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	<title>23/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17005/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17005/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17005</a></p>
<p>Pres. de Leo, Est. Maddalena Soc. Tutto Giochi s.r.l. (Avv. G. Marone) contro Comune di Mugnano (Avv. A. Cipolletta) sulla competenza ad emanare un provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale e sulla non configurabilità dello stesso quale ordinanza contingibile ed urgente 1. Comune e Provincia – Ordine di chiusura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17005/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17005/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Leo, Est. Maddalena<br /> Soc. Tutto Giochi s.r.l. (Avv. G. Marone) contro Comune di Mugnano (Avv. A. Cipolletta)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza ad emanare un provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale e sulla non configurabilità dello stesso quale ordinanza contingibile ed urgente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia – Ordine di  chiusura di una sala di attività ludiche – Natura di ordinanza contingibile ed urgente – Esclusione – Ragioni.</p>
<p>2. Comune e provincia –  Revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale – Competenza – E’ del dirigente.</p>
<p>3. Giustizia Amministrativa – Annullamento di un provvedimento per incompetenza – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento con cui un Comune disponga la chiusura di una sala di attività ludiche per ragioni di pubblica incolumità facendo genericamente riferimento alla tutela della pubblica incolumità non può essere ricondotto nell’ambito delle ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal sindaco dal momento che dette ordinanze, che non sono legislativamente predeterminate nel contenuto, onde consentire all&#8217;autorità emanante quei margini di elasticità indispensabili per garantire efficienza ed efficacia e per renderle così adeguate a provvedere ai casi di urgenza, non possono essere utilizzate per fronteggiare esigenze prevedibili, e pertanto già disciplinate dagli ordinari strumenti normativi (Nel caso di specie l’art. 80 del TULPS che disciplina espressamente la concessione della licenza per l&#8217;apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo e l’articolo 3 del D.M. 18.3.1996 disciplina inoltre specificamente  la procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi).</p>
<p>2. La competenza in relazione al diniego della licenza di agibilità ad un esercizio commerciale e per l’eventuale revoca di autorizzazione all’esercizio di attività spetta al dirigente dell’ufficio, al quale, a mente dell’art. 51 comma 3 della l. 142 del 1990 (all’epoca vigente e oggi strasfusa nell’art. 107 del TUEL) spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l&#8217;adozione di atti che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell&#8217;ente.</p>
<p>3. L&#8217;annullamento di un provvedimento amministrativo per un vizio primario, quale è quello della incompetenza, esaurisce l&#8217;oggetto stesso del giudizio e rende obbligatorio l&#8217;assorbimento delle eventuali censure sostanziali, sempre che le stesse siano rivolte contro il medesimo provvedimento e non si estendano anche al rapporto tra motivi di impugnazione riferiti ad atti diversi, ancorché legati da un nesso di presupposizione o comunque connessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla competenza ad emanare un provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale e sulla non configurabilità dello stesso quale ordinanza contingibile ed urgente.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> Sezione III</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo, Presidente;<br />
2) Dott. Angelo Scafuri, Consigliere<br />3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena, Referendario rel.,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3183/2000 proposto<br />da  <b>Soc. Tutto Giochi s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante,  Carmela Lebro, rappresentata e difesa dall’avv. Gherardo Marone, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via Cesario Console, n. 3;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Mugnano,</b> in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Armando Cipolletta, con domicilio presso la segreteria del TAR Campania, Napoli, nonché la Commissione tecnica provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, non costituita;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
Della ordinanza n. 15891 del 31.8.1995 del commissario straordinario del comune di Mugnano, recante l’ordine di immediata cessazione dell’attività di bowling, flippers, calciobalilla, biliardi e videogiochi consentiti; del verbale in data 16.3.2000 della Commissione tecnica provinciale, allegata al provvediemnto;</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del comune di Mugnano;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21.10.2004 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente esponeva:<br />&#8211;	di aver presentato istanza per il rilascio di un’autorizzazione per l’esercizio di una sala di attività ludiche (bowling, flippers, calciobalilla, ecc.) e di aver ottenuto la relativa autorizzazione;<br /> <br />
&#8211;	di aver successivamente presentato un progetto per l’ampliamento delle piste da bowling (da 10 a 14), chiedendo, in data 16.10.1996, il rilascio del certificato antincendio, poi di aver presentanto anche il progetto per l’ampliamento dell’impianto elettrico, chiedendo l’autorizzazione sanitaria, poi rilasciata in data 21.12.1999. <br />	<br />
&#8211;	il comando dei vigili del fuoco esaminava il progetto ed esprimeva parere favorevole; <br />	<br />
&#8211;	veniva quindi effettuato il sopralluogo della Commissione di vigilanza spettacoli per esprimere il parere sulla agibilità della struttura, tuttavia nel corso del sopralluogo non veniva consentita la presenza della ricorrente;<br />
&#8211;	con il provvedimento impugnato, del 17.3.2000, il comune disponeva la chiusura immediata dell’intera struttura, quindi anche delle precedenti piste regolarmente autorizzate, sulla base delle valutazioni negative espresse dalla commissione tecnica provinciale.																																																																																												</p>
<p>Il ricorso è articolato nelle seguenti censure: <br />
1)	violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 51 della legge n. 142 del 1990 e incompetenza, dal momento che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Commissario straordinario del comune e non dal dirigente;<br /> <br />
2)	violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 poiché il commissario straordinario ha disposto la cessazione della attività già in precedenza autorizzata (con un atto quindi di secondo grado), senza previa comunicazione di avvio del procedimento;<br />	<br />
3)	violazione degli artt. 1 e ss. Del D.M. 18.3.1996 e D.M. 19.8.1996 ed eccesso di potere per presupposto erroneo, in quanto le contestazioni contenuto nel verbale della Commissione provinciale di vigilanza sarebbero tutti prive di fondamento in quanto in evidente contrasto con l’esito favorevole dell’esame condotto dai vigili del fuoco e dall’autorità sanitaria;<br />	<br />
4)	Violazione dell’art. 3 del D.M. 18.3.1996, dell’art. 80 del R.D. 18.6.1931, n. 773, incompetenza, violazione del giusto procedimento e carenza di istruttoria, in quanto il parere della Commissione di vigilanza è previsto solo per il rilascio dell’agibilità per l’accesso di spettatori, e solo qualora si tratti di più di 100 spettatori; nel caso in esame, invece, non è previsto l’accesso di spettatori, ma solo di giocatori e pertanto il suddetto parere non doveva essere acquisito. Inoltre, il negativo parere della commissione avrebbe potuto al più giustificare il divieto di consentire l’accesso a più di 100 spettatori, ma non anche la chiusura dell’intera struttura, per di più già autorizzata. Infine, il parere della Commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sicurezza dell’impianto in caso di incendio; <br />	<br />
5)	 Violazione del giusto procedimento, egli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, difetto e carenza di istruttoria , in quanto l’amministrazione non si è limitata a rigettare il richiesto ampliamento, ma ha disposto la chiusura della intera struttura autorizzata.<br />	<br />
6)	Violazione dell’art. 3 del DM 8.3.1996 perché nella Commissione di vigilanza non era presente un membro rappresentante del CONI. 																																																																																												</p>
<p>Il comune intimato si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che le ragioni di urgenza (derivanti dalla constatata indisponibilità delle uscite di sicurezza)  non consentivano la previa comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>All’udienza cautelare del 11.4.2000, questo tribunale ha accolto l’istanza di sospensione,  ai fini del riesame, con riferimento alla violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 1990 e  al vizio di incompetenza.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato  con riferimento al primo motivo di impugnazione e pertanto esso deve essere accolto, nei limiti di cui alla motivazione.<br />
Con il provvedimento impugnato il commissario straordinario del comune di Mugnano ha disposto la cessazione dell’attività di bowling, flippers e calcio balilla della società ricorrente, già autorizzata, stante l’urgenza di provvedere per la tutela della pubblica incolumità.<br />
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 51 della legge n. 142 del 1990 e il vizio di incompetenza, dal momento che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Commissario straordinario del comune e non dal dirigente. <br />
La censura è fondata.<br />
L’ordine di cessazione dell’attività svolta dalla società ricorrente, già previamente autorizzata, per ragioni di pubblica incolumità non può essere ricondotta nell’ambito delle ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal sindaco (e quindi anche dal Commissario straordinario) ex art. 38 comma 2 l. n. 142 del 1990 (ora art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000), norma peraltro nemmeno citata nel contesto del provvedimento, che rinvia invece all’art. 36 della legge n. 142 del 1990,  e alla quale non si fa riferimento nemmeno indirettamente nella motivazione in fatto, dal momento che il generico cenno alla tutela della pubblica incolumità è effettuato solo al fine di giustificare l’urgenza di provvedere. Dette ordinanze, che non sono legislativamente predeterminate nel contenuto, onde consentire all&#8217;autorità emanante quei margini di elasticità indispensabili per garantire efficienza ed efficacia e per renderle così adeguate a provvedere ai casi di urgenza, non possono essere utilizzate per fronteggiare esigenze prevedibili, e pertanto già disciplinate dagli ordinari strumenti normativi.(Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6168, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 6 marzo 2003, n. 2227)<br />
Nel caso di specie, l’art. 80 del TULPS disciplina espressamente la concessione della licenza per l&#8217;apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, imponendo una previa verifica da parte di una commissione tecnica della solidità e sicurezza dell&#8217;edificio e dell&#8217;esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.<br />
L’articolo 3 del D.M. 18.3.1996 disciplina inoltre specificamente  la procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi, prevedendo in particolare che il comune sottoponga il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l&#8217;esercizio da parte di quest&#8217;ultima delle attribuzioni di cui all&#8217;art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell&#8217;impianto alle norme dello stesso decreto, parere deve essere allegato agli atti. A lavori ultimati, deve essere effettuata dalla Commissione tecnica una visita di constatazione, all’esito della quale viene redatto un secondo parere, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.<br />
Una volta ricondotto il provvedimento impugnato nell’ambito delle normali attribuzioni del comune, deve ritenersi che la competenza sia in relazione al diniego della licenza di agibilità che per l’eventuale revoca della precedente autorizzazione già rilasciata spetti al dirigente dell’ufficio, al quale, a mente dell’art. 51 comma 3 della l. 142 del 1990 (all’epoca vigente e oggi strasfusa nell’art. 107 del TUEL) spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l&#8217;adozione di atti che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell&#8217;ente. <br />
Sussiste pertanto il denunciato vizio di incompetenza mentre devono dichiararsi assorbite le ulteriori censure, dovendo l’amministrazione procedere alla rinnovazione del procedimento da parte dell’organo competente. L&#8217;annullamento del provvedimento per un vizio primario, quale è quello della incompetenza, esaurisce infatti l&#8217;oggetto stesso del giudizio e rende obbligatorio l&#8217;assorbimento delle eventuali censure sostanziali, sempre che le stesse siano rivolte contro il medesimo provvedimento e non si estendano anche al rapporto tra motivi di impugnazione riferiti ad atti diversi, ancorché legati da un nesso di presupposizione o comunque connessi. (Consiglio Stato, sez. IV, 1 agosto 2001, n. 4214)<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,  accoglie, nei limiti di cui alla motivazione, il ricorso  in epigrafe.Condanna il comune di Mugnano al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1000 euro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del  21 ottobre 2004.</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo Presidente<br />
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17005/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17008</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17008/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17008</a></p>
<p>Pres. de Leo, Est. Maddalena CE.S.P.E.D. s.r.l (Avv. D. Pennetta) contro Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Avv. Stato) sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche Competenza e giurisdizione – Finanziamenti pubblici – Fase successiva alla erogazione del contributo – Criteri di riparto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17008/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17008/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17008</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Leo, Est. Maddalena<br /> CE.S.P.E.D. s.r.l (Avv. D. Pennetta) contro Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione –  Finanziamenti pubblici – Fase successiva alla erogazione del contributo – Criteri di riparto della giurisdizione – Individuazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche nella fase successiva alla attribuzione del contributo, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione pertanto spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> Sezione III</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo, Presidente<br />
2) Dott. Angelo Scafuri, Consigliere<br />3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena, Referendario rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 586/1996 proposto<br />da   <b>CE.S.P.E.D. s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante,  Anna Basile, rappresentata e difesa dall’ avv.  Donato PENNETTA, elettivamente domiciliata in Napoli, via Monte di Dio, 7/E presso lo studio dell’av. Guido Giardino;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</b>, ora <b>Ministro del lavoro e delle politiche sociali</b>, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui ope legis è domiciliato in Napoli via Diaz. n. 11;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
Del provvedimento del ministero del lavoro – ufficio centrale O.F.P.L. del 31.1.1996 – comunicato in data 9.2.1996, a mezzo del quale si invitava la ricorrente a restituire la somma di 238.641.000 lire più interessi, percepita a titolo di anticipo per un progetto di formazione e lavoro; di tutti gli atti istruttori prodromici e in particolare degli atti di accertamento compiuti dall’ispettorato provinciale del lavoro di Avellino; di ogni altro provvedimento premesso, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione e la memoria dell’avvocatura dello Stato, con l’allegata documentazione; <br />
Vista le memorie depositate per l’udienza dalla ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21.10.2004 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Dopo l’approvazione del progetto presentato dalla società ricorrente ai sensi della legge n. 113 del 1986 relativamente alla assunzione con contratto di formazione e lavoro di n. 20 lavoratori per un periodo di 24 mesi e la corresponsione di un anticipo di lire 238.641.000, il ministero del lavoro, a seguito di accertamenti compiuti dall’Ispettorato provinciale di Avellino, disponeva la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di anticipo.Avverso tale determinazione, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso, così articolato: <br />
1)	violazione dei principi in materia di annullamento, in mancanza di un formale provvedimento di revoca del contributo; <br />	<br />
2)	violazione della legge n. 241 del 1990, per mancata instaurazione del contraddittorio;<br />	<br />
3)	eccesso di potere per difetto di motivazione;<br /> <br />
4)	eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 383 del 2004 di questo tribunale il decreto presidenziale di perenzione e stato revocato.<br />
L’avvocatura dello Stato si è costituita e ha depositato memoria e documenti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando nel merito le censure del ricorso.<br />
Anche la società ricorrente ha depositato una memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale deve trovare accoglimento.<br />
Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. <br />
In base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche elaborati dalle sezioni unite della Cassazione, nella fase successiva alla attribuzione del contributo, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione pertanto spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.<br />Il privato vanta una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse pubblico (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 maggio 2002, n. 2539, resa in identica fattispecie, nonché Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2000, n. 1765;  Cass. Sez. un. 10 maggio 2001 n. 183,  9 agosto 2000, n. 554,  12 novembre 1999 n. 758, 25 maggio 1999, n. 288).<br />
Nel caso in esame, il ministero non ha esercitato poteri di autotutela facendo valere un vizio originario del provvedimento di concessione del beneficio, né ha invocato un sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico, ma ha contestato alla società ricorrente l’inadempimento delle obbligazioni assunte. Si controverte dunque della sussistenza o meno di tale inadempimento. Si tratta evidentemente di una questione che inerisce ad un rapporto obbligatorio tra impresa e amministrazione, nella quale essa non esercita poteri discrezionali di tipo autoritativo. L’amministrazione infatti ha semplicemente richiesto la restituzione dell’anticipo già corrisposto.<br />
La giurisdizione per tali ragioni spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale peraltro risulta che la società ricorrente abbia già citato il ministero del lavoro per l’accertamento del proprio diritto di credito e la condanna della amministrazione al pagamento del residuo (cfr. produzioni dell’avvocatura erariale del 30.9.2004, doc. 4).<br />
 Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito. <br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,   dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso  in epigrafe. <br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del  21 ottobre 2004.</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo Presidente<br />
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17008/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</a></p>
<p>Pres. de Leo, Est. MAddalena Billi Luigi (Avv. V. Romano) contro Comune di Napoli (Avv.ti G.B. Testa, B. Ricci, A. Coletta, A. Pulcini, G. Tarallo, B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons d’Orange, A. Andreottola, A.I. Furnari, E. Carpentieri) sulla nozione della sopravvenuta carenza di interesse 1. Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  de Leo, Est. MAddalena<br /> Billi Luigi (Avv. V. Romano) contro Comune di Napoli (Avv.ti G.B. Testa, B. Ricci, A. Coletta, A. Pulcini, G. Tarallo, B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons d’Orange, A. Andreottola, A.I. Furnari, E. Carpentieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione della sopravvenuta carenza di interesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo – Sopravvenuta carenza  di interesse – Sussistenza – Condizioni.</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione –  Istanza di trasferimento di esercizio commerciale – Regime ante art. 26, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Rilascio – Condizioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sopravvenuta carenza di interesse può derivare da qualunque mutamento della situazione di fatto e di diritto, presente al momento della proposizione del ricorso, suscettibile di trasformare radicalmente la fisionomia e i contenuti essenziali del rapporto amministrativo controverso, rendendo priva di residua utilità (ancorché meramente strumentale o morale) la pronuncia sulla fondatezza del ricorso.</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. 1 ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887, e poi abrogato dall&#8217;art. 26, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata l&#8217;autorizzazione amministrativa ad ampliamenti, entro certi limiti, o a trasferimenti, nell&#8217;ambito del territorio comunale, di esercizi con superficie di vendita fino a duecento metri quadrati, sempreché l&#8217;attività fosse svolta da almeno tre anni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla nozione della sopravvenuta carenza di interesse.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> Sezione III</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo                	Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafuri 		Consigliere <br />	<br />
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena 	Referendario rel.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 742/1997 proposto<br />
da  <b>BILLI Luigi</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Romano, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Corso Ponticelli, n.26/E;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G.B. Testa, B. Ricci, A. Coletta, A. Pulcini, G. Tarallo, B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons d’Orange, A. Andreottola, A.I. Furnari, E. Carpentieri, elettivamente domiciliato in Napoli, Palazzo San Giacomo presso l’avvocatura municipale;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
Del provvedimento, n. prot. 4940 del 25.10.96 del servizio commercio al dettaglio del comune di Napoli, di diniego di trasferimento della sede dell’esercizio commerciale sito in via Minichini n. 12; del regolamento 20 giugno 1995 nella parte in cui, all’art. 23, vieta il trasferimento della sede degli esercizi commerciali al di fuori della stessa zona commerciale di appartenenza;</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione e la memoria depositata per l’udienza dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21.10.2004 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, BILLI Luigi, premesso di aver richiesto la voltura della autorizzazione commerciale intestata a Bruno Amelia e la contestuale autorizzazione al trasferimento dell’esercizio commerciale da via Minichini n. 12 (sito in zona commerciale n. 25) al Corso Nicolangelo Protopisani ( sito in zona n. 32) e che il solo trasferimento gli era stato negato, con atto del 25.10.1996, perché in base all’art. 23 del Piano commerciale non poteva essere autorizzato il trasferimento da una zona commerciale all’altra, ha impugnato il provvedimento di diniego al trasferimento dell’esercizio commerciale in altra sede nonché le norme relative del piano del commercio, che non consentono il trasferimento da zona a zona.</p>
<p>Deduce:<br />1)	violazione dell’art. 24, comma 1 legge n. 426 del 1971, dell’art. 42 DM 4.8.88 n. 375, ecc.in quanto tali norme – all’epoca in vigore &#8211; affermano che non può essere negata l’autorizzazione al trasferimento nell’ambito del territorio comunale  degli esercizi di vendita con superficie superiore a 200 mq qualora l’attività sia esercitata da almeno tre anni.																																																																																												</p>
<p>2)	Il diniego doveva essere notificato entro 90 giorni, pertanto si è formato il silenzio assenso.																																																																																												</p>
<p>L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 18.3.1997, dopo un’accurata istruttoria.</p>
<p>Il comune ha depositato in data 7.10.2004 una memoria per l’udienza, con allegata documentazione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, perché il trasferimento è stato successivamente autorizzato, in applicazione delle nuove norme del d.lgs. 114 del 1998.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’eccezione proposta dalla difesa del comune resistente di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è fondata e deve essere accolta.<br />
Risulta infatti dagli atti depositati dal comune che il ricorrente ha ottenuto, in applicazione della sopravvenuta disciplina di cui al d.lgs. n. 114 del 1998, l’autorizzazione n. 311670 del 23.4.1999, relativa all’esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti di cui alla tabella merceologica VI, sito in Corso Nicolangelo Protopisani.<br />
L’interesse leso dal provvedimento impugnato, con il quale era stato negato al ricorrente il trasferimento dell’esercizio commerciale, è stato dunque soddisfatto, mediante la concessione della suddetta autorizzazione. Tuttavia, essa è stata rilasciata in base alla sopravvenuta normativa (d.lgs. n. 114 del 1998) e quindi ex novo, evidentemente previa presentazione di una seconda istanza. Non trattandosi di un provvedimento di autotutela con effetti retroattivi, non può quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, che ai sensi dell’art. 23 l. 1034 del 1971 richiede che vi sia stato annullamento o riforma dell’atto impugnato in modo conforme all’istanza del ricorrente, ma il ricorso deve essere ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
La sopravvenuta carenza di interesse può derivare infatti da qualunque mutamento della situazione di fatto e di diritto, presente al momento della proposizione del ricorso, suscettibile di trasformare radicalmente la fisionomia e i contenuti essenziali del rapporto amministrativo controverso, rendendo priva di residua utilità (ancorché meramente strumentale o morale) la pronuncia sulla fondatezza del ricorso (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 660).<br />  Non è dato individuare nel caso di specie alcuna residua utilità che possa derivare al ricorrente dall’accoglimento del ricorso, avendo egli ottenuto il richiesto trasferimento e tenuto conto del fatto che l’istanza cautelare è stata tempestivamente accolta e che quindi non è ipotizzabile, nemmeno per il periodo fino alla adozione del provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente, alcun danno risarcibile.<br />
Le spese processuali, che si liquidano in dispositivo,  debbono essere addossate alla amministrazione resistente, in virtù dei principi della soccombenza virtuale. <br />
Il primo motivo di ricorso, con il quale si richiama l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. 1° ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887, con le correlative conseguenze, sarebbe stato meritevole di accoglimento. La disposizione in esame &#8211; a modificazione dell&#8217;art. 24, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 426 del 1971 &#8211; stabiliva che non poteva essere negata l&#8217;autorizzazione amministrativa ad ampliamenti, entro certi limiti, o a trasferimenti, nell&#8217;ambito del territorio comunale, di esercizi con superficie di vendita fino a duecento metri quadrati, sempreché l&#8217;attività fosse svolta da almeno tre anni. In base a costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, di recente ribadita da Consiglio di stato , Sez. V, 08 ottobre 2002, n. 5304, e dalla quale questo collegio non vede ragione di discostarsi, in questi casi la relativa autorizzazione costituisce atto dovuto.<br />
La norma, riformulata nei termini sopra riferiti dall&#8217;art. 1 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, è stata abrogata dall&#8217;art. 26, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Era perciò in vigore alla data del provvedimento impugnato.Entrambi i requisiti in essa previsti si ravvisano nel caso di specie. L’amministrazione pertanto avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione in questione e deve pertanto essere condannata al pagamento delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,   dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso  in epigrafe. <br />
Condanna il comune di Napoli al pagamento le spese processuali che liquida in complessivi euro 1500.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del  21 ottobre 2004.</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo Presidente<br />
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.8187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8187/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8187/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.8187</a></p>
<p>Pres. Ravalli &#8211; Est. Buonauro. Società Gecop s.r.l. (Avv. Sticchi Damiani) c. (Comune di Galatone) sulla sussistenza della competenza regionale ex art. 99 D.lgs. 112/1998, ad esprimere valutazioni sulla idoneità della localizzazione di un centro commerciale con riferimento all&#8217;accessibilità ed alla sicurezza stradale 1. Localizzazione centro commerciale – valutazione accessibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8187/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.8187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8187/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.8187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ravalli &#8211; Est. Buonauro.<br /> Società Gecop s.r.l. (Avv. Sticchi Damiani) c. (Comune di Galatone)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della competenza regionale ex art. 99 D.lgs. 112/1998, ad esprimere valutazioni sulla idoneità della localizzazione di un centro commerciale con riferimento all&#8217;accessibilità ed alla sicurezza stradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Localizzazione centro commerciale – valutazione accessibilità e sicurezza stradale – strade appartenenti al demanio provinciale e statale – competenza Regione &#8211; sussiste.																																																																																												</p>
<p>2.	Realizzazione centro commerciale ed aumento traffico veicolare – incidenza su traffico in strade di interesse regionale – necessità compatibilità con obiettivi di pianificazione, programmazione e coordinamento rete viaria.																																																																																												</p>
<p>3.	Variante urbanistica ex art. 5 D.P.R. 447/98 – conferenza servizi – parere negativo Regione per incidenza su pubblica sicurezza – legittimità sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. 	Rientra nei poteri e nei compiti generali attribuiti all’Ente Regionale ex art. 99 D.L.vo 112/1998 la valutazione sulla idoneità della localizzazione di un centro commerciale con riguardo alla accessibilità ed alla sicurezza stradale anche ove l’opera interessi una strada attribuita al demanio di enti diversi.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ necessaria la compatibilità della struttura commerciale che si intende realizzare con gli obiettivi di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria espressi dalla Regione ove l’aumento del traffico veicolare abbia una diretta incidenza su strade di interesse regionale.																																																																																												</p>
<p>3.	E’ legittimo il parere sfavorevole espresso dal rappresentante regionale in sede di conferenza di servizi ove l’aumento del traffico veicolare che deriverebbe dalla realizzazione di un centro commerciale rappresenti minaccia per la pubblica sicurezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza della competenza regionale ex art. 99 D.lgs. 112/1998, ad esprimere valutazioni sulla idoneità della localizzazione di un centro commerciale con riferimento all’accessibilità ed alla sicurezza stradale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA <br />
LECCE <br />
PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Reg.Dec.: 8187/2004<br />
Reg.Ric.: 4/04</p>
<p>nelle persone dei Signori: RAVALLI, Presidente; ETTORE MANCA, Ref.;CARLO BUONAURO, Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso 4/2004  proposto da:<br />
<b>SOCIETA&#8217; GECOP SRL </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTOcon domicilio eletto in LECCEVIA 95 RGT FANTERIA, 9presso<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GALATONE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
MARRA ROBERTO GUALTIEROcon domicilio eletto in LECCEPIAZZA MAZZINI 72presso la sua sede</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA &#8211; BARI  </b>rappresentato e difeso da:<br />
QUINTO PIETROcon domicilio eletto in LECCEVIA GARIBALDI 43presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della determinazione negativa del 27.10.2003 – comunicata alla società GECOP giusta nota prot. n. 18100 di pari data pervenuta il successivo 29 ottobre – assunta dal Responsabile S.U.A.P. del Comune di Galatone in ordine all’istanza con cui la Società ricorrente ha chiesto l’approvazione di un progetto per la realizzazione di un centro commerciale integrato ex art. 5 del DPR n. 447/98, siccome in variante allo strumento urbanistico generale vigente, su area distinta in Catasto al foglio n. 9, particelle nn. 103, 104, 105, 106, 180, 181, 198, 259, 260, 102, 193 e 178; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in specie, della relazione/parere sfavorevole del Dirigente del Settore Urbanistico della Regione Puglia, Ing. Nicola Giordano, prot. n. 10702 del 15.10.2003;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI GALATONEREGIONE PUGLIA – BARI <br />
Letti tutti gli atti di causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 10.11.2004 il relatore Ref. CARLO BUONAURO  e uditi altresì per le parti l’Avv. Sticchi Damiani, l’Avv. Marra e l’Avv. Quinto;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>La società ricorrente, premesso che con istanza del 22.10.2001 aveva chiesto al Comune di Galatone ex art. 5 d.P.R. 447/98 l’autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo del tipo “centro commerciale G2Q per una superficie totale coperta di mq 27341 e che la conseguente conferenza di servizi aveva per tre volte dato esito negativo per effetto dei pareri sfavorevoli della regione (ritualmente impugnati dinanzi a questo T.A.R. e respinti con sentenze nn. 5020/03, 5021/03 e 5022/2003), ha impugnato gli atti in epigrafe, ritenendoli illegittimi e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del combinato disposto di cui agli art. 98, 99 e 101 del D. lgs. n. 112/98, 1, 2, e 3 del DPCM 21.2.2000 e 9 della L. R. 30.11.2000 n. 20. erronea presupposizione in fatto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter della L. n. 241/1990. contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Illogicità dell’azione amministrativa. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata.<br />
Si rileva in prima luogo l’incompetenza dell’Amministrazione regionale ad esprimere qualsivoglia valutazione in ordine alla inidoneità della struttura progettata a cagione della localizzazione del medesimo ed alla suscettibilità dello stesso di arrecare pregiudizio alla sicurezza stradale: la funzione afferente la progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza – e, quindi anche l’adeguamento e l’ammodernamento – delle strade appartenenti al demanio di enti diversi dalla regione attiene ad un momento cronologicamente successivo a quello della programmazione della rete viaria, di guisa che presuppone che tale fase si sia ormai esaurita.<br />
La Regione Puglia, inoltre, ha implicitamente manifestato il proprio assenso all’attuazione del progetto di rondò allorquando, ritualmente convocata alla conferenza di servizi indetta al riguardo dalla Provincia di Lecce, è rimasta assente sia alla prima che alla seconda seduta.<br />
Infine, il progetto predisposto dalla società ricorrente è assolutamente idoneo ad ovviare a qualsivoglia eventuale problematica afferente l’accessibilità al realizzando centro commerciale ed alla sicurezza stradale.<br />
2) eccesso di potere sviamento.<br />
Le “difficoltà” da ultimo opposte – le medesime già prospettate in passato e puntualmente risolte dalla società ricorrente con adeguamenti dell’ipotesi progettuale – appaiono sintomatiche di una ormai evidente “non volontà” di consentire la realizzazione dell’intervento di che trattasi, anche alla luce del differente comportamento serbato dall’amministrazione regionale in occasione di analoghe richieste. <br />
Costituitasi l’Amministrazione Regionale, contrastava il  ricorso chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, nel merito l’integrale rigetto. Si costituiva altresì il Comune di Galatone, eccependo l’irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso, di cui  chiede il rigetto.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.<br />
Le doglianze evidenziate nel primo motivo di ricorso si concentrano sia intorno a due distinti profili di illegittimità formale-procedimentale dell’impugnato provvedimento negativo (da un lato, l’incompetenza dell’Amministrazione regionale ad esprimere qualsivoglia valutazione in ordine alla inidoneità della struttura progettata a cagione della localizzazione della medesima ed alla suscettibilità della stessa di arrecare pregiudizio alla sicurezza stradale; la esternazione, ex art 14 ter L. 241/90, da parte della Regione di un implicito assenso all’attuazione del progetto di rondò allorquando, ritualmente convocata alla conferenza di servizi indetta al riguardo dalla Provincia di Lecce, è rimasta assente sia alla prima che alla seconda seduta); sia su di un piano contenutistico-sostanzaile, contestandosi la correttezza del parere negativo sul ritenuto presupposto di un’assoluta idoneità del progetto in esame ad ovviare ogni problematica afferente l’accessibilità al realizzando centro commerciale ed alla sicurezza stradale.<br />
 Tali censure, a giudizio del Collegio, non sono degne di accoglimento.<br />
Ed, invero, in primo luogo, s’osserva che, quanto al profilo della competenza, questa stessa Sezione, con argomentazioni qui integralmente condivise, ha avuto modo di affermare, con riferimento ad un precedente parere negativo serbato dalla Regione Puglia nella complessa vicenda in esame, che la valutazione della idoneità della localizzazione dell’opera in esame con riguardo all’accessibilità ed alla sicurezza stradale rientra nei poteri e nei compiti generali attribuiti all’ente regionale, i quali non vengono meno in ragione della localizzazione dell’opera su di una strada attribuita al demanio provinciale ovvero della parziale inerenza con un’arteria di carattere nazionale. In particolare, proprio con riguardo alla ricostruzione normativa prospettata da parte ricorrente, questo TAR con la sentenza n. 5022/2003 ha avuto modo di precisare che se si ha riguardo al contenuto della norma statale attributiva delle competenze, ossia gli artt. 98 e 99 del D. Lvo 31 marzo 1998, n. 112, si deve notare che, come vengono conservate allo Stato le funzioni relative alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, del pari esiste una norma generale di riserva in favore delle Regioni. Infatti l’art. 99 permette a queste di esercitare non solo le “funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite”, attribuzione estesa anche agli enti pubblici locali, ma anche e soprattutto attribuisce espressamente alle Regioni “le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria”. La norma non pare derogata dalla L.R. 30 novembre 2000, n. 20 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti. In questa infatti si legge, all’art. 8 “Funzioni della Regione”, che tale ente “al fine di assicurare l’unitario indirizzo, esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti: a) l’individuazione, pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria nazionale ….d) salvo il rispetto delle direttive e degli atti generali dello Stato, definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni tecniche per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria nazionale”. Al successivo art. 9 vengono invece indicate le funzioni delle province, con una connotazione di tassatività maggiore. Non si evince allora dalle dette norme alcuna attribuzione in via esclusiva all’ente provinciale proprietario della strada, delle valutazioni in tema di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria, che rimangono comunque inserite nella griglia di competenze dello Stato e della Regione. La conseguenza è che non può ritenersi che lo scrutinio dell’incidenza sulla viabilità regionale (e la strada è stata indicata come regionale a norma del D.P.C.M. 21.02.00) possa essere così sottratto all’ente di maggiori dimensioni . Si conclude, quindi, che occorre rilevare come l’incidenza dell’interesse e quindi l’ampiezza delle valutazioni di rilievo pubblico ad esso connesse, devono tendenzialmente essere coerenti con le competenze del soggetto che ne diventa centro di riferimento. Si deve quindi postulare un parallelismo tra funzioni e poteri, da valere quanto meno in senso interpretativo delle disposizioni, sicché qualora la realizzazione di un’opera incida, per il volume di traffico che essa provocherà, sulla percorribilità e sulle correnti di traffico in strade di interesse regionale, non può negarsi alla Regine Puglia la competenza ad esprimere valutazioni sulla compatibilità della struttura con gli obiettivi di pianificazione,programmazione e coordinamento della rete viaria. Alla luce di tali argomentazioni, integralmente condivisi da questo Collegio, deve quindi concludersi nel senso che, sulla scorta dell’attuale organizzazione amministrativa del sistema della viabilità e della concreta incidenza dell’opera de qua sulla stessa, la valutazione in questione risulta espressa dal rappresentante dell’Amministrazione regionale nell’esercizio di funzioni certamente di competenza di quest’ente, con conseguente infondatezza della relativa censura.<br />
Parimenti infondata si presenta l’ulteriore doglianza relativa ad una presunta approvazione tacita della Regione in ordine all’idoneità del progetto di rotatoria approvato dalla Provincia di Lecce a garantire un accesso sicuro al realizzando centro commerciale quale conseguenza dell’implicito assenso all’attuazione del progetto di rondò conseguente alla sua inerzia rispetto alla conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Lecce ed a cui la Regione stessa era stata ritualmente convocata. Ed, invero, in disparte la genericità di tal censura in relazione ai contenuti decisionali di tale distinta procedura, deve in senso opposto osservarsi che la stessa, per un verso, prende le mosse da una più vasta esigenza di ammodernamento ed adeguamento del tratto stradale in questione senza alcuna diretta valutazione in ordine all’incidenza sullo stesso del realizzando centro commerciale e, soprattutto, in ordine alla idoneità del progettato rondò a risolvere i problemi di sicurezza legati all’accesso nel centro medesimo; e, per altro verso, ometta ogni considerazione sui relativi, significativi incrementi di traffico legati al compimento della struttura, limitandosi prevalentemente all’esame dei dati di traffico dell’epoca. Ne consegue che il  comportamento serbato dall’amministrazione regionale in tale conferenza, convocata ai sensi della L. n. 109/84, non può assumere alcun valore ostativo o comunque rilievo significativo con riguardo alla distinta procedura specificamente connessa e destinata alle valutazioni relative alle conseguenze urbanistiche e di sicurezza pubblica derivanti dal progetto della società odiernamente ricorrente.<br />
Neppure degna accoglimento risulta la doglianza, svolta sul piano sostanziale, relativa alla pretesa infondatezza del parere negativo espresso dalla Regione, in presenza di una nuova soluzione progettuale che, adeguandosi ai rilievi negativi precedentemente formulati dalla stessa Regione, esclude fattori di criticità sulla sicurezza stradale e sull’idoneità dell’accesso alla struttura per effetto di una riorganizzazione dell’intero sistema viario suscettibile di determinare un migliore smistamento delle correnti di traffico a servizio del centro commerciale e gravanti sulla rotatoria. Preliminarmente deve osservarsi che, come costantemente evidenziato nei pareri negativi della Regione, la peculiare ubicazione del lotto interessato dall’intervento (in adiacenza di un tratto stradale compreso tra un attraversamento ferroviario e lo svincolo della medesima statale SS101) comporta che particolarmente problematica ed incidente sul profilo della sicurezza pubblica si presenta il profilo legato al flusso di traffico in entrata ed in uscita dal centro commerciale. Al riguardo, la mera soluzione della creazione di una rotatoria è stata ritenuta di per sé insufficiente a risolvere il problema dell’accesso alla struttura sul condiviso e condivisibile rilievo connesso alla confluenza su detta rotatoria di sei strade di confluenza e, quindi, alla concreta prevedibilità di problemi in tema di smistamento del traffico (così la citata sentenza di questo TAR n. 5022/2003). Del pari deve reputarsi correttamente formulato l’ulteriore ed odiernamente impugnato parere negativo espresso dall’amministrazione regionale in ordine alla nuova soluzione progettuale proposta dalla società ricorrente e caratterizzata esclusivamente da un diverso smistamento delle correnti di traffico sulle strade esistenti e gravanti sulla rotatorio. A fondamento di tale atto, infatti, vi è l’indiscussa considerazione che, nonostante tale previsione, rimane fermo il dato fattuale della incidenza di tutto il traffico veicolare (sia connesso al realizzando centro commerciale sia quello locale e di attraversamento delle strade) sul rondò di svincolo, al quale, quindi, in una situazione di confluenza di sei aste viarie, viene comunque affidato tutto l’assetto viario extraurbano. Tale circostanza, da un lato, ragionevolmente fonda il giudizio di persistente problematicità per la sicurezza stradale connesso all’aspetto di accessibilità al centro commerciale; e, per altro verso, esclude che possa attribuirsi alcuna efficacia risolutiva alla nuova soluzione progettuale, la quale, limitandosi (necessariamente, attesa le indicate caratteristiche del sito) ad una riorganizzazione del sistema viario in termini di convogliamento del traffico su due complanari, lascia di fatto inalterato (in quanto limitata ad interventi sui sensi di traffico e sul diverso utilizzo di strade già esistenti) la situazione per cui tutto il traffico gravante sull’area viene a scaricarsi sulla rotatoria con le negative conseguenze di cui sopra.<br />
Da ultimo deve essere respinto anche l’ulteriore motivo di gravame, attraverso cui parte ricorrente prospetta un eccesso di potere per sviamento nel comportamento dell’amministrazione resistente la quale, da un lato, ha reiteratamente espresso parerei negativi in ordine al proprio progetto e, dall’altro, ha tenuto una diversa condotta nel corso di una distinta conferenza di servizi indetta, ex art. 5 d.P.R. 447/98, per l’approvazione di un analogo intervento e conclusasi con una determinazione favorevole. Trattasi di censura formulata in termini ipotetici e di ,era supposizione, la quale in ogni caso non trova alcun fondamento, atteso che i pareri negativi espressi dalla Regione della vicenda de qua (l’ultimo dei quali, peraltro, indicante una concreta possibilità di interventi correttivo) risultano correttamente formulati sulla scorta di un’adeguata ponderazione degli interessi coinvolti, mentre il diverso esito relativo alla distinta procedura richiamata nella cesura appare del tutto in commisurabile con la presente, in ragione dell’assoluta diversità e localizzazione del relativo progetto.<br />
Il ricorso va quindi respinto e le spese processuali, con riferimento alla Regione Puglia, poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra la società ricorrente ed il Comune di Galatone, convenuto in giudizio quale mero autore formale del provvedimento impugnato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, definitivamente  decidendo sul ricorso emarginato <br />
&#8211; respinge il ricorso.<br />
&#8211; Condanna la ricorrente società GECOP s.r.l a rimborsare alla Regione Puglia le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3000,00. Compensa le spese tra la società ricorrente ed il Comune di Galatone.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 10.10.04</p>
<p>Aldo Ravalli, Presidente<br />
Carlo Buonauro,	Estensore  																																																																																												</p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 23 novembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8187/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.8187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.3385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-23-11-2004-n-3385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-23-11-2004-n-3385/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-23-11-2004-n-3385/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.3385</a></p>
<p>Pres. Zingales, Est. Messina Alberghina (Avv. D’Alessandro) c. Comune di Acireale (n.c.) sull&#8217;irrilevanza dei raggruppamenti effettuati in fase di ballottaggio ai fini dell&#8217;assegnazione del premio di maggioranza 1. Elezioni – Elezioni amministrative – Ufficio elettorale – Notifica – Necessità – Non sussiste. 2. Elezioni – Elezioni amministrative – Sicilia –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-23-11-2004-n-3385/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.3385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-23-11-2004-n-3385/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.3385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zingales, Est. Messina<br /> Alberghina (Avv. D’Alessandro) c. Comune di Acireale (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza dei raggruppamenti effettuati in fase di ballottaggio ai fini dell&#8217;assegnazione del premio di maggioranza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Elezioni – Elezioni amministrative – Ufficio elettorale – Notifica – Necessità – Non sussiste.																																																																																												</p>
<p>2.	Elezioni – Elezioni amministrative – Sicilia – Disciplina prevista dalla L. reg. n. 35/1997 – Premio di Maggioranza – Calcolo – Riferimento anche alle aggregazioni di liste realizzatesi nel corso del secondo turno – Impossibilità.																																																																																												</p>
<p>3.	Elezioni – Elezioni amministrative – Sicilia &#8211; Disciplina prevista dalla L. reg. n. 35/1997 – Premio di Maggioranza – Calcolo – Riferimento anche alle aggregazioni di liste realizzatesi nel corso del secondo turno – Rispetto della volontà popolare – Incompatibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’Ufficio elettorale è da qualificare come organo temporaneo e neutrale, privo dunque di alcun interesse giuridicamente apprezzabile volto al mantenimento in vita degli atti adottati e delle operazioni svolte. In altri termini, nella peculiare materia elettorale l’amministrazione resistente va individuata non già secondo l’ordinario criterio dell’imputazione formale dell’atto impugnato, e, quindi, dell’atto di proclamazione degli eletti, bensì esclusivamente in base al criterio dell’imputazione sostanziale degli effetti, dei quali è destinatario l’ente pubblico che si appropria delle scelte del proprio corpo elettorale.																																																																																												</p>
<p>2.	In base all’art. 4, comma 6°, della L. reg. Sicilia n. 35/1997, nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, il premio di maggioranza  viene assegnato alla coalizione del candidato sindaco risultato eletto, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato al primo turno il 50 per cento dei voti validi. L’uso ripetuto, dell’avverbio “già” pone l’accento sulla circostanza che la valutazione delle maggioranze di lista va riferita comunque al primo turno, coerentemente, del resto, con il sistema che prevede l’eventuale ballottaggio soltanto tra i due candidati a sindaco che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.																																																																																												</p>
<p>3.	La volontà espressa dal corpo elettorale, ove per l’assegnazione del premio di maggioranza si desse peso ai raggruppamenti effettuati in fase di ballottaggio, potrebbe essere dai partiti politici e dalle loro logiche di apparentamento “tradita”. Un simile risultato sarebbe certamente in contrasto con il sovraordinato principio di sovranità popolare, di cui all’art. 1, secondo comma, Cost. che a tale sovranità pone limiti, si badi, soltanto di rango parimenti costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5702_5702.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-23-11-2004-n-3385/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.3385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.783</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-23-11-2004-n-783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-23-11-2004-n-783/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-23-11-2004-n-783/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.783</a></p>
<p>Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore Nuova Società di Telecomunicazioni s.p.a. e altro (avv. D. Genovese) c. Comune di Pomarico (avv. V. Agresti) su un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente adottata in tema di inquinamento elettromagnetico 1. Autonomia e decentramento – Disciplina di province, comuni ed enti locali – Ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-23-11-2004-n-783/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.783</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-23-11-2004-n-783/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.783</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore<br /> Nuova Società di Telecomunicazioni s.p.a. e altro (avv. D. Genovese) c. Comune di Pomarico (avv. V. Agresti)</span></p>
<hr />
<p>su un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente adottata in tema di inquinamento elettromagnetico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Disciplina di province, comuni ed enti locali – Ordinanza contingibile ed urgente – Costruzione di una stazione radioripetitrice – Ordine di sospensione – In assenza di accertamenti tecnici – Illegittimità.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Impianti di teleradiocomunicazioni – Piani di localizzazione – L. rg. Basilicata n.30 del 2000 – Hanno valenza urbanistica.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente che, ai sensi dell’art.54 comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, il Sindaco di un Comune, a seguito di un esposto presentato da un elevato numero di cittadini, ha adottato, ordinando la sospensione dei lavori di costruzione di una stazione radioripetitrice, senza aver previamente disposto puntuali accertamenti tecnici dai quali risultasse un superamento dei livelli di emissione normativamente prescritti, in quanto, allo stato delle acquisizioni della scienza in ordine agli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute pubblica, recepite in sede di definizione dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente, va escluso che un impianto con emissioni inferiori ai limiti indicati dalla normativa costituisce pericolo per la pubblica incolumità.</p>
<p>2. I piani di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni previsti dall’art.5, l. rg. Basilicata 5 aprile 2000 n.30, hanno valenza urbanistica e devono, perciò, obbedire alle regole procedimentali fissate per la formazione dei piani urbanistici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 182/01 proposto dalla</p>
<p><b>Nuova Società di Telecomunicazioni S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante ing. Arturo Bonfanti, e dalla Albacom S.p.A., in persona del legale rappresentante ing. Michele Preda, rappresentate e difese dall’avv.to Donatello Genovese con il quale sono elettivamente domiciliate in Potenza, al Corso XVIII Agosto n. 28;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Pomarico</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Vito Agresti, domiciliato ex lege in Potenza presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
a) dell’ordinanza n. 7/2001 del 10.2.2001 del Sindaco del Comune di Pomarico, successivamente notificata, recante sospensione dei lavori di costruzione della stazione radioripetitrice in località Serre-Inforcata del medesimo Comune; b) della delibera del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21.12.2000, ivi menzionata e mai notificata o comunicata, recante approvazione del piano di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, per quanto lesivo dell’interesse delle società ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomarico;<br />
Vista la memoria dell’Amministrazione resistente;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 140/01 del 9 maggio 2001;<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004, la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – Con atto notificato il 12 aprile 2001 e depositato il successivo giorno 18, le Società Nuova Società di Telecomunicazioni S.p.A. (in seguito: N.S.T.) ed Albacom S.p.A., quest’ultima nella dichiarata e provata qualità di affittuaria dell’azienda della N.S.T., espongono in fatto: a) che, con istanza del 24.2.1999, la N.S.T. chiedeva al Comune di Pomarico il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di una stazione radioripetitrice in località Serre dello stesso Comune; b) che, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla commissione edilizia comunale in data 1.4.1999 e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (in seguito: A.R.P.A.B.) -Dipartimento provinciale di Matera- in data 22.7.1999, la chiesta concessione veniva rilasciata dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Pomarico con provvedimento n. 12 del 20.12.1999; c) che, mentre i lavori erano in avanzata fase di realizzazione, il Sindaco del Comune di Pomarico, con ordinanza n. 2 del 2.2.2000, disponeva la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia e dei lavori, onde acquisire un non meglio precisato parere dell’I.S.P.E.S.L., e, con ordinanza n. 3 del 4.2.2000, ordinava alla società appaltatrice dei lavori l’adozione delle “misure di sicurezza previste dalla legge” sul relativo cantiere; d) che le due ordinanze venivano successivamente revocate con provvedimento sindacale del 3.3.2000, sia perché l’I.S.P.E.S.L., con nota dell’8.2.2000, aveva comunicato di non essere competente al rilascio di alcun parere in merito, sia in considerazione della “funzione di pubblica utilità dell’opera, in quanto trattasi di struttura da adibire al servizio di telecontrollo a distanza dei metanodotti per mezzo dei quali avviene l’approvvigionamento e la distribuzione di metano su tutto il territorio nazionale”; e) che, in data 12.7.2000, il direttore dei lavori comunicava al Comune di Pomarico l’ultimazione dei lavori edili; f) che, infine, veniva notificata alla N.S.T. l’ordinanza n. 7 del 10.2.2001 del Sindaco del Comune di Pomarico, con la quale, a seguito di un esposto presentato al Comune da vari cittadini e sul presupposto di un dichiarato “vasto allarme sociale”, è stata disposta “la sospensione, con decorrenza immediata e fino a revoca, dei lavori di costruzione della Nuova Stazione radioripetitrice N.S.T. in contrada Serre-Inforcata di questo Comune”; f) che, nell’ordinanza da ultimo citata, viene menzionata la delibera consiliare n. 59 del 21.12.2000, mai notificata alla N.S.T., con la quale il Comune ha approvato “il piano di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni”, che impone ai titolari di tali impianti già esistenti sul territorio comunale di trasferirli nei nuovi siti indicati dal piano.<br />
Le Società N.S.T. ed Albacom impugnano l’ordinanza sindacale n. 7 del 10.2.2001 e la delibera consiliare n. 59 del 21.12.2000 e ne chiedono l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e del principi di tipicità degli atti amministrativi – Eccesso di potere per perplessità ed illogicità manifesta.<br />
L’impugnata ordinanza sindacale non indicherebbe la disposizione in base alla quale è stata emanata, facendo generica menzione, nel suo preambolo, di una congerie di testi normativi, in contrasto con il principio di tipicità degli atti amministrativi sancito dall’art. 1 della L. 241/90 e con l’onere di motivazione imposto dall’art. 3 della stessa legge.<br />
In particolare, l’ordinanza non chiarirebbe se si tratti di un provvedimento contingibile ed urgente, ovvero di un ordine di sospensione dei lavori ex art. 4 L. 47/1985.<br />
B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carente istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento.<br />
Ove si rinvenga il fondamento normativo del provvedimento sindacale impugnato nell’art. 54, comma 2, del D.L.vo 267/2000, difetterebbero i presupposti, enucleati dalla giurisprudenza amministrativa, per il legittimo esercizio del potere “extra ordinem” previsto da detto articolo.<br />
Infatti: a) non sussisterebbe alcun grave pericolo per l’incolumità dei cittadini, in quanto il rilascio della concessione è stato preceduto dal parere reso dall’A.R.P.A.B. in data 22.7.1999 secondo cui i livelli di esposizione attesi dall’impianto risultano inferiori ai limiti di cui al D.M. 381/98. A ciò si aggiunga che la stazione radioripetitrice sarebbe ubicata a circa due chilometri dal centro abitato di Pomarico e che si tratterebbe di un impianto di tipo monodirezionale, che non irradia su tutto il territorio, ma in una sola direzione. L’unico edificio posto nelle vicinanze dell’impianto sarebbe un centro commerciale (sito a circa 80 mt.) per il quale la relazione tecnica di rilevazione dei campi elettromagnetici, redatta dal tecnico incaricato dalla N.S.T., ha accertato il rispetto dei limiti di cui al D.M. 381/98; b) l’ordinamento giuridico contemplerebbe strumenti giuridici alternativi di tutela dell’interesse pubblico, in quanto la L. reg. Basilicata n. 30/2000, all’art. 7, affida all’A.R.P.A.B. la vigilanza tecnica ed il controllo sugli impianti di teleradiocomunicazioni, precisando che “In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori individuati dall’art. 3 e dall’art. 4, 2° comma, del D.M. n. 381/1998 ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato dalla Regione Basilicata il termine di 30 gg. per la regolarizzazione dell’impianto. Scaduto il suddetto termine senza che si sia provveduto in merito, nei successivi 30 giorni si procede alla revoca dell’autorizzazione”; c) mancherebbe nel provvedimento un termine finale di efficacia; d) l’ordinanza impugnata non sarebbe supportata da alcun elemento istruttorio, in quanto gli unici elementi istruttori acquisiti dall’Amministrazione nel corso del procedimento (parere A.R.P.A.B. del 22.7.1999 e relazione del tecnico incaricato della N.S.T.) depongono nel senso della non pericolosità per la salute pubblica della stazione radioripetitrice; d) il provvedimento sarebbe del tutto illogico, laddove commette all’I.S.P.E.S.L. (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) di Roma l’effettuazione di rilievi dei campi elettromagnetici, quando lo stesso I.S.P.E.S.L., con nota dell’8.2.2000, ha comunicato di non essere competente al rilascio di alcun parere in merito, ed esistono, in Regione, uffici tecnici dotato di specifica competenza in materia (quelli dell’A.R.P.A.B.); e) sarebbe illogica la scelta di sospendere lavori già ultimati; f) l’ordinanza sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico, ed in particolare con i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di libertà di impresa, sacrificando l’iniziativa imprenditoriale della N.S.T., per la quale quest’ultima ha investito ingenti capitali, senza alcuna plausibile giustificazione. <br />
Inoltre, non risulta che il Sindaco abbia emanato alcun provvedimento diretto ad interdire il funzionamento delle numerose altre stazioni radioripetitrici esistenti nel territorio comunale, utilizzate per il segnale radiotelevisivo e per la telefonia cellulare: il che configurerebbe una marcata situazione di disparità di trattamento in danno delle ricorrenti.<br />
C) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 3° comma, della legge 28.2.1985 n. 47 – Incompetenza – Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, contrasto coi procedenti, disapplicazione di atto amministrativo valido ed efficace, sviamento.<br />
Ove si rinvenga, invece, il fondamento normativo del provvedimento sindacale impugnato nell’art. 4, 3° comma, della L. 47/1985, l’ordinanza sindacale sarebbe ugualmente illegittima perché a) sarebbe stata adottata da un organo incompetente (il Sindaco), laddove l’art. 107, comma 3, lett. g), del D.L.vo 267/2000 attribuisce alla competenza dei dirigenti comunali (o, nei comuni privi di dirigenti, dei responsabili degli uffici e dei servizi) “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”; b) sarebbe priva del prescritto termine finale di efficacia; c) contrasterebbe insanabilmente con la pregressa concessione edilizia n. 12 del 20.12.1999, rilasciata dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Pomarico, con la quale venivano assentiti i lavori, ora interdetti, essendo preclusa la sospensione dei lavori in presenza di un titolo abilitativo che va previamente rimosso; d) non troverebbe giustificazione in alcuna inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni degli strumenti urbanistici e di modalità di esecuzione dei lavori fissate nella concessione edilizia, né indicherebbe le prescrizioni violate; e) interverrebbe a lavori ormai ultimati.<br />
D) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 L. 7.8.1990 n. 241.<br />
Il Comune di Pomarico avrebbe omesso di comunicare alle Società ricorrenti l’avvio dei procedimenti conclusisi con l’adozione dell’ordinanza sindacale n. 7/2001 e della delibera consiliare n. 59/2000 (con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato il piano di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni ed ha imposto la delocalizzazione della stazione radioripetitrice di proprietà della N.S.T. ubicata in località Serre-Inforcata).<br />
E) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L.R. 5.4.2000 n. 30 &#8211; Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa ponderazione e comparazione, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste.<br />
La deliberazione consiliare n. 59/2000 sarebbe illegittima perché: a) il Comune di Pomarico avrebbe esercitato una anomala forma di potestà di pianificazione territoriale, in contrasto con i principi generali. Infatti, nel vigente ordinamento giuridico, gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale sono formati col concorso della volontà dell’ente comunale (che li adotta) e di quello regionale (che li approva), potendosi prescindere dall’approvazione regionale solo quando l’attività pianificatoria sia meramente attuativa di precedenti prescrizioni generali; inoltre, il provvedimento di pianificazione urbanistica, comportando effetti conformativi della proprietà privata e vincoli territoriali, è concepito in modo da assicurare adeguati spazi di partecipazione ai privati, agli enti ed alla formazioni sociali, in funzione di apporti collaborativi, rispettando in genere la sequenza: “adozione – pubblicazione – osservazioni &#8211; approvazione”. Nel caso di specie, il piano di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni è stato adottato senza il concorso della Regione e senza assicurare la benché minima partecipazione della collettività locale e, soprattutto, dei soggetti ai quali si rivolgono le sue prescrizioni (che si vedono imporre scelte localizzative senza aver avuto alcuna possibilità di interloquire con l’Amministrazione comunale).<br />
Né la disposizione regionale –art. 5 L.R. n. n. 30/2000- in base al quale è stata adottata l’impugnata delibera conciliare n. 59/2000 potrebbe interpretarsi nel senso di consentire agli enti locali di derogare ai principi richiamati, poiché altrimenti essa sarebbe incostituzionale, e, per principio generale, l’interprete è tenuto a preferire, tra le varie opzioni ermeneutiche, quella che renda la norma non in contrasto con la Costituzione; b) il Comune di Pomarico ha imposto la delocalizzazione della stazione radioripetitrice in località Serre-Inforcata di proprietà della N.S.T., nonostante che questa sarebbe un “impianto utilizzato per la pubblica sicurezza”; c) l’Amministrazione comunale non avrebbe verificato se il trasferimento dell’impianto sia tecnicamente attuabile, così come prescritto dall’art. 5, comma 4, L.R. n. 30/2000; d) l’imposta delocalizzazione sarebbe del tutto inutile ed irragionevole, atteso che la stazione radioripetitrice della N.S.T. ricade al di fuori di “zone altamente urbanizzate”, trovandosi a circa due chilometri dal centro abitato di Pomarico: e) infine, sarebbe assolutamente incongruo, irragionevole e sproporzionato il termine (di sei mesi decorrente dalla notifica della delibera di localizzazione) fissato per il trasferimento della stazione radioripetitrice.<br />
F) Illegittimità costituzionale ed incompatibilità col diritto comunitario dell’art. 5 della L.R. 5.4.2000 n. 30 – Illegittimità derivata dei provvedimenti applicativi impugnati.<br />
 Ove interpretata come l’ha intesa il Consiglio comunale di Pomarico con la deliberazione consiliare impugnata, la disposizione dell’art. 5 della L.R. n. 30/2000 sarebbe manifestamente incostituzionale per contrasto con gli artt. 3, 25, 41, 42, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.<br />
Inoltre, il trattamento riservato alle imprese di teleradiocomunicazioni dalla citata norma regionale sarebbe in contrasto con il diritto comunitario e, segnatamente, con la direttiva 90/388/CEE del 28 giugno 1990 della Commissione relativa alla “concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni”.</p>
<p>2. Resiste alla presente impugnativa, con atto di costituzione in giudizio depositato il 4 maggio 2001, il Comune di Pomarico che, con memoria depositata il successivo 8 maggio, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità dell’impugnativa della delibera consiliare n. 59 del 21.12.2000; nel merito, ha difeso la legittimità degli atti impugnati, concludendo per il rigetto del ricorso.</p>
<p>3. Con ordinanza collegiale n. 140/01 del 9 maggio 2001, in parziale accoglimento della domanda cautelare, è stata sospesa l’esecuzione dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori.</p>
<p>4. Con atto di proposizione di motivi aggiunti, notificato il 3 luglio 2001 e depositato il successivo giorno 9, vengono dedotte le seguenti ulteriori censure:<br />
G) Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 – Ulteriore eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.<br />
L’assenza di ogni situazione di pericolo per la privata e pubblica incolumità, tale da giustificare l’emanazione dell’ordinanza sindacale impugnata, sarebbe confermata dalla relazione illustrativa al piano di delocalizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni depositata dal Comune di Pomarico.<br />
h) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R. 5.4.2000 n. 30 – Violazione degli artt. da 138 a 162 del D.L.vo 29.10.1999 n. 490 &#8211; Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa ponderazione e comparazione, illogicità, irragionevolezza ed ingiusta manifeste.<br />
Il Comune di Pomarico, con l’adozione della delibera consiliare di localizzazione, si sarebbe arrogato attribuzioni di pianificazione paesistico-ambientale, che la legge riserva alle regioni ed allo Stato, seguendo, per giunta, una procedura del tutto anomala.<br />
I) Abrogazione dell’art. 5 della L.R. 5.4.2000 n. 30 per sopravvenienza della L. 22.2.2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)- Invalidità sopravvenuta degli atti impugnati.<br />
Si sostiene, infine, che gli atti impugnati sarebbero ormai da considerarsi privi di fondamento normativo a seguito del sopravvenire della L. n. 36/2001 che avrebbe senz’altro abrogato, per incompatibilità, le previsioni dell’art. 5 L.R. n. 30/2000.<br />
In particolare, l’art. 8 della L. n. 36/2001 avrebbe affidato alle regioni l’esercizio delle “…funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione…”.<br />
Ne conseguirebbe l’invalidità sopravvenuta degli atti impugnati.</p>
<p>5. Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso in epigrafe è diretto contro: a) l’ordinanza del Sindaco del Comune di Pomarico n. 7 del 10.2.2001, prot. n. 1230, con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori di costruzione della “Nuova Stazione radioripetitrice N.S.T.” in contrada Serre-Inforcata; b) la deliberazione del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21 dicembre 2000, con la quale, in applicazione dell’art. 5 L. reg. Basilicata 5 aprile 2000, n. 30, è stato approvato il piano di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni.</p>
<p>2. Quanto all’impugnativa dell’ordinanza sindacale n. 7/2001, ritiene il collegio che sia fondata ed assorbente la censura con la quale, sul presupposto della natura di provvedimento contingibile ed urgente dell’ordinanza impugnata, si denuncia il difetto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere extra ordinem da parte del Sindaco di Pomarico.<br />
Al riguardo, va innanzitutto osservato che, come anche sostenuto dalla difesa del Comune, l’ordinanza impugnata è stata adottata nell’esercizio del potere attributo al Sindaco dall’art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), a norma del quale “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica”.<br />
Infatti, l’autorità decidente, sulla scorta di un esposto presentato da un elevato numero di cittadini di Pomarico, con il quale si chiedeva un intervento immediato per inibire la prosecuzione dei lavori di costruzione della stazione radioripetitrice della N.S.T., ha ritenuto, &#8220;…a fronte di un vasto allarme sociale, come si evince dagli esposti suddetti, causato da emissioni i cui possibili effetti nocivi per la salute umana non sono ancora scientificamente definiti con dati certi, ma destano preoccupazioni, di procedere alla sospensione dei lavori per la costruzione della Nuova Stazione Radioripetitrice N.S.T. alla Contrada “Serre-Inforcata” di questo Comune, nelle more di conoscere i nuovi rilievi dei campi elettromagnetici, che saranno effettuati dall’ISPESL (Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) di Roma; Attesa l’urgenza di provvedere…&#8221;, di sospendere &#8220;…con decorrenza immediata e fino a revoca&#8221; i &#8220;..lavori di costruzione della “Nuova Stazione Radioripetitrice N.S.T.” in contrada Serre-Inforcata di questo Comune&#8221;.<br />
Appare, pertanto, di chiara evidenza che il Sindaco ha disposto l’immediata sospensione dei lavori di costruzione dell’impianto de quo ritenendo la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica derivante dalla esposizione dei cittadini di Pomarico ai campi elettromagnetici destinati ad essere prodotti –una volta posta in esercizio- dalla stazione radioripetitrice della N.S.T.<br />
Ciò premesso, nel caso di specie difetta proprio l’esistenza di una situazione di pericolo concreto, attuale ed imminente per la salute pubblica, indefettibilmente richiesta per il legittimo esercizio del potere di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr., per tutte, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2003, n. 7266).<br />
Ed invero, l’A.R.P.A.B. di Basilicata, Dipartimento provinciale di Matera, con nota prot. 185/SF del 22 luglio 1999, acquisita al protocollo del Comune di Pomarico al n. 4900 del 24 luglio 1999 (v. doc. n. 7 della produzione delle Società ricorrenti), ha, sulla scorta della documentazione tecnica prodotta dal gestore dell’impianto, valutato che: &#8220;…nelle zone accessibili alla popolazione i limiti di esposizione attesi risultano inferiori ai limiti di cui all’art. 3 del DM 381/98; &#8211; in corrispondenza degli edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore i livelli di esposizione attesi risultano inferiori ai limiti di legge di cui all’art. 4, comma 2 dello stesso decreto; &#8211; poiché in alcuni punti della zone di interesse i livelli di campo elettromagnetici attesi (dato il fondo elettromagnetico preesistente) risultano prossimi alla metà dei valori limite corrispondenti, si ritiene necessario che il Gestore, non appena installato e messo in esercizio l’impianto di cui trattasi, verifichi con opportuni rilievi strumentali, in conformità ai criteri, ai metodi, alle definizioni e ai limiti previsti dal D.M. 10/09/98, n. 381, i livelli dei campi E.M. nelle zone e nei punti di interesse (ai fini dell’esposizione della popolazione) e comunichi i relativi dati a questo Settore, che in ogni caso si riserva di effettuare, non appena possibile, le proprie verifiche strumentali…&#8221;:<br />
Il parere favorevole dell’A.R.P.A.B. è stato espressamente richiamato nelle premesse della concessione edilizia n. 112 del 20.12.1999 rilasciata alla N.S.T. per la costruzione dell’impianto in questione.<br />
Ora, non risulta che il Comune abbia effettuato, prima di adottare l’ordinanza sindacale impugnata, alcun accertamento tecnico diretto a verificare la eventuale pericolosità per la salute pubblica dell’impianto in costruzione.<br />
L’unico dato certo, ed inequivoco, è costituito dalla richiamata valutazione tecnica preventiva effettuata dall’A.R.P.A.B., che ha invece posto in evidenza come i livelli di emissione attesi dai campi elettromagnetici destinati ad essere prodotti dall’impianto de quo fossero inferiori ai limiti di cui al D.M. 381/98.<br />
Il che esclude, allo stato delle acquisizioni della scienza in ordine agli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute pubblica, evidentemente recepite in sede di definizione dei limiti di esposizione fissati dal menzionato D.M. 381/98, che l’impianto in questione costituisca pericolo per la pubblica incolumità.<br />
Ne segue che il Sindaco di Pomarico non avrebbe potuto legittimamente sospendere la costruzione della stazione radioripetitrice in località Serre-Inforcata, se non dopo aver disposto puntuali accertamenti tecnici dai quali risultasse un superamento dei livelli di emissione normativamente prescritti.<br />
Il che non è avvenuto, avendo invece l’autorità decidente sospeso i lavori di costruzione dell’impianto sulla base delle preoccupazioni manifestate da un nutrito gruppo di cittadini, le quali non hanno tuttavia ricevuto il conforto di alcun accertamento tecnico, da parte dei competenti organi, che evidenziasse la pericolosità per la salute pubblica della stazione radioripetitrice.<br />
In conclusione, non essendo stata accertata l’esistenza di alcuna situazione di pericolo concreto, attuale ed imminente per la salute pubblica derivante dalla costruzione della stazione radioripetitrice della N.S.T., l’impugnata ordinanza sindacale è da giudicarsi illegittima e va conseguentemente annullata, con assorbimento delle rimanenti censure dedotte.</p>
<p>3. Vanno, a questo punto, esaminate le censure che investono la deliberazione del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21.12.2000, recante approvazione del “Piano comunale di localizzazione e concentrazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, ai sensi dell’art. 5 L.R. 5.4.2000, N°30”.</p>
<p>4. Devono, in via preliminare, essere disattese le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità dell&#8217;impugnativa della citata deliberazione consiliare, sollevate dal resistente Comune di Pomarico con memoria depositata l’8 maggio 2001.</p>
<p>4.1. Quanto alla eccezione di tardività, formulata sul rilievo che il termine di sessanta giorni per l’impugnativa della deliberazione consiliare n. 59/2000 decorrerebbe dalla data di pubblicazione delle medesima mediante affissione all’albo pretorio comunale, vale qui richiamare, per contestarne la fondatezza, la giurisprudenza di questo Tribunale (sent. n. 527 del 7 luglio 2002) secondo cui i soggetti gestori di impianti di teleradiocomunicazioni già installati (o in corso di installazione) vanno considerati come soggetti direttamente contemplati nel piano di localizzazione dei siti ove ubicare gli impianti medesimi, essendo destinatari, per espressa previsione di legge (art. 5 L.R. n. 30/2000), del programma di trasferimento di detti impianti nella nuova zona di localizzazione.<br />
Peraltro, nella stessa deliberazione consiliare in esame, al punto 2 del dispositivo, è stato stabilito che essa dovesse essere notificata ai titolari di impianti già esistenti, e che solo dalla data di notificazione decorresse il termine di sei mesi fissato per procedere al trasferimento degli impianti nei nuovi siti.<br />
Ne consegue che nella fattispecie il termine d’impugnazione decorre non dalla pubblicazione ma dalla notificazione o dalla comunicazione dell’atto o comunque da quando i soggetti direttamente interessati ne hanno avuto sicura e piena conoscenza.</p>
<p>4.2. Con un’ulteriore eccezione, si sostiene l’inammissibilità del ricorso in parte qua nell’assunto che non sarebbe stata impugnata la nota prot. n. 1167 dell’8.2.2001, ricevuta in data 12.2.2001, con la quale è stata trasmessa alla N.S.T. la deliberazione consiliare n. 59/2000, di cui la predetta nota costituirebbe l’unico atto applicativo.<br />
L’eccezione è priva di fondamento, in quanto la suddetta nota ha un mero valore di comunicazione della suddetta deliberazione consiliare, ed è pertanto priva di ogni efficacia lesiva.<br />
Vero è che la lesione della sfera giuridica delle Società ricorrenti deriva, in via esclusiva, dalla predetta deliberazione consiliare, con la quale sono stati individuati i siti ove localizzare gli impianti di teleradiocomunicazioni ed è stato contestualmente disposto il trasferimento nelle nuove zone degli impianti esistenti.</p>
<p>5. Nel merito, è fondata ed assorbente la censura con la quale le Società ricorrenti denunciano che, nell’approvazione del piano di localizzazione, il Comune di Pomarico non ha fatto applicazione delle norme che disciplinano il procedimento di formazione dei piani urbanistici.<br />
Vale, in proposito, ancora una volta richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale (sent. n. 527/02 cit.) secondo cui i piani di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni previsti dall’art. 5 della L.R. n. 30/2000 hanno valenza urbanistica e devono, perciò, obbedire alle regole procedimentali fissate per la formazione dei piani urbanistici.<br />
Si tratta, infatti, come già avvertito dal Tribunale, di atti di pianificazione territoriale, con i quali i comuni disciplinano l’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni (cfr., in senso conforme, anche Cons. Stato, Sez VI, ord. 6 febbraio 2001, n. 865; sent. nn. 3 giugno 2002 n. 3098 e 10 febbraio 2003, n. 673), orientando la scelta dei siti tenendo anche conto di “…criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica ed architettonica” (art. 5, comma 1, L.R. n. 30/2000).<br />
Ne segue che il Comune di Pomarico avrebbe dovuto osservare le regole procedimentali dettate per la formazione degli atti di pianificazione territoriale, che, come è noto, prevedono la sequenza: adozione – pubblicazione –osservazioni –approvazione.<br />
Nella specie, è incontroverso che ciò non è avvenuto, in quanto il Comune di Pomarico si è limitato ad approvare, con l’impugnata deliberazione consiliare n. 59 del 21.12.2000, il piano di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni.<br />
La rilevata ed incontestata inosservanza dell’iter previsto per la formazione dei piani urbanistici vizia, in radice, la deliberazione consiliare n. 59/2000 che va, pertanto, anch’essa annullata, con assorbimento delle rimanenti censure.</p>
<p>6. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto siccome fondato, con conseguente annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Pomarico n. 7 del 10.2.2001 e della deliberazione del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21.12.2000.<br />
Spese ed onorari del giudizio possono tuttavia essere interamente compensati tra le parti, ricorrendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA:<br />
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco di Pomarico n. 7 del 10.2.2001 e la deliberazione del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21.12.2000.<br />
Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì  8 luglio 2004, dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Antonio Camozzi,			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Buscicchio,		Componente &#8211; Estensore <br />	<br />
Giulia        Ferrari,			Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-23-11-2004-n-783/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.783</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.8188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8188/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.8188</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Buonauro – Estensore Saracino (avv. E. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia, Comune di Parabita sulla ratio dell&#8217;art. 14-quater, l. n. 241 del 1990 1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Art.14-quater, l. n.241 del 1990 – Ratio. 2. Pubblica amministrazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8188/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.8188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Buonauro – Estensore<br /> Saracino (avv. E. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia, Comune di Parabita</span></p>
<hr />
<p>sulla ratio dell&#8217;art. 14-quater, l. n. 241 del 1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Art.14-quater, l. n.241 del 1990 – Ratio.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Art.14-quater, l. n.241 del 1990 – Intervento che permette un ventaglio di soluzioni alternative – Dissenso della p.a. – Mere indicazioni di massima – Possibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di conferenza di servizi, la ratio dell’art.14-quater, l. 7 agosto 1990 n.241, non è quella di imporre alla p.a. di indicare sempre e comunque soluzioni alla vicenda sottopostale, ma quella di intervenire nella stessa con una graduazione di suggerimenti, la cui pregnanza è correlata alla ampiezza delle opportunità offerte all’operatore privato.</p>
<p>2. Nel corso della conferenza di servizi di cui all’art.14-quater, l. 7 agosto 1990 n.241, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie che giustificano il dissenso della p.a. possono consistere anche in mere indicazioni di massima o in soluzioni espresse in negativo, nel caso in cui il tipo di intervento da realizzare permetta un ventaglio così ampio di soluzioni alternative da trasformare l’intervento dell’ente pubblico in una attività atipica conformativa della proprietà e della libertà e capacità d’impresa del privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia<br />
Lecce &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1042 del 2004 proposto da<br />
<b>Saracino Antonio Fernando</b>, in qualità di procuratore generale della sig.ra Clelia Soldini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce alla via San Francesco D’Assisi 33, da quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo.                                                                                 </p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, in persona del presidente p.t.</p>
<p><b>Comune di Parabita</b>, in persona del Sindaco p.t.</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento del 24.2.2004 prot. n. 2021/06, con il quale il Dirigente p.t. dell’Assessorato all’Urbanistica ed E.R.P. della Regione Puglia ed il Responsabile dell’ufficio hanno espresso parer sfavorevole all’approvazione del progetto presentato dalla Ditta Clelia Soldini per la realizzazione ex art. 5 del d.P.R. 20.10.1998, n. 447 di una struttura ecoturistica nel territorio del Comune di Parabita – contrada “Fierro” o “Barbuglia”<br />
 nonché di ogni atto altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare;<br />
della nota del 3655 del 13.3.2004, con la quale il Responsabile p.t. dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parabita ha comunicato la conclusione negativa del procedimento de quo;<br />
della delibera della G.R. Puglia n. 2226 del 23.12.2003 nella parte in cui prevede che “nella valutazione dei progetti … è sempre esclusa la possibilità idi recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive”;</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Letti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 10.11.2004, il dott. Carlo Buonauro;<br />
Udito l’Avvocato Sticchi Damiani per il ricorrente;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al n. 1042/2004 il sig. Saracino Antonio Fernando, in qualità di procuratore generale della sig.ra Clelia Soldini, premesso che quest’ultima era proprietaria di una zona del territorio di Parabita tipizzata verde agricolo dal P.d.F vigente “E1 – agricola normale” dal PRG adottato in dato 17.4.99 ed in relazione alla quale aveva presentato un progetto per la realizzazione ex art. 5 del d.P.R. 20.10.1998, n. 447 di una struttura ecoturistica, impugnava i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:<br />
1)	Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 14 quater della L. 7.8.90, n. 241 aggiunto al testo originario della legge medesima dall’art. 17 L. 127/1997 e poi sostituito dall’art. 12 L. n. 340/2000. Difetto di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Illegittimità derivata.<br />	<br />
I provvedimenti impugnati hanno espresso parere sfavorevole all’approvazione del progetto presentato da parte ricorrente formulando una serie di rilievi che, in quanto meramente negativi, non forniscono alla stessa gli elementi per una rielaborazione progettuale strumentale al riesame dell’intervento in questione, in violazione della normativa in epigrafe richiamata.<br />
2)	Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 5, comma 1, d.P.R. 20.10.1998, n. 447. Violazione, falsa ed erronea applicazione ed applicazione dell’art. unico della l. 3.11.1952 n. 1902 (oggi art. 12 d.P.R. 6.6.2001, n. 380). Vizio di motivazione. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
Il provvedimento si fonda su presupposti giuridici e di fatto del tutto inesistenti ed erronei in relazione alla fattispecie in esame, come appalesato da motivazioni del tutto incongrue.<br />
Non si costituivano la Regione Puglia ed il Comune di Parabita, sebbene ritualmente citati. <br />
All’udienza del 10.11.2004, il ricorso è stato discusso  e ritenuto per la decisione.         </p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.<br />
Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta la illegittimità, e chiede l’annullamento,  dei  provvedimenti con cui il Dirigente p.t. dell’Assessorato all’Urbanistica ed E.R.P. della Regione Puglia ed il Responsabile p.t. dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Parabita hanno rispettivamente  espresso parere sfavorevole all’approvazione del progetto presentato del progetto presentato dalla Ditta Clelia Soldini ex art. 5 del d.P.R. 20.10.1998, n. 447 e comunicato la conclusione negativa del procedimento de quo..<br />
 Le doglianze evidenziate nel primo motivo di ricorso si concentrano intorno a due complementari profili di illegittimità formale-procedimentale dell’impugnato provvedimento negativo: da un lato, la mancata esternazione di suggerimenti idonei a condurre ad una modifica progettuale meritevole di assenso; dall’altro, il carattere necessario ed indefettibili di tale contenuto propositivo del dissenso, laddove questo provenga dall’Amministrazione Regionale, la cui volontà, in deroga alle norme di cui alla L. n. 241/1990, è suscettibile di condurre ad una determinazione conclusiva della conferenza di segno negativo pur in presenza dell’accordo di tutti gli altri interlocutori, in forza della sentenza n. 206/01 della Corte costituzionale.<br />
 Tali censure, a giudizio del Collegio, non sono degne di accoglimento.<br />
Ed, invero, in primo luogo, s’osserva che l’impugnato provvedimento corrisponde alle prescrizioni di cui all’art. 14 quater della legge 241/1990.  La detta norma non appare infatti al Tribunale suscettibile di una applicazione meccanica quale quella proposta dal ricorrente, ma anzi impone e permette all’organo pubblico di adeguare il proprio intervento in funzione della tipologia e della natura dell’opera in fieri. Le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso non possono infatti intendersi come mera sostituzione della pubblica amministrazione al privato nella predisposizione dell’opera, militando in tal senso una pluralità di considerazioni (rispetto dell’autonomia del privato senza ingerenze non necessarie della pubblica amministrazione; rispetto per le funzioni della pubblica amministrazione che è attributaria della tutela di interessi pubblici e non privati; inammissibilità di un ampliamento dei poteri conformativi della proprietà e dell’iniziativa privata spettanti alla pubblica amministrazione in un senso di tale ampiezza da eludere il principio di legalità, trasformando un modulo di comparazione degli interessi in un momento schiettamente autoritativo), già compiutamente espresse da questo Tribunale con riguardino ad un’analoga problematica (Tar Puglia – Lecce sentenza 5022/2003). <br />
La ratio della norma in esame non è allora quella di imporre alla pubblica amministrazione di indicare sempre e comunque soluzioni alla vicenda sottopostale, ma quella di intervenire nella stessa con una graduazione di suggerimenti, la cui pregnanza è correlata alla ampiezza delle opportunità offerte all’operatore privato. Dove questi possa agire secondo un limitato numero di opzioni, la pubblica amministrazione ha il dover di indicare quale scelta le appaia maggiormente confacente tra le limitate opportunità disponibili. Qualora invece il privato possa articolare il proprio intervento secondo modalità disparate, articolate secondo canoni differenziati, quali quelli delle dimensioni del progetto, della sua allocazione e funzioni, ed altri ancora (tanti più, quanto molteplici, come nel caso di specie, sono i profili allo stato ostativi), non pare possibile attribuire alla pubblica amministrazione un così stringente onere di indicare positivamente le soluzioni da adottare. Seguendo l’ordine di ragionamento sostenuto dal ricorrente, il privato si troverebbe incastrato in una situazione paradossale. Di fronte ad un diniego, argomentato e sostenibile e quindi legittimo, della pubblica amministrazione, la quale indicasse, tra le tante soluzioni possibili, quella meno conveniente per l’imprenditore, il privato potrebbe scegliere tra due soluzioni: adeguarsi alla scelta antieconomica imposta dall’ente pubblico o dimettere il progetto, così vanificando la funzione di semplificazione procedimentale e di composizione degli interessi tipica dell’istituto della conferenza di servizi. Certamente più sostenibile è invece l’ipotesi per cui, nel corso della conferenza di servizi di cui all’art. 14 quater della legge 241 del 1990, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie e che giustificano il dissenso della pubblica amministrazione possono consistere anche in mere indicazioni di massima o in soluzioni espresse in negativo, nel caso in cui il tipo di intervento da realizzare permetta un ventaglio così ampio di soluzioni alternative da trasformare l’intervento dell’ente pubblico in una attività atipica conformativa della proprietà e della libertà e capacità d’impresa del privato.<br />
Nel caso di specie, la soluzione adottata dall’ente regionale appare del tutto in linea con le argomentazioni appena tratteggiate, ponendosi come una scelta rispettosa della legge, ma contemporaneamente non invasiva dell’autonomia privata. Ed, invero, la complessità e la numerosità degli elementi concretamene ostativi all’assentibilità del progetto in esame, la puntualità dei rilievi critici in ragione dei molteplici profili di criticità connessi all’intervento prospettato ed, infine, la insuperabilità allo stato delle indicate ragioni di dissenso rispondono pienamente alla ratio legis dianzi illustrata, ponendosi come momento dialettico del confronto privato-amministrazione.<br />
In ordine, poi, alle doglianze di natura sostanziale, si rileva che l’attività dell’amministrazione, nel caso di specie, non evidenzia le illegittimità di cui al ricorso.<br />
 Quanto al profilo motivazionale, correttamente l’amministrazione resistente individua, in un articolato e composito quadro di ragioni ostative, quale motivo fondante del proprio parere negativo la circostanza secondo cui &#8211; premesso che, quanto all’aspetto paesaggistico, i terreni interessati ricadono in un A.T.E. classificato “C” e sono posti su un alto morfologico – l’intervento incide significativamente sull’assetto paesaggistico dei luoghi soprattutto sotto l’aspetto visivo in ragione delle caratteristiche del sito, del quale comportano un’irreversibile trasformazione incompatibile con i valori dallo stesso espressi in ragione del loro carattere prettamente agricolo.<br />
Tale valutazione, sufficientemente e congruamente argomentata con riferimento alle concrete caratteristiche dell’intervento e, soprattutto, alla puntuale considerazione paesaggistica del sito interessato, comporta quindi che non risulta assentibile il progetto in questione in quanto fortemente incidente sui valori da esso espresso attesa la sensibile alterazione del significativo complessivo che esprime in considerazione sia della sua morfologia che della vocazione agricola. Nè, contrariamente alla prospettazione del ricorrente,  assumono rilievo in senso contrario il ricorso ad una tipologia edilizia tradizionale e la localizzazione dei manufatti secondo l’orografia del luogo, sì da operare secondo modalità di intervento rispettose delle caratteristiche connotanti l’intorno ambientale e paesaggistico dei luoghi. Per un verso  è evidente che, per i fabbricati esistenti, il mero rivestimento con modalità tali da conservarne i caratteri tipici (conci di tufo,pietrame calcareo a secco, ecc.) si appalesa insufficiente in presenza di interventi strutturali (demolizione del solaio esistente e sopraelevazione delle murature esistenti dagli attuali m. 2,00 alla più ampia altezza di cui al progetto) tali da alterarne profondamente la consistenza e, di risulta, l’impatto visivo nel rapporto con il territorio circostanza; per altro verso, con riguardo ai nuovi manufatti, appare analogamente privo di decisività il ricorso a tratti architettonici che richiamano le tipiche costruzioni salentine, ove di consideri che lo stesso numero di tali manufatti e la loro frequenza sul territorio, in luogo della tradizionale prospettiva d’insieme in cui si collocano gli insediamenti a connotazione agricola, non può in alcun modo eliderne il carattere di significativa incidenza ed irreversibile trasformazione del sito né orientare diversamente la valutazione sulla compatibilità paesaggistico-ambientale del progetto de quo. <br />
La centralità di tale argomentazione assume poi nel sillogismo decisionale dell’amministrazione resistente una maggiore valenza ostativa all’assentibilità del progetto in questione, ove si considerino, per un verso, i permanenti profili di incertezza legati all’effettiva e reale incidenza dello stesso sul territorio; e, per altro verso,  l’assoluta estraneità del progetto medesimo rispetto al quadro urbanistico di riferimento dinamicamente considerato, la quale, accentuandone il carattere di discontinuità, contraddizione, incoerenza e totale estemporaneità rispetto alle scelte qualitative (di localizzazione) e  quantitative (di predisposizioni di aree destinate ad insediamenti turistico-recettivi) operate in sede di pianificazione generale, evidenzia ulteriormente l’impossibilità di far ricorso al pur derogatorio strumento di cui all’art. 5 del d.P.R. 447/1998. Di tal che, indipendentemente dalla sufficienza e puntualità delle stesse, ove individualmente considerate, siffatte ragioni ostativi, a giudizio del Collegio, appaiono rafforzare e colorare di maggiore pregnanza i già evidenziati profili di contrasto tra il progetto in esame ed i preminenti valori di tutela del paesaggio e del territorio.<br />
In definitiva, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto per le ragioni esposte.<br />
 Quanto alle spese di giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, definitivamente  decidendo sul ricorso emarginato <br />
&#8211; respinge il ricorso.<br />
&#8211; spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 10.11.04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-11-2004-n-8188/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.8188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.6071</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-11-2004-n-6071/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-11-2004-n-6071/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-11-2004-n-6071/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.6071</a></p>
<p>Pres. NICOLOSI, Est. CACCIARI Mazzetti Roberto, Lombardo Salvatore e altri (Avv.ti S. Granata, G. Bardelli, A. Papi Rossi) c/ Comune di Milano (Avv.ti M.R. Surano, A. Fraschini, A. Limongelli) va accolta l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per l&#8217;impugnazione della nota avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-11-2004-n-6071/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.6071</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-11-2004-n-6071/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.6071</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. NICOLOSI, Est. CACCIARI<br /> Mazzetti Roberto, Lombardo Salvatore e altri (Avv.ti S. Granata, G. Bardelli, A. Papi Rossi) c/ Comune di Milano (Avv.ti M.R. Surano, A. Fraschini, A. Limongelli)</span></p>
<hr />
<p>va accolta l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per l&#8217;impugnazione della nota avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo &#8211; Provvedimento di trasferimento di un mercato &#8211; Sua valenza come comunicazione di avvio del procedimento &#8211; E&#8217; esclusa &#8211; Motivi</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Ricorso volto all’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento – Inammissibilità – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile un provvedimento che da un lato ordina il trasferimento del mercato e, contemporaneamente pretende di essere atto di avvio del relativo procedimento. In tal modo, infatti, poiché l’esito di questo sarebbe già definito nel suo atto di inizio, viene impedito ai ricorrenti di rappresentare le proprie ragioni all’Amministrazione procedente.<br />
Tale carenza non può essere sanata dalla partecipazione “a posteriori” degli operatori interessati, ovvero a decisione definitiva già assunta sia pure non ancora attuata in via di fatto.<br />
2. Va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’impugnazione della nota avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento: tale provvedimento, infatti, non ha carattere lesivo, poiché non costituisce determinazione definitiva dell’Amministrazione, né dal suo contenuto è dato dedurre un effetto di immediata incisione sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti. Solo le decisioni definitive potranno essere causa di lesione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/12/1840/d">commento</a> dell&#8217;Avv. Carmen Manuela Petraglia</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’impugnazione della nota avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/5813_5813.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-11-2004-n-6071/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.6071</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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