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	<title>23/7/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/7/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.232</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-232/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.232</a></p>
<p>Pres. Amirante &#8211; Est. Mazzella sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del Codice dell&#8217;ambiente in tema di programma nazionale di intervento, difesa del suolo e governo del territorio nella parte in cui non prevedono l&#8217;intervento delle Regioni con il parere della Conferenza unificata 1. Ambiente e territorio – Programma nazionale di intervento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-232/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.232</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-232/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.232</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amirante &#8211; Est. Mazzella</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del Codice dell&#8217;ambiente in tema di programma nazionale di intervento, difesa del suolo e governo del territorio nella parte in cui non prevedono l&#8217;intervento delle Regioni con il parere della Conferenza unificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Programma nazionale di intervento – Approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri &#8211; Art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 – Illegittimità costituzionale – Ragioni – Parere Conferenza unificata – Mancata previsione. 	</p>
<p>2. Ambiente e territorio –  Difesa del suolo – Programmazione e finanziamento &#8211; Art. 58, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006  &#8211; Illegittimità costituzionale – Ragioni &#8211;  Parere Conferenza unificata – Mancata previsione. 	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Linee fondamentali assetto del territorio &#8211; Ministro dell’ambiente – Competenza &#8211; Art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. 152/2006 &#8211; Illegittimità costituzionale – Ragioni &#8211;  Parere Conferenza unificata – Mancata previsione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato previo parere della Conferenza unificata. Infatti, tale norma attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l&#8217;approvazione del programma senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Inoltre, tale norma viola l’art. 76 della Cost. poiché non rispetta l&#8217;art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004 – per l’adozione del codice dell’ambiente &#8211; che impone il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal d.lgs. n. 112 del 1998 tra cui gli artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lettera h), e 5, relative alle modalità di coinvolgimento delle Regioni. 	</p>
<p>2. E’ costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 58, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) nella parte in cui non stabilisce che la programmazione ed il finanziamento degli interventi in difesa del suolo avvengano sentita la Conferenza unificata. Infatti, le generali funzioni di programmazione e finanziamento che tale norma assegna al Ministro dell&#8217;ambiente, sono tali da produrre effetti significativi sull&#8217;esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, materia di legislazione concorrente e che richiede, dunque, un coinvolgimento delle Regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione. 	</p>
<p>3. E’ costituzionalmente illegittimo  l’art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), secondo cui al Ministro dell’ambiente compete identificare le «linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all’impatto ambientale dell’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali», nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Infatti, i compiti attribuiti al Ministro dell&#8217;ambiente da tale norma sono tali da produrre effetti indiretti sulla materia del governo del territorio e dunque il loro esercizio richiede un cointeressamento delle Regioni che deve essere realizzato nella forma del parere della Conferenza unificata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.4594</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-7-2009-n-4594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-7-2009-n-4594/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-7-2009-n-4594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.4594</a></p>
<p>Pres. Marchitiello &#8211; Est. Russo ITALPOL VIGILANZA ROMA s.r.l. (Avv. Clarizia) c/ AZIENDA UNITA’ SANITARIA ROMAB (Avv. Bussoletti) ed altri sul risarcimento danni in caso di esclusione illegittima da una gara 1. Contratti P.A. – Gara &#8211; Mancata dichiarazione di condanne &#8211; Esclusione &#8211; Illegittimità – Sussiste &#8211; Ragioni 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-7-2009-n-4594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.4594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-7-2009-n-4594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.4594</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marchitiello &#8211; Est. Russo<br /> ITALPOL VIGILANZA ROMA s.r.l.  (Avv. Clarizia) c/ AZIENDA UNITA’ SANITARIA ROMAB (Avv. Bussoletti) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento danni in caso di esclusione illegittima da una gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. – Gara  &#8211; Mancata dichiarazione di condanne  &#8211;  Esclusione &#8211; Illegittimità – Sussiste  &#8211; Ragioni	</p>
<p>2. Contratti P.A. – Gara – Illegittimità dell’esclusione – Risarcimento danni – Danno curriculare e professionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ illegittima l’esclusione  di un concorrente per  non aver dichiarato, in sede di domanda di partecipazione da una gara, le condanne relative a reati risalenti  a circa 35 anni or sono. 	</p>
<p>2. All’impresa  esclusa illegittimamente va risarcito il danno sia in termini di perdita di altre gare, sia in termini di lesione della reputazione professionale e sia in termini di danno curriculare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-7-2009-n-4594/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.4594</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.7510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.7510</a></p>
<p>Pres. Riccio &#8211; Est. Quiligotti Pubblicità Grandinetti s.r.l. (Avv.ti G. E. Zaccaria; R.M. Zaccaria) c/ Comune di Fiumicino (Avv. C. Livio) sull&#8217;inammissibilità del ricorso amministrativo sottoscritto dal solo difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del mandato speciale 1. Processo amministrativo – Ricorso – Procura generale ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.7510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-23-7-2009-n-7510/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.7510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio &#8211; Est. Quiligotti<br /> Pubblicità Grandinetti s.r.l. (Avv.ti G. E. Zaccaria; R.M. Zaccaria) c/ Comune di Fiumicino (Avv. C. Livio)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso amministrativo sottoscritto dal solo difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del mandato speciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso – Procura generale ad litem – Sottoscrizione del solo difensore &#8211;  Inammissibilità &#8211; Ragioni.	</p>
<p>2.  Processo amministrativo – Ricorso – Procura generale ad litem – Sottoscrizione del solo difensore &#8211;  Nullità – Costituzione in giudizio della parte intimata – Sanatoria – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al g.a., sottoscritto dal solo avvocato o procuratore legale, al quale la rappresentanza tecnica sia stata conferita con mandato generale alle liti e non con mandato speciale, perché ai sensi dell&#8217;art. 19, l. Tar, dell&#8217;art. 35 comma 1, t.u. delle leggi sul Consiglio Stato e dell&#8217;art. 6 comma 4 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, il potere di azione non può considerarsi in tali casi validamente esercitato. Infatti, il ricorso amministrativo deve considerarsi ammissibile in caso di duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale, senza necessità di procura &#8220;ad litem&#8221; in calce o a margine del ricorso stesso, mentre è necessaria la procura speciale quando il ricorso non è sottoscritto, oltre che dal difensore, anche dalla parte.  	</p>
<p>2. La nullità del ricorso giurisdizionale, sottoscritto dal solo difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del prescritto mandato speciale, non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata (1). Infatti, la regola della sanatoria per effetto del c.d. conseguimento dello scopo risulta applicabile soltanto quando la costituzione del soggetto intimato, che avrebbe potuto dedurre la ipotizzabile nullità del ricorso introduttivo, sia avvenuta prima della scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso (2). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5508. <br />	<br />
(2) Consiglio di Stato, V, 8 gennaio 1998, n. 60.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 11884 del 2005, proposto dalla: 	</p>
<p><b>società Pubblicità Grandinetti s.r.l.</b>, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Egidio Zaccaria e Rosa Maria Zaccaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Viale Mazzini n. 131;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <b>Comune di Fiumicino</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv.Catia Livio ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Fiumicino alla via Portuense n. 2496;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiumicino n. 9 del 25.2.2005;<br />	<br />
della comunicazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiumicino di cui al repertorio 57899 del 22.9.2005; <br />	<br />
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2009 il Cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 23.11.2005 e depositato il 16.12.2005, il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiumicino n. 9 del 25.2.2005 e la comunicazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiumicino di cui al repertorio 57899 del 22.9.2005, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:<br />	<br />
1- Eccesso di potere per mancanza di idonea motivazione.<br />	<br />
2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per illogicità della motivazione ed ingiustizia manifesta.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando in data 10.4.2009 memoria con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ed ha dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso in esame, chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20.4.2009 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è inammissibile per le brevi considerazioni che seguono.<br />	<br />
Innanzitutto il Collegio deve valutare- nonostante la mancanza di una specifica eccezione in tal senso nella memoria di costituzione del Comune, in quanto eccezione rilevabile di ufficio attinente alla verifica della regolare instaurazione del giudizio- la ricevibilità del presente ricorso in quanto proposto in assenza di conferimento al difensore di un valido mandato alle liti, essendosi costituita parte ricorrente per il tramite di difensore munito di procura generale alle liti e non del mandato speciale necessario ex art. 35 del R.D. n. 1054 del 1924 e art. 19 della L. n. 1034 del 1971.<br />	<br />
Ed infatti, in base al combinato disposto dell&#8217;art. 19, I c., della L. n. 1034 del 1971 e dell&#8217;art. 35 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, i ricorsi amministrativi debbono essere sottoscritti dalle parti ricorrenti e firmati dal procuratore legale.<br />	<br />
Detto art. 35 precisa che se la parte non ha sottoscritto il ricorso, il difensore che firma in suo nome deve essere munito di procura speciale.<br />	<br />
Pertanto “ Il ricorso amministrativo deve considerarsi ammissibile in caso di duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale, senza necessità di procura &#8220;ad litem&#8221; in calce o a margine del ricorso stesso, mentre è necessaria la procura speciale quando il ricorso non è sottoscritto, oltre che dal difensore, anche dalla parte. È, viceversa, inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al g.a., sottoscritto dal solo avvocato o procuratore legale, al quale la rappresentanza tecnica sia stata conferita con mandato generale alle liti e non con mandato speciale, perché ai sensi dell&#8217;art. 19, l. Tar, dell&#8217;art. 35 comma 1, t.u. delle leggi sul Consiglio Stato e dell&#8217;art. 6 comma 4 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, il potere di azione non è stato validamente esercitato. “ ( cfr. da ultimo nei termini T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 luglio 2005 , n. 5418).<br />	<br />
E, comunque, “ Nel processo amministrativo, non è costituzionalmente illegittimo il divieto di stare in giudizio con l&#8217;assistenza di un difensore munito di procura generale alle liti , in relazione alla ragionevole differenziazione delle regole processuali, al carattere prevalentemente impugnatorio del giudizio amministrativo ed alla più articolata possibilità difensiva consentita nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultimo (nella specie, è nullo il ricorso giurisdizionale di primo grado, non citandosi nella procura alle liti alcuna specifica controversia e non essendo firmato tale atto dal ricorrente).” ( cfr. Consiglio Stato , sez. V, 02 maggio 2001 , n. 2475).<br />	<br />
Ed infatti “ Non è fondata la q.l.c. dell&#8217;art. 19 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli art. 3, 24, 113 cost., dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ove non consente alla parte di stare in giudizio con l&#8217;assistenza di un difensore munito di procura generale alle liti “ ( Corte costituzionale, 19 marzo 1996 , n. 82).<br />	<br />
La conseguente nullità del ricorso giurisdizionale, sottoscritto dal solo difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del prescritto mandato speciale, non può essere sanata dalla costituzione della parte intimata, essendo nella specie applicabile l&#8217;art. 17, III c., del R. D. 17 agosto 1907 n. 642, secondo cui la comparizione dell&#8217;intimato sana la nullità e la irregolarità, ma restano salvi i diritti acquisiti anteriormente a tale costituzione (Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5508).<br />	<br />
La regola della sanatoria per effetto del c.d. conseguimento dello scopo risulta applicabile soltanto quando la costituzione del soggetto intimato, che avrebbe potuto dedurre la ipotizzabile nullità del ricorso introduttivo, sia avvenuta prima della scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso (Consiglio di Stato, V, 8 gennaio 1998, n. 60).<br />	<br />
Nel caso che occupa il ricorso non contiene la duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale e non è corredato (a margine, in calce o in allegato) da mandato speciale agli avv.ti Giuseppe e Rosa Maria Zaccaria, che hanno sottoscritto il gravame, ma solo da procura generale alle liti conferita ai suddetti legali dall&#8217;Amministratore unico e legale rappresentante della società ricorrente in data 31. 3.2001, come da atto contenente autentica di firma del dott. Gianvincenzo Nola, Notaio in Roma.<br />	<br />
La conseguente nullità non è stata sanata, in base ad i principi in precedenza espressi, dalla costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino, perché essa è avvenuta in data 10. 4.2009, dopo la scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Riccio, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amirante – Red. Quaranta 1- Ambiente e territorio – V.I.A. – Art. 23, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 – Esclusione per i progetti relativi ad opere destinate a scopi di protezione civile o di carattere temporaneo – Contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. &#8211; q.l.c. &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amirante – Red. Quaranta</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Ambiente e territorio – V.I.A. – Art. 23, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 – Esclusione per i progetti relativi ad opere destinate a scopi di protezione civile o di carattere temporaneo – Contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. &#8211; q.l.c. &#8211; Infondatezza 	</p>
<p>2- Ambiente e territorio – V.I.A. – Art. 25, comma 1 lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 152/2006 – Progetti localizzati sul territorio di più regioni – VIA in sede statale &#8211; Contrasto con l’art. 118 Cost. &#8211; q.l.c. &#8211; Infondatezza 	</p>
<p>3- Ambiente e territorio – V.I.A. – Art. 26, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 152/2006 – Ipotesi di esenzione dall’obbligo di trasmettere copia della domanda di VIA alle regioni, province e comuni interessati &#8211; Contrasto con l’art. 6, comma 1, della Direttiva 85/337/CEE &#8211; q.l.c. &#8211; Infondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 (nella parte in cui esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile e ad opere di carattere temporaneo) per contrasto con gli artt. 11 e 117, commi 1 e 5, Cost. e con la Direttiva 85/337/CEE, la quale prevede l’esclusione dalla VIA per i soli progetti relativi ad opere destinate a scopi di difesa nazionale. Infatti, non è inibito allo Stato, nell’esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l’esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo, tenuto conto anche che l’art. 23, comma 5, contiene una previsione di raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, nella forma della comunicazione alla Commissione europea dei motivi che giustificano l’esenzione.	</p>
<p>2- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1 lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 152/2006 (nella parte in cui prevedono che siano sottoposti a VIA, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più regioni o che, comunque, possano avere impatti rilevanti su più regioni) per contrasto con l’art. 118 Cost., atteso che, vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato, spetta al legislatore nazionale attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo. Nella specie, inoltre, l&#8217;attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni.	</p>
<p>3- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 152/2006 (nella parte in cui prevede la possibilità di esenzione dall’obbligo di trasmettere copia della domanda di VIA alle regioni, province e comuni interessati nonché agli enti di gestione di aree naturali protette, in ragione di specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell’opera o del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale) per contrasto con l’art. 6, comma 1, della Direttiva 85/337/CEE. La disposizione da ultimo citata, infatti, si limita ad enunciare il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell&#8217;iter procedimentale, in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedimentali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.235</a></p>
<p>Pres. Amirante – Red. Cassese 1- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Accertamento del danno e riscossione della somma dovuta per equivalente – Criteri per l’attività istruttoria – Decreto del Ministro dell’ambiente &#8211; Art. 299, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. &#8211; Infondatezza 2- Ambiente e territorio –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amirante – Red. Cassese</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Accertamento del danno e riscossione della somma dovuta per equivalente – Criteri per l’attività istruttoria – Decreto del Ministro dell’ambiente &#8211; Art. 299, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. &#8211; Infondatezza<br />
2- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Prevenzione e ripristino &#8211; Artt. 304, comma 3, 305, comma 2 e 306, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. &#8211; Infondatezza<br />
3- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Misure di ripristino – Determinazione – Competenza ministeriale &#8211; Art. 306, commi 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. – Infondatezza	</p>
<p>4- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente – Art. 311 del D.lgs. n. 152/2006 – Legittimazione ad agire del Ministro dell’ambiente – Contrasto con art. 118. Cost. &#8211; q.l.c. – Inammissibilità	</p>
<p>5- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Ripristino ambientale &#8211; Ordinanza ingiunzione del Ministro dell’ambiente – Artt. 312 e 313 del D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. &#8211; Infondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 299, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 (che attribuisce ad un decreto del Ministro dell’ambiente la determinazione  dei criteri per le attività istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente monetario) per violazione dell’art. 117 Cost. e del principio di leale collaborazione. Infatti, la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni in materie di propria competenza, che riguardano l’utilizzazione del bene ambiente e, quindi, altri interessi. Pertanto, la ricostruzione del rapporto tra i due ordini di potestà legislative in termini di prevalenza della disciplina ambientale statale non consente di ravvisare una interferenza tra competenze, che invece costituisce il presupposto dell’applicazione del principio di leale collaborazione.	</p>
<p>2- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, comma 3, 305, comma 2 e 306, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 (i quali disciplinano l’azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale attribuendo all’amministrazione statale il potere di richiedere informazioni all’operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione o ripristino, nonché di assumere direttamente tali misure) per violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. Da un lato, infatti, la prevalenza della disciplina ambientale statale non consente di ravvisare una interferenza tra competenze; dall’altro lato, la scelta di attribuire all&#8217;amministrazione statale le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell&#8217;esigenza di assicurare che l&#8217;esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale.	</p>
<p>3- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 306, commi 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 152/2006 (là dove attribuisce all’amministrazione statale la determinazione delle misure di ripristino ambientale) per violazione dell’art. 117 Cost. e dei principi di sussidiarietà e differenziazione dettati dall’art. 118 Cost. In materia di tutela ambientale, infatti, non può sussistere alcuna interferenza tra la competenza esclusiva statale e le ulteriori competenze regionali, mentre la scelta di attribuire all&#8217;amministrazione statale le funzioni amministrative relative al ripristino ambientale trova una ragionevole giustificazione nell&#8217;esigenza di assicurare che lo svolgimento di esse risponda a criteri di uniformità e unitarietà.	</p>
<p>4- E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311 del D.lgs. n. 152/2006 (che disciplina l’azione risarcitoria per danno ambientale in forma specifica e per equivalente patrimoniale e configura la legittimazione ad agire del Ministro dell’ambiente) per violazione dell’art. 118 Cost. L’invocato parametro costituzionale, infatti, regola il riparto della funzione amministrativa fra i diversi livelli di governo, mentre la legittimazione ad agire in sede giurisdizionale, da un lato, non costituisce una funzione amministrativa e, dall&#8217;altro lato, non risponde alla logica del riparto, dal momento che il riconoscimento della legittimazione dello Stato non esclude quella delle Regioni, e viceversa.	</p>
<p>5- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 312 e 313 del D.lgs. n. 152/2006 (nella parte in cui non prevedono alcun coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di emanazione dell’ordinanza ministeriale che ingiunge il ripristino ambientale) per violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. In tema di danno ambientale, infatti, non è rinvenibile alcuna interferenza fra competenze legislative che imponga l&#8217;applicazione principio di leale collaborazione. Inoltre, la scelta legislativa di attribuire all&#8217;amministrazione statale, anziché alle diverse amministrazioni regionali, il potere di adottare l&#8217;ordinanza che ingiunge il risarcimento al responsabile del danno ambientale, trova una ragionevole giustificazione nell&#8217;esigenza di assicurare che tale speciale potere amministrativo venga esercitato secondo criteri di uniformità e unitarietà.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14582_CC_14582.pdf">clicca qui</a></p>
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