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	<title>23/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.10</a></p>
<p>Presidente Flick, Redattore Napolitano la norma impugnata è in contrasto con il principio di libera circolazione delle cose tra le regioni, di cui all&#8217;art. 120 Cost., in quanto prevede limitazioni all&#8217;introduzione di rifiuti speciali nel territorio della regione Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Art. 3, comma 1, della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.10</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Flick, Redattore Napolitano</span></p>
<hr />
<p>la norma impugnata è in contrasto con il principio di libera circolazione delle cose tra le regioni, di cui all&#8217;art. 120 Cost., in quanto prevede limitazioni all&#8217;introduzione di rifiuti speciali nel territorio della regione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia) – Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale &#8211; Limitazione alle sole ipotesi in cui gli impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia siano quelli appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi &#8211; Q. l c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce – Asserita violazione degli artt. 117, terzo comma, 120 e 41 della Costituzione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia), nonché le restanti disposizioni della medesima legge regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?	FLICK		 Presidente<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE	   Giudice<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		            MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		            FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		            MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	            SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	            NAPOLITANO		<br />	<br />
#NOME?		FRIGO			<br />	<br />
#NOME?	            CRISCUOLO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>	<br />
<B>SENTENZA<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia), promossi con ordinanze del 21 febbraio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, e del 24 aprile 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione prima, sui ricorsi proposti dalla Vergine S.r.l. ed altri contro la Regione Puglia ed altri e dalla Società Recuperi Pugliesi S.r.l. contro la Provincia di Bari ed altra, iscritte ai nn. 144 e 259 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica nn. 21 e 37, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />	<br />
<i><br />	<br />
    Visti </i>gli atti di costituzione della Vergine S.r.l., del Comune di Faggiano ed altri e del Comitato “Vigiliamo per la discarica”, della Società Recuperi Pugliesi S.r.l. e della Regione Puglia;<br />	<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;<br />	<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Pietro Quinto per la Vergine S.r.l., Antonio Lupo per il Comune di Faggiano ed altri e per il Comitato “Vigiliamo per la discarica”, Giuseppe Mariani per la Società Recuperi Pugliesi S.r.l., Bartolomeo Della Morte e Maria Alessandra Sandulli per la Regione Puglia.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b><i></p>
<p>	<br />
</i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Con ordinanza del 21 febbraio 2008 (r.o. n. 144 del 2008), il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 41 e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia). <br />	<br />
    Secondo il rimettente, la norma regionale denunciata non si conformerebbe ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale, con riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in particolare dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme di «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», il cui contenuto è stato trasfuso nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», in quanto verrebbe a porre delle limitazioni territoriali allo stesso.<br />	<br />
    1.1. – Il Tar Puglia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione nel corso di un giudizio promosso dalla Società Vergine S.r.l. – titolare di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi, operante nel territorio del comune di Taranto – per ottenere l&#8217;annullamento di una nota-provvedimento del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, con la quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice <i>a quo</i>, si è vietato alla Società, in applicazione della legge regionale n. 29 del 2007, lo smaltimento in Puglia di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da altre Regioni. <br />	<br />
    1.2. – Quanto al profilo della rilevanza, il giudice <i>a quo </i>– data<i> </i>la natura provvedimentale della richiamata nota e lo stretto collegamento esistente tra la nuova disciplina sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi prodotti al di fuori della Regione Puglia, di cui alla legge regionale n. 29 del 2007, ed il contenuto dell&#8217;atto impugnato – ritiene che la decisione del ricorso non possa prescindere dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale della norma censurata, regolatrice della fattispecie di cui trattasi.<br />	<br />
    1.3.<b> –</b> Quindi, secondo il rimettente, non inciderebbe sulla questione di costituzionalità la normativa comunitaria vigente in materia di smaltimento di rifiuti – direttiva n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti) e regolamento 2006/1013/CE del 14 giugno 2006 (Regolamento 2006/1013/CE del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione dei rifiuti) – in quanto sia la citata direttiva che il regolamento CE, pur conferendo agli Stati membri la facoltà di limitare la movimentazione dei rifiuti, non contengono prescrizioni precise e di automatica esecuzione, che possano trovare applicazione alla fattispecie oggetto del giudizio <i>a quo</i>. <br />	<br />
    1.4. – Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tar rimettente richiama – per estenderne la portata anche al fine di risolvere l&#8217;odierno incidente di costituzionalità – le affermazioni contenute in diverse sentenze rese dalla Corte costituzionale in materia (sentenze n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002, n. 335 del 2001, n. 281 del 2000 e n. 196 del 1998), secondo cui, in sintesi, il principio dell&#8217;autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, di cui all&#8217;art. 182, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – nel quale è stato trasfuso l&#8217;art. 5, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 –  non è applicabile nei confronti dei rifiuti pericolosi o speciali, rispetto ai quali è invece prevalente il criterio della necessaria individuazione di impianti appropriati per la relativa eliminazione, criterio la cui applicazione non consente di predeterminare un ambito territoriale di smaltimento. <br />	<br />
    	Pertanto, secondo il Tar, la norma denunciata, limitando lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella regione Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra (nei termini di cui alla sentenza n. 505 del 2002) un “divieto relativo” allo smaltimento che, sulla base della citata giurisprudenza della Corte Costituzionale, contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, 120 e 41 della Costituzione.<br />
     Ad avviso del rimettente, infatti, l&#8217;art. 3, comma 1, della legge regionale Puglia n. 29 del 2007, si porrebbe in contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non rispettoso dei principi fondamentali previsti dalla legislazione statale, ed, in particolare, dal d.lgs. n. 152 del 2006. La norma regionale verrebbe altresì a violare l&#8217;art. 120 Cost., in quanto l&#8217;impugnata normativa regionale determinerebbe una ingiustificata limitazione della libertà di circolazione delle cose tra le Regioni, nonché l&#8217;art. 41 Cost., poiché la previsione inciderebbe ingiustificatamente sia sulla posizione dei gestori degli impianti di smaltimento, che verrebbero penalizzati dalla creazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci tra le Regioni, sia su quella dei produttori di rifiuti, i quali, proprio in ragione dei predetti vincoli, subirebbero le connesse inefficienze del servizio di smaltimento.<br />	<br />
    2. – Si è costituita la Società Vergine S.r.l., la cui difesa ha ribadito, pur con più complessa articolazione, i profili di illegittimità indicati dal giudice <i>a quo</i> nell&#8217;ordinanza di rimessione, affermando, inoltre, che la disciplina regionale sarebbe altresì viziata di “eccesso di potere legislativo”, avendo la legge regionale Puglia n. 29 del 2007 perseguito lo scopo di impedire lo smaltimento in Puglia dei rifiuti speciali prodotti al di fuori del relativo ambito regionale, cioè una «finalità diversa da quella additata dalla norma costituzionale».<br />	<br />
<b>	</b>2.1. – Con successiva memoria del 25 novembre 2008, la Società Vergine S.r.l. ha ribadito l&#8217;illegittimità costituzionale della legge regionale per eccesso di potere legislativo e per violazione dei principi fondamentali previsti dalla legislazione statale. La difesa della Società sostiene che la «mappatura» sulla cui base, secondo l&#8217;interventore <i>ad opponendum</i>, nel giudizio <i>a quo</i>, Comitato “Vigiliamo per la discarica”, sarebbe astrattamente possibile rilasciare le certificazioni richieste dalla legge regionale n. 29 del 2007 – Rapporto Rifiuti 2006 – contiene dati insufficienti per consentire alle autorità amministrative delle altre Regioni di provvedere alla concessione delle dette certificazioni, stante l&#8217;assenza dell&#8217;indicazione del quantitativo giornaliero autorizzato per ciascun impianto, dei codici CER autorizzati (indicativi delle tipologie di rifiuti speciali trattabili) e dell&#8217;obsolescenza dei dati del relativo documento. <br />
    Secondo la Società Vergine S.r.l., pertanto, la disciplina impugnata determina un&#8217;irragionevole invasione nella sfera legislativa delle altre Regioni, in ragione dell&#8217;imposizione alle stesse di un <i>facere</i> amministrativo connesso alla gestione delle certificazioni relative allo smaltimento dei rifiuti. L&#8217;irragionevolezza sarebbe, altresì, dimostrata dalla circostanza per cui la normativa censurata non impone, di converso, alle amministrazioni pugliesi l&#8217;obbligo di rilasciare specifiche certificazioni ai produttori regionali di rifiuti speciali che intendano smaltire o che effettivamente smaltiscano rifiuti fuori dalla Regione Puglia.<br />	<br />
    La difesa della società, sostiene, quindi, che quanto previsto dalla legge regionale n. 29 del 2007 costituisce materia che rientra nella sfera di competenza esclusiva dello Stato relativamente all&#8217;ambiente e, richiamando la recente sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2008, afferma che l&#8217;intervento regionale, legittimato dalla tutela di interessi rientranti nella relativa competenza, possa avvenire solo nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato, circostanza non realizzatasi con riferimento alla normativa impugnata. <br />	<br />
    Infine, la Società deduce l&#8217;incostituzionalità della disposizione regionale per violazione non solo dei già evocati parametri, ma anche degli artt. 32, 117, primo comma, e 3 della Costituzione. <br />	<br />
    3. – Si è costituita la Regione Puglia, sostenendo l&#8217;inammissibilità ed, in subordine, l&#8217;infondatezza della questione. <br />	<br />
    Quanto all&#8217;inammissibilità, la difesa della Regione ritiene, innanzitutto, che la questione sia priva della necessaria rilevanza ai fini della definizione del giudizio <i>a quo</i>, dato che la nota impugnata davanti al Tar non costituisce mera o piana applicazione della legge regionale, oggetto del presente giudizio, la quale non dispone affatto un divieto di smaltimento, ma prevede solamente che i rifiuti speciali siano smaltiti nell&#8217;impianto idoneo più vicino al luogo della loro produzione. Comunque, sempre secondo la Regione, essa sarebbe manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sull&#8217;effettiva incidenza che l&#8217;intervento correttivo richiesto avrebbe sulla decisione della controversia. Ulteriore motivo di inammissibilità deriverebbe, sempre per la difesa regionale, dal non aver il rimettente esercitato il potere interpretativo-applicativo, riconosciutogli dall&#8217;ordinamento, e non aver proceduto, di conseguenza, a dare un&#8217;interpretazione della norma impugnata conforme ai principi costituzionali.<br />	<br />
    La questione sarebbe altresì inammissibile per non avere il rimettente correttamente specificato l&#8217;oggetto del giudizio, dato che per individuare la norma da sottoporre alla valutazione della Corte non ci si deve limitare al solo art. 3 della legge regionale n. 29 della 2007, ma occorre riferirsi al combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, la quale, sempre secondo la difesa della Regione, non conterrebbe alcun divieto allo smaltimento di rifiuti pericolosi o non pericolosi di provenienza extraregionale, ma delineerebbe un sistema perfettamente equilibrato. <br />	<br />
    In via subordinata, la difesa della Regione sostiene l&#8217;infondatezza della questione, in quanto il regime previsto dall&#8217;art. 3 della legge regionale n. 29 del 2007, in combinato disposto con il successivo art. 4 della medesima legge, non integrerebbe gli estremi del divieto “relativo” di smaltimento di rifiuti (nei termini di cui alla sentenza n. 505 del 2002), non facendo riferimento ad alcun parametro numerico, né a percentuali di capacità ricettiva delle discariche, rispettando, pertanto, i principi fissati dall&#8217;art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006. La difesa conclude affermando che la denunciata disposizione, non imponendo limiti di ingresso ai rifiuti speciali extraregionali, ma prevedendo invece una regolamentazione funzionale all&#8217;applicazione dei criteri di specializzazione e di prossimità, con priorità logica per il principio di specializzazione-appropriatezza, non contrasterebbe con le disposizioni costituzionali che garantiscono la libera circolazione delle merci tra le Regioni e la libertà di iniziativa economica (artt. 41 e 120 Cost.). <br />	<br />
    4. – Si sono costituiti i Comuni di Faggiano, Fragagnano, Lizzano e Monteparano e, con identica memoria, il Comitato “Vigiliamo per la Discarica”, tutti già parti nel giudizio principale.  <br />	<br />
    Costoro hanno, <i>in primis</i>, sostenuto l&#8217;inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata per la mancata valutazione, da parte del giudice <i>a quo</i>,<i> </i>della conformità della stessa alle direttive n. 75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti), n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/1013/ del 14 giugno 2006, nonché a numerose sentenze della Corte di Giustizia. La valutazione di tali atti avrebbe consentito al giudice <i>a quo</i>, prima di rimettere la questione alla Corte, di constatare come la disciplina regionale impugnata abbia coerentemente applicato il principio comunitario di prossimità dello smaltimento dei rifiuti, volto a limitare la circolazione degli stessi ed a favorirne lo smaltimento nell&#8217;impianto appropriato più vicino al luogo di produzione. <br />	<br />
    Infine, gli stessi hanno sottolineato la conformità e coerenza della previsione denunciata anche con i principi costituzionali (in particolare con l&#8217;art. 117, comma terzo, Cost.), nonché con gli artt. 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i>, 182 e 199 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituendo concreta attuazione del principio di prossimità richiamato da tale decreto legislativo.<br />	<br />
    5. – Con successiva ordinanza del 24 aprile del 2008 (r.o. n. 259 del 2008), lo stesso Tar Puglia, sezione prima, ha sollevato analoga questione di costituzionalità della medesima norma regionale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), 41, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione. <br />	<br />
    La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio (del tutto simile a quello oggetto dell&#8217;ordinanza n. 144 del 2008) promosso dalla Società Recuperi Pugliesi S.r.l. – operante nel settore smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nella provincia di Bari – per ottenere l&#8217;annullamento di una nota-provvedimento del Dirigente del settore “Rifiuti” della relativa Provincia con la quale si è vietato alla detta Società, in applicazione della legge regionale n. 29 del 2007, lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni.<br />	<br />
    5.1. – Il rimettente ritiene rilevante, ai fini della definizione del giudizio principale, la decisione sulla dedotta questione di costituzionalità, dal momento che sussiste uno stretto collegamento tra la nuova disciplina regionale e l&#8217;emanazione del provvedimento impugnato nel giudizio <i>a quo</i>, in quanto la nuova regolamentazione rende di fatto impossibile lo smaltimento in Puglia di rifiuti provenienti dalle altre regioni italiane: la decisione del ricorso, pertanto, non può prescindere dalla questione di legittimità costituzionale. <br />	<br />
    Infatti, mentre l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge regionale Puglia n. 29 del 2007, comporterebbe il rigetto del ricorso in esame, al contrario, la dichiarazione d&#8217;incostituzionalità della norma priverebbe della sua base legislativa il provvedimento amministrativo impugnato nel giudizio <i>a quo</i>.<br />	<br />
    5.2. – Anche in questa ordinanza, il rimettente afferma, primariamente,<i> </i>la non rilevanza nella presente questione di costituzionalità della normativa comunitaria vigente in materia di smaltimento di rifiuti – direttiva n. 12/2006/CE del 5 aprile 2006 e regolamento n. 1013/2006/CE del 14 giugno 2006 – con motivazioni pressoché identiche a quelle espresse sul punto dal Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, nella precedente ordinanza. <br />	<br />
    5.3. – Quindi, dopo un ampio ed analitico esame della giurisprudenza costituzionale in tema, e sulla base di motivazioni analoghe a quelle svolte dall&#8217;altro rimettente, il giudice <i>a quo</i> denuncia il contrasto dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge regionale Puglia n. 29 del 2007 con gli artt. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), 41, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione. <br />	<br />
    La norma denunciata violerebbe, innanzitutto, l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., in quanto invasiva della competenza esclusiva attribuita dalla predetta norma allo Stato in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e in quanto non sarebbe rispettosa dei principi fondamentali previsti dalla legislazione statale. Inoltre, la disposizione regionale censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 41, primo comma, e 120, primo comma, Cost.. Le motivazioni fatte valere sono identiche a quelle svolte dall&#8217;altro rimettente nell&#8217;ordinanza n. 144 del 2008.<br />	<br />
    6. – Si è costituita la Società Recuperi Pugliesi S.r.l., la cui difesa ha, sostanzialmente, ribadito i profili di illegittimità indicati dal giudice <i>a quo</i> nell&#8217;ordinanza di rimessione. <br />	<br />
    7.<b> – </b>Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare la manifesta inammissibilità ed, in subordine, la manifesta infondatezza della questione, riservandosi di ulteriormente argomentare e dedurre. <br />	<br />
    7.1. – In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, la difesa della Regione Puglia ha depositato memoria con la quale insiste per una declaratoria di (manifesta) inammissibilità e, in subordine, di (manifesta) infondatezza della presente questione, con argomentazioni identiche a quelle svolte nell&#8217;atto di costituzione del 3 giugno 2008, relativo alla precedente questione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</b><i></p>
<p>	<br />
</i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubita, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 120 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia), nella parte in cui, limitando lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella regione Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un “divieto relativo” allo smaltimento (nei termini di cui alla sentenza n. 505 del 2002). <br />	<br />
    2. – Successivamente, con ordinanza del 24 aprile 2008 (r.o. n. 259), la sezione prima dello stesso Tribunale amministrativo regionale della Puglia, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale della citata norma regionale, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), 120, primo comma, e  41, primo comma,  della Costituzione.<br />	<br />
    La disposizione censurata violerebbe, con identiche motivazioni di cui alla sopra citata ordinanza, gli artt. 120, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. La stessa sarebbe, altresì, in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., poiché, secondo il rimettente, invasiva della competenza esclusiva attribuita dalla predetta norma allo Stato in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema (nei termini di cui alla sentenza n. 161 del 2005) e non rispettosa dei principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia ambientale (ora dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”).<br />	<br />
    3. – Deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un&#8217;unica decisione, in quanto concernenti la stessa disposizione e relativi a questioni del tutto analoghe.<i> </i><br />	<br />
    4. – Preliminarmente, per entrambe le questioni, è da considerare che il giudizio non può estendersi a valutare se la censurata disposizione regionale abbia violato i parametri evocati dalla Società Vergine s.r.l. e dalla Società Recuperi Pugliesi in aggiunta rispetto a quelli del Tar rimettente (e cioè degli artt. 32, 117, primo comma, e 3 Cost.), in quanto, per giurisprudenza costituzionale costante, l&#8217;oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità è individuato esclusivamente dall&#8217;ordinanza di rimessione, rimanendo estraneo al giudizio stesso l&#8217;esame di ulteriori parametri prospettati dalle parti private costituite (sentenze n. 362 e n. 325 del 2008; ordinanza n. 242 del 2006).<br />	<br />
    5. – Sempre in via preliminare e in relazione alla questione <i>sub</i> r.o. n. 144 del 2008, è da disattendere l&#8217;eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa dei Comuni di Faggiano, Fragagnano, Lizzano e Monteparano e del Comitato “Vigiliamo per la Discarica” riguardo alla mancata valutazione, da parte del giudice <i>a quo</i>,<i> </i>della conformità della stessa alla normativa comunitaria vigente in materia di smaltimento rifiuti – in particolare con riferimento alla direttiva n. 12/2006/CE del 5 aprile 2006, al regolamento n. 1013/2006/CE del 14 giugno 2006, alla sentenza della Corte di giustizia CE del 9 luglio 1992, resa nella causa C-2/90, alla sentenza della Corte di giustizia CE del 17 marzo 1993, resa nella causa C-155/91 ed alla sentenza della Corte di giustizia Ce del 28 giugno 1994, resa nella causa C-187/93 – avendo il rimettente non implausibilmente ritenuto irrilevante, nella presente questione di costituzionalità, il riferimento al diritto comunitario. Il giudice <i>a</i> <i>quo </i>afferma, infatti, che, in detto ambito, tale normativa si limita «semplicemente a legittimare la potestà degli Stati membri di limitare il movimento dei rifiuti, senza prevedere prescrizioni dal contenuto preciso ed autoapplicativo che possano trovare applicazione nel caso concreto».<br />	<br />
    5.1. – Sono, altresì, da disattendere le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione.<br />	<br />
    Nell&#8217;ordinanza del 21 febbraio 2008 della sezione staccata di Lecce del Tar Puglia si riferisce che nell&#8217;atto impugnato, dopo che era data comunicazione della pubblicazione nel BURP della legge regionale <i>de quo</i>, si affermava che in forza «della predetta Legge è vietato lo smaltimento in Puglia dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da altre regioni se non accompagnati da una certificazione attestante l&#8217;inesistenza o l&#8217;inoperatività di impianti più vicini al luogo di produzione del medesimo rifiuto. Pertanto è conseguentemente vietato il conferimento in Puglia di rifiuti speciali provenienti anche dalle Regioni Lazio, Toscana e Umbria».<br />	<br />
    Nell&#8217;ordinanza del 24 aprile 2008 della prima sezione del Tar Puglia si riferisce, parimente, che nell&#8217;atto sottoposto al suo giudizio, dopo che era stata richiamata la disciplina contenuta nella legge regionale n. 29 del 2007, si precisava che «ove lo smaltimento di rifiuti speciali, presso impianti ubicati nel territorio regionale, avvenga in violazione delle richiamate disposizioni, si riterranno inadempiute le prescrizioni di gestione contenute nei provvedimenti autorizzatori con conseguente comminatoria delle sanzioni normativamente previste».<br />	<br />
    Di fronte ad indicazioni precettive di tale tenore, è, quanto meno, non implausibile il convincimento del giudice <i>a quo</i> che, ritenendo, in entrambi i casi, l&#8217;atto amministrativo corretta applicazione della legge regionale e ritenendo, altresì, che ogni sforzo interpretativo per rendere la norma che doveva applicare conforme al dettato costituzionale si infrangesse contro i limiti che il nostro ordinamento pone all&#8217;attività ermeneutica, lo ha indotto a sollevare la questione di legittimità costituzionale sul presupposto della sua rilevanza per la definizione del giudizio di sua competenza.<br />	<br />
    Con riferimento, infine, alla lamentata non corretta specificazione dell&#8217;oggetto del giudizio, per avere i due rimettenti censurato solo l&#8217;art. 3 della legge in esame (<i>rectius</i>: solo il primo comma dell&#8217;art. 3) tralasciando di prendere in considerazione la portata complessiva di tale normativa che richiederebbe, per essere compiutamente compresa, di estendere l&#8217;esame anche agli artt. 2 e 4, è sufficiente, per ritenere l&#8217;eccezione inammissibile, osservare che i rimettenti hanno individuato nel primo comma dell&#8217;art. 3 il nucleo centrale della legge, in quanto in esso era ravvisato il contrasto con i parametri costituzionali invocati. In effetti, come sarà precisato nel successivo punto 11, il venir meno della norma denunciata viene a privare le altre disposizioni regionali evocate dalla Regione Puglia di autonoma portata regolatrice.        <br />	<br />
    6. – Nel merito, la questione è fondata.<br />	<br />
    7. – Questa Corte già più volte è intervenuta sui limiti che incontra la legislazione regionale nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione. <br />	<br />
    Mentre da un lato si è statuito che, alla stregua del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall&#8217;art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall&#8217;art. 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, dall&#8217;altro, invece, si è affermato che il principio dell&#8217;autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001).  <br />	<br />
    Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile «individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l&#8217;obiettivo della autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001). <br />	<br />
    8. – Con particolare riguardo al trasporto dei rifiuti, poi, questa Corte ha escluso che le Regioni, sia ad autonomia ordinaria, sia ad autonomia speciale, possano adottare misure volte ad ostacolare «in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni» (sentenze n. 64 del 2007; n. 247 del 2006; n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002) e ha reiteratamente ribadito «il vincolo generale imposto alle Regioni dall&#8217;art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni» (sentenza n. 161 del 2005).<br />	<br />
    Sulla base di tali rilievi, questa Corte ha ritenuto che numerose disposizioni regionali, le quali vietavano lo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, fossero in contrasto con l&#8217;art. 120 della Costituzione, sotto il profilo dell&#8217;introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni, oltre che con i principi fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotti dal decreto legislativo n. 22 del 1997, e riprodotti dal d.lgs. n. 152 del 2006. <br />	<br />
    9. – Anche se l&#8217;impugnata disposizione regionale pone allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo – in quanto consente lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali «a condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali» – non viene meno l&#8217;illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Questa Corte ha, infatti, già ritenuto che lo stabilire, da parte di una norma regionale, un divieto sia pur relativo e non assoluto, come quello del caso in esame, non «giustifica una valutazione diversa da quella riservata dalle citate sentenze alle norme allora scrutinate, che imponevano un divieto assoluto» (sentenza n. 505 del 2002). <br />	<br />
    Pertanto, l&#8217;art. 3, comma 1, della legge della Puglia n. 29 del 2007 – in quanto prevede limitazioni, seppur relative, all&#8217;introduzione di rifiuti speciali nel territorio della regione – viola l&#8217;art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose.<br />	<br />
    10. – Parimenti fondata è la censura relativa alla violazione della competenza esclusiva statale nella materia <i>de qua</i>.<br />	<br />
    La disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell&#8217;ambito della &#8220;tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema&#8221;, di competenza esclusiva statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione. La norma regionale impugnata – prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – viene a porsi in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell&#8217;art. 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che riproduce l&#8217;espressione precedentemente contenuta nel comma 3 dell&#8217;art. 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), che non prevede specifici divieti, pur manifestando favore verso «una rete integrata ed adeguata di impianti» «per permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi». Laddove nella disciplina statale l&#8217;utilizzazione dell&#8217;impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne “permette” anche altre, nella disciplina regionale impugnata costituisce la soluzione obbligata. Tale divieto viene, altresì, a contrastare con lo stesso concetto di «rete integrata di impianti di smaltimento» che presuppone una possibilità di interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato e non ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l&#8217;accesso ad alcune sue parti.   <br />	<br />
     Il divieto è legittimo, per quanto in precedenza rilevato al punto 7, con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi in quanto è la normativa statale che lo prevede, mentre si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui una fonte di produzione legislativa regionale lo venga a contemplare nei confronti degli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale. <br />	<br />
    L&#8217;accoglimento della questione di legittimità costituzionale con riferimento a questi parametri assorbe le residue censure di illegittimità dedotte dai rimettenti.<br />	<br />
    11. – Poiché le restanti disposizioni contenute nella legge regionale presentano una inscindibile connessione con quella oggetto di specifica impugnazione, la declaratoria di illegittimità costituzionale va, di conseguenza, estesa alle restanti disposizioni contenute nella legge della Regione Puglia n. 29 del 2007.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>PER QUESTI  MOTIVI <br />	<br />
</B><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
    riuniti i giudizi,<br />	<br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia), nonché delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.<i><b><br />	<br />
</b></i><br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-9/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.9</a></p>
<p>Presidente Flick, Redattore Mazzella la disposizione regionale censurata, imponendo ai residenti nella regione Abruzzo l&#8217;obbligo di effettuazione dell&#8217;accertamento diagnostico denominato &#8220;polisonnografia&#8221;, per la circolazione alla guida di veicoli per il trasporto di merci di peso superiore a trentacinque quintali, frappone un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-9/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-9/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Flick, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>la disposizione regionale censurata, imponendo ai residenti nella regione Abruzzo l&#8217;obbligo di effettuazione dell&#8217;accertamento diagnostico denominato &ldquo;polisonnografia&rdquo;, per la circolazione alla guida di veicoli per il trasporto di merci di peso superiore a trentacinque quintali, frappone un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle merci da essi trasportate, in contrasto con il divieto fissato dall&#8217;art. 120 della Costituzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporti &#8211; Art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria) &#8211; Conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore ai trentacinque quintali &#8211; Obbligo di sottoporsi all&#8217;esame del sonno (polisonnografia) &#8211; Autorizzazione per lo svolgimento dell&#8217;attività– Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 117 e 120 della Costituzione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?	FLICK		Presidente<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE	  Giudice<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		             MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		             FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		             MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	             SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	             NAPOLITANO		<br />	<br />
#NOME?		FRIGO			<br />	<br />
#NOME?	            CRISCUOLO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>	<br />
<B>SENTENZA<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 dicembre 2007, depositato in cancelleria il 4 gennaio 2008 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2008.</p>
<p>	Udito nell&#8217;udienza pubblica del 18 novembre 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />
	udito l&#8217;avvocato dello Stato Anna Cenerini per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b><i></p>
<p>	<br />
</i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>    Con ricorso depositato il 4 gennaio 2008 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 117 e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo del 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria). <br />	<br />
    Secondo il ricorrente, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 dell&#8217;art. 1 della legge predetta e le altre disposizioni ad esse connesse (commi 1, 2, 3, 10, 11 e 16), nello stabilire che i conducenti di autoveicoli per il trasporto merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione Abruzzo, debbano sottoporsi all&#8217;esame del sonno (polisonnografia) ed esibire alle forze dell&#8217;ordine preposte ai controlli stradali il referto medico attestante l&#8217;esito favorevole di tale esame, che costituisce altresì autorizzazione alla prosecuzione dell&#8217;attività di conducente di tali autoveicoli per la durata di un anno, e nel prevedere inoltre che tale autorizzazione possa essere rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora il primo esame (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato esito favorevole, sarebbero costituzionalmente illegittime sotto vari aspetti.<br />	<br />
    In primo luogo, esse eccederebbero dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di «tutela della salute», contrastando con l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto inciderebbero direttamente sul merito di scelte proprie dell&#8217;arte medica, in assenza di determinazioni assunte a livello nazionale o in difformità da esse.<br />	<br />
    In particolare, sempre relativamente all&#8217;art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15, in base alle informazioni aggiornate e metodologicamente convalidate dalla letteratura medica, nazionale ed internazionale, l&#8217;effettuazione del solo esame polisonnografico non sarebbe sufficiente ad attestare una correlazione certa tra eventuali alterazioni da esso rilevate e i colpi di sonno.<br />	<br />
    Ciò nonostante, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, il lavoratore del settore autotrasporti che non ottenga esito favorevole da tale esame, reso obbligatorio dalla legge regionale in questione, potrebbe addirittura perdere il posto di lavoro, non potendo più esercitare l&#8217;attività di conducente.<br />	<br />
    Le disposizioni della legge regionale de qua sarebbero pertanto illegittime, laddove, prescindendo dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione statale vigente, che non prevedono che l&#8217;effettuazione di tale esame sia presupposto necessario per la conduzione di autoveicoli, si presentano come una scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti.<br />	<br />
    Riferisce il ricorrente che questa Corte, con le sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003, ha avuto modo di stabilire che interventi legislativi volti ad incidere su scelte proprie dell&#8217;arte medica «non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano l&#8217;elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi &#8211; di norma nazionali o sovranazionali &#8211; a ciò deputati, dato l&#8217;essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici».<br />	<br />
    La Corte, riferisce sempre il ricorrente, ha poi aggiunto che sono proprio tali determinazioni, assunte a livello nazionale, che, garantendo condizioni di fondamentale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, evitano che si introduca una disciplina differenziata, sul punto, per una singola regione.<br />	<br />
    In secondo luogo, secondo la Presidenza del Consiglio le disposizioni censurate eccederebbero dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», violando l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 624 (recte, 626 del 1994, come chiarito dall&#8217;Avvocatura in una nota depositata in data 4 novembre 2008), che costituisce la normativa statale di riferimento per l&#8217;individuazione dei principi fondamentali in tale materia, non comprenderebbe l&#8217;esame medico in questione tra le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.<br />	<br />
    Infatti, la previsione dell&#8217;esame polisonnografico dovrebbe considerarsi compresa tra i principi fondamentali della materia, di competenza esclusiva statale, e non spetterebbe alle singole Regioni il suo inserimento nell&#8217;ordinamento.<br />	<br />
    Per altro verso, secondo il ricorrente, le disposizioni censurate violerebbero l&#8217;art. 120, primo comma, Cost., secondo il quale le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l&#8217;esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.<br />	<br />
    Esse, poi, contrasterebbero con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario. Tra i vincoli comunitari andrebbero incluse, secondo il ricorrente, le previsioni di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato CE, che sanciscono il principio della libera prestazione dei servizi all&#8217;interno della Comunità, nonché quelle degli articoli da 70 a 80 dello stesso Trattato, che enunciano le politiche della Comunità in materia di «trasporti», prevedendo in particolare (art. 71) che sia il Consiglio europeo a stabilire «le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti» e che «le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l&#8217;occupazione in talune Regioni, sono stabilite dal Consiglio […], che delibera all&#8217;unanimità».<br />	<br />
    Infine, le disposizioni predette contrasterebbero, sempre per effetto del rinvio contenuto nell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, con gli artt. 80 e seguenti del Trattato CE, che enunciano il principio di libera concorrenza. Le disposizioni regionali, infatti, attribuendo alle aziende di trasporto abruzzesi il costo degli esami polisonnografici, porrebbero le stesse in posizione di svantaggio rispetto alle altre aziende di trasporto, poiché addosserebbero loro un costo che non grava sulle altre, frapponendo così un ostacolo alla concorrenza, in violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e determinerebbero altresì una discriminazione tra i lavoratori residenti e quelli non residenti nella Regione Abruzzo, i quali ultimi, pur percorrendo la medesima rete viaria regionale, non sono sottoposti al medesimo obbligo.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</b><i></p>
<p>	<br />
</i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>    Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con riferimento agli artt. 3, 117 e 120 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria), nella parte in cui stabilisce che i conducenti di autoveicoli per il trasporto merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione Abruzzo, debbano sottoporsi all&#8217;esame del sonno (polisonnografia) ed esibire alle forze dell&#8217;ordine preposte ai controlli stradali il referto medico attestante l&#8217;esito favorevole di tale esame, che costituisce, altresì, autorizzazione alla prosecuzione dell&#8217;attività di conducente di tali autoveicoli per la durata di un anno, e nel prevedere inoltre che tale autorizzazione possa essere rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora il primo esame (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato esito favorevole.<br />	<br />
    La questione è fondata.<br />	<br />
    L&#8217;art. 120 Cost. vieta alle Regioni di interporre, con provvedimenti di qualsiasi natura, amministrativa o legislativa, ostacoli alla libera circolazione di persone e cose tra le Regioni stesse. Allo stesso tempo, tale norma vieta alle Regioni di limitare, in qualunque parte del territorio nazionale, l&#8217;esercizio del diritto al lavoro, inteso sia come lavoro subordinato che come lavoro autonomo. <br />	<br />
    Questa Corte, nella sentenza n. 428 del 2004, ha affermato che tali divieti, in quanto finalizzati a salvaguardare la libertà di circolazione di merci e persone sul territorio nazionale, sono espressione della libertà fondamentale di circolazione e di soggiorno, di cui all&#8217;art. 16 della Costituzione.<br />	<br />
    Nella predetta sentenza è stato affermato che, in ragione del principio di cui all&#8217;art. 120 citato, la materia della circolazione stradale, pur non essendo espressamente menzionata nell&#8217;art. 117 Cost., non può essere collocata nell&#8217;ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Essa è invece riconducibile, in base a considerazioni di carattere sistematico, a competenze statali esclusive.<br />	<br />
    Analogamente, già nelle sentenze n. 135 del 1997 e n. 31 del 2001, questa Corte aveva affermato che spetta solo allo Stato il compito di fissare gli standard di sicurezza minimi per la circolazione dei veicoli e per la prevenzione dei sinistri, in ragione dell&#8217;esigenza di assicurare l&#8217;uniformità, in tutto il territorio nazionale, delle norme finalizzate alla protezione dell&#8217;incolumità dei cittadini. <br />	<br />
    Orbene, la disposizione regionale censurata, imponendo ai soggetti residenti nella Regione Abruzzo, per la circolazione alla guida di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore a trentacinque quintali, l&#8217;obbligo di effettuazione dell&#8217;accertamento diagnostico denominato “polisonnografia”, frappone un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle merci da essi trasportate, non solo all&#8217;interno della Regione Abruzzo, ma anche, necessariamente, tra la stessa e le altre Regioni, in contrasto con il divieto fissato dall&#8217;art. 120 della Costituzione. <br />	<br />
    Al contempo, detta disciplina, nel subordinare l&#8217;esercizio dell&#8217;attività lavorativa di conducente, per professione abituale, di autoveicoli per il trasporto di carichi superiori ai trentacinque quintali all&#8217;effettuazione del predetto esame, limita l&#8217;esercizio, da parte dei soli cittadini residenti in Abruzzo, del diritto al lavoro, autonomo o subordinato. Anche sotto tale profilo, dunque, essa si pone in contrasto con il divieto stabilito nell&#8217;art. 120 della Costituzione. <br />	<br />
    Le residue censure, relative agli artt. 3 e 117 Cost., restano assorbite.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
</B><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-9/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-11/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.11</a></p>
<p>Presidente Flick, Redattore Amirante riscontrata la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-11/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-11/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Flick, Redattore Amirante</span></p>
<hr />
<p>riscontrata la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Persona fisica e diritti della personalità &#8211; Stranieri &#8211; Combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall&#8217;articolo 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all&#8217;articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e alla legge 11 febbraio 1980, n.18 &#8211; Stranieri &#8211; Inabili civili &#8211; Pensione di inabilità &#8211; Condizione del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale – Q. l c. sollevata dal Tribunale di Prato – Asserita violazione degli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione – Illegittimità.	</p>
<p>Persona fisica e diritti della personalità &#8211; Stranieri &#8211; Combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell&#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall&#8217;articolo 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all&#8217;articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e alla legge 11 febbraio 1980, n.18 &#8211; Stranieri &#8211; Inabili civili &#8211; Indennità di accompagnamento &#8211; Condizione del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale – Q. l c. sollevata dal Tribunale di Prato – Asserita violazione degli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi l&#8217;art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e l&#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) – nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all&#8217;art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.	</p>
<p> É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell&#8217;art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 – sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), dal Tribunale di Prato con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?	FLICK		Presidente<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE	  Giudice<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		             MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		             FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		             MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	             SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	             NAPOLITANO		<br />	<br />
#NOME?		FRIGO			<br />	<br />
#NOME?	            CRISCUOLO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>	<br />
<B>SENTENZA<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell&#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all&#8217;art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso dal Tribunale di Prato, nel procedimento civile vertente tra I. H. nella qualità di tutore di N. H. e l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri, con ordinanza del 2 aprile 2008 iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />	<br />
<i><br />	<br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione dell&#8217;INPS;<br />	<br />
<i>    udito</i> nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b><i></p>
<p>	<br />
</i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1.— Nel corso di una controversia in materia di assistenza obbligatoria, promossa da un cittadino albanese, il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell&#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all&#8217;art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), nella parte in cui prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell&#8217;indennità di accompagnamento.<br />	<br />
    Premette, in fatto, il remittente che il ricorrente – nella qualità di tutore di un cittadino albanese legalmente soggiornante in Italia dal 2000, al quale è stato riconosciuto lo stato di invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua, in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi nel 2003 – il 19 luglio 2005 aveva presentato domanda amministrativa per la concessione, in favore dell&#8217;interdetto, della pensione di inabilità e dell&#8217;indennità di accompagnamento. In seguito al rigetto di tale istanza, dovuto alla mancata titolarità della carta di soggiorno da parte dell&#8217;interessato, egli ha tempestivamente proposto ricorso ai sensi dell&#8217;art. 442 cod. proc. civ. per sentir condannare il Comune di Prato, nel contraddittorio con l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, alla corresponsione delle suddette provvidenze, previa disapplicazione del citato art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (perché in contrasto con i regolamenti CE n. 1408 del 1971, n. 574 del 1972, n. 859 del 2003 e n. 647 del 2005, nonché con gli artt. 6 e 8 della Convenzione OIL n. 97 del 1949, con l&#8217;art. 10 della Convenzione OIL n. 143 del 1975, con l&#8217;art. 14 della CEDU e con l&#8217;art. 1 del primo protocollo addizionale di tale ultima Convenzione), ovvero previo accoglimento dell&#8217;eccezione di illegittimità costituzionale della norma stessa.<br />	<br />
    Il giudice <i>a quo</i>, dopo aver precisato che gli invocati regolamenti comunitari sono inapplicabili nella specie, in quanto la vicenda presenta legami esclusivamente tra un Paese terzo e un solo Stato membro della UE e non già tra due Stati membri dell&#8217;Unione, e dopo aver escluso di poter procedere alla disapplicazione della normativa interna per effetto del prospettato contrasto con le Convenzioni OIL e la CEDU, ha sollevato la presente questione, specificando di non poter risolvere il problema in via interpretativa.<br />	<br />
    Quanto alla rilevanza, il Tribunale di Prato sottolinea che l&#8217;accoglimento della domanda del ricorrente è ostacolato soltanto dal mancato possesso, da parte dell&#8217;interessato, della carta di soggiorno, data la sussistenza sia del requisito sanitario, sia della condizione reddituale di cui all&#8217;art. 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e successive modificazioni, sia della legittima permanenza in Italia in base ad un permesso di soggiorno.<br />	<br />
    Con riguardo al merito della questione, il remittente sostiene che la normativa censurata, in primo luogo, si pone in contrasto con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in quanto, discriminando gli stranieri invalidi legittimamente residenti nel nostro Paese rispetto ai cittadini italiani invalidi, vulnera l&#8217;art. 14 della CEDU e l&#8217;art. 1 del relativo Protocollo addizionale, i quali, secondo l&#8217;interpretazione della Corte europea per la tutela dei diritti dell&#8217;uomo, obbligano lo Stato italiano a legiferare in materia di prestazioni sociali senza porre alcuna differenziazione di trattamento basata sulla nazionalità delle persone.<br />	<br />
    Tale discriminazione, ad avviso del giudice <i>a quo</i>, comporta anche la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., dal momento che la previsione, per la suddetta categoria di stranieri, di un trattamento deteriore per poter fruire delle provvidenze previste dalle leggi n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980 si pone in contraddizione non soltanto con le logiche solidaristiche, ma soprattutto con la specifica <i>ratio </i>di sostentamento propria delle provvidenze medesime.<br />	<br />
    Infine, viene prospettato il contrasto con il principio di razionalità di cui all&#8217;art. 3 Cost., derivante dalla palese irragionevolezza dell&#8217;adozione di un criterio di discrimine che determina l&#8217;esclusione dai suddetti benefici – finalizzati ad alleviare la situazione di bisogno dei soggetti totalmente inabili – proprio di chi ne è più meritevole, in contraddizione con quanto è previsto per i cittadini italiani, per i quali l&#8217;attribuzione della pensione di inabilità presuppone il mancato superamento di un certo limite reddituale, mentre per l&#8217;indennità di accompagnamento si prescinde dalla situazione reddituale del beneficiario e della sua famiglia.<br />	<br />
    2.— Si è costituito l&#8217;INPS, chiedendo la dichiarazione di infondatezza della questione.<br />	<br />
    L&#8217;Istituto ricorda che l&#8217;art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 aveva previsto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all&#8217;anno l&#8217;equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, incluse quelle previste in favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili. Successivamente, l&#8217;art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, ha stabilito che le provvidenze economiche in favore dei minorati civili spettano soltanto agli stranieri titolari di carta di soggiorno, mentre nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno è fatto salvo esclusivamente il godimento delle altre prestazioni sociali, ivi compreso l&#8217;assegno di maternità. In tal modo il legislatore è intervenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, nel senso di restringere le condizioni di accesso a determinate prestazioni assistenziali e di far venir meno, sulla base di un chiaro parametro di riferimento, l&#8217;equiparazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno ai cittadini italiani (Consiglio di Stato, parere n. 76/2001 del 28 febbraio 2001).<br />	<br />
    Tale scelta, secondo l&#8217;INPS, non sarebbe di per sé incostituzionale, in quanto, come chiarito da questa Corte in occasione dell&#8217;esame di una fattispecie analoga a quella attuale, al legislatore è consentito dettare norme che modificano in senso meno favorevole la disciplina dei rapporti di durata (sentenza n. 324 del 2006) e, quindi, mutare i requisiti per la percezione delle prestazioni previdenziali o assistenziali, tanto più che lo stesso fluire del tempo costituisce un elemento idoneo a giustificare l&#8217;applicazione di trattamenti diversi, in differenti momenti temporali, a soggetti appartenenti alla medesima categoria.<br />	<br />
    Peraltro, con riguardo alle prestazioni previdenziali vi è una totale equiparazione tra il trattamento dei cittadini della UE e i lavoratori extracomunitari, mentre il fatto che ciò non si verifichi per le provvidenze di natura assistenziale – quali sono quelle in argomento – è dovuto principalmente all&#8217;esigenza di evitare il c.d. turismo sociale: finalità che, del tutto ragionevolmente, consente di differenziare le suddette prestazioni assumendo come criterio quello di favorire i soggetti che hanno una maggiore stabilità di residenza nel nostro Paese, tanto più che l&#8217;art. 80, comma 19, oggetto di contestazione, è stato dettato per evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica.<br />	<br />
    Nella stessa logica, del resto, il legislatore, con il recente art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l&#8217;assegno sociale «è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano legalmente soggiornato, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale» (termine portato a dieci anni dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133).<br />	<br />
    Né va, infine, omesso di considerare che non soltanto non viene in considerazione l&#8217;applicazione dei regolamenti comunitari invocati dal ricorrente, ma che neppure nell&#8217;ambito della CEDU e del relativo primo Protocollo addizionale sono rinvenibili norme di rango costituzionale tali da imporre l&#8217;equiparazione dei cittadini extracomunitari ai cittadini della UE ai fini dell&#8217;attribuzione delle provvidenze economiche di assistenza sociale.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</b><i></p>
<p>	<br />
</i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1.— Il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto dell&#8217;art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell&#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall&#8217;articolo 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all&#8217;articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e alla legge 11 febbraio 1980, n.18».<br />	<br />
    Il suddetto complesso normativo viene censurato nella parte in cui «prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell&#8217;assegno (<i>recte</i>: dell&#8217;indennità) di accompagnamento».<br />	<br />
    L&#8217;art. 117, primo comma, Cost. viene richiamato dal remittente in relazione all&#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e al Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.<br />	<br />
    Secondo il Tribunale di Prato, la normativa impugnata crea una disparità di trattamento tra stranieri e cittadini riguardo all&#8217;attribuzione delle suddette prestazioni assistenziali, laddove tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti in Italia vige il principio di eguaglianza.<br />	<br />
    Il remittente sottolinea, inoltre, la intrinseca irragionevolezza di disposizioni che, solo per gli stranieri, subordinano la possibilità di fruire di prestazioni assistenziali alla titolarità di un reddito.<br />	<br />
    In fatto, con l&#8217;ordinanza di rimessione, si espone che la domanda per ottenere le suddette prestazioni è stata proposta dal tutore di un cittadino albanese interdetto, regolarmente soggiornante in Italia dal 2000, non munito di carta di soggiorno, in stato vegetativo a seguito di incidente stradale, riconosciuto totalmente invalido e abbisognevole di assistenza continua. Il remittente conclude affermando che soltanto la carenza di titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per effetto di quanto stabilito dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo») ha giustificato il rigetto della richiesta in sede amministrativa.<br />	<br />
    2.— La questione, nella parte concernente l&#8217;indennità di accompagnamento, è divenuta manifestamente inammissibile, perché questa Corte, con la sentenza n. 306 del 2008, successiva alla proposizione della questione stessa da parte del Tribunale di Prato, ha dichiarato, con riguardo alla suddetta indennità, l&#8217;illegittimità costituzionale delle disposizioni in scrutinio, il che comporta il venire meno dell&#8217;oggetto della questione stessa e, quindi, la relativa manifesta inammissibilità (ordinanze n. 19 del 2004 e n. 269 del 2008).<br />	<br />
    3.— La questione è fondata per quanto concerne la pensione di inabilità.<br />	<br />
    I principali motivi che hanno condotto questa Corte alla suddetta sentenza – e cioè la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo qui censurato e la disparità di trattamento che esso determina tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia – sussistono a maggior ragione anche con riguardo alla pensione di inabilità. <br />	<br />
    Mentre, infatti, l&#8217;indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge. La subordinazione dell&#8217;attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più evidente l&#8217;intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio.<br />	<br />
    Si riscontra, pertanto, la violazione, sotto un duplice profilo, dell&#8217;art. 3 Cost., sicché deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell&#8217;art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – quest&#8217;ultimo come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 – nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all&#8217;art. 12 della legge n. 118 del 1971, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. <br />	<br />
    Restano assorbite le altre censure. 	</p>
<p align=center>	<br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
</B><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell&#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) – nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all&#8217;art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell&#8217;art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – come modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 – sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), dal Tribunale di Prato con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.<i><b><br />	<br />
</b></i><br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2009-n-11/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-23-1-2009-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-23-1-2009-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-23-1-2009-n-1/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.1</a></p>
<p>P. Turco Pres. &#8211; M. Filippi Est. Bresciani Bruno S.r.l. ed altri (Avv.ti G. Coquillard e D. Finiguerra) contro Avda &#8211; Aeroporto Valle d&#8217;Aosta Aeroport &#8220;Corrado Gex&#8221; S.p.a. (Avv. H. D&#8217;Herin) e nei confronti di Ediltevere S.p.a. ed altro (Avv.ti F. Calla&#8217; ed A. Clarizia), di Seas S.p.a. ed altri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-23-1-2009-n-1/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-23-1-2009-n-1/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Turco Pres. &#8211; M. Filippi Est.<br /> Bresciani Bruno S.r.l. ed altri (Avv.ti G. Coquillard e D. Finiguerra) contro Avda &#8211; Aeroporto Valle d&#8217;Aosta Aeroport &#8220;Corrado Gex&#8221; S.p.a. (Avv. H. D&#8217;Herin) e nei confronti di Ediltevere S.p.a. ed altro (Avv.ti F. Calla&#8217; ed A. Clarizia), di Seas S.p.a. ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 95 D.P.R. 554/99 anche alle Associazioni temporanee di tipo misto e sulla insufficienza, ai fini dell&#8217;avvalimento, di una mera dichiarazione dell&#8217;intenzione di avvalersi dei requisiti di altre imprese anche se del medesimo RTI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Associazioni temporanee di tipo misto – Art. 95 d.P.R. n. 554 del 1999 – Applicabilità &#8211; Mancato possesso da parte della mandataria di iscrizione nella categoria prevalente per classifica di importo pari almeno al 40% dell’entità della stessa – Esclusione &#8211; Legittimità	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Avvalimento &#8211; Richiede in ogni caso una iniziativa nel corso della gara da parte delle imprese offerenti &#8211; Mera dichiarazione nella domanda di partecipazione dell’intenzione di avvalersi dei requisiti di altre imprese anche se appartenenti al medesimo raggruppamento &#8211; Insufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Seppure il d.P.R. n. 554 del 1999 (art. 95, commi 2 e 3) non contenga alcun riferimento alle associazioni temporanee di tipo misto ciò non può indurre a concludere nel senso che la norma regolamentare sia inapplicabile alle associazioni temporanee di tipo misto. Deve piuttosto ritenersi che il silenzio del legislatore sul punto – mantenuto anche nella bozza del nuovo regolamento in corso di approvazione ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pubblici – indichi la volontà di estendere ai raggruppamenti temporanei misti le regole già previste per l’uno o per l’altro dei modelli. Così, nell’ipotesi in cui le lavorazioni prevalenti o quelle scorporabili siano assunte da un unico soggetto, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti verticali; ove invece tali lavorazioni risultino assunte da più soggetti, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti orizzontali. Nella specie dunque correttamente il Seggio di gara ha disposto l’esclusione del raggruppamento ricorrente a causa del mancato possesso, da parte della mandataria, di iscrizione nella categoria prevalente OS26, per classifica di importo pari almeno al 40% dell’entità della stessa.	</p>
<p>2. Il ricorso all’avvalimento richiede in ogni caso una iniziativa, nel corso della gara, da parte delle imprese offerenti. A tal fine peraltro non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione &#8211; contenuta nella domanda di partecipazione &#8211; dell’intenzione di avvalersi dei requisiti di altre imprese, anche se appartenenti al medesimo raggruppamento: è infatti necessario &#8211; ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici – che alla domanda venga allegata la documentazione puntualmente indicata dal comma 2 di tale disposizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />	<br />
(Sezione Unica)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 34 del 2008, proposto da: </p>
<p><b>Bresciani Bruno S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo con Asfalt C.C.P. S.p.A., Biffi S.p.a., Tipiesse S.r.l. e S.i.f.e.l. S.p.a., nonché <b>Asfalt C.C.P. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandante del medesimo raggruppamento, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Gemma Coquillard e Donatella Finiguerra, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Aosta, via Festaz, 66; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Avda &#8211; Aeroporto Valle d&#8217;Aosta Aeroport &#8220;Corrado Gex&#8221; S.p.a.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Hebert D&#8217;Herin, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ediltevere S.p.a.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo con Carlo Gavazzi Impianti S.p.a. e Tecnostrade S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Calla&#8217; ed Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Aosta, piazza Narbonne, 16;<br />
<br />	<br />
<b>Seas S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, e Borio Giacomo S.r.l., in persona del legale rappresentante – quest’ultima in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo con Bramati &#038; C. S.r.l., Ivies S.p.a, Costruzioni Stradali BGF S.r.l., F1Costruzioni S.r.l. e COGEIS S.p.a – entrambe non costituitesi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del verbale 3 aprile 2008 &#8211; di aggiudicazione provvisoria dei lavori e delle forniture finalizzate agli interventi di prolungamento della pista di volo RWY 09/27 e della via di rullaggio dell’Aeroporto Civile “Corrado Gex” di Aosta–Saint Christophe &#8211; nella parte in cui il seggio di gara dispone l’esclusione dalla gara medesima del raggruppamento ricorrente e dichiara aggiudicatario provvisorio il raggruppamento Ediltevere s.p.a., Carlo Gavazzi Impianti S.p.a., Tecnostrade s.r.l.;<br />	<br />
b) di ogni altro atto comunque connesso, con particolare riferimento ai provvedimenti di approvazione definitiva della gara, mai notificati né portati a conoscenza delle ricorrenti, al contratto di appalto e al verbale di consegna lavori, qualora esistenti;<br />	<br />
&#8211; nonché per l&#8217;accertamento del diritto al risarcimento del danno e la conseguente condanna dell’amministrazione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Avda &#8211; Aeroporto Valle D&#8217;Aosta Aeroport &#8220;Corrado Gex&#8221; S.p.A.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ediltevere S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo del raggruppamento con Carlo Gavazzi Impianti S.p.a. e Tecnostrade S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – La controversia all’esame riguarda la procedura di aggiudicazione dei lavori e delle forniture finalizzate agli interventi di prolungamento della pista di volo RWY 09/27 e della via di rullaggio dell’Aeroporto Civile “Corrado Gex” della Città di Aosta – Saint Christophe.<br />	<br />
La gara è stata indetta da Aeroporto Valle d’Aosta S.p.a. (A.V.D.A. S.p.a.) &#8211; con bando pubblicato il 13 febbraio 2008 &#8211; per un importo pari ad € 10.000.400,00 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. <br />	<br />
Le due società ricorrenti &#8211; Bresciani Bruno S.r.l., che ricorre in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo con Asfalt C.C.P. S.p.a., Biffi S.p.a., Tipiesse S.r.l. e S.i.f.e.l. S.p.a., nonché Asfalt C.C.P. S.p.a., che ricorre in proprio e quale mandante del medesimo raggruppamento – impugnano il provvedimento (verbale di gara 3 aprile 2008) con cui è stata disposta l’esclusione di tale raggruppamento ed è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio della gara il raggruppamento costituito da Ediltevere S.p.a., Carlo Gavazzi Impianti S.p.a. e Tecnostrade s.r.l.<br />	<br />
Si espone in fatto nel ricorso quanto segue:<br />	<br />
a) il bando aveva ad oggetto i lavori in categoria prevalente OS 26 in classifica V € 3.789.581,05; e categorie scorporabili OG 3 classifica V € 2.856.333,69; OG 6 classifica IV € 1.919.613,40; OS 9 classifica IV € 1.248.827,60;<br />	<br />
b) il punto III.1.3. del bando stabiliva che “il raggruppamento di operatori economici” avrebbe dovuto costituirsi “in conformità all&#8217;art. 34, comma 1, lett. d) ed all&#8217;art. 37, del D. lgs. 163/2006”;<br />	<br />
c) il punto VI.3, lett. a) del bando (informazioni complementari) specificava che “nel caso di partecipazione di raggruppamento, . . . il requisito di capacità tecnica di cui alla sezione III.2.3. lett. b) [“attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente e per classifica adeguata all&#8217;entità totale dell&#8217;appalto”] deve essere posseduto in conformità a quanto previsto dall&#8217;art. 95, commi 2 e 3, del D.P,.R. n. 554/99”;<br />	<br />
d) il disciplinare di gara all&#8217;art. 1 indicava i requisiti in caso di raggruppamento orizzontale con richiamo al comma 2 dell&#8217;art. 95, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, e i requisiti in caso di raggruppamento verticale, con richiamo al comma 3, del medesimo articolo, nonché all’art. 37, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).<br />	<br />
Il raggruppamento ricorrente è stato escluso perché “in seno al R.T.I. in questione, avente natura di associazione temporanea di tipo misto, la mandataria Bresciani Bruno s.r.l. non è in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS26 per la classifica adeguata al 40% dell’importo della stessa (…) essendo titolare di iscrizione nella precisata categoria OS26 per classifica III (…), inferiore al prescritto 40%, in violazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 (…), richiamato in quanto applicabile dalla sezione VI.3), lettera a), del bando nonché dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 25 del 20 dicembre 2001 (…) e dal parere della stessa Autorità del 17 ottobre 2007 n. 53”. <br />	<br />
Avverso l’impugnata esclusione si deduce violazione di legge (in relazione all’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all’articolo 95 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e all’articolo 41 della Costituzione), nonché eccesso di potere per violazione del principio di massima partecipazione e di concorrenza, nonché per difetto nei presupposti, illogicità manifesta e sviamento di potere.<br />	<br />
L’Ente aggiudicatore &#8211; A.V.D.A. S.p.a &#8211; si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza dei motivi dedotti e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Si è costituita pure Ediltevere S.p.a. &#8211; in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo con Carlo Gavazzi Impianti S.p.a. e Tecnostrade S.r.l., aggiudicatario provvisorio della gara – insistendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 21 del 10 luglio 2008 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione.<br />	<br />
All’udienza del 12 novembre la causa, ulteriormente discussa, è stata trattenuta per la decisione.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>DIRITTO<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1. &#8211; Oggetto del ricorso è il provvedimento di esclusione del raggruppamento ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione di lavori e forniture finalizzate al prolungamento della pista di volo dell’Aeroporto di Aosta–Saint Christophe.<br />	<br />
2. &#8211; Il ricorso non è fondato.<br />	<br />
2.a &#8211; L’esclusione del raggruppamento ricorrente – come si legge nell’impugnato verbale di gara – è stata disposta perché la designata mandataria (Bresciani Bruno s.r.l.) non è risultata in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS26 per la quota minima del 40% dell’importo della stessa, come richiesto dall’articolo 95, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, richiamato dal bando di gara (sezione VI.3, lettera a).<br />	<br />
2.b &#8211; Con un’unica sostanziale censura, formulata con i due motivi di impugnativa, il raggruppamento ricorrente – che ha natura mista &#8211; sostiene che l’esclusione è motivata con richiamo ad una disposizione regolamentare non applicabile alla specie.<br />	<br />
Si sostiene in particolare che l’articolo 95 del d.P.R. n. 554 – che detta la disciplina dei requisiti che devono essere posseduti dalle associazioni temporanee di tipo orizzontale (comma 2) e da quelle di tipo verticale (comma 3) – non può ritenersi applicabile alle associazioni temporanee di tipo misto, soprattutto a seguito del recepimento dell’istituto dell’avvalimento, previsto dagli articoli 47 e 48 delle direttive CE 17 e 18 del 2004 ed introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).<br />	<br />
Si osserva ancora che il legislatore interno – in sede di recepimento di tale istituto &#8211; ha preferito mantenere il modello dell’associazione temporanea: di conseguenza – si rileva – il ricorso all’avvalimento deve ritenersi consentito con riguardo non solo a requisiti di imprese “esterne”, ma anche a requisiti posseduti da imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo: anzi, una norma che imponesse alle imprese raggruppate di possedere i requisiti solo in proprio o al massimo con avvalimento esterno, sarebbe contraria – sostiene il raggruppamento ricorrente &#8211; alla ratio stessa del nuovo istituto. <br />	<br />
Si aggiunge poi che – a seguire la tesi interpretativa dell’Ente aggiudicatore – si finisce per arrivare “all&#8217;assurdo che l&#8217;ATI MISTA non è quasi mai utilizzabile, ma si dovrebbe far ricorso all&#8217;avvalimento per l&#8217;intero requisito, impedendo, così, di fatto ad imprese giovani e di piccole medie dimensioni di partecipare utilizzando il modulo delle ATI MISTE e nel contempo diminuendo le garanzie, per il diverso atteggiarsi delle responsabilità, per l&#8217;amministrazione aggiudicatrice.”<br />	<br />
Si conclude sul punto rilevando che l’orientamento sia della giurisprudenza, sia della Autorità di Vigilanza (quest’ultimo richiamato nel provvedimento impugnato) è da ritenersi del tutto superato perché formatosi quando ancora l’istituto dell’avvalimento non era stato introdotto nel nostro ordinamento.<br />	<br />
3. – La censura non può essere condivisa.<br />	<br />
3.a &#8211; Il dato normativo da cui partire è l’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) che detta la definizione dei diversi modelli di raggruppamento temporaneo, distinguendo tra il caso di lavori, servizi e forniture. <br />	<br />
Per quanto riguarda i lavori (come anticipato, il bando aveva ad oggetto i lavori in categoria prevalente OS 26 in classifica V € 3.789.581,05):<br />	<br />
&#8211; è in forma verticale il raggruppamento nel cui ambito uno dei concorrenti, in qualità di mandatario, realizza “i lavori della categoria prevalente”, mentre i mandanti possono assumere i lavori “scorporabili”, non appartenenti a tale categoria prevalente<br />
&#8211; è in forma orizzontale il raggruppamento nel cui ambito i concorrenti realizzano i “lavori della stessa categoria” (comma 1);<br />	<br />
&#8211; è in forma mista il raggruppamento nel cui ambito “i lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale” (comma 6).<br />	<br />
La stessa disposizione stabilisce poi che “nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei . . . sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento” (art. 37, comma 3).<br />	<br />
In attesa dell’approvazione di tale regolamento, “i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”, oltre che nel D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (art. 253, comma 9, dello stesso codice).<br />	<br />
3.b &#8211; E’ senza dubbio vero – come osserva il raggruppamento ricorrente – che il d.P.R. n. 554 del 1999 non contiene alcun riferimento alle associazioni temporanee di tipo misto: l’art. 95, commi 2 e 3, del regolamento considera infatti i soli raggruppamenti orizzontali e verticali, senza nulla prevedere quanto ai requisiti delle imprese riunite in raggruppamento di tipo misto.<br />	<br />
Ma questa circostanza – contrariamente a quanto ritiene il raggruppamento ricorrente – non induce a concludere nel senso che la norma regolamentare sia inapplicabile alle associazioni temporanee di tipo misto.<br />	<br />
Deve piuttosto ritenersi che il silenzio del legislatore sul punto – mantenuto anche nella bozza del nuovo regolamento in corso di approvazione ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pubblici – indichi la volontà di estendere ai raggruppamenti temporanei misti le regole già previste per l’uno o per l’altro dei modelli.<br />	<br />
Così, nell’ipotesi in cui le lavorazioni prevalenti o quelle scorporabili siano assunte da un unico soggetto, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti verticali; ove invece tali lavorazioni risultino assunte da più soggetti, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti orizzontali. <br />	<br />
3.c &#8211; Una tale scelta pare tutt’altro che illogica se si considera che nella struttura della associazione temporanea di tipo misto confluiscono entrambi i modelli di distribuzione del lavoro: quello qualitativo, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilità, e quello quantitativo che consente la realizzazione congiunta delle opere della categoria prevalente, anche di quelle delle categorie scorporabili.<br />	<br />
Questa interpretazione trova del resto conferma nella giurisprudenza, non solo per il caso che la sub-associazione orizzontale riguardi opere scorporabili (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15 aprile 2005, n. 251), ma anche – come avviene nelle specie – per il caso con che la sub-associazione orizzontale riguardi la categoria prevalente (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 10 dicembre 2004, n. 2704; sez. III, 25 settembre 2006, n. 1946): in entrambe le ipotesi si è infatti affermato che devono ritenersi applicabili le regole dettate dal regolamento per il modello della associazione temporanea di tipo orizzontale (articolo 95, comma 2).<br />	<br />
Nello stesso senso si è pronunciata anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sia prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (determinazione 20 dicembre 2001, n. 25), sia più recentemente (pareri 21 maggio 2008, n. 159 e 31 luglio 2008, n. 206).<br />	<br />
Questo orientamento è stato d’altra parte richiamato nella motivazione del verbale di esclusione, ove si legge che “per quanto attiene alla qualificazione delle associazioni di tipo misto, . . . l’Autorità ha chiarito che l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e le altre per almeno il 10 per cento, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria scorporabile”.<br />	<br />
3.d – Nella specie dunque – poiché le lavorazioni della categoria prevalente OS26 sono state assunte dalla sub-associazione orizzontale costituita dalla società Bresciani Bruno S.r.l., in qualità di mandataria, e dalle società Asfalt C.C.P. S.p.a., Biffi S.p.a. e Tipiesse S.r.l., in qualità di mandanti – correttamente il Seggio di gara ha disposto l’esclusione del raggruppamento ricorrente a causa del mancato possesso, da parte della mandataria, di iscrizione nella categoria prevalente OS26, per classifica di importo pari almeno al 40% dell’entità della stessa.<br />	<br />
4. – E’ poi inconferente il profilo della censura con cui si contesta la legittimità dell’esclusione in relazione alla mancata considerazione della ratio del nuovo istituto dell’avvalimento e quindi della possibilità – per il concorrente (anche raggruppato) &#8211; di soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, nonché di attestazione da parte delle SOA, appunto “avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto”, secondo quanto previsto dall’articolo 49 del codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
Ad escludere la fondatezza del rilievo è sufficiente la considerazione secondo cui il ricorso a tale istituto richiede in ogni caso una iniziativa, nel corso della gara, da parte delle imprese offerenti (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 3 luglio 2008, n. 1604).<br />	<br />
A tal fine peraltro non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione &#8211; contenuta nella domanda di partecipazione &#8211; dell’intenzione di avvalersi dei requisiti di altre imprese, anche se appartenenti al medesimo raggruppamento: è infatti necessario &#8211; ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici – che alla domanda venga allegata la documentazione puntualmente indicata dal comma 2 di tale disposizione (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 219).<br />	<br />
Così del resto si era pronunciato l’Ente aggiudicatore quando &#8211; rispondendo, in pendenza del termine di presentazione delle offerte, allo specifico quesito di un’impresa &#8211; aveva chiarito che “l’avvalimento è consentito in conformità all’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrativo della disciplina dettata dal bando di gara. A tal fine codesta società dovrà, pena l’esclusione, inserire nella busta ‘A-Documentazione’, oltre a quanto indicato nel punto 2.1 del disciplinare di gara ed all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, anche tutta la documentazione elencata nell’art. 49, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del citato decreto legislativo n. 163/2006” (doc. 9 di A.V.D.A. S.p.a.).<br />	<br />
Come risulta dagli atti, il raggruppamento ricorrente ha dichiarato espressamente di “volersi riunire in caso di aggiudicazione in ‘Raggruppamento Temporaneo di Imprese’ DI TIPO MISTO di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 …” (doc. 4 del ricorso), ma la società capogruppo non ha manifestato la volontà di ricorrere all’avvalimento, né ha allegato la documentazione a tal fine prescritta dalla richiamata disposizione del codice dei contratti pubblici. <br />	<br />
5. – E’ invece privo di rilievo il richiamo al principio di proporzionalità che, secondo il raggruppamento ricorrente, sarebbe stato violato nei diversi profili della idoneità, necessarietà ed adeguatezza dell’azione amministrativa. <br />	<br />
Tale principio non può infatti essere invocato quando – come nella specie – il provvedimento non sia stato adottato nell’esercizio di un potere discrezionale, ma sia atto dovuto in applicazione di una puntuale previsione normativa: l’esclusione dalla gara – disposta per l’accertata mancanza dei requisiti fissati dalla lex specialis – non è infatti suscettibile di alcun “gradualismo sanzionatorio”.<br />	<br />
6. &#8211; L’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso – e quindi della domanda di risarcimento dei danni &#8211; consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità dedotta dalla stazione appaltante, in relazione alla mancata impugnazione della norma del bando che richiama l’articolo 95 del d.P.R. n. 554 del 1999.<br />	<br />
7. – Il ricorso va dunque respinto.<br />	<br />
Le spese e le competenze di giudizio &#8211; liquidate come in dispositivo &#8211; seguono la soccombenza.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna le imprese ricorrenti al pagamento – a favore di AVDA S.p.a. e di Ediltevere S.p.A. &#8211; delle spese e delle competenze del giudizio, liquidate in Euro 5.000 (cinquemila) ciascuno. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />	<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-23-1-2009-n-1/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-1-2009-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-1-2009-n-121/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-1-2009-n-121/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.121</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente ed Estensore W.W.F. Italia (avv.ti M. Di Lorenzo e F. Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti G. De Candia e G. Di Bari) sulla legittimazione a ricorrere di una associazione ambientalista contro la realizzazione di opere su di una area già qualificata di particolare pregio paesistico-ambientale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-1-2009-n-121/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-1-2009-n-121/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente ed Estensore<br /> W.W.F. Italia (avv.ti M. Di Lorenzo e F. Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti G. De Candia e G. Di Bari)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione a ricorrere di una associazione ambientalista contro la realizzazione di opere su di una area già qualificata di particolare pregio paesistico-ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Associazioni ambientaliste – Aree già qualificate di particolare pregio paesistico-ambientale – Opere – Realizzazione – Provvedimento – Impugnazione – Legittimazione a ricorrere – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’art. 13, l. 8 luglio 1986 n.349, quando oggetto di ricorso sia il provvedimento riguardante la realizzazione di opere su di un&#8217;area già formalmente qualificata in sede amministrativa come avente un particolare pregio paesistico-ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2735 del 1999, proposto da: 	</p>
<p><b>Associazione Italiana Onlus per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. Italia)</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Di Lorenzo e Franco Piccolo, con domicilio eletto presso Franco Piccolo in Bari, presso lo studio dell’avv. E. Augusto, via A. Gimma, 147; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Andria<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Candia e Giuseppe Di Bari, con domicilio eletto presso Giuseppe De Candia in Bari, presso lo studio dell’avv. A. Bagnoli, via Dante, 25; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione n. 38 in data 8 luglio 1999, con la quale il Consiglio Comunale di Andria approva il progetto preliminare per il centro di accoglienza e servizi di Castel del Monte, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, compreso i pareri forniti su di esso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2008 il Presidente dott. Corrado Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 38 in data 8 Luglio 1999, con la quale il Consiglio Comunale di Andria ha approvato il progetto preliminare per un centro di accoglienza e servizi nei pressi di Castel del Monte, e ne ha chiesto l&#8217;annullamento per i seguenti motivi.<br />	<br />
1) Eccesso di potere per: a) omessa o carente istruttoria, in quanto il Comune, nell&#8217;individuare l&#8217;area d’intervento, non ha svolto alcuno studio di fattibilità e di opportunità o di valutazione di impatto ambientale, assolutamente necessari, data la riconosciuta importanza storica, architettonica ed ambientale del sito, soggetto, peraltro, a vincolo paesaggistico, storico ambientale, idrogeologico e faunistico; b) contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione, perché il Comune, dopo aver deliberato l&#8217;approvazione del progetto impugnato, ha richiesto al progettista la ricerca di soluzioni diverse e più rispettose dell&#8217;ambiente, ma, pur avendo avuto conferma dell&#8217;esistenza di una diversa soluzione pienamente compatibile con i valori ambientali, ha omesso di revocare la deliberazione oggetto di impugnazione; c) illogicità e contraddittorietà dell&#8217;atto, considerato che l’intento di voler conservare il provvedimento per non perdere il finanziamento regionale non ha fondamento, risultando la deliberazione impugnata comunque intempestiva rispetto ai termini di finanziamento;<br />	<br />
2) violazione di legge (art. 3 L. 241/90) ed eccesso di potere per difetto di motivazione non risultando individuate tutte le opzioni possibili, visto che successivamente all&#8217;approvazione del progetto sono state individuate altre soluzioni, tutte comunque più idonee di quella immotivatamente deliberata; <br />	<br />
3) violazione di legge (art. 13 L. 25 giugno 1895 n. 2359 e art. 1 L. 3 gennaio 1978 n. 1), in quanto, pur risultando il progetto in questione approvato come opera pubblica in variante allo strumento urbanistico generale, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell&#8217;opera, il provvedimento non contiene i termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori;<br />	<br />
4) Violazione di legge (art. 4 L.R. Puglia 3/98 &#8211; art. 7 L. 241/90; incostituzionalità dell&#8217;art. 4 L.R. 3/98 per contrasto con gli artt. 3, 42 e 117 Cost.), considerato che a norma del citato art. 4 della L.R. 3/98 la deliberazione di approvazione del progetto non costituisce mera adozione, ma comporta già approvazione di variante urbanistica, così eliminando ogni spazio di partecipazione al procedimento.<br />	<br />
Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, vinti spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Andria, il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione siccome inammissibile e, comunque, infondato; con condanna della ricorrente al pagamento delle competenze di lite.<br />	<br />
La causa è stata trattata all’udienza del 29 ottobre 2008, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso in esame è diretto all’annullamento della deliberazione n. 38 in data 8 luglio 1999, con la quale il Consiglio Comunale di Andria ha approvato il progetto preliminare di un centro di accoglienza e servizi, da realizzare sulle pendici di Castel del Monte, che, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, per il centro servizi sviluppa “una cubatura pari a 1645 mc per una superficie coperta di 358 mq, una superficie scoperta per piazzetta di raccolta e terrazza bar per 276 mq”, oltre ad un parcheggio &#8220;che solo nella prima fase prevede 32 posti autobus e 158 posti autovettura, in prosecuzione dei quali saranno previsti ulteriori aree per sosta delle autovetture pari a circa 20.000 mq&#8221;.<br />	<br />
Ad avviso dell’Amministrazione comunale resistente, tuttavia, nella fattispecie in esame, in capo all’Associazione ambientalista ricorrente, ancorché riconosciuta, manca con riguardo all’area interessata dal progetto un “interesse ambientale”, giuridicamente rilevante in forza delle previsioni normative positive, che l’abbia legittimata alla proposizione del ricorso.<br />	<br />
L’interesse all’ambiente fatto valere nel presente giudizio, si sostiene, non ha qualificazione normativa con riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla legge n. 349 del 1986 oppure da altre fonti normative, intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico. Da parte della ricorrente, infatti, si postulerebbe che il progetto approvato con la deliberazione impugnata &#8211; peraltro, redatto dalla stessa Soprintendenza per i beni ambientali, artistici, archeologici e storici della Puglia &#8211; se eseguito, potrebbe avere un “devastante impatto” sul “contesto architettonico ambientale” interessato, senza tener conto che l’area individuata come sede del controverso centro di accoglienza e di servizi sarebbe priva di una qualche valenza “ambientale” (nel senso indicato dalla legge 8 luglio 1986 n. 349, oppure da altre fonti legislative intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico), avendo come uniche connotazioni qualificanti e tipizzanti l’essere “naturalisticamente intatta”, il presentare “le forme e i colori della tipica pseudo steppa murgiana” ed il vantare la presenza in loco di “una zona rimboschita con alberi ad alto fusto”. Si tratterebbe di un bene che in sé esprime una generica ed indefinita valenza naturalistica ed il cui rilievo ai fini della controversia starebbe essenzialmente nella sua “vicinitas” al maniero federiciano. <br />	<br />
In sintesi, dunque, l’interesse alla tutela ambientale rispetto a detta area azionato dalla ricorrente sarebbe sì un interesse genericamente riferibile all’ambiente, ma non risulterebbe “giuridicizzato”, in relazione alla sfera di attribuzioni del Ministero dell’ambiente desumibili dalla legge n. 349/1986 come anche in relazione ad altre fonti legislative, grazie alle quali è possibile identificare beni ambientali in senso giuridico.<br />	<br />
L’eccezione non può essere condivisa.<br />	<br />
Neppure alla data di proposizione del ricorso in esame la tesi in essa sostenuta riscuoteva sufficiente consenso, intendendosi la legge invocata, non certo come diretta alla individuazione della nozione giuridica di “ambiente”, bensì alla semplice delimitazione delle competenze dell’apparato ministeriale con essa istituito e degli specifici interessi alla cura di questo affidati nell’ambito di una materia, quella dell’ambiente, la cui definizione dal punto di vista giuridico rimaneva &#8211; e tuttora rimane &#8211; ancora incerta. Cosicché non appare corretto ritenere, come fa l’Amministrazione resistente, che soltanto gli interessi nominati in quella legge siano da considerarsi “giuridicizzati” ed in quanto tali tutelati dall’ordinamento, anche attraverso la legittimazione ad agire delle associazione ambientaliste riconosciute ex art. 13 della L. n. 349 del 1986, che, pertanto, ad essi rimarrebbe circoscritta.<br />	<br />
Dell’ascrivibilità al concetto giuridico di “ambiente” di ulteriori interessi, rispetto a quelli riguardati dalla legge istitutiva del (già) Ministero dell’ambiente si trova conferma nelle pronunce della Corte Costituzionale. Basti considerare la tutela del paesaggio, che proprio nel caso in esame, per il contesto naturale e culturale coinvolto assume particolare rilievo.<br />	<br />
“Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione,” si legge nella sent. 7 novembre 2007, n. 367, “il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l&#8217;ambiente nel suo aspetto visivo”, è l’ “aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene”, cui si riconosce natura di “valore &#8220;primario&#8221;, come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche &#8220;assoluto&#8221;, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l&#8217;ambiente (sentenza n. 641 del 1987)”. Di qui l’inscindibilità della tutela ambientale e paesaggistica, siccome gravante su un bene complesso ed unitario (cfr. sentt. 30 maggio 2008, n. 180 e 27 giugno 2008, n. 232).<br />	<br />
Il vero è che “nell&#8217;ordinamento giuridico italiano la protezione dell&#8217;ambiente, bene che assurge a valore primario e assoluto, è imposta dai precetti costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost., mentre l&#8217;art. 18 della L. 8 luglio 1986 n. 349 ha funzione solo ricognitiva; pertanto, la configurabilità dell&#8217;ambiente come bene giuridico&#8230; non trova la sua fonte genetica in tale legge bensì nella Carta Costituzionale considerata come diritto vigente e vivente&#8230;” (Cassazione Civile sez. III, 3 febbraio 1998 n. 1087).<br />	<br />
Nella fattispecie concreta sottoposta all’esame di questo Tribunale, peraltro, si controverte di un intervento che incide su di un’area compresa in zona assoggettata &#8211; com’è pacifico tra le parti &#8211; a vincolo paesaggistico (a norma delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985), vincolo storico ambientale (ex lege n. 1089 del 1939), vincolo idrogeologico e vincolo faunistico (L.R. n. 10 del 1984).<br />	<br />
Appare difficile, allora, negare la legittimazione attiva e l’interesse in capo ad un’associazione ambientalista debitamente riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349, qual è la ricorrente, che agisce a tutela, non solo di quei profili più strettamente naturalistici della zona (le enunciate connotazioni qualificanti e tipizzanti: l’essere essa “naturalisticamente intatta”, il presentare “le forme e i colori della tipica pseudo steppa murgiana” ed il vantare la presenza in loco di “una zona rimboschita con alberi ad alto fusto”), ma soprattutto di quegli stessi valori che determinarono l’adozione del Decreto Ministeriale 18 novembre 1968, recante dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del territorio di Andria e Corato “costituita dall&#8217;insieme inscindibile del Castello e dell&#8217;area circostante”, in quanto “complesso estetico &#8211; tradizionale di singolare bellezza, nonché un quadro naturale ricco di punti di vista e belvederi accessibili al pubblico dai quali si gode la vista di un panorama incomparabile&#8230;;” ed in considerazione del fatto che “l’importanza e la stessa iconografia di Castel del Monte … non si limitano all’edificio ma, per la singolarità dell’ubicazione e per la morfologia del terreno, vi resta interessata tutta l&#8217;estensione territoriale circostante” che si estende ben oltre l’area interessata dal contestato parcheggio e centro servizi.<br />	<br />
Può, quindi, concludersi sul punto, come già riconosciuto in giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3361) che sussiste la legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986, quando oggetto di ricorso sia il provvedimento riguardante la realizzazione di opere su di un&#8217;area già formalmente qualificata in sede amministrativa come avente un particolare pregio paesistico-ambientale.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
La dimostrazione più evidente che sia mancata, come sostiene la ricorrente, una preliminare fase istruttoria adeguata alla riconosciuta importanza storica, architettonica ed ambientale del sito, che consentisse una congrua valutazione dell’impatto ambientale dell’opera da realizzarsi, si rinviene nel confronto, sul punto, delle relazioni tecniche allegate ai due progetti per essa elaborati dalla Soprintendenza per i beni ambientali a.a.s. della Puglia.<br />	<br />
In quella relativa al primo, approvato con la deliberazione impugnata, l&#8217;intervento &#8211; che, come più sopra si è detto, comporta una spianata destinata a parcheggio &#8220;che solo nella prima fase prevede 32 posti autobus e 158 posti autovettura, in prosecuzione dei quali saranno previsti ulteriori aree per sosta delle autovetture pari a circa 20.000 mq&#8221; &#8211; è riconosciuto, sia pure implicitamente, come capace di modificare l&#8217;aspetto orografico del territorio a causa della presenza di “evidenti elementi di varianza altimetrica”, costituiti dalla naturale digressione delle pendici di Castel del Monte, pur considerando il relativo impatto ambientale “sicuramente molto basso e poco significativo nel contesto d&#8217;insieme”.<br />	<br />
Nella relazione annessa al secondo progetto, elaborato sempre dalla Soprintendenza su richiesta del Comune con localizzazione su di un’area diversa, più distante dal Castello e “praticamente pianeggiante, già destinata a parcheggi”, lo stesso progettista può definire l&#8217;intervento, compresa la costruzione del fabbricato destinato a centro servizi, “pienamente compatibile con i valori ambientali di insieme”.<br />	<br />
L’accertata esistenza anche di una sola possibile diversa soluzione, più rispettosa dei valori ambientali &#8211; naturalistici e paesaggistici &#8211; del sito, induce a ritenere, insieme all’associazione ricorrente, che il provvedimento oggetto d’impugnazione si fondi su di una inadeguata considerazione dei luoghi e delle relative condizioni ambientali.<br />	<br />
Tanto è sufficiente per accogliere il ricorso, assorbita ogni altra pur fondata censura.<br />	<br />
Considerata la particolare natura della controversia, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti costituite spese e competenze di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente, Estensore<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-1-2009-n-593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Sestini, Rel. Cogliani Sig.ra Bolasco (Avv. R. Trinchieri) c. Comune di Sabaudia (Avv. F. Pietrosanti e A. Argano Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Atto repressivo – Discrezionalità – Insussistenza – Conseguenze. A fronte di abusi edilizi, l&#8217;Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità ed ha quindi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-23-1-2009-n-593/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sestini, Rel. Cogliani<br /> Sig.ra Bolasco (Avv. R. Trinchieri) c.<br /> Comune di Sabaudia (Avv. F. Pietrosanti e A. Argano</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Atto repressivo – Discrezionalità – Insussistenza – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte di abusi edilizi, l&#8217;Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità ed ha quindi l&#8217;obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell&#8217;an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati. (Nella specie, il TAR ha conseguentemente rigettato la censura di illogicità e disparità rispetto ad altre fattispecie inerenti il medesimo contesto).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. Reg. Sent.        <br />	<br />
N. 14182 Reg. Gen.<br />	<br />
 ANNO  2000 </p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,<br />	<br />
Sezione Seconda bis,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 14182 R.G. del 2000 proposto da </p>
<p><b>Adriana Bolasco </b> rappresentata e difesa dall’avv. Renato Trinchieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Guidubaldo Del Monte n. 61;<br />	<br />
contro<br />	<br />
<b>Comune di Sabaudia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Pietrosanti del foro di Roma e dall’avv. Armando Argano del foro di Latina e presso lo studio del primo domiciliato, in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 28;</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
del provvedimento emesso in data 28.6.2000, prot. n. 4983/UT, dal responsabile dell’UTC del comune di Sabaudia, comunicato in data 1.7.2000, con cui era negato il rilascio della concessione edilizia,</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 9.10.2008 il Cons. Solveig Cogliani, nessuno presente,  come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p>                                            <B></p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></B> <br />	<br />
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante rappresentava di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito sul Lungo mare al n. 52, su cui a suo tempo era stato edificato un immobile di circa 1260 mc. A seguito di regolare concessione edilizia rilasciata dal comune di Sabaudia in data 13.9.60 e del n.o. della Sovrintendenza ai Monumenti di Latina del 10.11.60.   <br />	<br />
La residua area scoperta era sistemata a verde ad eccezione del piazzale antistante la villa e del percorso viario che dall’ingresso carraio conduce alla villa. Successivamente la ricorrente decideva di procedere al rifacimento della copertura del predetto piazzale e dei muri di contenimento del percorso viario.<br />
	Con il provvedimento impugnato l’amministrazione negava l’autorizzazione in sanatoria, sul presupposto dell’esistenza del vincolo ambientale di cui alla l. n. 1497 del 1939. <br />
La ricorrente censurava siffatto provvedimento  deducendo il vizio di eccesso di potere. <br />	<br />
	Si costituiva il comune, chiedendo il rigetto della domanda. <br />
	Ai fini della decisione nel merito, questo Collegio emetteva la sentenza interlocutoria  n. 2062 del 2008, con cui ordinava alla pubblica amministrazione, ed alla parte ricorrente, per quanto in suo possesso, di depositare  tutta la documentazione attinente alla posizione edificatoria oggetto di causa ed in particolare gli atti relativi alla precedente concessione rilasciata e gli accertamenti esperiti sulle nuove opere, nonché l’eventuale documentazione fotografica.<br />
	Le parti non depositavano alcunché nel termine fissato dalla predetta decisione, né si presentavano all’udienza fissata per la discussione.<br />
	Pertanto, il Collegio, ritenuto che fosse ancora necessario acquisire la documentazione sopra specificata, al fine di individuare con esattezza la situazione giuridica e di fatto attinente all’immobile interessato, reiterava la richiesta interlocutoria con sentenza n. 7149 del 2008.<br />
L’amministrazione trasmetteva la documentazione richiesta con nota del 9 settembre u.s.. <br />	<br />
Nessuno compariva all’udienza di discussione e la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p>			<B></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p>	<br />
</B>Osserva il Collegio che nella documentazione  prodotta dall’amministrazione si rinviene  il progetto di villino realizzato dal precedente proprietario.<br />	<br />
A sostegno della propria richiesta la ricorrente  sosteneva che i lavori, per cui era rivolta l’istanza di sanatoria, consistessero in opere di ordinaria manutenzione.<br />	<br />
In particolare l’intervento edilizio consisteva in : <br />	<br />
&#8211;  ripristino della pavimentazione prospiciente l’abitazione;<br />	<br />
&#8211; realizzazione di 4 aiuole,mediante ripristino di muretti asseritamente esistenti;<br />	<br />
&#8211; ripristino dei muri di contenimento. <br />	<br />
La commissione edilizia comunale nella seduta del 23.6.2000 esprimeva parere contrario all’istanza di sanatoria in ragione della inapplicabilità dell’art.  13, l. n. 47 del 1985 al caso di specie, poiché  l’area interessata risulta sottoposta al vincolo di cui alla legge n. 1497 del 1939.<br />	<br />
Sulla base di siffatta argomentazione era emanato il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Peraltro, con le note del 14.8.1999 e del 19.11.1999, il Comando stazione forestale di Sabaudia aveva  evidenziato che le opere in argomento risultavano di nuova realizzazione.<br />	<br />
Tale affermazione risulta confermata agli atti dal confronto con i progetti originari.<br />	<br />
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.<br />	<br />
La parte ricorrente, infatti, si limita,con la prima censura, a contestare il provvedimento impugnato per illogicità e disparità nei riguardi di altre fattispecie inerenti il medesimo contesto. Orbene a riguardo va rilevato che la prevalente giurisprudenza risulta orientata nel senso che “<i>l&#8217;amministrazione non dispone, a fronte degli abusi edilizi, di alcun margine di discrezionalità ed ha quindi l&#8217;obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell&#8217;an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati”</i> (cfr. <i>ex multis</i> T.A.R. Lombardia Brescia, 20 ottobre 2005 , n. 1041). Ne consegue che  non può costituire supposrto alla tesi di parte ricorrente l’eventuale diverso comportamento dell’amministrazione.<br />	<br />
Per quanto attiene, invece, alla asserita natura dell’intervento, la tesi di parte ricorrente risulta smentita dalla  novità delle opere rispetto alla struttura preesistente. <br />	<br />
Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Tuttavia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p>                                          <B></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></B>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis,  respinge il ricorso. <br />	<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 9.10.2008, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
&#8211; Raffaello Sestini, Presidente<br />	<br />
&#8211; Solveig Cogliani, Consigliere, estensore<br />	<br />
&#8211; Mariangela Caminiti, Primo Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-1-2009-n-209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo – Est. Goso Fater spa (avv.ti De Nardis, Cavallo Perin) c. ASL 18 Alba – Bra (avv. Pizzetti) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) e Sca Hygiene Products spa (avv.ti Salvemini, Santoro) la richiesta in sede di bando di presentazione di un fatturato del triennio antecedente per forniture analoghe</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-1-2009-n-209/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Goso<br /> Fater spa (avv.ti De Nardis, Cavallo Perin) c. ASL 18 Alba – Bra (avv. Pizzetti) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) e Sca Hygiene Products spa (avv.ti Salvemini, Santoro)</span></p>
<hr />
<p>la richiesta in sede di bando di presentazione di un fatturato del triennio antecedente per forniture analoghe e non identiche non costituisce illogica barriera di accesso per i concorrenti che offrono modelli più innovativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto di forniture – Fatturato triennio per forniture analoghe – Differenza con forniture identiche – Barriera nei confronti modelli innovativi – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza che il bando di gara preveda l’obbligo di indicare il fatturato del triennio antecedente relativo alla principali forniture analoghe a quelle in appalto, non implica che i beni offerti in gara debbano essere identici a quelli oggetto di fatturato e pertanto non si pone in essere un’illogica barriera per accedere alla fornitura per i concorrenti che offrono modelli più innovativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13802_13802.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-1-2009-n-209/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-1-2009-n-217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-1-2009-n-217/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-1-2009-n-217/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.217</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Fornataro Papa (avv.ti Enoch) c. Ministero Pubblica Istruzione (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Istituto Professionale Galileo Ferraris l&#8217;azione per l&#8217;accesso agli atti non ricomprende la pretesa alla formazione di atti, anche meramente ricognitivi come gli elenchi 1. – Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-1-2009-n-217/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.217</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Fornataro<br /> Papa (avv.ti Enoch) c. Ministero Pubblica Istruzione (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Istituto Professionale Galileo Ferraris</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;azione per l&#8217;accesso agli atti non ricomprende la pretesa alla formazione di atti, anche meramente ricognitivi come gli elenchi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti atti da formare – Esclusione.	</p>
<p>2. &#8211; Atto amministrativo – Diritto di accesso – Componente Consiglio di Istituto scuola – Atti inerenti l’attività dell’Istituto – Qualificato interesse.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’accesso agli atti è consentito per visionare ed estrarre copia di documenti in possesso della P.A., mentre non rientra nel suo ambito la pretesa alla formazione di atti, anche meramente ricognitivi come gli “elenchi”.	</p>
<p>2. – Il componente di organi collegiali dell’istituzione scolastica ha un qualificato interesse alla conoscenza degli atti inerenti all’attività del collegio per verificare il buon andamento cui deve essere ispirata l’azione dello stesso, consentendo ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13803_13803.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-23-1-2009-n-217/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2009 n.217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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