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	<title>24/1/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/1/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.581</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-581/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.581</a></p>
<p>Pres. FF. Corciulo, est. Di popolo GE.TE.T Gestione Tesorerie e Tributi S.p.A. (Avv.ti Antonio Romano, Alessandro Romano, Eduardo Romano) c. Comune di San Tammaro (Avv. Michela Gravino) nei confronti di Banca della Campania S.p.A. (n.c.) 1. Contratti della P.A. – Affidamento del servizio di tesoreria del Comune – Allegazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-581/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-581/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.581</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Corciulo, est. Di popolo<br /> GE.TE.T Gestione Tesorerie e Tributi S.p.A. (Avv.ti Antonio Romano, Alessandro Romano, Eduardo Romano) c. Comune di San Tammaro (Avv. Michela Gravino) nei confronti di Banca della Campania S.p.A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Affidamento del servizio di tesoreria del Comune – Allegazione di un certificato di iscrizione all’albo più datato di quello richiesto dal bando – Potere di soccorso da parte della stazione appaltante – Integrazione della documentazione – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Affidamento del servizio di tesoreria del Comune – Clausola che preveda un duplice adempimento certificativo – Non provoca esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso in cui il bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale richieda, a pena di esclusione, l’allegazione di un certificato di iscrizione all’albo ex art. 13 D.lgs. 385/1993 risalente a non più di un anno, è legittima la condotta della stazione appaltante che, tramite il potere di soccorso, richieda un’integrazione della documentazione a una ditta il cui certificato sia più datato, atteso che l’iscrizione all’albo è già sufficientemente provata dall’attestato possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione creditizia.  (Nella specie il TAR ha ritenuto che non fosse stato violato il principio della par condicio dei concorrenti, pertanto ha ritenuto legittima l’aggiudicazione).</p>
<p>2. La clausola di un bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale che richieda, a pena di esclusione, la prova disgiunta dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione a svolgere l’attività di intermediazione creditizia, costituisce un’inutile duplicazione degli adempimenti partecipativi e in quanto tale non è suscettibile di giustificare la legittima esclusione dei concorrenti inosservanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 5397 del 2013, proposto da:<br />
GE.TE.T. &#8211; Gestione Tesorerie e Tributi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Romano, Alessandro Romano, Eduardo Romano, con domicilio eletto presso Antonio Romano in Napoli, p.zza Trieste e Trento, 48; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di San Tammaro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michela Gravino, con domicilio eletto presso Michela Gravino in Napoli, Segr. Tar Campania; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Banca della Campania S.p.A.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>DETERMINA N. 427/2013, RECANTE L&#8217;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di San Tammaro in persona del Sindaco .t.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; con ricorso notificato il 15 novembre 2013 e depositato il 28 novembre 2013, la GE.TE.T. (Gestione Tesorerie e Tributi) s.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta, indetta dal Comune<br />
&#8211; richiedeva, altresì, la declaratoria di inefficacia e il subentro nel contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario definitivo;<br />
&#8211; a sostegno dell’esperito gravame rassegnava censure così rubricate: 1) violazione e falsa applicazione del par. 8, comma 1, n. 1, e comma 2, del bando di gara; violazione dei principi generali di evidenza pubblica, libera concorrenza, parità di trattame<br />
&#8211; in estrema sintesi, lamentava che: &#8212; l’aggiudicataria Banca della Campania avrebbe allegato alla propria offerta un certificato di iscrizione all’albo ex art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 risalente ad epoca (19 marzo 2011) anteriore a quella (un anno a re<br />
&#8211; costituitosi l’intimato Comune di San Tammaro, eccepiva l’irricevibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto;<br />
&#8211; il ricorso veniva chiamato all’udienza del 22 gennaio 2014 per la trattazione dell’incidente cautelare;<br />
&#8211; nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;<br />
&#8211; le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;<br />
Considerato, in rito, che – come, peraltro, contraddittoriamente dedotto dalla stessa amministrazione eccipiente – in rapporto ad atti endoprocedimentali, quali l’ammissione e l’aggiudicazione provvisoria in favore della Banca della Campania, conosciute nelle sedute di gara del 21 giugno 2013 e del 28 giugno 2013 (cfr. verbali n. 1 e n. 2, in pari date), non incombeva sulla GE.TE.T. alcun onere decadenziale di immediata impugnazione, ricollegabile unicamente all’aggiudicazione definitiva (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 1907/2010; sez. V, n. 4483/2010; sez. VI, n. 7586/2010; sez. V, n. 3671/2010; sez. III, n. 5866/2011; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5156/2009; sez. I, n. 16834/2010; TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 2365/2010; sez. I, n. 3736/2010), comunicata con nota del 16 ottobre 2013, prot. n. 8678, e tempestivamente gravata col ricorso in epigrafe unitamente agli anzidetti atti endoprocedimentali;<br />
Considerato, nel merito, che:<br />
&#8211; in sede di presentazione dell’offerta, il legale rappresentante dell’impresa controinteressata ha attestato, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, “che la Banca della Campania s.p.a. è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 e 13 del d.lgs. n. 3<br />
&#8211; ora, una simile attestazione sottende indefettibilmente, e, quindi, include implicitamente, il dato dell’attuale iscrizione dell’intermediario creditizio nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia;<br />
&#8211; ed invero, l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) stabilisce che “la Banca d&#8217;Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabi<br />
&#8211; in altri termini, in virtù della norma richiamata, i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione creditizia sono, in quanto tali, iscritti nel relativo albo a cura della Banca d’Italia;<br />
&#8211; l’albo in parola assolve, infatti, una funzione eminentemente informativo-ricognitiva dell’avvenuto ingresso dell’impresa nel mercato bancario e del suo assoggettamento al peculiare regime di vigilanza, in conseguenza – e solo in conseguenza – dell’auto<br />
&#8211; pertanto, già dall’attestato possesso della (efficace) autorizzazione ex art. 10 del d.lgs. n. 385/1993 all’esercizio dell’attività di intermediazione creditizia, oltre che, vieppiù, dall’espresso richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, era agevole<br />
&#8211; dalla dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, dal legale rappresentante della Banca della Campania in sede di presentazione dell’offerta emergeva, cioè, ancor più che un principio di prova o ragionevole indizio della sussistenza<br />
&#8211; non senza considerare la dubbia logicità ed utilità della sancita limitazione temporale dei certificati idonei a comprovare l’attuale iscrizione nell’albo ex art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, e, quindi, la dubbia validità di una simile previsione alla luc<br />
&#8211; non vale, poi, a menomare i superiori approdi la circostanza che il par. 8, comma 1, n. 1 e 11, e comma 2, del bando di gara prescrivesse, a pena di esclusione, che i concorrenti comprovassero disgiuntamente sia l’iscrizione all’albo ex 13 del d.lgs. n.<br />
&#8211; se, infatti, una simile clausola concorsuale fosse intesa nel senso di duplicare sostanzialmente il medesimo adempimento partecipativo, si tradurrebbe nella imposizione di un inutile aggravio e di un vuoto formalismo, inficiata da nullità a norma del ci<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />
&#8211; stante l’infondatezza di tutti i profili di censura proposti, così come dianzi scrutinati, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;<br />
&#8211; le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente;<br />
&#8211; dette spese vanno liquidate in complessivi € 2.500,00 in favore dell’amministrazione resistente;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la GE.TE.T. s.p.a. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, in favore del Comune di San Tammaro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario<br />
Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-581/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.598</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-598/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.598</a></p>
<p>Pres. FF. Corciulo, est. Di Vita Luigi Adinolfi e Giovanni Adinolfi (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di Bellona (Avv. Antonio Romano) nei confronti di Giovanni Moccia (Avv.ti Salvatore Scala e Sabatino Rainone) 1. Processo amministrativo – Ricorso avverso permesso di costruire – Termine per impugnare – Decorrenza – Completamento dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-598/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-598/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.598</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Corciulo, est. Di Vita<br /> Luigi Adinolfi e Giovanni Adinolfi (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di Bellona (Avv. Antonio Romano) nei confronti di Giovanni Moccia (Avv.ti Salvatore Scala e Sabatino Rainone)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso avverso permesso di costruire – Termine per impugnare – Decorrenza – Completamento dei lavori di costruzione – Ragioni.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso avverso permesso di costruire – Legittimazione attiva del proprietario di un fondo confinante – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica – Costruzione di un fabbricato rurale su suolo agricolo – Requisito soggettivo – Status di agricoltore – Mancanza – Conseguenze – Illegittimità del permesso di costruire.</p>
<p>4. Edilizia ed Urbanistica – Asservimento ex L. R. Campania n. 14/1982 – Consentito al solo imprenditore agricolo – Mancanza di tale status – Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia edilizia, il termine decadenziale per proporre ricorso inizia a decorrere da quando la costruzione rivela in modo certo e inequivocabile le caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa rispetto al titolo edilizio o alla disciplina urbanistica. Pertanto, in mancanza di altri elementi probatori, il termine decadenziale decorre dal completamento dei lavori. (1)</p>
<p>2. Deve ritenersi legittimato attivo all’impugnazione di un permesso di costruire, il soggetto proprietario di un immobile confinante con l’area di sedime della contestata costruzione. Tale legittimazione sussiste a prescindere dalla verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica. (2)</p>
<p>3. La Legge Regionale Campania n. 14/1982 prevede per il rilascio del titolo edilizio in zona agricola che il richiedente abbia lo status di agricoltore, anche a titolo occasionale. Tuttavia, deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il permesso di costruire avente ad oggetto l’edificazione di un fabbricato rurale in zona agricola laddove il soggetto titolare del fondo, al momento del rilascio di titolo abilitativo,  svolgesse la professione di medico e si fosse qualificato semplicemente come proprietario senza specificare alcunché in ordine allo svolgimento di attività agricola.</p>
<p>4. La Legge Regionale Campania n. 14/1982 consente all’imprenditore agricolo di asservire al proprio fondo un altro terreno, in modo tale da usufruire di una superficie complessiva maggiore ed aumentare la volumetria degli immobili aedificandi. L’asservimento non è consentito nel caso in cui il soggetto non abbia lo status di imprenditore agricolo, pertanto deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il permesso di costruire che favorisca la costruzione di un immobile di volumetria sproporzionatamente superiore alla superficie.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5/1/2011 n. 18; Cons. Stato, Sez. VI, 10/12/2010 n. 8705.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23/1/2012 n. 284; 5/1/2011 n. 18; 4/5/2010 n. 2565; 29/7/2009 n. 4756; 31/5/2007 n. 2849; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 8/4/2011, n. 2028.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5346 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Luigi Adinolfi e Giovanni Adinolfi, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Sorgente in Napoli, via Po, 1;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Bellona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Romano, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, piazza Trieste e Trento, 48; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Giovanni Moccia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Scala e Sabatino Rainone, con domicilio eletto presso lo studio Capotorto – Sito, in Napoli, Centro Direzionale Is. E/2 Scala A; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>I) con il ricorso introduttivo:<br />
del permesso di costruire n. 13 dell’8 aprile 2009 rilasciato al controinteressato per la costruzione in località Triflisco alla via Volturno in zona agricola “E” di un fabbricato ad uso rurale;<br />
II) con i motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2013:<br />
del permesso di costruire n. 7 del 24 gennaio 2013 avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso del fabbricato rurale in abitazione e della relazione istruttoria del 15 gennaio 2013 prot. n. 544.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bellona;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Parte ricorrente insorge avverso il permesso di costruire n. 13 dell’8 aprile 2009 con cui il Comune di Bellona (CE) ha autorizzato la costruzione di un fabbricato rurale in zona agricola “E” alla via Volturno, Frazione Triflisco.<br />
A sostegno dell’esperito gravame i ricorrenti &#8211; rispettivamente nudo proprietario (Adinolfi Luigi) ed usufruttuario (Adinolfi Giovanni) di una porzione immobiliare confinante con l’erigenda costruzione &#8211; deducono i seguenti profili di illegittimità:<br />
1) violazione dell’art. 34 del Programma di Fabbricazione e del Titolo II, punto 1.8 della L. Reg. 20 marzo 1982 n. 14: la concessione sarebbe illegittima per difetto del requisito soggettivo di coltivatore diretto in quanto, al tempo del rilascio, il richiedente svolgeva la professione di medico chirurgo;<br />
2) violazione dell’art. 34 del Programma di Fabbricazione e del Titolo II, punto 1.8 della L. Reg. 20 marzo 1982 n. 14: al fine di raggiungere la volumetria prevista nel progetto edilizio il controinteressato ha asservito un altro lotto di proprietà sito nel Comune di Pontelatone (CE) in violazione del vigente strumento urbanistico che non prevede la facoltà di asservimento e della L. Reg. 14/1982 che lo ammette solo per le necessità abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale;<br />
3) violazione dell’art. 34 del Programma di Fabbricazione e del Titolo II, punto 1.8 della L. Reg. 20 marzo 1982 n. 14: si deduce la violazione della normativa regionale in quanto, anche ammesso che il Sig. Moccia rivestisse la qualità di imprenditore agricolo, tale accorpamento è ammesso solo per le necessità abitative e non per le pertinenze;<br />
4) violazione dell’art. 34 del Programma di Fabbricazione e del Titolo II, punto 1.8 della L. Reg. 20 marzo 1982 n. 14: l’asservimento non sarebbe legittimo per un volume superiore al limite di mc. 500 fissato nella normativa regionale;<br />
5) violazione dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dell’art. 136 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell’art. 47 quinquies della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e del Titolo II, punto 1.8 della L. Reg. 20 marzo 1982 n. 14: parte ricorrente lamenta la violazione della distanza inderogabile di 10 metri tra la costruzione dei controinteressati ed il proprio fabbricato;<br />
6) violazione delle altezze massime consentite: la costruzione autorizzata violerebbe l’altezza massima prevista dal vigente strumento urbanistico (mt. 7,50);<br />
7) eccesso di potere per sviamento e perplessità: il Comune avrebbe illegittimamente autorizzato la realizzazione di un fabbricato che, lungi dal rivestire natura rurale, presenterebbe un’evidente connotazione residenziale;<br />
8) violazione dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: il titolo edilizio sarebbe decaduto per decorso del termine annuale dal rilascio senza il concreto avvio dei lavori ed il Sig. Moccia avrebbe falsamente attestato di aver iniziato tali lavori in data 2 febbraio 2010.<br />
Si è costituito il Comune di Bellona che eccepisce l’irricevibilità del gravame per tardività in rapporto alla data di rilascio del titolo concessorio (8 aprile 2009): nel merito, l’ente locale controdeduce alle censure di parte ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso.<br />
Resiste altresì in giudizio il controinteressato che, in limine, oppone l’irricevibilità per tardività ed inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e svolge controdeduzioni in punto di diritto.<br />
Con memoria del 31 maggio 2013 il dott. Moccia eccepisce inoltre l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del permesso di costruire n. 7 del 24 gennaio 2013 con cui l’intimato ente locale ha autorizzato il mutamento di destinazione d’uso del fabbricato a civile abitazione ai sensi dell’art. 6 bis della L. Reg. 28 dicembre 2009 n. 19.<br />
Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati il 3 luglio 2013 i ricorrenti impugnano il permesso di costruire n. 7/2013 deducendo profili di illegittimità derivata e propri per violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Con memoria depositata il 5 dicembre 2013 il Comune di Bellona eccepisce l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto i ricorrenti non hanno riproposto partitamente le specifiche censure dedotte con l’atto introduttivo, ma si sono limitati al loro sintetico richiamo.<br />
Nel merito, l’amministrazione ed il controinteressato insistono per il rigetto del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2014 la causa è stata spedita in decisione.<br />
In limine litis, occorre scrutinare le eccezioni in rito opposte dalle parti resistenti.<br />
Quanto alla dedotta tardività del gravame in relazione alla data di rilascio del titolo abilitativo, giova rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia edilizia, il termine decadenziale per proporre ricorso inizia a decorrere quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell&#8217;opera e l&#8217;eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica. Ne deriva che, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, tale termine decorre non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 gennaio 2011 n. 18; Consiglio Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2010 n. 8705).<br />
Peraltro, non ricorre alcuna delle ipotesi che, secondo un indirizzo pretorio (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 844) fanno decorrere tale dies a quo dalla data di inizio dei lavori, ad esempio qualora si invochi l’inedificabilità dell’area di sedime.<br />
Ciò in quanto parte ricorrente svolge articolate censure che si appuntano, oltre che sulla qualifica soggettiva del richiedente, sulla volumetria ed asservimento, sulla violazione delle distanze e delle altezze, quindi, sulle caratteristiche del manufatto assentito, con la conseguenza che deve farsi riferimento alla data di ultimazione del medesimo, perché solo in quel momento si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell&#8217;opera e, quindi, l&#8217;entità delle violazioni urbanistiche derivanti dal provvedimento impugnando.<br />
Si aggiunga che non risultano formalmente contestate le argomentazioni dei ricorrenti che evidenziano come i lavori afferenti alla gravata concessione edilizia fossero in corso alla data di proposizione del gravame sicché, in ogni caso, deve convenirsi sulla tempestività del ricorso anche prendendo a raffronto il termine di inizio delle opere: al riguardo, la prova dell’avvenuto completamento del manufatto può evincersi solo dalla certificazione prodotta in giudizio il 28 novembre 2013 dalla difesa del controinteressato che comprova l’avvenuto accatastamento del manufatto.<br />
Con riguardo all’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla difesa del controinteressato, valgano le seguenti considerazioni.<br />
Sul punto, occorre prendere atto che gli istanti sono, rispettivamente, nudo proprietario (Adinolfi Luigi) ed usufruttuario (Adinolfi Giovanni) di una porzione immobiliare sita nel Comune di Bellona, via Volturno, confinante con l’area di sedime della contestata costruzione. <br />
Sussiste quindi una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione che, qualora illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima che legittima la proposizione del ricorso.<br />
Al riguardo, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l&#8217;interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (Consiglio Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2012 n. 284; 5 gennaio 2011 n. 18; 4 maggio 2010 n. 2565; 29 luglio 2009 n. 4756; 31 maggio 2007 n. 2849; T.A.R Campania Napoli, Sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2028).<br />
Può essere infine superata l’eccezione di improcedibilità del ricorso opposta dalla difesa del controinteressato per omessa impugnazione del permesso di costruire n. 7/2013, dal momento che, come si è visto, tale titolo edilizio è stato espressamente gravato dai ricorrenti con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati il 3 luglio 2013. <br />
Dopo aver esaminato i rilievi di ordine processuale, può passarsi al merito del ricorso.<br />
Con il primo e il settimo motivo di diritto – la cui trattazione congiunta si impone in ordine logico &#8211; parte ricorrente lamenta la violazione del Programma di Fabbricazione e della L. Reg. 14/1982 in quanto, con il gravato permesso di costruire n. 13/2009 il Comune avrebbe autorizzato la costruzione di un fabbricato in zona agricola “E” <i>contra legem </i>per mancanza del requisito soggettivo normativamente prescritto (proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore in economia, proprietario concedente, affittuario, mezzadro).<br />
Il Comune ed la difesa del controinteressato assumono la legittimità del titolo concessorio sul presupposto che il Sig. Moccia rivestirebbe la qualità di “proprietario conduttore in economia” (cfr. punto 1.8 della L.Re. 14/1982) cioè di coltivatore a titolo non esclusivo.<br />
La censura coglie nel segno.<br />
Ai sensi della L. Reg. 14/1982, Titolo II, punto 1.8 <i>“Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell&#8217;esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell&#8217;art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153”</i>. <br />
L’art. 34 del Programma di Fabbricazione del Comune di Bellona prevede inoltre che nelle zone agricole sono consentite <i>“solo le costruzioni ed impianti per l’esercizio dell’azienda agricola, per l’industria agraria, per l’abitazione dei coltivatori, nel limite di mc/mq 0,03 per le abitazioni e 0,07 mc/mq per le pertinenze agricole”.</i><br />
Dalle richiamate disposizioni emerge che il rilascio del permesso di costruire fabbricati rurali in zone agricole è subordinato ad un duplice requisito: il primo di natura soggettiva, costituito dallo status di proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore in economia, proprietario concedente, imprenditore agricolo, il secondo di natura oggettiva, rappresentato dal rapporto di strumentalità delle opere alla coltivazione del fondo.<br />
Nel caso specifico il controinteressato non ha comprovato il possesso di tali requisiti.<br />
Sotto il profilo soggettivo, non risulta che, alla data di rilascio del gravato atto concessorio, il Sig. Moccia rivestisse la qualità di proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore in economia, proprietario concedente né di imprenditore agricolo: anzi, risulta documentalmente accertato che in quel periodo lo stesso esercitava la professione di medico.<br />
Difatti, nella memoria difensiva depositata il 6 dicembre 2013 il controinteressato rappresenta di essere stato collocato a riposto solo a far data dal 13 maggio 2010; deve quindi concludersi che nel 2009 (anno di rilascio del titolo edilizio), lo stesso svolgeva regolarmente la propria attività professionale.<br />
Neppure persuade la tesi difensiva svolta dalle controparti processuali, secondo cui il Sig. Moccia rivestirebbe la qualità di proprietario conduttore in economia (cfr. punto 1.8 della L.Reg. 14/1982), ovvero di soggetto che si dedica alla coltivazione del proprio fondo senza alcuna connotazione di professionalità ma a titolo puramente occasionale.<br />
In senso contrario, si osserva che nella domanda di rilascio del titolo il controinteressato si è qualificato semplicemente come “proprietario” senza specificare alcunchè in ordine allo svolgimento, seppure episodico od occasionale, di attività agricola ed, inoltre, negli atti di causa non è in alcun modo dimostrata la qualità di coltivatore.<br />
Peraltro, in virtù dell’ermeneutica proposta dalle controparti resistenti qualsiasi individuo, benché sprovvisto della qualità di coltivatore, potrebbe legittimamente costruire un immobile ad uso residenziale in zona agricola, semplicemente dichiarandosi “conduttore in economia”.<br />
Ciò avrebbe l’evidente conseguenza di consentire la trasformazione di una zona agricola, tutelata dall’ordinamento, in un’area sostanzialmente residenziale e si porrebbe quindi in contrasto con la ratio della disciplina vincolistica che è volta allo scopo di attuare un equilibrato componimento tra le contrapposte esigenze, da un lato, consentire una razionale possibilità di sfruttamento edilizio delle aree agricole per scopi di sviluppo economico e, dall’altro, garantire la loro destinazione esclusiva ad attività agronomiche.<br />
Ancora, il controinteressato invoca l’orientamento espresso da altri Tribunali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 2 novembre 2010 n. 33106; T.A.R. Sicilia, Palermo, 4 gennaio 2008 n. 3) che, ai fini del rilascio del titolo concessorio in zona agricola, assumono l’irrilevanza del difetto dell’elemento soggettivo di imprenditore agricolo qualora il richiedente non intenda avvalersi dell’esonero del pagamento degli oneri per costruire (posto che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole: art. 17 del D.P.R. 380/2001), ritenendo quindi che l’unico dato rilevante sarebbe costituito dalla titolarità del fondo.<br />
In realtà non possono trarsi elementi utili dalle richiamate pronunce che riguardano fattispecie governate da specifiche normative regionali ed urbanistiche mentre, nel caso in esame, in base alla chiara esegesi della L. Reg. 14/1982 e del Programma di Fabbricazione del Comune di Bellona, la condizione soggettiva di soggetto dedito alla coltivazione condiziona non solo il regime di gratuità o meno del titolo edilizio, ma conforma lo stesso ius aedificandi.<br />
Difetta altresì il requisito oggettivo che attiene alla destinazione agricola, giacché non risulta che il fabbricato in questione sia connesso alla vocazione agricola del fondo né che le opere realizzate siano strumentali alla coltivazione del suolo.<br />
Tali considerazioni conducono anche all’accoglimento delle ulteriori argomentazioni sviluppate con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame con i quali il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di legge per l’asservimento dei fondi di cui si è avvalso il dott. Moccia per elevare il potenziale edificatorio dell’area di sedime ed esprimere la volumetria di progetto.<br />
Sul punto, giova rammentare che tale progetto contemplava una volumetria complessiva pari a mc. 495,40 per l’abitazione e a mc. 773,56 per le pertinenze: tali cubature risultavano eccedenti in rapporto alla superficie disponibile in agro di Bellona (mq. 1.266).<br />
Difatti, per le nuove costruzioni da realizzare nelle zone agricole l’art. 34 del Programma di Fabbricazione del Comune di Bellona prevede i seguenti indici fondiari: 0,03 mc/mq per abitazioni e 0,07 mc/mq per le pertinenze.<br />
Pertanto, con atto del 10 aprile 2009 il controinteressato asserviva un altro fondo di proprietà sito nel Comune di Pontelatone (CE) esteso per mq. 17.270: sommando i due lotti il richiedente poteva quindi contare su una superficie complessiva di mq. 18.536 che, in virtù dei richiamati indici edilizi, esprimeva una volumetria massima di mc. 556 per l’abitazione e di mc. 1.298 per le pertinenze, congruenti con i dati contenuti nel progetto edilizio.<br />
Quanto alla legittimità dell’asservimento, anche se lo strumento urbanistico dell’ente locale non contiene alcun riferimento a tale istituto, può richiamarsi la normativa regionale in virtù del principio di etero – integrazione delle fonti normative.<br />
Tuttavia, dall’esame di tale normativa regionale emerge che l’asservimento è concesso al solo imprenditore agricolo a titolo principale: difatti, la L. Reg. 14/1982 (Titolo II, punto 1.8) recita quanto segue: <i>“Per le necessità abitative dell&#8217;imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l&#8217;accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull&#8217;area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l&#8217;Ufficio tecnico comunale”. </i><br />
La nozione di imprenditore agricolo a titolo principale è contenuta nell’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (che ha abrogato l’art. 12 L. 153/1975), secondo cui <i>“è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell&#8217;articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all&#8217; articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l&#8217;espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro”.</i><br />
Viceversa, per le altre categorie (proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, proprietari concedenti) la normativa regionale non contiene alcun riferimento all’istituto dell’asservimento né alcun rinvio alla pregressa previsione dettata per l’imprenditore agricolo, limitandosi a prescrivere, come si è visto, <i>“nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell&#8217;esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale…”.</i><br />
Da tanto discende che al Sig. Moccia – il quale, per le ragioni illustrate, non riveste la qualità di imprenditore agricolo &#8211; era precluso l’asservimento dei fondi e, pertanto, quest’ultimo non poteva realizzare la volumetria illegittimamente assentita dal Comune con il gravato provvedimento concessorio.<br />
Sono viceversa destituite di giuridico fondamento la quinta e la sesta censura svolta dai ricorrenti concernente la presunta violazione della distanza minima inderogabile di mt. 10,00 con il fabbricato dei ricorrenti e dell’altezza massima consentita.<br />
In proposito, occorre richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il perito del controinteressato (cfr. atti depositati il 18 novembre 2011) secondo cui:<br />
&#8211; il fabbricato di proprietà dei ricorrenti dista dal confine di sua proprietà più di 5 ml. così come l’edificio oggetto del contestato titolo edilizio, con la conseguenza che <i>“l’immobile in costruzione (che fronteggia solo in parte l’edificio esistent<br />
&#8211; il fabbricato assentito consta di n. 2 piani fuori terra per un’altezza complessiva di mt. 7,07 alla linea di gronda coincidente con il terrazzo di copertura al secondo livello in conformità alla vigente strumentazione urbanistica: è previsto inoltre su<br />
Resta infine assorbita l’ottava censura afferente alla presunta decadenza dell’impugnato titolo edilizio.<br />
Le svolte considerazioni conducono alla declaratoria di illegittimità del permesso di costruire n. 13/2009.<br />
Passando all’esame dei motivi aggiunti, va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune: in senso contrario, ritiene il Collegio che in omaggio al principio di sinteticità degli atti processuali di cui all’art. 3 del cod. proc. amm., parte ricorrente abbia sufficientemente assolto all’onere deduttivo rinviando, quanto all’esposizione delle singole censure, ai rilievi svolti con il gravame introduttivo. Nel merito, l’accoglimento di quest’ultimo travolge il permesso di costruire n. 7/2013 con cui il Comune di Bellona ha autorizzato il mutamento di destinazione d’uso del fabbricato a civile abitazione ai sensi dell’art. 6 bis della L. Reg. 28 dicembre 2009 n. 19.<br />
Difatti, ai sensi della disposizione da ultimo citata <i>“Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola”: </i>ciò in quanto, per le ragioni illustrate con riguardo al ricorso introduttivo, l’immobile de quo non può dirsi “regolarmene assentito” con la conseguenza che, venendo meno il titolo edilizio originario, cade anche il successivo provvedimento concessorio adottato dall’amministrazione comunale.<br />
Conclusivamente il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti con conseguente annullamento dei permessi di costruire n. 13 dell’8 aprile 2009 e n. 7 del 24 gennaio 2013.<br />
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i permessi di costruire n. 13 dell’8 aprile 2009 e n. 7 del 24 gennaio 2013 rilasciati dal Comune di Bellona in favore di Moccia Giovanni.<br />
Condanna il Comune di Bellona al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Adinolfi Luigi e Adinolfi Giovanni, da ripartirsi in parti eguali tra questi ultimi (euro 1.000,00 ciascuno).<br />
Condanna Moccia Giovanni al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Adinolfi Luigi e Adinolfi Giovanni, da ripartirsi in parti eguali tra questi ultimi (euro 1.000,00 ciascuno).</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-1-2014-n-598/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.5</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-1-2014-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-1-2014-n-5/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.5</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Russo Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale Guardia Di Finanza (Avv. St.) / F. G. (Avv. V. Pellegrino) 1. Processo amministrativo – Giudice – Conoscenza della causa in altro grado del processo – Astensione – Obbligo – Giudizio di rinvio – Art. 51 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-1-2014-n-5/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-24-1-2014-n-5/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.5</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini  &#8211;  Est. Russo <br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale Guardia Di Finanza (Avv. St.) / F. G. (Avv. V. Pellegrino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Giudice – Conoscenza della causa in altro grado del processo – Astensione – Obbligo – Giudizio di rinvio – Art. 51 n. 4 c.p.c. &#8211; Applicabilità – Ragioni. 						</p>
<p>2.	Processo amministrativo – Giudice &#8211; Conoscenza della causa in altro grado del processo  &#8211; Astensione – Obbligo – Giudizio cautelare – Art. 51 n. 4 c.p.c. – Inapplicabilità. 						</p>
<p>3.	Processo amministrativo – Giudice &#8211; Conoscenza della causa in altro grado del processo – Astensione – Obbligo – Giudizio di revocazione – Art. 51 n. 4 c.p.c. – Inapplicabilità – Eccezioni &#8211; Individuazione. 						</p>
<p>4.	Processo amministrativo – Collegio – Composizione – Illegittimità – Casi – Individuazione. 						</p>
<p>5.	Processo amministrativo – Revocazione – Motivi – Errore di fatto – Ordinanza cautelare – Ammissibilità – Ragioni. 						</p>
<p>6.	Processo amministrativo – Revocazione – Errore di fatto- Condizioni – Individuazione. 						</p>
<p>7.	Processo amministrativo – Revocazione – Errore di fatto- Nozione – Individuazione. 						</p>
<p>8.	Processo amministrativo – Revocazione. – Lettura e percezione atti – Errore di fatto revocatorio – Configurabilità – Sussiste – Interpretazione e valutazione – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art 51 n.4 c.p.c., che obbliga il giudice ad astenersi quando abbia già conosciuto della causa in altro grado del processo, trova applicazione anche nell’ipotesi del giudizio di rinvio. Infatti, l’alterità del giudice in sede di rinvio prosecutorio costituisce applicazione del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha “pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo”, che impedisce che il giudice possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa, determinandosi così, propriamente, un “pregiudizio” contrastante con l’esigenza costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un soggetto “terzo”, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni formatesi in occasione dell’esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del giudizio. 						</p>
<p>2.	Ai sensi dell’art 51 n. 4 c.p.a. non sussiste alcuna incompatibilità nella partecipazione dello stesso giudice alla pronuncia in sede cautelare e alla pronuncia in sede di merito, data la diversità dei caratteri della cognizione nell’uno e nell’altro caso.						</p>
<p>3.	Anche alla luce del nuovo codice del processo amministrativo, si deve  escludere l’applicabilità della norma di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c. &#8211; richiamata dalla norma di rinvio di cui all’art. 17 c.p.a. &#8211; che prevede l’obbligo del giudice di astenersi quando abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, allorquando sia lo “stesso ufficio giudiziario” che ha reso la pronuncia oggetto di revocazione, competente a decidere nuovamente; ne consegue che, ad eccezione dell’ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell’ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio.						</p>
<p>4.	L’illegittima composizione dell’organo giudicante è ravvisabile solo ed esclusivamente nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell’organo medesimo per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge. 						</p>
<p>5.	E’ ammissibile un ricorso per revocazione avente per oggetto l’impugnativa di un’ordinanza cautelare, in quanto l’istituto della revocazione è suscettibile di applicazione anche all’ordinanza che pronuncia sulla domanda di sospensione dell’atto impugnato, essendo assimilabile, quanto ad efficacia decisoria, alla sentenza che definisce il merito.						</p>
<p>6.	L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt.81 n.4 R.D. 642/1907 ora 106 c.p.a. e 395 c.4 c.p.c. deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L’errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.						</p>
<p>7.	L’errore di fatto revocatorio si sostanzia in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi.						</p>
<p>8.	Mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento), esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 30 di A.P. del 2013, proposto da:<br />
Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale Guardia Di Finanza, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Felice Grieco, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Roma, Corso Rinascimento, 11; Biagio Magaudda; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la revocazione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell’ordinanza cautelare della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 855 del 2013, depositata in data 13 marzo 2013, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico amministrativo del corpo della guardia di finanza.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Felice Grieco;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Greco, e Gianluigi Pellegrino per delega di Valeria Pellegrino.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il sig. Felice Grieco ha partecipato al concorso per il reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico &#8211; logistico &#8211; amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza, posizionandosi al 14° posto della graduatoria unica di merito ed al 2° posto della specialità motorizzazione di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) del bando di concorso. Il primo in graduatoria e, quindi, il vincitore del posto specialità motorizzazione è risultato il sig. Biagio Magaudda, con una differenza rispetto al ricorrente di soli 0,55 punti.<br />
Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. del Lazio il sig. Felice Grieco ha chiesto l’annullamento della graduatoria di merito e di tutti i verbali delle operazioni compiute della Commissione con specifico riferimento alla “specialità motorizzazione” e ha contestualmente impugnato, ex art. 116, comma 2, c.p.a., il parziale diniego di accesso agli atti di cui alla nota 10.10.2012 prot. n. 0168707 chiedendo al giudice di “ordinare alla P.A. l’esibizione dei documenti richiesti con istanza 13.09.2012 e 14.09.2012”.<br />
Con ordinanza n. 4673 del 20.12.2012, il TAR, pronunciandosi limitatamente all’impugnazione contro il diniego di accesso agli atti, ha accolto l’istanza, ordinando all’amministrazione resistente di esibire copia di tutta la documentazione relativa alla partecipazione del controinteressato Biagio Magaudda.<br />
Con ricorso notificato in data 01.02.2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha appellato la suddetta ordinanza in quanto erronea ed ingiusta, dal momento che, da un lato, il T.A.R. avrebbe dovuto dichiarare irricevibile per tardività il ricorso di primo grado e, dall’altro, perché non vi sarebbero i presupposti giuridici per ordinare l’esibizione dei documenti riguardanti il sig. Biagio Magaudda.<br />
Si è costituito in giudizio il sig. Felice Grieco, eccependo preliminarmente l’irricevibilità per tardività dell’appello, nonché la sua inammissibilità e l’infondatezza nel merito.<br />
Con ordinanza n. 855/2013 questo Consiglio ha accolto l’eccezione di tardività dichiarando irricevibile l’appello proposto dal Ministero “considerato che nella fattispecie sussistono profili che appaiono ostativi ad un esito favorevole del ricorso in appello, con riferimento al mancato rispetto del termine dimidiato ai sensi dell’art. 106 del c.p.a., in materia di procedimenti giurisdizionali inerenti l’accesso documentale”.<br />
Con ricorso notificato in data 25.03.2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto la revocazione della predetta ordinanza 13.03.2013 n. 855.<br />
Si è costituito in giudizio il sig. Felice Grieco, eccependo l’inammissibilità e, gradatamente, l’infondatezza del ricorso per revocazione.<br />
Con nota prot. n. 3005/I in data 16 maggio 2013, il Presidente della IV Sezione, ha fatto presente che “esaminando la composizione dei collegi sino a dicembre riesce difficile comporre un collegio che, in base a quanto stabilito nell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2009 escluda tutti i precedenti componenti che, sempre in base alla predetta decisione, sarebbero da ritenere incompatibili” e, pertanto, trattandosi di questione di massima riguardante la composizione dei Collegi, ha ritenuto di rimettere l’affare al Presidente del Consiglio di Stato per la valutazione circa l’opportunità di investire l’Adunanza Plenaria.<br />
Il Presidente del Consiglio di Stato in data 17 maggio 2013 ha, quindi, deferito la controversia all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 2, c.p.a.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Com’è noto, con decisione 25 marzo 2009, n. 2, questa Adunanza plenaria, modificando l’indirizzo già prevalente nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1477; sez. V, 30 luglio 1082, n. 622) e allineandosi all’indirizzo accolto dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, 27 febbraio 2008, n. n. 5087, ha riconosciuto che il dovere di astensione previsto dall’art. 51, n. 4, c.p.c., sussiste anche nei confronti del giudice chiamato a partecipare alla decisione della causa su cui si sia già pronunciato nello stesso grado di giudizio, e non solo nel caso in cui la seconda pronuncia intervenga in un nuovo e diverso grado di giudizio, in quanto le ragioni di garanzia della imparzialità e della terzietà del giudice valgono, allo stesso modo, in entrambi i casi (cfr. Corte Cost., 3 luglio 2002, n. 305).<br />
Pertanto, mentre in passato, nel caso di regressione del processo al giudice di primo grado, si escludeva che il componente del collegio che avesse partecipato alla prima decisione versasse in posizione di incompatibilità per la nuova causa, successivamente, in adesione agli argomenti sviluppati dalle citate Sezioni Unite del 2008, questa Adunanza plenaria ha configurato l’obbligo di astensione nel caso di annullamento con rinvio.<br />
L’Adunanza plenaria ha, dunque, aderito alla (nuova) linea interpretativa, secondo la quale l’alterità del giudice in sede di rinvio prosecutorio costituisce applicazione del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha “pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo” (cfr.: Corte 21 marzo 2002 n. 78; Corte Cost. 3 luglio 2002 n. 305; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262 cit.).<br />
In questa direzione, ha, pertanto, affermato che l’esigenza di proteggere l’imparzialità del giudice impedisce che quest’ultimo possa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa, determinandosi così, propriamente, un “pregiudizio” contrastante con l’esigenza costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un soggetto “terzo”, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni formatesi in occasione dell’esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del giudizio (Corte Cost. 12 luglio 2002 n. 335; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262 cit.).<br />
Inoltre, ha pure osservato che negli ordinamenti processuali è avvertita l’esigenza di evitare la cd. forza della prevenzione, attraverso la predisposizione di meccanismi processuali capaci di garantire che il giudice non subisca condizionamenti psicologici tali da rendere probabile il venir meno della sua serenità di giudizio.<br />
Facendo applicazione degli indicati principi, la decisione n. 2 del 2009 ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, essendo risultato che del collegio che aveva adottato la decisione in sede di rinvio avevano fatto parte due magistrati &#8211; persone fisiche (uno dei quali nella veste di relatore in entrambe le pronunce) che avevano partecipato alla precedente sentenza e, pertanto, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al medesimo giudice di primo grado.<br />
Sebbene la materia del contendere vertesse solo sul giudizio a seguito di annullamento con rinvio, tuttavia la decisione n. 2 del 2009 cit. ha affermato che il dovere di astensione si estende anche all’ipotesi in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla vertenza in seguito a ricorso per revocazione della precedente sentenza, riconoscendo che il dovere di astensione deve valere ad assicurare anche l’“immagine” dell’imparzialità del giudice, così da evitare che egli possa sembrare condizionato dalla precedente pronuncia resa nella medesima controversia.<br />
Conclusione diversa, invece, è stata accolta per il giudizio di opposizione di terzo, per il quale la prefata decisione, n. 2/2009 cit., ha ricavato dall’art. 405 c.p.c. la regola secondo cui il giudice che ha partecipato alla deliberazione della sentenza oggetto di opposizione potrebbe legittimamente intervenire nella pronuncia sull’opposizione.<br />
La decisione n. 2 del 2009 cit. ha, infine, confermato l’indirizzo consolidato secondo cui non sussiste alcuna incompatibilità nella partecipazione dello stesso giudice alla pronuncia in sede cautelare e alla pronuncia in sede di merito, data la diversità dei caratteri della cognizione nell’uno e nell’altro caso.<br />
Ciò premesso, ad avviso di questo Collegio, l’indirizzo interpretativo espresso dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2009, nella parte in cui, sia pure con un obiter dictum &#8211; atteso che la materia del contendere verteva solo sul giudizio a seguito di annullamento con rinvio &#8211; ha affermato un principio di diritto comunque capace di orientare la futura attività dei giudici amministrativi, escludendo che del giudizio di revocazione possa conoscere la stessa persona fisica &#8211; o le stesse persone fisiche, quali componenti del Collegio &#8211; che ha pronunciato la sentenza impugnata, a parte la sua condivisibilità o meno, appare, comunque, superato dal nuovo codice del processo amministrativo (c.p.a.).<br />
E, invero, le affermazioni dell’anzidetta decisione non sono state trasfuse negli articoli 106 e 107 c.p.a., sebbene emanato a breve distanza di tempo.<br />
Anzi, l’art. 106, secondo comma, c.p.a. afferma, al comma 2, che “La revocazione è proponibile dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”.<br />
Naturalmente, dicendo “stesso giudice” la legge intende lo stesso “ufficio giudiziario”, e perciò deve ritenersi che la causa potrà essere affidata sia alla stessa e sia ad un’altra Sezione (cfr. Cass. 5 settembre 2006, n. 19041).<br />
Nondimeno va ricordato che, a fronte della medesima espressione contenuta nell’art. 398, comma primo, c.p.c., secondo la giurisprudenza della Cassazione solo nel caso di revocazione per dolo del giudice (art. 395 n. 6 c.p.c.) non potrà far parte dell’organo giudicante la stessa persona fisica che ha emesso la sentenza revocanda, non sussistendo, negli altri casi, per il magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare al giudizio di revocazione stesso (cfr. Cass., sez. lav., 12 settembre 2006, n. 19498).<br />
Va altresì ricordato che nel processo civile ed amministrativo non sono applicabili le regole sulle incompatibilità soggettive del giudice fissate nel processo penale bensì soltanto le cause di astensione e ricusazione stabilite dal c.p.c..<br />
La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1999, n. 387, ha, infatti, ribadito che non sono applicabili al giudizio civile ed a quello amministrativo, proprio per la particolarità e le diversità dei sistemi processuali, le regole delle incompatibilità soggettive per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento penale, bensì le disposizioni sull’astensione e la ricusazione del codice di procedura civile, cui anche le norme proprie del processo amministrativo fanno rinvio: ciò in quanto il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione, pur tuttavia con le peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento.<br />
In tale circostanza, si è sottolineato che l’esigenza generale di assicurare che sempre il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi oggetto del processo, viene assicurata nel processo civile solo attraverso gli istituti dell’astensione e ricusazione, che rinvengono il proprio supporto normativo nella previsione dell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ.<br />
Infatti, sul piano generale, esigenza imprescindibile, rispetto ad ogni tipo di processo, è solo quella di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l’identico itinerario logico precedentemente seguito; sicché condizione necessaria per dover ritenere una incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa res iudicanda.<br />
Senonché, come anche ripetutamente osservato dalla Corte di Cassazione, salva ovviamente l’ipotesi di dolo del giudice, non sussiste per i magistrati che avevano pronunciato la sentenza revocanda alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, atteso che essa non predica, per sua natura, un errore di giudizio (Cass. nn. 2342/1962, 1624/1965, 2222/1987 e, da ultimo, Sez. lav., 12 settembre 2006, n. 19498).<br />
Il principio trae giustificazione dalla circostanza che la decisione impugnata è dovuta ad un errore involontario del giudice, o talmente grossolano da risolversi in una svista; pertanto, il fatto che non sia possibile imputare al giudice un errore di giudizio comporta che allo stesso non sia addebitabile un pregiudizio tale da impedirgli, allorchè chiamato nuovamente a giudicare della materia controversa, di assumere una decisione senza essere condizionato da quella precedentemente resa (cfr. Cass., n. 19498/06 cit.).<br />
Tale principio non trova – ripetesi &#8211; ovviamente applicazione nell’ipotesi di dolo del giudice (cfr. Cass. Sez. Un., n. 733 del 2005, in tema di revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato; nonché Corte Conti, sez. I giur. centr. app., 24.3.2004, n. 120/A); detto caso rappresenta, invero, l’unica ipotesi di incompatibilità del magistrato a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione.<br />
E, invero, in difetto di tempestiva ricusazione la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi nell’ipotesi prevista dall’art. 51 n. 4 c.p.c. (a cui rinvia espressamente l’art. 17 c.p.a.), non comporta la nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c., al di fuori del caso in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, in modo da porlo nella posizione sostanziale di parte (cfr. Cass., Sez. Un., 28.1.2002, n. 1007; Cass., 18.1.2002, n. 528; Cass., 22.6.2005, n. 13370; Cass., 29.3.2007, n. 7702).<br />
Tale principio è perfettamente condivisibile, in quanto l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo, ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina anche attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, sancendo, come ha affermato la Corte Costituzionale (sent. 15.10.1999, n. 387 cit.), che, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato – come quello amministrativo – sull’impulso paritario delle parti – non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità-terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione.<br />
Ritiene, pertanto, questa Adunanza plenaria che, anche alla luce del nuovo codice del processo amministrativo, debba escludersi l’applicabilità della norma di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c. &#8211; richiamata dalla norma di rinvio di cui all’art. 17 c.p.a. &#8211; che prevede l’obbligo del giudice di astenersi quando abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, allorquando sia lo “stesso ufficio giudiziario” che ha reso la pronuncia oggetto di revocazione, competente a decidere nuovamente; ne consegue che, ad eccezione dell’ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell’ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio.<br />
Del resto, l’illegittima composizione dell’organo giudicante è ravvisabile solo ed esclusivamente nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell’organo medesimo per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge (cfr. Cass., Sez. Un., 1.6.2006, n. 13034; analogamente è a dirsi con riguardo alla pronuncia del giudice contabile: Cass., Sez. Un., 13.7.2006, n. 15900).<br />
Tanto premesso in ordine alla questione di massima rimessa a questa Adunanza plenaria, relativa alla valida costituzione dei Collegi chiamati a pronunciarsi nei giudizi di revocazione, può ora passarsi ad esaminare il merito del presente giudizio.<br />
Occorre, però, preliminarmente precisare che il presente ricorso per revocazione, avente per oggetto l’impugnativa di un’ordinanza cautelare, deve ritenersi ammissibile, in quanto l’istituto della revocazione è suscettibile di applicazione anche all’ordinanza che pronuncia sulla domanda di sospensione dell’atto impugnato, essendo assimilabile, quanto ad efficacia decisoria, alla sentenza che definisce il merito (cfr. Cons. St., A.P., 20 gennaio 1978, n. 1 e 24 febbraio 1978, n. 6; Cons. St., sez. VI, ord. 23 settembre 2004, n. 4289).<br />
Venendo dunque ad esaminare il merito della proposta revocazione, con essa il Ministero istante sostiene che l’ordinanza n. 855/2013 sarebbe frutto di un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., affermando che “il termine di trenta giorni di cui all’art. 116 co. 1 c.p.a. si riferisce all’impugnazione dei provvedimenti della p.a. in materia di accesso &#8230; e non sembra che nella nozione di determinazioni possano ricomprendersi anche i provvedimenti giurisdizionali &#8230; Il dimezzamento per il rito dell’accesso … comporta che la sentenza &#8230; vada impugnata entro tre mesi, se non notificata, ovvero entro trenta giorni se notificata”.<br />
Da quanto precede si evince chiaramente che l’Amministrazione non denuncia un errore di fatto, ma di giudizio e, quindi, di diritto (cfr. Cons. St., sez. III, 04/05/2012, n. 2558), con conseguente inammissibilità della istanza di revocazione proposta.<br />
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione, invero, hanno pressoché univocamente individuato le caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio, che, ai sensi rispettivamente dell’art. 81 n. 4 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ora dell’art. 106 c.p.a., e dell’art. 395, comma 4, c.p.c., può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza, e ciò per evitare che il distorto utilizzo di tale rimedio straordinario dia luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio di merito, non previsto e non ammesso dall’ordinamento.<br />
E’ stato, infatti, più volte ribadito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Cons. St., A.P., n. 1 del 2013 e n. 2 del 2010; sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; 24 maggio 2012, n. 3053; sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503, 23 settembre 2008, n. 4607; 16 settembre 2008, n. 4361; 20 luglio 2007, n. 4097; e meno recentemente, 25 agosto 2003, n. 4814; 25 luglio 2003, n. 4246; 21 giugno 2001, n. 3327; 15 luglio 1999 n. 1243; C.G.A., 29 dicembre 2000 n. 530; sez. VI, 9 febbraio 2009, n, 708; 17 dicembre 2008, n. 6279; C.G.A., 29 dicembre 2000, n. 530; Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12962; 5 marzo 2012, n. 3379; sez. III, 27 gennaio 2012, n. 1197); l’errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (C.d.S., sez. VI 25 maggio 2012, n. 2781; 5 marzo 2012, n. 1235)<br />
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. St., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).<br />
Pertanto, mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento), esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento, Cons. St., sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).<br />
Inoltre, l’articolo 395 n. 4 c.p.c. prevede che sussiste errore di fatto se &#8220;il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare&#8221;.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio è stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione di tardività dell’appello, accogliendo la specifica eccezione sollevata dalla parte appellata.<br />
In base alle suesposte considerazioni, la presente istanza di revocazione è, pertanto, inammissibile.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di revocazione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />
Riccardo Virgilio, Presidente<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente di sezione<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />
Vito Poli, Consigliere<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />
Nicola Russo, Consigliere, Estensore<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/01/2014</p>
<p align=justify>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-1-2014-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Cavallari – Est. Lattanzi Edison Spa (Avv.ti E. Sticchi Damiani, M. Bucello e altri) c/ Comune di Taranto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Distrettuale Stato); Regione Puglia (Avv. A. Loffredo); n.c. Ilva Spa (Avv. R. G. Marra, F. Perli) 1. Inquinamento – “Chi inquina</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari – Est. Lattanzi<br /> Edison Spa (Avv.ti E. Sticchi Damiani, M. Bucello e altri) c/ Comune di Taranto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Distrettuale Stato); Regione Puglia (Avv. A. Loffredo); n.c. Ilva Spa (Avv. R. G. Marra, F. Perli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Inquinamento – “Chi inquina paga” – Proprietario incolpevole – Misure di prevenzione ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 – Obbligo – Sussiste – Messa in sicurezza d’emergenza e bonifica – Obbligo – Non sussiste</p>
<p>2. Inquinamento – “Chi inquina paga” – Proprietario incolpevole &#8211; Misure di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica – Obbligo – Non sussiste – Oneri ex art. 253 d.lgs. n. 152/2006</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In base al principio “chi inquina paga”, il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere che riguarda soltanto l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006. Pertanto a carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di facere: in particolare, non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area libera da pesi.</p>
<p>2. L’amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di sicurezza di emergenza e bonifica di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p) del d.lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Edison Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Mario Bucello, Simona Viola, Nicola Bassi, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Taranto;<br />
Ministero Dell&#8217;Interno &#8211; Roma, Ministero delle Attività Produttive &#8211; Roma, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio &#8211; Roma, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Roma, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;<br />
Regione Puglia, rappresentata e difeso dall&#8217;avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso Antonella Loffredo in Lecce, via Moro, 1 c/o Uff. Cont. Reg. Puglia; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ilva Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Gualtiero Marra, Francesco Perli, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>di quanto disposto al punto 8 dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso gli Uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 15 settembre 2005, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto (trasmesso con lettera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la qualità della vita – Divisione IX n. 18537/ QdVI (VII – VIII) del 19 settembre 2005, avente per oggetto “Intervento di bonifica di interesse nazionale relativo al sito di Taranto. Trasmissione verbale Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 15 settembre 2005”), nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;<br />
nonchè, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, di quanto disposto al punto 5 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso gli uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2006 per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto [trasmesso con lettera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la qualità della vita – Divisione IX n. 5988/QdV/DI/VII/VIII/IX del 22 marzo 2006, avente ad oggetto “Intervento di bonifica di interesse nazionale sito di Taranto. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 13/3/2006”], nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del verbale della conferenza di servizi decisoria convocata presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Roma in data 19 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990 [trasmesso con lettera del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale – Il Direttore n. 24915/QdV/DI/VII/VIII del 7 dicembre 2006, avente ad oggetto “Intervento di bonifica d’interesse nazionale sito di Taranto. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 19/10/2006”], limitatamente alle prescrizioni di cui al punto n. 6 riferite alla ricorrente, nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, di quanto disposto al punto 8 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Roma in data 02 marzo 2007, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Taranto (trasmesso con lettera 14 maggio 2007 del direttore Generale per la Qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, prot. 11803/QdV/DI (IX) avente per oggetto: “decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 07 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto” del 02.3.2007”); del decreto direttoriale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3614/QdV/Di/B del 14 maggio 2007; del decreto direttoriale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3613/QdV/Di/B del 14 maggio 2007, avente per oggetto: decreto contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 07 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto” del 03.8.2005, del 15.9.2005, del 13.3.2006 e del 19.10.2006”; <br />
nonché di quanto disposto al punto 8 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio in data 15 settembre 2005, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto (trasmesso con lettera del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio – Direzione per la qualità della vita – Divisione IX n. 18537/QdV/DI VII-VIII del 19 settembre 2005, avente per oggetto “Intervento di bonifica di interesse nazionale relativo al sito di Taranto. Trasmissione verbale Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 15 settembre 2005; di quanto disposto al punto 5 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 13 marzo 2006, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto (trasmesso con lettera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione per la qualità della vita – Divisione IX n. 5988/QdV/DI/VII/VIII/IX del 22 marzo 2006,avente per oggetto “Intervento di bonifica di interesse nazionale sito di Taranto:Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge 241/90 del 13.3.2006); <br />
di quanto disposto al punto 6 del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Roma in data 19 ottobre 2006, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto (trasmesso con lettera del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale – II Direttore n. 24915/QdV/DI/VII/VIII del 7 dicembre 2006, avente per oggetto “Intervento di bonifica d’interesse nazionale sito di Taranto. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 19.10.2006”), nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso (ivi incluso, per quanto possa occorrere, il documento dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici – Dipartimenti Difesa del Suolo/Servizio Geologico d’Italia – Servizio Tecnologie del Sito e Siti Contaminati del gennaio 2007, intitolato “Istruttoria progetti: Edison S.p.A. Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sito di Interesse Nazionale di Taranto”);<br />
nonché, per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, di quanto disposto al punto 23 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Roma in data 15/1/2008, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Taranto [trasmesso con lettera 28 febbraio 2008 del Direttore generale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. 5035/QdV/DI/VII/VIII avente per oggetto: “decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7/8/1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonitifica di interesse nazionale di “Taranto” del 15/1/2008”]; del decreto direttoriale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 4396/QdV/Di/B del 28/2/2008, avente per oggetto: “decreto contenente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto” del 15/1/08”; nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;<br />
nonché, per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, di quanto disposto al punto 12 dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare in Roma in data 27 febbraio 2009, ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Taranto (trasmesso con lettera 2 marzo 2009 del Direttore generale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 04690/QdV/DI/VII-VIII-IX avente per oggetto: &#8220;decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Taranto&#8221; del 27/2/09&#8243;); del decreto direttoriale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 8102/QdV/DI/B del 2 marzo 2009, avente per oggetto: &#8220;decreto concernente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Taranto&#8221; del 27/2/09&#8243;; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno – Roma, del Ministero delle Attività Produttive – Roma, del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio – Roma, del Ministero della Salute, di Ilva Spa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Roma e della Regione Puglia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Simona Viola, anche in sostituzione degli avv.ti prof. Nicola Bassi, Mario Bucello e prof. Ernesto Sticchi Damiani, per la ricorrente, l’avv. Antonio Tarentini, per l’Avvocatura dello Stato, l’avv. Giovanni Calasso, in sostituzione di Antonella Loffredo, per la Regione, e gli avv.ti Roberto Gualtiero Marra e Francesco Perli per l’Ilva.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente è proprietaria di un terreno, sito nel comune di Taranto, sul quale sono state realizzate due centrali termoelettroniche cogenerative, denominate CET2 e CET3.<br />
Originariamente l’area industriale di Taranto era di proprietà pubblica e apparteneva all’Ilva Laminati Piani a sua volta controllata dall’IRI.<br />
L’Ilva Laminati Piani, nel 1991, ha dato vita alla società Ise, alla quale nel 1992 è stata trasferita la proprietà dell’area, confinante con la centrale CET2, sulla quale successivamente è stata costruita la centrale CET3. Nel 1993 è stata conferita alla ISE, sempre da parte dell’Ilva Laminati Piani, la centrale CET2.<br />
L’Ilva Laminati Piani è stata privatizzata nel corso del 1995 e l’Ise è entrata a far parte del gruppo Edison. Il 3 dicembre 2004 l’Ise è stata fusa per incorporazione in Edison S.p.A.<br />
Il sito in questione, nel 1990, è stato dichiarato dal Governo come area a elevato rischio di crisi ambientale; dichiarazione rinnovata nel luglio 1997.<br />
L’insediamento è stato poi inserito nella lista dei siti da bonificare di interesse nazionale ex art. 1 l. 426/1998 e la relativa perimetrazione è stata disposta con d.m. 10 gennaio 2000.<br />
L’Ise, quale proprietaria di aree incluse nel sito, ha avviato, il 1° marzo 2001, le procedure finalizzate alla caratterizzazione preliminare. Il programma di indagine è stato approvato il 25 luglio 2002 e le investigazioni sui terreni si sono svolte tra i mesi di febbraio e maggio 2004.<br />
I risultati della caratterizzazione sono stati dati agli enti nel febbraio 2005 e sono stati discussi, prima durante la conferenza istruttoria del 3 agosto 2005, e poi nel corso di quella decisoria del 15 settembre 2005.<br />
La conferenza decisoria ha deliberato di prescrivere a Edison di svolgere alcune indagini di caratterizzazione supplementari riferite tanto ai terreni quanto alle acque, ed è stato ordinato alla società di attivarsi al fine “di porre in essere immediatamente idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza” delle “acque di prima e di seconda falda”, di presentare entro 60 giorni i risultati di tali interventi e delle indagini di caratterizzazione integrativa, nonché di inoltrare, entro il medesimo termine, un progetto preliminare di bonifica.<br />
Avverso questo provvedimento, nella parte in cui contiene prescrizioni concernenti la messa in sicurezza della falda e la predisposizione del progetto preliminare di bonifica, è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: A. Quanto alle misure di messa in sicurezza di emergenza delle falde. 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1l l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; incompetenza. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1l4 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 4. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. B: Quanto alla presentazione di un progetto preliminare di bonifica. 6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento.<br />
Deduce la ricorrente: che la stessa non è responsabile dell’inquinamento della falda e che comunque non è stata accertata la responsabilità; che le acque di falda sono di proprietà pubblica; che ogni potere in tema di ripristino ambientale riguardante beni pubblici in siti dichiarati di interesse nazionale spetta al Presidente della regione; che i risultati previsti non sarebbero comunque raggiungibili; che il lasso di tempo assegnato appare irragionevole; che la messa in sicurezza di emergenza tende a contrastare un pericolo immediato e che lo stato di contaminazione risale ad epoche remote; che comunque non sussiste una reale situazione di pericolo tale da costringere a interventi immediati; che è presupposto indefettibile per l’avvio della fase di progettazione degli interventi di ripristino la validazione dei dati conoscitivi tratti dalle indagini preliminari.<br />
Le amministrazioni statali si sono costituite con atto del 28 novembre 2005.<br />
l’Ilva si è costituita con atto del 1° dicembre 2005.<br />
Con ordinanza del 7 dicembre 2005 è stato ordinato il deposito “di una relazione di chiarimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio sulla vicenda dedotta in contenzioso che indichi dettagliatamente quali sono i possibili interventi idonei sotto il profilo tecnico a realizzare la messa in sicurezza di emergenza delle acque di prima e seconda falda sottostanti l’area di proprietà della società ricorrente (praticabili direttamente da quest’ultima)”.<br />
La ricorrente, il 20 febbraio 2006, ha depositato una relazione tecnica a sostegno delle proprie deduzioni.<br />
Con ordinanza del 22 febbraio 2006 è stata nuovamente richiesta una relazione al Ministero dell’Ambiente anche alla luce della perizia depositata dalla società ricorrente e, con ordinanza del 26 aprile 2006, è stata accolta la richiesta misura cautelare “sino al momento in cui il predetto Ministero depositerà in giudizio la relazione di chiarimenti indicata nelle ordinanze istruttorie soprarichiamate”; relazione depositata l’8 maggio 2006.<br />
La ricorrente, con motivi aggiunti dell’11 maggio 2006, ha impugnato il punto 5 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria del 13 marzo 2006, nella parte in cui è stato ordinato di adottare misure di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falsa.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; incompetenza. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1l4 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione. 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 5. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. <br />
Con ordinanza del 7 giugno 2006, questo Tribunale, “ritenuto che, nel caso di specie, trattandosi –come detto – di intervento di messa in sicurezza d’emergenza attivato ad iniziativa della stessa società ricorrente e non ancora concretamente realizzato, sussistono tutti i presupposti affinché la Edison S.p.A. possa presentare all’autorità competente l’istanza prevista dal menzionato art. 265 quarto comma del Decreto Lgs. n. 152/2006”, ha accolto la richiesta misura cautelare “nei sensi e alle condizioni (istanza ex art. 265 quarto comma D. Lgs. n. 152/2006 da presentarsi dalla ricorrente entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza) di cui in motivazione”.<br />
La ricorrente, con secondi motivi aggiunti del 29 gennaio 2007, ha chiesto l’annullamento del punto 6 dell’ordine del giorno della conferenza di servizi decisoria del 19 ottobre 2006, con il quale si prescrive alla ricorrente di provvedere entro dieci giorni a porre in essere idonee misure di messa in sicurezza di emergenza della falda (anche mediante conterminazione fisica) nonché, entro 60 giorni, a predisporre e trasmettere progetti di bonifica dei suoli e della falda stessa.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: A. censure di carattere generale. 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 l. 1034/1971; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.; eccesso di potere per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e 265 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252, 253, e 265 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 14-ter l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria. B. Censure relative alle prescrizioni sulle acque di falda. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; incompetenza. 9. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. 10. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà e per sviamento; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza; incompetenza. C. Censure relative alla prescrizione relativa ai suoli. 11. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, per contraddittorietà e sviamento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza; incompetenza.<br />
Sostiene la ricorrente: che il provvedimento impugnato è elusivo del disposto dell’ordinanza di questo Tribunale perché non è stata presa in esame la domanda di rimodulazione presentata; che l’analisi di rischio esclude la necessità di qualsiasi intervento di ripristino; che non è stata presa in considerazione la nuova disciplina sulle bonifiche, per la quale sono previste due distinte categorie di valori limite (CSC e CSR); che il sito non può essere definito “contaminato” sino a che non siano state approvate specifiche CSR e ne sia stata accertato il superamento; che non può essere addebitata alcuna responsabilità alla ricorrente; che il confinamento fisico potrebbe determinare un aggravamento dello stato di contaminazione; che lo stato di contaminazione non è conseguenza di accadimenti recenti; che il termine assegnato è irragionevole; che nessun ordine può essere rivolto prima del completamento del procedimento di rimodulazione degli obiettivi di bonifica; che la predisposizione del progetto di bonifica richiede la preventiva conclusione del procedimento di rimodulazione degli obiettivi.<br />
Con ordinanza del 21 febbraio 2007, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ritenendo che il provvedimento impugnato consisteva “nell’imposizione alla Società ricorrente dell’esecuzione degli stessi interventi di ripristino ambientale che erano già stati in precedenza ordinati con i provvedimenti del 15/9/2005 e del 13/3/2006, la cui efficacia è stata sospesa da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n° 628 del 7 Giugno 2006, senza la necessaria preliminare valutazione da parte delle Amministrazioni intimate della domanda, ex art. 265 quarto comma del Decreto Lgs. n° 152 del 2006, volta ad ottenere la rimodulazione degli obiettivi della bonifica di che trattasi (sulla base dei nuovi criteri definiti dalla parte quarta del c.d. Codice dell’Ambiente), presentata dalla S.p.A. Edison in data 30 Giugno 2006”.<br />
Con terzi motivi aggiunti del 27 giugno 2007, la ricorrente ha chiesto l’annullamento di quanto disposto al punto 8 dell’ordine del giorni del verbale della conferenza di servizi del 2 marzo 2007 “per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Taranto”, del decreto direttoriale del 14 maggio 2007, con i quali è stata respinta l’istanza di rimodulazione sostenendosi che le CSR dovrebbero coincidere con i livelli di CSC ed è stato ingiunto di provvedere all’adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza della falda, anche tramite confinamento fisico.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994, incompetenza. 7. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 241/1990 sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 l. 1034/1971; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere manifesta irragionevolezza; incompetenza.<br />
Sostiene la ricorrente: che non è corretta la pretesa di far coincidere, per le acque di falda, CSC e CSR; che l’analisi di rischio ha evidenziato che non ci sono pozzi industriali all’interno del sito e nell’area a valle; che per le acque di falda si esclude l’utilizzo per fini potabili; che ai rilievi espressi nella conferenza di servizi del 2 marzo 2007 era stato già risposto e che queste osservazioni non sono state prese in considerazione; che la società ricorrente non è responsabile dell’inquinamento; <br />
Questo Tribunale, con ordinanza dell’11 luglio 2007, “Considerato che, ad una sommaria delibazione, (anche se l’analisi di rischio sito specifica presentata dalla S.p.A. Edison in data 31/10/2006 non sembra perfettamente conforme ai criteri metodologi prefissati dall’A.P.A.T.) appaiono condivisibili le principali censure prospettate con i motivi aggiunti notificati il 13/6/2007 (proposti ai sensi dell’art. 1 Legge n° 205/2000), incentrate vuoi sulla violazione dell’art. 240 del Decreto Lgs. 3/4/2006 n° 152 (c.d. Codice dell’ambiente), per l’ingiustificato rigido riferimento operato per le acque di falda (nei provvedimenti impugnati) ai livelli delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), anziché a quelli delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), quale presupposto per la necessaria attivazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, vuoi sulla manifesta irrazionalità (per l’evidente eccessiva esiguità) del termine di dieci giorni accordato alla Società ricorrente per l’esecuzione delle gravose misure di messa in sicurezza di emergenza del sito di che trattasi (barriera fisica tramite muro di conterminazione, nonché barriera idraulica attiva tramite pozzi di emungimento)” ha accolto la richiesta misura cautelare.<br />
La ricorrente, con quarti motivi aggiunti del 9 aprile 2008, ha impugnato il disposto del punto 23 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi del 15 gennaio 2008, il decreto direttoriale del 28 febbraio 2008 con cui è stata di nuovo respinta l’analisi di rischio presentata, perché il c.d. punto di conformità per le acque di falda dovrebbe essere fatto coincidere con la CSC e il valore di rischio tollerabile per le sostanze cancerogene dovrebbe essere pari a 10-6 per il rischio individuale e a 10-5 per il rischio cumulativo, e con cui è stato ordinato di procedere entro 10 giorni a interventi di messa in sicurezza di emergenza anche tramite confinamento fisico, ed è stato ingiunto di redigere entro 60 giorni un progetto di bonifica dei suoli.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006 nonché dell’allegato I al titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel. c.c.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252, 253 e 265 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006, nonché del relativo allegato III, punto 15 dell’elenco A e punto 7, lett. o dell’elenco B, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, per contraddittorietà e sviamento. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 23, 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006 nonché del relativo allegato III, punto 15 dell’elenco A e punto 7, lett. o dell’elenco B; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994, incompetenza. 8. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere manifesta irragionevolezza.<br />
Sostiene la ricorrente: che per il punto di conformità le prescrizioni recepite nel verbale della conferenza di servizi sono entrate in vigore con legge successiva alla presentazione dell’analisi di rischio; che si doveva concedere alla ricorrente una fase supplementare di approfondimento del’impatto della riforma sulle attività di analisi pregresse; che la norma lascia all’amministrazione la discrezionalità di valutare l’ammissibilità di valori superiori di CSR rispetto alle CSC; che non è stata data comunicazione delle ragioni per cui si riteneva di non approvare l’analisi di rischio; che Edison è divenuta proprietaria successivamente alla contaminazione del sito; che il breve termine assegnato per provvedere è irragionevole.<br />
Con ordinanza del 7 maggio 2008, questo Tribunale ha accolto la misura cautelare richiesta “Ritenuto, quanto alle prescrizioni imposte con la conferenza di servizi, che le medesime non sembrano tener conto dei rilievi già esposti con le citate ordinanze e, più in generale, ed in conformità all’indirizzo giurisprudenziale di questo T.a.r., che l’Amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato l’effettiva riconducibilità alla ricorrente della responsabilità per lo stato di contaminazione riscontrato, né motivato sull’esistenza delle precise condizioni che determinano il sorgere di quella del proprietario non responsabile (cfr., fra le altre, ord. n. 543 del 13.6.07). Ritenuto, infine, che non sono chiari i rapporti fra le prescrizioni medesime ed i contenuti dell’accordo di programma del dicembre 2007”.<br />
La ricorrente, con quinti motivi aggiunti, ha impugnato il disposto del punto 12 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi del 27 febbraio 2009, il decreto direttoriale del 2 marzo 2009, con i quali è stato prescritto di provvedere entro 10 giorni all’adozione di misure di messa in sicurezza, e di provvedere entro 60 giorni alla predisposizione dei progetti di bonifica dei suoli e delle acque di falda.<br />
Avverso questi provvedimenti sono stati proposti i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/200; violazione e falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006, nonché dell’allegato I al titolo V della parte quarta d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione art. 11 disp. prel. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994, incompetenza. 5. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.<br />
Sostiene la ricorrente: che l’approvazione dell’analisi di rischio costituisce condizione necessaria per qualificare un sito come contaminato e per stabilire le misure di ripristino.<br />
Con ordinanza del 20 maggio 2009, questo Tribunale, considerato che “che, in particolare, anche in questo caso, l’Amministrazione procedente <<non sembra aver adeguatamente valutato l’effettiva riconducibilità alla ricorrente della responsabilità per lo stato di contaminazione riscontrato, né motivato sull’esistenza delle precise condizioni che determinano il sorgere di quella del proprietario non responsabile>> (ord. 7 maggio 2008 n. 323); accertamento che si presenta a maggior ragione -necessario in un contesto generale caratterizzato da una estrema diversificazione tra lo stato di inquinamento del terreno, della falda superficiale e della falda profonda (diversificazione che potrebbe essere indizio della presenza di fonti di inquinamento diverse e non riportabili con certezza solo all’attività svolta dalla ricorrente); che, comunque, il termine assegnato (10 giorni) per <<immediati ed idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza>> dell’area in discorso appare incongruamente breve, con riferimento all’importanza ed alla complessità delle opere da realizzare”, ha accordato la richiesta misura cautelare.<br />
La ricorrente, in data 10 ottobre 2011, ha ceduto, il ramo di azienda a Taranto Energia.<br />
Con i sesti motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il disposto al punto 6 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi del 3 maggio 2012, il disposto del punto 6 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi del 20 dicembre 2011, il decreto direttoriale del 17 maggio 2012, con cui è stato richiesto alla ricorrente “un puntuale riscontro alle osservazioni e prescrizioni contenute negli esiti della conferenza di servizi istruttoria” ed è stato ritenuto approvabile con prescrizioni il progetto di bonifica dei terreni insaturi superficiali.<br />
La ricorrente ha proposto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/200; violazione e falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 d.lgs. 152/2006, incompetenza. 4. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere manifesta irragionevolezza.<br />
Deduce la ricorrente: che non è stato accertato il responsabile dell’inquinamento; che comunque il ramo di azienda è stato ceduto; che non è stata dimostrata la correlazione tra l’attività posta in essere e lo stato di contaminazione;<br />
La Regione si è costituita con atto del 10 aprile 2013 e, con memoria in pari data, ha eccepito l’inammissibilità dei sesti motivi aggiunti per mancata sottoscrizione del mandato da parte di tutti i difensori e per incompleta sottoscrizione dell’atto perché privo della firma di un difensore. Nel merito ha rilevato che al caso in esame si deve applicare l’art. 2050 c.c.; che in base all’art. 2054-bis c.c. la società che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione; che la ricorrente è responsabile per culpa in vigilando; che l’urgenza della messa in sicurezza d’emergenza trova il suo fondamento nelle necessità di evitare ulteriori danni all’ambiente; che nell’ordinamento si vuole evitare che il costo degli interventi gravi sulla collettività.<br />
La ricorrente, con memoria del 19 aprile 2013, ha controdedotto nel merito.<br />
L’Avvocatura, l’11 maggio 2013, ha depositato una relazione del Ministero dell’ambiente con la quale è stato controdedotto nel merito del ricorso e dei successivi motivi aggiuntti.<br />
Nella pubblica udienza del 23 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Sono anzitutto infondate le eccezioni avanzate dalla difesa regionale.<br />
È infatti giurisprudenza costante quella per cui qualora il mandato delle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espressa e inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che gli atti sono validamente proposti se sottoscritti anche da uno solo di essi. (Tar Sardegna, sez. I, 25 maggio 2011, n. 505).<br />
Anche la Suprema Corte ha ritenuto che se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un&#8217;espressa e inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale. Deve escludersi, di conseguenza, che sia nullo l&#8217;atto di riassunzione sottoscritto da uno solo dei difensori nominati e non da tutti (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2009, n. 16127).<br />
Pertanto, soprattutto in un caso come quello in esame laddove il mandato è stato espressamente conferito disgiuntamente, deve ritenersi legittima la delega anche qualora la sottoscrizione sia stata autenticata da uno solo dei difensori ai quali è stato conferito il mandato. <br />
2. È da rilevare poi che la ricorrente ha incorporato per fusione la società Ise e che secondo l’art. 2504 bis c.c. “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.<br />
A tale proposito la giurisprudenza ha rilevato che “La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell&#8217;estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati” (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2011, n. 11059). <br />
In sostanza, la ricorrente, proprio in quanto incorporante per fusione, ha assunto tutti i diritti e obblighi della società Ise, tra cui anche l’eventuale responsabilità dell’inquinamento.<br />
3. Per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente e la necessità che venga comunque accertata la sua colpa in relazione all’evento inquinante, è da rilevare che l’Adunanza Plenaria (25 settembre 2013 n. 21) ha rimesso alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale “se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.<br />
L’Adunanza Plenaria è giunta a rimettere la questione alla Corte di giustizia pur ritenendo che ”la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia possa essere risolta in senso negativo, escludendo cioè che i richiamati principi comunitari in materia ambientale ostino ad una disciplina nazionale che non consente all’autorità competente di imporre misure di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica in capo al proprietario del sito non responsabile della contaminazione, prevedendo in capo al medesimo solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del fondo dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica secondo il meccanismo sopra descritto dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare ”,<br />
Pertanto, allo stato deve ritenersi che la nostra legislazione ha recepito il principio “chi inquina paga”, per il quale è il responsabile dell’inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell’art. 242 decreto legislativo n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione.<br />
Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere che riguarda, però, soltanto l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art. 242, (che, all’ultimo periodo del comma 1, ne specifica l’applicabilità anche alle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione).<br />
A carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di facere; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area libera da pesi (art. 245). Nell’ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte dello stesso – e sempreché non provvedano spontaneamente il proprietario del sito o altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dall’Amministrazione competente (art. 250), che potrà rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253).<br />
In sostanza, deve ritenersi che nel nostro ordinamento, il principio “chi inquina paga”, richiede comunque l’accertamento della responsabilità del soggetto inquinatore.<br />
4. L’art. 242 d.lgs. 152/2006 introduce un complesso iter diretto a porre in capo al soggetto inquinatore l&#8217;obbligo di procedere alla bonifica del sito contaminato. Il procedimento è scandito da una prima fase che ha inizio al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito. Nella seconda fase, l’art. 242 prevede che il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolga, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell&#8217;inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provveda al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio. Qualora il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione risulti invece superato, il responsabile dell&#8217;inquinamento deve immediatamente informare il Comune e la Provincia competente con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.<br />
Tutte le successive fasi della procedura di bonifica devono essere approvate dalla Regione. Il piano di caratterizzazione deve essere presentato alle amministrazioni e alla Regione territorialmente competente, e questa, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).<br />
Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell&#8217;analisi di rischio. La conferenza di servizi, convocata dalla Regione a seguito dell&#8217;istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile approva il documento di analisi di rischio. Se gli esiti dell&#8217;analisi di rischio sono positivi, in quanto dimostrano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l&#8217;approvazione del documento dell&#8217;analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. Se invece sono superate le soglie di concentrazione di rischio, il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall&#8217;approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. <br />
Il procedimento non muta, salvo che per la competenza del Ministero, per i siti di interesse nazionale.<br />
Da quanto esposto emerge che l’intervento di bonifica è l’ultima fase di un complesso iter procedimentale volto a verificare l’effettivo inquinamento e a individuare le corrette modalità per effettuare la bonifica. Iter procedurale che richiede l’effettiva partecipazione, nell’ambito della conferenza di servizi, di tutte le parti coinvolte, al fine di garantire l’effettività degli obiettivi che si intendono realizzare.<br />
5. Posti questi principi, è da rilevare anzitutto che l’amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia ancora l’autore dell&#8217;inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all&#8217;art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lg. n. 152 del 2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario &#8220;incolpevole&#8221; restano limitati a quanto espressamente previsto dall&#8217;art. 253 del medesimo d.lg. in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare (Cons. St., Ad. pl., cit.)<br />
Il principio “chi inquina paga” vale, altresì, per le misure di messa in sicurezza d’emergenza, secondo la definizione che delle misure stesse è fornita dall’art. 240 comma 1 lett. m), d.lg. n. 152 del 2006 (ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lett. t), in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente). Infatti, anche l’adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza è addossata dalla normativa in discorso al soggetto responsabile dell’inquinamento (art. 242, d.lg. n. 152 cit.). Invero, i suddetti principi si attagliano al disposto di cui all’art. 192, d.lg. n. 152 del 2006, dal momento che siffatta disposizione legislativa non soltanto riproduce il tenore dell&#8217;abrogato art. 14, d.lg. n. 22 del 1997, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma, in più, integra il precedente precetto, precisando che l&#8217;ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo” (Tar Trieste, sez. I, 9 aprile 2013, n. 227). <br />
È da rilevare poi l’Ise, originaria proprietaria dell’area, ha spontaneamente avviato nel 2001 le procedure finalizzate alla caratterizzazione e i risultati della caratterizzazione sono stati presi in considerazione nel 2005, ed è proprio la presentazione del piano di caratterizzazione che porta a ritenere che, nel caso in esame, è stato superato il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), posto che il piano di caratterizzazione viene presentato solo a seguito del superamento di questi livelli.<br />
Inoltre, è stato presentato il Progetto operativo di bonifica dei terreni insaturi superficiali ai sensi del d.lgs. 152/2006, finalizzato all’asportazione dei volumi di terreno contaminati relativi alle quattro aree in cui si sono verificati i superamenti delle CSC previste per i terreni ad uso industriale e commerciale.<br />
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso in esame, sono stati accertati i superamenti dei livelli nei terreni di proprietà della ricorrente, e la responsabilità stessa della ricorrente, posto che gli elementi identificati sono riconducibili all’attività svolta dalla ricorrente., in particolare rame ed idrocarburi.<br />
Per quanto riguarda l’inquinamento delle acque di falda, è da rilevare al contrario che non è stata accertata l’effettiva riconducibilità alla ricorrente della responsabilità dello stato di contaminazione riscontrato.<br />
Infatti, come accertato nella perizia di parte Edison del 2006, il monitoraggio delle acque della falda superficiale ha mostrato il superamento di alcuni limiti e che la contaminazione risulta essere principalmente distribuita nelle aree confinanti dello stabilimento della ricorrente e che i contaminanti riscontrati nella falda superficiale (oltre agli idrocarburi totali riscontrati anche in pochi campioni del terreno) sono alluminio, arsenico, cobalto, cromo totale, ferro, nichel, piombo, cianuri e solfati, non rilevati nei campioni di terreno analizzati. Per quanto riguarda la falda profonda sono stati riscontrati valori significativi di nitrati e cloruri e di metalli, valori che per quanto attiene ai cloruri permettono la classifciaizone delel acque come saline..<br />
In sostanza, non è stata accertata la diretta responsabilità della ricorrente nell’inquinamento della falda, posto che la diversificazione degli elementi inquinanti è un indizio della presenza di diverse fonti inquinanti non riportabili con certezza alla responsabilità della ricorrente.<br />
6. In conclusione il ricorso deve essere in parte accolto (per quanto riguarda l’inquinamento della falda) e in parte respinto (per quanto riguarda l’inquinamento dei terreni), nei sensi di cui in motivazione.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-1-2014-n-228/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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