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	<title>22/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-302/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.302</a></p>
<p>Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Oria Settesoldi &#8211; Estensore Ing. Bortolazzi Consulting s.r.l. (avv.ti Fabio Dani e Mario Sardos Albertini)CONTRO il Centro di riferimento oncologico di Aviano (avv.ti Giovanni Battista Verbari ed Alessandro Faldon) e nei confronti di Politecnica Ingegneria e Architettura s.c.a r.l. (avv.ti Costanzo Frattin e Orio De Marchi)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-302/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-302/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Oria Settesoldi &#8211; Estensore<br /> Ing. Bortolazzi Consulting s.r.l. (avv.ti Fabio Dani e Mario Sardos Albertini)CONTRO il Centro di riferimento oncologico di Aviano (avv.ti Giovanni Battista Verbari ed Alessandro Faldon) e nei confronti di Politecnica Ingegneria e Architettura s.c.a r.l. (avv.ti Costanzo Frattin e Orio De Marchi)</span></p>
<hr />
<p>circa i criteri di valutazione delle offerte aventi ad oggetto prestazioni professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento di gara – valutazione offerte – prestazioni”ridotte” dei professionisti &#8211; conteggio onorari sulla base della riduzione – violazione minimi tariffari – non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella valutazione delle offerte che prevedano prestazioni professionali si deve valutare l’impatto effettivo che tale elemento apporta. Qualora il concorrente decidesse di avvalersi della progettazione preliminare proposta dalla stazione appaltante e degli elaborati di supporto indicati nel capitolato d’oneri offrendo prestazioni ridotte, l’onorario va commisurato all’effettiva prestazione offerta e non a quella integrale e potenziale. Trattasi di un apprezzamento di fatto dell’entità dell’autonomia dei singoli lavori progettuali che è ovviamente rimesso alla valutazione di ciascun concorrente e la cui ricaduta sulle tariffe non può comportare violazione dei minimi, qualora ne venga data puntuale e precisa spiegazione fattuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circa i criteri di valutazione delle offerte aventi ad oggetto prestazioni professionali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia </b></p>
<p>costituito da: Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Enzo Di Sciascio  	&#8211; Consigliere; Oria Settesoldi &#8211; Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente																																																																																												</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 157/2003<br />
di <b>Ing. Bortolazzi Consulting s.r.l.</b> , rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Dani e Mario Sardos Albertini , con elezione di domicilio presso il secondo  in Trieste;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Centro di riferimento oncologico di Aviano</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista Verbari ed Alessandro Faldon, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Trieste;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Politecnica Ingegneria e Architettura s.c.a r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv.ti Costanzo Frattin e Orio De Marchi con elezione di domicilio presso il secondo in Trieste;</p>
<p>PER l’annullamento<br />della deliberazione n. 55 del 27.2.2003 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva determinata dalla Commissione giudicatrice della gara a procedura aperta per l’incarico di progettazione e direzione lavori di riorganizzazione e completamento del fabbricato “blocco degenza “ e la ristrutturazione dell’edificio “centrale impianti”.</p>
<p>	Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e quello della controinteressata; <br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Uditi, alla pubblica udienza del  19 maggio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Oria Settesoldi &#8211; i difensori delle parti presenti;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente espone di aver partecipato alla gara per la progettazione in epigrafe, vinta dalla controinteressata con l’offerta di un ribasso del 33% che la ricorrente assume essere in violazione dei limiti inderogabili di tariffa.<br /> L’onorario minimo, infatti, secondo le tariffe non poteva eccedere un ribasso del 14,7%, al di sotto del quale importo l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa perché in violazione dei minimi inderogabili di tariffa.<br />
La ricorrente espone che nella seduta pubblica fu deciso di chiedere alla controinteressata e ad altro offerente oltre i minimi, giustificazione scritta del prezzo offerto, supportata da conteggi effettuati con le modalità indicate nel bando di gara ed avallate dall’opinamento dell’ordine degli ingegneri della Provincia di residenza, che peraltro la ricorrente assume non essere stata neanche fornita in conformità alle richieste.</p>
<p>L’aggiudicazione successivamente intervenuta è quindi stata impugnata per i seguenti motivi:<br />
1)	Le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione non permetterebbe la richiesta di “giustificazioni” dell’offerta presentata.<br />	<br />
2)	I chiarimenti richiesti non sarebbero stati nemmeno compiutamente forniti.  In ogni caso doveva essere attestata la congruità dell’offerta rispetto alle tariffe e non giustificata la violazione dei minimi tariffari.<br />	<br />
3)	L’offerta andava esclusa per violazione di norme inderogabili, contenendo un ribasso inferiore ai minimi di legge.																																																																																												</p>
<p>Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la ditta controinteressata controdeducendo per il rigetto del ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Le giustificazioni dell’anomalia dell’offerta fornite dalla controinteressata sono state così sintetizzate dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 22 giugno 2002 “Nel merito delle giustificazioni la Commissione ha accertato che il concorrente è pervenuto alla formulazione delle competenze professionali perché propone una soluzione progettuale che, rispettando integralmente quanto richiesto dal bando di gara, si avvale della progettazione proposta dalla Stazione appaltante e quindi degli elaborati di supporto indicati nel Capitolato d’Oneri, e propone delle soluzioni progettuali particolarmente convenienti ed originali.  Inoltre elabora la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per un appalto ‘a corpo’ in modo da rendere economica la gestione della Direzione Lavori e della contabilità, coordinando gli interventi delle prestazioni specialistiche in modo da ridurne al minimo le relative spese.” <br />
Quanto al problema della prospettata violazione dei minimi tariffari la medesima Commissione si è convinta che questa non sussista perché l’offerta del raggruppamento Politecnica è “basata sulle valutazioni dei corrispettivi relativi a prestazioni ridotte e limitate rispetto alle prestazioni integrali”.<br />
E’ quindi evidente che il convincimento di non anomalia dell’offerta e di non violazione dei minimi tariffari, cui commissione  e stazione appaltante sono giunte dopo la valutazione delle giustificazioni fornite dalla controinteressata, è basato su argomentazioni non illogiche né contraddittorie.  Né, d’altra parte, l’amministrazione avrebbe potuto legittimamente addebitare alla controinteressata conseguenze negative derivanti dalla mancata produzione del visto di conformità dell’ordine professionale, tra l’altro richiestole al di fuori di qualsiasi previsione di bando, dato che risulta provato che tale mancanza non era in alcun modo alla medesima ascrivibile.  Risulta infatti che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, cui la controinteressata aveva immediatamente richiesto il parere di congruità sull’ipotesi di parcella, ha ritenuto di non poterlo dare in via preventiva. Nessun rilievo può poi rivestire la circostanza che l’Ordine della Provincia di Ferrara si riveli di diversa opinione, come precisato con l’ultima memoria di parte ricorrente, essendo evidente che il parere andava richiesto all’Ordine territorialmente competente, così come è stato fatto.  Né vi è mai stato alcun equivoco tra “parere di congruità” e “opinamento”, essendo chiaro che l’Ordine ben aveva capito che gli era stato richiesto un parere di congruità su ipotesi di parcelle e ha ritenuto di non poterlo dare. <br />Le motivate decisioni della commissione sono poi state recepite dall’amministrazione e supportano, come si è già detto in modo non illogico né contraddittorio, la decisione discrezionale di ritenere congruo il prezzo offerto dalla controinteressata alla luce degli argomenti forniti in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta.<br />
Per quanto concerne la ritenuta inesistenza della violazione dei minimi tariffari è evidente che la stessa si è basata su un giudizio di fatto, e cioè la possibilità di ridurre del 50% la autonomia della progettazione richiesta dal bando mutuando i caratteri tipologici (edilizi, strutturali e impiantistici) dal progetto originario e quindi riducendo le relative aliquote parziali tabella B del D.M. 4.4.2001 del 50%, riducendo del 40% l’attività correlata alla contabilità grazie alla previsione di appaltare i lavori a corpo, e conseguentemente riducendo la relativa aliquota al 60% e infine conteggiando in percentuale ridotta anche l’onorario per prestazioni accessorie che verranno svolte dal medesimo personale già impegnato nell’attività progettuale e di direzione lavori, sulle quali viene già conteggiata la intera percentuale di maggiorazione del 27,38%.<br />
Trattasi di un apprezzamento di fatto dell’entità dell’autonomia dei singoli lavori progettuali che è ovviamente rimesso alla valutazione di ciascun concorrente e la cui ricaduta sulle tariffe non può comportare violazione dei minimi, qualora, come nel caso di specie, ne venga data puntuale e precisa spiegazione fattuale.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.<br />
	Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione e alla controinteressata le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi euro 2.500,00  a favore di ciascuna di tali parti.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il   19 maggio 2004.</p>
<p>Depositata nella segreteria del Tribunale<br />
il 22 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-302/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-294/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.294</a></p>
<p>Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Vincenzo Farina &#8211; Estensore KRASNIQI in BEJTULLAHU Violetta (avv. Cosimo D’Alessandro) contro il Comune di Trieste (avv. Maria Serena Giraldi) non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva i requisiti soggettivi di cui all&#8217;art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 1. sostegno maternità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-294/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-294/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Vincenzo Farina &#8211; Estensore<br /> KRASNIQI in BEJTULLAHU Violetta (avv. Cosimo D’Alessandro) contro il Comune di Trieste (avv. Maria  Serena Giraldi)</span></p>
<hr />
<p>non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva i requisiti soggettivi di cui all&#8217;art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. sostegno maternità ex art. 74 L. 151/2001 – requisiti soggettivi – interpretazione estensiva – non sussiste</p>
<p>2. rifugiato politico – diritto alla tutela assistenziale di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951 – carattere precettivo della norma – non sussiste</p>
<p>3. sostegno alla maternità ex art. 74 D.Lgs.  151/2001 – diritto erogazione ai rifugiati politici – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	I requisiti soggettivi di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 &#8211; che riconosce alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell&#8217;indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, un assegno di maternità – non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; 																																																																																												</p>
<p>2.	L’art. 23 della legge 24 luglio 1954, n. 722 (ad oggetto: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951”), che stabilisce che “Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d&#8217;assistance et de secours publics qu&#8217;à leurs nationaux” riveste carattere chiaramente programmatico e non di immediata applicazione, la quale postula necessariamente l’adozione di specifiche norme di diritto positivo da parte degli Stati aderenti: in assenza di dette norme non può ritenersi che i rifugiati godano sempre e comunque del trattamento riservato ex lege ai cittadini dei singoli Stati. 																																																																																												</p>
<p>3.	L’assegno di maternità di cui all’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 non può essere fatto rientrare tra le misure di carattere strictu sensu assistenziale e pertanto non può essere erogato a chi goda dello status di rifugiato politico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva i requisiti soggettivi di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco – Presidente; Enzo Di Sciascio &#8211; Consigliere; Vincenzo Farina – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 135/03 proposto da<br />
<b>KRASNIQI in BEJTULLAHU Violetta</b>, rappresentata e difesa dall’ avv. Cosimo D’Alessandro, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, via Coroneo n. 41/2</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Trieste</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria  Serena Giraldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Trieste, via Genova n. 2;</p>
<p>per l’annullamento, in parte qua,<br />
del provvedimento in data 12.12.2002, prot. n. 3626 del Direttore del Servizio dell’Area Servizi sociali sanitari – Servizi Primari alla Persona e Famiglia, con il quale è stata respinta la domanda presentata dalla ricorrente e volta ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non essendo la richiedente “cittadina italiana o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 296/1998”;</p>
<p>e per l’accertamento <br />
del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegno di assistenza familiare di cui all’art. art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;</p>
<p>Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 21.4.2004 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente, che possiede lo status di rifugiata politica, si è vista respingere la domanda volta ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la nascita di un figlio avvenuta nel 2002, sulla base della considerazione essenziale che non è “cittadina italiana o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 296/1998”.<br />
La ricorrente è insorta in questa sede contro il provvedimento epigrafato, sostenendo che lo status di rifugiato politico è equiparato a quello del cittadino in forza dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati, e che, inoltre, il rifugiato politico gode dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 28 febbraio 1990, n. 39.<br />
Nulla è stato detto al riguardo – lamenta l’istante – nel provvedimento impugnato: che, pertanto, sarebbe affetto anche da difetto di motivazione.<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune, chiedendo il rigetto del gravame. <br />
La causa è stata trattenuta in decisione nella pubblica udienza del 21.4.2004.<br />
E’ d’uopo prendere le mosse dalla normativa di riferimento.<br />
Il decreto legislativo  26 marzo 2001, n. 151(recante: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell&#8217;articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”), ha previsto, all’art. 74 (Assegno di maternità di base) che :” 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell&#8217;indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.[……]”.<br />
L’art. 74 ha sostituito l’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, abrogata poi dall’art. 86 del decreto legislativo  26 marzo 2001, n. 151.<br />
Nel caso di cui alla attuale controversia, la ricorrente, che possiede lo status di rifugiata politica, si è vista respingere la domanda volta ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la nascita di un figlio avvenuta nel 2002, in quanto non “cittadina italiana o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 296/1998”.<br />
La ricorrente è insorta in questa sede contro il provvedimento epigrafato, sostenendo che lo status di rifugiato politico è equiparato a quello del cittadino in forza dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati, e che, inoltre, il rifugiato politico gode dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 28 febbraio 1990, n. 3.<br />
Le prospettazioni non meritano ingresso.<br />
In quanto sprovvista della qualità di cittadina italiana o comunitaria o in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la ricorrente non ha – de plano – titolo ad ottenere l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.<br />
Non le giova lo status di rifugiata politica, posto che, da un lato, la disposizione di cui  all’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, chiara ed inequivocabile, non fa cenno a questa condizione (si ricordi il noto brocardo: ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit), e non si presta ad interpretazioni estensive; dall’altro,  il richiamato art. 23 della legge 24 luglio 1954, n. 722 (ad oggetto: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951”), si è limitato – e non poteva essere altrimenti, alla stregua dei principi che governano i rapporti interstatuali – a stabilire che: “Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d&#8217;assistance et de secours publics qu&#8217;à leurs nationaux”.<br />
Trattasi di una disposizione a carattere chiaramente programmatico e non di immediata applicazione, la quale postula necessariamente l’adozione di specifiche norme di diritto positivo da parte degli Stati aderenti: in assenza di dette norme non può ritenersi che i rifugiati godano sempre e comunque del trattamento riservato ex lege ai cittadini dei singoli Stati.<br />
La tesi attorea non è confortata neppure dal decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 237 (così intitolato:” Regolamento per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato”), il quale, all’art. 1,comma 3 stabilisce che: “Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell&#8217;art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani”.<br />
Ed invero, come si è visto, il decreto legislativo  26 marzo 2001, n. 151 reca il : “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell&#8217;articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”. Ora, l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del suddetto T.U. non può farsi rientrare nel paradigma del “trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani”: un conto è  la tutela ed il  sostegno della maternità e della paternità, un altro è l’assistenza.<br />
Oltretutto, come si è visto, l’art. 74 non riguarda esclusivamente i cittadini italiani.<br />
Non ha pregio neppure l’ultima censura dedotta dalla istante, ed incentrata sul difetto di motivazione che inficerebbe l’atto impugnato.<br />
L’Autorità procedente, sia pure in  modo compendioso, ha effuso le ragioni fondamentali, suffragate da puntuali riferimenti normativi, che impedivano la concessione dell’assegno in questione.<br />
Nessun ulteriore ragguaglio si imponeva.<br />
In conclusione, alla luce delle suesposte osservazioni, il ricorso va respinto.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendone le giuste ragioni.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 21.4.2004.<br />
Depositata nella segreteria del Tribunale<br />
il 22 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-294/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-291/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.291</a></p>
<p>l&#8217;obbligo di specifica motivazione vale anche per gli atti amministrativi generali lesivi di situazioni soggettive dei singoli Atto amministrativo – atto a contenuto generale lesivo di posizioni giuridiche soggettive – obbligo di motivazione &#8211; sussiste Anche gli atti amministrativi generali possono ledere situazioni soggettive dei singoli, in maniera non diversa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-291/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-291/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>l&#8217;obbligo di specifica motivazione vale anche per gli atti amministrativi generali lesivi di situazioni soggettive dei singoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo –  atto a contenuto generale lesivo di posizioni giuridiche soggettive – obbligo di motivazione &#8211; sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche gli atti amministrativi generali possono ledere situazioni soggettive dei singoli, in maniera non diversa dagli atti puntuali. L’esclusione dell’obbligo della motivazione per tali atti, di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 241/90, si riferisce all’obbligo generale della motivazione, come introdotto da tale legge, non già agli obblighi specifici di motivazione derivanti dalla natura dell’atto, già previsti dal diritto vivente preesistente alla legge citata e che il legislatore del 1990 non ha inteso sopprimere. L’art. 3, comma 2, l. n. 241/90, pertanto, nella parte in cui esclude l’obbligo della motivazione per gli atti amministrativi generali, va interpretato in maniera coerente con il sistema, in cui, al momento dell’entrata in vigore della legge, l’obbligo della motivazione già viveva, ad opera della giurisprudenza, in relazione alla natura degli atti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L&#8217;obbligo di specifica motivazione vale anche per gli atti amministrativi generali lesivi di situazioni soggettive dei singoli</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco – Presidente; Enzo Di Sciascio &#8211; Consigliere; Vincenzo Farina – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 413/93 proposto da<br />
<b>BAGNARIOL Anna, BEARZI Annabella ,  CIGALINI Ermelina, FALCONE Nerina, GRIZZO Mario, LISOTTO Severino, MUZZIN Celso, OTTONE Francesco, PAGNOSSIN Livio, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta, POLESELLO Amalia in PUIATTI, ROSSET Gabriele, SALATIELLO Francesco, TOMAELLO Cecilia, TONUS Giannina e ZAMBON Graziella</b>, tutti rappresentati e difesi dall’ avv. Alberto Steccanella, dal dott. proc. Nicoletta Steccanella e dall’avv. Luciano Sampietro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trieste,via S. Francesco n. 11;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Pordenone</b>,in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>U.L.S.S. n. 11 “Pordenonese”, </b>in persona dell’Amministratore straordinario, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
della deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone n. 250 del 22.12.1992, nella parte in cui ha rideterminato la retta giornaliera per gli ospiti non autosufficienti di “Casa Serena” (casa per anziani ex ONPI), a partire dal 1°.1.1993, in £. 95.000, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;<br />
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 21.4.2004 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto, dopo aver verificato la completezza del contraddittorio, che il ricorso, per la sua manifesta fondatezza, possa essere deciso con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 9, comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
che la sentenza succintamente motivata possa essere pronunciata anche nel caso  di ricorso trattato in udienza pubblica (Cfr. Cons. St.,V, 26 gennaio 2001, n. 268);<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti, parenti di ospiti non autosufficienti della casa di riposo “Casa Serena” del Comune di Pordenone, gestita in via diretta dal Comune stesso, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone n. 250 del 22.12.1992, nella parte in cui ha rideterminato la retta giornaliera per gli ospiti non autosufficienti di “Casa Serena” (casa per anziani ex ONPI), a partire dal 1°.1.1993, in £. 95.000, nonché  tutti gli atti presupposti e conseguenti.<br />
Gli istanti assumono che la deliberazione impugnata è affetta da difetto di motivazione, in quanto ha aumentato le tariffe senza specificare né le ragioni che avevano indotto il Comune a tale determinazione, né i costi presi in considerazione (anche in relazione alla rilevanza sociale del servizio), e da violazione di legge, in quanto sono state poste a carico degli utenti della casa di riposo anche le spese di carattere sanitario.<br />
Non resiste al ricorso il Comune di Pordenone.<br />
In rito, come rilevato dalla parte ricorrente, il ricorso va deciso solo nei riguardi dei Sigg. BAGNARIOL Anna, MUZZIN Elso, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta e BEARZI Annabella: trattasi, infatti, degli unici ricorrenti che hanno presentato istanza di fissazione di udienza in base all’art. 9, comma 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.<br />
Nei confronti degli altri ricorrenti va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per perenzione. <br />
Nel merito, il gravame merita accoglimento.<br />
Una questione del tutto analoga, riguardante la fissazione delle rette  della casa di riposo “Casa Serena” del Comune di Pordenone per gli anni 1991 e 1992 (deliberazioni consiliari 22.12.90, n. 861 e 27.11.91, n. 386), è stata decisa in senso favorevole per i ricorrenti da questo Tribunale con sentenza 27 gennaio 1993, n. 60, confermata in appello dal Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2001, n. 475.<br />
Quest’ultima decisione, in particolare (per quello che qui rileva), così aveva motivato la conferma: “ [……]  2.  Con il secondo motivo, il Comune appellante sottopone a critica la sentenza del Tar, che ha accertato l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado per difetto di motivazione non essendo state esternate le ragioni per le quali era stata accollata ai ricoverati in Casa Serena ed ai loro parenti una percentuale del costo di gestione assai superiore a quella che faceva carico agli utenti degli altri servizi.<br />
    Deduce che, trattandosi di atto amministrativo generale, la motivazione non era richiesta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/90.<br />
    Il secondo motivo non merita miglior sorte del primo.<br />
    Anche gli atti amministrativi generali, come osservato sub 1, possono ledere situazioni soggettive dei singoli, in maniera non diversa dagli atti puntuali.<br />
    L’art. 3, comma 2, l. n. 241/90, pertanto, nella parte in cui esclude l’obbligo della motivazione per gli atti amministrativi generali, va interpretato in maniera coerente con il sistema, in cui, al momento dell’entrata in vigore della legge, l’obbligo della motivazione già viveva, ad opera della giurisprudenza, in relazione alla natura degli atti.<br />
    L’ipotesi che il legislatore abbia inteso sopprimere indiscriminatamente, per di più nel quadro della legge istitutiva del giusto procedimento amministrativo, la garanzia della motivazione per atti, come quelli a contenuto generale, che pure incidono su situazioni soggettive dei singoli, non è persuasiva.<br />
    Il sistema sembra invece doversi ricostruire altrimenti.<br />
    L’esclusione dell’obbligo della motivazione, di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 241/90, si riferisce all’obbligo generale della motivazione, come introdotto da tale legge, non già agli obblighi specifici di motivazione derivanti dalla natura dell’atto, già previsti dal diritto vivente preesistente alla legge citata e che il legislatore del 1990 non ha inteso sopprimere.<br />
    Nella specie, il provvedimento impugnato aveva una duplice ragione per dover essere corredato di motivazione.<br />
    In primo luogo, il fatto di essere atto discrezionale e restrittivo, giacchè aumentava le rette della casa di riposo accollando agli ospiti la quasi totalità del costo alberghiero e socio-assistenziale, dunque in misura assai più elevata di quella minima del 36 per cento prescritta per la copertura del costo dei servizi a domanda individuale dall’art. 14, comma 1, d.l. 23.10.1989, n. 415, conv. dalla l. 28.2.1990, n. 38 e comunque di quella attuata per la copertura dei costi degli altri servizi comunali a domanda individuale.<br />
    In secondo luogo, il fatto che la discrezionalità di cui era espressione era limitata dai criteri fissati dall’art. 7, comma 2, l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33/88, secondo cui il concorso nel costo delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali deve avvenire in base alle condizioni economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni: l’esistenza di criteri limitativi della discrezionalità, della cui osservanza occorre dar contezza, costituisce ulteriore fonte di obbligo di motivazione.<br />
    Per le suesposte considerazioni, l’appello va respinto.<br />
    Ogni altra questione resta assorbita. [……]”.<br />
Al Collegio non resta che adeguarsi alle condivisibili argomentazioni del Giudice di appello, applicabili – mutatis mutandis – al giudizio in esame.<br />
In conclusione, alla stregua delle suesposte osservazioni – assorbiti gli altri mezzi &#8211;  il ricorso proposto dai Sigg. BAGNARIOL Anna, MUZZIN Elso, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta e BEARZI Annabella va accolto, con il conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone n. 250 del 22.12.1992, nella parte in cui ha rideterminato la retta giornaliera per gli ospiti non autosufficienti di “Casa Serena”, a partire dal 1°.1.1993, in £. 95.000; il ricorso proposto dagli altri ricorrenti va dichiarato estinto per perenzione. <br />
  Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore dei soli ricorrenti BAGNARIOL Anna, MUZZIN Elso, PATANE’ Giacinto, PAVAN Orazio, PIAZZON Alberta e BEARZI Annabella.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie , e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato, meglio specificato in epigrafe.<br />
Dichiara estinto per perenzione il ricorso proposto dai ricorrenti individuati in motivazione.<br />
Condanna l’amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti dei ricorrenti individuati in motivazione, in solido tra loro, che liquida in complessivi euro 2582 (duemilacinquecentottantadue).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 21.4.2004.<br />
Depositata nella segreteria del Tribunale<br />
il 22 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-291/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.283</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-283/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-283/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.283</a></p>
<p>Vincenzo Sammarco – Presidente; Vincenzo Farina &#8211; Estensore LOCATELLI MAURIZIO (avv. Franco Castiglione e Giampiero Blasigh) contro Ministero della Difesa (Avvocatura distrettuale dello Stato)e Comando dell&#8217;11° Reggimento Bersaglieri (non costituito in giudizio) e nei confronti della società S.L.V. SERVICE s.n.c. di Galardi Franco &#038; C. (non costituita in giudizio) in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-283/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.283</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-283/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.283</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Sammarco – Presidente; Vincenzo Farina &#8211; Estensore<br /> LOCATELLI MAURIZIO (avv. Franco Castiglione e Giampiero Blasigh) contro Ministero della Difesa (Avvocatura distrettuale dello Stato)e Comando dell&#8217;11° Reggimento Bersaglieri  (non costituito in giudizio) e nei confronti della società S.L.V. SERVICE s.n.c. di Galardi Franco &#038; C. (non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>in tema di verifica della anomalia negli appalti di pubblici servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Procedura di gara- anomalia dell’offerta – potere discrezionale della P.A. di verifica indipendentemente dalle soglie aritmetiche – sussiste. 																																																																																												</p>
<p>2. Procedura di gara – anomalia dell’offerta – rispetto delle soglie ex art. 25, comma 3 D.Lgs. n. 157/95 – obbligo di motivazione della P.A. – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nell’ambito degli appalti pubblici di servizi il meccanismo automatico di individuazione della soglia di anomalia dell’offerta di cui all’art. 25, terzo comma, del D.Lgs. n. 157/95 non è assolutamente preclusivo della facoltà discrezionale della P.A. – discendente dal primo comma della norma &#8211; di richiedere sempre che ciascun offerente dia conto delle valutazioni effettuate in sede di formazione del prezzo a garanzia della serietà della propria offerta. 																																																																																												</p>
<p>2.	Qualora l’offerta della controinteressata presenti un marcato ribasso, tale da non potersi escludere a priori un suo “carattere anormalmente basso” sorge l’esigenza, anche in relazione a principi di assoluto rilievo – in primis quello della trasparenza &#8211; che devono presiedere allo svolgimento delle gare pubbliche, e più in generale all’attività della Pubblica amministrazione, che quanto meno la P.A. indichi le ragioni per le quali l’offerta non sia da ritenersi “anormalmente bassa” a mente del comma 1 , e non solo del comma 3, del D.Lgs. n. 157/95. 																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Prof. Marcello Faviere <a href="/ga/id/2004/6/1549/d">&#8220;Offerte anormalmente basse e “soglie di anomalia” negli appalti pubblici di servizi&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di verifica della anomalia negli appalti di pubblici servizi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli <br />
Venezia Giulia</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco – Presidente ; Enzo Di Sciascio &#8211; Consigliere; Vincenzo Farina – Consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 43/04 proposto da<br />
<b>LOCATELLI MAURIZIO</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Castiglione e Giampiero Blasigh, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia ;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;</p>
<p>&#8211; il <b>Comando dell’11° Reggimento Bersaglieri</b>, in persona del Comandante in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti della</p>
<p><b>società S.L.V. SERVICE s.n.c. </b>di Galardi Franco &#038; C., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del “deliberamento a seguito di licitazione privata” adottato dal Servizio amministrativo dell’intimato 11° Reggimento Bersaglieri  in data 20.11.2003, n. 21, nonché di ogni atto presupposto e conseguente;<br />
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 21.4.2004 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con lettera di invito prot. n. 2679/12/AMM del 3.10.2003, il Comando dell’11° Reggimento Bersaglieri-Servizio Amministrativo ha indetto una licitazione privata per l’appalto del servizio di “Barbiere” per i militari di truppa e VFB per il periodo 1°.1.2004-31.12.2004.<br />
La lettera di invito prevedeva, in particolare (per quello che qui rileva), che: 1) sulla tariffa giornaliera di € 0,63 si sarebbe dovuto formulare un’offerta “di ribasso percentuale”; 2) l’aggiudicazione non sarebbe avvenuta seduta stante “nel caso vengano presentate offerte anormalmente basse, ai sensi della Direttiva 2 marzo 2001 del Ministero della Difesa[…..]”; 3)  l’assuntore del servizio ha “l’obbligo di svolgere personalmente la prestazione d’opera, seppur coadiuvato da lavoranti”.<br />
Alla gara partecipavano la ricorrente e la controinteressata società S.L.V. SERVICE s.n.c. di Galardi Franco &#038; C..<br />
La prima presentava un ribasso del 41,1% sulla tariffa base; la seconda un ribasso del 51,2%.<br />
La gara veniva aggiudicata alla controinteressata nella seduta di gara del 20.11.2003.<br />
La Commissione giudicatrice non faceva cenno alcuno ad eventuali anomalie delle offerte.<br />
Il ricorrente è insorto in questa sede contro il “deliberamento a seguito di licitazione privata” adottato dal Servizio amministrativo dell’intimato 11° Reggimento Bersaglieri  in data 20.11.2003, n. 21, deducendo una serie articolata di motivi.<br />
Il nucleo argomentativo centrale del gravame si fonda sulla presunta anomalia della offerta presentata dalla controinteressata.Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione,chiedendo il rigetto del gravame. <br />
In rito, va disattesa la eccezione erariale fondata sulla mancata tempestiva impugnazione dei criteri fissati nella lettera di invito, posto che in base alla prospettazione attorea è da escludersi – de plano – che il pregiudizio diretto ed immediato sia derivato al deducente dagli atti di indizione della gara.<br />
Del pari priva di pregio si appalesa l’altra eccezione erariale, incentrata sulla mancanza di interesse in capo al ricorrente: il quale non ricaverebbe alcun vantaggio dall’annullamento giurisdizionale della gara, dato che la rinnovazione di quest’ultima dovrebbe riguardare anche la sua offerta, anormalmente bassa come quella della controinteressata, eppertanto da escludersi.<br />
E’ innegabile – osserva il Collegio &#8211; l’esistenza in capo al deducente quanto meno di un interesse strumentale al rifacimento dell’intera procedura di gara; senza contare che – in ipotesi &#8211; la eventuale verifica della anomalia  di entrambe le offerte – in sede di rinnovazione della gara – potrebbe risolversi favorevolmente per il ricorrente e sfavorevolmente per il controinteressato.<br />
E, comunque, in ulteriore ipotesi, anche nel caso di esclusione di entrambe le offerte, il rapporto in contestazione sarebbe rimesso in discussione con l’espletamento di una nuova gara, alla cui aggiudicazione ben potrebbe il deducente aspirare.<br />
Sgombrato il campo dalle eccezioni pregiudiziali dedotte dalla Avvocatura di Stato, ed entrando nel merito del ricorso, ragioni di economia processuale inducono il Collegio a prendere in esame congiuntamente tutti i mezzi.<br />
Come si è detto, alla gara de qua partecipavano la ricorrente e la controinteressata società S.L.V. SERVICE s.n.c. di Galardi Franco &#038; C.: la prima presentava un ribasso del 41,1% sulla tariffa base; la seconda un ribasso del 51,2%.<br />
La gara veniva aggiudicata alla controinteressata nella seduta di gara del 20.11.2003.<br />
La Commissione di gara non faceva cenno alcuno ad eventuali anomalie delle offerte.<br />
In sede di deduzioni erariali al ricorso si è precisato che sotto questo profilo nessun ragguaglio si imponeva, dato che nessuna delle due offerte era da considerarsi anormalmente bassa ai sensi dell’art. 25, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, non  presentando una percentuale di ribasso che superasse di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento. <br />
La Commissione di gara non ha, però – rileva il Collegio &#8211;  tenuto conto dell’intero contenuto dell’art. 25, che così recita: “ Offerte anormalmente basse.<br />
1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell&#8217;offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.<br />
2. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l&#8217;economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l&#8217;originalità del servizio stesso, con l&#8217;esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.<br />
3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.<br />
4. Nella verifica delle offerte l&#8217;amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l&#8217;aggiudicatario, all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 23, comma 3”.<br />
Non solo: come si dirà meglio di qui a poco, la Commissione non ha apprezzato neppure la previsione di cui all’ art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327.<br />
Sotto il primo profilo, è a dirsi che la funzione dell’istituto, previsto dall’art. 37 della Dir. CEE n. 92/50, della verifica dell’anomalia è proprio quella di evitare che, pur di aggiudicarsi comunque la gara, le imprese facciano luogo ad offerte economicamente incongrue, ed in conseguenza, non siano poi in grado di assicurare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni nella successiva fase di esecuzione del contratto (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4688).<br />Detto questo, nell’ottica della ricordata direttiva comunitaria, la disposizione dell&#8217;art. 25 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, deve essere interpretata nel senso che: <br />
&#8212; in base alla disposizione del primo comma, la stazione appaltante ha una  generale facoltà di accertare discrezionalmente l&#8217;esistenza di offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta ai fini della necessaria attivazione dei meccanismi&#8211; il criterio aritmetico di cui al successivo terzo comma dell’art. 25 del D.lgs. n. 157 del 1995 individua con riferimento alla percentuale di ribasso le offerte che devono necessariamente essere verificate dalla stazione appaltante. Si tratta quindi de<br />
Tale obbligatorio meccanismo di identificazione aritmetica della c.d. “soglia dell’anomalia” di cui al terzo comma, non è quindi assolutamente preclusivo della facoltà discrezionale del committente – discendente dal primo comma della norma &#8211; di richiedere sempre che ciascun offerente dia conto delle valutazioni effettuate in sede di formazione del prezzo a garanzia della serietà della propria offerta. <br />
Voler ritenere il contrario, specie in presenza di una pluralità di offerte estremamente ravvicinate nel loro contenuto economico, potrebbe implicare:<br />&#8212; nella migliore delle ipotesi, che offerte distanziate da pochi centesimi percentuali &#8211; ma sostanzialmente analoghe sotto il profilo economico -finiscano per essere assoggettate ad un differente regime giuridico, con violazione dei principi dell’imparzi<br />
Se così fosse, si dovrebbe addirittura dubitare della compatibilità comunitaria di un meccanismo automatico di identificazione della soglia di anomalia, peraltro autonomamente introdotto dal solo legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva europea, che fa venir meno l’ampia facoltà direttamente prevista dalla Dir. CE n.92/50.<br />
In definitiva, la previsione del terzo comma non esclude il potere discrezionale della P.A. di verificare la serietà e la congruità delle valutazioni delle imprese concorrenti al di là dello stretto novero di quelle individuate con un meccanismo automatico. <br />
Nella fattispecie di cui alla attuale controversia, non è revocabile in dubbio che l’offerta della controinteressata presentava un marcato ribasso, tale da non potersi escludere a priori un suo “carattere anormalmente basso”: di qui la esigenza, anche in relazione a principi di assoluto rilievo – in primis quello della trasparenza &#8211;  che devono presiedere allo svolgimento delle gare pubbliche, e più in generale all’attività della Pubblica amministrazione, nonchè in relazione alla specifica normativa di cui alla Direttiva 2 marzo 2001 del Ministero della Difesa richiamata nella lettera di invito, che quanto meno la Commissione indicasse le ragioni per le quali l’offerta de qua non era da ritenersi “anormalmente bassa” a mente del comma 1 , e non solo del comma 3, come è stato fatto.<br />
Di qui la illegittimità del procedimento sotto tale angolazione.<br />
L’obbligo di una adeguata motivazione si rendeva necessario, a fortiori, in relazione alla denunciata violazione dell’art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327, trattandosi di un parametro di verifica legislativamente imposto.<br />
E’ pacifico, infatti, che la Commissione di gara doveva necessariamente valutare, in forza della disposizione testè indicata e della ripetuta normativa di cui alla Direttiva 2 marzo 2001 del Ministero della Difesa, la conformità dell’offerta alla suddetta previsione legislativa: eppertanto, a tale valutazione doveva logicamente seguire un corrispondente referto motivazionale.<br />
  Al riguardo non sembra inutile ricordare che la materia delle gare indette dagli enti pubblici per la scelta del contraente, ed in particolare la materia relativa alla valutazione dell’anomalia delle offerte è disciplinata sia da norme comunitarie, che da norme nazionali.<br />
  Con la legge 7 novembre 2000, n. 327, è stata disciplinata la materia della valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto; tale norma, di cui è stata denunciata la violazione, così dispone testualmente:<br />
  “1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.<br />
  2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.<br />
  3. Nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.<br />
  4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.<br />
  5. Nell&#8217;ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all&#8217;art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all&#8217;avvenuto adempimento all&#8217;interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.”</p>
<p>  Tale norma, cioè,  per la parte che qui interessa dispone da un lato &#8211; al suo primo comma &#8211; che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori siano tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dall’altro &#8211; al suo quarto comma &#8211; che siano considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente da tali parametri.<br />
  Ora, interpretando tale normativa, è stato in merito precisato (Cons. St., VI, 21 novembre 2002, n. 6415) che tale disposizione pone delle regole di azione alla pubblica amministrazione ai fini della corretta predisposizione dei bandi di gara nonché della valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a gare d’appalto e non si propone, invece, di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi (che non sarebbe in linea con i principi comunitari in tema di tutela della libera concorrenza e dei principi costituzionali di libertà sindacale quali attuati nella Costituzione materiale: la quale non ha realizzato pienamente il disposto dell’art. 39 della Costituzione relativo alla efficacia erga omnes dei contratti collettivi). <br />
Deve ulteriormente sottolinearsi che il quarto comma dell’art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327, anche per evitare possibili contrasti di tale legge con la normativa comunitaria, ha escluso ogni automatismo nella valutazione dell’anomalia delle offerte e ha disposto che siano considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri e dalla predette tabelle fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.<br />
Anche alla luce del  breve excursus testè fatto, non sembra potersi ragionevolmente escludere che l’Autorità procedente – cioè la Commissione giudicatrice &#8211;  avrebbe dovuto effondere gli essenziali elementi giustificativi circa la conformità della offerta della controinteressata ai parametri fissati dalla legge n. 327/2000.<br />
Sotto i profili considerati – assorbiti gli altri mezzi – il ricorso va accolto e l’impugnato provvedimento va caducato.<br />
Sono ravvisabili, tuttavia, giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo<br />
accoglie, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, meglio specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 21.4.2004.<br />
Depositata nella segreteria del Tribunale<br />
il 22 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-283/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.283</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.337</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-337/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.337</a></p>
<p>Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Oria Settesoldi &#8211; Estensore NET S.p.A. (avv.ti Andrea Pavanini e Viviana de Grisogono) contro la C.R.S. Bassa Friulana S.p.A. (avv.ti Oliviero Comand e Luca Masotti) e nei confronti della Sager s.r.l. (avv. Gianni Zgagliardich) in tema di fungibilità del certificato del casellario giudiziale con la dichiarazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-337/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-337/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.337</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Oria Settesoldi &#8211; Estensore<br />
NET S.p.A. (avv.ti Andrea Pavanini e Viviana de Grisogono) contro la C.R.S. Bassa Friulana S.p.A. (avv.ti Oliviero Comand e Luca Masotti) e nei confronti della Sager s.r.l. (avv. Gianni Zgagliardich)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">in tema di fungibilità del certificato del casellario giudiziale con la dichiarazione della parte e in tema di necessità della dichiarazione circa la quota dei servizi da subappaltare</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento di gara – qualificazione concorrenti – richiesta certificato casellario – presentazione dichiarazione sostitutiva – legittimità.<br />
2. procedimento di gara – dichiarazione relativa al subappalto – indicazione generica della possibilità di subappaltare – esclusione – legittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. sulla scorta del disposto dell’art. 77bis del decreto 445/2000 (introdotto dall’art. 15 della L. n. 3/2003) sussiste la fungibilità del certificato del casellario giudiziale con la dichiarazione sottoscritta dall’interessato, indipendentemente da qualsiasi previsione di bando, trattandosi di prescrizione di carattere generale prevalente su qualsiasi disposizione specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La dichiarazione relativa ai servizi o alla parte di essi che l’offerente intende subappaltare richiesta dalla lex specialis non ha carattere eventuale e costituisce documento di necessaria produzione, trattandosi di dichiarazione necessaria ai fini della ammissibilità dell’offerta e non unicamente ai fini dell’esecuzione dell’appalto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di fungibilità del certificato del casellario giudiziale con la dichiarazione della parte e in tema di necessità della dichiarazione circa la quota dei servizi da subappaltare</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia </b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">costituito da: Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Oria Settesoldi &#8211; Consigliere, relatore; Vincenzo Farina &#8211; Consigliere ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 231/2004 proposto</p>
<p>dalla <b>NET S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con il Centro Recupero Carta S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Pavanini e Viviana de Grisogono, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Trieste, Via San Lazzaro n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">la <b>C.R.S. Bassa Friulana S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oliviero Comand e Luca Masotti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale di questo Tribunale;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Sager s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, Via Fabio Filzi n. 8;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di esclusione dalla licitazione privata per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; nonché, ove esistente, del provvedimento di aggiudicazione della gara alla controinteressata, del bando di gara e della lettera di invito dd. 08.03.2004 ( paragrafo 1.2);</p>
<p>Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria ed il successivo atto di motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società intimata;<br />
Visto l’atto di costituzione ed il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Sager s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, nella camera di consiglio del 20 maggio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Oria Settesoldi &#8211; i difensori delle parti presenti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con il ricorso in epigrafe NET s.p.a. insorge avverso l’esclusione dalla gara cui la predetta aveva partecipato come capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese con il Centro Recupero Carta S.p.A. (mandante).<br />
L’esclusione risulta essere stata disposta a seguito della riscontrata incompletezza della documentazione dal cui esame era risultato che “la mandataria Net s.p.a. ha allegato anziché i certificati del casellario giudiziale, come previsto al punto 1.2) della lettera di invito, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.11.2000” (rectius: 28.12.2000).<br />
Il verbale attesta quindi che “ Poiché la lettera di invito recita ‘la mancanza anche di uno solo dei documenti che precedono comporta l’esclusione dalla gara ’ a un tanto si procede nei confronti del R.T.I. C.R.C. S.P.A./Net s.p.a, vista anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V 18.9.2002 n. 4752.<br />
Il Presidente inoltre informa che anche il documento previsto al punto 1.6) della lettera di invito risulta incompleto, in quanto non specifica la percentuale dei servizi che l’appaltatore intende subappaltare a terzi, come previsto agli artt. 14 e 18 del D.lgs 17 marzo 1995 n. 157 e s.m.i”.<br />
Il ricorso deduce la censura di Violazione di legge – violazione e falsa applicazione del bando e della lettera di invito in relazione agli artt. 46 e segg. 77 bis del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – Eccesso di potere per difetto di presupposto e difetto di motivazione anche in relazione all’art. 16 del D.lgs 157 del 1995.<br />
Sotto tale rubrica si argomenta, in buona sostanza, a favore della fungibilità del certificato del casellario giudiziale con la dichiarazione sottoscritta dall’interessato ai sensi del decreto 445/2000, indipendentemente da qualsiasi previsione di bando, trattandosi di prescrizione di carattere generale prevalente su qualsiasi disposizione specifica.<br />
Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente, premesso che non si dovrebbe ritenere che quanto verbalizzato come dichiarazione del Presidente a proposito dell’incompletezza della dichiarazione di subappalto costituisca ulteriore motivazione della decisione di esclusione, deduce la seguente ulteriore censura :<br />
Eccesso di potere per difetto di presupposto – Eccesso di potere per difetto di motivazione &#8211; Falsa applicazione del bando in relazione al D.lgs 157/1995.<br />
Si sostiene che la dichiarazione relativa ai servizi o alla parte di essi che l’offerente intende subappaltare ha carattere meramente eventuale e non costituisce documento di necessaria produzione, trattandosi di dichiarazione necessaria solo affinché i servizi possano poi essere legittimamente subappaltati. La presentazione di una dichiarazione incompleta o non conforme alle prescrizioni non potrebbe quindi incidere sulla ammissibilità dell’offerta ma unicamente sull’esecuzione dell’appalto, in cui non sarà consentito il subappalto.<br />
Si sono costituiti in giudizio la società C.S.R. intimata e la controinteressata Sager s.r.l., la quale ha notificato ricorso incidentale. E’ stata poi eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di Net.<br />
Il Collegio ritiene che il ricorso vada trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000, per la manifesta infondatezza.<br />
Per tale ragione ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e di passare direttamente all’esame del merito del ricorso.<br />
Contrariamente alle prospettazioni di parte ricorrente, il Collegio ritiene che l’esclusione sia stata disposta per entrambi i motivi soprariportati, vale a dire sia per la ritenuta incompletezza della documentazione concernente il certificato del casellario giudiziale sia per l’incompletezza del documento previsto al punto 6.1 della lettera di invito sulla percentuale dei servizi che si intende subappaltare. Infatti è evidente che la dichiarazione del Presidente viene verbalizzata per rafforzare la già ritenuta incompletezza della documentazione, specificandosi testualmente che “anche il documento previsto al punto 1.6) … risulta incompleto…”. Quell’ “anche” sta dunque a significare che non risulta incompleta solo la documentazione precedentemente citata ma che ve ne è di ulteriore. Dal momento che poco prima erano state ricordate le conseguenze relative alla comminata esclusione dalla gara per la mancanza o l’incompletezza anche di uno solo dei documenti richiesti dalla lettera di invito, ben si spiega come la decisione di esclusione viene formalmente collegata alla mancanza ritenuta più grave e da sola astrattamente sufficiente a giustificare la decisione. Ciò non toglie che viene comunque richiamato anche l’altro documento incompleto e che quindi l’esclusione risulta supportata da entrambe tali incompletezze documentali.<br />
Orbene, quanto alla prima il Collegio rileva la fondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente. Già con la precedente sentenza n. 801/2003 questo T.A.R. aveva avuto occasione di accennare alla fondamentale portata innovativa dell’art. 77 bis, aggiunto al D.P.R. 445/2000 dall’ art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Tale norma infatti prevede che “ Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall&#8217;articolo 78&#8243;.<br />
La suddetta sentenza accennava infatti alla circostanza che con l’entrata in vigore di tale nuova normativa era stata prevista la generale possibilità di ricorrere alla autocertificazione anche nei casi di appalti pubblici, fatto che, tra l’altro, – il che rilevava ai fini della fattispecie esaminata con la succitata precedente sentenza &#8211; confermava implicitamente le esclusioni a tale principio precedentemente vigenti.<br />
Agli effetti della presente controversia, peraltro, la circostanza che la censura dedotta con il ricorso introduttivo sia fondata e che quindi la stazione appaltante abbia erroneamente ritenuto che la certificazione del casellario giudiziale non poteva essere legittimamente sostituita da una dichiarazione sostitutiva non reca alcun giovamento alla parte ricorrente perché, come sopra già precisato, la decisione di esclusione è sorretta anche dalla ritenuta incompletezza di un altro documento.<br />
Le argomentazioni contenute nel motivo aggiunto al riguardo notificato da parte ricorrente non risultano condivisibili perché, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la valenza del documento di cui al punto 1.6) della lettera di invito e della sua rilevanza ai soli fini dell’esecuzione del contratto, resta il fatto che la lettera di invito testualmente prevedeva al termine dell’elencazione di tutti i tipi di documentazione richiesti dal punto 1.1) al punto 1.8) la clausola che “la mancanza o l’incompletezza anche di uno solo dei documenti che precedono comporta l’esclusione dalla gara”. Quindi non può sussistere dubbio alcuno in ordine al fatto che la comminatoria di esclusione riguardava anche l’incompletezza del documento di cui al punto 1.6). Né può sussistere dubbio alcuno sul fatto che il documento de quo fosse effettivamente incompleto, visto che era richiesta l’”indicazione della percentuale dell’appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare a terzi…” e invece è stato dichiarato unicamente “che in caso di aggiudicazione, una parte del servizio potrà essere subappaltato a terzi, così come previsto dall’art. 22 del capitolato speciale d’appalto, art. 14, co.1 lett. g ed art. 18 del D.lgs 17 marzo 1995 n. 157 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 18 della l. 19.3.1990, n. 55 e s.m.o.”<br />
Il Collegio rileva, quindi, come la lex specialis della gara, che sul punto non è stata impugnata da parte ricorrente, la quale si è limitata a chiedere l’annullamento del paragrafo 1.2) della lettera di invito, richiedesse, a pena di esclusione, la completezza della dichiarazione di subappalto; ne consegue la legittimità della decisione censurata, con il conseguente rigetto del ricorso, perché infondato.<br />
L’infondatezza del ricorso principale comporta la conseguente inammissibilità di quello incidentale.<br />
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Sager s.r.l..<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 20 maggio 2004.</p>
<p>Depositata nella segreteria del Tribunale<br />
il 25 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-337/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-306/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.306</a></p>
<p>Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Oria Settesoldi &#8211; Estensore AMGA &#8211; Azienda Multiservizi S.p.A. (avv. Angelica Citossi)contro il COMUNE dì TRICESIMO (avv. Claudio Gruccione) nonché contro CID S.r.l. (avv. Antonio Rigo) sono clausole lesive e quindi immediatamente impugnabili quelle che impongono ai concorrenti oneri di partecipazione particolarmente onerosi Bando di gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-306/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-306/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.306</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Oria Settesoldi &#8211; Estensore<br />
AMGA &#8211; Azienda Multiservizi S.p.A. (avv. Angelica Citossi)contro il COMUNE dì TRICESIMO (avv. Claudio Gruccione) nonché contro CID S.r.l. (avv. Antonio Rigo)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sono clausole lesive e quindi immediatamente impugnabili quelle che impongono ai concorrenti oneri di partecipazione particolarmente onerosi</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bando di gara – clausole di partecipazione eccessivamente onerose – onere di immediata impugnazione – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E’ evidente l’immediata lesività di clausole di bando che impongono oneri di partecipazione talmente onerosi, sia in termini di aggravio finanziario che di impegno temporale, da non permettere il loro corretto adempimento da parte degli aspiranti partecipanti alla gara e che quindi non possono non portare alla successiva e scontata esclusione del concorrente che abbia comunque partecipato alla gara, pur nella consapevolezza di non avere espletato tutti gli adempimenti imposti dal bando. Dati tali presupposti, infatti, la esclusione dalla gara si rivela una conseguenza automatica ed inevitabile della asserita impossibilità di far fronte alle richieste di bando, la cui lesività si concretizza nel momento stesso in cui il concorrente si vede costretto a presentare un’offerta incompleta e necessariamente da escludere.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sono clausole lesive e quindi immediatamente impugnabili quelle che impongono ai concorrenti oneri di partecipazione particolarmente onerosi</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">costituito da: Vincenzo Sammarco &#8211; Presidente; Enzo Di Sciascio &#8211; Consigliere<br />
Oria Settesoldi &#8211; Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 620/2003</p>
<p>dell&#8217; <b>AMGA &#8211; Azienda Multiservizi S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Antonio Nonino, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelica Citossi, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il <b>COMUNE dì TRICESIMO</b>, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Gruccione, con elezione di domicilio in Trieste presso lo studio dell’avv. Antonio Rigo;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nonché contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>CID S.r.l., </b>rappresentata e difesa dall’avv. Federica Missio, con elezione di domicilio in Trieste presso lo studio dell’avv. Antonio Rigo;</p>
<p>per l&#8217;annullamento :</p>
<p>1. della determinazione assunta in data 30 ottobre 2003 (reg. n. 2003/925) dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Tricesimo, con la quale l&#8217;AMGA S.p.A. è stata esclusa dalla gara, a licitazione privata, bandita da tale Comune con la lettera di invito prot. n, 3024 del 13 febbraio 2003, per l&#8217;individuazione dei concorrenti all&#8217;affidamento della concessione di lavori pubblici per la gestione degli impianti di depurazione comunali e connessi incombenti;</p>
<p>2. della lex specialìs di detta gara, relativamente alla clausola di cui all&#8217;art. 4 (&#8220;Aggiudicazione&#8221;) della lettera di invito, la quale prevede che &#8220;La procedura di aggiudicazione sarà espletata (&#8230;) tenendo in considerazione che i &#8216;pesi&#8221; per ogni singolo elemento saranno:<br />
(&#8230;)<br />
n) Rispondenza del progetto definitivo ed esecutivo al progetto preliminare, dettaglio del progetto esecutivo: punteggio massimo 5 punti&#8221;;</p>
<p>3. della lex specialis della gara relativamente alla clausola contenuta nell&#8217;art. 4 del &#8220;disciplinare di gara&#8221;, allegato alla lettera di invito, in cui è previsto: &#8220;La busta `C- Elaborati di progetto&#8217; dovrà contenere: 1. Elaborati completi e dettagliati dei progetti esecutivi per l&#8217;adeguamento degli impianti di depurazione oggetto della Concessione (. ..) &#8220;;</p>
<p>4. della comunicazione prot. n. 7046 del 14.04.03 del Comune di Tricesimo nella parte in cui è stabilito &#8220;1. la progettazione fa parte degli oneri a carico dell&#8217;impresa Concessionaria ma il bando specifica chiaramente che, già in fase di gara per l&#8217;individuazione dei migliori Concorrenti da confrontare col promotore, i Concorrenti devono presentare un progetto esecutivo che deve essere eseguito a termini di legge &#8220;.</p>
<p>5. del Verbale della Commissione di Gara del 13.05.03 nella parte in cui è stabilito &#8220;risultano mancanti i seguenti documenti componenti il progetto definitivo previsti dall&#8217;art. 25 del D.P.R. n. 554 dd. 21.12.99:<br />
1. relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, le<br />
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti ed i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti,<br />
2. relazioni tecniche che definiscano le problematiche e indichino le<br />
soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva,<br />
3. relazione geologica,<br />
4. almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala non inferiore a 1:100,<br />
5. elaborati grafici in scala non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali,<br />
6. schemi funzionali e dimensionamento di massima degli impianti,<br />
7. calcoli preliminari delle strutture e degli impianti che consentano il<br />
dimensionamento e per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti anche la specificazione delle caratteristiche,<br />
8. il piano particellare di esproprio &#8220;;</p>
<p>6. della comunicazione prot. n. 11631 del 18.06.03 del Comune di Tricesimo;</p>
<p>7. di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto comunque connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e quello della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Oria Settesoldi &#8211; i difensori delle parti presenti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Premette in fatto la ricorrente che con deliberazione n. 208 del 29.10.01 la Giunta del Comune di Tricesimo ha approvato la proposta di &#8220;Project Financing&#8221; presentata, in data 29.06.01, ai sensi degli artt. 37-bis e ss. della legge n. 109/94 nonché degli artt. 4 e ss. della L.R. F.V.G. n. 20/99, dalla CID S.r.l. di Colloredo di Monte Albano. Tale proposta consisteva in un progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di ampliamento ed adeguamento degli impianti comunali di depurazione delle acque reflue e per la gestione del servizio di depurazione e fognatura del Comune.<br />
Con successiva determinazione n. 1081 del 27.12.01, il Comune di Tricesimo, così come previsto dall&#8217;art. 37-quater della legge n. 109/94 e dall&#8217;art. 8 della L.R. F.V.G. n. 20/99 ed al fine di individuare i concorrenti per l&#8217;affidamento della concessione, ha indetto una gara a licitazione privata secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di essa il progetto preliminare contenuto nel &#8220;Project Financing&#8221; della CID S.r.l.<br />
Le due offerte economicamente più vantaggiose in tal modo da individuarsi, alternative rispetto a quella contenuta nel piano economico finanziario inserito nel &#8220;Project Financing&#8221; della CID S.r.l., sarebbero poi state poste a confronto con quella di quest&#8217;ultima nella successiva fase della gara a procedura negoziata.<br />
Con lettera di invito prot. n. 3024 del 13 febbraio 2003 e annesso disciplinare di gara, il Comune di Tricesimo ha, quindi, invitato a partecipare alla prima fase a licitazione privata della gara sia 1&#8217;AMGA S.p.A. che diverse altre società.<br />
Con racc. a.r. del 31.03.03 l&#8217;AMGA S.p.A., oltre a richiedere alla stazione appaltante alcuni chiarimenti inerenti il bando di gara ed una conseguente proroga di trenta giorni per la presentazione delle offerte, ha da subito evidenziato al Comune di Tricesimo una palese contraddizione della lettera di invito. Mentre, infatti, l&#8217;art. 2 di essa, rubricato &#8220;Oggetto dell&#8217;appalto&#8221;, stabiliva che: &#8220;Oltre agli oneri della gestione funzionale ed economica l&#8217;affidamento in oggetto comprende la progettazione definitiva, esecutiva nonché l&#8217;esecuzione dei lavori previsti nella proposta del promotore &#8221; il successivo art. 4 della medesima lettera di invito, rubricato &#8220;Aggiudicazione&#8221;, prevedeva che:<br />
&#8220;La procedura di aggiudicazione sarà espletata con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa (&#8230;), tenendo in considerazione la “ Rispondenza del progetto definitivo ed esecutivo al progetto preliminare, dettaglio del progetto esecutivo “.<br />
Nonostante la normativa di riferimento in tema di appalti e/o concessioni con il sistema del Project Financing preveda che a base della gara per l&#8217;individuazione dei concorrenti da ammettere alla successiva procedura negoziata in confronto con il promotore sia posto esclusivamente il progetto preliminare presentato dal promotore medesimo, con nota prot. n. 7046 del 14.04.03, il Comune di Tricesimo, in risposta alla comunicazione AMGA, ha specificato che:<br />
&#8220;la progettazione fa parte degli oneri a carico dell&#8217;impresa concessionaria, ma il bando specifica chiaramente che, già in fase di gara per l&#8217;individuazione dei migliori Concorrenti da confrontare col promotore, i Concorrenti devono presentare un progetto esecutivo che deve essere eseguito a termini di legge &#8220;.<br />
La ricorrente evidenzia che tale richiesta non solo non sarebbe legittima, ma decisamente vessatoria e tale, da un lato, da mettere il promotore in una condizione di ingiustificato privilegio, d&#8217;altro lato, da rendere inutilmente più gravosa ed impegnativa la partecipazione per i concorrenti e quindi da violare l&#8217;interesse pubblico ad avere la massima partecipazione possibile alle gare.<br />
L&#8217;AMGA, infatti, è stata l&#8217;unica fra le invitate a presentare comunque la propria offerta e ciò esclusivamente in considerazione dei rilevanti interessi coinvolti nell&#8217;ambito territoriale del Comune di Tricesimo, a favore del quale 1&#8217;AMGA medesima già svolge il servizio di acquedotto e in ricorso rimarca la significatività del dato della mancata partecipazione alla gara di altre ditte.<br />
In data 05.05.03 la Commissione di gara ha provveduto all&#8217;apertura del plico dell&#8217;AMGA e all&#8217;esame della documentazione in esso contenuta. Nella successiva data del 13.05.03 la Commissione, una volta aperte anche le buste interne al plico contenenti l&#8217;offerta economica e gli elaborati di progetto, ha preso atto della perfetta completezza del progetto preliminare presentato dall&#8217;AMGA secondo le previsioni del D.P.R. n. 554 del 21.12.99. La Commissione ha, poi, osservato la mancanza di taluni documenti relativi al progetto definitivo e di conseguenza, con nota prot. n. 11631 del 18.06.03 , il Comune di Tricesimo &#8211; che non aveva, dunque, eccepito la mancanza nell&#8217;offerta dell&#8217;AMGA del progetto esecutivo &#8211; ha invitato la stessa AMGA a trasmetterli entro il 07.07.03.<br />
L&#8217;AMGA vi ha tempestivamente provveduto.<br />
Prima che la stazione appaltante desse corso all&#8217;ammissione dell&#8217;AMGA alla successiva fase della procedura negoziata in confronto con la promotrice CID S.r.l., è avvenuto che quest&#8217;ultima, ottenuta copia della documentazione di gara, con comunicazione del 03.07.03 ha invitato il Comune di Tricesimo, a non ammettere l’AMGA alle successive fasi della procedura di gara previste dalla normativa, né accettare una successiva integrazione della documentazione mancante o carente.<br />
A questo punto il Comune di Tricesimo, dopo aver violato il diritto alla riservatezza dell&#8217;AMGA ed aver messo a disposizione del promotore i documenti di gara prima che la licitazione privata fosse definitivamente conclusa, ha rilevato, facendosi condizionare dall&#8217;impostazione suggerita dalla CID S.r.l., che l’AMGA medesima non aveva presentato il progetto esecutivo e per questo l&#8217;ha esclusa dalla gara.<br />
In tal modo è successo che nessun concorrente è stato &#8220;individuato&#8221; e quindi ammesso alla successiva fase della gara a procedura negoziata per il confronto fra l&#8217;offerta del promotore e quelle alternative dei due migliori concorrenti. Essa non ha quindi potuto aver luogo e il Comune di Tricesimo ha direttamente aggiudicato la concessione alla CID S.r.l. (ritrovatasi &#8220;monopolista&#8221;), la quale ovviamente aveva ed ha fin qui presentato &#8211; secondo legge &#8211; il solo progetto preliminare (tra l&#8217;altro di incompleta ed errata redazione), e non certo anche il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, illegittimamente e chissà a quale fine &#8211; se non quello di &#8220;scoraggiare&#8221; la partecipazione alla gara &#8211; richiesti dalla stazione appaltante ai concorrenti della prima fase a licitazione privata.</p>
<p>Su tali premesse di fatto, la ricorrente AMGA &#8211; Azienda Multiservizi S.p.A. ha presentato il presente ricorso imperniato sui seguenti motivi:</p>
<p><b>1) Violazione delle norme sulla par condicio tra i concorrenti; contraddittorietà ed illogicità manifesta della lex specialis di cui alla lettera di invito prot. 3024 del 13.02.03 . Violazione, falsa ed errata interpretazione della legge e principalmente degli artt. 19 e 37-quater della legge n. 109/94 nonché degli artt. 4 e 8 della L.R. F.V.G. n. 20/99.</b><br />
Il Comune di Tricesimo, al fine di individuare i due soggetti che, oltre al promotore, avrebbero partecipato alla procedura negoziata per l&#8217;affidamento della concessione di lavori pubblici per la gestione degli impianti di depurazione comunale e la realizzazione dell&#8217;ampliamento con adeguamento alla normativa degli impianti stessi, ha indetto una licitazione privata con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa di cui all&#8217;art. 21, comma 2, della legge n. 109/94 e all&#8217;art. 4, comma 6, della L.R. F.V.G. n. 20/99, ponendo &#8211; correttamente &#8211; a base di gara il progetto preliminare presentato dalla CID S.r.l.<br />
Il procedimento di affidamento della concessione nelle operazioni di Project Financing si snoda, infatti, attraverso due distinte fasi.<br />
La prima fase (disciplinata dall&#8217;articolo 37-quater, comma 1, lettera a, della legge n. 109/94 e dall&#8217;art. 8, comma 1, lettera a, della L.R. F.V.G. n. 20/99) prevede che le amministrazioni, al fine di aggiudicare, mediante procedura negoziata, la concessione di cui (rispettivamente) all&#8217;art. 19, comma 2, della legge nazionale e all&#8217;art. 4, comma 2, della legge regionale, procedono per ogni proposta ritenuta di pubblico interesse &#8220;ad indire una gara da svolgere con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa di cui all&#8217;art. 21, comma 2, lett. b, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse&#8221;.<br />
La seconda fase (disciplinata dall&#8217;art. 37-quater, comma 1, lettera b, della legge n. 109/94 e dall&#8217;art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. F.V.G. n. 20/99), prevede, poi, che all&#8217;aggiudicazione della concessione si pervenga &#8220;mediante una (successiva) procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge tra il promotore e quest&#8217;unico soggetto&#8221;.<br />
Rispetto al sistema classico della &#8220;concessione&#8221;, diversa è, quindi, la funzione della procedura di licitazione privata che si incontra nel corso del procedimento di Project Financing delineato dal legislatore.<br />
Nei procedimenti su iniziativa del promotore, infatti, la licitazione privata deve essere finalizzata dall&#8217;Amministrazione procedente al solo scopo di selezionare le due offerte &#8220;migliorative&#8221; rispetto al piano economico finanziario presentato dal promotore medesimo e da esso redatto sulla base di quel progetto preliminare che deve essere il cardine di tutto il Project Financing. In altre parole, la disciplina legislativa di cui all&#8217;art. 37-quater della legge n. 109/94 e all&#8217;art. 8 della L.R. F.V.G. 20/99, impone che il promotore predisponga un piano economico finanziario sulla base di un progetto preliminare da lui redatto.<br />
Tale progetto preliminare deve essere posto a conoscenza dei soggetti invitati a partecipare alla gara per la formulazione delle offerte da parte loro in vista del successivo confronto con lo stesso promotore nella fase di procedura negoziata.<br />
All&#8217;opposto, il Comune di Tricesimo, dopo aver correttamente stabilito all&#8217;art. 2 della lex specialis di gara che l&#8217;oggetto dell&#8217;incarico successivamente da affidarsi avrebbe ricompreso (ovviamente oltre agli oneri della gestione funzionale ed economica e all&#8217;esecuzione dei lavori previsti nella proposta del promotore) anche la progettazione definitiva ed esecutiva, viceversa nel successivo art. 4 della stessa lettera di invito, snaturando completamente la disciplina legislativa del Project Financing e in aperto contrasto con gli artt. 37-bis e ss. della 1. 109/94 e 8 e ss. della L.R. F.V.G. n. 20/99, ha inserito tra i criteri di valutazione delle offerte, da premiarsi con il punteggio di cinque punti, anche:<br />
&#8211; la &#8220;rispondenza&#8221; (?) del progetto definitivo ed esecutivo al progetto preliminare; &#8211; il dettaglio del progetto esecutivo.<br />
Detta prescrizione del bando di gara si è tradotta, sul piano oggettivo, in uno strumento discriminatorio a vantaggio del promotore del &#8220;Project Financing&#8221; e ai danni dei concorrenti se solo si considera che la &#8220;rispondenza&#8221; ed il &#8220;dettaglio&#8221; di una redazione progettuale di esecutivo. non risulta assolutamente comparabile con una redazione di preliminare.<br />
Il promotore ha potuto limitarsi alla presentazione di un progetto preliminare mentre i concorrenti si sono visti costretti a predisporre sia un progetto definitivo, sia un progetto esecutivo. Tutto questo in una fase di gara destinata esclusivamente alla selezione delle offerte economicamente più vantaggiose da porre a confronto con quella del promotore medesimo.<br />
Il Comune di Tricesimo, avrebbe quindi del tutto arbitrariamente indicato nel bado di gara quale criterio di valutazione (rispondenza del progetto definitivo ed esecutivo al progetto preliminare; il dettaglio del progetto esecutivo) un elemento che non solo non rientrerebbe minimamente tra quelli elencati dall&#8217;art. 21, comma 2, lettera b) e dall&#8217;art. 4, comma 6, della L.R. F.V.G. n. 20199, per la valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, ma che addirittura è indicato dal legislatore nazionale e regionale degli appalti pubblici quale oggetto delle concessioni.<br />
Sia l&#8217;art. 19 della legge n. 109/94, rubricato, &#8220;Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici&#8221;, che l&#8217;art. 4 della Legge Regionale F.V.G. n. 20/99, infatti, prevedono espressamente che rientra nell&#8217;oggetto delle concessioni di lavori pubblici, oltre all&#8217;esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati e alla loro gestione funzionale ed economica, anche l&#8217;incarico di progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, evidentemente da predisporsi solo una volta intervenuta l&#8217;aggiudicazione.<br />
Non solo: l&#8217;art. 4, comma 6, della L.R. F.V.G. n. 20/99 indica alla lettera g), quale elemento variabile da considerare per l&#8217;individuazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, tra gli altri, &#8220;le eventuali proposte di variante di progetto preliminare&#8221;, ribadendo con ciò implicitamente che nella procedura di Project Financing la licitazione privata deve svolgersi esclusivamente sulla base del progetto preliminare proposto dal promotore.<br />
Si ritiene quindi che le Amministrazioni aggiudicatici possano solo prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell&#8217;offerta la proposta di eventuali varianti al progetto preliminare posto a base di gara, ma non possano imporre la presentazioni di livelli ulteriori di progettazione perchè, altrimenti, verrebbe a mancare il parametro sul quale effettuare le valutazioni comparative.<br />
Dato infatti che la finalità della licitazione privata nell&#8217;ambito del procedimento di Project Financing è esclusivamente quella di individuare le offerte più convenienti da confrontare con quella del promotore, si ritiene incomprensibile come il Comune di Tricesimo abbia potuto pretendere di selezionare dette offerte imponendo ai concorrenti di presentare un progetto definitivo ed esecutivo, sebbene:<br />
&#8211; la normativa preveda che la licitazione privata debba svolgersi sulla base del solo progetto preliminare presentato del promotore;<br />
&#8211; il promotore si fosse limitato alla redazione di questo primo livello di progettazione (la cui qualità viene censurata nel terzo motivo);<br />
&#8211; i successivi livelli di progettazione fossero stati indicati quale oggetto dell&#8217;affidamento.<br />
Poiché nella successiva fase negoziale, il progetto (preliminare) del promotore viene messo a confronto con quelli (preliminari) dei concorrenti selezionati precedentemente, mediante l&#8217;apertura di un dialogo competitivo multiplo e flessibile, non limitato alla struttura più rigida della licitazione privata, non si comprenderebbe, inoltre, come il Comune di Tricesimo pretendesse di comparare, da un lato, l&#8217;offerta economica proposta dal promotore ed elaborata con riferimento ad un progetto preliminare e, dall&#8217;altro, l&#8217;offerta economica dell&#8217;AMGA, presentata sulla base di un progetto definitivo ed esecutivo ad essa imposto.<br />
Secondo parte ricorrente la normativa vigente permetteva invece al Comune di Tricesimo solamente 1) di richiedere ai concorrenti la formulazione di offerte migliorative (o almeno ) paritarie rispetto a quella del promotore, fondando la procedura di gara sul medesimo livello di progettazione, senza pretendere arbitrariamente livelli ulteriori; 2) di considerare esclusivamente i miglioramenti proposti sui singoli elementi che concorrono a determinare l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa nei limiti e secondo le modalità previste dallo stesso progetto preliminare.<br />
Si sarebbe quindi verificata una ingiustificata disparità di trattamento tra il promotore ed concorrenti, incidente sulla regolarità, correttezza e trasparenza del confronto concorrenziale.<br />
L&#8217;assurdità della pretesa della stazione appaltante di richiedere ai concorrenti la presentazione di progetto definitivo ed esecutivo nel lasso di tempo prospettato dal bando di gara apparrebbe evidente se solo si considera che, a fronte di una decina di società invitate a partecipare alla prima fase di gara, solo l&#8217;AMGA ha presentato la propria offerta.<br />
La ricorrente, in via preliminare, precisa anche che non sarebbe stato necessario impugnare autonomamente gli illegittimi provvedimenti amministrativi in argomento, posto che la lesione sarebbe divenuta attuale solo nel momento in cui il Comune dì Tricesimo ha deciso di escludere l&#8217;AMGA dalla licitazione privata e di affidare i lavori al promotore; pertanto l&#8217;impugnazione di tali atti contestualmente alla proposizione del ricorso contro l&#8217;atto applicativo dovrebbe ritenersi tempestiva.<br />
La partecipazione alla gara non potrebbe essere intesa come manifestazione di acquiescenza alla regolarità della stessa, ma proprio come elemento necessario per avanzare censure attinenti.<br />
Partecipando alla licitazione privata l&#8217;AMGA non avrebbe manifestato affatto una volontà di incondizionata accettazione delle clausole adottate dall&#8217;amministrazione, né avrebbe espresso la rinuncia a fare valere i vizi del procedimento lesivi dei propri interessi.<br />
Nel caso concreto, l&#8217;AMGA, avrebbe invece da subito manifestato la contraddittorietà ed illogicità della lettera di invito con propria comunicazione del 31.03.03.<br />
Anzi, proprio la presentazione dell&#8217;offerta avrebbe messo in luce il persistente interesse dell&#8217;AMGA a conseguire l&#8217;utilità sostanziale rappresentata dall&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto.</p>
<p><b>2) Violazione di legge: art. 97 Costituzione. Violazione del principio generale in materia di appalti di massima partecipazione. Eccesso di potere. Sviamento.</b><br />
Come sopra illustrato, risulterebbe che i criteri di attribuzione dei punteggi (rispondenza del progetto definitivo ed esecutivo al progetto preliminare, dettaglio del progetto esecutivo), inseriti immotivatamente:<br />
&#8211; non sono stati imparziali;<br />
&#8211; hanno creato una situazione di privilegio in favore del promotore;<br />
&#8211; hanno non solo limitato, ma del tutto escluso la partecipazione alla gara di imprese concorrenti.</p>
<p><b>3) Violazione di legge (artt. 37-bis e ss. della legge n. 109/94 e artt. 4 e ss. della L.R. F.V.G. n. 20199).</b></p>
<p>Come noto gli artt. 37-bis e ss. della legge n. 109/94 e gli artt. 4 e ss. della L.R. F.V.G. n. 20/99 disciplinano l&#8217;istituto comunemente denominato del Project Financing, che consiste nella possibilità per soggetti dotati di specifici requisiti tecnici, organizzativi, gestionali e finanziari di presentare un progetto di un&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità, che sia prevista in strumenti di programmazione formalmente approvati, la cui realizzazione, e la successiva gestione, avvengono in regime di concessione mediante la stipulazione del contratto di cui all&#8217;articolo 19, comma 2, della legge n. 109/94 e all&#8217;art. 4 della L.R. F.V.G. n. 20/99. La caratteristica fondamentale dell&#8217;istituto consiste nel porre totalmente o parzialmente a carico dei soggetti promotori o aggiudicatari le risorse necessarie alla progettazione e alla esecuzione dei lavori e nel prevedere quale unica controprestazione il &#8220;diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati&#8221;.<br />
A tal fine la legge richiede la presentazione di proposte adeguatamente dettagliate, che espongano non solo studi e progetti preliminari di fattibilità e di inquadramento territoriale e ambientale dell&#8217;opera, ma che contengano più specificatamente l&#8217;indicazione degli elementi relativi al valore dell&#8217;opera, al suo rendimento, alle modalità di gestione, nonché al livello e ai criteri di aggiornamento delle tariffe da applicare agli utenti.<br />
Ciò al fine di consentire alle amministrazione aggiudicatici di esprimere una compiuta valutazione sulla concreta fattibilità dell&#8217;intervento, che tenga conto non solo dei profili ambientali, funzionali e più propriamente esecutivi, ma soprattutto della capacità dell&#8217;opera realizzata di produrre entrate in misura idonea a remunerare il capitale investito e ad assicurare l&#8217;ultimazione dell&#8217;opera e l&#8217;economicità della relativa gestione.<br />
In tal modo la legge ha inteso predisporre gli strumenti diretti a prevenire il pericolo di interventi non sostenuti da un continuo flusso di finanziamenti, per evitare il ripetersi del fenomeno di opere pubbliche destinate a rimanere incomplete o per evitare il rischio per l&#8217;ente pubblico di &#8220;cantierare&#8221; opere di cui, nel giro di pochi anni, il concessionario chieda la rinegoziazione per fattori non considerati in sede progettuale.<br />
Con la presentazione del piano economico finanziario il soggetto promotore è chiamato ad esporre le previsioni dei costi dell&#8217;intervento e dei ricavi che ritiene di poter conseguire dalla gestione dell&#8217;opera; il relativo programma, che deve essere asseverato da un istituto di credito a garanzia della sua attendibilità, rappresenta lo strumento mediante il quale il promotore descrive le condizioni finanziarie che considera necessarie per l&#8217;equilibrio economico dell&#8217;iniziativa e l&#8217;assolvimento della prestazione.<br />
Nella proposta di Project Financing il piano economico finanziario assumerebbe quindi un ruolo centrale perchè la sua congruenza rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per garantire l&#8217;attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità.<br />
Il promotore CID S.r.l. non avrebbe peraltro presentato un piano asseverato da un Istituto bancario. A tal fine si richiama l&#8217;atto di regolazione 18 luglio 2000 n. 34 dell&#8217;Autorità di vigilanza per la quale, ai sensi dell&#8217;art. 37-bis della legge n. 109/94, elemento costitutivo della proposta del Project Financing è &#8220;il piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito&#8221;.<br />
Non solo: il CID avrebbe dovuto presentare un progetto preliminare completo al fine di consentire al Comune di Tricesimo di valutare compiutamente la fattibilità dell&#8217;intervento, mentre il progetto preliminare presentato dal promotore presenterebbe le seguenti rilevanti carenze sostanziali:<br />
&#8211; assenza del capitolato prestazionale per la fase di costruzione degli impianti (intendendosi con ciò l&#8217;assenza di un &#8220;Capitolato speciale d&#8217;appalto per la costruzione delle opere&#8221; descrittivo della qualità dei materiali impugnati, dei tempi di realizzazione, delle verifiche, dei collaudi, ecc.);<br />
&#8211; assenza delle indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari: le indicazioni sommarie presentate dal promotore (allegato 1: cap. 2 &#8220;inquadramento territoriale&#8221;; cap. 3 &#8220;geologia e geomorfologia&#8221;; cap. 4 &#8220;assetto idrogeologico&#8221;) non sono assolutamente riconducibili ad una &#8220;relazione geologica&#8221; neppure di livello preliminare. Dagli elaborati, infatti, non si desume alcun coefficiente di portanza e di attrito dei terreni, valori indispensabili per procedere al calcolo delle opere fondazionali dei cementi armati. Non solo: il promotore non avrebbe neppure puntualizzato la descrizione delle singole aree degli impianti, ma si sarebbe limitato a descrivere genericamente il territorio del Comune di Tricesimo;<br />
&#8211; assenza sostanziale dei calcoli preliminari delle opere in cemento armato: ne discenderebbe una ingiustificata discrezionalità costruttiva nelle successive fasi; (assenza quindi dalla redazione di un progetto preliminare di un elaborato principale; vedasi elenco art 18 e seguenti regolamento di attuazione della Merloni, DPR 554 del 1999);<br />
&#8211; assenza del piano particellare di esproprio: la mancata indicazione dei terreni da espropriare favorirebbe, a favore del promotore, la successiva rinegoziazione.<br />
La proposta di Project Financing, inoltre, non sarebbe firmata da parte di un professionista abilitato iscritto all&#8217;Albo, indispensabile per poter valutare la funzionalità e congruità del progetto.<br />
L&#8217;amministrazione avrebbe quindi accettato un elaborato incompleto nei sui contenuti formali e sostanziali anche come progetto preliminare, dì dubbia validità tecnica ed amministrativa e non tutelato da alcuna garanzia professionale.<br />
In presenza dì tutto questo, si richiede l’annullamento della stessa deliberazione n. 208 con cui il Comune di Tricesímo aveva approvato la proposta di Project Financing presentata dalla CID S.r.l. e di conseguenza tutti gli atti conseguenti, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione della gara.</p>
<p><b>4) Violazione di legge (art. 7 L. 241/90) ed eccesso di potere per inosservanza delle regole del giusto procedimento;</b></p>
<p>Il Comune di Tricesimo ha ritenuto di potersi limitare a comunicare all&#8217;AMGA S.p.A. esclusivamente la propria determinazione &#8220;finale&#8221; di esclusione della stessa dalla licitazione e di aggiudicazione della concessione alla CID S.r.l., e non anche, in precedenza, quelle &#8211; obbligatorie &#8211; dell&#8217;inizio del procedimento che ha condotto a tale determinazione di esclusione e del funzionario responsabile di esso mentre l’ AMGA avrebbe dovuto essere messa nelle condizioni di partecipare al procedimento formativo dell&#8217;atto (scopo dell&#8217;avviso dell&#8217;avvio del procedimento) e le sue osservazioni avrebbero dovuto essere valutate e quindi accettate o confutate;</p>
<p><b>5) Violazione di legge (artt. 22 e ss. della L. 241/90) ed eccesso di potere per inosservanza delle regole del giusto procedimento;</b></p>
<p>Il Comune di Tricesimo, in palese violazione con quanto prescritto dall&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, avrebbe posto a disposizione del CID la documentazione presentata dall&#8217;AMGA prima della definitiva conclusione della licitazione privata violando palesemente il diritto alla riservatezza dell&#8217;AMGA medesima.<br />
Infatti il Comune di Tricesimo avrebbe trasmesso al promotore la documentazione di gara con nota prot. 12634 del 02.07.03 quando era ancora pendente il termine concesso all&#8217;AMGA (sino al 07.07.03) per l&#8217;integrazione della propria offerta.</p>
<p><b>6) Violazione della lex specialis di cui alla lettera di invito prot. 3024 del 13.02.032 (art. 4); eccesso di potere; incompetenza del Responsabile del servizio Lavori Pubblici a decidere sull&#8217;esclusione dell&#8217;AMGA.;</b><br />
La determina n. 925/03 con la quale il Comune di Tricesimo ha escluso l&#8217;AMGA dalla licitazione privata de qua è stata adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, soggetto che, in realtà, non avrebbe alcun titolo per assumere determinazioni decisorie nell&#8217;ambito di una procedura di gara che attribuisce alla commissione appositamente nominata (art. 4 della lettera di invito) il compito di individuare la proposta da porre a base della gara da svolgere a norma dell&#8217;articolo 37-quater, primo comma, lett. a), della legge n. 109/94 al fine di supportare l&#8217;amministrazione medesima in tale scelta.<br />
L&#8217;art. 21, commi 4 e 5, della legge 109/94, rubricato &#8220;Criterio di aggiudicazione commissioni giudicatrici&#8221;, inoltre, stabilisce espressamente che, qualora l&#8217;aggiudicazione o l&#8217;affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice che è competente ad effettuare la scelta dell&#8217;aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura.</p>
<p>Con determinazione n. 377 del 5 maggio 2003 il Comune di Tricesimo ha costituito la commissione per l&#8217;apertura dei plichi e l&#8217;esame della documentazione presentata dal concorrenti.<br />
Con successiva determinazione n. 379 della medesima data è stata, poi, costituita la commissione per la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti in conformità a quanto previsto dal regolamento n. 554/99.<br />
L&#8217;atto di esclusione dell&#8217;AMGA avrebbe, quindi, dovuto essere adottato da detta commissione e non certo dal responsabile del servizio lavori pubblici.<br />
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la società controinteressata controdeducendo per il rigetto del ricorso ed eccependone la tardività, nell’assunto che le previsioni della lettera di invito ritenute lesive avrebbero dovuto essere impugnate tempestivamente e che, in ogni caso, il ricorrente non sarebbe più in termine per impugnare l’approvazione della proposta di project financing, da tempo divenuta inoppugnabile.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il ricorrente ha impugnato le previsioni di bando ritenute lesive in una con l’atto che sostiene ne abbia concretizzato la lesività, disponendo la sua esclusione dalla gara. Le previsioni di cui si tratta – è bene ricordarlo &#8211; consistono nella pretesa di particolare documentazione e, in particolare, della progettazione esecutiva e definitiva che, a detta della ricorrente, ha costi rilevantissimi tanto da rendere la partecipazione alla gara talmente gravosa e impegnativa da scoraggiare la gran parte dei possibili concorrenti.<br />
In via preliminare il Collegio ricorda anzitutto che l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 1 del 2003 ha espressamente precisato che “L’Adunanza ritiene, tuttavia, che non possa essere escluso un dovere di immediata impugnazione delle clausole del bando in quei limitati casi in cui gli oneri imposti all’interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o implicanti oneri per la partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale.”,<br />
Ciò premesso si deve rilevare che, nel caso di specie, la stessa prospettazione di parte ricorrente impone di concludere che le clausole censurate concretizzassero, per l’appunto, l’imposizione di oneri eccessivi, dovendosi quindi ritenere, anche in aderenza con le soprariportate considerazioni dell’Adunanza Plenaria, che fossero immediatamente lesive e dovessero essere tempestivamente impugnate. E’ infatti evidente l’immediata lesività di clausole di bando che impongono oneri di partecipazione talmente onerosi, sia in termini di aggravio finanziario che di impegno temporale, da non permettere il loro corretto adempimento da parte degli aspiranti partecipanti alla gara e che quindi non possono non portare alla successiva e scontata esclusione del concorrente che abbia comunque partecipato alla gara, pur nella consapevolezza di non avere espletato tutti gli adempimenti imposti dal bando. Dati tali presupposti, infatti, la esclusione dalla gara si rivela una conseguenza automatica ed inevitabile della asserita impossibilità di far fronte alle richieste di bando, la cui lesività si concretizza nel momento stesso in cui il concorrente si vede costretto a presentare un’offerta incompleta e necessariamente da escludere.<br />
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la tardiva impugnazione delle clausole della lettera di invito e del bando che rappresentano i necessari presupposti della conseguente decisione di esclusione.<br />
E’ appena il caso di precisare che anche l’impugnazione della deliberazione n. 208 del 29.10.2001 che approva la proposta di project financing presentata e che era espressamente menzionata con preciso riferimento ancora nella lettera di invito del 13.2.2003, al punto 3) “Procedure di gara”, si rivela manifestamente tardiva.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 19 maggio 2004.</p>
<p>Depositata nella segreteria del Tribunale<br />
il 22 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-22-5-2004-n-306/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2004 n.306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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