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	<title>23/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-12-2008-n-6534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-12-2008-n-6534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6534</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Dell’Utri Costagliola S.A.P. s.p.a. (Avv. F. Lubrano) c/ Comune di Fiuggi (n.c.), S.I.S. s.r.l. &#8211; Segnaletica Industriale Stradale- (Avv. F. Giovagnoni) non può domandarsi, per le gare di parcheggi pubblici, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei soggetti abilitati all&#8217;attività di accertamento e riscossione delle entrate Contratti della p.a. &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-12-2008-n-6534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica,  Est. Dell’Utri Costagliola<br /> S.A.P. s.p.a. (Avv. F. Lubrano) c/ Comune di Fiuggi (n.c.), S.I.S. s.r.l. &#8211; Segnaletica Industriale Stradale- (Avv. F. Giovagnoni)</span></p>
<hr />
<p>non può domandarsi, per le gare di parcheggi pubblici, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei soggetti abilitati all&#8217;attività di accertamento e riscossione delle entrate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Servizi di parcheggi pubblici &#8211; Bando &#8211; Requisiti &#8211; Iscrizione all’albo dei soggetti abilitati all’attività di liquidazione e accertamento entrate &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di gare per l’affidamento dei servizi di parcheggi pubblici senza custodia, è illegittima la lex specialis nella parte in cui prescrive, quale requisito di ammissione, “l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze”. Difatti oggetto dell’appalto non è un’attività di accertamento e liquidazione delle entrate comunali, per la quale l’art. 52, d.lgs. 446/97 prevede, qualora non esercitata direttamente dall’ente locale, l’affidamento a soggetti iscritti al citato albo. Nè siffatti previsione può ritenersi legittima in quanto espressione della facoltà della stazione appaltante di inserire requisiti di partecipazione ulteriori e più restrittivi di quelli imposti dalla legge. Difatti, tale facoltà incontra il limite, espressamente sancito dall’art. 42, co. 3, d.lgs. 163/06, della non eccedenza rispetto all’oggetto dell’appalto, senza dubbio travalicato dalla prescrizione de qua.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> <br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 2345/08 Reg. Gen., proposto dalla </p>
<p><b>S.p.A. S.A.P.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Flaminia n. 79;<br />
<B><P ALIGN=CENTER>CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>il <b>Comune di Fiuggi</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>E NEI CONFRONTI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>della <b>s.r.l. S.I.S. – Segnaletica Industriale Stradale</b> –, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Giovagnoni ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza 7 gennaio 2008 n. 6 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione I, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della s.r.l. S.I.S.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 30 settembre 2008, relatore il consigliere Angelica Dell’Utri Costagliola, uditi per le parti gli Avv.ti Lubrano e Giovagnoni;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con atto notificato il 14 marzo 2008 e depositato il 26 seguente la società S.A.P. ha appellato la sentenza 7 gennaio 2008 n. 6 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione I, notificata il 20 febbraio seguente, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla s.r.l. S.I.S. – Segnaletica Industriale Stradale –, sono stati annullati il bando della gara indetta dal Comune di Fiuggi per l’affidamento dei “servizi di parcheggi pubblici senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici” ed il relativo disciplinare, nella parte in cui prescrivono quale requisito di ammissione alla procedura l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati all’attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni istituito presso il ministero dell’economia e delle finanze, nonché l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’attuale appellante.<br />	<br />
	A sostegno dell’appello ha dedotto:<br />	<br />
1.- La natura del servizio oggetto di affidamento quale attività di liquidazione e accertamento delle entrate comunali.<br />
Il Tar ha ritenuto illegittima la prescrizione in parola poiché i proventi derivanti dal pagamento della sosta non costituirebbero entrate pubbliche e l’attività di esazione, gestione del servizio e accertamento delle violazioni non costituirebbe “attività di accertamento o di liquidazione di entrate pubbliche”. Di contro, secondo l’orientamento manifestato in materia dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre che dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, l’iscrizione occorre quando, come nella specie, al privato incaricato sono attribuite potestà tipicamente pubblicistiche, giacché l’appalto ha per oggetto una serie complessa di attività, implicanti il maneggio della pecunia pubblica, per svolgere le quali il privato dovrà necessariamente trovarsi in posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti e dovrà, pertanto, essere investito di poteri normalmente esercitati dall’Amministrazione. In particolare, l’esercizio dei poteri pubblicistici di “accertamento delle entrate dell’Ente locale” consiste nel controllo dell’avvenuto pagamento e relativa attività, tipicamente accertativa, di sanzione per mancato pagamento, da svolgersi da alcuni dipendenti dell’aggiudicataria che vengono nominati “ausiliari del traffico”, i quali perciò svolgono attività di pubblico ufficiale.<br />
2.- La discrezionalità delle amministrazioni appaltanti di inserire i requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli imposti dalla legge.<br />
La prescrizione è legittima, poiché le amministrazioni appaltanti hanno piena discrezionalità di introdurre nel bando di gara ulteriori cause di esclusione oltre quelle richieste dalla legge, con l’unico limite della logicità, ragionevolezza, proporzionalità e rispondenza ad un interesse effettivo, a garanzia di un accesso ragionevolmente ampio alla procedura. <br />
3.- La conformità del bando di gara con i principi comunitari.<br />
Anche la direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE (ora recepita dal D.Lgs. n. 163 del 2006) ammette la creazione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi, quali l’albo di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e la questione della compatibilità di tali norme con i principi di massima partecipazione, di libera prestazione dei servizi e del diritto di concorrenza è stata ritenuta manifestamente infondata.<br />
	In data 12 maggio 2008 la società S.I.S. si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni anche con memoria del 18 settembre 2008.<br />	<br />
	A sua volta l’appellante ha insistito nelle proprie tesi e richieste con memoria del 24 seguente.<br />	<br />
	All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Com’è esposto nella narrativa che precede, si controverte della gara indetta dal Comune di Fiuggi per l’affidamento del servizio di “gestione dei servizi di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici nel territorio” comunale. Più precisamente, tra i requisiti minimi di partecipazione prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, l’Ente ha previsto l’iscrizione “all’albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell’economia e delle finanze (art. 53 comma 1 del D.Lgs. 446/1997)”. E’ perciò accaduto che alcuni soggetti, tra cui la s.r.l. S.I.S. odierna appellata, non hanno potuto partecipare alla procedura in quanto sprovvisti del detto requisito. Di qui il ricorso deciso con la sentenza oggetto dell’appello in esame, proposto dall’aggiudicataria S.A.P., con la quale sono stati annullati il bando ed il relativo disciplinare, <i>in parte qua</i>, nonché la conseguente aggiudicazione.<br />	<br />
In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che la previsione in parola sia ingiustificata e si traduca, pertanto, in una indebita limitazione dei potenziali concorrenti, dal momento che il servizio da affidare non comporterebbe accertamento e liquidazione di entrate comunali: l’esazione della sosta, infatti, non implicherebbe “maneggio di pecunia pubblica”, poiché le tariffe di sosta consistono in entrate dell’affidatario, essendo invece entrata comunale il solo canone da versare all’Ente; né sarebbe ravvisabile un esercizio di potestà pubblicistiche, di tipologia tale da richiedere l’iscrizione all’albo in questione, nell’attività degli ausiliari del traffico incaricati dell’accertamento delle violazioni, stante la riserva in favore della polizia municipale della procedura sanzionatoria amministrativa e della organizzazione del servizio.<br />
	In questa sede l’appellante sostiene, col primo mezzo di gravame, che il servizio di cui trattasi avrebbe natura di attività di liquidazione ed accertamento delle entrate comunali alla stregua dell’avviso espresso da Autorità amministrative e dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, trovandosi il privato gestore in posizione di supremazia in quanto investito di poteri normalmente esercitati dall’Amministrazione in relazione al controllo dell’avvenuto pagamento della sosta e relativa attività, tipicamente accertativa, di sanzione per mancato pagamento.<br />	<br />
	Al riguardo la Sezione osserva che – come evidenziato dal primo giudice e diversamente, in particolare, dalla fattispecie trattata nella decisione 3 ottobre 2005 n. 5271 della Sezione stessa, richiamata dalla S.A.P. ma riguardante l’affidamento servizio di gestione delle contravvenzioni elevate dal Corpo di polizia municipale, ossia delle “attività finalizzate alla riscossione” e della “riscossione stessa, con esclusione di quella a mezzo ruolo, e la gestione del contenzioso” – nello specifico caso concreto in esame non vi è affatto esercizio di attività accertativa di entrate comunali, per un verso da ciò esulando la semplice esazione delle tariffe di sosta, costituenti i ricavi del gestore, non già entrate comunali; e, per altro verso, gli ausiliari del traffico non essendo abilitati all’esercizio della potestà sanzionatoria, che rimane nella sfera di competenza dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale per il servizio di cui si discute, il quale assegna infatti a detti ausiliari il solo compito di emettere gli “avvisi di violazione al Codice della Strada”, la cui copia dev’essere consegnata al Comando di Polizia locale “per i successivi adempimenti”. In altri termini, va escluso che, nella specie, vi sia un’attività concernente l’accertamento, la liquidazione e la riscossione di entrate comunali, per la quale l’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 richiede che, qualora non esercitata direttamente dall’ente locale, sia affidata a “soggetti iscritti all’albo di cui” al precedente art. 53.<br />	<br />
Col secondo motivo l’appellante oppone che vi sia discrezionalità delle amministrazioni appaltanti di inserire i requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli imposti dalla legge. La stessa appellante evidenzia, però, che detta discrezionalità è soggetta al limite della logicità, ragionevolezza, proporzionalità e rispondenza ad un interesse effettivo, dettato dall’esigenza di garantire un accesso ragionevolmente ampio alla procedura. E non v’è dubbio che, contravvenendo peraltro al divieto di cui all’art. 42, co. 3, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo cui le richieste della stazione appaltante “non possono eccedere l’oggetto dell’appalto”, col bando impugnato in primo grado il Comune di Fiuggi abbia travalicato tale limite, stante l’inconferenza del previsto requisito di ammissione rispetto all’oggetto della gara, oltre che l’abnorme sproporzione rispetto alle finalità perseguite; requisito la cui prescrizione conseguentemente si traduce, come bene posto in luce dal primo giudice, in una ingiustificata compressione della platea dei possibili concorrenti e, di qui, in un’altrettanto ingiustificata limitazione dell’interesse pubblico alla selezione della migliore offerta che il settore di mercato realmente interessato possa esprimere.<br />
Infine, sotto un terzo ed ultimo profilo l’appellante sostiene la conformità del bando di gara ai principi comunitari di ammissibilità degli elenchi ufficiali di prestatori di servizi di cui alla direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, oggi trasfusa nel d.lgs. n. 163 del 2006. Ma la stessa direttiva &#8211; come del resto il principio immanente nell’ordinamento nazionale, ora espresso dal cit. art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006, al quale si è fatto riferimento innanzi &#8211; richiede che “i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto”.<br />
In conclusione, l’appello non può che essere respinto.<br />
	Come di regola, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’appellata S.I.S.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.<i><br />
</i>Condanna parte appellante al pagamento in favore dell’ appellata Società S.I.S. delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2008 con l’intervento dei magistrati:<br />
Domenico La Medica &#8211;	Presidente<br />	<br />
Aldo Fera &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Filoreto D’Agostino &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola &#8211;	Consigliere, estensore<BR>																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.23/12/08&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.30254</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-12-2008-n-30254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-12-2008-n-30254/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.30254</a></p>
<p>Pres. V. Carbone &#8211; Rel. Est. P. Vittoria Gatti (Avv.ti Pellegrino ed Elia) c. Provincia di Mantova (Avv.ti Sperati e Colombo) 1) Giurisdizione e competenza – Decreto di espropriazione adottato successivamente alla scadenza d’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità – Occupazione e trasformazione dei fondi intervenute in vigenza del decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-12-2008-n-30254/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.30254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-12-2008-n-30254/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.30254</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Carbone &#8211; Rel. Est. P. Vittoria<br /> Gatti (Avv.ti Pellegrino ed Elia) c. Provincia di Mantova (Avv.ti Sperati e Colombo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	 Giurisdizione e competenza – Decreto di espropriazione adottato successivamente alla scadenza d’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità – Occupazione e trasformazione dei fondi intervenute in vigenza del decreto di occupazione – Giurisdizione amministrativa esclusiva &#8211; Sussiste																																																																																												</p>
<p>2)	Giurisdizione e competenza &#8211; Domanda di risarcimento del danno prodotto da atto amministrativo non annullato – Obbligo del giudice amministrativo di pronunciarsi comunque sulla domanda risarcitoria &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo s’estende alle controversie contro atti e comportamenti che costituiscono esecuzione di precedenti manifestazioni in forma provvedimentale di potere ablatorio in relazione allo stesso bene oggetto della domanda giurisdizionale. Conseguentemente appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda intesa alla restituzione d’un fondo occupato dopo che l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è scaduta, mentre rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le domande cui dà origine l’emissione di un decreto di espropriazione, pur esso sopravvenuto successivamente alla scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, allorché l’occupazione e l’irreversibile trasformazione dei fondi si siano consumate prima. (1)																																																																																												</p>
<p>2)	La decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento, in quanto costituisce un rifiuto dell’esercizio della propria giurisdizione, è viziata ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 362, co. 1 cod. proc. civ. 																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Sono richiamate in motivazione per la giurisdizione ordinaria la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., del 16 luglio 2008, n. 19501, per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le pronunce delle SS. UU. Della Corte di Cassazione del 15 luglio 2008, n. 1950; 23 aprile 2008, n. 10444; 27 giugno 2007, n. 14794.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13631_CAS_13631.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-12-2008-n-30254/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.30254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-12-2008-n-6523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-12-2008-n-6523/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6523</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Barra Caracciolo. Associazione studio Libibarch Architetti associati (Avv.ti G. Santilli, M. Buscaglino, G. Pafundi) c/ R. e G.M. Beretta, G. Simonis e altri (n.c.), Fondazione “Villa Palazzola” (Avv.ti M. Contaldi, V. Barosio, T. Pafundi). 1.Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Bando &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo,  Est. Barra Caracciolo. Associazione studio Libibarch Architetti associati (Avv.ti G. Santilli, M.<br /> Buscaglino, G. Pafundi) c/ R. e G.M. Beretta, G. Simonis e altri (n.c.), <br />Fondazione “Villa Palazzola” (Avv.ti M. Contaldi, V. Barosio, T. Pafundi).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Bando &#8211; Criteri &#8211; <i>Curricula</i> &#8211; Valutazione &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni.</p>
<p>2.Contratti della p.a &#8211; Appalto di servizi di architettura e ingegneria &#8211; Gara &#8211; R.t.i. &#8211; Bando &#8211; Requisiti &#8211; Capogruppo &#8211; Possesso “in misura non superiore al 60%” &#8211; Previsione di una percentuale minima &#8211;  Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittima la <i>lex specialis</i> nella parte in cui prevede la valutabilità dei <i>curricula</i> in relazione all’offerta tecnica e dunque ai fini della redazione della graduatoria, contrastando ciò con le indicazioni dell’art. 83 d.lgs. 163/06 e con quelle dell’art. 53, direttiva 2004/18/CE, che, per l’aggiudicazione con il predetto sistema, ammettono la valutazione solo secondo criteri legati alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto e non relativi alla capacità del prestatore, quale il <i>curriculum</i>, utilizzabile unicamente ai fini della selezione dei concorrenti<br />
2. Nelle gare per l’aggiudicazione di appalti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, qualora il bando prescriva che, per i raggruppamenti temporanei di imprese,  i requisiti di partecipazione di cui all’art. 66, co. 1, lett. b), d.p.r. 554/99, facciano capo <i>“in misura non superiore al 60% al soggetto capogruppo”</i>, siffatta prescrizione va intesa, alla stregua di quanto previsto dall’art. 65, co. 4, d.p.r. 554/99, non già come prescrittiva di un tetto massimo, bensì nel senso di imporre  alla capogruppo il possesso dei requisiti in questione in misura maggioritaria, almeno pari e non superiore al 60%, con ciò attribuendo un effettivo ruolo qualificante a tale figura, ai fini dell’affidabilità complessiva del raggruppamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.6523/08<br />
Reg.Dec.<br />
N. 3962 Reg.Ric.<br />
ANNO   2008<br />
Disp.vo 656/2008<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello proposto da </p>
<p><B>ASSOCIAZIONE STUDIO LIBIBARCH ARCHITETTI ASSOCIATI</B> costituita tra gli arch. Edoardo Ceretto, Andrea Mascardi e Valter Mazzolla, in persona del primo, in proprio e quale capogruppo dell’associazione temporanea AT &#8211; OGGIANI ARCH. ROBERTO, AT &#8211; CURTI ARCH. ENRICO, AT &#8211; MAGGIONI ARCH. DAVIDE, AT &#8211; SPREAFICO ARCH. DAVIDE, AT &#8211; CERIONI ING. SERGIO, AT &#8211; VALLACQUA ING. GIULIO, AT &#8211; NELVA STELLIO ING. LORENZO, AT &#8211; CRETON ING. JOEL, AT &#8211; PISANI ING. RAFFAELE, AT &#8211; DEGANI DOTT. LAURA, AT &#8211; VIETTI NICLOT DOTT. MADDALENA, AT &#8211; MARENCO ING. LUIGI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Santilli, Margherita Buscaglino e Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliati in Roma presso quest’ultimo, viale Giulio Cesare;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
gli architetti <B>BERETTA ROBERTO, BERETTA GIANNI MARIA, SIMONIS GIOVANNI, PAGLINO CRISTINA, FONTANA FEDERICO, MARTELLETTI MARCO, RUSPA ROBERTO, BUCCIARELLI DARIO, MOTTINI GIANMAURO, LODARI RENATA, FERRARIO CHIARA, VIVARELLI MARIA PIA</B>, tutti non costituiti; <br />
<B>FONDAZIONE “VILLA PALAZZOLA</B>” in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Contaldi, Vittorio Barosio e Teodosio Pafundi ed elettivamente domiciliato in Roma presso il primo via Pierluigi da Palestrina 63;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sez. I, n.450 del 20 marzo 2008;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Fondazione “Villa Palazzola”;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2008 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Uditi l’avv. Buscaglino, l’avv. Pafundi e l’avv. Barosio;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza in epigrafe il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso proposto, da un gruppo di architetti partecipanti singolarmente, e altresì dichiaranti di volersi raggruppare in A.T.I., in relazione alla gara aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per il recupero del complesso immobiliare “Villa La Palazzola”, diretto all’annullamento della deliberazione 2 ottobre 2007, n.6, del consiglio di amministrazione della Fondazione aggiudicatrice “Villa Palazzola”, di aggiudicazione dell’appalto di servizi allo studio Lidibarch, Architetti Associati (nonché avverso la presupposta graduatoria del 24 luglio 2007, il bando di gara e gli allegati tecnici al medesimo, compreso il disciplinare di gara).<br />
L’adito Tribunale riteneva infondato il ricorso incidentale proposto dal raggruppamento aggiudicatario. Quanto al ricorso principale affermava che il curriculum non avrebbe dovuto essere valutato in relazione all’offerta e non avrebbe dovuto perciò avere alcun peso in ordine alla redazione della graduatoria, contrastando ciò con le indicazioni dell’art.83 del Codice degli appalti e con quelle dell’art.53 della direttiva 200418CE, che per l’aggiudicazione col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ammettono la valutazione solo secondo criteri legati alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto e non relativi alla capacità del prestatore, qua’è il curriculum. Ciò era confermato anche dal d.p.r. 55499, che l’Amministrazione aveva parimenti richiamato nel bando e nel disciplinare, che all’art.66 individua tra i requisiti “di partecipazione” gli elementi che sono solitamente inseriti in un curriculum. In contrario, non poteva valere l’art.64 stesso d.p.r., riferito peraltro all’affidamento di servizi di importo inferiore e non richiamato dall’Amministrazione, posto che il riferimento al curriculum in esso contenuto e la previsione per cui esso va inserito nell’offerta tecnica, non significava che lo stesso dovesse essere valutato, dal momento che il primo comma dell’art.64, al n.3), in tema di curriculum, fa rinvio al precedente art.63, comma 2, lett c), che solo impone la presentazione del curriculum dei professionisti che svolgeranno i servizi, al solo fine di dimostrare che sono in condizioni di partecipare alla gara. Ciò era esplicitamente confermato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 1 marzo 2007.<br />
Appella il raggruppamento aggiudicatario deducendo i seguenti motivi:<br />
<u>a) Sul rigetto del ricorso incidentale- Travisamento di fato; motivazione erronea d insufficiente. Violzione sotto diversi profili della lex specialis (bando-capitolato-scehda di intervento- disciplinare); violazione degli artt.37 e 90 del D.lgs.1632006; violazione degli artt.66 e 95 del DPR 55499. Omessa rilevazione di: carnza di istruttoria, illogicità, violazione del “giusto procedimento” nel contesto degli atti impugnati</u>.<br />
I. 1.1. Dall’art.66 d.p.r. 55499 e dal punto g) del bando discendeva che ogni concorrente, singolo od associato, avrebbe dovuto indicare due servizi di punta (una coppia), nei quali avrebbero dovuto essere presenti contemporaneamente lavori appartenenti a tutte le classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. L’esclusione della frazionabilità dei due servizi di cui al punto g), stabilita dal bando di gara al punto 13n, implicava che essi non fossero frazionabili pro quota tra i componenti di un raggruppamento temporaneo, e che quantomeno uno dei componenti avrebbe dovuto presentare la sua coppia di servizi, indicando la presenza contemporanea di tutte le tipologie all’interno di ognuno dei servizi, mentre nessuno dei componenti del gruppo Beretta ha dichiarato di aver progettato un lavoro comprensivo di più categorie, riferibile cioè a tutte le sette tipologie che avrebbero dovuto essere presenti in ogni coppia di progettazione.<br />
1.2. Il Requisito non era frazionabile, e l’onere avrebbe dovuto gravare per intero su almento uno dei componenti del gruppo. Ognuno dei componenti del gruppo Beretta ha invece indicato lo svolgimento di servizi chi in una, chi in più tipologie, ma nessuno ha indicato da solo sette tipologie, distribuendo tra loro le diverse potenzialità senza che nessuno soddisfacesse il possesso del requisito per ciascuna classe e categoria. Il Tar ha travisato la portata della censura interpretandola come riferita al possesso di servizi di punta per tutte le classi e categorie in appalto per “ogni partecipante” al raggruppamento. L’assunto del Tar che almeno un partecipante al raggruppamento dovesse avere la coppia di servizi di punta in una classe o categoria non si concilia con la richiesta “non frazionabilità” del requisito.<br />
II. Il requisito di cui al punto f) del bando, derivato dall’art.66, comma 1, lett. b), del d.p.r. 55499, come integrato dalla pag.4 della “scheda di intervento”, richiedeva di dichiarare l’importo dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in misura non inferiore a 3,0 volte gli importi relativi alle singole classi e categorie. Stante la frazionabilità del requisito e la necessità che i requisiti facessero capo in misura non inferiore al 60% al soggetto capogruppo (ai sensi dell’art.65, ult.co., d.p.r.55499), quest’ultimo doveva possedere il requisito in tale misura minima. Contrariamente a quanto ritenuto sul punto dal Tar, anche se nel bando per i requisiti richiesti al capogruppo non è letteralmente utilizzata l’espressione “in misura minima”, è più sensato ritenere che i requisiti dovevano essere posseduti dal capogruppo in misura maggioritaria, pari almeno e non superiore al 60%. La prescrizione del possesso di una misura minima di requisiti in capo al capogruppo deriva da norma generali (art.90, comma 1, lett.g), D.lgs.1632006 rinviante all’art 37, comma 3, stesso D.lgs.che a sua volta rinvia al regolamento in mancanza attuale del quale si applica ild.p.r. 55499 ai sensi dell’art.253, comma 3, D.lgs. stesso). Nella fattispecie il capogruppo ha dichiarato l’importo dei lavori svolti ma solo in classe Id e I, nulla per le altre classi, onde non possedeva il requisito in misura maggioriataria né al 40% né al 60%, come prescritto dal bando.<br />
III. Il gruppo Beretta ha presentato in forma incompleta quanto previsto come contenuto della busta B-Offerta tecnica, quale prescritta dal disciplinare di gara. Nel documento grafico-fotografico del gruppo ricorrente manca l’indicazione della classi e categorie esposte nella scheda di intervento all.A richiamata dal disciplinare, manca l’indicazione del progettista, degli importi, dei periodi esatti di svolgimento dei lavori, manca l’indicazione della eventuale collaborazione di più soggetti e in qual misura.<br />
Che, come afferma il Tar sul punto, fosse possibile collegare l’elaborato grafico in questione e il contenuto delle schede G e H, è errato, non l’afferma neanche il gruppo ricorrente, e comunque nel documento manca ovunque l’indicazione degli autori delle progettazioni, in modo che la ricerca dei collegamenti con le dettre schede ha esito opinabile.<br />
IV. Il gruppo Beretta ha presentato il curriculum non per “ciascuno” dei professionisti costituenti la struttura operativa e comunque senza rispettare gli allegati G e H del d.p.r. 55499, come invece prescritto dal bando in tema di “busta B-offerta tecnica”, a pena di esclusione. Il Tar sul punto ha respinto il motivo incorrendo in contraddizioni e difetto di motivazione.<br />
<u>b) Sull’accoglimento del ricorso principale.- Violazione di legge con riferimento al bando e agli atti di gara ed agli artt. 83, 90, 91 e 92 del D.lgs.1632006 ed agli artt.64, 65, 66 e 69 d.p.r. 55499; travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione, illogicità</u>.<br />
a. Il gruppo Lidibarch aveva eccepito che il gruppo ricorrente aveva prestato acquiescenza alle regole di gara (per cui i curricula erano valutabili per l’aggiudicazione in base al dovuto inserimento delle schede G e H nella “busta B offerta tecnica” e sarebbero state oggetto della valutazione della professionalità e del merito tecnico)  e non poteva in seguito contestarle solo perché l’esito della gara non gli è stato favorevole, risultando ciò contario alla conseguenzialità di comportamento imposta dal principio di buona fede che grava anche sul privato nel procedimento amministrativo.<br />
Sul punto il Tar è incorso in omesso esame e incongruenza, perché l’eventuale acquiescenza del ricorrente, determinerebbe la carenza di legittimazione eo di interesse riguardo all’eliminazione del provvedimento lesivo e all’eventuale attività rinnovatoria.<br />
b. Nel merito il ricorso principale era comunque infondato.<br />
Le schede G e H previste dal d.p.r. 55499 erano destinate a dimostrare la qualificazione specifica dei diversi componenti del gruppo di lavoro, previsti in numero variabile da 6 a 12, per qualificazione diversa ed aggiuntiva rispetto a quella richiesta ai fini dell’ammissione. Una composizione particolarmente qualificata o particolarmente numerosa, quindi più idonea a fronteggiare le evenienze o particolari problemi tecnici, era preferibile ad una composizione “minimale”, da qui la naturale previsione di attribuire preferenza in limiti contenuti (15 p. su 100), ai gruppi meglio assortiti e qualificati. L’art.64 del d.p.r. 55499 ha previsto l’inserimento delle schede curriculari G e H nell’offerta tecnica; la norma è tecnicamente riferita alle gare “sotto soglia”, ma l’elemento rilevante è il principio desumibile dalla norma, valido anche per le gare di importo superiore, per cui è valorizzabile ai fini del punteggio anche l’affidabilità del soggetto, apprezzata in base a caratteristiche soggettive, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa ed anche comunitaria. Nella fattispecie, poi, gli elementi riferibili alle pregresse esperienze dei partecipanti alla gara costituivano un presupposto, legittimamente differenziato agli effetti dell’assegnazione del punteggio, diverso ed ulteriore rispetto ai requisiti di ammissione, per cui non vi è stata una duplicazione di valutazioni.<br />
Si è costituita la Fondazione Villa Palazzola assumendo una posizione favorevole all’accoglimento dell’appello.<br />
Nessuno si è costituito per gli originari ricorrenti. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Per completezza di esposizione e per opportuna conoscenza da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei limiti di legittimità del suo operato, si affronterà preliminarmente l’appello avverso le statuizioni di accoglimento nel merito del ricorso principale di primo grado.<br />
2. Va anzitutto respinta l’eccezione di originaria inammissibilità del ricorso principale medesimo, riproposta in via di censura dall’appellante, in relazione ad una presunta acquiescenza degli originari ricorrenti derivante dalla loro partecipazione alla gara senza contestazione della prevista valutabilità del <i>curriculum</i> all’interno della offerta tecnica, con conseguente preclusione a dedurre l’illegittimità di tale criterio in esito alla non conseguita aggiudicazione.<br />
L’eccezione va disattesa in quanto la partecipazione alla gara non implica alcuna accettazione ed inoppugnabilità di clausole della <i>lex specialis</i> regolanti la procedura, in ipotesi illegittime fino a che, in relazione al concreto esito della procedura di gara stessa, non si riveli che quella specifica disposizione, configurante un criterio di aggiudicazione, abbia avuto un’applicazione sfavorevole e svantaggiosa per il partecipante, insorgendo l’interesse alla contestazione solo in base alla conoscenza di tale esito; quest’ultimo soltanto attualizza, ai fini della sua impugnabilità, la lesività concreta della disposizione censurata, in guisa tale che, anteriormente alla conclusione (sfavorevole) della gara, non può configurarsi  alcun interesse alla contestazione e nessuna ragionevole prognosi di acquiescenza alla clausola illegittima.<br />
3. Il giudice di prime cure ha accolto il primo motivo di ricorso dei detti ricorrenti, concernente l’illegittimità del disciplinare di gara e, conseguente, dell’aggiudicazione, in quanto il <i>curriculum</i> di ciascuno dei concorrenti, e quindi dei singoli componenti di un raggruppamento offerente, non avrebbe dovuto essere valutato in relazione all’offerta e non avrebbe dovuto perciò avere alcun peso in ordine alla redazione della graduatoria, contrastando ciò con le indicazioni dell’art.83 del Codice degli appalti e con quelle dell’art.53 della direttiva 200418CE, che per l’aggiudicazione col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ammettono la valutazione solo secondo criteri legati alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto e non relativi alla capacità del prestatore, quale il <i>curriculum</i>. <br />
Ciò era confermato anche dal d.p.r. n.55499, che l’Amministrazione aveva parimenti richiamato nel bando e nel disciplinare, che, all’art.66, individua tra i requisiti “di partecipazione” gli elementi che sono solitamente inseriti in un <i>curriculum</i>. In contrario, non poteva valere l’art.64 stesso d.p.r., riferito peraltro all’affidamento di servizi di importo inferiore e non richiamato dall’Amministrazione, posto che il riferimento al <i>curriculum</i> in esso contenuto e la previsione per cui esso va inserito nell’offerta tecnica, non significava che lo stesso dovesse essere valutato, dal momento che il primo comma dell’art.64, al n.3), in tema di <i>curriculum</i>, fa rinvio al precedente art.63, comma 2, lett c), che impone esclusivamente la presentazione del <i>curriculum</i> dei professionisti che svolgeranno i servizi, al solo fine di dimostrare che sono in condizioni di partecipare alla gara. Ciò era stato esplicitamente confermato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 1 marzo 2007.<br />
3.1. Le considerazioni così riassunte sono del tutto condivisibili, alla luce di quanto ampiamente esposto nella circolare da ultimo menzionata, alla cui interpretazione ritiene il Collegio di aderire. In particolare, quest’ultima ha ampiamente chiarito quanto segue “<i>è stato constatato che in un numero considerevole di gare, segnatamente per l&#8217;attribuzione di appalti di servizi, gli elementi presi in considerazione come criteri di aggiudicazione si riferiscono piuttosto alla fase di selezione del prestatore.<br />
Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire l’apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione ed eventuali controversie giudiziarie davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si indicano qui di seguito le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all&#8217;oggetto, alla luce dei principi e delle norme del diritto comunitario.<br />
In particolare, l&#8217;art. 44, comma 1, della direttiva 2004/18/CE, dispone che: «L’aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli artt. 53 e 55, tenuto conto dell’art. 24, previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli artt. 45 e 46, effettuato dalle Amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3».<br />
Per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di &#8220;selezione dell’offerente&#8221;, e criteri di aggiudicazione e quindi di &#8220;selezione dell’offerta&#8221; è rigorosa.<br />
Benché non sia escluso che l’accertamento dell’idoneità degli offerenti e l’aggiudicazione dell’appalto possano aver luogo simultaneamente, le due operazioni sono disciplinate da norme diverse.<br />
L’accertamento dell’idoneità degli offerenti deve essere effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli artt. da 47 a 52 della stessa direttiva. Lo scopo di questi articoli non è quello di limitare la competenza degli Stati membri a fissare il livello di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesta dalla partecipazione alle varie gare d’appalto, bensì di stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e tecnica dei fornitori.<br />
Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’art. 53 della direttiva 2004/18/CE stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere tra il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l’aggiudicazione è a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati <u>diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto</u>. La «scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto <u>i criteri effettivamente volti ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore</u>» (Corte di Giustizia, sentenza 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT).<br />
Per quanto riguarda, in particolare, l&#8217;aggiudicazione degli appalti di servizi, si è posto il problema dell&#8217;utilizzo, ai fini della valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, di elementi attinenti all&#8217;esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. <u>curriculum</u>, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza). Tali elementi, in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell&#8217;appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti.<br />
È nella fase di selezione, infatti, che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice include i criteri che ritiene necessari al fine di accertare la capacità dell’offerente a provvedere al servizio in questione. Quindi, <u>l’esperienza, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell’offerta</u>…<br />
Pertanto, se l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dell’offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l’organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio. A questo stadio della procedura, invece, non è più possibile valutare elementi attinenti alla capacità dell’offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio…<br />
…Si ricorda che la Commissione europea è già più volte intervenuta nei confronti del Governo italiano, sottoponendo a vaglio critico il comportamento di alcune stazioni appaltanti che nel corso di procedure di evidenza pubblica per l&#8217;aggiudicazione di appalti hanno pubblicato avvisi di gara in palese contrasto con il diritto comunitario</i>.<br />
3.2. Le riportate considerazioni consentono di confutare quanto dedotto in appello, tenuto conto del fatto che anche laddove i <i>curricula</i> in questione concernessero esperienze professionali e indici di capacità tecnica eccedenti i requisiti di ammissione, come sostenuto dall’appello medesimo, essi sarebbero comunque contrari ai chiari criteri sopra enunziati. <br />
Quanto premesso, poi, rende conto di come la disposizione dell’art.64 del d.p.r. n.55499 non solo non è idonea a costituire norma di principio, ove intesa nella sua intrinseca contrarietà alle disposizioni ed alle indicazioni della disciplina comunitaria, ma va anche interpretata conformemente ad esse. <br />
3.3. Ciò implica l’adesione, anche in questa sede, a quanto specificato dal Tar, in ordine al fatto che il riferimento al <i>curriculum</i> contenuto in tale norma, e la previsione per cui esso va inserito nell’offerta tecnica, non significano affatto che il <i>curriculum</i> debba essere valutato, e cioè destinatario di un punteggio, dal momento che il primo comma dell’art.64, al numero 3), fa rinvio, per quanto concerne il <i>curriculum</i>, al precedente art,63, comma 2, lett.c), che, semplicemente, impone la presentazione del <i>curriculum</i> dei professionisti che svolgeranno i servizi, al solo fine di dimostrare che anche questi professionisti sono in condizione di partecipare alla gara. Tra l’altro queste specifici rilievi non sono stati oggetto di puntuali censure da parte dell’appellante.<br />
Tale interpretazione, in ogni modo, è quella da ritenere compatibile con i principi comunitari e come tale preferibile a quella suggerita dall’appellante, consentendo di proseguire l’applicazione della norma stessa senza prefigurare un impedimento derivante dalla contrarietà alla disciplina comunitaria prevalente.<br />
4. L’esame dell’appello va dunque portato sulle censure alla reiezione del ricorso incidentale pronunciata in primo grado, derivando, da un eventuale diversa decisione di accoglimento di tale ricorso incidentale, il travolgimento della statuizione favorevole relativa al ricorso principale di primo grado.<br />
Il punto 13, lettera n), pagg.4 e 5, del bando prevedeva che “<i>in caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui alle lettere e), f) ed h), dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e far capo in misura non superiore al 60% al soggetto capogruppo. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente daldai mandantei, fermo restando che il suddetto raggruppamento dovrà soddisfare la totalità di quanto richiesto. I due servizi richiesti ai sensi della lettera g) del presente punto <u>non sono frazionabili</u>; <u>per ciascuna classe e categoria</u> di cui alla “scheda di intervento” allegato A, i suddetti servizi devono essere posseduti <u>da un unico componente il raggruppamento</u></i>”.<br />
4.1. Il requisito di cui al punto 13, lett. g) del bando, primo dei punti di contestazione sollevati in appello, coincide con quello stabilito dall’art.66, comma 1, lettera c) del d.p.r.n.55499, (con riferimento a quanto disposto dalla succitata scheda di intervento allegato A) e consisteva ne “<i>l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art.50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al valore complessivo tra 0,40 e 0,80 volte l’importo dei lavori da progettare</i>” (lettera c) citata). <br />
Il complesso delle previsioni di bando così individuate, per l’appellante, prevedeva dunque che, per tali servizi c.d. “di punta” &#8211; cioè specificamente riferibili agli esatti servizi da affidare, considerati nella loro interezza, tenuto conto della esplicita “non frazionabilità”, (intesa come  non ripartibilità <i>pro quota</i> tra i componenti di un raggruppamento temporaneo, come nel caso degli originari ricorrenti)-, quantomeno uno dei componenti del raggruppamento avrebbe dovuto possedere il pregresso svolgimento di una “coppia” di servizi, includenti la presenza contemporanea di tutte le classi e categorie dei lavori a cui si riferivano i servizi da affidare.<br />
4.2. Ma tale deduzione va respinta, dovendosi concordare con quella profilata dalla sentenza impugnata, per cui, piuttosto, era sufficiente che “un unico componente il raggruppamento” possedesse la coppia di servizi di punta riferita <i>almeno ad una</i> delle classi o categorie di lavori cui si riferivano i servizi da affidare e purchè il raggruppamento, nel suo complesso, possedesse, in base a quanto dichiarato da tutti i componenti, i due servizi di punta in tutte le classi e categorie richieste.<br />
La non frazionabilità richiesta dal bando non va dunque riferita ad “un unico componente”, posto che la clausola di cui a punto 13, lettera n), ultima parte assume un senso compiuto, con riferimento al requisito di cui alla lettera g), se letta unitamente al testo dell’art.66, lettera c) citato, e dunque la non frazionabilità va riferita “all’importo” dei due servizi appartenenti “ad ognuna” delle classi o categorie in rilievo, servizi che, almeno un componente (per ciascuna classe e categoria), deve indicare, appunto, in misura “<i>non inferiore ad un valore compreso fra lo 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da progettare</i>” (profilo quest’ultimo non posto in contestazione con i motivi di appello in esame).<br />
5. Va ora esaminata la censura d’appello relativa al punto 13, lettera f) del bando, corrispondente all’art.66, comma 1, lettera b), del citato d.p.r. 55499 (“<i>avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l’importo stimato dei lavori da progettare</i>”). Il punto f) poneva il moltiplicatore in questione in 3,0. <br />
Questo requisito era “frazionabile” tra i componenti del raggruppamento, nel senso che emergerà in seguito; sostiene infatti l’appellante che anche se nel bando, per quanto richiesto  al capogruppo, cioè per il possesso dei requisiti al 60% dell’importo dei servizi da affidare, non è utilizzata l’espressione “in misura minima”, sarebbe illogico ascrivere alla lettera n) sopracitata il significato che i requisiti dovranno far capo sì al capogruppo, ma intendendo con ciò che sia stabilito un divieto, per lo stesso, di superare un “tetto massimo”.<br />
In effetti, il punto 13, lettera n) ed il citato testo dell’art.66 lett.b) consentono di condividere quanto sostenuto in appello, cioè che i requisiti dovevano essere posseduti dal capogruppo in misura maggioritaria, pari almeno e non in misura superiore, al 60%. Ciò in conformità ad un’interpretazione che tenga conto del complessivo significato delle disposizioni richiamate, cioè dell’art.66 citato, e quindi avuto riguardo, anche, alla previsione dell’art.65 del d.p.r. n.554 del 1999, pur se non richiamata, di cui la lettera n) del bando, peraltro, è sostanzialmente riproduttiva.<br />
L’interpretazione più conforme al dettato della norma “riprodotta” &#8211; che prevede la facoltà, appunto, di imporre al capogruppo una misura “significativa” di possesso dei requisiti finanziari e tecnici, nella misura massima del 60% (art.65, comma 4, cit.)- è quella che  procede dal riconoscimento di una <i>ratio</i> obiettiva volta alla richiesta di un requisito “rafforzato” di qualificazione del capogruppo.<br />
 Tale premessa ermeneutica suggerisce di preferire che il senso del combinato disposto della lettera f) e della lettera n), del punto 13 del bando in questione, sia quello per cui i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art.66 del d.p.r. n.55499, debbano essere posseduti dal capogruppo in misura maggioritaria, cioè non con la semplice previsione di un “tetto massimo” (sostanzialmente privo di senso), ma, piuttosto, in misura almeno pari e non superiore al 60%.<br />
L’imprecisione del bando sul punto deriva obiettivamente dalla incompleta riproduzione del testo dell’art.65 comma 4, lett.b) d.p.r. n.55499, incompletezza che non esclude di ricostruire l’effettiva volontà della stazione appaltante, risultando obiettivamente la volontà di prescrivere per il capogruppo il possesso dei requisiti in una misura minima –non inferiore al 60%- dell’importo dei precedenti servizi espletati; tale misura, infatti, nel contesto delle previsioni del bando, emerge come attributiva di un effettivo ruolo qualificante a tale figura, ai fini dell’affidabilità complessiva del raggruppamento. <br />
Ne risulta perciò preferibile ritenere che la facoltà prescrittiva in tal senso prevista dallo stesso art.65, obiettivamente richiamato per implicito dal punto 13, lett.n) nella sua piena portata normativa, contrariamente a quanto assunto dal Tar, sia stata esercitata con le previsioni del bando qui in rilievo e ciò è pienamente compatibile con la disciplina dell’appalto per l’affidamento di servizi, attesa l’attuale mancanza di diversa disciplina regolamentare, ai sensi dell’art.253, commi 3 e 9, del D.lgs.163 del 2006.<br />
Nel caso di specie, poiché il capogruppo dell’associazione temporanea ricorrente in primo grado mancava del requisito dell’espletamento di servizi richiesti ai sensi della lettera f) del punto 13 del bando, in misura almeno pari al 60% dell’importo dei servizi da affidare, il raggruppamento stesso era privo dei “requisiti minimi di carattere tecnico ed economico per la partecipazione” e l’offerta andava esclusa ai sensi del punto I, lettera s) del disciplinare.<br />
Nei limiti ora evidenziati, in accoglimento dell’appello, va dunque riformata la sentenza di primo grado, accogliendosi il ricorso incidentale e dichiarandosi la conseguente improcedibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo in primo grado.<br />
L’incertezza fattuale e giuridica della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando per l’effetto la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione.                         <br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, l’11.11.2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere est.<br />	<br />
Aldo Scola				Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa			Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli			Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/12/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-12-2008-n-6523/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2008 n.6523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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