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	<title>22/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.581</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.581</a></p>
<p>Non va sospesa la gara per servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, impugnata da soggetto carente dei requisiti di partecipazione alla gara stessa. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANA FIRENZESECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 581/2007Registro Generale: 950/2007 nelle persone dei Signori: GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.581</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, impugnata da soggetto carente dei requisiti di partecipazione alla gara stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE<br />SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 581/2007<br />Registro Generale: 950/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 950/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. MENGOZZI S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
LOLLI ALESSANDRO E RIGONI CHIARAcon domicilio eletto in FERENZELUNGARNO A. VESPUCCI N. 20presso RIGONI CHIARA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ESTAV SUD EST SIENA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
IARIA DOMENICO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEI RONDINELLI N. 2<br />
presso il suo studio;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>TEAM AMBIENTE S.P.A. anche capogruppo RTI</b> e<b>CHIMET S.P.A. anche mandante RTI</b><br />
rappresentate e difese da:   BRUGNOLETTI MASSIMILIANO &#8211; BALDASSARRI MARCO<br />
con domicilio eletto in FIRENZE VIALE VOLTA, 101 presso BALDASSARRI MARCO;<br />
 per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
1) della deliberazione n. 692 del 16 maggio 2007, adottata dal Direttore Generale di Estav sud-Est, recante l’aggiudicazione in via definitiva della gara d’appalto per l’affidamento del “servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari” prodotto dalle AUSL di pertinenza della medesima Estav Sud-Est;<br />
2) della deliberazione n. 565 del 20 aprile 2007, adottata dal Direttore Generale della detta Amministrazione, recante l’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto;<br />
3) dei verbali di gara, tutti allegati alla indicata deliberazione di aggiudicazione provvisoria sub lettere da “A” a “G”, e segnatamente:<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica del 14.11.2006, allegata “A”;<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica del 13.12.2006, allegato “B”;<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica del 29.01.2007, allegato “C”;<br />
verbale del Gruppo si lavoro (Commissione tecnica) relativo alle sedute riservate tenutesi in data 12, 20, 23 e 28 febbraio 2007 e 9, 15, 16 e 30 marzo 2007, allegato “D”;<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta riservata del 13.04.2007, allegato “E”;<br />
verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica del 13.04.2007, allegato “F”;<br />
prospetto dell’offerta economica presentata dall’ATI aggiudicataria, allegato “G”;<br />
4) per quanto possa occorrere, del bando di gara in data 26 aprile 2006, sub punto 6), laddove individua il corrispettivo dell’affidamento triennale “a base d’asta”, non prevedendo la possibilità per le Imprese concorrenti di presentare offerte “in aumento”;<br />
5) sempre per quanto possa risultare necessario, la lettera di invito alla procedura di gara, laddove individuava, nell’art. 7 (“Motivi di esclusione”), lettera i), quale espressa clausola di esclusione della gara, la proposta di un prezzo uguale ovvero in aumento rispetto la base d’asta;<br />
6) di ogni altro atto lesivo, antecedente e/o successivo, comunque connesso ai provvedimenti impugnati e non conosciuto dalla Società ricorrente;<br />
nonchè per la disposizione<br />
del risarcimento, anche in forma specifica, del danno ingiusto arrecato alla Società ricorrente con i provvedimenti impugnati e consistente nell’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione appaltante di ripubblicare il bando a seguito dell’intervenuta modifica della “base d’asta” in “spesa prevista” e, pertanto, anche superabile;<br />
nonchè, ulteriormente, per la disposizione<br />
del risarcimento per equivalente del pregiudizio subito, in termini sia di danno emergente che di lucro cessante, a causa della mancata partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ESTAV SUD EST SIENA<br />
TEAM AMBIENTE S.P.A. anche capogruppo RTI e<br />CHIMET S.P.A. anche mandante RTI</p>
<p>Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Chiara Rigoni, Domenico Iaria e Paola Rea delegata da Massimiliano Brugnoletti;</p>
<p>Rilevato che allo stato degli atti ed all’esito della valutazione sommaria della documentazione prodotta non emergono ictu oculi elementi utili al fine di confortare il possesso, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti partecipativi alla selezione impugnata nonchè sotto il profilo dell’insussistenza della legittimazione della stessa all’impugnativa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Stefano Toschei	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-581/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3457</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Buonvino Comune di Roma (Avv. M. Brigato) C. Vodafone Omnitel s.p.a. (già Omnitel Pronto Italia s.p.a.) (Avv. M. Brizzolari) e Regione Lazio (n.c.). sulla possibilità per i Comuni di fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato Ambiente e territorio – Fissazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3457/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. Buonvino<br /> Comune di Roma (Avv. M. Brigato) C. Vodafone Omnitel s.p.a. (già Omnitel Pronto Italia s.p.a.) (Avv. M. Brizzolari) e Regione Lazio (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per i Comuni di fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici – Competenza del Comune – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra tra le competenze attribuite ai Comuni, neanche a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 36/2001; infatti, prima dell&#8217;entrata in vigore di detta legge ai Comuni spettavano le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell&#8217;installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana; sicché è da escludere che i Comuni potessero, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad es. il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non fossero funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell&#8217;elettromagnetismo (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. CdS, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997; 10 febbraio 2003, n. 673; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095; ord. 6 febbraio 2001, n. 865.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità per i Comuni di fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3457/2007 Reg.Dec.<br />
N. 7334 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7334/2002, proposto dal<br />
<b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco BRIGATO  elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la società <b>VODAFONE OMNITEL s.p.a.</b> (già OMNITEL PRONTO ITALIA s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio BRIZZOLARI presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione 44,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Regione LAZIO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,<br />
per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione II, n. 7071 del 29 agosto 2001;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata e la memoria dalla stessa prodotta a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 17 aprile 2007, il Consigliere Paolo BUONVINO;<br />
uditi, per le parti, gli avv.ti BRIGATO e BRIZZOLARI.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O	e	D I R I T T O</b></p>
<p>1) – Con la sentenza impugnata il TAR ha riunito e accolto i ricorsi nn. 2989/2001, 2990/2001 e 3164/2001 proposti dalla società Omnitel Pronto Italia s.p.a. (oggi, Vodafone Ominitel s.p.a.).<br />
Con il primo di essi (n. 2989/2001) è stato chiesto, dall’odierna appellata, l&#8217;annullamento della delibera del Consiglio comunale di Roma n. 211 dell&#8217;11 dicembre 2000, recante &#8220;indirizzi per la tutela della salute da rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie relative all&#8217;installazione degli impianti per reti di telefonia radio mobile … Revoca della deliberazione della Giunta comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998&#8221;; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi comprese, se ed in quanto occorra, le deliberazioni della Giunta comunale aventi ad oggetto la 32^ proposta alla Giunta (delibera G.C. 10 marzo 2000 n. 29) e le modifiche alla stessa apportate nella seduta del 25 luglio 2000.<br />
Con il secondo degli originari ricorsi (n. 2990/2001) è stato chiesto l’annullamento:<br />
 &#8211; della nota del Comune di Roma &#8211; Dipartimento IX &#8211; n. 79050 del 20 dicembre 2000, con cui si comunica che l&#8217;istanza di autorizzazione edilizia per la SRB di via Giolitti 431 dovrà essere integrata con le verifiche ed i pareri richiesti dalla nuova procedura;<br />
 &#8211; della nota del Comune di Roma &#8211; Dipartimento IX &#8211; n. 79050 del 12 gennaio 2001, con cui si comunica che i titoli abilitativi per la realizzazione delle SRB di via Giolitti, via Achille Mauri e via Cortina d&#8217;Ampezzo potranno essere rilasciati soltanto se le richieste saranno verificate conformi alla sopravvenuta delibera di C.C. n. 211 dell&#8217;11 dicembre 2000;<br />
 &#8211; della delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 211 dell&#8217;11 dicembre 2001, recante &#8220;indirizzi per la tutela della salute dai rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all&#8217;installazione degli impianti per le reti di telefonia radio mobile … Revoca della deliberazione della Giunta Comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998&#8221;;<br />
 &#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Comunale aventi ad oggetto la 32^ proposta della Giunta e le modifiche alla stessa apportate nella seduta del 25 luglio 2000.<br />
Con l’ultimo dei ricorsi di primo grado l’originaria ricorrente ha chiesto l’annullamento:<br />
 &#8211; della nota del Comune di Roma &#8211; XVIII Circoscrizione &#8211; n. 430/2000 e 4293 in data 29 gennaio 2001, contenente diffida a non eseguire i lavori di realizzazione dell&#8217;impianto di radiotelefonia cellulare sul lastrico solare dell&#8217;edificio di via Enrico Bondi n. 294, in Roma;<br />
 &#8211; della delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 211 dell&#8217;11 dicembre 2001, recante &#8220;indirizzi per la tutela della salute dai rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche. Modifiche alla procedura per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all&#8217;installazione degli impianti per le reti di telefonia radio mobile … Revoca della deliberazione della Giunta Comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998&#8221;;<br />
 &#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Comunale aventi ad oggetto la 32^ proposta della Giunta e le modifiche alla stessa apportate nella seduta del 25 luglio 2000.<br />
Il TAR ha anche dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.</p>
<p>2) – La sentenza è impugnata dal Comune di Roma, che ne deduce l’erroneità in quanto gli atti impugnati e, in particolare, la delibera consiliare n. 211 del 2000 sarebbero pienamente legittimi e conformi alla disciplina normativa di fonte statale e regionale.<br />
Si è costituita in giudizio la società appellata che eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello e insiste, comunque, nelle proprie difese, per il rigetto dello stesso perché infondato.</p>
<p>3) – L’appello in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Con altra sentenza – n. 7020 del 25 agosto 2001, resa sul ricorso n. 2521/2001 &#8211; caratterizzata da motivazione identica a quella contenuta nella decisione qui gravata, il TAR ha già annullato la deliberazione consiliare n. 211 del 2000, oggetto  &#8211; per ciò che attiene al presente giudizio &#8211; del ricorso di primo grado n. 2989/2001.<br />
Tale sentenza non risulta essere stata impugnata; essa è passata in giudicato, quindi, il 1° novembre 2002.<br />
Ne consegue che il presente appello, notificato il 22 agosto 2002, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
La delibera consiliare principalmente impugnata in primo grado &#8211; n. 211/2000 – è stata, infatti, definitivamente rimossa dal mondo giuridico con la inoppugnata sentenza dianzi ricordata; con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del presente gravame non sarebbe in grado di produrre, nella sfera giuridica del Comune, alcun favorevole effetto, non potendo far rivivere un provvedimento ormai inesistente perché definitivamente annullato.<br />
Tenuto conto della natura inscindibile dell&#8217;atto regolamentare – quale è la delibera ora detta &#8211; volto a disciplinare una serie indeterminata di situazioni (cfr., tra le tante, Sez. V, 25 marzo 1998, n. 371; Sez. VI, 26 giugno 1996, n. 854), ne consegue, invero, che il suo annullamento opera erga omnes, con il solo limite delle posizioni esaurite (circa la sfera soggettiva di efficacia delle decisioni di annullamento nella parte cassatoria cfr., tra le tante,  Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 275; Sez. VI, n. 585 del 21 agosto 1993; Sez. V, 28 dicembre 1989, n. 910; 1 marzo 1989, n. 153; 25 novembre 1988, n. 749; Sez. VI, 12 maggio 1981, n. 211; 16 febbraio 1979, n. 81; 24 ottobre 1978, n. 1093; 12 maggio 1978, n. 628).<br />
L’annullamento della disciplina regolamentare ora detta ha, poi, comportato anche il travolgimento delle determinazioni impugnate con gli altri due ricorsi di primo grado, costituenti atti consequenziali rispetto a detta disciplina normativa.</p>
<p>4) – Per completezza, può anche brevemente aggiungersi, nel merito, che, sia prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 36/2001, sia successivamente, la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato (quali sono quelli introdotti dal Comune di Roma con il provvedimento impugnato in primo grado) non rientrava tra le competenze attribuite ai Comuni; infatti, prima dell&#8217;entrata in vigore di detta legge ai Comuni spettavano le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell&#8217;installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana; sicché è da escludere che i Comuni potessero, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad es. il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non fossero funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell&#8217;elettromagnetismo (cfr. Sezione VI, 30 maggio 2003, n. 2997; 10 febbraio 2003, n. 673; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095; ord. 6 febbraio 2001, n. 865).</p>
<p>5) – Per i suesposti motivi l’appello in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Le spese del grado sono poste a carico del Comune appellante e sono liquidate sul dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara improcedibile l’appello in epigrafe.<br />	<br />
Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €. 1500,00 (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2007 con l’intervento dei sigg.ri:<br />
GIOVANNI  RUOPPOLO   –           Presidente<br />
CARMINE    VOLPE –                     Consigliere<br />
PAOLO   BUONVINO  –                 Consigliere est.<br />
LANFRANCO BALUCANI &#8211;          Consigliere<br />
DOMENICO  C A F I N I   –            Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.580</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-580/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-580/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-580/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.580</a></p>
<p>Non va sospesa la gara di appalto per l’individuazione di un broker per le aziende sanitarie di un’Area sanitaria Vasta. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANA FIRENZE SECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 580/2007 Registro Generale: 940/2007 nelle persone dei Signori: GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.STEFANO</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-580/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.580</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara di appalto per l’individuazione di un broker per le aziende sanitarie di un’Area sanitaria Vasta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 580/2007 <br />
Registro Generale: 940/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 940/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. ALPHA INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS S.R.L.,</b><b>SOC. MARSH S.P.A.</b> E<b>INTERSTUDIO CONSULENZE ASSICURATIVE DI BENETTI FLAMINIO S.A.S.</b>rappresentate e difese da:<br />
CHITI MARIO PILADE E BERTINI FRANCESCOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83presso CHITI MARIO PILADE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO AREA VASTA SUD-EST S.C.A R.L.</b>   rappresentato e difeso da:<br />
IARIA DOMENICO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DE’ RONDINELLI, 2<br />
presso il suo studio;</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. N. 7 DI SIENA </b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. N. 8 AREZZO</b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. N. 9 GROSSETO</b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SIENA </b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA </b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>TAVERNA SVILUPPO S.R.L., anche mantadaria ATI</b><br />
rappresentato e difeso da: CORTESINI ORSOLA &#8211; GHIBELLINI ALESSANDRO con domicilio eletto in FIRENZE VIA LAMARMORA, 14<br />
presso CORTESINI ORSOLA;<br />
e nei confronti di<br /><b>CONSULBROKERS S.P.A.</b><br />
non costituitosi in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
in relazione alla procedura di gara di appalto per l’individuazione di un Broker per le AA.SS. dell’Area Vasta Sud Est, indetta da ESTAV Sud Est con deliberazione n. 713 del 08.06.2006, dei seguenti atti e provvedimenti:<br />
1) deliberazione del Direttore Generale ESTAV, n. 470 del 04.04.2007, di aggiudicazione definitiva e valutazione di congruità dell’offerta ATI Taverna (la cui esistenza è stata comunicata il 16.04.2007);<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente ancorchè allo stato ignoto alla ricorrente, con speciale riferimento a:<br />
2) deliberazione D.G. di ESTAV n. 326 del 08.03.2007 (presa d’atto della graduatoria e aggiudicazione provvisoria, nonchè avviod ella verifica di anomalia);<br />
3) verbali della Commissione di gara, specificamente dei verbali n. 1 del 22.11.2006 (ammissione delle concorrenti allagara), n. 2 del 23.01.2007 (valutazione delle offerte tecniche), nn. 3-4 del 01.03.2007 (apertura offerte economiche, graduatoria finale, recante anche aggiudicazione provvisoria della Commissione);<br />
4) verbali del Gruppo tecnico nominato dalla Commissione, n. 1 del 13.12.2006 e n. 2 del 20.12.2006;<br />
5) deliberazione D.G. di ESTAV n. 1032 del 17.08.2006 (conclusivo della prima fase), di ammissione delle concorrenti alla procedura;<br />
6) il contratto che fosse stato medio tempore stipulato tra ATI Taverna e ESTAV e/O Aziende sanitarie / ospedaliere di cui alla procedura, a seguito dell’aggiudicazione;<br />
con istanza di risarcimento del danno;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CONSORZIO AREA VASTA SUD-EST S.C.A R.L.<br />
SOC. TAVERNA SVILUPPO SRL anche mandataria ATI</p>
<p>Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Mario P. Chiti, Francesco Bertini, Domenico Iaria ed Orsola Cortesini;</p>
<p>Rilevato che allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta non emergono elementi utili al fine di poter apprezzare profili di pregiudizio immediato dal mantenimento dell’efficacia del provvedimento impugnato;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Stefano Toschei &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Silvana Nannucci &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Atzeni. Ministero dell’Università e Ricerca e dall’Università degli Studi di Perugia (Avv. St.) contro Matteo Picuti (n.c.) e Lidia Surace (n.c.). sul regolamento di competenza in ordine al giudizio formulato in relazione al test per l&#8217;ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia Istruzione pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Atzeni.<br /> Ministero dell’Università e Ricerca e dall’Università degli Studi di Perugia (Avv. St.) contro Matteo Picuti (n.c.) e Lidia Surace (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sul regolamento di competenza in ordine al giudizio formulato in relazione al test per l&#8217;ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica – Università – Valutazioni sui test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia – Competenza del Tar Lazio – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La concentrazione dei giudizi aventi ad oggetto le valutazioni formulate in relazione al test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia  risponde ad un’esigenza sostanziale, sottolineata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, e dal decreto ministeriale di attuazione, attinente all’opportunità di affidare un momento decisivo della vita professionale degli studenti a criteri di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale. Infatti, risponde palesemente a tale esigenza il sistema accentrato di predisposizione delle prove e di correzione dei test. Di conseguenza, anche la concentrazione dei relativi giudizi presso il Tribunale Amministrativo per il Lazio concorre al soddisfacimento di tale esigenza (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. C. di S., VI, 22 marzo 2002, n. 1677.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul regolamento di competenza in ordine al giudizio formulato in relazione al test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3491/2007 Reg.Dec. <br />
N. 906 Reg.Ric. <br />
ANNO   2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul regolamento di competenza n. 906/2007 proposto dal</p>
<p> <b>Ministero dell’Università e Ricerca</b> in persona del Ministro in carica e dall’<b>Università degli Studi di Perugia</b> in persona del Rettore Magnifico in carica rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il sig <b>Matteo Picuti</b>, non costituito di fronte al Consiglio di Stato; in I° grado rappresentato e difeso dall’avv. Marco Mariani ed elettivamente domiciliato in Perugia piazza Piccinino n. 10, presso lo studio legale dell’avv. Luciano Ghirga;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della sig. ra <b>Lidia Surace</b>, non costituita di fronte al Consiglio di Stato;<br />
in ordine al giudizio<br />
n. 411/2006 pendente davanti al TAR Umbria, proposto dal sig. Matteo Picuti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2007 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni; nessuno è comparso per le parti; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso al TAR Umbria il sig. Matteo Picuti impugnava la graduatoria per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2006/2007 ed ogni atto connesso. <br />
Con istanza di regolamento di competenza, notificata il 12/12/2006 e depositata il successivo 28/12, la difesa erariale ha eccepito la incompetenza del TAR adito adducendo che la competenza spetterebbe al TAR del Lazio, sede di Roma, essendo stati impugnati atti di organi centrali, aventi effetto in tutto il territorio nazionale. <br />
Con ordinanza n. 1 del 15 gennaio 2007 il TAR Umbria ha disposto la trasmissione dell’istanza di regolamento di competenza, con gli atti relativi, al Consiglio di Stato. <br />
Con memoria depositata il 30/1/2007 il ricorrente chiede la declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto del regolamento di competenza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’istanza in epigrafe è tempestiva. <br />
Quest’ultima è stata consegnata all’ufficiale giudiziario con l’indicazione “ si notifichi entro il 11/12/06”. <br />
Tale data si colloca entro il ventesimo giorno dalla costituzione in giudizio dell’Avvocatura, avvenuta il precedente 21/11. <br />
Atteso che la parte non può essere onerata del ritardo nello svolgimento dei propri compiti da parte dell’ufficiale giudiziario, ove la richiesta sia stata rivolta a quest’ultimo nei termini di legge, l’istanza deve essere ritenuta tempestiva, nonostante la notifica sia avvenuta successivamente. <br />
La stessa è, inoltre, fondata. <br />
Il ricorrente si duole del giudizio formulato in relazione al test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2006/2007 impugnando, in primo luogo, la graduatoria predisposta in esito alla procedura, nella quale non si è collocato in posizione utile per l’ammissione. <br />
Tale atto è certamente imputabile all’Università degli Studi di Perugia. <br />
Peraltro, la difesa erariale ha dimostrato come i singoli giudizi, concernenti gli elaborati dei candidati, non siano, invece, ad essa imputabili. <br />
Come giustamente sottolineato dall’Avvocatura, l’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, demanda al Ministero dell’Università l’individuazione di modalità e contenuti delle prove di ammissione. <br />
Per l’anno accademico 2006/2007 la relativa disciplina è stata dettata dal D.M. 12 aprile 2006, il quale ha demandato ad una apposita commissione, costituita presso il Ministero, la predisposizione dei test. <br />
Il medesimo decreto impone alle università di raccogliere le prove dei candidati in plichi chiusi, da inviare per la correzione ad un ente ad esse estraneo (Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell’Italia del Nord &#8211; CINECA). <br />
L’intervento delle singole università si limita, quindi, all’attribuzione di ciascun elaborato ad un candidato. <br />
In tal modo viene individuato il punteggio conseguito da ogni candidato, e formata la relativa graduatoria. <br />
Di conseguenza, il presente giudizio attiene da una parte alla graduatoria per l’accesso al corso di laurea di cui si tratta, sicuramente imputabile all’Università intimata, e dall’altra al giudizio sull’elaborato, che invece non è ad essa imputabile. <br />
La difesa erariale dubita della corretta impostazione del giudizio, sostenendo la sua inammissibilità in quanto il ricorrente ha impugnato esclusivamente atti dell’Università. <br />
Tale problematica è, peraltro, estranea alla presente fattispecie. <br />
E’ indubbio, infatti, che il ricorrente si duole del giudizio espresso in relazione al suo elaborato. <br />
Le considerazione esposte in precedenza dimostrano come tale atto sia imputabile ad organo centrale dello Stato. <br />
La concentrazione dei giudizi aventi tale contenuto risponde ad un’esigenza sostanziale, sottolineata dalla citata legge 2 agosto 1999, n. 264, e dal richiamato decreto ministeriale di attuazione, attinente all’opportunità di affidare un momento decisivo della vita professionale degli studenti a criteri di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale. <br />
Risponde palesemente a tale esigenza, infatti, il sistema accentrato di predisposizione delle prove e di correzione dei test.. <br />
Di conseguenza, anche la concentrazione dei relativi giudizi presso un unico Tribunale Amministrativo concorre al soddisfacimento di tale esigenza (in termini parzialmente analoghi C. di S., VI, 22 marzo 2002, n. 1677). <br />
Deve, pertanto, essere affermato che l’oggetto del giudizio sfugge alla competenza del Tribunale Amministrativo per l’Umbria. <br />
Non resta, quindi, alla Sezione che accogliere il regolamento, dichiarando la competenza del TAR Lazio, sede di Roma. <br />
In considerazione della novità della questione le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 6 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano TROTTA    			Presidente<br />
Paolo BUONVINO       		Consigliere<br />
Domenico CAFINI     		Consigliere<br />
Aldo SCOLA   			 Consigliere<br />
Manfredo ATZENI     		Consigliere Est.																																																																																											</p>
<p>il&#8230;.22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.579</a></p>
<p>Va respinta per difetto di giurisdizione, la domanda cautelare avverso il decreto dirigenziale del Ministero della Salute, in tema di livelli di assistenza e principi etici di sistema. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE SECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 579/2007Registro Generale: 904/2007 nelle persone dei Signori: GIUSEPPE PETRUZZELLI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta per difetto di giurisdizione, la domanda cautelare avverso il decreto dirigenziale del Ministero della Salute, in tema di livelli di assistenza e principi etici di sistema. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 579/2007<br />Registro Generale: 904/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons.,  relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 904/2007 proposto da:<br />
<b>CREPALDI ANGELINA IN Q.TA&#8217; DI MADRE TUTRICE DI ARTINI PAOLO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
STANCA MARCELLOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA PUCCINOTTI, 61presso STANCA MARCELLO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA SALUTE </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI N. 4<br />
presso la sua sede;<br />
 per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto dirigenziale del Ministero della Salute, Direzione Generale Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Ufficio VIII, Piazzale dell’Industria n. 20, prot. n. 10731 dell’8 maggio 2007;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA SALUTE</p>
<p>Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Marcello Stanca e Gabriella Onano avvocato dello Stato;</p>
<p>Rilevato che allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, emerge il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, di talchè non possono ritenersi soddisfatti i presupposti per l’ammissibilità dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Stefano Toschei &#8211;  Relatore, est.<br />
F.to Silvana Nannucci &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Cafini.De Caro Maria Fara, (Avv. R. Bia) c. Consorzio Provinciale per la Riabilitazione (n.c.), U.S.L. BA/11 in luogo della quale si è costituta la Gestione liquidatoria (Avv.to L. Digirolamo), Regione Puglia (n.c.). sul diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori Pubblico impiego – Svolgimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Cafini.<br />De Caro Maria Fara, (Avv. R. Bia) c. Consorzio Provinciale per la Riabilitazione (n.c.), U.S.L. BA/11 in luogo della quale si è costituta la Gestione liquidatoria (Avv.to L. Digirolamo), Regione Puglia (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sul diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Svolgimento di mansioni superiori – Diritto al relativo trattamento economico – D. Lgs. 387/1998 – Riconoscimento del diritto solo a far data dall’entrata in vigore del decreto – Applicabilità a situazioni pregresse – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per effetto della modifica apportata dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, possedendo, infatti, il riconoscimento legislativo di siffatto diritto evidente carattere innovativo e non riverberando in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) In tal senso: Ad. Pl., 24.3.2006, n. 3. V. anche Ad. Pl. 23.2. 2000, nn. 12 e 11; 18.11.1999, n. 22, nonché la giurisprudenza successiva (tra le tante, n. 5632/2005; n. 3365/2005; n. 3189/2005 e n. 2915/2005). Si segnala tuttavia la diversa ricostruzione operata di recente dalla Corte di Cassazione (sez. lav.: 4 agosto 2004, n. 14944; 8 gennaio 2004, n. 91; 25 ottobre 2003, n. 16078), secondo cui la novella di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha effettuato una sorta di intervento correttivo per adeguare il sistema ai principi costituzionali e attenuare le più stridenti differenze con il regime del lavoro privato. Con la conseguenza che la ratio adeguatrice ai principi costituzionali del predetto art. 15 giustificherebbe il carattere retroattivo del medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3452/2007 Reg.Dec.<br />
N. 5772 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5772 del 2002 proposto da<br />
<b>De Caro Maria Fara</b>, rappresentata e difesa dall’ avv. Raffaele Bia, con domicilio eletto in Roma, viale Medaglie d’Oro n. 157, presso lo studio dell’avv. Antonio Pellegrini;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;  il <b>Consorzio Provinciale per la Riabilitazione</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211; la <b>U.S.L. BA/11</b>, in luogo della quale si è costituta la Gestione liquidatoria in persona del Commissario liquidatore, rappresentata e difesa dall’avv.to Leonardo Digirolamo, con domicilio eletto in Roma in via L. A. Pascucci n. 66, presso l’avv.<br />
&#8211;	la <b>Regione Puglia</b>, non costituitasi in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. II, n. 3814/2001 in data 26 settembre 2001, resa tra le parti;<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Gestione liquidatoria predetta;<br />
visto il decreto di questa Sezione n. 4332/2005 del 5.7.2005 con il quale è stata dichiarata la perenzione del detto ricorso in appello &#8211; depositato in data 11.07.2002 &#8211; per l’assenza di atti di procedura nel prescritto periodo di durata biennale; <br />
visto il ricorso in opposizione della sig.ra De Caro;<br />
viste le ordinanze di questa Sezione n. 2626 dell’11.5.2006 e n. 6191 del 17.10.2006 con cui è stata disposta la reiscrizione a ruolo del ricorso per ogni successiva determinazione sulla fissazione dell’udienza di trattazione nel merito;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 3 aprile 2007 udito il relatore il Consigliere Domenico Cafini; nessuno comparso per le parti;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con due ricorsi proposti avanti al TAR per la Puglia, sede di Bari,  la sig.ra Maria Fara De Caro, dipendente del Consorzio provinciale per la riabilitazione, chiedeva, da una parte (ric. n.2705/1988), l’accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente al VI livello di cui al D.P.R. 7.11.1980 n. 810 e al D.P.R. 25.6.1983 n. 347 nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle consequenziali differenze stipendiali, e, dall’altra (ric. n.2707/1992), la condanna della U.S.L. al pagamento delle differenze retributive tra il III e il IV livello, sostenendo, in sintesi di avere svolto, nel periodo 1988-1991, mansioni superiori (di insegnante educatore) e di avere diritto quindi al relativo trattamento economico.<br />
Nel giudizio si costituiva il Consorzio intimato, a cui è subentrata poi la U.S.L suddetta, opponendosi al ricorso.</p>
<p>1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito TAR &#8211; riuniti entrambi i ricorsi avanti indicati &#8211; li riteneva infondati e, pertanto, li respingeva, attesa la irrilevanza, nell’ambito del pubblico impiego, delle mansioni superiori svolte, rispetto a quelle dovute sulla base del disposto inquadramento, sia ai fini economici che ai fini della progressione in carriera.</p>
<p>1.2. Avverso tale  sentenza, ritenuta erronea, è stato interposto l’appello in epigrafe &#8211; che, a seguito della disposta reiscrizione a ruolo sopra menzionata, viene ora all’esame del Collegio &#8211; affidato a rilievi sostanzialmente analoghi a quelli formulati davanti al Giudice di prime cure e volti, in sintesi, a rivendicare il più favorevole trattamento economico in conseguenza delle mansioni superiori asseritamene espletate dall’interessata.  <br />
Al riguardo, rileva l’appellante, in particolare, che nella gravata sentenza non sarebbe stata fatta corretta applicazione dei principi affermati nella decisione n. 22 in data 22.11.1999 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio; che nella specie la norma che avrebbe consentito l’assegnazione delle mansioni superiori e il correlativo trattamento era rappresentata dall’art. 29 D.P.R. n.761/1979; che, comunque, nel giudizio di primo grado si sarebbe potuto evincere dalla documentazione depositata in giudizio la sussistenza, da parte dell’interessata, dei presupposti necessari per il riconoscimento dei pretesi diritti.<br />
Nelle conclusioni dell’appello in esame, viene chiesto quindi che, in riforma della sentenza impugnata, sia accertato e dichiarato che la ricorrente ha svolto mansioni superiori di insegnante educatore, corrispondenti alla VI q.f. e che, per l’effetto, sia condannata la Regione Puglia ovvero il Direttore generale della A.S.L. BA/4, nella sua qualità di Commissario Liquidatore della U.S.L. BA 11, al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre agli interessi e danno da svalutazione monetaria.<br />
Nel giudizio di appello si è costituita la Gestione liquidatoria sopra menzionata, che si è opposta al ricorso, chiedendone il rigetto.</p>
<p>1.3. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2007 la causa è stata, infine, assunta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso in trattazione la sig.ra Maria Fara De Caro ha dedotto rilievi – a parte quello con il quale per la prima volta in appello si sostiene la mancata applicazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 29 D.P.R. n.761/1979 – sostanzialmente analoghi a quelli formulati nel giudizio di primo cure e diretti a conseguire un migliore trattamento economico per effetto delle mansioni superiori ritenute svolte nella struttura di appartenenza, ed ha assunto in sintesi che il TAR della Puglia non avrebbe tenuto adeguato conto, nell’esaminare la sua domanda, dei principi affermati (con decisione 22.11.1999, n.22) dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio, ne della documentazione depositata in giudizio dalla quale emergeva la sussistenza dei presupposti ritenuti necessari per il riconoscimento dei pretesi diritti. <br />
Ciò posto, l’oggetto della presente controversia è costituito, come emerge anche dalle conclusioni dell’appello, dall’accertamento e declaratoria, in riforma della sentenza impugnata, dell’avvenuto svolgimento, da parte dell’interessata delle mansioni superiori (di insegnante educatore), corrispondenti alla VI q.f., con conseguente riconoscimento dei pretesi diritti e condanna della Regione Puglia ovvero il Direttore generale della A.S.L. BA/4, nella sua qualità di Commissario Liquidatore della U.S.L. BA 11, al pagamento delle differenze retributive dovute oltre agli interessi e danno da svalutazione monetaria.</p>
<p>2. Il ricorso in appello, come avanti proposto, non è fondato.</p>
<p>3. Deve rilevare, infatti, la Sezione che la gravata decisione risulta priva dei vizi di legittimità genericamente denunciati nell’appello ed appare, comunque, rispettosa dei principi &#8211; riaffermati di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 24.3.2006, n.3 &#8211; in materia di intervenuto svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente.<br />
Ed invero, la pretesa dell’appellante, ritenuta infondata dal primo giudice, attiene  in buona sostanza &#8211; come emerge dalla esposizione che precede &#8211; al pagamento delle differenze retributive e degli accessori con riguardo al periodo di asserito espletamento di mansioni superiori (di VI livello –insegnante educatore), riferito al periodo 1988-1991.<br />
Attesa tale sua natura, devono essere tenuti presenti pertanto, ai fini della decisione sulla presente controversia, i principi recentemente ribaditi nella appena citata decisione della  Adunanza Plenaria, dalle cui conclusioni il Collegio non intende appunto discostarsi nell’esame della fattispecie.<br />
4. Con tale decisione è stata confermata, invero, la costante giurisprudenza amministrativa &#8211; pur contrastata da un recente indirizzo della Corte di Cassazione (Sez. Lav.: 4.8.2004, n.14944; 8.1.2004, n.91) &#8211; secondo cui, per effetto della modifica apportata sul punto dall’art. 15 del d.lgs. n.387/1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolte le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica superiore va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (e dunque dal 22.11.1998), che con l’art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina di cui all’art. 56 d. lgs. 3.2.1993, n. 29, manifestando detto riconoscimento legislativo un evidente carattere innovativo e non riverberando in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse.<br />
Al riguardo, ripercorrendo l’iter argomentativo seguito dall’Adunanza Plenaria nella citata decisione, è opportuno ricordare, sotto il profilo normativo,che:<br />
a) il legislatore, dopo avere introdotto all’art. 57 del d.lgs. 3.2.1993, n. 29 una disciplina generale del conferimento di mansioni superiori, valida per tutte le pubbliche amministrazioni &#8211; quale fenomeno eccezionale e temporaneo, limitato a tre mesi e rinnovabile per eguale periodo, ma con riferimento ad altro dipendente &#8211; ne ha subito rinviato l’applicazione, subordinandola all’emanazione, in ogni amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione delle strutture organizzative, rinnovando più volte la proroga sino all’abrogazione della norma da parte dell’art. 43 del d.lgs. 31 3.1998, n. 80, senza che la stessa abbia avuto mai applicazione;<br />
 b) la disciplina delle mansioni superiori di cui al citato art. 57 non è stata ritenuta espressione di un principio generale di più ampia portata e tanto meno applicabile &#8211; in aperto conflitto con la contraria volontà espressa dal legislatore con i ripetuti rinvii &#8211; a decorrere dalla sua emanazione o, perfino, da data anteriore (Cons. St., Ad. plen., 28.1.2000, n. 10); <br />
c) la materia è stata poi disciplinata dall’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 (nel testo sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998) che ha regolamentato, in maniera innovativa, l’istituto dell’attribuzione temporanea di funzioni superiori nell’ambito del pubblico impiego; è così stata affermata &#8211; per la prima volta in un testo normativo di portata generale per il pubblico impiego &#8211; che al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni ivi previste (comma 5); <br />
d) pure questa volta l’operatività della norma veniva rinviata; in particolare, l’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29/1993 stabiliva che  “le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita”; che “i medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4” e che “fino a tale data, in nessuno caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a0lla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore”; <br />
e) in seguito, l’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha soppresso le parole “a differenze retributive o” &#8211; manifestando  in tal modo il legislatore la volontà di rendere anticipatamente operativa la disciplina di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, almeno con riguardo al diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, a conseguire il trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore – e che attualmente la disciplina è contenuta nell’art. 52 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), a seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 29/1993 (disposta dall’art. 72 del d.lgs. n. 165/2001).<br />
Giova altresì rilevare in proposito &#8211; come evidenziato nella pronuncia n.3/2006 dell’Adunanza Plenaria &#8211; che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, per effetto della modifica apportata dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore vada riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, possedendo, infatti, il riconoscimento legislativo di siffatto diritto evidente carattere innovativo e non riverberando in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse. (in tal senso: Ad. Pl. 23.2. 2000, nn. 12 e 11; 18 11. 1999, n. 22, nonché la giurisprudenza successiva (tra le tante, per quanto concerne questa Sezione VI: n. 5632/2005; n. 3365/2005; n.3189/2005 e n. 2915/2005).</p>
<p>5. Richiamandosi anche alla giurisprudenza da ultimo citata, l’Adunanza plenaria ha dunque ribadito nella sua decisione del 24.3.2006, con statuizioni che il Collegio condivide:<br />
&#8211; che la norma di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, non avendo carattere interpretativo, non può che disporre per il futuro e che il carattere di norma di interpretazione autentica va riconosciuto soltanto alle norme dirette a chiarire il senso di q<br />
&#8211; che, così interpretato, l’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, nel testo modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, con riguardo al periodo precedente l&#8217;entrata in vigore di quest’ultimo, non consente che lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all<br />
&#8211; che, in ogni caso, il generale riconoscimento del diritto dei pubblici dipendenti alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori svolte solo a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998 trova la sua ratio con l’orga<br />
&#8211; che, infine, l’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998, una volta delineata la completa disciplina della materia in parola in un quadro di armonico rispetto dei principi costituzionali ricavabili dagli artt. 51, 97 e 98 della Cost., ha consentito di recepire nell</p>
<p>6. Ciò posto – fermo restando che la censura di mancata applicazione dell’art. 29 del D.P.R. n.761 del 29.12.1979 risulta inammissibile perché dedotta per la prima volta in appello – deve concludersi nel senso che nel caso in esame, riferito ad un espletamento di mansioni ritenute superiori in un periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998, non possano essere riconosciuti in favore dell’interessata, alla stregua delle disposizioni e dei principi sopra menzionati, gli emolumenti pretesi.</p>
<p>7. Il ricorso in appello va pertanto respinto.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.<br />
 Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI^ &#8211; nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2007 con l&#8217;intervento dei Signori:      <br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo     		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani		 	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini		 	Consigliere est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3452/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.578</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-578/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-578/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-578/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.578</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento che afferma l’impossibilità di pervenire all’aggiudicazione dell’appalto di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale, con preavviso di nuova gara, tenuto in particolare conto della tipologia di prodotto offerto e della sua non immediata corrispondenza con quanto richiesto nel</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento che afferma l’impossibilità di pervenire all’aggiudicazione dell’appalto di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale, con preavviso di nuova gara, tenuto in particolare conto della tipologia di prodotto offerto e della sua non immediata corrispondenza con quanto richiesto nel capitolato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 578/2007 <br />
Registro Generale: 889/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons. <br />
STEFANO TOSCHEI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 889/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. S.C.T. S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:<br />
GENTILE MASSIMOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA SILVIO PELLICO, 1presso GIURI MARCO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI AREZZO </b> rappresentato e difeso da:<br />
CACCIALUPI DANIELA<br />
FALSINI MARIA LETIZIA con domicilio eletto in FIRENZE VIA RICASOLI, 40<br />
presso SEGRETERIA T.A.R.;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>OFFICINE SAN GIORGIO S.R.L.</b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
1. della determina della Provincia di Arezzo Servizio Viabilità n. 111/VO del 12 marzo 2007 – trasmessa alla Società ricorrente a mezzo fax in data 23 marzo 2007 – con la quale veniva, tra l’altro, preso atto “dell’impossibilità di pervenire all’aggiudicazione dell’appalto” di forniture e posa in opera di barriere stradali di sicurezza stradale per la sicurezza viaria della provincia di Arezzo e delle strade trasferite ex ANAS, “sia nei confronti del primo in graduatorie, sia nei confronti del secondo classificato”, nonchè dato atto “che si provvederà quanto prima all’esperimento di una nuova gara d’appalto, mediante procedura aperta, previa verifica della attuali esigenze dell’Amministrazione, come dettagliato in premessa”;<br />
2. della relazione del Responsabile del Procedimento del 12 marzo 2007 allegata sub. lettera A) alla Determina sopra citata;<br />
3. per quanto occorrer possa, del bando di gara e della documentazione ad esso correlata, con particolare riferimento all’articolo 5.1 del Capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui non consente l’ammissibilità di barriere di tipologia N2 e H2 aventi caratteristiche “equivalenti” a quelle indicate in detta documentazione;<br />
4. di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo – nessuno escluso – preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dalla ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con i documenti di cui sopra, ivi incluso l’eventuale nuovo bando avente ad oggetto l’affidamento della fornitura e posa in parola – non conosciuto dalla ricorrente – adottato dalla stazione appaltante;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PROVINCIA DI AREZZO</p>
<p>Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Arrigo Varlaro delegato da Massimo Gentile e Daniela Caccialupi;</p>
<p>Rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta non emergono ictu oculi elementi utili al fine di formulare una prognosi favorevole alla parte ricorrente circa l’esito del giudizio, tenuto in particolare conto della tipologia di prodotto offerto e della sua non immediata corrispondenza con quanto richiesto nel capitolato;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Stefano Toschei	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	&#8211; Segretario																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3453/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3453</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo.Ministero per i beni e le Attività, Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro(Avv. St.) c. Malbrain Hubert, cui è succeduta la S.n.c. Damian Orfeo e C. (Avv. P. Corda). sulla natura recettizia dei provvedimenti amministrativi e sull&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica 1. Atto e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo.<br />Ministero per i beni e le Attività, Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro(Avv. St.) c. Malbrain Hubert, cui è succeduta la S.n.c. Damian Orfeo e C. (Avv. P. Corda).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura recettizia dei provvedimenti amministrativi e sull&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto e provvedimento amministrativo – Natura recettizia – Predeterminazione legislativa – Esclusione dei regolamenti di delegificazione – Sussiste.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Annullamento – Natura recettizia – Non sussiste – Conseguenza – Decorrenza del termine di 60 giorni dalla adozione e non dalla comunicazione.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Positiva valutazione in astratto del progetto – Onere di motivazione – Attenuazione – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La natura recettizia dei provvedimenti amministrativi è stabilita dalla legge, mentre la delegificazione dei procedimenti, la cui disciplina è demandata ai regolamenti, non può toccare gli atti finali di detti procedimenti e la loro natura giuridica (1).</p>
<p>2. L’atto di annullamento della autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 82, 9° comma, D.P.R. n. 616/1977 costituisce atto non recettizio e pertanto il termine perentorio di sessanta giorni assegnato alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento si riferisce solo alla adozione e non anche alla comunicazione di tale atto.</p>
<p>3. L’onere di motivare la compatibilità paesaggistica del singolo intervento da realizzare all’interno di un Piano di lottizzazione convenzionato sul quale è già intervenuto il parere favorevole della Soprintendenza risulta fortemente attenuato, se non addirittura escluso. Infatti, la motivazione non occorre quando il progetto attenga ad un manufatto già astrattamente valutato come compatibile con i valori ambientali del luogo e l’autorizzazione deve esclusivamente dare atto della insussistenza, in concreto, di elementi tali da contrastare con il bene tutelato (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) In tal senso Cons. St. VI 4 settembre 2001, n. 4639.<br />
(2) V. Cons. St., Sez. VI, 26 aprile 2000, n. 2500.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura recettizia dei provvedimenti amministrativi e sull’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3453/2007 Reg.Dec.<br />
N. 5983 Reg.Ric. <br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
<b>Ministero per i beni e le Attività culturali</b> in persona del Ministro p.t. e dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro, in persona del Sovrintendente p.t, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Malbrain Hubert</b>, cui è succeduta la S.n.c. Damian Orfeo e C., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliata in Roma via Filippo Carcano n. 27, nello studio dell’avv. Antonio Vallebella;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 15 giugno 2001, n. 710;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della S.n.c. Damian Orfeo e C.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Dello Stato Elefante e l’avv. Corda;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso proposto dinanzi al TAR Sardegna il sig. Malbrain Hubert ha impugnato il decreto del Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro in data 19.1.2001 con il quale è stata annullata la autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente dal Comune di S.Teresa di Gallura per la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero in loc. “Porto Quadro”, chiedendo, oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, anche il risarcimento dei danni “subiti e subendi” per effetto dell’illegittimo provvedimento.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondato e assorbente il motivo con il quale si denunciava la tardiva comunicazione dell’atto di annullamento del Soprintendente che, alla stregua di quanto previsto nella “delega” di cui al decreto dirigenziale del 18.12.1996, sarebbe dovuta avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni; ha invece respinto l’istanza risarcitoria per non essere stato fornito alcun principio di prova in ordine ai danni subiti.<br />
Nei riguardi di detta pronuncia il Ministero per i beni e le attività culturali, unitamente alla Soprintendenza di Sassari e Nuoro, ha interposto appello contestando la fondatezza del motivo accolto dal TAR.<br />
Si è costituita in giudizio la S.n.c. Damian Orfeo e C. subentrata all’originario ricorrente in virtù di atto di compravendita rogato il 6.9.2001, la quale ha eccepito la inammissibilità dell’appello (in quanto si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni formulare in primo grado) e ne ha sostenuto l’infondatezza.<br />
Ha poi riproposto i motivi dichiarati assorbiti che possono essere così riassunti:<br />
P)	violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, nell’assunto che l’autorizzazione comunale sarebbe sufficientemente e congruamente motivata, mentre sarebbe invece privo di ogni logica e congruente motivazione il decreto del Soprintendente;<br />	<br />
b) violazione e falsa applicazione di legge, nonché eccesso di potere sotto vari profili: ciò in quanto l’immobile oggetto della autorizzazione paesaggistica annullata dal Soprintendente riguarda l’ultimo lotto di un P.d.L. convenzionato, già autorizzato paesaggisticamente, talché la autorizzazione comunale oggetto di annullamento non richiedeva una particolare motivazione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con la sentenza quivi appellata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto avverso l’annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di S.Teresa di Gallura per la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero osservando che per effetto del decreto dirigenziale del 18 dicembre 1996 con il quale è stato delegato alle Soprintendenze il potere di adottare i decreti di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di annullamento della Soprintendenza debbono essere non solo adottati, ma anche comunicati agli interessati anche il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 82, 9° c., D.P.R. n. 616/1997.<br />
Sarebbe stata pertanto tardiva, nella fattispecie in esame, la comunicazione dell’annullamento trasmessa dalla Soprintendenza in data 24.1.2001 quando l’autorizzazione paesaggistica del Comune era pervenuta alla stessa Soprintendenza il 24.11.2000.<br />
L’appello della Amministrazione, volto a contestare tale asserita tardività, è fondato.<br />
Sul punto la Sezione ha già avuto occasione di rilevare che il decreto dirigenziale del 18 dicembre 1996 non ha il potere di modificare la natura non recettizia dell’atto di annullamento.<br />
E ciò in quanto la natura recettizia o meno dei provvedimenti amministrativi è stabilita dalla legge, mentre la delegificazione dei procedimenti la cui disciplina è ora demandata ai regolamenti, non può toccare gli atti finali di detti procedimenti e la loro natura giuridica (in tal senso Cons. St. VI 4 settembre 2001, n. 4639).<br />
Alla stregua di siffatto orientamento – che il Collegio condivide – la censura di tardività dedotta con il ricorso introduttivo deve essere valutata sulla base di quanto ritenuto ormai pacificamente dalla giurisprudenza amministrativa, vale a dire che l’atto di annullamento della autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 82, 9° comma, D.P.R. n. 616/1977 costituisce atto non recettizio e pertanto il termine perentorio di sessanta giorni assegnato alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento si riferisce solo alla adozione e non anche alla comunicazione di tale atto.<br />
Ne consegue che, poiché nella fattispecie in esame la autorizzazione comunale era stata trasmessa alla Soprintendenza in data 24.11.2000, alcuna censura per essere mossa al provvedimento di annullamento oggetto di impugnativa che è stato adottato il 19.1.2001, e dunque entro il prescritto termine di sessanta giorni.<br />
Stante la fondatezza del motivo di appello avanzato dalla Amministrazione, per le considerazioni che precedono, occorre passare all’esame dei motivi di gravame che il primo giudice ha dichiarato assorbiti e che sono stati ora riproposti dalla parte appellata.<br />
Al riguardo si appalesa fondato il motivo con il quale è stata dedotta la illegittimità dell’atto della Soprintendenza per avere ritenuto viziata da difetto di motivazione la autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di S. Teresa di Gallura.<br />
Non solo infatti il Comune ha esplicitato le ragioni che renderebbero l’intervento in questione compatibile con l’ambiente nel quale va ad inserirsi, laddove è stato rilevato che esso “non preclude particolari emergenze architettoniche e paesaggistiche…”, che “la costruzione si adagia sul sito in termini armonici …”, e che infine “la tipologia è tipica del luogo …”.<br />
Ma quel che rende meno condivisibile la censura di difetto di motivazione è la considerazione che l’intervento oggetto di autorizzazione riguarda l’ultimo lotto di un Piano di lottizzazione convenzionato sul quale era già intervenuto il parere favorevole della Soprintendenza.<br />
In casi di tal genere è infatti palese che l’onere di motivare la compatibilità paesaggistica del singolo intervento da realizzare all’interno del Piano risulta fortemente attenuato, se non addirittura escluso. In tal senso si è già espressa la Sezione in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, affermando che la motivazione non occorre quando il progetto attenga ad un manufatto già astrattamente valutato come compatibile con i valori ambientali del luogo; e che in siffatta ipotesi l’autorizzazione deve esclusivamente dare atto della insussistenza, in concreto, di elementi tali da contrastare con il bene tutelato (Cons. St. VI 26 aprile 2000, n. 2500).<br />
In definitiva l’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune deve ritenersi sufficientemente e congruamente motivata, tenuto anche conto della valutazione già espressa dalla Soprintendenza in ordine al paino di lottizzazione.<br />
Per le considerazioni che precedono appare fondato il motivo di doglianza riproposto dalla parte appellata, e conseguentemente l’appello proposto dalla Amministrazione deve essere respinto, rimanendo fermo l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza, seppure con diversa motivazione.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p>Sottoscrive, ai sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere il Consigliere relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3453/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento che diffida dall’esercizio dell’attività di vendita in mancanza di requisiti, qualora vi sia stato pregiudizio partecipativo sofferto dalla parte ricorrente. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE SECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 577/2007 Registro Generale: 840/2007 nelle persone dei Signori: GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente LYDIA ADA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento che diffida dall’esercizio dell’attività di vendita in mancanza di requisiti, qualora vi sia stato pregiudizio partecipativo sofferto dalla parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 577/2007 <br />
Registro Generale: 840/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 840/2007  proposto da:<br />
<b>FABBRI STEFANO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BITTONI MARIA e MICHELI MARIKAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA GORDIGIANI N. 26presso MONTEROSSI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SANSEPOLCRO</b>   rappresentato e difeso da:<br />
MACCARI LORIANO con domicilio eletto in FIRENZEVIA PORTA ROSSA, 6presso il suo studio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza n. 67 del 18.05.2007 emessa dal Responsabile del Servizio, notificata in pari data, avente ad oggetto la “diffida dall’esercizio dell’attività di vendita in mancanza di requisiti” nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI SANSEPOLCRO</p>
<p>Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Marika Micheli ed Elisa Brocchi delegata da Loriano Maccari;</p>
<p>Rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, emergono ictu oculi elementi utili ad evidenziare vizi della procedura che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, tenuto in particolare conto del pregiudizio partecipativo sofferto dalla parte ricorrente;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to  Stefano Toschei	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a></p>
<p>Non va sospesa la gara di un Comune per il servizio di vigilanza di Uffici giudiziari, cui partecipi un concorrente che, in conformita’ al bando, acquisisca l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta. Le tariffe di legalita’ possono infatti essere utilizzate per la verifica di congruita’. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara di un Comune per il servizio di vigilanza di Uffici giudiziari, cui partecipi un concorrente che, in conformita’ al bando, acquisisca l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta. Le tariffe di legalita’ possono infatti essere utilizzate per la verifica di congruita’. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 574/2007<br />Registro Generale: 913/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente<br /> LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons., relatore<br />
STEFANO TOSCHEI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 913/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA LIBURNIA SERVIZI S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:CALUGI GIOVANNIcon domicilio eletto in FIRENZEVIA GINO CAPPONI N. 26presso il suo studio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GROSSETO</b>  rappresentato e difeso da:POZZI FRANCESCO MASSIMO e CRUCIANI SUSANNAcon domicilio eletto in FIRENZELUNGARNO A. VESPUCCI N. 20presso POZZI FRANCESCO MASSIMO<br />
<b>PREFETTURA DI GROSSETO  </b>non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI GROSSETO </b>non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC. I.M.G.G. S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:MASCITELLI PAOLOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
e nei confronti di<br /><b>SOC. POLIZIA PRIVATA GRIFONE S.R.L. </b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>FANTONI CLAUDIO LEG. RAPPR. POLIZIA PRIVATA GRIFONE   S.R.L.   </b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’art. 14 del Capitolato d’oneri della gara svolta dall’Amministrazione comunale di Grosseto per l’affidamento per la durata di 3 anni, della gestione del servizio di vigilanza armata diurna presso i palazzi sedi degli Uffici giudiziari, trasmesso alle Imprese partecipanti alla gara, tra cui la ricorrente, con lettera di invito prot. n. 144342 del 28 dicembre 2006, e del relativo provvedimento di approvazione sconosciuto alla ricorrente; della determinazione n. 549 adottata il 28 marzo 2007, con cui il Dirigente della Polizia Municipale di Grosseto ha approvato gli atti della gara sopra indicata ed ha affidato alla Società I.M.G.G. Srl il servizio di vigilanza e sorveglianza armata diurna presso gli edifici sede degli uffici giudiziari di Grosseto per tre anni; di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, ed in particolare, dell’invito alla gara prot. n. 144342 del 28 dicembre 2006; del verbale della seduta della Commissione della gara sopra indicata svoltasi il 24 gennaio 2007; dei provvedimenti prot. n. 82 area I P.A. e prot. n. 83 Area I P.A. del 22 marzo 2007, con cui il Prefetto di Grosseto ha approvato, rispettivamente in relazione alla Società Polizia Privata Grifone Srl ed alla I.M.G.G. la tariffa oraria “da praticarsi limitatamente all’espletamento del servizio di vigilanza armata diurna ai palazzi sedi dei locali Uffici Giudiziari”; nonchè di ogni altro atto, anche istruttorio, a questi ultimi presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorchè incognito;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI GROSSETO<br />SOC. I.M.G.G. S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Giovanni Calugi, Chiara Rigoni delegata da Francesco Massimo Pozzi e Paolo Mascitelli;</p>
<p>Considerato che l’art. 14 del Capitolato non appare preclusivo della possibilità che l’impresa concorrente acquisisca l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli	&#8211; Presidente<br />	<br />
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007</p>
<p>Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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