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	<title>23/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.4977</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-4977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-4977/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.4977</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza con la quale il Comune ha ingiunto al ricorrente il pagamento di una sanzione pecuniaria per opere abusive se da un&#8217;istruttoria ed in particolare dal verbale di interrogatorio reso dalla controinteressata risulterebbe che altro soggetto, diverso dal ricorrente, sarebbe l’esecutore materiale delle difformità riscontrate dalla Polizia Municipale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-4977/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.4977</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-4977/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.4977</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza con la quale il Comune ha ingiunto al ricorrente il pagamento di una sanzione pecuniaria per opere abusive se da un&#8217;istruttoria ed in particolare dal verbale di interrogatorio reso dalla controinteressata risulterebbe che altro soggetto, diverso dal ricorrente, sarebbe l’esecutore materiale delle difformità riscontrate dalla Polizia Municipale sull’immobile di cui la ricorrente è proprietaria, sicché mancherebbero proprio i presupposti per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un soggetto che, allo stato, non avrebbe preso parte ai lavori abusivi a nessun titolo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04977/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03782/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3782 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Marco Antoniozzi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Michenzi, presso il cui studio in Roma, Circonvallazione Nomentana n.312 è elettivamente domiciliato;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Gallicano</b> nel Lazio in persona del legale rappresentante, n.c.g.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Geltrude Bonamore</b>, <b>Fabrizio Betti</b>, contro interessati non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’ordinanza n. 18/11 in data 20 gennaio 2011 con la quale il Comune di Gallicano nel Lazio ha ingiunto al ricorrente il pagamento di una sanzione pecuniaria per opere abusive, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall&#8217;art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, avuto riguardo agli esiti dell’istruttoria ed in particolare al verbale di interrogatorio reso dalla controinteressata in data 11 maggio 2011 dal quale risulterebbe che altro soggetto, diverso dal ricorrente, sarebbe l’esecutore materiale delle difformità riscontrate dalla Polizia Municipale sull’immobile di cui è proprietaria la stessa in Gallicano del Lazio, sicché mancherebbero proprio i presupposti per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un soggetto che, allo stato, non avrebbe preso parte ai lavori abusivi a nessun titolo;<br />	<br />
Ritenuto di rinviare ogni questione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 7 giugno 2012;<br />	<br />
Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Gallicano nel Lazio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l&#8217;istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Rinvia ogni questione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 7 giugno 2012.<br />	<br />
Nulla spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Ada Russo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1040/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1040/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1040</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione, disposta da un Comune in favore di un&#8217;associazione natatoria, della gara per l’affidamento in concessione della piscina comunale, se il ricorso incidentale proposto dalla concorrente controinteressata, avendo natura paralizzante, esaminato prioritariamente (Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), appare fondato in quanto ai sensi del disciplinare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1040/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1040/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1040</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione, disposta da un Comune in favore di un&#8217;associazione natatoria, della gara per l’affidamento in concessione della piscina comunale, se il ricorso incidentale proposto dalla concorrente controinteressata, avendo natura paralizzante, esaminato prioritariamente (Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), appare fondato in quanto ai sensi del disciplinare di gara il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, “dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante che il concorrente aggiudicatario possiede una capacità economica e finanziaria per la gestione della piscina comunale pari al valore dell’appalto”; inoltre le dichiarazioni prodotte dalla ricorrente principale non appaiono conformi a detta inequivoca prescrizione, non essendovi alcun riferimento &#8211; da parte dell’istituto bancario &#8211; alla capacità economica e finanziaria per la gestione della piscina comunale pari al valore dell’appalto; Ritenuto che la procedura per cui è causa è soggetta &#8211; ratione temporis &#8211; alla previsione normativa di cui all’art. 46, comma 1 bis d.lgs n. 163/2006 (introdotta dal decreto legge n. 70/2011) che sancisce il principio di tassatività delle cause di esclusione; che la clausola del disciplinare di gara relativa alle referenze bancarie è comunque fatta salva grazie al rinvio operato dal nuovo comma 1 bis ad altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, tra cui l’art. 41 (in virtù del quale la stazione appaltante ha la possibilità di precisare nella lex specialis di gara i requisiti di capacità economica e finanziaria, come legittimamente avvenuto nel caso di specie); Ritenuto, pertanto, che la ricorrente principale andava esclusa dalla gara per violazione della menzionata clausola del disciplinare di gara; Ritenuto conseguentemente che l’istanza cautelare di cui al ricorso principale non possa essere accolta per carenza di interesse della ricorrente principale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01040/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02049/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>SSD Sport Management s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Galantino, Emilio Toma e Gianfranco Grandaliano, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Dante Alighieri, 33;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Castellana Grotte</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Pio Tommaso Caputo, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 158;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Società SSD Nuoto Castellana a r.l. (già ASD Nuoto Castellana)</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Natalizia Airò, con domicilio eletto presso l’avv. Lubelli in Bari, via Melo,35;<br />	<br />
<b>Fimco Sport SSD a r.l. Unipersonale</b>;<br />	<br />
<b>Nicola Pantaleo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Davide De Vivo, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 157;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Castellana Grotte, in favore dell’ASD Nuoto Castellana, della procedura di gara con oggetto l’affidamento in concessione dell’impianto natatorio (piscina comunale) indetta con determinazione n. 85 del 4 agosto<br />
&#8211; della determina del servizio cultura &#8211; pubblica istruzione &#8211; tempo libero n. 120 del 20 ottobre 2011 (conosciuta solo per il richiamo operatone nella determina n. 126/2011) di approvazione dei verbali della commissione di gara e di aggiudicazione provvi<br />
&#8211; della determina del medesimo servizio n. 126 del 20 ottobre 2011 di aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
&#8211; delle determinazioni assunte dalla commissione di gara nelle sedute del 6, 7, 13, 26, 27 settembre e 3 ottobre 2011 e dei relativi verbali nella parte afferente l’attribuzione dei punteggi alla ricorrente ed all’aggiudicataria;<br />	<br />
&#8211; della nota del Comune di Castellana Grotte del 7.10.2011 di risposta all’istanza della ricorrente del 4.10.2011;<br />	<br />
&#8211; ove occorra e limitatamente all’interesse della ricorrente, nella parte in cui gli stessi provvedimenti riconoscono preferenza e maggior punteggio a concorrenti che abbiano significativo radicamento sul territorio comunale (quattro punti per aver svolto<br />
&#8211; della delibera di G.M. n. 124 del 22 luglio 2011 a mezzo della quale si è disposta l’indizione della gara;<br />	<br />
&#8211; della determina del servizio cultura &#8211; pubblica istruzione &#8211; tempo libero n. 85 del 4 agosto 2011 di approvazione del bando &#8211; disciplinare di gara;<br />	<br />
&#8211; del bando &#8211; disciplinare di gara;<br />	<br />
&#8211; degli artt. 5, 9 e 10 del Regolamento di disciplina delle modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali, (rilevato dal sito del Comune) laddove prevedono che nell’esperimento di apposite procedure previste dalla norma	</p>
<p>e con declaratoria di inefficacia e conseguente caducazione del contratto;<br />	<br />
nonché per il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione;	</p>
<p>quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16 dicembre 2011, per l’annullamento,	</p>
<p>previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
della clausola del disciplinare di gara che prevede l’esclusione del concorrente in caso di omessa presentazione della “dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante che il concorrente aggiudicatario possiede una capacità economica e finanziaria per la gestione della piscina comunale pari al valore dell’appalto”;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte, della Società SSD Nuoto Castellana a r.l. e di Nicola Pantaleo;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Società SSD Nuoto Castellana a r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Antonio Galantino, Emilio Toma, Filippo Panizzolo, su delega dell’avv. Pio Tommaso Caputo, Natalia Airò e Davide De Vivo;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Società SSD Nuoto Castellana a r.l., avendo natura paralizzante, debba essere esaminato prioritariamente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4);<br />	<br />
Considerato che il ricorso incidentale appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, fondato;<br />	<br />
Rilevato, a tal riguardo, che ai sensi del disciplinare di gara il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, “dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante che il concorrente aggiudicatario possiede una capacità economica e finanziaria per la gestione della piscina comunale pari al valore dell’appalto”; che le dichiarazioni prodotte dalla ricorrente principale (sia quella del 1° settembre 2011, che quella del 7 settembre 2011, quest’ultima presentata a seguito della richiesta di integrazione documentale) non appaiono conformi a detta inequivoca prescrizione, non essendovi alcun riferimento &#8211; da parte dell’istituto bancario &#8211; alla capacità economica e finanziaria per la gestione della piscina comunale pari al valore dell’appalto;<br />	<br />
Ritenuto che la procedura per cui è causa è soggetta &#8211; ratione temporis &#8211; alla previsione normativa di cui all’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 (introdotta dal decreto legge n. 70/2011) che sancisce il principio di tassatività delle cause di esclusione; che la clausola del disciplinare di gara relativa alle referenze bancarie è comunque fatta salva grazie al rinvio operato dal nuovo comma 1 bis ad altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, tra cui l’art. 41 (in virtù del quale la stazione appaltante ha la possibilità di precisare nella lex specialis di gara i requisiti di capacità economica e finanziaria, come legittimamente avvenuto nel caso di specie);<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che la ricorrente principale andava esclusa dalla gara per violazione della menzionata clausola del disciplinare di gara;<br />	<br />
Ritenuto conseguentemente che l’istanza cautelare di cui al ricorso principale non possa essere accolta per carenza di interesse della SSD Sport Management s.p.a.;<br />	<br />
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente principale SSD Sport Management s.p.a.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1040/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura aperta per lavori di costruzione della caserma Comando Tenenza della Guardia di Finanza, con incameramento della cauzione e segnalazione all’AVCP: il provvedimento di esclusione appare correttamente motivato sul disposto dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs n. 163/2006, oltre che sul carattere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura aperta per lavori di costruzione della caserma Comando Tenenza della Guardia di Finanza, con incameramento della cauzione e segnalazione all’AVCP: il provvedimento di esclusione appare correttamente motivato sul disposto dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs n. 163/2006, oltre che sul carattere non veritiero della dichiarazione resa da parte ricorrente, avendo la stessa omesso di indicare il “grave inadempimento contrattuale” risultante dal casellario dell’AVCP; tale omissione rileva a prescindere dalla catalogazione di tale informazione ai sensi dell’art. 27, comma 2 d.p.r. n. 34/2000 (regolamento LL.PP.); inoltre l’esclusione della ditta che sia incorsa in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla Stazione appaltante, nella vigenza dell’art. 75 comma 1 lett. f ) d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, ora sostituito dall’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006, non presuppone il definitivo accertamento di tale comportamento, essendo sufficiente la valutazione fatta dalla stessa amministrazione col richiamo per relationem all’atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa amministrazione abbia provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01041/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01976/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>Anacapri Costruzioni Soc. Coop. a r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele D’Alterio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari in Bari, piazza Massari;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata &#8211; sede di Bari</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>RI.CE. Costruzioni Generali s.r.l.</b>;<br />	<br />
<b>Egeo Costruzioni Generali s.r.l.</b>;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 10498 dell’11.10.2011 a firma del Capo dell’Ufficio Contratti, recante comunicazione di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova caserma da destinare a Comando Tenenza de<br />
&#8211; del provvedimento con il quale la gara è stata aggiudicata al R.T.I. RI.CE. Costruzioni Generali s.r.l./Egeo Costruzioni Generali s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente;	</p>
<p>quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 dicembre 2011, per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
della nota prot. n. 12423 del 21.11.2011, emanata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata, con la quale l’Amministrazione ha esaminato l’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente ed ha confermato l’atto di esclusione;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata &#8211; sede di Bari;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Emanuele D’Alterio e Walter Campanile;	</p>
<p>Ritenuto che il gravato provvedimento di esclusione appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, correttamente motivato sul disposto dell’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006, oltre che sul carattere non veritiero della dichiarazione resa da parte ricorrente, avendo la stessa omesso di indicare il “grave inadempimento contrattuale” risultante dal casellario dell’AVCP;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che tale omissione rileva a prescindere dalla catalogazione di tale informazione ai sensi dell’art. 27, comma 2 d.p.r. n. 34/2000;<br />	<br />
Rilevato, inoltre, che, secondo Cons. Stato n. 496/2010, “… l’esclusione della ditta che sia incorsa in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla Stazione appaltante, nella vigenza dell’art. 75 comma 1 lett. f ) d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, ora sostituito dall’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006, non presuppone il definitivo accertamento di tale comportamento, essendo sufficiente la valutazione fatta dalla stessa amministrazione col richiamo per relationem all’atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa amministrazione aveva provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali. (cfr. Cons. Stato, IV 3092 del 2007; VI Sez. n. 1071 del 2004 e IV Sez. n. 4999 del 2006). …”;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che la motivazione per relationem del gravato provvedimento di esclusione possa essere considerata sufficiente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente Anacapri Costruzioni Soc. Coop. a r.l.al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1041/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1041</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1042/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1042/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1042</a></p>
<p>Non va sospesa la nota dell&#8217;Azienda trasporti di Bari che esclude l&#8217;impresa ricorrente dalla trattativa privata per il servizio di revisione di n. 5 motori (€ 90.500) da aggiudicarsi in favore del concorrente offerente il prezzo più basso (ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006), per le seguenti motivazioni “carenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1042/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1042/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la nota dell&#8217;Azienda trasporti di Bari che esclude l&#8217;impresa ricorrente dalla trattativa privata per il servizio di revisione di n. 5 motori (€ 90.500) da aggiudicarsi in favore del concorrente offerente il prezzo più basso (ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006), per le seguenti motivazioni “carenza dei requisiti propri previsti dal punto 7.1.2 lett. h) ed i) del disciplinare di gara per il triennio 2007-8-9 in quanto iscritta alla CCIAA di Bari in data 2.11.2009”, escludendo inoltre che la ricorrente possa avvalersi del contratto di fitto di ramo di azienda ai fini della dimostrazione dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi. Ai sensi dell’art. 49 d.lgs n. 163/2006 il soggetto avvalentesi, privo dei requisiti ex art. 38 d.lgs n. 163/2006 può partecipare alla gara solo se l’impresa ausiliaria possiede i requisiti di cui all’art. 38 citato; che nel caso di specie l&#8217;impresa . ausiliaria non possiede tali requisiti, essendo stata ammessa alla procedura di concordato preventivo preclusiva della partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) d.lgs n. 163/2006; Ritenuto che l’art. 51 d.lgs n. 163/2006 (la cui operatività è invocata dalla ricorrente impresa avvalentesi ) non sembra applicabile al caso di specie, poiché la disposizione citata fa espresso riferimento all’ipotesi in cui i candidati o i concorrenti alla gara pubblica cedano ovvero affittino l’azienda o un ramo di azienda, con la conseguenza che il cessionario o l’affittuario è ammesso alla gara o all’aggiudicazione, previo accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali in capo a questi ultimi; Rilevato che nella fattispecie oggetto del presente giudizio non è la concorrente (BTS) ad aver ceduto o affittato la propria azienda, avendo l&#8217;impresa affittuaria avvalentesi, all’opposto, acquisito &#8211; a seguito del contratto di affitto di ramo di azienda del 16.11.2009 &#8211; un ramo di azienda dalla locatrice impresa ausiliaria (che non è il soggetto direttamente partecipante alla gara in esame); Considerato, infine, che non appare configurarsi nel caso di specie un reale contratto di affitto di azienda tra avvalentesi ed ausiliaria, bensì una mera cessione di singoli beni (con espressa esclusione dal contratto dei debiti e crediti pregressi dell&#8217;impresa ausiliaria ), con consequenziale impossibilità per l&#8217;impresa avvalentesi di “ereditare” i requisiti posseduti dall&#8217;impresa ausiliaria; Ritenuto, pertanto, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01042/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02010/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2011, proposto da <b>B.T.S. &#8211; Bari Technical Support &#8211; s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Giuseppe Decollanz, con domicilio eletto in Bari, corso Mazzini, 166/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.M.T.A.B. s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Oma Service s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Di Cagno, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 47;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota AMTAB n. prot 4884 del 27.10.2011, ricevuta in data 3.11.2011, a firma del Responsabile del procedimento Dr. Onofrio Soldano con la quale si disponeva l’esclusione della ricorrente della gara a trattativa privata ai sensi del D.L.vo n. 163/20<br />
&#8211; del verbale della Commissione di gara, per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto, n. 3 del 3.10.2011 conosciuto in seguito ad istanza di accesso agli atti solo in data 17.11.2011 nella parte in cui la medesima commissione del tutto illegittima<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara successivi al n. 3 del 3.10.2011;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti di gara successivi alla aggiudicazione provvisoria avvenuta in favore della controinteressata, ancorché non conosciuti e mai comunicati;<br />	<br />
&#8211; dell’eventuale contratto di servizio se già stipulato con la controinteressata ancorché non conosciuto e non comunicato;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso con i provvedimenti impugnati o agli stessi riconducibile, conseguente o preliminare, pur allo stato non conosciuto, qualora agevolmente e precisamente identificabile in relazione ai provvedimenti direttamente impugnat<br />
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente B.T.S. Bari Technical Support s.r.l. a rimanere unica aggiudicataria della gara a trattativa privata ai sensi del D.L.vo n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di revisione di n. 5 motori suddivisa in 5 lotti con importo presunto dell’appalto pari ad € 90.500,00 oltre IVA da aggiudicarsi in favore del concorrente offerente il prezzo più basso (ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) secondo quanto determinato dalla stessa commissione di gara nella seduta del 16.9.2011 verbale n. 2;<br />	<br />
e per il risarcimento del danno nel caso in cui non fosse possibile la reintegra in forma specifica, subito dalla ricorrente a causa delle illegittimità perpetrate, così come da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio avvalendosi anche di apposita CTU;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.M.T.A.B. s.p.a. e di Oma Service s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Luigi Giuseppe Decollanz e Vito Aurelio Pappalepore;	</p>
<p>Rilevato che ai sensi dell’art. 49 dlgs n. 163/2006 il soggetto avvalente (BTS), privo dei requisiti ex art. 38 dlgs n. 163/2006 può partecipare alla gara solo se l’impresa ausiliaria (ICAI) possiede i requisiti di cui all’art. 38 citato; che nel caso di specie la ICAI non possiede tali requisiti, essendo stata ammessa alla procedura di concordato preventivo preclusiva della partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) dlgs n. 163/2006;<br />	<br />
Ritenuto che l’art. 51 dlgs n. 163/2006 (la cui operatività è invocata dalla ricorrente BTS) non sembra applicabile al caso di specie, poiché la disposizione citata fa espresso riferimento all’ipotesi in cui i candidati o i concorrenti alla gara pubblica cedano ovvero affittino l’azienda o un ramo di azienda, con la conseguenza che il cessionario o l’affittuario è ammesso alla gara o all’aggiudicazione, previo accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali in capo a questi ultimi;<br />	<br />
Rilevato che nella fattispecie oggetto del presente giudizio non è la concorrente (BTS) ad aver ceduto o affittato la propria azienda, avendo la BTS (affittuaria), all’opposto, acquisito &#8211; a seguito del contratto di affitto di ramo di azienda del 16.11.2009 &#8211; un ramo di azienda dalla locatrice ICAI (che non è il soggetto direttamente partecipante alla gara in esame);<br />	<br />
Considerato, infine, che non appare configurarsi nel caso di specie un reale contratto di affitto di azienda tra BTS e ICAI, bensì una mera cessione di singoli beni (con espressa esclusione dal contratto dei debiti e crediti pregressi di ICAI), con consequenziale impossibilità per la BTS di “ereditare” i requisiti posseduti da ICAI;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta, potendosi conseguentemente prescindere dall’esame delle eccezioni di rito formulate dalle controparti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente B.T.S. &#8211; Bari Technical Support &#8211; s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di A.M.T.A.B. s.p.a., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente B.T.S. &#8211; Bari Technical Support &#8211; s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Oma Service s.r.l., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 23/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1042/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1045</a></p>
<p>Va sospesa la nota con la quale un Ente Parco ha comunicato ai sensi dell’art. 79 D.lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ad una costituenda ATI del servizio relativo all’attuazione del progetto “Agro ecosistemi dalla qualità dell’ambiente alla qualità delle produzioni”; Rilevato che l’art. 6 del disciplinare di gara richiede, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-12-2011-n-1045/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/12/2011 n.1045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota con la quale un Ente Parco ha comunicato ai sensi dell’art. 79 D.lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ad una costituenda ATI del servizio relativo all’attuazione del progetto “Agro ecosistemi dalla qualità dell’ambiente alla qualità delle produzioni”; Rilevato che l’art. 6 del disciplinare di gara richiede, in caso di partecipazione alla procedura di un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione da parte di ciascun componente del raggruppamento; che un componente del RTI controinteressato (aggiudicatario) non ha dichiarato il possesso uti singulus del requisito economico di cui all’art. 5 del disciplinare di gara; Ritenuto conseguentemente che il raggruppamento controinteressato doveva essere escluso dalla partecipazione alla gara de qua. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01045/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02117/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2011, proposto da <b>Agristudio s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariagiulia Giannoni e Carolina Picchiotti, con domicilio eletto presso l’avv. Remigio Antonicelli in Bari, via Antonio Beatino, 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Parco Nazionale dell’Alta Murgia</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliatario per legge in Bari, via Melo, 97	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Studio Silva s.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Dradi e Vito Petrarota, con domicilio eletto presso in Bari, via Tommaso Fiore, 62;<br />	<br />
<b>Arch. Giovanni Cafiero</b>;<br />	<br />
<b>Consorzio Puglia in Masseria</b>;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota 27.10.2011 prot. n. 4297/2011, con la quale l’Ente Parco ha comunicato ai sensi dell’art. 79 D.lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva alla Costituenda ATI Arch. Cafiero, Studio Silva e Consorzio Puglia in Masseria per il servizio relati<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare quelli indicati in ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e di Studio Silva s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Mariagiulia Giannoni, Walter Campanile, Daniela Lovicario, su delega dell’avv. Vito Petrarota;	</p>
<p>Ritenuto, preliminarmente, che il ricorso introduttivo non può essere considerato tardivo, scadendo il termine ultimo di notificazione di sabato ed essendo detto termine pertanto prorogato di diritto, ai sensi dell’art. 52, comma 5 cod. proc. amm., al lunedì successivo (come sostenuto anche dalla difesa dell’Amministrazione nel corso della discussione del 21 dicembre 2011);<br />	<br />
Rilevato che l’art. 6 del disciplinare di gara richiede, in caso di partecipazione alla procedura di un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione da parte di ciascun componente del raggruppamento; che la componente Consorzio Puglia in Masseria del RTI controinteressato non ha dichiarato il possesso uti singuli del requisito economico di cui all’art. 5 del disciplinare di gara;<br />	<br />
Ritenuto conseguentemente che il raggruppamento controinteressato doveva essere escluso dalla partecipazione alla gara de qua;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti gravati.	</p>
<p>Condanna il Parco Nazionale dell’Alta Murgia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Agristudio s.r.l., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna il RTI controinteressato al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Agristudio s.r.l., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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