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	<title>23/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto di non idoneità emesso dalla sottocommissione per la visita medica di revisione per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza; Considerato che il provvedimento di esclusione appare insufficientemente motivato; inoltre che si appalesa opportuno riesaminare la questione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto di non idoneità emesso dalla sottocommissione per la visita medica di revisione per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza; Considerato che il provvedimento di esclusione appare insufficientemente motivato; inoltre che si appalesa opportuno riesaminare la questione alla luce degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di inidoneità per ragioni di ordine asseritamente psicologico, anche considerando la mancata allegazione di un vulnus per l’interesse pubblico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05152/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08613/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8613 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roberto Candido</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Gurreri, con domicilio eletto presso Alessandro Gurreri in Roma, via Vigliena N. 10; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 03535/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA IDONEITÀ CONCORSO PER RECLUTAMENTO DI 952 ALLIEVI FINANZIERI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roberto Candido;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandrio Gurreri, per la parte appellata, nonché l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Greco, nella fase preliminare.;	</p>
<p>Considerato che l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa nel giudizio di I grado, che ha concesso la misura cautelare, non è fondato, attesa – nei limiti di delibazione propri della fase cautelare – la congruità della valutazione del I giudice in ordine alla insufficienza di motivazione dell’atto impugnato e attesa la mancata allegazione di un vulnus per l’interesse pubblico, prevalente rispetto al danno per la posizione giuridica dell’attuale appellata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8613/2011).	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura negoziata per l&#8217;affidamento dei lavori di riparazione danni causati dal sisma in Abruzzo, se l’esclusione dalla gara e&#8217; fondata sulla carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell’offerta, ma è in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura negoziata per l&#8217;affidamento dei lavori di riparazione danni causati dal sisma in Abruzzo, se l’esclusione dalla gara e&#8217; fondata sulla carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell’offerta, ma è in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale e non corrisponde a cause tassative di legge legittimanti l’esclusione da gare di appalto. Qualora un appello cautelare sia discusso prima del perfezionamento delle notifiche a contraddittori necessari, va accolta la domanda revocatoria (rescindente) del provvedimento assunto dal Giudice a contraddittorio imperfetto. Nel merito (rescissorio) va nuovamente delibata l&#8217;istanza cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05162/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07402/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7402 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Andrea Piazza S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Napolitano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Zara 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Territoriale Edilizia Residenziale dell&#8217;Aquila (ATER)</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Lopardi, con domicilio eletto presso il dott. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n.24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Fratelli Di Giammarco S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pierluigi Trivellizzi, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Poerio in Roma, via Leonida Rech, 76; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I n. 00289/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/4/2009 E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Impresa Andrea Piazza s.r.l., di ATER e della Fratelli Di Giammarco s.r.l.;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Vista la propria ordinanza Cons. Stato, sez. V, 4496 dell’11 ottobre 2011;<br />	<br />
Viste le istanze proposte da ATER di L’Aquila e dalla ditta Fratelli Giammarco s.r.l. di revoca della suddetta ordinanza;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Napolitano, Lopardi e Trivellizzi;	</p>
<p>Preso atto che le notifiche del ricorso in appello proposto dall’Impresa Andrea Piazza, all’11 ottobre 2011, risultavano perfezionate in data tale da non consentire il contraddittorio nei termini di legge;<br />	<br />
Visto che le parti resistenti non hanno partecipato alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2011;<br />	<br />
Ritenuto in conseguenza che l’istanza revocatoria dell’ordinanza cautelare n. 4496 del 2011, deve essere accolta quanto all’effetto rescindente;<br />	<br />
Considerato, quanto al giudizio rescissorio, che l’appello dell’Impresa Andrea Piazza s.r.l. non appare prima facie privo di fumus boni iuris, atteso che l’esclusione dalla gara fondata sulla carenza della documentazione comprovante la carica e i poteri del sottoscrittore dell’offerta, è in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale e non corrisponde a cause tassative di legge legittimanti l’esclusione da gare di appalto;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7402/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 3, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-5162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.5162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza sindacale che ordina alla ricorrente il recupero e l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti sulla proprietà recintata della predetta ricorrente, se l’atto impugnato è stato emanato senza il previo accertamento della responsabilità della ricorrente, proprietaria dell’area, in ordine all’abbandono dei rifiuti, come richiesto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza sindacale che ordina alla ricorrente il recupero e l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti sulla proprietà recintata della predetta ricorrente, se l’atto impugnato è stato emanato senza il previo accertamento della responsabilità della ricorrente, proprietaria dell’area, in ordine all’abbandono dei rifiuti, come richiesto dall’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01748/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03020/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2011, proposto da:<br />	<br />
&#8211; <b>Ecoitalia S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Mangialardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Matteo Bandello n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Casei Gerola</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Martino Colucci, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza sindacale n. 36/2011, datata 24 settembre 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Casei Gerola ha ordinato a Ecoitalia S.r.l. “il recupero e l’allontanamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, depositati da ignoti sulla proprietà 	</p>
<p>&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casei Gerola;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 22 novembre 2011, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto l’atto impugnato è stato emanato senza il previo accertamento della responsabilità della ricorrente, proprietaria dell’area, in ordine all’abbandono dei rifiuti, come richiesto dall’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Consiglio di Stato, V, 25 giugno 2010, n. 4073), per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per l’esame del merito della presente controversia l’udienza pubblica del 2 luglio 2012, ore di regolamento.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1748/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</a></p>
<p>Va sospeso ai fini del riesame il provvedimento del Ministero della Giustizia con il quale veniva rigettata un&#8217;istanza di trasferimento presentata ex art. 33 comma 5 L. 104/92, se l’amministrazione ha valutato diversamente i medesimi presupposti al fine della concessione dei permessi per l’assistenza al disabile ed ai fini del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso ai fini del riesame il provvedimento del Ministero della Giustizia con il quale veniva rigettata un&#8217;istanza di trasferimento presentata ex art. 33 comma 5 L. 104/92, se l’amministrazione ha valutato diversamente i medesimi presupposti al fine della concessione dei permessi per l’assistenza al disabile ed ai fini del trasferimento. Resta in ogni caso intatto il potere dell’amministrazione di valutare le proprie esigenze organizzative ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 che prevede la concessione del trasferimento solo “ove possibile”: sussistono quindi i presupposti per la concessione della misura cautelare mediante riesame. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01735/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02891/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2891 del 2011, proposto da: <b>Angelo Valente</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Manuel Galdo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Teodosio, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
Del provvedimento n. GDAP-0302510-2011 adottato dal Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Personale in data 05.08.2011 e notificato in data 31.08.2011, con il quale veniva rigettata un&#8217;istanza di trasferimento presentata ex art. 33 comma 5 L. 104/92; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto l’amministrazione ha valutato diversamente i medesimi presupposti al fine della concessione dei permessi per l’assistenza al disabile ed ai fini del trasferimento.<br />	<br />
Resta in ogni caso intatto il potere dell’amministrazione di valutare le proprie esigenze organizzative ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 che prevede la concessione del trasferimento solo “ove possibile”.<br />	<br />
Ritenuto quindi che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare mediante riesame;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) ordina all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente entro 90 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;<br />	<br />
c) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di maggio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />	<br />
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1735/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1735</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</a></p>
<p>Non va sospesa la procedura aperta per la fornitura, posa in opera e manutenzione integrale semestrale degli impianti di trasporto persone presso l’Aeroporto di Milano Malpensa Riservata al merito la trattazione del ricorso incidentale e dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., in considerazione delle esigenze di tutela del contraddittorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la procedura aperta per la fornitura, posa in opera e manutenzione integrale semestrale degli impianti di trasporto persone presso l’Aeroporto di Milano Malpensa Riservata al merito la trattazione del ricorso incidentale e dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., in considerazione delle esigenze di tutela del contraddittorio la cui garanzia è assicurata dal rispetto dei termini procedurali; Ritenuto, almeno dalla preliminare delibazione possibile in sede cautelare – anche in considerazione della copiosa documentazione prodotta in giudizio – che il ricorso principale non si presenti assistito dal necessario fumus boni iuris, parendo sussistere in capo alla controinteressata aggiudicataria i contestati requisiti di capacità richiesti dalla lex specialis di gara; Ritenuto, altresì, che nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nella presente vertenza meriti prioritaria considerazione quello pubblico alla sollecita assegnazione della fornitura, anche in relazione alla rilevanza meramente economica delle pretese avanzate dalla ricorrente, suscettibili, eventualmente, di adeguata soddisfazione risarcitoria – pur parzialmente in forma specifica mediante subentro nel contratto, per la cui complessiva esecuzione la lex specialis prevede tempi non ristretti -; Ritenuto, peraltro, che la rilevanza della controversia determini la necessità della fissazione dell’udienza di merito per la sollecita decisione della stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01733/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03018/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Kone S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pio G. Rinaldi, con domicilio eletto presso Pio Rinaldi in Milano, Galleria dell&#8217;Unione, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali &#8211; Sea</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga, 23; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Schindler S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Cerami, Donatella Bardelloni, Piero D&#8217;Amelio, con domicilio eletto presso Carlo Cerami in Milano, Galleria S.Babila, 4/A; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
degli atti singolarmente specificati da pag. 1 a pag. 4 del ricorso in epigrafe e attinenti a “ Procedura aperta per la fornitura, posa in opera e manutenzione integrale semestrale degli impianti di trasporto persone presso l’Aeroporto di Milano Malpensa-Terminal 1 3°/3°. (C.I.G n. 11484578 BO)” .	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali &#8211; Sea e di Schindler S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Riservata al merito la trattazione del ricorso incidentale e dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., in considerazione delle esigenze di tutela del contraddittorio la cui garanzia è assicurata dal rispetto dei termini procedurali;<br />	<br />
Ritenuto, almeno dalla preliminare delibazione possibile in sede cautelare – anche in considerazione della copiosa documentazione prodotta in giudizio – che il ricorso principale non si presenti assistito dal necessario fumus boni iuris, parendo sussistere in capo alla controinteressata aggiudicataria i contestati requisiti di capacità richiesti dalla lex specialis di gara;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nella presente vertenza meriti prioritaria considerazione quello pubblico alla sollecita assegnazione della fornitura, anche in relazione alla rilevanza meramente economica delle pretese avanzate dalla ricorrente, suscettibili, eventualmente, di adeguata soddisfazione risarcitoria – pur parzialmente in forma specifica mediante subentro nel contratto, per la cui complessiva esecuzione la lex specialis prevede tempi non ristretti -;<br />	<br />
Ritenuto, peraltro, che la rilevanza della controversia determini la necessità della fissazione dell’udienza di merito per la sollecita decisione della stessa;<br />	<br />
che sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), respinge l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 marzo 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1733/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1148/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1148/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1148</a></p>
<p>Non va sospeso l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, presso l’Aeroporto di Pisa, se la stazione appaltante nel provvedimento di aggiudicazione definitiva gravato fornisce una convincente motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non rilevante il mancato pagamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1148/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1148/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, presso l’Aeroporto di Pisa, se la stazione appaltante nel provvedimento di aggiudicazione definitiva gravato fornisce una convincente motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non rilevante il mancato pagamento di alcune fatture prodotte in gara dalla controinteressata (e sulle quali era invece riportata la dicitura “pagata”), tra le quali appare di particolare significato il riferimento al possesso comunque dei requisiti professionali di partecipazione da parte della società medesima anche senza l’importo di tali fatture. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01148/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01877/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Angarano Group Architetti Associati</b>, in proprio e quale mandataria del RTI costituito con <b>Soceco Engineering Group srl</b>, e <b>Soceco Engineering Group sr</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Ragnetti e Claudiahilde Perugini, con domicilio eletto presso l’avv. Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio 175;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>S.A.T. Societa&#8217; Aeroporto Toscano s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Tecno Engineering 2 C S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso l’avv. Orsola Cortesini in Firenze, via Lamarmora, 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dalla S.A.T., Società Aeroporto Toscano S.p.a., per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione la	</p>
<p>procedere alla esclusione della stessa dalla procedura in questione, e nello specifico:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di cui al punto che precede, disposto in favore della TECNO ENGINEERING 2C S.R.L., in data 09.09.2011;<br />	<br />
&#8211; ove occorra della nota del 09.09.2011, nel prosieguo documentata, ricevuta in pari data a mezzo comunicazione email, con la quale la S.A.T. SOCIETA’ AEROPORTO TOSCANO S..P.A., ha comunicato alla RTI AGAA l’intervenuta aggiudicazione della procedura in q<br />
&#8211; ove occorra della nota allegata alla comunicazione di cui sopra a mezzo della quale la S.A.T. SOCIETA’ AEROPORTO TOSCANO S..P.A., ha portato a conoscenza della TECNO ENGINEERING 2C S.R.L., l’intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura de qua d<br />
&#8211; di tutti gli atti relativi alle attività poste in essere dalla Commissione Giudicatrice, anche quelli connessi e non conosciuti, e dalla S.A.T. SOCIETA’ AEROPORTO TOSCANO S..P.A., aventi ad oggetto l’accertamento dei requisiti previsti dal Bando di Gara	</p>
<p>controverso alla detta, anziché escluderla;<br />	<br />
&#8211; in subordine, e sempre in collegamento alla formulata richiesta di annullamento dell’aggiudicazione della procedura, di tutti gli atti sopra indicati ed in particolare del provvedimento di aggiudicazione e degli atti al medesimo connessi e collegati, ne	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.A.T. Societa&#8217; Aeroporto Toscano S.p.A. e di Tecno Engineering 2 C S.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da Tecno Engineering 2 C S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito dal necessario “fumus boni iuris”, dal momento che la stazione appaltante nel provvedimento di aggiudicazione definitiva gravato fornisce una convincente motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non rilevante il mancato pagamento di alcune fatture prodotte in gara dalla controinteressata (e sulle quali era invece riportata la dicitura “pagata”), tra le quali appare di particolare significato il riferimento al possesso comunque dei requisiti professionali di partecipazione da parte della società medesima anche senza l’importo di tali fatture.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, respinge la domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-1148/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.1148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione di una societa&#8217; gestore di servizi pubblici che esclude un&#8217;impresa dalla procedura di gara di appalto per raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione aziendali, considerando che l’atto di esclusione della gara appare quanto meno giustificato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione di una societa&#8217; gestore di servizi pubblici che esclude un&#8217;impresa dalla procedura di gara di appalto per raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione aziendali, considerando che l’atto di esclusione della gara appare quanto meno giustificato dalla carenza del requisito della “disponibilità” di mezzi e attrezzature necessari all’esecuzione del contratto, mentre le sanzioni irrogate, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, costituiscono il risultato automatico dell’esito della verifica compiuta dall’ente appaltante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00382/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00478/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 478 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Foconetti Mauro, A.t.i. Soc. Foconetti Mauro &#8211; Vacondio Paride &#038; C. S.a.s., Vacondio Paride &#038; C. S.a.s.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simone Uliana, con domicilio eletto presso lo stesso in Parma, strada Cairoli n. 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IREN Emilia S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giancarlo Cantelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Parma, strada Repubblica n. 95; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Transcoop Soc. Coop.</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale &#8211; IREN Emilia S.p.A. n. 204/2011 recante esclusione della società ricorrente dal Lotto 1 della procedura di gara di appalto per raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione aziendali;<br />	<br />
della relazione redatta dalla Commissione giudicatrice in data 03.10.2011 prot. n. 0003558;<br />	<br />
della nota IREN Emilia S.p.A. prot. 16832 del 12.10.2011;<br />	<br />
del bando di gara;<br />	<br />
della determinazione n. 169/2011 del 11.08.2011 a firma dell&#8217;amministratore delegato di IREN Emilia S.p.A.;<br />	<br />
dei verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice in data 19.09.2011;<br />	<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di IREN Emilia Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame della causa, l’impugnato atto di esclusione della gara appare quanto meno giustificato dalla carenza del requisito della “disponibilità” di mezzi e attrezzature necessari all’esecuzione del contratto, mentre le sanzioni irrogate, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, costituiscono il risultato automatico dell’esito della verifica compiuta dall’ente appaltante;<br />	<br />
Ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-11-2011-n-382/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/11/2011 n.382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Mangia P. L. (Avv.ti G. Lavitola e M. E. Cavalli) c/ Regione Lazio (avv. E. Caprio) e l’Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma (n.c) sull&#8217;individuazione delle aree naturali protette e sull&#8217;ammissibilità di un sacrificio degli interessi privati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Mangia<br /> P. L. (Avv.ti G. Lavitola e M. E. Cavalli) c/ Regione Lazio (avv. E. Caprio) e   l’Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma (n.c)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione delle aree naturali protette e sull&#8217;ammissibilità di un sacrificio degli interessi privati in ragione della preminenza dell&#8217;interesse pubblico dell&#8217;ambiente paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Riserva naturale – Nozione	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Aree naturali protette – Individuazione – Sacrificio interessi privati – Ammissibilità – Ragioni – Limite – Valutazione preminenza interesse pubblico – Necessità – Sussiste	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Riserva naturale – Perimetrazione – Inclusione aree – Presupposto – Rilevanza ex art. 2, co. 3, l. 394/91 – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In ragione di quanto previsto dalla l. n. 394/91 e della l. r. Lazio n. 29/97, le riserve naturali – rientranti nella più ampia categoria delle aree naturali protette – sono costituite da “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche”, rispetto alle quali sussistono particolari esigenze di tutela, sotto il profilo non solo della conservazione dello stato dei luoghi ma anche del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale. In altri termini, si tratta di zone che impongono integrazione tra politiche di conservazione e di sviluppo ma anche attenzione nel perseguimento del miglioramento del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale.	</p>
<p>2. L’attività di individuazione delle aree naturali protette richiede particolare attenzione, rivestendo un ruolo di indiscussa importanza in ragione dell’inerenza alle finalità essenziali della tutela della natura, la quale – tenuto, tra l’altro, conto della sua rilevanza costituzionale – ben può determinare il sacrificio di pur validi interessi privati. Tuttavia si tratta di un’attività che &#8211; oltre a dover seguire determinate procedure, implica scelte discrezionali inerenti il merito amministrativo e, precisamente, scelte che – pur non potendo trascendere da ragioni di carattere oggettivo, comunque presuppongono la valutazione della preminenza dell’interesse pubblico su quello privato, ritenendo il bene pubblico dell’ambiente paesaggistico, naturalistico ed archeologico prevalente rispetto ad altri termini.	</p>
<p>3. La perimetrazione di una riserva naturale con l’inclusione di determinare aree non può che trovare giustificazione nelle peculiarità delle aree stesse, le quali devono rivelarsi intrinsecamente ed immediatamente “rilevanti” ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. n. 394/1991.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11256 del 2006, proposto da: 	</p>
<p>Pellegrini Luigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Lavitola e Maria Enrica Cavalli, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Costabella n. 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell’Avvocatura regionale, situata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;<br />
l’Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>in parte qua, della deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2006, n. 27, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 25 del 9 settembre 2006, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano della Riserva Naturale dell’Insugherata di cui all’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 <Norme in materia di Aree Naturali Protette Regionali> e successive modifiche ed integrazioni”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 novembre 2006 e depositato il successivo 5 dicembre 2006, il ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2006, n. 27, di “Approvazione del Piano della Riserva Naturale dell’Insugherata”, nella parte in cui ricomprende nel perimetro della Riserva, alla zona D, sottozona D6, un immobile di sua proprietà, contraddistinto al nuovo Catasto Urbano del Comune di Roma con gli identificativi foglio 205, p.lla 77, sub 506 e sub 507, su cui insiste una costruzione per un totale di mq. 106 con destinazione ad uso residenziale.<br />	<br />
Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
I – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI E D’ISTRUTTORIA. ERRORE E CONFUSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 3, L. 394/91 E DELL’ART. 5, COMMA 3, L.R. LAZIO N. 29/97. L’immobile di proprietà del ricorrente è in una posizione assolutamente marginale nell’ambito del perimetro definitivo della Riserva, “si trova a ridosso sia del cavalcavia che permette alla via Trionfale di scavalcare il G.R.A., che delle gallerie attualmente in costruzione nell’ambito del progetto di allargamento del G.R.A. stesso ed è, inoltre, confinante con un manufatto industriale che è stato escluso dal perimetro della Riserva”. Ciò detto, l’inclusione della Riserva appare inappropriata. Nel contempo, appare affetta da eccesso di potere sotto il profilo dell’errore e della confusione perché “nella planimetria della perimetrazione provvisoria” l’area risulta fuori dal perimetro stesso.<br />	<br />
II – IN SUBORDINE ECCESSO DI POTERE PER TOTALE CARENZA DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA’, CARENZA D’ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 COST., tenuto conto che l’immobile risulta ricompreso nella zona D6 ma non presenta affatto le caratteristiche all’uopo previste, ossia “non sussiste alcuna possibilità residua di utilizzazione dell’immobile in .. termini agricoli”. In definitiva, la destinazione a zona D6 dimostra che il Piano è stato redatto “a tavolino”, senza tenere in alcun conto la situazione reale dello stato dei luoghi. Etichettare, poi, con una destinazione agricola un immobile ormai urbano “significa in sostanza espropriare senza indennizzo”.<br />	<br />
III – IN ULTERIORE SUBORDINE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 145 D.LGS. N. 42/2004. VIOLAZIONE DELLO IUS UTENDI. In ogni caso, la disciplina della zona D6 non può essere letta nel senso di essere impeditiva degli interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo perché, altrimenti, sarebbe illegittima per violazione dell’art. 145 in esame, il quale impone la conformazione del piano dell’area naturale protetta alle previsioni del piano paesaggistico.<br />	<br />
Con atto depositato in data 29 settembre 2009 si è costituita la Regione Lazio, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 1 dicembre 2010 ed in data 10 dicembre 2010 – ha prodotto documenti ed una memoria, i cui contenuti possono essere così sintetizzati: &#8211; l’area su cui insiste l’immobile sanato di parte ricorrente era già da tempo “sottoposta a vincolo paesaggistico”; &#8211; la stessa area era già inserita nel perimetro istitutivo della Riserva (L.R. 29/1997); &#8211; tale scelta è stata confermata perché sono state individuate aree margine di “filtro” tra le aree interne della Riserva e gli ambienti esterni dell’area naturale protetta più urbanizzati; &#8211; “il rilievo secondo cui l’area del ricorrente non ha caratteristiche di pregio perché inserita in zona ampiamente compromessa … comporta, contrariamente a quanto sostenuto, che eventualmente, proprio per tale motivo, è ulteriormente rafforzata l’esigenza di tutelare dette aree”; &#8211; la classificazione di una zona come agricola non presuppone necessariamente che il terreno ivi inserito sia effettivamente destinato ad un’attività agricola; &#8211; la tutela apprestata agli interessi ambientali e paesaggistici costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non suscettibile di essere sindacata se non per manifesti profili di illogicità ed irrazionalità che, nel caso di specie, non sussistono né risultano sufficientemente evidenziati da parte ricorrente; &#8211; come risulta da relazione tecnica della Direzione Ambiente prodotta agli atti, all’interno della sottozona D6 (area del ricorrente) sono ammesse categorie di intervento edilizio, a prescindere dalla destinazione d’uso del fabbricato e, pertanto, le censure afferenti l’esercizio dello ius utendi risultano del tutto ingiustificate; &#8211; il piano delle aree naturali ha, poi, valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’art. 26 comma 6 l. r. 29/1997.<br />	<br />
In data 3 dicembre 2010 il ricorrente ha prodotto documenti, tra cui una relazione tecnica.<br />	<br />
Con memorie depositate in date 13 e 23 dicembre 2010 il ricorrente ha reiterato le censure formulate. Ha, altresì, sostenuto che sull’area non sussistono vincoli di natura paesaggistica né di natura archeologica nonché evidenziato che – in ragione delle precisazioni della Direzione Regionale Ambiente in ordine alle categorie di intervento edilizio ammesse “a prescindere dalla destinazione d’uso del fabbricato” – il terzo motivo di ricorso è da ritenersi superato.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2002 del 4 marzo 2011 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente.<br />	<br />
A tali incombenti l’Amministrazione ha provveduto, depositando in data 12 maggio 2011 una relazione tecnica esplicativa, in cui è ribadita la giustezza della scelta effettuata in ragione dell’individuazione di aree di margine quali zone filtro tra le aree interne della Riserva e gli ambienti esterni.<br />	<br />
In data 27 luglio 2011 la Regione Lazio ha depositato una memoria, in cui ha riaffermato l’ampia discrezionalità che connota le scelte del tipo di quella in contestazione nonchè la logicità e la razionalità dell’inclusione nel perimetro della Riserva dell’area del ricorrente.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 28 luglio 2011 il ricorrente ha insistito sulla fondatezza delle censure formulate, affermando – tra l’altro &#8211; che le “aree di margine”, invocate dalla Regione, “sono del tutto sconosciute alla normativa”.<br />	<br />
In data 15 settembre 2011 e in data 21 settembre 2011 le parti in causa hanno prodotto ulteriori scritti difensivi, a supporto delle proprie posizioni.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 13 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.</p>
<p>2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 12 luglio 2006, di approvazione del “Piano della Riserva Naturale dell’Insugherata”, nella parte in cui ha inserito nel perimetro della Riserva – in particolare, in zona D, sottozona D6 &#8211; anche un’area di sua proprietà, posta “in una posizione assolutamente marginale”.<br />	<br />
Ai fini dell’annullamento, denuncia, tra l’altro, violazione di legge (in particolare, art. 2, comma 3, della legge 394/1991 e art. 5, comma 3, della legge regionale n. 29/97) ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo che la scelta operata dall’Amministrazione “appare assolutamente inappropriata”, atteso che “l’immobile di proprietà non presentava assolutamente quelle caratteristiche intrinseche necessarie per essere ricompreso nell’ambito di una riserva naturale” <br />	<br />
La censura in esame è meritevole di condivisione.</p>
<p>3. In ragione di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, le riserve naturali – rientranti nella più ampia categoria delle aree naturali protette – sono costituite da “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche” (art. 2, comma 3, l. n. 394/1991), rispetto alle quali sussistono particolari esigenze di tutela, sotto il profilo non solo della conservazione dello stato dei luoghi ma anche del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale.<br />	<br />
In altri termini, si tratta di zone che – in ragione delle peculiarità che le connotano – impongono integrazione tra politiche di conservazione e di sviluppo ma anche attenzione nel perseguimento del miglioramento del rapporto tra attività antropiche ed ambiente naturale (in primis, del rapporto tra la gestione degli spazi ed il mantenimento degli equilibri degli ecosistemi).<br />	<br />
L’attività di individuazione di dette aree richiede, dunque, particolare attenzione, rivestendo un ruolo di indiscussa importanza in ragione dell’inerenza alle finalità essenziali della tutela della natura (cfr., tra le altre, Corte Cost., sent. 12 ottobre 2011, n. 263), la quale – tenuto, tra l’altro, conto della sua rilevanza costituzionale – ben può determinare il sacrificio di pur validi interessi privati.<br />	<br />
In ogni caso, si tratta di un’attività che &#8211; oltre a dover seguire determinate procedure, nel rispetto, tra l’altro, della massima partecipazione dei soggetti interessati &#8211; implica scelte discrezionali inerenti il merito amministrativo e, precisamente, scelte che – pur non potendo trascendere da ragioni di carattere oggettivo (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 24 maggio 2011, n. 4620) – comunque presuppongono la valutazione della preminenza dell’interesse pubblico su quello privato, ritenendo il bene pubblico dell’ambiente paesaggistico, naturalistico ed archeologico prevalente rispetto ad altri termini.<br />	<br />
Ciò detto, è evidente che l’esercizio di detta attività non è sindacabile se non entro ben precisi limiti, da individuare essenzialmente nel rispetto degli usuali canoni di ragionevolezza e logicità.<br />	<br />
Procedendo alla valutazione del piano in contestazione, il Collegio ritiene che il vizio afferente propriamente la “scelta” – definita “inappropriata” &#8211; sussista.<br />	<br />
Come già accennato, l’immobile di proprietà del ricorrente è stato inserito nel perimetro della riserva naturale dell’Insugherata, già istituita nel Comune di Roma con l’art. 44, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.<br />	<br />
Al riguardo, non si ravvisano valide e pertinenti ragioni giustificatrici.<br />	<br />
In particolare, va rilevato che:<br />	<br />
&#8211; il ricorrente ha comprovato che si tratta di un’area ubicata in “una posizione assolutamente marginale nell’ambito del detto perimetro” e, comunque, tale circostanza non è oggetto di contestazione;<br />	<br />
&#8211; nel contempo, il ricorrente ha comprovato che si tratta di un’area su cui insistono costruzioni, ossia di un’area definibile “antropizzata”;<br />	<br />
&#8211; a fronte di tali rilievi, la documentazione agli atti si rivela inidonea a dimostrare che l’area de qua è specificamente connotata nei termini definibili di “rilevanza” ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In altre parole, non consente di ravvi<br />
&#8211; anche a seguito del sollecito di cui all’ordinanza di questo Tribunale n. 2002/2011, l’Amministrazione si è limitata a richiamare il concetto di “aree di margine quali zone filtro tra le aree interne della Riserva Naturale che presentino caratteristiche<br />
&#8211; del resto, non può essere sottaciuto che il concetto di cui sopra non figura nell’ordinamento e, comunque, è noto che le aree filtro sono – solitamente – identificate con le c.d. “aree contigue” di cui all’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, os<br />
Posto, pertanto, che:<br />	<br />
&#8211; secondo il dettato della normativa che regolamenta la materia, la perimetrazione di una riserva naturale con l’inclusione di determinare aree non può che trovare giustificazione nelle peculiarità delle aree stesse, le quali devono rivelarsi intrinsecame<br />
&#8211; nel caso di specie, la giustificazione de qua non è ravvisabile e/o comunque non risultano addotti dall’Amministrazione elementi idonei a darne conto;<br />	<br />
si perviene alla conclusione che l’inserimento della propriètà del ricorrente nel perimetro della riserva naturale dell’Insugherata si rivela “incongruo” e, dunque, non correttamente disposto.</p>
<p>4. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.<br />	<br />
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso 11256/2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse del ricorrente e, precisamente, nella parte in cui include l’area di proprietà di quest’ultimo nel perimetro della Riserva Naturale dell’Insugherata.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 e 27 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-23-11-2011-n-9178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.9178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5509/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5509/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5509</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. GuarracinoCivin Vigilanza Srl (Avv. Enrico Soprano) c. Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sul potere regolamentare del Questore di incidere sulla capacità di autoregolamentazione degli istituti 1. Attività di vigilanza – Art. 3 R.D.L. 1952/35 – Potere del Questore –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5509/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5509/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Guarracino<br />Civin Vigilanza Srl (Avv. Enrico Soprano) c. Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sul potere regolamentare del Questore di incidere sulla capacità di autoregolamentazione degli istituti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Attività di vigilanza – Art. 3 R.D.L. 1952/35 – Potere del Questore – Controllo sul funzionamento degli istituti di vigilanza – Potere di emanare regolamento recante linee guida per approvazione dei singoli regolamenti da parte degli Istituti di Vigilanza – Legittimità – Sussiste – Ragioni 	</p>
<p>2. Attività di vigilanza – Regolamento del Questore contenente linee guida per l’approvazione dei regolamenti dei singoli Istituti di Vigilanza – Impugnazione immediata – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 3 R.d.l. 1952/35, è consentito al Questore, in virtù del suo potere di controllo sul funzionamento degli istituti di vigilanza, emanare un modello o schema di regolamento tipo con il quale sono individuati i criteri generali che possono essere seguiti dai singoli Istituti in sede di approvazione dei propri regolamenti, in modo da conoscere in anticipo le valutazioni che saranno effettuate da parte dell’Autorità di controllo.	</p>
<p>2. È inammissibile il ricorso avverso l’impugnazione del Regolamento approvato dal Questore contenente le linee guida cui possono attenersi, se vogliono, i singoli Istituti di Vigilanza in sede di approvazione dei propri regolamenti, attesa la sua natura regolamentare e, quindi, non immediatamente lesiva delle posizioni giuridiche dei singoli Istituti: lesione che potrebbe essere riscontrata solo in caso di rigetto del regolamento dell’istituto di vigilanza motivato sul mancato rispetto dei principi contenuti nello schema di regolamento predisposto dal Questore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2714 del 2011, proposto da:	</p>
<p><b>Civin Vigilanza Srl</b>, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. Raffaele Polito, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Soprano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via G. Melisurgo, 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., e Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domiciliano in Napoli, via Diaz, n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>«del “Regolamento di servizio degli Istituti di vigilanza privata operanti nella Provincia di Napoli”, approvato dal Questore di Napoli in data 23.02.2011 e notificato alla società ricorrente in data 10.3.2011, nella parte in seguito individuata; di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi».</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in esame l’istituto di vigilanza privata Civin Vigilanza s.r.l. ha impugnato il regolamento di servizio degli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Napoli, adottato dal Questore di Napoli in data 23 febbraio 2011, nella parte in cui, disciplinando il servizio di vigilanza saltuaria in zona (art. 14), stabilisce che lo stesso debba essere svolto da non meno di due guardie giurate, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria difensiva e documenti.<br />	<br />
In vista dell’udienza di discussione la società ricorrente ha prodotto memorie a sostegno delle proprie ragioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Giova premettere una sintetica ricognizione del quadro normativo.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 257 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), i soggetti che richiedono il rilascio della licenza per le attività di vigilanza ex art. 134 TULPS debbono corredare la domanda con un progetto organizzativo e tecnico-operativo dell&#8217;istituto (art. 257, co. 2) e con un progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere (art. 257, co. 3, in base al quale esso «dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all&#8217;ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l&#8217;indirizzo unitario ed il controllo dell&#8217;attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell&#8217;istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica»).<br />	<br />
La caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi sono determinati con decreto del Ministro dell’interno (art. 257, co. 4).<br />	<br />
Al Questore, cui spetta la vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate (art. 249, co. 5, r.d. n. 635/40; art. 1 r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952, conv. con legge 19 marzo 1936, n. 508) e sugli istituti di vigilanza privata (art. 1 r.d. 12 novembre 1936, n. 2144), è affidata invece la potestà di approvare le modalità con cui deve essere eseguito il servizio espletato con l’impiego di guardie particolari giurate, le quali modalità debbono essergli sottoposte da coloro che tali guardie utilizzino (art. 2 r.d.l. n. 1952/35).<br />	<br />
Nell’esercizio di questo potere «è data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte […] e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse» (art. 3 r.d.l. n.1952/35).<br />	<br />
Il potere del Ministro dell’Interno di determinare le caratteristiche ed i requisiti minimi di cui all’art. 257 r.d. 635/40 è stato, di recente, esercitato con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2010, n. 557/PAS/10971.10089.D(1)Reg.<br />	<br />
L’art. 8 di tale decreto, tra l’altro, concede agli istituti di vigilanza già autorizzati un termine di diciotto mesi per adeguare alle nuove disposizioni le caratteristiche e i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi; dichiara immediatamente esecutive le nuove disposizioni in caso di richiesta di estensione di licenza; stabilisce che gli istituti già autorizzati ad operare in diverse province sulla scorta di diverse autorizzazioni debbono unificare le attività in un’unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia dove l’istituto ha eletto la sede principale.<br />	<br />
L’allegato D del decreto è dedicato, in particolare, alla individuazione dei requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e alle regole tecniche dei servizi, ai sensi dei predetti commi 3 e 4 dell’art. 257 del reg.esec.TUEL.<br />	<br />
Detto allegato stabilisce all’art. 5.c che «il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, è approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1952, e del R.d. 12 novembre 1936, nr. 2144, dal Questore della provincia nella quale l’Istituto ha ottenuto la licenza e dove ha eletto la sua sede principale, d’intesa con i Questori delle altre province in cui l’istituto stesso è autorizzato ad operare».<br />	<br />
L’istituto di vigilanza ricorrente ha impugnato il “regolamento di servizio degli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Napoli” adottato dal Questore di Napoli in data 23 febbraio 2011, sostenendo che, alla luce del suddetto quadro normativo, al Questore non sarebbe consentito l’esercizio in materia di potestà regolamentari; che l’atto impugnato contrasterebbe col regolamento ministeriale adottato col d.m. 1° dicembre 2010, che rimetterebbe ai singoli istituti di vigilanza la determinazione del numero di guardie giurate da impiegare; che le modalità di esercizio dei servizi sarebbero state aggravate in maniera immotivata; che l’atto impugnato introdurrebbe disparità di trattamento rispetto ai regolamenti di servizio approvati da altri Questori, oltre ad essere in parte contraddittorio, segnatamente con riferimento alla disciplina del servizio di piantonamento; che sarebbero state violate le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/90.<br />	<br />
Il ricorso, che muove dal presupposto della natura regolamentare dell’atto emanato dal Questore di Napoli, è tuttavia inammissibile.<br />	<br />
Ritiene il Collegio, infatti, che, in assenza di qualsivoglia deroga all’obbligo degli istituti di vigilanza privata di presentare al Questore per l’approvazione un proprio regolamento di servizio redatto sulla base delle regole tecniche dettate con decreto ministeriale, debba attribuirsi all’atto della Questura di Napoli, solo apparentemente regolamentare ed impositivo alle singole imprese di un regolamento di servizio eteronomo, piuttosto la natura di documento con cui la autorità preposta al controllo ed all’approvazione dei singoli regolamenti d’istituto individua semplicemente, in via preventiva e generalizzata, i parametri cui intende attenersi nell’esercizio del potere autorizzatorio che la legge le attribuisce.<br />	<br />
Rientra nelle migliori prassi amministrative proprie della autorità pubbliche di vigilanza e controllo, rispondendo a principi di coerenza, trasparenza e buona amministrazione, la predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri ai quali tali autorità intendono informare la propria azione. In tal modo, infatti, i soggetti destinatari di tale azione sono resi preventivamente avvertiti degli indirizzi e del tipo di valutazioni cui si adeguerà l’esercizio discrezionale del potere e possono, quindi, prepararsi in anticipo a quanto richiesto.<br />	<br />
Nel caso di specie il Questore gode, appunto, di un ampio potere di aggiungere alle norme di servizio proposte dagli istituti privati di vigilanza «tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse» (art. 3 r.d.l. n.1952/35), fermo restando il rispetto delle ordinarie regole, sostanziali e procedimentali, che presidiano il legittimo svolgersi dell’attività provvedimentale della pubblica amministrazione.<br />	<br />
In questi termini, nulla vieta che possa predisporre un modello o schema di regolamento tipo cui le imprese possono, volendo, rifarsi.<br />	<br />
Escludendo, per tali considerazioni, che l’atto impugnato venga a sostituirsi, illegittimamente, alla ordinaria sequenza prevista dalla legge e dal decreto ministeriale (elaborazione e predisposizione, da parte delle singole imprese, di propri regolamenti organizzativi disciplinanti lo svolgimento dei servizi erogati; loro sottoposizione al Questore competente per la approvazione; provvedimento che nega o concede l’approvazione, se del caso imponendo motivatamente obblighi aggiuntivi), deve, di conseguenza, concludersi che la lesione lamentata dalla odierna ricorrente potrebbe diventare attuale solo con l’atto che in applicazione di quei criteri e di quelle indicazioni dovesse negare l’approvazione del suo regolamento, ovvero imporne la integrazione con obblighi aggiuntivi, salvo ogni apprezzamento in concreto sulla legittimità di quel provvedimento e sulle sue motivazioni.<br />	<br />
Sino ad allora, il “regolamento di servizio degli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Napoli” adottato dal Questore di Napoli in data 23 febbraio 2011 resta confinato al piano degli atti lato sensu di indirizzo ed autovincolo e, perciò, non è autonomamente impugnabile.<br />	<br />
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, ma la peculiarità della vicenda giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2714/11), lo dichiara inammissibile. &#8212;<br />	<br />
Spese compensate. &#8212;-<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5509/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5486</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5486/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5486/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5486/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5486</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a r.l. e Societa’ Cooperativa Palmy (Avv. Giuseppe Criscuolo) c. Comune di Aversa (Avv. Elena del Prete) c. Provincia di Caserta (N.C.) sulla esclusione di una ditta in caso di presentazione di dichiarazioni bancarie non attestanti la solvibilità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5486/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5486/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5486</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale a r.l. e Societa’ Cooperativa Palmy (Avv. Giuseppe Criscuolo) c. Comune di Aversa (Avv. Elena del Prete) c.  Provincia di Caserta (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione di una ditta in caso di presentazione di dichiarazioni bancarie non attestanti la solvibilità della ditta stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Motivazione – Possono essere dedotte implicitamente anche dalla lettura degli atti afferenti – Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Regolarizzazione postuma – Possibilità – Presupposti – Caso di documentazione incompleta – Impossibilità – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Esclusione di una concorrente per aver prodotto referenze bancarie di cui una inidonea a provare le solvibilità della concorrente  &#8211; Legittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell&#8217;iter logico e giuridico attraverso cui l&#8217;amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni. Pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell&#8217;obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall&#8217;art. 97 Costituzione (1).	</p>
<p>2. Nelle gare di appalto, il rimedio della c.d. regolarizzazione postuma è attivabile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta (come nel caso di specie dove è stata depositata documentazione bancaria non attestante la solvibilità della società), risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis (2)<br />
3. Deve essere esclusa da una gara di appalto la ditta che abbia presentato, come richiesto dal bando di gara, due dichiarazioni bancarie di cui una sia incompleta, ovvero inidonea a provare la solvibilità della ditta concorrente in relazione all’importo complessivo dell’appalto (nella specie è stata esclusa dalla gara una ditta che ha presentato una dichiarazione in cui nulla era dichiarato in ordine alla solvibilità della stessa in quanto era relativa solo alla possibilità di usufruire di linee di credito)	</p>
<p></b>__________________________________</p>
<p>1. cfr. <i>Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2770</i>;<br />	<br />
2. cfr. <i>Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2009 n. 8386; TAR Campania Napoli, Sez. I, 27 maggio 2010 n. 9649; TAR Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390</i>;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3019 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>CONSORZIO VALCOMINO Soc. Coop. Sociale a r.l.</b> e <B>SOCIETA’ COOPERATIVA PALMY</B>, rappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Criscuolo, con il quale sono elettivamente domiciliate in Napoli presso la Segreteria di questo Tribunale;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; <B>COMUNE DI AVERSA</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. Egidio Lamberti in sostituzione dell’Avv. Elena del Prete, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Costantino n. 52 presso il Dott. Massimo Lamberti;<br />
&#8211; <B>PROVINCIA DI CASERTA – STAZIONE APPALTANTE UNICA</B>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del provvedimento di esclusione del consorzio ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, contenuto nel verbale di gara dell’11 maggio 2011;<br />	<br />
b) della nota della Stazione Appaltante Unica (S.A.U.) della Provincia di Caserta prot. n. 0001700 del 19 maggio 2011, recante la comunicazione della suddetta esclusione;<br />	<br />
c) della sezione II, punto II.2 “Quantitativo o entità dell’appalto”, e della sezione IV, punto IV.1, del bando di gara, nonché degli artt. 2, 3 e 6 del disciplinare di gara;<br />	<br />
d) di tutti gli altri atti adottati dalla commissione giudicatrice e dalla stazione appaltante aventi ad oggetto la prosecuzione della procedura selettiva, unitamente agli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui, qualora occorra, il bando ed il disciplinare di gara, nella parte in cui prevedono che le referenze bancarie, richieste a pena di esclusione dall’art. 5, lett. c), del disciplinare, vadano interpretate nel senso di contenere e riportare letteralmente una dicitura specifica.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Letto l’art. 120, comma 10, del c.p.a. sull’ordinaria redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
1. Il consorzio ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, indetta dal Comune di Aversa per il tramite della S.A.U. della Provincia di Caserta, finalizzata all’affidamento del servizio di refezione scolastica, rimanendone escluso per la mancanza di idonea dichiarazione bancaria.<br />	<br />
Il medesimo, unitamente alla consorziata Società Cooperativa Palmy designata per l’esecuzione del servizio, impugna il provvedimento di esclusione contenuto nel verbale di gara dell’11 maggio 2011, unitamente agli atti della procedura meglio in epigrafe individuati, adducendo una serie di doglianze attinenti alla violazione della legge sul procedimento amministrativo e del codice dei contratti pubblici, alla violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza e buona amministrazione, alla violazione del disciplinare di gara, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
Resiste il Comune di Aversa, eccependo l’infondatezza del gravame. <br />	<br />
2. Si premette, ai fini dell’esatta ricostruzione dei termini della controversia, che il disciplinare di gara prescrive, all’art. 5, lett. c), che le ditte partecipanti devono produrre, a pena di esclusione, “idonee dichiarazioni bancarie (due) in carta libera, attestanti la solvibilità della ditta in relazione all’importo complessivo dell’appalto”.<br />	<br />
Il consorzio ricorrente ha presentato in gara due dichiarazioni bancarie così caratterizzate: a) la prima, rilasciata il 15 aprile 2011 dalla Banca Popolare del Cassinate, nella quale, oltre ad essere espresse valutazioni positive in ordine all’affidabilità e correttezza del consorzio e dei suoi amministratori con riguardo agli affidamenti accordati, si evidenzia che “il Consorzio Valcomino ha dimostrato buone capacità di programmazione degli impegni; in base alle nostre risultanze, è dotato di una struttura finanziaria equilibrata ed ha dimostrato sinora un grado di solvibilità più che sufficiente”; b) la seconda, resa il 7 aprile 2011 dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, nella quale, oltre ad essere precisato che il Consorzio Valcomino usufruisce di linee di credito per un ammontare complessivo di € 520.000,00, utilizzate con regolarità e correttezza, e che il consorzio stesso ed i suoi esponenti non presentano elementi negativi, si riferisce che “Relativamente al bando integrale di gara di cui in oggetto, la scrivente banca, ai fini di una futura concessione di credito dedicata all’appalto, se richiesta, si riserva di valutarne il merito di credito”. Nulla è aggiunto in ordine alla solvibilità dell’impresa in relazione all’importo complessivo dell’appalto.<br />	<br />
Il consorzio ricorrente è stato escluso con verbale di gara dell’11 maggio 2011, avente la seguente motivazione: “La ditta viene esclusa in quanto è stata prodotta una sola dichiarazione bancaria idonea, attestante la solvibilità della ditta in relazione all’importo complessivo in luogo delle due previste al punto C del disciplinare di gara alla pagina 4. La seconda dichiarazione non viene ritenuta idonea in quanto non è possibile evincere in modo chiaro ed inequivoco la solvibilità della ditta. Le due idonee dichiarazioni bancarie rientrano tra i documenti e le dichiarazioni che dovevano essere contenuti, a pena di esclusione, nella busta n. 1, così come previsto dal disciplinare di gara.”. <br />	<br />
2.1 Ciò chiarito, il Collegio ritiene inammissibile per carenza di interesse la questione di interpretazione della lex specialis accennata in epigrafe al punto d), dal momento che il disciplinare di gara, nel prescrivere la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie, non pretende affatto l’uso di forme sacramentali o diciture particolari, bensì molto più semplicemente richiede un’attestazione da cui si possa evincere la solvibilità della ditta in relazione all’importo dell’appalto, ossia la capacità finanziaria di far fronte agli impegni derivanti dall’eventuale affidamento del servizio.<br />	<br />
3. Entrando nel merito dell’odierna controversia, si rileva che con una prima censura parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione da cui sarebbe affetto il provvedimento di esclusione, il quale non individuerebbe con precisione la dichiarazione bancaria ritenuta inidonea.<br />	<br />
La censura è priva di pregio.<br />	<br />
Dalla semplice disamina delle emergenze procedimentali si può agevolmente ricavare, alla luce della completezza della dichiarazione rilasciata dalla Banca Popolare del Cassinate, che la dichiarazione tacciata di inidoneità è quella della Banca di Credito Cooperativo di Roma; d’altronde la stessa parte ricorrente manifesta tale consapevolezza a pag. 8 del gravame, quando si duole degli errori di valutazione commessi dalla commissione giudicatrice sulla portata di quest’ultima dichiarazione. <br />	<br />
Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta compiuta dall’amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 della Costituzione (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2770). <br />	<br />
3.1 Con altra censura, i ricorrenti, sul presupposto che la lex specialis di gara comminerebbe l’esclusione solo per l’omissione documentale, ne denunciano la violazione avendo il Consorzio Valcomino presentato le due dichiarazioni bancarie richieste.<br />	<br />
La censura non coglie nel segno, atteso che l’art. 5 del disciplinare sanziona con l’esclusione non la semplice omissione della dichiarazione bancaria, bensì la mancata produzione di “idonea dichiarazione bancaria”, con ciò volendo significare che non basta una dichiarazione bancaria qualsiasi, ma occorre una referenza in cui si attesti la solvibilità della ditta in relazione all’importo dell’appalto.<br />	<br />
Sotto tale profilo, non può essere criticato il comportamento della commissione giudicatrice, che correttamente ha disposto l’esclusione non per la semplice mancanza di un documento prescritto dalla disciplina di gara, ma per la sua riscontrata inidoneità.<br />	<br />
3.2 Parte ricorrente propugna, altresì, l’idoneità della dichiarazione della Banca di Credito Cooperativo di Roma del 7 aprile 2011, atteso che la stessa “chiaramente indica nell’oggetto il valore dell’appalto e altrettanto chiaramente dichiara che il Consorzio Valcomino ha utilizzi regolari e corretti”, con conseguente errore valutativo commesso nello specifico dalla commissione.<br />	<br />
Aggiunge che la solvibilità del Consorzio Valcomino si evince altresì da altra referenza della stessa banca del 19 maggio 2011, depositata agli atti del presente giudizio.<br />	<br />
La censura non merita condivisione.<br />	<br />
Osserva il Collegio che entrambe le citate indicazioni non assumono valenza significativa, non recando alcun riferimento al dato della solvibilità in rapporto all’importo dell’appalto.<br />	<br />
Né si riesce a cogliere tale riferimento in nessuna delle espressioni contenute nella dichiarazione in parola; anzi, lo stesso istituto bancario, nel dare conto della riserva di valutazione di una futura concessione di credito dedicata all’appalto, sembra implicitamente rinviare l’attestazione di solvibilità al momento successivo in cui diventerà operativa una nuova linea di credito.<br />	<br />
In tal senso depone, d’altronde, la dichiarazione bancaria del 19 maggio 2011, nella quale si attesta in maniera espressa “la capacità economico-finanziaria del Consorzio con riferimento all’importo della gara”, dopo aver evidenziato l’ampliamento delle linee di credito concesse al medesimo fino all’importo di € 1.020.000,00. Né la predetta dichiarazione bancaria avrebbe potuto supplire alle carenze di quella del 7 aprile 2011, poiché, oltre ad essere stata prodotta solo in giudizio e non in sede di gara, è stata comunque rilasciata dopo il 27 aprile 2011, data di scadenza per la presentazione delle offerte.<br />	<br />
Da quanto esposto discende, contrariamente a quanto sostenuto negli scritti difensivi attorei, non soltanto che esiste, con riguardo al rapporto intrattenuto dal Consorzio Valcomino con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, una stretta connessione tra ampliamento delle linee di credito e solvibilità, ma anche che la esibita referenza del 7 aprile 2011 è del tutto inidonea a comprovare la solvibilità del consorzio in relazione all’importo complessivo dell’appalto, essendo carente della pur minima espressione da cui poter inferire il dato in questione.<br />	<br />
Pertanto, trattandosi di dichiarazione bancaria inidonea per incompletezza e non di dichiarazione semplicemente equivoca (a dispetto di quanto potrebbe evincersi da una superficiale lettura dello stesso verbale di gara dell’11 maggio 2011), la commissione giudicatrice non poteva non escludere il consorzio ricorrente dalla procedura, in doverosa osservanza dell’art. 5, lett. c), del disciplinare di gara.<br />	<br />
3.3 Con ulteriore censura, parte ricorrente lamenta che la stazione appaltante avrebbe dovuto chiedere chiarimenti esplicativi della dichiarazione bancaria del 7 aprile 2011, in applicazione del rimedio della regolarizzazione documentale postuma di cui all’art. 46 del codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
Anche tale doglianza non ha pregio. <br />	<br />
Il Collegio si limita ad osservare che il rimedio della regolarizzazione postuma è attivabile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta (come nel caso di specie), risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis (orientamento consolidato, in linea con la giurisprudenza pure citata dalla difesa attorea: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2009 n. 8386; TAR Campania Napoli, Sez. I, 27 maggio 2010 n. 9649; TAR Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390).<br />	<br />
3.4 Con un ultimo corredo di censure, i ricorrenti denunciano l’illegittimità del bando e degli artt. 2, 3 e 6 del disciplinare di gara per la genericità dei criteri di attribuzione dei punteggi e per l’indeterminatezza dell’entità dell’appalto.<br />	<br />
Tali censure sono inammissibili per carenza di legittimazione attiva, atteso che la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva, anche laddove siano contestati il bando e/o il disciplinare di gara; invero, l’impugnativa della lex specialis rileva nelle sole limitate ipotesi in cui essa possa avere influenza sull’accertamento della legittimazione al ricorso, ma non è questo il caso di specie, tutto incentrato su pretese anomalie inerenti alle modalità di assegnazione dei punteggi ed alla fissazione dell’importo complessivo dell’appalto (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 7 aprile 2011 n. 4).<br />	<br />
4. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza. <br />	<br />
Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-11-2011-n-5486/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2011 n.5486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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