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	<title>22/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.360</a></p>
<p>Va sospesa la deliberazione del direttore generale dell&#8217; ausl di Ravenna contenente l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio triennale call-center per prenotazioni/disdette telefoniche relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, se progetto aggiudicatario non appare conforme alle prescrizioni dell’art. 37 del CCNL cooperative (cambi di gestione), richiamato dall’art. 6 del disciplinare di gara.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la deliberazione del direttore generale dell&#8217; ausl di Ravenna contenente l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio triennale call-center per prenotazioni/disdette telefoniche relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, se progetto aggiudicatario non appare conforme alle prescrizioni dell’art. 37 del CCNL cooperative (cambi di gestione), richiamato dall’art. 6 del disciplinare di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00360/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00583/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 583 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Cooperativa Sociale A R.L.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Arrigo Giorgini, Ugo Russo, con domicilio eletto presso Arrigo Giorgini in Bologna, c/o Avv.Associati Gall. Marconi 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asl 110 &#8211; Ravenna</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Lolli, con domicilio eletto presso Alessandro Lolli in Bologna, via G.Vaccaro 6; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>R.T.I. La Bottega Informatica e Informatica Telecomunicazioni</b>, <b>Informatica &#038; Telecomunicazioni Srl</b>, <b>La Bottega Informatica Soc. Coop. Sociale Onlus</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
-della deliberazione del direttore generale dell&#8217; ausl di Ravenna n.246 del 3.5.2012, contenente l&#8217;aggiudicazione definitiva al rti composto da la bottega informativa soc. coop. sociale e da i-tel della procedura aperta per l&#8217;affidamento triennale del ser<br />
-di tutti i verbali della commissione giudicatrice sia in seduta privata che in seduta pubblica relativi alla procedura de qua e, in particolare, i verbali del 9.2.2012 del 27.2.2012, del 1.3.2012, del 5.3.2012 e del 9.3.2012;<br />	<br />
-dell&#8217;aggiudicazione provvisoria pubblicata in data 12.3.2012 dell&#8217; u.o. acquisti e logistica sul sito dell&#8217;area vasta romagna;<br />	<br />
-dell&#8217;atto prot. 19382-acqbs del 15.3.12 dell&#8217;ausl Ravenna, u.o. acquisti e logistica;	</p>
<p>di tutti gli atti, anche istruttori, presuposti, preparatori, connessi e conseguenti a quelli impugnati;	</p>
<p>per il risarcimento del danno in forma specifica<br />	<br />
previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. o, in subordine, per equivalente ex art. 124 c.p.a, in ogni caso previo accertamento dell&#8217;illegittimità degli atti impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 110 &#8211; Ravenna;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato, ad un prima e sommaria delibazione, che il progetto aggiudicatario non appare conforme alle prescrizioni dell’art. 37 del CCNL cooperative, richiamato dall’art. 6 del disciplinare di gara.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 3 ottobre 2012, ore di rito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare atteso il carattere interpretativo della controversia.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-327/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-327/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.327</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il diniego domanda di accertamento della compatibilita&#8217; paesaggistica di cui all&#8217;art.167 c.5 d.lgs.42/04, se i ricorrenti hanno dato esecuzione (per quanto parzialmente) all’ordine di demolizione, eliminando le pareti di chiusura del terrazzo e i relativi infissi, che delimitavano il nuovo vano abitabile ritenuto abusivo;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-327/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-327/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il diniego domanda di accertamento della compatibilita&#8217; paesaggistica di cui all&#8217;art.167 c.5 d.lgs.42/04, se i ricorrenti hanno dato esecuzione (per quanto parzialmente) all’ordine di demolizione, eliminando le pareti di chiusura del terrazzo e i relativi infissi, che delimitavano il nuovo vano abitabile ritenuto abusivo; da tale intervento è scaturita una nuova struttura (diversa da quella originariamente assentita e da quella oggetto del citato ordine di demolizione), relativamente alla quale veniva poi inoltrata istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 181 comma 1-ter del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 36 del DPR n. 380/2001; l’impugnato diniego va quindi sospeso affinché l’Amministrazione riesamini l’istanza tenendo conto di quanto sopra. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00327/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00380/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 380 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Anna Remigi</b>, <b>Maria Picarelli</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Rinaldi, Valter Segna, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Visso</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL DINIEGO DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA&#8217; PAESAGGISTICA DI CUI ALL&#8217;ART.167 C.5 D.LGS.42/04.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame:<br />	<br />
&#8211; che, nel caso in esame, le ricorrenti hanno dato esecuzione (per quanto parzialmente) all’ordine di demolizione, eliminando le pareti di chiusura del terrazzo e i relativi infissi, che delimitavano il nuovo vano abitabile ritenuto abusivo;<br />	<br />
&#8211; che da tale intervento è scaturita una nuova struttura (diversa da quella originariamente assentita e da quella oggetto del citato ordine di demolizione), relativamente alla quale veniva poi inoltrata istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’<br />
&#8211; che non possono quindi trovare applicazione i principi giurisprudenziali (peraltro risalenti e che riguardano fattispecie parzialmente diverse) richiamati del provvedimento impugnato.<br />	<br />
L’impugnato diniego va quindi sospeso affinché l’Amministrazione riesamini l’istanza tenendo conto di quanto sopra. Il procedimento di riesame dovrà concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-327/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-333/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-333/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.333</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza di un privato interessato, il provvedimento comunale di revoca della sdemanializzazione di un tratto di strada, in quanto sussiste il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. (G.S.) N. 00333/2012 REG.PROV.CAU. N. 00394/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-333/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-333/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza di un privato interessato, il provvedimento comunale di revoca della sdemanializzazione di un tratto di strada, in quanto sussiste il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00333/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00394/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 394 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Bruno Benedetti</b>, <b>Monica Benedetti</b>, <b>Benedetti Roberta</b>, <b>Giacomo Benedetti</b>, <b>Gioia Benedetti</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Antonietta Pierotti, Maria Pia Castellani, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Pesenti in Ancona, viale della Vittoria, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Costanzo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Roberto Roberti</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di revoca della sdemanializzazione di un tratto di strada	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;	</p>
<p>Rilevato che sussiste il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
per tale ragione, l’istanza cautelare va accolta;<br />	<br />
le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, per la peculiarità del caso.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
fissa per la trattazione di merito del ricorso la pubblica udienza del 21 febbraio 2013;<br />	<br />
spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-333/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il provvedimento della commissione giudicatrice costituita per il concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (bando 13 luglio 2011), contenente l’elenco degli ammessi alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-307/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento della commissione giudicatrice costituita per il concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (bando 13 luglio 2011), contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale, in esito alla valutazione delle prove scritte, in quanto &#8211; il corso presieduto dal presidente della commissione esaminatrice, prof. Antonio Viscomi, è consistito in “corso di perfezionamento per dirigenti scolastici” e non in un “corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici”, ipotesi quest’ultima che sarebbe stata idonea a determinare una situazione di incompatibilità;-non sono condivisibili le censure che si appuntano su un ritenuto eccesso dei descrittori valutativi, adempiendo diversamente questi ultimi a rendere più compiutamente conoscibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell’attribuzione del voto; &#8211; la mancata correzione della seconda prova scritta non dà luogo ad alcuna illegittimità atteso che, in materia di concorsi pubblici, la regola della valutazione complessiva delle prove scritte è prevista espressamente solo per talune particolari procedure (quelle per l&#8217;accesso alle magistrature e all&#8217;Avvocatura dello Stato), dal che consegue che al di fuori di tali tassative previsioni la commissione esaminatrice può legittimamente determinarsi nel senso di non procedere alla correzione della seconda prova scritta di un concorrente in caso di valutazione negativa della prima. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00307/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00517/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 517 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Occhiuto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Morcavallo, Achille Morcavallo, con domicilio eletto presso Alessandra Morcavallo in Cosenza, corso Fera, 23;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dei seguenti atti:<br />	<br />
• provvedimento della commissione giudicatrice costituita per il concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, bandito con d.d.g. del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13 luglio 2011 (pubblicato su g.u. n. 56 del 15 luglio 2011), contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale, in esito alla valutazione delle prove scritte, e da cui risulta il mancato inserimento di parte ricorrente fra i candidati ammessi a sostenerla – comunicato con nota del dirigente vicario dell’ufficio scolastico regionale per la calabria prot. n. aoodrcal4925 del 30 marzo 2012, pubblicata sul sito internet dell’usr calabria in pari data – nonché dell’elenco suddetto, della nota stessa e di ogni atto con cui l’amministrazione l’abbia eventualmente approvato od adottato come presupposto;<br />	<br />
• verbale n. 12 del 24gennaio 2012 contenente l’errata valutazione degli elaborati di parte ricorrente, compreso l’allegato contenente la scheda di valutazione ed il giudizio della prima prova, risultante anche privo di sottoscrizione di tutti i componenti;<br />	<br />
• provvedimento del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale (prot. n. 18004) del 28 settembre 2011 di nomina dei componenti della commissione esaminatrice;<br />	<br />
• verbale n. 6 del 19 gennaio 2012 con cui la commissione suddetta ha adottato i criteri di valutazione delle prove scritte, approvando apposita scheda di valutazione allegata al verbale stesso (e pure qui impugnata), ed ha interpretato il bando concorsuale nei sensi della non correzione della seconda prova in caso di esito negativo della prima;	</p>
<p>nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso, allo stato non conosciuto (e specificamente pure dei verbali e degli atti della commissione e della procedura in genere che di quelli qui gravati costituiscono applicazione contenendo correzione e valutazione delle prove scritte degli altri candidati).	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che l’istanza cautelare non appare assistita dal fumus boni juris, alla stregua di quanto fondamentalmente segue, e prescindendo dall’esame delle rimanenti censure che non sono suscettibili di favorevole valutazione:<br />	<br />
&#8211; il corso presieduto dal presidente della commissione esaminatrice, prof. Antonio Viscomi, è consistito in “corso di perfezionamento per dirigenti scolastici” e non in un “corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici”, ipotesi quest’ultima<br />
-non sono condivisibili le censure che si appuntano su un ritenuto eccesso dei descrittori valutativi, adempiendo diversamente questi ultimi a rendere più compiutamente conoscibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell’attribuzione del v<br />
&#8211; la mancata correzione della seconda prova scritta non dà luogo ad alcuna illegittimità atteso che, in materia di concorsi pubblici, la regola della valutazione complessiva delle prove scritte è prevista espressamente solo per talune particolari procedur	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente, Estensore<br />	<br />
Antonio Andolfi, Referendario<br />	<br />
Emiliano Raganella, Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-307/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-314/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-314/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.314</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto con il quale il Questore decreta la revoca del permesso di soggiorno se, al momento di adozione della revoca del permesso di soggiorno il ricorrente si trovava nelle condizioni cui all’art. 36 del D.Lgs. 28.1.2008 n. 25, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 11</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-314/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-314/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto con il quale il Questore decreta la revoca del permesso di soggiorno se, al momento di adozione della revoca del permesso di soggiorno il ricorrente si trovava nelle condizioni cui all’art. 36 del D.Lgs. 28.1.2008 n. 25, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 11 del D.Lgs. 30.5.2005, n. 140, il cui comma secondo non consente di convertire detto permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; &#8211; ciò, tuttavia, non pare escludere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo (quale, ad esempio, il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato in forza di presupposti indipendenti dalla conversione del precedente titolo di soggiorno, così come richiede il ricorrente);- in relazione a tale circostanza, l’amministrazione si limiti ad una generica affermazione (peraltro anche in contrasto con una precedente ordinanza cautelare) di insussistenza dei requisiti, senza tuttavia indicare le effettive ragioni ostative (es. mancanza capienza nelle quote di ingresso) che si oppongono al rilascio del titolo richiesto; rilevato, altresì, che sussiste il periculum in mora con riferimento al possibile allontanamento coatto del ricorrente dal territorio nazionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00314/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00756/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 756 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Vincent Ehigie</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Emanuele Massei, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>Questura di Ascoli Piceno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL DECRETO cat. A/12/Imm.Sez.IV-Asilo /57/2011 del 18.05.2011, notificato in pari data al ricorrente CON IL QUALE IL QUESTORE DI ASCOLI PICENO DECRETAVA LA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO N.E214621, rilasciato al ricorrente dalla Questura di Ascoli Piceno in data 09.02.2011 e valido sino al 07.08.2011, con tutti gli atti antecedenti e susseguenti, comunque presupposti e/o connessi;	</p>
<p>del decreto confermativo del 27.2.2012 oggetto di ricorso per motivi agggiunti;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Questura di Ascoli Piceno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1.6.2012 e relativa istanza cautelare;	</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame:<br /> <br />
&#8211; che, al momento di adozione della revoca del permesso di soggiorno n. E214621, il corrente si trovava nelle condizioni cui all’art. 36 del D.Lgs. 28.1.2008 n. 25, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 11 del D.Lgs. 30.5.2005, n. 140, il cui comma secon<br />
&#8211; che ciò, tuttavia, non pare escludere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo (quale, ad esempio, il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato in forza di presupposti indipendenti dalla conversione del precedente<br />
&#8211; che, in relazione a tale circostanza, l’amministrazione si limita ad una generica affermazione (peraltro anche in contrasto con la precedente ordinanza cautelare n. 690/2011) di insussistenza dei requisiti, senza tuttavia indicare le effettive ragioni o<br />
L’impugnato provvedimento va quindi sospeso affinché l’Amministrazione si ridetermini, con la collaborazione del ricorrente, nel senso sopra indicato.<br />	<br />
Il procedimento di riesame dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.<br />	<br />
Rilevato, altresì, che sussiste il periculum in mora con riferimento al possibile allontanamento coatto del ricorrente dal territorio nazionale;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-314/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-318/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-318/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.318</a></p>
<p>Va sospesa l’ingiunzione di pagamento con il quale la concessionaria del Comune di Fano ha intimato di provvedere al versamento di maggiori importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, con riferimento ad una concessione edilizia, se il ricorso potrebbe risultare fondato perlomeno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-318/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-318/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ingiunzione di pagamento con il quale la concessionaria del Comune di Fano ha intimato di provvedere al versamento di maggiori importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, con riferimento ad una concessione edilizia, se il ricorso potrebbe risultare fondato perlomeno nella parte in cui si deduce che il cambio di destinazione (meramente funzionale) è avvenuto nell’ambito della medesima categoria, senza quindi determinare incremento del carico urbanistico quale presupposto per il pagamento del contributo concessorio; rilevato, altresì, che sussiste il periculum in mora con riferimento all’entità della somma in esame. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00318/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00272/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 272 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Zonghetti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Irene Ciani, con domicilio eletto presso Avv. Francesco Tardella in Ancona, corso Mazzini, 156;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Duomo Gpa Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Clini, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Miranda in Ancona, via Palestro, 46;<br /> <br />
<b>Comune di Fano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Romoli, con domicilio eletto presso Avv. Francesco Perugini in Ancona, corso Mazzini, 7; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;atto di ingiunzione di pagamento del 7.02.2012, proc. ING-U732 con il quale la Duomo GPA S.r.l. – quale concessionaria del Comune di Fano – ha intimato di provvedere al versamento di maggiori importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, con riferimento alla concessione edilizia n.102/2005 del 28.01.2005, nonché degli atti connessi tra cui la delibera del C.C. n.39 del 7 marzo 2007 e la convenzione sottoscritta in data 07.06.2007 fra la Duomo GPA S.r.l. ed il Comune di Fano.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Duomo Gpa Srl e di Comune di Fano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame:<br />	<br />
&#8211; che, salvi gli approfondimenti tecnici da rinviare all’opportuna fase di merito, il ricorso potrebbe risultare fondato perlomeno nella parte in cui si deduce che il cambio di destinazione (meramente funzionale) è avvenuto nell’ambito della medesima cate<br />
Rilevato, altresì, che sussiste il periculum in mora con riferimento all’entità della somma in esame;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento oggetto di gravame.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa, per la trattazione di merito, l’udienza del 10.10.2013.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-318/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</a></p>
<p>Vanno sospesi l’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ed il parere negativo della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici se, nelle more della definizione del ricorso straordinario interposto dalla parte ricorrente avverso un diniego di sanatoria, ricorso straordinario in relazione al quale non risulta essere stata proposta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi l’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ed il parere negativo della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici se, nelle more della definizione del ricorso straordinario interposto dalla parte ricorrente avverso un diniego di sanatoria, ricorso straordinario in relazione al quale non risulta essere stata proposta opposizione, sussiste il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00320/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00334/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 334 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ristorante Tacabanda Gest Food di Bernardini Sonia e C. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Discepolo, Martina Viventi, Andrea Natalini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Ancona, via Matteotti, 99;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Loreto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Giuseppina Vita, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Borrelli in Ancona, corso Matteotti, 54; <b>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore,<br />
<b>Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche</b>, in persona del Soprintendente pro tempore; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 23 del 24.02.2012; 	</p>
<p>della nota n. 1512 del 31.01.2012 della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici delle Marche;	</p>
<p>nonchè per<br />	<br />
il risarcimento dei danni.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Loreto;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;	</p>
<p>Rilevato che, nelle more della definizione del ricorso straordinario interposto dalla parte ricorrente avverso il diniego di sanatoria, ricorso straordinario in relazione al quale non risulta essere stata proposta opposizione, sussiste il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
per tale ragione, l’istanza cautelare va accolta;<br />	<br />
le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, per la particolarità del caso.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’impugnata ingiunzione di demolizione;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 21 marzo 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-237/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-237/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.237</a></p>
<p>Va sospeso il verbale di riesame all’indomani di una sospensiva che tale riesame disponeva, in materia di contributi misure PSR 2007/2013, se l’amministrazione intimata non ha preso in considerazione, nell’attuare il riesame disposto dal Tribunale (ordinanza n. 24/2012) e nel ribadire il carattere non decennale della durata residua del contratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-237/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-237/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.237</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il verbale di riesame all’indomani di una sospensiva che tale riesame disponeva, in materia di contributi misure PSR 2007/2013, se l’amministrazione intimata non ha preso in considerazione, nell’attuare il riesame disposto dal Tribunale (ordinanza n. 24/2012) e nel ribadire il carattere non decennale della durata residua del contratto di locazione con il quale la parte ricorrente ha acquisito la disponibilità del terreno oggetto dell’intervento, la dichiarazione di rinuncia al potere di disdetta del rapporto di locazione alla scadenza, sottoscritta dal locatore. Non sussiste quindi la causa preclusiva all’ottenimento del finanziamento ravvisata dall’amministrazione regionale con il verbale di riesame impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00237/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01970/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Nadia Scavella</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Elisabetta Manzione e Stefania Vecchio, con domicilio eletto in Salerno, v.lo Municipio Vecchio n. 6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Imparato, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana n. 3;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Società Agricola F.lli Bosco di Bosco Giuliano &#038; C. s.a.s.</b>, <b>Azienda Agricola Chirichiello Lucia</b>, <b>Azienda Agricola Le Mattine di Cresta Elsa</b>;<br /> <br />
<b>Tre Valli Società Agricola di Bianculli Pasquale &#038; C. s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Renivaldo La Greca, con domicilio eletto in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 111, presso l’avv. Pinto;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale di riesame datato 29.03.2012 e della nota prot. n. 2012.0250902 del 30.03.2012.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Tre Valli Società Agricola di Bianculli Pasquale &#038; C. s.a.s.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Evidenziato che l’amministrazione intimata non ha preso in considerazione, nell’attuare il riesame del provvedimento originariamente impugnato disposto da questo Tribunale con l’ordinanza n. 24/2012 e nel ribadire il carattere non decennale della durata residua del contratto di locazione con il quale la parte ricorrente ha acquisito la disponibilità del terreno oggetto dell’intervento, la dichiarazione di rinuncia al potere di disdetta del rapporto di locazione alla scadenza del 12.3.2010, sottoscritta dal locatore in data 15.10.2011 (cfr. l’all. 10 del ricorso e la relativa comunicazione all’Agenzia del Territorio della proroga del contratto fino al 10.3.2028, allegata ai motivi aggiunti);<br />	<br />
Ritenuto quindi che l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti sia meritevole di accoglimento, non sussistendo la causa preclusiva all’ottenimento del finanziamento ravvisata dall’amministrazione regionale con il verbale di riesame impugnato;<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti relativamente al giudizio cautelare;<br />	<br />
Ritenuto di fissare la data del 9 Maggio 2013 per la discussione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie l’istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 9 Maggio 2013.	</p>
<p>Spese del giudizio cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mele, Presidente FF<br />	<br />
Giovanni Grasso, Consigliere<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-237/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.620</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-620/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-620/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.620</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento con cui il Questore di Catania ha decretato l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di raccolta scommesse svolta abusivamente dal ricorrente, considerato che non sembrano sussistere i presupposti per l’invocata tutela cautelare, sia in relazione agli interessi pubblici che l’Amministrazione ha inteso far valere, e che nella fattispecie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-620/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-620/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.620</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con cui il Questore di Catania ha decretato l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di raccolta scommesse svolta abusivamente dal ricorrente, considerato che non sembrano sussistere i presupposti per l’invocata tutela cautelare, sia in relazione agli interessi pubblici che l’Amministrazione ha inteso far valere, e che nella fattispecie in esame il Collegio ritiene prevalenti, e sia tenuto conto che sulla questione di diritto coinvolta pende dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea apposito procedimento per la soluzione di una relativa questione pregiudiziale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00620/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01330/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Emanuele Passanisi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Bracciani, con domicilio eletto presso Franco Passanisi in Catania, via G. D&#8217;Annunzio, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>Questura di Catania</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del 10.2.2012 con cui il Questore di Catania ha decretato l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività svolta abusivamente dal ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Questura di Catania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che non sembrano sussistere i presupposti per l’invocata tutela cautelare, sia in relazione agli interessi pubblici che l’Amministrazione ha inteso far valere, e che nella fattispecie in esame il Collegio ritiene prevalenti, e sia tenuto conto che sulla questione di diritto coinvolta pende dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea apposito procedimento per la soluzione di una relativa questione pregiudiziale.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cosimo Di Paola, Presidente<br />	<br />
Francesco Brugaletta, Consigliere<br />	<br />
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2012 n.158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-6-2012-n-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-6-2012-n-158/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2012 n.158</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Silvestri sull&#8217;illegittimità delle deroghe al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti previste da legge regionale Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011) &#8211; Deroga al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-6-2012-n-158/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2012 n.158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Silvestri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità delle deroghe al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti previste da legge regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Smaltimento rifiuti &#8211; Art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011) &#8211; Deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale;	</p>
<p>Ambiente e territorio &#8211; Agricoltura &#8211; Artt. 2, comma 7, 7, comma 1, e 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011) &#8211; Valorizzazione delle produzioni agroalimentari &#8211; Istituzione di un &#8220;Marchio di valorizzazione&#8221; &#8211; Anticipazioni sui contributi spettanti agli imprenditori agricoli &#8211; Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione &#8211; Cessata materia del contendere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011); 	</p>
<p>è cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, e 8, comma 2, della medesima legge regionale n. 10 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 settembre 2011, depositato in cancelleria il 15 settembre 2011, ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2011. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; <br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato il 9 settembre 2011 e depositato il successivo 15 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011), per violazione degli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione. <br />	<br />
1.1.— La difesa dello Stato richiama il contenuto delle disposizioni impugnate e quindi espone gli argomenti a sostegno delle relative censure. <br />	<br />
1.2.— L’art. 2 della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, rubricato «Valorizzazione delle produzioni agroalimentari», prevede, al comma 7, che la Regione istituisca un marchio di valorizzazione al fine di realizzare gli obiettivi fissati nel comma 1, e cioè promuovere «la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all’alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente», e per «valorizzare i prodotti agroalimentari afferenti ai sistemi di qualità comunitari e nazionali prodotti nel proprio territorio». La disposizione stabilisce altresì che il relativo regolamento e il manuale d’uso saranno approvati con atto della Giunta regionale, al fine di richiedere la preventiva registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e presso l’Ufficio di armonizzazione del mercato interno. <br />	<br />
1.2.1.— Secondo il ricorrente la norma impugnata sarebbe incompatibile con gli artt. 40-42 [recte: 34-36] del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i quali sanciscono il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno, e si porrebbe pertanto in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. Allo stesso tempo, la norma violerebbe l’art. 120, primo comma, Cost., il quale vieta l’adozione di provvedimenti che ostacolino in qualunque modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni. <br />	<br />
In particolare, le norme comunitarie evocate non consentirebbero agli Stati membri di regolare o applicare misure di marcatura di origine delle merci, siano esse marchi obbligatori o volontari, in quanto ciò potrebbe ostacolare gli scambi intracomunitari. È richiamata la sentenza 5 novembre 2002 della Corte di giustizia dell’Unione europea, in causa C-325/00, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania, in cui si trova affermato che un sistema di marcatura, pur se facoltativo, quando sia imputabile ad un’autorità pubblica determina un effetto potenzialmente restrittivo sulla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, posto che l’uso del marchio «favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene». <br />	<br />
Sarebbe pertanto evidente, a parere dell’Avvocatura generale dello Stato, la violazione del parametro che impone il rispetto dei vincoli fissati dall’ordinamento dell’Unione europea, nonché di quello che tutela la libertà degli scambi tra le Regioni. <br />	<br />
1.3.— L’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, rubricato «Anticipazione sui contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009», stabilisce, al comma 1, che la Regione può autorizzare l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad erogare anticipazioni sui contributi come sopra indicati «nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Regolamento (CE) 1290/2005 ed al Regolamento (CE) 1122/2009». Al comma 2 dello stesso art. 7 è precisato che «la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l’entità e le modalità dell’anticipazione», e al comma 3 è previsto che «l’eventuale aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi aiuto in regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) 1535/2007». <br />	<br />
1.3.1.— La norma regionale, a parere della difesa dello Stato, sarebbe incompatibile con la disciplina contenuta nell’art. 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 [Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003]. La disposizione regolamentare citata prevede infatti che, in deroga al regime fissato nel paragrafo 2, secondo cui l’erogazione dei pagamenti diretti può avvenire a partire dal 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda e fino al 30 giugno dell’anno successivo, la Commissione può autorizzare l’anticipazione dei pagamenti, previo esame del comitato di gestione dei pagamenti diretti, secondo la procedura di cui all’art. 141, paragrafo 2, del medesimo regolamento. <br />	<br />
L’anticipazione dei pagamenti nell’ambito del regime di sostegno comunitario trova giustificazione nel riconoscimento, da parte della Commissione, di situazioni eccezionali che abbiano causato agli agricoltori difficoltà finanziarie, esigendo comunque la previa verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta di aiuto, come precisato al paragrafo 3 del citato art. 29. <br />	<br />
Il legislatore regionale, prosegue l’Avvocatura generale dello Stato, avrebbe previsto le anticipazioni dei pagamenti oltre e al di fuori delle condizioni tassativamente indicate dal regolamento (CE) n. 73/2009, con conseguente violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. <br />	<br />
Sarebbe inoltre violato il principio di uguaglianza, poiché gli agricoltori piemontesi verrebbero a beneficiare di aiuti che, a parità di condizioni, sono inibiti agli agricoltori residenti nelle altre Regioni del Paese. <br />	<br />
1.4.— L’art. 8, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011 introduce l’art. 29-bis nella legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La nuova disposizione, rubricata «Interventi di contenimento straordinari», prevede al comma 1 che la Giunta regionale, «sentita la commissione consiliare competente, per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose, definisce annualmente l’elenco delle specie oggetto di controllo straordinario». Il medesimo art. 29-bis, ai commi 2 e 3, stabilisce che le Province approvano piani di contenimento delle specie inserite nel citato elenco e autorizzano allo scopo l’intervento di cacciatori nominativamente indicati dai comitati di gestione degli ATC (Ambiti territoriali di caccia) e dei CA (Comprensori alpini) competenti per territorio. <br />	<br />
1.4.1.— Il ricorrente osserva come la citata disposizione, intervenendo in materia di contenimento di specie animali, abbia rimesso alle Province la redazione dei relativi piani, con il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ed in considerazione di finalità generiche, quali sono il «raggiungimento del livello compatibile con le caratteristiche ambientali», ovvero «le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico», o ancora «la prevenzione dei rischi a persone e cose». <br />	<br />
Tale disciplina si porrebbe in contrasto con la normativa statale di riferimento, che a sua volta rientra nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e pertanto non derogabile dalle Regioni. <br />	<br />
In particolare, la difesa statale osserva come la disposizione regionale riguardi gli animali selvatici predatori, per i quali è previsto un regime di protezione rigoroso che discende dalla direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), recepita con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). <br />	<br />
Ai sensi dell’art. 11 del medesimo d.P.R. n. 357 del 1997, i programmi di contenimento delle specie animali indicate nell’allegato D possono essere autorizzati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito del parere del Ministro per le politiche agricole e dell’ISPRA, soltanto in assenza di soluzioni alternative. Inoltre, in termini analoghi a quanto avviene per i prelievi in deroga, l’intervento di controllo della fauna selvatica «deve essere attuato valutando ogni singolo caso ed a seguito di analisi delle problematiche e dei motivi che giustificano la deroga», a condizione che non sia pregiudicato il mantenimento delle popolazioni della specie interessata, nella relativa area di distribuzione naturale. Le deroghe, infine, devono perseguire le finalità previste all’art. 11, primo comma, lettere da a) ad e), del d.P.R. n. 357 del 1997. <br />	<br />
L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia come la norma regionale impugnata, invece, restringa gli interventi di contenimento alle sole specie animali indicate nell’elenco redatto annualmente dalla Regione, in tal modo potendo impedire, irragionevolmente, l’attuazione di «interventi che si rendessero necessari per esigenze di carattere straordinario, riguardanti altre specie non comprese nell’elenco». Sotto diverso profilo, risulterebbe in contrasto con la disciplina statale l’attribuzione alle Province della competenza a redigere i piani di contenimento, senza il parere del Ministero per le politiche agricole e sulla base di criteri generici, che non rispettano le condizioni rigorose indicate nel citato art. 11 del d.P.R. n. 357 del 1997. <br />	<br />
1.5.— Infine, l’impugnato art. 26, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, ha inserito il comma 5-bis dopo il comma 5 dell’art. 13 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), prevedendo che, con provvedimento della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, può essere disposta la deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, per i Comuni montani e per quelli ad alta marginalità con popolazione inferiore a 1.500 abitanti. <br />	<br />
La difesa statale ritiene che la disposizione regionale si ponga in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto incompatibile con la disciplina statale, contenuta nell’art. 205, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in tema di deroghe al raggiungimento dei predetti obiettivi. <br />	<br />
La norma statale citata prevede, infatti, che i Comuni interessati debbano avanzare la richiesta di deroga al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale può autorizzare la deroga previa stipula di un accordo di programma tra lo stesso Ministero, la Regione e gli enti locali interessati. <br />	<br />
Le Regioni non sarebbero dunque legittimate a consentire deroghe in assenza di autorizzazione ministeriale, e conseguentemente le disposizioni regionali difformi dalla norma richiamata come parametro interposto risulterebbero illegittime, in quanto invasive della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. <br />	<br />
2.— Con atto depositato il 21 ottobre 2011, si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, ed ha chiesto che il ricorso sia respinto. <br />	<br />
2.1.— La difesa regionale esamina la censura – prospettata in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost. – avente ad oggetto l’art. 2 della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, che istituisce il marchio di valorizzazione dei prodotti agroalimentari, osservando come non sia pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia, 5 novembre 2002, in causa C-325/00, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. <br />	<br />
La fattispecie sottoposta nell’occasione alla Corte di Lussemburgo, in realtà, riguardava l’istituzione di un ente di diritto pubblico di gestione dei finanziamenti volti ad orientare l’interesse generale del settore agroalimentare tedesco, laddove la disposizione regionale oggi impugnata si limita a definire la zona di provenienza dei prodotti agroalimentari. <br />	<br />
Secondo la Regione Piemonte sussisterebbe, invece, analogia tra l’odierna questione e quella decisa dalla sentenza n. 213 del 2006 della Corte costituzionale, concernente una norma della Regione Abruzzo che prevedeva misure di promozione del prodotto ittico locale. In particolare, precisa la resistente, la sentenza citata avrebbe precisato che la previsione di misure per la promozione di certificazione di qualità di prodotti del territorio regionale non viola l’art. 117, primo comma, Cost., trattandosi di misure di sostegno ad attività economica localizzata sul territorio stesso. <br />	<br />
2.2.— Risulterebbe priva di fondamento, a parere della difesa regionale, anche la censura prospettata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., avente ad oggetto l’art. 7, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011. <br />	<br />
Con la predetta disposizione, in ragione delle gravi difficoltà finanziarie provocate dalla crisi economica, si è istituito un aiuto alle aziende agricole, finalizzato a coprire il periodo necessario per l’erogazione del contributo comunitario. L’aiuto è infatti finanziato con fondi regionali, è calcolato sulla base del regime del pagamento unico di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, e non interferisce sulle procedure che saranno applicate dall’ARPEA nell’ambito del predetto regime di sostegno comunitario. <br />	<br />
La stessa difesa precisa, inoltre, che il contributo regionale alle aziende agricole è concesso in regime de minimis, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli), e pertanto non ricade nel divieto previsto dall’art. 87, paragrafo 1, del Trattato. Nella specie, non si tratterebbe di un sostegno concesso ad imprese che abbiano conseguito nell’arco dei tre anni fiscali aiuti de minimis di importo eccedente i 7.500,00 euro. <br />	<br />
2.3.— Quanto alla censura, prospettata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., avente ad oggetto l’art. 8, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, nella parte in cui introduce l’art. 29-bis nella legge reg. Piemonte n. 70 del 1996, la difesa della resistente evidenzia che la disposizione non riguarda gli animali selvatici per i quali è previsto un programma speciale di protezione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, recepita dal d.P.R. n. 357 del 1997. <br />	<br />
In ogni caso, prosegue la stessa difesa, l’intervento di contenimento delineato dalla norma regionale impugnata avverrebbe nel rispetto delle norme statali – è richiamato l’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) – e comunitarie, presupponendo una valutazione tecnico-scientifica da parte dell’ISPRA ed una preventiva verifica dei metodi, in conformità con quanto già previsto dall’art. 29, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 70 del 1996. <br />	<br />
2.4.— Non sussisterebbe infine, a parere della Regione Piemonte, il prospettato contrasto tra il comma 5-bis dell’art. 13 della legge reg. Piemonte n. 24 del 2002 – introdotto dall’art. 26, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011 –, e l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., tramite l’interposizione dell’art. 205, comma 1-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006. <br />	<br />
La disposizione impugnata prevede che la Giunta regionale possa, a determinate condizioni, consentire ai Comuni montani e a quelli ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, là dove la normativa statale richiamata esige l’autorizzazione ministeriale, previa stipula di accordo con la Regione e gli enti locali interessati. <br />	<br />
In realtà, secondo la difesa della resistente, posto che gli obiettivi della raccolta differenziata sono oggetto di programmazione a livello regionale, e che l’art. 205 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede il rispetto di percentuali minime di raccolta differenziata da parte di ogni ambito territoriale ottimale, la normativa statale consentirebbe alla Regione di agevolare i piccoli Comuni, una volta che rimanga inalterata la percentuale complessiva di raccolta differenziata riferita all’ambito territoriale di appartenenza. <br />	<br />
3.— In data 22 maggio 2012, la Regione Piemonte ha depositato memoria con la quale ha formulato istanza di cessazione della materia del contendere in riferimento alle questioni collegate ai primi due motivi di ricorso, essendo state abrogate o modificate le disposizioni oggetto di impugnazione. <br />	<br />
In particolare, la difesa della resistente ha evidenziato che con l’art. 39, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012), è stato abrogato l’art. 2, comma 7, della legge reg. n. 10 del 2011, istitutivo del marchio di valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali, ed è stato sostituito l’art. 7, comma 1, che prevedeva la concessione di anticipazioni sugli aiuti comunitari in favore delle imprese agricole regionali, con una disposizione che, allo scopo, istituisce un aiuto in regime de minimis. <br />	<br />
4.— All’udienza di discussione, la difesa regionale ha ribadito la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alle questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 7, e 7, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011. Analoga richiesta è stata formulata per la questione avente ad oggetto l’art. 8, comma 2, della medesima legge, in ragione della intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 40 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012, dell’intera legge reg. Piemonte n. 70 del 1996, e dunque anche dell’art. 29-bis introdotto dall’impugnato art. 8, comma 2. <br />	<br />
La difesa regionale ha altresì precisato che le indicate disposizioni regionali non hanno avuto medio tempore applicazione. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011), per violazione degli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione. <br />	<br />
2.— Preliminarmente, si deve rilevare che, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, la legge reg. Piemonte n. 10 del 2011 è stata oggetto di modifiche, come evidenziato dalla difesa regionale con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza e ulteriormente precisato in sede di discussione. <br />	<br />
In particolare, l’art. 2, comma 7, istitutivo del marchio di valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali, è stato abrogato dall’art. 39, comma 2, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012). <br />	<br />
L’art. 7, comma 1, che consentiva alla Regione di autorizzare anticipazioni sui contributi spettanti agli imprenditori agricoli, nell’ambito del regime del pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 [Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003], è stato sostituito dall’art. 39, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012. <br />	<br />
Risulta inoltre abrogata, dall’art. 40 di quest’ultima legge, l’intera legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e con essa anche l’art. 29-bis, introdotto dall’art. 8, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, oggetto di impugnazione. <br />	<br />
2.1.— Occorre pertanto verificare l’incidenza del richiamato ius superveniens sulle questioni che hanno ad oggetto le disposizioni regionali abrogate, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dalla difesa regionale circa la mancata applicazione delle stesse nel periodo, pure relativamente breve, di vigenza. <br />	<br />
Discorso analogo vale con riferimento all’impugnato art. 7, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, che è stato sostituito dall’art. 39, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012, dovendosi escludere il trasferimento della questione sulla disposizione regionale attualmente vigente. Con quest’ultima, infatti, il legislatore regionale ha istituito un aiuto a favore degli imprenditori agricoli, per gli esercizi finanziari 2012-2013, nell’ambito del regime de minimis previsto dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli). Tale regime di aiuti si sostanzia nella erogazione di anticipazioni finanziarie sui futuri contributi relativi al pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, spettante agli stessi imprenditori. Diversamente, la norma censurata, nel testo vigente al momento dell’impugnazione, consentiva alla Regione di autorizzare l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) a corrispondere anticipazioni sui medesimi contributi, attribuendo in tal modo all’ente territoriale una competenza che l’art. 29, paragrafo 4, del citato regolamento (CE) n. 73/2009, assegna alla Commissione europea. <br />	<br />
2.2.— Secondo quanto affermato dalla difesa regionale in udienza, le disposizioni dianzi richiamate, oggetto di abrogazione o sostituzione, non hanno ricevuto medio tempore applicazione. <br />	<br />
L’affermazione, che risulta plausibile in considerazione sia della struttura delle predette norme, che implicava ulteriori adempimenti da parte degli organi regionali, sia del periodo relativamente breve di vigenza, consente, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 310 e n. 153 del 2011, n. 451 del 2007), di accogliere la richiesta della Regione e dichiarare, pertanto, la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 7, 7, comma 1, e 8, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011. <br />	<br />
3.— Residua la questione avente ad oggetto l’art. 26, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, che ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 13 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti). Tale disposizione prevede: «La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità». <br />	<br />
Lo Stato ha impugnato la suddetta norma in quanto avrebbe introdotto una disciplina difforme da quella contenuta nell’art. 205, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate, su richiesta del Comune interessato, dal Ministro dell’ambiente. <br />	<br />
La difesa regionale ha chiesto il rigetto della questione, affermando che gli obiettivi della raccolta differenziata sono stabiliti nella programmazione regionale, mentre la norma statale richiamata dal ricorrente si limiterebbe a prevedere il rispetto di percentuali minime di raccolta differenziata da parte di ciascun ambito territoriale ottimale. Da ciò deriverebbe che la Regione potrebbe autorizzare deroghe in favore di singoli Comuni, a patto di mantenere inalterata la percentuale complessiva di raccolta differenziata in rapporto all’ambito territoriale di riferimento. <br />	<br />
3.1.— La questione è fondata. <br />	<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale, l’attività di programmazione attribuita alle Regioni, per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (art. 200, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), non implica che le stesse Regioni possano autorizzare deroghe per singoli Comuni rispetto alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere. La possibilità di realizzare “compensazioni” tra le percentuali di raccolta differenziata conseguite dai diversi Comuni all’interno del medesimo territorio costituisce, ai sensi dell’art. 205, comma 1-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, una delle modalità attraverso cui il Comune richiedente intende conseguire gli obiettivi indicati dall’art. 181, comma 1, del medesimo decreto. La suddetta compensazione è quindi uno dei possibili contenuti dell’accordo di programma, che deve essere stipulato tra Ministero dell’ambiente, Regione ed enti locali interessati prima dell’autorizzazione alla deroga, da concedersi da parte del Ministro dell’ambiente. <br />	<br />
Per le ragioni sopra indicate, la potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, appartiene allo Stato – titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di ambiente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – e si inserisce nell’ambito di un’attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione. Quest’ultima pertanto non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe, come invece stabilisce, in modo costituzionalmente illegittimo, la norma regionale censurata. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></b>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011); <br />	<br />
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, e 8, comma 2, della medesima legge regionale n. 10 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2012. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2012. </p>
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