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	<title>23/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.381</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-381/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.381</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore sulla legittimità dell&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che non ha provveduto al versamento del contributo in favore dell&#8217;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, quando il CIG è stato indicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma non nell&#8217;avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-381/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.381</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-381/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.381</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che non ha provveduto al versamento del contributo in favore dell&#8217;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, quando il CIG è stato indicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma non nell&#8217;avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – C.I.G. – Indicazione nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Omissione soltanto nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Versamento del contributo – Omissione – Impresa – Va esclusa.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.36, dir. 2004/18/CE – Divieto – Finalità – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia indicato il C.I.G. nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma abbia omesso di indicarlo soltanto nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, va esclusa l’impresa che non ha provveduto al versamento del contributo in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, perché non è qualificabile come scusabile la condotta dell’impresa che omette di versare il contributo all’Autorità di vigilanza, per asserita assenza del C.I.G., senza verificare la presenza del codice identificativo in tutti gli avvisi ed estratti pubblicati dalla stazione appaltante.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di appalti pubblici, il divieto posto dall’art. 36 della direttiva 2004/18/CE, recepito dal legislatore italiano con l’art. 66 comma 10, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, mira a scongiurare che le Amministrazioni aggiudicatrici rechino vantaggi agli operatori nazionali, attraverso la diffusione in ambito europeo di bandi di gara incompleti, che non consentano alle imprese interessate di acquisire compiuta ed immediata conoscenza degli elementi essenziali dell’appalto e del procedimento di evidenza pubblica: ciò non avviene in riferimento al codice numerico necessario per effettuare il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00381/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01923/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2011, proposto da </p>
<p><b>Pastore s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, 8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Apricena</b>, non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto di fornitura di pasti caldi nelle scuole materne e consegna di pasti caldi alle persone anziane bisognose, adottato dal seggio di gara in data 6 ottobre 2011 e comunicato con nota prot. 13638 del 17 ottobre 2011;<br />	<br />
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il bando di gara nella parte in cui omette di indicare il CIG, nonché il provvedimento di reindizione della gara, ove già emanato;<br />	<br />
per il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso la riammissione alla gara e la conseguente aggiudicazione dell’appalto, all’esito della rinnovazione delle operazioni di gara;<br />	<br />
in via subordinata, per il risarcimento per equivalente, a titolo di danno emergente e lucro cessante, quest’ultimo nella misura del 10% dell’importo a base d’asta, ovvero nel minore o maggior importo da determinarsi in sede giudiziale;<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Vito Aurelio Pappalepore per la ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La Pastore s.r.l. impugna il provvedimento con cui il Comune di Apricena ha disposto la sua esclusione dalla procedura aperta per l’appalto di fornitura di pasti caldi nelle scuole materne e consegna di pasti caldi alle persone anziane bisognose, a causa del mancato versamento del contributo in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.<br />	<br />
Deduce, con unico ed articolato motivo, violazione dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, violazione del principio di legittimo affidamento, violazione degli artt. 46, 66 e 70 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per molteplici profili: lamenta, in sintesi, che il Comune avrebbe illegittimamente deliberato l’esclusione, pur avendo omesso di indicare nel bando pubblicato sulla G.U.U.E. il cosiddetto C.I.G. (codice identificativo della gara), senza il quale non è tecnicamente possibile effettuare il pagamento del contributo obbligatorio, alla luce delle istruzioni operative diffuse dalla stessa Autorità di vigilanza con deliberazione del 3 novembre 2010.<br />	<br />
2. Il Comune di Apricena non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 924 del 24 novembre 2011.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni sommariamente esposte nella fase cautelare.<br />	<br />
Come è noto, il mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza è causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 1, commi 65-ss., della legge n. 266 del 2005. <br />	<br />
La difesa della società ricorrente non ha depositato la documentazione integrale relativa alla gara ma, tuttavia, ha ammesso lealmente che il Comune di Apricena aveva indicato il C.I.G. nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre aveva omesso di indicarlo soltanto nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.<br />	<br />
Orbene, se in linea teorica risponde al vero quanto evidenziato da parte ricorrente circa il contenuto degli avvisi, e cioè che, ai sensi dell’art. 66, decimo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006, “<i>Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente</i>”, deve però ritenersi che, nella fattispecie, l’Amministrazione non aveva dato luogo a pubblicazioni aventi contenuto difforme l’una dall’altra, bensì aveva trascurato di indicare un dato (il C.I.G. necessario per il versamento del contributo) nel testo trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E., mentre aveva inserito il dato nel testo pubblicato in ambito nazionale.<br />	<br />
Non vi era, dunque, contraddittorietà tra l’uno e l’altro testo; vi era, al più, un testo incompleto, quello pubblicato a livello comunitario, per un aspetto del tutto marginale e certamente non rilevante ai fini della delimitazione dell’oggetto dell’appalto e della procedura da seguirsi.<br />	<br />
D’altronde, i concorrenti ben potevano reperire il C.I.G. dalla versione pubblicata sulla G.U.R.I. ed effettuare il pagamento, con uno sforzo di ordinaria diligenza: ciò che, peraltro, hanno fatto le altre imprese partecipanti (le quali, stando alla documentazione versata in giudizio, risultano escluse per diverse motivazioni). <br />	<br />
Non può esservi spazio, allora, per l’applicazione in favore della società ricorrente degli invocati principi di tutela dell’affidamento incolpevole e di dovere di soccorso istruttorio, poiché non può essere qualificata come scusabile la condotta dell’impresa concorrente che omette di versare il contributo all’Autorità di vigilanza, per asserita assenza del C.I.G., senza verificare la presenza del codice identificativo in tutti gli avvisi ed estratti pubblicati dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Per quanto detto, infine, non può essere accolta l’istanza avanzata dalla ricorrente nella memoria conclusiva, ove si chiede di sollevare questione pregiudiziale di conformità alla normativa europea (e segnatamente all’art. 36 della Direttiva 2004/18/CE, nella parte in cui vieta alle stazioni appaltanti di includere nei bandi pubblicati in ambito nazionale informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi pubblicati a livello comunitario). <br />	<br />
In primo luogo, infatti, la presente controversia riguarda l’interpretazione e l’applicazione di una norma di legge interna (l’art. 1, commi 65-ss., della legge n. 266 del 2005) che non trova corrispondenti previsioni nel diritto europeo degli appalti.<br />	<br />
Si consideri, in ogni caso, che il divieto posto dall’art. 36 della direttiva in materia di appalti, puntualmente recepito dal legislatore italiano con la ricordata disposizione dell’art. 66, decimo comma, del Codice dei contratti pubblici, mira a scongiurare che le Amministrazioni aggiudicatrici rechino vantaggi agli operatori nazionali, attraverso la diffusione in ambito europeo di bandi di gara incompleti, che non consentano alle imprese interessate di acquisire compiuta ed immediata conoscenza degli elementi essenziali dell’appalto e del procedimento di evidenza pubblica. <br />	<br />
Tale non può considerarsi, tuttavia, il codice numerico necessario per effettuare il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza. Ed inoltre, tale doglianza non può essere utilmente spesa da un’impresa italiana, che ben avrebbe potuto consultare entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il testo pubblicato sulla G.U.R.I., per adempiere all’obbligo di versamento ormai universalmente noto agli operatori nazionali del settore. <br />	<br />
4. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
Nulla per le spese, vista la mancata costituzione del Comune di Apricena.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-381/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.381</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-382/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.382</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore. sull&#8217;inesistenza di un interesse qualificato a contestare l&#8217;ammissione alla gara dell&#8217;aggiudicataria in capo alla impresa estromessa per inidoneità dell&#8217;offerta tecnica Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Ricorrente – Estromissione per inidoneità dell’offerta tecnica – Ammissione alla gara dell’aggiudicataria – Contestazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-382/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-382/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesistenza di un interesse qualificato a contestare l&#8217;ammissione alla gara dell&#8217;aggiudicataria in capo alla impresa estromessa per inidoneità dell&#8217;offerta tecnica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Ricorrente – Estromissione per inidoneità dell’offerta tecnica – Ammissione alla gara dell’aggiudicataria – Contestazione – Apprezzabile interesse – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di affidamento di un appalto pubblico, la ricorrente estromessa nel corso del procedimento valutativo, per inidoneità dell’offerta tecnica, non ha un apprezzabile interesse a contestare l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00382/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01860/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2011, proposto da </p>
<p><b>Liliana Cassinelli</b>, nella qualità di legale rappresentante della Viviam s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mariagrazia Chianura, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Gentile in Bari, piazza Garibaldi, 6; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Gardhen Bilance s.r.l.<i></b></i> e <b>Formedic s.r.l.</b>, non costituite; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera n. 1104 del 16 settembre 2011, con la quale veniva aggiudicata in via definitiva alla ditta Gardhen Bilance s.r.l. la gara per la fornitura di poltrone per chemioterapia e prelievi, indetta con nota prot. n. 34714/AGP-ABD del 13 aprile 2011;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Mariagrazia Chianura e Franco Gagliardi La Gala;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Viviam s.r.l. impugna la deliberazione n. 1104 del 16 settembre 2011, con la quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha aggiudicato alla Gardhen Bilance s.r.l. la gara per la fornitura di poltrone per chemioterapia e prelievi, indetta con nota prot. 34714/AGP-ABD del 13 aprile 2011.<br />	<br />
Deduce, con unico motivo, violazione della <i>lex specialis</i> di gara, violazione del principio imparzialità, violazione del principio del giusto procedimento ed eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta: l’Amministrazione avrebbe illegittimamente riammesso l’aggiudicataria Gardhen Bilance s.r.l., che in un primo momento era stata esclusa per non aver dichiarato, nell’offerta, la percentuale di sconto da applicare all’eventuale estensione della fornitura, consentendole in tal modo di integrare la propria offerta economica dopo che era già stata resa pubblica quella degli altri concorrenti.<br />	<br />
Si è costituita l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, contestando nel merito gli assunti della ricorrente ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto d’interesse ad ottenere una pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione, a seguito del consolidarsi della sua esclusione dalla gara.<br />	<br />
L’istanza di sospensiva è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 923 del 24 novembre 2011.<br />	<br />
All’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’irricevibilità del documento (relazione tecnica di parte) prodotto il giorno della pubblica udienza dalla ricorrente, in violazione dei termini di cui all’art. 73 cod. proc. amm. e senza l’assenso della difesa dell’Amministrazione.<br />	<br />
2. Passando all’esame del merito, va premesso che, con lettera d’invito del 13 aprile 2011, il Policlinico di Bari ha indetto una procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, per la fornitura di poltrone da chemioterapia e prelievi, di importo a base di gara pari ad euro 46.000, da aggiudicarsi al prezzo più basso. <br />	<br />
L’appalto è stato aggiudicato alla Gardhen Bilance s.r.l., con deliberazione n. 1104 del 16 settembre 2011, qui impugnata.<br />	<br />
Lamenta la ricorrente Viviam s.r.l. che, all’apertura delle offerte tecniche ed economiche delle partecipanti ammesse, la commissione di gara ha accertato che la Gardhen Bilance s.r.l. e la Formedic s.r.l. avevano omesso di dichiarare la percentuale di sconto da applicare nel caso di ordinativo eccedente il 40% del massimo previsto, la cui indicazione era prescritta nel disciplinare di gara (pag. 4 &#8211; punto 3) a pena di esclusione.<br />	<br />
La commissione di gara avrebbe però illegittimamente consentito alle predette due concorrenti di integrare le rispettive offerte, ammettendole alla fase successiva della gara, ossia alla valutazione delle offerte tecniche.<br />	<br />
In seguito, è accaduto che sia la società ricorrente che la Formedic s.r.l. sono state escluse, a causa del risultato negativo dell’esame di conformità ed idoneità dei prodotti offerti, in relazione alle caratteristiche tecniche richieste dal disciplinare di gara. La fornitura è stata pertanto aggiudicata alla Gardhen Bilance s.r.l., unica offerente rimasta in gara.<br />	<br />
3. La difesa del Policlinico di Bari rileva, in via pregiudiziale, che le attrezzature offerte dalla Viviam s.r.l. sono state giudicate inidonee all’utilizzo clinico, in base alla valutazione tecnica espressa con nota del 30 giugno 2011 dal Direttore dell’Unità operativa di oncologia (identica sorte è toccata all’altra concorrente Formedic s.r.l.) e che, nel ricorso in esame, manca qualsiasi doglianza o contestazione sul punto. La ricorrente non avrebbe perciò interesse all’annullamento della gara, sia per l’oggettiva impossibilità a presentare in seguito una offerta tecnicamente idonea, in caso di riedizione della stessa, sia per la mancata contestazione della propria esclusione.<br />	<br />
L’eccezione è fondata, secondo il principio già sommariamente affermato dal Collegio nella fase cautelare. Parte ricorrente, infatti, non censura le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a giudicare inidonea la sua offerta tecnica. <br />	<br />
E’ perciò inammissibile l’unico motivo di impugnativa, con il quale si tenta di dimostrare che l’aggiudicataria Gardhen Bilance s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per incompletezza delle dichiarazioni allegate all’offerta (in ordine alla percentuale di sconto sugli acquisti in eccedenza).<br />	<br />
In base ad un principio processuale consolidato, la concorrente legittimamente esclusa non ha un apprezzabile interesse a contestare l’ammissione dell’aggiudicataria (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8969; Id., sez. V, 13 settembre 2005 n. 4692; Id. sez. V, 21 novembre 2007 n. 5925).<br />	<br />
Nella fattispecie, la Viviam s.r.l. è rimasta priva non soltanto della legittimazione a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e la regolarità delle distinte scansioni procedimentali. Essa perciò fa valere un interesse di mero fatto all’annullamento dell’aggiudicazione ed alla riedizione della gara, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe titolo ad impugnarne gli atti. <br />	<br />
Il principio è stato di recente riaffermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, nell’affrontare la tematica del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, ha nuovamente chiarito come la mera partecipazione alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, così come la definitiva esclusione, o l’accertamento dell’illegittimità dell’ammissione, impediscono di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva, tale esito rimanendo fermo in tutti i casi in cui si verifichi l’inoppugnabilità dell’atto di esclusione (Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011 n. 4).<br />	<br />
Ad identica conclusione deve pervenirsi nella vicenda in esame, ove l’esclusione della società ricorrente non è avvenuta nella fase iniziale di pre-qualifica ovvero di ammissione dei concorrenti (per difetto di un requisito o per erronea compilazione dell’offerta), ma è maturata nel corso del procedimento valutativo, allorquando la ricorrente è stata estromessa per inidoneità dell’offerta tecnica (in questo senso, su vicenda analoga, TAR Puglia, Bari, sez. I, 29 luglio 2011 n. 1195).<br />	<br />
4. Discende, da quanto detto, l’inammissibilità del ricorso. <br />	<br />
Le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda controversa, possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-382/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1034</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-2-2012-n-1034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-2-2012-n-1034/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1034</a></p>
<p>Pres.Maruotti – Est. Lopilato Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; Antitrust (Avv. Stato) c/ Sibc Cisal &#8211; Sindacato Indipendente Banca Centrale Antitrust, Fisac-Cgil dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. A. Porpora) sull&#8217;individuazione del controinteressato nel rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, nonché sulla applicabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-2-2012-n-1034/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-2-2012-n-1034/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1034</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Maruotti – <i>Est. </i>Lopilato<BR> Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; Antitrust (Avv. Stato) c/ Sibc Cisal &#8211; Sindacato Indipendente Banca Centrale Antitrust, Fisac-Cgil dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. A. Porpora)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione del controinteressato nel rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, nonché sulla applicabilità dell&#8217;art. 49 c.p.a. a tale rito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti – Controinteressato – Individuazione – Presupposto – Riservatezza – Pregiudizio	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Diritto alla riservatezza – Ambito applicativo – Estensione ai dati personali su vita lavorativa – Ammissibilità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Notificazioni – Assenza destinatario – Impossibilità notifica al Comune di residenza – Conseguenze – Copia atto ad addetto ufficio – Ammissibilità – Presupposto – Relazione tra consegnatario e destinatario – Necessità – Sussiste	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Integrazione contraddittorio ex art. 49 c.p.a. – Ratio – Economia processuale – Conseguenza – Applicabilità nel rito dell’accesso agli atti – Ammissibilità	</p>
<p>5. Atto amministrativo – Organizzazione sindacale – Diritto accesso – Sussiste – Presupposto – Tutela proprie prerogative – Tutela iscritti – Necessità – Limiti	</p>
<p>6. Atto amministrativo – Diritto accesso – Presupposto – Documenti richiesti – Prova lesione interesse – Necessità – Non sussiste – Mezzo utile per la difesa –Sufficienza	</p>
<p>7. Giustizia amministrativa – Organizzazione sindacale – Difesa interesse istituzionalizzato – Conflitto interessi lavoratori iscritti – Esclusione – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, per controinteressati devono intendersi coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.	</p>
<p>2. La nozione di diritto alla riservatezza conosce diverse declinazioni interne che ne definiscono il significato e la portata e, a seguito dell’adozione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali), nell’ambito della predetta nozione rientrano, non solo i cosiddetti dati “sensibili” o “ultrasensibili”, ma anche i « dati personali», tra i quali devono essere ricompresi quelli afferenti alla vita lavorativa. 	</p>
<p>3. In materia di regolarità delle notificazioni, l’art. 139, co. 2, c.p.c., applicabile anche al giudizio amministrativo, stabilisce che, quando non è possibile effettuare la notifica in mani proprie ovvero nel Comune di residenza, «l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto» ad una persona «addetta» all’«ufficio o all’azienda». Affinché tale notificazione sia regolare è sufficiente che «esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto» <sup>1</sup> e, la prova della mancanza di tale rapporto, spetta alla parte che ne eccepisce la irregolarità. (Nella specie l’appellante si limitava a rilevare come il plico non fosse stato consegnato dall’agente notificatore postale a mani dell’interessato. La deduzione pertanto veniva ritenuta generica e in quanto tale non sufficiente a ritenere violate le regole che presiedono al procedimento di notificazione).	</p>
<p>4. L’art. 49 c.p.a. prevede, su un piano generale, che il giudice può non ordinare l’integrazione del contraddittorio «nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato». La ratio perseguita dalla norma è quella, non sussistendo il rischio di pregiudizio del diritto di difesa, di economia processuale. La valorizzazione della ragione giustificativa del citato art. 49 porta a ritenere che lo stesso sia applicabile anche nel caso in cui le concrete modalità di accoglimento del ricorso in materia di accesso sono tali da escludere la possibilità di pregiudizio della posizione dei controinteressati. 	</p>
<p>5. Sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione. Le organizzazioni sindacali sono, pertanto, legittimate ad agire a tutela sia degli interessi delle organizzazioni stesse, sia degli interessi giuridicamente rilevati degli appartenenti alla categoria rappresentata. Tuttavia, la legittimazione non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro.	</p>
<p>6. In materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, il “collegamento” tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto e la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.	</p>
<p>7. In tema di conflitto di interessi tra lavoratori nelle controversie in cui ad agire in giudizio sono gli enti esponenziali di interessi collettivi, per valutare tale conflitto occorre avere riguardo a quello che viene definito “interesse istituzionalizzato”. Non è, dunque, sufficiente che l’azione proposta possa, in concreto, ledere la posizione di taluni dei soggetti appartenenti alla categoria purché l’ente persegua l’interesse che ha costituito la ragione della creazione dell’ente stesso. Nel caso di specie è stato escluse che ricorresse un conflitto di interessi tra lavoratori, atteso che l’interesse in rilievo era quello relativo al rispetto delle normative di disciplina delle modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, non sussistendo dunque alcuna situazione conflittuale. 	</p>
<p></b>______________________________<br />	<br />
<sup>1</sup>Cfr. <i>Cass., sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26572.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01034/2012REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08837/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8837 del 2011, proposto dalla</p>
<p><b>Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; Antitrust</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>la Sibc Cisal &#8211; Sindacato Indipendente Banca Centrale Antitrust, Fisac-Cgil dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Porpora, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, piazza Adriana, n. 20 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la signora <b>Chiara Lacava</b>, non costituitasi nel secondo grado del giudizio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>sentenza 12 ottobre 2011, n. 8014, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione prima; </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio di Sibc Cisal &#8211; Sindacato Indipendente Banca Centrale Antitrust e di Fisac-Cgil dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Messineo e l’avvocato Porpora.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Sindacato indipendente Banca centrale Antitrust – Sibc Cisal in data 21 aprile 2011 ha presentato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una istanza di accesso finalizzata ad acquisire elementi per verificare il rispetto della normativa vigente e degli accordi sindacali sottoscritti dall’Autorità «in materia di assunzione del personale con contratto a tempo determinato in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni (con particolare riferimento agli uffici di assegnazione, al regime giuridico relativo a tali assunzioni, al trattamento economico, ai titoli di studio ed ai requisiti professionali posseduti dagli assunti)».<br />	<br />
In particolare, la richiesta era relativa alle delibere adottate dall’Autorità ed aventi ad oggetto assunzioni: <br />	<br />
&#8211; di «15 unità in servizio in posizione di comando»;<br />	<br />
&#8211; «utilizzando l’istituto del comando per professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l’Autorità e di 4 unità da assumere con contratto a tempo determinato»;<br />	<br />
&#8211; di «10 unità in servizio in posizione di comando» e «10 unità in servizio con contratto a tempo determinato».<br />	<br />
La richiesta comprendeva, inoltre, «le delibere adottate dall’Autorità dal 7 marzo 2007» sino al momento della domanda di accesso di «assunzioni di unità con contratto a tempo determinato e di personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni».<br />	<br />
Infine, si richiedeva per ciascuna delle suindicate unità «documentazione relativa all’amministrazione di provenienza, ai titoli di studio, alle esperienze professionali ed alla qualifica pregressa all’assunzione in Autorità, al trattamento economico precedentemente goduto ed ai relativi accordi con l’amministrazione di provenienza», nonché «all’incarico ricoperto in Autorità, alle mansioni svolte, all’ufficio o direzione di assegnazione, al trattamento economico riconosciuto ed alla relativa base normativa di assunzione».<br />	<br />
1.1.– Con il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado, l’Autorità ha affermato che la richiesta di accesso alle delibere «relative alle singole unità lavorative assunte con contratto a tempo determinato, in posizione di comando e in posizione di fuori ruolo non sia rappresentativa di una situazione giuridicamente rilevante, atteso che la stessa attiene a documentazione relativa a singole posizioni lavorative e, in ogni caso, non necessaria al perseguimento delle prerogative» che l’organizzazione sindacale «dichiara di voler perseguire». <br />	<br />
1.2.– Con sentenza 12 ottobre 2011, n. 8014 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione prima, ha accolto il ricorso n. 5159 del 2011, ritenendo sussistente la legittimazione ad ottenere la richiesta documentazione. <br />	<br />
In particolare, il Tar ha ritenuto che tale legittimazione derivasse da una serie di accordi stipulati tra l’Autorità e le organizzazioni sindacali. <br />	<br />
A tale proposito sono state richiamati nella predetta sentenza: <br />	<br />
&#8211; l’accordo del 7 marzo 2007 che «obbligava l’Autorità ad avvalersi dell’istituto del comando nei limiti previsti dalla legge»; <br />	<br />
&#8211; l’accordo del 16 aprile 2007 (attuativo del primo) che «precisava che detto personale, dipendente di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, di organi costituzionali e di altre autorità indipendenti, avrebbe dovuto essere in possesso di<br />
&#8211; l’accordo del 31 maggio 2010, con cui «le parti hanno convenuto sull’esigenza di promuovere l’avvio di una diversa politica di acquisizione delle risorse umane, veicolata dallo svolgimento di procedure concorsuali, con corrispondente tendenziale conteni<br />
Il Tar conclude sul punto ritenendo che i predetti accordi «recavano tutti l’indicazione dell’obbligatoria attivazione, ad opera della procedente Autorità, di ipotesi di concertazione e/o preventiva informazione» con le organizzazioni sindacali.<br />	<br />
2.– L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i motivi indicati nei punti successivi. <br />	<br />
2.1.– Si sono costituite nel presente giudizio le organizzazioni sindacali chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
3.– L’appello non è fondato.<br />	<br />
4.– Innanzitutto, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado «per mancata instaurazione del contraddittorio con i controinteressati». <br />	<br />
4.1.– In via preliminare deve rilevarsi, su un piano generale, come per controinteressati in materia di accesso devono intendersi coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190). <br />	<br />
Come è noto, la nozione di diritto alla riservatezza conosce diverse declinazioni interne che ne definiscono il significato e la portata. Ai fini della risoluzione della presente controversia è sufficiente rilevare come, a seguito dell’adozione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali), nell’ambito della predetta nozione rientrano, non solo i cosiddetti dati “sensibili” o “ultrasensibili”, ma anche i « dati personali», tra i quali devono essere ricompresi quelli afferenti alla vita lavorativa. <br />	<br />
Per quanto attiene alle modalità di proposizione dell’azione l’art. 116, primo comma, cod. proc. amm., nella versione originaria, prevedeva che il ricorso in materia di accesso dovesse essere notificato, oltre che all’amministrazione, «agli eventuali controinteressati», aggiungendo che si applica l’articolo 49 dello stesso codice. La formulazione della norma non chiariva, però, se il ricorso dovesse essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, a pena di inammissibilità, ovvero se ciò fosse non necessario essendo onere del giudice disporre poi l’integrazione del contraddittorio. <br />	<br />
Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, ha modificato la disposizione sopra riportata prevedendo espressamente, allo scopo di evitare qualunque dubbio in sede applicativa, che il ricorso deve essere notificato «ad almeno un controinteressato».<br />	<br />
4.2.– Alla luce di tale disciplina occorre esaminare l’eccezione sollevata dell’appellante con riguardo ad aspetti prospettati in via gradata. <br />	<br />
In relazione ad un primo profilo si rileva la inammissibilità dell’intero ricorso in quanto lo stesso sarebbe stato notificato alla dott.ssa Chiara Lacava, che non potrebbe essere considerata contro interessata, in quanto la documentazione richiesta riguardava il personale in assegnazione temporanea per il periodo 2010 e 2011, mentre la dipendente a cui è stato notificato il ricorso «risulta essere in servizio presso l’Autorità appellante da epoca antecedente all’indicato biennio». <br />	<br />
In ogni caso, si osserva, tale notificazione non sarebbe stata regolare: l’agente notificatore avrebbe, infatti, consegnato il plico non a mani proprie ma «presso la sede dell’Autorità» ove la predetta dipendente «presta servizio». <br />	<br />
In relazione ad un secondo profilo, l’appellante deduce come, anche a volere ritenere che il ricorso sia stato regolarmente notificato ad almeno uno dei controinteressati, il Tar avrebbe omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dipendenti coinvolti con conseguente nullità della sentenza. <br />	<br />
Ritiene la Sezione che tali deduzioni non siano fondate. <br />	<br />
In primo luogo, deve rilevarsi come non sia corretto il rilievo secondo cui la dott.ssa Lacava non sarebbe controinteressata, sia perché la domanda di accesso ha riguardato, come già sottolineato, anche dati anteriori all’anno 2010, sia perché la difesa dell’Autorità si è limitata a rilevare genericamente che la dipendente presta servizio da «epoca precedente». <br />	<br />
Per quanto attiene, poi, alla regolarità della notificazione nei suoi confronti, l’art. 139, secondo comma, c.p.c., applicabile anche al giudizio amministrativo, stabilisce che, quando non è possibile effettuare la notifica in mani proprie ovvero nel Comune di residenza, «l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto» ad una persona «addetta» all’«ufficio o all’azienda». <br />	<br />
Affinché tale notificazione sia regolare è sufficiente che «esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto» (Cass., sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26572). <br />	<br />
La prova della mancanza di tale rapporto spetta alla parte che ne eccepisce la irregolarità: nella specie l’appellante si è limitato a rilevare come il plico non sia stata «consegnato dall’agente notificatore postale a mani dell’interessata». La deduzione è generica e in quanto tale non sufficiente a ritenere violate le regole che presiedono al procedimento di notificazione. Si tenga conto, inoltre, che nella specie le parti resistenti nel presente giudizio hanno rilevato come la dott.ssa La Cava abbia «ritirato personalmente il ricorso presso l’ufficio dove era stato depositato il plico (…)». <br />	<br />
Chiarito che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato regolarmente notificato ad uno dei controinterassati, occorre adesso verificare se il giudice di primo grado avesse o meno l’onere di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati. <br />	<br />
L’art. 49 cod. proc. amm. prevede, su un piano generale, che il giudice può non ordinare l’integrazione del contraddittorio «nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato». La ratio perseguita dalla norma è quella, non sussistendo il rischio di pregiudizio del diritto di difesa, di economia processuale. <br />	<br />
Nel caso in esame, il giudice di primo grado, pur avendo accolto il ricorso, ha puntualizzato che «la dimostrata presenza di singole posizioni soggettive per le quali possa (in ragione del concreto contenuto degli atti offerti in conoscenza) fondatamente predicarsi la presenza di dati sensibili e/o altrimenti preclusivi alla divulgabilità, ben potrà trovare tutela in idonee forme di “opacizzazione” ovvero di “oscuramento” di elementi comunque suscettibili di identificazione soggettiva». <br />	<br />
La valorizzazione della ragione giustificativa del citato art. 49 porta a ritenere che lo stesso sia applicabile anche nel caso in cui le concrete modalità di accoglimento del ricorso in materia di accesso sono tali da escludere la possibilità di pregiudizio della posizione dei controinteressati. <br />	<br />
In definitiva, se nel rito in materia di accesso i controinteressati sono coloro che hanno diritto alla tutela della riservatezza e se, nella specie, tale tutela deve essere assicurata nei confronti dei titolari dei dati sensibili e personali, le disposizioni modali predefinite nella sentenza di primo grado fanno sì che tali soggetti sono stati adeguatamente protetti senza necessità che il Tar disponesse l’integrazione del contraddittorio.<br />	<br />
5.– Le appellanti con altro motivo sostengono che le organizzazioni sindacali sarebbero prive di legittimazione alla luce di una attenta analisi del contenuto degli accordi richiamati nella sentenza di primo grado. <br />	<br />
In particolare, si assume che l’accordo del 7 marzo 2007 si occupa di «alcuni aspetti dell’ordinamento delle carriere e del trattamento economico del personale dipendente», stabilendo che «i criteri generali relativi alle professionalità e alle modalità di individuazione dei livelli retributivi per il personale comandato saranno concordati con le organizzazioni sindacali»; essendo stato raggiunto l’accordo il 16 aprile 2007, «tale obbligo risulta definitivamente assolto». Per quanto attiene all’accordo del 16 aprile 2007 si assume come nessuna clausola di esso «si occupi di relazioni sindacali». Allo stesso modo non rilevante, per il suo contenuto, che viene riportato, sarebbe l’accordo del 31 maggio 2010. <br />	<br />
Con altro motivo, connesso a quello appena esposto, si deduce come non «si riesce ad ipotizzare un reale ed effettivo interesse dei dipendenti a conoscere atti che riguardino le assunzioni con contratti a termine o con comando di altri dipendenti».<br />	<br />
I motivi, così riassunti, non sono fondati. <br />	<br />
L’art. 22 prevede che il diritto di accesso deve essere riconosciuto a «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». <br />	<br />
In primo luogo, deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Sezione abbia più volte avuto modo di affermare che «sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione» (sentenza 11 gennaio 2010, n. 24). Le organizzazioni sindacali sono, pertanto, legittimate ad agire a tutela sia degli interessi delle organizzazioni stesse, sia degli interessi giuridicamente rilevati degli appartenenti alla categoria rappresentata. <br />	<br />
Ne consegue che, nella specie, è sufficiente rilevare la collocazione istituzionale, in attuazione della normativa di settore, dei sindacati resistenti nell’ambito dell’organizzazione datoriale per ritenere presente questo primo presupposto. <br />	<br />
In secondo luogo, la stessa giurisprudenza, sopra richiamata, ha puntualizzato come la legittimazione non possa tuttavia «tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro». <br />	<br />
Nel caso in esame anche tale requisito sussiste e deriva, come correttamente messo in rilievo dal Tar, dal contenuto degli accordi sopra riportati. In particolare, assume speciale rilevanza l’accordo del 31 maggio 2007, con il quale le parti deducono come negli ultimi anni vi sia stata la «sostanziale interruzione dell’attività di reclutamento e l’ampio ricorso a forme di lavoro flessibili e temporanee» e che è necessario, si legge, ricercare soluzioni di sistema volte tra l’altro a ridurre progressivamente l’utilizzo di forme di lavoro a termine e flessibile e di coprire posti di ruolo «attraverso procedure concorsuali». <br />	<br />
L’oggetto degli accordi è, dunque, sufficiente ad attribuire “concretezza” alla pretesa azionata dalle organizzazioni sindacali evitando che l’istanza di accesso si risolva in un controllo generalizzato dell’attività posta in essere dall’Autorità. <br />	<br />
Per quanto attiene, infine, alla asserita mancanza di un interesse reale ed effettivo dei dipendenti in relazione all’oggetto dell’istanza di accesso, è sufficiente richiamare il costante orientamento di questo Consiglio secondo cui il «collegamento» tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto e la documentazione richiesta deve essere, «genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse» (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116)<br />	<br />
6.– Con l’ultimo motivo di appello si assume come, «anche a volere ritenere che le organizzazioni sindacali intendano tutelare l’interesse dei dipendenti di ruolo in posizione meno elevata nella carriera volto ad indurre l’amministrazione a bandire i concorsi per i posti ricoperti con comando o con assunzioni non di ruolo temporanee, non v’è dubbio che l’interesse che in tale modo si vorrebbe tutelare da parte delle oo.ss. non sia omogeneo ed indivisibile per tutti gli associati e, che, anzi, ricorra un tipico caso di conflitto di interessi tra lavoratori». <br />	<br />
Il motivo non è fondato.<br />	<br />
L’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con la sentenza 3 giugno 2011, n. 10, ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad una fattispecie diversa ma con argomentazioni estensibili a tutte le controversie in cui ad agire in giudizio siano enti esponenziali di interessi collettivi, che per valutare tale conflitto occorre avere riguardo a quello che viene definito «interesse istituzionalizzato». Non è, dunque, sufficiente che l’azione proposta possa, in concreto, ledere la posizione di taluni dei soggetti appartenenti alla categoria purché l’ente persegua l’interesse che ha costituito la ragione della creazione dell’ente stesso. Nel caso di specie è indubbio che l’interesse che viene in rilievo è quello al rispetto delle normative di disciplina delle modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che non sussiste la situazione conflittuale prospettata. <br />	<br />
7.– Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in appello deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 8837 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna l’appellante Autorità garante della concorrenza e del mercato al pagamento di euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, in favore delle parti resistenti per le spese e le competenze del giudizio di appello.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-2-2012-n-1034/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-694/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.694</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini della rinnovazione del procedimento, la comunicazione del Comune di Roma con la quale è stata negata alla ricorrente la possibilità di presentare la propria candidatura per l&#8217;eventuale inserimento nella Commissione Consultiva dei servizi pubblici non di linea di cui alla l. n.21/92 (taxi, autobus da noleggio),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-694/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-694/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini della rinnovazione del procedimento, la comunicazione del Comune di Roma con la quale è stata negata alla ricorrente la possibilità di presentare la propria candidatura per l&#8217;eventuale inserimento nella Commissione Consultiva dei servizi pubblici non di linea di cui alla l. n.21/92 (taxi, autobus da noleggio), se il Comune ha omesso di predeterminare i criteri di individuazione della “maggiore rappresentatività” a livello nazionale e locale delle associazioni di categoria potenzialmente interessate a designare propri componenti nella Commissione prevista dall’art. 4 della l. n. 21 del 1992, nonché successivamente, di provvedere al rinnovo di quest’ultima, mediante idonea procedimentalizzazione atta a consentire la presentazione di candidature da parte delle associazioni medesime. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00694/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07968/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7968 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Anc Associazione Nazionale di Categoria Trasporto Persone e Mobilità</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Aldo Basile, con domicilio eletto presso Aldo Basile in Roma, via Carlo Conti Rossini, 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Roma Capitale</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi D&#8217;Ottavi, con domicilio eletto in Roma, presso l’Avvocatura comunale, via del Tempio di Giove, 21;<br />	<br />
&#8211; <b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Mondo Taxi 8822 Srl</b>, <b>Federtaxi Cisal</b>, <b>Codacons, Assartigiani Roma e Provincia Confartigianato Imprese</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del Comune di Roma prot. QG/S 16237 in data 20.05.2011 con la quale è stata negata alla ricorrente la possibilità di presentare la propria candidatura per l&#8217;eventuale inserimento nella Commissione Consultiva dei servizi pubblici non<br />
&#8211; della nota prot. n. 14090 del 5 maggio 2011, con la quale Roma Capitale ha chiesto a tutte le Organizzazioni di categoria e alle centrali Radio Taxi, già presentati in Commissione, la conferma dei propri rappresentanti, nonché degli atti presupposti e c<br />
&#8211; della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 maggio 2010, prot. 15/IV/0011788, avente ad oggetto “individuazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per il servizio di autobus da noleg<br />
&#8211; della deliberazione della G.M. n. 95 del 14 aprile 2010, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 214/1998, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e delle deliberazioni succe<br />
&#8211; nonché dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; determinazione dirigenziale n. 619 in data 24.05.2011, prot. 16752;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il Cons. Silvia Martino;	</p>
<p>Uditi gli avv.ti di cui al verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso appare fondato nella parte in cui il Comune ha omesso di predeterminare i criteri di individuazione della “maggiore rappresentatività” a livello nazionale e locale delle associazioni di categoria potenzialmente interessate a designare propri componenti nella Commissione prevista dall’art. 4 della l. n. 21 del 1992, nonché successivamente, di provvedere al rinnovo di quest’ultima, mediante idonea procedimentalizzazione atta a consentire la presentazione di candidature da parte delle associazioni medesime;<br />	<br />
Ritenuto che la peculiarità della fattispecie, consenta, allo stato, di compensare le spese;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare, ai fini della rinnovazione del procedimento, nei sensi di cui in motivazione.<br /> <br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-694/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-132/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-132/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.132</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto &#8220;la fornitura di aghi, siringhe, diffusori e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/200, tenuto conto 1) del riferimento nel contratto di avvalimento tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-132/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-132/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.132</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto &#8220;la fornitura di aghi, siringhe, diffusori e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/200, tenuto conto 1) del riferimento nel contratto di avvalimento tra Alliance e ricorrente alla lett. e) al “costituendo RTI con la ricorrente stessa; 2) della possibile estensione della funzione di garanzia prestata dall’ausiliaria anche all’ipotesi di piena responsabilità della mandataria ricorrente anche per le obbligazioni della mandante; considerata, nel bilanciamento degli interessi, l’opportunità di consentire alle ricorrenti di partecipare comunque alla gara, nel frattempo ancora sospesa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>N. 00132/2012 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00086/2012 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 86 del 2012, proposto da:<br />
Societa&#8217; <b>Multimed S.r.l.</b> e <b>Medi.Ca S.r.l.</b>, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Mariateresa Quaranta, Filippo Benelli e Matteo Bensi, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, via Torricelli, 12;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>S.C.R. &#8211; Piemonte S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Merani e Antonella Borsero, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca, 21;</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Viglia S.r.l.</b>;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto &#8220;la fornitura di aghi, siringhe, diffusori e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/200 (gara 7/2011)&#8221; e, più precisamente dei seguenti atti: della raccomandata prot. 8197 datata 16 dicembre 2011, anticipata per fax e pervenuta successivamente, con la quale la S.C.R. &#8211; Piemonte s.p.a. comunicava agli esponenti che la Commissione Giudicatrice nella seduta riservata proseguita in forma pubblica in data 15 dicembre 2011 aveva disposto l&#8217;esclusione del R.T.I. costituendo dalla procedura; del verbale di gara in seduta riservata in data 15 dicembre 2011, ove si dispone e si da atto dell&#8217;esclusione degli esponenti dalla procedura di gara; per quanto possa occorrere, del verbale di gara in seduta pubblica in data 24 novembre 2011; in via gradata, il disciplinare di gara se interpretato nel senso di imporre a pena di esclusione la presentazione di un contratto scritto e documentalmente autonomo; nonchè di qualsiasi atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della S.C.R. &#8211; Piemonte S.p.A.;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso possa dirsi, ad un primo sommario esame, non sprovvisto di apprezzabili elementi di fumus boni iuris, tenuto conto 1) del riferimento nel contratto di avvalimento tra Alliance e Multimed (doc. n. 6 dell’Amministrazione) alla lett. e) al “costituendo RTI con la ditta Medi.ca s.r.l.; 2) della possibile estensione della funzione di garanzia prestata dall’ausiliaria anche all’ipotesi di piena responsabilità della mandataria Multimed anche per le obbligazioni della mandante;<br />
considerata, nel bilanciamento degli interessi, l’opportunità di consentire alle ricorrenti di partecipare comunque alla gara, nel frattempo ancora sospesa;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)<br />
&#8211; accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende, ai sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati riammettendo con riserva le ricorrenti alla prosecuzione della gara<br />
&#8211; fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 23.05.2012;<br />
&#8211; compensa tra le parti le spese della presente fase.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore<br />
Manuela Sinigoi, Referendario</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/02/2012</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-132/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.149</a></p>
<p>Va sospesa, ferma restando ogni successiva determinazione dell’Amministrazione; la deliberazione del Consiglio comunale che ha deliberato di non concedere l&#8217;autorizzazione alla ricorrente per l&#8217;ampliamento e successiva coltivazione di una cava per inerti, se il ricorso presenta significativi elementi di fondatezza sotto il profilo della dedotta carenza di istruttoria e di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ferma restando ogni successiva determinazione dell’Amministrazione; la deliberazione del Consiglio comunale che ha deliberato di non concedere l&#8217;autorizzazione alla ricorrente per l&#8217;ampliamento e successiva coltivazione di una cava per inerti, se il ricorso presenta significativi elementi di fondatezza sotto il profilo della dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 7 della L.R. n. 69 del 1978 (sui criteri per il rilascio dell&#8217;autorizzazione); considerato, altresì, sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dalla società ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00149/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00168/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 168 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Green Cave s.r.l.</b>, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Vittorio Barosio e dall’avv. Claudia Maria Cicchetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Santhià</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Scaparone e Cinzia Picco, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Torino, via S. Francesco D&#8217;Assisi, 14;<br />	<br />
<b>Provincia di Vercelli</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>A.R.P.A. Piemonte &#8211; Dipartimento di Vercelli</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale N. 11 &#8211; Vercelli</b>, in persona del direttore generale p.t., non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>Corpo Forestale dello Stato</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b>Autorità D&#8217;Ambito</b>, &#8211; <b>ATO 2</b>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>Provincia di Biella</b>, non costituita in giudizio	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Associazione di Irrigazione Ovest Sesia</b>, <b>S.I.I. S.p.A.</b>, <b>Enel Rete Gas, Telecom Italia S.p.A., Satap S.p.A., Comune di Cavaglia&#8217;, Comune di Tronzano Vercellese, Comune di Alice Castello, Comune di Carisio, Comune di San Germano Vercellese, Comune di Formigliana, Comune di Casanova Elvo</b>, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) del verbale di deliberazione 29.11.2011, n. 83, nel quale il Consiglio comunale di Santhià ha deliberato &#8220;di non concedere l&#8217;autorizzazione alla Società Green Cave srl &#8230; all&#8217;ampliamento e alla successiva coltivazione della cava per inerti in località Mandria&#8221;;<br />	<br />
b) della proposta deliberazione del 22.11.2011, n. 413, con la quale il Sindaco ha proposto al Consiglio Comunale di Santhià &#8220;di non concedere l&#8217;autorizzazione alla Società Green Cave Srl &#8230; all&#8217;ampliamento e alla successiva coltivazione della cava per inerti in località Mandria&#8221;;<br />	<br />
c) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, consequenziale e comunque connesso;	</p>
<p>nonché per il risarcimento<br />	<br />
di tutti i danni patiti e subendi dalla ricorrente a seguito dell&#8217;illegittimo diniego dell&#8217;autorizzazione all&#8217;ampliamento ed alla successiva coltivazione della cava per inerti di cui si tratta.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Santhià&#8217;;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso presenta significativi elementi di fondatezza sotto il profilo della dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 7 della L.R. n. 69 del 1978;<br />	<br />
Considerato, altresì, sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dalla società ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto, conseguentemente, di concedere l’invocata misura cautelare, ferma restando, in ogni caso, ogni successiva determinazione dell’Amministrazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, l’istanza cautelare in epigrafe indicata e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Fissa la discussione del merito del ricorso in epigrafe alla I pubblica udienza del mese di febbraio 2013.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di lite relative alla presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />	<br />
Ofelia Fratamico, Referendario<br />	<br />
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.69</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-69/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-69/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-69/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.69</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara per affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione dell&#8217;allestimento, nonche&#8217; gestione delle aree e dei servizi della manifestazione Yacht Med Festival 2012; infatti il ricorso incidentale diretto alla declaratoria di inammissibilità della ricorrente alla procedura di gara, appare fondato con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-69/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.69</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-69/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.69</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara per affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione dell&#8217;allestimento, nonche&#8217; gestione delle aree e dei servizi della manifestazione Yacht Med Festival 2012; infatti il ricorso incidentale diretto alla declaratoria di inammissibilità della ricorrente alla procedura di gara, appare fondato con riferimento alla omessa dimostrazione, da parte della ditta ricorrente, della capacità economico e finanziaria richiesta nel bando (fatturato specifico relativo all’importo per servizi analoghi realizzati negli ultimi 3 esercizi regolarmente conclusi per un importo non inferiore a 1.425.000 euro oltre IVA), ritenendo, in particolare, che i servizi indicati dalla ricorrente non possano qualificarsi come analoghi e che, quindi, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi della lex specialis di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00069/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00071/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 71 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Pescerosso Srl Comunicazione e Design</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Giasi, Denis Scarmozzino, con domicilio eletto presso Tar Lazio Sez. Di Latina in Latina, via A. Doria 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Camera di Commercio di Latina</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Scafetta, Annalisa Di Giulio, con domicilio eletto presso la Camera Comm. via Umberto I n.84, in Latina; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Fiera di Roma Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Pittori, Elisa Scotti con domicilio ex lege presso Tar Lazio Sez. Di Latina in Latina, via A. Doria, 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento n.53 del 23/01/2012 di aggiudicazione definitiva della gara per &#8220;affidamento della ideazione, progettazione, realizzazione dell&#8217;allestimento, nonche&#8217; gestione delle aree e dei servizi della manifestazione Yacht Med Festival 2012&#8221; alla controinteressata; della nota prot. n.1379/5 pervenuta a mezzo fax il 24/01/2012; della nota prot. n.31978/5 trasmessa a mezzo fax il 28/12/2011; richiesta di risarcimento danno;<br />	<br />
con ricorso incidentale notificato l&#8217;8 febbraio 2012 e depositato il 20 successivo, la srl Fiera di Roma chiede l&#8217;annullamento del verbale n.2 del 15/09/2011 di ammissione della soc. ricorrente alla fase di presentazione delle offerte economiche, nonche&#8217; del provvedimento n.791 del 26/09/2011 di mancata esclusione della stessa in sede di verifica dei requisiti ex art. 48 d. lgs. n.163/2006;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di Commercio di Latina e di Ati Fiera di Roma Srl-Gruppo Gamma Srl;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso incidentale diretto alla declaratoria di inammissibilità della ricorrente alla procedura di gara, appare fondato con riferimento alla omessa dimostrazione, da parte della ditta ricorrente, della capacità economico e finanziaria richiesta nel bando ( III. 2. 2) lett. c) “dichiarazione sostitutiva del fatturato specifico relativo all’importo per servizi analoghi realizzati negli ultimi 3 esercizi regolarmente conclusi (2008, 2009, 2010) per un importo non inferiore a 1.425.000 euro oltre IVA”;<br />	<br />
Ritenuto, in particolare, che i servizi indicati dalla ricorrente non possano qualificarsi come analoghi e che, quindi, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi della lex specialis di gara;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare;	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-69/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.69</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dirigenziale del Comune di Brindisi con cui è stata autorizzata la cattura di n. 416 esemplari di lepre (lepus europaeus) in un Parco Naturale Regionale; relazione tecnica di censimento resa dall&#8217;Ambito caccia; considerato che l’art. 19, comma 2, l. 157/1992 e l’art. 34, commi 4, 5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dirigenziale del Comune di Brindisi con cui è stata autorizzata la cattura di n. 416 esemplari di lepre (lepus europaeus) in un Parco Naturale Regionale; relazione tecnica di censimento resa dall&#8217;Ambito caccia; considerato che l’art. 19, comma 2, l. 157/1992 e l’art. 34, commi 4, 5 e 6, l.r. 27/1998, prevedono che le operazioni di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere “praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici”; &#8211; che il provvedimento impugnato non ha preso in alcuna considerazione l’utilizzo di metodi ecologici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00159/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00013/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 13 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Associazione Lepa Lega Protezione Animali, Associazione Legambiente Circolo Tonino di Giulio, Associazione Wwf Brindisi</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sergio Corbascio, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brindisi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trane, Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28; <b>Atc Br/A Ambito Territoriale e di Caccia di Brindisi</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Brindisi, Cia Confederazione Italiana Agricoltori Puglia</b>.; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Associazione Lav Lega Antivivisezione Onlus</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudia Roma, con domicilio eletto presso Flavio Santoro in Lecce, via S. Grande 3/B; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento dirigenziale del Comune di Brindisi &#8211; Settore Ambiente prot. n. 3451 del 23.12.2011, con cui è stata autorizzata la cattura di n. 416 esemplari di lepre (lepus europaeus) nel Parco Naturale Regionale &#8220;Saline di Punta della Contessa&#8221;; ove e per quanto occorra, della relazione tecnica di censimento resa dall&#8217;A.T.C. BR/A in data 08.11.2011 e delle connesse note ATC BR/A prot. n. 1272/11-SA/EMC del 17.11.2011 e prot. n. 1345/11-SA/EMC del 2.12.2011; di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti S. Corbascio, per la ricorrente, l’avv. C. Roma, per l’interventrice, e l’avv. e A. Astuto, in sostituzione degli avv.ti E. Guarino e F.sco Trane, per il Comune;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che l’art. 19, comma 2, l. 157/1992 e l’art. 34, commi 4, 5 e 6, l.r. 27/1998, prevedono che le operazioni di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere “praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici”;<br />	<br />
&#8211; che il provvedimento impugnato non ha preso in alcuna considerazione l’utilizzo di metodi ecologici.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
Accoglie la richiesta domanda cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 26 aprile 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;appalto comunale dei servizi di portierato di un immobile storico, di una biblioteca e di altri servizi accessori di pulizia. Rilevato, ad un sommario esame, che le dedotte censure inerenti il giudizio favorevole di anomalia espresso nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria non</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;appalto comunale dei servizi di portierato di un immobile storico, di una biblioteca e di altri servizi accessori di pulizia. Rilevato, ad un sommario esame, che le dedotte censure inerenti il giudizio favorevole di anomalia espresso nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria non appaiono fondate, atteso che essa, nella sua globalità, al di là di alcune voci singolarmente considerate (oneri per acquisto prodotti pulizia e materiali di consumo) risulta complessivamente attendibile, come risulta dalla puntuale e diffusa motivazione data dalla stazione appaltante. Ritenuto, in particolare, quanto ai costi del lavoro, che il riferimento al c.c.n.l. 2007 risultava ineludibile per la stazione appaltante, a causa delle vincolanti prescrizioni di cui alla lex specialis (capitolato speciale). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00137/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00088/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 88 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>La Lucentezza s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo Valla e Libera Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla, in Bari, via Q.Sella, 36;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Monopoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro, in Bari, via Dante n. 51; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Sgm</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Corrado Diaco, con domicilio eletto presso Giuseppe Chiaia Noya, in Bari, via Manzoni 15;<br /> <br />
<b>Leader Service Soc. Coop.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello, in Bari, via P. Amedeo, 82/A; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;appalto dei servizi di portierato del Castello di Carlo V, della biblioteca emeroteca &#8220;Prospero Rendella &#8221; e di altri servizi accessori di pulizia disposta in favore del Consorzio Stabile SGM c<br />
&#8211; della graduatoria definitiva delle offerte formulata nella seduta pubblica della commissione di gara del 14.12.2011, nella parte in cui ammette, anziché doverosamente escludere, le due imprese controinteressate;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso il verbale della commissione di gara del 14 dicembre 2011, l&#8217;aggiudicazione provvisoria e la relazione di verifica di congruità offerta anomala del dirigente dell&#8217;Area Organizzativa VII	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e del Consorzio Stabile Sgm e della Leader Service soc. coop.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo e Libera Valla, Pierluigi Nocera, Adriano Garofalo, per delega dell&#8217;avv. Corrado Diaco e Francesco Paolo Bello;	</p>
<p>Rilevato, ad un sommario esame, che le dedotte censure inerenti il giudizio favorevole di anomalia espresso nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria Consorzio Stabile SGM, non appaiono fondate, atteso che essa, nella sua globalità, al di là di alcune voci singolarmente considerate (oneri per acquisto prodotti pulizia e materiali di consumo) risulta complessivamente attendibile, come risulta dalla puntuale e diffusa motivazione data dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Ritenuto, in particolare, quanto ai costi del lavoro, che il riferimento al c.c.n.l. 2007 risultava ineludibile per la stazione appaltante, a causa delle vincolanti prescrizioni di cui alla lex specialis (art 1 c. 5 capitolato speciale).<br />	<br />
Rilevata, conseguentemente, l’impossibilità per la ricorrente di conseguire l’annullamento dell’aggiudicazione in esame.<br />	<br />
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per la concessione dell’invocata tutela cautelare.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza incidentale cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.127</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il verbale di gara con cui l’ A.S.L. ha disposto l’esclusione dell’impresa ricorrente dalla procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo sottovuoto. Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 1, prima parte cod. proc. amm. “Le parti resistenti e i controinteressati possono</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il verbale di gara con cui l’ A.S.L. ha disposto l’esclusione dell’impresa ricorrente dalla procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo sottovuoto. Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 1, prima parte cod. proc. amm. “Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale.”; Considerato che, nel caso di specie, l’interesse della controinteressata alla proposizione della domanda cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, è sorto in dipendenza dell’istanza cautelare formulata nel ricorso principale; che, tuttavia, detto interesse è venuto meno a seguito della rinuncia della ricorrente alla propria istanza cautelare, rinuncia di cui questo Tribunale ha preso atto con ordinanza n. 874 del 10 novembre 2011; Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata dalla controinteressata debba essere dichiarata improcedibile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00127/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01825/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>Teknolab s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Mastroviti e Silvio Giancaspro, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 40;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Bari</b>;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Becton Dickinson Italia s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 31;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa adozione di idonea misura cautelare,<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara in data 1.8.2011, comunicato con nota prot. n. 13610S UOR 5 del 9.8.2011, con cui la A.S.L. Bari ha disposto l’esclusione di Teknolab s.r.l. dalla “procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo sottovuoto”;<br />	<br />
&#8211; nonché del presupposto parere di non conformità reso dal Dirigente della U.O.C. Farmacia con nota prot. n. 1268/F del 30.4.2011;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato tecnico nella parte in cui si stabilisce di aggiudicare “per lotto unico ed indivisibile” n. 26 tipologie di dispositivi di prelievo sottovuoto, ivi compresa la tipologia “provett<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ed in particolare dei successivi atti e verbali di gara, allo stato non conosciuti;<br />	<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito e per effetto delle illegittime determinazioni e decisioni assunte;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.;<br />	<br />
Vista la domanda cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Fulvio Mastroviti e Flavio Lorusso;	</p>
<p>Rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 1, prima parte cod. proc. amm. “Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale.”;<br />	<br />
Considerato che, nel caso di specie, l’interesse della controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a. alla proposizione della domanda cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, è sorto in dipendenza dell’istanza cautelare formulata dalla Teknolab s.r.l. nel ricorso principale; che, tuttavia, detto interesse è venuto meno a seguito della rinuncia di Teknolab alla propria istanza cautelare, rinuncia di cui questo Tribunale ha preso atto con ordinanza n. 874 del 10 novembre 2011;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a. debba essere dichiarata improcedibile;<br />	<br />
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge l’istanza cautelare contenuta nel ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, presentata dalla controinteressata Becton Dickinson Italia s.p.a.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-127/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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