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	<title>23/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.6213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-3-2005-n-6213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-3-2005-n-6213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.6213</a></p>
<p>Pres. Carbone, Est. Settimj; P.G. Maccarone (concl. conf.) B.G. (avv. F. Cantarelli) c. Consiglio dell’ordine Avvocati di Venezia, Procuratore generale presso la Cassazione. pubblicita&#8217; di avvocati e sanzioni disciplinari Professioni – Avvocati – Consigli territoriali degli ordini &#8211; materia disciplinare – esercizio di funzioni amministrative e non giurisdizionali – conseguenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-3-2005-n-6213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.6213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-3-2005-n-6213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.6213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, Est. Settimj;<br />  P.G. Maccarone (concl. conf.) B.G.  (avv. F. Cantarelli)  c. Consiglio dell’ordine Avvocati di Venezia, Procuratore generale presso la Cassazione.</span></p>
<hr />
<p>pubblicita&#8217; di avvocati e sanzioni disciplinari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – Avvocati – Consigli territoriali degli ordini  &#8211; materia disciplinare – esercizio di funzioni amministrative e non giurisdizionali – conseguenza – sindacabilita’ costituzionale con riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost. – esclusione .<br />
Professioni – Avvocati – Consiglio Nazionale Forense  &#8211; natura di giudice speciale, terzo ed imparziale.</p>
<p>Professioni – Avvocati – sanzioni disciplinari &#8211; lesione del decoro e dignità professionale  per  deroga ai minimi tariffari – valutazione di compatibilita’ comunitaria – esclusione.<br />
Professioni – Avvocati – sanzioni disciplinari &#8211; lesione del decoro e dignità professionale  &#8211; motivazione idonea  &#8211; censurabilita’  in sede di legittimità – esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I Consigli territoriali degli ordini degli avvocati sono organi associativi che, in materia disciplinare, esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, manifestando un potere attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine. In conseguenza, l’attività esercitata dai Consigli territoriali non è sindacabile sotto l’aspetto della legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost. (1)<br />
Il Consiglio Nazionale Forense, in materia disciplinare, è giudice speciale, terzo ed imparziale: infatti  l’indipendenza del giudice consiste nell’autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza, e concerne non solo l’ordine giudiziario nel suo complesso ma anche i singoli organi, ordinari e speciali, al fine di assicurare che l’attività giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne (2).</p>
<p>Il comportamento deontologico del singolo professionista in materia di tariffe è sindacabile con un parametro di valutazione evidentemente estraneo alla giustizia comunitaria, che ha già ritenuto legittima la previsione di minimi inderogabili di tariffe professionali.</p>
<p>E’ incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da una motivazione idonea e sufficiente, la sanzione della censura irrogata ad un avvocato, per lesione del decoro e la dignità professionale della categoria (nel caso di specie, con un opuscolo distribuito a tappeto, il professionista prospettava al pubblico fallaci innovazioni normative a mo’ di richiamo e configurava la funzione forense come mera gestione d’impresa di servizi secondo un’esasperata concezione mercantilistica dell’esercizio professionale, offrendo prestazioni sulla base d’emolumenti predeterminati, non rispondenti a tariffe professionali previste come obbligatorie e inderogabili).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	 Sul punto, vedi Cass. SS.UU. 1.4.04 n. 6406, 23.1.04 n. 1229, 22.7.02 n. 10688, 11.2.02 n. 1904 e, nello stesso senso, Corte cost. 12.7.67 n. 110, 6.7.70 n. 114 in motivazione, 2.3.90 n. 113). <br />	<br />
-2	SS.UU. 11.2.02 n. 1904, 22.7.02 n. 10688</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6451_6451.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.648</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-648/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-648/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.648</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Policarpo Monchiero (avv. Lombardi, Duchi, Ludogoroff) c. Regione Piemonte (avv. Lima), Comune di Savigliano (avv. Dal Piaz), Asl 17 Savigliano (n.c.), Ordine dei farmacisti della Provincia di Cuneo (n.c.), Alfredo Dominici (n.c.), Luisa Albertini, Maria Lodovica Paschetta, Armando Bonelli (avv. Beltrametti e Porrone),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-648/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.648</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-648/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.648</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Policarpo Monchiero (avv. Lombardi, Duchi, Ludogoroff) c. Regione Piemonte (avv. Lima), Comune di Savigliano (avv. Dal Piaz), Asl 17 Savigliano (n.c.), Ordine dei farmacisti della Provincia di Cuneo (n.c.), Alfredo Dominici (n.c.), Luisa Albertini, Maria Lodovica Paschetta, Armando Bonelli (avv. Beltrametti e Porrone), Maria Chiara Pessina (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>farmacie: criteri di azione nella perimetrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici &#8211; Farmacia &#8211; Zone – Perimetrazione – Funzione – Indivi-duazione della zona di apertura dell’esercizio – Eccentricità della nuova sede rispetto all’area carente di esercizi – Illegittimità – Non sussiste.</p>
<p>2.  Servizi pubblici &#8211; Farmacia – Revisione della pianta organica – Criteri.</p>
<p>3.  Servizi pubblici – Farmacia – Revisione della pianta organica – Nuova sede farmaceutica – Individuazione – Rinvio della riperimetrazione o di sop-pressione di altra sede – Irragionevolezza &#8211; Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La perimetrazione delle zone farmaceutiche identifica soltanto la porzione di territorio comunale entro cui deve essere ubicato ciascun esercizio, nel senso che il farmacista è tenuto ad aprire l’esercizio stesso dentro la zona assegnatagli e non fuori sicchè l’eccentricità della sede materiale della nuova farmacia (e la sua distanza dalla periferia di recente realizzazione) non costituiscono vizio del provvedimento di perimetrazione.</p>
<p>2.  A norma dell’art. 2 L. 2 aprile 1968, n. 475 e dell’art. 5 L. 8 novembre 1991 n. 362, la funzione della revisione della pianta organica delle farmacie è da un lato quella di adeguare il numero complessivo delle stesse alla popolazione co-munale in modo da osservare il prescritto rapporto quantitativo e dall’altro quel-la di pianificare la distribuzione degli esercizi sul territorio, in modo da migliora-re l’efficienza del servizio pubblico<br />
3.  Non è irragionevole il provvedimento che, nell’ambito della revisione, indi-vidui una nuova sede farmaceutica sia pure rinviando la riperimetrazione o la soppressione di altra sede.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 312/04 proposto da</p>
<p><b>MONCHIERO POLICARPO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Quintino Lombardi, Claudio Duchi e Riccardo Ludogoroff ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo in Torino, corso Montevecchio, 50, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<br />
<b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 17 gennaio 2005, n. 8-14554 ed in tale qualità, rappresentato e difeso dall’avv. Irma Lima ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello. 165, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>COMUNE DI SAVIGLIANO</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 18 gennaio 2005, n. 7 ed in tale qualità, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Claudio Dal Piaz, domiciliatario in Torino, via S. Agostino, 12, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 17 DI SAVIGLIANO</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO</b>, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>nonché nei confronti di</p>
<p><b>DOMINICI ALFREDO</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>ALBERTINI LUISA</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>PASCHETTA MARIA LODOVICA</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>BONELLI ARMANDO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro F. Beltramet-ti e Giovanni Porrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Avigliana, 39, come da mandato a margine dell’atto di costituzio-ne in giudizio;</p>
<p><b>PESSINA MARIA CHIARA</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
della deliberazione G.R. 24 novembre 2003, n. 21-11060, pubblicata in B.U.R. 24 dicembre 2003, n. 52, recante ad oggetto: “Comune di Savigliano. Approvazione della p.o. delle farmacie – Biennio 2001-2002 e del decentramento di due sedi farmaceutiche ex art. 5 L. 8 novembre 1991, n. 362”, nella parte in cui dispone la decurtazione della sede farmaceutica e del bacino di utenza assegnato alla farmacia del ricorrente mediante l’istituzione di una nuova sede farmaceutica denominata “Zona Nord”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresi:<br />
a) la deliberazione C.C. 11 aprile 2003, n. 13, con la quale è stato nuovamente deciso “di proporre alla Giunta Regionale, per motivazioni in premessa, l’approvazione delle nuove sedo farmaceutiche meglio individuate nell’allegata planimetria (Tavola 2)”;<br />
b) la determinazione dell’A.S.L. n. 17 di Savigliano 27 giugno 2003, n. 741, recante parere favorevole “alla riproposta del Comune di Savigliano, relativa al decentramento di due sedi farmaceutiche come descritte nella deliberazione C.C. 11 aprile 2003, n. 13 ed individuate nella planimetria (Tavola 2) ad essa allegata”;<br />
c) la nota dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo in data 22 luglio 2003, prot. n. 546 recante parere favorevole alla proposta di decentramento delle farmacie contenuta nella deliberazione C.C. 11 aprile 2003, n. 13;<br />
d) il parere reso dal CO.RE.S.A. con riferimento alla suddetta proposta comunale, reso nella seduta di data 8 ottobre 2003;<br />
nonché, con i primi motivi aggiunti<br />
della deliberazione G.R. 18 maggio 2004, n. 34-12513, pubblicata in B.U.R. 3 giugno 2004, recante ad oggetto: “ bando di concorso per il decentramento delle farmacie nel Comune di Savigliano, in attuazione dell’art. 5 L. 8 novembre 1991, n. 362”, con la quale è stato bandito un concorso pubblico per l’assegnazione di due sedi farmaceutiche (Zona Nord e Zona Sud), individuate con la precedente deliberazione G.R. 24 novembre 2003, n. 21-11060, di approvazione della pianta organica delle farmacie del Comune di Savigliano;<br />
e, con i secondi motivi aggiunti<br />
della determinazione dirigenziale 14 ottobre 2004, n. 336, recante ad oggetto “Concorso per il decentramento delle farmacie nel Comune di Savigliano, in attuazione dell’art. 5 L. 8 novembre 1991, n. 362 &#8211; approvazione della graduatoria”;<br />
del successivo provvedimento dell’A.S.L. n. 17 di Savigliano, finalizzato all’assegnazione in favore del dr. Armando Bonelli della nuova sede farmaceutica denominata “Zona Nord”, istituita con deliberazione G.R. 24 novembre 2003, n. 21-11060;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, del Comune di Savigliano e di Bonelli Armando;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 23 marzo 2005 l’avv. Quintino Lombardo per il ricorrente, l’avv. Irma Lima per la Regione Piemonte, l’avv. prof. Claudio Dal Piaz per il Comune di Savigliano e l’avv. Pietro F. Beltrametti per Bonelli Armando;<br />
Vista l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il decentramento farmaceutico e l’istituzione delle due nuove sedi non sarebbero destinate a garantire l’assistenza farmaceutica in una zona carente, in quanto la Zona Nord comprenderebbe in particolare una porzione del centro urbano di non recente costruzione, già servita dalla farmacia del ricorrente medesimo ed inclusa nella circoscrizione della nuova sede al fine di renderla appetibile ai farmacisti disposti a trasferirvisi;<br />
Considerato che, di fatto, la nuova Zona Nord comprende, oltre alla periferia nord del Comune di Savigliano, di recente realizzazione e sfornita di farmacie, anche una porzione del centro più antico e che la nuova sede si trova in quest’ultima;<br />
Considerato che il ricorrente non contesta l’istituzione della nuova zona di per sé considerata, quanto piuttosto la sua perimetrazione, nella parte che vi include appunto la porzione settentrionale del concentrico, apprezzabilmente distante dalla periferia medesima;<br />
Ritenuto che, a norma dell’art. 2 L. 2 aprile 1968, n. 475 e dell’art. 5 L. 8 novembre 1991 n. 362, la funzione della revisione della pianta organica delle farmacie è da un lato quella di adeguare il numero complessivo delle stesse alla popolazione comunale in modo da osservare il prescritto rapporto quantitativo e dall’altro quella di pianificare la distribuzione degli esercizi sul territorio, in modo da migliorare l’efficienza del servizio pubblico (T.A.R. Campania – Napoli, 30 gennaio 2003, n. 471);<br />
Ritenuto inoltre che la perimetrazione delle zone farmaceutiche non comporta l’assegnazione a ciascuna farmacia di un precisa ubicazione, ma identifica soltanto la porzione di territorio comunale entro cui deve essere ubicato ciascun esercizio, nel senso che il farmacista è tenuto ad aprire l’esercizio stesso dentro la zona assegnatagli e non fuori (Cons. St., IV, 17 gennaio 1994, n. 25; Cons. St., IV, 17 luglio 2000, n. 3925), ma non comporta alcun obbligo per gli abitanti nell’area di ogni sede di compiere i loro acquisti nel relativo esercizio farmaceutico (T.A.R. Lombardia – Milano, 20 febbraio 1995, n. 217);<br />
Ritenuto pertanto che l’eccentricità della sede materiale della nuova farmacia (e la sua distanza dalla periferia di recente realizzazione) non costituiscono vizio del provvedimento impugnato;<br />
Ritenuto inoltre, per quanto riguarda l’inclusione nel perimetro della zona di nuova istituzione di una parte del territorio del concentrico, che, ferma l’os-servanza del criterio demografico di cui sopra, la perimetrazione delle zone farmaceutiche costituisce espressione discrezionalità “tecnica”, non sindacabile in sede di legittimità;<br />
Ritenuto che il primo motivo deve essere perciò disatteso;<br />
Considerato che, con il secondo mezzo, il ricorrente sostiene che la nuova Zona Nord comprenderebbe un’area di circa 4.600 abitanti, la Zona Sud, di 4.000 ed il centro, servito da tre farmacie, di 4.700, per cui il decentramento comporterebbe un’evidente sproporzione demografica ai danni delle cinque farmacie centrali<br />
Ritenuto peraltro che tale calcolo non tiene conto del fatto che, a termini della stessa deliberazione regionale impugnata, le tre circoscrizioni del centro cittadino dovranno essere ridefinite mediante ampliamento derivante dalla redistribuzione delle aree già assegnate alle due farmacie trasferite per decentramento, né tiene parimenti conto del fatto, pure rilevato nella delibera regionale impugnata, che una consistente porzione degli abitanti delle periferie nord e sud fluttua giornalmente verso il centro cittadino per motivi vari (lavoro, studio, acquisti, etc.) aumentando il bacino di utenza delle farmacie centrali;<br />
Ritenuto che, sotto questo profilo, non è irragionevole il provvedimento che, nell’ambito della revisione, individui una nuova sede farmaceutica sia pure rinviando la riperimetrazione o la soppressione di altra sede (T.A.R. Campania – Napoli, 30 gennaio 2003, n. 471, cit.);<br />
Ritenuto inoltre che non corrisponde al vero l’ulteriore deduzione secondo cui le analisi demografiche compiute in sede istruttoria sarebbero riferite a risultanze risalenti alla fine del 1999, posto che l’atto impugnato richiama espressamente le risultanze dell’ultima revisione, risalente al 31 gennaio 2002 e considera gli spostamenti della popolazione dal centro cittadino verso le periferie verificatisi nei cinque anni precedenti;<br />
Ritenuto che anche il secondo motivo deve essere conseguentemente respinto;<br />
Ritenuto che identiche considerazioni valgono anche per i motivi aggiunti, che estendono le censure del ricorso introduttivo agli atti successivamente impugnati, tutti gravati esclusivamente per illegittimità derivata da quella degli atti oggetto del ricorso introduttivo medesimo;<br />
Ritenuto che il ricorso ed i motivi aggiunti devono pertanto essere respinti in ogni loro parte;<br />
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I – definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li respinge. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 23 marzo 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti			#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-648/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.648</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-3-2005-n-651/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2005 n.651</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Conared scarl e Ati Trasporti interurbani spa (avv. Cipolla e Zanasi) c. Comune di Cuneo (avv. Barosio e Dell’Anna) e Garbali Conicos spa, Garboli spa, Saba Italia Spa /avv. Scaparone e Picco) project financing: durante l&#8217;esame delle proposte, vietato scordarsi della valutazione dell&#8217;incidenza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Conared scarl e Ati Trasporti interurbani spa (avv. Cipolla e Zanasi) c. Comune di Cuneo (avv. Barosio e Dell’Anna) e Garbali Conicos spa, Garboli spa, Saba Italia Spa /avv. Scaparone e Picco)</span></p>
<hr />
<p>project financing: durante l&#8217;esame delle proposte, vietato scordarsi della valutazione dell&#8217;incidenza dei piani economico-finanziari relativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA – Project financing – Procedura negoziata – Natura concorsuale – Principi – Applicabilità.</p>
<p>2.  Contratti della PA – Project financing- Esame comparativo proposte – Anteriore individuazione di criteri di giudizio positivi ed uniformi &#8211; Necessi-tà – Assenza – Illegittimità.</p>
<p>3.  Contratti della PA – Project financing – Esame comparativo proposte – Proposta  – Presenza di risorse del promotore – Necessità – Conseguenze &#8211; Opera proposta e piano economico finanziario relativo – Esame congiunto &#8211; Giudizio sul piano economico finanziario – Assenza &#8211; Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; La procedura negoziata posta in essere per l’aggiudicazione di un appalto di opera pubblica in applicazione degli artt. 37-bis, ss. L. 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i. ha indubbia natura concorsuale fra i soggetti selezionati nelle diverse fasi della procedura complessa e quindi non si sottrae ai principi di par condicio e di economicità e speditezza delle operazioni concorsuali.</p>
<p>2. &#8211; Nel contesto della procedura di project financing l’esame comparativo delle proposte presentate dai diversi competitors deve essere necessariamente preceduta dalla predisposizione di positivi ed uniformi criteri di giudizio.</p>
<p>3.  La proposta del promotore di un project financing non può essere valutata indipendentemente dal piano economico finanziario in quanto l’art. 37-bis L. n. 109/94 s.m.i. dispone che le relative proposte prevedano la realizzazione di lavo-ri con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi, con la con-seguenza che deve ritenersi illegittima la procedura ove la Commissione tecnica non abbia espresso alcun proprio giudizio circa i piani finanziari proposti dai diversi competitors.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 329/05 proposto dalla</p>
<p><b>società<br />
CONARED S.C.A R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo mandatario della costituenda associazione temporanea di imprese dalla società A.T.I. TRASPORTI INTERURBANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandante della costituenda associazione temporanea di imprese, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Cipolla e Ombretta Zanasi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via Bligny, 15, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il<br />
<b>COMUNE DI CUNEO</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 8 marzo 2005, n. 38 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. prof. Vittorio Barosio e dall’avv. Fabio Dell’Anna, domiciliatari in Torino, corso Galileo Ferraris, 120, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>nonché nei confronti</p>
<p>delle <b>società<br />
GARBOLI-CONICOS – IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, <b>CONICOS S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, <b>SABA ITALIA S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Paolo Scaparone e dall’avv. Cinzia Picco, domiciliatari in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
della deliberazione G.C. 30 dicembre 2004, n. 312, avente ad oggetto “Riqualificazione di piazza Europa tramite project financing a sensi dell’art. 37-bis L.  L. 11 febbraio 1994, n. 109 – Scelta della soluzione progettuale e proroga dei termini per l’individuazione del promotore”, con la quale le società ricorrenti sono state escluse dalla procedura ex artt. 37-bis e 37-ter L. L. 11 febbraio 1994, n. 109, che l’Amministrazione intende proseguire unicamente con le imprese controinteressate per l’individuazione del progetto cui riconoscere il pubblico interesse, nonché di ogni atto preparatorio e preordinato, e segnatamente:<br />
&#8211; della verifica “della completezza dei documenti presentati condotta dal Responsabile del procedimento”, della quale dà atto la relazione conclusiva in data 29 ottobre 2004, redatta dalla Commissione tecnica nominata con deliberazione G.C. 14 settembre 2<br />
&#8211; dei verbali della sopraindicata Commissione tecnica, relativi alle riunioni dalla stessa tenute in data 4, 11, 19, 21 e 22 ottobre 2004;<br />
&#8211; della relazione conclusiva in data 29 ottobre 2004 della medesima Commissione tecnica;<br />
&#8211; degli atti conseguenti, compresi quelli che eventualmente siano stati posti in essere o assunti nella procedura di individuazione del progetto di interesse pubblico successivamente alla delibera di Giunta impugnata;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cuneo e delle società controinteressate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 23 marzo 2005 l’avv. Federico Cipolla per le società ricorrenti, l’avv.  prof. Vittorio Barosio per il Comune di Cuneo e l’avv. prof. Paolo Scaparone per le società controinteressate;<br />
Vista l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Visti gli artt. 23-bis e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Ritenuta la manifesta ed assorbente fondatezza del secondo e del quarto motivo di ricorso;<br />
Ritenuto infatti che anche la procedura negoziata posta in essere per l’aggiudicazione di un appalto di opera pubblica in applicazione degli artt. 37-bis, ss. L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunti dalla L. 18 novembre 1998, n. 415 e integrati dall’art. 7 L. 1 agosto 2002, n. 166, ha indubbia natura concorsuale fra i soggetti selezionati nelle diverse fasi della procedura complessa, per cui come tale non si sottrae ai principi di par condicio e di economicità e speditezza delle operazioni concorsuali (Cons. St., V, 10 febbraio 2004, n. 495);<br />
Ritenuto conseguentemente che l’esame comparativo delle proposte presentate dai diversi competitors deve essere necessariamente preceduta dalla predisposizione di positivi ed uniformi criteri di giudizio (T.A.R. Toscana, II, 2 agosto 2004, n. 2860): ciò che non è nella specie avvenuto;<br />
Ritenuto inoltre che il citato art. 37-bis L. 11 febbraio 1994, n. 109 dispone che le relative proposte prevedano la realizzazione di lavori con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi, con la conseguenza chela proposta del promotore di un project financing non può essere valutata indipendentemente dal piano economico finanziario (Cons. St., V, 11 luglio 2002, n. 3916);<br />
Ritenuto che, poiché la Commissione tecnica non espresso alcun proprio giudizio circa i piani finanziari proposti dai diversi competitors, e poiché tale lacuna non è stata colmata neppure dalla Giunta Comunale in sede di adozione del provvedimento impugnato, quest’ultimo si rivela viziato anche sotto tale ulteriore profilo;<br />
Ritenuto che in ragione della manifesta ed assorbente fondatezza delle censure appena esaminate, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;<br />
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 23 marzo 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti			#NOME?</p>
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