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	<title>24/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.22119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-11-2004-n-22119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-11-2004-n-22119/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.22119</a></p>
<p>Pres. Carbone, Est. Lupo Bove (Avv. G. Borriello)c. A.S.L. Salerno 2 (Avv.ti I.Cardarelli e G. Sasso) Giurisdizione e competenza – Farmacie &#8211; Erogazione dell&#8217;assistenza sanitaria ex legge n. 833 del 1978 &#8211; Farmacista &#8211; A.s.l. &#8211; Pagamento da parte del corrispettivo per i medicinali venduti agli utenti del S.s.n. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-11-2004-n-22119/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.22119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-24-11-2004-n-22119/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.22119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, Est. Lupo<br /> Bove (Avv. G. Borriello)c. A.S.L. Salerno 2 (Avv.ti I.Cardarelli e G. Sasso)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Farmacie &#8211; Erogazione dell&#8217;assistenza  sanitaria  ex  legge n. 833 del 1978 &#8211; Farmacista &#8211; A.s.l. &#8211; Pagamento da parte  del corrispettivo per i medicinali venduti agli utenti del S.s.n. &#8211; Controversia promossa anteriormente al 10 agosto 2000 -Giurisdizione del giudice  ordinario &#8211; Sussistenza  &#8211; Fondamento &#8211; Innovazioni in tema di riparto  di giurisdizione  introdotte  dall&#8217;art. 33, d.lgs. n. 80 del 1998 &#8211; Sentenza di illegittimita&#8217;  costituzionale n. 292 del 2000 &#8211;  Applicabilita&#8217; ai rapporti non esauriti &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rapporto intercorrente tra l&#8217;A.s.l. ed i titolari di farmacie per l&#8217;erogazione dell&#8217;assistenza sanitaria, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 833 del 1978, e&#8217; riconducibile alla concessione di pubblico servizio e, pertanto, la controversia avente ad oggetto la domanda del titolare di una farmacia di condanna della A.s.l. al pagamento dei compensi per la vendita di medicinali agli utenti del S.s.n. in virtu&#8217; di detta convenzione, proposta nella vigenza dell&#8217;art. 33, d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall&#8217;art. 7, legge n. 205 del 2000, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 5, comma secondo, legge n. 1034 del 1971), in quanto l&#8217;art. 33 e&#8217; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziche&#8217; limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno (sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000), con conseguente inapplicabilita&#8217; della norma  ai rapporti pendenti, quindi anche a quelli oggetto di giudizi non ancora definiti, poiche&#8217; l&#8217;art. 7, legge n. 205 del 2000, non puo&#8217; fondare la giurisdizione del giudice amministrativo, stante l&#8217;irretroattivita&#8217; di questa norma, peraltro anch&#8217;essa dichiarata in parte costituzionalmente illegittima (sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5926_5926.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. H. Lchgar (Avv. L. Pugi) contro la Prefettura di Firenze e la Questura di Prato (Avvocatura dello Stato) il ricorso volto all&#8217;annullamento del diniego prefettizio di revoca del provvedimento di espulsione è devoluto alla competenza del Giudice Ordinario Stranieri – Giurisdizione e competenza – Impugnazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> H. Lchgar (Avv. L. Pugi) contro la Prefettura di Firenze e la Questura di Prato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il ricorso volto all&#8217;annullamento del diniego prefettizio di revoca del provvedimento di espulsione è devoluto alla competenza del Giudice Ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Giurisdizione e competenza – Impugnazione del diniego di revoca del provvedimento di espulsione – Art. 13 del D.L.vo. 25/7/1998 n. 286 – È devoluto alla cognizione del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di disciplina dell&#8217;immigrazione, sono assoggettati a controllo giurisdizionale non solo i decreti di espulsione del prefetto &#8211; come risulta dalla lettera dell&#8217;art. 13 del testo unico approvato con D.L.vo. 25/7/1998 n. 286 &#8211; ma anche i provvedimenti adottati dal prefetto sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione, e tale controllo, per ragioni di coerenza sul piano sistematico e di effettività della tutela delle situazioni soggettive garantite, deve ritenersi riservato al giudice ordinario, nelle forme previste dagli art. 13, commi 8 e 10, e 13 bis del medesimo testo unico. Ne consegue che è inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso volto all’annullamento del diniego prefettizio alla revoca del provvedimento di espulsione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il ricorso volto all’annullamento del diniego prefettizio di revoca del provvedimento di espulsione è devoluto alla competenza del Giudice Ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
	&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,  nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2004.</p>
<p>Visto il ricorso n. 2116/2004  proposto da:<br />
<b>HASSAN LCHGAR </b> rappresentato e difeso da:<br />
PUGI LEONARDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIALE GRAMSCI, 19presso<br />
ASSOGNA ROBERTO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REFETTURA DI FIRENZE</b><br />
<b>QUESTURA DI PRATO </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze prot. n. 3914 del 25.11.2003, notificato il 28.07.2004, che respinge la richiesta di revoca del provvedimento di espulsione emanato il 31.12.1996 dalla medesima Autorità e perchè sia contestualmente ordinato all’Amministrazione competente di revocare il provvedimento di espulsione emanato il 31.12.1996 e conseguentemente sia ordinato all’Amministrazione competente individuata nella Questura di Prato di rilasciare il rinnovo del permesso di soggiorno in favore del ricorrente, con conseguente condanna, per il principio della soccombenza, dell’Amministrazione alla rifusione delle spese e degli onorari di causa.</p>
<p>Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del  23 novembre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />Uditi, altresì, per le parti l’avv. L.Pugi e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;</p>
<p>Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;</p>
<p>Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;</p>
<p>	Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego di revoca dell&#8217;espulsione in data 25 novembre 2003, notificato il 28 luglio 2003;<br />
Considerato l&#8217;orientamento della Corte di cassazione, secondo cui in  tema   di  disciplina  dell&#8217;immigrazione,  sono   assoggettati  a  controllo  giurisdizionale  non  solo  i decreti  di  espulsione  del  prefetto &#8211;  come risulta dalla  lettera dell&#8217;art. 13 del  testo unico  approvato con d.lgs. 25 luglio 1998  n. 286 &#8211; ma anche i provvedimenti  adottati dal  prefetto sulle istanze  di revoca dei  provvedimenti di  espulsione, e  tale  controllo,  per  ragioni  di  coerenza  sul  piano  sistematico  e   di  effettivita&#8217;   della  tutela   delle  situazioni  soggettive garantite, deve ritenersi  riservato al giudice ordinario,  nelle  forme previste  dagli art.  13, commi  8 e  10, e  13 bis  del  medesimo testo unico (Cass., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2513; Cass., sez. un., 29 aprile 2003, n. 6635);</p>
<p>Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara  inammissibile il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 23 novembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
	Giovanni Vacirca			Presidente, est.<br />	<br />
	Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
	Eleonora di Santo 			Consigliere																																																																																									</p>
<p>F.to Giovanni Vacirca est</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 NOVEMBRE 2004<br />
Firenze, lì 24 NOVEMBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6034/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. P. Fascetti ed altri (Avv. R. Righi e P. Gustinucci) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita) osservazioni al R.U. considerate tardive anche se con protocollo anteriore ad altre tempestive ma inviate per raccomandata con timbro postale anteriore al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6047/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> P. Fascetti ed altri (Avv. R. Righi e P. Gustinucci) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>osservazioni al R.U. considerate tardive anche se con protocollo anteriore ad altre tempestive ma inviate per raccomandata con timbro postale anteriore al termine di presentazione; il carattere di integrale novità del nuovo strumento urbanistico impedisce il manifestarsi della fattispecie nota alla giurisprudenza come reiterazione del vincolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Osservazioni al Regolamento Urbanistico &#8211; Considerate tardive anche se con protocollo anteriore ad altre tempestive ma inviate per raccomandata con timbro postale anteriore al termine di presentazione &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Regolamento Urbanistico &#8211; Carattere di integrale novità &#8211; Impedisce il manifestarsi della fattispecie nota alla giurisprudenza come reiterazione del vincolo – Risarcimento del danno &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittimo il comportamento tenuto dall’Amministrazione che non ha esaminato alcune osservazioni al Regolamento Urbanistico in quanto tardive a nulla valendo la circostanza che il numero di protocollo di altre osservazioni considerate tempestive sia superiore a quello dei ricorrenti. Difatti risulta del tutto plausibile la spiegazione fornita al riguardo dalla difesa dell’Amministrazione intimata la quale ha chiarito che “Alcune osservazioni sono state inviate per raccomandata r.r.; la data di spedizione è anteriore alla scadenza per la presentazione delle osservazioni ma il numero di protocollo risulta, per forza di cose, successivo poiché l’ufficio lo ha assegnato quando ha ricevuto materialmente l’osservazione”.</p>
<p>2. La rielaborazione integrale di un piano regolatore non può essere considerata quale atto confermativo di precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive di disposizioni anteriori. Ne consegue che, nel caso di specie, rilevato il carattere di integrale novità dell’attuale strumento urbanistico, non si è verificata alcuna reiterazione del vincolo oltre i limiti di legge in assenza di idonea motivazione, e pertanto nessun risarcimento del danno può essere disposto a favore dei ricorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZ.</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 691/2002 proposto da</p>
<p><b>FASCETTI Paola, FASCETTI Fabio e FASCETTI Stefano</b><br />
rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Righi e Pietro Gustinucci  ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Firenze, Via A. La Marmora n.14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Pisa</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gloria Lazzeri ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, non costituita;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO E LA REVOCA <BR><br />
della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pisa n.43, del 28 luglio 2001, pubblicata sul B.U.R.T. n.52 del 27 dicembre 2001, contenente l’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico del precitato Comune, nella parte in cui assegna al terreno di proprietà dei ricorrenti una destinazione di tipo “C1bA”, qualificandolo come “Ambito residenziale di conservazione”, nonché</p>
<p>PER IL RISARCIMENTO DANNI<BR><br />
patrimoniali derivanti dalla illegittima reiterazione, oltre i limiti temporali individuati dall’art.2 della legge 19 novembre 1968 n.1187, del vincolo di inedificabilità sui detti terreni;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;<br />
VistA la memoria prodotta dal Comune di Pisa a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza in data 6 luglio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito in Pisa, località Cisanello – individuato al N.C.T. Foglio 34, Mappale 910-911-912-913-914-915-916-920-921-923 – cui il Regolamento urbanistico ha assegnato una destinazione di tipo “C1bA- nuclei di case coloniche”, qualificandolo come “Ambito residenziale di conservazione” rientrante nella disciplina di cui all’art.1.2.1.2 recante disposizioni sugli “Ambiti di impianto pre-urbano morfologicamente alterati”.<br />
Nel corso del procedimento di formazione del Regolamento urbanistico, i ricorrenti presentavano le proprie osservazioni chiedendo che l’area fosse più opportunamente classificata come Q3d (“Assetti Urbani suscettibili di nuova edificazione”).<br />
Il Comune di Pisa, con delibera del Consiglio n.43 del 28 luglio 2001, pubblicata sul B.U.R.T. n.52 del 27 dicembre 2001, approvava definitivamente il nuovo Regolamento urbanistico, confermando la destinazione precedentemente impressa all’area in questione, senza prendere in esame le osservazioni presentate dai ricorrenti in quanto tardive.<br />
Con il ricorso in esame i ricorrenti contestano tale destinazione deducendo:<br />
1) “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento dalla causa tipica. Illogicità manifesta”.<br />
Il Comune di Pisa non avrebbe considerato che la zona è scarsamente edificata e, pertanto, avrebbe potuto essere oggetto di una adeguata potenzialità edificatoria.<br />
Inoltre l’area a confine con quella di proprietà dei ricorrenti sarebbe stata oggetto di un imponente intervento di riassetto, per consentire la realizzazione di strutture ospedaliere e servizi complementari che avrebbero modificato irreversibilmente e profondamente la natura dell’intera zona.<br />
In tale prospettiva apparirebbe del tutto contraddittorio individuare degli ambiti di conservazione su singole particelle di terreno, peraltro prive di qualsivoglia pregio ambientale e/o architettonico, inserite in un’area sulla quale si è previsto di intervenire in modo assolutamente radicale.<br />
2) “Violazione di legge, con riferimento agli artt.24 della L.R.T. 10-01.1995 n.5, nel combinato disposto con l’art.28 della stessa legge. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione”.<br />
La destinazione impressa risulterebbe in contrasto con il Piano strutturale, poiché questo riconoscerebbe alla zona potestà edificatoria senza limiti di sorta.<br />
3) “Violazione di legge con riferimento alla legge n241/90, alla legge n.1187/68, all’art.30, comma 4, della L.R.T. 16.01.1995 n.5. Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione”.<br />
L’osservazione dei ricorrenti non sarebbe stata esaminata poiché depositata oltre il termine previsto mentre altre osservazioni, sebbene tardive, sarebbero state esaminate e addirittura accolte.<br />
4) “Violazione di legge (L. 19 novembre 1968 n.1187 art.2). Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione”.<br />
Vi sarebbe stata una reiterazione del vincolo urbanistico oltre i limiti di legge e da ciò discenderebbe il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.</p>
<p align=center>* * *</p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
L’area per cui è causa, situata nel quartiere di Cisanello, ai margini del complesso ospedaliero, nella vigenza del precedente P.R.G., come può evincersi dal certificato di destinazione urbanistica, risultava gravata da un vincolo di destinazione (servizi di quartiere 1s) che di fatto impediva ai proprietari qualsivoglia possibilità di utilizzo ai fini edificatori, siccome vincolata al solo insediamento di Chiese ed Istituzioni Parrocchiali. <br />
Tale destinazione veniva conservata sino all’adozione del Piano strutturale in data 10 luglio 1999,  a seguito della quale assumeva la seguente destinazione urbanistica:<br />
&#8211; area prevalentemente residenziale, regolamentata dalla scheda norma UTOE n.7 del Piano strutturale.<br />
Ora, uno degli obiettivi perseguiti dal Piano strutturale – come si legge nella Relazione al Piano stesso – era quello di pervenire ad una “riorganizzazione spaziale funzionale di Cisanello”, anche in vista del trasferimento del policlinico di Santa Chiara presso l’ospedale Cisanello.<br />
Ciò in quanto le scelte più convincenti della pianificazione pisana del dopoguerra, a partire dal Prg Dodi-Piccinato del 1965-70, erano state disattese, ivi inclusa quella che “prevedeva la realizzazione, nell’area di Cisanello, di un nuovo centro di Pisa, alternativo e complementare al centro storico, ricco di funzioni forti e qualificate”. Era, infatti, avvenuto che “Il prolungato deficit di governo urbanistico della città ha dato luogo viceversa a una periferia anonima e anodina, disarticolata, povera di funzioni residenziali e di luoghi ricordabili”.<br />
Il Regolamento urbanistico, adottato il 27 luglio 2000 e approvato il 28 luglio 2001, assegnava all’area per cui è causa una destinazione di tipo “C1bA- nuclei di case coloniche”, qualificandola come “Ambito residenziale di conservazione” rientrante nella disciplina di cui all’art.1.2.1.2 recante disposizioni sugli “Ambiti di impianto pre-urbano morfologicamente alterati” da intendersi come “complessi insediativi, composti da unità edilizie e da unità di spazio scoperto concluso, di impianto pre-urbano, le cui originarie caratteristiche morfologiche, pure ancora riconoscibili nei loro tratti essenziali, sono state variamente, e profondamente, alterate e contraddette, in particolare con lo stravolgimento dei rapporti tra spazi coperti e spazi scoperti, attraverso nuove edificazioni in termini difformi dalle regole conformative originarie”.<br />
Tale area, secondo gli obiettivi del Regolamento urbanistico, doveva, quindi, essere qualificata attraverso la ricostituzione dell’assetto morfologico complessivo, il recupero degli spazi liberi, la realizzazione di piani attuativi per singole unità edilizie che presentavano caratteristiche determinate.<br />
In altre parole l’obiettivo da raggiungere era il recupero di un’area che era stata oggetto nel corso degli anni di un’edificazione ridotta, priva di criteri logici e senza un disegno preciso, che si poneva in una zona vicina al complesso ospedaliero di Cisanello. Nella zona, infatti, vi erano nuclei di case coloniche, palazzi destinati a civile abitazione privi di pregio tipici della periferia cittadina, campi.<br />
Erano quasi del tutto assenti servizi, aree a verde attrezzato, piste ciclabili.<br />
Emerge, pertanto, che il Regolamento urbanistico, proprio secondo gli intenti del Piano strutturale, ha inteso valorizzare quest’ambito.<br />
Nessuna violazione al Piano strutturale si è quindi verificata tenuto altresì conto che il Regolamento urbanistico, per sua natura, deve realizzare le scelte operative, di dettaglio e quelle affidate a successivi strumenti urbanistici attuativi.<br />
E’ opportuno, comunque, evidenziare che nell’ambito C1b sono ammessi alcuni interventi edilizi quali la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione.<br />
Così  come è opportuno evidenziare l’assenza di un obbligo di motivazione puntuale in ordine alle scelte discrezionali dell’Amministrazione riguardanti la destinazione delle singole aree, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale rinvenibili nella relazione di accompagnamento. Fanno eccezione a tale principio le situazioni che giustificano l’esigenza di una più incisiva e singolare motivazione, che la giurisprudenza ravvisa nel sovradimensionamento degli standards di cui al D.M. n.1444/68, nella lesione di un affidamento qualificato del proprietario scaturente da convenzioni urbanistiche già sottoscritte, nell’esistenza di un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi legittimamente edificati (cfr, per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 1999 n.24; Sez. IV, 20 novembre 2000 n.6177).<br />
Ma l’area di proprietà dei ricorrenti non ricadeva in alcuna delle fattispecie sopra descritte.<br />
Quanto, poi, alla osservazione proposta dai ricorrenti, si fa presente che la stessa non è stata esaminata poiché proposta oltre il termine, come riconosciuto dai ricorrenti stessi, né vi è motivo per ritenere che analogo trattamento sia stato riservato a tutte le altre osservazioni tardive.<br />
La circostanza, infatti, che il numero di protocollo di alcune osservazioni considerate tempestive sia superiore a quello dei ricorrenti non prova alcunché, risultando del tutto plausibile la spiegazione fornita a riguardo dalla difesa dell’Amministrazione intimata che ha chiarito che “Alcune osservazioni sono state inviate per raccomandata r.r.; la data di spedizione è anteriore alla scadenza per la presentazione delle osservazioni ma il numero di protocollo risulta, per forza di cose, successivo poiché l’ufficio lo ha assegnato quando ha ricevuto materialmente l’osservazione”.<br />
Il Comune di Pisa non ha quindi respinto senza motivazione l’osservazione dei ricorrenti ma non la ha affatto esaminata. Nessuna carenza di motivazione può essere eccepita, pertanto, in proposito.<br />
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno poiché l’Amministrazione avrebbe reiterato il vincolo oltre i limiti di legge in assenza di idonea motivazione, va rilevato il carattere di integrale novità dell’attuale strumento urbanistico, circostanza questa che impedisce il manifestarsi della fattispecie nota alla giurisprudenza come reiterazione del vincolo (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 7 marzo 1997 n.208, secondo la quale “La rielaborazione integrale di un piano regolatore non può essere considerata quale atto confermativo di precedenti disposizioni urbanistiche, neppure in quelle parti che effettivamente risultino riproduttive di disposizioni anteriori”).<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.691/02 meglio indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 6 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>     Giovanni Vacirca,				Presidente<br />	<br />
     Giacinta Del Guzzo, 				Consigliere<br />	<br />
 Eleonora Di Santo,				Consigliere rel. est.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/11/2004 n.1170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-24-11-2004-n-1170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.AMOROSO, Est. DE ZOTTI Comune di Venezia (Avv.ti A. Clarizia, G. Gidoni, M. M. Morino) c/ Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (Avv.ti V. Domenichelli, F. Monelli, V. Lupoli, M. Roli e F. Zimbelli), Regione Veneto (Avv.ti R. Morra e L. Londei), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.), Ente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-24-11-2004-n-1170/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/11/2004 n.1170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.AMOROSO, Est. DE ZOTTI<br />  Comune di Venezia (Avv.ti A. Clarizia, G. Gidoni, M. M. Morino) c/ Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (Avv.ti V. Domenichelli, F. Monelli, V. Lupoli, M. Roli e F. Zimbelli), Regione Veneto (Avv.ti R. Morra e L. Londei), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.), Ente Nazionale per L’Aviazione Civile (n.c.) e Veneto Sviluppo S.p.A. (Avv.ti V. Grimaldi, F. Sciandone, S. Grimaldi, C. Albisinni e S. Bonivento)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del G.A. nel caso di lite relativa a deliberazione di una società pubblica avente ad oggetto operazioni sul capitale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Deliberazione di assemblea  avente come oggetto operazioni sul capitale – Art. 23 bis della L. 1034/71 &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non si ha giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di lite relativa alle deliberazioni dell’assemblea di una società pubblica avente ad oggetto l’aumento di capitale e la quotazione delle azioni della società sul mercato telematico azionario essendo, l’art 23 bis della L. 1034/71, disposizione riguardante non la giurisdizione ma esclusivamente il processo; e considerato, inoltre,che la controversia riguarda questioni strettamente attinenti al diritto societario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5720_5720.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</a></p>
<p>Bruno Amoroso Presidente &#8211; Italo Franco Consigliere, relatore la legittimazione ad agire in giudizio per l&#8217;annullamento di una concessione edilizia rilasciata al terzo ricorre anche quando il ricorrente allega la sola lesione dell&#8217;interesse urbanistico Edilizia ed urbanistica &#8211; Legittimazione ad agire per l’annullamento di una concessione edilizia &#8211; Interesse urbanistico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bruno Amoroso		Presidente &#8211; Italo Franco		Consigliere, relatore</span></p>
<hr />
<p>la legittimazione ad agire in giudizio per l&#8217;annullamento di una concessione edilizia rilasciata al terzo ricorre anche quando il ricorrente allega la sola lesione dell&#8217;interesse urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Legittimazione ad agire per l’annullamento di una concessione edilizia &#8211; Interesse urbanistico &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La legittimazione ad agire in giudizio per l’annullamento di una concessione edilizia rilasciata al terzo ricorre anche quando il ricorrente non allega una specifica lesione della propria sfera giuridica, essendo sufficiente il mero “interesse urbanistico”, ossia la pretesa che siano osservate le norme urbanistiche. Ed invero, non sarebbe coerente ammettere per legge che “chiunque” possa impugnare la concessione edilizia rilasciata ad altri (art. 31 della legge n. 1150/42, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 6.8.67 n. 765), e al tempo stesso disconoscere la legittimazione ad agire in giudizio a colui che intenda far valere il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti da parte di chi ha ottenuto tale atto di assenso. Il ragionamento vale anche alla luce della giurisprudenza restrittiva stabilita dal G.A. al riguardo, che ha istituito il nesso della legittimazione ad agire con la necessaria esistenza di un rapporto o criterio di collegamento (come, segnatamente, la vicinitas rispetto al sito interessato dalla concessione edilizia).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
#NOME?		Presidente<br />
#NOME?			Consigliere, relatore<br />
#NOME?		Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 251/1989, proposto da</p>
<p><b>Pezzato Gianni</b>, rappresentato e difeso prima dall’avv. Giuseppe Salzer e dopo, a seguito della rinuncia di questi al mandato, dall’avv. Gianfranco Perulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia- Mestre, via Torino n. 186, come da procura a.l. rilasciata per atto di notaio il 7.7.99</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Salzano</b>, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Checchin Ferdinando, elettivamente domiciliato presso il suo difensore, in Venezia- Mestre, via Lazzari n. 8/4, come da delibera di autorizzazione a resistere e procura a.l. a margine della memoria di costituzione,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Bottacin Elena</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>di <b>Bottacin Bruna</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Maria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso il loro studio, in Venezia- Mestre, via Cavallotti n. 22, come da mandato a margine della memoria di costituzione</p>
<p>per l’annullamento<br />
della concessione edilizia n. 159/88 rilasciata il 15.11.88 alle signore Bottacin Elena e Bruna, affissa nella stessa data all’albo pretorio.</p>
<p>   Visto il ricorso, notificato il 13.1.1989 e depositato presso la segreteria l’1.2.1989, con i relativi allegati;<br />
   visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Salzano e di Bottacin Bruna, ritualmente depositati;<br />
   viste le memorie prodotte dal ricorrente e dalla controinteressata a sostegno delle rispettive difese;<br />
    visti gli atti tutti della causa;<br />
    uditi alla pubblica udienza del 28 ottobre 2004, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Perulli per il ricorrente, l’avv. Checchin per la P.A. resistente e l’avv. Cervesato in sostituzione dell’avv. Zambelli per la controinteressata.<br />
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Sig. Pezzato, in qualità di proprietario confinante, con il ricorso all’esame impugna la concessione edilizia rilasciata il 15.11.88 dal Comune di Salzano alle Sig.re  Bottacin Bruna ed Elena per modesti lavori di riattamento e cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale e uffici di un fabbricato, confinante ad est con una strada privata che si dice di proprietà del ricorrente (via cesare Battisti) e di un edificio, pure di sua proprietà, sito in via Roma all’angolo con detta strada privata. Detta concessione, ritenuta illegittima, viene impugnata con deduzione dei seguenti motivi:<br />
1- violazione e falsa applicazione dell’art. 10 delle norme di attuazione del P.R.G. di Salzano approvato con D.G.R. n. 2142 del 26.4.78, per essere l’altezza dei locali del piano terra –da adibire a uso commerciale- di m. 3,10 anziché m. 3,20;<br />
2- violazione e falsa applicazione dell’art. 4, lettera B delle medesime N.T.A. ed eccesso di potere per sviamento ed errore sui presupposti sul rilievo che non poteva assentirsi l’elevazione di 90 cm. derivante da trasformazione della superfetazione “ripostiglio- termo” in ingresso- termo”, configurabile come intervento diretto, e come tale da realizzare nell’osservanza della disposizione richiamata e dell’art. 31 della legge n. 457/78;<br />
3- violazione e omessa applicazione dell’art. 5.4 delle N.T.A. , dove si prevede che le strade debbano avere una larghezza minima di 6 metri, laddove l’Amministrazione comunale non ha colto l’occasione per riportare la strada privata dall’esistente larghezza di 5 metri a 6 metri, mediante arretramento di almeno 1 metro del menzionato locale “ripostiglio- termo”.<br />
Si è costituito il comune eccependo che si tratta di intervento di ristrutturazione con ripristino dell’originaria destinazione commerciale, che la sopravvenuta integrazione dell’art. 4, con D.G.R. n. 6250 del 18.11.86, consente tutti gli interventi ex lettere a)- d) dell’art. 31 L. n. 457/78, e, quanto al terzo motivo, l’ultroneità della disposizione, concernente le zone di nuova formazione.<br />
Si è costituita anche una delle due controinteressate, eccependo a sua volta, anche con successive memorie, che si tratta di ripristino di destinazione d’uso già esistente e che l’art. 10 è stato modificato, riportando l’altezza dei locali commerciali a m. 3; che l’aumento di altezza concerne un volume tecnico e pertanto è ammissibile; che la strada privata è divenuta comunale e che comunque solo per le nuove strade vale la larghezza minima di 6 metri, e prospettando carenza di legittimazione e di interesse poiché il ricorrente non riceve alcun danno dalla contesta concessione edilizia. Replica, inoltre, alla domanda di risarcimento formulata in corso di causa dal ricorrente, che la stessa non è stata notificata alle parti evocate in giudizio. <br />
Con memoria conclusionale parte ricorrente replica alle eccezioni avversarie, ribadendo la sussistenza della legittimazione, bastando per la giurisprudenza anche il solo interesse urbanistico, e soggiungendo che irrilevante è la sopravvenuta variante al P.R.G., dovendo il giudice adito giudicare alla stregua della normativa vigente all’epoca del rilascio della concessione.<br />
All’udienza i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1- Con il ricorso in epigrafe il proprietario confinante mira a porre nel nulla la concessione edilizia rilasciata al terzo non per la costruzione di un nuovo edificio, né per interventi di una certa consistenza, ma (per sua stessa ammissione) per lavori di modesta entità diretti a ripristinare un fabbricato residenziale a quanto pare in disuso, con ripristino della destinazione commerciale al piano terra, in Comune di Salzano. A sostegno del gravame vengono dedotti motivi riferiti non ad eventuali pregiudizi che possano ridondare nella sfera giuridica del proprietario finitimo ricorrente, bensì a violazioni di norme e disposizioni dello strumento urbanistico vigente in quel Comune. Qualche breve considerazione va, pertanto, riservata alla questione della legittimazione ad agire e dell’interesse ad agire, la cui esistenza viene in qualche modo messa indubbio dalla difesa della controinteressata, anche se in modo non del tutto univoco.<br />
Quanto alla legittimazione ad agire, deve convenirsi con il patrocinio del ricorrente quando rimarca che la stessa non può negarsi anche in relazione al c.d. mero “interesse urbanistico”, come, del resto, affermato dalla giurisprudenza richiamata nei suoi scritti difensivi. Ed invero, si deve ritenere che non avrebbe molto senso ammettere per legge che “chiunque” possa impugnare la concessione edilizia rilasciata ad altri (art. 31 della legge n. 1150/42, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 6.8.67 n. 765), e al tempo stesso disconoscere la legittimazione ad agire in giudizio a colui che intenda far valere il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti da parte di chi ha ottenuto tale atto di assenso. Il ragionamento vale tal quale anche alla luce della giurisprudenza restrittiva stabilita dal G.A. al riguardo, che ha –notoriamente- istituito il nesso della legittimazione ad agire con la necessaria esistenza di un rapporto o criterio di collegamento (come, segnatamente, la vicinitas rispetto al sito interessato dalla concessione edilizia, pacificamente esistente nel caso di specie).<br />
Quanto al rilievo che nessuna lesione deriva al ricorrente dalla realizzazione dell’intervento in conseguenza del rilascio della concessione edilizia in questione, risulta dalle brevi osservazioni appena fatte che non occorre allegare una specifica lesione alla propria sfera giuridica, bastando la pretesa dell’osservanza delle norme urbanistiche.</p>
<p>2- Nel merito, peraltro, il ricorso si rivela affatto privo di fondamento. Ed invero, i lavori di modifica, diretti più che altro al ripristino e adeguamento di un edificio esistente, sono di ben scarso rilievo, ma nemmeno sussistono le violazione dedotte.<br />
In particolare, non può ritenersi che sussista la violazione di cui al primo mezzo di impugnazione, per due ordini di ragioni. Da un lato, infatti -come risulta pacifico in causa, dopo i chiarimenti non smentiti da parte del ricorrente- i locali del piano terra originariamente erano già adibiti allo svolgimento di attività commerciali, sicché non può pretendersi che l’altezza fosse adeguata alla previsione urbanistica successiva; dall’altro non si può ignorare che con la sopravvenuta variante al P.R.G. e relative norme di attuazione adottata con delibera consiliare 55 del 24.9.99 l’altezza dei locali commerciali è stata portata a m. 3. Vero è che il procedimento di approvazione parrebbe ancora in itinere (il comune si è pronunciato sulle osservazioni e controdeduzioni con delibera consiliare n. 76 del 21.12.99: doc. 4 della produzione documentale depositata dalla controinteressata il 18.11.2003; quindi ha recepito il parere regionale in ordine alla variante parziale: doc. 5). Tuttavia, considerata unitamente all’osservazione che precede in ordine al ripristino dell’originaria destinazione d’uso, la stessa non sembra priva di rilievo ai fini della valutazione della censura.<br />
La censura mossa con il secondo mezzo di ricorso non appare ictu oculi apprezzabile, dal momento che l’elevazione dell’altezza di 90 centimetri riguarda chiaramente un volume tecnico, come eccepito dal patrocinio della controinteressata.<br />
A sua volta infondato ictu oculi appare il terzo mezzo di impugnazione, sia perché non può pretendersi che l’amministrazione comunale imponga l’arretramento di quella che viene impropriamente chiamata superfetazione onde portare la strada (che, comunque, con delibera consiliare è stata classificata comunale) da 5 a 6 metri di larghezza, poiché l’obbligo di larghezza minima di m. 6 non può che riguardare strade di nuova realizzazione, sia perché una simile valutazione impinge nel merito, in relazione a quel margine di discrezionalità che non può negarsi alla P.A. in materia edilizia e urbanistica. <br />
Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.<br />
Non vi è luogo a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento (del resto inammissibile perchè, come giustamente eccepito ex adverso, non notificata alle altre parti in causa), stante il rigetto della domanda di annullamento.<br />
Possono, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì  28 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-4093/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.4093</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. Regione Toscana (Avv. V. Console) contro il Comune di Lucca (Avv. prof. G. Morbidelli) e nei confronti della Provincia di Lucca (Avv. M.T. Grassi) Edilizia ed urbanistica – Regolamento Urbanistico – Adozione ed approvazione &#8211; Impugnazione – Legittimazione attiva – Soggetti che abbiano un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6287/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-6287/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.6287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> Regione Toscana (Avv. V. Console) contro il Comune di Lucca (Avv. prof. G. Morbidelli) e nei confronti della Provincia di Lucca (Avv. M.T. Grassi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Regolamento Urbanistico – Adozione ed approvazione &#8211; Impugnazione – Legittimazione attiva – Soggetti che abbiano un legame immediato e stabile con il territorio interessato dagli atti di pianificazione – Enti locali – Non vi rientrano – Inammissibilità del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella materia urbanistica può essere ammessa l&#8217;azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato e stabile con il territorio interessato dagli atti di pianificazione, di talché la sua posizione possa dirsi differenziata dagli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento. Analoghe considerazioni non possono che riprodursi nei riguardi delle azioni proposte dagli enti territoriali. E’ evidente, infatti, che, la soggettività giuridica dell’ente in parola non vale a differenziare la sua posizione da quella che qualsiasi altro soggetto può vantare rispetto alla legalità dell&#8217;azione amministrativa, la quale, pertanto, non assurge alla dignità di interesse legittimo tutelabile con azione giurisdizionale amministrativa. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, del ricorso proposto dalla Regione Toscana avverso gli atti di adozione ed approvazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso proposto da una Regione avverso gli atti di adozione ed approvazione di un Regolamento urbanistico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 6287 REG. SENT.<br />
ANNO 2004<br />
n.  1229  Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1229/04 proposto dalla<br />
<b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vanna Console ed elettivamente domiciliata presso la medesima, in Firenze, via Cavour n. 18,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Comune di Lucca</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  dall’avv. prof. Giuseppe Morbidelli, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Firenze via Lamarmora n. 14,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Provincia di Lucca</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Teresa Grassi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in Firenze, via dello Studio n. 8,</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Lucca n. 101 dell’8 aprile 2002 di adozione del Regolamento urbanistico comunale;<br />
&#8211; delle deliberazioni del Consiglio comunale di Lucca n. 20 del 9 marzo 2004, n. 22 del 13 marzo 2004 e n. 25 del 16 marzo 2004 con cui venivano rispettivamente approvate le controdeduzioni e definitivamente approvato il Regolamento urbanistico comunale e<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti, anche se non conosciuti, e in particolare delle deliberazioni del Consiglio comunale nn. 18 e 19 del 9 marzo 2004; degli elaborati approvati in sede di adozione, di quelli approvati nel settembre 2003 dall’</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 748/04 di rigetto della domanda cautelare;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 novembre 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Console, l’avv. Morbidelli e l’avv. Grassi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo P.R.G., il Comune di Lucca, con deliberazione consiliare del 9 agosto 2001, n. 129, approvava il Piano strutturale di cui all’art. 24 della legge reg. n. 5/95. Successivamente, con deliberazione n. 101 dell’8 aprile 2002, l’Amministrazione adottava il Regolamento urbanistico che formava oggetto di 1719 osservazioni, presentate, tra gli altri, dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Livorno.<br />
Infine, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 16 marzo 2004, il Comune intimato approvava definitivamente il Regolamento urbanistico.<br />
Contro tale atto e quelli in epigrafe rubricati ricorre la Regione Toscana chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:</p>
<p>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 30, comma 7, della l. reg. n. 5/1995. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione.</p>
<p>1.2. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 7, della l. reg. n. 5/1995. Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica. Violazione dell’art. 1, comma 6, del P.I.T.</p>
<p>2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commI 1, 2 e 3, dell’art. 5, comma 3, dell’art. 24, comma 2, lett. c) e degli artt. 28 e 30, comma 1, della l. reg. n. 5/1995. Violazione degli artt. 55 e 64 del piano strutturale del Comune di Lucca.</p>
<p>2.2. Violazione dell’art. 28, comma 1, della l. reg. n. 5/1995.</p>
<p>2.3. Violazione dell’art. 28, comma 2, lett. d), della l. reg. n. 5/1995. Violazione dell’art. 62, comma 3, del P.S.</p>
<p>2.4. Violazione dell’art. 53 del P.S.</p>
<p>2.5. Violazione dell’art. 57 del P.S.</p>
<p>2.6. Violazione dell’art. 47 delle NT.A. del P.S.; violazione dell’art. 61, comma 2, punto d) del P.S.</p>
<p>2.7. Altre difformità tra R.U. e P.S.</p>
<p>Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 748 del 6 luglio 2004 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione n. 25 del 16 marzo 2004 con cui è stato definitivamente approvato il Regolamento urbanistico del Comune di Lucca, nonché gli atti sopra rubricati ad essa connessi o presupposti.<br />
Preliminarmente devono essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità del gravame avanzate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.<br />
Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati che, nella fattispecie, sarebbero ravvisabili nei proprietari degli immobili interessati dal provvedimento e specificamente individuabili con riferimento a taluni dei complessi immobiliari più rilevanti coinvolti dall’atto pianificatorio.<br />
In proposito non si ravvisano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento secondo il quale la natura di atto amministrativo generale dello strumento urbanistico impugnato esclude la possibilità di configurare posizioni di controinteressati anche nell&#8217;ipotesi di accoglimento di osservazioni o di indicazione nominativa di un proprietario che risulti avvantaggiato dalle previsioni del piano, atteso che l&#8217;interesse qualificato che costituisce la premessa per il riconoscimento della posizione di controinteressato deve essere espressamente tutelato dal provvedimento ed oggettivamente percepibile come un vantaggio, indipendentemente dall&#8217;interesse perseguito dal ricorrente; tali requisiti non ricorrono nel caso dello strumento urbanistico, poiché la sua funzione esclusiva è quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o dagli svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione (in tal senso, Cons. Stato, Ad. plen. 8 maggio 1996 n. 2; id., Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3489; T.A.R. Umbria, 7 giugno 2002, n. 389).<br />
Va poi esaminata la seconda eccezione proposta, relativa al difetto di legittimazione attiva della Regione.<br />
L’eccezione può essere, in parte, condivisa.<br />
Osserva in proposito il Collegio che, secondo pacifica giurisprudenza, nella materia urbanistica può essere ammessa l&#8217;azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato e stabile con il territorio interessato dagli atti di pianificazione, di talché la sua posizione possa dirsi differenziata dagli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento.<br />
Analoghe considerazioni non possono che riprodursi nei riguardi delle azioni proposte dagli enti territoriali.<br />
E’ evidente, infatti, che, la soggettività giuridica dell’ente in parola non vale a differenziare la sua posizione da quella che qualsiasi altro soggetto può vantare rispetto alla legalità dell&#8217;azione amministrativa, la quale, pertanto, non assurge alla dignità di interesse legittimo tutelabile con azione giurisdizionale amministrativa.<br />
Invero, nel processo amministrativo, l&#8217;accertamento dell&#8217;interesse a ricorrere non può prescindere da una puntuale verifica della lesione, concreta ed immediata, che dalla determinazione assunta dall&#8217;autorità amministrativa deriverebbe per la sfera giuridica del soggetto istante, sul quale incombe anche il relativo onere probatorio; da tale regola, consegue il diniego di riconoscimento della legittimazione processuale per chiunque agisca solo a tutela del principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa ovvero per ottenere l&#8217;annullamento di un vantaggio che sarebbe stato indebitamente riservato ad altro soggetto, senza che peraltro da ciò siano derivati effetti pregiudizievoli per la propria sfera giuridica (Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 1993, n. 966).<br />
Non può, pertanto, ricondursi la legittimazione al ricorso alla mera potestà legislativa di cui in materia è titolare l’Ente Regione, né, come osservato dalla difesa del Comune, alla rappresentatività di interessi della comunità insediata nel territorio regionale, a meno che non venga dedotta la lesione specifica di individuati interessi ad essa facenti capo (e non riconducibili, come si è appena detto, alla mera legalità dell’azione amministrativa) che, nella fattispecie, non sono in alcun modo ravvisabili, se non per i limitati profili di cui si dirà.<br />
Tale ricostruzione, ad avviso del Collegio, si palesa conforme al dettato del Titolo V della Carta costituzionale, come novellato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare agli artt. 114 e 118, che esalta la sfera di autonomia di ciascun ente territoriale  delimitando ulteriormente i confini relativi alla cura della sfera di interessi della comunità di riferimento. <br />
Infine, la parte ricorrente non può trarre la propria legittimazione ad agire in giudizio dalla circostanza che abbia domandato di intervenire o sia intervenuta nel procedimento che è sfociato nel provvedimento impugnato atteso che il mero fatto della partecipazione al procedimento non costituisce titolo acquisitivo di legittimazione attiva al ricorso avverso il suo provvedimento conclusivo (Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4343; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio 2003, n. 3861).<br />
Con specifico riferimento alla presentazione di  osservazioni nei riguardi del progetto di piano regolatore generale, si è rilevata, infatti, l’inammissibilità del gravame fondato sulla loro mera reiezione, configurandosi dette osservazioni non come rimedi giuridici ma come semplici apporti collaborativi, la cui reiezione non necessita di specifica motivazione (T.A.R. Lombardia Brescia, 2 settembre 1993, n. 717).<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono devono pertanto dichiararsi inammissibili tutti i motivi di gravame, con l’eccezione delle doglianze recate con il motivo n. 1.2 con cui si deduce la violazione dell’art. 1, comma 6, del P.I.T..<br />
Mentre, infatti, gli altri mezzi di impugnazione sono fondati sulla denuncia di violazioni di carattere procedimentale o sul mancato rispetto del Piano strutturale e, quindi, sulla generica, in quanto priva di soggettività, tutela dell’interesse alla corretta applicazione dei procedimenti urbanistici, con detto motivo la Regione Toscana lamenta che siano state pretermesse talune disposizioni del Piano di indirizzo territoriale – P.I.T. – di cui all’art. 6 della l. reg. n. 5/1995.<br />
Secondo la disposizione appena rubricata “Il piano di indirizzo territoriale (PIT) è l&#8217; atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all&#8217; articolo 4 della LR 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale”.<br />
Attesa la sua natura di atto vincolante ai fini della programmazione urbanistica del Comune la sua asserita lesione legittima, infatti, la Regione a gravarsi nei riguardi di provvedimenti pianificatori, quale quello oggetto di causa, che non si conformino alle indicazioni in esso contenute.<br />
Per quanto di interesse ai fini del giudizio, la Regione Toscana assume, in particolare, che sia stato violato l’art. 1, comma 6, del P.I.T. il quale prevede che ogni atto di pianificazione territoriale sia munito di uno specifico documento nel quale si dà atto delle verifiche effettuate circa la compatibilità del primo con gli indirizzi, le prescrizioni e le salvaguardie del P.I.T.<br />
L’assunto non è fondato.<br />
Si osserva, in primo luogo, che un atto amministrativo – nella specie il PIT – non può contenere prescrizioni difformi rispetto a quelle che si rinvengono nella legge che ne delinea l’efficacia.<br />
Nel caso in esame, né l’art. 28, né l’art. 30 della l. reg. n. 5/1995  recano alcuna previsione in merito alla necessità che il Regolamento urbanistico sia dotato, già al momento della sua adozione e, quindi, prima della sua definitiva approvazione, del c.d. documento di conformità agli atti di pianificazione territoriale sovraordinati. Non può, dunque, ricollegarsi semplicemente a tale mancanza l’effetto invalidante preteso dalla parte ricorrente. <br />
A ben vedere, tale necessità non si rinviene neppure dalla lettura dell’art. 1, comma 6, del P.I.T. il quale si limita, infatti, ad affermare che “i punti di cui al comma 5 devono essere contenuti in un apposito documento facente parte integrante dello strumento per il governo del territorio”. E’ dunque sufficiente che tale documento esista e sia allegato alla versione conclusivamente approvata del Regolamento urbanistico, senza che sia indispensabile che esso sia posto a corredo di tale atto già nel momento della sua adozione, come preteso dalla parte ricorrente.<br />
Tale soluzione è quella che meglio risponde alla natura del documento in questione il quale svolge essenzialmente la funzione di autocertificazione da parte del Comune del rispetto, da parte del Regolamento urbanistico, degli indirizzi fondamentali di pianificazione contenuti nel P.I.T., esigenza che, evidentemente, non può che porsi nei riguardi della versione conclusiva del Piano, una volta che siano state eventualmente accolte le modificazioni conseguenti alle osservazioni presentate al regolamento adottato.<br />
Ne discende che la censura esaminata deve essere respinta.<br />
Conclusivamente, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva e in parte rigettato, siccome infondato.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 DICEMBRE 2004<br />
Firenze, lì 6 DICEMBRE 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti B.P. (avv. Sciolla e Viale) c. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.c.) ed altri al G.O. la giurisdizione sugli atti di radiazione dall&#8217;albo professionale Giurisdizione e competenza – Professioni e mestieri &#8211; Provvedimento di radiazione dall’albo – Lesione di diritto soggettivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti<br /> B.P. (avv. Sciolla e Viale) c. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.c.) ed altri</span></p>
<hr />
<p>al G.O. la giurisdizione sugli atti di radiazione dall&#8217;albo professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Professioni e mestieri  &#8211; Provvedimento di radiazione dall’albo – Lesione di diritto soggettivo – Giurisdizione del G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento a controversia inerente la legittimità del provvedimento disciplinare di radiazione dall’albo professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>(omissis)</i></p>
<p>Visto l&#8217;art. 21 comma 9 legge n. 1034de1 1971, introdotto dall&#8217;art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di fame applicazione, al fine della dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo: i provvedimenti impugnati, per effetto dei quali il ricorrente è stato radiato dall&#8217;albo professionale dei consulenti del lavoro, determinano una lesione del diritto soggettivo perfetto garantito dall&#8217;art. 4 della Costituzione e la cognizione sulla legittimità degli stessi appartiene, perciò, al giudice ordinario (cfr. Cass. S.U., 21.11.1997, n. 11622).</p>
<p>Ritenuto equo dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3388/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3390</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3390/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti al G.O. il giudizio inerente il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento Giurisdizione e competenza – Atto di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento – Giurisdizione del G.O. Sussiste la giurisdizione del G.O. con riferimento alla controversia inerente il provvedimento di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti</span></p>
<hr />
<p>al G.O. il giudizio inerente il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Atto di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento – Giurisdizione del G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del G.O. con riferimento alla controversia inerente il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>(omissis)</i></p>
<p>Visto l&#8217;art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall&#8217;art. 3 legge 205 del 2000 e ritenuto di farne applicazione, posto che il ricorso, concernente provvedimento che incide su posizioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, esula dalla giurisdizione amministrativa ed appartiene a quella del giudice ordinario;</p>
<p>Ritenuto altresì equo compensare le spese tra le parti.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3395</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3395/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3395/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3395</a></p>
<p>Pres. Gomez deAyala – Est. Baglietto F.A. (avv. Vitale) c. Comune di Torino (avv. Rizza) ed altri il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. è inefficace con riferimento ai giudizi amministrativi e non ai procedimenti amministrativi Professioni e mestieri – Attività di vendita al dettaglio presso il domicilio del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez deAyala – Est. Baglietto<br /> F.A. (avv. Vitale) c. Comune di Torino (avv. Rizza) ed altri</span></p>
<hr />
<p>il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. è inefficace con riferimento ai giudizi amministrativi e non ai procedimenti amministrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Attività di vendita al dettaglio  presso il domicilio del consumatore – Inibitoria &#8211; Sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. – Procedimenti finalizzati all’adozione di un atto amministrativo – Rilevanza – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La sentenza di patteggiamento può essere valorizzata nei procedimenti finalizzati all’adozione di un atto amministrativo (nel caso di specie, inibitoria all’attività di vendita al dettaglio press oil domicilio del consumatore).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>(omissis)</i></p>
<p>Vista l&#8217;istanza cautelare;<br />
Visto l&#8217;art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971. n. 1034 nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 L. 21luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che in data 27 ottobre 2003 il ricorrente ha trasmesso al Comune di Torino dichiarazione di inizio dell&#8217;attività di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore;<br />
Considerato che con il provvedimento impugnato il Comune gli ha inibito l&#8217;esercizio di detta attività, in quanto egli risultava condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, e non aveva ottenuto la relativa riabilitazione: ciò che configurava gli estremi dei fatti che giustificano detta misura ïnterdittiva a sensi dell&#8217;art. 5. comma 2 D.L.vo 31 marzo 1998, n.114;<br />
Ritenuto, per contro, che per quanto la sentenza penale di patteggiamento non abbia come presupposto l&#8217;accertamento del fatto che costituisce reato, ma si limita a prendere atto, ove il giudice ne accerti l&#8217;ammissibilità in base alla legge, dell&#8217;accordo tra le parti in giudizio su una sanzione sostitutiva e riduttiva rispetto a quella edittale, ciò non significa tuttavia che i fatti e le circostanze illustrati nel corso del giudizio penale non possano emergere al di fuori di tale giudizio, e che non possano quindi essere oggetto di valutazioni nell&#8217;ambito di rapporti civili o amministrativi, altrimenti la sentenza in discorso sarebbe per gli imputati un espediente per evitare sanzioni ai propri comportamenti, finendosi così inammissibilmente per equiparare tali sentenze a pronunce di proscioglimento con formula piena (Cons. St., V, 20 giugno 2001, n. 3260; v. anche Cons. St.. V. 26 settembre 2001, n. 5049; Cons. St., IV, 28 maggio 2002, n. 2941);<br />
Ritenuto quindi che l&#8217;inefficacia della sentenza patteggiata è circoscritta ai soli giudizi civili e amministrativi, ma non preclude che essa sia valorizzata nei procedimenti finalizzati all&#8217;adozione di un atto amministrativo (T.A.R. Campania  Salerno. 17 dicembre 2002, n. 2346; v, anche T.A.R. Molise. 4 ottobre 2000, n. 319; T.A.R. Camapania-Napoli. 8 novembre 2000, n. 4123);<br />
Ritenuto che per le esposte considerazioni il ricorso deve essere conclusivamente respinto;<br />Ritenuto in ogni caso opportuno dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3400</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3400/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3400</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia ancora al G.A. la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno per atto amministrativo illegittimo &#8211; ordinanza sindacale contingibile ed urgente Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno &#8211; Ordinanza Contingibile ed Urgente – Illegittimità – Giurisdizione del GA – Sentenze Corte Cost.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3400/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3400</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia</span></p>
<hr />
<p>ancora al G.A. la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno per atto amministrativo illegittimo &#8211; ordinanza sindacale contingibile ed urgente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno &#8211; Ordinanza Contingibile ed Urgente – Illegittimità – Giurisdizione del GA – Sentenze Corte Cost. 204/04 e 281/04 – Permane</span></span></span></p>
<hr />
<p>Permane la giurisdizione del GA a conoscere della domanda di risarcimento del danno a seguito di ordinanza sindacale contingibile ed urgente illegittima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>I signori Giancarlo Piacentini ed Anna Monferino sono proprietari di un fabbricato sito ad Alessandria in via della Cappelletta 9, che fu interessato dall&#8217;alluvione del novembre 1994. Nel 1996 l&#8217;amministrazione comunale adottò un provvedimento, con cui impose loro di puntellare un muro che si presentava pericolante; l&#8217;atto fu ottemperato con l&#8217;apposizione di tiranti di sostegno e con l&#8217;erezione di un muro di calcestruzzo.<br />
L&#8217;amministrazione comunale richiese una perizia privata a corredo del soddisfacente esito dei lavori, ma non condivise il documento allegato all&#8217;uopo dagli interessati, tanto che fu ordinata la messa in sicurezza del manufatto. Dopo una fase interlocutoria, durante la quale si svolsero trattative tra le parti, il sindaco adottò l&#8217;ordinanza contingibíle ed urgente ai sensi dell&#8217;art. 34 della allora vigente legge 8 giugno 1990, n. 142.<br />
Il provvedimento venne eseguito, ma i ricorrenti ne ottennerol&#8217;annullamento con sentenza definitiva di questo giudice, ed hanno poi nuovamente adito il tribunale per ottenere la condanna dell&#8217;amministrazione dello Stato al risarcimento del danno. Hanno per ciò notificato l&#8217;atto 24.11.2003, depositato il 29.11.2003, con cui espongono di aver acquisito la prova del danno subito dal loro diritto dominicale, rilevano il nesso tra questo e la condotta dell&#8217;amministrazione, che si connota con profili di illiceità, dopo che l&#8217;atto sindacale è stato annullato dalla ricordata sentenza di questo giudice.<br />
Il tribunale pronunciò in sede cautelare l&#8217;ordinanza 10.12.2003, n. 1464/I/03 con cui dispose verificazione; con successiva ordinanza 29.1.2004, n. 2/I/04 il tribunale integrò la precedente pronuncia, e provvide alla nomina di un tecnico, perché provvedesse alla stesura dell&#8217;atto istruttorio.<br />
L&#8217;amministrazione dell&#8217;Interno si è costituita con atto 30.3.2004, con cui ha chiesto respingersi la domanda, ed ha depositato una memoria datata 14.4.2004; i ricorrenti hanno replicato con memorie in data 4 e 26 maggio 2004.<br />
Con ordinanza 23.6.2004, n. 767/i/04 il tribunale ha dichiarato la nullità degli atti compiuti dal tecnico verificatore nominato in precedenza, ed ha disposto nuovi accertamenti, sempre demandati al tecnico incaricato.<br />
Questi ha depositato una nuova relazione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il contendere riguarda il risarcimento del danno che i ricorrenti assumono di aver subito, in conseguenza dell&#8217;esecuzione di un provvedimento contingibile cd urgente del Sindaco di Alessandria, con cui fu ordinato l&#8217;abbattimento di una parte del muro perimetrale del fondo di proprietà.<br />
In rito il ricorso contiene un&#8217;istanza cautelare su cui il giudice non ha ancora pronunciato: tale presupposto induce a ritenere possibile la decisione con sentenza brevemente motivata, viste altresì la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti.<br />
Va innanzitutto rilevata l&#8217;eventuale persistenza della giurisdizione del tribunale adito a conoscere della presente controversia.<br />
La possibilità per il giudice amministrativo di pronunciare sentenze sulle domande di danno, eventualmente derivato dalle attività svolte sulla base di un atto poi annullato, era stata affermata dalla sentenza n. 500 del 1999 delle sezioni unite civile della corte di cassazione. Era poi intervenuta la legge 21 luglio 2000, n. 305 (art. 7. che novellò l&#8217;art. 35 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 80) a conferire un quadro normativo di maggiore chiarezza ad una situazione che s&#8217;era sbloccata dopo anni di incertezze giurisprudenziali, che faticavano a recepire le istanze della dottrina.<br />
Le sentenze della corte costituzionale 6 luglio 2004, n, 204 e 28 luglio 2004, n. 281 hanno mutato notevolmente i contorni della giurisdizione esclusiva che i legislatori del 1998 e del 2000 avevano inteso attribuire al giudice amministrativo; tuttavia, entrambe le decisioni hanno fatta salva la sfera di attribuzioni riconosciuta al giudice adito, per quel che riguarda il risarcimento del danno che può conseguire alle statuizioni assunte in sede di giurisdizione di legittimità, o nelle materie di giurisdizione esclusiva da tempo trattate dal consiglio di Stato. In questo caso si versa in un&#8217;ipotesi di tal fatta, posto che il tar del Piemonte annullò un atto del sindaco di Alessandria assunto nella veste di ufficiale di governo, ed ora i soggetti che assumono di avere subito un danno da quell&#8217;attività amministrativa ne chiedono il ristoro. Ne consegue che, sotto questo profilo, la lite va decisa nel merito.<br />
Va poi esaminata l&#8217;eccezione con cui l&#8217;amministrazione dell&#8217;Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Deduce la p.a. che il sindaco di Alessandria assunse solo formalmente la funzione di ufficiale di governo, allorché adottò l&#8217;atto già annullato, ma che al contrario si trattò dell&#8217;esercizio di una funzione completamente riferibile alla sfera di competenze dell&#8217;ente locale.<br />
Il giudice non condivide tale eccezione. In questa sede si è vincolati al giudicato formatosi tra le parti, a seguito della decisione 25 gennaio 2003, n. 90, che ha statuito l&#8217;illegittimità dell&#8217;esercizio di un potere, nelle forme e con i contenuti in cui si manifestò. Non si tratta pertanto di un&#8217;ipotesi di nullità del provvedimento, ma di un semplice vizio di illegittimità, che lascia intatta la riferibilità della determinazione alla p.a. che dichiarò di adottarla. Il sindaco di Alessandria dichiarò di agire nella qualità di ufficiale di governo, ed il tar rilevò semplicemente lo scorretto uso di tali potestà, senza negare<br />
l&#8217;astratta riferibilità della funzione alla p.a. agente. Ne consegue che il soggetto legittimato passivamente in questa lite è l&#8217;amministrazione statale dell&#8217;interno.<br />
Nel merito si rileva che è principio ricevuto che la p.a. può incidere sui didaiti dominicali altrui con atti che ne comportano la modificazione anche fisica: tuttavia l&#8217;eventuale dichiarazione di illegittimità del provvedimento lesivo fa sorgere il titolo alla reintegrazione in forma specifica o per equivalente. I ricorrenti hanno optato per quest&#8217;ultima possibilità, per cui il giudice deve esaminare i presupposti della domanda così formulata.<br />
Non è possibile dubitare che gli interessati subirono un danno a seguito delle demolizione del muro di loro proprietà, ordinato dal sindaco di Alessandria con l&#8217;atto poi annullato.<br />
In fatto era accaduto che nel corso dei lavori in corso per porre rimedio ai danni causati dall&#8217;alluvione del novembre 1994, l&#8217;amministrazione comunale aveva dato corso ad opere di bonifica fognaria: dagli atti prodotti in causa, non contestati dall&#8217;amministrazione resistente, è risultato che l&#8217;impresa e la p.a. convennero sulla maggiore convenienza di un tracciato della condotta in costruzione, che intersecava il muro di proprietà dei ricorrenti.<br />
Al verosimile fine di evitare la ]unga procedura ablatoria, l&#8217;amministrazione si determinò nel senso che questo giudice ha già dichiarato illegittimo, eon la sentenza sopra citata. L&#8217;attività di demolizione posta in essere è pertanto risultata priva del titolo giuridico che l&#8217;aveva consentita, ma la lettura degli atti di indagine della polizia giudiziaria (anch&#8217;essi mai contestati dalla resistente) convince che solo l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza sindacale comportò l&#8217;attività materiale che ha leso il diritto dominicale degli interessati.<br />
E&#8217; poi emerso che il bene immobile in questione aveva subito danni rilevanti a seguito del passaggio dell&#8217;ondata di piena del 1994, ma le opere realizzate da proprietari avevano restituito al muro i necessari requisiti di stabilità. Il passaggio dei pedoni e dell&#8217;autobus nei pressi del manufatto era continuato indisturbato dopo l&#8217;alluvione, ed il muro non aveva più dato segni di cedimento, dopo quelli palesati nell&#8217;imminenza del fatto.<br />
Ne consegue che nulla sembra consigliasse la demolizione del muro, al di là della volontà della p.a. di dar celere corso alle opere fognarie; tale atteggiamento è stato ritenuto inidoneo a sostenere l&#8217;atto adottato, per cui, ai fini di questa lite va ritenuto sussistente il nesso tra la condotta materiale ed il danno, che va altresì qualificato ingiusto, attesa la lesione del diritto dominicale indebitamente intervenuta.<br />
Va osservato ancora che la giurisprudenza più recente è orientata a seguire le tesi dottrinarie, che svalutano il rilievo dell&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;agente nella ripartizione dei danni; tuttavia in questa fattispecie sussiste un abbondante materiale probatorio prodotto dai ricorrenti od acquisito dal giudice, che conforta l&#8217;asserzione contenuta in ricorso, secondo cui lo sviamento della causa tipica dell&#8217;atto adottato fu particolarmente intenso: ne consegue la possibilità di dichiarare che l&#8217;autorità agente (si veda la richiesta 7.5.2003, con cui il p.m. presso gli atti del pubblico ministero chiese l&#8217;archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti del sindaco) si determinò sorretta da una volontà connotata dall&#8217;intento di violare le norme ed il diritto degli interessati.<br />
Sussistono pertanto tutti i requisiti per accogliere la domanda proposta, dichiarando che il ministero dell&#8217;interno è tenuto al risarcimento de] danno causato agli interessati dall&#8217;attività materiale seguita all&#8217;atto poi annullato.<br />
La liquidazione del pregiudizio può derivare dalla verificazione demandata all&#8217;architetto Milano, in servizio presso la provincia di Alessandria. Il tecnico svolse una prima volta il compito demandatogli, ma a giudizio dell&#8217;ordinanza 23.6.2004, n. 767!iJ04 di questo tribunale, condivisa in questa sede decisoria, non rispettò le garanzie procedimentali di legge.<br />
L&#8217;ausiliare ha pertanto svolto nuovamente l&#8217;incarico demandatogli, ed ha depositato una relazione confermativa della precedente, redatta nel contraddittorio delle parti, con cui ha accertato in modo congruo ed indenne da critiche che il danno subito dai ricorrenti va stimato in euro 83.765,32, oltre agli oneri tributari (iva). In tali termini va pertanto pronunciata la richiesta condanna, a cui si aggiungono quella per la verificazione e quella per le spese legali che la p.a. dovrà rifondere ai ricorrenti; entrambe le somme sono determinate secondo l&#8217;equa liquidazione di cui al dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, accoglie il ricorso, e dichiara che il ministro dell&#8217;Interno, in persona del ministro in carica, è tenuto e condannato al risarcimento del danno subito di ricorrenti, in conseguenza del fatto illecito indicato in rubrica:<br />
condanna pertanto l&#8217;amministrazione statale al pagamento della somma di curo 83.765,32 (ottantatremilasettecentosessantacinque/32), oltre agli oneri tributari per l&#8217;attività di costruzione che sarà eventualmente posta in essere.<br />
Condanna poi il ministero dell&#8217;interno al pagamento delle spese di verificazione che liquida in euro 2000,00 (duemila/O0), ed alle spese legali sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-11-2004-n-3400/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2004 n.3400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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