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	<title>23/4/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/4/2013 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2013 n.2130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2013 n.2130</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Carlo Buonauro Franco D&#8217;Angiolella (Avv. Michele Romaniello) c. Comune di Calvi Risorta (Avv. Carlo Marino), Ministero della Difesa (Avvocatura distrettuale) sull&#8217;ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti a carico del proprietario dell&#8217;area Ambiente – Abbandono rifiuti – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 – Proprietario del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2013 n.2130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2013 n.2130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Carlo Buonauro<br /> Franco D&#8217;Angiolella (Avv. Michele Romaniello) c. Comune di Calvi Risorta (Avv. Carlo Marino), Ministero della Difesa  (Avvocatura distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti a carico del proprietario dell&#8217;area</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Abbandono rifiuti – Ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006 – Proprietario del fondo- Condizioni –Responsabilità – A titolo di dolo o di colpa – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’ art. 192 del D.Lvo n. 152/2006, l&#8217;ordine di smaltimento di rifiuti non può essere indiscriminatamente ed automaticamente rivolto al proprietario  in quanto tale, o, comunque al soggetto che abbia la disponibilità, anche in via di fatto, dell&#8217;area interessata, se non viene individuato a suo carico, almeno sul piano probatorio delle presunzioni ex art. 2727 cod. civ., l&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa, desunto da un comportamento omissivo o commissivo. Ne deriva che ove manchi l’elemento psicologico, o l&#8217;amministrazione vigilante non ne abbia fornito prova, lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanze sindacali di rimozione e rimessione in pristino. (Nel caso di specie l’Amministrazione ha provato in giudizio la sussistenza dell&#8217;elemento psicologico del proprietario con un’istruttoria completa e un’esauriente motivazione, pertanto il giudice ha dichiarato legittima l’ordinanza e ha rigettato il ricorso)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6594 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Franco D&#8217;Angiolella, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Romaniello, con domicilio eletto presso Michele Romaniello in Napoli, Segreteria T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Calvi Risorta in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Marino, con domicilio eletto presso Francesco Maria Caianiello in Napoli, viale Gramsci N.19;<br />	<br />
 Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc. Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento delle ordinanze nn.60 e 61 del 16.9.2011 e relative note di trasmissione;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>delle presupposte note dei Carabinieri del Comando Stazione di Calvi Risorta.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Calvi Risorta in Persona del Sindaco P.T. e di Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorso iniziale e per motivi aggiunti – volto a contestare le ordinanza in epigrafe indicate di rimozione e smaltimento di rifiuti &#8211; (in disparte la dubbia tempestività del gravame avverso la seconda ordinanza in considerazione della relativa relata di notifica) è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, non potendo trovare accoglimento né le censure di ordine sostanziale-motivazionale, né quelle di carattere procedimentale.<br />	<br />
In relazione al primo profilo, incentrato complessivamente su rilievi di difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all&#8217;imputabilità soggettiva della violazione, occorre ricordare che l&#8217;art. 192 comma 3° del D.Lvo n. 152/2006 sancisce &#8221; il divieto di abbandono&#8221; e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e &#8221; nel &#8220;suolo, nonché l&#8217;immissione di rifiuti di qualsiasi genere ed in qualsiasi stato nelle acque superficiali e sotterranee. &#8220;<br />	<br />
La violazione dei predetti divieti da parte di &#8220;chiunque&#8221; comporta l&#8217;obbligo di &#8221; procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo&#8221;.<br />	<br />
La norma ( sostanzialmente ripetitiva dell&#8217;art. 14 del c.d. Decreto Legislativo Ronchi n. 22/1997, con l&#8217;aggiunta di garanzie istruttorie e procedimentali) individua, pertanto, tre categorie di soggetti responsabili, in solido tra loro dell&#8217;illecito abbandono o deposito di rifiuti: l&#8217;autore materiale dell&#8217;illecito stesso, nonché, qualora esso non coincida con il proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento ( ovvero anche possessore in via di fatto, evidentemente), anche queste due categorie, da individuare secondo i noti parametri civilistici ( artt. 832, 957, 1099, 1040 e seg. Cod. civ.).<br />	<br />
Dalla previsione legislativa scaturiscono una serie di conseguenze di ordine interpretativo ed applicativo.<br />	<br />
Sul piano dei soggetti responsabili non ci sono particolari problemi ermeneutici : proprietari, titolari di diritti reali limitati o diritti di obbligazione ( detentori), ovvero ancora possessori. Sul piano invece dell&#8217;elemento psicologico dell&#8217;illecito ambientale, esso consiste in un atteggiamento di volontà dell&#8217;effetto oppure di negligenza, imprudenza, imperizia od inosservanza di regole eteronome ( art. 43 c.p.); sicché, ad esempio, in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare di altro diritto o in uso di fatto del terreno non può essere chiamato tout court a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area, se non viene individuato a suo carico, almeno sul piano probatorio delle presunzioni ex art. 2727 cod. civ., l&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa. Ove manchi quello, lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanze sindacali di rimozione e rimessione in pristino.<br />	<br />
In altri termini, l&#8217;ordine di smaltimento di rifiuti non può essere indiscriminatamente ed automaticamente rivolto al proprietario in quanto tale, o, comunque al soggetto che abbia la disponibilità, anche in via di fatto, dell&#8217;area interessata. Ciò in ragione della considerazione che la responsabilità del proprietario o del possessore o del detentore sorge esclusivamente in quanto gli stessi possano ritenersi obbligati in relazione ad un atteggiamento volitivo ritenuto motivatamente e verosimilmente doloso o colposo.<br />	<br />
Siffatto obbligo non può che essere desunto da un comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità con l&#8217;autore dell&#8217;abbandono illecito di rifiuti.<br />	<br />
Di qui la conseguenza che il detto ordine di rimozione presuppone l&#8217;accertamento, almeno sul piano presuntivo, della responsabilità da illecito in capo al destinatario, dovendosi escludere la sussistenza dell&#8217;obbligo di smaltimento a carico del proprietario incolpevole, o, quantomeno, del quale l&#8217;amministrazione vigilante non abbia fornito prova o almeno plausibile e logica deduzione, attraverso adeguata istruttoria e motivazione, di una colpevole trascuratezza nella gestione e custodia del terreno di cui si abbia, per i titoli ricordati sopra, la giuridica o materiale disponibilità.<br />	<br />
In conclusione, devesi, quindi, ritenere che il legislatore abbia strutturato la fattispecie in esame in termini sostanzialmente soggettivi, radicando solo sulla riscontrata presenza di colpevolezza del proprietario la sua concorrente responsabilità.<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie, risulta che sia stata accertata e dimostrata, almeno sul piano presuntivo, la sussistenza dell&#8217;elemento psicologico che dà ragionevole contezza di una condotta responsabile del ricorrente, atteso che l&#8217;Amministrazione non si è limitata a rilevare esclusivamente la qualità di proprietario di quest&#8217;ultimo, ma, valorizzando i rilievi istruttori dei carabinieri (cfr. documentazioni in atti), ne ha condiviso l’individuazioni di responsabilità per effetto del rinvenimento, tra i rifiuti i i questione, di significativi documenti di trasporto a questi riferibili.<br />	<br />
Ne discende, sul piano motivazionale-istruttorio, la sufficienza dell’apparto giustificativo (anche per relationem) degli impugnati atti, atteso che in materia d&#8217;individuazione di responsabilità ambientale per abbandono di rifiuti &#8211; considerate le esigenze di effettività della protezione dell&#8217;ambiente e ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione &#8211; l&#8217;imputabilità dell&#8217;inquinamento può avvenire non solo per condotte attive e direttamente provate di esclusiva addebitabilità, ma anche di complessiva corresponsabilità e la prova può essere data in via diretta od indiretta, nel senso che, in quest&#8217;ultimo caso, l&#8217;Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere, come nel caso di specie, di presunzioni semplici di cui all&#8217;art. 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'&#8221;id quod plerumque accidit&#8221;, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori.<br />	<br />
ne consegue che anche le doglianze di carattere formale-procedimentale non meritano favorevole considerazione, sia in ragione dell’urgenza qualificata che sorregge questa specifica modalità di intervento amministrativo; sia sul dirimente rilievo per cui la correttezza sostanziale e la natura vincolata dell&#8217;atto impugnato inducono a ritenere che l&#8217;illegittimità in esame, per come dedotta, potrebbe, al più integrare un vizio formale o procedimentale inidoneo, ai sensi dell&#8217;art. 21 octies l. n. 241/90, a determinare l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato stante l&#8217;omogeneità tra contenuto virtuale e contenuto effettivo dello stesso.<br />	<br />
In conclusione il ricorso iniziale e per motivi aggiunti deve essere respinto per le ragioni innanzi esposte.<br />	<br />
Le spese di giudizio possono comunque essere compensate sussistendone giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Sergio Zeuli, Consigliere<br />	<br />
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-4-2013-n-2130/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2013 n.2130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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