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	<title>23/12/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/12/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-12-2010-n-593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-12-2010-n-593/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.593</a></p>
<p>Pres. Numerico Est. Greco B Plus Giocolegale (Avv.ti C. Barreca; B.G. Carbone e A. Scuderi) c/ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avv. Stato). sulla necessità della prova del danno subito per l&#8217;applicazione delle penali previste nelle convenzioni tra P.A. e privati relative all&#8217;affidamento di servizi pubblici 1. Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-12-2010-n-593/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-12-2010-n-593/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Numerico  <i>Est. </i>Greco<br /> B Plus Giocolegale (Avv.ti C. Barreca; B.G. Carbone e A. Scuderi) c/ <br />Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della prova del danno subito per l&#8217;applicazione delle penali previste nelle convenzioni tra P.A. e privati relative all&#8217;affidamento di servizi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza .- Servizio pubblico – Gestione telematica del gioco lecito -Convenzione tra P.A. e privati – Fase esecutiva – G.A. &#8211; Giurisdizione esclusiva – Sussiste.	</p>
<p>2. Servizi pubblici – Convenzione tra P.A e privati – Disciplina civilistica – Applicabilità – Ragioni. 	</p>
<p>3. Servizi pubblici – Convenzione tra P.A e privati – Penali – Pregiudizio – Prova – Necessità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla fase esecutiva di un rapporto convenzionale tra la P.A. ed una società, avente ad oggetto l’affidamento di un servizio pubblico – nella specie di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento.	</p>
<p>2. Nell’ambito di un rapporto convenzionale tra P.A. e privati, la persistenza di un potere discrezionale da parte del soggetto pubblico non vale di per sé ad escludere l’applicazione diretta della disciplina civilistica anche relativa all’inadempimento contrattuale, dato l’intreccio di situazioni giuridiche soggettive tipico di tali accordi ex art. 11 della l. 241/90.	</p>
<p>3. Ai fini dell’applicazione delle penali previste in una convenzione tra la P.A. ed un privato relativa all’affidamento di un servizio pubblico, è necessario dimostrare che la condotta del privato abbia cagionato al soggetto pubblico un effettivo pregiudizio. Infatti tali clausole, procedendo ad una liquidazione anticipata e “forfettaria” del danno risarcibile, hanno la funzione di esonerare la P.A. dall’onere di fornire la prova esatta del quantum del risarcimento, ma non esentano l’amministrazione dalla dimostrazione dell’an del danno subito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6862</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6862/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6862</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni S.r.l. (Avv. R. Colagrande) contro il Comune di Pontremoli (Avv. G. Montana) e nei confronti i Calabria Lavoro S.r.l. (non costituita) sui presupposti che legittimano l&#8217;ordine di rimozione rifiuti nei confronti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6862/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6862/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6862</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /> Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni S.r.l. <br />(Avv. R. Colagrande) contro il Comune di Pontremoli (Avv. G. Montana) e nei confronti <br />i Calabria Lavoro S.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti che legittimano l&#8217;ordine di rimozione rifiuti nei confronti del proprietario e sulla impossibilità di rivolgere tale ordine al commissario liquidatore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Ordine di rimozione rivolto al commissario liquidatore &#8211; «Spossessamento attenuato» del bene – Sussistenza – Conseguenze &#8211; La Liquidazione giudiziale non ha la proprietà del bene e quindi non è legittimata passivamente a ricevere l’ordine impartito &#8211; Illegittimità	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Rifiuti – Ordine di rimozione rivolto al proprietario – Presupposti &#8211; Requisito della colpa ex art. 192 del Codice dell’ambiente &#8211; Può consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia &#8211; Non può essere spinto al di là di tale confine &#8211; Generica &#8220;culpa in vigilando&#8221; &#8211; Non è sufficiente &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Come è noto, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno «spossessamento attenuato», in quanto conserva, come nel fallimento, oltre ovviamente alla proprietà, l&#8217;amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all&#8217;esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, come nella fattispecie, la legittimazione a disporne viene attribuita dalla legge (art. 167 r.d. n. 267/1942) al commissario liquidatore, che agisce non in nome o per conto dei creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale al fine di provvedere alla liquidazione del patrimonio e alla distribuzione dell’attivo ai creditori. Da quanto esposto discende, da un lato, che la Liquidazione giudiziale non avendo la proprietà del bene in questione non è legittimata passivamente a ricevere l’ordine di rimozione impartito con l’ordinanza in esame, secondo quanto stabilito dall’art. 192 del Codice dell’ambiente; dall’altro, che non potendo i commissari liquidatori compiere atti diversi da quelli funzionalmente indirizzati alla liquidazione del patrimonio, neppure per tale profilo potrebbe supporsi una responsabilità della liquidazione nel senso divisato dall’Amministrazione. Ne deriva l’illegittimità dell’ordinanza.	</p>
<p>2. A differenza di quanto previsto per la bonifica dei siti inquinati, per la rimozione dei rifiuti non è stato previsto dal legislatore, a carico del proprietario, alcun onere reale che possa giustificare l’emanazione dell’ordinanza anche nei suoi confronti. Per altro verso, il requisito della colpa postulato dall’art. 192 del Codice dell’ambiente può ben consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia, ma non può essere spinto, ordinariamente al di là di tale confine, fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica &#8220;culpa in vigilando&#8221; (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima l’ordinanza in quanto l’accesso alla zona era idoneamente interdetto agli estranei)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06862/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01770/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p></i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Andrea Fantappie&#8217; in Firenze, piazza Santo Spirito, 10; </p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Pontremoli</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Montana, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Calabria Lavoro S.r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t.; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 53 del 20-06-2008, (erroneamente) notificata alla &#8220;Ditta Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni Generali con sede in Via E. Petrolini 36 00197 Roma, in qualità di proprietaria dei terreni identificati ai mappali n. 437 e 440 del Foglio 171, nella persona dell&#8217;ing. Fabrizio Ferrari in qualità di Commissario liquidatore&#8221;, in data 25-07-2008, nella parte in cui il Sindaco di Pontremoli &#8220;Ordina&#8221; alla suddetta &#8220;Ditta(&#8230;)&#8221; e &#8220;nella persona&#8221; di provvedere &#8220;in solido&#8221; a proprie cure e spese, quale &#8220;proprietaria&#8221;, entro 30 giorni dalla notifica: &#8220;alla rimozione e successivo recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non e dei materiali (elencati nella nota ARPAT prot. 42882 del 16-05-2008) abbandonati sui terreni in località S. Giustina di Sopra e identificati catastalmente al Foglio 171 mappali 437(&#8230;) e 440; alla rimozione del terreno contaminato dagli sversi di sostanze oleose tramite decorticazione effettuando sui fondi degli scavi opportuni accertamenti atti a dimostrare la conformità dei suoli alla specifica destinazione d&#8217;uso; al ripristino dello stato originario dei luoghi; all&#8217;esecuzione di quanto ordinato secondo le modalità previste dagli accertamenti tecnici eseguiti dall&#8217;ARPAT e riportate nella nota 42882 del 16-05-2008 allegata come parte integrante al presente provvedimento e secondo le procedure previste dalla normativa in materia&#8221;; e &#8220;Avverte&#8221; che &#8220;in caso di non ottemperanza al disposto della presente Ordinanza troveranno applicazione le sanzioni previste dall&#8217;art. 255 c. 3 del D.lgs. n. 152/06&#8221;;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso (anche se ancora non conosciuto), e in particolare:<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 42882 del 16-05-2008. (asseritamente) allegata all&#8217;Ordinanza di cui sopra, con cui il Responsabile del Dipartimento Provinciale di Massa e Carrara dell&#8217;ARPAT &#8211; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, ha trasmess<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pontremoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con provvedimento del 21 giugno 2007, il Tribunale di Roma omologava il concordato preventivo con cessione di beni, proposto il 13 giugno antecedente, dalla società Nino Ferrari – Impresa Costruzioni Generali.<br />	<br />
In precedenza, la predetta società, con atto pubblico del 6 ottobre 2006, aveva incorporato per fusione la società ILCA s.r.l., da essa controllata che, a sua volta, con atto del 3 novembre 2000, aveva acquistato alcuni terreni oggetto di una convenzione di lottizzazione con il Comune di Pontremoli e successivamente stipulato un contratto d’appalto per la realizzazione delle opere ivi previste con la cooperativa Calabria Lavoro.<br />	<br />
Stante l’inadempimento di quest’ultima, il contratto veniva consensualmente risolto con scrittura privata del 14 marzo 2003 recante l’obbligo per la ditta appaltatrice di rimuovere il materiale e i rifiuti abbandonati in cantiere.<br />	<br />
Tuttavia, nonostante le numerose sollecitazioni rivolte in tale senso dalla ricorrente, Calabria Lavoro non provvedeva all’adempimento.<br />	<br />
A seguito di richiesta della Polizia municipale del Comune di Pontremoli, l’ARPAT provinciale, in data 13 maggio 2008, eseguiva accertamenti nell’area utilizzata da Calabria Lavoro come cantiere, riscontrando la presenza di rifiuti abbandonati e lo sversamento di sostanze oleose.<br />	<br />
Conseguentemente, con il provvedimento indicato in epigrafe il Sindaco ordinava alla società Nino Ferrari e alla Liquidazione giudiziale dei beni della medesima la rimozione e il successivo recupero e/o smaltimento dei suddetti rifiuti, oltre al ripristino dei luoghi, avvertendo che, in difetto, avrebbero trovato applicazione le sanzioni di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.<br />	<br />
Contro tale atto si grava la ricorrente chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 anche in combinato disposto con le disposizioni e i principi sottesi alla sottoposizione di società a concordato preventivo. Invalidità dell’ordinanza per erronea individuazione dei destinatari e conseguente incertezza applicativa anche sintomatica di eccesso di potere per travisamento <br />	<br />
dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.<br />	<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 anche in relazione all’art. 23 Cost., all’art. 40 cpv. c.p. ed agli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990 per: a9 mancata ricognizione dei fatti e dei comportamenti che hanno cagionato il fatto antigiuridico; b) mancata effettuazione degli accertamenti in contraddittorio. Con gli interessati. Eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria in relazione all’imputabilità a titolo di dolo o di colpa al proprietario del terreno inquinato.<br />	<br />
3. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di ragionevolezza e sproporzionalità dei termini assegnati con l’ordinanza impugnata.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1064 depositata il 14 novembre 2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Comune di Pontremoli ha ordinato alla società ricorrente di provvedere “<i>alla rimozione e successivo recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non e di materiali abbandonati sui terreni siti in Comune di Pontremoli, Loc. S. Giustina di Sopra….alla rimozione del terreno contaminato dagli sversi di sostanze …al ripristino dello stato originario dei luoghi, all’esecuzione di quanto ordinato secondo le modalità previste dagli accertamenti tecnici eseguiti dall’ARPAT&#8230; avvertendo che, in difetto, troveranno applicazioni le sanzioni di cui all’art. 255, comma 3, D. lgs. 152/2006</i>”.<br />	<br />
Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Come rilevato dalla ricorrente con il primo motivo l’ordinanza è stata notificata anche ai commissari liquidatori dell’impresa Nino Ferrari, posta, come riferito in narrativa, in liquidazione giudiziale in quanto ammessa a concordato preventivo, ex artt. 160 e segg. della l. fallimentare e, quindi, nell’erroneo presupposto che la medesima sia giuridicamente in grado di darvi ottemperanza.<br />	<br />
L’assunto merita condivisione.<br />	<br />
Come è noto, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno «spossessamento attenuato», in quanto conserva, come nel fallimento, oltre ovviamente alla proprietà, l&#8217;amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all&#8217;esecuzione del concordato (Cass. civ., sez. trib., 25 febbraio 2008, n. 4728).<br />	<br />
In particolare, nel concordato con cessione dei beni, come nella fattispecie, la legittimazione a disporne viene attribuita dalla legge (art. 167 r.d. n. 267/1942) al commissario liquidatore, che agisce non in nome o per conto dei creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale al fine di provvedere alla liquidazione del patrimonio e alla distribuzione dell’attivo ai creditori (Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2009, n. 3270).<br />	<br />
Ne discende, da un lato, che la Liquidazione giudiziale non avendo la proprietà del bene in questione non è legittimata passivamente a ricevere l’ordine impartito con l’ordinanza, secondo quanto stabilito dall’art. 192 del Codice dell’ambiente; dall’altro, che non potendo i commissari liquidatori compiere atti diversi da quelli funzionalmente indirizzati alla liquidazione del patrimonio, neppure per tale profilo potrebbe supporsi una responsabilità nel senso divisato dall’Amministrazione.<br />	<br />
Tanto sarebbe sufficiente a ritenere l’illegittimità dell’atto impugnato. Tuttavia, per completezza d’argomentazione, può rilevarsi che l’ordinanza si palesa viziata anche per i profili di seguito esposti.<br />	<br />
Osserva il Collegio che l&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, richiamato dalla stessa amministrazione nel provvedimento impugnato, dispone che l&#8217;obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, da coloro che sono preposti al controllo.<br />	<br />
Tale disposizione ha sostanzialmente recepito, in sede di codificazione, lo stesso principio contenuto nel previgente art. 9 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915, nonché nell&#8217;art. 14 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22.<br />	<br />
La fattispecie normativa introduce una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, avente a contenuto l&#8217;obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva cioè di &#8220;chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo&#8221;, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.<br />	<br />
La norma, dunque, ai fini dell&#8217;imputabilità della condotta (divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo), richiede, a carico dell&#8217;autore materiale un comportamento titolato (dolo o colpa), (c.f.r. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 168; TAR Puglia, Bari, sez. I, 27 febbraio 2003, n. 872; TAR Sardegna, 19 settembre 2004, n. 1076; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 22 gennaio 2008, n. 78).<br />	<br />
È peraltro evidente che prima ancora del profilo soggettivo attinente alla qualificazione del comportamento del presunto autore materiale dell&#8217;illecito è necessario che sia verificata e provata la riconducibilità dell&#8217;evento al soggetto che viene dall&#8217;amministrazione indicato come responsabile in capo al quale gravano gli obblighi stabiliti dalla legge.<br />	<br />
Or bene, nel caso di specie, non pare che il Comune intimato abbia fornito, se non in termini presuntivi, la prova che il deposito di rifiuti di cui trattasi sia riferibile alla condotta della società ricorrente o della Liquidazione.<br />	<br />
Anzi, la condotta che, implicitamente, l&#8217;amministrazione comunale ascrive alla società ricorrente e alla Liquidazione è piuttosto quella di non aver vigilato affinché nell&#8217;area in questione non fosse consentito il libero accesso a terzi.<br />	<br />
L&#8217;assunto l&#8217;amministrazione si rivela però, a ben vedere, privo di fondamento.<br />	<br />
Come riferito nella stessa ordinanza di rimozione l’area di cui trattasi era originariamente circondata da una recinzione metallica e munita il suo ingresso, come dimostrato dalla documentazione fotografica depositato in atti, da una robusta cancellata. Inoltre il terreno in questione confina la linea ferroviaria Parma &#8211; La Spezia, frapposta alla quale si sviluppa una fitta vegetazione.<br />	<br />
Da tali dettagli è possibile, evidentemente, dedurre che l’accesso alla zona era idoneamente interdetto agli estranei, né può essere addossato al proprietario del bene un onere di vigilanza ulteriore al di là di quello che scaturisce dall’esercizio dell’ordinaria diligenza. <br />	<br />
Invero, a differenza di quanto previsto per la bonifica dei siti inquinati, per la rimozione dei rifiuti non è stato previsto dal legislatore, a carico del proprietario, alcun onere reale che possa giustificare l’emanazione dell’ordinanza anche nei suoi confronti.<br />	<br />
Per altro verso, il requisito della colpa postulato dall’art. 192 citato può ben consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia, ma non può essere spinto, ordinariamente al di là di tale confine, fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica &#8220;culpa in vigilando&#8221; (Cons. Stato sez. V, 8 marzo 2005, n. 935; id., 25 agosto 2008, n. 4061, TAR Campania, Napoli, sez. V, 1 giugno 2010, n. 11437).<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune di Pontremoli al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6862/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6864/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6864</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. R. Canale rappresentata legalmente, nella qualità di amministratore di sostegno, da M. Clei (Avv.ti E. Bertucci, C. Moretti) contro il Comune di Borgo San Lorenzo (non costituito), la Residenza Sanitaria Assistenziale della Congregazione del Terz&#8217;Ordine Francescano di San Carlo &#8211; San Francesco (Avv.ti V.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6864/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6864/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /> R. Canale rappresentata legalmente, nella qualità di amministratore di sostegno, da M. Clei (Avv.ti <br />E. Bertucci, C. Moretti) contro il Comune di Borgo San Lorenzo (non costituito), la Residenza<br /> Sanitaria Assistenziale della Congregazione del Terz&#8217;Ordine Francescano di San Carlo &#8211; San <br />Francesco (Avv.ti V. Fidolini, I. Licciardi) e nei confronti di Azienda Sanitaria locale di Firenze <br />(non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che l&#8217;amministratore di sostegno sia espressamente autorizzato dal giudice tutelare a promuovere la lite e sulla giurisdizione del giudice ordinario per le situazioni soggettive originate dal contratto di ricovero ed involventi il coobbligato al pagamento della quota di compartecipazione a carico degli assistiti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Amministratore di sostegno – Autorizzazione del giudice tutelare per promuovere la lite – Necessità – Onere della prova – Incombe sul rappresentante &#8211; 	</p>
<p>2. Previdenza ed assistenza &#8211; Posizione processuale del coobbligato al pagamento della quota di compartecipazione &#8211; Va assimilata a quella di semplice interveniente ad adiuvandum &#8211; Situazioni soggettive originate dal contratto di ricovero &#8211; Spettano alla cognizione del giudice ordinario – Qualificazione come posizione soggettiva derivante da obbligazione alimentare &#8211; Situazione di diritto soggettivo – Esula comunque dalla giurisdizione amministrativa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per promuovere una lite l’amministratore di sostegno ha bisogno di essere espressamente autorizzato dal giudice tutelare. L&#8217;autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell&#8217;incapace ha l&#8217;onere della prova dell&#8217;autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all&#8217;esercizio delle facoltà processuali. Nel caso dell’amministratore di sostegno, al quale va applicata per tale profilo la normativa riguardante la tutela, pur non potendo i poteri dell&#8217;amministratore coincidere &#8220;integralmente&#8221; con quelli del tutore o del curatore (Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440), la sua rappresentanza, nei confronti del beneficiario, si esercita di regola in via esclusiva e non in via concorrente rispetto alle facoltà dell&#8217;amministrato. Nel caso di specie è depositato in atti copia del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno da cui risulta tuttavia che tra i poteri conferiti non è annoverato quello di promuovere giudizi. Ne deriva l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione processuale stante l’impossibilità di sanare, ora per allora, tale carenza.	</p>
<p>2. La posizione processuale rivestita dal coobbligato al pagamento della quota di compartecipazione a carico degli assistiti in forza di un autonomo contratto di ricovero stipulato con il gestore della RSA va assimilata a quella di semplice interveniente ad adiuvandum, e non di ricorrente principale, derivandone per conseguenza che le situazioni soggettive originate da quel contratto di ricovero spettano alla cognizione del giudice ordinario. Ove poi si volesse qualificare quella assunta come una posizione soggettiva derivante da obbligazione alimentare la domanda, involgendo situazioni di diritto soggettivo (dovendo escludersi che in tale ipotesi l’Amministrazione faccia esercizio di poteri pubblicistici), finirebbe comunque per fuoriuscire dalla giurisdizione di questo giudice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06864/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00620/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 620 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>Rosa Canale</b>, rappresentata legalmente, nella qualità di amministratore di sostegno, da Manuela Clei che ricorre anche in proprio e nella qualità di erede di Mario Clei, rappresentati e difesi dagli avv. Emmanuela Bertucci, Claudia Moretti, con domicilio eletto presso Claudia Moretti in Firenze, Borgo Pinti 75/R; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Borgo San Lorenzo</b> in persona del Sindaco p.t.; 	</p>
<p><b>Residenza Sanitaria Assistenziale della Congregazione del Terz&#8217;Ordine Francescano di San Carlo &#8211; San Francesco</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Fidolini, Ilaria Licciardi, con domicilio eletto presso Vittorio Fidolini in Firenze, via N. Bixio n. 2; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Azienda Sanitaria locale di Firenze<i></b></i>, in persona del direttore generale p.t.; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione o delibera o comunque dell&#8217;atto amministravo del Comune di Borgo San Lorenzo con il quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero nella RSA “Congregazione del Terz&#8217;Ordine Francescano di San Carlo” della signora Canale, a carico delle ricorrenti, come risulta dalla comunicazione del Comune di Borgo San Lorenzo, prot. 5343 del 30 marzo 2009, a questo studio legale, a firma del dirigente Servizio Sviluppo Economico e Socio Culturale (doc. 2/A);<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso fra cui in particolare:<br />	<br />
&#8211; del Regolamento sui criteri applicativi dell&#8217;ISEE approvato con deliberazione comunale n. 20 del 8 febbraio 2002;<br />	<br />
&#8211; Delib. G.C. n. 83/2003 “Approvazione modalità attuative per la sperimentazione dell&#8217;applicazione dell&#8217;ISEE al settore sociale” (2/B);<br />	<br />
&#8211; Delib. G.C. n. 29/2004 “Sperimentazione zonale per l&#8217;individuazione di criteri omogenei per la gestione degli ingressi in RSA degli anziani della zona socio-sanitaria Mugello” (2/C);<br />	<br />
&#8211; Regolamento degli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale del luglio 2007 della Conferenza dei sindaci della Zona Socio-Sanitaria del Mugello (2/D);<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Residenza Sanitaria Assistenziale della Congregazione del Terz&#8217;Ordine Francescano di San Carlo &#8211; San Francesco;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nell’anno 2003, su istanza della sig.ra Manuela Clei, veniva avviata, dai Servizi sociali del Comune di Borgo San Lorenzo, la procedura di inserimento in residenza sanitaria assistenziale &#8211; RSA &#8211; della sig.ra Rosa Canale, quale anziana non autosufficiente. Previo accertamento di tale condizione da parte della competente commissione di valutazione, l’interessata veniva introdotta nella struttura gestita dalla Congregazione del Terz’Ordine Francescano di San Carlo.<br />	<br />
Analoga procedura veniva condotta nei confronti del sig. Mario Clei, coniuge della sig.ra Canale, peraltro deceduto in data 22 ottobre 2008, anch&#8217;egli ricoverato presso la residenza sanitaria sopra menzionata. Contestualmente all&#8217;inserimento dei sig.ri Canale e Clei il Comune di Borgo San Lorenzo, previa autocertificazione dei redditi del nucleo familiare, determinava l&#8217;ammontare della quota sociale della retta carico dei singoli assistiti e dei loro familiari.<br />	<br />
In particolare, tenendo conto dei redditi dell&#8217;assistito, del coniuge e del nucleo familiare della figlia, risultava che entrambi i ricoverati avrebbero dovuto pagare l&#8217;intera quota sociale della retta, con la contribuzione del nucleo familiare della signora Manuela Clei. In totale la sig.ra Canale e suoi familiari hanno corrisposto per la degenza in RSA dal 2000 al 2008 la somma di € 95.236,97, mentre per il ricovero del signor Mario Canale sono stati corrisposti in totale € 124.825,41. In entrambi i casi il Comune ha incluso nel computo l&#8217;indennità di accompagnamento che, secondo prospettazione dei ricorrenti, ne doveva essere esclusa.<br />	<br />
La sig. Clei, ritenendo illegittime le richieste della struttura assistenziale, nella qualità di amministratore di sostegno di entrambi i genitori, decideva, dal gennaio 2008 di corrispondere esclusivamente, a titolo di pagamento della retta di ricovero, le pensioni dei genitori, al netto dell&#8217;indennità di accompagnamento. Ciò determinava da parte della Congregazione del Terz’Ordine Francescano di San Carlo l&#8217;intimazione al pagamento della differenza, con riserva di intrapresa di azioni legali per il recupero del credito.<br />	<br />
In data 19 giugno 2008 la sig.ra Clelia, unitamente ad altri familiari di degenti nella Congregazione del Terz’Ordine Francescano di San Carlo chiedeva, tra l&#8217;altro, all&#8217;amministrazione intimata chiarimenti sulle modalità di calcolo della compartecipazione al pagamento della retta, sulle percentuali di compartecipazione dei soggetti pubblici il pagamento della stessa.<br />	<br />
Con nota del 21 luglio 2008 il Comune di Borgo San Lorenzo chiariva che, dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 130/2000, aveva iniziato &#8220;ad applicare la normativa ISEE solo per i tenuti agli alimenti e non per il ricoverato per il quale ogni tipo di reddito entra ancora nel calcolo per il pagamento della quota sociale&#8221;.<br />	<br />
In data 21 gennaio 2009, atteso il sopravvenuto mutamento della situazione reddituale della degente a causa della morte del coniuge, la signora Clei chiedeva ai Servizi sociali del Comune la rideterminazione della parte di quota sociale dovuta dalla madre.<br />	<br />
Con il provvedimento impugnato il Comune di Borgo San Lorenzo stabiliva che l&#8217;intera quota sociale fosse posta carico della signora Canale in quanto gli emolumenti percepiti, decurtati di una franchigia di € 130,00, computando in tale ammontare anche l&#8217;indennità di accompagnamento, erano ritenuti sufficienti a coprire le spese di degenza.<br />	<br />
Contro tale atto, oltre a quelli indicati in epigrafe, ricorrono la sig.ra Clei, in proprio, nonché quale amministratore di sostegno della madre sig.ra Canale e nella veste di erede del sig. Mario Clei, chiedendone l’annullamento, con l’accertamento della non debenza del pagamento a titolo di compartecipazione della quota sociale per la degenza della medesima, ovvero per la rideterminazione di tale quota, nonché domandando la condanna del Comune di Borgo San Lorenzo e della Congregazione del Terz’Ordine Francescano di San Carlo alla restituzione delle somme già corrisposte a tale titolo.<br />	<br />
Vengono dedotti i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 54 della l. n. 289/2002, agli artt. 1 e 3 septies del d.lgs. n. 502/1992, al DPCM 29 novembre 2001, all. 1, lett. H, all’art. 3, comma 2 ter, del d.lgs. n. 109/1998. Violazione del DPCM 14 febbraio 2001, all. 1.<br />	<br />
2. con riferimento all’esclusione dei parenti nel concorso al pagamento delle rette di ricovero: Violazione di legge con riferimento all’art. 54 della l. n. 289/2002, agli artt. 1 e 3 septies del d.lgs. n. 502/1992, al DPCM 29 novembre 2001, all. 1, lett. H, all’art. 3, comma 2 ter, del d.lgs. n. 109/1998. Violazione del DPCM 14 febbraio 2001, all. 1.<br />	<br />
3. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Violazione dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 109/1998.<br />	<br />
4. illegittimità costituzionale della sopravvenuta legge reg. n. 66 del 2008 per violazione dell’art. 117, comma 2°, lett. m), e dell’art. 117, comma 3°, della Costituzione. <br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Congregazione del Terz’Ordine Francescano di San Carlo opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 5 novembre 2009 i patrocinatori della parte ricorrente hanno comunicato, depositando il relativo certificato anagrafico, il decesso della ricorrente sig.ra Rosa Canale, avvenuto l’11 ottobre 2009.<br />	<br />
Conseguentemente, con ordinanza n. 167/09 depositata il 20 novembre 2009, è stata disposta la sospensione (<i>rectius</i> l’interruzione) del processo ai sensi dell’allora vigente art. 24, comma 2°, della l. n. 1034/1971.<br />	<br />
Con atto depositato il la sig.ra Clei ha ritualmente riassunto il giudizio nella qualità di erede della sig.ra Rosa Canale, argomentando ulteriormente le doglianze già avanzate.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame viene impugnata la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Borgo San Lorenzo ha aggiornato il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero in residenza sanitaria assistenziale (RSA) della sig.ra Rosa Canale, a carico delle ricorrenti, unitamente agli atti presupposti precisati in epigrafe e cioè: il Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE approvato con deliberazione comunale n. 20 del 8 febbraio 2002; la deliberazione di Giunta n. 83/2003 di “Approvazione modalità attuative per la sperimentazione dell’applicazione dell’ISEE al settore sociale”; la deliberazione di Giunta n. 29/2004 ; il Regolamento degli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale del luglio 2007 della Conferenza dei sindaci della Zona Socio-Sanitaria del Mugello.<br />	<br />
2. Preliminarmente occorre rilevare che, come riferito in narrativa, la sig.ra Clei, oltre che in proprio, ha proposto ricorso in qualità di amministratore di sostegno della madre, sig.ra Rosa Canale.<br />	<br />
Si osserva, in proposito che l’art. 405 cod. civ., nel definire i contorni dei poteri attribuiti a tale figura, dispone che “<i>Il decreto di nomina dell&#8217;amministratore di sostegno deve contenere l&#8217;indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell&#8217;amministratore di sostegno; 2) della durata dell&#8217;incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell&#8217;oggetto dell&#8217;incarico e degli atti che l&#8217;amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario</i>”.<br />	<br />
A tal fine, viene precisato dall’art. 411 cod. civ. che “<i>Si applicano all&#8217;amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388…</i>”.<br />	<br />
L’art. 374 che regola i poteri attribuiti dalla legge al tutore, a sua volta prevede che “<i>Il tutore non può senza l&#8217;autorizzazione del giudice tutelare…5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi</i>”.<br />	<br />
Ciò comporta che per promuovere una lite l’amministratore di sostegno ha bisogno di essere espressamente autorizzato dal giudice tutelare.<br />	<br />
In tal senso si è ritenuto, con riferimento alla figura del tutore che in considerazione del tenore letterale e della &#8220;<i>ratio</i>&#8221; di cui all&#8217;art. 374 c.c., al tutore è fatto divieto &#8211; senza autorizzazione del giudice tutelare &#8211; di iniziare &#8220;<i>ex novo</i>&#8221; giudizi a nome della persona tutelata, fatti salvi i casi espressamente menzionati da tale norma (Cass. civ, sez. II, 21 dicembre 2004, n. 23647; T.A.R. Toscana, sez. II, 28 luglio 2004, n. 2832).<br />	<br />
L&#8217;autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell&#8217;incapace ha l&#8217;onere della prova dell&#8217;autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all&#8217;esercizio delle facoltà processuali (Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2003, n. 11344).<br />	<br />
Nel caso dell’amministratore di sostegno, al quale, come si è detto, va applicata per tale profilo la normativa riguardante la tutela, pur non potendo i poteri dell&#8217;amministratore coincidere &#8220;integralmente&#8221; con quelli del tutore o del curatore (Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440), la sua rappresentanza, nei confronti del beneficiario, si esercita di regola in via esclusiva e non in via concorrente rispetto alle facoltà dell&#8217;amministrato.<br />	<br />
Nel caso di specie è depositato in atti (doc. n. 1) copia del decreto di nomina della sig.ra Clei ad amministratore di sostegno della madre, senza che, tuttavia,tra i poteri alla medesima conferita sia annoverato quello di promuovere giudizi.<br />	<br />
Tanto comporterebbe, stante l’impossibilità di sanare, ora per allora, tale carenza, la dichiarazione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione processuale.<br />	<br />
Nondimeno si ritiene di non dovere ulteriormente esaminare la questione in quanto il ricorso è, nel merito, insuscettibile di accoglimento.<br />	<br />
3. La Sezione, come rammentato dalla stessa parte ricorrente, ha già avuto modo di trattare i medesimi temi pervenendo, con diverse sentenze, a conclusioni dalle quali, pur tenendo in conto le ulteriori argomentazioni proposte dalla difesa di parte ricorrente, non si ravvisano ragioni per discostarsi.<br />	<br />
4. In primo luogo mette conto esaminare il tema della legittimazione processuale dei ricorrenti, nonché a quello della competenza del giudice amministrativo a conoscere di talune delle domande proposte; competenza, in via di eccezione negata dalla controinteressata, e per contro affermata e diffusamente argomentata dalla parte ricorrente.<br />	<br />
In proposito questa Sezione ritiene di confermare l’orientamento in precedenza assunto e cioè “<i>che l’intervento del Comune volto alla copertura, totale o parziale, della ‘quota sociale’ della retta giornaliera di ricovero presso le RSA si atteggi in termini di contributo o sovvenzione, alla cui concessione presiedono i criteri discrezionalmente stabiliti dal regolamento comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio</i>”, con la conseguenza che i provvedimenti impugnati, pur esprimendo la quota di compartecipazione che rimane a carico dell’assistito e dei suoi familiari, devono piuttosto essere letti “a contrario”, quali atti di concessione del contributo comunale relativo alla parte non coperta” (T.A.R. Toscana, sez. II, n. 1409/2009).<br />	<br />
In tal senso, ovviamente, la discrezionalità dell’Amministrazione non si atteggia ad arbitrio, ma viene modulata in ragione dei fondi stanziati al fine di provvedere, in un’ottica di sostegno alle realtà socialmente ed economicamente sfavorite, alla copertura della quota sociale nella parte in cui, per ragioni reddituali, non potrebbe essere corrisposta dagli interessati e dal nucleo familiare di riferimento, senza che, peraltro, dal punto di vista di questi ultimi, la pretesa possa atteggiarsi in termini di diritto soggettivo, dovendosi , in tal caso, negarsi in radice la sussistenza della giurisdizione amministrativa, come meglio di seguito argomentato.<br />	<br />
Da tale affermazione scaturisce l’ulteriore conclusione che la posizione processuale rivestita in proprio dalla sig.ra Clei &#8211; che risulta essersi coobbligata al pagamento della quota di compartecipazione a carico degli assistiti in forza di un autonomo contratto di ricovero stipulato con il gestore della RSA – va assimilata a quella di semplice interveniente <i>ad adiuvandum</i>, e non di ricorrente principale, derivandone per conseguenza che le situazioni soggettive originate da quel contratto di ricovero spettano alla cognizione del giudice ordinario (TAR Toscana, sez. II, 25 agosto 2009, n. 1409; id. 3 marzo 2010, n. 588; id. 25 marzo 2010, n. 744).<br />	<br />
5. Ove poi si volesse qualificare quella assunta dalla sig.ra Clei come una posizione soggettiva derivante da obbligazione alimentare la domanda, involgendo situazioni di diritto soggettivo (dovendo escludersi che in tale ipotesi l’Amministrazione faccia esercizio di poteri pubblicistici), finirebbe per fuoriuscire dalla giurisdizione di questo giudice (Cons. Stato sez. V, 28 marzo 2008, n. 1297; id., 16 luglio 2007, n. 4032; id., 28 dicembre 2006, n. 8074).<br />	<br />
Non può, quindi, convenirsi con la tesi affermata in ricorso che il mero rapporto esistente tra amministrazione pubblica (nella specie Comune e Azienda sanitaria locale) e privato valga a radicare la giurisdizione amministrativa, in assenza di del vaglio della posizione soggettiva dedotta in giudizio. E’ la stessa parte ricorrente, d’altra parte a qualificare come indebito soggettivo la <i>causa petendi</i> dell’azione di ripetizione avanzata nei confronti della Congregazione del Terz’Ordine Francescano di San Carlo, salvo poi, contraddittoriamente, assumere come nullo, per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, il contratto con quest’ultima stipulato.<br />	<br />
Poiché, come si è visto, il rapporto con tale struttura (della cui natura privatistica non è lecito dubitare) scaturisce dal contratto c.d. “di ospitalità” stipulato tra le parti è da escludersi in radice l’esercizio di attribuzioni autoritative della p.a. con la conseguenza che la relativa controversia non si sottrae alla cognizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un. 12 dicembre 2006, n. 26421). E ciò anche nell’ipotesi in cui tale rapporto si intenda, per così dire, allargato alla partecipazione del Comune intimato, atteso che è sempre necessario, al fine dell’individuazione dell’Autorità giudiziaria competente, lo scrutinio della posizione soggettiva per la quale si agisce (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 novembre 2009, n. 5071). <br />	<br />
Se ne deve concludere che sono inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande di ripetizione dell’indebito e di risarcimento del danno proposte in proprio dalla signora Manuela Clei.<br />	<br />
6. Affermata, per contro, la giurisdizione del G.A. sulla controversia promossa dalla ricorrente Clei, in rappresentanza della madre e in qualità di erede del padre Mario Clei, in ragione dell’esercizio di poteri discrezionali esercitati dall’amministrazione per quanto attiene alla determinazione della misura del contributo comunale, deve, tuttavia, confermarsi l’orientamento espresso dalla Sezione con le pronunce in precedenza rammentate.<br />	<br />
7. Argomenta la parte ricorrente che l’impugnata determinazione, con la quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero in RSA della sig.ra Canale, a carico della medesima e della congiunta, e il “Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE” dell’ 8 febbraio 2002, unitamente agli atti presupposti concernenti l’applicazione dell’Indicatore di situazione economica equivalente al settore sociale, si porrebbero in contrasto con il comma 2-ter, aggiunto dalla legge n. 130/2000 all’art. 3 del d.lgs. 109/98, in virtù del quale, “<i>limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell&#8217;ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo e rivolte a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti</i>” le disposizioni del d.lgs. n. 109/98 si applicherebbero nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi al fine di favorire la permanenza dell&#8217;assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione. <br />	<br />
E ciò quantunque non sia stato adottato il decreto al quale il legislatore ha rimesso l’individuazione dei limiti applicativi del d.lgs. n. 109/98, giacché la norma di rango primario sarebbe comunque immediatamente applicabile nella parte in cui, con previsione chiara e non bisognosa di provvedimenti attuativi, stabilisce che la prestazioni in questione vengano erogate sulla base della situazione economica del solo assistito (in tal senso TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 13 luglio 2009, n. 1470; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 11 gennaio 2007, n. 42). <br />	<br />
6. La tesi non pare persuasiva. <br />	<br />
Come già osservato in controversie del tutto analoghe (cfr. T.A.R. Toscana, n. 588 e n. 744 del 2010), “<i>già sotto il profilo letterale, il menzionato comma 2-ter presenta tutti i caratteri della norma di mero indirizzo, laddove rimette espressamente al decreto governativo di attuazione non solo l’individuazione dei limiti di applicabilità del d.lgs. n. 109/98 alle prestazioni di natura assistenziale integrata, ma anche il perseguimento del duplice obiettivo di favorire la permanenza dell&#8217;assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, obiettivo che lo stesso legislatore mostra, dunque, di non aver voluto realizzare direttamente. D’altro canto, il riferimento della norma alla situazione economica del solo assistito si accompagna al contestuale richiamo alla necessità di favorire la permanenza dell’assistito medesimo presso il nucleo familiare di origine, di modo che la realizzazione del primo risultato non può prescindere da quella del secondo, e viceversa, in una più ampia prospettiva di residualità della prestazione resa in ambiente residenziale assistito. Detta prospettiva non può che trovare il suo assetto nella disciplina secondaria dei limiti applicativi del d.lgs. n. 109/98, in mancanza della quale annettere immediata efficacia precettività alla previsione che valorizza la situazione economica del solo assistito ai fini del concorso ai costi delle prestazioni significherebbe dare vita ad una disciplina incompleta ed incoerente</i>” (TAR Toscana, sez. II, n. 1409/2009; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2009).<br />	<br />
Deve aggiungersi che l’art. 3 co. 2-ter in esame richiede che il decreto attuativo del Governo sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ex art. 8 d.lgs. n. 281/97.<br />	<br />
Pare, dunque, al Collegio che sia proprio tale previsione a rivelare, al di là di ogni dubbio residuo, l’efficacia non immediatamente precettiva della disposizione, che, ove fosse interpretata come auto-esecutiva, pur in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, soprattutto, dell’intesa ad esso accessiva, violerebbe le prerogative costituzionalmente riconosciute a Regioni ed autonomie locali in una materia che certamente ne vede coinvolti gli interessi, e ciò a maggior ragione all’indomani della riforma del Titolo V e del nuovo assetto dei rapporti fra i diversi livelli di governo, improntato al principio della leale collaborazione (cfr. Corte Cost., 8 giugno 2005, n. 222 e 1 ottobre 2003, n. 303)”, trovandosi tra l’altro le Regioni e gli enti territoriali ad essere gravati interamente dei costi derivanti da tale modifica legislativa in assenza della necessaria concertazione nella fase di individuazione dei limiti da fissare, nel rispetto del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
7. Non vale, al fine di affermare l’immediata precettività della novella introdotta dalla legge n. 130/2000, invocare semplicisticamente, come vorrebbe la ricorrente, la “<i>gerarchia delle fonti del diritto</i>”. E ciò per un duplice ordine di considerazioni.<br />	<br />
La prima, di ordine logico, è che è lo stesso art. 3, comma 2, ter, del d.lgs. n. 109/1998, a stabilire che “<i>le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>”, ponendo, quindi, la stessa fonte invocata dalla deducente un limite alla immediata applicabilità di quanto affermato nella seconda parte dello stesso periodo. In altre parole, la norma va letta e interpretata nella sua interezza e non enucleandone i contenuti più favorevoli alla tesi sostenuta.<br />	<br />
D’altro canto, la stessa giurisprudenza evocata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi non può fare a meno di riconoscere che “<i>al riguardo non sembra condivisibile una lettura della seconda parte del comma 2 ter tesa a riconoscere un principio assoluto ed incondizionato, mentre al DPCM sarebbe demandata la funzione, esclusiva ed eventuale, di limitarne la portata…..spetta in altre parole al Presidente del Consiglio dare attuazione al principio e delimitarne la portata…</i>” (T.A.R. Lombardia, Milano, 13 luglio 2009, n. 1470).<br />	<br />
La seconda considerazione, di ordine sistematico, fa perno sul quadro normativo generale con riferimento anche al mutato ordine delle competenze legislative, riconducibile alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione. Non è inutile rammentare, in proposito, che l’art. 117, 3° comma, della Costituzione assegna la materia della sanità alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, salva la competenza esclusiva dello Stato in tema di “<i>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</i>” (art. 117, comma 2°, lett. m).<br />	<br />
Va, tuttavia, rimarcato, al riguardo, che per quanto attiene ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) sanitari, viene in rilievo un concorso di competenze legislative che rende necessario fare applicazione del principio di prevalenza, nonché, in particolare, in ragione dell&#8217;intreccio delle discipline, del criterio di leale cooperazione (cfr. Corte cost. 8 maggio 2007, n. 162).<br />	<br />
Sulla scorta di tale affermazione di principio il Giudice delle leggi ha, ad esempio, ritenuto costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 1 comma 169 l. 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato &#8220;<i>sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano</i>&#8220;, anziché &#8220;<i>previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano</i>&#8221; (Corte cost. 31 marzo 2006, n. 134). E ciò in quanto tale modalità di “concertazione” finirebbe col ridurre illegittimamente le modalità di coinvolgimento in questo procedimento delle regioni, atteso che “<i>se anche la determinazione degli standard e delle tipologie di assistenza e dei servizi trova giustificazione costituzionale nella lett. m) del comma 2 dell&#8217;art. 117 Cost., non può ipotizzarsi che venga meno per essi proprio la più incisiva forma di leale collaborazione fra Stato e regioni prevista dalla legislazione vigente per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza mediante procedure non legislative</i>”.<br />	<br />
Non si vede, dunque, in tale quadro ordinamentale, come possa prescindersi, nel caso che ne occupa, dalla predisposizione di una normativa di dettaglio che, previa intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni – Province autonome, si faccia carico di indicare entro quali limiti per le prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, debba essere evidenziata “<i>la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione</i>”.<br />	<br />
Per altri versi, diversamente opinando, non si comprenderebbe come le regioni, tra cui anche la regione Toscana, abbiano potuto dotarsi di una propria autonoma legislazione in materia, avuto anche riguardo alla provvista di fondi necessari ad alimentare le politiche di tutela per la non autosufficienza.<br />	<br />
E ancora, nel senso appena prospettato, si veda l’art. 3 <i>septies</i>, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 secondo cui le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ossia “<i>tutte le attività del sistema sociale che hanno l&#8217;obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute</i>”, “<i>sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall&#8217;atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza</i>”.<br />	<br />
8. Quanto alla tesi, pure avanzata con il motivo in esame, secondo cui non potrebbe computarsi nel calcolo ISEE l’indennità di accompagnamento, trattandosi di redditi non imponibili ai fini IRPEF, il Collegio non può che ribadire quanto già affermato in precedenti controversie.<br />	<br />
E quindi “<i>deve rilevarsi che è pur vero che l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 109/1998 prevede che «L&#8217;indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1…», ma deve soggiungersi che il successivo art. 3, comma 1, dello stesso decreto stabilisce che «Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all&#8217;indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell&#8217;articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari».</i><br />	<br />
<i>Ne consegue che, in disparte la questione già esaminata della mancata emanazione del DPCM attuativo che, in qualche modo, rende monca la disciplina complessiva della materia, la normativa, così come consente di essere interpretata, lascia alle Amministrazioni locali, su cui incombe l’onere finanziario delle prestazioni assistenziali di cui trattasi, un margine di intervento regolamentare che tenga conto della complessiva situazione economica dell’assistito quale si manifesta anche attraverso la percezione di provvidenze che, secondo la legislazione tributaria, non costituiscono reddito imponibile.</i><br />	<br />
<i>E’ perciò ragionevole ritenere che gli Enti locali possano enucleare nuovi indici idonei a rivelare un &#8220;surplus&#8221; di disponibilità economica, al di fuori di quella rilevante ai fini della tassazione IRPEF, della quale tenere conto ai fini della determinazione della capacità contributiva.</i><br />	<br />
<i>Può soggiungersi che la disposizione regolamentare contestata si palesa del tutto logica e coerente con il complessivo impianto della normativa in materia, giacché diversamente opinando si finirebbe con il duplicare il beneficio di cui l’assistito già gode: da un alto infatti egli percepisce, a carico della collettività, assegni a sostegno di una situazione di insufficienza reddituale e di inabilità personale, dall’altro l’ente pubblico si addossa l’onere della parziale copertura della quota assistenziale della retta di ricovero (sgravando il medesimo e la sua famiglia di ogni costo relativo al suo mantenimento), ed essendo peraltro quella sanitaria totalmente coperta dal SSN</i>” (T.A.R. Toscana, sez. II, n. 588/2010).<br />	<br />
9. Con il terzo motivo viene dedotta l’illegittimità degli atti impugnati in ragione dell’inapplicabilità alla fattispecie delle previsioni contenute negli artt. 433 e segg. del codice civile che troverebbe applicazione nei soli rapporti tra parenti, e non legittimerebbe pertanto altri soggetti &#8211; nella specie, il Comune &#8211; a surrogarsi nella posizione dell&#8217;assistito che versa in stato di bisogno.<br />	<br />
La censura è inammissibile.<br />	<br />
Come già posto in evidenza esaminando il precedente motivo, la censura si sostanzia in una domanda che ha per oggetto l&#8217;accertamento (negativo) di un obbligo, che secondo la prospettazione dei ricorrenti coinciderebbe con il dovere di prestare gli alimenti sancito dall&#8217;art. 433 cod. civ., in favore di quest&#8217;ultimo.<br />	<br />
Orbene, appare evidente che la posizione giuridica dedotta afferisce ad un rapporto di chiara matrice civilistica, tale dovendosi considerare non solo quello intercorrente &#8211; anche in via di surroga &#8211; fra aventi diritto ed obbligati alla prestazione alimentare, ma anche quello fra enti erogatori dell&#8217;assistenza e soggetti astrattamente tenuti agli alimenti nei confronti dell&#8217;assistito indigente (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 13 maggio 2002, n. 2059; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1777; Cass. civ., 16 marzo 2001, n. 3822).<br />	<br />
10. Con il quarto motivo parte ricorrente censura le determinazioni adottate dal Comune per manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché per violazione dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 109/1998.<br />	<br />
Tanto per avere il Comune addossato alla ricoverata una quota di compartecipazione alla retta che, senza tener conto degli emolumenti a vario titolo percepito (pensione d’invalidità e indennità di accompagnamento), non le consentirebbe di soddisfare le altre elementari esigenze di vita.<br />	<br />
L’assunto non è persuasivo.<br />	<br />
Va in primo luogo rilevato che il Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 27 febbraio 2004 reca disposizioni di maggior favore per i soggetti ospiti di RSA, disponendo al punto 6 l’elevazione della franchigia sui redditi complessivi dell’anziano e fissandola in una forchetta tra 120 e 200 euro mensili, secondo un parametro che, contrariamente all’assunto di parte, non appare irragionevole, considerato l’importo dell’assegno corrisposto per la disabilità totale.<br />	<br />
Per contro, non appare conferente il riferimento all’art. 24 della l. n. 328/2000 che la ricorrente richiama al fine di sostenere il carattere cogente della previsione, contenuta nel comma 1, lett. g), secondo cui dovrebbe essere assicurata “<i>la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all&#8217;art. 23, a diretto beneficio dell&#8217;assistito</i>”.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la disposizione invocata reca l’impegno per il Governo “<i>ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi</i>”.<br />	<br />
Si tratta, quindi, anche in questo caso, di una previsione che rinvia ad altro provvedimento di carattere legislativo sul quale, come stabilito dal comma 2, è necessaria l’acquisizione “<i>dell&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>”, ossia con la Conferenza Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato &#8211; città ed autonomie locali, che non risulta sia mai state espressa. <br />	<br />
Ne discende che, in assenza della normativa di esecuzione della previsione programmatica ivi contenuta, la disposizione in parola non può trovare immediata applicazione.<br />	<br />
11. Da ultimo la ricorrente censura le disposizioni introdotte dalla l. reg. n. 66 del 2008 prospettandone l’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 117, comma 2°, lett. m) e al comma 3.<br />	<br />
Si osserva in proposito che la doglianza appare inammissibile con riferimento alla dedotta questione di costituzionalità giacché la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 è entrata in vigore in epoca successiva a quella di adozione dei provvedimenti impugnati (3 gennaio 2009); donde è evidente che la medesima non ha potuto dispiegare alcuna efficienza causale sugli stessi. E tanto esonera il Collegio dall’affronatare il profilo della manifesta infondatezza non senza ribadire per il resto,, per le ragioni già esposte, la necessità che, ferma restando ai sensi dell’art. 117, comma 2°, lett. m) della Costituzione la competenza in via primaria allo Stato, nel dettare il quadro di riferimento nel quale devono muoversi regioni ed enti locali nella fissazione dei livelli essenziali di assistenza, alle regioni sia conservato, attraverso la concertazione con lo Stato e la legislazione concorrente, uno spazio di autonoma determinazione in materia, <br />	<br />
11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere competente il giudice civile e in parte respinto.<br />	<br />
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte lo respinge. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6864/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.9347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-12-2010-n-9347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-12-2010-n-9347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.9347</a></p>
<p>Pres. Numerico, Est. Greco B PLUS GIOCOLEGALE Ltd (Avv.ti C. Barreca, B. G. Carbone e A. Scuderi) c. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (Avv. Stato) e altri sui presupposti per l&#8217;applicazione delle penali nei rapporti concessori di servizio pubblico 1. Servizi pubblici – Concessione – Inadempimento – Regole civilistiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-12-2010-n-9347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.9347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-12-2010-n-9347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.9347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Numerico, <i>Est.</i> Greco<br /> B PLUS GIOCOLEGALE Ltd (Avv.ti C. Barreca, B. G. Carbone e A. Scuderi) c.<br /> AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;applicazione delle penali nei rapporti concessori di servizio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Concessione – Inadempimento – Regole civilistiche – Operatività	</p>
<p>2. Servizi pubblici – Concessione – Penali – Applicazione – Presupposti – Prova del danno, dell’inadempimento e della congruità della sanzione – Necessità	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Servizi pubblici – Controversie – Applicazione penali – Gravità del fatto – Interpretazione di clausole convenzionali – Aspetti deferibili a C.T.U. – Esclusione	</p>
<p>4. Servizi pubblici – Concessione – Penali – Applicazione – Presupposti – Inadempimento della controparte – Insufficienza – Pregiudizio effettivo &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La persistenza, pur nell’ambito di un rapporto convenzionale, di un potere discrezionale del soggetto pubblico non vale di per sé a escludere (dato l’intimo intreccio di situazioni giuridiche soggettive a diverso livello di protezione tipico degli accordi di cui all’art. 11 della legge nr. 241 del 1990, situazioni costituenti nel loro complesso esattamente il tipo di problemi alla cui risoluzione è volta la previsione della giurisdizione esclusiva in subiecta materia) che il giudice possa e debba fare applicazione diretta anche della disciplina dell’inadempimento del contratto, allorché una parte del rapporto contesti alla controparte un inadempimento degli obblighi di fare.	</p>
<p>2. Nell’ambito di un rapporto concessorio di servizio pubblico, sebbene la previsione delle penali sia indubbiamente connessa all’esigenza di favorire un celere avvio del servizio pubblico oggetto di affidamento, debbono comunque trovare piena e integrale applicazione le regole civilistiche in materia di imputabilità dell’inadempimento, di prova del danno cagionato e di congruità e proporzionalità della relativa sanzione. 	</p>
<p>3. La valutazione in termini di incidenza o di gravità di un fatto ai fini dell’applicazione di una penale da ritardo, così come l’interpretazione di clausole contrattuali, spettano al giudice, non essendo aspetti che possono essere rimessi ad un consulente tecnico d’ufficio. 	</p>
<p>4. Sebbene nel rapporto concessorio la previsione in convenzione di clausole penali hanno lo scopo, procedendo a una liquidazione anticipata e “forfettaria” del danno risarcibile, di esonerare l’Amministrazione dall’onere di fornire la prova esatta del quantum di esso, resta ferma la necessità per la medesima Amministrazione di provarne l’an, ossia di allegare e dimostrare che la condotta della controparte contrattuale dell’Amministrazione, ancorché in ipotesi violativa di specifichi obblighi sanciti dalla Convenzione, abbia cagionato al soggetto pubblico un effettivo pregiudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello nr. 593 del 2010, proposto dalla <br />	<br />
<b>B PLUS GIOCOLEGALE Ltd </b><i>(già Atlantis World Giocolegale Ltd)</i>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Barreca, Benedetto Giovanni Carbone e Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via degli Scipioni, 288, 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la <B>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO</B>, in persona del Direttore <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa <i>ope legis</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
nei confronti di<br />	<br />
</i>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE<i></b></i>, in persona del Ministro <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<p><i><b>per la riforma, previa sospensiva degli effetti,<br />	<br />
</b></i>della sentenza emessa <i>inter partes </i>dal T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda, nr. 11851, depositata il 26 novembre 2009, con cui è stata respinta l’impugnazione proposta in primo grado avverso i seguenti atti: provvedimento del 2 settembre 2008 di irrogazione della penale di cui all’art. 27, comma 2, lettera <i>b), </i>della Convenzione di concessione nella misura di € 0,15 per ogni apparecchio per il quale il concessionario era in possesso di nulla-osta alla data del 1 novembre 2004 (da moltiplicarsi per 48 giorni di ritardo), per un importo complessivo pari a € 171.806,00; provvedimento del 1 ottobre 2008 di irrogazione della penale di cui all’art. 27, comma 2, lettera <i>b), </i>della Convenzione di concessione per un importo complessivo pari a € 567.048,00; provvedimento del 16 ottobre 2008 di irrogazione della penale di cui all’art. 27, comma 3, lettera <i>a), </i>della Convenzione di concessione per un importo complessivo pari a € 6.886.619,00; con la contestuale richiesta di accertamento dell’assoluta insussistenza delle condizioni e dei presupposti per l’applicazione da parte di A.A.M.S. di quelle penali e comunque dell’inammissibilità e infondatezza della correlata pretesa fatta valere dalla medesima Amministrazione.<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalla appellante (in date 11 giugno 2010, 22 ottobre 2010 e 29 ottobre 2010) e dall’Amministrazione (in date 4 marzo 2010 e 10 giugno 2010) a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 1115 del 9 marzo 2010, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010, il Consigliere Raffaele Greco;<br />	<br />
Uditi gli avv.ti Barreca, Carbone e Scuderi per la appellante e l’avv. dello Stato Cristina Gerardis per l’Amministrazione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società B Plus Giocolegale Ltd (già Atlantic World Giocolegale Ltd) ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso dalla stessa società proposto avverso gli atti con cui l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato le aveva irrogato una serie di sanzioni per ritenuti inadempimenti alla Convenzione di concessione avente a oggetto il servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché delle attività e funzioni connesse.<br />	<br />
A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto:<br />	<br />
1) inesistenza dei presunti addebiti; inesistenza di responsabilità o imputabilità del concessionario; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del decreto ministeriale 12 marzo 2004, nr. 86; inesistenza di inadempimento; difetto di motivazione; illogicità e contraddittorietà; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità e valutazione delle prove (in relazione al fraintendimento dell’esatto contenuto degli obblighi incombenti al concessionario in tema di collegamento alla rete degli apparecchi, nonché alla mancata considerazione delle difficoltà tecniche e operative – documentate in giudizio e ben note all’Amministrazione – che avevano caratterizzato la fase di avvio dell’attività, e infine alle specifiche osservazioni formulate nel ricorso introduttivo con riferimento a ciascuna delle tre penali applicate);<br />	<br />
2) eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità e contraddittorietà; violazione della convenzione e degli obblighi conformativi al giudicato (in relazione alla mancata dimostrazione dell’esistenza di un danno per l’Amministrazione, e in ogni caso alla arbitraria quantificazione delle penali applicate, anche alla luce di una precedente sentenza di annullamento di precedenti atti applicativi di sanzioni da parte del medesimo T.A.R. del Lazio);<br />	<br />
3) erroneità e illegittimità della sentenza appellata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su specifici motivi di ricorso (in relazione ai vizi, pure lamentati nell’atto introduttivo del giudizio, di: illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione sotto altro profilo; difetto di motivazione, violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza nr. 3174 del 2008 del T.A.R. del Lazio; eccesso di potere per sviamento; errore e travisamento dei presupposti; manifesta contraddittorietà e illogicità; manifesta illogicità e contraddittorietà per diverso profilo; ulteriore profilo di illogicità e di sviamento; mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in ordine alla richiesta di riduzione della penale).<br />	<br />
In via istruttoria, la appellante ha chiesto disporsi consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’incidenza delle difficoltà tecniche evidenziate sull’avvio del servizio e, quindi, la non imputabilità al concessionario degli inadempimenti riscontrati dall’Amministrazione.<br />	<br />
Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, contestando analiticamente la fondatezza delle doglianze articolate nell’appello e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.<br />	<br />
All’esito della camera di consiglio del 9 marzo 2010, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.<br />	<br />
All’udienza del 23 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’odierna appellante, B Plus Giocolegale Ltd (già Atlantis World Giocolegale Ltd) è risultata aggiudicataria del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, all’esito di procedura selettiva indetta dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, nr. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, nr. 326.<br />	<br />
Nella predetta qualità, la società istante ha stipulato con l’A.A.M.S. apposita Convenzione di concessione, con la quale si è impegnata – tra l’altro – a collocare sul mercato e gestire gli apparecchi da gioco forniti dall’Amministrazione, e quindi a raccogliere il residuo delle giocate, versandone all’Erario il 12 % a titolo di prelievo unico erariale e corrispondendo altresì un canone di concessione pari allo 0,8 %.<br />	<br />
Tuttavia, nella fase di avvio dell’attività si sono registrati dei ritardi nell’installazione e nel collegamento degli apparecchi alla rete telematica, al punto da indurre l’Amministrazione ad irrogare alla concessionaria una serie di penali in applicazione dell’art. 27 della Concessione.<br />	<br />
Impugnati i provvedimenti applicativi delle ridette sanzioni, il T.A.R. del Lazio con una prima sentenza (nr. 3174 del 23 gennaio 2008) li ha annullati, ritenendo violati i principi di ragionevolezza e proporzionalità a causa della predeterminazione delle penali in misura fissa, senza alcun margine di valutazione della gravità dell’inadempimento che ne legittimava l’irrogazione.<br />	<br />
La fase successiva a questo primo pronunciamento giurisdizionale è stata caratterizzata:<br />	<br />
<i>a) </i>dal sopravvenire di un Atto aggiuntivo alla Convenzione, nel quale – fra l’altro – si è provveduto a modificare le disposizioni relative alla quantificazione delle penali di cui al citato art. 27, prevedendosene una “modulazione” rimessa all’Amministrazione in ragione della gravità e dell’entità delle violazioni ravvisate;<br />	<br />
<i>b) </i>dalla reiterazione delle suddette penali attraverso i provvedimenti qui censurati, con i quali esse sono state irrogate in misura più contenuta rispetto a quanto fatto in precedenza.<br />	<br />
In particolare, sono state sanzionate tre condotte ritenute concretanti inadempimento di precisi obblighi rivenienti dalla Convenzione di concessione: mancato collegamento di almeno il 5 % degli apparecchi da gioco indicati nella dichiarazione iniziale entro il settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione in <i>Gazz. Uff. </i>dell’elenco dei concessionari (art. 3, comma 1, lettera <i>b), </i>sanzionato dall’art. 27, comma 2, lettera <i>b)</i>; mancato completamento dell’attivazione della rete, mediante collegamento del 95 % degli apparecchi, entro il 31 ottobre 2004 (art. 3, comma 1, lettera <i>d), </i>e commi 2 e 3, sanzionato dall’art. 27, comma 2, lettera <i>b)</i>; mancato collegamento del residuo 5 % degli apparecchi entro il 31 dicembre 2004 (art. 3, comma 3, sanzionato dall’art. 27, comma 2, lettera <i>a).</i><br />	<br />
Investito del nuovo ricorso proposto dalla concessionaria, il T.A.R. del Lazio con la sentenza qui impugnata ha ritenuto insussistenti i vizi denunciati, affermando che l’Amministrazione avrebbe correttamente scrutinato la situazione di fatto e congruamente e ragionevolmente motivato in relazione all’entità e gravità degli inadempimenti, con ciò giustificando la concreta quantificazione delle penali.<br />	<br />
2. Tutto ciò premesso, l’appello è fondato e va conseguentemente accolto.<br />	<br />
3. In via preliminare, s’impone peraltro una premessa metodologica.<br />	<br />
La presente controversia, invero, concerne una vicenda inerente alla fase esecutiva di un rapporto convenzionale tra l’Amministrazione e la società istante, avente a oggetto l’affidamento di un servizio pubblico; in quanto tale, essa indubbiamente rientra nella sfera di cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (nonché, oggi, anche dell’art. 133, comma 1, lettera <i>a), </i>nr. 2, cod. proc. amm.).<br />	<br />
Se ciò è vero, vanno prese con estrema cautela le affermazioni dell’Amministrazione appellata, le quali sembrano echeggiare in alcuni passaggi della sentenza di primo grado, secondo cui anche in tale fase esecutiva sussisterebbe una “<i>discrezionalità</i>” dell’Amministrazione nella valutazione, alla stregua dell’interesse pubblico che il rapporto convenzionale è finalizzato a perseguire, dei presupposti legittimanti l’irrogazione delle penali previste dalla Convenzione medesima.<br />	<br />
Tali rilievi possono essere condivisi se con essi s’intende semplicemente richiamare i noti principi dottrinali e giurisprudenziali in ordine all’irriducibilità a logiche esclusivamente privatistiche degli accordi <i>ex </i>art. 11 della legge nr. 241 del 1990 (essendo evidente che gli interessi di matrice pubblicistica cui sono preordinati sono destinati inevitabilmente anche a condizionarne l’esecuzione); non anche qualora si voglia implicitamente sostenere che l’esecuzione di detti accordi sia in linea di principio sottratta alle comuni regole civilistiche in tema di adempimento-inadempimento nonché di obblighi di buona fede delle parti del contratto (art. 1375 c.c.), ovvero che <i>in subiecta materia </i>sussista sempre in capo alla parte-Amministrazione un margine di apprezzamento che sfugge al sindacato giurisdizionale.<br />	<br />
Al contrario, la Sezione ha anche di recente ribadito che la persistenza, pur nell’ambito di un rapporto convenzionale, di un potere discrezionale del soggetto pubblico non vale di per sé a escludere (dato l’intimo intreccio di situazioni giuridiche soggettive a diverso livello di protezione tipico degli accordi di cui all’art. 11 della legge nr. 241 del 1990, situazioni costituenti nel loro complesso esattamente il tipo di problemi alla cui risoluzione è volta la previsione della giurisdizione esclusiva <i>in subiecta materia</i>) che il giudice possa e debba fare applicazione diretta anche della disciplina dell’inadempimento del contratto, allorché una parte del rapporto contesti alla controparte un inadempimento degli obblighi di fare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, nr. 2568).<br />	<br />
Nel caso di specie, malgrado la previsione delle penali sia indubbiamente connessa all’esigenza di favorire un celere avvio del servizio pubblico oggetto di affidamento, davvero non si comprende il perché non dovrebbero trovare piena e integrale applicazione le regole civilistiche in materia di imputabilità dell’inadempimento, di prova del danno cagionato e di congruità e proporzionalità della relativa sanzione; a ben vedere, è stata proprio un’applicazione di tali principi – sia pure larvata – a indurre lo stesso T.A.R. del Lazio, in occasione dell’impugnazione dei primi atti applicativi delle panali, a giudicare illegittima l’originaria commisurazione delle penali “in cifra fissa”, sganciata da qualsiasi considerazione dell’entità e della gravità dell’inadempimento.<br />	<br />
4. Ancora preliminarmente, va esaminata l’ampia e articolata istanza con la quale la parte appellante ha chiesto disporsi consulenza tecnica proprio al fine di accertare l’effettiva sussistenza di problemi tecnici nella fase di avvio del servizio <i>de quo, </i>la loro incidenza sulle attività svolte e la conseguente non imputabilità alla concessionaria dei ritardi e inadempimenti lamentati dall’Amministrazione.<br />	<br />
Detta istanza va respinta, atteso che l’attività istruttoria richiesta si appalesa in parte superflua, in parte inconferente e in parte addirittura ultronea rispetto alle conclusioni che la Sezione ritiene di raggiungere nel senso – come detto – della fondatezza della domanda attorea.<br />	<br />
Innanzi tutto, buona parte dei fatti e delle circostanze che parte appellante chiede accertarsi mediante la chiesta C.T.U. possono darsi per pacifici, non essendo affatto contestati da controparte (è il caso, ad esempio, dei difetti costruttivi riscontrati sui primi apparecchi da gioco prodotti nel 2004): al riguardo, il contrasto tra le parti verte non sulla realtà storica di tali fatti, ma sull’effettiva incidenza che essi avrebbero avuto sui contestati inadempimenti contrattuali, assumendo la appellante che essi sarebbero tali da escludere <i>in toto </i>ogni responsabilità del concessionario, mentre secondo l’Amministrazione essi inciderebbero esclusivamente sulla gravità degli addebiti ovvero sarebbero del tutto irrilevanti (come nel caso delle modifiche tecniche introdotte nel 2007, che, per l’Amministrazione, sarebbero palesemente estranee al giudizio, in quanto successive agli inadempimenti per cui è causa, mentre, per parte appellante, costituirebbero la prova <i>ex post </i>dell’inadeguatezza originaria degli apparecchi).<br />	<br />
Ciò premesso, è evidente che l’apprezzamento in ordine all’incidenza dei problemi tecnici segnalati – se cioè questi siano tali da escludere del tutto l’imputabilità dei ritardi, ovvero valgano solo a ridimensionarne la gravità – è riservato al Giudice e non può certo essere rimesso a un consulente tecnico.<br />	<br />
Altrettanto è a dirsi per l’interpretazione delle clausole della Convenzione, e segnatamente quanto al significato da dare alla nozione di apparecchio “<i>collegato</i>”, ai fini della verifica della sussistenza o meno degli ipotizzati inadempimenti, trattandosi di attività intesa alla corretta individuazione del contenuto della Convenzione medesima (e, quindi, di quanto “voluto” dalle parti di essa), che è interamente riservata al Giudice.<br />	<br />
Infine, per alcuni dei punti di cui si chiede l’approfondimento, appare <i>prima facie </i>condivisibile la replica dell’Amministrazione appellata in ordine alla loro manifesta inconferenza rispetto al <i>thema decidendum: </i>è il caso, in particolare, dell’iniziale indisponibilità della connessione ADSL e del conseguente impiego di quella GPS, laddove è convincente il rilievo di parte appellata secondo cui, anche a voler accogliere la più rigorosa impostazione secondo cui per apparecchio “<i>collegato</i>” era da intendersi un apparecchio effettivamente connesso alla rete telematica (e salvo quanto appresso si dirà specificamente sul punto), tale collegamento avrebbe potuto dirsi esistente nel momento in cui l’apparecchio fosse stato idoneo a trasmettere anche un solo messaggio, con conseguente rilevanza marginale – almeno in tale momento – della maggiore o minore efficienza e velocità della connessione.<br />	<br />
5. Passando ora all’esame degli specifici motivi d’appello, conviene principiare dal secondo di essi, nella parte in cui si assume l’insussistenza nella fattispecie del presupposto di un effettivo danno per l’Amministrazione quale conseguenza dei lamentati ritardi e inadempimenti della concessionaria.<br />	<br />
5.1. Sul punto, il primo giudice si dilunga con ampie osservazioni in ordine alla natura e alla funzione della previsione in Convenzione di clausole penali, le quali avrebbero lo scopo, procedendo a una liquidazione anticipata e “forfettaria” del danno risarcibile, di esonerare l’Amministrazione dall’onere di fornire la prova esatta del <i>quantum </i>di esso.<br />	<br />
Trattasi di rilievi del tutto condivisibili, i quali tuttavia lasciano impregiudicata la questione, che indubbiamente precede sul piano logico il problema della quantificazione del danno risarcibile, della necessità di provarne l’<i>an, </i>ossia di allegare e dimostrare che la condotta della controparte contrattuale dell’Amministrazione, ancorché in ipotesi violativa di specifichi obblighi sanciti dalla Convenzione, abbia cagionato al soggetto pubblico un effettivo pregiudizio.<br />	<br />
5.2. Al riguardo, la Sezione reputa pienamente condivisibile l’interpretazione fornita da parte appellante delle previsioni convenzionali, quali risultanti all’esito dell’Atto aggiuntivo e delle modifiche del 2007, nel senso che per l’irrogazione delle penali è necessario comunque che sussista un danno oggettivo per l’Amministrazione.<br />	<br />
Ed invero, come già accennato e incontestato <i>inter partes, </i>a seguito della prima applicazione delle penali in misura fissa (poi annullata dal T.A.R. capitolino) in sede parlamentare si ritenne, anche sulla scorta di un parere espresso da questo Consiglio di Stato in sede consultiva, di introdurre modifiche alla Convenzione <i>in parte qua, </i>prevedendosi che l’applicazione delle penali fosse non automatica ma eventuale e che questa restasse comunque soggetta al rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.<br />	<br />
In particolare, il già citato art. 27 fu modificato testualmente nel senso che l’irrogazione delle predette penali avvenisse “<i>secondo principi di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto all’inadempimento accertato ed al danno effettivamente arrecato</i>”.<br />	<br />
Orbene, non può dubitarsi che tale disposizione non si esaurisca nell’imporre all’Amministrazione di commisurare il <i>quantum </i>della sanzione all’entità e alla gravità dell’inadempimento ma, prima ancora, subordini lo stesso esercizio del potere sanzionatorio al presupposto della sussistenza di un concreto e oggettivo pregiudizio per l’Amministrazione medesima (come significativamente evidenziato dall’avverbio “<i>effettivamente</i>”).<br />	<br />
5.3. Ciò premesso, parte appellante assume l’insussistenza di un qualsivoglia danno erariale per l’Amministrazione, adducendo i dati numerici relativi ai consistenti e rilevantissimi introiti che il servizio ha comunque portato alle casse erariali nel medio periodo, una volta entrato a regime; a ciò la difesa erariale replica che “<i>non è possibile identificare semplicisticamente il danno arrecato dai ritardi nell’attivazione della rete telematica nel danno erariale in relazione all’eventuale mancato conseguimento delle entrate tributarie – come asserisce il ricorrente – ma nel pregiudizio alla realizzazione dell’interesse pubblico perseguito da AAMS in tale comparto</i>”.<br />	<br />
Tale affermazione è in via di principio da condividere, salvo però ad aggiungere che il pregiudizio all’interesse pubblico, per dar luogo a danno risarcibile all’interno di un rapporto convenzionale, deve pur sempre concretarsi in una specifica e apprezzabile lesione patrimoniale, ciò che nella specie non è.<br />	<br />
Ed invero, nelle sue pur ampie e articolate deduzioni difensive la difesa erariale non dimostra – e, per la verità, neppure afferma in modo chiaro ed esplicito – che gli inadempimenti contestati alla concessionaria abbiano avuto un’incidenza causale determinante, anche a titolo di semplice concorso, nel ritardo che ha connotato in generale l’avvio del servizio pubblico di raccolta e gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi per cui è causa; e anzi, molteplici circostanze di fatto, allegate e documentate dall’appellante e non smentite <i>ex adverso, </i>inducono piuttosto a ritenere il contrario.<br />	<br />
5.4. Innanzi tutto, non appaiono smentite nella loro sostanza due affermazioni di fondo su cui si regge la prospettazione della parte odierna appellante, e segnatamente:<br />	<br />
<i>a) </i>che l’attivazione del servizio oggetto di affidamento presupponeva la realizzazione di una rete telematica senza precedenti al mondo, destinata a unificare in un unico sistema di controllo centinaia di migliaia di apparecchi da gioco, e che pertanto le parti erano consapevoli della inevitabile necessità di una fase di sperimentazione in coincidenza con l’avvio dell’attività (c.d. <i>start up</i>);<br />	<br />
<i>b) </i>che, proprio durante tale fase, si presentarono una serie di problemi imprevisti e imprevedibili, di ordine sia tecnico che amministrativo, tali da coinvolgere in modo indifferenziato tutte le società concessionarie e da determinare un ritardo generalizzato nell’inizio del servizio pubblico rispetto alle previsioni.<br />	<br />
Più specificamente, per quanto concerne le difficoltà di ordine tecnico, risulta che un gran numero di apparecchi inizialmente omologati dall’Amministrazione si rivelarono in pratica inidonei a stabilire una valida interconnessione in rete, costringendo la stessa A.A.M.S. a introdurre, attraverso il proprio <i>partner </i>tecnologico, SO.GE.I. S.p.a., numerose modifiche tecniche accompagnate da istruzioni e “specifiche” rivolte ai concessionari, con i quali in sostanza si instaurò un rapporto di sperimentazione <i>in progress </i>sia degli apparecchi che dei relativi sistemi di comunicazione.<br />	<br />
È appena il caso di sottolineare come le richiamate difficoltà siano dipese dal fatto che gli apparecchi inizialmente forniti non erano stati testati “sul campo” e che i concessionari erano del tutto estranei alla predisposizione degli apparecchi e del relativo <i>software, </i>trattandosi di attività istituzionalmente riservata alla A.A.M.S. ed alla menzionata SO.GE.I. S.p.a.: pertanto, anche a seguito delle iniziali difficoltà di cui si è detto, l’odierna appellante e gli altri concessionari rimasero sostanzialmente “soggetti passivi” delle modifiche che l’Amministrazione ritenne di introdurre.<br />	<br />
Quanto ai problemi di natura giuridico-amministrativa, questi dipesero essenzialmente dalle resistenze incontrate nel sostituire il nuovo sistema, incentrato sulla gestione centralizzata del servizio in capo ai pochi concessionari statali (fra cui l’istante), a quello precedente, che era basato sul rilascio di nulla-osta di esercizio ai distributori degli apparecchi, che venivano poi da costoro forniti ai titolari degli esercizi abilitati a gestire il gioco lecito.<br />	<br />
In sostanza, i suddetti gestori degli apparecchi, in luogo dei nulla-osta previsti dalla previgente disciplina, erano tenuti a stipulare apposito contratto con i nuovi concessionari, destinati a divenire nel nuovo assetto gli unici interlocutori dell’Amministrazione; tuttavia, per difetto di informazione sulla nuova normativa, accadde che essi gestori tardarono a procedere a tali adempimenti, al punto di indurre l’Amministrazione a prorogare la validità dei nulla-osta provvisori che erano stati rilasciati nelle more della stipula dei nuovi contratti con i concessionari.<br />	<br />
Inoltre, gli esercenti dei pubblici esercizi ove erano materialmente allocati gli apparecchi già in funzione a loro volta ostacolarono l’entrata a regime del nuovo sistema, opponendosi all’attivazione dei nuovi punti rete cui avrebbero dovuto essere collegati gli apparecchi gestiti dai concessionari e seguitando per lungo tempo a impiegare le vecchie <i>slot machines </i>loro affidate.<br />	<br />
Appare evidente che la risoluzione di questi problemi non poteva essere considerata dall’Amministrazione compito esclusivo dei concessionari (ai quali peraltro, come sottolineato dalla appellante e non contestato <i>ex adverso, </i>non erano stati conferiti neanche poteri pubblicistici di accesso ai locali degli esercenti e di ritiro dei nulla-osta precedenti).<br />	<br />
5.5. A fronte della situazione appena descritta, che – lo si ripete – non è stata affatto smentita nella sua realtà storica dall’Amministrazione odierna appellata, è estremamente verosimile concludere che gli inadempimenti contrattuali imputati ai concessionari (e, per quanto qui interessa, alla B Plus Giocolegale Ltd), al di là della loro maggiore o minore scusabilità, non abbiano inciso in alcun modo sull’eventuale ritardo nell’avvio del servizio pubblico oggetto di concessione: nel senso che quel ritardo dipese da una molteplicità di fattori, in larga misura certamente estranei alla sfera di controllo dei contraenti privati, tale da rendere quanto meno arduo ipotizzare un concorso causale determinante di condotte od omissioni imputabili a questi ultimi.<br />	<br />
6. Le considerazioni che precedono inducono altresì a un’ulteriore considerazione, stavolta con riferimento al profilo – oggetto del primo motivo di appello &#8211; dell’imputabilità alla società odierna appellante degli inadempimenti per i quali sono state poi irrogate le penali per cui è causa.<br />	<br />
Infatti, si è visto che la maggior parte delle difficoltà, sia tecniche che amministrative, le quali presumibilmente incisero sulla tempistica e sulla funzionalità del servizio in concessione, derivavano da fattori certamente non ascrivibili a responsabilità del concessionario, il quale poteva a buon diritto presumere di iniziare la propria attività in esecuzione della Convenzione in un momento in cui i principali problemi sarebbero stati già risolti <i>a monte </i>dall’Amministrazione concedente.<br />	<br />
Al riguardo, appare invero eccessivamente semplicistica l’affermazione del primo giudice secondo cui, proprio perché erano ben note alle parti le peculiari e forse uniche difficoltà tecniche che avrebbero connotato la realizzazione del nuovo sistema, ciò avrebbe dovuto indurre la società istante a tenerne conto già in sede di procedura selettiva, formulando un’offerta che risultasse idonea a consentirle di far fronte alle predette difficoltà (sia quanto agli aspetti economico-finanziari che a quelli inerenti ai tempi e alle modalità di avvio del servizio).<br />	<br />
In realtà, se è vero che già <i>a priori </i>erano genericamente ipotizzabili grosse difficoltà tecniche per la fase di <i>start up, </i>tuttavia proprio la mancanza al mondo di precedenti costituiti da una rete telematica di tali dimensioni ne rendeva palesemente imprevedibile l’esatta entità e consistenza, come dimostrato dal fatto che la stessa Amministrazione si mostrò fin dall’inizio consapevole della necessità di procedere a una sperimentazione “in corso d’opera”: segno che non solo la concessionaria, ma neanche la stessa A.A.M.S. poteva avere piena contezza di quanti e quali sarebbero potuti essere i problemi che sarebbero insorti nell’ormai più volte citata fase di <i>start up.</i><br />	<br />
7. I rilievi fin qui svolti, evidenziando l’assenza di prova della sussistenza di un danno effettivo per l’Amministrazione, nonché la presumibile non imputabilità alla appellante delle cause dei ritardi registrati, potrebbero essere già sufficienti per un accoglimento della prospettazione attorea.<br />	<br />
Tuttavia, ad essi può aggiungersi che appaiono in gran parte fondate anche le ulteriori censure, sviluppate nel primo motivo di appello, con le quali si tende a negare la stessa sussistenza degli inadempimenti lamentati.<br />	<br />
7.1. In primo luogo, per quanto concerne la violazione consistente nel mancato rispetto del termine di 75 giorni previsto dall’art. 3, comma 1, lettera <i>b), </i>della Convenzione per il collegamento del 5 % degli apparecchi di cui alla dichiarazione iniziale del contraente, è vero – come rappresentato dalla appellante – che il <i>dies a quo </i>di tale termine, individuato dalla stessa disposizione nella pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>dell’elenco dei concessionari, di fatto precedette la stessa stipula della Convenzione: infatti, quest’ultima fu sottoscritta in data 15 luglio 2004, mentre la pubblicazione era avvenuta già in data 30 giugno 2004.<br />	<br />
Al riguardo, non possono non soccorrere i già richiamati principi civilistici di buona fede contrattuale, in virtù dei quali deve ritenersi che nessun adempimento poteva esigersi dalla società istante finché questa non avesse formalmente assunto la veste di concessionaria: con la conseguenza che il ritardo poi riscontrato, essendo in parte determinato dall’evidenziato scarto temporale, viene a essere alquanto ridimensionato nella sua gravità (e ciò in disparte quanto già ampiamente illustrato in ordine all’assenza di danno effettivo per l’Amministrazione).<br />	<br />
7.2. Ciò che più conta, con riferimento alle ulteriori e più gravi violazioni imputate all’istante, consistenti nel mancato collegamento di apparecchi rispettivamente entro il 31 ottobre e il 31 dicembre 2004, va condivisa la tesi di parte appellante, secondo cui nell’interpretazione della nozione di “collegamento” ai fini che qui interessano occorre tener conto delle modifiche alla Convenzione introdotte con l’Atto aggiuntivo del 2007, e in particolare del “Nomenclatore Unico” a questo allegato.<br />	<br />
In quest’ultimo atto sono state inserite le seguenti definizioni tecniche:<br />	<br />
“<i>&#8230;apparecchio/i collegato/i, indica l’apparecchio di gioco, già fornito di nulla osta e, dunque, registrato nelle banche dati di AAMS e sottoposto alla disciplina autorizzatoria e tributaria degli apparecchi di gioco</i><br />	<br />
<i>&#8230;apparecchio/i attivato/i indica l’apparecchio di gioco installato in un esercizio, per il quale, successivamente alla connessione, è possibile estrarre per la prima volta e trasmettere al sistema di elaborazione tutti i dati di funzionamento e di gioco registrati a decorrere dall’inizializzazione dell’apparecchio stesso</i><br />	<br />
<i>&#8230;apparecchio/i connesso/i indica l’apparecchio di gioco, collegato ed attivato, in condizione di trasmettere al sistema di elaborazione, sulla base di quanto previsto dal capitolato tecnico, i dati di funzionamento e di gioco</i>”.<br />	<br />
Ciò premesso, la tesi di parte appellante è che, dovendosi intendere la nozione di apparecchio “collegato” nel senso sopra richiamato, era sufficiente che alle date suindicate gli apparecchi fossero muniti di nulla osta di esercizio, censiti e regolarmente registrati dalle banche dati del concessionario: ciò che in effetti è avvenuto, a prescindere dai problemi relativi all’attivazione e alla successiva connessione, di modo che nella specie andrebbe escluso qualsivoglia inadempimento alle ricordate prescrizioni convenzionali.<br />	<br />
Il primo giudice non ha condiviso tale impostazione, adottando una nozione di collegamento in sostanza coincidente con quella di “attivazione” sopra richiamata: ciò sulla base di un’interpretazione teleologica della previsione contrattuale, nel senso di attribuire ad essa il significato più idoneo a garantire un’utilità per l’Amministrazione (utilità evidentemente consistente nell’idoneità degli apparecchi a consentire la raccolta e trasmissione di dati relativi al gioco).<br />	<br />
Tuttavia, sono proprio i comuni principi, più volte richiamati, in materia di interpretazione dei contratti a impedire il ricorso a criteri ermeneutici extratestuali laddove il “voluto” delle parti risulti chiaro e inequivoco sulla base dei parametri letterale e sistematico; e, nel caso di specie, nessun elemento testuale suscita incertezze nella ricostruzione della volontà delle parti, sì da giustificare un’interpretazione delle clausole <i>de quibus </i>che non solo travalichi lo stretto significato letterale, ma addirittura prescinda proprio da quelle definizioni che le parti avevano inteso aggiungere al testo originario a maggiore garanzia della chiarezza nella fase esecutiva del rapporto.<br />	<br />
A ciò può aggiungersi che fu proprio la A.A.M.S., in sede di audizione parlamentare in occasione delle risoluzioni prese a seguito delle iniziali difficoltà operative, a sposare espressamente l’interpretazione oggi propugnata dalla appellante, assumendo che le concessionarie non avevano di che preoccuparsi per le ridette difficoltà, in quanto per soddisfare le previsioni convenzionali non sarebbe stata necessaria la connessione telematica degli apparecchi alla rete, ma soltanto il loro collegamento ai sistemi di gestione automatizzata implementati dai concessionari medesimi (cfr. verbale di audizione dell’11 ottobre 2007, allegato 35 all’appello).<br />	<br />
Infine, anche a voler entrare nell’ordine di idee del T.A.R., non va trascurato quanto sostenuto da parte appellante – e non smentito <i>ex adverso </i>-, e cioè che anche il “collegamento” degli apparecchi, nel senso della richiamata definizione del “Nomenclatore Unico”, costituiva attività idonea ad assicurare all’Amministrazione un’utilità ben precisa, in quanto pure il semplice collegamento in rete avrebbe consentito la rilevazione dei dati di gioco e il loro invio alla A.A.M.S., ancorché in tempi e con modalità diverse da quelle previste per il sistema “a regime”.<br />	<br />
8. Tutto quanto fin qui rilevato, essendo ampiamente sufficiente a escludere sotto vari profili la sussistenza dei presupposti convenzionali per l’irrogazione delle penali per cui è causa, e quindi a fondare una decisione di accoglimento della domanda di parte appellante, esonera la Sezione dall’esame dalle ulteriori e più specifiche doglianze formulate da quest’ultima in ordine a specifici aspetti delle violazioni contestate dall’Amministrazione (oltre che – come è ovvio – alla quantificazione delle sanzioni applicate).<br />	<br />
9. Alla soccombenza segue la condanna alle spese per entrambi i gradi del giudizio, che vengono equitativamente liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo e annulla gli atti con lo stesso impugnati.<br />	<br />
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in solido, al pagamento in favore della appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 6000,00 oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-12-2010-n-9347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.9347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6860/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6860</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. B. Massari T. F. S. (Avv. A. Gironi) c/ Comune di Bucine (Avv. P. E. Paolini) 1. Tutela interesse pubblico – Poteri sindacali extra ordinem – Assenza obbligo contradditorio 2. Emergenza sanitaria – Ordinanze con tingibili e urgenti – Competenza del sindaco 3. Piscina pubblica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6860/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6860/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Nicolosi, Est. B. Massari<br /> T. F. S. (Avv. A. Gironi) c/ Comune di Bucine (Avv. P. E. Paolini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Tutela interesse pubblico – Poteri sindacali extra ordinem – Assenza obbligo contradditorio	</p>
<p>2. Emergenza sanitaria – Ordinanze con tingibili e urgenti – Competenza del sindaco	</p>
<p>3. Piscina pubblica – Percentuale poliformi e nitrati – Superiori alla soglia consentita – Legittimità ordinanza contingibile e urgente – Sospensione dell’attività	</p>
<p>4. Ragioni di tutela della salute pubblica – Legittimo il provvedimento adottato in assenza di comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella fase dell’accertamento tecnico, in presenza di un interesse pubblico che può essere tutelato solo attraverso l’esercizio dei poteri sindacali extra ordinem, non sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati le cui eventuali controdeduzioni potranno essere vagliate successivamente (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 1999, n. 158; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24 luglio 2003, n. 653).	</p>
<p>2. L’art. 50, comma 5, del Testo unico degli enti locali stabilisce che “in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…&#8221;.<br />
Nel caso in esame il Comune interessato non ha inteso avvalersi di tali poteri. Per contro, nell&#8217;emanare l&#8217;ordinanza contestata il Sindaco ha fatto piuttosto applicazione dell&#8217;art. 54, comma 2, del citato Testo unico (nella formulazione all&#8217;epoca vigente), a tenore del quale &#8220;il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini&#8221;.	</p>
<p>3. In una piscina pubblica, una concentrazione di coliformi e nitrati superiore di oltre il doppio rispetto alla soglia consentita, si palesa come situazione idonea a porre in pericolo l&#8217;incolumità dei bagnanti, soprattutto considerando la frequenza dell&#8217;impianto da parte dei bambini abitanti nell&#8217;area interessata.<br />
Ne consegue che sussistevano tutti presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente. 	</p>
<p>4. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto l&#8217;Amministrazione non ha fatto precedere l&#8217;ordinanza sindacale oggetto di gravame da rituale comunicazione di avvio del procedimento.<br />
La doglianza si palesa priva di pregio, in quanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, deve ritenersi sottratto all&#8217;obbligo di preventivo avviso di avvio del procedimento il provvedimento contingibile ed urgente, adottato per ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell&#8217;art. 54 del d. lgv. n. 267 del 2000 (T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2006, n. 455; T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 14 dicembre 2004, n. 1337).<br />
D&#8217;altro canto, ricorrono nella specie i presupposti per l’applicazione dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, per il quale “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Taddei Francesco Saverio, in proprio e nella veste di legale rappresentante della Soc. Tour Country Service S.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Gironi, con domicilio eletto presso Andrea Gironi in Firenze, via Pandolfini 28; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Bucine, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Emilio Paolini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; 	</p>
<p>Azienda U.S.L. n. 8 Arezzo;<br />
<br />	<br />
A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Arezzo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente n. 106 del 20.08.04 a firma del Sindaco del Comune di Bucine con cui è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere, entro tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell&#8217;acqua della piscina previsti dalla normativa vigente e dell&#8217;ordinanza n. 107 del 28.08.04 sempre a firma del Sindaco del Comune di Bucine con cui è stata ordinata la sospensione dell&#8217;attività di balneazione entro e non oltre tre ore dalla notifica della stessa ordinanza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché di estremi incogniti ed espressamente delle note n. 48690 del 19.08.04 e 49789 del 27.08.04 redatte dall&#8217;USL 8 di Arezzo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucine;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Riferisce il ricorrente di gestire, in qualità di amministratore unico della società Tour Country Service S.r.l., la piscina pubblica della Comune di Bucine.<br />	<br />
A seguito dell&#8217;ispezione eseguita dal Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica dell’Azienda Usl n. 8, i cui esiti sono trasfusi nella nota in data 19 agosto 2004 indirizzata all&#8217;amministrazione comunale, emergeva dall&#8217;analisi dei campioni d&#8217;acqua prelevati dalla piscina il superamento delle variazioni massime consentite dalla normativa vigente.<br />	<br />
Conseguentemente, con i provvedimenti indicati in epigrafe il Sindaco del Comune ordinava al ricorrente di provvedere, entro 3 giorni, al ripristino dei parametri legali dell&#8217;acqua della piscina e, successivamente la sospensione immediata dell&#8217;attività di balneazione.<br />	<br />
In data 28 agosto 2004 veniva, altresì, notificato al ricorrente un avviso di garanzia per il reato di cui all&#8217;art. 650 del codice penale.<br />	<br />
Contro gli atti suddetti ricorrono il sig. Taddei e la società dal medesimo rappresentata chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 833/1978 e degli artt. 50 e 107 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003. Violazione dei principi generali regolanti esercizio del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, con particolare riferimento al difetto del requisito dell&#8217;eccezionalità ed urgenza della situazione presupposta. Violazione del principio di tipicità e tassatività in materia di atti e provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per errore, travisamento difatti, difetto dei presupposti, carenza assoluta di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Incompetenza.<br />	<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché dell&#8217;art. 3 della medesima legge. Violazione del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione. Eccesso di potere per errore, carenza dei presupposti travisamento difatti. Carenza e perplessità della motivazione. Sviamento di potere.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Bucine ha dapprima ordinato ai ricorrenti di provvedere, entro tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell’acqua della piscina nei limiti previsti dalla normativa vigente e successivamente, stante l’inottemperanza all’ordinanza, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di balneazione nella piscina dai medesimi gestita.<br />	<br />
Può prescindersi dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di improcedibilità del gravame, avanzata dalla difesa di controparte, atteso che il ricorso è, nel merito, infondato.<br />	<br />
Lamentano i ricorrenti, con il primo motivo, che non risulterebbero, nella fattispecie, i presupposti per l&#8217;adozione di provvedimenti contingibili e urgenti come delineati dall&#8217;art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, nè sarebbe stato instaurato il necessario contraddittorio con la controparte.<br />	<br />
La tesi non può essere seguita.<br />	<br />
L&#8217;art. 50, comma 5, del Testo unico degli enti locali stabilisce che “<i>in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…</i>&#8220;.<br />	<br />
In verità non pare che, nella circostanza, il Comune di Bucine abbia inteso avvalersi di tali poteri che non risultano, in effetti, in alcun modo richiamati nel provvedimento impugnato. Per contro, come condivisibilmente evidenziato nelle difese di controparte, nell&#8217;emanare l&#8217;ordinanza contestata il Sindaco ha fatto piuttosto applicazione dell&#8217;art. 54, comma 2, del citato Testo unico (nella formulazione all&#8217;epoca vigente), a tenore del quale &#8220;<i>il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini</i>&#8220;.<br />	<br />
Come risulta dalla documentazione in atti, nella fattispecie sussistevano, all&#8217;evidenza, i presupposti per l&#8217;utilizzo dei suddetti poteri. Infatti, dalle analisi effettuate dall&#8217;ARPAT sui campioni sia dell&#8217;acqua di immissione, sia su quella contenuta nella vasca della piscina, è emerso il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie minime previste dall&#8217;Accordo tra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 che, appunto, fissa i parametri relativi alla concentrazione di sostanze nocive per la salute all&#8217;interno delle acque destinate alla balneazione.<br />	<br />
Dalle prefate analisi risultava, infatti, una concentrazione di coliformi e nitrati superiore di oltre il doppio rispetto alla soglia fissata dalla Tabella A del protocollo d&#8217;intesa sopraccitato.<br />	<br />
Detta situazione era evidentemente idonea a porre in pericolo l&#8217;incolumità dei bagnanti, soprattutto considerando la frequenza dell&#8217;impianto da parte dei bambini abitanti nell&#8217;area interessata.<br />	<br />
Ne consegue che sussistevano tutti presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente. <br />	<br />
Per quanto attiene al diverso profilo di asserita illegittimità dedotto dai ricorrenti, si osserva che su tale aspetto il Giudice amministrativo ha da tempo fatto chiarezza, precisando che, nella fase dell’accertamento tecnico, in presenza di un interesse pubblico che può essere tutelato solo attraverso l’esercizio dei poteri sindacali <i>extra ordinem</i>, non sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati le cui eventuali controdeduzioni potranno essere vagliate successivamente (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 1999, n. 158; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24 luglio 2003, n. 653). <br />	<br />
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto l&#8217;Amministrazione non ha fatto precedere l&#8217;ordinanza sindacale oggetto di gravame da rituale comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
La doglianza si palesa priva di pregio, in quanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, deve ritenersi sottratto all&#8217;obbligo di preventivo avviso di avvio del procedimento il provvedimento contingibile ed urgente, adottato per ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell&#8217;art. 54 del d. lgv. n. 267 del 2000 (T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2006, n. 455; T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 14 dicembre 2004, n. 1337).<br />	<br />
D&#8217;altro canto, come argomentato con riferimento alla precedente censura, ricorrono nella specie i presupposti per l’applicazione dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, per il quale “<i>Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</i>”.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato <br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6860/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-593/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.593</a></p>
<p>Pres. M. Nicolosi, Est. P. De Berardinis E.S.C.O. Milano S.r.l. (Avv.ti R. Lassini, M. Bonini e L. Casagni Lippi) c/ Comune di San Giuliano Terme (Avv. ti L. Bimbi ed A. Fanelli) 1. Atto presupposto e immediatamente lesivo – Innoppugnato – Atti successivi &#8211; Consequenziali ed esecutivi dell’atto presupposto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-593/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-593/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> M. Nicolosi, <i>Est.</i> P. De Berardinis<br /> E.S.C.O. Milano S.r.l. (Avv.ti R. Lassini, M. Bonini e L. Casagni Lippi) c/<br /> Comune di San Giuliano Terme (Avv. ti  L. Bimbi ed A. Fanelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto presupposto e immediatamente lesivo –  Innoppugnato – Atti successivi &#8211; Consequenziali ed esecutivi dell’atto presupposto – Impugnazione – Inammissibilità del ricorso  	</p>
<p>2. Atto plurimo – Contenuto identico per diversi destinatari – Impugnazione ad opera dei singoli soggetti – Caducazione dell’atto per i soli soggetti che ne hanno promosso l’impugnativa &#8211; Frazionamento effetti dell’atto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La mancata impugnazione, da parte della ricorrente, dell’atto presupposto immediatamente lesivo per essa e cioè l’ordinanza contingibile e urgente di diffida a riattivare la fornitura di acqua calda e di provvedere alla riparazione delle cause determinanti i guasti, rende inammissibile il ricorso avverso gli atti successivi, rinvenendo in quella pocanzi citata il proprio presupposto. La sussistenza, tra l’atto presupposto e quelli successivi, di un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che gli atti successivi si pongono come inevitabili conseguenze di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5384; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 2 marzo 2010, n. 1272).<br />
L’omessa impugnazione, da parte della ricorrente, della prima ordinanza, atto presupposto immediatamente lesivo, non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile il ricorso giurisdizionale nei confronti di un atto meramente applicativo di un atto presupposto immediatamente lesivo e rimasto inoppugnato (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 5 febbraio 1993, n. 223; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 11 settembre 2009, n. 4926).	</p>
<p>2. L’ordinanza in oggetto si configura quale atto plurimo, ovvero rientrante, secondo l’insegnamento della tradizionale dottrina, nella categoria degli atti contestuali e cioè dei più atti che, pur conservando la propria autonomia funzionale, si trovano riuniti in un’unica manifestazione esteriore. Più in dettaglio, trattasi di atto ad oggetto plurimo, nel quale sono dunque compresi sotto un’unica forma più atti di contenuto identico, ma aventi diverso oggetto (cioè diversi destinatari).<br />
È evidente, infatti, che l’ordine impartito alla ricorrente, pur identico all’ordine rivolto agli altri destinatari, si mantiene del tutto distinto ed autonomo rispetto a quest’ultimo. In casi di tal genere – è l’insegnamento della dottrina – ciascuno degli atti conserva la propria individualità e non lega necessariamente alla propria sorte gli altri e, pertanto, l’invalidità di uno o più degli atti riuniti nell’unica manifestazione esteriore non tocca gli altri.	</p>
<p> Nello stesso senso è, altresì, la giurisprudenza, secondo cui l’atto plurimo consiste in una serie di atti diversi per riferimento soggettivo, ancorché dello stesso contenuto ed emanati sotto un’unica forma, e ciascuna delle contestuali determinazioni conserva la propria individualità, con il corollario che, in applicazione dell’art. 2909 c.c., non può estendersi la sua caducazione parziale in favore di soggetti che non ne abbiano promosso l’impugnativa (C.d.S., Sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3907).	</p>
<p>Sulla questione si è di recente espressa anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha ricordato come nell’ipotesi di atto plurimo – in quanto tale, divisibile – la relativa impugnazione ad opera di singoli interessati assuntisi lesi dall’atto plurimo medesimo investa solamente la parte di interesse di ciascun ricorrente che ha proposto l’impugnativa: pertanto, il giudicato di annullamento investe quella sola parte dell’atto plurimo che concerne ciascun ricorrente, delimitata dall’interesse di quest’ultimo (C.d.S., A.P., 2 maggio 2006, n. 8; nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29 aprile 2009, n. 4396). Ed invero, sostenere per l’atto plurimo un principio di efficacia ultra partes e generalizzata della sentenza di annullamento significherebbe sottrarre i singoli destinatari di esso, che sono portatori di uno specifico interesse, personale e differenziato, in relazione ad una volontà amministrativa rivolta distintamente a più destinatari, solo occasionalmente raggruppati in un unico provvedimento, dai principi del processo impugnatorio e dai relativi termini decadenziali. Ma in tal modo la diligenza e la solerzia di alcuni andrebbero a beneficio di coloro che non hanno fatto valere tempestivamente il proprio diritto di difesa (C.d.S., Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7144).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2008, proposto dalla 	</p>
<p><b>E.S.C.O. Milano S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, cav. Luciano Orlandi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Lassini, Mauro Bonini e Luca Casagni Lippi e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via Masaccio n. 235	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di San Giuliano Terme</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Bimbi ed Aldo Fanelli e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40</p>
<p><b>nei confronti di</b><br />	<br />
</i><b>Toscana Energia S.p.A<i></b></i>., non costituita in giudizio<br />	<br />
<b>Toscogen S.p.A</b>., non costituita in giudizio<br />	<br />
<b>Nuove Iniziative Industriali S.r.l.</b>, non costituita in giudizio<br />	<br />
<b>Cooper 2000 S.c.a r.l.,</b> non costituita in giudizio<br />	<br />
<b>Lisa Sbeveglieri,</b> non costituita in giudizio</p>
<p><i><b>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia e previa concessione di decreto presidenziale inaudita altera parte,<br />	<br />
</i>&#8211; dell’ordinanza dal Sindaco di S. Giuliano Terme n. 44/2008 del 3 ottobre 2008, notificata alla ricorrente in data 16 ottobre 2008, avente ad oggetto la diffida a riattivare, entro sette giorni dal ricevimento dell’ordinanza stessa, la fornitura di acqua calda a favore dei soggetti che ne hanno fatto richiesta, ed a provvedere nel contempo alle necessarie riparazioni di guasti e/o rotture dai quali fosse dipesa l’interruzione;<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza dal Sindaco di S. Giuliano Terme n. 53/2008 del 30 ottobre 2008, notificata alla ricorrente in pari data, recante ordine di immediata esecuzione forzata, in via esecutiva ed in danno della ricorrente, “dell’ordinanza contingibile ed urgen<br />
&#8211; di ogni altro atto, provvedimento, condotta, anche omissiva, a queste presupposto/a, preordinato/a o comunque connesso/a<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l’istanza di concessione di decreto cautelare inaudita altera parte ed il decreto presidenziale n. 103/2008 del 5 novembre 2008, con cui la suddetta istanza è stata respinta;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione e difensiva del Comune di S. Giuliano Terme;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 1110/08 del 27 novembre 2008, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;<br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 1° aprile 2010 il dr. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente, E.S.C.O. Milano S.r.l., espone di gestire attualmente nel Comune di S. Giuliano Terme un impianto di teleriscaldamento, attivo da molti anni.<br />	<br />
1.1. Con una convenzione stipulata in data 8 maggio 1996 tra il Comune di S. Giuliano Terme ed il Consorzio ACOGES (consorzio pubblico del quale il Comune faceva parte) si stabilì di destinare l’impianto de quo alla fornitura di energia elettrica e termica ad una serie di utenze comunali (uffici, scuole, ecc.). Incaricata della realizzazione e della gestione dell’impianto di teleriscaldamento era la Toscogen S.p.A., società pubblica controllata dal Consorzio ACOGES.<br />	<br />
1.2. Nel febbraio del 1996, la Toscogen S.p.A. aveva stipulato un distinto protocollo di intesa con la Cooper 2000 S.c.a r.l. (incaricata di realizzare il comparto P.E.E.P. di S. Giuliano Terme), in base al quale quest’ultima si era impegnata ad allacciare gli alloggi del comparto alla rete dell’impianto di teleriscaldamento, onde ottenerne la fornitura di calore. Pertanto, dall’impianto di cogenerazione si dipartivano (e si dipartono) due diramazioni della rete di teleriscaldamento, cioè la diramazione che conduce alle utenze pubbliche e quella che conduce al comparto P.E.E.P., che si ferma al confine di quest’ultimo (mentre la rete interna, che porta agli alloggi ed utenze private, è stata realizzata dalla cooperativa edilizia).<br />	<br />
1.3. Dopo alcuni anni di regolare funzionamento dell’impianto di teleriscaldamento, la Toscogen S.p.A., venutasi a trovare in grave crisi finanziaria, ne ha ceduto la proprietà e la gestione ad altri soggetti. Nello specifico, a partire dal 2006 la gestione dell’impianto de quo, per quanto attiene sia alla rete posta al servizio delle utenze comunali, sia a quella posta al servizio del comparto P.E.E.P., fa capo all’odierna esponente.<br />	<br />
1.4. Nel mese di aprile del 2008 pervenivano al Comune di S. Giuliano Terme ripetute segnalazioni, da parte di cittadini residenti nel comparto P.E.E.P. servito dall’impianto di teleriscaldamento, circa l’interruzione della fornitura di acqua calda. Con provvedimento n. 23/2008 del 12 maggio 2008, il Sindaco ordinava, perciò, alla Toscana Energia S.p.A., in qualità di soggetto proprietario e gestore dell’impianto, il ripristino della fornitura e la presentazione di un piano operativo degli interventi necessari per ripristinare la fornitura di acqua calda sanitaria. L’ordinanza in questione, impugnata dalla Toscana Energia S.p.A. con ricorso R.G. n. 880/2008, veniva sospesa da questo Tribunale con ordinanza n. 677/2008.<br />	<br />
1.5. Peraltro, dopo ulteriori comunicazioni, la società esponente, individuata quale soggetto gestore dell’impianto, con lettera del 20 maggio 2008 lamentava il precario stato di conservazione della rete nella parte ubicata all’interno del comparto P.E.E.P., evidenziando di non poter più, per tale motivo, continuare a fornire all’utenza l’energia termica. Per conseguenza, il Sindaco di S. Giuliano Terme emanava in data 27 maggio 2008 l’ordinanza n. 27/2008, ad integrazione e parziale modificazione della precedente n. 23/2008. In particolare, il Sindaco estendeva alla E.S.C.O. Milano S.r.l. l’ordine (prima indirizzato alla sola Toscana Energia S.p.A.) di provvedere al mantenimento del servizio di acqua calda sanitaria; alle due società veniva inoltre prescritta la presentazione – previa redazione di perizia giurata sullo stato dell’impianto di teleriscaldamento – di un piano operativo degli interventi necessari al ripristino della fornitura di acqua calda sanitaria e di calore (questa prescrizione veniva estesa anche alla Nuove Iniziative Industriali S.r.l. ed alla Cooper 2000 S.c.a r.l.).<br />	<br />
1.6. L’esponente comunicava all’Amministrazione la volontà di predisporre, unitamente alla Nuove Iniziative Industriali S.r.l., la richiesta perizia giurata; a tal fine veniva incaricato un professionista, che provvedeva a redigere ed inviare l’elaborato peritale. Peraltro, nel frattempo anche l’ordinanza sindacale n. 27/2008, impugnata con due distinti ricorsi – R.G. n. 1117/2008 e R.G. n. 1118/2008 – dalla Toscana Energia S.p.A. e dalla Cooper 2000 S.c.a r.l, veniva sospesa da questo Tribunale con le ordinanze nn. 680/2008 e 681/2008.<br />	<br />
1.7. Tuttavia, visto il perdurare del rischio di disagi per l’utenza, il Sindaco di S. Giuliano Terme ha emanato in data 3 ottobre 2008 l’ordinanza n. 44/2008, con cui ha diffidato l’esponente – nonché la Nuove Iniziative Industriali S.r.l. – “in ottemperanza all’ordinanza in data 27 maggio 2008” (e cioè la già citata ordinanza n. 27/2008) a riattivare, entro sette giorni dal suo ricevimento, la fornitura di acqua calda sanitaria e, nel contempo, a procedere alla riparazione di guasti e/o rotture da cui fosse dipesa l’interruzione del servizio.<br />	<br />
1.8. In tale contesto, un numeroso gruppo di utenti proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Pisa – Sezione Civile, ottenendo l’emissione in proprio favore di un decreto inaudita altera parte, con cui si ordinava al Comune di S. Giuliano Terme (oltre che all’esponente, alla Nuove Iniziative Industriali S.r.l. ed alla Toscana Energia S.p.A.) l’esecuzione dei lavori necessari alla riattivazione e messa in piena efficienza dell’impianto posto al servizio degli alloggi del complesso residenziale. Preso atto di ciò, il Sindaco di S. Giuliano emanava il 30 ottobre 2008 l’ordinanza n. 53/2008, con la quale, richiamati il decreto del Tribunale di Pisa e le proprie precedenti ordinanze nn. 27/2008 e 44/2008, disponeva l’immediata esecuzione, in danno della E.S.C.O. Milano S.r.l. – e della Nuove Iniziative Industriali S.r.l. – “dell’ordinanza contingibile ed urgente richiamata in premessa” (e cioè dell’ordinanza n. 27/2008) e per l’effetto l’immediata esecuzione, d’ufficio ed in danno, delle opere necessarie al ripristino della fornitura di energia termica al comparto abitativo.<br />	<br />
2. Avverso le indicate ordinanze sindacali nn. 44/2008 e 53/2008 è insorta la E.S.C.O. Milano S.r.l., impugnandole con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, nonché previa adozione di decreto cautelare presidenziale.<br />	<br />
2.1. A supporto del gravame, la società ha dedotto le seguenti doglianze:<br />	<br />
&#8211; violazione di legge per inosservanza dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Toscana, Sezione II, n. 680/2008 del 16 luglio 2008, emessa nell’ambito del procedimento instaurato con il ricorso R.G. n. 1117/2008, con la quale è stata sospesa l’ordinanza sinda<br />
&#8211; eccesso di potere per omessa istruttoria e travisamento dei fatti e violazione di legge per difetto di motivazione, perché l’ordine di ripristino riguarderebbe anche le porzioni della rete poste all’interno delle proprietà private, pur in mancanza del p<br />
&#8211; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per illogicità e violazione di legge per usurpazione di potere, giacché la fornitura di energia termica (anche) agli alloggi del comparto P.E.E.P. deriva dal contratto di fornitura che attualmente intercorr<br />
2.2. La ricorrente ha inoltre presentato domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi.<br />	<br />
2.3. Con decreto presidenziale n. 103/2008 del 5 novembre 2008 è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte, formulata dalla società ricorrente.<br />	<br />
2.4. Si è costituito in giudizio il Comune di S. Giuliano Terme, depositando memoria ed eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del gravame per l’omessa impugnazione dell’atto presupposto (l’ordinanza sindacale n. 27/2008). Nel merito, ha poi eccepito l’infondatezza delle censure dedotte, concludendo per la reiezione del ricorso, previa reiezione dell’istanza cautelare, anche in virtù della carenza di periculum in mora.<br />	<br />
2.5. Nella Camera di consiglio del 26 novembre 2008, il Collegio, attesi i dubbi sull’ammissibilità del ricorso e sulla possibilità di estendere alla E.S.C.O. Milano S.r.l. gli effetti della sospensione in via cautelare pronunciata in favore di altra interessata in seno al giudizio iscritto al n. 1117/2008 di R.G., con ordinanza n. 1110/08 ha respinto l’istanza cautelare.<br />	<br />
2.6. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memoria. Nello specifico, la ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità del ricorso, evidenziando l’inscindibilità dell’ordinanza sindacale n. 27/2008 ed insistendo per l’accoglimento del gravame. Il Comune di S. Giuliano Terme ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi giudicare superato il contenuto dell’ordinanza n. 27/2008 per effetto del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Pisa, ed ha comunque insistito per l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />	<br />
2.7. All’udienza pubblica del 1° aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
3. Il Collegio ritiene di dover condividere l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa comunale, basata sulla mancata impugnazione, da parte della ricorrente, dell’atto presupposto immediatamente lesivo per essa e cioè l’ordinanza del Sindaco di S. Giuliano Terme n. 27/2008 del 27 maggio 2008.<br />	<br />
3.1. Ed invero, nella memoria finale la ricorrente cerca di replicare a tale eccezione, obiettando che le ordinanze gravate non potrebbero reputarsi meri atti esecutivi dell’ordinanza n. 27/2008, avendo esse una vasta e spiccata autonomia di contenuto. Ciò emergerebbe con peculiare evidenza nel caso dell’ordinanza sindacale n. 53/2008, lì dove questa rinvia al decreto cautelare emesso dal Tribunale di Pisa in data 28 ottobre 2008, assumendolo a proprio presupposto.<br />	<br />
3.2. La suesposta obiezione non può essere condivisa.<br />	<br />
3.3. Ad avviso del Collegio, è indiscutibile che le ordinanze sindacali n. 44/2008 del 3 ottobre 2008 e n. 53/2008 del 30 ottobre 2008, impugnate con il ricorso in epigrafe, costituiscano, relativamente alla posizione dell’odierna ricorrente, atti meramente consequenziali rispetto all’ordinanza sindacale n. 27/2008, rinvenendo in quest’ultima il proprio presupposto. La sussistenza, tra l’atto presupposto e quelli successivi, di un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che gli atti successivi si pongono come inevitabili conseguenze di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5384; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 2 marzo 2010, n. 1272), è dimostrata dai seguenti elementi:<br />	<br />
a) anzitutto, è decisiva l’identità di contenuto tra gli atti in esame. Ed invero, il comando indirizzato alla ricorrente con l’atto presupposto (provvedere al mantenimento del servizio di fornitura di acqua calda sanitaria in favore dei soggetti che ne avevano fatto richiesta, provvedendo, nel contempo, a riparare guasti/rotture da cui era originata l’interruzione del servizio: cfr. parag. 1 dell’ordinanza n. 27/2008) è sostanzialmente identico a quello impartitole con l’ordinanza n. 44/2008: quest’ultima – primo atto consequenziale in ordine di tempo – riprende per intero il contenuto del succitato parag. 1, aggiungendovi il limite temporale della riattivazione della fornitura, da effettuarsi nei sette giorni dalla ricezione dell’ordine. A nulla rileva, in contrario, che si tratti di una mera diffida ad eseguire la suddetta riattivazione, giacché l’intervento addossato alla ricorrente ha contenuto identico nei due atti. La medesima identità di contenuto si riscontra, inoltre, anche con riferimento al provvedimento di esecuzione in danno (ordinanza n. 53/2008, secondo atto consequenziale), ove si consideri che questa si sostanzia nella “esecuzione delle opere necessarie al ripristino della fornitura di energia termica al comparto PEEP”. Ai fini che qui interessano, è, pertanto, irrilevante la circostanza che il provvedimento presupposto ingiungesse in aggiunta alla ricorrente di presentare, previa redazione di perizia giurata sullo stato dell’impianto di teleriscaldamento, un piano operativo degli interventi necessari a ripristinare la fornitura di acqua calda sanitaria e di calore (cfr. parag. 2 dell’ordinanza n. 27/2008);<br />	<br />
b) in secondo luogo, è significativa la circostanza che sia l’ordinanza n. 44/2008, sia l’ordinanza n. 53/2008, dichiarino espressamente, nel dispositivo, di operare quali atti esecutivi della precedente n. 27/2008: in particolare, la prima reca una diffida emanata “in ottemperanza all’ordinanza in data 27 maggio 2008”; la seconda si autodefinisce atto di “immediata esecuzione forzata in via esecutiva ed in danno….dell’ordinanza contingibile ed urgente richiamata in premessa”, e cioè dell’ordinanza n. 27 cit., quest’ultima essendo l’unico atto che risulta denominato, nel corpo dell’ordinanza n. 53 cit., come ordinanza contingibile ed urgente;<br />	<br />
c) quanto, poi, alla tesi per cui l’ordinanza sindacale n. 53/2008 assumerebbe a proprio presupposto il decreto cautelare emesso dal Tribunale di Pisa il 28 ottobre 2008, essa è confutata dall’ordinanza del predetto Tribunale del 26 febbraio 2009, recante revoca del decreto de quo. Tale revoca è infatti basata proprio sul fatto che, con l’essersi attivato già prima dell’emissione del decreto cautelare in discorso, il Comune di S. Giuliano Terme “ha agito pur non riconoscendosi diretto destinatario del provvedimento giudiziario, ma in virtù dei propri poteri pubblici adottando ordinanze contingibili ed urgenti con riserva d’esecuzione di ufficio in danno dei destinatari”: sicché la revoca si giustifica proprio per l’intervento del Comune di S. Giuliano Terme (non già in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, e tantomeno di quello del 28 ottobre 2008, ma) nella sua “veste pubblicistica”, che, ad avviso del Tribunale di Pisa, determina l’improcedibilità del giudizio cautelare per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dei ricorrenti. Dal ché si ricava l’autonomia tra le statuizioni contenute nel citato decreto cautelare del 28 ottobre 2008 ed i provvedimenti in questa sede gravati (in specie, l’ordinanza n. 53/2008).<br />	<br />
3.4. L’omessa impugnazione, da parte della ricorrente, dell’ordinanza n. 27/2008, atto presupposto immediatamente lesivo, non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile il ricorso giurisdizionale nei confronti di un atto meramente applicativo di un atto presupposto immediatamente lesivo e rimasto inoppugnato (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 5 febbraio 1993, n. 223; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 11 settembre 2009, n. 4926).<br />	<br />
4. L’ora vista conclusione non è infirmata da quanto sostenuto dalla ricorrente circa l’inscindibilità dell’ordinanza n. 27/2008 e circa l’impossibilità di “frazionare” la sospensione cautelare di questa, pronunciata nei giudizi iscritti ai nn. 1117/2008 e 1118/2008 di R.G. (instaurati da altri soggetti), e di escludere da tale effetto sospensivo la ricorrente medesima. Sostiene quest’ultima, in particolare in sede di memoria conclusiva, che il discorso sull’inscindibilità e non frazionabilità varrebbe anche in caso di esito positivo della domanda di annullamento di cui ai giudizi iscritti ai nn. 1117/2008 e 1118/2008 di R.G.: infatti, l’accoglimento di detta domanda determinerebbe un effetto caducatorio nei confronti dell’ordinanza n. 27/2008 tale da non potersi certo affermare che questa non esista più per le parti ricorrenti dei suddetti giudizi, mentre continuerebbe ad esistere e ad avere efficacia per i soggetti rimasti per qualsiasi motivo estranei ai citati procedimenti giurisdizionali. Sulla questione, peraltro, la E.S.C.O. Milano S.r.l. aveva già argomentato in sede di ricorso introduttivo, sostenendo di essere parte processuale nel giudizio iscritto al n. 1117/2008 di R.G..<br />	<br />
4.1. Ritiene il Collegio di non poter in alcun modo condividere l’affermazione della ricorrente circa l’inscindibilità dell’ordinanza sindacale n. 27/2008. Quest’ultima, a ben guardare, è un atto plurimo, rientrante, secondo l’insegnamento della tradizionale dottrina, nella categoria degli atti contestuali e cioè dei più atti che, pur conservando la propria autonomia funzionale, si trovano riuniti in un’unica manifestazione esteriore. Più in dettaglio, trattasi di atto ad oggetto plurimo, nel quale sono dunque compresi sotto un’unica forma più atti di contenuto identico, ma aventi diverso oggetto (cioè diversi destinatari). È evidente, infatti, che l’ordine impartito alla ricorrente, pur identico all’ordine rivolto alla Toscana Energia S.p.A., (anch’esso contenuto nell’ordinanza n. 27/2008), si mantiene del tutto distinto ed autonomo rispetto a quest’ultimo. In casi di tal genere – è l’insegnamento della dottrina – ciascuno degli atti conserva la propria individualità e non lega necessariamente alla propria sorte gli altri e, pertanto, l’invalidità di uno o più degli atti riuniti nell’unica manifestazione esteriore non tocca gli altri. Nello stesso senso è, altresì, la giurisprudenza, secondo cui l’atto plurimo consiste in una serie di atti diversi per riferimento soggettivo, ancorché dello stesso contenuto ed emanati sotto un’unica forma, e ciascuna delle contestuali determinazioni conserva la propria individualità, con il corollario che, in applicazione dell’art. 2909 c.c., non può estendersi la sua caducazione parziale in favore di soggetti che non ne abbiano promosso l’impugnativa (C.d.S., Sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3907).<br />	<br />
4.2. Sulla questione si è di recente espressa anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha ricordato come nell’ipotesi di atto plurimo – in quanto tale, divisibile – la relativa impugnazione ad opera di singoli interessati assuntisi lesi dall’atto plurimo medesimo investa solamente la parte di interesse di ciascun ricorrente che ha proposto l’impugnativa: pertanto, il giudicato di annullamento investe quella sola parte dell’atto plurimo che concerne ciascun ricorrente, delimitata dall’interesse di quest’ultimo (C.d.S., A.P., 2 maggio 2006, n. 8; nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29 aprile 2009, n. 4396). Ed invero, sostenere per l’atto plurimo un principio di efficacia ultra partes e generalizzata della sentenza di annullamento significherebbe sottrarre i singoli destinatari di esso, che sono portatori di uno specifico interesse, personale e differenziato, in relazione ad una volontà amministrativa rivolta distintamente a più destinatari, solo occasionalmente raggruppati in un unico provvedimento, dai principi del processo impugnatorio e dai relativi termini decadenziali. Ma in tal modo la diligenza e la solerzia di alcuni andrebbero a beneficio di coloro che non hanno fatto valere tempestivamente il proprio diritto di difesa (C.d.S., Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7144).<br />	<br />
4.3. Andando ad applicare i principi ora visti al caso di specie, se ne desume che:<br />	<br />
a) la E.S.C.O. Milano S.r.l., avrebbe dovuto proporre autonoma impugnazione avverso l’ordinanza n. 27/2008 per poter beneficiare del giudicato di annullamento della medesima<u>,</u> non bastando che la società sia stata evocata nei giudizi promossi avverso tale ordinanza dalla Toscana Energia S.p.A. e dalla Cooper 2000 S.c.a r.l., rispettivamente iscritti ai nn. 1117/2008 e 1118/2008 di R.G.;<br />	<br />
b) in mancanza di tale distinta impugnazione, l’ordinanza sindacale de qua continua a dispiegare la sua efficacia nei confronti della società, non potendo questa in alcun modo giovarsi delle pronunce (anche di tipo cautelare) intervenute nei suindicati giudizi promossi dalla Toscana Energia S.p.A. e dalla Cooper 2000 S.c.a r.l..<br />	<br />
4.4. Da quanto appena esposto risulta confermata la conclusione dell’inammissibilità del gravame in epigrafe, per omessa impugnazione, da parte della ricorrente, dell’atto presupposto immediatamente lesivo dei suoi interessi, senza che occorra procedere all’esame dell’ulteriore eccezione formulata in via pregiudiziale dalla difesa comunale, basata sulla sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in capo all’odierna ricorrente (eccezione, quest’ultima, che peraltro è infondata, trovando confutazione in ciò che si è detto al punto c) del parag. 3.3.).<br />	<br />
5. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
5.1. Va poi respinta la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente, per non avere quest’ultima supportato detta domanda con alcun elemento probatorio, né nell’atto introduttivo del giudizio, né nei successivi sviluppi del processo.<br />	<br />
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune resistente. Non si fa luogo a pronuncia sulla spese nei riguardi delle altre parti, non essendosi queste costituite in giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di S. Giuliano Terme, di spese ed onorari di causa, che in via forfettaria liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), più I.V.A. e C.P.A., come per legge.<br />	<br />
Nulla spese nei confronti delle altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 1° aprile 2010, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>EPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-593/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.28016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-28016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-28016/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-28016/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.28016</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. U. Maiello Maisto Orazio (Avv. Emanuele D&#8217;Alterio) c. Comune di Mugnano di Napoli (Avv.ti Alfredo Contieri e Giovanni Leone) 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Permesso di costruire &#8211; Nozione di costruzione &#8211; Realizzazione di opere murarie &#8211; Necessità &#8211; Esclusione &#8211; Trasformazione del tessuto urbanistico edilizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-28016/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.28016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-28016/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.28016</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> C. D’Alessandro, <i>est.</i> U. Maiello<br /> Maisto Orazio (Avv. Emanuele D&#8217;Alterio) c. Comune di Mugnano di <br />Napoli (Avv.ti Alfredo Contieri e Giovanni Leone)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Permesso di costruire &#8211; Nozione di costruzione &#8211; Realizzazione di opere murarie &#8211; Necessità &#8211; Esclusione &#8211; Trasformazione del tessuto urbanistico edilizio 	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Zone urbanizzate &#8211; Obbligo dello strumento attuativo &#8211; Deroga &#8211; Dotazione di infrastrutture primarie e secondarie &#8211; Verifica dell’intero comprensorio &#8211; Necessità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico &#8211; edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un’evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale: fattispecie relativa ad una struttura in ferro e vetri di circa mq. 90 e di altezza superiore ai tre metri (1)	</p>
<p>2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia, nelle zone già urbanizzate la deroga all’obbligo dello strumento attuativo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata), può trovare applicazione solo nell’ipotesi, del tutto eccezionale, che si sia già realizzata una situazione di fatto che da quegli strumenti consenta con sicurezza di prescindere, in quanto risultano oggettivamente non più necessari, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (id est: l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui sono finalizzati. Tale situazione, del tutto peculiare, deve essere accertata in riferimento all’intero contenuto previsto dal piano regolatore generale. La stessa, cioè, deve concernere le urbanizzazioni primarie e quelle secondarie in riferimento all’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento. La verifica, pertanto, non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve riguardare l’intero comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato. Ogni altra soluzione avrebbe evidentemente il torto di trasformare lo strumento attuativo in un atto sostanzialmente facoltativo, non più necessario ogniqualvolta, a causa di precedenti abusi edilizi sanati, di preesistenti edificazioni ovvero del rilascio di singole concessioni edilizie illegittime, il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione, anche se la stessa non soddisfa pienamente le indicazioni del piano regolatore (2)	</p>
<p>3. Il contenuto essenziale dell&#8217;ingiunzione di demolizione deve essere individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive. Pertanto, ai fini della legittimità dell&#8217;atto è necessaria e sufficiente l&#8217;analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente; l&#8217;indicazione dell&#8217;area di sedime, quindi, non deve essere necessariamente presente nell&#8217;ordinanza di demolizione ma può essere contenuta nel successivo atto dichiarativo dell&#8217;acquisizione (3)	</p>
<p></b>__________________________________<br />	<br />
<i>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2705/2008, id., Sez. V, 13/6/2006, n.3490;<br />	<br />
2. cfr. TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. II, 15/3/2004, n. 2925;<br />	<br />
3. cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I, 9/2/2010, n. 1785</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4768 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Maisto Orazio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Emanuele D&#8217;Alterio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Napoli, al viale Gramsci n.19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Mugnano di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Contieri e Giovanni Leone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo difensore in Napoli, viale A.Gramsci,14;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>A) quanto al ricorso principale, dell’ordinanza di demolizione n. 11 prot.llo n. 4963 dell’01/04/2005;<br />	<br />
B) quanto ai motivi aggiunti,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza di demolizione n. 70/2005 del 13.2.2006;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di diniego comunicato con nota prot.llo 1554 del 22.1.2009;<br />	<br />
&#8211; della nota prot.llo n. 4744 dell’8.3.2010;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Mugnano di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il gravame principale, il ricorrente impugna l’ordinanza n. 11 prot.llo 4963 dell’1.4.2005, con cui il Comune di Mugnano di Napoli ha ingiunto la demolizione di una struttura in ferro ampia mq. 80 ed alta ml. 3,50, realizzata senza alcun titolo abilitativo.<br />	<br />
Avverso il precitato atto il ricorrente ha articolato le seguenti censure:<br />	<br />
1) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non indica l’area che verrebbe acquisita di diritto, e gratuitamente, al patrimonio comunale;<br />	<br />
2) il Comune intimato avrebbe eluso l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, omettendo di assicurare effettività alla prescritte garanzie di partecipazione al procedimento;<br />	<br />
3) il provvedimento impugnato non risulterebbe, infine, corredato di una pertinente ed esaustiva motivazione.<br />	<br />
Con atto depositato il 27.4.2006, il ricorrente ha integrato le originarie doglianze, estendendo la proposta impugnazione anche all’ordinanza n. 2556 del 13.2006, spedita dal Comune di Mugnano a seguito dell’abusiva prosecuzione dei lavori che consentivano, di fatto, il completamento dell’opera (come esplicitato nella relazione istruttoria, la struttura realizzata è oggi ampia mq. 92,50 circa ed alta ml. 3,20, per un volume complessivo di 296 mc. E’ stata accertata la chiusura perimetrale con vetri blindati, nonché la realizzazione di tramezzature interne, impianti tecnologici, pavimentazione, controsoffittatura), salvo che per la pitturazione degli interni.<br />	<br />
Segnatamente, oltre a riproporre alcune censure già introdotte con il primo mezzo di gravame (mancata indicazione dell’area che verrebbe acquisita di diritto, e gratuitamente, al patrimonio comunale e difetto di motivazione), ha contestato la violazione dell’art. 36 del d.p.r. 380/2001, atteso che, fin dal 22.7.2005, risulterebbe pendente una domanda di sanatoria. <br />	<br />
Con ulteriori motivi depositati il 23.6.2009, il ricorrente ha attratto nel fuoco della contestazione anche il provvedimento n. 19936 del 21.11.2005, reiettivo della domanda di sanatoria, deducendo l’assenza di qualsivoglia supporto di ordine argomentativo a sostegno dell’opposto diniego.<br />	<br />
Con ordinanza istruttoria n. 690/09 del 10.11.2009 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Mugnano, rinnovando la suddetta decisione interlocutoria con ordinanza n. 78 del 5.2.2010. Ad essa ha dato riscontro l’Ente intimato con relazione n. 4744 dell’8.3.2010.<br />	<br />
Avverso tale relazione, con ulteriori motivi aggiunti depositati il 25.5.2010, il ricorrente deduce che:<br />	<br />
1) la struttura realizzata è un’opera precaria, pertinenziale e destinata ad un uso temporaneo;<br />	<br />
2) l’area sarebbe già urbanizzata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione;<br />	<br />
Resiste in giudizio il Comune di Mugnano.<br />	<br />
All’udienza del 25.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e, pertanto, va respinto.<br />	<br />
Giusta quanto anticipato nella narrativa in fatto, mette conto evidenziare che il ricorrente ha realizzato senza alcun titolo abilitativo una struttura in ferro ampia mq. 92,50 circa ed alta ml. 3,20, per un volume complessivo di 296 mc, chiusa perimetralmente con vetri blindati, ed oramai già dotata – per effetto dell’abusiva prosecuzione dei lavori pervicacemente effettuata con violazione dei sigilli –di tramezzature interne, impianti tecnologici, pavimentazione e controsoffittatura.<br />	<br />
La suddetta vicenda costituisce il punto di riferimento di diversi procedimenti sanzionatori e di diniego di sanatoria, tutti confluiti – per effetto della tempestiva articolazione di motivi aggiunti – nel rapporto controverso sottoposto all’attenzione del Collegio.<br />	<br />
In prospettiva metodologia appare utile soffermarsi, anzitutto, sul provvedimento di diniego (determina prot.llo 1554 del 22.1.2009) con cui il Comune di Mugnano ha respinto l’istanza di accertamento di conformità avanzata dal ricorrente.<br />	<br />
E ciò anche e soprattutto perché il provvedimento di diniego vale a suggellare, in via definitiva, un contrasto effettivo e di ordine sostanziale delle opere realizzate con il regime urbanistico di riferimento, sì da rendere – ove confermato – dovute le misure sanzionatorie di tipo ripristinatorio adottate dal Comune.<br />	<br />
Tanto premesso, mette conto evidenziare che la reiezione dell’istanza di sanatoria – giusta quanto si evince dagli esiti della svolta istruttoria &#8211; è dovuta al fatto che l’area oggetto d’intervento è classificata nel vigente P.R.G. come zona D3 (Insediamenti Produttivi P.I.P) ed il relativo regime urbanistico (art. 21 delle n.a.) subordina ogni intervento alla preventiva redazione ed approvazione di p.p.e., giammai approvati.<br />	<br />
In ragione di quanto evidenziato, il Comune di Mugnano – registrato il suddetto contrasto con il locale regime urbanistico &#8211; ha concluso con un atto di diniego il procedimento di accertamento di conformità attivato dal ricorrente.<br />	<br />
Le censure articolate avverso tale provvedimento con motivi aggiunti del 23.6.2009 e del 25.5.2010 sono manifestamente infondate.<br />	<br />
Può ritenersi, anzitutto, superata la doglianza con cui parte ricorrente (nei motivi aggiunti del 23.6.2009) lamenta l’insufficienza del corredo motivazionale dell’avversato provvedimento di diniego, le cui ragioni giustificative devono ritenersi ampiamente chiarite anche a seguito della relazione prodotta in giudizio dal Comune di Mugnano, che costituisce un valido supporto argomentativo idoneo ad integrare l’originario corredo motivazionale del provvedimento impugnato. <br />	<br />
Tanto in aderenza al nuovo schema normativo recepito all’art. 21 octies della legge 241/1990, quale risultante dalla recente novella, che, com’è noto, ha introdotto, in via di eccezione, una deroga al regime di annullabilità dell’atto per vizi formali, inibendo la pronuncia di decisioni a contenuto demolitorio qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />	<br />
Prive di pregio si rivelano, poi, le residue doglianze articolate con i motivi aggiunti del 25.5.2010.<br />	<br />
Segnatamente, rispetto alle nuove argomentazioni difensive con cui la ricorrente rivendica la natura precaria e pertinenziale dell’opera realizzata, va, anzitutto, rilevata la tardività della censura, introdotta ben oltre i termini di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971 (l’originario ordine di demolizione &#8211; n. 11 prot.llo 4963 – è, infatti, stato spedito in data 1.4.2005).<br />	<br />
Ad ogni buon conto, tale doglianza è priva di pregio.<br />	<br />
La piana lettura del provvedimento impugnato riflette con evidenza la rilevanza edilizia del contestato abuso, fatta palese dalle apprezzabili dimensioni della nuova struttura (struttura in ferro ampia mq. 92,50 circa ed alta ml. 3,20, per un volume complessivo di 296 mc, chiusa perimetralmente con vetri blindati, ed oramai già dotata – per effetto dell’abusiva prosecuzione dei lavori pervicacemente effettuata con violazione dei sigilli –di tramezzature interne, impianti tecnologici, pavimentazione e controsoffittatura), cui si riconnette una significativa trasformazione del manufatto preesistente e che, pertanto, non può non essere ricondotta alla tipologia delle nuove costruzioni.<br />	<br />
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un’evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (cfr. ex multis C.d.S., Sez. IV, N. 2705/2008 in tal senso anche Consiglio Stato, V, 13.6.2006, n.3490).<br />	<br />
Le divisate risultanze istruttorie – segnatamente quelle relative alle caratteristiche costruttive che rendono evidente la natura non precaria dell’opera – fanno propendere per la sussumibilità della fattispecie in esame nelle categorie di illecito di cui all’art. 31 del d.p.r. 380/2001, rispetto alle quali resta predicabile un’unica sanzione, giustappunto quella ripristinatoria della demolizione.<br />	<br />
Analogamente, rispetto alla pretesa natura pertinenziale dell’opera, è sufficiente obiettare che la nozione edilizia di pertinenzialità ha connotati diversi da quelli civilistici: la res deve essere preordinata ad un&#8217;oggettiva esigenza dell&#8217;edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell&#8217;edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell&#8217;immobile cui accede. <br />	<br />
Le suddette caratteristiche non risultano in alcun modo comprovate dalla parte ricorrente, che non si è nemmeno peritata di enunciarle nel proprio mezzo di impugnazione.<br />	<br />
Parimenti infondata è l’ulteriore censura fondata sull’osservazione diretta di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che sulla riscontrata esistenza di vasti insediamenti abitativi nella zona omogenea di riferimento. <br />	<br />
Di contro, la Sezione, richiamando un orientamento già ripetutamente espresso, osserva che il principio affermato dalla giurisprudenza prevalente secondo il quale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, nelle zone già urbanizzate è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata), può trovare applicazione solo nell’ipotesi, del tutto eccezionale, che si sia già realizzata una situazione di fatto che da quegli strumenti consenta con sicurezza di prescindere, in quanto risultano oggettivamente non più necessari, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (id est: l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui sono finalizzati.<br />	<br />
Per l’applicazione del principio, insomma, è necessario che lo stato delle urbanizzazioni sia tale da rendere assolutamente superflui gli strumenti attuativi.<br />	<br />
Tale situazione, del tutto peculiare, deve essere ovviamente accertata in riferimento all’intero contenuto previsto dal piano regolatore generale.<br />	<br />
La stessa, cioè, deve concernere le urbanizzazioni primarie e quelle secondarie in riferimento all’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento.<br />	<br />
La verifica, pertanto, non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve riguardare l’intero comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato.<br />	<br />
Ogni altra soluzione avrebbe evidentemente il torto di trasformare lo strumento attuativo in un atto sostanzialmente facoltativo, non più necessario ogniqualvolta, a causa di precedenti abusi edilizi sanati, di preesistenti edificazioni ovvero del rilascio di singole concessioni edilizie illegittime, il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione, anche se la stessa non soddisfa pienamente le indicazioni del piano regolatore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 15 marzo 2004 n. 2925; n°11664/2004).<br />	<br />
Orbene, nella divisata prospettiva, mette conto evidenziare che nessun elemento versato in atti a corredo delle generiche prospettazioni di parte consente di accreditare la sussistenza di una situazione simile a quella sopra descritta, non essendosi la parte ricorrente peritata di produrre contributi tecnici ovvero descrittivi che valessero, anche come mero principio di prova, a supportare (anche nei soli termini di verosimiglianza) le proprie deduzioni. <br />	<br />
Acclarata, dunque, la legittimità del provvedimento di diniego a cagione dell’evidenziato contrasto del manufatto realizzato rispetto alla disciplina urbanistica di riferimento, anche le doglianze che investono l’ordine di demolizione si rivelano prive di pregio.<br />	<br />
Anzitutto, priva di pregio si rivela la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, la cui cura è imposta all’Autorità procedente dall’art. 7 della legge 241/1990.<br />	<br />
Dirimente in senso ostativo alle pretese attoree appaiono le previsioni di cui all’art. 21 octies della legge 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />	<br />
L’inconferenza della censura in esame discende, invero, dalla ineluttabilità della sanzione repressiva comminata dal Comune di Mugnano, anche a cagione dell’assenza di specifici e rilevanti profili di contestazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento giustificativo, sicchè alcuna alternativa sul piano decisionale si poneva all’Amministrazione procedente. <br />	<br />
Né può essere revocata in dubbio la completezza dell’ordito motivazionale, pienamente idoneo a suffragare il contestato abuso.<br />	<br />
A tal riguardo, mette conto evidenziare che la tipologia costruttiva e le dimensioni del contestato manufatto, che integra una nuova costruzione, riflettono con assoluta evidenza la sussistenza del contestato abuso che, in ragione della innegabile trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che ad esso si riconnette, imponeva il previo rilascio di uno specifico permesso di costruire che valesse ad autorizzarne l’esecuzione.<br />	<br />
Di contro, la realizzazione dell’opera in contestazione, in mancanza del suddetto titolo abilitativo, di per se stessa, fondava la reazione repressiva dell’organo di vigilanza, che, nell’ambito della disciplina di settore, assurge ad atto dovuto. <br />	<br />
In altri termini, nello schema giuridico delineato dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è &#8220;in re ipsa&#8221; l’interesse pubblico alla sua rimozione ( cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; 4 luglio 2001, n. 3071; Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529).<br />	<br />
Una volta accertata l&#8217;esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce, dunque, onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull&#8217;attività edilizia (T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 21 giugno 1999, n. 1540).<br />	<br />
In definitiva, l’atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.<br />	<br />
Né può ritenersi rilavante, in questa fase, la mancanza di una perimetrazione dell’area da acquisire.<br />	<br />
Il contenuto essenziale dell&#8217;ingiunzione di demolizione deve essere, infatti, individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive. Pertanto, ai fini della legittimità dell&#8217;atto è necessaria e sufficiente l&#8217;analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente; l&#8217;indicazione dell&#8217;area di sedime, quindi, non deve essere necessariamente presente nell&#8217;ordinanza di demolizione ma può essere contenuta nel successivo atto dichiarativo dell&#8217;acquisizione (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 febbraio 2010 , n. 1785).<br />	<br />
Giova, inoltre, osservare per mera completezza, rispetto alle censure articolate avverso il secondo ordine di demolizione (n. 70/2005 del 13.2.2006), che il valido esercizio del potere di repressione dell’abuso in argomento non era impedito dalle condizioni ostative indicate nell’atto di gravame. La parte ricorrente aveva, invero, eccepito la pendenza di una domanda di accertamento di conformità che, però, risulta presentata in data 22.7.2005. <br />	<br />
Il Comune di Mugnano non si è pronunciato sulla menzionata istanza nel termine di 60 gg., favorendo in tal modo la formazione del cd. silenzio – rigetto, di talchè alla scadenza del suddetto termine (e dunque ben prima dell’adozione del precitato ordine demolitorio n. 70/2005 del 13.2.2006) il procedimento era già concluso.<br />	<br />
Sul punto è, poi, sufficiente aggiungere che tale arresto provvedimentale (intervenuto per silentium) è stato fatto oggetto di esplicita conferma con il provvedimento di diniego prot.llo n. 1554 del 22.1.2009, la cui validità è stata già sopra scrutinata. <br />	<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.<br />	<br />
Sussistono ciò nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio, anche perché il Comune di Mugnano si è costituito con memoria di stile, sì da rendere necessaria l’acquisizione di chiarimenti mediante la spedizione di ben due ordinanze istruttorie. Restano, comunque, definitivamente a carico della soccombente parte ricorrente gli oneri per il contributo unificato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese come da motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />	<br />
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-28016/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.28016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6863</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : &#8211; Autorita&#8217; di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno (Avv.ti R. Farnetani, M. Giovannelli) contro il Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche ed il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6863/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6863/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6863</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /> <u>Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da</u> :<br /> &#8211; Autorita&#8217; di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno (Avv.ti R. Farnetani, M. <br />Giovannelli) contro il Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche ed il Ministero <br />dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura dello Stato), la Regione Toscana <br />(non costituita) e nei confronti di Publiacqua Spa (Avv.ti A. Romano, F. Satta, S. Fontana)<br /> &#8211; Publiacqua S.p.A. (Avv.ti A. Romano, F. Satta, S. Fontana) contro il Comitato per la Vigilanza <br />dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche ed il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare<br /> (Avvocatura dello Stato), la Regione Toscana (non costituita) e l’Autorita&#8217; di Ambito Territoriale<br /> Ottimale n. 3 Medio Valdarno (Avv.ti R. Farnetani, M. Giovannelli)</span></p>
<hr />
<p>i poteri di vigilanza esercitati dal Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche si arrestano dinanzi alla soglia degli ambiti di competenza normativamente riservati alle Autorità d&#8217;ambito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acque pubbliche e private – Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche &#8211; Potere di vigilanza – Limite &#8211; Ambiti di competenza normativamente riservati alle Autorità d’ambito – Potere sostitutivo &#8211; Inconfigurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base alla disciplina vigente in materia (in particolare il d.lgs. n. 152/2006) il Co.Vi.Ri. (Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche) ove ritenga siano stati posti in essere, da parte dei soggetti pubblici o privati deputati alla gestione del servizio, comportamenti o atti in violazione del d.lgs. n. 152 non può esercitare direttamente poteri sostitutivi o imporre direttamente ai medesimi di adeguarsi ai propri rilievi, ma deve attivarsi in tal senso promuovendo le opportune iniziative giurisdizionali.  In sostanza i poteri di vigilanza esercitati dal Co.Vi.Ri. devono arrestarsi dinanzi alla soglia degli ambiti di competenza normativamente riservati alle Autorità d’ambito, con particolare riguardo ai quei profili tecnico discrezionali attinenti alla determinazione della tariffa giacché, diversamente opinando, si finirebbe con il consentire la sovrapposizione dell’apprezzamento di merito del primo a quello delle seconde, determinando la creazione di un vincolo di subordinazione tra i due soggetti pubblici di cui non è dato rinvenire traccia nel dettato normativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06863/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01896/2008 REG.RIC.<br />	<br />
N. 01944/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1896 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Farnetani, Mauro Giovannelli, con domicilio eletto presso Mauro Giovannelli in Firenze, lungarno degli Acciaiuoli 10; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> e Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;<br />
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t.; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Publiacqua Spa<i></b></i>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Romano, Filippo Satta, Sarah Fontana, con domicilio eletto presso Sarah Fontana in Firenze, via Villamagna n. 90/C; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Publiacqua S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Satta, Anna Romano, Sarah Fontana, con domicilio eletto presso Sarah Fontana in Firenze, via Villamagna n. 90/C; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche</b>, in persona del Presidente pro tempore e Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;<br />
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t.;<br />
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Farnetani, Mauro Giovannelli, con domicilio eletto presso Mauro Giovannelli in Firenze, lungarno degli Acciaiuoli 10; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento</p>
<p></b></i>quanto al ricorso n. 1896 del 2008:<br />	<br />
&#8211; della delibera del Co.Vi.Ri. n. 3 del 16.7.2008, comunicata all’A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno con nota del 18.7.2008, prot. 1578, pervenuta il 24.7.2008, con cui, rilevato che “<i>le attività svolte dal gestore del s.i.i. relativamente alla voltura di ut<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale alla predetta delibera ed in particolare, per quanto occorrer possa, della citata nota del Co.Vi.Ri. del 18.7.2008, prot. 1578.</p>
<p>quanto al ricorso n. 1944 del 2008:<br />	<br />
della deliberazione del Comitato per la vigilanza sull&#8217;uso delle risorse idriche n. 3/20008 del 16 luglio 2008, da questi non comunicata a Publiacqua, con la quale detto Comitato ha deliberato che &#8220;<i>l&#8217;Autorità d&#8217;Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Toscana(Medio Valdarno) provvederà al recupero della somma di 6,2 milioni di euro per adeguarsi ai rilievi e ai considerato che precedono</i>&#8220;, somma pari agli importi riconosciuti all&#8217;odierna ricorrente, in qualità di gestore del servizio idrico integrato nell&#8217;ATO n.3, in virtù di transazione sottoscritta fra le Parti il 23 marzo 2007;<br />	<br />
di tutti gli atti del procedimento, parimenti mai comunicati alla ricorrente, con particolare ma non esclusivo riferimento a:<br />	<br />
1) nota del Comitato prot. n. 723 del 28 novembre 2007, contenente richiesta di chiarimenti all&#8217;AATO in ordine agli atti relativi alla prima revisione tariffaria deliberata il 26 maggio 2006, all&#8217;atto di transazione sottoscritto con Publiacqua il 23 marzo 2007 e alla revisione straordinaria di cui alla delibera 11 luglio 2007;<br />	<br />
2) nota dell&#8217;AATO del 21 gennaio 2008, prot. n.363, recante i chiarimenti richiesti dal Comitato con la nota di cui al punto precedente;<br />	<br />
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, con particolare riferimento ad eventuali deliberazioni che dovessero essere state medio tempore adottate dall&#8217;Autorità d&#8217;Ambito in danno della società ricorrente al fine di adeguarsi ai rilievi e considerata del Comitato di vigilanza.</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e di Publiacqua s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A) L’Autorità d&#8217;Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – A.T.O. n. 3 -, costituita in forza della l. n. 36/1994, organizza e gestisce il servizio idrico integrato (SII) nell’ambito territoriale del c.d. Medio Valdarno.<br />	<br />
Con convenzione stipulata il 20 dicembre 2001 e corredata da patti aggiunti, costituenti parte integrante del medesimo atto, l&#8217;ente affidava in via esclusiva la gestione del suddetto servizio nel proprio territorio a Publiacqua S.p.A. (società a capitale pubblico maggioritario di cui sono attualmente soci 43 comuni, oltre ad altre 3 società a loro volta a partecipazione pubblica) per un periodo di 20 anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2002. L&#8217;affidamento aveva ad oggetto “la gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione&#8221; ossia, come risulta dall&#8217;art. 1 dei patti aggiunti, &#8220;l&#8217;insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue&#8221;. Veniva, altresì, stabilito (articolo 16 della convenzione) che &#8220;la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa al Gestore&#8221;, previa determinazione dell&#8217;Autorità d&#8217;ambito, che la stabilisce avuto riguardo alla tariffa di riferimento e al metodo normalizzato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996.<br />	<br />
Con l&#8217;art. 16 dei patti aggiunti il Gestore prendeva atto, altresì, &#8220;che i ricavi provenienti dall&#8217;applicazione dell&#8217;articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del s.i.i. e che dunque nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione&#8221; della tariffa stessa.<br />	<br />
In sede di revisione della tariffa triennale emergevano talune controversie in ordine alla determinazione della tariffa. In particolare, Publiacqua S.p.A. rivendicava un meccanismo di riallineamento tra i costi operativi programmati nel piano d&#8217;ambito e quelli effettivamente sostenuti; il conguaglio sugli ammortamenti degli investimenti, asseritamente effettuati in misura superiore a quelli inizialmente stabiliti dalla convenzione; la rettifica dei costi per la gestione del servizio idrico integrato nei comuni della Valdarno Aretina; l&#8217;appartenenza delle prestazioni accessorie dell&#8217;acqua venduta all&#8217;ingrosso ai ricavi regolati dal decreto ministeriale sopraccitato; l&#8217;appartenenza degli scarichi industriali in pubblica fognatura al servizio idrico integrato e le conseguenti modalità di loro tariffazione.<br />	<br />
Veniva, altresì, sottolineato che, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 267 / 2000, la tariffa dovesse assicurare l&#8217;equilibrio economico finanziario dell&#8217;investimento della relativa gestione ed essere determinata all&#8217;esito di &#8220;un procedimento caratterizzato da un rapporto paritario fra le parti nel quale si collocano posizioni giuridiche soggettive aventi natura di diritto/obbligo e non di potestà pubblica/interesse legittimo&#8221;.<br />	<br />
Con la deliberazione n. 1 del 26 maggio 2006 l’ATO 3 provvedeva ad approvare la revisione tariffaria triennale relativa al periodo 2002/2004 e il nuovo piano tariffario per il residuo periodo di vigenza della convenzione. Si riconosceva in tale quadro che il Gestore aveva realizzato investimenti superiori di circa 9,5 milioni di euro rispetto a quanto previsto nel Piano di Ambito, ma sostenuto 3,1 milioni di euro di ammortamenti in meno rispetto a quanto riconosciuto con la tariffa, stabilendo, perciò, che i maggiori investimenti fossero remunerati nel successivo triennio e che la differenza sugli ammortamenti fosse portata a riduzione dell&#8217;ammontare degli stessi nel periodo 2000/2011. Quanto ai ricavi si evidenziava che il Gestore aveva realizzato un minor ammontare dei ricavi regolati, inferiore di 4,9 milioni di euro rispetto a quanto garantito con il Piano di Ambito, stabilendo che tali mancati ricavi fossero conguagliarti in quote costanti negli anni 2006-2010. Analoghe conclusioni venivano raggiunte per i minori ricavi relativi ai servizi non regolati (scarichi industriali pubblica fognatura ed extra flussi).<br />	<br />
Tuttavia, atteso che il Gestore non aveva trasmesso la maggior parte delle informazioni che avrebbero consentito di svolgere il controllo sul raggiungimento dei livelli di servizio, veniva proposta l&#8217;applicazione di una penale di 2,1 milioni di euro a carico del medesimo.<br />	<br />
Da ultimo si rilevava, con riferimento alla definizione dei ricavi non regolati, come &#8220;rispetto all&#8217;impostazione attuale, i ricavi da fognatura e depurazione industriale sono stati considerati ricavi regolati, mentre i ricavi per la vendita dell&#8217;acqua all&#8217;ingrosso sono divenuti ricavi non regolati. Gli extra flussi continuano invece ad essere considerate attività non regolate&#8221;.<br />	<br />
Peraltro Publiacqua, esaminando la suddetta deliberazione, continuava a ritenere quella dell’Amministrazione una soluzione parziale e non definitiva, sostanzialmente rivendicando la bontà delle proprie ragioni e prospettando, in caso di ulteriore contrasto, il ricorso alla procedura di arbitrato contemplata dall&#8217;articolo 26 dei patti aggiunti alla convenzione.<br />	<br />
Conseguentemente l&#8217;ATO 3, al fine di vagliare in via preventiva la correttezza delle proprie posizioni sulle domande della controinteressata, in data 16 marzo 2007 inoltrava il Ministero dell&#8217;ambiente (e per esso al COVIRI) una richiesta di parere allo scopo di far chiarezza sull&#8217;appartenenza delle prestazioni accessorie e della fognatura e depurazione industriale al servizio idrico integrato e sulla correttezza della condotta tenuta dall’Autorità medesima nella redazione del proprio Piano d&#8217;ambito, con particolare riferimento alla definizione delle regole di conguaglio dei ricavi.<br />	<br />
La richiesta rimaneva inevasa.<br />	<br />
Pertanto, in considerazione della rilevanza economica delle richieste di Publiacqua, stimate inoltre € 22 milioni e dell&#8217;asserita insussistenza di orientamenti giurisprudenziali sulle questioni controversie, la ricorrente stabiliva di definire in via transattiva la controversia sorta con il Gestore.<br />	<br />
In data 23 marzo 2007 veniva perciò stipulato il contratto di transazione che prevedeva il riconoscimento da parte dell’ATO 3 a favore del gestore e altra citazione di ogni sua richiesta, di un conguaglio sui ricavi nella misura forfettaria di € 6.200.000 per il pregresso (cioè fino al 2006), nonché l&#8217;espressa rinuncia da parte di Publiacqua a valutare qualsiasi ulteriore pretesa per il residuo periodo di affidamento, accettando quanto stabilito dall&#8217;Autorità d&#8217;ambito con la deliberazione n. 1/2006. Si precisava inoltre che il conguaglio concordato fosse recuperato attraverso le tariffe del triennio successivo, salvo diverso accordo fra le parti<br />	<br />
A seguito di alcune segnalazioni, asseritamente ad esso pervenute, il Comitato di vigilanza sull&#8217;uso delle risorse idriche avviava un&#8217;istruttoria sui provvedimenti di revisione tariffaria, ossia il deliberazione n. 1 del 26 maggio 2006 e la deliberazione n. 2 dell&#8217;11 luglio 2007, nonché sull&#8217;atto di transazione sottoscritto con Publiacqua.<br />	<br />
L&#8217;intimato Comitato di vigilanza faceva pervenire all&#8217;Autorità d&#8217;ambito una articolata richiesta di chiarimenti alla quale quest&#8217;ultima rispondeva con propria nota del 21 gennaio 2008, precisando ulteriormente le circostanze che avevano condotto alla stipulazione dell&#8217;accordo transattivo.<br />	<br />
Nonostante i chiarimenti forniti con deliberazione n. 3 del 16 luglio 2008 il COVIRI, pur ritenuti esaustivi chiarimenti ottenuti, ne disattendeva la fondatezza, rilevando: che le attività svolte dal gestore relativamente alle volture di utenza, subentro, riapertura contatore, prove di taratura e diritto di chiamata (cioè le cosiddette attività accessorie) erano da considerare facenti parte del servizio idrico integrato; che anche l&#8217;attività inerente agli scarichi industriali in pubblica fognatura era da considerare facente parte del servizio, in quanto svolta tramite le strutture e gli impianti di quest&#8217;ultimo; che tali conclusioni erano confermate dagli artt. 141, 154 e 155 del d.lgs. n. 152/2006 e dall&#8217;art. 5 della l. reg. n. 20/2006 i quali considerano la gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura come appartenente al servizio idrico integrato e quindi soggetta allo stesso regime tariffario; che, quindi, al gestore non andava riconosciuto alcun margine ulteriore di guadagno oltre a quanto stabilito dal metodo normalizzato.<br />	<br />
Sulla scorta di tali premesse il COVIRI concludeva stabilendo che l’ATO n. 3 Medio Valdarno provvedesse a recuperare, nei confronti di Publiacqua, la somma di € 6,2 milioni oggetto dell&#8217;atto di transazione stipulato in data 23 marzo 2007.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento ricorre l’Ente in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione degli artt. 142, comma 3, 148, comma 2, 149, commi 1 e 4, e 154, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione delle competenze riservate all’Autorità d&#8217;Ambito Territoriale Ottimale. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 161, comma 4 , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Eccesso di potere per valicamento dei poteri propri del CO.VI.R.I. Eccesso di potere per difetto di presupposti, errore e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.<br />	<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 13 e 14 della l. n. 36/1994, del d.m. 1 agosto 1996 e dell’art. 117 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione e sviamento.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame, mentre la controinteressata depositava una memoria con la quale viene esplicitata una posizione di interesse sostanzialmente coincidente con quella dedotta in giudizio dalla parte ricorrente.<br />	<br />
B) Con il ricorso rubricato al n. RG 1944/2008 la Publiacqua s.p.a., gestore del servizio idrico integrato per l&#8217;Ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno a seguito della convenzione stipulata il 20 dicembre 2001, impugnava l’atto già contestato dalla medesima ATO, come sopra riferito, nonché le eventuali deliberazioni medio tempore adottate da quest’ultima per adeguarsi ai rilievi formulati dal CO.VI.R.I.<br />	<br />
Affidava l’accoglimento del gravame alle seguenti censure, vinte le spese di giudizio:<br />	<br />
1. Violazione degli artt. 142 e 161 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Incompetenza del Comitato di vigilanza sull&#8217;uso delle risorse idriche. Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e abnormità del provvedimento. Eccesso di potere per sviamento e carenza dei presupposti.<br />	<br />
2. Violazione sotto diverso profilo degli artt. 142 e 161 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per sviamento e carenza dei presupposti. Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e del legittimo affidamento.<br />	<br />
3. Incompetenza: violazione dell’art. 161 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 6 del d.P.R. n. 90/2007.<br />	<br />
4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza delle decisioni amministrative.<br />	<br />
5. Con riferimento al contenuto del provvedimento: violazione di legge. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione<br />	<br />
6. Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con i ricorsi in esame viene impugnata la deliberazione del Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche, in epigrafe precisata, con cui, premesse considerazioni in ordine al contenuto della convenzione stipulata con Publiacqua S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato, come definito ai sensi dell’art. 141, d.lgs. n. 152/2006, ha qualificato come indebito il riconoscimento in favore di quest’ultima della somma di 6,2 milioni di euro, oggetto della transazione stipulata il 23 marzo 2007 con l’A.T.O. n. 3 della Toscana, prescrivendo l’obbligo del recupero di detto importo.<br />	<br />
Preliminarmente, attesa l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, il Collegio reputa necessario procedere alla riunione dei ricorsi ai fini della loro trattazione congiunta.<br />	<br />
2. L’Amministrazione resistente, nella sua memoria difensiva, ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi, alla luce della posizione sostanzialmente dedotta in giudizio, di questione attinente all’esecuzione di un contratto, ossia l’accordo transattivo stipulato tra l’ATO n. 3 e Publiacqua.<br />	<br />
La tesi non può essere seguita.<br />	<br />
In primo luogo si osserva che appare indubitabile la natura amministrativa dell’atto in questione, sia perché promanante da una pubblica amministrazione, sia perché costituente esercizio di un potere di natura amministrativa a quest’ultima espressamente conferito dalla legge.<br />	<br />
D’altro canto, alla forma provvedimentale dell&#8217;atto corrisponde l&#8217;esercizio sostanziale di un potere autoritativo, configurandosi come interesse legittimo la posizione attivata dalla parte ricorrente, e non rilevando, al fine di cui trattasi, l’effetto indiretto sul contenuto della transazione oggetto dei rilievi del COVIRI per produrre i quali sarà evidentemente necessaria l’adozione di ulteriori atti da parte dell’AATO 3, destinataria del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Si tratta, in altre parole, di una atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione il cui esercizio è conferito all’Amministrazione intimata dall’art. 161 del d.lgs. n. 152/2006, a prescindere dal merito delle questioni relative alla sua legittimità proposte con il ricorso, la cui cognizione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21289).<br />	<br />
3. Ancora in via preliminare, la difesa erariale oppone alle censure proposte il disposto dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990 secondo cui “<i>non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</i>”.<br />	<br />
L’assunto non è fondato.<br />	<br />
Invero, da un lato è palese la natura discrezionale del provvedimento impugnato, dall’altro, come si vedrà in prosieguo, non pare che le censure formulate attengano a violazioni formali o procedimentali, incidendo, invece, sulla natura e sui limiti del potere esercitato nella fattispecie dal COVIRI.<br />	<br />
4. Il ricorso n. 1896/08 si affida per il suo accoglimento a due motivi.<br />	<br />
In primo luogo viene dedotta la violazione degli artt. 142, comma 3, 148, comma 2, 149, commi 1 e 4, e 154, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in tema di competenze riservate all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale e, correlativamente, il travalicamento di quelle dalla legge (artt. 161 del citato d.lgs.152/2006 e 6 del d.P.R. n. 90/2007) attribuite al Comitato per la Vigilanza dell&#8217;Uso delle Risorse Idriche.<br />	<br />
In dettaglio, con il primo motivo l’Autorità d’ambito lamenta che il COVIRI si sia illegittimamente sostituito ad essa nella sfera dei poteri alla medesima riservati e, valicando i limiti del suo potere di verifica della corretta redazione del piano d&#8217;ambito, attraverso “<i>osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali</i>”, abbia sostanzialmente sostituito le sue valutazioni di merito in ordine alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato a quelle settanti alla stessa Autorità.<br />	<br />
La censura merita condivisione.<br />	<br />
5. L’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, istituita con l’art. 159 del d.lgs. n. 152/2006, ha sostituito il Comitato per la vigilanza sull&#8217;uso delle risorse idriche istituito dalla l. 5 gennaio 1994, n. 36<br />	<br />
Successivamente, con l’art. 9 bis, comma 6, del d.l. n. 39/2009, il predetto Comitato è stato abolito e sostituito nelle sue prerogative dalla “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche&#8221;.<br />	<br />
Tuttavia tale ultima modifica appare ininfluente ai fini della decisione sulla controversia in esame svoltasi interamente durante la vigenza dell’abrogata legislazione.<br />	<br />
L’art. 161, comma 2, del TU sull’ambiente (come sostituito dall’art. 2, comma 15, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), nel precisare le competenze del Comitato per la vigilanza sull&#8217;uso delle risorse idriche, stabilisce, tra l’altro, che esso: “<i>a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all’ art. 154 e le modalità di revisione periodica, …; b) verifica la corretta redazione del piano d&#8217;ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d&#8217;ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti…</i>” .<br />	<br />
Con particolare riferimento alla lettera b) dell’articolo citato, è evidente che la legge attribuisce a tale Autorità poteri di vigilanza sull’attività di erogazione del servizio idrico integrato, restando peraltro da definire i contorni e il contenuto di tale potere.<br />	<br />
6. Come è noto, l’istituto del controllo si inscrive nell’ambito più ampio dei rapporti tra organi o tra enti, atteggiandosi diversamente a seconda dei criteri e dell’ampiezza con cui tale potere può essere esercitato.<br />	<br />
Secondo la distinzione tradizionale esso può assumere la forma della vigilanza, quando è condotto unicamente nei limiti della verifica di legittimità ovvero della conformità alle norme degli atti sindacati (ad esempio il potere di controllo statale, sub specie di annullamento, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle regioni e dagli enti locali dalla stesse eventualmente delegati, riconosciuto al Ministro per i beni culturali), oppure quella della tutela quando il parametro di valutazione utilizzato è quello dell’opportunità, efficienza o efficacia dello stesso.<br />	<br />
Nondimeno, al di là delle connotazioni nominalistiche, il contenuto del potere va riguardato nell’ambito del quadro normativo complessivo in cui esso si inscrive, specie quando, come nel caso di specie, si tratti di rapporti tra enti diversi, ciascuno dei quali rivendica a sé il riconoscimento della sfera di autonomia attribuitagli in primo luogo dalla Costituzione e poi dalla legislazione ordinaria.<br />	<br />
7. Alla luce di tali, seppur schematiche, considerazioni occorre ricostruire il contesto normativo all’interno del quale il potere di cui trattasi può trovare esplicazione.<br />	<br />
Giova, in primo luogo, rammentare che la distribuzione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali è stata ridisegnata dalla riforma costituzione di cui alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, attribuendo in via esclusiva allo Stato talune delle materie che vengono in evidenza con riferimento al servizio idrico integrato.<br />	<br />
Si è rilevato, infatti, che lo Stato, per regolare tale oggetto, ha fatto ricorso a sue competenze esclusive in una pluralità di materie: funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell&#8217;ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di talché può “<i>parlarsi di un concorso di competenze statali, che vengono esercitate su oggetti diversi, ma per il perseguimento di un unico obiettivo, quello dell&#8217;organizzazione del servizio idrico integrato</i>” (Corte cost., 4 febbraio 2010, n. 29).<br />	<br />
Nondimeno, lo stesso Giudice delle leggi ha osservato che “<i>le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l&#8217;evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali…</i>”, nel mentre la competenza in materia di servizi pubblici locali resta una competenza regionale, la quale, risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale suddetta, ma può continuare ad essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle leggi statali<br />	<br />
7. Tanto premesso, come rilevato dalla ricorrente, l’art. 142, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, nel ripartire, in via generale, le competenze fra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, stabilisce che “<i>Gli enti locali, attraverso l&#8217;Autorità d&#8217;ambito di cui all’art. 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all&#8217;utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto</i>”.<br />	<br />
L’art. 149, comma 1, ribadisce che “<i>l’Autorità d’ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito</i>” essendo ricompresa in tale funzione “<i>la previsione annuale dei proventi della tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento</i>”.<br />	<br />
Ne scaturisce la chiara attribuzione, in via esclusiva, all’Autorità d’ambito dell’organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa che costituisce, a un tempo, onere per l’utenza e provento per il gestore del servizio, fatta salva la competenza dello Stato per l’individuazione del cd. metodo normalizzato di cui al d.m. 1 agosto 1996.<br />	<br />
Per contro, come risulta dalla lettura dell’art. 161 del Codice dell’ambiente, il Co.Vi.Ri. è titolare attraverso la possibilità di esprimere osservazioni, rilievi e prescrizioni, di un potere d’impulso e di indirizzo, senza però che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, l’esercizio di questi poteri possa sconfinare in una attività di amministrazione attiva.<br />	<br />
In particolare, la competenza di tale organo in materia tariffaria viene dalla legge limitata alla determinazione del metodo tariffario dovendo, peraltro, le deliberazioni assunte in proposito essere sottoposte alla decisione del Ministro e trasfuse in un decreto ministeriale, adottato previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.<br />	<br />
Sarebbe del tutto contraddittorio, in un quadro come quello delineato, rispettoso delle prerogative di ciascuno di tali soggetti, come anche costituzionalmente sancite, ammettere poi che l’autonomia così riconosciuta all’Autorità d’ambito, quale emanazione dei comuni che la costituiscono, venga travolta dalla possibilità per il Co.Vi.Ri. di adottare provvedimenti sostanzialmente sostitutivi della volontà manifestata dall’Autorità stessa in materia tariffaria e con riferimento alla complessiva gestione del servizio idrico.<br />	<br />
7.1. Né, per altri versi, può essere ritenuto che le prerogative attribuite al Co.Vi.Ri. a tutela dell’interesse degli utenti (art. 161 cod. ambiente) possano costituire fonte di nuovi e autonomi poteri, atteso che tale profilo può, al più, costituire un aspetto della causa per la quale il potere è dalla legge conferito.<br />	<br />
Tanto comporta, per logica conseguenza, che i poteri di vigilanza esercitati dal Co.Vi.Ri. debbano arrestarsi dinanzi alla soglia degli ambiti di competenza normativamente riservati alle Autorità d’ambito, con particolare riguardo ai quei profili tecnico discrezionali attinenti alla determinazione della tariffa giacché, diversamente opinando, si finirebbe con il consentire la sovrapposizione dell’apprezzamento di merito del primo a quello delle seconde, determinando la creazione di un vincolo di subordinazione tra i due soggetti pubblici di cui non è dato rinvenire traccia nel dettato normativo.<br />	<br />
Nel caso di specie, non v’è dubbio che i rilievi diretti alla transazione stipulata tra Publiacqua e ATO 3, oltre ad incidere in via immediata sulla sfera di autonomia di quest’ultima, determinano una evidente rilevanza sullo stesso Piano d’ambito la cui predisposizione le compete come si è visto in via esclusiva e sui rapporti con il gestore del servizio regolati da specifica convenzione.<br />	<br />
Per completezza d’argomentazione, a rafforzare le conclusioni esposte, giova rammentare, che l’art. 161, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, nella testo vigente alla data del provvedimento impugnato, affrontando il tema delle possibili azioni esperibili dal Comitato di vigilanza, così recita: “<i>I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all&#8217;Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L&#8217;Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell&#8217;azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell&#8217;azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell&#8217;utente</i>”.<br />	<br />
La norma riportata va raccordata con il comma 5 dello stesso articolo, secondi cui “<i>Per l&#8217;espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione …può richiedere di avvalersi, altresì, dell&#8217;attività&#8217; ispettiva e di verifica dell&#8217;Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni</i>”. <br />	<br />
Pur tenendo conto delle modifiche introdotte dal d.l. 28 aprile 2009, n. 39 che ha, tra l’altro, espunto il primo periodo del comma 6 dell’art. 161 (comunque non rilevanti nella fattispecie trattandosi di <i>ius superveniens</i>) e del non perfetto coordinamento con il testo normativo che ne risulta, appare confermata la tesi secondo cui il Co.Vi.Ri. (nel testo “la Commissione”) ove ritenga siano stati posti in essere, da parte dei soggetti pubblici o privati deputati alla gestione del servizio, comportamenti o atti in violazione del d.lgs. n. 152 non può esercitare direttamente poteri sostitutivi o imporre direttamente ai medesimi di adeguarsi ai propri rilievi, ma deve attivarsi in tal senso promuovendo le opportune iniziative giurisdizionali.<br />	<br />
8. Per le considerazioni svolte, assorbite le altre censure, il gravame va accolto e, per l’effetto, annullato l’atto impugnato.<br />	<br />
9. Quanto al ricorso n. 1994/08, avendo ad oggetto il medesimo atto di quello appena esaminato, se ne potrebbe omettere la delibazione, tenuto anche conto che i primi tre motivi da cui è sorretto recano censure analoghe a quelle or ora scrutinate.<br />	<br />
Per completezza espositiva può, tuttavia, rilevarsi quanto segue.<br />	<br />
10. Con riferimento alla prima doglianza in ordine all’incompetenza del COVIRI, nei termini sopra delineati, ad assumere i provvedimenti contestati viene incisamente rilevato che la transazione stipulata, atteso il carattere globale del suo contenuto, riverbera i suoi effetti anche sul successivo Piano d’ambito approvato dall’ATO 3 con la deliberazione n. 2 dell’11 luglio 2007, che fra l’altro, include fra i ricavi del gestore anche le prestazioni accessorie da questo rese nei confronti dell’utenza e ne rimodula conseguentemente i corrispettivi. E ciò senza contare l’esplicita pattuizione recante la rinuncia di Publiacqua ad esigere un compenso per gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura “<i>per il periodo residuo di affidamento, dal 2007 al 2021</i>”.<br />	<br />
Ciò avrebbe comportato, per coerenza dell’agire amministrativo, che fosse sottoposto a revisione l’intero Piano d’ambito, ma di questo intento non v’è traccia nell’atto impugnato.<br />	<br />
10.1. D’altro canto, sotto un differente profilo, non può non osservarsi che, come condivisibilmente argomentato dalla società ricorrente, consentendo con la tesi di controparte si finirebbe col violare il principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, quale corollario del fondamentale di legalità cui deve essere informata l’azione della pubblica amministrazione.<br />	<br />
Mediante l&#8217;adozione del provvedimento l&#8217;amministrazione, esercitando un potere discrezionale, ha l&#8217;obbligo di curare lo specifico interesse pubblico avuto di mira dalla legge con la conseguenza che l&#8217;amministrazione può legittimamente adottare soltanto gli atti per i quali sussista una norma di legge che attribuisca ad essa il potere (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 1993, n. 214; Cass. civ., sez. I, 2 settembre 2005, n. 17697, T.A.R Liguria, sez. I, 12 marzo 2009, n. 305).<br />	<br />
11. Con il secondo motivo la società ricorrente si duole della violazione del principio di irretroattività delle norme.<br />	<br />
La tesi merita condivisione.<br />	<br />
Invero, anche a prescindere dalla questione, già esaminata, dei limiti entro cui possono trovare espressione, i poteri che il COVIRI ha preteso esercitare nella circostanza sono stati al medesimo attributi solo con il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, cioè dopo la stipulazione dell’atto transattivo tra ATO 3 e Publiacqua. Evidentemente, così operando il Comitato ha inciso su posizioni già definite con un provvedimento che è in contrasto con il principio per cui gli atti amministrativi non dispongono che per il futuro.<br />	<br />
12. Ugualmente fondata si rivela la censura di cui al sesto motivo concernente l’omessa comunicazione alla società ricorrente dell’avvio del procedimento.<br />	<br />
Come è noto, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, la partecipazione al procedimento spetta ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché ai soggetti diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei cui confronti quest&#8217;ultimo può produrre un pregiudizio dovendosi trattare in ogni caso, in tale ultima ipotesi, di soggetti su cui il provvedimento incide in via diretta e non semplicemente in via riflessa e derivata (Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2006, n. 1271, id. sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3023).<br />	<br />
Ebbene, pur essendo del tutto palese la posizione di Publiacqua come soggetto nei cui confronti il provvedimento finale era destinato a produrre effetti diretti, nessuna comunicazione di avvio del procedimento è stata indirizzata alla medesima.<br />	<br />
Per le considerazioni espresse anche il ricorso n. 1944/08 va accolto.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono possono essere compensate in ragione della novità della questione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione 2^, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6863/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6868</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Berardinis Est. Italia Nostra O.N.L.U.S. (Avv. C. Tamburini) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e F. Ciari) e nei confronti di Solvay Chimica Italia S.p.A. (Avv. S. Grassi) e ATISALE S.p.A. (Avv.ti C. Maltese e S. Censi) in tema di modifiche apportate alle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Berardinis Est.<br /> Italia Nostra O.N.L.U.S. (Avv. C. Tamburini) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e F. Ciari) e nei confronti di Solvay Chimica Italia S.p.A. (Avv. S. Grassi) e ATISALE S.p.A. (Avv.ti C. Maltese e S. Censi)</span></p>
<hr />
<p>in tema di modifiche apportate alle prescrizioni di una pronuncia di compatibilità ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Sostituzioni e modifiche apportate alle prescrizioni indicate dalla pronuncia di compatibilità ambientale di un progetto – Assenza di contenuto precettivo – Mancata previa verifica sulla realizzabilità e sulla rispondenza agli obiettivi indicati &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono illegittime le sostituzioni e modifiche apportate dalla Regione Toscana alle prescrizioni della pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “IDRO-S” (concernente la coltivazione mineraria per l’estrazione del salgemma nelle concessioni denominate “Cecina”, “Volterra” e “Poppiano”). Difatti da un lato le misure sostitutive individuate dalla Regione non consentono di mantenere intatte le caratteristiche e le finalità della prescrizione di cui al punto 1.7 nella sua versione originaria, sostanziandosi in indicazioni meramente orientative, vaghe ed ipotetiche e, perciò, prive di contenuto precettivo. Dall’altro sono affette da carenza di istruttoria e sviamento perché la Regione non ha verificato se l’invaso sia realizzabile e se risponda davvero all’obiettivo di sostituire il progetto “IDRO-S” per la parte idropotabile, sicché pare sottesa agli atti impugnati la volontà sviata delle P.A. di sganciare da tale progetto la parte industriale, all’unico fine di creare i presupposti formali per il rinnovo delle concessioni minerarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 981 del 2009, proposto dalla 	</p>
<p>Italia Nostra O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Giovanni Losavio, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Tamburini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via Maragliano n. 100 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari e con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale, in Firenze, p.zza dell’Unità Italiana n. 1<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Solvay Chimica Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Raffaele Calabrese De Feo, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Grassi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, c.so Italia n. 2 	</p>
<p>ATISALE S.p.A., in persona del Presidente pro tempore, sig. Valerio Francesco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Maltese e Simona Censi e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>1) quanto al ricorso originario:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>per l’annullamento<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 10 novembre 2008 n. 926, contenente modifiche alle prescrizioni di cui ai punti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 del verbale allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2004, pubblicata nel B.U.R.<br />
&#8211; della Conferenza di servizi esterna del 27 febbraio 2008, incognita;<br />	<br />
&#8211; del verbale della Conferenza di servizi interna del 14 ottobre 2008 e della Conferenza di servizi esterna del 31 ottobre 2008, quali parti integranti e sostanziali della deliberazione impugnata;<br />	<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>2) quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2009:<br />	<br />
per l’annullamento <br />	<br />
&#8211; del decreto della Regione Toscana, Direzione Politiche Territoriali e Ambientali, Settore Miniere ed Energia, n. 1755 del 17 aprile 2009, recante il rinnovo della concessione mineraria denominata “Cecina” nei Comuni di Volterra e Pomarance;<br />	<br />
&#8211; del decreto della Regione Toscana, Direzione Politiche Territoriali e Ambientali, Settore Miniere ed Energia, n. 1756 del 17 aprile 2009, recante il rinnovo della concessione mineraria denominata “Poppiano” nel Comune di Volterra;<br />	<br />
nonché, per quanto di ragione:<br />	<br />
&#8211; del verbale della Conferenza di servizi del 17 marzo 2009, conclusasi con il parere favorevole al rinnovo per trenta anni delle concessioni di coltivazione mineraria “Cecina” e “Poppiano”;<br />	<br />
&#8211; della nota della Regione Toscana – Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie, del 12 gennaio 2009 (prot. n. AOO-GRT/L.60.20.20), recante parere favorevole al rinnovo per trenta anni delle concessioni di coltivazione mineraria “Cecina” e “Po<br />
&#8211; della nota della Camera di Commercio di Pisa prot. n. 12064 del 12 marzo 2009, recante parere favorevole al rinnovo delle concessioni di coltivazione mineraria “Cecina” e “Poppiano”;<br />	<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della Solvay Chimica Italia S.p.A. e della ATISALE S.p.A.;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2009;<br />	<br />
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 4 giugno 2010 il dr. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’associazione ricorrente, Italia Nostra O.N.L.U.S., espone che nel luglio 2002 la Solvay Chimica Italia S.p.A. e la ATISALE S.p.a. richiesero alla Regione Toscana la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione mineraria (implicante una modifica sostanziale dell’attività estrattiva) per l’estrazione del minerale solido di cloruro di sodio nelle concessioni denominate “Volterra”, “Poppiano” e “Cecina”, ricadenti nei Comuni di Volterra, Pomarance e Montecatini Val di Cecina. Lo studio di impatto ambientale si poneva come obbligatorio e preliminare rispetto all’istanza di rinnovo delle concessioni minerarie, in scadenza nel 2006.<br />	<br />
La Regione Toscana richiese alle proponenti documentazione integrativa riferita a problematiche concernenti il bisogno idrico connesso alle attività di sfruttamento delle concessioni. In risposta, le proponenti presentarono un progetto denominato “IDRO-S”, riguardante la modifica al sistema di approvvigionamento idrico mediante l’utilizzo di invasi di accumulo, esistenti e da realizzare, nel territorio del Comune di Montescudaio. La Regione Toscana, quale ulteriore misura compensativa, concordò con la Solvay Chimica Italia l’aumento della capacità degli invasi, per usi idropotabili, in aggiunta a quelli industriali.<br />	<br />
In esito all’istruttoria, la Conferenza di servizi esterna espresse pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni a carico della Solvay Chimica Italia, tra cui, in specie:<br />	<br />
a) la prescrizione di cui al punto 1.7, che imponeva l’integrazione del progetto “IDRO-S” mediante la realizzazione di uno stoccaggio aggiuntivo dei quantitativi di acqua “da destinare al fabbisogno idropotabile dell’ASA” (gestore dell’A.T.O.), con costruzione ex novo di due cavi, denominati B1 e B2, aventi capacità complessiva di mc. 900.000 (previa costituzione di un apposito tavolo tecnico e raggiungimento delle necessarie intese con il Comune di Montescudaio);<br />	<br />
b) la prescrizione di cui al punto 1.9, la quale imponeva, una volta sviluppato il progetto “IDRO-S” integrato dagli usi civili aggiuntivi, la presentazione del progetto di una condotta idrica dedicata per l’adduzione delle acque dei cavi di Montescudaio, in grado di garantire fino a Saline di Volterra “la portata necessaria al fabbisogno idropotabile attuale e previsionale dei comuni di Volterra e Pomarance, da destinare all’ASA ad integrazione dei prelievi effettuati dal campo pozzi di Puretta” (opera da realizzarsi dal proponente, o a mezzo di consorzio).<br />	<br />
A conclusione del procedimento di V.I.A., la Giunta Regionale, esprimeva, pertanto, la valutazione positiva di compatibilità ambientale del progetto, con deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2004, che veniva impugnata dinanzi a questo Tribunale con tre distinti ricorsi. <br />	<br />
Con motivi aggiunti venivano, inoltre, impugnati i decreti dirigenziali recanti il rinnovo trentennale delle concessioni di coltivazione mineraria denominate “Poppiano” e “Cecina”. In particolare, con i motivi aggiunti si lamentava il rinnovo delle richieste concessioni nonostante il tavolo istituzionale avesse stralciato, in data 13 aprile 2005, il progetto “IDRO-S”, per la parte relativa allo stoccaggio di acque da destinare all’uso idropotabile (mentre veniva espresso avviso favorevole per la parte del progetto relativa all’uso delle acque a fini industriali).<br />	<br />
Con le sentenze nn. 1048, 1049 e 1050 del 3 luglio 2007 il Tribunale respingeva i ricorsi originari, accogliendo, invece, i motivi aggiunti e, per l’effetto, annullando i decreti regionali di rinnovo delle concessioni minerarie. Nello specifico, il Tribunale osservava come la Conferenza di servizi avesse espressamente stabilito, quale prescrizione obbligatoria (al punto 1.7), l’introduzione nel progetto “IDRO-S” della previsione di stoccaggio aggiuntivo destinato al fabbisogno idropotabile e come la suddetta prescrizione fosse da ritenere inderogabile e la relativa opera necessaria. Ne derivava – ad avviso del Tribunale – l’illegittimità dei decreti di rinnovo, perché adottati sebbene fosse dichiarata la volontà dei soggetti interessati di non dar seguito al progetto “IDRO-S” e, perciò, risultasse certa l’inosservanza della condizione relativa al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Regione in sede di V.I.A.. In esito al giudizio di appello, le sentenze di primo grado venivano confermate dal Consiglio di Stato (v., in specie, la decisione n. 5261/2009, doc. 11 della ricorrente).<br />	<br />
Alla luce di tali pronunce, la Regione ravvisava la necessità di un approfondimento istruttorio onde verificare il perdurare dei presupposti che avevano suggerito l’inserimento della prescrizione di cui al punto 1.7 e, in caso affermativo, la possibilità di soluzioni alternative. L’istruttoria confermava il permanere dei presupposti che avevano dato origine alla prescrizione in esame, ed in particolare la persistenza di una situazione di crisi idrica nell’alta Val di Cecina. Peraltro, la Conferenza di Servizi del 27 febbraio 2008 rimarcava la non praticabilità della localizzazione del progetto “IDRO-S” (per la parte relativa all’uso idropotabile) e, dunque, l’esigenza di definire diverse modalità di attuazione della prescrizione.<br />	<br />
Preso atto di ciò, in data 19 settembre 2008 la Solvay Chimica Italia S.p.A. e la ATISALE S.p.a. presentavano un’istanza di modifica delle prescrizioni di cui ai punti 1.7, 1.8 e 1.9 della pronuncia di compatibilità ambientale, dichiarandosi disponibili a pagare la somma di € 4.500.000,00 (quattro milioni e cinquecentomila) a titolo di contributo forfettario per la realizzazione dell’invaso in fase di progettazione nel territorio del Comune di Volterra (in località Puretta), od in altra località idonea a consentire l’integrazione dell’approvvigionamento idrico dell’alta Val di Cecina. La somma sarebbe stata corrisposta quale misura compensativa equivalente, in sostituzione delle prescrizioni di cui ai punti 1.7 e 1.9, sopra citate. Veniva richiesta, inoltre, la fissazione di un nuovo termine per l’entrata a regime del progetto “IDRO-S”, con modifica di quello stabilito della prescrizione di cui al punto 1.8.<br />	<br />
Le Conferenze di servizi del 14 e del 31 ottobre 2008 accoglievano l’ora vista istanza, proponendo le conseguenti modifiche alle prescrizioni in esame. In particolare, venivano proposte:<br />	<br />
a) la riformulazione della prescrizione di cui al punto 1.7, addossando alla Solvay Chimica Italia (oltre al progetto “IDRO-S” per la parte relativa all’uso industriale), il pagamento della somma di € 4.650.000,00 (quattro milioni e seicentocinquantamila) quale contributo alla realizzazione di misure volte a risolvere la crisi idrica nell’alta Val di Cecina, in particolare per l’esecuzione dell’invaso in località Puretta, “ove rispondente agli obiettivi individuati ed effettivamente realizzabile”, o di altre misure comunque volte a soddisfare “l’esigenza d’integrare l’approvvigionamento idrico” dell’alta Val di Cecina;<br />	<br />
b) la modifica della prescrizione di cui al punto 1.8, individuando il mese di ottobre del 2013 quale termine di entrata a regime del progetto “IDRO-S” per la parte relativa all’uso industriale;<br />	<br />
c) l’eliminazione della prescrizione di cui al punto 1.9, perché connessa con la precedente versione della prescrizione di cui al punto 1.7 , in quanto attinente alle modalità di esecuzione di questa per la parte del progetto “IDRO-S” relativa all’uso idropotabile.<br />	<br />
Con deliberazione n. 926 del 10 novembre 2008 la Giunta Regionale della Toscana provvedeva al recepimento delle suddette proposte, modificando le prescrizioni nei termini ora indicati.<br />	<br />
Avverso siffatta deliberazione, nonché la Conferenza di servizi esterna del 27 febbraio 2008 ed i verbali delle Conferenze di servizi del 14 e del 31 ottobre 2008, è insorta l’associazione esponente, impugnando tali atti con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
A supporto del gravame, ha dedotto le doglianze di:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 18 della l.r. n. 79/1998, e dei principi comunitari in materia di valutazioni di impatto ambientale, nonché del d.lgs. n. 152/2006, in quanto le misure sostitutive individuate dalla Regione non consentirebbero di mantenere intatte l<br />
&#8211; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, illogicità, irrazionalità e sviamento, perché la Regione non avrebbe verificato se l’invaso in località Puretta sia realizzabile e se risponda davvero all’obiettivo di sostituire il progetto “IDRO-S<br />
&#8211; violazione per falsa e/o omessa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5 e 18 della l.r. n. 79/1998, nonché eccesso di potere per prevalenza degli usi industriali su quelli potabili, giacché sarebbero messe nel nulla prescrizioni che la pronuncia di compatib<br />
&#8211; violazione della l.r. n. 79/1998 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza di istruttoria, in quanto la Regione avrebbe omesso di considerare che il progetto “IDRO-S” per la parte idropotabile sarebbe finalizzato all’a<br />
Con motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2009 Italia Nostra O.N.L.U.S. ha impugnato i decreti della Regione Toscana – Direzione Politiche Territoriali e Ambientali – Settore Miniere ed Energia nn. 1755 del 17 aprile 2009 e 1756 di pari data, recanti rispettivamente il rinnovo della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Cecina”, nonché il rinnovo della concessione denominata “Poppiano”, ambedue per trenta anni a decorrere dal 13 luglio 2006. La ricorrente ha impugnato, altresì, il verbale della Conferenza di servizi del 17 marzo 2009, conclusasi con parere favorevole al rinnovo trentennale delle concessioni di coltivazione mineraria denominate “Cecina” e “Poppiano”, nonché le note della Regione Toscana – Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie del 12 gennaio 2009 e della Camera di Commercio di Pisa del 12 marzo 2009, recanti a propria volta parere favorevole al rinnovo delle suddette concessioni.<br />	<br />
A supporto dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti doglianze:<br />	<br />
&#8211; illegittimità derivata, per l’illegittimità da cui sarebbe affetto l’atto presupposto – la deliberazione della Giunta Regionale n. 926/2008 – impugnato con il ricorso originario;<br />	<br />
&#8211; violazione per omessa e/o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 18 della l.r. n. 79/1998, perché le concessioni impugnate “incorporerebbero” una V.I.A. illegittima, alla luce della riproposizione in termini illegittimi delle<br />
&#8211; violazione degli art. 26 e 28 del d.lgs. n. 152/2006, delle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2004, dell’art. 18 della l.r. n. 79/1998, dell’art. 14-ter della l. n. 241/1990 e degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 8-bis della l.r.<br />
&#8211; violazione del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per carenza di presupposti, violazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2004, giacché al momento del rilascio delle concessioni l’autorizzazione paesaggistica risulterebbe scaduta senza<br />
Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana, la Solvay Chimica Italia S.p.A. e la ATISALE S.p.a., depositando in vista dell’udienza pubblica distinte memorie, con cui hanno controbattuto alle doglianze della ricorrente, concludendo tutte per la reiezione del ricorso originario e di quello per motivi aggiunti.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 4 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso originario l’O.N.L.U.S. ricorrente impugna le sostituzioni e modifiche apportate dalla Regione Toscana – con deliberazione della Giunta n. 926/2008 – alle prescrizioni di cui ai punti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 della pronuncia di compatibilità ambientale (deliberazione della Giunta n. 4/2004) sul progetto “IDRO-S” (concernente la coltivazione mineraria per l’estrazione del salgemma nelle concessioni denominate “Cecina”, “Volterra” e “Poppiano”). <br />	<br />
Con motivi aggiunti impugna, poi, i decreti di rinnovo delle citate concessioni minerarie “Cecina” e “Poppiano”, unitamente agli avvisi favorevoli al suddetto rinnovo.<br />	<br />
Il gravame è fondato.<br />	<br />
Iniziando l’analisi dal ricorso originario, va evidenziato come la Conferenza di servizi esterna del 2 dicembre 2003, le cui decisioni formavano parte integrante della deliberazione regionale di positiva valutazione della compatibilità ambientale, avesse imposto quale prescrizione obbligatoria, al punto 1.7, l’integrazione del progetto “IDRO-S” tramite la realizzazione di uno stoccaggio aggiuntivo dei quantitativi d’acqua da destinare al fabbisogno idropotabile. Il carattere obbligatorio ed inderogabile della prescrizione in discorso è stato espressamente e nettamente affermato dalle decisioni di questo Tribunale nn. 1048, 1049 e 1050 del 2007, nonché dal Consiglio di Stato. Ha osservato, in specie, il giudice di prime cure che l’inderogabilità di detta prescrizione risultava sia sotto il profilo letterale, per l’uso del verbo “dovere”, sia sotto quello sistematico-procedimentale, in quanto l’integrazione progettuale relativa allo stoccaggio aggiuntivo ad uso idropotabile è stata oggetto di apprezzamento, da parte della Regione, in sede di risposta ai rilievi introdotti con ricorso in opposizione da alcune associazioni di tutela paesaggistica ed ambientale (v. la deliberazione della Giunta Regionale n. 695 del 20 luglio 2004). Altrettanto netto è stato il giudice di appello, il quale ha osservato (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5261) come il progetto idropotabile di cui si tratta, pur se aggiuntivo, costituisse in effetti, nell’ottica globale dell’intervento, un elemento centrale ed indefettibile, anche di rilievo ambientale, mirato a far sì che il prelievo da subalveo, nei mesi estivi, fosse ridotto ad una misura minimale, senza pregiudicare gli essenziali consumi civili. A questa conclusione si arriva in base sia alla lettera del verbale della Conferenza di servizi esterna del 2 dicembre 2003 (che parla di condizioni al cui rispetto risulta subordinata la pronuncia positiva di compatibilità ambientale), sia al parere reso dal Dipartimento Scienze della terra dell’Università di Firenze, richiamato dal verbale stesso. Con il corollario, precisano i giudici di appello, che il progetto “IDRO-S” in tanto consente di superare il precedente progetto di approvvigionamento idrico del cantiere minerario, proprio in quanto prevede lo stoccaggio aggiuntivo di acqua ad uso idropotabile, da utilizzare nei mesi estivi per i Comuni della Val di Cecina, realizzando la soluzione più idonea per la migliore gestione della risorsa idrica, tramite la diversificazione del punto e del tipo di prelievi: in definitiva, l’integrazione del progetto “IDRO-S” con l’introduzione del progetto idropotabile costituisce elemento essenziale e caratterizzante l’intervento complessivo, “cosi da raccordare indissolubilmente aspetto industriale e idropotabile in una considerazione unitaria degli interessi pubblicistici sottesi al progetto stesso” (C.d.S., Sez. VI, n. 5261/2009, cit.).<br />	<br />
Vero è – ed i giudici di primo e di secondo grado ne prendono atto – che, allo stato, la possibilità di realizzare la parte idropotabile del progetto è venuta meno (in particolare, per non avere mostrato il Comune di Montescudaio alcuna intenzione di adeguarsi alla relativa integrazione progettuale, che presenta difformità con le previsioni urbanistiche del Comune stesso). <br />	<br />
Pertanto, il successivo iter procedimentale, sfociato negli atti che costituiscono oggetto del presente gravame, si è appuntato, in primo luogo, sulla verifica della persistenza delle condizioni che, a suo tempo, avevano consigliato (o meglio, imposto) l’inserimento della prescrizione di cui al punto 1.7 cit., circa la parte idropotabile del progetto. Una volta verificata la persistenza di dette condizioni e preso atto del carattere non meramente addizionale ed aggiuntivo della prescrizione in discorso, ma del suo essere elemento essenziale ed indefettibile dell’intervento complessivo – anche in forza del giudicato formatosi sul punto – il procedimento si sarebbe dovuto appuntare sull’individuazione di modalità attuative idonee ad assicurarne il soddisfacimento. <br />	<br />
Ed è su questo punto che si radica il contenzioso in esame: non già – va rimarcato – sull’idoneità in concreto della soluzione approntata con la nuova formulazione della prescrizione di cui al punto 1.7 (il versamento, da parte della proponente, di € 4.650.000,00 per l’esecuzione dell’invaso in località Puretta, quale misura per risolvere la crisi idrica nell’alta Val di Cecina), versandosi, altrimenti, nel pericolo di un indebito sconfinamento nel sindacato di merito. Il sindacato si incentra, piuttosto, sul quesito se la soluzione approvata rappresenti davvero l’individuazione di una modalità attuativa tesa ad assicurare il soddisfacimento delle condizioni alle quali la prescrizione di cui al punto 1.7 aveva subordinato la pronuncia positiva di compatibilità ambientale, o non costituisca invece un’elusione delle condizioni stesse. E quest’ultima, secondo il Collegio, è la risposta giusta all’interrogativo ora formulato, poiché non vi può esser dubbio che la modalità attuativa prescelta finisca per tradursi, in realtà, in un’elusione e, quindi, nella sostanziale violazione del contenuto della prescrizione relativo alla previsione dello stoccaggio aggiuntivo ad uso idropotabile. <br />	<br />
A favore di una simile conclusione è decisiva la stessa nuova formulazione della prescrizione di cui al punto 1.7, lì dove questa prevede, come già ricordato, a carico della proponente il versamento di € 4.650.000,00:<br />	<br />
a) per la realizzazione dell’invaso in località Puretta, “ove rispondente gli obiettivi individuati ed effettivamente realizzabile”;<br />	<br />
b) ovvero per la realizzazione di altre misure “comunque idonee a soddisfare l’esigenza di integrare l’approvvigionamento idrico dell’alta Val di Cecina”.<br />	<br />
Orbene, il Collegio non può non rilevare il carattere palesemente vago ed inconsistente di una tale prescrizione, che non raggiunge i requisiti minimi di contenuto precettivo, ma finisce per limitarsi – come giustamente lamenta la ricorrente nel primo motivo – alla formulazione di indicazioni vaghe, solo orientative ed ipotetiche e tutte da verificare nella loro realizzabilità concreta. Imporre, infatti, alla società proponente il pagamento della somma surriferita per l’esecuzione dell’invaso in località Puretta, “ove rispondente gli obiettivi individuati ed effettivamente realizzabile” non significa nulla, se non si è previamente verificata la rispondenza di tale invaso ai suddetti obiettivi e, prima ancora, la possibilità effettiva di realizzare l’invaso medesimo: elementi, questi, ancora non accertati, come si evince manifestamente dal tenore della prescrizione stessa. È, dunque, evidente nel caso di specie l’inversione procedimentale, poiché la rielaborazione della prescrizione in discorso avrebbe dovuto essere successiva, e non anteriore, all’accertamento degli elementi ora visti: con il corollario – come meglio si vedrà infra – della fondatezza, oltre che del primo, anche del secondo motivo del gravame originario (concernente lo sviamento di potere da cui è affetta la deliberazione gravata).<br />	<br />
Ancora più vaga ed insoddisfacente è, poi, l’ulteriore condizione apposta, in base alla quale, qualora l’invaso in località Puretta non risponda agli obiettivi prefissati, o non sia in concreto realizzabile, la somma che deve pagare la proponente sarà destinata ad “altre misure comunque idonee a soddisfare l’esigenza di integrare l’approvvigionamento idrico dell’Alta Val di Cecina”. Sul punto, la mancata specificazione di tali misure, che non vengono indicate nemmeno sommariamente, fa sì – secondo il Collegio – che anche in questo caso non siano raggiunti i contenuti minimi di precettività propri di una prescrizione, al cui rispetto è subordinata la valutazione ambientale positiva, restandosi, invece, sul piano delle mere enunciazioni programmatiche, dove – come correttamente osserva la ricorrente – sono genericamente indicate le finalità, ma non i mezzi per il loro perseguimento. L’illegittimità della deliberazione gravata, allora, viene qui in rilievo sotto un duplice profilo: non solo quello per cui non vi è alcuna garanzia del rispetto delle condizioni alle quali la Regione stessa ha subordinato il “via libera” al progetto “IDRO-S” per il versante ambientale, attesa l’incertezza, da un lato, e la genericità, dall’altro, delle misure in cui detta garanzia dovrebbe tradursi, ma anche il profilo della sussistenza, laddove tali misure non trovino, poi, alcuna attuazione, degli estremi per la proponente per pretendere la ripetizione di quanto versato. In altre parole, stante la (nuova) formulazione della prescrizione di cui al punto 1.7, non vi è, allo stato, alcuna garanzia che l’esigenza di fronteggiare la crisi idrica dell’alta Val di Cecina trovi effettiva realizzazione, con il ché il pagamento della somma ingente addossato alla società proponente risulterebbe privo di giustificazione, così legittimando la pretesa restitutoria di quest’ultima e ciò, tanto più per la sua configurabilità in termini di prestazione patrimoniale imposta, in violazione dei principi ex art. 23 Cost.. <br />	<br />
Dalle considerazioni ora riportate discende la fondatezza delle doglianze in cui è articolato il primo motivo del ricorso originario. Come già evidenziato, ne discende la fondatezza, altresì, del secondo motivo, a mezzo del quale la ricorrente deduce lo sviamento di potere in cui sarebbe incorsa la P.A. con l’adozione della deliberazione impugnata. Ed invero, poiché la P.A. non si è curata di verificare previamente se l’opera da eseguire con il pagamento addossato alla proponente fosse effettivamente in grado di contribuire a risolvere la crisi idrica dell’Alta Val di Cecina (e cioè l’obiettivo per cui il pagamento stesso era stato imposto), né se tale opera fosse realmente realizzabile, deve concludersi che la finalità della deliberazione de qua fosse un’altra rispetto a quella di individuare una soluzione per la crisi idrica dell’Alta Val di Cecina. Come dimostra l’inversione procedimentale analizzata più sopra, non può ritenersi che, nel caso di specie, il fine perseguito dalla P.A. sia stato davvero quello di rinvenire una modalità progettuale attuativa che assicurasse il rispetto delle condizioni, alle quali era subordinata la pronuncia positiva di compatibilità ambientale, quanto, piuttosto, il fine di creare i presupposti formali per il celere avvio del progetto “IDRO-S” nella sua componente industriale e, perciò, come lamenta la ricorrente, per il rinnovo delle concessioni minerarie trentennali (impugnate con i motivi aggiunti). Ciò emerge, del resto, dagli stessi scritti difensivi della Regione Toscana, lì dove si sottolinea (p. 27 della memoria difensiva) come la preoccupazione dell’Amministrazione sia stata essenzialmente di evitare che gli ostacoli posti alla realizzazione contestuale delle due parti del progetto in discorso (quella industriale e quella idropotabile) dall’opposizione di svariati soggetti ed in specie degli Enti locali – ostacoli che causavano l’impossibilità di eseguirne la parte idropotabile – potessero avere ripercussioni negative sulle prospettive occupazionali della zona interessata dagli interventi in questione. Ed è per questa (peraltro comprensibile) ragione, precisa la difesa regionale, che l’Amministrazione ha scelto di consentire la realizzazione immediata del progetto “IDRO-S” ad uso industriale, nonostante l’amputazione della parte relativa all’uso idropotabile e pur adottando la cautela di fissare scadenze temporali precise per il raggiungimento dell’autosufficienza dal punto di vista del soddisfacimento del fabbisogno idrico.<br />	<br />
A contestare le conclusioni ora viste, circa la fondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso originario, non valgono le contrarie argomentazioni avanzate dalla difesa della Regione e da quelle delle società controinteressate.<br />	<br />
In via preliminare, la Regione obietta che non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra la situazione di crisi idrica della Val di Cecina, nel frattempo ristrettasi alla sola alta Val di Cecina, ed il progetto di coltivazione mineraria della Solvay Chimica Italia S.p.A., sicché lo stoccaggio aggiuntivo di acqua destinata all’uso idropotabile sarebbe una semplice misura ambientale compensativa, non collegata direttamente all’impiego di acque pubbliche per uso industriale. Per questo verso, tuttavia, non si fa altro che riproporre la doglianza, già prospettata nei giudizi definiti con le sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato prima riportate, secondo cui la misura stabilita con la prescrizione di cui al punto 1.7 sarebbe meramente aggiuntiva e non essenziale: doglianza, che è stata confutata dalle sentenze in discorso, le quali – come sopra ampiamente ricordato – hanno invece affermato la natura centrale ed indefettibile dell’intervento relativo allo stoccaggio aggiuntivo, mirato a far sì che il prelievo da subalveo, nei mesi estivi, fosse ridotto ad una misura minimale, senza pregiudicare i consumi civili, nell’ottica di una più corretta e bilanciata gestione della risorsa idrica. Peraltro, la tesi della Regione appare smentita dalla Conferenza di servizi esterna del 2 dicembre 2003, nella quale, in risposta alle osservazioni pervenute sul progetto “IDRO-S” si sottolinea: <br />	<br />
a) l’influenza negativa che lo sfruttamento dell’acquifero da parte della Solvay ha sulla portata del fiume Cecina, tanto che la messa in secca di alcuni tratti del fiume in periodo estivo è “direttamente connessa allo sfruttamento” stesso. Infatti, il progetto “IDRO-S” mira proprio a ripristinare il valore del deflusso minimo naturale (risposta all’osservazione n. 12);<br />	<br />
b) il principale vantaggio pubblico conseguente a detto progetto, che consiste nell’ampliamento di 900.000 mc. “del volume di acqua da destinare ad ASA per il fabbisogno idropotabile”, in modo da consentire al gestore per i Comuni di Pomarance e Volterra “di integrare l’emungimento del campo pozzi di Puretta, incrementando la disponibilità idrica nei periodi estivi” (risposta all’osservazione n. 2). Non si tratta, allora, di una semplice misura compensativa, ma della misura in cui si concentra – per affermazione della stessa P.A. – il principale vantaggio pubblico connesso alla realizzazione del progetto per cui è causa.<br />	<br />
La Regione replica, poi, al primo motivo di ricorso – con specifico riferimento alla misura costituita dalla realizzazione di un invaso in località Puretta – sostenendo che la prescrizione che individua la misura in discorso avrebbe efficacia cogente, e non già valenza meramente indicativa. A riprova di ciò, rammenta come la Conferenza di servizi interna del 14 ottobre 2008 sia pervenuta alla suddetta localizzazione, poi confermata dalla Conferenza di servizi esterna del 31 ottobre 2008, nella quale, anzi, la Provincia di Pisa si è espressa nel senso del carattere realistico ed adeguato della misura. Il progetto dell’invaso de quo, già previsto dal Piano di Ambito dell’A.T.O. n. 5, sarebbe attualmente all’esame del Settore V.I.A. della Regione e la sua realizzazione sarebbe resa possibile proprio dal contributo finanziario addossato alla Solvay Chimica Italia S.p.A.; ad ogni buon conto, la Regione si sarebbe cautelata inserendo l’ulteriore obbligo, subordinato all’impossibilità di costruire l’invaso, dell’individuazione di altre misure comunque idonee a soddisfare l’esigenza di approvvigionamento idrico.<br />	<br />
Quanto al secondo motivo di ricorso, con specifico riferimento alla censura di eccesso di potere per sviamento, la Regione obietta che sarebbe stato illogico ed irrazionale subordinare il rinnovo delle concessioni minerarie alla realizzazione dell’invaso in località Puretta, giacché, anzitutto, la misura in esame non troverebbe la propria causa e giustificazione negli impatti del progetto di coltivazione mineraria; poi, la P.A. avrebbe subordinato la validità delle concessioni alla realizzazione effettiva dell’invaso (o di altro di uguale efficienza); infine, l’inesistenza dello sviamento sarebbe dimostrata dall’imposizione al soggetto concessionario di contribuire economicamente alla realizzazione di un invaso ai fini potabili già previsto nel Piano di ambito dell’A.T.O. n. 5.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, nessuna delle ora viste obiezioni è in grado di scalfire le conclusioni sopra esposte, circa la fondatezza del primo e del secondo motivo. Ed invero, la difesa regionale trascura che la misura individuata in alternativa allo stoccaggio aggiuntivo previsto dal progetto “IDRO-S”, parte idropotabile, è un progetto di invaso non ancora approvato ed anzi, come dice la difesa stessa, tuttora (2010) sottoposto a V.I.A. da parte del settore competente dell’Amministrazione Regionale. Ancora oggi, perciò, non vi è alcuna garanzia che il progetto possa essere effettivamente approvato e poi eseguito: non si può escludere che sorgano ostacoli (ad es. in sede di V.I.A.) tali da precludere l’ulteriore iter del relativo procedimento approvativo. Donde la necessità, per poter fare assurgere il nuovo testo della prescrizione di cui al punto 1.7 cit. ad un sufficiente livello di precettività, senza farla restare allo stadio di mera aspirazione orientativa, di far precedere la deliberazione impugnata (nonché gli stessi provvedimenti di rinnovo delle concessioni minerarie) quantomeno dalla positiva conclusione del subprocedimento di valutazione della compatibilità ambientale dell’opera in esame, se non addirittura dalla positiva conclusione del procedimento di approvazione della stessa. In altre parole, le argomentazioni della Regione, dal momento che confermano che ad oggi, ed a fortiori al tempo dell’adozione degli atti impugnati, il procedimento di approvazione del progetto di invaso da realizzare in località Puretta non ha superato ancora alcuna fase tale da dare sufficienti garanzie in merito alla sua effettiva realizzabilità – per il ché sarebbe stato necessario, come minimo, attendere l’esito positivo del giudizio di compatibilità ambientale dell’invaso – confermano quella inversione procedimentale prima rilevata, cui si riconnette la fondatezza delle censure della ricorrente. <br />	<br />
Ancora minori certezze dà, poi, la pretesa garanzia aggiuntiva di destinare la somma addossata alla società proponente, ove l’invaso in località Puretta sia inadeguato od impossibile da realizzare, ad altre misure comunque idonee a soddisfare il fabbisogno idrico e ciò, oltre che per quanto poc’anzi visto, per una ragione aggiuntiva, emergente dalle stesse difese della Regione. Può, infatti, ritenersi verosimile – anche in mancanza di prove certe ed indiscutibili provenienti dagli atti – che la minore capacità di stoccaggio dell’invaso da eseguire in località Puretta, rispetto al progetto “IDRO-S” per la parte idropotabile (mc. 700.000, anziché mc. 900.000), non comporti, per ciò solo, l’inidoneità di detto invaso a soddisfare l’obiettivo prefissato (integrare l’approvvigionamento idrico per risolvere la situazione di crisi idrica), in ragione del fatto che l’obiettivo in discorso riguarda non già l’intera Val di Cecina, ma solo l’alta Val di Cecina, per la quale persiste la crisi idrica. Tuttavia, una simile giustificazione non può assolutamente ammettersi per la garanzia aggiuntiva, in quanto la mancata indicazione – almeno sommaria – delle “altre misure” idonee a soddisfare l’esigenza di integrazione dell’approvvigionamento idrico, non permette in alcun modo di valutare se tali misure, al di là della loro asserita (ma non comprovata) idoneità, assicurino uno stoccaggio aggiuntivo di dimensioni tali da contribuire a risolvere la suddetta crisi idrica: per far ciò, infatti, sarebbe occorsa una preventiva stima del livello minimo di capacità che l’invaso da realizzare deve avere per garantire la soluzione del problema, il che non risulta sia avvenuto. È dunque fondata, per questo verso, l’ulteriore censura di difetto di istruttoria formulata con il secondo motivo.<br />	<br />
In altri termini, una volta rilevata la persistenza della situazione di crisi idrica, quantomeno nell’alta Val di Cecina, l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere una stima della capacità che l’invaso o altra opera da realizzare doveva avere per rispondere all’obiettivo prefissato (partendo, peraltro, dal dato dei mc. 900.000 di stoccaggio aggiuntivo previsti dal progetto “IDRO-S”, parte idropotabile) e solo dopo, e di conseguenza ad una simile stima, indicare l’opera da realizzare. La mancanza, nella deliberazione n. 926/2008, della predetta stima determina, perciò, la fondatezza del secondo motivo del gravame originario anche sotto il profilo della carenza di istruttoria (oltre che dello sviamento di potere).<br />	<br />
Parimenti non condivisibili sono le obiezioni e repliche formulate, nelle proprie memorie difensive, dalle controinteressate Solvay Chimica Italia S.p.A. ed ATISALE S.p.A..<br />	<br />
In particolare, la prima società afferma che la nuova formulazione della prescrizione di cui al punto 1.7 non sarebbe elusiva delle prescrizioni precedenti, né della normativa in materia di V.I.A., ma, al contrario, mirerebbe a far salve dette prescrizioni nel mutato contesto di realizzazione del progetto “IDRO-S”. Tale nuova formulazione avrebbe, inoltre, indubbio contenuto precettivo, individuando puntualmente sia lo scopo di tutela ambientale della somma che la Solvay deve corrispondere, sia la misura alternativa, individuata nel progetto (quello dell’invaso in località Puretta) che, al momento, appare più idoneo a soddisfare l’esigenza ambientale, in ragione dell’avanzata fase di progettazione in cui si troverebbe. Del resto, la possibilità di adottare misure compensative è prevista dalla stessa normativa regionale (l’art. 9, comma 2, lett. g) della l.r. n. 79/1998). Oltre al primo, sarebbe, perciò, infondato anche il secondo motivo del ricorso originario. Infatti, la deliberazione n. 926/2008 non avrebbe sganciato la realizzazione del progetto “IDRO-S”, per la parte industriale, dall’esecuzione delle opere di mitigazione tese a soddisfare l’esigenza di approvvigionamento idrico dell’alta Val di Cecina, ma, al contrario, sarebbe il frutto della volontà dell’Amministrazione di lasciare collegati i due progetti, realizzando una misura alternativa al progetto “IDRO-S” per la parte idropotabile, non più eseguibile: misura che mirerebbe, comunque, a risolvere la situazione di crisi idrica.<br />	<br />
Su quest’ultimo profilo insiste, con la propria memoria difensiva, anche la ATISALE S.p.A., che fa notare come la parte idropotabile del progetto “IDRO-S” non solo non sia stata stralciata, ma, anzi, ora goda delle risorse economiche necessarie alla sua realizzazione, con l’ulteriore vantaggio che gli eventuali ostacoli burocratici all’esecuzione delle misure compensative non ricadrebbero più, ormai, sulle parti private, non in grado di venirne a capo.<br />	<br />
Anche queste obiezioni, tuttavia, non valgono a superare gli elementi sopra riferiti ed in particolare il fatto che il procedimento di approvazione dell’invaso in località Puretta sia in una fase tutt’altro che avanzata (ed a fortiori non lo era al tempo dell’adozione della deliberazione gravata). Il punto è decisivo, perché un eventuale arresto procedimentale (l’esito negativo della V.I.A. o, comunque, la mancata approvazione del progetto) determinerebbe quello sganciamento tra la parte industriale e la parte idropotabile del progetto “IDRO-S” che l’Amministrazione intenderebbe evitare, non potendo – deve ribadirsi – la prescrizione aggiuntiva della destinazione della somma richiesta ad altre misure “comunque idonee”, per la sua genericità, costituire garanzia idonea. E va aggiunto che il medesimo rischio si produrrebbe anche in caso di V.I.A. positiva, ma con prescrizioni, ove siffatte prescrizioni finissero per incidere negativamente, in modo determinante, sull’idoneità della misura a contribuire a risolvere la situazione di crisi idrica. Ne deriva, anche per tal via, l’illegittimità della deliberazione n. 926/2008, per non avere essa atteso la conclusione del procedimento di approvazione del progetto di invaso in località Puretta, o, quantomeno, la pronuncia di compatibilità ambientale sullo stesso e le eventuali prescrizioni cui la pronuncia positiva potrebbe esser subordinata.<br />	<br />
Dalla fondatezza dei primi due motivi del gravame originario discende la fondatezza anche del terzo (sostanzialmente ripetitivo dei precedenti), Deve essere, invece, respinto il quarto ed ultimo motivo, poiché la delimitazione dell’obiettivo all’esigenza di integrare l’approvvigionamento idrico dell’Alta Val di Cecina (anziché dell’intera Val di Cecina, come si ricavava dalle precedenti determinazioni) è giustificata dagli sviluppi procedimentali che hanno portato all’emanazione della deliberazione n. 926/2008. In particolare, nella Conferenza di servizi del 27 febbraio 2008 (v. doc. 5 della Regione) è emerso con nettezza che, mentre si è aggravata la situazione di criticità per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili dell’alta Val di Cecina (così il rappresentante della Comunità Montana Alta Val di Cecina), la criticità degli approvvigionamenti della bassa Val di Cecina si è ridotta rispetto al 2004 e tende ad ulteriormente ridursi (così il rappresentante della Provincia di Pisa).<br />	<br />
La fondatezza dei primi tre motivi del ricorso originario non comporta solo l’illegittimità dell’atto (la deliberazione della Giunta n. 926/2008) con esso impugnato. Comporta, altresì, l’illegittimità in via derivata degli atti conseguenti – i decreti di rinnovo delle concessioni di coltivazione mineraria – impugnati con il ricorso per motivi aggiunti: ricorso che, perciò, è anch’esso da accogliere, stante la fondatezza del primo motivo aggiunto (relativo all’invalidità derivata).<br />	<br />
Peraltro, i decreti di rinnovo sono affetti anche da vizi propri, attesa la fondatezza del terzo motivo aggiunto, nella parte in cui con esso si lamenta l’omessa esaustiva considerazione degli studi inviati dal C.N.R. con nota del 23 ottobre 2008. Più specificamente, non è stato adeguatamente considerato lo studio di approfondimento che aveva evidenziato, in riferimento all’altezza media (mt. 10) degli invasi del progetto “IDRO-S” ad uso industriale, il pericolo della formazione di complessi mercurio organici, quali il metilmercurio, raccomandando di prevedere battenti di acqua non superiori a mt. 5 o 6 (cfr. il punto 3) di pag. 3 del verbale della Conferenza di Servizi del 17 marzo 2009). Sul punto, infatti, la predetta Conferenza di servizi si limita a riportare una dichiarazione del tutto anodina dei rappresentanti della Solvay, secondo cui “il progetto conterrà accorgimenti tecnici e gestionali tesi ad evitare comunque la formazione di tali complessi”: dichiarazione palesemente insufficiente, ove si consideri che con la stessa non viene assunto nessun impegno a prevedere l’altezza dei battenti di acqua in misura non superiore a quella raccomandata dal C.N.R., né, comunque, a conformarsi agli studi dell’A.R.P.A.T. richiamati in proposito dalla Regione nei suoi scritti difensivi. Del resto, dal verbale della Conferenza non risulta esservi stato nessun approfondimento sulla compatibilità della raccomandazione del C.N.R. con il quadro progettuale predisposto dalle società proponenti e sulla fattibilità delle modifiche progettuali necessarie ad assicurare tale compatibilità. <br />	<br />
Per questo profilo, quindi, il terzo motivo aggiunto è fondato e da accogliere. Non può essere invece condiviso l’ulteriore profilo nel quale il predetto motivo si articola, concernente l’inosservanza della condizione sospensiva del rilascio delle concessioni minerarie, da ravvisare nelle prescrizioni di cui al punto 1.4, lett. A), lett. B) e lett. C), della pronuncia di compatibilità ambientale. La formulazione di tali prescrizioni, infatti (riguardanti: il monitoraggio dei livelli di falda “ex ante alla realizzazione del progetto”; uno studio specifico circa l’esigenza o meno di impermeabilizzazione delle vasche di accumulo “prima della realizzazione dei cavi”; un progetto che definisca le modalità di laminazione della testa delle piene, anch’esso “prima della realizzazione dei cavi”) sembra, invero, supportare la tesi della Regione che respinge la configurazione della loro osservanza quale condizione sospensiva del rinnovo delle concessioni minerarie, qualificando, invece, la loro inosservanza come condizione risolutiva delle concessioni rinnovate: si parla, infatti, di monitoraggi, studi e progetti da effettuare prima della realizzazione dell’opera, e non già prima del rinnovo delle concessioni. Neppure si può condividere la doglianza di illegittima composizione della Conferenza di servizi del 17 marzo 2009 per omesso invito a parteciparvi al C.N.R. ed all’A.R.PA.T., non avendo la ricorrente specificato le previsioni normative alle quali ricondurre l’obbligatorietà di un simile invito.<br />	<br />
Attesa la fondatezza del primo motivo aggiunto (relativo all’invalidità derivata degli atti impugnati con i motivi aggiunti), nonché del terzo motivo, per l’aspetto appena rammentato, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame degli ulteriori motivi aggiunti, da considerare assorbiti.<br />	<br />
In definitiva, sia il ricorso originario, attesa la fondatezza dei primi tre motivi, sia quello per motivi aggiunti, attesa la fondatezza del primo e (in parte) del terzo motivo aggiunto – e con assorbimento dei rimanenti – sono fondati e da accogliere. Per conseguenza, si debbono annullare gli atti con essi gravati e cioè, rispettivamente, la deliberazione della Giunta Regionale n. 926/2008 ed i decreti nn. 1755 e 1756 del 17 aprile 2009, di rinnovo delle concessioni di coltivazione mineraria.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti indicati in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con essi impugnati.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente e le controinteressate indivisamente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), più gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4 giugno 2010, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/12/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-12-2010-n-6868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2010 n.6868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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