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	<title>23/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.9692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-9692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-9692/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.9692</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo Del Bo s.p.a. (avv.ti Raffaele Ferola e Giancarlo Sorrentino) A.T.A. Italia Impianti e Servizi s.r.l. (avv. Fulvio De Angelis) contro Comune di Portici (avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo). sul potere dell&#8217;Amministrazione di escludere le offerte inferiori ai limiti tabellari previsti da leggi e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-9692/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.9692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-9692/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.9692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo<br /> Del Bo s.p.a. (avv.ti Raffaele Ferola e Giancarlo Sorrentino) A.T.A. Italia Impianti e Servizi s.r.l. (avv. Fulvio De Angelis) contro Comune di Portici (avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo).</span></p>
<hr />
<p>sul potere dell&#8217;Amministrazione di escludere le offerte inferiori ai limiti tabellari previsti da leggi e regolamenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.  –  Appalto di servizi – Gara &#8211;  Offerte anomali inferiori ai minimi tabellari previsti da leggi e regolamenti  &#8211; Esclusione ex art. 25 D.Lgs. 157/1995 per il solo superamento di detti limiti – E’ illegittima.<br />
2. Contratti della P.A.  –  Appalto di servizi – Gara &#8211;  Offerte anomali inferiori ai minimi tabellari previsti da leggi e regolamenti – Deve essere sempre consentito al concorrente di fornire giustificazioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alla luce delle nuove aperture giurisprudenziali sull’interpretazione dell’art. 25 D.Lgs. 157/95,  è illegittimo un provvedimento di esclusione  di impresa la cui offerta, sottoposta a verifica di congruità, sia stata qualificata  come anomala per il solo fatto che alcune sue voci siano inferiori a minimi tabellari predefiniti in atti legislativi, regolamentati, amministrativi o comunque ufficiali.<br />
2. E’ sempre necessario che  venga consentito all’impresa di   fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al superamento di detti limiti minimi,  e che tale insopprimibile  esigenza di contraddittorio – che costituisce specifica espressione del più generale principio di partecipazione  scolpito nella legge 7.8.1990 n. 241 – trovi  corrispondenza nel dovere dell’Amministrazione di motivare in ordine alla ritenuta incongruità dell’offerta (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Di tale avviso: Corte di Giustizia delle Comunità Europee 27.11.2001 n C- 285/99 e C-286-99; Consiglio di Stato V Sezione 29.1.2003 n. 461; T.A.R. Campania Napoli I Sezione 18.12.2001 n. 5521.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul potere dell’Amministrazione di escludere le offerte inferiori ai limiti tabellari previsti da leggi e regolamenti.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENT.	N.  9692/04<br />	<br />
R.G.	N. 4429/03<br />	<br />
R.G.    N. 11144/03<br />
R.G.   N. 1113/04</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> Prima Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sui seguenti ricorsi riuniti:</p>
<p align=center>Ricorso n. 4429/03 R.G. proposto da:</p>
<p><b>Del Bo s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Ferola e Giancarlo Sorrentino ed elettivamente domiciliata  in Napoli, piazza della Repubblica n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Portici</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Irene Coppola e Rosanna Russo e domiciliato  in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;<br />
               nonché nei confronti di<br />
<b>A.T.A. Italia Impianti e Servizi s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Fulvio De Angelis ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittoria Colonna n. 9,  presso lo studio dell’Avvocato Fulvio De Angelis;<br />
per l’annullamento, previa  adozione di adeguate misure cautelari<br />&#8211; della decisione di cui al verbale di gara del 27.2.2003 con la quale la Commissione giudicatrice ha escluso la ricorrente ritenendo anomala l’offerta da questa presentata nel pubblico incanto relativo all’affidamento del servizio di manutenzione ordinar<br />
&#8211; del provvedimento (di estremi e data ignoti)  di aggiudicazione definitiva  e  del  contratto di affidamento  del servizio eventualmente stipulato;<br />
&#8211; di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi il rilievo dell’ufficio competente  relativo al costo di un operaio di quarto livello  e la nota dell’ufficio legale comunale del 24.2.2003 richiamati<br />
nonché per il risarcimento dei danni subiti;<br />
Nonché, tramite la presentazione di motivi aggiunti,  per l’annullamento,<br /> previa concessione di misure cautelari<br />&#8211; della nota  del 18.6.2003  con la quale il Presidente ha comunicato alla ricorrente che la Commissione di gara, riunitasi in esecuzione dell’ordinanza T.A.R. Campania I Sezione n. 2307/03  ed esaminati gli atti di giustificazione della s.p.a.  Del Bo ha<br />
&#8211; del verbale di seduta di appalto pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione degli elevatori comunali del 28.5.2003, con il quale la Commissione di gara ha deciso:<br />
a) di confermare l’esclusione della ditta Del Bo, ritenendo anormalmente bassa l’offerta economica da questa presentata ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157/95;<br />
 b) di ritenere sospetta ai sensi della Circolare del Consiglio dei Ministri 1°.3.2003 n. 3945 l’offerta  della ditta Del Bo, per effetto di quanto dichiarato dalla ditta OR.VA. s.r.l. di Napoli in data 23.5.2003;<br />
c) di confermare l’aggiudicazione del servizio  di manutenzione degli elevatori comunali alla ditta ATA Italia s.r.l.;<br />
&#8211; di ogni altro atto o comportamento  premesso, connesso e consequenziale, ivi inclusa l’aggiudicazione definitiva e l’eventuale contratto di affidamento del servizio, nonché gli atti concernenti la paventata trasmissione della documentazione relativa all</p>
<p>nonché per l’effettiva ed integrale esecuzione della ordinanza di codesto T.A.R. Sez. I N. R.G. 2307 del 14.5.2003;</p>
<p>nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi.Ancora, tramite la presentazione di ulteriori motivi aggiunti,  per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:<br />&#8211;	della determinazione dirigenziale del 3.9.2003 n. 860 con la quale l’amministrazione ha annullato la procedura relativa alla gara di appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elevatori comunali per l’importo a base d’asta  di Euro 136.740,48, oltre IVA, riservandosi “ l’adozione di un provvedimento finalizzato all’approvazione di una nuova procedura, mediante la redazione di una  idonea perizia con un’analisi economica di riferimento”;<br /> <br />
&#8211;	di ogni altro atto o comportamento  premesso, connesso e consequenziale, ed in particolare del verbale della commissione tecnica  amministrativa del 1° agosto 2003 delle ore 11,15, con il quale detta commissione  ha deciso di annullare la gara in oggetto. 																																																																																												</p>
<p>nonché per l’effettiva ed integrale esecuzione della ordinanza di codesto T.A.R. Sez. I N.R.G. 2307 del 14.5.2003;</p>
<p>nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi.</p>
<p align=center>§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§</p>
<p align=center>Ricorso n. 11144/03 R.G. proposto da:</p>
<p><b>A.T.A. Italia Impianti e Servizi s.r.l. </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Fulvio De Angelis ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittoria Colonna n. 9,  presso lo studio dell’Avvocato Fulvio De Angelis;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Portici</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Irene Coppola e Rosanna Russo e domiciliato  in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;<br />
nonché nei confronti  di<br />
<b>Del Bo s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Ferola e Giancarlo Sorrentino ed elettivamente domiciliata  in Napoli, piazza della Repubblica n. 2;<br />per l’annullamento, previa  adozione di adeguate misure cautelari- della determina dirigenziale n. 860 del 3.9.2003 (notificata il 19.9.2003)  di annullamento della procedura di affidamento del servizio  di manutenzione ordinaria e straordinaria  degli elevatori comunali per l’importo  di euro 136.740,48 oltre IVA, non<br />
&#8211; della nota del responsabile  del procedimento  prot. 1427 del 19.9.2003 di comunicazione della determina dirigenziale n. 860 del 3.9.2003,<br />&#8211; nonchè di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;</p>
<p>in subordine per il risarcimento dei danni subiti.<br />
nonché su ricorso incidentale  della controinteressata<br />
per l’annullamento<br />per  altri motivi  della medesima determina dirigenziale n. 860 del 3.9.2003,  già gravata in via  principale;</p>
<p align=center>§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§</p>
<p align=center>Ricorso n. 1113/04 R.G. proposto da:</p>
<p><b>Del Bo s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Ferola e Giancarlo Sorrentino ed elettivamente domiciliata  in Napoli, piazza della Repubblica n. 2;</p>
<p align=center>  contro</p>
<p><b>Comune di Portici</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Irene Coppola e Rosanna Russo e domiciliato  in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;<br />
               nonché nei confronti<br />
<b>A.T.A. Italia Impianti e Servizi s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa  adozione di adeguate misure cautelari <br />
&#8211; del provvedimento di data ed estremi ignoti  con il quale è stata (ri)bandita la gara per l’affidamento del servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli elevatori di proprietà comunale per l’importo a base d’asta di Euro 128.764,15, oltre IVA;<br />
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi.</p>
<p>Visto i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti  tutti gli atti  di costituzione in giudizio   e gli atti di causa;<br />
Relatore per tutti i ricorsi il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 18.2.2004 per il proc. n. 1113/04 R.G. nonché alla pubblica udienza in pari  data per gli altri giudizi,  gli Avvocati di cui ai relativi verbali;<br />
Letto l’art. 9 della legge  21.7.2000 n. 205;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>  Il Comune di Portici indiceva un pubblico incanto per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione degli elevatori comunali, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157  rispetto alla base d’asta dell’importo di €136.740,48, oltre IV A.<br />
Alla seduta del 20.1.2003, la Del Bo s.p.a. risultava avere presentato la migliore offerta,  con un ribasso pari al 53,82%, importo che  superando la soglia di anomalia, calcolata  nel 44,59%,   imponeva alla Commissione  di richiedere le giustificazioni  di rito.<br />
Alla seduta del 27.2.2003, la Commissione riteneva anomala l’offerta della Del Bo s.p.a. in base all’assunto per cui non  erano valutabili le giustificazioni afferenti  elementi i cui valori minimi erano stabiliti da  disposizioni legislative, regolamentati o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali, secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157:  infatti,  si era accertato che  la retribuzione indicata dalla società  per un operaio di quarto livello era notevolmente inferiore a quella  riportata nelle tabelle del Provveditorato alle O.O.P.P. per la Campania &#8211; Categoria Metalmeccanici.<br />
Alla dichiarazione di anomalia conseguiva l’esclusione dalla gara della società Del Bo  s.p.a. e l’aggiudicazione in favore della ATA Italia s.r.l., con determinazione n. 301 del 27.3.2003,  avendo tale ultima impresa presentato l’offerta immediatamente più bassa, pari al 37,01%.<br />
Avverso l’atto di esclusione,  nonché contro l’aggiudicazione disposta in favore della ATA Italia s.r.l., proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale la Del Bo s.p.a., rubricato al n. 4429/03 R.G., chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari. <br />
Il ricorso si fondava essenzialmente sulla contestazione dell’automatismo con cui era stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara, e cioè senza che fossero state esaminate compiutamente tutte   le giustificazioni rese sull’offerta, tra cui anche quella relativa al costo del lavoro, non potendo la disposizione di cui all’art. 25  del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 costituire un ostacolo  ad una verifica completa delle giustificazioni rese dall’impresa della cui offerta si discute.<br />
Si costituivano in giudizio il Comune di Portici e la controinteressata ATA ITALIA s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelareAlla camera di consiglio del 14.5.2003, con ordinanza n. 2307/03 del 14.5.2003, il Collegio accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame,  proprio ritenendo che l’Amministrazione non si potesse sottrarre al dovere di esaminare tutte le giustificazioni rese dalla società ricorrente. <br />
Con nota del 18.6.2003 l’Amministrazione  comunale comunicava alla Del Bo s.p.a. che la Commissione, nella seduta del 28.5.2003,  senza che la  predetta società fosse stata convocata, aveva confermato sia la sua esclusione dalla gara che l’aggiudicazione disposta in favore della ATA Italia s.r.l., decisione che veniva recepita nella determinazione dirigenziale n. 623 dell’11.6.2003; nel procedimento de quo aveva fatto ingresso anche la  controinteressata che aveva inviato una nota in cui aveva evidenziato come i prezzi delle forniture della ORVA  in favore della Del Bo s.p.a. (relative a pezzi meccanici) – che  andavano a comporre parte dell’offerta  sottoposta a verifica &#8211; fossero stati indicati erroneamente rispetto al valore offerto dalla ricorrente, ancorchè la firma apposta dal responsabile di tale ditta in calce al preventivo fosse da ritenersi autentica. <br />
Avverso tale ulteriore atto  di esclusione venivano proposti motivi aggiunti di ricorso (notificati il 23.7.2003) volti a  stigmatizzare il comportamento della Commissione e ad evidenziare che, comunque, i prezzi della ORVA potevano comunque essere reperiti sul mercato anche ad un prezzo più  conveniente.Tuttavia, con atto di autotutela del 28.7.2003 n. 803,  si procedeva all’annullamento  di tale ultima esclusione, riconvocandosi la  Commissione per il 1°.8.2003. <br />
In quella sede, la ricorrente rendeva tutte  le giustificazioni del caso, ma la Commissione,  anziché aggiudicare oppure  escludere, optava per l’annullamento dell’intera gara, riservandosi di adottare una decisione definitiva in tempi brevi. <br />
Nella stessa giornata alle ore 11,15, infatti, la Commissione decideva di annullare la procedura di gara, riservandosi l’adozione di un  provvedimento finalizzato all’approvazione di una nuova procedura, previa perizia con analisi economica di riferimento.<br />La predetta decisione  veniva recepita dal Dirigente competente con determinazione n. 860 del 3.9.2003   e veniva avversata con ulteriori motivi aggiunti proposti dalla Del Bo s.p.a. (notificati il 6.11.2003), nonché impugnata dalla stessa ATA ITALIA con ricorso n. 11144/03 R.G. in cui  la Del Bo s.p.a. presentava anche ricorso  incidentale;   entrambe le cause sono state accolte in sospensiva, con ordinanze del 3.12.2003 n. 5822/03  e n. 5823/03, con fissazione del merito per il giorno 11( poi 18) febbraio 2004. <br />
Nelle more interveniva il nuovo bando di gara  avverso il quale la Del Bo s.p.a. proponeva un ulteriore ricorso, rubricato al n. 1113/04, onde ottenerne l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
La ricorrente, in particolare, oltre a profili di invalidità derivata rispetto agli atti già impugnati nei precedenti ricorsi, deduceva  l’incompetenza della Commissione  di gara a  provvedere in ordine all’annullamento della gara, nonché profili di sviamento di potere, atteso che, invece di procedere all’aggiudicazione della gara in suo favore, aveva determinato un ingiustificato arresto procedimentale, per rinnovare senza alcun documentato motivo l’intera procedura  di selezione.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Portici che concludeva per l’improcedibilità del ricorso, in quanto in data 5.2.2004 era intervenuta la determinazione dirigenziale n. 156 con la quale si era provveduto alla revoca del provvedimento di indizione della nuova gara.<br />
La camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare veniva fissata  per il 18.2.2004.<br />
 Nella stessa  udienza il Collegio tratteneva per la decisione sia i ricorsi n. 4429/03 R.G. e n. 11144/03  R.G. che il ricorso n. 1113/04 R.G., in ordine a quest’ultimo ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 9  della legge 21.7.2000 n. 205.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE </b></p>
<p>Occorre preliminarmente procedere alla riunione di tutti i ricorsi epigrafati, a sensi dell’art. 52 del R.D. 17.8.1907  n. 642, sussistendo ragioni di connessione sia  di natura soggettiva, pendendo gli stessi tra le medesime parti, che oggettiva, trattandosi  di vicende afferenti la stessa procedura di gara.<br />
Con i motivi aggiunti  notificati in data 6.11.2003 la società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 860 del 3.9.2003, con  cui l’Amministrazione comunale di Portici, conformemente all’orientamento espresso dalla  Commissione di gara in data 1°.8.2003, in una seduta immediatamente successiva   rispetto a quella in cui la Del Bo s.p.a. aveva presentato le proprie giustificazioni, aveva  deciso di annullare l’intero procedimento di gara,  affidando il servizio in via provvisoria alla ATA Italia s.r.l fino al 31.12.2003 e deliberando di dare luogo all’indizione di una procedura di selezione.<br />
Tale provvedimento veniva  censurato per difetto assoluto di motivazione, non emergendo dal contesto della determina de qua, né  dall’allegato verbale della Commissione  del 1°.8.2003 alcuna plausibile giustificazione  dell’impugnato annullamento, tali non potendo essere considerate  “le valutazioni di carattere generale del componente Architetto MIgliarotti”; la ricorrente, inoltre, contestava che si  potesse trattare di un’analisi economica afferente la propria offerta, atteso che la stessa doveva ritenersi pienamente congrua.<br />
In secondo luogo,  la determinazione gravata veniva censurata anche nella parte in cui l’Amministrazione aveva provveduto ad  affidare in via provvisoria il servizio alla controinteressata, atteso che da una simile procedura negoziata non  si sarebbero potute  escludere le ditte che avevano presentato offerta nella gara oggetto di annullamento.<br />
Entrambi i motivi sono fondati.<br />
Preliminarmente  deve essere  dichiarata infondata l’eccezione di irricevibiltà per tardività  di tale mezzo di impugnazione sollevata  dalla difesa dell’Amministrazione, che ha ritenuto il termine spirato alla data del 3.10.2003.<br />
Osserva, infatti, il Collegio che la determinazione gravata, così come il verbale della Commissione del 1°.8.2003 delle ore 11,15, non  si caratterizzano per essere atti a comunicazione individuale, né risulta che vi sia stato un tale adempimento  da parte dell’Amministrazione o, comunque, che la ricorrente ne  abbia avuto piena conoscenza, in un’epoca tale da giustificare un’eccezione di tardività; al contrario, dagli atti della produzione della ricorrente, risulta una nota dell’Amministrazione n. prot. 1950 del 30.10.2003,  a  firma del responsabile de procedimento,  con cui si invia alla Del Bo s.p.a. copia del provvedimento gravato in questa sede, di talchè rispetto alla data di notificazione del gravame, questo appare sicuramente tempestivo.<br />
Con riferimento al primo profilo di censura, osserva il Collegio che tra l’azione amministrativa che aveva caratterizzato lo svolgimento del procedimento fino alla prima seduta  del 1°.8.2003 – in cui furono presentate le giustificazioni da parte della Del Bo s.p.a. – e quanto avvenuto successivamente, ossia dalla riunione della Commissione delle ore 11,15  dello stesso giorno, fino all’adozione della determinazione impugnata e della successiva  pubblicazione di un nuovo bando di gara, si è  assistito ad  una vera e propria “inversione di rotta”   di cui effettivamente non è dato comprendere la ragione: infatti, dopo la presentazione delle giustificazioni  da parte della ricorrente, secondo lo sviluppo logico del procedimento che era da attendersi,  la Commissione avrebbe dovuto procedere alla relativa verifica  e definire, in un senso o nell’altro,  tale fase istruttoria, in  coerenza con l’obbligo generale di conclusione del procedimento; invece,  il suo comportamento ha dato vita dapprima ad un vero e proprio ingiustificato arresto procedimentale, in quanto non radicato in ragioni che potessero ascriversi allo svolgimento della gara, per poi procedere, in modo altrettanto oscuro, ad un annullamento dell’intera selezione, ad un affidamento temporaneo in favore della controinteressata – come   giustamente contestato con il secondo motivo di ricorso – nonchè  alla indizione  di una nuova gara.<br />
Ebbene di tale comportamento non solo non si comprendono le motivazioni, ma queste non sono state nemmeno esplicitate  nel provvedimento impugnato che, non può sottrarsi,   di conseguenza, alla censura di difetto di motivazione, tanto più grave quanto repentina  e  radicale è stato il mutamento di indirizzo operato dall’Amministrazione comunale.<br />
Deve, pertanto, concludersi nel senso della fondatezza delle censure proposte con i motivi aggiunti finora esaminati e pervenirsi all’annullamento  della  determinazione dirigenziale n. 860 del 3.9.2003 n. 860, nonché  del verbale della Commissione di gara del 1°.8.2003 delle ore 11,15.<br />
Passando  all’esame del ricorso introduttivo n. 4429/03 R.G., deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata ATA Italia s.r.l per tardività, in quanto la relativa notificazione è stata eseguita tempestivamente in data 23.4.2003 e quindi entro i  sessanta giorni dall’adozione del provvedimento impugnato che reca la data  del 27.2.2003;  in merito, va infatti, evidenziato che, ai sensi dell’art. 4 , secondo comma della legge 21.7.2000 n. 205, la dimidiazione dei termini per i  giudizi come quello in trattazione   non riguarda quello per la notificazione del ricorso, che resta dunque pari a sessanta giorni. <br />Con il ricorso  introduttivo era stato contestato il provvedimento di esclusione dalla gara adottato nei confronti della Del Bo s.p.a.  giustificato in base al fatto che la Commissione aveva fatto applicazione dell’art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 nella parte in cui non consentiva la possibilità di rendere giustificazioni in ordine a voci dell’offerta che riguardassero valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori risultassero da atti ufficiali: nel caso di specie, infatti, l’organo di gara si era limitato ad accertare che il costo offerto dalla Del Bo s.p.a. per un operaio di quarto livello  era inferiore al corrispondente valore tabellare indicato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania &#8211; Categoria  metalmeccanici, senza aprire un contraddittorio con l’impresa in ordine alla possibilità di  giustificare tale costo, né motivando in relazione all’incongruità  di tale voce come causa dell’anomalia dell’offerta. <br />Il motivo è fondato.<br />
Osserva il Collegio che la portata dell’art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 è stata oggetto di rivisitazione da parte sia della giurisprudenza comunitaria che da parte del Consiglio di Stato, che ne hanno  sostanzialmente attenuato il rigore in riferimento alla impossibilità di addurre giustificazioni in ordine ad alcune voci componenti l’offerta, tra le quali rilevano senz’altro, per l’intima connessione che  assumono in relazione a problematiche di tutela sociale  dei lavoratori, quelle inerenti il costo  del lavoro.<br />
Senza addentrarsi in tutti  gli aspetti problematici  derivanti dalla nuova portata  applicativa dell’art. 25, ai fini che qui interessano, è sufficiente rilevare che, alla luce delle nuove aperture giurisprudenziali,  è da considerarsi senz’altro illegittimo un provvedimento di esclusione  di impresa la cui offerta, sottoposta a verifica di congruità, sia stata qualificata  come anomala per il solo fatto che alcune sue voci siano inferiori a minimi tabellari predefiniti in atti legislativi, regolamentati, amministrativi o comunque ufficiali; in altri termini,  è sempre necessario che  venga consentito all’impresa di   fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al superamento di detti limiti minimi,  e che tale insopprimibile  esigenza di contraddittorio – che costituisce specifica espressione del più generale principio di partecipazione  scolpito nella legge 7.8.1990 n. 241 – trovi  corrispondenza nel dovere dell’Amministrazione di motivare in ordine alla ritenuta incongruità dell’offerta (Corte di Giustizia delle Comunità Europee 27.11.2001 n C- 285/99 e C-286-99; Consiglio di Stato V Sezione 29.1.2003 n. 461; T.A.R. Campania Napoli I Sezione 18.12.2001 n. 5521); del resto, ammettere  una sorta  di automatica incongruità dell’offerta costituirebbe  un’ingiustificata tutela rafforzata di quegli interessi che l’art. 25 tende a proteggere , ben potendo questi ultimi comunque risultare tutelati in  virtù  di particolari condizioni operative dell’azienda o  di benefici premiali che  consentano  aliunde la conservazione di equivalenti livelli di loro salvaguardia; per converso, solo attraverso un contraddittorio &#8211; anche sviluppato in più fasi &#8211; tra amministrazione ed impresa è possibile attuare quella funzione di partecipazione piena  e costruttiva al procedimento che consente alla seconda di esercitare in modo pieno il proprio  diritto di   iniziativa economica privata armonizzandolo con il perseguimento del pubblico interesse, sia in termini della migliore offerta  sotto il profilo economico,  che  dal punto di vista della sua compatibilità  con altri interessi  pubblici da valutare  comunque  nell’ambito dell’iter  procedimentale.<br />
Nel caso di specie, invece, la Commissione ha proceduto all’esclusione della ricorrente  in modo pressochè automatico, limitandosi a rilevare  che il valore del costo dell’operaio di quarto livello fosse inferiore a quello gabellare,  senza aprire  alcun contraddittorio con la società al fine di  acquisire eventuali giustificazioni,  e senza adeguatamente motivare in ordine alle  ragioni della effettiva incongruità  dell’offerta de qua.<br />
Deve pertanto concludersi nel senso  dell’accoglimento del ricorso  principale ed all’annullamento dell’atto di esclusione del 27.2.2003, nonché   dell’aggiudicazione della gara  in favore della controinteressata ATA Italia s.r.l. <br />
Per quanto concerne i primi motivi aggiunti proposti nel ricorso n. 4429/03 R.G.,  e specificamente quelli notificati in data 23.7.2003 ed aventi ad oggetto la conferma  della  esclusione della  ricorrente dalla gara, dapprima stabilita nel verbale della Commissione del 28.5.2003 e successivamente recepita nella determinazione dirigenziale n. 623 dell’11.6.2003, si deve pervenire ad una declaratoria di  improcedibilità per cessazione  della materia del contendere: invero, con la determinazione n. 803 del 28.7.2003,  l’Amministrazione ha proceduto, in sede di autotutela,  all’annullamento degli atti impugnati, provvedendo, quindi,  in senso pienamente satisfattivo per l’interesse della società ricorrente.<br />
Con riferimento  al ricorso n. 1113/04 R.G., avente ad oggetto l&#8217;impugnazione della determinazione dirigenziale n. 1426 del 30.12.2003 con cui il Comune di Portici aveva bandito la nuova gara per l’affidamento del servizio, l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha depositato la determinazione dirigenziale n. 156 del 5.2.2004 con cui si è proceduto alla revoca di   tale provvedimento.<br />
Pertanto, essendo tale ultimo atto pienamente satisfattivo dell’interesse  della società ricorrente si deve, anche in tal caso, pervenire ad una pronuncia di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.<br />
In riferimento  al ricorso n. 11144/03 proposto dalla  società ATA Italia s.r.l., si deve pervenire ad una pronuncia di  improcedibilità  per carenza di interesse.<br />
Infatti, con tale ricorso la ATA Italia s.r.l. ha contestato l’operato dell’Amministrazione, sia in riferimento alla mancata qualificazione dell’offerta della Del Bo s.p.a. in termini di incongruità, adducendo delle argomentazioni di carattere essenzialmente tecnico di competenza esclusiva dell’organo di gara, sia per difetto di motivazione in ordine ai provvedimenti con i quali, invece di procedere alla conclusione del procedimento di gara originario e la  definitiva aggiudicazione in suo favore, si era deciso  per l’indizione di una nuova procedura di selezione.<br />
Osserva il Collegio che in conseguenza dell’accoglimento del ricorso avverso l’atto di annullamento in autotutela della gara e della prima esclusione adottata nei confronti della Del Bo s.p.a. e  quindi anche dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ATA Italia s.r.l., nonché per effetto  del successivo annullamento operato in sede di autotutela  con determinazione n. 803 del 27.7.2003 anche  della seconda esclusione  e della conferma della aggiudicazione provvisoria sempre in favore di quest’ultima società, è venuto meno ogni interesse al ricorso in esame. <br />
Del resto, la volontà dell’Amministrazione di procedere all’annullamento della gara ha avuto anche l’effetto di superare  le questioni  di congruità dell’offerta della  Del Bo s.p.a., in ordine alle quali la ricorrente ATA Italia s.r.l. aveva proposto   specifici motivi di censura,  che, pertanto, attesa la mancanza di un giudizio – sia in senso positivo che negativo – privano dette censure se non addirittura  del loro oggetto, quantomeno di un attuale interesse a ricorrere.<br />
 Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue anche l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla Del Bo nel giudizio de quo per carenza d’interesse, ricorso che, comunque, aveva identico contenuto dei motivi aggiunti da questa società proposti in via principale con i motivi aggiunti notificati in data 6.11.2003 nel ricorso n. 4429/03R.G. (Consiglio di Stato  IV Sezione 10.4.1994 n. 344; T.A.R. Puglia Lecce 21.9.2002 n. 4625).<br />
Quanto alle domande risarcitorie proposte sia dalla Del   Bo s.p.a. che dalla ATA Italia s.r.l., le stesse debbono essere allo stato respinte.<br />
Invero, allo stato, l’accoglimento delle doglianze  e le statuizioni conseguenti impongono all’Amministrazione la prosecuzione del procedimento di gara con l’analisi della congruità dell’offerta della società migliore offerente – salva, comunque,  la possibilità di  agire in sede di autotutela sull’intero procedimento di gara con argomentazioni esaustive e convincenti &#8211; e solo  all’esito della conclusione del procedimento sarà possibile valutare se effettivamente vi siano ipotesi di responsabilità imputabili alla Pubblica Amministrazione resistente.<br />
Concludendo il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, con statuizione delle spese come da dispositivo.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M. </p>
<p></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211; previa riunione ai sensi dell’art. 52 R.D. 17.8.1907 n. 642  dei ricorsi n. 4429/03 R.G., n. 11144/03 R.G. e n.1113/04 R.G.;<br />
 &#8211; dichiara l’improcedibilità del ricorso n. 1113/04  R.G., nonchè dei motivi  aggiunti  del ricorso n. 4429/03 notificati in data 23.7.2003;<br />&#8211; dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale proposti nel giudizio n.11144/03 R.G.; <br />
&#8211; accoglie il ricorso principale n. 4429/03 R.G. proposto dalla Del Bo s.p.a.  e per  l’effetto annulla il verbale del 27.3.2003 con cui si era provveduto alla esclusione della società Del Bo s.p.a. dalla gara per l’affidamento biennale della manutenzione<br />
&#8211; accoglie i motivi aggiunti di ricorso notificati in data 6.11.2003 nel ricorso n. 4429/03  R.G. e per l’effetto  annulla il verbale della Commissione di gara del 1°.8.2003 delle ore 11.15, nonché la determinazione dirigenziale n. 860 del 3.9.2003 di ann<br />
&#8211; respinge le domande risarcitorie proposte; <br />
&#8211;  condanna il Comune di Portici al pagamento delle spese  processuali in favore della Del Bo s.p.a.  che si liquidano in complessivi €2.0000,00  Duemila/00), compensando le spese tra le altre parti;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del  18.2.2004 dai Magistrati<br />
Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Luigi Antonio Nappi 	Consigliere <br />	<br />
Paolo Corciulo	           Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-9692/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.9692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia L.A.C. (avv. Fenoglio) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) e Azienda Agrituristica Venatoria “La Soldanella di Fiore Giuseppe” disciplina regionale delle aziende faunistico-venatorie e art. 118 Cost. 1. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Aziende faunistico-venatorie – Regolamento Regionale – Attribuzione di competenze della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1180</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia<br />
L.A.C. (avv. Fenoglio) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) e Azienda Agrituristica Venatoria “La Soldanella di Fiore Giuseppe”</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">disciplina regionale delle aziende faunistico-venatorie e art. 118 Cost.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Aziende faunistico-venatorie – Regolamento Regionale – Attribuzione di competenze della Regione alla Provincia – Art. 118 Cost. – Legittimità. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Aziende faunistico-venatorie – Regolamento Regionale – Attribuzione al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria del potere di adottare misure di tutela previste per le specie animali protette dalla direttiva 92/43/CEE – Art. 118 Cost. – Legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Regolamento regionale – Necessità del consenso del concessionario per l’esercizio del controllo della caccia all’interno dell’azienda faunistica ad opera delle guardie faunistiche volontarie di controllare la caccia all’interno dell’azienda faunistica – Art. 26 l. Reg. Piemonte 157/92 – Illegittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Aziende faunistico-venatorie – Regolamento Regionale – Attribuzione al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria del potere di collaborazione al controllo della diffusione del cinghiale con compiti di relazionare la Provincia – Art. 118 Cost. – Legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Caccia e Pesca – Caccia – Ricorso – Legittimazione Onlus per l’abolizione della caccia – Estensione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. E’ legittima la norma regolamentare regionale che priva la Regione delle competenze in materia di caccia per allocarle alla Provincia, in quanto la norma va intesa come attuativa dell’art. 118 Cost. che ha ritenuto di allocare ai comuni e alle province tutte le funzioni amministrative che non possono essere previste altrimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. E’ legittima la norma regolamentare regionale che riconosce al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria l’adozione delle misure di tutela previste per le specie animali protette dalla direttiva 92/43/CEE (istituzione e cura delle zone di protezione speciale per gli animali selvatici), in quanto le norme della legge statale e regionale sulla caccia vanno interpretate in base alle previsioni dell’art. 118 Cost. che prevede espressamente la possibilità che gli enti pubblici favoriscano la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni pubbliche, ove non sussistano ragioni impeditive.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ai sensi dell’art. 26 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 che equipara, ai fini del controllo della caccia, gli agenti regionali alle guardie officiate dalle associazioni di tutela ambientale, è illegittimo il regolamento regionale che limita la possibilità per le guardie faunistiche volontarie di controllare la caccia all’interno dell’azienda faunistica solo al caso in cui sia acquisito il consenso del concessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">4. E’ legittimo il regolamento regionale che riconosce al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria la potestà di collaborazione al controllo della diffusione del cinghiale con compiti di relazionare la provincia in in base alle previsioni dell’art. 118 Cost. che prevede espressamente la possibilità che gli enti pubblici favoriscano la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni pubbliche, ove non sussistano ragioni impeditive.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Una Onlus per l’abolizione della caccia non è legittimata ad impugnare la norma regolamentare relativa alle interferenze con lo svolgimento dell’attività delle aziende faunistico-venatorie quando non si tratti di divieti che riguardano la tutela della fauna ma piuttosto concernenti l’esplicazione dell’attività economica che sola può giustificare l’esistenze delle aziende.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Disciplina regionale delle aziende faunistico-venatorie e art. 118 Cost.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
1^ Sezione</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai<br />
Signori:<br />
&#8211; Alfredo GOMEZ de AYALA &#8211; Presidente<br />
&#8211; Roberta VIGOTTI &#8211; Consigliere<br />
&#8211; Paolo PERUGGIA &#8211; P. Ref. est.</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2004</p>
<p>Visto il ricorso n. 751/04 proposto da</p>
<p><b>LAC – LEGA per L’ABOLIZIONE della CACCIA</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Fenoglio, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri, 51 presso lo studio dello stesso;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">la <b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulietta Magliona, presso la quale è elettivamente domiciliata a Torino in piazza Castello 165;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA “LA SOLDANELLA di Fiore Giuseppe”</b></p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
della deliberazione n. 15-11925 della Giunta Regionale del Piemonte, emanata in data 8 marzo 2004 e pubblicata sul supplemento n. 2 del B.U.R. n. 10 in data 11 marzo 2004, avente per oggetto l’approvazione dei “Criteri in ordine alla istituzione, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico &#8211; venatorie e delle aziende agri – turistico venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70), nella parte in cui ha stabilito le seguenti disposizioni:<br />
&#8211; articoli 10 commi I e III, 27 comma I III;<br />
&#8211; articoli 11 commi 1, III, VI e 28 commi I e V<br />
&#8211; articoli 12 comma V e 29 comma V<br />
&#8211; articoli 14 comma VI e 30 comma II<br />
&#8211; articoli 15 comma IV e 31 comma V<br />
&#8211; articoli 16 comma V e 32 comma V<br />
&#8211; articolo 34<br />
&#8211; articolo 37</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Piemonte;<br />
Relatore il primo referendario Paolo Peruggia comparsi gli avvocati Andrea Fenoglio e Giulietta Magliona.<br />
La Lega per l’abolizione per la caccia Onlus ritiene lesi gli interessi collettivi di cui è portatrice, in conseguenza dell’adozione di talune norme regolamentari da parte della giunta della Regione Piemonte, che ha approvato la deliberazione 8.3.3004, n. 15-11925: per tale ragione ha notificato l’atto 10.5.2004, depositato il 24.5.2004, con cui impugna le seguenti disposizioni:<br />
&#8211; articoli 10 commi I e III, 27 comma I III;<br />
&#8211; articoli 11 commi 1, III, VI e 28 commi I e V<br />
&#8211; articoli 12 comma V e 29 comma V<br />
&#8211; articoli 14 comma VI e 30 comma II<br />
&#8211; articoli 15 comma IV e 31 comma V<br />
&#8211; articoli 16 comma V e 32 comma V<br />
&#8211; articolo 34<br />
&#8211; articolo 37<br />
Le censure:<br />
Illegittimità delle disposizioni relative a durata, rinnovo e revoca delle concessioni, per le AFV e le AATV, violazione degli artt. 10 della legge 11 febbraio 1992, n 157 e 5 della legge regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70.<br />
Violazione dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n 157 e dell’art. 16 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70.<br />
Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 2 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 e dell’art. 4 del dpr 8 settembre 1997, n. 357. Violazione dell’art. 97 Cost.<br />
Violazione di legge con riferimento alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, violazione del principio della necessaria distinzione tra la funzione di gestione e di controllo. Violazione dell’art. 97 cost.<br />
Violazione dei principi in materia di prelievi, violazione di legge, contrarietà agli artt. 38 e 44 lett. f) della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70. Contrarietà alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.<br />
Illegittimità dell’attribuzione al concessionario di nuovi poteri di prelievo della fauna selvatica, violazione di legge, contrarietà all’art. 29 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, violazione dell’art. 97 cost.<br />
Violazione di pronuncia giurisdizionale.<br />
Violazione di legge con riferimento alla legge Regione Piemonte 2 novembre 1982, n. 32 ed alle norme in materia di pubblica sicurezza. Carenza di motivazione, contraddittorietà.<br />
Violazione di legge e contrarietà alle norme di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed alla legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70. violazione dell’art. 97 cost., contraddittorietà ed eccesso di potere.<br />
E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.<br />
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto 8.6.2004 con cui ha chiesto respingersi la domanda.<br />
Il giudice ritiene di dover decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.<br />
L’interessata impugna numerose norme del regolamento approvato dalla giunta regionale, deducendone l’illegittimità ai sensi delle leggi vigenti in materia di protezione faunistica.<br />
Con la prima censura vengono denunciate le norme introdotte dagli artt. 10.1, 10 e 27, 11 comma 1, 6 e l’art. 28, comma 1 e 5. Tutte queste disposizioni regolano la durata delle concessioni rilasciate alle aziende faunistico venatorie od alle corrispondenti strutture esistenti nella zona alpina del territorio piemontese. In particolare:<br />
l’art. 10, comma 1 prevede che la concessione per l’azienda faunistico-venatoria sia rilasciata per nove anni, oltre al periodo necessario per giungere alla fine della stagione venatoria;<br />
l’art, 10 e l’art 27 ai rispettivi comma 3 prevedono il caso del mancato rinnovo delle concessioni, in caso di gravi difformità del programma approvato, previa diffida ad adempiere;<br />
gli artt. 11, comma 1 e 6 e 28, comma 1 e 5 dispongono che la direzione regionale competente possa revocare le concessioni in caso di gravi violazioni di legge;<br />
gli artt. 11, comma 6 e 28 comma 5 prevedono che in caso di revoca della concessione, mancato rinnovo e rinuncia, il territorio interessato venga destinato alla gestione programmata della caccia.<br />
Tutte queste norme si porrebbero in contrasto con le norme statali e regionali sulla protezione della fauna e della natura, perché:<br />
1) permetterebbero all’amministrazione regionale, od alla provincia delegata, di ammettere la caccia per un periodo superiore a quello di cinque anni, che dovrebbe essere previsto dal piano faunistico non ancora approvato dalla Regione. Il giudice rileva che non appare riscontrata la denunciata violazione, posto che l’eventuale approvazione del piano regionale potrebbe incidere sulla fine anticipata della durata delle concessioni, sì che la paventata compromissione della tutela della fauna non è sussistente (in materia già tar Piemonte, sent. 18.6.2003, n. 959);<br />
2) permetterebbero di attribuire una durata potenzialmente indeterminata alle concessioni, con la compromissione della finalità di tutela della fauna. Il giudice osserva che l’art. 20 della legge regionale sulla caccia detta previsioni assai dettagliate per il funzionamento e gli scopi delle aziende faunistiche: in tale contesto non è dimostrato il pericolo che la lunga durata dei rapporti, e la regolamentazione della revoca delle concessioni conducano ad un danno per gli animali. Il motivo sembra basarsi su una petizione di principio circa l’inidoneità delle aziende ad assicurare la tutela degli animali che è perseguita dalla legge, ma tale nozione non può sorreggere un motivo di impugnazione, attenendo più propriamente alla fase esecutiva delle disposizioni. La censura è pertanto infondata;<br />
3) la violazione delle norme sulla tutela della fauna selvatica deriverebbe dalla ristretta possibilità di revocare le concessioni, nonché dalla destinazione alla caccia programmata dei terreni di competenza delle aziende non più concessionarie. Il giudice rileva che la doglianza relativa ai presupposti per la revoca delle concessioni è del tutto carente di motivazione, per cui non può essere conosciuta nel merito, mentre la destinazione alla caccia programmata dei terreni oggetto di concessione revocata risponde ad una scelta operata in precedenza dall’amministrazione, che ritenne possibile l’esercizio venatorio in tali aree. Non si comprende pertanto perché, fermo il rispetto della fauna con i modi di legge, le aree in cui la caccia è ammessa dovrebbero ridursi, solo perché un concessionario non ha prestato adesione agli obblighi assunti in precedenza. Questa censura non è fondata e va respinta.<br />
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 11 comma 3 della deliberazione regionale impugnata, per violazione degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’art. 16 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70.<br />
La censura lamenta che la norma regolamentare ha dato una definizione di fauna selvatica catturabile, che potrà essere immessa nelle zone di protezione o destinata la ripopolamento degli ambiti territoriali. La giurisprudenza costituzionale, di legittimità ed amministrativa ha dato una definizione di fauna selvatica che induce alla più ampia protezione possibile delle specie animali che vivono allo stato di natura; tuttavia la tutela può essere anche intesa nel senso che può rendersi talvolta opportuno, per il rispetto dello stesso ecosistema, che un certo numero di capi sia trasferito sul territorio, perché troppo diffusi o troppo radi, o perché a rischio di qualche grave pericolo. In tal senso non appare illogica, né contrastante con le norme denunciate la disposizione regolamentare impugnata, nella parte in cui ammette che il venir meno della situazione di tutela propria delle aziende faunistico-venatorie abiliti l’amministrazione provinciale a spostare le specie selvatiche di cui sia possibile la cattura. La conclusione esposta è altresì in linea con la distinzione operata ad esempio dal consiglio di Stato, che ha negato la possibilità di equiparare la tutela apprestata dall’ordinamento alla fauna selvatica a quella prevista per gli animali allevati (ad es. sez. VI, 323 2003).<br />
Con l’ulteriore doglianza la ricorrente lamenta che il regolamento ha privato la Regione delle competenze in materia di caccia per allocarle alla Provincia, in violazione delle norme indicate nell’epigrafe del motivo.<br />
Il tribunale rileva che l’art. 118 cost. nel testo novellato ha mutato il criterio del riparto delle funzioni amministrative, sì che la norma impugnata va intesa come attuativa della riforma costituzionale del 2001, che ha ritenuto di allocare ai comuni ed alle province tutte le funzioni amministrative che non possono essere previste altrimenti.<br />
In considerazione di quanto precede il motivo è infondato e va disatteso.<br />
Con l’ulteriore censura la ricorrente lamenta che gli artt. 12 comma 5 e 29 comma 5 della deliberazione regionale impugnata hanno delegato al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria l’adozione delle misure di tutela previste per le specie animali protette dalla direttiva 92/43/CEE: si tratta delle norme che affermano la necessità che per talune specie, ovvero in determinate situazioni, siano create delle zone di protezione speciale. La doglianza osserva che soltanto la Regione ha la potestà di dare attuazione alle norme comunitarie, per cui la disposizione in questione verrebbe a deprivare l’ente territoriale di una competenza stabilita dalla legge.<br />
Anche in questo caso il giudice rileva che le norme della legge statale e regionale sulla caccia vanno interpretate in base alle previsioni dell’art. 118 Cost., che dispone l’attribuzione delle funzioni amministrative in base ai criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L’ultimo comma dell’articolo 118 prevede poi espressamente la possibilità che gli enti pubblici favoriscano la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni pubbliche, ove non sussistano ragioni impeditive.<br />
Da quanto precede nulla sembra ostare a che il direttore dell’AFV sia reso attributario della competenza ad istituire e curare le zone di protezione speciale per gli animali selvatici, laddove se ne ravvisi la necessità: la negligenza in tal senso potrà per di più integrare uno dei casi di grave violazione di legge, che legittima l’amministrazione a revocare la concessione.<br />
Anche questa doglianza è infondata e va respinta.<br />
Con un’ulteriore censura si lamenta l’illegittimità della norma stabilita dagli artt. 14 comma 6 e 30 comma 2 delle deliberazione regionale impugnata: la disposizione limita la possibilità per le guardie faunistiche volontarie di controllare la caccia all’interno dell’azienda faunistica, solo al caso in cui sia acquisito il consenso del concessionario.<br />
Il giudice rileva che l’art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 equipara ai fini del controllo della caccia gli agenti regionali alle guardie officiate dalle associazioni di tutela ambientale; tale disposizione va considerata alla stregua di un principio generale, che non può essere disatteso da un atto regolamentare. Ne consegue la fondatezza ella doglianza, con il conseguente annullamento delle disposizioni impugnate.<br />
Con l’ulteriore censura l’interessata denuncia l’art. 15 comma 3 della deliberazione impugnata, che ammette per il prelievo degli ungulati la possibilità di costituire delle altane, purché non costituiscano appostamenti fissi. La censura osserva trattarsi nella specie di un equivoco, posto che l’art. 38 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 vieta gli appostamenti fissi, quali sono necessariamente le altane.<br />
Il giudice condivide la censura, posto che il regolamento in questione non specifica in che cosa le altane si differenzino dagli appostamenti fissi: sembra piuttosto che il rango normativo della disposizione in questione non sia sufficiente a perseguire lo scopo realmente divisato, che consiste nel porre riparo al pericolo della eccessiva diffusione degli ungulati selvatici, che la giunta regionale ha forse considerato un potenziale pericolo per l’ecositema. La censura così come proposta va accolta, e la disposizione impugnata va annullata.<br />
Con un’ulteriore doglianza si lamenta l’attribuzione al concessionario delle AFV della potestà di collaborazione al controllo della diffusione del cinghiale, con compiti di relazionare la provincia. Si osserva che può essere ribadito a questo proposito quel che è stato asserito in precedenza, a proposto della possibilità offerta dal principio di sussidiarietà (art. 118 ult co. Cost) di far partecipare i cittadini all’esercizio delle funzioni amministrative; la censura non chiarisce la ragione per cui nel settore di tutela della fauna non potrebbe esservi una previsione di tal fatta, vista la possibilità che la provincia ha di applicare delle sanzioni al concessionario scoperto ad eseguire i suoi compiti in modo malaccorto.<br />
Il motivo va pertanto disatteso.<br />
Con il settimo motivo viene censurato l’art. 34 della deliberazione in questione, che prevede la possibilità di dar corso all’attività di allenamento dei cani da caccia, e richiama in proposito la DGR 13-25059 del 20.7.1998. La doglianza osserva che tale atto della Regione è stato annullato con la sentenza 2.12.2003, n. 1735, per cui sarebbe illegittima la norma che opera un rimando all’atto generale: tuttavia risulta che il consiglio di Stato, con l’ordinanza 30.3.2004, n. 1407 ha sospeso l’efficacia della sentenza di questo giudice, per cui la norma annullata ha ripreso vigore, almeno sino alla decisione definitiva del giudice di secondo grado.<br />
Ne consegue che la doglianza non ha fondamento, per cui resste alle censure la determinazione del regolamento impugnato di ammettere l’allenamento dei cani da caccia nei termini già previsti dal regolamento regionale del 1998.<br />
E’ poi impugnato l’art. 37 del regolamento, che impone dei divieti di accesso o di svolgimento di altre attività nelle AFV, nei periodi di caccia o di riproduzione delle specie; la doglianza osserva che è illogico aver raggruppato delle condotte eterogenee in una fattispecie sanzionata in egual modo: il riduce rileva che non è fornito alcuno spunto per individuare il parametro alla stregua del quale dovrebbe dichiararsi l’illegittimità della norma, per cui la censura va dichiarata inammissibile.<br />
Viene denunciata altresì l’illegittimità dell’art. 37 del regolamento regionale, perché imporrebbe eccessivi divieti a tutto ciò che potrebbe interferire con lo svolgimento dell’attività delle AFV. Il giudice rileva che si tratta di divieti che non riguardano la tutela della fauna, quanto l’esplicazione dell’attività economica che, sola, può giustificare l’esistenza delle aziende. Deve pertanto ritenersi che tale doglianza non rientra tra le attività per le quali la ricorrente è legittimata a proporre le impugnazioni.<br />
Con il nono motivo si denuncia l’eccesso di potere che vizierebbe l’intera deliberazione gravata. La doglianza rileva che molte delle norme denunciate sono illegittime, perché l’amministrazione non avrebbe perseguito lo scopo di tutela della fauna, bensì avrebbe inteso favorire la caccia. Il giudice rileva che solo alcune delle disposizioni impugnate sono state dichiarate illegittime, per cui la configurazione dell’eccesso di potere non trova fondamento. La censura è pertanto infondata.<br />
In conclusione il ricorso va accolto solo in parte, per quanto esposto in motivazione, mentre va respinto o dichiarato inammissibile nel resto.<br />
La reciproca parziale soccombenza induce a ritenere equa la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione &#8211;<br />
pronunciando sentenza brevemente motivata, accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e nel resto lo dichiara infondato od inammissibile.<br />
Compensa le spese.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Torino, 9 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1172/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1172</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia S.C. (avv. Cuffini) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato) e Comune di Alessandria (avv. Dal Piaz) ai fini della decorrenza dell&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. l&#8217;agente consolare italiano non riveste la qualifica di ufficiale d&#8217;anagrafe Comune – Servizio di Anagrafica per gli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1172/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1172/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1172</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia<br />
S.C. (avv. Cuffini) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato) e Comune di Alessandria (avv. Dal Piaz)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">ai fini della decorrenza dell&#8217;iscrizione all&#8217;A.I.R.E. l&#8217;agente consolare italiano non riveste la qualifica di ufficiale d&#8217;anagrafe</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune – Servizio di Anagrafica per gli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) – Iscrizione – Agente consolare Italiano – Attribuzione della qualifica di ufficiale d’anagrafe – Non sussiste – Decorrenza – Data pervenimento comunicazione al Comune interessato</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai fini della decorrenza dell’iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafica Italiani Residenti Estero, ossia il registro che ogni comune tiene con riferimento agli suoi cittadini residenti all’estero), l’agente consolare italiano non riveste la qualifica di ufficiale d’anagrafe, sicché l’iscrizione all’A.I.R.E. reca la data in cui la comunicazione perviene al Comune interessato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
1^ Sezione</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai Signori:<br />
&#8211; Alfredo GOMEZ de AYALA &#8211; Presidente<br />
&#8211; Roberta VIGOTTI &#8211; Consigliere<br />
&#8211; Paolo PERUGGIA &#8211; P. Ref. estensore<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2004</p>
<p>Visto il ricorso n. 1669/02 proposto da</p>
<p><b>CARLOTTI Stefano</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Cuffini, elettivamente domiciliato in Torino, via Pilo n. 11, presso lo studio della stessa;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il <b>Ministero dell’INTERNO</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45;</p>
<p>il <b>Comune di ALESSANDRIA</b> – Direzione Istituzionale Servizio Anagrafe e Statistica – Ufficio Anagrafe A.I.R.E., in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Claudio Dal Piaz, elettivamente domiciliato a Torino, via S. Agostino n. 12, presso lo studio dello stesso;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del decreto prefettizio n. 208/Sett. 1° del 17.9.2002, comunicato in data 24.9.2002, con il quale è stato riformato il provvedimento del Comune di Alessandria n. 39743/43 del 22.5.2002, avente ad oggetto l’iscrizione dell’interessato all’A.I.R.E.;</p>
<p>nonchè per l’annullamento<br />
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente o comunque connesso con l’atto impugnato ed in particolare del provvedimento n. 74463 del 2.10.2002 della Direzione Istituzionale Servizio Anagrafe e Statistica Ufficio Anagrafe A.I.R.E. avente ad oggetto la modifica del provvedimento n. 39743 del 22.5.2002 a seguito del decreto Prefettizio.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comune di Alessandria;<br />
relatore il primo referendario Paolo Peruggia comparsi gli avvocati Motta, per delega dell’avvocato Paola Cuffini, Guido Carotenuto e professor Claudio Dal Piaz</p>
<p>Il signor Stefano Carlotti impugna il decreto 17.9.2002, n. 208/sett. con cui il prefetto della provincia di Alessandria ha riformato l’atto del Comune di Alessandria, che lo aveva iscritto all’AIRE, con decorrenza 28.2.2002, fissando la decorrenza del trasferimento della residenza al 25.1.2001. Lamenta:<br />
violazione ed errata applicazione di legge con riferimento all’art. 6, comma 1 e 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 ed all’art. 7 del dpr 6 settembre 1989, n. 323.<br />
Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifesta, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, violazione del principio generale di buon andamento della p.a.<br />
L’interessato ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato.<br />
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con atto 14.1.2003 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.<br />
Il Comune di Alessandria si è costituito in giudizio con atto 16.12.2002 con cui ha chiesto respingersi il ricorso.<br />
Il ricorrente ha depositato una memoria datata 10.11.2003.<br />
Il Comune di Alessandria ha depositato una memoria conclusionale.<br />
Il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di prova.<br />
Il contenzioso riguarda la decorrenza da attribuire al trasferimento di residenza, che l’interessato richiese il 23.11.1998 al consolato di Italia a Francoforte sul Meno, quando dichiarò di risiedere in Germania, per cui avrebbe dovuto essere inserito nella lista AIRE di Alessandria.<br />
La comunicazione dell’autorità italiana all’estero non risulta sia pervenuta nei termini di cui all’art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, per cui il Comune provvide all’iscrizione dell’interessato all’AIRE con decorrenza 28.2.2002; il prefetto di Alessandria accolse in parte il ricorso proposto dall’interessato, e retrodatò l’inserimento nell’elenco apposito al 25.1.2001.<br />
Tanto premesso il tribunale deve dichiarare l’infondatezza del gravame.<br />
Al riguardo va osservato in fatto che la prima manifestazione di volontà dell’interessato per l’iscrizione all’AIRE giunse all’ufficiale di anagrafe il 25.1.2001, in quanto non risulta che il consolato italiano di Francoforte sul Meno abbia provveduto a trasmettere ad Alessandria la dichiarazione resa il 23.12.1998. L’art. 1, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 non prevede che l’agente consolare italiano rivesta la qualifica di ufficiale d’anagrafe, per cui è corretta la tesi esposta nel decreto prefettizio, relativa alla decorrenza della dichiarazione dell’interessato.<br />
Il ricorso va pertanto disatteso per infondatezza.<br />
Le spese possono essere compensate, dati i giusti motivi.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione &#8211;<br />
pronunciando sentenza brevemente motivata, respinge il ricorso e compensa le spese.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Torino, 23 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1172/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1160</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti F.A.P, F. C.N.A. P., C.A.S.A., B. (avv. Viriglio) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto) il regolamento regionale non può prevedere requisiti ulteriori per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di estetista rispetto alla legge statale 1. &#8211; Industria e Commercio – Attività di estetista – Regolamento regionale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1160</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti<br />
F.A.P, F. C.N.A. P., C.A.S.A., B. (avv. Viriglio) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">il regolamento regionale non può prevedere requisiti ulteriori per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di estetista rispetto alla legge statale</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Industria e Commercio – Attività di estetista – Regolamento regionale – obbligo di conseguire attestato di frequenza e profitto rilasciato dall’amministrazione provinciale – L. 1/90 – Illegittimità. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Industria e commercio – Attività di estetista – L. 1/90 – Tutela della salute – Art. 117 Cost. – Competenza statale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. E’ illegittima la norma regolamentare regionale che prevede l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto rilasciato dall’amministrazione provinciale quale requisito ulteriore rispetto al possesso della qualificazione professionale prevista dalla l. n. 1/90 per l’esercizio dell’attività di estetista.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La legge n. 1/90 ha la funzione e l’effetto di stabilire le condizioni che abilitano all’esercizio della professione di estetista nell’intero territorio nazionale, funzione ed effetto che, attinendo alla tutela della salute, rientrano nelle competenze statali anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, avendo la predetta legge carattere di legge quadro ai sensi dell’art. 117 Cost.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il regolamento regionale non può prevedere requisiti ulteriori per l’esercizio dell’attività di estetista rispetto alla legge statale</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,<br />
prima sezione</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nelle persone dei signori:<br />
&#8211; Alfredo GOMEZ de AYALA &#8211; Presidente<br />
&#8211; Roberta VIGOTTI &#8211; Consigliere, relatore ed estensore<br />
&#8211; Paolo PERUGGIA &#8211; Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2004<br />
Visto il ricorso n. 1018/03 proposto da</p>
<p>“<b>FEDERAZIONE DELL’ARTIGIANATO PIEMONTESE – CONFARTIGIANATO PIEMONTE</b>” in persona del Presidente pro tempore, “<b>FEDERAZIONE REGIONALE DELLA C.N.A. PIEMONTE</b>”, in persona del Presidente pro tempore, “<b>CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI – FEDERAZIONE REGIONALE DELL’ARTIGIANATO DEL PIEMONTE,- “C.A.S.A.</b>”, in persona del Presidente pro tempore e da BAIOLINI Paola, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Viriglio, elettivamente domiciliati in Torino, via Pietro Micca, 3 presso lo studio dello stesso;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenia Salsotto, presso cui domicilia in Torino, piazza Castello, 165;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 16 febbraio 2004, n. 54-11770, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 11 marzo 2004, n. 10, avente ad oggetto “direttiva concernente i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’esercizio dell’attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico”<br />
&#8211; della determina del Direttore regionale della Sanità Pubblica 10 marzo 2004, n. 37, avente ad oggetto “corsi di formazione per l’utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico. Modalità di svolgimento della verifica finale”;<br />
e per l’annullamento<br />
del “Regolamento regionale per le attività di solarium”, approvato con deliberazione Giunta Regionale del Piemonte 7 aprile 2003, n. 8928 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta 7 aprile 2003, n. 6/r, della deliberazione della giunta regionale in data 6.2.2004, contenente direttiva circa i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’utilizzazione di apparecchi a raggi UV a scopo estetico; della determinazione direttoriale in data 10.3.2004, avente ad oggetto corsi di formazione per tale utilizzo e modalità di svolgimento della verifica finale.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 4 giugno 2004;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata;<br />
Uditi, nella camera di consiglio del 23 giugno 2004, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Viriglio per la parte ricorrente e l’avv. Salsotti per la parte resistente;<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge n. 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, poiché il ricorso, senza necessità di integrazione istruttoria, si appalesa fondato: il provvedimento impugnato, infatti, pretende di introdurre l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto rilasciato dall’amministrazione provinciale, che si configura quale requisito ulteriore rispetto al possesso della qualificazione professionale di estetista che la legge n. 1 del 1990 ritiene condizione necessaria e sufficiente per l’utilizzazione di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico. Detta legge ha, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 1990, la funzione e l’effetto di stabilire le condizioni che abilitano all’esercizio della professione di estetista nell’intero territorio nazionale, funzione ed effetto che, attinendo alla tutela della salute, rientrano nelle competenze statali anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, avendo la predetta legge carattere di legge quadro ai sensi dell’art. 117 Cost. Di conseguenza, il provvedimento impugnato con il ricorso e quelli oggetto dei successivi motivi aggiunti configgono direttamente con la predetta legge, poiché pretendono di stabilire requisiti diversi e ulteriori da quelli stabiliti dallo Stato per l’intero territorio nazionale, e merita l’annullamento richiesto con il ricorso, che deve conclusivamente essere accolto.<br />
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; prima Sezione – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino,23 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1167</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1167/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1167/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1167</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Est. Roberta Vigotti Sailing s.p.a. (avv.to Carlo Emanuele Gallo) c. Ministero Economia e Finanze (avv.to Stato) anche nei concorsi a premi va comunicato all&#8217;interessato l&#8217;avvio del procedimento di controllo Concorsi a premio &#8211; Denuncia di inizio attività – Controllo successivo da parte del Ministero</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1167/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1167</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Est. Roberta Vigotti<br />  Sailing s.p.a. (avv.to  Carlo Emanuele Gallo) c. Ministero Economia e Finanze (avv.to Stato)</span></p>
<hr />
<p>anche nei concorsi a premi va comunicato all&#8217;interessato l&#8217;avvio del procedimento di controllo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi a premio &#8211; Denuncia di inizio attività – Controllo successivo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comunicazione avvio del procedimento – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’avvio del procedimento di controllo di cui all’art. 13 della Legge n. 326/2003, il quale attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di ordinare la cessazione del concorso entro cinque giorni qualora ravvisi la coincidenza dell’attività denunciata con un’attività di gioco riservata allo Stato, deve essere comunicato all’interessato ai sensi della legge sul procedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Anche nei concorsi a premi va comunicato all’interessato l’avvio del procedimento di controllo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente, che opera nel settore della vendita di generi di tabaccheria, tra i quali le cartoline, espone di aver inviatola ministero delle attività produttive una comunicazione per lo svolgimento di un concorso a premi, denominato Joker, abbinato alla vendita delle cartoline: Il ministero delle attività produttive non è intervenuto, e la società ha iniziato ad effettuare il concorso, ma in data 7.6.2004 ha ricevuto il provvedimento impugnato, con il quale il ministero dell’economia e delle finanze ha intimato la cessazione del concorso, in quanto la stesso configurerebbe una attività di gioco riservata allo Stato, essendo il prezzo richiesto superiore al valore commerciale del bene da acquistare per partecipare, e quindi la violazione dell’art. 8 lett. b) dpr n. 430 del 2001.<br />
Avverso tale determinazione la ricorrente deduce il vizio di violazione artt. 7 legge n. 241 del 1990, art. 39 comma 13 ter e quater legge n. 326 del 2003, artt. 2, 7, 8, 10, 12 dpr n. 430 del 2001; incompetenza, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto ai sensi dell’art. 12 dpr cit. il ministero delle attività produttive, al quale deve essere inviata la comunicazione dell’intenzione di svolgere il concorso, e che ne ravvisi la non liceità ai sensi del precedente art. 8, avvisa la soggetto promotore un termine per controdedurre. Il successivo art. 39 dl n. 269 del 2003, conv. nella legge n. 326 del 2003, ha previsto l’intervento anche del ministero dell’economia e delle finanze, che può ordinare la cessazione dell’attività. Nel caso di specie, quest’ultimo ministero non ha dato alcuna comunicazione di avvio del procedimento, necessaria trattandosi di iter distinto da quello svolto presso il ministero delle attività produttive (che inizia ad istanza di parte), e che si configura come fase autonoma di accertamento.<br />
Inoltre, il provvedimento impugnato si basa su una motivazione perplessa, in quanto non afferma in termini assertivi la coincidenza con i giochi riservati alla Stato, coincidenza che in effetti non esiste anche perché non corrisponde al vero che il prezzo della cartolina superi il suo valore effettivo. In ogni caso, la valutazione circa l’ammissibilità del concorso spetta al ministero delle attività produttive e non a quello dell’economia e delle finanze.<br />
La ricorrente conclude per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio ritiene di poter decidere il ricorso, ai sensi dell’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge n. 205 del 2000, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori: non è luogo, quindi, alla pronuncia sull’invocata misura cautelare.<br />
Il ricorso si manifesta fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 7 legge n. 241 del 1990, avente carattere assorbente delle altre censure.<br />
Il procedimento conformato dall’art. 12 d.p.r. n. 430 del 2001, relativo ai concorsi a premio, prevede che il ministero delle attività produttive (al quale il promotore deve inviare preventiva comunicazione dell’inizio del concorso), nel caso in cui individui manifestazioni che possano integrare una delle ipotesi previste dal precedente art. 8, e che siano quindi vietate, assegni al soggetto interessato quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Il successivo d.l. n. 269 del 2003, conv. nella legge n. 326 del 2003, introduce, all’art. 39 comma 13 ter e 13 quater una ulteriore fase, di competenza del ministero dell’economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il quale, qualora dalla comunicazione preventiva di avvio del concorso, che deve essergli inviata in copia del ministero delle attività produttive, ravvisi coincidenza tra il concorso e una attività di gioco riservata allo Stato, ordina la cessazione del concorso stesso entro cinque giorni.<br />
Il procedimento di controllo così introdotto non prevede esplicitamente l’obbligo, per l’amministrazione, di avvisare l’interessato dell’avvio della procedura, che si può concludere in senso a lui sfavorevole: ma un tale obbligo deve essere ritenuto implicito, non solo in forza dell’art. 7 legge n. 241 del 1990, che vale per tutti i procedimenti non contenenti una fase specifica destinata al contraddittorio con il privato, ma anche per riportare ai canoni di costituzionalità la norma di cui all’art. 39 citata. Sarebbe invero configgente con i principi di buona amministrazione e di uguaglianza la diversa disciplina riservata, per quanto riguarda la possibilità dell’interessato di rappresentare le proprie controdeduzioni, a seconda che il procedimento si trovi in fase iniziale di verifica dell’ammissibilità (nel qual caso tale possibilità non esisterebbe), ovvero in corso di svolgimento del concorso, nel qual caso l’art. 12 dpr n. 430 del 2001 prevede espressamente, come detto, la possibilità di interloquire.<br />
Né una tale diversità di trattamento può ritenersi giustificata dal fatto che, nel primo caso, il procedimento è iniziato ad istanza di parte, poiché l’identica fattispecie ricorre anche nel caso di controllo successivo, essendo sempre obbligo del promotore inviare la comunicazione di avvio del concorso,e rimanendo il momento del controllo (se immediatamente successivo ad essa, ovvero nel corso dello svolgimento del concorso) nella disponibilità dell’amministrazione, e quindi non tale da poter comprimere il diritto dell’interessato ad interloquire.<br />
Il ricorso è conclusivamente fondato, perché il provvedimento impugnato non è stato preceduto dall’avviso di avvio del relativo provvedimento; il provvedimento stesso deve, in conseguenza, essere annullato.<br />
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; prima sezione – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1167/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1167</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1170/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1170</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Est. Roberta Vigotti Telecom Italia s.p.a. (avv.ti Montanaro e Ingicco) c. Comune di Saluggia (contumace) la disciplina urbanistica del territorio arretra davanti ai cellulari Impianti di telefonia mobile – Localizzazione da parte del Comune – Discrezionalità – Limite – Necessità di coprire l’intero territorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1170/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1170/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Est. Roberta Vigotti<br />  Telecom Italia s.p.a. (avv.ti Montanaro e Ingicco) c. Comune di Saluggia (contumace)</span></p>
<hr />
<p>la disciplina urbanistica del territorio arretra davanti ai cellulari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impianti di telefonia mobile – Localizzazione da parte del Comune – Discrezionalità – Limite – Necessità di coprire l’intero territorio comunale – Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il regime giuridico delle antenne per la telefonia mobile non è completamente identico a quello delle opere di urbanizzazione primaria, dovendo il relativo criterio di localizzazione essere finalizzato – non già a soddisfare esigenze proprie di un insediamento abitativo, bensì – a consentire la realizzazione della rete in modo tale che questa assicuri la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale, nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La disciplina urbanistica del territorio arretra davanti ai cellulari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Considerato che il provvedimento impugnato ha inibito l’esecuzione dei lavori di modifica della stazione radio base esistente previsti dalla D.I.A. precedentemente presentata al Comune sul rilievo che “l’intervento risulta incompatibile con la destinazione urbanistica del sito di intervento”;<br />
Considerato che, a norma dell’art. 86, comma 3 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria;<br />
Considerato che la giurisprudenza ha recentemente chiarito che la recente evoluzione normativa “non ha messo in discussione il potere del Comune di disciplinare la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del proprio territorio, purché ovviamente tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni;<br />
Considerato che per tale ragione si è precisato che il regime giuridico di tali infrastrutture non è completamente identico a quello delle opere di urbanizzazione primaria, dovendo il relativo criterio di localizzazione essere finalizzato – non già a soddisfare esigenze proprie di un insediamento abitativo, bensì – a consentire la realizzazione della rete in modo tale che questa assicuri la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale, nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti (Cons. St., VI, 30 marzo 2004, n. 3193);<br />
Ritenuto che, anche alla luce di tali precisazioni, la ritenuta incompatibilità dell’intervento richiesto con la destinazione urbanistica della zona non è sufficiente a giustificare il divieto di realizzazione dell’intervento stesso, come pronunciato dal Comune di Saluggia;<br />
Ritenuto che per tale ragione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 23 giugno 2003.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1170/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</a></p>
<p>Imposte tributi e tasse &#8211; fermo amministrativo – lesione del principio di proporzionalita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3259 del 13 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE SECONDA Registro Ordinanze:3402/2004Registro Generale: 5780/2004 nelle persone dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte tributi e tasse &#8211; fermo amministrativo – lesione del principio di proporzionalita’  &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4635/g">Ordinanza n. 3259 del 13 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3402/2004<br />Registro Generale: 5780/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 5780/2004 proposto da:<br />
<b>CODACONS + 1RIENZI CARLO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
RIENZI AVV. CARLOSPINA AVV. ELENAcon domicilio eletto in ROMAV.LE DELLE MILIZIE, 9presso<br />
RIENZI AVV. CARLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA &#8211; SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI</b>rappresentato e difeso da: MARCHETTI AVV. FABIO VISENTINI AVV. GUSTAVO con domicilio eletto in ROMA P.ZZA BARBERINI, 12 presso VISENTINI AVV. GUSTAVO<b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede<b>AGENZIA PER LE ENTRATE</b><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota prot. 66384 del 13.04.2004 dell’Agenzia delle Entrate delle Finanze e della risoluzione n. 64 del 2002 mai pubblicati e successivamente conosciute, nonché della nota emessa dal Concessionario del Servizio Nazionale Riscossione tributi Provinc</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>BANCA MONTE PASCHI DI SIENA &#8211; SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI<br />MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi gli avv.ti Fiengo, Tonelli su delega Marchetti – Visentini e Leuzzi su delega Rienzi;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>In disparte la questione circa la dubbia legittimazione dell’Associazione, che impugna, comunque, unitamente ad un singolo contribuente;</p>
<p>Considerato che nella presente fase cautelare ed in assenza del prescritto regolamento attuativo, non emerge con ragionevole certezza la fondatezza della pretesa creditoria;</p>
<p>Considerata, altresì, la mancata proporzionalità fra l’importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dal fermo amministrativo impugnato;</p>
<p>Ritenuto che SUSSISTONO pertanto i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerata, infine, la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile con riguardo al contribuente che impugna unitamente all’Associazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 23 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3402/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3621</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3621/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3621/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3621</a></p>
<p>Contratti &#8211; aggiudicazione gara per alienazione ex colonia marina della pubblica sicurezza – impugnativa per irregolarita’ di polizza fideiussoria &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3306 del 13 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIANAPOLI &#8211; PRIMA SEZIONE Registro</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3621/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3621</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; aggiudicazione gara per alienazione ex colonia marina della pubblica sicurezza – impugnativa per irregolarita’ di polizza fideiussoria &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4640/g">Ordinanza n. 3306 del 13 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3621 /2004<br />
Registro Generale: 7917/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI DOMENICO NAPPI Pres.f.f., Relatore<br />
PAOLO CARPENTIERI Consigliere<br />
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 7917/2004 proposto da:<br />
<b>CINCOTTI DARIO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MARONE GHERARDOCIANCIO MARIOcon domicilio eletto in NAPOLIVIA CESARIO CONSOLE N. 3presso<br />
MARONE GHERARDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>rappresentato e difeso da:<br />
GERARDO MICHELEcon domicilio eletto in NAPOLIVIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATOpresso la sua sede<br />
<b>MIN. INTERNO FONDO ASS.ZA PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA </b><br />
e nei confronti di<b>AGRINA S.R.L.</b>e nei confronti di<b>CAPUTO GENNARO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CECERI GIUSEPPEMILITERNI INNOCENZOcon domicilio eletto in NAPOLIRIVIERA DI CHIAIA 276presso<br />
CECERI GIUSEPPE</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali il Fondo di Assistenza per il personale della pubblica sicurezza ha aggiudicato la gara per l’alienazione dell’ex Colonia Marina della Pubblica Sicurezza “Lorenzo Pasquinelli” in Bacoli;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. LUIGI DOMENICO NAPPI<br />Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p>CONSIDERATO che gli argomenti addotti dal ricorrente in relazione alla pretesa irregolarità della polizza fideiussoria non sembrano comunque escludere la riferibilità della medesima polizza alla Banca Popolare di Sviluppo;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 23 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3621/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3621</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione – agenzia ippica &#8211; distacco del collegamento telematico per scommesse a causa di compensazione economica conseguente a lodo arbitrale – ricorso dell’agenzia ippica &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 3253 del 13 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – agenzia ippica &#8211; distacco del collegamento telematico per scommesse a causa di compensazione economica conseguente a lodo arbitrale – ricorso dell’agenzia ippica &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/8/4827/g">Ordinanza n. 3253 del 13 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3434/2004<br />Registro Generale: 5938/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />ROBERTO CAPUZZI Cons.<br />GIUSEPPE SAPONE Cons. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 5938/2004 proposto da:<br />
<b>SOC AGENZIA IPPICA TRASTEVERE DI P ROSSI &#038; C SNC</b>rappresentato e difeso da:<br />
LATTANZI AVV FILIPPOcon domicilio eletto in ROMAVIA P.G. DA PALESTRINA, 47presso<br />
LATTANZI AVV FILIPPO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede<b>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UNIRE SOC SOGEI PA &#8211; SOCIETA&#8217; GENERALE D&#8217;INFORMATICA </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della determinazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 31 maggio 2004 prot. n. 2004/30179/COA/SEC, ottenuta dalla ricorrente il 3 giugno, con la quale è stato disposto il distacco del collegamento telematico dell’agenzia ippica “Trastevere di Paolo Rossi &#038; c.” con il totalizzatore nazionale;</p>
<p>&#8211; della conseguente interruzione del collegamento telematico da parte di Sogei Spa;<br />
&#8211; Di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Udito il relatore Cons. GIUSEPPE SAPONE e uditi altresì per le parti l’avv. G. Morelli su delega dell’avv. F. Lattanzi e l’avv. dello Stato Fiengo;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza incidentale di sospensione dell&#8217;atto impugnato avuto presente sotto il profilo del fumus, che non sussistevano i presupposti per effettuare da parte della società ricorrente la compensazione indicata nel gravame, tenuto conto che le nuove condizioni economiche introdotte dal D.L. 10.10.2003, cui la società ha prestato adesione, hanno integralmente disciplinato, anche per gli aspetti cui si riferiva il lodo arbitrale, la materia oggetto della presente controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, li 23 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3434/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3399</a></p>
<p>Beni culturali ed ambientali &#8211; decreto Soprintendentizio di annullamento di autorizzazione paesistica comunale per la realizzazione del tetto di copertura su un fabbricato di abitazione &#8211; carenza di motivazione – rilevanza &#8211; inadeguata copertura dell’immobile – rilevanza – tutela cautelare – accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali ed ambientali &#8211; decreto Soprintendentizio di annullamento di autorizzazione paesistica comunale per la realizzazione del tetto di copertura su un fabbricato  di abitazione  &#8211; carenza di motivazione – rilevanza &#8211; inadeguata copertura dell’immobile – rilevanza – tutela cautelare – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2004/9/4917/g">ordinanza 31 agosto 2004 n. 4054</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; ROMA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3399/2004<br />
Registro Generale: 5835/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />
ROBERTO CAPUZZI Cons.<br />
ANNA BOTTIGLIERI Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 23 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 5835/2004 proposto da:<br />
<b>MAGLIANO PASQUALE</b>rappresentato e difeso da:<br />
MATERA AVV. BIAGIOSORIANO AVV. CARLOcon domicilio eletto in ROMAVIA CONTI ROSSINI, 13/Cpresso<br />
SORIANO ING. LUCIANA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOPR BENI ARCHITETT. E PER IL PAESAGGIO DI SALERNO E AVELLINO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sedeCOMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto del Soprintendente per i B.A.P.P.LS.A.D. di Salerno e Avellino del 27.02.2004, notificato in data 08.03.2004, di annullamento dell’autorizzazione paesistica del Comune di S. Giovanni a Piro, ex art. 151 D. lgs. 490/99, resa con provvedimento<br />
&#8211; della nota del Soprintendente prot. n. 38258 del 09.12.2003 e del Decreto del Soprintendente del 30.04.2002;<br />
&#8211; del parere della CECI n. 8 del’11.09.2003 e del nulla osta n. 108/2003, nella parte in cui si ritenga di fare salva la definizione del condono n. 137 L. 724/94;<br />
&#8211; di ogni atro atto preordinato, connesso e conseguenziale.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />
Udito il relatore Ref. ANNA BOTTIGLIERI  e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. B. Matera;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, risulta sia fondata la seconda censura inerente la carente motivazione in ordine alla sorte delle condizioni precedentemente impartite dalla medesima soprintendenza, sia sussistente il profilo del danno derivante dalla non adeguata copertura dell’immobile.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, li 23 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-6-2004-n-3399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2004 n.3399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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