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	<title>24/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/10/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.1612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-1612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-1612/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.1612</a></p>
<p>Va accolta con decreto la domanda cautelare avverso il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta indetta da un Comune per l&#8217;affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e di custodia e gestione dell&#8217;area ecologica comunale, esclusione disposta sul rilievo che, per conseguire la riduzione al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-1612/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.1612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-1612/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.1612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta con decreto la domanda cautelare avverso il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta indetta da un Comune per l&#8217;affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e di custodia e gestione dell&#8217;area ecologica comunale, esclusione disposta sul rilievo che, per conseguire la riduzione al 50% della prevista fideiussione, non sarebbe stato dimostrato il possesso della prescritta certificazione del sistema di qualità; in proposito e&#8217; stata dedotta la violazione dell’art. 75, 7° comma del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, assumendo che la suddetta certificazione sarebbe stata prodotta congiuntamente all’offerta tecnica; ritenuto che la richiamata norma non prescrive che la certificazione debba essere esibita congiuntamente alla documentazione amministrativa, ma che la sua disponibilità da parte delle imprese debba essere soltanto segnalata alle stazioni appaltanti ed in ogni caso la deducente si è puntualmente attenuta alle previsioni del bando, il cui art. 12 fa obbligo di depositare il visto documento congiuntamente all’offerta tecnica; che alcuna clausola del bando pare dettare un diverso comportamento a pena di esclusione, il che sarebbe stato comunque passibile di disapplicazione alla stregua del sopravvenuto art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (esclusione per incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali); inoltre, sussistono gli estremi dell’urgenza e del grave pregiudizio, essendo previsto che la Commissione apra le buste contenenti l’offerta economica il 27.10 p.v. e dunque anteriormente alla prima camera di consiglio in calendario, dopo il decorso del termine di legge; in conseguenza, e&#8217; stata disposta la riammissione della ricorrente alla gara, previa sospensione della disposta esclusione, facendo obbligo alla Commissione di dar corso all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica dell’istante per verificare se la certificazione di qualità in questione sia stata o meno prodotta, procedendo successivamente all’apertura delle offerte economiche per l’aggiudicazione della gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01612/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02876/2011 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>Il Presidente	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2876 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>A.S.M. Pavia S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Adavastro, Paolo Re e Serena Filippi Filippi, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Cerva, 20 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cava Manara</b>, non costituito in giudizio 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta indetta dal Comune di Cava Manara per l&#8217;affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e di custodia e gestione dell&#8217;area ecologica comunale, di cui al verbale di gara n. 2 del 3.10.2011; della nota prot. n. 10137/11; della nota prot. n. 10276 del 7.10.2011,	</p>
<p>nonché<br />	<br />
del bando e del disciplinare di gara pubblicati a seguito della determinazione del Servizio Ambiente e Territorio del 27.6.2011, ove sia ivi ravvisabile una clausola recante prescrizione di allegazione alla busta contenente la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che la ricorrente ha impugnato la propria esclusione dall’indetta gara, disposta sul rilievo che, per conseguire la riduzione al 50% della prevista fideiussione, non sarebbe stato dimostrato il possesso della prescritta certificazione del sistema di qualità;<br />	<br />
che è stata al riguardo dedotta la violazione dell’art. 75, 7° comma del D.lgs, 12.4.2006, n. 163, assumendo che la suddetta certificazione sarebbe stata prodotta congiuntamente all’offerta tecnica;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che il ricorso pare allo stato fondato, posto che la richiamata norma non prescrive che la certificazione debba essere esibita congiuntamente alla documentazione amministrativa, ma che la sua disponibilità da parte delle imprese debba essere soltanto segnalata alle stazioni appaltanti;<br />	<br />
che in ogni caso la deducente si è puntualmente attenuta alle previsioni del bando, il cui art. 12 fa obbligo di depositare il visto documento congiuntamente all’offerta tecnica;<br />	<br />
che alcuna clausola del bando pare dettare un diverso comportamento a pena di esclusione, il che sarebbe stato comunque passibile di disapplicazione alla stregua del sopravvenuto art. 46 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006;<br />	<br />
che sussistono gli estremi dell’urgenza e del grave pregiudizio, essendo previsto che la Commissione apra le buste contenenti l’offerta economica il 27.10 p.v. e dunque anteriormente alla prima camera di consiglio in calendario, dopo il decorso del termine di legge; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie la domanda cautelare, fatta salva ogni diversa statuizione della Sezione e, per l’effetto, dispone la riammissione della ricorrente alla gara, previa sospensione della disposta esclusione, facendo obbligo alla Commissione di dar corso all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica dell’istante per verificare se la certificazione di qualità in questione sia stata o meno prodotta, procedendo successivamente all’apertura delle offerte economiche per l’aggiudicazione della gara. Autorizza la notifica del presente provvedimento a mezzo fax e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16.11.2011.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano il giorno 24 ottobre 2011.	</p>
<p>Il Presidente<br />	<br />
Francesco Mariuzzo 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-1612/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.1612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4694</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla, su istanza di privati, un&#8217;ordinanza sindacale urgente che dispone interventi sul cimitero civico a seguito di crolli, per eliminare asseriti pericoli, senza tuttavia attivare la procedura di partecipazione ex lege 241/1990; ritenuta, ad un primo sommario esame, l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’appello</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla, su istanza di privati, un&#8217;ordinanza sindacale urgente che dispone interventi sul cimitero civico a seguito di crolli, per eliminare asseriti pericoli, senza tuttavia attivare la procedura di partecipazione ex lege 241/1990; ritenuta, ad un primo sommario esame, l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04694/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08139/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giovanni Riccardo Fallena, Teresa Fallena, Mario Fallena e Paolo Fallena</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Perrelli, con domicilio eletto presso l’avv. Lanfranco Cugini in Roma, P. San Giovanni in Laterano 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Picinisco</b>, <b>Sindaco del Comune di Picinisco</b> quale Ufficiale di Governo, <b>Sindaco del Comune di Picinisco</b> quale Autorità Sanitaria Locale; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 01053/2010, resa tra le parti, concernente ESTUMULAZIONE FERETRI DALLA PARTE DANNEGGIATA DEL CIMITERO CIVICO IN SEGUITO A CROLLI DI LAPIDI E CORNICI E TRASFERIMENTO DELLE SALME IN NUOVE BARE &#8211; MCP	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati nessuno è comparso per le parti;	</p>
<p>Ritenuta, ad un primo sommario esame, l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare in esame;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8139/2011).<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4692/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4692</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la sentenza che respinge il ricorso avverso l&#8217;esito di una procedura negoziata per lavori di realizzazione di una passerella pedonale sul canal grande di Trieste. La sentenza conferma la legittimita&#8217; di un&#8217;esclusione da gara disposta quale conseguenza, sancita dalla lettera di invito, di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la sentenza che respinge il ricorso avverso l&#8217;esito di una procedura negoziata per lavori di realizzazione di una passerella pedonale sul canal grande di Trieste. La sentenza conferma la legittimita&#8217; di un&#8217;esclusione da gara disposta quale conseguenza, sancita dalla lettera di invito, di una omessa dichiarazione in tema di requisiti di partecipazione; il richiamo dell’appellante a CdS, V, n. 7967/10 non appare appropriato poiché, nella controversia definita dalla sezione nel 2010, la disciplina di gara non sanzionava espressamente con l’esclusione l’eventuale carenza delle dichiarazioni ex art. 38 del d. lgs. n. 163 / 06, ed ugualmente inappropriato appare il richiamo al parere AVCP n. 78/11; considerato che l’errore –omissione nel quale è incorsa la società appellante nella procedura in esame appare (oltre che significativo) non facilmente riconoscibile e che l’accoglimento della tesi proposta dall’appellante comporterebbe una alterazione del principio di parità di condizioni tra i partecipanti a una gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04692/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07776/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7776 del 2011 proposto da<br />	<br />
<b>Zara Metalmeccanica S.r.l.</b> , in proprio e in qualità di capogruppo <b>R.T.I.</b> , del <b>R.T.I. &#8211; Cadore Asfalti Spa</b> e in proprio, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alberico Marraccino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via della Panetteria, 15;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Trieste</b>, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Serena Giraldi, Maritza Filipuzzi e Domenico Vicini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Emilio De&#8217; Cavalieri, 11; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Officine Bertazzon Spa</b>, in proprio e quale mandataria capogruppo di <b>A.T.I.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Zgagliardich, Andrea Manzi e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Federico Confalonieri, 5; A.T.I. &#8211; Cgs Spa; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA &#8211; TRIESTE , n. 371/2011, resa tra le parti, concernente PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL CANAL GRANDE DI TRIESTE;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e dell’ Officine Bertazzon Spa in proprio e quale mandataria capogruppo di costituenda A.T.I. ;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del TAR di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 21 ottobre 2011 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Marraccino, Vicini e Reggio D&#8217;Aci, per delega dell&#8217;avv. Luigi Manzi;	</p>
<p>precisato che la disposta esclusione costituisce conseguenza, sancita dalla lettera –invito, di una omessa dichiarazione in tema di requisiti di partecipazione, e che il richiamo dell’appellante a CdS, V, n. 7967/10 non appare appropriato poiché, nella controversia definita dalla sezione nel 2010, la disciplina di gara non sanzionava espressamente con l’esclusione l’eventuale carenza delle dichiarazioni ex art. 38 del d. lgs. n. 163 / 06 (v. p. 3. sent. n. 7967/10 cit. : “non è prevista l’esclusione per l’omessa menzione della dichiarazione di moralità” ); che ugualmente inappropriato appare il richiamo al parere AVCP n. 78/11;<br />	<br />
considerato che l’errore –omissione nel quale è incorsa la società appellante nella procedura in esame appare (oltre che significativo) non facilmente riconoscibile e che l’accoglimento della tesi proposta dall’appellante comporterebbe una alterazione del principio di parità di condizioni tra i partecipanti a una gara;<br />	<br />
che, in conclusione, le censura proposte con l’appello cautelare non sono, allo stato, idonee a scalfire le ragionevoli conclusioni alle quali è giunto il TAR con la sentenza impugnata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero 7776/2011).<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4680</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4680/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4680/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4680/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4680</a></p>
<p>Va accolta in primo grado, in attesa di un riesame in corso da parte dell&#8217;amministrazione, con successivo appello accolto ai fini della sollecita fissazione del merito, la domanda cautelare avverso la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tutela dell’Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia che inquadra una zona nella sottocategoria di cui all&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4680/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4680/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4680</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta in primo grado, in attesa di un riesame in corso da parte dell&#8217;amministrazione, con successivo appello accolto ai fini della sollecita fissazione del merito, la domanda cautelare avverso la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tutela dell’Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia che inquadra una zona nella sottocategoria di cui all&#8217;art. 7, comma 1, lett. c) del d.m. 03/08/2005 per smaltimento rifiuti non pericolosi; cio&#8217; perche&#8217; è stato avviato dall’Ente Regione Puglia fin da oltre sei mesi il procedimento di riesame dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale finalizzata all’eventuale deroga dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, procedimento che non risulta concluso. sembra infatti opportuno garantire in via interinale e provvisoria la conservazione dello status quo ante fino alla definizione del procedimento di riesame da parte della Regione Puglia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04680/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07662/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ecolevante Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso la Delegazione di Rappresentanza della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare/cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE II n. 00660/2011, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO NELLA SOTTOCATEGORIA DI CUI ALL&#8217;ART. 7, COMMA 1, LETT. C) DEL D.M. 03/08/2005 PER SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, di accoglimento parziale della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Pasqualone e Rosato, per delega dell&#8217;Avv. Colelli;	</p>
<p>Ritenuto indispensabile, attesa la complessità della vicenda che non consente di apprezzarne gli aspetti salienti ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare, accogliere l’appello cautelare ai soli fini della fissazione del merito avanti al TAR;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7662/2011) ai soli fini della fissazione del merito avanti al TAR, confermando, per il resto, l&#8217;ordinanza impugnata.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4680/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4679</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4679/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4679</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, ai fini della sollecita fissazione nel merito, della determinazione di un Comune che aggiudica servizi di ingegneria e progettazione per appalto integrato e Studio di Impatto Ambientale relativi ad una variante a strada statale. Il ricorso era stato proposto dalla quarta classificata e prospettava l’applicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4679</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, ai fini della sollecita fissazione nel merito, della determinazione di un Comune che aggiudica servizi di ingegneria e progettazione per appalto integrato e Studio di Impatto Ambientale relativi ad una variante a strada statale. Il ricorso era stato proposto dalla quarta classificata e prospettava l’applicazione del principio della corrispondenza tra quote di servizio da eseguire in raggruppamento temporaneo e percentuali di qualificazione, corrispondenza che tuttavia va valutata alla luce della effettiva consistenza dei servizi di progettazione posti a base d’asta, non avendo alcun senso una comparazione in termini assoluti degli astratti e di molto superiori requisiti di qualificazione dei vari concorrenti; nel concetto di avvalimento dell’organizzazione dell’impresa ausiliara, si puo&#8217; includere l’avvalimento di prestazioni di suoi dipendenti; non sono sanzionabili con l’esclusione i concorrenti che abbiano omesso una singola dichiarazione prescritta dall’art. 38 d. lgs. 163/2006 ove siano comunque in possesso del prescritto requisito sostanziale e siano stati indotti all’omissione poiché si sono avvalsi dei formulari predisposti dalla stazione appaltante, carenti sul punto; la dichiarazione resa quanto alla dimostrazione dei requisiti economico finanziari è conforme al bando, poichè la norma dal medesimo richiamata rinvia all’art. 50 del d.p.r. 554/99, citato dall’aggiudicataria nella propria documentazione; risultano poi evincibili in elenco i prescritti requisiti; la dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o raggruppata con qualsivoglia altro concorrente resa dall’ausiliaria non possa che essere riferita a concorrenti diversi dall’ausiliata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04679/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07824/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7824 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.</b> in proprio e quale Capogruppo <b>A.T.I.</b>, <b>Ai Studio di Ing. Martelletti Marco </b>e <b>Ing. Ghezzi Giulio</b> in proprio e quale Mandante Costituenda Ati, <b>Pagani Ing. Stefano Maria</b> in proprio e quale Mandante della Costituenda Ati, <b>Falciola Ing. Franco </b>in proprio e quale L.R. Studio Tecnico Falciola,<b>Falciola Arch. Giovanna </b>in proprio e quale L.R. Studio Tecnico Falciola, <b>Studio Tecnico Falciola</b> in proprio e quale Mandante della Costituenda Ati, <b>Isoli Italo</b> in proprio e quale Mandante Costituenda Ati, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Cristina Lenoci, Francesco Marascio, con domicilio eletto presso Maria Cristina Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo N. 271;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Verbania</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Simone, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Systra &#8211; Sotecni Spa</b> Quale Mandataria del <b>Raggruppamento Temporaneo Progettisti</b>, <b>Rtp &#8211; Msm Ingegneria Snc</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Massimiliano Lombardo, Paola Razzano, con domicilio eletto presso Massimiliano Lombardo in Roma, via Taro, 56; <b>Rtp &#8211; Ak Ingegneria Geotecnica Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Razzano, Massimiliano Lombardo, con domicilio eletto presso Massimiliano Lombardo in Roma, via Taro, 56; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 00623/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER ATTIVITA&#8217; DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO E DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE REALTIVI ALL&#8217;INTERVENTO &#8220;VARIANTE ALL&#8217;ABITATO DI VERBANIA SS. N. 34&#8221; &#8211; MCP	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verbania e di Systra &#8211; Sotecni Spa Quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo Progettisti e di Rtp &#8211; Ak Ingegneria Geotecnica Srl e di Rtp &#8211; Msm Ingegneria Snc;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Lenoci, Colarizi, Lombardo e Razzano;	</p>
<p>Considerato che la questione controversa in questa sede presenta aspetti interpretativi che possono essere esaminati “funditus” soltanto in sede di udienza di merito, per cui appare opportuno un accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini della fissazione dell’esame del merito da parte del giudice di primo grado;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7824/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4678</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4678/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4678/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4678</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare, ai fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di discussione, avverso l&#8217;aggiudicazione del Contratto di rilevanza comunitaria della Regione Puglia, con affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all’organizzazione di eventi e manifestazioni nell&#8217;ambito delle attività istituzionali. In primo grado la domanda cautelare era stata respinta in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4678/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-24-10-2011-n-4678/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/10/2011 n.4678</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare, ai fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di discussione, avverso l&#8217;aggiudicazione del Contratto di rilevanza comunitaria della Regione Puglia, con affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all’organizzazione di eventi e manifestazioni nell&#8217;ambito delle attività istituzionali. In primo grado la domanda cautelare era stata respinta in quanto: &#8211; il bando, nella parte riguardante le referenze bancarie, appare interpretabile anche nel senso sostenuto dalla Regione; &#8211; in graduatoria l&#8217;impresa aggiudicataria supera la ricorrente di circa 10 punti, di cui circa 8 in relazione all’offerta economica in questa sede non contestata; &#8211; le restanti censure riguardano la valutazione compiuta dall’Amministrazione dell’offerta tecnica dell&#8217;aggiudicataria nelle sue varie componenti, apprezzamento che non appare inficiato da errori o evidenti illogicità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04678/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07736/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7736 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Centro Italiano Congressi &#8211; Cic Sud S.r.l.</b> in proprio ed in Qualità di Mandataria Costituendo Rti, <b>Romano Exhibit Srl</b> Quale Mandante Rti ed in Proprio, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso Studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Regione Puglia Delegazione Rappresentanza in Roma, via Barberini, 36; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Farm &#038; C. Sas</b> in Qualità di Mandataria Costituendo Rti, <b>Rti &#8211; Strade Srl</b> in Qualità di Mandante, Rti &#8211; <b>Editoriale41 Srl</b> in Qualità di Mandante, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 00777/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE NECESSARI ALLA ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFASTAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Farm &#038; C. Sas in Qualità di Mandataria Costituendo Rti e di Rti &#8211; Strade Srl in Qualità di Mandante e di Rti &#8211; Editoriale41 Srl in Qualità di Mandante;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Macchione, Rosato e Corrente;	</p>
<p>Considerato che la controversia portata oggi alla cognizione cautelare del Collegio presenta aspetti perplessi di interpretazione della “lex specialis”, in connessione con l’art. 41 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per cui appare indispensabile che la controversia medesima venga decisa dal giudice di primo grado nel merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7736/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, ai fini della fissazione dell’udienza di merito da parte del primo giudice.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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