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	<title>23/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7362</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7362/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7362/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7362</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Giordano DE SISTI Giancarlo (Avv. P. M. Montaldo) c/ Comune di Roma ( Avv. C. Sportelli) illegittimo il requisito del superamento di almeno due esami ai fini del riconoscimento al pubblico dipendente delle 150 ore di permesso straordinario retribuito per motivi di studio 1) Pubblico impiego &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7362/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7362</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7362/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7362</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Giordano<br /> DE SISTI Giancarlo (Avv. P. M. Montaldo) c/ Comune di Roma ( Avv. C. Sportelli)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo il requisito del superamento di almeno due esami ai fini del riconoscimento al pubblico dipendente delle 150 ore di permesso straordinario retribuito per motivi di studio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Pubblico impiego &#8211; Istruzione pubblica e privata – Università – Diritto allo studio – D.P.R.  n. 395/88 e D.P.R.  n. 333/90 – Permesso retribuito per motivi di studio – Requisito del superamento di almeno due esami – E’ illegittimo – Motivi																																																																																												</p>
<p>2)	Pubblico Impiego &#8211; Istruzione pubblica e privata – Università – Diritto allo studio – D.P.R.  n. 395/88 e D.P.R.  n. 333/90 – Permesso retribuito per motivi di studio – Finalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Alla luce del combinato di cui al D.P.R n. 395/88 e  art. 24 del D.P.R. n. 333/90, è illegittimo il requisito del superamento di almeno due esami nel corso dell’anno accademico ai fini del riconoscimento, al pubblico dipendente, delle 150 ore di permesso straordinario retribuito per motivi di studio; infatti dal combinato disposto delle norme sopra riportate si evince che la disciplina di settore non solo non prevede il numero minimo degli esami da  documentare, ma neppure prescrive che gli esami finali, ai quali l’interessato si sia sottoposto nel corso o al termine dell’anno accademico, debbano essere stati superati, bensì si limita a richiedere la certificazione relativa a quelli sostenuti.</p>
<p>2) I permessi straordinari retribuiti di 150 ore, previsti dalla normativa di settore, sono diretti a consentire allo studente dipendente pubblico l’accesso all’università per svolgervi ogni attività necessaria: iscrizioni, esami, assistenza e presenza alle lezioni, e quant’altro risulti collegato e finalizzato all’esigenza di pervenire, in tempi ragionevoli, all’ultimazione con profitto degli studi universitari intrapresi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
-SEZIONE II BIS-</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti nn. 12157-13267/97 proposti da<br />
<b>DE SISTI Giancarlo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Maria Montaldo, presso il cui studio elegge domicilio in Roma, Via degli Scipioni n. 232;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli           ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;</p>
<p>per il riconoscimento</p>
<p><u>quanto al ricorso  n. 12157/97:</u><br />
del diritto al godimento dei permessi straordinari, di cui all’art.3.del D.P.R. n. 395/88, per un totale di 129 ore e 36 minuti, relativamente all’anno universitario 1995/96, previo, ove occorra, l’annullamento di tutti gli atti a contenuto generale e specifico, ostativi del suddetto diritto, ivi comprese le note comunali n. 6374/97 del 17/6/1997, n.65469 del 22/7/1994, e, ove di ragione, il parere dell’Avvocatura comunale n.29031 del 28/12/1988;</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p><u>quanto al ricorso n. 13267/97:</u><br />
del provvedimento comunale, di estremi ignoti, con cui è stato disposto il recupero di £. 433.512 mensili dalla retribuzione mensile del ricorrente, a decorrere dal mese di agosto 1997, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anteriori e successivi, ivi comprese le note n. 6374/97 del 17/6/1997, n. 65469 del 22/7/1994 e, ove di ragione, il parere dell’Avvocatura comunale n. 29031 del 28/12/1988; e, per l’effetto, per il riconoscimento del diritto a conservare gli emolumenti corrisposti in occasione delle assenze per motivi di studio, relativamente all’anno universitario 1995/96 ed alla restituzione di quanto eventualmente recuperato dall’Amministrazione, con interessi e rivalutazione dalla data di spettanza;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della   Amministrazione intimata;<br />
Vista la memoria prodotta dal  ricorrente a sostegno  della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, per la pubblica udienza del 24 marzo 2004,  il Consigliere Francesco GIORDANO;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p><u><i>Ricorso n. 12157/97.<br />
</i></u>Nella sua qualità di dipendente della Polizia Municipale del Comune di Roma, il ricorrente, essendo iscritto al corso di laurea in Scienze Geologiche, chiedeva di poter fruire per l’anno accademico 1995-96 dei permessi di studio di cui all’art.3 del D.P.R. n. 395/88.<br />
Mediante nota del 21/2/1996, a firma del dirigente della II U.O.A., si concedevano al De Sisti le 150 ore di permesso straordinario retribuito per motivi di studio, con la precisazione che, in mancanza della certificazione richiesta a giustificazione dei permessi utilizzati, gli stessi sarebbero stati considerati come aspettativa per motivi di famiglia, con conseguente recupero delle relative competenze economiche, rideterminazione delle ferie annuali e non valutabilità del periodo di assenza agli effetti giuridici.<br />
Il dipendente utilizzava i permessi concessigli e sosteneva anche due esami: Sedimentologia in data 30/9/1996 e Vulcanologia in data 31/10/1996, presentando la relativa documentazione all’Amministrazione.<br />
Senonchè, in alcuni periodi di assenza l’interessato è stato considerato in aspettativa per motivi di famiglia, “<i>per un totale di ore 129 e 36 minuti, pari a giorni 18 ed ore 3</i>”. <br />
Col presente  gravame l’istante deduce le seguenti censure:<br />
<b>Violazione del D.P.R. n. 395/88, art.3; del D.P.R. n. 333/90, art.24; degli artt. 34 e 97 Cost. e principi generali. Eccesso di potere.<br />
</b>Si contesta la correttezza dell’interpretazione che il Comune di Roma offre circa le disposizioni relative alle c.d. 150 ore, allorché inopinatamente                 ed illogicamente introduce l’ulteriore requisito del superamento di almeno due esami nel corso dell’anno accademico.<br />
L’introduzione di requisiti limitativi non previsti dal legislatore violerebbe la <i>ratio </i>delle disposizioni, che hanno appunto lo scopo di agevolare al massimo il diritto allo studio.<br />
Peraltro, il superamento degli esami sarebbe valutabile non già per la verifica <i>a posteriori</i> del corretto utilizzo dei permessi, bensì al diverso fine della redazione della graduatoria degli aspiranti ai permessi.<br />
Si conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia.<br />
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio con atto depositato il 23 novembre 2004.</p>
<p><u><i>Ricorso n. 13267/97.</i></u><br />
Avverso   il    recupero    della  somma  di £. 433.512,<br />
disposto  dall’Amministrazione  per i mesi di agosto e settembre    senza     l’adozione        del         relativo provvedimento, insorge   il   ricorrente formulando le<br />
seguenti doglianze:<br />
<b>1) Violazione D.P.R. 395/88, art.3; D.P.R. 333/90, art. 24; artt. 34 3 97 Cost. e principi generali. Eccesso di potere.<br />
2) Violazione l. 241/90; artt. 36 e 97 Cost. e principi generali. Eccesso di potere.<br />
</b>Si assume che illegittimamente è stato disposto il recupero delle somme a suo tempo erogate, anche in considerazione dei principi affermati dall’A.P. del Consiglio di Stato nella decisione n. 20/92, tenuto conto della  mancata comunicazione di avvio del procedimento di recupero e della buona fede  del percipiente, nonché in assenza della necessaria comparazione degli interessi in gioco.<br />
Il Comune intimato si è costituito in giudizio con atto depositato il 3 novembre 1997.<br />
In un successivo scritto, unico per entrambi i ricorsi, l’intimante ha insistito per l’accoglimento dei gravami, sottolineando comunque di non essere stato informato, al momento della presentazione della domanda, degli elementi restrittivi del diritto allo studio introdotti dall’Amministrazione comunale.<br />
In resistenza alle proposte impugnative il Comune intimato ha prodotto un’unica memoria, nella quale ha sostenuto la necessità di richiedere, in assenza della frequenza obbligatoria delle lezioni, il superamento di almeno due esami durante ciascun anno accademico, a dimostrazione della proficua utilizzazione dei permessi di studio.<br />
Controparte ha perciò chiesto il rigetto di ambedue i ricorsi, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>
<b><br />
</b>Evidenti ragioni di connessione inducono il Collegio a disporre, in via preliminare, la riunione dei ricorsi all’esame, ai fini della loro decisione con un’unica sentenza.<br />
La pretesa azionata con l’odierno contenzioso merita accoglimento, alla stregua delle disposizioni che disciplinano la materia del diritto allo studio.<br />
Al riguardo, stabilisce testualmente l’art. 3 (“<i>Diritto allo studio</i>”) del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 -recante le “<i>Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo intercompartimentale  di cui all’art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93</i>”- che “<i>Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali</i>.” (comma 1), e che “<i>I permessi di cui alla comma 1sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.</i>” (comma 2).<br />
E’ prescritto, altresì, che il personale interessato ai corsi<i> </i> “<i>ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale</i>.” (comma 4),  ed “<i>è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.</i>” (comma 6).<br />
A sua volta, l’art. 24 (parimenti rubricato “<i>Diritto allo studio</i>”) del D.P.R.  3 agosto 1990, n. 333 (“<i>Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all’art. 4, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68</i>”) statuisce, al comma 5, che “<i>Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti</i>.”<br />
Dal combinato disposto delle norme sopra riportate si evince, dunque, che la disciplina di settore non solo non prevede il numero minimo degli esami da  documentare, ma neppure prescrive che gli esami finali, ai quali l’interessato si sia sottoposto nel corso o al termine dell’anno accademico, debbano essere stati <b>superati</b>, bensì si limita a richiedere la certificazione relativa a quelli <b>sostenuti</b>.<br />
Nel privilegiare, pertanto, la lettera della norma che, nella circostanza, è chiara e non necessita di ulteriori specificazioni o interpretazioni di sorta (“<i>in claris non fit interpretatio</i>”), va in ogni caso riconosciuto che il dettato normativo risponde pienamente alla “<i>ratio</i>” dell’istituto delle 150 ore, dacché tende a facilitare il diritto allo studio e ad agevolare lo svolgimento delle attività didattiche e la preparazione agli esami.<br />
Se, poi, come nel caso di specie, accade che uno o più esami finali non vengano superati, ciò non può legittimare l’operato dell’Amministrazione che provveda a considerare i permessi utilizzati come aspettativa per motivi personali. <br />
Deve, invero, osservarsi che non il mancato superamento degli esami conduce ad una siffatta qualificazione giuridica delle ore di studio usufruite, bensì soltanto l’omessa  produzione della certificazione relativa all’iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, oltre a quella concernente gli esami finali sostenuti (cfr. art. 3, D.P.R. n. 395/88, comma 6, secondo alinea).<br />
Del resto, la riprova della correttezza di tale assunto si ricava dal disposto di cui all’art. 24, primo comma- lettera a) del D.P.R. n. 333/90, laddove è stabilito che i permessi, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all’inizio dell’anno, vengono concessi secondo un determinato ordine, che vede prioritariamente indicati, unitamente ai dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi, coloro che, studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti.<br />
Come si vede, il superamento degli esami è situazione che privilegia la concessione dei permessi, allorché la richiesta sia superiore a determinati  limiti percentuali, ma non si pone quale condizione indispensabile al fine di poterne comunque usufruire, nell’ipotesi in cui residui la possibilità di accordarli anche a chi, come il ricorrente, non abbia superato tutti gli esami sostenuti al termine o nel corso dell’anno accademico.<br />
Rappresenta, dunque, un’evidente forzatura della vigente disciplina la disposizione comunale, contenuta nella circolare n. 65469 del 14/7/1994, la quale prescrive il <b>superamento </b>di almeno due esami finali, pena la qualificazione dell’assenza come aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.<br />
E’ senz’altro ben vero che ogni amministrazione interessata è abilitata ad “<i>introdurre norme regolamentari che, ad integrazione degli accordi e non in contrasto con essi, stabiliscano le <modalità> attraverso le quali venga fornita prova dell’accesso alla sede universitaria e del reale svolgimento delle attività indicate nella richiesta</i>” (cfr. T.A.R. Toscana, 6 dicembre 1988, n. 1987).<br />
Non è, tuttavia, consentito travalicare i limiti della norma, prevedendo condizioni e modalità addirittura in contrasto con la lettera, oltre che con lo spirito della disciplina fondamentale di riferimento.<br />
Né, d’altra parte, può essere condivisa la giustificazione addotta dalla difesa comunale, a sostegno della restrittiva prescrizione imposta all’esercizio del diritto allo studio, giustificazione che si fonda sulla necessità di evitare speculazioni “<i>in subiecta materia</i>” e, quindi, di assicurare una <b>proficua </b>frequenza dei corsi, dal momento che la frequenza obbligatoria  non è ormai più richiesta dalla quasi totalità degli istituti universitari.<br />
Trattasi, invero, di argomento che non convince, giacché trascura di considerare, in primo luogo, che, all’atto dell’introduzione delle cosiddette centocinquanta ore, la frequenza obbligatoria non era già più richiesta in molti istituti di Facoltà universitarie, specialmente umanistiche, sicché ben presente doveva avere il legislatore la situazione relativa alla regolamentazione della frequenza dei corsi di studio, presso le varie Università italiane, dovendosi, al limite, restringere illogicamente il diritto di usufruire dei permessi di studio alle sole ipotesi di iscrizione a corsi universitari che richiedano la frequenza obbligatoria.<br />
D’altro canto, l’attività dello studente nella sede universitaria non si esaurisce nella frequenza dei corsi e nella partecipazione ai relativi esami, ma comporta una serie di adempimenti indispensabili, connessi e tutt’altro che marginali, che inducono a ritenere più aderente allo spirito ed alla lettera della norma, un’interpretazione della stessa che consideri i permessi da concedere “<i>diretti a consentire allo studente dipendente pubblico l’accesso all’università per svolgervi ogni attività <necessaria>: iscrizioni, esami, assistenza e presenza alle lezioni</i>” (cfr. TAR Toscana, n. 1987/88, cit.), e quant’altro risulti collegato e finalizzato all’esigenza di pervenire, in tempi ragionevoli, all’ultimazione con profitto degli studi universitari intrapresi.<br />
Non sembra, pertanto, condivisibile la posizione assunta dall’Amministrazione intimata, che tende a penalizzare eccessivamente i dipendenti che, a volte incolpevolmente e per ragioni contingenti                       ed imprevedibili, si trovino a non poter documentare l’avvenuto <b>superamento </b>di almeno due esami nel corso dell’anno accademico, del resto neppure richiesto dalla normativa di settore.<br />
Con riferimento, infine, alla specifica posizione dell’attuale ricorrente, corre obbligo osservare che l’interessato, al momento della presentazione, in data 15/12/1995, della richiesta di congedo studi per l’anno 1996, non era verosimilmente al corrente della restrittiva prescrizione imposta dall’Amministrazione di appartenenza.<br />
Invero, il modulo di domanda utilizzato e sottoscritto nella circostanza non conteneva il rinvio “<i>a quanto previsto dalla circolare  prot. n. 64569 del 14/7/1994 della Ripartizione I</i>”, riportato in altro e diverso modulo di domanda, ma  rimandava unicamente alla normativa di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395/88.<br />
In conclusione, la ravvisata fondatezza del ricorso n. 12157/97 conduce al suo accoglimento e comporta inevitabilmente l’accoglimento anche del successivo ricorso n.13267/97, che risulta del pari fondato alla luce delle considerazioni in precedenza svolte.<br />
Conseguentemente va disposto l’annullamento, per  quanto di ragione, degli atti impugnati, con la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di restituire al ricorrente le somme indebitamente trattenute, maggiorate degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria, con l’osservanza dei limiti imposti dalla vigente normativa di settore per i crediti di lavoro maturati posteriormente al 31 dicembre 1994 (L. n. 724/94).<br />
Si rinvengono, infine, valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda <i>bis</i>, <b>accoglie, </b>nei sensi di cui in motivazione,<b> </b>i due ricorsi meglio specificati in epigrafe  -previamente riuniti-  e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.  <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II <i>bis</i>, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2005, con l’intervento dei signori Giudici:</p>
<p>Patrizio            GIULIA          Presidente <br />
Francesco        GIORDANO   Consigliere rel. estens.<br />
Maria Cristina QUILIGOTTI  Primo Referendario </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7362/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7362</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-9-2005-n-7361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-9-2005-n-7361/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7361</a></p>
<p>Pres. Est. Giulia sono soggette a DIA le opere murarie di natura pertinenziale 1. Edilizia e urbanistica- Demolizione opere edilizie abusive – L. n. 142/90 – E’ atto di competenza dirigenziale – Motivi – E’ atto non discrezionale 2. Edilizia e urbanistica – Opere pertinenziali murarie – Sono soggette a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-9-2005-n-7361/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-9-2005-n-7361/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Giulia</span></p>
<hr />
<p>sono soggette a DIA le opere murarie di natura pertinenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica- Demolizione opere edilizie abusive – L. n. 142/90 – E’ atto di competenza dirigenziale – Motivi – E’ atto non discrezionale																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Opere pertinenziali murarie – Sono soggette a DIA &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dopo la riforma introdotta dalla legge 8.6.1990, n. 142, l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è atto privo di contenuto discrezionale e quindi di competenza dirigenziale e non più degli organi di governo degli Enti locali.</p>
<p>2. Sono soggette a mera denuncia di inizio attività e non a concessione le opere pertinenziali indipendentemente dalla loro tipologia o dall’esistenza o meno di opere murarie ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. c) del D.L. 5.10.1993, n. 398 conv. dalla legge 4.12.1993, n. 493), nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
(Sez. II bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5400/1998 proposto da</p>
<p><b>LATTANZI Maria</b>, rappresentata e difesa dall’avv.to Andrea Corsini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Dionisi n. 58;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Roma</b> in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Daniela Barbicinti dell’Avvocatura Comunale;</p>
<p>per l’annullamento <br />
della determinazione dirigenziale n. 46 del 16.1.1998, con cui è stata ordinata la demolizione di una recinzione realizzata in Via Casal Selce n. 80;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />	<br />
	Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore alla  camera di consiglio del 14/7/2005 il Consigliere Dott. Patrizio Giulia;<br />	<br />
	Uditi gli avv.ti R. Bianchi (su delega) per la parte ricorrente e l’avv. A. Raimondo per il Comune resistente; <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 3.4.1998 la sig.ra Maria Lattanzi ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 46 del 16.1.1998, con la quale il Comune di Roma ha ordinato la demolizione di una recinzione realizzata senza concessione edilizia in via Casal Selce n. 80.<br />
A sostegno del ricorso sono stati proposti i seguenti motivi:<br />
1) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione di legge per difetto dei presupposti legali.<br />
La recinzione non costituisce opera edilizia soggetta a concessione ma a semplice autorizzazione ex art. 7 D.L. 23.1.1982, n. 9, conv. dalla legge 25.3.1982, n. 94.<br />
2) Violazione ed errata applicazione della legge n. 47 del 1985 (art. 7) e successive modificazioni ed integrazioni, non potendosi considerare organismo edilizio la realizzazione di un muretto di altezza modesta.<br />
3) Incompetenza dell’organo emanante.<br />
La normativa di riferimento attribuisce alla competenza istituzionale del sindaco in materia di vigilanza urbanistico – edilizia.<br />
4) Violazione di legge per difetto di motivazione.<br />
L’atto impugnato si limita ad una elencazione puramente formale di norme di legge prese nella loro interezza.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso del quale ha chiesto il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza del 14.7.2005 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Nell’ordine logico va esaminata in primo luogo la censura di incompetenza dell’organo emanante (dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica), sollevata sul presupposto della violazione della normativa che attribuisce al sindaco la funzione della vigilanza in materia urbanistico-edilizia.<br />
La censura è infondata.<br />
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non rientra tra gli atti riservati agli organi di governo delle Amministrazioni, dopo la riforma introdotta dalla legge 8.6.1990, n. 142, trattandosi di atti privi di contenuto discrezionale e quindi, di competenza dirigenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.3.2000, n. 1149; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 23.4.1994, n. 488).<br />
Ugualmente infondata è la censura di difetto di motivazione.<br />
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza condiviso dal Collegio, l’ordine di demolizione, configurandosi come atto dovuto in caso di constatata esecuzione di opere edilizie in assenza di titolo ovvero in totale difformità da esso è, di regola, sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, salvo il caso, che nella specie non ricorre, in cui sia decorso molto tempo dalla esecuzione dei lavori (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14.10.1998, n. 1483; 5.3.2001, n. 1244).<br />
Con i primi due motivi il ricorrente sostiene che l’opera di cui è stata ordinata la demolizione (recinzione in blocchetti di tufo sormontata da una ringhiera in cemento, per una lunghezza di m. 40 ed un’altezza complessiva di m. 1,30), non costituendo un volume edilizio, non sarebbe soggetta a concessione ma a semplice autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 23.1.1982, n. 9, conv. dalla legge 25.3.1982, n. 94.<br />
Tale assunto è condivisibile, sia pure con le precisazioni che seguono.<br />
Il cit. art. 7 D.L. n. 9 del 1982 assoggettava ad autorizzazione gratuita, in presenza di alcune condizioni, le opere di natura pertinenziale, fra le quali rientrano le recinzioni. Peraltro, nell’applicazione di tale disciplina la giurisprudenza prevalente aveva introdotto una distinzione basata sulla consistenza dell’opera e sui materiali utilizzati per la sua esecuzione, nel senso che la concessione edilizia non sarebbe stata necessaria soltanto per le recinzioni costituite da una semplice rete metallica sorretta da paletti infissi al suolo, senza opere murarie. Ciò in quanto solo entro tali limiti la recinzione costituirebbe mero esercizio del diritto di proprietà, mentre, se realizzata in tutto o in parte con opere murarie sarebbe soggetta a concessione, alterando in modo rilevante e permanente lo stato dei luoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.10.1998, n. 1537; 15.6.2000, n. 3320). Va tuttavia precisato che tale indirizzo giurisprudenziale non può dirsi consolidato, essendo anche stato affermato che la recinzione costituisce, per sua natura, opera pertinenziale qualunque sia la sua tipologia costruttiva (Cons. Stato, Sez. V, 9.10.2000, n. 5370).<br />
Ciò premesso, il Collegio rileva che detta distinzione appare superata dalla normativa introdotta dall’art. 4, comma 7, lett. c) del D.L. 5.10.1993, n. 398 conv. dalla legge 4.12.1993, n. 493), nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662, secondo il quale le opere in questione sono subordinate a mera denuncia di inizio attività indipendentemente dalla loro tipologia o dall’esistenza o meno di opere murarie, com’è reso evidente dalla onnicomprensiva elencazione contenuta nel testo normativo, che parla di “recinzioni, muri di cinta e cancellate”.<br />
Pertanto, l’opera realizzata dalla ricorrente, pur consistendo in un vero e proprio muro, non richiedeva il previo rilascio della concessione edilizia e non poteva, quindi, essere assoggettata al procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 7 della legge n. 47 del 1985 ma solo, ove eseguita in assenza o in difformità della prescritta d.i.a., alle sanzioni meramente pecuniarie previste dal comma 13 del cit. art. 4 D.L. n. 398/93.<br />
Il ricorso va, pertanto, accolto.<br />
Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, accoglie il ricorso  proposto come in epigrafe da LATTANZI Maria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma,addì 14/7/2005, in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Patrizio Giulia	&#8211;	Presidente, est.<br />	<br />
Francesco Giordano	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Renzo Conti	&#8211;		Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-9-2005-n-7361/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7358</a></p>
<p>Pres. LA MEDICA, Rel. SAPONE srl “IL RIDOTTO”, srl “LA BASTIA” e CONSORZIO “LA NUOVA FONTE MERAVIGLIOSA” (Prof.ri avv.ti F. G. Scoca, P. Picozza e E. Picozza) c. Comune di Roma (avv.ti A. Ceccarelli e D. Rossi) + altri sull&#8217;inammissibilità della proposizione di motivi aggiunti nel procedimento avverso il silenzio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  LA MEDICA, Rel. SAPONE<br /> srl “IL RIDOTTO”, srl “LA BASTIA” e CONSORZIO “LA NUOVA FONTE MERAVIGLIOSA” (Prof.ri avv.ti F. G. Scoca, P. Picozza e E. Picozza) c. Comune di Roma (avv.ti  A. Ceccarelli e D. Rossi) + altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità della proposizione di motivi aggiunti nel procedimento avverso il silenzio rifiuto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Rito speciale avverso il silenzio rifiuto – proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto – E’ inammissibile &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione dell&#8217; illegittimità del silenzio rifiuto ai sensi dell&#8217;art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217; art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, costituisce rito speciale, caratterizzato da forme peculiari e tempi contratti; pertanto, in tale sede, non è ammissibile la proposizione di motivi aggiunti contro il provvedimento esplicito sopravvenuto, in quanto la cognizione dei detti motivi sposterebbe il giudizio sul piano del merito della pretesa, in assenza delle forme e dei tempi propri del rito ordinario.<br />
Cfr. CS, sez.V, n.144 dell’11 gennaio 2002; Tar Lazio, sez.I, n.11090 del 3 dicembre 2002.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE II</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.10842 del 2004 proposto dalla</p>
<p><b>srl “IL RIDOTTO”, dalla srl “LA BASTIA” e dal CONSORZIO “LA NUOVA FONTE MERAVIGLIOSA”</b> rappresentati e difesi dal prof. avv. Franco Gaetano Scoca, dal prof. avv. Paolo Picozza e dal prof. avv. Eugenio Picozza ed  elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Eugenio Picozza in Roma, Via di San Basilio n.61;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti  Americo Ceccarelli e Domenico Rossi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;e nei confronti della:</p>
<p><b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Falivena presso il cui studio in Roma, Via Muzio Clementi n.18, è elettivamente domiciliata;<br />
per l’accertamento:<br />
del silenzio serbato dal comune di Roma sull’atto di invito e diffida indirizzato al suddetto comune  e regolarmente notificatogli in data 14 luglio 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Roma e della Regione Lazio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Eugenio Picozza e l’avv. Fusco, delegato dall’avv. Paolo Picozza, per le parti ricorrenti, gli avv. Rossi e Ceccarelli per il comune di Roma e l’avv. Falivena per la Regione Lazio;   <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il gravame in trattazione, proposto dalla soc. “Il Ridotto”, dalla soc. “La Bastia” e dal Consorzio “La Nuova Fonte Meravigliosa” titolare delle quote delle anzidette società, già proprietarie di due distinti complessi immobiliari ubicati in Roma, località Cecchignola, espropriati dall’intimata amministrazione comunale per la realizzazione di un complesso abitativo previsto nel Piano di Zona Cecchignola Sud, è stato chiesto l’accertamento, ex art.21 bis della L. n.1034/1971, dell’illegittimità del silenzio serbato dal citato comune sull’istanza presentata dalle parti ricorrenti tesa ad ottenere l’avvio della procedura di cui all’art.43 del DPR n.327/2001, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale, Sez.I, n.500 del 20 gennaio 2004 che aveva annullato il provvedimento di esproprio delle aree de quibus.<br />
Nelle more del presente giudizio la resistente amministrazione ha assunto la determinazione n.4051 del 24 gennaio 2005 che ha rigettato la citata istanza, la quale è stata impugnata con i seguenti motivi aggiunti di doglianza:<br />
1) Violazione di legge. Violazione dell’art.1 e dell’art.2 della L. n.241/1990. Violazione dell’obbligo di comunicazione agli interessati;<br />
2) Violazione di legge. Violazione dell’art.43 del DPR n.327/2001. Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Lazio, Sez.I, n.500 del 20 gennaio 2004. Eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti; sviamento di potere;<br />
3) Violazione, sotto altro profilo, dell’art.43 del DPR n.32/72001. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per assenza di motivazione.<br />
Si sono costituiti sia il comune di Roma che la Regione Lazio contestando analiticamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2005  il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Relativamente alla domanda ricorsuale tesa ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata amministrazione comunale sull’istanza presentata dagli odierni istanti con cui era stata richiesta l’attivazione della procedura di cui all’art.43 del DPR n.327/2001, il proposto gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more del presente giudizio è intervenuta la determinazione dirigenziale n.4051 del 24 gennaio 2005 di rigetto della citata istanza.<br />
Per quanto concerne, invece, i motivi aggiunti di doglianza dedotti avverso la menzionata determinazione di rigetto, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili, atteso che secondo l’orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende uniformarsi, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione dell&#8217; illegittimità del silenzio rifiuto ai sensi dell&#8217;art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217; art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, costituisce rito speciale, caratterizzato da forme peculiari e tempi contratti, in quanto finalizzato meramente all&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217; Amministrazione inadempiente di provvedere sull&#8217;istanza del privato, senza che il giudice adito possa spingere la propria cognizione verso i profili di merito della pretesa; pertanto, in tale sede, non è ammissibile la proposizione di motivi aggiunti contro il provvedimento esplicito sopravvenuto, in quanto la cognizione dei detti motivi sposterebbe il giudizio sul piano del merito della pretesa, in assenza delle forme e dei tempi propri del rito ordinario (CS, sez.V, n.144 dell’11 gennaio 2002; Tar Lazio, sez.I, n.11090 del 3/12/2002).<br />
Ciò considerato, il proposto gravame deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte inammissibile.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.10842 del 2004, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:</p>
<p>Dr.   Domenico   LA MEDICA        &#8211; Presidente<br />
Dr.    Roberto      CAPUZZI             &#8211; Consigliere<br />
Dr.    Giuseppe    SAPONE               &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-9-2005-n-7358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.7358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-23-9-2005-n-333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-23-9-2005-n-333/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-23-9-2005-n-333/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.333</a></p>
<p>Hugo DEMATTIO #NOME? &#8211; relatore sull&#8217;obbligo di motivazione puntuale dei provvedimenti e sui limiti di applicabilità dell&#8217;art. 21-octies della L. 241/90 alle regioni 1. Provvedimento amministrativo – diniego autorizzazione affissione manifesti pubblicitari – obbligo di motivazione – riferimento a leggi e regolamenti – non sufficiente – ragioni. 2. Provvedimento amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-23-9-2005-n-333/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-23-9-2005-n-333/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Hugo DEMATTIO				#NOME?	            &#8211;  relatore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivazione puntuale dei provvedimenti e sui limiti di applicabilità dell&#8217;art. 21-octies della L. 241/90 alle regioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento amministrativo – diniego autorizzazione affissione manifesti pubblicitari – obbligo di motivazione – riferimento a leggi e regolamenti – non sufficiente – ragioni. 																																																																																								</p>
<p>2. Provvedimento amministrativo  &#8211; annullamento – art. 21octies L. 241/90 – applicabilità immediata alle regioni – non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’esposizione di manifesti pubblicitari deve essere puntualmente motivato e non può limitarsi a richiamare l’art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (il quale impone ai comuni di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità) ed il regolamento comunale di attuazione, poiché  una siffatta motivazione appare del tutto insufficiente e non consente di ricostruire il ragionamento seguito dall’Amministrazione per adottare il provvedimento sfavorevole alla ricorrente. Il difetto di motivazione originario del provvedimento non può essere superato da una sua successiva integrazione dovendo il provvedimento amministrativo recare in sé la propria motivazione.<br />
2. In materia di annullamento provvedimentale l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art.14 della recente legge 11 febbraio 2005, n. 15 (il cui comma 2 prevede che non sia annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato) non può essere applicato tout court alle regioni (nel caso di specie ad una regione a Statuto speciale) se ed in quanto detta disposizione non venga recepita dal legislatore regionale (resta, infatti, sempre applicabile l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, che stabilisce che il legislatore regionale – Trentino Alto Adige &#8211; ha tempo sei mesi per adeguarsi ai principi e alle norme e che, nel frattempo, restano applicabili le norme regionali. Decorso tale termine, le norme non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA      ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</b></p>
<p>costituito dai magistrati:<br />
Hugo DEMATTIO				&#8211; Presidente;<br />
Hans ZELGER				&#8211; Consigliere;<br />
Terenzio DEL GAUDIO	             	&#8211; Consigliere;<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS	            &#8211; Consigliere relatore,<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2005<br />
presentato da</p>
<p><b>LINEADATAMEDIA SRL</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Terracciano e Luciano Quarta di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Dragogna in Bolzano, Corso Libertá, n. 36, giusta delega a margine del ricorso; 				&#8211; ricorrente &#8211;																																																																																									</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GAIS</b>, in persona del Sindaco pro tempore;                                                              &#8211; non costituito &#8211;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
con il ricorso introduttivo:<br />
1) del provvedimento del Sindaco del Comune di Gais 9 febbraio 2005, prot. n. 898, concernente il diniego di autorizzazione all’esposizione di manifesti pubblicitari su cabine telefoniche, di proprietà della società Telecom Italia;<br />
con l’atto recante motivi aggiunti:<br />
2) della nota del Sindaco del Comune di Gais 10 marzo 2005, prot. n. 1543;</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, da determinarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 2 del D. Lgs. n. 80 del 1998, ovvero, secondo equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 12.04.2005 e depositato in segreteria il 10.05.2005 con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto recante motivi aggiunti notificato il 10.05.2005 e depositato il 19.05.2005;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di questo Tribunale n. 86/05 dd. 24.05.2005, con la quale è stata cautelarmente respinta la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 27.07.2005 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. A. Scrascia, in sostituzione dell’avv. L. Quarta,  per la ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente comunicava al Comune di Gais, con lettera raccomandata dd. 11 gennaio 2005, l’intenzione di “posizionare dei manifesti pubblicitari formato cm. 135 x 84, sulle cabine telefoniche, giusta formale autorizzazione della Società Telecom, in qualità di proprietaria delle stesse”.<br />
Con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo il Sindaco del Comune di Gais comunicava alla ricorrente “che la Giunta Comunale, nella sua seduta del 07/02/2005, ha respinto la richiesta di esposizione dei manifesti in oggetto, secondo l’art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e secondo il proprio Regolamento Comunale.”.<br />
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1.	“Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 507/93, e degli artt. 47, 48 e 49 DPR 495/93. Eccesso di potere per travisamento, erroneità e falsità dei presupposti con riferimento alla qualificazione del concetto di impianto pubblicitario.”;<br />	<br />
2.	“Violazione e falsa applicazione art. 36 D. Lgs. 507/1993; Violazione art. 3 L. n. 241/90; Eccesso di potere per motivazione carente; illogicità e contraddittorietà; violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.”;<br />	<br />
3.	“Violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 (omessa comunicazione di avvio del procedimento).”;<br />	<br />
4.	“Incompetenza del Sindaco e della Giunta Comunale; eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa.”.<br />	<br />
La ricorrente, inoltre, ha chiesto l’accertamento del diritto e la conseguente condanna al risarcimento del danno conseguente all’inibizione allo svolgimento della propria attività di affissione.<br />
Con l’atto recante motivi aggiunti è impugnata la successiva nota del Sindaco di Gais, del seguente tenore: “In risposta al Vs. Fax del 08/03/2005 Vi comunichiamo quanto segue: L’Amministrazione comunale ha respinto la richiesta di esposizione manifesti: 1) secondo l’art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993; 2) i manifesti sono scritti solamente in lingua italiana e, siccome siamo un paese piccolo nella Provincia autonoma di Bolzano con 95% dei concittadini con madre lingua tedesca, l’Amministrazione preferisce pubblicitare manifesti in bilingue.”.<br />
A sostegno di quest’ultima impugnazione, la ricorrente ha dedotto il seguente motivo:<br />
1.	“Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà; erroneità e falsità dei presupposti; eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., violazione artt. 21 e 41 Cost.”.<br />	<br />
Il Comune di Gais non si è costituito in giudizio.<br />
Il Tribunale, con ordinanza n. 86/2005, depositata il 25 maggio 2005, ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente, sul rilievo del carattere negativo degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 27 luglio 2005, sentita la parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. In via preliminare va rilevata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’atto recante motivi aggiunti notificato il 10 maggio 2005 e depositato il 19 maggio 2005.<br />
Invero, la nota del Sindaco del Comune di Gais 10 marzo 2005, prot. n. 1543 ivi impugnata, deve qualificarsi come mero atto di integrazione successiva della motivazione contenuta nel provvedimento originariamente impugnato, che, in quanto tale, è privo di autonoma capacità lesiva.<br />
2. Nel merito, il ricorso volto all’annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Gais 9 febbraio 2005 è fondato, sotto l’assorbente profilo di censura di difetto di motivazione, sollevato con il secondo motivo del ricorso introduttivo.<br />
Va premesso che l’art. 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, concernente l’obbligo di motivazione degli atti regionali e comunali, dispone che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale.  In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria e, nel caso in cui le ragioni della decsione risultino da altro atto dell’amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.<br />
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la motivazione del provvedimento è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico – giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, ciò al fine di controllare il corretto esercizio del potere e far valere, eventualmente, le proprie ragioni nelle opportune sedi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341 e TRGA Bolzano, 30 dicembre 2004, n. 574; 31 marzo 2004, n. 185 e 30 settembre 2004, n. 434).<br />
Con specifico riguardo ai provvedimenti in materia di esposizione pubblicitaria, la giurisprudenza ha precisato che “l’atto di diniego dell’autorizzazione non può limitarsi a richiamare un articolo del regolamento comunale, senza spiegare le ragioni per le quali la concreta iniziativa si ponga in contrasto con le previsioni della norma (cfr. TAR Lombardia Milano, III, 14 febbraio 2002, n. 576). La necessità di tale specificazione risponde ad elementari esigenze di tutela, in quanto, consentendo di comprendere le concrete ragioni che, secondo l’amministrazione, ostacolano l’esposizione pubblicitaria, pone l’interessato nella condizione di decidere, su tali presupposti, se esercitare e come approntare il proprio diritto di difesa.” (cfr. TAR Lombardia, Sez.III, 1 ottobre 2003, n. 4492).<br />
Nel caso specifico il provvedimento del Sindaco di Gais del 9 febbraio 2005, si limita a richiamare l’art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (il quale impone ai comuni di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità) e un non meglio specificato “regolamento comunale” per inibire alla ricorrente l’affissione di manifesti pubblicitari sulle cabine telefoniche.<br />
Ebbene, ad avviso del Collegio, alla luce dei principi sopra richiamati, una siffatta motivazione appare del tutto insufficiente, perché non consente di ricostruire il ragionamento seguito dall’Amministrazione per adottare il provvedimento sfavorevole alla ricorrente.<br />
Né il difetto di motivazione originario del provvedimento può essere superato da una sua successiva integrazione – come è avvenuto nel caso specifico – dovendo il provvedimento amministrativo recare in sé la propria motivazione (cfr. TRGA Bolzano 30 dicembre 2004, n. 574 e 30 agosto 2000, n. 253).<br />
Infine, rileva il Collegio che, nel caso in esame, non trova applicazione l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art.14 della recente legge 11 febbraio 2005, n. 15 (il cui comma 2 prevede che non sia annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato), in quanto detta disposizione non è ancora stata recepita dal legislatore regionale.<br />
A tal riguardo, va posto in rilievo che l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, stabilisce che il legislatore regionale ha tempo sei mesi per adeguarsi ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale regionale e che, nel frattempo, restano applicabili le norme regionali. Decorso tale termine, le norme non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2.<br />
3. Resta da trattare la domanda di risarcimento dei danni, con riferimento al mancato utile, conseguente all’impossibilità di effettuare le affissioni e, conseguentemente, di percepire il corrispettivo di tale attività.<br />
La domanda, allo stato attuale, non può essere accolta, tenuto conto che l’accoglimento del ricorso è determinato da vizi che attengono alla motivazione dell’atto, i quali lasciano integro il potere discrezionale dell’Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti, nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti.<br />
In conclusione, per le ragioni che precedono ed assorbita ogni altra censura, la domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo va accolta e, di conseguenza, va annullato il provvedimento del Sindaco di Gais 9 febbraio 2005, prot. n. 898, mentre la domanda di annullamento della nota del Sindaco di Gais 10 marzo 2005, prot. n. 1543, deve essere dichiarata inammissibile.<br />
Infine, per i motivi testé esposti, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:<br />
•	dichiara inammissibile la domanda di annullamento proposta con l’atto recante motivi aggiunti;<br />	<br />
•	 accoglie la domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Sindaco di Gais 9 febbraio 2005, prot. n. 898;<br />	<br />
•	rigetta, allo stato attuale, la domanda di risarcimento danni.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 27 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-23-9-2005-n-333/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2005 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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