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	<title>23/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/12/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-455/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.455</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Franco GALLO competenza esclusiva statale in materia di tasse automobilistiche regionali Circolazione stradale &#61485; Tasse automobilistiche &#61485; Art. 10, co. 1, e art. 11 della L. 4 febbraio 2005, n. 3 della Regione Liguria &#61485; Modifiche alla disciplina della c.d. tassa automobilistica regionale &#61485; Ricorso del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-455/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.455</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente</i> Annibale MARINI<br /> <i>Redattore </i>Franco GALLO</span></p>
<hr />
<p>competenza esclusiva statale in materia di tasse automobilistiche regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale &#61485; Tasse automobilistiche &#61485; Art. 10, co. 1, e art. 11 della L. 4 febbraio 2005, n. 3 della Regione Liguria &#61485; Modifiche alla disciplina della c.d. tassa automobilistica regionale &#61485; Ricorso del Governo &#61485; Presunta violazione degli artt. 117, co. 2, lett. e) e 119 Cost. &#61485; Impossibilità di qualificare la tassa automobilistica come “tributo proprio” della Regione, ex art. 119, Cost. &#61485; Competenza esclusiva dello Stato in materia di tasse automobilistiche ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. e) Cost. &#61485; Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria &#8211; legge finanziaria 2005), non essendo la tassa automobilistica regionale “tributo proprio” della Regione ai sensi dell’art. 119, co. 2, Cost., bensì tributo erariale, la cui disciplina sostanziale è riservata alla esclusiva competenza del legislatore statale in forza dell’art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 455<br />
ANNO 2005</p>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
</b>composta dai signori:<br />
<b>Presidente</b>: Annibale MARINI;<br />
 <b> Giudici</b>:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria &#8211; legge finanziaria 2005), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l’8 aprile 2005, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2005.<br />
	<i>Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Liguria;<br />	<br />
	<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;<br />	<br />
	<i>udito</i> l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>RITENUTO IN FATTO<br />
</b><i></p>
<p>
</i>	1. – Con ricorso notificato l’8 aprile 2005 e depositato il successivo 13 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1,  e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria &#8211; legge finanziaria 2005).<br />	<br />
	Premette il ricorrente che il censurato art. 10 di tale legge regionale – che reca la rubrica «Applicazione del comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342» – stabilisce, al comma 1,  che «a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni». <br />	<br />
	Secondo la difesa erariale, tale disposizione avrebbe illegittimamente esteso – in  violazione dei parametri costituzionali evocati – l’àmbito di applicabilità della norma statale di esenzione dalle tasse automobilistiche di cui all’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000: mentre questa disposizione prevede l’esenzione dalle tasse automobilistiche, dopo venti anni dalla loro costruzione, per gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, aventi determinate  caratteristiche ed individuati, rispettivamente, dall’Automobilclub Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana con propria determinazione aggiornata annualmente, la norma regionale censurata avrebbe invece esteso l’esenzione «ai veicoli iscritti in ulteriori registri, quali quelli “Storico Lancia”, “Italiano FIAT” e “Italiano Alfa Romeo”», configurando perciò l’esenzione stessa «in termini ben più ampi di quelli fissati dalla legge statale».<br />	<br />
	Il successivo art. 11 della stessa legge regionale – prosegue il ricorrente – prevede, al comma 1, che «per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-<i>bis</i> allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2000)»; al comma 2, che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»; ed al comma 3, che «le istanze di rimborso per le somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno 2005». <br />	<br />
L’art. 6, commi 22-<i>bis</i> e 22-<i>ter</i>,<i> </i>della citata legge n. 488 del 1999 – sempre per il ricorrente – prevede che le tasse automobilistiche, dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose ed in aggiunta a quelle stabilite per le automotrici, sono determinate secondo i parametri e le misure fissati nella tabella 2-<i>bis</i> allegata alla stessa legge n. 488 del 1999, che possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma regionale impugnata, invece, nel comma 1, avrebbe introdotto, relativamente ai veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate, l’esenzione dalla predetta maggiorazione della tassa automobilistica «in palese difformità rispetto a quanto previsto dalla richiamata disciplina della legge statale», ed avrebbe altresì, nei successivi commi 2 e 3, illegittimamente previsto sia l’applicazione retroattiva dell’esenzione ai provvedimenti non definitivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia la possibilità di chiedere il rimborso della tassa anteriormente corrisposta, modificando in tal modo «sotto il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica regionale». <br />
	La difesa dello Stato, con riferimento ad ambedue le questioni sollevate, sottolinea che la tassa automobilistica sarebbe  tuttora  tributo statale (fondamentalmente regolato dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, recante «Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche», e successive modificazioni ed integrazioni), il cui gettito è stato attribuito alle Regioni a statuto ordinario, alle quali sono stati altresì demandati la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il relativo contenzioso, nonché il potere di determinare con propria legge gli importi della tassa nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi dell’anno precedente. Ad avviso dell’Avvocatura erariale – che richiama le sentenze di questa Corte nn. 296 e 297 del 2003 e n. 37 del 2004– la  tassa automobilistica regionale, non costituendo “tributo proprio” della regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovrebbe intendersi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi<i> </i>dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., con la conseguenza che non sarebbe consentito alla Regione – come invece avvenuto nella specie – disporre esenzioni od esoneri dalla tassa medesima «comunque in modo non conforme rispetto alla legislazione statale». <br />	<br />
	2. – La Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta, si è costituita in giudizio, concludendo per la dichiarazione di infondatezza delle questioni.<br />	<br />
	Per quanto riguarda le censure rivolte all’art. 10 della legge regionale n. 3 del 2005, la difesa della Regione, dopo aver richiamato la disciplina di cui all’art. 63, commi 2 e 3, della citata legge statale n. 342 del 2000, osserva che la definizione degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico è contenuta nell’art. 60, comma 4, del d. lgs. n. 285 del 1992, secondo cui «rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI»; che, la norma regionale impugnata, nel consentire l’esenzione dalla tassa per tutti i veicoli iscritti in uno di tali registri, ha applicato tale generale disciplina statale, la quale ha equiparato le «capacità certificatorie» di registri diversi dall’ASI e dal FMI; e che una diversa disciplina regionale avrebbe comportato una irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti proprietari di veicoli aventi interesse storico e collezionistico. <br />	<br />
	Quanto, poi, alle censure rivolte all’art. 11 della stessa legge regionale, la difesa della Regione sottolinea che l’abolizione della tassa sui rimorchi adibiti al trasporto di cose – sostituita da una maggiorazione della tassa automobilistica dovuta sulle motrici e nata come semplificazione della gestione del tributo, a seguito della eliminazione delle procedure previste per la circolazione alternativa dei rimorchi – avrebbe posto «un problema gestionale» per i veicoli con massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate, i quali, sebbene compresi nella citata tabella 2-<i>bis </i>allegata alla legge n. 488 del 1999, sarebbero, nella quasi totalità, sprovvisti di gancio per il traino; che varie circolari della Agenzia delle entrate e del Ministero dei trasporti avrebbero al riguardo precisato che i veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate non sono tenuti a corrispondere la maggiorazione della tassa automobilistica, comprensiva dell’importo commisurato alla massa rimorchiabile degli stessi, qualora dalle risultanze dei documenti di circolazione dovesse escludersi la «possibilità giuridica del traino»; e che alcune Regioni, anticipando la «comune decisione di modificare la tabella del versamento integrativo o di prevedere la non applicabilità di detto versamento integrativo per i veicoli di massa complessiva inferiore alle sei tonnellate», avrebbero legiferato in tal senso (art. 43, comma 1, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10, recante «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali»; art. 1 della legge della Regione Umbria 25 novembre 2002, n. 23, recante «Disposizioni in materia di entrata e spesa»; art. 4, comma 1, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 58, recante «Legge finanziaria per l’anno 2004», che ha aggiunto l’art. 8-<i>ter </i>alla legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 29, recante «Norme in materia di tasse automobilistiche regionali»; art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 25, recante «Disposizioni di carattere tributario»; art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23, recante «Disposizioni in materia di tasse automobilistiche»). Tanto premesso, la difesa regionale osserva che, «in assenza a tutt’oggi di formali provvedimenti statali modificativi della tariffa, anche ai fini dell’avvio delle procedure di contenzioso per l’anno 2001, che devono tener conto delle comunicazioni all’utenza fornite a suo tempo dal Ministero», è stata stabilita, con la norma regionale censurata, la non applicazione del versamento integrativo per i veicoli con massa rimorchiabile inferiore alle sei tonnellate: ciò, sia al fine di parificare il trattamento dei contribuenti liguri a quello dei contribuenti residenti nelle limitrofe Regioni Piemonte, Lombardia e Toscana, sia al fine di prevenire un eventuale contenzioso, nel quale il contribuente, a fronte di un avviso di accertamento per il mancato pagamento del tributo integrativo, avrebbe potuto far valere le disposizioni delle richiamate circolari ai sensi dello statuto del contribuente. Sicché – conclude la difesa della Regione – la norma impugnata non avrebbe introdotto «alcuna esenzione che non fosse già di fatto vigente a seguito delle circolari ministeriali».<br />	<br />
	3. – Con memoria tempestivamente depositata in prossimità dell’udienza, la difesa della Regione Liguria richiama tutte le argomentazioni svolte in precedenza ed insiste per la dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate.<br />	<br />
	In particolare, per quanto attiene alla questione avente ad oggetto l’art. 10, comma 1, della legge impugnata, la difesa regionale non nega che la tassa automobilistica sia un tributo statale, ma sostiene che «a monte dell’impugnata norma regionale esistono due norme statali che si occupano di veicoli di interesse storico e collezionistico: l’una che classifica automaticamente come tali i veicoli che abbiano già conseguito l’iscrizione nei registri nominati, con ciò eliminando ogni margine di opinabilità circa il loro valore storico (art. 60 D. lgs. n. 285/92); l’altra che si occupa di predisporre un sistema di agevolazioni fiscali per tali veicoli» (art. 63 della citata legge n. 342 del 2000). Da tale premessa la difesa della Regione fa discendere le conseguenze secondo cui «l’elencazione dei veicoli agevolati», contenuta nella norma statale di esenzione, «va letta – a rischio di incorrere in interpretazioni non conformi a Costituzione – congiuntamente con le previsioni di cui all’art. 60» del codice della strada, ai sensi del quale «i veicoli che si trovino già iscritti in uno dei registri colà individuati, hanno conseguito permanentemente lo “<i>status</i>” di veicolo di interesse storico», e secondo cui «tale <i>status</i>, ormai acquisito, fa necessariamente rientrare tali veicoli nella sfera di esenzione, pena la irrazionale disparità di trattamento fiscale tra “categorie” di veicoli storici». La legge regionale impugnata, pertanto, non avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, essendosi «limitata a rimarcare un’esenzione che già necessariamente doveva considerarsi come il portato della lettura congiunta delle due norme statali», né sarebbe stata posta in violazione dell’art. 119 Cost., giacché la Regione non avrebbe esercitato nessuna autonomia «in modifica della disciplina del tributo come configurato dal legislatore statale».<br />	<br />
	Per quanto attiene, poi, alla questione avente ad oggetto l’art. 11 della stessa legge, i difensori della Regione richiamano le argomentazioni in precedenza svolte, limitandosi a sottolineare che la norma regionale «non ha fatto altro che adottare l’interpretazione che lo Stato stesso, con i suoi atti, ha fornito relativamente alla maggiorazione della tassa automobilistica in relazione alla massa rimorchiabile».<br />	<br />
	4. – Alla memoria illustrativa è allegata copia autentica della deliberazione della  Giunta della Regione Liguria n. 1318 del 4 novembre 2005, che ha ratificato la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale del Presidente della Giunta, avvenuta senza previa autorizzazione.<b> </p>
<p><P ALIGN=CENTER>CONSIDERATO IN DIRITTO
</p>
<p>
</b>	1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e 119 della Costituzione – due distinte questioni di legittimità costituzionale che investono, rispettivamente, l’art. 10, comma 1, e l’art. 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2005).<br />	<br />
	2. – La norma regionale oggetto della prima questione stabilisce che, dopo venti anni dalla loro costruzione, «gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni». <br />	<br />
	Secondo la difesa erariale, tale norma, «modificando sotto il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica regionale», avrebbe illegittimamente ampliato, con riguardo ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, le fattispecie di esenzione dalle tasse automobilistiche previste dall’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000. In particolare, la norma regionale impugnata avrebbe esteso l’esenzione anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli iscritti in registri (“Storico Lancia”, “Italiano FIAT” e “Italiano Alfa Romeo”) non menzionati dalle citate norme statali, le quali invece esentano da dette tasse, dopo venti anni dalla loro costruzione, i soli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che abbiano determinate caratteristiche e che siano rispettivamente individuati dall’Automobilclub Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana con propria determinazione aggiornata annualmente.<br />	<br />
	A sostegno della dedotta violazione dei parametri costituzionali evocati, il ricorrente richiama i princípi affermati da questa Corte nelle sentenze numeri 296 e 297 del 2003 e 37 del 2004 e sottolinea che la cosiddetta tassa automobilistica regionale non è “tributo proprio” della Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost., bensì tributo erariale, la cui disciplina sostanziale è riservata alla esclusiva competenza del legislatore statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., e che quindi è inibito alla Regione – come sarebbe invece avvenuto nella specie – disporre esenzioni od esoneri dalla tassa medesima, comunque non conformi alla legislazione dello Stato.<u><br />	<br />
</u>	La difesa della Regione Liguria non nega che la tassa automobilistica sia un tributo statale e riconosce che la disciplina fiscale dei veicoli storici è stabilita dal citato art. 63 della legge n. 342 del 2000, ma sostiene che tale norma deve essere «letta […] congiuntamente» con l’art. 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – il quale prevede che «rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI». Per la Regione, quindi, i veicoli i quali si trovino già iscritti in uno di tali registri, in quanto di interesse storico e collezionistico, sarebbero esenti dalla tassa automobilistica, «pena la irrazionale disparità di trattamento fiscale tra “categorie” di veicoli storici».<br />	<br />
	3. – La seconda questione di costituzionalità ha ad oggetto l’art. 11 della stessa legge della Regione Liguria n. 3 del 2005, il quale prevede, al comma<b> </b>1, che «per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica […] in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-<i>bis</i> allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”»; al comma<b> </b>2, che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»; e al comma<b> </b>3, infine, che «le istanze di rimborso per le somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno 2005».<br />	<br />
	Secondo la difesa erariale, il censurato comma 1 di tale articolo avrebbe introdotto, per i veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate, l’esenzione dalla maggiorazione della tassa automobilistica – dovuta in relazione alla massa rimorchiabile nella misura stabilita dalla tabella 2-<i>bis</i> (inserita dall’art. 61, comma 5, della citata legge n. 342 del 2000) allegata alla legge n. 488 del 1999 – in violazione dei medesimi parametri costituzionali evocati per la prima questione, nonché in palese difformità rispetto a quanto disposto dall’art. 6, comma 22-<i>bis</i>, della stessa legge n. 488 del 1999 (aggiunto dall’art. 61, comma 1, della legge n. 342 del 2000), che non prevede invece esenzioni con riferimento all’entità della massa rimorchiabile. I successivi commi 2 e 3, inoltre, avrebbero illegittimamente previsto l’applicazione retroattiva dell’esenzione ai provvedimenti non definitivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, nonché la possibilità di chiedere il rimborso della tassa anteriormente corrisposta.  <br />	<br />
	La difesa della Regione non nega la denunciata difformità. Essa evidenzia, però, la circostanza  che l’abolizione della tassa sui rimorchi adibiti al trasporto di cose e la sostituzione di questa con la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta sulle motrici avrebbero posto un «problema gestionale» per i veicoli con massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate, i quali, sebbene compresi nella tabella 2-<i>bis </i>allegata alla citata legge n. 488 del 1999, sarebbero nella quasi totalità sprovvisti di gancio per il traino; sottolinea, inoltre, che successive circolari della Agenzia delle entrate e del Ministero dei trasporti avrebbero precisato che i veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate non sono tenuti a corrispondere la predetta maggiorazione, qualora dalle risultanze dei documenti di circolazione sia esclusa «la possibilità giuridica del traino»; ed aggiunge che alcune leggi regionali (della Lombardia, dell’Umbria, della Toscana, della Puglia, del Piemonte), avrebbero previsto la medesima esenzione dalla tassa per i veicoli di massa complessiva inferiore alle sei tonnellate. Tanto premesso, la difesa regionale giustifica la prevista esenzione sia con il fine di parificare il trattamento dei contribuenti liguri a quello dei contribuenti che risiedono nelle limitrofe Regioni Piemonte, Lombardia e Toscana, sia con lo scopo di prevenire un eventuale contenzioso, nel quale il contribuente  avrebbe potuto far valere il proprio legittimo affidamento nelle richiamate circolari, e sostiene che le norme impugnate non avrebbero previsto «alcuna esenzione che non fosse già di fatto vigente a seguito delle circolari ministeriali».<br />	<br />
	4. – In ordine ad ambedue le questioni, va in via preliminare osservato che la materia del contendere – contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale  nell’udienza di discussione – non può ritenersi cessata in forza del  disposto dell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2004), secondo cui «[&#8230;] nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica [&#8230;] in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni [&#8230;]». Tale norma, infatti, anche per la sua natura di “sanatoria”, vale a consentire l’applicazione delle sole disposizioni legislative che le  Regioni «hanno emanato» (<i>recte</i>: promulgato) prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003, e cioè prima del 1° gennaio 2004 (art. 4, comma 252). Il «periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007» – cui fa riferimento il ricorrente per ricomprendere nella “sanatoria” la legge regionale censurata – vale solo ad individuare il termine fino al quale viene attribuita efficacia alle disposizioni regionali non conformi promulgate entro il 31 dicembre 2003, e non riguarda quelle successivamente promulgate. Le norme impugnate sono perciò escluse <i>ratione temporis</i> da detta “sanatoria”, essendo state promulgate il 4 febbraio 2005 e cioè dopo il 31 dicembre 2003. Né può, in contrario, richiamarsi – come invece ha fatto in udienza la difesa erariale – l’ordinanza n. 432 del 2004 di questa Corte, perché tale pronuncia, facendo applicazione del citato comma 22 dell’art. 2 della legge n. 350 del 2003, si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo a leggi regionali promulgate appunto nel 2003, senza affermare l’applicabilità di detta norma a leggi successive. <br />	<br />
	Neppure potrebbe pervenirsi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere in base al disposto dell’art. 1, comma 61, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), secondo cui «resta ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 [&#8230;] alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica». Anche a voler ritenere che tale norma preveda una proroga della “sanatoria” di cui all’indicato comma 22, tuttavia va rilevato che detta proroga, proprio per la sua funzione di “sanare” disposizioni legislative regionali “già emanate”, non potrebbe che riferirsi alle norme regionali promulgate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 (giorno successivo alla scadenza della “sanatoria” disposta dal citato comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003) e il 31 dicembre 2004 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del menzionato art. 1, fissata al 1° gennaio 2005 dal comma 572). Ne consegue che l’impugnata norma regionale, essendo stata promulgata il 4 febbraio 2005, resterebbe esclusa dalla “sanatoria” anche ove questa si dovesse ritenere prorogata in forza del citato art. 1.       <br />	<br />
	5. – Nel merito, entrambe le questioni sono fondate.<br />	<br />
	5.1 – Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la cosiddetta tassa automobilistica regionale, il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l’applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa automobilistica non può oggi definirsi come “tributo proprio della Regione” ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata “attribuita” alle Regioni, ma non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui «allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione (sentenze numeri 311, 297 e 296 del 2003).<br />	<br />
	Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché invasive della esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003), o che modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo(sentenze numeri 296, 297 e 311 del 2003).<br />	<br />
5.2 – L’impugnato art. 10, comma 1, della legge  della Regione Liguria n. 3 del 2005, oggetto della prima questione sollevata, prevede casi di esenzione dalla tassa  automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non contemplati dalla norma statale (art. 63, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000). Quest’ultima, infatti, consente di esentare dalla tassa i veicoli costruiti da almeno venti anni e che abbiano particolare interesse storico e collezionistico, in quanto costruiti specificamente per le competizioni o a scopo di ricerca, o aventi rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume; la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). La norma regionale, da una parte, conferma quale requisito temporale per l’esenzione i venti anni dalla costruzione, ma dall’altra – diversamente dalla norma statale – prevede  gli ulteriori presupposti oggettivi dell’iscrizione dei veicoli nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (senza fare alcun riferimento all’individuazione spettante all’ASI e alla FMI ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge n. 342 del 2000) e della rispondenza ai requisiti indicati nell’articolo 60<i> </i>del codice della strada. La norma regionale impugnata interviene, dunque, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />
Né a tale conclusione può opporsi – come invece fa la difesa regionale – che la norma impugnata sarebbe comunque conforme all’art. 60, comma 4, del codice della strada, secondo cui «rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI». Infatti, quest’ultima disposizione individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (subordinandola appunto, a pena di sanzioni amministrative, al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli: commi 5 e 6 del medesimo articolo) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato art. 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico e non a quelli di mero interesse storico e collezionistico.<br />
	Ne consegue la illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, per la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione. <br />	<br />
5.3. – Alla stessa conclusione deve giungersi anche con riguardo alla seconda questione, avente per oggetto l’art. 11 della medesima legge regionale.<br />
Tale disposizione, non assoggettando alla «maggiorazione della tassa automobilistica» dovuta in relazione alla massa rimorchiabile i veicoli adibiti al trasporto «con massa complessiva fino a sei tonnellate», introduce una esenzione non contemplata dalla legge statale. Questa infatti, nel dettare la disciplina della specifica imposizione (art. 2, comma 1, lettera <i>d-ter</i>, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, recante «Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche», aggiunta dall’art. 6, comma 22, lettera <i>b</i>, della legge n. 488 del 1999), non prende in alcun modo in considerazione la massa complessiva del veicolo né ai fini di esenzione né ai fini della graduazione dell’importo del tributo dovuto (che invece è commisurato solo all’entità della massa complessiva rimorchiabile, ai sensi della tabella 2-<i>bis</i> allegata alla legge n. 488 del 1999, richiamata dall’art. 6, comma 22-<i>bis</i> della stessa legge). Anche in tal caso la norma regionale impugnata interviene, dunque, su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e deve essere conseguentemente dichiarata illegittima per la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione. <br />
	Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma di esenzione, dettata dal comma 1 dell’art. 11 della legge regionale, deriva quella dei successivi due commi dello stesso articolo, parimenti censurati, i quali  prevedono, rispettivamente, l’applicazione retroattiva dell’esenzione «anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» e la facoltà di chiedere il rimborso delle «somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge riguardante i veicoli di cui al comma 1», e costituiscono entrambi mero corollario della norma che prevede l’esenzione.<br />	<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<i>	dichiara</i> l’illegittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria &#8211; legge finanziaria 2005).<br />	<br />
	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.<i><b><br />	<br />
</b></i> <br />
Annibale MARINI, Presidente<i><b><br />
</b></i>Franco GALLO, Redattore<i><b><br />
</b></i> <br />
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-455/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.456</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-456/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-456/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.456</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Alfonso QUARANTA la riserva di legge statale (ex art. 65 Cost.) preclude l&#8217;esercizio della potestà legislativa residuale delle Regioni Autonomia e decentramento &#8211; Organi e funzioni di enti locali &#8211; Art. 16, co. 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-456/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-456/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.456</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente </i>Annibale MARINI<br /> <i>Redattore</i> Alfonso QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>la riserva di legge statale (ex art. 65 Cost.) preclude l&#8217;esercizio della potestà legislativa residuale delle Regioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento &#8211; Organi e funzioni di enti locali &#8211; Art. 16, co. 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 &#8211; Incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo con quella di parlamentare &#8211; Ricorso del Governo &#8211; Presunta violazione della riserva di legge statale di cui all’art. 65 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale in parte qua.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#8211; Organi e funzioni di enti locali &#8211; Art. 16, co. 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 &#8211; Incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo con quella di parlamentare &#8211; Ricorso del Governo &#8211; Asserita invasione della competenza legislativa statale ex art. 117, co. 2, lett. p) &#8211; Presunta lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali ex art. 114 Cost. &#8211; Non fondatezza della questione.</p>
<p>Autonomia e decentramento &#8211; Organi e funzioni di enti locali &#8211; Artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 &#8211; Disciplina in materia di Comunità montane &#8211; Ricorso del Governo &#8211; Presunta violazione degli artt. 3, 97, 114 e 117 Cost. &#8211; Non fondatezza della questione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20, nella parte in cui prevede che «la carica di presidente dell’organo esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare», poiché è precluso al legislatore regionale, anche se fornito di potestà legislativa residuale, determinare le cause di incompatibilità con l’ufficio di deputato o senatore, stante la riserva di legge statale prevista dall’art. 65 della Costituzione</p>
<p>Non è fondata, ad eccezione di quanto sopra disposto, la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 114, 117, co. 2, lett. p), della Costituzione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal momento che la disciplina delle Comunità montane rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, co. 4, della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri poiché la disciplina delle Comunità montane rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, co. 4, della Costituzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA  N. 456<br />
ANNO 2005<br />
<b> <br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
</b>composta dai signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;</p>
<p> Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b><br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia  4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), e degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)”, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 3 e il 31 gennaio 2005 e depositati in cancelleria rispettivamente l’11 gennaio e l’8 febbraio 2005 ed iscritti ai nn. 5 e 18 del registro ricorsi 2005.<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Toscana;<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
<i>uditi</i> l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>RITENUTO IN FATTO<br />
</b><i></p>
<p>
</i>1.— Con ricorso notificato il 3 gennaio 2005, depositato il successivo 11 gennaio ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia  4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), per contrasto con gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione. <br />
Il ricorrente – dopo avere esposto il contenuto essenziale dell’intera legge regionale – assume la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui prevede la incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo con quella di parlamentare, consigliere regionale e sindaco. Ciò in quanto sarebbe stata invasa la competenza legislativa statale in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>, Cost.), e sarebbe stato leso il «principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali» e «le prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni».<br />
Più in particolare, la difesa erariale ritiene che le Comunità montane – da qualificarsi quali enti costituzionalmente non necessari appartenenti alla categoria degli enti locali a carattere associativo intercomunale – rinvengono nell’art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), la norma che disciplina le regole di incompatibilità con termini e modalità compiutamente prefissati e non suscettibili di integrazioni o modificazioni da parte del legislatore regionale. La disposizione da ultimo richiamata – stabilendo al comma 2 che «la comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità (…)» – avrebbe un contenuto precettivo diverso da quello espresso dalla disposizione censurata. <br />
Inoltre, il legislatore regionale, sottolinea la difesa erariale, «si spinge a sancire incompatibilità con la carica di parlamentare sulla quale non ha alcuna competenza ad intervenire».<br />
Secondo la difesa erariale quanto esposto troverebbe conferma nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, nel disporre la revisione delle disposizioni in materia di enti locali per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce la persistente validità del d.lgs. n. 267 del 2000. <br />
2.—  Con successivo ricorso notificato il 31 gennaio 2005, depositato il successivo 8 febbraio ed iscritto al  n. 18 del registro ricorsi del 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68 recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)”, per contrasto con gli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione. <br />
L’art. 1 della predetta legge ha inserito il comma 3-<i>bis</i> all’art. 11 della legge 28 dicembre 2000, n. 82, prevedendo che «in caso di rinnovo, l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentati dei comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei comuni (…)».<br />
Secondo la difesa erariale, sulla base di quanto disposto dagli artt. 6, 27, 28, comma 7, e 32, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000,  la Comunità montana ha una piena autonomia statutaria, alla stregua di quella dei Comuni, ed è pertanto sovrana nella determinazione della propria organizzazione, con la conseguenza che la Regione non potrebbe interferire con detta potestà e non potrebbe imporre norme organizzative in contrasto con i criteri generali dettati dallo stesso testo unico, in particolare sui parametri numerici per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute, quali determinati per i Comuni dagli artt. 37 e 38 del predetto d.lgs. n. 267 del 2000. La norma censurata finirebbe, inoltre, per imporre «un <i>quorum</i> per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute irragionevolmente superiore a quello previsto dalla normativa statale di riferimento che va ad incidere in termini negativi sul funzionamento dell’organo rappresentativo e sulla sua efficienza». In definitiva,  la disposizione in esame violerebbe: a) l’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, che riserva alla legge statale la materia dell’ordinamento degli enti locali; b) l’art. 114 della Costituzione, in quanto – incidendo indebitamente sulla specifica competenza statutaria delle Comunità montane – violerebbe il principio di equiordinazione tra gli enti contemplati dalla norma costituzionale; c) gli artt. 3 e 97 della Costituzione, «nella misura in cui l’imposizione di parametri numerici più pesanti per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute nei casi previsti, introduce irragionevoli disuguaglianze fra organismi della stessa natura e funzione e compromette l’efficienza, efficacia ed operatività delle loro funzioni». <br />
2.1.— Per quanto attiene, invece, all’art. 4 della stessa legge della Regione Toscana n. 68 del 2004, tale norma, dettando «disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese» e prevedendo che essa continui ad operare fino all’individuazione del nuovo àmbito territoriale secondo le modalità stabilite dall’art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 82 del 2000, si porrebbe, secondo il ricorrente, in contrasto con gli artt. 114 e 117 della Costituzione. In particolare, si assume che la disposizione censurata violerebbe l’autonoma capacità dei Comuni di decidere, alla luce dei principi sanciti dalla nuova formulazione della parte seconda del titolo V della Costituzione, sull’adesione o meno alla costituenda Comunità montana: dovrebbe spettare ai Comuni decidere in ordine sia alla determinazione sulla costituzione dell’ente che alla individuazione dei suoi àmbiti territoriali. Da qui la violazione: a) dell’art. 114 della Costituzione, per la lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato, dei Comuni e delle Comunità montane; b) dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, «in quanto non spetta alla Regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione della materia disciplinata dall’art. 27 del d.lgs. n. 267 del 2000». <br />
2.2.— Si è costituita la Regione Toscana chiedendo che le questioni sollevate vengano dichiarate «inammissibili ed infondate», con riserva di deduzioni e deposito documenti. <br />
3.— Nell’imminenza dell’udienza pubblica la difesa erariale ha depositato una memoria, in riferimento al ricorso n. 5 del 2005, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 20  del 2004. In particolare, si sottolinea che: a) la prevista incompatibilità della carica di presidente della Comunità montana con quella di parlamentare, anche se considerata in funzione dell’assunzione della prima e senza interferenze sull’esercizio delle prerogative connesse alla seconda, inciderebbe indirettamente sul regime delle incompatibilità degli uffici di deputato e senatore, che l’art. 65 della Costituzione «riserva alla legge dello Stato» (nella specie la materia è disciplinata, si sottolinea, dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60, recante “Incompatibilità parlamentari”); b) anche la incompatibilità con la carica di sindaco si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 2, comma 2 (<i>recte</i>: 27, comma 2),  del d.lgs. n. 267 del 2000, che espressamente consente al sindaco di uno dei Comuni costituenti la Comunità montana di assumere anche la carica di presidente della Comunità stessa; c) in relazione, infine, alla carica di consigliere regionale, pur sussistendo la competenza delle Regioni a disciplinare, ai sensi dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, il regime delle  incompatibilità, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto dei limiti  stabiliti dall’art. 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell&#8217;articolo 122, primo comma, della Costituzione), limiti che, secondo la difesa erariale, «appare difficile» ritenere siano stati rispettati nel caso di specie. In conclusione, la Regione Puglia avrebbe «legiferato in materia che non le competeva (art. 117 Cost.) ed in violazione delle prerogative dello Stato e dei suoi organi costituzionali (art. 114 Cost.)». <br />
L’Avvocatura ritiene che le conclusioni esposte non potrebbero essere diverse anche a seguito della<u> sentenza n. 244 del 2005</u>, con cui questa Corte ha escluso che possano rientrare nell’àmbito applicativo degli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, le Comunità montane, per le quali, pertanto, non opererebbe né il principio di equiordinazione, né la competenza legislativa esclusiva dello Stato in relazione ai profili ordinamentali. Ciò in quanto il legislatore regionale, «sia pure legiferando in materia di sua esclusiva competenza (…), ha ugualmente esorbitato dai limiti della sua potestà legislativa perché ha invaso settori di esclusiva competenza della legislazione statale, sia per espressa disposizione del d.lgs. n. 267 del 2000, sia per quanto desumibile dai principi generali dell’ordinamento (quali espressi anche dagli artt. 65-66 Cost.)». In definitiva, gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, risulterebbero comunque violati, atteso che la Regione «deve pur sempre rispettare la riserva di legge di spettanza dello Stato allorché agisce nell’àmbito delle sue competenze residuali ai sensi dell’art. 117, comma 4». Mentre nel caso deciso con la <u>sentenza n. 244 del 2005</u> la Regione aveva disposto in ordine al regime dello scioglimento, sospensione e commissariamento del consiglio della Comunità montana «senza interferire con le prerogative di altri organi statali o locali», nel caso <i>de quo</i>, invece, il legislatore regionale, disciplinando le cause di incompatibilità, avrebbe violato «i principi desumibili dal combinato disposto degli art. 114 e 117 Cost. che, nella loro unitarietà di sistema e di lettura, vietano comunque alle regioni di emanare disposizioni normative che interferiscano (…) nelle materie riservate allo Stato, anche in sede di legislazione residuale <i>ex</i> art. 117, comma 4».<br />
Infine, la difesa erariale richiama le <u>sentenze n. 60 del 1966 </u>e <u>n. 127 del 1987</u> di questa Corte, che avrebbero affermato il principio secondo cui spetta alla legge statale disciplinare i casi di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.<br />
3.1.— L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell’imminenza dell’udienza pubblica,  una memoria anche con riferimento al ricorso n. 18 del 2005, sottolineando, in premessa, che i profili di incostituzionalità degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana n. 68 del 2004 permarrebbero anche a seguito dell’emanazione della citata <u>sentenza n. 244 del 2005</u>. <br />
In particolare, con riferimento all’art. 1 della predetta legge si ribadiscono le censure di violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione secondo l’ordine delle argomentazioni già illustrato nel ricorso.<br />
Per quanto attiene, invece, all’art. 4, si rileva come la disposta protrazione transitoria dell’attuale àmbito territoriale di operatività della Comunità montana Area Lucchese si porrebbe in contrasto con il principio di equiordinazione di cui all’art. 114 della Costituzione, in quanto verrebbe compromessa «l’autonoma capacità di ciascun singolo Comune, di decidere riguardo all’adesione alla costituenda Comunità montana», senza che siano neanche previsti «meccanismi di consultazione e concertazione». In definitiva, dunque, il legislatore regionale, pur legiferando in una materia di sua competenza, secondo quanto già riconosciuto con la citata <u>sentenza n. 244 del 2005</u>, avrebbe nondimeno invaso settori disciplinati dalla legislazione statale e violato i principi generali desumibili dal combinato disposto degli artt. 114 e 117 della Costituzione, nonché «dall’intero nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione». <br />
4.— La Regione Toscana – con memoria depositata anch’essa nell’imminenza dell’udienza pubblica – dopo avere premesso, in relazione alla censura che ha investito l’art. 1 della legge n. 68 del 2004, che tale norma persegue il fine di garantire «la vita dell’ente quando la grande maggioranza dei comuni abbia provveduto ad indicare i propri rappresentanti», chiede che il ricorso venga dichiarato non fondato per il seguente ordine di ragioni. Innanzitutto, si sottolinea la infondatezza delle censure di violazione degli art. 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, avendo già questa Corte escluso, con la <u>sentenza n. 244 del 2005</u>, che tali disposizioni si riferiscano anche alle Comunità montane, la cui disciplina rientra nell’àmbito della competenza legislativa regionale <i>ex</i> art. 117, quarto comma, della Costituzione. Allo stesso modo sarebbe infondata la censura formulata in relazione agli art. 3 e 97 della Costituzione, non essendo pertinente il richiamo ai vincoli posti dal d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di composizione dell’organo e di <i>quorum</i> costitutivo delle sedute, «sia perché la disciplina delle Comunità montane rientra nella potestà legislativa regionale residuale (…), sia perché (…) la norma impugnata non incide sui suddetti profili, ma opera sulla costituzione dell’organo e sull’attività del medesimo».<br />
4.1.— Per quanto attiene all’impugnazione relativa all’art. 4 della stessa legge della Regione Toscana n. 68 del 2004, la difesa regionale argomenta l’asserita infondatezza delle censure muovendo dalla <i>ratio</i> che giustificherebbe la norma in esame, diretta ad evitare che la immediata rideterminazione dell’àmbito territoriale comporti l’esclusione di alcuni Comuni dalla Comunità montana. Per tale ragione, si sottolinea nella memoria, sono stati proprio i Comuni interessati a chiedere che venisse rinviata la individuazione del nuovo àmbito territoriale in attesa di ulteriori verifiche e ciò attesterebbe, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che la disposizione impugnata sarebbe stata emanata «non già per ledere l’autonomia dei Comuni, ma proprio per rispondere ad una loro specifica istanza». In ogni caso, si aggiunge, la censura sarebbe comunque infondata, non contemplando gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in essi contenuto, anche le Comunità montane. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONSIDERATO IN DIRITTO<br />
</b><i></p>
<p>
</i>1.— I due ricorsi indicati in epigrafe, stante la loro connessione oggettiva, devono essere riuniti ai fini di un’unica decisione.<br />
2.—  Con il primo ricorso (n. 5 del 2005) il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), il quale prevede l’incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo della Comunità montana con quella di parlamentare, di consigliere regionale e di sindaco.<br />
Il ricorrente — richiamandosi anche alla disciplina in materia prevista dalla legislazione statale (art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), la quale troverebbe conferma nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) — ha lamentato che la normativa impugnata sarebbe invasiva della competenza statale esclusiva in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e  Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera <i>p, </i>Cost.) e lederebbe, inoltre, il «principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali» (art. 114 Cost.). Nel ricorso si sottolinea, altresì, come il legislatore regionale si sia “spinto” fino «a sancire una incompatibilità con la carica di parlamentare sulla quale non ha alcuna competenza ad intervenire». <br />
2.1.— Con il secondo ricorso (n. 18 del 2005) il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)”, per contrasto con gli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione.<br />
L’art. 1 della citata legge ha aggiunto il comma 3-<i>bis</i> all’art. 11 della legge della stessa Regione Toscana 28 dicembre 2000, n. 82, il quale ha disposto che «in caso di rinnovo, l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei Comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei Comuni (…)».<br />
Dopo aver ricordato che, in forza degli artt. 6, 27, 28, comma 7, e 32, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, la Comunità montana ha piena autonomia statutaria ed è sovrana nella determinazione della propria organizzazione, per cui la Regione non può interferire con tale potestà, né imporre norme organizzative in contrasto con i criteri stabiliti dal citato decreto (segnatamente per la composizione dei consigli e la validità delle sedute <i>ex</i> artt. 37 e 38 del richiamato d.lgs.), la difesa erariale ha dedotto che le disposizioni impugnate violano: a) l’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento degli enti locali; b) l’art. 114 della Costituzione, in quanto – incidendo indebitamente sulla competenza statutaria delle Comunità montane – ledono il suindicato principio di equiordinazione; c) gli artt. 3 e 97 della Costituzione, «nella misura in cui l’imposizione di parametri numerici più pesanti per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute nei casi previsti, introduce irragionevoli disuguaglianze tra organismi della stessa natura e funzione e compromette l’efficienza, efficacia ed operatività delle loro funzioni». <br />
Quanto all’art. 4 della legge regionale in questione, pure oggetto di impugnazione, esso – dettando «disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese» e prevedendo che quest’ultima continui ad operare fino all’individuazione del suo nuovo àmbito territoriale secondo le modalità stabilite dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 82 del 2000 – viola, a giudizio del ricorrente, l’autonoma capacità dei Comuni di decidere sull’adesione o meno alla costituenda Comunità montana. Di qui il dedotto contrasto con i parametri costituzionali previsti dagli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione.<br />
3.— Entrambi i ricorsi prospettano, in termini sostanzialmente analoghi, una prima questione di costituzionalità, la quale postula che si stabilisca se ed in quali àmbiti spetti allo Stato, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, la potestà legislativa esclusiva in ordine alla struttura ed alle funzioni delle Comunità montane.<br />
In particolare, si tratta di verificare se possano trovare applicazione nei confronti delle suddette Comunità i parametri costituzionali (artt. 114 e 117, comma 2, lettera <i>p</i>, Cost.) previsti specificamente per i Comuni, sul presupposto della equiordinazione delle prime ai secondi. <br />
In base alla tesi prospettata nei due ricorsi dalla difesa erariale, ove fosse data risposta positiva a tale preliminare quesito, le norme regionali impugnate sarebbero lesive di àmbiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione.<br />
Agli enunciati profili comuni, si aggiungono, nel ricorso proposto contro la legge regionale della Toscana, le censure di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. <br />
4.—  Con riferimento ai suddetti parametri, le questioni non sono fondate. <br />
Questa Corte, in una fattispecie per molti aspetti analoga, ha di recente affrontato la tematica concernente le Comunità montane (<u>sentenza n. 244 del 2005</u>), esaminando, in linea di principio, come esse si collocano nell’àmbito dell’attuale sistema delle autonomie.<br />
La Corte ha così affermato che l’evoluzione della legislazione in materia si caratterizza per il riconoscimento alla Comunità montana della natura di ente locale autonomo, quale proiezione dei Comuni che ad essa fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”; e soprattutto art. 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recante “Ordinamento delle autonomie locali”, nel testo originario). La più recente normativa ha, altresì, specificato quale sia l’effettiva natura giuridica di tali enti, qualificandoli dapprima quale «unioni montane» (art. 28 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”) e successivamente quali «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani» (art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000). E lo stesso art. 27 da ultimo citato, al comma 4, demanda alla legge regionale la disciplina delle Comunità con specifico riferimento: a) alle modalità di approvazione dello statuto; b) alle procedure di concertazione; c) alla disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea; e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.<br />
Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di Comuni, «create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, “funzioni proprie”, “funzioni conferite” e funzioni comunali» (<u>sentenza n. 229 del 2001</u>, richiamata dalla <u>sentenza n. 244 del 2005</u>).<br />
La predetta qualificazione pone in evidenza l’autonomia di tali enti (non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni, come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5, della legge  n. 131 del 2003).<br />
5.— Sulla base delle suindicate argomentazioni, che vanno ribadite anche in relazione alla questione in esame, può escludersi la sussistenza della dedotta violazione degli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione.<br />
Al riguardo, deve innanzitutto ritenersi – in linea con quanto affermato con la citata <u>sentenza n. 244 del 2005</u> – non conferente il richiamo alla disposizione costituzionale da ultimo citata, nella parte in cui prevede, tra l’altro, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo” degli enti territoriali subregionali. Ciò in quanto in essa si fa espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e l’indicazione deve ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Allo stesso modo, inconferente deve ritenersi il riferimento, contenuto nei due ricorsi, all’art. 114 della Costituzione, non contemplando quest’ultimo le Comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto.<br />
Ciò comporta che, ai fini dello scrutinio di costituzionalità delle norme regionali in questione, non può neanche farsi utile riferimento, come dedotto dalla difesa erariale, ai principi fondamentali che sarebbero desumibili dalla legislazione statale, e segnatamente dal d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di disciplina delle autonomie locali; e ciò perché, vertendosi in materia rientrante nella competenza residuale delle Regioni, non può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione, la quale presuppone, invece, che si verta nelle materie di legislazione concorrente.<br />
6.— Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, le disposizioni della legge della Regione Toscana n. 68 del 2004 (artt. 1 e 4) relative, da un lato, alla composizione dell’organo di governo delle Comunità montane e, dall’altro, alle norme transitorie specificamente dettate per quella dell’Area Lucchese, si sottraggono alla censura di violazione degli indicati parametri costituzionali. E inoltre, devono ritenersi infondate anche le censure formulate in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, a prescindere dal difetto di una idonea motivazione, non è dato ravvisare alcuna violazione di tali parametri con riferimento a disposizioni normative che, nell’esercizio di una competenza legislativa caratterizzata da un elevato grado di autonomia, la Regione ha inteso adottare per la composizione dei consigli e la validità delle sedute dell’organo di governo delle Comunità montane insediate nel suo territorio.<br />
7.— Per quanto attiene alla norma contenuta nell’art. 16, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, la quale ha disposto la incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo delle Comunità montane pugliesi con quelle di parlamentare, consigliere regionale o sindaco, la censura di violazione degli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, deve ritenersi non fondata per le medesime ragioni innanzi esposte.<br />
Fondata è, invece, la censura con la quale l’Avvocatura dello Stato, nel ricorso introduttivo, ha dedotto che il legislatore regionale non ha «alcuna competenza» ad intervenire nella materia relativa alle «incompatibilità con la carica di parlamentare». Detta censura è stata poi ribadita e sviluppata, anche con riferimento espresso all’art. 65 della Costituzione, più approfonditamente nella successiva memoria difensiva. <br />
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’art. 65 della Costituzione – stabilendo che «la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore» – pone una precisa riserva di legge statale e che, quindi, è precluso al legislatore regionale, anche se fornito, come nel caso di specie, di potestà legislativa residuale in materia di ordinamento delle Comunità montane, di determinare le cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) con l’ufficio di deputato o di senatore (<u>sentenze n. 127 del 1987</u> e <u>n. 60 del 1966</u>). Non essendo, pertanto, consentito che una fonte diversa da quella statale possa vietare il cumulo di due cariche, delle quali una sia quella di membro del Parlamento, l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che «la carica di presidente dell’organo esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare». </p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR><br />
</B></P><BR><br />
riuniti i giudizi, <br />
a) <i>dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), nella parte in cui prevede che «la carica di presidente dell’organo esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare»; <br />
b) <i>dichiara</i> non fondata, ad eccezione di quanto previsto dal precedente capo a), la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso (n. 5 del 2005) indicato in epigrafe; <br />
c) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso (n. 18 del 2005) indicato in epigrafe.<br />
	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 dicembre 2005.<i><b><br />	<br />
</b></i> <br />
Annibale MARINI, Presidente<i><b><br />
</b></i>Alfonso QUARANTA, Redattore<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-456/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-457/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-457/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.457</a></p>
<p>Presidente e Redattore Annibale MARINI sospensione del processo esecutivo: potere decisorio del giudice e funzione meramente consultiva del prefetto Giurisdizione e competenza- Magistrati- Art. 20, co. 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44- Subordinazione della sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al co. 4</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-457/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-457/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente e Redattore Annibale MARINI</span></p>
<hr />
<p>sospensione del processo esecutivo: potere decisorio del giudice e funzione meramente consultiva del prefetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza- Magistrati- Art. 20, co. 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44- Subordinazione della sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al co. 4 della medesima legge, al parere favorevole del prefetto competente per territorio- Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce- Presunta violazione degli artt. 101, co. 2, e 108, co. 2, Cost.- Asserita lesione del principio fondamentale della separazione dei poteri dello Stato- Illegittimità costituzionale limitatamente alla parola «favorevole».</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>É costituzionalmente illegittimo l’art. 20, co. 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), limitatamente alla parola «favorevole», dal momento che solo tramite l’ablazione di tale termine è possibile attribuire alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, e restituire, invece, al giudice il potere decisorio relativo alla valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 457<br />
ANNO 2005</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
</b>composta dai signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), promosso con ordinanza 25 gennaio 2005 dal Tribunale di Lecce, nel procedimento di esecuzione promosso da Mediocredito della Puglia S.p.A. ed altri contro Leonardo Metrangolo ed altri, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2005.<br />
<i>Visto</i> l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>udito</i> nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>RITENUTO IN FATTO
</p>
<p>
</b>Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare il Tribunale di Lecce, con ordinanza depositata il 26 gennaio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione ed «al principio fondamentale della separazione dei poteri dello Stato», questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura).<br />
La disposizione impugnata dispone che la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, abbia effetto «a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale».<br />
Espone il rimettente che – nel procedimento esecutivo di cui si tratta – il Prefetto di Lecce, nonostante il parere contrario del presidente del Tribunale, ha espresso parere favorevole ad una nuova sospensione di trecento giorni dei termini del processo esecutivo, pur avendo il debitore esecutato già goduto una volta, nel medesimo procedimento, del suddetto beneficio.<br />
Il giudice <i>a quo</i> ritiene che la norma impugnata non possa essere interpretata nel senso di consentire che la sospensione del procedimento per trecento giorni venga disposta per più di una volta, ostandovi non soltanto la lettera della disposizione ma anche la sua <i>ratio</i>, evidentemente ispirata al contemperamento tra «le legittime aspettative del debitore che sia stato vittima dei reati di usura e di estorsione» e «le contrapposte esigenze di tutela dei creditori che la procedura esecutiva mira a soddisfare, almeno parzialmente».<br />
L’intero impianto della legge, in uno con le norme del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44), renderebbe d’altro canto palese l’intenzione del legislatore di circoscrivere in lassi temporali assai ristretti la definizione delle richieste avanzate al Fondo di solidarietà, cosicché la sospensione dei procedimenti esecutivi per un periodo, non reiterabile, di trecento giorni risulta più che sufficiente a consentire la conclusione dell’<i>iter </i>amministrativo.<br />
Il giudice dell’esecuzione tuttavia – ad avviso dello stesso rimettente – non può che prendere atto della determinazione del Prefetto, atteso il tenore testuale della disposizione, cosicché la procedura esecutiva di cui si tratta – ed in ciò risiede la rilevanza della questione – dovrebbe essere senz’altro sospesa per ulteriori trecento giorni.<br />
Assume, peraltro, il giudice <i>a quo</i> che la norma, attribuendo ad un funzionario subordinato al potere esecutivo il potere di adottare un provvedimento vincolante per l’autorità giudiziaria, si pone in contrasto sia con l’art. 101, secondo comma, della Costituzione, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, sia con l’art. 108, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la legge assicura l’indipendenza degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia, sia infine con il fondamentale principio di separazione dei poteri, «proprio di ogni Stato democratico».<br />
Il prefetto, infatti, non è un organo indipendente ed imparziale, essendo,  al contrario, alle dirette dipendenze del Governo, ed è privo di quelle garanzie, prima fra tutte l’inamovibilità, poste a fondamento della autonomia ed indipendenza dei giudici.<br />
Aggiunge infine il rimettente che la stessa Corte costituzionale, in una serie di pronunce in tema di composizione degli organi giurisdizionali, avrebbe in sostanza affermato il principio secondo cui il prefetto e funzionari comunque dipendenti dal potere esecutivo non possono ingerirsi in alcun modo nell’amministrazione della giustizia.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>CONSIDERATO IN DIRITTO<br />
</b><i></p>
<p>
</i>1.– Il Tribunale di Lecce dubita, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione ed «al principio fondamentale della separazione dei poteri dello Stato»,  della legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), secondo cui la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, «ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale».<br />
2.– La questione è fondata.<br />
2.1.– Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo – non implausibile, alla stregua del dato testuale – secondo cui quella attribuita al prefetto dalla norma impugnata non è una funzione meramente consultiva, atteso che la sospensione dell’esecuzione risulta espressamente subordinata al solo “parere favorevole” dello stesso prefetto, in presenza del quale il giudice non può, quindi, che adottare il relativo provvedimento, senza alcuna possibilità di sindacato riguardo alla sussistenza delle condizioni di legge. Così come, all’inverso, il “parere” negativo del prefetto di per sé impedisce la concessione del beneficio.<br />
 La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo in favore dei soggetti presi in considerazione dalla norma risulta, in tal modo, integralmente attribuita (non al giudice dell’esecuzione, bensì) al prefetto, e cioè ad un organo del potere esecutivo, mentre, rispetto a tale valutazione, l’autorità giudiziaria è chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione consultiva.<br />
La violazione dei princìpi costituzionali posti a presidio dell’indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale appare pertanto palese, considerato che il prefetto viene ad essere investito, dalla norma impugnata, del potere di decidere in ordine alle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell’usura; potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all’autorità giudiziaria.<br />
2.2.– Se dunque contrasta con i parametri costituzionali invocati dal rimettente l’attribuzione al prefetto del potere di decidere in merito alla particolare ipotesi di sospensione dei processi esecutivi prevista dalla norma impugnata, la norma stessa può, tuttavia, essere ricondotta a legittimità costituzionale mediante l’ablazione della parola «favorevole».<br />
Ciò è sufficiente, infatti, a restituire alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura – giurisdizionale e non amministrativa – del provvedimento richiesto, mentre il potere decisorio riguardo alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo torna ad essere attribuito al giudice, che ne è – in base ai principi – il naturale ed esclusivo titolare.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p>
<i>dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), limitatamente alla parola «favorevole».<br />Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.<i><b><br />
</b></i> <br />
Annibale MARINI, Presidente e Redattore<i><b><br />
</b></i> <br />
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-457/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.458</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.458</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Luigi MAZZELLA applicabilità delle regole sulla successione mortis causa all&#8217;indennità di fine rapporto Lavoro-Cessazione del rapporto di lavoro-Indennità di fine rapporto-Art. 9, co. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247-Riserva della devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.458</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.458</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente </i>Annibale MARINI<br /> <i>Redattore</i> Luigi MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>applicabilità delle regole sulla successione mortis causa all&#8217;indennità di fine rapporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro-Cessazione del rapporto di lavoro-Indennità di fine rapporto-Art. 9, co. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247-Riserva della devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto al coniuge, ai figli minorenni, ai parenti entro il secondo grado solo se viventi a carico del dipendente stesso-Esclusione, in assenza dei soggetti indicati, della devoluzione secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa-Questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR del Lazio-Asseriva violazione del principio di eguaglianza, stante la disparità di trattamento che essa determina per i dipendenti statali non di ruolo rispetto ai lavoratori subordinati privati, i dipendenti statali di ruolo ed i dipendenti degli enti locali-Presunta violazione dell’art. 36 Cost., stante la natura retributiva dell’istituto-Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>É costituzionalmente illegittimo l’art. 9, co. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede che l’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 458<br />
ANNO 2005</p>
<p>
<b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></b></p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b></b>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Annibale MARINI;<br />
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b></b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (<i><i>rectius</i></i>: n. 207) (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza del 26 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Del Bo Massimo contro il Ministero della giustizia iscritta al n. 887 del registro ordinanze 2004 e pubblicata sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale</i></i> della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2004.</p>
<p>	<i><i>Visto</i></i> l’atto di costituzione di Del Bo Massimo nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>	<i><i>udito</i></i> nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Luigi Mazzella;</p>
<p>	<i><i>uditi</i></i> l’avvocato Guido Rossi per Del Bo Massimo e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>RITENUTO IN FATTO</p>
<p></b></b><i><i></p>
<p><b></i></b></i>1. &#8211; Con ordinanza del 28 aprile 2004 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (<i><i>rectius:</i></i> n. 207) (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui riserva l’attribuzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da esso indicati, escludendone, in assenza di questi ultimi, la devoluzione secondo le norme che disciplinano la successione <i><i>mortis causa. </p>
<p></i></i>2. &#9472; Il giudice rimettente riferisce che, con ricorso proposto contro il Ministero della giustizia, Massimo Del Bo aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto a subentrare, nella qualità di successore legittimo in quanto cugino, e dunque parente di quarto grado, nell’indennità di fine rapporto del defunto Mons. Cesare Curioni, che in vita aveva prestato servizio non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia come cappellano e, in seguito, come ispettore generale dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena, dal 1948 al 12 gennaio 1996, data del suo decesso. Il Ministero della giustizia aveva resistito al ricorso, sostenendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione in base al disposto dell&#8217;art. 9 del d. lgs. C. p .S. 4 aprile 1947, n. 207. Tale norma – applicabile ai cappellani ed agli ispettori dei cappellani in virtù dell’ art. 15, secondo comma, della legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena) – nell’attribuire al personale non di ruolo dello Stato, cessato dal servizio, un&#8217;indennità di fine rapporto, al terzo comma dispone che «nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l&#8217;indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado».</p>
<p>3. &#9472; Quanto alla rilevanza della questione, il TAR osserva che la disposizione del citato art. 9, terzo comma, è ostativa all&#8217;accoglimento della pretesa del ricorrente, in quanto espressamente limita la devoluzione dell&#8217;indennità di fine rapporto ai soggetti ivi indicati e dunque esclude la sua attribuzione agli eredi legittimi o testamentari. Né appare possibile un&#8217;interpretazione adeguatrice della disposizione.</p>
<p>Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente richiama alcune decisioni di questa Corte (<u><u>sentenze n. 8 del 1972</u></u>, <u><u>n. 471 del 1989</u></u>, <u><u>n. 319 del 1991</u></u> e, soprattutto, <u><u>n. 106 del 1996</u></u>), secondo le quali le indennità di buonuscita o di fine rapporto, spettanti anche ai dipendenti pubblici, hanno natura di retribuzione differita con funzione previdenziale. Detto principio, a giudizio del TAR, postula che le indennità in questione siano<b><b> </b></b>già entrate a far parte, al<b><b> </b></b>momento della morte del lavoratore, del suo patrimonio, sicché ne conseguirebbe l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni che, per qualsiasi ragione, privino gli aventi causa del lavoratore delle indennità di fine rapporto. Il rimettente, inoltre, sottolinea che le differenze di trattamento tra lo stato giuridico del personale di ruolo, al quale si riferisce la <u><u>sentenza n. 106  del 1996</u></u>, e quello del personale non di ruolo, tra cui rientra il dante causa del ricorrente, non sono tali da influire sul trattamento giuridico da applicare all&#8217;indennità di fine rapporto. </p>
<p>4. &#9472; Si è costituito il ricorrente, deducendo che l&#8217;art. 15 della legge n. 68 del 1982,  espressamente stabilisce che «ai cappellani e all&#8217;ispettore dei cappellani è dovuta l’indennità di fine rapporto prevista dall&#8217;art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207»; che in ogni caso la citata sentenza della <u><u>Corte n. 106 del 1996</u></u> fa riferimento indistintamente a tutti dipendenti civili dello Stato, a prescindere dalla loro posizione di ruolo o non di ruolo; che inoltre lo stesso art. 1, quarto comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), precisa che «le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo». Aggiunge poi che la natura retributiva dell&#8217;indennità prevista a favore dei dipendenti pubblici non di ruolo dalla norma impugnata è stata da ultimo riaffermata dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 21.</p>
<p>	Con successiva memoria, infine, il ricorrente ha dedotto che la tendenza evolutiva della giurisprudenza costituzionale ha anticipato le linee direttrici della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), il cui art. 2, comma 5, ha disposto che per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (Razionalizzazione dell&#8217;organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. Il ricorrente cita, infine, la <u><u>sentenza n. 243 del 1997</u></u>, nella quale questa Corte ha affermato il principio della connotazione unitaria delle varie categorie di indennità di fine rapporto –  pur se governate da diversi meccanismi di provvista e di erogazione dei singoli trattamenti – e la conseguente necessità di dichiarare l’illegittimità di quelle norme che, in assenza delle persone beneficiarie indicate, non consentono l’applicazione delle regole delle successioni di cui al codice civile.</p>
<p>5. &#9472; E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, sul presupposto della diversa natura giuridica dell&#8217;indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto. Secondo l’Avvocatura erariale, la differente disciplina dell&#8217;indennità di buonuscita, la quale comporta il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo, in maniera del tutto simile a quanto avviene per la pensione, rifletterebbe la diversa natura giuridica dell&#8217;indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto e determinerebbe l’inapplicabilità alla prima della citata giurisprudenza costituzionale.</p>
<p>Con successiva memoria l’Avvocatura erariale ha ulteriormente sviluppato le  argomentazioni già esposte in precedenza.</p>
<p><b><b></p>
<p><P ALIGN=CENTER>CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p></b></b><i><i></p>
<p></i></i>1. &#9472; Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio propone, in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui riserva la devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da essa indicati, ovvero al coniuge, ai figli minorenni e ai parenti entro il secondo grado solo se viventi a carico del dipendente stesso ed esclude pertanto che essa, in difetto di tali soggetti, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione <i><i>mortis causa</i></i>. Il giudice rimettente si duole che la norma censurata sia lesiva del principio di uguaglianza, per l’ingiustificata disparità di trattamento che essa determina per i dipendenti statali non di ruolo rispetto ai lavoratori subordinati privati, i dipendenti statali di ruolo ed i dipendenti degli enti locali. Il TAR si duole inoltre della lesione dell’art. 36 della Costituzione perché una simile disciplina di un istituto avente natura retributiva priverebbe gli aventi causa del lavoratore della disponibilità di una parte della retribuzione.</p>
<p>2. &#8211; La questione è rilevante nel giudizio <i><i>a quo</i></i>, dato che la sentenza additiva invocata dal TAR imporrebbe la devoluzione al ricorrente, cugino del <i><i>de cuius</i></i>, dell’indennità di fine rapporto; devoluzione che invece, in base all’attuale formulazione della norma, deve essere esclusa. </p>
<p>3. &#8211; La questione è fondata.</p>
<p>Questa Corte, in diverse pronunce, ha avuto modo di affrontare il problema della natura giuridica delle indennità di fine rapporto e della applicabilità alle stesse delle regole sulla successione <i><i>mortis causa</i></i>, intervenendo sia nell’ambito del rapporto di lavoro privato (<u><u>sentenza n. 8 del 1972</u></u>, che ha riconosciuto il diritto del dipendente di disporre per testamento dell’indennità di anzianità di cui all’art. 2120 del codice civile) sia nell’ambito del pubblico impiego statale (<u><u>sentenza n. 106 del 1996</u></u>) sia in quello del rapporto di lavoro con gli enti locali (<u><u>sentenze n. 319 del 1991</u></u> e <u><u>n. 471 del 1989</u></u>).</p>
<p>In tali pronunce, per tutte le diverse indennità di fine rapporto di volta in volta esaminate, anche se variamente denominate, si è statuito che gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore alla fine del rapporto abbiano natura di retribuzione differita a fini previdenziali e che di conseguenza tali indennità debbano ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2122 cod. civ. Corollario di tale principio è che le stesse indennità, in mancanza dei soggetti legittimati individuati dalla legge, debbano devolversi agli eredi  secondo le regole successorie. </p>
<p>Inoltre, molte pronunce di questa Corte, concernenti i dipendenti non di ruolo (<u><u>sentenze n. 156 del 1973</u></u>; <u><u>n. 116 del 1976</u></u>; <u><u>n. 236 del 1974</u></u> e <u><u>n. 208 del 1986</u></u>), hanno sottolineato la progressiva perdita di importanza, nella recente evoluzione normativa ed interpretativa, della distinzione tra impiego di ruolo e impiego non di ruolo. Si deve ritenere ormai pacifico che anche per l’impiego non di ruolo, disciplinato in modo organico dal d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947, presentando i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato, non v’è ragione di escludere la spettanza delle medesime voci retributive riconosciute ai lavoratori del settore  privato ed ai dipendenti pubblici di ruolo. E ciò vale anche per il  rapporto di lavoro dei cappellani militari, disciplinato dalla legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena).</p>
<p>L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale <i><i>in subiecta materia</i></i> deve dunque far considerare superata la risalente <u><u>sentenza n. 179 del 1970</u></u>, relativa alla devoluzione dell’indennità di fine rapporto per i dipendenti non di ruolo. In essa, pur aderendosi al principio precedentemente affermato della natura mista, retributiva e previdenziale, di tale indennità (<u><u>sentenze n. 75</u></u> e <u><u>n. 112 del 1968</u></u>) era stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell’art. 9, terzo comma del d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947.</p>
<p>Il superamento del precedente indirizzo discende anche dal fatto che, già a partire dalla <u><u>sentenza n. 8 del 1972</u></u>, questa Corte ha sempre affermato il principio in base al quale le indennità di fine rapporto, proprio per la loro natura mista, entrano a far parte del patrimonio del lavoratore prima della sua morte e spettano pertanto agli eredi non <i><i>iure proprio</i></i> ma <i><i>iure hereditario</i></i>. Le successive sentenze hanno ripetutamente confermato tale assunto. </p>
<p>In particolare, con le <u><u>sentenze n. 106 del 1996</u></u> e <u><u>n. 243 del 1997</u></u>, questa Corte ha esplicitato la portata sistematica e generale del principio della trasmissibilità delle indennità di fine rapporto, riconoscendo a tutti questi trattamenti, in stretta analogia con quelli del settore privato, «l&#8217;essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale» (sentenze n. 243 e <u><u>n. 99 del 1993</u></u>,  <u><u>n. 439 del 1992</u></u>, <u><u>n. 63 del 1992</u></u>, <u><u>n. 319 del 1991</u></u> e  <u><u>n. 471 del 1989</u></u>) e precisando che «tutte le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita &#8211; appunto in funzione previdenziale &#8211; onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Tant&#8217;è che la misura del trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente».</p>
<p>Con le richiamate sentenze, è stato altresì affermato che «la connotazione unitaria, in termini di natura e di funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto &#8211; nonostante l&#8217;esistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall&#8217;onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento &#8211; consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi princìpi informatori della materia (sent. nn. 243 e <u><u>99 del 1993</u></u>)» e che la concorrente funzione previdenziale dell&#8217;indennità di fine rapporto, in assenza dei soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualunque rilevanza, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell&#8217;indennità stessa.</p>
<p>In conclusione, la connotazione unitaria, per natura e funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto, anche se governate da diversi sistemi di finanziamento e di erogazione dei singoli trattamenti, impone di dichiarare l’illegittimità di quelle norme che non consentono l’applicabilità delle regole della successione <i><i>mortis causa</i></i>. La progressiva caducazione di tutte le norme limitative dell’attribuzione <i><i>iure successionis</i></i> dell’indennità di fine rapporto per tutte le varie tipologie di lavoro subordinato sottolinea la singolarità della situazione denunciata dal rimettente ed evidenzia ancor più il <i><i>vulnus</i></i> dell’art. 3 della Costituzione. Difatti, la disparità di trattamento nella disciplina di fine rapporto riservata dalla legge al dipendente non di ruolo rispetto agli altri dipendenti è palese con riguardo a qualsiasi rapporto di lavoro, sia pubblico che privato.</p>
<p>Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947, nella parte in cui non prevede, in mancanza dei soggetti ivi indicati, la devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, secondo le regole della successione legittima e testamentaria.</p>
<p><B><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<BR><BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR><BR><br />
</B></B></P><BR><BR><br />
<i><i>dichiara</i></i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede che l’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione <i>mortis causa</i>.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.</p>
<p>Annibale MARINI, Presidente<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.458</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.1418</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-12-2005-n-1418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Baccarini, Rel. Vinciguerra; Cure Cliniche Moderne s.r.l. (Avv. G. Graziosi) c. Regione Lazio (Avv. T. Chieppa) + altri; sull&#8217;ammissibilità del ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034/71 avverso il silenzio dell&#8217;amministrazione a seguito di una richiesta di accreditamento da parte di una struttura sanitaria privata Giustizia amministrativa –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-12-2005-n-1418/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.1418</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Rel. Vinciguerra;<br /> Cure Cliniche Moderne s.r.l. (Avv. G. Graziosi) c. Regione Lazio (Avv. T. Chieppa) + altri;</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034/71 avverso il silenzio dell&#8217;amministrazione a seguito di una richiesta di accreditamento da parte di una struttura sanitaria privata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034/71 – Silenzio avverso la richiesta di accreditamento delle strutture sanitarie private – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell&#8217;art. 21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21.7.2000 n. 205, per ottenere l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio delle amministrazioni competenti ad attivare la procedura di verifica delle condizioni per concedere l&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie private che ne facciano richiesta, in quanto, nell’astratta prospettazione legislativa, sussiste un obbligo delle amministrazioni competenti di attivare la suddetta procedura di verifica (artt. 8 bis e seg. del D.Lgs. n. 502/1992 e, nel caso di specie, L.R. Lazio n. 4/2003).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P></b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P></b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</P></b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>SEZIONE III</P></b><br />
<br />
composto dai Magistrati:<br />
Stefano    BACCARINI   &#8211; PRESIDENTE<br />
Antonio    VINCIGUERRA &#8211; CONSIGLIERE rel.est.<br />
Alessandro TOMASSETTI  &#8211; REFERENDARIO</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
</b>sul ricorso n. 8047/2005 R.G. proposto da<br />
<b>Le Cure Cliniche Moderne s.r.l.</b>, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Graziosi, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio &#8211; 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
<b>Regione Lazio</b>, in persona del suo Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Teresa Chieppa, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna &#8211; 27;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Azienda Unità Sanitaria Locale Roma C</b>, in persona del suo Direttore Generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Aiello, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale dell&#8217;Arte &#8211; 68;</p>
<p>per ottenere<br />
l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio rifiuto dell&#8217;Azienda Unità sanitaria locale Roma C e della Regione Lazio su istanza della società ricorrente volta alla concessione di accreditamento provvisorio per prestazioni di risonanza magnetica nucleare;</p>
<p>Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 26.10.2005, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
</b>La società a responsabilità limitata Le Cure Cliniche Moderne gestisce la casa di cura privata &#8220;Concordia Hospital&#8221;.<br />
Con nota dell&#8217;8.4.2004 indirizzata all&#8217;Assessorato alla salvaguardia e cura della salute della Regione Lazio e all&#8217;Azienda Unità sanitaria locale Roma C, competente per territorio, ha presentato istanza per ottenere l&#8217;accreditamento provvisorio per l&#8217;erogazione, nell&#8217;ambito della diagnostica per immagini, di prestazioni di risonanza magnetica in regime ambulatoriale.<br />
Con sollecito del 24.3.2005 e, da ultimo, con diffida del 3.5.2005 la società ha rinnovato la richiesta senza ottenere risposta.<br />
Ha, quindi, proposto il presente ricorso avverso il silenzio rifiuto delle Amministrazioni.<br />
Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l&#8217;A.U.S.L. Roma C, eccependo l&#8217;inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.<br />
La causa passa in decisione alla camera di consiglio del 26.10.2005. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
</b>La società Le Cure Cliniche Moderne ha promosso il presente ricorso ai sensi dell&#8217;art. 21 <i>bis</i> della legge 6.12.1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21.7.2000 n. 205, per ottenere l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio della Regione Lazio e dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Roma C sulla sua istanza di accreditamente provvisorio delle prestazioni di risonanza magnetica svolte nella casa di cura &#8220;Concordia Hospital&#8221;.<br />
Il ricorso è ammissibile, considerato che, nell&#8217;astratta prospettazione legislativa, è configurabile l&#8217;obbligo delle amministrazioni competenti per territorio e materia di attivare la procedura di verifica delle condizioni per concedere l&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie private che ne facciano richiesta (artt. 8 <i>bis</i> e seg. del D.Lgs. n. 502/1992 e L.R. Lazio n. 4/2003).<br />
Nel merito risulta che la società richiedente ha comunicato  l&#8217;avvenuta installazione di impianto per esami diagnostici di risonanza magnetica del gruppo A presso la clinica &#8220;Concordia Hospital&#8221; e che la Regione attende gli esiti dell&#8217;ispezione dell&#8217;A.U.S.L. Roma C e dell&#8217;istruttoria che questa dovrebbe svolgere sulla domanda di accreditamento.<br />
Dunque la procedura ha subito un arresto imputabile all&#8217;Azienda sanitaria, la quale non ancora ha provveduto a trasmettere alla Regione gli esiti delle verifiche cui è tenuta.<br />
Pertanto il ricorso deve essere accolto nei confronti dell&#8217;A.U.S.L. Roma C, riconoscendo l&#8217;obbligo di dare impulso alle attività istruttorie necessarie per l&#8217;esame della richiesta di accreditamento da parte dell&#8217;Autorità regionale e fissando termine a provvedere, ai sensi dell&#8217;art. 21<i> bis</i>, secondo comma, della legge n. 1034/1971.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.<br />
Per l&#8217;effetto dichiara l&#8217;obbligo dell&#8217;Azienda Unità sanitaria locale Roma C di dar corso all&#8217;attività istruttoria necessaria per consentire alla Regione Lazio di pronunciarsi sulla domanda di accreditamento presentata dalla società ricorrente e fissa all&#8217;uopo termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente pronuncia. <br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.10.2005.</p>
<p>Stefano Baccarini   PRESIDENTE</p>
<p>Antonio Vinciguerra    CONSIGLIERE est</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.14189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-12-2005-n-14189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Baccarini; Est. Tomassetti; prof.ssa M. C. Giorcelli (Avv. G. Natoli) e Terza Università degli Studi di Roma (Avvocatura dello Stato) c. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avvocatura dello Stato) e nei cfr. Direzione Provinciale del Tesoro di Roma (Avvocatura dello Stato). sui presupposti per la ripetizione delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-12-2005-n-14189/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.14189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini; Est. Tomassetti;<br /> prof.ssa M. C. Giorcelli (Avv. G. Natoli) e Terza Università degli Studi di Roma (Avvocatura dello Stato) c. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avvocatura dello Stato) e nei cfr. Direzione Provinciale del Tesoro di Roma (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla p.a. ad un pubblico dipendente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Ripetizione di somme indebitamente corrisposte dall’amministrazione ad un pubblico dipendente – Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall’amministrazione  ad un dipendente pubblico non è una conseguenza automatica dell&#8217;annullamento dell&#8217;atto attributivo di un trattamento economico (per il quale l’interesse all&#8217;annullamento è in re ipsa), ma è soggetta all’autonoma valutazione: dello stato di buona fede del dipendente, del tempo trascorso, dell&#8217;entità della prestazione pecuniaria da ripetere, della presumibile destinazione della somma al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Terza</p>
<p>
</b>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Stefano BACCARINI			Presidente<br />	<br />
Antonio VINCIGUERRA		Componente<br />	<br />
Alessandro TOMASSETTI		Componente-Relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
sul ricorso n. 2143/1994 proposto dalla <br />
<b>prof.ssa Maria Cristina GIORCELLI</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Natoli ed elett.te dom.ta in Roma, via Cicerone n. 28 presso lo studio dello stesso; &#8211; la Terza Università degli Studi di Roma, in persona del Rettore <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p>
&#8211; l’<b>Università degli Studi di Roma</b> “La Sapienza”, in persona del Rettore <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato;</p>
<p>e nei confronti della<br />
&#8211; <b>Direzione Provinciale del Tesoro di Roma</b>, in persona del Direttore <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione<br />
&#8211; del procedimento e del provvedimento con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha accertato a carico della ricorrente un preteso credito erariale di lire 10.457.790 “per stipendi in applicazione del D.R. 7 ottobre 1981”;<
- del preteso credito erariale di lire 10.457.790 e del conseguente addebito di pari importo elevato a carico della ricorrente;<br />
&#8211; del provvedimento con il quale il Rettore della Terza Università degli Studi di Roma ha disposto la trattenuta di lire 1.000.000 mensili sullo stipendio corrisposto dalla ricorrente;<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, del Decreto Rettorale 7 ottobre 1981, mai conosciuto, concernente l’attribuzione dello stipendio alla ricorrente, quale professoressa ordinaria di ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 nonché della L. n. 432/1981;<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente comunque attinenti all’accertamento del preteso credito erariale a carico della ricorrente, al recupero dello stesso, all’addebito elevato ed alla trattenuta mensile a tal fine attua<br />
<br />
	Visto il ricorso con i relativi atti.	<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa.	<br />	<br />
	Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.	Udite le parti, come da verbale, alla pubblica udienza del 23 novembre 2005.																																																																																											</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p>
	Con ricorso n. 2143/1994, la ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe deducendo i seguenti fatti:<br />	<br />
	La ricorrente, in precedenza assistente ordinario presso l’Università di Genova, avendo vinto il concorso a posti di professore universitario veniva nominata professore straordinario di “letteratura anglo-americana” presso la stessa Università di Genova per un triennio solare a decorrere dal 1 dicembre 1975.<br />	<br />
	Con D.M. del 2 febbraio 1980 veniva nominata professore ordinario di letteratura anglo-americana presso la facoltà di magistero dell’Università di Roma a decorrere dal 1 dicembre 1978.<br />	<br />
	Come tale prestava regolare servizio e percepiva lo stipendio della relativa classe stipendiale attribuitale, con le variazioni stipendiali succedutesi nel tempo.<br />	<br />
	Il rapporto è proseguito, senza problemi e senza che nel frattempo fossero intervenute modifiche dello stato giuridico ed economico della ricorrente, fino al mese di marzo 1993.<br />	<br />
	Con nota 25 marzo 1993 prot. n. G113490, ad oggetto “recupero debiti”, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” partecipava all’improvviso alla ricorrente l’accertamento di un credito erariale di 10.457.790 invitandola alla restituzione della somma.<br />	<br />
	La ricorrente non aderiva al recupero della somma e si rivolgeva agli uffici per conoscere e chiarire la posizione che la riguardava e le vicende che avevano indotto l’Amministrazione ad elevare l’addebito nei suoi confronti.<br />	<br />
	Veniva in tal modo portato a conoscenza che con la nota prot. n. 039385 la Direzione Provinciale del Tesoro di Roma aveva comunicato in data 7 luglio 1992 all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di avere amministrato i pagamenti degli stipendi alla ricorrente dal 1 dicembre 1978 al 31 dicembre 1990 sulla partita di spesa fissa n. B721876, cessata dal 1 gennaio 1991 per autonomia amministrativa e che, in applicazione del D.R. 7 ottobre 1981 essa Direzione Provinciale del Tesoro aveva accertato per tutto il periodo predetto un debito di lire 10.457.790 a carico della partita di spesa amministrata, debito per il quale invitava l’Università al recupero ed alla rifusione.<br />	<br />
	La ricorrente apprendeva che il preteso debito si riferiva, quanto a lire 6.368.951 al periodo dal 1 dicembre 1978 al 31 dicembre 1987 e quanto a lire 4.088.841 al periodo dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1990.<br />	<br />
	Dal 1 gennaio 1991 la ricorrente è stata amministrata e pagata direttamente dall’Università e, pur avendo continuato a percepire lo stesso stipendio goduto in precedenza, apprendeva che a partire da detta data nessun debito le veniva contestato per le somme percepite.<br />	<br />
	Frattanto, essendo la ricorrente oggi amministrata e pagata dalla Terza Università di Roma, la stessa, con nota 30 giugno 1993 prot. G1282251, veniva sollecitata da parte dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a provvedere al recupero dell’addebito.<br />	<br />
	La Terza Università di Roma disponeva, di conseguenza, il recupero delle somme addebitate, mediante trattenute attuate sullo stipendio mensilmente corrisposto alla ricorrente per lire 500.000 nel mese di agosto 1993 e per lire 1.000.000 per ciascuno dei mesi successivi.<br />	<br />
	Deduce la ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; violazione di legge (artt. 3 e 7 L. n. 241/1990);<br />
&#8211; eccesso di potere per mancanza e difetto di motivazione, per illogicità e per manifesta ingiustizia;<br />
&#8211; violazione di legge ed eccesso di potere; irripetibilità nel caso di specie delle somme eventualmente indebitamente corrisposte alla ricorrente;<br />
&#8211; in via subordinata violazione di legge ed eccesso di potere per intervenuta prescrizione.<br />
	Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
</b>	Il ricorso è fondato.<br />	<br />
	Rileva il Collegio che la ripetizione dell’indebito non è necessariamente una conseguenza automatica dell&#8217;annullamento dell&#8217;atto attributivo di un trattamento economico (per il quale attualmente la giurisprudenza ritiene che l’interesse all&#8217;annullamento sia in re ipsa) ma ne è autonoma, come gli effetti già prodottisi di un atto giuridico sono in certa misura autonomi rispetto a quelli futuri.<br />	<br />
	La discrezionalità, infatti, più che all&#8217;atto di annullamento presupposto, va piuttosto ricollegata al fatto che la ripetizione dell&#8217;indebito dell&#8217;amministrazione è sì oggetto di un&#8217;obbligazione comune del dipendente (ex art. 2033 cod. civ.) ma connessa all&#8217;attuazione di un rapporto di lavoro con l&#8217;amministrazione e che pertanto non può sottrarsi al generale principio della tutela dell&#8217;affidamento che disciplina l&#8217;azione amministrativa (si veda sul punto T.A.R. Venezia n. 1569 del 26 febbraio 2003).<br />	<br />
	Di tale principio, ricollegabile all&#8217;obbligo di correttezza di cui è espressione la ponderazione degli interessi, la giurisprudenza amministrativa ha individuato numerose applicazioni di specie (provvedimenti di autotutela, convenzioni preliminari a provvedimenti, informazioni e promesse dell&#8217;amministrazione, prassi amministrativa, norme interne).<br />	<br />
	Il medesimo principio trova specifiche ragioni di applicazione nella ripetizione dell&#8217;indebito dell&#8217;amministrazione, in quanto:<br />	<br />
&#8211; il percipiente in buona fede ha regolato il suo comportamento su quello dell&#8217;amministrazione, presunto legittimo;<br />
&#8211; lo stato soggettivo di buona fede del percipiente nell&#8217;indebito oggettivo è rilevante a determinati effetti (frutti, interessi) anche secondo il diritto comune (art. 2033 cod. civ.);<br />
&#8211; l&#8217;obbligazione di restituire somme di denaro indebitamente percepite ma che presumibilmente sono state destinate .al consumo incide su esigenze primarie dell&#8217;esistenza, che il principio della retribuzione sufficiente di cui all&#8217;art. 36 Cost. prende in s<br />
	Pertanto la ripetizione dell&#8217;indebito dell&#8217;amministrazione è soggetta, per il principio dell&#8217;affidamento e sul presupposto dello stato di buona fede del dipendente, a ponderazione di interessi, in relazione al tempo trascorso, all&#8217;entità della prestazione pecuniaria da ripetere, alla presumibile destinazione della somma al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita.<br />	<br />
	In applicazione del suesposto principio di diritto ed in relazione allo stato di buona fede del dipendente (desumibile anche dal lungo periodo di tempo durante il quale si è perpetrato l’errore della Amministrazione e, conseguentemente, della minima entità mensile della somma percepita “indebitamente” dalla ricorrente che difficilmente poteva essere riscontrata), all&#8217;entità della somma da ripetere (lire 10.457.790 riferita agli anni 1978-1990) ed alla evidente incisione che la ripetizione arrecherebbe al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
</b>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
	Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.</p>
<p>Presidente – Stefano Baccarini<br />
Estensore – Alessandro Tomassetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-12-2005-n-14189/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.14189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.804</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-23-12-2005-n-804/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-23-12-2005-n-804/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.804</a></p>
<p>Pres. Tenore, est. Atelli il giudice contabile accoglie l&#8217;orientamento dell&#8217;Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici sul global service: prevale la disciplina dei lavori ogniqualvolta questi costituiscano l&#8217;oggetto principale del contratto, a prescindere dalla rilevanza economica rispetto alle prestazioni di servizi e forniture 1. Contratti della P.A. – Contratti misti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-23-12-2005-n-804/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.804</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-23-12-2005-n-804/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.804</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tenore, est. Atelli</span></p>
<hr />
<p>il giudice contabile accoglie l&#8217;orientamento dell&#8217;Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici sul global service: prevale la disciplina dei lavori ogniqualvolta questi costituiscano l&#8217;oggetto principale del contratto, a prescindere dalla rilevanza economica rispetto alle prestazioni di servizi e forniture</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Contratti misti di lavori, servizi e forniture – Normativa applicabile – Criteri – Art. 2, co. 1, L. 109/1994 s.m.i. &#8211; Applicazione della normativa sui lavori pubblici se i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto</p>
<p>2. Opere pubbliche – Progettazione preliminare – Computo metrico –estimativo di massima – Art. 23 D.P.R. 554/1999 &#8211; Riferimento ai prezziari delle Camere di Commercio – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I global services aventi ad oggetto la manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico sono contratti misti di lavori, servizi e forniture e sono pertanto soggetti alla disciplina sui lavori pubblici, anche nel caso che la parte del contratto riguardante la prestazione di servizi e forniture sia economicamente prevalente. Infatti, in base ad una interpretazione a contrario del nuovo testo dell’art. 2, co. 1, L. 109/1994, come modificato dalla L. 62/2005, qualora le prestazioni afferenti ai lavori costituiscano l’oggetto principale dell’appalto, si applicheranno sempre le norme della suddetta legge, a prescindere dalla prevalenza del valore economico rispetto alle prestazioni di servizi e forniture (1).</p>
<p>2. I prezziari di lavori edili predisposti dalle Camere di Commercio rientrano nella categoria dei “prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata”, prevista dall’art. 23 D.P.R. 554/1999. Pertanto i progettisti di opere pubbliche possono ricorrere a tali prezzari in via sussidiaria rispetto ai costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del computo metrico-estimativo di massima del progetto preliminare</p>
<p>___________________________________________<br />
(1) <i>L’art. 2, co. 1 L. 109/1994, come modificato dalla L. 62/2005 (c.d. L. Comunitaria) stabilisce che nei contratti misti si applica la normativa della L. Quadro qualora la percentuale di lavori sia superiore al 50% della totalità delle prestazioni da rendere, salvo il caso che i predetti lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto. L’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n. 3/2005, sulla quale si fondano anche le valutazioni del giudice contabile, ha chiarito che dalla formulazione della norma è possibile desumere una “prevalenza” dei lavori, con conseguente applicazione della L. 109/1994, ogniqualvolta essi rappresentino l’oggetto principale del contratto.  </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA</p>
<p>
</b>composta dai magistrati:<br />
Dr. Vito 		TENORE			Presidente f.f.<br />	<br />
Dr. Luigi 		CASO				Componente<br />	<br />
Dr. Massimiliano 	ATELLI				Componente relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
</b>nel giudizio iscritto al n. 20279 del registro di segreteria su istanza della Procura regionale, contro Fabio <B>XXX</B>, elettivamente domiciliato in Milano, via Turati 7, presso l&#8217;avv. Maria Carla Minieri dalla quale è rappresentato e difeso.</p>
<p>Letti gli atti introduttivi e gli altri documenti di causa.<br />
 Udìti, nella pubblica udienza del 20.9.2005, il relatore dr. Massimiliano Atelli, l’avv. Maria Carla Minieri, e il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dr. Domenico Spadaro. <br />
<b></p>
<p align=center>Premesso che:
</p>
<p>
</b>&#8211; con atto di citazione depositato in data 26.6.2003, la Procura attrice conveniva innanzi a questa Sezione XXX Fabio, nato a Roma il GG.GG.GGGG, già dirigente responsabile della direzione provinciale INPDAP di Milano e poi direttore generale del compartimento della Lombardia, deducendo che, sulla scorta di indagini effettuate dall&#8217;INPDAP e dalla Procura della Repubblica di Milano e delle confessioni rese dall’interessato, era emerso che il convenuto aveva percepito da Luciano YYY la somma complessiva di euro 903.799,57, tramite versamenti mensili di costante importo dal 1998 al 2000 e fruito della disponibilità di una vettura di ingente valore ad altri intestata, al fine di compiere &#8211; in qualità di Pubblico Ufficiale nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni &#8211; atti contrari ai doveri d&#8217;ufficio, con riferimento a numerosi contratti di appalto per lavori di ristrutturazione, di pulizia e di manutenzione di stabili di proprietà dell&#8217;ente, affidati dall&#8217;lnpdap o dalla TTT s.p.a. per conto dell&#8217;lnpdap ad imprese facenti capo alla famiglia YYY,<br />
&#8211; secondo la Procura attrice: a<i>)</i> la condotta del convenuto di seguito descritta avrebbe arrecato un ingente danno erariale diretto con riferimento agli stabili Inpdap di via Circo e via Crespi, quantificabile &#8211; per come risultante dalle perizie eff<br />
&#8211; l&#8217;attrice Procura Regionale – quantificando nella misura del 90 % l’incidenza causale dei comportamenti del convenuto nella causazione dei riferiti danni – ne chiedeva dunque la condanna al pagamento della somma di euro 1.662.428,89, oltre rivalutazione<br />
&#8211; dietro istanza della Procura Regionale, con decreto del 12.3.2003 il Presidente della Sezione giurisdizionale regionale autorizzava il sequestro conservativo &#8211; rinnovato con decreto del 10.4.2003 &#8211; nei confronti del XXX, sino alla concorrenza di euro 1.<br />
&#8211; in ordine ai fatti per cui è causa, secondo la ricostruzione fattane dalla Procura attrice, nel 1995, l’intero patrimonio immobiliare nazionale dell’INPDAP è stato ripartito su base territoriale in 16 lotti, uno dei quali corrispondente all’area geograf<br />
&#8211; secondo la prospettazione accusatoria, i comportamenti addebitabili all’odierno convenuto riguardano alcuni fabbricati di proprietà dell’INPDAP, che nel periodo 1997-2001 vennero sottoposti ad interventi di ristrutturazione; in particolare, le relazioni<br />
&#8211; nel caso dell’immobile sito in via Circo, dalla summenzionata relazione ispettiva risulta che, per quanto si trattasse di immobile destinato ad uso strumentale, come tale estraneo alla convenzione anzidetta per espresso disposto di questa, con cinque di<br />
&#8211; al XXX è stata applicata dal Tribunale di Milano, con sentenza di patteggiamento n. 787 dell’8.4.2003, la pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione, per turbativa d’asta e corruzione propria in concorso con altri, per aver compiuto atti contrari ai doveri d<br />
&#8211; dalle relazioni del 13.5.2002 e del 7.11.2002, si evince che: la convenzione stipulata fra TTT s.p.a. e gli organi centrali dell’INPDAP comportava l’affidamento alla prima della gestione di una parte del patrimonio immobiliare di proprietà del secondo e<br />
&#8211; tuttavia, dalle richiamate relazioni si trae che la metodologia seguita sarebbe stata in concreto la seguente: in disparte i casi in cui venne svolta la c.d. gara informale, una volta ravvisata l’esigenza di effettuare un intervento, TTT s.p.a. comunica<br />
&#8211; tale affidamento sarebbe stato realizzato direttamente dalla società mandataria, cioè da TTT s.p.a, nel caso dell’immobile di via Circo, mentre nel caso dell’immobile di via Crespi l’INPDAP avrebbe provveduto in proprio alla stipulazione del contratto e<br />
&#8211; ricostruendo, in estrema sintesi, le dazioni illecite per le quali al convenuto, per i fatti per cui è causa, è stata applicata su richiesta la pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione dal giudice penale sono state effettuate dal YYY, cioè dal titolare del<br />
&#8211; per la Procura regionale sarebbero addebitabili al convenuto nella vicenda che in questa sede rileva comportamenti violativi tanto della normativa in materia di lavori pubblici [dal perfezionamento della volontà contrattuale al ricorso a procedure conse<br />
&#8211; con memoria depositata in data 1.6.2004 si costituiva il convenuto, deducendo:<br />
a) che la convenzione fra INPDAP ed TTT è stata stipulata dagli uffici centrali dell’ente previdenziale, e non già dagli uffici diretti dal convenuto;<br />
b) che, per il suo ruolo, il convenuto non si sarebbe potuto esimere dai pagamenti ponentesi in relazione di corrispettività, alla luce della convenzione anzidetta, con le prestazioni effettuate dalle imprese esecutrici degli interventi;<br />
c) che i prezzi applicati agli interventi effettuati rientrerebbero in un prezziario reso parte integrante della convenzione stipulata e, come tale, frutto della libera determinazione delle parti contraenti, dal quale il convenuto non avrebbe dunque avuto la possibilità di discostarsi;<br />
d) che, secondo le stesse risultanze della perizia resa dall’ing. Mirra, i lavori contestati erano comunque da considerare quantomeno opportuni, se non indispensabili;<br />
e) che la contestata omissione di controlli da parte del convenuto sarebbe infondata, perché per l’ampiezza e le caratteristiche del patrimonio immobiliare dell’INPDAP occorrerebbero controlli di tipo tecnico, quali effettuabili solamente da uffici e personale specializzati, che si assumono non rientranti nella competenza del convenuto né sotto il profilo dell’istituzione, né sotto quello della dotazione delle risorse occorrenti;<br />
f) che, per quanto in specie attiene all’asserita violazione delle regole dell’evidenza pubblica, essa – ove pure ritenuta sussistente &#8211; non potrebbe ex se costituire fonte di danno erariale;<br />
g) che non sarebbero state fornite adeguate indicazioni probatorie idonee a supportare la contestazione del carattere di somma urgenza dei lavori effettuati;<br />
h) che la Procura attrice avrebbe sovrastimato l’apporto causale del convenuto nell’ambito dei molteplici fattori di ordine organizzativo provvisti nella specie di rilevanza eziologia,<br />
i) che sfornito di prova sarebbe anche l’asserito danno all’immagine dell’INPDAP,<br />
l) che, infine, il convenuto avrebbe già versato a titolo riparatorio all’INPDAP oltre 360.000 euro,<br />
&#8211; agli atti di causa è acquisito fra gli altri il verbale di interrogatorio in sede penale del YYY del 27.3.2002 (h 10.55), dal quale risulta l’affermazione dell’interrogato secondo la quale – nel periodo 1999-2000 – la proprietà INPDAP aveva ripreso le r<br />
&#8211; nello stesso verbale, in fine, l’interrogato afferma che dall’inizio del 2001 TTT non aveva più un ruolo di mediazione nei pagamenti dei fornitori, e che – anche per i lavori che detta società poteva gestire in autonomia per conto dell’ente pubblico – g<br />
&#8211; nel verbale di interrogatorio in sede penale del YYY del 15.10.2002 (h 16.00), risulta che l’interrogato ha affermato che la ZZZ s.r.l. sarebbe stata costituita su sollecitazione del convenuto, con l’intesa che quest’ultimo gli avrebbe fatto affidare de<br />
&#8211; nello stesso verbale, risulta altresì l’affermazione del YYY secondo la quale le dazioni illecite effettuate a beneficio del XXX avrebbero riguardato una parte soltanto dei contratti affidati a ZZZ s.r.l., e in particolare quelli affidatigli direttament<br />
&#8211; all’udienza del 23.6.2004, il P.M. si richiamava agli atti del processo penale e alle perizie tecniche depositate, identificando il danno nelle maggiori somme sborsate sia in ragione delle anomale tecniche di aggiudicazione utilizzate sia in rapporto al<br />
&#8211; con ordinanza del 23.6.2004, il Collegio, ritenuto che, ai fini del decidere, fosse opportuno un approfondimento istruttorio in ordine alla procedure di affidamento in concreto seguite e al ruolo in esse avuto dal XXX e da TTT s.p.a., disponeva l’acquis<br />
&#8211; con atto depositato in data 4.3.2005, la Procura regionale provvedeva al deposito della documentazione richiesta dal Collegio, fatta eccezione per:<br />
1) il contratto, relativo all’immobile di via Circo, che sarebbe dovuto intercorrere fra la TTT s.p.a e la ZZZ s.r.l., in quanto – secondo ciò che si ricava dalla nota INPDAP del 25.2.2005 – non risulterebbe essere stato neppure stipulato;<br />
2) parte della documentazione relativa all’immobile di via Crespi, concernente in particolare la c.d. GARA 2, in quanto – secondo ciò che si ricava dalla già citata nota INPDAP del 25.2.2005 – non risulterebbe reperibile presso gli uffici INPDAP;<br />
&#8211; dalla documentazione depositata si evince che la metodica utilizzata per gli affidamenti è stata in concreto la seguente:<br />
&#8211; nel caso dell’immobile di Via Circo (ricadente al di fuori della convenzione stipulata in data 28.4.1997 fra INPDAP ed TTT s.p.a., in quanto destinato ad uso strumentale), TTT s.p.a. non avrebbe espletato alcuna gara informale, affidando direttamente al<br />
&#8211; nel caso invece dell’immobile di Via Crespi (rientrante nell’ambito di applicazione della succitata convenzione: v. all. A, pag. 44), la TTT s.p.a. risulta in atti aver espletato, in nome e per conto dell’INPDAP, distinte gare d’appalto informali (nell’<br />
&#8211; con memoria depositata in data 15.7.2005, la difesa del XXX insisteva in via principale per l’assoluzione del convenuto, ribadendo l’estraneità di questi rispetto alla relazione fra TTT s.p.a. e ZZZ s.r.l., nell’ambito della quale – e a partire dalla su<br />
&#8211; all’udienza del 20.9.2005 il procuratore regionale insisteva per la condanna evidenziando che:<br />
1) l’immobile di via Circo era destinato ad uso strumentale, e come tale si situava al di fuori del perimetro applicativo della convenzione stipulata fra INPDAP ed TTT s.p.a.;<br />
2) l’artificioso frazionamento del complessivo intervento in distinti lotti era preordinato a creare le condizioni perché ciascuno di essi rimanesse al di sotto della soglia comunitaria;<br />
3) l’immobile di via Crespi rientrava nella categoria B e C, sicché per i relativi lavori sarebbe occorsa l’autorizzazione dell’INPDAP, che invece è mancata, con ciò che ne consegue anche in punto di mancati controlli;<br />
4) in ogni caso, era mancata in concreto la situazione di “somma urgenza” che come noto consente il ricorso a procedure snelle e largamente deformalizzate,<br />
&#8211; di contro, l’avv. Minieri contestava che TTT s.p.a. fosse tenuta, nella specie, a fare applicazione della normativa in materia di lavori pubblici, giusta la sua qualità di società per azioni di diritto privato con fine di lucro, aggiungendo che la periz<br />
si svolgono i seguenti motivi in <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
</b>1. Non essendovi questioni preliminari da esaminare, nel merito si espone quanto segue. <br />
Può pacificamente affermarsi che i fatti di causa, nella loro materiale sussistenza, salva ogni diversa valutazione giuridica da parte di questa sezione giurisdizionale della Corte dei conti, siano quelli accertati nella sentenza di patteggiamento emessa dal tribunale di Milano, in data 8.4.2003, n. 787, a seguito di rito abbreviato, nei confronti dell’odierno convenuto.<br />
Ovviamente, l&#8217;efficacia di tali pronunce è limitata agli elementi indicati al primo comma dell&#8217;art.651 c.p.p. (accertamento della sussistenza del fatto; della sua illiceità penale; della sua commissione da parte dell&#8217;imputato), dovendosi, invece, questa Corte farsi integralmente carico dell&#8217;accertamento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile (danno erariale, nesso causale, colpa grave), conseguenti ai fatti accertati in sede penale.<br />
Tali conclusioni sono necessariamente conseguenti al chiaro disposto dei commi 1 e 2 dell&#8217;art.651 c.p.p. La prima norma statuisce l&#8217;efficacia delle sentenze penali di condanna, nei giudizi civili ed amministrativi “di danno”, con particolare riferimento a quelli aventi ad oggetto “le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile”. È innegabile che il presente giudizio rientri nel novero di quelli amministrativi di danno di cui parla la citata norma. Parimenti innegabile, in quanto espressamente chiarito dal comma 2, è il riconoscimento della medesima efficacia (con riferimento alla tipologia sia dei fatti accertati, sia dei giudizi in cui tale efficacia si dispiega) in capo alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.<br />
Conseguentemente, deve ritenersi provato che il convenuto abbia commesso i fatti integranti il reato di corruzione, così come accertati nella citata sentenza penale e posti a fondamento dell&#8217;azione di responsabilità proposta dalla Procura regionale.<br />
Venendo all&#8217;esame degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del convenuto, è indubbia la sussistenza del relativo elemento soggettivo, <i>sub specie</i> di dolo, atteso che il reato dal medesimo commesso è di natura dolosa.<br />
2. Quanto al danno erariale, valga quanto segue.<br />
Nella specie, la convenzione fra INPDAP ed TTT s.p.a stipulata dagli uffici centrali dell’ente previdenziale dava vita, giusta il suo contenuto, ad un contratto di <i>global service</i>, figura ormai da tempo nota anche nel nostro Paese alla pratica dei rapporti commerciali e all’esperienza giurisprudenziale.  <br />
Premesso che la figura del <i>global service</i> può in concreto declinarsi in forme assai diverse fra di loro, tanto che non ne esiste una definizione ufficiale, questa particolare tipologia contrattuale consente, nell’ambito di un sistema complesso di gestione immobiliare, di esternalizzare i processi manutentivi, i quali possono comprendere una serie di attività (organizzative, di programmazione, esecutive…), che il committente è tenuto ad individuare nella fase di definizione degli <u>obiettivi</u>. <br />
Secondo le classificazioni convenzionali in uso in ambito aziendalistico, con specifico riferimento al c.d. <i>real estate management</i>, il contratto di <i>global service</i> tende a ricomprendere in sé, più spesso, attività riconducibili al <i>building management</i>, al <i>property management</i> e all’<i>asset management</i>, anche se variabilmente combinate fra di loro.  Ribadito che va escluso ogni carattere di tassatività nelle classificazioni al riguardo in uso, le attività più ricorrenti in un contratto di <i>global service</i> possono essere: <br />
anagrafica quali-quantitativa del patrimonio immobiliare;<br />
monitoraggio costante dello stato fisico e prestazionale degli immobili gestiti;<br />
pianificazione temporale degli interventi manutentivi;<br />
progettazione esecutiva degli interventi più onerosi;<br />
esecuzione operativa degli interventi;<br />
gestione delle banche dati su <u>supporto informatico</u>;<br />
report statistici sia di tipo operativo che amministrativo;<br />
analisi dei dati a consuntivo. <br />
Tutto ciò premesso, ai fini del presente giudizio, assume evidentemente rilevanza la natura giuridica dello specifico contratto di <i>global service</i> stipulato fra INPDAP ed TTT s.p.a. <br />
In proposito, va detto – fermo restando che siffatta natura è funzione del concreto atteggiarsi di ciascun regolamento di interessi quale risultante dal testo del contratto predisposto dalle parti nei singoli casi – che sebbene la questione sia oggetto di dibattito in dottrina, sin dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso si è affermato, nella giurisprudenza del giudice amministrativo, l’indirizzo incline a ricondurre tendenzialmente la tipologia contrattuale in discorso alla figura dell’appalto di lavori pubblici.<br />
In particolare, sin dal 1999 (il che non costituisce certo circostanza irrilevante in rapporto alla tempistica di svolgimento delle vicende qui oggetto di giudizio), il Consiglio di Stato ha affermato che costituisce appalto di lavori pubblici e non di servizi quello con cui un ente pubblico “<i>affida ad un&#8217;impresa edile la gestione tecnico-manutentiva del patrimonio immobiliare comunale, le altre prestazioni imposte all&#8217;aggiudicataria, comprese la formazione di un&#8217;anagrafe informatizzata di tutte le unità abitative di proprietà comunale, essendo meramente strumentali alla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste ultime e richieste solo perché la p.a. non è in grado di valutarne la consistenza e di programmare da sola gli interventi necessari, fermo restando che il termine &#8220;gestione&#8221;, equivalente all&#8217;amministrazione del patrimonio, non significa null&#8217;altro, nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto, che la pura e semplice programmazione di siffatti interventi</i>” (così, Consiglio Stato sez. V, 11.6.1999, n. 630; ma v. anche Cons. Stato, sez. VI, 16.12.1998, n.1680 e sez. V, 4.5.2001, n. 2518).<br />
In termini non dissimili, la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, IV, n. 537 del 2005) ha osservato che « l’art.3 del D.l.vo n. 157/95, nella versione aggiornata con l’art. 3 del D.L.vo n. 65/2000 ha disposto che nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della L.n. 109/94 qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.<br />
Già nel vigore della precedente versione dell’art. 3 del D.L.vo n. 157/95 ai fini della qualificazione come appalto di servizi era prevista la concomitanza di tutte e tre le condizioni indicate dalla norma (funzione accessoria dei lavori rispetto ai servizi; importo dei lavori inferiore al 50% del totale; non costituzione di oggetto principale dell’appalto). Di talché veniva affermato, in dottrina, che la funzione principale dei lavori comportava l’applicazione della disciplina sui lavori anche in caso di subvalenza economica degli stessi».<br />
Ha nell’occasione aggiunto il giudice amministrativo di appello che “giova alla interpretazione indicata la previsione dell’art. 2 comma 1 lett. l) del D.P.R. n. 554 del 1999, contenente regolamento di esecuzione della legge quadro sui lavori pubblici, che, in sede di definizione del concetto di manutenzione, parla di “combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto”, con ciò individuando nel contratto di manutenzione un’attività intesa prima a definire le esigenze del committente e, poi, ad eseguire gli interventi necessari a restituire funzionalità all’immobile e agli impianti”, dal che discende la qualificazione come di appalto di lavori pubblici ai sensi della L.n. 109/94 e successive modificazioni che non viene esclusa dalla “presenza all’interno dell’appalto di prestazioni di segno diverso, aventi rilievo quantitativo o funzionale minoritario rispetto alle prestazioni qualificabili come lavori ovvero natura strumentale rispetto all’attività manutentiva vera e propria”.<br />
Del resto, l’art. 2, comma 1, della l. n. 109 del 1994 è assolutamente chiaro (e in astratto sarebbe anche autosufficiente, per quanto qui interessa) nello specificare che “ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di (…) manutenzione di opere ed impianti…”. <br />
Il Collegio ritiene di condividere l’impostazione fatta propria dal giudice amministrativo, in particolare alla luce dello schema legale del contratto “misto” di lavori, servizi e forniture, da intendersi in senso conforme alla normativa comunitaria, prima ancora che a quella di diritto interno (di fronte alla cui eventuale difformità rispetto alla prima questo Giudice non potrebbe in nessun caso esimersi dall’effettuarne la disapplicazione, sulla scorta del costante insegnamento della Corte di Giustizia, ribadito di recente con sent. del 9.9.2003, in causa C-198/01).<br />
Vale rammentare, in proposito, che la figura dell’appalto “misto” con prevalenza di lavori pubblici è nel diritto interno disciplinata dall’art. 2, comma 1, della l. n. 109 del 1994 (e, di riflesso, dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), la quale è stata di recente modificata, sul punto, con la l. n. del 2005, per effetto delle pressioni esercitate dalle autorità comunitarie.<br />
Prima della modifica, le norme sopraindicate prevedevano l’applicazione delle norme della legge quadro sui lavori pubblici (sia nel caso di contratti misti di lavori, forniture e servizi, sia nel caso di contratti di forniture e/o di servizi anche quando comprendano lavori accessori rispetto alle altre prestazioni), qualora i lavori avessero assunto rilievo economico superiore al 50 per cento. In tal modo, il legislatore italiano aveva chiaramente indicato quale dovesse essere il criterio da utilizzare per individuare la prestazione economica prevalente, al fine di stabilire quale normativa dovesse applicarsi in caso di appalti a componente mista di prestazioni: la prestazione economicamente più rilevante (in senso oggettivo) assumeva carattere assorbente, determinando l’assoggettamento del contratto alla propria disciplina di riferimento.<br />
Rispetto a siffatto modello regolamentare, tuttavia, con procedura d’infrazione 2001/2182 ex articolo 226 del Trattato, la Commissione Europea ha formulato, fra gli altri, alcuni rilievi circa la compatibilità con il diritto comunitario, ponendo in particolare l’accento proprio sul criterio da utilizzare per individuare la normativa da applicarsi negli appalti che comprendono tanto una esecuzione di lavori, quanto una prestazione diversa (forniture e/o servizi).<br />
In particolare, la Commissione Europea ha contestato l’utilizzo esclusivo del predetto criterio (riferito cioè all’incidenza percentuale sul valore economico globale), ricordando che il diritto comunitario ha sempre considerato “l’oggetto principale del contratto” quale parametro di riferimento per la determinazione delle regole applicabili agli appalti misti. Sicché, ha osservato la Commissione, la prevalenza economica della componente dei lavori rispetto alle altre prestazioni (servizi e/o forniture) non implica necessariamente che un appalto possa essere qualificato come appalto pubblico di lavori, qualora questi ultimi siano accessori e non costituiscano l’oggetto principale dell’appalto. <br />
Ciò perché, è stato infatti rilevato, all’individuazione dell’oggetto principale in un appalto misto concorrono, tra gli altri, non solo la rilevanza economica delle singole prestazioni, ma anche la connotazione dell’accessorietà o meno della componente lavori rispetto alle altre prestazioni, e viceversa.<br />
Ora, fra le modifiche apportate nel corso del 2005 alla l. n. 109 del 1994 vi è anche la sostituzione dell&#8217;<u>art. 2, comma 1,</u> della <u>legge n. 109/1994 e s.m.,</u> con il seguente testo «nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest&#8217;ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all&#8217;oggetto principale dedotto in contratto». <br />
Secondo la determinazione dell&#8217;Autorità sui lavori pubblici n. 3 del 6 aprile 2005, “tale disposizione recepisce, dunque, le indicazioni della Direttiva n. 18/2004/CE, sebbene non contenga alcuna precisazione in ordine al significato da attribuire al criterio della «accessorietà», sicché per comprenderlo occorrerà fare riferimento a quanto disposto dalla Direttiva stessa”.<br />
In sede di analisi delle nuove norme (all’epoca dell’adozione della summenzionata determinazione, ancora in itinere), l’Autorità ha più specificatamente affermato che “può osservarsi quanto segue:<br />
la normativa sui lavori pubblici troverà applicazione qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento rispetto al valore dell&#8217;appalto;<br />
la normativa de qua, ai sensi della nuova e futura versione dell&#8217;<u>art. 2, comma 1,</u> <u>legge quadro,</u> non sarà applicabile quando i lavori rivestono carattere accessorio ossia (ai sensi della <u>direttiva n. 18/2004</u>) quando «costituiscono solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio». Sicché troverà applicazione la normativa su servizi o forniture anche qualora i lavori, accessori nel senso appena esplicato, siano di valore economico superiore a questi ultimi”. <br />
Infine, l’Autorità ha aggiunto, significativamente, “ma ragionando al contrario, può altresì ammettersi l&#8217;applicazione della normativa sui lavori pubblici ove i lavori stessi «caratterizzino» l&#8217;appalto (in quanto costituenti l&#8217;oggetto principale dello stesso) e (poiché la norma nulla dispone al riguardo), può aggiungersi, anche se di valore inferiore rispetto a quello di servizi e forniture”.<br />
Alla luce di quanto sopra precede, il Collegio ritiene che la convenzione fra INPDAP ed TTT s.p.a stipulata dagli uffici centrali dell’ente previdenziale integri, giusta il suo contenuto, un contratto di <i>global service</i> classificabile come appalto misto assoggettato alla disciplina, comunitaria e di diritto interno, dei lavori pubblici. E questa conclusione il Collegio ritiene di dover tenere ferma anche alla luce del complessivo testo dell’art. 2, comma 1, della l. n. 109 della 1994 vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, il quale, per quanto qui rileva, in forza del consolidato principio del primato del diritto comunitario su quello interno, va quindi <i>in parte qua</i> (limitatamente cioè all’art. 2, comma 1, seconda parte, l. n. 109 del 1994) disapplicato.   <br />
Secondo una giurisprudenza costante e consolidata della Corte di giustizia, i giudici nazionali hanno infatti l’obbligo di applicare il diritto comunitario e di disapplicare le disposizioni del diritto nazionale eventualmente contrastanti, quale logica conseguenza del primato applicativo del diritto comunitario. Nella sentenza Simmenthal (sent. 9.3.1978,<i> </i>in causa 106/77), in particolare, la Corte ha osservato al riguardo che il giudice nazionale deve dare applicazione al diritto comunitario «(…) disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria (…)» . <br />
Più in dettaglio, il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia del diritto comunitario «disapplicando all’occorrenza, <i>di propria iniziativa</i>, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»<br />
E, come è stato ulteriormente precisato, con specifico riferimento al problema della disapplicazione di norme di diritto interno in materia penale, il giudice nazionale è tenuto ad astenersi “dall&#8217;applicare qualsiasi norma di diritto interno, di qualunque natura, che si riveli” contraria al diritto comunitario.<br />
3. Inconferente risulta, in questo contesto, il riferimento operato nelle deduzioni difensive alla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 778 del 1999, ove può leggersi che “<i>nella specie l&#8217;Inpdap, le cui funzioni sono l&#8217;erogazione di trattamenti previdenziali e pensionistici ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, conferendo l&#8217;incarico di gestire una parte del suo patrimonio immobiliare alla società TTT, non ha ad essa trasferito i poteri concernenti i suoi fini istituzionali, ne&#8217; affidato l&#8217;esercizio di un servizio pubblico, ma ha assegnato il compito di espletare una complessa attività di natura esclusivamente privata (riscossione canoni, instaurazione dei giudizi contro gli inquilini morosi, perfezionamento e rinnovo dei contratti di locazione delle unità immobiliari ecc.) del tutto estranea alla materia oggetto dei provvedimenti concessori</i>”.<br />
Siffatta decisione potrebbe infatti rilevare, ai fini del presente giudizio, se anche nella vicenda per cui qui è causa l’INPDAP si fosse limitata ad assegnare ad TTT s.p.a. “<i>il compito di espletare una complessa attività di natura esclusivamente privata (riscossione canoni, instaurazione dei giudizi contro gli inquilini morosi, perfezionamento e rinnovo dei contratti di locazione delle unità immobiliari ecc.)…</i>”.<br />
Così, tuttavia, non è.<br />
Nella specie, infatti, con riferimento all’immobile di via Crespi, TTT s.p.a. ha senza dubbio svolto – in nome e per conto dell’INPDAP – la funzione (pacificamente di natura pubblica) di stazione appaltante, svolgendo in proprio la c.d. gara informale e provvedendo persino all’aggiudicazione.  <br />
Sennonché, così facendo, trattandosi nella specie – come si è specificato alla luce dello schema legale del contratto “misto” di lavori, servizi e forniture &#8211; di appalto di lavori pubblici (<i>rectius</i>, regolato, in quanto “misto” con prevalenza di lavori, dalla normativa di diritto comunitario e interno concernente i lavori pubblici), è stata platealmente violata la previsione di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 109 del 1994, la quale – già all’epoca dei fatti qui in contestazione – prevedeva che “le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettera <i>b</i>) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l&#8217;espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici”.<br />
Del resto, lo specifico contratto di <i>global service</i> stipulato fra INPDAP ed TTT s.p.a. non prevede nulla di simile.<br />
Si tratta dunque di una violazione diretta e inequivoca della legislazione vigente all’epoca dei fatti – come puntualizzato nell’atto di citazione &#8211; “in materia di lavori pubblici, per ciò che riguarda le procedure di gara…” (pag. 9), che vale senz’altro a confortare l’addebito a titolo di dolo del comportamento criminoso già acclarato dal giudice penale. Ed è in un quadro circostanziale dominato da questa eccezionale forma di illegittimità che si contestualizzano anche le ulteriori censure inerenti la trasgressione del divieto di frazionamento in più lotti dell’intervento e il travalicamento dei limiti di competenza per valore fissati per la dirigenza dell’ente con atti interni. <br />
4. Né, in senso contrario all’affermazione della responsabilità del convenuto, ha pregio la deduzione difensiva (pp. 6 e 7 della memoria depositata in data 1.6.2004) concernente l’inconferenza del riferimento, nell’atto di citazione, al prezzario predisposto dalla Camera di commercio di Milano.<br />
In merito, il Collegio osserva che la deduzione difensiva solleva in sostanza la questione del se, in materia di appalti pubblici, e in specie di appalti di lavori, siano rinvenibili indicatori provvisti di un sufficiente grado di attendibilità, anche agli effetti della valutazione della legittimità dei comportamenti attuativi (e, di riflesso, delle responsabilità che eventualmente ne derivino). <br />
Al quesito va data risposta affermativa, alla luce del diritto interno di settore.<br />
In particolare, militano in questo senso le indicazioni contenute nella Legge Quadro in materia di lavori pubblici (n. 109 del 1994) e nel relativo Regolamento d’attuazione (D.P.R. 554 del 1999). <br />
Per un verso, infatti, l’art. 4, comma 4, della Legge Quadro stabilisce che l’Autorità “predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento”, fra l’altro, “allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera <i>b</i>)”. <br />
Per altro verso, l’art. 4, comma 16, da ultimo richiamato, assegna all’Osservatorio allocato presso l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici il compito, fra gli altri, di determinare “annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione”.<br />
Da ultimo, l’art. 23 del D.P.R. n. 554 reca la prescrizione – rivolta ai responsabili del progetto preliminare – di redigere un calcolo sommario della spesa, applicando alle quantità caratteristiche delle opere e dei lavori i corrispondenti “costi standardizzati” determinati dall’Osservatorio, specificando che, in loro assenza, si applicano parametri desunti da interventi simili o si redige un computo metrico estimativo di massima con prezzi unitari “ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell&#8217;area interessata”.<br />
In proposito, va aggiunto che, come è stato osservato nella Relazione generale del Gruppo di studio designato dal Consiglio dell’Autorità, “è ormai generalmente acquisito come l’impiego dei “costi standardizzati” riguardi da un lato, la “… rilevazione degli scostamenti (verifica di congruità) e, dall’altro, le modalità di redazione del calcolo sommario di spesa (stima preventiva)”. La prima è ovviamente riferita al “consuntivo dei lavori” ed è quindi correlata con la fase di collaudo, mentre la seconda attiene al “progetto preliminare”“.<br />
Alla luce di quanto precede, se è vero che eventuali scostamenti da (prezzi unitari ricavati da) “prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell&#8217;area interessata” non hanno dignità legislativa, è anche vero che ciò rileva unicamente in rapporto alle specifiche attribuzioni intestate dalla legge all’Autorità (art. 4 della l. n. 109), non già in termini assoluti. Viceversa, l’art. 23 del D.P.R. n. 554 prevede positivamente il ricorso in materia di lavori pubblici – in specie, ai fini del calcolo sommario di spesa che compone il progetto preliminare (art. 18, comma 1, lett. g, del succitato D.P.R.) &#8211; a “prezziari o listini ufficiali vigenti nell&#8217;area interessata”, ancorché in via sussidiaria rispetto ai costi standardizzati di cui si è detto. Per tal via, la possibilità di ricorrere a detti “prezziari o listini ufficiali” è ammessa in modo generalizzato (del resto, essi sono richiamati – sì da poter operare in via integrativa persino nel caso di specie – nella stessa convenzione stipulata fra INPDAP ed TTT s.p.a.: v. ad es. punto 19 dell’atto aggiuntivo del 22.12.2000).<br />
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il prezzario predisposto e diffuso dalla Camera di commercio, al quale si rifà l’atto di citazione, rientri fra i “prezziari o listini ufficiali vigenti nell&#8217;area interessata” di cui all’art. 23 del Regolamento d’attuazione della l. n. 109 del 1994, dai quali devono per legge ricavarsi i prezzi unitari da utilizzare per il computo metrico-estimativo di massima. Né potrebbe seriamente dubitarsi dell’ “ufficialità” di simili prezzari, giusta la natura – per consolidato orientamento giurisprudenziale &#8211; di ente pubblico non economico delle Camere di commercio predisponenti (Cass., SS.UU., sent. nn. 60389 del 2002 e 21503 del 2004).<br />
Le medesime conclusioni, per ragioni analoghe, ancorché non identiche, si impongono, secondo il Collegio, per il prezzario edito dalla Casa editrice DEI – Tipografia del Genio civile di Roma, utilizzato dall’ing. Mirra – unitamente a quello predisposto dalla Camera di Commercio di Milano – ai fini della stesura delle perizie (pp. 6 e 8, per l’immobile di via Circo; pp. 8 e 10, per l’immobile di via Crespi) dalle quali la Procura attrice ha ricavato la quantificazione del danno erariale per cui è causa. Del resto, il carattere “ufficiale” dei prezzari cui ha riguardo l’art. 23 del D.P.R. n. 554 non deve derivare necessariamente dalla qualità di soggetto pubblico del predisponente, potendo contraddistinguere anche prezzari diffusamente in uso (e in questo senso, “vigenti”) predisposti da soggetti di diritto privato. <br />
Ancora, in senso contrario alla dedotta (pretesa) inconferenza di simili prezzari sta la considerazione che essi sono sì idonei ad influire sul (solo) calcolo sommario di spesa che compone il progetto preliminare (art. 23 del D.P.R. n. 554), in luogo eventualmente dei costi standardizzati determinati dall’Autorità, ma &#8211; nonostante l’intrinseco grado di approssimazione del valore nel quale quel calcolo sommario esita – la precisa rilevanza giuridica di questo è, indirettamente ma univocamente, dimostrata dall’attenzione che il legislatore mostra proprio per gli scostamenti dal parametro destinato a influire in via prioritaria su detto calcolo (art. 4, comma 4, della l. n. 109).<br />
Ne consegue, ai fini del presente giudizio, che – pur non essendo l’unico parametro utile (a titolo esemplificativo si pensi, evidentemente, ai costi standardizzati rilevati dall’Osservatorio allocato presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) &#8211; il prezzario dei lavori edili predisposto e diffuso dalla Camera di commercio di Milano deve ritenersi, per interventi realizzati nel capoluogo lombardo, un attendibile e plausibile punto di riferimento. Naturalmente, esso ha una valenza di tipo indicativo, coerente con la previsione legislativa che ne rende necessitato l’uso, in via sussidiaria rispetto ai costi standardizzati di cui all’art. 4 della l. n. 109 del 1994, ai fini del calcolo sommario di spesa che compone il progetto preliminare. In ragione della sua indicatività, esso si presta ad orientare la valutazione equitativa cui il giudice sia, come nella specie, chiamato a compiere ex art. 1226 c.c.<br />
5. Nel (solo) caso dell’immobile di via Circo, come risulta (pp. 3 e 4) dalla perizia dell’ing. Mirra (perizia integralmente richiamata dall’atto di citazione, unitamente a quella dal medesimo autore redatta con riferimento all’immobile di via Crespi: v. pp. 4 e 11 della domanda attrice), non sono stati rinvenuti computi metrici estimativi elaborati da TTT s.p.a.<br />
Di conseguenza, gli unici documenti riferibili agli interventi effettuati su detto immobile di proprietà INPDAP sono i preventivi prodotti dalla ZZZ s.r.l. alla TTT s.p.a. e da questa trasmessi all’INPDAP medesimo in data 1.12.2000. A tali preventivi si è dichiaratamente rifatta la perizia dell’Ing. Mirra, nel valutare comparativamente i costi degli interventi per cui è causa.<br />
Così stando le cose, non ha pregio la deduzione difensiva secondo la quale la perizia e, per questa via, l’atto di citazione, sarebbero incorsi in un errore metodologico utilizzando come termine di paragone i preventivi prodotti dalla ZZZ s.r.l. piuttosto che le determine dirigenziali del 21.12.1999.<br />
Non solo l’immobile di via Circo, come si è detto, non rientrava nella convenzione stipulata fra INPDAP ed TTT s.p.a., ma la metodologia in concreto seguita ai fini della realizzazione degli interventi (le determine dirigenziali adottate nel dicembre 1999, cui segue dopo quasi un anno la trasmissione da parte di TTT s.p.a. di preventivi di provenienza ZZZ s.r.l.) rendono la vicenda <i>de qua</i> una delle pagine più emblematiche – per spessore e gravità &#8211; del fenomeno della corruzione nel settore degli appalti pubblici in Italia, negli ultimi anni.<br />
In estrema sintesi:<br />
&#8211; attesa l’estraneità dell’immobile di via Circo rispetto all’oggetto della convenzione stipulata in data 28.4.1997, l’INPDAP non poteva affidare a TTT s.p.a. in via diretta gli interventi su di esso;<br />
&#8211; per le medesime ragioni (difetto di presupposti) TTT s.p.a. non aveva titolo a proporsi per la realizzazione di detti interventi prima e a prescindere dall’eventuale esito vittorioso di una procedura di evidenza pubblica condotta in competizione con alt<br />
&#8211; men che meno TTT s.p.a. poteva proporsi indirizzando a INPDAP preventivi di terzi, anziché propri, assumendo così, sin dal principio, una posizione di pura mediazione, dando ad intendere che la materiale esecuzione degli interventi sarebbe stata interam<br />
&#8211; lo schema sopra descritto diverge a tal punto dal rispetto delle norme comunitarie e di diritto interno in materia di lavori pubblici, da denotare nei protagonisti un atteggiamento di sprezzante e irriducibile incuranza del principio di legalità, sin da<br />
Di qui, non soltanto l’atteggiarsi a falso problema della questione del controllo dirigenziale (<i>rectius</i>, del dirigente convenuto nel presente giudizio) sulla regolarità della procedura, ma anche l’inconferenza della contestazione difensiva relativa ai preventivi di ZZZ s.r.l. come termine di raffronto assunto nella redazione della perizia, in luogo delle determine dirigenziali. Non soltanto, infatti, il riferimento a detti ultimi atti risulterebbe improprio, giusta quanto sopra si è osservato in ordine allo scostamento dai parametri da usare – secondo la normativa di diritto interno richiamata &#8211; per il calcolo sommario della spesa, ma nella specie non si è rinvenuta traccia di computi metrici estimativi e/o preventivi anteriori alle determine di che trattasi (né l’attività difensiva ha dimostrato la loro esistenza), mentre ne risultano di posteriori, per il surplus di spesa quantificato nelle perizie dell’ing. Mirra.<br />
In definitiva, anche nello specifico caso dell’immobile di via Circo i criteri utilizzati per quantificare il danno erariale per cui è causa appaiono plausibili e attendibili. <br />
6. Agli effetti della concreta quantificazione del danno erariale, il Collegio ritiene dunque – per le ragioni complessivamente sopra esposte – attendibili le risultanze delle perizie realizzate dall’ing. Mirra, con riferimento agli immobili di via Circo e via Crespi, recepite nell’atto di citazione.<br />
7. Assorbita rimanendo ogni ulteriore e diversa censura, alla luce di quanto precede, il Collegio concorda con la Procura sul fatto che – tenuto conto anche dell’importo della tangente corrisposta &#8211; il danno erariale ammonti nel caso <i>de quo</i> complessivamente ad euro 1.746.720,00 (euro 842.921,46 per la posta di danno diretto ed euro 903,799,57 per danno all’immagine dell’amministrazione) ma ritiene tuttavia che non sia equo porre questa somma interamente a carico dell’odierno convenuto. Considerata la complessa sequenza in cui si è articolata l’eziopatogenesi del danno per cui è causa, infatti, il Collegio ritiene di dover addebitare all’odierno convenuto il 50 % della somma complessivamente stimata dalla Procura attrice.<br />
Con ciò non si vuol dire che siano con sicurezza rinvenibili nella vicenda per cui è causa ulteriori responsabilità e ulteriori responsabili. Tuttavia, se è vero, come risulta dalle dichiarazioni confessorie rese dinanzi al giudice penale (v. verbale di interrogatorio del 15.10.2002, h 16.00), che il XXX sarebbe addirittura l’ispiratore della stessa costituzione della società del YYY che poi effettivamente si aggiudicò le commesse per cui è causa, sarebbe improprio escludere <i>a priori</i> ogni e qualunque ulteriore responsabilità, in specie dei soggetti che, a dispetto della normativa vigente (la l. n. 109 del 1994, ad iniziare dal citato art. 19, comma 3), ebbero un ruolo di primo piano nella sequenza di accadimenti che condussero ai relativi affidamenti.<br />
Ciò premesso, al fine di verificare se fra l’INPDAP e la TTT s.p.a. si sia venuto ad instaurare – giusta quanto sopra esposto &#8211; quel rapporto di servizio che tradizionalmente vale a fondare la giurisdizione di questa Corte, e, in via subordinata, se anche ad TTT s.p.a. (e/o alle persone che per essa agirono) sia addebitabile (dal punto di vista della ricorrenza degli ulteriori elementi richiesti per l’affermazione della responsabilità amministrativa) parte del danno erariale per la vicenda qui esaminata, il Collegio demanda alla Procura regionale lo svolgimento della necessaria istruttoria.  <br />
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene dunque il Collegio di condannare il convenuto al pagamento, in favore dell’INPDAP, della somma di euro 873.360,00, oltre rivalutazione e interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, salva deduzione, in sede esecutiva, delle somme che risultassero già versate in favore dell’ente creditore.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
</b>la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,<br />
<b></p>
<p align=center>condanna</p>
<p>
</b>il convenuto, come identificato in premessa, al pagamento in favore dell’INPDAP della somma di complessivi euro di euro 873.360,00, oltre rivalutazione e interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, salva deduzione, in sede esecutiva, delle somme che risultassero già versate in favore dell’ente creditore. <br />
Si dispone ai sensi dell&#8217;art. 686 c.p.c. la conversione del sequestro effettuato nei confronti del condannato in pignoramento, nei limiti dell&#8217;importo stabilito dalla presente decisione.</p>
<p>Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.9.2005.          <br />
<b><br />
IL PRESIDENTE F.F.	<br />	<br />
</b>Dr. Vito Tenore	<br />	<br />
<B>L’ESTENSORE	<br />	<br />
</B>Dr. Massimiliano Atelli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-23-12-2005-n-804/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.804</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.7387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-12-2005-n-7387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-12-2005-n-7387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.7387</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. CaringellaProvincia di Foggia ed altri (Avv.ti B. Caravita di Toritto, U. Pirro) c. Ministero delle Attività Produttive ed altri (Avv. Stato Ferrante) sul procedimento autorizzatorio unico per la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui alla L.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-12-2005-n-7387/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.7387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Caringella<br />Provincia di Foggia ed altri (Avv.ti B. Caravita di Toritto, U. Pirro) c. Ministero delle Attività Produttive ed altri (Avv. Stato Ferrante)</span></p>
<hr />
<p>sul procedimento autorizzatorio unico per la costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui alla L. n. 55/2002 recante misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. D.L. n.7/2002 (c.d. “sblocca centrali”) – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Ragioni<br />
2. Procedimento amministrativo – L. n 55/2002 – Autorizzazione unica – Principio dell’applicabilità del nuovo regime ai procedimenti in corso  –  Eccezione dell’ultravigenza della normativa precedente – Ragioni<br />
3. Procedimento amministrativo – L. n 55/2002 – Autonomia del procedimento di V.I.A rispetto al procedimento finalizzato ad un’autorizzazione unica – Sussiste<br />
4. Procedimento amministrativo – Energia elettrica – Autorizzazione all’apertura di un impianto – condizione dell’esistenza di un Piano energetico regionale – Non sussiste<br />
5. Procedimento amministrativo – L. 55/2002 – Necessità dell’accordo di Programma tra Sindaco e Presidente della G.R. – Non sussiste<br />
6. Procedimento amministrativo – Esercizio dei compiti e funzioni in materia di Energia elettrica &#8211; Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane – Illegittimità del provvedimenti dei Ministeri, Regione, Comune – Non sussiste – Ragioni<br />
7. Procedimento amministrativo – L.n. 55/2002 – Pronuncia di compatibilità ambientale &#8211;  Necessità dell’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04 delle NTA del PUTT – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 7/2002 (c.d. decreto “sblocca centrali”), convertito con L. n. 55/2002, costituente presupposto e fondamento di avvio dell’iter procedurale per ottenere l’autorizzazione unica alla realizzazione di una centrale elettrica, poiché si limita a prevedere la emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia, nonché per la costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle “regole tecniche” adottate dal gestore nazionale ex art. 3 del d.lgs. n.79/99 (v. Corte Cost. sentenza 6/2004).</p>
<p>2. In mancanza della dichiarazione di completamento della procedura di V.I.A. o di prossimità della conclusione del relativo procedimento da parte del proponente, si applica il regime della L n. 55/2002 imperniato sul modulo dell’autorizzazione unica, indipendentemente dalla maggiore o minore prossimità al traguardo finale dell’iter subprocedimentale relativo alla V.I.A.</p>
<p>3. Il decreto di compatibilità ambientale è provvedimento emanato a seguito di un autonomo iter procedimentale e costituisce condizione imprescindibile per la prosecuzione e favorevole definizione dell’iter autorizzatorio ex lege n. 55/2002.</p>
<p>4. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un impianto per la produzione di energia elettrica non è subordinato all’esistenza di un Piano energetico regionale.<br />
5. Il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica ai sensi della L. n.55/2002  costituisce variante urbanistica in guisa da assorbire sotto ogni profilo l’accordo di programma firmato dal Sindaco e dal Presidente della G.R., l’unica condizione necessaria essendo l’esito positivo della V.I.A.<br />
6. È legittima la delibera regionale che localizza una nuova centrale elettrica, in conflitto con l’Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, il quale indica come criterio di valutazione da utilizzare al fine di verificare “la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali termoelettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale”, quello relativo alla coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo di ciascuna Regione, trattandosi di intervento che trova giustificazione ragionevole nell’esigenza di favorire l’industrializzazione del Mezzogiorno e, più in generale, le esigenze nazionali non traguardabili attraverso una verifica di rispondenza della produzione delle centrali ubicate nelle singole regioni rispetto al mero fabbisogno delle singole regioni atomisticamente intese.<br />
7. L’istruttoria culminata nella pronuncia di compatibilità ambientale della Commissione V.I.A. valuta anche la compatibilità paesaggistica dell’intervento in guisa da assorbire, nella procedura unitaria di cui alla L. 55/2002, il profilo dell’attestazione paesaggistica di cui all’art. 5.04 delle Norme Tecniche di  Attuazione  di uno strumento attuativo locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul procedimento autorizzatorio unico per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui alla L. n. 55/2002 recante misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4230  Reg.Ric.<br />
N.7387/2005<br />
Reg.Dec.<br />
ANNO   2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello  n.  4230/2004  proposto  dalla<br />
 <b>Provincia di Foggia</b>, in persona del Presidente pro tempore della giunta provinciale, nonché dai signori, <b>VITULANO GIOVANNI, NATURALE SEVERINO, VITULANO ARMANDO, VITULANO PASQUALE, VITULANO UGO, GRASSO PIERLUIGI, PACIELLO DONATO, MONTEMITRO MATTEO, CIPRIANI LUIGI, CAMILLO PIETRO, CIPRIANI PIETRO, FLORIO RAFFAELE, SOLENNE ANTONIETTA, NATURALE AMELIA MARIA GESILDA, COTA INCORONATA NADIA, ANTONACCI LIDIA, NATURALE MARIA LUIGIA, IRMICI CIRO FELICE</b>, in qualità di proprietari di terreni limitrofi/confinanti con la centrale e con le opere connesse, rappresentati e difesi dagli avv.ti Beniamino Caravita di Toritto e Umberto Pirro, presso il primo elettivamete domiciliati in Roma alla via di Porta Pinciana, n. 6;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE, MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI, MINISTERO  DELLA  SALUTE</b>,  in persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello  Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>LA <b>REGIONE PUGLIA</b>;<br />
IL C<b>OMUNE DI SAN SEVERO</b>;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>MIRANT ITALIA s.r.l.</b>, rappresentaa e difesa dagli Avv.to Aldo Loiodice, Maria Grazia Lanero e Benedetto G. Carbone;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 21 gennaio 2004, n. 171;</p>
<p>Visto il ricorso con i rispettivi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione delle pari sopra specificate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti  a  sostegno  delle  rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005  relatore il Consigliere Francesco Caringella, e uditi altresì l’avv.to CARAVITA DI TORITTO, l’avv.to CARBONE, l’avv.to LOIODICE e l’avv.to dello Stato FERRANTE;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Espongono gli appellanti che  in data 17/07/2000 la Società Southern Company &#8211; Italia S.r.l. ha elaborato il progetto preliminare del sito per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato da ubicarsi nel territorio del Comune di San Severo (inizialmente in località Masseria Colavecchia &#8211; foglio 148 &#8211; e, successivamente, in località Masseria Ratino &#8211; foglio 110, p.lle nn. 82 e 83 &#8211; v. a tal proposito nota Comune di San Severo 18/10/2002, prot. n. 21706, All. A).<br />
In data 3/08/2000 il soggetto proponente ha presentato al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto alimentato a gas naturale della potenza di circa 400 MW da ubicare nel territorio del Comune di San Severo e, contestualmente, ha comunicato al Ministero dell’Ambiente ed ad altri enti coinvolti (v. Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di San Severo), di aver avviato lo studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione del suddetto impianto, ai sensi del D.P.C.M. 27/12/1988 (All. IV).<br />
In data 17/04/2001 la predetta Società ha comunicato alle Autorità interessate di aver mutato la propria denominazione in “Mirant Italia S.r.l.”.<br />
Con decreto del Ministro dell’Ambiente prot. n. DEC/VIA/6037 del 20/04/2001 è stata integrata la Commissione per la valutazione dell’impatto ambientale con gli esperti scelti ai sensi dell’art. 6 dell’All. IV del D.P.C.M. 27/12/1988.<br />
Con decreto del Ministro dell’Ambiente prot. n. DEC/VIA/6126 del 21/05/2001 è stata costituita la Commissione per l’inchiesta pubblica ex art 7 del citato All. IV.<br />
In data 15/06/2001 la Mirant Italia S.r.l. ha attivato formalmente l’inchiesta pubblica relativa alla procedura di compatibilità ambientale pubblicando la relativa istanza sui quotidiani “La Repubblica” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”, ai sensi dell’art. 5 D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377, ed inoltrando contestualmente la stessa, al Ministero dell’Ambiente.<br />
Avviatasi l’inchiesta pubblica e l’istruttoria tecnica ai sensi dell’All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988, in data 30/10/2001, il Presidente dell’inchiesta pubblica ha redatto la relazione di sintesi e, in data 31/01/2002, la Commissione per la valutazione dell’impatto ambientale ha espresso il proprio giudizio positivo sia pur subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni (v. parere prot. n. 465).<br />
Detto provvedimento (n. 465/2002) è stato quindi inviato alla Regione Puglia affinché rendesse il necessario parere, sentito il Comune territorialmente interessato (v. art. 8 All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988); la Regione Puglia ha reso parere favorevole in data 12/07/2002 (v. provvedimento dell’Assessorato all’Ambiente prot. n. 114).<br />
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 7/02/2002, n. 7 (10/02/2002) detto anche decreto “sblocca-centrali”, la Società Mirant Italia S.r.l., in data 20/05/2002 ha chiesto che alla domanda di autorizzazione presentata in data 3/08/2000 fossero applicate le nuove disposizioni normative.<br />
In data 22/05/2002 la Mirant Italia S.r.l. ha quindi nuovamente attivato formalmente la procedura di compatibilità ambientale con riferimento all’impianto, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all’esercizio della centrale, pubblicando la relativa istanza, ai sensi dell’art. 5 D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377, mediante integrazione dei precedenti avvisi al pubblico già pubblicati sui medesimi quotidiani “La Repubblica” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”.<br />
In applicazione della nuova normativa, in data 31/5/2002, è stata pertanto indetta, a cura del Ministero delle Attività Produttive, una Conferenza di servizi, con contestuale convocazione delle Amministrazioni coinvolte chiamate a rendere i necessari pareri.<br />
All’esito dell’istruttoria, acquisito il parere di compatibilità ambientale (DEC/VIA/7758 del 4/11/2002), il Ministero delle Attività Produttive ha concesso la richiesta autorizzazione (decreto 20/12/2002, prot. n. 55/02/2002), subordinandola al rispetto di alcune prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate.<br />
Con la sentenza appellate il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti nei confronti :<br />
a) del provvedimento autorizzatorio finale datato 20/12/2002, sottoscritto dal Direttore Generale della Direzione per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive, comunicato all’Amministrazione provinciale ricorrente in data 9/01/2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale &#8211; Parte seconda 28/01/2003, n. 22, con il quale il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 7 Febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in L. 9/04/2002, n. 55, ha rilasciato l’autorizzazione unica integrata di cui alla Dir. 96/61/CE alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione d’energia elettrica a ciclo combinato, costituito da una sezione della potenza elettrica di circa 400 MW e della potenza termica immessa di circa 700 MW, da ubicare in località Masseria Ratino nel Comune di San Severo, Provincia di Foggia, nonché, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio della centrale stessa; opere comprendenti un elettrodotto da 380 kv della lunghezza di 5,5 km da realizzarsi interamente nel Comune di San Severo ed un gasdotto di circa 22,5 km sito nel territorio dei comuni di Lucera, Pietramontecorvino e San Severo;<br />
b) del parere positivo della Commissione per la valutazione d’impatto ambientale (parere n. 465 del 31/01/2002) e della conseguente pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 4/11/2002 (decreto prot. n. DEC/VIA/7758);<br />
c) della relazione del Presidente dell’inchiesta pubblica datata 15/10/2001;<br />
d) delle note positive del 14/12/2001 prot. n. 13480, 28/03/2002, 21/06/2002 prot. n. 5257, della Regione Puglia;<br />
e) delle note positive del 22/11/2001, 18/07/2002 del Comune di San Severo;<br />
f) delle note positive del 19/10/2001 prot. n. ST/402/18294/01 e del 3/10/2002 prot. n. ST/402/35477/02 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
g) della nota del Ministero della Salute del 11/01/2002;<br />
h) dei verbali della Conferenza dei Servizi del 24/06/2002 e del 31/10/2002;<br />
i) della nota della Regione Puglia &#8211; Assessorato Ambiente &#8211; Settore ecologico del 20/11/2002 prot. n. 9687, con la quale vengono richiamate le determinazioni di cui al provvedimento n. 439 del 12/04/2001 della Giunta Regionale;<br />
l) dell’accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di San Severo realizzato in data 10/05/2001 comportante deroga al P.R.G.;<br />
m) del provvedimento di ratifica del Consiglio comunale di San Severo n. 32 del 5/06/2001 dell’Accordo di Programma autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 439 del 12/04/2001 e sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco del Comune di San Severo il 10/05/2001, in quanto comportante variante urbanistica dell’area interessata dal progetto di centrale, con la conseguenza, pertanto, che l’area sita in località Masseria Ratino nell’agro di San Severo è variata da destinazione ad uso agricolo a destinazione urbanistica industriale;<br />
n) nonché di ogni altro atto prodromico o preparatorio. <br />
Gli appellanti contestano il decisum di prime cure.<br />
Resistono le parti in epigrafe meglio specificate.<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione  delle rispettive tesi difensive.<br />
Con atto depositato in vista dell’udienza la Regione ha revocato la delibera di costituzione in giudizio e il conseguente mandato al legale in epigrafe indicato.<br />
2. L’infondatezza nel merito dell’appello consente al Collegio di non approfondire le eccezioni  preliminari spiegate dalle parti resistenti.</p>
<p>3 Con un  motivo di appello logicamente prioritario  le parti ricorrenti tornano a dedurre l’illegittimità costituzionale, in  relazione ai parametri di cui agli artt. 77, 117 e 118 Cost.,  del D.L. 7/02/2002, n. 7 (cosiddetto decreto “sblocca-centrali”), convertito con L. 9/04/2002, n. 55, costituente il presupposto e il fondamento sul quale la Mirant Italia S.r.l. ha avviato l’iter procedurale per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della centrale da installare nel Comune di San Severo.<br />
A sostegno della  manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale  si pone il recente dictum di cui alla sentenza 6/2004 della Corte Costituzionale.<br />
La Corte ha rimarcato infatti  che  la disposizione legislativa impugnata si colloca inequivocabilmente nell’ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” contemplata nell’art. 117, comma terzo, della Costituzione.<br />
Secondo la disposizione impugnata, la Regione “emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell’energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici”. La norma specifica altresì che tale funzione deve essere svolta “in coerenza” con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che reca (Disposizioni normative per l&#8217;attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale legge individua le funzioni affidate alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali, nelle materie indicate nel suo art. 1, tra le quali è ricompresa – ai sensi dell’art. 34 della medesima legge – anche l’energia elettrica. Tale individuazione, ai sensi del già citato art. 1, avviene “nel quadro dei principi costituzionali relativi all’ordinamento regionale (…) nonché in attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)”.<br />
Quanto alla normativa comunitaria, rileva la direttiva 96/92/CE, la quale stabilisce “norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica” (art. 1), al fine, come si evidenzia nel sesto “considerando”, di “favorire l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti” (tale direttiva è stata peraltro abrogata, con decorrenza 1° luglio 2004, dalla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 – del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, &#8211; che, peraltro, all’art. 29, mantiene fermi “gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell&#8217;applicazione” della direttiva 96/92/CE).<br />
A sua volta, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il cui art. 29 riserva allo Stato, tra le altre, le funzioni amministrative concernenti “la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell’energia”.<br />
In questo quadro, il d.lgs. n. 79 del 1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE, ha affidato “le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale” ad un gestore unico nazionale, prevedendo altresì per quest’ultimo “l’obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (art. 3, comma primo). L’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999, inoltre, prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale adotti “regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti”.<br />
Nell’art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999, peraltro, sono reperibili, in base a quanto già disposto dalla direttiva 96/92/CE (si veda l’art. 2 di quest’ultima), le definizioni normative dei termini “produzione” e “distribuzione” dell’energia elettrica, nonché dell’espressione “utente della rete”, rilevanti al fine di interpretare correttamente la disposizione regionale oggetto del presente giudizio.<br />
In particolare, per “produzione” si intende “la generazione di energia elettrica, comunque prodotta” (art. 2, comma 19); per “distribuzione” si intende “il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali” (art. 2, comma 14); per “utente della rete” si intende “la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione” (art. 2, comma 25).<br />
  Su queste premesse, la Corte ha reputato non fondata la questione proposta con riguardo all’art. 117 Cost sulla base delle considerazioni che testualmente di trascrivono in quanto pertinenti anche al caso di specie.<br />
“È possibile giungere ad una lettura della norma impugnata che – alla luce del quadro normativo complessivo – superi le censure prospettate.<br />
In assenza di una specifica e alternativa definizione normativa contenuta nella legislazione regionale, è evidente che la disposizione impugnata deve essere letta alla luce di quanto disposto dai citati commi 19, 14 e 25 dell’art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999.<br />
Conseguentemente, si deve ritenere che le “regole tecniche”, che ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 devono essere adottate da parte del gestore nazionale, si applichino anche alla progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia cui si riferisce l’art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 23 del 2002.<br />
Pertanto, la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica, e la costruzione dei relativi edifici, di cui alla disposizione regionale impugnata, non può sfuggire al rispetto di quanto disposto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999, e, conseguentemente, deve necessariamente uniformarsi alle “regole tecniche” predisposte dal gestore nazionale “al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti”.<br />
D’altra parte, nulla – nel tenore testuale della disposizione oggetto del presente giudizio – autorizza a ritenere che quest’ultima determini la sottrazione della realizzazione dei citati impianti all’osservanza di tali regole. È tuttavia da osservare che le “regole tecniche” cui si riferisce l’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 non esauriscono i criteri di progettazione tecnica degli impianti. A tacer d’altro, basti pensare che – come messo in evidenza più sopra – l’art. 29 del d.lgs. 112 del 1998 conserva allo Stato solo la determinazione delle “norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell’energia”, e che, d’altra parte, il gestore nazionale ha il compito di predisporre le regole di cui si tratta esclusivamente in vista della finalità “di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti” (art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999). A conferma di quanto detto, può evidenziarsi come il gestore della rete nazionale debba individuare non già tutte le regole tecniche, bensì, più semplicemente, regole tecniche volte al perseguimento delle specifiche finalità di cui si è detto.<br />
È evidente, pertanto, che rientra nei poteri delle Regioni la individuazione di ulteriori criteri di realizzazione degli impianti, fermo restando, naturalmente, che questi ultimi dovranno comunque uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale.<br />
 – La norma impugnata, dunque, si limita a prevedere la emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia, nonché per la costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle “regole tecniche” adottate dal gestore nazionale. Ciò comporta naturalmente che, ove si reputasse che le linee guida regionali fossero, in concreto, contrastanti con queste ultime, ne potrà essere fatta valere la relativa illegittimità con gli ordinari rimedi.<br />
Così ricostruita la portata normativa della disposizione impugnata, la questione di costituzionalità sollevata dal ricorso indicato in epigrafe deve ritenersi infondata.<br />
Quanto detto in precedenza, del resto, determina anche l’ infondatezza della censura di irragionevolezza proposta dal ricorrente, giacché proprio la necessità che le linee guida regionali non si pongano in contrasto con le regole tecniche predisposte dal gestore nazionale consente di salvaguardare adeguatamente le esigenze di unitarietà della rete.”<br />
Le considerazioni svolte dalla Corte valgono a  confutare anche  la  questione di illegittimità costituzionale dedotta in relazione al referente di cui all’art. 118 Cost. nel mentre la finalizzazione della disciplina ad evitare l’incombente  e documentato pericolo di interruzione di fornitura dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale rende ragione della ricorrenza dei presupposti di necessità  ed urgenza idonei a giustificare il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza giusta il disposto dell’art. 77 Cost.</p>
<p>4. Con ulteriore motivo di appello, i ricorrenti lamentano che la Mirant Italia S.r.l. si sarebbe illegittimamente servita del cosiddetto decreto “sblocca-centrali”, atteso che la procedura di V.I.A. relativa all’impianto di cui trattasi risultava conclusa, o quanto meno in fase di conclusione, al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 7/2002, conv. in L. n. 55/2002, e quindi non assoggettabile alla nuova disciplina per come dalla stessa previsto (v. art. 1, comma 4). Osservano in particolare gli appellanti che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, alla data del 20.5.2002, la procedura VIA non fosse prossima alla conclusione nonostante la documentazione in atti dimostrasse l’intervenuto  completamento della fase istruttoria e la mancanza del solo atto formale di recepimento delle risultanze dell’istruttoria.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Il  comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge in esame dispone testualmente che  “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente”. <br />
Osserva in primo luogo la Sezione che il tenore letterale della norma,  in una con la ratio di accelerazione e semplificazione che la anima, consente di concludere che la regola voluta dal legislatore è quella dell’immediata applicazione della nuova disciplina, con l’eccezione dell’ultravigenza della normativa anteatta, anche  ove il subprocedimento  relativo alla VIA non sia concluso, subordinatamente alla dichiarazione del proponente  attestante la preferenza per l’ultimazione del procedimento in base al quadro disciplinatorio  anteriore. Con il che è chiaro che, in mancanza di siffatta  dichiarazione,  viene in rilievo  il nuovo regime indipendentemente dalla maggiore o minore prossimità al traguardo finale dell’iter subprcedimentale relativo alla VIA. A tacere d’altro, una diversa opzione ermeneutica, con il subordinare l’entrata in vigore  della nuova normativa ad un dato incerto ed anodino come lo stato di maturazione della procedura, istillerebbe un elemento di indeterminatezza a tutta prima distonico rispetto alle esigenze di semplificazione ed accelerazione della procedure poste a fondamento dell’intervento legislativo d’urgenza.<br />
Anche ad interpretare  la normativa nel senso di annettere rilievo al solo dato oggettivo della stadio di avanzamento della procedura, considera peraltro il Collegio che la  corrispondenza intercorsa tra il Ministero delle Attività Produttive e la Società Mirant Italia S.r.l., attesta che   la procedura di V.I.A., ancorché risultasse in stadio avanzato, non era in via di conclusione (v., da ultimo, nota Mirant Italia S.r.l. 20/5/2002).  La documentazione in atti comprova infatti che all’epoca dell’entrata in vigore dello jus supervienens risultava chiusa l’istruttoria tecnica mentre era ancora di là  da venire l’attivazione della fase decisionale, deputata alla valutazione comparativa degli interessi ed alla composizione dei dissensi. Momenti con riguardo ai quali la nuova disciplina, imperniata sul modulo dell’autorizzazione unica, introduce significativi elementi di semplificazione. Ne è riprova in termini fattuali il rilevante lasso temporale, pari a circa dieci mesi, intercorso in concreto tra la chiusura dell’istruttoria tecnica preliminare ed il perfezionamento  della procedura.<br />
Va in questa sede osservato, anche  al fine di meglio lumeggiare l’esame di censure successive, che dal disposto di cui all’art. 1, comma 4, L. n. 55/2002, in uno con  noti principi in tema di economia  procedimentale, discende il corollario della utilizzabilità, nel corso della nuova procedura ed in quanto compatibili,  anche degli atti già posti in essere in base al precedente iter (peraltro più articolato e complesso, in quanto regolato dall’All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988 e dal D.P.R. n. 53/1998 la cui efficacia è stata sospesa, fino al 31/12/2003, dal citato D.L. n. 7/2002, conv. in L. n. 55/2002).</p>
<p>	5. Con ulteriore motivo di appello parte ricorrente tornano a ribadire l’assunto a tenore del quale la disciplina coniata dalla  legge  n. 55/2002 si risulterebbe in contrasto con la  direttiva n. 97/11/CE che ha modificato la precedente direttiva n. 85/337/CE.<br />	<br />
	Lamentano anche in appello i ricorrenti che:<br />	<br />
	a) il testo del decreto “sblocca-centrali” assorbe il giudizio di V.I.A. nell’autorizzazione all’impianto e, lasciando al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la mera istruttoria tecnica, si pone in netto contrasto con la suddetta Direttiva n. 97/11/CE, la quale prescrive che: I) la valutazione di impatto ambientale di un progetto deve sempre precedere l’autorizzazione dello stesso; II) occorre prevedere un’unica procedura tra il giudizio di impatto ambientale e l’autorizzazione prevista dalla Direttiva n. 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;<br />	<br />
	b) la L. n. 55/2002 illegittimamente sospende l’efficacia dell’Allegato IV al D.P.C.M. 27/11/1988, in particolare con riferimento alla disciplina dell’inchiesta pubblica per la valutazione di impatto ambientale;<br />	<br />
	c)  la Mirant Italia S.r.l. ha fornito un’interpretazione del progetto della centrale in contrasto con la vigente normativa nazionale (D.P.C.M. 27/12/1988) e con la Direttiva n. 97/11/CE in materia di norme tecniche sulle modalità di redazione dello studio di impatto ambientale, le quali affermano che colui che redige lo studio di impatto ambientale deve esaminare anche le possibili alternative progettuali dell’opera sottoposta a VIA.In particolare la Direttiva n. 97/11/CE, nel descrivere i contenuti minimi dello studio di impatto al punto 2 dell’Allegato IV, prevede anche :“Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale”.<br />	<br />
d)  ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 27/12/1988 lo studio di impatto ambientale deve valutare anche le coerenze del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia energetica ed ambientale.<br />
	In definitiva  i ricorrenti invocano  la disapplicazione della L. 55/2002 per violazione del diritto comunitario in subiecta materia.<br />	<br />
	Le censure non sono suscettibili di positiva valutazione alla stregua deis rilevi che seguono.																																																																																												</p>
<p>	5.1. Il  decreto “sblocca-centrali”, lungi dal riconoscere la possibilità di rilasciare l’autorizzazione prima della valutazione di impatto ambientale,  attribuisce al sub-procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale un ruolo centrale, pone  l’esito positivo della V.I.A. come condizione necessaria anche del nuovo procedimento autorizzatorio (v. art. 1, comma 2, D.L. n. 7/2002, conv. in L. n. 55/2002).<br />	<br />
	Il decreto di compatibilità ambientale resta in definitiva, pur se incastonato in un procedimento finalizzato ad un’autorizzazione unica, un provvedimento distinto emanato a seguito di un autonomo iter procedimentale, con conseguenziale rispetto delle prescrizioni comunitarie all’uopo rilevanti. Detto provvedimento costituisce a sua volta  condizione imprescindibile per la prosecuzione e favorevole definizione dell’iter autorizzatorio.																																																																																												</p>
<p>	5. 2. L’art. 1, comma 5, L. n. 55/2002 sospende l’efficacia dell’All. IV del D.P.C.M. 27/12/1988,  in via transitoria, solo fino al 31/12/2003.<br />	<br />
Per  quanto attiene alla citata Dir. n. 96/61/CE,  i ricorrenti non hanno peraltro dedotto un  vizio concretamente incidente sulla  procedura di valutazione di impatto ambientale in modo da condurre all’asserito illegittimo rilascio del prescritto parere di compatibilità da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (DEC/VIA/7758 del 4/11/2002). Assorbente si appalesa, inoltre, per quanto attiene alla disciplina che governa l’inchiesta pubblica per la valutazione di impatto ambientale,  la considerazione che  nel caso in esame l’inchiesta  risultava già conclusa e che, proprio per effetto della ulteriore pubblicazione dell’istanza della Società Mirant Italia S.r.l. su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale (gli stessi sui quali era stato pubblicato il precedente avviso pubblico: “La Repubblica” e la “La Gazzetta del Mezzogiorno”), può dirsi sostanzialmente  rispettato il disposto di cui all’art. 5 D.P.C.M. 10/8/1988, n. 377 (v. anche le osservazioni formulate dal Coordinamento contro la centrale termoelettrica, la Confederazione Italiana Agricoltori Coldiretti e da numerosi privati cittadini, di cui si è tenuto conto in sede di istruttoria). Ne è riprova in definitiva la stessa doglianza articolata in appello ed esaminata al punto precedente  della presente decisione,  che, rivelando un’intima contraddizione con il presente profilo di censura, parte dall’assunto della definizione della procedura in base alla  antecedente normativa onde contestare l’applicazione dello jus superveniens.</p>
<p>	5.3.La  documentazione presente in atti (v., in particolare, lo studio di impatto ambientale, il parere della Commissione per la valutazione d’impatto ambientale, prot. n. 465 del 31/01/2002 la pronuncia di compatibilità ambientale &#8211; decreto prot. n. DEC/VIA/7758 del 4/11/2002 &#8211; rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali), dimostra come sia stata valutata la scelta progettuale, previa descrizione delle eventuali alternative progettuali, con riferimento al sito, alla taglia (potenza elettrica), alle tecniche di contenimento degli ossidi di azoto, nonché al sistema di condensazione e approvvigionamento idrico.<br />	<br />
	Risulta del pari scrutinata   la coerenza dell’impianto con i strumenti normativi e pianificatori nazionali (L. 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10; D.L.vo 16 marzo 1999, n. 79; D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164), regionali (P.O.R. Puglia 2000-2006; P.U.T.T.; P.B.A.; Piano Regionale dei Trasporti) e locali (Piano Provinciale dei Trasporti; P.R.G., Piano Territoriale per l’A.S.I. di Foggia). <br />	<br />
	Per quanto afferisce, poi, alla  lamentata mancanza di un piano energetico regionale la Sezione condivide l’affermazione svolta dal Primo Giudice in ordine all’assenza di alcuna norma che subordini il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un impianto per la produzione di energia elettrica all’esistenza di tale Piano. La mancanza di una prescrizione normativa di tale fatta osta in radice ad un’interpretazione creativa che  ponga ostacoli  programmatci al dispiegarsi dell’iniziativa privata e dell’intervento pubblico in un settore nevralgico per interessi essenziali della collettività nazionale.  <br />	<br />
	Si deve osservare poi che   la Regione Puglia, che l’appellante qualifica come ente chiamato all’esplicazione della potestà pianificatoria, ha espresso parere favorevole alla costruzione e all’esercizio dell’impianto nel territorio del Comune di San Severo (v. nota Regione Puglia 20/11/2002, prot. n. 9687).																																																																																												</p>
<p>	6. Con il successivo motivo di appello, gli appellati tornano a lamentare  che l’accordo di programma firmato dal Sindaco del Comune di San Severo e dal Presidente della G.R. in data 10/05/2001, per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica nel territorio del Comune di San Severo, sarebbe affetto dai seguenti profili di illegittimità: <br />	<br />
	a) l’accordo è intervenuto prima della valutazione di impatto, in dispregio al dettato dell’art.  2 D.P.C.M. 377/1988, secondo cui  la valutazione di impatto ambientale o di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere attuata prima di qualsivoglia accordo, programma o altro atto proveniente dagli enti pubblici destinati a rendere eventuali pareri in materia;<br />	<br />
	b)  l’operato amministrativo è  affetto da un  chiaro sintomo di eccesso di potere  sotto il profilo della non giustificata disparità di trattamento, reso evidente dalla circostanza che  in analoga vicenda (autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio del Comune di S. Paolo Civitate), la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1097 del 24/07/2001, ha annullato il procedimento relativo al rilascio di una concessione edilizia che prevedeva la “deroga di uso dei terreni da agricolo a industriale”; anche nel caso di specie, come in quel caso, a seguito della installazione della centrale in oggetto si determinerebbe una perdita di valore dei terreni, a destinazione agricola, nelle vicinanze dell’impianto; d’altra parte, il suddetto impianto, nei fatti, contribuirà ad alterare i già precari equilibri ecologici, aumentando la desertificazione dei suoli, già in atto; le emissioni di inquinanti dalla centrale danneggeranno le coltivazioni dei terreni circostanti e sicuramente la salute degli agricoltori e degli animali allevati in zona; la realizzazione dell’impianto, inoltre, impedirà ai proprietari dei terreni limitrofi di effettuare agricoltura di tipo biologico e quindi di accedere ai benefici previsti per legge e al mercato specifico; infine, altro aspetto drammatico è connesso al consumo di acqua, anche in considerazione dell’attuale e persistente emergenza.<br />	<br />
	Anche i suddetti profili di censura non hanno pregio.<br />	<br />
	Ai sensi dell’articolo dell’art. 1, comma 2, L. n. 55/2002, costituente la disciplina di riferimento alla stregua dei rilievi spra esposti, l’esito positivo della V.I.A. costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica. Detta autorizzazione unica costituisce variante urbanistica in guisa da assorbire sotto ogni profilo il suddetto accordo di programma che la stessa parte appellante assume non avere mai prodotto effetti in ragione del mancato intervento del provvedimento finale della regionale di recepimento.  <br />	<br />
	In ogni caso, anche a prescindere dall’assorbente profilo della sopravvenienza del nuovo quadro normativo, la delibera di  di G.R. n. 439/2001 recita: “Data la natura e la potenzialità dell’impianto proposto lo stesso va assoggettato a valutazione di impatto ambientale … e pertanto l’emissione del D.P.G.R., che sancisce l’efficacia della variante urbanistica connessa all’Accordo di Programma è subordinata all’acquisizione della specifica autorizzazione sulla compatibilità &#8211; o di ogni atto equivalente &#8211; da parte del Ministero dell’Ambiente”. L’accordo di programma, reca anche una clausola risolutiva espressa per l’eventualità della mancata realizzazione dell’impianto (la quale come detto sopra, non può essere autorizzata in assenza di esito positivo della procedura di V.I.A.).<br />	<br />
 Con il che è concettualmente chiaro che la pregiudizialità sostanziale della valutazione di impatto ambientale rispetto ad ogni altra autorizzazione risulta in concreto rispettata <br />
	In ordine al lamentato vizio disparità di trattamento il Collegio deve ribadire, una volta ancora, che  le denunciate disfunzioni inficianti l’accordo di programma sul piano del rispetto della normativa urbanistica risultano superate  dallo jus superveniens di cui all’art. 1, comma 3, della legge  n. 55/2002,  a tenore del quale ove  la costruzione dell’impianto per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse comporti variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha anche effetto di variante urbanistica. In ogni caso la diversità delle procedure e delle situazioni non consente di cogliere un profilo di disparità suscettibile di essere colto in sede di giurisdizione di legittimità a fronte di un’istruttoria che in modo esauriente e motivato dà conto delle ragioni  posto a fondamento della positiva valutazione di compatibilità ambientale.																																																																																												</p>
<p>	7 Deve  ritenersi infondato anche il successivo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata sottoposizione a valutazione di impatto ambientale anche del progetto esecutivo nonostante le rilevanti difformità rispetto al progetto di massima ab origine scrutinato.<br />	<br />
	Sostengono in particolare i  ricorrenti che nel progetto esecutivo il volume complessivo dei fabbricati e gli indici di fabbricabilità sono triplicati, mentre il numero degli addetti è dimezzato.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che, anche a non volere considerare la circostanza che il progetto esecutivo è stato posto a fondamento dell’ autorizzazione unica di cui alla legge n. 55/2002, la documentazione in atti esclude la ricorrenza di profili di difformità sostanziali tali da richiedere una riedizione del procedimento.  Esaurienti si appalesano le indicazioni rivenienti dal gruppo di lavoro istituito dal Comune di san Severo che, a seguito dell’analisi comparata dei due progetti, ha concluso nel senso della compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere progettate in relazione ai progetti presentati (v., in particolare, il parere positivo, prot. n. 21706, reso dal Comune di San Severo in data 18/10/2002, ed i relativi allegati dai quali risulta che è stata verificata la rispondenza del progetto esecutivo a quello oggetto dell’Accordo di Programma, nonché la conformità del progetto esecutivo alle norme urbanistico-edilizie). La documentazione in atti avvalora poi l’assunto di parte resistente secondo cui nella specie non si è registrata una modifica sostanziale del progetto bensì una diversa indicazione dei dati progettuali (si veda la differente classificazione del condensatore, inizialmente riportato tra i fabbricati e poi  computato come volume tecnico).																																																																																												</p>
<p>	8 Non coglie  nel segno il motivo di appello con il quale si lamenta la violazione in sede di stipula dell’accordo di programma tra il Comune di San Severo e la Regione Puglia, comportante la variante urbanistica della zona di cui trattasi da verde agricolo ad urbanistica industriale, dell’art.  1 L. reg. Puglia 19 dicembre 1994, n. 34 e s.m. (L. reg. Puglia 28 gennaio 1998, n. 8). L’appellante osserva che detta norma consente infatti di realizzare impianti produttivi  con lo strumento dell’accordi di programma solo ove lo strumento urbanistico vigente non disponga di aree idonee sufficienti. Nel caso in esame, per contro, secondo parte ricorrente, lo strumento urbanistico vigente in realtà già disponeva di altre aree idonee e sufficienti per le opere da realizzare (v. zona P.I.P.). <br />	<br />
	Il Collegio condivide l’assunto del Primo Giudice secondo cui  la censura deve intendersi assorbita dal rilievo sopra svolto in merito all’effetto di variante urbanistica annesso dall’art.  1, comma 3, L. n. 55/2002 al  rilascio dell’autorizzazione unica. In ogni caso, anche in appello, i ricorrenti non confutano le indicazioni rivenienti dello studio di impatto ambientale in merito all’assenza  di alternativa di localizzazione nell’ambito della zona PIP.<br />	<br />
 Non risulta poi  dimostrato dai ricorrenti che la zona P.I.P. fosse idonea ad accogliere l’impianto di cui trattasi (in senso contrario v. lo studio di impatto ambientale, con riferimento alle alternative di localizzazione).</p>
<p>	9.  Non merita accoglimento neanche  il successivo motivo di appello  con il quale parti ricorrenti si dolgono della  contraddittonetà dei provvedimenti adottati dalla Regione Puglia, dai Ministeri interessati e dal Comune di San Severo, in particolare con riferimento alla localizzazione dell’impianto, rispetto a quanto statuito dai medesimi enti nell’“Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica”, sottoscritto in data 5/09/2002 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19/09/2002, n. 220. Accordo che,  nel dettare i criteri di valutazione da utilizzare al fine di verificare la “maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali termoelettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale”, indica quello relativo alla coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo di ciascuna Regione. <br />	<br />
	Sostengono i ricorrenti che in base agli ultimi dati disponibili relativi alla produzione energetica del 2000, che provengono dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, la Regione Puglia avrebbe prodotto un surplus di energia, rispetto ai consumi, pari a circa il 40% (cioè 23.510,5 GWh contro 16.887,9 GWh); segue da ciò che tale Regione non ha alcuna necessità di nuovi impianti.<br />	<br />
	La Sezione deve  rimarcare, anche alla luce dei principi sanciti dalla ricordata sentenza n. 6/2004 della Corte Costituzionale, che detta circostanza, ove pure provata, non  costituirebbe  motivo di illegittimità della delibera che nella detta Regione localizza una nuova centrale elettrica, trattandosi di intervento che trova giustificazione ragionevole nell’esigenza di favorire l’industrializzazione del Mezzogiorno e, più in generale, le esigenze nazionali non traguardabili  attraverso una  verifica di rispondenza della produzione delle centrali ubicate nelle singole regioni rispetto al mero fabbisogno delle singole regioni atomisticamente intese. <br />	<br />
	Il Collegio deve quindi convenire con  il Primo Giudice che l’accordo tra Stato, Regioni, Province e Comuni del 5/09/2002, deve essere correttamente interpretato, per quanto attiene alla localizzazione degli impianti nel territorio di ciascuna Regione, tenendo conto anche del criterio relativo alle possibili “ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle Regioni confinanti”, nonché al principio fondamentale secondo il quale “La disponibilità di nuovi impianti termoelettrici ad alta efficienza, più rispettosi dell’ambiente ma anche più economici, escluderà inevitabilmente dal mercato gli impianti più inefficienti, costosi ed inquinanti”.<br />	<br />
	In questo quadro inconferente risulta il dato prospettato della pendenza di altre richieste di autorizzazione interessanti il territorio della Capitanata.  																																																																																												</p>
<p>	10. Con i successivi motivi di appello, diretti nei confronti dell’autorizzazione ministeriale resa ai sensi della legge n. 55/2002,  si deduce:<br />	<br />
	a) la mancata acquisizione degli atti  richiesti con  parere ministeriale n. 465 del 31.1.2002  (autorizzazione sismica, indagine geotecnica, variante al PRG; autorizzazione alle emissioni);<br />	<br />
	b)la tardività delle osservazioni presentate dalla società proponente  ai sensi dell’art. 7 dell’allegato IV del DPCM 27.1.21988;<br />	<br />
	c)la mancata convocazione del Comune di Torremaggiore  in sede di indizione della conferenza di servizi;<br />	<br />
	d)il mancato coinvolgimento nella procedura della Provincia di Foggia;<br />	<br />
	e) l’omessa considerazione  delle procedure per l’indizione di un referendum consultivo nel Comune di San Severo;<br />	<br />
	f) la mancata acquisizione dell’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04 delle NTA del PUTT.<br />	<br />
Anche i suddetti motivi di censura non meritano positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:<br />
a) le prescrizioni che la Mirant Italia S.r.l. è tenuta a rispettare per la costruzione dell’impianto e delle opere connesse (v. decreto prot. n. 55/02/2002 del 20/12/2002), sono  preordinate a garantire che tali opere siano conformi alle disposizioni normative in materia di tutela ambientale con prescrizioni rilevanti in sede di realizzazione dell’intervento (vedi l’art.  1, comma 3, L. n. 55/2002 ai sensi del quale: “L’autorizzazione … indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire … la tutela ambientale …”);<br />
b) il termine stabilito dall’allegato IV del DPCM 27 dicembre 1988 per la presentazione di controdeduzioni da parte de soggetto promotore dell’iniziativa è stato prorogato con nota prot. n. 7504/VIA/A.O.13.B del 6/7/2001 al 15 ottobre 2001, in considerazione della coincidenza con il periodo estivo di gran parte dei 45 giorni concessi alla Commissione dell’inchiesta pubblica per la conclusione dei lavori;<br />
c) la mancata partecipazione alla conferenza di servizi finale del Comune di Torremaggiore è giustificata dal comprovato rilievo che solo in fase di progetto preliminare, e non anche in sede di progetto esecutivo ( posto a base del procedimento di cui alla L. n. 55/2002), detto  Comune  era stato interessato dal passaggio del metanodotto; gli assensi degli altri Comuni non presenti, ancorché convocati, è stato invece acquisito giusta il disposto dell’articolo 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990, nel testo rartione temporis vigente, secondo cui si deve considerare acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia partecipato alla conferenza ancorché convocato, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’Amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero, ancora, nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi;<br />
.	d) la legge  n. 55/2002  non subordina il rilascio dell’autorizzazione unica all’apertura della centrale termoelettrica all’ indizione di alcun referendum consultivo con la conseguenza che la promozione di iniziative popolari, in materia peraltro non di pertinenza comunale, non può assumere rilievo giuridico come paramero di legittimità dell’autorizzazione ministeriale;<br />	<br />
e) in ragione dell’avvenuta conclusione dell’inchiesta pubblica di cui all’All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988 le comunità localizzate nel territorio della Provincia di Foggia interessato dall’insediamento di cui trattasi (impianto e opere connesse), ivi compresa la Provincia di Foggia, sono state messe in grado di partecipare al procedimento formulando  specifiche osservazioni; si aggiunga che il mancato coinvolgimento del Comune di Foggia nell’accordo di programma tra Comune e Regione, oltre ad essere superato dall’assorbimento di detto accordo nell’autorizzazione unica finale, è giustificato dalla caratterizzazione prettamente urbanistica dell’atto;<br />
	f) Quanto all’invocato disposto di cui all’art. 5.04 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T., è sufficiente rimarcare che l’istruttoria culminata nella pronuncia di compatibilità ambientale (v. parere positivo della Commissione per la valutazione d’impatto ambientale prot. n. 465 del 31/01/2002 e conseguente decreto prot. n. DEC/VIA/7758 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 4/11/2002), ha valutato anche la compatibilità paesaggistica dell’intervento in guisa da assorbire, nella procedura unitaria di cui alla legge 55/2002, il profilo dell’attestazione paesaggistica di che trattasi. Si legge infatti alle pagg. 8-9 del decreto DEC/VIA/7758 del 4/11/2002: “La centrale e le opere accessorie si inseriscono in un contesto il cui valore paesaggistico complessivo risulta attualmente medio basso, in quanto all’aspetto peculiare, dato dall’integrità degli usi agricoli, si accompagnano valori bassi di panoramicità che ne limitano la percezione; tali circostanze determinano una ridotta influenza delle trasformazioni antropiche; le infrastrutture e i siti industriali isolati presenti nell’area di studio esauriscono la loro influenza a poche centinaia di metri, limitando gli effetti sull’integrità del carattere agricolo l’impatto paesaggistico complessivo dell’intervento è di livello medio basso, in grado cioè di apportare modifiche contenute al paesaggio circostante, tali da non determinare variazioni sostanziali alle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi il gasdotto essendo completamente interrato, avrà un impatto trascurabile; l’impatto visivo dell’elettrodotto … dipenderà soprattutto dall’altezza dei sostegni, variabile da 18 a 43 m; tutti i sostegni saranno verniciati in grigio, per minimizzare l’impatto paesaggistico della linea.”.<br />	<br />
Si deve conclusivamente rimarcare,con riguardo alla procedura seguita, che il procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato dai ricorrenti in via principale (decreto del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 55/02/2002 del 20/12/2002) è regolato non già dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), ma dalla L. n. 55/2002, la quale contiene appunto la disciplina relativa al procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di quelle particolari opere pubbliche di interesse nazionale che sono gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché le opere e le infrastrutture ad essi connesse. Anche ai sensi della citata normativa (v. art. 1, comma 2, L. n. 55/2002), l’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità competente (il Ministero delle Attività Produttive), d’intesa con la Regione interessata, intesa  formalizzata dalla Regione Puglia con nota prot. n. 9687 del 20/11/2002.</p>
<p>	11 Le precedenti considerazioni impongono la reiezione dell’appello.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) &#8211; definitivamente pronunciando, respinge l’appello. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 28 ottobre  2005 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />
VARRONE Claudio			Presidente<br />	<br />
LUCE Sabino				Consigliere<br />	<br />
MARUOTTI Luigi			Consigliere<br />	<br />
ROMEO Giuseppe			Consigliere<br />	<br />
CARINGELLA Francesco		Consigliere Est.																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;23/12/2005<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4453/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4453</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Correale Pro.ge.s.t. s.c.a.r.l., Cooperativa Animazione Valdocco s.c.a.r.l. (avv. M. Vecchione, G. Vecchione) c. Asl 3 Torino (avv. Barosio, Pafundi) e Zenith s.c.a r.l. (avv. Scaparone, Picco) costo del lavoro e verifica dell&#8217;anomalia nell&#8217;appalto di servizi 1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione di gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4453/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4453/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> Pro.ge.s.t. s.c.a.r.l., Cooperativa Animazione Valdocco s.c.a.r.l. (avv. M. Vecchione, G. Vecchione) c. Asl 3 Torino (avv. Barosio, Pafundi) e Zenith s.c.a r.l. (avv. Scaparone, Picco)</span></p>
<hr />
<p>costo del lavoro e verifica dell&#8217;anomalia nell&#8217;appalto di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione di gara – Valutazione – Dichiarazione di offerta e documentazione allegata – Fattispecie.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Commissione di gara – Valutazione – Punteggio numerico – Ammissibilità &#8211; Condizioni.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Costo del lavoro – Valori d.m. 9.3.2001 – Valore – Limiti prefissati – Mancato rispetto – Esclusione Automatica – Non ricorre.</p>
<p>4. Processo – Ordinanza istruttoria – Termine – Inosservanza – Conseguenze – Decadenza o inutilizzabilità fonti documentali – Non ricorre</p>
<p>5. Processo – Motivi aggiunti – Proposizione – Dimidiazione termini – Non ricorre.</p>
<p>6. Contratti della P.A. – Appalto di servizi &#8211; Gara – Verifica dell’anomalia – Costo del lavoro &#8211; Oggetto dell’indagine – Offerta in concreto – Necessità &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di gara, le valutazioni della Commissione non possono che fondarsi su quanto dichiarato in offerta e sulla documentazione allegata a corredo della stessa (nel caso di specie, il ricorrente aveva rilevato che il numero di dipendenti del concorrente aggiudicatario come rilevabile da una visura camerale era troppo esiguo per consentire il servizio).</p>
<p>2. Il vizio di carenza di motivazione non è riscontrabile quando il giudizio tecnico sia espresso solo con parametri numerici, sempre che la legge di gara proponga già una gradazione di punteggio per determinate sottovoci, individuata tra un minimo e un massimo, la cui attuazione è lasciata alla valutazione discrezionale della commissione di gara.</p>
<p>3. La tabella allegata al d.m. 9.3.2001 in tema di costo del lavoro non fonda condizioni minime di offerta che se non rispettate originano ipotesi di esclusione automatica delle offerte.</p>
<p>4. L’inosservanza dei termini stabiliti nell’ordinanza istruttoria non ha per conseguenza decadenza o inutilizzabilità dei dati acquisiti dopo la scadenza del termine.</p>
<p>5. Non ricorre la dimidiazione dei termini processuali con riferimento alla proposizione dei motivi aggiunti di ricorso.</p>
<p>6. In sede di verifica dell’anomalia, la verifica del costo del servizio non può che essere condotta sull’offerta in concreto ossia sulle specifiche figure professionali e qualifiche dichiarate in sede di gara ( nel caso di specie il ricorrente aveva osservato che l’offerta poteva ritenersi non anomala solo se correlata agli specifici soggetti dichiarati in sede di gara quali esecutori del servizio).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
2^ Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. <b>1285/2004</b> proposto dalla</p>
<p><b>costituenda Associazione Temporanea di Imprese formata dalla Cooperativa Sociale Pro.ge.s.t. s.c.a.r.l.</b>, con sede legale in Torino, via Eritrea n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Alberto Chiesa, e dalla <b>Cooperativa Animazione Valdocco s.c.a.r.l.</b>, con sede legale in Torino, via Le Chiuse n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Paolo Petrucci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario e Giorgio Vecchione ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82, presso lo studio dei medesimi,<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
l’<b>Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. 3</b> di Torino, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Vittorio Barosio e dall’avv. Teodosio Pafundi ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120, presso lo studio del primo,<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>e nei confronti</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
della <b>Zenith s.c.a.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Amari n. 6, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Paolo Scaparone e Cinzia Picco ed elettivamente domiciliata in Torino, via S. Francesco d’Assisi n. 14, presso lo studio dei medesimi,</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della determina dirigenziale n. 60/004/2004 del 9 agosto 2004 con la quale il Direttore dell’Unità Operativa, dott. Davide Vigani, ha proceduto all’affidamento della gestione del progetto finalizzato al miglioramento dell’integrazione tra servizi formali ed informali di cure dei pazienti psichiatrici gravi, nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, preordinato, connesso e consequenziale<br />
b)	<b>sui motivi aggiunti proposti per l’annullamento</b><br />	<br />
della determina dirigenziale n. 198/004/2005 con la quale è stato definito il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della coop. Zenith, nonché della relazione del consulente dell’ASL 3, dott. Ainardi del 13 maggio 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della coop. Zenith s.c.a.r.l. ed i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso incidentale della coop. Zenith s.c.a.r.l. O.N.L.U.S. notificato in data 6 settembre 2004;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale – ASL 3 di Torino e la relativa documentazione;<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 1038 dell’8 settembre 2004;<br />
Vista l’ordinanza cautelare della sezione quinta del Consiglio di Stato n. 5359 del 9 novembre 2004;<br />
Viste le ordinanze istruttorie di questa sezione n. 63/i del 21 dicembre 2004 e n. 9/i del 16 marzo 2005;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente in data 18 giugno 2005;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni documentali;<br />
Relatore, all’udienza del 13 luglio 2005, il Referendario avv. Ivo Correale;<br />
Uditi l’avv. G. Vecchione per la società ricorrente, l’avv. B. Sarzotti, su delega dell’avv. V. Barosio, per l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, l’avv. C. Picco per la coop. Zenith s.c.a.r.l.;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con provvedimento n. 130/004A/2004 del 20 febbraio 2004, era indetta dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino una gara pubblica a procedura ristretta accelerata per l’affidamento, per un periodo di 36 mesi, della gestione del progetto finalizzato al miglioramento dell’integrazione tra servizi formali ed informali di cura dei pazienti psichiatrici gravi, per un importo complessivo presunto di € 3.600.000, i.v.a. esclusa.<br />
Con successiva determinazione dirigenziale n. 24/004/2004 del 31 marzo 2004, erano ammesse a partecipare a tale procedura concorsuale le ditte che, entro il prefissato termine del 15 marzo 2004, avevano presentato la relativa istanza e, con il medesimo provvedimento, erano approvati anche il capitolato speciale, lo schema riepilogativo dei servizi prestati nel periodo 2001-2003, lo schema di offerta e la lettera di invito.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 34/004/2004 del 12 maggio 2004 era poi nominata la commissione per la valutazione della documentazione tecnica presentata dai soggetti candidati.<br />
Si procedeva, quindi, all’invio delle relative lettere di invito ed, entro il termine di scadenza, pervenivano all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino le offerte di cinque concorrenti, tra cui quella dell’ATI tra Pro.Ge.s.t. s.c.a.r.l. e Animazione Valdocco s.c.a.r.l. e quella della Zenith s.c.a.r.l..<br />
Nella seduta in data 4 maggio 2004, giusta il relativo verbale di cui al rogito notaio Giancarlo Grassi Reverdini, si procedeva all’apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle partecipanti, all’esito della quale “Il Presidente dato atto che la documentazione presentata dalle ditte concorrenti risulta(va) conforme a quanto richiesto dal capitolato, sospende(va) le operazioni di gara ai fini di trasmettere la documentazione tecnica alla commissione competente per la valutazione della stessa e l’attribuzione dei relativi punteggi”.<br />
In data 14 maggio 2004, giusta il relativo verbale, si riuniva la commissione tecnica “per la valutazione della documentazione tecnica” e “Al termine dell’esame dei 5 plichi” riteneva “necessario richiedere alcuni chiarimenti in merito a quanto presentato, come risulta dalla lettera prot. n. 469/2004 del 18/05/2004 sottoscritta dal Presidente della Commissione Tecnica, &#8230;”.<br />
La detta commissione si riuniva in data 31 maggio 2004 formulando “una prima valutazione complessiva”.<br />
Nella seduta dell’8 giugno 2004, giusta il relativo verbale di cui al rogito notaio Giancarlo Grassi Reverdini, “Il Presidente dichiara di aver preso visione del verbale della Commissione Tecnica con cui sono stati attribuiti i punteggi di valutazione tecnico-qualitativa. Il Presidente, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento della gara in oggetto, rilevato che dal verbale della Commissione risultano alcune discrepanze tra la documentazione presentata dalle ditte concorrenti ed i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto, discrepanze che ad un primo esame paiono di una certa rilevanza, si riserva di richiedere alla Commissione tecnica ulteriori precisazioni e delucidazioni. Le operazioni di gara vengono pertanto sospese, per essere riprese il giorno ed ora da comunicarsi &#8230;”.<br />
In data 5 luglio 2004 si riuniva nuovamente la commissione tecnica “… per approfondire alcuni aspetti delle offerte tecniche”.<br />
La commissione, quindi, esaminata nuovamente la documentazione, escludeva la ditta “Caravaggio s.r.l.” in ragione di quanto previsto dal punto b.4 del paragrafo 2.2 del capitolato speciale d’appalto.<br />
La commissione verificava altresì anche la documentazione pervenuta dalle altre concorrenti e rilevava che tutti i progetti presentati risultavano nel complesso idonei rispetto a quanto richiesto nel disciplinare tecnico del capitolato speciale, ad eccezione di quanto espressamente indicato.<br />
In particolare, per quel che rileva nella presente sede, la commissione non adduceva nessun rilievo riguardo alla documentazione della Zenith s.c.a.r.l. mentre, in relazione all’offerta della ATI Pro.ge.s.t.-Animazione Valdocco, rilevava quanto segue: “Con riferimento al componente G.G., proposto per il Centro di Salute mentale, attualmente privo della patente, si prende atto della disponibilità della ditta a sostituirlo qualora non la consegua prima dell&#8217;inizio del servizio e in caso di aggiudicazione.<br />
Per le componenti M.M. e V.B., proposte per le Comunità protette, risultano essere in maternità e la cooperativa si impegna ad una sostituzione temporanea pur confermandole come titolari dell&#8217;incarico.<br />
Con riferimento alla componente O.B., proposta per le Comunità protette, che è in fase di conseguire la laurea in Scienze dell&#8217;educazione, la commissione tecnica prende atto della dichiarazione della cooperativa intesa a sostituirla nel caso in cui l&#8217;operatore non ottemperasse all&#8217;impegno assunto.<br />
Per quanto concerne il personale destinato alle Comunità protette, dalla disamina della documentazione presentata la Commissione rileva che allo stato attuale il personale presentato risulta avere i seguenti requisiti:<br />
&#8211;	educatori professionali o laureati in Scienze dell&#8217;Educazione (previste 540 ore settimanali): 380 + infermieri psichiatrici per le ore notturne: 189 settimanali = ore 569<br />	<br />
&#8211;	con sola esperienza di almeno 2000 ore nel settore socio-assistenziale o figure equipollenti (previste 190 settimanali): ore 190<br />	<br />
&#8211;	con esperienza di almeno 2000 ore e prossimi alla riqualificata oppure alla laurea: 266 ore.<br />	<br />
La Commissione tecnica rileva che la suddetta A.t.i. soddisfa ampiamente le ore di servizio richieste ma, poiché c&#8217;è un&#8217;incongruenza tra le persone dichiarate a tempo pieno – 34 – e quelle effettivamente presentate – 36 –, nella valutazione del parametro “Continuità assistenziale” si considerano solo n. 34 componenti a tempo pieno, come dichiarato nel documento “presentazione dell&#8217;equipe candidata”.<br />
La Commissione tecnica ha, quindi, provveduto ad attribuire i punteggi relativi ai singoli elementi indicati al paragrafo 2.8 del C.s.d&#8217;A., come segue: continuità assistenziale – punteggio massimo 15/100 – Operatori con contratto a tempo pieno: &#8230; Pertanto, il punteggio tecnico complessivo attribuito ai singoli concorrenti è il seguente: &#8230; Zenith 36 A.T.I. Pro.Ge.St./Anim. Valdocco 37,17”.<br />
Nella seduta del 16 luglio 2004, giusta il relativo verbale di cui al rogito notaio Giancarlo Grassi Reverdini il Presidente “procede quindi all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse, di cui dà lettura e che risultano le seguenti: &#8230; Il Presidente procede quindi all’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo e conseguentemente all’attribuzione dei punteggi totali che risultano i seguenti: &#8230; Il Presidente dichiara pertanto aggiudicataria della gara la ditta “ZENITH Cooperativa Sociale a r.l.”.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 60/004/2004 del 9 agosto 2004, il Direttore dell’Unità Operativa Autonoma Provveditorato – Economato – Dipartimento Tecnico Logistico – dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino stabiliva “1. Di approvare i verbali delle operazioni di gara &#8230; che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1, n. 2 e n. 4); 2) Di affidare &#8230;, la gestione del progetto finalizzato al miglioramento dell’integrazione tra servizi formali ed informali di cura dei pazienti psichiatrici gravi per 36 mesi, a decorrere dal 01/09/2004, alla Zenith S.c.a.r.l. – Via Amari n. 6 – TORINO, alle seguenti condizioni economiche: &#8230;”.<br />
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 22 agosto 2004, la costituenda A.T.I. tra Pro.Ge.s.t. s.c.a.r.l. e Cooperativa Animazione Valdocco s.c.a.r.l., alla quale il Presidente aveva attribuito, nella seduta del 16 luglio 2004, “punti qualità 37,17 – punti prezzo 58,30 – totale 95,47” rispetto ai seguenti punteggi totali, attribuiti a ZENITH: “punti qualità 36 – punti prezzo 60,00 – totale 96,00” chiedeva l’annullamento, previa sospensione, di tale determinazione dirigenziale e degli altri atti menzionati, lamentando:<br />
<u>Violazione di legge con riferimento al decreto 9 marzo 2001 ed all’art. 2.8 del capitolato speciale; Violazione di legge con riferimento al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; eccesso di potere sotto i profili della carenza assoluta di istruttoria e della motivazione, del travisamento di fatti e di circostanze; violazione del principio generale della par condicio.<br />
</u>La costituenda ATI ricorrente rilevava che l’offerta della coop. Zenith era inammissibile, sotto il profilo economico, ed erroneamente valutata, sotto il profilo tecnico.<br />
In relazione al profilo economico, l’offerta della aggiudicataria violava la disposizione del paragrafo 2.8 del capitolato speciale di appalto, il quale prevedeva “La Commissione di gara, &#8230;, considererà inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dai C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali risultanti da atti ufficiali”. Il C.C.N.L. vigente, al momento della indizione della gara e della presentazione delle offerte, prevedeva un costo orario del lavoro degli operatori di sesto livello di 15,17 euro, comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale IVC (15,06 al netto dell’IVC), ai sensi del decreto 9.3.2001, con applicazione dell’aliquota IRAP al 3,25%, anziché al 4,25%, percentuale vigente per tutte le cooperative aventi sede nella Regione Piemonte.<br />
L’offerta economica dell’aggiudicataria, invece, a differenza di quella della ricorrente, pari a euro 15,20 e, quindi, superiore alla soglia di legge, era di euro 14,58, ben inferiore al costo orario minimo di cui al vigente C.C.N.L. e, pertanto, da considerasi inammissibile ai sensi della ricordata disposizione di cui all’art. 2.8 del capitolato speciale.<br />
In linea subordinata e in relazione al profilo tecnico, l’ATI ricorrente evidenziava che la gara si era conclusa con una differenza di punteggio tra la prima e la seconda classificata di soli 0,53 punti e che, pur essendo superiore il punteggio tecnico ad essa assegnato, questo doveva essere di consistenza ancor maggiore, in modo da colmare la differenza favorevole all’aggiudicataria.<br />
1)	Per quel che riguardava la voce “Continuità assistenziale”, per cui il capitolato prevedeva un massimo di 15/100 punti, l’ATI ricorrente ricordava che occorreva garantire la disponibilità di 36 educatori a tempo pieno e che per quel che la riguardava, per un mero errore materiale, nella scheda di presentazione dell’equipe relativa alla comunità protetta di tipo B “Michele Risso”, era stato da lei indicato il numero di sei operatori con mansioni educative anziché di otto, per un totale di 34 operatori e non di 36. Tale errore, sulla base della formula di calcolo di cui al capitolato, aveva dato luogo all’assegnazione di punti 14,17 contro i 15 totali previsti ed assegnati alla coop. Zenith, riducendo in maniera decisiva, visto l’esito della gara, di punti 0,84 il punteggio finale assegnato all’ATI ricorrente.<br />	<br />
Inoltre, osservava quest’ultima che, nella richiesta di precisazioni a lei rivolta, la commissione di gara, da un lato, dimostrava di aver esaminato tutti i 36 “curricula” degli operatori come allegati, dall’altro, dimostrava di non averli conteggiati ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. La commissione di gara, così, aveva tenuto conto solo di quanto dichiarato (per mero errore materiale) in ordine alla disponibilità di 34 operatori in luogo di 36 ma non aveva considerato la documentazione allegata, che pure faceva parte dell’offerta. Sarebbe stato più logico, invece, tenere conto della documentazione attestante quanto dichiarato nell’offerta o, quantomeno, richiedere chiarimenti all’interessata, come risulta essere stato fatto in relazione all’offerta presentata da altra concorrente, la Caravaggio s.r.l., cui era stato consentito proprio di specificare il dato relativo al numero di operatori richiesto in relazione ai “curricula”, in numero maggiore, presentati.<br />
A ciò si aggiungeva, secondo la ricostruzione dell’ATI ricorrente, che due operatrici indicate dalla ditta aggiudicataria come disponibili a svolgere mansioni contrattuali a tempo pieno non potevano, in realtà, svolgere tale attività perché, una – Laura Ciampi – era dipendente a tempo pieno proprio della Pro.ge.s.t. s.c.a.r.l., la quale, interpellata, sul punto, aveva categoricamente smentito, come da dichiarazione depositata in atti e, l’altra, – Roberta Billè – era socia e dipendente part-time, con la qualifica di arteterapeuta della Animazione Valdocco s.c.a.r.l., nei confronti della quale non risultavano presentati atti formali di dimissioni da parte della detta socia e dipendente.<br />
La ditta aggiudicataria, a differenza dell’ATI ricorrente che aveva tutti operatori dipendenti, poteva contare solo su otto dipendenti, come risultava dalla certificazione della C.C.I.A.A. di Torino del 18 agosto 2004, per cui non era chiaro come avrebbe usufruito della collaborazione degli altri operatori a tempo pieno richiesti. Anche su tale importante aspetto la commissione di gara aveva omesso, quindi, di richiedere chiarimenti e integrazioni prima di attribuire il punteggio a una concorrente che non offriva valide garanzie in ordine alla gestione del servizio.<br />
2)	Per quel che riguardava la voce “Servizi prestati”, per cui il capitolato prevedeva un massimo di 15/100 punti, l’ATI ricorrente ricordava che a lei era stato attribuito tale punteggio massimo e alla aggiudicataria quello di 12, da considerarsi, però, eccessivo, dato che nessuno dei servizi prestati dalla Zenith s.c.a.r.l. poteva dirsi “identico” a quelli oggetto di gara, come disciplinati dalla deliberazione della G.R. del Piemonte n. 357-1370 del 27.1.1977 e richiamati ed elencati all’art. 5.3 del capitolato speciale.<br />	<br />
Le strutture gestite dall’aggiudicataria, infatti, non erano identiche a quelle oggetto della gara, dato che vi è una profonda differenza tra un “gruppo appartamento” (abitazione con massimo 5 pazienti) ed una “comunità protetta”, tra un “laboratorio professionale” ed un “centro diurno” o un “day hospital”. Né la patologia del paziente poteva incidere sul requisito dell’identità del servizio, richiamando il capitolato speciale solo il tipo di struttura gestito.<br />
Ne consegue che l’assegnazione di 12 punti alla coop. Zenith sarebbe assolutamente illegittima e come tale essa concorrerebbe ulteriormente ad inficiare il risultato finale.<br />
3)	Per quel che riguardava la voce “Qualità percorso formativo”, per la quale il capitolato attribuiva un massimo di 5/100 punti, l’ATI ricorrente rimetteva ad un esame dei “curricula” presentati dalla Zenith s.c.a.r.l. la verifica degli elementi idonei a giustificare il punteggio in concreto attribuito.<br />	<br />
4)	Per quel che riguardava la voce “Modalità organizzative ed operative del servizio”, per la quale il capitolato attribuiva un massimo di 5/100 punti, l’ATI ricorrente ricordava la struttura organizzativa delle due cooperative che la componevano e la paragonava alla modesta e limitata struttura organizzativa, facente capo alla aggiudicataria, evidenziando l’assenza di una motivazione sul punto che avesse giustificato la prevalenza finale della Zenith s.c.a.r.l., priva oltretutto, della benché minima certificazione, a differenza delle società componenti l’ATI ricorrente, e inidonea, perciò, a fornire la qualità del servizio richiesta espressamente anche all’art. 2.9, punto 4, del capitolato.<br />	<br />
Eppure all’aggiudicataria, lamentava l’ATI ricorrente, era stato attribuito il massimo punteggio di 5 e ad essa quello inferiore di 4.<br />
Si costituiva in giudizio la Zenith s.c.a.r.l., la quale, con il ricorso incidentale, notificato il 6 settembre 2004, chiedeva l’annullamento, occorrendo:<br />
a)	della clausola contenuta nel capitolato speciale d’appalto che dispone l’inammissibilità delle “offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categorie e dalle leggi previdenziali e assistenziali risultanti dagli atti ufficiali”;<br />	<br />
b)	del verbale della Commissione Tecnica di gara riunitasi in data 5.7.2004 limitatamente alle parti in cui è stata valutata l’offerta tecnica della ricorrente in via principale, con particolare riguardo all’attribuzione del punteggio di 14,17 al parametro continuità assistenziale;<br />	<br />
c)	di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi e, in specie della determinazione dirigenziale 9.8.2004 n. 60/004/2004 limitatamente alla parte che approva il verbale della Commissione di Gara là dove questo attribuisce il punteggio complessivo di 95,48 all’offerta dell’A.T.I. Pro.ge.s.t. s.c.a.r.l./Cooperativa Animazione Valdocco s.c.a.r.l. e il punteggio di 37,17 all’offerta tecnica dell’A.T.I. medesima.<br />	<br />
La società ricorrente incidentale lamentava:<br />
<u>Quanto al capitolato speciale d’appalto<br />
</u>I.	<u>Violazione di legge in relazione all’art. 37 co. 2 Direttiva Cons. C.E.E. n. 92/50. Eccesso di potere sotto vari profili. Violazione del principio di libera concorrenza.<br />	<br />
</u>La Zenith s.c.a.r.l. rilevava che, ove l’interpretazione della clausola di cui al paragrafo 2.8 del capitolato coincidesse con quella proposta dall’ATI ricorrente, si rileverebbe una sorta di esclusione automatica dalla gara, in manifesto contrasto con il principio comunitario di libera concorrenza sancito dall’art. 37 co. 2 Direttiva Cons. C.E.E. n. 92/50, senza consentire la presentazione di giustificazioni, dato che dal capitolato medesimo si evince chiaramente che l’offerta inferiore al costo orario non è considerata offerta anomala e risulta, di conseguenza, sottratta alla verifica di cui all’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 157/95.<br />
Sul punto la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, aveva evidenziato come le tabelle di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 1 l. n. 327/2000 non hanno valore di soglia di anomalia operante “ex lege”, per cui, in assenza di anomalia, una siffatta clausola, che impone una esclusione automatica, sarebbe illegittima e, pertanto, essa dovrebbe essere annullata o, comunque, disapplicata.<br />
<u>Quanto al verbale della Commissione Tecnica.<br />
</u>I.	<u>Eccesso di potere sotto vari profili in relazione agli artt. 2.8 e 5.4 del capitolato speciale d’appalto.</u><br />	<br />
Ricordando il contenuto del paragrafo 2.8 del capitolato speciale d’appalto, la società ricorrente incidentale riteneva che il punteggio di 14,17 attribuito all’ATI ricorrente era erroneo e frutto di un travisamento dei dati contenuti nell’offerta, in quanto i fascicoli dell’offerta presentata dall’ATI ricorrente indicavano un totale di 34 operatori, mentre i “curricula” allegati erano in numero di 36 e il fascicolo contenente l’illustrazione del progetto operativo indicava in numero di 18 gli operatori a tempo pieno impiegati nella Comunità di Tipo B, cosicché risultavano solo 32 gli educatori a tempo pieno impiegati.<br />
Al riguardo, in seguito ai chiarimenti richiesti dalla commissione di gara in merito a 14 educatori previsti nel progetto presentato, risultava che non tutti gli educatori impegnati per l’ATI in questione erano a tempo pieno. Per alcuni operatori indicati, infatti, il monte ore non superava in totale le 190 ore settimanali richieste dal paragrafo 5.4 del capitolato speciale e, pertanto, ogni operatore risultava lavorare per circa 24 ore a settimana contro le 35 ore lavorative del “tempo pieno”, per cui, almeno 8 degli operatori indicati “a tempo pieno” e, quindi, non potevano essere computati sulla base di calcolo per l’attribuzione del punteggio, relativo al parametro “continuità assistenziale”. Inoltre, l’operatore Gianluca Giachery non era in possesso di patente di guida di tipo “B”, come confermato in sede di chiarimenti dall’ATI ricorrente, la quale aveva, altresì, fatto presente che il detto operatore si era impegnato a conseguirla, prima dell’aggiudicazione del servizio e che, in caso di mancato conseguimento entro tale termine, lo stesso operatore sarebbe stato sostituito con un altro in possesso di tutti i requisiti.<br />
Considerando valida tale giustificazione, però, la commissione aveva violato la legge di gara, dato che i requisiti ivi richiesti devono essere posseduti alla data ultima prescritta per la presentazione dell’offerta.<br />
Escludendo dal computo, quindi, gli 8 operatori sopra ricordati e l’operatore privo di patente “B”, il calcolo aritmetico di cui alla formula applicabile avrebbe portato il punteggio complessivo finale in favore dell’ATI ricorrente a 90,88 anziché 95,47.<br />
Si costituiva in giudizio anche l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, la quale rilevava l’infondatezza dei motivi di ricorso.<br />
Con memoria depositata il 7 settembre 2004, l’ATI ricorrente rilevava l’inammissibilità e/o irricevibilità del motivo del ricorso incidentale, atteso che, se la Zenith s.c.a.r.l. riteneva illegittimo il capitolato di gara, nella parte relativa ad una sorta di esclusione automatica nell’ipotesi di offerte economiche inferiori ai minimi tabellari ex C.C.N.L., essa avrebbe dovuto proporre ricorso giurisdizionale immediatamente avverso lo stesso, che conteneva una norma già lesiva della sua posizione giuridico-soggettiva.<br />
Inoltre, l’ATI ricorrente rilevava, nel merito, l’infondatezza del ricorso incidentale in questione.<br />
Presentavano memoria, rispettivamente, la Zenith s.c.a.r.l. e l’Azienda Sanitaria Locale 3 di Torino.<br />
Con l’ordinanza n. 1038 in data 8 settembre 2004 questa sezione rigettava la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Con l’ordinanza n. 5359 in data 9 novembre 2004, la quinta sezione del Consiglio di Stato, su appello proposto dall’ATI Pro.ge.s.t. – Animazione Valdocco, accoglieva il detto appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza di questa sezione, accoglieva l’istanza cautelare formulata in primo grado “… per i fini indicati in parte motiva ed ordina(va) la trasmissione della (stessa) ordinanza” a questa sezione “per la fissazione dell’udienza di merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento”; nella detta “parte motiva”, così, si affermava: “Considerato che l’appello cautelare, sulla base degli atti in possesso del Collegio, presenta profili di apparente fondatezza con riguardo alla dedotta violazione del §.2.8. del c.s.a.; che, pertanto, si ravvisa necessario rimettere gli atti alla Commissione di gara costituita presso la Asl n. 3 di Torino perché provveda a verificare l’offerta economica presentata dalla Cooperativa Zenith s.c.a.r.l. in relazione al disposto del suddetto §.2.8. del c.s.a. e a norma dell’art. 25 D.lgs. n. 157/1995 ivi richiamato, che la fattispecie sottoposta allo scrutinio della Sezione ricadrà sotto l’applicazione dell’art. 23-bis, comma 3, ult. par. L. n. 1034/1971”.<br />
In prossimità dell’udienza pubblica fissata per il 21 dicembre 2004, presentavano memoria l’ATI ricorrente, la Zenith s.c.a.r.l. e l’A.S.L. n. 3 di Torino.<br />
Con l’ordinanza n. 63/i del 23 dicembre 2004, pronunciata nella detta udienza pubblica del 21 dicembre 2004, questa sezione “… ordina(va) all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di fornire notizie in merito al procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica presentata dalla cooperativa Zenith s.c.a.r.l., disposto con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5359 del 9 novembre 2004, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza … Fissa(va) per l’ulteriore trattazione della causa l’udienza pubblica del 26 gennaio 2005”.<br />
L’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, in ottemperanza alla detta ordinanza di questa sezione, depositava, in data 25 gennaio 2005, copia delle richieste di chiarimenti inviate alla Zenith s.c.a.r.l. in date 18 novembre 2004, 31 dicembre 2004 e 11 gennaio 2005 e delle relative risposte del 29 novembre 2004, 10 gennaio 2005 e 14 gennaio 2005 da parte della suddetta cooperativa.<br />
In particolare, in data 18 novembre 2004, l’Azienda aggiudicatrice richiedeva all’interessata: “In ottemperanza al disposto dell’ordinanza del Consiglio di Stato N.R.G. 8627/2004 del 09/11/2004 … di precisare, in relazione all’art. 2.8 del Capitolato speciale di gara e all’art. 25 del D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii. gli elementi costitutivi dell’offerta economica con particolare riguardo al costo del personale …”.<br />
La Zenith s.c.a.r.l. provvedeva con relativa nota del 29 novembre 2004 in cui illustrava quanto richiesto.<br />
In relazione a tale risposta, l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, con nota del 31 dicembre 2004, rilevava che gli elementi forniti non consentivano, “… in assenza di ulteriori specificazioni, che ora si vengono a richiedere, di esprimere un giudizio definitivo sulla questione”. L’Azienda, quindi, richiedeva ulteriori specificazioni, che di seguito si trascrivono:<br />
“1-	è affermato, in premessa, che &#8216;il costo orario del personale dipendente a tempo pieno, inquadrato nel VI livello retributivo della Zenith Scarl, (&#8230;) stabilito in € 14,58 (&#8230;) è inferiore al costo orario previsto dal d.m. 9.3.2001 (€ 15,07) per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo&#8217;; il costo orario previsto dal d.m. citato, per il livello di riferimento, convertito in euro, ammonta a € 17,01. Appare quindi evidente che per giungere al costo indicato (€ 15,07) come base di riferimento, è già stata effettuata una operazione di depurazione di voci di costo della quale non è però dato alcun conto. Si chiede pertanto di esplicitare tali operazioni.<br />	<br />
-2	in riferimento alla tabella D allegata al d.m. 9.3.2001, al paragrafo 1, vengono esplicitate alcune voci di costo, indicate con le lettere a),b),c),d), ed e) che, è affermato, non costituirebbero un costo realmente sostenuto da Zenith.<br />	<br />
2.1-	alla lettera a), è affermato che &#8216;la voce di anzianità (tre scatti) non rappresenta un costo sostenuto dalla Zenith Scarl per l&#8217;appalto&#8217;. Più oltre, tuttavia, è parimenti affermato che &#8216;restano salvi gli scatti già maturati dei singoli dipendenti e, quindi, riconosciuti e che, comunque, sono stati considerati come voci del costo del lavoro nell&#8217;offerta presentata&#8217;: non è però indicato, né nella nota, né nella tabella allegata, quanti siano i dipendenti assegnati alla parte in oggetto che usufruiscono di tale istituto e, soprattutto, quale sia l&#8217;incidenza di tale voce di costo sul costo orario finale. Si chiede pertanto di esplicitare il numero dei dipendenti e l&#8217;incidenza della voce di costo.<br />	<br />
2.2-	Alla lettera b), è affermato che &#8216;la voce indennità professionali non costituisce un costo per la Zenith&#8217;. Più oltre, tuttavia, è parimenti affermato che &#8216;resta salvo il riconoscimento di detta indennità, invece, per quei pochi dipendenti che rientrano nei (&#8230;) profili (cui detta indennità compete, n.d.r.). Anche tali importi sono stati considerati come voci del costo del lavoro nell&#8217;offerta presentata&#8217;: non è però indicato, né nella nota, né nella tabella allegata, quanti siano i dipendenti assegnati alla parte in oggetto, ancorché “pochi”, che usufruiscono di tale indennità e, soprattutto, quale sia l&#8217;incidenza di tale voce di costo sul costo orario finale. Anche in tal caso si chiede pertanto di esplicitare il numero dei dipendenti e l&#8217;incidenza della voce di costo.<br />	<br />
2.3-	Quanto indicato alla lettera c) appare superfluo, in quanto l&#8217;indennità di funzione, come peraltro da Voi affermato, non è erogata agli operatori di sesto livello.<br />	<br />
2.4-	Alla lettera d), è affermato che &#8216;la voce indennità di turno (10%) non rappresenta un costo reale e poiché i lavoratori della Zenith non rientrano tra il personale cui spetta, ai sensi dell&#8217;art. 55 CCNL di settore, l&#8217;indennità di turnazione&#8217;. Più oltre, tuttavia, è parimenti affermato che &#8216;resta salva l&#8217;indennità di turno per i pochi lavoratori che svolgono attività educativa notturna e che, comunque è stata considerata come voce del costo del lavoro nell&#8217;offerta presentata&#8217;: non è però indicato, né nella nota, né nella tabella allegata, quanti siano i dipendenti assegnati alla parte in oggetto, ancorché &#8216;pochi&#8217;, che usufruiscono di tale indennità e, soprattutto, quale sia l&#8217;incidenza di tale voce di costo sul costo orario finale, tenuto conto che il capitolato speciale di appalto prevede espressamente lo svolgimento di attività di turnazione sulle 24 ore. Si chiede pertanto nuovamente di esplicitare numero di dipendenti l&#8217;incidenza della voce di costo.<br />	<br />
2.5-	Alla lettera e) viene affermato che la Cooperativa Zenith non è assoggettabile all&#8217;imposta IRPEG in forza di un combinato disposto di norme: è necessario esplicitare tale richiamo, tenendo presente che una voce di costo, per quanto irrisoria, non può essere &#8216;quantitativamente irrilevante&#8217;, come da Voi affermato, ai fini che qui interessano.<br />	<br />
-3	Al paragrafo 2 della Vostra nota, articolato poi nelle lettere a) e b) è affermato, sempre in riferimento alla tabella D allegata al d.m. 9.3.2001, e l’incidenza percentuale degli oneri previdenziali &#8216;non corrisponde alla percentuale realmente applicata dalla cooperativa&#8217;.<br />	<br />
3.1-	alla lettera a) del paragrafo 2 è affermato che l&#8217;aliquota INPS applicata dalla Zenith, pari al 27,90%, quindi inferiore a quella prevista dal più volte citato d.m. 9.3.2001, sarebbe ricavata dal &#8216;d.m. 15.9.2004&#8217;: si rileva, e si richiedono giustificazioni in merito, che la data del decreto è successiva alla data di compilazione del offerta economica, ed il suo contenuto non poteva quindi essere noto;<br />	<br />
3.2-	alla lettera b) dei paragrafo 2 è affermato, senza alcuna motivazione, che &#8216;l’aliquota INAIL per la cooperativa sociale Zenith non corrisponde al 2,50%, bensì al 1,3%&#8217;. Anche al riguardo si chiede di fornire una precisa motivazione della diversa percentuale applicata.<br />	<br />
-4	Nella tabella allegata alla nota del 29.11.2004, il punto 8) esplicita la quota di costo relativa al TFR; il successivo punto 9) – riguardante la rivalutazione del TFR (che, a norma del d.m. 9.3.2001, è del 3,5%) – precisa che la stessa &#8216;non è calcolata perché costo non è stato elaborato in proiezione&#8217;. Tale affermazione non è comprensibile. E’ inoltre omesso il calcolo della voce di costo relativo alla previdenza complementare, la cui aliquota indicata nel d.m. 9.3.2001 è dell&#8217;1%. Si chiede perciò di spiegare il senso dell&#8217;affermazione di calcolare la voce di costo in questione.<br />	<br />
-5	Al punto 12) è affermato – riguardo alla &#8216;incidenza IRAP&#8217; – che l&#8217;aliquota applicata è del &#8216;3,25% per le coop. soc. di tipo B&#8217;: non si comprende tale affermazione, in quanto la cooperativa sociale Zenith risulta iscritta all&#8217;albo regionale delle cooperative sociali della regione Piemonte sotto la tipologia <u>&#8216;Cooperativa sociale di tipo A’</u>, come desunto dalla banca dati presente sul sito Internet <u>www.regione.piemonte.it</u> (si precisa al riguardo che non è stato possibile desumere tale dato dalla documentazione inoltrata da codesta Cooperativa a seguito dell’aggiudicazione dell&#8217;appalto, perché mancante del documento attestante l’iscrizione all&#8217;albo regionale delle cooperative sociali). Anche a tale proposito si chiede perciò di precisare e motivare le ragioni dell&#8217;applicazione dell’aliquota IRAP utilizzata”.<br />	<br />
A tali richieste la cooperativa interessata, previa proroga dell’originale termine concesso, rispondeva con una dettagliata nota del 14 gennaio 2005, con allegate tabelle e documentazione.<br />
In prossimità dell’udienza del 26 gennaio 2005, l’ATI ricorrente depositava una ulteriore memoria a confutazione delle controdeduzioni inoltrate dalla Zenith s.c.a.r.l. in tale fase di verifica istruttoria e delle difese illustrate dalle altre parti fino ad allora nel corso del giudizio.<br />
Non essendosi conclusa la richiesta verifica, veniva comunque fissata nuova udienza di trattazione per il 16 marzo 2005.<br />
Con ordinanza n. 9/i in data 25 marzo 2005, pronunciata nell’udienza pubblica del 16 marzo 2005, questa sezione, perdurando la pendenza della fase di verifica della riscontrata anomalia, reiterava l’ordine contenuto nella richiamata ordinanza n. 63/i del 23 dicembre 2004, fissando nuova udienza di trattazione per il 27 aprile 2005.<br />
In prossimità di tale udienza, era depositata in giudizio una relazione sottoscritta, in data 14 aprile 2005, dal consulente del lavoro cui si era rivolta l’ASL n. 3 di Torino ai fini della verifica della congruità economica dell’offerta della Zenith s.c.a.r.l. come integrata dalle note di chiarimento inviate dall’interessata e sopra richiamate. Seguendo l’elenco di richieste di chiarimenti di cui alla nota ASL del 31 dicembre 2004, il consulente, in sintesi, precisava: “… Per quanto riguarda il punto 2.1 del protocollo su citato (voce anzianità), per poter valutare l’incremento del costo specifico occorre un elenco nominativo dei soci utilizzati specificamente per l’appalto in questione e relativa data di inserimento dei soci stessi nella cooperativa ai fini del calcolo dell’anzianità pregressa degli stessi. Per il punto 2.2 … per valutare l’entità dell’onere relativo ai lavoratori assunti ad aventi diritto all’indennità professionale, occorre un elenco degli stessi e la relativa data di assunzione. Per il punto 2.3, confermo che l’indennità di funzione non è prevista per i soci lavoratori iscritti del sesto livello. Per il punto 2.4 … occorre un elenco degli stessi con la relativa data di assunzione. Per il punto 2.5 riguardante l’incidenza “IRPEG”, l’affermazione della Coop. Zenith circa l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche è corretta. Per il punto 3.1 riguardante l’aliquota INPS, l’affermazione della Coop. Zenith circa l’ammontare dell’aliquota in questione (27,90) è errata. L’aliquota INPS in funzione del codice aziendale statistico contributivo attribuito dall’Istituto … ammonta infatti al 29,98% dell’imponibile contributivo, nel rispetto dei minimali previsti dall’Istituto. Per il punto 3.2, riguardante l’aliquota INAIL, la correttezza dell’affermazione della Coop. Zenith circa l’ammontare dell’aliquota in questione (1,3%) non è al momento valutabile … occorre avere l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati per l’appalto in questione, per verificare se i soci amministrativi sono in numero pari ai soci che svolgono attività manuali. Per il punto 4, riguardante la rivalutazione del TFR, l’affermazione della Coop. Zenith di cui alla lettera del 14.1.2005 non è del tutto esatta…A mio avviso, per valutare in modo serio il costo di cui si tratta occorre conoscere gli accantonamenti effettuati dall’impresa al 31.12.2004 per il TFR (art. 1 Legge 29 maggio 1982, n. 297) Per il punto 5, riguardante l’incidenza IRAP, l’affermazione dalla Coop. Zenith circa l’ammontare dell’aliquota (3,25%) è corretta. Alla luce di quanto sopra, ritengo che per potere completare l’analisi della congruità dell’offerta economica della Coop. Zenith occorra acquisire dalla stessa:<br />
&#8211;	lo statuto costitutivo della cooperativa ed il regolamento interno dei soci;<br />	<br />
&#8211;	un elenco nominativo degli addetti all’appalto, dal quale risulti la data di assunzione di ciascuno di essi, la loro qualifica e le voci retributive cui hanno diritto (indennità professionale, indennità di turno). Tali elementi possono essere desunti dalle buste paga dei lavoratori che operano per l’ASL 3 in relazione all’appalto in oggetto;<br />	<br />
&#8211;	i dati relativi agli accantonamenti per il TFR operati al 31.12.2004 dalla Coop. Zenith”.<br />	<br />
Con determinazione dirigenziale n. 148/004/2005 del 15 aprile 2005, il Direttore dell’Unità Operativa dell’ASL 3 di Torino, quindi, premesso che “… dall’esame della relazione di cui sopra emerge che riguardo a sei voci di costo costituenti l’offerta, risultano ancora, ad oggi, indeterminati i relativi oneri effettivamente sostenuti dalla Cooperativa Zenith per l’appalto in oggetto, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte della stessa Cooperativa, consistenti nella produzione dei seguenti documenti:<br />
&#8211;	statuto della Cooperativa;<br />	<br />
&#8211;	regolamento interno dei Soci;<br />	<br />
&#8211;	elenco nominativo degli addetti all’appalto, completo di data di assunzione, qualifica e dettaglio delle voci retributive spettanti;<br />	<br />
&#8211;	accantonamenti per TFR operati al 31.12.20004, determinava: “1. Di adottare il parere profferto dal Consulente del lavoro dr. Giorgio Ai nardi relativamente alla procedura di verifica di congruità dell’offerta economica prodotta dalla Zenith Società coop. Sociale a r.l., …;<br />	<br />
2.	Di dare atto che la conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà possibile solo dopo l’acquisizione e la valutazione degli ulteriori elementi dimostrativi a carico della Cooperativa Zenith;<br />	<br />
3.	di acquisire dalla Zenith Società Coop. Sociale a r.l. i sopra detti elementi di prova fissando un termine perentorio per la loro esibizione”.<br />	<br />
L’ATI ricorrente, depositando una nuova memoria in prossimità dell’udienza del 27 aprile 2005 e lamentando il mancato rispetto dei termini concessi per la suddetta verifica, riscontrava comunque che la documentazione depositata dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, non conclusiva della procedura di verifica, era di per sé già inidonea a rappresentare la congruità dell’offerta della Zenith s.c.a.r.l. sotto il profilo evidenziato dal Consiglio di Stato.<br />
Attesa l’incompletezza della verifica fino ad allora effettuata, l’udienza di trattazione era comunque nuovamente rinviata al 25 maggio 2005.<br />
In prossimità di tale udienza, era infine depositata in giudizio la relazione conclusiva del consulente del lavoro incaricato dalla ASL n. 3 di Torino ed i relativi allegati.<br />
La richiamata relazione del consulente del lavoro, in base ad una serie di calcoli e relativi riferimenti tabellari, precisava quanto segue.<br />
“Dalla ulteriore documentazione fornitami come suggerito con la mia precedente relazione del 14 aprile u.s. ho tracciato una valutazione unitaria oraria del costo del personale della coop. ZENITH che presta il proprio servizio per l&#8217;A.S.L. 3 di Torino.<br />
Premetto che, pur non essendo ancora in vigore, al momento della predisposizione dell&#8217;offerta da parte della Coop. ZENITH (3 maggio 2004) il CCNL di settore per il periodo 2004/2007, e vigendo pertanto la tabella A allegata al D.M. 9 marzo 2001, utilizzata come base di calcolo da tutti i partecipanti alla gara, ho preferito utilizzare per determinare la voce &#8216;minimo contrattuale mensile&#8217;, la tabella allegata al D.M. pubblicato il 13 ottobre 2004, riferita al mese di gennaio 2004, più sfavorevole ma coincidente con il dato già riportato dalla stessa Coop. ZENITH nelle tabelle esplicative allegate alla propria nota di chiarimenti del 14 gennaio scorso. (tabella A)”.<br />
Era altresì depositata in giudizio anche la determinazione dirigenziale n. 190/004/2005 del 17 maggio 2005, con cui il Direttore dell’Unità Operativa dell’ASL n. 3 di Torino, ripercorrendo l’“iter” della vicenda e richiamando i contenuti della suddetta relazione, in cui si stabiliva definitivamente che la quantificazione del costo orario del lavoro effettivamente sostenuto per l’appalto in oggetto, era determinabile in € 14,33, dava atto che “… l’offerta economica prodotta in data 3 maggio 2004 dalla Coop. Zenith per l’appalto in oggetto, risulta adeguata al costo orario del lavoro effettivamente sostenuto per la conduzione dell’appalto;<br />
il procedimento di verifica dell’offerta ordinato dal Consiglio di stato in sede giurisdizionale, con ordinanza n. 8627/2004, del 9 novembre 2004, si conclude con l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 e s.m.i …”.<br />
In prossimità della nuova udienza, l’ATI ricorrente depositava una ulteriore memoria, in cui evidenziava la tardività del deposito in giudizio della documentazione dell’Azienda resistente, scadendo il relativo termine il 14 maggio 2005 e non avendo potuto l’interessata predisporre adeguate difese.<br />
All’udienza fissata per il 25 maggio 2005 il legale dell’ATI ricorrente chiedeva comunque un rinvio per predisporre e notificare motivi aggiunti in relazione a tale determinazione conclusiva del procedimento di verifica e l’udienza era nuovamente rinviata al 13 luglio 2005.<br />
Con motivo aggiunto, notificato il 18 giugno 2005 e proposto avverso la ricordata determinazione dirigenziale n. 190/004/2005 e la citata relazione del consulente del lavoro, l’ATI ricorrente ne chiedeva l’annullamento, lamentando:<br />
<u>Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria e della motivazione; illogicità, o perplessità; violazione di legge con riferimento al Capitolato speciale d’appalto ed in particolare con riferimento agli artt. 2.8 e 4.11; violazione di legge con riferimento all’art. 79 del vigente CCNL. Violazione dei principi generali in tema di parità di trattamento, logica, correttezza, imparzialità e buona fede; illegittimità derivata.<br />
</u>L’ATI ricorrente osservava che la relazione del consulente incaricato, fatta propria nella determinazione impugnata, era erronea e appariva “troppo concreta se riferita a soggetti determinati e si pone(va) inevitabilmente al di fuori di ogni logica che deve sorreggere una valutazione di congruità riferita ad offerte economiche relative a gare di appalto di durata prolungata”.<br />
La valutazione di congruità era stata condotta rigidamente in relazione alla composizione predeterminata di una compagine di lavoratori e non poteva adattarsi all’ipotesi di mutamenti della composizione dell’equipe professionale.<br />
Secondo l’ATI ricorrente, “parrebbe che l’indagine condotta dal consulente si limiti a soli 7 lavoratori e non ai 36 richiesti per lo svolgimento corretto del servizio” e “la sostituzione nell’organico anche solo di un componente della compagine rischia(va) di far sballare l’intero quadro”. Per tale ragione la valutazione non poteva “prescindere dalle tabelle ministeriali che, anche solo per questioni di carattere statistico, sono di per sé idonee ad orientare le ditte concorrenti nella presentazione delle proprie offerte”.<br />
Inoltre, l’ATI ricorrente riscontrava anche carenza di istruttoria e di motivazione.<br />
Il consulente incaricato, infatti, riferiva “che i soggetti interessati dagli scatti di anzianità erano 7, dei quali tre matureranno il primo scatto, mentre gli altri quattro matureranno il secondo scatto. Il personale impiegato, però, è di 36 operatori”, per cui non era chiaro “il trattamento riservato agli altri 29 lavoratori” per i quali comunque, ogni biennio, maturavano i suddetti scatti e, avendo il servizio durata triennale, sarebbero stati interessati da almeno uno scatto.<br />
L’ATI ricorrente deduceva, quindi, che la Zenith s.c.a.r.l. non poteva che “procedere ad una sorta di licenziamento programmato e di gruppo dei 29 lavoratori (se dipendenti) prima dello scadere del secondo anno di impiego e, quindi, prima che venga ad essere maturato lo scatto di anzianità, oppure i lavoratori non sono lavoratori dipendenti in violazione delle norme di capitolato speciale”. Tale conclusione si evinceva, ad opinione della ricorrente, anche “dal documento n. 21 prodotto dalla ASL n. 3, ossia la comunicazione 22 aprile 2005 con la quale la coop. Zenith consegnava la documentazione richiesta dal Consulente dell’ASL; l’ultimo dei documenti prodotti è l’elenco dei soci e dei contrattisti a progetto impegnati nell’appalto”. Se vi erano “contrattisti a progetto”, questi non potevano considerarsi come “personale dipendente” richiesto dal paragrafo 2.8 del capitolato.<br />
Inoltre, l’ATI ricorrente precisava che nel corso dei primi mesi del servizio la Zenith s.c.a.r.l. aveva profondamente mutato e modificato l’organico ed il personale impiegato, così che la verifica effettuata non era legata al personale considerato nell’offerta originaria, cui voleva riferirsi il Consiglio di Stato invitando a disporre la verificazione istruttoria.<br />
Presentavano memoria l’ATI ricorrente e l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino e la Zenith s.c.a.r.l., la quale, in primo luogo, rilevava la tardività del motivo aggiunto e la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo.<br />
Il provvedimento impugnato con il motivo aggiunto, infatti, era stato depositato in giudizio il 18 maggio 2005 e il dimezzamento dei termini operante nel caso di specie, rientrante nell’ambito dell’art. 23 bis l. n. 1034/71, come introdotto dalla l. n. 205/2000, imponeva la relativa notifica entro trenta giorni dal deposito, quindi entro il 17 giugno 2005. La notifica effettuata invece il giorno successivo era tardiva.<br />
Risultando di conseguenza impugnata nei termini, quindi, la sola aggiudicazione provvisoria oggetto della richiesta di annullamento con il ricorso introduttivo, ne conseguiva l’inammissibilità dello stesso per mancata impugnazione, nei termini, dell’aggiudicazione definitiva susseguente.<br />
In secondo luogo, la Zenith s.c.a.r.l. riscontrava anche l’inammissibilità del motivo aggiunto, perché tendente a confutare nel merito il giudizio dell’amministrazione.<br />
Comunque, tale motivo aggiunto, secondo la prospettazione della medesima Zenith s.c.a.r.l., si palesava anche infondato.<br />
L’ATI ricorrente ribadiva che il consulente dell’ASL aveva valutato un elenco di lavoratori non corrispondente a quello indicato nell’offerta originaria, dato che solo 13 lavoratori, sui 44 indicati nell’offerta, risultavano permanere leggendo il foglio presenze del marzo 2005 consegnato dalla Zenith s.c.a.r.l. alla ASL n. 3 di Torino e tutti i lavoratori, tranne due, risultavano assunti dopo il 1 settembre 2004.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
In data 20 luglio 2005 è stato depositato il dispositivo della presente sentenza.<br />
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DIRITTO</p>
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</b><br />
Il Collegio preliminarmente rileva che il ricorso proposto dalla costituenda ATI tra Pro.Ge.s.t. s.c.a.r.l. e Cooperativa Animazione Valdocco s.c.a.r.l. è incentrato su cinque assunti.<br />
Il primo assunto, inerente la ritenuta “inammissibilità” dell’offerta economica, perché in contrasto con il paragrafo 2.8 del capitolato speciale d’appalto, è stato oggetto di approfondita illustrazione, in merito alla quale è stata disposta anche una verificazione in sede istruttoria, su impulso di quanto indicato nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato richiamata in narrativa, e sulla quale si sono anche incentrati i motivi aggiunti, collegati alla richiesta di annullamento della determinazione finale del procedimento che riteneva nuovamente “adeguata” l’offerta economica proposta dalla aggiudicataria.<br />
Attesa la complessità e rilevanza di quanto emerso in corso di causa in relazione a tale assunto, il Collegio – per linearità espositiva – ritiene di posticipare la trattazione dello stesso rispetto a quella degli ulteriori assunti evidenziati nel ricorso introduttivo, che non sono stato oggetto di ulteriori contributi documentali e dei motivi aggiunti.<br />
Con il secondo assunto, quindi, la costituenda ATI ricorrente lamentava che il punteggio a lei attribuito, di 14,17 in luogo del massimo previsto di 15, relativamente alla voce “Continuità assistenziale”, di cui alla valutazione tecnico qualitativa del progetto di gestione considerata dal paragrafo 2.8, lett. b), n. 1), era frutto della erronea valutazione della sola scheda di presentazione dell’equipe relativa alla Comunità Protetta di Tipo B “Michele Risso” di Torino, ove per un mero errore materiale era stato indicato il numero di 6 operatori in luogo di 8, portando il numero complessivo degli operatori a 34, inferiore di due a quello di 36 invece desumibile dai “curricula” degli operatori allegati all’offerta medesima.<br />
La commissione tecnica, quindi, avrebbe immotivatamente e illogicamente privilegiato quanto formalmente dichiarato nell’offerta invece di verificare, sotto un profilo sostanziale, l’effettiva consistenza del numero di operatori da impiegare mediante l’esame degli allegati “curricula”, pure facenti parte della documentazione di gara o, quantomeno, senza chiedere chiarimenti all’interessata in relazione a tale rilevata discordanza. Applicando correttamente la formula indicata nel capitolato speciale al numero di 36 operatori, invece di 34, il punteggio da attribuire alla offerta della ricorrente sarebbe aumentato di 0,84, valore sufficiente a collocare la costituenda ATI ricorrente al primo posto in graduatoria.<br />
Inoltre, la ricorrente rilevava che chiarimenti del genere erano stati invece richiesti ad altra partecipante, la Caravaggio s.r.l., che pure risultava aver presentato un numero di “curricula” superiore a quello delle persone indicate, con ciò dando luogo ad una evidente disparità di trattamento.<br />
Il Collegio, in merito, osserva che: il paragrafo 2.2 – Composizione dell’offerta – del capitolato speciale di appalto prevedeva che “La documentazione costituente l’offerta è così composta: a) documentazione amministrativa formata da: &#8230; b) documentazione tecnica composta da: b) &#8230;; b.2) presentazione dell’equipe professionale candidata per la realizzazione del servizio con indicazione del numero complessivo di Educatori professionali e del personale con esperienza di almeno 2.000 ore nel settore assistenziale (o di figure equipollenti indicate nella tabella di cui al paragrafo 5.4) con rapporto di lavoro a tempo pieno;<br />
b.3)	curriculum formativo e professionale di ciascun componente dell’equipe professionale candidata, secondo quanto descritto ai punti 2.8 (Modalità di valutazione delle offerte) e 5.4 (Descrizione delle attività, fabbisogno orario e professionalità richiesta), e con indicazione del tipo di contratto di lavoro (se a tempo pieno o parziale) …”.<br />	<br />
Dal documento, relativo alla “Presentazione della Equipe Professionale incaricata per la realizzazione del servizio (elenco titoli di studio e professionali e relativi curriculum)” di cui alla ricordata Comunità Protetta di Tipo B “Michele Risso” di Torino, prodotta in giudizio dalla costituenda ATI ricorrente, risulta che “L’Equipe è costituita da 6 operatori con mansioni educative, a tempo pieno tutti in possesso del diploma di educatore professionale, ovvero di titolo di studio equipollente, e 3 infermieri notturni. L’elenco qui sotto contiene i dati essenziali relativi a ciascun operatore … Per informazioni più dettagliate si rinvia ai successivi singoli curricula. Tutti in possesso di patente B”: nel detto elenco sono indicati, oltre a tre infermieri psichiatrici, i seguenti 6 operatori: Vigna Fabrizio, Oglialoro Francesco, De Zarlo Gianfranco, Quatraro Vincenzo, Galluzzo Maria e Banfi Ornella, nonchè le seguenti due operatrici: Matera Marta “(maternità)” e Bonanata Vittoria “(maternità)”, per cui queste ultime non erano disponibili al momento della valutazione dell’offerta. L’allegazione dei “curricula” relativi appare al Collegio non decisiva in presenza della ricordata precisazione ad opera della medesima ATI partecipante, che lasciava agevolmente intendere che le due operatrici non erano “disponibili” al momento dell’offerta, pur essendo astrattamente idonee ad essere ricomprese nell’equipe in questione.<br />
Il Collegio, quindi, ritiene di concordare con quanto precisato nei suoi scritti difensivi dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino, per la quale l’indicazione di “soli” sei operatori, lungi dal rappresentare un mero errore materiale, come affermato nel ricorso, era stata coerentemente formulata dalla partecipante e così valutata dalla commissione di gara, perché teneva conto degli unici operatori disponibili al momento dell’offerta.<br />
Sul punto, poi, il Collegio rileva che appare smentito “per tabulas” quanto sostenuto dalla costituenda ATI ricorrente laddove lamenta che non sono stati richiesti chiarimenti in merito, dato che nella nota prot. 5453/PE/2004 del 21 maggio 2004, inviata dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino all’ATI Pro.Ge.S.T. – Valdocco si specificava proprio che ”Dalla disamina della documentazione tecnica da parte della Commissione di valutazione di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto … è emersa la necessità di richiedere le seguenti chiarimenti … 7. per le candidate Marta Martora e Vittoria Bonanata, proposte per la Comunità protetta “Michele Risso”, si richiede con quali figure codesta spett.le A.T.I. intenda sostituirle sino al loro rientro in servizio …”.<br />
La medesima ATI interessata rispondeva, con nota prot. 1444 del 28 maggio 2004, specificando che essa “intende(va) sostituire la Sig.ra Marta Matera con la Sig.ra Claudia Serra (&#8230;) e la Sig.ra Vittoria Bonanata con il Sig. Roberto Boscolo (&#8230;)” ed aggiungendo che essa “intende(va) mantenere queste due figure al termine della sostituzione maternità nell’organico dei servizi dell’Area Comunitaria”.<br />
Al Collegio appare logico ed esente da censure, valutabili nella presente sede di legittimità, che la commissione tecnica, nella seduta del 5 luglio 2004, abbia riscontrato “… un’incongruenza tra le persone dichiarate a tempo pieno – 34 – e quelle effettivamente presentate – 36 – nella valutazione del parametro ‘Continuità assistenziale’ (e) si considerano solo n. 34 componenti a tempo pieno, come dichiarato nel documento ‘presentazione dell’equipe candidata’”.<br />
E’ sulla disponibilità “a tempo pieno”, quindi, che la commissione tecnica si è pronunciata, rilevando non soddisfacenti, evidentemente, i chiarimenti offerti dall’ATI interessata, che, in effetti, aveva confermato l’indisponibilità, per maternità, di due operatori tra quelli indicati.<br />
La circostanza che nel corso del giudizio l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino abbia richiamato tale conclusione non può considerarsi una integrazione postuma della motivazione, come osservato in memoria dalla costituenda ATI ricorrente, perché la motivazione in questione era già completa e desumibile, per quanto finora illustrato, dai medesimi atti della procedura di gara.<br />
Né la commissione tecnica era tenuta ad ulteriori richieste di chiarimenti, ostando una precisa dichiarazione della partecipante e non potendo valutare ulteriori “curricula”, prodotti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel rispetto del principio di “par condicio” da osservare nelle pubbliche gare.<br />
Né, infine, il Collegio rileva una disparità di trattamento – come pure lamentata nel ricorso – con quanto operato dalla commissione tecnica nei confronti della Caravaggio s.r.l., comunque successivamente esclusa dalla procedura, attesa la diversità delle fattispecie in esame.<br />
Nel caso della Caravaggio s.r.l., infatti, dall’esame delle schede relative depositate in giudizio, risulta che il numero di persone indicate era coincidente con quello dei “curricula” allegati e l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino aveva chiesto all’interessata solo di precisare quale dei 45 operatori indicati genericamente come “dipendenti equipe” sarebbe rientrato nel numero totale di 36 indicato nell’offerta, considerando ciascun luogo di attività, ai sensi dell’art. 5.3 del capitolato speciale, e non di integrare eventualmente il numero di operatori a tempo pieno già dichiarato in sede di offerta, che restava comunque di 36.<br />
Con il terzo assunto, la costituenda ATI ricorrente lamentava che il punteggio pieno di 15 non poteva essere attribuito alla Zenith s.c.a.r.l., perché, dall’esame della documentazione di gara, si ricavava che due operatori indicati come disponibili a svolgere mansioni contrattuali a tempo pieno erano in realtà dipendenti proprio delle due cooperative costituende l’ATI e avevano smentito categoricamente di prestare attività per la Zenith s.c.a.r.l..<br />
Inoltre, la costituenda ATI ricorrente osservava che l’aggiudicataria aveva in realtà solo 8 dipendenti, come risultava da certificazione della CCIAA di Torino del 18 agosto 2004, per cui l’Azienda appaltante avrebbe dovuto quantomeno chiedere chiarimenti su chi potessero essere gli altri operatori indicati, dei 36 dichiarati in offerta, e se potevano effettivamente prestare attività in favore della Zenith s.c.a.r.l., prima di attribuire il massimo punteggio.<br />
Il Collegio evidenzia che il paragrafo 4.4 – Responsabilità dell’appaltatore – del capitolato speciale d’appalto prevedeva che: “&#8230; All’atto dell’affidamento dell’appalto, il soggetto aggiudicatario deve confermare al Direttore di Dipartimento di Salute Mentale i nominativi dell’equipe professionale presentata in sede di offerta o segnalare eventuali variazioni garantendo, in ogni caso, i medesimi requisiti formativi e professionali dei precedenti; in quest’ultimo caso deve presentare il curriculum formativo e professionale del personale sostituito &#8230;”: la detta disposizione, quindi, prevedeva la possibilità che nelle more dell’aggiudicazione il personale delle partecipanti potesse subire variazioni nominative e, per tale ragione, fermo restando il numero degli stessi e i requisiti formativi e professionali richiesti, concedeva all’aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, la possibilità di sostituire le singole unità delle varie “equipes”.<br />
Ciò risulta confermato anche dalla costituenda ATI ricorrente che, proprio in relazione alle due lavoratrici in maternità sopra ricordate, aveva comunicato all’Azienda l’intenzione di provvedere alla loro sostituzione, evidentemente fondandosi sulla possibilità in tal senso riconosciuta dalla legge di gara.<br />
Proprio questo è accaduto nel caso di specie, ove risulta che la Zenith s.c.a.r.l., secondo la ricostruzione contenuta nella nota 1 settembre 2004 a firma del legale rappresentante della società, abbia avuto un improvviso diniego di collaborazione da parte di una delle due operatrici richiamate dall’ATI ricorrente, la sig.ra Billè, così come avvenuto anche per l’altra operatrice, sig.ra Ciampi, che pure aveva inviato il suo “curriculum vitae” alla medesima società, e che abbia provveduto, in ossequio alla disposizione di cui al paragrafo 4.4 del capitolato sopra richiamata a comunicare, prima dell’inizio del servizio e dopo l’aggiudicazione, l’elenco dei soci lavoratori, tra cui non risultavano le signore in questione.<br />
Né il numero di dipendenti desumibile per la Zenith s.c.a.r.l. da una visura camerale o la circostanza per la quale la costituenda ATI ricorrente dubiti dell’effettiva consistenza del numero di dipendenti prospettato dall’aggiudicataria possono essere rilevanti nella presente sede, poiché la valutazione della commissione tecnica non poteva che fondarsi su quanto dichiarato nell’offerta e sulla documentazione allegata. Se l’aggiudicataria, poi, non manterrà quanto offerto in sede di gara, diminuendo il personale operativo, sarà un elemento valutabile nel corso dell’esecuzione del contratto dalla medesima stazione appaltante, che dispone di tutti gli strumenti, anche a servizio già iniziato, per tutelare il rapporto contrattuale ma non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità, ove può valutarsi soltanto l’operato della commissione tecnica in relazione a quanto dichiarato e offerto dalle partecipanti, rapportato alle prescrizioni della legge di gara.<br />
Con il quarto assunto la costituenda ATI ricorrente lamentava che il punteggio di 12 attribuito all’aggiudicataria in relazione alla voce “Servizi prestati” fosse eccessivo in quanto, dall’esame dell’elenco dei servizi prestati dalla Zenith s.c.a.r.l., si ricavava agevolmente che essa non aveva mai gestito strutture identiche a quelle ricavabili dal paragrafo 5.3 del capitolato speciale, corrispondenti all’oggetto del servizio.<br />
La costituenda ATI ricorrente afferma che “Scorgendo l’elenco dei servizi prestati dalla coop. Zenith si ricava agevolmente che questa, pur gestendo servizi normati e disciplinati dalla citata DGR 357-1370/77, non ha mai gestito strutture identiche a quelle che si ricavano dal paragrafo 5.3 del capitolato di gara, il vero oggetto del servizio … Non è la patologia del paziente che può incidere sul requisito dell’identità del servizio, ma il tipo di struttura gestita, ossia quelle che sono state espressamente elencate dall’Amministrazione appaltante nel capitolato”.<br />
Il Collegio osserva che l’oggetto dell’appalto è così descritto dal paragrafo 1.1 del capitolato speciale: “Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del progetto finalizzato al Miglioramento dell’integrazione tra servizi formali e informali di cura dei pazienti psichiatrici gravi. Tale progetto intende integrare, sulla base dei programmi terapeutici formulati dai curanti del Dipartimento di Salute Mentale (d’ora in poi abbreviato in D.S.M.) per ogni singolo paziente, le competenze formali detenute dal personale assegnato al D.S.M. medesimo con la cultura psicopedagocica degli operatori del soggetto aggiudicatario. Il progetto si svolgerà in tutti i presidi del D.S.M., elencati nel paragrafo 5.3 del presente capitolato, dove il paziente sarà sottoposto a interventi ma utilizzando come base di riferimento le equipes multiprofessionali e multidisciplinari del D.S.M. medesimo”, per cui il detto oggetto è piuttosto generico ed indefinito, proprio per le caratteristiche dello stesso, collegato alla complessa gestione dei pazienti dei vari Dipartimenti di salute mentale.<br />
Il punto 5.3 – Luoghi delle attività – del capitolato, quindi, pur indicando le “strutture” in cui si sarebbero svolte le attività, si limita a precisare il luogo del servizio ma non offre un rigido criterio di svolgimento dello stesso.<br />
Tanto è vero che proprio l’art. 2.8, lett. b), n.2) del medesimo capitolato, in relazione alla tipologia dei servizi prestati da valutare in corso di gara, precisa che essi devono corrispondere ad una “valutazione complessiva dei principali servizi prestati di natura identica, affine oppure differente, senza contestazioni, dalla Concorrente negli ultimi tre anni presso strutture pubbliche o private con particolare riferimento al tipo di attività svolta, alla committenza, alle ore prestate, secondo i seguenti criteri…”: tra tali criteri, poi, erano considerati non solo i servizi identici ma anche quelli affini ma con presenza di servizi identici, quelli affini ma con assenza di servizi identici, quelli con prevalenza di affini con presenza di identici e/o affini, quelli solo differenti, secondo una scala graduata di punteggio lasciata alla discrezionalità della commissione.<br />
Ne consegue, ad opinione del Collegio, che non era richiesta la gestione di sole strutture identiche, come rilevato dalla costituenda ATI ricorrente, ma ben potevano essere valutati servizi affini o persino differenti, con attribuzione di punteggi graduati.<br />
In assenza di ulteriori specificazioni, quindi, in ordine alle censure rivolte al concreto punteggio attribuito all’aggiudicataria, che rientrava nella discrezionalità riconosciuta alla commissione tecnica, non si rinvengono motivi per concordare con la tesi espressa dalla costituenda ATI ricorrente sotto tale profilo.<br />
Si ricorda infatti che questo Tribunale ha avuto già modo di precisare di recente che il vizio di carenza di motivazione non è riscontrabile laddove il giudizio tecnico venga espresso solo con parametri numerici, se la legge di gara propone già una gradazione di punteggio, per determinate sottovoci, individuata tra un minimo e un massimo, la cui attuazione è lasciata alla valutazione discrezionale della commissione di gara (TAR Piemonte, sez.II, 26.7.05, n. 2612).<br />
L’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco, poi, con un ulteriore assunto, rinviava all’esame dei singoli “curricula” degli operatori indicati dalla Zenith s.c.a.r.l. eventuali motivi di censura del relativo punteggio attribuito per la voce “Qualità percorso formativo”, di cui al paragrafo 2.8, lett.b), n.3), del capitolato speciale.<br />
Tale assunto, però, è inammissibile per genericità, non avendo offerto la costituenda ATI ricorrente, nel corso del giudizio, ulteriori elementi idonei a valutare la fondatezza della censura.<br />
Con l’ultimo assunto prospettato nel ricorso, la costituenda ATI, ricordando la lunga esperienza delle due cooperative che la formavano e le strutture che le contraddistinguevano, paragonava tali elementi con quelli, ritenuti modesti, propri dell’aggiudicataria. Inoltre le due cooperative in questione erano provviste di certificazione UNI EN ISO 9001, che attestavano senza dubbio il possesso dei requisiti previsti dal capitolato circa le misure adottate per garantire la qualità, richieste dal documento progettuale.<br />
La Zenith s.c.a.r.l., invece, risultava priva di certificazione ma, ciò nonostante, l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino aveva ignorato questo aspetto, pure fondamentale, ed aveva immotivatamente assegnato a tale aggiudicataria il punteggio massimo di 5 e all’ATI il punteggio di 4.<br />
Alla luce di quanto prospettato, la medesima costituenda ATI ricorrente reclamava almeno l’attribuzione di un punteggio di parità.<br />
In merito il Collegio osserva che il capitolato speciale, al paragrafo 2.8, lett. b), n.4) non richiedeva elementi in grado di valutare la struttura delle concorrenti in senso assoluto, avendo già svolto una attività di selezione in tal senso nella fase di prequalificazione, ove erano state invitate evidentemente solo le ditte ritenute idonee a garantire uno standard di qualità omogeneo.<br />
Tale norma di capitolato, perciò, si incentra sull’individuazione dei requisiti di capacità tecnica, lasciata alla valutazione discrezionale della commissione tecnica, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 157/95. La norma in questione, infatti, richiedeva la “descrizione della struttura organizzativa in relazione alle attività oggetto della presente gara; proposta delle modalità organizzative ed operative di integrazione del servizio nell’ambito dei programmi terapeutici individuati dal D.S.M.; contenuti delle attività; descrizione delle misure adottate per garantire la qualità”.<br />
Ne consegue, ad opinione del Collegio, che la valutazione cui era chiamata la commissione tecnica era relativa alla specifica proposta che ogni singolo partecipante rappresentava per il peculiare servizio oggetto di gara.<br />
Si concorda, allora, con quanto rappresentato dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino e dalla Zenith s.c.a.r.l. in ordine all’ampia discrezionalità, nello specifico, riconoscibile alla commissione tecnica.<br />
In tale contesto, di specificità dei requisiti tecnici valutabili in relazione al singolo progetto proposto, poco valore aveva la struttura generale di ogni singola concorrente o il possesso di certificazione, peraltro non esplicitamente richiesta nel capitolato in questione.<br />
Quel che rilevava sul punto era la descrizione delle modalità di gestione del progetto secondo le caratteristiche proprie di ogni partecipante. <br />
Evidentemente tali modalità sono state ritenute più consone in relazione alla offerta della Zenith s.c.a.r.l. rispetto all’offerta dell’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco nell’ambito della discrezionalità riconoscibile alla commissione tecnica, anche mediante l’attribuzione di un punteggio meramente numerico (TAR Piemonte, sez. II, n.2612/05 cit.).<br />
La pretesa della ricorrente di attribuirsi un punto in più o di sottrarre un punto alla Zenith s.c.a.r.l., così da porre su un piano di parità le due offerte sotto tale profilo, appare quindi impraticabile nella presente sede di legittimità e, inerendo a valutazioni di merito non esaminabili nella presente sede, perché non dimostrate illogiche, contraddittorie o erronee in fatto, sono, come tali, inammissibili.<br />
Precisato, dunque, quanto sopra riportato in relazione agli specifici assunti, all’uopo indicati, rimane ora l’esame di quanto prospettato con il primo assunto, relativo alla congruità e conseguente ammissibilità dell’offerta economica proposta dalla Zenith s.c.a.r.l., assunto che ha avuto un marcato sviluppo nel corso del presente procedimento e che è inerente anche alla ulteriore determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento di gara, n. 198/004/2005 del 17 maggio 2005, a sua volta oggetto del motivo aggiunto.<br />
Il Collegio osserva che le doglianze di cui al detto assunto possono suddividersi in due parti.<br />
La prima era collegata a quanto esposto nel ricorso sulla base della conclusione della commissione tecnica nella seduta del 5 luglio 2004, che, considerati i chiarimenti offerti dalle ditte partecipanti secondo le richieste inviate a ciascuna in date 18-21 maggio 2004, riteneva di non dar luogo a nessun rilievo su quanto precisato dalla Zenith s.c.a.r.l.<br />
Con il primo assunto, quindi, la costituenda ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco rilevava che l’offerta economica dell’aggiudicataria fosse inammissibile ai sensi del paragrafo 2.8 del capitolato speciale, secondo cui “la Commissione di gara…considererà inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dai CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali”.<br />
Rilevava la ricorrente che, facendo applicazione del CCNL vigente al momento di indizione della gara e della presentazione delle offerte, il costo orario del lavoro degli operatori di sesto livello era di 15,17 euro, comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale IVC (15,06 al netto dell’IVC), ai sensi del d.m. 9 marzo 2001, che prevedeva anche una aliquota IRAP al 3,25% anziché al 4,25%, percentuale vigente per tutte le cooperative aventi sede in Piemonte.<br />
Dato che l’offerta economica della Zenith s.c.a.r.l. contemplava un costo orario di soli 14,58 euro, inferiore al suddetto minimo, doveva essere dichiarata inammissibile.<br />
Questa sezione, rigettava la domanda di sospensione degli atti impugnati ma il Consiglio di Stato, su ricorso in appello della ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco, riteneva invece necessario approfondire quando dedotto con il su ricordato primo assunto, ritenendo che “…sulla base degli atti in possesso del Collegio, (il ricorso) presenta profili di apparente fondatezza con riguardo alla dedotta violazione del §.2.8 del c.s.a. e a norma dell’art. 25 D.Lgs. n. 157/95 ivi richiamato”.<br />
Questa sezione, si conformava a quanto ritenuto necessario dal giudice di secondo grado e, con l’ordinanza n. 63/i del 23 dicembre 2004, chiedeva all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di fornire entro trenta giorni notizie in merito al procedimento di verifica da effettuarsi secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato.<br />
In realtà, risulta agli atti che la coop. Zenith già in data 29 novembre 2004 aveva inviato all’Azienda aggiudicatrice una memoria in cui illustrava le caratteristiche dell’offerta, secondo una specifica richiesta dell’Azienda in data 18 novembre 2004.<br />
Il giorno precedente l’udienza pubblica del 26 gennaio 2005, l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino depositava in giudizio tali due documenti, nonché un ulteriore richiesta di precisazioni del 31 dicembre 2004, integrata in data 11 gennaio 2005 e riscontrata dalla cooperativa in data 14 gennaio 2005, mediante il deposito di una ulteriore memoria con allegati documenti.<br />
In seguito al rinvio dell’udienza disposto per il 16 marzo 2005, in quanto il procedimento di verifica non risultava ancora concluso alla data del 26 gennaio 2005, l’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco depositava una ulteriore memoria in cui, criticando il ritardo con cui la fase di verifica procedeva, contestava puntualmente le deduzioni presentate dalla Zenith s.c.a.r.l.<br />
Anche a tale nuova udienza, però, non risultava depositata alcuna documentazione attestante la conclusione del procedimento di verifica e veniva disposto un ulteriore rinvio al 27 aprile 2005, reiterandosi all’Azienda l’ordine di provvedere entro giorni.<br />
In data 16 aprile 2005, l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino depositava una relazione sottoscritta da un consulente del lavoro, incaricato di procedere alla verifica sulla base dei documenti trasmessi dalla Zenith s.c.a.r.l. e la relativa determinazione dirigenziale con la quale si dava atto della richiesta di ulteriori chiarimenti e documentazione ritenuti necessari.<br />
A seguito dell’ottemperanza da parte della Zenith s.c.a.r.l. a tale richiesta, il consulente del lavoro trasmetteva all’Azienda la relazione finale in cui indicava la cifra relativa al costo orario comprensivo di I.R.A.P., relativo ai dati riconducibili alla cooperativa interessata, pari a € 14,33, inferiore quindi a quella comunque offerta dalla Zenith s.c.a.r.l., che era pari a € 14,58 ed inferiore anche alla cifra di € 15,17 ritenuta minima soglia di legge dall’ATI ricorrente nel ricorso introduttivo.<br />
Con la determinazione dirigenziale n. 198/004/2005 del 17 maggio 2005, quindi, il Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico – Unità Operativa Autonoma Provveditorato-Economato dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino adottava tale relazione e dava atto che l’offerta economica prodotta dalla Zenith s.c.a.r.l. era adeguata al costo orario del lavoro effettivamente sostenuto per la conduzione dell’appalto, dichiarando concluso così il procedimento di verifica dell’offerta ordinato dal Consiglio di Stato.<br />
Il Collegio rileva, quindi, che la valutazione dell’offerta economica della Zenith s.c.a.r.l. debba essere unicamente ancorata a quanto concluso in seguito alla verifica disposta ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 157/95.<br />
Quanto dedotto con il ricorso, quindi, non può che essere riconsiderato alla luce di tutti gli elementi offerti nella successiva sede di verifica; e ciò in quanto l’assunto della ricorrente era fondata unicamente sul ritenuto mancato rispetto di quanto previsto dalla tabella allegata al d.m. 9 marzo 2001, che prevedeva un costo orario del lavoro degli operatori di sesto livello pari ad euro 15,17.<br />
In realtà, in merito, il Collegio osserva che i valori contenuti nel decreto ministeriale in questione, come già chiarito dalla giurisprudenza, cui si ritiene di aderire, non costituiscono elementi rigidi e perentori ma costituiscono unicamente un parametro tendenziale da utilizzare, caso per caso e in concreto, nell’ipotesi di sensibile scostamento ai fini della eventuale verifica di anomalia, ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 157/95 ma non sono limiti invalicabili, originanti ipotesi di esclusione automatica dell’offerta (Tar. Lazio, sez.III, 15.10.03, n.8421).<br />
Nel caso di specie, tutt’al più, l’Azienda poteva disporre la verifica di anomalia ma non dare luogo all’automatica esclusione dell’offerta in questione, non essendo consentito, anche alla luce dei principi comunitari, originatisi per i pubblici appalti di lavori ma estensibili anche ai pubblici servizi, disporre una automatica esclusione della relativa offerta senza previamente interpellare la ditta interessata affinché provveda a dare le sue giustificazioni (di questa sezione, 10.2.2003, n. 184). <br />
Poiché tale verifica di anomalia è stata disposta per quanto ordinato da questa sezione in recepimento dell’indicazione in sede cautelare del Consiglio di Stato, l’assunto si palesa infondato, qualora orientato a pretendere l’automatica esclusione dell’offerta, e inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualora orientato a chiedere una verifica di anomalia ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 157/95, perché tale verifica è stata successivamente disposta.<br />
Di conseguenza, l’attenzione del Collegio deve incentrarsi sulle risultanze dell’attività istruttoria relativa a tale fase di verifica e sui relativi provvedimenti, oggetto dei motivi aggiunti da parte della costituenda ATI ricorrente.<br />
Preliminarmente il Collegio ritiene di precisare che tutte le doglianze espresse in diverse memorie depositate in pendenza di tale fase istruttoria dalla costituenda ATI Pro.ge.S.T.-Valdocco, relative alla mancata osservanza dei termini indicati nei diversi provvedimenti giurisdizionali che si sono succeduti, sono irrilevanti ai fini del decidere.<br />
E’ stato da tempo precisato, infatti, che il termine stabilito in una decisione interlocutoria o in una ordinanza istruttoria per l’espletamento di incombenti ha carattere meramente ordinatorio, in quanto rivolto non già a sancire preclusioni, come nelle norme aventi forza di legge introducenti termini perentori, ma solo ad evitare, da un lato, che la scelta dell’epoca di adempimento dell’ordine istruttorio sia rimesso alla semplice volontà del destinatario dell’ordine stesso e, dall’altro, ad impedire che l’udienza di discussione venga fissata in una data troppo ravvicinata rispetto al tempo occorrente per lo svolgimento dell’attività richiesta dal giudice. Pertanto, l’inosservanza di tale termine non dà luogo a decadenza né rende inutilizzabili quali fonti di cognizione gli elementi comunque acquisiti al giudizio prima della decisione (TAR Abruzzo-Aq., 9.2.85, n.71 e 15.5.81, n.236; TAR Toscana, 13.7.84, n.607; TAR Trentino Alto Adige, 14.4.90, n.177).<br />
Nel caso di specie, poi, la complessità degli elementi necessari per procedere alla suddetta verifica appare idonea a giustificare i tempi di ottemperanza da parte dell’Azienda resistente.<br />
Come anticipato, quindi, deve esaminarsi quanto dedotto dalla costituenda ATI ricorrente con il motivo aggiunto avverso la determinazione finale del 17 maggio 2005 sopra richiamata, che aveva adottato la relazione conclusiva del consulente del lavoro incaricato.<br />
In tale motivo aggiunto, l’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco lamentava che la valutazione del consulente si era limitata a soli sette lavoratori, in luogo dei trentasei richiesti per lo svolgimento corretto del servizio, e, comunque, era legata ad una composizione predeterminata della compagine dei lavoratori, che poteva mutare però nel tempo, rischiando così di far “sballare” l’intero quadro di riferimento.<br />
Inoltre, se l’esame del consulente incaricato si era limitato a soli sette lavoratori, non era chiarito quale trattamento era riservato agli altri ventinove dipendenti, che avrebbero comunque maturato, nel triennio di durata del servizio, almeno uno scatto di anzianità.<br />
Per questo la costituenda ATI ricorrente desumeva, in alternativa, o che tali lavoratori sarebbero stati licenziati o che non erano lavoratori dipendenti, in spregio delle disposizioni di capitolato che richiedevano invece tale caratteristica. Anzi, secondo quanto rilevato dall’ATI in questione, proprio uno dei documenti prodotti al consulente incaricato, l’elenco dei soci e dei contrattisti a progetto impegnato nell’appalto, chiariva che l’interessata intendeva avvalersi di figure professionali non corrispondenti a quelle di lavoratori dipendenti.<br />
Inoltre, la medesima ATI rilevava che la Zenith s.c.a.r.l. durante la fase di verifica aveva profondamente mutato e modificato l’organico ed il personale impiegato, così che quest’ultimo era diverso da quello indicato nell’offerta e su cui doveva incentrarsi la verifica di anomalia come disposta.<br />
In primo luogo il Collegio deve esaminare l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti in questione, come sollevata dalla Zenith s.c.a.r.l. nella memoria depositata per l’udienza del 13 luglio 2005, perché notificati oltre il termine dimezzato previsto dall’art. 23 bis l.n. 1034/71, ritenuto applicabile nel caso di specie.<br />
L’eccezione non è condivisibile.<br />
Infatti, pur consapevole dell’oscillazione giurisprudenziale sul punto, il Collegio ritiene di aderire a quell’orientamento, più recente, secondo il quale deve privilegiarsi la conclusione più omogenea ed armonica rispetto al “favor” per il “simultaneus processus”, accolto dal sistema processuale amministrativo con l’introduzione ad opera dell’art. 1 l.n. 205/2000 di un tipo di motivi aggiunti ultroneo rispetto a quello già previsto.<br />
Si ricorda, infatti, che tali “nuovi” motivi aggiunti non adducono diverse ragioni di illegittimità di un atto già impugnato ma introducono, nel medesimo processo, l’impugnazione di provvedimenti sopravvenuti e connessi alla vicenda giudiziaria già pendente.<br />
Appare quindi logico che l’impugnazione di un atto connesso, ma afflitto da vizi propri, richieda un’attività difensiva del tutto assimilabile a quella tipica del ricorso principale.<br />
Inoltre, la circostanza per la quale l’interessato potrebbe sempre impugnare tale atto con ricorso autonomo, evidentemente da notificare nei termini ordinari, testimonia la necessità di parificare i termini di proposizione delle due modalità di prospettazione delle ritenute illegittimità.<br />
Poiché, dunque, i motivi aggiunti introdotti dalla l.n. 205/2000 sono alternativi alla proposizione di un ricorso autonomo, ne consegue che anche i termini per la loro proposizione non possono che corrispondere a quelli ordinari per entrambi.<br />
Tale tesi risulta preferibile, quindi, ad opinione del Collegio, poiché valorizza la identità sostanziale tra ricorso principale (o autonomo) e motivi aggiunti, estendendo a questi ultimi la deroga alla regola del dimezzamento dei termini processuali prevista dall’art. 23 bis l.n. 1034/71 per quelli di “proposizione del ricorso” (in tal senso: Cons. Stato, sez.V, 8.8.05, n. 4207).<br />
Passando all’esame di detti motivi aggiunti, quindi, in relazione al primo profilo dedotto, relativo alla presunta “specificità” della verifica, considerata troppo concreta e legata alla effettiva composizione della compagine dei lavoratori impiegati, il Collegio concorda con quanto osservato nei suoi scritti difensivi dall’Azienda resistente.<br />
I parametri e le voci contenute nel d.m. di riferimento non possono che essere generali, riferentisi a tutte le possibili voci di costo della manodopera, per qualunque tipo di servizio si applichino.<br />
E’ chiaro, quindi, che il costo specifico da valutare in ogni singola gara, soprattutto in sede di verifica di anomalia ex art. 25 d.lgs. n. 157/95, non può che far riferimento alle specifiche figure professionali ed alle qualifiche utilizzate in concreto, per quello specifico servizio oggetto dell’appalto.<br />
Né può avere rilevanza sull’esito di tale verifica l’eventuale futura sostituzione di singoli lavoratori, dato le mansioni svolte dovranno essere le medesime con relativi medesimi costi, secondo quanto esplicitamente regolato dall’art. 4.4, comma 2, del capitolato speciale, secondo il quale: “All’atto dell’affidamento dell’appalto, il soggetto aggiudicatario deve confermare al Direttore di Dipartimento di Salute Mentale i nominativi dell’equipe professionale presentata in sede di offerta o segnalare eventuali variazioni garantendo, in ogni caso, i medesimi requisiti formativi e professionali dei precedenti; in quest’ultimo caso deve presentare il curriculum formativo e professionale del personale sostituito”.<br />
In assenza di ulteriori elementi forniti dalla ricorrente, in particolare in assenza di principi di prova che attestino come la verifica sul numero concreto di lavoratori in realtà abbia portato all’inosservanza dei parametri presi a riferimento, tale profilo appare infondato.<br />
Così come infondata appare anche la doglianza relativa alla circostanza per la quale il consulente del lavoro ha dato luogo alla valutazione di soli sette lavoratori, su trentasei.<br />
Il Collegio rileva infatti che l’ATI Pro.Ge.S.T.-Valdocco incentra tale profilo, ed i successivi, rilevando che il capitolato speciale d’appalto richiede lavoratori “dipendenti”. In realtà, dall’esame del capitolato in questione, emerge che le caratteristiche del rapporto di lavoro richiesto sono specificate solo all’art. 2.8, lett. b), n.1), ove però si specifica che “Al candidato che presenterà l’equipe con il maggior numero di educatori professionali e di personale con almeno 2000 ore di esperienza nel settore 8 o di figure equipollenti indicate nella tabella di cui al paragrafo 5.4) con contratto a tempo pieno verranno attribuiti 15 punti; agli altri candidati sarà attribuito un punteggio applicando la seguente formula…”.<br />
Così pure il precedente art. 2.2, lett.b.3) del capitolato fa riferimento alla documentazione tecnica da allegare, comprendente anche un curriculum formativo e professionale di ciascun componente dell’equipe professionale “…con indicazione del tipo di contratto di lavoro (se a tempo pieno o parziale)”.<br />
E’ dunque la caratteristica del lavoro “a tempo pieno” o finanche “parziale” ad essere indispensabile, quindi, non quella di usufruire di lavoratori “dipendenti”.<br />
Logicamente e coerentemente, quindi, sotto i profili valutabili nella presente sede di legittimità, l’Azienda resistente e la Zenith s.c.a.r.l. hanno specificato che il consulente del lavoro ha valutato gli scatti di anzianità di solo sette soci lavoratori, perché gli unici ad avere un rapporto di lavoro subordinato con l’aggiudicataria e beneficiari dei suddetti “scatti”, costituenti un costo valutabile come tale dal consulente incaricato.<br />
Il Collegio, quindi, concorda con quanto prospettato dalla controinteressata, secondo cui la previsione del capitolato che si riferisce alla presenza di lavoratori “a tempo pieno” deve essere interpretata nel senso che il contratto dei lavoratori addetti al servizio deve prevedere un orario di lavoro pari a otto ore lavorative, senza che ciò si sostanzi necessariamente in un rapporto di lavoro subordinato, dato che è stata riconosciuta dalla giurisprudenza la piena compatibilità tra la predisposizione di un orario di lavoro, anche a tempo pieno, e l’instaurazione di un rapporto autonomo di collaborazione coordinata e continuativa (TAR Calabria, Cz, sez.II, 15.6.04, n. 1422). In particolare, è stata ritenuta compatibile con la c.d. “coordinazione”, la predisposizione di un orario di lavoro a tempo pieno, essendo lo stesso connesso con le esigenze organizzative del datore di lavoro e non incidente sulle modalità dell’attività coordinata e continuativa (TAR Lazio, sez.III ter, 11.3.03, n.1834; Cass. Civ. Sez. Lav., 2.5.94, n.4204 e Cons. Stato, sez.VI, 18.7.97, n.1136).<br />
Ne consegue, perciò, che la ricostruzione operata dall’ATI ricorrente, secondo la quale sono stati presi in considerazione soli sette lavoratori perché gli altri non erano dipendenti corrisponde alla realtà dei fatti ma non contrasta con la legge di gara, che non richiedeva di avvalersi esclusivamente di lavoratori “dipendenti”.<br />
Per tale ragione, quindi, sono infondate anche le doglianze relative alla riscontrata presenza di lavoratori “contrattisti a progetto”, contenute nei medesimi motivi aggiunti, dato che tale presenza di per sé non contrasta con la legge di gara, per quanto sopra illustrato.<br />
Anche in questo caso, poi, secondo quanto osservato dall’Azienda resistente sulla base delle affermazioni del consulente incaricato nella sua relazione finale del 13 maggio 2005, il giudizio di congruità dell’offerta economica – valutabile nella presente sede solo sotto i profili di eventuale illogicità manifesta, contraddittorietà ed erroneità in fatto – si è pure fondato sull’applicazione del contratto di categoria vigente e del decreto ministeriale del 13 ottobre 2004, successivo al richiamato d.m. 9 marzo 2001 in vigore al momento di presentazione delle offerte, e meno favorevole all’aggiudicataria.<br />
Da ultimo, il Collegio rileva come infondate anche le censure contenute nei motivi aggiunti e inerenti alla circostanza che il personale indicato dalla aggiudicataria al momento della proposizione dell’offerta non era quello realmente impiegato nello svolgimento del servizio al momento della valutazione ad opera del consulente incaricato.<br />
Anche in tale caso il Collegio concorda con l’Azienda resistente laddove questa specifica che la verifica in questione è stata effettuata sui costi prospettati nell’offerta in relazione alle qualifiche specificamente poste a servizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Torino e non dei singoli lavoratori, intesi come persone fisiche, come tali potenzialmente destinati a mutare nel corso dell’espletamento del servizio stesso.<br />
Ciò è tanto vero che – aggiunge il Collegio – come rilevato in precedenza, il medesimo capitolato speciale d’appalto prevedeva, al paragrafo 4.4, comma 2, la possibilità per l’aggiudicatario di modificare i singoli lavoratori, ferma restando la medesima qualifica, da verificare mediante l’esame da parte dell’azienda dei relativi nuovi “curricula”.<br />
Contrariamente a quanto ritenuto dalla costituenda ATI ricorrente, quindi, il consulente ha effettuato la verifica sugli elementi propri dell’offerta di gara anche se non sui medesimi lavoratori, intesi come persone fisiche presenti.<br />
Gli ulteriori profili di censura contenuti nella memoria del 19 aprile 2005 dalla costituente ATI ricorrente , infine, sono inammissibili, sia perché rivolte avverso una relazione non conclusiva del consulente incaricato, e quindi contro un atto endoprocedimentale, sia perché, comunque, non notificate nelle forme di rito alle altre parti costituite.<br />
Per quanto illustrato finora, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti sono in parte infondati e in parte inammissibili.<br />
Passando ora all’esame del ricorso incidentale proposto dalla Zenith s.c.a.rl., si rileva in primo luogo la sua irricevibilità.<br />
Esso infatti risulto notificato in data 6 settembre 2004 e proposto avverso la clausola del capitolato speciale che dispone l’inammissibilità delle “offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categorie e dalle leggi previdenziali e assistenziali risultanti dagli atti ufficiali”.<br />
La società ricorrente incidentale precisava che tale disposizione era illegittima perché prevedeva una sorta di clausola di esclusione automatica di offerte economiche inferiori ai minimi di legge e del CCNL.<br />
Se così è, però, l’impugnazione della clausola in questione doveva essere proposta immediatamente, nei termini di decadenza dalla conoscenza della stessa o quantomeno dalla proposizione dell’offerta, in quanto le prescrizioni in materia di requisiti tecnici minimi della stessa incidono sulla possibilità di formularne una adeguata e sono direttamente lesive delle posizioni giuridiche dell’interessato (Cons. Stato, A.P. n. 1/03).<br />
Per quel che riguarda la restante parte del ricorso incidentale, comunque esso appare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, una volta in parte dichiarati inammissibili e in parte rigettati il ricorso principale e i motivi aggiunti.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – 2^ Sezione in parte rigetta il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe e in parte li dichiara inammissibili.<br />
Dichiara irricevibile per tardività il ricorso incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino alla camera di consiglio del 13 luglio 2005, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Giuseppe Calvo,	Presidente<br />	<br />
Ivo Correale,	Referendario, estensore<br />	<br />
Antonio Plaisant,	Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4453/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4457/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4457</a></p>
<p>Pres. Calvo – est. Correale Sodexho Pass srl, Ristochef S.p.A, Day Ristoservice S.r.l. (avv. Tanzarella. Barosio) c. Comune di Novara (avv. Massa, Inghilleri) e Gemeaz Cusin S.r.l. (n.c.) gara: irrilevanza delle clausole che correlano partecipazione e accettazione della lex specialis 1. Ricorso – Ammissibilità &#8211; Bando – Criteri di selezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4457/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4457/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – est. Correale<br /> Sodexho Pass srl, Ristochef S.p.A, Day Ristoservice S.r.l. (avv. Tanzarella. Barosio) c. Comune di Novara (avv. Massa, Inghilleri) e Gemeaz Cusin S.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>gara: irrilevanza delle clausole che correlano partecipazione e accettazione della lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso – Ammissibilità &#8211; Bando – Criteri di selezione – Impugnazione – Clausola del bando che correla la partecipazione alla gara all’accettazione disposizioni lex specialis – Impugnazione – Carenza – Acquiescenza – Non ricorre – Fattispecie.</p>
<p>2. Ricorso – Interesse – Bando – Impugnazione – Partecipazione alla gara – Necessità.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Bando – Criteri di selezione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Parametri – Requisiti qualitativi – Criteri di selezione soggettiva e non correlati alle caratteristiche concrete dell’oferta &#8211; Coincidenza con i requisiti di ammissione – Illegittimità – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Non è inammissibile per acquiescenza il ricorso proposto dal concorrente per contestare i criteri di selezione di una gara quando sia mancata l’impugnazione della clausola che impone l’accettazione delle disposizioni della lex specialis (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto irrilevante la mancata impugnazione della clausola dal seguente tenore (“la partecipazione alla gara comportava, comunque, la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto”).</p>
<p>2. Solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare.</p>
<p>3. Il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo qualitativo richiede che i criteri di selezione prescelti siano legati alle concrete caratteristiche delle offerte (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto l’illegittimità del Bando che, a fronte di una minima incidenza del prezzo, si caratterizzava per criteri che privilegiavano la maggiore struttura soggettiva acquisita dai partecipanti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
2^ Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. <b>682/2005</b> proposto da</p>
<p><b>SODEXHO PASS S.r.l.</b>, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, dott. Andrea Fabio Piccinini, in proprio e quale mandataria della ATI costituenda con Ristochef S.p.A. e Day Ristoservice S.r.l., nonché in proprio dalla RISTOCHEF S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato e Legale Rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Scansani, e dalla DAY RISTOSERVICE S.p.A., in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, dott. Bernardo Bernardi, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella e prof. Vittorio Barosio ed elettivamente domiciliate in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120, presso lo studio del secondo,<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Novara</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianpaolo Massa e Renzo Inghilleri ed elettivamente domiciliato in Torino, via Alfonso Lamarmora n. 43, presso lo studio del primo,<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>e nei confronti</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>di <b>Gemeaz Cusin S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Bando di gara pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 in data 14 marzo 2005; del Disciplinare di gara; del Capitolato speciale d’appalto; di tutti gli atti di gara (al momento non noti) e ove esistente del provvedimento di aggiudicazione definitiva; nonché per la conseguente declaratoria della inefficacia/nullità/annullabilità del contratto eventualmente stipulato dalla controinteressata Gemeaz con il Comune di Novara.</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Novara ed i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria di questa sezione n. 354/i del 15 giugno 2005;<br />
Vista l’ordinanza di questa sezione n. 447 del 13 luglio 2005;<br />
Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni documentali;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, il Referendario avv. Ivo Correale;<br />
Uditi l’avv. E. Inserviente, su delega dell’avv. V. Barosio, per le società ricorrenti e l’avv. M. Acotto, su delega dell’avv. G. Massa, per il Comune di Novara;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Comune di Novara indiceva un’asta pubblica per l’affidamento del servizio di mensa sociale per i soggetti disabili, minori a rischio, anziani ed adulti indigenti, da fornire attraverso una gestione elettronica della fruizione del pasto, per il periodo dal 1 maggio 2005 al 31 dicembre 2007, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 157/1995, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile secondo parametri e punteggi indicati nel disciplinare di gara.<br />
Il relativo bando di gara era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2005 n. 60 ed indicava, tra i requisiti di partecipazione previsti dal relativo art. 11, per quel che rileva nella presente sede, “&#8230; d) aver espletato nel triennio 2001-2002-2003, servizi identici a quello della presente gara (servizio di mensa mediante utilizzo di badge elettronico) presso Enti Locali; e) aver realizzato nel triennio 2001-2002-2003 un fatturato riferito al settore specifico del buono pasto, per un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00 – oltre IVA, con un fatturato minimo annuo di € 100.000,00 – oltre IVA”.<br />
Oltre al bando di gara, il disciplinare di gara, al punto 1, &#8211; Elementi di valutazione – prevedeva: “a) Offerta economica max punti 30; b) Rete di esercizi max punti 15; c) Disponibilità al convenzionamento con esercizi oltre a quelli indicati nell’offerta, in numero illimitato punti 5; d) referenze max punti 15; e) capacità tecnica max punti 20; f) capacità economica max punti 15.<br />
Si procederà all’aggiudicazione &#8230; L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà riportato il punteggio più alto. Un’apposita Commissione Giudicatrice valuterà le offerte in base ai sopraindicati elementi ed attribuirà i punteggi attribuiti come di seguito specificati: a) Offerta economica: punteggio massimo 30 punti. Il punteggio massimo sarà attribuito alla commissione più bassa compresa tra lo 0,1% e lo 0,6%, in rialzo sull’importo posto a base di gara. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la formula: X = commissione minima (0,1%): commissione offerta x 30 punti. b) Rete di esercizi: punteggio massimo 15 punti.<br />
Verrà attribuito a ciascuna concorrente un punteggio massimo di 15 punti calcolato in proporzione rispetto al numero più elevato di esercizi che abbiano sottoscritto l’impegno a convenzionarsi o attestino di essersi già convenzionati e comunque si impegnino a somministrare i pasti alle condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del capitolato. Il numero di esercizi considerato, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui sopra, sarà quello indicato nell’offerta tecnica &#8230;<br />
c)	Disponibilità al convenzionamento con esercizi oltre a quelli indicati nel progetto di gestione, in numero illimitato: punteggio 5 punti.<br />	<br />
Verranno attribuiti 5 punti alla concorrente che dichiara la disponibilità ad integrare l’elenco degli esercizi convenzionati o convenzionandi in sede di offerta, in numero illimitato ed alle medesime condizioni di cui agli artt. 2 e 3 del capitolato.<br />
d)	Referenze: punteggio massimo 15 punti.<br />	<br />
Verranno attribuiti 0,25 punti (fino ad un massimo di 15 punti) per ogni Ente Cliente, pubblico o privato, già servito con sistema informatico/elettronico di mensa, in funzione da almeno 12 mesi.<br />
e)	Capacità tecnica: punteggio massimo 20 punti.<br />	<br />
Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito alla ditta che avrà prodotto il maggior importo contrattuale, al netto dell’IVA, per servizi identici (servizio di mensa mediante utilizzo di badge elettronico) a quello della presente gara nel triennio considerato (2001,2002,2003). Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula &#8230;<br />
f)	Capacità economica: punteggio massimo 15 punti.<br />	<br />
Il punteggio massimo di 15 punti sarà attribuito alla ditta che avrà prodotto il fatturato complessivo più alto nel corso del triennio 2001-2002-2003, al netto dell’IVA, riferito al settore specifico del buono pasto. Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula &#8230;”.<br />
Alla gara partecipavano l’ATI tra Sodexho Pass S.r.l., Ristochef S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A. nonché la Gemeaz Cusin S.r.l. e, all’esito della stessa, nella seconda seduta pubblica del 6 aprile 2005, risultava vincitrice della gara quest’ultima, con attribuzione del punteggio massimo di 100, laddove all’ATI sopra indicata era attribuito il punteggio di 57,801.<br />
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 12 maggio 2005, la Sodexho Pass S.r.l., in proprio e quale mandataria della richiamata ATI, nonché le altre componenti dell’ATI, chiedevano l’annullamento, previa sospensione, degli atti indicati in epigrafe, deducendo:<br />
1)	<u>Violazione e falsa applicazione di principi generali del diritto nazionale e comunitario in materia di concorrenza nelle pubbliche gare; violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 23.1 lett. B D.Lgs. 157/1995; eccesso di potere per travisamento assoluto dei presupposti di fatto e di diritto; manifesta illogicità; sviamento.<br />	<br />
</u>Sostenevano le ricorrenti che la gara in questione si era ridotta ad un mero simulacro procedimentale, privo di effettiva capacità selettiva, in violazione dei principi comunitari e nazionali relativi alle pubbliche gare, avendo portato alla aggiudicazione del contratto in ragione della sola dimensione delle partecipanti.<br />
In particolare, il meccanismo di selezione previsto dal Comune di Novara vedeva forzatamente ridotto il “fattore prezzo”, giacché la stazione appaltante aveva limitato il margine dell’offerta ad una entità minima (da 0,1% a 0,6% della base), che non poteva non indurre i partecipanti a presentare l’offerta con il minimo rialzo (ed infatti sia l’ATI Sodexho Pass S.r.l. che Gemeaz Cusin S.p.A. hanno offerto lo 0,1% di commissione).<br />
Il confronto concorrenziale, quindi, si era fondato esclusivamente sul “fattore tecnico”.<br />
Ma proprio i relativi criteri non avevano consentito alcuna effettiva selezione, violando i principi generali in materia.<br />
Infatti, secondo quanto affermato dalle ricorrenti, la quantità di esercizi convenzionati o convenzionandi, ovvero il solo, tra i criteri previsti, astrattamente riferibile a caratteristiche qualitative dell’offerta tecnica, era illogicamente valutato solo 15 punti, sui 70 complessivi attribuibili all’offerta tecnica.<br />
Il criterio relativo alla disponibilità al convenzionamento, pur assegnando solo un massimo di 5 punti, era comunque indeterminato ed illogico, perché in base agli scarni contenuti del disciplinare di gara non era possibile comprendere la convenienza economica di un obbligo di tal fatta, del tutto privo di elementi di determinazione.<br />
L’illegittimità della legge di gara, ad opinione delle ricorrenti, si rilevava ancor di più dai restanti criteri specificati nel disciplinare di gara, in relazione a “referenze”, “capacità tecnica” e “capacità economica”.<br />
Tali criteri, assegnatari di ben 55 punti su 70, non avevano la benché minima connessione con la qualità dell’offerta anche perché, in parte, coincidevano con i requisiti di partecipazione alla gara, in relazione a esperienza specifica nel settore e fatturato relativo.<br />
In tal modo era premiata una vera “rendita di posizione” a favore della partecipante che poteva vantare tali maggiori requisiti, indipendentemente dal contenuto effettivo dell’offerta tecnica, andandosi così a premiare delle caratteristiche soggettive della offerente e non valutando, come necessariamente imposto dalla normativa vigente, comunitaria e nazionale, le caratteristiche oggettive dell’offerta medesima.<br />
La conseguente violazione del principio di tutela della concorrenza era palesemente comprovato, ad opinione delle società ricorrenti, dalla circostanza che, nel caso di specie, la seconda, la terza e la quarta operatrice del relativo mercato, unitesi in ATI, non avevano potuto rappresentare un’offerta concorrenziale, secondo i ricordati criteri di cui alla legge di gara, rispetto a quella della Gemaz Cusin S.r.l., a sua volta prima operatrice del mercato.<br />
I criteri introdotti dalla legge di gara, quindi, avevano omesso di considerare quanto previsto nell’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 157/1995, relativamente al merito tecnico, alla qualità, alle caratteristiche estetiche e funzionali, al servizio successivo alla vendita, all’assistenza tecnica, al termine di consegna o esecuzione, al prezzo.<br />
Le società ricorrenti, in proposito, osservavano che la legge di gara, così congegnata, non aveva distinto il “merito tecnico”, da valutarsi in relazione alle caratteristiche oggettive dell’offerta, dalla “capacità tecnica”, elemento caratterizzante la conformazione soggettiva delle partecipanti e utile ai meri fini di ammettere la partecipazione alla gara, secondo quanto chiaramente distinto anche negli artt. 13, 14 e 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 157/1995.<br />
Tali conclusioni, secondo la ricostruzione delle società ricorrenti, era riscontrabile anche in numerose pronunce giurisprudenziali riportate nel ricorso.<br />
L’illegittimità dell’impianto complessivo della gara in questione era quindi palese perché:<br />
a)	vedeva una forzatamente ridotta incidenza concorrenziale del fattore prezzo;<br />	<br />
b)	poneva criteri di valutazione tecnica di tipo qualitativo in maniera insufficiente e tali da non essere realmente atti a determinare l’esito della gara o, comunque, del tutto illogici e indeterminati, anche in relazione ai criteri introdotti per la valutazione dell’offerta economica;<br />	<br />
c)	faceva sostanzialmente coincidere i requisiti soggettivi di partecipazione, legati al fatturato ed all’esperienza, con i criteri di valutazione dell’offerta tecnica che attribuivano il maggior valore quantitativo del punteggio (55 punti su 70), decisivo per l’esito della gara.<br />	<br />
Con l’ordinanza istruttoria n. 354/i in data 15 giugno 2005, questa sezione ordinava al Comune di Novara di depositare in giudizio tutti gli atti della procedura di gara, ivi compresi quelli relativi alle offerte presentate dalle concorrenti ed alla eventuale aggiudicazione.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Novara, rilevando preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza, avendo comunque le ricorrenti partecipato alla gara sottoscrivendo la dichiarazione, richiesta nel bando, con cui rappresentavano di “accettare integralmente e senza riserva alcuna tutta la documentazione di gara”, di cui avevano preventivamente preso visione.<br />
Né risultava impugnata nello specifico la clausola del bando di gara che specificava che la partecipazione alla gara avrebbe comportato l’incondizionata accettazione delle disposizioni contenute negli atti in esame.<br />
Nel merito, poi, il Comune di gara rilevava l’infondatezza delle censure proposte dalle ricorrenti.<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa sezione, alla camera di consiglio del 13 luglio 2005, richiamato l’art. 23 bis, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, fissava la discussione nel merito del ricorso all’udienza pubblica del 19 ottobre 2005.<br />
Con memoria depositata in prossimità di tale udienza pubblica le società ricorrenti, nel confutare le argomentazioni esposte dal Comune di Novara, anche in relazione alla dedotta inammissibilità, ribadivano le proprie tesi difensive.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Collegio deve esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza sollevata dal Comune di Novara, avendo comunque le società ricorrenti partecipato in ATI alla gara sottoscrivendo la richiesta dichiarazione di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutta la documentazione di gara, da intendersi riferita – secondo quanto evidenziato dal Comune resistente – anche ai criteri di selezione espressi ed oggetto dell’impugnazione nella presente sede. Nelle medesime istanze di ammissione alla gara, poi, le imprese partecipanti avevano dichiarato altresì di aver preso visione di tutti i documenti inerenti la gara, tra cui, appunto, il bando di gara e il disciplinare oggetto poi dell’impugnazione.<br />
Le parti ricorrenti, inoltre, non avevano impugnato nello specifico la clausola del bando, di cui all’art. 19, comma 2, secondo cui: “La partecipazione alla gara comportava, comunque, la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara e nel Capitolato d’appalto”.<br />
Il Collegio non ritiene fondata tale eccezione.<br />
Infatti, la partecipazione alla gara risultava necessaria proprio per legittimare le imprese ricorrenti alla presente impugnativa (Cons. Stato, sez. V, 18.3.2004, n. 1408).<br />
Il Collegio ritiene di aderire alla conclusione giurisprudenziale per la quale solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi solo in tal caso a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando di gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler partecipare (cfr. fra le recenti, Cons. Stato, sez. IV, 30.5.2005, n. 2048; nonché Cons. Stato, Ap., 29.1.2003, n. 1; sez. V, 4.4.2004, n. 2705 e 23.8.2004, n. 5572).<br />
In tale prospettiva non può non rilevarsi, da un lato, che la domanda giudiziale volta alla caducazione degli atti di una procedura concorsuale di cui si contesti la legittimità presuppone che il ricorrente qualifichi e differenzi il proprio interesse in termini di attualità e concretezza, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rispetto a quello della generalità dei consociati, attraverso la proposizione proprio della domanda di partecipazione alla gara e della formulazione della relativa offerta; dall’altro, che l’interesse tutelato non può essere quello generico al rifacimento della gara, proprio di tutte le imprese rimaste estranee al procedimento, bensì quello specifico alla “migliore partecipazione”, finalizzata all’ottenimento dell’aggiudicazione, cui possono aspirare soltanto i partecipanti alla gara medesima, anche attraverso l’eliminazione di clausole eventualmente lesive del principio di concorrenza e di rispetto della “par condicio”.<br />
In sostanza, è necessario che l’interesse all’annullamento della (illegittima) legge di gara sia qualificato attraverso la partecipazione alla gara stessa, non potendosi concepire che ogni impresa, anche per mero scopo emulativo o per esercizio teorico, possa impugnare tutti i bandi di gara adottati dalle amministrazioni sul territorio nazionale anche senza (voler) partecipare alle specifiche gare cui questi si riferiscono.<br />
Il Collegio non ignora che a tale prevalente impostazione si è contrapposto un indirizzo considerabile “minoritario”, del quale costituiscono significative espressioni le decisioni di Cons. Stato, sez. V, 20.9.2001, n. 4970 (in realtà relativa al caso peculiare dell’aggiudicatario di gara annullata che ne impugni la riedizione senza parteciparvi), nonché di Cons. Stato, sez. VI, 24.5.2004, n. 3386 e sez. V, 14.2.2003, n. 794 e altre di alcuni Tribunali Amministrativi Regionali.<br />
A sostegno di tale indirizzo si rileva, da un lato, che qualora il ricorrente risulti leso in quanto la partecipazione alla procedura è preclusa dallo stesso bando, sussiste l’interesse a gravare la relativa determinazione – a prescindere dalla mancata presentazione della domanda – posto che l’impugnante ha proprio interesse a impedire lo svolgimento della procedura selettiva (n. 794/2003 cit.); dall’altro che in presenza di una clausola preclusiva la presentazione della domanda si risolve in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, con un risultato analogo a quello di un&#8217;originaria preclusione e perciò privo di una effettiva utilità pratica ulteriore.<br />
Così pure, con decisione 12.2.2004–C7230/02, la Corte di Giustizia C.E. ha comunque rilevato che nell’ipotesi in cui un’impresa non abbia presentato un’offerta a causa della presenza di specifiche clausole che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito di essere in grado di fornire l&#8217;insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto pubblico interessato.<br />
Tale conclusione, osserva il Collegio, anche nell’ipotesi di sua condivisione, vale però solo per le ipotesi in cui le clausole della legge di gara, così come formulate, impediscono in maniera indiscutibile direttamente la partecipazione alla gara.<br />
Nell’ipotesi del caso di specie, invece, la prospettazione delle parti ricorrenti mette in rilievo che le clausole impugnate non precludono la loro partecipazione “sic et simpliciter”, ma impediscono unicamente un corretto confronto concorrenziale. Ne consegue che è sempre necessario differenziare e qualificare la posizione soggettiva di chi ambisce ad ottenere, con un legittimo procedimento di selezione, l’aggiudicazione della gara.<br />
E ciò è evidentemente possibile, per quanto detto in precedenza, solo attraverso la presentazione della domanda di partecipazione alla gara medesima (in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 15.3.2004, n. 1332).<br />
Che, quindi, nella relativa documentazione sia richiesta la dichiarazione di conoscere tutti i documenti di gara e l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e nel capitolato non è circostanza idonea ad impedire la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive ritenute lese, anche ai sensi degli artt. 24, 103 e 111 Cost., ma costituisce un mero adempimento formale necessario per la stazione appaltante ai fini di poter escludere osservazioni delle partecipanti tese a dichiarare di non aver potuto conoscere le modalità concrete di confezionamento dell’offerta.<br />
A ciò si aggiunga, come osservato nella loro memoria dalle società ricorrenti, che la giurisprudenza ha chiarito che, al fine dell’acquiescenza come dedotta, non è sufficiente la partecipazione, sia pure incondizionata, alla gara, secondo le formali dichiarazioni imposte dal bando, ma è necessaria la manifestazione di una chiara volontà di non proporre ricorsi dalla quale evincere la volontà inequivocabile dell’interessato di accettare gli effetti della legge di gara, rinunciando a far valere contro di essa eventuali motivi di impugnativa (TAR Lombardia-MI, 12.4.2005, n. 777).<br />
L’eccezione sollevata dal Comune di Novara va quindi disattesa.<br />
Passando all’esame del merito delle censure prospettate, il Collegio osserva che, in sostanza, le imprese ricorrenti lamentano che la formulazione dei criteri di valutazione delle offerte sia illogica e contraria al principio di tutela della concorrenzialità nelle pubbliche gare, tutelato anche dalla normativa comunitaria.<br />
Il Collegio, quindi, concorda con la prima osservazione delle ricorrenti secondo cui, l’aver conformato l’offerta economica, per la quale era attribuito il punteggio massimo di 30, su una entità minima oscillante tra lo 0,1% e lo 0,6% della base, aveva di fatto mortificato il confronto sotto tale profilo, obbligando i partecipanti ad offrire il minimo – come in effetti accaduto con attribuzione, ad entrambe le concorrenti, del massimo punteggio – e limitando il confronto solo sulle caratteristiche tecniche dell’offerta.<br />
Tale circostanza, di per sé non attestante l’illegittimità della legge di gara, perché comunque operante a favore di tutte le partecipanti e ben potendo, in astratto, ogni impresa differenziare la sua offerta economica entro un (contenuto ma pur sempre presente) margine di oscillazione, in effetti, però, non consentiva all’aspetto economico di essere decisivo.<br />
Ne consegue, quindi, che devono essere valutati con la massima attenzione i restanti fattori di valutazione, legati alle caratteristiche tecniche dell’offerta.<br />
E qui il Collegio concorda con le imprese ricorrenti nel ritenere palesemente illogici e lesivi dei principi generali in materia di pubbliche gare i criteri introdotti nel bando e nel disciplinare.<br />
In particolare, le società ricorrenti rilevavano che vi era una sproporzione tra i 15 punti massimi attribuibili per la “rete di esercizi”, di cui al punto 12, lett. b) del bando, considerato il solo tra i criteri astrattamente riferibile a caratteristiche qualitative dell’offerta, e i restanti 55 punti massimi previsti per gli altri criteri, di cui al medesimo punto 12, lett. c), d), e) e f).<br />
Inoltre, nello specifico, le imprese ricorrenti rilevavano: 1) che la voce “Disponibilità al convenzionamento con esercizi oltre a quelli indicati nell’offerta, in numero illimitato”, di cui alla lett. c), introduceva un criterio generico e indeterminato, pur se attribuiva solo un massimo di 5 punti; 2) che le voci “Referenze”, “Capacità tecnica” e “Capacità economica” per un massimo di 50 punti, di cui alle restanti lettere d), e) e f), coincidevano in parte con i requisiti di partecipazione alla gara, privilegiando in tal modo le caratteristiche soggettive di una delle partecipanti, cui in concreto era stato attribuito il punteggio massimo per tutte le voci, tanto che la compagine ricorrente, composta dalla seconda, dalla terza e dalla quarta operatrice sul mercato di riferimento, non era stata in grado nemmeno di avvicinare i dati proposti dall’aggiudicataria, prima operatrice nel medesimo mercato, ricevendo l’attribuzione di un punteggio di 57,801, ben lontano da quello massimo di 100 riconosciuto alla Gemeaz Cusin S.r.l..<br />
In effetti – osserva il Collegio – il bando di gara indicava, al punto 11, i “requisiti di partecipazione” alla gara, tra cui: “&#8230; d) aver espletato nel triennio 2001-2002-2003, servizi identici a quello della presente gara (servizio di mensa mediante utilizzo di badge elettronico) presso Enti Locali; e) aver realizzato nel triennio 2001-2002-2003 un fatturato riferito alo settore specifico del buono pasto, per un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00=oltre IVA, con un fatturato minimo annuo di € 100.000,00=oltre IVA”.<br />
Nel successivo punto 13 del medesimo bando, era indicata la documentazione tecnica caratterizzante l’offerta da allegare in separata busta, in riferimento a ciascuno dei criteri richiamati nel precedente punto 12, regolante la “Procedura e criterio di aggiudicazione”, con relativi punteggi.<br />
Ne consegue, quindi, che il punto 13 suddetto individuava la documentazione caratterizzante l’offerta tecnica sulla quale sarebbero stati attribuiti i punteggi.<br />
Ebbene, in essa, a parte l’elenco degli esercizi convenzionati o convenzionandi in misura non inferiore a 25 e l’eventuale dichiarazione di disponibilità al convenzionamento di un numero illimitato di esercizi in aggiunta ai precedenti, di cui al punto 12, lett. b) e c), erano richiesti:<br />
“&#8230; (referenze) l’elenco dei contratti in essere da almeno 12 mesi con Enti, pubblici o privati, che prevedono il medesimo servizio sostitutivo mensa mediante sistema informatico/elettronico;<br />
(capacità tecnica) elenco dei servizi identici a quelli oggetto dell’appalto (servizio di mensa mediante utilizzo di badge elettronico) prestati nel triennio 2001, 2002, 2003 a favore di Enti Locali, con indicazione, per ciascun servizio, dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, della durata e dell’ente committente. Per i servizi indicati nell’elenco e non ancora conclusi nel triennio considerato, la concorrente dovrà indicare la sola quota riferita al periodo soggetto a valutazione da parte della commissione di valutazione.<br />
(capacità economica) l’indicazione del fatturato complessivo prodotto nel triennio 2001, 2002, e 2003, al netto dell’IVA, riferito al settore specifico del buono pasto”.<br />
Al Collegio appare evidente che gli elementi richiesti per l’attribuzione del punteggio sull’offerta tecnica e relativi alle voci “Referenze”, “Capacità tecnica” e “Capacità economica”, di cui al punto 12, lett. d), e) e f), del bando, per un totale massimo di ben 50 punti su 70, corrispondono sostanzialmente ai requisiti di partecipazione, di cui al punto 11 del medesimo bando sopra riportati.<br />
Così congegnata la legge di gara, però, si pone in evidente contrasto con i principi generali invocati dalle imprese ricorrenti ed in relazione alla chiara esposizione degli artt. 13, 14 e 23, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 157/1995, che nelle gare di affidamento di pubblici servizi, differenziano in maniera chiara i requisiti di partecipazione (di cui ai ricordati artt. 13 e 14 d.lgs. cit.) dai criteri di aggiudicazione nelle ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa (di cui al ricordato art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. cit.), individuati questi ultimi, a titolo esemplificativo, in caratteristiche tutt’affatto diverse da quelle necessarie per la selezione partecipativa e coincidenti con il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.<br />
Tale elencazione, come detto, essendo a titolo esemplificativo, non esaurisce le possibilità per le amministrazioni aggiudicatici di individuare ulteriori criteri specifici in ragione della peculiarità del servizio oggetto di gara ma, certo, non consente alle stesse di appiattire il giudizio su criteri di selezione soggettivi e non legati alle concrete caratteristiche dell’offerta.<br />
In sostanza, le imprese partecipanti, selezionate in una prima fase e chiamate a partecipare in ragione della loro capacità tecnica ed economica, ai fini della concreta aggiudicazione della gara, devono sempre proporre un “quid” diverso e ulteriore rispetto a quanto riconducibile alla propria struttura soggettiva, in modo da consentire un sereno confronto concorrenziale con le altre imprese compartecipanti in merito al concreto contenuto dell’offerta, secondo ulteriori criteri oggettivi introdotti nella legge di gara.<br />
Nel caso di specie, invece, tutto ciò non è avvenuto.<br />
Come condivisibilmente rilevato dalle imprese ricorrenti, infatti, nessun elemento specifico riconducibile ai criteri suggeriti dall’art. 23 cit. – o ad altri autonomamente individuati dalla stazione appaltante ma comunque differenziati dai meri requisiti di partecipazione – si evince dalla lettura della legge di gara.<br />
Appare evidente, quindi, che essa, così strutturata, ha privilegiato illegittimamente, in relazione anche ai principi comunitari di tutela della concorrenza, l’aspetto soggettivo delle partecipanti, favorendo quella che poteva vantare la maggior struttura soggettiva, a discapito della effettiva qualità dell’offerta, rilegata in secondo piano anche per la sostanziale parificazione della stessa sotto il profilo economico, per quanto sopra osservato e come si è verificato a posteriori, con l’attribuzione alla Gemeaz Cusin S.r.l. del massimo punteggio per tutte le voci indicate nel bando.<br />
L’illegittimità di tale criterio, che faceva coincidere i requisiti di partecipazione con i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, emerge poi ancor più chiaramente se si osserva che, secondo il disciplinare di gara, in relazione ai criteri di valutazione dell’offerta di cui al relativo punto 1, lett. e) e f) (“Capacità tecnica” e “Capacità economica”, per un punteggio totale di punti 30) sarebbero stati direttamente attribuiti i punteggi massimi, rispettivamente di 20 punti e di 15 punti, “&#8230; alla ditta che avrà prodotto il maggior importo contrattuale, al netto dell’IVA, per servizi identici (servizio di mensa mediante utilizzo di badge elettronico) a quello della presente gara nel triennio considerato (2001,2002,2003). Alle altre ditte sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula &#8230;” (lett. e) nonché “… alla ditta che avrà prodotto il fatturato complessivo più alto nel corso del triennio 2001 – 2002 – 2003, al netto dell’IVA, riferito al settore specifico del buono pasto …” (lett. f).<br />
In tal modo, alla ditta con i requisiti partecipativi di maggiore entità era comunque assicurato il punteggio massimo relativamente a tali due criteri, con aggiudicazione sicura di almeno 35 punti su 70, con evidente illogico vantaggio e indipendentemente dalle caratteristiche concrete dell’offerta.<br />
Né può ritenersi decisivo in senso contrario quanto ritenuto dal Comune resistente nella sua memoria difensiva, laddove afferma che quel che più contava, ai fini dell’aggiudicazione del servizio, era la capacità di assicurare un buon servizio di erogazione dei pasti, perché proprio tale caratteristica, se era prevista una pubblica gara, doveva desumersi dalla concreta conformazione dell’offerta e non dalla preesistente struttura di ciascuna partecipante.<br />
Così come non è condivisibile, per quanto illustrato in precedenza, la tesi del Comune di Novara, secondo cui gli elementi di cui alle ricordate lett. d), e) e f) del punto 12 del bando di gara coincidevano con il merito tecnico di cui all’art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 157/1995 cit., perché indici fortemente rappresentativi di notevoli capacità organizzative e di apprezzamento presso gli utenti. Tale tesi non è condivisibile sia perché tali affermazioni appaiono apodittiche e non dimostrate in concreto e sia perché, per quel che più rileva, tali indici non possono esaurire i criteri di selezione, che devono prevedere anche, e soprattutto – aggiunge il Collegio – ulteriori parametri di valutazione di carattere oggettivo, quali – a mero titolo esemplificativo – la valutabilità dei sistemi di attestazione della qualità o l’indicazione dei fornitori, che nel caso di specie, non risultano presenti nella legge di gara.<br />
Per quanto illustrato, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2005, con la partecipazione dei signori magistrati:</p>
<p>Giuseppe Calvo,	Presidente<br />	<br />
Ivo Correale,	Referendario, estensore<br />	<br />
Emanuela Loria,	Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-12-2005-n-4457/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.4457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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