<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>22/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/22-7-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/22-7-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>22/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/22-7-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6621</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6621/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6621</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Mezzacapo P. M. (Avv. G. Marino) c/ Comune di Roma (Avv. F. Lorenzetti) sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio della P.A. formatosi su un&#8217;istanza di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo Atto amministrativo – Istanza privato – Richiesta annullamento in autotutela – Silenzio P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6621</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6621</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Tosti – <i>Est. </i>Mezzacapo<br /> P. M. (Avv. G. Marino)  c/ Comune di Roma (Avv. F. Lorenzetti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio della P.A. formatosi su un&#8217;istanza di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Istanza privato – Richiesta annullamento in autotutela – Silenzio P.A. – Ricorso – Inammissibilità – Ragioni – Obbligo P.A. – Inconfigurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso avverso il silenzio formatosi su istanza volta ad ottenere l’annullamento in autotutela di precedente atto della P.A. è inammissibile. Infatti, non sussiste alcun obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pronunciarsi su istanze volte ad ottenere provvedimenti di autotutela, non essendo coercibile l&#8217;attivazione del procedimento di riesame della legittimità di atti amministrativi mediante l&#8217;istituto del silenzio &#8211; rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall&#8217;art. 21 bis, l. n. 1034/1971 (oggi, art. 31, c.p.a.). Invero, il potere di autotutela si esercita d&#8217;ufficio e le eventuali istanze di parte non possono che avere valenza di mera sollecitazione del potere di cui è titolare esclusiva l&#8217;Amministrazione. Ne consegue che relativamente a dette istanze non può sussistere alcun obbligo giuridico di provvedere, né può assurgere ad inadempimento l&#8217;omessa risposta espressa dall&#8217;Amministrazione, sicché non è ravvisabile alcun inadempimento impugnabile con lo speciale rito del silenzio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06621/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 03468/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3468 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Paolo Mastropasqua</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giorgio Marino, con domicilio eletto presso Giandomenico Negretti in Roma, via Oppido Mamertina, 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Roma</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fiammetta Lorenzetti, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del SILENZIO rifiuto formatosi SUL RECLAMO inviato al Sindaco del Comune di Roma AVVERSO verbale di ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente ha ricevuto un verbale di accertamento di violazione amministrativa per occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Caffaro n. 24, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Roma Capitale.<br />	<br />
Con atto di reclamo avverso il detto verbale di accertamento, a firma del legale dell’odierno ricorrente, è stato chiesto al Sindaco del Comune di Roma di voler annullare il provvedimento sanzionatorio poiché infondato in fatto e in diritto.<br />	<br />
Non avendo l’intimata Amministrazione in alcun modo provveduto sul detto reclamo, è stato quindi proposto il presente ricorso per l’accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto conseguentemente formatosi.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma il quale preliminarmente afferma la inammissibilità del proposto ricorso, rilevandone comunque la infondatezza nel merito. <br />	<br />
Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso è inammissibile poiché rivolto avverso silenzio formatosi su istanza volta ad ottenere l’annullamento in autotutela di precedente atto, nella specie il verbale di accertamento, di cui sopra.<br />	<br />
Ritiene, infatti, il Collegio di dover ribadire l’orientamento della Sezione a mente del quale non sussiste alcun obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pronunciarsi su istanze volte ad ottenere provvedimenti di autotutela, non essendo coercibile l&#8217;attivazione del procedimento di riesame della legittimità di atti amministrativi mediante l&#8217;istituto del silenzio &#8211; rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall&#8217;art. 21 bis, l. n. 1034 del 1971 (oggi, art. 31, c.p.a.). Invero, il potere di autotutela si esercita d&#8217;ufficio e le eventuali istanze di parte non possono che avere valenza di mera sollecitazione del potere di cui è titolare esclusiva l&#8217;Amministrazione. Ne consegue che relativamente a dette istanze non può sussistere alcun obbligo giuridico di provvedere, né può assurgere ad inadempimento l&#8217;omessa risposta espressa dall&#8217;Amministrazione, sicché non è ravvisabile alcun inadempimento impugnabile con lo speciale rito del silenzio (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2 maggio 2011, n. 3729). <br />	<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio dichiara il ricorso in esame inammissibile.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6621</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6613/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6613/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6613</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Mezzacapo R. C. (Avv.ti G. M. Cogo, P. Lorusso) c Ministero delle Finanze (Avv. Stato) e A. G. (Avv. R. Labriola) sul riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato Pubblico impiego – Riparto giurisdizione – Procedure per l’assunzione – Procedure per qualifica superiore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6613/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6613/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Tosti – <i>Est.</i> Mezzacapo<br /> R. C. (Avv.ti G. M. Cogo, P. Lorusso) c Ministero delle Finanze (Avv. Stato) e  A. G. (Avv. R. Labriola)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Riparto giurisdizione – Procedure per l’assunzione – Procedure per qualifica superiore – Giurisdizione G.A. – Controversie su lavoro pubblico privatizzato – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del G.O. e non quella del G.A. in tema di riconoscimento della qualifica di dirigente, di attribuzione delle funzioni e dell’ufficio di dirigente ai fini dell’utile collocazione in graduatoria. Infatti, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato, sono attribuite al G.A. le sole controversie inerenti le procedure concorsuali per l’assunzione e quelle inerenti le procedure selettive di tipo concorsuale per l&#8217;attribuzione a dipendenti della p.a. di una qualifica superiore, implicanti il passaggio da un&#8217;area ad un&#8217;altra: al di fuori di queste circostanze si rientra nella regola del primo comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, che dispone in generale la giurisdizione del G.O. nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06613/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02780/2001 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2780 del 2001, proposto da: 	</p>
<p><b>Campione Rosalba</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giampaolo Maria Cogo, Piero Lorusso, con domicilio eletto presso Giampaolo Maria Cogo in Roma, via Antonio Bertoloni, 1/E; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Grauso Adele<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso Renato Labriola in Caserta, via Battistessa, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO &#8211; RISARCIMENTO DANNI</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze e di Grauso Adele;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Espone la odierna ricorrente di aver vittoriosamente partecipato al concorso indetto con d.m. 19 gennaio 1993 a n. 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze. Invero, la ricorrente ha partecipato alla procedura de quo in forza di sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna che con sentenza n. 424 del 23 settembre 1999 aveva annullato l’originario provvedimento di esclusione della medesima dal concorso di cui trattasi (sentenza confermata in appello con pronuncia della IV Sezione del Consiglio di Stato 25 maggio 2004 n. 5758). <br />	<br />
Lamenta che, tuttavia, il Ministero delle finanze ha omesso di provvedere al suo inquadramento nella titolarità dell’ufficio e delle funzioni dirigenziali di ruolo amministrativo contemplate nel bando di concorso.<br />	<br />
Di qui l’impugnativa, a mezzo del ricorso in esame, del decreto del Ministero delle finanze n. prot. 1390 del 28 dicembre 2000 nella parte in cui, nell’attivare le nuove agenzie fiscali, non ha provveduto alla ristrutturazione delle funzioni e dell’ufficio dirigenziale che si sarebbero dovuto o potuto attribuire alla ricorrente, di contro inserita in elenco di personale non dirigenziale e distaccata provvisoriamente presso l’Agenzia delle entrate. Con il detto ricorso è quindi espressamente chiesto all’adito Tribunale l’accertamento del diritto di essa ricorrente al riconoscimento della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze nonché all’attribuzione delle funzioni dirigenziali e della titolarità dell’ufficio. Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale delle Entrate per l’Emilia Romagna in data 18 ottobre 1999 e 10 novembre 2000 con cui sono esternate le ragioni della mancata nomina a dirigente della ricorrente, pur vincitrice del concorso a n. 999 posti di dirigente.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.<br />	<br />
Il petitum sostanziale dedotto con il ricorso in esame consiste nella pretesa della ricorrente, vincitrice del concorso a n. 999 posti di dirigente del Ministero delle finanze, a vedersi riconosciuta &#8211; proprio in esito ed in ragione del detto concorso &#8211; la qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze nonché a vedersi attribuite le funzioni dirigenziali e la titolarità dell’ufficio. Tanto è espressamente chiesto con il ricorso e tanto è quanto, su di un piano innanzitutto logico, si trae dalla lettura del gravame.<br />	<br />
E se questa è, come effettivamente è, la corretta ricostruzione della vicenda controversa all’esame del Collegio, deve anche rilevarsi come essa sfugga alla cognizione di questo giudice. <br />	<br />
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato, infatti, sono attribuite al giudice amministrativo le sole controversie inerenti le procedure concorsuali per l’assunzione e quelle inerenti le procedure selettive di tipo concorsuale per l&#8217;attribuzione a dipendenti della p.a. di una qualifica superiore, implicanti il passaggio da un&#8217;area ad un&#8217;altra: al di fuori di queste circostanze si rientra nella regola del primo comma dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che dispone in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 19 aprile 2011 , n. 374). Che nella presente controversia non si faccia questione di legittimità della procedura selettiva (che avrebbe implicato la giurisdizione del giudice amministrativo) è comprovato dal fatto che la pretesa dedotta con il ricorso (riconoscimento della qualifica di dirigente, attribuzione delle funzioni e dell’ufficio di dirigente) si fonda propria sulla utile collocazione in graduatoria, che è quindi il presupposto logico-giuridico della pretesa dedotta. Pretesa che ha, evidentemente, consistenza di diritto soggettivo, la cui cognizione deve essere rimessa all’autorità giudiziaria ordinaria. La fattispecie non è concettualmente dissimile da quella che vede il vincitore di concorso far valere il proprio diritto all’assunzione, che è certamente diritto soggettivo ed è certamente conosciuto dall’A.G.O. In entrambi i casi, infatti, si è al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale. Che la ricorrente abbia continuato a rendere la propria prestazione lavorativa in qualifica e con funzioni non dirigenziali, poiché invero già dipendente dell’amministrazione finanziaria, non leva che stia facendo valere una sorta di diritto all’assunzione come dirigente.<br />	<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio dichiara il ricorso in esame inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
In applicazione dei principi della traslatio judicii, recepiti dall&#8217;art. 11 c.p.a., il ricorso potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, dianzi al giudice ordinario, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-7-2011-n-6613/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6623</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2011-n-6623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2011-n-6623/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2011-n-6623/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6623</a></p>
<p>Pres. ed Est. Riccio Agenzia del Demanio Filiale Lazio di Roma (Avv. Stato) c/ Comune di Rieti (Avv. S. Marocco) sul riparto di giurisdizione in materia di controversie afferenti al regime delle acque 1. Giustizia amministrativa – Qualifica di controinteressato – Presupposto – Interesse al mantenimento situazione esistente 2. Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2011-n-6623/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2011-n-6623/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6623</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Riccio<br /> Agenzia del Demanio Filiale Lazio di Roma (Avv. Stato) c/ Comune di Rieti<br /> (Avv. S. Marocco)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in materia di controversie afferenti al regime delle acque</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Qualifica di controinteressato – Presupposto – Interesse al mantenimento situazione esistente	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Regime acque – Giurisdizione Tribunale acque pubbliche – Presupposto – Provvedimento –Materia delle acque – Incidenza diretta – Necessità	</p>
<p>3. Provvedimento amministrativo – Smaltimento rifiuti abbandonati – Diffida – Adozione – Competenza Sindaco</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La qualificazione di controinteressato in senso sostanziale discende dal riconoscimento in capo al medesimo di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito in relazione a detto provvedimento una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione.	</p>
<p>2. Le controversie relative a provvedimenti che solo in via riflessa o indiretta incidono sul regime delle acque non rientrano nella sfera di giurisdizione riservata al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Infatti, la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell&#8217;art. 143 del R.D. n. 1775/1933 sussiste allorquando sia impugnato un provvedimento che abbia una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorra in concreto a disciplinare la gestione, l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari ovvero a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la loro localizzazione, o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. 	</p>
<p>3. Si deve considerare legittimamente adottata dal Sindaco e non dal dirigente competente per materia, la diffida a rimuovere ed a smaltire i rifiuti abbandonati sul fondo di proprietà, stante quanto disposto l&#8217;art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10007 del 2010, proposto da:<br />
<b>Agenzia del Demanio Filiale Lazio di Roma</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Rieti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Marocco, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la segreteria della Seconda Sezione del T.A.R. del Lazio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>dell’ordinanza prot. 38066 del 18.6.2010 del dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del territorio del Comune di Rieti con cui si ordina alla ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, la rimozione, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti accumulati presso l’area sita in Via Donatori di Sangue;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Rieti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso, notificato il 12 novembre 2010 e depositato il successivo 19 novembre, l’Agenzia del Demanio – Filiale Lazio di Roma – proprietaria dell’area sita in Rieti via Donatori di Sangue, tra il Fosso Pantana ed il Fosso Ranaro, interessata dall’abusivo abbandono di rifiuti accumulati nel tempo, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse compromesso dall’imposizione di un’attività non dovuta.<br />	<br />
Al riguardo, la medesima ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ed in particolare l’incompetenza del dirigente del Comune di Rieti ad adottare l’atto, rientrando l’adozione del provvedimento impugnato nella specifica potestà del Sindaco, secondo il chiaro disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 152 del 2006.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Rieti, il quale ha eccepito, in rito, inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato (la Regione Lazio ed eventualmente L’ARDIS) o per difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la questione connessa alla tutela delle acque pubbliche: infatti, la zona di ritrovamento dei rifiuti risulta essere inserita nella fascia di rispetto sottoposta a vincolo ambientale; si eccepisce, altresì, nel merito l’infondatezza delle doglianze prospettate.<br />	<br />
Nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2011 con ordinanza n. 199/2011 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.<br />	<br />
All’udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune resistente devono essere disattese.<br />	<br />
Per ciò che riguarda l’onere della notificazione del presente mezzo di gravame anche alle parti controinteressate non può non rilevarsi che dall’esame del provvedimento gravato è difficile individuare, anche in ragione del contenuto dello stesso provvedimento, dei soggetti qualificabili come controinteressati.<br />	<br />
In disparte la questione che nel corpo dell’atto suindicato non si citano altri soggetti tenuti alla rimozione, la Regione Lazio risulta essere citata soltanto nell’indirizzario come soggetto a cui il provvedimento è notificato per sola conoscenza.<br />	<br />
Non va dimenticato, tra l’altro, che la qualificazione di controinteressato in senso sostanziale discende dal riconoscimento in capo al medesimo di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito in relazione a detto provvedimento una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3895).<br />	<br />
Per ciò che riguarda l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la competenza per materia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, non si ha motivo per disattendere un pertinente precedente giurisprudenziale della Seconda Sezione di questo Tribunale secondo la quale per indirizzo giurisprudenziale consolidato la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell&#8217;art. 143 del R.D. n. 1775/1933 sussiste allorquando sia impugnato un provvedimento che abbia una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorra in concreto a disciplinare la gestione, l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari ovvero a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la loro localizzazione, o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 6 novembre 2008, n. 3449 e TAR Lazio, Sez. II, 7 gennaio 2010 n. 78).<br />	<br />
Pertanto, non rientrano nella sfera di giurisdizione riservata al Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie relative a provvedimenti che solo in via riflessa o indiretta incidano sul regime delle acque (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2091).<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato essendo prevalente ed assorbente il terzo motivo di gravame con cui si prospetta l’incompetenza relativa del Dirigente che ha adottato l’atto, spettando tale potestà per espressa disposizione di legge (art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006) al Sindaco.<br />	<br />
Anche sul punto non ci si può discostare da un precedente giurisprudenziale che riconosce la competenza stabilita per legge.<br />	<br />
Si deve considerare legittimamente adottata dal Sindaco e non dal dirigente competente per materia, la diffida a rimuovere ed a smaltire i rifiuti abbandonati sul fondo di proprietà, stante quanto disposto l&#8217;art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 n. 4061). <br />	<br />
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente, assorbita ogni altra censura, annulla il provvedimento impugnato perché viziato da incompetenza.<br />	<br />
Le spese seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Rieti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) a favore dell’Agenzia del Demanio, Filiale Lazio, sede di Roma, ricorrente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Riccio, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/07/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-22-7-2011-n-6623/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.6623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.3944</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-22-7-2011-n-3944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-22-7-2011-n-3944/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-22-7-2011-n-3944/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.3944</a></p>
<p>Pres. I. Raiola, est. I. Pisano Alessio Borriello (Avv.ti Rosa Fiore e Bartolomeo Sorrentino) c. Comune di Torre del Greco (Avv. Francesco Cozzi) c. Ministero Per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e Patrimonio Storico, artistico e Etnoantropologico Napoli e Provincia (N.C.) sulla inammissibilità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-22-7-2011-n-3944/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.3944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-22-7-2011-n-3944/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.3944</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. I. Raiola, est. I. Pisano<br /> Alessio Borriello (Avv.ti Rosa Fiore e Bartolomeo Sorrentino) c. Comune di Torre del Greco (Avv. Francesco Cozzi) c. Ministero Per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e Patrimonio Storico, artistico e Etnoantropologico Napoli e Provincia (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità di un ricorso in caso di notifica effettuata presso la sede dell&#8217;Amministrazione e non presso l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica alla p.a. – Avvocatura Stato sede autorità giudiziaria adita – Necessità – Conseguenze – Notifica – Presso la sede dell’Amministrazione intimata – Nullità – Sussiste – Eccezione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto abbia sede l’Autorità giudiziaria adita. Quando, pertanto, la notifica di un ricorso avverso l’impugnazione di un provvedimento amministrativo sia notificato presso la sede dell’Amministrazione intimata, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso, a meno che l’Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità costituendosi in giudizio (1)	</p>
<p></b>________________________________<br />	<br />
1. cfr. <i>TAR Lazio – Roma, Sez. I, sentenza del 7/4/2011, n. 3106</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Alessio Borriello</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Fiore e Bartolomeo Sorrentino, con domicilio eletto presso Bartolomeo Sorrentino in Napoli, via Terracina N. 469; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Torre del Greco in Persona del Sindaco P.T</b>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Cozzi, con domicilio eletto presso Gennaro Iennaco in Napoli, via A.Marchese N. 10;	</p>
<p><b>Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e Patrimonio Storico</b>, artistico e Etnoantropologico Napoli e Provincia, non costituiti;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento prot.n. 18774 del 22/03/2011, notificato il 25/03/20111, emesso dal Responsabile del Paesaggio del Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto il rigetto dell&#8217;istanza, prot.n. 48656 del 21/07/2010, tesa ad ottenere il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una recinzione e relativi varchi d&#8217;accessi ai rispettivi fondi interclusi ubicati in questo Comune alla via Giovanni XXIII, a seguito del parere vincolante negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici,paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento prot.n. 18774 del 22/03/2011, notificato il 25/03/20111, emesso dal Responsabile del Paesaggio del Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto il rigetto dell&#8217;istanza, prot.n. 48656 del 21/07/2010, tesa ad ottenere il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una recinzione e relativi varchi d&#8217;accessi ai rispettivi fondi interclusi ubicati in questo Comune alla via Giovanni XXIII, a seguito del parere vincolante negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici,paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia.<br />	<br />
Nella camera di consiglio odierna, fissata per la valutazione dell’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, il difensore dell’amministrazione comunale ha eccepito la nullità della notifica effettuata nei confronti della Soprintendenza presso la sede di Piazza Plebiscito in Napoli, piuttosto che presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in via Diaz n.11.<br />	<br />
Il difensore di parte ricorrente ha verbalizzato la propria opposizione, eccependo la tardività dell’eccezione.<br />	<br />
Il Collegio ritiene, a questo punto, che sussistono i presupposti per dichiarare il ricorso inammissibile per nullità della notifica nei confronti della Soprintendenza. <br />	<br />
Ed infatti, premesso che quella relativa alla nullità della notifica costituisce eccezione rilevabile dal Collegio d’ufficio, va osservato che deve ritenersi affetta da nullità, ex art. 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, novellato dalla l. n. 260 del 1958 e ribadito dall&#8217;art. 10 comma 3, l. n. 103 del 1979 &#8211; norme da intendersi richiamate dall&#8217;art. 41 comma 3, c.p.a. &#8211; la notifica avvenuta direttamente presso l&#8217;Amministrazione intimata e non presso la sede dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, che è chiamata ex lege a rappresentare e difendere le Amministrazioni dello Stato (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 aprile 2011 , n. 3106).<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna il ricorrente alle spese di lite, nella misura di euro 500,00 (cinquecento).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Ida Raiola, Presidente FF<br />	<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paola Palmarini, Referendario</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-22-7-2011-n-3944/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.3944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-7-2011-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-7-2011-n-231/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-7-2011-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.231</a></p>
<p>Presidente Maddalena, Redattore Frigo sull&#8217;illegittimità del cd. automatismo cautelare in carcere in riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Processo – Processo penale &#8211; Art. 275, terzo comma, del codice di procedura penale, come modificato dall&#8217;art. 2, primo comma, del decreto legge 23/02/2009,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-7-2011-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-7-2011-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Maddalena, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del cd. automatismo cautelare in carcere in riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo penale &#8211; Art. 275, terzo comma, del codice di procedura penale, come modificato dall&#8217;art. 2, primo comma, del decreto legge 23/02/2009, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 23/04/2009, n. 38 – Misure cautelari &#8211; Criteri di scelta delle misure &#8211; Applicazione o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari o comunque con altra meno afflittiva &#8211; Fattispecie di cui all&#8217;art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) – Preclusione &#8211; Q.l.c. sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino – Asserita violazione degli artt. 3; 13, primo comma; 27, secondo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Paolo MADDALENA; </p>
<p>Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,</p>
<p align=center>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>SENTENZA</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di B.B. con ordinanza del 5 novembre 2010, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2011. <br />	<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. 	</p>
<p><b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>1. – Con ordinanza depositata il 5 novembre 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare la misura degli arresti domiciliari, o altra misura cautelare comunque meno afflittiva della custodia in carcere, in relazione al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). <br />	<br />
Il giudice a quo premette di dover decidere su un’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, o di sostituzione della stessa con altra misura meno grave, proposta dal difensore di una persona imputata dei delitti di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. All’interessata – sottoposta a custodia in carcere a partire dal 22 aprile 2009 – erano stati contestati, in particolare, la partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e plurimi fatti di acquisto e vendita illeciti di tali sostanze: reati per i quali, con sentenza del 16 giugno 2010, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ella era stata condannata in primo grado alla pena di nove anni di reclusione. <br />	<br />
A sostegno dell’istanza, il difensore aveva dedotto che le esigenze cautelari, legate al pericolo di commissione di reati analoghi, dovevano ritenersi cessate o quantomeno affievolite, alla luce di un complesso di circostanze: quali, in specie, l’«efficacia deterrente» del lungo periodo di detenzione fino ad allora patito dall’imputata, la sua incensuratezza, il comportamento sostanzialmente collaborativo da lei tenuto nel corso del processo e l’esigenza di riallacciare i rapporti con i figli minori, interrotti dall’inizio della carcerazione preventiva. Il difensore aveva prodotto, altresì, la dichiarazione di disponibilità del responsabile di un istituto religioso ad accogliere l’imputata in regime di arresti domiciliari. <br />	<br />
Ad avviso del giudice a quo, gli elementi addotti dalla difesa, seppure inidonei a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari, sarebbero comunque indicativi di una loro significativa attenuazione: ciò, anche alla luce delle peculiarità della vicenda concreta, che aveva visto il vincolo associativo svilupparsi in un ambito «sostanzialmente familiare» e in un periodo nel quale quasi tutti gli associati erano anche consumatori di sostanze stupefacenti. Le evidenziate circostanze farebbero ritenere, in specie, che il periculum libertatis possa essere adeguatamente fronteggiato con la misura degli arresti domiciliari in un luogo diverso da quello in cui le condotte criminose si erano sviluppate, quale l’istituto religioso indicato dal difensore. <br />	<br />
All’accoglimento dell’istanza osterebbe, tuttavia, la preclusione, introdotta dalla novella legislativa modificativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati, – tra cui quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (evocato tramite il rinvio all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) – «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». <br />	<br />
Tale disposizione, secondo il corrente orientamento della giurisprudenza di legittimità, dovrebbe trovare applicazione – in forza del principio tempus regit actum, trattandosi di norma processuale – anche in rapporto alle misure cautelari da adottare per i fatti delittuosi commessi – come nel caso di specie – anteriormente alla data di entrata in vigore della novella legislativa. <br />	<br />
Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della norma denunciata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. <br />	<br />
Al riguardo, il giudice a quo rileva come questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, abbia già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli indicati parametri costituzionali, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. <br />	<br />
Con la pronuncia ora ricordata – il cui iter argomentativo viene ampiamente ripercorso nell’ordinanza di rimessione – la Corte avrebbe individuato precisi limiti entro i quali la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari – sancita dalla norma censurata in deroga ai principi generali regolativi della materia – può ritenersi compatibile con il dettato costituzionale. <br />	<br />
Si tratterebbe, da un lato, di limiti negativi derivanti dalla presunzione di non colpevolezza, a fronte dei quali detta disciplina derogatoria non può essere giustificata né dalla gravità astratta del reato – rilevante solo ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio – né della necessità di eliminare o ridurre l’allarme sociale causato dal reato medesimo, essendo questa una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile dell’allarme. <br />	<br />
Dall’altro lato, sussisterebbero limiti positivi legati al rispetto del principio di ragionevolezza, posto alla base del giudizio di bilanciamento fra i diversi interessi tutelati dall’ordinamento. Affinché la disciplina in questione risulti costituzionalmente tollerabile, dovrebbe risultare enucleabile, in relazione a determinate fattispecie criminose, una regola di esperienza che consenta di formulare a priori una valutazione di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria, escludendo l’agevole ipotizzabilità di accadimenti contrari alla generalizzazione posta a fondamento della presunzione. Si tratterebbe di una «prova di resistenza», da effettuare sulla base delle caratteristiche strutturali delle figure delittuose prese in considerazione: «prova di resistenza» che la Corte avrebbe in effetti espletato, con esito positivo, in rapporto ai delitti di mafia (ordinanza n. 450 del 1995). <br />	<br />
Quanto alla figura criminosa che interessa, il delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 è una figura speciale del delitto di associazione per delinquere, che si differenzia da questo solo per la specificità del programma criminoso, costituito dalla commissione di più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 del medesimo decreto. Le caratteristiche strutturali della fattispecie criminosa non divergerebbero, per il resto, da quelle del reato associativo comune. Per costante giurisprudenza, infatti, i suoi elementi essenziali sarebbero costituiti dal carattere indeterminato del programma criminoso e dalla permanenza della struttura, senza che occorra un accordo consacrato in manifestazioni di formale adesione né un’organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche e compiti: essendo sufficiente, al contrario, una qualunque forma organizzativa, sia pure rudimentale, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici, per il perseguimento del fine comune. <br />	<br />
Si sarebbe, dunque, al cospetto di una «fattispecie aperta», idonea ad abbracciare fenomeni criminali fortemente eterogenei tra loro, che spaziano dal grande sodalizio internazionale con struttura imprenditoriale, che controlla tanto la produzione che l’immissione sul mercato dello stupefacente, fino ad arrivare al gruppo attivo in ambito puramente locale e con organizzazione del tutto rudimentale, spesso limitata all’impiego di autovetture e telefoni cellulari. La giurisprudenza di legittimità ha, d’altra parte, ravvisato l’ipotesi criminosa in questione anche nel vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della droga e coloro che la ricevono per rivenderla «al minuto», non ritenendo di ostacolo alla configurabilità del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e la differente utilità che i singoli si propongono di ricavare. <br />	<br />
Risulterebbero, quindi, evidenti le differenze strutturali tra il delitto in esame e i reati di mafia, in rapporto ai quali la Corte ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta posta dalla norma denunciata. Il delitto previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non sarebbe, infatti, necessariamente connotato da un forte radicamento nel territorio dell’associazione, da fitti collegamenti personali e da una particolare forza intimidatrice. Difetterebbero, soprattutto, le peculiarità «storiche e sociologiche», prima ancora che giuridiche, dell’associazione mafiosa, consistenti nell’adesione degli associati, senza possibilità di recesso, ad un sistema illegale parallelo a quello dello Stato, consolidato nel tempo e preesistente, nella sua struttura essenziale, rispetto ai singoli fenomeni associativi: sistema che, attraverso attività criminose che coinvolgono i più diversi settori della vita pubblica e privata, mira ad interferire con le istituzioni per assicurarsi «potere e stabilità». Caratteristiche, queste, che rendono possibile, per i reati di mafia, enucleare una regola di esperienza in base alla quale soltanto la custodia cautelare in carcere è idonea a preservare le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva, messe a rischio da simili reati. <br />	<br />
Analoga generalizzazione sarebbe, per converso, impraticabile in rapporto al delitto previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, il cui paradigma coprirebbe situazioni che incidono in misura sensibilmente differenziata sul bene protetto (l’ordine pubblico) e che, sotto il profilo cautelare, potrebbero essere fronteggiate anche con misure diverse dalla custodia in carcere, tenuto conto di plurimi elementi, anche sopravvenuti rispetto all’applicazione della misura: quali, ad esempio, l’allentarsi dei legami tra gli associati a seguito di prolungate detenzioni o il superamento dello stato personale di tossicodipendenza, che spesso favorisce la creazione di gruppi criminali dediti allo spaccio. Accadimenti, questi, viceversa non ipotizzabili in relazione ai delitti di mafia, i quali presupporrebbero, nella generalità dei casi, un patto inscindibile tra gli associati che resiste alle vicende giudiziarie, traducendosi in una «radicale scelta di vita alternativa alla legalità». <br />	<br />
Una regola generalizzata di esperienza che giustifichi la presunzione sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento al delitto che interessa, non potrebbe essere ricavata neppure dal suo carattere di reato associativo, che lo accomuna a quello previsto dall’art. 416-bis del codice penale. Diversamente, non si spiegherebbe l’esclusione dal novero dei reati soggetti al regime cautelare speciale, in base alla novella legislativa del 2009, dei reati associativi comuni (fatta eccezione per l’ipotesi prevista dal sesto comma dell’art. 416 cod. pen.). <br />	<br />
La presunzione in questione non potrebbe trovare fondamento, da ultimo, neanche nella natura dei reati-scopo dell’associazione e nella tutela particolarmente rigorosa accordata dal legislatore al bene della salute pubblica nei confronti del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Come già rimarcato, infatti, dalla sentenza n. 265 del 2010, la gravità astratta del reato, desunta dalla misura della pena o dalla natura dell’interesse tutelato, non può legittimare una preclusione alla verifica giudiziale del grado delle esigenze cautelari e all’individuazione della misura più idonea a fronteggiarle, rilevando solo ai fini della commisurazione della sanzione. <br />	<br />
Alla luce di tali rilievi, la norma censurata, nella parte in cui estende la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, violerebbe l’art. 3 Cost., sottoponendo ad un eguale trattamento situazioni differenti tra loro, senza che vi siano fondate ragioni per impedire la «piena individualizzazione» della coercizione cautelare. <br />	<br />
La medesima disposizione si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale, sancito dall’art. 13, primo comma, Cost., imponendo il massimo sacrificio di tale bene primario all’esito di un giudizio di bilanciamento non corretto, in quanto non rispettoso del principio di ragionevolezza. <br />	<br />
Essa lederebbe, infine, la presunzione di non colpevolezza, prevista dall’art. 27, secondo comma, Cost., affidando al regime cautelare funzioni proprie della pena, la cui applicazione presuppone un giudizio definitivo di responsabilità. <br />	<br />
2. – È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. <br />	<br />
La difesa dello Stato ricorda come questa Corte abbia affermato – in particolare, con l’ordinanza n. 450 del 1995 – che mentre l’apprezzamento delle esigenze cautelari deve essere lasciato al giudice, la scelta della misura può bene essere operata in via generale dal legislatore, nei limiti della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei beni coinvolti. <br />	<br />
La particolare gravità del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pericolosità sociale degli associati e la grave minaccia per la collettività che può derivare dalla reiterazione della condotta accomunerebbero, d’altro canto, il delitto in questione a quelli di tipo mafioso, rispetto ai quali la Corte, con la medesima ordinanza, ha ritenuto ragionevole l’imposizione della misura carceraria. <br />	<br />
La norma censurata non lederebbe neppure l’art. 13, primo comma, Cost., essendo stato rispettato il principio della riserva di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale; né, da ultimo, si comprenderebbe come detta norma possa essere ritenuta incompatibile con la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, enunciata dall’art. 27, secondo comma, Cost., trattandosi di disposizione che, disciplinando in modo non irragionevole l’adozione delle misure cautelari, opera su un piano diverso da quello dell’irrogazione della sanzione penale. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). <br />	<br />
Il rimettente reputa estensibili ai procedimenti relativi a detto reato le ragioni che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, a dichiarare costituzionalmente illegittima la norma censurata in riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale). <br />	<br />
Al pari di tali delitti, neppure quello previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 potrebbe essere, infatti, assimilato, sotto il profilo in esame, ai delitti di mafia, in relazione ai quali tanto questa Corte che la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, stabilita dalla norma censurata. Per quanto gravi, i fatti che integrano tale delitto presenterebbero disvalori ampiamente differenziabili sul piano della condotta e, soprattutto, potrebbero bene proporre anche esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia carceraria. <br />	<br />
La presunzione censurata, di conseguenza, si porrebbe in contrasto – conformemente a quando deciso dalla citata sentenza n. 265 del 2010 – con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.). <br />	<br />
2. – La questione è fondata, nei termini di seguito specificati. <br />	<br />
3. – Con la sentenza n. 265 del 2010, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui configura una presunzione assoluta – anziché soltanto relativa – di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen.). <br />	<br />
Ad analoga declaratoria di illegittimità costituzionale questa Corte è altresì pervenuta, successivamente all’odierna ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 164 del 2011, nei riguardi della medesima norma, nella parte in cui assoggetta a detta presunzione assoluta anche il delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.). <br />	<br />
3.1. – In entrambe le occasioni, la Corte ha rilevato come i limiti di legittimità delle misure cautelari – nell’ambito della cui disciplina si colloca la disposizione scrutinata – risultino espressi, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) – oltre che dalle riserve di legge e di giurisdizione (art. 13, secondo e quarto comma, Cost.) – anche e soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), a fronte della quale le restrizioni della libertà personale dell’indagato o dell’imputato nel corso del procedimento debbono assumere connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo della responsabilità. <br />	<br />
I principi costituzionali di riferimento implicano che la disciplina della materia debba essere ispirata al principio del «minore sacrificio necessario» (sentenza n. 295 del 2005): la compressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità graduata”, predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare, in corrispondenza, criteri per scelte “individualizzanti” del trattamento cautelare, coerenti e adeguate alle esigenze configurabili nei singoli casi concreti. <br />	<br />
Questo insieme di indicazioni costituzionali trova puntuale espressione nella disciplina generale dettata in materia dal codice di procedura penale. A fronte della tipizzazione di un “ventaglio” di misure, di gravità crescente (artt. 281-285), il criterio di «adeguatezza» (art. 275, comma 1) – dando corpo al principio del «minore sacrificio necessario» – impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie. <br />	<br />
Da tali coordinate si discosta vistosamente la disciplina dettata dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. – inserita tramite una serie di interventi novellistici – la quale stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti, una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa. <br />	<br />
Proprio per i marcati profili di eccezione rispetto al regime ordinario, la disciplina derogatoria – riferita, ai suoi esordi, ad un ampio ed eterogeneo parco di figure criminose – era stata limitata, a partire dal 1995 e in una prospettiva di recupero delle garanzie, ai soli procedimenti per i «delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» (art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332, recante «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa»). <br />	<br />
Così circoscritta, essa aveva superato il vaglio tanto di questa Corte (ordinanza n. 450 del 1995), che della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia). Entrambe le Corti avevano, infatti, in vario modo valorizzato la specificità dei predetti delitti, la cui connotazione strutturale astratta (come reati associativi entro un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso, o come reati a questo comunque collegati) valeva a rendere «ragionevoli» le presunzioni in questione, e segnatamente quella di adeguatezza della sola custodia carceraria: trattandosi, in sostanza, della misura più idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato e associazione. <br />	<br />
Con l’intervento novellistico del 2009 (art. 2, comma 1, lettere a e a-bis, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009), il legislatore ha compiuto «un “salto di qualità” a ritroso», riespandendo l’ambito di applicazione della disciplina eccezionale a numerose altre fattispecie penali, in larga misura eterogenee fra loro quanto a oggettività giuridica (fatta eccezione per i delitti “a sfondo sessuale”), struttura e trattamento sanzionatorio. <br />	<br />
3.2. – Ciò posto, questa Corte, nelle citate sentenze n. 265 del 2010 e n. 164 del 2011, ha ricordato che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sentenza n. 139 del 2010)». <br />	<br />
Sotto tale profitto, né ai delitti a sfondo sessuale dianzi indicati (sentenza n. 265 del 2010) né al delitto di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011) poteva estendersi la ratio giustificativa del regime derogatorio già ravvisata in rapporto ai delitti di mafia: ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche – legate alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità). <br />	<br />
Pur nella loro indubbia gravità e riprovevolezza – la quale peserà opportunamente nella determinazione della pena inflitta all’autore, quando ne sia riconosciuta in via definitiva la colpevolezza – i delitti in discorso possono essere, e spesso sono, fatti meramente individuali, che trovano la loro matrice in pulsioni occasionali o passionali, ovvero in situazioni maturate nell’ambito di specifici contesti (familiare, scolastico, dei rapporti socio-economici, e così via dicendo). Di conseguenza, in un numero tutt’altro che marginale di casi, le esigenze cautelari – pur non potendo essere completamente escluse – sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il “fattore scatenante” o ad impedirne la riproposizione. E così, anzitutto, quanto ai fatti legati a particolari contesti, tramite misure che valgano comunque ad operare una forzosa separazione da questi dell’imputato o dell’indagato: arresti domiciliari in luogo diverso dall’abitazione (art. 284 cod. proc. pen.), eventualmente accompagnati da particolari strumenti di controllo (quale il cosiddetto braccialetto elettronico: art. 275-bis); obbligo o divieto di dimora o anche solo di accesso in determinati luoghi (art. 283); allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis). <br />	<br />
3.3. – Alla luce di tali rilievi, questa Corte ha quindi concluso che la norma impugnata violava, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuiva alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. <br />	<br />
Al fine di ricondurre il sistema a sintonia con i valori costituzionali, la Corte ha ritenuto che non fosse, peraltro, necessario rimuovere integralmente la presunzione de qua, ma solo il suo carattere assoluto, che implicava una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del “minore sacrificio necessario”. La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede, per contro, i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso. <br />	<br />
4. – Le considerazioni dianzi ricordate risultano valevoli, con gli opportuni adattamenti e precisazioni, anche in rapporto al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: delitto al quale il regime cautelare speciale risulta esteso tramite il richiamo “mediato” alla norma processuale di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. <br />	<br />
4.1. – Pur nella particolare gravità che il fatto assume nella considerazione legislativa, anche nel caso in esame la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria non può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologiche» della figura criminosa. <br />	<br />
È ben vero che, nelle ipotesi descritte dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversamente che nei casi precedentemente scrutinati da questa Corte, non si è di fronte a un reato suscettibile di presentarsi come fatto meramente individuale ed episodico: trattandosi, al contrario, di un reato che – come la generalità delle fattispecie di tipo associativo – presuppone uno stabile vincolo di appartenenza del soggetto a un sodalizio criminoso, volto al compimento di una pluralità non predeterminata di delitti. Questa sola caratteristica non è, tuttavia, ancora sufficiente a costituire un’adeguata base logico-giuridica della presunzione di cui si discute. Lo dimostra eloquentemente già la semplice circostanza che lo stesso legislatore ordinario abbia ritenuto di dover includere fra i reati soggetti al regime cautelare censurato solo talune particolari figure associative, e non anche quella generale dell’associazione per delinquere, prevista dall’art. 416 cod. pen. (fatta eccezione per i casi in cui essa è menzionata dal richiamato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto diretta a commettere determinati reati-fine: in pratica, alla data di entrata in vigore della novella del 2009, le sole ipotesi di cui al sesto comma dello stesso art. 416). <br />	<br />
Questa Corte, d’altro canto – nel ritenere assistita da adeguato fondamento razionale la presunzione de qua in rapporto al delitto di associazione di tipo mafioso – ha già avuto modo di porre in evidenza come tale conclusione si giustifichi alla luce non del mero vincolo associativo a scopi criminosi, quanto piuttosto delle particolari caratteristiche che esso assume nella cornice di detta fattispecie (sentenze n. 164 del 2011 e n. 265 del 2010). <br />	<br />
Il delitto di associazione di tipo mafioso è, infatti, normativamente connotato – di riflesso ad un dato empirico-sociologico – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua “base statistica” alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea – per valersi delle parole della Corte europea dei diritti dell’uomo – «a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine», minimizzando «il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia). <br />	<br />
Altrettanto non può dirsi per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Quest’ultimo si concreta, infatti, in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine (i delitti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990). Per consolidata giurisprudenza, essa non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo viceversa sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benché semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune. Il delitto in questione prescinde, altresì, da radicamenti sul territorio, da particolari collegamenti personali e soprattutto da qualsivoglia specifica connotazione del vincolo associativo, tanto che, ove questo in concreto si presentasse con le caratteristiche del vincolo mafioso, il reato ben potrebbe concorrere con quello dell’art. 416-bis cod. pen. (come già ritenuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione: sentenza 25 settembre 2008-13 gennaio 2009, n. 1149). <br />	<br />
Si tratta, dunque, di fattispecie, per così dire, “aperta”, che, descrivendo in definitiva solo lo scopo dell’associazione e non anche specifiche qualità di essa, si presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei: da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organizzazione, di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato, al piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familiare – come nel caso oggetto del giudizio a quo – operante in un’area limitata e con i più modesti e semplici mezzi. <br />	<br />
Proprio per l’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto, ricomprendenti ipotesi nettamente differenti quanto a contesto, modalità lesive del bene protetto e intensità del legame tra gli associati, non è dunque possibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari. In un significativo numero di casi, al contrario, queste ultime potrebbero trovare risposta in misure diverse e meno afflittive, che valgano comunque ad assicurare – nei termini in precedenza evidenziati – la separazione dell’indiziato dal contesto delinquenziale e ad impedire la reiterazione del reato. <br />	<br />
4.2. – Né può considerarsi significativa, in senso contrario, la circostanza che la fattispecie associativa prevista dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 risulti accomunata all’associazione di tipo mafioso nella sottoposizione alla disciplina stabilita all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.: disposizione alla quale – come accennato – la norma censurata preliminarmente rinvia al fine di individuare i delitti soggetti allo speciale regime cautelare di cui si discute. <br />	<br />
Per corrente rilievo, infatti, la predetta disciplina risponde a una logica distinta ed eccentrica rispetto a quella sottesa alla disposizione sottoposta a scrutinio. Il richiamato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede una deroga all’ordinaria regola (recata dal comma 3 dello stesso articolo ed espressione del cosiddetto principio di accessorietà) che vorrebbe attribuite le funzioni di indagine, di esercizio dell’azione penale e di sostegno dell’accusa nei procedimenti di primo grado all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, devolvendole a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. <br />	<br />
Si tratta di norma ispirata da ragioni di opportunità organizzativa degli uffici del pubblico ministero, anche in relazione alla tipicità e alla qualità delle tecniche di indagine richieste da taluni reati, ma che non consentono inferenze in materia di esigenze cautelari, tantomeno al fine di omologare quelle relative a tutti procedimenti per i quali quella deroga è stabilita. Ne è evidente riprova l’eterogeneità della lista delle fattispecie criminose cui la norma stessa fa riferimento, che già primo visu evidenzia come il relativo criterio di selezione non consista affatto in una particolare “qualità” del periculum libertatis. Detta lista – mentre non include, ad esempio, l’associazione per delinquere finalizzata a commettere rapine a mano armata o estorsioni – abbraccia invece figure quali l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale») o l’associazione diretta a commettere i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., in materia di contraffazione di marchi o altri segni distintivi e di commercio di prodotti con segni mendaci (ciò a seguito dell’interpolazione dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. operata dall’art. 15, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»). <br />	<br />
4.3. – Contrariamente a quanto assume l’Avvocatura dello Stato, la presunzione assoluta censurata non può neppure rinvenire, da ultimo, la sua base di legittimazione costituzionale nella gravità astratta del delitto associativo che qui viene in rilievo, desumibile dalla severità della pena edittale, o nell’esigenza di eliminare o ridurre situazioni di allarme sociale, correlate alla pericolosità della diffusione del traffico e del consumo di sostanze stupefacenti rispetto a beni quali l’ordine pubblico e la salute individuale. A tale riguardo, non si può, infatti, che ribadire quanto già affermato da questa Corte nelle precedenti pronunce sul tema (sentenze n. 164 del 2011 e n. 265 del 2010). In primo luogo, cioè, che la gravità astratta del reato, considerata in rapporto alla misura della pena o alla natura dell’interesse protetto, è elemento significativo in sede di giudizio di colpevolezza, particolarmente ai fini della determinazione della sanzione, ma inidoneo a fungere da elemento preclusivo della verifica del grado delle esigenze cautelari e all’individuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte. In secondo luogo, poi, che il contenimento dell’allarme sociale causato dal reato non può essere annoverato tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l’allarme. <br />	<br />
5. – Alla luce delle considerazioni che precedono, la presunzione assoluta sancita dalla norma censurata va dunque trasformata, anche in rapporto al delitto oggetto dell’odierno scrutinio, in presunzione solo relativa. <br />	<br />
L’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. <br />	<br />
6. – Giova precisare che non interferisce con l’odierno thema decidendum il problema dell’operatività o meno del regime cautelare previsto dalla norma censurata in rapporto all’ipotesi – che non risulta ricorrere nel giudizio a quo – contemplata dal comma 6 dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizza a commettere fatti di «lieve entità» ai sensi dell’art. 73, comma 5, del medesimo decreto): problema che trae origine dalla sancita applicabilità a tale fattispecie delle disposizioni generali in tema di associazione per delinquere (delitto non assoggettato, come detto, al regime cautelare speciale). Qualora si opti, infatti, per la soluzione negativa, all’ipotesi in parola non si applicherebbe neppure la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere, nei termini stabiliti dalla presente sentenza, rimanendo la fattispecie integralmente soggetta alla disciplina ordinaria in punto di trattamento cautelare. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Paolo MADDALENA, Presidente <br />	<br />
Giuseppe FRIGO, Redattore <br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-7-2011-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2011 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2011 n.241</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-22-7-2011-n-241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-22-7-2011-n-241/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-22-7-2011-n-241/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2011 n.241</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Tesauro sull&#8217;ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della richiesta di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato &#8211; Reati ministeriali &#8211; Indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-22-7-2011-n-241/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2011 n.241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-22-7-2011-n-241/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2011 n.241</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Tesauro</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della richiesta di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato &#8211; Reati ministeriali &#8211; Indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano &#8211; Richiesta di giudizio immediato del G.I.P. presso la medesima Procura nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri – Conflitto sollevato dalla Camera dei deputati &#8211; Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: 	</p>
<p>Presidente: Alfonso QUARANTA; 	</p>
<p>Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,	</p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della richiesta di giudizio immediato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 9 febbraio 2011 e del decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano del 15 febbraio 2011, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, promosso dalla Camera dei deputati con ricorso depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.<br />
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro. 	</p>
<p>Ritenuto che, con ricorso depositato il 17 maggio 2011, la Camera dei deputati ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano (di seguito: P.M.) e del Giudice per le indagini preliminari di quest’ultimo Tribunale (di seguito: G.i.p.), chiedendo che questa Corte: dichiari che non spettava al primo «esperire indagini nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica», on. Silvio Berlusconi, «nonché procedere alla richiesta di giudizio immediato» «relativamente al contestato delitto di concussione, omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali» (d’ora in poi: Collegio), ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), «in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l’esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all’art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza dare la dovuta comunicazione»; dichiari che «non spettava» al secondo «procedere in via ordinaria ed emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, né affermare, in relazione al contestato delitto di concussione, la natura non ministeriale dello stesso, omettendo di rilevare la necessaria trasmissione degli atti» al Collegio «con i provvedimenti del caso, in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l’esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all’art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza dare la dovuta comunicazione» a quest’ultima; conseguentemente, provveda all’«annullamento delle attività poste in essere e degli atti adottati» dai citati P.M. e G.i.p.;<br />
che, secondo la ricorrente, la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati (di seguito: Giunta), in occasione della ricezione, in data 14 gennaio 2011, della domanda di autorizzazione del P.M. ad eseguire perquisizioni domiciliari (nell’ambito del procedimento penale n. 55781/2010 RGNR, per i delitti di cui agli artt. 317, 61, numero 2, 81 cpv e 600-bis, comma 2, del codice penale), integrata con ulteriori atti in data 26 gennaio 2011, apprendeva che, in relazione a tale procedimento penale, erano in corso indagini nei confronti del Presidente del Consiglio di ministri in carica, on. Silvio Berlusconi;<br />
che la Giunta, con relazione adottata a maggioranza, in riferimento al contestato delitto di concussione: in primo luogo, osservava che, nonostante l’omissione da parte del P.M. «di qualsivoglia argomentazione circa la non ministerialità» del reato, sarebbe stata prospettabile, «in forza di una molteplicità di elementi, “l’ipotesi che si versi nel reato ministeriale”»; in secondo luogo, riteneva che la competenza a qualificare il reato come ministeriale sarebbe «essenzialmente attribuita dalla legge» al Collegio, «quanto meno per i fatti per i quali sussista un ragionevole dubbio circa il ricorrere di questo requisito», poiché «l’attivazione della procedura di rimessione» degli atti a tale organo avrebbe, «nella sistematica del procedimento, la funzione di garantire l’interesse costituzionalmente tutelato delle Camere ad operare un’autonoma valutazione sulla ministerialità del reato rispetto a quella operata dalla magistratura, garanzia» totalmente esclusa, qualora esso non sia «attivato»; in terzo luogo, proponeva di deliberare la restituzione degli «atti all’autorità giudiziaria procedente», proposta accolta in data 3 febbraio 2011 dall’Assemblea della Camera dei deputati;<br />
che, ad avviso della ricorrente, il 1° marzo 2011 perveniva alla Presidenza della Camera dei deputati una missiva, con relativi allegati, sottoscritta da tre Presidenti di Gruppo, recante la richiesta di «accertare la sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato», «a tutela delle prerogative della Camera lese [&#8230;] dall’operato omissivo della magistratura procedente», poiché la delibera di restituzione degli atti al P.M. non aveva «sortito alcun effetto» ed il G.i.p. si era espresso nel senso di «“confermare l’atteggiamento della procura”, con quel che ne conseguiva sotto il profilo della “portata lesiva delle prerogative della Camera”», in quanto, con decreto del 15 febbraio 2011, aveva disposto di procedere con giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, dando atto della relativa richiesta avanzata dal P.M. in data 9 febbraio 2011, della quale non era stata data comunicazione alla Camera competente;<br />
che, secondo la Camera dei deputati, il G.i.p., in detto decreto, non avrebbe tenuto conto degli elementi emersi in sede parlamentare in ordine alla natura ministeriale del reato in questione, sull’implicito presupposto che a lui spettasse in via esclusiva il potere di accertarla, ed aveva rigettato, sulla scorta delle argomentazioni sintetizzate nel ricorso, l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa rispetto alla cognizione riservata al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano;<br />
che la Giunta, in data 23 marzo 2011, approvava la proposta di parere diretta a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del P.M. e del G.i.p., per denunciare la lesione delle attribuzioni spettanti alla Camera dei deputati, ai sensi dall’art. 96 Cost., accolta dall’Assemblea nella seduta del 5 aprile 2011;<br />
che, secondo la ricorrente, il P.M. ed il G.i.p. avrebbero violato l’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, nella parte in cui stabilisce l’obbligo di trasmettere gli atti al Collegio, ai fini dell’attivazione delle indagini e, all’esito di queste, dell’adozione delle relative determinazioni, con conseguente «menomazione delle attribuzioni costituzionali spettanti alla Camera dei deputati, a seguito della comunicazione che in tutti i casi» l’organo requirente avrebbe l’obbligo di assicurare (art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989), «in ordine alla qualificazione del reato addebitato nonché all’esercizio della potestà autorizzatoria di cui all’art. 96 Cost. e all’art. 9» di tale legge, «alla stregua delle ulteriori valutazioni di cui» al comma 3 di quest’ultima norma;<br />
che, ad avviso della Camera dei deputati, il conflitto sarebbe ammissibile, poiché essa è abilitata ad esprimere in via definitiva la volontà del potere che rappresenta e sarebbe legittimata a denunciare, mediante conflitto di attribuzioni, la lesione delle prerogative costituzionali di cui all’art. 96 Cost., in quanto è titolare del potere di autorizzazione previsto da tale parametro costituzionale, dato che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, on. Silvio Berlusconi, è membro della Camera dei deputati;<br />
che, a suo avviso, sarebbero legittimati a resistere al conflitto di attribuzioni il P.M., in quanto ufficio investito delle funzioni previste dall’art. 112 Cost., ed il G.i.p., organo giurisdizionale che svolge le funzioni allo stesso spettanti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;<br />
che, secondo la ricorrente, sussisterebbe il requisito oggettivo del conflitto, poiché gli atti impugnati sarebbero stati posti in essere in violazione della disciplina stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 in materia di reati ministeriali di cui all’art. 96 Cost., riservati alla competenza del Collegio, e sarebbero, quindi, lesivi delle attribuzioni costituzionali ad essa spettanti, in quanto l’omessa «comunicazione delle risultanze delle indagini» non l’avrebbe posta in grado «di poter esprimere con cognizione di causa la propria valutazione in ordine al carattere ministeriale del reato nonché, ai fini della eventuale autorizzazione a procedere nei confronti del titolare della carica di Governo», mirando il conflitto «a reintegrare le specifiche attribuzioni di pertinenza della Camera che sono correlate alle competenze del c.d. Tribunale dei ministri»;<br />
che, in contrario, non sarebbe evocabile l’art. 37, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anzitutto, perché il conflitto di giurisdizione al quale fa riferimento detta norma concerne la definizione dei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale, quale non è il Collegio per i reati ministeriali; inoltre, in quanto i conflitti di giurisdizione e di competenza attengono al caso in cui più giudici contemporaneamente prendano, ovvero ricusino di prendere cognizione di uno stesso fatto, mentre nella specie essa ricorrente non rivendica funzioni giudiziarie, ma denuncia la menomazione delle attribuzioni costituzionali di cui è titolare in materia di reati ministeriali, destinate a rimanere altrimenti priva di tutela, poiché soltanto essa è legittimata a dolersene sotto il profilo qui considerato e la controversia va decisa all’esito dell’identificazione delle attribuzioni costituzionali spettanti al potere legislativo ed al potere giudiziario, mediante l’interpretazione di disposizioni di rango costituzionale, riservata dall’art. 134 Cost. a questa Corte;<br />
che, secondo la ricorrente, il P.M. ed il G.i.p. hanno ritenuto di «poter procedere nelle vie ordinarie in quanto titolari in via esclusiva del potere di qualificazione dell’illecito»: il primo, senza fornire nessuna motivazione sul punto; il secondo, rigettando l’eccezione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto ha escluso che l’ipotizzato delitto di concussione configuri un reato ministeriale; entrambi, omettendo di comunicare alla Camera dei deputati siffatte determinazioni, senza tenere conto delle osservazioni svolte nel provvedimento di restituzione della richiesta avente ad oggetto l’autorizzazione alle perquisizioni domiciliari;<br />
che, a suo avviso, la disciplina stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, analiticamente riprodotta nel ricorso, evidenzierebbe, in primo luogo, che la stessa è preordinata a concentrare in capo al Collegio l’attività di indagine (finalità resa palese dalla previsione di un termine per la trasmissione a tale organo della notizia di reato da parte del P.M. e dal divieto per questi di procedere a qualunque indagine), allo scopo di realizzare le garanzie offerte dallo stesso, poiché sua «precipua finalità è assicurare che la Camera competente abbia contezza, ai fini dell’assunzione delle sue decisioni, di un esauriente materiale probatorio»; in secondo luogo, renderebbe palese che le norme di detta legge mirano a garantire che la Camera competente, sulla scorta delle indagini effettuate dal Collegio, nei casi di richiesta dell’autorizzazione a procedere e di archiviazione «anomala» (sentenza n. 241 del 2009), sia posta in grado di conoscere tutti gli elementi necessari per assumere le determinazioni di propria competenza in ordine al carattere ministeriale del reato ed alla sussistenza di eventuali esimenti;<br />
che la brevità dei termini stabiliti dalla legge costituzionale in esame dimostrerebbe la strumentalità della disciplina rispetto al fine di assicurare che le ipotesi di reato, anteriormente all’eventuale esercizio dell’azione penale, siano sottoposte ad una duplice valutazione, concernente «la meritevolezza circa la prosecuzione del procedimento» (spettante al Collegio) e «l’esistenza dei presupposti per l’attivazione della relativa guarentigia» (riservata alla Camera di competenza), in considerazione degli «interessi di natura istituzionale» in gioco, anche in ragione dell’eventuale incidenza della pendenza del procedimento sulla compagine di Governo e sulla connessa relazione fiduciaria;<br />
che l’inosservanza del procedimento sopra descritto, secondo la Camera dei deputati, vanificherebbe «l’intero sistema disegnato dal legislatore costituzionale nel quale si trovano contemperate “la garanzia della funzione di governo e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge”» (sentenza n. 241 del 2009), realizzate, da un canto, mantenendo fermo il potere dell’autorità giudiziaria ordinaria di svolgere le indagini necessarie rispetto alle notizie di reato a carico dei ministri; dall’altro, assicurando alla Camera competente, ai sensi dell’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, l’adeguata e tempestiva informazione sugli sviluppi e sull’esito dei procedimenti penali a carico dei componenti del Governo, costituente questo uno snodo essenziale del procedimento, comprovato dall’affermazione dell’obbligo di comunicazione anche nel caso di archiviazione conseguente alla ritenuta non ministerialità del reato oggetto della attività investigativa (sentenza n. 241 del 2009);<br />
che sarebbe inesatto riferire l’iter procedimentale sopra sintetizzato al solo caso in cui «sia stato previamente accertato dall’autorità giudiziaria» il carattere ministeriale del reato, con tesi in contrasto con la disciplina stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, anche perché, ad avviso della ricorrente, l’equilibrio tra i poteri sarebbe garantito esclusivamente dalla riserva in capo al Collegio della definitiva qualificazione in ordine alla natura del reato (anche quando il P.M. lo abbia ritenuto non ministeriale), poiché questa assicura alla Camera competente l’informazione costituzionalmente dovutale (sentenza n. 241 del 2009), in ordine alle vicende processuali concernenti componenti del Governo, ai fini delle valutazioni di propria spettanza, eventualmente divergenti rispetto a quelle operate da detto Collegio, con le conseguenze prefigurate nella sentenza n. 241 del 2009;<br />
che, peraltro, ciò non implicherebbe che lo status di componente del Governo costituisca condizione necessaria e sufficiente per ritenere sussistente il carattere ministeriale del reato, in quanto «sia la prima e “precaria” valutazione operata dal Procuratore, finalizzata alla presentazione delle sue “richieste” al Collegio», sia quella conclusiva di quest’ultimo «verteranno sui profili atti ad integrare il reato ministeriale», come risulterebbe comprovato dal divieto per il P.M. di effettuare indagini sulla notizia di reato a carico di un Ministro e dalla brevità del termine fissato per presentare le proprie richieste al Collegio, incompatibili con la possibilità di operare una ponderazione conclusiva ed adeguata in ordine alla natura del reato;<br />
che, infatti, in virtù dell’art. 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989, il P.M., nel trasmettere gli atti al Collegio, deve formulare le proprie «richieste», concernenti anzitutto la qualificazione del reato, le quali non possono essere sottratte alla valutazione di tale organo;<br />
che, ad avviso della Camera dei deputati, siffatta configurazione sarebbe confortata dai lavori preparatori della legge costituzionale n. 1 del 1989, analiticamente richiamati nel ricorso, mentre l’implausibilità dell’interpretazione sostenuta dall’autorità giudiziaria sarebbe confortata dal fatto che per il P.M. il breve lasso di tempo accordatogli da detta legge è sufficiente per adottare le determinazioni del caso, senza alcun ulteriore supporto investigativo, mentre al Collegio è concesso un termine di novanta giorni (prorogabili di altri sessanta giorni), per operare, in forza delle investigazioni esperite, la qualificazione del reato come ordinario, disponendo la cosiddetta archiviazione anomala;<br />
che, peraltro, non sarebbe plausibile che, qualora il P.M. ritenga il reato non ministeriale, al Collegio sia impedito di esprimersi in ordine a tale determinazione, risultando tale esegesi inesatta, in considerazione dell’impossibilità di sottrarre all’organo parlamentare «una propria autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria» (sentenza n. 241 del 2009) ed essendo desumibile dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 il principio, in virtù del quale la natura del reato non può essere fissata dal P.M., con determinazione suscettibile di impedire alla Camera competente la valutazione alla stessa spettante, pena la violazione dell’esigenza di certezza delle attribuzioni costituzionali, del ragionevole equilibrio nell’esercizio delle stesse e del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato;<br />
che, secondo la Camera dei deputati, le circostanze emerse nel corso del dibattito parlamentare, la vicenda relativa alla deliberazione adottata sulla richiesta del P.M. di autorizzazione ad effettuare alcune perquisizioni domiciliari nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e le puntualizzazioni svolte in tale atto parlamentare anche in ordine alla posizione di quest’ultimo (analiticamente riportati nel ricorso), dimostrerebbero l’esistenza, nella specie, di dubbi in ordine alla natura ministeriale o meno del reato ? i quali avrebbero dovuto indurre P.M. e G.i.p. ad investire della relativa qualificazione il Collegio (Cass. penale, sez. VI, 6 agosto 1992, n. 2865) ? nonché la violazione dell’obbligo di leale collaborazione, conseguente alla mancata considerazione della delibera parlamentare di restituzione degli atti, contenente la sollecitazione ad attivare il procedimento stabilito dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, e, quindi, la sussistenza della denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali in esame;<br />
che, ad avviso della ricorrente, un «ulteriore profilo di lesività» sarebbe «riscontrabile nella motivazione del decreto del G.i.p.», nella parte in cui, per sostenere la natura non ministeriale del reato, questi «si è dovuto impegnare su svariati e problematici aspetti di ordine costituzionale inerenti la complessiva posizione istituzionale della figura del Presidente del Consiglio dei ministri», senza compiutamente apprezzare le valutazioni svolte sul punto da essa istante in ordine alle funzioni a questo spettanti (puntualmente riportate nel ricorso);<br />
che, «in via subordinata», il comportamento del P.M. e del G.i.p. sarebbero lesivi delle attribuzioni costituzionali spettanti alla Camera dei deputati, in quanto non avrebbero informato quest’ultima, «a tempo debito e nelle forme richieste», della conduzione del procedimento nelle vie ordinarie, «in particolare con riferimento alla richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura, nonché al relativo decreto adottato dal G.i.p.», e tale omissione avrebbe comportato la «inibizione del potere della Camera di procedere alle apposite determinazioni di sua pertinenza circa la natura del reato ed eventualmente circa la sussistenza delle esimenti» di cui all’art. 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989;<br />
che, secondo la ricorrente, qualora detti organi si arroghino il potere di qualificare il reato come non ministeriale, sarebbero, infatti, tenuti ad osservare gli obblighi di comunicazione e di coinvolgimento della Camera competente, alla quale «non può essere sottratta una propria autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria» (sentenza n. 241 del 2009), restando escluso che essa «debba rimettersi all’iniziativa del singolo titolare della carica di governo, peraltro non necessariamente interessato a far valere il carattere ministeriale del reato, posto che il compito assegnato alle Camere, a seguito della novellazione dell’art. 96 Cost., è oggi quello di assicurare nel suo complesso il corretto funzionamento del sistema parlamentare e dell’integrità delle funzioni di governo».<br />
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;<br />
che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi dell’art. 96 Cost. (ordinanza n. 104 del 2011; sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 217 del 1994);<br />
che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va riconosciuta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (in generale, sulla legittimazione del G.i.p. ad essere parte nel giudizio ex art. 37 della legge n. 87 del 1953, tra le molte, sentenza n. 82 del 2011);<br />
che è ugualmente legittimato a resistere nel conflitto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in quanto direttamente investito delle funzioni previste dall’art. 112 Cost. e, quindi, gravato dall’obbligo di esercitare l’azione penale e di svolgere le attività di indagine a questa finalizzate (ordinanza n. 104 del 2011);<br />
che, con riguardo ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (da ultimo, in fattispecie analoga a quella in esame, ordinanza n. 104 del 2011);<br />
che tale preliminare valutazione, adottata prima facie ed in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione concernente la stessa ammissibilità del ricorso, avuto riguardo, fra l’altro, alla natura degli atti asseritamente lesivi e alla sussistenza di un’idonea “materia di conflitto”;<br />
che, infine, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del ricorso e della presente ordinanza anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (sentenza n. 7 del 1996; ordinanze n. 104 del 2011; n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 102 del 2000; n. 470 del 1995). 	</p>
<p align=center><b>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe;<br /> <br />
dispone: <br />	<br />
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Camera dei deputati;<br />
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nonché al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, a norma dell’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2011.<br />
F.to:<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />
Giuseppe TESAURO, Redattore<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere	</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-22-7-2011-n-241/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2011 n.241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
