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	<title>23/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.6085</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6085/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.6085</a></p>
<p>Pres. , est. A. Onorato Bruno Giordano (Avv.ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Maruzy) c. Questore di Napoli e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla discrezionalità della P.A. in ordine ai giudizi relativi alla pericolosità sociale di un soggetto 1. Misure di prevenzione e di sicurezza – Allontanamento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6085/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.6085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6085/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.6085</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. , est. A. Onorato<br /> Bruno Giordano  (Avv.ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Maruzy) c. Questore di Napoli e Ministero dell’Interno  (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità della P.A. in ordine ai giudizi relativi alla pericolosità sociale di un soggetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Misure di prevenzione e di sicurezza – Allontanamento del soggetto dal Comune di appartenenza – Giudizio di pericolosità sociale – Discrezionalità della P.A. &#8211; E’ ampia &#8211; Valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale – È sufficiente<br />
2. Misure di prevenzione e di sicurezza – Giudizio di pericolosità sociale – Può essere fondato su circostanze generiche di portata generale – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle ipotesi di allontanamento di un soggetto dal Comune di appartenenza, la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum e diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, è legittimamente applicata indipendentemente dalla esistenza di pendenze e/o condanne  penali a carico dell&#8217;interessato; presuppone, pertanto, un giudizio di pericolosità sociale, di natura discrezionale, che  può essere basato su elementi di fatto che possono anche non avere la consistenza di prove di sicura reità ma che, ad una prudente valutazione, si presentino come sufficientemente indicativi del carattere anomalo di determinati comportamenti, facendoli ritenere tali da evidenziare la loro probabile finalizzazione alla commissione di reati. Ne consegue, insomma, che i comportamenti addebitati al soggetto ed a tali fini rilevanti, non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso (1).</p>
<p>2. Il giudizio di pericolosità sociale, che giustifica l&#8217; irrogazione delle misure di prevenzione non può scaturire da elementi compiutamente provati né correlarsi a fatti criminosi in corso di esecuzione, trattandosi di attività ( la prevenzione ) riferita ad elementi indiziari, ossia ad episodi di vita che oggettivamente rivelino un&#8217; apprezzabile probabilità che i soggetti classificati pericolosi possano commettere reati; pertanto, i fatti e gli episodi di vita, assunti quali indici rivelatori della pericolosità sociale del soggetto, possono consistere  anche in circostanze generiche di portata generale e di oggettivo significato (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1)  cfr. Cons. Stato, IV Sez. 27 maggio 2002 n. 2931; id. IV Sez. 21 novembre 1992 n. 966.<br />
2) cfr. per tutte TAR Marche 31 marzo 2003 n. 204, TAR Basilicata  4 ottobre 2001 n. 733, Cons.Stato I Sez. par.  13 dicembre 2000 n. 1094, id.  IV Sez. ord. 27 maggio 2002 n. 2931.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<i><b></p>
<p align=center>
<p>
</i>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA</p>
<p>NAPOLI<br />
QUINTA  SEZIONE <br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>nelle persone dei Signori:</p>
<p>
Antonio Onorato         &#8211;      Presidente<br />
Paolo Carpentieri        &#8211;	 Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Cernese       &#8211;     Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul  ricorso n. 3063/2008  proposto da </p>
<p><b>Bruno Giordano</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti  Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Maruzy,  e con gli stessi  elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
il Questore di Napoli ed il Ministero dell’interno</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, domiciliati in Napoli, via Diaz. n. 11 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege li rappresenta e difende in giudizio,   <br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento 9 luglio 2007 , notificato il successivo 25 marzo 2008, col quale è stato ordinato l’allontanamento del ricorrente (residente a Marano) dal Comune di Napoli, per anni tre;</p>
<p>Visto il ricorso,<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio<br />
Visti gli atti tutti del giudizio,<br />
Relatore alla camera di consiglio  del 19 giugno 2008 il presidente,<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale,<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.   <br />
2-Con il primo articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 ed il vizio di eccesso di potere per insufficienza istruttoria, difetto di motivazione e manifesta ingiustizia, osservando che l’impugnato foglio di via obbligatorio risulterebbe basato su un giudizio di pericolosità sociale formulato con riferimenti a fatti indicati in modo generico e  di ben scarso rilievo e  senza comunque indicare comportamenti attuali che effettivamente rendano necessario il suo allontanamento da Napoli.<br />
Tale motivo è infondato.<br />
Il provvedimento in controversia è stato adottato ai sensi dell&#8217;art. 2, primo comma, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 il quale, nel testo modificato dall&#8217;art. 3 L. 3 agosto 1988 n. 327, prevede che il Questore può rimpatriare con foglio di via obbligatorio le persone &#8211; appartenenti alle categorie individuate nel precedente art. 1 &#8211; che siano pericolose per la sicurezza pubblica.<br />
Nell&#8217;interpretare la normativa ora richiamata la giurisprudenza ha chiarito che la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum e diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, è legittimamente applicata indipendentemente dalla esistenza di pendenze e/o condanne  penali a carico dell&#8217;interessato (Cons. Stato, IV Sez. 27 maggio 2002 n. 2931); presuppone, pertanto, un giudizio di pericolosità sociale, di natura discrezionale, che  può essere basato su elementi di fatto che possono anche non avere la consistenza di prove di sicura reità ma che, ad una prudente valutazione, si presentino come sufficientemente indicativi del carattere anomalo di determinati comportamenti, facendoli ritenere tali da evidenziare la loro probabile finalizzazione alla commissione di reati.<br />
Ne consegue che i provvedimenti applicativi di tali misure sono sufficientemente motivati col riferimento a fatti che facciano senz&#8217;altro presumere la pericolosità del soggetto.<br />
Insomma, come la stessa giurisprudenza ha chiarito,  i comportamenti addebitati al soggetto ed a tali fini rilevanti, non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso (Cons.Stato, IV Sez. 21 novembre 1992 n. 966). <br />
Dal provvedimento impugnato contenente l’ ordine di rimpatrio dell’attuale ricorrente, si rileva  che lo stesso:a)-”sulla base di accertamenti alla banca dati FF.PP.” “annovera precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti”; b)-”il 13 maggio 2005 veniva controllato dalla P.S.” “in via Ghisleri nei pressi del lotto SC1, luogo notoriamente conosciuto per la consumazione di reati in generale  specificamente quello dello spaccio di sostanza stupefacente, mentre unitamente ad altra persona pregiudicata cercava di acquistare droga” ; c)-”all’atto del controllo non forniva valide e lecite motivazioni circa la sua presenza in loco”;d) “non svolge” in Napoli “alcuna attività lavorativa lecita né ha parenti in questa giurisdizione”.   <br />
Ad avviso del Collegio,  siffatti elementi &#8211; la cui veridicità storica,  giova evidenziarlo,  non è stata per nulla contestata dal ricorrente che ha solo tentato di sminuirne la  valenza &#8211; legittimamente possono supportare l&#8217;adozione del foglio di via obbligatorio e ciò soprattutto ove si consideri che, come sopra rilevato, il giudizio di pericolosità sociale, che giustifica l&#8217;irrogazione della misura di prevenzione, è tipica valutazione di merito, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto profili di abnormità dell&#8217;iter logico o di incongruenza della motivazione. <br />
Infatti, il giudizio di pericolosità sociale, che giustifica l&#8217; irrogazione delle misure di prevenzione non può scaturire da elementi compiutamente provati né correlarsi a fatti criminosi in corso di esecuzione, trattandosi di attività ( la prevenzione ) riferita ad elementi indiziari, ossia ad episodi di vita che oggettivamente rivelino un&#8217; apprezzabile probabilità che i soggetti classificati pericolosi possano commettere reati; pertanto, i fatti e gli episodi di vita, assunti quali indici rivelatori della pericolosità sociale del soggetto, possono consistere  anche in circostanze generiche di portata generale e di oggettivo significato (Cfr. per tutte TAR Marche 31 marzo 2003 n. 204, TAR Basilicata  4 ottobre 2001 n. 733, Cons.Stato I Sez. par.  13 dicembre 2000 n. 1094, e  IV Sez. ord. 27 maggio 2002 n. 2931).<br />
Tanto basta per rendere evidente che il provvedimento impugnato non  è affatto privo di adeguata motivazione e frutto di un’istruttoria  per nulla frettolosa in quanto basato su una valutazione complessiva della condotta di vita del ricorrente, costellata da vari episodi e , a quanto pare, mai mutata  nonostante i precedenti.<br />
3-Non merita miglior sorte il secondo motivo col quale il ricorrente contesta il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio lamentando la violazione dei principi emergenti dagli artt. 24 e 97 Cost,<br />
Per smentirne la fondatezza di siffatta censura sarebbe, per la verità, sufficiente notare che il ricorrente ha avuto la possibilità di partecipare al procedimento in quanto ha ricevuto la comunicazione del suo avvio; ne consegue che la mancata visione da parte dell’interessato della documentazione presa in considerazione non è affatto ascrivile all’Amministrazione, bensì esclusivamente alla sua inerzia.<br />
Ad ogni modo, giova ribadire che l’art. 24 della Costituzione si riferisce esclusivamente al diritto di difesa “in giudizio” e che  il successivo art. 97 non impone affatto all’Amministrazione di esibire “sua sponte” la documentazione posta a base delle sue determinazioni.    <br />
4-Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.<br />
La mancanza di  concreta  attività  difensiva dell’Amministrazione consente la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PQM<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19 giugno 2008.</p>
<p align=center>IL PRESIDENTE Est.<br />
(dott. Antonio Onorato)</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6085/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.6085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.6096</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6096/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6096/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6096/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.6096</a></p>
<p>Pres., est. A. Onorato Gambro S.p.a. (Avv. C. Di Tonno) c. ASL NA 1 (N.C.). sulla proposizione del ricorso per l&#8217;ottemperanza per i decreti ingiuntivo divenuti esecutivi per mancata opposizione da parte della P.A. Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Per decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito di mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6096/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.6096</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-6096/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.6096</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. A. Onorato<br /> Gambro S.p.a. (Avv. C. Di Tonno) c. ASL NA 1 (N.C.).</span></p>
<hr />
<p>sulla proposizione del ricorso per l&#8217;ottemperanza per i decreti ingiuntivo divenuti esecutivi per mancata opposizione da parte della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Per decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito di mancata opposizione &#8211; Ammissibilità, essendo detto decreto assimilabile ad una sentenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ha valore di cosa giudicata, anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall’articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto pertanto esecutivo, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIA</p>
<p>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
Sezione V
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> composto dai Signori<br />
dott. Antonio Onorato 	&#8211;	presidente<br />	<br />
dott. Paolo Carpentieri	&#8211;	consigliere<br />	<br />
dott. Andrea Pannone	&#8211;	consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3814/2007 Reg. Gen., proposto da  </p>
<p><b>.S.p.A, Gambro</b>, rappresentata e difesa dall’ avv. Claudio Di Tonno e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, piazzetta Ascensione n. 10 presso La Motta;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
L’Azienda sanitaria locale Napoli 1</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore,</p>
<p><b></p>
<p align=center>per<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b> l&#8217;esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 1462/2006 emesso dal Tribunale di Napoli;</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 2008 a relazione del presidente;<br />
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La parte ricorrente ha proposto, previo atto di messa in mora, ricorso per ottenere l&#8217;adempimento da parte dell&#8217;Amministrazione dell&#8217;obbligo di conformarsi al giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe,  ritualmente notificato, fornito di decreto di esecutorietà  e munito di formula esecutiva, avente ad oggetto il pagamento delle somme in  esso indicate.<br />
Con lettera raccomandata la Segreteria di questo Tribunale ha comunicato all’Amministrazione l&#8217;avvenuto deposito del ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1-Il ricorso è ammissibile in quanto stato ritualmente proposto ai sensi dell&#8217;art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e degli articoli 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, che la giurisprudenza ormai pacifica ritiene applicabile alle sentenze del giudice ordinario di condanna della pubblica Amministrazione al pagamento di somme di danaro.<br />
Costituisce, altresì, principio consolidato della giurisprudenza amministrativa l&#8217;esperibilità del ricorso previsto dall&#8217;art. 27 n. 4 del t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, in relazione al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, dovendosi ritenere che l&#8217;accertamento del diritto, ancorché formatosi con modalità diverse da quelle del procedimento ordinario di cognizione, diventi incontrovertibile a seguito della mancata opposizione all&#8217;esecuzione.</p>
<p>2- Il ricorso è anche  fondato, in quanto, nonostante la dichiarazione di esecutività apposta ai decreti ingiuntivi in questione e l&#8217;atto di messa in mora,  il Consorzio intimato non vi si è conformato.<br />
Deve, pertanto, ordinarsi all&#8217;intimata Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute in base al decreto ingiuntivo di cui sopra, detratto quanto nel frattempo eventualmente versato, e va assegnato alla medesima il termine di sessanta giorni per adottare tutti gli atti necessari al pagamento di quanto dovuto.<br />
Il Collegio reputa peraltro necessario predisporre sin d&#8217;ora la nomina di un Commissario &#8220;ad acta&#8221; per il caso in cui l&#8217;Amministrazione intimata perseveri nell&#8217;inadempimento.<br />
Le spese di lite, il compenso per il Commissario ed il contributo unificato seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione V, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto:<br />
1)- ordina all’ASL Napoli n. 1 di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in premessa e nei limiti di cui in motivazione, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione o dalla sua comunicazione in via amministrativa.<br />
2)-Dà mandato al Prefetto di Napoli perché vigili sulla puntuale esecuzione e perché, in caso di ulteriore inottemperanza, nomini senza indugio un Commissario&#8221;ad acta&#8221;, che provveda ad emettere tutti gli atti necessari all&#8217;esecuzione del predetto giudicato.<br />
3)-Tenuto conto degli adempimenti da effettuare, determina sin da ora  in € 500 (cinquecento) il compenso che la ASL dovrà liquidare per il detto commissario.<br />
4)-Condanna l&#8217;indicata Amministrazione al pagamento di € 500 (cinquecento), quali spese competenze ed onorari di giudizio.<br />
5)-Condanna la parte soccombente a rifondere alla parte ricorrente quanto dalla stessa anticipato per contributo unificato.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2008.</p>
<p align=center>IL PRESIDENTE Est,<br />
(dott. Antonio Onorato)</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1651/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1651</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. S. Romano Est. Legambiente &#8211; Onlus ed altre (Avv. M. Rossi) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e B. Mancino), la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, F. De Santis, E. Possenti) ed il Comune di San Casciano in Val di Pesa (Avv. F. Falorni) nei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1651/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. S. Romano Est.<br /> Legambiente &#8211; Onlus ed altre (Avv. M. Rossi) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e B.<br /> Mancino), la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, F. De Santis, E. Possenti) ed il Comune di<br /> San Casciano in Val di Pesa (Avv. F. Falorni) nei confronti di Laika Caravans S.p.A., (Avv.ti C.<br /> Marsili Libelli, C. Narese, P. Narese, U. Franceschetti)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di legittimazione attiva delle associazioni di tutela ambientale riconosciute ad impugnare atti a contenuto urbanistico laddove inidonei a pregiudicare il bene dell&#8217;ambiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell&#8217;art. 13, legge n. 349 del 1986 – Sono legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l&#8217;interesse ambientale &#8211; Sono legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell&#8217;ambiente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell&#8217;art. 13, legge n. 349 del 1986, essendo legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l&#8217;interesse ambientale, sono legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell&#8217;ambiente come definito in termini normativi nei limiti di cui alla L. n. 349/86 o di altre fonti normative intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico. Nella fattispecie, non si rinviene l’esistenza di un bene ambientale soggetto a speciale protezione, difatti non solo non è configurabile un bene soggetto ad una qualsiasi disciplina vincolistica o comunque connotato da particolare valore ambientale, normativamente riconosciuto, ma si tratta di un’area collocata in un contesto nel quale preesistono strutture di tipo produttivo e da tempo destinato a zona industriale e artigianale. Né vale, a connotare di rilevanza ambientale l’area di cui trattasi, o comunque a fondare l’interesse ambientale delle associazioni ricorrenti, il fatto che nell’impugnazione si contesti una variante agli strumenti urbanistici, della quale debbano essere valutati gli “effetti ambientali”, ai sensi delle leggi regionali n. 1/2005 e n. 5/1995 poiché la legittimazione a ricorrere in capo alle associazioni ambientaliste non può fondarsi sulla “valutazione degli effetti ambientali” prevista, in generale, per tutte le azioni di trasformazione del territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><I>N. 01651/2008 REG.SEN.<br />
N. 01895/2007 REG.RIC.<br />
</I><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2007, proposto da:<br />
<b>Legambiente &#8211; Onlus</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />
Associazione italiana per il World Wide Fund for nature &#8211; ong &#8211; onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />
Fondazione per la tutela del territorio del Chanti Classico – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />
rappresentate e difese dall&#8217;avv. Marco Rossi, con domicilio eletto presso Marco Rossi in Firenze, via Fra Bartolommeo, 5; </p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio eletto presso Barbara Mancino in Firenze, Avv.ra reg.le &#8211; P. Unita&#8217; Italiana 1;<br />
Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lina Cardona, Francesca De Santis, Elena Possenti, con domicilio eletto presso Francesca De Santis in Firenze, c/o Ufficio Legale Provincia;Comune di San Casciano in Val di Pesa, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso Fausto Falorni in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; </p>
<p>nei confronti di<br />
Soc. Laika Caravans S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Marsili Libelli, Calogero Narese, Piero Narese, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<i><b><br />
</b></i>della deliberazione del Consiglio comunale di San Casciano Val di Pesa n. 9 del 28.2.2007, avente ad oggetto la ratifica dell’accordo di pianificazione in data 14.2.2007 tra il comune e la provincia di Firenze, per variante al p.r.g. integrazione piano strutturale, variante al p.t.c. provinciale, ai fini dell’individuazione di una zona per attività produttive in località Ponterotto, e la definitiva approvazione della variante al p.r.g. e al piano comunale di classificazione acustica;<br />
degli elaborati della variante al p.r.g.;<br />
dell’art. 26 delle n.t.a. del p.r.g. come modificato a seguito dell’accordo di pianificazione;<br />
della deliberazione del Consiglio provinciale n. 67 del 12.4.2007, avente ad oggetto la ratifica dell’accordo di pianificazione;<br />
in parte qua, della carta dello statuto del territorio del p.t.c., come modificata;<br />
dell’accordo di pianificazione 14.2.2007;<br />
della deliberazione n. 50 del 27.4.2004 del Consiglio comunale di San Casciano;<br />
della deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 7.6.2004 di avvio del procedimento;<br />
del verbale di Conferenza dei Servizi sottoscritto il 30.5.2006;<br />
dell’intesa preliminare per l’accordo di pianificazione del 30.5.2006;<br />
degli elaborati della variante adottata dal Comune; della deliberazione della Giunta comunale n. 183/2006;<br />
della deliberazione del consiglio provinciale n. 104 del 12.6.2006;<br />
in parte qua, dello statuto del territorio del p.t.c., come modificata;<br />
dell’atto di indirizzo della Giunta provinciale del 1.2.2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Firenze;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di San Casciano in Val di Pesa;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. Laika Caravans S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 07/05/2008 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto avverso gli atti in epigrafe indicati, i ricorrenti hanno impugnato i suddetti provvedimenti relativi all’accordo di pianificazione con il quale, in variante al p.r.g. comunale ed al p.t.c. provinciale e ad integrazione del piano strutturale adottato, è stata individuata una zona per attività produttive in località Ponterotto del comune di San Casciano Val di Pesa.<br />
Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1) violazione degli artt. 21 – 23 l.r.t. 3 gennaio 2005 n. 1, violazione degli artt. 15 – 18 stessa legge: secondo i ricorrenti, dopo la legge regionale n. 1/2005, che non contempla più lo strumento del piano regolatore generale, non sono più consentite le varianti a tali strumenti urbanistici (nella specie, la variante non era stata adottata prima della legge n. 1/2005); illegittimo il ricorso all’accordo di pianificazione;<br />
2) violazione dei principi generali della legge n. 1/2005, dell’art. 7 delle n.t.a. del p.t.c., del punito 8.1. dello statuto del territorio del p.t.c., carenza di motivazione, contraddittorietà tra atti, difetto di istruttoria, sviamento: sebbene l’area fosse già qualificata come “territorio aperto”, con specifici principi d’uso per la tutela ambientale, ciò nonostante la Provincia l’ha declassata senza motivazione, con sacrificio dell’interesse paesaggistico;<br />
3) violazione degli artt. 1, 2 e 3 l.r.t. n. 1/2005, della direttiva 42/2001/CE, degli artt. 11 e ss. l.r.t. n. 1/2005, della deliberazione Giunta regionale n. 289 del 21.2.2005, della deliberazione della giunta regionale 14.12.1998 n. 1541, della deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27.4.2004, della deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 7.6.2004, violazione dell’art. 32 l.r.t. n. 5/95, eccesso di potere per difetto di istruttoria: per la Direttiva citata devono essere valutati gli effetti ambientali degli strumenti urbanistici prima della loro adozione, la legge regionale prevede un regolamento attuativo intervenuto solo di recente, prima del quale non poteva essere adottato alcuno strumento di pianificazione; il comune avrebbe utilizzato un metodo (c.d. VIST) solo sperimentale, invece di seguire le istruzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 1998 e senza valutare né le ipotesi alternative, né l’opzione zero; mancata valutazione ambientale ex art. 32 l.r. n. 5/95; mancata effettuazione della valutazione ambientale da parte della Provincia per la variante al p.t.c.;<br />
4) violazione dell’art. 3 l.r.t. n. 1/2005, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento: mancata valutazione dell’alternativa costituita dall’impianto esistente, realizzato e mai utilizzato nel comune limitrofo; <br />
5) violazione dell’art. 33 n.t.a. del p.s. adottato, violazione dell’art. 17 del p.s. adottato, della prescrizione contenuta nel punto 5 dell’atto di avvio del procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria: violazione del p.s. la cui adozione preclude la possibilità di adottare una variante al p.r.g. e quindi di incrementare gli insediamenti da esso previsti (costituenti la soglia per il piano strutturale); mancanza di in piano attuativo esteso all’UTOE; <br />
6) violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, della deliberazione n. 50/2004 e della delibera n. 131/2004; eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, carenza di motivazione, sviamento e disparità di trattamento, illegittimità derivata degli atti di ratifica dell’accordo di pianificazione: violazione dei parametri urbanistici previsti per la zona D;<br />
7) eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento.</p>
<p>Costituitisi in giudizio, il comune, la provincia, la regione e la controinteressata Laika Caravans s.p.a. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in relazione ai motivi di natura urbanistica ivi dedotti; per il resto, ne hanno chiesto la reiezione nel merito, in quanto infondato.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, argomentando le rispettive tesi sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 &#8211; Le tre organizzazioni ricorrenti – Legambiente O.n.l.u.s., W.W.F. italiano O.n.l.u.s., Fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico O.n.l.u.s. &#8211; hanno impugnato gli atti relativi all’individuazione di una zona per attività produttive, all’intero del territorio comunale del comune di San Casciano Val di Pesa, proponendo una serie di motivi attinenti a profili urbanistici ed ambientali.<br />
Con riguardo a quelli tra essi, aventi esclusiva natura urbanistica, le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, invocando l’applicazione nella fattispecie dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di legittimazione a ricorrere degli enti esponenziali ai quali è riconosciuta una speciale capacità legittimante a tutela degli interessi specifici, di natura propriamente ambientale, che essi sono chiamati a rappresentare.<br />
Com’è noto, la legge n. 349/1986, con una scelta generalmente ritenuta eccezionale rispetto ai principi generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi, ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere di taluni enti esponenziali nella materia relativa alla tutela ambientale.<br />
E’ noto altresì che, sulla vexata quaestio, la giurisprudenza non ha espresso un indirizzo univoco.<br />
Infatti, secondo un primo orientamento, premessa la natura eccezionale della legittimazione riconosciuta agli enti di protezione ambientale, essa va riconosciuta solo nella materia relativa alla tutela ambientale con esclusione della legittimazione ad impugnare atti che attengano alla materia urbanistica o, lato sensu, dell’assetto del territorio (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 19 gennaio 2006 n. 97; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2005 n. 8001; Cons. St., Sez. IV, 9 novembre 2004 n. 7246; TAR Lombardia, Milano, II, 8 ottobre 2004 n. 5513).<br />
Un diverso orientamento ritiene, invece, che la legittimazione di cui trattasi non abbia natura eccezionale e, pertanto, debba essere riconosciuta anche in relazione all’impugnativa di atti di natura urbanistica che siano capaci di pregiudicare i valori ambientali (cfr. TAR Liguria, Sez. I, 1 agosto 2007 n. 1426; TAR Toscana, Sez. III; 20 ottobre 2006 n. 4568; Cons. St., Sez. IV, 30 settembre 2005 n. 5202;TAR Veneto, Sez. I, 30 maggio 2005 n. 2234; TAR Toscana, Sez. I, 25 maggio 2005 n. 2576).<br />
Un terzo orientamento ritiene che, pur trattandosi di una legittimazione di natura eccezionale, che presuppone cioè che gli atti impugnati siano idonei ad arrecare pregiudizio al bene ambientale protetto, non possa essere negata ai soggetti ricorrenti la possibilità di proporre qualsivoglia censura che sia, anche indirettamente, capace di produrre, attraverso l’annullamento dell’atto lesivo, la soddisfazione dell’interesse protetto (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 31 maggio 2004 n. 5118).<br />
1.1 &#8211; Osserva il Collegio che la sussistenza della speciale legittimazione riconosciuta dalla legge ai soggetti che abbiano tra i propri fini istituzionali la tutela dell’ambiente e che, in virtù della loro qualificazione, sono normativamente individuati (ex art. 13 e 18 legge n. 349/86), attraverso un particolare procedimento demandato all’amministrazione centrale dello Stato, deve sempre essere correlata, in primo luogo, alla sussistenza del bene protetto, per la cui tutela la legittimazione soggettiva è legislativamente riconosciuta.<br />
Verificata la sussistenza del bene protetto e del pregiudizio che ad esso potrebbe essere arrecato dalla trasformazione del territorio implicata dall’atto amministrativo, la natura urbanistica del provvedimento non preclude, ex se, la sua impugnabilità laddove esso sia idoneo ad incidere sul bene tutelato.<br />
La capacità lesiva dell’atto impugnato rispetto al bene oggetto di tutela va evidentemente valutata alla stregua del grado di protezione fornito dall’ordinamento al bene della cui protezione si tratta.<br />
Ove si tratti di beni oggetto di protezione speciale, l’ampiezza della legittimazione è totale, nel senso che essa non sopporta limitazione di contenuto, quanto alla proponibilità dei motivi di ricorso idonei a comportare l’annullamento dell’atto impugnato, in omaggio al principio che la tutela giurisdizionale non può essere limitata a particolari mezzi di impugnazione (art. 113 Cost.)<br />
Laddove, invece, manchi in radice il presupposto dell’esistenza di un bene protetto, definito in termini normativi, non può valere la generica esigenza di tutelare l’ambiente esistente, ma occorre che vi sia certezza sia in ordine all’esistenza di un bene giuridicamente qualificabile come ambiente protetto in senso normativo, sia in ordine alla lesività degli atti contestati, e cioè alla possibilità che, attraverso la realizzazione delle trasformazioni da essi previste, il bene così individuato e qualificato venga danneggiato o comunque altrimenti pregiudicato.<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell&#8217;art. 18, l. n. 349 del 1986 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi diffusi solo in quanto sia in questione la contestazione di provvedimenti idonei a pregiudicare il bene dell&#8217;ambiente nella sua qualificazione giuridica di diritto positivo; all&#8217;interno di tale ambito di legittimazione a ricorrere non possono esistere limiti quanto alle censure deducibili, nel senso che tali associazioni possono proporre anche doglianze relative alle modalità di esecuzione dell&#8217;opera, sempre che i motivi proposti siano strumentalmente idonei ad annullare il provvedimento impugnato.<br />
Tale soluzione, ad avviso della Sezione, si impone (in disparte la pur non trascurabile difficoltà di distinguere con sicurezza tra le doglianze dirette alla tutela ambientale e quelle, invece, prive di tale nota), sia per la sua coerenza con il consolidato principio della sufficienza degli interessi a ricorrere di tipo anche solo strumentale, sia alla luce del disposto dell&#8217;art. 113 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la tutela giurisdizionale &#8220;non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione&#8221; (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 31 maggio 2004, n. 5118).<br />
In altri termini, le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell&#8217;art. 13, legge n. 349 del 1986, essendo legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l&#8217;interesse ambientale, sono legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell&#8217;ambiente come definito in termini normativi nei limiti di cui alla L. n. 349/86 o di altre fonti normative intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 223 /1992).<br />
Nella fattispecie, non si rinviene l’esistenza di un bene ambientale soggetto a speciale protezione.<br />
Infatti, in base alla prospettazione delle stesse associazioni ricorrenti, l’area interessata dall’intervento oggetto degli atti impugnati non costituisce un bene protetto ai sensi della normativa statale di settore (legge n. 1947/1939 sulla tutela del paesaggio, legge n. 394/1991 sulle aree protette, d.lgs. 490/1999 in materia di beni culturali e ambientali, d. lgs. 42/2004 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio), né ai sensi della legislazione regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 296/1988 sulla formazione dei piani urbanistico &#8211; territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, con annessa disciplina delle aree protette).<br />
In particolare, la zona nella quale l’area è collocata, già classificata come “zona produttiva” con variante generale al p.r.g., poi stralciata dalla regione non per motivi di tutela ambientale ma per carenza di domanda di ulteriori aree produttive, è stata nuovamente inserita in zona produttiva.<br />
Essa si trova collocata lungo una strada di fondovalle di collegamento tra il casello della superstrada Firenze – Siena ed il casello della strada di grande comunicazione Firenze &#8211; Pisa – Livorno, in prossimità di altre aree destinate a zona produttiva.<br />
Perciò, l’area è stata inserita dal piano strutturale tra le aree di fondovalle già interessate da interventi che ne hanno alterato e compromesso le caratteristiche originarie (cfr. delibera della Giunta comunale n. 131 del 7.6.2004).<br />
Se ne deduce che, nella fattispecie, non solo non è configurabile un bene soggetto ad una qualsiasi disciplina vincolistica o comunque connotato da particolare valore ambientale, normativamente riconosciuto, ma si tratta di un’area collocata in un contesto nel quale preesistono strutture di tipo produttivo e da tempo destinato a zona industriale e artigianale.<br />
Esclusa la sussistenza di un bene ambientale soggetto ad una qualche forma di protezione, che rilevi sotto il profilo normativo, si deve conseguentemente escludere la legittimazione delle associazioni ambientaliste, riconosciute ai sensi dell’art. 18 legge n. 349/86, ad impugnare le scelte urbanistiche riguardanti l’area in questione.<br />
Né vale, a connotare di rilevanza ambientale l’area di cui trattasi, o comunque a fondare l’interesse ambientale delle associazioni ricorrenti il fatto che, con il ricorso in esame, si contesti una variante agli strumenti urbanistici, della quale debbano essere valutati gli “effetti ambientali”, ai sensi delle leggi regionali n. 1/2005 e n. 5/1995.<br />
La previsione secondo cui “le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge” (art. 3 l.r. n. 1/2005), norma già contenuta nella previgente l.r. n. 5/1995 (art. 5), attiene all’uso del territorio e alla gestione delle sue risorse essenziali; esigenze che impongono che nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e di riorganizzazione (art. 3, comma 4).<br />
In un’ottica di gestione del territorio tesa allo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private (artt. 1 e 2), la legge contiene specifiche disposizioni dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE, finalizzate alla valutazione integrata di piani e programmi (Titolo II Capo I).<br />
Sembra evidente, sulla base delle considerazioni che precedono, che la legittimazione a ricorrere in capo alle associazioni ambientaliste non può fondarsi sulla “valutazione degli effetti ambientali” prevista, in generale, per tutte le azioni di trasformazione del territorio.<br />
A tacer d’altro, ove ciò si ammettesse, ne conseguirebbe che tale legittimazione dovrebbe essere riconosciuta in ogni ipotesi di adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e cioè con riferimento a tutte le scelte urbanistiche compiute dagli enti cui compete la gestione del territorio.<br />
“Invero, il sillogismo, ipoteticamente ed astrattamente proponibile, per il quale ogni intervento urbanistico dovrebbe ritenersi inevitabilmente idoneo a provocare riflessi in materia ambientale, si risolve in una petizione di principio di carattere logico-deduttivo del tutto avulsa dall&#8217;apposito apparato normativo, che pone dei precisi limiti alla individuabilità dei beni suscettibili di provocare gli interventi previsti dall&#8217;ordinamento.<br />
Diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per la quale qualsiasi intervento urbanistico o edilizio potrebbe essere ritenuto capace di compromettere l&#8217;ambiente circostante, senza alcuna esclusione: ma tale conclusione si rivela manifestamente insostenibile ove la si confronti con le articolate qualificazioni normative degli interessi oggettivamente considerabili <br />
come ambientali” (Cons. St, Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3878).<br />
1.2 &#8211; L’area interessata dall’intervento previsto risultava, peraltro, inserita nel piano territoriale di coordinamento provinciale, che la qualificava come “territorio aperto”, qualificazione venuta meno con la variante al p.t.c., approvata con uno dei provvedimenti impugnati.<br />
Il previo inserimento dell’area nel piano provinciale comporta, limitatamente a tale strumento urbanistico, una diversa qualificazione dell’interesse azionato dalle associazioni ricorrenti con conseguente differente valutazione della legittimazione a censurare la determinazione di stralciare l’area dalla categoria definita come “territorio aperto” nell’ambito del p.t.c., al fine di inserirla nel c.d. ambito urbano.<br />
Infatti, la qualificazione dell’area di cui trattasi, operata dalla carta dello statuto del territorio del p.t.c., ne comportava l’assoggettamento alla disciplina prevista dall’art. 7 delle n.t.a., con conseguente applicazione dei principi d’uso del territorio, contenuti in prescrizioni, direttive e criteri di localizzazione.<br />
Tale disciplina, prevista dal p.t.c., sostanzialmente finalizzata alla tutela del paesaggio, consente di qualificare l’area in questione come bene ambientale soggetto ad una, sia pur limitata e relativa, forma di protezione.<br />
Nei limiti sopra precisati, non può negarsi la legittimazione delle associazioni ricorrenti a censurare la variante apportata al piano territoriale di coordinamento, a seguito della quale è venuta meno la tutela normativa originariamente apprestata.<br />
Tanto premesso, non può peraltro essere trascurata la circostanza che le associazioni ricorrenti, non solo non documentano il verificarsi di un pregiudizio allo specifico interesse vantato, ma neanche illustrano alcun particolare aspetto da cui possa desumersi la sicura incompatibilità dell’intervento progettato , sotto il profilo strettamente ambientale, con riferimento al contesto considerato.<br />
Invero (secondo quanto osservato dalla difesa comunale) l’unico aspetto di interesse propriamente ambientale, che ha giustificato l’intervento della competente Soprintendenza – che ha provveduto a rilasciare il suo parere favorevole – è dato dall’esistenza di un vincolo (ex art. 142, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 42/2004) che interessa una limitatissima superficie costituita dalle fasce di 150 metri poste ai lati di un modesto corso d’acqua.<br />
Tale profilo, peraltro, non è neanche dedotto nel ricorso in esame, le cui censure si appuntano, per la maggior parte di esse, su questioni essenzialmente urbanistiche, non aventi una immediata ricaduta in termini di tutela dell’ambiente.<br />
Infatti: con il primo motivo, si contesta il potere del comune, dopo l’intervento della legge regionale toscana n. 1/2005, di apportare varianti al piano regolatore generale (non più previsto dalla legge regionale); con il secondo motivo, si contesta il potere della Provincia di declassare, senza motivazione, un’area già classificata come “territorio aperto”, con generico sacrificio dell’interesse paesaggistico; con il terzo motivo, si sostiene che avendo la legge regionale previsto un regolamento attuativo intervenuto solo di recente, prima di esso non poteva essere adottato alcuno strumento di pianificazione; inoltre, il comune avrebbe utilizzato un metodo (c.d. VIST) solo sperimentale, invece di seguire le istruzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 1998 e non avrebbe valutati né le ipotesi alternative, né l’opzione zero; con il quarto motivo, si censura la mancata valutazione dell’alternativa costituita dall’impianto esistente; con il quinto motivo, si contesta il potere di incrementare gli insediamenti previsti dal previgente piano regolatore generale nonché la mancanza di un piano attuativo esteso all’intera U.T.O.E.; con il sesto motivo, si contesta la violazione dei parametri urbanistici previsti per la zona D; con il settimo motivo, si deduce che la variante approvata risponderebbe ad esigenze esclusive di un soggetto privato.<br />
Si tratta, come già evidenziato dalla sintetica enunciazione sopra esposta, di motivi che non attengono ad aspetti e non censurano scelte direttamente pregiudizievoli di interessi di natura propriamente ambientale, bensì di censure basate su pretese violazioni di normative volte alla disciplina dell’assetto del territorio, talora di violazioni di regole procedurali pur attinenti a valutazioni di contenuto ambientale (cfr. secondo e terzo motivo).<br />
Carattere parzialmente diverso deve essere riconosciuto, per quanto sopra precisato, al secondo ed alla parte del terzo motivo dedotti, con i quali si contesta la mancata o la insufficiente valutazione gli effetti ambientali degli strumenti urbanistici prima della loro adozione, la mancata valutazione sia di ipotesi alternative, sia della c.d. “opzione zero”; la correlativa violazione dell’art. 32 l.r.t. n. 5/95; la mancata effettuazione della valutazione ambientale da parte della Provincia in ordine alla variante al p.t.c.<br />
Concludendo sull’eccezione in esame, il ricorso si palesa inammissibile in relazione a tutti i motivi dedotti, tranne i motivi 2 e 3.<br />
2 – Nel merito, il secondo ed terzo motivo proposti sono infondati.<br />
Secondo i ricorrenti, in tesi, nella fattispecie sarebbe mancata la valutazione degli effetti ambientali delle varianti al p.r.g. e al p.t.c.; in ogni caso, il comune avrebbe utilizzato un metodo (c.d. VIST) di carattere solo sperimentale, non avrebbe seguito le istruzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 1998, avrebbe omesso di valutare sia le ipotesi alternative, sia l’opzione zero; in particolare, sarebbe stato violato l’art. 32 della legge regionale toscana n. 5/1995, previgente, che imponeva la valutazione degli effetti ambientali degli strumenti urbanistici; la provincia, per suo conto, avrebbe omesso di valutare gli effetti ambientali della variante al p.t.c. e avrebbe immotivatamente declassato un’area già classificata come “territorio aperto”, con violazione dei principi d’uso di carattere paesaggistico &#8211; ambientale contenuti nella disciplina prevista per tali aree.<br />
In particolare, il secondo motivo è diretto avverso l’approvazione della variante al p.t.c., avvenuta (secondo le ricorrenti) in violazione dello statuto del territorio dello strumento urbanistico che detta specifici principi d’uso (contenuti in prescrizioni, direttive e criteri di localizzazione) che impongono la preventiva valutazione, nel caso di installazioni in territorio aperto, dell’impatto sull’assetto attuale, con una disciplina finalizzata alla tutela del paesaggio.<br />
Inoltre, la scelta della provincia di declassare l’area in questione sarebbe priva di motivazione, non essendo certo sufficiente che nel verbale di conferenza dei servizi si dichiari che “la variante risulta in linea con i principi del PTCP”, a fronte del sacrificio ambientale costituito dalla costruzione di un corpo di fabbrica di oltre 300 mila metri cubi.<br />
2.1 &#8211; Osserva il Collegio che la scelta dell’amministrazione provinciale di modificare la classificazione urbanistica dell’area di cui trattasi, da “territorio aperto” a “ambito urbano”, attraverso una procedura di variante apportata al piano territoriale di coordinamento provinciale, si qualifica come esercizio del potere di pianificazione spettante all’ente locale, come tale sottratto ad un obbligo specifico di motivazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Il procedimento di variante urbanistica, al quale la variante al p.t.c. è assimilata, è disciplinato da apposite norme (nella regione Toscana, la legge regionale n. 1/2005), e nella specie risulta ammesso dagli stessi principi d’uso richiamati dalle ricorrenti.<br />
L’espresso richiamo, contenuto nel verbale della conferenza di servizi del 30.5.2006, alle prescrizioni, alle direttive ed ai criteri di localizzazione dello statuto del territorio costituisce la motivazione propria della scelta di ritenere compatibile la variante proposta con i principi del piano.<br />
Invero, dal rapporto istruttorio allegato al verbale di conferenza di servizi emergono in maniera analitica le ragioni della ritenuta compatibilità dell’intervento progettato con la stessa disciplina del “territorio aperto” ( rispondenza alle effettive necessità per il pubblico e per il privato, rapporto con le infrastrutture esistenti come l’adiacenza ad una zona produttiva e ad una viabilità provinciale, localizzazione in un’area di fondovalle, di minore impatto visivo).<br />
In particolare, nell’esaminare l’osservazione presentata dal rappresentante dell’associazione Italia Nostra ed altri, si è evidenziato che “Nel p.t.c. i principi d’uso di carattere paesaggistico -ambientale sono contenuti in generale nella disciplina del territorio aperto. Oltre a tali principi, all’interno del territorio aperto sono individuate le aree di maggior valore, sottoposte ad una disciplina finalizzata alla loro tutela e definite invarianti strutturali ai sensi della l.r. 1/2005. Il presente accordo nasce dall’esigenza di superare gli elementi di incompatibilità contenuti nel territorio aperto. L’area oggetto di intervento edilizio infatti non ricade all’interno delle invarianti strutturali del p.t.c.” (cfr. verbale della conferenza dei servizi e accordo di pianificazione)<br />
Tali elementi costituiscono un’adeguata motivazione della scelta di introdurre la variante al p.t.c., anche alla luce della giurisprudenza che ritiene sufficiente, a sostenere il mutamento della destinazione di un’area in sede urbanistica, il riferimento ai criteri generali ispiratori della scelta effettuata.<br />
Nondimeno, l’amministrazione provinciale ha ritenuto più ragionevole, tenuto conto dei caratteri dell’intervento previsto, la scelta di stralciare l’area interessata dal “territorio aperto”ed il suo inserimento nell’”ambito urbano” del p.t.c.<br />
Operata tale variazione, l’area risulta sottratta alla disciplina riguardante il “territorio aperto” e soggetta alle scelte di pianificazione dell’ente comunale. <br />
2.2 – Con il terzo motivo, le ricorrenti pongono la questione della valutazione degli “effetti ambientali” connessi all’approvazione della variante al p.r.g. ed al p.t.c., valutazione che (secondo la tesi esposta) o sarebbe totalmente mancata ovvero sarebbe gravemente insufficiente, atteso il carattere solo sperimentale del metodo (c.d. VIST) utilizzato dal comune; risulterebbero pertanto violati sia la direttiva CE 42/2001, sia l’art. 32 della legge regionale toscana n. 5/1995, stante l’entrata in vigore differita della legge regionale n. 1/2005, e gli atti sarebbero comunque viziati per omessa valutazione delle ipotesi alternative e della c.d. opzione zero.<br />
Il motivo è infondato, sotto tutti i profili prospettati.<br />
La ricostruzione della normativa applicabile nella fattispecie non può che partire dalla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 1001.<br />
Essa prevede la necessità di procedere ad una valutazione degli effetti ambientali della pianificazione territoriale, da effettuarsi anteriormente all’adozione dei relativi strumenti urbanistici (art. 4, par. 1), la quale sia contenuta in un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative (art. 5, par. 1); tale rapporto deve essere messo a disposizione dell’autorità e del pubblico (art. 6, par. 1).<br />
In materia di direttive comunitarie, vale il principio che esse non hanno diretta applicazione negli stati membri, in assenza delle norme di recepimento, ancorché sia scaduto il termine entro il quale esso dovrebbe essere attuato.<br />
La diretta applicabilità della direttiva presuppone che essa abbia natura self-executing, il che avviene nei casi in cui si tratti di normativa precisa, dettagliata ed incondizionata.<br />
La direttiva in questione non ha carattere self-executing, come già ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sez. II ter, 4 gennaio 2006 n. 81; TAR Umbria, 19 giugno 2006 n. 325; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 aprile 2006 n. 359).<br />
Esclusa la diretta applicabilità della disciplina comunitaria, va individuata la normativa applicabile, considerando che la fattispecie si colloca a cavallo tra l’entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e l’abrogazione della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (cfr. artt. 200 e 210 l.r. 1/2005).<br />
La l.r. 1/2005 (intervenuta allorquando il procedimento di variante era già iniziato con la deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 7 giugno 2004, ma successiva alla data dell’accordo di pianificazione ed agli atti di ratifica del medesimo da parte delle amministrazioni competenti), all’art. 3, comma terzo, stabilisce che “le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge”.<br />
Peraltro, l’art. 210 della stessa legge regionale stabilisce che il capo I del titolo II entra in vigore al momento in cui sarà emanato il regolamento disciplinato dal comma quinto dell’art. 11.<br />
Tale regolamento è stato in effetti approvato con d.p.g.r. del 9 febbraio 2007 n. 4/R e si applica agli atti adottati dopo 90 giorni dalla sua entrata in vigore.<br />
Pertanto, va esclusa l’applicabilità nella fattispecie sia del regolamento sia del capo I del titolo II della l.r. 1/2005; da tale premessa, tuttavia, non potrebbe anche dedursi che, in mancanza del regolamento che disciplini le concrete modalità della valutazione degli effetti ambientali degli atti di pianificazione territoriale, l’autorità amministrativa non potrebbe esercitare il potere di variare la disciplina esistente dell’assetto del territorio (come adombrato dalla ricorrenti nel primo motivo di ricorso con riguardo al potere degli enti locali di apportare variazioni ai piani regolatori dal momento che essi non sono più previsti dalla legge regionale 1/2005).<br />
Invero, l’art. 210 della l.r. 1/2005 differisce l’entrata in vigore del titolo II (norme procedurali comuni), capo I (valutazione integrata di piani e programmi), nonché delle altre norme ivi indicate, ma non delle restanti disposizioni della legge regionale.<br />
Ne consegue (come esattamente sostenuto dalla difesa comunale) che nella specie trova applicazione il principio sancito dall’art. 3 della l.r. 1/2005, ancorché in assenza della predisposizione delle procedure preventive (di valutazione degli effetti ambientali) “previste dalla legge”(subordinata all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 11).<br />
Con opportune indicazioni, la regione Toscana ha emanato puntuali indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della l.r. 1/2005.<br />
La circolare, approvata con deliberazione n. 289 del 21 febbraio 2005, in ordine alla valutazione degli effetti ambientali che deve essere effettuata in riferimento agli strumenti e agli atti non ancora adottati al momento dell’entrata in vigore della l.r. 1/2001, stabilisce che le varianti al vecchio strumento urbanistico devono essere corredate della valutazione degli effetti ambientali, già oggetto dell’art. 32 della legge regionale n. 5/1995 ed altresì della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1998 n. 1541.<br />
La tesi proposta dalla Regione è coerente con la ricostruzione del quadro normativo sopra illustrata.<br />
Ne consegue la necessità per le amministrazioni competenti di procedere alla valutazione preventiva degli effetti ambientali degli atti di pianificazione del territorio, senza l’obbligo di attenersi ad un determinato metodo di valutazione.<br />
Nel quadro normativo tratteggiato, il comune ha previsto uno specifico metodo di valutazione nell’ambito del piano strutturale adottato e lo ha applicato nella fattispecie in esame.<br />
Il metodo di “valutazione integrata dello sviluppo del territorio” (c.d. VIST), disciplinato dal p.s., si basa sulla suddivisione degli indicatori in cinque categorie (ambiente naturale, antropizzazione, valenza culturale, valenza economica locale e valenza economica globale), a loro volta divise in sottogruppi, attraverso i quali l’amministrazione valuta la sostenibilità di ogni trasformazione dell’assetto del territorio.<br />
L’esito dell’applicazione del metodo utilizzato ha condotto alla valutazione finale che l’intervento previsto possa essere ammesso, anche tenendo conto degli effetti ambientali che sarà in grado di produrre; essi peraltro saranno mitigati e compensati attraverso specifici interventi, puntualmente recepiti dall’amministrazione comunale negli atti di adozione e di approvazione della variante al p.r.g.<br />
A fronte della metodica seguita dall’amministrazione, le censure delle ricorrenti si limitano ad invocare la direttiva 2001/42/CE nonché l’art. 32 l.r. n. 5/95, senza peraltro minimamente contestare la conformità del metodo a disposizione determinate o eccepire eventuali profili di illogicità o carenze istruttorie della valutazione effettuata dalla p.a. <br />
L’infondatezza delle censure proposte emerge, palesemente, dal rilievo che gli apprezzamenti effettuati in sede di VIST assolvono, comunque, alle esigenze dettate dalla direttiva CE, dall’art. 32 nonché dalla deliberazione n. 1541/1998.<br />
Resta da precisare che la valutazione effettuata dal comune è posta a base tanto della variante al p.r.g. quanto della variante al p.t.c., come si evince dal fatto che essa è parte integrante della proposta che il comune ha avanzato a provincia e regione e che è stata condivisa da tutti gli enti intervenuti all’accordo di pianificazione.<br />
La relazione VIST costituisce, pertanto, un unico documento di verifica degli effetti ambientali dell’intervento oggetto dell’accordo, che si è formato, tra gli enti interessati, sia sulla variante al p.r.g. che su quella al p.t.c.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, sono state valutate anche le alternative alla collocazione prevista e la c.d. opzione zero.<br />
Tutti gli atti impugnati (in particolare, la valutazione c.d. VIST) danno atto dell’inesistenza di valide alternative alla soluzione prescelta, nonché delle ragioni soprattutto di ordine economico – sociali per le quali si è ritenuto di non rinunciare all’opportunità dell’insediamento di un’importante struttura produttiva.<br />
3 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso in parte va dichiarato inammissibile, in parte va respinto in quanto infondato.<br />
Spese ed onorari di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere interamente compensati tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, in parte dichiara il ricorso inammissibile, in parte lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 07/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Saverio Romano, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Testori, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1651/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</a></p>
<p>Pres.C. Allegretta – Est.Laura Marzano sulla procedura negoziata senza pubblicazione del bando nell&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 57 comma 2 lett. c), del Codice dei contratti Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara – Art.57 comma 2 lett. c), d.lg. n.163 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>C. Allegretta – <i>Est.</i>Laura Marzano</span></p>
<hr />
<p>sulla procedura negoziata senza pubblicazione del bando nell&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 57 comma 2 lett. c), del Codice dei contratti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara – Art.57 comma 2 lett. c), d.lg. n.163 del 2006 – Par condicio e regole sulla concorrenza – Rispetto – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, i margini di discrezionalità della stazione appaltante sono sensibilmente maggiori rispetto alle tipiche procedure di evidenza pubblica; in essa la garanzia del rispetto della par condicio e delle regole sulla concorrenza risiede nel rispetto, a monte, dei requisiti particolarmente restrittivi che, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c), del Codice dei contratti, legittimano il ricorso a siffatta procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01721/2007 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<b>Costruzioni Barozzi &#8211; Co.Bar. s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro &#8211; tempore, Guastamacchia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro – tempore e Manin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro &#8211; tempore, ciascuna in proprio e in qualità di partecipante al r.t.i. avente come capogruppo la Co.Bar. s.r.l., tutte rappresentate e difese dall&#8217;avv. Tommaso Di Gioia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bari, via Nicolai 29; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Università degli Studi di Bari</b>, in persona del legale rappresentante pro &#8211; tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Volpe, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele 52; <br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Consorzio</b> <b>Recupero Patrimonio Artistico</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via F. Crispi 6; <br />
<b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Consorzio Recupero Patrimonio Artistico</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe Macchione e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via F. Crispi 6; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del verbale del Consiglio di amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Bari del 21 novembre 2007, con cui si è stabilito di non invitare l&#8217;a.t.i. Co.Bar. alla procedura negoziata per la ristrutturazione dell&#8217;edificio sede dell&#8217;ex Manifattura Tabacchi e dei successivi atti di conferma;<br />
&#8211; degli atti del 29 novembre 2007, impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 dicembre 2007, con cui l&#8217;Università  degli Studi di Bari ha invitato alla procedura negoziata per la ristrutturazione della ex Manifattura tabacchi soltanto le q<br />
&#8211; del verbale della seduta del 5 dicembre 2007, con cui l&#8217;Università  degli Studi di Bari ha assegnato alle predette quattro a.t.i. il termine del 13 dicembre 2007 per la presentazione delle offerte.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;<br />
Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio e l’atto di intervento ad opponendum del Consorzio Recupero Patrimonio Artistico;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il referendario dott. ssa Laura Marzano;<br />
Uditi, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2008, i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato e depositato il 3 dicembre 2007 le ricorrenti hanno impugnato il verbale del Consiglio di amministrazione dell&#8217;Università degli Studi di Bari del 21 novembre 2007, con cui si è stabilito di non invitare l&#8217;a.t.i. Co.Bar. alla procedura negoziata per la ristrutturazione dell&#8217;edificio sede dell&#8217;ex Manifattura Tabacchi e i successivi atti di conferma.<br />
Con separato ricorso ai sensi dell’art. 21 legge 1034/1971 hanno chiesto l’adozione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte; l’istanza è stata respinta con decreto presidenziale n. 1096 del 4 dicembre 2007.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 dicembre 2007, hanno impugnato gli atti del 29 novembre 2007 con cui l&#8217;Università degli Studi di Bari ha invitato alla suddetta procedura negoziata soltanto le quattro a.t.i. indicate in ricorso, con espressa esclusione dell&#8217;a.t.i. Co.Bar., i successivi atti di conferma e connessi nonché il verbale della seduta del 5 dicembre 2007, con cui l&#8217;Università degli Studi di Bari ha assegnato alle predette quattro a.t.i. il termine del 13 dicembre 2007 per la presentazione delle offerte.<br />
Con separato ricorso ai sensi dell’art. 21 legge 1034/1971 è stata reiterata ed estesa agli ulteriori atti gravati l’istanza di adozione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte, anche questa respinta con decreto presidenziale n. 1143 del 13 dicembre 2007.<br />
Si è costituita l’amministrazione resistente la quale ha chiesto la reiezione del ricorso e, con atto notificato il 18 dicembre 2007, ha spiegato intervento ad opponendum il Consorzio Recupero Patrimonio Artistico di Bari che, in qualità di primo classificato in graduatoria, ha chiesto la reiezione della istanza cautelare e del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 1183 del 19 dicembre 2007 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.<br />
In corso di causa le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti; in particolare il Consorzio Recupero Patrimonio Artistico ha depositato atto di costituzione in giudizio in qualità di controinteressato effettivo insistendo per il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 28 maggio 2008, sentiti i difensori delle parti e sulle conclusioni ivi precisate, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. La vicenda per cui è causa può essere così riassunta.<br />
Con bando di gara del 2 marzo 2007 l’Università degli Studi di Bari ha indetto un appalto concorso per la ristrutturazione dell’edificio della ex sede della Manifattura dei tabacchi in Bari e, con lettera di invito del 19 giugno 2007, ha fissato, quale termine ultimo per far pervenire le offerte, a pena di esclusione, le ore 12,00 del 18 settembre 2007.<br />
L’offerta delle ricorrenti in costituenda a.t.i. è pervenuta, tramite corriere, alle ore 13,30 del giorno indicato sicché la Commissione di gara ne ha deliberato l’esclusione: detto atto è stato impugnato dalle ricorrenti, con conseguente domanda risarcitoria ma senza richiesta incidentale di sospensione, incardinando il giudizio iscritto al n. 1722/2007 R.G., tuttora pendente.<br />
La gara, tuttavia, non è stata aggiudicata poiché, delle quattro concorrenti ammesse, tre hanno presentato progetti non conformi ai requisiti minimi inderogabili stabiliti dal capitolato speciale prestazionale ed una ha depositato documentazione non conforme alle prescrizioni della lex specialis.<br />
Stante l’asserita urgenza di concludere la gara entro il 31 dicembre 2007, l’amministrazione, con verbale del 21 novembre 2007, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. C del d. lgs. 163/2006, senza previa pubblicazione del bando, decidendo di invitare soltanto le quattro imprese “le cui offerte non è stato possibile prendere in considerazione, richiedendo loro di sottoscrivere previamente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’aggiudicataria provvederà ad adeguare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione, il proprio progetto ai requisiti tecnici minimi inderogabili previsti dal capitolato speciale prestazionale”.<br />
Detto verbale, in uno con i successivi atti confermativi, è oggetto di gravame nel ricorso in epigrafe sull’assunto della illegittimità del mancato invito alla procedura negoziata della costituenda a.t.i. ricorrente.<br />
2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, riproposto nei motivi aggiunti, con cui si deduce la violazione dell’art. 57, comma 2 lett. c) del d. lgs. 163/06, l’eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione delle norme disciplinanti le procedure negoziate e del principio di proporzionalità e massima partecipazione alle gare. <br />
In sostanza la parte ricorrente lamenta che il mancato invito alla procedura negoziata sarebbe una scelta discriminatoria, visto che anche le imprese invitate erano escluse dalla gara precedente, oltreché irragionevole sia perché contrastante con il favor partecipationis sia perché contraria al pubblico interesse finalizzato a garantirsi un novero quanto più ampio di concorrenti.<br />
L’amministrazione resistente si è difesa con una serie di eccezioni in fatto, parzialmente non pertinenti il giudizio, tese a confutare la capziosa &#8211; a suo dire – ricostruzione della vicenda da parte ricorrente; più nello specifico e in diritto ha osservato che la procedura negoziata è prevista e disciplinata dall’art. 57, n. 1 lett. c) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale postula, ai fini della legittimità, sia l’urgenza &#8211; che sia imprevedibile, non causata dalla stazione appaltante e non compatibile con le procedure con previa pubblicazione di bando -, sia la partecipazione di almeno tre operatori economici: requisiti tutti rispettati nel caso di specie.<br />
Quanto alla ragionevolezza della scelta di non invitare l’a.t.i. ricorrente, l’amministrazione ha evidenziato la posizione nettamente differenziata di questa, esclusa per ritardo nella consegna dell’offerta, rispetto alle quattro concorrenti invitate che avevano già superato la fase di prequalificazione e i cui progetti erano stati già esaminati; né vi sarebbe illogicità nel decidere, in situazione di urgenza, di invitare solo concorrenti la cui posizione sia giuridicamente qualificata rispetto all’ampio ventaglio di potenziali concorrenti presenti sul mercato.<br />
Il Consorzio interveniente ad opponendum, poi costituitosi anche in qualità di controinteressato effettivo per aver conseguito il primo posto in graduatoria e la posizione di aggiudicatario provvisorio, ha sostenuto, più sinteticamente, le stesse ragioni dell’amministrazione rimarcando che l’urgenza di addivenire all’aggiudicazione provvisoria entro la fine del 2007, onde non perdere i finanziamenti, ha reso più che ragionevole la scelta di non dilatare la tempistica della commissione di gara imponendole di valutare ex novo progetti mai prima esaminati.<br />
Nella memoria depositata il 22 maggio 2008 la parte ricorrente ha replicato alle avverse obiezioni riproponendo le censure già svolte, questa volta indirizzandole direttamente nei confronti del parere del legale dell’amministrazione, posto a base della delibera di indizione della procedura negoziata e, nelle more, acquisito in copia in seguito a reiterata istanza di accesso agli atti.<br />
3. Il ricorso è infondato.<br />
Dall’esame dell’intera documentazione in atti esce corroborato il convincimento del Collegio, già espresso in sede cautelare, secondo cui, tenuto conto della somma urgenza con la quale è stata bandita la procedura negoziata, la scelta dell’Amministrazione di invitare a detta procedura quei soli concorrenti che, nella precedente gara, avevano visto i propri progetti effettivamente visionati e valutati, ancorché poi ritenuti per alcuni aspetti non idonei a soddisfare le prescrizioni del bando, appare legittima.<br />
Il mancato invito della ricorrente, che dalla precedente tale gara era stata esclusa con provvedimento la cui legittimità non è dato in questa sede delibare pendendo, a tal fine, specifico giudizio iscritto al n. 1722/2007 R.G., appare pienamente giustificabile sulla considerazione di non gravare la commissione di gara dell’onere di valutare progetti il cui compiuto esame avrebbe richiesto tempi di gran lunga maggiori di quelli disponibili e, pertanto, ontologicamente incompatibili con la nozione di urgenza che connota la procedura de qua.<br />
Osserva il Collegio che, nell&#8217;ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, i margini di discrezionalità della stazione appaltante sono sensibilmente maggiori rispetto alle tipiche procedure di evidenza pubblica (in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3999); in essa la garanzia del rispetto della par condicio e delle regole sulla concorrenza risiede nel rispetto, a monte, dei requisiti particolarmente restrittivi che, ai sensi dell’art. 57 n. 1, lett. c) del codice dei contratti, legittimano il ricorso a siffatta procedura.<br />
Nel caso di specie, premesso che i requisiti per il ricorso alla procedura negoziata appaiono rispettati e, in ogni caso, non costituiscono oggetto di contestazione, si osserva che la decisione dell’amministrazione di invitare soltanto le imprese che avevano già superato la fase di prequalificazione nella precedente gara appare più che ragionevole e niente affatto discriminatoria se solo si considera che i progetti delle predette erano stati già visionati e, proprio per effetto di siffatto approfondito esame, le cui risultanze emergono dai verbali in atti, se ne conosceva la non rispondenza, nel dettaglio, ai requisiti minimi prescritti dal capitolato speciale prestazionale.<br />
Di conseguenza, con l’accorgimento procedurale di condizionare la partecipazione alla sottoscrizione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, di adeguare i progetti ai requisiti ritenuti mancanti in relazione alle difformità rilevate ed esplicitate in un momento successivo tanto dalla commissione quanto dalla stazione appaltante, quest’ultima ha garantito alla commissione la possibilità di accelerare la fase dell’esame dei progetti consentendo una sorta di “avvalimento” delle risultanze della verifica già compiuta. Il risparmio di tempo ottenibile con siffatto sistema non lo si sarebbe potuto, evidentemente, conseguire ove l’amministrazione avesse invitato ulteriori imprese i cui progetti, al pari di quello della ricorrente, non valutato a causa dell’esclusione avvenuta a monte, sarebbero stati da esaminare ex novo.<br />
Le censure terminologiche svolte dalla parte ricorrente, anziché dimostrare l’irragionevolezza della scelta dell’amministrazione, convincono, al contrario, della infondatezza delle medesime: si deve osservare in proposito che l’uso della locuzione “le cui offerte non è stato possibile prendere in considerazione” disvela la volontà precisa di riferirsi alle offerte che, pur esaminate, non sono state in grado di passare alla fase di attribuzione dei punteggi con evidente esclusione delle offerte non pervenute neanche all’esame. Le obiezioni della ricorrente avrebbero avuto, dal punto di vista semantico, una qualche fondatezza ove l’amministrazione avesse adoperato l’espressione “le cui offerte non è stato possibile esaminare” in quanto siffatta espressione avrebbe dilatato il novero dei concorrenti meritevoli di invito a tutti coloro, ivi compresa l’altra concorrente esclusa, che, pur avendo presentato l’offerta, non ne avessero poi ottenuto l’esame per le ragioni più varie.<br />
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, I Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; Respinge il ricorso;<br />
&#8211; Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 (mille) per ciascuna delle parti costituite, a prescindere dalla qualità con cui ciascuna è parte nel giudizio, e così complessivamente in € 2<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />
Laura Marzano, Referendario, Estensore</p>
<p>EPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1536</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1536/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.C. Allegretta – Est. G. Di Vita in tema di verifica dell&#8217;attestazione SOA 1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – SOA – Efficacia – E’ di cinque anni – Condizioni. 2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – SOA – Verifica triennale – Modalità. 3. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1536/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1536/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1536</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>C. Allegretta –<i> Est. </i> G. Di Vita</span></p>
<hr />
<p>in tema di verifica dell&#8217;attestazione SOA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – SOA – Efficacia – E’ di cinque anni – Condizioni.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – SOA – Verifica triennale – Modalità.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – SOA – Verifica – Effettuazione – Periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo – Partecipazione alle gare – Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In forza del d.P.R. 25 gennaio 2000 n.34, l’efficacia dell’attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purché almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio, l’impresa si sottoponga a verifica e questa abbia esito positivo.</p>
<p>2. In tema di attestazione SOA, gli effetti della verifica triennale, ove tempestivamente richiesta prima della scadenza del triennio, decorrono, in caso di esito positivo, retroattivamente e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza di detto periodo e, in caso di esito negativo, dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell’impresa interessata; viceversa, qualora la verifica del mantenimento dei requisiti venga chiesta e compiuta dopo il triennio ed abbia esito positivo, i relativi effetti decorrono non dalla scadenza del periodo triennale, ma dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della SOA.</p>
<p>3. Nel caso in cui la verifica dell’attestazione SOA sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, l’impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2007, proposto da:<br />
<b>A.E.T. s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba, presso i quali elettivamente domicilia in Bari, via Pasquale Fiore n. 14;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>AMGAS s.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale Medina, presso cui elettivamente domicilia in Bari, via Calefati n. 177;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Comune di Bari<i></b></i>, non costituito in giudizio;<br />
Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l., non costituita in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del verbale delle operazioni di gara del 31 ottobre 2007, con cui l&#8217;AMGAS aggiudicava provvisoriamente in favore della Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. l&#8217;appalto per la realizzazione di cablaggio, impianto elettrico per servizi di trasmissione dati, videosorveglianza e sicurezza di cui alla lettera di invito in data 19 ottobre 2007;<br />
&#8211; in parte qua e nei limiti di interesse della ricorrente, della lettera di invito e del disciplinare di gara, nella parte in cui è previsto che la commissione di gara procede &#8220;riservatamente alla valutazione delle offerte tecniche e conseguente assegnazi<br />
&#8211; della nota prot. n. 23039 datata 11 dicembre 2007, con cui la stazione appaltante riscontrava l&#8217;invito della A.E.T. s.r.l. di revocare, in via di autotutela, l&#8217;aggiudicazione provvisoria nel confronti della Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l.;<br />
&#8211; della nota prot. n. 22010 del 2 novembre 2007, richiamata nella nota n. 23039;<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione in via definitiva, se intervenuto medio tempore;<br />
&#8211; del contratto stipulato con la stazione appaltante, ancorché intervenuto medio tempore;<br />
&#8211; di ogni altro atto precedente, conseguente e connesso;<br />
nonché per l&#8217;accertamento:<br />
&#8211; del diritto della A.E.T. s.r.l. di essere dichiarata aggiudicataria dell&#8217;appalto con stipula del relativo contratto ovvero di ottenere il risarcimento dei danni per equivalente monetario.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della AMGAS s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del 30 aprile 2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 31 dicembre 2007, la società A.E.T. s.r.l., premesso di aver partecipato alla licitazione privata indetta dalla AMGAS s.r.l. relativa all’appalto per la realizzazione di cablaggio, impianto elettrico per servizi di trasmissione dati, videosorveglianza e sicurezza ed aggiudicato alla Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l., avanza le domande indicate in epigrafe deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />
1) violazione e falsa applicazione della lettera d’invito e del disciplinare di gara, violazione dell’art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 15 bis D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, difetto di istruttoria, sviamento e contraddittorietà, eccesso di potere: la Dabbicco s.r.l. andava esclusa dalla procedura per non aver esibito un’attestazione SOA in corso di validità alla data di svolgimento della gara;<br />
2) violazione e falsa applicazione della lettera di invito e del disciplinare di gara sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di buon andamento della P.A.: la società controinteressata doveva essere esclusa anche per aver prodotto una garanzia fideiussoria ridotta del 50% rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis;<br />
3) violazione dell’art. 64 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 nonché dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, eccesso di potere: si deduce l’illegittimità della lettera di invito e del disciplinare di gara nella parte in cui è previsto che la commissione di gara procede &#8220;riservatamente alla valutazione delle offerte tecniche e conseguente assegnazione dei punteggi, alla formazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti ed alla conseguente individuazione dell&#8217; offerta economica più vantaggiosa&#8221;.<br />
La ricorrente conclude con la richiesta di annullamento degli atti gravati, ivi compresa l’aggiudicazione in favore della Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l., con conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni.<br />
Resiste in giudizio la AMGAS s.r.l. replicando alle censure di parte ricorrente e chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 30 aprile 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />
Merita accoglimento il primo motivo del ricorso con cui la A.E.T. deduce la violazione della lettera a) punto 1) del disciplinare della gara di cui si tratta che richiedeva, tra i documenti per l’ammissione alla procedura, la produzione di un’attestazione SOA “di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere”. La ricorrente osserva che la Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l., aggiudicataria, avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, alla data di svolgimento della gara (31 ottobre 2007), era in possesso dell’attestazione SOA n. 4969/11/00 già scaduta il 26 maggio 2007 e, quindi, non in corso di validità. Tale attestazione SOA, rilasciata in data 27 maggio 2004, allo scadere del triennio dalla emissione avrebbe dovuto essere sostituita da nuova attestazione in seguito alla verifica triennale prevista dall&#8217;art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000 che, tuttavia, veniva rilasciata solo alla data successiva del 6 novembre 2007.<br />
Invero, l’art. 15 del D.P.R. 34/2000 prescrive al quinto comma che “La durata dell&#8217;efficacia dell&#8217;attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all&#8217;articolo 15-bis”.<br />
L’art. 15 bis del citato decreto dispone al primo comma che “Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l&#8217;impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l&#8217;attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l&#8217;istruttoria” e, al successivo quinto comma prevede che “Dell&#8217;esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l&#8217;impresa e l&#8217;Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l&#8217;eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l&#8217;attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell&#8217;Impresa. L&#8217;efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa”.<br />
Dall’esame delle predette disposizioni si desume pertanto che l’efficacia dell’attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purché almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio, l’impresa si sottoponga a verifica e questa abbia esito positivo.<br />
Gli effetti della verifica triennale, ove tempestivamente richiesta prima della scadenza del triennio, decorrono, in caso di esito positivo, retroattivamente e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza di detto periodo; in caso di esito negativo, dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell’impresa interessata.<br />
Viceversa, qualora, come nel caso in esame, la verifica del mantenimento dei requisiti venga chiesta e compiuta dopo il triennio ed abbia esito positivo, i relativi effetti decorrono non dalla scadenza del periodo triennale, ma dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della SOA.<br />
In quest’ultima ipotesi l’irretroattività dell’efficacia dell’attestazione dimostra che tale verifica ha efficacia costitutiva e non mero valore ricognitivo con la conseguenza che, in mancanza della stessa al termine del periodo di efficacia triennale, l’impresa non può partecipare alle gare nel periodo intermedio decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.<br />
In senso conforme, l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici istituita dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 con Determinazione 21 aprile 2004 n. 6 ha statuito che “In primo luogo la disposizione prevista dall’art. 15 –bis del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni in ordine al fatto che le imprese debbano sottoporsi alla verifica dell’attestazione non è perentoria e, pertanto, l’impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, l’impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.<br />
Non appaiono pertanto condivisibili le argomentazioni della società resistente, secondo cui l’attestazione esibita dalla Dabicco rispondeva ai requisiti fissati dal disciplinare di gara, poiché essa era in corso di validità quinquennale ai sensi dell’art. 15 bis del citato decreto, tale essendo la condizione minima prevista dalla lex specialis per la partecipazione alla gara, non richiedendosi viceversa che la medesima attestazione fosse al contempo anche efficace mediante tempestiva verifica triennale.<br />
Nel presente giudizio, la distinzione tra validità ed efficacia perde ogni utilità pratica considerando che l’attestazione SOA n. 4969/11/00 prodotta in sede di gara dalla Dabbicco (rilasciata il 27 maggio 2004) reca come “scadenza validità triennale” la data del 26 maggio 2007.<br />
La nuova verifica non è stata richiesta dall’impresa nei sessanta giorni precedenti a detta scadenza (entro il 27 marzo 2007) ai sensi dell’art. 15 bis D.P.R. 34/2000, ma solo in data 25 giugno 2007 (come risulta dal contratto di attestazione stipulato con la Protos SOA s.r.l. depositato agli atti della causa dalla resistente il 9 gennaio 2008).<br />
Pertanto, ai sensi della citata disposizione, essendo stata richiesta dopo la scadenza del termine triennale di validità, l’efficacia della nuova attestazione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte della impresa che, per ovvi motivi, non può essere antecedente al 6 novembre 2007, data di rilascio dell’attestazione SOA n. 6279/11/00 (allegata alla memoria depositata dalla Amgas l’8 gennaio 2008).<br />
Ne consegue che la Dabbicco s.r.l. non era in possesso di un’attestazione in corso di validità triennale né alla data del 30 ottobre 2007 (scadenza per la presentazione delle offerte e della documentazione per l’ammissione alla gara, come indicato a pagina 2 del disciplinare di gara) né al 31 ottobre 2007, data di svolgimento della gara e dell’aggiudicazione provvisoria e, pertanto, non avrebbe potuto partecipare a gare pubbliche nel periodo compreso tra il 27 maggio ed il 6 novembre 2007.<br />
Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.<br />
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni per equivalente monetario avanzata dalla ricorrente, sotto il profilo dell’an, ne sussistono i relativi presupposti, costituiti dall’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in favore della Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. (elemento oggettivo) che, a sua volta, costituisce indice grave, preciso e concordante della colpa della stazione appaltante, considerato anche l’inescusabile comportamento negligente della stessa che si è tradotto nella violazione della lex specialis in assenza di ipotesi di errore scusabile, quali la formulazione incerta delle norme applicate, la rilevante complessità del fatto ovvero i comportamenti di altri soggetti (elemento soggettivo). Inoltre, non è possibile pronunciare condanna al risarcimento in forma specifica mediante rinnovo della gara d’appalto, tenuto conto dell’avvenuta esecuzione dell’appalto da parte della Dabbicco Telecomunicazione che ha ultimato i lavori il 31 dicembre 2007, come attestato dal Presidente dell’AMGAS in data 7 gennaio 2008.<br />
In ordine al quantum del danno patito, la domanda risarcitoria va accolta in parte, considerato che, per il principio dell’onere della prova, non risulta adeguatamente provato, mediante relativa fatturazione, il danno emergente consistente nei costi sopportati per la partecipazione alla gara.<br />
Viceversa, spetta alla ricorrente il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, considerato che alla procedura in esame partecipavano solo due concorrenti (la Dabbicco Telecomunicazioni e la A.E.T. s.r.l. alla quale pertanto andava legittimamente aggiudicato l’appalto) e, al riguardo, si recepisce l’indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8244; Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302) secondo cui in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto, il lucro cessante, ovverosia l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto, deve essere risarcito nella misura del 10% dell’importo dell’offerta (in applicazione analogica dell’art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dell’art. 122 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, recepito dall’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per il caso di recesso della pubblica amministrazione) qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi. Qualora tale dimostrazione non sia stata offerta, come nel caso in esame, è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la conseguenza che il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa.<br />
Pertanto, sulla base dei principi sopra enunciati, si ritiene di poter adottare in questa sede, a norma dell’art. 35 secondo comma D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, una pronuncia determinativa dei criteri in base ai quali la stazione appaltante resistente deve proporre a favore della ricorrente il pagamento di una somma e, a tal fine, si stabilisce come criterio di quantificazione del danno da mancata aggiudicazione la corresponsione della somma quantificata nella misura del 5% dell’importo dell’offerta economica della A.E.T. s.r.l., oltre a rivalutazione monetaria da computarsi dalla data di stipula del contratto d’appalto tra la stazione appaltante e l’originaria aggiudicataria ed interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 aprile 2006 n. 2408).<br />
La quantificazione e la corresponsione di detta somma dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 35 secondo comma del citato decreto, entro 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.<br />
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della AMGAS s.r.l. sulla quale grava altresì il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 21 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe nr. 1885 del 2007:<br />
&#8211; accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;<br />
&#8211; in applicazione dell&#8217;art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dichiara l’obbligo dell’AMGAS s.r.l. a risarcire i danni subiti dalla ricorrente con i criteri di quantificazione e nei termini fissati nella parte motiva della presente sentenza.<br />
Condanna altresì la AMGAS s.r.l. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della A.E.T. s.r.l. che liquida equitativamente in Euro 3.000,00 (tremila/00).<br />
Pone altresì a carico della AMGAS s.r.l. il rimborso del contributo unificato di Euro 2.000,00 (duemila/00) in favore della A.E.T. s.r.l..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 30 aprile 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />
Laura Marzano, Referendario<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1536/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1536</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.3094</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-3094/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-3094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.3094</a></p>
<p>Pres. Santoro – Est. Fera Pubblicità SAIPE s.r.l. (Avv.ti A. Bandiera, R. Colagrande) c. Comune di Benevento (Avv. G. Abbate) sui requisiti di idoneità professionale per la qualificazione nelle gare d&#8217;appalto e sulla &#8216;adeguatezza&#8217; dell&#8217;attività d&#8217;impresa rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento Contratti della P.A. – Gara &#8211; Requisiti – Idoneità professionale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-3094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.3094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-3094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.3094</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro – Est. Fera<br /> Pubblicità SAIPE s.r.l. (Avv.ti A. Bandiera, R. Colagrande) c. Comune di Benevento (Avv. G. Abbate)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti di idoneità professionale per la qualificazione nelle gare d&#8217;appalto e sulla &lsquo;adeguatezza&#8217; dell&#8217;attività d&#8217;impresa rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; Requisiti – Idoneità professionale – Oggetto sociale &#8211; Certificato camerale – Stretta corrispondenza con l’oggetto dell’appalto – Necessità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, non è necessaria una stretta corrispondenza, sul piano terminologico, tra le attività indicate nella visura camerale presentata in sede di gara e quelle oggetto del relativo affidamento, in quanto è sufficiente che le attività siano adeguate al tipo di servizio o di fornitura richiesto. Invero, ancorare l&#8217;esito della procedura di gara, finalizzata alla scelta del miglior contraente privato della P.A, ad un adempimento formale desunto da una non univoca disposizione della legge o del bando, significherebbe sacrificare quello scopo ad una infruttuosa applicazione di regole formali ed incoerenti con l’obiettivo prefissato.(1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio Stato,V, 10 gennaio 2007 n. 45.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 4376 del 2007, proposto da </p>
<p><b>PUBBLICITA&#8217; SAIPE s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Bandiera e Roberto Colagrande,  domiciliato presso il secondo  in Roma, via G. Paisiello   n. 55 (studio Scoca);</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Benevento</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Abbate,  domiciliato presso lo studio de Curtis in Roma, via  Marianna Dionigi n. 57 ;</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>MEGA s.r.l. e SA GI. MA s.a.s.. di BEATOINO GIUSEPPE &#038; C.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma </p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del TAR Campania, Napoli prima sezione, 11 gennaio 2007   n. 259 ;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 1º aprile del 2008 il Consigliere Aldo Fera;<br />
Uditi per le parti l’avv. A. Manzi, per delega dell’avv. Colagrande, e l’avv. Starace, per delega dell’avv. Abbate, come indicato nel verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO <br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in rubrica,  con la quale il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto dalla società Pubblicità Saipe a r. l. per l&#8217;annullamento dell’aggiudicazione alla Mega s.r.l. della gara d’appalto svoltasi il 27 gennaio 2006, relativa alla gestione, fornitura, trasporto, installazione, smontaggio, deposito e manutenzione d’impianti per la propaganda elettorale, indetta dal Comune di Benevento, e degli atti presupposti, tra i quali la relativa graduatoria che ha visto come seconda classificata la Sa. Gi. Ma. S.a.s. e come terza classificata la Pubblicità Saipe s.r.l. <br />
L&#8217;appellante contesta le motivazioni contenute nella sentenza, ribadendo come tanto la società aggiudicataria, quanto la seconda classificata (Sa. Gi. Ma. s. a. s.)  avrebbero dovuto essere estromesse dalla gara, in quanto non erano iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività, oggetto specifico della gara (consistente nella fornitura, trasporto, installazione, smontaggio, deposito e manutenzione di impianti per la propaganda elettorale), e propone i seguenti motivi d’appello:<br />
1. Erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine alla inammissibilità del ricorso per difetto di interesse processuale.<br />
2. Erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza in capo le società di Mega e Sa. Gi. Ma. dei requisiti per partecipare alla gara.<br />
3. Erronea valutazione del giudice di primo grado in ordine alla interpretazione delle norme di gara, laddove afferma che l’espressione “<i>fornitura di impianti per la propaganda elettorale</i>” non implica necessariamente la fabbricazione dei tabelloni pubblicitari.<br />
Conclude, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza appellata,  l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado con l&#8217;annullamento degli atti impugnati e la condanna del Comune al risarcimento del danno.<br />
E’ costituito in giudizio il Comune di Benevento, che controbatte le tesi avversarie, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso di primo grado per genericità della censura diretta a contestare il possesso dei requisiti in capo alla seconda classificata. Genericità che non può essere colmata con i motivi prospettati in appello che hanno il carattere della novità. Nel merito osserva in particolare come l&#8217;oggetto sociale di un&#8217;impresa, nell&#8217;indicare le attività che questa è abilitata a svolgere, non necessita di una precisa individuazione delle modalità di esercizio delle stesse. Conclude quindi per il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. L’appello è  infondato.<br />
Oggetto dell’appello è la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale il Tar della Campania ha respinto il ricorso proposto dalla società Pubblicità Saipe a r. l., terza classificata nella gara per l’appalto della gestione, fornitura, trasporto, installazione, smontaggio, deposito e manutenzione d’impianti per la propaganda elettorale, indetta dal Comune di Benevento, per l&#8217;annullamento dell’aggiudicazione alla Mega s.r.l. , prima classificata. <br />
Il primo giudice, pur avendo premesso che la ricorrente non aveva contestato con una censura puntuale la posizione della concorrente seconda classificata con l&#8217;indiscutibile riflesso che ne è derivato sull&#8217;interesse all&#8217;impugnazione, è comunque entrato nel merito ed ha motivato la propria decisione negativa con la considerazione che la concorrente prima classificata, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, era legittimata a partecipare alla gara,  in quanto le prestazioni oggetto dell&#8217;appalto rientravano nell&#8217;oggetto sociale risultante dal certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A.</p>
<p>2. Appare evidente, che la prima questione di cui il Tar si è occupato presenta carattere assorbente, per l&#8217;ovvia considerazione che, essendosi il ricorrente collocato nella graduatoria di merito al terzo posto, la mancanza di specifiche censure contro l’ammissione della seconda classificata non gli consentirebbe, in ogni caso, di trarre alcun apprezzabile beneficio dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso.<br />
Occorre precisare che, nell&#8217;atto introduttivo del giudizio di primo grado, la posizione della concorrente in questione viene contestata esclusivamente con la seguente espressione: &#8221; <i>medesimo discorso equivale per la seconda classificata, Sa.Gi.Ma. Sas, in quanto anche dall&#8217;esame dell&#8217;oggetto sociale di quest&#8217;ultima, di cui all&#8217;allegata visura della camera di commercio, emerge chiaramente l&#8217;esercizio di un&#8217;attività non compatibile con l&#8217;attività specifica richiesta nell&#8217;oggetto della gara d&#8217;appalto</i>.&#8221;  Senza null&#8217;altro aggiungere circa le ragioni che inducevano a ritenere che tale affermazione corrispondesse alla realtà.<br />
La società Pubblicità Saipe, con il primo motivo di appello, ribadisce quanto detto in primo grado, ritenendo le espressioni usate in quella sede sufficienti a dare corpo ad uno specifico motivo di ricorso, senza che le possa essere addebitato che si tratterebbe di una affermazione generica ed apodittica. E così sarebbe se dall&#8217;esame della visura camerale risultasse di immediata evidenza l&#8217;incompatibilità tra l&#8217;attività svolta dall&#8217;impresa e l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto. Ma non è questo il caso.<br />
L&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, si ricorda, è costituito da &#8221; <i>fornitura, trasporto, installazione, smontaggio, deposito e manutenzione d’impianti per la propaganda elettorale</i>&#8220;. Il certificato della Camera di Commercio, relativo alla società in questione riporta quale attività d’impresa la “<i>fabbricazione di porte e finestre in legno, alluminio e p. v. c. ed allestimento di seggi elettorali</i>”.<br />
Ora, la giurisprudenza della sezione ha avuto modo di precisare come: “<i>il procedimento per la scelta del privato contraente, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, deve mirare alla selezione dell&#8217;impresa che, in un giudizio condotto sulla scorta dei requisiti posseduti e di altri prefissati elementi di valutazione, appaia quella in grado di assicurare il miglior risultato per la parte appaltante. Ancorare, perciò, l&#8217;esito di una tale scelta ad un adempimento formale desunto da una non univoca disposizione della legge o del bando, significherebbe sacrificare quello scopo ad una infruttuosa applicazione di regole formali ed incoerenti con lo scopo prefissato.</i>” (Consiglio Stato , sez. V, 10 gennaio 2007 , n. 45).  Il che, in altri termini, vuol dire come non sia necessaria una stretta corrispondenza, sul piano terminologico, tra le attività indicate dalla società sull&#8217;atto costitutivo e quelle oggetto di contratti pubblici, in quanto è sufficiente che le attività siano adeguate al tipo di servizio o di fornitura richiesto.<br />
Nel caso di specie, quantomeno in astratto, i servizi richiesti dall&#8217;amministrazione, che sotto il profilo materiale si riducono alla fornitura, installazione e manutenzione di tabelloni per la pubblicità elettorale, possono rientrare nell&#8217;oggetto sociale dichiarato dall&#8217;impresa, che non solo prevede l’allestimento di seggi elettorali, nel cui ambito rientrano anche i tabelloni per l’affissione delle liste, ma anche la lavorazione di legno ed alluminio.  Per cui spettava alla ricorrente di chiarire, con una puntuale esternazione delle regioni poste a sostegno della propria tesi, in cosa concretamente consistesse l&#8217;asserita incompatibilità.<br />
La censura, pertanto, era da ritenersi generica e quindi inammissibile, con la conseguente inammissibilità dell&#8217;intero ricorso di primo grado, sotto il profilo del difetto di interesse.<br />
L&#8217;inammissibilità del ricorso di primo grado esime il collegio dall&#8217;esame degli ulteriori motivi di appello che attengono alla posizione della prima classifica. <br />
L’appello, pertanto, deve essere respinto.<br />
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di Stato, sezione V, respinge  l’appello.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 aprile 2008, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Sergio Santoro &#8211;	Presidente<br />	<br />
Aldo Fera &#8211;	Consigliere estensore<br />	<br />
Marzio Branca &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Corrado Corradino &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro &#8211;	Consigliere																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 23/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2008-n-3094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.3094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1263</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1263/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1263/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1263</a></p>
<p>R. Panunzio &#8211; Presidente; A. Plaisant – Estensore G. C., M. L. C., S. C. e D. C., i quali agiscono nella loro qualità di procuratori della Sig.ra M. M. (avv.ti A. Corda e P. Perisi) nonché G. C. (avv. M. A. Ghiani) c/ il Comune di Quartucciu (avv. L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1263/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1263/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1263</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Panunzio &#8211; Presidente; A. Plaisant – Estensore<br /> G. C., M. L. C., S. C. e D. C., i quali agiscono nella loro qualità di procuratori <br /> della Sig.ra M. M. (avv.ti A. Corda e P. Perisi) nonché G. C. (avv. M. A. Ghiani) c/ <br />il Comune di Quartucciu (avv. L. Pinna)</span></p>
<hr />
<p>pregiudizialità amministrativa e domande di restituzione e risarcimento dei danni da espropriazione illegittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Giurisdizione esclusiva del G.A. &#8211; In materia di espropriazione illegittima – Provvedimenti autoritativi degradatori divenuti inefficaci ex lege con effetti retroattivi – Sussiste.<br />
2. Espropriazione per p.u. – Espropriazione illegittima – Domanda di restituzione dei terreni e di risarcimento del danno da occupazione illegittima – In carenza di previa impugnazione degli atti della procedura espropriativa – Per periodi successivi alla data del decreto di esproprio &#8211; Inammissibilità.</p>
<p>3. Espropriazione per p.u. – Espropriazione illegittima – Domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima – Per periodi anteriori alla data del decreto di esproprio &#8211; Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le controversie che attengono a lesioni del diritto di proprietà, cagionate in area urbanistica dall’esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno a seguito di sopravvenuta inefficacia ex lege o a ritiro del provvedimento di occupazione, appartengono ancora alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
2. In tema di espropriazione illegittima, sono inammissibili, in ossequio al canone giurisprudenziale della cd. pregiudizialità amministrativa, sia la domanda risarcitoria che quella di restituzione, laddove non precedute o accompagnate da richiesta di annullamento degli atti amministrativi asseritamene lesivi (le domande restitutorie e risarcitorie dei ricorrenti, senza previa impugnazione degli atti della procedura e, in primis, del decreto di esproprio, si appuntavano sull’iniziale difetto d’indicazione dei termini di inizio e conclusione della procedura ablatoria, nonché sulla loro (asseritamente illegittima) apposizione con atto successivo nonché sulla mancanza di un efficace decreto di occupazione, a seguito dell’annullamento dell’unico originariamente emesso).</p>
<p>3. In tema di espropriazione illegittima, è ammissibile la domanda risarcitoria relativamente al periodo di occupazione sine titulo anteriore alla data di emanazione del decreto di esproprio non impugnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>Sent. N.1263/2008 <br />Ric. N. 35/2002  <br />
</i><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />-SEZIONE SECONDA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 35/02, proposto dai signori </p>
<p><b>Gesuina Corona, Maria Laura Corona, Salvatore Corona </b>e<b> Delio Corona</b>, i quali agiscono nella loro qualità di procuratori della Sig.ra Mariangela Marongiu, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Alghero n. 19, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Corda e Paola Perisi, che li rappresentano e difendono, come da atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 6 ottobre 2005, nonché dalla sig.ra Giovanna Corona, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Cugia n. 14, presso lo studio dell’avv. Maria Assunta Ghiani, che la rappresenta e difende, come da atto di costituzione di nuovo difensore depositato all’udienza del 7 maggio 2008,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Quartucciu</b>, in persona del Sindaco pro-tempre, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pinna, presso il cui studio, in Cagliari, via Pitzolo n. 45, è elettivamente domiciliato,	</p>
<p>per l’accertamento e la declaratoria <br />
dell’illiceità dell’occupazione del terreno di proprietà della ricorrente, sito nel Comune di Quartucciu e distinto in catasto al foglio N. 10, mapp. 500 ex 245/a, disposto, senza titolo, dal Comune di Quartucciu, nonché per la condanna della stessa Amministrazione alla restituzione alla legittima proprietaria del terreno in oggetto ed all’integrale risarcimento di danni subiti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartucciu.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 7 maggio 2008 il Primo Referendario Antonio Plaisant ed uditi i difensori delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b>                                        </p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></b>I ricorrenti agiscono in veste di procuratori della sig.ra Mariangela Marongiu, proprietaria di area edificabile in Comune di Quartucciu e distinta al foglio 10, mappale n. 500 ex 245/a. <br />
Con deliberazione del Consiglio comunale di Quartucciu 4 dicembre 1990, n. 68, l’area era stata oggetto di dichiarazione di pubblica utilità in vista della realizzazione di un impianto sportivo, nonché di occupazione d’urgenza disposta con decreto sindacale in data 24 maggio 1993 ed eseguita il 25 giugno 1993.<br />
Il provvedimento di occupazione era stato poi annullato d’ufficio, con decreto 5 agosto 1993 dello stesso Sindaco di Quartucciu, a seguito della proposizione di ricorso giurisdizionale, ma il terreno aveva continuato ad essere di fatto occupato dal Comune resistente, il quale &#8211; con deliberazione del Consiglio Comunale 11 novembre 1993, n. 59 &#8211; aveva proceduto ad approvare nuovamente il progetto esecutivo, omettendo però d’indicare i nuovi termini entro cui avrebbero dovuto essere effettuati espropriazioni e lavori. <br />
Detti termini sono stati, infatti, introdotti solo con successiva deliberazione 27 ottobre 1994, n. 43, ove sono stati previsti: &#8211; 24 mesi per l’inizio dei lavori a decorrere dal 14 settembre 1994; &#8211; 54 mesi per la fine dei lavori a decorrere dal 14 settembre 1994; &#8211; 24 mesi per l’inizio delle espropriazioni a decorrere dall’1 marzo 1994; &#8211; 60 mesi per la fine delle espropriazioni a decorrere dall’1 marzo 1994.<br />
In base a tale ricostruzione dei fatti i ricorrenti deducono il carattere <i>sine titulo</i> dell’occupazione di fatto compiuta dall’amministrazione,<b> </b>sulla base di tre distinti profili: &#8211; assenza di un provvedimento di occupazione, a seguito dell’intervenuto annullamento di quello originariamente adottato; &#8211; mancante indicazione dei termini di conclusione del procedimento nell’originaria dichiarazione di pubblica utilità; &#8211; violazione dei termini all’uopo successivamente introdotti, non essendo mai stata realizzata l’opera prevista, il che impedisce anche il perfezionarsi del meccanismo dell’accessione invertita e, con esso, del passaggio di proprietà alla mano pubblica.<br />
Domandano, pertanto, disporsi la restituzione del terreno ed il risarcimento del danno connesso all’illegittima occupazione del fondo, a decorrere dal 25 giugno 1993 (data in cui ebbe inizio l’occupazione) e fino alla sua effettiva restituzione.<br />
In data 7 febbraio 2003 si è costituito in giudizio il Comune di Quartucciu, eccependo l’inammissibilità della domanda di restituzione dell’immobile per mancata impugnazione del D.P.G.R. 28 luglio 1999, n. 5/87, con cui si era successivamente proceduto all’esproprio, nonché l’intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno. <br />
In data 6 ottobre 2005 si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Alessandro Corda e Paola Perisi, quali nuovi difensori dei ricorrenti, ed in data 6 maggio 2008 si è costituita in giudizio l’avv. Maria Assunta Ghiani, quale nuovo difensore della sola Giovanna Corona.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b>                                    </p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b>È opportuno riassumere schematicamente le vicende oggetto del ricorso.<br />
Il terreno di proprietà della sig.ra Marongiu è stato oggetto di una prima dichiarazione di pubblica utilità nel 1990, poi reiterata, cui ha fatto seguito l’adozione di un decreto di occupazione di urgenza, concretamente eseguita il 25 giugno 1993; la stessa è poi ininterrottamente proseguita, anche dopo l’annullamento d’ufficio del decreto di occupazione in data 5 agosto 1993, mai successivamente reiterato.<br />
Con deliberazione 59/1993 è stata nuovamente decretata la pubblica utilità dell’opera,<b> </b>ma senza indicare i termini di conclusione del procedimento ablatorio; questi ultimi sono stati fissati solo con successiva deliberazione 43/1994; con decreto 5/97 del 1999, mai impugnato, è stato, infine, disposta l’espropriazione dell’area. <br />
L’occupazione d’urgenza è, quindi, iniziata sulla base di un efficace provvedimento di occupazione ma è poi proseguita anche dopo l’annullamento d’ufficio dello stesso, avvenuto il 5 agosto 1993, fino all’adozione del decreto di esproprio in data 28 luglio 1999.<b><br />
</b>I ricorrenti, senza impugnare alcuno dei citati provvedimenti, chiedono il risarcimento del danno e la restituzione delle aree, sul presupposto che la proprietà delle stesse non sia mai passata alla mano pubblica, stante la mancata irreversibile trasformazione del fondo e la conseguente non configurabilità dell’accessione invertita.<br />
Prima di esaminare il merito della controversia è opportuno illustrare gli aspetti che radicano la giurisdizione di questo Tribunale, pur non avendo il ricorso ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti bensì esclusivamente domande risarcitorie e di restituzione del bene.<br />
È opportuno ricordare, al riguardo, le due distinte pronunce &#8211; 6 luglio 2004, n. 204, e 11 maggio 2006, n. 191 &#8211; con cui  la Corte costituzionale ha disegnato l’assetto fondamentale della materia in esame.<br />
Con l’ultima delle citate pronunce, in particolare, avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell&#8217;art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità &#8211; Testo B), trasfuso nell&#8217;art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità &#8211; Testo A), la Corte ha statuito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a &#8220;comportamenti&#8221; (di impossessamento del bene altrui) collegati all&#8217;esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a quei “comportamenti&#8221; posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.<br />
Il caso di specie rientra nella prima ipotesi e, quindi, ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo: viene in rilievo, infatti, una condotta d’impossessamento del bene dell’interessata, posto in essere in attuazione di provvedimenti amministrativi espressione di un pubblico potere (delibera di approvazione del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione d’urgenza), benché successivamente annullati o gravemente illegittimi. <br />
In sostanza il Collegio aderisce all’orientamento espresso dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione 30 agosto 2005, n 4, secondo cui le controversie che attengono a lesioni del diritto di proprietà, cagionate in area urbanistica dalla esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno a seguito di sopravvenuta inefficacia <i>ex lege</i> o a ritiro del provvedimento di occupazione, appartengono ancora alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: l&#8217;elemento che la radica è, infatti, conformemente al citato insegnamento del Giudice delle leggi, l’esplicazione di un pubblico potere, il che rappresenta una linea di demarcazione certa rispetto a tutta l&#8217;area dei meri comportamenti materiali della pubblica amministrazione, che si esplichino al di fuori di alcun titolo legittimante la procedura ablatoria.<br />
Accertata la giurisdizione di questo Tribunale, si deve passare all’esame dell’eccezione d’improcedibilità proposta dal Comune resistente, che fa leva sulla mancata impugnazione dell’atto di esproprio 5/87 del 1999.<br />
Giova, al riguardo, ricordare che le doglianze dei ricorrenti si appuntano sull’iniziale difetto d’indicazione dei termini di inizio e conclusione della procedura ablatoria, nonché sulla loro (asseritamente illegittima) apposizione con atto successivo e sulla mancanza di un efficace decreto di occupazione, a seguito dell’annullamento dell’unico originariamente emesso. <br />
Tali censure non sono state, tuttavia, accompagnate dall’impugnazione di alcuno dei provvedimenti adottati nel corso della procedura ablatoria e neppure del provvedimento di espropriazione, che ha comportato il definitivo passaggio della proprietà delle aree in capo all’Amministrazione resistente.<br />
Ne consegue che in relazione al periodo successivo al 28 luglio 1999 (data di adozione del decreto di esproprio) sia la domanda risarcitoria che quella di restituzione (alla quale ultima, peraltro, tutti i ricorrenti hanno espressamente rinunciato nel corso dell’odierna udienza, ad eccezione della sig. Giovanna Corona) devono essere dichiarate inammissibili, in quanto non precedute o accompagnate da richiesta di annullamento degli atti amministrativi asseritamene lesivi. Il Collegio, infatti, condivide pienamente la tesi della cd. pregiudiziale amministrativa &#8211; largamente maggioritaria in seno alla giurisprudenza amministrativa &#8211; secondo cui la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da attività provvedimentale ha come presupposto indefettibile di ammissibilità il previo o contestuale annullamento dei provvedimenti lesivi (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 giugno 2002 n. 3338, Consiglio di Stato, Ad. Pl., 26 marzo 2003, n. 4; Consiglio di Stato, Ad. Pl., 15 settembre 2005, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2007 n. 2136; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3034).<br />
Quanto, invece, al periodo precedente all’adozione dell’atto di acquisizione coattiva della proprietà, l’ammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti non trova ostacolo in alcun provvedimento amministrativo, per cui le stesse devono essere esaminate nel merito.<br />
Non può trovare accoglimento, in primo luogo, l’istanza di restituzione delle aree occupate, in quanto ciò presupporrebbe che i ricorrenti (o meglio la sig. Marongiu, da essi rappresentata) fossero tuttora proprietari delle stesse, il che non può dirsi a causa della successiva adozione del decreto di espropriazione, mai impugnato e tuttora produttivo di effetti: le aree in oggetto sono oggi di proprietà dell’Amministrazione, per cui l’azione di restituzione deve essere respinta. <br />
Discorso differente vale, invece, per la domanda di risarcimento del danno.  <br />
Nella fase precedente al decreto di esproprio, infatti, il danno subito dai ricorrenti a causa della occupazione dei loro terreni da parte dell’Amministrazione assume carattere d’illiceità, data l’assenza di un valido titolo di occupazione. <br />
A seguito dell’annullamento dell’originario decreto (con effetti, peraltro, retroattivi), infatti, l’occupazione è proseguita in via di mero fatto e senza che neppure si fosse compiuta l’irreversibile trasformazione del fondo, la quale avrebbe quanto meno comportato l’acquisto della proprietà da parte della pubblica amministrazione in virtù del meccanismo dell’accessione invertita. Si è trattato, in altre parole, di una vera e propria occupazione <i>sine titulo</i> di bene altrui, certamente produttiva di un danno ingiusto alla legittima proprietaria delle aree interessate.<br />
Né l’accoglimento della domanda risarcitoria può trovare ostacolo nella prescrizione del relativo diritto, eccepita dal Comune resistente.<br />
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio pienamente condivide, infatti, l’occupazione <i>sine titulo</i> di un terreno privato costituisce illecito permanente, in costanza del quale il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può iniziare a decorrere (<i>ex multis</i>, T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 31 gennaio 2008, n. 83, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 29 ottobre 2007, n. 10202; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 29 ottobre 2007, n. 10202; Consiglio Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752; Consiglio Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007 , n. 3752; Consiglio Stato, Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7135). In altre parole la decorrenza del termine è sospesa fino a che perduri una situazione di concreta illiceità &#8211; sia essa legata ad occupazione espropriativa o, come nel caso di specie, a semplice occupazione illegittima del terreno del privato &#8211; perché essa comporta una continua ed ininterrotta reiterazione dell’ingiusta condotta lesiva. Solo nel momento in cui la situazione di illiceità sarà terminata, sul piano fattuale o per la sopravvenienza di un titolo giustificante l’occupazione, il termine di prescrizione potrà cominciare a decorrere.<br />
A ciò consegue, nel caso di specie, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune resistente in quanto l’occupazione <i>sine titulo</i> del fondo di proprietà della sig. Marongiu può dirsi cessata solo con l’adozione del decreto di esproprio, intervenuto in data 28 luglio 1999, per cui la proposizione del ricorso, notificato il 17 dicembre 2001, è intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione e l’ha validamente interrotto. <br />
La domanda di risarcimento del danno merita, quindi, accoglimento limitatamente al periodo di occupazione anteriore alla data di adozione del decreto di esproprio (cioè in relazione al periodo 25 giugno 1993 &#8211; 28 luglio 1999).<br />
Quanto alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di risarcimento, il Collegio ritiene opportuno ricorrere al meccanismo previsto dall&#8217;art. 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e s.m.i., in virtù del quale l’Amministrazione resistente dovrà proporre ai ricorrenti, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, il pagamento della somma che risulti congrua, da calcolarsi in base alle seguenti voci:<br />
&#8211; danno da mancata disponibilità e godimento del terreno in relazione al periodo di occupazione 25 giugno 1993 &#8211; 27 luglio 1999, tenendo conto della destinazione urbanistica del bene ed in un importo comunque non inferiore al valore dell’indennità di occu<br />
&#8211; interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma di cui sopra, a decorrere dalla data di maturazione della somma dovuta fino al soddisfo.<br />
Qualora il Comune e i ricorrenti non dovessero concludere alcun accordo, questi ultimi potranno chiedere alla Sezione l’esecuzione della presente decisione, per la conseguente adozione delle misure consequenziali, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta (con l’eventuale trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza in ordine al danno per il Comune derivante dal comportamento dei suoi funzionari). <br />
Le spese processuali, stante il parziale accoglimento del ricorso, possono essere integralmente compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Accoglie in parte il ricorso ed in parte lo rigetta; condanna il Comune di Quartucciu al risarcimento dei danni relativi al periodo di occupazione sine titulo del fondo dei ricorrenti: 25 giugno 1993 &#8211; 28 luglio 1999, da quantificarsi con i criteri e le modalità precisati in motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese processuali<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217; intervento dei signori:<br />
Rosa Panunzio, Presidente,<br />
Franco Scano, Consigliere,<br />
Antonio Plaisant, Consigliere, estensore.</p>
<p>
Depositata in Segreteria oggi 23/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1263/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1257</a></p>
<p>R. Panunzio &#8211; Presidente; M. Lensi &#8211; Estensore COS.PI. (COSTRUZIONI PITTAU) S.R.L. (avv.ti G. M. Lauro e A. Inganni) c/ il Comune di Quartu Sant&#8217;Elena ed il Sindaco in carica del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena (n.c.) sui presupposti per l&#8217;approvazione di una variante essenziale al piano di lottizzazione Urbanistica ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Panunzio &#8211; Presidente; M. Lensi &#8211; Estensore  COS.PI. (COSTRUZIONI PITTAU) S.R.L. (avv.ti G. M. Lauro e A. Inganni) c/ il<br /> Comune di Quartu Sant&#8217;Elena ed il Sindaco in carica del Comune di Quartu<br /> Sant&#8217;Elena (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;approvazione di una variante essenziale al piano di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica ed edilizia – Piano di lottizzazione – Variante essenziale – Estremi –Conseguenza &#8211; Consenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ qualificabile variante &#8220;essenziale&#8221; al piano di lottizzazione, che necessita del previo assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali, quella idonea a modificare la sistemazione edilizia del comparto, per come definita nella convenzione di lottizzazione (nella specie, il Collegio ha ritenuto essenziale la variante che importava la modifica del confine tra due lotti di proprietà della ricorrente, la realizzazione di sub-urbanizzazioni private all&#8217;interno dello stesso lotto e la modifica della tipologia da una trifamiliare per lotto ad una bifamiliare più una monofamiliare (sempre per lotto). (1)</p>
<p></b>______________________<br />
(1) Cfr. in argomento, citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza – 19 febbraio 2008 n. 534. <i>(A. Faccon)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>Sent. N.1257/2008 <BR>Ric. N. 3467/1996 </i><b><br />
<P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3467/1996, proposto dalla </p>
<p><B>COS.PI. (COSTRUZIONI PITTAU) S.R.L.</B>, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni M. Lauro e Anna Inganni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Quartu Sant&#8217;Elena</b>, in persona del Sindaco in carica, e il Sindaco in carica del Comune di Quartu Sant&#8217;Elena, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento in data 18 ottobre 1996, prot. n. 00061 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali della procedura.<br />
<BR><br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTA la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie richieste;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 23 aprile 2008 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITO altresì l&#8217;Avvocato della ricorrente, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
La società ricorrente è proprietaria dei lotti n. 21 e n. 22 della lottizzazione &#8220;MIRAMARE&#8221;, in Regione &#8220;S. Anastasia&#8221; in Quartu Sant&#8217;Elena, con istanza in data 4 gennaio 1993 ha avanzato richiesta di approvazione di variante ai predetti lotti n. 21 e n. 22.<br />
Tale richiesta è stata reiterata in data 8 maggio 1996.<br />
Con provvedimento in data 18 ottobre 1996, prot. n. 00061 l&#8217;amministrazione comunale ha rigettato l&#8217;istanza, qualificata come di concessione edilizia, in ragione della mancanza dell&#8217;assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali. <br />
Col ricorso in esame da società ricorrente ha impugnato quest&#8217;ultimo provvedimento di rigetto, precisando, in primo luogo, che trattasi, nel caso di specie, di una domanda di (micro) variante alla lottizzazione, posto che la stessa ha richiesto una diversa suddivisione della complessiva area impegnata dai lotti n. 21 e 22 con una modificazione della linea di confine o, alternativamente, con l&#8217;eliminazione del confine che li separa e l&#8217;unificazione in un unico lotto, ferma, in ogni caso, l’insediabilità di 6 unità abitative complessivamente o n. 3 per lotto.<br />
La ricorrente lamenta, pertanto, l&#8217;erronea qualificazione giuridica data dal Comune nel provvedimento impugnato (diniego di concessione edilizia) e l’incompetenza del Sindaco ad adottarlo, essendo, invece, competente il Consiglio Comunale in forza dell&#8217;articolo 32, comma secondo, lettera b della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.<br />
La censura di incompetenza viene avanzata in via subordinata, mentre, in via principale, la ricorrente prospetta ulteriori censure di violazione di legge, in quanto sarebbe illegittima la richiesta del Comune secondo cui l&#8217;istanza della ricorrente di accorpamento dei lotti di sua proprietà dovrebbe &#8220;essere supportata dall’assenso degli attuali proprietari dei lotti residenzali&#8221;.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Non si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione comunale intimata. <br />
Con successiva memoria la ricorrente ha approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso. <br />
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2008, su richiesta della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento del provvedimento del Sindaco in data 18 ottobre 1996, prot. n. 00061 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.<br />
Preliminarmente deve essere condiviso l&#8217;assunto della società ricorrente secondo cui l&#8217;istanza avanzata dalla medesima &#8211; in ordine alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato &#8211; deve essere correttamente qualificata quale “variante” alla lottizzazione, per cui risulta errata la qualificazione giuridica data dal Comune nel provvedimento impugnato (diniego di concessione edilizia).<br />
In via principale &#8211; stante la natura sostanziale della censura, in grado di soddisfare l&#8217;interesse effettivo della società ricorrente – quest’ultima chiede l&#8217;annullamento di tale provvedimento in quanto sarebbe illegittima la richiesta del Comune secondo cui l&#8217;istanza della ricorrente di accorpamento dei lotti di sua proprietà dovrebbe &#8220;essere supportata dall’assenso degli attuali proprietari dei lotti residenzali&#8221;.<br />
La censura è infondata.<br />
Devono trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi affermati in materia dalla più recente giurisprudenza amministrativa, ed in particolare, da ultimo, dalla sentenza del Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 534 del 19 febbraio 2008, in ordine alla necessità del predetto assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali.<br />
Non può essere, infatti, condiviso l&#8217;assunto della ricorrente secondo cui l’istanza di accorpamento dei due lotti di sua proprietà, non costituirebbe una variante sostanziale, bensì solamente una micro-variante, la quale, non incidendo sugli interessi degli altri proprietari, non necessiterebbe conseguentemente dell’assenso degli attuali proprietari dei lotti residenziali.<br />
La modifica della lottizzazione richiesta dalla ricorrente: modifica del confine tra due lotti di sua proprietà,  realizzazione di sub-urbanizzazioni private all&#8217;interno dello stesso lotto e modifica della tipologia da una trifamiliare per lotto ad una bifamiliare più una monofamiliare (sempre per lotto), deve essere qualificata &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente &#8211; quale variante &#8220;essenziale&#8221;, alla luce dei criteri indicati nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 534/2008, secondo cui:<br />
La sostituzione di un edificio ai due previsti nel piano, anche se rispettosa della cubatura già assentita, finisce, infatti, per modificare sostanzialmente la programmazione della distribuzione dei fabbricati nel comprensorio e per trasformare, in definitiva, la suddivisione degli edifici (e della relativa volumetria) tra i lotti, nella misura che era stata originariamente proposta dai proprietari che hanno assunto la relativa iniziativa.<br />
La riscontrata idoneità della variante a modificare la sistemazione edilizia del comparto, per come definita nella convenzione di lottizzazione, implica, in conclusione, di qualificare la stessa come essenziale e di esigere, di conseguenza, per la sua approvazione, l’assenso di tutti i proprietari delle aree comprese nel piano.<br />
Correttamente, pertanto, il Comune ha deliberato di negare l’approvazione della variante sulla base del rilievo ostativo della mancanza del consenso degli altri proprietari dei lotti compresi nella lottizzazione.&#8221;<br />
A maggior ragione detti principi devono trovare applicazione nell&#8217;ipotesi di richiesta di sostituzione di due edifici all&#8217;unico edificio per lotto previsto nel piano, come, appunto, nel caso di specie, dove legittimamente il Comune ha negato l’approvazione della variante sulla base del rilievo ostativo della mancanza del consenso degli altri proprietari dei lotti compresi nella lottizzazione, a nulla rilevando, a giudizio del Collegio, &#8211; relativamente agli aspetti in esame – una eventuale intervenuta sanatoria di opere edilizie (di sistemazione superficiaria e di viabilità interna), realizzate dalla ricorrente nei lotti in questione.<br />
Tale eventuale intervenuta sanatoria non può vanificare la necessità del consenso degli altri proprietari dei lotti compresi nella lottizzazione, necessario ai fini dell&#8217;eventuale approvazione della variante alla lottizzazione, per come sopra evidenziato.<br />
Fondata risulta, invece, la censura di carattere formale, avanzata in via subordinata dalla società ricorrente, in ordine all&#8217;incompetenza del Sindaco all&#8217;adozione del provvedimento in esame di rigetto dell’istanza della ricorrente di modifica della lottizzazione, essendo demandata la relativa competenza al Consiglio Comunale, in forza dell&#8217;articolo 32, comma secondo, lettera b, della legge 8 giugno 1990 n. 142.<br />
Stante la fondatezza di quest&#8217;ultima censura, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la questione deve essere rimessa all&#8217;esame dell’organo competente (Consiglio Comunale), il quale dovrà riesaminare la domanda di variante della ricorrente e provvedere nei termini di legge, che decorrono dalla notifica della presente decisione, alla luce del principio di diritto sopra affermato.<br />
Stante la fondatezza del solo vizio di ordine formale, avanzato in via subordinata, e stante invece l&#8217;infondatezza della censura di carattere sostanziale proposta in via principale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato e rimette la questione all&#8217;organo competente indicato in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 23 aprile 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Rosa Panunzio, Presidente;<br />
Francesco Scano, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI  23/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-6-2008-n-1257/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-6-2008-n-302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-6-2008-n-302/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-6-2008-n-302/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.302</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente ed Estensore B. E. (avv.ti A. Degli Esposti, R. Villata e F. Figorilli) c/ l’Università degli Studi di Perugia e Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica (Avv. Dist. dello St.) e nei confronti di S. L. (avv. F. Lattanzi, M. Rampini e M. Tariciotti) sulle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-6-2008-n-302/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-6-2008-n-302/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente ed Estensore<br /> B. E. (avv.ti A. Degli Esposti, R. Villata e F. Figorilli) c/ l’Università degli<br /> Studi di Perugia e Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica (Avv.<br /> Dist. dello St.) e nei confronti di S. L. (avv. F. Lattanzi, M. <br />Rampini e M. Tariciotti)</span></p>
<hr />
<p>sulle pubblicazioni valutabili ai fini di un concorso a cattedra universitaria e sul sindacato del g.a. in tale settore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Valutazione dei titoli – Pubblicazioni &#8211; Censure ammissibili.2. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Valutazione dei titoli – Pubblicazioni &#8211; Art. 4 comma 2, D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 – Criterio di valutazione – Riflessi in tema di sindacato di legittimità del g.a..</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di concorsi a cattedre universitarie, è ammissibile la censura del candidato soccombente che non investe il valore scientifico (intrinseco) dell’opera, bensì quelle caratteristiche obiettive (estrinseche) che si richiedono perché uno scritto sia qualificabile come “pubblicazione”, nel senso comunemente attribuito a questo termine ai fini di un concorso universitario.</p>
<p>2. In tema di concorsi a cattedre universitarie, in ossequio all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 117/2000, secondo cui al fine di valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione anche della “(&#8230;) d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all&#8217;interno della comunità scientifica (&#8230;)”, incorre in vizio “in procedendo”, benché il giudizio espresso sia ineccepibile nel merito, la Commissione che valuti ammissibile un manoscritto, quantunque di valore scientifico eccezionalmente elevato; qualora, invece, la stessa opera sia presentata in una forma che consente di qualificarla come “pubblicazione”, e come tale idonea ad essere presa in esame sotto il profilo del suo valore scientifico intrinseco, la commissione potrà e dovrà valutarla nel merito, ed in questa disamina non potrà limitarsi a giudicarne il contenuto, ma dovrà anche tener conto – discrezionalmente – della collocazione editoriale (ad es.: inserimento in una rivista o collana di riconosciuto prestigio, derivante quest’ultimo anche dalla fama di severità dei curatori) e della diffusione nella comunità scientifica, diversamente incorrendo in un vizio “in iudicando”, rilevabile in sede di legittimità come eccesso di potere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2008, proposto da: </p>
<p><B>B. E.,</B> rappresentata e difesa dagli avv. Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio eletto presso Fabrizio Figorilli in Perugia, via Bontempi N. 1; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Universita&#8217; degli Studi di Perugia</b> e <b>Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca Scientifica</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;<br />
<i><b>nei confronti di<br />
</i>S. L.,<i></b></i> rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi, Mario Rampini e Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, viale Indipendenza, 49; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>&#8211; del decreto rettorale 21.10.07 n. 2181 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di concorso bandita dall’Università di Perugia il 27 ottobre 2005 per la copertura di un posto di professore di prima fascia nella Facoltà di economia, settore scientifico disciplinare IUS-04;<br />
&#8211; degli atti connessi, fra i quali i verbali e le altre decisioni della commissione, nonché l’atto di nomina della controinteressata, qualora intervenuto;<br />
&#8211; ove occorra, dell’art. 3 del bando.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Universita&#8217; degli Studi di Perugia e del Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca Scientifica;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della prof. L. S.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/06/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La ricorrente prof. B. e la controinteressata prof. S. hanno partecipato al concorso bandito dall’Università di Perugia per la copertura di un posto di professore ordinario (o di prima fascia) di Diritto commerciale nella Facoltà di economia. Gli altri candidati si sono ritirati o sono stati esclusi.<br />
Le regole del concorso prevedevano che venisse individuato un solo vincitore (“idoneo”) e non, come in altri casi, una rosa di idonei.<br />
All’esito della procedura è risultata vincitrice, o idonea, la prof. S., col voto favorevole di tre commissari su cinque. Gli altri commissari hanno espresso voto favorevole alla prof. B..<br />
2. La candidata soccombente impugna l’esito del concorso; resistono la controinteressata, nonché il Ministero e l’Università.<br />
3. Il ricorso fa perno su una singola questione, pur se introdotta mediante diversi motivi di ricorso.<br />
La ricorrente, in sostanza, deduce che la commissione ha positivamente valutato, come principale prova della maturità scientifica della prof. S., una monografia («Le deleghe di voto tra diritto delle società e diritto del mercato azionario») che invece non avrebbe dovuto essere valutata, in quanto priva dei requisiti necessari per essere considerata come una “pubblicazione” in senso proprio. A questo fine la ricorrente espone analiticamente gli elementi di fatto e di diritto sui quali basa la propria contestazione.<br />
Le controparti sostengono il contrario, a loro volta con puntuali argomentazioni.<br />
4. Si pone innanzi tutto il problema se la questione prospettata dalla ricorrente non debba considerarsi inammissibile, siccome riferita ad uno di quei giudizi di merito, tipicamente discrezionali, che sono riservati alla commissione e sono sottratti al sindacato di legittimità.<br />
Ad avviso del Collegio, la contestazione è pienamente ammissibile, in quanto non investe il valore scientifico (intrinseco) dell’opera, bensì quelle caratteristiche obiettive (estrinseche) che si richiedono perché uno scritto sia qualificabile come “pubblicazione” nel senso comunemente attribuito a questo termine ai fini di un concorso universitario.<br />
Il vizio prospettato, dunque, non è un vizio “in iudicando” bensì un vizio “in procedendo” (accettazione di un titolo in realtà non ammissibile per carenza di requisiti estrinseci).<br />
5. Nondimeno si può ravvisare altresì, nelle diffuse argomentazioni della ricorrente, un profilo sotto il quale la questione sollevata si può configurare (anche) come un vizio “in iudicando”.<br />
Viene in rilievo, a questo proposito, il regolamento emanato con d.P.R. n. 117/2000, il cui art. 4, comma 2, dispone, fra l’altro, quanto segue: «Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: [&#8230;] d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all&#8217;interno della comunità scientifica [&#8230;]».<br />
Da questa disposizione si ricava che quand’anche uno scritto rivesta i requisiti minimali per essere ammesso come “pubblicazione”, e sia quindi suscettibile di essere preso in esame sotto il profilo del suo valore scientifico intrinseco, la commissione non può tuttavia prescindere dal valutarlo – discrezionalmente &#8211; anche con riguardo agli elementi indicati dall’art. 4, comma 2, lettera (d). <br />
Ed invero, ciò che occorre al candidato per meritare la cattedra non è solo la capacità di produrre scritti di un certo valore scientifico (e con essi contribuire “in futuro” al progresso della scienza) ma anche l’avere “già dato” un effettivo contributo al progresso della scienza. Il conferimento della cattedra vale come riconoscimento del contributo dato, e l’importanza di questo contributo si desume dalla collocazione editoriale (ad es.: inserimento in una rivista o collana di riconosciuto prestigio, derivante quest’ultimo anche dalla fama di severità dei curatori) e dall’ampiezza della diffusione. <br />
Del resto questi ultimi fattori costituiscono anche una testimonianza del favore ottenuto dall’opera presso la comunità scientifica, e sono quindi un rilevante indizio (o conferma) del suo valore intrinseco. Tanto è vero che in alcuni settori scientifici si dispone di un apposito strumento di misurazione (c.d. “impact factor”) comunemente riconosciuto anche ai fini dei concorsi universitari.<br />
6. In altre parole: supponendo che un candidato presenti un’opera di valore scientifico eccezionalmente elevato, ma la presenti in manoscritto, questo titolo non è ammissibile; e se la commissione invece lo prenderà in considerazione incorrerà in un vizio “in procedendo” pur se il giudizio espresso sia ineccepibile nel merito. <br />
Supponendo, invece, che quell’opera sia presentata in una forma che consente di qualificarla come “pubblicazione”, la commissione potrà e dovrà valutarla nel merito, ma in questa disamina non potrà limitarsi a giudicarne il contenuto, e dovrà anche tener conto della collocazione editoriale e della diffusione nella comunità scientifica. Qualora ometta di valutare questi ultimi parametri, la commissione incorrerà in un vizio “in iudicando”, rilevabile in sede di legittimità come eccesso di potere.<br />
7. Nella specie, il ricorso prospetta entrambi i tipi di vizio, in quanto, in buona sostanza, vi si afferma: (a) che lo scritto della prof. S. non ha le caratteristiche estrinseche della “pubblicazione”; (b) che quand’anche si possa parlare di “pubblicazione”, la commissione (rectius la sua maggioranza) ha comunque ignorato che la sua diffusione effettiva è stata nulla, il che non poteva non incidere sulla valutazione di merito.<br />
8. Ad avviso del Collegio, entrambe le censure (o, se si vuole, entrambe le prospettazioni dell’unica censura) sono fondate.<br />
Quanto al primo profilo (requisiti formali della “pubblicazione”) il problema, com’è noto, non è nuovo nell’ambito del contenzioso relativo ai concorsi universitari, ed esistono criteri di giudizio abbastanza puntualizzati dalla giurisprudenza.<br />
Si può richiamare, in proposito, la seguente massima: «Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) d.P.R. n. 117 del 2000, per &#8220;pubblicazione scientifica&#8221; deve intendersi non una qualsiasi riproduzione a stampa dei lavori del candidato, per la quale siano stati curati gli adempimenti di cui alla l. 2 febbraio 1939 n. 374, ma l&#8217;opera pubblicata da un editore, il quale, come è noto, è l&#8217;operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa di un&#8217;opera (non importa se direttamente o avvalendosi di uno stampatore), ma la sua diffusione tra il pubblico». (Cons. Stato , sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364).<br />
Risulta pertanto superata, anche per effetto del positivo (e innovativo) disposto del d.P.R. n. 117/2000, la giurisprudenza più risalente che, riferendosi ad altro quadro normativo, giudicava ammissibile anche uno scritto in edizione provvisoria o in bozza di stampa, o che comunque difettasse di una qualsivoglia diffusione effettiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2002, n. 1993, relativa ad una vicenda svoltasi prima dell’emanazione del regolamento).<br />
9. Allo stato attuale, l’orientamento giurisprudenziale – al quale questo Collegio aderisce – si può sintetizzare come segue. <br />
Ciò che permette di qualificare uno scritto come “pubblicazione” è un insieme di elementi ciascuno dei quali, preso a sé, è necessario ma non sufficiente.<br />
Necessario, ma non sufficiente è, fra l’altro, l’adempimento degli oneri di cui alla l. 2 febbraio 1939 n. 374, e cioè la consegna di un esemplare alla Procura della Repubblica e di quattro esemplari alla Prefettura. E’ necessario, perché è pacifico che in mancanza non si può parlare di “pubblicazione” (rappresenta infatti la prima manifestazione di “pubblicità” dello scritto, ed è, insieme, un atto di data certa, particolare non irrilevante nell’ottica concorsuale); ma non è sufficiente per le ragioni indicate dalla citata decisione n. 2364/2004.<br />
Allo stesso modo, è necessaria, ma non sufficiente, l’indicazione del codice ISBN (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 settembre 2005, n. 15342); altrettanto si ritiene della indicazione del prezzo di vendita.<br />
Assume rilevanza essenziale, in questo contesto, la presenza di un “editore” «per esso intendendosi secondo il linguaggio comune colui che non si limita a stampare o a far stampare un&#8217;opera altrui, ma che ne cura anche la distribuzione e la divulgazione » (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 26 settembre 2005, n. 4060)<br />
10. Passando ora all’esame della fattispecie concreta, si osserva che la monografia «Le deleghe di voto tra diritto delle società e diritto del mercato azionario» si presenta con le seguenti caratteristiche, puntualmente indicate dalla ricorrente e verificabili anche dal Collegio:<br />
(a) non vi è l’indicazione del prezzo di vendita al pubblico;<br />
(b) vi appare un numero di codice ISBN, ma la ricorrente, portandone un principio di prova, deduce che a questo numero non corrisponde una effettiva iscrizione nel catalogo internazionale; la circostanza non è efficacemente smentita dalla controparte;<br />
(c) vi appare il nome di un editore, e precisamente di una casa editrice di primaria notorietà e prestigio nazionale nel campo dell’editoria giuridica;<br />
(d) tuttavia la veste grafica non è quella abituale dell’editore; manca il suo ben noto “marchio” editoriale; allo stesso modo, la tipografia che ha curato la stampa non è quella, notissima, della stessa casa editrice, bensì quella che la ricorrente chiama “una copisteria” avente sede nella città (diversa) dove risiede la controparte;<br />
(e) la casa editrice, interpellata, ha risposto mediante un messaggio in posta elettronica che l’opera «non è mai stata pubblicata per una distribuzione sul mercato» ma solo «a fini concorsuali», che «le poche copie stampate sono state tutte consegnate all’autrice» e che non si prevede, allo stato, di ristampare il volume per metterlo in vendita (la resistente contesta la rilevanza probatoria del messaggio, ma non ne smentisce la provenienza né la veridicità del contenuto);<br />
(f) gli adempimenti di cui alla legge n. 374/1939 risultano curati direttamente dall’autrice;<br />
(g) in un precedente analogo concorso, svoltosi in altra sede, quella commissione ha giudicato “non valutabile come pubblicazione” lo scritto in parola, basandosi essenzialmente sulla mancata indicazione del prezzo.<br />
Si può aggiungere, nei limiti in cui ciò possa rilevare trattandosi di un elemento non menzionato dalla ricorrente, che dalle apposite indicazioni a stampa risulta che il “copyright” è intestato all’autrice e non all’editore, contrariamente alla prassi comune nei rapporti editoriali (riscontrabile anche attraverso l’esame della generalità delle opere pubblicate dalla medesima casa editrice).<br />
Da tutti questi elementi si ricava, secondo la ricorrente, che l’intervento dell’apparente editore si è limitato alla concessione del proprio nome da apporre sulla copertina, mentre tutto il resto è stato fatto a cura e spese dell’autrice; e che comunque non vi è stata alcuna diffusione effettiva.<br />
10. Il Collegio, come si è già accennato, considera attendibile la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente.<br />
L’insieme degli elementi dati permette infatti di ritenere acclarato che l’opera è stata stampata a cura e spese dell’interessata, che la casa editrice si è limitata a consentire l’uso del proprio nome astenendosi per il resto da ogni incombenza, e che non vi è stata alcuna diffusione.<br />
A proposito di quest’ultimo aspetto (mancata diffusione) non rileva in senso contrario la circostanza, dedotta dalla resistente, che l’opera risulti consultabile presso la biblioteca nazionale centrale di Roma, la biblioteca nazionale centrale di Firenze e la principale biblioteca universitaria della città dove ha sede lo stampatore. Sono proprio queste, invero, le destinazioni d’obbligo delle copie che debbono essere consegnate alla Prefettura ed alla Procura, a norma della legge n. 374/1939 e s.m. (cfr. art. 10). Sicché, il fatto che un’opera sia rinvenibile in quelle biblioteche è una mera conseguenza dell’adempimento degli obblighi di legge, e si è visto che la giurisprudenza (giustamente, ad avviso di questo Collegio) ritiene che tale adempimento non sia di per sé sufficiente ai fini in discorso.<br />
11. In questa situazione, si deve ritenere che manchi il più importante degli elementi che caratterizzano la “pubblicazione”; e cioè la presenza di un “editore”, inteso come «l&#8217;operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa di un&#8217;opera (non importa se direttamente o avvalendosi di uno stampatore), ma la sua diffusione tra il pubblico». (Cons. Stato, n. 2364/2004, n. 2364).<br />
Nel caso in esame, infatti, non si può dire che vi sia stato un “editore” in senso proprio, giacché la casa editrice, pur avendo concesso l’uso del suo nome, non ha curato la stampa del volume e comunque non ha curato, né intende curarne, la diffusione. Diffusione, peraltro, oggettivamente impossibile se è vero che «le poche copie stampate sono state tutte consegnate all’autrice». Senza contare altri rilevanti indizi, come la mancanza del prezzo di vendita al pubblico.<br />
Ne consegue che la commissione ha erroneamente ritenuta ammissibile e valutabile una produzione che mancava dei requisiti essenziali per qualificarsi come “pubblicazione”.<br />
12. Nondimeno, anche volendo supporre che da un punto di vista formale il volume fosse ammissibile come “pubblicazione”, resta il fatto che esso, oggettivamente, non ha avuto alcuna diffusione né un’apprezzabile “collocazione editoriale”; e che di ciò la commissione non poteva non tener conto ai fini della valutazione di merito, come previsto dal d.P.R. n. 117/2000, art. 4, comma 2, lettera (d) (vedasi sopra, al punto 5 della presente motivazione).<br />
A questo proposito, conviene sottolineare che, oltre all’espresso disposto del regolamento, è il buon senso a richiedere che si tenga conto della effettiva diffusione dell’opera e dell’interesse che ha suscitato nella comunità scientifica.<br />
Ed invero, se tutto si riducesse alla verifica di alcuni requisiti formali, le norme potrebbero essere facilmente aggirate. Non costa nulla aggiungere l’indicazione del prezzo e del codice ISBN ad uno stampato che non vedrà mai lo scaffale di una libreria. E infine anche il più regolare (in apparenza) dei contratti di edizione può dissimulare un patto aggiuntivo con il quale l’autore si obbliga verso l’editore ad acquistare in proprio un enorme quantitativo di copie – tante quante ne bastano per sollevare l’editore dalla necessità di cercare altri acquirenti per conseguire il proprio utile imprenditoriale. <br />
Ma anche nel caso in cui il candidato riesca ad eludere la legge prevenendo ogni possibile contestazione sul piano formale, resta il fatto che una commissione di cattedratici della materia ha gli strumenti di conoscenza e di esperienza per sapere se e quanto una certa opera di dottrina sia effettivamente conosciuta ed apprezzata dalla comunità degli studiosi di quella materia.<br />
Pertanto, dove non arriva il sindacato sui requisiti formali della “pubblicazione” può (deve) arrivare la conoscenza diretta dei commissari, sia pure ai soli fini della valutazione di merito, con riferimento al parametro di cui all’art. 4, comma 2, lettera (d), se non ai fini del giudizio di ammissibilità.<br />
Beninteso con ciò non si vuol dire che quando uno scritto manchi (come nella fattispecie) delle caratteristiche oggettive della pubblicazione, la commissione possa sopperirvi con la sua scienza privata affermando (veritieramente o meno) che l’opera è ben conosciuta fra gli studiosi; si vuol dire, al contrario, che la presenza dei requisiti formali non esonera la commissione dall’indagare se e quanto l’opera sia effettivamente conosciuta ed abbia suscitato interesse.<br />
13. Ne consegue, come già detto, che il procedimento in esame appare viziato, oltre che per la preminente ragione che è stato valutato un titolo non ammissibile, anche perché, in ogni caso, la commissione ha trascurato di valutare l’opera sotto il profilo sopra evidenziato. Il che ha verosimilmente inciso nel giudizio finale d’idoneità, visto che l’unica altra opera della controinteressata, che raggiunga le dimensioni del volume, risale a data (1997) anteriore a quella (1998) della nomina a professore associato.<br />
Nessuna critica va mossa, invece, al bando di concorso, perché non dispone nulla che sia in contrasto con la normativa primaria e secondaria.<br />
14. In conclusione, il ricorso va accolto e gli atti impugnati debbono essere annullati, per quanto di ragione e salve le ulteriori determinazioni discrezionali.<br />
Le spese possono essere compensate. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo dell’Umbria accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati, per quanto di ragione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />
Annibale Ferrari, Consigliere <br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/06/2008</p>
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