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	<title>23/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.883</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.883</a></p>
<p>Pres. L. Maruotti – Est. C. Saltelli Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (avv. C. Fratta Pasini) vs Comune di Torri del Benaco (avv. N. Callipari) e nei confronti di Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona (avv.ti M. Paniz e M. Antonelli), con l’intervento ad</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.883</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Maruotti – Est. C. Saltelli<br /> Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (avv. C. Fratta Pasini) vs Comune di Torri del Benaco (avv. N. Callipari) e nei confronti di Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona (avv.ti M. Paniz e M. Antonelli), con l’intervento ad adiuvandum di Consiglio Nazionale degli Ingegneri (avv. A. Clarizia) e ad opponendum di Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (avv. M. Zotta)</span></p>
<hr />
<p>sulla estraneità alla competenza professionale dei geometri in tema di progettazione, direzione e vigilanza di strutture in cemento armato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Professioni – Figure professionali – Individuazione – Competenza legislativa statale – Profili collegati alla realtà regionale – Competenza regionale – Sussiste – Conseguenze – Delibere comunali in materia – Illegittimità.						</p>
<p>2.	Professioni – Geometra – Art. 16 lett. e) e m) r.d. 274/1929 &#8211; Competenza – Individuazione – Limiti &#8211; Opere in cemento armato – Esclusione – Eccezioni – Piccole costruzioni accessorie.						</p>
<p>3.	Professioni – Geometra – Progettazione e calcolo &#8211; Opere in cemento armato &#8211; Competenza – Esclusione – Conseguenze – Contratto d’opera – Nullità.						</p>
<p>4.	Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire &#8211; Diniego &#8211; Motivazione &#8211; Incompetenza del progettista &#8211; Controversie &#8211; Legittimazione ad agire &#8211; Ordine professionale di appartenenza del progettista &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La materia delle professioni rientra nell’ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117 comma 3 Cost. pertanto, l&#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti, è riservata allo Stato, potendo la potestà legislativa regionale disciplinare quei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Nessun potere normativo in materia, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai comuni, in quanto la competenza attribuita dall’articolo 42 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, ai consigli comunali si deve intendere circoscritta agli atti fondamentali dell&#8217;ente ivi espressamente indicati. In tale prospettiva è illegittima la delibera di Giunta comunale che incide, limitatamente al campo dell’attività edilizia, sulla disciplina delle professioni di geometra e ingegnere.						</p>
<p>2.	Ai sensi dell&#8217;art. 16 lett. e) e m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza professionale dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l&#8217;adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, ma a condizione che si tratti di piccole costruzioni accessorie nell&#8217;ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, detta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l&#8217;importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti, né la competenza professionale dei geometri può ritenersi ampliata per il solo fatto che nei nuovi programmi scolastici degli istituti tecnici sono stati inclusi, tra le materie di studio, alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato.						</p>
<p>3.	È nullo il contratto d’opera professionale intercorso con un geometra, che abbia avuto ad oggetto una costruzione per civile abitazione, il cui progetto abbia richiesto l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato.						</p>
<p>4.	Gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, potendo in tale seconda ipotesi sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini medesimi, aggiungendo che sussiste, in particolare, in capo all&#8217;ordine professionale di appartenenza l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione di un diniego al rilascio di un permesso di costruire, motivato in base alla presunta incompetenza del progettista, dal momento che è apprezzabile la perdurante lesività dell&#8217;atto stesso per il credito, il prestigio e l&#8217;estimazione sociale della parte ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4691 del 2014, proposto dall’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio eletto presso il sig. Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, n. 90; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
COMUNE DI TORRI DEL BENACO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Natale Callipari, con in quale è elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Paniz e Maria Antonelli, con domicilio eletto presso l’avvocato Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar, n. 22; </p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
ad adiuvandum:<br />
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;<br />
ad opponendum:<br />
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Zotta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Pasteur, n. 5; </p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, Sez. I, n. 1312 del 20 novembre 2013, resa tra le parti, la delibera della giunta del Comune di Torri del Benaco, n. 96 del 9 luglio 2012, recante indirizzi operativi relativi alle competenze professionali dei geometri in materia edilizia;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torri del Benaco e del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona;<br />
Visti gli atti di intervento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Collegio Nazionale dei geometri e dei geometri laureati; <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Fratta Pasini, Corrado, per delega di Callipari, Clarizia, Antonelli e Zotta;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
1. Con la delibera n. 96 del 9 luglio 2012, la Giunta comunale del Comune di Torri del Benaco forniva “…i necessari indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Edilizia Privata e del responsabile dell’istruttoria, relativi ai procedimenti amministrativi in materia edilizia chiarendo che, tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500 adottando quindi il criterio tecnico – qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.<br />
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Verona, ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia per l’annullamento della predetta delibera.<br />
In particolare, respinta preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione e prescindendo dalle altre eccezioni di rito sollevate dalle parti resistente, l’adito tribunale ha innanzitutto escluso che la delibera impugnata fosse affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzione, in quanto con essa non erano state esercitate funzioni a carattere normativo in materia di competenze professionali, bensì erano state solo impartite ai competenti uffici dell’amministrazione direttive di carattere generale, prive peraltro di vincolatività, per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.<br />
Il TAR ha quindi rilevato che, diversamente da quanto prospettato dall’Ordine ricorrente, la normativa vigente nella materia de qua non escludeva del tutto la competenza del geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, essendo stato abrogato il r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, per effetto del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ed ha infine negato che il provvedimento impugnato fosse viziato per difetto di motivazione, emergendo dalla sua lettura le ragioni che lo avevano giustificato.<br />
3. L’Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia ha ritualmente appellato la predetta sentenza alla stregua di tre motivi di gravame, con cui sono state specificamente contestate le motivazioni poste dai primi giudici a fondamento del loro convincimento, asseritamente erronee, lacunose e superficiali.<br />
Ha resistito al gravame il Comune di Torri del Benaco, che, oltre a dedurne l’inammissibilità e l’infondatezza e a chiederne il rigetto, ha proposto un appello incidentale con cui ha riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse e difetto di legittimazione, dal cui esame i primi giudici avevano ritenuto di poter prescindere.<br />
Anche il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verona, oltre ad insistere per il rigetto del gravame per infondatezza, ha proposto un appello incidentale condizionato, sostenendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse e difetto di legittimazione ad agire dell’Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia.<br />
Con atto ritualmente notificato, è intervenuto in giudizio &#8211; ad adiuvandum dell’appello principale proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia &#8211; il Consiglio nazionale degli ingegneri.<br />
Con controricorso, anch’esso notificato, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati ha proposto contestualmente intervento ad opponendum nei confronti dei motivi dell’appello principale dell’Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia e dell’atto di intervento del Consiglio nazionale degli ingegneri e a posizione dell’appello principale e ad adiuvandum nei confronti delle difese e dei motivi degli appelli incidentali condizionati proposti dal Comune di Torre del Benaco e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verona. <br />
4. All’udienza in camera di consiglio dell’8 luglio 2014, fissata per la decisione sull’istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata, sull’accordo delle parti la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 26 ottobre 2014 per la decisione nel merito.<br />
Nell’imminenza dell’udienza di trattazione, le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive tesi difensive, replicando anche a quelle avverse.<br />
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2014, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>5. Ai fini della soluzione delle questioni prospettate con i motivi degli appelli, principale ed incidentali, la Sezione osserva preliminarmente quanto segue.<br />
5.1. Secondo l’art. 117, comma 3, della Costituzione, la materia delle professioni rientra nell’ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.<br />
Al riguardo, tuttavia, la Corte Costituzionale ha più volte precisato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio invalicabile di ordine generale, secondo cui l&#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti, è riservata allo Stato, potendo la potestà legislativa regionale disciplinare quei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte Cost, 12 dicembre 2003, n. 353; 26 luglio 2005, n. 319; 25 novembre 2005, n. 424; 8 febbraio 2006, n. 40; 23 maggio 2013, n. 98; 18 giugno 2014, n. 178).<br />
Nessun potere normativo in materia, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai comuni, in quanto la competenza attribuita dall’articolo 42 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, ai consigli comunali si deve intendere circoscritta agli atti fondamentali dell&#8217;ente ivi espressamente indicati (laddove la giunta comunale ha una competenza residuale, potendo compiere tutti gli atti che dalla legge non sono riservati al consiglio comunale ovvero che non ricadono, secondo le previsioni legislative o dello statuto, nelle competente del Sindaco):ex multis, tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058; sez. V, 23 giugno 2014, n. 3137; 20 dicembre 2013, n. 6115; 20 agosto 2013, n. 4192; 15 luglio 2013, n. 3809; 2 febbraio 2012, n. 539).<br />
5.2. In ordine alla delimitazione delle competenze tra l’attività dei geometri e quella degli ingegneri, possono riportarsi le puntuali e condivisibili cui è giunta la giurisprudenza, come si evincono dalla sentenza di questa stessa Sezione n. 2537 del 28 aprile 2011, nella quale si precisa quanto segue: “A norma dell&#8217;art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, e come si desume anche dalle ll. 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l&#8217;importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.<br />
Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.<br />
In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l&#8217;adozione &#8211; anche parziale &#8211; di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell&#8217;ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.<br />
Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l&#8217;importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l&#8217;inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi.<br />
I limiti posti dall&#8217;art. 16, lett. m) cit. alla competenza professionale dei geometri:<br />
a) rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all&#8217;interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell&#8217;assenza di implicazioni per la pubblica incolumità;<br />
b) indicano, di contro, un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.<br />
E’ pertanto esclusa la possibilità di un&#8217;interpretazione estensiva o &#8220;evolutiva&#8221; di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme &#8211; art. 2, l. 5 novembre 1971, n. 1086, e art. 17, l. 2 febbraio 1974, n. 64 &#8211; che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.<br />
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta &#8211; e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri &#8211; consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione &#8220;non modesta&#8221; essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.<br />
E&#8221; stata inoltre esclusa l&#8217;illegittimità e quindi la disapplicabilità delle disposizioni dettate dall&#8217;art. 16 r.d. 274/29, avente natura regolamentare, il quale non contrasta con norme costituzionali o ordinarie, essendo aderente ai criteri della disposizione legislativa cui ha dato attuazione (l&#8217;art. 7 l. 24 giugno 1923, n. 1395) e comportando una razionale delimitazione delle attività professionali consentite ai geometri, in rapporto alla loro preparazione.<br />
In ordine alle prestazioni ulteriori (comprese in astratto nella competenza dei geometri, affidate loro insieme con quella della progettazione di costruzioni civili in cemento armato), si estende &#8211; o meno &#8211; la nullità del contratto, secondo che siano strumentalmente connesse con l&#8217;edificazione e implichino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, come la redazione di un piano di lottizzazione, oppure siano autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in cemento armato, come l&#8217;individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative”.<br />
Anche secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti all’albo, senza che nulla sia stato modificato dalle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 (Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038), con conseguente nullità del contratto d’opera professionale intercorso con un geometra, che abbia avuto ad oggetto una costruzione per civile abitazione, il cui progetto abbia richiesto l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2007, n. 12193; 26 luglio 2006, n. 17028; 25 maggio 2007).<br />
5.3. In ordine alla legittimazione ad agire degli ordini professionali, la giurisprudenza ha più volte affermato che essi sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, nel secondo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme (Cons. St., sez. V, 12 agosto 2011, n. 4776; Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8404, e 7 marzo 2001, n. 1339; Sez. VI, 22 settembre 2004 n. 6185), con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini medesimi, aggiungendo che sussiste, in particolare, in capo all&#8217;ordine professionale di appartenenza l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione di un diniego al rilascio di un permesso di costruire, motivato in base alla presunta incompetenza del progettista, dal momento che è apprezzabile la perdurante lesività dell&#8217;atto stesso per il credito, il prestigio e l&#8217;estimazione sociale della parte ricorrente (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4854), <br />
6. Sulla base dei delineati indirizzi giurisprudenziali, dai quali non vi è ragione di discostarsi, i motivi dell’appello principale sono fondati.<br />
6.1. Sussiste innanzitutto il dedotto vizio di incompetenza da cui è affetta la delibera impugnata, giacché, come rilevato nel paragrafo 5.1. gli enti locali non hanno alcun potere normativo, neppure a livello regolamentare, nella materia disciplinare.<br />
Al riguardo deve rilevarsi che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici ed è stato sostenuto dalle difese del Comune di Torri del Benaco e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verone, oltre che dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, la delibera impugnata non impartisce affatto ai competenti uffici comunali alcune ‘mere direttive interne di natura organizzativa’, volte ad agevolare e semplificare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di rango legislativo, l’istruttoria delle richieste di titoli edilizi ed il loro sollecito rilascio, incidendo invece, limitatamente al campo dell’attività edilizia, proprio sulla disciplina delle professioni di geometra ed ingegnere.<br />
In tal senso è significativo non solo che, come si legge dalla motivazione della predetta delibera, la sua emanazione trova origine nell’annosa contrapposizione tra i rispettivi ordini professionali interessati in ordine alla corretta individuazione della rispettiva competenza sui progetti di opere edili, per quanto l’amministrazione sul dichiarato (ma errato, sulla scorta di quanto osservato al punto 5.2.) presupposto che “…nel quadro normativo vigente nessun provvedimento normativo espresso riserva in favore degli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali la progettazione di costruzioni civili con strutture di cemento armato” e sull’altrettanto errato presupposto (su cui infra par. 6.2.) dell’abrogazione del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, da parte del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, finisce col disciplinare autonomamente (nell’apparente forma di direttiva agli uffici) i limiti della competenza dei geometri in materia edilizia, facendovi rientrare “la progettazione e direzione di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1.500, adottando quindi il criterio tecnico – qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi, sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista”, così sostituendosi inammissibilmente al legislatore statale nell’esercizio di un potere di cui essa non è titolare, neppure nell’ipotesi in cui fosse effettivamente esistito un vuoto normativo (evenienza che non ricorre).<br />
Tali osservazioni rendono prive di rilevanza le deduzioni delle parti appellate sul preteso carattere non vincolante delle predette direttive, dovendosi precisare, per un verso, che a condividere il loro asserito carattere non vincolante per gli uffici comunali non sarebbe neppure comprensibile la necessità e l’opportunità della loro emanazione (venendo meno la stessa finalità di semplificazione e chiarimento cui sarebbero state ispirate), e per altro verso che la violazione di una direttiva da parte degli uffici è quanto meno possibile fonte di una responsabilità disciplinare per i funzionari cui le stesse sono impartite e contemporaneamente può rendere invalido l’atto adottato sotto il profilo dell’eccesso di potere.<br />
6.2. Sussiste poi anche la dedotta violazione dell’articolo 16 del r.d. n. 274 del 1929, che individua l’oggetto ed i limiti dell’esercizio della professione di geometra, potendo al riguardo rinviarsi alle osservazioni già svolte al par. 5.2. e dovendo ancora aggiungersi ancora che “i limiti posti dall’art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dall’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. E’ pertanto esclusa la possibilità di un’interpretazione estensiva o “evolutiva” di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendo pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – art. 2 l. 5 novembre 1971, n. 1086, e art. 17 l. 2 febbraio 1974, n. 64 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri della vigente normativa professionale” (Cass. civ., sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292).<br />
Ciò rende irrilevante, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, la disposta abrogazione del r.d. n. 2229 del 1929, dal momento che essa è stata disposta dal D. Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, in attuazione del meccanismo legislativo introdotto dalla legge n. 246 del 2005 volto alla riduzione del numero delle legge presenti nell’ordinamento (c.d. taglia leggi), senza che perciò da detta abrogazione possa ricavarsi una sia pur implicita intenzione del legislatore di equiparare, quanto all’attività edilizia, le competenze dei geometri e quelli degli ingegneri.<br />
6.3. La fondatezza degli esaminati motivi di gravame, cui consegue la illegittimità della delibera impugnata, consente di prescindere dall’esame del terzo motivo di gravame, con cui l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui era stato rigettato il terzo motivo di censura imperniato sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato, potendo peraltro convenirsi con l’appellante sulla circostanza che i primi giudici non hanno adeguatamente apprezzato la censura, limitandosi ad un mero riscontro esterno e formale dell’obbligo di motivazione.<br />
7. La fondatezza dell’appello principale impone l’esame degli appelli incidentali proposti dal Comune di Torre del Benaco e dal Collegio dei geometri e dei geometri laureati della province di Verona, imperniati su due identici due motivi concernenti la dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difetto di legittimazione ad agire e difetto di interesse dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Verona.<br />
Tali motivi sono infondati.<br />
7.1. Diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, infatti, ed in ragione dell’effettivo contenuto della delibera impugnata, così come indicato nel paragrafo 6.2., non può dubitarsi della sussistenza della legittimazione ad agire dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Verona, che con la richiesta di annullamento della ricordata delibera n. 96 del 9 luglio 2012 della Giunta comunale del Comune di Torri del Benaco ha inteso tutelare gli interessi unitari della collettività dei professionisti ad esso appartenenti, incisi o quanto meno esposti a pericolo per effetto di una erronea interpretazione delle normativa vigente ovvero dall’inammissibile interpretazione da parte dell’ente locale di una autonoma disciplina diversa da quella stabilita dalla legge stessa.<br />
7.2. D’altra parte la delibera impugnata, in quanto immediatamente operativa per gli uffici dell’amministrazione comunale, era anche dotata del carattere dell’immediata lesività, il che rendeva concreto ed attuale l’interesse alla sua immediata impugnazione, non essendo necessario attendere la sua concreta applicazione per la sua impugnabilità.<br />
8. In conclusione, deve essere accolto l’appello principale proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona, mentre devono essere respinti gli appelli incidentali condizionati formulati dal Comune di Torri del Benaco e dal Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verona, col conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo quanto ai rapporti tra l’appellante principale e quelli incidentali, potendo invece disporsi la compensazione per quelle concernenti le parti intervenute.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale (NRG. 4691/2014) proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia e sugli appelli incidentali spiegati dal Comune di Torre del Benaco e dal Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provinciali di Verona avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, n. 1312 20 novembre 2013, così provvede:<br />
a) accoglie l’appello principale e respinge gli appelli condizionati;<br />
b) per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia ed annulla la delibera della Giunta comunale n. 96 del 9 luglio 2012 del Comune di Torri del Benaco;<br />
c) condanna il Comune di Torri del Benaco ed il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verona, in solido, al pagamento in favore dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Verona delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in €. 16.000,00 (sedicimila), oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato per i due gradi di giudizi, se versato;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/02/2015</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-1218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-1218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1218</a></p>
<p>Pres. Nappi, est. Zeuli Farmacia Mottola(Avv. Luigi M. D’Angiolella e Eleonora Marzano) c. Comune di Caserta (Avv. Angelina Lanzante), Ordine dei Farmacisti di Caserta (n.c.), Regione Campania (n.c.) e Asl Caserta (Avv. Carla Palumbo) nei confronti di Farmacia Bruno Martino (n.c.) sull&#8217;annullamento della Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-1218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-1218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1218</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nappi, est. Zeuli<br /> Farmacia Mottola(Avv. Luigi M. D’Angiolella e Eleonora Marzano) c. Comune di Caserta (Avv. Angelina Lanzante), Ordine dei Farmacisti di Caserta (n.c.), Regione Campania (n.c.) e Asl Caserta (Avv. Carla Palumbo) nei confronti di Farmacia Bruno Martino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto revisione della pianta organica delle farmacie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Farmacie – Individuazione di zone interessate dall’introduzione di nuove farmacie – Criterio – Punti cardinali della città – Motivazione – Densità abitativa, vie d’accesso, fruibilità del servizio – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Farmacie – Individuazione di zone interessate dall’introduzione di nuove farmacie – Competenza – Competenza della Giunta Comunale – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Farmacie – Individuazione di zone interessate dall’introduzione di nuove farmacie &#8211; D.L. 1/2012 art. 11 – Attribuzione delle competenze ai Comuni – Questione di legittimità costituzionale – Violazione dell’art. 97Cost. – Manifesta infondatezza &#8211; Sussiste – Ragioni.</p>
<p>4.Farmacie – Individuazione di zone interessate dall’introduzione di nuove farmacie &#8211; D.L. 1/2012 art. 11 – Previsione di parametri relativi a densità abitativa e distribuzione sul territorio – Questione di legittimità costituzionale – Violazione dell’art.  41 Cost. – Violazione dei principi in materia di libertà dell’attività economica &#8211; Manifesta infondatezza &#8211; Sussiste – Ragioni.</p>
<p>5.Farmacie – Individuazione di zone interessate dall’introduzione di nuove farmacie – D.L. 1/2012 art. 11 – Attribuzione delle competenze ai Comuni – Questione di legittimità costituzionale – Violazione dell’art. 118 Cost. – Violazione dei principi di sussidiarietà – Manifesta infondatezza – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve ritenersi legittima la delibera di Giunta Comunale che abbia individuato nei quattro punti cardinali della città le zone interessate dall’introduzione di nuove farmacie motivando tale scelta sulla scorta dei relativi alla popolazione residente, alle vie di accesso alla città e alle condizioni di fruibilità del servizio. </p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 11 del D.L. 1/2012 come convertito in L. 27/2012, sussiste la competenza della Giunta Comunale ad adottare atti in materia di organizzazione del servizio farmaceutico.(1)</p>
<p>3. Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del D.L. 1/2012 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui attribuisce ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare nuove farmacie, atteso che la finalità del legislatore è quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività e per questo motivo l&#8217;individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche — nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale — è attribuita ad enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini. (Il TAR ha altresì ribadito che il conferimento ai Comuni di tale compito risponde all’esigenza di  attribuire l&#8217;individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica e il potere sostitutivo, dall&#8217;altra, a enti diversi). (2)</p>
<p>4. Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 41 Cost. dell’art. 11 del D.L. 1/2012 nella parte in cui prevede per l’istituzione di nuove farmacie un’equa distribuzione sul territorio in rapporto al numero degli abitanti, atteso che la stessa norma costituzionale sancisce al secondo comma che la libertà economica non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale e all&#8217;ultimo comma che la legge determina i controlli opportuni perché l&#8217;attività economica possa essere indirizzata ai fini sociali. (3)</p>
<p>5. Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 D.L. 1/2012 in relazione all’art.118 Cost. e al principio di sussidiarietà in esso affermato, atteso che tale norma costituzionale, in linea di principio assegna ai Comuni tutte le funzioni amministrative, le quali possono essere affidate dalla legge ai livelli superiori (Province, Regioni, Stato) solo in quanto occorra per assicurarne l&#8217;esercizio unitario sulla base del principio di sussidiarietà. (4)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11/11/2014 n. 5542<br />
(2) Cfr. Corte Cost. n.255/2013 del 31 ottobre 2013.<br />
(3) Cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 2/7/2014 n. 346.<br />
(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19/9/2013 n. 4667.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3826 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Farmacia Mottola, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Maria D&#8217;Angiolella, Eleonora Marzano, con domicilio eletto presso Luigi M. D&#8217;Angiolella in Napoli, viale Gramsci, 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelina Lanzante, con domicilio eletto presso Giovanni Leone in Napoli, viale A.Gramsci,14; Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, Regione Campania; Asl Caserta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carla Palumbo, con domicilio eletto presso Carla Palumbo in Napoli, Via S. Lucia,81 C/0 Avvoc. Region.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Farmacia Bruno Martino; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della delibera della giunta comunale di caserta n. 54 del 23.04.2012, avente ad oggetto &#8220;revisione pianta organica farmacie 2012 &#8211; proposta al consiglio comunale&#8221;.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caserta e di Asl Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato in data 6 luglio 2012 e depositato il 5 settembre successivo la “Farmacia Mottola”, in persona del suo Legale Rappresentante adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, coi quali il comune di Caserta aveva predisposto il riordino della Pianta Organica delle farmacie sul territorio comunale.<br />
A tal proposito, la parte ricorrente esponeva le seguenti circostanze:<br />
&#8211; la società ricorrente è titolare di un servizio farmaceutico nel comune di Casagiove, in area confinante con la zona “Ercole” del comune di Caserta;<br />
&#8211; a seguito delle modifiche imposte dalla legge n.27 del 2012, la Giunta Comunale di Caserta aveva adottato la delibera n. 54 del 23 aprile 2012 con la quale individuava in prima istanza, le seguenti zone: ex saintGobain, zona Falciano, zona Puccianiello,<br />
&#8211; dopo la pubblicazione delle aree la ricorrente, esperito rituale accesso, apprendeva che con nota del 29 marzo 2012 la Regione Campania aveva invitato tutti i Sindaci a far pervenire, entro il 23 aprile 2012, un atto giuntale col quale identificare le z<br />
&#8211; la Giunta, sempre nella prospettazione attorea, aveva adottato il suddetto atto, con un’istruttoria carente e senza previamente acquisire i prescritti pareri dell’ASL e del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti;<br />
Tanto premesso, la parte ricorrente deduceva i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati: a) violazione del giusto procedimento e difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità; b) violazione dell’art.11 L.27/2012; c) violazione dell’art.16 L. 241/90; d) violazione dell’art.42 T.U.E.L.<br />
In subordine la parte ricorrente chiedeva sollevarsi questione di illegittimità costituzionale con riferimento all’art.11 della L. n.27/2012 per contrasto con gli artt. 3,41 97, 117 e 118 della Costituzione.<br />
Si costituiva il comune di Caserta, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con successivi motivi aggiunti, notificati in data 13 marzo 2013 e depositati il 5 aprile successivo la parte ricorrente impugnava la nuova delibera giuntale n.155 del 2012, che aveva in parte modificato l’originaria ripartizione di sedi. Avverso quest’atto la parte riproponeva gli originari motivi di gravame.<br />
Con successivi motivi aggiunti – reiterando le medesime doglianze e chiedendo altresì provvedimento cautelare- la parte impugnava altresì il Decreto Direttoriale Regionale n. 29 del 2013 con il quale si prendeva atto dell’avvenuta individuazione delle nuove sedi farmaceutiche.<br />
Si costituivano, in occasione di quest’ultimo gravame, la ASL Caserta e la Regione Campania.<br />
All’odierna udienza, dopo le conclusioni delle parti, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 Un primo gruppo di eccezioni attoree contesta le scelte discrezionali adottate sia con riferimento alla violazione dei parametri, delle finalità e del procedimento prescritti dalla L. n. 27/2012 che con riferimento a concrete scelte discrezionali.<br />
1.1 A tal proposito, dopo aver premesso che le scelte amministrative qui discusse erano dotate di elevato tasso di discrezionalità tecnica e politica e dopo avere altresì rilevato che, riguardo ad esse, risultano acquisiti i prescritti pareri dell’ASL territorialmente competente e dell’Ordine dei Farmacisti, va osservato che non emergono palesi vizi di illegittimità sugli esiti cui la Giunta è pervenuta. Esiti che, inoltre, nella parte esaminata, sembrano correttamente proiettati nel raggiungimento degli scopi di equa ripartizione sul territorio comunale dell’offerta del servizio farmaceutico a tutela dei cittadini residenti.<br />
Si rivela altresì corretto, da un punto di vista aritmetico e rispetto ai parametri di legge, malgrado quanto eccepito, il disposto aumento da 20 a 24 delle sedi farmaceutiche esistenti sul territorio comunale, in considerazione del numero della popolazione residente (78.671 abitanti- 1 farmacia ogni 3300 abitanti, con possibilità di calcolare un aumento sul residuo, nel caso di specie 22.671, cioè la differenza tra 78.671 e 66.000, che è la cifra necessaria a “coprire” n.20 farmacie, cifra di 22.671 che dà un quoziente ancora disponibile di farmacie pari a 3,83 ), così come rilevato dall’ ISTAT.<br />
1.2. Quanto alla contestazione della nuova delimitazione degli ambiti, con particolare riferimento alla scelta di localizzare una sede farmaceutica al confine con il territorio comunale di Casagiove, si osserva che la stessa consegue alla più ampia decisione, adottata nella premessa della parte motivazionale della delibera, di distribuire le quattro nuove sedi istituite sul territorio casertano, in corrispondenza dei quattro punti cardinali che individuano i quattro confini della città.<br />
La suddetta scelta – deliberata sulla base dei dati della popolazione residente, sulle vie d’accesso e sulle condizioni di fruibilità del servizio – non si rivela, ad un esame estrinseco, affetta da palese illegittimità o da gravi carenze istruttorie. Vale, in particolare, a scongiurare l’esistenza sia del denunciato vizio motivazionale che di quello istruttorio, l’articolata proposta del Dirigente Comunale del Servizio Attività Produttive, successivamente accolta dalla Giunta.<br />
2. Venendo alla dedotta incompetenza di quest’ultimo organo, si deve per contro osservare che la giurisprudenza costante di questo Tribunale, recentemente confortata anche dal giudice d’appello, é di contrario avviso, individuando proprio nell’organo giuntale l’ufficio competente all’adozione degli atti in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio comunale (cfr. Consiglio di Stato sez. III 11/11/2014 n. 5542 “Ai sensi dell&#8217;art. 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012 n. 27, competente all&#8217;istituzione di nuove farmacie è la Giunta comunale, e non il Consiglio comunale.” ); di tal che la doglianza si rivela infondata.<br />
3. Venendo infine alla sollevata questione di legittimità costituzionale si osserva che la stessa è manifestamente infondata con riferimento a tutti i profili denunciati. In ordine agli stessi, la giurisprudenza, sia costituzionale che amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi ritenendoli insussistenti.<br />
3.1. Iniziando dal denunciato contrasto con gli artt.3 e 97, la Corte Costituzionale ha sottolineato che “La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l&#8217;art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «&#8201;assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio&#8201;» e per questo motivo l&#8217;individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche — nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale — sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l&#8217;individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell&#8217;art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall&#8217;altra, a enti diversi”, con ciò ribadendo la conformità di dette previsioni alla norma fondamentale.(cfr. Corte Costituzionale n.255/2013 del 31 ottobre 2013).<br />
3.2. Quanto all’asserito contrasto con l’art.41 della Costituzione il T.A.R. Trieste (Friuli-Venezia Giulia) sez. I il 2 luglio 2014 con la sent. n. 346 ha sostenuto che <i>“La questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, comma 2, d.l. n. 1 del 2012, convertito nella l. n. 27 del 2012, per violazione dell&#8217;art. 41 Cost., è manifestamente infondata, atteso che è la stessa norma costituzionale che sancisce al secondo comma che la libertà non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale e all&#8217;ultimo comma che la legge determina i controlli opportuni perché l&#8217;attività economica possa essere indirizzata ai fini sociali. Il citato art. 11 del contestato d.l. si occupa giustamente di detti fini sociali, cioè del fatto che le farmacie di nuova istituzione possano essere istituite in rapporto al numero degli abitanti, assicurando una loro equa distribuzione sul territorio e l&#8217;accessibilità del servizio anche ai residenti in zone scarsamente abitate, con ciò non lasciando senza difesa i farmacisti che, in caso di eccesso di potere, possono ottenere e di fatto spesso ottengono soddisfazione dal giudice amministrativo.</i><br />
3.3. Infine con riferimento alla dedotta violazione degli artt.117 e 118 della Costituzione, oltre a quanto già ritenuto dalla citata decisione della Corte Costituzionale n. 255/2013, è sufficiente rinviare a quanto rilevato, questa volta dal Consiglio di Stato sez. III, il 19 settembre 2013 (sentenza n. 4667) che ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, per violazione dell&#8217;art. 118 Cost., nel testo riformato nel 2001, e del principio di sussidiarietà in esso affermato, sotto il profilo che il legislatore avrebbe invaso la sfera riservata alla competenza legislativa delle Regioni, atteso che “il succitato art. 118 in linea di principio assegna ai Comuni tutte le funzioni amministrative, le quali possono essere affidate dalla legge ai livelli superiori (Province, Regioni, Stato) solo in quanto occorra per assicurarne l&#8217;esercizio unitario sulla base del principio di sussidiarietà.”<br />
4. Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro millecinquecento,00 da corrispondere, nella misura di euro cinquecento cadauna, alle tre parti resistenti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere<br />
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-1218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Comune di Giugliano (Avv. Giuseppe Russo) c. Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella) e Commissario straordinario ex art. 1, co. 2, L. 1/2011 (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di ENEL distribuzione SpA sull&#8217;annullamento del bando di gara per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Comune di Giugliano (Avv. Giuseppe Russo) c. Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella) e Commissario straordinario ex art. 1, co. 2, L. 1/2011 (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di ENEL distribuzione SpA</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del bando di gara per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di un termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle in Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Costruzione di un termovalorizzatore – D.L. 195/2009 – Individuazione del Comune di Giugliano  come sito per l’impianto – Questione di legittimità costituzionale – Violazione dell’art. 3, 32 e 97 Cost. per contrasto con il D.L. 61/2007 – Manifesta infondatezza – Sussiste – Ragioni.  </p>
<p>2. Ambiente e territorio – Rifiuti – Costruzione di un termovalorizzatore – Potere del commissario straordinario di indire la gara – Sussiste – Ragioni – D.L. 196/2010.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Rifiuti – Costruzione di un termovalorizzatore – Indizione di una gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori &#8211; Mancata preventiva definizione delle tecnologie da utilizzarsi e di un piano stralcio sui rifiuti da destinare all’impianto – Legittimità – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Rifiuti – Costruzione di un termovalorizzatore – Individuazione del Comune di Giugliano come sito per l’impianto – Potere del Commissario straordinario – Violazione del D.L. 133/2014 cd. “Sblocca Italia” – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 3, 32 e 97 Cost., dell’art. 10, co. 6-bis, D.L. 195/2009 nella parte in cui, individuando nel Comune di Giugliano il territorio destinato alla realizzazione di un termovalorizzatore, si porrebbe in contrasto con il precedente D.L. 61/2007 recante il divieto di localizzazione di siti di smaltimento finale dei rifiuti in tale territorio e altri comuni confinanti. Ciò perché nulla impedisce al Legislatore di innovare o modificare la disciplina di pari rango e perché lo stesso D.L. 61/2007 si riferisce con tutta evidenza alle discariche ed agli altri interventi straordinari adottati per superare l’emergenza della Regione Campania nel settore rifiuti.</p>
<p>2. In ordine al bando di gara indetto dal Commissario Straordinario avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di costruzione del termovalorizzatore di Giugliano, deve ritenersi infondato il ricorso in cui si faccia contestazione del decreto di nomina del Commissario per violazione del D.L. 90/2008 che affidava al Sottosegretario di Stato il potere di disporre la realizzazione di tale impianto, atteso che tale norma è stata superata dal sopravvenuto D.L. 196/2010, che ha affidato al Presidente della Regione, ed ai commissari straordinari da esso designati, il compito di individurare le aree interessate.</p>
<p>3. Deve ritenersi legittima l’indizione di una gara per l’affidamento della progettazione e costruzione di un termovalorizzatore avvenuta in assenza di disposizioni del bando sulle tecnologie da utilizzarsi e in mancanza di un piano stralcio che definisca proprietà, qualità e quantità dei rifiuti da trattare, laddove tale gara preveda una fase di dialogo competitivo finalizzata ad individuare in concerto tra le imprese e l’Amministrazione le tecnologie più adatte e la stessa realizzazione dell’impianto sia subordinata alla redazione del piano stralcio.</p>
<p>4. Deve ritenersi infondato il ricorso avverso il bando di gara per l’affidamento dei lavori di progettazione e costruzione di un termovalorizzatore con cui sia censurata la violazione del D.L. 133/2014 cd. “Sblocca Italia” che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare con decreto gli impianti di smaltimento dei rifiuti da realizzarsi atteso che tale norma non ha abrogato il D.L. 196/2010 che attribuiva tale funzione al Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione Campania, ferme restando le eventuali determinazioni adottate dal Capo del Governo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5691 del 2014, proposto da:<br />
Comune di Giugliano in Campania, in persona dei commissari straordinari p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Cesario Console, 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in Napoli, presso l’Avvocatura regionale, alla via S. Lucia, 81; Commissario straordinario ex art. 1, comma 2, L. n. 1/2011, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Napoli, alla via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Enel distribuzione S.p.A., non costituita; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del bando di gara CIG 528187444f, pubblicato il 6 ottobre 2014, per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di un termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle in Campania, nonché, ove necessario, del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 55 del 27 febbraio 2012.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario straordinario ex art. 1, comma 2, L. n. 1/2011;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in epigrafe, notificato in data 7 novembre 2014 e depositato il 18 seguente, il Comune di Giugliano in Campania ha impugnato il bando di gara, pubblicato il 6 ottobre 2014 sulla GURI, 5^ serie speciale, emesso dal Commissario straordinario ex art. 1, comma 2, L. n. 1/2011 e dPGRC n. 55 del 2012, per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di un termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle nella regione Campania. A sostegno della domanda di annullamento del suddetto bando nonchè, ove necessario, <i>in parte qua</i>, del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 55 del 27 febbraio 2012, l’ente territoriale ha dedotto sette motivi di diritto, così rubricati:<br />
1) violazione degli artt. 3, 32, 97, 114 e 118 Cost., anche in relazione all’art. 3 del D.L. 11.5.2007, n. 61, convertito con L. 5.7.2007, n. 87;<br />
2) violazione dell’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123;<br />
3-4) violazione dell’art. 10, comma 6 bis, del D.L. 30.12.2009, n. 195, convertito con L. 26.2.2010, n. 26, dell’art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito con L. 24.1.2011, n. 11, e del D.P.G.R.C. del 27.2.2010, n. 55;<br />
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 216 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, del D.M. 5.2.2013, degli artt. 177 e ss. del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e dell’art. 13 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE n. 2008/98/CE – eccesso di potere e carenza di istruttoria;<br />
6) violazione dell’art. 10, comma 6 bis, del D.L. 30.12.2009, n. 195, convertito con L. 26.2.2010, n. 26, e dell’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123;<br />
7) violazione dell’art. 35 del D.L. 12.9.2014, n. 133 – eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha eccepito la tardività dell’impugnazione, nella parte riferita al decreto del Presidente della Giunta n. 55 del 27.2.2012, concludendo comunque con richiesta di rigetto del ricorso anche nel merito per l’infondatezza delle censure.<br />
Si è costituito in resistenza, col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Commissario straordinario ex art. 1, comma 2, L. n. 1/2011, autorità emanante il bando in contestazione, con memoria difensiva in cui ha controdedotto ai motivi proposti <i>ex adverso</i>.<br />
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2014, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Comune di Giugliano in Campania ha impugnato il bando di gara, pubblicato il 6 ottobre 2014 sulla GURI, 5^ serie speciale, emesso dal Commissario straordinario – nominato ex art. 1, comma 2, della L. n. 1/2011 con decreto PGRC n. 55 del 27.2.2012, per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di un termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle nella regione Campania<br />
1.1. Col primo motivo, l’ente ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6 bis, del D.L. 30.12.2009, n. 195 – comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26 e successivamente sostituito dall&#8217;art. 1-bis, comma 5, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 – posto a base del bando di gara impugnato. Secondo l’assunto attoreo, la contestata disposizione – laddove prevede che “<i>Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall&#8217;articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l&#8217;impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale.</i>” – si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 32, 97, 114 e 118 della Costituzione. In particolare, la scelta di localizzare l’impianto sul territorio comunale sarebbe arbitraria ed irragionevole, non essendo state evidenziate le ragioni del superamento della specifica e straordinaria tutela ambientale in precedenza attribuita alle aree individuate dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11. maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni con L. 5 luglio 2007, il quale stabilisce quanto segue: “<i>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell&#8217;area «Flegrea» &#8211; ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» &#8211; e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti</i>”.<br />
1.2. Va premesso che, come si evince da quanto appena descritto, la scelta di localizzare l’intervento nel territorio dell’ente ricorrente è stata effettuata non in via amministrativa ma con l’evocato D.L. 30.12.2009, n. 195, come modificato in sede di conversione, che pertanto, in tale parte, si connota indubbiamente come cd. legge-provvedimento, venendo in rilievo disposizioni normative aventi un contenuto non generale ed astratto ma concreto e particolare. Invero, come più volte chiarito dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 289 del 2010, n. 267 del 2007, n. 429 del 1995, n. 346 del 1991 e n. 143 del 1989), non può ritenersi preclusa né alla legge ordinaria né a quella di fonte regionale la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie di regola affidati all’autorità amministrativa, fermo restando il sindacato sul rispetto dei principi di ragionevolezza e di non arbitrarietà, affinché le stesse non costituiscano uno strumento per disporre ingiustificate disparità di trattamento.<br />
1.3. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, la questione è inammissibile con riferimento agli artt. 114 e 118 Cost., non essendo state esposte le ragioni del preteso contrasto con tali articoli, mentre è manifestamente infondata con riguardo alle restanti norme costituzionali evocate, in quanto la scelta compiuta dal legislatore non si palesa manifestamente illogica o arbitraria né lesiva dei valori dalle stesse tutelati.<br />
In primo luogo, deve osservarsi che non è ravvisabile un reale contrasto della norma in contestazione con la disciplina contenuta nel D.L. 11 maggio 2007, n. 61. Premesso che nulla impedisce al legislatore di innovare o modificare la precedente disciplina di pari rango, la normativa di salvaguardia contenuta nell’art. 3, nel vietare per il futuro la localizzazione nei territori ivi specificati di ulteriori “<i>siti di smaltimento finale di rifiuti</i>”, si riferisce con tutta evidenza alle discariche ed agli altri interventi straordinari adottati per superare l&#8217;emergenza, in quel periodo giunta al culmine, nel settore dei rifiuti nella regione Campania, ma non impedisce la realizzazione di un termovalorizzatore secondo le metodiche scientifiche più avanzate, il quale si pone, secondo le definizioni utilizzate dal codice dell’ambiente (cfr. art. 182, comma 1), come un impianto di recupero che utilizza i rifiuti per la produzione di energia. Peraltro, la pericolosità delle attuali condizioni in cui i rifiuti sono stoccati, sia per il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sia per le nocive emissioni in atmosfera a seguito di incendi dolosi, è stata posta a base della procedura di infrazione (n. 2007/2195) contestata all’Italia per violazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 5/4/2006/12/CE. Sotto questo profilo, la scelta di localizzare l’impianto nel Comune di Giugliano in Campania non appare irragionevole, considerato che, come riconosciuto dallo stesso ente ricorrente, la maggiore quantità di eco-balle da eliminare è posta proprio sul territorio comunale e nelle aree limitrofe, con conseguente riduzione dei costi e dei rischi connessi al loro trasporto in siti più lontani. In tale prospettiva, un siffatto impianto, se progettato “<i>mediante l&#8217;applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell&#8217;ambiente”,</i> come stabilito dall’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123 – quale la tecnologia del “<i>gassificatore con torceal plasma</i>”, che, in assenza di combustione di tipo ossidativo, non comporta emissioni in atmosfera, (come osservato dal commissario straordinario nella memoria depositata il 24.12.2014) – si pone esso stesso come valido strumento per avviare una completa bonifica dei siti attualmente occupati dall’accumulo di eco-balle.<br />
2. Con il secondo motivo si assume che:<br />
&#8211; le disposizioni fondanti i poteri di nomina del commissario (art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.L. n 196/2010), richiamati nel decreto di investitura n. 55 del 27.2.2012, non sarebbero applicabili per la realizzazione dell’opera<i>de qua</i>;<br />
&#8211; sarebbe stato violato l’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123, che individuerebbe il Sottosegretario di Stato come soggetto attuatore dell’intervento;<br />
&#8211; al momento della nomina del commissario straordinario sarebbe stato ancora vigente il comma 6 bis dell’art. 10 del D.L. n. 195 del 2009, che individuava due possibili territori (Giugliano e Villa Literno) per l’insediamento dell’impianto.<br />
2.1. Come eccepito dalla difesa dell’amministrazione regionale, le suesposte censure, in quanto tardivamente dirette a mettere in discussione il decreto n. 55 del 2012, pubblicato sul BURC del 10.6.2012, sono inammissibili.<br />
2.2. Le doglianze sono comunque anche infondate.<br />
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123, “<i>Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di un&#8217;effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l&#8217;applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell&#8217;ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania.</i>”<br />
A sua volta, il successivo art.1 del D.L. 26 novembre 2010 n. 196, recante “<i>Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti</i>”, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, per quanto d’interesse nel presente giudizio, così statuisce, rispettivamente, ai commi 2 e 2 bis:<br />
&#8211; “<i>Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già pos<br />
&#8211; “<i>Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti già posti in es<br />
2.3. Ciò posto, osserva il Collegio che i primi due rilievi attorei sono smentiti dal chiaro dettato letterale delle norme, succedutesi nel tempo, non essendovi dubbio che il Presidente della regione Campania, al quale sono state conferite “<i>le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato</i>”, aveva il potere di nominare un commissario straordinario proprio al fine di attivare la procedura di <i>project financing </i>diretta a selezionare il soggetto deputato alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti oggetto del bando impugnato.<br />
2.4. Circa l’ultimo aspetto dell’assunto ricorsuale, posto che il comma 6 bis dell’art. 10 del D.L. 30.12.2009, n. 195, è stato sostituito dall&#8217;art. 1-bis, comma 5, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 – il cui contenuto testuale è già stato sopra riportato (al capo 1.) – è agevole rilevare che la scelta sopravvenuta, compiuta direttamente dal legislatore, di allocare l’opera proprio nel territorio del Comune di Giugliano, vale a superare solo le procedure in precedenza stabilite per la localizzazione dell’intervento in via amministrativa (che richiedevano la previa intesa con le Province di Napoli e Caserta e la consultazione dei due comuni interessati), lasciando fermi i restanti poteri conferiti al commissario straordinario con il citato decreto n. 55 del 27 febbraio 2012.<br />
3. Coi tre motivi seguenti, i quali possono trattarsi congiuntamente stante l’unitarietà della prospettazione, parte ricorrente contesta l’omesso svolgimento di tutta una serie di attività previste dalla normativa già richiamata e dal decreto n. 55/2012 e per il conseguente vizio di difetto di istruttoria sotto vari profili. In particolare, si imputa all’autorità emanante di non aver previamente:<br />
a) scelto la tipologia dell’impianto;<br />
b) adottato il piano stralcio, con l’acquisizione del parere di valutazione ambientale strategica e la successiva sottoposizione alla Giunta regionale per l’approvazione;<br />
c) verificato le caratteristiche delle balle, la loro idoneità ad essere smaltite quale “<i>combustibile derivato da rifiuti</i>” (CDR) ed il regime proprietario delle stesse;<br />
d) valutato l’eventuale disponibilità di aree alternative a quella individuata (di proprietà dell’ENEL), che non sarebbe idonea allo scopo in quanto posta in prossimità di centri abitati.<br />
3.1. Ritiene il Collegio che le questioni sollevate, ancorchè in parte meritevoli di considerazione ai fini del successivo sviluppo delle funzioni assegnate al commissario straordinario, ancora <i>in itinere</i>, non sono tali da invalidare il gravato bando, giacchè il parallelo svolgimento delle segnalate attività risulta compatibile con l’attuazione della procedura di finanza di progetto in argomento.<br />
Invero, la gara risulta strutturata attraverso lo svolgimento di una prima fase di dialogo competitivo, il cui modulo organizzativo non risulta specificamente contestato dal ricorrente. Giova rammentare, al riguardo che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 (richiamato anche dall’art.153, comma 16, in materia di finanza di progetto), la stazione appaltante può ricorrere a tale sistema in relazione alla complessità dell’opera da realizzare, quando<br />
<i>“- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all&#8217;articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o &#8211; non è oggettivamente in grado di specificare l&#8217;impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all&#8217;individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all&#8217;analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche</i>.”<br />
Come chiarito dalla stazione appaltante, il sistema del dialogo competitivo, che comporta una continua interazione tra ditte partecipanti ed amministrazione aggiudicatrice, è stato prescelto proprio al fine della “<i>ricerca di soluzioni tecnicamente idonee ed efficienti e di soluzioni che possano risolvere e superare le problematiche di carattere finanziario e che consentano, pertanto, la realizzazione dell’opera a cura e spese dell’aggiudicatario con riconoscimento a favore dello stesso, quale unico corrispettivo, del diritto di gestire il termovalorizzatore per il periodo contrattualmente previsto</i>” (pag. 3 del documento descrittivo allegato al bando).<br />
3.2. La peculiare strutturazione della gara consente quindi di superare la prima obiezione formulata dal ricorrente (sopra individuata alla lettera a), in quanto il commissario straordinario sarà in grado di addivenire alla scelta della soluzione tecnologica più idonea, garantendo nel contempo la “<i>salvaguardia della salute della popolazione e dell&#8217;ambiente</i>”, secondo quanto stabilito dal già citato art. 8, comma 1 bis, del D.L. n. 90 del 2008, solo al termine della prima fase di dialogo competitivo, ponendola poi a base delle successive fasi della procedura.<br />
3.3. Allo stesso modo, quanto al punto sub b), una volta definite le caratteristiche tecniche e la taglia dell’impianto di termovalorizzazione, la stessa autorità potrà avviare la doverosa redazione del piano stralcio, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, alla stregua di quanto previsto dal decreto n. 55 del 2012. Infatti, come può leggersi in quest’ultimo, il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), pubblicato sul BURC n. 5 del 24.1.2012, “<i>in considerazione dell’assenza, allo stato, di informazioni amministrative, giuridiche e tecniche adeguate in merito, tra l’altro alla definizione della “</i>proprietà<i>” dei rifiuti stoccati, alla valutazione attendibile della quantità dei rifiuti da trattare, della loro composizione chimica e del conseguente valore del potere calorifico, ha rinviato all’adozione di un piano stralcio specifico la formulazione, previa definizione degli aspetti critici in menzione, della soluzione adeguata, dal punto di vista della fattibilità tecnologica e della sostenibilità ambientale ed economica</i>”. A tal fine, pertanto, il Presidente della Giunta regionale della Campania ha nominato il detto commissario straordinario, subordinando “<i>la realizzazione</i>” dell’impianto di trattamento termico per il definitivo recupero e smaltimento dei rifiuti in questione alla redazione del citato strumento pianificatorio.<br />
3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono vanno disattese anche le doglianze compendiate alle lettere c) e d) giacchè la definizione dei segnalati aspetti critici riguardanti i rifiuti stoccati e la scelta finale dell’area ove costruire l’impianto potranno trovare adeguata collocazione all’interno del già citato piano stralcio. All’uopo, peraltro, come evidenziato nella documentazione allegata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato (cfr. relazioni del 15.5.2012, del 31.8.2012 e del 23.10.2012), pur segnalando la carenza di idonee risorse finanziarie (cfr. sul punto delibera n. 474 del 6.9.2012 della Giunta regionale), l’organo straordinario risulta già essersi attivato, procedendo:<br />
&#8211; ad un primo aggiornamento della stima della quantità dei rifiuti stoccati (circa 5.577.705 tonnellate, come da tabella riportata nel documento descrittivo allegato al bando di gara) e del censimento dei 23 siti interessati;<br />
&#8211; all’inizio delle attività di caratterizzazione di alcuni campioni di rifiuti (in data 5.6.2012 è stata rilasciata autorizzazione del Presidente del Tribunale di Napoli per le balle sequestrate e nel mese di febbraio 2013, a seguito di procedura ad evide<br />
&#8211; alla richiesta di un parere dell’Avvocatura dello Stato sulla proprietà delle balle stoccate nel periodo 2001-2005 (anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n.290/2010).<br />
Parallelamente sono state verificate le varie ipotesi per l’individuazione della concreta area ove localizzare l’impianto, con l’acquisizione, da ultimo, della manifestazione di interesse alla vendita di un’area industriale (riportata in catasto al foglio 58, particella 247, cat. D1, di 82.232 mq.) di proprietà dell’ENEL (cfr. nota dell’11 settembre 2014), sulla quale attualmente insiste una centrale termoelettrica da riconvertire.<br />
A tale ultimo riguardo, il ricorrente si è limitato a dedurre solo genericamente l’inidoneità del sito, in quanto sarebbe posto in prossimità del centro abitato, senza tuttavia allegare alcun elemento di prova, sicché siffatta doglianza si palesa inammissibile.<br />
3.5. Concludendo sul punto, ritiene il Collegio che l’approfondimento di tutte le problematiche sopra evidenziate debba trovare puntuale definizione in sede di formazione del piano stralcio, in ottemperanza al decreto n. 55 del 2012. Va, pertanto, ribadito che l’indizione della gara in esame non è di per sé incompatibile con la predisposizione dello strumento pianificatorio, in quanto il sistema del dialogo competitivo può essere utile a individuare le soluzioni tecnologiche e finanziare più idonee, fermo restando l’obbligo del commissario straordinario di completare tutte le necessarie attività propedeutiche e di effettuare le scelte amministrative di propria competenza prima del passaggio alla seconda fase della procedura.<br />
4. Non merita accoglimento neanche il motivo rubricato al n. 6, ove il Comune di Giugliano lamenta che il bando non chiarisce che l’impianto dovrà smaltire i soli “<i>rifiuti già prodotti e stoccati</i>”, alla stregua di quanto disposto dal ripetuto art. 10, comma 8 bis, del D.L. n. 196 del 2009, e non anche quelli ancora da produrre.<br />
Invero, lo stesso ente ricorrente ha esposto che la formulazione del precedente bando – impugnato dal altri comuni – facendo riferimento allo smaltimento “<i>dei rifiuti solidi urbani esclusivamente provenienti da Giugliano e dai comuni limitrofi all’impianto</i>” – poteva ingenerare equivoci al riguardo ed è stato pertanto correttamente eliminato nella nuova versione.<br />
5. Con l’ultimo mezzo, l’instante lamenta la violazione dell’art. 35 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, cd. “<i>decreto sblocca Italia</i>”, laddove attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di individuare, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare.<br />
La censura è infondata.<br />
Precisato che l’originaria versione dell’articolo 35 è stata sostituita in sede di conversione dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014 n. 164, il Collegio si limita ad osservare sul punto che la normativa sopravvenuta non ha abrogato le previsioni, sopra richiamate, poste a base delle attribuzioni assegnate al commissario straordinario nominato dal Presidente della regione Campania, né è incompatibile con lo speciale regime giuridico conferito alla procedura concernente l’impianto da realizzare nel territorio del Comune di Giugliano in Campania, ferme restando, naturalmente, le eventuali successive determinazioni che saranno adottate dal Capo del Governo.<br />
6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.<br />
In considerazione della peculiarità, novità e complessità della controversia sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte soccombente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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