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	<title>23/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Calvari la decadenza del provvedimento concessorio edilizio non può conseguire a mere irregolarità formali Urbanistica e edilizia – Concessione edilizia – Decadenza – Non può mai conseguire da mere irregolarità formali &#8211; Motivi La decadenza del provvedimento concessorio edilizio non può mai conseguire da mere irregolarità formali,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Calvari</span></p>
<hr />
<p>la decadenza del provvedimento concessorio edilizio non può conseguire a mere irregolarità formali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica e edilizia – Concessione edilizia – Decadenza – Non può mai conseguire da mere irregolarità formali &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La decadenza del provvedimento concessorio edilizio  non può mai  conseguire  da mere irregolarità formali, ma dal fatto che i lavori non siano stati iniziati e compiuti nei termini stabiliti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
(Sezione seconda-bis)</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Patrizio                   Giulia,               presidente<br />
&#8211; Francesco               Giordano,          consigliere<br />
&#8211; Massimo Luciano   Calveri,             consigliere rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 545 del 1998, proposto<br />
da</p>
<p><b>società Meeting Place a r.l.</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, sig. Giuseppe Francescani, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Silvio Crapolicchio  e Pietro Marsili ed elettivamente domiciliata  presso lo studio dei difensori in Roma, alla via Frattina n. 14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Bonanni ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’avvocatura comunale in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>società La Casina Fiorita s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio De Felice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Po n. 40;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione, della concessione edilizia n. 733/c dell’8 agosto 1997 relativa alla costruzione di un chiosco bar di proprietà della Casina Fiorita s.n.c. su area demaniale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e quello della controinteressata;<br />
Visto l’intervento ad adiuvandum dispiegato dai sigg.ri Arturo Ceccherini e altri, rappresentati dall’avv. Claudio De Stefanis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Attilio Friggeri n. 95;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato tra il 17 e il 27 dicembre 1997, la società Meeting Place impugnava la concessione edilizia in epigrafe rilasciata alla Società La Casina Fiorita.<br />
Premetteva, in fatto:<br />
&#8211; che, in data 2 agosto 1946, la Giunta municipale del Comune di Roma, con delibera n. 2951, concedeva l’occupazione di suolo pubblico in favore dei fratelli Guglielmo e Arnaldo Rampioni per l’installazione di un chiosco-bar, nel giardino di Piazza Bologn<br />
&#8211; che gli interessati non ritiravano la concessione edilizia rilasciata in data 31 maggio 1947 n. 11849 nei termini utili;<br />
&#8211; che, in data 22 marzo 1983, stante la necessità di procedere al prolungamento della linea B della metropolitana, il Consiglio della III Circoscrizione deliberava la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico e chiosco-bar, concedendo, con<br />
&#8211; che, al termine dei lavori della metropolitana e alla successiva sistemazione a verde attrezzato dell’area sovrastante, la società Casina Fiorita, subentrata nel frattempo ai sig.ri Rampioni, presentava in data 20 marzo 1992 domanda per il trasferimento<br />
&#8211; che il Comune di Roma, con delibera n. 94 del 14 settembre 1993, concedeva a detta società l’occupazione di suolo pubblico con chiosco di mq. 65 e mc. 260 nel giardino centrale di Piazza Bologna (la delibera è stata impugnata dalla ricorrente e da altri<br />
-che di recente la società ricorrente sarebbe venuta a conoscenza del provvedimento concessorio qui impugnato.<br />
Deduceva, in diritto:<br />
&#8211; che nessun diritto potrebbe essere accampato dalla Casina Fiorita in relazione alla situazione pregressa sia per la caducazione della precedente concessione edilizia, in quanto non ritirata né portata ad esecuzione, sia perché la concessione demaniale e<br />
&#8211; che essa società ricorrente deve ritenersi legittimata all’impugnativa in quanto proprietaria di un locale adiacente al costruendo manufatto in contestazione;<br />
&#8211; che il Comune, prima di rilasciare la concessione edilizia avrebbe dovuto sottoporre alla competente Sovrintendenza i progetti delle opere che si intendevano eseguire, ai sensi dell’art. 18 della l. 1 giugno 1039, n. 1089;<br />
&#8211; che lo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota del 25 ottobre 1993, provocata da una petizione dei cittadini della zona, riteneva che la localizzazione del chiosco all’interno di Piazza Bologna contrastasse “con i criteri di tutela- che analoga posizione veniva assunta dalla Sovrintendenza AA.BB.AA. (nota prot. n. 28672 del 6 novembre 1993);<br />
&#8211; che nella specie difetterebbero   i pareri degli organi competenti ad esprimersi (Ufficio speciale per il coordinamento e la vigilanza della metropolitana; Acea; Vigili del Fuoco)  e soprattutto il parere vincolante del Servizio Giardini, in ragione del<br />
&#8211; che il chiosco-bar violerebbe la variante alle N.T.A. del P.R.G, approvata con delibera n. 3831/1989 relativa all’installazione di chioschi e manufatti similari in aree pubbliche, per non costituire il medesimo un supporto necessario per il miglior godi<br />
&#8211; che, sotto altro verso, il manufatto costituirebbe un serio pericolo per la cittadinanza dal momento che le fondamenta della costruzione – all’interno della quale saranno collocate diverse tonnellate di peso tra impianti, macchine, merci e materiali di- che la concessione edilizia, relativa ad un’area  di 65 mq., violerebbe la deliberazione del Comune di Roma n. 136 del 18 luglio 1997 la quale stabilisce che nelle zone N la concessione di suolo demaniale non può essere superiore a mq. 12 e in caso di c<br />
&#8211; che, infine, la localizzazione della costruzione dell’edificio chiosco-bar,  distando dal ciglio stradale appena 5 metri, violerebbe l’art. 28 del regolamento di esecuzione del codice della strada nella parte in cui dispone che le distanze dal confine s<br />
Si costituiva nel giudizio il Comune di Roma, depositando documentazione.<br />
Con atto notificato tra l’8 e il 9 gennaio 1998, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti con riguardo al nulla osta della Sovrintendenza B.A.A.R. di Roma, richiamato nell’impugnata concessione edilizia, asserendo di averne conosciuto il contenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.<br />
 Anche la società La Casina Fiorita resisteva al gravame eccependo in limine la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.<br />
In data 5 dicembre 1998 dispiegava intervento ad adiuvandum il sig. Arturo Ceccherini unitamente ad altri quindici residenti nella zona di ubicazione del manufatto in contestazione.<br />
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 1998 l’istanza cautelare è stata respinta.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- E’ opportuno premettere il quadro fattuale entro cui si iscrive la vicenda all’esame.<br />
Nel 1946 la Giunta municipale del Comune di Roma concedeva l’occupazione di suolo pubblico in favore dei fratelli Guglielmo e Arnaldo Rampioni per l’installazione di un chiosco-bar nel giardino di Piazza Bologna.<br />
Nel 1947 il Commissario straordinario di Roma rilasciava, sempre in favore dei fratelli Rampioni, una licenza edilizia per la costruzione del predetto chiosco-bar.<br />
All’inizio degli anni ’80, l’avvio dei lavori per la realizzazione del prolungamento della linea B della metropolitana passante per Piazza Bologna rese necessario lo sgombero dell’area centrale della piazza, con conseguente spostamento momentaneo del chiosco-bar.<br />
In particolare, con deliberazione n. 7 del 22 marzo 1983, il Consiglio della III Circoscrizione revocava l’originaria concessione di suolo pubblico e  concedeva in via provvisoria agli interessati l’occupazione di altro suolo pubblico, impegnandosi “una volta eseguiti tutti i lavori della metropolitana, al ripristino del chiosco bar in Piazza Bologna anche in forma diversa dall’attuale subordinatamente alla situazione allora risultante”.<br />
Ultimati i lavori della metropolitana, il medesimo Consiglio circoscrizionale, nella seduta del 25 luglio 1989, esprimeva parere favorevole al “reinserimento delle attività commerciale del signor Rampioni, preesistenti sulla Piazza, secondo gli impegni precedentemente assunti dalla Circoscrizione con deliberazione n. 7 del 23 marzo 1983”.<br />
In data 14 settembre 1993 veniva rilasciata a favore della Casina Fiorita s.n.c., subentrata al signor Rampioni nell’attività commerciale, la concessione di occupazione di suolo pubblico nel giardino centrale di Piazza Bologna e in data 9 agosto 1997 alla medesima Società veniva accordata la concessione edilizia. <br />
La Società Meeting Place, nella qualità di proprietaria di un locale adiacente al costruendo manufatto, impugnava, con ricorso n. 18361/1993, il provvedimento concessorio del 1993 e, con il ricorso all’esame, la concessione edificatoria.</p>
<p>2.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla società controinteressata in ordine alla carenza di legittimazione passiva della società ricorrente. Si sostiene che l’interesse all’impugnativa di quest’ultima, in quanto locataria del locale bar di Piazza Bologna, dovrebbe confinarsi nel limite di non veder pregiudicata la propria attività commerciale dalla concorrenza di altri esercizi commerciali svolgenti la stessa attività di ristorazione, ma non potrebbe riguardare la concessione di costruzione.<br />
2.1.- L’eccezione è infondata.<br />
La legittimazione ad agire della ricorrente deriva dal fatto che la medesima risulta proprietaria di un locale adiacente al manufatto della Casina Fiorita.<br />
 Anche a voler però considerare l’eccezione per come prospettata, essa è pur sempre da disattendere. Un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, CdS, V, 13 luglio 2001, n. 5601) radica infatti la posizione legittimante in materia di impugnativa della concessione edilizia (oggi permesso di costruire ai sensi del T.U. 6 giugno 2001, n. 380) non soltanto al proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione, ma a chiunque si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa e che lamenti la violazione delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione.<br />
Orbene, lo svolgimento di un’attività commerciale in prossimità dell’insediamento edilizio è certamente idoneo a configurare  una situazione giuridica sufficiente a realizzare quello stabile collegamento con la zona che legittima il soggetto a promuovere un’azione giurisdizionale nei confronti della concessione edilizia rilasciata ad un terzo (CdS, IV,  30 gennaio 2001, n. 313; Tar Marche, 4 febbraio 2003, n. 21).<br />
Nel caso di specie, la società ricorrente svolge un’attività commerciale nelle adiacenze del manufatto qui contestato, sicché tale circostanza sarebbe bastevole a far ritenere sussistente in capo alla medesima un interesse qualificato ad agire nel presente giudizio.</p>
<p> 3.- Nella parte iniziale del ricorso, si premette, dopo aver delineato in fatto lo sviluppo della vicenda, che nessun collegamento può essere effettuato tra la situazione precedente e quella attuale, nel senso che sussisterebbe una cesura giuridica tra le due fattispecie tale da non permettere la rivendicazione di diritti da parte della Casina Fiorita sulla base del pregresso. <br />
Si sostiene in proposito, in forza di atti provenienti del Comune di Roma (nota prot. 18604 del 16 giugno 1993), che la concessione edilizia per la costruzione del chiosco era da ritenersi decaduta in quanto né ritirata, né portata ad esecuzione; che la stessa concessione demaniale all’occupazione del sito di Piazza Bologna era subordinata alla situazione di fatto e urbanistica sussistente al termine dei lavori del prolungamento della metropolitana, come confermato peraltro dall’art. 3, commi 1, 3 e 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112, che subordina l’esercizio di commercio al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune nonché alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici; che, comunque – anche secondo quanto comunicato dal Sindaco del Comune al Prefetto con nota prot. 22629 dell’8 agosto 1994 – non si sarebbe inteso ripristinare la concessione in forza di un diritto soggettivo, trattandosi di procedimento istruito ex novo “e le notizie riportate nelle premesse del provvedimento stesso hanno un valore meramente storico”.</p>
<p>4.- La premessa argomentativa non è condivisibile.<br />
4.1.- Intanto la stessa sequenza oggettiva dei fatti, scandita proprio da provvedimenti formali provenienti dall’amministrazione resistente, dimostra, se non altro limitatamente all’occupazione di suolo pubblico, che la relativa concessione demaniale accordata alla controinteressata con l’atto deliberativo del 1993, e sulla cui base è stata poi rilasciata la concessione  edilizia  qui impugnata, trova il suo fondamento nell’atto di impegno formale assunto dal Comune di Roma all’epoca dello sgombero dell’area centrale di Piazza Bologna (cit. delib. n. 7/1983).<br />
Questo smentisce l’asserzione di una separatezza, o meglio di una indifferenza,   tra le situazioni che hanno dato luogo ai provvedimenti concessori intervenuti negli anni 1946-1947 e le successive vicende che hanno portato all’adozione dei provvedimenti di analoga natura negli anni 1993-1997. Non è infatti dubitabile che la concessione dell’occupazione del suolo pubblico nell’area centrale di Piazza Bologna, protrattasi per ben trentasei anni e venuta meno in via temporanea per consentire i lavori della metropolitana, ha costituito l’antefatto, non solo storico ma anche giuridico, che ha fatto sorgere in capo alla controinteressata una legittima aspettativa a riottenere  il provvedimento concessorio, aspettativa che ha trovato formale riconoscimento nella precitata deliberazione circoscrizionale n. 7 del 1983.<br />
4.2.- Non è poi rispondente, in fatto, la circostanza secondo cui la licenza edilizia rilasciata nel 1947 ai fratelli Rampioni fosse da considerarsi decaduta perché mai ritirata e perché comunque i lavori con essa assentiti non erano stati ultimati.<br />
In realtà, la nota comunale n. 18604/1993, che espliciterebbe i motivi dell’asserita decadenza della licenza edilizia, non fa alcun cenno della mancata ultimazione dei lavori consentiti. Essa fa riferimento a una più risalente nota di altro ufficio comunale (nota della Rip. XV n. 43782 del 26 ottobre 1982) che, in via notiziale, aveva comunicato il mancato ritiro della licenza edilizia, da parte degli interessati, “entro l’anno di validità”: circostanza questa che, secondo il parere dell’avvocatura comunale del tempo, compulsata in proposito, avrebbe dovuto far ritenere abusiva la costruzione del manufatto.<br />
Da quanto precede si evince che la decadenza della licenza edilizia sarebbe stata fatta dipendere dal mancato ritiro della stessa entro l’anno di validità. Trattasi però di considerazione erronea in quanto, giusto quanto osservato dalla difesa della controinteressata, la decadenza del provvedimento concessorio edilizio  non può mai  conseguire  da mere irregolarità formali, ma dal fatto che i lavori non siano stati iniziati e compiuti nei termini stabiliti (art. 31 l.u.).<br />
Orbene, nel caso all’esame, si oppone peraltro – con affermazione che non è stata in alcun modo confutata dalle controparti – che i lavori per realizzare il chiosco-bar furono non solo iniziati ma addirittura ultimati in un tempo inferiore all’anno.<br />
4.3.- Quanto all’affermazione secondo cui la concessione demaniale all’occupazione del sito sarebbe dovuta avvenire in considerazione alla situazione di fatto e urbanistica conseguente al termine dei lavori della metropolitana, trattasi di censura che involge un atto che risulta impugnato con autonomo ricorso, mentre nel caso all’esame si controverte più propriamente del provvedimento concessorio concernente la costruzione del chiosco bar. <br />
Su tale considerazione va condivisa l’osservazione della controinteressata che non appare qui conferente il  riferimento alla l. 28 marzo 1991, n. 112, che contiene la disciplina della localizzazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio (predisposizioni dei c.d. “piani commerciali”) ma non riguarda di certo il rilascio delle concessioni edilizie.<br />
4.4.- Anche l’ulteriore argomentazione (che si sostiene su quanto dichiarato dal Sindaco del Comune di Roma al Prefetto con nota dell’8 agosto 1994), secondo cui la concessione del suolo pubblico non sarebbe stata ripristinata “in forza di un diritto soggettivo”, non è riferibile all’oggetto della presente impugnativa nella quale si controverte unicamente della concessione edificatoria n. 733/c del 1997.<br />
Non può però sottacersi che la dichiarazione del Sindaco esprimeva in realtà un’ovvia considerazione giuridica dal momento che l’aspirazione al rilascio di un provvedimento concessorio postula pur sempre una posizione soggettiva di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.</p>
<p>5.- Con il primo motivo di ricorso, nel premettersi che l’area  de qua è sottoposta a vincolo tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (in forza del decreto ministeriale 17 aprile 1991 che ha dichiarato l’Ufficio PT di Piazza Bologna di particolare interesse storico artistico), si afferma che il Comune, prima di rilasciare la concessione edilizia,  avrebbe dovuto sottopoprre alla competente Sovrintendenza i progetti delle opere costruende, ai sensi dell’art. 18 di detta legge.<br />
Si soggiunge come lo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota del 25 ottobre 1993, provocata da una petizione dei cittadini della zona, aveva ritenuto che la localizzazione del chiosco all’interno della Piazza contrastasse “con i criteri di tutela sanciti dall’art. 21 della legge 1089/39, dalle visuali e dalle prospettive dell’edificio delle Poste, sottoposto a vincolo ai sensi della predetta legge n. 1089”; che peraltro la Sovrintendenza AA.BB.AA del Comune di Roma in data 6 novembre 1993, in riferimento all’importanza del complesso monumentale delle Poste prospiciente la Piazza, aveva ritenuto di sconsigliare “l’inserimento di nuova cubatura”.<br />
Quanto al “parere riportato in premessa della concessione edilizia impugnata che peraltro sembra costituire un mero atto interno comunale, di cui peraltro non si conosce il contenuto né l’effettiva autorità emanante ”, se ne sostiene l’assoluta irrilevanza anche in considerazione della precitata nota di segno negativo del Ministero per i beni ambientali e architettonici, “organo gerarchicamente supremo in materia”.<br />
5.1.- Il motivo non è fondato.<br />
La semplice lettura del preambolo della concessione edificatoria impugnata smentisce che l’amministrazione comunale abbia omesso di acquisire sul progetto dell’opera il parere dell’autorità preposto alla tutela del vincolo, imposto sull’area di riferimento dal Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto del 17 aprile 1991.<br />
 Nel citato preambolo, infatti, si fa specifico riferimento al “nulla osta della Soprintendenza B.A.A.R. del 18.3.94 prot. 3012”, sicché era chiaramente percepibile che il progetto dell’opera che si intendeva costruire era stato sottoposto al parere dell’autorità competente ad esprimersi ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e nel contempo che tale parere era intervenuto in senso favorevole.<br />
Peraltro, la riferita espressione linguistica, stante la sua chiarezza lessicale, non era idonea ad ingenerare dubbi di sorta sulla valenza e sulla portata del nulla osta e non giustifica per nulla l’asserzione della deducente secondo cui con essa si sarebbe fatto riferimento a “un mero atto interno comunale, di cui peraltro non si conosce il contenuto né l’effettiva autorità emanate” (pag. 6 del ricorso).<br />
Quanto, poi, alla circostanza che l’autorità competente ad esprimere un parere sulla compatibilità dell’opera si fosse precedentemente espressa, con nota del 25 ottobre 1993, in senso negativo alla localizzazione del chiosco all’interno dell’area di Piazza Bologna, la circostanza risulta chiarita dalla medesima autorità, con la precitata e successiva nota del 18 marzo 1994, costituente, come si è precisato, l’atto autorizzatorio specificamente menzionato nella premessa dell’atto impugnato. Con tale atto, infatti, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma esplicita il motivo del suo revirement con la testuale considerazione che “contrariamente a quanto espresso nella sopracitata nota (id est: la nota del 25 ottobre 1993), non si tratta dello spostamento del chiosco dall’attuale ubicazione, ma del suo ricollocamento nel precedente sito, da cui era stato provvisoriamente rimosso per i lavori relativi alla metropolitana”.<br />
Va peraltro, e decisivamente, considerato – giusta l’annotazione della difesa della controinteressata – che la nota n. 11001 del 1993 non ha forza e dignità di parere assunto nel procedimento preordinato al rilascio del provvedimento concessorio in contestazione, ma consta semplicemente in un’esternazione della Soprintendenza  sollecitata da una petizione di cittadini interessati alla non ricollocazione dell’opera sul sito dove questa era precedentemente ubicata.<br />
Diversamente, la nota n. 3012 del 1994 costituisce l’atto tipico (“nulla osta”)  previsto nella sequenza procedimentale mirata alla concessione del provvedimento edificatorio.</p>
<p>6.- Con il secondo motivo deduce la ricorrente come nella fattispecie difetterebbero altre pronunce di ulteriori organi competenti ad esprimere il loro parere nel procedimento in questione.<br />
In particolare, mancherebbero i seguenti pareri:<br />
&#8211; quello dell’Ufficio speciale per il coordinamento e la vigilanza della metropolitana, dal momento che esisterebbero su quel sito varie strutture tecniche della stazione Metropolitana;<br />
&#8211; quello dell’ACEA, per la presenza di cabine elettriche riferibili al metrò;<br />
&#8211; quello dei vigili del fuoco, in ragione dell’inserimento del manufatto in un contesto di impianti tecnologici attinenti alla sfera di competenza di detti vigili;<br />
&#8211; quello vincolante – se si tiene conto del fatto che il chiosco ricade in zona N del P.R.G. – del Servizio giardini .<br />
Risulterebbe poi  violato l’art. 3 delle N.T.A.  che, per le zone N, come modificato dalla delibera del Comune di Roma n. 136 del 18 luglio 1997, stabilisce che “l’installazione dei manufatti di carattere commerciale deve risultare compatibile con l’esigenza della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, monumentale e delle zone archeologiche, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e riportare la preventiva autorizzazione degli enti all’uopo preposti”.<br />
6.1.- Il motivo va disatteso.<br />
Intanto, la mancanza del parere del Servizio giardini è smentita dalla documentazione esibita dalla Casina Fiorita dalla quale risulta che il parere in questione è stato reso con nota n.10884 del 22 luglio 1993. Nella specie, il parere alla ricostruzione del chiosco-bar in Piazza Bologna è intervenuto in senso favorevole alle condizioni puntualmente indicate in detta nota.<br />
Quanto agli altri pareri, sopra enumerati, se ne assume la mancanza in modo piuttosto generico non indicandosi la fonte normativa che ne giustificherebbe la presenza in relazione al provvedimento concessorio assentito con l’impugnata determinazione dirigenziale.<br />
Tale fonte non potrebbe rinvenirsi nel precitato art. 3 delle N.T.A. il quale si limita a ribadire la necessità che i manufatti di carattere commerciale acquisiscano preventivamente l’autorizzazione degli enti preposti alla tutela di determinate materie (in particolare la tutela paesaggistica e archeologica) alle quali non pervengono i asseritamene mancanti.</p>
<p>7.- Con il terzo motivo di ricorso si afferma che la costruzione del chiosco-bar  non sarebbe rispettoso del parere espresso dal Comitato tecnico consultivo regionale con la decisione n.265/4 del 3 luglio 1992, secondo cui, nelle zone M1, M3 e N (che è quella su cui insiste il manufatto), “le attività commerciali ammesse sono quelle in cui viene riconosciuto dall’amministrazione comunale una stretta correlazione con lo specifico uso pubblico delle singole aree e tali da costituire un supporto necessario per una migliore fruizione del servizio da parte della collettività”.<br />
Si sostiene, in proposito, che l’opera progettata non costituisce un supporto necessario per il miglior godimento del giardino da parte della collettività.<br />
Si evidenzia, poi, come il chiosco in questione, poggiando le fondamenta sui solai della stazione, potrebbe danneggiare questi ultimi, trattandosi di costruzione non prevista nel progetto originale al cui interno “dovranno essere collocate diverse tonnellate di peso tra impianti, macchine, merci e materiali da costruzione”, con conseguente rischio per l’incolumità dei sottostanti passeggeri della metropolitana. Ciò sarebbe stato confermato dalla precitata nota del Ministero dei beni culturali e ambientali prot. n. 11001/1993 che avrebbe sconsigliato l’inserimento del chiosco nella Piazza anche in relazione agli elementi architettonici dei servizi della metropolitana.<br />
7.1.- Anche tale motivo va disatteso.<br />
L’inserimento  su area pubblica dell’attività commerciale derivante all’insediamento del chiosco, in termini di utilità per la collettività, afferisce a un giudizio di opportunità riservato alla sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione. Sicché si versa nell’ambito di valutazioni che attengono al merito amministrativo che non possono essere sindacate dal giudice di legittimità se non per evidenti vizi logici che, nella specie, non appaiono ravvisabili.<br />
Quanto poi alla  pericolosità della struttura che si andrà a costituire, trattasi di asserzione genericamente enunciata non supportata, anche nella consulenza tecnica esibita dalla ricorrente, da una qualche produzione documentale.<br />
Non è poi rispondente che, con la precitata nota n. 11001 del 1993, il Ministero dei beni culturali e ambientali abbia ipotizzato l’insorgenza di una possibile situazione di pericolosità quale conseguenza della costruzione del chiosco,  così come non è rispondente che  la medesima amministrazione abbia ricollegato alla futura costruzione del manufatto  una grave alterazione del sito, la quale è stata, si, affermata ma con esclusivo riferimento causale “agli elementi architettonici dei servizi della metropolitana”.</p>
<p>8.- Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione della deliberazione consiliare n. 136 del 18 luglio 1997, nella parte in cui stabilisce che nelle zone N la concessione di suolo demaniale non può essere superiore a mq. 12 e, in caso di convenzione con il Comune, a mq. 30.<br />
Si pone in rilievo che nella fattispecie non è intervenuta alcuna convenzione e che comunque la concessione edilizia qui gravata è relativa a un’area di mq. 65 e dunque ben superiore a entrambe le misure previste nella suddetta deliberazione.<br />
8.1.- Osserva la Sezione che la censura investe il provvedimento concernente la concessione di occupazione di suolo pubblico; di conseguenza non può trovare ingresso nel presente giudizio  nel quale si controverte della legittimità del solo provvedimento edificatorio del chiosco bar.</p>
<p>9.- L’ultimo motivo deduce la violazione dell’art. 28 del regolamento di esecuzione dell’art. 18 del codice della strada, il quale dispone che, nei centri abitati, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle costruzioni, ricostruzione o ampliamento dei manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a 10 m. per le strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali).<br />
Nel caso di specie la suddetta previsione risulterebbe del tutto violata in quanto la localizzazione della costruzione dell’edificio chiosco-bar dista dal ciglio stradale di appena 5 metri circa.<br />
9.1.- Il motivo non può essere favorevolmente apprezzato.<br />
Come pertinentemente rilevato dalla difesa della controinteressata, la censura come dedotta risulta dimensionata sul testo di una norma, l’art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che è stata poi sostituita dall’art. 1 del D.P.R. 26 aprile1993, n. 147.<br />
Infatti, la norma in questione è stata riformulata nel senso che per le strade di tipo E e F, nei casi previsti dal suo comma 1, e cioè “nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade”, all’interno dei centri abitati, “non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione”.</p>
<p>10.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.</p>
<p>11. Rimangono quindi da esaminare i motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente, con atto notificato tra il 9 e il 10 gennaio 1998, nel presupposto della successiva conoscenza del nulla osta della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma intervenuto in data 18 marzo 1994.<br />
11.1.- Di tali motivi la controinteressata oppone la tardività in quanto il nulla osta de quo, in quanto richiamato nel preambolo del provvedimento concessorio impugnato, era certamente nella conoscibilità della società ricorrente, mediante l’attivazione degli strumenti  acquisitivi previsti dalla legge n. 241 del 1990.<br />
Può però prescindersi dall’esame dell’eccezione che precede in ragione dell’infondatezza di tali motivi.<br />
Il Collegio ha gia esplicitato, in sede di disamina e confutazione del primo motivo del ricorso principale, le ragioni per le quali il parere qui impugnato non appare contraddittorio con il precedente parere n. 11001 del 1993 della medesima autorità soprintendentizia. Il quale – è opportuno rimarcare &#8211; non è stato reso nell’ambito del procedimento preordinato al rilascio del provvedimento concessorio in contestazione, risolvendosi in una mera esternazione della Soprintendenza che era stata  sollecitata da una petizione di cittadini interessati alla non ricollocazione dell’opera sul sito dove questa era precedentemente ubicata.</p>
<p>12. In conclusione il ricorso va respinto.<br />
Giusti motivi spingono a compensare tra le parti spese di giudizio e onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione seconda- bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese di lite.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-2-2005-n-1447/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1443</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-1443/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-1443/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1443</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sestini è inammissibile la revoca delle dimissioni da Consigliere municipale in caso di cessazione della causa di incompatibilità 1. Elezioni – Incompatibilità – E’ limite inderogabile alla volontà elettorale – Motivi 2. Pubblico impiego – Disciplina rapporto di lavoro – Consigliere di Municipio Comunale – Dimissioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-1443/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1443</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-1443/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1443</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>è inammissibile la revoca delle dimissioni da Consigliere municipale in caso di cessazione della causa di incompatibilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Incompatibilità – E’ limite inderogabile alla volontà elettorale – Motivi</p>
<p>2. Pubblico impiego – Disciplina rapporto di lavoro – Consigliere di Municipio Comunale – Dimissioni per cause di incompatibilità – Revoca – Ammissibilità &#8211;  Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disciplina delle incompatibilità si pone quale inderogabile limite di ordine pubblico al rispetto della volontà elettorale, rispondendo alla fondamentale esigenza dell’Ordinamento democratico a che siano evitate situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ovvero  indebite sovrapposizioni fra ruoli istituzionali distinti, discendendone  in caso di mancata tempestiva rimozione della causa, la definitiva decadenza dal pubblico ufficio.</p>
<p>2. Non è ammissibile la revoca delle dimissioni da Consigliere di un Municipio comunale, una volta venuta meno la causa di incompatibilità (nella fattispecie l’elezione al Consiglio comunale, poi annullata in sede giurisdizionale) che le aveva imposte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6658/2003 proposto dal</p>
<p>Signor <b>Franco Santese</b>, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giusepe e Francesco Schillaci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, Via G. Mazzini n. 121;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Sebastiano Capotorto ed elettivamente domiciliato presso la sede dell&#8217;Avvocatura comunale in Roma,Via del Tempio di Giove n. 21;<br />
e nei confronti</p>
<p>della Signora <b>Claudia Lovisetto</b>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Baglioni e Arturo Salerni  ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Carso n. 23;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento  prot. n. CLL30556 del 6.5.2003, con cui il Comune di Roma, Municipio Roma X – Cinecittà, a firma del Presidente, ha rigettato la richiesta di revoca  delle dimissioni dalla carica di Consigliere municipale, presentate dal Signor Santese in data 11.12.2002, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.   </p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati F. Schillaci e F. Baglioni; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Il ricorrente, essendosi candidato alle elezioni locali del 13 maggio 2001, veniva confermato alla carica di Consigliere del Municipio Roma X, mentre non conseguiva un numero di preferenze sufficiente, nella propria lista, ai fini dell’elezione al Consiglio comunale.<br />	<br />
	A seguito della sentenza a lui favorevole del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 9988 del 7.11.2002 (concernente le modalità di computo delle preferenze in alcuni seggi) e della successiva nomina ad Assessore comunale di uno degli eletti della propria lista (con conseguenti dimissioni dal Consiglio), il medesimo veniva poi proclamato Consigliere comunale, con delibera consiliare n. 173 del 18.11.2002.<br />	<br />
	Su sollecitazione del Presidente del Consiglio comunale (che aveva minacciato di aprire un procedimento di decadenza), con lettera dell’11.12.2002 l’interessato  effettuava, come prescritto, l’opzione fra le due cariche, rassegnando le dimissioni da quella di Consigliere del X Municipio.<br />	<br />
	Il Consiglio municipale, di conseguenza, con deliberazione n. 43 del 12.12.2002, sanciva il subentro nella carica dell’odierna controinteressata.<br />	<br />
	Successivamente, il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 1489 del 21.3.2003 annullava la sopra indicata sentenza del TAR , e di conseguenza il Consiglio comunale, con delibera n. 34 del 25.3.2003, reintegrava i precedenti componenti, dichiarando decaduto l’interessato, che a sua volta, in data 11.12.2002, chiedeva di revocare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere municipale, essendo venute meno le cause di incompatibilità che le avevano motivate.<br />	<br />
	Il Presidente del Municipio Roma X, peraltro, con  nota   prot. n. CLL30556 del 6.5.2003, rigettava la richiesta di revoca  delle dimissioni.<br />	<br />
	Il Signor Santese ricorreva contro il predetto diniego, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e per eccesso di potere sotto molteplici aspetti sintomatici.<br />	<br />
	Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata, che eccepivano l’inammissibilità del ricorso  ed argomentavano l’infondatezza delle censure dedotte.<br />	<br />
	Con ordinanze n. 3699/2003 e n. 2848/2004 questa Sezione respingeva le sue successive domande cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati. Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il ricorso è stato, infine, introitato dal Collegio per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Il giudizio in epigrafe si incentra sulla questione se sia possibile o meno revocare le dimissioni da Consigliere di un Municipio comunale, una volta venuta meno la causa di incompatibilità (in questo caso, l’elezione al Consiglio comunale, poi annullata in sede giurisdizionale) che le avevano imposte.<br />	<br />
	Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di inammissibilità, eccepita in ragione della mancata tempestiva impugnazione della precedente nota del Presidente del Consiglio municipale, che   aveva imposto di presentare le dimissioni senza attendere l’esito dell’appello dei controinteressati davanti al Consiglio di Stato.<br />	<br />
	La lesività della predetta nota era stata, infatti, del tutto ipotetica  finché il ricorrente aveva mantenuto l’investitura al Consiglio comunale, e si è poi, concretamente, manifestata solo al momento in cui il medesimo Presidente ha respinto la revoca delle dimissioni, con successiva nota tempestivamente impugnata dal ricorrente.<br />	<br />
	Nel merito, il ricorrente argomenta che, essendo state le dimissioni, in realtà, “un atto non volontario, obbligato dall’inderogabile necessità di eliminare le ragioni di incompatibilità con la carica di Consigliere comunale” (così recita l’impugnata nota che ne respinge la revoca), la decisione di non consentirne la revoca al venir meno del cumulo di incarichi, vietato dall’art. 65, comma 3, del D,Lgs. N. 267/2000, sarebbe stata del tutto irragionevole, ed avrebbe altresì violato la volontà espressa dagli elettori, oltrechè il principio della “restituitio in integrum”, sancito dalla giurisprudenza amministrativa, si afferma, al venir meno della causa di interruzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.<br />	<br />
	La medesima decisione sarebbe altresì stata immotivata (limitandosi la nota impugnata a convenire sulla mancanza di riferimenti giuridico-istituzionali certi per la fattispecie in esame) e lesiva del principio di buon andamento dell’Amministrazione, precludendo al ricorrente la possibilità di  rispondere alla fiducia manifestata dagli elettori del Municipio.<br />	<br />
	L’Amministrazione e la controinteressata (subentrata al ricorrente nel Consiglio municipale) osservano che le dimissioni sono state, in realtà una scelta del ricorrente, il quale ha, prima, optato per il Consiglio comunale, anziché chiedere di posporre l’esecuzione della sentenza del TAR agli esiti dell’appello, e, poi, aderito alla richiesta di dimissioni del Presidente del Municipio, anziché insistere affinché si attendesse il responso del Consiglio di Stato.<br />	<br />
	Le stesse Parti resistenti, pertanto,  contrappongono alle argomentazioni  del ricorrente la generale disciplina dell’istituto delle dimissioni, che nel diritto civile, così come in quello amministrativo e, in particolare, in quello degli Enti  Locali (testo unico approvato con D.P.R. n. 267/2000, Regolamento comunale) sono sempre irrevocabili, anche al variare delle circostanze che le potevano aver occasionate.<br />	<br />
	Le Parti disputano, in particolare, circa l‘applicabilità o meno, alla fattispecie in esame, dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali), che prescrive espressamente l’irrevocabilità delle dimissioni volontarie, ma solo per i Consiglieri comunali  e provinciali.<br />	<br />
	A giudizio del Collegio, la controversia in esame, pur oggetto di un nutrito scambio di articolate memorie, deve essere più attentamente inquadrata partendo, ai fini della decisione, dalla ricostruzione della natura giuridica dell’atto di cui  si chiede la revoca.<br />	<br />
	Al  riguardo, alla luce della documentazione dedotta in atti, non vi è dubbio che non si trattava di un atto di dimissioni volontarie, bensì di un atto necessitato, imposto a pena di decadenza dal Presidente del Consiglio municipale, nell’ambito della sua funzione di garanzia del corretto funzionamento dell’Organo collegiale.	<br />	<br />
	Più in particolare, a seguito della proclamazione della sua elezione da parte del Consiglio comunale (delibera consiliare n. 173 del 18.11.2002), il ricorrente si era trovato nella situazione di incompatibilità prevista dall’art. 65, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ed aveva, quindi, dovuto optare, a pena di decadenza, ai sensi del successivo art. 69, comma 4,  fra le due cariche, scegliendo quella di Consigliere comunale. Le conseguenti dimissioni dall’altra carica, di Consigliere municipale, costituivano, quindi, un mero atto dovuto, al  fine di eliminare una situazione di incompatibilità che avrebbe, comunque, comportato la decadenza dell’interessato.<br />	<br />
	Come già evidenziato da questa Sezione in sede cautelare, la disciplina delle incompatibilità si pone quale inderogabile limite di ordine pubblico al rispetto della volontà elettorale, rispondendo alla fondamentale esigenza dell’Ordinamento democratico a che siano evitate situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ovvero  indebite sovrapposizioni fra ruoli istituzionali distinti, discendendone quale conseguenza, in caso di mancata tempestiva rimozione della causa, la –definitiva- decadenza dal pubblico Ufficio.<br />	<br />
	L’incompatibilità in esame, in particolare, è espressamente sancita dal D.Lgs. n. 267/2000 che, all’art. 65, comma 3, al fine di evitare di vanificare le esigenze di decentramento ed autogoverno perseguite con l’introduzione dei Municipi ed in conformità all’ormai costituzionalizzato principio di “sussidiarietà”, sancisce che “la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune”. La relativa disciplina è posta dal successivo art. 69, secondo cui  “L&#8217;amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità”. Entro i 10 giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente “invitando  l&#8217;amministratore a rimuovere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità” o ad esprimere, se del caso, “la opzione per la carica che intende conservare”. ”La norma conclude che “Qualora l&#8217;amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto”.<br />	<br />
	Sono quindi previsti, a pena di decadenza, termini tassativi per la rimozione dell’incompatibilità, ovvero per l’opzione per una delle due cariche incompatibili, in conformità ai principi di effettività e continuità di funzionamento dei collegi amministrativi e, in particolare,  ai principi di stabile e corretta composizione dei collegi elettivi a base democratica.<br />	<br />
	Ne consegue che il ricorrente, non avendo tempestivamente rimosso la causa di incompatibilità, ed avendo, anzi, definitivamente optato per la carica –incompatibile- di Consigliere comunale, doveva necessariamente dimettersi, ovvero essere dichiarato decaduto, dalla carica di Consigliere municipale, con il conseguente consolidarsi dell’organo collegiale in una nuova composizione, non più alterabile indipendentemente dagli eventuali accadimenti che potessero aver, successivamente, riguardato il ricorrente.<br />	<br />
	In base alla considerazioni sopra riportate, l’impugnata  decisione di respingere la revoca delle dimissioni, da un lato, appare essere stata correttamente motivata dall’assenza di norme derogatorie del principio di salvaguardia della composizione degli organi elettivi e, dall’altro, non sembra avere in alcun modo pretermesso la volontà degli elettori, che avevano votato il ricorrente per il Municipio pur essendo candidato anche per il Consiglio comunale.<br />	<br />
	 Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Signor Franco Santese, come in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° dicembre  2004 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Domenico LA MEDICA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Roberto CAPUZZI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Raffaello SESTINI &#8211;	Primo referendario &#8211; Relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-1443/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.1443</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-765/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-765/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.765</a></p>
<p>Pres. Luigi Trivellato; Est. Lorenzo Stevanato la destinazione d&#8217;uso è rilevante sotto il profilo urbanistico soltanto se avviene tra diverse categorie urbanistiche, mentre non rileva se la categoria urbanistica rimane immutata Edilizia e urbanistica – Destinazione d’uso – Nozione. La destinazione d’uso è rilevante sotto il profilo urbanistico soltanto se</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-765/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-765/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.765</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Trivellato; Est. Lorenzo Stevanato</span></p>
<hr />
<p>la destinazione d&#8217;uso è rilevante sotto il profilo urbanistico soltanto se avviene tra diverse categorie urbanistiche, mentre non rileva se la categoria urbanistica rimane immutata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Destinazione d’uso – Nozione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La destinazione d’uso è rilevante sotto il profilo urbanistico soltanto se avviene tra diverse categorie urbanistiche (residenziale, commerciale-direzionale, produttiva, agricola: vd. art. 92, co. 3. lett. a, L.R. 61/85), mentre non rileva se la categoria urbanistica  rimane immutata. Ne consegue che non comporta una destinazione d’uso la trasformazione in stalla di un ripostiglio agricolo, quando esso non implichi la realizzazione di opere edilizie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> seconda sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei signori magistrati:<br />
	Luigi Trivellato	Presidente<br />	<br />
	Lorenzo Stevanato	Consigliere, relatore<br />	<br />
	Elvio Antonelli	Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 355/00 proposto da<br /><b>Dal Magro Mario</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Capraro e Renato Speranzoni con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Trichiana</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dal provvedimento sindacale 11.10.1999 n. 193, con cui sono stati sospesi i lavori di trasformazione in stalla di un locale autorizzato come ripostiglio agricolo, dell’ordinanza dirigenziale 9.12.1999 n. 941 di convalida e dell’ordinanza dirigenziale 9.12.1999 n. 946, con cui è stata ordinata al ricorrente la rimessa in pristino.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />	<br />
vista la propria ordinanza 23.2.2000 n. 292/00 con cui è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente;<br />
visti la propria ordinanza istruttoria 7.10.2004 n. 4047/04 ed il relativo adempimento da parte dell’amministrazione comunale;<br />
viste la memoria del ricorrente e le note d’udienza;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
	udito alla pubblica udienza del 27.1.2005 l’avv. M. Rosaria Iannelli in sostituzione dell’avv. Speranzoni per il ricorrente.	<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>A sostegno del ricorso contro i provvedimenti in epigrafe sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1) violazione dell’art. 7 L. 241/90;<br />
2) eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria, nel rilievo che il ricorrente aveva sempre mantenuto la destinazione d’uso a stalla senza mai eseguire opera alcuna;<br />
3) violazione di legge (art. 4 L. 10/77; art. 4 L. 47/85; art. 91 L.R. 61/85) nel rilievo che non è mai stato compiuto alcun abuso edilizio e comunque, non essendo stata eseguita alcuna opera, sarebbe applicabile soltanto una sanzione pecuniaria.<br />
	L’intimata Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
	Con ordinanza istruttoria 7.10.2004 n. 4047/04 sono stati richiesti all’amministrazione comunale chiarimenti e documenti, prodotti in giudizio il 31.12.2004, in ordine alla circostanza se il controverso mutamento di destinazione d’uso (trasformazione di un ripostiglio agricolo in stalla) sia avvenuto con opere.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Sono impugnate l’ordinanza sindacale 11.10.1999 n. 193, con cui sono stati sospesi i lavori di trasformazione in stalla di un locale autorizzato come ripostiglio agricolo, l’ordinanza dirigenziale 9.12.1999 n. 941 di convalida e l’ordinanza dirigenziale 9.12.1999 n. 946, con cui è stata ordinata al ricorrente la rimessa in pristino di un ripostiglio agricolo.<br />	<br />
Tra le censure dedotte, è fondata ed assorbente quella, di cui al col terzo motivo, di violazione di legge nel rilievo che, non essendo stata eseguita alcuna opera edilizia, non vi è nemmeno alcun mutamento sostanziale di destinazione d’uso che, com’è noto, è rilevante (sotto il profilo urbanistico) soltanto se avviene tra diverse categorie urbanistiche (residenziale, commerciale-direzionale, produttiva, agricola: vd. art. 92, co. 3. lett. a, L.R. 61/85), mentre nella fattispecie la categoria urbanistica è rimasta sempre quella agricola.<br />
Invero, dal rapporto della Polizia municipale 7.10.1999 e dai chiarimenti forniti dal Sindaco con nota 27.12.2004, acquisiti al giudizio a seguito dell’ordinanza istruttoria citata in fatto, è risultato che la trasformazione in stalla del ripostiglio agricolo è avvenuta senza opere edilizie.<br />
Non si giustificano, perciò, né l’ordine di sospensione dei lavori, come detto inesistenti, né la successiva ordinanza di rimessa in pristino.<br />
Il ricorso va pertanto accolto.<br />
	Le spese e le competenze del giudizio possono essere compensate, concorrendo giusti motivi.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe.<br />	<br />
	Compensa le spese del giudizio tra le parti.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 27 gennaio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-23-2-2005-n-765/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. O. Di Ninno (Avv. P.L. D’Arrigo) contro il Ministero della Giustizia, Collegio Arbitrale di Disciplina, Segreteria della O.G. e degli AA.GG. (non costituito) in materia di pubblico impiego privatizzato, ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 45, comma 17, del D.L.vo 80/98, deve aversi riguardo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> O. Di Ninno (Avv. P.L. D’Arrigo) contro il Ministero della Giustizia, Collegio Arbitrale di Disciplina, Segreteria della O.G. e degli AA.GG. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>in materia di pubblico impiego privatizzato, ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 45, comma 17, del D.L.vo 80/98, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego privatizzato &#8211; Sanzione disciplinare impugnata ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 7, D.L.vo n. 29/93 (e succ. mod.) – Riparto di giurisdizione &#8211; Discrimine temporale di cui all&#8217;art. 45, comma 17, D.L.vo n. 80/98 – Deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale &#8211; Decisione posteriore al 30 giugno 1998 &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 7, D.L.vo n. 29/93, come sostituito dall&#8217;art. 27 D.L.vo n. 546/93, ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell&#8217;art. 45, comma 17, D.L.vo n. 80/98 per l&#8217;operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce &#8211; al pari del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente &#8211; un atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro, con la conseguenza che, ove tale decisione sia posteriore al 30 giugno 1998, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1210/00 proposto da<br />
<b>DI NINNO Osvaldo</b> rappresentato e difeso dall’avv. Pier Luigi D’Arrigo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luisa Pravisani, in Firenze, via dei Servi n. 44,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della giustizia</b>, Collegio arbitrale di disciplina, Segreteria della O.G. e degli AA.GG., non costituito in giudizio,<br />
per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
della sanzione disciplinare irrogata dal Collegio arbitrale di disciplina con decisione del novembre 1999 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente avverso il P.D.G. del 17 giugno 1999, riduceva la sanzione a cinque giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza n. 789/00 di rigetto della domanda cautelare; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Viene impugnato l’atto con il quale il Collegio arbitrale di disciplina del Ministero della giustizia, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal ricorrente, funzionario di cancelleria presso il Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, ha irrogato a carico del medesimo la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata di cinque giorni.<br />
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
Anche a prescindere dalla questione della corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che la notificazione del ricorso non è avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma presso gli uffici dell’Amministrazione intimata, occorre rilevare che, in materia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Come rilevato, infatti, dalla Suprema Corte, in materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 7, d.lgs 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall&#8217;art. 27 d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546, ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell&#8217;art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 per l&#8217;operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce &#8211; al pari del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente &#8211; un atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro, con la conseguenza che, ove tale decisione sia posteriore al 30 giugno 1998, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile, sez. un., 26 giugno 2002, n. 9335).<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Nulla per le spese.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla per le spese.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 23 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.880</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-880/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-880/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-880/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.880</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est. P. Ballatore (Avv. S. Bracci) contro il C.N.R. e l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di M. Aliberti, S. Genovesi e M. Atzori (non costituiti) sui criteri di valutazione dei titoli in una procedura concorsuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-880/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.880</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-880/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.880</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> P. Ballatore (Avv. S. Bracci) contro il C.N.R. e l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di M. Aliberti, S. Genovesi e M. Atzori (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di valutazione dei titoli in una procedura concorsuale per il conferimento di tre assegni di ricerca</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Procedura concorsuale per il conferimento di tre assegni di ricerca &#8211; Criteri di valutazione dei titoli – Preferenza per il corso di studi universitari rispetto a tutti gli altri titoli scientifici &#8211; Irragionevole interpretazione delle prescrizioni del bando in relazione ai principi generali in materia di conferimento di assegni di ricerca &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il comportamento della Commissione esaminatrice di una procedura concorsuale per il conferimento di tre assegni di ricerca nella parte in cui, al momento di individuare le categorie di titoli oggetto di valutazione, ha deciso di privilegiare il corso di studi universitari rispetto a tutti gli altri titoli scientifici post laurea in possesso dei candidati, attribuendo ai primi 70 punti su 100 e ai secondi 12 punti su 100, con ciò interpretando irragionevolmente le prescrizioni del bando in relazione ai principi generali in materia di conferimento di assegni di ricerca. È del tutto evidente, infatti, che la finalità di tali erogazioni è quella di incentivare l’approfondimento della formazione dei soggetti che abbiano una specifica e documentata attività di ricerca, come prescritto, del resto, anche dall’art. 3 del disciplinare richiamato dall’art. 10 del bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2135/03 proposto da</p>
<p><b>BALLATORE PAOLA</b> rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Bracci ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo T.A.R.</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR</b> &#8211; in persona del Presidente pro tempore, e l’<b>Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo”</b>, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Aliberti Massimo, Genovesi Simone e Atzori Maurizio</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento in data 20 ottobre 2003 di approvazione della graduatoria di merito della selezione per titoli per il conferimento di tre assegni di ricerca per attività da svolgersi nell’ambito di laboratori dell’Istituto di scienza e tecnologie dell<br />
&#8211; del verbale della Commissione esaminatrice in data 17 ottobre 2003;<br />
per quanto possa occorrere del bando di selezione pubblica n. 20/2003 – ISTI;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso e in particolare dell’eventuale provvedimento di attribuzione dell’assegno di ricerca ai candidati risultati vincitori;</p>
<p>e per l’annullamento,<br />
proposto con motivi aggiunti,<br />
del provvedimento a firma del Direttore dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo”, prot. 3048 in data 23 dicembre 2003 di approvazione della nuova graduatoria di merito della selezione per titoli per il conferimento di tre assegni di ricerca per attività da svolgersi nell’ambito di laboratori dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo”; </p>
<p>e per la condanna<br />
previo accertamento del relativo diritto, dell’Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti a seguito dell’adozione degli atti impugnati;</p>
<p>nonché per l’annullamento,<br />
proposto con ulteriori motivi aggiunti,<br />
&#8211; dei provvedimenti di nomina dei tre candidati risultati vincitori emanati rispettivamente in data 29 ottobre 2003 e 27 novembre 2003, conosciuti solo in data 31 marzo 2004; <br />
&#8211; nonché, per quanto possa occorrere, della nota prot. 808 del 30 marzo 2004 a firma del Direttore l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo”;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti recanti la proposizione di motivi aggiunti notificati rispettivamente in data 12 febbraio 2004 e 21 maggio 2004;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 1290/03 di accoglimento della domanda cautelare, nonché l’ordinanza n. 102/04 di rigetto dell’ulteriore istanza di provvedimenti cautelari;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Riferisce la ricorrente di avere partecipato alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di tre assegni di ricerca per attività da svolgersi nell’ambito di laboratori dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo”, indetta ai sensi dell’art. 51, comma 6, della l. n. 449/1997.<br />
All’esito della selezione la deducente è risultata collocata al 14° posto della graduatoria conseguendo la votazione di 75,2/100.<br />
Presa visione dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, la ricorrente, raffrontando i punteggi attributi ai candidati risultati vincitori, ha rilevato che le valutazioni compiute dal predetto organo si palesavano incongruenti rispetto ai titoli dalla medesima posseduti e perciò lesive della sua aspettativa a conseguire l’assegno di ricerca posto a concorso.<br />
Contro gli atti del relativo procedimento ricorre perciò la sig.ra Ballatore chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, del disciplinare concernente il conferimento di assegni di ricerca del CNR, in particolare dell’art. 5; Violazione dello schema di bando pubblico allegato al predetto disciplinare. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di selezioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda la valutazione e l’attribuzione del punteggio per i titoli e le pubblicazioni. Eccesso di potere per errore sui presupposti e per difetto di motivazione, nonché per illogicità ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per sviamento.<br />
2. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dei principi generali in materia di selezioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda la valutazione e l’attribuzione del punteggio per i titoli e le pubblicazioni. Eccesso di potere per errore sui presupposti e per difetto di motivazione, nonché per difetto di istruttoria.<br />
Con ordinanza n. 1290/03 depositata il 10 dicembre 2003 veniva accolta, ai soli fini del riesame, la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
In ottemperanza alla suddetta ordinanza l’Amministrazione, riunita nuovamente la Commissione esaminatrice, adottava un nuovo provvedimento, in data 23 dicembre 2003, con cui il Direttore dell’Istituto approvava la nuova graduatoria di merito della selezione in controversia nella quale la ricorrente risultava classificata al 13° posto e, quindi, in posizione non ancora utile per il conseguimento di uno degli assegni di ricerca posti a bando.<br />
Conseguentemente, con motivi aggiunti notificati il 12 febbraio 2004, la dott.sa Ballatore impugnava anche tale atto deducendo i medesimi motivi già sopra rubricati e domandando, altresì, il risarcimento del danno asseritamente arrecatole, riservandone la quantificazione in corso di causa.<br />
Con ordinanza n. 102/04 depositata il 21 gennaio 2004 veniva dichiarata inammissibile l’ulteriore domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Con ulteriore atto notificato il 21 maggio 2004, all’esito dell’acquisizione di nuovi documenti resi noti attraverso apposita istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha impugnato anche gli atti di conferimento degli assegni di ricerca ai controinteressati, deducendo, per tale profilo di doglianza, i motivi precedentemente rubricati.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti, in epigrafe precisati, relativi al procedimento per il conferimento di tre assegni di ricerca per attività da svolgersi nell’ambito di laboratori dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” di Pisa.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Merita, in particolare, assorbente considerazione il primo mezzo di gravame con il quale vengono censurati i criteri adottati dalla Commissione esaminatrice per l’assegnazione dei punteggi ai titoli presentati da ciascun candidato, in violazione del bando di concorso e per effetto dei quali la ricorrente ha subito una illegittima svalutazione del curriculum vantato e delle pubblicazioni prodotte.<br />
L’art. 5 del bando prevedeva, tra l’altro, che gli aspiranti alla selezione dovevano depositare, al momento della presentazione della domanda, un certificato di laurea di carta libera, con votazione dei singoli esami e valutazione finale e un curriculum vitae con informazioni relative agli studi svolti e alle eventuali esperienze scientifiche e professionali acquisite. Il successivo art. 8 stabiliva che la Commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla selezione mediante valutazione dei titoli, disponendo complessivamente di 100 punti. <br />
In data 17 ottobre 2003, la Commissione esaminatrice disponeva di valutare le seguenti categorie di titoli: votazione di laurea (fino ad un massimo di punti 40); corso di studi universitari e votazioni riportate negli esami (fino ad un massimo di punti 30); attestati rilasciati da docenti universitari (fino ad un massimo di punti 12); curriculum ed eventuali documenti presentati, inclusa la tesi di laurea (fino ad un massimo 12); livello di conoscenza delle lingue inglese (fino ad un massimo di punti 6).<br />
Alla ricorrente veniva riconosciuto il punteggio complessivo 75,2/100 così ripartiti: punti 34/40 per il voto di laurea, punti 17,2/30 per la media dei voti universitari; punti 12/12 per gli attestati di docenti; punti 6/12 per il curriculum vitae, punti 6/6 per la conoscenza dell’inglese.<br />
Restando pressoché ininfluenti i punteggi attribuiti al curriculum, alla conoscenza della lingua inglese e agli attestati dei docenti, la differenza tra il punteggio attribuito alla ricorrente e quello conseguito dai controinteressati risultati vincitori è stato determinato dal peso preponderante attribuito al voto di laurea e alla media dei voti universitari.<br />
In sostanza, al momento di individuare le categorie di titoli oggetto di valutazione, la Commissione ha deciso di privilegiare il corso di studi universitari rispetto a tutti gli altri titoli scientifici post laurea in possesso dei candidati, attribuendo ai primi 70 punti su 100 e ai secondi 12 punti su 100, con ciò interpretando irragionevolmente le prescrizioni del bando in relazione ai principi generali in materia di conferimento di assegni di ricerca.<br />
È del tutto evidente, infatti, che la finalità di tali erogazioni è quella di incentivare l’approfondimento della formazione dei soggetti che abbiano una specifica e documentata attività di ricerca, come prescritto, del resto, anche dall’art. 3 del disciplinare richiamato dall’art. 10 del bando.<br />
Il disciplinare in argomento che regola il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce, infatti, all’art. 3 che “gli assegni di ricerca possono essere conferiti a coloro che abbiano una specifica ed documentata esperienza in attività di ricerca e che siano in possesso del diploma di laurea o del titolo di dottore di ricerca o di analogo titolo accademico conseguito all’estero” e soggiunge, all’art. 5 che, nell’adottare preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca, la Commissione deve includere tra gli stessi “i titoli, la valutazione dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia e dall’estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti ed istituzioni di ricerca, pubblici e privati, con contratti, borse di studi o incarichi, sia in Italia che all’estero”. <br />
Le scelte effettuate dalla Commissione hanno, invece, portato ad un evidente effetto distorsivo, ottenuto per mezzo di un preminente apprezzamento, in termini di punteggio, attribuito al corso di laurea (media dei voti riportati nei singoli esami e voto finale) di modo che la ricorrente, pur essendo in possesso di titoli e di una produzione scientifica ampiamente superiore rispetto ai candidati risultati vincitori, è stata collocata nella graduatoria in una posizione deteriore.<br />
La dottoressa Ballatore, invero, dopo avere conseguito la laurea in fisica del 1992, a differenza dei controinteressati, è in possesso del diploma di specializzazione post laurea e del diploma di dottorato di ricerca, oltre che vantare numerose pubblicazioni, ma la valutazione di tali titoli è stata sostanzialmente pretermessa dai criteri adottati dalla Commissione.<br />
Orbene, è pur vero che i criteri adottati in una procedura concorsuale per la scelta e la valutazione dei titoli sono espressione di un’ampia discrezionalità di cui gode la Commissione giudicatrice, ma è altrettanto indubitabile che essi possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale quando presentino manifesta irrazionalità e irragionevolezza (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 12 marzo 2003, n. 2430; Consiglio Stato, sez. V, 8 aprile 2000, n. 1928).<br />
Né vale, in proposito, affermare, come si legge nelle difese dell’Amministrazione, che si intendeva con la selezione per cui si controverte promuovere l’inserimento di giovani ricercatori all’interno dell’Istituto e che tale intento si evincerebbe, oltre che da alcune disposizioni del bando, dagli atti relativi alle determinazioni che hanno preceduto l’approvazione del bando stesso.<br />
Da un lato, infatti, tali argomentazioni costituiscono una inammissibile integrazione postuma delle motivazioni dell’atto impugnato, dall’altro si deve rilevare che, pur non dubitandosi della veridicità di tale assunto, la suddetta intenzione non è in alcun modo fatta palese dal bando stesso.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento degli atti impugnati, ivi compresi i provvedimenti di conferimento degli assegni di ricerca ai controinteressati.<br />
La ricorrente propone, altresì, una domanda risarcitoria in relazione al danno patrimoniale e morale asseritamente subito per effetto dei contestati provvedimenti.<br />
Osserva in argomento il Collegio che la ricorrente, oltre a non quantificare il pregiudizio subito e la misura economica del ristoro domandato, non fornisce alcuna prova sia in ordine all&#8217;an, sia con riguardo al quantum dello stesso come pure sarebbe suo onere (Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945; T.A.R. Molise, 2 settembre 2003, n. 668; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 13 agosto 2003, n. 1290).<br />
Deve, inoltre, rilevarsi che in materia di interessi pretensivi, come quello per la cui tutela agisce la ricorrente, il risarcimento del danno a seguito dall&#8217;annullamento del provvedimento opposto dalla P.A., é ipotizzabile quando la rinnovata attività amministrativa risulti connotata in termini tali da far ragionevolmente escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale in ordine all&#8217;adozione dell&#8217;atto ampliativo richiesto, mentre non può in linea di principio riconoscersi immediatamente nel caso contrario, quando cioè residui la possibilità di una legittima determinazione che non consista nell&#8217;atto anzidetto (T.A.R. Marche, 3 marzo 2003, n. 44; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 30 ottobre 2000, n. 6165).<br />
In altri termini, poiché non è dato conoscere a priori gli esiti della successiva attività che l’Amministrazione, sulla scorta degli effetti conformativi della pronuncia del giudice, dovrà porre in essere per darvi esecuzione, non è possibile in questa sede affermare che il bene della vita preteso dalla ricorrente sia certamente da ascrivere alla disponibilità della sfera giuridica della medesima.<br />
La domanda deve pertanto essere rigettata.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi specificati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-880/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.880</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.92</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-92/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.92</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo, Est. Morri Camera Territoriale del Lavoro di Brescia (avv.ti A. Carbonelli; M. Agostani; V. Angiolini) contro Provincia di Brescia (avv.ti M. Poli; K. Bugatti; G. Donati); Ministero della Funzione Pubblica, Ministero dell’Interno; Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato) Giustizia amministrativa &#8211; Regolamento di competenza &#8211; Impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-92/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-92/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.92</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Morri<br /> Camera Territoriale del Lavoro di Brescia (avv.ti A. Carbonelli; M. Agostani; V. Angiolini) contro Provincia di Brescia (avv.ti M. Poli; K. Bugatti; G. Donati); Ministero della Funzione Pubblica, Ministero dell’Interno; Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Regolamento di competenza &#8211; Impugnazione contestuale del provvedimento dirigenziale provinciale e del parere espresso dal Dipartimento per la funzione &#8211; Competenza territoriale del Tar Lazio &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La contestuale impugnazione del parere espresso dal Dipartimento per la funzione pubblica (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) unitamente al provvedimento dirigenziale provinciale non fonda la competenza del TAR del Lazio in quanto tale parere non assume natura provvedimentale nei confronti delle amministrazioni locali che – come nella specie – scelgono discrezionalmente se adeguarsi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Nadia Maccabiani, <a href="/ga/id/2005/3/1932/d">&#8220;La competenza territoriale periferica nonostante l’impugnazione di un atto (parere) dell’amministrazione centrale&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA<br />
SEZIONE DI BRESCIA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO MARIUZZO Presidente;<br />
GIANLUCA MORRI Ref., relatore;<br />
STEFANO MIELLI Ref.ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 22 febbraio 2005<br />
Visto il ricorso 113/2005 proposto da:</p>
<p><b>CAMERA TERRITORIALE DEL LAVORO DI BRESCIA &#8211; GCIL</b>rappresentata e difesa da:<br />
CARBONELLI ANTONIOAGOSTINI MICHELEANGIOLINI VITTORIOcon domicilio eletto in BRESCIAVIA D. TRIDENTINA., 10  presso<br />
CARBONELLI ANTONIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>rappresentata e difesa da:<br />
POLI MAGDABUGATTI KATIUSCIADONATI GISELLAcon domicilio eletto in BRESCIAPIAZZA  PAOLO VI, 16  presso<br />
POLI MAGDA<br />
e nei confronti di<br />
<b>MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA</b><br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio ope legis in BRESCIAVIA S. CATERINA, 6 presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Dirigente 5.10.2004, n. 753, disciplinante i requisiti di cittadinanza italiana per l&#8217;accesso al pubblico impiego e degli atti connessi;  </p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO <br />
MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA <br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI <br />
PROVINCIA DI BRESCIA <br />
Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì, i difensori delle parti;<br />
Visto il regolamento di competenza con il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell&#8217;Interno, chiedono che sia dichiarata la competenza del TAR del Lazio, con sede a Roma, per la trattazione del ricorso in oggetto.</p>
<p>Rilevato:<br />
&#8211; che il regolamento di competenza viene proposto in relazione all&#8217;impugnativa rivolta anche contro il parere n. 196/2004 della Presidenza del consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica, ritenuto produttivo di effetti sull&#8217;intero territ<br />
&#8211; che il predetto regolamento di competenza deve ritenersi palesemente infondato poiché il citato parere non assume natura provvedimentale nei confronti delle amministrazioni locali, che restano pertanto libere di condividere, o meno, la linea interpretat<br />
&#8211; che, del resto, come si legge espressamente nel provvedimento n. 753-2004, è la stessa Amministrazione provinciale che ha ritenuto opportuno adeguarsi all&#8217;orientamento espresso dal predetto Dipartimento, facendolo proprio, e fornendo, di conseguenza, i- che, pertanto, indipendentemente dal predetto parere del Dipartimento della funzione pubblica, il provvedimento lesivo va individuato solo ed esclusivamente nel citato provvedimento n. 753-2004, adottato autonomamente e volontariamente dalla Provincia d<br />
&#8211; che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di questa fase del giudizio;<br />
Visto l’art. 31 comma 5 della legge n. 1034 del 1971;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia, respinge il regolamento di competenza in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-92/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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