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	<title>23/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>23/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.28</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2004-n-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2004-n-28/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2004-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.28</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. BILE – (giudizio promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2004-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2004-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.28</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. BILE – (giudizio promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2003).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo civile – Notificazioni e comunicazioni – Notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho. (1)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) La Corte ribadisce che per effetto delle sentenze n. 69 del 1994, confermata dalla n. 358 del 1996, ed in particolare della n. 477 del 2002, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale, relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per quest’ultimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Da ciò deriva che il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali è ormai decisivo per l’interpretazione delle norme del codice di procedura civile sulle notificazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>SENTENZA N.28 ANNO 2004</p>
<p><b><center>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></center></p>
<p>composta dai Signori: &#8211; Gustavo ZAGREBELSKY Presidente &#8211; Valerio ONIDA Giudice &#8211; Carlo MEZZANOTTE &#8221; &#8211; Guido NEPPI MODONA &#8221; &#8211; Piero Alberto CAPOTOSTI &#8221; &#8211; Annibale MARINI &#8221; &#8211; Franco BILE &#8221; &#8211; Giovanni Maria FLICK &#8221; &#8211; Francesco AMIRANTE &#8221; &#8211; Ugo DE SIERVO &#8221; &#8211; Romano VACCARELLA &#8221; &#8211; Paolo MADDALENA &#8221; &#8211; Alfio FINOCCHIARO &#8221; ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</b></center></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2003.<br />
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.<br />
<center><b>Ritenuto in fatto</b></center></p>
<p>1.- Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione all’esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile &#8211; a seguito di eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opponenti per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione &#8211; ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., &#8220;nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario&#8221;.<br />
Rilevato che, di fronte all’eccezione, gli opponenti hanno replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all’attività dell’ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità del notificante, il rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.<br />
Secondo il giudice a quo, i principi posti a fondamento di tale decisione «sono suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale», quali quelle c.d. “a mani del destinatario” ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., che, per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si perfezionano con il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il procedimento di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell’atto e con la attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute.<br />
Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente conclude che anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri può essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all&#8217;ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo invece restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione alla data della ricezione dell’atto, come attestata nella relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario.</p>
<p><center><b>Considerato in diritto</b></center></p>
<p>1. &#8211; Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile,&#8221;nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario&#8221;.Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002 a base della dichiarata illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che quella forma di notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.</p>
<p>2. &#8211; La questione è infondata.</p>
<p>3. &#8211; Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte &#8211; chiamata a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla notificazione all’estero, con particolare riferimento alla notifica di un provvedimento di sequestro ante causam – ha affermato che, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale &#8211; per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione &#8211; degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all’estero del decreto che autorizza il sequestro si perfezionasse, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).<br />
Questa soluzione è stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del 1996, che &#8211; proprio in ragione di tale conferma &#8211; ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 669-octies cod. proc. civ., a proposito della notificazione all’estero dell’atto introduttivo del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla novella del 1990.<br />
Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata generale, e perciò riferibili &#8220;ad ogni tipo di notificazione&#8221; ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale. Ne è seguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.<br />
4. &#8211; Per effetto delle ricordate sentenze &#8211; ed in particolare della n. 477 del 2002 &#8211; risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale &#8211; relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante &#8211; il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell’art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell’art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).</p>
<p>5. &#8211; Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali &#8211; affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati &#8211; è ormai decisivo per l’interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.<br />
Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 &#8211; adoperando a proposito dell’attività di notificazione i verbi &#8220;eseguire&#8221;, &#8220;fare&#8221;, &#8220;consegnare&#8221; ed altri di portata equivalente &#8211; di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico.In presenza di un tale dato normativo neutro, l’interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni – non contenuta esplicitamente nelle norme citate – deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall’art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario.In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Pertanto la questione sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.</p>
<p><center><b>per questi motivi</center></b></p>
<p><center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></center></p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.</p>
<p>Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Franco BILE, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-1-2004-n-28/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.28</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-1-2004-n-207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-1-2004-n-207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.207</a></p>
<p>Mediafactoring S.p.A. c/ Gestione Liquidatoria della ex UU.SS.LL. FG/6, FG/7,FG/8 e FG/9 – Pres. Elefante – Est. Branca Atto amministrativo – diritto di accesso – documenti detenuti dalla P.A. occasionalmente nell’ambito di rapporto contrattuale – esclusione Va escluso l’accesso a documenti (quali bolle di consegna e fatture commerciali) che, non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-1-2004-n-207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-1-2004-n-207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mediafactoring S.p.A. c/ Gestione Liquidatoria della ex UU.SS.LL. FG/6, FG/7,FG/8 e FG/9 – Pres. Elefante – Est. Branca</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – diritto di accesso – documenti detenuti dalla P.A. occasionalmente nell’ambito di rapporto contrattuale – esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Va escluso l’accesso a documenti (quali bolle di consegna e fatture commerciali) che, non formati dall’Amministrazione, questa detiene occasionalmente in quanto parte di un rapporto contrattuale poiché la disciplina sul diritto di accesso esige che i documenti oggetto della richiesta siano formati o, comunque, detenuti dall’Amministrazione, nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali, con esclusione, quindi, di quei documenti formati da un soggetto privato quale creditore di un ente e da questo conservati nella sola veste di parte di un rapporto negoziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non sono accessibili i documenti detenuti occasionalmente dall’amministrazione e relativi ad un rapporto contrattuale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
N. 207 Reg.Sent. Anno 2004<br />
N. 2787 Reg.Ric. Anno 2003<br />
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALESezione Quinta<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso n. 2787 del 2003, proposto da<br />
s.p.a. Mediafactoring, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo De Palma e Franco Pilato, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Piazza Mignanelli 3</p>
<p>contro</p>
<p>della Gestione Liquidatoria della ex UU.SS.LL. FG/6, FG/7,FG/8 e FG/9, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Carrescia ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Giuseppe Bolognini in Roma, Via U. De Carolis 6</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, 7 febbraio 2003, n. 656, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Gestione Liquidatoria in epigrafe;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 il consigliere Marzio Branca, e udito l’avv. De Palma .<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO</p>
<p>Con il ricorso in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla s.p.a. Mediafactoring, nella qualità di cessionaria di crediti vantati dalla s.p.a. Chiron nei confronti della Gestione Liquidatoria delle UUSSLL FG6/,FG/7, FG/8, FVG/9, per ottenere l’accesso alle deliberazioni di aggiudicazione dei contratti di fornitura dei materiali e servizi resi nonché delle bolle di consegna relative a fatture emesse dalla Chiron, nonché copia delle fatture medesime.<br />
Il TAR ha ritenuto che non fossero ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 241 del 1990 per accogliere la doglianza, in relazione agli obblighi gravanti sul cedente a norma dell’art. 1262 c.c., di consegnare al cessionario i titoli probatori del credito, osservando che l’eventuale inadempienza è fonte di responsabilità per inadempimento.<br />
Avverso la sentenza la s.p.a. Mediafactoring ha proposto appello sostenendone l’erroneità e chiedendone la riforma.<br />
La Gestione Liquidatoria si è costituita in giudizio per resistere al gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>L’appellante ha proposto ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi a norma dell’art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990, in qualità di cessionaria di crediti vantati da altra società nei confronti della intimata Gestione Liquidatoria. Oggetto della richiesta sono state le deliberazioni di aggiudicazione dei contratti di fornitura dei materiali e servizi resi, le bolle di consegna relative a fatture emesse dalla società cedente nonché copia delle fatture medesime.<br />
Come la Sezione ha ritenuto in recente analoga vertenza (22 aprile 2002 n.2186), l’appello può essere accolto soltanto in parte.</p>
<p>L’ordine di esibizione, infatti, va limitato alle sole delibere di aggiudicazione dei contratti di fornitura di materiali e servizi alla Chiron s.p.a., con conseguente esclusione delle bolle di consegna e delle fatture emesse dalla predetta società. Mentre, infatti, non può fondatamente dubitarsi della fondatezza della pretesa conoscitiva delle delibere di aggiudicazione, quali provvedimenti adottati dall’Amministrazione nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali nonché difficilmente accessibili con diversi strumenti, va, viceversa, negata l’ammissibilità dell’istanza con riferimento agli altri documenti (bolle di consegna e fatture commerciali). Anche prescindendo, infatti, dalla natura privatistica di questi ultimi, non necessariamente preclusiva della tutela apprestata dagli artt.22 e ss. L.241/90 (cfr. Cons. Stato. Ad. Plen., 22 aprile 1999 n.4), si rileva che quei documenti non risultano formati dall’Amministrazione e che la stessa li detiene occasionalmente in quanto parte di un rapporto contrattuale sicchè l’ostensione degli stessi esula evidentemente dall’ambito applicativo oggettivo della disciplina dettata in materia di accesso. L’applicazione di questa, infatti, esige che i documenti oggetto della richiesta di accesso siano formati o, comunque, detenuti dall’Amministrazione nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali e quindi risulta del tutto estranea a quell’ambito la cognizione di documenti formati da un soggetto privato quale creditore di un ente e da questo conservati nella sola veste di parte di un rapporto negoziale. A ben vedere, invero, le concrete esigenze che la società interessata intende soddisfare con la conoscenza dei documenti in parola si appalesano del tutto difformi dalle precipue finalità perseguite dalla normativa invocata dall’istante, agevolmente individuabili nello scopo di rendere trasparente l’attività amministrativa e di consentire la tutela giurisdizionale contro di essa. La domanda di accesso in esame risulta, invece, finalizzata ad acquisire la prova documentale, formata dalla stessa società creditrice, dei crediti che l’istante ha acquisito dalla Chiron s.p.a. e non, come, di contro, necessario ai fini dell’ammissibilità della tutela richiesta, a conseguire la conoscenza, strumentale alla realizzazione di diversi interessi, di atti unicamente posseduti dall’Amministrazione o, comunque, difficilmente reperibili presso altri soggetti.Nel caso di specie, pertanto, l’accesso si risolverebbe nell’esonero della parte creditrice (o della sua dante causa) dall’onere di dimostrare il suo diritto e nel conseguimento della prova del credito per mezzo dell’esibizione da parte della debitrice di documenti emessi dalla sua controparte nel rapporto obbligatorio. Risulta evidente che la concessione di siffatta tutela costituirebbe un inammissibile ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo della disciplina normativa dell’accesso nonché un palese sviamento delle finalità perseguite dal legislatore nella predisposizione del peculiare rimedio esperito dall’odierna appellata.<br />
E ciò appare tanto più vero alla stregua della disciplina civilistica della cessione del credito, che pone il cessionario nella condizione di pretendere dal cedente i documenti probatori del credito (art. 1262).<br />
In parziale accoglimento dell’appello va, quindi, ordinato alla Gestione Liquidatoria intimata di esibire le sole delibere di aggiudicazione alla Chiron S.p.A. dei contratti di fornitura.<br />
La soccombenza parziale giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte l’appello in epigrafe, e, per l’effetto in parziale riforma della sentenza appellata ordina alla Gestione liquidatoria intimata, di consentire l’accesso della Mediafactoring s.p.a. alle deliberazioni di aggiudicazione dei contratti di fornitura e servizi alla s.p.a. Chiron;dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Agostino Elefante Presidente<br />
Corrado Allegretta Consigliere<br />
Aldo Fera Consigliere<br />
Francesco D’Ottavi Consigliere<br />
Marzio Branca Consigliere est.</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
F.to Marzio Branca F.to Agostino Elefante<br />
IL SEGRETARIO<br />
F.to Antonietta Fancello<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23 gennaio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL DIRIGENTE<br />
F.to Antonio Natale</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-1-2004-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Quaranta – Est. Zaccardi Comune di Piano di Sorrento c/ Supermercato Stella Europea s.a.s. e S.L.E.M. s.n.c. Contratti della pubblica amministrazione – contratto misto di fornitura e servizi – bando – criterio di aggiudicazione – prezzo ed elementi qualitativi delle offerte – legittimità Allorché l’amministrazione bandisca una procedura ad</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-1-2004-n-198/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta – Est. Zaccardi<br /> Comune di Piano di Sorrento c/ Supermercato Stella Europea s.a.s. e S.L.E.M. s.n.c.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – contratto misto di fornitura e servizi – bando – criterio di aggiudicazione – prezzo ed elementi qualitativi delle offerte – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché l’amministrazione bandisca una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto misto, dove l’elemento della fornitura di beni prevale, ma in cui sono presenti anche aspetti relativi alla prestazione di servizi, è legittimo, ed anzi opportuno, il ricorso ad una procedura di gara nell’ambito della quale siano adeguatamente valorizzati in sede di aggiudicazione gli aspetti qualitativi (sia nella fornitura che nella prestazione del servizio) che i partecipanti sono in grado di offrire.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;avv. Stefano Tarullo <a href="/ga/id/2004/2/1404/d">&#8220;Contratto di fornitura ed offerta economicamente più vantaggiosa&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla qualificabilità di un contratto di fornitura alla stregua di contratto misto e sull’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N. 198/04 REG.DEC.<br />
N. 9496 REG.RICANNO 2002<br />
<center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9496/2002 proposto dal<br />
<b>Comune di Piano di Sorrento</b>, in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Soprano ed elettivamente domiciliato presso Gianmarco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p><b>la Supermercato Stella Europea s.a.s.</b>, in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Attanasio ed Alberto Vitale ed elettivamente domiciliata presso Mariavittoria Vitale in Roma, Via della Paglia n.42;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>S.L.E.M. s.n.c.</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.Massimo Lauro, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n. 35, presso lo studio Lauro;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della sentenza n. 4626/2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione seconda;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Società appellata e della S.L.E.M. s.n.c.;<br />
Vista l’ordinanza n. 5224/2002, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n . 314/2003 pubblicato in data 20 ottobre 2003;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;<br />
Udito alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2003 l’avv. Mazzocco su delega dell’avv. Soprano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Il Comune di Piano di Sorrento impugna la decisione indicata in epigrafe con cui sono stati accolti i ricorsi proposti in primo grado dalla Società attuale appellata per l’annullamento di tutti gli atti della gara per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il servizio di refezione scolastica per i periodi 2001/2002 e 2002/2003 e, segnatamente, del bando di gara e del capitolato speciale di appalto (ricorso n. 8963/2001) nonché della aggiudicazione alla controinteressata S.L.E.M. s.n.c., dei verbali di gara e del contratto di affidamento (ricorso n. 10239/2001).<br />
La sentenza appellata ha ritenuto essenzialmente che, trattandosi nella specie di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni indicati con puntualità nel capitolato speciale, non potesse farsi riferimento ai fini dell’aggiudicazione ad elementi diversi dal prezzo per l’attribuzione del punteggio quali l’esperienza maturata nel settore, la distanza chilometrica del deposito e la consistenza del parco autoveicoli a disposizione delle concorrenti.<br />
Su tale presupposto la decisione ha annullato il bando di gara con conseguente caducazione degli atti consequenziali ed affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova procedura concorsuale per consentire anche ai potenziali aspiranti all’aggiudicazione che non avevano partecipato alla gara di competere secondo le nuove regole fissatedal bando di gara da adottarsi in esito alla statuizione del primo giudice.<br />
La decisione in esame non si è pronunciata espressamente sugli altri motivi dei ricorsi proposti dalla Società attuale appellata ed in particolare sulla illegittimità del criterio di aggiudicazione prescelto (art. 19, primo comma, lett. b del D .Lvo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni ) e del criterio di valutazione dell’elemento prezzo.<br />
Nell’appello si sostiene che l’oggetto contrattuale non è costituito nel caso di specie unicamente dalla fornitura di beni specificamente individuati in tutte le loro caratteristiche ma anche da altre prestazioni che giustificano il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed, inoltre, che il criterio prescelto dall’Amministrazione è compatibile con l’aggiudicazione di forniture per la quale si conservi un margine di discrezionalità nella valutazione qualitativa delle offerte.<br />
La Società appellata e la controinteressata S.L.E.M. s.n.c. hanno sostenuto con memorie difensive, rispettivamente, la tesi accolta dal primo giudice e quella svolta dalla difesa comunale .</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>L’appello, è ad avviso del Collegio, meritevole di accoglimento.<br />
Appare necessario precisare preliminarmente in punto di fatto che l’oggetto della fornitura di cui trattasi è essenzialmente costituito dalla fornitura di generi alimentari (ortaggi e verdure, macelleria etc.) per i periodi ottobre 2001 / maggio 2002 ed ottobre 2002/ maggio 2003 per sei distinte scuole, tre materne e tre elementari del Comune di Piano di Sorrento (art. 1 e 2 del capitolato speciale).<br />
La natura e qualità delle merci è analiticamente indicata nelle tabelle allegate al capitolato stesso.<br />
Sono, peraltro, significative altre norme del capitolato secondo cui: le quantità complessive delle merci sono determinabili in relazione alle effettive esigenze ed alla programmazione delle attività scolastiche (art. 15); l’Amministrazione ha la facoltà di variare il menù (art. 16); i responsabili dei servizi mensa dei sei plessi scolastici devono ordinare di giorno in giorno i generi alimentari necessari per la mensa entro le ore nove e la consegna delle quantità richieste deve avvenire tra le nove e trenta e le dieci e trenta del giorno dell’ordine (art. 17) fermi restando i requisiti qualitativi fissati nelle tabelle allegate al capitolato speciale; ed infine, è prevista la sostituzione dei generi che non avessero in ipotesi le caratteristiche qualitative richieste (art.18).<br />
E’ sulla base di tali presupposti di fatto che l’Amministrazione comunale appellante, tenendo conto della peculiarità della fornitura di generi alimentari destinati ad una popolazione scolastica particolare che frequenta le scuole materne ed elementari, ha indetto una gara con oggetto contrattuale misto di fornitura di beni e prestazione di alcuni servizi (la consegna nei termini stretti e rigorosi indicati nel capitolato) e con la previsione di alcune valutazioni qualitative anche con riguardo a generi indicati espressamente per le loro caratteristiche nel capitolato di appalto.<br />
La configurazione di un contratto misto, con lo specifico oggetto qui brevemente delineato, dove l’elemento della fornitura di beni prevale ma in cui sono presenti anche aspetti relativi alla prestazione di servizi rende legittimo, ed anzi opportuno, il ricorso ad una procedura di gara nell’ambito della quale siano adeguatamente valorizzati in sede di aggiudicazione gli aspetti qualitativi ( sia nella fornitura che nella prestazione del servizio) che i partecipanti sono in grado di offrire.<br />
In questo contesto si giustificano non solo le disposizioni del bando di gara di cui trattasi ma anche il punteggio attribuito alla esperienza documentata nel settore (10 punti alla S.L.E.M. s.n.c. per un fatturato documentato di £ . 3.848.116.302 rispetto ai 2 punti assegnati alla Supermercato Stella Europea s.a.s. per un fatturato documentato di £ 821.907.316), ed anche i punteggi conseguiti dalle due imprese per la distanza chilometrica dal deposito (5 punti per una distanza di 1000 metri alla S.L.E.M. s.n.c.e 0,34 punti alla Società appellata per una distanza di 14700 metri) e per il parco automezzi (5 punti alla S.L.E.M. s.n.c. per sette automezzi contro 0, 71 alla Società appellata per un solo automezzo disponibile).<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va accolto con riforma della sentenza appellata e conseguente reiezione dei ricorsi di primo grado.<br />
Rimane da chiarire che anche le altre censure proposte in primo grado ed assorbite dal primo giudice non sono fondate: da ciò che si è osservato sin qui emerge che la scelta del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa era pienamente giustificato dalla presenza nella fornitura in esame anche di elementi della prestazione di servizi per i quali a tenore dell’art. 23, primo comma, lett.a, del D. Lvo 17 marzo 1995 n. 157, non vale la limitazione contemplata dall’art,.19, primo comma, lett.a) del D Lvo 358/1992 secondo cui l’aggiudicazione di forniture di beni conformi “ ad appositi capitolati o disciplinari tecnici “ deve avvenire al prezzo più basso.<br />
Né si può negare alle Amministrazioni aggiudicatici il potere di modulare, con valutazioni squisitamente discrezionali e negli atti organizzativi delle gare,la procedura all’oggetto contrattuale specifico che si intende affidare .<br />
Da altra angolazione le modalità di valutazione dell’elemento prezzo in una procedura che preveda anche altri elementi di valutazione possono ben essere quelle prescelte dal Comune appellante di assegnare il massimo punteggio al miglior offerente graduando proporzionalmente il punteggio da assegnare agli altri in relazione allo scostamento percentuale dall’offerta migliore.<br />
Sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center> </b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie con riforma della sentenza appellata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2003 con l’intervento dei sig.ri:<br />
Alfonso Quaranta Presidente,<br />
Paolo Buonvino Consigliere,<br />
Goffredo Zaccardi Consigliere est.,<br />
Francesco D’Ottavi Consigliere,<br />
Gerardo Mastrandrea Consigliere.</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
F.to Goffredo Zaccardi F.to Alfonso Quaranta<br />
IL SEGRETARIO<br />
F.to Francesco Cutrupi</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23 gennaio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />
IL DIRIGENTE<br />
F.to Antonio Natale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-1-2004-n-198/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-23-1-2004-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-23-1-2004-n-9/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.9</a></p>
<p>Paolo Numerico Presidente &#8211; Mario Mosconi Consigliere estensore A.T.I. OBEROSLER CAV. PIETRO S.P.A. e PASQUAZZO S.P.A. c. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Contratti della P.A. &#8211; Appalto &#8211; Gara &#8211; Associazione temporanea di imprese (ATI) &#8211; Lex specialis (Bando di gara e disciplinare) &#8211; Contenuto &#8211; Obbligo di dichiarazione di conoscenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-23-1-2004-n-9/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-23-1-2004-n-9/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Numerico Presidente &#8211; Mario Mosconi Consigliere estensore<br /> A.T.I. OBEROSLER CAV. PIETRO S.P.A. e PASQUAZZO S.P.A. c. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Appalto &#8211; Gara &#8211; Associazione temporanea di imprese (ATI) &#8211; Lex specialis (Bando di gara e disciplinare) &#8211; Contenuto &#8211; Obbligo di dichiarazione di conoscenza dei luoghi di intervento da parte di ogni impresa associata &#8211; Finalità &#8211; Disapplicabilità &#8211; Va esclusa</span></span></span></p>
<hr />
<p>La stazione appaltante non può disapplicare la chiara ed esplicita norma di esclusione dalla gara contenuta nella lex specialis in base alla quale in una Associazione temporanea di imprese (ATI) ogni singola impresa è tenuta a dichiarare di avere preso completa ed esatta conoscenza dei luoghi di intervento: tale espressa dichiarazione cui sono tenute tutte le imprese associate appare infatti più che utile al fine di evitare che possano essere accollate alla stazione appaltante eventuali spese imprevedibili per costose varianti in corso dei lavori, laddove si consentisse una tale esplicita omissione.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del prof. avv. Ginevra Cerrina Feroni <a href="/ga/id/2004/2/1627/d">&#8220;Associazione temporanea di imprese e dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi: una questione sempre attuale&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste l’obbligo per ogni singola impresa di una ATI di dichiarare, conformemente a quanto stabilito nella lex specialis &#8211; bando di gara e disciplinare &#8211; l’esatta e completa conoscenza dei luoghi di intervento, pena l’esclusione dalla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA <br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 1 del 2004 proposto dalla<br />
<b>A.T.I. OBEROSLER CAV. PIETRO S.P.A. e PASQUAZZO S.P.A.</b> in persona dei legali rappresentanti, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Trento, via Grazioli n. 31;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli e Alessio Falferi, con domicilio eletto in Trento, Piazza Dante n. 15, presso l’avv. Fernando Spinelli del Servizio Legale per gli Affari Contenzioni della Provincia Autonoma di Trento;<br />
e nei confronti<br />
dell’<b>IMPRESA THIENE COSTRUZIONI S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Mazzonetto e Giovanni Dies ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via A. Diaz n. 8;<br />
dell’<b>IMPRESA COSTRUZIONI SACRAMATI S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;<br />
per l’annullamento, previa sospensiva,<br />&#8211; del verbale n. 249/2003 del 18.12.2003, relativo alla gara di appalto indetta dall’Amministrazione Provinciale di Trento per i &#8220;lavori di sistemazione del movimento franoso in loc. Slavinac nel Comune di Lona-Lases&#8221;, per la parte in cui la costituenda A<br />
&#8211; della nota prot. 15613/262 dd. 23.12.2003 a firma del Dirigente dell’Ufficio Appalti della P.A.T.;<br />
&#8211; del provvedimento definitivo di aggiudicazione, a tutt’oggi non conosciuto, ove intervenuto;<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto conseguente o presupposto, ivi compreso, ove intervenuto, il contratto di appalto stipulato con l’aggiudicataria.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale intimata e della controinteressata Impresa Thiene Costruzioni s.r.l.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 22 gennaio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Mario Mosconi &#8211; l’avv. Mario Maccaferri per il ricorrente, l’avv. Fernando Spinelli per l’Amministrazione provinciale resistente e l’avv. Francesca Mazzonetto per la Società controinteressata;<br />
Ritenuto che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 205/2000 e che non vi è luogo a provvedere ad acquisizioni istruttorie;<br />
Ritenuti i fatti e dati per letti i connessi motivi di ricorso, i contenuti delle memorie e delle controdeduzioni;<br />
Tralasciate le questioni di rito e vista la dizione a cui al p. III. 2-1 del bando di gara, alla stregua della quale &#8211; con ripetizione esplicita e puntuale al paragrafo 4-1 dell’ivi richiamato disciplinare relativo, &#8211; deve essere presente &#8211; a pena di esclusione in contrario caso &#8211; nelle attestazioni o dichiarazioni di specie, tutto quanto richiesto ed, in particolare, anche l’affermazione di &#8220;aver preso completa ed esatta conoscenza dei luoghi &#8221; d’intervento;<br />
Che tale affermazione, anche per esplicita indicazione dell’ATI istante, non sussiste per una delle imprese associate; tutte tenute a tale tipo di dichiarazione a termini di lex specialis (4-1-4 disciplinare);<br />
Che la stazione appaltante, in sola sede di procedura di assegnazione, nulla di diverso poteva disporre, non potendo, in tale medesima sede, disapplicare la detta chiara ed esplicita norma di esclusione contenuta nella citata lex specialis;<br />
Che, in tale contesto, non sembrano utili le dedotte dichiarazioni sostitutive &#8211; a carattere onnicomprensivo &#8211; perché l’attenta compulsazione materiale dei luoghi appare più che utile al fine di evitare di accollare, a causa di tale così consentibile omissione esplicita, eventuali spese imprevedibili per costose varianti in corso dei lavori, oltre al possibile obbligo;<br />
Che, in ogni caso, il complesso normativo della relativa lex specialis non è stato impugnato nemmeno in relazione alla asserita irragionevolezza &#8211; qui non condivisa per quanto in precedenza dedotto &#8211; della citata clausola di necessitata esclusione; <br />
Che, in tale quadro, è inconferente il richiamo alla decisione della IV Sezione del C.d.S. n. 3063 del 06.06.03;<br />
Verificata la regolarità e la completezza del contraddittorio e la presenza di tutte le parti necessarie &#8211; per il tramite i propri patroni &#8211; alla Camera di Consiglio odierna;<br />
Ritenuto, come esplicitamente premesso in detta Camera di Consiglio, di dar corso ad una statuizione breve, sussistendone – a tale riguardo – tutte le condizioni previste dalle norme sopra richiamate;<br />
Considerato di dover compensare le spese;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1 del 2004, lo respinge.<br />Spese del giudizio compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico Presidente<br />dott. Mario Mosconi Consigliere estensore<br />
dott. Lamberto Ravagni Consigliere<br />
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 23 gennaio 2004.</p>
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.1550</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-roma-sentenza-23-1-2004-n-1550/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Perrella c. Amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali Pubblico impiego – Amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali – Corsi di riqualificazione professionale – art. 11 d.lgs 287/99 – partecipazione di personale in posizione di comando – è esclusa. Ai corsi di riqualificazione professionale indetti nell’ambito dell’amministrazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Perrella c. Amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali – Corsi di riqualificazione professionale – art. 11 d.lgs 287/99 – partecipazione di personale in posizione di comando – è esclusa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai corsi di riqualificazione professionale indetti nell’ambito dell’amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali non può partecipare personale in posizione di comando, stabilendo il vigente ccnl una riserva in favore degli impiegati di ruolo; i contratti conseguenziali al bando illegittimo sono pertanto nulli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ai corsi di riqualificazione ex art. 11 d.lgs. 287/99 può partecipare il solo personale di ruolo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>Repubblica Italiana<br />In nome del Popolo italiano </b></p>
<p>Il Giudice del Lavoro di Roma, Dott. Eugenio Grisanti, all’udienza del 23.1.2004 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta la n.211550/2002 pendente tra<br />
<b>Perrella Giosuè</b>, in proprio e quale coordinatore regionale del Lazio e territoriale di Roma, per la CISL FPS (omissis)<br />
e<br />
<b>Amministrazione Consiglio di Stato </b>– Tribunali Amministrativi Regionali e nei confronti (omissis)<br />
Oggetto: riassunzione di giudizio di merito a seguito di procedimento cautelare d’urgenza.</p>
<p align=center><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO </b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell’Amministrazione autonoma C.d.S. &#8211; T.A.R.; di avere partecipato ai corsi di riqualificazione indetti con bando 8.3.2001 ex art. 11 d.lgs. 287/99 per 121 posti area funzionale B (pos. ec. B3: profilo di assistente) classificandosi oltre la 121^ posizione; che a loro dire sarebbe stata consentita illegittimamente la partecipazione a detti corsi di personale anche in posizione di comando da altre amministrazioni in contrasto con quanto previsto dall’art. 8 c.c.n.l. dell’amministrazione di appartenenza; che in precedenza ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. era stato rigettato per difetto del c.d. “periculum in mora” e che con ord. 17.4.02 era stata disposta l’ammissione con riserva dei ricorrenti classificatisi in graduatoria rispettivamente ai nn. 137, 141, 142 e 143 (mentre i soggetti provenienti dall’amministrazione resistente classificatisi nelle prime 121 posizioni della graduatoria erano 21 più 2 al n.129 e 139); chiedono di essere inseriti in graduatoria con pedissequa applicazione delle riserve di posti previste dagli accordi sindacali del 14.7.00 e dal 18.9.00 con priorità, in graduatoria, rispetto agli aspiranti provenienti dall’esterno dell’amministrazione (…) in giudizio e, comunque, non di ruolo, procedendosi, se del caso, alla correzione della graduatoria; in subordine, dichiararsi l’illegittimità del bando nel punto in cui permette di estendere a tutto il personale (interno ed esterno) di concorrere alla quota del 70% dei posti attualmente vacanti con esclusione dei profili professionali dell’area C (pos. ec. C3) in contrasto con i suddetti accordi sindacali di cui all’art. 8 c.c.n.l.<br />Nessuno dei convenuti si è costituito nel presente giudizio a differenza di quanto accaduto nel procedimento sommario, così come i soggetti intervenienti in tale ultimo procedimento.<br />Su istanza del procuratore la causa venne rinviata con termini per note all’udienza del 23.1.2004, discussa e decisa come da separato dispositivo.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE </b></p>
<p>Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.<br />Osserva questo Giudice che da un lato l’art. 11 d.lgs. 287/99 riconduce indistintamente tutto il personale nella riqualificazione professionale, demandando alla contrattazione collettiva di procedere alla determinazione (recte attuazione) delle modalità operative della riqualificazione stessa, dall’altro lato l’art. 8 c.c.n.l. di categoria 1 prescrive la ripartizione delle percentuali di accesso alle posizioni economiche delle aree funzionali che deve avvenire attraverso lo strumento concorsuale della riqualificazione ma nell’inderogabile rispetto delle quote concordate tra le parti. Perciò il contingente di cui al bando (70%) è pari a quello concordato in sede sindacale, ragion per cui il personale “comandato” non poteva partecipare poiché la percentuale così fissata doveva essere riservata esclusivamente agli impiegati di ruolo (quali i ricorrenti) dell’amministrazione di appartenenza di qui convenuta in giudizio.<br />Quest’ultima, rimasta contumace, ha posto in essere un comportamento in contrasto con l’autonomia collettiva così come espressasi nei divisati accordi sindacali, in tal modo violando il bando di concorso, di per sé illegittimo poiché in contrasto con norme di legge.<br />Del resto la normativa pattizia è, nella presente fattispecie, pur essa, quale fonte secondaria, regolatrice dei rispettivi rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti, e come tale abilitata a determinarne il contenuto, idonea ad incidere nell’azione amministrativa della convenuta. Da qui la nullità dei singoli contratti, conseguenziali al bando illegittimo, stipulati dall’amministrazione e l’affermazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, in pedissequa applicazione della riserva di posti prevista dagli accordi del 14.7.00 e 18.9.00 con prevalenza sulle posizioni di graduatoria dei partecipanti provenienti dall’esterno dell’amministrazione e comunque non in ruolo presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.; con la conseguente condanna dell’amministrazione ad adottare gli opportuni provvedimenti mediante l’avvio della procedura di riqualificazione e quindi della stipula dei relativi contratti di lavoro, legittimanti la progressione in carriera ai soggetti risultati in posizioni utili di graduatoria, previa correzione della stessa.<br />Le spese di lite seguono la soccombenza.<br />
Roma, 23.1.2004</p>
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