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	<title>23/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3053</a></p>
<p>Pres. Coraggio Est. Pannone. AVCPV (Avv. gen. Stato) / F.lli Bocca S.P.A. (n.c.);Comune di Milano (Avv.ti E. D’Auria ed altri). Contratti della P.A. – Gara- Annotazione nel casellario informatico- Contenuto –Molteplici notizie-Valutazione- Discrezionalità della P.A.- Sussiste-Esclusione-Illegittimità. L&#8217;art. 27, comma 2, lett. r), del D.P.R. n. 34 del 2000, prevede che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio  Est. Pannone.<br /> AVCPV (Avv. gen. Stato) / F.lli Bocca S.P.A. (n.c.);Comune di Milano (Avv.ti E. D’Auria ed altri).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara- Annotazione nel casellario informatico- Contenuto –Molteplici notizie-Valutazione- Discrezionalità della P.A.- Sussiste-Esclusione-Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 27, comma 2, lett. r), del D.P.R. n. 34 del 2000, prevede che nel casellario sono inseriti in via informatica, per ogni impresa qualificata, eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalle stazioni appaltanti. Tale annotazione non ha ad oggetto in sé la sentenza di condanna penale, ma il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante, con la relativa motivazione. In ogni caso, poi la lett. t) del medesimo comma, prevede che nel casellario siano inseriti in via informatica tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall&#8217;esecuzione dei lavori, sono dall&#8217;osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario. Tale ultima disposizione, attribuisce all&#8217;Amministrazione un&#8217;ampia discrezionalità di inserimento di notizie dal quale non deriva, in via automatica, l&#8217;esclusione dalle gare bandite dopo la data di annotazione. Le stazioni appaltanti dovranno infatti, di volta in volta, valutare se il contenuto delle annotazioni comporti o meno l&#8217;esclusione da una gara, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la sola circostanza dell&#8217;annotazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03053/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01239/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>F.lli Bocca S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Milano<i></b></i>, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta D&#8217;Auria, Raffaele Izzo, Maria Teresa Maffey e Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. Lombardia, Sezione I, 17 dicembre 2009, n. 5593, resa tra le parti, con la quale sono stati accolti i motivi aggiunti, prodotti nel relativo ricorso, per l’annullamento dell’annotazione nel casellario informatico disposta, in data 22 gennaio 2008, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, su segnalazione del Comune di Milano.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza del giorno 29 aprile 2011 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato Izzo e l’avvocato dello Stato Varone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Milano bandiva pubblica gara per interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazione in conglomerato bituminoso, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.<br />	<br />
L’impresa f.lli Bocca spa veniva esclusa dalla gara ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. c) ed e) d.lgs. 163/2006.<br />	<br />
Avverso tale esclusione proponeva gravame innanzi al TAR Lombardia l’odierna appellata.<br />	<br />
Con successivo atto per motivi aggiunti impugnava l’annotazione nel casellario informatico disposta, in data 22.1.2008, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, su segnalazione del Comune di Milano, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.p.r. 34/2000.<br />	<br />
Il TAR Lombardia rigettava il ricorso principale proposto per l’annullamento dell’esclusione dalla gara. Accoglieva invece i motivi aggiunti per erronea applicazione dell’art. 27 d.p.r. 34/2000.<br />	<br />
E’ infatti privo di pregio, ad onta di quanto prospettato dalla difesa dell’Autorità, il richiamo all’art. 27 c. 2 lett. q) del predetto decreto, dove l’inserimento nel casellario informatico dei dati relativi ad eventuali sentenze di condanna penale è circoscritto espressamente ed inequivocabilmente solo ai reati “contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio”.<br />	<br />
Nel caso di specie, trattandosi di un reato contro la libertà personale, non sembra possibile un’interpretazione estensiva, se non addirittura analogica, di una norma regolamentare che ha natura eccezionale, oltre che valenza lato sensu sanzionatoria.<br />	<br />
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici propone appello deducendo la violazione dell’art. 27, comma 2, lettera r), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano.<br />	<br />
All’udienza del 29 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
L’art. 27, comma 2, lettera r), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, prevede che nel casellario sono inseriti in via informatica, per ogni impresa qualificata, eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 7, della legge adottati dalle stazioni appaltanti.<br />	<br />
Può quindi convenirsi con l’amministrazione appellante che l’annotazione non ha ad oggetto in sé la sentenza di condanna penale, ma il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante, con la relativa motivazione.<br />	<br />
In ogni caso, poi la lettera t) del medesimo comma , prevede che nel casellario sono inseriti in via informatica, tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall&#8217;esecuzione dei lavori, sono dall&#8217;osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.<br />	<br />
Nel caso di specie, così come emerge dall’atto di annotazione, quest’ultima è stata ascritta alla tipologia delle notizie, non solo relative a cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, ma anche delle notizie comunque utili per le stazioni appaltanti. In tale prospettiva deve ritenersi recessivo il contenuto della comunicazione del 23 gennaio 2008 con la quale il competente dirigente dell’autorità indica la finalità dell’annotazione nel disposto di cui al comma 5 del medesimo articolo. In altri termini il contenuto residuale della lettera t) attribuisce all’amministrazione un’ampia discrezionalità di inserimento di notizie dal quale non deriva, in via automatica, l’esclusione dalle gare bandite dopo la data di annotazione. Le stazioni appaltanti dovranno quindi, di volta in volta, valutare se il contenuto delle annotazioni comporti o meno l’esclusione da una gara, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la sola circostanza dell’annotazione.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto, respinge i motivi aggiunti prodotti nel ricorso n. 2494/2007 RG del TAR per la Lombardia.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3053/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.752</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-23-5-2011-n-752/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-23-5-2011-n-752/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-23-5-2011-n-752/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.752</a></p>
<p>Giuseppe Romeo – Presidente, Alessio Falferi – Estensore. sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla richiesta risarcitoria di un Comune per la mancata stipula del contratto di appalto da parte della aggiudicataria Responsabilità e risarcimento – Competenza e giurisdizione – Contratto di appalto – Rifiuto di stipula da parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-23-5-2011-n-752/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.752</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-23-5-2011-n-752/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.752</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Romeo – Presidente, Alessio Falferi – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla richiesta risarcitoria di un Comune per la mancata stipula del contratto di appalto da parte della aggiudicataria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Competenza e giurisdizione – Contratto di appalto – Rifiuto di stipula da parte dell’aggiudicataria – Danno asseritamente subito – Comune – Risarcimento danni – Richiesta – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia attinente ad una richiesta di risarcimento danno (ex art. 1337 c.c. ovvero ex art 2043 c.c.) asseritamente subito da un Comune in conseguenza della mancata stipula del contratto di appalto da parte della ditta che era risultata aggiudicataria all’esito della relativa gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00752/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00235/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 235 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Rende</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Margherita Rossi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Catanzaro, via De Gasperi 76/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ditta Servizi Ecologici di Marchese Giose&#8217;<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>accertare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. o extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè durante il procedimento di affidamento di gara di appalto e, conseguentemente, condannare quest’ultima a risarcire il Comune di rende la somma di euro 30.069,00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al soddisfo</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Comune di Rende espone di aver bandito, con determinazione n. 90/2005, una gara per appalto concorso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 157/1995, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’affidamento delle operazioni di evacuazione dei rifiuti giacenti su di un’area sita in loc. Ponzo.<br />	<br />
Alla gara partecipavano diverse ditte tra cui anche la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. e la ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè.<br />	<br />
A seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, il Comune ricorrente aggiudicava in via provvisoria l’appalto alla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè per l’importo di euro 77.000,00, collocatasi al primo posto in graduatoria che vedeva posizionata al secondo posto la ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.A. con l’importo di euro 119.000,00.<br />	<br />
Il Comune, quindi, con note del 31.3.2006 e 12.5.2006, invitava l’aggiudicataria a produrre la documentazione di rito al fine della stipulazione del relativo contratto, sennonché, con comunicazione del 23.5.2006, la ditta Servizi Ecologici rendeva noto di non essere in grado di svolgere il servizio in questione a causa di problemi sorti in azienda.<br />	<br />
Il Comune, atteso il rifiuto della ditta aggiudicataria e non prevedendo il D.Lgs. n. 157/1995 lo scorrimento della graduatoria, procedeva ad un nuovo esperimento di gara d’appalto che vedeva la società Calabria Maceri e Servizi S.p.A. aggiudicataria del servizio per l’importo di euro 149.969,00.<br />	<br />
Il Comune ricorrente, agendo in questa sede, rileva come il comportamento tenuto dalla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè sia stato illegittimo e lesivo e, pertanto, fonte di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. o extracontrattuale ex art 2043 c.c.<br />	<br />
Il Comune, infatti, osserva che il rifiuto della ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè di stipulare il contratto d’appalto, dopo essersi vincolata con la presentazione dell’offerta, ha determinato per l’Amministrazione Comunale l’aggravio economico di euro 30.069,00 – derivante dalla differenza tra la somma offerta dalla Ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.A. nella prima gara e quella offerta dalla stessa ditta nella seconda gara, della quale è risultata aggiudicataria -, aggravio che non si sarebbe verificato ove la predetta ditta avesse tenuto una condotta improntata ai principi di correttezza e buona fede. Se l’Amministrazione Comunale, infatti, non avesse fatto affidamento sulla stipula del contratto, l’appalto sarebbe stato aggiudicato alla Calabria Maceri e Servizi S.p.A. già in sede di primo esperimento di gara per una spesa da parte del Comune di euro 119.000,00, anziché di euro 149.969,00.<br />	<br />
In punto di giurisdizione, il Comune ricorrente afferma che la stessa spetti al giudice amministrativo, in quanto l’art. 6 della legge n. 205/2000, poi trasfuso nell’art. 244 del D.Lgs n. 163 del 2006, ha attribuito alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie relative a procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa nazionale o regionale. A tal fine, il Comune, richiama precedenti giurisprudenziali che, anche dopo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla procedure di affidamento di appalti pubblici che hanno riguardo alla sola fase pubblicistica dell’appalto finalizzata alla scelta del contraente, non potendo l’amministrazione in tale fase che operare come pubblica autorità.<br />	<br />
Conclude, quindi, il Comune di Rende chiedendo a questo Tribunale che, ritenuta la propria competenza e accertata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. o extracontrattuale ex art 2043 c.c. della Ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè, voglia condannare quest’ultima ditta a risarcire al Comune ricorrente la somma di euro 30.069,00 o quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al soddisfo.<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio la ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Preliminare ad ogni valutazione di merito, è la verifica della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo.<br />	<br />
Il Comune ricorrente, al fine di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, invoca l’art. 6 della legge n. 205/2000, successivamente trasfuso nell’art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006 , norma che contempla un’ipotesi di giurisdizione esclusiva (ora prevista, con integrazioni, dall’art. 133, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 104 del 2010) relativamente a tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa nazionale o regionale.<br />	<br />
La presente controversia attiene ad una richiesta di risarcimento danno (ex art. 1337 c.c. ovvero ex art 2043 c.c.) asseritamente subito dal Comune di Rende in conseguenza della mancata stipula del contratto di appalto da parte della ditta che era risultata aggiudicataria all’esito della relativa gara.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che, con riferimento a tale controversia, non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la stessa al giudice ordinario, per le ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
Sotto un primo profilo, si osserva che, in alcune occasioni, il Consiglio di Stato, declinando la propria giurisdizione, ha avuto modo di precisare che gli artt. 6, comma 1, legge 21 luglio 2000, n. 205 e 33, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della stessa legge n. 205, si riferiscono alle controversie relative alla procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, ossia alla fase di evidenza pubblica concernente la scelta del privato contraente, che si conclude con l’aggiudicazione definitiva e non includono la successiva fase che termina con la stipula del contratto. In tale successiva fase occorrerebbe, di volta, in volta, accertare la consistenza delle posizioni soggettive investite al fine di applicare l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, tenuto anche conto che, come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204, è escluso che nel vigente assetto costituzionale sia sufficiente un generico coinvolgimento dell’interesse pubblico nella controversia affinché questa sia devoluta in via esclusiva al giudice amministrativo (<i>Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2008, n. 5588; id, 29 novembre 2004, n. 7772</i>).<br />	<br />
In tale prospettiva, pertanto, non sussisterebbe la giurisdizione esclusiva di cui alle invocate disposizioni di legge relativamente alla controversia qui in esame, in quanto la stessa si colloca in un momento successivo alla fase dell’evidenza pubblica conclusasi con l’aggiudicazione della gara, con l’ulteriore conseguenza che la detta controversia, in base all’ordinario criterio di riparto, sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, giusta la posizione di diritto soggettivo fatta valere dal Comune ricorrente.<br />	<br />
Il Collegio, peraltro, non ignora che, in altre occasioni, sia il Consiglio di Stato che la Corte di Cassazione hanno affermato che spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti (<i>Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2010, n. 2254; principio espresso anche da Cass. civile, Sez. Un. 28 dicembre 2007, n. 27169, confermato da Cass civile, Sez. Un. 17 dicembre 2008, n. 29425; id, 30 luglio 2008, n. 20596; id, 23 aprile 2008, n. 10443; id, 18 luglio 2008, n. 19805).</i><br />	<br />
Peraltro, si deve rilevare che le richiamate disposizioni, attributive della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo per le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture, non sono invocabili nel caso di controversie attivate, come nella specie, dalla Pubblica Amministrazione a fronte di comportamenti tenuti da un soggetto privato, lesivi di diritti soggettivi. Ciò in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata delle suddette norme, le quali, diversamente, contrasterebbero con l’art. 103, comma primo, della Costituzione, che demanda agli organi della giustizia amministrativa la tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi “<i>nei confronti della pubblica amministrazione</i>”.<br />	<br />
Del resto, la stessa Corte Costituzionale, ai fini della definizione dei confini della giurisdizione esclusiva in rapporto all’art. 103, ha richiesto, tra l’altro, che l’amministrazione pubblica debba agire come autorità, cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali ex art 11 legge n. 241/1990, sia, infine, mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio, spettando, in tali ultimi casi la cognizione delle controversie nascenti da siffatti comportamenti alla giurisdizione del giudice ordinario (<i>Corte Costituzionale, 5 febbraio 2010, n. 35,</i> con richiami alle precedenti sentenze <i>n. 204/2004, n. 191/2006 e n. 140/2007</i>) . <br />	<br />
In tale contesto, la S.C. di Cassazione ha avuto modo di precisare che, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità di cui alla ricordata pronuncia n. 204/2004, non sono più possibili dubbi ermeneutici sulla possibile estensione della giurisdizione esclusiva, la quale, può essere istituita o ampliata per esigenze di concentrazione della tutela, per impedire la moltiplicazione dei giudizi, e, comunque, per garantire pienezza di tutela al cittadino attraverso un unico giudizio, soltanto alle condizioni indicate dalla Consulta e cioè che le posizioni di diritto soggettivo fatte valere si collochino in un’area di rapporti nella quale la pubblica amministrazione agisca attraverso poteri autoritativi, ovvero si avvalga della facoltà riconosciuta dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90 (<i>Cass. civile, Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27169).</i><br />	<br />
Su analoga posizione si è espresso, peraltro, anche il Consiglio di Stato, laddove ha precisato che l’art. 6 della legge n. 205/2000, dando vita ad una disciplina non dissimile da quella prevista per gli atti degradatori in area di urbanistica e di edilizia (l&#8217;art. 34 del D.L.vo n. 80 del 1998 nella versione di cui all&#8217;art. 7 della legge n. 205 del 2000), prevede(va) la cognizione, da parte del giudice amministrativo, sia delle controversie relative a interessi legittimi della fase pubblicistica sia delle controversie di carattere risarcitorio relative a diritti soggettivi traenti origine dalla caducazione di provvedimenti della fase pubblicistica (le pretese per responsabilità precontrattuale), sussistendo, quindi, “<i>con riferimento alla giurisdizione ora in esame quella situazione di interferenza tra diritti soggettivi e interessi, tra momenti di diritto comune e di esplicazione del potere che si pongono come conditio sine qua non &#8211; secondo la Corte &#8211; per la legittimità costituzionale delle aree conferite alla cognizione del giudice amministrativo</i>”(<i>Consiglio di Stato, ad. Plen. 5 settembre 2005, n. 6</i>).<br />	<br />
E’, pertanto, richiesto, quale requisito perché si abbia la giurisdizione esclusiva, che l’amministrazione pubblica agisca quale autorità, nei cui confronti è accordata tutela al cittadino avanti al giudice amministrativo (esprimono lo stesso concetto, tra le tante, <i>Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2010, n. 2254; TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 1655; TAR Toscana, sez. II, 21 febbraio 2008, n. 174</i>). Ancora di recente, le S.U. della Cassazione hanno ribadito che “<i>Come si trae, infatti, dalla sentenza 28 luglio 2004, n. 204 della Corte Costituzionale, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su una determinata materia si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo la riguardi, ma solo quelle che originano da atti che sono espressione di potere pubblico”(Cass. Civile, Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 4614).</i><br />	<br />
Da ultimo, le S.U. della Cassazione hanno avuto occasione di ulteriormente precisare i concetti sopra espressi. E’ stato, infatti, ribadito che in base agli artt. 103 e 113 della Costituzione, il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione. La giurisdizione amministrativa è dunque ordinata ad apprestare tutela – cautelare, cognitoria ed esecutiva – contro l’agire della pubblica amministrazione, manifestazione di poteri pubblici, quale si è concretato nei confronti della parte, che in conseguenza del modo in cui il potere è stato esercitato ha visto illegittimamente impedita la realizzazione del proprio interesse sostanziale o la sua fruizione. Dei poteri che al giudice amministrativo è stato dato di esercitare per la tutela degli interessi sacrificati dall’agire illegittimo della pubblica amministrazione, dal d.lgs. n. 80 del 1998 in poi, ha iniziato anche a far parte anche il potere di condanna al risarcimento del danno, in forma di completamento o sostitutiva: risarcimento che è, perciò, volto a contribuire ad elidere le conseguenze di quell’esercizio del potere che si è risolto in sacrificio dell’interesse sostanziale del destinatario dell’atto (<i>Cass. civile, Sez. Un. 23 marzo 2011, n. 6594, n. 6595, n. 6596).</i><br />	<br />
Passando all’esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, si deve rilevare come la stessa non prospetti esigenze di tutela quali quelle appena delineate.<br />	<br />
E’ evidente, infatti, che nel caso in esame, essendo l’Amministrazione che agisce nei confronti del privato –e non viceversa-, al fine di ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza della condotta dallo stesso tenuta, non vi può essere questione inerente all’esercizio del potere: il Comune, infatti, contesta il comportamento lesivo del privato, comportamento che avrebbe prodotto una danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, fattispecie all’interno della quale non assumono alcun rilievo atti o provvedimenti che costituiscono espressione di potere pubblico. <br />	<br />
In conclusione ed in considerazione di tutto quanto esposto, il Collegio, rilevato il proprio difetto di giurisdizione, non può che dichiarare il ricorso inammissibile. <br />	<br />
Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ed all&#8217;affermazione di quella del Giudice Ordinario consegue peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009. <br />	<br />
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio della ditta Servizi Ecologici di Marchese Giose&#8217;. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Alessio Falferi, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-23-5-2011-n-752/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.752</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-5-2011-n-145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-5-2011-n-145/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-5-2011-n-145/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.145</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. UngariA. A. La S. Società Agricola S.r.l. (avv.ti E. Tomayer e G. Migliorini) c/ Comune di Amelia (avv.ti F. Marini e R. Baldoni); Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti) e nei confronti di e. S.r.l. (avv.ti G. Ranalli e F. Garzuglia e L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-5-2011-n-145/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-5-2011-n-145/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> C. Lamberti; <i>Est.</i> P. Ungari<br />A. A. La S. Società Agricola S.r.l. (avv.ti E. Tomayer e G. Migliorini) c/ Comune di Amelia (avv.ti F. Marini e R. Baldoni); Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti) e nei confronti di e. S.r.l. (avv.ti G. Ranalli e F. Garzuglia e L. Calzoni)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità o meno di autorizzazione unica per impianti fotovoltaici soggetti ad un solo provvedimento autorizzativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto dell’energia &#8211; Art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 &#8211; Autorizzazione unica – Necessità – Limiti – Art. 5, comma 7, D.M. 19 febbraio 2007 &#8211; Interpretazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 5, comma 7, D.M. 19 febbraio 2007, laddove prevede che per gli impianti fotovoltaici per i quali è necessaria l&#8217;acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l&#8217;acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all&#8217;art. 12, D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, deve essere inteso nel senso che detto titolo sostituisce l’autorizzazione unica di competenza regionale o (in forza dell’articolo 7-bis, L.R. Umbria 18 febbraio 2004 n. 1) provinciale (nella specie, il Collegio Umbro ha rilevato che il solo provvedimento autorizzativo cui l’impianto fotovoltaico andava soggetto era rappresentato, in assenza di vincoli territoriali, dal permesso di costruire comunale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 419 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>A. A. La S. Società Agricola S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Tomayer e Giulia Migliorini, con domicilio eletto presso Giulia Migliorini in Perugia, corso Vannucci, 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Comune di Amelia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;</p>
<p>&#8211; <b>Regione Umbria</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>e. S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9; <br />	<br />
<b>Provincia di Perugia</b>;<br />	<br />
<b>Provincia di Terni</b>;	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
a) del permesso di costruire n. 8155 del 23 marzo 2010, rilasciato dal Comune di Amelia, avente ad oggetto “Realizzazione campo fotovoltaico” da realizzarsi in Porchiano del Monte (TR) Strada della Cecca, foglio 76, particella/e 143-22/p, &#8211; conosciuto dalla ricorrente in data 3/08/2010, allorché è stato apposto il cartello di inizio lavori all’ingresso del cantiere &#8211; con il quale è stata assentita, in favore del Sig. Enrico Giovannini, la realizzazione di un campo fotovoltaico a terra da 999,12 KWP, con relativa cabina elettrica di trasformazione;<br />	<br />
b) della delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n. 561 del 19/05/2008 concernente “Criteri di modalità per lo svolgimento in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede in capo al Comune la competenza a rilasciare il titolo abilitativo e disciplina l’iter della procedura autorizzativa, regolando in tale modo una materia riservata alla competenza statale;<br />	<br />
c) di ogni altro atto e/o provvedimento propedeutico, preliminare, presupposto, consequenziale o altrimenti connesso ai precedenti;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amelia, della Regione Umbria e di enerGiCo S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società ricorrente esercita attività agricola nella campagna di Amelia, frazione di Porchiano del Monte.<br />	<br />
Lamenta che il Comune di Amelia abbia rilasciato, al proprietario di un’area vicina a quelle di sua proprietà, il permesso di costruire n. 8155 in data 23 marzo 2010, per la realizzazione di un campo fotovoltaico a terra della potenza di 999,12 kWP con relativa cabina elettrica di trasformazione.<br />	<br />
2. E’ opportuno sottolineare fin d’ora che:<br />	<br />
&#8211; il Comune di Amelia, con deliberazione giuntale n. 79 in data 11 maggio 2010, ha approvato, nelle more della definizione del piano paesaggistico regionale, indirizzi e criteri per la minimizzazione dell’impatto paesaggistico connesso agli impianti di pr<br />
&#8211; nella materia, anche la Regione Umbria, con d.G.R. 1 febbraio 2010, n. 105, 8 marzo 2010, n. 420 e 5 luglio 2010, n. 968, ha adottato linee guida per la minimizzazione degli impatti connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici, sostitutive di qu<br />
&#8211; il suddetto permesso di costruire, che stabiliva il termine di un anno per l’inizio dei lavori, mediante provvedimento n. 16/2010 in data 23 luglio 2010 è stato volturato in favore della società realizzatrice dell’intervento, divenuta nelle more proprie<br />
&#8211; la relativa comunicazione di inizio lavori per il giorno 3 agosto 2010 è stata dichiarata inefficace dal Comune, mediante nota in data 10 agosto 2010, con la quale è stata richiesta la presentazione di ulteriore documentazione; la documentazione complet<br />
&#8211; in data 28 ottobre 2010 è stata trasmessa la comunicazione di ultimazione dei lavori;<br />	<br />
&#8211; l’area in cui è localizzato l’impianto è classificata zona agricola dagli strumenti urbanistici, e non risulta sottoposta a vincoli di carattere morfologico (paesaggistici, naturalistico ambientali, idrogeologici).<br />	<br />
3. La ricorrente impugna il permesso di costruire n. 8155/2010 (unitamente, per quanto possa occorrerle, alla d.G.R. n. 968/2010), deducendo articolate censure.<br />	<br />
Chiede anche il risarcimento dei danni, sotto il profilo del deprezzamento del valore dell’azienda (soprattutto nella prospettiva di uno sviluppo dell’attività agrituristica).<br />	<br />
4. Si sono costituiti in giudizio, e controdeducono puntualmente, il Comune di Amelia, la Regione Umbria e la società controinteressata.<br />	<br />
5. Occorre anzitutto disattendere le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. <br />	<br />
Infatti, l’omessa impugnazione del provvedimento n. 16/2010 non priva di utilità l’impugnazione, posto che si tratta di semplice voltura dell’intestazione del permesso di costruire, non incidente sui suoi contenuti.<br />	<br />
Né può sostenersi che manchi l’interesse a ricorrere, per il solo fatto che la proprietà della ricorrente non confina direttamente, ma è soltanto molto vicina a quella impegnata dall’impianto, essendo evidenti le ricadute negative dell’impianto sulla godibilità della zona.<br />	<br />
6. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.<br />	<br />
6.1. Sostiene anzitutto la ricorrente che il Comune di Amelia sarebbe incompetente al rilascio del provvedimento, in quanto l’articolo 7-bis, della l.r. 1/2004 (come modificata dalla l.r. 5/2008), coerentemente a quanto consentito dall’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, stabilisce che l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili <<<i>è delegata alla provincia competente per territorio</i>>>.<br />	<br />
Né varrebbe l’attribuzione di competenza ai Comuni prevista dal punto 5.2. della d.G.R. 19 maggio 2008, n. 561, trattandosi di disposizione illegittima in quanto contrastante, sia con la legge statale (in materia che non rientra nelle potestà regionali – cfr. Corte Cost., 10 giugno 2010, n. 194), sia, comunque, con quella regionale, menzionate.<br />	<br />
6.1.1. Tale ricostruzione non appare condivisibile.<br />	<br />
Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 (nella formulazione risultante dalla legge 244/2007) <<<i>La costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili</i> (…)<i>sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione</i> (…)>> secondo il “procedimento unico” delineato dal comma 4, che prevede una conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate ed un termine massimo per la sua conclusione non superiore a novanta giorni, al netto della eventuale fase di v.i.a. <br />	<br />
Aggiunge tuttavia il successivo comma 5 che <<<i>All&#8217;installazione degli impianti (…) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni</i> (…)>>.<br />	<br />
La formulazione dell’articolo 12 è poco perspicua e lascia aperta la questione della competenza, oltre che del procedimento, applicabili nelle ipotesi in cui, non essendo previsto il rilascio di “alcuna autorizzazione” (“altra”, rispetto a quelle richieste dalla generale disciplina urbanistico-edilizia &#8211; salva l’applicazione della d.i.a. al di sotto delle soglie di capacità di generazione richiamate dalla tabella A &#8211; o dalle specifiche discipline di settore, a tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, etc.), non occorre seguire la disciplina della autorizzazione unica.<br />	<br />
Soccorre la disciplina del d.m. 19 febbraio 2007 – n. 25336.<br />	<br />
Secondo l’articolo 5, comma 7, di tale d.m. <<<i>Ai sensi dell&#8217;art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l&#8217;esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell&#8217;impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all&#8217;art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l&#8217;acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l&#8217;acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all&#8217;art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</i> (…)>>. Il comma 7 è stato abrogato dall&#8217; articolo 21 del d.m. 6 agosto 2010, a decorrere dal 25 agosto 2010, ai sensi di quanto disposto dall&#8217; articolo 22 dello stesso d.m., e quindi, ratione temporis, risulta applicabile alla controversia in esame.<br />	<br />
E’ vero che il d.m. 19 febbraio 2007, dichiaratamente, dà attuazione all’articolo 7 (e non all’articolo 12) del d.lgs. 387/2003, che prevede l’adozione di un d.m. in ordine ai <<<i>criteri per l&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare</i>>>; nell’ambito di una disciplina complessivamente rivolta a tal fine, il predetto comma 7 appare estraneo all’oggetto definito dall’articolo 7, e (peraltro, insieme al comma 8, concernente i presupposti per la sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale, ed al comma 9, concernente la compatibilità con la destinazione urbanistica di zona) appare estraneo anche all’oggetto dell’articolo 5 (<<<i>Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti</i>>>). Tuttavia, si tratta di una disciplina che colma un vuoto, e che non risulta coinvolta nella presente impugnazione.<br />	<br />
Ora, se la formulazione dell’articolo 5, comma 7, del d.m. 19 febbraio 2007 ha un senso, questo non può che consistere nello stabilire che, qualora fosse necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo (nel caso in esame, in assenza di vincoli territoriali, il permesso di costruire comunale), detto titolo sostituisse l’autorizzazione unica di competenza regionale o (in forza dell’articolo 7-bis, della l.r. 1/2004) provinciale.<br />	<br />
6.1.2. Dunque, non può giovare alla tesi della società ricorrente il richiamo a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2010. Può sinteticamente ricordarsi che la Corte, nel solco di un orientamento consolidato (cfr. sentt. 1 aprile 2010, n. 124 e 26 marzo 2010, n. 119) ha affermato che una disciplina regionale derogatoria dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 contrasta con la ripartizione delle potestà legislative tra Stato e Regioni disposta dall’articolo 117 Cost., posto che l’applicazione di procedimenti diversi (semplificati) rispetto a quello finalizzato all’autorizzazione unica (ivi compresa l’attribuzione della competenza ai Comuni) in presenza di soglie di capacità di generazione superiori a quelle stabilite dall’Allegato all’articolo 12, così come l’individuazione delle caratteristiche dei siti idonei all’installazione degli impianti, possono essere stabilite solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, d&#8217;intesa con la Conferenza unificata, senza che le Regioni possano provvedervi autonomamente. L’orientamento risulta più volte ribadito anche dopo l’adozione, con d.m. 10 settembre 2010, delle direttive statali previste dal comma 5 dell’articolo 12 (cfr. sentt. 1 aprile 2011, n. 107; 3 marzo 2011, n. 67; 26 novembre 2010, n. 344).<br />	<br />
Ma nel caso in esame, per quanto esposto, la competenza del Comune risulta(va) legittimata proprio dal d.m. 19 febbraio 2007. La d.G.R., n. 561/2008 non fa che recepire la disciplina statale all’epoca vigente, laddove, al punto 5.2., per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW non soggetti a v.i.a. o per i quali la procedura di verifica ha escluso il progetto dall’assoggettabilità alla v.i.a., stabilisce che essi <<<i>non sono soggetti a procedimento unico ma a titolo abilitativo presso il comune competente qualora sia stata accertata dallo stesso ente l’inesistenza di vincoli di qualsiasi natura e non si renda necessaria alcun altra autorizzazione</i>>>.<br />	<br />
Può aggiungersi che la disciplina statale è destinata a cambiare a breve anche a livello legislativo, in forza dell’attuazione della delega di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 96/2010, per il recepimento delle Direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE.<br />	<br />
6.2. A dire della ricorrente, l’attività del Comune sarebbe inficiata da difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ed eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, sotto vari profili.<br />	<br />
6.2.1. La Commissione edilizia, nella seduta n. 1259 in data 2 marzo 2010, nell’esprimere parere favorevole sul progetto, avrebbe contraddetto le considerazioni sull’opportunità di un rinvio o di un approfondimento, esplicitate precedentemente dal Comune (cfr. nota in data 26 novembre 2009) alla luce dell’imminente disciplina pianificatoria che avrebbe determinato l’inadeguatezza del sito prescelto.<br />	<br />
Tanto più che la Commissione, nelle sedute in data 3 agosto e 31 agosto 2010, ha respinto analoghi progetti, proprio perché in contrasto con la d.G.C. n. 79/2010.<br />	<br />
In ogni caso, non è stata disposta dal Comune alcuna istruttoria “precauzionale” volta a verificare la necessità/opportunità di acquisire un parere da parte degli organi preposti alla tutela dei vincoli. Né sono state adottate misure di salvaguardia, per non vanificare la concreta attuazione delle nuove previsioni urbanistiche in itinere.<br />	<br />
Il Collegio sottolinea che il Comune non ha la disponibilità dei tempi procedimentali: nessuna disposizione prevede la sospensione o il rinvio dell’esame della domanda di permesso di costruire, in vista della futura regolamentazione edilizia o pianificazione territoriale.<br />	<br />
In generale, la stessa legittimità degli atti tradizionalmente definiti “soprassessori” è assai dubbia, in forza dell’esistenza di precisi termini per l’espletamento delle valutazioni e verifiche previste dalla legge e per la conclusione del procedimento; tanto più dove si tratti, come nel caso in esame, della realizzazione di impianti fortemente incentivati, anche sotto il profilo dello snellimento e dell’accelerazione dei relativi procedimenti (cfr. TAR Umbria, 27 marzo 2007, n. 268, con la quale è stata affermata l’illegittimità di un provvedimento che, in attesa di un adeguamento della disciplina urbanistica, “sospende” la decisione sull’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, ed è stato sottolineato che tale condotta “si sostanzia in un’illogica rinuncia all’esercizio del potere-dovere decisorio, in contrasto con l’art. 97 Cost.”).<br />	<br />
Si è detto che nell’area in questione non insistono vincoli territoriali, né particolari qualificazioni di interesse pubblico collegate ad una tutela differenziata di interessi pubblici (la stessa ricorrente, come appresso precisato, sottolinea il pregio delle colture esistenti sulla sua proprietà, non anche all’area vicina, che deve considerarsi zona agricola, senza particolari qualificazioni).<br />	<br />
Non c’era dunque spazio per l’acquisizione di ulteriori valutazioni, né per l’applicazione di misure di salvaguardia, non previste dalla normativa o comunque dalla pianificazione esistente; né era possibile trarre conseguenze inibitorie dall’applicazione, in via autonoma e residuale, del principio di precauzione, mancandone ogni presupposto giuridico e fattuale.<br />	<br />
Pertanto, anche se in passato le valutazioni nella materia erano state rinviate “per approfondimenti”, la Commissione edilizia, ed in genere gli uffici comunali competenti, non potevano eludere una richiesta di rilascio del titolo autorizzatorio corredata della necessaria documentazione.<br />	<br />
E’ poi evidente come il diverso esito dei procedimenti riguardanti progetti analoghi trovi giustificazione nella sopravvenienza della d.G.C. n. 79/2010.<br />	<br />
6.2.2. La ricorrente lamenta anche che sia mancata una qualsiasi istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti tecnici dichiarati dal richiedente, ed in particolare l’effettivo rispetto della soglia dei 1.000 kW, al di sopra della quale la legge richiede la sottoposizione del progetto alla procedura di v.i.a.<br />	<br />
A ben vedere, la v.i.a. avrebbe dovuto essere effettuata comunque, trattandosi di area classificata come “non idonea” in quanto, nella proprietà della ricorrente, sono presenti produzioni agricole di qualità inerenti vigneti ed oliveti Dop (ex Doc e Docg). <br />	<br />
Il Collegio sottolinea che la soglia minima di potenza per i progetti di impianti per la produzione di energia da sottoporre a verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, è stata innalzata a 1 MW ad opera della legge 99/2009, mentre la ricorrente non prospetta elementi in base ai quali si potrebbe mettere in dubbio quanto risulta dalla documentazione progettuale assentita.<br />	<br />
D’altra parte, ai fini della assoggettabilità a v.i.a., la legge non considera la presenza di produzioni agricole di pregio; la ricorrente richiama l’articolo 10 della l.r. 12/2010, ma detta disposizione prevede la riduzione del cinquanta per cento della soglia suddetta soltanto in presenza di determinate caratteristiche delle aree interessate (aree sottoposte a vincoli ambientali-naturalistici, zone di rispetto a tutela delle acque destinate al consumo umano, o aree di recupero di cave dismesse); e comunque, rilevano a tal fine le caratteristiche delle aree in cui ricadono gli impianti da realizzare (che nel caso in esame, va ribadito, sono semplici aree agricole), non anche di quelle vicine.<br />	<br />
6.3. La ricorrente censura la mancanza del nulla osta dei VV.FF. in ordine alla doppia cabina elettrica che deve essere realizzata per ospitare l’impianto per la trasformazione dell’energia prodotta. <br />	<br />
Mancherebbe inoltre, in violazione del r.d. 1775/1933 e della l.r. 31/1983, un qualsivoglia coinvolgimento della Provincia di Perugia, proprietaria della “Strada di Palliccio”, al di sotto della quale dovrebbe essere interrato un cavo di 330 metri e a margine della quale dovrebbe essere realizzato il traliccio, necessari al collegamento della cabina elettrica con la linea aerea dell’ENEL.<br />	<br />
La controinteressata replica che il progetto prevede la realizzazione di una sola cabina (l’altra è realizzata dall’ENEL per l’allaccio alla rete elettrica) e che nessuna norma prevede l’acquisizione del nulla osta. Il Collegio osserva che, in effetti, la ricorrente non ha indicato il parametro di tale censura di violazione di legge.<br />	<br />
Quanto ai collegamenti, la controinteressata sottolinea che il cavo è completamente interrato per tutto il suo tracciato, che non è prevista la realizzazione di alcun traliccio per il suo sostegno, e che l’articolo 12 della l.r. 31/1983 (in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt), non indica le opere strutturali viarie tra quelle per le quali, in caso di interferenza, l’esercente della linea debba convenire con le Amministrazioni e gli Enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione sia di quelli di manutenzione.<br />	<br />
Peraltro, osserva il Collegio, il permesso di costruire è (implicitamente) rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi, quali sono tipicamente quelli dei soggetti titolari di diritti sul sedime interessato dalla realizzazione delle opere; questa sarebbe la posizione della Provincia (di Terni, non quella di Perugia, come erroneamente indicato dalla ricorrente), il cui omesso coinvolgimento, quindi, non appare tale da inficiare il provvedimento impugnato.<br />	<br />
6.4. A dire della ricorrente, il Comune avrebbe dovuto verificare la sussistenza di “effetti cumulativi” sull’ambiente e sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di più impianti posti ad una distanza inferiore a 500 metri, come richiesto dalle direttive regionali di cui alla d.G.R. n. 968/2010.<br />	<br />
Non sarebbe stata verificata neanche l’esistenza di indicazioni progettuali che valgano ad assicurare il rispetto di altri criteri stabiliti dalle predette direttive, quali: limitare le alterazioni della morfologia dei suoli; minimizzare le interferenze con le visuali paesaggistiche; realizzare le connessioni alla linea elettrica preferibilmente in cavo sotterraneo e in corrispondenza delle strade esistenti; realizzare le opportune opere di regimazione idraulica evitando gli sbancamenti.<br />	<br />
Il Collegio rileva che simili censure presuppongono che all’intervento sia applicabile la d.G.R. n. 968/2010 (non facendosi espressa questione di difformità rispetto alle direttive regionali precedentemente esistenti). Ma il punto 10 della d.G.R. n. 968/2010, precisa che <<<i>i procedimenti amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente atto sono conclusi sulla base delle disposizioni normative vigenti alla data di presentazione alla Autorità competente del progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico</i>>> (che, nel caso in esame, è quella del 20 ottobre 2009).<br />	<br />
Pertanto, appare evidente l’inapplicabilità della d.G.R. n. 968/2010, così come della d.G.C. n. 79/2010, senza che sia necessario stabilire se i lavori siano iniziati (o, più precisamente, se la relativa comunicazione abbia acquisito efficacia) prima dell’entrata in vigore delle relative direttive.<br />	<br />
7. La data di inizio dei lavori (insieme a quella di ultimazione, altresì controversa tra le parti) potrebbero in astratto assumere rilevanza ai fini dell’applicazione, da parte del Comune di Amelia, dell’articolo 16, comma 5, della l.r. 1/2004, che prevede la decadenza del permesso di costruire <<<i>con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine</i>>> stabilito nel titolo edilizio.<br />	<br />
Tuttavia, anche ipotizzando che nel caso in esame i lavori non abbiano avuto inizio fino alla data del 20 agosto 2010, che le direttive in questione siano assimilabili a “previsioni urbanistiche” (e sussista effettivamente il contrasto lamentato dalla ricorrente – ciò che le parti resistenti negano), e che, infine, la previsione intertemporale del punto 10 della d.G.R. n. 968/2010 possa essere disapplicata per contrasto con quella legislativa (ciò che, peraltro, la ricorrente non arriva a prospettare), il vizio di omessa applicazione dell’articolo 16, comma 5, della l.r. 1/2004, non può essere apprezzato, in quanto dedotto soltanto con memoria finale, non notificata alle controparti, e pertanto inammissibile.<br />	<br />
Stessa sorte seguono le argomentazioni di censura contenute nella memoria (riguardanti la potenza complessiva dell’impianto ai fini della sottoposizione alla v.i.a., la difformità tra quanto assentito e quanto realizzato, oltre a puntualizzazioni in ordine alla efficacia della “dichiarazione fine lavori”).<br />	<br />
8. Occorre aggiungere, posto che le parti hanno svolto difese anche in ordine a tale aspetto, che non assume rilevanza nemmeno la disciplina dettata dall’articolo 1-<i>quater</i> del d.l. 105/2010, introdotto dalla legge di conversione n. 129/2010, ed entrato in vigore il 19 agosto 2010 &#8211; tale disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche ecosostenibili, ha disposto una sorta di sanatoria degli impianti realizzati, mediante semplice d.i.a. anche per soglie di potenza superiori a quelle previste dall’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, in applicazione di disposizioni regionali che risultano illegittime sulla base degli orientamenti della Corte Costituzionale (cfr. <i>supra</i>, 6.1.2.), <<<i>a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</i>>>. Infatti, come esposto, il permesso di costruire impugnato risulta legittimato dalla normativa statale.<br />	<br />
9. Stante la difficoltà di ricostruzione della disciplina applicabile, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-23-5-2011-n-145/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</a></p>
<p>Pres.De Nictolis Est. Garofoli Assagaime Associazione tra Agenzie d&#8217;affari in mediazione turistiche di viaggi, di Rosolina, Cob &#8211; Consorzio Operatori Balneari, Villaggio Turistico Rosapineta Sud, Villaggi Club Srl, Consorzio Delta Nord Societa&#8217; Coop A Rl, Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong &#8211; Onlus,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.De Nictolis   Est. Garofoli<br /> Assagaime Associazione tra Agenzie d&#8217;affari in mediazione turistiche di viaggi, di Rosolina, Cob &#8211; Consorzio Operatori Balneari, Villaggio Turistico Rosapineta Sud, Villaggi Club Srl, Consorzio Delta Nord Societa&#8217; Coop A Rl, Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong &#8211; Onlus, Italia Nostra &#8211; Onlus, Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, (Avv.ti  M. Ceruti, A. Petretti)/ Ministero dell’ambiente (Avv. gen.Stato);Regione Veneto(Avv.ti C.Ligabue, A. Manzi, E. Mio);Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bellezze naturali &#8211; Energia elettrica &#8211; Persone fisiche e giuridiche &#8211; Giustizia amministrativa.	</p>
<p>Bellezze naturali &#8211; Energia elettrica &#8211; Persone fisiche e giuridiche &#8211; Giustizia amministrativa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;espressa legittimazione, ai sensi dell&#8217;art. 13, della legge n. 349 del 1986, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale ad esperire l&#8217;azione giudiziale al fine di tutelare l&#8217;ambiente, non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l&#8217;ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. Tanto ciò è vero che si è determinato un criterio di legittimazione cd. legale, alla stregua del quale il Giudice Amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull&#8217;ambiente ad associazioni locali sempre che perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui si trova il bene a fruizione collettiva che si assume leso. 	</p>
<p>L&#8217;applicazione dell’art. 5 bis del D.L. n. 5 del 2009 in ordine alla riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad oli combustibile in centrali a carbone presuppone che sia stata effettuata una adeguata comparazione di impatto ambientale. Più precisamente tale norma presuppone che all&#8217;esito della predetta comparazione, l&#8217;Autorità amministrativa competente abbia responsabilmente concluso per il minore o quanto meno equivalente impatto ambientale della centrale a carbone. In difetto di un principio di legislazione statale che imponga la realizzazione delle centrali elettriche alimentate a carbone senza lasciare margini all&#8217;intervento legislativo regionale, e nella perdurante vigenza di una legge regionale, come accaduto nel caso concreto (L.R. Veneto n. 36 del 1997), volta ad introdurre, per un dato contesto territoriale, un criterio di preferenza delle centrali elettriche alimentate a gas metano, salve fonti di alimentazione con minore o pari impatto ambientale, il coordinamento esegetico delle fonti normative de quibus non può che aver luogo nei termini sopra descritti, imponendosi quindi una esplicitazione delle ragioni sottese alla indicata valutazione comparativa. Esplicitazione motivazionale tanto più doverosa in un&#8217;ottica di trasparenza delle pur discrezionali scelte amministrative, a garanzia della loro ponderatezza e di una consapevole assunzione di responsabilità. Ne consegue che, in assenza di un&#8217;adeguata motivazione gli atti in tal senso adottati devono considerarsi illegittimi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10216 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Assagaime &#8211; Associazione tra Agenzie d&#8217;affari in mediazione turistiche di viaggi, di Rosolina, Cob &#8211; Consorzio Operatori Balneari, Villaggio Turistico Rosapineta Sud, Villaggi Club Srl, Consorzio Delta Nord Societa&#8217; Coop A Rl, Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong &#8211; Onlus, Italia Nostra &#8211; Onlus, Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, in persona dei rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Ceruti, Alessio Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Cecilia Ligabue, Andrea Manzi, Emanuele Mio, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Gonfalonieri, n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Regione Veneto, Arpav &#8211; Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente del Veneto, Cesare Donnhauser, Società Enel Produzione s.p.a., Arpav &#8211; Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente del Veneto; Società Enel Produzione s.p.a., Società Enel s.p.a., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe De Vergottini, Cesare Caturani, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni, 44; Enel Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Caturani, Leonardo Maurizio Procopio, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni, n. 44; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 32824/2010, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SU PROGETTO DI TRASFORMAZIONE A CARBONE DI CENTRALE TERMOELETTRICA DI PORTO TOLLE – RISARCIMENTO DANNI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dello sviluppo economico, della società Enel Produzione, della società Enel s.p.a., della Regione Veneto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 119, co. 5, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Considerato che è stato dichiarato l’interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti l’avvocato Ceruti, l&#8217;avvocato dello Stato Guida, gli avvocati Andrea Manzi, Caturani e De Vergottini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con sentenza n. 32824 del 2010 il T.A.R. Lazio -dichiarate irrilevanti e comunque manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale dedotte con riguardo all’art. 5-<i>bis</i>, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 9 aprile 2009, n. 33- ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti del procedimento conclusosi con decreto prot. DSA-DEC 2009/0000873 del 24 luglio 2009, con cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione d’una centrale termoelettrica da 1980 Mw, alimentata a carbone e biomasse vergini nella misura massima del 5% su due gruppi, ubicata nel Comune di Porto Tolle (RO), da realizzare in luogo dell’esistente centrale ad olio combustibile.<br />	<br />
2. Quanto alla vicenda procedimentale portata al vaglio giurisdizionale, in data 31 marzo 2005 la società ENEL Produzione ha presentato al Ministero dell’ambiente istanza di parere di compatibilità ambientale in riferimento al citato progetto di riconversione.<br />	<br />
Dopo una battuta d’arresto del procedimento avutasi a seguito delle perplessità manifestate dalla Commissione VIA-VAS nella seduta del 23 luglio 2007 e recepite nella nota interlocutoria del 13 agosto 2007 della Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, il procedimento amministrativo è stato riavviato e, in data 29 aprile 2009, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS ha espresso parere favorevole n. 285.<br />	<br />
Dopo lo svolgimento di un’inchiesta pubblica richiesta dai Comuni interessati e l’acquisizione di un parere dell’ARPAV- Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto- con DGR n. 2018 del 7 luglio 2009, la Giunta regionale del Veneto si è espressa subordinando il parere positivo ad una riformulazione di talune prescrizioni già contenute nel citato parere n. 285 del 29 aprile 2009.<br />	<br />
Infine, a valle della seduta del Comitato di coordinamento della Commissione VIA-VAS in data 9 luglio 2009, con decreto del 24 luglio 2009, n. 873, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale, accompagnato da talune prescrizioni.<br />	<br />
3. In primo grado, il T.A.R. Lazio ha disatteso le censure con cui i ricorrenti hanno tra l’altro lamentato:<br />	<br />
• presunte anomalie relative al procedimento svoltosi a livello regionale (modalità di convocazione e svolgimento dell’inchiesta pubblica, composizione della Commissione regionale) e statale (mancata accettazione di alcune delle prescrizioni cui la Commissione regionale VIA ha subordinato il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2009, omesso coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna e dell’Ente Parco regionale Delta del Po);<br />	<br />
• l’assunta incompetenza del Comitato di coordinamento della Commissione tecnica VIA-VAS espressosi con parere del 15 luglio 2009;<br />	<br />
• la violazione del principio di imparzialità asseritamente conseguente alla partecipazione alle Commissioni regionale e statale intervenute nel procedimento del dott. Franco Secchieri;<br />	<br />
• la illegittima composizione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS;<br />	<br />
• la mancata valutazione delle alternative di progetto, intese come tipologia di alimentazione dell’impianto;<br />	<br />
• l’autorizzazione di emissioni di inquinanti in misure superiori a quelle indicate nel progetto ENEL, oltre che a quelle desumibili dai documenti BAT;<br />	<br />
• l’impatto sul paesaggio;<br />	<br />
• l’inadeguatezza della valutazione di incidenza.<br />	<br />
Contro la sentenza propongono gravame gli appellanti ritenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
All’udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito espressi.</p>
<p>2. La questione oggetto di contenzioso attiene alla legittimità degli atti intervenuti nel corso del procedimento conclusosi con il favorevole parere di compatibilità ambientale espresso con riferimento al progetto di riconversione della centrale ad olio combustibile nel Comune di Porto Tolle (RO) in una centrale termoelettrica da 1980 Mw, alimentata a carbone e biomasse vergini nella misura massima del 5% su due gruppi.</p>
<p>3. Preliminarmente, prima di passare all’esame del merito, va ritenuta la legittimazione degli appellanti.<br />	<br />
Nessun dubbio può sorgere quanto alla legittimazione di Italia Nostra, W.W.F. e GREENPEACE, individuate quali associazioni di protezione ambientale nazionali <i>ex</i> art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349<br />	<br />
Parimenti, quanto agli altri appellanti, merita considerare che, come già in passato dalla Sezione ripetutamente affermato (tra le altre, 13 settembre 2010, n. 6554), l&#8217;esplicita legittimazione, ai sensi del citato art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all&#8217;azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l&#8217;ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. <br />	<br />
Altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all&#8217;ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge.<br />	<br />
Detto altrimenti, le previsioni normative citate hanno creato un criterio di legittimazione &#8220;legale&#8221; destinato ad aggiungersi a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce.<br />	<br />
Ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull&#8217;ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso; che è quanto ad avviso del Collegio è dato riscontrare con riguardo ai Consorzi, al Comitato e all’Associazione appellanti, avuto riguardo ai tre parametri tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell’ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. <i>vicinitas</i> dello stesso rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio.</p>
<p>4. Passando, quindi, al merito, ritiene il Collegio di muovere dall’esame dei motivi di ricorso con cui si lamenta l’inadeguatezza della “valutazione delle alternative di progetto”.<br />	<br />
4.1. Giova prendere le mosse dalla ricostruzione dello specifico quadro normativo di riferimento.<br />	<br />
L’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, dispone che “<i>Nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po ….: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”.<br />	<br />
La disposizione regionale citata, dettata in considerazione della specificità del territorio preso in considerazione e con un’evidente finalità quindi di protezione ambientale, nell’esercizio anche della competenza legislativa regionale in materia di “<i>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia</i>” (art. 117 co. 3, Cost.), senza certo prescrivere in via esclusiva l’alimentazione a gas metano degli impianti di produzione di energia elettrica realizzabili, esprime una sicura opzione legislativa di preferibilità per gli impianti per l’appunto alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate “<i>fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”.<br />	<br />
Perché quindi -in applicazione della citata disposizione adottata dal legislatore della Regione Veneto- possa essere espressa una valutazione positiva di compatibilità ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica diversamente alimentato è necessaria una quanto mai accurata istruttoria volta a comparare sul piano tecnico ed in concreto l’impatto ambientale potenzialmente correlato al funzionamento della centrale proposta con quello sempre potenzialmente derivante dall’esercizio di impianti che, a parità di energia prodotta, siano tuttavia alimentati a gas metano: adeguata valutazione comparativa di cui l’amministrazione preposta alla formulazione del parere di compatibilità ambientale è quindi tenuta a dare compiutamente atto nella parte motiva, responsabilmente prendendo in considerazione -nel condurre sul piano tecnico il raffronto- ciascuno dei fattori che assumono rilievo nel determinare l’impatto ambientale di una centrale elettrica, salvo successivamente a procedere ad una valutazione di tipo complessivo.<br />	<br />
La valutazione delle alternative di progetto, già rientrante tra i compiti propri dell’amministrazione in generale deputata ad esprimersi in merito alla compatibilità ambientale, assume quindi connotati di particolare stringenza per effetto della specifica disciplina legislativa regionale richiamata.<br />	<br />
Che è quanto, per vero, pare riconoscere lo stesso giudice di primo grado allorché, nel concludere per l’irrilevanza delle eccezioni di illegittimità costituzionale dedotte con riferimento all’art. 5-<i>bis</i>, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 9 aprile 2009, n. 33, afferma che “l’art. 30 della l.r. 36/1997 non impone per forza l’alimentazione a gas metano per le centrali elettriche, all’uopo bastandone una che assicuri un <<…pari o minor impatto ambientale…>>, sicché occorre verificare, IN CONCRETO e rispetto al gas metano, l’impatto ambientale complessivo della scelta d’alimentazione per la proposta trasformazione della centrale di Porto Tolle” (punto 2.2. della sentenza appellata).<br />	<br />
Lo stesso giudice di primo grado, tuttavia, nel disattendere le specifiche censure con cui in quella sede è stata per l’appunto lamentata l’inadeguata valutazione comparativa delle “alternative di progetto”, richiama l’art. 5-<i>bis</i>, del citato d.l. n. 5/2009 sostenendo che “in tal caso, non serve che il progetto rechi alcuna graduazione delle alternative dei sistemi d’alimentazione, la VIA potendo esser autorizzata, o no, a seconda che in concreto quello a carbone non superi i predetti limiti, senza necessità di prevedere soluzioni alternative, del tutto inutili rispetto alla previsioni di legge e che, in tutta franchezza ed ove richiesti, s’appaleserebbero adempimenti meramente defatigatori in capo al soggetto proponente, cui già incombono oneri progettuali assai complessi”.<br />	<br />
4.2. Ebbene, giova a questo punto richiamare il citato art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, e soffermarsi sulle relazioni che intercorrono tra la stessa disposizione statale e il citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36.<br />	<br />
A norma dell’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, “<i>per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l&#8217;alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l&#8217;abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell&#8217;allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</i>”.<br />	<br />
La disposizione statale, con riferimento all’ipotesi di “<i>riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione …. al fine di consentirne l&#8217;alimentazione a carbone o altro combustibile solido</i>”, è quindi precipuamente diretta ad introdurre una “<i>deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale</i>”.<br />	<br />
Ad avviso del giudice di primo grado, la citata norma statale renderebbe così superflua financo la necessità che il soggetto il quale intenda proporre il progetto di centrale elettrica a carbone prospetti soluzioni alternative, con differente fonte di alimentazione.<br />	<br />
4.3. Ebbene, ritiene il Collegio di non poter condividere la conclusione interpretativa cui il giudice di prima istanza è pervenuto, dovendosi più attentamente esaminare il rapporto intercorrente tra l’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, e l’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, in forza del quale, “<i>nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po ….: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”.<br />	<br />
Invero, come di recente sostenuto da <i>Corte cost. 22 luglio 2010 n. 27</i>8 (in sede di scrutinio di legittimità costituzionale dell’art. 27, co. 27, l. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui richiama l’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009), l’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009 deve intendersi come volto a derogare alle sole leggi, statali e regionali, “<i>che prevedono limiti di localizzazione territoriale</i>”, ossia quelle norme che determinino, “<i>con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l&#8217;impossibilità dell&#8217;insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa</i>”.<br />	<br />
Secondo la citata pronuncia della Corte costituzionale, “<i>la disposizione dell’art. 27, co. 27, l. n. 99/2009, nella parte in cui “riprende” l’art. 5-bis , può e deve essere interpretata restrittivamente (…)</i>”.<br />	<br />
Giova riportare il passaggio rilevante della citata pronuncia 22 luglio 2010 n. 278 .<br />	<br />
“<i>Con essa il legislatore statale, anziché indicare criteri di localizzazione favorevoli alla realizzazione degli impianti in questione, si è spinto fino all’adozione di una generale clausola derogatoria della legislazione regionale, per quanto in un settore ove non emerge la necessità di costruire una rete di impianti collegati gli uni agli altri, e dunque in assenza di un imperativo di carattere tecnico che imponesse un’incondizionata subordinazione dell’interesse urbanistico ad esigenze di funzionalità della rete. Tale tecnica legislativa, proprio in ragione per un verso dell’ampiezza e per altro verso della indeterminatezza dell’intervento operato (con esso, infatti, si deroga indiscriminatamente all’intera legislazione regionale indicata), necessita di venire ricondotta a proporzionalità in via interpretativa, ciò che la formulazione letterale della norma consente. </i><br />	<br />
<i>Va osservato, infatti, che la disposizione impugnata ha per oggetto le leggi regionali «che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Questa Corte ritiene che tale espressione linguistica sia stata impiegata dal legislatore esattamente nell’accezione che, sia pure con riferimento ad un caso peculiare, già si è visto ricorrere nella sentenza n. 331 del 2003, per distinguerla dall’ipotesi dei consentiti «criteri di localizzazione», ovvero per il caso in cui la legge regionale determini, qui con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa. </i><br />	<br />
<i>Non vengono coinvolte dalla deroga, pertanto, né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti in questione, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio</i>”. <br />	<br />
Ebbene, cosi interpretato l’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, laddove introduce una deroga alle leggi, statali e regionali, “<i>che prevedono limiti di localizzazione territoriale</i>”, deve escludersi ad avviso del Collegio che nell’ambito di operatività dello stesso possa ricondursi l’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, volto solo a statuire che “<i>nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po ….: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”: conclusione cui per vero, almeno in linea di principio, pervengono tanto, come osservato, il giudice di primo grado, quanto la difesa dell’ENEL.<br />	<br />
Ed invero, il citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, lungi dal precludere la localizzazione e l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica, si limita ad esprimere -in considerazione delle esigenze di protezione che la specificità del territorio considerato evidentemente pone- una opzione del legislatore regionale di preferibilità per gli impianti alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate “<i>fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”.<br />	<br />
Se così è, deve ritenersi che il citato art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, in alcun modo consenta di non tener conto, in sede di valutazione del progetto di centrale elettrica in contestazione, della specifica disciplina legislativa regionale richiamata.<br />	<br />
Volendo ulteriormente chiarire il rapporto tra le previsioni normative in esame, può sostenersi che l’applicazione dell’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009 -in specie nella parte in cui dispone che la riconversione delle centrali ad olio combustibili in centrale a carbone deve assicurare “<i>l&#8217;abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell&#8217;allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>”- presuppone che sia stata adeguatamente svolta la comparazione tra l’impatto ambientale potenzialmente proprio della centrale a carbone che si intende realizzare (certo considerato tenendo conto di tutte le concrete tecniche e cautele previste anche in funzione del soddisfacimento della appena citata regola ambientale posta dal richiamato art. 5-<i>bis</i> con riferimento specifico all’ipotesi della riconversione di precedente centrale ad olio combustibile) e quello correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas metano: presuppone, più nel dettaglio, che all’esito di tale comparazione, l’autorità amministrativa competente abbia responsabilmente concluso per il minore o quanto meno equivalente impatto ambientale della centrale a carbone.<br />	<br />
In difetto, allo stato, di un principio di legislazione statale che imponga la realizzazione delle centrali elettriche alimentate a carbone senza lasciare margini all’intervento legislativo regionale, e nella perdurante vigenza di una legge regionale volta ad introdurre, per quel contesto territoriale, un criterio di preferenza delle centrali elettriche alimentate a gas metano, salve fonti di alimentazione con minore o pari impatto ambientale, il coordinamento esegetico delle due fonti normative non può che aver luogo nei termini sopra descritti, imponendosi quindi una esplicitazione delle ragioni sottese alla indicata valutazione comparativa.<br />	<br />
Esplicitazione motivazionale tanto più doverosa in un’ottica di trasparenza delle pur discrezionali scelte amministrative, a garanzia della loro ponderatezza e di una consapevole assunzione di responsabilità.<br />	<br />
4.4. Tanto premesso, non può sostenersi che nel corso del procedimento amministrativo contestato in primo grado, ed in specie negli atti con cui lo stesso è stato concluso (parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante parere positivo di compatibilità ambientale), sia stata svolta la dovuta comparazione analitica e motivata tra l’impatto ambientale potenzialmente proprio della centrale a carbone che si intende realizzare e quello correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas metano <br />	<br />
Non può il Collegio non considerare, al riguardo, che in seno al procedimento conclusosi con il parere favorevole impugnato in primo grado, in specie dopo il riavvio dello stesso nel 2007, sono state anzi espresse perplessità in merito allo stesso studio di impatto ambientale presentato da ENEL proprio per quel che attiene al “confronto tra la riconversione a carbone e le altre soluzioni alternative”.<br />	<br />
In termini, si esprime, in specie, il parere n. 244 del 30 giugno 2009 reso dalla Commissione regionale v.i.a. che, tuttavia, successivamente conclude in senso favorevole al progetto di riconversione limitandosi a richiamare l’art. 5-<i>bis</i>,d.l. n. 5/2009: disposizione dalla Commissione regionale interpretata come norma statale in forza della quale l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido può “<i>essere effettuata purché la riconversione assicuri l’abbattimento delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui al D. Lgs. 152/2006</i>”.<br />	<br />
Interpretazione non condivisa dal Collegio per le ragioni sopra illustrate.<br />	<br />
Parimenti, nella nota n. 82234 del 29 giugno 2009, ARPAV- Dipartimento provinciale di Rovigo esprime non poche perplessità in merito alla metodologia e agli esiti del raffronto contenuto nella documentazione del soggetto proponente tra l’impatto ambientale della centrale a carbone e quello di alternativi impianti di produzione energetica diversamente alimentati.<br />	<br />
In specie, sono espresse perplessità in merito alla metodologia seguita nel porre a raffronto le emissioni potenzialmente correlate alle due tipologie di impianti; si rimarca la mancanza di un confronto relativo ai rifiuti prodotti nell’esercizio delle due diverse centrali; si sostiene, ancora, la preferibilità dell’impianto a gas con riguardo all’emissione per l’inquinante NOx, agli altri microinquinanti SO2 e alle polveri.<br />	<br />
Sul punto, merita considerare che, se è vero certo che il citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, nella formulazione successiva alla novella di cui alla l.r. 26 febbraio 1999 n. 18, non prevede più l’obbligo dell’alimentazione a gas metano o con altre fonti alternative non inquinanti limitandosi a prescrivere che nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po “<i>gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”, non è men vero, tuttavia, che la valutazione di “<i>pari o minore impatto ambientale</i>” dell’impianto a carbone proposto rispetto all’impianto alimentato a gas debba essere svolta dall’amministrazione in modo analitico, tenendo senz’altro anche conto dell’attitudine inquinante che le centrali a confronto presentano sotto i diversi aspetti che vengono in rilievo.<br />	<br />
4.5. Ebbene, l’apprezzamento comparativo in questione non può non essere condotto in modo ancor più rigoroso allorché nel corso del procedimento amministrativo, ed in particolare nella sua fase finale, emergano, come registratosi nel caso si specie, perplessità espresse da organi tecnici dell’Amministrazione.<br />	<br />
E’ proprio quanto, ad avviso del Collegio, è mancato nel caso di specie non ravvisandosi nel parere positivo di compatibilità ambientale impugnato in primo grado una compiuta illustrazione delle motivazioni sulla scorta delle quali la Commissione statale è in condizione di sostenere che la centrale a carbone proposta dall’ENEL -in considerazione delle caratteristiche tecniche, di potenza e di funzionamento in concreto previste, delle effettive condizioni del contesto complessivo, delle cautele e delle tecniche indicate dal proponente per soddisfare gli obblighi di abbattimento imposti dall’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009 e di tutti gli altri fattori di valutazione- presenti un impatto ambientale minore o pari a quello di una centrale a gas metano.<br />	<br />
4.6. Pare del resto persino superfluo osservare, attesa la indicata ricostruzione del quadro normativo di riferimento e la illustrata interpretazione dell’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, che la suddetta comparazione, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che propone il progetto, deve essere adeguatamente svolta dall’Amministrazione pubblica, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete; parimenti scontato, ma non inutile rimarcare, peraltro, che, in assenza di una adeguata motivazione che dia compiutamente atto delle ragioni sottese alle valutazioni di “preferibilità ambientale” dell’impianto a carbone rispetto ad “alternative di progetto”, non può certo il giudice amministrativo formulare, sulla base delle indicazioni difensive fornite in sede processuale, apprezzamenti di tipo tecnico, altrimenti finendo per sostituirsi, in spregio al fondamentale principio di separazione, all’amministrazione, invadendo uno spazio alla stessa riservato.<br />	<br />
4.7. Alla stregua delle esposte ragioni, e fermi gli eventuali seguiti amministrativi, vanno pertanto accolti i motivi di gravame con cui è stato dedotto il vizio di omessa esplicitazione delle ragioni sottese alla valutazione di pari o inferiore impatto ambientale della centrale a carbone rispetto alle possibili alternative di progetto, in specie quella alimentata a gas metano.</p>
<p>5. Ritiene peraltro il Collegio di esaminare gli altri motivi proposti con il ricorso nei limiti non coperti dal necessario assorbimento per effetto dell’accoglimento del motivo sopra esaminato.<br />	<br />
5.1. Vanno in primo luogo disattesi i motivi di gravame con cui si ripropongono le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009.<br />	<br />
La suddetta ricostruzione del più complessivo quadro normativo e quanto chiarito in merito al coordinamento della stessa disposizione statale con l’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, ed in specie con riguardo alla non riferibilità a quest’ultima della deroga alle norme regionali che prevedono “<i>limiti di localizzazione territoriale</i>”, induce il Collegio a concludere per la sicura irrilevanza dei profili di illegittimità costituzione riproposti con i primi quattro motivi di appello.<br />	<br />
5.2. Va parimenti disatteso il sesto motivo di ricorso con cui si deduce l’illegittimità del decreto recante parere favorevole di compatibilità ambientale nella parte in cui, sulla base del parere espresso dal Comitato di coordinamento in data 9 luglio 2009, si è discostato, disattendendole, da talune prescrizioni cui la Regione Veneto ha subordinato il parere favorevole del progetto.<br />	<br />
Non può al riguardo il Collegio che concordare con quanto sostenuto dal primo giudice atteso che non solo non manca una motivazione sottesa alla decisione di non accogliere talune richieste di modifica proposte in sede regionale, ma si tratta anche di motivazione che, considerati i limiti entro cui può svolgersi il sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica propria dell’amministrazione, non pare al Collegio affetta dai denunciati profili di irragionevolezza.<br />	<br />
5.3. Il che consente al Collegio di disattendere anche il decimo motivo di gravame tanto più se si considera che, in realtà, il Comitato di coordinamento, di cui si lamenta l’incompetenza, è intervenuto a verificare la compatibilità delle prescrizioni contenute nel parere della Regione Veneto con quelle già incluse nel parere n. 285 reso dalla Commissione statale in data 29 aprile 2009.<br />	<br />
5.4. Inammissibili sono i motivi con cui si ripropongono le questioni relative alla mancata partecipazione al procedimento della Regione Emilia Romagna e dell’Ente Parco.<br />	<br />
E’ sufficiente, al riguardo, considerare che se le amministrazioni interessate non lamentano la violazione di garanzie eventualmente previste, non può essere il privato a sollevare in giudizio la relativa censura (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 824); il che è ancor più sostenibile allorquando il privato non introduca -come nel caso di specie si registra soprattutto per quel che attiene alla censura relativa alla mancata partecipazione della Regione- neanche elementi idonei a lasciar supporre una convergenza tra gli interessi pubblici affidati all’amministrazione in favore della quale sarebbe posta la garanzia procedimentale di cui si assume la compromissione e l’interesse a protezione del quale il privato stesso ricorre.<br />	<br />
5.5. Va pure respinto il motivo di gravame con cui si censura la sentenza laddove non ha condiviso la denunciata omessa applicazione dell’All. IV) al d.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le procedure per i progetti termoelettriche a turbogas. <br />	<br />
Ritiene il Collegio di condividere quanto al riguardo osservato dal primo giudice.<br />	<br />
Ed invero, attese le perseguite finalità di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione e di sicurezza del sistema elettrico nazionale, deve ritenersi che l’art. 1-<i>sexies</i>, co. 8, d.l. 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella l. 27 ottobre 2003, n. 290, nel disporre che “<i>Per la costruzione e l&#8217;esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55</i>”, abbia anche riguardo alla sospensione dell’All. IV) al DPCM 27 dicembre 1988 che l’art. 1, co. 5, dello stesso D.l. n. 5 del 2002 aveva introdotto in via provvisoria.<br />	<br />
5.6. Privo di pregio è il motivo con cui si lamenta la partecipazione ad entrambe le Commissioni del dott. Secchieri.<br />	<br />
Premesso, invero, che non sussiste dato normativo dal quale sia consentito desumere il divieto di prendere parte ad entrambe le Commissioni (quella regionale e quella statale), certo non ravvisabile nel richiamato art. 51, co. 4, c.p.c. al cui ambito di operatività e alla cui <i>ratio</i> è estranea la vicenda procedimentale che viene qui in considerazione, ritiene il Collegio che alcuna incompatibilità può desumersi dal solo fatto che il dott. Secchieri abbia espresso sul progetto presentato dall’ENEL talune valutazioni al di fuori delle Commissioni cui ha partecipato.<br />	<br />
5.7. Infondata è ancora la censura di illegittima composizione della Commissione VIA-VAS, dedotta con il dodicesimo motivo di gravame, ritenendo il Collegio di non doversi discostare dalle ragioni espresse nella sentenza di questa Sezione 17 dicembre 2009, n. 8253, le cui conclusioni non sono in alcun modo scalfite dai rilievi dedotti.<br />	<br />
5.8. Non meritano condivisione, ancora, le censure relative al segmento procedimentale svoltosi al livello regionale, in specie riguardanti da un lato le modalità seguite nel condurre l’inchiesta pubblica <i>ex</i> art. 18, co. 3, l.r. 26 marzo 1999, n. 10, dall’altro, l’assunta violazione dell’art. 5, co. 1, della stessa legge regionale laddove dispone che la Commissione regionale VIA debba essere presieduta dal segretario regionale competente in materia ambientale.<br />	<br />
Per quel che attiene alla dedotta strettezza dei termini della convocazione dell’inchiesta pubblica, non può il Collegio non concordare con il giudice di primo grado laddove ha osservato che lo svolgimento dell’inchiesta pubblica riguarda i soli soggetti che hanno presentato le osservazioni, ossia soggetti già a conoscenza del progetto sottoposto a VIA. <br />	<br />
Quanto, invece, alla lamentata violazione dell’art. 5, co. 1, l.r. 26 marzo 1999, n. 10, desunta dalla circostanza dell’affidamento della presidenza della Commissione regionale VIA al Segretario generale infrastrutture e mobilità della Regione Veneto, è appena il caso di osservare, in linea con quanto condivisibilmente sostenuto nella sentenza gravata, che l’assegnazione della competenza in tema di VIA al dirigente di più alto livello che s’occupi pure delle infrastrutture e della mobilità, oltre ad essere espressione della potestà organizzatoria e statutaria della Regione, non pare irragionevole se si considera la natura complessa e trasversale delle funzioni pubbliche in tema d’ambiente.<br />	<br />
5.9. Non merita positivo apprezzamento il motivo con cui si deduce che il decreto recante positiva valutazione di compatibilità ambientale autorizza concentrazioni di emissioni di microinquinanti superiori rispetto a quanto previsto nello stesso progetto presentato dall’ENEL.<br />	<br />
Attesi i limiti che si frappongono al sindacato della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ritiene il Collegio che la scelta amministrativa, peraltro attestatasi entro i valori stabiliti dalla legge, non appare manifestamente irragionevole o abnorme nella parte in cui classifica i metalli per tipo, così divergendo dal riferimento indifferenziato per i metalli e loro composti effettuato dalla Commissione regionale VIA. <br />	<br />
5.10. A differente esito deve, invece, il Collegio pervenire con riferimento al motivo con cui si ripropone la censura relativa all’assunta violazione del principio di precauzione conseguente allo scostamento tra le prescrizioni imposte all’ENEL per quel che attiene a taluni inquinanti (in specie il monossido di carbonio) e le BAT, ossia le linee guida comunitarie relative ai grandi impianti di combustione.<br />	<br />
Come osservato nella sentenza gravata, le regole poste dai BREF, in specie quelle relative ai livelli d’emissione, non sono indicative di valori massimi inderogabili o di valori limite d’emissione per i singoli inquinanti, la relativa funzione essendo piuttosto quella di indicare seri modelli di riferimento da prendere in considerazione in funzione del miglioramento delle prestazioni ambientali. <br />	<br />
Nell’applicazione delle indicate linee-guida, d’altra parte, occorre tener conto del tipo e delle peculiarità dell’impianto e del sito in cui lo stesso è destinato a collocarsi, apprezzandone la realizzabilità tecnica ed economica. <br />	<br />
Con maggiore impegno esplicativo, diversamente da quelli che la legge effettivamente pone come valori limite, mai superabili quali che siano le concrete condizioni di funzionamento dell’impianto, quelli riportati nel BREF costituiscono un valore medio di riferimento; il che comporta che gli stessi non sono immediatamente vincolanti.<br />	<br />
Ciò non significa affatto tuttavia -tanto più quando ricorrono, come nel caso di specie, peculiari esigenze di protezione ambientale correlate alla specificità del sito ove si intende realizzare la centrale &#8211; che le regole in questione possano considerarsi prive di alcuna rilevanza, dovendo esserne viceversa motivatamente giustificato lo scostamento.<br />	<br />
Nel caso di specie, la Commissione statale VIA-VAS, dopo aver rimarcato “la necessità di studiare particolari soluzioni per garantire comunque minimi impatti complessivi” (23) e dopo aver richiamato le BAT, sostenendo che “i valori garantiti dal progetto risultano in linea” (34) con le stesse, in alcun modo esplicita le ragioni di tipo tecnico che giustificano viceversa lo scostamento da quei valori; scostamento che è dato registrare, nel progetto positivamente apprezzato, con riguardo a taluni inquinanti, in specie il monossido di carbonio per il quale, a fronte di un <i>range</i> indicato dalle BAT di 30-50 mg/Nm3, il decreto ministeriale autorizza un valore di 120 mg/Nm3.<br />	<br />
Come già indicato ad altri fini <i>sub</i> n. 4.6., l’esplicitazione delle ragioni che se del caso giustificano lo scostamento, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che propone il progetto, deve essere adeguatamente svolta dall’Amministrazione pubblica, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete. In assenza, peraltro, di una adeguata motivazione che dia compiutamente atto di quelle ragioni, non può certo il giudice amministrativo formulare, sulla base delle indicazioni difensive fornite in sede processuale, apprezzamenti di tipo tecnico, altrimenti finendo per sostituirsi, in spregio al fondamentale principio di separazione, all’amministrazione, invadendo uno spazio alla stessa riservato.<br />	<br />
Ferma, quindi, la possibilità dell’Amministrazione di rimotivare, va accolto l’indicato profilo di censura.<br />	<br />
5.11. Va invece disatteso il motivo con cui si assume la carenza d’istruttoria sull’impatto globale delle emissioni inquinanti di CO2 e di altri “gas serra”.<br />	<br />
Pare al Collegio rilevante, al riguardo, che, come osservato dal giudice di primo grado, il decreto imponga che, ai fini della diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, la centrale de qua sia inserita nella sperimentazione, già in corso per quella di Brindisi, per la cattura e lo stoccaggio della CO2; il che esclude che possa sostenersi sia mancata una valutazione amministrativa sul punto, ferma la necessità che la stessa sia scrupolosamente osservata sotto il monitoraggio responsabile delle competenti autorità amministrative.<br />	<br />
5.12. Vanno disattese per la loro genericità le censure dedotte con i motivi di ricorso nn. 22 (polveri sottili) e 23 (impatto sulla salute), ferma la necessità per l’Amministrazione di tener conto tra gli altri &#8211; nel riesercizio del potere dovuto per le ragioni indicate sub n. 4 e nell’attendere quindi alla motivata comparazione tra impatto ambientale della centrale proposta e di quello proprio delle alternative di progetto- dei fattore inquinanti indicati in specie nel richiamato n. 22 dell’atto di appello.<br />	<br />
5.13. Inammissibili sono invece le censure relative all’impatto sul paesaggio, non deducibili in sede di impugnazione del decreto recante il positivo parere di compatibilità ambientale, bensì solo all’atto dell’eventuale impugnazione dell’autorizzazione unica.<br />	<br />
5.14. Vanno respinti i motivi di ricorso con cui si ripropongono le censure di inadeguata valutazione d’incidenza dell’impianto per cui è causa sulle aree protette ove è previsto l’insediamento.<br />	<br />
Ferma la necessità di tener conto di tale incidenza nel riesercizio del potere dovuto per le ragioni indicate sub n. 4 e nell’attendere quindi alla motivata comparazione tra impatto ambientale della centrale proposta e di quello proprio delle alternative di progetto, non può il Collegio non considerare che il parere espresso dalla Commissione statale in data 29 aprile 2009 non difetta di una disamina sul punto, concludendo per impatti esistenti, ma modesti sugli habitat e sulle componenti biotiche ed abiotiche delle aree comprese nel SIC e nella ZPS. <br />	<br />
Conclusioni cui il parere stesso perviene sulla scorta di valutazioni tecniche relative a ciascuno dei profili dedotti dagli appellanti; valutazioni che, anche in considerazione dei noti limiti che si frappongono al sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non appaiono affette dai vizi denunciati.<br />	<br />
5.15. Va pure disattesa la censura con cui si deduce l’illegittimità della valutazione d’incidenza per omessa informazione al pubblico dell’avvenuto deposito, ad opera dell’ENEL, dell’integrazione documentale richiesta dalla Regione; non può il Collegio non condividere quanto al riguardo sostenuto dal primo giudice allorché richiama e valorizza il principio di rilevanza e sostanzialità della documentazione integrativa di cui dare informazione, come poi positivizzato dall’art. 26, co. 3-<i>bis</i>, d.lgs. n. 152/2006.</p>
<p>6. Va infine disattesa la domanda risarcitoria sia perché priva di prova sia perché non può allo stato ritenersi prodotto alcun danno in conseguenza degli atti impugnati in primo grado.</p>
<p>7. Alla stregua delle esposte ragioni va dunque accolto l’appello; consegue l’annullamento, fermi i seguiti amministrativi, della sentenza impugnata e, nei soli limiti indicati <i>sub</i> nn. 4 e 5.10., del decreto prot. DSA-DEC 2009/0000873 del 24 luglio 2009 e dei suoi atti presupposti.</p>
<p>8. Attesa la delicatezza e complessità dei profili involti, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Presidente FF<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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