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	<title>22/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2901</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2901/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2901/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2901</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; collocamento a riposo &#8211; sanitari convenzionati &#8211; cessazione rapporto lavoro convenzionale per il raggiungimento 70° anno di eta&#8217; &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva del 11 febbraio 2004 n. 833 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2901/2004Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2901</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2901</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; collocamento a riposo &#8211; sanitari convenzionati &#8211; cessazione rapporto lavoro convenzionale per il raggiungimento 70° anno di eta&#8217; &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/6/4418/g">Ordinanza sospensiva del 11 febbraio 2004 n. 833<a/></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2901/2004<br />Registro Generale:4799/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Marzio Branca Est.<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Michele Corradino<br />ha pronunciato la presente<br />
<b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DI PALMA GIOVANNI </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ALFREDO VELOTTI Avv. ARTURO UMBERTO MEO con domicilio eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N. 33 presso TOWER CENTRO SERVIZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.S.L. NA1 </b><br />
non costituitosi;e nei confronti di<br />
<b>REGIONE CAMPANIA </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione I n. 833/2004, resa tra le parti, concernente CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO CONVENZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO 70° ANNO DI ETA&#8217;;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Marzio Branca e udita , altresì, per la parte appellante l’avv.to A.V. Meo;<br />
Ritenuto che l’appello appare assistito da consistente fumus boni juris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4799/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1557/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1557</a></p>
<p>Pres. Fedullo, Est. Portoghese Regina Attianese (Avv. G.M. di Lieto) c. Comune di Pagani (Avv. P. Teodosio) sull&#8217;efficacia temporale del PIP Urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Scadenza – Variante – Non proroga né rinnova i termini di scadenza del PIP La variante non rinnova l’efficacia temporale del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1557/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1557/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1557</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Fedullo, Est. Portoghese<br />
Regina Attianese (Avv. G.M. di Lieto) c. Comune di Pagani (Avv. P. Teodosio)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sull&#8217;efficacia temporale del PIP</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Scadenza – Variante – Non proroga né rinnova i termini di scadenza del PIP</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La variante non rinnova l’efficacia temporale del Piano per gli insediamenti produttivi, né si pone come nuovo strumento urbanistico, se non in presenza di circostanze tali da far desumere la volontà di prorogare o comunque rinnovare l’originario termine di scadenza</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con <a href="/ga/id/2004/7/1581/d">nota di commento dell&#8217;Avv. Giovanni Maria di Lieto</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’efficacia temporale del PIP</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
&#8211; SALERNO – SEZIONE I</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai Magistrati:<br />
Dr. Alessandro Fedullo &#8211; Presidente;<br />
Dr. Filippo Portoghese &#8211; Consigliere rel.; Dr. Giovanni Sabbato &#8211; Primo Referendario ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 1931/2003 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Attianese Regina</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Maria di Lieto, ed elettivamente domiciliata in Salerno al corso Garibaldi n. 164 presso lo studio dell’avv. Lentini;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il <b>Comune di Pagani</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paola Teodosio ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Pio XI presso lo studio dell’avv. G. Caliulo;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della nota n. 4522/03 in data 29/5/03 a firma del dirigente l’Area di sviluppo e investimenti dell’UTC. del comune di Pagani recante la comunicazione di immissione in possesso dei beni immobili di proprietà della ricorrente;<br />
&#8211; del decreto di occupazione di urgenza del Dirigente dell’area Sviluppo e Investimenti dell’Ufficio Tecnico n. 5/2003 del 12/5/03, in uno all’allegato piano particellare descrittivo di esproprio;<br />
&#8211; delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 128 del 19-12-1989 e n. 87 del 12-12-1990 rispettivamente di adozione e di esecutività del Piano degli Insediamenti Produttivi;<br />
&#8211; della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21-7-1999, di adozione della variante al PIP;<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 15-10-1999 di chiarimenti;<br />
&#8211; della delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 3-10-2000, di decisione dei ricorsi avverso la variante al PIP;<br />
&#8211; della delibera di GM. n. 333 9/11/2000 recante pubblicazione del bando di assegnazione delle aree PIP. e della determina del dirigente del settore LL.PP. n. 249 del 17/5/02 dfi assegnazione aree;</p>
<p>VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI i motivi aggiunti notificati il 1°/8/03 e depositati in data 14/8/03 con cui è stata impugnata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell’11-6-2003, di variante interna al Piano degli Insediamenti Produttivi;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum spiegato dalla ESET srl., dalla ESPOSITO LEGNAMI srl., dalla GRN AUTO srl., dalla INDUSTRIAL CHIMICA sas. Di Lamberti Carmela, dalla SAL. MAR. LEGNO di Salvatore Maresca, dalla TORTORA AUTO srl., dalla VECOGAS srl., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rapp.ti e difesi dagli avv. Vincenzo Giuffrè ed Alessandro Vella ed elettivamente dom.ti in Salerno alla via Pio XI n. 66 presso lo studio dell’avv. Caliulo;<br />
VISTI tutti gli atti della causa;<br />
RELATORE alla pubblica udienza del 19-2-2004 il Dott. Filippo Portoghese e uditi altresì, per le parti, gli avvocati presenti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">
<p>Con ricorso notificato il 30/6/03 e depositato il 2/7 successivo, Attianese Regina ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti in epigrafe specificati.<br />
Ha premesso di essere proprietaria di un terreno nel comune di Pagani, incluso in area PIP. e che con gli atti impugnati è stata autorizzata l’occupazione temporanea e di urgenza dell’immobile, in attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi adottato con delibera di C.C. n. 128 del 19-12-1989 e della successiva variante adottata con atto consiliare n. 51 del 21-7-1999.<br />
Ha lamentato, in particolare, che il termine decennale di efficacia del P.I.P. era spirato e che, pertanto, ogni atto adottato in attuazione dello stesso doveva ritenersi illegittimo.<br />
Con articolati e molteplici motivi di ricorso deduceva: 1) e 6) e 7) violazione dell’art. 28 della L. n. 219/1981 e dell’art. 27 della L. n. 865/1971 in quanto il PIP. avrebbe perso efficacia per decorso del termine decennale e non sarebbe prorogabile; 2) e 4) e 5) violazione dell’art. 27 della L. n. 865/1971 e dell’art. 8 della L. n. 167/1962, della LR. n. 14/1982, dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 per difetto della preventiva autorizzazione regionale alla esecutività del PIP. e per mancata pubblicazione e notifica del PIP., che oltretutto non conteneva una documentata valutazione previsionale del fabbisogno delle aree; 8) violazione dell’art. 3 della L. n. 1/78 in quanto il procedimento ivi previsto non sarebbe applicabile alle occupazioni d’urgenza ricompresse nel PIP.<br />
Con motivi aggiunti notificati l’1/8/03 e depositati il 14/8 successivo, venivano impugnati gli ulteriori atti in epigrafe specificati, conosciuti da parte ricorrente solo all’atto della costituzione del Comune di Pagani.<br />
Con articolata prospettazione veniva denunziata violazione di legge, illegittimità derivata, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, perplessità, sviamento, contraddittorietà, travisamento e difetto di presupposti.<br />
Costituitosi in giudizio, il comune di Pagani sosteneva l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.<br />
Con atto notificato il 9/7/03 e depositato in pari data hanno spiegato intervento ad opponendum le ditte ESET srl., ESPOSITO LEGNAMI srl., GRN AUTO srl., INDUSTRIAL CHIMICA sas. Di Lamberti Carmela, SAL. MAR. LEGNO di Salvatore Maresca, TORTORA AUTO srl., VECOGAS srl., sostenendo la legittimità degli atti impugnati.<br />
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 19-2-2004.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Ritiene il Tribunale che sia fondato ed assorbente il motivo di ricorso con il quale si lamenta la illegittimità degli atti della procedura espropriativa a cagione della sopravvenuta perdita di efficacia del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Pagani, adottato e dichiarato esecutivo con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 128 del 19-12-1989 e n. 87 del 12-12-1990.<br />
Il Piano per le Aree da destinare a Insediamenti Produttivi, previsto dall’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ha la funzione, da un lato, di stimolo alla espansione industriale del territorio comunale attraverso la cessione alle imprese dei terreni espropriati, dall’altro invece, di strumento volto ad assicurare, a coerente sviluppo delle più generali previsioni del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione, un ordinato assetto urbanistico nella zona in cui dovranno inserirsi i nuovi complessi ovvero dovranno trovare più adeguata collocazione gli insediamenti già esistenti ( cfr. Cons. Stato, IV, 28-3-1994, n. 298). Esso, pertanto, appartiene alla categoria dei cd. “piani urbanistici funzionali di rilievo locale” ed, in considerazione della propria specifica finalità, impone alle aree ivi ricomprese un vincolo preordinato all’espropriazione delle medesime.<br />
Il richiamato articolo 27, invero, chiarisce, al terzo comma, che “Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 18 agosto 1942, n. 1150”; precisa, poi, al comma quinto, che le aree in esso comprese “sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità”.<br />
Il corretto inquadramento normativo della fattispecie per cui è causa impone, peraltro, anche il richiamo alla specifica normativa al riguardo dettata dalle disposizioni legislative emanate in relazione agli interventi nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del novembre del 1980 e del febbraio 1981, considerato che il Comune di Pagani, con le richiamate delibere di Consiglio Comunale n. 128/89 e n. 87/90, ha formato il Piano degli Insediamenti Produttivi in questione proprio in applicazione di tali peculiari disposizioni.<br />
L’articolo 28 della legge n. 219/1981 ( successivamente trasfuso nell’articolo 34 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76) ha previsto che i Comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati “… sono obbligati ad adottare o confermare tra i seguenti piani esecutivi necessari: ….b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive compresi quelli commerciali e turistici”.<br />
Ha, altresì, dettato una peculiare procedura semplificata per la loro formazione, riportata, in uno alle successive norme di coordinamento, nel citato articolo 34 del “Testo Unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982”.<br />
L’articolo 28, comma 12, della legge n. 219/1981 ( oggi comma 17 del citato art. 34 T.U.), infine, ha statuito che “l’approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti”.<br />
Dalla lettura delle disposizioni di cui sopra risulta evidente l’intento acceleratorio perseguito dal legislatore, coerente con la ratio ispiratrice della normativa emergenziale post-sismica, diretta a fronteggiare, con interventi rapidi ed efficaci, l’evento calamitoso e soprattutto a favorire “l’opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981”.<br />
Rileva, peraltro, il Tribunale che, nel caso in cui si faccia ricorso a strumenti ed istituti già previsti dall’ordinamento, la suddetta normativa speciale vada necessariamente integrata con le disposizioni generali vigenti; ciò nel senso che le disposizioni della legge n. 219/1981 regolano la fattispecie per gli aspetti espressamente disciplinati e per quelli che siano normati in modo derogatorio o comunque peculiare rispetto alle disposizioni ordinarie, applicandosi invece queste ultime per gli ambiti non diversamente disciplinati.<br />
Tale canone ermeneutica va necessariamente applicato anche alla vicenda oggetto del presente giudizio.<br />
Essa, come si è visto, riguarda l’istituto giuridico del Piano degli Insediamenti Produttivi, previsto in via generale dall’articolo 27 della legge n. 865/1971.<br />
Conseguentemente, a tale materia vanno applicate le disposizioni normative della legge n. 219/1981 per gli aspetti espressamente disciplinati, mentre resta comunque operativa per il resto la disciplina generale della legge n. 865/1971.<br />
A tale conclusione induce anche il dato letterale dell’articolo 28 della legge n. 219/1981, il quale opera riferimento al piano degli insediamenti produttivi “di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”, con ciò confermando che lo strumento attuativo da esso previsto non è istituto nuovo e diverso da quello ordinario, ma è quello generale, arricchito e modificato per taluni aspetti da una disciplina speciale, dettata per fronteggiare in maniera ottimale l’evento emergenziale del sisma.<br />
Assunta in tal modo la necessaria integrazione delle due discipline normative (quella ordinaria e quella speciale), deve concludersi che, in difetto di una diversa regolamentazione del termine di durata del piano da parte della legge n. 219/1981, operi in proposito la previsione generale della durata decennale del PIP, contenuta nell’art. 27 della legge n. 865/1971.<br />
Tale conclusione non osta con la ratio acceleratoria della disciplina speciale, ma anzi è dalla stessa indirettamente confermata, considerato che l’esigenza di fronteggiare l’evento eccezionale e di favorire con rapidità la ripresa e lo sviluppo delle zone colpite dall’evento calamitoso viene realizzata attraverso l’introduzione di procedure più rapide per la formazione e l’esecuzione dei piani, non ultima la previsione espressa della natura di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, degli edifici e degli impianti previsti nei piani esecutivi, per effetto della loro approvazione.<br />
Sulla base delle considerazioni sopra svolte può, dunque, procedersi ad una prima affermazione: il PIP approvato dal Comune di Pagani per effetto delle deliberazioni di C.C. n. 128/1989 e n. 87/1990, contenente ex lege dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, ha efficacia decennale e la sua naturale scadenza, in virtù della disposizione generale dell’art. 27 l. n. 865/1971 non derogata dalla normativa post-sisma, cadeva al termine dell’anno 2000.<br />
Ciò posto, si impone l’esame di una ulteriore questione, consistente nello stabilire se l’originario termine di scadenza del piano, come sopra individuato, risulti prorogato o comunque rinnovato dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Pagani n. 51 del 21-7-1999, ad oggetto “P.I.P. – Provvedimenti”, recante adozione di variante al piano degli Insediamenti Produttivi.<br />
Va in proposito premesso che la giurisprudenza ( cfr. Cass., 24-2-1999, n. 1602) ha chiarito, quale regola generale, che “il piano per gli insediamenti produttivi … è dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato di esecuzione; trascorsi dieci anni, non è prevista, dunque, in via normativa alcuna proroga ed all’amministrazione non rimane che valutare l’opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta irrealizzata”.<br />
E’ necessario, pertanto, verificare &#8211; considerato che alla data della sua adozione il termine originario non era ancora scaduto (e ciò esclude che la nuova determinazione si riferisca necessariamente ad un nuovo strumento urbanistico) &#8211; se la cd. “variante” di cui alla citata delibera n. 51/1999 costituisca nuovo ed autonomo piano con decorrenza di un rinnovato termine di efficacia ovvero un mero adeguamento del preesistente che non ne ha modificato la durata.<br />
Il Tribunale – conformemente a quanto già ritenuto in sede cautelare &#8211; ritiene di dover accogliere la seconda opzione interpretativa, sulla base della considerazione complessiva degli elementi che di seguito si riportano.<br />
Va in primo luogo richiamato il dato letterale della deliberazione, il quale espressamente, sia nella motivazione dell’atto che nella parte dispositiva, qualifica la determinazione pianificatoria assunta quale “variante”, in tal modo conferendole non l’autonomia di un nuovo strumento urbanistico ma una mera valenza modificativa del piano vigente, cui necessariamente si collega.<br />
A tale considerazione va aggiunto il richiamo alla circostanza che nell’atto consiliare in questione non vi è alcuna espressa indicazione della decorrenza di un nuovo termine di efficacia.<br />
Il silenzio sul punto induce a ritenere che, vigente ancora il PIP del 1990, il Consiglio Comunale, pur modificandone parzialmente i contenuti, non abbia inteso incidere sulla sua efficacia temporale.<br />
Rileva, inoltre, il Tribunale che anche il riferimento ai “contenuti” della variante offre argomenti a sostegno della tesi, condivisa dal Collegio, secondo cui non si è in presenza di un nuovo ed autonomo strumento urbanistico.<br />
Dalla motivazione della delibera emerge, infatti, che la variante si è resa necessaria per adeguare le norme di attuazione del PIP relative all’indice di copertura alla legislazione regionale ( l.r. n. 14 del 20-3-1982 e l.r. n. 7 del 27-4-1998) e che la rivisitazione del piano ha la finalità di “renderlo attuale, di immediata esecuzione e nei limiti del possibile di ridurne i costi, tenendo conto che alcune urbanizzazioni sono realizzate ed altre sono previste in funzione extracomprensoriale”. Si sottolinea, infine, il rispetto della perimetrazione del p.i.p. originario.<br />
In buona sostanza, il contenuto della “variante” viene prospettato come la risultante dell’ ”adeguamento del PIP alla nuova normativa” e l’insieme degli altri elementi sopra evidenziati sono rappresentati tutti come mere modificazioni allo strumento urbanistico vigente, finalizzate a consentirne la effettiva attuazione.<br />
Non vi è, dunque, una nuova scelta urbanistica e, quindi, un “nuovo” piano (d’altra parte, non si parla mai di un nuovo PIP che sostituisce quello vigente), ma unicamente una modificazione del contenuto di quello preesistente, che non incide sulla sua efficacia temporale originaria.<br />
Tale conclusione viene confermata da un’ultima argomentazione, che appare al Tribunale di rilevante importanza per la corretta definizione della natura giuridica della “variante” in questione.<br />
Il Comune di Pagani ( si veda in proposito la motivazione dell’atto deliberativo citato) non ha utilizzato l’ordinario procedimento normativamente previsto per la formazione del PIP, ma ha fatto ricorso alla procedura semplificata prevista dall’articolo 28 della legge n. 219/1981.<br />
Orbene, l’utilizzazione a distanza di ben 19 anni dal verificarsi del sisma del 1980, in luogo della fonte normativa ordinaria, di una normativa speciale (quella della legge n. 219/1981), rispondente alle specifiche esigenze contingenti della ricostruzione e dello sviluppo dei territori colpiti dagli eventi calamitosi, depone necessariamente per l’esistenza di uno stretto ed indissolubile legame con l’originario P.I.P. del 1989 (adottato ai sensi della citata legge n. 219/1981); con la evidente conseguenza che la variante in oggetto costituisce mera modificazione ed aggiornamento di quest’ultimo senza emanazione di un nuovo strumento urbanistico.<br />
Dalle considerazioni sopra svolte emerge, dunque, che la “variante” di cui alla delibera di C.C. n. 51/1999 non costituisce adozione di un nuovo P.I.P. e, pertanto, essa non ha arrecato modificazioni o rinnovazioni dell’ originario termine di efficacia decennale del Piano, il quale, come sopra detto, risulta scaduto alla fine dell’anno 2000.<br />
Orbene, attesa la valenza del PIP in termini di imposizione di un vincolo preordinato all’espropriazione alle aree in esso comprese e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere ( v. combinato disposto degli artt. 27 l. n. 865/1971 e 28 l. n. 219/1981), risulta evidente che la legittimità dei provvedimenti ablatori al riguardo emanati dall’amministrazione impone la necessaria vigenza dello strumento urbanistico, giacchè lo stesso, in relazione agli effetti sopra evidenziati, ne costituisce requisito di legittimità (sub specie di presupposto di diritto).<br />
L’emanazione di un decreto di occupazione di urgenza ovvero di altro atto della procedura ablatoria successivamente alla scadenza di efficacia del PIP configura provvedimento illegittimo.<br />
Allo stesso modo l’illegittimità va ravvisata anche per gli ulteriori atti di variante posti in essere dall’amministrazione successivamente alla avvenuta scadenza del Piano (in particolare, la cd. “variante interna” di cui alla delibera di CC n. 34/2003), considerato che queste, in quanto mera modifica di una realtà giuridica preesistente (il PIP) e non nuovo ed autonomo strumento urbanistico, ne presuppongono la vigenza e la perdurante efficacia; elementi che nella specie, come sopra visto, mancano.<br />
Difetta di presupposto ed è, pertanto, illegittimo anche l’eventuale atto di assegnazione a terzi, quale lotto del Piano, del terreno di proprietà di parte ricorrente.<br />
In conclusione, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, devono essere annullati: il decreto dirigenziale di occupazione di urgenza prot. n. 5/2003 del 12/5/03, la nota dirigenziale di comunicazione di immissione in possesso e<br />
Alcun esame di legittimità e, conseguentemente, alcuna pronunzia di merito ritiene, invece, il Tribunale di dover rispettivamente effettuare ed adottare con riferimento agli atti deliberativi consiliari del 1989/1990 e del 1999/2000 (pure in questa sede impugnati) , atteso che l’utilità richiesta dal ricorrente con la domanda giudiziale di annullamento si è già realizzata con la sopravvenuta inefficacia dello strumento urbanistico per effetto della scadenza del termine di durata decennale.<br />
Non vi è, al riguardo interesse alla decisione, in mancanza di un atto esistente ed efficace, lesivo nell’attualità della sfera giuridica del privato. Né rilevano, conseguentemente, le eccezioni di inammissibilità in proposito prospettate dall’amministrazione resistente.<br />
Il ricorso è, dunque, per tale parte inammissibile per carenza di interesse.<br />
Resta assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.<br />
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, attesa la peculiarità della controversia, la cui definizione è dipesa dalla soluzione di questioni di diritto e di interpretazione della natura e portata di atti amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Salerno (Sezione I), definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe proposto da Attianese Regina, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:<br />
&#8211; dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse quanto alle deliberazioni del Consiglio Comunale di Pagani n. 128 del 19-12-1989, n. 87 del 12-12-1990, n. 51 del 21-7-1999, n. 69 del 15-10-1999 e n. 60 del 3-10-2000;<br />
&#8211; accoglie la domanda demolitoria proposta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla : il decreto dirigenziale di occupazione di urgenza prot. n. 5/2003 del 12/5/03 e la nota di comunicazione di immissione in possesso prot. n. 4522/03 del 29/5/03;<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217; Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno, nelle Camere di Consiglio del 19 febbraio e 18 marzo 2004;</p>
<p>con la partecipazione di:<br />
Alessandro Fedullo &#8211; Presidente<br />
Filippo Portoghese &#8211; Cons. est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2942</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Demanio &#8211; demolizione opere abusive su area comunale e ripristino strada pubblica –dilazione concessa al privato per eseguire il provvedimento – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 16 febbraio 2004 n. 1022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:2942/2004 Registro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2942/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2942</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; demolizione opere abusive su area comunale e ripristino strada pubblica –dilazione concessa al privato per eseguire il provvedimento – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/7/4613/g">Ordinanza sospensiva del 16 febbraio 2004 n. 1022</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2942/2004<br />
Registro Generale: 3749/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Filippo Patroni Griffi<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI ROMA</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO GRAZIOSI con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVV.RA COMUNALE DI ROMA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>GAVINI BRUNO</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ELENA STELLA RICHTER e PAOLO STELLA RICHTER con domicilio eletto in Roma VIALE G. MAZZINI N.11 presso PAOLO STELLA RICHTER</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II TER n. 1022/2004, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE SU AREA COMUNALE E RIPRISTINO STRADA PUBBLICA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
GAVINI BRUNO<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti l’avv. Sabato in sostituzione dell’avv. Graziosi e l’avv. Paolo Stella Richter;</p>
<p>Considerato che, ad una delibazione sommaria, propria della fase cautelare, i motivi di appello appaiono fondati, non sussistendo più le ragioni che hanno indotto alla sospensione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3749/2004) e, per l&#8217;effetto, rigetta la richiesta cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.4487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-6-2004-n-4487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-6-2004-n-4487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.4487</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Leoni Servizi stampa Liguria S.r.l. (Avv.ti A. Presutti, M.A. Quaglia e R. Speciale) c. Condominio di via Cesarea n. 3-5 ed altri (Avv.ti G. Gerbi e G. Candido di Gioia), Comune di Genova (Avv.ti Odone e E. Romanelli), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) sui rapporti tra Sentenza in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-6-2004-n-4487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.4487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-6-2004-n-4487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.4487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Leoni<br /> Servizi stampa Liguria S.r.l. (Avv.ti A. Presutti, M.A. Quaglia e R. Speciale) c. Condominio di via Cesarea n. 3-5 ed altri (Avv.ti G. Gerbi e G. Candido di Gioia), Comune di Genova (Avv.ti Odone e E. Romanelli), Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra Sentenza in forma semplificata e abbreviazione dei termini della fase cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Fissazione camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare a seguito di istanza di riduzione dei termini – Non si può emettere sentenza in forma semplificata &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora sia fissata la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare a seguito di istanza di riduzione dei termini ex art. 36, r.d. 642/1907, il Giudice amministrativo non può procedere alla definizione del merito della controversia con sentenza in forma semplificata ex art.21, comma 10, l. 1034/71. I termini di cui al citato art. 36, infatti, sono da intendersi minimi, fissati a garanzia del diritto di difesa delle parti, e come tali non ulteriormente comprimibili, se non in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui rapporti tra Sentenza in forma semplificata e abbreviazione dei termini della fase cautelare</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4554_4554.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-6-2004-n-4487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.4487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1007</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1007/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1007/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1007</a></p>
<p>Pres. Renato Vivenzio, est. Antonio Bianchi BESIO Serenella (Avv.ti Daniele Granara e Cinzia Borgna) c. Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato di Genova) e c. Manca Stefania (Avv. Roberto Damonte) sui criteri per la valutazione comparativa dei titoli prodotti in un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1007/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1007</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1007/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1007</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Renato Vivenzio, est. Antonio Bianchi<br /> BESIO Serenella (Avv.ti Daniele Granara e Cinzia Borgna) c. Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato di Genova) e c. Manca Stefania (Avv. Roberto Damonte)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri per la valutazione comparativa dei titoli prodotti in un concorso pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso pubblico – Valutazione dei titoli – Difetto di motivazione – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La Commissione giudicatrice di un concorso pubblico per titoli ed esami ha l’obbligo di valutare ciascun titolo prodotto dai candidati in conformità ai criteri generali per la valutazione comparativa, predeterminati dalla Commissione medesima. Conseguentemente, l’operato della Commissione risulta illegittimo sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, laddove non emergono in alcun modo dagli atti concorsuali né le ragioni poste a base del giudizio valutativo in relazione ai titoli presentati da ciascun candidato, né la conformità del giudizio medesimo rispetto ai criteri generali predeterminati per l’attribuzione del relativo punteggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui criteri per la valutazione comparativa dei titoli prodotti in un concorso pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 227/02 R.G.R.<br />
N. 1007 Reg.Sent. ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:Renato Vivenzio Presidente; Antonio Bianchi Consigliere relatore; Oreste Mario Caputo Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 227/2002 R.G.R. proposto da<br />
<b>BESIO Serenella</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Granara e Cinzia Borgna presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Genova, via alla Porta degli Archi n. 10;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Consiglio Nazionale delle Ricerche</b> ed il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi ope-legis dall’Avvocatura dello Stato di Genova, domiciliataria;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Manca Stefania</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Damonte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica 10/4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 21 dicembre 2001, n. 1845919, mai comunicato alla ricorrente, avente ad oggetto dichiarazione della Dott. Stefania Manca, quale vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Ricercatore – terzo livello professionale – bandito per le Tecnologie Didattiche di Genova nonché per l’annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare:<br />
&#8211; del provvedimento del Responsabile del Procedimento n. 1845303 in data 20 dicembre 2001, con il quale è stata accertata la regolarità formale degli atti del concorso di cui sopra;<br />
&#8211; della nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Tecnologie Didattiche di Genova – del 13 dicembre 2001, con il quale sono stati comunicati gli esiti della valutazione dei titoli, con la quale sono stati comunicati gli esiti della valutazion<br />
&#8211; dei verbali della Commissione giudicatrice;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti, conseguenti e/o connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione e della controinteressata Manca dott.ssa Stefania;<br />
Visto l’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della dott.ssa Benigno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive  difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Antonio Bianchi;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 29 aprile 2004 l’avv. D. Granara per la ricorrente, l’avv. dello Stato Guerra per l’amministrazione resistente e l’avv. R. Damonte per la controinteressata;<br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 1785193 del 7 dicembre 2000 era bandito un  concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 348 posti con profilo di Ricercatore presso il C.N.R. di cui un posto assegnato all’Istituto per le Tecnologie Didattiche di Genova.<br />
Con provvedimento adottato nella seduta del 19 novembre 2001, la Commissione giudicatrice procedeva alla determinazione dei criteri per la valutazione comparativa dei candidati.<br />
Successivamente, nella seduta del 7 dicembre 2001, la Commissione formulava i tre temi da proporre quale prova scritta ai candidati e, successivamente, procedeva alla valutazione dei titoli e alla correzione degli elaborati.<br />
Infine, nella seduta del 13 dicembre 2001, al termine della prova orale, la Commissione Giudicatrice formulava la graduatoria e indicava quale vincitrice la dott. Stefania Manca.<br />
Con nota del 13 dicembre 2001, il C.N.R. comunicava l’esito della valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova orale e con successivo Decreto del Presidente del 21 dicembre 2001 prot. n. 1845919 dichiarava vincitrice del concorso la dott. Stefania Manca.<br />
I voti assegnati ai candidati erano i seguenti:<br />
1° Manca Stefania     –     punti 77,75/90;<br />
2° Benigno Vincenza –     punti 76,70/90;<br />
3° Besio Serenella     _     punti 75,50/90<br />
Ritenendo illegittimo l’operato della Commissione Giudicatrice l’istante, con il ricorso in epigrafe, ha adito questo T.A.R. chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:</p>
<p>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dell’art. 6 del Bando di cui al D.P. del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 1785193 del 7 dicembre 2000 e dell’art. 2 del D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 in relazione alla violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi in materia di concorsi pubblici. Eccesso di potere per illogicità manifesta, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per ingiustizia grave e manifesta. <br />
Nella fattispecie la Commissione ha adottato criteri di valutazione vaghi ed estremamente generici.<br />
In particolare, il verbale n. 1 del 19 novembre 2001, relativo alla predeterminazione dei criteri di massima, prevede che le pubblicazioni scientifiche saranno valutate in base alla “rilevanza scientifica dei risultati e originalità degli stessi”, ma omette di indicare i parametri in base ai quali un’opera possa essere ritenuta originale. Si dà rilievo alla “pertinenza al settore disciplinare di cui al bando” e alla “rilevanza della collocazione editoriale della pubblicazione e diffusione della stessa nella comunità scientifica”, ma poi nel predeterminare i punteggi la Commissione non prende neanche in considerazione l’eventualità della pubblicazione di un libro internazionale e ciò a discapito della Dott. Besio, che è l’unica candidata ad aver presentato un libro internazionale senza coautori, valutato soltanto 1,5 punti e cioè la metà del punteggio massimo attribuibile al libro nazionale.<br />
Anche con riferimento ai lavori svolti in collaborazione con terzi emerge l’insufficienza dei criteri adottati.<br />
L’art. 4 del D.P.R. n. 390/98, richiamato dal bando di cui trattasi, prevede che ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione deve tenere in considerazione “l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione”.<br />
Nella fattispecie, il bando ha previsto in numero di cinque il limite massimo di pubblicazioni ammissibili.<br />
Nel verbale n. 1 del 19.11.2001 si legge che “per quanto riguarda i lavori in collaborazione, ove non risulti da documentazione l’apporto scientifico di ciascun coautore, la Commissione si adopererà per identificare il contributo del candidato sulla base dell’esame complessivo delle pubblicazioni dello stesso e della coerenza della pubblicazione in esame con la produzione scientifica complessiva. Ove non sia possibile individuare l’apporto compiuto dal candidato, il punteggio attribuito sarà diviso per il numero dei coautori”.<br />
Premesso che per tutte le pubblicazioni e rapporti presentati dai candidati la Commissione ha ritenuto di assegnare il punteggio massimo, si osserva che in applicazione della regola stabilita alla candidata Manca sarebbero spettati 5,57 punti e non 7,25 assegnati.<br />
Nell’eventualità, poi, che “il contributo del candidato” sia stato identificato – come si dice nel citato verbale n. 1 – “sulla base dell’esame complessivo delle pubblicazioni”, l’operato della Commissione sarebbe comunque censurabile, essendo la valutazione dell’apporto del tutto arbitraria, generica e incontrollabile.<br />
L’estrema genericità dei criteri adottati dalla Commissione sconfina nell’illogicità e nella parzialità in sede di valutazione delle pubblicazioni della Dott. Serenella Besio.<br />
La ricorrente, infatti, ha presentato un libro internazionale senza coautori, che è stato inspiegabilmente valutato la metà del massimo del punteggio attribuibile: infatti, anche assumendo come parametro di riferimento il punteggio predeterminato dalla Commissione per i libri nazionali la Commissione avrebbe dovuto assegnare 3 punti e non 1,5.<br />
A ciò si aggiunga che relativamente al secondo libro nazionale la ricorrente risulta autrice singola di due capitoli specificamente indicati nel curriculum e pertanto in questo caso il punteggio massimo non avrebbe dovuto essere suddiviso per il numero dei coautori, proprio perchè l’apporto personale del candidato poteva essere facilmente individuabile.</p>
<p>2. Violazione dell’art. 12, comma 1° del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693 in relazione alla violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità manifeste.<br />
L’art. 36, 3° comma del Bando di concorso prevede che per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 30 punti, di cui 15 per le pubblicazioni indicate all’art. 4, comma 4, lett. b) – (cinque pubblicazioni e/o rapporti tecnici, scelti dal candidato e da lui ritenuti i più significativi ai fini della valutazione) – con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione.<br />
Tra i criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta del 19.11.2001, non vi è la previsione di alcun punteggio per i libri internazionali che la ricorrente – unica tra i candidati – aveva presentato, senza ricevere l’adeguata valutazione.<br />
La illogicità dell’omissione emerge considerando che la Commissione ha stabilito un massimo di punti 3 per ogni pubblicazione su riviste internazionali e per ogni capitolo di libri internazionali, un massimo di punti 1,5 per ogni rapporto tecnico internazionale, un massimo di punti 2 per pubblicazioni su atti di convegni internazionali. Inoltre per ogni libro nazionale è stato previsto un massimo di punti 3: è del tutto evidente che il libro internazionale, per la sua diffusione ed importanza, doveva avere ancor maggiore considerazione.</p>
<p>3. Violazione dell’art. 12, comma 1° del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693 in relazione alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità manifeste, sotto altro profilo e per disparità di trattamento.<br />
Per la valutazione del curriculum la Commissione ha stabilito i seguenti criteri:<br />
1) attività di ricerca: punti 1 per ogni anno fino alla concorrenza massima di punti 7;<br />
2) corsi di specializzazione o formazione pertinenti: punti 0,5 per ogni corso fino alla concorrenza massima di punti 1;<br />
3) pubblicazioni non comprese nell’art. 4, comma 4, lett. b) del bando; punti 0,5 per ogni pubblicazione fino alla concorrenza massima di punti 5;<br />
4) attività didattica o tutoriale: punti 0,20 per ogni giornata di formazione.<br />
Tali criteri e punteggi penalizzano gravemente la ricorrente, non consentendo l’emersione del differente periodo di attività di ricerca (per 14 anni ha ottenuto 7 punti, mentre la Dott. Manca 6 punti per 6 anni e la Dott. Benigno punti 5,5 per 5 anni e 6 mesi), e dal numero delle pubblicazioni, assai maggiore per la Dott. Besio, a cui è stato assegnato il punteggio massimo di 5 punti, come alle altre due candidate che dispongono però di un numero assai minore di pubblicazioni.<br />
Anche per l’attività didattica e tutoriale è stato attribuito a tutte le candidate il punteggio massimo di 2, senza considerare che la ricorrente ha un numero assai più elevato di iniziative didattiche ed è l’unica tra loro ad aver svolto incarichi di direzione, come si illustra nel successivo motivo sotto la lettera B).</p>
<p>4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390 e dell’art. 6 del bando di cui al D.P. n. 1785193 del 7 dicembre 2000 in relazione alla violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione.<br />
L’illegittimità dell’operato della Commissione emerge anche sotto un ulteriore profilo.<br />
L’art. 2, 9° comma, del citato D.P.R. n. 390/98 espressamente richiamato dall’art. 6 del Bando, elenca una serie di titoli che la Commissione deve valutare specificamente, tra cui “i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate all’attività di ricerca” (lett. d). “L’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca” (lett. d), “L’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca” (lett. f) e “il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale” (lett. g).<br />
La Commissione ha omesso completamente la valutazione di tali titoli e – come si legge nel citato verbale n. 1 del 19.11.2001 – si è limitata a considerare l’attività di ricerca, i corsi di specializzazione o formazione, le pubblicazioni non ricomprese nell’art. 4, 4° comma lett. b) del bando e l’attività didattica o tutoriale.<br />
Tale omissione, contrariamente all’intuitivo principio per cui nei concorsi il più meritevole deve essere premiato e non penalizzato, va a discapito proprio della Dott.ssa Besio, che rispetto alle altre due giovani candidate vanta un curriculum didattico e scientifico certamente più ricco.</p>
<p>5. Violazione dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693 in relazione all’art. 41 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29. Violazione dei principi in materia di concorsi pubblici. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia grave e manifesta. Sviamento.<br />
La prova scritta sorteggiata (n. 1) è stata del seguente preciso tenore “Con riferimento ai più recenti sviluppi nel settore della formazione a distanza (FAD) e alle differenti strategie adottabili, il candidato illustri:<br />
a) A quali esigenze formative sia possibile rispondere con la FAD.<br />
b) Significato e ruolo delle comunità virtuali nella FAD.<br />
c) Fattori e possibili metriche di qualità nella FAD.<br />
E’ auspicabile che nella trattazione il candidato faccia anche riferimento alle proprie esperienze di ricerca”.<br />
Senonchè dalla lettura, seguita all’estrazione a sorte, delle altre due tracce, la ricorrente apprendeva che erano del tutto analoghe a quella estratta (anche nella esposizione), riguardando sempre la formazione a distanza, che è l’ambito unico o prevalente di ricerca delle Dott. Manca e Benigno, afferenti da qualche tempo all’Istituto di tecnologie Didattiche di Genova.<br />
Pertanto le tracce estraibili non erano tre, ma una e riguardante lo specifico settore di ricerca delle predette candidate.</p>
<p>6. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste. Sviamento.<br />
Anche la valutazione delle prove scritte è palesemente errata e immotivata essendo assai migliore il tema della Dott. Besio, ove si consideri la completezza della trattazione, la sua esaustività rispetto al tema e l’approfondita conoscenza dimostrata, caratteristiche che non si riscontrano nei temi della Dott. Benigno e della Dott. Manca.<br />
Tuttavia la prima ha ottenuto punti 28/30, la seconda 27/30, mentre la ricorrente 26/30.<br />
Conclude l’istante chiedendone l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.<br />
Si è costituita in giudizio la controinteressata  dott.ssa Stefania Manca, la quale, con memorie nei termini, ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso e ne ha quindi contestato la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.<br />
Si è  altresì costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, per l’Amministrazione della Pubblica Istruzione e della Ricerca la quale ha parimenti chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />
Con sentenza n. 1393/2002 questo T.A.R. ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della dott.ssa Vincenza Benigno, puntualmente eseguita dalla parte onerata.<br />
Con sentenza n. 1643/2003, questo T.A.R. ha infine dichiarato l’ammissibilità del ricorso, respingendo le contrarie eccezioni sollevate dalla controinteressata, ed ha disposto incombenti istruttori puntualmente eseguiti dell’amministrazione onerata.<br />
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2004, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dedotto con il primo e terzo mezzo di gravame, in relazione alla valutazione dei titoli prodotti dai candidati.<br />
Ed invero, come risulta dal verbale n. 1 del 19 novembre 2001, la Commissione Esaminatrice ha stabilito di valutare i lavori scientifici di cui all’art. 4 comma 4 lett. b) del bando in relazione alla:<br />
&#8211; rilevanza scientifica dei risultati e originalità degli stessi;<br />
&#8211; pertinenza al settore disciplinare di cui al bando;<br />
&#8211; rilevanza sulla collocazione editoriale della pubblicazione e diffusione della stessa nella comunità scientifica.<br />
La medesima Commissione ha poi precisato che per i lavori in collaborazione, “ove non risulti da documentazione l’apporto scientifico di ciascun coautore………. si adopererà per identificare il contributo del candidato sulla base dell’esame complessivo delle pubblicazioni dello stesso e della coerenza della pubblicazione in esame con la produzione scientifica complessiva”, aggiungendo che “ove non sia possibile individuare l’apporto personale compiuto dal candidato, il punteggio attribuito sarà diviso per il numero dei coautori………”<br />
In data 7 dicembre 2001, come risulta dal verbale n. 2, la Commissione Esaminatrice ha quindi valutato i titoli prodotti, compilando per ciascun candidato una scheda contenente “il relativo giudizio e/o punteggio loro attribuito………”.<br />
Tanto premesso, rileva il Collegio come dalle schede anzidette non sia possibile enucleare in alcun modo la specifica valutazione compiuta dalla Commissione per ciascun titolo prodotto dai candidati, in conformità a quanto preventivamente stabilito.<br />
Sotto la lettera b), infatti, sono raggruppate in un’unica voce le “pubblicazioni di cui all’art. 4, comma 4, lett. b”, a cui è attribuito un punteggio numerico unico, senza ulteriori specificazioni o argomentazioni.Ne consegue, pertanto, che le richiamate schede non danno minimamente ragione né del giudizio espresso per ciascuna della cinque pubblicazioni presentate dai candidati (tale essendo il numero massimo ammissibile), né, quel che più conta, del rispetto dei criteri generali predeterminati dalla Commissione medesima per l’attribuzione del relativo punteggio.<br />
Basti rilevare in questo senso, che la vincitrice, come esattamente dedotto in ricorso, ha presentato:<br />
&#8211; 1 pubblicazione su rivista internazionale con 1 coautore, a cui era attribuibile il punteggio massimo di tre punti;<br />
&#8211; 1 pubblicazione su rivista nazionale con 2 coautori a cui era attribuibile il punteggio massimo di 2 punti;<br />
&#8211; 1 pubblicazione su Atti di convegni internazionali con 2 coautori, a cui era attribuibile il punteggio massimo di due punti;<br />
&#8211; 1 pubblicazione su rivista nazionale senza coautori, a cui era attribuibile il punteggio massimo di 2 punti.<br />
Orbene, in assenza di qualsivoglia argomentazione al riguardo, non è dato apprezzare in alcun modo la congruità dei 7,25 punti assegnati alle pubblicazioni anzidette, rispetto ai criteri predeterminati, avuto riguardo al fatto che detto punteggio non corrisponde né al massimo attribuibile (pari a 12), né al minimo (pari a 5,57 in ragione del numero dei coautori per cui dividere i singoli punteggi).<br />
In conformità a quanto statuito in sede preliminare, viceversa, la Commissione avrebbe dovuto valutare in modo adeguato ciascuna pubblicazione presentata dai candidati in relazione alla sua rilevanza scientifica, pertinenza, collocazione editoriale e diffusione, e per i lavori in collaborazione identificare partitamene l’apporto specifico di ciascun coautore, sulla scorta dei criteri all’uopo predeterminati, dando infine piena contezza di tali operazioni e processi valutativi nelle schede riassuntive allegate al richiamato verbale n. 2 del 19 novembre 2001.<br />
Ad analoghe conclusioni, deve poi pervenirsi per ciò che riguarda il punteggio assegnato ai “curricula” presentati dai candidati.<br />
Alle varie componenti non valutabili in modo oggettivo e matematico, infatti, è stato attribuito un punteggio numerico “secco” senza ulteriori specificazioni o argomentazioni, rendendo ancora una volta impossibile ricostruire l’iter logico-valutativo seguito dalla Commissione.<br />
Così alla ricorrente, per le pubblicazioni non comprese nella lett. b), sono stati assegnati 5 punti al pari della controinteressata e della dott.ssa Benigno seconda classificata, pur avendo prodotto un numero di lavori notevolmente maggiore rispetto a queste ultime.<br />
Ed ancora, per l’attività didattica è stato attribuito a tutte le candidate il punteggio di 2, pur in presenza di esperienze ed incarichi assolutamente diversi.<br />
Conclusivamente l’operato della Commissione risulta illegittimo in “parte qua”, sotto il dedotto profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, non emergendo in alcun modo dagli atti concorsuali né le ragioni poste a base del giudizio valutativo espresso nelle singole schede in relazione ai titolo presentati da ciascun candidato, né, quel che più conta, la conformità del giudizio medesimo rispetto ai criteri generali predeterminati per l’attribuzione del relativo punteggio.<br />
2. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato, e come tale va accolto in “parte qua”, potendo ogni ulteriore censura dedotta restare assorbita.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei limiti e nei sensi dei cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati per quanto di ragione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio il 29 aprile 2004, con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Renato	Vivenzio Presidente<br />	<br />
Antonio	Bianchi	Consigliere estensore<br />
Oreste Mario Caputo Consigliere</p>
<p>Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria<br />
Depositato in Segreteria il 22 GIU. 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1007/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1007</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2941</a></p>
<p>Militare – esoneri e precetti &#8211; diniego di dispensa dal servizio di leva per motivi di studio &#8211; studente iscritto a corsi di studio presso istituzioni scolastiche riconosciute da stato membro dell’U.E. – sentenza di annullamento del diniego di dispensa – tutela cautelare chiesta dall’amministrazione – rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare – esoneri e precetti &#8211; diniego di dispensa dal servizio di leva per motivi di studio &#8211; studente iscritto a corsi di studio presso istituzioni scolastiche riconosciute da stato membro dell’U.E. – sentenza di annullamento del diniego di dispensa – tutela cautelare chiesta dall’amministrazione – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2941/2004<br />
Registro Generale:8908/2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Filippo Patroni Griffi<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA </b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BERETTA TOBIA TOBY</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLO GUGLIELMO IZZO e GIUSEPPE CONTE con domicilio eletto in Roma VIALE BRUNO BUOZZI, 47 presso CARLO GUGLIELMO IZZO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione I BIS 5059/2003 , resa tra le parti, concernente NEGATA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA PER MOTIVI DI STUDIO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
BERETTA TOBIA TOBY<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato Valicenti e l’Avv. Izzo;<br />
Considerato che per le questioni sottoposte con l’atto di appello all’esame di questo giudice richiedono il necessario approfondimento e non possono che essere definite nella sede di merito;<br />
Considerato altresì, che non si ravvisa un pregiudizio grave e impossibile per l’Amministrazione appellante</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8908/2003).<br />
Rinvia per la decisione di merito alla udienza pubblica del 19 ottobre 2004</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.4434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-6-2004-n-4434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-6-2004-n-4434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.4434</a></p>
<p>Pres. Riccio – Est. Deodato Comune di Trento (Avv. Stella Richter) c/ Avi (n.c.) è indice di scorretto uso della discrezionalità l&#8217;attribuzione a due fondi omogenei di una diversa destinazione urbanistica Atto amministrativo – vizi di legittimità – eccesso di potere – per disparità di trattamento – fattispecie – aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-6-2004-n-4434/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.4434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio – Est. Deodato Comune di Trento (Avv. Stella Richter) c/ Avi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è indice di scorretto uso della discrezionalità l&#8217;attribuzione a due fondi omogenei di una diversa destinazione urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – vizi di legittimità – eccesso di potere – per disparità di trattamento – fattispecie – aree contigue e caratterizzate dalle medesime connotazioni oggettive – attribuzione di differenti destinazioni urbanistiche in sede di scelte pianificatorie generali – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza che una particella di terreno confinante con altro lotto del medesimo proprietario sia stata, di fatto, utilizzata come area verde (ancorchè edificabile) non vale a giustificare l’assegnazione alla stessa di un regime urbanistico diverso da quello riservato ad aree ricadenti nella medesima zona e connotate dalle medesime caratteristiche oggettive. Qualora infatti nella particella in questione non siano ravvisabili caratteri tipologici peculiari e difformi da quelli presenti nelle omogenee aree circostanti l’ente pianificatore deve attribuire ai diversi fondi, ancora non edificati, presenti nella zona, la medesima destinazione urbanistica o, comunque, giustificare, con adeguata motivazione, il diverso assetto deliberato per una delle particelle, dando luogo, in difetto, ad uno scorretto uso della discrezionalità (per quanto ampia, nella materia in questione), sotto il profilo di un’irragionevole disparità di trattamento di posizioni.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/6/1577/d">postilla del Prof. Nino Paolantonio</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; indice di scorretto uso della discrezionalità l’attribuzione a due fondi omogenei di una diversa destinazione urbanistica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4434/2004 Reg. Dec. <br />
N. 1788 Reg. Ric. Anno 1995</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1788/1995 proposto dal<br />
<b>Comune di Trento</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Viale G. Mazzini, n. 11;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Sig. Luciano Avi</b>, non costituito;<br />
E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>Provincia Autonoma di Trento</b>, non costituita;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, n.249/94, in data 16.6.1994;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria difensiva del Comune appellante;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 30 marzo 2004, relatore il consigliere Carlo Deodato, udito il procuratore dell’ente ricorrente, Giorgio Stella Richter in sostituzione dell&#8217;avv. Paolo Stella Richter;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza appellata venivano annullate, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Luciano Avi, le delibere di adozione e di approvazione del P.R.G. del Comune di Trento, nella parte in cui avevano destinato la particella 96/2 di proprietà del ricorrente (prima classificata come edificabile) a verde privato, in quanto ritenute viziate, nella parte giudicata illegittima, da una ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento dell’area del ricorrente, rispetto a quelle contigue (connotate dai medesimi caratteri tipologici, ma catalogate come edificabili). <br />
Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Trento che assumeva, in via preliminare, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere stata medio tempore mutata, con delibera rimasta inoppugnata, la destinazione urbanistica della suddetta particella, e criticava, nel merito, la correttezza della statuizione gravata, della quale domandava l’annullamento, deducendo l’insussistenza di un obbligo di motivazione sulla scelta pianificatoria contestata e, comunque, l’inconfigurabilità, in concreto, della disparità di trattamento riscontrata in prima istanza.<br />
Non si costituivano in giudizio il Sig. Avi e la Provincia di Trento.<br />
Alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e va conseguentemente respinto.</p>
<p>2.- Va preliminarmente disattesa la censura con cui il Comune appellante deduce l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza della sopravvenuta modifica, con delibera non impugnata dall’interessato, della destinazione urbanistica della particella in questione.<br />
2.1- L’eccezione si rivela, anzitutto, inammissibile in quanto formulata in termini talmente generici da impedirne la necessaria comprensione e, quindi, la stessa delibazione; dalla lettura degli scritti difensivi dedicati al motivo in esame, e dall’analisi della pertinente documentazione prodotta dall’appellante, non è dato, infatti, evincere: se la delibera di adozione della variante di assestamento sia stata approvata dalla Provincia, quale sia la nuova classificazione della p.f. 96/2 ivi contenuta, se la stessa sia satisfattiva degli interessi del Sig. Avi e, soprattutto, in cosa si concreti l’invocata cessazione della materia del contendere.</p>
<p>2.2. In ogni caso, la censura dev’essere disattesa nel merito, atteso che l’intervenuta modificazione dell’assetto urbanistico dell’area, quand’anche integralmente satisfattiva delle aspettative dell’originario ricorrente (ciò che, peraltro, non consta), non priverebbe quest’ultimo dell’interesse ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della destinazione urbanistica contestata con il presente ricorso, quanto meno al fine di conseguire il titolo necessario a formulare un’eventuale pretesa risarcitoria per il danno derivante dal ritardo nella configurazione amministrativa delle possibilità edificatorie successivamente riconosciute.</p>
<p>3.- Nel merito il Comune contesta, innanzitutto, la sussistenza di un obbligo motivazionale della scelta pianificatoria controversa e richiama, a sostegno dell’assunto, il consolidato e conforme indirizzo giurisprudenziale che esclude il dovere di esplicitare le ragioni  assunte a sostegno degli atti di pianificazione generale.</p>
<p>3.1- La doglianza, prima che infondata, si rivela inconferente con l’ordito argomentativo che sorregge la statuizione gravata.<br />
A ben vedere, infatti, il Tribunale di prima istanza ha giudicato illegittima la destinazione urbanistica dell’area del ricorrente in quanto difforme da (e deteriore rispetto a) quella impressa a particelle contigue ed omogenee, valorizzando il difetto di motivazione non quale vizio assoluto, ma come omissione dell’onere di esplicitare le ragioni assunte a fondamento della disparità di disciplina deliberata per terreni tra loro uniformi (altrimenti viziata da eccesso di potere).<br />
Ne consegue che la questione della sussistenza dell’obbligo di motivazione delle scelte pianificatorie generali non riassume ed assorbe, in sé, come pretende l’ente ricorrente, il giudizio di illegittimità nella specie gravato e che la disamina della correttezza di quest’ultimo deve estendersi alla verifica, in concreto, della riscontrata disparità di trattamento, di cui l’omessa motivazione costituisce semplice riscontro e non elemento costitutivo.</p>
<p>3.2- Così descritto e circoscritto l’ambito cognitivo del presente giudizio, si deve rilevare che il Comune appellante difende la correttezza della propria scelta sulla base del duplice rilievo che i fondi vicini classificati come edificabili presentano le caratteristiche oggettive di lotti autonomi (a differenza di quello dell’originario ricorrente, asseritamente asservito, come giardino, alla contigua particella edificata) e che, quindi, manca l’indefettibile condizione, per la configurabilità del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, dell’identità delle situazioni, di fatto e di diritto, diversamente disciplinate.</p>
<p>3.3- La tesi è priva di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.<br />
E’ sufficiente, in proposito, rilevare che le circostanze che la p.f. 96/2 fosse confinante con altro lotto del medesimo proprietario e che la stessa fosse stata, di fatto, utilizzata come area verde (ancorchè edificabile) non valgono a giustificare l’assegnazione alla stessa di un regime urbanistico diverso da quello riservato ad aree ricadenti nella medesima zona e connotate dalle medesime caratteristiche oggettive.<br />
Anche prescindendo, infatti, dall’assorbente rilievo che difetta ogni elemento significativo della sussistenza di un vincolo pertinenziale tra le due aree di proprietà del Sig. Avi, si deve rilevare che l’inconfigurabilità nella particella in questione di caratteri tipologici peculiari e difformi da quelli presenti nelle omogenee aree circostanti imponeva all’ente pianificatore di attribuire ai diversi fondi, ancora non edificati, presenti nella zona, la medesima destinazione urbanistica o, comunque, di giustificare, con adeguata motivazione (nella specie inesistente), il diverso assetto deliberato per una delle particelle.<br />
A fronte, quindi, della situazione, di fatto e di diritto, appena descritta, l’ingiustificata ed immotivata disciplina urbanistica deliberata per uno dei fondi (tra loro uniformi) rivela uno scorretto uso della discrezionalità (per quanto ampia, nella materia in questione), sotto il profilo di un’irragionevole disparità di trattamento di posizioni che, per i loro identici caratteri oggettivi, imponevano una disciplina omogenea.<br />
4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.</p>
<p>5.- L’omessa costituzione delle parti appellate esime il Collegio dalla statuizione sulle spese.  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello, meglio indicato in epigrafe, respinge il ricorso indicato in epigrafe; nulla per le spese;<br />
 ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 2004, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
STENIO RICCIO          		 &#8211; Presidente<br />	<br />
DEDI RULLI               		 &#8211; Consigliere<br />	<br />
GIUSEPPE CARINCI           		 &#8211; Consigliere<br />	<br />
CARLO DEODATO	       		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
SERGIO DE FELICE			 &#8211; Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/06//2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1010</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1010/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1010/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1010</a></p>
<p>Pres. Renato Vivenzio, est. Raffaele Prosperi Pasquale Moro (Avv. Luigi Cocchi) c. Comune di Genova (Avv. Aurelio D. Masuelli) è obbligatorio il parere della commissione edilizia per il rilascio delle concessioni in sanatoria Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia in sanatoria – Parere della commissione edilizia – Omissione: illegittimità. Il</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1010/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1010</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Renato Vivenzio, est. Raffaele Prosperi<br />  Pasquale Moro (Avv. Luigi Cocchi) c. Comune di Genova (Avv. Aurelio D. Masuelli)</span></p>
<hr />
<p>è obbligatorio il parere della commissione edilizia per il rilascio delle concessioni in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia in sanatoria – Parere della commissione edilizia – Omissione: illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il parere della commissione edilizia deve ritenersi obbligatorio anche per i provvedimenti di rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria (c.d. condono ex art. 31 seg. l. 28 febbraio 1985 n. 47). Il rilascio o il diniego di concessione in sanatoria costituisce infatti un procedimento ordinario per il quale non vi è ragione per disapplicare l’intervento dell’organo tecnico in questione, la cui pretermissione doveva semmai essere espressamente prevista dalla legge quale deroga alla disciplina ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è obbligatorio il parere della commissione edilizia per il rilascio delle concessioni in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 761/95 R.G.R.<br />
N. 1010 reg.sent. ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>nelle persone dei Signori Renato VIVENZIO &#8211; Presidente; Raffaele PROSPERI &#8211; Consigliere, rel. ed est.; Davide PONTE &#8211; 1° Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.761/95 R.G.R. proposto da<br />
<b>Pasquale MORO</b> elettivamente domiciliato in Genova, via Macaggi 21/5, presso l’Avv. Luigi Cocchi che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso; -ricorrente –</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Genova</b> in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi 9, presso l’Avv. Aurelio D. Masuelli che lo rappresenta e difende per mandato in atti; &#8211;	resistente –																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento dell’Assessore delegato al territorio del Comune di Genova prot. 1006 in data 11.8.94 recante rigetto di domanda di condono edilizio;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 27 maggio 2004, relatore il Consigliere R. Prosperi, l’Avv. Crucioli per delega dell’Avv. Cocchi per il ricorrente e l’Avv. Odone per delega dell’Avv. Masuelli per il Comune di Genova;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE DEL FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 27 aprile 1995 Pasquale Moro impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Genova aveva respinto la sua domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativamente ad un manufatto destinato a civile abitazione realizzato nei pressi del cimitero di Staglieno.<br />
 Premesso che l’immobile in questione sarebbe stato costruito nei primi anni ’30 e che nel 1960 sarebbe stato oggetto di ristrutturazione senza aumento di volumi o superfici, il ricorrente esponeva in fatto che il provvedimento si fondava sulla pretesa sussistenza di vincolo di inedificabilità assoluta e quindi insuscettibile di sanatoria e deduceva in diritto i seguenti motivi:<br />
1.Violazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 7.8.90 n.241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia grave e manifesta. Il Comune di Genova ha omesso di inviare all’interessato la comunicazione dell’avvio del procedimento e di permetterne comunque la partecipazione al procedimento.<br />
2.Violazione e/o falsa applicazione degli artt.31 e 35 L. 47/85 in relazione all’art.31 L. 1150/42. Difetto di istruttoria. L’acquisizione del parere della commissione edilizia è obbligatoria anche nei procedimenti di rilascio di concessione in sanatoria e nel caso di specie è stata omessa.<br />
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.33 L. 47/85 in relazione all’art.338 R.D. 27.7.34 n.1265 e degli artt. 3 e 10 L. 1150/42. Eccesso di potere sotto diversi profili. Come riportato in fatto, l’edificio è stato realizzato nel 1933 – essendo visibile nelle mappe catastali già nel 1936 – e ristrutturato nel 1936, risultando quindi costruito prima dell’insorgenza del vincolo indicato dal testo unico delle leggi sanitarie. Il Comune nulla afferma circa l’epoca di costruzione, né nulla dice circa la ricadenza della fascia di rispetto in tale momento storico. Inoltre il provvedimento erra allorché asserisce che l’anno della costruzione sarebbe largamente successivo al 1933, vista l’inconsistenza dei rilievi aerofotogrammetrici e la realtà probatoria della mappa catastale del 1936.<br />
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.<br />
Il Comune di Genova si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
 Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Deve essere dapprima esaminato, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole che la concessione edilizia in sanatoria gli sia stata negata omettendo il parere della commissione edilizia.<br />
Il motivo è fondato.<br />
Se la giurisprudenza del giudice amministrativo ha avuto alcune incertezze sulla necessità del parere della commissione edilizia nel procedimento di condono di cui agli artt. 31 e segg L. 28.2.85 n.47, il Collegio ritiene che debba essere condiviso l’orientamento prevalente (da ultimo Cons. Stato, VI, 29 gennaio 2002 n.489), secondo il quale il parere di detto organo, chiamato espressamente a pronunciarsi negli ordinari procedimenti di rilascio, deve ritenersi obbligatorio anche per il rilascio delle concessioni in sanatoria.<br />
 La specialità della normativa sul cosiddetto “condono edilizio” si risolve nelle particolari condizioni di favore introdotte dal legislatore per conferire legittimazione alla situazione di chi avesse realizzato opere abusive, rimettendo agli uffici competenti la verifica dei presupposti fissati dalla legge per il rilascio della concessione ed ulteriori controlli maggiormente stringenti nei casi di costruzioni ricadenti in zone vincolate: una volta effettuate tali verifiche, il rilascio o il diniego di concessione in sanatoria costituisce un procedimento ordinario per il quale non vi è ragione per disapplicare l’intervento dell’organo tecnico in questione, la cui pretermissione doveva semmai essere espressamente prevista dalla legge quale deroga alla disciplina ordinaria.<br />
Nel caso di specie inoltre l’opera in controversia ricade nella fascia di rispetto cimiteriale, interessando quindi un’area appartenente al demanio comunale, e quindi a maggior ragione si rappresenta la necessità della ricostruzione tecnica dell’intera vicenda da parte degli organi del Comune, a cominciare dalle mappe catastali e dai rilievi aerofotogrammetrici.<br />
Il difetto di procedimento rilevato è sufficiente a rendere illegittimo il diniego impugnato, con il conseguente assorbimento delle altre censure sollevate.<br />
Le richiamate incertezze giurisprudenziali in materia rendono opportuna la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-6-2004-n-1010/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2004 n.1010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2939</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2939/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2939/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2939/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2939</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione opere edilizie &#8211; demolizione totale di casa colonica (classificata come “bene culturale” dal PRG) con successiva ricostruzione su un’area di sedime spostata di circa mt. 1 da quella originaria – sentenza di rigetto del ricorso – sospensione del procedimento per pendenza di termini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2939/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2939/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2939</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione opere edilizie &#8211; demolizione totale di casa colonica (classificata come “bene culturale” dal PRG) con successiva ricostruzione su un’area di sedime spostata di circa mt. 1 da quella originaria – sentenza di rigetto del ricorso – sospensione del procedimento per pendenza di termini del condono edilizio &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2939/2004<br />
Registro Generale:4032/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Filippo Patroni Griffi<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>TUMMINELLO FRANCESCO TUMMINELLO MICHELE TUMMINELLO SERGIO TUMMINELLO GIANFRANCO SEIDITA PIETRA TUMMINELLO GIUSEPPA</b><br />
rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIANCARLO MENGOLI e GIULIANO BERRUTI con domicilio eletto in Roma VIA BOCCA DI LEONE N.78 presso GIULIANO BERRUTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione II 259/2004, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Nicola Russo e udito, altresì, per le parti appellanti l’avv. Giuliano Berruti;</p>
<p>Considerato che nella specie opera la sospensione ex lege del procedimento amministrativo sanzionatorio, per cui allo stato manca un danno grave ed irreparabile, non potendo al provvedimento di demolizione essere portato ad esecuzione della P.A.;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4032/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2939/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2900/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2900</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine &#8211; ordine di rimessa in pristino stato dei luoghi come da planimetria a progetto (costruzione realizzata innalzando il pian di campagna di 130 cm.) &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2900/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine &#8211; ordine di rimessa in pristino stato dei luoghi come da planimetria a progetto (costruzione realizzata innalzando il pian di campagna di 130 cm.) &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2900/2004<br />Registro Generale:11703/2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Marzio Branca Est.<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Michele Corradino<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PIANEZZE ERNESTINA</b>rappresentato e difeso da: Avv. GIORGIO MORALES Avv. GUIDO FRANCESCO ROMANELLI con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA 5 presso GUIDO FRANCESCO ROMANELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL)</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: Sezione II 3398/2003 , resa tra le parti, concernente ORDINE DI RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI COME DA PLANIMETRIA A PROGETTO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto , presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Marzio Branca e udito, altresì, per la parte appellante l’avvocato G. F. Romanelli.<br />
Ritenuto che l’appello non appare assistito da fumus apprezzabile, e il danno non appare immediato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 11703/2003).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2900/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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