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	<title>22/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2274/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2274</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. RussoFulvio Amoriello ed Elena Cuozzo (Avv. Andrea Abbamonte) c. U.T.G. – Prefettura di Benevento – Sottocommissione elettorale circondariale di Airola (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Airola (N.C.) sulla validità della presentazione di una lista di candidature per l&#8217;elezione diretta del Sindaco e del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2274/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2274/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo<br />Fulvio Amoriello ed Elena Cuozzo (Avv. Andrea Abbamonte) c. U.T.G. – Prefettura di Benevento – Sottocommissione elettorale circondariale di Airola (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Airola (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla validità della presentazione di una lista di candidature per l&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni &#8211; Operazioni elettorali &#8211; Presentazione delle liste &#8211; Lieve ritardo nella effettiva consegna della lista &#8211; Nel caso in cui il presentatore sia già presente nei locali entro l’orario fissato e siano state indicate le ragioni del ritardo – Ammissibilità ai fini dell’ammissione della lista 	</p>
<p>2. Elezioni – Operazioni elettorali – Presentazione delle liste – Elezione del Consiglio Comunale – Modulo di presentazione – Erronea indicazione della data di nascita di qualche candidato – Irrilevanza – Se la certificazione allegata ai moduli presentati accertano la precisa data di nascita	</p>
<p>3. Elezioni – Operazioni elettorali – Presentazione delle liste – Moduli recanti la firma dei sottoscrittori – Non recanti simbolo e generalità anagrafiche – Dati riportati su fogli separati – Attestanti la consapevolezza del sottoscrittore di conoscere simbolo e candidati  – Esclusione della lista – Illegittimità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In un contesto di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, è privo di rilevanza, ai fini dell&#8217;ammissione, il lieve scostamento orario nella presentazione della lista della consegna del contrassegno di lista con le necessarie sottoscrizioni, se ed allorquando assistito a mezzo della provata dalla presenza, nell&#8217;orario prescritto del presentatore di lista nei locali Comunali e da ragioni indicate dallo stesso segretario comunale, giustificative del ritardo menzionato, ovvero per la presenza di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali (1)	</p>
<p>2. Ai fini della validità della presentazione di una lista di candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, un eventuale errore materiale nella indicazione, nel modulo di presentazione dei candidati, della data di nascita di alcuni di essi, è del tutto ininfluente ai fini della validità della presentazione della lista, se dal certificato elettorale e dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura è evincibile la corretta data di nascita dei candidati medesimi	</p>
<p>3. È illegittima l’esclusione di una lista di candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, fondata sulla circostanza che i moduli allegati al primo recanti la firma dei sottoscrittori non recano le generalità anagrafiche del candidato alla carica di Sindaco, se tali dati riportati su fogli separati, attestino la consapevolezza, da parte dei sottoscrittori, di essere a conoscenza dei suddetti elementi. Ed invero, l’art. 28 del T.U. 570/1960 non richiede che il modulo aggiunto debba contenere anche la indicazione dei candidati, del simbolo o della lista, ammettendo che possa richiamare tali elementi attraverso scritte o simboli inequivocabili, idonei a far desumere aliunde la consapevolezza del sottoscrittore in ordine a tutti gli elementi della lista sostenuta (nel caso di specie era presente il simbolo di lista ma il modulo allegato non conteneva la lista completa dei candidati)	</p>
<p></b>______________________________________<br />	<br />
1. cfr. <i>TAR Campania – Napoli, Sez. II, sentenza del 18 marzo 2010, n. 1531; id. 1528/10; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 12 aprile 2001, n. 2297 e 4 marzo 2002, n. 1271</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 129 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Fulvio Amoriello</b> ed <b>Elena Cuozzo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli, alla via Melisurgo 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento &#8211; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Airola</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di Napoli, alla via Diaz 11, è domiciliato per legge;<br />
Comune di Aiola, non costituito, </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>DEL VERBALE N. 38 DEL 16/04/2011 AVENTE AD OGGETTO LA RICUSAZIONE DELLA LISTA &#8220;AIROLA FUTURA&#8221; DALLA COMPETIZIONE ELETTORALE PER L&#8217;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AIROLA (BN).</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento &#8211; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Airola ;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2011 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>1. Giova premettere in fatto che la Sottocommissione elettorale circondariale di Airola (BN), con l’impugnata delibera di cui al verbale del 16.4.2011, ha ricusato la candidatura alla carica di sindaco del sig. Giuseppe Amoriello e la collegata lista “<I>AIROLA FUTURA</I>”, escludendone la partecipazione alle elezioni amministrative che si terranno il 15 e 16 maggio 2011 presso il Comune di Airola, per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) la documentazione è stata ricevuta il 16.4.2011 alle ore 12.04 ossia quattro minuti oltre il termine perentorio di legge;<br />	<br />
2) nel modello base di presentazione della lista, contenente 59 sottoscrizioni di cittadini elettori, è indicata come data di nascita del candidato consigliere Laura Napolitano il 1° aprile 1977 (mentre nel certificato d’iscrizione nelle liste elettorali e nella dichiarazione di accettazione della candidatura è indicato il 1° aprile 1987);<br />	<br />
3) l’atto separato, recante 5 sottoscrizioni di elettori, non conterrebbe gli elementi essenziali richiesti dalla legge per dare certezza in merito all’effettiva consapevolezza da parte dei sottoscrittori del nominativo e delle generalità del candidato alla carica di sindaco, poiché:<br />	<br />
a) riporta il contrassegno di lista incollato, ma non vidimato né descritto in modo letterale, ed è carente dell’indicazione della data di svolgimento della consultazione, del nominativo e delle generalità del candidato sindaco;<br />	<br />
b) la data di nascita del candidato Raffaella Ferraro (20 marzo 1977) non coincide con quella (24 marzo 1977) riportata nel modello base, nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali e nella dichiarazione di accettazione della candidatura;<br />	<br />
c) la data di nascita del candidato Laura Napolitano (1° aprile 1987) non coincide con quella individuata nel modello base (1° aprile 1977);<br />	<br />
d) l’ordine progressivo dei candidati non concorda con quello del modello base (poiché in quest’ultimo i candidati Giovanni Diodato ed Aniello Diodato sono indicati ai numeri 6 e 12, mentre occupano la posizione invertita nell’atto separato);<br />	<br />
4) diverse dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere non contengono l’indicazione della data di svolgimento delle elezioni, il numero dei consiglieri da eleggere ed il domicilio dei firmatari.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, il ricorso, affidato a cinque motivi, è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.<br />	<br />
2. Con riguardo alla prima ragione ostativa, il Collegio condivide l’interpretazione della normativa di riferimento (artt.28 e ss. d.P.R. n.570/1960) richiamata dai ricorrenti, secondo la quale un minimo scostamento oltre l’orario indicato – non dipeso da causa imputabile ai presentatori della lista, che fossero presenti nei locali comunali al momento della scadenza del termine di legge muniti della prescritta documentazione, ma da fattori accidentali che abbiano reso difficoltose le operazioni – non preclude la partecipazione della lista alla consultazione elettorale (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Sezione II, 18 marzo 2010 n.1531; Consiglio di Stato, Sezione V, 12 aprile 2001 n.2297 e 4 marzo 2002 n.1271). <br />	<br />
Nel caso di specie, può ritenersi provata la circostanza della presenza fisica dei delegati della lista, muniti della prescritta documentazione, all’interno degli uffici comunali entro l’orario stabilito, deponendo in tal senso la dichiarazione dell’addetto all’apertura e chiusura degli uffici comunali, che ha confermato che “<i>a decorrere dalle 11,10 (undici e dieci minuti) circa, affluivano presso la sede comunale di Airola (BN), diretti all’Ufficio Elettorale, numerose persone che si qualificavano all’ingresso quali presentatori della lista “Airola Futura</i>” […]”. Allo stesso modo, non è contestata la presenza degli stessi presso l’ufficio elettorale, “<i>a decorrere dalle ore 11.15 (undici e quindici minuti</i>” (come da dichiarazione del personale addetto) e fino a ridosso delle ore 12.00, per il protrarsi della fase dell’autenticazione delle firme (“<i>sino alle 11.50 circa</i>”, secondo quanto concordemente affermato da trentuno sottoscrittori), tanto che lo stesso personale dell’ufficio elettorale ha dichiarato che “<i>considerata l’imminente scadenza del termine per la presentazione della lista alla Segreteria comunale, accertata la mancanza dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, consigliava ai delegati/presentatori di consegnare comunque la lista, riservandosi di produrre la certificazione mancante alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, così come consentito dalla legge</i>”.<br />	<br />
Non va poi trascurato che la successiva attività svolta dal Segretario comunale assume carattere complesso, atteso che egli non si limita a dichiarare la mera ricezione di un plico chiuso ma, con il rilascio della ricevuta, ex art. 32, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, dichiara la presenza di tutti i documenti ivi individuati in dettaglio. Può pertanto presumersi che l’effettivo ingresso nel suo ufficio sia verosimilmente avvenuto alcuni minuti prima e, dunque, entro le ore 12.00. In ogni caso, può comunque ritenersi che l’eventuale ritardo sia imputabile anche a fattori organizzativi degli uffici comunali, per cui nel dubbio deve trovare piena espansione il principio del <i>favor</i> per la più ampia partecipazione alla competizione elettorale (cfr., sul richiamato principio generale, anche T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 18 marzo 2010 n.1528).<br />	<br />
3. Si palesa fondata anche la censura mossa avverso la successiva causa di esclusione, atteso che l’erronea indicazione della data di nascita del suindicato candidato nell’apposito modello costituisce il frutto di un mero errore materiale non invalidante, in quanto chiaramente evincibile dalla restante documentazione (dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata da pubblico ufficiale e certificato di iscrizione nelle liste elettorali) richiesta dall’art.28 del d.P.R. n.570/1960, da reputarsi prevalente poiché assistita da fede privilegiata, consentendo di conoscere con certezza i reali dati anagrafici del candidato.<br />	<br />
4. Meritano condivisione pure le argomentazioni difensive dedotte nei confronti dei rilievi sollevati dalla Sottocommissione elettorale sull’idoneità dell’atto separato, contenente altre 5 sottoscrizioni di elettori, ad assicurare certezza dell’effettiva consapevolezza da parte dei sottoscrittori della lista presentata e del candidato alla carica di sindaco.<br />	<br />
4.1. E’ noto che sulla questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio (sopra indicata al n.3, lett. a) la giurisprudenza della Sezione (cfr. sentenze n.1528 e 1531 del 18.3.2010) ha seguito la più recente opzione ermeneutica, evidenziando come una lettura rigidamente formalistica delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 32 del T.U. n.570/1960 contrasta con fondamentali principi costituzionali – essendo in gioco la libera e completa partecipazione della parti politiche alla competizione elettorale nella realtà locale &#8211; ed escludendo quindi le formalità ivi previste dal novero di quelle sostanziali. In particolare si è affermato che l’art. 28 non richiede che il modulo aggiunto debba contenere anche la indicazione dei candidati, del simbolo o della lista, ammettendo che possa richiamare tali elementi attraverso scritte o simboli inequivocabili, idonei a far desumere<i> aliunde</i> la consapevolezza del sottoscrittore in ordine a tutti gli elementi della lista sostenuta.<br />	<br />
Nel caso di specie, la sicura riferibilità delle sottoscrizioni dei cittadini elettori alla medesima lista è ravvisabile, per un verso, nella presenza sia del simbolo di lista che dei nominativi di tutti i candidati, rafforzata dalla circostanza che, trattandosi di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il candidato sindaco può avere a collegamento una sola lista, sì che il contrassegno indicava anche univocamente il candidato sindaco. Per altro verso, mette conto evidenziare che la dichiarazione del funzionario autenticante le firme, con particolare riferimento all’avvenuta somministrazione delle informazioni obbligatorie per garantire la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista presentata, appare idonea ad integrare gli estremi della certezza legale che la norma richiede, anche avuto riguardo alla funzione che la forma prescritta nella specie riveste. Va peraltro aggiunto che le operazioni di autenticazione delle firme apposte sui due moduli si sono svolte contestualmente nello stesso ufficio e che, comunque, ogni dubbio al riguardo può ritenersi definitivamente fugato dalle dichiarazioni dei cinque sottoscrittori dell’atto separato, esibite in giudizio dalla parte ricorrente, nelle quali ciascuno di essi afferma tra l’altro che “<i>nessun dubbio è mai insorto nel sottoscritto presentatore sull’individuazione del candidato Sindaco Amoriello Giuseppe e sulla individuazione della relativa lista dei candidati, peraltro presenti negli stessi locali comunali”.</i><br />	<br />
4.2. Sui punti sopra individuati al n.3, lettere b) e c), può farsi integralmente rinvio alla considerazioni già svolte sull’identica questione scrutinata al capo 3.<br />	<br />
4.3. Allo stesso modo, quanto al successivo rilievo di cui alla lettera d), può ritenersi che il diverso ordine con cui sono stati elencati due candidati non è idoneo a determinare alcuna incertezza sull’identificazione degli stessi, tenuto anche conto che i nominativi e la data di nascita sono riportati esattamente.<br />	<br />
5. Infine, anche l’ultimo motivo ostativo individuato dalla Sottocommissione elettorale non è tale da configurare un vizio invalidante ma una mera irregolarità ininfluente, atteso che i dati non inseriti nella dichiarazione di accettazione delle candidature sono agevolmente desumibili<i> aliunde</i>. Invero, la data di svolgimento delle elezioni amministrative ed il numero dei consiglieri da eleggere sono stabiliti per legge mentre l’omessa indicazione del domicilio dei candidati può reputarsi integrata dall’autentica del pubblico ufficiale rogante all’atto dell’identificazione dei dichiaranti mediante esibizione dei rispettivi documenti di identità, nei quali è riportato anche il dato in questione.<br />	<br />
6. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto;<br />	<br />
per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento di ricusazione della lista denominata “AIROLA FUTURA” e disposta la sua ammissione alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. <br />	<br />
In relazione alla peculiarità della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, ammette la lista “AIROLA FUTURA” alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011”.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2274/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</a></p>
<p>Va sospeso l&#8217;avviso pubblico di avviamento a selezione per l&#8217;assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 10 unità del profilo professionale di addetto amministrativo, area funzionale seconda (ex B1) fascia economica iniziale F1, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, l’art. 24, d. lgs. n. 150/2009 (copertura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;avviso pubblico di avviamento a selezione per l&#8217;assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 10 unità del profilo professionale di addetto amministrativo, area funzionale seconda (ex B1) fascia economica iniziale F1, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, l’art. 24, d. lgs. n. 150/2009 (copertura posti con concorsi pubblici e riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno), non può essere interpretato quale mera ripetizione del disposto di cui all’art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 165/2011 (progressioni fra aree tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l&#8217;amministrazione di destinare al personale interno, con titoli di studio, una riserva di posti comunque non superiore al 50 %), sotto il profilo della facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di riserva al personale interno nelle procedure concorsuali, ma impone alle stesse l&#8217;obbligo di prevedere una riserva per gli interni, peraltro quantificata nella sola misura massima, a partire dal primo gennaio 2010; il predetto art. 24 deve essere coniugato con la previgente disciplina, anche di natura contrattuale, onde scongiurare immotivate disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti; poiche&#8217; l&#8217;Amministrazione sta procedendo all’assunzione delle 10 unità di cui all’avviso impugnato, mentre ne sono ancora disponibili altre quaranta per la fascia economica cui i ricorrenti aspirano, occorre sospendere gli effetti dell’atto impugnato, onde evitare che nelle more della decisione di merito le stesse risultino ormai integralmente ricoperte. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01503/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00569/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 569 del 2011, proposto da: <b>Raffaele Acerbo, Agostinelli Claudio, Albanese Giuseppe, Alfieri Anna, Annoni Massimo, Antonini Angelo, Aretano Salvatore, Arnese Caterina, Arnetta Vincenzo, Arnucci Anna Maria, Bach Fabia, Baieri Monica, Baldassarri Carla, Basconi Fiorella, Basile Antonio, Bataloni Vincenziana, Belardo Maria, Bellardini Rinaldo, Benigni Sandro, Bernardini Riccardo, Bertucci Antonella, Bevilacqua Mariella, Bianchi Claudio, Bocca Giovanni, Bonavolonta’ Francesco, Boni Maurizio, Bonventre Anna, Bottoni Giovanni, Buccaro Raoul, Buccella Antonio, Buompane Umberto, Bursese Salvatore, Buttari Antonio, Buttice’ Giovanna, Cacciacarne Pasquale, Campana Benedetto, Cantiero Valentina Valeria, Canu Paola, Caputo Filomena, Carli Renza, Carnevali Annapaola, Carolini Carla, Carotenuto Arcangelo, Carta Antonio, Carvisiglia Luigi, Casanova Mauro Giuseppe, Castronovo Benedetto, Cataldo Davide, Celentano Giovanna, Celi Carl, Cellante Massimo, Censi Barbara, Censi Gaetano, Checcacci Patrizia, Chiricotto Gigliola, Cianu Mauro, Ciccarelli Francesco, Cifelli Orazio, Cinaglia Stefania, Ciocchetti Michelina, Conte Umberto, Corinaldesi Claudio, Corpora Giuseppe, Corsini Sante, Crescenti Giacomo, Croce Claudio, D’Addona Antonio, D’Ambrosio Giuseppe, D’Angelo Rossella, D’Angelo Salvatore, D’Elia Raffaela, De Castro Maurizia, De Cristofaro Eugenia, De Domenico Raffaella, De Felice Gabriele, De Leo Grazia, De Luca Carmela, De Michele Rosa, De Rosa Luciano, De Sanctis Massimo, De Vita Filomena, Del Monaco Raffaele, Del Vomano Biagio, Delle Donne Antonio, Delle Monache Paolo, Di Benedetto Fabio, Di Cicco Anna Lucia, Di Felice Angelo, Di Fiore Sabatino, Di Gaetano Nicolina, Di Nardo Luigi, Di Sabatino Nino, Di Zacomo Franco, Donzelli Guido, Drago Letizia, Errichiello Luigi, Fabrizi Stefano, Falcone Pasquale, Faraci Giuseppa, Farina Luigi, Fava Giuseppe, Fedele Antonio, Feliciani Alfonso, Ferlante Giovanni, Forli Elisabetta, Franchitto Sandro, Frattarelli Carlo, Frenza Massimo, Gaccetta Luciana, Gagliardi Roberta, Galati Giuseppe, Gallo Marianna, Gentile Francesco, Geraci Salvator, Ghisolfo Carla, Giacobone Placida, Gianfico Sabatino, Giberti Gilberto, Giorgi Serafina, Giovannercole Giulio, Goldoni Verna, Grande Francesco, Greco Francesco, Guadagni Giuseppe, Imperiale Eugenio, Invernizzi Luciano, La Fratta Lucio, La Rotonda Lisetta Carmela, Lazzari Adelaide, Leo Filippo, Loffredo Carmela, Lombardi Filippo, Lorenzetti Massimo, Lorenzi Toriano, Lorito Donato, Luperto Cesareo, Madonna Giovanni, Maltese Adriana, Mandarano Giovanna, Marciello Lorenzo, Marcolongo Giuseppe, Marini Rosaria, Marino Francesco, Marra Gabriele, Marrazzo Gerardo, Massaro Angelo, Mastrella Patrizio, Mauriello Patrizia, Mauriello Sergio, Messa Antonella, Messineo Caterina, Messora Rita, Miccoli Marco, Miele Raffaele, Millico Annarita, Minicucci Triestina, Mirabelli Rosetta, Mistico Francesco Paolo, Mistretta Leonardo, Mocini Sergio, Monaco Giuseppe, Montebello Patrizia, Morda’ Giuseppina, Mottola Francesco, Mudano’ Alfredo, Musto Anna Teresa, Nanni Stefano, Napolitano Vincenzo, Nodale Daniela, Noschese Massimo, Noto Liborio, Ottaviani Fabio, Palamara Demetrio, Palma Giuseppe, Parisi Romolo, Pasquali Paola, Pecora Isabella, Peraldo Dan Maria, Perfetti Domenico, Pesce Cosimo, Piano Donato, Pietrantonio Esmeralda, Piluso Donatella, Piras Elena, Poggesi Francesca, Ponte Michele, Pontini Vincenza, Poscia Marina, Proietti Alimonti Mario, Provenzano Silvano, Raggio Mauro, Reale Elisabetta, Riva Fedele, Rossi Daniela, Rossi Franco, Rossi Ornella, Ruggiero Domenico, Rutigliani Giuseppina, Sallustri Patrizio, Santonicola Franca, Saviano Andrea, Scanu Elisabetta, Scarlata Roberto, Scattareggia Gioacchino, Schettino Giovanni, Selmo Alberto, Semi Caludio, Serafini Massimo, Setilli Cira, Severini Alessandro, Sibilia Angelo, Simonte Alfredo, Soimero Marina, Solano Domenica, Spuntarelli Patrizia, Stallone Antonino, Strazzullo Francesco, Strologo Giovanni, Tassi Giampietro, Testa Fabiola, Tolone Giuseppe, Torregrossa Mauro, Trimboli Salvatore, Tristaino Domenico, Trocchia Biagio, Trupia Giuseppe, Ugolini Patrizio, Vadala’ Silvana, Valeri Luigina, Vastano Marco, Veloccia Virginia, Veneruso Pietro, Vetrone Cosimo, Vicalvi Massimiliano, Villa Sonia, Viscosi Vittorino, Vitale Nicolina, Vitarelli Giacinta, Vitelli Virgilio, Volpi Alessandro, Zitti Valentina, Zonetti Marina, Zuccaro Pietro Benedetto</b>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sibilla Muscio, presso il cui studio sono domiciliati elettivamente in Roma, viale Angelico, 84/C;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Alessandra Costa</b>, non costituitasi in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;avviso pubblico di avviamento a selezione per l&#8217;assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 10 unità del profilo professionale di addetto amministrativo, area funzionale seconda (ex B1) fascia economica iniziale F1, pubblicato su G.U. del 26.10.2010;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che la resistente Amministrazione ha depositato in data 23 febbraio 2011 i chiarimenti richiesti con l’ordinanza collegiale n. 548/2001 dell’11 febbraio 2011;	</p>
<p>RITENUTO, anche alla stregua della relazione del resistente Ministero che le censure dedotte con il ricorso presentano elementi meritevoli di positivo apprezzamento in quanto:	</p>
<p>&#8211; la disposizione di cui all’art. 24, d. lgs. n. 150/2009, non può essere interpretata quale mera ripetizione del disposto di cui all’art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 165/2011, sotto il profilo della facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di riserva al pers	</p>
<p>&#8211; la norma in esame deve essere coniugata con la previgente disciplina, anche di natura contrattuale, onde scongiurare immotivate disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti;	</p>
<p>CONSIDERATO che la resistente Amministrazione sta procedendo all’assunzione delle 10 unità di cui all’avviso impugnato, mentre ne sono ancora disponibili altre quaranta per la fascia economica cui i ricorrenti aspirano e che, pertanto, occorre sospendere gli effetti dell’atto impugnato, onde evitare che nelle more della decisione di merito le stesse risultino ormai integralmente ricoperte;	</p>
<p>RITENUTO, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, disponendo, per l’effetto, la sospensione dell’atto impugnato con il ricorso e la fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito;	</p>
<p>RITENUTO equo disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare, anche in relazione alla particolarità della vicenda contenziosa;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter,<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza citata in premessa e per l&#8217;effetto sospende l’atto impugnato con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 febbraio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1503/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1504</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1504/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1504</a></p>
<p>Non va sospesa la sospensione a tempo indeterminato di una patente di guida, in quanto la ricorrente non si è sottoposta ad un nuovo esame abilitante nel termine previsto dall’art. 126 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, e ribadito nel provvedimento di revisione dell’11 maggio 2010, essendosi la ricorrente limitata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1504</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1504</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sospensione a tempo indeterminato di una patente di guida, in quanto la ricorrente non si è sottoposta ad un nuovo esame abilitante nel termine previsto dall’art. 126 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, e ribadito nel provvedimento di revisione dell’11 maggio 2010, essendosi la ricorrente limitata a presentare la relativa istanza nel predetto termine. Anche se la ricorrente ha interposto gravame avverso il provvedimento di revisione, lo stesso è pienamente efficace, essendo stata respinta l’incidentale istanza cautelare con ordinanza del TAR, e comunque in un momento successivo alla scadenza del termine entro cui sostenere il nuovo esame abilitante; il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida si pone quindi come conseguenza necessaria e vincolata della mancata ottemperanza al provvedimento di revisione pienamente efficace. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01504/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02569/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2569 del 2011, proposto da: <b>Maria Elena Ruella</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonino Peraino, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via L. Caro, 38;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 25 agosto 2010, prot. n. 0593/RC, pervenuto il 22/01/2011, con cui è stata disposta la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che il provvedimento impugnato reca la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida in quanto la ricorrente non si è sottoposta ad un nuovo esame abilitante nel termine previsto dall’art. 126 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, e ribadito nel provvedimento di revisione dell’11 maggio 2010, notificato il 1° giugno 2010; 	</p>
<p>CONSIDERATO che è pacifico che la ricorrente non si è sottoposta entro il termine di cui sopra al nuovo esame, essendosi la medesima limitata a presentare la relativa istanza nel predetto termine; 	</p>
<p>RILEVATO che, ancorché la ricorrente abbia interposto gravame avverso il provvedimento di revisione, lo stesso è pienamente efficace, essendo stata respinta l’incidentale istanza cautelare con ordinanza n. 4848/2010 del 5 novembre 2010, e comunque in un momento successivo alla scadenza del termine entro cui sostenere il nuovo esame abilitante;	</p>
<p>RITENUTO che il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida si pone come conseguenza necessaria e vincolata della mancata ottemperanza al provvedimento di revisione, che nel caso di specie, come sopra evidenziato, è pienamente efficace;	</p>
<p>RITENUTO di liquidare, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs 104/2010, le spese della presente fase cautelare in complessivi euro 1.500,00 e poste le stesse a carico della ricorrente e a favore della parte resistente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.<br />	<br />
CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 (€ millecinquecento/00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-1504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.1504</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2272/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2272/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2272</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo Francesco Orlando, Luigi Pennisi ed Ennio Graziano (Avv. Roberto Prozzo) c. Ministero dell’Interno &#8211; U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento (Avvocatura dello Stato) c. Comune di Pietrelcina (N.C.) c. Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento (N.C.) sulla illegittima esclusione di un candidato dalle liste elettorali per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2272/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2272/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo<br /> Francesco Orlando, Luigi Pennisi ed Ennio Graziano (Avv. Roberto Prozzo)<br /> c. Ministero dell’Interno &#8211; U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento (Avvocatura dello<br /> Stato) c.  Comune di Pietrelcina (N.C.) c. Sottocommissione Elettorale<br /> Circondariale di Benevento (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittima esclusione di un candidato dalle liste elettorali per smarrimento dell&#8217;originale, debitamente autenticato dell&#8217;accettazione della candidatura dovuta a caso fortuito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Presentazione delle liste – Autenticazione della sottoscrizione – Modalità – Efficacia Probatoria	</p>
<p>2. Elezioni – Presentazione delle liste – Verbale del Segretario Comunale – Art. 32, ultimo comma, D.P.R. 570/1960 – Ratio – Certificazione della presentazione di tutta la documentazione necessaria per accettazione della candidatura	</p>
<p>3. Elezioni – Presentazione delle liste – Esclusione del candidato dalle liste – Smarrimento documento originale attestante accettazione della candidatura – Non imputabile ai presentatori della lista – Illegittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di presentazione delle liste elettorali, sia l’autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità ex art. 21 D.P.R. 445/2000, sia la ricevuta rilasciata dal Segretario Comunale ex art. 32, ultimo comma, D.P.R. 570/1960, costituiscono atti dotati di fede privilegiata, per cui fanno piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza di due Pubblici Ufficiali (1)	</p>
<p>2. La ratio dell’art. 32, ultimo comma, D.P.R. 570/1960 è quella di riconoscere nella verbalizzazione del Segretario Comunale la funzione di certificare le operazioni di presentazione delle liste dei candidati ed i tempi di deposito delle stesse, nonché quella di dare riscontro della presentazione dei documenti necessari per evitare contestazioni sulla scomparsa di atti essenziali ed altre evenienze atte a turbare la trasparenza e certezza delle operazioni elettorali (2)	</p>
<p>3. In virtù del principio del favor partecipationis alla competizione elettorale è illegittimo il provvedimento di esclusione di un candidato dalle liste elettorali per smarrimento del documento originale di accettazione della candidatura munito di autentica di firma dovuto a caso fortuito e, comunque, non imputabile a negligenza dei presentatori della lista (3) (nel caso di specie l’originale del documento attestante l’accettazione della candidatura debitamente munito di autentica da parte del Segretario Comunale, come evincibile dal verbale regolarmente depositato, non era stato trasmesso dal Comune alla Sottocommissione elettorale)<br />	<br />
</b>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 24.8.2010 n.5924, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 25.7.2008 n.9399 e 30.4.1998 n.1333; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 14.9.2010 n.3468; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 27.7.2006 n.341; T.A.R. Molise, 29.10.1998 n.342;	</p>
<p>2. cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 4.3.2002 n.1271;	</p>
<p>3. cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 18.3.2010 n.1528; Consiglio di Stato, Sezione V, 12.4.2001 n.2297</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA	</p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 129 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2011, proposto da:<br />
<b>Francesco Orlando, Luigi Pennisi ed Ennio Graziano</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto in Napoli, alla via Morgantini 3, presso lo studio dell’avv. Bruno Mantovani; </p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero dell’Interno &#8211; U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di Napoli, alla via Diaz 11, è domiciliata per legge;<br />
<b>Comune di Pietrelcina, 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento</b>, non costituiti; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della deliberazione di cui al verbale n.49 del 16.4.2011, con cui la 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Benevento ha escluso il sig. Ennio Graziano dalla lista denominata “<I>IL FARO</I>”, comprendente i candidati alla carica di consigliere comunale per le elezioni amministrative che si svolgeranno nel Comune di Pietrelcina nei giorni 15 e 16 maggio 2011.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno &#8211; U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’art.129 del c.p.a.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2011 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso in fatto che la 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Benevento, con l’impugnata deliberazione di cui al verbale n.49 del 16.4.2011, ha escluso il sig. Ennio Graziano dalla lista denominata “<I>IL FARO</I>”, comprendente i candidati alla carica di consigliere comunale per le elezioni amministrative che si svolgeranno nel Comune di Pietrelcina nei giorni 15 e 16 maggio 2011, in quanto la sua dichiarazione di accettazione della candidatura risulta priva della necessaria autenticazione;<br />	<br />
Considerato che i ricorrenti hanno esposto quanto segue :<br />	<br />
&#8211; la rilevata anomalia discenderebbe dal fatto che, in data 14.4.2011, l’assessore comunale Nazzareno Giovanni Scocca, avendo constatato che il modello di accettazione della candidatura sottopostogli per l’autenticazione era già firmato, invitò il sig. Gr<br />
&#8211; entrambi gli esemplari sarebbero stati allegati all’atto della presentazione della lista al segretario comunale in data 16.4.2011; <br />	<br />
&#8211; il vizio riscontrato non sarebbe pertanto imputabile al suddetto candidato né ai soggetti delegati alla presentazione della lista ma ad un mero disguido nella trasmissione degli atti dal Comune alla Sottocommissione elettorale;<br />	<br />
Rilevato che, a sostegno della domanda giudiziale di riammissione, gli instanti hanno allegato:<br />	<br />
&#8211; copia della dichiarazione di accettazione della candidatura del sig. Graziano munita dell’autenticazione della firma, in data 14.4.2011, da parte del suindicato assessore;<br />	<br />
&#8211; ricevuta rilasciata dal segretario comunale con cui questi dichiara che, alle ore 10,40 del 16.4.2011, è stata presentata la suddetta lista corredata dai documenti allegati, ivi compresi <i>“numero 12 (DODICI) dichiarazioni di accettazione della candida<br />
&#8211; attestazione dell’assessore Nazzareno Giovanni Scocca, datata 18.4.2011, che conferma la ricostruzione dei fatti enunciata dai ricorrenti circa le modalità dell’autenticazione della firma del sig. Graziano il giorno 14.4.2011 e circa la presentazione de<br />
Ritenuto che sia l’autenticazione della sottoscrizione, effettuata con le modalità di cui all’art.21 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sia la ricevuta rilasciata dal segretario comunale, ex art. 32, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, costituiscono atti dotati di fede privilegiata, per cui fanno piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza dei due pubblici ufficiali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 24.8.2010 n.5924, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 25.7.2008 n.9399 e 30.4.1998 n.1333; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 14.9.2010 n.3468; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 27.7.2006 n.341; T.A.R. Molise, 29.10.1998 n.342); <br />	<br />
Ritenuto in particolare che alla verbalizzazione del segretario comunale la legge assegna la funzione di certificare le operazioni ed i tempi di deposito delle liste dei candidati e dare riscontro della presentazione dei documenti necessari proprio per evitare contestazioni sulla scomparsa di atti essenziali ed altre evenienze atte a turbare la trasparenza e certezza delle operazioni elettorali (cfr. in termini Consiglio di Stato; Sezione V, 4.3.2002 n.1271);<br />	<br />
Considerato, alla luce degli atti esibiti ed in assenza di contrari elementi probatori, che appare verosimile l’assunto per cui lo smarrimento del documento originale di accettazione della candidatura munito di autentica della firma sia dovuto a caso fortuito e, comunque, non sia imputabile a negligenza dei presentatori della lista, con conseguente riespansione del principio del <i>favor</i> per la più ampia partecipazione alla competizione elettorale (cfr., sul richiamato principio generale, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 18.3.2010 n.1528; Consiglio di Stato, Sezione V, 12.4.2001 n.2297);<br />	<br />
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va annullato il provvedimento di esclusione del candidato Ennio Graziano dalla lista denominata “<I>IL FARO</I>” e disposta la sua ammissione alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. <br />	<br />
Ritenuto che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l’atto di esclusione del candidato Ennio Graziano dalla lista denominata “<I>IL FARO</I>” e dispone la sua ammissione alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2272/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2273/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2273</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. Corciulo Mauro Ferrara e Assunta Giacco (Avv. Alessandro Lipani) c. Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casoria (N.C.) c. Comune di Casoria (Avv. Nicola Mainelli) c. U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla illegittimità dell&#8217;esclusione di una lista elettorale che sia</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. P. Corciulo<br /> Mauro Ferrara e Assunta Giacco (Avv. Alessandro Lipani) c. Prima<br /> Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casoria (N.C.) c. Comune<br /> di Casoria (Avv. Nicola Mainelli) c. U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli,<br /> Ministero Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;esclusione di una lista elettorale che sia stata presentata in lieve ritardo rispetto all&#8217;ora stabilita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Presentazione delle liste &#8211; Lieve ritardo rispetto all&#8217;orario prescritto &#8211; Dipeso dalle difficoltà tecniche per raggiungere la stanza del Segretario Comunale &#8211; Esclusione della lista &#8211; Illegittimità &#8211; Riferimento all&#8217;interesse alla più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ottica del principio del favor partecipationis alla competizione elettorale deve essere dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione di una lista elettorale che sia stata presentata in leggero ritardo (nella specie alle ore 12,04), ove tale lieve ritardo sia dipeso dalle difficoltà tecniche (rottura dell’ascensore) per raggiungere la stanza del Segretario Comunale a cui presentare la lista (1)<br />	<br />
</b>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 4 marzo 2002 n.1271; TAR Campania , Napoli, Sezione II,22 marzo 2010 n. 1531 e n. 1529</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero N. 2118/2011 r.g., proposto da:<br />
<b>Mauro Ferrara e Assunta Giacco</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Ponte di Tappia,47; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casoria</b>, non costituita in giudizio;<br />
<b>Comune di Casoria</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli, con domicilio eletto presso Luigi Rispoli in Napoli, piazza Trieste e Trento 48; <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero Interno</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della delibera n. 67 del 16/04/2011 avente ad oggetto la ricusazione della lista &#8220;Alleanza di popolo&#8221; dalla competizione elettorale per l&#8217;elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Casoria (Na).</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria e dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, nonché del Ministero Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2011 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I signori Mauro Ferrara ed Assunta Giacco, delegati della lista “Alleanza di Popolo”, presentata in data 16 aprile 2011 per la partecipazione alle elezioni volte al rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Casoria, hanno impugnato il verbale n. 67 del 16 aprile 2011 con cui la Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale ha escluso la predetta lista , in quanto “presentata all’ufficio di accettazione della segreteria generale del comune alle ore 12:04 e che tale ritardo non risulta giustificato da validi motivi, né può essere imputato alle modalità di ricevimento delle liste, ovvero a fattori accidentali”;<br />	<br />
I ricorrenti hanno innanzitutto dedotto l‘illegittimità del provvedimento impugnato alla cui deliberazione avrebbero partecipato, non già il presidente e almeno due commissari, come prescritto dall’art. 27 del d.p.r. 30 marzo 1967 n. 223, ma il presidente ed un solo commissario, come risulterebbe dalla apposizione in calce al verbale della sottoscrizione solo di tali componenti, qualificati come soggetti “intervenuti”; con il secondo motivo di impugnazione è stato invece dedotto che il ritardo nella presentazione della lista, di appena quattro minuti (ore 12:04, invece delle ore 12:00), sarebbe del tutto trascurabile, anche in considerazione della fisiologica possibilità di scarto tra gli orari dei vari orologi presenti in loco; d’altronde, i presentatori della lista erano certamente all’interno della Casa comunale fin dalle ore 12:00, per cui, anche in considerazione del mancato funzionamento dell’ascensore, per salire al terzo piano, dove si trovava la stanza del Segretario a cui presentare la lista, quattro minuti costituivano un tempo fisiologicamente accettabile; inoltre, il Segretario era intento alla verifica della documentazione delle quattro liste precedentemente presentate, il che aveva contribuito a dare causa al ritardo contestato;<br />	<br />
&#8211; Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed il Comune di Casoria, chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che nella fase di presentazione delle liste non vi era stato alcun sovraffollamento presso la stanza del Seg<br />
&#8211; Alla camera di consiglio del 22 aprile 2011, all’esito della discussione, il Tribunale ha trattenuto la causa per una decisione in forma semplificata, sussistendone tutti i presupposti di rito;<br />	<br />
&#8211; il secondo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento; rileva innanzitutto il Collegio che il ritardo dell’orario di presentazione, di appena quattro minuti, può senz’altro dare adito a dubbi circa l’esatta percezione dell’ora in cui è stata registr<br />
&#8211; in considerazione della particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di esclusione. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-2273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.2273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.320</a></p>
<p>Va sospesa, con ammissione con riserva, l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;affidamento della gestione del servizio interno di mensa ad un presidio ospedaliero: la ricorrente non aveva assolto l’onere di allegazione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei termini previsti dal capitolato speciale e dalla lettera d’invito, ma aveva comunque autocertificato di avere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.320</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con ammissione con riserva, l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;affidamento della gestione del servizio interno di mensa ad un presidio ospedaliero: la ricorrente non aveva assolto l’onere di allegazione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei termini previsti dal capitolato speciale e dalla lettera d’invito, ma aveva comunque autocertificato di avere eseguito il sopralluogo obbligatorio, circostanza che dalla relazione istruttoria non viene negata: pertanto, la domanda cautelare va accolta, ai soli fini dell’ammissione dell’offerta dell&#8217; impresa alla fase successiva della gara. Nelle more dei successivi provvedimenti dell’amministrazione, restano ferme le modalità attuali di gestione del servizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00320/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00162/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 162 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gestioni Romito S.r.l., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ferdinando Iazzetta, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>A.S.U.R. Marche &#8211; Zona Territoriale n. 9 di Macerata</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Domenico Capriotti, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R. in Ancona, via C. Colombo, 106;<br />
&#8211; <b>Regione Marche</b>, non costituita; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Chef Express</b>, non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della lettera prot. n. 41060 del 14 dicembre 2010 notificata in data 21 dicembre 2010 con la quale si procedeva alla esclusione dalle fasi successive di gara, nonché della lettera di invito relativa alla procedura di gara ristretta per l&#8217;affidamento della gestione del servizio interno al P.O. di Macerata, del disciplinare di gara, del capitolato di appalto, della lettera prot. n. 39758 del 1 dicembre 2010 e della lettera prot. 491 del 7 gennaio 2010 nonché avverso ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, preordinato e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.S.U.R. Marche &#8211; Zona Territoriale n. 9 di Macerata;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:	</p>
<p>&#8211; pur non avendo la ditta ricorrente assolto all’onere di allegazione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei termini previsti dal capitolato speciale e dalla lettera d’invito, tuttavia ha comunque autocertificato di avere eseguito il sopralluogo ob	</p>
<p>&#8211; nella nota n. 9228 del 16/3/2011 (relazione istruttoria del responsabile del procedimento, trasmessa al difensore costituito dell’A.S.U.R.) non viene nemmeno negato che la ditta ricorrente abbia eseguito il prescritto sopralluogo;	</p>
<p>&#8211; pertanto, la domanda cautelare va accolta, ai soli fini dell’ammissione dell’offerta della ditta Romito alla fase successiva della gara. Nelle more dei successivi provvedimenti dell’A.S.U.R., restano ferme le modalità attuali di gestione del servizio.	</p>
<p>Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55 comma 11 cod. proc. amm., trattandosi di ordinanza cautelare “propulsiva” cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del giudizio, attraverso, ad esempio, la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 cod. proc. amm.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare, nei termini di cui in motivazione, e compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianluca Morri, Presidente FF<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame entro 45 giorni, la nota della Regione Marche con la quale si comunica il provvedimento di non ammissibilità della &#8220;domanda di aiuto&#8221; per beneficiare di contributi regionali in riferimento alla &#8220;realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame entro 45 giorni, la nota della Regione Marche con la quale si comunica il provvedimento di non ammissibilità della &#8220;domanda di aiuto&#8221; per beneficiare di contributi regionali in riferimento alla &#8220;realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili&#8221;. Le disposizioni codicistiche sulla società semplice (artt. 2251 e ss. c.c.) disciplinano l’istituto dei conferimenti da parte dei soci alla società, con particolare riferimento al conferimento in godimento dei beni immobili necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale; tale disciplina, richiamando espressamente le regole della locazione per quanto attiene la garanzia per il godimento (art. 2254, comma 2, c.c.), consente di ritenere che, nel caso di specie, è comunque garantito il perseguimento delle finalità di cui al punto 3.2. del bando di selezione; la domanda cautelare va pertanto accolta, ai fini della verifica in capo alla ricorrente della sussistenza degli altri requisiti previsti dal bando e dell’eventuale successiva ammissione con riserva al finanziamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00323/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00381/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 381 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Agricola di Pietrantonio Andrea e C. S.S., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Leide Polci, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Panzavuota, in Ancona, corso Mazzini, 73;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Regione Marche</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lucilla Di Ianni, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;<br /> <br />
&#8211; <b>Regione Marche, Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca &#8211; Struttura Decentrata di Macerata</b>, non costituita; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Campomaggio 86 S.r.l., Katia Marconi</b>, non costituite; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota proc. n. 22469 del 12.1.11 della Regione Marche &#8211; Giunta Regionale Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca Struttura Decentrata di Macerata, pervenuta alla Società Agricola Di Pietrantonio Andrea e C. S.S. li 21.1.11, con la quale si comuni<br />
&#8211; del Decreto del Dirigente della Posizione di funzione diversificazione delle attività rurali della Regione Marche e struttura decentrata di Macerata n. 7/DMC del 30.12.10 con cui veniva approvata la graduatoria unica regionale misura 3.1.1. b azione d) 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto e considerato che:<br /> <br />
&#8211; la disposizioni codicistiche sulla società semplice (artt. 2251 e ss. c.c.) disciplinano l’istituto dei conferimenti da parte dei soci alla società, con particolare riferimento al conferimento in godimento dei beni immobili necessari per il conseguiment<br />
&#8211; tale disciplina, richiamando espressamente le regole della locazione per quanto attiene la garanzia per il godimento (art. 2254, comma 2, c.c.), consente di ritenere che, nel caso di specie, è comunque garantito il perseguimento delle finalità di cui al<br />
&#8211; la domanda cautelare va pertanto accolta, ai fini della verifica in capo alla ricorrente della sussistenza degli altri requisiti previsti dal bando e dell’eventuale successiva ammissione con riserva al finanziamento. 	</p>
<p>Il relativo procedimento dovrà concludersi entro 45 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza.<br />	<br />
Per la prosecuzione è fissata la camera di consiglio del 7 luglio 2011.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione, e fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 7 luglio 2011 (in cui sarà assunta anche la decisione sulle spese della presente fase cautelare).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianluca Morri, Presidente FF<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-323/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-24/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-24/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.24</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare proposta da magistrati ordinari avverso decurtazioni (fino al 32%) dell&#8217; indennita&#8217; giudiziaria (comma 22 dell&#8217;art. 9 D.L. 31.5.2010 n. 78), e fino al 10% del trattamento economico complessivo (indennita&#8217;, allo stato, ridotta di euro 167,76): pur sussistendo l’effettività e l’attualità del lamentato nocumento patrimoniale, non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-24/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-24/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.24</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare proposta da magistrati ordinari avverso decurtazioni (fino al 32%) dell&#8217; indennita&#8217; giudiziaria (comma 22 dell&#8217;art. 9 D.L. 31.5.2010 n. 78), e fino al 10% del trattamento economico complessivo (indennita&#8217;, allo stato, ridotta di euro 167,76): pur sussistendo l’effettività e l’attualità del lamentato nocumento patrimoniale, non appaiono rinvenibili gli estremi del pregiudizio grave e irreparabile che possa legittimamente giustificare l’emissione della richiesta misura cautelare: l&#8217;eventuale accoglimento dell&#8217;istanza cautelare comporterebbe infatti l’emissione di un ordine di non dare applicazione ad una vigente disposizione di legge. In via istruttoria si chiedono relazioni sugli effetti retributivi connessi all’applicazione nei confronti del personale di magistratura delle decurtazioni contestate, sull’evoluzione contrattuale del pubblico impiego allargato, anche con riferimento agli incrementi dei fondi di produttività della dirigenza pubblica, un rapporto sugli effetti di risparmio per il bilancio dello Stato, l’importo complessivo delle indennità di buonuscita erogate al personale di magistratura collocato anticipatamente in quiescenza, per effetto di domanda presentata nell’anno 2010. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00024/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00078/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 78 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Abate, Mariano Alviggi, Roberto Beghini, Michele Maria Benini, Enrico Borrelli, Arianna Busato, Simona Caterbi, Ugo Cingano, Anna Maria Creazzo, Michele Cuccaro, Valerio Giorgio Davico, Fabrizio De Angelis, Giuseppe De Benedetto, Riccardo Dies, Stefano Diez, Renata Fermanelli, Giuseppe Maria Fontana, Sabino Giarrusso, Aldo Giuliani, Monica Izzo, Marco La Ganga, Alessandra Liverani, Fabio Maione, Anna Mantovani, Raffaele Massaro, Carmine Pagliuca, Laura Paolucci, Giovanni Pescarzoli, Giuseppe Pietrapiana, Pasquale Profiti, Iolanda Ricchi, Bernardetta Santaniello, Licia Scagliarini, Giuliana Segna, Giuseppe Serao, Alessia Silvi, Domenico Taglialatela, Maria Grazia Zattoni</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Daria de Pretis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Trento, via SS. Trinità n.14	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro tempore, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b> in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, sono per legge domiciliati	</p>
<p>per il riconoscimento<br />	<br />
previa adozione di misura cautelare<br />	<br />
del diritto al trattamento retributivo spettante senza le decurtazioni di cui al comma 22 dell&#8217;art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri della Giustizia e dell&#8217;Economia e delle Finanze, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Vista la domanda di adozione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che i ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio nel distretto della Corte d’appello di Trento, chiedono il riconoscimento del “diritto al trattamento retributivo loro spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come conv. con modif. in L. 30 luglio 2010 n. 122”;<br />	<br />
che la pretesa retributiva fatta valere dai ricorrenti si fonda, essenzialmente, sulla questione di costituzionalità sotto vari profili delle norme del D.L. n. 78 /2010 nella parte relativa ad “acconti e conguagli”, alla decurtazione del 15, 25 e 32%, sino al 2013 compreso, dell’indennità giudiziaria, nonché alla riduzione del 5% e del 10% del trattamento economico complessivo;<br />	<br />
che l’unica documentata decurtazione per i deducenti sembra essere rappresentata, allo stato, dalla misura del 15% dell’indennità giudiziaria, pari ad un importo di euro 167,76;<br />	<br />
che, pertanto, pur sussistendo l’effettività e l’attualità del lamentato nocumento patrimoniale, non appaiono rinvenibili gli estremi del pregiudizio grave e irreparabile che possa legittimamente giustificare l’emissione della richiesta misura cautelare;<br />	<br />
che alla tesi rappresentata, il cui accoglimento comporterebbe comunque l’emissione di un ordine di non dare applicazione ad una vigente disposizione di legge, osta in ogni caso il fatto che le misure cautelari astrattamente emanabili dal Giudice amministrativo sono sempre subordinate al presupposto della minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile, il che nella specie va egualmente escluso per quanto più sopra esposto;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che, in tale contesto, non sussistono i presupposti per accordare l’invocata tutela cautelare;<br />	<br />
che, peraltro, data la rilevanza e complessità delle questioni sollevate dalla difesa dei ricorrenti, ivi comprese le dedotte questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 D.L. n. 78/2010, sorge l’opportunità di addivenire ad una trattazione in tempi ragionevoli, nel merito, fissando in proposito l’udienza pubblica del 10 novembre 2011;<br />	<br />
che per le stesse ragioni si ritiene di dover provvedere all’integrazione della scarna documentazione depositata agli atti di causa;	</p>
<p>Ritenuto, pertanto:<br />	<br />
che, ai fini del decidere il merito della controversia, è necessario disporre incombenti istruttori, richiedendo alle amministrazioni di seguito indicate la documentazione sotto elencata:<br />	<br />
A) Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze:<br />	<br />
1. documentata e dettagliata relazione, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, recante:<br />	<br />
1.1. gli effetti retributivi connessi all’applicazione nei confronti del personale di magistratura delle decurtazioni di cui all’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, come conv. con modif. in L. 30 luglio 2010 n. 122, distinti sui tre ambiti di intervento previsti dalla suddetta normativa ed in particolare:<br /> <br />
1.1.1. gli importi delle decurtazioni progressive del 15, 25 e 32%, sino al 2013 compreso, dell’indennità giudiziaria, unica per tutte le qualifiche del personale di magistratura;<br />	<br />
1.1.2. la misura concreta della mancata erogazione degli acconti e/o conguagli degli anni 2011, 2012 e 2013, come stabiliti dagli artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1979 n. 97 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale di magistratura), sostituiti dall&#8217;art. 2 della L. 19 febbraio 1981, n. 27;<br />	<br />
1.1.3. se e con quali modalità l’amministrazione finanziaria intenda applicare anche al personale di magistratura la riduzione del 5 per cento della parte eccedente il trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del 10 per cento della parte eccedente 150.000 euro;<br />	<br />
1.2. un dettagliato prospetto comparativo sui concreti livelli stipendiali dei magistrati ordinari, suddivisi per le varie qualifiche, prima e dopo l’applicazione dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78;<br />	<br />
1.3. un analitico e dettagliato prospetto comparativo sui concreti livelli retributivi complessivi dei dirigenti del MEF, titolari di uffici di livello dirigenziale generale, equiparati o superiori e dei più rilevanti uffici di livello dirigenziale non generale, comprensivi della parte variabile del trattamento (posizione e risultato), prima e dopo l’applicazione dell’art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, con compiuta indicazione delle relative differenze retributive;<br />	<br />
1.4. un articolato prospetto sull’evoluzione contrattuale del pubblico impiego allargato, anche con riferimento agli incrementi dei fondi di produttività della dirigenza pubblica previsti nel triennio 2011-13;<br /> <br />
1.5. un circostanziato e documentato rapporto sugli effetti di risparmio per il bilancio dello Stato conseguenti all’applicazione al personale di magistratura dell’art. 9 D.L. 31.5.2010 n. 78;	</p>
<p>B) Ministero della Giustizia<br />	<br />
&#8211; dettagliata relazione, a firma del Capo di Gabinetto, nella quale sia indicato il numero dei magistrati collocati anticipatamente in quiescenza, per effetto di domanda presentata nell’anno 2010 e cessati dal servizio entro la data del 30 novembre 2010;	</p>
<p>C) I.N.P.D.A.P.<br />	<br />
&#8211; dettagliata relazione, a firma del Direttore generale dell’INPDAP, nella quale sia indicato l’importo complessivo delle indennità di buonuscita erogate al personale di magistratura collocato anticipatamente in quiescenza, per effetto di domanda presenta<br />
Ai predetti adempimenti le amministrazioni sopra indicate dovranno provvedere entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in difetto, il Tribunale si riserva di nominare un Commissario ad acta per l’espletamento dei predetti adempimenti istruttori.<br />	<br />
Le parti e tutte le amministrazioni, cui è comunicata la presente ordinanza, potranno far pervenire, entro lo stesso termine, osservazioni e documenti che ritengano utili ai fini della decisione di merito.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
a) respinge la suindicata domanda incidentale di misura cautelare;<br />	<br />
b) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />	<br />
c) fissa sin da ora, per la trattazione di merito del ricorso, l&#8217;udienza pubblica del 10 novembre 2011.<br />	<br />
Spese allo stato compensate.	</p>
<p>Manda alla Segreteria del Tribunale, affinché copia della presente ordinanza sia trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Segretariato generale, al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero della Giustizia – Gabinetto, al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della Funzione pubblica, nonché alla Direzione generale dell’INPDAP.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-24/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.278</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-4-2011-n-278/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-4-2011-n-278/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-4-2011-n-278/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.278</a></p>
<p>Pres. U. Zuballi, Est. L. Ranalli Ecologica Sangro Spa (avv.S. Rustignoli) c/o la Provincia di Chieti (avv. A. Manso); Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (avv. M. Di Domenico), la Regione Abruzzo (Avv. Distr. Stato de L’Aquila), l’A.R.T.A. Abruzzo-Dipartimento di Chieti, A.R.T.A Abruzzo-Dipartimento di Pescara, Servizi Ecologici del Frentano; Comune</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-4-2011-n-278/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-4-2011-n-278/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.278</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. Zuballi, Est. L. Ranalli<br /> Ecologica Sangro Spa (avv.S. Rustignoli) c/o la Provincia di Chieti (avv. A. Manso); Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (avv. M. Di Domenico), la Regione Abruzzo (Avv.  Distr. Stato de L’Aquila), l’A.R.T.A. Abruzzo-Dipartimento di Chieti, A.R.T.A Abruzzo-Dipartimento di Pescara, Servizi Ecologici del Frentano; Comune di Lanciano (avv. G. Carlini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza inderogabile ciclo integrato dei rifiuti.	</p>
<p>2. Obbligo di bonifica in capo al responsabile dell’inquinamento – nesso causalità tra condotta responsabile e contaminazione – regola probatoria.	</p>
<p>3. Mancata individuazione responsabile – opere di recupero ambientale  da parte di P.A. competente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il Tribunale Amministrativo del Lazio-Roma ha ritenuto con apposita ordinanza del 9 novembre del 2010, che dell’art. 135 del Codice del processo amministrativo è possibile dare una lettura costituzionalmente corretta e rispettosa dei criteri della delega, per cui le controversie attinenti l’azione di gestione del ciclo dei rifiuti attribuite al Tar del Lazio sono esclusivamente quelle adottate nell’ambito di un’emergenza dichiarata ai sensi del citato articolo 5 della legge 225 del 1992.	</p>
<p>2. Ai sensi degli art. 242 e 244 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l&#8217;obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera &#8220;facoltà&#8221; di effettuare interventi di bonifica (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del &#8220;più probabile che non&#8221;; pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell&#8217;inquinamento rilevato all&#8217;attività industriale condotta sul fondo.	</p>
<p>3.Dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del Codice Ambiente si desume che nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, laddove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 581 del 2010, proposto dalla:<br />
Ecologica Sangro Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Silvio Rustignoli, con domicilio eletto presso Andrea Scoponi in Pescara, viale R. Elena 66; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>La Provincia di Chieti, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Antonella Manso, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Pescara, via Lo Feudo 1;<br />
il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Marco Di Domenico, con domicilio eletto presso Massimo Biscardi in Pescara, viale Pindaro 19;<br />
la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;<br />
l’A.R.T.A. Abruzzo-Dipartimento di Chieti, A.R.T.A Abruzzo-Dipartimento di Pescara, Servizi Ecologici del Frentano;<br />
il Comune di Lanciano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Carlini, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Pescara, via Lo Feudo 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento n. 70308 del 9 novembre 2010 con cui il Presidente della Provincia di Chieti, ritenuti superati i limiti di concentrazione di alcuni elementi inquinanti nella discarica Cerratina sita in Comune di Lanciano ha ordinato al Consorzio comprensoriale smaltimento rifiuti di procedere alla bonifica;<br />	<br />
della nota n. 5535 del 25 novembre 2010 con cui il Consorzio ha inibito il conferimento di rifiuti extraconsortili e avviato autonome indagini;<br />	<br />
della nota n. 5564 del 26 novembre 2010 con cui il Consorzio ha diffidato la società ricorrente a eliminare le cause di contaminazione dando esecuzione all’ordinanza provinciale del 9 novembre 2010;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Chieti, del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, della Regione Abruzzo e del Comune di Lanciano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Umberto Zuballi e uditi l&#8217;avv. Rustignoli Silvio per la società ricorrente, l&#8217;avv. Manso Antonella per la Provincia resistente, l&#8217;avv. Fantini Antonella, su delega dell&#8217;avv. Di Domenico Marco, per il Consorzio resistente e l&#8217;avv. distrettuale dello Stato Lucci Massimo per la Regione intimata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente fa presente di essere assegnataria della gestione della discarica Consortile; nel 2006 all’esterno della discarica vennero accertati dall’ARTA alcuni superamenti dei livelli consentiti di alcune sostanze inquinanti, per cui si svolsero varie riunioni tra gli enti interessati. Spiega che il parallelo procedimento AIA è stato completato. <br />	<br />
Nonostante che gli inquinamenti non fossero imputabili alla ditta ricorrente, tuttavia il Presidente della Provincia ha emesso l’ordinanza qui impugnata.<br />	<br />
A sostegno deduce la violazione articoli 242 e 244 del D Lgs 152 del 2006, carenza d’istruttoria e illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Nel caso il responsabile dell’inquinamento non risulta affatto identificato con una ragionevole certezza, come prevede la legge e come confermato dalla giurisprudenza. Manca ogni prova che colleghi dal punto di vista causale la discarica all’inquinamento. La stessa preparazione del provvedimento AIA vale a escludere ogni responsabilità della ditta per quanto concerne l’inquinamento riscontrato.<br />	<br />
Nel caso è poi mancata ogni accurata istruttoria, per cui risulta palese l’illogicità e lo sviamento, oltre alla violazione dell’art 244 del D Lgs.152 citato, per mancanza di un’individuazione corretta del responsabile.<br />	<br />
Resiste in giudizio il Comune di Lanciano.<br />	<br />
Resiste in giudizio anche l’amministrazione provinciale di Chieti <br />	<br />
Interviene il Consorzio, che ritiene competente a pronunciarsi il TAR Pescara in un’interpretazione costituzionalmente corretta dell’art 135 del Codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Ciò premesso, il Consorzio aderisce alle tesi di parte ricorrente sulla mancanza di alcuna seria prova sul nesso causale tra la gestione della discarica e l’inquinamento riscontrato.<br />	<br />
Resiste in giudizio anche la Regione.<br />	<br />
Infine, nel corso della pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’atto principale impugnato è invero l’ordinanza emessa il 9 novembre 2010 dal presidente della provincia di Chieti, oltre che i provvedimenti collegati. In tale ordinanza si ordine al consorzio di procedere alla bonifica ai sensi per gli effetti dell’articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006, in quanto risulterebbero superati i valori di concentrazione previsti dalla soglia di rischio per alcuni elementi.<br />	<br />
Si impugnano altresì varie note del consorzio, la prima del 19 novembre 2009 e la seconda del 25 novembre 2010, la prima delle quali ha diffidato la Ecologica dal verificare le cause delle contaminazioni, e la seconda che ha inibito conferimento di rifiuti alla discarica ed ha avviato indagini geologiche per verificare le fonti inquinanti; infine nel presente ricorso della Ecologica Sangro viene impugnata anche la nota del 26 novembre con cui il consorzio ha diffidato la società ad eliminare le cause della contaminazione dando esecuzione alla ordinanza del 9 novembre 2010 della provincia. Sempre nel ricorso viene impugnata la determinazione adottata dalla regione Abruzzo nella riunione del 30 novembre 2010, che ha demandato le valutazioni e le decisioni in ordine al piano di caratterizzazione ai tecnici incaricati dal consorzio. Anche se le note citate sono state impugnate, si tratta comunque di atti che hanno come presupposto il provvedimento del presidente della provincia del 9 novembre 2010, per cui ove quest’ultimo fosse viziato verrebbero caducati tutti i successivi provvedimenti adottati dal consorzio e dalla Regione.<br />	<br />
In via preliminare deve essere affrontato il problema della competenza del Tar Pescara. La questione si pone in quanto l’articolo 135 del codice del processo amministrativo dispone che sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio sede di Roma anche le controversie di cui all’articolo 133 comma primo lettera p); a sua volta l’articolo 133 stabilisce che sono appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto le ordinanze e i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5 della legge 225 del 1992, e altresì tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti.<br />	<br />
Tale norma indubbiamente comporta alcuni problemi interpretativi. La questione invero del nuovo tipo di competenza esclusiva è stata inviata alla Corte costituzionale con apposita ordinanza del 18 novembre 2010 del tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli. Invece il tribunale amministrativo del Lazio sede di Roma ha ritenuto con apposita ordinanza del 9 novembre del 2010, che della norma si potesse dare una lettura costituzionalmente corretta e rispettosa dei criteri della delega, per cui le controversie attinenti all’azione di gestione del ciclo dei rifiuti attribuite al Tar del Lazio sono esclusivamente quelle adottate nell’ambito di un’emergenza dichiarata ai sensi del citato articolo 5 della legge 225 del 1992.<br />	<br />
Questo tribunale amministrativo, esaminate le ordinanze rispettivamente del Tar Campania e del Tar Lazio, decide di aderire alla tesi del secondo, perché essa appare un’interpretazione senz’altro possibile e conforme a costituzione. In base al noto canone per cui tra due interpretazioni possibili è necessario privilegiare sempre quella costituzionalmente corretta, si ritiene quindi che la competenza della presente controversia sia di questo tribunale.<br />	<br />
Venendo ora al merito della presente controversia, si osserva da un lato che il provvedimento del 9 novembre 2010 del presidente della provincia di Chieti presenta un duplice contenuto, il primo riguardante la necessità di ulteriori indagini e il secondo, l’unico veramente lesivo della posizione sia della Ecologica sia del consorzio, in cui inibisce l’utilizzo della discarica e ordina la sua bonifica. Le due parti del provvedimento ordinanza qui impugnato peraltro risultano strettamente collegate tra di loro, per cui non sarebbe possibile annullare in parte l’ordinanza medesima. Quest’ultima è stata chiaramente adottata sulla base dell’articolo 242 del citato decreto legislativo 152 del 2006.<br />	<br />
Va rilevato che, ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l&#8217;obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera &#8220;facoltà&#8221; di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del &#8220;più probabile che non&#8221;: pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell&#8217;inquinamento rilevato all&#8217;attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575).<br />	<br />
Infine dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava, infatti, che, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594).<br />	<br />
Tornando al caso oggi in esame, appare evidente che l’ordine di bonifica rivolto al consorzio e da questi alla Ecologica non sia stato affatto preceduto da un’adeguata individuazione del responsabile dell’inquinamento. Ciò si deduce innanzitutto dal contenuto medesimo dell’ordinanza impugnata, la quale demanda al consorzio ulteriori indagini per individuare esattamente la fonte dell’inquinamento. Invero, non solo non è stato individuato un nesso causale tra il soggetto che gestisce la discarica e l’inquinamento, ma addirittura la sentenza 526 del 2009 del tribunale di Lanciano ha stabilito che la prova del nesso causale non sussiste. Non solo, anche in occasione del provvedimento AIA (autorizzazione integrata ambientale) del 30 giugno del 2009, rilasciato dalla regione, non si è affatto appurata l’origine dell’inquinamento e ancor meno la responsabilità del gestore dell’impianto.<br />	<br />
Dagli atti impugnati risulta poi che le indagini sulla causa del superamento delle soglie di concentrazione non sono mai giunte a una conclusione univoca, mentre non si è giunti ad alcuna conclusione nemmeno sulla probabilità delle cause stesse. E’ mancato in sostanza il completamento delle indagini per individuare il rapporto causale tra gestione della discarica in oggetto e l’inquinamento riscontrato, presupposto questo indispensabile per poter ordinare la bonifica a carico del soggetto responsabile, nel caso non individuato in modo sicuro o almeno altamente probabile.<br />	<br />
Da quanto detto emerge la fondatezza del ricorso e l’illegittimità dell’ordinanza del presidente della provincia del 9 novembre 2010, per mancanza di un presupposto previsto dalla legge, cioè la prova del nesso di causalità tra il soggetto intimato e l’inquinamento riscontrato. Ovviamente, qualora in futuro il nesso di causalità venisse dimostrato a seguito di accurate indagini tecniche, l’ordinanza potrebbe essere reiterata, sussistendone i presupposti di legge.<br />	<br />
L’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’ordinanza gravata comporta la caducazione di tutti gli atti successivi impugnati.<br />	<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />	<br />
Luigi Ranalli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-4-2011-n-278/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.724</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-724/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-724/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-724/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.724</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; B. Massari Est. C. Miserocchi ed altri (Avv.ti L.a Stanghellini, D. Valeri) contro la Commissione elettorale circondariale di Grosseto, U.T.G. &#8211; Prefettura di Grosseto (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Presentatori della lista &#8220;Giancarlo Farnetani Sindaco&#8221; (non costituiti) e di Presentatori della lista &#8220;L&#8217;Alternativa&#8221; (Avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-724/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-4-2011-n-724/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2011 n.724</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> C. Miserocchi ed altri (Avv.ti L.a Stanghellini, D. Valeri) contro la Commissione elettorale circondariale di Grosseto, U.T.G. &#8211; Prefettura di Grosseto (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Presentatori della lista &#8220;Giancarlo Farnetani Sindaco&#8221; (non costituiti) e di Presentatori della lista &#8220;L&#8217;Alternativa&#8221; (Avv. L. Righi)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che le sottoscrizioni apposte dagli elettori sostenitori della lista avvengano con modalità idonee a consentire anche la piena e indubitabile consapevolezza circa l&#8217;esatta identità dei candidati nella stessa inclusi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Sottoscrizioni dei presentatori della lista – Modalità &#8211; Consapevolezza circa l&#8217;esatta identità dei candidati inclusi nella lista – Necessità &#8211; Continuità formale tra il modello principale e gli allegati – Necessità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La normativa vigente che regola il procedimento elettorale è finalizzata ad assicurare che le sottoscrizioni apposte dagli elettori sostenitori della lista avvengano con modalità idonee a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche la piena e indubitabile consapevolezza circa l&#8217;esatta identità dei candidati nella stessa inclusi. Al fine appena evidenziato è necessaria l&#8217;esistenza di una continuità non solo ideale tra il modello principale e gli allegati, sicchè la conseguente precisa identificabilità dei soggetti indicati induca ad escludere la possibilità di confusione e di imprecisa indicazione dei candidati componenti la lista di cui si intende sostenere la presentazione (fattispecie in cui le sottoscrizioni non sono state ritenute conformi al dettato normativo in quanto apposte su modelli che non erano neppure materialmente collegati mediante spillatura al primo modello recante l&#8217;indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 831 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Claudio Miserocchi, Elena Baccan, Danila Pinotti, Edoardo Mazzini, Aldo Iavarone, David Bulleri, Alessandro Memmi, Felice Bassi, Sara Spinetti, Francesco Loffredo, Romeo Bonazzo, Annamaria Valsecchi, Paolo Fralassi, Monica Faenzi, Sandra Mainetti, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Stanghellini, Duccio Valeri, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Commissione elettorale circondariale di Grosseto, U.T.G. &#8211; Prefettura di Grosseto, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presentatori della lista &#8220;Giancarlo Farnetani Sindaco&#8221;;<br />
Presentatori della lista &#8220;L&#8217;Alternativa&#8221;, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso Luca Righi in Firenze, via delle Mantellate n. 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera della Commissione elettorale circondariale di Grosseto, con la quale quest&#8217;ultima ha ricusato la lista dei candidati per l&#8217;elezione del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, contenuta nel verbale n. 43 del 17 aprile 2011 della suddetta Commissione, e del predetto verbale, notificati in data 17 aprile 2011 nelle mani dei signori Miserocchi Claudio e Baccan Elena, indicati nel verbale quali persone presso le quali i presentatori della lista hanno eletto domicilio, per i seguenti motivi e ragioni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione elettorale circondariale di Grosseto, di U.T.G. &#8211; Prefettura di Grosseto e di Ferraro Elisa e Ferraro Mario n.q. rispettiva di presentatore e candidato della Lista &#8220;L&#8217;Alternativa&#8221;;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’art. 129, comma, 6, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; viene impugnata la deliberazione in epigrafe con cui la Commissione elettorale circondariale di Grosseto ha escluso la lista “Per Castiglione &#8211; Sandra Mainetti Sindaco” presentata per l&#8217;elezione del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, in qu<br />
&#8211; in particolare nella motivazione dell’atto si afferma che la documentazione prodotta, costituita da n. 7 modelli base, appare conforme al dettato normativo per quanto attiene al primo modello, mentre &#8220;<i>i restanti n. 6 modelli base, pur riportando nel<br />
rilevato che:<br />	<br />
&#8211; non può prestarsi adesione alla tesi sostenuta dai ricorrenti con il primo motivo in ordine alla tassatività delle ipotesi di ricusazione delle liste previste dall’art. 28 del d.p.r. n. 570/1960, atteso che, al di là della terminologia formalmente utili<br />
&#8211; neppure può darsi ingresso a quanto dedotto con le ulteriori censure in quanto, pur volendo consentire con la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui gli adempimenti formali di cui agli artt. 28, 32 e 33, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 non possono esser<br />
osservato, infatti, che:<br />	<br />
&#8211; le sottoscrizioni dei presentatori della lista di cui si tratta sono state apposte su modelli (da 2 a 7) che, oltre alle manchevolezze sopra citate, non erano neppure materialmente collegati mediante spillatura al primo modello recante l&#8217;indicazione del<br />
&#8211; il disposto normativo sopra rubricato è finalizzato ad assicurare che le sottoscrizioni apposte dagli elettori sostenitori della lista siano apposte con modalità idonee a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche la<br />
&#8211; al fine appena evidenziato è necessaria l&#8217;esistenza di una continuità non solo ideale tra il modello principale e gli allegati sicchè la conseguente precisa identificabilità dei soggetti indicati induca ad escludere la possibilità di confusione e di imp<br />
&#8211; conseguentemente, nel caso in esame le sopra descritte modalità di presentazione della lista non consentono di acquisire alcuna certezza in merito alla consapevolezza della volontà espressa dai sottoscrittori, all&#8217;atto della sottoscrizione stessa, in or<br />
ritenuto, altresì, che:<br />	<br />
&#8211; non possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni successivamente formalizzate dagli interessati e prodotte in giudizio, tese a sostenere la piena riferibilità delle firme da essi apposte alla lista esclusa, ostandovi, sul piano sosta<br />
ritenuto, in definitiva, che per le ragioni esposte il ricorso debba essere respinto con la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio, come in dispositivo liquidate;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, in favore di ciascuna delle parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Manda alla Segreteria per l’immediata comunicazione alle parti costituite.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011</p>
<p align=justify>
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