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	<title>23/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.682</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-682/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.682</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; S. Toschei Est. Marcucci L. (Avv. A. Bovecchi) contro il Comune di Pietrasanta (non costituito) in tema di motivazione sul pubblico interesse attuale alla eliminazione del manufatto abusivo di cui non vi sia prova della sua recente realizzazione Edilizia ed urbanistica – Diffida a demolire –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-682/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-682/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.682</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; S. Toschei Est.<br /> Marcucci L. (Avv. A. Bovecchi) contro il Comune di Pietrasanta (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di motivazione sul pubblico interesse attuale alla eliminazione del manufatto abusivo di cui non vi sia prova della sua recente realizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Diffida a demolire – Di norma non richiede motivazione diversa dal richiamo all’abusività dell&#8217;opera realizzata – Ipotesi in cui sia trascorso un lungo lasso di tempo tra la realizzazione dell’abuso e la diffida &#8211; È necessaria la motivazione sul pubblico interesse attuale alla eliminazione del manufatto – Estensione del principio all’ipotesi in cui non vi sia prova che il manufatto sia stato realizzato in epoca recente rispetto all’intervento repressivo-sanzionatorio del Comune procedente – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Se di regola la diffida a demolire non richiede motivazione diversa dal richiamo all’abusività dell&#8217;opera realizzata, è invece necessaria la motivazione sul pubblico interesse attuale alla eliminazione del manufatto ove tra la realizzazione di questo e la diffida sia trascorso un lungo periodo di tempo. Tale principio ben può estendersi all’ipotesi in cui non vi sia prova che il manufatto sia stato realizzato in epoca recente rispetto all’intervento repressivo-sanzionatorio del Comune procedente. Ne consegue, nella specie, l’illegittimità della diffida per difetto di motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI			Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO			Componente;<br />	<br />
Stefano TOSCHEI				Estensore;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. R.g <b>3124</b> del <b>1987</b> proposto da</p>
<p><b>MARCUCCI Leda</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Bovecchi ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via La Pira n. 21, presso lo studio dell’avv. M. Pecoraro;<br />
<b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI PIETRASANTA</B>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’ordinanza del Comune di Pietrasanta del 5 ottobre 1987 n. 33/87 di ingiunzione a demolire un capannone in pannelli di cemento prefabbricati delle dimensione di mt. 6,00&#215;5,00, altezza in gronda mt. 5,00, in Pietrasanta Via Bozza;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza n. 58 del 19 gennaio 1988, con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente;<br />
Vista la decisione istruttoria di questo Tribunale n. 3155 del 4 luglio 2005;<br />
Esaminata la relazione depositata dal Comune intimato per effetto della decisione interlocutoria assunta dal Tribunale;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 15 dicembre 2005 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Iacopo Cappuccio, in sostituzione dell’avv. Mario Bovecchi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  E   DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>1. – </b>La Signora Marcucci ha impugnato il provvedimento del Comune di Pietrasanta con il quale le è stata ingiunta la demolizione di un capannone.<br />
La ricorrente sostiene che il manufatto era stato realizzato negli anni ’50 e che, dunque, l’intervento costruttivo non era volto alla edificazione del capannone, ma esclusivamente alla sua ristrutturazione, dal momento che si trovava in precarie condizioni.<br />
Conseguentemente ella contesta la legittimità dell’ordinanza impugnata anche perché l’intervento manutentivo posto in esse non necessitava di concessione di costruzione ma, al più, di autorizzazione, tenuto anche conto che il capannone costituiva una mera pertinenza dell’edificio in cui abita la ricorrente.<br />
Da qui l’impugnazione dell’ordinanza sindacale di ingiunzione e la richiesta di annullamento giudiziale dell’atto gravato.<br />
<b><br />
2. – </b>In assenza di costituzione in giudizio del Comune intimato, questo Tribunale, con ordinanza n. 58 del 19 gennaio 1988, ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.<br />
Successivamente il Tribunale, con decisione istruttoria n. 3155 del 2005, chiedeva al Comune di Pietrasanta di inviare una relazione sui fatti di causa.<br />
La relazione veniva deposita agli atti in data 5 dicembre 2005 accompagnata dalla documentazione relativa all’istruttoria che aveva condotto all’adozione dell’atto qui impugnato.<br />
<b><br />
3. – </b>Dall’esame della documentazione versata in atti e, soprattutto, dalla relazione depositata dal Comune di Pietrasanta con allegati, emerge che:<br />
&#8211;	i vigili urbani del Comune di Pietrasanta provvidero ad effettuare un sopralluogo nel terreno di proprietà della ricorrente in data 21 settembre 1987;<br />	<br />
&#8211;	dal relativo verbale si evince che, senza alcuna indicazione delle ragioni che consentivano tale valutazione, gli operatori indicava quale periodo di inizio dei lavori il mese di marzo 1985 e lo stesso periodo quale termine dei lavori;<br />	<br />
&#8211;	indicavano, inoltre, che il manufatto costituiva rimessa di attrezzi e vernici “per l’attività del figlio” della ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	seguiva l’ingiunzione di demolizione per la realizzazione del manufatto senza titolo concessorio. <br />	<br />
<b><br />
4. – </b>Con riferimento al contenuto degli atti suindicati si osserva che:<br />
a)	dagli atti acquisiti al giudizio, così come sopra indicati, non emerge alcun elemento utile per comprendere se effettivamente il capannone è stato realizzato nel 1985 ovvero in epoca precedente;<br />	<br />
b)	d’altronde non è stato chiarito neppure, a cura dell’Amministrazione, se il manufatto in questione fosse preesistente, rispetto all’epoca in cui è stato effettuato il sopralluogo da parte dei vigili urbani e, dunque, se l’intervento effettuato nel 1985 fosse di realizzazione ovvero di mera ristrutturazione del capannone pericolante.<br />	<br />
Consegue che alla presente fattispecie è applicabile il principio (più volte espresso dal Consiglio di Stato, cfr. per tutte Sez. V, 11 luglio 1988 n. 430) secondo il quale, se è vero che, di regola, la diffida a demolire non richiede motivazione diversa dal richiamo all’abusività dell&#8217;opera realizzata, è invece necessaria la motivazione sul pubblico interesse attuale alla eliminazione del manufatto ove tra la realizzazione di questo e la diffida sia trascorso un lungo periodo di tempo, principio che ben può estendersi all’ipotesi in cui non vi sia prova che il manufatto sia stato realizzato in epoca recente rispetto all’intervento repressivo-sanzionatorio del Comune procedente.<br />
<b><br />
5. – </b>In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso merita accoglimento con annullamento degli atti impugnati, fatta pur sempre salva l’adozione degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenda adottare in conseguenza di una più puntuale valutazione dei fatti.<br />
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata determina l’irripetibilità delle spese di lite, in ordine alle quali sussisterebbero, comunque, giusti motivi per disporne l’integrale compensazione.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<b><br />
</b>Nulla per le spese.<b><br />
</b>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<b><br />
</b><br />
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2005.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-682/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.681</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-681/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.681</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est. Ing. Pari s.r.l. Costruzioni (Avv. F.M. Pozzi) contro l&#8217;A.T.E.R. di Livorno (Avv.ti G. Toscano e R. Volpi) e nei confronti della Regione Toscana (non costituita) e della Tamburini S.p.a. (non costituita) per le controversie relative alla fase successiva all&#8217;aggiudicazione [ma precedente la sottoscrizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-681/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-681/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.681</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.<br /> Ing. Pari s.r.l. Costruzioni (Avv. F.M. Pozzi) contro l&#8217;A.T.E.R. di Livorno (Avv.ti G. Toscano e R. Volpi) e nei confronti della Regione Toscana (non costituita) e della Tamburini S.p.a. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">per le controversie relative alla fase successiva all&#8217;aggiudicazione [ma precedente la sottoscrizione del contratto] la giurisdizione va accertata con riguardo alla tipologia della posizione giuridica coinvolta; sulla determinazione in via equitativa del danno risarcibile a seguito di annullamento in sede giurisdizionale degli atti di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Appalti – Controversie relative alla fase successiva all’aggiudicazione (ma precedente la sottoscrizione del contratto) &#8211; La giurisdizione va accertata con riguardo alla tipologia della posizione giuridica coinvolta (interessi legittimi o diritti soggettivi) – Revoca dell’aggiudicazione – Natura di contrarius actus  &#8211; Posizione di interesse legittimo al corretto esercizio della potestà pubblicistica di revoca – Giursdizione del Giudice Amministrativo – Sussiste</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Determinazione in via equitativa del danno risarcibile a seguito di annullamento in sede giurisdizionale degli atti di gara – Criteri di riferimento – Applicazione in via in via analogica del criterio indicato dall’art. 37 septies della legge 11.02.1994 n. 109 nonchè dall’art. 122 del DPR 554/1999 &#8211; 10% del valore delle opere –Mancata dimostrazione di non aver potuto impiegare in altri affari le risorse destinate alla esecuzione della prestazione in controversia – Il parametro di riferimento può essere ridotto al 5% del valore dell’offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di appalti, nel caso di controversie relative alla fase successiva all’aggiudicazione (ma precedente la sottoscrizione del contratto) la giurisdizione di cui avvalersi va accertata con riguardo alla tipologia della posizione giuridica coinvolta e cioè valutando se trattasi di interessi legittimi o diritti soggettivi. Nel caso di specie, poichè la revoca impugnata costituisce il contrarius actus dell’aggiudicazione, in capo alla ricorrente va configurata una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio della potestà pubblicistica di revoca, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo</p>
<p>2. Nella determinazione in via equitativa del danno risarcibile a seguito di annullamento in sede giurisdizionale degli atti di gara si fa riferimento in via analogica al criterio indicato dall’art. 37 septies della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni, che fissa al 10% del valore delle opere l’indennizzo per il mancato guadagno nel caso di risoluzione del rapporto di concessione di opera pubblica per inadempimento del concedente, nonché all’analogo criterio fissato dal DPR 554/1999 art. 122 (per il caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A.). Tale parametro va oggettivamente ridotto (nel caso di specie si ritiene congruo il 5% del valore dell’offerta) ove, come nel caso all’esame, l’impresa danneggiata non abbia dimostrato di non aver potuto impiegare in altri affari le risorse destinate alla esecuzione della prestazione in controversia (vedi C.d.S., V, 11.11.2004 n. 7346)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">per le controversie relative alla fase successiva all’aggiudicazione [ma precedente la sottoscrizione del contratto] la giurisdizione va accertata con riguardo alla tipologia della posizione giuridica coinvolta; sulla determinazione in via equitativa del danno risarcibile a seguito di annullamento in sede giurisdizionale degli atti di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 681 REG. SENT.<br />
            ANNO 2006<br />
N.      2819      REG. RIC.<br />
ANNO 2000</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2819/2003 proposto da<br />
<b>ING. PARI S.R.L. COSTRUZIONI</b>, in persona del legale rappresentante, con sede in Varese, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Massimo Pozzi e con lo stesso domiciliato in Firenze Lungarno A. Vespucci n. 20;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>A.T.E.R. di Livorno</b>, in persona dell&#8217;amministratore straordinario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Toscano di Pisa e Roberto Volti, in Firenze domiciliata presso il T.A.R. Toscana Via Ricasoli n. 40;</p>
<p>e   n e i   c o n f r o n t i   d e l l a</p>
<p><b>Regione Toscana</b>, in persona del legale rappresentante,<br />
e   d e l l a</p>
<p><b>Società Tamburini S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante con sede in Bologna, nessuna delle due costituita in giudizio;</p>
<p>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O<BR><br />
della delibera 8 agosto 2000 n. 112 con cui l&#8217;amministratore straordinario dell&#8217;A.T.E.R. di Livorno ha disposto la revoca dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto per la costruzione di 18 alloggi in Comune Cecina Loc. Palazzaccio (già disposta a favore della ricorrente con deliberazione propria 25.5.2000 n. 67) con la contestuale aggiudicazione della gara stessa alla S.p.a. Tamburini e l&#8217;incameramento della cauzione prestata dalla ricorrente a garanzia della stipula del contratto, nonché del Quadro tecnico economico Q.T.E. relativo all&#8217;intervento edilizio in questione della lettera d&#8217;invito alla gara nonché di ogni altro atto connesso.<br />
N O N C H É   P E R   L A   C O N D A N N A<br />
dell&#8217;A.T.E.R. di Livorno al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, per lucro cessante e danno emergente, attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario nonché alla restituzione della cauzione, ove incamerata, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell&#8217;A.T.E.R. di Livorno;<br />
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2006, gli avv.ti Chiara Rigoni delegata da Francesco Massimo Pozzi ed Alessandra Barzan delegata da Giuseppe Toscano;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 9/2006;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O e D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con deliberazione del maggio 2000 l&#8217;amministratore straordinario dell&#8217;A.T.E.R. di Livorno disponeva l&#8217;aggiudicazione in via definitiva a favore della soc. Ing. Pari Costruzioni S.r.l. di Varese della licitazione privata esperita (con il criterio del massimo ribasso) per la costruzione di 18 alloggi nel Comune di Cecina Loc. Palazzaccio per un importo di Lire 1.483.895.600, approvando contestualmente anche il mod. Q.T.E.  n. 2 relativo al programma di intervento in questione.<br />
Ma l&#8217;aggiudicataria, convocata per la stipula del contratto per il 24 luglio 2000, con nota del 20 luglio esponeva le proprie perplessità in ordine ai prezzi unitari determinati dalla stazione appaltante per alcune lavorazioni e richiedeva spiegazioni e quindi, dopo un infruttuoso incontro con l&#8217;azienda livornese il 3 agosto, in data 4 agosto richiedeva alla medesima copia del Q.T.E. e del computo metrico, dando, comunque, la propria disponibilità a perfezionare &#8220;l&#8217;iter amministrativo&#8221; dell&#8217;appalto in oggetto in una successiva data indicata al 5 settembre 2000 (vedi nota 3 agosto).<br />
Ma l&#8217;A.T.E.R. di Livorno con fax del 7 agosto 2000 invitò l&#8217;aggiudicataria a sottoscrivere il contratto il giorno 8 agosto presso la sede dell&#8217;azienda, avvisando che &#8211; in difetto &#8211; avrebbe provveduto immediatamente ad escutere le polizze fideiussorie prestate a garanzia; quindi, rilevata alla data stabilita l&#8217;assenza dell&#8217;aggiudicataria,  con delibera 8 agosto 2000 n. 112 l&#8217;amministratore straordinario A.T.E.R. (di concerto con il coordinatore) revocò l&#8217;aggiudicazione della gara alla soc. Ing. Pari Costruzioni, incamerandone la cauzione, e contestualmente aggiudicò l’appalto alla seconda in graduatoria, Soc. Tamburini S.p.a. di Bologna per un importo complessivo di Lire 1.532.084.400.<br />
Avverso tale determinazione (unitamente al Q.T.E. e ad altri atti connessi meglio indicati in epigrafe) l&#8217;ex aggiudicataria ha proposto il ricorso all&#8217;esame, chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti articolati motivi.<br />
1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore di diritto, violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta Regionale 18.3.1996 n. 328 e 26.4.1999 n. 459.<br />
Infatti, nel determinare il costo di realizzazione tecnica dell&#8217;intervento, l&#8217;A.T.E.R. sarebbe incorsa in un errore di computo evidente nella determinazione del costo dei lavori a base d&#8217;asta e, quindi, complessivamente, del costo di realizzazione tecnica &#8211; C.R.N. dell&#8217;intervento calcolato in lire 1.683.000.000 anziché in quello maggiore di Lire 1.777.417.735, moltiplicando la superficie da costruire per il costo unitario per mq. pari a lire 1.055.554 e cioè utilizzando il parametro fissato dalla delibera della giunta Regionale n. 328/1996 al 31.12.1995, anziché quello aggiornato (più elevato) fissato dalla delibera 26.4.1999 n. 459.<br />
Inoltre l’ATER, in seguito al miglioramento di qualità dell’intervento, ha previsto opere che comporterebbero un incremento del costo base di realizzazione pari a circa il 19%, mentre le maggiorazioni di costo sono riconosciute all’imprenditore soltanto entro la misura massima del 12% del costo base.<br />
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti poiché, non essendosi l’impresa sottratta alla stipulazione del contratto ingiustificatamente, non sussisterebbero i presupposti per l’adozione dello stesso provvedimento di revoca.<br />
3) Violazione della legge 07.08.1990 n. 241 art. 7, nonché eccesso  di potere per violazione del giusto procedimento, poiché all’aggiudicatario non sarebbe stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca.<br />
4) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto dei presupposti, illogicità manifesta e carenza di motivazione in quanto l’ATER con telegramma del 7 agosto aveva convocato l’impresa ricorrente per il giorno successivo per procedere alla stipula del contratto e, pertanto, non avrebbe concesso un termine (minimo) congruo per la sottoscrizione del contratto, anche ove l’invito avesse avuto la funzione di diffida ad adempiere.<br />
Pertanto la ricorrente ha chiesto, oltre l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, anche la condanna dell’ATER di Livorno, ai sensi dell’art. 35 d. leg.vo n. 80/1998, al risarcimento dei danni subiti (sotto il profilo del lucro cessante e del danno emergente, anche a titolo di responsabilità pre contrattuale e sotto l’ulteriore profilo della perdita di chances) attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario; infine, nel caso di incameramento della cauzione nelle more del giudizio, l’interessato ha chiesto la condanna dell’ATER alla restituzione della somma ed al risarcimento dei danni anche sotto il profilo degli interessi legali e della svalutazione monetaria; la ricorrente si riserva di quantificare l’ammontare di tutti i danni in corso di causa ovvero chiede che siano determinati nella misura che risulterà di giustizia (o mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio disposta dal TAR) oppure con criterio equitativo ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.<br />
Si è costituita in giudizio con atto formale l’ATER di Livorno chiedendo il rigetto del ricorso; con memoria difensiva del gennaio 2006, inoltre, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, trattandosi di una controversia attinente ad una fase successiva a quella di evidenza pubblica, si tratterebbe di valutare posizioni di diritto soggettivo e, quindi, di competenza del giudice ordinario; nel merito, poi, l’azienda livornese ha insistito per il rigetto del ricorso, controdeducendo puntualmente alle avverse censure.<br />
Parte ricorrente, con memoria difensiva depositata nell’imminenza dell’udienza, ha illustrato con ulteriori elementi la propria posizione di fatto e di diritto, insistendo per l’accoglimento del ricorso in toto, con particolare riguardo alla domanda di risarcimento del danno, anche in via equitativa, nei termini indicati nel ricorso introduttivo. <br />
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2006, uditi i difensori presenti, la causa è stata introitata per la decisione.<br />
In data 20 gennaio 2006 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 9 ai sensi dell’art. 4 della legge n. 205/2000.</p>
<p>2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità o meno della revoca dell’aggiudicazione alla ricorrente della gara per la costruzione di 18 alloggi da realizzare nel Comune di Cecina Loc. Palazzaccio (già disposta con determinazione dell’amministratore straordinario dell’ATER di Livorno con deliberazione del maggio 2000) nonché della contestuale aggiudicazione della gara alla concorrente Spa Tamburini di Bologna, seconda classificata, con conseguente incameramento della cauzione prestata dalla ricorrente a garanzia della stipula del contratto.<br />
Va, peraltro, preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla parte resistente nella memoria difensiva del gennaio 2006.<br />
L’eccezione, però, non appare condivisibile.<br />
Invero, come si rileva dalla stessa giurisprudenza invocata dall’azienda livornese resistente, nel caso di controversie relative alla fase successiva all’aggiudicazione (ma precedente la sottoscrizione del contratto) la giurisdizione di cui avvalersi va accertata con riguardo alla tipologia della posizione giuridica coinvolta e cioè valutando se trattasi di interessi legittimi o diritti soggettivi.<br />
Nel caso di specie, considerato che la revoca impugnata costituisce il contrarius actus dell’aggiudicazione, il collegio ritiene che in capo alla ricorrente va configurata una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio della potestà pubblicistica  di revoca.<br />
Ne, al fine di pretendere la sussistenza della giurisdizione ordinaria, giova alla resistente asserire che l’amministrazione livornese si è limitata a “prendere atto della volontà della società di sottrarsi alla stipula del contratto, in tal modo ponendo in essere un atto paritetico di decadenza”: infatti in  punto di fatto va precisato, nel caso di specie la ricorrente non ha espresso la volontà di non stipulare più il contratto di appalto, ma con la nota 3 agosto 2000 – ultima sua comunicazione prima della revoca dell’aggiudicazione – si è dichiarata disponibile “ad aderire al perfezionamento dell’iter amministrativo” ed ha proposto la data del 5 settembre 2000 (dopo le ferie estive ormai iniziate), restando in attesa di riscontro.<br />
Inoltre la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in una recente pronuncia (5 settembre 2005 n. 6) ha avuto modo di affermare che, comunque, l’art. 6 della legge n. 205/2000 ha dato vita ad una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudica amministrativo, attribuendogli “tutte” le controversia tra privato e Pubblica Amministrazione riguardanti la fase anteriore alla stipula del contratto di lavori, forniture e servizi; tanto vero che al giudice amministrativo la nuova normativa citata conferisce – dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica dai quali il privato aveva tratto posizioni vantaggiose – la cognizione, secondo il diritto comune, anche degli affidamenti suscitati nel privato dalle statuizione favorevoli poi ritirate e, quindi, gli attribuisce la giurisdizione esclusiva anche  sulle controversie in materia di responsabilità precontrattuale.<br />
Pertanto, sotto qualsiasi profilo venga presa in considerazione, l’eccezione di difetto di giurisdizione non risulta condivisibile.</p>
<p>2.1 Nel merito il ricorso appare fondato con particolare riguardo alle censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore del presupposti, nonché per violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e del giusto procedimento dedotte con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso.<br />
Partendo dal terzo motivo (che per ragioni di priorità logica viene esaminato per primo) si rileva che in ordine al mancato avviso di avvio del procedimento di revoca (ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990) l’ATER di Livorno si è limitata a controdedurre che la comunicazione non sarebbe stata necessaria trattandosi di finanziamento pubblico.<br />
In realtà, però, l’argomentazione non appare risolutiva in quanto (avendo convocato l’impresa per la stipula del contratto per la prima volta il giorno 24 luglio 2000) alla data dell’8 agosto 2000 non sussistevano ragioni di urgenza specifiche e circostanziate idonee – per prevalenti ragioni di interesse pubblico – ad esonerare la stazione appaltante all’obbligo di dare avviso dell’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto con il connesso incameramento della cauzione provvisoria.<br />
Né, l’altra parte, la stessa deliberazione di revoca (e contestuale aggiudicazione alla seconda classificata) contiene alcun riferimento né all’obbligo dell’avviso né alla sussistenza di circostanze di urgenza, limitandosi – invece – soltanto a dar conto della mancata sottoscrizione del contratto alla data de 24 luglio ed alla assenza della ditta alla nuova convocazione presso l’ATER per l’8 agosto 2000 (cui era stata invitata con telegramma del giorno precedente).<br />
Né, ai fini dell’osservanza dell’obbligo di avviso, sarebbe sufficiente l’avvertenza, inserita nel telegramma del 7 agosto, secondo cui  in difetto della sottoscrizione del contratto il giorno 8 agosto (presso la sede dell’azienda) l’amministrazione avrebbe provveduto senza ulteriore avviso all’escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia: infatti, anche a voler considerare le ulteriori implicazioni sfavorevoli all’aggiudicatario implicitamente connesse all’incameramento preannunciato della cauzione provvisoria, tuttavia resta il fatto che all’interessato non è stata offerta alcuna possibilità di partecipare attivamente al procedimento mediante la previsione di un termine per la presentazione di osservazioni attraverso le quali l’aggiudicatario avrebbe potuto, da un lato, dare la propria disponibilità per una nuova data e, dall’altro, rivedere alcune proprie valutazioni critiche espresse sui prezzi unitari di alcune lavorazioni a seguito della presa visione del computo metrico estimativo (richiesto con nota 4 agosto 2000 e ricevuto soltanto nei primi giorni del settembre 2000).<br />
Sussiste, pertanto, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 (terzo motivo).</p>
<p>2.2 Peraltro, considerati gli atti esibiti dalla stessa stazione appaltante, non trova conferma la motivazione del provvedimento di revoca secondo cui l’aggiudicataria aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto “adducendo motivazioni assolutamente inaccoglibili” e, quindi, non appaiono sussistenti i presupposti né della revoca dell’aggiudicazione per l’ingiustificato rifiuto dell’impresa di sottoscrivere il contratto né dell’incameramento della cauzione quale automatica ulteriore conseguenza (secondo motivo).<br />
Infatti, a prescindere dalla esattezza o meno delle contestazioni formulate sui prezzi unitari dall’aggiudicataria, comunque il provvedimento di revoca è stato adottato in assenza di un chiaro ed univoco rifiuto ad adempiere da parte della ricorrente, mentre, sotto altro profilo, l’azienda livornese non ha ritenuto di fornire chiarimenti ai rilievi formulati dall’aggiudicataria, limitandosi – invece – ad imputarle la mancata sottoscrizione del contratto per “motivazioni assolutamente inaccoglibili”. <br />
Né la individuazione di un termine ultimo per adempiere è stata preceduta da una diffida ad adempiere, per cui neanche per questa via appare plausibile concludere che l’aggiudicataria si sia rifiutata di stipulare <br />
Nè, poi, va trascurata la circostanza che, comunque, la revoca è stata disposta prima di trasmettere alla ricorrente la documentazione sul computo metrico estimativo richiesta con nota 4 agosto e prima che si compisse il termine per stipulare indicato nella lettera d’invito (10 giorni dalla data stabilita) atteso che tale termine va computato dal giorno 8 agosto 2000, data della convocazione successiva ai rilievi sollevati dalla aggiudicataria, e non del 24 luglio 2000, data della prima convocazione in cui non fu sottoscritto il contratto a causa delle delucidazioni richieste dalla aggiudicataria sui prezzi unitari e sul computo del prezzo base dell’asta.<br />
Né tanto meno la circostanza che dalla data dell’aggiudicazione definitiva  fossero trascorsi più dei 60 giorni previsti dall’art. 109 del DPR 554/1999, per la stipula del contratto, comportava la revoca automatica dell’aggiudicazione poiché, pur trattandosi di un termine a favore dell’amministrazione, tuttavia non si tratta di un termine perentorio al cui perfezionarsi consegua la decadenza automatica dell’aggiudicazione.</p>
<p>2.3 Infine il Collegio ritiene insussistenti i presupposti della revoca in questione poiché i rilievi formulati dall’aggiudicataria in ordine al computo del prezzo posto come base d’asta non appaiono privi di fondamento.<br />
In particolare il Collegio si riferisce alla circostanza che nel Q.T.E. 1 per il calcolo del costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) e, quindi, per quello dell&#8217;importo a base d&#8217;asta è stato applicato il costo unitario per metro quadrato di superficie fissato dalla delibera di Giunta regionale 18.3.1996 n. 328 (Lire/mq. 963.224, e non come asserisce la ricorrente Lire/mq. 1.055.554), mentre la stazione appaltante avrebbe dovuto fare riferimento al costo limite aggiornato in lire/mq. 1.118.359 con delibera della Giunta regionale 26.4.1999 n. 459 (con riguardo agli interventi di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge n. 457/1978, art. 35).<br />
D&#8217;altra parte la ricorrente esattamente rileva che invece nel Q.T.E. 1, redatto nella stessa epoca per l&#8217;intervento edilizio analogo progettato a Rosignano Marittimo la stazione appaltante ha applicato il parametro aggiornato del 1999.<br />
Né giova alla stazione appaltante controdedurre che solo a seguito di apposita autorizzazione (rilasciata con delibera di G.R. 7.3.2000 n. 268) il finanziamento iniziale era stato incrementato della somma ulteriore (Lire 300.000.000) necessaria per far fronte al maggior costo totale dell&#8217;intervento edilizio derivante dall&#8217;applicazione dei parametri di costo base aggiornati: infatti, poiché la stessa approvazione del progetto esecutivo dell&#8217;intervento con il relativo Q.T.E. 1, risulta avvenuta nell&#8217;ottobre 1999 e, cioè successivamente all&#8217;aggiornamento stabilito dalla delibera n. 459 dell&#8217;aprile 1999, l&#8217;A.T.E.R. avrebbe dovuto, da un loto, applicare i parametri di calcolo vigenti e, dall&#8217;altro, adottare (come nel caso parallelo dell&#8217;intervento a Rosignano Marittimo) le iniziative utili per ottenere &#8211; ove possibile &#8211; un&#8217;integrazione della somma già stanziata all&#8217;epoca dell&#8217;approvazione dell&#8217;intervento nel 1996; né l&#8217;incertezza circa il reperimento dei fondi integrativi potrebbe giustificare l&#8217;applicazione di parametri di costo non più vigenti, poiché a tale negativa ipotesi, al fine di contenere i costi entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, la stazione appaltante dovrebbe porre rimedio &#8211; caso mai &#8211; con una riduzione del progetto di intervento di corrispondente valore, e non con l&#8217;applicazione di parametri superati.</p>
<p>2.3. Né hanno maggior fondamento le controdeduzione svolte dall&#8217;amministrazione resistente al fine di dimostrare che le incongruenze rilevate dalla ricorrente nel computo del costo dell&#8217;intervento sarebbero &#8211; comunque &#8211; inconferenti.<br />
Infatti l’ATER in via di principio contesta la valenza del Quadro Tecnico Economico ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta, osservando che quest’ultimo, diversamente, va determinato attraverso il computo metrico estimativo, con la conseguenza che qualunque errore rilevabile nel Q.T.E. sarebbe irrilevante rispetto alla determinazione esatta dell’importo da porre a base d’asta.<br />
L’argomentazione, però, non risulta condivisibile.<br />
A condurre ad una diversa conclusione (conforme alla censura dedotta nel primo motivo) è sufficiente l’esame della delibera con cui il Commissario straordinario dell’ATER, nel “ratificare” l’aggiudicazione provvisoria, ha richiamato la precedente deliberazione dell’ottobre 1999 con cui contestualmente aveva approvato sia il progetto esecutivo dei lavori sia il mod. Q.T.E. 1 nell’ammontare complessivo finale del costo dell’intervento e nelle sue specifiche voci tra cui la prima è costituita dal costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) risultante dall’importo offerto dall’aggiudicataria più il costo degli allacciamenti.<br />
Pertanto, a differenza di quanto asserito dall’ATER nelle sue difese, è evidente il nesso procedurale e funzionale sussistente tra i contenuti del Mod. Q.T.E. 1 e la delibera di approvazione  del progetto esecutivo ed indizione della gara di appalto e quella di aggiudicazione definitiva; d’altra parte, in punto di fatto, è agevole constatare la esatta coincidenza tra l’importo posto a base d’asta e quello relativo al costo di realizzazione tecnica (oggetto della censura) rilevabile dal Q.T.E. 1 dell’intervento in questione.</p>
<p>2.4 Per le sopraesposte considerazioni, quindi, poichè risultano inesatti in parte qua la lettera d’invito ed il connesso Q.T.E. 1 relativo all’intervento edilizio oggetto della gara, inevitabilmente la revoca dell’aggiudicazione risulta illegittima anche sotto questo ulteriore profilo sostanziale, non potendosi qualificare come immotivato rifiuto di stipulare il comportamento dell’aggiudicataria che aveva chiesto chiarimenti ed accesso ai documenti.<br />
Pertanto, assorbita ogni altra censura per economia di mezzi, la deliberazione ATER di revoca dell’aggiudicazione a favore della ricorrente va annullata con il conseguente travolgimento anche del disposto incameramento della cauzione e dell’aggiudicazione alla concorrente seconda classificata; inoltre, poiché dagli atti si rileva che allo stato l’importo della cauzione provvisoria non sarebbe stato ancora corrisposto (essendo pendente specifico giudizio civile innanzi al Tribunale di Livorno) alla ricorrente sulla cifra in questione non spettano né interessi né rivalutazione monetaria.</p>
<p>3. Infine, considerate le modalità in cui si è svolta la vicenda che ha portato alla revoca innanzi dichiarata illegittima, il Collegio ritiene sussistenti i requisiti necessari per porre a carico dell’amministrazione aggiudicatrice l’obbligo di risarcire alla ricorrente i danni subiti (a causa dell’illegittima revoca dell’aggiudicazione della gara); peraltro tale responsabilità va circoscritta nei limiti dello stretto interesse negativo (rappresentato dalle spese affrontate per partecipare alla gara e dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulare altri contratti vantaggiosi); i danni, quindi, vanno risarciti per equivalente pecuniario perchè nel caso di specie, da un lato, non è emerso se l’intervento edilizio sia stato comunque eseguito o se, comunque, l’interesse a realizzarlo e le connesse condizioni di provvista finanziaria siano tuttora persistenti, mentre, dall’altro, lo stesso quadro tecnico economico predisposto per l’intervento in questione non risulta utilizzabile a causa dell’errore di computo sopra evidenziato; il risarcimento per equivalente, inoltre, in assenza di quantificazione da parte della ricorrente ed in conformità alla richiesta formulata dalla stesa in via subordinata, va determinato in via equitativa e quantificato nella misura del 5% del valore dell’offerta, considerato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della mancata utilizzazione di mezzi finanziari e di maestranze nel periodo previsto per l’esecuzione delle opere in controversia e, quindi, della patita perdita della chance di altri profitti.<br />
Infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (vedi C.d.S. A.P. n. 6 del 5 settembre 2005, nonché Sez. V, 27.09.2004 n. 6302 e 11.05.2004 n. 2962) nella determinazione in via equitativa del danno risarcibile a seguito di annullamento in sede giurisdizionale degli atti di gara si fa riferimento in via analogica al criterio indicato dall’art. 37 septies della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni, che fissa al 10% del valore delle opere l’indennizzo per il mancato guadagno nel caso di risoluzione del rapporto di concessione di opera pubblica per inadempimento del concedente, nonché all’analogo criterio fissato dal DPR 554/1999 art. 122 (per il caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A.), ma tale parametro va oggettivamente ridotto (nel caso di specie si ritiene congruo il 5% del valore dell’offerta) ove, come nel caso all’esame, l’impresa ricorrente non abbia dimostrato di non aver potuto impiegare in altri affari le risorse destinate alla esecuzione della prestazione  in controversia (vedi C.d.S., V, 11.11.2004 n. 7346); sull’importo che sarà determinato spettano gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.</p>
<p>4. In conclusione, quindi, in conformità a quanto statuito nel dispositivo n. 9/2006 pubblicato ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la deliberazione dell’ATER di Livorno 08.08.2000 n. 112 va annullata con le precisazioni di cui sopra; l’ATER di Livorno  va, inoltre, condannata al risarcimento dei danni a favore della ricorrente, determinati in via equitativa nella misura del 5% del valore dell’offerta vincitrice della gara, oltre agli interessi legali da computarsi dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.<br />
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati come in dispositivo, sono posti a carico dell’ATER di Livorno, nulla a carico delle altre parti non costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera n. 112 dell’8 agosto 2000; condanna, pertanto l’ATER di Livorno al risarcimento del danno a favore della ricorrente nei limiti di cui in motivazione.<br />
Pone gli oneri di lite, liquidati in €. 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge, a carico dell’ATER di Livorno.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 20 gennaio 2006,. dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe Petruzzelli	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia 	 &#8211; Consigliere, est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2006<br />
Firenze, lì 23 febbraio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-2-2006-n-681/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.2296</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-2-2006-n-2296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-2-2006-n-2296/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-2-2006-n-2296/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.2296</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. L. Pasanisi Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. (Avv.ti Franco Alesi, Gennaro Contardi e Massimo Bonifacio) c. Comune di San Vitaliano (Avv. Pietro Mauro Piccirillo). sulla competenza a stabilire valori limite e fissazione dei criteri per l&#8217;installazione di impianti per la telefonia mobile, ai fini della tutela della popolazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-2-2006-n-2296/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.2296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-2-2006-n-2296/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.2296</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. L. Pasanisi<br /> Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. (Avv.ti Franco Alesi, Gennaro Contardi e Massimo Bonifacio) c. Comune di San Vitaliano (Avv. Pietro Mauro Piccirillo).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza a stabilire valori limite e fissazione dei criteri per l&#8217;installazione di impianti per la telefonia mobile, ai fini della tutela della popolazione dall&#8217;inquinamento elettromagnetico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Localizzazione di impianti di telecomunicazione &#8211; Inquinamento elettromagnetico – Valori limite e fissazione dei criteri per la tutela della popolazione con D.P.R. n. 381/98 – Competenza comunale – Non sussiste.</p>
<p>2. Localizzazione di impianti di telecomunicazione &#8211; Inquinamento elettromagnetico –  Potere del Comune di bloccare sine die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell’adozione di un Regolamento che disciplini le installazioni in questione – Non è configurabile.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di localizzazioni di impianti di telecomunicazioni, la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra nelle competenze attribuite ai Comuni. La normativa comunale di carattere regolamentare sull’installazione degli impianti per telefonia mobile deve attenersi a quella nazionale, in particolare per quello che riguarda i limiti di esposizione(1).<br />
2. Il Comune non può bloccare sine die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell’adozione di un Regolamento che disciplini le installazioni in questione, dal momento che ai sensi del D.lgs. 259/03 non solo non si evince tale potere, ma al contrario, appare chiara l’intenzione del legislatore di accelerare la realizzazione di tali impianti(2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095; cfr., altresì, TAR Friuli Venezia Giulia, 23 agosto 2002, n. 613.<br />
(2) Cfr. Tar Campania, Napoli, sez. I, sentenza del   2004, n. 13582; Sez. VII, sentenza del   2005, n. 9371; cfr. altresì, Corte Cost., sentenza del 27 luglio 2005, n. 336.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza a stabilire valori limite e fissazione dei criteri per l’installazione di impianti per la telefonia mobile, ai fini della tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sez. VII</b></p>
<p> composto dai Signori:<br />
Dott.  Francesco Guerriero            			    &#8211; Presidente; Dott.  Leonardo  Pasanisi        	  		    &#8211; Consigliere rel.; Dott.ssa Mariangela Caminiti			    &#8211; Referendario																																																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5063/2001 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Alesi, Gennaro Contardi e Massimo Bonifacio, nello studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Sant’Arcangelo a Baiano n. 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di San Vitaliano (Na)</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Mauro Piccirillo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cilea n. 39, presso lo studio dell’avv. Loredana Avino;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione:<br />
<< della nota del 9 febbraio 2001 protocollo n. 1154/R, con cui l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale ha negato l'autorizzazione edilizia richiesta dalla Ericsson TLC s.p.a. con l'istanza protocollo n. 11554 [1154] del 7 febbraio 2001, per la installazione di una stazione radio base a servizio della rete di telefonia cellulare sul territorio del comune di San Vitaliano (NA) in quanto contrastante con quanto disposto dell'atto deliberativo del consiglio comunale n. 53 del 29 settembre 2000, che si impugna con il presente ricorso e anche autonomamente, avente ad oggetto "regolamentazione degli impianti e/o sistemi di telecomunicazioni radiotelevisivi e delle procedure di controllo degli esistenti”, nonché tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e conseguenziali, comunque connessi ancorché incogniti >>; <br />
nonché per la condanna<br />
<< del comune di San Vitaliano (NA) in persona del Sindaco pro tempore e dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale dottor ingegnere Pellegrino Pacchiano, al risarcimento dei danni subiti e subendi >>.</p>
<p>VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vitaliano (Na);<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
VISTO l’art. 26 comma 4^, della legge n. 1034/71;<br />
SENTITI, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006, relatore il consigliere dr. Leonardo Pasanisi, gli avvocati di cui al relativo verbale;</p>
<p>RILEVATO che:<br />
&#8211;	con l&#8217;impugnata nota del 9 febbraio 2001 protocollo n. 1154/R, il comune di San Vitaliano, pur riconoscendo che la richiesta di autorizzazione per l&#8217;installazione di antenne per telefonia cellulare presentata dalla società ricorrente in data 7 febbraio 2001 protocollo n. 1154, <<risulta corredata di tutti gli atti richiesti e quindi nulla-osta dal punto di vista tecnico>>, perviene alla conclusione di non poterla autorizzare in quanto contrastante con le previsioni di cui ai punti 6 e 7 dell&#8217;atto deliberativo del consiglio comunale n. 53 del 29 settembre 2000 (parimenti impugnato), secondo cui, rispettivamente, il dirigente dell&#8217;ufficio tecnico comunale è invitato <<a sospendere, nelle more dell'approvazione del regolamento, il rilascio di qualsiasi concessione edilizia o autorizzazione>>, ed <<è ferma volontà del consiglio comunale di evitare ulteriori installazioni di impianti di telecomunicazioni ai fini della salvaguardia e della tutela della salute dei cittadini ed evitare eventuali turbative nella popolazione>>;<br />	<br />
&#8211;	la società ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento, deducendone l’illegittimità con 11 motivi, essenzialmente incentrati sui vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto vari profili, che possono sinteticamente così di seguito riassumersi: la competenza a stabilire i valori limite e la fissazione dei criteri per la tutela della popolazione dell&#8217;inquinamento elettromagnetico spetterebbe allo Stato; non sarebbe stata effettuata alcuna comunicazione di avvio del procedimento; sarebbe comunque configurabile una discriminazione rispetto ad altri impianti elettromagnetici; l&#8217;impugnata delibera comunale avrebbe valore meramente programmatico e non cogente;<br />	<br />
&#8211;	l’intimato comune si è costituito in giudizio in data 23 maggio 2001, rilevando l&#8217;inammissibilità del ricorso, per tardività, relativamente alla delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29 settembre 2000 (pubblicata all’Albo Pretorio in data 9 ottobre 2000 per quindici giorni consecutivi) e comunque la sua infondatezza nel merito, chiedendone quindi la reiezione;<br />	<br />
&#8211;	con ordinanza n. 2849 del 13 giugno 2001, la Prima Sezione di questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare;<br />	<br />
&#8211;	alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006 il procuratore del comune ha dichiarato che l&#8217;impianto in questione è stato realizzato ed è regolarmente funzionante, come da nota dello stesso comune di San Vitaliano contestualmente depositata in giudizio; il ricorso è stato quindi introitato in decisione;<br />	<br />
CONSIDERATO preliminarmente che:<br />
&#8211;	non sussiste l’eccepita inammissibilità del ricorso, per tardività, in relazione alla supposta delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 29 settembre 2000, trattandosi evidentemente di atto di natura generale e regolamentare che diviene lesivo nel momento stesso in cui l&#8217;amministrazione decide di farne applicazione in relazione ad un caso concreto;<br />	<br />
&#8211;	pertanto, ritualmente e tempestivamente la ricorrente società ha impugnato la suddetta delibera, in quanto atto generale, in sede di impugnazione del diniego di autorizzazione, quale atto applicativo;																																																																																												</p>
<p>RITENUTO, in relazione al merito, quanto segue:<br />
&#8211;	deve essere condiviso quanto dedotto con i primi quattro motivi di ricorso, dal momento che (come del resto già rilevato da questo Tribunale in sede cautelare), i valori-limite fissati dal decreto n. 381/98 non possono essere messi in discussione dal Comune;<br />	<br />
&#8211;	come infatti chiarito dalla giurisprudenza formatasi sul punto, <<in tema di localizzazione di impianti di telecomunicazioni, sia prima che dopo l'entrata in vigore della l. 22 febbraio 2001 n. 36, la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra tra le competenze attribuite ai Comuni>> (fattispecie in cui è stato dichiarato illegittimo un regolamento comunale contenente limiti di esposizione più ristretti di quelli introdotti a livello nazionale nel settore degli apparati per la telefonia mobile: Consiglio Stato, sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095); cfr. altresì T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 agosto 2002, n. 613, secondo cui <<la normativa comunale di carattere regolamentare sulla installazione degli impianti per telefonia mobile deve attenersi a quella nazionale, in particolare per quello che riguarda i limiti di esposizione (ossia i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, definiti ai fini di tutela della salute da effetti acuti e da effetti a lungo termine: vedi gli art. 3 e 4 d.m. 10 settembre 1998 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana")>>;<br />	<br />
&#8211;	inoltre, come già affermato in altre occasioni, il Comune non può bloccare sine die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell’adozione di un Regolamento che disciplini le installazioni in questione, dal momento che dalla normativa di cui agli artt. 87 ed 88 del decreto legislativo n. 259/03 non solo non si evince un tale potere, ma al contrario, appare chiara l’intenzione del legislatore di accelerare la realizzazione di tali impianti (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 13582/2004; Sez. VII, n. 9371/2005; cfr., altresì, Corte Cost. n. 336 del 27 luglio 2005, che ha ribadito che il rapido sviluppo dell’intero sistema delle comunicazioni elettroniche, che vede ciascun impianto costituire parte integrante di una complessa ed unitaria rete nazionale, costituisce specifica finalità perseguita dalle direttive comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale dal Codice delle comunicazioni, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003);<br />	<br />
&#8211;	non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento danni, sia in quanto generica e non provata, sia perché la tutela cautelare immediatamente concessa in favore della ricorrente ha escluso, in radice, l’ipotizzabilità di qualsiasi ragione di danno (come confermato dalla circostanza rappresentata in udienza dal procuratore del Comune resistente, non contestata dalla società ricorrente, secondo cui <<l'impianto risulta realizzato ed apparentemente funzionante e l'amministrazione comunale non ha assunto alcun ulteriore provvedimento in merito>>);																																																																																												</p>
<p>RITENUTO pertanto, conclusivamente, che:<br />
&#8211;	il ricorso in esame è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza, mentre deve invece essere respinta la richiesta di risarcimento danni;<br />	<br />
&#8211;	le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Settima, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe (n. 5063/2001 R.G.), e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;impugnata ordinanza. <br />
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 750,00 (settecentocinquanta).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-2-2006-n-2296/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.2296</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-23-2-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-23-2-2006-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-23-2-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.0</a></p>
<p>una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-23-2-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-23-2-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento – Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1. A tal proposito, si precisa come la pendenza della procedura innanzi le giurisdizioni interne non pregiudichi in quanto tale la possibilità per la CEDU di accertare detta violazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Nota (Emiliano Simonelli): <br />
</b></i><br />
L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della procedura accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione.<br />
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un esame congiunto dell’ammissibilità e del merito, riscontrando una violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Nel merito, la doglianza della ricorrente concerneva la privazione del suo terreno in forza del principio dell’accessione invertita (“occupazione acquisitiva”).<br />
Risulta opportuno rilevare come la presente pronuncia si inserisca nel filone giurisprudenziale avente ad oggetto procedimenti interni non ancora conclusi con sentenza definitiva, indipendentemente dal grado della giurisdizione innanzi la quale la procedura sia pendente.<br />
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale la contrarietà del meccanismo dell’accessione invertita al diritto al rispetto dei beni, così come garantito dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8100_8100.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-23-2-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-23-2-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-23-2-2006-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-23-2-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.0</a></p>
<p>Pres. A. ROSAS – Rel. S. VON BAHR Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Aiuti di Stato &#8211; Decisioni della Commissione – Ricorso per annullamento &#8211; Persone fisiche e giuridiche – Scadenza del termine – Successiva contestazione della decisione davanti ai giudici nazionali – Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità Comunità europea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-23-2-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-23-2-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. ROSAS – Rel. S. VON BAHR</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Aiuti di Stato &#8211; Decisioni della Commissione –  Ricorso per annullamento &#8211; Persone fisiche e giuridiche – Scadenza del termine – Successiva contestazione della decisione davanti ai giudici nazionali – Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Aiuti di Stato &#8211; Prodotti agricoli –  Art. 42 Trattato CE – Deroga al divieto di aiuti &#8211; Diritto derivato – Organizzazioni comuni di mercato – Applicazione della disciplina generale – Fattispecie</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Aiuti di Stato &#8211; Procedimento dinanzi alla Commissione –  Durata eccessiva – Ritardi imputabili allo Stato membro – Esclusione</p>
<p>Comunità europea – Diritto comunitario – Aiuti di Stato – Decisioni della Commissione – Recupero dell’aiuto erogato – Principio del legittimo affidamento &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché una persona fisica o giuridica abbia lasciato decorrere il termine per impugnare una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, essa non può poi contestare la decisione medesima dinanzi ai giudici nazionali; in simili ipotesi è pertanto irricevibile il rinvio da parte di questi ultimi di una questione pregiudiziale di validità della decisione medesima alla Corte di giustizia.</p>
<p>Le regole del Trattato in materia di aiuti di Stato non si applicano ai prodotti agricoli elencati negli allegati al Trattato; tuttavia, questa deroga non si applica qualora un regolamento istitutivo di un’organizzazione comune di mercato relativa ad un prodotto agricolo richiami espressamente le disposizioni generali in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>Le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato non possono essere dichiarate invalide per l’eccessiva durata del procedimento quando questa sia imputabile ai ritardi dello Stato membro nel mettere a disposizione della Commissione i chiarimenti richiesti.</p>
<p>Non può essere invocato il principio del legittimo affidamento per contrastare il recupero dell’aiuto quando quest’ultimo sia illegale perché non notificato poiché le imprese avrebbero dovuto essere a conoscenza del carattere illegittimo dell’aiuto ricevuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></i></p>
<p align=center>
<b>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />
23 febbraio 2006</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Nei procedimenti riuniti C-346/03 e C-529/03,</p>
<p>aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Cagliari, sezione civile (Italia), con decisioni 29 aprile e 20 ottobre 2003, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 6 agosto e il 19 dicembre 2003, nelle cause<br />
<b><br />
Giuseppe Atzeni e a. </b>(C-346/03),<br />
<b>Marco Scalas, Renato Lilliu </b>(C-529/03)</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Regione autonoma della Sardegna,</b></p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Terza Sezione)</b>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,<br />
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer<br />
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 febbraio 2005,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–       per il sig. Atzeni e a., dagli avv.ti G. Dore e F. Ciulli;<br />
–       per i sigg. Scalas e Lilliu, dagli avv.ti G. Dore, F. Ciulli e A. Miglior;<br />
–       per la Regione autonoma della Sardegna, dalle avvocatesse A. Camba e S. Trincas;<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2005,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1       Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità della decisione della Commissione 16 aprile 1997, 97/612/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) nel settore agricolo (GU L 248, pag. 27; in prosieguo: la «decisione contestata»).<br />
2       Queste domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono, da una parte, il sig. Atzeni e a. (in prosieguo: «Atzeni e a.») e, dall’altra, i sigg. Scalas e Lilliu (in prosieguo: «Scalas e Lilliu») contrapposti alla Regione autonoma della Sardegna (in prosieguo: la «Regione») in ordine al rimborso, richiesto da quest’ultima, di aiuti già versati agli interessati e all’interruzione del versamento di aiuti supplementari.<br />
<b><br />
 Il contesto normativo nazionale e gli aiuti concessi<br />
</b>3       L’art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 (in prosieguo: la «legge n. 44/88»), aveva istituito un regime di aiuti a favore di aziende agricole la cui situazione finanziaria fosse stata pregiudicata da circostanze avverse, sotto forma di mutui a tasso agevolato al fine di consentire a tali aziende di ricostituire la loro liquidità. Tali mutui dovevano essere impiegati per consolidare le passività a breve termine delle aziende interessate ed erano di una durata massima di quindici anni<br />
4       La Giunta regionale determinava le modalità pratiche di concessione di tali aiuti e, in particolare, le circostanze avverse che giustificavano l’intervento della Regione, i settori di intervento, l’importo dell’aiuto rispetto all’indebitamento dell’azienda e la durata del mutuo.<br />
5       A partire dal 1988, la Giunta regionale ha deciso a quattro riprese, in applicazione dell’art. 5 della legge n. 44/88, di concedere aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato (in prosieguo, collettivamente, le «quattro misure di aiuto»). <br />
6       Il 30 dicembre 1988, una prima misura di aiuto è stata adottata a favore dei prodotti agricoli coltivati in serra. La circostanza avversa che giustificava l’intervento della Regione è stata costituita dal tracollo dei prezzi di tali prodotti. L’unica condizione fissata per l’attribuzione dell’aiuto era legata all’indebitamento a breve termine dell’azienda. Quest’ultimo doveva superare il 75% del valore della produzione lorda dell’azienda durante l’anno considerato.<br />
7       Il 27 giugno 1990, una seconda misura di aiuto ha interessato le aziende silvicole proprietarie di piantagioni che non potevano ancora formare oggetto di un taglio redditizio. L’aiuto era diretto a sanare e/o a consolidare i debiti di tali aziende, scaduti prima del 30 giugno 1990, risultanti da investimenti, dalla gestione degli impianti, dagli scoperti bancari nonché dal pagamento delle retribuzioni, dai canoni di locazione e dalle somme dovute ai fornitori. L’indebitamento a breve termine doveva essere pari o superiore al 75% della produzione lorda dell’azienda interessata durante l’anno considerato. La durata del mutuo era fissata in tredici anni e comprendeva un periodo di preammortamento di tre anni.<br />
8       Il 20 novembre 1990, una terza misura di aiuto ha riguardato gli allevatori di conigli che, in conseguenza di un’epizoozia che aveva imperversato nella regione nella primavera del 1990, avevano perduto almeno il 20% dei loro capi. I mutui a tasso agevolato della durata di quindici anni, di cui tre anni di preammortamento, potevano coprire due annualità o quattro semestri di prestiti a lungo termine già contratti, più un importo equivalente al fabbisogno finanziario delle aziende interessate durante un anno.<br />
9       La quarta misura di aiuto, decisa il 26 giugno 1992, ha riguardato tutte le aziende agricole indebitate per le condizioni del mercato sempre più sfavorevoli e per le difficoltà conseguenti ad avversità climatiche. L’indebitamento a breve termine di tali aziende doveva essere almeno pari al 51% della loro produzione lorda del 1991. La durata del prestito accordato era di quindici anni, comprendenti un periodo di preammortamento di tre anni. L’indebitamento teneva conto dei prestiti di durata inferiore a dodici mesi in corso nel 1991, anche se erano stati rimborsati in seguito, e delle rate dei finanziamenti pluriennali scadute o pagate nel 1991, oppure scadute negli anni precedenti e non pagate.<br />
10     L’aiuto ottenuto in applicazione di questa quarta misura poteva essere utilizzato per coprire i mutui di gestione a tasso agevolato, i debiti risultanti dai prestiti a medio termine, ad esclusione di quelli contratti per l’acquisto di macchinari agricoli, e le rate di mutui pluriennali a tasso agevolato concessi dalla Regione in seguito a calamità naturali.<br />
<b><br />
 Il procedimento dinanzi alla Commissione delle Comunità europee<br />
</b>11     Con lettera 1° settembre 1992, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), la legge regionale 27 agosto 1992, n. 17 (in prosieguo: la «legge n. 17/92»).<br />
12     L’art. 12 della legge n. 17/92 ha modificato l’art. 5 della legge n. 44/88, la quale non era stata notificata alla Commissione.<br />
13     Con lettera 1° agosto 1994, tale istituzione ha comunicato alla Repubblica italiana la sua decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti dell’art. 5 della legge n. 44/88 e delle quattro misure di aiuto.<br />
14     Il governo italiano ha presentato osservazioni con lettere 30 gennaio, 25 agosto e 1° dicembre 1995.<br />
15     La Commissione ha adottato la decisione contestata il 16 aprile 1997.<br />
<b><br />
 La decisione contestata<br />
</b>16     All’art. 1 della decisione contestata, la Commissione ha considerato che gli aiuti concessi dalla Regione, in applicazione dell’art. 5 della legge n. 44/88 e delle quattro misure di aiuto, erano illegali in quanto non erano stati notificati alla Commissione in fase di progetto ed erano incompatibili con il mercato comune con riferimento alle disposizioni dell’art. 92, nn. 1-3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1-3, CE).<br />
17     All’art. 2 della decisione contestata, la Commissione ha specificato che la Repubblica italiana era tenuta ad abolire i detti aiuti entro il termine di due mesi dalla data di notifica di tale decisione e ad adottare le misure necessarie al fine di recuperare gli importi già versati entro il termine di sei mesi dalla stessa data.<br />
<b><br />
 Le cause principali e le questioni pregiudiziali <br />
</b>18     A seguito dell’emanazione della decisione contestata, il Consiglio regionale ha abrogato l’art. 5 della legge n. 44/88 e ha adottato, il 18 dicembre 1997, i decreti di revoca degli aiuti già accordati (in prosieguo: i «decreti del dicembre 1997»).<br />
<i><br />
 Causa C-346/03<br />
</i>19     Con atto 23 gennaio 2002, Atzeni e a., proprietari di aziende agricole, hanno adito il Tribunale di Cagliari al fine di far dichiarare, in via principale, che i decreti del dicembre 1997 non erano applicabili e di costringere la Regione a versare loro gli importi degli aiuti che rimanevano da pagare a titolo delle quattro misure di aiuto.<br />
20     In subordine, Atzeni e a. hanno chiesto che fosse accertata la violazione da parte della Regione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di diversi principi, in particolare quelli di trasparenza e di buona amministrazione. Essi hanno altresì chiesto la condanna della Regione a risarcire il danno che essa avrebbe causato loro, da una parte, omettendo di informarli dell’avvio del procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato nonché dell’emanazione della decisione contestata e, dall’altra, comunicando loro i decreti del mese di dicembre 1997 solo il 16 novembre 2001.<br />
21     Il giudice del rinvio ha ritenuto necessario interpellare la Corte sulla legittimità della decisione contestata, che costituisce il fondamento dei decreti del dicembre 1997. Di conseguenza il Tribunale di Cagliari ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«[Se la validità della decisione contestata sia inficiata] alla luce dei seguenti vizi:<br />
a)      incompetenza della Commissione ad emettere la decisione [contestata] per violazione del combinato disposto degli artt. [38, 40 e 43 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 32 CE, 34 CE e 37 CE), 39, 41, 42 e 46 del Trattato CE (divenuti artt. 33 CE, 35 CE, 36 CE e 38 CE)];<br />
b)      violazione delle norme che disciplinano il procedimento ai sensi dell’art. [93, n. 1, del Trattato];<br />
c)      violazione delle norme che disciplinano il procedimento ai sensi dell’art. [93, nn. 2 e 3, del Trattato];<br />
d)      difetto di motivazione della decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. [190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), 93, n. 3, e 92, n. 1, del Trattato];<br />
e)      violazione e falsa applicazione del Reg. n. 797/85 del Consiglio, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie;<br />
f)      violazione ed inosservanza delle “prassi previste per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà” e degli “orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”».<br />
<i><br />
 Causa C-529/03<br />
</i>22     Con atto del 31 luglio 2002, Scalas e Lilliu, agenti in qualità di mandatari di 389 persone, hanno adito il Tribunale di Cagliari al fine, in via principale, di far dichiarare l’insussistenza di un obbligo di rimborso degli aiuti concessi dalla Regione in applicazione delle quattro misure di aiuto o, in subordine, di veder condannare quest’ultima a risarcire il danno subito dagli agricoltori interessati.<br />
23     Il Tribunale di Cagliari ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di esaminare la legittimità della decisione contestata con riferimento ai sei punti sollevati nella causa C-346/03 e ricordati al punto 21 della presente sentenza, nonché a tre questioni pregiudiziali che possono essere così formulate:<br />
1)      Se la decisione contestata violi il principio di tutela del legittimo affidamento alla luce del tempo trascorso tra le quattro fasi successive, e cioè la pubblicazione della legge n. 44/88, nel 1988, l’avvio del procedimento di infrazione, nel 1994, l’adozione della decisione contestata, nel 1997, e la notifica della richiesta di rimborso agli agricoltori, nel novembre 2001.<br />
2)      Se la decisione contestata sia insufficientemente motivata nella parte in cui vi si afferma che gli aiuti controversi sono «atti a falsare la concorrenza e ad alterare gli scambi intracomunitari» senza esaminare la forma concreta di ciascuno degli aiuti attribuiti, né tener conto del fatto che le condizioni economiche e sociali della Sardegna impediscono che le produzioni agricole locali possano perturbare o minacciare di perturbare la concorrenza negli Stati membri, né inoltre prendere in esame la grave situazione locale in materia di disoccupazione, né infine indicare una valida ragione per l’esclusione degli aiuti destinati ad ovviare alla conseguenze derivate da calamità naturali o altri eventi eccezionali.<br />
3)      Se la decisione contestata presenti altresì una carenza di motivazione nella parte in cui gli aiuti concessi vi sono qualificati come «aiuti al funzionamento», vertenti su debiti a breve termine, senza tener conto del fatto che essi mirano a una nuova programmazione a lungo termine di debiti già esistenti e non onorati a causa di difficoltà conseguite a fattori esterni all’azienda, come eccezionali avversità atmosferiche.<br />
24     Con ordinanza 6 maggio 2004, le cause C-346/03 e C-529/03 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.<br />
<b><br />
 Sulla domanda di riapertura della fase orale<br />
</b>25     Con lettera 19 settembre 2005, Atzeni e a. come pure Scalas e Lilliu hanno chiesto alla Corte di ordinare, in applicazione dell’art. 61 del regolamento di procedura, la riapertura della fase orale. Essi hanno motivato la loro domanda facendo valere la complessità della controversia nella causa principale nonché il loro disaccordo nei confronti delle conclusioni dell’avvocato generale.<br />
26     A questo proposito, si deve ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti (v. sentenze 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., Racc. pag. I 1577, punto 42, e 14 dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish Match, Racc. pag. I-11893, punto 25).<br />
27     Nella fattispecie, Atzeni e a. come pure Scalas e Lilliu non hanno fatto valere alcun motivo che giustifichi la riapertura della fase orale e la Corte, sentito l’avvocato generale, considera che essa dispone di tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni proposte. Di conseguenza, occorre respingere tale domanda di riapertura della fase orale.<br />
<b><br />
 Sulle questioni pregiudiziali<br />
<i></b><br />
 Osservazioni preliminari<br />
</i>28     Con le sue questioni, riportate ai punti 21 e 23 della presente sentenza, il Tribunale di Cagliari interpella la Corte, in sostanza, sulla validità della decisione contestata con riguardo ai seguenti punti, che corrispondono a quelli sollevati nelle dette questioni:<br />
–       il fondamento normativo della decisione contestata e i suoi riflessi sulla competenza della Commissione ad adottare tale decisione [C-346/03, lett. a)];<br />
–       la mancata applicazione dell’art. 93, n. 1, del Trattato, relativo agli aiuti esistenti [C-346/03, lett. b)];<br />
–       la durata eccessiva del procedimento, che arreca pregiudizio alla regolarità di quest’ultimo e al legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti [C 346/03, lett. c), e C-529/03, prima questione];<br />
–       l’insufficiente motivazione ed errori di valutazione per quanto riguarda la compatibilità delle quattro misure di aiuto con il mercato comune [C 346/03, lett. d), e) e f), nonché C-529/03, questioni seconda e terza].<br />
29     Inoltre, il Tribunale di Cagliari si pone la questione della ricevibiltà delle questioni pregiudiziali. Viste le osservazioni del giudice del rinvio e quelle presentate da Scalas e Lilliu nonché dalla Commissione al riguardo, occorre esaminare anzitutto tale aspetto.<br />
<i><br />
 Sulla ricevibiltà delle questioni pregiudiziali<br />
</i>30     La questione della ricevibilità delle questioni pregiudiziali si trova posta nella misura in cui Atzeni e a. hanno già proposto, il 25 gennaio 2002, un ricorso di annullamento della decisione contestata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Con ordinanza 29 maggio 2002, causa T 21/02, Atzeni e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile a causa del suo carattere tardivo, senza tuttavia pronunciarsi sul secondo motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione, motivo vertente sulla mancanza di legittimazione ad agire dei ricorrenti dinanzi al Tribunale. Orbene, se questi ultimi avessero avuto tale legittimazione, ma avessero semplicemente omesso di proporre il loro ricorso entro i termini prescritti, le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, relative alla validità della decisione contestata, sarebbero irricevibili dinanzi alla Corte.<br />
31     Infatti, si deve ricordare che le esigenze di certezza del diritto, e più in particolare quelle che derivano dal principio dell’autorità di cosa giudicata, inducono ad escludere che il beneficiario di un aiuto oggetto di una decisione della Commissione adottata in forza dell’art. 93 del Trattato, che avrebbe potuto impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo all’uopo prescritto dall’art. 173, quinto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE), possa contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione. Ammettere che in circostanze del genere l’interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all’esecuzione della decisione eccependo l’illegittimità di quest’ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso (v. sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punti 17 e 18).<br />
32     Si deve rilevare che nella causa all’origine della citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf la decisione della Commissione diretta allo Stato membro interessato menzionava espressamente il beneficiario dell’aiuto individuale controverso e tale Stato aveva comunicato a tale beneficiario la detta decisione precisandogli che esso poteva proporre un ricorso di annullamento nei confronti di quest’ultima.<br />
33     Nelle controversie a quibus, invece, la decisione contestata, diretta alla Repubblica italiana, verte su regimi di aiuti destinati a categorie di persone definite in maniera generale e non a beneficiari espressamente identificati. Per giunta, tale decisione non è stata notificata da tale Stato membro ad Atzeni e a. né ad alcun altro beneficiario degli aiuti controversi.<br />
34     Così, contrariamente alle circostanze all’origine della citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, non era manifesto che un ricorso di annullamento nei confronti della decisione contestata proposto dai beneficiari delle quattro misure di aiuto sarebbe stato ricevibile. Le domande di pronuncia pregiudiziale sono pertanto da considerare ricevibili.<br />
<i><br />
 Per quanto riguarda il fondamento normativo della decisione contestata e i suoi riflessi sulla competenza della Commissione ad adottare tale decisione<br />
</i><br />
 Osservazioni presentate alla Corte<br />
35     Scalas e Lilliu sostengono che le norme in materia di concorrenza, in particolare quelle stabilite agli artt. 92 e 93 del Trattato, non sono applicabili al settore agricolo. Facendo riferimento all’art. 42 del Trattato, essi fanno valere che tali norme sono applicabili solo nella misura determinata dal Consiglio dell’Unione europea. Orbene, il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag. 993), adottato sul fondamento dell’art. 42 del Trattato CEE (divenuto art. 42 del Trattato CE), prevederebbe solo un’applicazione molto limitata delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Ne risulterebbe che la Commissione non era competente ad avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato né ad adottare la decisione contestata, diretta all’abolizione degli aiuti concessi.<br />
36     La Commissione sostiene che l’insieme delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato contenute negli artt. 92 e 93 del Trattato si applica alle quattro misure di aiuto:<br />
–       gli aiuti agli allevatori di conigli sarebbero soggetti a tali norme in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827, relativo all’organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell’allegato II del Trattato (GU L 151, pag. 16);<br />
–       gli aiuti alle aziende silvicole rientrerebbero direttamente nell’ambito di applicazione di tali norme;<br />
–       gli aiuti alla produzione in serra e gli aiuti alle aziende agricole indebitate dovrebbero rispettare le dette norme vuoi perché essi si riferiscono a prodotti disciplinati da un’organizzazione comune dei mercati e sarebbero soggetti a queste stesse norme in forza del regolamento che istituisce tale organizzazione, vuoi perché essi rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1), o di quello che lo ha sostituito, e cioè il regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328 (GU L 218, pag. 1).</p>
<p> Risposta della Corte<br />
37     Dalle disposizioni dell’art. 42 del Trattato risulta che le norme in materia di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, quali definiti all’art. 38 del Trattato, solo nella misura determinata dal Consiglio<br />
38     Quest’ultimo ha adottato vari regolamenti.<br />
39     Innanzi tutto, il regolamento n. 26 prevede un’applicazione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato nel settore agricolo limitata a quelle contenute all’art. 93, nn. 1 e 3, prima frase, del Trattato. Ne deriva che, nel caso di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, la Commissione non dispone del potere di avviare il procedimento di cui al n. 2 dello stesso articolo. Essa è unicamente legittimata a presentare le sue osservazioni e non ad opporsi alla concessione degli aiuti controversi.<br />
40     Inoltre, quando i regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati sono stati adottati, il che è avvenuto per la maggior parte dei prodotti agricoli ai sensi dell’art. 38 del Trattato, tali regolamenti hanno previsto che tutte le norme del Trattato sugli aiuti di Stato figuranti agli artt. 92, 93 e 94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE) erano applicabili salvo alcuni limiti eventuali. Di conseguenza, solo i prodotti agricoli non soggetti ad un’organizzazione comune dei mercati rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato la cui applicazione è limitata dal regolamento n. 26.<br />
41     Infine, sono stati adottati diversi altri regolamenti, in particolare il regolamento n. 797/85, contenente disposizioni relative alla concessione di aiuti di Stato dalle quali risulta che le misure di aiuto che si scostano dalla norme previste nel detto regolamento possono tuttavia essere permesse a condizione che esse siano adottate in conformità degli artt. 92-94 del Trattato.<br />
42     È importante, di conseguenza, determinare se i prodotti interessati dalle quattro misure di aiuto siano prodotti agricoli ai sensi dell’art. 38 del Trattato e, in questa ipotesi, in che misura siano soggetti alle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.<br />
43     Innanzi tutto, la misura di aiuto alle aziende silvicole riguarda un settore, quello delle foreste, che non è menzionato nell’elenco dei prodotti agricoli di cui all’allegato II del Trattato e non verte quindi su un prodotto agricolo ai sensi dell’art. 38 del Trattato. Gli aiuti alle aziende silvicole non formano quindi oggetto di un regime specifico e sono, di conseguenza, pienamente soggetti alle disposizioni degli artt. 92 e 93 del Trattato.<br />
44     In secondo luogo, la misura di aiuto nei confronti degli allevatori di conigli riguarda un prodotto agricolo che ha formato oggetto di un’organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento n. 827/68. L’art. 5 di tale regolamento prevede che gli artt. 92 e 93 del Trattato sono applicabili alla produzione e al commercio di tale prodotto, senza limitazioni.<br />
45     Infine, le altre due misure d’aiuto riguardano, da una parte, la produzione in serra nonché, dall’altra, le aziende agricole indebitate e possono pertanto interessare una grande varietà di prodotti agricoli.<br />
46     Non è stato sostenuto che tali misure riguardassero prodotti agricoli non soggetti ad un’organizzazione comune di mercato e, di conseguenza, rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato la cui applicazione è stata limitata dal regolamento n. 26.<br />
47     Per quanto riguarda più in particolare gli aiuti alle aziende agricole indebitate, essi non riguardano prodotti specifici e costituiscono invece aiuti generici a tali aziende. A questo titolo, essi potrebbero entrare, in particolare, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 797/85, il cui art. 31 rinvia, in ogni caso, alle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato.<br />
48     Di conseguenza, esaminando le quattro misure di aiuto alla luce degli artt. 92 e 93 del Trattato, la Commissione non ha basato la decisione contestata su un fondamento normativo erroneo e non era incompetente ad adottare tale decisione.<br />
<i><br />
 Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 93, n. 1, del Trattato, relativo agli aiuti esistenti<br />
</i><br />
 Osservazioni presentate alla Corte<br />
49     Scalas e Lilliu sostengono che le quattro misure di aiuto si basano non soltanto sulla legge n. 44/88, ma anche su una legge anteriore, del 1928, che è citata nella legge n. 44/88. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe dovuto esaminare tali misure basandosi sulle disposizioni dell’art. 93, n. 3, del Trattato, relative agli aiuti nuovi, ma su quelle dell’art. 93, n. 1, del Trattato, applicabili ai regimi di aiuto esistenti. In forza di queste ultime, gli aiuti rientranti nelle quattro misure controverse nelle cause principali avrebbero potuto essere legittimamente versati sino all’adozione da parte della Commissione della decisione contestata e non dovrebbero quindi dar luogo a rimborso.<br />
50     La Commissione sostiene che tale argomento è infondato.</p>
<p> Risposta della Corte<br />
51     Devono essere considerate come aiuti nuovi le misure adottate dopo l&#8217;entrata in vigore del Trattato e dirette ad istituire o modificare aiuti, fermo restando che le modifiche possono riguardare aiuti esistenti o progetti iniziali notificati alla Commissione (v., in questo senso, sentenza 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio, Racc. pag. I-3735, punto 48).<br />
52     Di conseguenza, la semplice menzione, nella legge n. 44/88, di una legge del 1928 non basta in alcun modo a dimostrare che le quattro misure d’aiuto siano fondate su tale legge del 1928 e costituiscano aiuti esistenti, dato che la detta legge è stata modificata e integrata successivamente.<br />
53     Risulta, nella fattispecie, dalle informazioni presentate alla Corte che le quattro misure d’aiuto sono direttamente fondate sull’art. 5 della legge n. 44/88, che permette la concessione di mutui a tasso agevolato destinati a ricostituire la liquidità delle aziende agricole la cui situazione ha subito un pregiudizio per effetto di circostanze avverse.<br />
54     Ne consegue che gli aiuti controversi nelle cause principali costituiscono aiuti nuovi e non aiuti esistenti e che la Commissione non ha commesso errori non fondandosi sulle disposizioni dell’art. 93, n. 1, del Trattato.<br />
<i><br />
 Per quanto riguarda la pretesa durata eccessiva del procedimento recante pregiudizio alla regolarità di quest’ultimo e al principio di tutela del legittimo affidamento <br />
</i><br />
 Osservazioni presentate alla Corte<br />
55     Scalas e Lilliu sostengono che la Commissione ha dato prova di una lentezza eccessiva nell’esame degli aiuti controversi nelle cause principali. La Commissione avrebbe dovuto procedere senza indugio a tale esame, non appena ricevuta comunicazione della legge n. 44/88 con lettera 1° settembre 1992. Essi ritengono così che tale istituzione avrebbe dovuto dare un parere sulle quattro misure d’aiuto entro i due mesi dalla data di ricezione della detta lettera e ingiungere alla Repubblica italiana di sospendere immediatamente il versamento degli aiuti.<br />
56     Invece, la Commissione avrebbe innanzi tutto lasciato trascorrere un periodo di due anni prima di avviare, nel 1994, un procedimento di indagine formale, poi un periodo di tre anni prima di adottare, nel 1997, la decisione contestata. Così sarebbero trascorsi oltre nove anni tra l’istituzione del regime di aiuti nel 1988, da una parte, e l’adozione di tale decisione, dall’altra, nonché oltre tredici anni tra la data di tale istituzione e la notifica, nel novembre 2001, dei decreti del mese di dicembre 1997 agli interessati. Scalas e Lilliu sostengono che tali ritardi hanno leso il principio della tutela del legittimo affidamento.<br />
57     La Commissione ritiene infondate le censure di tardività formulate nei suoi confronti e fa valere che il governo italiano è responsabile di vari ritardi. Quest’ultimo, in due occasioni, avrebbe risposto alle domande della Commissione dopo cinque e dopo sei mesi.</p>
<p> Risposta della Corte<br />
58     Quanto ad una pretesa irregolarità procedurale causata da ritardi eccessivi della Commissione nell’esame delle quattro misure d’aiuto, occorre constatare, in primo luogo, che vari ritardi sono imputabili al governo italiano.<br />
59     Così, proprio questo governo ha omesso di notificare alla Commissione la legge n. 44/88 prima della sua adozione e ha lasciato trascorrere un periodo di quasi quattro anni prima di informare la Commissione dell’adozione di tale legge.<br />
60     Risulta altresì dai fascicoli presentati dinanzi alla Corte che la Commissione non era in grado di pronunciarsi sulla validità del regime di aiuti previsto dalla detta legge esaminando unicamente il testo di quest’ultima. Tale istituzione ha avuto bisogno di altre informazioni di cui ha sollecitato la comunicazione da parte del governo italiano. Orbene, quest’ultimo ha tardato più volte, talora per parecchi mesi, a rispondere alle domande della Commissione.<br />
61     In secondo luogo, anche se la procedura di esame, da parte della Commissione, della legge n. 44/88 e delle quattro misure di aiuto sembra essere stata relativamente lunga, si deve ricordare che sino all’adozione del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato (GU L 83, pag. 1), la Commissione non era soggetta a termini specifici. In mancanza di norme al riguardo, la Commissione doveva tuttavia preoccuparsi di non ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri al fine di rispettare l’esigenza fondamentale della certezza del diritto (v. sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 140).<br />
62     A questo proposito, come rilevato dall’avvocato generale nel suo esame dei periodi trascorsi, ai paragrafi 160-167 delle sue conclusioni, l’esame dello svolgimento del procedimento non ha rilevato un ritardo tale da violare quest’obbligo fondamentale. In particolare, una prima tappa di due anni, dal 1992 al 1994, si è rivelata necessaria per raccogliere i fatti pertinenti, dato che il governo italiano non ha spontaneamente notificato la legge n. 44/88 e le quattro misure di aiuto. Una seconda tappa, che si è iniziata nel 1994, è proseguita sino all’adozione, nel 1997, della decisione contestata. Nel corso di questa seconda tappa, la Commissione ha ritenuto utile chiedere chiarimenti al detto governo, a più riprese, a seguito in particolare della modifica della normativa italiana nel corso dell’ultimo trimestre del 1995.<br />
63     Quanto ad una pretesa violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, è importante ricordare la giurisprudenza costante della Corte in materia di aiuti.<br />
64     Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (v. sentenza 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto 25).<br />
65     Quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione ed è pertanto illegittimo in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, alcun legittimo affidamento nella regolarità della concessione dello stesso (v. sentenze Alcan Deutschland, cit., punti 30 e 31, nonché 11 novembre 2004, cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, Racc. pag. I-10609, punto 45).<br />
66     Di conseguenza, nella misura in cui la legge n. 44/88 non era stata debitamente notificata alla Commissione, gli agricoltori sardi interessati non potevano fare alcun affidamento sulla legittimità degli aiuti loro concessi e l’asserita lentezza del procedimento non ha potuto far sorgere un siffatto affidamento.<br />
67     Ne consegue che nessun ritardo eccessivo tale da costituire un’irregolarità procedurale o da violare il principio di tutela del legittimo affidamento è stato dimostrato.<br />
<i><br />
 Per quanto riguarda la pretesa insufficienza di motivazione e l’asserito errore di valutazione quanto alla compatibilità degli aiuti con il mercato comune <br />
</i><br />
 Osservazioni preliminari<br />
68     Il giudice del rinvio chiede alla Corte di verificare la validità della decisione contestata con riguardo, in primo luogo, all’obbligo di motivazione e, in secondo luogo, alla valutazione della compatibilità degli aiuti controversi nelle cause principali con il mercato comune. Per quanto riguarda il secondo punto, il detto giudice cerca di stabilire se la Commissione abbia operato tale valutazione rispettando in particolare le disposizioni dell’art. 92, nn. 2, lett. b), e 3, lett. a), del Trattato tenuto conto, da un lato, della prassi della Commissione in questo settore al momento dell’avvio del procedimento (in prosieguo, conformemente all’espressione utilizzata nella decisione contestata: la «prassi speciale della Commissione per gli aiuti alle imprese agricole in difficoltà») e, dall&#8217;altro, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti»). Il giudice del rinvio pone altresì la questione della violazione, da parte della decisione contestata, del regolamento n. 797/85.</p>
<p> Osservazioni presentate alla Corte<br />
69     Scalas e Lilliu sostengono che la decisione contestata è insufficientemente motivata nella misura in cui essa non comporta la menzione del modo in cui gli aiuti controversi nella causa principale hanno pregiudicato o hanno minacciato di pregiudicare la concorrenza. In particolare, l’analisi degli effetti della detta decisione sulla concorrenza sarebbe incompleta poiché non conterrebbe alcuna descrizione del mercato.<br />
70     La decisione contestata sarebbe altresì insufficientemente motivata per quanto riguarda l’incidenza sugli scambi. Scalas e Lilliu sottolineano al riguardo che, tenuto conto della situazione economica e sociale della Sardegna, è escluso che gli scambi possano essere pregiudicati dai detti aiuti.<br />
71     Scalas e Lilliu sostengono che, in ogni caso, i detti aiuti sono compatibili con l’art. 92, nn. 2, lett. b), e 3, lett. a) e c), del Trattato. La Commissione avrebbe anche applicato in maniera non corretta i criteri derivanti dalla prassi speciale della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà nonché dagli orientamenti, i quali non avrebbero, in ogni caso, effetto vincolante. D’altro canto, la Commissione farebbe un’applicazione erronea delle direttive del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all’ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1), e 28 aprile 1975, 75/268/CEE, sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU L 128, pag. 1), nonché del regolamento n. 797/85.<br />
72     La Commissione sostiene che la decisione contestata soddisfa pienamente le esigenze richieste in materia di motivazione. Quanto alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi nelle cause principali con il mercato comune, essa precisa che i criteri che permetterebbero agli aiuti controversi di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 92, nn. 2, lett. b), e 3, del Trattato non sono soddisfatti.</p>
<p> Risposta della Corte<br />
73     Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, imposto dall’art. 190 del Trattato, quest&#8217;ultima dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. In funzione delle circostanze del caso, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenza 19 settembre 2002, causa C-113/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I 7601, punti 47 e 48).<br />
74     Così, nel caso di aiuti non notificati alla Commissione allo stato di progetto, quest’ultima è tenuta quanto meno a menzionare, nella motivazione della sua decisione, le circostanze nelle quali tali aiuti sono stati concessi, ove esse permettano di dimostrare che i detti aiuti sono atti a incidere sul commercio intracomunitario, ma essa non è tenuta a dimostrare l’effetto reale di aiuti già concessi. Se così fosse, infatti, questo requisito finirebbe col favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato, a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti (citata sentenza Spagna/Commissione, punto 54).<br />
75     Nella fattispecie, risulta della decisione contestata che la Commissione ha precisato in che modo gli aiuti concessi hanno procurato un vantaggio ai loro beneficiari. La Commissione ricorda altresì che, in materia di prodotti agricoli, ogni aiuto a favore della produzione nazionale può incidere sugli scambi tra Stati membri. Di conseguenza, essa ha precisato i motivi per i quali a suo parere gli aiuti concessi falsavano la concorrenza e potevano incidere sugli scambi tra i detti Stati. Poiché la legge n. 44/88 e le quattro misure d’aiuto non erano state notificate, essa non era tenuta a fornire una descrizione del mercato né ad illustrare in dettaglio le correnti di scambio tra Stati membri relative ai prodotti interessati.<br />
76     D’altro canto, la Commissione ha esposto in dettaglio, nelle parti IV e V della decisione contestata, le ragioni per le quali, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, le condizioni richieste per l’applicazione delle deroghe previste all’art. 92, nn. 2 e 3, del Trattato non erano soddisfatte.<br />
77     Ne consegue che la censura connessa ad un’insufficienza di motivazione dev’essere respinta.<br />
78     Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, essa va verificata alla luce dell’art. 92, nn. 2, lett. b), e 3, lett. a) e c), del Trattato.<br />
79     L’art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato prevede che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato comune. Trattandosi di una deroga al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, tale disposizione deve formare oggetto di un’interpretazione restrittiva. La Corte ha così dichiarato che possono essere compensati, ai sensi di tale disposizione, solo gli svantaggi causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Ne consegue che deve esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento eccezionale e l’aiuto di Stato e che è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti dai produttori interessati (sentenza 11 novembre 2004, causa C-73/03, Spagna/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 37).<br />
80     Nella fattispecie, nessun legame è stato dimostrato tra le quattro misure d’aiuto e una calamità naturale o un evento eccezionale. La Repubblica italiana ha asserito che taluni aiuti miravano a rimediare alle difficoltà connesse a una crisi del mercato interessato e a tassi di interesse elevati, ma, come rilevato dalla Commissione nella decisione contestata, tali fenomeni sono l’espressione delle forze di mercato a cui ogni imprenditore deve far fronte.<br />
81     Quanto ai problemi climatici fatti valere dalla Repubblica italiana, come la siccità, essi sono menzionati solo in maniera generale. Non è stata dimostrata alcuna gravità particolare rispetto ai fenomeni climatici abituali né è stata fornita alcuna stima delle pretese perdite subite dagli agricoltori a seguito di tali fenomeni.<br />
82     Per quanto riguarda l’aiuto concesso agli allevatori di conigli, dalle caratteristiche stesse dell’aiuto risulta che quest’ultimo non era riservato agli allevatori che avevano perduto tutti i loro capi, ma era accordato a partire da una perdita pari al 20% di essi. Per giunta, la Repubblica italiana non ha in nessun modo dimostrato l’esistenza di una corrispondenza tra l’aiuto concesso e le perdite subite.<br />
83     Ne consegue che non è stato dimostrato alcun errore di valutazione nell’applicazione, da parte della Commissione, dell’art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato.<br />
84     Per quanto riguarda la valutazione della validità degli aiuti con riferimento alle disposizioni dell’art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, relative agli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività, occorre ricordare che la Commissione dispone, per l’applicazione di tali disposizioni, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario e che la Corte, nell’effettuare il sindacato di legittimità sull’esercizio di tale libertà, non può sostituire la propria valutazione in materia a quella dell’autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se quest’ultima valutazione non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere (v. sentenza 12 dicembre 2002, causa C-456/00, Francia/Commissione, Racc. pag. I 11949, punto 41).<br />
85     A questo proposito, come risulta della decisione contestata, le quattro misure di aiuto sono state esaminate alla luce dei criteri riportati nella prassi speciale della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà. La Commissione ha altresì precisato in tale decisione che gli orientamenti non erano ancora entrati in vigore e non erano applicabili. Essa asserisce tuttavia che, in ogni caso, le condizioni previste in tali orientamenti non erano rispettate.<br />
86     Basandosi sui criteri figuranti nella prassi speciale della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà, i quali non sono contestati dalla Repubblica italiana, la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto. Si trattava di criteri comunemente applicati da quest’ultima alla data dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 92, n. 2, del Trattato.<br />
87     In forza di tali criteri, gli aiuti controversi nelle cause principali dovevano soddisfare tre condizioni, ossia contribuire al finanziamento di investimenti già realizzati, non superare i tassi generalmente ammessi dalla Commissione e vuoi essere conseguenti ad adattamenti dei tassi per tener conto della variazione del tasso del danaro, vuoi riguardare aziende agricole che presentassero garanzie sufficienti di riassestamento economico.<br />
88     Come risulta dalla decisione contestata e dalle osservazioni presentate alla Corte, le quattro misure di aiuto non soddisfano tali condizioni. Da un lato, il fatto di aver realizzato investimenti non era una condizione per la concessione di aiuti. Dall&#8217;altro, anche se, in taluni casi particolari, gli agricoltori beneficiari degli aiuti avevano realizzato investimenti, non è stato dimostrato che fossero soddisfatte le altre due condizioni richieste. Di conseguenza, non risulta che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione o uno sviamento di potere considerando, al termine della sua analisi, che le quattro misure di aiuto costituivano aiuti al funzionamento che non potevano migliorare in maniera duratura le condizioni del settore e della regione interessati.<br />
89     Per quanto riguarda gli orientamenti, Scalas e Lilliu sostengono che essi prescrivono di osservare una flessibilità nella valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune nel caso di regioni assistite come la Sardegna e che la Commissione avrebbe dovuto concludere per la compatibilità della quattro misure di aiuto con il detto mercato.<br />
90     Risulta tuttavia dai fascicoli dinanzi alla Corte che, anche supponendo che gli orientamenti potessero essere applicati, Scalas e Lilliu non dimostrano, con le loro osservazioni generiche, che le condizioni fissate in tali orientamenti fossero soddisfatte. <br />
91     Infine, per quanto riguarda la pretesa applicazione erronea del regolamento n. 797/85 nonché delle direttive 72/159 e 75/268, basta constatare che l’esame della compatibilità delle quattro misure di aiuto con il mercato comune non è per nulla fondato su tali atti. La decisione contestata rinvia semplicemente alla direttiva 75/268 e al regolamento n. 797/85 al fine di chiarire la nozione di «zona svantaggiata». La direttiva 72/159 non è per nulla menzionata nella detta decisione.<br />
92     Ne consegue che non è stato dimostrato alcun errore di valutazione nell’applicazione dell’art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato.<br />
93     Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni proposte nel senso che dall’esame della decisione contestata non è emerso alcun motivo tale da inficiare la validità di tale decisione.<br />
<b><br />
 Sulle spese<br />
</b>94     Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Terza Sezione) dichiara:<br />
<b>Dall’esame della decisione della Commissione 16 aprile 1997, 97/612/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) nel settore agricolo, non è emerso alcun motivo tale da inficiare la validità di tale decisione.</b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.1372</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2006-n-1372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. de Lise; Rel. Martino ETI s.p.a. (Avv.ti G. Scassellati Sforzolini, L. De Sanctis e A. Clarizia) e British American Tobacco Italia s.p.a. (Avv. M. Sanino e S. D’Alberti) + altri c. Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avvocatura generale dello Stato) + altri il Tar Lazio conferma il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2006-n-1372/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.1372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2006-n-1372/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.1372</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise; Rel. Martino<br /> ETI s.p.a. (Avv.ti G. Scassellati Sforzolini, L. De Sanctis e A. Clarizia) e British American Tobacco Italia s.p.a. (Avv. M. Sanino e S. D’Alberti) + altri c. Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avvocatura generale dello Stato) + altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il Tar Lazio conferma il provvedimento dell&#8217;Authority: la dicitura &#8220;lights&#8221; riportata sulle confezioni di tabacchi è potenzialmente ingannevole per i consumatori sprovveduti e disattenti</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole &#8211; Autorità garante – Valutazioni – Effetti &#8211; sulle azioni di risarcimento danni dei consumatori – Insussistenza.<br />
2. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole &#8211; Autorità garante – Prova dell’elemento soggettivo di colpevolezza dell’autore del messaggio – Irrilevanza – Conseguenze.<br />
3. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole funzionale alla tutela della salute &#8211; Soggetto da proteggere – Consumatore sprovveduto – Ragioni – Conseguenze.<br />
4. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole – Immodificabilità delle avvertenze sanitarie – Giudizio di ingannevolezza &#8211; Irrilevanza – Valutazione della sussistenza e/o misura della responsabilità nella diffusione del messaggio – Incidenza.<br />
5. Concorrenza e mercato – Pubblicità Ingannevole – Competenze dell’Authority – Competenze dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti – Differenze.</p>
<p>6. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole – Divieto di propaganda dei prodotti da fumo &#8211; Differenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le valutazioni dell’Autorità in ordine al carattere ingannevole della pubblicità operano sul piano specifico che le è proprio, ma non esplicano alcun effetto diretto in ordine alla responsabilità civile per i danni personali e patrimoniali asseritamene subiti dai consumatori.</p>
<p>2. Ai fini del giudizio di ingannevolezza, l’Autorità non deve fornire la prova di un comportamento omissivo colpevole dell’autore, poiché rileva l’idoneità obbiettiva del messaggio a pregiudicare la libera scelta del consumatore. Pertanto è legittimo il provvedimento sulla natura ingannevole della dicitura lights nel pacchetto di sigarette, dicitura per sè veritiera per il minore contenuto di nicotina e catrame, ma potenzialmente fuorviante per i consumatori più sprovveduti o disattenti, a seguito del mutato orientamento della comunità scientifica e delle politiche delle autorità sanitarie internazionali.</p>
<p>3. Nelle ipotesi in cui la repressione della pubblicità ingannevole da parte dell’Autorità è funzionale alla tutela della salute, l’individuazione del soggetto degno di essere protetto dagli effetti ingannevoli della pubblicità non può essere il modello astratto del consumatore medio, poiché la tutela deve essere assicurata anche ai consumatori sprovveduti o non particolarmente vigili. Pertanto è legittimo a tal fine ricorrere al metodo di indagine empirica al fine di stabilire se una determinata percentuale, ancorché esigua, di consumatori siano indotti in errore dalla dicitura.</p>
<p>4. Ai fini del giudizio di ingannevolezza di competenza dell’Autorità, è irrilevante il fatto che le avvertenze sanitarie non possono essere modificate, o comunque modulate in modo tale da richiamare l’attenzione dei consumatori sulla non minore pericolosità delle sigarette “lights”, potendo questo influire sulla valutazione della sussistenza e/o della misura della responsabilità civile nella diffusione del messaggio.</p>
<p>5. La verifica in ordine ad eventuali profili di ingannevolezza (ai sensi degli artt. 18, 11 e 41 r.d. n. 929/1942) da parte dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (cristallizzata al momento della registrazione e soggetta a decadenza solo a seguito di impugnazione da parte di chi abbia un interesse concreto) non preclude il diverso controllo dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole, espressione di una potestà amministrativa, svolta in via istituzionale e permanente per la protezione del consumatore e degli interessi concorrenziali delle imprese.</p>
<p>6. Il divieto di propaganda dei prodotti da fumo (l. n. 165/72), che presuppone la verifica degli estremi della propaganda pubblicitaria vietata dei prodotti anche nelle forme occulte di pubblicità, si differenzia dalla normativa in tema di pubblicità ingannevole di competenza dell’Autorità, che è diretta a valutare unicamente, sul piano obbiettivo, se un determinato prodotto possa ingenerare confusione nel consumatore e trarlo in errore inducendolo all’acquisto con pregiudizio per il prodotto concorrenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il Tar Lazio conferma il provvedimento dell’Authority: la dicitura “lights” riportata sulle confezioni di tabacchi è potenzialmente ingannevole per i consumatori sprovveduti e disattenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Pasquale de Lise	Presidente; Antonino Savo Amodio			           Componente; Silvia Martino					           Componente rel.; 																																																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti:</p>
<p align=center><b>I</b></p>
<p>n. 5441/2003 proposto da<br />
<b>Società Ente Tabacchi Italiani – ETI s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Scassellati Sforzolini, Laura De Sanctis e Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Clarizia alla via Principessa Clotilde n. n. 2;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  <b>Autorità Garante della Concorrenza e del mercato</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti</p>
<p>&#8211;	<b>Associazione Il Difensore del Cittadino e del Malato</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.;<br />
&#8211;<br />
con l’intervento ad opponendum di<br />
&#8211;	<b>Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e per la Difesa dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori)</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le Mazzini n. 73;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	della delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato assunta nell’adunanza del 13 marzo 2003, comunicata con nota prot. n. 16106/03 del 27.3.2003, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale																																																																																												</p>
<p align=center><b>II</b></p>
<p>n. 5517/2003, proposto da</p>
<p> <b>British American Tobacco Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., e British American Tobacco Germany GmbH, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Sanino e Silvia D’Alberti, ed elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio dell’avv. D’Alberti al Corso Vittorio Emanuele II n. 284;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  <b>Autorità Garante della Concorrenza e del mercato</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti</p>
<p>&#8211;	<b>Associazione Il Difensore del Cittadino e del Malato</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.; 																																																																																												</p>
<p>con l’intervento ad opponendum di<br />
&#8211;	<b>Codacons</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le Mazzini n. 73;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento e/o la riforma<br />
1) del provvedimento n. 11809 adottato dall’AGCM nella sua Adunanza del 13 marzo 2003, notificato alle società ricorrenti il successivo 28 marzo 2003 e pubblicato sul bollettino dell’AGCM n. 11/2003, a conclusione del procedimento istruttoria P13952 – Sigarette Lights – varie marche;<br />
2) di ogni altro atto connesso, preordinato e/o collegato, tra cui in particolare: a) la comunicazione dell’avvio del procedimento, inviata alle parti in data 11 ottobre 2002; b) la decisione dell’AGCM assunta in data 21 ottobre 2002, di acquisire agli atti del procedimento i sondaggi relativi alla decodifica “Lights” da parte dei consumatori, commissionati dall’Autorità nell’ambito del procedimento P13741 – Malrboro Lights, alle società AC Nielsen CRA ed Eurisko;</p>
<p align=center><b>III</b></p>
<p>&#8211;	n. 5713/2003 proposto da 																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>Soc. Philip Morris Holland BV</b>, società di diritto olandese, in persona del legale rappresentante p.t., Philip Morris GmbH, società di diritto tedesco, in persona del legale rappresentante p.t., Philip Morris Product Inc., società di diritto statunitense, in persona del legale rappresentante p.t., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti  Mario Sanino, Gian Battista Origoni Della Croce, Nino Di Bella e Daniele Vecchi, ed elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio Sanino al V.le Parioli n. 180;																																																																																												</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  <b>Autorità Garante della Concorrenza e del mercato</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti</p>
<p>&#8211; <b>Associazione Il Difensore del Cittadino e del Malato</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.;</p>
<p>&#8211;	<b>Società Gallaher Italia</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;																																																																																												</p>
<p>con l’intervento ad opponendum di<br />
&#8211;	<b>Codacons</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le Mazzini n. 73;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 13 marzo 2003, prot. PI/3952, comunicato in data 27 marzo 2003, avente ad oggetto l’accertamento dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario consistente nelle diciture apposte sulle confezioni di sigarette a marchio “Merit Ultra Lights”, “Diana Leggere”, ed altre (come descritte al punto 2 del provvedimento), nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato in via principale e, segnatamente, della comunicazione di avvio del procedimento in data 11 ottobre 2002, per le sigaratte a marchio “Merit Ultra Lights”, e in data 19 novembre 2002, per quelle a marchio “Diana Leggere”;																																																																																												</p>
<p align=center><b>IV</b></p>
<p>&#8211;	n. 5761/2003 proposto da																																																																																												</p>
<p>&#8211;	 <b>Soc. Seita s.a. e Soc. Altadis s.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., entrambe rappresentate e difese dagli avv. ti Luca Simonetti e Corrado Scivoletto ed elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio dei difensori, alla via Bertoloni n. 19;																																																																																												</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  <b>Autorità Garante della Concorrenza e del mercato</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti</p>
<p>&#8211;	<b>Associazione Il Difensore del Cittadino e del Malato</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.;																																																																																												</p>
<p>con l’intervento ad opponendum di<br />
&#8211;	<b>Codacons</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le Mazzini n. 73;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento dell’Autorità n. 11809 emesso in data 13.3.2003, comunicato ai ricorrenti in data 28.3.2003, a conclusione del procedimento PI3952, avente ad oggetto l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario rappresentato dalle diciture apposte sulle confezioni di sigarette “Gauloises Blondes Ultra Light”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato in via principale;</p>
<p align=center><b>V</b></p>
<p>n. 5763/2003, proposto da<br />
<b>Soc. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH e Soc. Reemtsma Distribution Company Italy s.r.l.</b>, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Teodosio Luciano Monaco e Andrea Trotta, e presso il loro studio in Roma, alla via Bertoloni n. 19, elettivamente domiciliate;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  <b>Autorità Garante della Concorrenza e del mercato</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211;	<b>Associazione Il Difensore del Cittadino e del Malato</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.;																																																																																												</p>
<p>con l’intervento ad opponendum di</p>
<p>&#8211;	<b>Codacons</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le Mazzini n. 73;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento dell’Autorità n. 11809 emesso in data 13.3.2003, comunicato ai ricorrenti in data 28.3.2003, a conclusione del procedimento PI3952, avente ad oggetto l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario rappresentato dalle diciture apposte sulle confezioni di sigarette “Davidoff Lights”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato in via principale;																																																																																												</p>
<p align=center><b>VI</b></p>
<p>n. 5833/2003 proposto da<br />
<b>JT International S.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Arossa, Tommaso Salonico e Carolyn Frances Giordano, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dei difensori alla P.zza di Monte Citorio n. 115;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  <b>Autorità Garante della Concorrenza e del mercato</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211;	<b>Associazione Il Difensore del Cittadino e del Malato</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.;																																																																																												</p>
<p>con l’intervento ad opponendum di<br />
&#8211;	<b>Codacons</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Vincenzo Masullo ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede del Codacons al v.le Mazzini n. 73;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 11809, adottato a chiusura del procedimento PI/3952 nell’adunanza del 13 marzo 2003, e comunicato alla società ricorrente in data 28 marzo 2003, avente ad oggetto la dichiarazione di ingannevolezza, ai sensi del d.lgs. 74/92, di un asserito messaggio pubblicitario rappresentato dalla dicitura “Super Lights” riportata sulle confezioni delle sigarette “Camel Super Lights”; nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato.																																																																																												</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Codacons;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 11 gennaio 2006 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti Clarizia, Sanino, Simonetti, Trotta, Salonico, Giordano, Ramadori, nonchè gli avv.ti dello Stato Arena e Aiello per le parti rispettivamente rappresentate; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	Con richiesta di intervento pervenuta in data 7 ottobre 2002 l’associazione “Il Difensore del Cittadino e del Malato”, in qualità di associazione di consumatori, segnalava all’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato la presunta ingannevolezza, ai sensi del d.lgs. n. 74/92, delle diciture “Lights”, “Ultra Lights”, “Ultra Slim Leggera” e “Superlights” riportate sulle confezioni delle sigarette Merit Ultra Lights, Kim Ultra Slim Leggera, Davidoff Lights, Gauloises Blondes Ultra Lights, MS Lights, e Camel Super Lights, in quanto tali diciture indurrebbero, contrariamente al vero  &#8211; di trovarsi di fronte ad un prodotto meno pericoloso e nocivo per la salute delle normali sigarette. In data 15 novembre 2002 perveniva una nuova segnalazione, della medesima associazione e di un consumatore, con quale gli stessi rilievi venivano svolti in relazione alla dicitura “Leggera”, riportata sulle confezioni delle sigarette Diana Leggera. In data 11 ottobre 2002 l’Autorità comunicava alle società Philip Morris GmbH, Philip Morris Holland BV, Philip Morris Product Inc., ETI s.p.a., British American Tobacco Italia s.p.a., British American Tobacco Germany GmbH, JT International S.A., JT International Italia s.r.l., <br />	<br />
Altadis Italia Srl, Altadis S.A., SEITA S.A., Reemtsma Distribution Company Italy Srl e Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, in qualità di operatori pubblicitari, e all&#8217;associazione segnalante, l&#8217;avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l&#8217;eventuale ingannevolezza del messaggio sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche del prodotto e alla possibile induzione in errore dei consumatori circa la pericolosità e nocività dello stesso con riguardo alla dicitura “Lights/ Leggera/ Ultra Lights/ Super Lights/ Légères”. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, veniva richiesto agli operatori pubblicitari, ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire indicazioni in merito a:<br />
&#8211; la composizione del prodotto con particolare riferimento all&#8217;effettivo tenore di condensato e di nicotina contenuto nello stesso;<br />
&#8211; indicazione dei metodi e dei protocolli sperimentali adottati per il compimento di tale valutazione;<br />
&#8211; studi in merito alle caratteristiche del prodotto in relazione alle differenze in termini di minore pericolosità e danno alla salute rispetto ad altri tipi di sigarette non “lights”;<br />
&#8211; risultati di eventuali ricerche di mercato, che rivelino il profilo degli utilizzatori delle sigarette &#8220;lights&#8221;, nonché la valenza attribuita dai consumatori a tale qualificazione e le caratteristiche da essi attribuite ai prodotti che rechino tale qual<br />
Successivamente, in data 21 ottobre 2002, venivano acquisiti agli atti del procedimento i sondaggi, relativi alla decodifica “lights” da parte dei consumatori, commissionati dall&#8217;Autorità, nell&#8217;ambito del procedimento PI3741-Marlboro Ligths, alle società AC Nielsen CRA ed Eurisko.<br />
Le parti depositavano memorie, evidenziando l’inapplicabilità, sotto vari profili, del d.lgs. n. 74/92. L’Autorità, tuttavia, ritenendo che i messaggi pubblicitari in esame siano idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche delle sigarette e che, conseguentemente, siano suscettibili di porre in pericolo la salute dei consumatori inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;<br />
deliberava che i messaggi segnalati  costituiscono “una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, 3, e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92”. Relativamente all&#8217;adeguamento delle confezioni, faceva invece espresso riferimento alla direttiva 2001/37/CE la quale, intervenendo specificamente sugli stessi profili oggetto del procedimento svoltosi innanzi all’Autorità, e prendendo in considerazione le medesime esigenze di tutela del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 74/92, prevedeva espressamente che, con effetto a partire dal 30 settembre 2003, le diciture “lights” o equivalenti non avrebbero più potuto essere usate sulle confezioni dei prodotti del tabacco.<br />
Avverso siffatta deliberazione le ricorrenti hanno dedotto molteplici censure che possono essere così sintetizzate:<br />
a)   la dicitura lights è parte di un marchio e non si traduce in un vanto idoneo ad orientare le scelte dei consumatori. Un marchio utilizzato in funzione meramente distintiva non è un messaggio pubblicitario costituendo, per contro, modalità indispensabile e strettamente connessa alla liceità del commercio del prodotto da fumo. L’utilizzo del marchio integra esclusivamente una modalità di vendita, minima ed essenziale, riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione (in particolare, sentenza n. 10508/1995). Inoltre, ove la dicitura &#8220;lights&#8221; costituisse un messaggio pubblicitario, ricadrebbe nel divieto di pubblicità dei prodotti da fumo, la cui violazione va accertata dal Prefetto, ai sensi della legge n. 165/62;<br />
b)	anche qualora integrassero un messaggio pubblicitario, i marchi in esame e le confezioni di sigarette sulle quali sono apposti, sono stati assentiti preventivamente dall&#8217;Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e dall&#8217;Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, anche in relazione ad eventuali profili di ingannevolezza. Ricordano ad esempio il diniego all’iscrizione in tariffa opposto da AAMS alla marca di sigarette denominata “Trussardi”, proprio a causa del ritenuto effetto pubblicitario del nome del prodotto. Inoltre, l’esistenza di un effetto compensativo, nelle abitudini dei fumatori di sigarette a più basso contenuto di nicotina, è ben conosciuto e oggetto di dibattito scientifico da decenni; <br />	<br />
c)	la valenza della dicitura “lights” è oggetto della direttiva 2001/37/CE che attribuisce agli Stati membri la competenza a vietarne eventualmente l&#8217;uso; pertanto la questione dell&#8217;applicabilità dell&#8217;articolo 7 di detta direttiva da parte dell&#8217;Autorità è assolutamente contestabile, anche alla luce dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee del 10 settembre 2002, causa T-223/01 JTI c. Parlamento e Consiglio. L’intervento dell’Autorità ha in pratica anticipato illegittimamente l’applicazione delle prescrizioni della direttiva i cui divieti sarebbero entrati in vigore solo a far data dal 30 settembre 2003.<br />	<br />
d)	il provvedimento si pone in vistosa contraddizione con le conclusioni alla quali l’Autorità è pervenuta nel caso “Rothmans Leggere” in cui la dicitura “leggere” non è stata ritenuta ingannevole in quanto riferita al minor contenuto di condensato e nicotina e perché il potenziale aspetto fuorviante era compensato dalle avvertenze sul pacchetto secondo cui il fumo nuoce gravemente alla salute;<br />	<br />
e)	rispetto a tale pronuncia non risulta che studi scientifici successivi abbiano apportato nuove informazioni in merito alla pari o minor pericolosità del fumo sulla base delle quali l&#8217;Autorità possa aver deliberato diversamente nel caso “Marlboro Lights”;<br />	<br />
f)	lo stesso dicasi in relazione all&#8217;adozione della direttiva comunitaria 2001/37/CE, una Proposta della quale era stata già pubblicata nella GUCE precedentemente all&#8217;adozione del provvedimento “Rothmans Leggere”;<br />	<br />
g)	la conclusione del provvedimento sul fatto che le sigarette “lights” non sono meno dannose delle “full flavour”, è immotivata e priva di riscontri. La stessa “Monograph 13”, redatta dall’U.S. National Cancer Institute, sulla quale l’Autorità, nel caso Marlboro Lights, ha fondato le proprie conclusioni, analoghe a quelle di cui si oggi si controverte, non ha raggiunto certezze definitive, essendosi limitata a dimostrare che non vi è prova né della minore nocività delle sigarette “Lights” né di un effettivo decremento del numero di malattie conseguenti al consumo di sigarette, e non già che le stesse siano sicuramente pericolose quanto le “full flavour”;<br />	<br />
h)	dai sondaggi Nielsen ed Eurisko non può ricavarsi che i consumatori siano effettivamente indotti in errore dalla dicitura “lights”. La circostanza per cui nei sondaggi Nielsen ed Eurisko una parte dei consumatori associ la decodifica di meno pericoloso al descrittore “light” non è dirimente, in quanto non è sufficiente che tale decodifica sia effettuata da una piccola percentuale di consumatori ma è necessario, secondo un principio di proporzionalità, prendere in considerazione l&#8217;aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento ed avveduto (così ad esempio si è espressa la Corte di Giustizia CE, sentenza del 13 gennaio 2000, causa C-220/98 Estée Lauder). Le percentuali rilevate dai sondaggi Nielsen ed Eurisko, divergono poi sensibilmente da quelle scaturenti dai sondaggi commissionati dalla Japan Tobacco, pur essi acquisiti nel corso del procedimento, dai quali si ricava che solo il 6% dei fumatori, corrispondente al 2% della popolazione, fuma sigarette lights perché ritiene che le stesse possano essere meno dannose per la propria salute.  Le ricorrenti ritengono peraltro complessivamente non condivisibile la metodologia dei sondaggi commissionati dall’Autorità in quanto le domande poste agli intervistati vertevano sulle caratteristiche del prodotto anziché sulla sola espressione “light”. L’Autorità, inoltre, avrebbe dovuto verificare quale fosse la causa effettiva dell’opinione dei consumatori, posto che dagli stessi sondaggi emerge  come le principali associazioni fatte con il termine “light”, attengano al gusto delle sigarette in questione e ad una minore presenza di condensato e nicotina. E’ quindi possibile che tale opinione non dipenda affatto dalla dicitura ma da fattori esterni quali le informazioni scientifiche, la legislazione in materia di riduzione del tenore di condensato e nicotina presente nelle sigarette e comunque le public policy mondiali che, fino a tempo recenti, hanno sollecitato i consumatori non in grado di smettere di fumare, a passare alle sigarette c.d. leggere. I pacchetti di sigarette in questione riportano comunque chiaramente le avvertenze per cui il prodotto nuoce gravemente alla salute e quindi un&#8217;eventuale decodifica di “lights” come meno dannose dovrebbe essere evitata dalla presenza delle avvertenze sanitarie obbligatorie per legge. L’Autorità non ha poi spiegato perché le avvertenze obbligatorie presenti sulle confezioni di sigarette non sarebbero in grado di bilanciare la valenza potenzialmente fuorviante della dicitura “lights”;<br />	<br />
i) 	non è possibile rintracciare nella stessa Direttiva 2001/37/CE un riscontro probatorio sull’ingannevolezza delle diciture in questione. Infatti, ammesso che, a fini di tutela della salute, e a fronte di dubbi sull’attendibilità di un’ipotesi scientifica, il legislatore comunitario abbia optato per  l’eliminazione di tali diciture, diversa è invece la valutazione rimessa all’Autorità la quale non può limitarsi a formulare opinioni astratte ma deve fondarsi su adeguare certezze scientifiche; <br />	<br />
l)	non vi è alcuna prova che le ricorrenti abbiano tenuto un comportamento omissivo, tale da indurre i consumatori a violare le regole di ordinaria diligenza e prudenza. <br />	<br />
m) la dicitura “lights” non può essere ritenuta ingannevole ai sensi dell&#8217;articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto l&#8217;Autorità ha sempre interpretato tale norma nel senso che la stessa non vada applicata nei casi in cui la pericolosità, anche potenziale, sia una caratteristica intrinseca del prodotto o di comune esperienza o immediatamente percepibile da parte del consumatore.<br />
BAT Italia, in particolare, ha poi dedotto di essere stata erroneamente annoverata dall’Autorità quale “operatore pubblicitario” e, pertanto, non essendo produttore né distributore delle sigarette “Kim Ultra Slim Leggera” avrebbe dovuto essere esclusa dall’istruttoria. Ha stigmatizzato, inoltre, il carattere atipico del provvedimento impugnato, in quanto privo di un puntuale contenuto precettivo.<br />
Philip Morris ha ricordato che le sigarette a basso tenore di condensato e di nicotina sono state poste sul mercato non solo per venire incontro ad un mutamento di gusto del pubblico ma anche su richiesta della comunità scientifica internazionale a partire dagli anni ‘50. Inoltre, sin dal 1998, sul proprio sito web, la società chiarisce che il fumatore non deve presupporre che le sigarette siano innocue o più innocue rispetto ad altre sigarette. Ha sottolineato l’effetto distorsivo e destabilizzante del mercato, derivante dal provvedimento, ancorché meramente dichiarativo, emesso nei confronti di alcuni soltanto dei produttori di sigarette lights, nei confronti dei quali il procedimento avrebbe dovuto parimenti essere avviato. Contesta ancora la decisione dell’Autorità di acquisire al procedimento i sondaggi acquisiti nel caso Marlboro Lights e la conseguente violazione del diritto al contraddittorio e di difesa dei produttori che non erano parte in quel procedimento.<br />
Le società Altadis, Seita e Reemtsma hanno evidenziato, tra l’altro, che l’argomento del fumo compensativo è di dubbia pregnanza giacché esso si applica solo ai fumatori che passano dalle sigarette normali a quelle “lights”, ma non anche ai neo – fumatori. I produttori di sigarette, inoltre, non possono liberamente determinare il contenuto dei messaggi di avvertenza sanitaria, che è stabilito per legge, sia per le sigarette “lights” che per quelle “full flavour”, e, quindi, non hanno alcuna possibilità di circostanziare e/o bilanciare il messaggio. Non esistono poi regole di prudenza o vigilanza (secondo la formulazione dell’art. 5, d.lgs. n. 74/92) capaci di proteggere dai rischi alla salute il consumatore che abbia già deciso di fumare. L’Autorità avrebbe implicitamente avallato ipotesi di responsabilità oggettiva dei produttori, in contrasto con quanto stabilito dalla stessa direttiva 2001/37/CE, relativamente alla liceità, sino al 30 settembre 2003, delle commercializzazione delle sigarette recanti le diciture in esame.<br />
Japan Tobacco International, in particolare, ha invocato il proprio difetto di legittimazione passiva nel procedimento condotto dall’Autorità in quanto società di diritto svizzero che non ha in Italia sedi o stabilimenti, né ivi svolge attività di produzione e/o distribuzione delle sigarette “Camel Superlights”. Ha pur essa contestato la decisione di acquisire al procedimento i sondaggi effettuati nel caso Marlboro Lights, e quindi di una perizia già “confezionata”, alla cui stesura e preparazione il consulente di parte non ha potuto assistere, così come invece disposto dall’art. 9, comma 3, del D.M. n. 627 del 1996. Ha chiesto infine, ove ritenuto necessario, che venga rinviata in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia la questione relativa alla corretta interpretazione della Direttiva 84/450/CEE in rapporto alla nozione di “consumatore medio, normalmente informato, e ragionevolmente attento ed avveduto”, sovente utilizzata nelle decisioni comunitarie in materia di pubblicità ingannevole. <br />
Si è costituita per resistere l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, depositando ampie e articolate difese.<br />
E’ quindi intervenuto ad opponendum il Codacons, il quale, in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori, ha sostenuto le ragioni dell’Autorità, insistendo per il rigetto del ricorso. <br />
Con le memorie conclusive, le ricorrenti hanno richiamato l’attenzione sul  sopravvenuto d.lgs. 24 giugno 2003, n. 184, il cui art. 8 ha espressamente stabilito che a decorrere dal 30 settembre 2003, è vietato l&#8217;uso sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali «basso tenore di catrame», «light», «ultra light», «mild», nonché di denominazioni, marchi, immagini ed altri elementi figurativi o simboli comunque suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri.<br />
Tale disposizione comproverebbe, a loro dire, che all’epoca del provvedimento impugnato la norma comunitaria invocata dall’Autorità non era ancora in vigore e quindi non poteva fungere da parametro di riscontro della decettività di un presunto messaggio pubblicitario. <br />
Hanno anche precisato che permane intatto il loro interesse alla decisione dei ricorsi, in quanto il provvedimento impugnato continua ad essere impropriamente strumentalizzato nell’ambito di giudizi risarcitori civili esperiti da singoli consumatori che assumono di essere stati lesi nei loro diritti personali e patrimoniali dall’utilizzo della dicitura “Lights”.<br />
Hanno infine fatto riferimento alla nota, recente sentenza della Corte Suprema dell’Illinois la quale escluso che Philip Morris abbia usato della fiducia dei consumatori, nell’utilizzo delle diciture “lights”, in quanto queste ultime risultavano precedentemente autorizzate dalla Federal Trade Commissione.<br />
Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 11 gennaio 2006</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	E’ impugnato il provvedimento n. 11809, assunto nell’adunanza del  13 marzo 2003, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che i messaggi diffusi dalle ricorrenti, consistenti nelle diciture apposte sulla confezioni delle sigarette Merit Ultra Lights, Kim Ultra Slim Leggera, Davidoff Lights, Gauloises Blondes Ultra Lights, MS Lights, Camel Super Lights e Diana Leggera, costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 3, e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.																																																																																												</p>
<p>2.	In via preliminare, ai sensi dell’art. 52 r.d. n. 642/1907, data l’evidente connessione oggettiva e (parzialmente) soggettiva dei ricorsi, se ne dispone la riunione al fine di un’unica decisione. 																																																																																												</p>
<p>2.a	 Vanno in primo luogo respinti i motivi con cui BAT Italia e JT International hanno affermato che l’Autorità avrebbe dovuto escluderle dall’istruttoria, in quanto non producono né distribuiscono in Italia i prodotti oggetto della segnalazione. Entrambe le società non si sono infatti limitate a dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva, ma hanno contestato il merito del provvedimento, palesando così il loro chiaro interesse sostanziale <br />	<br />
alla diffusione dei messaggi nella forma ritenuta ingannevole dell’Autorità. <br />
Ad ogni buon conto la circostanza, allegata in particolare da JT International s.a., secondo la quale essa non svolge direttamente attività commerciale in Italia, è di per sé irrilevante in quanto la società avrebbe dovuto concretamente dimostrare di non essere neppure il committente del messaggio (ai sensi dell’art. 2, lett. c, del d.lgs. n. 74/92), e cioè il soggetto nel cui interesse il messaggio pubblicitario &#8211; peraltro nella fattispecie incorporato nello stesso marchio &#8211; è concepito e diffuso (cfr. AGCM, 25 agosto 1999, n. 7498).<br />
Anche l’omologa eccezione sollevata da BAT Italia è rimasta del tutto indeterminata. La società, inoltre, successivamente ai fatti per cui è causa, ha acquisito il pacchetto azionario di E.T.I., s.p.a. di talché deve ritenersi venuto meno anche l’interesse a coltivare il mezzo, formale, in esame.<br />
3.	Nel merito,  le ricorrenti hanno in primo luogo posto in dubbio la natura pubblicitaria delle diciture “lights”, e simili, apposte sui pacchetti di sigarette, in quanto parte integrante dei marchi con cui i prodotti vengono commercializzati																																																																																												</p>
<p>3.a	Il motivo non può essere condiviso.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 2, lett. a), del d.gls.n. 74/92 (oggi trasfuso nell’art. 20, lett. a, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), per pubblicità deve intendersi “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”.<br />
L’art. 7, comma 7, del cit.d.lgs. (oggi art. 26, comma 8, d.lgs. n. 206/2005) considera poi espressamente quali messaggi pubblicitari le indicazioni inserite sulla confezione dei prodotti, prevedendo in tal caso l’assegnazione di un termine per l’esecuzione dei provvedimenti sospensivi o inibitori adottati dall’Autorità “che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l&#8217;adeguamento”. <br />
La definizione accolta dal legislatore (in armonia con l’art. 2 della direttiva 84/450/CEE) non prevede forme tipiche di pubblicità in quanto, come noto, il mondo della comunicazione commerciale è variegato e multiforme. Spetta pertanto alla stessa Autorità l’apprezzamento dell’effettiva valenza promozionale di un messaggio, indipendentemente dalla forma e dalle modalità attraverso le quali venga diffuso. In particolare, l’insieme delle indicazioni riportate nella confezione di un prodotto, e nella sua etichettatura, contribuiscono alla definizione dell’identità del prodotto, costituendo pertanto un importante strumento concorrenziale, capace di influenzare in maniera determinante i consumatori, al pari della tradizionale reclame.<br />
Merita perciò piena condivisione il canone interpretativo, elaborato dall’Autorità anche sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale,  in base al quale, nelle ipotesi in cui i segni distintivi dell’impresa ssumano, in funzione del contesto in cui sono inseriti, del rilievo grafico, o del collegamento con i vanti prestazionali in esso contenuti, una vera e propria centralità nel messaggio, l’Autorità è chiamata a valutarne l’eventuale ingannevolezza. <br />
Sono poi le stesse ricorrenti a ricordare l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale, pur escludendo che, di per sé, l’uso del marchio di un prodotto da  fumo possa integrare la violazione del divieto di pubblicità di cui alla l.n. 165/62 &#8211; in quanto non costituente propaganda in senso tecnico -ne ha tuttavia espressamente riconosciuto la potenziale valenza promozionale (cfr., da ultimo, Cass.,  14.9.2004, n. 18431).<br />
Del resto, il controllo affidato all’Autorità riguarda ogni forma di pubblicità e quindi anche quella posta in essere mediante l&#8217;omissione di elementi informativi idonei a porre il consumatore nella condizione per potersi liberamente determinare nel proprio comportamento economico (cfr. sul punto T.a.r. Lazio, sez.I, 17 settembre 1999, n. 2077).<br />
Così, anche nella fattispecie, l’Autorità non è stata chiamata a verificare la violazione del divieto di cui alla n. 165 del 1962, bensì a valutare la completezza dell’informazione codificata nella presentazione del marchio.<br />
In particolare, relativamente alla natura pubblicitaria del messaggio, ha osservato che il collegamento tra la dicitura “light” e l’indicazione del tenore di condensato e di nicotina prevista dalla legge, si traduce in “un preciso vanto in ordine ad una caratteristica del prodotto, apparendo pertanto volta a promuoverne l’acquisto”. La dicitura in questione, ancorché parte integrante del marchio, comunica con immediatezza al consumatore una caratteristica qualitativa del prodotto che, diversamente, potrebbe essere desunta solo dall’attenta e analitica disamina delle indicazioni tecniche relative al tenore di condensato e di nicotina. Si tratta perciò non già di un’espressione neutra o meramente ripetitiva di tali indicazioni, bensì di una forma di comunicazione commerciale, volta a facilitare e orientare le scelte d’acquisto del consumatore. <br />
In definitiva, correttamente l’Autorità considera messaggi pubblicitari tutte le indicazioni comunque riferite ai contenuti e ai caratteri dei prodotti offerti dall&#8217;impresa (cfr., sul punto, Cons. St., Sez. I, parere n. 132 del 17.3.2004).<br />
4.	Con un ulteriore ordine di censure le ricorrenti hanno evidenziato che, anche qualora integrassero un messaggio pubblicitario, i marchi in esame e le confezioni di sigarette sulle quali sono apposti sono stati assentiti preventivamente dall&#8217;Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e dall&#8217;Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, anche in relazione ad eventuali profili di ingannevolezza. In particolare, gli accertamenti in materia di validità dei marchi, anche in relazione al divieto dell’utilizzo decettivo stabilito dall’art. 11 del r.d. n. 928/42, sono riservati all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 56 dello stesso r.d..																																																																																												</p>
<p>4.a	Giova in primo luogo ricordare che questo stesso T.a.r. ha da tempo chiarito che non vi è inconciliabilità bensì convergenza tra la disciplina regolante l’uso dei marchi e  quella relativa al contrasto della pubblicità ingannevole, convergenza dimostrata proprio dall&#8217;introduzione nel testo del r.d. n. 929 del 1942 &#8211; modificato in data successiva (d.lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992) a quella di emanazione delle norme poste a tutela della pubblicità ingannevole d.lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992) &#8211; di specifiche prescrizioni volte a tutelare specificamente “il pubblico” da un&#8217;utilizzazione ingannevole del marchio di impresa (cfr. T.a.r. Lazio, n. 2077/99, cit.). <br />	<br />
La piena compatibilità tra le due discipline deriva peraltro dalla stessa formulazione della direttiva n. 84/450/CEE (così come modificata dalla direttiva 97/55/CE), in materia di pubblicità ingannevole, e della direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dalle quali si ricava che le rispettive disposizioni non sono alternative, bensì concorrenti nella complessiva tutela degli interessi competitivi delle imprese e nella protezione dei consumatori sotto ogni possibile aspetto. Il 6° considerando della direttiva n. 89/104 afferma infatti che “la presente direttiva non esclude che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori”, mentre l’ultimo considerando, della direttiva n. 84/450/CEE, stabilisce che “la presente direttiva non deve opporsi al mantenimento o all&#8217;adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un&#8217;attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale”.<br />
Nella normativa interna in materia di contrasto della pubblicità ingannevole, <br />
l’unica preclusione all’esercizio del controllo affidato ad AGCM si verifica  nell’ipotesi in cui la legge preveda un controllo obbligatorio da parte di un’altra autorità amministrativa, da esercitarsi prima della diffusione di un messaggio pubblicitario, che sia preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa. Tale è ad esempio il controllo delle pubblicità concernenti presidi medico–chirurgici effettuato in via esclusiva dal Ministero della Salute il quale rilascia all’uopo apposita autorizzazione (cfr. T.a.r. Lazio, Sez.I, 23.6.2003, n. 5519). <br />
Il controllo dell’Autorità riguarda poi non già il marchio in quanto tale, bensì il contesto comunicativo in cui si inserisce e, in particolare, l’intera confezione del prodotto che, nella fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrenti, è stata puntualmente analizzata e descritta dall’Autorità sia al paragrafo II (“I Messaggi”) nella parte conclusiva del provvedimento (paragrafo V.4), in cui viene apprezzata la valenza informativa dei c.d. “health warnings” e cioè delle avvertenze sanitarie che, in quanto obbligatorie per legge, figurano sia sulle confezioni delle sigarette “lights” che su quelle c.d. “full flavour”.  <br />
In definitiva, la circostanza che l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti verifichi anche, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. e) del r.d. n. 929/42, che il segno distintivo di cui  si chiede la registrazione non sia idoneo “ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”, che ne sia vietato l’uso decettivo (art. 11 del cit. r.d.), e che comunque sia prescritta la “decadenza” del marchio che sia divenuto idoneo ad ingannare il pubblico (art. 41, lett.b del ripetuto r.d. n. 929/1942), non esclude la specifica competenza dell’Autorità, intesa all&#8217;applicazione della disciplina generale in materia di pubblicità ingannevole. <br />
Analoghe considerazioni valgono per i controlli effettuati dall’ l’Amministrazione dei Monopoli di Stato. Infatti, anche l’accertamento effettuato da AAMS, al momento dell’iscrizione in tariffa, in ordine alla rispondenza della confezione e dell’etichettatura alla normativa comunitaria e nazionale, comporta unicamente una verifica di tipo settoriale, non essendo  tale Amministrazione specificamente e istituzionalmente preposta ad esercitare le competenze previste dall’art. 4 della direttiva 84/450/CEE.<br />
Va ancora chiarito che il controllo dell’Autorità ha carattere permanente, ben potendo accadere che una comunicazione commerciale, originariamente priva di valenza ingannevole, assuma tale carattere in un momento successivo a quello dell’immissione in commercio del prodotto cui si riferisce. A tale riguardo, peraltro, le ricorrenti ritengono sufficiente la disposizione dell’art. 41 della legge marchi, secondo la quale il marchio d’impresa decade, tra l’altro, ove divenga “idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato”.<br />
Tuttavia, in disparte la già rilevata compatibilità delle due normative,  la norma sulla decadenza del marchio non prevede alcuna mediazione da parte di un’autorità amministrativa di settore e comunque l’accertamento giudiziale in questione rimane solo eventuale in quanto affidato all’impugnativa di chi abbia un concreto interesse ad agire, da intendersi nel significato, strettamente processuale, della “necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (così Cass. 15 aprile 2002, n. 5420). Invece, il controllo affidato all’Autorità è espressione di una potestà amministrativa, volta in via istituzionale e permanente alla protezione del consumatore e degli interessi concorrenziali delle imprese.<br />
5.	Quanto al rapporto tra il divieto di  propaganda dei prodotti da fumo (l. n. 165/62, nel testo sostituito dall&#8217;art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito nella legge 22 febbraio 1983, n. 52) e la disciplina di tutela contro la pubblicità ingannevole, la Cassazione ha chiarito (a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 10508/1995) che si tratta di sistemi sanzionatori autonomi in quanto, in materia di tutela della salute pubblica contro la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, occorre verificare non già se un determinato prodotto possa ingenerare confusione nel consumatore e trarlo in errore inducendolo all&#8217;acquisto con pregiudizio per il prodotto concorrenziale, ma solo se un messaggio pubblicitario abbia una tale portata da integrare gli estremi della propaganda pubblicitaria vietata dei prodotti da fumo. Il divieto di propaganda dei prodotti da fumo colpisce peraltro anche le forme occulte di pubblicità, le quali costituiscono effettivamente una sottospecie della pubblicità ingannevole. Tale possibile qualificazione non esclude però la competenza dell’Autorità, la quale è chiamata a valutare unicamente detta ingannevolezza, sul piano obiettivo, e non anche la sussistenza di un illecito per infrazione del divieto di propaganda dei prodotti da fumo.																																																																																												</p>
<p>6.	Le ricorrenti hanno poi contestato all’Autorità di essersi sostituita al legislatore e di avere sostanzialmente anticipato l’attuazione della direttiva 2001/37/CE (sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco), la quale spettava invece, ai sensi dell’art. 1, l. 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) alla valutazione discrezionale del Legislatore delegato. <br />	<br />
Come noto tale direttiva, all’art. 7, prescrive che “Con effetto a partire dal 30 settembre 2003 e fatto salvo l&#8217;articolo 5, paragrafo 1, le diciture, denominazioni, marchi, immagini e altri elementi figurativi o altri simboli che suggeriscono che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri non sono usati sulle confezioni dei prodotti del tabacco”.<br />
Nel considerando n. 27 è precisato che “L&#8217;uso sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali &#8220;basso tenore di catrame&#8221;, &#8220;ultra-light&#8221;, &#8220;light&#8221;, &#8220;mild&#8221;, di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni può trarre in inganno il consumatore dando la falsa impressione che i suddetti prodotti siano meno nocivi, e portare ad un aumento dei consumi. Le abitudini di fumo e la dipendenza, e non solo il contenuto di talune sostanze nel prodotto prima del consumo, determinano il livello delle sostanze inalate. Di tale fatto non si tiene conto nell&#8217;uso di tali termini e può minare il sistema di requisiti per l&#8217;etichettatura stabilito nella presente direttiva. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, e dato lo sviluppo delle norme internazionali proposte, il divieto di tale utilizzazione dovrebbe avvenire a livello comunitario concedendo tempo sufficiente per introdurre tale norma”.<br />
Successivamente è entrato in vigore il d.lgs.  24 giugno 2003, n. 184, recante “Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco”, il cui art. 8 dispone “A decorrere dal 30 settembre 2003, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 6, comma 1, è vietato l&#8217;uso sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali: «basso tenore di catrame», «light», «ultra light», «mild», nonché di denominazioni, marchi, immagini ed altri elementi figurativi o simboli comunque suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri.”.<br />
Le ricorrenti, nelle memorie conclusive, hanno sottolineato come le disposizioni sopravvenute rafforzino quanto ab origine sostenuto circa la l’indebita sostituzione dell’Autorità al legislatore. <br />
Si sono soprattutto richiamate all’ordinanza  del Tribunale di I Grado (10 settembre 2002, in causa  &#8211; 223/01, JTI c. Parlamento e Consiglio), il quale, nel pronunciarsi sull’inammissibilità dell’impugnativa della direttiva 2001/37/CE proposta da due società del gruppo Japan Tobacco (tra cui l’odierna ricorrente JT International), evidenziava che l’art. 7 non avrebbe comportato alcuna modificazione della situazione giuridica delle ricorrenti fino alla sua trasposizione nell’ordinamento nazionale di almeno uno Stato membro, o fino alla scadenza del termine previsto per la sua trasposizione, fissato al 30 settembre 2003. In particolare, secondo il TPG,  la decisione di includere, o non includere, nel diritto nazionale, sia a titolo di esempio che in relazione ad un divieto specifico, termini o segni come quelli riportati al ventisettesimo considerando, rientrava, conformemente all’art. 249 del Trattato, nella competenza degli Stati membri “quanto alle forme e ai mezzi”. Tale pronuncia, secondo le ricorrenti, conferma il valore meramente esemplificativo delle diciture elencate dalla direttiva, e quindi l’inesistenza di un preciso vincolo per gli Stati membri di darvi attuazione nel senso di proibire specificamente la dicitura “Lights”. L’Autorità avrebbe inoltre frainteso il Tribunale di I grado – nella parte in cui affermava che non si potesse escludere che uno Stato membro decidesse di attuare l’art. 7, recependone direttamente il testo, e quindi affidando “ai giudizi nazionali competenti o alle altre autorità incaricate di far rispettare la normativa di cui trattasi, il compito di decidere caso per caso se i termini figuranti su una particolare confezione rientrino nel campo di applicazione del divieto” – là dove ha ritenuto di potere ricavare da tale espressione la sussistenza della propria competenza in ordine all’accertamento dell’ingannevolezza di tale forma di pubblicità indipendentemente dall’attuazione della direttiva (paragrafo V.4, pag. 20). <br />
In definitiva, non era assolutamente scontato che il Legislatore, al quale l’Autorità si è indebitamente sostituita, decidesse di vietare direttamente le diciture in esame.</p>
<p>6.a	Il Collegio osserva che le censure appena sintetizzate si fondano su un travisamento dello sviluppo logico dell’argomentazioni dell’Autorità, la quale ha preliminarmente chiarito (paragrafo V. 2, in fine) che il proprio giudizio è incentrato sull’applicazione del d.lgs. n. 74/92 e non mira a dare attuazione al disposto della direttiva in questione, i cui contenuti vengono richiamati unicamente quale “parametro interpretativo”. <br />	<br />
Il riferimento alla decisione del Tribunale di I Grado è contenuto in un passo successivo del ragionamento che riguarda invece la valenza del termine del  30 settembre 2003, a decorrere dal quale non avrebbero più potuto essere commercializzate confezioni di sigarette recanti “diciture, denominazioni, marchi, immagini e altri elementi figurativi o altri simboli che suggeriscono che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri”. Come già ricordato, l’ordinanza del Tribunale di I Grado, fra le possibili ipotesi di trasposizione, indicava anche quella del recepimento, sic et simpliciter, del cit. art. 7 della direttiva. In questo caso, la vigilanza sull’applicazione del divieto non avrebbe potuto che essere affidata direttamente alla decisione di una autorità amministrativa e/o giurisdizionale, chiamata a stabilire caso per caso se un certo termine o segno rientrasse nel campo di applicazione del divieto. Poichè tuttavia un simile giudizio coincide con quello di ingannevolezza, l’espressione utilizzata nel provvedimento impugnato in questa sede (“tale decisione, nel presente caso, viene qui assunta dall’Autorità”) rimanda, ancora una volta, alle attuali competenze di quest’ultima in materia di pubblicità ingannevole e non comporta  una indebita anticipazione di decisioni riservate al legislatore nazionale. E’ poi facile rilevare che, sebbene, la decorrenza del divieto di utilizzo di diciture ingannevoli, nel senso precisato dalla direttiva, sia stato fissato da quest’ultima al 30 settembre 2003, al fine di consentire a tutti i produttori di procedere in maniera uniforme all’adeguamento delle confezioni e conseguentemente per evitare effetti distorsivi all’interno del mercato comunitario, al momento in cui AGCM ha emesso il provvedimento impugnato era però già scaduto il termine del 30 settembre 2002, stabilito dall’art. 14 della direttiva per l’adozione da parte degli Stati membri delle “disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie” per conformarsi alla direttiva. Poiché dunque quest’ultima aveva ormai acquistato forza obbligatoria per tutti i soggetti dell’ordinamento (comunitario), legittimamente l’Autorità l’ha considerata parte integrante del diritto comune, assumendola a parametro applicativo e interpretativo nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di contrasto alla pubblicità ingannevole. E’ poi evidente che AGCM ha fatto riferimento non già semplicemente al solo divieto di cui all’art. 7, bensì all’impianto complessivo della direttiva quale espressione della policy comunitaria in materia, fondata sull’ “l&#8217;obbligo della Comunità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana” (considerando n. 23). Tale obbligo, inoltre, non è stato definito in astratto, bensì sulla base degli “sviluppi fondati su riscontri scientifici” (così il considerando n. 4), i quali hanno dimostrato che “Le abitudini di fumo e la dipendenza, e non solo il contenuto di talune sostanze nel prodotto prima del consumo, determinano il livello delle sostanze inalate”(così ancora il cit. considerando n. 27).<br />
7.	Le ricorrenti si sono poi soffermate sulla contraddizione esistente tra la presente decisione e le conclusioni (di non ingannevolezza), alla quali l’Autorità era pervenuta nel caso “Rothmans Leggere”.<br />	<br />
L’Autorità ammette che tale provvedimento &#8211;  incentrato peraltro soprattutto sulle caratteristiche del prodotto, ai sensi dell’art. 3 e sulla verifica dell’effettiva presenza di un minore tenore di condensato e di nicotina in tale tipo di sigarette rispetto alle sigarette normali &#8211; possa avere ingenerato <br />
l’affidamento degli operatori di settore in merito alla legittimità dell’utilizzazione del descrittore “lights”. Nel presente caso essa si è tuttavia basata sui nuovi elementi di fatto e di diritto emersi nell’istruttoria che ha condotto all’adozione del provvedimento “Marlboro Lights”. I nuovi elementi sono innanzitutto rappresentati dal fatto che gli ultimi studi e il relativo dibattito scientifico “hanno messo maggiormente in luce che non sono minori i danni alla salute provocati dal fumo di sigarette leggere rispetto a quelli prodotti da sigarette normali”. Inoltre “si sono meglio evidenziate la sussistenza e la rilevanza dei comportamenti c.d. compensativi assunti dai fumatori di sigarette “lighs”, in quanto risulta che il minor contenuto di condensato e di nicotina non comporta automaticamente come conseguenza che i fumatori non ne inalino i medesimi quantitativi che trarrebbero da una sigaretta normale”. L’accresciuta consapevolezza in merito alla non minore nocività delle sigarette “lights” è stata fatta propria dal Legislatore comunitario e “trova compiuta espressione nei contenuti della direttiva 2001/37/CE, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 giugno 2001 e recepita a livello nazionale nella legge comunitaria 2001 (l. 1 marzo 2002, n. 39)”.<br />
Le ricorrenti hanno contestato che, successivamente al caso “Rothmans Leggere”,  vi siano stati studi scientifici successivi veramente innovativi,  e che tali possano considerarsi quelli esaminati nel caso “Marlboro Lights”.  Lo stesso è a dirsi in relazione all&#8217;adozione della direttiva comunitaria 2001/37/CE, una proposta della quale era stata già pubblicata nella GUCE precedentemente all&#8217;adozione del provvedimento “Rothmans Leggere”. <br />
In particolare, hanno sottolineato che l’esistenza di un effetto compensativo nella abitudini dei fumatori di sigarette leggere, ed in generale la loro pericolosità, sono oggetto di dibattito scientifico da decenni. Inoltre, se è ammissibile che il Legislatore comunitario, al fine di tutelare la salute, a fronte di dubbi in merito alla condivisibilità di un’ipotesi scientifica  (come quella relativa alla non minore pericolosità delle sigarette light), adotti specifiche misure legislative, l’Autorità deve invece basare le proprie determinazioni su adeguate evidenze scientifiche.<br />
7.a	Al riguardo il Collegio osserva quanto segue. <br />	<br />
La circostanza che i c.d. effetti compensativi riscontrati nelle abitudini dei fumatori delle sigarette formino oggetto di studi risalenti nel tempo o che, in passato, le politiche sanitarie di molti paesi abbiano puntato, ovviamente in un’ottica di “second best”, sullo sviluppo di sigarette aventi un ridotto contenuto di condensato e di nicotina, non ha alcun rapporto con il giudizio di ingannevolezza formulato dall’Autorità, la quale, come tutti gli organi amministrativi, è tenuta a determinarsi sulla base del quadro, normativo e fattuale, del momento in cui provvede. <br />
Inoltre, anche sul piano empirico, è ben nota l’importanza del “fattore tempo” richiesto dal metodo scientifico per il controllo e la sperimentazione.   Pertanto, il fatto che l’ipotesi inizialmente formulata da una parte della comunità scientifica circa la minore pericolosità delle sigarette leggere (pur nella piena consapevolezza dell’esistenza di “effetti compensativi”) non sia stata nel tempo convalidata da sicure evidenze sperimentali, ha introdotto un forte elemento di criticità in tale opinione, efficacemente sintetizzata nelle conclusioni dello studio condotto dall’U.S. National Cancer Institute sul quale l’Autorità si è basata nel caso “Marlboro Lights” e la cui autorevolezza è riconosciuta dalle stesse ricorrenti. <br />
Del resto l’Autorità, nel provvedimento impugnato, fa espresso riferimento all’ “accresciuta consapevolezza” e non già ad una consapevolezza acquisita solo di recente, circa la non minore nocività delle sigarette lights (Sez. V., 2, pag. 16), nonché ad una maggiore e migliore “evidenziazione” in ordine ai comportamenti c.d. compensativi assunti dai fumatori di sigarette lights. <br />
Va ancora soggiunto che, in materia pubblicità ingannevole, ciò che rileva non è tanto la consapevolezza di un fenomeno da parte della comunità scientifica, ma la ben diversa percezione che ne possano avere i consumatori, a prescindere dal rispettivo grado di informazione e vigilanza. <br />
Ai fini del giudizio di ingannevolezza è poi irrilevante stabilire quale sia l’effettiva causa della valenza positiva del messaggio connesso al descrittore “lights”, e cioè se tale effetto sia dovuto al termine in sé, o ad eventuali fattori esterni, quali ad esempio le pregresse politiche sanitarie pubbliche o le informazioni scientifiche disponibili. E’ infatti noto che il comportamento del consumatore è determinato da una molteplicità di fattori socio – culturali, e che i messaggi pubblicitari tanto più sono efficaci quanto più sono in grado di evocare e di convogliare sul prodotto o il servizio da promuovere connotazioni positive.<br />
Nemmeno è condivisibile l’affermazione delle ricorrenti secondo cui alcun rilievo avrebbe dovuto essere attribuito alla direttiva 2001/37/CE, in quanto fondata su una scelta discrezionale del legislatore comunitario dettata dal principio di precauzione, là dove invece l’Autorità è tenuta a determinarsi esclusivamente sulla base di solide evidenze scientifiche, allo stato non ancora raggiunte, circa la possibilità che le sigarette “leggere” producano  danni minori di quelle normali.  <br />
Gli standard in materia di protezione della salute non rappresentano infatti soltanto un obiettivo programmatico ma contribuiscono a definire il contenuto dei diritti soggettivi individuali riconosciuti al singolo dall’ordinamento comunitario, ivi compreso quello all’informazione, trasparente e completa, alla quale i consumatori debbono poter accedere in condizioni di parità con le imprese (cfr. art. 153 ex art. 129 A del Trattato). Del pari irrilevante è la circostanza che la proposta di Direttiva fosse già nota all’epoca del caso “Rothmans Leggere” e che tuttavia non abbia influito su tale decisione. L’adozione della direttiva segna infatti il passaggio dalla fase di elaborazione politico – istituzionale a quella della vera e propria innovazione ordinamentale, con i conseguenti effetti obbligatori sia in senso “verticale” che “orizzontale” (questi ultimi operanti alla scadenza del termine prescritto per il recepimento).<br />
8.	Le ricorrenti hanno poi stigmatizzato la decisione dell’Autorità di acquisire al procedimento le ricerche di mercato commissionate alle società Nielsen ed Eurisko nell’ambito del procedimento “Marlboro Lights”, e hanno sostenuto che, comunque, i dati emergenti dai predetti sondaggi, non siano stati correttamente interpretati. In particolare imputano all’Autorità di non avere spiegato il motivo per cui, anche a volere ritenere attendibile i risultati di tali sondaggi &#8211; secondo i quali una percentuale di poco superiore al 10% dei soggetti consultati decodifica la dicitura “lights” nel senso che le sigarette leggere sarebbero meno nocive di quelle normali -, reputi idonea una simile percentuale a sorreggere un giudizio di ingannevolezza, là dove, a livello comunitario, la Corte di giustizia impone invece di prendere in considerazione le aspettative di un “consumatore medio, normalmente informato, e ragionevolmente attento ed avveduto”. Inoltre, nel terzo sondaggio preso in esame dall’Autorità (quello commissionato dalla Japan Tobacco), è risultato che solo il 6% dei fumatori (corrispondente al 2% della popolazione), fuma sigarette “lights” perché ritiene che le stesse possano essere meno dannoso per la propria salute. 																																																																																												</p>
<p>8.a	Sul piano procedimentale, reputa il Collegio che non vi sia stata alcuna violazione delle garanzie del contraddittorio in quanto le ricorrenti sono state previamente informate della decisione dell’Autorità di acquisire i test già utilizzati nel caso Marlboro e hanno quindi avuto ampio modo di svolgere le proprie difese. Tale circostanza è in particolare dimostrata dal fatto che una delle ricorrenti, Japan Tobacco, ha non soltanto commissionato un’ulteriore indagine di mercato ad un proprio perito (la società statunitense Research/Strategy/Management), ma ha anche  rielaborato criticamente gli stessi dati emergenti dai sondaggi Eurisko e Nielsen. 																																																																																												</p>
<p>8.b	Circa l’attendibilità dei risultati dei tre sondaggi esaminati, il Collegio rileva che l’Autorità non ne ha prescelto uno in particolare, ma, piuttosto, ritenendoli compatibili tra loro, ne ha dato una valutazione complessiva, giungendo alla conclusione che tutti confermino l’esistenza di una fascia di consumatori che interpreta la dicitura “lights” come indice di una minore dannosità del prodotto rispetto alle sigarette normali. <br />	<br />
E’ pertanto irrilevante, in questa sede, analizzare quale sia la metodologia più corretta d’indagine e quale l’esatta percentuale dei consumatori indotti in errore dalla dicitura “lights”. <br />
Per completezza, il Collegio osserva che non appare  contestabile il metodo utilizzato nei sondaggi commissionati nell’ambito del procedimento Marlboro Lights, incentrato sulle caratteristiche del prodotto e non già sul solo “descriptor”, in quanto l’Autorità è chiamata, come più volte chiarito, a valutare il complessivo contesto comunicativo nel quale un messaggio venga utilizzato. Per lo stesso motivo, non occorreva anche verificare se il convincimento dei consumatori circa la minore pericolosità delle sigarette lights derivi dal termine in sé, dal collegamento con le altre diciture presenti sul pacchetto, ovvero dal dibattito scientifico e dal quadro normativo in materia. Il valore evocativo del termine è infatti probabilmente determinato da tutti questi fattori messi insieme, nonché da altri ancora, individuabili (come sottolineato dal Codacons, che cita il caso dei cibi c.d. “light”) nella stessa naturale propensione dell’uomo-consumatore medio a dare connotazione positiva al “descriptor” in esame e, conseguentemente, ai prodotti ai quali venga associato. <br />
Circa la pretesa necessità di individuare una soglia “critica” di consumatori indotti in errore, il Collegio osserva quanto segue.<br />
Va premesso che, da un punto di vista meramente empirico, nemmeno la società JT ha sostenuto che le percentuali rilevate da RSM, sebbene più modeste di quelle risultanti dalle ricerche Nielsen ed Eurisko, non siano statisticamente significative. <br />
Orbene, le ricorrenti mettono in rapporto tale percentuale critica con il modello del “consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto” al quale si richiamano numerose sentenze della Corte di giustizia in materia di pubblicità ingannevole (le ricorrenti citano in particolare la sentenza del 13 gennaio 2000, causa C-220/98, Estée Lauder). Ma tra i due parametri, a parere del Collegio, vi è non già un rapporto di convergenza bensì, semmai, di alternatività. Infatti, mentre il “consumatore medio” corrisponde ad un modello giuridico astratto, il secondo è un metodo di indagine empirica al quale, secondo la stessa Corte di giustizia, in mancanza di specifiche e uniformi disposizioni comunitarie, i giudici nazionali possono ricorrere al fine di stabilire se una determinata percentuale, ancorché esigua, di consumatori indotti in errore da una determinata dicitura pubblicitaria, rilevi o meno ai fini del giudizio di ingannevolezza (così ancora la Corte di Giustizia nella sentenza resa nel caso Estée Lauder). E’ dunque evidente che, a livello comunitario, non vi è una decisa e chiara opzione in ordine al profilo del soggetto degno di essere protetto dagli effetti ingannevoli della pubblicità.  Il modello astratto del consumatore medio appare poi idoneo, ai fini del giudizio di ingannevolezza, soprattutto nelle ipotesi in cui è sufficiente operare un bilanciamento, secondo il principio di proporzionalità, tra l’esigenza di libera circolazione delle merci e il diritto del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale, ma non già in quelle in cui la repressione della pubblicità ingannevole è funzionale alla protezione di più rilevante bene giuridico, quale, in particolare, il diritto alla salute, la cui tutela deve essere ovviamente assicurata anche ai consumatori più sprovveduti o non particolarmente vigili. <br />
La giurisprudenza di questo Tribunale ha poi costantemente osservato che con il decreto legislativo n. 74/1992 il legislatore ha voluto garantire la libertà del destinatario di un messaggio pubblicitario di autodeterminarsi al riparo da ogni possibile influenza, anche indiretta, che possa anche solo teoricamente incidere sulle sue scelte economiche. In coerenza con questa premessa, poiché la normativa in materia non ha la mera funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate dalla pubblicità ingannevole agli interessi del consumatore, ma si colloca su di un più avanzato fronte di prevenzione, essendo tesa ad evitare effetti dannosi anche soltanto ipotetici, è stata esclusa la necessità sia che rispetto ad un dato comunicato venga accertata la condizione soggettiva media di intelligenza del consumatore, sia che risulti un pregiudizio economico derivante dalla pubblicità ingannevole. La violazione, nell&#8217;informazione pubblicitaria, del dovere di rispettare i parametri di correttezza fissati dalla normativa vigente sussiste, pertanto, anche quando la carenza di uno dei requisiti voluti dalla legge sia solo potenzialmente idonea a ledere la libertà di autodeterminazione del consumatore (così T.a.r. Lazio, sez. I, 18 giugno 2003, n. 5424 ed i precedenti ivi richiamati). <br />
La scelta della fascia di collettività sulla quale appuntare la tutela (perché considerata particolarmente vulnerabile) costituisce perciò determinazione di merito insindacabilmente devoluta all&#8217;Autorità (cfr. T.a.r. Lazio, sez. I, 13 ottobre 2003, n. 8321). Questa, nella fattispecie, ha ragionevolmente individuato nei fumatori lights la categoria che costituisce “la più immediata destinataria del messaggio” (Sezione V.4, pag. 19) e rispetto alla quale la percentuale di consumatori che associano alla dicitura “lights” un significato positivo aumenta sensibilmente. <br />
Parimenti corretto, infine, è il richiamo agli elevati standard comunitari di protezione della salute, ispirati dal principio di precauzione e logicamente prescelti dall’Autorità quale parametro dell’obbligo di informazione sancito a carico dei degli operatori pubblicitari (cfr. il più volte cit. art. 5 del d.lgs. n. 74/92).<br />
9.	Quanto al bilanciamento del potenziale carattere fuorviante della dicitura “lights”, che, secondo le ricorrenti, dovrebbe riconoscersi alle avvertenze sanitarie obbligatoriamente presenti su tutte le confezioni di sigarette (“il fumo uccide”) e che l’Autorità avrebbe trascurato di valutare, una  diretta confutazione di tale assunto è rinvenibile proprio nei risultati dei sondaggi analizzati dal provvedimento. L’esistenza di una fascia di consumatori che ritiene le sigarette lights meno nocive di quelle normali,  rappresenta infatti un indizio concreto del fatto che la valenza informativa degli “health warnings” può essere vanificata da quella, positiva, del “descriptor” in esame. Sono poi le stesse ricorrenti a ricordare che l’Autorità ha sempre interpretato la disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/92 nel senso che la stessa non vada applicata nei casi in cui la pericolosità, anche potenziale, sia una caratteristica intrinseca del prodotto o di comune esperienza o immediatamente percepibile da parte del consumatore. Tale immediata percepibilità, nella fattispecie, è però evidentemente ostacolata dai messaggi segnalati, i quali depotenziano o, quantomeno, rendono ambigua l’informazione codificata nelle avvertenze sanitarie obbligatorie.  <br />	<br />
Le ricorrenti hanno ancora fatto osservare di non avere (o di non avere avuto) la possibilità  di differenziare o puntualizzare i propri messaggi in quanto il contenuto delle avvertenze obbligatorie è stabilito per legge. <br />
Tuttavia, il fatto che le avvertenze sanitarie non possano essere modificate, o comunque modulate in modo tale da richiamare l’attenzione dei consumatori sulla non minore pericolosità delle sigarette lights, è  irrilevante ai fini del giudizio di ingannevolezza, potendo semmai influire sulla valutazione della sussistenza e/o della misura della responsabilità delle ricorrenti nella diffusione del messaggio.</p>
<p>10.	E’ stato ancora sostenuto che l’Autorità non avrebbe dato alcuna prova che le ricorrenti abbiano colpevolmente tenuto un comportamento omissivo, tale da indurre i consumatori a violare le regole di ordinaria diligenza e prudenza. <br />	<br />
In proposito va però ricordato che la tutela del consumatore, nei confronti della pubblicità che non sia palese, veritiera e corretta, ha riguardo non tanto all&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;autore del messaggio, ma all’idoneità obiettiva di quest&#8217;ultimo a pregiudicare la libera scelta del consumatore stesso (cfr. sul punto, Cons. St., sez. VI, 6 marzo 2001, n. 1254). <br />
Così, anche nella fattispecie, la dicitura light, in quanto contraddistingue una prodotto che ha un minor contenuto di nicotina e catrame rispetto alle sigarette normali, è di per sé veritiera, oltre ad essere rispondente all’iniziale convincimento della comunità scientifica circa la minore pericolosità di questo tipo di prodotto. La dicitura è invece divenuta potenzialmente fuorviante nel momento in cui l’informazione nella stessa codificata non ha più trovato piena rispondenza nelle evidenze scientifiche e nelle politiche delle autorità sanitarie internazionali, divenendo pertanto ingannevole, almeno per i consumatori più sprovveduti o disattenti. <br />
Occorre anche precisare, circa le preoccupazioni  manifestate dalle ricorrenti in ordine alla possibile strumentalizzazione del provvedimento dell’Autorità, che le valutazioni di quest’ultima operano sul piano specifico che è loro proprio, senza pertanto esplicare, di per sé, alcun effetto diretto in ordine all’accertamento della responsabilità civile per i danni personali e patrimoniali asseritamente subiti da singoli consumatori.<br />
11.	Non può condividersi, infine, l’assunto secondo il quale l’Autorità avrebbe dovuto attentamente considerare che l’avvio del procedimento nei confronti di alcuni soltanto dei produttori di sigarette lights  avrebbe potuto avere effetti destabilizzanti sul mercato di tale prodotto. <br />	<br />
In primo luogo, da un punto di vista procedimentale, l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 74/92 (oggi art. 26, comma 2, d.lgs. n. 206/2005), stabilisce che condizione di procedibilità per l’avvio di un procedimento in materia di pubblicità ingannevole, è esclusivamente la segnalazione ad opera dei soggetti specificamente indicati da tale norma e cioè i “concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico” i quali “possono chiedere all&#8217;autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti”. <br />
Nella fattispecie, l’Autorità ha avviato il procedimento nei confronti di tutti gli operatori pubblicitari riconducibili ai messaggi indicati nella segnalazione del 7 ottobre 2002. Inoltre, il potenziale effetto distorsivo lamentato dalle ricorrenti avrebbe semmai potuto derivare da un provvedimento inibitorio con effetti anticipati rispetto alla data stabilita in sede comunitaria per l’adeguamento delle confezioni, data alla quale però l’Autorità si è pienamente conformata.<br />
12.	Circa, infine, la richiesta di JTI, di sollecitare, mediante una richiesta di rinvio pregiudiziale, l’interpretazione della Corte di Giustizia in ordine alla definizione di “consumatore medio”, reputa il Collegio che, dal momento che il criterio “empirico”, nella fattispecie utilizzato dall’Autorità ai fini della formulazione del giudizio di ingannevolezza, è stato pure esso ritenuto valido dalla Corte di giustizia, non vi sia alcuna effettiva necessità di promuovere un’ulteriore interpretazione delle norme comunitarie in materia. 																																																																																												</p>
<p>13.	Per tutto quanto sopra argomentato, i ricorsi debbono essere respinti. Sussistono  giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in premessa, li respinge. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 gennaio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2006-n-1372/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2006 n.1372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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