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	<title>23/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2006 n.10900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-23-10-2006-n-10900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-23-10-2006-n-10900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2006 n.10900</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Est. Politi Cristianini s.p.a. (Avv.ti A. Romei e P. Leozappa) c/ Ministero della Difesa (Avv. dello Stato) sulla legittimità della revoca di una procedura di gara, ove corredata di congrua motivazione, e sulla sussistenza dell&#8217;obbligo di comunicazione del relativo procedimento in autotutela 1.Contratti della p.a. – Gara d’appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-23-10-2006-n-10900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2006 n.10900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-23-10-2006-n-10900/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2006 n.10900</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo, Est. Politi<br /> Cristianini s.p.a. (Avv.ti A. Romei e P. Leozappa)  c/ Ministero della Difesa (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità della revoca di una procedura di gara, ove corredata di congrua motivazione, e sulla sussistenza dell&#8217;obbligo di comunicazione del relativo procedimento in autotutela</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della p.a. – Gara d’appalto – Revoca in autotutela della procedura &#8211; Possibilità &#8211; Sussiste –  Necessità di congrua motivazione  –  Contenuto – Conseguenze.</p>
<p>2.Contratti della p.a. &#8211;  Gara d’appalto –  Provvedimenti in autotutela – Obbligo di comunicazione di avvio del relativo procedimento – Art. 7 l. 241/90 &#8211; Sussiste – Limiti – Ragioni – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In una gara d’appalto, la stazione appaltante può disporre, nell’esercizio del potere di autotutela, la revoca della procedura di gara, ma è tenuta a darne adeguata motivazione mediante esplicitazione dell’interesse pubblico, concreto e attuale, che giustifica il ritiro stesso. A tal fine, l’amministrazione deve porre a raffronto l’interesse pubblico che sarebbe stato perseguito attraverso la conclusione dell’originaria procedura e quello che si pone come realizzabile con la nuova procedura (1). Nella specie, pertanto, è illegittima la revoca della procedura di gara relativa ad un appalto di fornitura, disposta dalla stazione appaltante a seguito di valutazioni di merito in ordine all’opportunità di ricorrere a procedure diverse da quella a trattativa privata, indicata nel bando, e giustificata con il mero riferimento ad “osservazioni pervenute da altre imprese, riguardanti gli interventi che avrebbero potuto essere effettuati anche da ditte diverse dal costruttore”, giacchè tale richiamo, in assenza di ulteriori precisazioni, non vale ad assolvere il predetto obbligo motivazionale.  																																																																																												</p>
<p>2.	Nell’ipotesi di rimozione in autotutela di una procedura di gara, l’avviso di avvio del relativo procedimento assume carattere di obbligatorietà ove l’esercizio di tale potere implichi valutazioni discrezionali, mentre deve ritenersi superfluo a fronte di un provvedimento basato su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco, per i quali difatti le esigenze di garanzia e trasparenza, sottese a tale adempimento, recedono a favore dei criteri di economicità e speditezza dell’azione amministrativa (2). Ne deriva, nella specie, l’illegittimità della revoca della procedura di gara per omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, posto che l’adozione del suddetto provvedimento ha richiesto  l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cfr. Tar Lazio &#8211; Sez. IIter, Sentenza 18 luglio 2002 n. 6354.<br />
(2) Cons. di Stato &#8211; Sez. VI, Sentenza 26 aprile 2005 n. 1885.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I-bis</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>Sentenza</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 7944 del 2006, proposto da</p>
<p><b>Cristanini S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Romei e Patrizio Leozappa, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via Bocca di Leone n. 78</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	della nota prot. n. 810/6.16.3.5 del 28 giugno 2006, emessa dal Direttore del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC – Ufficio Pianificazione e Controllo presso il Ministero della Difesa, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’annullamento d’ufficio del bando di gara pubblicato in data 12 maggio 2006, relativo alla procedura negoziata per la fornitura del “supporto logistico apparati SANIJET C921, retrofit, messa in efficienza e parti di ricambio”;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi incluso l’atto di eventuale indizione di ogni altra procedura di gara che l’Amministrazione dovesse esperire in sostituzione di quella sopra indicata;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 10 ottobre 2006 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>Fatto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Espone preliminarmente parte ricorrente che, con avviso pubblicato in data 12 maggio su un quotidiano di rilievo nazionale, l’Amministrazione della Difesa ha reso noto il bando relativo alla fornitura di “supporto logistico apparati SANIJET C921, retrofit, messa in efficienza e parti di ricambio”.<br />
Da tale bando è dato evincere che l’Amministrazione si era risolta a seguire una procedura negoziata con Cristanini S.p.A. in quanto quest’ultima – costruttrice degli apparati SANIJET, era l’unica impresa in grado di fornire un “supporto logistico” e di provvedere alla “messa in efficienza” ed alla fornitura della parti di ricambio.<br />
Impugna ora parte ricorrente al nota del successivo 28 giugno, con la quale la procedente Amministrazione ha comunicato l’annullamento d’ufficio della gara come sopra indetta, motivata con riferimento alle osservazioni presentate da altre imprese, specificamente riguardanti gli interventi che avrebbero potuto essere effettuati anche da ditte diverse dal costruttore.<br />
Questi i motivi di censura articolati con il presente mezzo di tutela:<br />
<u>Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21-novies della legge 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, lett. c), del D.Lgs. 358 del 1992. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento di potere, errore nei presupposti, assoluta irragionevolezza e difetto di motivazione.<br />
</u>L’esercizio del potere di autotutela, sostanziatosi nell’adozione dell’avversato provvedimento di annullamento dell’indetta procedura negoziata, non sarebbe adeguatamente giustificato con riferimento all’interesse pubblico che ne deve costituire indefettibile presupposto (non risultando sufficiente, al riguardo, un mero intento di “ripristino della legalità”); né, altrimenti, la motivazione dell’atto si rivela congruamente diffusa in ordine alle ragioni al riguardo tenute presenti dall’Amministrazione.<br />
Non viene, in particolar modo, evidenziata la presenza di alcun vizio di legittimità inficiante l’originaria determinazione di indizione di procedura negoziata, tale da consentirne (se non addirittura imporne) l’annullamento d’ufficio.<br />
Né, altrimenti, viene esplicitato il contenuto delle richiamate “osservazioni” presentate da altre imprese, pure evocato a presupposto del disposto annullamento.<br />
Il provvedimento de quo, adottato nell’esercizio del potere di autotutela, non è stato inoltre preceduto dal prescritta comunicazione di avvio del relativo procedimento.<br />
Nel merito, parte ricorrente rammenta di essere detentrice dei diritti di privativa industriale del prodotto (SANIJET C921) oggetto della fornitura in questione: risultando quindi adeguato il ricorso alla procedura negoziata in quanto solo Cristanini risulterebbe autorizzata a produrre e commercializzare tale bene.<br />
Conclude la parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
Sollecita ulteriormente la parte ricorrente – ai sensi dell&#8217;art. 7, lett. c), della l. 21 luglio 2000 n. 205 (che ha sostituito l&#8217;art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) – il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell&#8217;Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 10 ottobre 2006, fissata per la trattazione del merito della presente controversia con ordinanza adottata nella Camera di Consiglio del 31 agosto 2006, ai sensi del comma 3 dell’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.</p>
<p align=center>
<b>Diritto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
1.</b> Va in primo luogo osservato, ad integrazione di quanto esposto in narrativa, che la procedura negoziata (trattativa privata) in discorso risulta essere stata avviata dalla procedente Amministrazione della Difesa – giusta quanto evidenziato nel relativo bando, pubblicato in data 12 maggio 2006 – in ragione dell’esigenza di approvvigionamento di un “supporto logistico apparati SANIJET C921, retrofit, messa in efficienza e parti di ricambio”.<br />
Va poi ulteriormente soggiunto che il provvedimento con il presente gravame avversato risulta motivato con riferimento ad “osservazioni pervenute da altra società riguardanti gli interventi che possono essere effettuati anche da ditte diverse dal costruttore”: alla stregua ed in conseguenza delle quali l’Amministrazione ha reso noto di essere pervenuta “ad un riesame della procedura approvvigionativa” con conseguente annullamento del bando di gara.<br />
<b><br />
2.</b> Quanto sopra preliminarmente posto, l’indagine demandata alla Sezione al fine della sollecitata delibazione dei sottoposti argomenti di censura non può non prendere avvio dall’individuazione delle coordinate di legittima esercitabilità del potere di autotutela nel quadro delle procedure di selezione preordinate all’individuazione del privato contraente: e ciò avuto particolare riguardo allo svolgimento del relativo procedimento ed alla precisazione del contenuto dell&#8217;obbligo di esplicitare le connesse ragioni giustificative.<br />
<b>2.1</b> In primo luogo, va sottolineato come l’Amministrazione che abbia dato avvio alla gara per l&#8217;aggiudicazione di un contratto assuma un vero e proprio impegno de contrahendo con i concorrenti prescelti, con conseguente insorgenza in capo all&#8217;Amministrazione, quando l&#8217;iter procedimentale abbia avuto inizio, dell&#8217;obbligo di proseguirlo in tutte le successive sequenze, fino alla definizione, a meno che non sussistano situazioni che obiettivamente ne impediscano la conclusione: rimanendo tuttavia, in tale caso, a carico dell&#8217;Amministrazione stessa l&#8217;obbligo di precisarne l&#8217;esistenza e giustificare così il suo operato.<br />
Conseguentemente:<br />
&#8211;	se va affermata la sussistenza di uno jus poenitendi da parte dell&#8217;Amministrazione – inteso come facoltà di revocare o annullare la gara – quando vi siano preminenti esigenze pubbliche che lo impongano, fatta salva (anche in considerazione della fase procedimentale più o meno avanzata, in cui le dette esigenze vengano rilevate) l&#8217;eventuale responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 c.c. (T.A.R. Toscana, sez. I, 30 maggio 1991 n. 313);<br />	<br />
&#8211;	tuttavia la revoca degli atti di gara per l&#8217;aggiudicazione di un contratto è consentita soltanto laddove sussistano motivi di pubblico interesse, da esplicitare nel provvedimento, che sconsiglino la prosecuzione dell&#8217;iter concorsuale rendendone evidente l&#8217;opportunità: e ciò anche qualora vi sia già stata l&#8217;aggiudicazione, attraverso la non approvazione degli atti di gara e del relativo verbale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 1987 n. 890; nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 13 maggio 1988 n. 286 e T.A.R. Sardegna, 30 luglio 1993 n. 969).<br />	<br />
Analogamente, si ritenuto che, in materia di appalti pubblici e privati vige il principio del recesso ad nutum, che consente al solo appaltatore di liberarsi dal vincolo contrattuale quando siano venute meno le ragioni che lo avevano indotto al contratto; e pertanto, essendo tale principio applicabile anche in fase pre-contrattuale, è stato considerato legittimo il provvedimento di revoca della gara qualora la situazione di fatto sia medio tempore mutata rendendo superflua l&#8217;esecuzione dei lavori (T.A.R. Lazio, sez. I, 12 maggio 1987 n. 1020).<br />
Se può quindi convenirsi in ordine all’immanenza, in capo alla Pubblica Amministrazione, della potestà di caducare gli atti della procedura di gara:<br />
&#8211;	oltre che nel caso di riscontrate illegittimità inficianti lo svolgimento della procedura (ipotesi che, più propriamente, sostanzia la fattispecie dell’<u>annullamento</u>),<br />	<br />
&#8211;	anche nel caso in cui sopravvengano circostanze che rivelino il mutamento dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;espletamento della gara (di tale sopraggiunto mutamento l&#8217;Amministrazione dovendo nondimeno dare puntuale ed accurata motivazione nell&#8217;ambito del provvedimento di <u>revoca</u>: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 1990 n. 28);<br />	<br />
l’attenzione va, allora, necessariamente focalizzata sull&#8217;obbligo motivazionale, quale fondamentale elemento di riscontro (attraverso l&#8217;analisi delle ragioni giustificative al riguardo esplicitate dall&#8217;Amministrazione) del corretto esercizio della relativa pubblica potestà.<br />
È opportuno sottolineare, preliminarmente alla disamina che verrà di seguito condotta, come le coordinate di legittimità che assistono il potere di annullamento d’ufficio siano, ora, legislativamente indicate dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 (come introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15): e prevedano che l’esercizio del potere di autotutela debba:<br />
&#8211;	necessariamente contemplare la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico,<br />	<br />
&#8211;	intervenire entro un termine ragionevole<br />	<br />
&#8211;	e tenere, ulteriormente, conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.<br />	<br />
<b>2.2</b> Quanto al procedimento per la formazione dei contratti della P.A., affinché la revoca degli atti di gara possa ritenersi legittima, è stato ritenuto necessario (e sufficiente) che sussistano fondati motivi di pubblico interesse – da indicare nel provvedimento – che sconsiglino la prosecuzione dell&#8217;iter concorsuale rendendone evidente l&#8217;inopportunità (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 286 del 1988 cit.).<br />
Conseguentemente, l&#8217;annullamento di un procedimento di gara mediante esercizio del potere di autotutela deve essere sorretto da adeguata motivazione in ordine alla natura delle anomalie riscontrate, alla gravità delle stesse, alla loro incidenza sul procedimento di gara; e, soprattutto, circa la sussistenza di specifici vizi di legittimità che lo rendano necessario (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 14 novembre 1994 n. 407).<br />
In altri termini, il principio secondo il quale nei contratti della Pubblica Amministrazione l&#8217;aggiudicazione, in quanto atto conclusivo del procedimento di individuazione del contraente, segna di norma il momento dell&#8217;incontro della volontà dell&#8217;Amministrazione di concludere il contratto e della volontà del privato manifestata con l&#8217;offerta giudicata migliore (da tale momento sorgendo il diritto soggettivo dell&#8217;aggiudicatario nei confronti della stessa P.A.), non esclude la possibilità per quest&#8217;ultima di procedere, con atto successivo, adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d&#8217;ufficio ovvero alla non approvazione del relativo verbale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 1996 n. 1263 e sez. VI, 29 marzo 1996 n. 518, 30 aprile 1994 n. 652 e 16 novembre 1987 n. 890; nonché T.A.R. Campania, Napoli, 20 ottobre 1998 n. 3261).<br />
Nondimeno, siffatta esigenza ha formato oggetto di diversificata considerazione in relazione alle diverse fasi di svolgimento dell&#8217;iter procedimentale di che trattasi, avuto riguardo alla complementare identificazione delle situazioni giuridiche soggettive riscontrabili in capo alla parte privata ed al connesso (eventuale) consolidamento di posizioni nei confronti delle quali l&#8217;ordinamento appresti un più o meno intenso grado di tutela.<br />
Le ricadute di tale affermato principio sono rappresentate dalla nota affermazione per cui l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di una gara di appalto prima dell&#8217;aggiudicazione definitiva non richiede una specifica motivazione sull&#8217;interesse pubblico, giustificandosi ex se in base alla sola riscontrata e dichiarata esistenza di vizi di legittimità, in difetto di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati della gara (T.A.R. Liguria, sez. II, 2 luglio 2004 n. 1068; T.A.R. Umbria, 20 novembre 1994 n. 665).<br />
Il depotenziato obbligo motivazionale in presenza del mancato consolidamento di posizioni soggettive è stato ulteriormente ribadito, allorché l&#8217;atto di autotutela adottato dalla P.A. è stato ritenuto sufficientemente motivato con il solo riferimento all&#8217;esistenza dei vizi riscontrati nell&#8217;atto da invalidare (Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 1993 n. 803; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 4 luglio 1994 n. 306).<br />
<b>2.3</b> Se gli orientamenti da ultimo rammentati hanno riferimento, con ogni evidenza, all&#8217;annullamento della gara (non ancora sostanziatasi nella conclusiva aggiudicazione) in presenza di acclarati vizi di legittimità, ritiene nondimeno il Collegio che analoga latitudine espansiva del potere di autotutela non possa essere riconosciuta ove vengano in considerazione valutazioni di opportunità le quali, manifestatesi pur sempre anteriormente all&#8217;aggiudicazione, sconsiglino o addirittura impongano all&#8217;Amministrazione di caducare l&#8217;avviato procedimento di pubblica selezione mediante adozione di provvedimento di revoca.<br />
Se, sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, rientra nei poteri esercitabili dalla Stazione appaltante il “ritiro” del bando e di tutti gli atti conseguenti di una gara di appalto in attuazione del generale principio di autotutela, tale potere richiede tuttavia – ed obbligatoriamente – l’esplicitazione dello specifico vizio di legittimità di cui gli atti ritirati sono affetti (ove si versi in ipotesi di “annullamento”), ovvero delle valutazioni in termini di opportunità (ove si versi in fattispecie di “revoca”), nonché – e comunque – dell&#8217;interesse pubblico, concreto e attuale, che giustifica il “ritiro” stesso.<br />
In ordine a tale ultimo profilo, la stazione appaltante deve porre a raffronto l&#8217;interesse pubblico che sarebbe stato perseguito attraverso la conclusione della originaria procedura e quello che si pone come realizzabile per il tramite della nuova procedura, atteso che soltanto per il tramite di una simile analisi comparativa può ritenersi esaurientemente compiuta l&#8217;attività di supporto istruttorio ed assolto l’obbligo motivazionale del provvedimento di autotutela.<br />
In altri termini, se rientra nella potestà discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca di bandi relativi a gare già indette in considerazione di motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione della gara, l’interesse che impone la revoca della gara, affinché possa essere ritenuto prevalente su quello per la cui realizzazione la stessa gara era stata indetta, deve dimostrare effettiva consistenza nella sua sopravvenienza ed adeguata congruenza nella sua incidenza sull’assetto degli interessi che avevano imposto l’indizione della gara (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 18 luglio 2002 n. 6354).<br />
Tale dimostrazione, nel caso in esame, non risulta essere stata offerta dall’Autorità emanante, atteso che – come infra analiticamente esposto – il provvedimento di “annullamento” del bando di gara trova fondamento esclusivamente “alla luce di osservazioni pervenute da altra società riguardanti gli interventi che possono essere effettuati anche da ditte diverse dal costruttore”<br />
Tale apparato giustificativo propone significativi elementi di ellitticità – dimostrandosi, conseguentemente, inadeguato al fine di illustrare con carattere di necessaria compiutezza e concludenza le ragioni di pubblico interesse sottese all’esercizio del potere di autotutela – laddove si consideri come le indicazioni precedentemente riportate non si sollevano da un rango di evidente, quanto lacunosa genericità: in esse difettando, con ogni evidenza, alcuna precisazione non soltanto in ordine al soggetto (diverso dal costruttore) ritenuto in grado di effettuare i richiesti interventi, ma anche con riferimento alla presenza di diritti di privativa industriale (peraltro accennati nel testo dello stesso provvedimento del 28 giugno 2006) idonei a concentrare in un unico soggetto la concreta potenzialità a provvedere alla fornitura a fronte della quale l’Amministrazione ha esplicitato la volontà di individuazione del privato contraente.<br />
A tale stregua, l’obbligo motivazionale precedentemente indicato (e descritto, quanto al relativo profilo contenutistico) deve ritenersi non correttamente assolto<br />
<b><br />
3.</b> Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato si dimostra (ulteriormente) inficiato per violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, sancito dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
<b>3.1</b> È noto che la funzione assegnata dalla vigente legislazione alla comunicazione di avvio del procedimento è quella di rendere edotto il privato dell&#8217;inizio di un determinato procedimento, onde metterlo in condizione, qualora lo ritenga necessario od opportuno, di partecipare al medesimo, nelle varie forme riconosciute dall&#8217;ordinamento.<br />
La disposizione di cui all&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 va letta, peraltro, non già alla stregua di una clausola da osservare con doveroso formalismo, ma come norma intesa ad assicurare, nella sostanza, la conoscenza dell&#8217;esistenza di un procedimento (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 3 aprile 2002 n. 2657 e sez. II, 26 ottobre 1998 n. 1710), sì da escludere che l&#8217;applicazione della disposizione in esame possa formare oggetto di applicazione veicolata da esigenze meccanicisticamente formalistiche (T.A.R. Toscana, I Sez., 20 luglio 1999 n. 708).<br />
Tale obbligo, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, ha peraltro – nei limiti precedentemente tratteggiati – portata generale e trova sicura applicazione anche nel caso dei provvedimenti c.d. di secondo grado, adottati in via di autotutela dall’Amministrazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18 agosto 2005 n. 10724; T.A.R. Liguria, sez. II, 27 maggio 2005 n. 747; T.A.R. Marche, 4 febbraio 2005 n. 110; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 giugno 2004 n. 1470; T.A.R. Toscana, sez. II, 22 ottobre 2004 n. 5054).<br />
Ben è consapevole il Collegio che la giurisprudenza ha escluso che l’annullamento dell&#8217;aggiudicazione provvisoria debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto rientrante nell&#8217;unico procedimento iniziato con l&#8217;istanza di partecipazione alla gara, della cui pendenza la parte deve essere a conoscenza (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14 aprile 2005 n. 1520; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 14 dicembre 2004 n. 8521).<br />
Ma è altrettanto consapevole che – nell’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione – nondimeno l&#8217;avviso d&#8217;avvio del relativo procedimento assume carattere di obbligatorietà laddove la rimozione implichi valutazioni discrezionali o l&#8217;accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, superfluo appalesandosi invece qualora si tratti di un provvedimento basato su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco, per i quali le esigenze di garanzia e trasparenza, sottese a tale formalità, recedono e riprendono piena espansione i criteri d&#8217;economicità e di speditezza da cui è retta l&#8217;azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 aprile 2005 n. 1885).<br />
Se, quindi, anche per il provvedimento aggiudicatorio la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela è presidiata dal carattere di indefettibilità ove l’esercizio di tale potere promani da valutazione (più o meno latamente) connotate da discrezionalità, diversamente non può convenirsi in ordine alla legittimità di un intervento in autotutela con il quale l’Amministrazione disponga il parziale annullamento della procedura di una gara per l&#8217;assegnazione di un appalto ove non sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento all&#8217;interessato, trattandosi di iniziativa d&#8217;ufficio (cfr. T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 3 aprile 2004 n. 136).<br />
<b>3.2</b> Quanto al caso portato all’attenzione della Sezione, va osservato come tale obbligo di comunicazione risulti essere stato affatto pretermesso.<br />
È dato infatti rilevare dalla lettura della nota del Centro Tecnico Logistico Interforze – Ufficio Pianificazione e Controllo, recante data 28 giugno 2006 (e rivolta all’odierna ricorrente), che:<br />
&#8211;	“con il bando in oggetto questa Stazione appaltante ha indicato, per il soddisfacimento dell’esigenza, una procedura a trattativa privata con codesta Società”;<br />	<br />
&#8211;	“alla luce di osservazioni pervenute da altra società riguardanti gli interventi che possono essere effettuati anche da ditte diverse dal costruttore, si è pervenuti ad un riesame della procedura approvvigionativa e, pertanto, tale bando è da ritenersi annullato”;<br />	<br />
&#8211;	si comunica, inoltre, che le esigenze in questione verranno pubblicate sul prossimo bollettino dei bandi di gara di questa Stazione appaltante”;<br />	<br />
&#8211;	allo scopo di avviare una procedura corretta, anche per evitare possibili contenziosi, si prega codesta Società, anche a titolo di collaborazione, di analizzare l’elenco delle parti di ricambio in allegato e di specificare se e quali sono coperte da privativa industriale inviando documentazione probatoria”.<br />	<br />
Nell’osservare, in primo luogo, come la decisione di annullare il bando sia conseguita (non già alla riscontrata presenza di profili di originaria illegittimità di tale atto, quanto, piuttosto) a valutazioni di merito in ordine all’opportunità di pervenire all’aggiudicazione della fornitura con strumenti diversi dalla procedura negoziata (di tal guisa si rivela appropriato individuare il provvedimento di autotutela quale atto di “revoca”: e non già, come indicato nella citata nota, quale determinazione di “annullamento”, va ulteriormente rilevato che:<br />
&#8211;	non soltanto l’Amministrazione avrebbe doverosamente dovuto procedere, prima dell’indizione della gara e, quindi, della scelta del sistema di individuazione del privato contraente, alla verifica degli imprenditori, presenti sul mercato, potenzialmente in grado di assicurare la fornitura in questione;<br />	<br />
&#8211;	non soltanto il contenuto delle (non meglio identificabili) “osservazioni pervenute da altra società” non viene in alcun modo circostanziato e precisato quanto alla relativa portata contenutistica, avente evidente rilevanza nella scelta, dall’Amministrazione stessa adottata, di “annullare” il bando di gara;<br />	<br />
&#8211;	ma che proprio tale “sopravvenienza”, ove effettivamente sussistente ed effettivamente idonea a costituire valido presupposto ai fini dell’esercizio del potere di autotutela, avrebbe dovuto formare oggetto di partecipazione notiziale nei confronti dell’odierna ricorrente, onde porla concretamente in grado di poter presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni illustranti le condizioni di mercato (e, con esse, i soggetti effettivamente in grado di provvedere al relativo approvvigionamento) riguardanti i materiali oggetto di fornitura.<br />	<br />
Che tale ultimo aspetto assuma rilievo non certo secondario ai fini in discorso, è adeguatamente illustrato dalle stesse affermazioni esposte dall’Amministrazione nella nota anzidetta, laddove la ricorrente Cristanini viene invitata, ”anche a titolo di collaborazione”, “ad analizzare l’elenco delle parti di ricambio in allegato e … specificare se e quali sono coperte da privativa industriale inviando documentazione probatoria”.<br />
Appare evidente che tale accertamento – il cui rilievo ha valenza fondamentale, atteso che la presenza di privative industriali in capo ad un unico soggetto, escludendo per ciò stesso che altri operatori del settore potessero legittimamente provvedere all’approvvigionamento di che trattasi, ben avrebbe potuto confortare il ricorso alla procedura negoziata (escludendo, quindi, l’obbligo di procedere all’indizione di pubblica gara) – avrebbe dovuto essere svolto:<br />
&#8211;	non solo con carattere di evidente previetà rispetto alla manifestazione della volontà di contrattare da parte dell’Amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	ma, una volta indetta la procedura negoziata, nel quadro di modalità partecipative che, preliminarmente all’eventuale assunzione di determinazioni in autotutela, avrebbero necessariamente dovuto coinvolgere la ricorrente, invitandola a dimostrare documentalmente l’eventuale possesso di “privative” siffatte.<br />	<br />
Se, alla stregua di quanto osservato al precedente punto 3.1, l’obbligo sancito dall’art. 7 della legge 241/1990 va inteso in senso evidentemente non formalistico (in quanto la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata all&#8217;effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, predicati dall&#8217;art. 97 della Costituzione e, quindi, alla corretta e giusta formazione della volontà di provvedere da parte dell’Amministrazione: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004 n. 4479), ritiene il Collegio che – alla stregua di quanto sopra riportato relativamente alla sottoposta vicenda contenziosa – nella fattispecie all’esame ricorressero le coordinate di indefettibilità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in quanto l’adozione del provvedimento finale – come illustrato – ha implicato l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento: non potendosi escludere (anzi, dovendosi espressamente ammettere) l’utilità di un apporto partecipativo dell’interessato alla fase istruttoria ai fini dell&#8217;esatto accertamento del fatto assunto a presupposto dell’esercizio del potere di autotutela.<br />
<b>3.3</b> Né, quanto alla fattispecie all’esame, può ritenersi operante il disposto dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 (come aggiunto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15), il quale:<br />
&#8211;	nello stabilire che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”,<br />	<br />
&#8211;	soggiunge, ulteriormente, che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />	<br />
Difettano infatti, nella fattispecie all’esame, i presupposti normativamente contemplati al fine di escludere l’illegittimità del provvedimento adottato in violazione delle norme procedimentali, ovvero assunto in difetto della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, atteso che:<br />
&#8211;	non si verte in ambito di provvedimenti aventi natura vincolata (trattandosi di esercizio del potere di autotutela intrinsecamente connotato da lato apprezzamento discrezionale);<br />	<br />
&#8211;	non è invero dimostrabile che – laddove fosse stata attivata la necessaria interlocuzione endoprocedimentale (nella fattispecie pretermessa) – la parte interessata (ovvero, l’odierna ricorrente) non avrebbe potuto addurre all’attenzione della procedente Amministrazione elementi di giudizio e/o di valutazione utili ai fini di una diversa considerazione degli elementi a quest’ultima prospettati in sede di presentazione degli “esposti” precedentemente indicati.<br />	<br />
<b><br />
4.</b> Le considerazioni precedentemente esposte impongono, nei limiti dei riscontrati profili di illegittimità inficianti l’avversata determinazione, di disporne l’annullamento: rimanendo ovviamente riservate alla competente Amministrazione le conseguenziali determinazioni.<br />
Non è invece suscettibile di accoglimento la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla parte ricorrente, atteso che quest’ultima ha omesso di dimostrare – e di quantificare – il pregiudizio asseritamente risentito per effetto dell’esecuzione dell’atto impugnato.<br />
Se, infatti, nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale (quale in ipotesi configurabile a seguito della caducazione del bando di gara) il danno risarcibile consiste nella diminuzione patrimoniale che è diretta conseguenza del comportamento del soggetto che ha violato l’obbligo della correttezza (interesse contrattuale negativo), ivi comprese le spese sopportate per l’approntamento della partecipazione alla gara, nonché nella perdita delle occasioni di lavoro alternative, se dimostrate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2003 n. 1457; T.A.R. Piemonte, 6 dicembre 2003 n. 1762), l’esaminabilità della pretesa risarcitoria non può comunque prescindere dalla necessaria ostensione, ad opera del richiedente:<br />
&#8211;	dell’esistenza di un pregiudizio economicamente rilevante (ovvero di una diminizione patrimoniale);<br />	<br />
&#8211;	della riconducibilità di tale dimostrato pregiudizio a condotta almeno colposa da parte dell’Amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	nonché della riveniente quantificazione del relativo ammontare (impregiudicata l’adottabilità, ad opera dell’adito organo di giustizia, del c.d. criterio equitativo di commisurazione del pregiudizio, al ricorrere dei pertinenti presupposti).<br />	<br />
Esclusa dunque, alla stregua di quanto sopra posto in luce, la positiva esaminabilità della dedotta pretesa risarcitoria, dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti con esso impugnati.<br />
Condanna l’Amministrazione della Difesa, nella persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Cristanini S.p.A. per complessivi € 2.500,00 (Euro duemila e cinquecento/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Elia ORCIUOLO – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Donatella SCALA – Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2006 n.6270</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2006-n-6270/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2006-n-6270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2006 n.6270</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Balucani R. Vitanza(Avv. Placidi)c/ Ministero dell’ Interno(n.c.);G. Aliquò(n.c.) 1) Concorsi Pubblici- Commissione-Art.51c.p.c..-Astensione obbligatoria- Applicabilità. 2) Concorsi Pubblici-Trasmissione degli atti all’ Autorità giudiziaria- ostilità da parte della commissione nella valutazione -Configurabilità. 1) L’art. 51 c.p.c., che prevede la “grave inimicizia” quale causa di astensione obbligatoria dei membri della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2006-n-6270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2006 n.6270</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-10-2006-n-6270/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2006 n.6270</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giovannini    <i> Est.</i> Balucani<br /> R. Vitanza(Avv. Placidi)c/ Ministero dell’ Interno(n.c.);G. Aliquò(n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Concorsi Pubblici- Commissione-Art.51c.p.c..-Astensione obbligatoria- Applicabilità.</p>
<p>2) Concorsi Pubblici-Trasmissione degli atti all’ Autorità giudiziaria- ostilità da parte della commissione nella valutazione -Configurabilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1) L’art. 51 c.p.c., che prevede la “grave inimicizia” quale causa di astensione obbligatoria dei membri della Commissione esaminatrice, è applicabile anche con riferimento alle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per avanzamento di carriera.</p>
<p>2)L’iniziativa, intrapresa dalla Commissione, di trasmettere gli atti  all’Autorità Giudiziaria, al fine di accertare l’eventuale rilevanza penale delle affermazioni contenute nell’istanza di ricusazione (che peraltro non assume alcuna rilevanza penale), rappresenta una reazione sproporzionata, tanto da far pensare ad un atteggiamento di ostilità o, quantomeno, di malanimo, nei confronti del candidato, idonea a far venir meno nella Commissione quelle condizioni di serenità necessarie per un esercizio obiettivo e imparziale del proprio potere di valutazione, determinando la situazione di grave inimicizia di cui all’art. 51 c.p.c..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 6270/06<br />
Reg.Dec.<br />
N. 2567 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006<br />
<b></p>
<p align=center>
EPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da <br />
<b>Vitanza Roberto</b> rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Placidi con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Roma, piazza Cavour n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti<br />
del sig. Aliquò Giovanni, non costituito in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, 1° dicembre 2005, n. 12773;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. Polito per delega dell’avv. Placidi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il dott. Vitanza Roberto, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha partecipato al concorso interno per titoli ed esami a n. 14 posti per l’accesso alla qualifica di I° dirigente del ruolo della Polizia di Stato, indetto con D.M. 26 giugno 2002.<br />
Avendo sostenuto le prove scritte, veniva a conoscenza di non essere stato ammesso alle successive prove orali per avere riportato in sede di valutazione dell’elaborato relativo alla seconda prova scritta (“di carattere applicativo-operativo”) la votazione di 20/50.<br />
Avverso tale giudizio negativo proponeva impugnativa dinanzi al TAR Lazio, lamentando tra l’altro che la Commissione giudicatrice aveva corretto l’elaborato in brutta copia, anziché nella stesura definitiva dello stesso.<br />
Con ordinanza n. 7297 del 19.12.2002 il TAR adito accoglieva la domanda cautelare disponendo che la Commissione rinnovasse la correzione dell’elaborato nella sua stesura definitiva (anziché nella brutta copia).<br />
In data 8.1.2003 il dott. Vitanza chiedeva all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione della ordinanza cautelare, proponendo al tempo stesso atto di ricusazione nei confronti del presidente e dei componenti della Commissione giudicatrice.<br />
La istanza di ricusazione veniva respinta con provvedimento del Capo della Polizia del 10.2.2003; dopo di che la Commissione nella seduta del 18.2.2003 rinnovava la valutazione dell’elaborato confermando il voto di 20/50.<br />
Contro tale ulteriore negativa valutazione il dott. Vitanza proponeva motivi aggiunti all’originario ricorso lamentando che la Commissione avesse proceduto attraverso una valutazione numerica.<br />
Con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 29.7.2003, n. 3427 (che riformava l’ordinanza del TAR Lazio I TER 15.5.2003, n. 2344) veniva accolta l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente nella considerazione che <<l’onere di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice <i>de qua</i> in merito alla valutazione della prova d’esame dell’appellato sia accentuato rispetto alla regola dell’attribuzione del solo punteggio numerico, laddove, come nel caso di specie, sia oggettivamente venuta meno la garanzia dell’anonimato della correzione …..>>.<br />
In data 8.8.2003 il ricorrente notificava all’Amministrazione dell’Interno richiesta di esecuzione dell’ordinanza anzidetta con contestuale nuova richiesta di ricusazione del presidente e di tutti i componenti della Commissione.<br />
Con verbale in data 30.9.2003 la Commissione, ritenendo di ravvisare espressioni offensive nell’atto di ricusazione dell’8.1.2003 e nell’atto di appello avverso l’ordinanza del TAR Lazio, sospendeva la correzione del compito disponendo (con nota del 28.11.2003) la trasmissione dell’intero carteggio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma affinché ne venisse accertata l’eventuale rilevanza penale (il relativo procedimento è stato poi archiviato con decreto del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 20.12.2004).<br />
Con istanza datata 9.10.2003 il dott. Vitanza chiedeva l’esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3427/2003 mediante la nomina di una Commissione in diversa composizione; seguiva l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 15.12.2003, n. 5518 che ordinava alla Commissione di procedere alla valutazione della prova d’esame del ricorrente entro e non oltre il 31 gennaio 2004, dopo aver specificato in motivazione <<salve le ipotesi di astensione o ricusazione dei membri della Commissione esaminatrice (che allo stato non ricorrono nella fattispecie)…>>.<br />
In data 12.1.2004 il dott. Vitanza – venuto a conoscenza della denuncia della Commissione alla Procura della Repubblica, notificava all’Amministrazione dell’Interno nuova istanza di ricusazione, esponendo come la trasmissione degli atti al Giudice penale rappresentasse <<una palese e manifesta volontà intimidatoria e vessatoria nei confronti dello scrivente>>, tale da configurare una ipotesi di grave inimicizia con i componenti della commissione del concorso, ai sensi dell’art. 51 C.P.C..<br />
In data 15.1.2004 la Commissione, senza che l’Amministrazione si fosse pronunciata sulla predetta istanza (decisa solo con decreto del Capo della Polizia del 2.3.2004) ha dato esecuzione all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5518/2003 confermando la votazione già espressa nelle due precedenti valutazioni (20/50) con la seguente motivazione: <<In disparte significative improprietà di linguaggio ed alcuni errori di diritto, la Commissione, considerato il carattere applicativo operativo della prova – espressamente evidenziato nel bando di concorso – ritiene che proprio tale aspetto risulta decisamente carente, essendosi il candidato dedicato essenzialmente ad argomentazioni di carattere teorico>>.<br />
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio il dott. Vitanza ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione ha dato esecuzione alla prefata ordinanza del Consiglio di Stato, e con motivi aggiunti (depositati il 7.5.2004) ha poi impugnato il provvedimento del Capo della Polizia recante la reiezione della istanza di ricusazione.<br />
Con sentenza n. 17773 del 1° dicembre 2005 il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati sia i motivi che si appuntavano sulla carenza di motivazione del rinnovato giudizio negativo, sia quelli concernenti il mancato accoglimento della istanza di ricusazione.<br />
Nei confronti della anzidetta pronuncia il dott. Vitanza ha interposto appello reiterando i motivi di gravame già dedotti in primo grado.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Secondo quanto esposto in narrativa, con il ricorso introduttivo il dott. Vitanza ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di I° dirigente del ruolo della Polizia di Stato, in sede di rinnovazione del giudizio concernente la prova scritta di carattere applicativo-operativo sostenuta dal ricorrente, ha confermato il punteggio già in precedenza attribuitogli (20/50) esplicitando le ragioni di tale valutazione negativa; ed ha altresì impugnato il provvedimento del Capo della Polizia con il quale è stata respinta l’istanza di ricusazione avanzata dallo stesso dott. Vitanza nei confronti del presidente e dei componenti della Commissione stessa.<br />
Nell’esame dei motivi riproposti con l’odierno atto d’appello nei confronti degli anzidetti provvedimenti (e che la sentenza impugnata ha ritenuto infondati) deve precedere per ordine logico quello volto a censurare il mancato accoglimento della istanza di ricusazione.<br />
Per esattamente comprendere detto motivo di gravame, volto a dimostrare che nella fattispecie ricorrevano gli estremi della “grave inimicizia” di cui all’art. 51 C.P.C. tra il ricorrente e la Commissione giudicatrice, giova premettere:<br />
&#8211; che per effetto di due successive ordinanze cautelari, assunte nell’ambito del giudizio amministrativo instaurato dal dott. Vitanza, alla Commissione giudicatrice era stato imposto di rinnovare la valutazione dell’elaborato scritto, dapprima per avere p<br />
&#8211; che sin dal momento in cui il dott. Vitanza aveva agito per l’esecuzione della prima ordinanza cautelare lo stesso aveva avanzato atto di ricusazione nei confronti del presidente e dei componenti della Commissione e altre istanze di ricusazione del mede<br />
&#8211; che la Commissione con verbale del 30.9.2003 ha ritenuto di ravvisare <<asserzioni offensive e lesive dell’onore nei confronti della Commissione>> nella prima istanza di ricusazione, nonché nell’atto di appello dell’ordinanza del TAR (n. 2344/2003) che- che la Commissione stessa, in pendenza della denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (poi archiviata con decreto del GIP in data 20.12.2004) ha proceduto alla seconda rinnovazione del giudizio con il provvedimento che è oggett<br />
&#8211; che preliminarmente a detta rinnovazione il dott. Vitanza aveva proposto una ulteriore istanza di ricusazione (datata 9.1.2004) adducendo la assoluta pretestuosità ed arbitrarietà della denuncia ed evidenziando come essa facesse trasparire <<una situazi
- che infine la predetta istanza è stata respinta con il provvedimento del Capo della Polizia 2.3.2004, anch’esso oggetto di impugnativa.<br />
Tanto premesso in ordine allo svolgimento dei fatti di causa, tale ultimo provvedimento deve ritenersi illegittimo non potendo negarsi che nella fattispecie sussistessero gli estremi della <<grave inimicizia>> prevista dall’art. 51 C.P.C. quale causa di astensione obbligatoria, applicabile – secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio – anche con riferimento alle commissioni giudicatrici dei concorsi.<br />
Nella fattispecie la Commissione ha ritenuto di ravvisare elementi puntualmente rilevanti a carico del dott. Vitanza anzitutto nella istanza di ricusazione notificata l’8.1.2003, nella parte in cui si affermava che l’errore in cui era incorsa la Commissione (per avere corretto quella che era la <<brutta copia>> dell’elaborato della prova scritta) poteva spiegarsi solo <<con la totale omissione di ogni valutazione, con conseguente attribuzione casuale del punteggio …>>, ed in relazione a ciò si prospettavano <<puntuali aspetti di responsabilità non solo di natura amministrativa, sia disciplinare che erariale, quanto piuttosto la configurazione di fatti di penale rilevanza>>.<br />
Ed elementi rilevanti sotto il profilo penale, tali da giustificare la denuncia alla Procura della Repubblica la Commissione ha ritenuto di dover ravvisare nell’atto di appello proposto dal Vitanza avverso l’ordinanza del TAR Lazio n. 2344/2003 ove si addebitava alla stessa <<… una inspiegabile nolontà di provvedere ad una obiettiva disamina dell’elaborato del ricorrente>>, aggiungendosi che <<…gli ulteriori e conseguenti sviluppi della vicenda, non esclusi quelli di natura penale, hanno determinato, per il collegio giudicante, scelte obbligate tese ad affermare la bontà del proprio operato e tale da escludere, attraverso interessate decisioni, l’originaria omissione>>.<br />
Ad avviso del Collegio le espressioni ora riferite non giustificavano affatto la presentazione della denuncia penale alla Procura della Repubblica, essendo inserite in scritti difensivi con i quali si è inteso evidenziare i profili di illegittimità dell’operato della Commissione, sì che esse costituivano legittimo esercizio di un diritto di difesa costituzionalmente garantito.<br />
A ben vedere la censura mossa ai componenti della Commissione è sostanzialmente quella di avere inizialmente omesso di valutare l’elaborato nella sua stesura definitiva e di avere poi insistito nel mantenere fermo il proprio giudizio negativo per un atteggiamento preconcetto.<br />
Gli addebiti mossi alla Commissione non si estrinsecano pertanto in fatti specifici penalmente rilevanti, né si può dire che le espressioni usate fossero lesive dell’onore dei membri della Commissione in quanto inserite in un contesto di dialettica difensiva.<br />
Ne consegue che l’iniziativa intrapresa dalla Commissione di trasmettere le carte all’Autorità Giudiziaria perché venisse accertata l’eventuale rilevanza penale delle affermazioni del dott. Vitanza rappresenta una reazione certamente sproporzionata, tanto da far pensare ad un atteggiamento di ostilità o quantomeno di malanimo nei confronti del candidato.<br />
Deve pertanto ritenersi che nella fattispecie in esame la denuncia penale abbia fatto venir meno nella Commissione quelle condizioni di serenità necessarie per un esercizio obbiettivo e imparziale del proprio potere di valutazione, e che in definitiva si sia realizzata quella situazione di grave inimicizia di cui all’art. 51 C.P.C..<br />
Alla stregua di quanto precede sono da condividere le censure che si appuntano sul provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di ricusazione avanzata dal dott. Vitanza, che va pertanto annullato.<br />
Per tale assorbente profilo l’appello in esame deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado, e per l’effetto vanno annullati anche gli atti della procedura concorsuale con i quali è stato reiterato il giudizio (negativo) in ordine alla prova scritta del ricorrente, dovendosi provvedere alla rinnovazione di tale giudizio e degli atti conseguenti ad opera di una Commissione con diversa composizione.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello di cui in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini		Presidente<br />	<br />
Sabino Luce			Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe		Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani		Consigliere Est.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2006 n.5779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-23-10-2006-n-5779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va respinta la domanda cautelare avanzata da un esercente di attivita’ affittacamere che, avendo chiesto la revoca di una qualificazione come 5 stelle di un adiacente albergo, impugni il diniego di revoca: infatti, non e’ possibile apprezzare un pregiudizio immediato ed irreparabile che possa essere vantato dall’affittacamere ricorrente. (G.S.) REPUBBLICA</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avanzata da un esercente di attivita’ affittacamere che, avendo chiesto la revoca di una qualificazione come 5 stelle di un adiacente albergo, impugni il diniego di revoca: infatti, non e’ possibile apprezzare un pregiudizio immediato ed irreparabile che possa essere vantato dall’affittacamere ricorrente. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO <br />
ROMA <br />
SEZIONE SECONDA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5779/2006 <br />
Registro Generale:  5427/2006<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>MICHELE PERRELLI Presidente   <br />
PAOLO RESTAINO Cons. <br />
ANTONIO VINCIGUERRA Cons. , relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 23 Ottobre 2006<br />
Visto il ricorso 5427/2006  proposto da:<br />
<b>SERENA GRAZIELLA + 1 </b><br />
<b>DE SANTIS MARIO AMMNISTRATORE CONDOMINIO EUROTEL CAPOCACCIA </b></p>
<p>rappresentato e difeso da:<br />
CARULLO AVV ANTONIOcon domicilio eletto in ROMALUNG.RE FLAMINIO, 46 PAL IV SC Bpresso<br />
GREZ AVV. GIAN MARCO<br />
contro</p>
<p><b>COMUNE DI ALGHERO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
ACCARDO AVV. LUCAcon domicilio eletto in ROMAV. LUIGI LUCIANI, 1presso MANCA BITTI AVV. DANIELE<br />
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<b>SOC MG SRL  </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
LAVITOLA AVV. GIUSEPPELAVITOLA AVV. LEONARDOcon domicilio eletto in ROMAVIA COSTABELLA, 23presso<br />
LAVITOLA AVV. GIUSEPPE  </p>
<p>e nei confronti di<b>M. G. S. R. L. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
LAVITOLA AVV. GIUSEPPELAVITOLA AVV. LEONARDOPIREDDA AVV. ANDREAcon domicilio eletto in ROMAVIA COSTABELLA, 23presso<br />
LAVITOLA AVV. LEONARDO<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del rigetto dell’istanza di revoca della classificazione alberghiera dell’hotel Capo-Caccia</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ALGHEROM. G. S. R. L.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRISOC MG SRL<br />
Udito il relatore Cons. ANTONIO VINCIGUERRA  e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente, rilevata l’impossibilità di apprezzamento di un pregiudizio immediato e  irreparabile;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter – RESPINGE la domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata nella Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 23 ottobre 2006</p>
<p>Michele PERRELLI: Presidente</p>
<p>Antonio VINCIGUERRA: Relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-23-10-2006-n-5779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2006 n.5779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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