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	<title>23/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/3/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2006 n.117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2006-n-117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2006-n-117/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2006 n.117</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI, Redattore Romano VACCARELLA esula dalle competenze della Corte risolvere i conflitti di giurisdizione Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – Elezioni &#8211; Liste elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica &#8211; Declinazione, da parte del T.A.R., del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2006-n-117/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2006 n.117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2006-n-117/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2006 n.117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI,  Redattore Romano VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">esula dalle competenze della Corte risolvere i conflitti di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – Elezioni &#8211; Liste elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica &#8211; Declinazione, da parte del T.A.R., del Consigliodi Stato e della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati, del potere giurisdizionale di decisione dei ricorsi presentati dalla Lista Consumatori C.O.D.A.CONS. DEMOCRAZIA CRISTIANA avverso l&#8217;esclusione da dieci circoscrizioni per le elezioni del 9 e del 10 aprile2006 &#8211; Ricorso per conflitto presentato dalla predetta Lista &#8211; Richiesta alla Corte di declaratoria di spettanza del potere giurisdizionale sulla materia del contendere e di tutela cautelare urgente – Incompenza della Corte costituzionale a risolvere conflitti di giurisdizione – Irricevibilitá del ricorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>É irricevibile il ricorso, stante l’incompetenza della Corte costituzionale a risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e quindi a «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">esula dalle competenze della Corte risolvere i conflitti di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:  Annibale			MARINI			  Presidente;   Franco			BILE				    Giudice;<br />
  Giovanni Maria		FLICK			Giudice;<br />
  Francesco		AMIRANTE		Giudice;  Ugo			DE SIERVO		Giudice;<br />
  Romano			VACCARELLA			Giudice;  Paolo			MADDALENA		Giudice;<br />
 Alfio			FINOCCHIARO		Giudice;  Alfonso			QUARANTA	Giudice;<br />
  Franco			GALLO			Giudice; Luigi 			MAZZELLA		Giudice;<br />
  Gaetano			SILVESTRI	Giudice;  Sabino			CASSESE	Giudice;<br />
  Maria Rita		SAULLE	Giudice;  Giuseppe			TESAURO	Giudice																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio per conflitto promosso con ricorso della “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana”, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.<br />
	Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.<br />	<br />
	Considerato che il ricorso in questione – in gran parte riproduttivo di note depositate in sede di appello proposto dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato avverso varie ordinanze emesse dal TAR del Lazio in sede cautelare – è volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti;<br />	<br />
	che, pertanto, la «definitiva dichiarazione di volontà», declinatoria della sua giurisdizione, è stata emessa dalla Camera dei Deputati (Giunta per le elezioni) quale organo avente natura giurisdizionale, ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella espressa dal Giudice amministrativo;<br />	<br />
	che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia»;<br />	<br />
	che tale rilievo è assorbente di ogni altro, e quindi anche di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell&#8217;art. 37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006).																																																																																												</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
	dichiara irricevibile il ricorso.																																																																																												</p>
<p>      Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2006.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-23-3-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-23-3-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.0</a></p>
<p>Pres.C.W.A. TIMMERMANS – Rel. R. SCHINTGEN Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 87 Trattato CE &#8211; Aiuti di Stato &#8211; Partecipazione di un’impresa pubblica nel capitale di un’impresa privata Normativa nazionale &#8211; Legge 273/2002 &#8211; Art. 33 &#8211; Facoltà di recesso con riserva di previa rinuncia ai diritti sul</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-23-3-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-23-3-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.C.W.A. TIMMERMANS – Rel. R. SCHINTGEN</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario  &#8211; Art. 87 Trattato CE &#8211; Aiuti di Stato  &#8211; Partecipazione di un’impresa pubblica nel capitale di un’impresa privata Normativa nazionale &#8211; Legge 273/2002 &#8211; Art. 33 &#8211; Facoltà di recesso con riserva di previa rinuncia ai diritti sul patrimonio della società &#8211; Compatibilità &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE, una normativa nazionale che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
</b>23 marzo 2006 (<u>*</u>)</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Nel procedimento C 237/04,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Cagliari con decisione 14 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2004, nel procedimento<br />
<b><br />
 Enirisorse SpA<br />
</b>contro<br />
<b> Sotacarbo SpA,<br />
</b></p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Seconda Sezione)</b>,</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. K&#363;ris e G. Arestis, giudici,<br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2005,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–       per l’Enirisorse SpA, dagli avv.ti G. Dore e C. Dore; <br />
–       per la Sotacarbo SpA, dagli avv.ti F. Angioni, D. Scano, G.M. Roberti e I. Perego;<br />
–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2006,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1       La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 43 CE, 44 CE, 48 CE, 49 CE e segg. in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nonché dell’art. 87 CE.<br />
2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Enirisorse SpA (in prosieguo: l’«Enirisorse») e la Sotacarbo SpA (in prosieguo: la «Sotacarbo») in merito al diniego di quest’ultima di rimborsare all’Enirisorse il controvalore delle azioni che essa deteneva nella Sotacarbo al momento del suo recesso dal capitale della Sotacarbo stessa.<br />
<b><br />
 Contesto normativo nazionale<br />
</b>3       L’art. 2347 del Codice civile italiano così recita:<br />
«I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, o il trasferimento della sede sociale all’estero hanno diritto di recedere dalla società o di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio.<br />
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.<br />
È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l’esercizio».<br />
4       Ai sensi dell’art. 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351 (GURI n. 166 del 16 luglio 1985, pag. 5019; in prosieguo: la «legge n. 351/1985»):<br />
«1.      L’ENI, l’ENEL e l’ENEA sono autorizzati a costituire una società per azioni avente la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nell’utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica ecc) attraverso:<br />
a)      la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all’art. 1, lett. m), della legge 9 marzo 1985, n. 110;<br />
b)      la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;<br />
c)      la realizzazione di impianti industriali per l’utilizzazione del carbone in alternativa della combustione.<br />
2.      Gli oneri per la costituzione della società per azioni di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti di cui all’articolo 6 della presente legge.<br />
(…)<br />
4. Gli enti di cui il primo comma del presente articolo, sia con mezzi propri sia con le disponibilità che verranno loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati a concorrere all’investimento necessario per la realizzazione della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone.<br />
(…)».<br />
5       L’art. 6 della legge n. 351/1985 prevede che «[a]ll’onere derivante d[a]ll’applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l’anno 1985, a lire 90 miliardi per l’anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l’anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno finanziario 1985, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Interventi a favore della Regione Sardegna nel settore minero-energetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione”».<br />
6       L’art. 7, commi 4 e 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (GURI n. 117 del 21 maggio 1999, pag. 4; in prosieguo: la «legge n. 140/1999»), così recita:<br />
«4.      L’ENI e l’ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell’utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite. <br />
5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate». <br />
7       L’art. 33 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Supplemento ordinario alla GURI n. 293 del 14 dicembre 2002; in prosieguo: la «legge n. 273/2002»), così dispone:<br />
«Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all’attuazione da parte della Sotacarbo Spa del piano di attività di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate alla Sotacarbo Spa ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate».<br />
<b><br />
 La causa principale e le questioni pregiudiziali<br />
</b>8       La società cui si riferisce l’art. 5 della legge n. 351/1985 è stata costituita sotto il nome di Sotacarbo. I tre azionisti erano, rispettivamente, enti pubblici (l’Ente nazionale idrocarburi; in prosieguo l’«ENI» e l’Ente nazionale per l’energia elettrica; in prosieguo: l’«ENEL») nonché un organismo pubblico (il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative; in prosieguo: l’«ENEA»). Come risulta dall’art. 6 di tale legge, lo Stato si è accollato il finanziamento dell’operazione di costituzione della Sotacarbo.<br />
9       Nel 1987, l’ENI versava alla Sotacarbo la somma di ITL 12 708 900 033 a titolo di apporto di capitale per la realizzazione di un centro di ricerca sul carbone in Sardegna.<br />
10     Nel 1992, l’ENI e l’ENEL venivano privatizzate e trasformate in società per azioni. L’ENI, non più interessata a mantenere la propria partecipazione nella Sotacarbo, trasferiva tale partecipazione alla propria consociata Enirisorse. Quest’ultima, in applicazione dell’art. 7, n. 4, della legge n. 140/1999, esercitava la sua facoltà di recesso dalla Sotacarbo ed effettuava il versamento di un importo equivalente alle quote non ancora conferite della sua partecipazione. Contemporaneamente, chiedeva alla Sotacarbo il rimborso delle sue azioni in proporzione al capitale sociale di quest’ultima.<br />
11     La Sotacarbo non accoglieva tale richiesta e, il 12 marzo 2001, comunicava all’Enirisorse che, in occasione dell’assemblea straordinaria del 12 febbraio dello stesso anno, era stato deciso di annullare le azioni dell’Enirisorse senza procedere al rimborso del loro controvalore. <br />
12     L’Enirisorse proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari per ottenere il rimborso del valore delle azioni controverse. A sostegno del ricorso essa affermava che l’art. 7, comma 4, della legge n. 140/1999 le riconosceva il diritto di recedere dalla Sotacarbo e che, conformemente all’art. 2437 del Codice civile, quest’ultima era tenuta a rimborsarle il valore delle azioni in questione.<br />
13     In considerazione dell’’entrata in vigore della legge n. 273/2002, adottata successivamente alla proposizione del ricorso da parte dell’Enirisorse e, in particolare, dell’art. 33 della medesima legge, l’Enirisorse chiedeva al detto giudice di sottoporre alla Corte la questione se, in particolare, un provvedimento come quello previsto dall’art. 33 della menzionata legge costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.<br />
14     Il Tribunale di Cagliari, ritenendo, da un lato, che l’art. 33 della legge n. 273/2002 attribuisca alla Sotacarbo un aiuto che occorre esaminare alla luce delle disposizioni del Trattato CE sugli aiuti di Stato e considerando, dall’altro, dubbia la compatibilità di tale articolo con il principio di parità di trattamento «in economia di mercato», decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se la norma di cui all’art. 33 della legge [n. 273/2002] abbia integrato un aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell’art. 87 del Trattato in favore della Sotacarbo SpA, ed inoltre attuato illegalmente, in quanto non notificato ai sensi dell’art. 88 (&#8230;), [n. 3, CE];<br />
2)      se la citata normativa sia in contrasto con le regole di cui agli artt. 43 [CE], 44 [CE], 48 [CE], 49 [CE] e ss. (&#8230;), in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi».<br />
<b><br />
 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali<br />
<i></b><br />
 Osservazioni presentate alla Corte<br />
</i>15     In via preliminare, la Sotacarbo afferma che, alla luce dei criteri individuati dalla Corte per quanto riguarda la ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, le questioni sottoposte nel caso di specie dal giudice del rinvio devono essere dichiarate irricevibili. Infatti, in primo luogo, l’ordinanza di rinvio non conterrebbe alcuna descrizione della particolare natura giuridica della società Sotacarbo, dei compiti di interesse generale attribuiti alla medesima o del regime particolare cui tale società è assoggettata. Inoltre, il giudice del rinvio non avrebbe descritto a sufficienza il contesto normativo nazionale in cui si colloca l’art. 33 della legge n. 273/2002. Infine, l’ordinanza di rinvio non conterrebbe alcuna spiegazione in merito al nesso esistente tra gli articoli del Trattato cui si riferisce la prima questione pregiudiziale e quelli richiamati nella seconda. Inoltre, la seconda questione sarebbe priva di qualsiasi rilevanza ai fini della soluzione della controversia oggetto della causa principale.<br />
16     Da parte loro, il governo italiano e la Commissione delle Comunità europee ricordano che, come risulta dalla sentenza 17 giugno 1999, causa C 295/97, Piaggio (Racc. pag. I 3735, punti 29 33), nell’ambito di un rinvio pregiudiziale la Corte non è competente a statuire sulla compatibilità di un eventuale aiuto con il mercato comune. In tal senso, la Corte potrebbe esclusivamente valutare se la disposizione nazionale in questione nella causa principale ricada o meno nella nozione di «aiuto di Stato». Il governo italiano ritiene quindi che la parte della prima questione pregiudiziale, diretta a far accertare se la misura oggetto della causa principale costituisca un aiuto di Stato, sia irricevibile. La Commissione, da parte sua, propone di riformulare questa prima questione affinché la Corte possa fornire una risposta utile al giudice nazionale. Per quanto riguarda la seconda questione, il governo italiano e la Commissione ritengono che essa sia irricevibile, non avendo il giudice del rinvio indicato i motivi precisi che l’hanno indotto a sollevarla.<br />
<i><br />
 Risposta della Corte<br />
</i>17     In proposito occorre anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, cause riunite da C 115/97 a C 117/97, Brentjens’, Racc. pag. I 6025, punto 38; 11 settembre 2003, causa C 207/01, Altair Chimica, punto 24, e 9 settembre 2004, causa C 72/03, Carbonati Apuani, Racc. pag. I 8027, punto 10).<br />
18     Così, le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, ordinanze 30 aprile 1998, cause riunite C 128/97 e C 137/97, Testa e Modesti, Racc. pag. I 2181, punto 6; 11 maggio 1999, causa C 325/98, Anssens, Racc. pag. I 2969, punto 8, e sentenza Altair Chimica, cit., punto 25). <br />
19     Nel caso di specie, la decisione di rinvio espone, in modo sintetico ma preciso, il quadro normativo nazionale rilevante, nonché l’origine e la natura della controversia. Ne consegue che il giudice del rinvio ha definito in termini sufficienti il contesto di fatto e di diritto nell’ambito del quale formula la sua questione interpretativa del diritto comunitario e ha fornito alla Corte tutte le informazioni necessarie per consentire a quest’ultima di rispondere utilmente alla detta questione.<br />
20     Quindi, dev’essere respinto l’argomento della Sotacarbo diretto ad ottenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia dichiarata irricevibile in toto.<br />
21     Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, la seconda questione pregiudiziale, occorre ricordare che la Corte ha altresì dichiarato indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi che lo hanno indotto a chiedere l’interpretazione di quelle determinate disposizioni comunitarie e sul nesso intercorrente tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia (ordinanza 28 giugno 2000, causa C 116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I 4979, punto 16, e sentenza Carbonati Apuani, cit., punto 11).<br />
22     Orbene, si deve necessariamente rilevare che, nella specie, il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione in merito alle ragioni della sua scelta delle disposizioni comunitarie indicate nella sua seconda questione. Tale questione dev’essere quindi dichiarata irricevibile.<br />
23     Infine, per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, secondo costante giurisprudenza, la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario (sentenze 21 novembre 1991, causa C 354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I 5505, punto 14; 11 luglio 1996, causa C 39/94, SFEI e a., Racc. pag. I 3547, punto 42, e Piaggio, cit., punto 31). Di conseguenza, un giudice nazionale non può, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE, interrogare la Corte sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto di Stato o di un regime di aiuti (ordinanza 24 luglio 2003, causa C 297/01, Sicilcassa e a., Racc. pag. I 7849, punto 47).<br />
24     Tuttavia, la Corte ha altresì reiteratamente affermato che, per quanto non le spetti di pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 234 CE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto comunitario, né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa per la quale è adito (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1993, causa C 292/92, Hünermund e a., Racc. pag. I 6787, punto 8; 3 maggio 2001, causa C 28/99, Verdonck e a., Racc. pag. I 3399, punto 28; 12 luglio 2001, causa C 399/98, Ordine degli Architetti e a., Racc. pag. I 5409, punto 48, e 27 novembre 2001, cause riunite C 285/99 e C 286/99, Lombardini e Mantovani, Racc. pag. I 9233, punto 27).<br />
25     Pertanto, occorre dichiarare che la prima questione pregiudiziale è ricevibile solo nella parte in cui il giudice nazionale intende far accertare se una misura nazionale come quella oggetto della causa principale, che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa, debba essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.<br />
<b><br />
 Sulla prima questione<br />
</b>26     Anzitutto occorre ricordare che la questione, così riformulata, riguarda solo l’interpretazione dell’art. 87, n. 1, CE. Pertanto, occorre esaminare se ricorrano i requisiti ai fini dell’applicazione di tale disposizione.<br />
27     In primo luogo, occorre accertare se la Sotacarbo costituisca un’impresa ai sensi di tale disposizione.<br />
28     Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenze 23 aprile 1991, causa C 41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I 1979, punto 21; 21 settembre 1999, causa C 67/96, Albany, Racc. pag. I 5751, punto 77; 12 settembre 2000, cause riunite da C 180/98 a C 184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I 6451, punto 74, e 10 gennaio 2006, causa C 222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 107).<br />
29     Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7; 18 giugno 1998, causa C 35/96, Commissione /Italia, Racc. pag. I 3851, punto 36; Pavlov e a., cit., punto 75, e Cassa di Risparmio di Firenze e a., cit., punto 108). <br />
30     Nella specie, anche se la valutazione definitiva a tale riguardo spetta al giudice nazionale, si deve rilevare che da vari elementi degli atti a disposizione della Corte emerge che l’attività della Sotacarbo è suscettibile di presentare un carattere economico.<br />
31     Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, alla Sotacarbo è affidato, in particolare, il compito di sviluppare nuove tecnologie di impiego del carbone e di prestare servizi di sostegno specializzato alle amministrazioni, agli enti pubblici e alle società interessate allo sviluppo di tali tecnologie. Orbene, l’attività economica di un’impresa generalmente consiste proprio in questo tipo di attività. D’altronde, la circostanza che la Sotacarbo persegua un fine di lucro non è contestata. <br />
32     Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che la Sotacarbo sia stata costituita da imprese pubbliche e finanziata con risorse provenienti dallo Stato italiano per esercitare talune attività di ricerca.<br />
33     Infatti, da un lato, risulta da costante giurisprudenza che le modalità di finanziamento non sono rilevanti per stabilire se un soggetto eserciti un’attività economica (v. punto 28 della presente sentenza).<br />
34     Dall’altro, la Corte ha già avuto modo di affermare che la circostanza che ad un soggetto siano attribuiti taluni compiti di interesse generale non può impedire che le attività di cui trattasi siano considerate attività economiche (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2001, causa C 475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I 8089, punto 21).<br />
35     Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la Sotacarbo, la circostanza che essa sia stata creata per svolgere talune operazioni di ricerca non è determinante a tal riguardo.<br />
36     Pertanto, non può escludersi che la Sotacarbo eserciti un’attività economica e, di conseguenza, possa essere qualificata come impresa ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.<br />
37     In secondo luogo, occorre esaminare i diversi elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato oggetto di tale disposizione.<br />
38     Infatti, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, devono ricorrere tutte le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C 142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I 959, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C 278/92 a C 280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I 4103, punto 20; 16 maggio 2002, causa C 482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I 4397, punto 68, e 24 luglio 2003, causa C 280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I 7747, punto 74).<br />
39     Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 75, e 3 marzo 2005, causa C 172/03, Heiser, Racc. pag. I 1627, punto 27).<br />
40     Nella specie, poiché le osservazioni delle parti riguardano principalmente la terza condizione, occorre anzitutto esaminare quest’ultima.<br />
41     Così, mentre la ricorrente nella causa principale sostiene che l’art. 33 della legge n. 273/2002 costituisce un vantaggio, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, a favore della Sotacarbo, quest’ultima, sostenuta dalla Commissione, contesta tale affermazione.<br />
42     A tale riguardo occorre ricordare che da costante giurisprudenza risulta che la nozione di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., segnatamente, sentenze 8 novembre 2001, causa C 143/99, Adria Wien Pipeline e Wietersdorfer &#038; Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I 8365, punto 38, e Heiser, cit., punto 36).<br />
43     Nella specie, si deve rilevare che le leggi nn. 140/1999 e 273/2002 – che, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, non possono essere considerate isolatamente – istituiscono un regime derogatorio alle disposizioni di diritto comune che disciplinano il diritto di recesso degli azionisti di società per azioni, regime derivante, in particolare, dall’art. 2437 del Codice civile. Infatti, tale disposizione attribuisce il diritto di recesso esclusivamente agli azionisti contrari alle decisioni riguardanti il cambiamento di oggetto o di tipo di società, ovvero il trasferimento della sede sociale all’estero.<br />
44     Così, la legge n. 140/1999 offre agli azionisti della Sotacarbo un diritto eccezionale di recesso, concedendo la liquidazione delle quote non ancora conferite, di cui essi non avrebbero potuto beneficiare se tale legge non fosse stata adottata, non essendo soddisfatti nella specie della causa principale i requisiti ai fini dell’applicazione dell’art. 2437 del Codice civile.<br />
45     Inoltre, l’art. 33 della legge n. 273/2002 esclude il rimborso degli azionisti solo se essi si avvalgono di tale diritto, derogatorio rispetto al diritto comune.<br />
46     Orbene, tale diritto non può essere considerato quale aiuto a favore della Sotacarbo, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.<br />
47     Infatti, come giustamente rileva la Commissione, la normativa nazionale in discussione nella causa principale non attribuisce alcun aiuto né agli azionisti, che possono recedere eccezionalmente dalla Sotacarbo senza ottenere il rimborso delle loro azioni, né alla detta società, in quanto gli azionisti sono autorizzati ma non obbligati a recedere dalla società anche quando i requisiti previsti al riguardo dal diritto comune non siano soddisfatti.<br />
48     Ne consegue che la legge n. 273/2002 si limita ad evitare che sul bilancio della Sotacarbo gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito. Pertanto, tale legge disciplina esclusivamente il diritto di recesso eccezionale concesso agli azionisti di tale società dalla legge n. 140/1999 senza essere diretta ad alleviare un onere che tale società avrebbe dovuto normalmente sopportare.<br />
49     A tale proposito occorre aggiungere che, se l’art. 33 della legge n. 273/2002 avesse escluso il diritto al rimborso anche nel caso di un recesso esercitato in presenza dei requisiti previsti dall’art. 2437 del Codice civile, la detta disposizione avrebbe potuto costituire un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Orbene, dagli atti sottoposti alla Corte non risulta che questo avvenga.<br />
50     Dal momento che le condizioni previste all’art. 87, n. 1, CE sono cumulative (v. punto 38 della presente sentenza), non occorre esaminare se gli altri elementi della nozione di aiuto di Stato ricorrano nella specie.<br />
51     Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa, non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.<br />
<b><br />
 Sulle spese<br />
</b>52     Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
1)      Una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa, non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE. </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-23-3-2006-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-23-3-2006-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.3</a></p>
<p>Pres. De Roberto, est. Volpe AZIENDA CONSORTILE SERVIZI ETNEI (Avv. F. Faro) c. CULTRARO C. (Avv. S. Buscemi) l&#8217;Adunanza Plenaria conferma l&#8217;orientamento secondo cui il diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori trova riconoscimento solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 387/1998</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-23-3-2006-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Roberto, est. Volpe<br /> AZIENDA CONSORTILE SERVIZI ETNEI (Avv. F. Faro) c. CULTRARO C. (Avv. S. Buscemi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;Adunanza Plenaria conferma l&#8217;orientamento secondo cui il diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori trova riconoscimento solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 387/1998</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Svolgimento di mansioni superiori – Diritto al relativo trattamento economico – D. Lgs. 387/1998 – Riconoscimento del diritto solo a far data dall’entrata in vigore del decreto – Applicabilità a situazioni pregresse – Esclusione &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito delle modifiche appartate nella materia dall’art. 15 D.lgs. 387/1998, il diritto del dipendente pubblico al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore (qualora ne abbia svolto le funzioni) va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998 (22 novembre 1998). Il riconoscimento legislativo di siffatto diritto possiede, infatti, evidente carattere innovativo e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (1). Né tantomeno la norma presenta valore interpretativo, dovendosi riconoscere tale carattere soltanto alle norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti, ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate; mentre, nel caso della predetta disposizione, la scelta assunta non rientra in nessuna delle varianti di senso compatibili con il tenore letterale del combinato disposto dei pregressi artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il giudice, confermando un orientamento pressochè costante, segnala tuttavia la diversa ricostruzione operata di recente dalla Corte di Cassazione (sez. lav.: 4 agosto 2004, n. 14944; 8 gennaio 2004, n. 91; 25 ottobre 2003, n. 16078), secondo cui la novella di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha effettuato una sorta di intervento correttivo per adeguare il sistema ai principi costituzionali e attenuare le più stridenti differenze con il regime del lavoro privato. Con la conseguenza che la ratio adeguatrice ai principi costituzionali del predetto art. 15 giustificherebbe il carattere retroattivo del medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(adunanza plenaria)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello (n. 1951/2001 e n. 27/2005 del ruolo dell&#8217;adunanza plenaria) proposto da:</p>
<p><B>AZIENDA CONSORTILE SERVIZI ETNEI (A.CO.S.E.T.)</B>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Faro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Santo Finocchiaro in Roma, via Libero Leonardi, n. 34;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>CULTRARO CARMELO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Buscemi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta in Palermo, via D. Trentacoste, n. 89;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione terza, 2 aprile 2001, n. 767;</p>
<p>visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;<br />
viste le memorie prodotte dall’appellante;<br />
vista l’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 31 maggio 2005, n. 352, con cui la causa è stata rimessa all’esame dell’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore all’udienza pubblica del 14 novembre 2005 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. F. Faro per l’appellante;<br />
ritenuto e considerato quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il signor Carmelo Cultraro, dipendente del Consorzio acquedotto etneo (C.A.E.) di Catania, oggi Azienda consortile servizi etnei (A.CO.S.ET.), in possesso dell’ottava qualifica funzionale di capo settore, in seguito alla vacanza del posto di dirigente capo servizio coordinatore-area utenze, di prima qualifica funzionale, veniva incaricato, con ordine di servizio del presidente del Consorzio 19 marzo 1988, n. 2006, ad assumere le dette funzioni superiori (e apicali). Il Consorzio, con deliberazione del consiglio di amministrazione 9 febbraio 1989, n. 58, gli corrispondeva le conseguenti differenze retributive, ma limitatamente a un anno (20 marzo 1988/19 marzo 1989); che costituiva il periodo massimo, stabilito dall’art. 72, comma 2, del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268, per la durata delle funzioni vicarie.<br />
Le anzidette maggiorazioni economiche, tuttavia, vennero di fatto erogate sino al maggio 1991. Il signor Cultraro, a seguito di varie deliberazioni del Consorzio (risalenti al 1991 e al 1992), veniva riconfermato nell’incarico con l’attribuzione del relativo trattamento economico differenziale. Le deliberazioni erano però annullate dall’organo di controllo, che riteneva non consentita la reiterazione dell’incarico alla stessa persona oltre il periodo annuale.<br />
Contro la mancata corresponsione, da parte del Consorzio, delle anzidette differenze retributive e i relativi accessori, il signor Cultraro ha proposto, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, due distinti ricorsi. Il primo contro il silenzio rifiuto formatosi su istanza in data 21 agosto 1995 e atto di diffida notificato il 14 novembre 1995, l’altro avverso il provvedimento esplicito di diniego di cui alla nota del presidente del C.A.E. 16 luglio 1996, n. 9600.<br />
La sezione terza del detto Tribunale, riuniti i ricorsi, ha dichiarato improcedibile il primo, per sopravvenuta carenza di interesse avendo l’amministrazione successivamente provveduto sull’istanza dell’interessato, e ha accolto il secondo. Ha, quindi, condannato l’amministrazione a corrispondere al ricorrente le somme dovute per differenze retributive, relativamente ai periodi di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, e per accessori.<br />
Il primo giudice, a sostegno della pronuncia, ha addotto i seguenti argomenti:<br />
a) è pacifico tra le parti l’espletamento di mansioni superiori;<br />
b) la prestazione è esecutiva di disposizioni emanate dall’amministrazione e, comunque, è stata riconosciuta utile dalla stessa;<br />
c) nell’art. 56 del regolamento organico del personale dipendente è rinvenibile la norma che consente l’attribuzione di mansioni superiori, in presenza di situazioni di necessità;<br />
d) sussiste il requisito della vacanza e della disponibilità del posto in organico.<br />
L’A.CO.S.ET. ha appellato la sentenza, innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per i seguenti motivi:<br />
1) irrilevanza ai fini giuridici ed economici delle mansioni superiori espletate dai pubblici dipendenti, poiché:<br />
a) il principio della retribuibilità delle mansioni superiori non troverebbe applicazione nel pubblico impiego (Cons. Stato, ad. plen., 18 novembre 1999, n. 22);<br />
b) ai sensi di Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2000, n. 10, per il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 (che, all’art. 15, ha sancito l’operatività della disciplina di cui all’art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), lo svolgimento di compiti eccedenti la qualifica formalmente ricoperta non dà diritto alle differenze retributive;<br />
2) violazione dell’art. 72 del d.p.r. n. 268/1987, dato che le funzioni superiori non potrebbero essere affidate per un periodo superiore a un anno e in quanto sarebbe mancato il presupposto formale dell’esistenza di un provvedimento di assegnazione di mansioni superiori.<br />
L’appellante ha chiesto anche la restituzione, da parte dell’appellato, delle differenze retributive corrispostegli dal 20 marzo 1989 al maggio 1991.<br />
Il signor Cultraro si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.<br />
L’appellante ha prodotto memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie difese.<br />
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rimesso la causa all’esame dell’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.<br />
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana dubita, innanzitutto, della fondatezza del secondo motivo di ricorso, inerente la violazione dell’art. 72 del d.p.r. n. 268/1987. Ciò in quanto il superamento del limite temporale della durata delle funzioni vicarie non può incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica dell’impiegato, ma se mai su quella di chi ha violato il divieto.<br />
Poi, con riguardo al primo motivo di ricorso, premesso che l’affermazione principale dell’appellante &#8211; secondo cui nel pubblico impiego l’espletamento delle mansioni superiori sarebbe irrilevante &#8211; pecca quanto meno di eccesso, nutre dubbi sull’efficacia non retroattiva dell’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, affermata dalla giurisprudenza amministrativa, siccome in contrasto a recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Rimette così la questione all’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, ritenendo, comunque, che, <<una volta parificato (sia pure con qualche deroga e con non poche forzature alla “natura delle cose”), il lavoro pubblico a quello privato, sembra difficile spiegare le ragioni di un diverso trattamento - basato unicamente sul fattore “tempo” - da applicare ad una medesima categoria di impiegati pubblici>>.<br />
L’appellante ha depositato ulteriore memoria.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. La pretesa dell’appellato, ritenuta fondata dal primo giudice che ha pronunciato su due ricorsi dallo stesso proposti nel 1996, attiene al pagamento delle differenze retributive e degli accessori, per il periodo di espletamento di mansioni superiori, a decorrere dal 20 marzo 1989. L’appellato, in possesso dell’ottava qualifica funzionale, ha svolto le funzioni, su di un posto vacante, inerenti la prima qualifica dirigenziale. Le funzioni erano state riconosciute e attribuite dall’ente appellante, che comunque risulta avere corrisposto le maggiorazioni economiche sino al maggio 1991; quindi, oltre il periodo annuale di svolgimento delle stesse (20 marzo 1988/19 marzo 1989).<br />
L’appellante sostiene che, anche a volere riconoscere in linea di principio la rilevanza agli effetti retributivi delle mansioni superiori, nella fattispecie per cui è causa esse non potrebbero essere egualmente riconosciute, poiché l’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 non esplicherebbe effetti per il passato, ma solo per il futuro.</p>
<p>2. Il legislatore, dopo avere introdotto all’art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 una disciplina generale del conferimento di mansioni superiori, valida per tutte le pubbliche amministrazioni &#8211; quale fenomeno eccezionale e temporaneo (limitato a tre mesi e rinnovabile per eguale periodo, ma con riferimento ad altro dipendente) &#8211; ne ha subito rinviato l’applicazione, subordinandola all’emanazione, in ogni amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione delle strutture organizzative. E ha poi rinnovato più volte la proroga sino all’abrogazione della norma (il citato art. 57 è stato abrogato dall’art. 43 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 senza avere avuto mai applicazione).<br />
La disciplina delle mansioni superiori di cui al citato art. 57 non è stata ritenuta espressione di un principio generale di più ampia portata e tanto meno applicabile &#8211; in aperto conflitto con la contraria volontà espressa dal legislatore con i ripetuti rinvii &#8211; a decorrere dalla sua emanazione o, perfino, da data anteriore (Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2000, n. 10).<br />
La materia è stata poi disciplinata dall’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 (nel testo sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998) che ha regolamentato, in maniera innovativa, l’istituto dell’attribuzione temporanea di funzioni superiori nell’ambito del pubblico impiego. E’ così stata affermata &#8211; per la prima volta in un testo normativo di portata generale per il pubblico impiego &#8211; che al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni ivi previste (comma 5).<br />
Pure questa volta l’operatività della norma veniva rinviata. In particolare, l’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29/1993 stabiliva che:<br />
a) “le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita”;<br />
b) “i medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4”;<br />
c) “fino a tale data, in nessuno caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore”.<br />
In seguito, l’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha soppresso le parole “a differenze retributive o”. In tal modo il legislatore ha manifestato la volontà di rendere anticipatamente operativa la disciplina di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, almeno con riguardo al diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, a conseguire il trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore.<br />
Attualmente la disciplina è contenuta nell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), a seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 29/1993 (disposta dall’art. 72 del d.lgs. n. 165/2001).</p>
<p>3. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, per effetto della modifica apportata dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore vada riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998 (22 novembre 1998). Il riconoscimento legislativo di siffatto diritto possiede, infatti, evidente carattere innovativo e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse.<br />
In tal senso questa adunanza plenaria (23 febbraio 2000, nn. 12 e 11; n. 10/2000; 18 novembre 1999, n. 22) e la giurisprudenza successiva. Si vedano, tra le tante:<br />
a) sez. IV: nn. 5799, 5798, 5797 e 5796 del 2005; 14 settembre 2005, nn. 4768, 4767 e 4755; 22 giugno 2004, n. 4433; 7 giugno 2004, n. 3606; 30 giugno 2003, n. 3920;<br />
b) sez. V: 5 ottobre 2005, n. 5323; 29 agosto 2005, n. 4398; n. 3699/2005; 8 febbraio 2005, n. 333; 3 febbraio 2005, n. 264; 19 febbraio 2004, n. 665; 9 giugno 2003, n. 3235; 22 novembre 2001, n. 5924;<br />
c) sez. VI: n. 5632/2005; n. 3365/2005; 16 giugno 2005, n. 3189; 7 giugno 2005, n. 2915; 26 aprile 2005, nn. 1888 e 1887.<br />
L’adunanza plenaria ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da siffatto orientamento malgrado un diverso recente indirizzo della Corte di Cassazione (sez. lav.: 4 agosto 2004, n. 14944; 8 gennaio 2004, n. 91; 25 ottobre 2003, n. 16078).<br />
Secondo la Corte di Cassazione la novella di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha effettuato una sorta di intervento correttivo per adeguare il sistema ai principi costituzionali e attenuare le più stridenti differenze con il regime del lavoro privato. Con la conseguenza che la <i>ratio</i> adeguatrice ai principi costituzionali del predetto art. 15 giustificherebbe il carattere retroattivo del medesimo.<br />
La Corte di Cassazione ha precisato che l&#8217;assoluta esclusione, a opera del nuovo art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29/1993, del diritto a differenze di retribuzione nel caso di svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, è giustificatamente apparsa al legislatore delegato, a un più meditato esame, come una norma in contrasto con i principi costituzionali, da espungere quindi in occasione del primo intervento correttivo. Tale essendo la <i>ratio</i> della disposizione correttiva, è giustificata l&#8217;interpretazione che attribuisce alla medesima la sua massima potenzialità rispetto alla sua ragione e alla sua funzione, e cioè un&#8217;efficacia retroattiva. In sostanza, l&#8217;attribuzione dell’efficacia retroattiva alla disposizione correttiva di cui all&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 assicura &#8211; diversamente dell’opposta interpretazione &#8211; la conformità ai principi costituzionali della normativa vigente precedentemente, e quindi è rispettosa del criterio interpretativo secondo cui deve preferirsi l&#8217;interpretazione che comporta un quadro normativo compatibile con le prescrizioni costituzionali.<br />
L’adunanza plenaria ribadisce che la norma di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, non avendo carattere interpretativo, non può che disporre per il futuro. Il carattere di norma di interpretazione autentica va riconosciuto soltanto alle norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti, ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate; mentre, nel caso della disposizione di cui trattasi, la scelta assunta dalla norma, che si assume interpretativa, non rientra in nessuna delle varianti di senso compatibili con il tenore letterale del combinato disposto dei pregressi artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993.<br />
Così interpretato, l’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, nel testo modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, con riguardo al periodo precedente l&#8217;entrata in vigore di quest’ultimo, non consente che lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica ricoperta formalmente comporti il pagamento delle differenze retributive eventualmente pretese dal pubblico dipendente. La norma non appare incostituzionale, non essendo, sotto l’aspetto dello svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente, il rapporto di pubblico impiego assimilabile al rapporto di lavoro privato, in quanto nell’ambito del rapporto di pubblico impiego concorrono, con l’art. 36 della cost. (il quale afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato), altri principi di pari rilevanza costituzionale; quali quelli previsti dall&#8217;art. 98 della cost. (il quale, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e dall&#8217;art. 97 della cost., contrastando l&#8217;esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con i principi di buon andamento e imparzialità dell&#8217;amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari.<br />
In ogni caso, il generale riconoscimento del diritto dei pubblici dipendenti alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori svolte solo a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998 trova la sua <i>ratio</i> con l’organica disciplina delle mansioni introdotta dall’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998, che ha sostituito e abrogato le disposizioni apportate in materia, rispettivamente, dagli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993.<br />
L’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998, una volta delineata la completa disciplina della materia in parola in un quadro di armonico rispetto dei principi costituzionali ricavabili dagli artt. 51, 97 e 98 della cost., ha consentito di recepire nell’ordinamento del pubblico impiego il pur primario valore di cui all’art. 36 della cost.; disponendo che, per il periodo di effettiva prestazione delle mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica. Il che non fa dubitare della costituzionalità della pregressa disciplina, dato che essa tende &#8211; in maniera razionale, in assenza di un compiuto quadro di regolamentazione dell’istituto e in vista dell’equo contemperamento dei principi costituzionali sopra enunciati &#8211; soltanto a evitare che le attribuzioni delle mansioni e del relativo trattamento economico potessero, nel pubblico impiego, essere oggetto di libere determinazioni da parte dei funzionari (Cons. Stato: sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 17, 19 settembre 2000, n. 4871 e 11 luglio 2000, n. 3882; ad. plen., n. 11/2000).</p>
<p>4. Ciò premesso, il ricorso in appello è fondato.<br />
Il riconoscimento, per effetto della modifica apportata dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, del diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore non può trovare applicazione nei confronti dell’appellato, in quanto è posteriore all’ambito temporale oggetto della presente vertenza (i due ricorsi di primo grado sono stati proposti nel 1996).<br />
Va, quindi, ribadito che prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, nel settore del pubblico impiego, salva diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti.<br />
Nella specie trova applicazione l’art. 72 del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268 (inserito dall’art. 39 del d.p.r. 17 settembre 1987, n. 494), che era stato recepito dall’ente. La norma, dopo avere previsto, al comma 1, che, “in caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell&#8217;ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell&#8217;ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa”, ha prescritto, al comma 2, che, “in caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all&#8217;espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.<br />
Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato art. 72, “qualora l&#8217;incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche”. Il che spetta sempre entro il limite massimo dell’anno previsto dal precedente comma 2.<br />
La normativa speciale di riferimento non consentiva, quindi, l’attribuzione di funzioni superiori per un periodo superiore a un anno. Nel caso dell’appellato, inoltre, lo svolgimento di funzioni superiori nel periodo oltre l’anno non ha trovato nemmeno la copertura di provvedimenti di incarico da parte dell’amministrazione, in quanto gli stessi, pur emanati, sono stati annullati dall’organo di controllo. Così che non hanno mai prodotto effetti.<br />
Va ritenuta, infine, l’inammissibilità della domanda dell’appellante di restituzione, da parte dell’appellato, delle differenze retributive allo stesso corrisposte dal 20 marzo 1989 al maggio 1991. Si tratta, infatti, di domanda che si sarebbe dovuta azionare in primo grado con un atto notificato all’attuale appellato.</p>
<p>5. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto. Le spese del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.<br />
<b></p>
<p align=center>
Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) accoglie il ricorso in appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 14 novembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (adunanza plenaria), in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Alberto De Roberto	&#8211;	presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Mario Egidio Schinaia	&#8211;	presidente di sezione<br />	<br />
Paolo Salvatore		&#8211;	presidente di sezione<br />	<br />
Raffaele Iannotta 	&#8211;	presidente di sezione<br />	<br />
Riccardo Virgilio	&#8211;	presidente di sezione<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo	&#8211;	presidente di sezione<br />	<br />
Sabino Luce		&#8211;	consigliere<br />	<br />
Raffaele Carboni	&#8211;	consigliere<br />	<br />
Costantino Salvatore	&#8211;	consigliere<br />	<br />
Filippo Patroni Griffi	&#8211;	consigliere<br />	<br />
Giuseppe Farina	&#8211;	consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta	&#8211;	consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti		&#8211;	consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe		&#8211;	consigliere, estensore<br />	<br />
Pier Luigi Lodi		&#8211;	consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-23-3-2006-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.695</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-3-2006-n-695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-3-2006-n-695/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-3-2006-n-695/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.695</a></p>
<p>Pres. Angelo De Zotti &#8211; Est. Angelo Gabbricci il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco non può essere impiegato per impedire l&#8217;esecuzione di provvedimenti amministrativi Autonomia e decentramento &#8211; Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Potere di ordinanza del Sindaco – Non può essere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-3-2006-n-695/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-23-3-2006-n-695/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2006 n.695</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angelo De Zotti &#8211; Est. Angelo Gabbricci</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco non può essere impiegato per impedire l&#8217;esecuzione di provvedimenti amministrativi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento &#8211; Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Potere di ordinanza del Sindaco – Non può essere utilizzato per sospendere altri provvedimenti amministrativi – Ordinanza contingibile e urgente sospensiva di altri provvedimenti amministrativi – E’ illegittima</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il potere di ordinanza ex art. 38, II comma dell’abrogata l. 8 giugno 1990, n. 142 (v. oggi art. 54, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) non può essere impiegato per impedire l’esecuzione di provvedimenti amministrativi, trattandosi di un fine del tutto estraneo a quello per il quale lo stesso potere è stato conferito al sindaco, e cioè di affrontare accadimenti materiali, recanti pericolo per la collettività, per i quali non possano in concreto trovare applicazione gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente sospensiva di altri provvedimenti amministrativi per difetto di presupposti, oltre che per vizio di incompetenza, in quanto essa interferisce con l’autorità amministrativa legittimamente investita del potere di intervento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>II Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Angelo De Zotti			Presidente<br />	<br />
Rita De Piero 			Consigliere<br />	<br />
Angelo Gabbricci			Consigliere, relatore </p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2594/95 proposto </p>
<p>dall’<b>Azienda U.L.S.S. 20 del Veneto</b><i>,</i> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Mancini, Poli e Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Cologna Veneta</b> (Verona), in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento dell’ordinanza 28 luglio 1995, n. 61/95, con la quale il sindaco di Cologna Veneta ha ordinato al direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona di riaprire i reparti e riattivare i servizi sanitari dell’Ospedale di Cologna Veneta, chiusi dal 1 luglio 1995, essendone stata disposta la disattivazione dal 1 luglio 1995, provvedendo altresì al rientro del personale sanitario, entro trenta giorni dalla notificazione della stessa ordinanza.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
udito nella pubblica udienza del  19 gennaio 2006 &#8211; relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci &#8211; l’avv. Cazzagon in sostituzione di Zambelli	per l’Azienda ricorrente;<br />	<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1. Secondo quanto disposto dalla l.r. 30 agosto 1993, n. 39, la giunta regionale veneta, con la deliberazione 19 aprile 1995, n. 2223, definì, mediante singole schede, l’organizzazione, le strutture e le dotazioni ospedaliere per ciascuna delle nuove Aziende sanitarie.<br />
In particolare, per quanto riguarda l’A.L.S.S. 20, fu disposto che nello stabilimento ospedaliero di Cologna Veneta sarebbe stata mantenuta una funzione medico-riabilitativa, ed istituito un centro sanità di II livello, mentre i restanti spazi sarebbero stati riconvertiti con mutamento di destinazione.<br />
1.2. In attuazione di tali previsioni, il direttore generale dell’Azienda, con la deliberazione 19 giugno 1995, n. 820, dispose, a partire dal 1 luglio 1995, la disattivazione presso l’ospedale delle divisioni di chirurgia e pediatria, dei servizi di ostetricia e di anestesia, e del posto di primario del laboratorio di analisi.<br />
1.3. A questo punto, il sindaco di Cologna Veneta emise il provvedimento 27 giugno 1995, n. 54, nel quale, dopo aver affermato che la disattivazione disposta avrebbe creato “una situazione di grave ed imminente pericolo per la salute pubblica”, giusta art. 38 l. 142/90 ordinava al direttore generale dell’A.L.S.S. 20 di sospendere immediatamente la procedura di chiusura dell’ospedale e, insieme, al personale medico e paramedico addetto “di attenersi alla presente ordinanza emanata dal sindaco nella veste di ufficiale di Governo, anche in caso di contrordine scritto del direttore generale dell’U.L.S.S. 20 o di chi per esso”; il termine di efficacia dell’ordinanza era fissata in trenta giorni.<br />
1.4. L’Azienda U.L.S.S. 20 impugnava tale ordinanza contingibile ed urgente con il ricorso 2195/95; ed il T.A.R. Veneto la sospendeva con ordinanza 1219/95 del 27 luglio 1995.<br />
2.1. Il giorno seguente, peraltro, il Sindaco di Cologna Veneta emetteva la nuova ordinanza n. 61/95: in questa, richiamato il proprio precedente provvedimento, ed osservato come sussistessero tuttora le ragioni che avevano condotto ad assumerlo, veniva disposto che lo stesso direttore generale procedesse a riaprire i reparti ed a riattivare i servizi sanitari dell’ospedale, contestualmente provvedendo al rientro del personale sanitario, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione della nuova ordinanza.<br />
2.2. Il provvedimento sindacale fu allora impugnato con il ricorso in esame, e venne sospeso da questo Tribunale con l’ordinanza 1377/95.<br />
Il Comune non si è costituito in giudizio.<br />
3.1. L’Azienda ha confermato il proprio interesse alla decisione nel merito del ricorso; e, d’altro canto, non vi sono elementi, i quali consentano di affermare irretrattabilmente che sia venuto senz’altro meno qualsiasi interesse all’annullamento dell’atto.<br />
3.2. Del resto, l’abnormità dell’ordinanza 61/95 si presenta di tutta evidenza.<br />
Anzitutto, come esposto nel primo motivo di ricorso, il provvedimento è viziato da eccesso di potere per sviamento. <br />
Il potere di ordinanza <i>ex</i> art. 38, II comma dell’abrogata l. 8 giugno 1990, n. 142 (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell&#8217;ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene … al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini”) è stato qui impiegato per impedire l’esecuzione di provvedimenti amministrativi.<br />
Si tratta, dunque, di un fine del tutto estraneo a quello per il quale lo stesso potere è stato conferito al sindaco, e cioè di affrontare accadimenti materiali, recanti pericolo per la collettività, per i quali non possano in concreto trovare applicazione gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento; in specie, a tacer d’altro, il Comune di Cologna ben avrebbe potuto impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti che hanno disposto la parziale soppressione dello stabilimento ospedaliero.<br />
3.4. In sostanza, come osservato egualmente in ricorso, il sindaco di Cologna ha sospeso, con la sua ordinanza, l’efficacia di svariati provvedimenti, interferendo con l’autorità legittimamente investita nella materia della programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari: e in ciò va riconosciuto un palese vizio d’incompetenza.<br />
3.4. È poi da condividere l’ulteriore censura, per cui mancava evidentemente in specie il presupposto del grave pericolo per la collettività.<br />
Da un canto, restava pienamente operante nella zona l’ospedale di San Bonifacio, distante meno di venti chilometri; dall’altro, nel presidio di Cologna (cfr. nota 23 giugno 1995 del direttore generale dell’ Azienda) era comunque conservata una divisione di medicina, dotata di guardia attiva nell’arco delle 24 ore, nonché un servizio di <i>day hospital</i>.<br />
3.4. Gli ulteriori vizi rilevati possono ritenersi assorbiti, compreso quello – d’altronde evidente – di elusione della precedente ordinanza 1219/95 del T.A.R..<br />
4. Le spese seguono la competenza, e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza 28 luglio 1995, n. 61 del sindaco di Cologna Veneta.<br />
Condanna il Comune di Cologna Veneta alla rifusione delle spese di causa a favore dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona, liquidandole in € 4.000,00 di cui €. 500,00 per spese e la parte residua per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 19 gennaio 2006.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2006 n.1782</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-23-3-2006-n-1782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l’annullamento di una DIA ottenuta dal conduttore senza il consenso del locatore (necessario per contratto).(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE SECONDA BIS Registro Ordinanze: 1782/2006 Registro Generale: 2115/2006 nelle persone dei Signori: PATRIZIO GIULIA PresidenteFRANCESCO GIORDANO Cons.SOLVEIG COGLIANI Cons., relatore ha</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l’annullamento di una DIA ottenuta dal conduttore senza il consenso del locatore (necessario per contratto).(G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1782/2006<br />
Registro Generale:  2115/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />FRANCESCO GIORDANO Cons.<br />SOLVEIG COGLIANI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 23 Marzo 2006<br />
Visto il ricorso 2115/2006  proposto da:<br />
<b>SOC MIVI SAS DI GUGLIELMINA &#8211; STRAMIELLO </b><br />
rappresentato e difeso da:MILETO AVV. SALVATOREcon domicilio eletto in ROMALUNG.RE DEI MELLINI, 44pressoMILETO AVV. SALVATORE  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da:CAPOTORTO AVV SEBASTIANOcon domicilio eletto in ROMAVIA TEMPIO DI GIOVE, 21presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA<br />
e nei confronti di<br /><b>SCUDIERI FOLCO </b><br />
rappresentato e difeso da:IACONO AVV. GAETANOcon domicilio eletto in ROMAVIA COLLINA, 36presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XV Arvalia Portuense, n. 201 del 30.1.2006 di annullamento dell’efficacia della DIA – D.P.R. 380/01 prot. 53696 del 19.10.2005 – per lavori in via G. Cardano, 111 e 113.</p>
<p>visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ROMA<br />SCUDIERI FOLCO<br />
Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che, dall’esame del contratto, emerge l’espresso divieto  per il conduttore di fare innovazioni senza il preventivo consenso scritto del proprietario;<br />
Considerato, dunque, che ad un primo esame non appare sussistente il fumus boni juris, in relazione alle censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato<br />
Ritenuto, pertanto, che NON sussistono i presupposti  per l’accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 23 Marzo 2006</p>
<p>PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
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