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	<title>23/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-23-11-2011-n-309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-23-11-2011-n-309/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.309</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cassese sulla competenza legislativa statale in tema di definizione delle diverse categorie di interventi edilizi Ambiente e territorio &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-23-11-2011-n-309/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-23-11-2011-n-309/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza legislativa statale in tema di definizione delle diverse categorie di interventi edilizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) &#8211; Ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione &#8211; Applicabilità del limite della sagoma &#8211; Esclusione &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione – Illegittimità parziale;	</p>
<p>Ambiente e territorio &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Art. 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) &#8211; Disapplicazione dell’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) &#8211; Cessazione della diretta applicazione nella Regione della disciplina di dettaglio – Vincolo di volumetria e di sagoma tra il nuovo edificio e quello preesistente &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>Ambiente e territorio &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010) &#8211; Ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione &#8211; Applicabilità del limite della sagoma &#8211; Esclusione &#8211; Norma di interpretazione autentica – Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; 	</p>
<p>è costituzionalmente illegittimo l’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); 	</p>
<p>è costituzionalmente illegittimo l’art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, nel procedimento vertente tra C. B. ed altro e il Comune di Besozzo con ordinanza del 7 settembre 2010, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2010. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione del Comune di Besozzo; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese; <br />	<br />
udito l’avvocato Alberto Rimoldi per il Comune di Besozzo. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, con ordinanza del 7 settembre 2010 (reg. ord. n. 364 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. <br />	<br />
2. – L’art. 27, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 definisce come interventi di ristrutturazione edilizia quelli «rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica». <br />	<br />
L’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, intitolato «Disapplicazione di norme statali», dispone, al comma 1, che, a seguito dell’entrata in vigore della medesima legge regionale n. 12 del 2005 «cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista: a) dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); b) dagli articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (testo A)». <br />	<br />
L’art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, intitolato «Interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”», prevede che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, la ricostruzione dell’edificio che segue a demolizione «è da intendersi senza vincolo di sagoma». <br />	<br />
3. – Il giudice a quo riferisce di essere stato investito di un giudizio riguardante alcuni provvedimenti in materia edilizia adottati dal Comune di Besozzo, in provincia di Varese, e la relativa richiesta di risarcimento danni. <br />	<br />
3.1. – Con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, il Comune ha annullato la dichiarazione di inizio attività (dia) n. 24/07, presentata dai signori C.B. e S.G. – ricorrenti nel giudizio a quo – avente ad oggetto la riqualificazione e la ristrutturazione di un edificio condonato. L’annullamento della dia è stato disposto per due autonome ragioni: l’intervento edilizio contrasta con l’art. 143 delle norme tecniche di attuazione (nta) del piano regolatore generale comunale perché, non rispettando la sagoma originaria, non è riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, dovendosi interpretare l’art. 27 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 in modo conforme all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001; l’art. 143 delle norme tecniche di attuazione consente la realizzazione di ampliamenti di edifici ricadenti in zona «Ambito di paesaggio Sn1» nella sola ipotesi di immobili legittimamente esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano regolatore, mentre l’intervento in questione, avendo ad oggetto lavori di ampliamento di un edificio condonato in data 21 novembre 2006, non rientra nell’ambito di applicazione di tale norma, stante l’irretroattività degli effetti del condono. <br />	<br />
3.2. – Con la sentenza/ordinanza del 7 settembre 2010, il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso, ad eccezione della censura circa la erronea interpretazione, da parte del Comune, dell’art. 143 delle nta del piano regolatore generale comunale. Quanto alla censura relativa alla non qualificabilità dell’intervento quale ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, perché non rispetterebbe la sagoma originaria, il Tribunale riferisce che, nelle more del giudizio, è intervenuta la legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, che ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 27, comma, lettera d), della legge regionale n. 12 del 2005. Per questa ragione il giudice ha ritenuto, sul punto, di sollevare questione di costituzionalità in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio. <br />	<br />
4. – Quanto alla rilevanza, il Tribunale chiarisce che, pur avendo accolto uno dei motivi di ricorso, risulta necessario esaminare anche la censura riferita alla qualificazione dell’intervento edilizio realizzato, perché «in presenza di un provvedimento fondato su più motivi, ciascuno autonomamente idoneo a darne giustificazione, solo l’accertamento della illegittimità di tutti i motivi può portare alla sua caducazione». Ai fini della definizione del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti, occorre quindi vagliare la costituzionalità dell’art. 27, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 e della norma interpretativa di cui all’art. 22 della legge regionale n. 7 del 2010. Quest’ultima disposizione, pur se sopravvenuta, troverebbe comunque applicazione nel giudizio principale, «essendo indubbia la sua valenza interpretativa e, dunque, la sua valenza retroattiva». <br />	<br />
5. – In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente rileva innanzitutto che l’edilizia, anche se non menzionata esplicitamente nell’art. 117 Cost., rientra, in base a consolidata giurisprudenza costituzionale, nell’ambito della materia del «governo del territorio», di competenza concorrente. <br />	<br />
5.1. – Con riguardo alla normativa statale, il giudice a quo sostiene che l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, recante la definizione degli interventi edilizi, costituisce un principio fondamentale non derogabile dal legislatore regionale. Ciò emergerebbe sia dalla rubrica di tale articolo («Definizione degli interventi edilizi»), sia dalla sua collocazione nel titolo I della parte I del testo unico, dedicata alle «Disposizioni generali». Inoltre, la natura di principio fondamentale dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 discenderebbe dall’impianto complessivo del testo unico sull’edilizia e dal rilievo che in esso assumono le definizioni degli interventi, nonché dalla sua prevalenza rispetto alle eventuali diverse disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei regolamenti edilizi. <br />	<br />
5.2. – Quanto alla disciplina regionale censurata, il giudice a quo rileva innanzitutto che l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, non menziona il limite della sagoma, a differenza dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, che pone un vincolo di identità di volumetria e di sagoma tra il nuovo edificio e quello preesistente. Inoltre, l’art. 103 della medesima legge regionale n. 12 del 2005 dispone che, con l’entrata in vigore di tale legge, cessi di avere diretta applicazione nella Regione Lombardia la disciplina di dettaglio prevista, tra l’altro, dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, con ciò escludendo implicitamente il carattere di principio fondamentale della norma recante le definizioni degli interventi edilizi. <br />	<br />
Il Tribunale rimettente riferisce, poi, che la giurisprudenza amministrativa aveva più volte in passato risolto questa antinomia, ritenendo che l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 dovesse interpretarsi nel senso di prescrivere anche il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente, in quanto tale requisito, previsto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce espressione di un principio generale che orienta anche l’interpretazione della legislazione regionale. Ad avviso del giudice a quo, però, tale interpretazione costituzionalmente orientata non sarebbe più possibile, in quanto l’art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010 ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005, specificando che «la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma». <br />	<br />
Secondo il Tribunale rimettente, quindi, il combinato disposto degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dalla legge regionale n. 7 del 2010 – nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione – e 103 della medesima legge regionale n. 12 del 2005 – nella parte in cui prevede che, a seguito dell’entrata in vigore di tale legge, cessi di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista, tra gli altri, dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 – si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale dettato dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di governo del territorio e violerebbe, dunque, l’art. 117, terzo comma, Cost. <br />	<br />
6. – In data 16 novembre 2010 si è costituito in giudizio il Comune di Besozzo, sostenendo la fondatezza della questione. <br />	<br />
Il Comune osserva che, nella normativa regionale censurata, «il mancato richiamo all’obbligatorio mantenimento della sagoma dell’edificio antecedente rappresenta un notevole ampliamento rispetto alla norma statale, poiché consente, in regime di ristrutturazione, la costruzione, in luogo dell’edificio demolito, di un fabbricato totalmente diverso (anche nell’aspetto esterno) da quello preesistente, del quale viene conservata unicamente la volumetria». Ciò susciterebbe, inoltre, dubbi sotto il profilo penale, in quanto in Lombardia «l’intervento di demolizione e ricostruzione con il solo rispetto della volumetria iniziale, e non della sagoma, risulterebbe legittimo sotto il profilo amministrativo in ambito regionale, [&#8230;] qualificandosi come ristrutturazione e nel contempo risulterebbe inammissibile in base al d.P.R. n. 380 del 2001», ed è alla norma statale che il giudice penale deve far riferimento per determinare le ipotesi di reato edilizio. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, con ordinanza del 7 settembre 2010 (reg. ord. n. 364 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), e dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. <br />	<br />
Secondo il Tribunale rimettente, l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall’art. 22 della legge regionale n. 7 del 2010 – nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione – e l’art. 103 della medesima legge regionale n. 12 del 2005 – nella parte in cui prevede che, a seguito dell’entrata in vigore di tale legge, cessi di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista, tra gli altri, dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A) – sarebbero in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost. </p>
<p>2. – La questione è fondata. <br />	<br />
2.1. – Questa Corte ha già ricondotto nell’ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L’intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall’altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato. <br />	<br />
2.2. – Tali categorie sono individuate dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, collocato nel titolo I della parte I del testo unico, intitolato «Disposizioni generali». In particolare, la lettera d) del comma 1 di detto articolo include, nella definizione di «ristrutturazione edilizia», gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente; la successiva lettera e) classifica come interventi di «nuova costruzione» quelli di «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti». In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia. <br />	<br />
A conferma di ciò non sta solo il dato letterale dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 – che fa riferimento alla «stessa volumetria e sagoma» dell’edificio preesistente e ammette «le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica» – ma vi è anche la successiva legislazione statale in materia edilizia. L’art. 5, commi 9 e ss., del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, infatti, nel regolare interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti di volumetria e adeguamenti di sagoma, non ha qualificato tali interventi come ristrutturazione edilizia, né ha modificato la disciplina dettata al riguardo dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. <br />	<br />
2.3. – La linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi, d’altronde, non può non essere dettata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la cui «morfologia» identifica il paesaggio, considerato questo come «la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli» (Relazione illustrativa della legge 11 giugno 1922, n. 778 «Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico», Atti parlamentari, Legislatura XXV, Senato del Regno, Tornata del 25 settembre 1920). <br />	<br />
Sul territorio, infatti, «vengono a trovarsi di fronte» – tra gli altri – «due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007, punto 7.1 del Considerato in diritto). Fermo restando che la tutela del paesaggio e quella del territorio sono necessariamente distinte, rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi. Se il legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio […] della Nazione» (art. 9 Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007), e sulla sua tutela. <br />	<br />
2.4. – In conclusione, l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall’art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio. Parimenti lesivo dell’art. 117, terzo comma, Cost., è l’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; <br />	<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); <br />	<br />
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010). </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-23-11-2011-n-309/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5150/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5150</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza breve T.A.R. che respinge il ricorso avverso l&#8217;annullamento del decreto con il quale è stata disposta e irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio (ricorso respinto in primo grado); Ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile lamentato dall’appellante, che appare prevalente sull’interesse pubblico</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5150/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza breve T.A.R. che respinge il ricorso avverso l&#8217;annullamento del decreto con il quale è stata disposta e irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio (ricorso respinto in primo grado); Ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile lamentato dall’appellante, che appare prevalente sull’interesse pubblico anche in considerazione della permanenza in servizio dell’appellante (come da questi dichiarato e non contestato) pur dopo i fatti addebitati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05150/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08476/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8476 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Vincenzo Pauciullo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Romano, Innocenzo Calabrese, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia -Dip.Amministrazione Penitenziaria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VII n. 02015/2011, resa tra le parti, concernente PUBBLICO IMPIEGO: ANNULLAMENTO DEL DECRETO N.340197/2010 CON IL QUALE È STATA DISPOSTA E IRROGATA LA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA DESTITUZIONE DAL SERVIZIO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia -Dip.Amministrazione Penitenziaria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Romano per la parte appellante, nonché Beatrice Gaia Fiduccia, per l&#8217;amministrazione appellata.;	</p>
<p>Considerato che, nei limiti di delibazione propri della fase cautelare, l’appello prospetta censure avverso la sentenza di I grado che appaiono assistite da sufficiente fumus boni iuris;<br />	<br />
Ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile lamentato dall’appellante, che appare prevalente sull’interesse pubblico anche in considerazione della permanenza in servizio dell’appellante (come da questi dichiarato e non contestato) pur dopo i fatti addebitati;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso n. 8476/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5150/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto di non idoneità emesso dalla sottocommissione per la visita medica di revisione per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza; Considerato che il provvedimento di esclusione appare insufficientemente motivato; inoltre che si appalesa opportuno riesaminare la questione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto di non idoneità emesso dalla sottocommissione per la visita medica di revisione per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza; Considerato che il provvedimento di esclusione appare insufficientemente motivato; inoltre che si appalesa opportuno riesaminare la questione alla luce degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di inidoneità per ragioni di ordine asseritamente psicologico, anche considerando la mancata allegazione di un vulnus per l’interesse pubblico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05152/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08613/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8613 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roberto Candido</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Gurreri, con domicilio eletto presso Alessandro Gurreri in Roma, via Vigliena N. 10; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 03535/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA IDONEITÀ CONCORSO PER RECLUTAMENTO DI 952 ALLIEVI FINANZIERI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roberto Candido;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandrio Gurreri, per la parte appellata, nonché l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco, nella fase preliminare.;	</p>
<p>Considerato che l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa nel giudizio di I grado, che ha concesso la misura cautelare, non è fondato, attesa – nei limiti di delibazione propri della fase cautelare – la congruità della valutazione del I giudice in ordine alla insufficienza di motivazione dell’atto impugnato e attesa la mancata allegazione di un vulnus per l’interesse pubblico, prevalente rispetto al danno per la posizione giuridica dell’attuale appellata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8613/2011).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura negoziata per l&#8217;affidamento dei lavori di riparazione danni causati dal sisma in Abruzzo, se l’esclusione dalla gara e&#8217; fondata sulla carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell’offerta, ma è in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura negoziata per l&#8217;affidamento dei lavori di riparazione danni causati dal sisma in Abruzzo, se l’esclusione dalla gara e&#8217; fondata sulla carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell’offerta, ma è in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale e non corrisponde a cause tassative di legge legittimanti l’esclusione da gare di appalto. Qualora un appello cautelare sia discusso prima del perfezionamento delle notifiche a contraddittori necessari, va accolta la domanda revocatoria (rescindente) del provvedimento assunto dal Giudice a contraddittorio imperfetto. Nel merito (rescissorio) va nuovamente delibata l&#8217;istanza cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05162/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07402/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7402 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Andrea Piazza S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Napolitano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Zara 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Territoriale Edilizia Residenziale dell&#8217;Aquila (ATER)</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Lopardi, con domicilio eletto presso il dott. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n.24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Fratelli Di Giammarco S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pierluigi Trivellizzi, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Poerio in Roma, via Leonida Rech, 76; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I n. 00289/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/4/2009 E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Impresa Andrea Piazza s.r.l., di ATER e della Fratelli Di Giammarco s.r.l.;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Vista la propria ordinanza Cons. Stato, sez. V, 4496 dell’11 ottobre 2011;<br />	<br />
Viste le istanze proposte da ATER di L’Aquila e dalla ditta Fratelli Giammarco s.r.l. di revoca della suddetta ordinanza;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Napolitano, Lopardi e Trivellizzi;	</p>
<p>Preso atto che le notifiche del ricorso in appello proposto dall’Impresa Andrea Piazza, all’11 ottobre 2011, risultavano perfezionate in data tale da non consentire il contraddittorio nei termini di legge;<br />	<br />
Visto che le parti resistenti non hanno partecipato alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2011;<br />	<br />
Ritenuto in conseguenza che l’istanza revocatoria dell’ordinanza cautelare n. 4496 del 2011, deve essere accolta quanto all’effetto rescindente;<br />	<br />
Considerato, quanto al giudizio rescissorio, che l’appello dell’Impresa Andrea Piazza s.r.l. non appare prima facie privo di fumus boni iuris, atteso che l’esclusione dalla gara fondata sulla carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell’offerta, è in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale e non corrisponde a cause tassative di legge legittimanti l’esclusione da gare di appalto;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7402/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 3, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza sindacale che ordina alla ricorrente il recupero e l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti sulla proprietà recintata della predetta ricorrente, se l’atto impugnato è stato emanato senza il previo accertamento della responsabilità della ricorrente, proprietaria dell’area, in ordine all’abbandono dei rifiuti, come richiesto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza sindacale che ordina alla ricorrente il recupero e l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti sulla proprietà recintata della predetta ricorrente, se l’atto impugnato è stato emanato senza il previo accertamento della responsabilità della ricorrente, proprietaria dell’area, in ordine all’abbandono dei rifiuti, come richiesto dall’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01748/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03020/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2011, proposto da:<br />	<br />
&#8211; <b>Ecoitalia S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Mangialardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Matteo Bandello n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Casei Gerola</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Martino Colucci, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza sindacale n. 36/2011, datata 24 settembre 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Casei Gerola ha ordinato a Ecoitalia S.r.l. “il recupero e l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti sulla proprietà 	</p>
<p>&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casei Gerola;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 22 novembre 2011, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto l’atto impugnato è stato emanato senza il previo accertamento della responsabilità della ricorrente, proprietaria dell’area, in ordine all’abbandono dei rifiuti, come richiesto dall’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Consiglio di Stato, V, 25 giugno 2010, n. 4073), per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per l’esame del merito della presente controversia l’udienza pubblica del 2 luglio 2012, ore di regolamento.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</a></p>
<p>Va sospeso ai fini del riesame il provvedimento del Ministero della Giustizia con il quale veniva rigettata un&#8217;istanza di trasferimento presentata ex art. 33 comma 5 L. 104/92, se l’amministrazione ha valutato diversamente i medesimi presupposti al fine della concessione dei permessi per l’assistenza al disabile ed ai fini del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso ai fini del riesame il provvedimento del Ministero della Giustizia con il quale veniva rigettata un&#8217;istanza di trasferimento presentata ex art. 33 comma 5 L. 104/92, se l’amministrazione ha valutato diversamente i medesimi presupposti al fine della concessione dei permessi per l’assistenza al disabile ed ai fini del trasferimento. Resta in ogni caso intatto il potere dell’amministrazione di valutare le proprie esigenze organizzative ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 che prevede la concessione del trasferimento solo “ove possibile”: sussistono quindi i presupposti per la concessione della misura cautelare mediante riesame. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01735/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02891/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2891 del 2011, proposto da: <b>Angelo Valente</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Manuel Galdo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Teodosio, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
Del provvedimento n. GDAP-0302510-2011 adottato dal Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Personale in data 05.08.2011 e notificato in data 31.08.2011, con il quale veniva rigettata un&#8217;istanza di trasferimento presentata ex art. 33 comma 5 L. 104/92; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto l’amministrazione ha valutato diversamente i medesimi presupposti al fine della concessione dei permessi per l’assistenza al disabile ed ai fini del trasferimento.<br />	<br />
Resta in ogni caso intatto il potere dell’amministrazione di valutare le proprie esigenze organizzative ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 che prevede la concessione del trasferimento solo “ove possibile”.<br />	<br />
Ritenuto quindi che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare mediante riesame;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) ordina all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente entro 90 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;<br />	<br />
c) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di maggio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />	<br />
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</a></p>
<p>Non va sospesa la procedura aperta per la fornitura, posa in opera e manutenzione integrale semestrale degli impianti di trasporto persone presso l’Aeroporto di Milano Malpensa Riservata al merito la trattazione del ricorso incidentale e dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., in considerazione delle esigenze di tutela del contraddittorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la procedura aperta per la fornitura, posa in opera e manutenzione integrale semestrale degli impianti di trasporto persone presso l’Aeroporto di Milano Malpensa Riservata al merito la trattazione del ricorso incidentale e dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., in considerazione delle esigenze di tutela del contraddittorio la cui garanzia è assicurata dal rispetto dei termini procedurali; Ritenuto, almeno dalla preliminare delibazione possibile in sede cautelare – anche in considerazione della copiosa documentazione prodotta in giudizio – che il ricorso principale non si presenti assistito dal necessario fumus boni iuris, parendo sussistere in capo alla controinteressata aggiudicataria i contestati requisiti di capacità richiesti dalla lex specialis di gara; Ritenuto, altresì, che nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nella presente vertenza meriti prioritaria considerazione quello pubblico alla sollecita assegnazione della fornitura, anche in relazione alla rilevanza meramente economica delle pretese avanzate dalla ricorrente, suscettibili, eventualmente, di adeguata soddisfazione risarcitoria – pur parzialmente in forma specifica mediante subentro nel contratto, per la cui complessiva esecuzione la lex specialis prevede tempi non ristretti -; Ritenuto, peraltro, che la rilevanza della controversia determini la necessità della fissazione dell’udienza di merito per la sollecita decisione della stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01733/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03018/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Kone S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pio G. Rinaldi, con domicilio eletto presso Pio Rinaldi in Milano, Galleria dell&#8217;Unione, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali &#8211; Sea</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga, 23; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Schindler S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Cerami, Donatella Bardelloni, Piero D&#8217;Amelio, con domicilio eletto presso Carlo Cerami in Milano, Galleria S.Babila, 4/A; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
degli atti singolarmente specificati da pag. 1 a pag. 4 del ricorso in epigrafe e attinenti a “ Procedura aperta per la fornitura, posa in opera e manutenzione integrale semestrale degli impianti di trasporto persone presso l’Aeroporto di Milano Malpensa-Terminal 1 3°/3°. (C.I.G n. 11484578 BO)” .	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali &#8211; Sea e di Schindler S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Riservata al merito la trattazione del ricorso incidentale e dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., in considerazione delle esigenze di tutela del contraddittorio la cui garanzia è assicurata dal rispetto dei termini procedurali;<br />	<br />
Ritenuto, almeno dalla preliminare delibazione possibile in sede cautelare – anche in considerazione della copiosa documentazione prodotta in giudizio – che il ricorso principale non si presenti assistito dal necessario fumus boni iuris, parendo sussistere in capo alla controinteressata aggiudicataria i contestati requisiti di capacità richiesti dalla lex specialis di gara;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nella presente vertenza meriti prioritaria considerazione quello pubblico alla sollecita assegnazione della fornitura, anche in relazione alla rilevanza meramente economica delle pretese avanzate dalla ricorrente, suscettibili, eventualmente, di adeguata soddisfazione risarcitoria – pur parzialmente in forma specifica mediante subentro nel contratto, per la cui complessiva esecuzione la lex specialis prevede tempi non ristretti -;<br />	<br />
Ritenuto, peraltro, che la rilevanza della controversia determini la necessità della fissazione dell’udienza di merito per la sollecita decisione della stessa;<br />	<br />
che sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), respinge l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 marzo 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, presso l’Aeroporto di Pisa, se la stazione appaltante nel provvedimento di aggiudicazione definitiva gravato fornisce una convincente motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non rilevante il mancato pagamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1148/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, presso l’Aeroporto di Pisa, se la stazione appaltante nel provvedimento di aggiudicazione definitiva gravato fornisce una convincente motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non rilevante il mancato pagamento di alcune fatture prodotte in gara dalla controinteressata (e sulle quali era invece riportata la dicitura “pagata”), tra le quali appare di particolare significato il riferimento al possesso comunque dei requisiti professionali di partecipazione da parte della società medesima anche senza l’importo di tali fatture. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01148/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01877/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Angarano Group Architetti Associati</b>, in proprio e quale mandataria del RTI costituito con <b>Soceco Engineering Group srl</b>, e <b>Soceco Engineering Group sr</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Ragnetti e Claudiahilde Perugini, con domicilio eletto presso l’avv. Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio 175;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>S.A.T. Societa&#8217; Aeroporto Toscano s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Tecno Engineering 2 C S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso l’avv. Orsola Cortesini in Firenze, via Lamarmora, 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dalla S.A.T., Società Aeroporto Toscano S.p.a., per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione la	</p>
<p>procedere alla esclusione della stessa dalla procedura in questione, e nello specifico:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di cui al punto che precede, disposto in favore della TECNO ENGINEERING 2C S.R.L., in data 09.09.2011;<br />	<br />
&#8211; ove occorra della nota del 09.09.2011, nel prosieguo documentata, ricevuta in pari data a mezzo comunicazione email, con la quale la S.A.T. SOCIETA’ AEROPORTO TOSCANO S..P.A., ha comunicato alla RTI AGAA l’intervenuta aggiudicazione della procedura in q<br />
&#8211; ove occorra della nota allegata alla comunicazione di cui sopra a mezzo della quale la S.A.T. SOCIETA’ AEROPORTO TOSCANO S..P.A., ha portato a conoscenza della TECNO ENGINEERING 2C S.R.L., l’intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura de qua d<br />
&#8211; di tutti gli atti relativi alle attività poste in essere dalla Commissione Giudicatrice, anche quelli connessi e non conosciuti, e dalla S.A.T. SOCIETA’ AEROPORTO TOSCANO S..P.A., aventi ad oggetto l’accertamento dei requisiti previsti dal Bando di Gara	</p>
<p>controverso alla detta, anziché escluderla;<br />	<br />
&#8211; in subordine, e sempre in collegamento alla formulata richiesta di annullamento dell’aggiudicazione della procedura, di tutti gli atti sopra indicati ed in particolare del provvedimento di aggiudicazione e degli atti al medesimo connessi e collegati, ne	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.A.T. Societa&#8217; Aeroporto Toscano S.p.A. e di Tecno Engineering 2 C S.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da Tecno Engineering 2 C S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito dal necessario “fumus boni iuris”, dal momento che la stazione appaltante nel provvedimento di aggiudicazione definitiva gravato fornisce una convincente motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non rilevante il mancato pagamento di alcune fatture prodotte in gara dalla controinteressata (e sulle quali era invece riportata la dicitura “pagata”), tra le quali appare di particolare significato il riferimento al possesso comunque dei requisiti professionali di partecipazione da parte della società medesima anche senza l’importo di tali fatture.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, respinge la domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione di una societa&#8217; gestore di servizi pubblici che esclude un&#8217;impresa dalla procedura di gara di appalto per raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione aziendali, considerando che l’atto di esclusione della gara appare quanto meno giustificato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione di una societa&#8217; gestore di servizi pubblici che esclude un&#8217;impresa dalla procedura di gara di appalto per raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione aziendali, considerando che l’atto di esclusione della gara appare quanto meno giustificato dalla carenza del requisito della “disponibilità” di mezzi e attrezzature necessari all’esecuzione del contratto, mentre le sanzioni irrogate, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, costituiscono il risultato automatico dell’esito della verifica compiuta dall’ente appaltante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00382/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00478/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 478 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Foconetti Mauro, A.t.i. Soc. Foconetti Mauro &#8211; Vacondio Paride &#038; C. S.a.s., Vacondio Paride &#038; C. S.a.s.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simone Uliana, con domicilio eletto presso lo stesso in Parma, strada Cairoli n. 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IREN Emilia S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giancarlo Cantelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Parma, strada Repubblica n. 95; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Transcoop Soc. Coop.</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale &#8211; IREN Emilia S.p.A. n. 204/2011 recante esclusione della società ricorrente dal Lotto 1 della procedura di gara di appalto per raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione aziendali;<br />	<br />
della relazione redatta dalla Commissione giudicatrice in data 03.10.2011 prot. n. 0003558;<br />	<br />
della nota IREN Emilia S.p.A. prot. 16832 del 12.10.2011;<br />	<br />
del bando di gara;<br />	<br />
della determinazione n. 169/2011 del 11.08.2011 a firma dell&#8217;amministratore delegato di IREN Emilia S.p.A.;<br />	<br />
dei verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice in data 19.09.2011;<br />	<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di IREN Emilia Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame della causa, l’impugnato atto di esclusione della gara appare quanto meno giustificato dalla carenza del requisito della “disponibilità” di mezzi e attrezzature necessari all’esecuzione del contratto, mentre le sanzioni irrogate, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, costituiscono il risultato automatico dell’esito della verifica compiuta dall’ente appaltante;<br />	<br />
Ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Mangia P. L. (Avv.ti G. Lavitola e M. E. Cavalli) c/ Regione Lazio (avv. E. Caprio) e l’Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma (n.c) sull&#8217;individuazione delle aree naturali protette e sull&#8217;ammissibilità di un sacrificio degli interessi privati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Mangia<br /> P. L. (Avv.ti G. Lavitola e M. E. Cavalli) c/ Regione Lazio (avv. E. Caprio) e   l’Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma (n.c)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione delle aree naturali protette e sull&#8217;ammissibilità di un sacrificio degli interessi privati in ragione della preminenza dell&#8217;interesse pubblico dell&#8217;ambiente paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Riserva naturale – Nozione	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Aree naturali protette – Individuazione – Sacrificio interessi privati – Ammissibilità – Ragioni – Limite – Valutazione preminenza interesse pubblico – Necessità – Sussiste	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Riserva naturale – Perimetrazione – Inclusione aree – Presupposto – Rilevanza ex art. 2, co. 3, l. 394/91 – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In ragione di quanto previsto dalla l. n. 394/91 e della l. r. Lazio n. 29/97, le riserve naturali – rientranti nella più ampia categoria delle aree naturali protette – sono costituite da “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche”, rispetto alle quali sussistono particolari esigenze di tutela, sotto il profilo non solo della conservazione dello stato dei luoghi ma anche del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale. In altri termini, si tratta di zone che impongono integrazione tra politiche di conservazione e di sviluppo ma anche attenzione nel perseguimento del miglioramento del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale.	</p>
<p>2. L’attività di individuazione delle aree naturali protette richiede particolare attenzione, rivestendo un ruolo di indiscussa importanza in ragione dell’inerenza alle finalità essenziali della tutela della natura, la quale – tenuto, tra l’altro, conto della sua rilevanza costituzionale – ben può determinare il sacrificio di pur validi interessi privati. Tuttavia si tratta di un’attività che &#8211; oltre a dover seguire determinate procedure, implica scelte discrezionali inerenti il merito amministrativo e, precisamente, scelte che – pur non potendo trascendere da ragioni di carattere oggettivo, comunque presuppongono la valutazione della preminenza dell’interesse pubblico su quello privato, ritenendo il bene pubblico dell’ambiente paesaggistico, naturalistico ed archeologico prevalente rispetto ad altri termini.	</p>
<p>3. La perimetrazione di una riserva naturale con l’inclusione di determinare aree non può che trovare giustificazione nelle peculiarità delle aree stesse, le quali devono rivelarsi intrinsecamente ed immediatamente “rilevanti” ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. n. 394/1991.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11256 del 2006, proposto da: 	</p>
<p>Pellegrini Luigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Lavitola e Maria Enrica Cavalli, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Costabella n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell’Avvocatura regionale, situata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;<br />
l’Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>in parte qua, della deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2006, n. 27, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 25 del 9 settembre 2006, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano della Riserva Naturale dell’Insugherata di cui all’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 <Norme in materia di Aree Naturali Protette Regionali> e successive modifiche ed integrazioni”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 novembre 2006 e depositato il successivo 5 dicembre 2006, il ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2006, n. 27, di “Approvazione del Piano della Riserva Naturale dell’Insugherata”, nella parte in cui ricomprende nel perimetro della Riserva, alla zona D, sottozona D6, un immobile di sua proprietà, contraddistinto al nuovo Catasto Urbano del Comune di Roma con gli identificativi foglio 205, p.lla 77, sub 506 e sub 507, su cui insiste una costruzione per un totale di mq. 106 con destinazione ad uso residenziale.<br />	<br />
Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
I – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI E D’ISTRUTTORIA. ERRORE E CONFUSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 3, L. 394/91 E DELL’ART. 5, COMMA 3, L.R. LAZIO N. 29/97. L’immobile di proprietà del ricorrente è in una posizione assolutamente marginale nell’ambito del perimetro definitivo della Riserva, “si trova a ridosso sia del cavalcavia che permette alla via Trionfale di scavalcare il G.R.A., che delle gallerie attualmente in costruzione nell’ambito del progetto di allargamento del G.R.A. stesso ed è, inoltre, confinante con un manufatto industriale che è stato escluso dal perimetro della Riserva”. Ciò detto, l’inclusione della Riserva appare inappropriata. Nel contempo, appare affetta da eccesso di potere sotto il profilo dell’errore e della confusione perché “nella planimetria della perimetrazione provvisoria” l’area risulta fuori dal perimetro stesso.<br />	<br />
II – IN SUBORDINE ECCESSO DI POTERE PER TOTALE CARENZA DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA’, CARENZA D’ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 COST., tenuto conto che l’immobile risulta ricompreso nella zona D6 ma non presenta affatto le caratteristiche all’uopo previste, ossia “non sussiste alcuna possibilità residua di utilizzazione dell’immobile in .. termini agricoli”. In definitiva, la destinazione a zona D6 dimostra che il Piano è stato redatto “a tavolino”, senza tenere in alcun conto la situazione reale dello stato dei luoghi. Etichettare, poi, con una destinazione agricola un immobile ormai urbano “significa in sostanza espropriare senza indennizzo”.<br />	<br />
III – IN ULTERIORE SUBORDINE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 145 D.LGS. N. 42/2004. VIOLAZIONE DELLO IUS UTENDI. In ogni caso, la disciplina della zona D6 non può essere letta nel senso di essere impeditiva degli interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo perché, altrimenti, sarebbe illegittima per violazione dell’art. 145 in esame, il quale impone la conformazione del piano dell’area naturale protetta alle previsioni del piano paesaggistico.<br />	<br />
Con atto depositato in data 29 settembre 2009 si è costituita la Regione Lazio, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 1 dicembre 2010 ed in data 10 dicembre 2010 – ha prodotto documenti ed una memoria, i cui contenuti possono essere così sintetizzati: &#8211; l’area su cui insiste l’immobile sanato di parte ricorrente era già da tempo “sottoposta a vincolo paesaggistico”; &#8211; la stessa area era già inserita nel perimetro istitutivo della Riserva (L.R. 29/1997); &#8211; tale scelta è stata confermata perché sono state individuate aree margine di “filtro” tra le aree interne della Riserva e gli ambienti esterni dell’area naturale protetta più urbanizzati; &#8211; “il rilievo secondo cui l’area del ricorrente non ha caratteristiche di pregio perché inserita in zona ampiamente compromessa … comporta, contrariamente a quanto sostenuto, che eventualmente, proprio per tale motivo, è ulteriormente rafforzata l’esigenza di tutelare dette aree”; &#8211; la classificazione di una zona come agricola non presuppone necessariamente che il terreno ivi inserito sia effettivamente destinato ad un’attività agricola; &#8211; la tutela apprestata agli interessi ambientali e paesaggistici costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non suscettibile di essere sindacata se non per manifesti profili di illogicità ed irrazionalità che, nel caso di specie, non sussistono né risultano sufficientemente evidenziati da parte ricorrente; &#8211; come risulta da relazione tecnica della Direzione Ambiente prodotta agli atti, all’interno della sottozona D6 (area del ricorrente) sono ammesse categorie di intervento edilizio, a prescindere dalla destinazione d’uso del fabbricato e, pertanto, le censure afferenti l’esercizio dello ius utendi risultano del tutto ingiustificate; &#8211; il piano delle aree naturali ha, poi, valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’art. 26 comma 6 l. r. 29/1997.<br />	<br />
In data 3 dicembre 2010 il ricorrente ha prodotto documenti, tra cui una relazione tecnica.<br />	<br />
Con memorie depositate in date 13 e 23 dicembre 2010 il ricorrente ha reiterato le censure formulate. Ha, altresì, sostenuto che sull’area non sussistono vincoli di natura paesaggistica né di natura archeologica nonché evidenziato che – in ragione delle precisazioni della Direzione Regionale Ambiente in ordine alle categorie di intervento edilizio ammesse “a prescindere dalla destinazione d’uso del fabbricato” – il terzo motivo di ricorso è da ritenersi superato.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2002 del 4 marzo 2011 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente.<br />	<br />
A tali incombenti l’Amministrazione ha provveduto, depositando in data 12 maggio 2011 una relazione tecnica esplicativa, in cui è ribadita la giustezza della scelta effettuata in ragione dell’individuazione di aree di margine quali zone filtro tra le aree interne della Riserva e gli ambienti esterni.<br />	<br />
In data 27 luglio 2011 la Regione Lazio ha depositato una memoria, in cui ha riaffermato l’ampia discrezionalità che connota le scelte del tipo di quella in contestazione nonchè la logicità e la razionalità dell’inclusione nel perimetro della Riserva dell’area del ricorrente.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 28 luglio 2011 il ricorrente ha insistito sulla fondatezza delle censure formulate, affermando – tra l’altro &#8211; che le “aree di margine”, invocate dalla Regione, “sono del tutto sconosciute alla normativa”.<br />	<br />
In data 15 settembre 2011 e in data 21 settembre 2011 le parti in causa hanno prodotto ulteriori scritti difensivi, a supporto delle proprie posizioni.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 13 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.</p>
<p>2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 12 luglio 2006, di approvazione del “Piano della Riserva Naturale dell’Insugherata”, nella parte in cui ha inserito nel perimetro della Riserva – in particolare, in zona D, sottozona D6 &#8211; anche un’area di sua proprietà, posta “in una posizione assolutamente marginale”.<br />	<br />
Ai fini dell’annullamento, denuncia, tra l’altro, violazione di legge (in particolare, art. 2, comma 3, della legge 394/1991 e art. 5, comma 3, della legge regionale n. 29/97) ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo che la scelta operata dall’Amministrazione “appare assolutamente inappropriata”, atteso che “l’immobile di proprietà non presentava assolutamente quelle caratteristiche intrinseche necessarie per essere ricompreso nell’ambito di una riserva naturale” <br />	<br />
La censura in esame è meritevole di condivisione.</p>
<p>3. In ragione di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, le riserve naturali – rientranti nella più ampia categoria delle aree naturali protette – sono costituite da “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche” (art. 2, comma 3, l. n. 394/1991), rispetto alle quali sussistono particolari esigenze di tutela, sotto il profilo non solo della conservazione dello stato dei luoghi ma anche del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale.<br />	<br />
In altri termini, si tratta di zone che – in ragione delle peculiarità che le connotano – impongono integrazione tra politiche di conservazione e di sviluppo ma anche attenzione nel perseguimento del miglioramento del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale (in primis, del rapporto tra la gestione degli spazi ed il mantenimento degli equilibri degli ecosistemi).<br />	<br />
L’attività di individuazione di dette aree richiede, dunque, particolare attenzione, rivestendo un ruolo di indiscussa importanza in ragione dell’inerenza alle finalità essenziali della tutela della natura (cfr., tra le altre, Corte Cost., sent. 12 ottobre 2011, n. 263), la quale – tenuto, tra l’altro, conto della sua rilevanza costituzionale – ben può determinare il sacrificio di pur validi interessi privati.<br />	<br />
In ogni caso, si tratta di un’attività che &#8211; oltre a dover seguire determinate procedure, nel rispetto, tra l’altro, della massima partecipazione dei soggetti interessati &#8211; implica scelte discrezionali inerenti il merito amministrativo e, precisamente, scelte che – pur non potendo trascendere da ragioni di carattere oggettivo (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 24 maggio 2011, n. 4620) – comunque presuppongono la valutazione della preminenza dell’interesse pubblico su quello privato, ritenendo il bene pubblico dell’ambiente paesaggistico, naturalistico ed archeologico prevalente rispetto ad altri termini.<br />	<br />
Ciò detto, è evidente che l’esercizio di detta attività non è sindacabile se non entro ben precisi limiti, da individuare essenzialmente nel rispetto degli usuali canoni di ragionevolezza e logicità.<br />	<br />
Procedendo alla valutazione del piano in contestazione, il Collegio ritiene che il vizio afferente propriamente la “scelta” – definita “inappropriata” &#8211; sussista.<br />	<br />
Come già accennato, l’immobile di proprietà del ricorrente è stato inserito nel perimetro della riserva naturale dell’Insugherata, già istituita nel Comune di Roma con l’art. 44, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.<br />	<br />
Al riguardo, non si ravvisano valide e pertinenti ragioni giustificatrici.<br />	<br />
In particolare, va rilevato che:<br />	<br />
&#8211; il ricorrente ha comprovato che si tratta di un’area ubicata in “una posizione assolutamente marginale nell’ambito del detto perimetro” e, comunque, tale circostanza non è oggetto di contestazione;<br />	<br />
&#8211; nel contempo, il ricorrente ha comprovato che si tratta di un’area su cui insistono costruzioni, ossia di un’area definibile “antropizzata”;<br />	<br />
&#8211; a fronte di tali rilievi, la documentazione agli atti si rivela inidonea a dimostrare che l’area de qua è specificamente connotata nei termini definibili di “rilevanza” ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In altre parole, non consente di ravvi<br />
&#8211; anche a seguito del sollecito di cui all’ordinanza di questo Tribunale n. 2002/2011, l’Amministrazione si è limitata a richiamare il concetto di “aree di margine quali zone filtro tra le aree interne della Riserva Naturale che presentino caratteristiche<br />
&#8211; del resto, non può essere sottaciuto che il concetto di cui sopra non figura nell’ordinamento e, comunque, è noto che le aree filtro sono – solitamente – identificate con le c.d. “aree contigue” di cui all’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, os<br />
Posto, pertanto, che:<br />	<br />
&#8211; secondo il dettato della normativa che regolamenta la materia, la perimetrazione di una riserva naturale con l’inclusione di determinare aree non può che trovare giustificazione nelle peculiarità delle aree stesse, le quali devono rivelarsi intrinsecame<br />
&#8211; nel caso di specie, la giustificazione de qua non è ravvisabile e/o comunque non risultano addotti dall’Amministrazione elementi idonei a darne conto;<br />	<br />
si perviene alla conclusione che l’inserimento della propriètà del ricorrente nel perimetro della riserva naturale dell’Insugherata si rivela “incongruo” e, dunque, non correttamente disposto.</p>
<p>4. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.<br />	<br />
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso 11256/2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse del ricorrente e, precisamente, nella parte in cui include l’area di proprietà di quest’ultimo nel perimetro della Riserva Naturale dell’Insugherata.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 e 27 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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