovuta.<br />	<br />
	La Sezione Regionale, respinte le preliminari eccezioni relative alla sospensione del giudizio contabile in pendenza di quelli penale ed amministrativo, di violazione dei diritti di difesa in relazione al denegato accesso agli atti dell’istruttoria preliminare nella fase antecedente l’instaurazione del giudizio e di tardività della notifica dell’atto di citazione rispetto al termine assegnato per le deduzioni all’invito, ha affermato la responsabilità del convenuto, con condanna patrimoniale dello stesso pur se con riduzione dello addebito al 50% di quanto richiesto dal Procuratore Regionale.<br />	<br />
	Avverso l’indicata sentenza ha interposto appello il Meaggia, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelino  Fenudì, giusta procura a margine dell’appello, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di doglianza:<br />	<br />
&#8211; inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dei diritti di difesa in fase preistruttoria, essendo stato negato l’accesso agli atti del Pubblico Ministero sui quali si è fondato l’invito a dedurre;<br />
&#8211; illegittimità del rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio contabile in pendenza del giudizio penale a carico del Maeggia e del giudizio amministrativo avanti il T.A.R. per la Sardegna, promosso dalla Biddau ed avente ad oggetto, l’esautoramento<br />
&#8211; infondatezza ed erroneità della sentenza nella ricostruzione dei fatti e difetto dell’elemento soggettivo.<br />
	Ciò nel riflesso che la Sezione Regionale avrebbe ritenuto provati fatti affermati dalla Biddau (l’adozione da parte del Meaggia di provvedimenti illegittimi nei confronti della medesima) non provati e per i quali nessuna decisione risulta assunta in diversa sede giurisdizionale.<br />	<br />
	Secondo la difesa il proprio assistito si sarebbe limitato, come era nelle sue competenze, a riferire lo stato di incompatibilità ambientale venutosi a creare al suo rientro dalla malattia e durante il quale la Biddau avrebbe trattato alcune pratiche in modo non adeguato.<br />	<br />
	Le responsabilità andrebbero, pertanto, individuate piuttosto nella colpevole inerzia dell’Amministrazione che, benché informata, della situazione dal Meaggia, non prese alcuna iniziativa disciplinare o di trasferimento.<br />	<br />
	Sussisterebbe, inoltre, contraddittorietà nella condotta della Amministrazione poiché se il danno è riferito all’omessa prestazione lavorativa della Biddau non si comprende perché le siano state liquidate competenze accessorie e buoni mensa per il periodo in questione, trattandosi di compensi correlati all’affettiva prestazione di servizio , accessori rispetto al trattamento stipendiale;<br />	<br />
&#8211; Errata quantificazione del danno, poiché nella sua determinazione complessiva sono state comprese le indicate competenze accessorie, pur se con la successiva riduzione del 50 per cento.<br />
	Rinnova, pertanto, la difesa l’istanza istruttoria, non accolta in prime cure, perché venga ribadita all’ente l’esibizione degli atti dai quali desumere l’intervenuta liquidazione di tali competenze non addebitabile al proprio assistito;<br />	<br />
&#8211; applicazione di ulteriore potere riduttivo, tenuto conto di circostanze soggettive (grave stato di infermità in atto del Meaggia, attimi precedenti di carriera, assenza di malafede avendo subito segnalato lo stato di incompatibilità ambientale) ed ogget<br />
	Chiede, pertanto, la difesa che, in riforma della sentenza appellata, il proprio assistito venga mandato assolto da responsabilità ed, in via subordinata, l’addebito venga ulteriormente ridotto.<br />	<br />
	Nelle proprie conclusioni, depositate in data 14 aprile 2004, il Procuratore Generale ha come appresso dedotto in ordine alle singole doglianze:<br />	<br />
&#8211; infondatezza della censura di inammissibilità dell’atto di citazione per la negazione dell’accesso agli atti del Pubblico Ministero, poiché non sussiste alcuna previsione normativa che imponga l’accesso agli atti dell’istruttoria preliminare a seguito d<br />
	Ne deriva che non possono essere invocati per tale fase adempimenti ed obblighi a carico del Pubblico Ministero che non siano stati previsti dalla legge, né è possibile operare arbitrarie assimilazioni con la fase delle indagini preliminari propedeutica all’instaurazione del processo penale.<br />	<br />
	Ciò, tenuto, peraltro, conto che nell’invito a dedurre risultavano chiaramente indicatigli elementi sui quali veniva fondata l’ipotesi  di responsabilità del convenuto; donde la piena ammissibilità del seguito atto di citazione;<br />	<br />
&#8211; infondatezza dell’istanza di sospensione del giudizio contabile per pendenza di altri giudizi.<br />
	La ancora non intervenuta pronuncia dei competenti giudici penale ed amministrativo, rispettivamente, sull’imputazione per abuso di ufficio a carico del Meaggia e sui profili di illegittimità amministrativa degli atti dal medesimo adottati nei confronti della dott. ssa Biddau non impediscono una piena cognizione dei fatti da parte del Giudice Contabile, considerato che oggetto del presente giudizio è in primo luogo il danno erariale connesso al mancato esercizio dell’attività di servizio da parte della Biddau e l’ascrivibilità di tale pregiudizio alla condotta del dott. Meaggia;<br />	<br />
&#8211; infondatezza della censura di erronea ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata.<br />
	Secondo il Procuratore Generale non può essere smentito che soltanto in forza del decreto a firma del Meaggia n. 14/98 del 17 giugno 1998 la Biddau, nonostante la posizione funzionale di non livello, venne sospesa dalle funzioni vicarie e da qualunque altra funzione e che tale provvedimento costituisce la causa prima dell’evento dannoso addebitato.<br />	<br />
	A tale condotta hanno fatto, poi, seguito comportamenti del Maeggia, reiteratamente omissivi, scaditi dal rifiuto, espressamente opposto, di dar luogo all’annullamento di ufficio dell’atto illegittimo, benché a ciò invitato dal Direttore Generale (vedi rispettive note n. 135967/98, n. 8103/98 – a carte 104 e 105),  nonché dal successivo rifiuto di dare attuazione all’ordinanza di sospensione del TAR ed ancora dalla materiale mancanza di reintegrazione dell’impiegata nell’ufficio pur dopo il formale provvedimento, di sospensione dagli effetti del suddetto decreto, sostitutivamente adottato dal superiore gerarchico.<br />	<br />
	Il decreto di sospensione dal servizio a firma del Meaggia contiene addebiti la cui fondatezza comporterebbe l’esercizio della  potestà disciplinare della Pubblica Amministrazione, che per essere legittimamente attivata, avrebbe comportato, ai fini applicativi delle relative sanzioni, l’osservanza di regole procedimentali tassativamente stabilite (tempestiva contestazione onde assicurare il diritto di difesa) nella specie non osservate dal Meaggia e rispetto alle quali il Meaggia era privo di competenza (eccezione fatta per il dovere di segnalazione delle presunte infrazioni).    <br />	<br />
	L’illegittimità privazione delle funzioni della dott.ssa Biddau attuata dal Meaggia concreterebbe palese compromissione del diritto dello impiegato all’esercizio delle funzioni, inerenti alla propria qualifica sancito dall’art. 31 del T.U. n. 3/1957 e, pertanto, causa del danno ascritto al convenuto, connotato da colpa grave, per la consapevole ed intuitiva lesione degli interessi finanziari dell’Amministrazione, sui quali ha fatto prevalere le c.d. ragioni di incompatibilità ambientale, secondo una personale interpretazione della normativa vigente ed una unilaterale valutazione della situazione di fatto.<br />	<br />
	Conclusivamente secondo il Procuratore Generale l’azione del Meaggia appare improntata ad una sterile contrapposizione con la dott.ssa Biddau cui è conseguita la situazione disfunzionale e dannosa per l’Erario connessa alla sostanziale non produttività della funzionaria, così realizzandosi una fattispecie dannosa per l’Erraio anche sotto il profilo del danno da disservizio;<br />	<br />
&#8211; per quanto attiene alla lamentata erronea quantificazione del danno ed alla conseguente non accolta richiesta istruttoria, secondo il Procuratore Generale tale censura, oltre che attenere a somme almeno in parte non contestate in citazione, resterebbe n<br />
	Chiede, pertanto, la Parte Pubblica la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell’appellante alle spese del doppio grado.<br />	<br />
	A seguito delle conclusioni del Procuratore Generale la difesa del Meaggia ha prodotto in data 26 aprile 2004 una memoria conclusionale nella quale insiste nel ritenere la sentenza impugnata affetta da travisamento ed erronea valutazione dei fatti.<br />	<br />
	Ciò nel riflesso che il provvedimento di esantoramento della Biddau emanato dal Meaggia e ritenuto causativo di danno non è mai stato ritenuto illegittimo ed annullato dal T.A.R. Sardegna poiché la vertenza è ancora in corso ed il pagamento degli emolumenti alla dipendente da parte dell’Amministrazione non può essere imputato al Meaggia, posto che il medesimo aveva più volte comunicato la situazione all’Amministrazione Centrale che ha preferito ignorare tali segnalazioni e versare le retribuzioni alla dipendente comprensive anche di voci, quali straordinari e buoni pasto, aggiuntive rispetto alla retribuzione normalmente dovuta; di modo che il nesso di causalità è stato ampiamente interrotto dal comportamento dell’ENAC che, pur conoscendo la grave situazione creatasi presso l’Aeroporto di Cagliari, ha preferito continuare a retribuire la Biddau senza adottare provvedimenti né nei confronti della dipendente né nei confronti del Direttore, né tanto meno ispettivi.<br />	<br />
	Non sussisterebbe neppure colpa grave in capo al Meaggia, in quanto, secondo, la difesa, il medesimo invocò più volte l’intervento della Amministrazione in ordine alla incompatibilità della Biddau come, peraltro, riconosciuto dalla Corte Regionale.<br />	<br />
	La responsabilità dell’Amministrazione, secondo il difensore, sarebbe di tutta evidenza ove si consideri, che ai sensi dell’art. 16 del D.lg.vo n. 29/1993 anche nel testo sostituito dall’art. 11 del D.L.vo n. 80/1998 ai dirigenti di uffici generali spetta (v. oggi art. 16 L.n. 165/2001), dirigere, coordinare e controllare l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e proporre l’adozione di misure previste dall’art. 21, in disparte le competenze di carattere organizzativo in materia di gestione del personale.<br />	<br />
	Nulla è, invece, stato fatto dai competenti Uffici dell’Amministrazione “per verificare l’effettiva cessazione dell’attività”.<br />	<br />
	Rileva ancora il difensore che nonostante l’ordinanza del TAR non fu adottato dall’Amministrazione un formale atto di riassegnazione alla dipendente delle sue proprie funzioni; donde non si comprenderebbe come la Corte Sarda non abbia ritenuto interrotto il nesso di causalità tra il comportamento del Meaggia ed il presunto danno data l’evidenza del suo permanere nel tempo per comportamento dell’Amministrazione Centrale.<br />	<br />
	Insiste, inoltre, la difesa nella richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale e soprattutto di quello avanti il TAR Sardegna avente ad oggetto l’esautoramento della Biddau dall’attività di ufficio e tenuto conto che è lo stesso Ministero dei Trasporti ad essere resistente ed assumere una posizione di contestazione dei fatti dedotti dalla Biddau.<br />	<br />
	Insiste, infine, nelle censure relative alla sussistenza e quantificazione del danno, nella responsabilità esclusiva e/o concorsuale dell’Amministrazione nella causazione dell’evento lesivo nonché nell’assenza di dolo e/o colpa grave nella condotta del proprio assistito, nonché nelle richieste conclusionali rese nell’atto di appello.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 18 maggio 2004, l’Avv. Giuseppe Gualtieri, su delega dell’Avv. Carmelino Fenudì per il Meaggia ed il Pubblico Ministero hanno sviluppato e ribadito le considerazioni e le richieste conclusionali rese nei rispettivi atti scritti.<br />	<br />
	Considerato in																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Come esposto in narrativa, l’appellata sentenza ha pronunciato la condanna del direttore pro-tempore  la Circoscrizione Aeroportuale di Cagliari, dott. Giovanni Riccardo Meaggia al pagamento in favore dell’Erario della somma di Euro 43.091,86 quale danno dal medesimo arrecato all’Amministrazione dei Trasporti e della navigazione per aver privato la dott.ssa Maria Maddalena Biddau funzionario di IX livello, in servizio con funzioni vicarie alla Circoscrizione, delle mansioni di cui era investita per l’arco temporale dal 10 dicembre 1997 a tutto il luglio del 2001.<br />	<br />
	La pronuncia di condanna è stata argomentata dalla Corte Regionale con la condotta reiteratamente omissiva del Meaggia, scandita dal rifiuto dal medesimo opposto a far luogo allo annullamento dell’indicato provvedimento privativo, ancorché a ciò fosse stato intimato dal competente Direttore Generale, fosse intervenuta ordinanza del T.A.R. di sospensiva della esecutività del provvedimento impugnato dalla Biddau, nonché provvedimento di sospensiva di ufficio adottato in via sostitutiva dal superiore gerarchico; di modo che le conseguenze patrimonialmente lesive per l’Amministrazione, indotte dalla pur doverosa corresponsione alla Biddau del trattamento retributivo a fronte di prestazioni lavorative impedite, sono state poste a carico del Meaggia.<br />	<br />
	Avverso tale sentenza si è gravato il convenuto, censurandone l’erroneità ed ingiustizia per violazione del diritto di difesa essendogli stato negato in fase preistruttoria, il diritto di accesso agli atti del Pubblico Ministero, per rigetto della proposta istanza di sospensione del giudizio contabile in pendenza dei paralleli giudizi penale ed amministrativo a suo carico, nonché per non corretta ricostruzione dei fatti da parte del Primo Giudice e non dichiarata assenza dello elemento soggettivo dell’addebito.<br />	<br />
	Le proposte doglianze, per le ragioni di seguito espresse, si appalesano destituite di fondamento.<br />	<br />
	Nell’ordine logico di trattazione va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per il denegato accesso agli atti del Pubblico Ministero Contabile, nella fase preprocessuale del c.d. invito a dedurre.<br />	<br />
	Invero, come correttamente osservato ed argomentato dal Procuratore Generale nel proprio atto conclusionale, alcuna prescrizione normativa impone l’accesso agli atti dell’istruttoria preliminare a seguito dell’invito, né è possibile operare, a tal fine, non previste assimilazioni con la fase delle indagini preliminari propedeutica alla instaurazione del processo penale.<br />	<br />
	Peraltro, nel corso del processo contabile ed in ogni sua fase il convenuto dispone di ampia possibilità di difesa mediante la presa visione degli atti di causa e la produzione di atti e, documenti a sostegno delle proprie ragioni.<br />	<br />
	Va, del pari, respinta la censura di illegittimità della sentenza impugnata per non aver accolto l’istanza di sospensione del giudizio contabile, avanzata dalla difesa del Meaggia per pendenza nei confronti del proprio assistito di parallelo giudizio penale ed amministrativo.<br />	<br />
	Invero, costituisce giurisprudenza ormai consolidata e condivisa da questi Giudicanti che, per quanto attiene al processo penale, il codice del 1989 ha introdotto un principio di tendenziale separatezza ed autonomia nei rapporti tra giudizio penale e contabile, anche onde ottenerne la semplificazione e ricondurre entrambi ad una ragionevole durata; di talchè è da escludere che i rapporti tra i due giudizi continuino ad essere improntati alla regola dettata dall’art. 295 c.p.c., pur restando rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice Contabile l’ipotesi sospensiva ove ritenga la previa definizione della controversia penale indispensabile antecedente logico-giuridico per la decisione della causa aventi al medesimo rimessa.<br />	<br />
	Ad analoghe conclusioni ritiene il Collegio di dover pervenire per quanto ottiene alla richiesta sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente avanti il T.A.R. Sardegna, promosso dalla Biddau al fine annullatorio del decreto di esautoramento dalle funzioni assunto dal Meaggia nei di lei confronti.<br />	<br />
	Ciò, oltre che per l’assenza, anche sotto tale profilo, del necessario rapporto di pregiudizialità, per l’assorbente considerazione che nella specie l’esigenza sospensiva resta esclusa dalla diversità sostanziale dell’oggetto del presente giudizio rispetto a quello amministrativo.<br />	<br />
	Infatti, nel presente giudizio non vengono in rilievo né, il raffronto della condotta del convenuto con la figura criminis dell’abuso d’ufficio prevista dal codice penale, né la legittimità dell’atto esautorativo dal medesimo posto in essere nei confronti della Biddau, che forma l’oggetto del giudizio pendente avanti il T.A.R. per la Sardegna, bensì la sola illiceità del suo comportamento, avuto riguardo agli obblighi indotti dal rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e l’efficienza causale di tale condotta nella produzione dell’ascritto danno erariale.<br />	<br />
	Quanto sopra emerge con evidenza dall’atto di citazione ove l’imputazione mossa dal Procuratore Regionale al convenuto si sostanzia nell’avere il medesimo con pervicacia persistito nel mantenere fermo l’assunto provvedimento privativo di funzioni, determinando così una situazione che, pur nella procurata assenza di ogni prestazione lavorativa da parte della Biddau, ha astretto l’Amministrazione a corrispondere alla stessa e per un considerevole periodo di tempo, il trattamento retributivo; di modo che alcun riflesso può dispiegare, ai fini solutori di tale vicenda lesiva, l’epilogo cui possono pervenire i paralleli giudizi penale ed amministrativo.<br />	<br />
	Ne segue che nel caso che ne occupa la prosecutio judici costituisce fisiologica evoluzione e sbocco dell’iter processuale contabile, non interferendo in alcun modo su legittime aspettative delle parti in causa, non alterandone la par condicio e tanto meno avendo alcuna incidenza sulla praticabilità del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa.<br />	<br />
	L’estesa puntualizzazione della vicenda lesiva dedotta nel presente giudizio induce ex se  a ritenere l’infondatezza dell’ulteriore censura mossa dalla difesa appellante alla sentenza della Corte Territoriale, per aver perpetrato un’erronea ricostruzione dei fatti di causa, ritenendo provata  l’illegittimità del provvedimento privativo delle funzioni che, al contrario, è tuttora al vaglio del T.A.R. per la Sardegna.<br />	<br />
	Come chiarito l’eventuale illegittimità di quel provvedimento non esplica alcuna incidenza sulla qualificazione lesiva e sulla illiceità della condotta del Meaggia che restano unicamente correlate alla verifica della violazione, da parte del medesimo di puntuali obblighi di servizio e della incidenza causale di tale condotta nell’ascritto addebito patrimoniale.<br />	<br />
	Al riguardo, osservano i Giudicanti che il fascicolo processuale offre sovrabbondanti elementi onde attestare nella descritta vicenda la macroscopicità e gravità della condotta negligenziale ascrivibile al convenuto che, incurante di ogni provvedimento di senso contrario proveniente dai superiori Organi amministrativi, nonché dalla Autorità giurisdizionale, mantenne fermo con pervicacia l’anomalo provvedimento assunto nei confronti della Biddau che veniva sostanzialmente a privare la stessa dall’esercizio di ogni funzione.<br />	<br />
	Emerge, invero, dagli atti di causa che con nota n. 135967 del 4 agosto 1998 il Direttore Generale dell’Aviazione civile invitava il Meaggia ad annullare l’indicato provvedimento privativo, rilevandone l’illegittimità per contrasto con l’art. 20 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266.<br />	<br />
	Emerge, altresì, dalla medesima fonte documentale che il T.A.R. per la Sardegna, al quale la Biddau si era rivolta per l’annullamento del provvedimento in questione, con ordinanza n. 629/1998, assunta nella Camera di Consiglio del 17 novembre 1998, aveva disposto la sospensione del provvedimento e che il Direttore Generale dell’Aviazione civile con nota n. 140420 del 12 dicembre successivo, facendo seguito a precedente nota del 27 novembre, comunicava al Meaggia l’avvenuta concessione della sospensiva da parte del Tribunale Amministrativo, con invito a prestarvi esecuzione e chiamandolo a giustificare, nel termine di cinque giorni, l’inosservanza delle disposizioni già impartite con la nota del precedente 4 agosto con la quale era stato, invitato a provvedere all’annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo.<br />	<br />
	Tale ordine, rimasto inevaso, veniva reiterato con nota n. 130452 del 26 gennaio 1999.<br />	<br />
	Risulta, infine, che il Direttore Generale dell’Aviazione civile, considerata, la perseverante valuta del Meaggia di disapplicare l’ordinanza del T.A.R., disponeva di ufficio, con decreto n. 11/A/20 del 19 febbraio 1999, la sospensione del provvedimento privativo delle funzioni e che ciò  nonostante il convenuto continuava a non ottemperare (cfr. nota n. 132388 del 25 marzo 1999 del Direttore dell’Ufficio Personale indirizzata all’Ufficio Ispettivo); di modo che tale condotta omissiva e nella consapevolezza che la Biddau continuava regolarmente a recarsi in ufficio ove era costretta a rimanere inoperante, permaneva fino a tutto luglio 2001.<br />	<br />
	Nel descritto quadro della vicenda, non può non convenire il Collegio con il convincimento espresso dal Primo Giudice, secondo cui la condotta del convenuto risulta connotata da grave negligenza e pervicace spregio degli obblighi imposti dal rapporto di servizio, sui quali hanno prevalso, in maniera trasparente risentimenti personali ed il non celato intento di prevaricazione nei confronti della funzionaria al medesimo gerarchicamente subordinata, si da privarla della possibilità di esercizio di ogni attività in seno all’ufficio, pur nella consapevolezza che il provvedimento esautorativo, in quanto non sospensivo del rapporto di servizio: non privava in alcun modo la funzionaria del diritto alla corresponsione del trattamento  economico.<br />	<br />
	Evidente, pertanto, il danno sofferto per la condotta del Meaggia dall’Amministrazione che ha dovuto corrispondere alla dipendente gli emolumenti retributivi, nonostante la stessa non prestasse in concreto alcuna attività lavorativa.<br />	<br />
La pronuncia di condanna del Meaggia per l’indicato fatto lesivo è, di conseguenza, a rendere da parte di questi Giudici.<br />
	Avuto riguardo, poi, alla descritta condotta del convenuto ed alla pervicacia che la connota, ritiene il Collegio di non poter accedere alla richiesta di un più incisivo uso del potere riduttivo dell’addebito formulata dalla difesa appellante in favore del proprio assistito, neppure in relazione all’attuale stato di salute che non può riverberare alcuna incidenza sulla condotta e la situazione di fatto al momento della azione lesiva oggetto del presente giudizio di responsabilità.<br />	<br />
	Osservano piuttosto i Giudicanti che, come opposto dalla difesa, nella valutazione dell’apporto causale alla produzione del danno non è stata posta adeguata considerazione al concorso dell’azione di altri soggetti, personalmente non individuati né evocati in giudizio, ai quali incombeva comunque per dovere di ufficio l’esercizio di un più pregnante dovere di vigilanza sull’operato del Meaggia, nonché l’onere di un più tempestivo ed incisivo intervento onde ovviare o, quanto meno, contenere nel tempo, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri sostitutivi, la condotta omissiva del convenuto ed il conseguente danno per l’Erario.<br />	<br />
	Reputa, pertanto, il Collegio, ai fini di una corretta determinazione del quantum debeatur,, che l’addebito a carico del Meaggia debba essere contenuto nell’importo di Euro 30.000, comprensivo della rivalutazione monetaria, con interessi dalla data della sentenza appellata.<br />	<br />
	Atteso l’esito del giudizio, nulla per le spese del presente grado.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione reiette, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna Riccardo Giovanni Meaggia al pagamento, in favore del Ministero dei Trasporti e della navigazione, della somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) comprensivi della rivalutazione monetaria.<br />	<br />
	Sull’indicato importo sono dovuti dal Meaggia gli interessi legali dalla data (21 luglio 2003) di pubblicazione della sentenza appellata fino al soddisfo.<br />	<br />
	Nulla per le spese del presente grado.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2004.																																																																																												</p>
<p>	Depositata in Segreteria il 24/11/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-i-centrale-di-appello-sentenza-24-11-2004-n-383/">Corte dei Conti &#8211; Sezione I centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.22119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-11-2004-n-22119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone, Est. Lupo Bove (Avv. G. Borriello)c. A.S.L. Salerno 2 (Avv.ti I.Cardarelli e G. Sasso) Giurisdizione e competenza – Farmacie &#8211; Erogazione dell&#8217;assistenza sanitaria ex legge n. 833 del 1978 &#8211; Farmacista &#8211; A.s.l. &#8211; Pagamento da parte del corrispettivo per i medicinali venduti agli utenti del S.s.n. &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-11-2004-n-22119/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.22119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, Est. Lupo<br /> Bove (Avv. G. Borriello)c. A.S.L. Salerno 2 (Avv.ti I.Cardarelli e G. Sasso)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Farmacie &#8211; Erogazione dell&#8217;assistenza  sanitaria  ex  legge n. 833 del 1978 &#8211; Farmacista &#8211; A.s.l. &#8211; Pagamento da parte  del corrispettivo per i medicinali venduti agli utenti del S.s.n. &#8211; Controversia promossa anteriormente al 10 agosto 2000 -Giurisdizione del giudice  ordinario &#8211; Sussistenza  &#8211; Fondamento &#8211; Innovazioni in tema di riparto  di giurisdizione  introdotte  dall&#8217;art. 33, d.lgs. n. 80 del 1998 &#8211; Sentenza di illegittimita&#8217;  costituzionale n. 292 del 2000 &#8211;  Applicabilita&#8217; ai rapporti non esauriti &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rapporto intercorrente tra l&#8217;A.s.l. ed i titolari di farmacie per l&#8217;erogazione dell&#8217;assistenza sanitaria, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 833 del 1978, e&#8217; riconducibile alla concessione di pubblico servizio e, pertanto, la controversia avente ad oggetto la domanda del titolare di una farmacia di condanna della A.s.l. al pagamento dei compensi per la vendita di medicinali agli utenti del S.s.n. in virtu&#8217; di detta convenzione, proposta nella vigenza dell&#8217;art. 33, d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall&#8217;art. 7, legge n. 205 del 2000, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 5, comma secondo, legge n. 1034 del 1971), in quanto l&#8217;art. 33 e&#8217; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziche&#8217; limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno (sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000), con conseguente inapplicabilita&#8217; della norma  ai rapporti pendenti, quindi anche a quelli oggetto di giudizi non ancora definiti, poiche&#8217; l&#8217;art. 7, legge n. 205 del 2000, non puo&#8217; fondare la giurisdizione del giudice amministrativo, stante l&#8217;irretroattivita&#8217; di questa norma, peraltro anch&#8217;essa dichiarata in parte costituzionalmente illegittima (sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5926_5926.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. H. Lchgar (Avv. L. Pugi) contro la Prefettura di Firenze e la Questura di Prato (Avvocatura dello Stato) il ricorso volto all&#8217;annullamento del diniego prefettizio di revoca del provvedimento di espulsione è devoluto alla competenza del Giudice Ordinario Stranieri – Giurisdizione e competenza – Impugnazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> H. Lchgar (Avv. L. Pugi) contro la Prefettura di Firenze e la Questura di Prato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il ricorso volto all&#8217;annullamento del diniego prefettizio di revoca del provvedimento di espulsione è devoluto alla competenza del Giudice Ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Giurisdizione e competenza – Impugnazione del diniego di revoca del provvedimento di espulsione – Art. 13 del D.L.vo. 25/7/1998 n. 286 – È devoluto alla cognizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di disciplina dell&#8217;immigrazione, sono assoggettati a controllo giurisdizionale non solo i decreti di espulsione del prefetto &#8211; come risulta dalla lettera dell&#8217;art. 13 del testo unico approvato con D.L.vo. 25/7/1998 n. 286 &#8211; ma anche i provvedimenti adottati dal prefetto sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione, e tale controllo, per ragioni di coerenza sul piano sistematico e di effettività della tutela delle situazioni soggettive garantite, deve ritenersi riservato al giudice ordinario, nelle forme previste dagli art. 13, commi 8 e 10, e 13 bis del medesimo testo unico. Ne consegue che è inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso volto all’annullamento del diniego prefettizio alla revoca del provvedimento di espulsione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il ricorso volto all’annullamento del diniego prefettizio di revoca del provvedimento di espulsione è devoluto alla competenza del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
	&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,  nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2004.</p>
<p>Visto il ricorso n. 2116/2004  proposto da:<br />
<b>HASSAN LCHGAR </b> rappresentato e difeso da:<br />
PUGI LEONARDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIALE GRAMSCI, 19presso<br />
ASSOGNA ROBERTO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REFETTURA DI FIRENZE</b><br />
<b>QUESTURA DI PRATO </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze prot. n. 3914 del 25.11.2003, notificato il 28.07.2004, che respinge la richiesta di revoca del provvedimento di espulsione emanato il 31.12.1996 dalla medesima Autorità e perchè sia contestualmente ordinato all’Amministrazione competente di revocare il provvedimento di espulsione emanato il 31.12.1996 e conseguentemente sia ordinato all’Amministrazione competente individuata nella Questura di Prato di rilasciare il rinnovo del permesso di soggiorno in favore del ricorrente, con conseguente condanna, per il principio della soccombenza, dell’Amministrazione alla rifusione delle spese e degli onorari di causa.</p>
<p>Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del  23 novembre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />Uditi, altresì, per le parti l’avv. L.Pugi e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;</p>
<p>Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;</p>
<p>Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;</p>
<p>	Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego di revoca dell&#8217;espulsione in data 25 novembre 2003, notificato il 28 luglio 2003;<br />
Considerato l&#8217;orientamento della Corte di cassazione, secondo cui in  tema   di  disciplina  dell&#8217;immigrazione,  sono   assoggettati  a  controllo  giurisdizionale  non  solo  i decreti  di  espulsione  del  prefetto &#8211;  come risulta dalla  lettera dell&#8217;art. 13 del  testo unico  approvato con d.lgs. 25 luglio 1998  n. 286 &#8211; ma anche i provvedimenti  adottati dal  prefetto sulle istanze  di revoca dei  provvedimenti di  espulsione, e  tale  controllo,  per  ragioni  di  coerenza  sul  piano  sistematico  e   di  effettivita&#8217;   della  tutela   delle  situazioni  soggettive garantite, deve ritenersi  riservato al giudice ordinario,  nelle  forme previste  dagli art.  13, commi  8 e  10, e  13 bis  del  medesimo testo unico (Cass., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2513; Cass., sez. un., 29 aprile 2003, n. 6635);</p>
<p>Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara  inammissibile il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 23 novembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
	Giovanni Vacirca			Presidente, est.<br />	<br />
	Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
	Eleonora di Santo 			Consigliere																																																																																									</p>
<p>F.to Giovanni Vacirca est</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 NOVEMBRE 2004<br />
Firenze, lì 24 NOVEMBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. P. Fascetti ed altri (Avv. R. Righi e P. Gustinucci) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita) osservazioni al R.U. considerate tardive anche se con protocollo anteriore ad altre tempestive ma inviate per raccomandata con timbro postale anteriore al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> P. Fascetti ed altri (Avv. R. Righi e P. Gustinucci) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>osservazioni al R.U. considerate tardive anche se con protocollo anteriore ad altre tempestive ma inviate per raccomandata con timbro postale anteriore al termine di presentazione; il carattere di integrale novità del nuovo strumento urbanistico impedisce il manifestarsi della fattispecie nota alla giurisprudenza come reiterazione del vincolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Osservazioni al Regolamento Urbanistico &#8211; Considerate tardive anche se con protocollo anteriore ad altre tempestive ma inviate per raccomandata con timbro postale anteriore al termine di presentazione &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Regolamento Urbanistico &#8211; Carattere di integrale novità &#8211; Impedisce il manifestarsi della fattispecie nota alla giurisprudenza come reiterazione del vincolo – Risarcimento del danno &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittimo il comportamento tenuto dall’Amministrazione che non ha esaminato alcune osservazioni al Regolamento Urbanistico in quanto tardive a nulla valendo la circostanza che il numero di protocollo di altre osservazioni considerate tempestive sia superiore a quello dei ricorrenti. Difatti risulta del tutto plausibile la spiegazione fornita al riguardo dalla difesa dell’Amministrazione intimata la quale ha chiarito che “Alcune osservazioni sono state inviate per raccomandata r.r.; la data di spedizione è anteriore alla scadenza per la presentazione delle osservazioni ma il numero di protocollo risulta, per forza di cose, successivo poiché l’ufficio lo ha assegnato quando ha ricevuto materialmente l’osservazione”.</p>
<p>2. La rielaborazione integrale di un piano regolatore non può essere considerata quale atto confermativo di precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive di disposizioni anteriori. Ne consegue che, nel caso di specie, rilevato il carattere di integrale novità dell’attuale strumento urbanistico, non si è verificata alcuna reiterazione del vincolo oltre i limiti di legge in assenza di idonea motivazione, e pertanto nessun risarcimento del danno può essere disposto a favore dei ricorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZ.</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 691/2002 proposto da</p>
<p><b>FASCETTI Paola, FASCETTI Fabio e FASCETTI Stefano</b><br />
rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Righi e Pietro Gustinucci  ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Firenze, Via A. La Marmora n.14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Pisa</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gloria Lazzeri ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, non costituita;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO E LA REVOCA <BR><br />
della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pisa n.43, del 28 luglio 2001, pubblicata sul B.U.R.T. n.52 del 27 dicembre 2001, contenente l’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico del precitato Comune, nella parte in cui assegna al terreno di proprietà dei ricorrenti una destinazione di tipo “C1bA”, qualificandolo come “Ambito residenziale di conservazione”, nonché</p>
<p>PER IL RISARCIMENTO DANNI<BR><br />
patrimoniali derivanti dalla illegittima reiterazione, oltre i limiti temporali individuati dall’art.2 della legge 19 novembre 1968 n.1187, del vincolo di inedificabilità sui detti terreni;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;<br />
VistA la memoria prodotta dal Comune di Pisa a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza in data 6 luglio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito in Pisa, località Cisanello – individuato al N.C.T. Foglio 34, Mappale 910-911-912-913-914-915-916-920-921-923 – cui il Regolamento urbanistico ha assegnato una destinazione di tipo “C1bA- nuclei di case coloniche”, qualificandolo come “Ambito residenziale di conservazione” rientrante nella disciplina di cui all’art.1.2.1.2 recante disposizioni sugli “Ambiti di impianto pre-urbano morfologicamente alterati”.<br />
Nel corso del procedimento di formazione del Regolamento urbanistico, i ricorrenti presentavano le proprie osservazioni chiedendo che l’area fosse più opportunamente classificata come Q3d (“Assetti Urbani suscettibili di nuova edificazione”).<br />
Il Comune di Pisa, con delibera del Consiglio n.43 del 28 luglio 2001, pubblicata sul B.U.R.T. n.52 del 27 dicembre 2001, approvava definitivamente il nuovo Regolamento urbanistico, confermando la destinazione precedentemente impressa all’area in questione, senza prendere in esame le osservazioni presentate dai ricorrenti in quanto tardive.<br />
Con il ricorso in esame i ricorrenti contestano tale destinazione deducendo:<br />
1) “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento dalla causa tipica. Illogicità manifesta”.<br />
Il Comune di Pisa non avrebbe considerato che la zona è scarsamente edificata e, pertanto, avrebbe potuto essere oggetto di una adeguata potenzialità edificatoria.<br />
Inoltre l’area a confine con quella di proprietà dei ricorrenti sarebbe stata oggetto di un imponente intervento di riassetto, per consentire la realizzazione di strutture ospedaliere e servizi complementari che avrebbero modificato irreversibilmente e profondamente la natura dell’intera zona.<br />
In tale prospettiva apparirebbe del tutto contraddittorio individuare degli ambiti di conservazione su singole particelle di terreno, peraltro prive di qualsivoglia pregio ambientale e/o architettonico, inserite in un’area sulla quale si è previsto di intervenire in modo assolutamente radicale.<br />
2) “Violazione di legge, con riferimento agli artt.24 della L.R.T. 10-01.1995 n.5, nel combinato disposto con l’art.28 della stessa legge. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione”.<br />
La destinazione impressa risulterebbe in contrasto con il Piano strutturale, poiché questo riconoscerebbe alla zona potestà edificatoria senza limiti di sorta.<br />
3) “Violazione di legge con riferimento alla legge n241/90, alla legge n.1187/68, all’art.30, comma 4, della L.R.T. 16.01.1995 n.5. Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione”.<br />
L’osservazione dei ricorrenti non sarebbe stata esaminata poiché depositata oltre il termine previsto mentre altre osservazioni, sebbene tardive, sarebbero state esaminate e addirittura accolte.<br />
4) “Violazione di legge (L. 19 novembre 1968 n.1187 art.2). Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione”.<br />
Vi sarebbe stata una reiterazione del vincolo urbanistico oltre i limiti di legge e da ciò discenderebbe il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.</p>
<p align=center>* * *</p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
L’area per cui è causa, situata nel quartiere di Cisanello, ai margini del complesso ospedaliero, nella vigenza del precedente P.R.G., come può evincersi dal certificato di destinazione urbanistica, risultava gravata da un vincolo di destinazione (servizi di quartiere 1s) che di fatto impediva ai proprietari qualsivoglia possibilità di utilizzo ai fini edificatori, siccome vincolata al solo insediamento di Chiese ed Istituzioni Parrocchiali. <br />
Tale destinazione veniva conservata sino all’adozione del Piano strutturale in data 10 luglio 1999,  a seguito della quale assumeva la seguente destinazione urbanistica:<br />
&#8211; area prevalentemente residenziale, regolamentata dalla scheda norma UTOE n.7 del Piano strutturale.<br />
Ora, uno degli obiettivi perseguiti dal Piano strutturale – come si legge nella Relazione al Piano stesso – era quello di pervenire ad una “riorganizzazione spaziale funzionale di Cisanello”, anche in vista del trasferimento del policlinico di Santa Chiara presso l’ospedale Cisanello.<br />
Ciò in quanto le scelte più convincenti della pianificazione pisana del dopoguerra, a partire dal Prg Dodi-Piccinato del 1965-70, erano state disattese, ivi inclusa quella che “prevedeva la realizzazione, nell’area di Cisanello, di un nuovo centro di Pisa, alternativo e complementare al centro storico, ricco di funzioni forti e qualificate”. Era, infatti, avvenuto che “Il prolungato deficit di governo urbanistico della città ha dato luogo viceversa a una periferia anonima e anodina, disarticolata, povera di funzioni residenziali e di luoghi ricordabili”.<br />
Il Regolamento urbanistico, adottato il 27 luglio 2000 e approvato il 28 luglio 2001, assegnava all’area per cui è causa una destinazione di tipo “C1bA- nuclei di case coloniche”, qualificandola come “Ambito residenziale di conservazione” rientrante nella disciplina di cui all’art.1.2.1.2 recante disposizioni sugli “Ambiti di impianto pre-urbano morfologicamente alterati” da intendersi come “complessi insediativi, composti da unità edilizie e da unità di spazio scoperto concluso, di impianto pre-urbano, le cui originarie caratteristiche morfologiche, pure ancora riconoscibili nei loro tratti essenziali, sono state variamente, e profondamente, alterate e contraddette, in particolare con lo stravolgimento dei rapporti tra spazi coperti e spazi scoperti, attraverso nuove edificazioni in termini difformi dalle regole conformative originarie”.<br />
Tale area, secondo gli obiettivi del Regolamento urbanistico, doveva, quindi, essere qualificata attraverso la ricostituzione dell’assetto morfologico complessivo, il recupero degli spazi liberi, la realizzazione di piani attuativi per singole unità edilizie che presentavano caratteristiche determinate.<br />
In altre parole l’obiettivo da raggiungere era il recupero di un’area che era stata oggetto nel corso degli anni di un’edificazione ridotta, priva di criteri logici e senza un disegno preciso, che si poneva in una zona vicina al complesso ospedaliero di Cisanello. Nella zona, infatti, vi erano nuclei di case coloniche, palazzi destinati a civile abitazione privi di pregio tipici della periferia cittadina, campi.<br />
Erano quasi del tutto assenti servizi, aree a verde attrezzato, piste ciclabili.<br />
Emerge, pertanto, che il Regolamento urbanistico, proprio secondo gli intenti del Piano strutturale, ha inteso valorizzare quest’ambito.<br />
Nessuna violazione al Piano strutturale si è quindi verificata tenuto altresì conto che il Regolamento urbanistico, per sua natura, deve realizzare le scelte operative, di dettaglio e quelle affidate a successivi strumenti urbanistici attuativi.<br />
E’ opportuno, comunque, evidenziare che nell’ambito C1b sono ammessi alcuni interventi edilizi quali la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione.<br />
Così  come è opportuno evidenziare l’assenza di un obbligo di motivazione puntuale in ordine alle scelte discrezionali dell’Amministrazione riguardanti la destinazione delle singole aree, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale rinvenibili nella relazione di accompagnamento. Fanno eccezione a tale principio le situazioni che giustificano l’esigenza di una più incisiva e singolare motivazione, che la giurisprudenza ravvisa nel sovradimensionamento degli standards di cui al D.M. n.1444/68, nella lesione di un affidamento qualificato del proprietario scaturente da convenzioni urbanistiche già sottoscritte, nell’esistenza di un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi legittimamente edificati (cfr, per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 1999 n.24; Sez. IV, 20 novembre 2000 n.6177).<br />
Ma l’area di proprietà dei ricorrenti non ricadeva in alcuna delle fattispecie sopra descritte.<br />
Quanto, poi, alla osservazione proposta dai ricorrenti, si fa presente che la stessa non è stata esaminata poiché proposta oltre il termine, come riconosciuto dai ricorrenti stessi, né vi è motivo per ritenere che analogo trattamento sia stato riservato a tutte le altre osservazioni tardive.<br />
La circostanza, infatti, che il numero di protocollo di alcune osservazioni considerate tempestive sia superiore a quello dei ricorrenti non prova alcunché, risultando del tutto plausibile la spiegazione fornita a riguardo dalla difesa dell’Amministrazione intimata che ha chiarito che “Alcune osservazioni sono state inviate per raccomandata r.r.; la data di spedizione è anteriore alla scadenza per la presentazione delle osservazioni ma il numero di protocollo risulta, per forza di cose, successivo poiché l’ufficio lo ha assegnato quando ha ricevuto materialmente l’osservazione”.<br />
Il Comune di Pisa non ha quindi respinto senza motivazione l’osservazione dei ricorrenti ma non la ha affatto esaminata. Nessuna carenza di motivazione può essere eccepita, pertanto, in proposito.<br />
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno poiché l’Amministrazione avrebbe reiterato il vincolo oltre i limiti di legge in assenza di idonea motivazione, va rilevato il carattere di integrale novità dell’attuale strumento urbanistico, circostanza questa che impedisce il manifestarsi della fattispecie nota alla giurisprudenza come reiterazione del vincolo (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 7 marzo 1997 n.208, secondo la quale “La rielaborazione integrale di un piano regolatore non può essere considerata quale atto confermativo di precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive di disposizioni anteriori”).<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.691/02 meglio indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 6 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>     Giovanni Vacirca,				Presidente<br />	<br />
     Giacinta Del Guzzo, 				Consigliere<br />	<br />
 Eleonora Di Santo,				Consigliere rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/11/2004 n.1170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-24-11-2004-n-1170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-24-11-2004-n-1170/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/11/2004 n.1170</a></p>
<p>Pres.AMOROSO, Est. DE ZOTTI Comune di Venezia (Avv.ti A. Clarizia, G. Gidoni, M. M. Morino) c/ Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (Avv.ti V. Domenichelli, F. Monelli, V. Lupoli, M. Roli e F. Zimbelli), Regione Veneto (Avv.ti R. Morra e L. Londei), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.), Ente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-24-11-2004-n-1170/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/11/2004 n.1170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-24-11-2004-n-1170/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/11/2004 n.1170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.AMOROSO, Est. DE ZOTTI<br />  Comune di Venezia (Avv.ti A. Clarizia, G. Gidoni, M. M. Morino) c/ Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (Avv.ti V. Domenichelli, F. Monelli, V. Lupoli, M. Roli e F. Zimbelli), Regione Veneto (Avv.ti R. Morra e L. Londei), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.), Ente Nazionale per L’Aviazione Civile (n.c.) e Veneto Sviluppo S.p.A. (Avv.ti V. Grimaldi, F. Sciandone, S. Grimaldi, C. Albisinni e S. Bonivento)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del G.A. nel caso di lite relativa a deliberazione di una società pubblica avente ad oggetto operazioni sul capitale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Deliberazione di assemblea  avente come oggetto operazioni sul capitale – Art. 23 bis della L. 1034/71 &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non si ha giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di lite relativa alle deliberazioni dell’assemblea di una società pubblica avente ad oggetto l’aumento di capitale e la quotazione delle azioni della società sul mercato telematico azionario essendo, l’art 23 bis della L. 1034/71, disposizione riguardante non la giurisdizione ma esclusivamente il processo; e considerato, inoltre,che la controversia riguarda questioni strettamente attinenti al diritto societario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5720_5720.pdf">clicca qui</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</a></p>
<p>Bruno Amoroso Presidente &#8211; Italo Franco Consigliere, relatore la legittimazione ad agire in giudizio per l&#8217;annullamento di una concessione edilizia rilasciata al terzo ricorre anche quando il ricorrente allega la sola lesione dell&#8217;interesse urbanistico Edilizia ed urbanistica &#8211; Legittimazione ad agire per l’annullamento di una concessione edilizia &#8211; Interesse urbanistico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bruno Amoroso		Presidente &#8211; Italo Franco		Consigliere, relatore</span></p>
<hr />
<p>la legittimazione ad agire in giudizio per l&#8217;annullamento di una concessione edilizia rilasciata al terzo ricorre anche quando il ricorrente allega la sola lesione dell&#8217;interesse urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Legittimazione ad agire per l’annullamento di una concessione edilizia &#8211; Interesse urbanistico &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La legittimazione ad agire in giudizio per l’annullamento di una concessione edilizia rilasciata al terzo ricorre anche quando il ricorrente non allega una specifica lesione della propria sfera giuridica, essendo sufficiente il mero “interesse urbanistico”, ossia la pretesa che siano osservate le norme urbanistiche. Ed invero, non sarebbe coerente ammettere per legge che “chiunque” possa impugnare la concessione edilizia rilasciata ad altri (art. 31 della legge n. 1150/42, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 6.8.67 n. 765), e al tempo stesso disconoscere la legittimazione ad agire in giudizio a colui che intenda far valere il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti da parte di chi ha ottenuto tale atto di assenso. Il ragionamento vale anche alla luce della giurisprudenza restrittiva stabilita dal G.A. al riguardo, che ha istituito il nesso della legittimazione ad agire con la necessaria esistenza di un rapporto o criterio di collegamento (come, segnatamente, la vicinitas rispetto al sito interessato dalla concessione edilizia).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
#NOME?		Presidente<br />
#NOME?			Consigliere, relatore<br />
#NOME?		Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 251/1989, proposto da</p>
<p><b>Pezzato Gianni</b>, rappresentato e difeso prima dall’avv. Giuseppe Salzer e dopo, a seguito della rinuncia di questi al mandato, dall’avv. Gianfranco Perulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia- Mestre, via Torino n. 186, come da procura a.l. rilasciata per atto di notaio il 7.7.99</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Salzano</b>, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Checchin Ferdinando, elettivamente domiciliato presso il suo difensore, in Venezia- Mestre, via Lazzari n. 8/4, come da delibera di autorizzazione a resistere e procura a.l. a margine della memoria di costituzione,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Bottacin Elena</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>di <b>Bottacin Bruna</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Maria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso il loro studio, in Venezia- Mestre, via Cavallotti n. 22, come da mandato a margine della memoria di costituzione</p>
<p>per l’annullamento<br />
della concessione edilizia n. 159/88 rilasciata il 15.11.88 alle signore Bottacin Elena e Bruna, affissa nella stessa data all’albo pretorio.</p>
<p>   Visto il ricorso, notificato il 13.1.1989 e depositato presso la segreteria l’1.2.1989, con i relativi allegati;<br />
   visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Salzano e di Bottacin Bruna, ritualmente depositati;<br />
   viste le memorie prodotte dal ricorrente e dalla controinteressata a sostegno delle rispettive difese;<br />
    visti gli atti tutti della causa;<br />
    uditi alla pubblica udienza del 28 ottobre 2004, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Perulli per il ricorrente, l’avv. Checchin per la P.A. resistente e l’avv. Cervesato in sostituzione dell’avv. Zambelli per la controinteressata.<br />
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Sig. Pezzato, in qualità di proprietario confinante, con il ricorso all’esame impugna la concessione edilizia rilasciata il 15.11.88 dal Comune di Salzano alle Sig.re  Bottacin Bruna ed Elena per modesti lavori di riattamento e cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale e uffici di un fabbricato, confinante ad est con una strada privata che si dice di proprietà del ricorrente (via cesare Battisti) e di un edificio, pure di sua proprietà, sito in via Roma all’angolo con detta strada privata. Detta concessione, ritenuta illegittima, viene impugnata con deduzione dei seguenti motivi:<br />
1- violazione e falsa applicazione dell’art. 10 delle norme di attuazione del P.R.G. di Salzano approvato con D.G.R. n. 2142 del 26.4.78, per essere l’altezza dei locali del piano terra –da adibire a uso commerciale- di m. 3,10 anziché m. 3,20;<br />
2- violazione e falsa applicazione dell’art. 4, lettera B delle medesime N.T.A. ed eccesso di potere per sviamento ed errore sui presupposti sul rilievo che non poteva assentirsi l’elevazione di 90 cm. derivante da trasformazione della superfetazione “ripostiglio- termo” in ingresso- termo”, configurabile come intervento diretto, e come tale da realizzare nell’osservanza della disposizione richiamata e dell’art. 31 della legge n. 457/78;<br />
3- violazione e omessa applicazione dell’art. 5.4 delle N.T.A. , dove si prevede che le strade debbano avere una larghezza minima di 6 metri, laddove l’Amministrazione comunale non ha colto l’occasione per riportare la strada privata dall’esistente larghezza di 5 metri a 6 metri, mediante arretramento di almeno 1 metro del menzionato locale “ripostiglio- termo”.<br />
Si è costituito il comune eccependo che si tratta di intervento di ristrutturazione con ripristino dell’originaria destinazione commerciale, che la sopravvenuta integrazione dell’art. 4, con D.G.R. n. 6250 del 18.11.86, consente tutti gli interventi ex lettere a)- d) dell’art. 31 L. n. 457/78, e, quanto al terzo motivo, l’ultroneità della disposizione, concernente le zone di nuova formazione.<br />
Si è costituita anche una delle due controinteressate, eccependo a sua volta, anche con successive memorie, che si tratta di ripristino di destinazione d’uso già esistente e che l’art. 10 è stato modificato, riportando l’altezza dei locali commerciali a m. 3; che l’aumento di altezza concerne un volume tecnico e pertanto è ammissibile; che la strada privata è divenuta comunale e che comunque solo per le nuove strade vale la larghezza minima di 6 metri, e prospettando carenza di legittimazione e di interesse poiché il ricorrente non riceve alcun danno dalla contesta concessione edilizia. Replica, inoltre, alla domanda di risarcimento formulata in corso di causa dal ricorrente, che la stessa non è stata notificata alle parti evocate in giudizio. <br />
Con memoria conclusionale parte ricorrente replica alle eccezioni avversarie, ribadendo la sussistenza della legittimazione, bastando per la giurisprudenza anche il solo interesse urbanistico, e soggiungendo che irrilevante è la sopravvenuta variante al P.R.G., dovendo il giudice adito giudicare alla stregua della normativa vigente all’epoca del rilascio della concessione.<br />
All’udienza i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1- Con il ricorso in epigrafe il proprietario confinante mira a porre nel nulla la concessione edilizia rilasciata al terzo non per la costruzione di un nuovo edificio, né per interventi di una certa consistenza, ma (per sua stessa ammissione) per lavori di modesta entità diretti a ripristinare un fabbricato residenziale a quanto pare in disuso, con ripristino della destinazione commerciale al piano terra, in Comune di Salzano. A sostegno del gravame vengono dedotti motivi riferiti non ad eventuali pregiudizi che possano ridondare nella sfera giuridica del proprietario finitimo ricorrente, bensì a violazioni di norme e disposizioni dello strumento urbanistico vigente in quel Comune. Qualche breve considerazione va, pertanto, riservata alla questione della legittimazione ad agire e dell’interesse ad agire, la cui esistenza viene in qualche modo messa indubbio dalla difesa della controinteressata, anche se in modo non del tutto univoco.<br />
Quanto alla legittimazione ad agire, deve convenirsi con il patrocinio del ricorrente quando rimarca che la stessa non può negarsi anche in relazione al c.d. mero “interesse urbanistico”, come, del resto, affermato dalla giurisprudenza richiamata nei suoi scritti difensivi. Ed invero, si deve ritenere che non avrebbe molto senso ammettere per legge che “chiunque” possa impugnare la concessione edilizia rilasciata ad altri (art. 31 della legge n. 1150/42, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 6.8.67 n. 765), e al tempo stesso disconoscere la legittimazione ad agire in giudizio a colui che intenda far valere il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti da parte di chi ha ottenuto tale atto di assenso. Il ragionamento vale tal quale anche alla luce della giurisprudenza restrittiva stabilita dal G.A. al riguardo, che ha –notoriamente- istituito il nesso della legittimazione ad agire con la necessaria esistenza di un rapporto o criterio di collegamento (come, segnatamente, la vicinitas rispetto al sito interessato dalla concessione edilizia, pacificamente esistente nel caso di specie).<br />
Quanto al rilievo che nessuna lesione deriva al ricorrente dalla realizzazione dell’intervento in conseguenza del rilascio della concessione edilizia in questione, risulta dalle brevi osservazioni appena fatte che non occorre allegare una specifica lesione alla propria sfera giuridica, bastando la pretesa dell’osservanza delle norme urbanistiche.</p>
<p>2- Nel merito, peraltro, il ricorso si rivela affatto privo di fondamento. Ed invero, i lavori di modifica, diretti più che altro al ripristino e adeguamento di un edificio esistente, sono di ben scarso rilievo, ma nemmeno sussistono le violazione dedotte.<br />
In particolare, non può ritenersi che sussista la violazione di cui al primo mezzo di impugnazione, per due ordini di ragioni. Da un lato, infatti -come risulta pacifico in causa, dopo i chiarimenti non smentiti da parte del ricorrente- i locali del piano terra originariamente erano già adibiti allo svolgimento di attività commerciali, sicché non può pretendersi che l’altezza fosse adeguata alla previsione urbanistica successiva; dall’altro non si può ignorare che con la sopravvenuta variante al P.R.G. e relative norme di attuazione adottata con delibera consiliare 55 del 24.9.99 l’altezza dei locali commerciali è stata portata a m. 3. Vero è che il procedimento di approvazione parrebbe ancora in itinere (il comune si è pronunciato sulle osservazioni e controdeduzioni con delibera consiliare n. 76 del 21.12.99: doc. 4 della produzione documentale depositata dalla controinteressata il 18.11.2003; quindi ha recepito il parere regionale in ordine alla variante parziale: doc. 5). Tuttavia, considerata unitamente all’osservazione che precede in ordine al ripristino dell’originaria destinazione d’uso, la stessa non sembra priva di rilievo ai fini della valutazione della censura.<br />
La censura mossa con il secondo mezzo di ricorso non appare ictu oculi apprezzabile, dal momento che l’elevazione dell’altezza di 90 centimetri riguarda chiaramente un volume tecnico, come eccepito dal patrocinio della controinteressata.<br />
A sua volta infondato ictu oculi appare il terzo mezzo di impugnazione, sia perché non può pretendersi che l’amministrazione comunale imponga l’arretramento di quella che viene impropriamente chiamata superfetazione onde portare la strada (che, comunque, con delibera consiliare è stata classificata comunale) da 5 a 6 metri di larghezza, poiché l’obbligo di larghezza minima di m. 6 non può che riguardare strade di nuova realizzazione, sia perché una simile valutazione impinge nel merito, in relazione a quel margine di discrezionalità che non può negarsi alla P.A. in materia edilizia e urbanistica. <br />
Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.<br />
Non vi è luogo a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento (del resto inammissibile perchè, come giustamente eccepito ex adverso, non notificata alle altre parti in causa), stante il rigetto della domanda di annullamento.<br />
Possono, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì  28 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6287/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6287</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. Regione Toscana (Avv. V. Console) contro il Comune di Lucca (Avv. prof. G. Morbidelli) e nei confronti della Provincia di Lucca (Avv. M.T. Grassi) Edilizia ed urbanistica – Regolamento Urbanistico – Adozione ed approvazione &#8211; Impugnazione – Legittimazione attiva – Soggetti che abbiano un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6287/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6287/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> Regione Toscana (Avv. V. Console) contro il Comune di Lucca (Avv. prof. G. Morbidelli) e nei confronti della Provincia di Lucca (Avv. M.T. Grassi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Regolamento Urbanistico – Adozione ed approvazione &#8211; Impugnazione – Legittimazione attiva – Soggetti che abbiano un legame immediato e stabile con il territorio interessato dagli atti di pianificazione – Enti locali – Non vi rientrano – Inammissibilità del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella materia urbanistica può essere ammessa l&#8217;azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato e stabile con il territorio interessato dagli atti di pianificazione, di talché la sua posizione possa dirsi differenziata dagli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento. Analoghe considerazioni non possono che riprodursi nei riguardi delle azioni proposte dagli enti territoriali. E’ evidente, infatti, che, la soggettività giuridica dell’ente in parola non vale a differenziare la sua posizione da quella che qualsiasi altro soggetto può vantare rispetto alla legalità dell&#8217;azione amministrativa, la quale, pertanto, non assurge alla dignità di interesse legittimo tutelabile con azione giurisdizionale amministrativa. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, del ricorso proposto dalla Regione Toscana avverso gli atti di adozione ed approvazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso proposto da una Regione avverso gli atti di adozione ed approvazione di un Regolamento urbanistico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 6287 REG. SENT.<br />
ANNO 2004<br />
n.  1229  Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1229/04 proposto dalla<br />
<b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vanna Console ed elettivamente domiciliata presso la medesima, in Firenze, via Cavour n. 18,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Comune di Lucca</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  dall’avv. prof. Giuseppe Morbidelli, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Firenze via Lamarmora n. 14,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Provincia di Lucca</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Teresa Grassi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in Firenze, via dello Studio n. 8,</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Lucca n. 101 dell’8 aprile 2002 di adozione del Regolamento urbanistico comunale;<br />
&#8211; delle deliberazioni del Consiglio comunale di Lucca n. 20 del 9 marzo 2004, n. 22 del 13 marzo 2004 e n. 25 del 16 marzo 2004 con cui venivano rispettivamente approvate le controdeduzioni e definitivamente approvato il Regolamento urbanistico comunale e<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti, anche se non conosciuti, e in particolare delle deliberazioni del Consiglio comunale nn. 18 e 19 del 9 marzo 2004; degli elaborati approvati in sede di adozione, di quelli approvati nel settembre 2003 dall’</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 748/04 di rigetto della domanda cautelare;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 novembre 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Console, l’avv. Morbidelli e l’avv. Grassi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo P.R.G., il Comune di Lucca, con deliberazione consiliare del 9 agosto 2001, n. 129, approvava il Piano strutturale di cui all’art. 24 della legge reg. n. 5/95. Successivamente, con deliberazione n. 101 dell’8 aprile 2002, l’Amministrazione adottava il Regolamento urbanistico che formava oggetto di 1719 osservazioni, presentate, tra gli altri, dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Livorno.<br />
Infine, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 16 marzo 2004, il Comune intimato approvava definitivamente il Regolamento urbanistico.<br />
Contro tale atto e quelli in epigrafe rubricati ricorre la Regione Toscana chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:</p>
<p>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 30, comma 7, della l. reg. n. 5/1995. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione.</p>
<p>1.2. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 7, della l. reg. n. 5/1995. Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica. Violazione dell’art. 1, comma 6, del P.I.T.</p>
<p>2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commI 1, 2 e 3, dell’art. 5, comma 3, dell’art. 24, comma 2, lett. c) e degli artt. 28 e 30, comma 1, della l. reg. n. 5/1995. Violazione degli artt. 55 e 64 del piano strutturale del Comune di Lucca.</p>
<p>2.2. Violazione dell’art. 28, comma 1, della l. reg. n. 5/1995.</p>
<p>2.3. Violazione dell’art. 28, comma 2, lett. d), della l. reg. n. 5/1995. Violazione dell’art. 62, comma 3, del P.S.</p>
<p>2.4. Violazione dell’art. 53 del P.S.</p>
<p>2.5. Violazione dell’art. 57 del P.S.</p>
<p>2.6. Violazione dell’art. 47 delle NT.A. del P.S.; violazione dell’art. 61, comma 2, punto d) del P.S.</p>
<p>2.7. Altre difformità tra R.U. e P.S.</p>
<p>Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 748 del 6 luglio 2004 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione n. 25 del 16 marzo 2004 con cui è stato definitivamente approvato il Regolamento urbanistico del Comune di Lucca, nonché gli atti sopra rubricati ad essa connessi o presupposti.<br />
Preliminarmente devono essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità del gravame avanzate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.<br />
Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati che, nella fattispecie, sarebbero ravvisabili nei proprietari degli immobili interessati dal provvedimento e specificamente individuabili con riferimento a taluni dei complessi immobiliari più rilevanti coinvolti dall’atto pianificatorio.<br />
In proposito non si ravvisano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento secondo il quale la natura di atto amministrativo generale dello strumento urbanistico impugnato esclude la possibilità di configurare posizioni di controinteressati anche nell&#8217;ipotesi di accoglimento di osservazioni o di indicazione nominativa di un proprietario che risulti avvantaggiato dalle previsioni del piano, atteso che l&#8217;interesse qualificato che costituisce la premessa per il riconoscimento della posizione di controinteressato deve essere espressamente tutelato dal provvedimento ed oggettivamente percepibile come un vantaggio, indipendentemente dall&#8217;interesse perseguito dal ricorrente; tali requisiti non ricorrono nel caso dello strumento urbanistico, poiché la sua funzione esclusiva è quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o dagli svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione (in tal senso, Cons. Stato, Ad. plen. 8 maggio 1996 n. 2; id., Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3489; T.A.R. Umbria, 7 giugno 2002, n. 389).<br />
Va poi esaminata la seconda eccezione proposta, relativa al difetto di legittimazione attiva della Regione.<br />
L’eccezione può essere, in parte, condivisa.<br />
Osserva in proposito il Collegio che, secondo pacifica giurisprudenza, nella materia urbanistica può essere ammessa l&#8217;azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato e stabile con il territorio interessato dagli atti di pianificazione, di talché la sua posizione possa dirsi differenziata dagli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento.<br />
Analoghe considerazioni non possono che riprodursi nei riguardi delle azioni proposte dagli enti territoriali.<br />
E’ evidente, infatti, che, la soggettività giuridica dell’ente in parola non vale a differenziare la sua posizione da quella che qualsiasi altro soggetto può vantare rispetto alla legalità dell&#8217;azione amministrativa, la quale, pertanto, non assurge alla dignità di interesse legittimo tutelabile con azione giurisdizionale amministrativa.<br />
Invero, nel processo amministrativo, l&#8217;accertamento dell&#8217;interesse a ricorrere non può prescindere da una puntuale verifica della lesione, concreta ed immediata, che dalla determinazione assunta dall&#8217;autorità amministrativa deriverebbe per la sfera giuridica del soggetto istante, sul quale incombe anche il relativo onere probatorio; da tale regola, consegue il diniego di riconoscimento della legittimazione processuale per chiunque agisca solo a tutela del principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa ovvero per ottenere l&#8217;annullamento di un vantaggio che sarebbe stato indebitamente riservato ad altro soggetto, senza che peraltro da ciò siano derivati effetti pregiudizievoli per la propria sfera giuridica (Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 1993, n. 966).<br />
Non può, pertanto, ricondursi la legittimazione al ricorso alla mera potestà legislativa di cui in materia è titolare l’Ente Regione, né, come osservato dalla difesa del Comune, alla rappresentatività di interessi della comunità insediata nel territorio regionale, a meno che non venga dedotta la lesione specifica di individuati interessi ad essa facenti capo (e non riconducibili, come si è appena detto, alla mera legalità dell’azione amministrativa) che, nella fattispecie, non sono in alcun modo ravvisabili, se non per i limitati profili di cui si dirà.<br />
Tale ricostruzione, ad avviso del Collegio, si palesa conforme al dettato del Titolo V della Carta costituzionale, come novellato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare agli artt. 114 e 118, che esalta la sfera di autonomia di ciascun ente territoriale  delimitando ulteriormente i confini relativi alla cura della sfera di interessi della comunità di riferimento. <br />
Infine, la parte ricorrente non può trarre la propria legittimazione ad agire in giudizio dalla circostanza che abbia domandato di intervenire o sia intervenuta nel procedimento che è sfociato nel provvedimento impugnato atteso che il mero fatto della partecipazione al procedimento non costituisce titolo acquisitivo di legittimazione attiva al ricorso avverso il suo provvedimento conclusivo (Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4343; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio 2003, n. 3861).<br />
Con specifico riferimento alla presentazione di  osservazioni nei riguardi del progetto di piano regolatore generale, si è rilevata, infatti, l’inammissibilità del gravame fondato sulla loro mera reiezione, configurandosi dette osservazioni non come rimedi giuridici ma come semplici apporti collaborativi, la cui reiezione non necessita di specifica motivazione (T.A.R. Lombardia Brescia, 2 settembre 1993, n. 717).<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono devono pertanto dichiararsi inammissibili tutti i motivi di gravame, con l’eccezione delle doglianze recate con il motivo n. 1.2 con cui si deduce la violazione dell’art. 1, comma 6, del P.I.T..<br />
Mentre, infatti, gli altri mezzi di impugnazione sono fondati sulla denuncia di violazioni di carattere procedimentale o sul mancato rispetto del Piano strutturale e, quindi, sulla generica, in quanto priva di soggettività, tutela dell’interesse alla corretta applicazione dei procedimenti urbanistici, con detto motivo la Regione Toscana lamenta che siano state pretermesse talune disposizioni del Piano di indirizzo territoriale – P.I.T. – di cui all’art. 6 della l. reg. n. 5/1995.<br />
Secondo la disposizione appena rubricata “Il piano di indirizzo territoriale (PIT) è l&#8217; atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all&#8217; articolo 4 della LR 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale”.<br />
Attesa la sua natura di atto vincolante ai fini della programmazione urbanistica del Comune la sua asserita lesione legittima, infatti, la Regione a gravarsi nei riguardi di provvedimenti pianificatori, quale quello oggetto di causa, che non si conformino alle indicazioni in esso contenute.<br />
Per quanto di interesse ai fini del giudizio, la Regione Toscana assume, in particolare, che sia stato violato l’art. 1, comma 6, del P.I.T. il quale prevede che ogni atto di pianificazione territoriale sia munito di uno specifico documento nel quale si dà atto delle verifiche effettuate circa la compatibilità del primo con gli indirizzi, le prescrizioni e le salvaguardie del P.I.T.<br />
L’assunto non è fondato.<br />
Si osserva, in primo luogo, che un atto amministrativo – nella specie il PIT – non può contenere prescrizioni difformi rispetto a quelle che si rinvengono nella legge che ne delinea l’efficacia.<br />
Nel caso in esame, né l’art. 28, né l’art. 30 della l. reg. n. 5/1995  recano alcuna previsione in merito alla necessità che il Regolamento urbanistico sia dotato, già al momento della sua adozione e, quindi, prima della sua definitiva approvazione, del c.d. documento di conformità agli atti di pianificazione territoriale sovraordinati. Non può, dunque, ricollegarsi semplicemente a tale mancanza l’effetto invalidante preteso dalla parte ricorrente. <br />
A ben vedere, tale necessità non si rinviene neppure dalla lettura dell’art. 1, comma 6, del P.I.T. il quale si limita, infatti, ad affermare che “i punti di cui al comma 5 devono essere contenuti in un apposito documento facente parte integrante dello strumento per il governo del territorio”. E’ dunque sufficiente che tale documento esista e sia allegato alla versione conclusivamente approvata del Regolamento urbanistico, senza che sia indispensabile che esso sia posto a corredo di tale atto già nel momento della sua adozione, come preteso dalla parte ricorrente.<br />
Tale soluzione è quella che meglio risponde alla natura del documento in questione il quale svolge essenzialmente la funzione di autocertificazione da parte del Comune del rispetto, da parte del Regolamento urbanistico, degli indirizzi fondamentali di pianificazione contenuti nel P.I.T., esigenza che, evidentemente, non può che porsi nei riguardi della versione conclusiva del Piano, una volta che siano state eventualmente accolte le modificazioni conseguenti alle osservazioni presentate al regolamento adottato.<br />
Ne discende che la censura esaminata deve essere respinta.<br />
Conclusivamente, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva e in parte rigettato, siccome infondato.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 DICEMBRE 2004<br />
Firenze, lì 6 DICEMBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6287/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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