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	<title>22/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.572</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-572/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.572</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento con cui il comune intima alla ricorrente di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza e ienico sanitarie mediante il ripristino dei luoghi, per esigenze di decoro estetico ambientale e di garanzia di un minimo livello di manutenzione della proprietà privata. (G.S.) REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-572/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-572/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.572</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento con cui il comune intima alla ricorrente di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza e ienico sanitarie mediante il ripristino dei luoghi, per esigenze di decoro estetico ambientale e di garanzia di un minimo livello di manutenzione della proprietà privata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  572/2007<br />
Registro Generale: 851/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente<br /> LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons., relatore<br />STEFANO TOSCHEI Cons.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 851/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. E.C.O. IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:PISELLI PIERLUIGI, VAGNUCCI FRANCESCO eTAGLIAFERRI RICCARDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA L.S. CHERUBINI N. 20presso TAGLIAFERRI RICCARDO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PISTOIA </b>rappresentato e difeso da:PAPA VITO, PACI FEDERICA, VITALE DARIA con domicilio eletto in FIRENZE VIA DE’ RONDINELLI, 2<br />
presso STUDIO LESSONA;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza n. 149 del 12.02.2007 (identificativo documento 249570), successivamente conosciuta dall’Impresa ricorrente, con cui il Sindaco del Comune di Pistoia ha intimato alla Società ricorrente “di ripristinare immediatamente le adeguate condizioni di sicurezza e igienico sanitarie, ripristinando lo stato dei luoghi alla loro conformazione originaria mediante lo smontaggio della gru a torre e il reinterro dello scavo” nel cantiere sito all’interno delle Aree ex Breda in Comune di Pistoia;<br />
nonchè per l’accertamento tecnico preventivo<br />
sullo stato dei luoghi nonchè sulla sussistenza o meno delle condizioni obiettive e di fatto oggetto del provvedimento impugnato, nei termini di cui alla specifica istanza infra formulata;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI PISTOIA</p>
<p>Udito il relatore Cons. LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Giulio Nardelli delegato da Pierluigi Piselli e Vito Papa;</p>
<p>Considerato che dall’esame degli atti è emerso che con nota 11.07.2006 la ricorrente, dando atto che la concessione edilizia n. 128/2002 era decaduta (per mancato inizio delle opere), aveva chiesto al Comune di Pistoia lo svincolo della fideiussione;<br />
Rilevato che la rimozione della gru ed il ripristino dello stato dei luoghi sono ormai necessari ai sensi degli artt. 58, 72 e 77 del regolamento edilizio per esigenze di decoro estetico ambientale e di garanzia di un minimo livello di manutenzione della proprietà privata;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-572/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-571/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.571</a></p>
<p>Non va sospesa una gara per servizio illuminazione votiva se, impugnato il provvedimento con ricorso straordinario, non sia stato notificato l’avviso di costituzione dopo la trasposizione del ricorso stesso. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE SECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 571/2007 Registro Generale: 455/2007 nelle persone dei Signori:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa una gara per servizio illuminazione votiva se, impugnato il provvedimento con ricorso straordinario, non sia stato notificato l’avviso di costituzione dopo la trasposizione del ricorso stesso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 571/2007<br />
Registro Generale: 455/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons., relatore<br />
STEFANO TOSCHEI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 455/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. G. PAOLI ELETTROIMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE </b><br />
rappresentato e difeso da:LIMBERTI LEONARDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIALE GALILEO GALILEI N. 32presso LIMBERTI LEONARDO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MONTECARLO  </b><br />
rappresentato e difeso da:ALTAVILLA GIANCARLO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO VESPUCCI, 20<br />
presso CUCCURULLO ANDREA;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>CLAMAS S.N.C. DI FORTINI E SIMONCINI</b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Comune di Montecarlo con il bando pubblicato il 18 ottobre 2006 avente ad oggetto il pubblico incanto per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale;<br />
nonchè di altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè incognito alla ricorrente, ed in particolare e per quanto occorrer possa:<br />
&#8211; del bando medesimo, in parte qua e nei limiti dell’impugnativa;<br />
&#8211; dei verbali di gara delle sedute durante le quali è stata disposta l’ammissione dell’impresa Clamas snc di Fortini e Simoncini;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI MONTECARLO</p>
<p>Udito il relatore Cons. LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Sofia Cavini delegata da Leonardo Limberti e Giancarlo Altavilla;</p>
<p>Considerato che il ricorrente non ha provveduto alla tempestiva notifica dell’atto di costituzione depositato presso questo TAR a seguito di trasposizione di corrispondente ricorso straordinario, limitandosi a notificare all’amministrazione soltanto un avviso di costituzione riassuntivo del contenuto dell’atto di costituzione depositato senza notifica;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3440</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3440/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3440/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3440/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3440</a></p>
<p>Pres. Varrone. Ministero per i beni e le attività culturali e Sopraintendenza ai beni A.A.A.S. di Sassari e Nuoro (Avv. St.) c. Laoreti G. (Avv. P. Corda). sull&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione statale di dare notizia dell&#8217;avvio del procedimento volto all&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica 1. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3440/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3440</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3440/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3440</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone.<br /> Ministero per i beni e le attività culturali e Sopraintendenza ai beni A.A.A.S. di Sassari e Nuoro (Avv. St.) c. Laoreti G. (Avv. P. Corda).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione statale di dare notizia dell&#8217;avvio del procedimento volto all&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento –Comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo – Atti equipollenti – In funzione del raggiungimento dello scopo.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento –Comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo – È assolto quando l’autorizzazione rilasciata contiene l’indicazione dell’invio alla Soprintendenza per i beni A.A.A.S.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica –Termine per l’esercizio del potere – Perentorietà – Sussiste – Decorrenza – Dal momento in cui la PA perviene nella disponibilità della documentazione completa – Sospensione – Interruzione – Proroga – Non sussistono.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’obbligo dell’Amministrazione di dare notizia dell’avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica può essere validamente ottemperato con qualsiasi meccanismo che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della nuova fase procedimentale, preordinata al controllo dell’autorizzazione già rilasciata. In particolare, l’avviso della trasmissione degli atti al Ministero (in calce all’atto autorizzatorio), o anche l’indicazione del Ministero tra i destinatari dell’atto medesimo, soddisfa adeguatamente le esigenze che sono alla base della comunicazione dell’avvio del procedimento, dovendosi pertanto considerare equipollenti alla comunicazione di cui all’art. 7 L. n. 241/90.</p>
<p>2. La finalità perseguita con l’art. 7 L. n. 241 risulta pienamente soddisfatta quando l’autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune contiene l’espressa indicazione che copia della stessa è stata inviata alla Soprintendenza per i beni A.A.A.S.</p>
<p>3. Il termine perentorio di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica decorre dalla data in cui la pratica, corredata della completa documentazione, perviene nella disponibilità della Autorità ministeriale competente a disporre l’annullamento. Peraltro tale termine non può essere sospeso o interrotto, né può esserne surrettiziamente prorogato l’inizio (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n. 1025; 14 ottobre 1998, n. 1388; 16 marzo 1995, n. 279; v. altresì Corte Cost. 18 ottobre 1996, n. 341.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo dell’Amministrazione statale di dare notizia dell’avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3440/2007Reg.Dec.<br />
N. 9871  Reg.Ric.<br />
ANNO   2001</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
<b>Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza ai beni A.A.A.S. di Sassari e Nuoro</b>, in persona dei titolari p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Laoreti Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Carcano n. 27 nello studio dell’avv. Antonio Vallebella;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 20 luglio 2001, n. 822.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Dello Stato D’Ascia e l’avv. Corda;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso proposto dinanzi al TAR Sardegna il sig. Laoreti Giuseppe ha impugnato il decreto del Soprintendente per i beni A.A.A.S. di Sassari e Nuoro in data 21.9.2000 con il quale era stato annullato il nulla osta paesaggistico del 3.4.2000 rilasciato al ricorrente dal Comune di Loiri Porto San Paolo per la realizzazione di un fabbricato costituito da tre unità abitative in loc. Tiriddò.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondato e assorbente il motivo di gravame concernente la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.<br />
Nei riguardi della anzidetta pronuncia l’Amministrazione per i beni e le attività culturali ha interposto appello contestando che nella fattispecie possa ravvisarsi una violazione dell’art. 7 e segg. L. n. 241/1990 in quanto:<br />
P)	il carattere necessario e automatico del riesame condotto dal Ministero sulla autorizzazione paesaggistica esclude che la sequenza degli atti di cui si tratta possa essere considerata come una fase endoprocedimentale;<br />	<br />
P)	l’interesse del privato e la sua rappresentazione come potenzialmente compatibile con la tutela paesistica è tutta contenuta nella domanda iniziale di autorizzazione;<br />	<br />
P)	dell’avvio della fase di riesame il privato interesse viene normalmente edotto dallo stesso provvedimento comunale o regionale sottoposto a controllo.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio l’appellato il quale ha contestato la fondatezza delle censure prospettate nell’atto di appello ed ha riproposto i motivi di gravame già dedotti in primo grado e dichiarati assorbiti, con i quali era stata denunciata la illegittimità del decreto impugnato sotto i seguenti profili:<br />
P)	il decreto è stato adottato molto tempo dopo il decorso del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 151, 4° comma T.U. n. 490/1999;<br />	<br />
b) esso è fondato esclusivamente su ragioni attinenti al merito quanto invece l’annullamento della autorizzazione paesaggistica poteva essere giustificata solo con motivi di legittimità;<br />
c) diversamente da quanto ritenuto dalla Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica comunale era più che sufficientemente motivata;<br />
d) l’immobile oggetto della autorizzazione paesaggistica annullata riguarda un lotto ubicato in zona B del Programma di fabbricazione che era già stato autorizzato ai fini paesaggistici;<br />
e) il decreto impugnato è anche viziato per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con la sentenza quivi appellata il giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto avverso l’annullamento ministeriale della autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente dal Comune di Loiri Porto San Paolo per la realizzazione di un fabbricato avendo ritenuto sussistente la dedotta violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.<br />
Il motivo di gravame con il quale l’appellante Amministrazione censura l’anzidetta statuizione è fondato.<br />
È noto l’orientamento della Sezione secondo cui, prima della entrata in vigore del regolamento approvato con il D.M. 19 giugno 2002 n. 165, l’annullamento dei nulla osta paesaggistici rilasciati ai sensi dell’art. 7 L. n. 1497/1939 doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Senonché, come ha più volte ribadito questa stessa Sezione l’obbligo dell’Amministrazione statale di dare notizia dell’avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica può essere validamente ottemperato con qualsiasi meccanismo che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della nuova fase procedimentale, preordinata al controllo dell’autorizzazione già rilasciata; in particolare è stato ritenuto che l’avviso della trasmissione degli atti al Ministero (in calce all’atto autorizzatorio), o anche l’indicazione del Ministero tra i destinatari dell’atto medesimo, soddisfi adeguatamente le esigenze che sono alla base della comunicazione dell’avvio del procedimento, dovendosi pertanto considerare equipollenti alla comunicazione di cui all’art.7 L. n.241.<br />
Orbene, poiché nel caso in esame l’autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Loiri-Porto San Paolo contiene l’espressa indicazione che copia della stessa è stata inviata alla Soprintendenza, ne deriva che la finalità perseguita con l’art.7 L. n.241 risulta pienamente soddisfatta.<br />
Posto dunque che il motivo di gravame esaminato con la sentenza appellata deve ritenersi infondato, occorre soffermarsi sui motivi che sono stati dichiarati assorbiti dal primo giudice, e che vengono qui riproposti dalla parte appellata.<br />
Al riguardo va anzitutto esaminato il motivo con il quale si lamenta la violazione del termine prescritto dall’art. 151, 4° comma, T.U. n. 490/1999 per l’adozione dell’atto di annullamento.<br />
Il motivo è fondato. <br />
È noto l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il termine perentorio di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica decorre dalla data in cui la pratica, corredata della completa documentazione, perviene nella disponibilità della Autorità ministeriale competente a disporre l’annullamento.<br />
È stato però rilevato dalla stessa giurisprudenza di questa Sezione che il termine in parola non può essere sospeso o interrotto, né può esserne surrettiziamente prorogato l’inizio (in tal senso, ex multis: Cons. St. VI, 10 agosto 1999, n. 1025; 14 ottobre 1998, n. 1388; 16 marzo 1995, n. 279).<br />
Invero, come ha avuto occasione di osservare la stessa Corte Costituzionale pronunciandosi in sede di conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni in materia di tutela del paesaggio, “al dovere della Regione (o degli enti da essa delegati) di comunicare immediatamente i provvedimenti adottati e la documentazione sulla quale essi si fondano, corrisponde il dovere dello Stato di non determinare ingiustificati aggravamenti del procedimento con richieste di documentazione pretestuose, dilatatorie o tardive suscettibili di menomare l’esercizio delle attribuzioni regionali interferenti con la tutela del paesaggio” (così Corte Cost. 18 ottobre 1996, n. 341).<br />
Orbene nella fattispecie in esame, il Comune di Loiri Porto San Paolo – delegato al rilascio della autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1999 – aveva provveduto a trasmettere tempestivamente alla competente Soprintendenza di Sassari e Nuoro sia l’autorizzazione rilasciata al sig. Laoreti per la realizzazione di un fabbricato in loc. Tiriddò che l’intera documentazione ad essa allegata, tant’è che il tutto è pervenuto al protocollo della Soprintendenza il 6.4.2000 a distanza di appena due giorni dalla adozione della stessa autorizzazione.<br />
La successiva nota della Soprintendenza recante la data del 26.5.2000 con la quale veniva richiesta al Comune “documentazione fotografica” dello stato dei luoghi e la <<planimetria del lotto con indicazione delle essenze arboree e delle rocce>> appare chiaramente pretestuosa, né può valere a interrompere il decorso del termine di sessanta giorni, non potendo pretendere l’Autorità deputata al controllo di legittimità sulla autorizzazione paesaggistica niente di più che la documentazione prodotta o formatosi nell’ambito del procedimento autorizzatorio.<br />
Dovendo pertanto ritenersi che il Comune avesse assolto pienamente all’onere di inviare tempestivamente la documentazione completa già con la trasmissione ricevuta dalla Soprintendenza in data 6.4.2000, è palesemente tardivo il provvedimento di annullamento adottato solo il 21.9.2000.<br />
La ritenuta fondatezza (per le considerazioni che precedono) del motivo di gravame con cui il ricorrente in primo grado lamentava la tardività dell’atto di annullamento giustifica di per se stessa la declaratoria di illegittimità di tale atto, rendendo superfluo l’esame degli ulteriori motivi di gravame riproposti dall’appellato.<br />
Per quanto suesposto l’appello proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p>Sottoscrive, ai sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere il Consigliere relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3440/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3440</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo. Domeneghetti Pier Franco (Avv.ti L. Villani e R. Da monte) c. Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. St.) sulla giurisdizione in tema di sospensione della patente Giurisdizione e competenza – Patente di guida – Sospensione ex art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 – Giurisdizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo.<br /> Domeneghetti Pier Franco (Avv.ti L. Villani e R. Da monte) c.  Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in tema di sospensione della patente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Patente di guida – Sospensione ex art. 223 D.Lgs. n. 285/1992  – Giurisdizione del GA – Non Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie in applicazione dell’art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 si pongono sullo stesso piano in termini di regime di tutela, e sono quindi devolute alla giurisdizione della A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in tema di sospensione della patente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3444/2006 Reg.Dec.<br />
N. 690 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 690/2002 proposto da<br />
<b>Domeneghetti Pier Franco</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Ludovico Villani e Roberto Damonte, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Roma, via Asiago n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., ed il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. II, 6 luglio 2001, n. 824;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Villani e l’avv. Dello Stato Elefante;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il sig. Domeneghetti Pier Franco ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Ravenna in data 7 giugno 2000 con il quale veniva disposta la sospensione della sua patente di guida, ai sensi dell’art. 223, 2° comma, del Codice della strada, (approvato con D.Lgs. n. 285/1992) a seguito di incidente stradale con  esiti mortali accorsogli il precedente 24 maggio.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di fattispecie per la quale sarebbe consentita la tutela dinanzi alla A.G.O., a norma dell’art. 205 d.lgs. n. 285/1992, come ritenuto nella sentenza della Corte Costituzionale 12 febbraio 1996, n. 31.<br />
Nei riguardi della anzidetta pronuncia il sig. Domeneghetti ha interposto appello denunciandone la erroneità sotto vari profili.<br />
Con riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione ha sostenuto:<br />
&#8211;	che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale non esclude la tutela dinanzi al giudice amministrativo nei casi di sospensione della patente caratterizzati da particolare complessità della attività istruttoria, tanto più che con la legge n. 205/2000 sono state ampliate le attribuzioni istruttorie del giudice amministrativo; <br />	<br />
&#8211;	che il caso in esame è comunque diverso da quello cui fa riferimento la sentenza della Corte Costituzionale;<br />	<br />
&#8211;	che nella fattispecie la sospensione è adottata a conclusione di un articolato procedimento amministrativo, ed avverso la stessa è consentito il ricorso in via amministrativa (ai sensi dell’art. 223, 5° comma Codice della strada), talché, costituendo un tipico provvedimento discrezionale, rientra nella cognizione del giudice amministrativo, come statuito anche dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2000, n. 4237.<br />	<br />
L’appellante ha anche censurato la sentenza di primo grado per non avere pronunciato la remissione in termini per errore scusabile, e per avere ritenuto erroneamente che nelle difese dell’Amministrazione fosse stato eccepito il difetto di giurisdizione, riproponendo poi tutti i motivi di gravame già prospettati in primo grado nei confronti del provvedimento impugnato.<br />
Ciò premesso, il Collegio non condivide la prospettazione della parte appellante in ordine al problema della giurisdizione.<br />
Al riguardo deve infatti osservarsi che l’appartenenza della fattispecie di cui all’art. 223, 2° comma, Codice della strada alla cognizione del giudice ordinario costituisce un dato ormai consolidato non solo secondo le Sezioni Unite della Cassazione, ma anche alla stregua della giurisprudenza amministrativa (cfr. tal senso Cons. St. Un. 19 aprile 2004, n. 7459; nonché TAR Toscana Sez. I, 7 aprile 2003 n. 1305, e 19 maggio 2003, n. 1965).<br />
La Corte Costituzionale con la sentenza innanzi richiamata ha infatti statuito che deve ritenersi estesa anche ai provvedimenti di sospensione adottati ex art. 223, secondo comma (e cioè come sanzione eccessiva per reati di lesioni colpose o omicidio colposo) la possibilità di accesso alla tutela davanti alla A.G.O. prevista dal quinto comma dello stesso articolo con escluso riferimento ai provvedimenti ex art. 223, terzo comma (relativi ad “altre ipotesi di reato”); e ciò per la considerazione che al sistema della irrogazione delle sanzioni accessorie alle violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale sarebbe intimamente connesso il generale rimedio della opposizione alla Autorità giudiziaria ordinaria contemplato dall’art. 205 D.Lgs. cit..<br />
È stato anzi osservato che urterebbe contro la omogeneità del sistema la esclusione della specifica tutela appuntata dal 5° comma del citato art. 223 proprio per il caso di sospensione di cui al 2° comma di detto articolo, in cui la maggiore complessità dell’attività istruttoria di ricostruzione e di valutazione del fatto produttivo delle lesioni o dell’omicidio colposo (rispetto a quella concernente le “altre ipotesi di reato”, alle quali è connessa la sospensione ex art. 223, 3° comma) rende maggiormente giustificato la tutela dinanzi alla A.G.O..<br />
Alla stregua della lettura adeguatrice della norma, compiuta dal Giudice delle leggi, tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie in applicazione dell’art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 si pongono pertanto sullo stesso piano in termini di regime di tutela, e dunque anche nell’ipotesi di sospensione ex art. 223, 2° comma – come è nella fattispecie in esame – al soggetto colpiti dalla sanzione accessoria è dato ricorso alla A.G.O..<br />
Per quanto precede deve essere confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, così come statuito nella sentenza impugnata, e l’appello proposto dall’odierno ricorrente deve essere pertanto respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p>Sottoscrive, ai sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere il Consigliere relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3447</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3447/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3447/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3447</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa Autorità per l’energia elettrica e il gas (Avv. St.) c. Agac s.p.a. (già Consorzio Agac e ora Enia s.p.a.), (Avv.ti M. Mazzarelli, E. G. Di Fava e M. Costa) e Enel Distribuzione s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, G. Greco e M. Oro Nobili), Federeletrica &#8211; Federazione Naz.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3447</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa<br /> Autorità per l’energia elettrica e il gas (Avv. St.) c. Agac s.p.a. (già Consorzio Agac e ora Enia s.p.a.), (Avv.ti M. Mazzarelli, E. G. Di Fava e M. Costa) e Enel Distribuzione s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, G. Greco e M. Oro Nobili), Federeletrica &#8211; Federazione Naz. Impr. Servizi Elettrici (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per un consorzio di ottenere dall&#8217;Enel il vettoriamento dell&#8217;energia autoprodotta a nuovi punti di utilizzo intestati al consorzio o ai Comuni già facenti parte del Consorzio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorità amministrative indipendenti – Autorità per l’energia elettrica e il gas – Vettoriamento dell’energia autoprodotta – Applicazione ai nuovi punti di consegna del regime valido per quelli in essere – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base alla nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 79/99, la qualifica di autoproduttore può essere attribuita solo ai consorzi costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tuttavia il mutato regime non è idoneo a modificare le previsioni che già consentivano a un  consorzio, in base alla legge n. 9/1991, di produrre l’energia elettrica per il proprio utilizzo. Pertanto ai nuovi punti di consegna deve essere applicato il regime valido per quelli già in essere, trattandosi non di nuove utenze, ma di utenze riferite agli stessi comuni inclusi nel consorzio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità per un consorzio di ottenere dall’Enel il vettoriamento dell’energia autoprodotta a nuovi punti di utilizzo intestati al consorzio o ai Comuni già facenti parte del Consorzio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3447/2007 Reg.Dec. <br />
N. 1832 Reg.Ric. <br />
ANNO   2002 <br />
Disp.vo n. 186/2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto<br />
dall’<b>Autorità per l’energia elettrica e il gas</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Agac s.p.a. (già Consorzio Agac e ora Enia s.p.a.)</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Mazzarelli, Emilia Giulia Di Fava e Michele Costa, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa n. 24;<br />
e nei confronti</p>
<p><b>Enel Distribuzione s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Clarich, Giudo Greco e Massimo Oro Nobili, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via del Quirinale, n. 26;</p>
<p><b>Federelletrica &#8211; Federazione Naz. Impr. Servizi Elettrici</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, n. 6954/2001;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agac s..a. e di Enel distribuzione s.p.a.; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. <br />
Uditi l&#8217;Avv. dello Stato Maddalo, l’Avv. Clarich e l&#8217;Avv. Costa; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O    E    D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con l’impugnata sentenza il Tar Lombardia ha accolto un ricorso proposto dal Consorzio Agac, costituito tra tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia, avverso il provvedimento del 6 luglio 2000, con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito, Autorità) ha stabilito che la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99 della stessa Autorità debba essere applicata per il vettoriamento dell’energia elettrica in regime di autoproduzione alle utenze del Consorzio Agac già aderenti al Consorzio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 79/1999, mentre per il vettoriamento a nuove utenze queste devono soddisfare i requisiti di idoneità previsti dall’art. 14 del citato D. Lgs.. <br />
L’Autorità ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione ed Agac s.p.a. (già Consorzio Agac e ora Enia s.p.a.) si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso e proponendo ricorso in appello incidentale. <br />
Enel Distribuzione s.p.a. si è costituita, chiedendo che l’appello principale venga accolto. <br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Agac è un consorzio di comuni, poi trasformato in s.p.a., titolare di impianti di produzione di energia elettrica. <br />
Agac aveva stipulato con l’Enel una convenzione, in base a cui il Consorzio poteva distribuire attraverso la rete Enel l’energia autoprodotta alle utenze dell’ambito consortile, appartenenti anche ai singoli comuni consorziati. <br />
La presente controversia trae origine da una richiesta di Agac di estendere la consegna dell’energia a punti di utilizzazione ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati. <br />
Tale richiesta non veniva accolta dall’autorità e dall’Enel sulla base della tesi, secondo cui, ai sensi degli artt. 2 e 14 del D. Lgs. n. 79/99, l’autoproduzione di energia elettrica per uso degli appartenenti a consorzi è possibile solo in caso di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. <br />
La questione oggetto del giudizio può, quindi, essere così riassunta: se Agac possa ottenere dall’Enel il vettoriamento dell’energia autoprodotta a nuovi punti di utilizzo intestati all’Agac o ai Comuni già facenti parte del Consorzio o se invece tali nuovi punti di utilizzo possano essere serviti solo in presenza dei più restrittivi requisiti previsti per i clienti idonei. <br />
Il giudice di primo grado ha riconosciuto che in base alla nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 79/99, la qualifica di autoproduttore possa essere attribuita solo ai consorzi costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma ha ritenuto che il mutato regime non sia idoneo a modificare le previsione che già consentivano al Consorzio in base alla legge n. 9/1991 di produrre l’energia elettrica per il proprio utilizzo e che ai nuovi punti di consegna debba essere applicato il regime valido per quelli già in essere, trattandosi non di nuove utenze, ma di utenze riferite agli stessi comuni inclusi nel consorzio (circostanza non contestata dall’Autorità appellante). <br />
L’appello principale ha ad oggetto tale questione, mentre la più radicale tesi dell’Agac, secondo cui anche i Consorzio produttori di energia da fonti non rinnovabili potrebbero continuare ad usufruire dei benefici degli autoproduttori anche in assenza dei requisiti dei clienti idonei, può essere esaminata solo in ipotesi di fondatezza dell’appello principale. <br />
La tesi è stata, infatti, riproposta nella forma dell’appello incidentale proprio (e, quindi, subordinato), mentre per essere comunque esaminata doveva essere proposta nella forma, e soprattutto nei termini, dell’appello incidentale improprio, che coincidono con quelli dell’appello principale (pertanto, una diversa qualificazione dell’appello incidentale come improprio condurrebbe alla tardività dello stesso). <br />
L’autorità sostiene che il servizio di vettoriamento spetti – in base al D. Lgs. n. 79/99 – solo agli autoproduttori o ai clienti idonei e che Agac, oltre a non essere cliente idoneo, non può essere qualificato autoproduttore perché non produce da fonti rinnovabili. <br />
L’Autorità non pone in discussione che Agac possa continuare ad autoprodurre e a servirsi del vettoriamento per le utenze già esistenti, ma esclude un ampliamento delle stesse anche nel caso, che qui ricorre, che si tratta non di nuovi comuni da servire, ma di nuove utenze di comuni già consorziati e già serviti presso altri punti di consegna. <br />
La tesi è infondata. <br />
Una volta ammesso che Agac possa continuare ad autoprodurre energia elettrica e a distribuirla alle utenze proprie e dei comuni facenti parte del consorzio, non appare ragionevole negare ad Agac la possibilità di servire gli stessi utenti presso diversi punti di consegna. <br />
Tale tesi conduce ad assimilare il mero punto di consegna ed utilizzazione dell’energia elettrica ad una nuova utenza consortile, che presuppone un ampliamento soggettivo del consorzio, mentre è evidente che nel primo caso non vi è nessuna modifica soggettiva dell’utilizzatore finale dell’energia elettrica, mentre nella seconda ipotesi vi sarebbe un nuovo soggetto che intende utilizzare l’energia del Consorzio. <br />
In altri termini, o si giunge ad affermare che in seguito al D. Lgs. n. 79/99 Agac non può più autoprodurre per sé e per i comuni consorziati (ma ciò non è stato affermato dall’Autorità); altrimenti, se si ritiene, come ha fatto l’Autorità, che Agac possa continuare ad autoprodurre destinando l’energia alle proprie utenze e a quelle dei comuni già consorziati, deve anche ammettersi la possibilità di ampliare i punti di consegna per tali comuni. <br />
Il richiamo all’art. 14 del D. Lgs. n. 79/99 non conduce ad una diversa interpretazione in quanto la misurazione del consumo di energia elettrica in un unico punto del territorio nazionale assume rilievo ai fini della qualificazione dei clienti idonei, ma non comporta che un diverso punto di utilizzo debba essere equiparato all’utenza di un nuovo soggetto al diverso fine della delimitazione del servizio di vettoriamento dei Consorzi autoproduttori ai comuni già consorziati, rispetto ai quali l’Autorità non ha posto in discussione la possibilità di ottenere l’energia elettrica prodotta dal Consorzio. <br />
Il ricorso in appello dell’Autorità deve, quindi, essere respinto con la conseguenza che non deve essere esaminato l’appello incidentale subordinato, proposto da Agac ed attinente alla più generale questione del rapporto tra legge n. 9/1991 e D. lgs. n. 79/1999.</p>
<p>3. In conclusione, l’appello dell’Autorità deve essere respinto, mentre deve essere dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto da Agac. <br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello principale e dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17-4-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori: <br />
Giovanni Ruoppolo					Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino					Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 22/06/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3450/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3450</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Atzeni Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. St.) c. Comune di Collecchio (Avv.ti M. Bucello e M. Rutigliano) e altri. sulla necessità dell&#8217;adozione di un provvedimento espresso costitutivo dell&#8217;assoggettamento di un bene al regime d&#8217;interesse storico ed artistico Beni culturali – Interesse storico ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3450/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3450/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. Atzeni<br /> Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. St.) c. Comune di Collecchio (Avv.ti M. Bucello e M. Rutigliano) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;adozione di un provvedimento espresso costitutivo dell&#8217;assoggettamento di un bene al regime d&#8217;interesse storico ed artistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali – Interesse storico ed artistico di un bene – Provvedimento espresso di assoggettamento al regime da parte della PA – Necessità – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I principi di trasparenza dell’azione amministrativa impongono all’amministrazione dei beni culturali di prevenire incertezze circa il regime dei beni che possono essere oggetto d’interesse, adottando provvedimenti espressi, costitutivi dell’assoggettamento del bene al regime di cui si tratta. Tale necessità trova conferma nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 137, che agli artt. 10 e ss. impone la declaratoria espressa dell’interesse culturale dei beni da assoggettare alla sua disciplina.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità dell&#8217;adozione di un provvedimento espresso costitutivo dell&#8217;assoggettamento di un bene al regime d&#8217;interesse storico ed artistico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3450/2007 Reg.Dec.<br />
N. 4155-4156 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello nn. 4155/02 e 4156/02 proposti rispettivamente:</p>
<p><i>1)	ric. n. 4155/02 dal </i>																																																																																												</p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b> in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Collecchio</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bucello e Massimo Rutigliano e domiciliato elettivamente presso lo studio dell’avv. Bucello in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; del <b>Fallimento A.P.E. di Associazione Parmense Edili s.c.r.l.</b> in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via Panama n. 12, e success</p>
<p>&#8211; di <b>Società Quadrifoglio s.n.c.</b>, in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Foglia e dall’avv. Costantino Tessarolo ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Cola di Ri</p>
<p>&#8211; della <b>Congregazione delle Suore della Provvidenza per l’Infanzia Abbandonata</b> in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p><i>2)	ric. n. 4156/2002 dal</i> 																																																																																												</p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b> in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Collecchio</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bucello e Massimo Rutigliano e domiciliato elettivamente presso lo studio dell’avv. Bucello in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; del <b>Fallimento A.P.E. di Associazione Parmense Edili s.c.r.l.</b> in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via Panama n. 12, e success</p>
<p>&#8211; della <b>Congregazione delle Suore della Provvidenza per l’Infanzia Abbandonata</b> in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211;	di <b>Bergamaschi Silvia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Costantino Tessarolo e Giuseppe Foglia con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma via Cola di Rienzo n. 271;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
delle sentenze n. 110 e n. 102 in data 12 marzo 2001 del Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Parma, rese inter partes.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie  difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza dell’8 maggio 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi gli avv.ti Bucello, Romano e l’avv. dello Stato Cesaroni; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Parma, il Comune di Collecchio in persona del Sindaco in carica impugnava la nota n. 12476 in data 1/8/1995 con la quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici ed Artistici di Bologna ha dichiarato il vincolo “ope legis”, ai sensi dell’art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Chiesa facente parte del complesso del sacro Cuore sito in territorio di quel Comune, ordinando la sospensione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 314/94 in data 29/3/1995.<br />	<br />
Lamentava erronea applicazione degli artt. 1, 4 e 23 della predetta legge, carenza di potere, violazione di principi generali, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità nei presupposti, difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, incompetenza e violazione degli artt. 1 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089.<br />
 Chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Con la sentenza n. 110 in data 12 marzo 2001 i primi giudici hanno accolto il ricorso, annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato.<br />
	Con altro ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Parma, il Comune di Collecchio in persona del Sindaco in carica impugnava il decreto in data 17/2/1997 con il quale il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Archeologici, Artistici e Storici, ha riconosciuto l’interesse particolarmente importante dell’immobile denominato “Collegio ed Oratorio del Sacro Cuore e pertinenze” sito in Collecchio.<br />	<br />
Lamentava erronea applicazione degli artt. 1-4 legge 1 giugno 1939, n. 1089, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità nei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 822, secondo comma, e 824, del codice civile.<br />
 Chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Con la sentenza n. 102 in data 12 marzo 2001 i primi giudici hanno accolto anche il predetto ricorso, annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato.<br />
Avverso le predette sentenze la parte soccombente propone gli appelli in epigrafe contestando gli argomenti addotti dal giudice di prime cure e chiedendo l’annullamento delle medesime.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Collecchio in persona del Sindaco in carica, il fallimento di Associazione Parmense Edili s.c.r.l. in persona del curatore fallimentare chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Società Quadrifoglio s.n.c., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, intervenuta nel primo ricorso, e la sig.ra Silvia Bergamaschi, intervenuta nel secondo, hanno chiesto l’accoglimento degli appelli.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Gli appelli in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione, in quanto riguardano entrambi la vicenda relativa alla dichiarazione dell’interesse storico ed artistico dell’immobile denominato “Collegio ed Oratorio del Sacro Cuore e pertinenze” sito in Collecchio.</p>
<p>2. Il predetto complesso è stato costruito oltre cinquanta anni prima dei fatti di causa (fine del XIX secolo).<br />
Originariamente di proprietà della Congregazione delle Suore della Provvidenza per l’Infanzia Abbandonata, è stato acquistato dal Comune di Collecchio nell’anno 1986.<br />
Nell’anno 1992 il Comune lo ha rivenduto all’Associazione Parmense Edili s.c.r.l., ora fallita, che ha iniziato dei lavori di ristrutturazione in base alla concessione edilizia n. 314/94 in data 29/3/1995.<br />
Con il provvedimento impugnato con il primo ricorso la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici ed Artistici di Bologna ha accertato l’esistenza del vincolo “ope legis”, di cui all’art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Chiesa facente parte del complesso in questione, ordinando al Comune stesso di disporre la sospensione dei lavori di cui trattasi.<br />
La Soprintendenza ha ritenuto che l’applicazione del richiamato art. 4, in base al quale  è assoggettato al vincolo storico ed artistico, nonché al regime giuridico proprio dei beni demaniali, ai sensi dell’art. 822 del codice civile, qualsiasi bene di proprietà pubblica che presenti interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, non presupponga l’adozione di uno specifico atto costitutivo, impositivo del vincolo.<br />
Di conseguenza, ha ritenuto nullo, ai sensi dell’art. 23 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e dell’art. 823 del codice civile, l’atto di vendita del bene in questione, ordinando al Comune di disporre la sospensione dei lavori autorizzati.<br />
Sullo stesso presupposto, costituito dalla nullità dell’atto di disposizione, il Ministero ha successivamente adottato il provvedimento espresso di imposizione del vincolo sul complesso, pronunciato ancora nei confronti del Comune, ignorando il trasferimento di proprietà intervenuto nel 1992; tale provvedimento è oggetto del secondo ricorso.</p>
<p>3. Il riassunto della vicenda evidenzia come l’intera controversia ruoti intorno all’interpretazione dell’art. 4, terzo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il quale assoggetta le cose che presentano le caratteristiche d’interesse di cui all’art. 1 della stessa legge di spettanza delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti al regime vincolistico, disciplinato dalla legge medesima.<br />
In particolare, il collegio è chiamato a decidere se le cose in questione siano assoggettate a vincolo senza necessità di uno specifico ed espresso provvedimento, che riconosca l’interesse che rivestono, con effetto costitutivo.</p>
<p>4. Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale non è stato univoco.<br />
Invero, per molto tempo (ed anche all’epoca dei fatti di causa) era pacifico l’orientamento secondo il quale  gli immobili che ricadono nell’ambito d’applicazione dell’art. 4 più volta richiamato sono assoggettati a vincolo, anche d’inalienabilità, senza necessità di provvedimento espresso il quale, se comunque adottato, avrebbe un effetto meramente dichiarativo.<br />
La tesi, è stata affermata da ultimo dalla Sezione con la decisione 13 maggio 2002, n. 2564.<br />
Peraltro, l’orientamento è stato contestato con la decisione 2 novembre 1998, n. 1479, successivamente confermata con le decisioni 8 febbraio 2002, n. 678, e 18 gennaio 2003, n. 20.<br />
Con quest’ultima pronuncia la Sezione ha affermato che la citata disposizione normativa, se è vero che sancisce la funzione puramente dichiarativa assolta dagli “elenchi” (nei quali i rappresentanti degli enti debbono ricomprendere “le cose indicate nell’art.1&#8230;”), non contiene però alcuna statuizione da cui possa escludersi la necessità di un provvedimento costitutivo volto alla verifica dell’interesse storico-artistico del bene ed alla conseguente imposizione del regime vincolistico.<br />
Anzi la previsione contenuta all’ultimo comma dell’art. 4, laddove richiama “le disposizioni della presente legge” per affermare che queste trovano applicazione per le cose di proprietà degli enti pubblici territoriali, a prescindere dall’inclusione negli elenchi descrittivi, va riferita certamente anche alle norme (della legge n. 1089) che prescrivono di accertare la natura del bene e di riscontrarne l’interesse culturale ai sensi degli artt. 1 e 2.<br />
Né può assumere alcun rilievo in senso contrario la circostanza che l’art. 3 della legge n. 1089/1939 imponga la “notifica” per i soli beni di proprietà privata.<br />
Siffatta limitazione – come ha osservato la Sezione nelle prime due pronunce sopra richiamate – riguarda infatti il solo momento della partecipazione o comunicazione dell’atto, “mentre non vi è traccia alcuna di una distinzione tra beni pubblici e privati per quanto afferisce al momento prodromico dell’accertamento circa l’interesse da tutelare, esplicazione di discrezionalità tecnica di pertinenza dell’Amministrazione dei beni culturali&#8230;” (così VI, 8 febbraio 2000, n.678).<br />
La necessità di un provvedimento costitutivo anche per i beni di interesse storico-artistico appartenenti agli Enti pubblici territoriali è in ogni caso postulata – secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – anche dalle disposizioni del Codice Civile ove, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822-824 fanno parte del demanio gli immobili di proprietà di Stato, Province e Comuni, “riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia”: con ciò evidenziandosi che la qualificazione di beni sottoposti al regime della legge n. 1089 presuppone un apposito atto di riconoscimento che accerti l’interesse alla tutela.<br />
Occorre aggiungere che le conclusioni cui perviene la ricostruzione del dato normativo qui delineata si pone in perfetta coerenza: da un lato, con l’opportunità di ricondurre ogni valutazione al Ministero per i beni culturali, vale a dire all’organo tecnicamente qualificato ed istituzionalmente deputato all’accertamento della valenza storico-artistica del bene; dall’altro, con l’esigenza non meno importante di dare certezza al regime vincolistico onde agevolare gli Enti pubblici proprietari in sede di gestione e di disposizione del bene.</p>
<p>5. La Sezione ritiene di dover confermare l’orientamento appena riassunto, osservando anche come la vicenda in esame evidenzi ulteriormente il suo più felice inserimento nel sistema dell’azione amministrativa.<br />
Infatti, la vicenda in esame mette in luce come l’assoggettamento a vincolo in difetto di provvedimento espresso comporti gravi incertezze circa il regime giuridico dei beni di proprietà pubblica.<br />
Può quindi, accadere, come nel caso di specie, che l’amministrazione proprietaria del bene non individui in esso caratteristiche di pregio, e lo offra in vendita a terzi.<br />
Giova osservare come il Comune appellato nel presente giudizio contesti il fatto che il complesso di cui si discute possa avere interesse artistico e storico, e soprattutto che possa averlo nella sua interezza.<br />
In tale situazione, non può essere contestato che chi contratta con l’amministrazione possa vantare un legittimo affidamento sulla commerciabilità del bene.<br />
E’ normale, quindi, che l’acquirente affronti spese per l’acquisto e l’utilizzo del bene, ragionevolmente fidando sulla validità del contratto stipulato.<br />
Tale affidamento può mancare laddove si discuta di cose di conclamato e notorio interesse, ma non può essere disconosciuto laddove la valutazione circa il pregio del bene sia opinabile.<br />
Ritiene, quindi, il collegio che i principi di trasparenza dell’azione amministrativa, dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, impongano all’amministrazione dei beni culturali di prevenire incertezze circa il regime dei beni che possono essere oggetto d’interesse, adottando provvedimenti espressi, costitutivi dell’assoggettamento del bene al regime di cui si tratta.</p>
<p>6. E’ bene precisare che le incertezze interpretative concernenti l’art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, abbiano perso attualità in quanto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 137, agli artt. 10 sgg. ha espressamente imposto la declaratoria espressa dell’interesse culturale dei beni da assoggettare alla sua disciplina.</p>
<p>7. Gli appelli devono, in conclusione, essere respinti.<br />
In considerazione della complessità della controversia e dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce e respinge gli appelli.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, l’8 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giovanni RUOPPOLO			Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO				Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra CARACCIOLO		Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA			Consigliere<br />	<br />
Manfredo ATZENI				Consigliere, est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIADEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3450/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-582/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.582</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il bando di gara per lavori di ricerca mineraria e perforazione esplorativa per la ricerca e captazione di acque minerali termali. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE SECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 582/2007Registro Generale: 952/2007 nelle persone dei Signori: GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-582/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-582/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il bando di gara per lavori di ricerca mineraria e  perforazione esplorativa per la ricerca e captazione di acque minerali termali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  582/2007<br />Registro Generale: 952/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente<br /> LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 952/2007  proposto da:<br />
<b>DITTA LANDI DI LANDI FABRIZIO &#038; C. S.N.C.</b>rappresentato e difeso da:<br />
CECCHELLA CLAUDIO e CIAPPI ARDUINOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEL PARIONE, 13presso CINTOLESI ALBERTO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
BIRGA RICCARDO con domicilio eletto in FIRENZE VIA ALFIERI N. 19<br />
presso GIALLONGO NATALE;<br />
  per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del Bando di Gara a procedura aperta per l’appalto dei “lavori di ricerca mineraria , perforazione esplorativa per la ricerca e captazione di acque minerale termale”, pubblicato in data 7 maggio 2007;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA</p>
<p>Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Arduino Ciappi ed Alessandro Birga;</p>
<p>Rilevato che allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta non emergono ictu oculi elementi utili al fine di formulare una prognosi favorevole alla parte ricorrente circa l’esito del presente giudizio, tenuto in particolare conto della infondatezza delle censure mosse dalla stessa parte ricorrente al provvedimento impugnato;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Stefano Toschei	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-582/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</a></p>
<p>Va accolta la domanda di sospensione avverso il provvedimento con cui il Comune esprime diniego all’apertura di un centro estetico per destinazione d’uso diversa, se l’area in cui ricade l’immobile ove si intende iniziare detta attività, è urbanisticamente indifferente, prevedendo artigianato di servizio o commerciale. E’ infatti nella facoltà del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda di sospensione avverso il provvedimento con cui il Comune esprime diniego all’apertura di un centro estetico per destinazione d’uso diversa, se l’area in cui ricade l’immobile ove si intende iniziare detta attività, è  urbanisticamente indifferente, prevedendo artigianato di servizio o commerciale. E’ infatti nella facoltà del proprietario consentire l’esercizio dell’una o dell’altra attività nei locali senza che il Comune possa imporre di provvedere con D.I.A. al mutamento di destinazione (nel caso specifico, si trattava di una sospensiva esecutiva di precedente comando cautelare emesso ai fini del riesame dell’affare). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:   570/2007<br />Registro Generale:	1916/2006 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente, relatore<br />
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 1916/2006  proposto da:<br />
<b>SOC. FAGUS S.A.S. DI RICCARDO FRASSI &#038; C. </b><br />
rappresentato e difeso da:AZZENA ALBERTO e COLOMBINI NICOLAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PISA </b><br />
rappresentato e difeso da:LAZZERI GLORIA, GIGLIOTTI GIUSEPPINA e CAPONI SUSANNAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DUCA D&#8217;AOSTA 2presso FERRARONI GRAZIELLA<br />
<b>SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE COMUNE DI PISA  </b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI PISA </b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>PUGLIESI SANDRA </b> rappresentato e difeso da:VAGLIO GIOVANNI e DI CERBO LORENZAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
per l’annullamento, <br />
previa sospensione,<br />
&#8211; della comunicazione di irricevibilità della procedura SUAP prot. n.36418 del 13 ottobre 2006 a firma del responsabile del procedimento dr.Luis De La Fuente del Comune di Pisa-Direzione 21-Qualità edilizia e trasformazione urbana-Sportello per le attivit<br />
&#8211; e di ogni eventuale atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché incognito al ricorrente, ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota della Direzione Edilizia Privata del Comune di Pisa del 19 maggio 2006.<br />
e per la conseguente condanna<br />
&#8211; del Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Società Fagus, nella misura in cui verranno quantificati in corso del provvedimento in epigrafe impugnato.</p>
<p>con atto depositato in data 19 febbraio 2007:<br />
per l’esecuzione<br />
dell’ordinanza resa dalla Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1055/2006 con cui in accoglimento della domanda di sospensione cautelare svolta dalla ricorrente veniva disposto all’Amministrazione che “considerato che appaiono fondati i primi tre motivi di impugnativa e che al danno paventato può ovviarsi disponendo che l’amministrazione intimata riesamini l’affare alla luce degli stessi, accoglie in tali termini la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1071, n. 1034;</p>
<p>e con motivi aggiunti depositati in data 1 giugno 2007:</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />della determinazione n. D – 21/227 del 20 marzo 2007 a firma del Dirigente del Servizio Qualità Città, Arredo Urbano, Edilizia Residenziale del Comune di Pisa, con cui si prevede che “l’autorizzazione all’apertura del centro estetico de quo verrà immediatamente rilasciata non appena perverrà all’ufficio la d.i.a. con la dichiarazione dei proprietari della destinazione d’uso artigianale così come sarebbe avvenuto solo che tale dichiarazione fosse intervenuta nel corso del procedimento concluso con l’atto impugnato con il ricorso n. 1916/2006”;<br />
di ogni eventuale atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè incognito al ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI PISA<br />PUGLIESI SANDRA<br />
Udito il relatore Presidente GIUSEPPE PETRUZZELLI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Alberto Azzena, Nicola Colombini e Gloria Lazzeri;</p>
<p>Ritenuto che, essendo l’area, in cui ricade l’immobile ove la ricorrente intende iniziale l’attività di centro estetico, urbanisticamente indifferente, artigianale di servizio ovvero commerciale, appare nella facoltà del proprietario consentire l’esercizio dell’una o dell’altra attività nei locali individuati, senza imposizione da parte del Comune allo stesso di provvedere con DIA al mutamento di destinazione d’uso;<br />
Ritenuto pertanto che ad un primo sommario esame il ricorso appare non privo di elementi di fondatezza nonchè di elementi di pregiudizio grave ed irreparabile;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa e, per l’effetto, ordina all’amministrazione del Comune di Pisa, in persona del dirigente responsabile arch. Mario Pasqualetti, di conformarsi a quanto stabilito in motivazione entro 7 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.<br />
Nel caso di inottemperanza ad suddetto ordine, nomina fin d’ora un commissario ad acta, nella persona di un funzionario della Prefettura di Pisa (designato dal Prefetto) il quale ottempererà  alla presente ordinanza nei successivi 10 giorni rilasciando l’autorizzazione di cui è causa, con eventuali spese a carico del Comune.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente, est.<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.581</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.581</a></p>
<p>Non va sospesa la gara per servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, impugnata da soggetto carente dei requisiti di partecipazione alla gara stessa. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANA FIRENZESECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 581/2007Registro Generale: 950/2007 nelle persone dei Signori: GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.581</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, impugnata da soggetto carente dei requisiti di partecipazione alla gara stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE<br />SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 581/2007<br />Registro Generale: 950/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 950/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. MENGOZZI S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
LOLLI ALESSANDRO E RIGONI CHIARAcon domicilio eletto in FERENZELUNGARNO A. VESPUCCI N. 20presso RIGONI CHIARA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ESTAV SUD EST SIENA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
IARIA DOMENICO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEI RONDINELLI N. 2<br />
presso il suo studio;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>TEAM AMBIENTE S.P.A. anche capogruppo RTI</b> e<b>CHIMET S.P.A. anche mandante RTI</b><br />
rappresentate e difese da:   BRUGNOLETTI MASSIMILIANO &#8211; BALDASSARRI MARCO<br />
con domicilio eletto in FIRENZE VIALE VOLTA, 101 presso BALDASSARRI MARCO;<br />
 per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
1) della deliberazione n. 692 del 16 maggio 2007, adottata dal Direttore Generale di Estav sud-Est, recante l’aggiudicazione in via definitiva della gara d’appalto per l’affidamento del “servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari” prodotto dalle AUSL di pertinenza della medesima Estav Sud-Est;<br />
2) della deliberazione n. 565 del 20 aprile 2007, adottata dal Direttore Generale della detta Amministrazione, recante l’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto;<br />
3) dei verbali di gara, tutti allegati alla indicata deliberazione di aggiudicazione provvisoria sub lettere da “A” a “G”, e segnatamente:<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica del 14.11.2006, allegata “A”;<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica del 13.12.2006, allegato “B”;<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica del 29.01.2007, allegato “C”;<br />
verbale del Gruppo si lavoro (Commissione tecnica) relativo alle sedute riservate tenutesi in data 12, 20, 23 e 28 febbraio 2007 e 9, 15, 16 e 30 marzo 2007, allegato “D”;<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta riservata del 13.04.2007, allegato “E”;<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica del 13.04.2007, allegato “F”;<br />
prospetto dell’offerta economica presentata dall’ATI aggiudicataria, allegato “G”;<br />
4) per quanto possa occorrere, del bando di gara in data 26 aprile 2006, sub punto 6), laddove individua il corrispettivo dell’affidamento triennale “a base d’asta”, non prevedendo la possibilità per le Imprese concorrenti di presentare offerte “in aumento”;<br />
5) sempre per quanto possa risultare necessario, la lettera di invito alla procedura di gara, laddove individuava, nell’art. 7 (“Motivi di esclusione”), lettera i), quale espressa clausola di esclusione della gara, la proposta di un prezzo uguale ovvero in aumento rispetto la base d’asta;<br />
6) di ogni altro atto lesivo, antecedente e/o successivo, comunque connesso ai provvedimenti impugnati e non conosciuto dalla Società ricorrente;<br />
nonchè per la disposizione<br />
del risarcimento, anche in forma specifica, del danno ingiusto arrecato alla Società ricorrente con i provvedimenti impugnati e consistente nell’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione appaltante di ripubblicare il bando a seguito dell’intervenuta modifica della “base d’asta” in “spesa prevista” e, pertanto, anche superabile;<br />
nonchè, ulteriormente, per la disposizione<br />
del risarcimento per equivalente del pregiudizio subito, in termini sia di danno emergente che di lucro cessante, a causa della mancata partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ESTAV SUD EST SIENA<br />
TEAM AMBIENTE S.P.A. anche capogruppo RTI e<br />CHIMET S.P.A. anche mandante RTI</p>
<p>Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Chiara Rigoni, Domenico Iaria e Paola Rea delegata da Massimiliano Brugnoletti;</p>
<p>Rilevato che allo stato degli atti ed all’esito della valutazione sommaria della documentazione prodotta non emergono ictu oculi elementi utili al fine di confortare il possesso, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti partecipativi alla selezione impugnata nonchè sotto il profilo dell’insussistenza della legittimazione della stessa all’impugnativa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Stefano Toschei	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3457</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Buonvino Comune di Roma (Avv. M. Brigato) C. Vodafone Omnitel s.p.a. (già Omnitel Pronto Italia s.p.a.) (Avv. M. Brizzolari) e Regione Lazio (n.c.). sulla possibilità per i Comuni di fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato Ambiente e territorio – Fissazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. Buonvino<br /> Comune di Roma (Avv. M. Brigato) C. Vodafone Omnitel s.p.a. (già Omnitel Pronto Italia s.p.a.) (Avv. M. Brizzolari) e Regione Lazio (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per i Comuni di fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici – Competenza del Comune – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra tra le competenze attribuite ai Comuni, neanche a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 36/2001; infatti, prima dell&#8217;entrata in vigore di detta legge ai Comuni spettavano le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell&#8217;installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana; sicché è da escludere che i Comuni potessero, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad es. il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non fossero funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell&#8217;elettromagnetismo (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. CdS, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997; 10 febbraio 2003, n. 673; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095; ord. 6 febbraio 2001, n. 865.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità per i Comuni di fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3457/2007 Reg.Dec.<br />
N. 7334 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7334/2002, proposto dal<br />
<b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco BRIGATO  elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la società <b>VODAFONE OMNITEL s.p.a.</b> (già OMNITEL PRONTO ITALIA s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio BRIZZOLARI presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione 44,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Regione LAZIO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,<br />
per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione II, n. 7071 del 29 agosto 2001;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata e la memoria dalla stessa prodotta a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 17 aprile 2007, il Consigliere Paolo BUONVINO;<br />
uditi, per le parti, gli avv.ti BRIGATO e BRIZZOLARI.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O	e	D I R I T T O</b></p>
<p>1) – Con la sentenza impugnata il TAR ha riunito e accolto i ricorsi nn. 2989/2001, 2990/2001 e 3164/2001 proposti dalla società Omnitel Pronto Italia s.p.a. (oggi, Vodafone Ominitel s.p.a.).<br />
Con il primo di essi (n. 2989/2001) è stato chiesto, dall’odierna appellata, l&#8217;annullamento della delibera del Consiglio comunale di Roma n. 211 dell&#8217;11 dicembre 2000, recante &#8220;indirizzi per la tutela della salute da rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie relative all&#8217;installazione degli impianti per reti di telefonia radio mobile … Revoca della deliberazione della Giunta comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998&#8221;; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi comprese, se ed in quanto occorra, le deliberazioni della Giunta comunale aventi ad oggetto la 32^ proposta alla Giunta (delibera G.C. 10 marzo 2000 n. 29) e le modifiche alla stessa apportate nella seduta del 25 luglio 2000.<br />
Con il secondo degli originari ricorsi (n. 2990/2001) è stato chiesto l’annullamento:<br />
 &#8211; della nota del Comune di Roma &#8211; Dipartimento IX &#8211; n. 79050 del 20 dicembre 2000, con cui si comunica che l&#8217;istanza di autorizzazione edilizia per la SRB di via Giolitti 431 dovrà essere integrata con le verifiche ed i pareri richiesti dalla nuova procedura;<br />
 &#8211; della nota del Comune di Roma &#8211; Dipartimento IX &#8211; n. 79050 del 12 gennaio 2001, con cui si comunica che i titoli abilitativi per la realizzazione delle SRB di via Giolitti, via Achille Mauri e via Cortina d&#8217;Ampezzo potranno essere rilasciati soltanto se le richieste saranno verificate conformi alla sopravvenuta delibera di C.C. n. 211 dell&#8217;11 dicembre 2000;<br />
 &#8211; della delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 211 dell&#8217;11 dicembre 2001, recante &#8220;indirizzi per la tutela della salute dai rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all&#8217;installazione degli impianti per le reti di telefonia radio mobile … Revoca della deliberazione della Giunta Comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998&#8221;;<br />
 &#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Comunale aventi ad oggetto la 32^ proposta della Giunta e le modifiche alla stessa apportate nella seduta del 25 luglio 2000.<br />
Con l’ultimo dei ricorsi di primo grado l’originaria ricorrente ha chiesto l’annullamento:<br />
 &#8211; della nota del Comune di Roma &#8211; XVIII Circoscrizione &#8211; n. 430/2000 e 4293 in data 29 gennaio 2001, contenente diffida a non eseguire i lavori di realizzazione dell&#8217;impianto di radiotelefonia cellulare sul lastrico solare dell&#8217;edificio di via Enrico Bondi n. 294, in Roma;<br />
 &#8211; della delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 211 dell&#8217;11 dicembre 2001, recante &#8220;indirizzi per la tutela della salute dai rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all&#8217;installazione degli impianti per le reti di telefonia radio mobile … Revoca della deliberazione della Giunta Comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998&#8221;;<br />
 &#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Comunale aventi ad oggetto la 32^ proposta della Giunta e le modifiche alla stessa apportate nella seduta del 25 luglio 2000.<br />
Il TAR ha anche dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.</p>
<p>2) – La sentenza è impugnata dal Comune di Roma, che ne deduce l’erroneità in quanto gli atti impugnati e, in particolare, la delibera consiliare n. 211 del 2000 sarebbero pienamente legittimi e conformi alla disciplina normativa di fonte statale e regionale.<br />
Si è costituita in giudizio la società appellata che eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello e insiste, comunque, nelle proprie difese, per il rigetto dello stesso perché infondato.</p>
<p>3) – L’appello in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Con altra sentenza – n. 7020 del 25 agosto 2001, resa sul ricorso n. 2521/2001 &#8211; caratterizzata da motivazione identica a quella contenuta nella decisione qui gravata, il TAR ha già annullato la deliberazione consiliare n. 211 del 2000, oggetto  &#8211; per ciò che attiene al presente giudizio &#8211; del ricorso di primo grado n. 2989/2001.<br />
Tale sentenza non risulta essere stata impugnata; essa è passata in giudicato, quindi, il 1° novembre 2002.<br />
Ne consegue che il presente appello, notificato il 22 agosto 2002, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
La delibera consiliare principalmente impugnata in primo grado &#8211; n. 211/2000 – è stata, infatti, definitivamente rimossa dal mondo giuridico con la inoppugnata sentenza dianzi ricordata; con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del presente gravame non sarebbe in grado di produrre, nella sfera giuridica del Comune, alcun favorevole effetto, non potendo far rivivere un provvedimento ormai inesistente perché definitivamente annullato.<br />
Tenuto conto della natura inscindibile dell&#8217;atto regolamentare – quale è la delibera ora detta &#8211; volto a disciplinare una serie indeterminata di situazioni (cfr., tra le tante, Sez. V, 25 marzo 1998, n. 371; Sez. VI, 26 giugno 1996, n. 854), ne consegue, invero, che il suo annullamento opera erga omnes, con il solo limite delle posizioni esaurite (circa la sfera soggettiva di efficacia delle decisioni di annullamento nella parte cassatoria cfr., tra le tante,  Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 275; Sez. VI, n. 585 del 21 agosto 1993; Sez. V, 28 dicembre 1989, n. 910; 1 marzo 1989, n. 153; 25 novembre 1988, n. 749; Sez. VI, 12 maggio 1981, n. 211; 16 febbraio 1979, n. 81; 24 ottobre 1978, n. 1093; 12 maggio 1978, n. 628).<br />
L’annullamento della disciplina regolamentare ora detta ha, poi, comportato anche il travolgimento delle determinazioni impugnate con gli altri due ricorsi di primo grado, costituenti atti consequenziali rispetto a detta disciplina normativa.</p>
<p>4) – Per completezza, può anche brevemente aggiungersi, nel merito, che, sia prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 36/2001, sia successivamente, la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato (quali sono quelli introdotti dal Comune di Roma con il provvedimento impugnato in primo grado) non rientrava tra le competenze attribuite ai Comuni; infatti, prima dell&#8217;entrata in vigore di detta legge ai Comuni spettavano le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell&#8217;installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana; sicché è da escludere che i Comuni potessero, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad es. il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non fossero funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell&#8217;elettromagnetismo (cfr. Sezione VI, 30 maggio 2003, n. 2997; 10 febbraio 2003, n. 673; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095; ord. 6 febbraio 2001, n. 865).</p>
<p>5) – Per i suesposti motivi l’appello in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Le spese del grado sono poste a carico del Comune appellante e sono liquidate sul dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara improcedibile l’appello in epigrafe.<br />	<br />
Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €. 1500,00 (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2007 con l’intervento dei sigg.ri:<br />
GIOVANNI  RUOPPOLO   –           Presidente<br />
CARMINE    VOLPE –                     Consigliere<br />
PAOLO   BUONVINO  –                 Consigliere est.<br />
LANFRANCO BALUCANI &#8211;          Consigliere<br />
DOMENICO  C A F I N I   –            Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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