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	<title>22/9/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/9/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2006 n.9194</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-9-2006-n-9194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-9-2006-n-9194/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2006 n.9194</a></p>
<p>Pres. LA MEDICA, Rel. SESTINI SOC PRENESTE APPALTI SRL. Avv. F. CAPUTO c. COMUNE DI ROMA (Avv. Com.) e nei cfr di SOC. CICCHETTI REMO &#038; FIGLIO SRL (Avv. P. GOLISANO), SOC CESI DI D&#8217;ATTANASIO BRUNO &#038; C SNC ATI, (Avv.ti A. CLARIZIA ed E. PERRETTINI) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10, comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-9-2006-n-9194/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2006 n.9194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-9-2006-n-9194/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2006 n.9194</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. LA MEDICA, Rel. SESTINI <br /> SOC PRENESTE APPALTI SRL. Avv. F. CAPUTO c. COMUNE DI ROMA (Avv. Com.) e nei cfr di SOC. CICCHETTI REMO &#038; FIGLIO SRL (Avv. P. GOLISANO), SOC CESI DI D&#8217;ATTANASIO BRUNO &#038; C SNC ATI, (Avv.ti A. CLARIZIA ed E. PERRETTINI)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/94 nell&#8217;ipotesi di omesso versamento obblighi dei contributi previdenziali ed assistenziali; sul potere dovere dell&#8217;Amministrazione di escludere da un appalto sottosoglia una concorrente che si scopra non avere i requisiti, anche laddove non sia risultata aggiudicataria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/94 – Ambito di applicazione – Omesso versamento obblighi dei contributi previdenziali ed assistenziali – Applicabilità – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Appalti sottosoglia – Conoscenza da parte della Amministrazione della mancanza dei requisiti di una concorrente non aggiudicataria – Potere dovere di escludere l’impresa in autotutela – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, operando allorché non sia comprovato &#8220;il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa &#8220;, trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d&#8217;opera occupata, trattandosi di elemento indicativo d&#8217;incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria.</p>
<p>2. In materia di appalti sottoglia, l’Amministrazione che venga a conoscenza della mancanza di requisiti di una delle partecipanti (a causa di accertamenti effettuati in altra gara contestuale) deve tempestivamente escludere detto concorrente dalla gara mediante l’attivazione dei poteri di autotutela, anche se non si tratta della concorrente risultata aggiudicataria, al fine di garantire la corretta e non distorta applicazione della disciplina di aggiudicazione automatica dell’appalto a seguito del calcolo dell’anomalia e, quindi, al fine di garantire la parità fra i concorrenti, nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, ed inoltre nel rispetto del principio di buon andamento, alla cui stregua l’aggiudicazione può intervenire solo in favore della migliore offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per il Lazio<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente  <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso 7824/2005  proposto da: <I>SOC PRENESTE APPALTI SRL.</I><i> </i>rappresentata e difesa da: <I>CAPUTO AVV. FRANCESCO  </I>con domicilio eletto presso il proprio studio<i>  </i>in ROMA, <I>VIA SEBINO, 11,</I><i> </i><br />
<b></p>
<p align=center>contro</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b><i><br />
il COMUNE DI ROMA, </i>in persona del Sindco pro tempore e del responsabile del procedimento presso il DIPARTIMENTO XII &#8211; LAVORI PUBBLICI,  MANUTENZIONEURBANA,<i>  </i>rappresentato e difeso da: <i>GRAZIOSI AVV. ANTONIO, dell’AVVOCATURA COMUNALE </i>con domicilio eletto in<i> </i>ROMA,<i>  VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 </i>presso l’AVVOCATURA del <i>COMUNE DI ROMA;  </p>
<p align=center>e nei confronti di </p>
<p></p>
<p align=justify>
SOC. CICCHETTI REMO &#038; FIGLIO SRL </i>rappresentata e difesa da: <I>GOLISANO AVV. PIETRO </I>con domicilio eletto in ROMA<i> VIA G.L. LAGRANGE, 1, </i>presso il suo studio<i>;</p>
<p>SOC CESI DI D&#8217;ATTANASIO BRUNO &#038; C SNC ATI, </i>rappresentata e difesa da: <I>CLARIZIA AVV. ANGELO, PERRETTINI AVV. ENZO, </I>con domicilio eletto in ROMA,<i> VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 </i>presso lo studio di CLARIZIA AVV. ANGELO<i>;  </i></p>
<p align=center>per  l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’aggiudicazione provvisoria, nella parte in cui ammette a concorrere la ATI C.E.S.I. di D’Attanasio Brunello &#038; C, snc, con Costruzioni Conglomerati ed Affini srl, con Di Battista snc ed aggiudica la gara alla Soc. Cicchetti Remo &#038; Figlio e del verbale di aggiudicazione definitiva, di data, estremi e tenore sconosciuti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del giudizio del COMUNE DI ROMA,  DELLA SOC. CESI DI D&#8217;ATTANASIO BRUNO &#038; C SNC ATI, SOC. CICCHETTI REMO &#038; FIGLIO SRL;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Visto l’art.23 bis, comma sesto, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 31 Maggio 2006, relatore il Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI , gli avv.ti Destefano, delegato dall’avv. Caputo, G. Scampoli, delegata dall’avv. Golisano e P. Patriarca, in sostituzione dell’avv. Graziosi;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
	Il Comune di Roma svolgeva l&#8217;asta pubblica per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della grande viabilità dei Municipi da XI a XX, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, cui partecipava anche la società ricorrente, peraltro senza conseguire l’aggiudicazione.<br />	<br />
	Nel frattempo, con riferimento ad altra gara avente ad oggetto la manutenzione su&#8217;aordinaria della grande viabilità dei Municipi da I a X, veniva instaurato avanti a questo TAR il ricorso n. 5568, con il quale veniva impugnata l&#8217;aggiudicazione in favore di uno dei soggetti che aveva concorso anche alla prima gara indicata, e precisamente dell&#8217;ATI C.E.S.I. di D&#8217;Attanasio Bruno &#038; C. con Cosu&#8217;uzioni Conglomerati ed Affini,  in relazione a pretese irregolarità contributive della Mandante Costruzioni Conglomerati ed Affini. In tale ambito, con ordinanza n. 4213/05 questo TAR sospendeva gli effetti dell&#8217;aggiudicazione,  rinviando la trattazione all&#8217;udienza del 12.10.2005.<br />	<br />
	Con ricorso ritualmente notifìcato e depositato, la  Società Preneste Appalti impugnava il verbale di aggiudicazione provvisoria e quello di aggiudicazione definitiva, nella propria diversa gara,  dei lavori afferenti alla &#8220;Manutenzione Straordinaria della Grande Viabilità nei Municipi da XI a XX&#8221;, affermando che la carenza dei requisiti di regolarità contributiva della conconente ATI CESI si sarebbe riverberata anche nella gara di proprio interesse, conseguendone, si affermava, l’illegittimità dell&#8217;ammissione a concorrere della predetta ATI concorrente e, quindi, l’irregolarità della soglia di anomalia sulla cui base la ricorrente non aveva conseguito l’aggiudicazione.<br />	<br />
	Infatti, secondo la ricostruzione offerta del ricorso introduttivo, in assenza della concorrente ATI sopraindicata, il calcolo della soglia di anomalia avrebbe dato un risultato diverso, e di conseguenza la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria dell&#8217; appalto.<br />	<br />
	La riconente lamentava, quindi, una pretesa illegittimità del provvedimento impugnato per:<br />	<br />
1) violazione di legge ed eccesso di potere, alla luce dell&#8217; ordinanza del TAR del Lazio n. 4213/05, per aver ritenuto la concorrente ATI meritevole dell&#8217; ammissione a concorrere ed avere  quindi ascritto il ribasso della<br />
medesima nel computo della soglia di anomalia, con la consequenziale illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per violazione di legge e delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara con riferimento alle modalità di calcolo della soglia di anomalia;<br />
2) violazione di legge ed illegittimo comportamento dell&#8217; Amministrazione aggiudicataria, per elusione della circolare ministeriale del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 2107/03 e per violazione del principio di par condicio.<br />
	Si costituivano in giudizio l’amministrazione comunale e le ditte controinteressate, al fine di sentire pronunciare il rigetto del ricorso e della sospensiva proposti in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondati in fatto ed in diritto.<br />	<br />
	Dopo la discussione orale svoltasi all’udienza del 31 maggio 2006, la causa è stata, infine, posta in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
	La peculiarità e complessità della controversia in esame  dicende dalla circostanza che essa coinvolge due distinte procedure di gara, pur se bandite dal medesimo Comune ed aventi il medesimo oggetto. Infatti, con due separate deliberazioni (nn. 168 e 169) nella stessa data del 6.4.2005, la Giunta Comunale di Roma ha approvato i distinti progetti esecutivi della manutenzione straordinaria di numerose strade cittadine ad intenso traffico  ricomprese, con la prima deliberazione, nei Municipi dal 1° al 10° e, con la seconda deliberazione (relativa alla gara oggetto del ricorso), nei Municipi dall&#8217;11° al 20°.<br />	<br />
	Con due separate determinazioni dirigenziali sono state, quindi, indette due distinte aste per l&#8217;aggiudicazione dei lavori con il criterio del massimo ribasso sull&#8217;elenco prezzi e, stante l&#8217;importo sotto soglia comunitaria, con esclusione l&#8217;automatica delle offerte anomale. I bandi di entrambe le gare, per quanto di interesse, stabilivano che &#8220;I concorrenti dovranno essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali a favore del personale dipendente, da dimostrarsi, a pena di esclusione con le modalità del disciplinare di gara&#8221;, ovvero mediante &#8220;autocertificazione attestante il possesso del requisito di regolarità contributiva che dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il fac simile (modello definito dagli enti previdenziali) allegato al disciplinare di gara&#8221;.<br />	<br />
	La prima A.T.I. controinteressata indicata in epigrafe ha partecipato ad entrambe le gare, risultando aggiudicataria (provvisoriamente) di quella relativa agli interventi stradali nei Municipi 1° &#8211; 10°. Per l’altra gara (relativa ai Municipi 11° – 20°), dopo che  il Seggio di Gara ha proceduto alla verifica dei requisiti autodichiarati su un campione di concorrenti sorteggiato, la Commissione di Gara ha calcolato la &#8220;soglia&#8221; dell&#8217;anomalia (media dei ribassi incrementata del 20%, escluso il 10% di ribassi maggiori e minori) ed ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria l’altra controinteressata indicata in epigrafe, che aveva offerto il maggiore ribasso (non anomalo) del 42,154% , con un offerta più bassa di  quella della ricorrente (seconda classificata nella medesima gara) pari a soli 176 Euro su un valore complessivo del contratto che supera i 3 milioni di Euro.<br />	<br />
	Dopo che questo Tribunale ha sospeso  l’aggiudicazione provvisoria della prima gara, impugnata da altri partecipanti, ritenendo l’impresa aggiudicataria provvisoria priva dei previsti requisiti  contributivi, e che l’Amministrazione ha quindi non confermato l’aggiudicazione provvisoria disposta, la ricorrente ha revocato in dubbio la legittimità anche dell’aggiudicazione provvisoria della seconda gara, non per una eventuale carenza di requisiti dell’impresa risultata aggiudicataria, ma per la mancata esclusione di una delle altre 133 concorrenti, e cioè, più precisamente,  della partecipante sopraindicata, in quanto risultata priva dei prescritti requisiti  nell’ambito dell’altra gara.<br />	<br />
	Infatti, secondo parte ricorrente, l’ammissione dell’ATI in esame  sulla base di una dichiarazione non veritiera rende illegittima, e quindi impone di rinnovare, l’intera procedura, falsata, in danno del ricorrente, dall’errato calcolo della soglia di esclusione automatica per anomalia dell’offerta. <br />	<br />
	Il Collegio deve preliminarmente esaminare le numerose eccezioni sollevate dall’Amministrazione e dalle controinteressate. Si palesano non fondate, in primo luogo, quelle di  tardività e inammissibilità: il ricorso, viceversa, risulta essere stato proposto in termini rispetto alla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, atto che ha assunto una propria immediata lesività in relazione alla mancata esclusione dell’impresa controinteeressata. Deve, poi, essere respinta l’ulteriore eccezione di carenza di interesse, in quanto la valutazione anche dell’offerta dell’impresa che secondo parte ricorrente doveva essere esclusa, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, a propria volta ha determinato la mancata aggiudicazione alla ricorrente, proprio a causa della conseguente determinazione di una  soglia di anomalia ritenuta illegittima.<br />	<br />
	Nel merito, le parti resistenti invocano la legittimità della procedura seguita, appellandosi all&#8217;art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000, il quale  stabilisce che &#8220;Sono comprovati con dichiarazioni  sottoscritte dall&#8217;interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni (fra gli altri)  l’assolvimento di specifici obblighi contributivi&#8221;; nonché ai successivi artt. 71 del T.U., secondo cui  &#8220;le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i. casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47&#8221; e 73, secondo cui &#8220;le pubbliche amministrazioni e i loro  dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l&#8217;emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall&#8217;interessato a da terzi&#8221;.<br />	<br />
	Del tutto legittimo sarebbe quindi stato l’operato dell’Amministrazione, che non avrebbe controllato le dichiarazioni della controinteressata circa la regolarità contributiva e previdenziale,  in conformità alle previsioni del capitolato di gara e di legge secondo cui la Stazione appaltante prima di procedere all&#8217;apertura delle buste delle offerte presentate, doveva richiedere (solo) ad un numero di offerenti non inferiore al 10%di comprovare il possesso dei requisiti presentando la documentazione, formulando poi la medesima richiesta (solo) all&#8217;aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.<br />	<br />
	Scondo la difesa dell’Amministrazione, in particolare, il controllo a campione sui requisiti economico finanziari e tecnico¬ organizzativi -tra cui deve intendersi incluso anche quello della regolarità contributiva (cfr. Cons. Stato -Sez. V, Sent. N.. 341 del 8.2.205) rappresenterebbe il ragionevole contemperamento tra la semplificazione amministrativa e il principio di buona amministrazione, tra l&#8217;obiettivo dell&#8217;efficienza-efficacia-economicità delle procedure e l&#8217;intento di scoraggiare dichiarazioni mendaci che esplichino rilevanti influenze sul calcolo della soglia dell&#8217;offerta anomala e, quindi, sull&#8217;individuazione della ditta aggiudicataria; quest&#8217;ultima -ai sensi dell&#8217;art. 10/1 a c. quater, ultimo periodo -è sempre sottoposta a verifica e, con ciò, sarebbe esclusa la possibilità che imprese prive dei requisiti giungano a contrattare con la P .A.<br />	<br />
	Ancora, pur essendovi nelle gare &#8220;sotto soglia&#8221;, cioè con l&#8217;esclusione automatica dei più elevati ribassi (presunti anomali), la preoccupazione che non vi siano offerte presentate con l&#8217;unico intento di distorcere -con ribassi artificiosamente elevati o ridotti –il prezzo da ritenere &#8220;congruo&#8221;; sarebbe  evidente che nelle aste cui partecipano decine di imprese(nel caso 136), per produrre l&#8217;alterazione delle regole della concorrenza, secondo la medesima difesa  si dovrebbe formare un accordo di &#8220;cartello&#8221; tra un considerevole numero di partecipanti e quindi, a scongiurare tale possibilità, il metodo dei controlli a campione è certamente adeguato.<br />	<br />
	Conclusivamente, l’Amministrazione argomenta che, nelle gare ad evidenza pubblica, l&#8217;accertamento a posteriori di una falsità dell’autodichiarazione può motivatamente rilevare, in sede di autotutela, solo ove emerga lo stravolgimento sostanziale delle regole del confronto concorrenziale, e non per mere esigenze di ripristino della legalità, dopo aver ponderato l&#8217;affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione (nel caso in esame la gara si è tenuta e conclusa il 31 maggio 2005, mentre l&#8217;irregolarità contributiva della controinteressata sarebbe stata certificata dalla Cassa Edile di Roma solamente il 4 agosto 2005. L’accoglimento del ricorso, quindi, oltre a non trovare giustificazione nella vigente disciplina in tema di autotutela, finirebbe per rendere &#8220;precarie&#8221; le risultanze di tutte le gare, vanificando l&#8217;affidamento ingenerato nelle imprese aggiudicatarie.<br />	<br />
	A giudizio del Collegio, al fine di inquadrare correttamente la questione, occorre premettere che le norme che richiedono la regolarità contributiva costituiscono l&#8217;espressione di un principio di ordine pubblico, tanto che l&#8217;omesso versamento dei contributi è colpito da una sanzione amministrativa o penale a seconda delle entità dell&#8217;omessa contribuzione, senza che possa darsi alcun rilievo alla differenza tra ipotesi di mera irregolarità formale o non formale (in tal senso, fra le altre, TAR Piemonte, Sez. II, 6 luglio 2004, n. 1280).<br />	<br />
	Occorre altresì considerare che la violazione delle medesime norme comporta l&#8217;esclusione dalla gara ad evidenza pubblica, non solo in base alla specifica previsione sanzionatoria di legge, ma  anche in quanto è idonea a incidere sul possesso dei necessari requisiti di capacità economico-fìnanziaria e tecnico-organizzativa, considerato che un &#8216;impresa efficiente sotto l&#8217;aspetto economico-fìnanziario che operi in modo non illecito fa regolarmente fronte a tutti i suoi obblighi di natura economica, ivi compresi, in primo luogo, quelli contributivi riguardanti i propri dipendenti.In tal senso, si veda la recente decisione del Consiglio di Stato,  Sez. V, n. 341 dell&#8217; 8 febbraio 2005, secondo cui l&#8217;art. 10, comma 1 ¬quater, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, operando allorché non sia comprovato &#8220;il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa &#8220;, trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d&#8217;opera occupata, trattandosi di elemento indicativo d&#8217;incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria.<br />	<br />
	La carenza del requisito in esame da parte dell’ATI controinteressata non è dubbia, a seguito degli accertamenti effettuati in relazione all’altra gara sopra indicata, così come non è dubbia la rilevana della circostanza, atteso che l’esclusione della medesima ATI nella gara di cui si controverte avrebbe portato ad un diverso calcolo della soglia di anomalia e, quindi, alla vittoria della ricorrente.<br />	<br />
	La questione da dirimere è, allora, se l’Amministrazione avesse o meno il potere-dovere di intervenire per far valere la carenza del requisito, nonostante questo fosse stato dichiarato dalle imprese interessate mediante autocertificazione, non smentita dai controlli a campione effettuati dall’Amministrazione alla stregua della vigente normativa.<br />	<br />
	Viene, al riguardo, in rilievo la natura dell’istituto giuridico dell’autocertificazione, che secondo la migliore dottrina costituisce solo uno dei molteplici strumenti attivabili al fine di garantire la rapidità dell’azione amministrativa ed il contenimento degli oneri che incombono sul privato che partecipa al procedimento amministrativo, in conformità al principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione ed ai criteri di proporzionalità e sussidiarietà dell’intervent pubblico pubblico autoritativo, che ne costituiscono i corollari, mediante l’attivazione del principio di responsabilità personale dell’imprenditore o altro soggetto che dichiara la sussistenza di una situazione conforme al diritto vantato, principio che a propria volta trova fondamento nel generalissimo principio personalista che, secondo la migliore dottrina (per tutti, Mortati, Istituzioni di diritto pubblico) informa il nostro sistema costituzionale.<br />	<br />
	La previsione normativa della possibilità del privato di ricorrere all’autocertificazione ha, quindi, una funzione meramente strumentale in relazione all’esigenza di consentire l’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e di evitare inutili aggravi per i privati in essa coinvolti, ai quali vengono imputati gli effetti favorevoli, ma anche le conseguenze negative e le eventuali sanzioni, derivanti dalle proprie dichiarazioni circa la susistenza di fatti e condizioni di cui sono a diretta conoscenza. <br />	<br />
	Ne consegue che, se, da un lato, il privato non può esimersi dal compiere l’autocertificazione laddove la norma regolatrice del procedimento gli imponga di assumersi le proprie responsabilità, d’altro lato, l’Amministrazione non può acquietarsi di fornte alla mera presa d’atto dell’autocertificazione, mantenendo sempre la potestà –e quindi il potere ma anche il dovere- di perseguire l’interesse pubblico affidato in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento che devono caratterizzare l’agire amministrativo, mentre il privato, a propria volta, non può certo vantare alcuna pretesa al consolidamento di posizioni giuridiche non conformi al diritto, in quanto fondate su di  una autocertificazione rivelatasi mendace o, comunque, fallace.<br />	<br />
	Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione era (o poteva comunque certamente venire tempestivamente) a conoscenza della non rispondenza al vero dell’autocertificazione della prima delle controinteressate che, essendo risultata aggiudicataria provvisoria nell’altra gara sopra richiamata, doveva essere sottoposta a verifica amministrativa quanto alla sussistenza dei requisiti dichiarati.  La conoscenza acquisita nella gara ora richiamata, a propria volta, non poteva certamente essere sottaciuta dall’Amministrazione ai fini dello svolgimento della gara oggetto del presente giudizio, anche alla luce della circostanza che si trattava di due gare contestuali, di oggetto e contenuto identico, nelle quali il medesimo Comune aveva frammentato l’aggiudicazione di un appalto, altrimenti unitario, riguardante i diversi Municipi del Comune stesso.<br />	<br />
	La prima conseguenza, della scelta del Comune di suddividere in due un appalto altrimenti unitario, era stata quella di sottrarre la relativa disciplina alle regole “sopra soglia” di derivazione comunitaria, con la conseguente applicazione della risalente normativa nazionale applicabile agli appalti posti sotto la soglia di interesse comunitario. La disciplina così applicabile è caratterizzata dall’automaticità dei criteri di esclusione delle offerte anomale e di scelta dell’aggiudicataria. L’aggiudicazione, in particolare, secondo l’unanime giurisprudenza amministrativa può avvenire solo in favore dell’impresa risultata vincitrice (anche quando, così come in quest caso, più  offerte siano molto vicine fra loro, differenziandosi di pochi euro), in quanto solo una delle offerte ammesse risulta essere la migliore al termine della gara, che in questo caso, si torna a dire, è retta da criteri meramente automatici, al contrario di quanto accade  con la più recente ed elaborata disciplina sopra soglia comunitaria.<br />	<br />
	In conclusione, l’Amministrazione era, o doveva comunque tempestivamente essere, alla stregua di un criterio di buon andamento, a conoscenza della mancanza di requisiti di una delle partecipanti, che doveva quindi essere tempestivamente  esclusa dalla gara mediante l’attivazione dei  poteri di autotutela, anche  se non si trattava della concorrente risultata aggiudicataria, al fine di garantire la corretta e non distorta applicazione della disciplina di aggiudicazione automatica dell’appalto a seguito del calcolo dell’anomalia e, quindi, al fine di garantire la parità fra i concorrenti, nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, ed inoltre nel rispetto del principio di buon andamento, alla cui stregua l’aggiudicazione può intervenire solo in favore della migliore offerta.<br />	<br />
	Nella valutazione dei diversi interessi sottesi all’esercizio del proprio potere-dovere di autotutela, l’Amministrazione non poteva trovare ostacoli né nell’urgenza dell’opera, non essendo necessaria la ripetizione della gara (che in tal caso si sarebbe automaticamente conclusa in favore della ricorrente), né nella posizione dell’impresa esclusa (essendo essa stessa causa della propri a esclusione  a causa di un’errata autocertificazione), né, infine, nella posizione della seconda delle controinteressate indicate in epigrafe, in ragione della  natura provvisoria dell’aggiudicazione già intervenuta  in suo favore, potendo ogni eventuale ulteriore ritardo dell’Amministrazione incidere sulla responsabilità di quest’ultima  (mediante il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell’affidamento suscitato) ma non sull’obbligo di  ripristino della legittimità della procedura amministrativa.in esame, in quanto in caso contrario si renderebbe la medesima Amministrazione arbitro della scelta di rispettare o  meno i parametri costituzionali  che devono invece guidare la propria azione.<br />	<br />
	Sulla base delle pregresse considerazioni, il ricoso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Sussistono, tuttavia, idonee ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio, attesi i caratteri di complessità e novità della questione controversa. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,<b> </b>definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7824/2005  proposto da <i> PRENESTE APPALTI S.R.L., </i>lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;<i> <br />
</i>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 31 maggio 2006.</p>
<p>Domenico LA MEDICA,	Presidente<br />	<br />
Roberto CAPUZZI,	Consigliere<br />	<br />
Raffaello SESTINI, 	Primo referendario &#8211; Relatore </p>
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