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	<title>23/2/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/2/2010 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-2-2010-n-1048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-2-2010-n-1048/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1048</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Taormina Società Save s.r.l. (Avv. Guarino) c/ Poste Italiane s.p.a. (Avv. Prof. Clarizia) sulla legittimità del decreto ministeriale che in materia di spedizione postale fissa un regime degli sconti graduato secondo quantità e periodicità delle pubblicazioni 1. Poste e telecomunicazioni – Servizio postale – Sconti differenziati &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-2-2010-n-1048/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-2-2010-n-1048/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Taormina<br /> Società Save s.r.l. (Avv. Guarino)   c/    Poste Italiane s.p.a. (Avv. Prof. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del decreto ministeriale che in materia di spedizione postale fissa un regime degli sconti graduato secondo quantità e periodicità delle pubblicazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Poste e telecomunicazioni – Servizio postale – Sconti differenziati &#8211; Scelta discrezionale del ministero.	</p>
<p>2. Poste e telecomunicazioni – Servizio postale – Decreto Ministeriale &#8211; Regime degli sconti &#8211; Criterio della periodicità della spedizione – Legittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni.	</p>
<p>3. Poste e telecomunicazioni – Servizio postale – Natura – Servizio universale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le tariffe per la spedizione postale di prodotti editoriali sono fissate con decreto del Ministero delle Comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non è illegittimo, per la violazione dei principi costituzionalmente protetti della libertà di informazione e di non discriminazione, il decreto ministeriale che applica sconti differenziati e graduati alla minore o maggiore periodicità della spedizione (cfr. in tal senso l’art. 56 del  DPR n. 156/1973). Infatti una cosa sono le tariffe agevolate, per le quali si prescinde dalla periodicità del prodotto editoriale spedito. Diversa cosa sono gli sconti: questi ultimi,per l’appunto, possono essere differenziati e stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti (con la sola eccezione delle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie,alle quali sarà,comunque,applicato lo sconto nella misura massima). 	</p>
<p>2. Sussistendo  una netta distinzione tra le agevolazioni tariffarie e il regime degli sconti, l’uniformità delle tariffe agevolate non deve comportare, a favore di tutte le riviste che beneficiano di tali agevolazioni,anche l’applicazione di un medesimo ed uniforme regime di sconti.La logica premiale della periodicità maggiore (e lo speculare limite agli sconti per la periodicità minore) risponde ad una valutazione discrezionale del Ministero delle Comunicazioni, censurabile in sede di vaglio di legittimità unicamente alla stregua di canoni di illogicità/ abnormità(non riscontrabile nel caso in questione). 	</p>
<p>3. Nel settore postale è individuabile un servizio universale, che deve obbligatoriamente essere prestato a tutti, indipendentemente dalla ubicazione geografica degli individui, a prezzi moderati, con una certa qualità. Ciò costituisce un contrappeso alla politica comunitaria della liberalizzazione dei servizi pubblici a carattere industriale e commerciale, e in quanto tale consente di derogare legittimamente le norme sulla concorrenza. La conseguente regolazione tariffaria (tariffe e prezzi) deve essere correlata ai costi e tendere al perseguimento dell’obiettivo dell’efficacia del servizio postale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 8939 del 2004, proposto da: 	</p>
<p><b>Societa&#8217; Save S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Guarino, con domicilio eletto presso Andrea Guarino in Roma, piazza Borghese N. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero delle Comunicazioni, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Societa&#8217; Poste Italiane S.p.A.; Poste Italiane S.p.A.<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione II n. 06177/2003, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA SPEDIZIONE POSTALE DI PRODOTTI EDITORIALI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Martelli per delega dell&#8217;avv.to Guarino, e l&#8217;avv.to Clarizia.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso di primo grado, l’ odierna parte appellante (dichiarando di essere al contempo editore di una rivista pubblicata con periodicità mensile e distributore di n. 530 testate periodiche spedite in abbonamento postale ed ammessa per tale attività a fruire di tariffe postali agevolate) aveva impugnato il Decreto del Ministro delle Comunicazioni, emanato di concerto con il ministro del Tesoro, del 13 novembre 2002 con cui sono state stabilite le tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale, e la nota della spa Poste Italiane del 10/12/2002 applicativa del citato D.M.<br />	<br />
Aveva all’uopo denunciato la violazione e falsa applicazione sotto plurimi profili, dell’art.2, comma 20 della L. n.662/1996, e dell’art.56 del Codice Postale (DPR 156/1973) come innovato dall’art.4 del D.L.155/1993, la violazione dei principi costituzionali in materia di libertà di informazione, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, la violazione e falsa applicazione dell’art.4, commi 1 e 1-bis, del D.L. n.411/2001, l’eccesso di potere per erroneo apprezzamento dei presupposti e sotto forma di sviamento, il vizio di incompetenza e di carenza dei presupposti, la violazione e falsa applicazione dell’art.86 (ex art.90) del trattato CEE e dell’art.3, commi 1 e 2, della L. n.20/1994, nonché la illegittimità derivata della nota circolare di Poste Italiane n.Dir/391 del 12/12/2002 per illegittimità del D.M. 13/11/2002.<br />	<br />
Il Tar, previo richiamo della normativa intervenuta a disciplinare la materia oggetto della presente controversia, ha respinto tutte le censure proposte da parte appellante rilevando, nel merito, che la tesi sostenuta nel ricorso di primo grado si fondava sul presupposto &#8211; non sorretto da alcun riscontro normativo &#8211; che l’uniformità delle tariffe agevolate dovesse comportare, altresì, a favore di tutte le riviste che beneficiano di tali agevolazioni anche l’applicazione di un medesimo ed uniforme regime di sconti.<br />	<br />
L’ appellante società ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto errata ed illegittima riproponendo tutti i motivi già contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.<br />	<br />
Il DM 13.11.2002 aveva del tutto sovvertito l’antevigente sistema ed aveva stabilito (in carenza di previsione legislativa ed in contrasto con quanto previsto dal DPR n. 156/1973) tariffe diverse in relazione alla periodicità della edizione. <br />	<br />
La c.d. “tariffa decentrata”, infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tar, aveva carattere prettamente tariffario; <br />	<br />
il DM 13.11.2002 impugnato, non permetteva di scindere lo sconto per il decentramento dalla tariffa agevolata di base.<br />	<br />
Anche la direttiva CE n. 97/67 comprovava l’esattezza della doglianza respinta dal Tar.<br />	<br />
Le agevolazioni tariffarie, graduate in base alla periodicità del prodotto editoriale spedito, assumevano certamente caratteristiche discriminatorie.<br />	<br />
Il risparmio dei costi da parte dell’amministrazione postale nessun rilievo poteva spiegare nella economia del provvedimento impugnato, costituendo – come erroneamente obliato dal Tar- fine del tutto estraneo allo scopo delle norme disciplinanti la materia, volte ad incentivare la produzione editoriale.<br />	<br />
Peraltro la spedizione decentrata sgravava di molti costi l’amministrazione postale: essa meritava di essere incentivata e non già stabilendo tariffe per la spedizione decentrata distinte in relazione alla periodicità di edizione (II motivo del ricorso di primo grado).<br />	<br />
Neppure appariva logica la limitazione alle sole 16 province elencate nel decreto della possibilità di fruire dello sconto per prodotti editoriali pubblicati almeno bisettimanalmente.<br />	<br />
Sussisteva parimenti la violazione del disposto di cui all’art. 4, co. I bis del DL n. 411/2001 convertito nella legge n. 463/2001 e di quello di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994.<br />	<br />
Gli aumenti tariffari previsti nell’impugnato decreto erano, inoltre, superiori al tasso di inflazione programmato (il tasso di inflazione per il 1997 era già stato recuperato con il precedente DM 28.3.1997 e pertanto non doveva essere computato) siccome inesattamente negato dal Tar: e ciò in spregio al puntuale disposto di cui all’art. 2 comma 20 della legge n. 662/1996.<br />	<br />
Del pari fondata appariva la doglianza di cui al sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado volta a censurare il citato DM 13.11.2002 laddove aveva esteso la posizione già dominante di Poste Italiane SPA per contrasto con gli artt. 82 ed 86 del Trattato CE.<br />	<br />
Apodittica, sul punto, appariva la motivazione reiettiva del Tar, che faceva riferimento ad un intento “di realizzare economie di scala” per il vero neppure provato.<br />	<br />
In conclusione, era stato realizzato un illegittimo restringimento del mercato della distribuzione editoriale a mezzo posta, in spregio al principio costituzionalmente proteto della libertà di informazione. <br />	<br />
Le superiori considerazioni sono state ribadite e puntualizzate dall’appellante mercè una diffusa memoria datata 2.12.2009.<br />	<br />
L’appellata Poste Italiane SPA ha depositato una articolata memoria chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.<br />	<br />
Le tariffe di cui all’art. 2 dell’impugnato decreto erano già tariffe agevolate: il DM aveva ristretto (l’ulteriore e diverso) regime degli sconti (ormai graduato secondo quantità e periodicità delle pubblicazioni). Quest’ultimo profilo degli sconti non era contemplato nella previsione normativa di cui all’art. 2 co.20 lett. b della legge n. 662/1996. <br />	<br />
Con riguardo al secondo motivo del ricorso in appello, a quanto esattamente rilevato dal Tar poteva unicamente aggiungersi che ad una maggiore periodicità delle stampe corrispondeva una maggiore economia di scala dei centri di smistamento.<br />	<br />
Altresì infondata appariva la censura fondata sull’asserito malgoverno del comma 1 bis dell’art. 4 del d.l. n. 411/2001 e volta a postulare un “congelamento” delle tariffe del 1997: tale tesi collideva sia con la previsione normativa di cui all’art. 2 co.20 della legge n. 662/1996 (che espressamente contemplava la modificabilità delle tariffe) e, più ancora, con il comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 411/2001.<br />	<br />
Sotto altro profilo ( e quanto alla censura fondata sull’art. 3 co.II della legge n. 19/1994) l’atto in oggetto non aveva contenuto regolamentare ma tariffario.<br />	<br />
Anche la doglianza fondata sull’asserito superamento del tasso di inflazione “recuperabile” era infondata: si ipotizzava un significato legale di “accettazione” alla pregressa inerzia dell’amministrazione che non aveva disposto un adeguamento annuale delle tariffe, del tutto distonico dalla previsione di legge. <br />	<br />
La censura fondata sulla asserita violazione dell’art. 86 del Trattato di Roma, infine, era temeraria, non essendovi alcun rapporto di concorrenzialità intercorrente tra Poste Italiane e le società distributrici.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello deve essere respinto, nei termini di cui alla motivazione che segue, con conseguente conferma dell’impugnata decisione.<br />	<br />
Il quadro normativo sotteso alla presente controversia può essere così ricostruito.<br />	<br />
L’art. 56 del DPR n. 156/1973 così dispone: <br />	<br />
“Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. <br />	<br />
Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un&#8217;area superiore al cinquanta per cento di quella dell&#8217;intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale. <br />	<br />
Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell&#8217;invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati. <br />	<br />
Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.”<br />	<br />
Il testo del comma 20 dell’art. 2 della legge n. 662/1996, a sua volta, così prevede: <br />	<br />
“Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall&#8217;Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonchè dell&#8217;esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postaledi: a ) libri; b ) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c ) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all&#8217;estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all&#8217;Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b ) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un&#8217;area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell&#8217;intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c ), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonchè quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c ), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all&#8217;80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni. “<br />	<br />
Appare altresì conducente, ai fini di una completa disamina del petitum appellatorio di seguito riportare il disposto di cui all’art. 4 del DL 23 novembre 2001, n. 411 convertito, con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, che così dispone: <br />	<br />
“1. Il termine di cui all&#8217;articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all&#8217;articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all&#8217;articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2) <br />	<br />
1-bis. Fino all&#8217;entrata in vigore delle agevolazioni previste dall&#8217;articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all&#8217;articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni”.<br />	<br />
Il DM 28.3.1997 emanato in attuazione della disposizione di cui alla legge n. 662/1996, è stato sostituito dal DM 13.11.2002, avversato dall’odierna appellante.<br />	<br />
Con riguardo alle censure di merito dalla stessa proposta avverso tale atto di regolazione ministeriale, lo si anticipa, l’intera “filosofia” delle medesime è condensata nella proposizione che è dato leggere alla pag 20 dell’atto di impugnazione (punto 15 del ricorso in appello): “lo sconto per il decentramento è in realtà una tariffa distinta che il vettore postale applica a fronte di un servizio reso minore di quello ordinario”.<br />	<br />
L’affermazione, nuove dalla constatazione che, allorchè si ricorra al sistema di spedizione c.d. “decentrato” (già introdotto, per il vero, dal DM 28.3.1997) sull’amministrazione postale grava un numero minore di incombenti (che vengono svolti, a monte, dalle distributrici).<br />	<br />
Il sistema degli sconti, allora, costituirebbe un autonomo sistema “tariffario speciale”.<br />	<br />
In quanto tale la previsione di un sistema differenziato, premiale per le spedizioni a periodicità più frequente, sarebbe illegittimo,in quanto impingente nel divieto di cui al comma I dell’art. 56 del DPR n. 156/1973 (peraltro confermato dalla legge n. 662/1996 art. 2 co. XX) che vietava ogni differenziazione fondata sulla periodicità.<br />	<br />
Purtuttavia &#8211; ancor prima di affrontare le doglianze di merito &#8211; sotto il profilo logico appare doveroso soffermarsi sulle censure “procedimentali” e quelle che, più radicalmente investendo il DM citato, e contestando la possibilità che la materia venisse regolata a mezzo del predetto decreto ministeriale, appaiono rivestire portata pregiudiziale. A tal proposito, possono essere esaminate congiuntamente le doglianze fondate sull’asserito malgoverno del disposto di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994, e dell’art. 4 del DL 411/2001.<br />	<br />
Quanto alla prima di esse,( fondata sull’asserito omesso rispetto del comma II dell’art. 3 della legge n. 20/1994: ” I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l&#8217;esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l&#8217;ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell&#8217;amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l&#8217;ufficio non ne rimetta l&#8217;esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi”), essa è infondata perché proprio ai sensi dell’art. 4 co. I ultima parte del DL 411/2001 (“Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”) è stata prevista, con legge ordinaria, una eccezione alla regola prevista dalla legge n. 20/1994 del differimento per un periodo pari a trenta giorni della entrata in vigore della disposizione predetta.<br />	<br />
La tesi contenuta nel ricorso in appello, secondo cui la disposizione di cui all’art. 4 co. I ultima parte del DL 411/2001 non si applicherebbe alle tariffe agevolate collide con il dettato letterale della disposizione predetta, con il suo inquadramento, e non è in alcun modo persuasiva.<br />	<br />
Allo stesso modo, la seconda censura “procedimentale” proposta, secondo cui il combinato- disposto del primo comma dall’art.4 co. I del DL 411/2001 e del comma 1 bis della medesima disposizione (1-bis. Fino all&#8217;entrata in vigore delle agevolazioni previste dall&#8217;articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all&#8217;articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni) avrebbe “congelato” il regime previsto dal DM 28.3.1997, non appare persuasiva.<br />	<br />
Ciò perché, come esattamente evidenziato dal Tar, la interpretazione del comma 1 bis in senso preclusivo di qualsivoglia regolamentazione medio tempore, renderebbe inspiegabile la espressa previsione contenuta nella parte finale del comma I della citata disposizione, e l’espresso richiamo ivi contenuto alla regolamentazione tariffaria a mezzo di decreto ministeriale, del quale si è prevista l’immediata entrata in vigore sin dal momento della pubblicazione del medesimo.<br />	<br />
Comprova troncante di quanto sopra affermato, con riferimento ai due motivi di doglianza sinora esaminati, si rinviene proprio dell’ultimo comma dell’antevigente DM 28.3.1997 (“il presente decreto, che sara&#8217; inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”)<br />	<br />
Il decreto impugnato, a differenza di quello ante vigente, non contiene tale ultima previsione; per legge essa è stata derogata; la legge che così dispone, ovviamente, non può che riferirsi ad un emanando decreto, restando così esclusa la fondatezza dell’opzione ermeneutica di parte appellante postulante un “congelamento” di ogni modifica tariffaria sino all’entrata in vigore delle agevolazioni previste dall&#8217;articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. <br />	<br />
In disparte quindi la eccezione di parte appellata ( secondo cui il DM in oggetto non avrebbe portata regolamentare ma tariffaria), appare al Collegio evidente che la espressa prescrizione di legge relativa alla immediata entrata in vigore del DM escluda in radice il positivo accoglimento della censura fondata sull’omesso controllo del Giudice contabile del testo del medesimo. <br />	<br />
Venendo al merito delle doglianze proposte, che possono essere esaminate congiuntamente, ritiene il Collegio che l’appello non contenga persuasive critiche all’iter motivazionale di cui al decisum del Tar. <br />	<br />
Ciò perché le doglianze contenute nel medesimo, sembrano rivolte, più che a censurare la legittimità delle prescrizioni dell’impugnato Decreto Ministeriale del 2002 in rapporto alle fonti ad esso sovraordinate, a prospettare, attraverso una “lettura” alternativa del sistema, censure attingenti il merito delle valutazioni discrezionali, non scrutinabili nella presente sede.<br />	<br />
E’ agevole riscontrare, infatti, che proprio la lettera del comma 20 dell’art. 2 della legge n. 662/1996 e più ancora quella della “norma madre” di cui all’art. 56 del DPR n. 156/1973, non contengono previsioni che inducano a suffragare la tesi patrocinata da parte appellante.<br />	<br />
Tale ultima disposizione, infatti, scinde nettamente la previsione delle “agevolazioni tariffarie a prescindere dalla periodicità” da quella, di cui al comma successivo, relativa al regime degli sconti.<br />	<br />
Il ricorso in appello salda, immotivatamente, i due piani, che invece sono stati esattamente ricostruiti dal Tar, ed oblia la circostanza che il regime degli sconti per il decentramento “interviene” su tariffe che sono già agevolate (questo passaggio è incontestabile) per espressa disposizione normativa.<br />	<br />
In altre parole: non è la graduazione dello sconto per il decentramento a rendere o meno la tariffa “agevolata”.<br />	<br />
Lo sconto interviene su tariffe (già) agevolate.<br />	<br />
E d’altro canto, che i parametri cui ancorare gli sconti possano essere differenziati, è ben chiarito proprio dal comma III del citato art. 56, laddove questo ha stabilito che “tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima”. <br />	<br />
Quanto alla connessa questione del limite agli sconti riposante nel rispetto del principio del decentramento, a quanto condivisibilmente rilevato dal Tar può solamente aggiungersi che sia la logica premiale della periodicità maggiore (sempre, s’intende, tenendo presente quanto dianzi rilevato in tema di distinzione tra tariffa agevolata e sconto) sia l’accentramento nelle 16 province individuate dal Decreto, rispondono ad una ottica di economia di scala, da un canto difficilmente contestabile sotto il profilo empirico (razionalizzazione dei processi lavorativi, specializzazione delle maestranze preposte, etc) e, sotto altro profilo, rispondono ad una valutazione discrezionale censurabile in sede di vaglio di legittimità unicamente alla stregua di canoni di illogicità/abnormità non certamente riscontrabile nel caso in questione (e, per il vero, neppure decisamente ipotizzati da parte appellante). <br />	<br />
Non pare cogliere nel segno –sotto altro profilo- la doglianza relativa all’asserita violazione dell’art. 86 del Trattato di Roma, non foss’altro apparendo decisiva la considerazione che, da un canto, il decreto impugnato non impone alcunché in favore di Poste Italiane SPA, non obbligando le società distributrici a servirsi della medesima, e, dall’altro, che non sussistono posizioni antagonistiche o concorrenziali tra la appellata e le società editrici/distributrici (peraltro il comma II della disposizione in ultimo menzionata stabilendo che “Le imprese incaricate della gestione di servizi d&#8217;interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l&#8217;applicazione di tali norme non osti all&#8217;adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”, pone un principio di natura flessibile, da rapportare volta per volta agli incombenti necessari per l’efficace svolgimento del servizio.<br />	<br />
I principi espressi dalla Corte di Giustizia in materia (si veda la decisione n. 340 del 17 maggio 2001) e l’interpretazione resa dal Giudice nazionale – si veda la decisione n. 1664 del 2008 del Tar Piemonte, laddove si è affermato che “nel settore postale è individuabile un servizio universale, che deve obbligatoriamente essere prestato a tutti, indipendentemente dalla ubicazione geografica degli individui, a prezzi moderati, con una certa qualità, e che nella costruzione comunitaria costituisce un contrappeso della liberalizzazione dei servizi pubblici a carattere industriale e commerciale e che in quanto tale può eccezionalmente consentire, sulla base dell&#8217;art. 86 del Trattato, deroghe alle norme sulla concorrenza.” non autorizzano ad accedere alle tesi di parte appellante.<br />	<br />
Anche la censura prospettata in forma di violazione dei principi desumibili dall’art. 12 della Direttiva n. 67 del 1997 (e dell’art. 13 del D.lvo n. 261/1999 che vi da attuazione) non convince il Collegio, apparendo risentire delle anzidette valutazioni “di merito” postulanti la contestazione del risparmio dei costi che l’esecutore del servizio postale ricaverebbe dal sistema di sconti introdotto su base decentrata, la cui non persuasività è stata dianzi affermata.<br />	<br />
Ciò perché proprio l’art. 12 della Direttiva predetta fa riferimento (“ i prezzi devono essere correlati ai costi e fornire incentivi ad una efficace fornitura del servizio universale”)alla correlazione ai costi, ed al perseguimento dell’obiettivo dell’efficacia del servizio (analogo precetto, ovviamente, è contenuto sub art. 13 del D.lvo n. 261/1999 : “Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri….. essere correlati ai costi;”). <br />	<br />
Il nucleo delle censure afferenti tale profilo (si veda in particolare pag.16 del ricorso in appello) concernente l’asserita impossibilità che la regolazione tariffaria tenga conto del profilo dei costi sopportati dall’appellata (e le connesse problematiche relative alla limitazione “provinciale” del decentramento) non appare pertanto fondato. <br />	<br />
Ulteriore questione da esaminare concerne la illegittimità del citato DM per l’asserito “sforamento” del tetto massimo di recupero della inflazione di cui al citato co. 20 dell’art. 2 della legge n. 662/1996.<br />	<br />
Essa è certamente infondata alla luce della esatta considerazione espressa dal Tar (e che non trova contrasto in alcun dato normativo di contrario segno) secondo cui non vi sarebbe preclusione al recupero del tasso inflattivo verificatosi negli anni precedenti (il decreto del 28.3.1997 nel preambolo ha stabilito che “Considerato che l&#8217;art. 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 ha disposto la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle tariffe agevolate per le categorie di invii di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma con un eventuale aumento non superiore al tasso di inflazione programmato che per il 1997 e&#8217; stabilito nella misura del 2,5%;”). <br />	<br />
D’altro canto in considerazione che il DM impugnato è intervenuto nel 2002, appare ovvio che esso facesse riferimento, per gli anni pregressi e sino al 2001, al tasso inflattivo reale e non a quello programmato.<br />	<br />
Il decreto medesimo, peraltro, (“Ritenuta l&#8217;opportunità di aggiornare, ai fini del recupero dell&#8217;inflazione maturata dal 1997 al 2001, le misure delle tariffe agevolate per la spedizione delle pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro;”) affermava espressamente di volere recuperare il tasso inflattivo dell’anno 2007: non è dato riscontrare in base a quale referente normativo parte appellante consideri preclusa tale evenienza (e ciò in disparte la circostanza che l’appellata alle pagg. 15-16 della propria memoria conclusionale confuta analiticamente, con deduzioni rimaste incontestate, i calcoli esposti nel ricorso in appello, comunque non comprensivi del tasso inflattivo verificatosi nel 1997) <br />	<br />
Alla stregua delle resultanze fattuali suindicate, l’appello deve pertanto essere respinto e da ciò consegue l’integrale conferma dell’appellata sentenza.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo le condizioni di legge ravvisabili nella particolarità e novità degli aspetti giuridici e fattuali della controversia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Claudio Varrone, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 23/2/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-23-2-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-23-2-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 23/2/2010 n.0</a></p>
<p>Conclusioni del 23 febbraio 2010, nei procedimenti C- 447/08 -448/08, Otto Sjöberg – Avvocato Generale Y. BOT. sul divieto di promuovere la partecipazione a giochi su Internet offerti da società con sede in altri Stati membri 1. Unione europea – Art. 49 Trattato CE – Libera prestazione di servizi &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-23-2-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 23/2/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-23-2-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 23/2/2010 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Conclusioni del 23 febbraio 2010, nei procedimenti C- 447/08 -448/08, Otto Sjöberg – Avvocato Generale Y. BOT.</span></p>
<hr />
<p>sul divieto di promuovere la partecipazione a giochi su Internet offerti da società con sede in altri Stati membri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Unione europea – Art. 49 Trattato CE – Libera prestazione di servizi &#8211; Gestione di giochi d’azzardo attraverso Internet – Normativa nazionale &#8211; Divieto di promuovere la partecipazione a una lotteria straniera &#8211; Protezione dell’ordine pubblico &#8211; Restrizione – Non sussiste </p>
<p>2.	Unione europea &#8211; Art. 49 Trattato CE – Libera prestazione di servizi &#8211; Gestione di giochi d’azzardo attraverso Internet – Normativa nazionale &#8211; Divieto di promuovere la partecipazione a una lotteria straniera – Sanzioni penali – Discriminazione &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art. 49 Trattato CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di tutelare i consumatori contro i rischi di frode e di criminalità, riserva il diritto di gestire i giochi d’azzardo a operatori autorizzati che esercitano la loro attività sotto lo stretto controllo dei poteri pubblici e che vieta di promuovere la partecipazione a giochi su Internet offerti da società con sede in altri Stati membri.</p>
<p>2.	L’art. 49 Trattato CE osta alla normativa di uno Stato membro che assoggetta i giochi d’azzardo a un regime di diritti esclusivi e secondo la quale chiunque promuova la partecipazione a giochi su Internet organizzati da una società con sede in un altro Stato membro è punibile con sanzioni penali, non applicate, invece, a chi promuove la partecipazione a tali giochi non autorizzati organizzati sul territorio nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>CONCLUSIONI DELL&#8217;AVVOCATO GENERALE</p>
<p>YVES BOT</p>
<p>presentate il 23 febbraio 2010 1(<u><u>1</u></u>)</p>
<p><b><b>Cause riunite C 447/08 e C 448/08</p>
<p>Otto Sjöberg</p>
<p>contro</p>
<p>Åklagaren</p>
<p>e</p>
<p>Anders Gerdin</p>
<p>contro</p>
<p>Åklagaren</p>
<p></b></b>[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Svea hovrätt (Svezia)]</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>	<br />
1.        Nelle presenti cause riunite la Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa di uno Stato membro sul gioco d’azzardo, nel particolare caso dei giochi proposti su Internet.</p>
<p>2.        Formano oggetto della discussione le disposizioni della normativa svedese sulle scommesse che, nell’ambito di un regime di diritti esclusivi, vietano e sanzionano penalmente la promozione in Svezia di lotterie organizzate all’estero. Le controversie traggono origine dai procedimenti penali promossi nei confronti dei direttori editoriali di due quotidiani svedesi a causa della pubblicità apparsa sui rispettivi giornali per le scommesse proposte in Internet da diverse società di gioco d’azzardo stabilite in altri Stati membri.</p>
<p>3.        Il giudice del rinvio solleva dubbi sulla compatibilità con la libera prestazione dei servizi e con la libertà di stabilimento delle norme su cui si fondano detti procedimenti e, più in particolare, delle disposizioni che fissano le pene applicabili a chi promuove in Svezia la partecipazione a giochi d’azzardo organizzati al di fuori di tale Stato membro. Vengono sottoposte alla Corte cinque questioni pregiudiziali che riguardano i due aspetti seguenti.</p>
<p>4.        In primo luogo, se la normativa svedese, che assoggetta i giochi d’azzardo a un regime di diritti esclusivi al fine di contrastare le attività criminali e tutelare i consumatori, possa essere considerata proporzionata a tali obiettivi quando persegue anche lo scopo di finanziare attività sociali, quando i profitti realizzati dai fornitori di giochi d’azzardo autorizzati spettano in parte allo Stato e quando la commercializzazione dei giochi da parte di operatori autorizzati non è oggetto di alcuna restrizione imposta dalle autorità competenti. Inoltre, se il fatto che una società che gestisce giochi d’azzardo su Internet sia autorizzata, nello Stato membro in cui è stabilita, a esercitarvi le proprie attività osti a che un altro Stato membro vieti la promozione dei giochi on-line di tale società sul proprio territorio.</p>
<p>5.        In secondo luogo, se la normativa di cui trattasi sia conforme al diritto comunitario laddove sanziona penalmente solo la promozione di lotterie organizzate all’interno di altri Stati membri e non la pubblicità per lotterie organizzate in Svezia senza autorizzazione.</p>
<p>6.        Successivamente alle decisioni di rinvio, la Corte ha pronunciato la sentenza 8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (<u><u>2</u></u>). Con tale sentenza la Corte ha in sostanza dichiarato che, in considerazione dei particolari rischi che presentano i giochi d’azzardo proposti su Internet, uno Stato membro che, al fine di tutelare i consumatori dai rischi di frode e di criminalità, abbia scelto di riservare il diritto esclusivo di gestire tali giochi a un operatore che esercita la propria attività sotto lo stretto controllo dei poteri pubblici può legittimamente vietare ad altri operatori stabiliti in altri Stati membri, dove forniscono legalmente analoghi servizi, di offrire i loro giochi su Internet alle persone residenti sul suo territorio.</p>
<p>7.        Nelle presenti conclusioni, dimostrerò che la soluzione alle questioni sollevate dal giudice del rinvio sulla proporzionalità della normativa, nella parte in cui vieta di promuovere giochi su Internet offerti da società stabilite in altri Stati membri, può essere dedotta dalla sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, citata. Proporrò alla Corte di dichiarare che il diritto comunitario, nella fattispecie l’art. 49 CE, non osta a una tale normativa laddove questa ha come scopo la tutela dei consumatori contro i rischi di frode e di criminalità dei giochi su Internet. </p>
<p>8.        In seguito, con riferimento al secondo aspetto, sosterrò che i provvedimenti adottati al fine di garantire l’effettiva applicazione di siffatta normativa non devono essere discriminatori. Ne dedurrò che l’art. 49 CE osta alla normativa di uno Stato membro che sanziona penalmente la promozione di giochi su Internet organizzati da una società stabilita in un altro Stato membro, ma non la pubblicità per simili giochi organizzati sul territorio nazionale senza autorizzazione.</p>
<p><b><b>I –    Quadro giuridico</p>
<p></b></b>9.        La legge sulle lotterie e il gioco d’azzardo (lotterilagen) (<u><u>3</u></u>) disciplina, in linea di principio, tutte le forme di gioco d’azzardo offerte al pubblico in Svezia, come, ad esempio, le scommesse, il lotto, il bingo, le slot machine e la roulette.</p>
<p>10.      Gli obiettivi perseguiti con la politica svedese in materia di gioco d’azzardo sono stati sintetizzati nel modo seguente nei lavori preparatori della lotterilagen: </p>
<p>«La politica in materia di gioco d’azzardo deve (…) mirare a mantenere un mercato del gioco d’azzardo sano e sicuro, nel quale, in forme controllate, siano soddisfatti gli interessi di tutela sociale e la domanda di gioco. I profitti che ne derivano devono essere salvaguardati e destinati comunque a scopi di interesse generale o di pubblica utilità, cioè alle attività associative, agli sport equestri e allo Stato. Com’è avvenuto finora, l’attenzione deve essere incentrata sulla priorità da accordare a preoccupazioni di tutela sociale e all’interesse di mantenere un’ampia offerta di giochi tenendo conto dei rischi di frode e di gioco d’azzardo illecito».</p>
<p>11.      Secondo il giudice del rinvio, la lotterilagen è intesa, inoltre, a contrastare le attività criminali e i danni prodotti in termini sociali ed economici, a salvaguardare gli interessi dei consumatori e a destinare i proventi derivanti dalle lotterie ad obiettivi di interesse generale o di pubblica utilità.</p>
<p>12.      Le disposizioni della lotterilagen rilevanti ai fini delle presenti cause riguardano, da una parte, l’obbligo di un’autorizzazione per organizzare giochi d’azzardo e, dall’altra, il divieto di promuovere tali giochi.</p>
<p>A –<i><i>    L’obbligo di un’autorizzazione per organizzare giochi d’azzardo</p>
<p></i></i>13.      Ai sensi dell’art. 9 della lotterilagen, per organizzare giochi d’azzardo in Svezia è necessaria, di norma, un’autorizzazione.</p>
<p>14.      Ai sensi dell’art. 15 della lotterilagen, l’autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche di diritto svedese che costituiscano associazioni senza scopo di lucro aventi come scopo principale statutario quello di promuovere la realizzazione di obiettivi di pubblica utilità in Svezia e che svolgano attività volte principalmente a tal fine. Ai sensi dell’art. 45 della lotterilagen, il governo svedese può rilasciare autorizzazioni speciali per l’organizzazione di giochi d’azzardo anche in casi diversi da quelli menzionati dalla lotterilagen stessa.</p>
<p>15.      In conformità con il principio secondo il quale il mercato del gioco d’azzardo deve essere orientato alla realizzazione di fini di pubblica utilità o di interesse generale, il mercato svedese è stato suddiviso tra, da una parte, talune associazioni senza scopo di lucro che operano in Svezia perseguendo obiettivi di pubblica utilità, alle quali l’autorizzazione è stata attribuita ai sensi dell’art. 15 della lotterilagen, e, dall’altra, due operatori controllati interamente o in parte dallo Stato, ovvero la società pubblica di gioco e scommesse AB Svenska Spel e la società mista AB Trav och Galopp, le cui quote sociali sono detenute in parte dallo Stato e, in parte, da associazioni di sport equestri in possesso di autorizzazioni speciali rilasciate in applicazione dell’art. 45 della lotterilagen.</p>
<p>16.      Il governo svedese ha inoltre precisato i seguenti punti.</p>
<p>17.      Le scommesse sportive e il poker su Internet possono essere organizzati solo con un’autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell’art. 45 della lotterilagen. Pertanto, solo le società AB Svenska Spel e AB Trav och Galopp potevano essere abilitate a organizzare tali tipi di giochi. All’epoca dei fatti all’origine delle cause principali non era stata rilasciata alcuna autorizzazione per i giochi di poker su Internet. Solamente nel mese di novembre 2005 è stata rilasciata una siffatta autorizzazione per un periodo di due anni alla società AB Svenska Spel.</p>
<p>18.      Fra le condizioni cui è soggetta l’autorizzazione vi sono esigenze relative all’assunzione di responsabilità sociale, alla tutela dei consumatori, in particolare dei minori, e ai limiti imposti alle vincite erogate al fine di contrastare la dipendenza dal gioco e di prevenire attività criminali. Inoltre, le autorizzazioni impongono agli esercenti restrizioni riguardanti le misure di commercializzazione dei giochi.</p>
<p>19.      Ai sensi dell’art. 48 della lotterilagen, un’autorità pubblica, il Lotteriinspektionen (Ispettorato delle lotterie e del gioco d’azzardo), è l’organismo centrale deputato a vigilare sull’osservanza della lotterilagen. Inoltre, tale ente è stato abilitato, ai sensi della lotterilagen, a elaborare la normativa relativa al controllo e alla disciplina interna necessaria per i diversi giochi. Esso è inoltre preposto alla vigilanza sull’attività della AB Svenska Spel ed effettua ispezioni e controlli permanenti.</p>
<p>20.      Lo Stato, in qualità di azionista, esercita un controllo sulla società AB Svenska Spel, impartendole direttive. In forza di tali direttive, nella commercializzazione dei propri giochi la detta società deve mantenere un atteggiamento responsabile, che tiene conto anche di una missione sociale, in modo da non operare con troppa insistenza.</p>
<p>21.      Ai sensi del capo 16, art. 14, del codice penale svedese (brottsbalken) (<u><u>4</u></u>), l’organizzazione di giochi d’azzardo non autorizzati in Svezia costituisce un reato di gioco d’azzardo, punibile con un’ammenda o con la detenzione fino a due anni. Se l’infrazione è considerata grave, essa è punibile, in quanto reato di gioco d’azzardo e ai sensi del capo 16, art. 14bis, del brottsbalken, con una pena di reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p>22.      Inoltre, ai sensi dell’art. 54, primo comma, della lotterilagen, chiunque, intenzionalmente o per negligenza grave, organizza giochi d’azzardo illeciti o detiene illegalmente taluni tipi di slot machine è punibile con un’ammenda o con la reclusione fino a sei mesi.</p>
<p>23.      Poiché la lotterilagen trova applicazione solo sul territorio svedese, il divieto di organizzare giochi d’azzardo senza autorizzazione non si applica ai giochi organizzati all’estero. Tale divieto non si applica neppure ai giochi proposti su Internet ai consumatori svedesi a partire da un altro Stato membro, e la lotterilagen non vieta ai giocatori svedesi di partecipare a giochi d’azzardo stranieri. Allo stesso modo, un’autorizzazione rilasciata in forza della lotterilagen attribuisce al titolare il diritto di offrire servizi di gioco solo nell’ambito di applicazione territoriale della lotterilagen, ovvero sul territorio svedese.</p>
<p>B –<i><i>    Il divieto di promuovere giochi d’azzardo</p>
<p></i></i>24.      L’art. 38, primo comma, punto 1, vieta di promuovere, senza permesso speciale e a fini di lucro, a titolo professionale o in altro modo, la partecipazione a giochi d’azzardo non autorizzati organizzati sul territorio svedese o a giochi d’azzardo organizzati all’estero.</p>
<p>25.      L’art. 54, secondo comma, della lotterilagen prevede che chiunque promuova illegalmente a fini di lucro, nell’ambito di un’attività professionale o in altro ambito, la partecipazione a giochi d’azzardo organizzati all’estero, è punibile con un’ammenda o con la reclusione fino a sei mesi se la promozione è destinata specificamente a partecipanti residenti in Svezia.</p>
<p>26.      Il giudice del rinvio precisa che tale disposizione è stata introdotta da un emendamento entrato in vigore il 1°gennaio 1999. Esso rileva che la precedente normativa sulle lotterie e il gioco d’azzardo (<u><u>5</u></u>) imponeva sanzioni penali per le attività promozionali relative a giochi d’azzardo organizzati sia in Svezia che all’estero. Quando è stata introdotta la lotterilagen, il divieto di svolgere attività promozionale era stato depenalizzato a causa dello scarso numero di infrazioni e in quanto, in molti casi, per conseguire il risultato auspicato era sufficiente infliggere un’ammenda.</p>
<p>27.      L’attività promozionale relativa a giochi d’azzardo è poi stata nuovamente assoggettata a sanzioni penali in quanto le sanzioni a carattere amministrativo si erano rivelate non abbastanza efficaci e, inoltre, per il fatto che il Lotteriinspektionen non è in grado di eseguire controlli sui giochi d’azzardo stranieri e di tutelare i consumatori svedesi in tal senso.</p>
<p>28.      Secondo quanto indicato dal giudice del rinvio, il governo svedese avrebbe inoltre dichiarato che l’obiettivo di destinare i profitti del gioco e delle scommesse a scopi di interesse generale o di pubblica utilità non avrebbe potuto essere salvaguardato se si fosse consentito ad organizzatori stranieri di avere accesso al mercato svedese e se proventi di importo considerevole avessero rischiato di essere portati fuori dal territorio del Regno di Svezia.</p>
<p><b><b>II – Fatti, procedimento nelle cause principali e questioni pregiudiziali</p>
<p></b></b>29.      I sigg. Sjöberg e Gerdin erano caporedattori e direttori editoriali, rispettivamente, dei quotidiani Expressen e Aftonbladet. Nel periodo compreso tra il novembre 2003 e l’agosto 2004 hanno fatto comparire nelle pagine sportive dei loro giornali, dirette al pubblico svedese, annunci pubblicitari di lotterie offerte sui siti Internet delle società Expekt, Unibet, Ladbrokes e Centrebet, stabilite in altri Stati membri. Secondo il governo svedese, tali società hanno sede a Malta o nel Regno Unito.</p>
<p>30.      L’Åklagaren (pubblico ministero) ha perseguito i sigg. Sjöberg e Gerdin sulla base dell’art. 54, secondo comma, della lotterilagen, per aver svolto intenzionalmente e a scopo di lucro attività illecite che promuovevano la partecipazione a giochi d’azzardo organizzati all’estero. Lo Stockholms tingsrät (tribunale distrettuale di Stoccolma) li ha condannati ciascuno ad un’ammenda giornaliera di SEK 1 000 per 50 giorni per violazione della lotterilagen.</p>
<p>31.      I sigg. Sjöberg e Gerdin hanno proposto ricorso in appello dinanzi allo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia), il quale, in un primo tempo, ha rifiutato di dichiarare ammissibile l’impugnazione nei due procedimenti. Essi hanno contestato la decisione di rigetto dinanzi allo Högsta domstolen (Corte di Cassazione), il quale ha deciso di dichiarare ricevibili i ricorsi e ha rinviato le cause dinanzi allo Svea hovrätt.</p>
<p>32.      Lo Högsta domstolen ha fondato tale decisione principalmente sul motivo secondo cui «[p]ermane incertezza quanto a stabilire se le fattispecie penali di cui alla lotterilagen si prestino a un’applicazione non discriminatoria quando si tratti di attività volte a promuovere, da un lato, la partecipazione a lotterie non autorizzate organizzate sul territorio nazionale e, dall’altro, a lotterie organizzate all’estero (…). In ogni caso si pone, inoltre, la questione se le restrizioni alla libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 38 e 54 della lotterilagen debbano essere considerate ammissibili perché rientranti nell’ambito di applicazione delle deroghe esplicitamente previste dal Trattato CE, oppure se esse possano essere considerate giustificate da ragioni imperative di interesse generale ed essere quindi considerate proporzionate».</p>
<p>33.      Dinanzi allo Svea hovrätt, i sigg. Sjöberg e Gerdin hanno sostenuto, da una parte, che la lotterilagen è chiaramente discriminatoria in quanto il suo art. 54, secondo comma, si riferisce solo alla promozione di lotterie organizzate all’estero, mentre la promozione di giochi non autorizzati organizzati in Svezia è punibile solo con una sanzione amministrativa.</p>
<p>34.      Dall’altra parte, essi hanno fatto valere che la lotterilagen è in contrasto anche con l’art. 49 CE in quanto, come emerge dai lavori preparatori di tale legge, uno degli obiettivi da essa perseguiti consiste nel garantire gli introiti dello Stato e delle associazioni. Tale obiettivo non può dunque essere considerato solo come una «conseguenza vantaggiosa accessoria» ai sensi della sentenza Gambelli e a. (<u><u>6</u></u>). Inoltre, secondo i sigg. Sjöberg e Gerdin, le società di gioco controllate dal Regno di Svezia svolgono un’attività di marketing intensiva e su larga scala con l’obiettivo di indurre i consumatori a partecipare ai giochi che esse propongono, sicché la lotterilagen non soddisferebbe, come richiesto dalla giurisprudenza (<u><u>7</u></u>), l’obiettivo di limitare il gioco in modo coerente e sistematico. </p>
<p>35.      Da parte sua, l’Åklagaren ha sostenuto che la lotterilagen non viola il principio di non discriminazione, in quanto, da una parte, ai sensi del suo art. 38, primo comma, punto 1, vieta indistintamente di promuovere giochi d’azzardo, siano essi organizzati in Svezia senza autorizzazione o organizzati al di fuori della Svezia, e, dall’altra parte, chiunque promuova la partecipazione a giochi d’azzardo non autorizzati organizzati sul territorio svedese può subire una condanna per concorso nella violazione.</p>
<p>36.      Alla luce degli elementi che precedono, lo Svea hovrätt ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1)      Se la discriminazione sulla base della nazionalità possa in talune circostanze essere considerata ammissibile sul mercato nazionale del gioco e delle scommesse per una ragione imperativa di interesse pubblico.</p>
<p>2)      Se, qualora la politica restrittiva condotta sul mercato nazionale del gioco e delle scommesse persegua obiettivi diversi e uno di essi riguardi il finanziamento di attività di natura sociale, si possa ritenere che la realizzazione di quest’ultimo obiettivo costituisca una conseguenza vantaggiosa accessoria dell’attuazione di detta politica restrittiva; in caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa tuttavia essere ritenuta ammissibile qualora l’obiettivo di finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come suo obiettivo principale.</p>
<p>3)      Se lo Stato possa invocare ragioni imperative di interesse pubblico per giustificare la politica restrittiva che esso applica in materia di gioco e scommesse qualora talune società controllate dallo Stato svolgano attività di marketing del gioco e delle scommesse i cui introiti spettano parzialmente allo Stato e uno degli obiettivi di questa attività di marketing consiste nel finanziamento di attività di natura sociale. Qualora la soluzione da fornire sia negativa, se tale politica restrittiva possa nondimeno essere ritenuta ammissibile laddove il finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come obiettivo principale dell’attività di commercializzazione svolta.</p>
<p>4)      Se il divieto assoluto di commercializzazione del gioco e delle scommesse organizzati in un altro Stato membro da parte di una società organizzatrice avente sede sul territorio di detto Stato e che è soggetta al controllo delle autorità di quest’ultimo sia proporzionato rispetto l’obiettivo di svolgere il controllo e di esercitare la vigilanza sulle attività di gioco e scommesse qualora non esista, nello stesso tempo, alcuna restrizione all’attività di marketing del gioco e delle scommesse organizzati da società aventi sede nello Stato membro che applica detta politica restrittiva. Si domanda inoltre quale sia la soluzione a tale questione qualora l’obiettivo di tale regolamentazione consista nella limitazione del gioco.</p>
<p>5)      Se l’operatore che abbia ottenuto un’autorizzazione ad esercitare una determinata attività di gioco in uno Stato e sia soggetto al controllo da parte delle autorità competenti di detto Stato possa legittimamente effettuare il marketing delle proprie offerte di gioco in altri Stati membri, in particolare mediante l’inserzione di annunci pubblicitari nei giornali, senza dover previamente richiedere l’autorizzazione delle autorità competenti di detti Stati. In caso di soluzione affermativa, se ciò comporti che la disciplina di uno Stato membro, in cui è prevista una sanzione penale per il caso di attività promozionale di lotterie organizzate all’estero, costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che non può in nessun caso essere giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico. Se il fatto che lo Stato membro in cui l’operatore ha sede sollevi le medesime ragioni imperative di interesse pubblico fatte valere dallo Stato in cui l’operatore desidera commercializzare le proprie attività di gioco influisca sulla soluzione della prima questione».</p>
<p><b><b>III – Analisi</p>
<p></b></b>37.      Prima di procedere all’esame delle questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice del rinvio, dimostrerò, da una parte, che occorre esaminare la compatibilità delle disposizioni di cui trattasi con le libertà di circolazione alla luce della libera prestazione dei servizi prevista all’art. 49 CE e, dall’altra, che tali questioni devono essere valutate sulla base delle grandi linee della giurisprudenza relativa al gioco d’azzardo.</p>
<p>38.      Sul primo punto, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che la pubblicità contestata ai ricorrenti nelle cause principali ha ad oggetto giochi d’azzardo offerti sui siti Internet di diversi operatori stabiliti in altri Stati membri. Conformemente alla giurisprudenza, i giochi d’azzardo offerti da tali prestatori sui loro siti Internet, dunque senza spostarsi, a destinatari che risiedono in uno Stato membro, nella specie il Regno di Svezia, rientrano nell’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi (<u><u>8</u></u>).</p>
<p>39.      In seguito, la Corte ha ammesso che un operatore economico che agisce in qualità di intermediario di un prestatore di giochi d’azzardo con sede in un altro Stato membro può avvalersi contro il proprio Stato, nell’ambito di tale attività di intermediario, delle disposizioni dell’art. 49 CE (<u><u>9</u></u>). La stessa analisi può essere estesa ai prestatori di servizi di pubblicità allorché promuovono un operatore economico con sede in un altro Stato membro al fine di consentirgli di sviluppare la propria attività all’interno del loro Stato.</p>
<p>40.      Inoltre, le disposizioni della lotterilagen di cui trattasi, ovvero quelle dell’art. 38, che vietano la promozione in Svezia di giochi d’azzardo organizzati in tale Stato membro senza autorizzazione e di quelli organizzati in altri Stati membri, nonché quelle dell’art. 54, secondo comma, che sanzionano penalmente la promozione in Svezia di giochi d’azzardo organizzati all’estero, hanno ad oggetto e per effetto di limitare la partecipazione dei consumatori svedesi a tali giochi. Esse mirano a far sì che i consumatori svedesi si dedichino al gioco d’azzardo solo nell’ambito del sistema nazionale autorizzato. Pertanto, con riferimento ai prestatori di gioco d’azzardo stabiliti in altri Stati membri, tali disposizioni costituiscono una restrizione alla libera prestazione dei loro servizi in Svezia.</p>
<p>41.      Sul secondo punto, è pacifico che i giochi d’azzardo non costituiscono un’attività economica ordinaria.</p>
<p>42.      Secondo una giurisprudenza consolidata, tenuto conto dell’assenza di armonizzazione comunitaria in tale materia, gli Stati membri possono imporre restrizioni all’organizzazione e alla gestione di tali attività sul loro territorio al fine di tutelare l’ordine pubblico dai rischi di frode e criminalità e i consumatori dall’incitazione eccessiva al gioco (<u><u>10</u></u>). Inoltre, per ragioni di ordine morale, religioso o culturale, essi possono decidere che il gioco d’azzardo non deve costituire una fonte di profitto individuale, ma servire solo all’interesse generale (<u><u>11</u></u>).</p>
<p>43.      Cionondimeno, affinché le restrizioni alle libertà di circolazione adottate da uno Stato membro a tale scopo siano conformi al diritto comunitario, è necessario che esse non siano discriminatorie (<u><u>12</u></u>). Inoltre esse devono essere idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti ed essere proporzionate (<u><u>13</u></u>). </p>
<p>44.      Per quanto riguarda quest’ultima condizione, è tuttavia riconosciuto che, nel particolare ambito dei giochi d’azzardo, gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale non solo nella determinazione del livello di tutela dell’ordine pubblico e dei consumatori che intendono instaurare sul loro territorio, ma anche nella scelta dei mezzi idonei a raggiungere tale tutela (<u><u>14</u></u>).</p>
<p>45.      Nell’ambito di tale potere discrezionale, uno Stato membro, come il Regno di Svezia, può riservare il diritto esclusivo di gestire i giochi d’azzardo a società che gli appartengono o a enti senza scopo di lucro che agiscono sotto il suo controllo. Uno Stato membro può, infatti, dirigere e controllare l’attività di tali organismi più facilmente di quanto non lo possa fare nei confronti di un operatore privato che persegue un interesse economico; un siffatto sistema può pertanto consentire di assicurare una migliore tutela dei consumatori contro il rischio di assuefazione al gioco e dell’ordine pubblico contro i rischi di frode e di giochi clandestini (<u><u>15</u></u>). Esso consente inoltre di impiegare integralmente gli utili che ne derivano per fini di pubblica utilità (<u><u>16</u></u>).</p>
<p>46.      Nella sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, citata, la Corte ha fornito le seguenti precisazioni con riferimento alle misure che uno Stato membro può adottare riguardo ai giochi d’azzardo offerti su Internet da società stabilite in altri Stati membri.</p>
<p>47.      Nella causa decisa con detta sentenza, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla normativa portoghese che riserva al Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia di Lisbona (in prosieguo: la «Santa Casa»), una persona giuridica di utilità pubblica nel settore amministrativo, il diritto esclusivo di gestione dei giochi d’azzardo sotto forma di lotterie, giochi del lotto e scommesse sportive. Tale diritto esclusivo veniva esteso alla gestione degli stessi giochi tramite Internet.</p>
<p>48.      Si trattava di stabilire se tale monopolio poteva essere fatto valere nei confronti di un prestatore di giochi on-line con sede a Gibilterra che intendeva offrire giochi d’azzardo su Internet ai consumatori residenti in Portogallo. Tale prestatore e la Liga Portuguesa de Futebol Profissional, con la quale aveva concluso un contratto di sponsorizzazione, contestavano le sanzioni inflitte loro dalla Santa Casa per aver violato il suo monopolio nella gestione dei giochi d’azzardo su Internet.</p>
<p>49.      Il governo portoghese e la Santa Casa hanno sostenuto che l’obiettivo principale della normativa nazionale consisteva nella lotta alla criminalità, più in particolare nella tutela dei consumatori di giochi d’azzardo contro le frodi commesse dagli operatori. Essi affermavano che le condizioni legali secondo le quali la Santa Casa esercita le sue attività forniscono allo Stato garanzie sufficienti per quanto attiene al rispetto delle norme dirette a salvaguardare l’onestà dei giochi d’azzardo organizzati. Il governo portoghese ha rilevato che le autorità di uno Stato membro non dispongono delle stesse possibilità di controllo nei confronti dei prestatori di giochi su Internet con sede al di fuori del territorio nazionale.</p>
<p>50.      La Corte ha esordito ricordando che la lotta alla criminalità può costituire un motivo legittimo per limitare l’offerta di giochi d’azzardo agli operatori autorizzati e che l’inquadramento dei giochi in un sistema di diritti esclusivi consente di incanalare la gestione di tali giochi in un circuito controllato e di prevenire il rischio che tale gestione sia diretta a scopi criminosi.</p>
<p>51.      Essa ha quindi constatato, con riferimento alle disposizioni che disciplinano il funzionamento della Santa Casa, che la concessione di un monopolio per la gestione del gioco d’azzardo tramite Internet a un operatore soggetto allo stretto controllo dei poteri pubblici consentiva di incanalare la gestione di tali giochi in un circuito controllato ritenuto idoneo a tutelare i consumatori contro le frodi (<u><u>17</u></u>).</p>
<p>52.      Quanto alla necessità di un siffatto monopolio, la Corte ha dichiarato che, in assenza di armonizzazione nel settore dei giochi d’azzardo tramite Internet, uno Stato membro poteva legittimamente ritenere che il solo fatto che un operatore offrisse secondo modalità lecite tali giochi in un altro Stato membro, in cui è stabilito e in cui è già soggetto, in linea di principio, a determinati requisiti di legge e al controllo da parte delle competenti autorità di quest’ultimo, non poteva essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità, alla luce delle difficoltà che le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare nella valutazione delle caratteristiche qualitative e della correttezza personale degli operatori (<u><u>18</u></u>).</p>
<p>53.      Inoltre, essa ha indicato che, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori nei confronti dei consumatori, i giochi d’azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura diversa e di maggiore importanza rispetto ai mercati tradizionali dei giochi medesimi (<u><u>19</u></u>).</p>
<p>54.      Essa ne ha dedotto che la restrizione oggetto di quella causa poteva essere considerata, tenuto conto delle particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo su Internet, giustificata dall’obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità.</p>
<p>55.      A mio avviso, da tale sentenza si possono trarre le seguenti conclusioni. Innanzi tutto, la Corte ha ritenuto che i giochi d’azzardo su Internet presentano rischi di frode e criminalità più rilevanti rispetto ai giochi d’azzardo offerti secondo i metodi tradizionali. Può trattarsi, ad esempio, di un utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento on-line o di un’alterazione dei risultati del gioco d’azzardo. Tenuto conto dei particolari rischi che essi presentano, i giochi d’azzardo su Internet possono, pertanto, essere oggetto di provvedimenti speciali.</p>
<p>56.      Inoltre, alla luce dell’entità di tali rischi, la proporzionalità di una restrizione dell’accesso al mercato di uno Stato membro fondata, segnatamente, sulla tutela dell’ordine pubblico dai rischi di frode e criminalità connessi a tale tipo di gioco deve essere valutata unicamente rispetto a tale obiettivo.</p>
<p>57.      Ne consegue altresì che, laddove un regime nazionale risulti idoneo a tutelare efficacemente i consumatori dai rischi di frode e criminalità dei giochi su Internet, quale potrebbe essere un monopolio concesso a un ente strettamente controllato dai poteri pubblici, può risultare conforme al diritto comunitario una restrizione che arrivi anche fino ad imporre un divieto totale di accesso al mercato agli operatori stabiliti in altri Stati membri, a prescindere dal quadro giuridico in cui si situano le loro attività nello Stato di stabilimento. Inoltre, la compatibilità prescinde dalla questione se tale ente eserciti o meno la propria attività come attività economica ordinaria tentando di massimizzare i profitti e dal fatto che, eventualmente, la normativa di cui trattasi sia idonea a realizzare gli altri suoi obiettivi, tra cui la tutela dei consumatori da un’incitazione eccessiva al gioco.</p>
<p>58.      È alla luce di tali considerazioni che esaminerò i quesiti del giudice del rinvio riguardo, in primo luogo, alla proporzionalità della normativa nella parte in cui vieta la pubblicità di giochi su Internet offerti da prestatori stabiliti in un altro Stato membro e, in secondo luogo, la compatibilità delle sanzioni previste da tale normativa con la libera prestazione dei servizi.</p>
<p>A –<i><i>    Sulla proporzionalità del divieto di fare pubblicità</p>
<p></i></i>59.      Con le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quinta, il giudice del rinvio espone i suoi dubbi sulla proporzionalità della normativa nazionale alla luce delle seguenti circostanze. Da una parte, il fatto che la normativa in discussione, che mira a contrastare la criminalità e a tutelare i consumatori, abbia come ulteriore scopo il finanziamento di attività di natura sociale e destini una parte dei proventi dei giochi autorizzati direttamente allo Stato (seconda e terza questione), dall’altra, la circostanza che i fornitori di giochi autorizzati in Svezia inducano e incoraggino i consumatori a partecipare ai giochi d’azzardo senza alcuna restrizione da parte delle competenti autorità (quarta questione), e, infine, il fatto che le società i cui giochi su Internet sono stati oggetto della promozione controversa sono autorizzate a fornire tali giochi dallo Stato membro sul cui territorio sono stabilite (quinta questione).</p>
<p>60.      Poiché le controversie nelle cause principali riguardano i procedimenti a carico di prestatori di servizi pubblicitari che hanno promosso giochi d’azzardo offerti su Internet, propongo di intendere le questioni sottoposte dal giudice del rinvio nel senso che esso chiede se, nella parte in cui vieta la promozione in Svezia di giochi d’azzardo offerti su Internet da società stabilite in altri Stati membri, la normativa interna possa essere considerata proporzionata ai suoi obiettivi.</p>
<p>61.      La soluzione a tali quesiti si può dedurre, a mio avviso, dalla sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, citata.</p>
<p>62.      Come nella causa che ha portato a tale sentenza, la normativa di cui trattasi ha, segnatamente, lo scopo di tutelare i consumatori dal rischio di attività criminali connesse al gioco. Come emerge dai suoi obiettivi, essa mira a garantire un mercato sano e sicuro e a tenere conto dei rischi di frode e di giochi illegali.</p>
<p>63.      Inoltre, come la normativa oggetto di tale causa, essa prevede a tal fine un sistema di diritti esclusivi riservati a enti la cui attività è strettamente controllata dai poteri pubblici. Infatti, ai sensi della lotterilagen i giochi d’azzardo non possono essere gestiti da società che perseguono interessi privati, ma unicamente da enti senza scopo di lucro o società controllate dallo Stato. Essa istituisce inoltre un sistema di vigilanza accurata da parte di un’autorità appositamente creata a tale scopo.</p>
<p>64.      Per quanto riguarda più specificamente i giochi su Internet, dai chiarimenti del governo svedese risulta che la gestione di questi ultimi è subordinata ad un regime speciale di autorizzazioni che possono essere concesse unicamente a società controllate interamente o in parte dallo Stato.</p>
<p>65.      Come ho già segnalato, nella citata sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, la Corte ha stabilito che, nell’ambito di un tale sistema, al fine di tutelare i consumatori contro i rischi di frode e di criminalità, uno Stato membro poteva legittimamente vietare a taluni prestatori di giochi su Internet con sede in altri Stati membri di offrire i loro giochi ai consumatori residenti sul suo territorio.</p>
<p>66.      Inoltre ho rilevato come emerga da tale sentenza che non incide sull’analisi se la normativa di cui trattasi sia o meno idonea a realizzare gli altri suoi obiettivi, quali la tutela dei consumatori contro un incitamento eccessivo al gioco. La Corte ha statuito che, tenuto conto dei rischi particolari che presentano i giochi su Internet, uno Stato membro che instaura un sistema efficace volto alla tutela dei consumatori contro i rischi di frode e di criminalità connessi a tali giochi può limitarne la fornitura diretta a persone residenti sul proprio territorio da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri.</p>
<p>67.      Il ragionamento della Corte a sostegno di tale decisione si applica a fortiori a una misura meno restrittiva rispetto a un divieto totale di attività, come il divieto di promuovere giochi su Internet organizzati da società stabilite in altri Stati membri.</p>
<p>68.      Così come, per i particolari rischi di frode e di criminalità connessi ai giochi su Internet, uno Stato membro è autorizzato a precludere l’accesso al suo mercato agli operatori con sede in altri Stati membri, in ragione dell’impossibilità di controllare direttamente l’affidabilità dei suddetti operatori, tali rischi giustificano anche che esso vieti la promozione dei giochi offerti dai prestatori in questione rivolta ai consumatori residenti sul suo territorio, al fine di incanalare tali consumatori verso gli enti sottoposti al suo controllo.</p>
<p>69.      Ovviamente, come emerge dalle spiegazioni fornite dal governo svedese nel corso dell’udienza, la normativa svedese non vieta ai giornali stranieri venduti in Svezia di pubblicizzare giochi stranieri su Internet. Essa non richiede neppure agli operatori stranieri di rendere i loro siti inaccessibili ai consumatori residenti in Svezia.</p>
<p>70.      Pertanto, tali circostanze non possono mettere in discussione la coerenza del regime svedese e la sua capacità di realizzare lo scopo perseguito, ovvero la tutela dei consumatori contro i rischi di frode e di criminalità connessi ai giochi su Internet. Le misure adottate, nonostante i suddetti limiti, hanno senz’altro l’effetto di limitare l’accesso dei consumatori residenti in Svezia a tali giochi. Inoltre, il governo svedese ha esplicitamente affermato che stava procedendo a valutare tali misure con particolare riferimento all’impatto del poker su Internet offerto dalle società autorizzate in Svezia.</p>
<p>71.      Il sistema così elaborato rientra nell’ambito del potere discrezionale e nelle azioni di competenza dello Stato. Una diversa decisione su questo punto significherebbe obbligare gli Stati membri ad adottare una politica del tutto o niente.</p>
<p>72.      Alla luce della giurisprudenza precedentemente richiamata, il divieto derivante dall’art. 38 della lotterilagen di promuovere giochi su Internet offerti da società stabilite in altri Stati membri può, pertanto, essere considerato giustificato dall’obiettivo di contrastare la frode e la criminalità, a prescindere dalla questione se tale normativa sia effettivamente proporzionata agli altri suoi obiettivi, ovvero la tutela dei consumatori contro un incitamento eccessivo al gioco e la destinazione dei proventi del gioco al finanziamento di cause di interesse generale.</p>
<p>73.      Pertanto, propongo di risolvere la seconda e la quinta questione pregiudiziale sottoposte dal giudice del rinvio dichiarando che occorre interpretare l’art. 49 CE nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di proteggere i consumatori dai rischi di frode e di criminalità, riserva il diritto di gestire i giochi d’azzardo a operatori autorizzati che esercitano la loro attività sotto lo stretto controllo dei poteri pubblici e che vieta di promuovere la partecipazione a giochi su Internet offerti da società stabilite in altri Stati membri.</p>
<p>B –<i><i>    Sulla compatibilità delle sanzioni penali</p>
<p></i></i>74.      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare le attività criminali e tutelare i consumatori, assoggetta i giochi d’azzardo a un regime di diritti esclusivi e secondo la quale chiunque promuova la partecipazione a giochi su Internet organizzati da società stabilite in altri Stati membri è punibile con sanzioni penali, non applicate, invece, a chi promuove la partecipazione a simili giochi non autorizzati organizzati sul territorio nazionale.</p>
<p>75.      Secondo costante giurisprudenza, se uno Stato membro può legittimamente limitare le attività connesse ai giochi d’azzardo sul suo territorio, le misure che esso adotta a tale effetto non devono essere discriminatorie, neppure se fondate sulla difesa dell’ordine pubblico (<u><u>20</u></u>). Tale condizione si applica con il medesimo rigore alle misure volte a tutelare i consumatori contro i rischi particolari connessi ai giochi su Internet.</p>
<p>76.      È pacifico che l’art. 38, primo comma, della lotterilagen vieta indistintamente di promuovere la partecipazione a giochi d’azzardo organizzati all’estero e quella di giochi d’azzardo non autorizzati organizzati sul territorio nazionale. Tuttavia, la questione si pone riguardo alle sanzioni previste in caso di infrazione a tale divieto.</p>
<p>77.      Infatti, mentre l’art. 54, secondo comma, della lotterilagen prevede che sia punibile con un’ammenda e la reclusione fino a sei mesi chiunque pubblicizzi giochi d’azzardo organizzati all’estero, a chi promuove giochi non autorizzati organizzati in Svezia non vengono applicate sanzioni penali equivalenti, ma solo sanzioni di carattere amministrativo.</p>
<p>78.      Il governo svedese contesta tale interpretazione del diritto interno. Esso sostiene che, in caso di promozione di giochi d’azzardo non autorizzati organizzati sul territorio nazionale, la lotterilagen sanziona, in primo luogo, l’organizzatore del gioco, mentre questo non sarebbe possibile nell’ipotesi della promozione di giochi organizzati all’estero. Cionondimeno, secondo tale governo, chi promuove in Svezia giochi d’azzardo non autorizzati può essere perseguito penalmente sulla base dell’art. 54, primo comma, della lotterilagen e del capo 23, art. 4, del brottsbalken, per concorso nella violazione, e pertanto incorre in sanzioni equivalenti o addirittura superiori a quelle previste all’art. 54, secondo comma, della lotterilagen.</p>
<p>79.      Il giudizio sulla fondatezza dell’interpretazione del diritto interno sostenuta dal governo svedese rientra esclusivamente nel potere discrezionale del giudice nazionale. Spetta a quest’ultimo valutare se, tenuto conto dell’insieme delle disposizioni di diritto interno, le condizioni in presenza delle quali può essere chiamata in causa una persona che promuove giochi su Internet non autorizzati organizzati da una società con sede in Svezia e le sanzioni che detta persona rischia siano equivalenti a quelle applicate nei confronti di chi pubblicizza tali giochi organizzati da società stabilite in altri Stati membri.</p>
<p>80.      In caso di risposta affermativa, a mio avviso il giudice del rinvio dovrebbe anche verificare che tali due infrazioni siano, di fatto, perseguite dalle autorità competenti con la medesima diligenza.</p>
<p>81.      Qualora tale verifica porti alla conclusione che le due infrazioni in questione vengono trattate in modo equivalente, sebbene le disposizioni su cui si basano le azioni penali e che stabiliscono le sanzioni applicabili siano enunciate in testi differenti, il regime nazionale non risulterebbe, ovviamente, discriminatorio. Ai fini di tale valutazione, occorre, infatti, prendere in considerazione l’insieme delle disposizioni del diritto nazionale e riferirsi ai loro effetti concreti sulle persone che commettono l’una o l’altra infrazione in discussione.</p>
<p>82.      Per contro, qualora tale verifica confermasse la premessa del giudice del rinvio, secondo la quale le persone che promuovono la partecipazione a giochi su Internet non autorizzati organizzati in Svezia sono punibili solo con sanzioni di carattere amministrativo, il diritto nazionale di cui trattasi implicherebbe una discriminazione che renderebbe le disposizioni dell’art. 54, secondo comma, della lotterilagen contrarie all’art. 49 CE e, di conseguenza, inopponibili ai convenuti nell’ambito dei due procedimenti principali, conformemente alla sentenza Simmenthal (<u><u>21</u></u>).</p>
<p>83.      In effetti, qualora tale premessa venisse confermata, la normativa nazionale in oggetto comporterebbe una disparità di trattamento in situazioni equiparabili, a svantaggio delle società stabilite in altri Stati membri.</p>
<p>84.      In particolare, la differenza deriva chiaramente, da una parte, dal fatto che una sanzione penale riveste, in linea di principio, vista la sua natura e vocazione afflittiva, un carattere più punitivo di una sanzione di carattere amministrativo, anche se l’ammontare è identico. Dall’altra parte, e soprattutto, essa risulta evidente in quanto l’art. 54, secondo comma, della lotterilagen prevede anche una pena di reclusione fino a sei mesi, e persino di due anni nei casi più gravi.</p>
<p>85.      Inoltre, sebbene nelle ipotesi di cui all’art. 38 della lotterilagen i convenuti possano essere pubblicitari che esercitano la loro attività in Svezia, l’art. 54, secondo comma, della lotterilagen, riferendosi esclusivamente alla promozione di giochi organizzati all’estero, pregiudica in particolare le società stabilite in altri Stati membri. Tale disposizione si può dunque assimilare a una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità.</p>
<p>86.      Infine, non risulta dagli atti, né il governo svedese ha tentato di dimostrare che le due categorie di infrazioni in esame presentino, riguardo alla turbativa da esse causata o alle condizioni in cui possono essere contestate, differenze tali da giustificare una siffatta disparità di trattamento.</p>
<p>87.      Infatti, i giochi su Internet organizzati da una società stabilita in un altro Stato membro non presentano necessariamente o in via generale rischi di frode e di criminalità a danno dei consumatori più rilevanti rispetto ai giochi organizzati clandestinamente da una società stabilita sul territorio nazionale. La circostanza che lo Stato in oggetto non disponga di mezzi diretti di azione e di controllo nei confronti di società stabilite in altri Stati membri non è atta, a mio avviso, a mettere in discussione tale analisi.</p>
<p>88.      Inoltre, poiché nelle due fattispecie in esame la promozione di cui all’art. 38 della lotterilagen è effettuata in Svezia da prestatori stabiliti in tale Stato membro, non vedo sotto quale aspetto le indagini necessarie per scoprire gli autori presentino in caso di giochi stranieri una maggiore complessità, tale da giustificare la previsione di sanzioni più severe a scopo dissuasivo.</p>
<p>89.      Propongo quindi alla Corte di dichiarare che l’art. 49 CE osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare la criminalità e tutelare i consumatori, assoggetta i giochi d’azzardo a un regime di diritti esclusivi e secondo la quale chiunque promuova la partecipazione a giochi su Internet organizzati da una società con sede in un altro Stato membro è punibile con sanzioni penali, non applicate, invece, a chi promuove la partecipazione a simili giochi non autorizzati organizzati sul territorio nazionale.</p>
<p><b><b>IV – Conclusioni</p>
<p></b></b>90.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che:</p>
<p>«1)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di tutelare i consumatori contro i rischi di frode e di criminalità, riserva il diritto di gestire i giochi d’azzardo a operatori autorizzati che esercitano la loro attività sotto lo stretto controllo dei poteri pubblici e che vieta di promuovere la partecipazione a giochi su Internet offerti da società con sede in altri Stati membri.</p>
<p>2)      L’art. 49 CE osta alla normativa di uno Stato membro che assoggetta i giochi d’azzardo a un regime di diritti esclusivi e secondo la quale chiunque promuova la partecipazione a giochi su Internet organizzati da una società con sede in un altro Stato membro è punibile con sanzioni penali, non applicate, invece, a chi promuove la partecipazione a tali giochi non autorizzati organizzati sul territorio nazionale».</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>1</u></u> – Lingua originale: il francese.</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>2</u></u> – Causa C 42/07, non ancora pubblicata nella Raccolta.</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>3</u></u> – SFS 1994, n. 1000, in prosieguo: la «lotterilagen».</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>4</u></u> – In prosieguo: il «brottsbalken».</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>5</u></u> – SFS 1982, n. 1011.</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>6</u></u> – Sentenza 6 novembre 2003, causa C 243/01, Gambelli e a. (Racc. pag. I 13031, punto 62).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>7</u></u> – Ibidem (punto 67).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>8</u></u> – V., in particolare, sentenza Gambelli e a., cit. (punto 54).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>9</u></u> – Ibidem (punto 58). V., inoltre, sentenza 21 ottobre 1999, causa C 67/98, Zenatti (Racc. pag. I 7289, punto 27).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>10</u></u> – Sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C 338/04, C 359/04 e C 360/04, Placanica e a. (Racc. pag. I 1891, punto 46 e giurisprudenza ivi cit.).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>11</u></u> – Sentenza 24 marzo 1994, causa C 275/92, Schindler (Racc. pag. I 1039, punto 60).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>12</u></u> – Sentenze Schindler (punto 61) e Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (punto 60), cit.</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>13</u></u> – Sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit. (punto 59).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>14</u></u> – Sentenza 21 settembre 1999, causa C 124/97, Läärä e a. (Racc. pag. I 6067, punto 39).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>15</u></u> – V., in tal senso, sentenze citate, Läärä e a. (punti 39 41) e Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (punto 67). V., inoltre, sentenza della Corte dell’EFTA 14 marzo 2007, E 1/06, EFTA Surveillance Authority/Norvegia (EFTA Court Report, pag. 7, punto 51).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>16</u></u> – Sentenza Läärä e a., cit. (punto 37).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>17</u></u> – Sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit. (punto 67).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>18</u></u> – Ibidem (punto 69).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>19</u></u> – Ibidem (punto 70).</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>20</u></u> – Sentenze Schindler (punto 61) e Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (punto 60), cit.</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>21</u></u> – Sentenza, 9 marzo 1978, causa C 106/77, Simmethal (Racc. pag. 629, punto 24).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.429</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-2-2010-n-429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-2-2010-n-429/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.429</a></p>
<p>Pres.D. Giordano Est.R. Gisondi Est. Stars Energy Srl (Avv.ti M. Calleri, F. Caliandro e E. Ribaldo) contro l’Autorità per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas e nei confronti di Tesi S.r.l. (non costituita) sui limiti del giudizio di ottemperanza in relazione ad una questione di natura sostanziale attinente l&#8217;intrinseca coerenza dell&#8217;azione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>D. Giordano <i>Est.</i>R. Gisondi Est.<br /> Stars Energy Srl (Avv.ti M. Calleri, F. Caliandro e E. Ribaldo) contro <br />l’Autorità per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas e nei confronti di Tesi S.r.l.<br /> (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del giudizio di ottemperanza in relazione ad una questione di natura sostanziale attinente l&#8217;intrinseca coerenza dell&#8217;azione amministrativa che non integri un profilo di violazione o elusione del giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Limiti – Fattispecie – Giudicato &#8211; Non copre il dedotto ed il deducibile – Proposizione di ricorso ordinario &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il fatto che l’Amministrazione (nella specie l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas), nell’ambito del procedimento di esecuzione di una sentenza di annullamento di un precedente diniego di approvazione di un progetto di risparmio energetico, abbia reiterato il giudizio negativo sulla base di nuovi argomenti che contraddicono le proprie precedenti valutazioni non può essere dedotto nell’ambito di un giudizio di ottemperanza o di esecuzione, trattandosi di questione di natura sostanziale attinente l’intrinseca coerenza dell’azione amministrativa e non di un profilo di violazione o elusione del giudicato. D’altronde nel giudizio di impugnazione favorevolmente conclusosi per il ricorrente il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell&#8217;atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, non essendo in toto applicabile alla giurisdizione degli interessi il principio secondo il quale la pronuncia definitiva del giudice copre il dedotto e il deducibile. Ne consegue che il provvedimento impugnato non può ancora essere portato al vaglio del giudice amministrativo in sede di ottemperanza ma dovrà essere esaminato sotto i profili di illegittimità denunciati nel già proposto separato ricorso ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00429/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 02659/2009 REG.RIC.<br />	<br />
N. 00429/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 02659/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2659 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Stars Energy Srl</b>, con gli avv. Michele Calleri, Francesco Caliandro e Enzo Robaldo nel cui studio in Milano, via Pietro Mascagni, 24 è elettivamente domiciliato; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità Per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas</b>, con l&#8217;Avvocatura Distrettuale di Milano, ivi domiciliata per legge nel suo ufficio di via Freguglia, 1; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Tesi S.r.l.; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;esecuzione della sentenza 4 febbraio 2009, n. 1103/2009 della Sez.III del TAR per la Lombardia..</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Per L&#8217;Energia Elettrica e il Gas;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con sentenza n. 1103 del 2009 questo Tribunale annullava la delibera EEN 16/08 con la quale l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas aveva denegato l’approvazione del progetto di risparmio energetico presentato dalla società ricorrente in data 11/12/2006.<br />	<br />
L’Autorità nel corso dell’istruttoria del procedimento di certificazione, aveva richiesto alla Stars Energy alcuni documenti volti a comprovare la corretta esecuzione del progetto con particolare riferimento all’invio dei buoni per l’acquisto di apparecchiature a basso consumo energetico ad utenti del settore domestico ai quali era indirizzata la campagna promozionale.<br />	<br />
Al fine di dimostrare il rispetto del settore di intervento del progetto la Stars Energy aveva prodotto in sede di audizione finale una nota sottoscritta dal rappresentante legale della società che le aveva fornito gli elenchi dei consumatori a cui erano stati inviati i buoni, nella quale si dichiarava che tali elenchi si riferivano esclusivamente ad utenze domestiche.<br />	<br />
L’Autorità, ritenendo tale produzione tardiva, non la aveva tuttavia tenuta in considerazione.<br />	<br />
Con la richiamata sentenza questo Tribunale Amministrativo è andato di contrario avviso ritenendo che l’AEEG avrebbe dovuto tenere in considerazione tutte le produzioni documentali effettuate dalla Stars Energy nel corso del procedimento, ivi comprese quelle effettuate nel corso dell’audizione finale che costituisce il momento finale della fase istruttoria.<br />	<br />
Al fine di dare esecuzione alla sentenza di annullamento l’Autorità ha deliberato di riaprire il procedimento per l’esame della domanda di approvazione del progetto di risparmio energetico presentato dalla Stars Energy concludendolo, tuttavia, con un nuovo provvedimento di rigetto.<br />	<br />
Secondo l’Autorità, infatti, la sola dichiarazione non datata e non protocollata del rappresentante legale della Società fornitrice degli elenchi dei destinatari dei buoni non sarebbe sufficiente a dimostrare che essi siano stati inviati esclusivamente ad utenze domestiche. Nè, a tal fine, sarebbero dirimenti gli elenchi cartacei ed informatici dei nominativi utilizzati dalla Stars in quanto si tratterebbe di documentazione prodotta solo in limine di cui la Società non aveva mai fatto menzione prima di allora.<br />	<br />
Ha osservato ancora l’Autorità che il termine di 26 giorni assegnato ai consumatori per il ritiro dei prodotti per la sua eccessiva brevità avrebbe contribuito all’insuccesso della campagna promozionale che la stessa Stars, riservandosi di fornire i prodotti a basso consumo entro il termine di 120 dalla richiesta, aveva cautelativamente previsto.<br />	<br />
Avverso tale delibera è insorta la Stars Energy che, con il presente giudizio di esecuzione, ne ha chiesto la declaratoria di nullità, introducendo, altresì, con separato ricorso, un autonomo giudizio di cognizione per accertarne, in via subordinata, l’illegittimità.<br />	<br />
La Società ricorrente chiede altresì che si dichiari la nullità della predetta delibera nella parte in cui sospende il procedimento relativo alla domanda di certificazione del progetto di risparmio energetico con i nuovi e meno favorevoli parametri di cui alla scheda tecnica n. 1 della deliberazione 234/02 così come modificata dalla deliberazione 18/07.<br />	<br />
La Stars Energy adduce che il comportamento tenuto dall’AEEG sarebbe palesemente elusivo del giudicato in quanto la stessa avrebbe pretestuosamente omesso di valutare tutta la documentazione da essa presentata nel corso dell’istruttoria, ivi compresa la dichiarazione del rappresentante legale della ditta fornitrice degli elenchi della quale la sentenza n. 1103/09 aveva, invece, imposto di tener conto.<br />	<br />
La medesima società afferma ancora che l’Autorità non avrebbe più potuto rimettere in discussione aspetti del progetto esulanti dal rispetto del settore di intervento in relazione ai quali, essa, in precedenza, si era già positivamente pronunciata.<br />	<br />
Il suddetto comportamento, infatti, vanifica l’esito del giudizio di cognizione svoltosi innanzi a questo Tribunale Amministrativo nel quale la Stars Energy aveva sollevato solo censure afferenti il rispetto del settore di intervento perché è solo su tale punto che l’AEEG aveva appuntato le proprie critiche dichiarando espressamente che, sotto i restanti profili, la domanda di certificazione del progetto avrebbe dovuto ritenersi meritevole di accoglimento.<br />	<br />
L’Autorità avrebbe, quindi, consumato il proprio potere il cui riesercizio sarebbe precluso dal giudicato favorevole alla ricorrente che, specie nei giudizi resi in sede di giurisdizione esclusiva, coprirebbe il dedotto ed il deducibile.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Occorre, infatti, preliminarmente precisare che la sentenza n. 1103/09 di cui si chiede l’esecuzione imponeva all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas di prendere in considerazione la dichiarazione con la quale il rappresentante legale della S.p.a. Doss, dalla quale la Stars Energy aveva acquistato gli elenchi dei soggetti a cui spedire i buoni d’acquisito, attestava che detti elenchi si riferivano esclusivamente ad utenze di tipo domestico.<br />	<br />
La pronuncia non prefigurava alcun esito positivo o negativo del giudizio né prescriveva alla AEEG di tenere per vero il contenuto della dichiarazione.<br />	<br />
Ne deriva che il modo in cui la predetta risultanza istruttoria è stata considerata e, del pari, l’ulteriore istruttoria che la AEEG ha compiuto sulla nuova documentazione prodotta dalla Stars Energy nel corso del procedimento di riesame del progetto (elenco cartaceo ed informatico dei nominativi dei destinatari dei buoni d’acquisito), esulano dall’ambito della portata precettiva della richiamata sentenza.<br />	<br />
Nemmeno possono ricadere nell’ambito del giudizio di esecuzione le nuove valutazioni negative che la AEEG ha compiuto su profili del progetto diversi dal rispetto del settore di intervento, che, pure, l’Autorità, nella fase precedente alla sentenza di questo Tribunale, aveva positivamente riscontrato.<br />	<br />
Il problema, se, a seguito della sentenza di annullamento, l’amministrazione possa negare nuovamente al ricorrente il bene della vita cui esso aspira in base ad accertamenti o valutazioni che essa avrebbe potuto già compiere nell’originario procedimento amministrativo, è stato spesso esaminato dalla giurisprudenza amministrativa che, sul punto, ha fino ad oggi escluso che dal giudicato possano derivare rigide preclusioni in tal senso.<br />	<br />
Si afferma, infatti, che affinché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato &#8211; che comporta la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in sede di ottemperanza , indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di decadenza &#8211; non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall&#8217;amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l&#8217;assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l&#8217;amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un&#8217;azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l&#8217;esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l&#8217;amministrazione incida sull&#8217;assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere (Cons. Stato, V, 28/02/2006 n. 861).<br />	<br />
Ed al medesimo esito giunge la giurisprudenza che, seguendo una diversa impostazione, giunge ad affermare che il ricorso per ottemperanza è ammissibile in ogni caso, anche dopo l&#8217;adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, senza necessità di operare la tradizionale dicotomia concettuale tra elusione ovvero violazione del giudicato, qualora il &#8220;petitum&#8221; sostanziale del ricorso attenga all&#8217;oggetto proprio del giudizio d&#8217;ottemperanza, miri cioè a far valere non già la difformità dell&#8217;atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale (in tal caso occorrendo esperire l&#8217;ordinaria azione d&#8217; annullamento ), bensì la difformità specifica dell&#8217;atto stesso rispetto all&#8217;obbligo (processuale) di attenersi esattamente all&#8217;accertamento contenuto nella sentenza da eseguire” (Cons. Stato, V, 23/11/2007 n. 6018).<br />	<br />
Siffatti orientamenti paiono applicabili anche al caso di specie.<br />	<br />
Invero, il fatto che l’Autorità nell’ambito del procedimento di esecuzione della sentenza di annullamento del precedente diniego di approvazione del progetto abbia reiterato il giudizio negativo sulla base di nuovi argomenti che contraddicono le proprie precedenti valutazioni non può essere dedotto nell’ambito di un giudizio di ottemperanza o di esecuzione, trattandosi di questione di natura sostanziale attinente l’intrinseca coerenza dell’azione amministrativa e non di un profilo di violazione o elusione del giudicato.<br />	<br />
Certo a diversa conclusione si dovrebbe pervenire qualora si ammetta che anche nei giudizi su interessi legittimi (come quello di specie) operi la regola civilistica secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.<br />	<br />
Ma l’operatività di tale regola già in prima battuta, dopo il primo giudizio di cognizione, è costantemente negata dalla giurisprudenza secondo la quale nel giudizio di impugnazione favorevolmente conclusosi per il ricorrente il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell&#8217;atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, non essendo in toto applicabile alla giurisdizione degli interessi il principio secondo il quale la pronuncia definitiva del giudice copre il dedotto e il deducibile (Cons Stato, IV, 31/03/2009 n. 2023; Cons. Stato, VI,n. 3027/05).<br />	<br />
Il Collegio ha ben presente che l’ossequio a tale orientamento porta con sé il grave inconveniente di dilatare sensibilmente i tempi di definizione giudiziale della vicenda amministrativa: infatti, se attraverso gli spazi lasciati liberi dal giudicato l’amministrazione può reiterare più volte una stessa pronuncia, la legittima aspirazione del cittadino a vedere compiutamente definite tutte le chance di soddisfazione del suo interesse finale che gli sono offerte dalle norme disciplinanti l’azione amministrativa, deve passare attraverso un indefinito numero di giudizi di cognizione prima di poter essere completamente soddisfatta.<br />	<br />
Il Collegio è altresì consapevole del fatto che tali esiti vengono oggi messi in discussione da una molteplicità di dati normativi che, sia pur sotto profili diversi, sembrano convergere nella finalità di concentrare nel giudizio di cognizione tutte le questioni di legittimità dalla cui definizione può derivare una risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione di un certo bene della vita.<br />	<br />
Devono a tal fine citarsi: l’art. 21 octies primo e secondo comma della L. 241/90 nella parte in cui attribuiscono alla p.a. la possibilità di introdurre nel processo fatti non dedotti nell’atto o nel procedimento per dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; l’art. 2 comma 5 della L. 241 del 1990, che consente al giudice amministrativo di accertare la fondatezza dell’istanza del privato nell’ambito del giudizio sul silenzio; l’art. 10 bis della medesima legge che, nel caso di procedimenti ad istanza di parte, impone alla p.a. di preavvisare il privato di tutti i possibili motivi di reiezione dell’istanza in modo da estendere il contraddittorio procedimentale e quello processuale a tutti i profili della disciplina del rapporto; l’art. 111 della Costituzione che ha elevato a dignità costituzionale il principio della ragionevole durata del processo e non sembra più consentire che una controversia sulla medesima pretesa sostanziale possa essere frazionata in più giudizi di merito in spregio al diritto di difesa ed alle esigenze di efficiente impiego delle risorse della giustizia. <br />	<br />
Tuttavia, nemmeno alla luce di tali indicazioni normative, sembra possibile affermare con sicurezza la completa trasformazione del giudizio amministrativo da giudizio sui singoli vizi di legittimità di un atto a giudizio suscettibile di definire in un&#8217;unica battuta l’intero rapporto fra cittadino e p.a. con la conseguente applicazione della preclusione del dedotto e del deducibile al successivo riesercizio del potere amministrativo che segue alla sentenza di annullamento. E ciò, quantomeno, nei casi in cui venga in contestazione l’esercizio di un potere di natura discrezionale. L’adesione a tale impostazione comporterebbe, infatti, l’assorbimento di ampi segmenti di azione amministrativa nell’ambito del processo, rendendo così meno nitidi i confini fra amministrazione e giurisdizione. Una siffatta soluzione, inoltre, non pare aderente alla attuale struttura soggettiva del processo amministrativo al quale non sono direttamente chiamati a partecipare tutti i soggetti che dalla definizione in via giudiziale (anziché amministrativa) di una determinata vicenda potrebbero subire un pregiudizio immediato e qualificato, ma solo i controinteressati formali direttamente contemplati nell’atto impugnato.<br />	<br />
Allo stato si ritiene, quindi, di dover aderire all’indirizzo giurisprudenziale intermedio secondo il quale il punto di equilibrio fra l’ esigenza di concentrare in un solo giudizio l’esame di tutti i possibili profili dell’esercizio del potere che possono ostare alla soddisfazione dell’interesse del privato e quella di salvaguardare l’autonoma sfera di responsabilità della p.a. nell’esercizio del potere discrezionale va determinato imponendo all’amministrazione &#8211; dopo un giudicato da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo – di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione ai profili non ancora esaminati (Cons. Stato, V, 134/99; Cons. Stato, VI, 7858/04).<br />	<br />
Ne consegue che il provvedimento impugnato non può ancora essere portato al vaglio del giudice amministrativo in sede di ottemperanza ma dovrà essere esaminato sotto i profili di illegittimità denunciati dalla Stars Energy nel separato ricorso ordinario da essa proposto.<br />	<br />
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Compensa le spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-2-2010-n-429/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.431</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-2-2010-n-431/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-2-2010-n-431/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.431</a></p>
<p>D. Giordano Pres. &#8211; R. Gisondi Est. Omega Costruzioni Generali Scarl (Avv.ti M. Calò e F. Baruffa) contro la Provincia di Milano (Avv.ti A. Bartolomeo, E. Baviera, M. Ferrari, L. Fiori, A. Zimmitti) è legittima la decadenza dall&#8217;aggiudicazione disposta per la mancata stipula del contratto da parte dell&#8217;aggiudicataria dovuta ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-2-2010-n-431/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.431</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-2-2010-n-431/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.431</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres. &#8211; R. Gisondi Est.<br /> Omega Costruzioni Generali Scarl (Avv.ti M. Calò e F. Baruffa) contro la Provincia di Milano (Avv.ti A. Bartolomeo, E. Baviera, M. Ferrari, L. Fiori, A. Zimmitti)</span></p>
<hr />
<p>è legittima la decadenza dall&#8217;aggiudicazione disposta per la mancata stipula del contratto da parte dell&#8217;aggiudicataria dovuta ad asserite carenze progettuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Mancata stipula del contratto da parte dell’aggiudicataria dovuta ad asserite carenze progettuali &#8211; Pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione &#8211; Legittimità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima la declaratoria di decadenza dall’aggiudicazione pronunciata dall’Amministrazione nei confronti dell’aggiudicataria alla luce del fatto che quest’ultima ha rifiutato la stipula del contratto, subordinandola alla previa approvazione di varianti che ne correggessero le asserite carenze ed incongruenze progettuali. Difatti la clausola contrattuale con cui l&#8217;impresa dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile o dal risolversi in un riconoscimento della remuneratività dei prezzi dell&#8217;appalto, si traduce in un&#8217;attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera; essa, pertanto, pone a carico dell&#8217;appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un&#8217;alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio. Nel caso in cui non si possa addivenire alla stipulazione del contratto per fatto dell’amministrazione il contraente può quindi solo recedere dal contratto con diritto al rimborso delle spese contrattuali. Non era, dunque, in facoltà dell’impresa tenere in sospeso la stipula del contratto fino a quando la stazione appaltante non avesse aderito alle sue richieste. Di fronte ad un siffatto comportamento la Provincia ha, quindi, correttamente pronunciato la decadenza dall’aggiudicazione ed assegnato l’esecuzione dell’opera all’impresa successivamente classificata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2354 del 2004, proposto da: 	</p>
<p><b>Omega Costruzioni Generali Scarl</b>, con gli avv. Massimo Calò e Francesco Laruffa nel cui studio in Milano, via Malpighi, 4 è elettivamente domiciliata; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Provincia di Milano<i></b></i>, con gli avvocati. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori, Alessandra Zimmitti, elettivamente domiciliata presso gli uffici della avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 17/04 a firma del Direttore del Settore Appalti e contratti della Provincia di Milano con la quale è stata dichiarata la decadenza della aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di ampliamento del Liceo Scientifico “Cavalleri” di Parabiago alla ditta Omega Costruzioni.;<br />	<br />
&#8211; dell’atto in data 17/02/2004 a firma del funzionario di p.o. del Servizio supporto contratti e lavori pubblici con il quale è stata comunicata alla ricorrente la predetta determinazione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 04/02/2010 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con determinazione dirigenziale n. 122 del 1 agosto 2003 la Omega Costruzioni S.c.a.r.l. veniva dichiarata vincitrice della gara indetta dalla Provincia di Milano per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di ampliamento del Liceo Scientifico “Cavalleri” di Parabiago.<br />	<br />
Con nota del successivo 9 settembre la ditta aggiudicataria veniva invitata alla stipulazione del contratto per la data del 11 settembre.<br />	<br />
Con lettera in pari data la Omega costruzioni evidenziava di non aver ricevuto il testo del contratto da sottoscrivere e chiedeva, quindi, un rinvio della data prevista per la sua conclusione ai fini di poter esaminarne le condizioni.<br />	<br />
La data della stipula del contratto veniva così nuovamente fissata per il successivo 18 settembre.<br />	<br />
Con lettera in data 12 settembre 2003 la Omega costruzioni faceva presente di non aver ricevuto dall’Amministrazione alcuni documenti essenziali dell’appalto come il piano della sicurezza ed il cronoprogramma dei lavori e rappresentava, inoltre, di aver concordato con i responsabili dell’ufficio tecnico un incontro finalizzato alla adeguata e corretta preparazione dell’appalto.<br />	<br />
Con nota del 16 settembre 2003 la Provincia di Milano comunicava alla ditta che la nuova data prevista per la stipulazione era quella del 3 ottobre 2003.<br />	<br />
Con lettera del 2 ottobre 2003 la Omega costruzioni, nel ribadire il mancato invio del crono programma e del piano di sicurezza, evidenziava che la stipula del contratto avrebbe dovuto essere rinviata ad una data successiva al 9 ottobre, giorno per il quale era stato fissato l’incontro con i responsabili dell’Ufficio tecnico.<br />	<br />
All’esito di tale incontro, la Omega costruzioni inviava al responsabile del Settore Istruzione scolastica della Provincia di Milano una bozza di verbale di cantierabilità dell’opera (da sottoscriversi congiuntamente prima della conclusione del contratto) nella quale era prevista una concorde dichiarazione circa la necessità di addivenire ad una perizia di variante relativa alla parte strutturale del progetto.<br />	<br />
La stipulazione del contratto veniva, quindi, nuovamente fissata per il giorno 16 ottobre 2003.<br />	<br />
In data 14 ottobre giungeva, tuttavia, alla Provincia una nuova comunicazione della Omega con quale essa evidenziava la non definitiva soluzione dei problemi tecnici che avevano impedito la conclusione del contratto, rendendosi disponibile a sottoscriverlo dopo il 3 novembre<br />	<br />
Con successiva nota del 21 ottobre la Omega Costruzioni comunicava alla Provincia di Milano che da un’analisi della documentazione tecnica trasmessa erano emersi numerosi problemi di ordine tecnico tali da rendere allo stato ineseguibile il progetto.<br />	<br />
A tale nota rispondeva il Responsabile del procedimento evidenziando che la documentazione tecnica inerente l’appalto era stata visionata e positivamente riscontrata dalla Ditta al momento della formulazione dell’offerta e che eventuali inconvenienti di carattere tecnico avrebbero potuto essere risolti nelle forme e nei modi previsti dal D.P.R. 554/99.<br />	<br />
Con la medesima nota la Omega veniva invitata a stipulare il contratto entro e non oltre il 29 novembre 2003.<br />	<br />
Con successiva lettera del 21 novembre 2003 la Omega ribadiva le proprie posizioni in ordine alla ineseguibilità del progetto posto a base di gara declinando ancora una volta l’invito a stipulare il contratto.<br />	<br />
Con nota del 24 novembre il funzionario del Servizio supporto contratti pubblici della Provincia di Milano confermava la disponibilità della stazione appaltante a risolvere tutti i problemi sollevati dalla aggiudicataria ponendo, tuttavia, come condizione la sottoscrizione congiunta del verbale di cantierabilità nei termini a suo tempo concordati. Nella medesima nota la data per la stipula del contratto veniva fissata per il giorno 27 novembre.<br />	<br />
Nemmeno per quella data, tuttavia il contratto veniva stipulato.<br />	<br />
Con nota del 17 febbraio 2004 a firma del funzionario del Servizio supporto contratti e lavori pubblici la Provincia di Milano comunicava alla Omega costruzioni che con determinazione n. 17/04 del 12 febbraio era stata dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria.<br />	<br />
Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessata sulla base dei seguenti<br />	<br />
MOTIVI<br />	<br />
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (in particolare dell’art.7 L.241/90). ILLEGITTIMITA’ MANIFESTA ED ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRTTTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO. SVIAMENTO.<br />	<br />
L’Amministrazione avrebbe disposto la revoca dell’aggiudicazione senza inviare preventivamente l’avvio di inizio del relativo procedimento, impedendo così l’instaurarsi di un effettivo contraddittorio.<br />	<br />
2) ILLEGITTIMITA’ DEI PROVVEDIMENTI PER VIZIO NELLA MOTIVAZIONE ED IN OGNI CASO PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. COLPE DELLA P.A. DANNI PROCURATI E DIRITTO AL RISARCIMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE (Legge 109/94 e ss. modif. e suo Regolamento come costituito dal DPR 554/99) e DEI PRINCIPI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA P.A.. ABUSO ED ECCESSO DI POTERE.<br />	<br />
La mancata stipulazione del contratto sarebbe in realtà addebitabile alla stessa Provincia di Milano che avrebbe messo a gara un progetto non esecutivo e lacunoso sotto molteplici punti di vista.<br />	<br />
In particolare fra gli elaborati progettuali non sarebbe stato previsto il piano della sicurezza e del coordinamento ed il crono programma.<br />	<br />
Inoltre il progetto presenterebbe evidenti lacune sotto molteplici profili evidenziati nei suoi stessi elaborati che, rinviando a successive fasi esecutive della progettazione, ne dimostrerebbero l’incompiutezza.<br />	<br />
Altre carenze sarebbero poi ravvisabili nella parte strutturale che soffrirebbe della mancanza delle relazioni di calcolo e della non conformità del computo metrico agli elaborati grafici.<br />	<br />
Inesatta sarebbe anche la descrizione dei luoghi in quanto si sarebbero date per realizzate da una precedente impresa opere in realtà del tutto mancanti.<br />	<br />
Dall’illegittimità della pronuncia di decadenza discenderebbe una responsabilità contrattuale o, quantomeno, precontrattuale della Provincia di Milano.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Occorre innanzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato formulata dall’Amministrazione resistente.<br />	<br />
Risulta, infatti, che la determinazione n. 17/04 che, oltre a dichiarare la decadenza della Omega dall’aggiudicazione, disponeva altresì l’aggiudicazione dei lavori ad altra impresa, non sia stata integralmente comunicata alla Omega costruzioni.<br />	<br />
Questa ha ricevuto esclusivamente una nota con la quale il responsabile del Servizio supporto contratti pubblici della Provincia di Milano le ha comunicato il venir meno della sua posizione di aggiudicataria senza fare alcuna menzione della assegnazione della commessa ad altra ditta.<br />	<br />
Non risulta nemmeno (e non è stato dimostrato dalla Provincia di Milano) che la Omega costruzioni sia venuta a conoscenza aliunde della predetta determinazione, tant’è che essa in allegato al ricorso non la ha prodotta.<br />	<br />
In tale situazione la nuova aggiudicataria non può, quindi, considerarsi alla stregua di un contro interessato formale in quanto il suo nominativo non risultava dagli atti in possesso del soggetto legittimato a proporre ricorso.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è infondato.<br />	<br />
Quanto al primo motivo, come questa Sezione ha in altre occasioni affermato, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento assume rilevanza solo nei casi in cui, a causa dei limiti cognitori o istruttori che caratterizzano il processo amministrativo, nell’ambito dello stesso non sia possibile escludere o affermare con certezza la spettanza di un certo bene della vita che il ricorrente, attraverso la partecipazione procedimentale avrebbe potuto indurre l’amministrazione a riconoscergli (TAR Lombardia, Milano, III, 5022/2009).<br />	<br />
Nel caso di specie il giudice amministrativo, che opera in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 6 della L. 205/00, è, invece, in grado di apprezzare senza limitazione alcuna tutti gli argomenti sostanziali che sono oggetto dei motivi di ricorso, i quali, del resto, hanno formato oggetto di ampio contraddittorio fra le parti anche in sede procedimentale.<br />	<br />
Quanto al secondo motivo, la questione portata innanzi all’attenzione del Collegio è se la declaratoria di decadenza dalla aggiudicazione pronunciata dalla Amministrazione provinciale nei confronti della Omega costruzioni possa dirsi o meno giustificata alla luce del comportamento della Ditta che ha rifiutato la stipula del contratto, subordinandola alla previa approvazione di varianti che ne correggessero le asserite carenze ed incongruenze progettuali.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che l’atto di decadenza emesso dalla Provincia di Milano sia legittimo.<br />	<br />
Invero, la particolare disciplina dettata dalla legge 109/94 e del relativo regolamento di esecuzione in ordine alla formazione dei contratti di appalto di lavori delle pubbliche amministrazioni comporta che l’accordo delle parti sull’oggetto del contratto si formi già in sede di gara e debba, quindi, considerasi definitivamente perfezionato a seguito del provvedimento di aggiudicazione.<br />	<br />
Invero, che si voglia o meno riconoscere tale atto efficacia costitutiva del vincolo negoziale, ciò che appare indubbio è che esso fissa in modo definitivo termini economici e tecnici dell’accordo che divengono poi insuscettibili di successive modificazioni o integrazioni, salvo che per aspetti del tutto marginali.<br />	<br />
Infatti, a mente dell’art. 19 della L. 109/94, il contratto d’appalto deve avere, di regola, ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici sulla base si un progetto esecutivo che la stazione appaltante redige e mettere in gara.<br />	<br />
L’art. 71 del D.P.R. 554/99 prevede poi che l’offerta dell’impresa (alla quale deve riconoscersi una valenza anche negoziale e non solo procedimentale) debba contenere una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di averli giudicati adeguati, considerando i lavori eseguibili e remunerativi alla luce del ribasso offerto. L’impresa deve altresì dichiarare di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, prendendo conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo.<br />	<br />
La giurisprudenza della Corte Suprema, occupandosi dell’art.. 1 del DPR 1063 del 1962, che costituisce l’antecedente cronologico dell’art. 71 del D.P.R. 554/99, ha avuto modo di chiarire che la clausola contrattuale con cui l&#8217;impresa dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile o dal risolversi in un riconoscimento della remuneratività dei prezzi dell&#8217;appalto, si traduce in un&#8217;attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera; essa, pertanto, pone a carico dell&#8217;appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un&#8217;alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio (Cass. 18/02/2008 n. 2932; Cass. 18/09/2003 n. 13734).<br />	<br />
Del tutto priva di riscontro normativo appare, quindi, la tesi prospettata dalla ricorrente secondo cui il controllo che dovrebbe effettuare l’appaltatore al momento dell’offerta si esaurirebbe in una verifica di larga massima che non inficia la possibilità di sollevare successive contestazioni al momento della stipulazione o della esecuzione dei lavori alla luce di una più approfondita disamina.<br />	<br />
In senso contrario deve, invece, ribadirsi che all’onere di completezza progettuale che fa capo all’amministrazione nella fase del bando di gara fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall’art. 71 cit., assumono l’impegno di realizzare l’opera così come progettata, avendone valutato i rischi e le difficoltà e ricompreso nell’offerta formulata i relativi costi.<br />	<br />
Lo scopo della norma, occorre ricordarlo, è, infatti, proprio quello di evitare che offerte poco avvedute o possano poi comportare successive controversie con l’impresa, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell’opera e lievitazioni dei suoi costi.<br />	<br />
Non può, quindi ritenersi giustificato il comportamento tenuto dalla ricorrente che solo in fase di stipula del contratto ha sollevato questioni in ordine alla esecutività e congruenza del medesimo progetto che essa aveva dichiarato adeguato ed eseguibile in sede di offerta.<br />	<br />
Ed ancor meno si giustifica il comportamento tenuto dalla ricorrente alla luce della disponibilità manifestata da parte dell’Amministrazione provinciale a tenere in considerazione le sue proposte di modifica progettuale attraverso l’approvazione di una successiva perizia di variante nei limiti consentiti dall’ordinamento.<br />	<br />
Peraltro, anche a voler ammettere che la Omega costruzioni potesse far valere anche dopo l’aggiudicazione asserite carenze progettuali, lo strumento di tutela a cui essa poteva ricorrere non erano certamente quello del rifiuto di stipulare il contratto in forma pubblica.<br />	<br />
Infatti, la disciplina speciale che connota gli appalti pubblici di lavori prevede che nel caso in cui non si possa addivenire alla stipulazione del contratto per fatto dell’amministrazione il contraente possa solo recedere dal contratto con diritto al rimborso delle spese contrattuali. In caso di mancata presentazione della istanza di recesso all’impresa non spetta alcun indennizzo (art. 109 D.P.R. 554/99).<br />	<br />
Non era, dunque, in facoltà dell’impresa tenere in sospeso la stipula del contratto fino a quando la stazione appaltante non avesse aderito alle sue richieste. Di fronte ad un siffatto comportamento la Provincia di Milano ha, quindi, correttamente pronunciato la decadenza dall’aggiudicazione ed assegnato l’esecuzione dell’opera all’impresa successivamente classificata.<br />	<br />
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e cpa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 04/02/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-23-2-2010-n-431/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.431</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2010-n-455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2010-n-455/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.455</a></p>
<p>L. Papiano Pres. A. Cacciari Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : &#8211; Zelig Società Cooperativa (Avv.ti I. Marrone e D. Rigacci) contro il Comune di Siena (Avv. F. Pisillo) e nei confronti di Società Novamusa S.p.A. (Avv. V. Vulpetti), Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l. (Avv.ti A. Fornasari</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. A. Cacciari Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da :<br /> &#8211; Zelig Società Cooperativa (Avv.ti I. Marrone e D. Rigacci) contro il Comune di Siena (Avv. F. Pisillo) e nei confronti di Società Novamusa S.p.A. (Avv. V. Vulpetti), Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l. (Avv.ti A. Fornasari e C. Rimondi), COPAT Società Coop. (Avv.ti R. Farnetani, M. Milan e M. Rozzio), Siena Viva Società Cooperativa ed altre (tutte non costituite) Pierreci Società Cooperativa in (Avv. G.D. Comporti)<br /> &#8211; Società Novamusa S.p.A. (Avv. V. Vulpetti) contro il Comune di Siena (Avv. F. Pisillo) e nei confronti di Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l. quale mandataria e con Athena Società Cooperativa (Avv.ti A. Fornasari e C. Rimondi) Zelig soc. coop. Ed altre (non costituite) COPAT Soc. Coop. in proprio e quale mandataria di RTI (Avv.ti R. Farnetani, M. Milan e M. Rozzio) <br /> &#8211; COPAT. Soc. Coop. in proprio e nella sua qualità di mandataria del RTI con con Rear Soc. Coop. (Avv.ti R. Farnetani, M. Milan e M. Rozzio) contro il Comune di Siena (Avv. F. Pisillo) e nei confronti di Soc. Coop. Le Macchine Celibi ed altre (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;effetto paralizzante del ricorso incidentale anche nel caso di ricorso principale volto alla riedizione della gara; sulla sussistenza dell&#8217;interesse ad impugnare anche per la terza classificata laddove miri alla riedizione della gara e sulla necessaria specificazione dei sub criteri e sub punteggi nel bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – c.d. “Effetto paralizzante” – Si verifica anche laddove il ricorso originario sia volto alla riedizione della gara – Fattispecie – Previo scrutinio del ricorso incidentale &#8211; Necessità	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Terza classificata &#8211; Gode di un interesse giuridicamente tutelato all&#8217;annullamento della procedura laddove la stazione appaltante procederebbe al rifacimento della gara ed essa sarebbe quindi rimessa in gioco  fruendo di ulteriori possibilità di aggiudicazione	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; . Specificazione dei sub criteri e sub punteggi nel bando – Art. 83, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Necessità – Specificazione da parte della Commissione dopo l’apertura delle buste – Eccessivo potere discrezionale per la Commissione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Laddove l’accoglimento del ricorso incidentale sia tale da determinare l’esclusione della ricorrente principale (c.d. effetto paralizzante) esso deve essere trattato prioritariamente rispetto al gravame principale. Nè può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui il ricorso incidentale proposto nella presente controversia sarebbe inammissibile in quanto non potrebbe avere l’auspicato effetto paralizzante, poiché scopo del gravame principalmente proposto non è conseguire l’aggiudicazione ma determinare l’annullamento dell’intera procedura di gara, con sua riedizione, con la conseguenza che la ricorrente conserverebbe interesse all’accoglimento del proprio gravame principale per conseguire un’ulteriore chance di aggiudicazione	</p>
<p>2. Anche la terza classificata gode comunque di un interesse giuridicamente tutelato all&#8217;annullamento della procedura di gara, poiché in tal caso la stazione appaltante procederebbe al rifacimento della gara ed essa sarebbe quindi rimessa in gioco, fruendo così di ulteriori possibilità di aggiudicazione. Si tratta di un interesse non finale ma strumentale, tendente ad ottenere non l&#8217;aggiudicazione ma una nuova possibilità di conseguirla, interesse che la giurisprudenza ritiene meritevole di tutela Nè può ipotizzarsi che essa fosse onerata a fornire prova della possibilità di risultare aggiudicataria. Tale tesi infatti proverebbe troppo poiché la ricorrente lamenta che l&#8217;irrazionalità delle clausole relative all&#8217;attribuzione dei punteggi abbia viziato l&#8217;intera procedura, sicché sarebbe illogico chiamarla a fornire una prova di resistenza sulla base degli stessi criteri che sono oggetto di contestazione. 	</p>
<p>3. L’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4 prevede che il bando, per ciascuno dei criteri di valutazione prescelti, debba indicare i subcriteri e i subpesi o i subpunteggi, sia pure “ove necessario”. La presente fattispecie costituiva ipotesi in cui era necessaria l&#8217;indicazione di subcriteri con i relativi pesi ponderali. La complessità dell’oggetto della gara, costituito da ben otto servizi, era infatti tale che solo in tal modo i concorrenti sarebbero stati messi in grado di formulare un&#8217;offerta appropriata alle esigenze della stazione appaltante e conforme alla propria organizzazione. Nel caso di specie invece gli offerenti, stante la mancata indicazione dei pesi ponderali (anche) ai subcriteri di valutazione, erano chiamati a costruire una proposta contrattuale secondo indirizzi vaghi e, in buona sostanza, parzialmente “al buio” poiché non sapevano quale importanza la Commissione avrebbe attribuito all’una o all’altra parte dell’offerta. Ne segue quindi che la Commissione ha fruito di una discrezionalità eccessiva nel procedimento di valutazione delle offerte presentate, mentre la normativa sui contratti pubblici impone che, con l&#8217;indicazione nella legge speciale di tutte le regole per lo scrutinio, anche tecnico, delle offerte l&#8217;organo di gara non possa liberamente scegliere quale, tra i diversi criteri di valutazione, debba rivestire un peso maggiore e quale un peso minore. Se così non avviene, come non è avvenuto nel caso di specie, ne risulta ostacolata la concorrenza e violato anche il fondamentale principio di parità di trattamento, potendo la Commissione dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica attribuire il peso ritenuto più opportuno all&#8217;uno o all&#8217;altro dei sottoparametri indicati nel capitolato speciale, con inversione procedimentale rispetto alle scansioni previste dalla legge. Nel caso di specie gli elementi da cui trarre la valutazione qualitativa e la relativa incidenza di essi sono stati esplicitati nei verbali di gara, mentre avrebbero dovuto essere resi noti ai concorrenti fin dal momento dell&#8217;indizione della procedura, Ne deriva l’illegittimità della stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Zelig Società Cooperativa</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Marrone e Dario Rigacci, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <b>Comune di Siena</b> in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso Maddalena Gajo in Firenze, via del Pellegrino 26;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Società Novamusa S.p.A.<i></b></i> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso Leonardo Cinti in Firenze, via Romagnosi n. 6; 	</p>
<p><b>Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l.</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> quale mandataria e con Athena Società Cooperativa in qualità di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fornasari e Cristina Rimondi, con domicilio <i>ex lege</i> presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;	</p>
<p><b>COPAT Società Coop</b>. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese con l’impresa Rear soc. coop., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Mauro Milan e Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via dei Conti n. 3 (Studio Santoro); 	</p>
<p><b>Siena Viva Società Cooperativa, Rear Società Cooperativa, Codess Cultura Società Cooperativa, Best Union Company S.p.A., Società Cooperativa Sistema Museo</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, tutte non costituite;<br />
<br />	<br />
<b>Pierreci Società Cooperativa</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gian Domenico Comporti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Novamusa S.p.A.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso Leonardo Cinti in Firenze, via Romagnoli n. 6;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <b>Comune di Siena</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso Maddalena Gajo in Firenze, via del Pellegrino 26;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l.<i></b></i> in persona del legale rappresentante pro tempore quale mandataria e con Athena Società Cooperativa in qualità di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fornasari e Cristina Rimondi, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; 	</p>
<p><b>Zelig soc. coop., Pierreci Soc. Coop., Best Union Company S.p.A., Società Cooperativa Sistema Museo, Siena Viva Soc. Coop., Rear Soc. Coop.</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nn.cc.; 	</p>
<p><b>COPAT Soc. Coop.</b> in proprio e quale mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Mauro Milan e Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via de&#8217; Conti n. 3;</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>COPAT. Soc. Coop.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella sua qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con con Rear Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Mauro Milan e Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via de&#8217; Conti n. 3;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <b>Comune di Siena</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso Maddalena Gajo in Firenze, via del Pellegrino n. 26 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Soc. Coop. Le Macchine Celibi, Zelig Soc. Coop., Novamusa S.p.A., Pierreci Soc. Coop., Best Union Company S.p.A., Società Cooperativa Sistema Museo<i></b></i> in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nn. cc;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 1103 del 2009:<br />	<br />
&#8211; degli atti e provvedimenti con cui il Comune di Siena ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l’affidamento “dei servizi di sorveglianza, biglietteria e altri da eseguirsi presso il complesso di Santa Maria della Scala in Siena” ed i<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. SV 1464 del 12.6.2009 con cui è stata “aggiudicata definitivamente al RTI costituito da Le Macchine Celibi Soc. Coop, con sede in Bologna (Capogruppo) e Athena Soc. Coop., con sede a Firenze (Mandante), la gara di cu<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. SV 376 del 18.2.2009, di contenuto ignoto, con cui è stata nominata la Commissione di gara;<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale del 18.2.2009, del 26.2.2009, del 2.3.2009, del 3.3.2009, del 9.3.2009, del 6.5.2009 e del 25.5.2009 nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè incognito.<b	
quanto al ricorso n. 1269 del 2009:<br />	<br />
dei seguenti atti e provvedimenti relativi alla procedura di gara indetta dal Comune di Siena per l’affidamento dei servizi di sorveglianza, biglietteria e altri da eseguirsi presso il Complesso di Santa Maria della Scala in Siena:<br />	<br />
&#8211; il bando di gara, <i>in parte qua;</i><br />	<br />
&#8211; il capitolato speciale <i>in parte qua</i>, ivi compresi l’art. 17, commi secondo e quinto;<br />	<br />
&#8211; i verbali di gara <i>in parte qua</i>, ivi compreso in particolare il verbale della seduta della Commissione di gara del 6 maggio 2009 ed i provvedimenti ivi assunti, nonché il verbale del 25 maggio 2009;<br />	<br />
&#8211; nota prot. 26801 del 12 maggio 2009,<br />	<br />
&#8211; ogni provvedimento con cui la stazione appaltante e per essa la Commissione di gara ha disposto l’esclusione dalla gara di Novamusa S.p.A., ovvero ha dichiarato inammissibile l’offerta presentata da Novamusa S.p.A., ivi compreso il verbale di gara del 6<br />
&#8211; le note del 17 marzo 2009, 6 aprile 2009 ed 8 aprile 2009 a firma dell’Ing. Tatiana Campioni;<br />	<br />
&#8211; la nota del Comune del 19 giugno 2009 e l’atto dirigenziale n. 1464 del 12 giugno 2009, con cui la stazione appaltante ha affidato il servizio al “R.T.C.: Le Macchine Celibi Soc. Coop.di Bologna – Capogruppo Mandataria ed Athena Soc. Coop. di Firenze –<br />
&#8211; ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale in data 7 ottobre 2009;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217; atto dirigenziale del 23.4.2009 SMS2 n. 1025;<br />	<br />
&#8211; della relazione tecnica a firma del Dott. Fabrizio Corsi del 4 maggio 2009<br />	<br />
e per il risarcimento del danno;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1643 del 2009:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento dirigenziale del Comune di Siena prot. n. 34113 datato 16.06.2009 e inviato a mezzo fax alla ricorrente in data 20.06.2009, con cui l’Amministrazione Comunale ha comunicato di aver affidato all’odierna controinteressata il servizio di<br />
&#8211; dell&#8217;atto dirigenziale SV 1464 del 12/06/2009 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara <i>de qua</i>;<br />	<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, compresi, ma non solo, i verbali riassuntivi delle operazioni della Commissione nominata per la valutazione delle offerte delle imprese partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica e il pr<br />
<br />	<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siena e delle imprese Società Novamusa S.p.A., Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l., Athena Società Cooperativa, COPAT Società Coop. e Pierreci Società Cooperativa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale 12 dicembre 2008 n. 3393 e bando del 19 dicembre 2008, ha indetto una gara di appalto a procedura aperta, da svolgere con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, per affidare il contratto pubblico avente ad oggetto i servizi relativi alla gestione del complesso museale di Santa Maria della Scala, e cioè la sorveglianza, la biglietteria, la portineria, il centralino e ricezione prenotazioni, l’organizzazione di eventi, la distribuzione del materiale promozionale e informativo, l’aggiornamento dell&#8217;archivio fotografico e l’accompagnamento dei visitatori nei percorsi museali.<br />	<br />
All&#8217;esito della gara il contratto è stato aggiudicato alla società Novamusa, dichiarata aggiudicataria provvisoria il 9 marzo 2009, mentre al secondo e terzo posto si sono piazzati, rispettivamente, i raggruppamenti temporanei costituiti dalle imprese Macchine Celibi-Athena e COPAT-Siena-Viva-Rear; al quarto posto si è collocata la società cooperativa Zelig. <br />	<br />
Con nota del Presidente della Commissione di gara 17 marzo 2009, prot. 14827, è stato chiesto all&#8217;aggiudicataria di fornire una dettagliata indicazione dei prezzi unitari offerti. La stazione appaltante, non avendo ritenuto sufficienti gli elementi forniti, l’ha quindi invitata ad un incontro all&#8217;esito del quale, con nota 12 maggio 2009 prot. 26801, ha comunicato che l&#8217;offerta era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione. L&#8217;appalto è stato quindi aggiudicato al R.T.I. Macchine Celibi-Athena, subentrando il RTI COPAT-Siena-Viva-Rear al secondo posto e la cooperativa Zelig al terzo posto. L’aggiudicazione è stata approvata, diventando così definitiva, con determinazione dirigenziale del Comune di Siena 12 giugno 2009 n. 1464, che è stata comunicata ai concorrenti con nota 16 giugno 2009, prot. 34113. <br />	<br />
La concorrente Zelig soc. coop. ha allora impugnato gli atti di gara con ricorso notificato il 22 giugno 2009, depositato il 29 giugno 2009 e rubricato sub R.g. n. 1103/09 lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. <br />	<br />
Si sono costituiti il Comune di Siena, le società COPAT e Macchine Celibi in proprio e in qualità di capogruppo dei rispettivi raggruppamenti di imprese e la società Novamusa, chiedendo l&#8217;inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso nel merito. Novamusa ha anche proposto ricorso incidentale notificato il 30 ottobre 2009 e depositato il 3 novembre 2009.<br />	<br />
Con ordinanza 579 del 29 luglio 2009 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione, ma il provvedimento è stato riformato in sede di appello e il Consiglio di Stato, con ordinanza 4970 del 29 settembre 2009, ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Con decreto presidenziale n. 19 del 19 novembre 2009 è stata disposta l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese partecipanti alla gara. Il decreto è stato adempiuto e si è costituita l&#8217;impresa PIERRECI, chiedendo a sua volta l&#8217;annullamento degli atti di gara.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 27 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
2. L&#8217;impresa Novamusa è a sua volta insorta avverso l’esclusione, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, con ricorso notificato l&#8217;11 luglio 2009 e depositato il 20 luglio 2009, rubricato sub R.g. n. 1269/09.<br />	<br />
Si sono costituiti il Comune di Siena, il R.T.I. Macchine Celibi-Athena e la società COPAT chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
Con ordinanza 651 del 31 luglio 2009 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione. <br />	<br />
Motivi aggiunti sono stati notificati il 5 ottobre 2009 e depositati il 7 ottobre 2009, con nuova domanda incidentale di sospensione che è stata rinunciata con atto depositato il 16 ottobre 2009.<br />	<br />
Con decreto presidenziale n. 20 del 19 novembre 2009 è stata disposta l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese partecipanti alla gara. <br />	<br />
Il decreto è stato adempiuto.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 27 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
3. L&#8217;impresa COPAT, classificatasi al secondo posto della graduatoria definitiva, con ricorso notificato il 30 settembre 2009 e depositato il 14 ottobre 2009, rubricato sub R.G. n. 1643/09, ha a sua volta impugnato gli atti di gara per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />	<br />
Si é costituito il Comune di Siena chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
Con decreto presidenziale n. 21 del 19 novembre 2009 è stata disposta l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese partecipanti alla gara. Il decreto è stato adempiuto e all&#8217;udienza del 27 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. I ricorsi epigrafati sono diretti avverso una procedura di gara per l’appalto, con procedura aperta ed il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto pubblico avente ad oggetto i servizi relativi alla gestione di un complesso museale.<br />	<br />
1.1 Il ricorso sub R.g. n. 1103/09 è stato proposto dall’impresa classificatasi al terzo posto della graduatoria finale. <br />	<br />
1.1.1 Con primo motivo la ricorrente lamenta che la legge di gara non avrebbe stabilito i criteri di valutazione delle offerte né esplicitato il loro peso ponderale, limitandosi a indicare la ripartizione del punteggio tra offerta tecnica ed economica. Ciò sarebbe stato tanto più necessario stante la complessa articolazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto.<br />	<br />
Con secondo motivo si duole che la Commissione di gara avrebbe esplicitato i criteri motivazionali dopo l&#8217;apertura delle offerte tecniche. <br />	<br />
Con terzo motivo censura la clausola di <i>lex specialis</i> che prevedeva l&#8217;attribuzione del punteggio al progetto tecnico attraverso la “comparazione delle proposte formulate dalle concorrenti”. Si tratterebbe, a suo dire, di una clausola sibillina che stabilirebbe una modalità di attribuzione del punteggio non prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici.<br />	<br />
1.1.2 L’impresa controinteressata Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l. eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo sarebbe tardiva l’impugnazione della legge speciale di gara poiché il relativo termine decadenziale, a suo dire, avrebbe iniziato a decorrere dalla conoscenza della stessa. Inoltre, essendosi la ricorrente qualificata al terzo posto nella graduatoria di gara, non riceverebbe alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso e sarebbe quindi carente di interesse. <br />	<br />
Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente.<br />	<br />
1.1.3 L’impresa controinteressata Novamusa eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché la ricorrente non dimostra che all&#8217;esito della ripetizione del procedimento di gara potrebbe conseguire l&#8217;aggiudicazione, e nel merito replica puntualmente. Propone anche ricorso incidentale lamentando che l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa sicché essa, anche sotto questo profilo, non avrebbe alcun interesse giuridicamente tutelato all’annullamento degli atti di gara. A tale proposito sostiene, in primo luogo, che la sua offerta economica sarebbe inammissibile poiché non è stata sottoscritta su ogni foglio ma solo nell&#8217;ultima pagina e non contiene neanche elementi di continuità con le pagine precedenti; inoltre non risulta sottoscritto l&#8217;allegato all’offerta stessa.<br />	<br />
Con secondo motivo censura il fatto che la ricorrente in via principale abbia dichiarato, con riferimento agli obblighi ex art. 17, comma 1, l. 12 marzo 1999, n. 68 sulle norme disciplinanti il diritto al lavoro delle persone disabili, di “essere esentata da tali obblighi”: a suo dire questa dichiarazione non risulterebbe idonea ad attestare il rispetto di tale normativa come imponeva la legge di gara.<br />	<br />
Con terzo motivo deduce che la sottoscrizione riportata sulla polizza presentata come cauzione provvisoria risulta illeggibile e non sarebbe quindi possibile risalire al suo autore, che peraltro non viene indicato in altri punti della polizza medesima.<br />	<br />
La ricorrente principale eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale per tardività; per nullità, in quanto la ricorrente incidentale non indica in alcun atto la propria sede legale, ma solo il codice fiscale per di più errato, e per carenza di interesse poiché nella presente fattispecie non potrebbe determinare un effetto paralizzante sul ricorso principale in quanto quest’ultimo deduce motivi tendenti non al conseguimento dell’aggiudicazione, ma all’invalidazione dell’intera gara. Nel marito, replica alle censure formulate in via incidentale. <br />	<br />
1.1.4 L’impresa controinteressata COPAT Società Coop. eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso principale per tardività dell’impugnazione della <i>lex specialis </i>e difetto di interesse, poiché anche in caso di accoglimento la ricorrente non potrebbe conseguire l’aggiudicazione. <br />	<br />
1.1.5 La difesa del Comune di Siena replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente, sottolineando che il bando di gara indicherebbe in realtà i criteri ed i subcriteri per la valutazione dell’offerta e il relativo peso ponderale, mentre il capitolato d’oneri preciserebbe analiticamente gli elementi che la Commissione avrebbe dovuto valutare.<br />	<br />
1.1.6 L’impresa PIERRECI soc. coop. si associa alle deduzioni della ricorrente principale e censura la <i>lex specialis</i> di gara anche perché non avrebbe fornito chiare prescrizioni circa l’impegno del concorrente vincitore a salvaguardare il personale in servizio. <br />	<br />
1.2 Il ricorso sub R.g. n. 1269/09 è stato proposto dall’originaria aggiudicataria della gara <i>de qua</i>, poi esclusa per asserita incongruità dei prezzi proposti.<br />	<br />
1.2.1 La ricorrente, con primo motivo, deduce incompetenza della Commissione di gara. A norma di legge, decorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria, la stessa diventa definitiva con decadenza di ogni potere in capo alla Commissione. Nel caso di specie pertanto, dopo il decorso di trenta giorni dal 9 marzo 2009, data in cui la ricorrente è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, ogni provvedimento assunto dalla Commissione sarebbe illegittimo. Al più, la stazione appaltante avrebbe potuto agire in autotutela.<br />	<br />
Con secondo motivo lamenta che la sua offerta non aveva conseguito più di quattro quinti del punteggio complessivo relativamente sia al prezzo che agli elementi di qualità, né la stazione appaltante aveva individuato elementi specifici che motivassero altrimenti la sua richiesta di giustificare l&#8217;offerta.<br />	<br />
Con terzo motivo deduce che la Commissione di gara non sarebbe stata autorizzata né dalla <i>lex specialis</i> né dall&#8217;atto di nomina ad esercitare poteri in materia di verifica dell&#8217;anomalia delle offerte presentate in gara.<br />	<br />
Con quarto motivo si duole che essa si sia avvalsa di un soggetto estraneo al quale ha conferito un incarico per redigere un parere tecnico sulla documentazione prodotta dalla ricorrente a giustificazione dell’offerta. In tal modo avrebbe delegato le proprie funzioni ad un soggetto esterno.<br />	<br />
Con quinto motivo lamenta che non sarebbero stati individuati gli elementi specifici in cui la sua offerta appariva anormalmente bassa e sarebbe anche stato violato il principio del contraddittorio, poiché nessuna comunicazione inviata prima dell&#8217;esclusione conterrebbe una contestazione su specifici profili che potessero costituire oggetto di giustificazione. Contesta poi sotto diversi profili la ragionevolezza della valutazione effettuata dalla Commissione. <br />	<br />
Con sesto motivo deduce illegittimità dell’atto di aggiudicazione al raggruppamento controinteressato perché esso prevede che l&#8217;affidamento decorra dal 1º luglio 2009, prima della comunicazione alla ricorrente e comunque con un anticipo ingiustificato rispetto al termine, previsto dalla legge, di trenta giorni per l&#8217;affidamento del contratto.<br />	<br />
Con motivi aggiunti lamenta che l’incarico esterno per la valutazione dei giustificativi presentati sarebbe stato affidato in violazione dell&#8217;art. 3, comma 55, l. 27 dicembre 2007, n. 244, che condiziona gli enti locali ad approvare un programma in Consiglio per la stipulazione dei contratti di collaborazione autonoma. Sarebbero stati violati inoltre sia l’art. 7, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che la delibera di Giunta Comunale n. 31/07 sia perché il personale interno avrebbe potuto provvedere a tali operazioni, sia perché non è stata effettuata una procedura comparativa per individuare il collaboratore esterno.<br />	<br />
Sarebbe stato anche violato, a suo dire, il principio di collegialità poiché il parere tecnico si sarebbe tradotto in valutazioni discrezionali; inoltre la valutazione del consulente esterno sarebbe contraddittoria.<br />	<br />
La ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni.<br />	<br />
1.2.2 Il Comune di Siena e le imprese controinteressate replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente. <br />	<br />
1.3 Il ricorso sub R.g. n. 1643/09 è proposto dalla seconda classificata nella graduatoria definitiva di gara. La ricorrente, con unico motivo di gravame, sostiene che dagli atti di gara emergerebbe che quello in discussione è un appalto “a misura”, sicché l&#8217;offerta economica avrebbe dovuto essere formulata applicando il ribasso percentuale offerto sia all&#8217;importo complessivo che alle singole voci di prezzo. Il raggruppamento vincitore invece ha formulato l&#8217;offerta a prezzi unitari proponendo il suo ribasso non alle voci di prezzo elaborate dalla stazione appaltante ma sull&#8217;importo complessivo a base di gara, contravvenendo così le previsioni della legge speciale.<br />	<br />
La difesa comunale replica puntualmente.</p>
<p>2. I ricorsi devono essere riuniti per motivi di connessione e la trattazione deve prendere le mosse dal gravame sub R.g. n. 1103/2009, poiché questo tende all’annullamento dell’intera procedura e il suo accoglimento determinerebbe la caducazione del bene della vita cui mirano i ricorrenti negli altri ricorsi. </p>
<p>3. La prima questione da scrutinare attiene all’ordine di trattazione del ricorso incidentale e di quello principale. Il primo mira infatti a fare valere diverse cause di esclusione della ricorrente in modo da dispiegare il noto effetto “paralizzante” sul gravame principale. La ricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale così proposto nella presente controversia in quanto non potrebbe avere l’auspicato effetto paralizzante, poiché scopo del gravame principalmente proposto non è conseguire l’aggiudicazione ma determinare l’annullamento dell’intera procedura di gara, con sua riedizione. Essa quindi, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale, conserverebbe interesse all’accoglimento del proprio gravame principale per conseguire un’ulteriore chance di aggiudicazione.<br />	<br />
La tesi, pur suggestiva, non può trovare accoglimento. <br />	<br />
Non è dubitabile che l’impresa che non abbia partecipato alla gara non è legittimata a contestarne eventuali vizi di legittimità, poiché ciò si tradurrebbe in un sindacato generale sulla legittimità dell’azione amministrativa, essendo la partecipazione alla gara il titolo legittimante ad impugnarne gli atti. La posizione del soggetto non partecipante è quella del <i>quisque de populo</i>. Ma del pari deve ritenersi che anche l’impresa esclusa dalla gara non possa essere ammessa a contestarne la legittimità, se non contesta l’esclusione, poiché anch’essa è un non-partecipante. Nell’un caso e nell’altro l’interesse alla riedizione della gara attiene all’area del mero fatto. <br />	<br />
L’interesse legittimo, secondo la più moderna dottrina, si identifica nella possibilità di incidere sull’esercizio di un determinato potere amministrativo e si radica in capo non a qualunque amministrato, ma solo a coloro la cui posizione, soggetta all’esercizio di una pubblica potestà, viene dall’ordinamento ritenuta meritevole di tutela giuridica. La mancata partecipazione alla procedura concorsuale determina la conseguenza che il potere pubblico attinente all’organizzazione e allo svolgimento della procedura medesima non tocca alcuna posizione dell’interessato, che pertanto assume solo un interesse di mero fatto alla contestazione della gara e ciò quanto se la mancata partecipazione sia stata determinata da un atto volontario, quanto se sia stata cagionata da un provvedimento amministrativo, con l’ovvia precisazione che in tale ultimo caso l’impresa esclusa è ammessa a contestare l’esclusione (C.d.S. V, 29 dicembre 2009 n. 8969; 21 novembre 2007 n. 5925). Nel caso di specie l’accoglimento del ricorso incidentale determinerebbe appunto l’esclusione della ricorrente ed avrebbe quindi effetto paralizzante sul gravame principale. Il primo deve quindi essere trattato prioritariamente. </p>
<p>4. Nel merito il ricorso incidentale è palesemente privo di fondamento, ed il Collegio ritiene quindi di prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito formulate dalla ricorrente principale.<br />	<br />
Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, è sufficiente rilevare che la <i>lex specialis</i> (punto 10 del bando, sub “terza busta”), nel disciplinare le modalità di presentazione dell’offerta, non prevedeva la firma della stessa in ogni sua pagina. La ricorrente ha quindi rispettato le norme di gara e non doveva essere esclusa per il motivo in esame, in base al principio per il quale in sede di gara per l&#8217;affidamento di appalti la mancata sottoscrizione di ogni pagina di ciascun documento, in presenza peraltro della firma regolarmente apposta in calce allo stesso, non toglie efficacia al documento medesimo nella sua interezza e non è atta a generare dubbi sulla sua provenienza (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 maggio 2003 n. 815). In assenza quindi di specifiche previsioni della legge speciale che nel caso di specie, si ripete, mancavano la firma in calce all’offerta è sufficiente a ricondurre al firmatario l’intero suo contenuto. Quanto all’allegato all’offerta, trattasi di una tabella ministeriale di prezzi che non rientra nel contenuto dell’offerta, e non doveva pertanto essere firmata ai fini dell’ammissione alla gara. <br />	<br />
Il secondo motivo è privo di pregio poiché dalla dichiarazione della ricorrente di non essere soggetta all’applicazione della normativa sul diritto al lavoro delle persone disabili si evince facilmente che, <i>a fortiori</i>, detta legge è stata dalla stessa rispettata. <br />	<br />
Il terzo motivo è anch’esso infondato poiché la polizza fideiussoria è stata presentata su carta intestata della SACE BT s.p.a. ed appare alla stessa riconducibile, e la ricorrente non fornisce elementi atti a dimostrare il contrario.<br />	<br />
Il ricorso incidentale deve pertanto essere respinto e la trattazione può venire all’esame del ricorso principale. </p>
<p>5. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale devono essere respinte.<br />	<br />
5.1 La ricorrente principale non era onerata ad impugnare immediatamente le clausole lesive della legge di gara poiché, per giurisprudenza consolidata, le norme di una <i>lex specialis</i> suscettibili di cagionare immediatamente una lesione al concorrente sono quelle che gli impediscono la partecipazione. Le clausole che invece stabiliscono criteri (ritenuti) irragionevoli per la valutazione delle offerte, come nella fattispecie in esame, non sono immediatamente lesive ma lo diventano al momento di conclusione della procedura, se e quando l&#8217;aggiudicazione avviene a favore di altri che non sia il concorrente interessato. Infatti solo in tale momento questi subisce una lesione nella sua posizione giuridica a causa della mancata aggiudicazione mentre nelle fasi precedenti della procedura può solo paventare un danno che, allo stato, si presenta incerto nel suo verificarsi, posto che ancora non è certo quale sarà l&#8217;offerente vincitore (C.d.S. A.P. 29 gennaio 2003, n. 1). Si tratterebbe quindi di un danno meramente ipotetico che non può trovare protezione giuridica. <br />	<br />
5.2 Deve essere respinta anche la seconda eccezione preliminare. E’ vero che la ricorrente principale, classificatosi al terzo posto, giammai potrebbe ottenere l&#8217;aggiudicazione del contratto pubblico in discussione, ma ciò non toglie che goda comunque di un interesse giuridicamente tutelato all&#8217;annullamento della procedura, poiché in tal caso la stazione appaltante procederebbe al rifacimento della gara ed essa sarebbe quindi rimessa in gioco, fruendo così di ulteriori possibilità di aggiudicazione. Si tratta di un interesse non finale ma strumentale, tendente ad ottenere non l&#8217;aggiudicazione ma una nuova possibilità di conseguirla, interesse che la giurisprudenza ritiene meritevole di tutela (C.d.S. V, 14 gennaio 2009 n. 101). <br />	<br />
Non può poi ipotizzarsi che la ricorrente fosse onerata a fornire prova della possibilità di risultare aggiudicataria. Tale tesi infatti proverebbe troppo poiché la ricorrente lamenta che l&#8217;irrazionalità delle clausole relative all&#8217;attribuzione dei punteggi abbia viziato l&#8217;intera procedura, sicché sarebbe illogico chiamarla a fornire una prova di resistenza sulla base degli stessi criteri che sono oggetto di contestazione. </p>
<p>6. Venendo alla trattazione del ricorso nel merito il Collegio, ad un più attento esame della controversia rispetto alla sommaria delibazione in Camera di Consiglio, ritiene che il gravame sia meritevole di accoglimento.<br />	<br />
La legge speciale di gara, all&#8217;art. 5 del bando, prevedeva un&#8217;articolazione del punteggio massimo da assegnare alle offerte che sarebbero state presentate nella misura di 60 punti per la qualità del servizio e 40 punti per il prezzo proposto. A sua volta il punteggio relativo alla qualità del servizio era articolato in due voci, alle quali sarebbe stato attribuito un massimo di 30 punti ciascuna, indicate come “Progetto tecnico organizzativo della gestione del servizio” e “ Proposte migliorative del servizio”. La norma prevedeva poi che l&#8217;attribuzione del punteggio per la prima sottovoce sarebbe avvenuto mediante comparazione delle proposte formulate dai concorrenti e attribuzione del punteggio maggiore a quella che avrebbe formulato la proposta migliore, e di punteggi via via inferiori alle altre proporzionalmente alla qualità delle proposte. Il punteggio per il secondo elemento sarebbe stato assegnato attribuendo cinque punti per ogni proposta migliorativa ritenuta “tale e significativa” dalla Commissione di gara, fino ad un massimo di sei proposte. Queste disposizioni erano ripetute all&#8217;art. 6 del capitolato d’oneri il quale inoltre, all’art. 7, individuava una serie di elementi che specificavano i parametri suddetti. In riferimento al primo elemento tale ultima norma faceva obbligo al concorrente di produrre una relazione tecnico illustrativa riportante i criteri di gestione dei singoli servizi, proposte tecniche di controllo e autocontrollo del livello qualitativo dei servizi, il piano per sostituzioni ferie e malattie, la divisa che avrebbe indossato il personale, l&#8217;indicazione della qualifica e delle competenze del personale (ivi compresa la conoscenza di lingue straniere) che l&#8217;offerente avrebbe utilizzato in caso di aggiudicazione, il programma di formazione e di aggiornamento del personale stesso, il piano delle misure di sicurezza adottate ed infine, con clausola di chiusura, “quant&#8217;altro ritenuto necessario per l&#8217;attribuzione del punteggio relativo”. <br />	<br />
Con riguardo al secondo elemento la disposizione faceva obbligo agli offerenti di produrre una relazione tecnico illustrativa contenente l&#8217;elencazione di proposte migliorative ritenute opportune per un’organizzazione più funzionale dei servizi oggetto di gara.<br />	<br />
La legge speciale non attribuiva però un peso ponderale ad alcuno degli elementi testé citati.<br />	<br />
Sotto questo profilo la censura contenuta nel primo motivo del ricorso principale coglie nel segno. L’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4 prevede che il bando, per ciascuno dei criteri di valutazione prescelti, deve indicare i subcriteri <i>e</i> i subpesi o i subpunteggi, sia pure “ove necessario”. La presente fattispecie costituiva ipotesi in cui era necessaria l&#8217;indicazione di subcriteri con i relativi pesi ponderali. La complessità dell’oggetto della gara, costituito da ben otto servizi, era infatti tale che solo in tal modo i concorrenti sarebbero stati messi in grado di formulare un&#8217;offerta appropriata alle esigenze della stazione appaltante e conforme alla propria organizzazione. Nel caso di specie invece gli offerenti, stante la mancata indicazione dei pesi ponderali (anche) ai subcriteri di valutazione, erano chiamati a costruire una proposta contrattuale secondo indirizzi vaghi e, in buona sostanza, parzialmente “al buio” poiché non sapevano quale importanza la Commissione avrebbe attribuito all’una o all’altra parte dell’offerta. Ne segue quindi che la Commissione ha fruito di una discrezionalità eccessiva nel procedimento di valutazione delle offerte presentate, mentre la normativa sui contratti pubblici impone che, con l&#8217;indicazione nella legge speciale di tutte le regole per lo scrutinio, anche tecnico, delle offerte l&#8217;organo di gara non possa liberamente scegliere quale, tra i diversi criteri di valutazione, debba rivestire un peso maggiore e quale un peso minore. Se così non avviene, come non è avvenuto nel caso di specie, ne risulta ostacolata la concorrenza e violato anche il fondamentale principio di parità di trattamento, potendo la Commissione dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica attribuire il peso ritenuto più opportuno all&#8217;uno o all&#8217;altro dei sottoparametri indicati nel capitolato speciale, con inversione procedimentale rispetto alle scansioni previste dalla legge. L’art. 83 del d.lgs. 163/06, si ripete, prevede che con l&#8217;emanazione del bando termini la discrezionalità in ordine alla scelta dei parametri ed al rilievo da attribuire a ciascuno di essi. <br />	<br />
Nel caso di specie gli elementi da cui trarre la valutazione qualitativa e la relativa incidenza di essi sono stati esplicitati nei verbali di gara (verbali del 2 e 3 marzo 1999), mentre avrebbero dovuto essere resi noti ai concorrenti fin dal momento dell&#8217;indizione della procedura. Deve quindi essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.</p>
<p>7. L&#8217;accoglimento del ricorso principale comporta l’improcedibilità dei ricorsi sub RR.GG. nn. 1269/09 e 1643/09, poiché questi tendono al conseguimento dell&#8217;aggiudicazione del contratto pubblico <i>de quo </i>e l&#8217;annullamento dell&#8217;intera gara comporta che tale risultato non possa più essere ottenuto, con conseguente carenza di interesse sopravvenuta in capo ai ricorrenti alla definizione dei gravami in discussione.<br />	<br />
8. In conclusione, nella causa sub R.g. n. 1103/2009 deve essere respinto il ricorso incidentale ed accolto quello principale, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. <br />	<br />
Le spese processuali vengono liquidate in € 6.000 (seimila/00), cui devono essere aggiunti i soli oneri per IVA e CPA, e sono poste a carico, in solido tra loro, del Comune di Siena e dei controinteressati Società Novamusa S.p.A., Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l., Athena Società Cooperativa e COPAT Società Coop. Le spese vengono compensate rispetto alla società Pierreci, sussistendone giuste ragioni in virtù dell’accoglimento parziale delle tesi dalla stessa sostenute. Nulla spese per i controinteressati non costituiti. <br />	<br />
I ricorsi sub RR.GG. nn. 1269/09 e 1643/09 vengono dichiarati improcedibili e le spese processuali compensate, sussistendone giuste ragioni. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, riuniti i ricorsi in epigrafe, nella causa sub R.g. n. 1103/09 respinge il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, annullando per l’effetto gli atti impugnati; dichiara improcedibili i ricorsi RR.GG. nn. 1269/09 e 1643/09.<br />	<br />
Spese come da motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2010-n-455/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1040/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1040/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1040</a></p>
<p>Pres. Cerreto Est. Saltelli Hospital Service s.r.l. (Avv. A. Clarizia, P. De Virgiliis, G. Milia e L.V. Moscarini) c/ Cipelli Lavanderia Industriale s.r.l. (Avv.ti A. Manzi e G.C. Salerno) ed altri. sulla sufficienza della dichiarazione del fatturato globale per la prova della capacità economica e finanziaria di un&#8217;impresa 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1040/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1040/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1040</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Cerreto <i> Est.</i> Saltelli<br /> Hospital Service s.r.l. (Avv. A. Clarizia, P. De Virgiliis, G. Milia e L.V.<br /> <i>Moscarini) c/ Cipelli Lavanderia Industriale s.r.l. (Avv.ti A. Manzi e G.C.</i> Salerno) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza della dichiarazione del fatturato globale per la prova della capacità economica e finanziaria di un&#8217;impresa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Requisiti &#8211; Capacità economica e finanziaria – Prova – Fatturato globale – Dichiarazione &#8211; Sufficienza 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Capacità economica e finanziaria – Prova – Fatturato – Prestazioni effettivamente rese &#8211; Nullità affidamento o contratti – Irrilevanza.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Offerte – Anomalia &#8211; Valutazione – Discrezionalità tecnica – Sussiste –  Sindacato del G.A. – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure di gara, la disposizione contenuta nell’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, consente all’amministrazione appaltante di inserire nel bando la richiesta della prova della capacità economica e finanziaria attraverso una dichiarazione che riguardi sia il fatturato globale, sia il fatturato del settore oggetto dell’appalto, ma solo la dichiarazione del primo dato è indispensabile (nell’ambito della scelta discrezionale dei documenti ritenuti più opportuni al fine della prova del requisito in esame) ai fini della legittimità del bando. La richiesta del secondo dato è rimessa, invece, alla discrezionalità dell’amministrazione, il cui concreto esercizio sfugge al sindacato di legittimità quando non risulti essere manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o irrazionale.	</p>
<p>2. In tema di procedure di gara, il requisito della capacità economico – finanziaria di un’impresa è provato in base alla valutazione di un certo fatturato per prestazioni effettivamente rese e non è invece fondato sul titolo giuridico per effetto del quale le prestazioni sono state effettuate (e si è conseguito il relativo corrispettivo). Quindi anche l’eventuale nullità degli atti di affidamento o dei contratti non fa venir meno il possesso del requisito economico – finanziario. 	</p>
<p>3. Nelle procedure di gara, le valutazioni svolte dall’amministrazione appaltante in ordine alla congruità delle offerte presentate ovvero relativamente alla valutazione delle offerte anomale sono espressione della discrezionalità tecnica e come tale sfuggono al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivate, salvo che non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, illogiche, arbitrarie ovvero se si fondano su di un evidente travisamento di fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6473 del 2008, proposto da:	</p>
<p><B>HOSPITAL SERVICE S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Paola De Virgiliis, Giuliano Milia e Lucio V. Moscarini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucio V. Moscarini in Roma, via Sesto Rufo, n. 23; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>CIPELLI LAVANDERIA INDUSTRIALE S.R.L.</B>, in proprio e nella qualità di capogruppo A.T.I. costituita con Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi e Giuseppe C. Salerno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, n. 5; <br />	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 <i></b>(ex Asl N.10 di Pinerolo)</i>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Cinzia Picco e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso il sig. Gian Marco Grez in Roma, corso V. Emanuele II, n.18; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del TAR PIEMONTE – TORINO, sez. I,. n. 2568 del 10 ottobre 2008;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cipelli Lavanderia Industriale s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. costituita con Servizi Ospedalieri S.p.A. e dell’ASL TO 3;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 luglio 2009 il consigliere Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, De Virgiliis, Moscarini, Manzi, Salerno e Nocentini, su delega dell’avv. Scaparone;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 632 del 13 luglio 2009;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con apposito bando, pubblicato, tra l’altro, sulla G.U.C.E. S48 del 9 marzo 2007 e sulla G.U.R.I. n. 30 del 12 marzo 2007, l’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Pinerolo indiceva una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di biancheria piana e confezionata e servizi accessori di lavanderia e guardaroba per i propri presidi, per un periodo complessivo di 24 mesi con possibilità di riaffidamento di ulteriori 24 mesi, ad eccezione del servizio di noleggio, confezionamento e sterilizzazione di specifici capi di biancheria piana e confezionata di durata di 12 mesi, per l’importo complessivo presunto per 48 mesi di €. 3.187.323,00, oltre I.V.A., da aggiudicarsi col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
L’A.S.L. TO 3, derivante dall’accorpamento delle Aziende Sanitarie Locali n. 5 di Collegno e n. 10 di Pinerolo (d’ora in poi, Amministrazione appaltante), con deliberazione del direttore generale n. 412 del 10 aprile 2008, approvava il verbale della gara (cui avevano partecipato l’A.T.I. composta dalla Lavanderia Industriale Capelli s.r.l. e Servizi Ospedalieri s.p.a. e la società Hospital Service s.r.l.) e aggiudicava il servizio a quest’ultima (d’ora in avanti, H.S. s.r.l.), ritenendo congrue ed accettabili le giustificazioni fornite a seguito del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. , <br />	<br />
2. Con ricorso giurisdizionale notificato il 16 maggio 2008 la Cipelli Lavanderia Industriale S.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte l’annullamento della ricordata deliberazione n. 412 del 10 aprile 2008, del verbale di gara e del punto III.2.2, pagg. 2/5 del bando di gara, oltre che di tutti gli atti della gara e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, alla stregua di nove motivi di censura.<br />	<br />
In sintesi:<br />	<br />
&#8211; con il primo motivo lamentava la violazione dell’articolo 41, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto il bando, relativamente al requisito della capacità economica e finanziaria dei concorrenti, si era limitato a ric<br />
&#8211; con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo deduceva, per un verso, la carenza in capo alla aggiudicataria dei requisiti di moralità professionale, di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1<br />
&#8211; con il settimo, l’ottavo ed il nono motivo contestava le giustificazioni fornite dall’impresa aggiudicataria circa la congruità dell’offerta, con particolare riferimento all’analisi dei costi del trasporti da Pinerolo a Mozzagrogna ed alla produttività<br />
3. L’adito tribunale, che con ordinanza n. 529 del 12 giugno 2008 aveva già accolto la domanda cautelare, con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza dell’intimata amministrazione appaltante e della HS s.r.l., accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati, respingendo tuttavia la domanda risarcitoria avanzata per la mancanza di prova del danno.<br />	<br />
In particolare, secondo il tribunale:<br />	<br />
&#8211; era effettivamente illegittimo il bando di gara che al punto III.2.2., violando l’articolo 41, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aveva previsto la prova solo del fatturato globale di impresa nel triennio considerato 2004 – 2006 e<br />
&#8211; era falsa la dichiarazione (autocertificazione) della aggiudicataria H.S. s.r.l. circa la mancanza di condanne penali, risultando <i>per tabulas</i> la loro esistenza sia in capo al signor Mario Alanno Donato, amministratore (con riferimento ai decreti<br />
&#8211; rimanevano assorbite le altre censure proposte.<br />	<br />
4. La società H.S. s.r.l., dopo aver notificato in data 1 agosto 2008, atto di appello avverso il dispositivo di sentenza, con cui venivano sostanzialmente riproposte le tesi difensive svolte in primo grado, evidentemente non accolte dai primi giudici, con successivo atto notificato il 31 ottobre 2008, all’esito del deposito delle motivazioni della sentenza, ha spiegato i rituali motivi di gravame, attraverso cui ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, di cui ha chiesto pertanto la riforma.<br />	<br />
In particolare l’appellante ha lamentato l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado spiegata con riguardo al primo motivo di ricorso, sia per la sua tardività, atteso che la censura relativa all’asserita illegittimità della previsione di cui al punto III.2.2. del bando di gara doveva essere proposta entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, sia per carenza di interesse, atteso che entrambe le ditte concorrenti erano in possesso del fatturato annuo per il servizio analogo, di cui era stata denunciata la pretesa mancanza nel bando di gara.<br />	<br />
Inoltre, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, il bando di gara non era affatto illegittimo per violazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto tale norma non imponeva la indicazione del fatturato relativo al servizio analogo ai fini del possesso del requisito economico – finanziario per la partecipazione alle gare, lasciando alla discrezionalità dell’amministrazione l’indicazione dei documenti più idonei ai fini della prova del possesso di quel requisito; ciò senza contare che, in ogni caso, essa possedeva anche il requisito in questione anche con riferimento al solo servizio analogo, come ampiamente dimostrato dalla documentazione depositata a seguito della richiesta di giustificazione delle offerte.<br />	<br />
Infine, sempre secondo l’appellante, i primi giudici, che del tutto gratuitamente avevano esaminato anche il secondo motivo di censura sollevato con il ricorso introduttivo di giudizio, essendo sufficiente al relativo accoglimento la fondatezza,, erroneamente avevano ritenuto carente il requisito di moralità professionale, laddove i precedenti relativi al signor Mario Donato D’Alanno, come puntualmente osservato dall’amministrazione, riguardavano decreti penali di condanna per reati non incidenti sulla moralità professionali, mentre quelli relativi al signor Antonio Colasante erano stati dichiarati estinti, così che per entrambi non sussisteva neppure l’obbligo della loro dichiarazione, cosa che, per altro verso, escludeva la falsità della relativa dichiarazione, anche per l’erronea o incompleta predisposizione del modello di dichiarazione predisposto dalla stessa amministrazione.<br />	<br />
Ha resistito al gravame l’A.T.I Capelli Lavanderia Industriale s.r.l., deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso appello, di cui ha chiedeva il rigetto, riproponendo con la memoria difensiva anche l’ulteriore motivo sollevato in primo grado, ritenuto assorbito dai primi giudici.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio anche l’ASL TO 3 che, aderendo alle tesi dell’appellante, ha rivendicato la correttezza del proprio operato.<br />	<br />
5. Con ordinanza n. 6749 del 16 dicembre 2008 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnato, sulla considerazione che “…l’appello appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, per quanto attiene al possesso dei requisiti per partecipare alla gara in questione in capo alla aggiudicataria”. <br />	<br />
6. Tutte le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive tesi difensive con apposite memorie.<br />	<br />
All’udienza del 10 luglio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>7. L’appello è fondato e deve essere accolto nel merito, potendo pertanto prescindersi dall’esame della censura preliminare proposta dall’appellante, circa la omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso di primo grado per tardività e per carenza di interesse.<br />	<br />
7.1. Con riferimento alla questione relativa alla legittimità del punto III.2.2. del bando di gara per violazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la Sezione osserva quanto segue.<br />	<br />
7.1.1. L’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato “capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizio”, al comma 1 indica i documenti attraverso cui può essere fornita la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti, rimettendo alla discrezionalità delle amministrazioni appaltanti l’individuazione del documento o dei documenti ritenuti più idonei a tal fine, in ragione, peraltro, di quanto previsto espressamente dal successivo comma 2 (secondo cui “le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere”).<br />	<br />
I documenti a tal fine ritenuti significativi dal legislatore sono in realtà costituiti da idonee dichiarazioni bancarie (comma 1, lett. a) ovvero dai bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa (comma 1, lett. b) ovvero dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi e forniture oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni.<br />	<br />
Si tratta di tre categorie di documenti del tutto diversi tra di loro per contenuto e funzioni, le prime (idonee dichiarazioni bancarie) essendo finalizzate ad attestare la affidabilità dell’impresa in relazione al credito; i secondi (bilanci o estratti dei bilanci) essendo finalizzati a dimostrare la situazione (interna) contabile e finanziaria dell’impresa e dunque le sue effettiva capacità imprenditoriali; il terzo (dichiarazione sul fatturato globale e su quello relativo ai servizi e forniture oggetto della gara) essendo piuttosto rivolto alla dimostrazione delle concrete capacità operative dell’impresa concorrente.<br />	<br />
Poiché tali autonome categorie di documenti, malgrado la delineata diversità per contenuto e funzioni, sono state dalla legge ritenute tutte ugualmente idonee, anche isolatamente, a fornire la prova della capacità economica e finanziaria di un’impresa concorrente, tant’è che, come accennato, è stato rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione appaltante di scegliere tra uno o più dei predetti documenti, la Sezione è dell’avviso che, quantunque la formulazione letterale della lettera c) possa astrattamente ingenerare equivoci, potendo essere interpretata nel senso che la dichiarazione ivi prevista debba contenere sia il fatturato globale dell’impresa concorrente sia l’importo relativo ai servizi o forniture oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni, è sufficiente ai fini della legittimità del bando che l’amministrazione chiede la dichiarazione anche di uno solo di tali dati.<br />	<br />
Non solo, infatti, ciò risulta coerente con la considerazione che tale dichiarazione concerne dati che sono diretti a provare la capacità economica e finanziaria dell’impresa sotto l’identico segnalato profilo dell’effettiva capacità operativa, per quanto una tale interpretazione risulta pienamente conforme alla normativa europea di cui la norma in esame costituisce attuazione: infatti, l’articolo 47 della direttiva 31 marzo 2004, n. 18, stabilisce che la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze, tra cui, alla lett. c) “una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni siano disponibili”.<br />	<br />
In altri termini, ad avviso della Sezione, la disposizione contenuta nell’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, consente all’amministrazione appaltante di inserire nel bando di gara la richiesta della prova della capacità economica e finanziaria attraverso una dichiarazione che riguardi sia il fatturato globale, sia il fatturato del settore oggetto dell’appalto, ma solo la dichiarazione del primo dato è indispensabile (nell’ambito della scelta discrezionale dei documenti ritenuti più opportuni al fine della prova del requisito in esame) ai fini della legittimità del bando, laddove la richiesta del secondo dato è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, il cui concreto esercizio, com’è noto, sfugge al sindacato di legittimità allorquando non risulti essere manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o irrazionale (profili questi che non sussistono nel caso di specie e che, anzi, non sono stati neppure evidenziati).<br />	<br />
Hanno pertanto errato i primi giudici a ritenere illegittima la clausola del bando di gara di cui al punto III.2.2. (che prevedeva ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei concorrenti la dichiarazione concernente il solo fatturato globale di impresa realizzato nel triennio 2004/2005, con un minimo annuo di €. 3.000.000,00) per la violazione del citato articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<br />	<br />
7.1.2. Peraltro la Sezione osserva che, come dedotto dall’appellante, dalla documentazione prodotta dalla stessa in sede di gara, su richiesta della stessa appaltante, a chiarimento e riprova delle dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione alla gara, risulta in ogni caso provata la capacità economica e finanziaria anche sotto il profilo del requisito del fatturato minimo annuale per servizi oggetto della gara nel triennio 2004/2006.<br />	<br />
E’ sufficiente al riguardo rilevare che, come emerge dalla lettura delle nota in data 23 novembre 2007, la società appellante ha elencato le aziende committenti per le quali era titolare del servizio di noleggio biancheria piana e confezionata e servizi accessori di lavanderia e guardaroba (indicando anche l’importo del fatturato annuo), quali: 1) Azienda Sanitaria Locale di Chieti – oggetto dell’appalto: servizio di lavanolo, disinfezione, gestione guardaroba, trasporto, ritiro, consegna di tutta la biancheria piana, divise complete, calzature e D.P.I., materasseria in poliuretano espanso e antidecubito e materiale monouso in TNT e relativi sets dei presidi ospedalieri “S. Camillo de Lellis” e “SS. Immacolata” di Guardiagrele, “G. Bernabeo” di Ortona e strutture territoriali extraospedaliere di Chieti – A.T.I. Hospital Service s.r.l., mandante, e Servizi Italia S.p.a, capogruppo mandataria &#8211; fatturato annuo 2004 €. 3.759.761,76 ed €. 1.108.420,21 per fornitura TNT; fatturato annuo 2005 €. 3.180.671,51 ed €. 1.009.344,70 per fornitura TNT; fatturato annuo 2006 €. 2.356.262,87 ed €. 1.044.352,55 per fornitura TNT; 2) Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto – oggetto dell’appalto: progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di lavanderia, con servizio di noleggio, asciugatura e stiro biancheria piana e confezionata per i presidi ospedalieri dell’Azienda USL Lanciano/Vasto – ATI Siram S.p.A. – Servizi Italia S.p.A. – Consorzio Costruttori Abruzzesi: a detta ATI è succeduta Publiclean, Società consortile a r.l., di cui fa parte anche H.S. s.r.l. &#8211; fatturato annuo 2004 € 1.523.458,70; fatturato annuo 2005 € 1.381.718,50; fatturato annuo 2006 € 1.242.417,20; 3) Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (Bg) – oggetto dell’appalto: servizio di lavaggio, asciugatura, stiratura della biancheria piana e confezionata – fatturato annuo 2006 €. 314.986,41; 4) ASREM di Campobasso – oggetto dell’appalto: servizio di lavanolo, disinfezione, gestione guardaroba, trasporto, ritiro e riconsegna di tutta la biancheria, divise complete, materasseria in poliuretano espanso e materassi speciali per la cura del decubito, nonché fornitura di materiale monouso in TNT – importo contratto del 12 gennaio 2007 €. 10.955.016,00.<br />	<br />
Tali dati risultano confermati dalle successive certificazioni delle predette Aziende sanitarie locali di Chieti e di Vasto Lanciano e dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Segrate (Bg), prodotte dalla stessa società H.S. s.r.l. con la successiva nota del 13 dicembre 2007: è appena il caso di rilevare che nessuna idonea contestazione di tali documenti è stata avanzata dall’A.T.I. appellata.<br />	<br />
7.1.3. Né può condividersi la tesi sostenuta da quest’ultima, secondo cui i servizi resi dalla società H.S. s.r.l. presso l’A.S.L. di Chieti, nonché quelli prestati quale socia della Publiclean, società cooperativa a responsabilità limitata, presso l’A.S.L. di Lanciano – Vasto non potevano essere utilizzati ai fini del possesso del requisito di capacità economico – finanziaria, in quanto nulli, sia in ragione delle condanne ostative riportate dai signori Antonio Colasante (ex direttore tecnico della ricorrente) e Donato Mario Alanno (ex amministratore unico della ricorrente), sia in ragione della illegittimità degli atti di affidamento.<br />	<br />
Infatti, come risulta dalla documentazione in atti, effettivamente, giusta delibera n. 1049 dell’8 agosto 2002, dell’A.S.L. di Chieti, la società H.S. s.r.l. è subentrata alla società Colasante Antonio s.r.l., facente parte dell’A.T.I. costituita con Servizi Italia S.p.A, cui era stata affidata, giusta delibera n. 70 del 7 febbraio 2002, la fornitura di lavanolo, disinfezione, gestione guardaroba, trasporto, ritiro e consegna di tutta la biancheria piana, divise complete, calzature e D.P.I., materasseria in poliuretano espanso e antidecubito, materiale monouso in TNT e relativi set dei presidi ospedalieri “SS. Annunziata”, “S. Camillo de Lellis” e “SS. Immacolata” di Guardiagrele, “G. Bernabeo” di Ortona e strutture territoriali extraospedaliere di Chieti e che, quindi, nell’anno 2003 la stessa ha svolto il servizio di lavanolo per i presidi ospedalieri “SS. Annunziata”, “S. Camillo de Lellis” e altre strutture dell’A.S.L. di Chieti (come risulta anche dalla nota prot. 30464/08 del 25 settembre 2008 dell’Azienda Sanitaria Locale di Chieti.<br />	<br />
Inoltre, la società Publiclean (comprendente la Colasante Antonio s.r.l., società unipersonale e, successivamente, Hospital Service s.r.l., società consorziata della C.C.A. – Siram S.p.a. – Servizi Italia), esecutrice del servizio lavanolo (giusta atti di affidamento provvisorio e contratto suppletivo pure indicati nella certificazione e versati in atti), ha di fatto esercitato il suddetto servizio di lavanolo, incluso il servizio di sanificazione e sterilizzazione della biancheria e materasseria infetta presso i presidi ospedalieri della ASL Lanciano – Vasto, fino al 2001 per il tramite della Colasante Anotnio s.r.l. – società unipersonale consociata della Publiclean – e successivamente dal 2002 per il tramite della Hospital Service s.r.l. (sempre consorziata della Publiclean), succeduta alla prima a seguito di scissione parziale della Colasante Antonio s.r.l. (giusta atto per notaio M.B. Cavallo Marincola di Vasto, rep. N. 45422 del 26 giugno 2002).<br />	<br />
Non può pertanto dubitarsi del possesso da parte della stessa società del requisito di capacità economico – finanziaria richiesta dal bando di concorso.<br />	<br />
Del resto, ad avviso della Sezione, ciò che rileva è che il fatturato corrisponda, come nel caso di specie, a prestazioni effettivamente rese, a nulla rilevando, per contro, la validità o addirittura la stessa esistenza del titolo giuridico in base al quale le prestazioni sono state rese.<br />	<br />
La eventuale illegittimità dei provvedimenti amministrativi con cui i predetti servizi sono stati affidati alla Publiclean e sono stati eseguiti dalla H.S. s.r.l. ovvero la asserita nullità dei conseguenti contratti stipulati con le predette AA.SS.L.L. di Chieti e di Lanciano – Vasto, se possono avere rilievo ai fini della responsabilità amministrativa, contabile ovvero anche di carattere penale degli amministratori e funzionari pubblici che vi hanno concorso, non costituiscono elementi idonei a far venire meno il fatto della effettiva prestazione di servizio e il relativo fatturato, che costituisce invece, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (insieme alle idonee dichiarazioni bancarie e ai bilanci ed estratti dei bilanci dell’impresa), uno degli strumenti per provare la capacità economica e finanziaria dei concorrenti.<br />	<br />
Ciò rende del tutto infondate le questioni relative alle posizioni dei signori Antonio Colasante e Donato Mario D’Alanno e alla conseguenziale impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, superata illecitamente, secondo le predetti parti appellanti, con inammissibili affidamenti di fatto al di fuori delle ordinarie procedure amministrative.<br />	<br />
7.1.4. Né può condividersi al riguardo la tesi sostenuta dalle parte appellata, secondo cui la asserita nullità dei predetti atti di affidamento potrebbe essere rilevata dal giudice amministrativo anche d’ufficio, con conseguente disapplicazione degli stessi, ai sensi dell’articolo 21 <i>septies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />	<br />
Invero, anche a voler prescindere dal rilievo che la norma <i>ex adverso</i> invocata non autorizza la violazione dei principi generali in tema di onere di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, anche sotto il profilo della tempestività, e anche a non voler indulgere sul fatto che l’interpretazione estensiva della norma invocata proposta dall’A.T.I. appellata arrecherebbe un gravissimo danno al principio di certezza dell’ordinamento giuridico, la Sezione osserva che la richiesta declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati, quand’anche le censure mosse agli atti dell’Amministrazione appaltante potessero considerarsi valide anche nei confronti degli atti posti in essere dalle AA.SS.LL. di Chieti e di Lanciano – Vasto, non produrrebbe alcun effetto utile, diretto ed immediato per le ragioni dell’appellata: infatti, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, il requisito economico – finanziaria è provato dal “fatto” di un certo fatturato per prestazioni effettivamente rese e non è invece fondato sul titolo giuridico per effetto del quale le prestazioni sono state rese (e si è conseguito il relativo corrispettivo).<br />	<br />
Quindi anche l’eventuale nullità degli atti di affidamento e/o dei contratti non farebbero giammai venir meno il possesso del requisito economico – finanziario.<br />	<br />
7.1.5. Per completezza deve rilevarsi, infine, che ogni dubbio sul fatto che i servizi prestati dalla H.S. s.r.l. nell’ambito dei rapporti intercorsi con le AA.SS.L.. di Chieti e Lanciano – Vasto non siano analoghi a quelli cui si riferisce la procedura di gara indetta dall’Amministrazione è privo di consistenza e risulta smentito dalla documentazione versata in atti (potendosi così prescindere da ogni considerazione sulla stessa genericità della censura).<br />	<br />
E’ sufficiente al riguardo osservare che:<br />	<br />
&#8211; come risulta dalla visura storica di società di capitale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti relativo alla Hospital Service s.r.l., l’oggetto sociale di quest’ultima è costituito, tra l’altro, da “…attività di lavag<br />
&#8211; come risulta dalla visura ordinaria di società di capitale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti relativo a Publiclean, società consortile a r.l., nell’oggetto sociale è compresa “…la progettazione, la realizzazione e<br />
7.1.6. Alla stregua di tali osservazioni il motivo di appello in esame è fondato.<br />	<br />
7.2. Meritevole di favorevole considerazione è anche l’altro motivo di gravame, con cui si contesta la decisione impugnata per aver considerato carente la H.S. s.r.l. del requisito di moralità professionale in relazione sia agli specifici precedenti penali riguardanti l’amministratore della società, sig. Mario Donato D’Alanno, ed il suo ex direttore tecnico, sig. Antonio Colasante, sia al fatto che con la domanda di ammissione alla gara tali precedenti sarebbero stati taciuti, con conseguente falsità delle relative dichiarazioni (autocertificazioni).<br />	<br />
Sul punto occorre rilevare che questa stessa Sezione ha già riconosciuto sussistente in capo alla stessa il requisito di moralità professionale con la sentenza n. 5461 del 31 ottobre 2008 (relativa ad altra procedura concorsuale indetta dal Centro Servizi Condivisi, in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli per l’affidamento del servizio di c.d. lavanolo di biancheria piana, materassi e cuscini, aggiudicata proprio alla H.S. s.r.l. e contestata dalla seconda classificata, Servizi Italia S.p.A., per la mancata esclusione della prima per la mancanza tra l’altro del predetto requisito di moralità professionale).<br />	<br />
In particolare nella ricordata sentenza è stato precisato che “Quanto alla questione della mancanza del requisito della moralità professionale ed alla connessa esigenza di verificare le dichiarazioni della parte (da esaminarsi congiuntamente) rileva il Collegio che, essendo i precedenti richiamati da Servizi Italia coperti da provvedimenti di estinzione della competente autorità giudiziaria, questi non avrebbero comunque potuto assumere capacità qualificatoria nel procedimento in questione perché la scelta legislativa è appunto nel senso di ritenerli irrilevanti. E’ del tutto irrilevante, quindi, che la verifica sia stata fatta prima o dopo l’aggiudicazione giacché l’esito, per l’effetto preclusivo della intervenuta estinzione, non sarebbe potuto essere diverso rispetto a quello raggiunto. D’altra parte…sul punto la disciplina di gara non consentiva alla stazione appaltante un capo di valutazione più esteso di quello previsto dalla disciplina legale (nel senso che non sarebbe stata autorizzata la valutazione anche dei reati estinti), sicchè la parte non era onerata ad alcuna dettagliata elencazione ma, sotto propria responsabilità, era unicamente tenuta a dichiarare solo i reati eventualmente non estinti”.<br />	<br />
Orbene la Sezione è dell’avviso che nel caso di specie, essendo identica la questione controversa, non vi sia motivo per discostarsi da quelle conclusioni, tanto più che effettivamente anche il capitolato speciale relativo alla gara in questione all’art. 5, punto 5.4., lett. b, prevedeva unicamente una dichiarazione, peraltro su un modulo predisposto direttamente dalla stessa amministrazione, di non trovarsi in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m) dell’art. 38, comma 1, senza ulteriore specificazione e senza alcuna specifica indicazione dell’obbligo di dichiarare anche le sentenze per le quali fosse intervenuta dichiarazione di estinzione.<br />	<br />
Peraltro, la Sezione deve anche rilevare che, conformemente all’avviso manifestato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture col parere n. 52 del 20 febbraio 2008, secondo cui spetta all’amministrazione appaltante valutare i precedenti penali ancorché estinti, con la deliberazione n. 412 del 10 aprile 2008 l’Amministrazione risulta effettivamente aver compiuto tale valutazione, ritenendo non ostativi all’aggiudicazione dell’appalto in favore della società H.S. s.r.l. sia i precedenti penali riguardanti il sig. Mario Donato D’Alanno (trattandosi di “…due decreti penali…entrambi risoltisi con una multa e la non menzione [che] non possono incidere sulla moralità professionale”), sia quelli riguardanti il sig. Antonio Colasante (essendo per questi intervenuto provvedimento di estinzione).<br />	<br />
E’ appena il caso di segnalare che non possono essere delibate ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati, nè la sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Lanciano, né le indagini penali asseritamene in corso nei confronti dei predetti signori relativamente agli appalti presso le AA.SS.LL. di Chieti e Vasto – Lanciano, trattandosi di atti o fatti temporalmente successivi ai predetti provvedimenti impugnati, salvo il diverso potere di apprezzamento da parte della stazione appaltante sui rapporti in corso, nei limiti in cui un tale apprezzamento è consentito.<br />	<br />
7.3. Sono destituite di fondamento anche le censure che la società appellata ha proposto in primo grado avverso la deliberazione n. 412 del 10 aprile 2008 relativamente alla ritenuta congruità dell’offerta proposta dalla H.S. s.r.l.<br />	<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che, secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, che la Sezione condivide, le valutazioni svolte dall’amministrazione appaltante in ordine alla congruità delle offerte presentate ovvero relativamente alla valutazione delle offerte anomale sono espressione della discrezionalità tecnica e come tale sfuggono al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivate, salvo che non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, illogiche, arbitrarie ovvero se si fondano su di un evidente travisamento di fatti, circostanze che non sussistono nel caso in esame.<br />	<br />
Dalla documentazione versata in atti, infatti, risulta che l’amministrazione appaltante ha effettivamente valutato tutti gli elementi cui si riferiscono le questioni cui si riferiscono le censure dell’A.T.I. appellata, osservando che, per un verso, che “nel complesso l’offerta non presenta caratteristiche di anomalia rispetto a quella della Ditta concorrente, discostandosi solo del 3% rispetto all’importo complessivo quadriennale di gara, avendo offerto Hospital Service srl €. 2.967.262,00 contro €. 3.059.830,08 di Cipelli s.r..” e, per altro verso, che “anche alla luce delle ultime giustificazioni fornite in merito agli ultimi dubbi manifestati da questa ASL TO 3…risultano giustificati da parte di Hospital Service srl i costi per macchinari, attrezzatura, prodotti, trasporti ed i costi generali ed utili di impresa, perché rientranti nella libera autonomia gestionale dell’impresa, così come i costi per la sicurezza, idoneamente dettagliati e descritti”.<br />	<br />
Alla stregua di tali puntuali, adeguate e ragionevoli conclusioni, basate per altro su di una approfondita attività istruttoria, le censure proposte dell’ATI Cipelli si atteggiano a mere opinioni dissenzienti che non possono pertanto trovare favorevole considerazione.<br />	<br />
8. In conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dall’A.T.I. Cipelli Lavanderia Industriale s.r.l. con Servizi Ospedalieri S.p.A..<br />	<br />
La particolarità delle questioni trattate giustifica, ad avviso della Sezione, la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.<br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto dalla società Hospital Service s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I, n. 2568 del 10 <b>ottobre</b> 2008, così provvede:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza respinge il ricorso proposto in primo grado dall’A.T.I. Cipelli Lavanderia Industriale s.r.l. con Servizi Ospedalieri S.p.A.;<br />	<br />
&#8211; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Aniello Cerreto, Presidente FF<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriele Carlotti, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1040/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2828</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2010-n-2828/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Giovannini, Est. Caponigro Multiutility s.p.a. (Avv.ti A. Feltrinelli, E. Prastaro) c/ AGCM (Avv. Stato) ed altri 1. Pubblicità ingannevole – Messaggio &#8211; Impianti fotovoltaici – Finanziamento – Promozione &#8211; Oneri economici – Mancata indicazione – Ingannevolezza – Sussiste. 2. Pubblicità ingannevole – Proposizione impegni &#8211; AGCM – Gravità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2010-n-2828/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2828</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2010-n-2828/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2828</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est. Caponigro<br /> Multiutility s.p.a. (Avv.ti A. Feltrinelli, E. Prastaro) c/ AGCM (Avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole – Messaggio &#8211; Impianti fotovoltaici – Finanziamento – Promozione  &#8211; Oneri economici – Mancata indicazione – Ingannevolezza – Sussiste.	</p>
<p>2. Pubblicità ingannevole – Proposizione impegni &#8211; AGCM – Gravità della pratica &#8211; Rigetto – Presupposti – Conseguenze.	</p>
<p>3. Pubblicità ingannevole – AGCM – Accertamento – Lesione potenziale – Sufficienza – Pregiudizio economico – Irrilevanza. 	</p>
<p>4. Pubblicità ingannevole – AGCM – Accertamento – Contesto di comunicazione commerciale – Considerazione -Messaggio pubblicitario &#8211; Informazioni successive dell’operatore – Irrilevanza.	</p>
<p>5. Pubblicità ingannevole – G.A. – Sindacato – Limiti – Sanzione – Modifica –Esclusione – Ragioni.	</p>
<p>6. Pubblicità ingannevole – Accertamento – AGCM – Sanzioni – Quantificazione – Infrazione – Azioni per l’eliminazione &#8211; Considerazione – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ingannevole un messaggio pubblicitario che promuove un finanziamento per l’istallazione di impianti fotovoltaici con lo slogan “senza spendere un euro”, lasciando intendere che il cliente non debba patire spese dirette per l’investimento, qualora egli debba, invece, sostenere in prima persona alcuni oneri, come ad esempio i costi delle pratiche burocratiche e le spese notarili. Infatti, tale messaggio omettendo di specificare informazioni essenziali non consente al consumatore di effettuare una valutazione di convenienza dell’offerta ed è potenzialmente idoneo a pregiudicare il comportamento economico del cliente.  	</p>
<p>2. In tema di pubblicità ingannevole, la percezione della gravità dell’infrazione, ed il conseguente interesse a procedere al suo accertamento, costituisce un parametro che, se individuato, inibisce l’accettazione da parte dell’AGCM degli impegni presi dall’operatore per porre fine alla violazione, vincolando la decisione dell’amministrazione. Di conseguenza, tale prognosi non può costituire vizio dell’atto di diniego in quanto, se il procedimento si conclude senza che sia accertata alcuna violazione o comunque senza l’irrogazione di alcuna sanzione, nulla quaestio, mentre, se il procedimento si conclude con l’accertamento di un’infrazione, cui segue l’irrogazione di una sanzione, le eventuali censure relative alla sussistenza dell’illecito ed al giudizio di gravità possono essere utilmente proposte avverso tale provvedimento ma non refluiscono in un vizio di legittimità dell’atto di rigetto degli impegni che, al momento della sua adozione, è stato logicamente adottato e congruamente motivato (1).	</p>
<p>3. Ai fini dell’accertamento dell’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario,  non è richiesto all’Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro libera determinazione Le norme a tutela del consumo delineano, infatti, una fattispecie di “pericolo”, essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale (2).  	</p>
<p>4. La completezza e la veridicità di un messaggio pubblicitario va verificata nell’ambito dello stesso contesto di comunicazione commerciale  e non già sulla base di ulteriori informazioni che l’operatore pubblicitario renda disponibili solo a “contatto” e, quindi, ad effetto promozionale già avvenuto (3). 	</p>
<p>5. La giurisdizione del giudice amministrativo sul profilo sanzionatorio inerente all’accertamento di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette, a differenza che nella materia antitrust, non si estende al merito, sicché il Tribunale può solo annullare in tutto o in parte l’atto, ma non anche modificare lo stesso relativamente all’entità della sanzione dovuta.	</p>
<p>6. In tema di pubblicità ingannevole, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato deve tener conto, ai fini della quantificazione della sanzione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) T.A.R. Lazio,Sez. I &#8211; Sentenza 4 maggio 2009 n. 4490<br />	<br />
(2) T.A.R. Lazio, Roma, I, 14 aprile 2009, nn. 3778 e 3779.<br />	<br />
(3) Ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, I, 24 aprile 2009, n. 4138.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Multiutility Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Secondo Andrea Feltrinelli, Stefania Faggioni e Ermanno Prastaro, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via A. Chinotto, 1 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Autorita&#8217; Garante Concorrenza e Mercato<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Autorita&#8217; per le Garanzie nelle Comunicazioni <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 23 dicembre 2008, con il quale si delibera che la società ricorrente avrebbe diffuso un messaggio pubblicitario costituente pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. 145/2007, se ne vieta l’ulteriore diffusione e si irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di € 80.000;<br />	<br />
del provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 4 settembre 2008, con il quale si delibera il rigetto degli impegni presentati dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 8, co. 7, D.Lgs. 145/2007 e della relativa nota di comunicazione del 17 settembre 2008;<br />	<br />
del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, co. 6, del Codice del Consumo.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 23 dicembre 2008, ha deliberato che:<br />	<br />
il messaggio pubblicitario descritto al punto II del provvedimento, posto in essere da Multiutility S.p.a., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del d.lg. 145/2007 e ne ha vietato l’ulteriore diffusione,<br />	<br />
a Multiutility S.p.a. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 80.000.<br />	<br />
Con precedente provvedimento, adottato nell’adunanza del 4 settembre 2008, l’Autorità ha deliberato di non accogliere gli impegni presentati dalla Società ricorrente.<br />	<br />
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
1. Con riguardo alla delibera 23 dicembre 2008 dell’Autorità, che vieta l’ulteriore diffusione del messaggio contestato e irroga una sanzione pecuniaria.<br />	<br />
1.1 In relazione ai criteri utilizzati nel giudizio di ingannevolezza: eccesso di potere per motivazione irragionevole; violazione dell’art. 3 d.lg. 145/2007; eccesso di potere e violazione art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione; violazione di legge per provvedimento emanato in assenza dei necessari presupposti legali.<br />	<br />
Il messaggio pubblicitario avrebbe dovuto essere valutato nel contesto complessivo dell’informazione fornita tramite il sito della società (cui il messaggio rinviava). <br />	<br />
Nella fase istruttoria del procedimento, sarebbe stato illustrato che – poiché esiste la possibilità di finanziamento che può coprire fino al 100% dell’investimento, le cui rate non sono pagate dal cliente, ma attraverso il meccanismo del “Conto Energia” – non potrebbe essere ingannevole promuovere il prodotto utilizzando il payoff “… senza spendere un euro. Finanzia il 100%”.<br />	<br />
Il complesso informativo costituito da slogan e sito internet sarebbe stato completamente veritiero e, non contenendo alcun elemento idoneo a trarre in errore, sarebbe stato del tutto privo del carattere di ingannevolezza.<br />	<br />
Dovrebbe escludersi che un “consumatore medio” possa essere seriamente indotto a ritenere che un prodotto industriale, specie se tecnologicamente avanzato, sia intrinsecamente gratuito, essendo evidente che siffatta sostanziale gratuità discende dalle relative modalità di finanziamento connesse alla specificità di funzionamento del Conto Energia.<br />	<br />
La considerazione che l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario può realizzarsi sin dal primo contatto con la comunicazione commerciale del professionista sarebbe illegittima.<br />	<br />
Nel volere sottoporre a giudizio soltanto lo slogan, l’Autorità non avrebbe valutato tutti gli elementi costitutivi della pubblicità, composta dalla slogan e dalla pagina web cui esso indirizza. <br />	<br />
1.2 In relazione al giudizio sul singolo slogan: eccesso di potere per motivazione illogica e incoerente; violazione di legge per provvedimento emesso in assenza dei presupposti legali.<br />	<br />
Nel payoff, considerato anche separatamente dal contenuto del sito, mancherebbero i requisiti dell’ingannevolezza, non potendo indurre in errore, non essendo idoneo a pregiudicare il comportamento economico di alcuno e non essendo idoneo a ledere un concorrente. <br />	<br />
Le voci di spesa citate dall’Autorità non costituirebbero corrispettivo della prestazione consistente nell’installazione e realizzazione dell’impianto, ma sarebbero strumentali ed accessorie rispetto ad essa, trattandosi peraltro di costi irrisori rispetto al valore dell’impianto che non sarebbero nemmeno corrisposti a Multiutility.<br />	<br />
1.3 Con riferimento al giudizio di ingannevolezza sullo slogan: eccesso di potere per irragionevolezza; violazione dell’art. 3 Cost.; violazione di legge per provvedimento emesso in assenza dei presupposti legali.<br />	<br />
Il provvedimento utilizzerebbe, nella valutazione di ingannevolezza, parametri di giudizio coniati per situazioni radicalmente diverse (tutela dei consumatori) da quelle del procedimento, volto alla tutela dei professionisti.<br />	<br />
1.4 Con riferimento al giudizio di ingannevolezza sullo slogan: grave lacuna motivazionale censurabile per eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 l. 241/1990); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 per mancata considerazione e confutazione delle argomentazioni ed evidenze istruttorie fornite dalla ricorrente; violazione di legge per provvedimento emesso in assenza dei presupposti di legge.<br />	<br />
Non vi sarebbe nemmeno un accenno agli altri presupposti di ingannevolezza richiesti dall’art. 2 d.lg. 145/2007, ovvero il pericolo di pregiudizio economico e il pericolo di lesione dei concorrenti. Nell’ignorare le argomentazioni e gli elementi istruttori forniti dalla ricorrente e nell’omettere di confutare le ragioni di quest’ultima, l’Autorità avrebbe violato le norme di cui agli artt. 3 e 10 l. 241/1990.<br />	<br />
1.5 In relazione al giudizio di ingannevolezza del sito web: eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione.<br />	<br />
La motivazione sarebbe contraddittoria laddove dapprima circoscrive l’oggetto del suo giudizio al singolo slogan e poi lo estende anche al sito.<br />	<br />
1.6 In relazione al giudizio di ingannevolezza sul sito web: nullità per indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento.<br />	<br />
Sussisterebbe un dubbio se il messaggio censurato sia il solo slogan ovvero il complesso costituito da slogan e pagina web.<br />	<br />
1.7 In relazione al giudizio di ingannevolezza sul sito web: eccesso di potere per motivazione arbitraria, illogica e incompleta; violazione di legge (art. 3 l. 241/1990).<br />	<br />
L’amministrazione non spiegherebbe perché sarebbero stati necessari approfondimenti sulla possibilità di finanziamento o l’illustrazione specifica della procedura.<br />	<br />
1.8 In relazione ai concreti effetti del provvedimento: violazione della ratio d.lg. 145/2007; eccesso di potere per sviamento. <br />	<br />
Il provvedimento impugnato, vietando l’uso di un messaggio analogo a quelli usati dalla generalità degli operatori di settore, avrebbe il paradossale effetto di svantaggiare la ricorrente rispetto alla concorrenza, risolvendosi di fatto in un’alterazione della concorrenza stessa.<br />	<br />
2. Con riguardo alla deliberazione del 4 settembre 2008, che rigetta gli impegni presentati dalla ricorrente e alla relativa nota di comunicazione.<br />	<br />
2.1 In relazione alla valutazione degli impegni: eccesso di potere per travisamento dei fatti.<br />	<br />
L’Autorità, nel ritenere che gli impegni consistano soltanto nella integrazione del sito web, mostrerebbe di ignorare l’altro fondamentale impegno, consistente nella permanente rimozione del messaggio pubblicitario contestato.<br />	<br />
2.2 Ancora in relazione alla valutazione degli impegni: eccesso di potere per contraddittorietà con altri atti del procedimento e per motivazione ingiusta, irragionevole ed arbitraria.<br />	<br />
Gli impegni sarebbero stati rigettati sulla base di considerazioni esorbitanti rispetto al messaggio pubblicitario individuato come oggetto del procedimento nella comunicazione di avvio. L’atto impugnato, inoltre, pretenderebbe da Multiutility un impegno non realizzabile.<br />	<br />
2.3 In relazione alla decisione di rigetto: violazione dell’art. 8, co. 7, d.lg. 145/2007 e dell’art. 8, co. 2, del relativo regolamento istruttorio.<br />	<br />
Gli impegni al più sarebbero incompleti, per cui l’Autorità avrebbe dovuto consentire la loro integrazione.<br />	<br />
2.4 In relazione alla decisione di rigetto: violazione dell’art. 97 Cost. e sviamento di potere.<br />	<br />
Sarebbe viziata la decisione dell’Autorità di procedere all’accertamento della sanzione in una fattispecie non grave a fronte di impegni idonei.<br />	<br />
2.5 In relazione alla motivazione: eccesso di potere per motivazione gravemente carente, illogica e arbitraria; violazione di legge (art. 3 l. 241/1990); violazione del d.lg. 145/2007 e dell’art. 1 l. 689/1981; eccesso di potere per arbitrarietà; violazione dei principi costituzionali di imparzialità e di non discriminazione.<br />	<br />
Il provvedimento non espliciterebbe a quali peculiarità ed a quale interesse si farebbe riferimento e, inoltre, avrebbe preso in considerazione elementi non prescritti dalla norma di legge, in contrasto con il principio di stretta legalità.<br />	<br />
3. Con riguardo al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’art. 27, co. 6, del Codice del consumo e alla delibera 23 dicembre 2008 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: violazione di regole procedimentali.<br />	<br />
Il parere dell’AGCom dovrebbe essere improntato a criteri diversi a seconda che sia inserito in un procedimento a tutela dei consumatori o in un procedimento a tutela dei professionisti, mentre il parere sarebbe stato reso applicando criteri valutativi inadeguati rispetto al concreto procedimento instaurato in quanto emesso avendo riguardo all’ingannevolezza del messaggio rispetto al consumatore e non al professionista.<br />	<br />
4. In subordine, di nuovo con riferimento alla delibera 23 dicembre 2008 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in particolare per quanto attiene alla quantificazione della sanzione pecuniaria.<br />	<br />
4.1 In relazione alla valutazione di gravità: eccesso di potere per arbitrarietà e motivazione illogica e carente; violazione dell’art. 3 l. 241/1990.<br />	<br />
Mancherebbe qualsiasi riferimento a criteri standard predeterminati per la valutazione della grandezza di un operatore.<br />	<br />
4.2 Ancora sulla valutazione di gravità: eccesso di potere per travisamento dei fatti e assoluto contrasto con le risultanze istruttorie.<br />	<br />
Dall’area di diffusione dei messaggi sarebbero state escluse ampie aree dell’Italia meridionale e insulare.<br />	<br />
4.3 Con riferimento generale a tutti gli elementi per la quantificazione: violazione di legge per incompleta o erronea applicazione dell’art. 11 l. 689/1981; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per motivazione illogica e incoerente, ingiustizia manifesta e violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e contrasto con le risultanze istruttorie.<br />	<br />
La gravità dell’eventuale violazione sarebbe estremamente ridotta in quanto trattasi di pubblicità rivolta a professionisti, i quali appartengono ad una categoria generalmente più avveduta ed informata e, quindi, più cauta nella propria attività contrattuale; l’impianto fotovoltaico, peraltro, apparterrebbe ad una categoria di beni normalmente acquistati solo all’esito di un attento esame.<br />	<br />
L’Autorità, inoltre, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione l’opera svolta per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze del comportamento; né Multiutility sarebbe mai incorsa in violazioni analoghe a quelle contestate e non sarebbe stata attribuita sufficiente importanza alla perdita risultante dall’ultimo bilancio.<br />	<br />
L’entità della sanzione, in definitiva, non sarebbe proporzionata, in particolare, alla scarsa gravità, all’esigua durata del comportamento ed alle difficili condizioni economiche dell’agente. <br />	<br />
A seguito della integrale conoscenza del parere reso nel corso del procedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:<br />	<br />
Con riguardo sia al parere dell’AGCom, emesso con delibera n. 679/08/CONS del 26.11.2008, sia al provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, emesso con delibera 23 dicembre 2008.<br />	<br />
1. Valutazione di ingannevolezza riferita al “consumatore” invece che al professionista: eccesso di potere per irragionevolezza; violazione dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
Il messaggio in esame è rivolto ad una potenziale clientela professionale, sicché il procedimento instaurato dall’Autorità sarebbe quello previsto dal d.lg. 145/2007, relativo alla tutela dei professionisti.<br />	<br />
Il parere dell’AGCom, pertanto, utilizzerebbe nella valutazione di ingannevolezza parametri di giudizio tradizionalmente applicati a situazioni (tutela dei consumatori) radicalmente diverse da quelle oggetto del procedimento de quo (tutela dei professionisti).<br />	<br />
2. Omesso superamento delle argomentazioni e delle evidenze offerte da Multiutility in fase istruttoria: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, eccesso di potere per motivazione carente, incompleta o arbitraria.<br />	<br />
Il messaggio non sarebbe potuto essere ritenuto ingannevole per l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, co. 2, lett. b), d.lg. 145/2007 e gli elementi istruttori ed argomentazioni forniti dalla ricorrente sarebbero stati ignorati.<br />	<br />
3. In merito ai requisiti previsti dall’art. 2, lett. b), d.lg. 145/2007: lacuna motivazionale censurabile per eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 l. 241/1990); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 per mancata considerazione e confutazione delle argomentazioni ed evidenze istruttorie fornite dalla ricorrente.<br />	<br />
In relazione alla possibilità di pregiudicare il comportamento economico ed all’idoneità a ledere un concorrente si configurerebbe una grave lacuna motivazionale.<br />	<br />
4. Erronea contestazione di omissioni nel messaggio pubblicitario: eccesso di potere per travisamento dei fatti e contrasto con le risultanze istruttorie.<br />	<br />
Il giudizio di ingannevolezza espresso nel parere sarebbe basato su considerazioni di fatto erronee.<br />	<br />
5. Omessa esposizione delle ragioni giuridiche, tecniche e logiche a sostegno del giudizio di incompletezza del messaggio pubblicitario: eccesso di potere per motivazione arbitraria, illogica e incompleta; violazione di legge (art. 3 l. 241/1990).<br />	<br />
Il parere non sarebbe supportato da alcuna argomentazione tecnica o logica.<br />	<br />
6. Contestata assenza nel messaggio pubblicitario di elementi specifici relativi al finanziamento bancario (quali “la durata, il numero delle rate, il tasso applicato, l’effettivo costo globale del finanziamento”): eccesso di potere per irragionevolezza rispetto alla realtà di fatto.<br />	<br />
La contestazione mostrerebbe di non avere tenuto conto del concreto funzionamento dei finanziamenti in questione.<br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato, con analitica memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Le parti hanno depositato altra memoria a sostegno delle rispettive ragioni.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La Società ricorrente ha proposto doglianze avverso la delibera del 4 settembre 2008 di non accoglimento degli impegni ed avverso la delibera del 23 dicembre 2008 sia nella parte in cui l’Autorità ha ritenuto che il messaggio pubblicitario costituisce una pubblicità ingannevole (lett. a della delibera) sia nella parte in cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria (lett. b della delibera) nonché ha contestato il parere reso dall’AGCom ai sensi dell’art. 27, co. 6, del Codice del consumo.<br />	<br />
2. Le censure avverso la delibera di rigetto degli impegni sono infondate.<br />	<br />
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 4 settembre 2008, ha deliberato di rigettare gli impegni proposti poiché “ha ritenuto che … non appaiono idonei, in quanto provvedono esclusivamente ad integrare la comunicazione pubblicitaria presente sul sito web della società, ma non forniscono un’indicazione in merito ai playoff che la società adotterà quali link al sito: in tal senso, non può in alcun modo considerarsi sufficiente, quale impegno, la disponibilità ad adeguarsi alla delibera dell’Autorità di chiusura del procedimento, né rientra nelle competenze attribuite all’autorità fornire, ai professionisti, pareri preventivi su messaggi pubblicitari. Infine, considerata la peculiarità della fattispecie in esame, sussiste l’interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione”.<br />	<br />
L’art. 8, co. 7, d.lg. 145/2007 stabilisce che, ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole l’assunzione dell’impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità; in tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.<br />	<br />
Nel caso di specie, la valutazione compiuta dall’Autorità deve ritenersi pienamente conforme alla indicata norma di legge in quanto, non fornendo indicazioni sui payoff che adotterà quali link del sito, la ricorrente non ha presentato impegni tendenti a dare l’effettiva dimostrazione che le modifiche del messaggio sono tali da eliminare i profili di illegittimità.<br />	<br />
Inoltre, sia pure con formula criptica, avendo evidenziato il proprio interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione, l’Autorità ha verosimilmente ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, che la pratica commerciale potesse ritenersi manifestamente grave e scorretta e, quindi, preclusiva dell’accettazione degli impegni.<br />	<br />
La percezione della gravità dell’infrazione, ed il conseguente interesse a procedere al suo accertamento, costituisce un parametro che, se individuato, inibisce l’accettazione degli impegni vincolando la decisione dell’amministrazione, né tale prognosi può costituire vizio dell’atto di diniego in quanto, se il procedimento si conclude senza che sia accertata alcuna violazione o comunque senza l’irrogazione di alcuna sanzione, nulla quaestio, mentre, se il procedimento si conclude con l’accertamento di un’infrazione, cui segue l’irrogazione di una sanzione, le eventuali censure relative alla sussistenza dell’illecito ed al giudizio di gravità possono essere utilmente proposte avverso tale provvedimento ma non refluiscono in un vizio di legittimità dell’atto di rigetto degli impegni che, al momento della sua adozione, è stato logicamente adottato e congruamente motivato.<br />	<br />
3. Le censure dedotte avverso la qualificazione in termini di ingannevolezza del messaggio pubblicitario sono parimenti infondate.<br />	<br />
L’AGCM, nell’adunanza del 23 dicembre 2008, ha deliberato che il messaggio pubblicitario “Fotovoltaico-Realizza il tuo impianto senza spendere un euro. Finanzia il 100%”, pubblicato tra gli annunci di Google della pagina web “fotovoltaico Friuli Venezia – Giulia” del 13 febbraio 2008 nonché presente sui siti internet fotovoltaico-fvg.blogspot.com, www.quotidianicasa.it, www.agi.it in un arco temporale che va dal 13 febbraio al 5 maggio, costituisce una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 d.lg. 145/2007 e ne ha vietato l’ulteriore diffusione. <br />	<br />
Il messaggio oggetto di valutazione, in particolare, è stato diffuso, dal 13 febbraio al 5 maggio, via internet dalla società Multiutility per promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici attraverso il ricorso a finanziamenti in grado di coprire l’intero costo dell’operazione e consiste in un claim interattivo “Fotovoltaico-Realizza il tuo impianto senza spendere un euro. Finanzia il 100%”, il quale rimanda al sito internet della società in questione dove, all’interno della finestra rivolta ai professionisti, si legge che la realizzazione degli impianti fotovoltaici sarebbe avvenuta attraverso prestiti bancari, il cui costo può essere sostenuto grazie ad incentivi statali.<br />	<br />
Nelle valutazioni conclusive del provvedimento, è evidenziato, con riferimento all’obiezione del professionista circa la necessità di considerare il messaggio via web nella sua globalità, che “l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario può realizzarsi sin dal primo contatto con la comunicazione commerciale del professionista” e che “anche il singolo slogan, di per sé, è sufficiente a suscitare nel destinatario l’intenzione di acquistare”.<br />	<br />
Di conseguenza, l’AGCM ha preso in esame lo slogan singolarmente considerato ed ha considerato lo stesso (“… senza spendere un euro …”) una pubblicità ingannevole “in quanto lascia intendere, contrariamente alla seconda obiezione avanzata da Multiutility, che il cliente non debba in alcun caso patire spese dirette per sostenere l’investimento, restando indenne, attraverso il rapporto di finanziamento, da tutti gli oneri economici connessi all’installazione e attivazione dell’impianto”, mentre “da un attento esame della documentazione fornita dal professionista, sono venuti alla luce alcuni oneri che il cliente deve sostenere in prima persona, a prescindere dall’entità del finanziamento eventualmente concesso a quest’ultimo”, vale a dire le “c.c. esclusioni dal corrispettivo declinate nell’art. 17 delle Condizioni Contrattuali Generali applicate da Multiutility (es. costi delle procedure burocratiche)” e le “spese notarili connesse alla stipulazione per atto pubblico del contratto di cessione, in favore dell’Istituto finanziante, del credito vantato dall’utente verso il GSE”.<br />	<br />
Peraltro, l’amministrazione procedente ha rilevato che, pur se si volessero prendere in considerazione il complesso delle informazioni ricavabili dalla pagina web, nondimeno il messaggio, globalmente considerato, sarebbe da ritenere carente in quanto “la descrizione dell’offerta … non illustra le condizioni a cui è soggetta l’installazione “gratuita” dell’impianto fotovoltaico. Essa si limita ad alludere alla possibilità di finanziamenti fino al 100% del costo di realizzazione dell’impianto, senza alcun approfondimento. Inoltre, il messaggio … è privo di una descrizione della complessa procedura finalizzata al conseguimento del finanziamento a copertura del costo dell’impianto. Il prestito bancario, invece, come affermato anche nel parere dell’AGCOM, “costituisce un elemento di estrema importanza ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza del prodotto e della determinazione all’installazione dello stesso”. Del resto, il mezzo utilizzato (Internet) consente un livello di dettaglio maggiore rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali”.<br />	<br />
Per tali ragioni, l’Autorità ha ritenuto che sia stata posta in essere una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 d.lg. 145/2007. <br />	<br />
La pubblicità ingannevole, ai sensi dell’art. 2 d.lg. 145/2007 (le cui disposizioni hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali), è qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente. Il successivo art. 3, lett. b), stabilisce che per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti.<br />	<br />
Di talché, evidenziate le valutazioni conclusive cui è giunta l’Autorità e tenuto contro del richiamato corpus normativo in materia, occorre in primo luogo escludere che il provvedimento abbia utilizzato parametri di giudizio coniati per situazioni radicalmente diverse, vale a dire la tutela dei consumatori, da quelle del procedimento posto in essere, volto alla tutela dei professionisti.<br />	<br />
Infatti, l’AGCM ha correttamente valutato l’idoneità della pubblicità ad indurre in errore i soggetti a cui è rivolta, potendone pregiudicare il loro comportamento economico, con riferimento al prezzo o al modo in cui questo è calcolato.<br />	<br />
Inoltre, il Collegio rileva che le norme a tutela del consumo delineano una fattispecie di “pericolo”, essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicché non è richiesto all’Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro libera determinazione (T.A.R. Lazio, Roma, I, 14 aprile 2009, nn. 3778 e 3779).<br />	<br />
Con riferimento alla doglianza secondo cui il messaggio pubblicitario avrebbe dovuto essere valutato nel contesto complessivo dell’informazione fornita tramite il sito della società, cui il messaggio rinviava, la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che la completezza e la veridicità di un messaggio pubblicitario va verificata nell’ambito dello stesso contesto di comunicazione commerciale, nel caso di specie il claim interattivo, e non già sulla base di ulteriori informazioni, nel caso di specie contenute nel sito internet al quale il claim rinviava (ritenute, peraltro, anch’esse insufficienti dall’Autorità), che l’operatore pubblicitario renda disponibili solo a “contatto” e, quindi, ad effetto promozionale già avvenuto (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, I, 24 aprile 2009, n. 4138).<br />	<br />
Lo slogan “ … senza spendere un euro …”, lasciando effettivamente intendere che il cliente non debba patire spese dirette per sostenere l’investimento, restando indenne, attraverso il rapporto di finanziamento, da tutti gli oneri economici connessi all’installazione ed attivazione dell’impianto, e non consentendo, di conseguenza, di effettuare un’adeguata valutazione dell’effettiva convenienza dell’offerta, è senz’altro idoneo a determinare un effetto di “aggancio” dei consumatori e, quindi, il contatto dei medesimi, sicché la pratica è potenzialmente idonea a pregiudicare il comportamento economico degli stessi.<br />	<br />
Né, le informazioni ulteriori che il professionista può fornire successivamente al consumatore su ogni aspetto dell’operazione possono limitare l’effetto di “aggancio”che è stato già prodotto.<br />	<br />
Il Collegio, quindi, ritiene, da un lato, che l’Autorità abbia correttamente esaminato il messaggio anche a prescindere dalle ulteriori informazioni cui rinviava, e ciò in quanto il solo messaggio è senz’altro idoneo a determinare il “contatto” con il cliente, dall’altro, che le valutazioni in ordine all’ingannevolezza del messaggio pubblicitario non siano irragionevoli, illogiche o basate su un travisamento dei fatti.<br />	<br />
Infatti, dal messaggio, non è possibile evincere la necessità di ricorrere ad un prestito bancario e tantomeno di sostenere costi e spese di procedura.<br />	<br />
Viceversa, dalla documentazione fornita dal professionista, sono venuti alla luce alcuni oneri che il cliente deve sostenere in prima persona, vale a dire le c.d. esclusioni dal corrispettivo, come ad esempio i costi delle procedure burocratiche, e le spese notarili connesse alla stipulazione per atto pubblico del contratto di cessione, in favore dell’Istituto finanziante, del credito vantato dall’utente verso il GSE. <br />	<br />
Né è possibile sostenere che l’Autorità abbia ignorato le argomentazioni e gli elementi istruttori forniti dalla ricorrente, con conseguente violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, in quanto il provvedimento, nelle valutazioni conclusive, dà puntualmente conto di avere esaminato e ritenuto non condivisibili le obiezioni formulate dal professionista nel corso del procedimento.<br />	<br />
Con riferimento, infine, alla doglianza secondo cui il provvedimento impugnato, vietando l’uso di un messaggio analogo a quelli usati dalla generalità degli operatori di settore, avrebbe il paradossale effetto di svantaggiare la ricorrente rispetto alla concorrenza, risolvendosi di fatto in un’alterazione della concorrenza stessa, è sufficiente rilevare, da un lato, che l’utilizzo di messaggi analoghi da parte degli altri operatori di settore si rivela un assunto sfornito di adeguato supporto probatorio, dall’altro, che l’eventuale violazione delle norme in materia da parte di altre imprese non rende di per sé lecita la diffusione di un messaggio correttamente qualificato ingannevole.<br />	<br />
4. I motivi aggiunti proposti a seguito della integrale conoscenza del parere reso dall’AGCom sono inammissibili nella parte in cui sono dedotti avverso detto parere, costituendo quest’ultimo un atto endoprocedimentale non vincolante e, quindi, privo di efficacia lesiva autonoma, e sono comunque infondati in considerazione di quanto sopra esposto nell’esame delle censure proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.<br />	<br />
5. Le censure relative alla quantificazione della sanzione, invece, sono fondate.<br />	<br />
L’Autorità, con riguardo alla gravità della violazione, ha tenuto conto de seguenti elementi: l’estrema penetrazione del messaggio, visto che il claim contestato è stato diffuso, secondo i dati forniti dallo stesso professionista, su numerosi siti internet (894) benché prevalentemente consultati da professionisti; il messaggio ha avuto una diffusione su scala nazionale; Multiutility S.p.a. è un operatore di media grandezza.<br />	<br />
Pertanto, avuto riguardo alla durata della violazione (sei mesi, dal 1° gennaio all’11 giugno 2008), l’AGCM ha ritenuto di irrogare alla ricorrente la sanzione pecuniaria nella misura base di € 90.000 e, in considerazione della perdita di esercizio risultante dall’ultimo bilancio, ha ridotto ulteriormente la sanzione fissandola nella misura di € 80.000.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che la censura di sproporzione della sanzione sia fondata in quanto l’Autorità, nella quantificazione della sanzione, non ha tenuto conto dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione.<br />	<br />
In particolare, nel provvedimento è dato atto che la società, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, ha interrotto la diffusione del claim contestato, ma tale circostanza che, ai sensi dell’art. 11 l. 689/1981, avrebbe dovuto assumere rilievo nella quantificazione della sanzione non è stata valutata.<br />	<br />
Inoltre, laddove nel paragrafo relativo alla quantificazione della sanzione, l’AGCM ha fatto riferimento ad una durata della violazione di sei mesi (dal 1° gennaio all’11 giugno 2008), nel paragrafo relativo alle valutazioni conclusive indica che il messaggio è stato diffuso dal 13 febbraio al 5 maggio, vale a dire per un periodo sensibilmente più breve.<br />	<br />
Di qui, la sproporzione della misura della sanzione base fissata in € 90.000, e poi ridotta ad € 80.000 per la perdita d’esercizio risultante dall’ultimo bilancio.<br />	<br />
Ne consegue che, in parte qua, il ricorso si rivela fondato e va accolto e, per l’effetto, va annullato il punto b) della delibera impugnata.<br />	<br />
Il Collegio rileva peraltro che la giurisdizione del giudice amministrativo sul profilo sanzionatorio inerente all’accertamento di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette, a differenza che nella materia antitrust, non si estende al merito, sicché il Tribunale può solo annullare in tutto o in parte l’atto, ma non anche modificare lo stesso relativamente all’entità della sanzione dovuta.<br />	<br />
Infatti, mentre l’art. 23 l. 689/1981 (il cui undicesimo comma attribuisce al giudice il potere di modificare l’atto impugnato anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta) è applicabile ai procedimenti antitrust in virtù del richiamo contenuto nell’art. 31 l. 287/1990, l’art. 27, co. 13, d.lg. 206/2005, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità, stabilisce che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del decreto si osservano, in quanto applicabili, alcune norme della l. 689/1981, ma tra queste non indica il citato art. 23.<br />	<br />
La misura della sanzione da irrogare alla ricorrente, pertanto, dovrà essere rideterminata dalla stessa Autorità in esecuzione della presente sentenza.<br />	<br />
6. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie e tenuto conto dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il punto b) della delibera adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nell’adunanza del 23 dicembre 2008.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2010-n-2828/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2828</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1054</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1054/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1054/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1054</a></p>
<p>Pres. Riccio, Est. Mele Glob Eco s.r.l. (Avv. G. Notarnicola) c/ Impresa Teorema s.p.a. (Avv. L. Paccione, V. E. Poli) ed altri. sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;avvalimento di diversi requisiti richiesti ad una pluralità di imprese ausiliarie nelle procedure di gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento – Pluralità di imprese</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1054/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1054</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1054/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1054</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Riccio, <i> Est.</i> Mele<br /> Glob Eco s.r.l. (Avv. G. Notarnicola) c/ Impresa Teorema s.p.a.       <br /> (Avv. L. Paccione, V. E. Poli) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;avvalimento di diversi requisiti richiesti ad una pluralità di imprese ausiliarie nelle procedure di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento – Pluralità di imprese ausiliarie – Ammissibilità – Condizioni – Pluralità di requisiti.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento –Requisito – Integralità – Necessità – Ragioni.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Certificazioni di qualità – Copia – Presentazione – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di procedure di gara, l’art. 49 del d. lgs. 163/2006 vieta di avvalersi di due imprese per lo stesso requisito, mentre è ammissibile l’avvalimento di due distinte imprese richiesto per due diversi requisiti (nella specie uno per l’iscrizione alla categoria OG12 – classifica 1, e l’altro per l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali).	</p>
<p>2. In tema di avvalimento, qualora si chieda l’ausilio di un requisito posseduto da un’altra impresa, tale requisito viene attribuito con tutte le sue componenti e, dunque, nella sua integralità. Infatti, non ha senso che l’impresa richieda l’avvalimento per un requisito non posseduto e riceva lo stesso soltanto per una parte. 	</p>
<p>3.Nelle procedure di gara, le certificazioni di qualità possono essere presentate sia in copia che in originale. Infatti, è in potere dell’Amministrazione procedente accettare anche documentazione non in originale, potendo, se del caso, richiedere la regolarizzazione, mediante una produzione in originale o in copia autenticata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6412 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>Glob Eco S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Impresa Teorema S.p.A.,</b> rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Paccione, Vito Emilio Poli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Acquedotto Pugliese Spa<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza della sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, sezione prima, n. 01379/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI&#8230;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Impresa Teorema S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati sono presenti Notarnicola e Paccione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il presente ricorso in appello è proposto dalla società Glob Eco s.r.l. e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha accolto un ricorso della società controinteressata Teorema s.p.a. ed ha annullato il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’appellante del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento eventuale di rifiuti speciali, nonché la bonifica di apparecchiature in esercizio e di eventuali aree inquinate disposto dall’Acquedotto Pugliese s.p.a.<br />	<br />
Rileva in proposito l’appellante che l’accoglimento del ricorso da parte del primo giudice si era incentrato sulla censura relativa alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria, chiamata in avvalimento, inidonea a mettere a disposizione dell’Amministrazione delle risorse di cui era carente il soggetto aggiudicatario.<br />	<br />
Relativamente a ciò, l’appellante censura la sentenza appellata, rilevando, innanzitutto, che l’istituto dell’avvalimento non dà luogo ad alcuna deroga, per cui risulta che anche i requisiti dei soggetti titolari di autorizzazioni in materia di rifiuti rientrano nella materia e l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali testimonia del possesso dei requisiti per l’attività di riferimento, ivi compresi i macchinari e il personale qualificato.<br />	<br />
Inoltre, la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, Nuova Superiride, era ben idonea a garantire la messa a disposizione di quanto necessario, leggendosi espressamente nel contratto di avvalimento, depositato presso l’Amministrazione appaltante, tra l’altro, quanto segue: “In relazione all’appalto in premessa, si impegna a: a)mettere a disposizione dell’impresa Glob Eco srl, ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto nonché per l’esecuzione dei relativi lavori, le sue autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti per l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ivi compresa l’iscrizione alla categoria 10B Classe C che comprende anche la categoria 10A necessaria per le attività di bonifica di beni contenenti amianto; b) mettere a disposizione dell’impresa Glob Eco tutte le risorse necessarie di cui essa è carente e di cui essa stessa si avvarrà”.<br />	<br />
L’impresa Superiride dichiarava poi all’Amministrazione di mettere a disposizione della Glob Eco tutti i macchinari necessari per l’espletamento del servizio.<br />	<br />
Pertanto, al di là di formalismi inutili, tutto quanto era necessario era stato dichiarato, per cui il contratto (peraltro qualificato dalla dottrina come contratto a favore di terzo, con responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria direttamente nei confronti dell’Amministrazione) di avvalimento era correttamente stipulato e correttamente è stato come tale considerato dall’Amministrazione procedente.<br />	<br />
La controinteressata Teorema s.p.a. presenta controricorso e ricorso incidentale, opponendosi all’appello e presentando i seguenti motivi in ordine all’appello incidentale:<br />	<br />
Violazione del bando di gara e del capitolato speciale, per aver presentato la Glob Eco una cauzione provvisoria ridotta pur non essendo in possesso della certificazione ISO 9001:2000 per tutte le voci della prestazione da rendere;<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, violazione dell’art. 49, comma 6, del d. lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 4, lett. a) del disciplinare di gara, nonché carenza di istruttoria e di motivazione ed errore nei presupposti; essendosi avvalsa Glob Eco di due imprese ausiliarie;<br />	<br />
Nuova violazione delle norme e dei principi sopra richiamati e delle censure ivi ugualmente precisate; in quanto la capacità economica di Glob Eco è stata incrementata con quella della Superiride, senza che vi fosse per tale requisito la richiesta di avvalimento;<br />	<br />
Ulteriore indicazione delle medesime censure di cui al punto 2); per non aver presentato la Glob Eco i certificati richiesti in originale o in copia autentica;<br />	<br />
Altra violazione delle medesime censure di cui al punto 2) , per non risultare dal certificato della Camera di Commercio l’attività della Glob Eco di bonifica di apparecchiature in esercizio e di eventuali aree inquinate.<br />	<br />
Le parti presentano successive memorie illustrative, con le quali, ulteriormente argomentando, insistono per le contrapposte tesi.<br />	<br />
La causa è discussa alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2009, ed il collegio se ne riserva la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va, preliminarmente esaminato, l’appello incidentale proposto dalla società Teorema, secondo le regole tipiche processuali, in quanto l’eventuale accoglimento dello stesso precluderebbe l’esame dell’appello principale.<br />	<br />
L’appello incidentale suddetto è, però, infondato.<br />	<br />
Il primo motivo del suddetto appello incidentale relativo al fatto che erroneamente sarebbe stata accettata la cauzione provvisoria ridotta della metà è privo di fondamento, in quanto, come verificato dal primo giudice, essendo in possesso la Glob Eco della certificazione ISO 9001:2000 giustamente è stata accettata la riduzione alla metà della cauzione provvisoria, e il fatto che la stessa fosse di carattere generale e non si riferisse ad ogni singolo elemento di partecipazione alla gara era da ritenersi irrilevante, essendo richiesta solo la certificazione del complesso dell’impresa e non anche per i singoli elementi.<br />	<br />
Il secondo motivo, relativo al fatto che la Glob Eco avesse ottenuto l’avvalimento da parte di due imprese e non di una soltanto, è infondato in quanto l’art. 49 del decreto legislativo vieta (a parte la sua compatibilità comunitaria, che nella specie non interessa) di avvalersi di due imprese per lo stesso requisito, mentre nel caso considerato l’avvalimento di due distinte imprese è stato richiesto per due diversi requisiti (uno per l’iscrizione alla categoria OG12 – classifica 1, e l’altro per l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali).<br />	<br />
Anche il terzo motivo dell’appello incidentale, concernente la mancata presentazione da parte di Glob Eco delle certificazioni in originale o in copia autenticata, è infondato, essendo pacifico che è in potere dell’Amministrazione procedente accettare anche documentazione non in originale, potendo, se del caso, richiedere la loro regolarizzazione, mediante una produzione in originale o in copia autenticata; ma tale vicenda non avrebbe determinato mai la necessità dell’esclusione, trattandosi in ogni caso di vicende di mera irregolarità, comunque regolarizzabili, a richiesta dell’Amministrazione.<br />	<br />
Inoltre, è infondato l’ulteriore motivo, che individua un errore nel contratto di avvalimento, in quanto la Glob Eco si sarebbe avvalsa del requisito economico di un’impresa ausiliaria, senza una specifica individuazione; e ciò in quanto, a prescindere comunque dall’interpretazione in concreto del contratto di avvilimento, la Glob Eco possedeva comunque in proprio il fatturato necessario per coprire il requisito economico richiesto per la partecipazione alla gara.<br />	<br />
Infine, anche l’ultimo motivo dell’appello incidentale, che si incentra sulla mancanza di iscrizione presso la Camera di commercio per la Glob Eco dell’attività di bonifica dei siti inquinati, è infondato, in quanto, a prescindere dall’attività esercitata in concreto dalla stessa, l’oggetto della gara non faceva affatto riferimento alla bonifica dei siti inquinati.<br />	<br />
L’appello incidentale va, perciò, rigettato.<br />	<br />
E’, invece, fondato l’appello principale.<br />	<br />
Ed invero, al di là delle specificazioni contenute nel contratto di avvalimento, questo non può che essere interpretato secondo la volontà che gli stessi hanno deciso di dare al medesimo e alla natura delle obbligazioni nel medesimo contenute.<br />	<br />
Ora, poiché si trattava di un contratto di avvalimento, con il quale un’impresa (cosiddetta ausiliaria) si impegnava a sopperire alle deficienze tecniche di un’altra impresa, partecipante alla gara (cosiddetta impresa ausiliata), e questo requisito concerneva la iscrizione alla specifica categoria OG12, classifica 1, è fuori discussione che tutto ciò che rientrava nella categoria medesima, ivi compresi i macchinari, fosse oggetto del contratto di avvalimento.<br />	<br />
Ciò, del resto, era compreso sia nella dichiarazione che l’impresa ausiliaria aveva presentato all’Amministrazione appaltante, che nel contratto di avvalimento stipulato fra le parti, dove era evidente che la Nuova Superiride si impegnava a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata tutte le risorse a propria disposizione per l’espletamento dell’attività di cui al contratto eventualmente da stipulare, per cui il riferimento specifico agli automezzi era da considerarsi un fatto meramente specificativo del tutto e non, come invece erroneamente indotto dal primo giudice, una limitazione dell’ausilio.<br />	<br />
Del resto, non avrebbe avuto senso richiedere l’avvalimento per un requisito tecnico non posseduto e ricevere lo stesso soltanto per una parte del requisito medesimo: se si chiede l’ausilio di un requisito è fuori discussione che è il requisito (con tutte le sue componenti) che viene attribuito è che lo stesso non può essere individuato che nella sua integralità.<br />	<br />
In ogni caso, al massimo si sarebbe potuto richiedere una specificazione puntuale dell’obbligazione assunta, ma mai una esclusione non sussistendo alcun avvilimento, che invece era chiaramente espresso e contrattualizzato, con assunzione della correlativa responsabilità solidale nei confronti della pubblica amministrazione.<br />	<br />
L’appello principale va, conseguentemente, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Le spese di giudizio del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe,<br />	<br />
Rigetta l’appello incidentale;<br />	<br />
Accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado:<br />	<br />
Condanna l’appellata Società al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado, liquidate come in motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stenio Riccio, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere <br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2010-n-1054/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.1054</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2787</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Cogliani Ruotolo ( Avv. Segarelli) c/ Azienda USL Rm/D ( Avv. Graglia) sulla legittimità della retribuzione delle mansioni da primario svolte da un aiuto ospedaliero per oltre sessanta giorni Sanità – Servizio Ospedaliero &#8211; Primario – Posto vacante &#8211; Sostituzione – Aiuto ospedaliero – Retribuzione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2787</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Di Giuseppe  <i>Est.</i> Cogliani<br /> Ruotolo ( Avv. Segarelli) c/ Azienda USL Rm/D ( Avv. Graglia)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della retribuzione delle mansioni da primario svolte da un aiuto ospedaliero per oltre sessanta giorni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Servizio Ospedaliero  &#8211; Primario – Posto vacante &#8211; Sostituzione – Aiuto ospedaliero – Retribuzione &#8211; Oltre  sessanta giorni – Spettante &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito sanitario, la sostituzione del primario da parte dell’aiuto ospedaliero su posto vacante deve essere retribuita quando si protragga oltre i sessanta giorni nell’anno solare, duranti i quali la stessa sostituzione rientra nei normali obblighi di servizio ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02787/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 17236/2000 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 17236 del 2000, proposto da: 	</p>
<p><b>Ruotolo Vincenzo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso Umberto Segarelli in Roma, via G. B. Morgagni, 2/A; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b><br />	<br />
Azienda Usl Rm/D</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, dall&#8217;avv. Franco Graglia Avv. C/O Uff. Leg. Az., con domicilio eletto presso Franco Graglia Avv. C/O Uff. Leg. Az. in Acilia, via di Casalbernocchi, 72; 	</p>
<p><b>Gestione Liquidatoria della ex Usl Rm/9,</b> Regione Lazio, n.c.; </p>
<p><i><b>per l’accertamento e la declaratoria</p>
<p></b></i>del diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive, eventualmente anche a titolo di indebito arricchimento, tra il trattamento economico corrisposto e quello invece spettante in ragione della posizione apicale di Primario della Divisione di Medicina del polo ospedaliero S. Vincenzo per i periodi 1.10.92 – 30.6.94/1.1.95-30.6.98;<br />	<br />
del diritto del medesimo alla ricostruzione della propria posizione previdenziale e assicurativa;</p>
<p>nonché</p>
<p>per la condanna<br />	<br />
della amministrazioni resistenti, in solido o , subordinatamente, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento al ricorrente delle dette differenze retributive oltre somme accessorie, in relazione al primo periodo;<br />	<br />
della sola AUSL RM/D al pagamento delle differenze retributive oltre accessori per il secondo periodo;</p>
<p>	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl Rm/D;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2010 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO E DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1 &#8211; Con il ricorso sopra specificato, il ricorrente, premesso di essere stato Aiuto corresponsabile ospedaliero alle dipendenze della USL RM 9, poi trasformata in RM D, incardinata pesso il polo ospedaliero di S. Vincenzo, rivendicava il diritto ad ottenere le differenze retributive e la conseguente ricostruzione previdenziale in ordine alle funzioni svolte nei periodi indicati, come precisato in epigrafe.<br />	<br />
Si costituiva l’Azienda USL RM/D, che chiedeva il rigetto della domanda e preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione, nonché chiedeva l’estromissione dal giudizio.<br />	<br />
2 &#8211; In primo luogo deve rilevarsi che il ricorso introduttivo risulta notificato in data 7.8.2000 e successivamente depositato il 12.10.2000, al di là della scadenza del termine decadenziale (15 settembre 2000), entro il quale restavano attribuite al Giudice Amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego, riferite al periodo anteriore al 30 giugno 1998, a norma dell&#8217;art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80/1998, confluito nell&#8217;art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (T.U. sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche).<br />	<br />
Il Collegio è, pertanto, chiamato a valutare, in via pregiudiziale, quale debba ritenersi il momento di &#8220;proposizione&#8221; del ricorso giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80/1998 (poi confluito nell&#8217;art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165), in base al quale sono attribuite al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Infatti, le controversie relative a questioni anteriori restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.<br />	<br />
A riguardo questo Collegio è consapevole dall’orientamento di parte della giurisprudenza, secondo cui non è rinvenibile la giurisdizione del g.a. per le questioni di pubblico impiego antecedenti al 30.6.1998, per le quali sia stato proposto ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, con deposito di tale ricorso (come nel caso di specie) dopo il 15.9.2000, «<i>dovendo ritenersi che alla scadenza del termine anzidetto corrisponda &#8220;la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso». </i>Tuttavia<i>, </i>in coerenza con i principi evidenziati dalla Corte cost. , con l’ordinanza n. 382 del 2005, laddove si fa riferimento alla necessità di contemperare le opposte esigenze di non rendere troppo difficoltosa la tutela giurisdizionale del pubblico dipendente alla luce degli artt. 24 e 113 Cost., pur nell’attenzione alla necessità di regolare la fase transitoria del passaggio tra le due giurisdizioni – amministrativa ed ordinaria – senza aggravare il sovraccarico della seconda, il Collegio aderisce alla diversa ricostruzione , operata dal Consiglio di Stato, tra le altre con la sentenza della Sez. IV, n. 5481 del 2008, che ha affermato che “<i>Il richiamo alla data del 15 settembre 2000 contenuto nelle norme citate, infatti, deve intendersi come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, e non come limite temporale alla persistenza della giurisdizione.</i><br />	<br />
<i>Ne consegue che, al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l’individuazione della giurisdizione, occorre far riferimento alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, e non alla successiva fase di perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso.</i>”.<br />	<br />
3 – In via ancora preliminare va affrontata la questione relativa alla richiesta estromissione della Azienda USL Roma D, avente competenza nello stesso ambito territoriale presso la quale operava l&#8217;istante , essendo il vero contraddittore la gestione stralcio.<br />	<br />
Sul punto giova ricordare che per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione <i>ex lege</i> delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte Usl, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione <i>in universum ius</i> delle Asl alle preesistenti Usl.<br />	<br />
Tuttavia tale successione delle regioni è caratterizzata, ai sensi dell&#8217;art. 6 della legge n. 724 del 1994, da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un&#8217;apposita gestione stralcio, la quale, strutturalmente e finalisticamente diversa dall&#8217;ente subentrante ed individuata dalla legge nell&#8217;ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell&#8217;ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore (Consiglio Stato , sez. V, 10 luglio 2008 , n. 3428; Cassazione, Sez. I civile,20 settembre 2006 n. 20412 ).<br />	<br />
Così può affermarsi che a seguito della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione) ed a norma dell&#8217;art. 6, l. n. 724 del 1994 (secondo cui in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende neocostituite i debiti facenti capo alle Usl), si è realizzata una fattispecie a successione &#8220;<i>ex lege</i>&#8221; della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle medesime Usl, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, poi liquidatorie; tali gestioni, strutturalmente e finalisticamente diverse dall&#8217;ente subentrante, vengono individuate nell&#8217;ufficio responsabile della preesistente Usl a cui si riferivano i debiti ed i crediti pregressi, fruiscono della soggettività dell&#8217;ente soppresso, prolungata durante la fase liquidatoria, e sono rappresentate dal Direttore generale della rispettiva azienda nella specifica veste di commissario liquidatore (Consiglio Stato , sez. V, 22 ottobre 2007 , n. 5501).<br />	<br />
Ne consegue l&#8217;estraneità dell&#8217;Azienda USL alla lite e la necessità di estromettere la stessa dal giudizio.<br />	<br />
4 &#8211; Per quanto attiene al merito della causa in esame, il ricorrente chiedeva l&#8217;accertamento del diritto alla percezione delle differenze stipendiali per le mansioni superiori svolte nel periodo dal 1.10.1992 al 30.06.1994 e dal 1°.1.1995 al 30.6.1998. In assenza di eccezioni sulla prescrizione del diritto, va rilevato che a fronte del provvedimento dell’1.10.1992 che limitava il conferimento delle funzioni vicarie ad un periodo non superiore a gg. 60, l’ulteriore documento in atti (all.to n. 2 al ricorso introduttivo) con cui il coordinatore sanitario chiede l’attribuzione del trattamento economico corrispondente allo svolgimento delle mansioni superiori di primario, in data 11.3.1994, asserisce che l’istante era assegnato allo svolgimento delle funzioni primariali per tutto il periodo in cui il Primario di ruolo era assente per essere stato assegnato a l coordinamento sanitario ed alla direzione s.a.s. della USL RM/9. <br />	<br />
A riguardo va rilevato che la giurisprudenza si è più volte pronunziata in ordine all’attribuzione delle funzioni di primario all’aiuto, affermando che “<i>Nell&#8217;ambito sanitario, lo svolgimento vicario delle funzioni primariali da parte dell&#8217;aiuto è obbligatorio, in forza dei precisi obblighi legali di sostituzione gravanti su tale figura, non potendosi concepire che una struttura sanitaria, formalmente affidata alla direzione di un primario, resti priva dell&#8217;organo di vertice. Ne consegue che l&#8217;attività svolta a tale titolo assume rilievo indipendentemente da ogni incarico formale da parte della pubblica amministrazione”</i> (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 febbraio 2007 , n. 747<i>).</i><br />	<br />
Ed ancora: “<i>la sostituzione del primario da parte dell&#8217;aiuto ospedaliero su posto vacante dev&#8217;essere retribuita quando si protragga oltre i sessanta giorni nell&#8217;anno solare, durante i quali la stessa sostituzione rientra nei normali obblighi di servizio ai sensi dell&#8217;art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Tanto anche in assenza di un esplicito e formale provvedimento di assegnazione, stante il carattere necessitato della funzione primariale e la corrispondente esigenza di evitare soluzioni di continuità nella direzione della struttura organica dell&#8217;ospedale, tenuto anche conto del disposto dell&#8217;art. 7, comma 5, del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, il quale configura nei confronti dell&#8217;aiuto più anziano l&#8217;obbligo automatico di supplenza vicaria del primario”</i> (cfr., tra le più recenti, questa Sez. V, 19 marzo 2007 n. 1299).<br />	<br />
Ne deriva, pertanto, che per il periodo menzionato, spetta alla parte il diritto alla corresponsione delle differenze stipendiali tra il percepito ed il trattamento economico relativo al posto in via transitoria ricoperto, per tutto il periodo in cui le dette funzioni vicarie sono state esercitate , con deduzione, però, del periodo di sessanta giorni per anno solare di cui all’ art. 121 d.P.R. n. 384 del 1990, dei periodi di congedo straordinario, ferie, aspettativa e simili.<br />	<br />
Infatti, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la sostituzione del primario da parte dell&#8217;aiuto ospedaliero su posto vacante deve essere retribuita quando si protragga oltre i sessanta giorni nell&#8217;anno solare, durante i quali la stessa sostituzione rientra nei normali obblighi di servizio ai sensi dell&#8217;art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.(cfr., tra le altre, Cons. Stato Sez. V, 19 marzo 2007 n. 1299<i>).</i><br />	<br />
Al contrario il ricorrente non ha fornito idoneo supporto probatorio per quanto concerne il periodo successivo all’1.7.1994 e per l’arco temporale al collocamento a riposo del dott. Gaetano, atteso che non risulta dimostrato- come rilevato dalla Azienda USL, che sia stato lo stesso Ruopolo a svolgere le funzioni primariali<br />	<br />
Ne’ risulta esperibile l’ulteriore funzione istruttoria richiesta da parte istante, in assenza di un principio di prova a riguardo.<br />	<br />
Per quanto sopra evidenziato, al ricorrente, per il periodo 1.10.1992/30.6.1994 spetta il diritto alle rivendicate differenze retributive, con maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria, ad esclusione che per il periodo di sessanta giorni per ciascun anno solare, relative allo svolgimento delle mansioni superiori di primario.<br />	<br />
In ragione della complessità della fattispecie, sono compensate le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza quater, previo estromissione dell’Azienda USL RM/D, accogliendo in parte il ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive relative allo svolgimento delle mansioni superiori di primario nel periodo dall’1.10.1992 al 30.6.1994, detratti sessanta giorni per ciascun anno solare, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle relative somme. <br />	<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Mario Di Giuseppe, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2869</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2010-n-2869/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2010-n-2869/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2869</a></p>
<p>Pres. Speranza Est. Brandileone Santarcangelo (Avv. Cirillo) c/ Ministero dell’Istituzione ( Avv. dello Stato) sulla sufficienza del punteggio numerico ai fini della motivazione in un concorso pubblico Concorsi pubblici – Dirigente scolastico &#8211; Prove scritte – Motivazione – Punteggio numerico – Sufficienza – Sussiste Nei concorsi pubblici, nel caso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2010-n-2869/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2869</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2010-n-2869/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2869</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Speranza  <i>Est.</i> Brandileone<br /> Santarcangelo (Avv. Cirillo) c/ Ministero dell’Istituzione ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza del punteggio numerico ai fini della motivazione in un concorso pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Dirigente scolastico &#8211;  Prove scritte – Motivazione – Punteggio numerico – Sufficienza – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei concorsi pubblici, nel caso di specie per  dirigente scolastico, l’onere di motivazione delle prove scritte di un concorso è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione del solo punteggio numerico .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02869/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 07971/2006 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7971 del 2006, proposto da:	</p>
<p><b>Santarcangelo Carmela</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Aniello Cirillo, con domicilio eletto presso Oreste Cantillo in Roma, via Ovidio, 32; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Istruzione</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Genni Rosanna; </p>
<p><i>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della graduatoria degli ammessi al corso concorso per dirigenti scolastici;</p>
<p>	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2009 il Cons. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato alle parti in epigrafe in data 25 luglio 2006 e depositato il successivo 21 agosto, parte ricorrente espone di avere partecipato al corso – concorso per il reclutamento e la formazione di dirigenti scolastici bandito con DDG 22 novembre 2004, collocandosi al posto 98° del 2° settore, laddove il decreto di approvazione delle graduatorie, pure impugnato unitamente al bando, ha previsto lo scorrimento “a favore di altri 20 candidati, inclusi a pieno titolo dal posto 63 al posto 91, in attesa dello scioglimento della riserva”<br />	<br />
Avverso tali atti deduce:<br />	<br />
&#8211; violazione di legge con riferimento agli articoli 25, 29 e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost; difetto di motivazione. <br />	<br />
&#8211; Carenza assoluta di motivazione; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost..<br />	<br />
Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.<br />	<br />
L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato motivate opposte conclusioni.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio del 6 settembre 2006 l’istanza cautelare è stata respinta.<br />	<br />
Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è infondato a va pertanto respinto.<br />	<br />
2. Parte ricorrente, che, come esposto in narrativa, ha partecipato al corso – concorso di formazione dirigenziale bandito con DM. 22 novembre 2004, con il primo motivo lamenta, in sostanza, che l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce il principio dell’unicità del ruolo dei dirigenti scolastici, senza distinzioni tra dirigenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e quello della scuola secondaria di secondo grado. L’art. 29, poi, al secondo comma stabilisce delle modalità per la determinazione del contingente idoneo a coprire il numero dei posti messi a concorso ed in base al principio della unicità del ruolo dirigenziale stabilisce che la selezione dei dirigenti scolastici avvenga tramite un solo corso concorso selettivo di formazione e che, giusta il terzo comma, al termine delle prove di concorso deve essere formata una sola graduatoria dei candidati senza distinzioni fondate sul settore formativo di provenienza. Nel caso in specie, invece le modalità adottate per l’ammissione dei candidati alla successiva fase della procedura selettiva hanno comportato l’approvazione di due distinte graduatorie, distinte in base al settore formativo di provenienza, laddove soltanto nella fase finale della procedura la legge impone la formazione di due distinte graduatorie.<br />	<br />
In primo luogo le argomentazioni di parte ricorrente non sono supportate da un idoneo principio di prova volto a dimostrare che la formazione di un’unica graduatoria avrebbe consentito al ricorrente di collocarsi in posizione utile.<br />	<br />
Ciò premesso la lettura degli articoli 25 e 29 del d.lgs. n. 165/2001 non offrono elementi testuali volti a suffragare la posizione attorea, dal momento che il primo, contrariamente a quanto esposto in ricorso, se stabilisce l’unicità della qualifica dirigenziale scolastica, non ne trae affatto la conseguenza della unicità del ruolo di livello nazionale, dato che specifica chiaramente che “i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale”; la lettura dell’art. 29, inoltre, non depone a favore della graduatoria unica per l’accesso al corso di formazione, bensì per la tesi interpretativa contraria dal momento che, all’esito delle prove selettive, la valutazione degli aspiranti alla dirigenza scolastica deve tenere conto, non solo dell’esito dell’esame di ammissione e dell’anzianità, ma anche dei titoli culturali e professionali posseduti in relazione ai quali il settore di provenienza assume una rilevanza specifica.<br />	<br />
La distinzione delle procedure concorsuali trova poi conferma testuale nel terzo e nel quinto comma del precitato art. 29, nella parte in cui si fa menzione dei “posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria e per le istituzioni educative”, con ciò chiaramente sottintendendosi che le graduatorie per l’accesso agli incarichi vanno tenute distinte.<br />	<br />
3. Anche la seconda censura, con la quale parte ricorrente si duole poi che anche il provvedimento del direttore generale dell’USR Campania presenta una motivazione apodittica laddove non specifica quali siano i motivi dell’esclusione dalla procedura, va rigettata sulla base dell’ormai unanime elaborazione giurisprudenziale in subiecta materia (da ultimo, Tar Lazio, Sez. I, 15 aprile 2009, n. 3793), stante la quale l’onere di motivazione delle prove scritte di un concorso è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione del solo punteggio numerico, che nel caso di specie non consente a parte ricorrente di rientrare neppure nello scorrimento, come in narrativa precisato. <br />	<br />
4. Per le considerazioni di cui sopra tutte le censure vanno respinte e con esse il ricorso. <br />	<br />
5. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 14 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />	<br />
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010</p>
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