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	<title>24/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.13</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-24-1-2012-n-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-24-1-2012-n-13/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.13</a></p>
<p>Presidente Quaranta Redattore Cassese Modifiche alle norme per l&#8217;elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Legge elettorale – Referendum abrogativo &#8211; Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) &#8211; Richieste di referendum abrogativo –Inammissibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-24-1-2012-n-13/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.13</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-24-1-2012-n-13/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.13</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>Modifiche alle norme per l&#8217;elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legge elettorale – Referendum abrogativo &#8211; Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) &#8211; Richieste di referendum abrogativo –Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono inammissibili le richieste di referendum popolare per l’abrogazione, nei termini indicati in epigrafe, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), richieste dichiarate legittime con ordinanza del 2 dicembre 2011 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>Il referendum per l’abrogazione delle disposizioni per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ove avesse un esito favorevole all’abrogazione, produrrebbe l’assenza di una legge costituzionalmente necessaria, che deve essere operante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza </i>(n.d.r.) </p>
<p align=center>_____________      </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; <b>Giudici</b> : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nei giudizi di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l’abrogazione totale della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) – giudizio iscritto al n. 156 del registro referendum – e per l’abrogazione della medesima legge limitatamente alle seguenti parti: </p>
<p>art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: “3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: “4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: “5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: “6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: “8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: “9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge.”; </p>
<p>art. 1, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: “11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: “12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: “13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: “14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 2; </p>
<p>art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: “1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: “2. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: “3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: “4. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 4, comma 5: “5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all’allegato 2 alla presente legge.”; </p>
<p>art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: “6. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: “7. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: “8. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: “9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: “10. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: “1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: “1. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 2: “2. All’articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 3: “3. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 4: “4. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.”; </p>
<p>art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: “5. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 6: “6. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 8: “8. All’articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: “9. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 11: “11. All’articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: “12. All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 13: “13. All’articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 14: “14. All’articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: “15. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: “16. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l’ottavo comma è abrogato.”; </p>
<p>art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: “17. All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 18: “18. All’articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 19: “19. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.”; </p>
<p>art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: “20. All’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: “21. All’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: “22. All’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: “23. All’articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: “24. All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: “25. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: “26. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: “27. All’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: “28. All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti:”, e alle parole “e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: “29. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: “30. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: “31. All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: “32. All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: “33. All’articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: “34. All’articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: “35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.”; </p>
<p>art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: “1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 8, comma 2: “2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 8, comma 3: “3. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.”; </p>
<p>art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: “4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente:”; </p>
<p>art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: “5. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: “6. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 8, comma 8: “8. L’articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato”; </p>
<p>art. 8, comma 9: “9. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato”; </p>
<p>art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:”; </p>
<p>art. 8, comma 11: “11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.” (giudizio iscritto al n. 157 del registro referendum). </p>
<p>Vista l’ordinanza del 2 dicembre 2011 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi a legge le richieste; </p>
<p>udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese; </p>
<p>uditi gli avvocati Pietro Adami per l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, Nicolò Lipari, Federico Sorrentino, Alessandro Pace e Vincenzo Palumbo per il Comitato Referendario per i collegi uninominali – Co.Re.C.u. </p>
<p><b></p>
<p><i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1. – Con ordinanza del 2 dicembre 2011, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conformi alle disposizioni di legge due richieste di referendum popolare, entrambe promosse da ventinove cittadini italiani, su due distinti quesiti riguardanti la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2011, serie generale, n. 160. </p>
<p>1.1. – Il primo quesito (reg. amm. ref. n. 156) è il seguente: «Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come modificata dal decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito in legge 21 [recte: 20] marzo 2006, n. 121?». </p>
<p>Per tale richiesta sono state depositate dai presentatori 1.210.873 sottoscrizioni. Di queste, il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ha verificato 563.241, accertando la regolarità di 534.334. L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il n. 1 e il titolo «Elezioni Politiche – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». </p>
<p>1.2. – Il secondo quesito (reg. amm. ref. n. 157) è il seguente: «Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti: </p>
<p>art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: “3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: “4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: “5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: “6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: “8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: “9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge.”; </p>
<p>art. 1, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: “11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: “12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: “13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: “14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 2; </p>
<p>art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: “1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: “2. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: “3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: “4. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 4, comma 5: “5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all’allegato 2 alla presente legge.”; </p>
<p>art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: “6. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: “7. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: “8. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: “9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:”; </p>
<p>art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: “10. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: “1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:”; </p>
<p>art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: “1. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 2: “2. All’articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 3: “3. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 4: “4. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.”; </p>
<p>art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: “5. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 6: “6. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 8: “8. All’articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: “9. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 11: “11. All’articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: “12. All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 13: “13. All’articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 14: “14. All’articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: “15. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: “16. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l’ottavo comma è abrogato.”; </p>
<p>art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: “17. All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 18: “18. All’articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 19: “19. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.”; </p>
<p>art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: “20. All’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: “21. All’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: “22. All’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: “23. All’articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti:”; </p>
<p>art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: “24. All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: “25. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: “26. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: “27. All’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: “28. All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti:”, e alle parole “e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: “29. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: “30. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: “31. All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: “32. All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: “33. All’articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: “34. All’articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: “35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.”; </p>
<p>art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: “1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 8, comma 2: “2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.”; </p>
<p>art. 8, comma 3: “3. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.”; </p>
<p>art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: “4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente:”; </p>
<p>art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: “5. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: “6. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; </p>
<p>art. 8, comma 8: “8. L’articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato”; </p>
<p>art. 8, comma 9: “9. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato”; </p>
<p>art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:”; </p>
<p>art. 8, comma 11: “11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato”. </p>
<p>Per tale richiesta sono state depositate dai presentatori 1.184.447 sottoscrizioni. Di queste, il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ha verificato 563.241, accertando la regolarità di 531.081. L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il n. 2 e il titolo «Elezioni Politiche – Abrogazione delle norme specificamente indicate della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». </p>
<p>2. – Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio dell’11 gennaio 2012, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori delle richieste di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. </p>
<p>3. – I soggetti presentatori della richiesta di referendum, componenti del Comitato Referendario per i collegi uninominali – Co.Re.C.u., hanno depositato presso la cancelleria di questa Corte memorie di costituzione e illustrative in entrambi i giudizi, chiedendo che i quesiti siano dichiarati ammissibili. Nelle memorie sono evidenziate le «irrazionalità» e «la pluralità di motivi» di «illegittimità costituzionale» che caratterizzerebbero la legge n. 270 del 2005, in quanto essa «esclude i voti della Valle d’Aosta ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza», «prevede sbarramenti variabili in ragione della partecipazione o meno ad una coalizione», «aggira il principio del suffragio universale e diretto attraverso il meccanismo delle liste bloccate» e «ammette la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni». </p>
<p>3.1. – Con riguardo al quesito n. 1, i soggetti presentatori hanno depositato una memoria illustrativa in data 30 dicembre 2011. La difesa del Comitato sostiene l’ammissibilità di tale quesito in quanto il fine intrinseco della richiesta – il recupero della legislazione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 270 del 2005, della quale ultima si chiede l’abrogazione – sarebbe incorporato nella richiesta stessa in modo evidente e perché, in caso di approvazione della proposta, sopravvivrebbe una normativa di risulta idonea a garantire la continuità degli organi elettorali. </p>
<p>Ad avviso della difesa dei presentatori, proprio la struttura della legge n. 270 del 2005 consentirebbe di «dare una risposta affermativa al quesito indipendentemente dalla discussa problematica della reviviscenza», perché «con l’eliminazione delle modifiche, delle sostituzioni e delle stesse soppressioni di parole, che hanno determinato nei confronti della legislazione previgente al più fattispecie di abrogazioni implicite, si realizza l’espansione delle disposizioni sostituite o modificate, con il ritorno testuale alla formulazione anteriore alla legge n. 270 del 2005 degli originari testi unici». Secondo la difesa dei presentatori la possibilità che norme abrogate da disposizioni meramente abrogatrici possano tornare a rivivere è effetto che può discendere non solo da abrogazione legislativa, ma anche referendaria. </p>
<p>Infine, la difesa del Comitato sostiene che – laddove questa Corte non ritenga applicabili, qualora il referendum avesse esito favorevole all’abrogazione, le norme anteriori alla legge n. 270 del 2005 – debba sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui, allorché il referendum abbia ad oggetto leggi costituzionalmente necessarie, rende inammissibile la richiesta referendaria, «poiché non prevede che il Capo dello Stato possa reiterare, sino all’intervento delle Camere, il differimento di 60 giorni dell’entrata in vigore del referendum stesso». </p>
<p>3.2. – In data 22 dicembre 2011 è stata depositata una memoria con riferimento al quesito n. 2. Ad avviso del Comitato promotore, la tecnica utilizzata da tale quesito – che mira all’abrogazione dei soli «alinea» che introducono la sostituzione delle disposizioni della disciplina previgente, e non dei «sottotesti» – intende operare la rimozione di quelle norme abrogatrici che hanno impedito, dal 2005 in poi, la vigenza della legislazione elettorale introdotta nel 1993, con la conseguenza che l’abrogazione delle norme abrogatrici (identificabili negli alinea delle singole disposizioni della legge n. 270 del 2005), privando di qualsivoglia funzione le norme materiali poste in essere dalla legge del 2005, «ne determina […] l’abrogazione tacita essendo venuta meno la norma strumentale che ne consentiva l’inserimento nel nostro ordinamento». </p>
<p>In data 4 gennaio 2012, i soggetti presentatori hanno depositato una memoria illustrativa, a sostegno dell’ammissibilità del quesito. La difesa del Comitato rileva che l’indicazione dei soli alinea come oggetto della richiesta referendaria favorirebbe l’incorporazione del fine intrinseco all’atto abrogativo nel quesito stesso, garantendone la chiarezza. Grazie alla sua particolare formulazione, il quesito avrebbe per oggetto esclusivamente norme abrogatrici e, più specificamente, derogatorie, sicché in caso di esito positivo della consultazione non si determinerebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate, ma una loro «riespansione». Tale effetto si produrrebbe non solo in ragione del carattere derogatorio delle disposizioni della legge n. 270 del 2005, ma anche a causa della loro «irrazionalità»: poiché il principio di ragionevolezza è ineliminabile nello Stato di diritto, ne conseguirebbe che «l’abrogazione delle norme derogatorie di tale principio, aventi un determinato oggetto e un dato contenuto […], implicherebbe l’automatica riespansione delle norme, aventi lo stesso oggetto ma un diverso (opposto) contenuto, da esse precedentemente derogate». Inoltre, i soggetti presentatori osservano che, anche laddove si trattasse di reviviscenza in senso stretto, nel caso in specie essa dovrebbe essere ammessa, in quanto rientrerebbe nelle ipotesi «nelle quali l’intento del legislatore o della richiesta referendaria sia quello […] nel quale l’abrogazione della norma abrogante sia strumentale alla reviviscenza ex nunc delle norme abrogate». Infine, la difesa del Comitato rileva che l’abrogazione delle norme strumentali, che conseguirebbe dall’esito positivo della consultazione relativa al secondo quesito, determinerebbe l’abrogazione implicita delle norme materiali della legge n. 270 del 2005, e che, di conseguenza, il quesito non difetterebbe di chiarezza, univocità e omogeneità. </p>
<p>4. – In data 30 dicembre 2011 ha depositato memorie per entrambi i quesiti l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, deducendo l’ammissibilità delle richieste referendarie e chiedendo alla Corte, in via pregiudiziale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. </p>
<p>5. – Nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2012 sono stati sentiti, per i soggetti presentatori, gli avvocati Federico Sorrentino e Nicolò Lipari con riguardo al primo quesito e gli avvocati Alessandro Pace e Vincenzo Palumbo con riguardo al secondo quesito. È stato altresì ammesso a illustrare gli scritti presentati l’avvocato Pietro Adami per l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici. </p>
<p><i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><br />	<br />
1. – Le due richieste di referendum abrogativo, dichiarate conformi alle disposizioni di legge dall’Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 2 dicembre 2011, riguardano la disciplina elettorale dettata dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). Poiché le due richieste concernono la stessa legge, perseguono identico fine e presentano identità di oggetto, è opportuno riunire i relativi giudizi di ammissibilità e deciderli con un’unica sentenza. </p>
<p>2. – In via preliminare e in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, debbono essere ritenuti ammissibili gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall’art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), interessati alla decisione sull’ammissibilità del referendum (sentenze nn. 28 e 24 del 2011, nn. 16 e 15 del 2008 e nn. 49, 48, 47, 46 e 45 del 2005). </p>
<p>3. – Entrambi i quesiti hanno ad oggetto la legge n. 270 del 2005, che ha modificato il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. </p>
<p>Tale legge, in particolare, è intervenuta su quattro distinti atti legislativi. Per quanto riguarda la Camera dei deputati, essa ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e ha abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 (Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati). Per il Senato della Repubblica, la predetta legge n. 270 del 2005 ha modificato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica) e ha abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 (Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica). Le modifiche sono state effettuate mediante interventi di diversa natura: sostituzione di interi articoli, commi, singole frasi e/o parole; inserimento di nuovi articoli o commi e di nuove frasi e/o parole; abrogazione espressa di disposizioni e di interi atti legislativi (i citati decreti legislativi nn. 535 e 536 del 1993); soppressione di singole frasi e/o parole. </p>
<p>La legge n. 270 del 2005 ha così introdotto una nuova formula elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, basata su un criterio proporzionale di riparto dei seggi tra liste bloccate, corretto da diverse soglie di sbarramento, con premio di maggioranza nazionale (per la Camera) e regionale (per il Senato) a favore della coalizione di liste o della lista più votata, indipendentemente dalla percentuale dei voti riportati. Tale formula ha sostituito quella prima in vigore, prevista nel 1993, fondata invece su un meccanismo di attribuzione dei seggi di tipo misto: per tre quarti, con criterio di tipo maggioritario, sulla base di collegi uninominali a turno unico; per il restante quarto, con criterio di tipo proporzionale. </p>
<p>La difesa del Comitato ha evidenziato quelli che ritiene siano i punti problematici e le «irrazionalità» che caratterizzerebbero la legge n. 270 del 2005: l’attribuzione dei premi di maggioranza senza la previsione di alcuna soglia minima di voti e/o di seggi; l’esclusione dei voti degli elettori della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e degli elettori della «circoscrizione Estero» nel computo della maggioranza ai fini del conseguimento del premio; il meccanismo delle cosiddette liste bloccate; la difformità dei criteri di assegnazione dei premi di maggioranza tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica; la possibilità di presentarsi come candidato in più di una circoscrizione. </p>
<p>Come rilevato anche dalla difesa dei soggetti presentatori, non spetta a questa Corte – fuori di un giudizio di costituzionalità – esprimere valutazioni su tali aspetti (sentenze nn. 16 e 15 del 2008 e nn. 48, 47, 46 e 45 del 2005). Già nel 2008, nel decidere sull’ammissibilità di due richieste referendarie riguardanti disposizioni modificate e/o introdotte dalla legge n. 270 del 2005, è stato escluso – in conformità a una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità dei referendum possano venire in rilievo profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta (e ciò vale anche in caso di quesito riguardante una intera legge elettorale). D’altronde, già in quell’occasione, nell’«impossibilità di dare […] un giudizio anticipato di legittimità costituzionale», fu segnalata al Parlamento «l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici» della legislazione prevista nel 2005, con particolare riguardo all’attribuzione di un premio di maggioranza, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, senza che sia raggiunta una soglia minima di voti e/o di seggi (sentenze nn. 16 e 15 del 2008). </p>
<p>Eventuali questioni di legittimità costituzionale della legge n. 270 del 2005, a prescindere dalla valutazione sulla loro non manifesta infondatezza, non sono pregiudiziali alla definizione dei presenti giudizi, che hanno ad oggetto il controllo dell’ammissibilità delle due richieste referendarie. In questa sede, la Corte, nel rigoroso esercizio della propria funzione, deve accertare la conformità della richiesta ai requisiti fissati in materia dall’art. 75 Cost. e dalla propria giurisprudenza, potendosi spingere solo «sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi», e le è quindi preclusa «ogni ulteriore considerazione» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008; si veda anche la sentenza n. 25 del 2004). </p>
<p>4. – Le due richieste referendarie hanno lo stesso fine: l’abrogazione della legge n. 270 del 2005, allo scopo di restituire efficacia alla legislazione elettorale in precedenza vigente, introdotta nel 1993. Tale obiettivo – non espressamente indicato nei quesiti, in cui non vi è alcuna menzione della normativa che essi mirano a ripristinare – è perseguito con tecniche diverse: il primo quesito propone l’abrogazione totale della legge n. 270 del 2005; il secondo quesito propone, invece, l’abrogazione delle più significative disposizioni della medesima legge, così da configurare, sostanzialmente, un effetto abrogativo totale. </p>
<p>Le due richieste non soddisfano i requisiti costantemente individuati da questa Corte per i referendum in materia elettorale e sono, pertanto, inammissibili. </p>
<p>In primo luogo, le leggi elettorali, che possono essere oggetto di referendum abrogativi, rientrano nella categoria delle leggi ritenute dalla giurisprudenza della Corte come costituzionalmente necessarie, l’esistenza e la vigenza delle quali sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica (da ultimo, sentenze nn. 16 e 15 del 2008). L’ammissibilità di un referendum su norme contenute in una legge elettorale è pertanto assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti» che dovrebbero essere sottoposti agli elettori «siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria», e che «risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell’organo» (sentenza n. 32 del 1993, nonché, da ultimo, sentenze nn. 16 e 15 del 2008). </p>
<p>In secondo luogo, i quesiti referendari in materia elettorale «non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», e debbono perciò essere «necessariamente parzial[i]» e mirati «ad espungere dal corpo della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante operatività dell’intero sistema» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008). </p>
<p>5. – Il quesito n. 1, dal titolo «Elezioni Politiche – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», è inammissibile perché riguarda una legge elettorale nella sua interezza e, ove il referendum avesse un esito positivo, determinerebbe la mancanza di una disciplina «operante» costituzionalmente necessaria. </p>
<p>5.1. – La richiesta mira all’abrogazione totale della legge n. 270 del 2005. Tale legge, come già evidenziato, ha introdotto, mediante una copiosa serie di modifiche normative, una nuova formula elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. L’abrogazione totale della legge n. 270 del 2005 riguarderebbe l’attuale metodo di scelta dei componenti dei detti organi costituzionali nel suo complesso. </p>
<p>Di conseguenza, il referendum, ove avesse un esito favorevole all’abrogazione, produrrebbe l’assenza di una legge costituzionalmente necessaria, che deve essere operante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza (sentenze nn. 16 e 15 del 2008). Gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti neppure temporaneamente alla eventualità di paralisi di funzionamento, «anche soltanto teorica» (sentenza n. 29 del 1987). Tale principio «postula necessariamente, per la sua effettiva attuazione, la costante operatività delle leggi elettorali relative a tali organi» (sentenza n. 5 del 1995). Ne discende che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, prospettata dalla difesa del Comitato, nella parte in cui prevede che il Presidente della Repubblica possa ritardare una sola volta l’entrata in vigore dell’abrogazione, non può superare l’esame preliminare di non manifesta infondatezza: l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale che consenta la reiterazione del differimento – oltre a rimettere alla mera volontà dei parlamentari in carica la determinazione del momento in cui si produrrebbe l’efficacia stessa del referendum, ove questo avesse un esito positivo – potrebbe comportare, in caso di inerzia del legislatore e di ripetute reiterazioni, una grave incertezza che esporrebbe organi costituzionali a una paralisi di funzionamento anche solo teorica e temporanea, ipotesi esclusa dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze nn. 16 e 15 del 2008). Viene perciò meno «uno dei presupposti perché la Corte possa accogliere la proposta istanza di autorimessione della relativa questione di costituzionalità» (sentenza n. 304 del 2007). </p>
<p>Una condizione perché un referendum elettorale sia ammissibile è «la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008 e n. 13 del 1999). Il quesito n. 1, proponendo l’abrogazione totale della legge n. 270 del 2005, non soddisfa questa condizione. </p>
<p>5.2. – Non può quindi affermarsi, come sostengono i soggetti presentatori, che, laddove l’esito del referendum fosse favorevole all’abrogazione, sarebbe automaticamente restituita in vigore la precedente legislazione elettorale. L’abrogazione referendaria, in tal modo, produrrebbe la reviviscenza degli atti legislativi modificati e abrogati dalla legge n. 270 del 2005, nella versione precedente all’approvazione di quest’ultima: il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel testo previgente alla legge n. 270 del 2005, e il decreto legislativo n. 536 del 1993, per la Camera dei deputati; i decreti legislativi n. 533 – nel testo anteriore alla legge n. 270 del 2005 – e n. 535 del 1993, per il Senato della Repubblica. </p>
<p>La tesi della reviviscenza di disposizioni a séguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perché si fonda su una visione «stratificata» dell’ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguìta tale tesi, l’abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto; principio che è essenziale per il sistema delle fonti e che, in materia elettorale, è «di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico» (sentenza n. 422 del 1995). </p>
<p>È vero che i referendum elettorali sono «intrinsecamente e inevitabilmente “manipolativi”, nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa e interrelata singole disposizioni o gruppi di esse, determinano, come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all’abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008). Nel caso in esame, però, ove l’esito del referendum fosse favorevole all’abrogazione, non si avrebbe alcuna «ricomposizione» della normativa di risulta, perché la lacuna legislativa dovrebbe essere colmata mediante il ricorso a una disciplina né compresente né co-vigente con quella oggetto del referendum: l’abrogazione referendaria non avrebbe l’effetto – che il quesito n. 1 presuppone – di ripristinare automaticamente una legislazione non più in vigore, che ha già definitivamente esaurito i propri effetti. </p>
<p>5.3. – Anche recentemente questa Corte ha affermato che «l’abrogazione, a séguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è […] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono state già espunte dall’ordinamento» (sentenza n. 28 del 2011), precisando che all’abrogazione referendaria «non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate» dalla legge oggetto di referendum, «reviviscenza […] costantemente esclusa in simili ipotesi» dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 24 del 2011, n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997). Inoltre, l’ipotesi della reviviscenza di norme a séguito di abrogazione referendaria è stata negata da questa Corte con specifico riguardo alla materia elettorale: quando essa ha stabilito che una richiesta di referendum avente per oggetto una legislazione elettorale nel suo complesso non può essere ammessa, perché l’esito favorevole del referendum produrrebbe l’assenza di una legge costituzionalmente necessaria, ha implicitamente escluso che, per effetto dell’abrogazione referendaria, possa «rivivere» la legislazione elettorale precedentemente in vigore (da ultimo, sentenze nn. 16 e 15 del 2008). </p>
<p>Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, dunque, non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, e comunque diverse da quella dell’abrogazione referendaria in esame. Ne è un esempio l’ipotesi di annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale, che viene individuata come caso a sé non solo nella giurisprudenza di questa Corte (peraltro, in alcune pronunce, in termini di «dubbia ammissibilità»: sentenze n. 294 del 2011, n. 74 del 1996 e n. 310 del 1993; ordinanza n. 306 del 2000) e in quella ordinaria e amministrativa, ma anche in altri ordinamenti (come quello austriaco e spagnolo). Tale annullamento, del resto, ha «effetti diversi» rispetto alla abrogazione – legislativa o referendaria – il cui «campo […] è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale» (sentenza n. 1 del 1956). </p>
<p>Né l’ipotesi di reviviscenza presupposta dalla richiesta referendaria in esame è riconducibile a quella del ripristino di norme a séguito di abrogazione disposta dal legislatore rappresentativo, il quale può assumere per relationem il contenuto normativo della legge precedentemente abrogata. Ciò può verificarsi nel caso di norme dirette a espungere disposizioni meramente abrogatrici, perché l’unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo: ipotesi differente da quella in esame, in quanto la legge n. 270 del 2005 non è di sola abrogazione della previgente legislazione elettorale, ma ha introdotto una nuova e diversa normativa in materia. Peraltro, sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso. Per questo le «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono che «se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento» (punto 15, lettera d, delle circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001; analoga disposizione è prevista dalla «Guida alla redazione dei testi normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri, circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92). E anche in altri ordinamenti (quali ad esempio quello britannico, francese, spagnolo, statunitense e tedesco) il ripristino di norme a sèguito di abrogazione legislativa non è di regola ammesso, salvo che sia dettata una espressa previsione in tal senso: ciò in quanto l’abrogazione non si limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie alla stessa efficacia sine die. </p>
<p>Né, infine, nel caso in esame si verificherebbe, ove il referendum avesse un esito favorevole all’abrogazione, la cosiddetta riespansione, che si ha, ad esempio, nel rapporto tra due discipline delle quali una generale, l’altra speciale, per cui la disciplina generale produce i propri effetti sulle fattispecie in precedenza regolate dalla disciplina speciale abrogata. La legge n. 270 del 2005 ha introdotto una nuova legislazione elettorale, alternativa a quella previgente e, rispetto a quest’ultima, né derogatoria né legata da un rapporto di specialità. </p>
<p>5.4. – La volontà di far «rivivere» norme precedentemente abrogate, d’altra parte, non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo, quale «atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa» (sentenza n. 29 del 1987), e non può «direttamente costruire» una (nuova o vecchia) normativa (sentenze nn. 34 e 33 del 2000). La finalità incorporata in una richiesta referendaria non può quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell’atto. Se così non fosse, le disposizioni precedentemente abrogate dalla legge oggetto di abrogazione referendaria rivivrebbero per effetto di una volontà manifestata presuntivamente dal corpo elettorale. In tal modo, però, il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e «surrettiziamente propositivo» (sentenze n. 28 del 2011, n. 23 del 2000 e n. 13 del 1999): un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può «introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento» (sentenza n. 36 del 1997). </p>
<p>Il quesito n. 1, per l’effetto che intende produrre, ha natura deliberativa: esso non mira alla mera demolizione di una disciplina, ma alla sostituzione di una legislazione elettorale con un’altra. La richiesta referendaria è diretta a introdurre – senza peraltro indicarlo in modo esplicito – un dato sistema elettorale, tra i tanti possibili, per di più complesso e frutto di ibridazione tra sistemi diversi. Il quesito non consente quindi agli elettori la scelta tra la sopravvivenza di una disciplina e la sua eliminazione e cela diverse intenzionalità, ciò che mette in discussione la chiarezza del quesito. Le norme elettorali di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, del resto, possono «essere abrogate nel loro insieme esclusivamente con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore rappresentativo è in grado di assolvere. Il referendum popolare abrogativo si palesa nella specie strumento insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto abrogativo sine ratione» (sentenza n. 29 del 1987). </p>
<p>5.5. – Né infine può essere condivisa la tesi per cui, in materia elettorale, la reviviscenza della legislazione precedente, a séguito di abrogazione referendaria, sarebbe imposta proprio dalla circostanza che la legge elettorale sia costituzionalmente necessaria. Questo ragionamento tramuta un limite dell’ammissibilità della richiesta referendaria in un fondamento della sua stessa ammissibilità: in caso di abrogazione di una legge elettorale abrogatrice di una legge precedente, non rivive la legge prima in vigore in quanto è costituzionalmente necessaria; è invece costituzionalmente necessaria la legge elettorale più recente che, quindi, non può essere espunta dall’ordinamento tramite referendum. </p>
<p>Né è possibile, al riguardo, postulare la vigenza di un principio di continuità delle leggi elettorali, tale da garantire in ogni momento l’esistenza di un sistema elettorale funzionante mediante l’implicita ultrattività della legge abrogata fino alla piena operatività di quella nuova. Dal principio della continuità funzionale degli organi costituzionali, posto alla base di istituti come la proroga e la supplenza, non può farsi conseguire «l’ultrattività della normativa elettorale degli organi costituzionali, in deroga ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo; […] “ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione referendaria e normativa sottoposta a referendum”» (sentenze n. 26 del 1997 e n. 5 del 1995). </p>
<p>5.6. – Escluso, dunque, che l’abrogazione proposta possa produrre effetti di ripristino o di riespansione della legislazione elettorale previgente, si può concludere che il quesito n. 1 è inammissibile, perché, ove avesse un esito positivo, determinerebbe l’eliminazione di una disciplina costituzionalmente necessaria, che deve essere operante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza. </p>
<p>6. – Il quesito n. 2, dal titolo «Elezioni Politiche – Abrogazione delle norme specificamente indicate della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», è inammissibile, oltre che per le medesime ragioni esposte con riferimento al quesito n. 1, per contraddittorietà e per assenza di chiarezza. </p>
<p>Anche questa richiesta concerne l’attuale formula elettorale, pur non riguardando tutta la legge n. 270 del 2005, ma singole disposizioni di essa. Il quesito propone l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 270 del 2005 e di 71 alinea – cioè le frasi iniziali di ognuno dei commi oggetto della richiesta, che dispongono l’abrogazione o la sostituzione delle norme elettorali prima in vigore – contenuti negli artt. 1, 4, 5, 6 e 8 della medesima legge. </p>
<p>Negli alinea sono presenti quattro diverse formule: «è sostituita» o «sono sostituite»; «sono apportate le seguenti modificazioni»; «sono soppresse»; «è abrogata». Tutte queste espressioni hanno efficacia abrogatrice, ma in alcuni casi esse provvedono anche a sostituzioni e modificazioni. </p>
<p>Sono oggetto del quesito solo gli enunciati che ordinano la sostituzione, e non i «sottotesti», vale a dire le disposizioni che sono poste in luogo delle norme abrogate. La richiesta riguarda perciò solo le norme che prevedono o ordinano la sostituzione delle precedenti disposizioni, non quelle che a queste ultime si sostituiscono. Un referendum comporta però, in caso di esito positivo, l’abrogazione di disposizioni, non di norme: esso produce la cessazione non dell’efficacia della norma pro futuro, ma della vigenza della disposizione. In questo caso, l’eventuale abrogazione delle disposizioni che contengono gli «ordini di sostituzione» non implica anche l’abrogazione delle norme che sostituiscono o modificano quelle abrogate, mentre la volontà del legislatore si è espressa non solo con le prime (ossia gli alinea), ma anche – e principalmente – con le seconde (ossia i «sottotesti»); non a caso è su queste ultime che si è svolto il dibattito parlamentare. Il quesito n. 2, quindi, non è idoneo a realizzare l’effetto cui vorrebbe giungere perché, contraddittoriamente, non determinerebbe l’abrogazione proprio delle norme sostitutive della precedente legislazione elettorale. </p>
<p>I «sottotesti», non espunti dall’ordinamento, in molti casi avrebbero essi stessi – per il proprio contenuto oggettivo, incompatibile con le norme precedenti – efficacia abrogativa, mentre, nei rimanenti casi, sarebbero di difficile interpretazione, potendo così produrre effetti inconciliabili con l’intento referendario. Ne discende l’assenza di chiarezza del quesito non solo perché non è evidente quali norme gli elettori siano in concreto chiamati ad abrogare con il referendum, ma anche perché l’effetto abrogativo prodotto dalla eliminazione degli alinea è di difficile interpretazione. Ciò non può ammettersi in una materia come quella delle fonti del diritto, regolata da leges strictae, in cui è assente, o comunque minimo, lo spazio per l’interposizione dell’interprete che trae dalla disposizione la norma. Inoltre, i dubbi interpretativi circa l’applicabilità delle norme contenute nei «sottotesti» esporrebbero gli organi costituzionali della Repubblica alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento. E, quand’anche si ritenesse che sia gli alinea sia i «sottotesti» siano oggetto di abrogazione referendaria, il quesito presupporrebbe la reviviscenza della legislazione elettorale precedente alla legge n. 270 del 2005 e sarebbe perciò inammissibile per le stesse ragioni precisate con riguardo al primo quesito. </p>
<p>In conclusione, la seconda richiesta di referendum popolare è inammissibile per contraddittorietà e per assenza di chiarezza, oltre che per le medesime ragioni di inammissibilità esposte con riferimento al quesito n. 1. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l’abrogazione, nei termini indicati in epigrafe, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), richieste dichiarate legittime con ordinanza del 2 dicembre 2011 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2012. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Alfonso QUARANTA, Presidente </p>
<p>Sabino CASSESE, Redattore </p>
<p>Gabriella MELATTI, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2012. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-24-1-2012-n-13/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.13</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-1-2012-n-302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-1-2012-n-302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.302</a></p>
<p>Pres. Maruotti, Est. Garofoli Federazione Italiana Tennis (Avv.ti A. Clarizia e C. Pellegrino) c. C. Pistolesi (Avv. M. Esposito) e con l’intervento ad adiuvandum di Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Coni (Avv. A. Angeletti) sui limiti della giurisdizione ordinaria e amministrativa in tema di procedimento disciplinare sportivo 1. Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-1-2012-n-302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-1-2012-n-302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, Est. Garofoli<br /> Federazione Italiana Tennis (Avv.ti A. Clarizia e C. Pellegrino) c. C. Pistolesi (Avv. M. Esposito) e con l’intervento <i>ad adiuvandum</i> di Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Coni (Avv. A. Angeletti)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti della giurisdizione ordinaria e amministrativa in tema di procedimento disciplinare sportivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Giustizia ordinaria – Giustizia sportiva – Ripartizione.	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Domanda di risarcimento dei danni – Giurisdizione amministrativa – Atti delle Federazioni sportive – Sussiste – Provvedimento disciplinare – Cognizione incidentale.	</p>
<p>3. Ordinamento sportivo – Procedimento disciplinare – Dimissioni – Preclusione – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli articoli 1, 2, e 3 del DL 220/03, nel garantire le diverse esigenze costituzionalmente rilevanti dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e della pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell’ordinamento, siano rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica, hanno previsto tre forme di tutela (1): una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – , per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva. 	</p>
<p>2. Laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere (2). Il giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. 	</p>
<p>3. Ai fini della sottoponibilità a procedimento disciplinare di un tecnico che non fa più parte dell’ordinamento sportivo perché già dimessosi, i momenti ai quali occorre fare riferimento sono quello in cui il fatto contestato all’interessato si è verificato e quello in cui vi è la relativa contestazione con l’inizio del procedimento disciplinare, poiché l’esercizio del potere sanzionatorio trova i suoi presupposti su tali circostanze, non potendosi comunque ammettere che le dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il procedimento disciplinare. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49.<br />	<br />
(2) Cons. St., VI, 25 novembre 2008, n. 5782.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2011, proposto dalla </p>
<p>Federazione Italiana Tennis, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia e Ciro Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il signor Claudio Pistolesi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lattanzio, 66; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Comitato Olimpico Nazionale Italiano &#8211; Coni, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 37668/2010, resa tra le parti;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Claudio Pistolesi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Ciro Pellegrino, Esposito e Angeletti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza n. 37668 del 2010 il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso n. 1289 del 2010 proposto dall’odierno appellato avverso :<br />	<br />
• la decisione della Corte federale della F.I.T. n. 25/09 del 3 dicembre 2009, con la quale sono state inflitte la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 e la sanzione inibitiva di un anno e sei mesi “a ricoprire cariche federali e a svolgere l’attività di tecnico” per l’asserita commissione dell’illecito sportivo di cui agli artt. 1 e 7 del regolamento di giustizia della Federazione, considerato “aggravato” (ai sensi dell’art. 41 bis, n. 3, lett. l), dal fatto che ricoprisse la carica di “tecnico federale” al momento della sua commissione;<br />	<br />
• il Regolamento dei tecnici FIT, nella parte in cui preclude, a chi non è tesserato, di insegnare presso i circoli sportivi.<br />	<br />
Nel dettaglio, il sig. Claudio Pistolesi, tecnico del giocatore Simone Bolelli (componente della squadra italiana nell’incontro di Coppa Davis svoltosi in Croazia dall’11 al 13 aprile del 2008) e poi dimessosi da tesserato e da tecnico della Federazione il 6 novembre 2008, è stato sottoposto a procedimento disciplinare per talune affermazioni considerate offensive, che avrebbe espresso nei riguardi del presidente della Federazione.<br />	<br />
Egli ha, quindi, impugnato la decisione con cui la Corte federale della F.I.T. gli ha inflitto la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 e la sanzione inibitiva di un anno e sei mesi “a ricoprire cariche federali e a svolgere l’attività di tecnico” ed ha anche impugnato il Regolamento dei tecnici nella parte in cui ha previsto che: <br />	<br />
a) possono insegnare presso i circoli sportivi affiliati solamente i tecnici iscritti all’albo o negli elenchi tenuti dalla F.I.T. (art. 2); <br />	<br />
b) ai suddetti circoli sportivi è vietato “rigorosamente” di utilizzare tecnici non qualificati dalla F.I.T. sia per corsi collettivi che per lezioni individuali e di consentire sui propri impianti l’insegnamento che il regolamento vieta, con la comminatoria, in caso di violazione di dette prescrizioni, di sanzioni disciplinari a carico sia del circolo sportivo che dei suoi dirigenti (art. 3); <br />	<br />
c) i tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di una qualifica rivestita dalla F.I.T. (art. 40).<br />	<br />
Con la sentenza impugnata, il primo giudice -disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposto avverso la decisione disciplinare e di inammissibilità e irricevibilità della proposta impugnazione del Regolamento dei tecnici FIT- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti suindicati.<br />	<br />
Con la stessa sentenza, il giudice di primo grado ha, invece, disatteso la domanda risarcitoria proposta dal signor Pistolesi.<br />	<br />
Avverso la sentenza, l’appellante ha proposto il gravame in esame, deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
La sentenza non è stata, invece, impugnata dal signor Pistolesi quanto al capo recante la reiezione della domanda risarcitoria.<br />	<br />
All’udienza del 2 dicembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’appello va accolto per le ragioni di seguito illustrate.</p>
<p>2. Ritiene il Collegio di dover accogliere, limitatamente al ricorso proposto in primo grado avverso la sanzione disciplinare, il primo motivo di appello con cui la Federazione ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione, dedotta ma disattesa in primo grado.<br />	<br />
2.1. L’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280, dispone, al comma 2, che “<i>i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo</i>”.<br />	<br />
La disposizione disciplina il delicato rapporto tra l’ordinamento statale e uno dei più significativi ordinamenti autonomi che con il primo vengono a contatto, garantendo due diverse esigenze costituzionalmente rilevanti:<br />	<br />
• da un lato, quella dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, cui ampia tutela è riconosciuta dagli artt. 2 e 18 della Costituzione;<br />	<br />
• dall’altro, quella a che non sia intaccata la pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell’ordinamento, siano rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica.<br />	<br />
Da un lato, quindi, l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 220 del 2003 ha inteso rispettare l’autonomia dell’ordinamento sportivo, dall’altro, espressamente ha precisato che l’autonomia in questione non sussiste allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica.<br />	<br />
In applicazione dei suddetti principi, il successivo art. 2 dello stesso citato decreto legge dispone che “<i>è riservata all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:</i><br />	<br />
<i>a) l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; </i><br />	<br />
<i>b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive</i>”.<br />	<br />
Ai sensi del successivo art. 3, “<i>esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamentosportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo</i>”. <br />	<br />
Come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, gli articoli riportati prevedono tre forme di tutela:<br />	<br />
• una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario;<br />	<br />
• una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”;<br />	<br />
• una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – , per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva. <br />	<br />
2.2. La stessa Corte costituzionale -nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e, <i>in parte qua</i>, comma 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo (questione sollevata con ordinanza del Tar Lazio, Roma, sez. III <i>ter</i>, 11 febbraio 2010, n. 241)- ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria. <br />	<br />
Nel condividere l’impostazione ricostruttiva elaborata da Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, la Corte Costituzionale ha interpretato l’art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che &#8211; laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale &#8211; la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.<br />	<br />
Il giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. <br />	<br />
La Corte costituzionale ha dunque rilevato che la mancanza di un giudizio di annullamento non comporta la compromissione del principio di effettività della tutela, previsto dall’art. 24 Cost., essendo comunque consentita una diversificata modalità di tutela giurisdizionale. <br />	<br />
2.3. Alla stregua dell’illustrato percorso ricostruttivo seguito dalla Corte Costituzionale, ritiene il Collegio, in accoglimento del primo motivo di appello, che l’impugnazione della sanzione disciplinare inflitta al signor Pistolesi non possa essere conosciuta dal giudice amministrativo, nella cui sfera di giurisdizione rientra la sola domanda di tipo risarcitorio.<br />	<br />
Nel caso di specie, tuttavia, la domanda risarcitoria non può essere esaminata in questo grado del giudizio, non essendo stato proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza n. 37668 del 2010 recante la sua reiezione.<br />	<br />
2.4. Il Collegio non condivide, del resto, l’assunto, sostenuto dal giudice di primo grado, secondo cui la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo andrebbe doverosamente desunta dalla circostanza per cui l’appellato, essendosi dimesso in data 6 novembre 2008 da tesserato e da tecnico della Federazione, non sarebbe più considerabile come soggetto ‘appartenente all’ordinamento sportivo’ e non potrebbe quindi adire gli organi della giustizia sportiva.<br />	<br />
Tale conclusione non persuade il Collegio.<br />	<br />
Come lo stesso T.A.R. ha sostenuto nell’esaminare i profili sostanziali della vicenda contenziosa, in specie quello relativo alla sottoponibilità a procedimento disciplinare di un tecnico che non fa più parte dell’ordinamento sportivo perché già dimessosi, i momenti ai quali occorre fare riferimento sono quello in cui il fatto contestato all’interessato si è verificato e quello in cui vi è la relativa contestazione con l’inizio del procedimento disciplinare (momenti, nel caso in esame, precedenti alle dimissioni), poiché l’esercizio del potere sanzionatorio trova i suoi presupposti su tali circostanze (non potendosi comunque ammettere che le dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il procedimento disciplinare). <br />	<br />
Ebbene, il principio -enunciato dal giudice di primo grado e condiviso dal Collegio- per cui resta sanzionabile in via disciplinare il soggetto che, appartenendo all’ordinamento sportivo al momento del fatto, si dimette prima che il procedimento disciplinare sia concluso, non può non assumere rilievo nella soluzione del profilo processuale della giurisdizione, dovendo la stessa radicarsi avendo riguardo alla sola natura (“disciplinare”) del provvedimento in contestazione, non già certo tenendo conto dello status del ricorrente, e della sua appartenenza o meno, al momento in cui attiva lo strumento rimediale, all’ordinamento sportivo.<br />	<br />
In conclusione, l’appellato &#8211; a suo tempo titolare della azionabilità del rimedio impugnatorio dinanzi agli organi della giustizia sportiva – ben poteva proporre innanzi al giudice amministrativo la domanda risarcitoria, peraltro respinta dalla appellata sentenza n. 37668 del 2010 con una statuizione non impugnata in via incidentale.</p>
<p>3. Va parimenti accolto l’ottavo motivo dell’appello, con cui si censura la sentenza gravata nella parte in cui, nel pronunciarsi sul ricorso in primo grado proposto avverso il Regolamento dei tecnici FIT, ha disatteso la dedotta eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione.<br />	<br />
Giova considerare che con il ricorso di primo grado è stato impugnato anche il ‘Regolamento dei tecnici’, nella parte in cui ha previsto che: <br />	<br />
a) possono insegnare presso i circoli sportivi affiliati solamente i tecnici iscritti all’albo o negli elenchi tenuti dalla F.I.T. (art. 2); <br />	<br />
b) ai suddetti circoli sportivi è vietato “rigorosamente” di utilizzare tecnici non qualificati dalla F.I.T. sia per corsi collettivi che per lezioni individuali e di consentire sui propri impianti l’insegnamento che il regolamento vieta, con la comminatoria, in caso di violazione di dette prescrizioni, di sanzioni disciplinari a carico sia del circolo sportivo che dei suoi dirigenti (art. 3); <br />	<br />
c) i tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di una qualifica rivestita dalla F.I.T. (art. 40).<br />	<br />
Secondo l’assunto dell’odierno appellato, tali previsioni normative sarebbero state introdotte con la deliberazione adottata in data 16 gennaio 2010, e quindi immediatamente dopo la decisione della Corte di giustizia.<br />	<br />
In realtà, come sostenuto dall’appellante, si tratta di previsioni vigenti già a far data dal 1992, in quanto approvate dal CONI con la delibera del Presidente del 10 giugno 1992.<br />	<br />
Il Collegio ritiene dunque tardivo il ricorso di primo grado, nella parte in cui ha contestato le sopra indicate disposizioni regolamentari, atteso che – in considerazione della loro immediata portata precettiva e della individuazione dei comportamenti vietati, senza bisogno di atti applicativi &#8211; il momento a partire dal quale quelle disposizioni hanno rivelato un’attitudine a determinare una lesione attuale degli interessi dell’appellato non può che essere individuato all’atto delle dimissioni, ossia quando, non facendo più parte dell’ordinamento sportivo, egli ha perso la possibilità di insegnare nei circoli sportivi affiliati.</p>
<p>4. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso di primo grado.</p>
<p>5. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso di primo grado n. 1289 del 2010.<br />	<br />
Spese compensate dei due gradi del giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-1-2012-n-302/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-303/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.303</a></p>
<p>Vanno sospesi il provvedimento comunale che quantifica una sanzione edilizia ex art 34 DPR 380/2011 per opere abusive relative all’altezza, ai soppalchi e ai portici di un edificio, confermando un ordine di demolizione di un&#8217;altana contenuto in diversa ordinanza, nonche&#8217; l&#8217;ordinanza che diffida dal permettere l’occupazione degli appartamenti, non essendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-303/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-303/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi il provvedimento comunale che quantifica una sanzione edilizia ex art 34 DPR 380/2011 per opere abusive relative all’altezza, ai soppalchi e ai portici di un edificio, confermando un ordine di demolizione di un&#8217;altana contenuto in diversa ordinanza, nonche&#8217; l&#8217;ordinanza che diffida dal permettere l’occupazione degli appartamenti, non essendo stato ancora rilasciato il certificato di agibilità; in primo grado e&#8217; stato sospeso il provvedimento nella parte in cui dispone la demolizione dell’altana, nonché nella parte in cui determina la sanzione pecuniaria, subordinatamente (limitatamente alla sanzione) alla presentazione di una fideiussione. In appello la decisione dell’amministrazione che nega agibilità degli appartamenti terminati e conformi ai parametri urbanistici, e&#8217; stata sospesa in quanto non si ravvisano, nel vigente impianto normativo, espressi divieti in ordine all’agibilità di singole ed autonome parti di un edificio se sussistono i requisiti di igiene, salubrità e sicurezza; in ogni caso poi la valutazione dell’agibilità di parte autonoma dell’edificio, per la quale non sussistono dubbi di conformità urbanistica, risponde ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00303/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10411/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10411 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Le Cascine R.E. S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Decio, Giovanna Lenti, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Novate Milanese</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina N. 2; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – Milano &#8211; Sezione II , n. 01909/2011, resa tra le parti, nella sola parte in cui , dopo aver sospeso previa fideiussione la sanzione pecuniaria in relazione a demolizione opere abusive, ha rigettato la richiesta cautelare quanto al provvedimento che ha sospeso per mancanza di agibilità l’ingresso degli acquirenti negli appartamenti.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Novate Milanese;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Luigi Decio, Franco Gaetano Scoca e Mario Viviani;	</p>
<p>Ritenuto, seppur nei limiti di una delibazione cautelare, che i motivi di gravame aventi ad oggetto le decisioni dell’amministrazione in ordine all’agibilità degli appartamenti, terminati e conformi ai parametri urbanistici, appaiono assistiti da sufficiente fumus;<br />	<br />
Considerato che non si ravvisano, nel vigente impianto normativo, espressi divieti in ordine all’agibilità di singole ed autonome parti di un edificio e che, in particolare, nella nota n. 18398 del 21 settembre 2011, la stessa amministrazione, nel richiedere documentazione integrativa, fa salva la possibilità di un’agibilità parziale per le parti conformi, sussistendone i requisiti di igiene salubrità e sicurezza;<br />	<br />
Che in ogni caso la valutazione dell’agibilità di parte autonoma dell’edificio per la quale non sussistono dubbi di conformità urbanistica, risponde ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità.<br />	<br />
Valutato altresì, in relazione al decisione cautelare di primo grado, che la sola sospensione l’efficacia degli atti demolitori o sanzionatori aventi ad oggetto le parti difformi non vale ad elidere il pregiudizio del costruttore, ove le parti conformi rimangano per gli stessi motivi comunque insuscettibili di utilizzazione;<br />	<br />
Ritenuto, su altro versante, che le valutazioni dell’amministrazione in ordine all’agibilità parziale non siano né possano mai essere disgiunte da verifiche in ordine alla sicurezza della struttura e degli ambienti, sicchè non può ipotizzarsi un periculum per l’interesse alla pubblica incolumità derivante dal solo rilascio dell’agibilità parziale, ove e se le verifiche citate diano esito positivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), in riforma dell’ordinanza gravata, sospende il provvedimento impugnato anche nella parte in cui nega la possibilità dell’agibilità parziale, salva restando la verifica dei requisiti di legge secondo quanto in premessa indicato.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-303/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.286</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il verbale di gara relativo al contratto del mantenimento in efficienza delle opere in verde lungo tratte stradali ANAS, gara oggetto di riesame da parte dell&#8217;amministrazione e che era giunta all&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara. La parte appellante infatti non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il verbale di gara relativo al contratto del mantenimento in efficienza delle opere in verde lungo tratte stradali ANAS, gara oggetto di riesame da parte dell&#8217;amministrazione e che era giunta all&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara. La parte appellante infatti non ha decisamente contestato il fondamento della statuizione di improcedibilità resa dal primo giudice, posto che nell’appello sono state utilizzate (unicamente) espressioni perplesse al fine di contestare la circostanza che l’amministrazione appaltante aveva comunicato l’esito della procedura di riesame, procedura nell’ambito della quale erano state ravvisate ulteriori cause di esclusione dalla gara a carico della ditta appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00286/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10116/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10116 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ditta Manna Oreste</b>, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Pentangelo, Catello Miranda, con domicilio eletto presso Aniello Sabatino in Roma, via Ardea, 27;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Anas Spa</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;<br />	<br />
<b>Vivai Piante Vincenzo Sica di Angelo Sica</b>, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA – Sezione Staccata di SALERNO- SEZIONE I n. 01535/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA DI APPALTO PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE IN VERDE LUNGO TRATTE STRADALI &#8211; RISARCIMENTO DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas &#8211; Spa e di Vivai Piante Vincenzo Sica di Angelo Sica;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Miranda Catello e Marcello Fortunato;	</p>
<p>Rilevato che l’appello cautelare non appare provvisto del prescritto fumus, non avendo la parte appellante decisamente contestato il fondamento della statuizione di improcedibilità resa dal primo giudice, posto che nell’appello sono state utilizzate (unicamente) espressioni perplesse al fine di contestare la circostanza che nel corso della seduta dell’8 marzo 2011 l’amministrazione appaltante ha comunicato l’esito della procedura di riesame nell’ambito della quale erano state ravvisate ulteriori cause di esclusione dalla gara a carico della ditta odierna appellante;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10116/2011).	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-286/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.52</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-1-2012-n-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-1-2012-n-52/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-1-2012-n-52/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.52</a></p>
<p>Pres. Ravalli – Est. Manca Castiglioni Srl (Avv.ti L. Losa, S. Pinna) c/ Enas, Ente Acque della Sardegna (n.c.), Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, (Avv. Stato) sulla giurisdizione del G.A. in tema di risoluzione del contratto a seguito di decadenza dell&#8217;attestazione SOA in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-1-2012-n-52/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-1-2012-n-52/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.52</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ravalli – Est. Manca <br /> Castiglioni Srl (Avv.ti L. Losa, S. Pinna) c/  Enas, Ente Acque della Sardegna (n.c.), Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in tema di risoluzione del contratto a seguito di decadenza dell&#8217;attestazione SOA in capo all&#8217;impresa appaltatrice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Esecuzione – SOA – Decadenza – Risoluzione del contratto &#8211;  Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni – Natura pubblicistica della vicenda.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Esecuzione – SOA &#8211; Decadenza – Risoluzione del contratto – Legittimità – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ipotesi in cui la stazione appaltante decida di procedere alla risoluzione del contratto a seguito della sopravvenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA, atteso che il potere di risoluzione del contratto di appalto di lavori, in questi casi, si caratterizza quale ulteriore conseguenza della vicenda giuridica aperta dalla decadenza dell’attestazione SOA, vicenda che ha una sicura natura pubblicistica. Non si tratta, pertanto, di un potere o di un diritto potestativo di diritto privato.	</p>
<p>2. E’ legittima la disposta risoluzione del contratto per intervenuta decadenza della attestazione SOA dell’impresa appaltatrice in applicazione del principio generale della necessaria qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, requisito che deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e deve permanere nelle successive fasi di aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto di lavori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 372 del 2011, proposto da </p>
<p>Castiglioni Srl, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avv. Liberto Losa e dall’avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via San Lucifero n. 65; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Enas &#8211; Ente Acque della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica;<br />
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante in carica,<br />
entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sarroch Granulati Srl; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 177 del 14.3.201 emessa dall&#8217; Ente Acque della Sardegna avente ad oggetto il trasferimento dal sistema Flumendosa &#8211; Linea Uta Nord &#8211; Gennarta e provvista delle apparecchiature elettromagnetiche, nella centrale Cixerri &#8211; Sulcis, <br />	<br />
&#8211; dell&#8217;atto prot. 40002 del 31.3.2011 prot. n. 40002, recante &#8220;segnalazione, ai fini dell&#8217;inserimento nel casellario informatico dei fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti pubblici, servizi e forniture&#8221;;<br />	<br />
unitamente a tutti gli atti comunque preordinati, consequenziali e connessi, di cui in particolare delle note ENAS prot. n. 15761 del 28.12.2010, prot. n. 1579 del 10.2.2011, prot. n. 1954 del 16.2.2011 e prot. 3038 del 9.3.2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enas &#8211; Ente Acque della Sardegna e di Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Silvio Pinna per il ricorrente e l’avv. Lucia Salis, avvocato dello Stato, per l&#8217;Amministrazione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – La società <i>Castiglioni s.r.l.</i> si è aggiudicata il contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della centrale di sollevamento di Uta Nord, stipulato con ENAS (Ente Acque della Sardegna) in data 29 gennaio 2010.<br />	<br />
Con ricorso, avviato alla notifica il 14 aprile 2011 e depositato il successivo 21 aprile, la <i>Castiglioni s.r.l.</i> impugna i provvedimenti e gli atti, meglio indicati in epigrafe, relativi alla risoluzione del predetto contratto, pronunciata dall’amministrazione aggiudicatrice a seguito della intervenuta decadenza dalla attestazione SOA.</p>
<p>2. – Avverso i predetti atti la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 135 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) il quale (comma 1 bis) autorizza la stazione appaltante a procedere alla risoluzione del contratto, in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione che risulti annotata nel casellario informatico. Nel caso di specie la ricorrente aveva a suo tempo impugnato, davanti al TAR Lazio, la decadenza e la relativa annotazione sul casellario informatico dell’Autorità è stata annullata con la sentenza n. 371/2011, che ha accolto il ricorso.<br />	<br />
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 136 del codice dei contratti pubblici, che disciplina i casi di risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore.</p>
<p>3. – Si sono costituite le amministrazioni intimate, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; e, ne merito, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.</p>
<p>4. – Con ordinanza collegiale di questa Sezione, n. 200 dell’11 maggio 2011, è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente. </p>
<p>5. – All’udienza del 30 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>6. – La questione preliminare sollevata dalla difesa erariale deve essere disattesa.</p>
<p>7. &#8211; Come esattamente rilevato da parte ricorrente, la definizione dei limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici (ricavabile attualmente dall’art. 133, comma 1, lettera e) n. 1, del codice del processo amministrativo), incentrata sulla estromissione da tale ambito dei ricorsi che abbiano per oggetto la fase di esecuzione del contratto, non esclude la necessità di verificare la sussistenza della giurisdizione amministrativa alla stregua del tradizionale criterio di riparto basato sulla natura della situazione giuridica soggettiva coinvolta nella lite. Nel caso di specie, la decisione di procedere alla risoluzione non trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto ma ha come presupposto la sopravvenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA (secondo il sistema di qualificazione disciplinato dall’art. 40 del codice dei contratti). Il potere di risoluzione del contratto di appalto di lavori, in questi casi, si caratterizza quale ulteriore conseguenza della vicenda giuridica aperta dalla decadenza dell’attestazione SOA, vicenda che ha una sicura natura pubblicistica. Non si tratta, pertanto, di un potere o di un diritto potestativo di diritto privato, con la conseguenza che la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa di legittimità.</p>
<p>8. &#8211; Nel merito il ricorso è infondato. </p>
<p>9. &#8211; Dall’esame della motivazione della determinazione dirigenziale impugnata (n. 177 del 14 marzo 2011) emerge come l’ENAS, dopo aver preso atto della sentenza del TAR Lazio n. 371/2011 (di annullamento della sola annotazione sul casellario informatico), ha chiesto alla ricorrente di consegnare l’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, al fine di proseguire nella esecuzione dei lavori appaltati. A seguito del mancato adempimento a tale richiesta da parte della <i>Castiglioni s.r.l.</i> ha dato avvio al procedimento per la risoluzione del contratto.</p>
<p>10. &#8211; Ciò posto, e passando all’esame dei motivi di ricorso, la dedotta violazione dell’art. 135 (ma anche dell’art. 136) del codice dei contratti non appare conferente, perché nel caso di specie viene in giuoco esclusivamente il principio generale (valido per gli affidamenti di lavori sopra la soglia dei 150.000,00 euro) secondo cui possono eseguire lavori pubblici solo gli operatori economici qualificati ai sensi dell’art. 40 del codice dei contratti pubblici. Requisito che deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e deve permanere nelle successive fasi di aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto di lavori.</p>
<p>11. &#8211; La fattispecie di risoluzione dell’art. 135, comma 1 bis, cit., costituisce una norma speciale che si caratterizza per la circostanza che, in presenza dell’annotazione sul casellario informatico (e quindi di una misura di conoscenza legale dell’avvenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione), la stazione appaltante è tenuta a procedere alla risoluzione. Ma non preclude l’esercizio di un potere di recedere dal contratto di appalto, connesso al venir meno del requisito soggettivo di qualificazione dell’impresa appaltatrice, ove la stazione appaltante venga comunque a conoscenza della sopravvenuta perdita dell’attestazione. E ciò, si ribadisce, in applicazione del principio generale della necessaria qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.</p>
<p>12. &#8211; Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.</p>
<p>13. &#8211; La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore dell’ENAS, da liquidarsi in euro 2.500,00 (duemilacinquecento).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-1-2012-n-52/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2012 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.299</a></p>
<p>Non va sospesa la richiesta di documentazione integrativa ai fini dell&#8217;istruttoria della denuncia inizio attività. Cio&#8217; perche&#8217; &#8212; nel caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività l&#8217;inutile decorso del termine assegnato dall&#8217;art. 23, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 all&#8217;Autorità comunale per l&#8217;adozione del provvedimento di inibizione ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la richiesta di documentazione integrativa ai fini dell&#8217;istruttoria della denuncia inizio attività. Cio&#8217; perche&#8217; &#8212; nel caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività l&#8217;inutile decorso del termine assegnato dall&#8217;art. 23, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 all&#8217;Autorità comunale per l&#8217;adozione del provvedimento di inibizione ad effettuare il previsto intervento edificatorio, non comporta che l&#8217;attività del privato, qualora sia difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi comunque lecitamente effettuata e quindi essere esente dalle sanzioni previste dall&#8217;ordinamento per il caso di sua mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;&#8211; il titolo abilitativo, formatosi per effetto dell&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, può diventare oggetto di interventi di annullamento d&#8217;ufficio o revoca e che essa, anche dopo il decorso del termine previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge; &#8212; l’amministrazione – la quale comunque non perde i propri poteri di vigilanza e sanzionatori &#8212; a tal fine è comunque autorizzata ai sensi dell’art. 6 lett. b della l. n.241/1990, a far luogo a richieste di esibizioni documentali all’interessato; &#8212; nelle more, le eventuali inibitorie a proseguire l’attività edilizia ben possono essere apposte nell’interesse stesso del privato a non aggravare una situazione che potrebbe essere oggetto di provvedimenti di autotutela. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00299/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10237/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10237 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Corrado Maria Folliero</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Tortora, Roberto Giuffrida, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, via Cicerone N. 49;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Moricone</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II BIS n. 03736/2011, resa tra le parti, concernente RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA AI FINI DELL&#8217;ISTRUTTORIA DELLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Nessuno presente;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8212; nel caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività l&#8217;inutile decorso del termine assegnato dall&#8217;art. 23, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 all&#8217;Autorità comunale per l&#8217;adozione del provvedimento di inibizione ad effettuare il previsto intervento e<br />
&#8212; il titolo abilitativo, formatosi per effetto dell&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, può diventare oggetto di interventi di annullamento d&#8217;ufficio o revoca e che essa, anche dopo il decorso del termine previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di<br />
&#8212; che l’amministrazione – la quale comunque non perde i propri poteri di vigilanza e sanzionatori &#8212; a tal fine è comunque autorizzata ai sensi dell’art. 6 lett. b della l. n.241/1990, a far luogo a richieste di esibizioni documentali all’interessato;<br	
-- che, nelle more, le eventuali inibitorie a proseguire l’attività edilizia ben possono essere apposte nell’interesse stesso del privato a non aggravare una situazione che potrebbe essere oggetto di provvedimenti di autotutela.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 10237/2011).	</p>
<p>Nulla per le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-298/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.298</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con cui Sviluppo Italia ha deliberato di non accogliere la richiesta di ammissione alle agevolazioni, previste dall’art. 1-bis della legge n. 236/93 per l’imprenditoria giovanile nel settore dei servizi (locazione e noleggio di imbarcazioni a vela), presentata dalla società ricorrente; Considerato che &#8212; la sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con cui Sviluppo Italia ha deliberato di non accogliere la richiesta di ammissione alle agevolazioni, previste dall’art. 1-bis della legge n. 236/93 per l’imprenditoria giovanile nel settore dei servizi (locazione e noleggio di imbarcazioni a vela), presentata dalla società ricorrente; Considerato che &#8212; la sentenza impugnata in prime cure appare del tutto esente dalle dedotte censure in quanto il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento finale e degli obblighi di tempestiva ed esaustiva comunicazione comportano una grave violazione sia delle regole di buon andamento e sia dei diritti di partecipazione del cittadino garantito dall’art. 97 Cost.; &#8212; illegittimamente l’Amministrazione, anziché nei termini perentoriamente fissati per legge per la conclusione del procedimento amministrativo, ritarda senza alcuna plausibile ragione di diritto, di oltre due anni la conclusione dell&#8217;attività di istruttoria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00298/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10174/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10174 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Invitalia &#8211; Agenzia Nazionale Per L&#8217;Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D&#8217;Impresa S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti, Manuela Teoli, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Seagull Yachting S.a.s. di Ombres Filippo &#038; C.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Corina, con domicilio eletto presso Benedetto Gargani in Roma, via L. Bissolati, 76; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III BIS n. 03341/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL&#8217;ART. 1-BIS DELLA L. N. 236/93 &#8211; IMPRENDITORIA GIOVANILE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Seagull Yachting S.a.s. di Ombres Filippo &#038; C.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Elia Barbieri in sostituzione di Stefano Vinti e Roberto Catalano in sostituzione di Francesco Corina;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8212; la sentenza impugnata in prime cure appare del tutto esente dalle dedotte censure in quanto il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento finale e degli obblighi di tempestiva ed esaustiva comunicazione comportano una grave violazione s<br />
&#8212; illegittimamente l’Amministrazione, anziché nei termini perentoriamente fissati per legge per la conclusione del procedimento amministrativo, ritarda senza alcuna plausibile ragione di diritto, di oltre due anni di ritardo dalla conclusione dell&#8217;attivi<br />
Considerato conseguentemente che non sussistono i presupposti per far luogo al richiesto provvedimento cautelare, anche in considerazione che il merito sarà fissato a breve.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10174/2011).	</p>
<p>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che vengono liquidate in € 3.000,00	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.296</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.296</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento comunale con la quale la società controinteressata è stata autorizzata ad eliminare un vincolo di parcheggio, costituito con atto autenticato, su area antistante i condomini ricorrenti, vincolo sottoposto alla condizione risolutiva della sopravvenienza di nuove norme che aumentassero l’edificabilità della zona.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.296</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento comunale con la quale la società controinteressata è stata autorizzata ad eliminare un vincolo di parcheggio, costituito con atto autenticato, su area antistante i condomini ricorrenti, vincolo sottoposto alla condizione risolutiva della sopravvenienza di nuove norme che aumentassero l’edificabilità della zona. Una volta impressa ad un’area la destinazione a spazi riservati per parcheggi (1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione, art. 41-sexies L 1150/1942), né i proprietari dell’area né il Comune possono elidere l&#8217;assoluto divieto di atti che contrastino con gli effetti della destinazione dell&#8217;area a parcheggio. In particolare, il vincolo di destinazione sulle aree asservite a parcheggio dei fabbricati di nuova costruzione non può subire deroghe in conseguenza di atti di disposizione degli stessi spazi; tali spazi sono “beni di uso comune” come tali indisponibili per i singoli condomini, e nel caso di specie, l’asservimento non costituiva una concessione del costruttore, ma era conseguenza della necessità di ripristinare gli standard minimi a seguito della trasformazione in box che non risultano siano stati in regime di stretta pertinenzialità con gli appartamenti, che aveva sottratto i precedenti spazi condominiali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00296/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07545/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7545 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>La Chiocciola Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Chiavari</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Condominio di via Bado Giannotto, 9; Quintino Molinari, Marisa De Lorenzi, Marco Conti, Daniela Conti, Liviana Pezzolo, Ivano Montedonico, Mirco Montedonico, Italo Losi, Gilda Losi, Carolina Losi</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Anna Ruberto, Maurizio Zoppolato, Maria Silvia Sommazzi, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE I n. 01154/2011, resa tra le parti, concernente ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DI PARCHEGGIO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Quintino Molinari e di Marisa De Lorenzi e di Marco Conti e di Daniela Conti e di Liviana Pezzolo e di Ivano Montedonico e di Mirco Montedonico e di Italo Losi e di Gilda Losi e di Carolina Losi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara, Anna Ruberto, Maurizio Zappolato;	</p>
<p>Considerato prima facie che:<br />	<br />
&#8212; una volta che è stata impressa ad un’area la destinazione agli spazi riservati per parcheggi (in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione) di cui all&#8217;art. 41-sexies della l. 17 agosto 1942 n. 1150, né i proprietari dell’area né il C<br />
&#8212; il vincolo di destinazione sulle aree asservite a parcheggio dei fabbricati di nuova costruzione non può subire deroghe in conseguenza di atti di disposizione degli stessi spazi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 22 giugno 1996, n. 788; Cassazione civile ,<br />
&#8212; che tali spazi sono “beni di uso comune” come tali indisponibili per i singoli condomini;<br />	<br />
&#8212; nel caso di specie, l’asservimento del 1977, non costituiva una graziosa concessione del costruttore, ma era conseguenza della necessità di ripristinare gli standard minimi a seguito della trasformazione in box che non risultano siano stati in regime d<br />
Considerato in conseguenza che il danno non appare meritevole di giuridica favorevole considerazione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 7545/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-296/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-287/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.287</a></p>
<p>va sospeso, ai fini del riesame, il silenzio-adempimento serbato dalle Amministrazioni locali e demaniali sulla domanda di concessione presentata da una societa&#8217; sportiva su bene demaniale sito in Roma, lungotevere, se il diniego opposto alla societa&#8217; sportiva appare sprovvisto della necessaria, specifica, motivazione, di guisa che appare doveroso che le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-287/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-24-1-2012-n-287/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/1/2012 n.287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso, ai fini del riesame, il silenzio-adempimento serbato dalle Amministrazioni locali e demaniali sulla domanda di concessione presentata da una societa&#8217; sportiva su bene demaniale sito in Roma, lungotevere, se il diniego opposto alla societa&#8217;  sportiva appare sprovvisto della necessaria, specifica, motivazione, di guisa che appare doveroso che le amministrazioni preposte alla gestione del bene riesaminino la richiesta dell’appellante eventualmente chiarendo le ragioni sottese alla dichiarata “indisponibilità” del bene. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00287/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10162/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10162 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Circolo Casetta Bianca Societa&#8217; Sportiva Dilettantistica A R.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Razzano, con domicilio eletto presso &#038; Associati Studio Lombardi in Roma, via Taro, 56;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b> &#8211; <b>Agenzia del Demanio</b>;<br /> <br />
<b>Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Area Operativa Beni Demaniali</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; <b>Regione Lazio</b>, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Canap &#8211; Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Fra i Dipendenti dei Lavori Pubblici e dell&#8217;Anas</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. del LAZIO &#8211; Sede di ROMA- SEZIONE I TER n. 03822/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE SU BENE DEMANIALE SITO IN ROMA, LUNGOTEVERE THAON DE REVEL N. 3, 7 E 9	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 del codice del processo amministrativo<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Area Operativa Beni Demaniali e di Regione Lazio;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Paola Razzano, Rosa Maria Privitera e l’ Avvocato dello Stato Vittorio Russo;	</p>
<p>Rilevato che l’appello cautelare appare provvisto del prescritto fumus, posto che nella sostanza il diniego opposto all’odierna appellante appare sprovvisto della necessaria, specifica, motivazione, di guisa che appare doveroso che le amministrazioni preposte alla gestione del bene riesaminino la richiesta dell’appellante eventualmente chiarendo le ragioni sottese alla dichiarata “indisponibilità” del bene;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 10162/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Condanna in solido le appellate amministrazioni al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell’appellante società,nella misura che appare equo determinare in Euro cinquemila (€ 5000,00) oltre accessori di legge, se dovuti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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