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	<title>22/7/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/7/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1057</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1057/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1057</a></p>
<p>Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore PARTI: (E. A. A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmine Rucireta c. Comune Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Augusto Farnelli e Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Bucci) La disposizione sulla partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1057/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1057/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1057</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore PARTI:  (E. A. A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmine Rucireta c. Comune Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Augusto Farnelli e Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Bucci)</span></p>
<hr />
<p>La disposizione sulla partecipazione del rappresentante unico o &#8220;soggetto unico abilitato&#8221; alla c.d. conferenza simultanea, di cui all&#8217;art. 14-ter, commi 3 e 5, della legge n. 241/1990 (nella vigente versione introdotta dal D.Lgs. n. 127/2016, art. 7) è normativa che può essere applicata alle Regioni subordinatamente alle statuizioni regionali di attuazione .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; disciplina conferenziale &#8211; procedimento SUAP &#8211; assenso regionale &#8211; portata.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; insediamento di attività  produttive &#8211; strumento urbanistico &#8211; contrasto &#8211; D.P.R. n. 447/1998 &#8211; procedura di approvazione di varianti &#8211; carattere derogatorio.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Procedimento amministrativo &#8211; disciplina conferenziale &#8211; rappresentante unico o &#8220;soggetto unico abilitato&#8221; alla c.d. conferenza simultanea &#8211; art. 14-ter, commi 3 e 5, della legge n. 241/1990 &#8211; applicabilità  alle Regioni &#8211; condizioni.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY" style="">1.  <i style="">Dall&#8217;art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010 (che richiama la disciplina del procedimento conferenziale, di cui agli articoli 14 &#8211; 14-quinquies della legge n. 241/1990) consegue che l&#8217;assenso regionale è presupposto necessario e indefettibile per l&#8217;utile prosecuzione del procedimento SUAP e per la presentazione della proposta di variante urbanistica al Consiglio comunale, effetto, al contrario, precluso dal parere negativo regionale, senza che possa darsi luogo a meccanismi alternativi di valutazione della prevalenza dei pareri o di risoluzione del dissenso. E&#8217; pacifica peraltro l&#8217;interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la Regione è titolare di un potere ostativo alla prosecuzione della procedura de qua potendo col proprio parere sfavorevole produrre il definitivo arresto procedimentale.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. Le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 447/1998, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, hanno introdotto, con riferimento alle richieste di insediamento di attività  produttive in contrasto con lo strumento urbanistico, una procedura di approvazione di varianti di tipo derogatorio rispetto a quella contemplata nella normativa vigente, allo scopo di agevolare la concretizzazione delle iniziative economiche presenti in una determinata area e, nondimeno, tale finalità  non può comportare lo stravolgimento dei principi e delle regole essenziali per la corretta e razionale gestione del territorio comunale nè, soprattutto, può causare l&#8217;esautoramento dei poteri pianificatori che l&#8217;ordinamento urbanistico demanda, in via concorrente, alla Regione.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Ne consegue che, ove la Regione esprima il proprio motivato dissenso rispetto al progetto di insediamento contrastante con le previsioni dello strumento urbanistico (e ciù² in sede di conferenza di servizi, ovvero mediante manifestazione di volontà  successiva alla determinazione conclusiva del procedimento adottata dalla conferenza stessa), essa è in grado di produrre l&#8217;arresto del procedimento, impedendo che l&#8217;eventuale determinazione adottata dalla conferenza di servizi assuma il valore di proposta di variante allo strumento urbanistico e precludendo ogni ulteriore esame del progetto da parte del Consiglio comunale: emerge chiaramente come non possa applicarsi al modulo procedimentale della conferenza di servizi ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 la disciplina generale in tema di conferenza di servizi, nella parte in cui si prevede che, in caso di dissenso di un&#8217;Autorità  sulla proposta dell&#8217;Amministrazione procedente, quest&#8217;ultima possa assumere la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti, ovvero che possa darsi luogo a un meccanismo di silenzio-assenso o che si possa considerare tamquam non esset il dissenso regionale.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.La disposizione sulla partecipazione del rappresentante unico o &#8220;soggetto unico abilitato&#8221; alla c.d. conferenza simultanea, di cui all&#8217;art. 14-ter, commi 3 e 5, della legge n. 241/1990 (nella vigente versione introdotta dal D.Lgs. n. 127/2016, art. 7) è normativa che può essere applicata alle Regioni subordinatamente alle statuizioni regionali di attuazione. Tale normativa, peraltro, non è stata ancora attuata dalla Regione Puglia, sicchè il rappresentante unico regionale o &#8220;soggetto unico abilitato&#8221;, allo stato, manca e, tuttavia, ciù² non può riverberarsi in un vizio di legittimità  del procedimento, poichè il citato comma 5 dell&#8217;art. 14-ter riconosce la sfera di autonomia decisionale della Regione nello stabilire le modalità  di scelta del proprio rappresentante unico in seno alle conferenze di servizi e addirittura sembra demandare all&#8217;autonomia regionale persino la scelta della &#8220;eventuale partecipazione&#038; ai lavori della conferenza&#8221;.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/07/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01057/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00050/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 50 del 2019, proposto da E. A. A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmine Rucireta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune Bari, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Augusto Farnelli, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Puglia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensione cautelare</i></p>
<p style="text-align: justify;">dei seguenti atti: 1) la determinazione 2018/12418 &#8211; 2018/263/00518, con cui il Comune di Bari ha espresso diniego in relazione alla realizzazione di un ospedale veterinario con annesso parco attrezzato, da assentire in variante al Piano Regolatore Generale di Bari; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare, ove occorra, la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_079/23/1/2018-507, con cui la Sezione &#8220;Urbanistica&#8221; della Regione Puglia ha ritenuto insussistenti le condizioni per l&#8217;attivazione della conferenza di servizi, ai sensi dell&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, nonchè le successive note di conferma della Sezione &#8220;Urbanistica&#8221; della Regione Puglia prot. n. AOO_079 &#8211; 2312 del 14.3.2018 e prot. n. AOO_079/8215 del 20.9.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati, nonchè la memoria di replica del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive di Comune Bari e di Regione Puglia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019, il dott. Orazio Ciliberti e uditi, per le parti, i difensori come da verbale di udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I &#8211; Il ricorrente, medico veterinario e titolare di una clinica veterinaria, intendendo realizzare nella città  di Bari un ospedale veterinario specialistico, a carattere interregionale, circondato da un&#8217;ampia area a verde attrezzata, con parco per cani, punto-ristoro, parcheggio, bunker e deposito (un progetto di circa 1.200 mq di superficie coperta e 12.000 mq tra spazi a verde ed aree-parcheggio), stante la rilevata assenza di zone urbanisticamente idonee all&#8217;intervento edilizio, a seguito di colloqui informali con l&#8217;Amministrazione comunale, con istanza del 20.12.2016, chiedeva al Comune una variante puntuale al P.R.G., mediante procedura in conferenza di servizi, <i>ex </i>art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, indicando come prescelta una vasta area alla periferia est della città , in prossimità  del quartiere Japigia, a ridosso dell&#8217;uscita 15 della Tangenziale di Bari, suolo tipizzato, per la gran parte, come area a verde pubblico e, in minima parte, destinato ad attrezzature sanitarie, posto a confine con una delle aree di espansione &#8220;C&#8221; dell&#8217;abitato individuate dal P.R.G. (&#8220;Maglia 21&#8221;). Il Comune di Bari, con la nota n. 2640/2017, avviava il relativo procedimento, <i>ex</i> art. 8 D.P.R. n. 160/2010, trasmettendo la documentazione allo Sportello unico per l&#8217;edilizia (S.U.E.), ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l&#8217;adozione di una variante semplificata. Il S.U.E. riscontrava la nota comunale, con comunicazione prot. n. 224650/2017, in cui veniva riportata la puntuale istruttoria svolta riguardo all&#8217;effettiva inesistenza di aree idonee all&#8217;allocazione del progetto, escludendo la possibilità  di realizzare l&#8217;intervento nelle zone per servizi a carattere urbano e regionale (sovradimensionate e soggette a piano attuativo), nelle zone produttive per attività  primarie di tipo A e B (essenzialmente zone agricole, artt. 36 e 37 NTA) e nelle zone produttive per attività  terziare di tipo C (art. 38 NTA), la cui inidoneità  dipende soprattutto dal basso indice di fabbricabilità  consentito, nonchè nelle zone per attrezzature sanitarie (art. 32 lett. d NTA), incompatibili con l&#8217;intervento per la contiguità  a strutture ospedaliere. Venivano, altresì, escluse le aree destinate a servizi di carattere regionale o urbano di cui all&#8217;art. 32 lett. h) NTA e le zone produttive per attività  primarie di tipo A) e B), sebbene &#8220;assimilabili&#8221; a quelle idonee a ospitare l&#8217;opera, tuttavia ritenute incompatibili con l&#8217;intervento, per diversi motivi specificamente indicati nel parere comunale (maglie giù  occupate, di dimensione eccessiva o insufficiente o, ancora, assoggettate a parametri, limitazioni, indici che producono un &#8220;<i>effetto impeditivo di carattere equivalente</i>&#8220;, secondo l&#8217;espressione utilizzata dalla delibera G.R. n. 2581/2011, recante gli indirizzi applicativi in relazione alle procedure di cui al D.P.R. n. 160/2010. A conclusione dell&#8217;istruttoria, il Comune riteneva ricorrenti le condizioni per l&#8217;attivazione della procedura di variazione dello strumento urbanistico. Accertata l&#8217;esistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, l&#8217;Amministrazione comunale convocava la conferenza di servizi per il 6.2.2018, al fine di acquisire gli atti di assenso delle Amministrazioni competenti. Sennonchè, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_079/23/1/2018 &#8211; 507, interveniva nel procedimento dichiarando di &#8220;<i>non dovere esprimere alcun parere di merito per i profili di competenza, non sussistendo le condizioni per l&#8217;attivazione della conferenza di servizi</i>&#8220;, poichè rilevava &#8220;<i>una manifesta contraddizione espressa dalla Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari, circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità  della procedura ex art. 8</i>&#8220;. La contraddizione sarebbe consistita nel fatto che il Comune di Bari, pur ritenendo sussistenti i presupposti di cui all&#8217;art. 8 D.P.R. n. 160/2010, sembrasse voler apprezzare l&#8217;opportunità  di insediare la struttura all&#8217;interno di zona produttive per attività  primarie di tipo A) e B). Con nota prot. n. 33209/2018, il Comune di Bari riscontrava la nota regionale, osservando che le zone produttive per attività  primarie di tipo A e B &#8220;<i>non sono state oggetto di valutazione in quanto la eventuale localizzazione dell&#8217;intervento andrebbe comunque in variante al PRG per difformi indici di fabbricabilità  e difformi altezze massime in quanto inferiori a quelli della proposta, che costituiscono effetto impeditivo equivalente</i>&#8220;, sicchè, in data 13.2.2018, il Comune trasmetteva i verbali di conferenza dei servizi alla Regione Puglia, chiedendo, al Servizio Urbanistica regionale di riesaminare la questione. Nondimeno, la Regione Puglia, con propria nota di riscontro prot. n. 2312/2018, ribadiva l&#8217;asserita sussistenza di &#8220;<i>posizioni contrastanti sul punto</i>&#8221; da parte del Comune, confermando la propria precedente determinazione in ordine all&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;attivazione della procedura, ai sensi dell&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 ed auspicando il ricorso a &#8220;<i>procedure più¹ idonee alla fattispecie concreta</i>&#8220;. Il Comune procedeva a una nuova convocazione della conferenza di servizi per la data del 29.6.2018 ma, con ulteriore nota prot. n. 8215/2018, resa al di fuori della conferenza di servizi, l&#8217;Amministrazione regionale ribadiva che &#8220;<i>dai lavori della predetta Conferenza, per i profili di competenza regionale, non sono emersi elementi innovativi</i>&#8221; rispetto alle precedenti determinazioni, con conseguente conferma dei pareri negativi giù  resi. Sulla scorta della posizione regionale, ritenuta vincolante, il Comune di Bari concludeva con esito sfavorevole il procedimento <i>ex</i> art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Insorge il ricorrente, con il ricorso notificato il 4.1.2019 e depositato l&#8217;11.1.2019, per impugnare i seguenti atti: 1) la determinazione 2018/12418 &#8211; 2018/263/00518, con cui il Comune di Bari ha espresso diniego in relazione alla realizzazione di un ospedale veterinario con annesso parco attrezzato, da assentire in variante al Piano Regolatore Generale di Bari; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare, ove occorra, la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_079/23/1/2018-507, con cui la Sezione &#8220;Urbanistica&#8221; della Regione Puglia ha ritenuto insussistenti le condizioni per l&#8217;attivazione della conferenza di servizi, ai sensi dell&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, nonchè le successive note di conferma della Sezione &#8220;Urbanistica&#8221; della Regione Puglia prot. n. AOO_079 &#8211; 2312 del 14.3.2018 e prot. n. AOO_079/8215 del 20.9.2018. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione degli artt. 14 e ss. legge n. 241/1990, violazione dell&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, violazione della delibera di G.R. n. 2581/2018, violazione del principio di imparzialità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, violazione del principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, intrinseca contraddittorietà , illogicità .</p>
<p style="text-align: justify;">Con due successive memorie, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituisce il Comune di Bari per resistere nel giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituisce la Regione Puglia, deducendo, anche con tre successive memorie, l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio del 27.3.2019, l&#8217;istanza cautelare è abbinata alla decisione merito.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 10 luglio 2019, il ricorso è introitato per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">II &#8211; Alcuni dei motivi dei ricorso sono fondati e, tuttavia, la disamina va condotta su tutte le censure, a cominciare da quelle giudicate inattendibili.</p>
<p style="text-align: justify;">III &#8211; Il ricorrente sostiene che, essendo stati resi i due pareri regionali con note pervenute dopo le sedute di conferenza di servizi, il Comune di Bari avrebbe dovuto considerarle<i> tamquam non esset</i> e chiudere i lavori in senso positivo, tenendo conto delle altre posizione espresse. Tale prospettazione è inattendibile, poichè il parere regionale è stato reso nell&#8217;ambito della conferenza di servizi, alla quale i responsabili regionali hanno partecipato, in occasione della seduta del 29.6.2018, dove si è convenuto di attendere la formalizzazione della posizione regionale, avvenuta con la nota prot. n. 8215 del 20.9.2018. L&#8217;art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010, richiamando la disciplina del procedimento conferenziale, di cui agli articoli 14 &#8211; 14-quinquies della legge n. 241/1990, stabilisce quanto segue: &#8220;<i>Qualora l&#8217;esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l&#8217;assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile</i>&#8220;. Ne consegue che l&#8217;assenso regionale è presupposto necessario e indefettibile per l&#8217;utile prosecuzione del procedimento SUAP e per la presentazione della proposta di variante urbanistica al Consiglio comunale, effetto, al contrario, precluso dal parere negativo regionale, senza che possa darsi luogo a meccanismi alternativi di valutazione della prevalenza dei pareri o di risoluzione del dissenso. E&#8217; pacifica l&#8217;interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la Regione è titolare di un potere ostativo alla prosecuzione della procedura in argomento, potendo col proprio parere sfavorevole produrre il definitivo arresto procedimentale (cfr.: Cons. Stato n. 449/2011; T.A.R. Campania Salerno II n. 1315/2013; TAR Puglia Lecce I n. 1096/2014). Tale assetto è il risultato di un orientamento formatosi sulla scorta di una pronuncia della Corte costituzionale (sent. 26.6.2001 n. 206) che ebbe a dichiarare l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 25, comma 2 lett. g), del D.Lgs. n. 112/1998, nella parte in cui prevedeva che, ove il progetto di insediamento di attività  produttive contrasti con le previsioni dello strumento urbanistico, la determinazione della conferenza di servizi costituisca, anche nell&#8217;ipotesi di dissenso della Regione, proposta di variante sulla quale debba pronunciarsi definitivamente il Consiglio comunale, essendo tale disposizione lesiva della competenza regionale in materia di urbanistica, dal momento che lo strumento urbanistico non può essere modificato senza il consenso della Regione, privando la Regione del potere di concorrere a definire l&#8217;assetto urbanistico del territorio. Su tale linea si è attestata la successiva giurisprudenza amministrativa nel ritenere che le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 447/1998, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, hanno introdotto, con riferimento alle richieste di insediamento di attività  produttive in contrasto con lo strumento urbanistico, una procedura di approvazione di varianti di tipo derogatorio rispetto a quella contemplata nella normativa vigente, allo scopo di agevolare la concretizzazione delle iniziative economiche presenti in una determinata area e, nondimeno, tale finalità  non possa comportare lo stravolgimento dei principi e delle regole essenziali per la corretta e razionale gestione del territorio comunale nè, soprattutto, possa causare l&#8217;esautoramento dei poteri pianificatori che l&#8217;ordinamento urbanistico demanda, in via concorrente, alla Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">In conseguenza di ciù², ove la Regione esprima il proprio motivato dissenso rispetto al progetto di insediamento contrastante con le previsioni dello strumento urbanistico (e ciù² in sede di conferenza di servizi, ovvero mediante manifestazione di volontà  successiva alla determinazione conclusiva del procedimento adottata dalla conferenza stessa), essa è in grado di produrre l&#8217;arresto del procedimento, impedendo che l&#8217;eventuale determinazione adottata dalla conferenza di servizi assuma il valore di proposta di variante allo strumento urbanistico e precludendo ogni ulteriore esame del progetto da parte del Consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua di ciù², emerge chiaro che non possa applicarsi al modulo procedimentale della conferenza di servizi <i>ex </i>art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 la disciplina generale in tema di conferenza di servizi, nella parte in cui si prevede che, in caso di dissenso di un&#8217;Autorità  sulla proposta dell&#8217;Amministrazione procedente, quest&#8217;ultima possa assumere la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti, ovvero che possa darsi luogo a un meccanismo di silenzio-assenso o che si possa considerare <i>tamquam non esset</i> il dissenso regionale (cfr.: Cons. Stato IV n. 3243/2005; idem n. 2170/2006).</p>
<p style="text-align: justify;">Correttamente, allora, il responsabile del SUAP ha fatto proprio e recepito il parere regionale, secondo il meccanismo dell&#8217;art. 14-bis della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">IV &#8211; In merito alla questione della partecipazione fisica alle sedute della conferenza di servizi (fermo restando che, nella specie, vi è stata la partecipazione ad una delle due sedute da parte dei rappresentanti della Regione), è noto l&#8217;orientamento di giurisprudenza che ha ammesso la possibilità  di esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte (cfr.: Cons. Stato V, 21.5.2019, n. 3251; idem IV n. 34/2002; idem, n. 3917/2002). Ciù², in quanto la conferenza di servizi non è un organo collegiale, bensì un modello di semplificazione amministrativa. La doglianza, pertanto, è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">V &#8211; Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione della disposizione sulla partecipazione del rappresentante unico o &#8220;soggetto unico abilitato&#8221; alla c.d. conferenza simultanea, di cui all&#8217;art. 14-ter, commi 3 e 5, della legge n. 241/1990 (nella vigente versione introdotta dal D.Lgs. n. 127/2016, art. 7), normativa che, a quanto consta, può essere applicata alle Regioni subordinatamente alle statuizioni regionali di attuazione. Infatti, il citato comma 5 dell&#8217;art. 14-ter prevede che &#8220;<i>Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità  di designazione del rappresentante unico di tutte le Amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale, nonchè l&#8217;eventuale partecipazione delle suddette Amministrazioni ai lavori della conferenza</i>&#8220;. Invero, a quanto consta, tale normativa non è stata ancora attuata dalla Regione Puglia, sicchè il rappresentante unico regionale o &#8220;soggetto unico abilitato&#8221;, allo stato, manca e, tuttavia, ciù² non può riverberarsi in un vizio di legittimità  del procedimento, poichè il citato comma 5 dell&#8217;art. 14-ter riconosce la sfera di autonomia decisionale della Regione nello stabilire le modalità  di scelta del proprio rappresentante unico in seno alle conferenze di servizi e addirittura sembra ver demandare all&#8217;autonomia regionale persino la scelta della &#8220;<i>eventuale partecipazione&#038; ai lavori della conferenza</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">VI &#8211; Va disattesa anche la critica secondo cui la Regione Puglia non avrebbe potuto esprimersi in punto di inesistenza o insufficienza delle aree con destinazione idonea all&#8217;intervento, competendo tale accertamento al Comune. E&#8217; vero che spetta al responsabile comunale di verificare la sussistenza del presupposto preliminare all&#8217;avvio del procedimento SUAP e alla convocazione della conferenza di servizi, atteso che tale accertamento implica una preventiva ricognizione della situazione di fatto e di diritto del territorio comunale e dello stato di attuazione della strumentazione vigente che l&#8217;Amministrazione di prossimità  è in grado di compiere. Ma è, altresì, vero che non è precluso alla Regione di esprimersi a tale riguardo, anche solo per controllare e verificare in fatto la correttezza di tale accertamento. A tal proposito, si richiama l&#8217;insegnamento della giurisprudenza, secondo cui la Regione ha, nel procedimento previsto dall&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, un potere di controllo sulla conformità  della proposta di variante, e la carenza del presupposto di legge della inesistenza o insufficienza delle aree con destinazione idonea integra un vizio di legittimità  del procedimento, &#8220;<i>in ordine al quale la Regione avrebbe potuto, se non dovuto, negare il proprio visto di conformità </i>&#8221; (cfr.: TAR Salerno II n. 1315/2013). Al riguardo, è ancora valido quell&#8217;orientamento della giurisprudenza, formatosi con riferimento al previgente art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e mantenutosi costante, secondo cui è imprescindibile per l&#8217;avvio del procedimento in argomento il presupposto dell&#8217;impossibilità  di reperire aree idonee all&#8217;iniziativa produttiva, con la conseguenza che qualora risultino disponibili nel P.R.G. altre aree con destinazione idonea per l&#8217;allocazione dell&#8217;intervento produttivo vengono meno le esigenze promozionali alla base della disciplina derogatoria, in quanto il detto procedimento &#8220;<i>ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell&#8217;assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell&#8217;imprenditore</i>&#8221; (cfr.: Cons. Stato IV, n. 1038/2006). La conseguenza è che la portata derogatoria dell&#8217;istituto rende i presupposti di esso non dilatabili nè applicabili analogicamente, essendo la norma di stretta interpretazione (cfr.: Cons. Stato IV, n. 4308/2011; idem n. 3593/2007).</p>
<p style="text-align: justify;">VII &#8211; Ciù² posto, va rilevato che il parere espresso dalla Regione, in occasione della conferenza di servizi, appare viziato da erroneità  in fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Esso sembrerebbe, almeno all&#8217;inizio, originarsi da un travisamento da parte della Regione Puglia del contenuto della nota del Comune di Bari prot. n. 2640/2017, con particolare riferimento all&#8217;inidoneità  delle aree produttive per attività  primarie di tipo A) e B) del P.R.G. vigente, in relazione all&#8217;intervento proposto. La Regione, invero, nel suo parere, afferma che &#8220;<i>in merito alla fattispecie giuridica ricorrente per l&#8217;attivazione delle disposizioni dell&#8217;art. 8 co. 1 DPR 160/2010, codesta Amministrazione procedente&#038; rileva la sussistenza nell&#8217;ambito delle previsioni del PRG del Comune di Bari, di aree produttive destinate per attività  primarie di tipo A e di tipo B, laddove l&#8217;impianto di che trattasi può essere allocato</i>&#8220;. La Regione, a quanto consta, interpreta un&#8217;indicazione perplessa e ipotetica del Comune circa la possibilità  (alla fine esclusa) di una differente localizzazione del progetto in aree che, comunque, determinerebbero la necessità  di ricorrere alla procedura di variante del P.R.G., come se tale indicazione fosse una sorta di accertamento della compatibilità  urbanistica dell&#8217;intervento all&#8217;interno delle zone produttive per attività  primarie di tipo A e B. Viceversa, dall&#8217;istruttoria comunale emerge con chiarezza che dette zone alternative non sono urbanisticamente compatibili con l&#8217;intervento, soprattutto a causa dell&#8217;indice volumetrico insufficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da questo piccolo equivoco, la Regione ha poi assunto nel prosieguo un atteggiamento rigido, quasi a voler perseverare nella propria posizione iniziale, ed ha frapposto un veto all&#8217;intervento con argomentazioni rarefatte e, soprattutto, apodittiche. Non è inopportuno ripercorrere le quattro fasi del procedimento, per evidenziare tale profilo di carenza motivazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">1) Il S.U.E., con comunicazione prot. n. 224650/2017, riporta la propria puntuale istruttoria, svolta con riguardo all&#8217;effettiva inesistenza di aree idonee all&#8217;allocazione del progetto, escludendo la possibilità  di realizzare l&#8217;intervento nelle zone per servizi a carattere urbano e regionale (sovradimensionate e soggette a piano attuativo), nelle zone produttive per attività  primarie di tipo A e B (essenzialmente zone agricole, artt. 36 e 37 NTA) e nelle zone produttive per attività  terziare di tipo C (art. 38 NTA), la cui inidoneità  dipende soprattutto dal basso indice di fabbricabilità  consentito, nonchè nelle zone per attrezzature sanitarie (art. 32 lett. d NTA), incompatibili con l&#8217;intervento per la contiguità  a strutture ospedaliere. Il SUE esclude anche le aree destinate a servizi di carattere regionale o urbano di cui all&#8217;art. 32 lett. h) NTA e le zone produttive per attività  primarie di tipo A) e B), sebbene &#8220;assimilabili&#8221; a quelle idonee a ospitare l&#8217;opera, tuttavia ritenute incompatibili con l&#8217;intervento, per diversi motivi specificamente indicati nel parere (maglie giù  occupate, di dimensione eccessiva o insufficiente o, ancora, assoggettate a parametri, limitazioni, indici che producono un &#8220;<i>effetto impeditivo di carattere equivalente</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">2) Accertata l&#8217;esistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, l&#8217;Amministrazione comunale convoca la conferenza di servizi per il giorno 6.2.2018, al fine di acquisire gli atti di assenso delle Amministrazioni competenti; allora, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_079/23/1/2018 &#8211; 507, interviene nel procedimento dichiarando di &#8220;<i>non dovere esprimere alcun parere di merito per i profili di competenza, non sussistendo le condizioni per l&#8217;attivazione della conferenza di servizi</i>&#8220;, avendo rilevato nel parere comunale &#8220;<i>una manifesta contraddizione espressa dalla Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari, circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità  della procedura ex art. 8</i>&#8220;. Questa prima risposta denota se stessa come rifiuto ad esprimere il parere (&#8220;<i>non dovere esprimere alcun parere di merito per i profili di competenza&#8221;</i>), giustificando tale renitenza con l&#8217;irricevibilità , per così dire, di risultanze istruttorie asseritamente contraddittorie. Le dichiarazioni del rappresentante regionale alla conferenza di servizi del 6.2.2018 si attengono alla medesima linea di rifiuto a trattare la questione.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Con la nota prot. n. 33209/2018, il Comune di Bari riscontra la nota regionale, osservando che le zone produttive per attività  primarie di tipo A e B &#8220;<i>non sono state oggetto di valutazione in quanto la eventuale localizzazione dell&#8217;intervento andrebbe comunque in variante al PRG per difformi indici di fabbricabilità  e difformi altezze massime in quanto inferiori a quelli della proposta, che costituiscono effetto impeditivo equivalente</i>&#8220;, sicchè, in data 13.2.2018, il Comune trasmette i verbali di conferenza dei servizi alla Regione, chiedendo, al Servizio Urbanistica regionale di riesaminare la questione. L&#8217;equivoco, a questo punto, sembrerebbe chiarito, anche perchè la Regione, nei successivi quattro mesi, non risponde all&#8217;invito comunale a riesaminare la questione.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Il Comune procede a una nuova convocazione della conferenza di servizi per la data del 29.6.2018 sennonchè la Regione, con la nota prot. n. 8215/2018, resa al di fuori della conferenza di servizi, ribadisce che &#8220;<i>dai lavori della predetta Conferenza, per i profili di competenza regionale, non sono emersi elementi innovativi</i>&#8221; rispetto alle precedenti determinazioni. In sostanza, la Regione conferma il proprio precedente parere ma quel precedente parere, a quanto consta, era un rifiuto ad esprimere un parere (&#8220;<i>non dovere esprimere alcun parere di merito per i profili di competenza&#8221;</i>). Quindi, il parere regionale manca o, se c&#8217;è, è un parere del tutto immotivato.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII &#8211; Così narrata, la vicenda sembrerebbe un po&#8217; troppo semplificata ma &#8211; a voler entrare nello specifico dei dettagli di essa &#8211; la percezione del difetto motivazionale non cambia.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione comunale ha precisamente argomentato circa l&#8217;inidoneità  di ciascuna delle tipizzazioni di P.R.G. a ospitare l&#8217;intervento, osservando che &#8220;<i>la proposta risulta non conforme al P.R.G. vigente ma non incompatibile con le previsioni dello stesso, attraverso il ricorso alla variante urbanistica ex art. 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione rileva una &#8220;<i>manifesta contraddizione espressa dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità  della procedura ex art. 8, comma 1 D.P.R. 160/2010</i>&#8220;, nella parte in cui la nota comunale prot. n. 224605 del 15.9.2017 testualmente afferma che &#8220;<i>il vigente PRG, approvato con D.P.G.R. n. l475 dell&#8217;8.7.1976, non individua fra le aree produttive la destinazione specifica a sedi di ospedali veterinari a carattere regionale ed urbano</i>&#8220;. Ciù² in quanto, a dire della Regione, le aree tipizzate dal P.R.G. ad &quot;<i>Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano &#8211; aree riservate all&#8217;intervento pubblico per le sedi e le attrezzature</i>&#8221; non sono assimilabili a quelle indicate nell&#8217;istanza, in quanto &quot;<i>presumibilmente concepite all&#8217;epoca ad esclusivo appannaggio di ospedali per umani</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo argomento è sviluppato nelle memorie difensive della Regione, quasi a dar corpo, in via postuma, ad una più¹ consistente motivazione dei due scarni pareri resi in occasione delle conferenze di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la Regione si può ritenere assimilabile la tipizzazione indicata all&#8217;art. 32 lettera h) delle NTA recante &quot;<i>aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano</i>&quot;, in ragione della quale le verifiche hanno avuto esito negativo, per diversi motivi (trattasi di aree o maglie giù  occupate; di dimensione eccessiva o insufficiente; regolate dalla presenza di parametri, limitazioni, indici, che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente, interessate da vincoli rivenienti dalla pianificazione sovraordinata). Le uniche destinazioni dello strumento urbanistico generale vigente assimilabili sono, per la Regione, le &quot;<i>zone produttive per attività  primarie di tipo A e B</i>&quot;, anche se con indici di fabbricabilità  inferiori a quelli della proposta, ed, a conferma di ciù², la difesa regionale segnala che in tali zone sono state giù  insediate strutture di ricovero per cani. In sintesi per la verifica dei prerequisiti della proposta formulata, relativamente agli aspetti di competenza della Ripartizione scrivente, la Regione ritiene che vada valutata l&#8217;opportunità  di insediare la struttura in aree produttive con destinazione maggiormente assimilabile, quali le aree per &quot;<i>attività  primarie di tipo A e di tipo B</i>&quot; la cui dotazione nel territorio comunale è diffusa, ancorchè con la previsione di un incremento dell&#8217;indice di fabbricabilità  corrispondente.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, la Regione prende atto che il datato P.R.G. di Bari non prevede zone per ospedali veterinari e ritiene che queste strutture non siano affatto paragonabili agli ospedali umani e vadano, piuttosto, assimilati alle &quot;<i>attività  primarie di tipo A e di tipo B</i>&quot;. Per l&#8217;art. 34 NTA, le zone per attività  primarie di tipo A sono quelle &#8220;<i>destinate in prevalenza all&#8217;agricoltura, alle foreste, alla caccia ed alla pesca; in esse sono ammesse attività  industriali connesse con l&#8217;agricoltura, con l&#8217;allevamento del bestiame</i>&#038;&#8221;. Per l&#8217;art. 35 NTA, le zone per attività  primarie di tipo B comprendono &#8220;<i>le aree che determinano con la loro altimetria gli avvallamenti naturali o le depressioni atte al deflusso delle acque meteoriche: in esse sono consentite costruzioni connesse con l&#8217;agricoltura</i>&#8220;. Questa &#8220;assimilazione&#8221; tra l&#8217;ospedale veterinario e la fattoria degli animali è apoditticamente affermata dalla Regione ma non è spiegata e appare, invero, alquanto inspiegabile se si considera la sostanziale differenza tra gli animali domestici (destinati ai trattamenti dell&#8217;ospedale veterinario) e gli animali da allevamento (destinati a ben altri trattamenti). Inoltre, si consideri, ma solo per inciso, che la recente L.R. 30 aprile 2019, n. 18 ha introdotto nuove norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e riduzione del consumo di suolo e che, alla luce di tale sopravvenienza normativa, le superfici coperte del proposto ospedale veterinario costituirebbero un inaccettabile &#8220;consumo di suolo&#8221;, se ubicate in una zona agricola, dove vorrebbe dislocarlo la Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">IX &#8211; Vi è un ulteriore aspetto della carenza di argomenti nei due pareri regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione, nelle sue memorie difensive, sempre in via postuma e ad integrazione delle motivazioni dei suoi pareri, osserva che la proposta progettuale del ricorrente si qualifica come variante urbanistica sia con riferimento alla destinazione, sia con riferimento alla parzializzazione delle maglie di P.R.G. interessate, sia con riguardo agli indici di fabbricabilità . Ne consegue che, se gli indici o i parametri non sono adeguati al progetto proposto, in via normale e generale, è quest&#8217;ultimo che deve adeguarsi al P.R.G. e non il contrario. Se è vero che il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato in relazione al progetto presentato, il che certamente significa che esiste un margine di flessibilità  e adattabilità  di quest&#8217;ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, resta fermo, perà² &#8211; ad avviso della resistente Regione &#8211; che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente (la difesa regionale cita, al riguardo, Cons. Stato IV n. 3593/2007).</p>
<p style="text-align: justify;">Si può trarre dagli argomenti difensivi della Regione il senso di una vera e propria rivendicazione della prerogativa regionale sulle scelte urbanistiche (che, come noto, sono sempre ampiamente discrezionali), di guisa che si potrebbe dire che &#8211; a giudizio della Regione &#8211; un ospedale veterinario di 1.200 mq di superficie coperta, dotato di parcheggi e verde attrezzato (per 12.000 mq) non possa essere ubicato in un&#8217;area della periferia a est della città , perchè il suolo li è tipizzato come area a verde pubblico ed, in parte, destinato ad attrezzature sanitarie, essendo peraltro posto a confine con una delle aree di espansione &#8220;C&#8221; dell&#8217;abitato individuate dal P.R.G. (&#8220;Maglia 21&#8221;). La Regione, in sostanza, sembra voler affermare (anche se non lo dice mai esplicitamente) che sarebbe preferibile conservare l&#8217;originaria destinazione a quell&#8217;area, pur prendendo atto che tutte le altre soluzioni alternative da offrire al ricorrente passano comunque attraverso una variante urbanistica alla stregua della proposta progettuale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intento sarebbe, dunque, quello di conservare il verde pubblico nonchè la destinazione ad attrezzature sanitarie e quello di non sottrarre tali servizi (il verde e le strutture sanitarie) a coloro che vivono o vivranno nell&#8217;abitato contiguo della &#8220;Maglia 21&#8221; della zona &#8220;C&#8221;. Questo sarebbe, senza dubbio, un interesse pubblico meritevole di tutela tale da giustificare il diniego della variante urbanistica proposta dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto è che nè il Comune nè la Regione hanno mai esplicitato le ragioni del diniego. La Regione, in particolare, dimostra di tenere un atteggiamento di chiusura, sicchè la preclusione verso varianti urbanistiche che non aumentino la densità  abitativa in una zona periferica della città , se non giustificata da motivi di tutela ambientale o paesaggistica o idrogeologica o da altre ragioni valide ed esplicitate, appare irragionevole: in realtà  &#8211; contrariamente a quel che afferma la Regione &#8211; le modifiche allo strumento urbanistico sono previste proprio per adeguarlo alle sopravvenute esigenze della città  ed ai cambiamenti imposti da progetti innovativi e significativi, come quello del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">La funzione della Regione nella pianificazione urbanistica non è quella di &#8220;scegliere&#8221;, bensì di controllare la conformità  a legge, il rispetto dei vincoli, la razionalità  tecnico-urbanistica delle scelte operate dal Comune. Gli atti di pianificazione urbanistica generali, quali il piano regolatore generale o una sua variante generale, in quanto atti a contenuto generale, non richiedono motivazione particolare. Invero, la funzione perseguita dallo strumento di pianificazione generale (piano regolatore o variante generale) è quella di garantire un ordinato assetto del territorio, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione medesima. Sennonchè, tale regola generale subisce una deroga proprio nel caso di variante &quot;specifica&quot; che abbia per oggetto un&#8217;area limitata del territorio e per scopo la realizzazione di un singolo intervento (opera pubblica o insediamento produttivo), ipotesi in cui il Comune è obbligato ad effettuare una ponderazione comparativa in ordine alla destinazione di zona delle singole aree e la Regione è tenuta a controllare la congruità  della scelta (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia I, 8.4.2019, n. 421). La Regione, per meglio dire, è chiamata a controllare la congruità , la coerenza e la legittimità  delle scelte operate dal Comune. In sede di formazione degli strumenti di pianificazione, i poteri assegnati alla Regione non possono interferire nell&#8217;ambito decisionale dell&#8217;Ente locale più¹ prossimo alla comunità  per la quale s&#8217;intende approntare la disciplina dell&#8217;assetto urbanistico, ciù² in quanto gli stessi non sono funzionali alla cura degli interessi propri del livello di governo locale, bensì al controllo del corretto esercizio del potere di pianificazione locale (cfr.: Cons. Stato IV, 13.11.2018, n. 6392).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che l&#8217;obbligo della Regione di motivare le sue decisioni è più¹ stringente dell&#8217;obbligo del Comune di giustificare le proprie scelte urbanistiche in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del territorio (cfr.: Cons. Stato IV, 4.12.2017, n. 5711).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come giù  rilevato, la puntuale motivazione del parere negativo regionale è del tutto mancata.</p>
<p style="text-align: justify;">X &#8211; Con riguardo all&#8217;impugnata determinazione 2018/12418 &#8211; 2018/263/00518, con cui il Comune di Bari ha espresso diniego in relazione alla realizzazione di un ospedale veterinario, ovviamente essa risente, in via derivata, del vizio motivazionale del presupposto parere regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">XI &#8211; In conclusione, il ricorso deve essere accolto, fermo restando il potere delle Amministrazioni resistenti di rideterminarsi, ciascuna per quanto le compete, in ordine alla proposta progettuale del ricorrente. Stante la complessità  delle questioni esaminate, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1057/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1150/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1150</a></p>
<p>Saverio Romano, Presidente, Bernardo Massari, Consigliere, Estensore; PARTI:Â (P. Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Pier Filippo Giuggioli, Guido Alberto Inzaghi c. Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Toscano, Carla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1150/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1150/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Saverio Romano, Presidente, Bernardo Massari, Consigliere, Estensore; PARTI:Â (P. Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Pier Filippo Giuggioli, Guido Alberto Inzaghi c. Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Toscano, Carla Fiaschi; altri n. c.)</span></p>
<hr />
<p>Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione non costituisce una pretesa solo strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, sicchè la domanda giudiziale tesa ad ottenere l&#8217;accesso ai documenti è indipendente sia dalla sorte del processo principale sia dall&#8217;eventuale infondatezza o inammissibilità  della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Procedimento amministrativo &#8211; accesso agli atti &#8211; pretesa solo strumentale alla difesa in giudizio &#8211; non è tale.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Sul piano della generale disciplina del c. accesso esterno od informativo ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione non costituisce una pretesa solo strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, sicchè la domanda giudiziale tesa ad ottenere l&#8217;accesso ai documenti è indipendente sia dalla sorte del processo principale sia dall&#8217;eventuale infondatezza o inammissibilità  della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>In altri termini, la disciplina dell&#8217;accesso agli atti amministrativi non condiziona l&#8217;esercizio del relativo diritto alla titolarità  di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, sicchè la legittimazione all&#8217;accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell&#8217;accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l&#8217;autonomia del diritto di accesso: tale è la posizione procedimentale assunta da chi, pur estromessa dalla gara a seguito di sentenza di primo grado del G.A., abbia impugnato tale estromissione, pendendo il relativo appello, e chieda l&#8217;accesso (nel caso di specie, visione ed estrazione di copia degli atti ricompresi nel plico della offerta esibita da una controinteressata) integrandosi così la titolarità  di una posizione corrispondente ad un interesse differenziato sorretto da una qualificata situazione legittimante.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/07/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01150/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00690/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 690 del 2019, proposto da P. Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Pier Filippo Giuggioli, Guido Alberto Inzaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Toscano, Carla Fiaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">S. I. S.p.a., S. S.p.a. non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del diniego di accesso di cui al provvedimento dell&#8217;AOUP prot. n. 24959 del 2.5.2019 (doc. 1);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra i quali la predetta nota del Direttore Dipartimento Area Tecnica/RUP e del Direttore U.O. Patrimonio e Lavori Pubblici prot. n. 24888/2019, conosciuta in quanto richiamata nel provvedimento dell&#8217;AOUP prot. n. 24959 del 2.5.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;amministrazione intimata a consentire l&#8217;accesso alla documentazione contenuta nelle Buste 1, 2 e 3 presentate dall&#8217;RTI S. I. S.p.A. &#8211; S. S.p.A. ai fini della partecipazione alla Procedura ristretta per la costruzione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo S. Chiara in Cisanello (C.I.G. 68767845AD &#8211; CUP D51B06000560008), e in particolare alla documentazione relativa all&#8217;indicazione ed al CV del Real Estate Manager; ii) agli atti e/o verbali contenenti le verifiche e/o i controlli che fossero eventualmente giù  stati svolti dalla Stazione Appaltante sulle dichiarazioni rese ai sensi dell&#8217;art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed a campione sui curricula presentati in sede di offerta dal raggruppamento facente capo a S. I. S.p.A.; iii) all&#8217;eventuale provvedimento di aggiudicazione ed al contratto che fossero nelle more intervenuti; (iv) nonchè, per quanto occorra, alla nota del Direttore Dipartimento Area Tecnica/RUP e del Direttore U.O. Patrimonio e Lavori Pubblici prot. n. 24888/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con bando pubblicato sulla G.U. 14 del 20.1.2017 l&#8217;Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP) indiceva una procedura ristretta per l&#8217;affidamento di &#8220;<i>Costruzione di edifici ad uso sanitario e/o didattico da realizzare in 4 anni. Servizi di O&amp;M, per i successivi 9 anni, sia del patrimonio immobiliare di nuova edificazione che di quello esistente nel Presidio Ospedaliero di Cisanello &#8211; Pisa</i>&#8220;, oltre a servizi accessori di gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 313/2019, questo Tribunale amministrativo, accogliendo sia il ricorso principale che quello incidentale, annullava l&#8217;esito della gara che aveva visto dichiarare aggiudicatario il RTI INSO, seguito nella graduatoria dal RTI odierno ricorrente e dal RTI Impregilo.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza veniva appellata davanti al Consiglio di Stato, sia da P. sia, in via incidentale, da INSO. Nella camera di consiglio del 9 maggio 2019 fissata per la trattazione dell&#8217;incidente cautelare il Consiglio di Stato disponeva un rinvio al merito per l&#8217;udienza pubblica del successivo 11 luglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Frattanto, con deliberazione del Direttore Generale del 25 marzo 2019, l&#8217;AOUP disponeva lo &#8220;<i>scorrimento della classifica di merito determinatasi a conclusione della gara</i>&#8220;, avviando di conseguenza i &#8220;<i>controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell&#8217;art. 80 D.lgs. 50/2016 e a campione sui curricula presentati in sede di offerta dal raggruppamento terzo classificato, ovvero RTI S. I. S.P.A. /S. S.P.A. ai fini della successiva aggiudicazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;odierna ricorrente impugnava dinanzi a questo T.A.R. la citata deliberazione n. 171/2019 con il ricorso RG n. 517/2019 attualmente pendente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ATI P. presentava, nel frattempo, due istanze di accesso al fine di ottenere copia degli atti di gara e della documentazione relativa all&#8217;offerta presentata da Impregilo, nonchè gli atti e/o documenti relativi ai controlli eventualmente giù  svolti sulle dichiarazioni rese ai sensi dell&#8217;art. 80 D.lgs. 50/2016, oltre alla documentazione contenuta nelle Buste 1, 2 e 3 presentate dall&#8217;RTI Impregilo ai fini della partecipazione alla gara, ed in particolare la documentazione relativa all&#8217;indicazione ed al CV del Real Estate Manager e gli atti e/o verbali contenenti le verifiche eventualmente giù  svolte a tale proposito dalla Stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento in epigrafe l&#8217;AOUP rigettava le istanze, affermando che &#8220;<i>Stante l&#8217;estromissione dalla gara del raggruppamento di cui la Società  P. S.p.A. è mandataria &#8211; estromissione disposta con sentenza, allo stato produttiva di effetti &#8211; non si ravvisa l&#8217;esistenza in capo al raggruppamento estromesso di un interesse giuridicamente protetto, sottostante alla richiesta</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;annullamento di tale atto e la consequenziale condanna dell&#8217;amministrazione intimata a consentire l&#8217;accesso ai documenti sopra precisati, l&#8217;ATI P. proponeva ricorso deducendo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, 53 d.lgs. n. 50/2016 e 9 DPR n. 184/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Errore di fatto. Violazione dell&#8217;art. 24 Cost.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 5 bis d.lgs. 33/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in resistenza l&#8217;Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana instando per la reiezione del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio dell&#8217;11 luglio 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso, in termini di principio e sul piano della generale disciplina del c. accesso esterno od informativo ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, che il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione non costituisce una pretesa solo strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, seguendone che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l&#8217;accesso ai documenti è indipendente sia dalla sorte del processo principale sia dall&#8217;eventuale infondatezza o inammissibilità  della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.</p>
<p style="text-align: justify;">Si in tal senso si è affermato che &quot;<i>la disciplina dell&#8217;accesso agli atti amministrativi non condiziona l&#8217;esercizio del relativo diritto alla titolarità  di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, sicchè la legittimazione all&#8217;accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell&#8217;accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l&#8217;autonomia del diritto di accesso</i>&#8221; (Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978; nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2017, n. 3831).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende, quanto al caso di specie ed in relazione all&#8217;asserita carenza di un interesse diretto, attuale e concreto che, in senso contrario, la posizione procedimentale assunta dalla ricorrente (quale concorrente alla predetta selezione pubblica e collocata nella seconda posizione della graduatoria in esame) e l&#8217;oggetto della richiesta di accesso (visione ed estrazione di copia degli atti ricompresi nel plico della offerta esibita da Impregilo) integrano la titolarità  di una posizione corrispondente ad un interesse differenziato sorretto da una qualificata situazione legittimante.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vale in senso contrario assumere, come ritenuto dall&#8217;amministrazione, che la sentenza di questo T.A.R. n. 313/2019, estromettendo la ricorrente dalla procedura ne avrebbe perciù² eliso l&#8217;interesse alla conoscenza degli atti intervenuti dopo la pubblicazione della sentenza stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciù² sia perchè, a ben vedere, pur non essendo stati sospesi gli effetti della predetta pronuncia, il relativo giudizio d&#8217;appello risulta tuttora pendente, sostanzialmente conferendo alla ricorrente una posizione differenziata e suscettibile di tutela quanto all&#8217;azione dispiegata nel presente giudizio, sia soprattutto perchè il RTI P. ha contestato, con il ricorso n. 517/2019, lo scorrimento della graduatoria e la successiva aggiudicazione dell&#8217;appalto in favore dell&#8217;ATI S. I..</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni che precedono sono sufficienti a concludere per l&#8217;accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del diniego all&#8217;accesso opposto dall&#8217;Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;effetto quest&#8217;ultima è condannata a consentire alla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l&#8217;ostensione di tutta la documentazione richiesta, non constando alcuna opposizione in merito da parte della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il diniego impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina all&#8217;Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana di consentire alla ricorrente l&#8217;accesso ai documenti oggetto della richiesta, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Pone a carico dell&#8217;intimata amministrazione le spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-22-7-2019-n-1150/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.8792</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-8792/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-8792/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-8792/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.8792</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. R. e figlio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dall&#8217;avv.to Laura Marras c. Acea s.p.a., in proprio e nella qualità  di mandataria di Acea Ato 2 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dall&#8217;avv. Andrea Grazzini; nonchè Agenzia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-8792/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.8792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-8792/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.8792</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. R. e figlio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dall&#8217;avv.to Laura Marras c. Acea s.p.a., in proprio e nella qualità  di mandataria di Acea Ato 2 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dall&#8217;avv. Andrea Grazzini; nonchè Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; I. s.p.a. e c. &#8211; Costruzioni Elettriche Bassa Alta Tensione s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rapp. dagli avv.ti Stefano Vinti, Corinna Fedeli e Luca Massatani)</span></p>
<hr />
<p>La limitazione del novero degli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti nella fase di pre-concordato è coerente con la peculiarità  e la precarietà  della fase stessa in cui nessuno è ancora in grado di conoscere il contenuto della proposta concordataria e del piano che saranno presentati e, addirittura, se sarà  formulata una proposta di concordato definitiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Appalti pubblici &#8211; gara &#8211; requisiti di partecipazione &#8211; presentazione di domanda di concordato in bianco &#8211; esclusione &#8211; legittimità .</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Ai sensi dell&#8217;art. 80 comma 6 d. lgs. n. 50/16, i requisiti di ordine generale, previsti da tale articolo debbono essere posseduti dalla concorrente sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutto il periodo fino alla stipula del contratto.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Secondo l&#8217;art. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16 (nel caso di specie, nella versione applicabile ratione temporis) la stazione appaltante esclude dalla gara l&#8217;operatore economico che &#8220;si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità  aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 110&#8221;: il tenore letterale della disposizione in esame riferisce esplicitamente l&#8217;eccezione, rispetto alla regola dell&#8217;esclusione di cui alla lettera b) dell&#8217;art. 80 d. lgs. n. 50/16, al solo caso in cui l&#8217;operatore &#8220;si trovi&#8221; in continuità  aziendale e, quindi, sia stato giù  ammesso al concordato e non anche ai casi di &#8220;procedimenti in corso&#8221; e, quindi, in cui sia stata presentata la sola domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Del resto, la possibilità  per l&#8217;impresa che ha presentato domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; di partecipare alla gara è esclusa dall&#8217;art. 161 comma 7 L.F. secondo cui &#8220;dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all&#8217;articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato&#8221;: dalla disposizione in esame risulta che il debitore in situazione di pre-concordato può porre in essere non tutti gli atti di amministrazione ma solo quelli urgenti e solo previa autorizzazione del Tribunale. La limitazione del novero degli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti in questa fase è coerente con la peculiarità  e la precarietà  della fase stessa in cui nessuno è ancora in grado di conoscere il contenuto della proposta concordataria e del piano che saranno presentati e, addirittura, se sarà  formulata una proposta di concordato definitiva.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/07/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09782/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05586/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> <b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5586 del 2019, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">C. R. E FIGLIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18 presso lo studio dell&#8217;avv. Laura Marras che la rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ACEA S.P.A., in proprio e nella qualità  di mandataria di ACEA ATO 2 S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale eletto presso l&#8217;avv. Andrea Grazzini del foro di Firenze che la rappresenta e difende nel presente giudizio;<br /> &#8211; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">I. S.P.A. e C. &#8211; COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA ALTA TENSIONE S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, via Emilia n. 88 presso lo studio degli avv.ti Stefano Vinti, Corinna Fedeli e Luca Massatani che le rappresentano e difendono nel presente giudizio</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">dei seguenti atti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; provvedimento prot. n. 2756 del 27.3.2019, con il quale Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;estromissione dell&#8217;impresa cooptata C. R. &amp; Figlio s.r.l. dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato di ACEA ATO2 s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; relazione istruttoria del 19.3.2019, relativa alla procedura n. 880001047/EMA;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; certificato dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale I di Roma &#8211; Ufficio Territoriale di Roma 1 &#8211; Trastevere prot. n. 883 del 30.1.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ogni ulteriore atto connesso,</p>
<p style="text-align: justify;">e per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;idoneità  dell&#8217;impresa cooptata C. R. &amp; Figlio s.r.l. a svolgere il ruolo di mandante cooptata e ad eseguire prestazioni nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro</p>
<p style="text-align: justify;">e la conseguente declaratoria di inefficacia</p>
<p style="text-align: justify;">del contratto e/o dei subcontratti nella parte in cui prevedano una diversa impresa in qualità  di cooptata del RTI I./C. ovvero quale esecutrice dei lavori a qualsiasi titolo,</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la condanna della stazione appaltante</p>
<p style="text-align: justify;">al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il 26/04/19 e depositato il 10/05/19 la C. R. e Figlio s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. n. 2756 del 27.3.2019, con il quale Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;estromissione dell&#8217;impresa cooptata ricorrente dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato di ACEA ATO2 s.p.a., la relazione istruttoria del 19.3.2019, relativa alla procedura n. 880001047/EMA, il certificato dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale I di Roma &#8211; Ufficio Territoriale di Roma 1 &#8211; Trastevere prot. n. 883 del 30.1.2019 e ogni ulteriore atto connesso ed ha chiesto l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità  dell&#8217;impresa ricorrente a svolgere il ruolo di mandante cooptata e ad eseguire prestazioni nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto e/o dei subcontratti, nella parte in cui prevedano una diversa impresa in qualità  di cooptata del RTI I./C. ovvero quale esecutrice dei lavori a qualsiasi titolo, nonchè la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Acea s.p.a., costituitasi in giudizio anche in qualità  di mandataria di Acea ATO 2 s.p.a. con comparsa depositata il 22/05/19, ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con comparsa depositata il 05/06/19 si sono costituiti in giudizio la I. s.p.a. e la C. Costruzioni Bassa Alta Tensione s.r.l. facenti parte del raggruppamento che si è aggiudicato il lotto I che ha indicato quale impresa cooptata la C. R. e Figlio s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 3511/19 del 04/06/19 il Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, proposta dalla ricorrente, ed ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 16/07/19.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 16/07/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato e deve essere respinto il che consente di non esaminare le eccezioni pregiudiziali d&#8217;inammissibilità  del ricorso sollevate dalla resistente Acea s.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">La C. R. e Figlio s.r.l. impugna il provvedimento prot. n. 2756 del 27.3.2019, con il quale Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;estromissione dell&#8217;impresa cooptata ricorrente dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato di ACEA ATO2 s.p.a., la relazione istruttoria del 19.3.2019, relativa alla procedura n. 880001047/EMA, il certificato dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale I di Roma &#8211; Ufficio Territoriale di Roma 1 &#8211; Trastevere prot. n. 883 del 30.1.2019 e ogni ulteriore atto connesso e chiede l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità  dell&#8217;impresa ricorrente a svolgere il ruolo di mandante cooptata e ad eseguire prestazioni nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro e la conseguente declaratoria d&#8217;inefficacia del contratto e/o dei subcontratti, nella parte in cui prevedano una diversa impresa in qualità  di cooptata del RTI I./C. ovvero quale esecutrice dei lavori a qualsiasi titolo, nonchè la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dagli atti emerge che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con bando di gara pubblicato sulla GUUE il 22.6.2018, l&#8217;Acea s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato nell&#8217;Ambito Integrato Ottimale della Provincia di Roma, denominato ACEA ATO2;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la gara, suddivisa in tre lotti disomogenei, ha un valore complessivo stimato pari a € 225.000.000 e una durata di 36 mesi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla gara ha partecipato, tra gli altri, il costituendo RTI composto da I. S.p.A. mandataria con quota del 60%, C. s.r.l. mandante con quota del 20% e C. R. &amp; Figlio s.r.l. mandante cooptata con quota del 20%;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con provvedimento del 17.1.2019 Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva del Lotto I al costituendo RTI I./C./Cicchetti, il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 98,15/100 per un importo contrattuale pari a € 71.559.268,10;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel corso della procedura, in data 27/11/18 la C. R. e Figlio s.r.l. ha presentato domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito delle verifiche, con provvedimento del 27/03/19 Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;estromissione dalla procedura della C. R. e Figlio s.r.l. ed il divieto di svolgere il ruolo di impresa cooptata ex art. 92 comma 2 d.p.r. n. 207/10 avendo riscontrato la mancanza dei requisiti di cui all&#8217;art. 80 d. lgs. n. 50/16 con particolare riferimento:</p>
<p style="text-align: justify;">a) al comma 4 per l&#8217;esistenza di debiti tributari definitivamente accertati in relazione al mancato versamento della rata con scadenza al 31/10/18 e di quelle successive riferibili alla procedura di definizione agevolata delle pendenze tributarie alla quale è stata ammessa la ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">b) al comma 5 lettera b) per avere presentato, ai sensi dell&#8217;art. 161 comma 6 L.F., domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 12.3.2019 il commissario giudiziale ha espresso parere positivo alla partecipazione alla procedura oggetto di causa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con provvedimento del 03/04/19 il Tribunale di Roma ha autorizzato la C. R. &amp; Figlio s.r.l. ad aderire al RTI per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto oggetto di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le prime due censure la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., 57 comma 4 direttiva 2014/24/CE, 1 e 3 l. n. 241/90, 80 comma 4 e 5 lettera b) e 110 d. lgs. n. 50/16, 161, 163, 167 e 186 bis r.d. n. 267/42 e 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto non vi sarebbe incompatibilità  tra la procedura fallimentare e la procedura ad evidenza pubblica, l&#8217;estromissione dalla gara sarebbe in contrasto con i principi di tutela della continuità  aziendale, cui si ispirano le norme richiamate, gli artt. 80 e 110 d. lgs. n. 50/16 e 186 bis L.F. non consentirebbero l&#8217;esclusione nel caso di concordato &#8220;in bianco&#8221;, come sarebbe comprovato dal provvedimento del 03/04/19 con cui il Tribunale di Roma, previa acquisizione del parere favorevole del commissario giudiziale, ha autorizzato la C. R. &amp; Figlio s.r.l. ad aderire al RTI per l&#8217;appalto oggetto di causa; in caso contrario, l&#8217;art. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16 non sarebbe conforme alla Costituzione e al diritto comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dagli atti di causa emerge che in data 27/11/18 la C. R. e Figlio a r.l. ha depositato al Tribunale di Roma istanza, ai sensi dell&#8217;art. 161 comma 6 L.F., di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo &#8220;con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui al medesimo art. 161&#8221; e, per l&#8217;adempimento in esame, ha chiesto la fissazione del termine massimo; solo in data 10/06/19 la ricorrente ha presentato al Tribunale il piano e la proposta di concordato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;art. 161 L.F., ai fini dell&#8217;ammissione alla procedura di concordato preventivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;il debitore deve presentare con il ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell&#8217;impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">b) uno stato analitico ed estimativo delle attività  e l&#8217;elenco nominativo dei creditori, con l&#8217;indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;</p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà  o in possesso del debitore;</p>
<p style="text-align: justify;">d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.</p>
<p style="text-align: justify;">e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità  e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l&#8217;utilità  specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore&#8221; (comma 2);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;l&#8217;imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all&#8217;elenco nominativo dei creditori con l&#8217;indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni&#8221; (comma 6).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ultima disposizione riguarda le ipotesi di c.d. concordato &#8220;in bianco&#8221; nel cui novero rientra la fattispecie oggetto di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale ritiene che la presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; comporti l&#8217;esclusione delle ricorrenti dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, innanzi tutto, rilevato che, ai sensi dell&#8217;art. 80 comma 6 d. lgs. n. 50/16, i requisiti di ordine generale, previsti dall&#8217;articolo in esame, debbono essere posseduti dalla concorrente sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutto il periodo fino alla stipula del contratto (in questo senso, con riferimento all&#8217;omogeneo testo di cui all&#8217;art. 38 d. lgs. n. 163/06, A.P. n. 8/15).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;art. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16, poi, nella versione applicabile ratione temporis, la stazione appaltante esclude dalla gara l&#8217;operatore economico che &#8220;si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità  aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 110&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tenore letterale della disposizione in esame riferisce esplicitamente l&#8217;eccezione, rispetto alla regola dell&#8217;esclusione di cui alla lettera b) dell&#8217;art. 80 d. lgs. n. 50/16, al solo caso in cui l&#8217;operatore &#8220;si trovi&#8221; in continuità  aziendale e, quindi, sia stato giù  ammesso al concordato e non anche ai casi di &#8220;procedimenti in corso&#8221; e, quindi, in cui sia stata presentata la sola domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella stessa ottica l&#8217;art. 110 d. lgs. n. 50/16, sempre nella versione ratione temporis applicabile, stabilisce che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;3. Il curatore del fallimento, autorizzato all&#8217;esercizio provvisorio, ovvero l&#8217;impresa ammessa al concordato con continuità  aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono:</p>
<p style="text-align: justify;">a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;</p>
<p style="text-align: justify;">b) eseguire i contratti giù  stipulati dall&#8217;impresa fallita o ammessa al concordato con continuità  aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;impresa ammessa al concordato con continuità  aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L&#8217;impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell&#8217;articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti giù  stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l&#8217;affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità  che il curatore o l&#8217;impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità  finanziaria, tecnica, economica, nonchè di certificazione, richiesti per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto, che si impegni nei confronti dell&#8217;impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto e a subentrare all&#8217;impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più¹ in grado di dare regolare esecuzione all&#8217;appalto o alla concessione&#8221; nei casi ivi indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni in esame, laddove prevedono, a determinate condizioni, la possibilità  di partecipazione alle procedure di appalto, riguardano le sole imprese giù  ammesse al concordato come ivi espressamente specificato, e non anche l&#8217;ipotesi di concordato &#8220;in bianco&#8221;; alla medesima conclusione deve, in particolare, pervenirsi anche in relazione a quando disposto dal comma 5 il quale richiama il parere del giudice delegato che viene nominato solo dopo l&#8217;ammissione al concordato (art. 163 comma 2 n. 1 L.F.).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la possibilità  per l&#8217;impresa che ha presentato domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; di partecipare alla gara è esclusa dall&#8217;art. 161 comma 7 L.F. secondo cui &#8220;dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all&#8217;articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla disposizione in esame risulta che il debitore in situazione di pre-concordato può porre in essere non tutti gli atti di amministrazione ma solo quelli urgenti e solo previa autorizzazione del Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">La limitazione del novero degli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti in questa fase è coerente con la peculiarità  e la precarietà  della fase stessa in cui nessuno è ancora in grado di conoscere il contenuto della proposta concordataria e del piano che saranno presentati e, addirittura, se sarà  formulata una proposta di concordato definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza la partecipazione ad una procedura selettiva per l&#8217;affidamento di un contratto di appalto pubblico, così come la permanenza all&#8217;interno della procedura stessa, laddove al momento dell&#8217;avvio non era stata presentata, da parte dell&#8217;operatore economico, alcuna domanda di &quot;concordato in bianco&quot;, rientrano nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, anche perchè giù  solo la partecipazione alla procedura potrebbe ridurre ancor di più¹ le opportunità  di tutela dei creditori; ne consegue che l&#8217;istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo &#8220;in bianco&#8221; (ovvero priva del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell&#8217;art. 161 L.F.) costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l&#8217;aggiudicazione delle commesse pubbliche (Cons. Stato n. 3984/19; Cons. Stato n. 5966/18; Cons. Stato n. 3225/18).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione è, del resto, confermata dall&#8217;art. 186 bis L.F..</p>
<p style="text-align: justify;">Va, innanzi tutto, rilevato che alla fattispecie non è ratione temporis applicabile il testo, oggi vigente, dell&#8217;art. 110 comma 4 d. lgs. n. 50/16, secondo cui &#8220;alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all&#8217;articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l&#8217;articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall&#8217;articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l&#8217;avvalimento dei requisiti di un altro soggetto&#8221;, in quanto la disposizione in esame è stata introdotta solo con il d. l. n. 32/2019 entrato in vigore in epoca successiva all&#8217;adozione del gravato provvedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, la norma richiede per la partecipazione alle procedure di gara l&#8217;avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, nella fattispecie insussistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altro, quand&#8217;anche si volesse, per mera ipotesi, attribuire valenza interpretativa alla modifica normativa (il che è smentito dal fatto che la novità  normativa richiede per la partecipazione un requisito nuovo, quale è l&#8217;avvalimento), ciù² non toglie che il nuovo testo dell&#8217;art. 110 comma 4 d. lgs. n. 50/16 così come l&#8217;art. 186 bis comma 4 L.F. (il quale, nella versione vigente ratione temporis, stabilisce che &#8220;successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale&#8221;), debbano essere interpretati nel senso che la &#8220;partecipazione&#8221;, ivi menzionata, riguarda le sole procedure che iniziano ex novo dopo la presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; e non anche quelle in corso al momento del deposito della domanda stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Depone in questo senso il disposto dell&#8217;art. 80 comma 6 d. lgs. n. 50/16, secondo cui, come giù  precisato, i requisiti di partecipazione debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dell&#8217;offerta e devono essere mantenuti fino alla stipula del contratto; la norma ha una valenza generale in quanto preordinata a tutelare il principio, di matrice comunitaria, della par condicio dei partecipanti alla gara di talchè la perdita del requisito, conseguente alla presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;, non può essere successivamente sanata con l&#8217;autorizzazione del tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, l&#8217;art. 186 bis L.F., nel consentire, a determinate condizioni, la possibilità  per l&#8217;impresa di partecipare alle procedure di gara, riguarda le sole ipotesi in cui &#8220;il piano di concordato di cui all&#8217;articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell&#8217;attivita&#8217; di impresa da parte del debitore, la cessione dell&#8217;azienda in esercizio ovvero il conferimento dell&#8217;azienda in esercizio in una o piu&#8217; societa&#8217;, anche di nuova costituzione&#8221; e in cui il piano abbia i contenuti di cui al comma secondo lettere a) e c) della disposizione e sia accompagnato dalla relazione del professionista di cui all&#8217;articolo 161, terzo comma L.F. la quale &#8220;deve attestare che la prosecuzione dell&#8217;attivita&#8217; d&#8217;impresa prevista dal piano di concordato e&#8217; funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori&#8221; (art. 186 bis comma 2 lettera b L.F.).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 186 bis L.F., pertanto, presuppone l&#8217;avvenuta presentazione di un piano di concordato e della relazione del professionista che, invece, mancano nelle fattispecie di c.d. &#8220;concordato in bianco&#8221;, quale quella in esame; dalla memoria di replica depositata dalle ricorrenti il 21/06/19 risulta, infatti, che il piano di concordato è stato depositato solo il 10/06/19 e, quindi, in epoca di gran lunga successiva all&#8217;adozione del gravato provvedimento di esclusione dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si aggiunga che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 186 bis comma 4 L.F., laddove prevede che &#8220;successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale&#8221; presuppone, comunque, in ragione di quanto detto, la preventiva presentazione di un piano di concordato e della relazione del professionista e, comunque, si applica alle ipotesi di partecipazione alle gare iniziate dopo la presentazione della domanda di concordato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 186 bis comma 5 L.F., nello stabilire che &#8220;l&#8217;ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l&#8217;impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità  al piano e la ragionevole capacità  di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità  finanziaria, tecnica, economica nonche&#8217; di certificazione, richiesti per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto, il quale si e&#8217; impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto e a subentrare all&#8217;impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu&#8217; in grado di dare regolare esecuzione all&#8217;appalto&#8221;, riguarda espressamente le imprese giù  ammesse al concordato. Per altro tale disposizione richiede anche l&#8217;autorizzazione del Tribunale e la presentazione di specifica documentazione (in questo senso Cons. Stato n. 5966/18; Cons. Stato n. 101/14; Cons. Stato n. 3344/14; Cons. Stato n. 6272/13), requisiti nella fattispecie mancanti nel momento in cui è stato adottato il provvedimento di esclusione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla medesima conclusione deve pervenirsi per il comma 6 della medesima disposizione (&#8220;fermo quanto previsto dal comma precedente, l&#8217;impresa in concordato puo&#8217; concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purche&#8217; non rivesta la qualita&#8217; di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale&#8221;) come emerge dall&#8217;espressa clausola di salvezza del comma precedente, ivi presente, che ne sancisce l&#8217;identità  del perimetro applicativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per queste ragioni nemmeno l&#8217;art. 186 bis L.F. può essere utilmente invocato per legittimare la partecipazione alla gara dell&#8217;impresa che abbia presentato una domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che la ricorrente non è in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, in conseguenza della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; per la continuità  aziendale presentata il 27/11/18, così come previsto dagli artt. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16 e 161 comma 7 L.F., e ciù² a prescindere dalla preclusione dell&#8217;art. 186 bis comma 5 L.F., che, laddove vieta alla mandataria in concordato di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, come giù  precisato, riguarda &#8220;l&#8217;impresa in concordato&#8221; ovvero l&#8217;impresa giù  ammessa al concordato (Cons. Stato ord. n. 3938/19).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto va precisato che nel provvedimento impugnato la presentazione dell&#8217;istanza di concordato viene assunta quale presupposto dell&#8217;esclusione sotto due distinti profili e cioè:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in ragione della mera presentazione dell&#8217;istanza di concordato &#8220;in bianco&#8221; quale condizione ex sì© ostativa ai sensi degli artt. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16 e 161 L.F.;</p>
<p style="text-align: justify;">b) in quanto, in riferimento a quanto previsto dall&#8217;art. 186 bis comma 6 L.F., l&#8217;impresa riveste il ruolo di mandataria del raggruppamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ultimo aspetto, come giù  precisato, non è significativo ai fini dell&#8217;esclusione delle ricorrenti che, invece, è imposta dall&#8217;avvenuta presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;, che costituisce ragione sufficiente per l&#8217;estromissione dalla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciù² consegue, per altro, l&#8217;irrilevanza, ai fini della decisione del giudizio, della questione di legittimità  costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3, 41 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza n. 3938 del 12/06/19, avente ad oggetto l&#8217;art. 186-bis comma 6 L.F. nella parte in cui prevede che l&#8217;impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità  di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opzione ermeneutica seguita dal Collegio, nel ritenere ostativa alla partecipazione alla gara la presentazione di un&#8217;istanza di concordato &#8220;in bianco&#8221;, è coerente con la normativa comunitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito, va segnalato che con sentenza del 28/03/19 la Corte di Giustizia ha stabilito che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; conforme al diritto dell&#8217;Unione e soprattutto al principio di uguaglianza nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per la legislazione nazionale escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico un operatore economico che ha presentato una domanda di «concordato in bianco» piuttosto che non escluderlo (paragrafo 48);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; inoltre, la situazione in cui detto operatore non s&#8217;impegna giù , alla data in cui la decisione di esclusione è adottata, a procedere al concordato preventivo al fine di proseguire la sua attività  non è paragonabile, con riguardo alla sua affidabilità  economica, alla situazione di un operatore economico che s&#8217;impegna a tale data a proseguire la propria attività  economica (paragrafo 49)</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell&#8217;attività  (paragrafo 50).</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio la diversità  (confermata dalla citata sentenza della Corte di Giustizia) delle situazioni che caratterizzano le due fasi, quella precedente e quella successiva all&#8217;ammissione al concordato, induce il Tribunale a ritenere inapplicabile alla fattispecie l&#8217;art. 3 Cost. e, quindi, a reputare manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16, prospettata dalla ricorrente proprio in riferimento alla dedotta ingiustificata disparità  di trattamento di due situazioni, a suo dire, omogenee.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che il provvedimento del Tribunale di Roma del 03/04/19 sia stato emesso sulla base di un&#8217;interpretazione del quadro normativo che non può essere condivisa; per altro, l&#8217;autorizzazione del giudice civile ha esplicitamente ad oggetto la sola esecuzione del contratto e non anche la partecipazione alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la terza censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., 1 e 3 l. n. 241/90, 80 comma 4 d. lgs. n. 50/16 e 167, 168 e 182 quinquies L.F. ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto la stazione appaltante avrebbe ritenuto esistente un debito tributario definitivamente accertato senza considerare la procedura di definizione agevolata alla quale la società  sarebbe stata ammessa ed il fatto che, per le rate con scadenza in epoca successiva (per effetto della proroga disposta dal d.l. n. 119/18) al 27/11/18, data di presentazione della domanda di concordato, vi sarebbe stata un&#8217;impossibilità  giuridica di procedere al pagamento proprio in considerazione dell&#8217;avvio della procedura di concordato; in quest&#8217;ottica, l&#8217;esponente richiama anche la disciplina prevista dall&#8217;art. 5 d.m. 30/01/15, applicabile ai debiti tributari, che considera l&#8217;impresa in situazione di regolarità  fino alla pubblicazione del decreto di omologazione del concordato, ed evidenzia un&#8217;ingiustificata differenziazione tra la disciplina in esame e quella concernente i debiti contributivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è inammissibile ed infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, innanzi tutto, rilevato che l&#8217;infondatezza delle prime due censure comporta l&#8217;inammissibilità , per carenza d&#8217;interesse, del terzo motivo il cui accoglimento non potrebbe giammai comportare l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato persistendo la causa ostativa alla partecipazione costituita dall&#8217;avvenuta presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento, poi, al merito della doglianza va rilevato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la C. R. e Figlio s.r.l., ai sensi degli artt. 6 d. l. n. 193/16 e 1 d. l. n. 148/17, ha presentato il 09/11/17 richiesta di definizione agevolata delle pendenze tributarie;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con provvedimento del 14/06/18 l&#8217;Agenzia delle entrate ha ammesso la società  al beneficio consentendo il pagamento dilazionato con rate in scadenza dal 31/07/18 in poi (ultima rata con scadenza al 28/02/19);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente non ha provveduto al pagamento della rata con scadenza al 31/10/18.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;art. 1 quater d.l. n. 50/17:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;1. I certificati di regolarità  fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all&#8217;articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La regolarità  fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all&#8217;articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell&#8217;unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione da ultimo richiamata prevede che la regolarità  fiscale cessa automaticamente con l&#8217;omesso versamento di una delle rate concordate con l&#8217;amministrazione finanziaria a seguito della richiesta di definizione agevolata dei carichi tributari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il mancato pagamento alla data del 31/10/18 e, comunque, alla data del 07/12/18 (in base alla proroga invocata dalla ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 3 comma 21 d. l. n. 119/18) integra la causa ostativa alla partecipazione alla gara prevista dall&#8217;art. 80 comma 4 d. lgs. n. 50/16 rilevante, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, in quanto sopravvenuta prima della stipula del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">In senso contrario, non assume significatività  quanto dedotto da parte ricorrente circa l&#8217;impossibilità  giuridica di adempiere all&#8217;obbligazione tributaria in conseguenza della domanda di concordato in quanto la circostanza non è prevista come esimente dall&#8217;art. 80 d. lgs. n. 50/16 e costituisce evento riconducibile alla libera scelta della ricorrente di presentare la domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l&#8217;art. 5 d.m. del 30/01/15 non è idoneo parametro di legittimità  della fattispecie se non altro perchè la disposizione si applica al &#8220;caso di concordato con continuità  aziendale di cui all&#8217;art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267&#8221;, ipotesi che, come giù  precisato, non ricorre nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi il ricorso è infondato e deve esser respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:</p>
<p style="text-align: justify;">1) respinge il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">2) condanna la ricorrente a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida, per ognuna delle predette parti, in euro quattromila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-7-2019-n-1694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-7-2019-n-1694/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-7-2019-n-1694/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1694</a></p>
<p>I. Caso Pres., S. Bini Est.; PARTI: G. Monti rapp.to avv.to B. Bianchi c. Comune di Rovello Porro rapp. avv.to A. Fossati. L&#8217;efficacia di un permesso di costruire in sanatoria è condizionata al pagamento dell&#8217;oblazione da parte del destinatario 1. Urbanistica ed edilizia &#8211; Permesso di costruire in sanatoria &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-7-2019-n-1694/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.1694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., S. Bini Est.; PARTI: G. Monti rapp.to avv.to B. Bianchi c. Comune di Rovello Porro rapp. avv.to A. Fossati.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;efficacia di un permesso di costruire in sanatoria è condizionata al pagamento dell&#8217;oblazione da parte del destinatario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Urbanistica ed edilizia &#8211; Permesso di costruire in sanatoria &#8211; Oblazione &#8211; Necessità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;adozione del titolo in sanatoria rimane inefficace &#8211; secondo legge &#8211; fino al versamento del dovuto entro il termine perentorio di 30 giorni ivi indicato. E ciù² è tanto più¹ vero se si considera che l&#8217;oblazione non è un semplice adempimento pecuniario, ma consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale, produttivo di effetti di diritto pubblico. Dal che, scaduto invano il termine assegnato per il pagamento, la necessità  di prendere atto del mancato perfezionamento del procedimento, e quindi &#8211; quale atto dovuto &#8211; la rimozione, effettuata dall&#8217;Amministrazione sotto forma di &#8220;annullamento&#8221;, delle determinazioni fin li assunte. Non occorreva, a questo punto, la comunicazione di avvio del procedimento &#8211; perchè nessun apporto utile avrebbe potuto offrire l&#8217;interessato rispetto al dato incontestabile del mancato versamento della somma richiesta -, e non occorreva neppure una motivazione sull&#8217;interesse pubblico sotteso alla misura in tal modo assunta o sulla comparazione degli interessi coinvolti &#8211; perchè si trattava solo di accertare il mancato perfezionamento dell&#8217;iter e non anche dell&#8217;esercizio di un vero e proprio potere di autotutela per l&#8217;eliminazione di provvedimenti illegittimi -.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.9781</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9781/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9781/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.9781</a></p>
<p>Collegio Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino Parti Price wate rhouse coopers Advisory S.p.A. (Avv.ti D. Lipani, F. Sbrana e F. Baglivo) Agea &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Avvocatura Generale dello Stato) Ey Advisory S.p.A., E.y. S.p.A. Consedin S.p.A. e Creasys S.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e A. Bonanni) COGEA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9781/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.9781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9781/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.9781</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino Parti Price wate rhouse coopers Advisory S.p.A. (Avv.ti D. Lipani, F. Sbrana e F. Baglivo) Agea &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Avvocatura Generale dello Stato) Ey Advisory S.p.A., E.y. S.p.A. Consedin S.p.A. e Creasys S.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e A. Bonanni) COGEA Consulenti per la Gestione Aziendale S.r.l., Business Integration Partners S.p.A. e Autorità  Nazionale Anticorruzione (non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla soglia di qualità  e sulla riparametrazione delle offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Appalti-Bando &#8211; Clausole &#8211; Soglia di qualità  &#8211; Riparametrazione delle offerte &#8211; Discrezionalità  Stazione Appaltante &#8211; Previsione nel bando &#8211; Ammissibile</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>2.Appalti &#8211; Bando &#8211; Clausole &#8211; Soglia di qualità  &#8211; Applicabilità  anteriore rispetto alla riparametrazione delle offerte</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>3.Appalti &#8211; Bando &#8211; Clausole &#8211; Riparametrazione &#8211; Applicabilità  anteriore rispetto alla soglia di qualità  se riparametrata anche detta soglia </strong></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1</em><em>. La individuazione della soglia di qualità  e la scelta di consentire la riparametrazione sono frutto di attività  discrezionale della PA il cui concreto disimpegno deve rispondere ai canoni di logica e di ragionevolezza. Pertanto, la riparametrazione delle offerte,</em> <em>così come la previsione di una soglia di sbarramento, può essere esercitata a condizione che sia prevista e disciplinata nel bando, il quale diviene fonte costitutiva dell&#8217;esercizio del potere, in quanto la riparametrazione attiene al metodo di calcolo dei punteggi delle offerte.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Lo scopo della previsione della soglia di sbarramento è quello di assicurare un filtro di qualità , impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto (discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis. Pertanto, Â tale filtro va operato con riferimento ai valori &#8220;assoluti&#8221; delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall&#8217;applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio. </em><em>Di qui, la soglia di qualità  deve riferirsi ai punteggi non riparametrati al fine di evitare che la riparametrazione &#8211; volta solo ad operare un opportuno riequilibrio del punteggio tecnico e mantenere il rapporto corretto con il peso dell&#8217;offerta economica- influisca sulla selezione dei minimi standard cui si vuole subordinare l&#8217;ammissione dell&#8217;offerta alla fase di verifica successiva, e consenta così ad offerte oggettivamente prive di requisiti minimi di qualità  di superare quel filtro che la soglia è chiamata ad assicurare.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>3. La riparametrazione deve rimanere neutrale rispetto alla verifica della soglia e dunque non può che essere applicata alle offerte non riparametrate. Pertanto, laddove si volesse applicare la soglia alle offerte giù  riparametrate, allora anche detta soglia andrebbe riparametrata per mantenere la stessa percentuale di sufficienza rispetto al massimo del valore del &#8220;peso&#8221; attribuito all&#8217;offerta tecnica e garantire così la neutralità  della riparametrazione rispetto al meccanismo di filtro proprio della soglia.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/07/2019<br />
<strong>N. 09781/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04149/2019 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4149 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Price water house coopers Advisory S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40; <strong><em>contro</em></strong><br />
Agea &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; <strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Ey Advisory S.p.A., Ey S.p.A., Consedin S.p.A., Creasys S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia, Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; COGEA Consulenti per la Gestione Aziendale S.r.l., Business Integration Partners S.p.A., Autorità  Nazionale Anticorruzione non costituiti in giudizio; <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br />
&#8211; della determinazione n. 3 del 21 marzo 2019 di AGEA &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura &#8211; nelle parti in cui ha disposto l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio della propria precedente determinazione n. 1 del 4 febbraio 2019 recante l&#8217;aggiudicazione definitiva, in favore della odierna ricorrente, dei servizi di assistenza tecnica all&#8217;Organismo Intermedio dell&#8217;Autorità  di Gestione e all&#8217;Organismo Intermedio dell&#8217;Autorità  di Certificazione; &#8211; di tutti gli atti presupposti richiamati nella menzionata determinazione n. 3 del 21 marzo 2019, ivi compresi il verbale della Commissione giudicatrice del 12 marzo 2019, il provvedimento del RUP prot. n. 8700 del 21 marzo 2019 e la nota prot. n. 27054 del 21 marzo 2019, in tutte le parti che costituiscono presupposto del provvedimento di annullamento dell&#8217;aggiudicazione definitiva; &#8211; con riferimento al primo motivo di ricorso, delle clausole della lex specialis contenute all&#8217;art. 16.3, pag. 30, del Disciplinare di gara (&#8220;Successivamente verrà  effettuata la riparametrazione dei punteggi attribuiti. Verrà  poi verificata la eventuale applicabilità  della clausola di sbarramento di cui all&#8217;ultimo capoverso del par. 16.1&#8221;) e all&#8217;art. 19, pag. 32, dello stesso Disciplinare (&#8220;La Commissione procederà  alla quantificazione dei punteggi, incluse riparametrazioni e verifiche del superamento ovvero del mancato superamento della soglia di 3 sbarramento&#8221;), ove interpretate nel senso di imporre la verifica della soglia tecnica di sbarramento prevista al paragrafo 16.1 facendo riferimento ai punteggi tecnici riparametrati e non ai punteggi tecnici effettivi attribuiti ai concorrenti dalla Commissione; &#8211; del passaggio di pag. 11 delle Linee Guida ANAC n. 2 (&#8220;Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all&#8217;esito delle relative riparametrazioni&#8221;), ove interpretato nel senso di imporre il riferimento, anche nell&#8217;ambito della verifica della soglia tecnica di sbarramento, ai punteggi giù  riparametrati e non a quelli effettivi assegnati dalla Commissione giudicatrice; &#8211; dei verbali del 12, 19, 26, 28, 29 e 30 novembre 2018 e del 5, 12 e 14 dicembre 2018, in tutte le parti in cui hanno riconosciuto al RTI COGEA due punti per il criterio tecnico C3 e 6 punti per il criterio tecnico C6, conseguentemente attribuendo allo stesso raggruppamento punteggi tecnici superiori rispetto a quelli dovuti; &#8211; di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento controinteressato, ove giù  intervenuta; NONCHÃ‰ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA<br />
del contratto di appalto eventualmente giù  stipulato con il nuovo soggetto individuato quale aggiudicatario, dando, sin da ora, espressa disponibilità  al subentro in detto contratto.<br />
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l&#8217;11 aprile 2019:<br />
&#8211; oltre che di tutti gli atti giù  impugnati con il ricorso introduttivo, anche, in via derivata, della determinazione del Direttore dell&#8217;Ufficio Monocratico n. 4 del 4 aprile 2019, comunicata con la nota del RUP n. 33763 dell&#8217;8 aprile 2019, con cui AGEA &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha disposto l&#8217;aggiudicazione, in favore del RTI capeggiato da EY Advisory S.p.A., della procedura aperta per l&#8217;affidamento di servizi di assistenza tecnica all&#8217;Organismo Intermedio dell&#8217;Autorità  di Gestione e all&#8217;Organismo Intermedio dell&#8217;Autorità  di Certificazione;<br />
&#8211; di tutti i passaggi della menzionata determinazione n. 4 del 2019, ivi compresi quelli che sanciscono la presenza nella nuova graduatoria finale del RTI COGEA S.r.l. &#8211; Business Integration Partners S.p.A., illegittimamente riammesso alla procedura e illegittimamente considerato nel ricalcolo dei punteggi che ha condotto AGEA all&#8217;annullamento della precedente aggiudicazione in favore dell&#8217;odierna ricorrente;<br />
&#8211; di tutti gli atti richiamati nella determinazione n. 4 del 2019, ivi compresi il verbale della seduta pubblica del 27 marzo 2019, convocata a seguito dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione definitiva, e la nota del RUP prot. n. 8701 del 2 aprile 2019, con cui è stato approvato tale ultimo verbale;<br />
NONCHÃ‰ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA<br />
del contratto di appalto eventualmente giù  stipulato con il nuovo soggetto individuato quale aggiudicatario, dando, sin da ora, espressa disponibilità  al subentro in detto contratto.<br />
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EY ADVISORY S.P.A. il 30 aprile 2019 :<br />
per il rigetto del ricorso proposto dalla Price Water house Coopers Advisory s.p.a. r.g. n. 4149/19 e per l&#8217;annullamento degli atti di gara, meglio elencati, nella parte in cui non è stato attribuito alla ricorrente il minor punteggio derivante dalle ragioni di doglianza dedotte.</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217; Agea &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di Ey Advisory S.p.A., di Consedin S.p.A. e di Creasys S.r.l.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO<br />
Espone la ricorrente di aver preso parte, insieme ad altre concorrenti, alla procedura indetta con bando n. 67222 del 22 agosto 2018 per l&#8217;affidamento triennale dei &#8220;<em>servizi di consulenza professionale e supporto specialistico nell&#8217;ambito delle funzioni di gestione e certificazione, nonchè di controllo amministrativo di primo livello e controllo di qualità  su sistemi di controllo oggettivo da effettuarsi in relazione alle operazioni finanziate nell&#8217;ambito del Programma operativo I del Fondo Europeo per gli Aiuti agli Indigenti (FEAD)</em>&#8221; per un importo a base d&#8217;asta di euro 5.046.000,00 e metodo di aggiudicazione all&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti massimi per l&#8217;offerta tecnica e di 30 punti massimi per l&#8217;offerta economica.<br />
Aperte le buste tecniche, veniva esclusa dalla gara l&#8217;offerta del raggruppamento temporaneo COGEA Srl, che non aveva raggiunto la soglia tecnica di sbarramento prevista dall&#8217;art. 16.1 del Disciplinare di gara (50/70).<br />
Il raggruppamento non contestava l&#8217;esclusione e lasciava decorrere il termine per il ricorso.<br />
La gara proseguiva tra i concorrenti rimasti, le offerte tecniche delle quali superavano la soglia predetta e venivano ammesse alla fase successiva di apertura delle offerte economiche.<br />
All&#8217;esito dell&#8217;attribuzione dei relativi punteggi, la odierna ricorrente Price water house Coopers Advisory si posizionava al primo posto della graduatoria (93 punti complessivi), precedendo il raggruppamento guidato da EY Advisory (92,86 punti complessivi).<br />
Con determinazione n. 1 del 4 febbraio 2019, AGEA disponeva l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore dell&#8217;odierna ricorrente.<br />
Tale ultimo provvedimento veniva impugnato da Ey Advisory con ricorso R.G. 2798/2019 notificato il 5 marzo 2019, col quale lamentava (I motivo) l&#8217;erroneità  del punteggio tecnico della controinteressata, (II motivo) l&#8217;omessa esclusione dei giustificativi presentati per il giudizio sull&#8217;anomalia in quanto sottoscritti da soggetto non abilitato ed infine (III motivo) in subordine, erroneità  del calcolo del punteggio perchè la soglia di sbarramento era stata applicata ai punteggi non ancora riparametrati.<br />
Evidenzia la ricorrente che, a distanza di appena 7 giorni dalla ricezione del ricorso, e segnatamente il 12 marzo 2019, la Commissione si riuniva al dichiarato fine di intervenire in autotutela sugli esiti della gara, esprimendo adesione alla terza censura contenuta nel ricorso promosso da EY Advisory che era volta ad ottenere la riammissione del RTI COGEA, e la conseguente apertura anche della relativa busta economica.<br />
La Commissione riteneva che la clausola della lex specialis relativa alla riparametrazione dei punteggi tecnici avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di imporre la verifica del superamento o meno della soglia tecnica di sbarramento di cui all&#8217;art. 16.1 facendo riferimento ai punteggi giù  riparametrati e non a quelli effettivi assegnati al concorrente, come avvenuto in precedenza.<br />
La Commissione assegnava al RTI COGEA (sulla base dei valori riparametrati) un punteggio di 52,01 che quindi superava la soglia di sbarramento di cui all&#8217;art. 16.1 del Disciplinare, con conseguente asserito obbligo di apertura della busta economica e di ricalcolo di tutti i punteggi di tutti i concorrenti.<br />
La Stazione appaltante, con determinazione n. 3 del 21 marzo 2019 (non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento), approvava le nuove determinazioni della Commissione e disponeva l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dell&#8217;aggiudicazione definitiva precedentemente disposta in favore dell&#8217;odierna ricorrente.<br />
Il 27 marzo 2019 veniva convocata la nuova seduta pubblica deputata all&#8217;apertura dell&#8217;offerta economica del RTI COGEA il ribasso della quale (50,45 %) risultava la migliore offerta economica (Price water house Coopers aveva offerto il 49,20%).<br />
Il ricalcolo dei punteggi produceva così le due seguenti nuove posizioni al vertice della graduatoria: 1) RTI Ey Advisory: 97,95 punti; 2) Price water house Coopers Advisory: 97,94 punti.<br />
Pur non risultando ancora adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del RTI EY Advisory, la Price water house Coopers Advisory impugna l&#8217;annullamento in autotutela dell&#8217;aggiudicazione in proprio favore e gli altri atti elencati in epigrafe, deducendo le seguenti ragioni di censura.<br />
I) Violazione, falsa applicazione dell&#8217;art. 95, comma 8, del codice dei contratti pubblici e delle finalità  sottese alla soglia tecnica di sbarramento &#8211; violazione del paragrafo 16.1 del disciplinare di gara &#8211; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà Secondo la ricorrente, che richiama plurimi precedenti di giurisprudenza, atteso che la previsione di una soglia tecnica di sbarramento (ovviamente ragionevole nel suo &#8220;ammontare&#8221;) non solo è legittima, ma risponde alla precipua finalità  di consentire alla Stazione appaltante una verifica in ordine alla effettiva capacità  delle offerte di raggiungere uno standard minimo di qualità , la stessa soglia di sbarramento non potrebbe essere valutata dalla Stazione appaltante facendo riferimento ai punteggi riparametrati. Tale esigenza presiederebbe anche allo svolgimento delle varie fasi della gara, come la verifica dell&#8217;anomalia.<br />
Ne deriverebbe che, dovendosi fare riferimento ai punteggi originali e non riparametrati (che avevano determinato il mancato superamento della soglia di sbarramento da parte del RTI COGEA), il raggruppamento COGEA avrebbe dovuto rimanere escluso dalla successiva fase della procedura, con conseguente necessità  di non considerare la relativa offerta economica.<br />
In questo caso, come da tabella riportata in atti, in caso di riparametrazione di tutti i punteggi &#8211; ma con conferma, come visto, dell&#8217;esclusione del RTI COGEA &#8211; la graduatoria finale sarebbe la seguente:<br />
1) Price water house Coopers Advisory: punti 98,69;<br />
2) RTI EY Advisory: punti 98,66.<br />
Parte ricorrente si sofferma poi sulla interpretazione degli artt. 16.1 e 19 del disciplinare evidenziando che quest&#8217;ultimo non obbligherebbe &#8211; come invece ritenuto dalla Commissione &#8211; all&#8217;applicazione della soglia di sbarramento ai punteggi come riparametrati.<br />
In subordine, impugna il disciplinare in parte qua, chiedendone l&#8217;annullamento, così come anche chiede l&#8217;annullamento delle Linee Guida ANAC n. 2 pag. 11 nella parte in cui così recitano: &#8220;Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all&#8217;esito delle relative riparametrazioni, sempre nella ipotesi in cui detto passaggio possa costituire &#8211; anche in virtà¹ del richiamo, pur generico, alle stesse Linee Guida Anac n. 2 compiuto nel verbale del 12 marzo 2019 &#8211; un fondamento per estendere anche alla verifica della soglia tecnica di sbarramento l&#8217;indicazione (erronea) fornita dall&#8217;ANAC con riguardo alla soglia di anomalia.<br />
Pertanto, i medesimi profili di illegittimità  sopra riferiti, sono da intendersi integralmente riproposti avverso le Linee Guida, con l&#8217;unica aggiunta che, &#8220;trattandosi pacificamente di linee guida &#8216;non vincolanti&#8217; (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 213 del nuovo &#8216;Codice dei contratti , le Linee Guida ANAC n. 2 non potrebbero comunque risultare in nessun modo idonee a rappresentare parametro di legittimità  delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara&#8221; (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6026).<br />
II) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 95, comma 15, del codice dei contratti pubblici.<br />
Fermo quanto precede, rileva la ricorrente che il provvedimento di autotutela di AGEA si fonda sulla riammissione alla gara, dopo la giù  intervenuta aggiudicazione definitiva, di un concorrente escluso per mancato superamento della soglia tecnica di sbarramento e sulla conseguente pretesa di far derivare da tale riammissione postuma effetti di ricalcolo dei vari punteggi di gara.<br />
Sarebbe così violato il principio di invarianza di cui all&#8217;art. 95, comma 15, del Codice. Principio che, anche ammettendo che la riammissione del RTI COGEA possa considerarsi legittima, escluderebbe in ogni caso che da tale riammissione &#8211; successiva all&#8217;aggiudicazione definitiva &#8211; possa discendere l&#8217;effetto di rimettere in discussione i punteggi assegnati ai concorrenti rimasti in gara e, con essi, la precedente aggiudicazione definitiva disposta in favore della odierna ricorrente.<br />
La giurisprudenza considera tale norma a valenza generale, volta a coniugare le esigenze di tutela giurisdizionale con l&#8217;interesse pubblico ad una sostanziale &#8220;impermeabilizzazione&#8221; degli esiti della gara rispetto a modifiche sopravvenute della compagine dei concorrenti ammessi.<br />
Se, dunque, la soglia di anomalia, una volta determinata, non può essere modificata per effetto di successive variazioni della platea dei concorrenti, a maggior ragione la modifica postuma deve essere esclusa per i valori numerici prodromici al calcolo della soglia medesima, a cominciare proprio dall&#8217;assegnazione dei punteggi economici, trattandosi, come giù  puntualmente rilevato dal Giudice Amministrativo, di passaggi direttamente presupposti rispetto alla soglia in questione.<br />
Nella fattispecie in esame, l&#8217;applicazione del principio di invarianza sarebbe risultato doveroso quantomeno per due ulteriori ragioni.<br />
In primo luogo, il preteso ricalcolo dei punteggi si è determinato per effetto di una riammissione di un concorrente intervenuta successivamente all&#8217;aggiudicazione definitiva.<br />
In secondo luogo, nella fattispecie in esame la riammissione ha riguardato un soggetto terzo rispetto ai due operatori economici che si contendono la gara; il ricalcolo dei punteggi qui contestato ha attribuito a tale soggetto terzo, che non ha neppure impugnato a suo tempo la propria esclusione, peso decisivo rispetto alla graduatoria finale ridefinita in esito alla determinazione n. 3 del 2019.<br />
III. Violazione, falsa applicazione della tabella a contenuta nell&#8217;art. 16.1 del disciplinare &#8211; violazione, falsa applicazione dell&#8217;art. 7 del capitolato speciale.<br />
Il procedimento di riesame avviato dalla Commissione, essendo incentrato sulla riammissione del RTI COGEA, avrebbe dovuto riguardare un ulteriore profilo dell&#8217;offerta tecnica di tale raggruppamento emerso a chiare lettere nel verbale del 12 novembre 2018 e che, ove doverosamente valutato, avrebbe precluso qualsiasi superamento della soglia di sbarramento tecnica, anche ipotizzando di utilizzare i punteggi riparametrati.<br />
In relazione alla valutazione del subcriterio C5 &#8211; &#8220;conformità  requisito esperienza per operativo di gruppo&#8221; &#8211; emerge dal verbale il rilievo della Commissione secondo cui &#8220;uno dei componenti operativi indicato nell&#8217;offerta tecnica presentata dall&#8217;ATI COGEA per i controlli amministrativi non possiede il requisito di esperto con almeno tre anni di esperienza nella funzione di <em>controller</em> o auditor in materia di fondi strutturali o assimilati con particolare riferimento a precedenti incarichi di supporto alle autorità  di un programma operativo nella programmazione comunitaria 2007-2013 finanziate con risorse attribuibili alla assistenza tecnica del programma stesso&#8221;.<br />
La corrispondente griglia di sotto punteggio contenuta nella Tabella A di pag. 29 del Disciplinare prevedeva per il criterio C3 &lt;&gt; un punteggio tabellare minimo di zero e un punteggio massimo di due.<br />
Posto che, sempre secondo la Commissione nel medesimo verbale &#8220;&#8221;i punteggi oggetto di valutazione tabellare sono determinati dalla presenza o meno del requisito minimo e, pertanto, vengono quantificati nella misura minima se il requisito è assente o nella misura massima se il requisito è presente, senza quantificazione intermedia&#8221;, con riferimento al criterio C3, al concorrente sarebbero spettati due punti in caso di numero minimo di risorse nel gruppo operativo B conforme a quello (due) indicato nella tabella contenuta all&#8217;art. 7 del Capitolato, ovvero zero punti in caso di indicazione di un numero minimo di risorse effettivamente compatibili con la definizione di tale gruppo operativo inferiore al numero minimo previsto (due).<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 7 del Capitolato, per poter essere inclusi nel &#8220;gruppo controlli&#8221; della Struttura Controlli Amministrativi gruppo di lavoro B (per cui sono previste risorse in numero minimo di 2), bisogna essere esperti &#8220;con almeno tre anni di esperienza nella funzione di controller o auditor in materia di fondi strutturali o assimilati (ad esempio Fondo Europeo della Pesca) con particolare riferimento a precedenti incarichi di supporto alle Autorità  di un Programma Operativo nella programmazione comunitaria 2007-2013 finanziate con risorse attribuibili alla assistenza tecnica del Programma stesso&#8221;.<br />
Poichè una delle risorse indicate dal RTI COGEA era pacificamente priva dei requisiti richiesti dalla sopra menzionata definizione, come emerge dal verbale del 12 novembre 2018, la stessa non poteva concorrere a determinare il raggiungimento del numero minimo valutato con criterio C3.<br />
Ciù² nonostante, la Commissione ha preso atto della criticità  da essa stessa evidenziata a verbale soltanto all&#8217;atto di valutare il criterio C5 (&#8220;Conformità  requisito esperienza per operativo di gruppo&#8221;), con riferimento al quale ha assegnato al RTI COGEA il punteggio di zero, ma non anche all&#8217;atto di attribuire il sotto punteggio di cui al Criterio C3 (&#8220;Numero minimo di risorse operativo di gruppo&#8221;), per il quale ha riconosciuto il punteggio massimo di due punti; finendo, così, per considerare la risorsa sopra indicata comunque rientrante a pieno titolo nel gruppo operativo del RTI COGEA sebbene la stessa difettasse di uno dei requisiti fondamentali previsti all&#8217;art. 7 del Capitolato e non fosse dunque qualificabile quale membro del &#8220;gruppo operativo&#8221;, ai sensi della legge di gara.<br />
Se, come doveroso, la Commissione avesse invece riconosciuto all&#8217;offerta tecnica del RTI COGEA zero punti per il criterio C3, quest&#8217;ultima non avrebbe mai raggiunto la soglia minima di 50 punti neppure ipotizzando di considerare i punteggi riparametrati, fermandosi a 49,83 punti; inoltre, analoga illegittimità  avrebbe riguardato anche il punteggio tecnico riconosciuto allo stesso RTI COGEA per il criterio C6, corrispondente alla &#8220;Conformità  requisito abilitazione professionale per esperto&#8221;.<br />
Nella seduta del 14 dicembre 2018, infatti, la Commissione segnalava espressamente al RUP la necessità  &#8220;nel caso di aggiudicazione della gara all&#8217;ATI COGEA&#8221; di acquisire copia dell&#8217;attestazione che comprovi il necessario aggiornamento professionale certificato in tema di nuovo codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016)&#8221; da parte della risorsa individuata &#8220;quale Professionista Esperto Controlli Amministrativi &#8211; Gruppo B&#8221;.<br />
Ciù² in quanto all&#8217;art. 7 del Capitolato, si definisce &#8220;Professionista Esperto&#8221; il &#8220;Professionista iscritto all&#8217;albo degli avvocati o dei dottori commercialisti con almeno 3 anni di esperienza specifica in materia di contratti pubblici, che abbia effettuato il necessario aggiornamento professionale certificato in tema di nuovo codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016)&#8221;.<br />
Per il corrispondente criterio C6 (&#8220;Conformità  requisito abilitazione professionale per esperto&#8221;) erano previsti, con la medesima logica tabellare di cui sopra, un minimo di zero punti (in caso di non integrale soddisfazione del livello di abilitazione richiesto) e un massimo di sei punti (in caso di integrale soddisfazione del livello di abilitazione richiesto), senza possibilità  di punteggi intermedi,<br />
l&#8217;RTI COGEA si è visto inspiegabilmente attribuire il punteggio massimo di 6 punti per il Criterio C6, senza che sia stata compiuta la benchè minima verifica rispetto al profilo sollevato dalla Commissione. Dall&#8217;esame del curriculum, infatti, non emergerebbe il possesso di specifiche certificazioni sul punto, nè la comprovata esperienza in tema di nuovo codice appalti (D.Lgs. 50/2016).<br />
Nella descrizione generale del profilo, infatti, si compie generico riferimento ad esperienza maturata a supporto dell&#8217;attivazione e della gestione delle procedure di appalto, ma nella sezione dedicata alla Istruzione e Formazione e alla Didattica ed Aree di Ricerca non v&#8217;è traccia di certificazioni in tema di nuovo codice appalti, secondo quanto invece richiesto ai fini della valutazione del Criterio C6. In caso di attribuzione anche per la voce C6 del punteggio di zero, l&#8217;offerta del RTI COGEA &#8211; sempre volendo considerare i punteggi riparametrati &#8211; si arresterebbe alla soglia ancor più¹ bassa di 43,29: e dunque non supererebbe la soglia tecnica di sbarramento anche considerando i punteggi riparametrati.<br />
IV. In via subordinata: violazione, falsa applicazione, dell&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990<br />
Da ultimo, e in via espressamente subordinata rispetto ai motivi di ricorso che precedono, viene dedotta anche la violazione dell&#8217;art. 7 della Legge n. 241/1990, avendo la Stazione appaltante annullato d&#8217;ufficio l&#8217;aggiudicazione definitiva in precedenza adottata in favore dell&#8217;odierna ricorrente senza comunicarle, in via preventiva, l&#8217;avvio del relativo procedimento di secondo grado.<br />
Con motivi aggiunti è stata poi impugnata la determinazione del Direttore dell&#8217;Ufficio Monocratico n. 4 del 4 aprile 2019, comunicata con la nota del RUP n. 33763 dell&#8217;8 aprile 2019, con cui AGEA &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha disposto l&#8217;aggiudicazione, in favore del RTI capeggiato da EY Advisory S.p.A., della procedura aperta per l&#8217;affidamento di servizi di assistenza tecnica all&#8217;Organismo Intermedio dell&#8217;Autorità  di Gestione e all&#8217;Organismo Intermedio dell&#8217;Autorità  di Certificazione avverso la quale vengono riproposte le medesime argomentazioni di censura.<br />
l&#8217;Agea, costituitasi, resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti dei quali chiede il rigetto, deducendo quanto segue.<br />
Quanto al primo motivo, premette che, nell&#8217;ambito della redazione del disciplinare di gara, alle Stazioni Appaltanti è consentito di prevedere un livello qualitativo minimo per il punteggio che le offerte tecniche devono ottenere in ordine a determinati criteri. La previsione di soglie di sbarramento, come ricorda la stessa ricorrente, è finalizzata a garantire il miglior livello qualitativo delle offerte presentate, con la conseguenza di comportare l&#8217;esclusione di una proposta &#8211; in astratto conveniente sotto il profilo economico &#8211; in ragione della sua non conformità  a determinati standard minimi fissati in sede di lex specialis . La previsione di un livello qualitativo minimo impone alla Stazione Appaltante di specificare, nel disciplinare di gara, se tale valore debba essere raggiunto prima o dopo la c.d. riparametrazione, quale meccanismo di calcolo del punteggio da attribuire alle componenti dell&#8217;offerta tecnica, volto a ripristinare il corretto rapporto prezzo/qualità  e ad evitare anomale restrizioni alla concorrenza, nonchè lesioni al principio di massima partecipazione. Nel caso di specie, il disciplinare sarebbe esplicito nel prevedere che l&#8217;operazione di riparametrazione &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente &#8211; deve essere effettuata prima della verifica dell&#8217;applicazione della soglia di sbarramento. Ciù², peraltro, in conformità  alle previsioni del Bando tipo redatto dall&#8217;ANAC, al quale la Stazione appaltante si è ispirata, dove, al paragrafo 21, si specifica che &#8211; ove la Stazione Appaltante lo preveda &#8211; la Commissione giudicatrice procederà : 1) all&#8217;esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed alla assegnazione dei relativi punteggi; 2) alla riparametrazione dei punteggi e 3) alla individuazione degli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento. Peraltro, la previsione di una soglia minima di punteggio per determinati criteri impone alla stazione appaltante di specificare nel bando se tale valore debba essere raggiunto prima o dopo la cd. riparametrazione. La soglia di sbarramento stabilita per le offerte tecniche deve, quindi, essere applicata dopo la riparametrazione dei relativi punteggi, purchè, si ribadisce ancora una volta, la stazione appaltante si sia esplicitamente determinata in tal senso nella lex specialis della procedura di gara, cosa puntualmente avvenuta nella procedura in esame.<br />
Quanto al secondo motivo, evidenzia l&#8217;Avvocatura che la ricorrente, nel lamentare l&#8217;illegittimità  derivante dalla riammissione alla gara di un concorrente escluso dalla procedura &#8211; concorrente che, peraltro, non avrebbe neanche contestato l&#8217;esclusione &#8211; si richiama ad una disciplina che riguarderebbe esclusivamente l&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte ed il calcolo di medie nella procedura, inapplicabile al caso di specie, laddove la riammissione del RTI COGEA avrebbe costituito l&#8217;inevitabile conseguenza della correzione di un errore nel quale era incorsa la Commissione giudicatrice, errore certamente emendabile alla stregua dei poteri che la legge attribuisce alla Commissione stessa.<br />
In ordine al terzo motivo di ricorso, afferma l&#8217;Avvocatura che il sub-criterio C3 si riferisce esclusivamente al numero dei componenti del gruppo di lavoro, mentre il sub-criterio C5- che reca, peraltro, un punteggio sensibilmente più¹ elevato &#8211; si riferisce ai &#8220;requisiti&#8221; che devono possedere i singoli componenti del gruppo e che ineriscono alle competenze professionali necessarie ed essenziali all&#8217;attuazione del PO I FEAD, elencate dettagliatamente nell&#8217;art. 7 del Capitolato speciale &#8220;Composizione qualitativa e quantitativa del team di supporto&#8221;.<br />
Si tratta, dunque, di due aspetti diversi &#8211; ancorchè relativi alla valutazione del medesimo criterio di carattere generale &#8211; per i quali la Stazione appaltante ha richiesto una distinta e separata valutazione, prevedendo, peraltro, un differente punteggio.<br />
Ne consegue che, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna incongruenza nella valutazione dei sub-criteri C3 e C5 e nella conseguente attribuzione dei relativi punteggi.<br />
Quanto all&#8217;ulteriore profilo dedotto nel terzo motivo, evidenzia l&#8217;Avvocatura che l&#8217;art. 7 del Capitolato speciale, relativamente al profilo del &#8220;Professionista Esperto&#8221;, richiede che si tratti di &#8221; Professionista iscritto all&#8217;albo degli avvocati o dei dottori commercialisti con almeno tre anni di esperienza specifica in materia di appalti pubblici, che abbia effettuato il necessario aggiornamento professionale certificato in tema di nuovo Codice appalti (D. Lgs. 5012016)&#8221;. L&#8217;aggiornamento professionale certificato in tema di nuovo Codice appalti deve essere documentato dal titolo comprovante detta conoscenza, come confermato, peraltro, dalla risposta fornita dal RUP ad uno specifico quesito al riguardo. Dall&#8217;analisi del curriculum della professionista proposta dal RTI si evince che la stessa ha &#8221; partecipato a differenti corsi di aggiornamento in materia di Codice degli appalti (d.lgs. n, 45012016)&#8221;, mentre dal curriculum del professionista di altro concorrente al quale non è stata riconosciuta la qualificazione richiesta, risultava dichiarato il solo possesso di una &#8221; approfondita conoscenza in tema di nuovo codice appalti &#8220;, non giù  la partecipazione a corsi atta a certificare il &#8221; necessario aggiornamento professionale &#8221; e per la quale il RUP può chiedere la relativa attestazione.<br />
Non sussisterebbe dunque la disparità  di trattamento che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe l&#8217;erroneità  del punteggio assegnato al RTI COGEA.<br />
In ordine al quarto motivo, tutte le società  partecipanti alla gara sono state sempre tempestivamente informate delle decisioni adottate dalla Commissione e del relativo iter procedimentale e non sussisterebbe dunque alcuna violazione delle garanzie di procedimento.<br />
Con ricorso incidentale, la EY ripropone le medesime ragioni di censura giù  dedotte nel ricorso nr. 2798/19 avverso il precedente provvedimento di aggiudicazione e non scrutinate o non condivise dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;autotutela, sostenendo che la PWC avrebbe dovuto comunque ricevere un punteggio inferiore per l&#8217;offerta tecnica (I motivo incidentale) o comunque essere esclusa per anomalia dell&#8217;offerta non essendo ricevibili le relative giustificazioni per difetto di potere di rappresentanza del sottoscrittore (II motivo).<br />
Più¹ precisamente, con il primo motivo di ricorso incidentale lamenta la manifesta illogicità  del punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica della (originaria) aggiudicataria PWC s.p.a., in relazione al subcriterio D.1. &#8220;Adeguatezza delle modalità  proposte per la erogazione dei servizi &#8211; Redazione SI.GE.CO.&#8221;.<br />
Espone che l&#8217;art. 14 del Disciplinare, nel definire il contenuto della proposta tecnica, stabiliva che &#8220;la Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:<br />
3) Descrizione dettagliata delle modalità  di erogazione dei seguenti servizi: redazione documento descrittivo del sistema di gestione e controllo degli OO.II. di cui all&#8217;art. 28 del Reg. (UE) 223/2014&#8221;. Proprio tale elemento dell&#8217;offerta risultava valorizzato dal richiamato subcriterio D.1, per il quale era prevista l&#8217;attribuzione di un punteggio da 0 a 3, sulla base del giudizio espresso dalla commissione ai sensi dell&#8217;art. 16 &#8211; Tabella B del Disciplinare (ai sensi della quale sono articolati cinque percentuali di punteggio per subcriterio, corrispondenti a 0% per &#8220;insufficiente&#8221;, 30,00% per &#8220;scarso&#8221;, 60,00% per &#8220;sufficiente&#8221;, 80,00% per &#8220;buono&#8221;, e 100% per &#8220;ottimo&#8221;).<br />
L&#8217;offerta della PWC nella seduta del 5.12.2018 in relazione al suddetto subcriterio D.1. insieme ad altre due concorrenti, veniva così valutata come di seguito: (esse) &#8220;non contengono, relativamente alle modalità  di redazione del SIGECO, gli elementi essenziali richiesti dall&#8217;art. 28 del Re. (UE) n. 223/2014&#8221;.<br />
In conseguenza della chiara valutazione espressa, indiscutibilmente negativa, la commissione attribuiva alle altre due concorrenti il giudizio di &#8220;scarso&#8221; (punteggio 0,9 corrispondente al 30% del punteggio massimo, pari a 3) ma, inspiegabilmente, alla PWC riconosceva il ben più¹ alto punteggio di 2,4, pari al 80% del punteggio massimo e corrispondente alla valutazione &#8220;buono&#8221;.<br />
Tale motivo di illegittimità  veniva dedotto nel ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione in favore della PWC; nonostante il il RUP avesse trasmesso il ricorso con nota prot. n. 21772 del 11.3.2019 (menzionata nel verbale del 12 marzo 2019), allo scopo di sollecitare la Commissione ad &#8220;esprimere le proprie valutazioni in merito ai punti oggetto di contestazione&#8221;, quest&#8217;ultima ripeteva le valutazioni e confermava la valutazione ed il punteggio originario (verbale del 12 marzo 2019 cit.), rinvenendo, solo ora, la &#8220;descrizione dettagliata e strutturata dei compiti e delle funzioni riguardanti la gestione del Programma e la certificazione delle spese, conformemente alla previsione di cui all&#8217;art. 28 del Reg. (UE) n. 223/2018&#8221; che invece, originariamente, si era indicata come non sussistente. La commissione perviene a tale conclusione affermando che &#8220;l&#8217;inserimento della ditta Price Water house Coopers Advisory s.p.a. tra le ditte per le quali &#8220;le offerte tecniche presentate [&amp;] non contengono, relativamente alle modalità  di redazione del SIGECO, gli elementi essenziali richiesti dall&#8217;art. 28 del Re. (UE) n. 223/2014&#8221;, costituisce un evidente errore &#8220;materiale&#8221; che discende da una svista nelle operazioni di verbalizzazione&#8221;.<br />
La stessa commissione, quindi, riconosceva la sussistenza di un &#8220;errore materiale&#8221; nel verbale del 5.12.2018, salvo rinvenirlo non giù  nella indicazione della percentuale di punteggio non corrispondente alla valutazione (&#8220;80%&#8221; anzichè &#8220;30%&#8221;, sulla base della citata Tabella B), bensì, implausibilmente, nella stesura della valutazione di merito all&#8217;interno del verbale di gara. Secondo la Commissione, il &#8220;disallineamento tra quanto riportato nel verbale della seduta del 5 dicembre 2018 e il giudizio di valore (2,4) indicato nella tabella allegata al verbale stesso&#8221; sarebbe dovuto a un &#8220;errore occorso accidentalmente nell&#8217;attività  di trascrizione&#8221;, ovvero a una &#8220;disattenzione nella redazione del testo del verbale che ha dato origine all&#8217;errore &#8220;materiale&#8221;.<br />
La ricorrente incidentale, pertanto, contesta la verosimiglianza di tale errore materiale ed insiste nell&#8217;illegittimità  dell&#8217;assegnazione del punteggio indicato alla controinteressata incidentale, mentre sarebbe del tutto plausibile che, a fronte di una valutazione corretta e rispondente alla consistenza dell&#8217;offerta, sia conseguito, nella redazione della tabella di calcolo dei punteggi, l&#8217;erroneo inserimento del valore &#8220;80%&#8221; in luogo del valore corretto (&#8220;30%&#8221;), corrispondente alla valutazione espressa. Inoltre, l&#8217;illegittima rivalutazione dell&#8217;offerta era preclusa non solo dalle oggettive caratteristiche dell&#8217;incongruenza rilevata, ma anche dallo stato di avanzamento della procedura di gara. Sottolinea che al momento della impropria rinnovazione dell&#8217;esame dell&#8217;offerta le offerte economiche erano giù  state aperte e l&#8217;appalto era giù  stato aggiudicato (sebbene illegittimamente). Richiama il principio che regola la scansione delle fasi valutative, in base al quale &#8220;le offerte tecniche devono essere esaminate e valutate in seduta segreta e solo successivamente, in seduta pubblica, devono essere esaminate le offerte economiche: la regola risponde all&#8217;esigenza di prevenire il pericolo che gli elementi economici influiscano sulla previa valutazione dell&#8217;offerta tecnica&#8221; T.A.R. Lazio, II, 23/02/2018, n. 2108).<br />
La stessa nota del RUP prot. n. 21772 11.3.2019, che ha dato impulso al riesame condotto dalla commissione, non aveva in alcun modo autorizzato la commissione a mettere in discussione i giudizi espressi e a riattivare la fase di valutazione delle offerte, confermandosi, anche sotto tale profilo, l&#8217;evidente illegittimità , in parte qua, del provvedimento di riesame<br />
In ogni caso, l&#8217;attribuzione del punteggio sarebbe immotivata anche con riguardo alla stessa proposta della PWC il cui documento rinvenuto dalla Commissione consisterebbe in una semplice elencazione in forma tabellare dei &#8220;principi generali dei Sistemi di Gestione e Controllo&#8221; (cfr. par. 2.1.4, tabella a pag. 14), per passare poi alla descrizione, astratta e non contestualizzata, di 3 step operativi (&#8220;interventi&#8221;) che, a partire dall&#8217;analisi del sistema in essere (neanche accennata), dovrebbe portare: 1) alla ridefinizione del sistema di gestione e controllo, 2) all&#8217;aggiornamento e mantenimento del sistema e 3) all&#8217;accompagnamento in occasione di audit da parte degli organismi di controllo (3 pagine in tutto: da pag. 15 a pag. 17). Non si menziona nessuna fonte normativa rilevante, quali ad esempio il Regolamento di esecuzione del Reg. 223 (citato nella offerta tecnica presentata dall&#8217;ATI EY Advisory &#8211; EY Spa &#8211; Consedin &#8211; Creasys) o le Linee guida EGESIF (citati sia nell&#8217;offerta presentata dall&#8217;ATI EY Advisory &#8211; EY Spa &#8211; Consedin &#8211; ed altro.<br />
Con un secondo motivo incidentale, lamenta l&#8217;EY che, in sede di riesame, la Stazione appaltante ha omesso di considerare che, come dedotto con il ricorso R.g. 2798/19, l&#8217;offerta di PWC doveva essere esclusa nell&#8217;ambito del subprocedimento di verifica di anomalia. Avendo PWC formulato un&#8217;offerta sospetta di anomalia, la Stazione appaltante richiedeva la presentazione giustificazioni ai sensi dell&#8217;art., 97, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, da fornire perentoriamente ed entro e non oltre 15 giorni. Con nota del 23 gennaio 2019 PWC forniva il richiesto documento giustificativo, che tuttavia risultava sottoscritto da soggetto privo dei relativi poteri e, quindi, del tutto irrilevante e <em>tamquam non esset</em>. I giustificativi, infatti, risultano sottoscritti, con firma singola, dal solo procuratore Giovanni Mariani, nella sua qualità  di procuratore speciale, giusta procura a rogito del Notaio Filippo Zabban in data 27 gennaio 2015 rep. N. 67243 racc. n. 11763. Tuttavia, la procura speciale, acquisita dall&#8217;accesso agli atti, conferisce al Dott. Mariani poteri &#8220;affinchè in nome e per conto della Società  mandante abbia a rappresentare la stessa nelle procedure di affidamento di contratti pubblici [&amp;] b) Da esercitarsi con firma congiunta ad un amministratore Presentare e sottoscrivere domande di partecipazione e offerte per importi di offerta economica superiori a Euro 2.000.000 (Duemilioni/00), in qualità  di singola società  o costituendo RTI [&amp;] fornire le giustificazioni e precisazioni richieste in sede di verifica [&amp;] L&#8217;Offerta Economica presentata dalla PwC Advisory S.p.a. per la gara in oggetto ammonta ad Euro 2.563.200,00. Pertanto, il procuratore dott. Mariani poteva sottoscrivere l&#8217;offerta, le dichiarazioni e i giustificativi unicamente &#8220;con firma congiunta ad un amministratore&#8221;, come prevede la stessa procura allegata. A conferma di quanto sopra dedotto, rileva la ricorrente incidentale che l&#8217;intera offerta della PwC Advisory risulta firmata, congiuntamente, dal Dott. Fabiano Quadrelli, nella sua qualità  di amministratore delegato e legale rappresentante della Società , unitamente al Dott. Giovanni Mariani, nella sua qualità  di procuratore speciale della Società , giusta procura a rogito del Notaio Filippo Zabban in data 27 gennaio 2015 rep. N. 67243 racc. n. 11763.<br />
Sarebbe quindi pacifico che quest&#8217;ultimo non aveva il potere di sottoscrivere nè l&#8217;offerta nè i relativi giustificativi (che ne costituiscono esplicitazione e parte integrante). Avrebbe dovuto conseguirne l&#8217;esclusione dalla gara (anche ai sensi degli artt. 13, comma 1, 19 e 20 del disciplinare), non avendo PwC ottemperato alla richiesta di fornire i giustificativi entro il termine perentorio indicato dalla Stazione appaltante. In tale contesto, la successiva ratifica dell&#8217;operato (ancorchè documentata in giudizio da PwC) non potrebbe che confermare soltanto l&#8217;originaria carenza del potere, insanabile dopo la presentazione delle offerte, secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 18.03.2008, n. 1124; Cons. Stato, V, 09.11.2009, n. 6974; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, I, 08.05.2014 n. 4802.).<br />
Con propria memoria, inoltre, la EY deduce circa l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza del ricorso introduttivo dell&#8217;odierno giudizio e relativi motivi aggiunti.<br />
Evidenzia, preliminarmente, che il Disciplinare imponeva senza possibilità  di equivoco l&#8217;applicazione della soglia di sbarramento ai punteggi come riparametrati; la PWC avrebbe quindi dovuto insorgere subito contro il bando, mentre invece lo impugna solo nell&#8217;odierna sede processuale e quindi tardivamente; inammissibile sarebbe altresì il ricorso in quanto, rivolto a sindacare l&#8217;esercizio di una potestà  ampiamente discrezionale, correlata alle modalità  di apprezzamento di merito dell&#8217;offerta e in relazione alla quale non possono configurarsi (e non si configurerebbero nella specie) profili di &#8220;irragionevolezza&#8221; passibili di sindacato, ancorchè estrinseco.<br />
Nel merito, sarebbe altresì errato l&#8217;assunto di fondo della tesi di parte ricorrente per argomenti sovrapponibili alle giù  esposte tesi di AGEA (la riparametrazione dei punteggi e successiva applicazione della soglia di sbarramento non determinerebbe alcuna &#8220;distorsione&#8221; della valutazione di merito delle offerte, ma costituirebbe, anzi, strumento necessario per garantire il rispetto del rapporto ponderale tra i criteri di valutazione prestabiliti dalla Stazione appaltante) In particolare, la riparametrazione dei punteggi &#8211; così come disciplinata dal bando &#8211; preordinata a valutare correttamente il livello qualitativo dell&#8217;offerta dopo che la valutazione (relativa) espressa dalla commissione è stata rapportata al parametro proporzionale prestabilito dalla lex specialis (nella specie 70 punti all&#8217;offerta tecnica e 30 punti all&#8217;offerta economica). La Stazione appaltante, nel momento in cui individua la soglia di sbarramento, sarebbe ben consapevole sia del rapporto ponderale tra i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi sia dell&#8217;effetto della riparametrazione dei punteggi, volto proprio a ricondurre la valutazione all&#8217;interno dei parametri ponderali prestabiliti dalla lex specialis.<br />
Consapevole dell&#8217;effetto e della funzione della riparametrazione, la Stazione appaltante ha quindi stabilito di applicare la soglia di sbarramento solo a valle della stessa, così da poter apprezzare l&#8217;aspetto qualitativo delle offerte in coerenza con il prestabilito parametro ponderale (70/30)<br />
La coerenza del sistema di riparametrazione sarebbe altresì dimostrata dall&#8217;applicazione del metodo aggregativo compensatore, descritto dall&#8217;allegato P al D.P.R. n. 207/2010 per il calcolo per l&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa (che include, in sintesi, la trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più¹ alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate).<br />
Inoltre, la lex specialis di gara sarebbe del tutto conforme anche al &#8220;Bando Tipo numero 1 del 22 novembre 2017 &#8211; Schema di disciplinare di gara per l&#8217;affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità /prezzo&#8221;, adottato dall&#8217;A.N.AC. (i cui bandi-tipo, peraltro, sono vincolanti per le stazioni appaltanti, come stabilito dall&#8217;art. 71 del D.lgs. n. 50/2016 e riconosciuto anche dalla giurisprudenza, cfr. T.A.R. Puglia &#8211; Bari, 01.08.2017, n. 886; T.R.G.A. Trento, 27.02.2018, n. 44 ed è stato, quindi, correttamente e doverosamente applicato dalla Stazione appaltante).<br />
Quanto al secondo motivo di ricorso, eccepisce EY che il riferimento all&#8217;art. 95, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 sarebbe inconferente nel caso di specie, essendo quella norma rivolta a disciplinare la valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, quindi una fattispecie del tutto diversa da quella di cui si discute. La norma introduce infatti il principio di &#8220;invarianza della soglia di anomalia&#8221; rispetto ad eventuali successive modifiche della platea dei concorrenti, che mira a sterilizzare la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria e che aspirino, una volta noti i ribassi offerti, ad incidere sulla soglia di anomalia.<br />
Nel caso di specie, si sarebbe verificata solamente una regressione procedimentale alla fase di valutazione delle offerte &#8211; sebbene consistente nella mera applicazione di meccanismi algebrici &#8211; il tutto per mezzo di un doveroso intervento in autotutela (espressione, come è noto, di una potestà  ineludibile della P.A. che non può subire limitazioni di sorta).<br />
Quanto al terzo motivo di ricorso, eccepisce EY che il sub-criterio C.3 considera unicamente la rispondenza dell&#8217;offerta sotto il profilo del &#8220;numero minimo di risorse &#8220;operativo di gruppo&#8221; (con punteggio massimo di 2 punti). Avendo pacificamente indicato nel gruppo di lavoro un numero di risorse superiore al minimo richiesto (cfr. Capitolato speciale, art. 7), l&#8217;ATI COGEA si è vista correttamente attribuire, automaticamente, il corrispondente punteggio di cui al sub-criterio C.3. (2 punti).<br />
Per contro, all&#8217;esperienza maturata dal profilo &#8220;operativo&#8221; il disciplinare di gara dedica lo specifico sub-criterio di valutazione &#8220;C.5 &#8211; conformità  requisito esperienza per operativo di gruppo&#8221;, al quale viene attribuito il sub-peso di 6 punti. Ebbene, in relazione al pertinente criterio C.5., l&#8217;offerta dell&#8217;ATI COGEA si è vista assegnare il punteggio &#8220;0&#8221;, proprio in quanto il profilo proposto &#8220;non possiede il requisito di esperto con almeno tre anni di esperienza nella funzione di controller o auditor in materia di fondi strutturali o assimilati con particolare riferimento a precedenti incarichi di supporto alle autorità  di un programma operativo nella programmazione comunitaria 2007-2013&#8221;.<br />
La valutazione dell&#8217;esperienza specifica maturata dal profilo curriculare, quindi, si esaurisce nell&#8217;ambito dell&#8217;apposito sub-criterio C.5. e non abbraccia anche il diverso criterio C.3., finalizzato unicamente a valutare il &#8220;numero minimo di risorse&#8221; corrispondenti al profilo &#8220;operativo di gruppo&#8221; (altrimenti l&#8217;intera articolazione dei sub-criteri sarebbe del tutto illogica).<br />
In rapporto al parametro C6, la censura secondo cui il profilo curriculare della risorsa proposta dall&#8217;ATI COGEA non avrebbe soddisfatto il grado di esperienza richiesto, in quanto &#8220;nella sezione dedicata alla Istruzione e Formazione e alla Didattica ed Aree di ricerca non v&#8217;è traccia di certificazioni in tema di nuovo codice appalti&#8221;, sarebbe smentita in fatto dalla circostanza che dall&#8217;esame del curriculum della risorsa proposta da COGEA risulta che l&#8217;interessata &#8211; iscritta all&#8217;Albo dei dottori commercialisti dall&#8217;anno 2014 e al registro dei Revisori Contabili Legali al n. 173204 dal 25 luglio 2014; &#8211; dal 10/05/2010 al 02/01/2016 (ben oltre i tre anni richiesti) svolge supporto presso varie amministrazioni pubbliche (Ministero del lavoro, Regione Toscana) in materia di controlli sulle procedure di gara e verifica della corretta applicazione del codice degli appalti; &#8211; &#8220;ha partecipato a differenti corsi di aggiornamento in materia di codice degli appalti (d.lgs 50/2016)&#8221;. PwC trascurerebbe inoltre di considerare che, ai fini dell&#8217;applicazione del sub-criterio C.6., la Stazione appaltante, anche con i chiarimenti resi ai concorrenti, ha espressamente stabilito (cfr. verbale di gara del 12.11.2018, punto 6, pag. 2) che &#8220;l&#8217;aggiornamento professionale certificato in materia di Codice Appalti può essere comprovato&#8221; anche &#8220;dalla consulenza prestata a soggetti pubblici o privati&#8221; (elemento ampiamente presente nel profilo curriculare in esame).<br />
Le parti hanno quindi scambiato memorie e memorie di replica.<br />
In particolare, la ricorrente replica al ricorso incidentale sostenendone l&#8217;infondatezza sotto più¹ profili.<br />
Quanto al primo motivo incidentale, eccepisce che fondatamente la Commissione &#8211; in sede di riesame del punteggio attribuitole volto a verificare esclusivamente la correttezza della descrizione fattuale del contenuto dell&#8217;offerta tecnica della PWC e non al rinnovo di alcun giudizio &#8211; ha preso atto dell&#8217;errore materiale nella stesura originale del verbale; errore che sarebbe confermato dalla sussistenza documentalmente provata, nei documenti tecnici dell&#8217;offerta, di tutti gli elementi essenziali richiesti dall&#8217;art. 28 del Reg. UE n. 223/2014, essendo presente la descrizione &#8220;dei compiti e delle funzioni riguardanti la gestione del Programma e la certificazione delle spese, conformemente alla previsione di cui all&#8217;art. 28 del Reg. (UE) n. 223/2014&#8221;. Proprio l&#8217;esistenza di tale descrizione avrebbe reso evidente l&#8217;errore materiale del verbale del 5 dicembre 2018 così facendo venire meno l&#8217;apparente contraddittorietà  tra tale parte e il giudizio di &#8220;buono&#8221; giù  attribuito dalla Commissione nelle tabelle allegate al medesimo verbale, giudizio che dunque sarebbe solo confermato e non attribuito ex novo.<br />
Nel merito del punteggio, le censure di parte ricorrente incidentale volte a sostenerne l&#8217;erroneità  per avere ecceduto la Commissione nella relativa valutazione (attribuendo un punteggio pari a 2,4 invece che 0,9 come secondo la EY avrebbe dovuto avvenire), sarebbero inammissibili in quanto rivolte a contestare il merito dell&#8217;attività  valutativa con una indebita sostituzione nell&#8217;assenza di evidenze logiche, manifesta inconguità  e simili.<br />
Si tratterebbe di un vero e proprio travalicamento dei limiti di sindacato giurisdizionale, reso lampante dal reiterato utilizzo, da parte della ricorrente incidentale, di giudizi di puro merito (&#8220;descrizione astratta e non contestualizzata&#8221;), dai pretesi raffronti con il contenuto di altre offerte e, addirittura, dalla individuazione di una specifica soglia di punteggio da attribuire a PWC (0,9 punti) ritenuta da controparte congrua.<br />
In ogni caso, il punteggio sarebbe esatto e congruo rispetto al documento tecnico che la controinteressata incidentale riproduce allegandolo alla propria memoria ed al quale rinvia.<br />
Quanto al secondo aspetto delle censure dedotte con il ricorso incidentale, rileva la PWC che il Consiglio di Amministrazione della Società , con apposita delibera del 25 marzo 2019 (giù  agli atti come doc. 11), ha ratificato con effetto retroattivo il contenuto di tali giustificazioni, approvandone integralmente il contenuto; in data 3 maggio 2019, in riscontro ad una specifica richiesta della Stazione appaltante, lo stesso documento di giustificazioni giù  prodotto il 23 gennaio 2019 è stato nuovamente trasmesso sottoscritto anche dall&#8217;amministratore, dando atto anche della giù  intervenuta ratifica dello stesso documento, ad opera del Consiglio di Amministrazione, in data 25 marzo 2019.<br />
La questione, per effetto della suddetta ratifica, appare dunque superata sul piano sostanziale.<br />
Ad ogni modo, il secondo motivo incidentale dovrebbe considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prima ancora che infondato.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 5, del codice appalti non prescrive un termine perentorio, ma ordinatorio per la presentazione delle giustificazioni, così che la tardiva produzione delle giustificazioni richieste dalla Commissione in sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta non può essere dunque autonoma causa di esclusione dalla gara.<br />
In sostanza, secondo il principio di tassatività  delle cause di esclusione, l&#8217;art. 97 comma 5 è inequivoco nel prevedere che la Stazione appaltante possa escludere &#8220;solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4, o se ha accertato, con le modalità  di cui al primo periodo, che l&#8217;offerta è anormalmente bassa&#8221; ai sensi delle lettere da a) a d) del medesimo comma 5 e dunque non per motivi formali attinenti alla sottoscrizione dei giustificativi o per ritardo nella presentazione degli stessi.<br />
Anche AGEA, con propria memoria, deduce eccezioni ed argomenti volti alla reiezione del ricorso incidentale sovrapponibili evidenziando, tra l&#8217;altro che l&#8217;errore materiale avrebbe potuto essere facilmente rilevato anche dalla parte ricorrente, che aveva esercitato il diritto di accesso agli atti di gara anche con riferimento alle offerte tecniche.<br />
Parte ricorrente, oltre ad insistere nelle proprie argomentazioni, replica alla pretesa non assimilabilità  della riparametrazione con le valutazioni proprie dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, affermando che entrambe le fattispecie sarebbero accumunate dall&#8217;esigenza di verificare il valore reale delle offerte per comprendere se queste ultime raggiungano il livello tecnico minimo prestabilito (soglia tecnica di sbarramento), ovvero risultino caratterizzate da un livello tecnico ed economico talmente elevato da risultare potenzialmente non sostenibile (soglia di anomalia).<br />
Le predette verifiche, per risultare attendibili, non potrebbero che essere compiute sulla base dei punteggi effettivamente conseguiti e non di quelli incrementati in esito alle operazioni matematiche di riparametrazione.<br />
AGEA, dal canto proprio, resiste al ricorso incidentale sostenendone l&#8217;infondatezza con argomenti similari.<br />
Con ulteriori memorie di replica, le parti hanno infine controdedotto alle rispettive argomentazioni difensive.<br />
Nella pubblica udienza del 2 luglio 2019 i procuratori delle parti hanno ulteriormente discusso in ordine alle rispettive tesi e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Nell&#8217;odierno giudizio le parti controvertono in ordine alla legittimità  dei provvedimenti impugnati con i quali la S.A. in esercizio di autotutela ha revocato l&#8217;aggiudicazione della gara alla ricorrente e, rinnovando in parte le operazioni di gara, ha concluso la procedura con l&#8217;aggiudicazione in favore della controinteressata.<br />
Il Collegio prenderà  in esame tutte le questioni dedotte, secondo il loro ordine logico e pregiudiziale.<br />
<em>Sul ricorso incidentale.</em><br />
Il ricorso incidentale è infondato e va respinto, dovendo condividersi le tesi difensive della ricorrente e di AGEA in ordine alle due differenti ragioni di censura dedotte.<br />
I) Quanto alla prima (calcolo erroneo dei punteggi tecnici), si osserva che le tesi della ricorrente incidentale sono rivolte a prospettare una incongruenza del punteggio attribuito alla PWC in ordine all&#8217;elemento di valutazione discrezionale D1, sia in ordine ad un possibile errore materiale nella redazione del verbale (laddove al rilievo della mancanza dei requisiti essenziali del sistema di gestione e controllo degli OO.II. (SICOGE) di cui all&#8217;art. 28 del Reg. (UE) 223/2014 avrebbe dovuto corrispondere il punteggio minimo di 0,9% e quindi sarebbe frutto di errore materiale quello riportato nella misura di 2,4%) sia in ordine ad una illegittima rinnovazione dell&#8217;attività  valutativa dopo l&#8217;aggiudicazione definitiva.<br />
Si tratta di rilievi chiaramente infondati: l&#8217;esame del verbale originario (ovvero il verbale unico delle diverse sedute, nella parte relativa alla seduta del 5 dicembre 2018) consente di riscontrare con evidenza che a pag. 4, il terzo capoverso (subito successivo alla tabella con l&#8217;indicazione dei sub punteggi del criterio B2) laddove è indicato che &#8220;con riferimento alla valutazione del sub-criterio D1 &#8220;redazione SIGECO&#8221;, la Commissione segnala al RUP che le offerte tecniche presentate dalle società  ATI Meridiana&amp; Pricewaterscoopers Advisory, ATI Deloitte &amp; Touche&amp; ed ATI COGEA &amp;. non contengono, relativamente alle modalità  di redazione del SIGECO, gli elementi essenziali richiesti dall&#8217;art. 28 del Re. (UE) n. 223/2014&#8243;, la Commissione ha operato una mera elencazione di concorrenti, nella quale non è affatto inverosimile che la ricorrente sia stata inclusa per errore, avendo riguardo ai seguenti elementi di fatto.<br />
In primo luogo, l&#8217;esame della offerta economica della PWC contiene la puntualmente la richiesta &#8220;descrizione delle modalità  di erogazione dei servizi&#8221; comprensiva della &#8220;Redazione del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo degli OOII di cui all&#8217;art. 28 del Reg. (UE) 223/2014&#8221;, che l&#8217;elemento D1 era preordinato a valutare; essa contiene la pedissequa individuazione delle &#8220;Strutture di AGEA destinatarie del servizio&#8221; e sviluppo successivo della descrizione del sistema (&#8220;Introduzione al Servizio: elementi di contesto e finalità &#8220;; &#8220;descrizione del Servizio&#8221;, articolata a sua volta in distinti interventi e così via.<br />
EY censura il contenuto di tale scheda, affermando che si tratterebbe di una mera riproposizione decontestualizzata dei contenuti dell&#8217;art. 28 cit.; ma, all&#8217;evidenza, tale affermazione non concorre a contrastare il punto essenziale della questione ovvero che erroneamente era stata ritenuta la mancanza in sè della relazione SICOGE; in altri termini, è di immediato riscontro il rilievo che la Commissione ha operato, riconoscendo l&#8217;inserimento della PWC nel testo del&#8217;elenco di cui al terzo capoverso di pag. 4 del verbale originario come frutto di un errore di trascrizione, dal momento che la premessa di tale capoverso è costituita dalla assenza &#8220;degli elementi essenziali richiesti dall&#8217;art. 28&#8221;, che invece sussistono e sussistevano ab origine.<br />
La contestazione della ricorrente incidentale, laddove invece si rivolge poi a confutare l&#8217;idoneità  del giudizio valutativo della Commissione, sulla base della ritenuta insufficienza del progetto di PWC, si risolve in una critica di merito amministrativo all&#8217;apprezzamento della Commissione che ha natura di giudizio di valore e non può pertanto trovare ingresso nel giudizio di legittimità : invero, la descrizione del progetto contenuta nell&#8217;offerta tecnica possiede un contenuto articolato, che non consente di ritenere manifestamente illogico o privo di presupposti, secondo un criterio estrinseco, il punteggio attribuito.<br />
Deve solo soggiungersi che nel verbale unico la Commissione ha puntualmente e condivisibilmente ricordato che i presupposti per la correzione di un errore materiale nella pubblica gara sono similari e sovrapponibili a quelli che presiedono la correzione dell&#8217;errore materiale in sede processuale: nel caso di specie, l&#8217;errore è facilmente evincibile dalla stesura del verbale (che è del tutto verosimile che sia stato steso ricopiando appunti precedenti, dato che è un documento &#8220;unico&#8221; che comprende la descrizione delle attività  di diversi giorni di sedute sia pubbliche che riservate e che dunque è stato redatto necessariamente ex post) e dal contenuto dei documenti di gara preesistenti alla revisione.<br />
Non giova, quindi, a prospettare come un rinnovato giudizio &#8220;di valore&#8221; il nuovo operato della Commissione il fatto che essa, nel verbale del 12 marzo 2019 abbia utilizzato termini apparentemente riferibili ad un rinnovo delle valutazioni di giudizio, posto che era chiaramente predeterminato l&#8217;ambito e lo scopo della seduta (conformato, del resto, dalla necessità  di esaminare il primo motivo del precedente ricorso della EY) nei termini, per l&#8217;appunto, di un emendamento di errori materiali nella vebalizzazione (consistenti, nel caso di specie, in un errore di trascrizione, mentre, con riferimento alle altre censure che saranno esaminate a seguire, all&#8217;omissione dell&#8217;applicazione della soglia ai punteggi come riparametrati).<br />
II) Quanto alla seconda ragione di ricorso incidentale (difetto di sottoscrizione dei giustificativi offerti per valutare la non anomalia dell&#8217;offerta), si osserva che la censura, meramente formale, è di agevole definizione, sempre richiamando le puntuali difese della PWC e di AGEA. Invero, il difetto di poteri di firma nella sottoscrizione del documento contenente i &#8220;giustificativi&#8221; non poteva dar corso ad una esclusione della concorrente per violazione del principio di tassatività  delle relative clausole ed anche in considerazione del fatto che il documento era stato puntualmente ripresentato dalla società  debitamente sottoscritto da parte dei soggetti muniti di poteri di firma; vero è che tale rinnovazione è avvenuta oltre i termini originariamente prescritti dalla S.A. ma essi non potevano ritenersi a pena di decadenza in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso ed incentrandosi l&#8217;interesse del procedimento sull&#8217;accertamento concreto delle condizioni di anomalia o non anomalia dell&#8217;offerta (che nel merito non sono oggetto di contestazione).<br />
Il ricorso incidentale va dunque respinto.<br />
<em>Sul ricorso principale.</em><br />
Per ragioni di pregiudizialità  va prima esaminato il terzo motivo di ricorso, che è rivolto a contestare l&#8217;esito della graduatoria finale come risultante dalle operazioni di gara riformulate a seguito dell&#8217;autotutela contestata con il primo e secondo motivo.<br />
La pregiudizialità  di tale motivo deriva dal fatto che un suo eventuale accoglimento determinerebbe l&#8217;esito favorevole della correzione della graduatoria a favore della ricorrente, pur tenendo ferma la contestata rinnovazione della gara.<br />
III) Con il terzo, articolato, motivo di ricorso, PWC introduce due distinti profili di censura in ordine al punteggio del RTI COGEA, ognuno dei quali, se accolto, determinerebbe per quest&#8217;ultimo un punteggio inferiore alla clausola di sbarramento anche in relazione ai punteggi riparametrati.<br />
III.1) Dei descritti profili, è fondato solamente il primo, con il quale si lamenta l&#8217;erroneità  del punteggio assegnato per il parametro C3.<br />
Come risulta dal disciplinare, nel relativo subcriterio (incluso tra quelli tabellari, di tipo &#8220;on &#8211; off&#8221;, ovvero dipendenti automaticamente dalla presenza o assenza dei rispettivi requisiti, senza apprezzamenti discrezionali) erano previsti due punti ai concorrenti che presentavano un numero minimo di risorse nel gruppo operativo B conforme a quello (due) indicato nella tabella contenuta all&#8217;art. 7 del Capitolato; per un numero inferiore di di risorse sarebbe stato attribuito il valore di &#8220;zero&#8221;.<br />
Il RTI COGEA indicava due risorse e otteneva il punteggio 2 (vedasi tabelle allegate al verbale unico, richiamate a pag. 3 e riflettenti i punteggi assegnati nelle sessioni riservate del 19, 26, 28 e 30 novembre 2018).<br />
Nel prosieguo, emergeva &#8211; in relazione al parametro sub C5 &#8220;conformità  requisito esperienza per operativo di gruppo&#8221; che una delle due risorse incluse nella valutazione &#8220;on&#8221; del C3 &#8211; il professionista deputato ai controlli amministrativi &#8211; non possedeva il requisito di esperto nei termini declinati dal capitolato (&#8220;almeno tre anni di esperienza nella funzione di controller o auditor in materia di fondi strutturali o assimilati con particolare riferimento a precedenti incarichi di supporto alle autorità  di un programma operativo nella programmazione comunitaria 2007-2013 finanziate con risorse attribuibili alla assistenza tecnica del programma stesso&#8221;).<br />
In relazione a tale voce di sub criteri veniva attribuito il punteggio di &#8220;zero&#8221;.<br />
Secondo la ricorrente, la mancanza dei requisiti di esperto valida per il subparametro C5 non potrebbe consentire di ritenere integrata la condizione di almeno due risorse per il subparametro C3, con conseguente necessità  di attribuzione del punteggio di &#8220;zero&#8221; anche in tal caso.<br />
Oppongono le resistenti che i due subparametri sono indipendenti l&#8217;uno dall&#8217;altro e che l&#8217;una valutazione non implica necessariamente un collegamento con l&#8217;altra.<br />
A giudizio del Collegio, è corretta la tesi di parte ricorrente.<br />
A norma dell&#8217;art. 14 del Disciplinare, l&#8217;offerta tecnica deve contenere tra i diversi documenti la Relazione tecnica relativa ai servizi indicati nel par. 4 del Capitolato tecnico speciale (da ora in poi Capitolato).<br />
Quest&#8217;ultimo, al par. 4, elenca le &#8220;caratteristiche e contenuti del Servizio&#8221; articolate nelle varie attività  ivi descritte, le quali, a norma del successivo par. 7 sono realizzate &#8220;dall&#8217;aggiudicatario attraverso tre gruppi di lavoro stabiliti da questo costituiti ed assegnati ciascuno ad una struttura di riferimento&#8221;; si precisa che &#8220;la tabella allegata indica anche le competenze professionali necessarie ed essenziali all&#8217;attuazione del PO I FEAD&#8221;.<br />
La tabella che segue elenca le &#8220;risorse minime&#8221; alle quali corrispondono i sub criteri della tabella A del Disciplinare (pag. 29 di quest&#8217;ultimo).<br />
Infatti, la tabella A del Disciplinare (pag. 29) comprende tra i criteri sub C &#8220;Valutazione dei gruppi di lavoro&#8221; (per un punteggio max di 25) 6 subcriteri, tutti &#8220;tabellari&#8221;; di questi, il nr. C1 &#8220;numero di risorse &#8220;esperto&#8221;&#8221; per due punti; il nr. C2 è &#8220;numero minimo di risorse di gruppo&#8221; per tre punti; il nr. C3 è numero minimo di risorse operativo di gruppo&#8221; per punti 2; il nr. C4 &#8220;Conformità  requisito esperienza per coordinatore di gruppo&#8221; per punti 6; il nr. C5 è &#8220;conformità  requisito di esperienza per coordinatore di gruppo&#8221; per punti 6; il nr. C6 è &#8220;conformità  requisito abilitazione professionale per esperto&#8221;, per punti 6,00.<br />
La tabella del Capitolato al paragrafo 7 prevede &#8211; per la corrispondente dotazione del team di supporto &#8211; un numero minimo di 2 esperti &#8220;con almeno tre anni di esperienza di attuazione di fondi strutturali o assimilati&amp;.&#8221;<br />
Trattandosi di subparametri &#8220;tabellari&#8221;, è evidente che in entrambe le voci contestate (C3 e C5) il relativo punteggio avrebbe dovuto conseguire solo nella riscontrata presenza del numero minimo di risorse, così come qualificate (ed identificate) nel Capitolato e dunque il subparametro C3 poteva consentire l&#8217;applicazione dei due punti solo in presenza di (almeno) due risorse in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione descritti dal Capitolato.<br />
Essendo riscontrato &#8211; sia pure in occasione dell&#8217;attribuzione del punteggio di cui al C5 &#8211; che una delle due risorse prospettate nell&#8217;offerta tecnica del RTI COGEA e valutate come &#8220;on&#8221; nel C3, non possedeva tali requisiti, la relativa voce di punteggio avrebbe dovuto essere &#8220;zero&#8221; e non &#8220;due&#8221;.<br />
Peraltro, a conferma del rilievo, correttamente la ricorrente evidenzia che a pagina 2 del verbale di gara relativo alle sedute del 12, 19, 26, 28, 29 e 30 novembre 2018, si precisa che le esperienze qualificanti per il profilo coordinatore/operativo (la risorsa di cui si discute è un profilo operativo) per la programmazione 2007-2013 avrebbero dovuto essere pari almeno al 50% dell&#8217;esperienza complessiva richiesta dal Capitolato (in tutto 3 anni, quindi 1,5 anni sulla programmazione 2007-2013).<br />
Dal curriculum della risorsa (doc. 17 EY) e dalla stessa elencazione contenuta nella memoria avversaria, tuttavia, si evince chiaramente che le esperienze ascritte alla programmazione comunitaria 2007-2013 si riferiscono soltanto a 12 mesi (secondo, terzo e quarto punto dell&#8217;elenco) e non ai 18 mesi (1,5 anni) minimi richiesti.<br />
Nessun dubbio, pertanto, sul fatto che la risorsa in esame non vantasse i requisiti minimi richiesti e, conseguentemente, non potesse consentire di ritenere raggiunto il numero minimo di risorse (due) necessario ai fini dell&#8217;attribuzione del sotto punteggio massimo della risorsa C3 (due punti).<br />
Da respingersi quindi la contraria tesi difensiva della controinteressata EY secondo la quale l&#8217;inadeguatezza del profilo in esame rileverebbe soltanto ai fini del diverso criterio C5 (&#8220;Conformità  requisito esperienza per operativo di gruppo&#8221;), per il quale il RTI Cogea si è visto assegnare il punteggio di zero.<br />
Deve precisarsi che le opposte tesi sul punto scaturiscono da un (comunque innegabile) difetto di coordinamento dei subcriteri C3 e C5: è evidente infatti che, essendo entrambi giudizi &#8220;tabellari&#8221; (on &#8211; off) senza apprezzamenti intermedi, il presupposto di entrambi rimane assorbito nello stesso elemento di riferimento tratto dalla tabella 7 del Capitolato, che contiene &#8220;le competenze professionali necessarie ed essenziali all&#8217;attuazione del PO I FEAD&#8221; con la conseguenza che il possesso di almeno due risorse vale ai fini dei due punti del subcriterio C3; e siccome tali risorse sono necessariamente e solamente quelle in possesso delle qualifiche di esperienza descritte nella stessa tabella 7, la cui &#8220;presenza&#8221; determina l&#8217;applicazione del subpunteggio di 6 del C5, non si può concludere diversamente dal fatto che, laddove entrambe le risorse &#8220;minime&#8221; siano qualificabili come esperti, l&#8217;offerta conseguirà  sia il subC3 che il subC5, con conseguenti 8 punti; diversamente, otterrà  &#8220;zero&#8221; in entrambi.<br />
Non a caso la difesa della controinteressata EY definisce &#8220;illogico&#8221; tale rapporto, perchè uno stesso elemento ottiene rilievo in due subparametri e consegue un punteggio più¹ elevato di tutti gli altri; ma &#8211; non essendo impugnato il capitolato ed il disciplinare su tale aspetto &#8211; non è possibile una lettura diversa da quella letterale.<br />
Del resto, anche l&#8217;interpretazione prospettata da EY è contrastante con il Capitolato: avendo chiarito che quest&#8217;ultimo considera la tabella 7 come l&#8217;elenco delle &#8220;competenze professionali necessarie ed essenziali all&#8217;attuazione del PO I FEAD&#8221;, ammettere che il parametro C3 possa applicarsi in presenza della sola &#8220;dichiarazione&#8221; di avere a disposizione almeno due risorse, senza che abbia rilievo l&#8217;effettiva qualificazione dei professionisti nei termini &#8220;necessari ed essenziali&#8221; derivanti dal Capitolato, equivarrebbe ad attribuire il peso ad una mera dichiarazione di forma, non al rispetto delle prescrizioni della tabella 7 che invece i subcriteri sono articolati per assicurare.<br />
Da quanto sopra, deriva che il primo profilo dedotto nel terzo motivo di ricorso è fondato e determina l&#8217;annullamento in parte qua della graduatoria finale della gara, anche tenendo conto della riparametrazione e della successiva applicazione della soglia, perchè il punteggio dell&#8217;offerta tecnica del RTI COGEA avrebbe dovuto comunque risultare inferiore a 50/70 anche a punteggi riparametrati.<br />
III.2) Quanto alla risorsa valutata nell&#8217;ambito del parametro C6, secondo la ricorrente sarebbe stato omesso dalla S.A. di considerare che, ai fini della qualifica di esperto, lo stesso bando prevedeva (art.7 del Capitolato) tale qualifica in capo a soggetto iscritto &#8220;all&#8217;albo degli avvocati o dei dottori commercialisti con almeno 3 anni di esperienza specifica in materia di contratti pubblici, che abbia effettuato il necessario aggiornamento professionale certificato in tema di nuovo codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016)&#8221;.<br />
A pag. 2, punto 6, del verbale del 12, 19, 26, 28, 29 e 30 novembre 2018 la Commissione aveva specificato che &#8220;l&#8217;aggiornamento professionale certificato in materia di codice appalti (intendendosi per codice appalti il d.lgs. 50/16) può essere comprovato dall&#8217;attività  di docenza effettuata in detta materia, nonchè dalla consulenza prestata a soggetti pubblici o privati&#8221;.<br />
Secondo parte ricorrente, la risorsa del RTI COGEA indicata ai fini del parametro C6 non sarebbe stata nel possesso del requisito di &#8220;aggiornamento professionale certificato in materia di codice appalti&#8221; ex dlgs 50/2016 in quanto, dal relativo curriculum, non risulterebbero le attività  di docenza.<br />
Il profilo è manifestamente infondato perchè il punto 6 di pag. 2 del verbale unico sopra indicato è chiaramente orientato ad introdurre una mera &#8220;facoltà &#8221; (come reso palese dalla locuzione &#8220;può essere comprovato&#8221;) che si aggiunge alle altre tipologie di esperienza formativa, ampliandone il novero: all&#8217;evidenza, l'&#8221;aggiornamento professionale&#8221; è indicativo ordinariamente di una partecipazione ad eventi di formazione in qualità  di allievi o discenti; ne deriva che l&#8217;inserimento in tale contesto anche delle attività  di docenza serviva a chiarire che l&#8217;aggiornamento potesse derivare non solo dalle prime &#8211; e più¹ intuitive &#8211; esperienze.<br />
Il secondo profilo del terzo motivo è dunque infondato e va respinto.<br />
Sebbene dall&#8217;accoglimento del terzo motivo in parte discenda l&#8217;accoglimento del gravame con annullamento della (sola) nuova graduatoria, con obbligo per la S.A. di riformularla e rideterminarsi in conformità  a quanto sopra indicato, è necessario esaminare ancora il primo e principale motivo di ricorso unitamente al secondo per quello che rileva.<br />
IV) Con il primo motivo, parte ricorrente censura la determina di autotutela &#8211; e le conseguenti e successive operazioni di gara &#8211; perchè la soglia di sbarramento avrebbe dovuto essere verificata sulla base dei valori di offerta tecnica non riparametrati; in subordine, laddove risulti che il Disciplinare disponeva in tal senso, anche in conformità  delle Linee Guida ANAC nr. 2 nella parte censurata, andrebbe dichiarata l&#8217;illegittimità  anche degli atti presupposti.<br />
Deve premettersi che il Disciplinare art. 16.3 così testualmente recita: &#8220;Al risultato della suddetta operazione&#8221; (ovvero l&#8217;assegnazione dei punteggi da parte dei singoli Commissari) &#8220;verranno sommati i punteggi tabellari, giù  espressi in valore assoluto, ottenuti dall&#8217;offerta del singolo concorrente. Successivamente verrà  effettuata la riparametrazione dei punteggi attribuiti. Verrà  poi verificata la eventuale applicabilità  della clausola di sbarramento di cui all&#8217;ultimo capoverso del par. 16.1. Della esclusione per mancato raggiungimento del punteggio minimo si dovrà  fare espressa menzione nel verbale della Commissione di gara&#8221;.<br />
La successiva clausola di cui all&#8217;art. 19, a sua volta, prevede che &#8220;La Commissione procederà  alla quantificazione dei punteggi, incluse riparametrazioni e verifiche del superamento ovvero del mancato superamento della soglia di sbarramento&#8221;.<br />
Le linee Guida ANAC nr. 2 nella parte che la ricorrente espone e forma oggetto di censura subordinata così recitano: (&#8220;Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all&#8217;esito delle relative riparametrazioni&#8221;).<br />
Appare evidente che, ai fini dell&#8217;odierno giudizio, la disposizione delle linee guida ANAC, in quanto rivolta alla verifica di anomalia, non è direttamente pertinente e dunque non è necessario verificarne la legittimità  rispetto alle censure dedotte (mentre saranno esaminati oltre alcuni aspetti del bando tipo ANAC, oggetto di corrispondenti eccezioni difensive della controinteressata e dell&#8217;AGEA).<br />
Invece, quanto al Disciplinare, la dizione testuale della lex specialis è chiaramente nel senso di ordinare cronologicamente le operazioni di riparametrazione e di verifica della soglia di sbarramento, così come la S.A. ha inteso nella fase delle operazioni di gara di cui si discute.<br />
Rileva intanto il Collegio che, secondo la giurisprudenza, la riparametrazione delle offerte rientra nella facoltà  delle S.A. così come la previsione di una soglia di sbarramento e che tale facoltà  può essere esercitata a condizione che sia prevista e disciplinata nel bando.<br />
Il bando diviene così fonte costitutiva dell&#8217;esercizio del potere, in quanto la riparametrazione attiene al metodo di calcolo dei punteggi delle offerte.<br />
Altrettanto univoca è la più¹ recente giurisprudenza nel ritenere che la soglia di sbarramento, ove prevista, deve operare sulle offerte non riparametrate (&#8220;Pertanto la precedenza, sotto il profilo procedimentale, della valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta alla riparametrazione, consente di ancorare le verifiche del superamento della soglia di sbarramento e di quella di anomalia al punteggio attribuito dalla commissione all&#8217;offerta tecnica e non al punteggio riparametrato, che è una conseguenza di un artifizio necessario al solo fine di rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica&#8221; Consiglio di Stato , sez. III , 11/09/2017 , n. 4280; Consiglio di Stato sez. V, 30/01/2017, n.373, contra, T.A.R. , Venezia , sez. I , 19/01/2016 , n. 30 che richiama l&#8217;allegato P del DPR 207/2010 il quale, tuttavia, non si occupa di tale aspetto e richiama precedenti del Consiglio di Stato che, a loro volta, non sembrano direttamente attinenti a fattispecie similari a quella odierna).<br />
In tutta evidenza, essendo lo scopo della previsione della soglia quello di assicurare un filtro di qualità , impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto (discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis, tale filtro va operato con riferimento ai valori &#8220;assoluti&#8221; delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall&#8217;applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio.<br />
A maggior riprova di tale considerazione, si consideri che nel caso di specie si è presenza di un&#8217;articolazione di punteggi dei quali una parte rilevante (37 su 70) sono tabellari &#8220;senza discrezionalità &#8220;, quindi derivanti dal possesso o meno di elementi di natura essenziale e qualificante giudicata &#8220;minima necessaria&#8221; (come i parametri sub C esaminati nel corpo del terzo motivo precedente): dunque, anche a voler ritenere che la soglia possa attenere a punteggi riparametrati, dovrebbero comunque escludersi dal novero di questi ultimi tutti i punteggi tabellari laddove &#8211; proprio per la descritta natura del giudizio &#8211; una qualsiasi variazione in aumento del relativo esito (conseguente alla riparametrazione) implicherebbe ammettere offerte che non presentano per definizione il minimo di qualità  richiesto.<br />
Non vale in contrario rilevare, come puntualmente rilevano le difese delle resistenti, che la giurisprudenza si riferisce a fattispecie nelle quali il bando o il disciplinare prevedevano esplicitamente l&#8217;applicazione della soglia ai punteggi non riparametrati, perchè tale condizione delle relative azioni non muta il senso sostanziale della &#8220;regola iuris&#8221; (ed altresì perchè nell&#8217;odierna fattispecie, a differenza di quelle, è anche il bando ad essere oggetto di censura).<br />
Pertanto, non è senza rilievo sostanziale che la soglia di qualità  deve riferirsi ai punteggi non riparametrati perchè vuole evitarsi che la riparametrazione, in quanto volta solo ad operare un opportuno riequilibrio del punteggio tecnico e mantenere il rapporto corretto con il peso dell&#8217;offerta economica, influisca sulla selezione dei minimi standard cui si vuole subordinare l&#8217;ammissione dell&#8217;offerta alla fase di verifica successiva, e consenta così ad offerte oggettivamente prive di requisiti minimi di qualità  di superare quel filtro che la soglia è appunto chiamata ad assicurare (ciù² che è avvenuto nell&#8217;odierna fattispecie).<br />
Invero, nella premessa che la individuazione della soglia così come la scelta di consentire la riparametrazione, sono frutto di esercizio di attività  discrezionale della PA che attiene al governo della gara ed alla predeterminazione delle relative regole, è necessario che il concreto disimpegno di tale discrezionalità  risponda a canoni di logica e di ragionevolezza.<br />
Per cui, laddove la S.A. decida di applicare una soglia &#8220;rigida&#8221; di qualificazione, ovvero espressa in valori assoluti, quest&#8217;ultima non potrà  che operare anteriormente alla riparametrazione e quindi sui valori altrettanto &#8220;assoluti&#8221; come emersi all&#8217;esito dell&#8217;esame delle offerte tecniche. Laddove si voglia applicare invece la soglia alle offerte come riparametrate, allora anche la soglia non potrebbe che dover essere riparametrata in maniera corrispondente, per mantenere la stessa percentuale di sufficienza rispetto al massimo del valore del &#8220;peso&#8221; attribuito all&#8217;offerta tecnica e garantire così la neutralità  della riparametrazione rispetto al meccanismo di filtro proprio della soglia (in altri termini, dovrebbe prevedersi una sorta di &#8220;doppia&#8221; soglia, ovvero una soglia assoluta &#8211; da applicarsi nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la riparametrazione &#8211; ed una soglia relativa &#8211; da applicarsi nel caso in cui tali presupposti si verifichino, costituita dalla prima adeguata alla percentuale di riparametrazione concretamente risultante dalle relative operazioni).<br />
Non vale obiettare, ancora, che l&#8217;aver previsto nel bando l&#8217;applicazione della soglia ai punteggi riparametrati implichi una voluta (oltre che discrezionale) scelta della PA, &#8220;consapevole&#8221; come sostiene EY, che la soglia avrebbe operato sui punteggi riparametrati: invero, come accennato, la riparametrazione non è certa, ma solo eventuale, dipendendo dal mancato raggiungimento da parte di una offerta; ed, in ogni caso, la dichiarata &#8220;consapevolezza&#8221; è affermazione tautologica, perchè la consapevolezza della scelta non ne muta l&#8217;illogicità .<br />
Ulteriore eccezione della EY è che il metodo aggregativo compensatore implica giù  una riparametrazione al proprio interno: all&#8217;evidenza, tale argomento non sorregge la tesi difensiva della controinteressata perchè si perverrebbe ad affermare che il punteggio finale al quale applicare la soglia è quello di una riparametrazione doppia.<br />
In conclusione, tutto quanto esposto conferma che, ponendosi la predeterminazione di una soglia minima di punteggi di qualità  delle offerte quale criterio di filtro delle offerte stesse ai fini della prosecuzione della gara, la riparametrazione deve rimanere neutrale rispetto alla verifica della soglia e dunque non può che essere applicata alle offerte non riparametrate (oppure, se prevista ex post, deve essere costruita sulla base di una soglia &#8220;mobile&#8221; che vari all&#8217;eventuale variazione del punteggio in conseguenza della riparametrazione laddove se ne verifichino i presupposti ed in maniera percentualmente corrispondente).<br />
Resta adesso da chiarire il rapporto tra l&#8217;argomento di gravame ed il corrispondente bando tipo dell&#8217;Autorità  che, come anticipato, l&#8217;AGEA e l&#8217;EY affermano che preveda il rapporto tra riparametrazione e soglia che si è visto sin qui essere stato censurato correttamente dalla parte ricorrente.<br />
Si rileva che nella memoria di EY del 3 maggio 2019 sono riportate per esteso alcune parti della nota illustrativa al bando tipo nr. 1/2017 dell&#8217;Autorità , che non coincidono con il corrispondente testo del documento contenente le note illustrative di cui al bando tipo nr. 1/2017 prodotto in giudizio nel documento in allegato alla memoria EY del 3 maggio 2019.nr, 14).<br />
Quest&#8217;ultimo così recita:<br />
&#8220;<em>L&#8217;opportunità  della riparametrazione assolve all&#8217;esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità  in modo che, in relazione a tutte le componenti, l&#8217;offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716). Al riguardo, si evidenzia che qualora la stazione appaltante inserisca una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, la riparametrazione dei punteggi non deve comprendere quelli dei concorrenti che non hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo. Ciù² al fine di evitare che la riparametrazione possa diventare uno strumento per eludere la soglia e recuperare offerte tecniche che, avendo ricevuto un punteggio tecnico inferiore a quello minimo previsto dalla soglia, sono state giudicate qualitativamente inadeguate</em>&#8221;<br />
Prosegue poi, descrivendo così la sequenza procedimentale (pagg. 33 e 34):<br />
&#8220;<em>Qualora il bando di gara preveda sia una soglia di sbarramento al punteggio tecnico su uno o più¹ sub criteri, sia la riparametrazione, la successione delle operazioni di gara dovrebbe, pertanto, essere la seguente:</em><br />
<em>1) valutazione delle offerte tecniche e assegnazione del relativo punteggio;</em><br />
<em>2) esclusione di eventuali offerte che non superano la soglia di sbarramento al punteggio tecnico fissato su uno o più¹ criteri/sub criteri, o sul punteggio complessivo;</em><br />
<em>3) prima riparametrazione sui singoli criteri;</em><br />
<em>4) eventuale seconda riparametrazione se prevista nel bando sul punteggio tecnico complessivo;</em><br />
<em>5) assegnazione del punteggio alle offerte economiche;</em><br />
<em>(omississ)</em>&#8221;<br />
Si tratta, quindi, di un contenuto diametralmente opposto a quello riportato nella memoria di EY (che, verosimilmente, deve avere attinto ad una diversa formulazione del testo tratta da altre versioni delle note disponibili nel sito dell&#8217;Autorità ; indagine non esperibile nell&#8217;odierna sede, perchè il documento di cui si tratta non ha natura regolamentare, come sarà  meglio oltre indicato; e dunque il Collegio è vincolato all&#8217;esame di quanto prodotto in giudizio).<br />
In ogni caso, non v&#8217;è necessità  di approfondire ulteriormente tali circostanze, perchè &#8211; anche ad aderire alla tesi di EY &#8211; solamente il bando tipo ad essere vincolante , non anche le indicazioni delle note illustrative, le quali, essendo solo un commento al bando tipo &#8211; possiedono un valore meramente orientativo.<br />
Invero, a mente dell&#8217;art. 71 del codice appalti, l&#8217;ANAC adotta bandi tipo &#8220;al fine di agevolare l&#8217;attivita&#8217; delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte&#8221;; vero è che &#8220;successivamente alla adozione da parte dell&#8217;ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformita&#8217; agli stessi&#8221;, ma è parimenti prevista la facoltà  delle Stazioni appaltanti di derogarne il modello, con specifica motivazione da rendersi nella determina a contrarre: ne deriva che al bando tipo va riconosciuta non giù  natura normativa-regolamentare, bensì quella propria di un atto generale di indirizzo, suscettibile di motivata modificazione da parte delle Amministrazioni.<br />
Ma, in ogni caso, tale vincolatività  relativa attiene pur sempre alle clausole del bando, non certo alle indicazioni esplicative delle note che sono solo descrittive o ricognitive di indirizzi di giurisprudenza e metodologie (tanto che le relative note non risultano pubblicate sulla GU, a differenza del bando tipo).<br />
Quanto al bando tipo, le prescrizioni rinvenientesi sul punto nel relativo documento (non prodotto in giudizio, ma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2017) all&#8217;art. 21, riportano due voci &#8220;facoltative&#8221;: &#8220;in caso di riparametrazione&#8221; ed &#8220;in caso di soglia di sbarramento&amp;.&#8221; corredandole delle relative avvertenze; come lo stesso bando tipo avverte &#8211; nella premessa, pag. 3/48 &#8211; per le quelle facoltative la &#8220;stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola&#8221;; trattandosi come indicato di clausole facoltative, ed assente una indicazione esplicita, appare evidente che l&#8217;ordine nel quale sono riportate non è espressivo di una gerarchia funzionale e vincolante, bensì ha carattere meramente espositivo e dunque da adattarsi caso per caso.<br />
Invece, si rileva che nel bando tipo, l&#8217;applicazione della soglia e del relativo filtro è descritta-prescritta al termine del paragrafo 18.1 a conclusione dell&#8217;applicazione dei criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica; mentre, la riparametrazione è descritta nelle clausole indicate nel paragrafo 18.4 (al termine dell&#8217;applicazione delle operazioni descritte nel &#8220;metodo per il calcolo dei punteggi&#8221;) che presuppone la giù  conclusa fase precedente di cui al 18.1 (e dunque interviene dopo l&#8217;avvenuta applicazione del filtro, necessariamente con esclusione delle offerte che non hanno superato la soglia).<br />
Resta così non provato che il bando oggetto di gravame sia redatto in conformità  al bando-tipo dell&#8217;ANAC, con conseguente recessività  del relativo argomento difensivo.<br />
Il primo motivo è dunque fondato e come tale merita accoglimento.<br />
Il Collegio reputa comunque opportuno segnalare le descritte criticità  all&#8217;ANAC disponendo, a cura della Segreteria, l&#8217;inoltro di copia della presente sentenza all&#8217;apposito indirizzo mail dedicato a tali contributi &#8220;vir@anticorruzione.it&#8221; per una migliore impostazione futura del bando-tipo.<br />
V) Quanto sin qui ritenuto in ordine al primo motivo consente di risolvere anche la censura introdotta con il secondo.<br />
Con il secondo motivo di ricorso, PWC sostiene che la riammissione in gara di un concorrente dapprima escluso, senza opposizione da parte di quest&#8217;ultimo, violerebbe il principio di invarianza.<br />
Il motivo è infondato perchè la S.A. ha agito in autotutela rispetto a specifiche doglianze che una delle concorrenti aveva dedotto in giudizio con il ricorso di cui in parte narrativa.<br />
All&#8217;evidenza, non può sostenersi che &#8211; in presenza di una motivata ragione di censura da parte di una delle concorrenti, dedotta in giudizio &#8211; il principio di invarianza osti alla riammissione in gara di soggetti dapprima esclusi, quando tale operazione sia preordinata &#8211; come nel caso di specie &#8211; alla corretta riedizione della valutazione delle offerte sotto il profilo del calcolo della soglia di sbarramento e della riparametrazione delle relative offerte, non essendo tale fase attinente alla valutazione della soglia di anomalia e relativo calcolo della soglia di rilevanza.<br />
A diversamente ritenere, infatti, si perverrebbe ad impedire sostanzialmente l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela che così inciderebbe anche sul diritto di difesa dell&#8217;Amministrazione (che si troverebbe esposta alla soccombenza in giudizio pur nella ritenuta consapevolezza della fondatezza dell&#8217;azione della ricorrente).<br />
VI) Conclusivamente, il ricorso è fondato nei limiti sin qui indicati; la fondatezza del primo profilo del terzo motivo deve ritenersi prevalente ai fini dell&#8217;esito del gravame e prevale sugli effetti dell&#8217;accoglimento del primo motivo, secondo un criterio di maggior satisfattività  della pronuncia.<br />
Infatti, a stretto rigore la fondatezza del primo motivo comporterebbe la necessità  di annullare il bando in parte qua e, di conseguenza, l&#8217;intera procedura di gara: dal momento che il governo della fattispecie ha natura pacificamente discrezionale, la scelta circa l&#8217;applicazione della soglia di sbarramento ed il sistema della riparametrazione, per come sopra ritenuto, a seguito ed in conseguenza dell&#8217;annullamento del bando in parte qua, dovrebbe essere oggetto di una rideterminazione della PA, non potendosi sostituire alla clausola annullata una nuova regola decisa dal giudice (anche in considerazione del fatto che, come si è visto dapprima, sussistono differenti soluzioni possibili in vista della riedizione del procedimento).<br />
Tuttavia, per le ragioni dapprima indicate, il Collegio deve risolvere il giudizio con l&#8217;accoglimento del terzo motivo, che implica l&#8217;assorbimento del primo; con annullamento della sola graduatoria finale nei termini sopra descritti ed obbligo per l&#8217;Amministrazione di procedere alla sua riformulazione con ogni provvedimento ulteriore in ordine all&#8217;aggiudicazione, da disporsi in favore della odierna ricorrente, salvo l&#8217;esito degli ulteriori controlli ed adempimenti del procedimento ove ancora da svolgersi.<br />
L&#8217;esposizione che precede comporta evidenti ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con obbligo per l&#8217;Amministrazione di rideterminarsi come in parte motiva.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa e manda alla Segreteria di inoltrare copia della presente sentenza all&#8217; indirizzo mail dell&#8217;ANAC dedicato ai contributi per il miglioramento del bando-tipo &#8220;vir@anticorruzione.it&#8221;.</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.9782</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9782/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.9782</a></p>
<p>Pres. Pietro Morabito, Est. Michelangelo Francavilla. Cichetti Remo e Figlio S.r.l. (Avv. L. Marras), contro ACEA S.p.A., in proprio e nella qualità  di mandataria di ACEA ATO 2 S.p.A. (Avv. A. Grazzini), Ircop S.p.A. e Cebat &#8211; Costruzioni Elettriche Bassa Alta Tensione S.r.l. (Avv.ti S. Vinti, C. Fedeli e L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9782/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.9782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9782/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.9782</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pietro Morabito, Est. Michelangelo Francavilla. Cichetti Remo e Figlio S.r.l. (Avv. L. Marras), contro ACEA S.p.A., in proprio e nella qualità  di mandataria di ACEA ATO 2 S.p.A. (Avv. A. Grazzini), Ircop S.p.A. e Cebat &#8211; Costruzioni Elettriche Bassa Alta Tensione S.r.l. (Avv.ti S. Vinti, C. Fedeli e L. Massatani)</span></p>
<hr />
<p>Sugli effetti dell&#8217;istanza di concordato in &#8216;bianco&#8217; nell&#8217;ambito della partecipazione alla gara.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #ff0000;"><b>1. Appalti &#8211; Effetti deposito istanza concordato in bianco &#8211; Partecipazione gara pubblica &#8211; Esclusione</b></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify; line-height: normal;"><em>1. La presentazione, nel corso di una gara pubblica, dell&#8217;istanza di concordato preventivo &#8220;in bianco&#8221; esclude l&#8217;impresa dall&#8217;appalto per violazione dei requisiti di partecipazione.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/07/2019<br />
<strong>N. 09782/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05586/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 5586 del 2019, proposto da CICCHETTI REMO E FIGLIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18 presso lo studio dell&#8217;avv. Laura Marras che la rappresenta e difende nel presente giudizio<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
&#8211; ACEA S.P.A., in proprio e nella qualità  di mandataria di ACEA ATO 2 S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale eletto presso l&#8217;avv. Andrea Grazzini del foro di Firenze che la rappresenta e difende nel presente giudizio;<br />
&#8211; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
IRCOP S.P.A. e CEBAT &#8211; COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA ALTA TENSIONE S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, via Emilia n. 88 presso lo studio degli avv.ti Stefano Vinti, Corinna Fedeli e Luca Massatani che le rappresentano e difendono nel presente giudizio<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dei seguenti atti:<br />
&#8211; provvedimento prot. n. 2756 del 27.3.2019, con il quale Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;estromissione dell&#8217;impresa cooptata Cicchetti Remo &amp; Figlio s.r.l. dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato di ACEA ATO2 s.p.a.;<br />
&#8211; relazione istruttoria del 19.3.2019, relativa alla procedura n. 880001047/EMA;<br />
&#8211; certificato dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale I di Roma &#8211; Ufficio Territoriale di Roma 1 &#8211; Trastevere prot. n. 883 del 30.1.2019;<br />
&#8211; ogni ulteriore atto connesso,<br />
e per l&#8217;accertamento<br />
dell&#8217;idoneità  dell&#8217;impresa cooptata Cicchetti Remo &amp; Figlio s.r.l. a svolgere il ruolo di mandante cooptata e ad eseguire prestazioni nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro<br />
e la conseguente declaratoria di inefficacia<br />
del contratto e/o dei subcontratti nella parte in cui prevedano una diversa impresa in qualità  di cooptata del RTI Ircop/Cebat ovvero quale esecutrice dei lavori a qualsiasi titolo,<br />
nonchè per la condanna della stazione appaltante<br />
al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso notificato il 26/04/19 e depositato il 10/05/19 la Cicchetti Remo e Figlio s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. n. 2756 del 27.3.2019, con il quale Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;estromissione dell&#8217;impresa cooptata ricorrente dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato di ACEA ATO2 s.p.a., la relazione istruttoria del 19.3.2019, relativa alla procedura n. 880001047/EMA, il certificato dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale I di Roma &#8211; Ufficio Territoriale di Roma 1 &#8211; Trastevere prot. n. 883 del 30.1.2019 e ogni ulteriore atto connesso ed ha chiesto l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità  dell&#8217;impresa ricorrente a svolgere il ruolo di mandante cooptata e ad eseguire prestazioni nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto e/o dei subcontratti, nella parte in cui prevedano una diversa impresa in qualità  di cooptata del RTI Ircop/Cebat ovvero quale esecutrice dei lavori a qualsiasi titolo, nonchè la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.<br />
L&#8217;Acea s.p.a., costituitasi in giudizio anche in qualità  di mandataria di Acea ATO 2 s.p.a. con comparsa depositata il 22/05/19, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Con comparsa depositata il 05/06/19 si sono costituiti in giudizio la Ircop s.p.a. e la Cebat Costruzioni Bassa Alta Tensione s.r.l. facenti parte del raggruppamento che si è aggiudicato il lotto I che ha indicato quale impresa cooptata la Cicchetti Remo e Figlio s.r.l..<br />
Con ordinanza n. 3511/19 del 04/06/19 il Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, proposta dalla ricorrente, ed ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 16/07/19.<br />
Alla pubblica udienza del 16/07/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il ricorso è infondato e deve essere respinto il che consente di non esaminare le eccezioni pregiudiziali d&#8217;inammissibilità  del ricorso sollevate dalla resistente Acea s.p.a..<br />
La Cicchetti Remo e Figlio s.r.l. impugna il provvedimento prot. n. 2756 del 27.3.2019, con il quale Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;estromissione dell&#8217;impresa cooptata ricorrente dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato di ACEA ATO2 s.p.a., la relazione istruttoria del 19.3.2019, relativa alla procedura n. 880001047/EMA, il certificato dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale I di Roma &#8211; Ufficio Territoriale di Roma 1 &#8211; Trastevere prot. n. 883 del 30.1.2019 e ogni ulteriore atto connesso e chiede l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità  dell&#8217;impresa ricorrente a svolgere il ruolo di mandante cooptata e ad eseguire prestazioni nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro e la conseguente declaratoria d&#8217;inefficacia del contratto e/o dei subcontratti, nella parte in cui prevedano una diversa impresa in qualità  di cooptata del RTI Ircop/Cebat ovvero quale esecutrice dei lavori a qualsiasi titolo, nonchè la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.<br />
Dagli atti emerge che:<br />
&#8211; con bando di gara pubblicato sulla GUUE il 22.6.2018, l&#8217;Acea s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;Accordo Quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato nell&#8217;Ambito Integrato Ottimale della Provincia di Roma, denominato ACEA ATO2;<br />
&#8211; la gara, suddivisa in tre lotti disomogenei, ha un valore complessivo stimato pari a € 225.000.000 e una durata di 36 mesi;<br />
&#8211; alla gara ha partecipato, tra gli altri, il costituendo RTI composto da IRCOP S.p.A. mandataria con quota del 60%, CEBAT s.r.l. mandante con quota del 20% e Cicchetti Remo &amp; Figlio s.r.l. mandante cooptata con quota del 20%;<br />
&#8211; con provvedimento del 17.1.2019 Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva del Lotto I al costituendo RTI Ircop/Cebat/Cicchetti, il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 98,15/100 per un importo contrattuale pari a € 71.559.268,10;<br />
&#8211; nel corso della procedura, in data 27/11/18 la Cicchetti Remo e Figlio s.r.l. ha presentato domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;;<br />
&#8211; all&#8217;esito delle verifiche, con provvedimento del 27/03/19 Acea s.p.a. ha disposto l&#8217;estromissione dalla procedura della Cicchetti Remo e Figlio s.r.l. ed il divieto di svolgere il ruolo di impresa cooptata ex art. 92 comma 2 d.p.r. n. 207/10 avendo riscontrato la mancanza dei requisiti di cui all&#8217;art. 80 d. lgs. n. 50/16 con particolare riferimento:<br />
a) al comma 4 per l&#8217;esistenza di debiti tributari definitivamente accertati in relazione al mancato versamento della rata con scadenza al 31/10/18 e di quelle successive riferibili alla procedura di definizione agevolata delle pendenze tributarie alla quale è stata ammessa la ricorrente;<br />
b) al comma 5 lettera b) per avere presentato, ai sensi dell&#8217;art. 161 comma 6 L.F., domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;;<br />
&#8211; in data 12.3.2019 il commissario giudiziale ha espresso parere positivo alla partecipazione alla procedura oggetto di causa;<br />
&#8211; con provvedimento del 03/04/19 il Tribunale di Roma ha autorizzato la Cicchetti Remo &amp; Figlio s.r.l. ad aderire al RTI per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto oggetto di causa.<br />
Con le prime due censure la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., 57 comma 4 direttiva 2014/24/CE, 1 e 3 l. n. 241/90, 80 comma 4 e 5 lettera b) e 110 d. lgs. n. 50/16, 161, 163, 167 e 186 bis r.d. n. 267/42 e 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto non vi sarebbe incompatibilità  tra la procedura fallimentare e la procedura ad evidenza pubblica, l&#8217;estromissione dalla gara sarebbe in contrasto con i principi di tutela della continuità  aziendale, cui si ispirano le norme richiamate, gli artt. 80 e 110 d. lgs. n. 50/16 e 186 bis L.F. non consentirebbero l&#8217;esclusione nel caso di concordato &#8220;in bianco&#8221;, come sarebbe comprovato dal provvedimento del 03/04/19 con cui il Tribunale di Roma, previa acquisizione del parere favorevole del commissario giudiziale, ha autorizzato la Cicchetti Remo &amp; Figlio s.r.l. ad aderire al RTI per l&#8217;appalto oggetto di causa; in caso contrario, l&#8217;art. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16 non sarebbe conforme alla Costituzione e al diritto comunitario.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Dagli atti di causa emerge che in data 27/11/18 la Cicchetti Remo e Figlio a r.l. ha depositato al Tribunale di Roma istanza, ai sensi dell&#8217;art. 161 comma 6 L.F., di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo &#8220;con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui al medesimo art. 161&#8221; e, per l&#8217;adempimento in esame, ha chiesto la fissazione del termine massimo; solo in data 10/06/19 la ricorrente ha presentato al Tribunale il piano e la proposta di concordato.<br />
Secondo l&#8217;art. 161 L.F., ai fini dell&#8217;ammissione alla procedura di concordato preventivo:<br />
&#8211; &#8220;il debitore deve presentare con il ricorso:<br />
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell&#8217;impresa;<br />
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività  e l&#8217;elenco nominativo dei creditori, con l&#8217;indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;<br />
c) l&#8217;elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà  o in possesso del debitore;<br />
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.<br />
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità  e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l&#8217;utilità  specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore&#8221; (comma 2);<br />
&#8211; &#8220;l&#8217;imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all&#8217;elenco nominativo dei creditori con l&#8217;indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni&#8221; (comma 6).<br />
Tale ultima disposizione riguarda le ipotesi di c.d. concordato &#8220;in bianco&#8221; nel cui novero rientra la fattispecie oggetto di causa.<br />
Il Tribunale ritiene che la presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; comporti l&#8217;esclusione delle ricorrenti dalla gara.<br />
Va, innanzi tutto, rilevato che, ai sensi dell&#8217;art. 80 comma 6 d. lgs. n. 50/16, i requisiti di ordine generale, previsti dall&#8217;articolo in esame, debbono essere posseduti dalla concorrente sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutto il periodo fino alla stipula del contratto (in questo senso, con riferimento all&#8217;omogeneo testo di cui all&#8217;art. 38 d. lgs. n. 163/06, A.P. n. 8/15).<br />
Secondo l&#8217;art. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16, poi, nella versione applicabile ratione temporis, la stazione appaltante esclude dalla gara l&#8217;operatore economico che &#8220;si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità  aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 110&#8221;.<br />
Il tenore letterale della disposizione in esame riferisce esplicitamente l&#8217;eccezione, rispetto alla regola dell&#8217;esclusione di cui alla lettera b) dell&#8217;art. 80 d. lgs. n. 50/16, al solo caso in cui l&#8217;operatore &#8220;si trovi&#8221; in continuità  aziendale e, quindi, sia stato giù  ammesso al concordato e non anche ai casi di &#8220;procedimenti in corso&#8221; e, quindi, in cui sia stata presentata la sola domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.<br />
Nella stessa ottica l&#8217;art. 110 d. lgs. n. 50/16, sempre nella versione ratione temporis applicabile, stabilisce che:<br />
&#8220;3. Il curatore del fallimento, autorizzato all&#8217;esercizio provvisorio, ovvero l&#8217;impresa ammessa al concordato con continuità  aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono:<br />
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;<br />
b) eseguire i contratti giù  stipulati dall&#8217;impresa fallita o ammessa al concordato con continuità  aziendale.<br />
4. L&#8217;impresa ammessa al concordato con continuità  aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L&#8217;impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell&#8217;articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti giù  stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.<br />
5. L&#8217;ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l&#8217;affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità  che il curatore o l&#8217;impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità  finanziaria, tecnica, economica, nonchè di certificazione, richiesti per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto, che si impegni nei confronti dell&#8217;impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto e a subentrare all&#8217;impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più¹ in grado di dare regolare esecuzione all&#8217;appalto o alla concessione&#8221; nei casi ivi indicati.<br />
Le disposizioni in esame, laddove prevedono, a determinate condizioni, la possibilità  di partecipazione alle procedure di appalto, riguardano le sole imprese giù  ammesse al concordato come ivi espressamente specificato, e non anche l&#8217;ipotesi di concordato &#8220;in bianco&#8221;; alla medesima conclusione deve, in particolare, pervenirsi anche in relazione a quando disposto dal comma 5 il quale richiama il parere del giudice delegato che viene nominato solo dopo l&#8217;ammissione al concordato (art. 163 comma 2 n. 1 L.F.).<br />
Del resto, la possibilità  per l&#8217;impresa che ha presentato domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; di partecipare alla gara è esclusa dall&#8217;art. 161 comma 7 L.F. secondo cui &#8220;dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all&#8217;articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato&#8221;.<br />
Dalla disposizione in esame risulta che il debitore in situazione di pre-concordato può porre in essere non tutti gli atti di amministrazione ma solo quelli urgenti e solo previa autorizzazione del Tribunale.<br />
La limitazione del novero degli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti in questa fase è coerente con la peculiarità  e la precarietà  della fase stessa in cui nessuno è ancora in grado di conoscere il contenuto della proposta concordataria e del piano che saranno presentati e, addirittura, se sarà  formulata una proposta di concordato definitiva.<br />
Secondo la giurisprudenza la partecipazione ad una procedura selettiva per l&#8217;affidamento di un contratto di appalto pubblico, così come la permanenza all&#8217;interno della procedura stessa, laddove al momento dell&#8217;avvio non era stata presentata, da parte dell&#8217;operatore economico, alcuna domanda di &#8220;concordato in bianco&#8221;, rientrano nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, anche perchè giù  solo la partecipazione alla procedura potrebbe ridurre ancor di più¹ le opportunità  di tutela dei creditori; ne consegue che l&#8217;istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo &#8220;in bianco&#8221; (ovvero priva del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell&#8217;art. 161 L.F.) costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l&#8217;aggiudicazione delle commesse pubbliche (Cons. Stato n. 3984/19; Cons. Stato n. 5966/18; Cons. Stato n. 3225/18).<br />
Tale conclusione è, del resto, confermata dall&#8217;art. 186 bis L.F..<br />
Va, innanzi tutto, rilevato che alla fattispecie non è ratione temporis applicabile il testo, oggi vigente, dell&#8217;art. 110 comma 4 d. lgs. n. 50/16, secondo cui &#8220;alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all&#8217;articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l&#8217;articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall&#8217;articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l&#8217;avvalimento dei requisiti di un altro soggetto&#8221;, in quanto la disposizione in esame è stata introdotta solo con il d. l. n. 32/2019 entrato in vigore in epoca successiva all&#8217;adozione del gravato provvedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione.<br />
In ogni caso, la norma richiede per la partecipazione alle procedure di gara l&#8217;avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, nella fattispecie insussistente.<br />
Per altro, quand&#8217;anche si volesse, per mera ipotesi, attribuire valenza interpretativa alla modifica normativa (il che è smentito dal fatto che la novità  normativa richiede per la partecipazione un requisito nuovo, quale è l&#8217;avvalimento), ciù² non toglie che il nuovo testo dell&#8217;art. 110 comma 4 d. lgs. n. 50/16 così come l&#8217;art. 186 bis comma 4 L.F. (il quale, nella versione vigente ratione temporis, stabilisce che &#8220;successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale&#8221;), debbano essere interpretati nel senso che la &#8220;partecipazione&#8221;, ivi menzionata, riguarda le sole procedure che iniziano ex novo dopo la presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; e non anche quelle in corso al momento del deposito della domanda stessa.<br />
Depone in questo senso il disposto dell&#8217;art. 80 comma 6 d. lgs. n. 50/16, secondo cui, come giù  precisato, i requisiti di partecipazione debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dell&#8217;offerta e devono essere mantenuti fino alla stipula del contratto; la norma ha una valenza generale in quanto preordinata a tutelare il principio, di matrice comunitaria, della par condicio dei partecipanti alla gara di talchè la perdita del requisito, conseguente alla presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;, non può essere successivamente sanata con l&#8217;autorizzazione del tribunale.<br />
Ciù² posto, l&#8217;art. 186 bis L.F., nel consentire, a determinate condizioni, la possibilità  per l&#8217;impresa di partecipare alle procedure di gara, riguarda le sole ipotesi in cui &#8220;il piano di concordato di cui all&#8217;articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell&#8217;attivita&#8217; di impresa da parte del debitore, la cessione dell&#8217;azienda in esercizio ovvero il conferimento dell&#8217;azienda in esercizio in una o piu&#8217; societa&#8217;, anche di nuova costituzione&#8221; e in cui il piano abbia i contenuti di cui al comma secondo lettere a) e c) della disposizione e sia accompagnato dalla relazione del professionista di cui all&#8217;articolo 161, terzo comma L.F. la quale &#8220;deve attestare che la prosecuzione dell&#8217;attivita&#8217; d&#8217;impresa prevista dal piano di concordato e&#8217; funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori&#8221; (art. 186 bis comma 2 lettera b L.F.).<br />
L&#8217;art. 186 bis L.F., pertanto, presuppone l&#8217;avvenuta presentazione di un piano di concordato e della relazione del professionista che, invece, mancano nelle fattispecie di c.d. &#8220;concordato in bianco&#8221;, quale quella in esame; dalla memoria di replica depositata dalle ricorrenti il 21/06/19 risulta, infatti, che il piano di concordato è stato depositato solo il 10/06/19 e, quindi, in epoca di gran lunga successiva all&#8217;adozione del gravato provvedimento di esclusione dalla gara.<br />
A ciù² si aggiunga che:<br />
&#8211; l&#8217;art. 186 bis comma 4 L.F., laddove prevede che &#8220;successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale&#8221; presuppone, comunque, in ragione di quanto detto, la preventiva presentazione di un piano di concordato e della relazione del professionista e, comunque, si applica alle ipotesi di partecipazione alle gare iniziate dopo la presentazione della domanda di concordato;<br />
&#8211; l&#8217;art. 186 bis comma 5 L.F., nello stabilire che &#8220;l&#8217;ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l&#8217;impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità  al piano e la ragionevole capacità  di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità  finanziaria, tecnica, economica nonche&#8217; di certificazione, richiesti per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto, il quale si e&#8217; impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto e a subentrare all&#8217;impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu&#8217; in grado di dare regolare esecuzione all&#8217;appalto&#8221;, riguarda espressamente le imprese giù  ammesse al concordato. Per altro tale disposizione richiede anche l&#8217;autorizzazione del Tribunale e la presentazione di specifica documentazione (in questo senso Cons. Stato n. 5966/18; Cons. Stato n. 101/14; Cons. Stato n. 3344/14; Cons. Stato n. 6272/13), requisiti nella fattispecie mancanti nel momento in cui è stato adottato il provvedimento di esclusione;<br />
&#8211; alla medesima conclusione deve pervenirsi per il comma 6 della medesima disposizione (&#8220;fermo quanto previsto dal comma precedente, l&#8217;impresa in concordato puo&#8217; concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purche&#8217; non rivesta la qualita&#8217; di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale&#8221;) come emerge dall&#8217;espressa clausola di salvezza del comma precedente, ivi presente, che ne sancisce l&#8217;identità  del perimetro applicativo.<br />
Per queste ragioni nemmeno l&#8217;art. 186 bis L.F. può essere utilmente invocato per legittimare la partecipazione alla gara dell&#8217;impresa che abbia presentato una domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.<br />
Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che la ricorrente non è in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, in conseguenza della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221; per la continuità  aziendale presentata il 27/11/18, così come previsto dagli artt. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16 e 161 comma 7 L.F., e ciù² a prescindere dalla preclusione dell&#8217;art. 186 bis comma 5 L.F., che, laddove vieta alla mandataria in concordato di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, come giù  precisato, riguarda &#8220;l&#8217;impresa in concordato&#8221; ovvero l&#8217;impresa giù  ammessa al concordato (Cons. Stato ord. n. 3938/19).<br />
Sul punto va precisato che nel provvedimento impugnato la presentazione dell&#8217;istanza di concordato viene assunta quale presupposto dell&#8217;esclusione sotto due distinti profili e cioè:<br />
a) in ragione della mera presentazione dell&#8217;istanza di concordato &#8220;in bianco&#8221; quale condizione ex sì© ostativa ai sensi degli artt. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16 e 161 L.F.;<br />
b) in quanto, in riferimento a quanto previsto dall&#8217;art. 186 bis comma 6 L.F., l&#8217;impresa riveste il ruolo di mandataria del raggruppamento.<br />
Tale ultimo aspetto, come giù  precisato, non è significativo ai fini dell&#8217;esclusione delle ricorrenti che, invece, è imposta dall&#8217;avvenuta presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;, che costituisce ragione sufficiente per l&#8217;estromissione dalla procedura.<br />
Da ciù² consegue, per altro, l&#8217;irrilevanza, ai fini della decisione del giudizio, della questione di legittimità  costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3, 41 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza n. 3938 del 12/06/19, avente ad oggetto l&#8217;art. 186-bis comma 6 L.F. nella parte in cui prevede che l&#8217;impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità  di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.<br />
L&#8217;opzione ermeneutica seguita dal Collegio, nel ritenere ostativa alla partecipazione alla gara la presentazione di un&#8217;istanza di concordato &#8220;in bianco&#8221;, è coerente con la normativa comunitaria.<br />
In merito, va segnalato che con sentenza del 28/03/19 la Corte di Giustizia ha stabilito che:<br />
&#8211; conforme al diritto dell&#8217;Unione e soprattutto al principio di uguaglianza nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per la legislazione nazionale escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico un operatore economico che ha presentato una domanda di «concordato in bianco» piuttosto che non escluderlo (paragrafo 48);<br />
&#8211; inoltre, la situazione in cui detto operatore non s&#8217;impegna giù , alla data in cui la decisione di esclusione è adottata, a procedere al concordato preventivo al fine di proseguire la sua attività  non è paragonabile, con riguardo alla sua affidabilità  economica, alla situazione di un operatore economico che s&#8217;impegna a tale data a proseguire la propria attività  economica (paragrafo 49)<br />
&#8211; l&#8217;articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell&#8217;attività  (paragrafo 50).<br />
Proprio la diversità  (confermata dalla citata sentenza della Corte di Giustizia) delle situazioni che caratterizzano le due fasi, quella precedente e quella successiva all&#8217;ammissione al concordato, induce il Tribunale a ritenere inapplicabile alla fattispecie l&#8217;art. 3 Cost. e, quindi, a reputare manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 80 comma 5 lettera b) d. lgs. n. 50/16, prospettata dalla ricorrente proprio in riferimento alla dedotta ingiustificata disparità  di trattamento di due situazioni, a suo dire, omogenee.<br />
Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che il provvedimento del Tribunale di Roma del 03/04/19 sia stato emesso sulla base di un&#8217;interpretazione del quadro normativo che non può essere condivisa; per altro, l&#8217;autorizzazione del giudice civile ha esplicitamente ad oggetto la sola esecuzione del contratto e non anche la partecipazione alla gara.<br />
Con la terza censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., 1 e 3 l. n. 241/90, 80 comma 4 d. lgs. n. 50/16 e 167, 168 e 182 quinquies L.F. ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto la stazione appaltante avrebbe ritenuto esistente un debito tributario definitivamente accertato senza considerare la procedura di definizione agevolata alla quale la società  sarebbe stata ammessa ed il fatto che, per le rate con scadenza in epoca successiva (per effetto della proroga disposta dal d.l. n. 119/18) al 27/11/18, data di presentazione della domanda di concordato, vi sarebbe stata un&#8217;impossibilità  giuridica di procedere al pagamento proprio in considerazione dell&#8217;avvio della procedura di concordato; in quest&#8217;ottica, l&#8217;esponente richiama anche la disciplina prevista dall&#8217;art. 5 d.m. 30/01/15, applicabile ai debiti tributari, che considera l&#8217;impresa in situazione di regolarità  fino alla pubblicazione del decreto di omologazione del concordato, ed evidenzia un&#8217;ingiustificata differenziazione tra la disciplina in esame e quella concernente i debiti contributivi.<br />
Il motivo è inammissibile ed infondato.<br />
Va, innanzi tutto, rilevato che l&#8217;infondatezza delle prime due censure comporta l&#8217;inammissibilità , per carenza d&#8217;interesse, del terzo motivo il cui accoglimento non potrebbe giammai comportare l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato persistendo la causa ostativa alla partecipazione costituita dall&#8217;avvenuta presentazione della domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.<br />
Con riferimento, poi, al merito della doglianza va rilevato che:<br />
&#8211; la Cicchetti Remo e Figlio s.r.l., ai sensi degli artt. 6 d. l. n. 193/16 e 1 d. l. n. 148/17, ha presentato il 09/11/17 richiesta di definizione agevolata delle pendenze tributarie;<br />
&#8211; con provvedimento del 14/06/18 l&#8217;Agenzia delle entrate ha ammesso la società  al beneficio consentendo il pagamento dilazionato con rate in scadenza dal 31/07/18 in poi (ultima rata con scadenza al 28/02/19);<br />
&#8211; la ricorrente non ha provveduto al pagamento della rata con scadenza al 31/10/18.<br />
Secondo l&#8217;art. 1 quater d.l. n. 50/17:<br />
&#8220;1. I certificati di regolarità  fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all&#8217;articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.<br />
2. La regolarità  fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all&#8217;articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell&#8217;unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione&#8221;.<br />
La disposizione da ultimo richiamata prevede che la regolarità  fiscale cessa automaticamente con l&#8217;omesso versamento di una delle rate concordate con l&#8217;amministrazione finanziaria a seguito della richiesta di definizione agevolata dei carichi tributari.<br />
Ne consegue che il mancato pagamento alla data del 31/10/18 e, comunque, alla data del 07/12/18 (in base alla proroga invocata dalla ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 3 comma 21 d. l. n. 119/18) integra la causa ostativa alla partecipazione alla gara prevista dall&#8217;art. 80 comma 4 d. lgs. n. 50/16 rilevante, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, in quanto sopravvenuta prima della stipula del contratto.<br />
In senso contrario, non assume significatività  quanto dedotto da parte ricorrente circa l&#8217;impossibilità  giuridica di adempiere all&#8217;obbligazione tributaria in conseguenza della domanda di concordato in quanto la circostanza non è prevista come esimente dall&#8217;art. 80 d. lgs. n. 50/16 e costituisce evento riconducibile alla libera scelta della ricorrente di presentare la domanda di concordato &#8220;in bianco&#8221;.<br />
Inoltre, l&#8217;art. 5 d.m. del 30/01/15 non è idoneo parametro di legittimità  della fattispecie se non altro perchè la disposizione si applica al &#8220;caso di concordato con continuità  aziendale di cui all&#8217;art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267&#8221;, ipotesi che, come giù  precisato, non ricorre nel presente giudizio.<br />
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve esser respinto.<br />
La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:<br />
1) respinge il ricorso;<br />
2) condanna la ricorrente a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida, per ognuna delle predette parti, in euro quattromila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2019-n-9782/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2019 n.9782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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