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	<title>22/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2312/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2312</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Allegretta Camertoni (Avv. Magnalbò) c/ Comune Fabriano (Avv. Ranci) – Paladini e Maccari (nn.cc.) in sede di attribuzione dei seggi di consigliere comunale, non può avere rilevanza giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno dei candidati alla carica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2312/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2312/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Allegretta<br /> Camertoni (Avv. Magnalbò) c/ Comune Fabriano (Avv. Ranci) – Paladini e Maccari (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>in sede di attribuzione dei seggi di consigliere comunale, non può avere rilevanza giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno dei candidati alla carica di sindaco espressa, nel turno elettorale di ballottaggio, da parte di esponenti di liste allo stesso candidato non apparentate nel primo turno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni amministrative – attribuzione seggi consigliere comunale – dichiarazione di voto in favore di candidato a sindaco – espressa in sede da ballottaggio da esponenti di liste non apparentate nel primo turno – irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 72, commi secondo e settimo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in sede di attribuzione dei seggi di consigliere comunale, non può avere rilevanza giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno dei candidati alla carica di sindaco espressa, nel turno elettorale di ballottaggio, da parte di esponenti di liste allo stesso candidato non apparentate nel primo turno, in quanto la norma impone, in entrambi i due possibili turni elettorali, una reciproca manifestazione di volontà nel senso del collegamento, tra il candidato alla carica di sindaco e i delegati delle liste interessate</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In sede di attribuzione dei seggi di consigliere comunale, non può avere rilevanza giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno dei candidati alla carica di sindaco espressa, nel turno elettorale di ballottaggio, da parte di esponenti di liste allo stesso candidato non apparentate nel primo turno</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  2312/04 REG.DEC.<br />
N. 4629  REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Quinta  Sezione </b></p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4629 del 2003 proposto da<br />
<b>Pietro CAMERTONI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Magnalbò, ed elettivamente domiciliato in Roma, in P.za Ugo da Como n. 2, presso lo studio dell’avv. Raoul Massimo Fabrini,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Fabriano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. prof. Giovanni Ranci e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Elio Vitale, in Roma, Viale Mazzini n. 6;</p>
<p align=center>e contro</p>
<p><b>Paladini Paolo e Maccari Adolfo</b>, non costituiti in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 1379 in data 8 novembre 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 gli avv.ti Magnalbò e Ranci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe è impugnata la sentenza n. 1379, pubblicata in data 8 novembre 2002, con la quale il T.A.R. delle Marche ha respinto il ricorso proposto dal Camertoni, nella sua qualità di cittadino elettore e di candidato consigliere comunale nelle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Fabriano svoltesi nei due turni del 26 e 27 maggio e 9 e 10 giugno 2002, avverso il verbale 11 giugno 2002 di proclamazione degli eletti, limitatamente alla proclamazione alla carica di consigliere comunale del sig. Paladini Paolo, candidato in una lista di minoranza.<br />
L&#8217;appellante riproduce i motivi di ricorso dedotti in primo grado, con i quali si sostiene l’illegittima attribuzione del seggio al suddetto candidato, stante il collegamento, sia pure non formale, della sua lista al raggruppamento di liste che, nel turno di ballottaggio, sostenevano la candidatura del candidato Sindaco, risultato poi eletto.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Fabriano, il quale ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato.<br />
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2004, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è infondato.<br />
La questione dedotta in giudizio si risolve nel quesito se, in sede di attribuzione dei seggi di consigliere comunale, possa avere rilevanza giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno dei candidati alla carica di sindaco espressa, nel turno elettorale di ballottaggio, da parte di esponenti di liste allo stesso candidato non apparentate nel primo turno.<br />
Essa non può che avere soluzione negativa, alla stregua dell’art. 72, commi secondo e settimo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, riguardo al collegamento tra liste, così dispone: “Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all&#8217;atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l&#8217;elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.” (comma 2); “Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l&#8217;elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate” (comma 7).<br />
<br />È agevole rilevare che la norma impone, in entrambi i due possibili turni elettorali, una reciproca manifestazione di volontà nel senso del collegamento, tra il candidato alla carica di sindaco e i delegati delle liste interessate.Si tratta di manifestazioni di volontà che, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza.<br />
In realtà, la legge, mentre con riguardo al primo turno prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta “all’atto della presentazione della candidatura”, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio. Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l’apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l’espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell’attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi secondo le modalità di cui agli artt. 71 e 73 del citato D.Lgs. n. 267del 2000, le “convergenti” dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del Comune per gli ulteriori adempimenti.<br />
Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall’appellante, secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato eletto altrimenti manifestata.<br />
Per le considerazioni che precedono, l’appello va respinto siccome infondato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2004 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Rosalia Bellavia &#8211; Consigliere<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Goffredo Zaccardi &#8211; Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22 aprile 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2312/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.7518</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.7518</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Russo Giuseppe Russo (Avv.ti Lepoldo Di Bonito e Carlo Sarro) contro Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;impossibilità per il Ministero dei BB.CC.AA. di rinnovare, in sede di controllo dell&#8217;autorizzazione paesistica rilasciata dall&#8217;Amministrazione delegata, le valutazioni discrezionali di merito dell&#8217;ente delegato Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.7518</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-22-4-2004-n-7518/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.7518</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Russo<br /> Giuseppe Russo (Avv.ti Lepoldo Di Bonito e Carlo Sarro) contro Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità per il Ministero dei BB.CC.AA. di rinnovare, in sede di controllo dell&#8217;autorizzazione paesistica rilasciata dall&#8217;Amministrazione delegata, le valutazioni discrezionali di merito dell&#8217;ente delegato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Annullamento ad opera del Ministero dei BB.CC.AA. dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune – Atto avente natura di mera verifica di legittimità – Conseguenze – Rinnovazione delle valutazioni di merito già compiute dal Comune – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalla Regione o dall’Amministrazione delegata, esercita un riesame sotto il profilo estrinseco, con riferimento cioè alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo delegato poiché, così facendo, si sostituirebbe illegittimamente all’Amministrazione delegata, invadendo la sfera di apprezzamento discrezionale ad essa riservata in via esclusiva dalla legge (fattispecie relativa al nulla–osta paesistico favorevole ad una pratica di condono edilizio di una sopraelevazione e di un box – garage)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’impossibilità per il Ministero dei BB.CC.AA. di rinnovare, in sede di controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dall’Amministrazione delegata, le valutazioni discrezionali di merito dell’ente delegato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 7518/2004 Reg. Sent.<br />
N. 2799/2001 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SEDE DI NAPOLI QUARTA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
&#8211; dr. NICOLO’ MONTELEONE, Presidente<br />     &#8211; dr. PIERLUIGI RUSSO, Referendario estensore<br />
&#8211; dr. RENATA IANIGRO, Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2799/2001 R.G. proposto dal</p>
<p>sig. <b>RUSSO Giuseppe</b>,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Lepoldo Di Bonito e Carlo Sarro, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale A. Gramsci n. 19;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b> – Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Napoli, alla via Diaz n.11, è ope legis domiciliato;</p>
<p>PER  L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione del decreto a firma del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia datato 8 marzo 2001, successivamente notificato, di annullamento dell’autorizzazione paesistica n.675, rilasciata in data 4 settembre 2000 dal Comune di S. Antonio Abate;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Vista l’ordinanza n.625/2003 e la documentazione depositata dall’Amministrazione in ottemperanza alla stessa;<br />
Viste le memorie difensive depositate dal ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito per il ricorrente l’avv. M. Ricciardi, per delega dell’avv. C. Sarro, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, relatore il  referendario P. Russo;<br /> Ritenuto  in  fatto  e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato in data 8 marzo 2001 e depositato il successivo 14 marzo 2001, il sig. Giuseppe Russo ha premesso di aver presentato, in data 1 aprile 1986, con prot. n.3917, al Comune di S. Antonio Abate istanza di condono edilizio relativamente alla porzione di un fabbricato di sua proprietà, sito alla via Paludicella n.15/D, costituita dal box-garage al piano seminterrato e dall’appartamento al secondo piano, ai sensi degli artt.31 e ss. della L. n.47/1985.<br />
La domanda conseguiva il parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata il 23 maggio 200°, verbale n.18, e l’autorizzazione paesaggistica il 4 settembre 2000, con decreto sindacale n.675, ai sensi dell’art.32 della L. n.47/1985.<br />
Tuttavia, con il provvedimento impugnato, specificato in epigrafe, il Soprintendente per i Beni Ambientali e Paesaggistici di Napoli e Provincia annullava la summenzionata autorizzazione.<br />
Avverso il decreto soprintendentizio sono stati proposti i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione e falsa applicazione art.32 L. n.47/1985, D.Lgs. n.490/1999 e art.3 l. n.241/1990 – Eccesso di potere, in quanto verrebbero in rilievo opere realizzate alla fine del 1976, anteriormente all’imposizione del vincolo di cui al D.M. 28 marzo 1985;<br />2)	Violazione e falsa applicazione artt.7 e 8 L. n.241/1990 – Violazione D. Lgs. n.490/1999 – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento, a causa della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;<br />	<br />
3)	Violazione e falsa applicazione artt.139, 145, 151 e ss D. Lgs. n.490/1999, art.1 L. n.352/1997, LL.RR. Campania n.54/1980, n.65/1981 e n.10/1982 – Violazione art.3 L. n.241/1990 – Eccesso di potere – Erroneità – travisamento – Inesistenza dei presupposti, in quanto l’Amministrazione statale avrebbe effettuato una valutazione di merito non consentita;<br />	<br />
4)	Violazione e falsa applicazione art.151 D. Lgs. n.490/1999, art.32 L. n.47/1985 e art.3 L. n.241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria &#8211; Travisamento dei fatti – Erroneità – Inesistenza dei presupposti, atteso che l’intervento sarebbe compatibile con le previsioni del P.U.T. dell’area sorrentino-amalfitana, circa la zona territoriale 7, sub-area 4, approvato con L. R. Campania n.35/1987.<br />	<br />
Resisteva in giudizio il Ministero intimato.<br />
Con ordinanza collegiale n.625 pronunciata nella camera di consiglio del 19 novembre 2003, la Sezione disponeva l’acquisizione di documenti a cura della competente Soprintendenza, che ottemperava all’incombente istruttorio mediante deposito in Segreteria degli atti richiesti.<br />
Il ricorrente ha prodotto memorie difensive insistendo nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con il quale il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n.675, rilasciata al ricorrente in data 4 settembre 2000 dal Sindaco del Comune di Sant’Antonio Abate (NA).<br />Come si evince dalla perizia tecnica giurata, allegata al ricorso, le opere oggetto della valutazione di compatibilità ambientale, in seguito alla presentazione di domanda di condono edilizio, riguardano la realizzazione di un box-garage al piano seminterrato e di un appartamento residenziale al secondo piano di un fabbricato sito alla via Paludicella n.15/D.<br />
Nel caso di specie, il Sindaco del Comune di Sant’Antonio Abate ha considerato compatibile con i valori paesistici tutelati l’intervento realizzato, in conformità del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 23 maggio 2000;<br />
di contro, la Soprintendenza – avendo rilevato che “L’opera abusiva (…) è di notevole danno ambientale per l’altezza complessiva che conferisce al fabbricato. Infatti tale sopraelevazione eccede l’altezza media dei fabbricati esistenti al contorno e risulta ostacolo alle visuali verso i rilievi limitrofi” e che “la C.E.C.I. ha espresso parere favorevole non motivandone le ragioni” – ha ritenuto che l’atto “attua una inammissibile deroga al vincolo” e conseguentemente ha annullato il nulla osta.<br />Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.<br />
Ad  avviso del Collegio, si appalesa fondata ed assorbente la censura dedotta con il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.<br />
E’ giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2001 n.9; T.A.R. Campania, IV Sezione, 19.10.1999 n.2688 e 24 luglio 2002 n.4355; I Sezione, 26 febbraio 2003 n.1812) che l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalla Regione o dall’Amministrazione delegata – ai sensi dell’art.7 della L. 29 giugno 1939 n.1497, poi trasfuso nell’art.151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.490 ovvero, come nel caso di specie, ai sensi dell’art.32 della L. 28 febbraio 1985 n.47 – esercita un riesame sotto il profilo estrinseco, con riferimento cioè alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo delegato.<br /> E’ altrettanto pacifico che il decreto di annullamento dell’autorizzazione paesistica deve contenere una motivazione idonea a contestare la legittimità delle scelte operate dall’Ente delegato alla gestione del vincolo, che comprende anche il vizio di eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche, in relazione alle esigenze di tutela paesaggistica.<br />Tanto premesso, quanto al primo aspetto della motivazione, osserva il Collegio che, nel valutare il negativo impatto paesaggistico-ambientale dell’intervento, in considerazione dell’altezza del fabbricato, l’autorità statale ha, con tutta evidenza, rinnovato le valutazioni di merito già compiute dal Comune, finendo così per sostituirsi illegittimamente all’Amministrazione delegata, invadendo la sfera di apprezzamento discrezionale ad essa riservata in via esclusiva dalla legge.<br />     Anche l’altro profilo di illegittimità individuato nel decreto soprintendentizio – laddove viene rilevato che la Commissione edilizia integrata non ha motivato le ragioni del parere favorevole – non appare condivisibile.<br />
Invero l’atto in questione, acquisito agli atti del giudizio a seguito di ordinanza collegiale – e che la stessa Amministrazione statale, in sede di adempimento dell’incombente istruttorio, ha ammesso non esserle stato trasmesso come documento autonomo a corredo della pratica – contiene una motivazione che, sia pure espressa in modo succinto, evidenzia congruamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento, laddove rileva che “l’immobile si integra nel tessuto urbano circostante, trattandosi di tipologie edilizie comuni alla zona indicata in progetto”.<br />In relazione a tutto quanto precede, assorbite le ulteriori censure non esaminate, si appalesa fondato il dedotto vizio di difetto di motivazione.Il ricorso in esame va, quindi, accolto con conseguente annullamento dell’illegittimo atto impugnato.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione Quarta – accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n.2799/2001 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese  compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 aprile 2004.</p>
<p>IL PRESIDENTE (Nicolò Monteleone)<br />
L’ESTENSORE (Pierluigi Russo)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2319</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Iannotta – Est. Farina La Vigilante s.r.l. (Avv.ti Marone e Giasi) c/ Security Service Sud s.r.l. (Avv.ti Abbamonte e Presutti) &#8211; Azienda Ospedaliera “Santobono – Pausilipon” (Avv. Soprano) il certificato della camera di commercio che non rechi la dichiarazione antimafia non può giustificare l&#8217;esclusione dell&#8217;impresa dalla gara Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2319/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2319</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2319/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2319</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta – Est. Farina<br /> La Vigilante s.r.l. (Avv.ti Marone e Giasi) c/ Security Service Sud s.r.l. (Avv.ti Abbamonte e Presutti) &#8211; Azienda Ospedaliera “Santobono – Pausilipon” (Avv. Soprano)</span></p>
<hr />
<p>il certificato della camera di commercio che non rechi la dichiarazione antimafia non può giustificare l&#8217;esclusione dell&#8217;impresa dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – certificato della camera di Commercio – privo di dichiarazione antimafia – esclusione – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Lo scopo del nulla osta antimafia contenuto nel certificato della Camera di Commercio è quello di verificare, con riguardo al caso di selezioni per la scelta del privato contraente da parte di pubbliche amministrazioni, l’inesistenza del divieto di “concludere contratti” in capo all’aggiudicatario. Ciò significa che l’anticipazione della verifica del requisito in parola, al momento dell’acquisizione delle offerte, assume una rilevanza molto limitata, e comunque non può giustificare l’esclusione dalla gara, poiché il nulla osta deve essere acquisito al momento della stipula del contratto, non costituendo, pertanto, un requisito di ammissione dell’offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il certificato della camera di commercio che non rechi la dichiarazione antimafia non può giustificare l’esclusione dell’impresa dalla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2319/04 REG.DEC.<br />
N 7440 REG.RIC.<br />
ANNO: 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Quinta  Sezione</b></p>
<p>         ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>	sul ricorso in appello n.r.g. 7440 del 2003, proposto dalla 																																																																																												</p>
<p><b>s.r.l. “La Vigilante” </b>in proprio e quale mandataria-capo gruppo dell’associazione temporanea di imprese con s.r.l.”La Nuova Lince”, s.p.a. “La Leonessa”, s.r.l. “L’Aquila, s.a.s. “L’Investigatore” rappresentata e difesa dagli avv.ti Gherardo Marone e Antonio Giasi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Luigi Napolitano, in Roma, viale Angelico, n. 38,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>s.r.l. Security Service Sud</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte ed Avilio Presutti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, piazza S. Salvatore in Lauro, n. 10,<br />
e nei confronti<br />
dell’  <b>Azienda Ospedaliera “Santobono – Pausilipon”, </b>appellante incidentale, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via degli Avignonesi, n. 5,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli, Sez. I n. 10090/2003, pubblicata il 25 luglio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avv.ti Marone, Soprano e Presutti;<br />Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Il ricorso n. 7440 del 2003 è proposto dalla s.r.l.”La Vigilante”, anche quale capo gruppo dell’associazione temporanea di imprese costituita per il servizio di cui si dirà oltre. È stato notificato il 31 luglio 2003 alle parti indicate in epigrafe. È stato depositato il 6 agosto.<br />
2. È impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, I Sezione, n. 10090 del 2003, che:<br />
2.1. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’appellante per l’annullamento, “in parte qua”, del bando 25 luglio 2002, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata dei presidi ospedalieri dell’Azienda intimata;<br />
2.2. ha accolto il ricorso della seconda classificata s.r.l. Security Service Sud ed ha annullato il verbale di approvazione della graduatoria finale della gara e l’aggiudicazione disposta in favore della appellante.<br />
3. Sono proposte censure sia contro l’annullamento, sia contro la dichiarazione di inammissibilità.Ha prodotto memoria illustrativa il 29 gennaio 2004.<br />
4. Si è costituita la s.r.l. Security Service Sud, con memoria del 20 agosto 2003, con la quale si confutano analiticamente i motivi dell’appello e si ripropongono le censure assorbite e la domanda di risarcimento del danno.Sono state ulteriormente illustrate le tesi per la conferma della sentenza appellata, con memoria depositata il 27 gennaio 2004.<br />
5. L’Azienda ospedaliera ha depositato memoria di costituzione il 12 settembre 2003 e proposto appello incidentale, notificato il 15/16 settembre e depositato il 19 settembre. <br />
Ha dedotto, con ambedue gli atti, censure alla sentenza di primo grado.<br />Ha presentato memoria illustrativa il 16 gennaio 2004.<br />
6. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2004, dopo la chiamata per la discussione, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>1. Gli elementi, che qui rilevano, nella gara per la quale si controverte – licitazione privata per l’aggiudicazione del servizio annuale di vigilanza armata privata nei due ospedali napoletani dell’Azienda ospedaliera appellante incidentale – sono<br />
1.1. la prescrizione del bando di gara, di produrre, fra le nove documentazioni richieste, il certificato di iscrizione, nel registro della camera di commercio, “nel settore di attività corrispondente a quello di gara; comprensivo dell’attivazione dell’oggetto sociale per servizi …, nonché del nulla osta antimafia”;<br />
1.2. la clausola finale della parte precettiva del bando: “i documenti, gli atti e le modalità per la loro presentazione sono richiesti con espressa comminatoria di esclusione dalla gara, qualora anche uno solo di essi risulti mancante o carente”;<br />
1.3. il servizio oggetto della fornitura, che è definito nell’art. 1 del capitolato speciale di appalto, come “vigilanza con personale armato”. È, poi, di seguito ivi descritto in forma analitica, come un insieme di attività da svolgere, ma che rientrano, secondo il notorio, nel servizio sopra sinteticamente indicato, e senza differenziazioni fra i due ospedali.<br />
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato l’aggiudicazione in favore dell’associazione temporanea di imprese appellante, in accoglimento di due censure della società appellata, collocatasi al secondo posto della graduatoria. <br />
Queste, in sintesi, le considerazioni del primo giudice:<br />
2.1. la presentazione del certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, non munito del nulla osta anti mafia, imponeva l’esclusione dell’a.t.i. dalla gara, non essendo possibile disattendere la regola del bando, qui riferita sub 1.2;<br />
2.2. l’offerta dell’a.t.i., con indicazione percentuale delle quote dei servizi che sarebbero state eseguite dalle singole imprese associate, e quindi fatta come associazione di tipo orizzontale, non rispondeva all’obbligo di “specificazione delle singole imprese che le distinte prestazioni avrebbero effettuato”, obbligo che conseguiva al fatto che si trattava “di prestazioni certamente distinte da effettuarsi presso sedi a diversa ubicazione”, sicché la P.A. doveva conoscere chi eseguiva e che cosa eseguiva, come, in via indiretta, era confermato dal criterio di valutazione, che si era dato la commissione di gara e che si riferiva alla “indicazione dell’organizzazione di commessa con l’organigramma operativo, i compiti, le mansioni e le responsabilità di ogni figura addetta al servizio e alla supervisione del servizio”.<br />
3. L’appello principale, nella parte in cui sottopone a critica le predette statuizioni del primo giudice, si mostra fondato.<br />
4. Con il primo motivo si rileva che, secondo il d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, artt. 3 e 6, commi 3 e 4, e l’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575, è stabilito espressamente che se il certificato della C.C.I.A.A. è privo del “nulla osta antimafia”, si deve chiedere, da parte dell’amministrazione, la relativa comunicazione alla prefettura. E questa era stata richiesta dalla stessa impresa. La clausola del bando che ha prescritto il nulla osta va interpretata nel senso stabilito dalle norme suddette, non come se si fosse in presenza di documentazione carente. Altro è non avere acquisito la certificazione, altro è che il ritardo dell’amministrazione nel rilasciarla possa essere imputato all’impresa che ne è in attesa. Sarebbe gravemente pregiudizievole, per l’impresa, essere esclusa dalle gare, pur possedendo i requisiti, per il solo fatto di poter esibire una certificazione incompleta, di cui è ammessa la sostituzione con autocertificazione. Infine, il documento con la dicitura prescritta è necessario soltanto al momento della stipulazione del contratto. <br />
La controparte privata ribatte alle tesi su esposte, insistendo, in particolare, sulla clausola di esclusione, sulla mancanza del documento al momento dell’offerta, sulla carenza di discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’ammissione, sulla non equipollenza fra richiesta della certificazione e possesso di essa, sul fatto che la certificazione è sopravvenuta dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per produrre offerta e certificazioni varie, sulla considerazione che il principio della massima partecipazione alla gara va applicato quando non sia esplicitamente prevista l’esclusione per un mancato adempimento. <br />
L’Azienda ospedaliera, con l’appello incidentale, rileva, invece, a sostegno dell’appello principale, che la commissione ha ammesso l’aggiudicataria in conformità della normativa di cui al d.p.r. n. 252 del 1998.<br />
5. La sentenza impugnata è da riformare, sul punto. <br />
Si è sopra riportata la clausola del bando, precettiva dell’adempimento che qui interessa, fra i nove ivi indicati. <br />
Ed è anche qui da rimarcare che la comminatoria di esclusione – che la difesa dell’Azienda ospedaliera, per attenuare ragionevolmente le conseguenze che una sua interpretazione letterale comporterebbe, definisce “di stile” – proprio per il suo carattere generale, e dunque privo della minima possibilità di delimitarne conseguenze non proporzionate allo scopo di scegliere il migliore contraente per l’amministrazione, non può che essere intesa in modo da evitare che irregolarità, di minore spessore o che non mettano in discussione requisiti sostanziali per essere ammessi a stipulare contratti con la P.A., possano pregiudicare una scelta che, per ogni altro aspetto, si dimostri conveniente per la stessa Amministrazione. <br />
Si può ritenere che, anche sulla scorta di tali argomentazioni, la commissione di gara abbia preso in considerazione il certificato camerale prodotto dall’impresa appellante, unito all’attestazione della presentazione della richiesta di apposizione della “dicitura”, nei suoi confronti, riguardante il “nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”, vale a dire l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione dei provvedimenti ampliativi o dei contratti in corso con pubbliche amministrazioni. Ed infatti la commissione ha ammesso inizialmente con riserva l’a.t.i. interessata (verbali del 9 dicembre 2002 e 20 gennaio 2003, richiamati nel provvedimento di aggiudicazione del 1° aprile 2003); ha chiesto alla prefettura chiarimenti; ha, infine, ammesso definitivamente le imprese associate – alla risposta della prefettura del 22 gennaio 2003, attestante che la pratica era “in trattazione” – ed osservato che “l’informazione antimafia deve essere acquisita esclusivamente per stipulare, approvare o autorizzare i contratti” (come già aveva rilevato la stessa prefettura nella esibita precedente lettera del 22 dicembre 2002).<br />
6. Ora, l’operato della commissione si rivela conforme al sistema introdotto dal d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, regolamento (di delegificazione) recante norme “per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”. <br />
Le disposizioni in questione, al fine indicato, in primo luogo fanno largo ricorso alla soluzione dell’acquisizione d’ufficio, da parte della Pubblica Amministrazione, delle società controllate dallo Stato o da altro ente pubblico o dei concessionari di opere pubbliche, della documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, divieto, sospensione di cui s’è detto sopra. Tanto chiarisce l’art. 1, comma 1, e poi dispongono l’art. 3, comma 1, e l’art. 6, comma 4. In questo, in particolare, è stabilito che le certificazioni camerali, prive della dicitura in parola, “non implicano, di per sé, la sussistenza di una delle cause di decadenza …ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all’art. 3”.<br />
7. È arduo, dunque, affermare che il bando abbia inteso, in violazione della vigente disciplina acceleratoria in favore delle imprese e che onera le amministrazioni di acquisizioni d’ufficio, imporre ai concorrenti alla gara in questione un obbligo a pena di esclusione. La formula “punitiva” di inadempienze al bando non può ragionevolmente essere interpretata, in assenza di una esplicita specificazione, come riferentesi ad una documentazione che, ove manchi, pone invece la amministrazione in dovere di acquisirla. <br />
La società appellante si è avvalsa della facoltà, datale dall’art. 3, comma 2, del d.p.r. n. 252 citato, di richiedere direttamente l’attestato in questione ed ha, con la documentazione presentata per partecipare alla gara, ottemperato anche all’onere di darne informazione all’amministrazione “procedente”, vale a dire all’Azienda ospedaliera, come prescrive la stessa norma. Ha, inoltre, fatto presumibile affidamento, sul disposto del successivo comma 3, nel quale si stabilisce che la comunicazione della prefettura è rilasciata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. <br />
Ulteriore affidamento è dato alle imprese dall’art. 11, comma 2, ove si dà, alla scadenza di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, o anche subito, nei casi d’urgenza, la possibilità alle amministrazioni di prescindere dalle informazioni del prefetto.<br />
8. Va, infine, posto in rilievo che, come esattamente sia la prefettura, sia la commissione di gara avevano osservato, lo scopo dell’acquisizione della comunicazione, che ora può essere data attraverso il certificato camerale, è quello di verificare, con riguardo al caso di specie, ossia di selezioni per la scelta del privato contraente da parte di pubbliche amministrazioni, l’inesistenza del divieto di “concludere contratti” in capo all’aggiudicatario. Ciò significa che l’anticipazione della verifica del requisito in parola, al momento dell’acquisizione delle offerte, assume una rilevanza molto limitata.Il bando in esame e la clausola, di cui si è detto, vanno di conseguenza, interpretati, in conformità della disciplina di “semplificazione” e dei fatti riferiti, nel senso che la genericità della comminatoria non è applicabile all’assenza del nulla osta nel certificato di iscrizione nel registro camerale, preteso per partecipare alla gara.<br />Ne deriva che legittimamente la commissione ha ammesso al procedimento l’a.t.i. appellante.<br />
9. Con il secondo motivo viene criticata la statuizione riferita al n. 2.2 e si afferma che ben poteva farsi, in relazione al servizio da prestare, una dichiarazione di sua ripartizione, fra le imprese associate, esclusivamente di tipo percentuale. <br />
Anche questa tesi va condivisa. <br />
Secondo l’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che dispone espressamente sul tema, l’offerta “deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese”, nei casi, come quello in esame, di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. La formula può riferirsi sia a servizi complessi, che possono perciò essere scissi in senso qualitativo, sia a servizi connotati da una certa semplicità o elementarità, nei quali è intuitivamente ammissibile una mera suddivisione di tipo quantitativo fra le imprese associate. <br />
La ripartizione percentuale indicata dall’a.t.i. aggiudicataria è indicativa della considerazione, da parte delle società concorrenti, del servizio di vigilanza come avente caratteristiche non scorporabili in particolari sottoinsiemi di attività, e quindi come espressiva della costituzione di un’associazione di “tipo orizzontale”, nella quale, come, invece, può darsi in altri settori, non vi sono distribuzioni di compiti o di prestazioni differenziate, se non quantitativamente. <br />
Se, ancora, può essere esatta la tesi del primo giudice e del ricorrente in prime cure, secondo la quale nella vigilanza armata possono darsi prestazioni diverse e con modalità eterogenee, ciò non significa che le imprese temporaneamente raggruppate siano tenute a ripartirsi “qualitativamente” le operazioni che fanno parte del servizio. Ben possono anche, poiché devono essere utilizzati strumenti di vigilanza comuni ed essere impiegate persone con identiche qualità professionali, assumere l’appalto del servizio per quote o frazioni o quantità di esso. <br />
È da considerare, perciò, conforme a legge la dichiarazione resa circa le quote percentuali del servizio che ciascuna impresa assumeva a suo carico (in senso conforme, per un’ipotesi di servizi di pulizia: V Sez. 12 giugno 2002, n. 3273).<br />
10. La riforma, per le ragioni esposte, della sentenza impugnata, conseguente all’infondatezza dei due motivi proposti dalla società appellata, comporta la necessità dell’esame del motivo assorbito dal T.A.R. riproposto in questo grado. <br />
Con tale censura era stata lamentata l’illegittimità della valutazione del progetto tecnico dell’a.t.i. controinteressata. In particolare, è stato segnalato che, con riguardo alla capacità organizzativa e produttiva, relativa alla completa gestione del servizio, il progetto/offerta dell’aggiudicataria ha ottenuto punti 12,35 contro i punti 9,57 della ricorrente. E ciò senza giustificazione, perché il progetto meglio valutato “era meramente conforme alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, prevedendo null’altro che le prestazioni previste in capitolato” ed inoltre perché il progetto stesso “era del tutto simile a quello presentato dalla ricorrente”. È stato, ancora, posto in rilievo che, per le “migliorie al servizio ed introduzione di nuove tecnologie”, la parte vittoriosa aveva conseguito punti 18,04 contro i 13,58 della ricorrente, nonostante che “le due offerte tecniche prevedessero l’utilizzazione delle medesime tecnologie di controllo”. Le due indicazioni di diversità di valutazione esprimerebbero la presenza di vizi logici. <br />
La censura è inammissibile per genericità, che sconfina su valutazioni tecnico – discrezionali precluse nel giudizio sulla legittimità dell’azione amministrativa. <br />
L’offerta “progetto sicurezza” è stata acquisita agli atti del giudizio di primo grado (allegato 6 alla memoria del 25 aprile 2003). Nel progetto si precisa, in una prima relazione, ogni elemento della futura attività di vigilanza: dal possesso della certificazione di qualità ISO 9001 e 9002, alle varie qualifiche professionali del personale, alla organizzazione aziendale (amministrativa, centrali operative, servizi ispettivi, entità degli organici, degli automezzi, frequenze radio). Le proposte migliorative sono riportate in una relazione ulteriore e lo schema di collocazione delle attrezzature e dei servizi di vigilanza collaterali in altro documento ancora. Non occorre proseguire in queste rilevazioni: esse sono sufficienti per concludere che le affermazioni contenute nella censura in esame sono prive della sia pur minima specificazione circa l’identità fra i due progetti. <br />
Ne segue che nessun vizio logico è dimostrato e che la censura stessa si atteggia come mera posizione di un giudizio che mira a sovrapporsi a quello dell’Amministrazione. Da qui la sua inammissibilità.<br />
11. L’infondatezza dei motivi esaminati comporta l’insussistenza di fondamento della domanda di risarcimento dei danni, riproposta in questo grado.<br />
12  Conclusivamente, con assorbimento degli altri motivi dedotti dalle due parti appellanti, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso introduttivo.<br />
13. Vi sono ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo. <br />	<br />
Spese compensate. <br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 3 febbraio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori: <br />	<br />
Raffaele Iannotta                                      Presidente<br />Giuseppe Farina rel. est.                          Consigliere <br />
Corrado Allegretta                                   Consigliere<br />Chiarenza Millemaggi Cogliani                  Consigliere <br />
Claudio Marchitiello                                 Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22 aprile 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2319/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2319</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.3850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-22-4-2004-n-3850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Mastrocola – Est. Politi RISTOCHEF S.p.A. (avv.ti Enrico Ingrillì e Riccardo Anania) contro il Ministero della Difesa (avvocatura Generale dello Stato) e la Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa; e nei confronti delle controinteressate CO.PR.A. s.c. a r.l. (avv.ti Angelo Clarizia e Adolfo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola – Est. Politi<br /> RISTOCHEF S.p.A. (avv.ti Enrico Ingrillì e Riccardo Anania) contro il Ministero della Difesa (avvocatura Generale dello Stato) e la Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa; e nei confronti delle controinteressate CO.PR.A. s.c. a r.l.  (avv.ti Angelo Clarizia e Adolfo Mario Balestrieri) &#8211; SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A (avv.ti Mario Calgaro e Benito Panarini)  &#8211; PEDUS SERVICE P. DUSSMANN s.r.l. &#8211; e CONZORZIO LOMBARDO COOPERATIVE (CO.LO.COOP.) (avv.ti Andrea Vitale e Luigi De Petrillo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento degli atti di gara e sul rinnovo delle procedure concorsuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalto – Regolarità della posizione fiscale e contributiva  – Erroneità dei presupposti – Rinnovo esame</span></span></span></p>
<hr />
<p>Una volta accertata l’erroneità dei presupposti che hanno portato all’esclusione dalla gara , qualora l’annullamento degli atti  di gara non avesse valenza satisfattiva,  l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere ad un rinnovato esame della posizione delle imprese  escluse</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’annullamento degli atti di gara e sul rinnovo delle procedure concorsuali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 13247 del 2003, proposto da<br />
<b>RISTOCHEF S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con GEMEAZ CUSIN s.r.l., CUSINA SUD S.p.A., SODEXIM s.r.l., ONAMA S.p.A., SOCIETA’ ITALIANA DI RISTORAZIONE s.c. a r.l., CONCERTA S.p.A., ALL FOODS s.r.l., C.F.I. RISTORAZIONE s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Ingrillì e Riccardo Anania, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell&#8217;avv. Maria Cristina D’Alessandro</p>
<p align=center>contro</p>
<p>•	il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 																																																																																												</p>
<p>•	la <b>Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t.; 																																																																																												</p>
<p>e nei confronti delle controinteressate</p>
<p>•	<b>CO.PR.A. s.c. a r.l., </b>in persona del legale rappresentante, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con I.G.M. SERVIZI DI RISTORAZIONE s.r.l., POLI.COOP. s.c.a r.l., S.M.A. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Adolfo Mario Balestrieri, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 																																																																																												</p>
<p>•	<b>SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A</b>., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Calgaro e Benito Panarini, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via Celimontana n. 38; 																																																																																												</p>
<p>•	<b>PEDUS SERVICE P. DUSSMANN s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante e CONZORZIO LOMBARDO COOPERATIVE (CO.LO.COOP.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese entrambi dagli avv.ti Andrea Vitale e Luigi De Petrillo, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via Elvia Racina n. 6 																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
•	dei provvedimenti di esclusione delle ricorrenti dalla gara a licitazione privata ristretta accelerata in ambito U.E. per l’appalto del servizio di vettovagliamento – nelle tre forme di ristorazione, catering completo e catering veicolato – presso Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa dislocati su tutto il territorio nazionale – Capitolo 3985 E.F. 2003 – gara indetta in applicazione del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, relativamente ai lotti nn. 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16; <br />	<br />
•	dei verbali della Commissione aggiudicatrice della predetta licitazione privata ed in particolare del verbale del 3 ottobre 2003 e 4 dicembre 2003;<br />
•	dei provvedimenti (ove già esistenti) di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lotti 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 della suddetta licitazione privata e degli eventuali contratti stipulati con le controinteressate;<br /> <br />
•	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale. 																																																																																												</p>
<p>per la declaratoria<br />
del diritto delle ricorrenti alla riammissione alla gara a licitazione privata di cui sopra</p>
<p>nonché per la condanna <br />
della resistente Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti per effetto dell’illegittima esclusione e dell’eventuale aggiudicazione dei lotti in questione a soggetti controinteressati.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata e delle predette parti controinteressate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Nel premettere di aver presentato domanda di partecipazione alla gara precedentemente indicata, rammenta parte ricorrente di essere stata esclusa dalla suddetta procedura relativamente ai lotti dal n. 2 al n. 16 per presunte irregolarità nella presentazione dell’offerta tecnica.<br />
Impugnata dinanzi a questo Tribunale l’esclusione anzidetta – limitatamente ai lotti nn. 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 – la Sezione (sentenza n. 5510 del 9 giugno 2003) accoglieva il gravame relativamente all’esclusione (ed alla conseguente aggiudicazione in  favore di altro soggetto) per i lotti 10, 14, 15 e 16.<br />
Successivamente – e per effetto della predetta pronunzia – riammessa alla gara, l’A.T.I. RISTOCHEF veniva proclamata aggiudicataria dei lotti 10, 14, 15 e 16.<br />
Nella seduta del 4 dicembre 2003, tuttavia, la Commissione di gara adottava la decisione di escludere dalla procedura n. 19 delle imprese partecipanti, in ragione della rilevata presenza di irregolarità di carattere fiscale e/o contributivo, ed in applicazione della disposizione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157.<br />
Per quanto concerne il raggruppamento ricorrente, le irregolarità onde trattasi avrebbero riguardato le mandanti CUSINA SUD S.p.A., SOCIETA’ ITALIANA DI RISTORAZIONE s.c. a r.l., e C.F.I. RISTORAZIONE s.r.l., risultate – sulla base degli accertamenti condotti dalla Stazione appaltante – non in regola con il pagamento di talune imposte.<br />
I motivi di censura dedotti con il presente gravame possono così riassumersi:<br />
Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 157/95 ed in particolare degli artt. 12 e 16. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi generali in materia di affidamenti di appalti pubblici e di massima partecipazione dei concorrenti. Eccesso di potere. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Ingiustizia ed illogicità manifeste.<br />
Nel rilevare la violazione delle corrette regole di svolgimento del procedimento amministrativo – denunziando, al riguardo, la mancanza di ogni interlocuzione endoprocedimentale fra Amministrazione e partecipanti al fine di chiarire l’effettiva presenze delle circostanze a fondamento dell’avversata esclusione – assume parte ricorrente che le asserite irregolarità di carattere fiscale sarebbero insussistenti: per l’effetto denunziando la carenza dei necessari presupposti dell’esclusione stessa.<br />
Con motivi aggiunti successivamente notificati, parte ricorrente ha poi contestato – sulla base degli stessi motivi dedotti nell’atto introduttivo del presente giudizio – la “verifica di regolarità contributiva” (di cui alla nota del Ministero della Difesa n. 879 del 6 giugno 2003) condotta dalla procedente Amministrazione al fine di appurare “l’insussistenza di carichi pendenti tributari” presso la competente Agenzia delle Entrate; in particolare, sostenendo l’immanenza dei prescritti requisiti di ammissione alla gara de qua sia al momento di scadenza della data di presentazione delle domande di partecipazione, che successivamente.<br />
Conclude la parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
Sollecita ulteriormente la parte ricorrente &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 7, lett. c), della l. 21 luglio 2000 n. 205 (che ha sostituito l&#8217;art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) &#8211; il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell&#8217;Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
Analoghe conclusioni sono state inoltre rassegnate dalle parti controinteressate in precedenza analiticamente indicate; dovendosi peraltro precisare che l’A.T.I. PEDUS – CO.LO.COOP. ha (con carattere di priorità) dedotto l’inammissibilità dell’impugnativa, per carenza di interesse, limitatamente al lotto n. 1, in quanto, precedendo essa la ricorrete RISTOCHEF, quest’ultima non potrebbe mai vedersi proclamata aggiudicataria del lotto.<br />
La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 963, pronunziata nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2004.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22 aprile 2004.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Va preliminarmente dato atto della fondatezza della censura di inammissibilità del gravame, dedotta dalla controinteressata A.T.I. PEDUS – CO.LO.COOP. limitatamente al lotto n. 1, del quale il suddetto raggruppamento è stato proclamato aggiudicatario.<br />
Come dalla parte ricorrente evidenziato, l’impugnativa dell’esclusione dal lotto n. 1 è stata prodotta “solo prudenzialmente e cioè per potersi opporre alle eventuali future conseguenze negative che potrebbero derivare dall’esclusione stessa”; puntualizzandosi, inoltre, che oggetto del gravame non è “l’aggiudicazione del lotto stesso alla … l’A.T.I. PEDUS SERVICE P. DUSSMANN s.r.l.”<br />
<br />Di quanto sopra dato atto, l’inammissibilità, in parte qua, dell’impugnativa rileva sotto un duplice ordine di profili, rappresentati:<br />
•	dalla non consentita sollecitazione del sindacato giurisdizionale a fronte di un pregiudizio non attuale, ma meramente eventuale – e comunque futuro – le cui conseguenze, pertanto, non hanno in atto prodotto lesione alcuna alla sfera giuridica soggettiva della parte ricorrente; <br />	<br />
•	dalla evidente carenza di interesse a sollecitare l’annullamento di un’esclusione che, laddove fosse pure giudicata illegittima, non potrebbe nondimeno portare alcun vantaggio immediato alla posizione dell’A.T.I. RISTOCHEF quanto alla gara in esame, attesa la mancata contestazione dell’aggiudicazione del lotto onde trattasi, disposta in favore dell’A.T.I. PEDUS – CO.LO.COOP. <br />	<br />
Rimane ovviamente impregiudicata la facoltà della parte ricorrente, laddove l’esclusione dal lotto in discorso si dimostrasse suscettibile di involgere conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle relative alla partecipazione alla gara de qua, di impugnare – in una con siffatte eventuali (quanto future) determinazioni – anche l’atto presupposto, rappresentato appunto dall’esclusione ora in discorso.</p>
<p>2. Escluso, alla stregua di quanto in precedenza sottolineato, che l’esclusione riguardante il lotto n. 1 possa essere ammissibilmente sottoposta a delibazione, residua all’esame del Collegio la proposta impugnazione dell’esclusione dell’A.T.I. ricorrente dai rimanenti lotti (nn. 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16), per i quali va invece rilevata la sicura sussistenza dell’interesse alla sollecitazione de controllo giurisdizionale.<br />
La manifesta fondatezza del ricorso all’esame &#8211; per tale parte – è rappresentata dalla erroneità del presupposto dalla procedente Amministrazione della Difesa assunto a fondamento dell’impugnata determinazione di esclusione del raggruppamento ricorrente dalla gara de qua limitatamente ai lotti in precedenza indicati).<br />
A seguito degli accertamenti condotti dalla procedente Amministrazione della Difesa al fine di verificare la “regolarità” della posizione fiscale e contributiva delle ditte partecipanti alla gara anzidetta, emergeva, a carico di talune delle imprese partecipanti al raggruppamento ricorrente, la seguente situazione:<br />
LA CUSINA SUD S.p.A.: nota dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli 2 – prot. n. 92470/2003 del 3 dicembre 2003 nella quale si precisa che la predetta società risulta “avere carichi pendenti, erariali e non, per varie annualità”;<br />
C.F.I. RISTORAZIONE s.r.l.: nota dell’Agenzia delle Entrate di Palermo – Direzione Regionale della Sicilia – prot. n. 2003/88952 in data 10 novembre 2003, nella quale viene evidenziata la situazione debitoria della Società dal 1996 al 2002, nonché l’intervenuta presentazione di una dichiarazione di condono presentata il 3 giugno 2003  (in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara);<br />
SIR – SOCIETA’ ITALIANA DI RISTORAZIONE: nota dell’Agenzia delle Entrate di Firenze 1 prot. n. 57420 del 20 giugno 2003 nella quale viene evidenziata l’esistenza di una somma pendente a ruolo relativa all’annualità 1999, per un ammontare di € 17.395,65.<br />
L’insieme di queste risultanze – depositate a giudizio anteriormente allo svolgimento della Camera di Consiglio del 16 febbraio 2004 – avevano indotto il Collegio a respingere l’istanza cautelare, in discussione in tale sede, in ragione della infondatezza delle doglianze prospettate dalla parte ricorrente, rilevata con riferimento agli atti di causa al momento percepibili.</p>
<p>3. Risulta peraltro depositato in giudizio alla successiva data del 1° aprile 2004, a cura della parte ricorrente, ulteriore corredo documentale idoneo a consentire una modificata valutazione della posizione dell’A.T.I. RISTOCHEF ai fini della partecipazione alla gara de qua; e, conseguentemente, ad indurre il Collegio ad una difforme considerazione del presente gravame rispetto a quanto esplicitato nel citato provvedimento cautelare di reiezione.<br />
Infatti risultano essere stati depositati:<br />
•	nota dell’Agenzia delle Entrate di Firenze 1 del 26 febbraio 2004, nella quale si dà atto – quanto alla posizione di SIR – SOCIETA’ ITALIANA RISTORAZIONE che “alla data del 10/01/2003 esisteva una iscrizione a ruolo anno 99 di euro 17.395,65 sconosciuta peraltro a detta società in quanto non notificata e che tale iscrizione è stata annullata in data 27/10/2003”; concludendosi che “pertanto, è come se tale pendenza non fosse mai esistita”:<br /> <br />
•	nota dell’Agenzia delle Entrate di Palermo 3 in data 27 febbraio 2004 relativa alla posizione di C.F.I. RISTORAZIONE s.r.l., con la quale si comunica che “a seguito di una revisione della documentazione in possesso di questo Ufficio è risultato che la suddetta Società per il periodo 01/01/2003 e fino alla data di oggi è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana e che, quindi, non sussiste alcun carico tributario pendente”;<br /> <br />
•	nota dell’Agenzia delle Entrate di Napoli 1 del 27 febbraio 2004 con la quale si certifica che CUSINA SUD S.p.A. “alla data del 09.01.2003 e sino ad oggi … era ed è in regola con gli obblighi fiscali, secondo le modalità vigenti della legge italiana”. 																																																																																												</p>
<p>4. Evidente si dimostra l’erroneità – alla stregua delle documentazione il cui contenuto è stato precedentemente riportato – del presupposto a fondamento dell’esclusione impugnata; per l’effetto imponendosi, in accoglimento del presente gravame, l’annullamento degli atti con esso avversati.<br />
Ne consegue – alla stregua del contenuto conformativo normalmente accessivo alla pronunzia di annullamento resa in sede giurisdizionale, ove essa (in quanto pronunziata, come nel caso di specie, a fronte di un interesse pretensivo) non abbia valenza autonomamente satisfattiva della posizione sostanziale dedotta in giudizio – l’obbligo per la competente Amministrazione della Difesa di procedere ad un rinnovato esame della posizione delle imprese ricorrenti, al fine di verificarne (sul presupposto dell’acclarata insussistenza di profili ostativi riguardanti la regolarità della posizione fiscale delle stesse) l’ammissibilità alla procedura di gara riguardante i lotti precedentemente indicati (9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16).<br />
Per quanto concerne la pure dedotta domanda di risarcimento del pregiudizio, la reintegrata posizione partecipativa dalla parte ricorrente rivendicata con la proposizione del presente gravame costituisce un evidente soddisfacimento – in forma specifica – dell’interesse dedotto; per l’effetto escludendo il Collegio di poter far luogo ad ulteriore forma di ristoro per equivalente, anche in ragione della omessa dimostrazione (e quantificazione) del pregiudizio dalla parte stessa a tale titolo lamentato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – così dispone in ordine al ricorso indicato in epigrafe:<br />
•	dichiara inammissibile il gravame, per carenza di interesse, limitatamente all’impugnata esclusione dell’A.T.I. ricorrente dalla partecipazione alla gara relativamente al lotto n. 1;<br /> <br />
•	accoglie il ricorso per ciò che concerne invece i rimanenti lotti nn. 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti relativamente ad essi impugnati;<br /> <br />
•	respinge la formulata istanza di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati<br />
Cesare MASTROCOLA – Presidente<br />
Roberto POLITI &#8211; Consigliere, relatore, estensore<br />
Elena STANIZZI – Primo Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2310</a></p>
<p>Pres. Iannotta – Est. Mastrandrea Comune di Napoli (Avv.ti Barone e Tarallo) c/ Parenti Impianti s.r.l. (Avv. Casentino) – Del Bo s.p.a. (Avv.ti Ferola e Napolitano) se il bando impone di presentare l&#8217;offerta mediante servizio postale, e si utilizza, viceversa, il corriere espresso, l&#8217;offerta viene legittimamente esclusa Contratti della pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta – Est. Mastrandrea<br /> Comune di Napoli (Avv.ti Barone e Tarallo) c/ Parenti Impianti s.r.l. (Avv. Casentino) – Del Bo s.p.a. (Avv.ti Ferola e Napolitano)</span></p>
<hr />
<p>se il bando impone di presentare l&#8217;offerta mediante servizio postale, e si utilizza, viceversa, il corriere espresso, l&#8217;offerta viene legittimamente esclusa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – offerta – modalità di presentazione – prescrizione di bando – presentazione solo mediante servizio postale – presentazione mediante corriere espresso – mancata impugnativa immediata del bando – inammissibilità del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p>La prescrizione di bando sulle modalità di presentazione dell’offerta (nella specie ammessa solo mediante ricorso al servizio postale), pur diretta a regolare modalità formali di partecipazione, e non quindi prescrivente requisiti di partecipazione (eventualmente) non posseduti, nella sua assoluta univocità dai punti di vista del contenuto e, non da ultimo, degli esiti, ove non rispettata, assurge, comunque, al rango delle clausole immediatamente lesive da impugnarsi autonomamente e subito nei termini di legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se il bando impone di presentare l’offerta mediante servizio postale, e si utilizza, viceversa, il corriere espresso, l’offerta viene legittimamente esclusa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2310/04 Reg.Dec.<br />
N.3539-4147Reg.Ric. <br />
Anno: 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorso in appello riuniti nn. 3539 e 4147 del 2003, proposti da:</p>
<p>&#8211; (n. 3539/03) <b>Comune di Napoli</b>,  in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46   (studio Grez),</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>soc. Parenti Impianti s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cosentino, ed elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, v. Cattaro n. 28,<br />
e nei confronti</p>
<p>della  <b>soc. Del Bo s.p.a., </b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napolitano, ed elettivamente domiciliata presso di loro in Roma, v. Barnaba Oriani   n. 85;</p>
<p>*   *   *</p>
<p>&#8211; (n. 4147/03)  <b>Del Bo s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napolitano, ed elettivamente domiciliata presso di loro in Roma, v. Barnaba Oriani   n. 85,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>soc. Parenti Impianti s.r.l.,  </b>in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in questo giudizio,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Comune di Napoli</b>,  in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46   (studio Grez),</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, I, 25 febbraio 2003, n. 1686, resa inter partes, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata (Parenti Impianti) avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara relativa ai lavori di manutenzione degli impianti elevatori.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellata, del Comune di Napoli e della Del Bo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Viste le ordinanze nn. 2201/03 e 2211/03, con cui, rispettivamente, su istanza del Comune  e della Del Bo, è stata con la prima respinta e con la seconda  accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione  della sentenza di primo grado;<br />
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 77,  pubblicato il   6 febbraio 2004;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Tarallo, Cosentino e Ferola, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 30 settembre 2002, veniva indetta, a cura dell’Amministrazione comunale,  una gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla manutenzione di n. 209 impianti elevatori installati in edifici di proprietà del Comune di Napoli (lotto F2, per un importo a base di gara pari a oltre 2 milioni di Euro). <br />
A seguito dell’espletamento della gara risultava aggiudicataria la società Del Bo s.p.a.<br />
2. L’odierna ditta appellata (Parenti Impianti s.r.l.), avendo appreso di essere stata esclusa dalla selezione per aver fatto pervenire, sia pur nei termini prescritti, il plico contenente l’offerta per il tramite di un corriere (TRACO) anziché mediante il servizio postale, come richiesto dal bando di gara, proponeva ricorso, con relativi motivi aggiunti, innanzi al TAR della Campania.<br />
Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata e pronunziata in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 l. 205/00, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso della ditta Parenti, osservando, in modo estremamente sintetico e con richiamo di giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la previsione del bando di gara, che imponeva ai partecipanti, a pena di esclusione, di far pervenire l’offerta  entro un certo termine solo mediante il servizio postale, senza dunque consentire altre modalità equipollenti o anche più valide e rapide, era da considerarsi illegittima in quanto aggravante immotivatamente le condizioni di gara.<br />
3. Avverso la predetta pronunzia hanno interposto appello, con separati atti di  gravame,  sia il Comune di Napoli che l’aggiudicataria (Del Bo), lamentando l’erroneità della sentenza impugnata ed insistendo, in particolare, per la irricevibilità del ricorso introduttivo della Parenti.</p>
<p>4. L’appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello comunale.<br />
Gli appellanti si sono costituiti in giudizio, a sostegno delle ragioni della rispettiva consorte in giudizio, anche nei giudizi non direttamente da loro introdotti.<br />
Le parti hanno depositato memoria.</p>
<p>5. Con ordinanze della Sezione  nn. 2201/03 e 2211/03, in data  3 giugno 2003, rispettivamente, su istanza del Comune è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione  della sentenza di primo grado, sussistendo elementi per dichiarare l’inammissibilità dell’appello, mentre  l’analoga domanda cautelare della Del Bo è stata accolta.<br />
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 i ricorsi in appello sono stati introitati per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Gli appelli devono essere riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza di primo grado.</p>
<p>2. L’appello  del Comune di Napoli deve essere dichiarato irricevibile per tardività del deposito, come peraltro puntualmente eccepito dalla difesa della ditta appellata.<br />
Il gravame, infatti, risulta essere stato notificato in data 3 aprile 2003 ma depositato solo in data 23 aprile 2003, oltre dunque il termine dimidiato di giorni quindici che si applica  al rito processuale speciale per le materie di cui all’art. 23-bis l. 1034/71 (Cons. Stato, A.P., 31 maggio 2002, n. 5; Cons. Stato, V, 3 luglio 2003, n. 3995).</p>
<p>3. L’appello della società Del Bo, del tutto autonomo rispetto all’appello comunale (quindi non improcedibile alla stregua dell’esito del primo), e anche se non proposto come gravame incidentale non per questo  inammissibile (ai sensi dell’art. 333 c.p.c., la parte che ha ricevuto la notificazione dell’atto di appello proposto contro una sentenza ha l’onere di impugnarla in via incidentale se voglia evitare di incorrere nella decadenza nell’ipotesi di mancata riunione dei giudizi, ma non è preclusa alla parte stessa la facoltà di proporre un’impugnazione autonoma: Cons. Stato, V, 3 febbraio 2000, n. 661),  merita, invece, di essere accolto.</p>
<p>4. Giova anzitutto evidenziare che, con il ricorso introduttivo, la Parenti Impianti, la cui mancata partecipazione alla gara era derivata dalla presentazione dell’offerta mediante corriere espresso, in violazione di quanto previsto, a pena di esclusione, dal bando al punto n. 6,  (obbligo di utilizzo del servizio postale nazionale esclusivamente “a mezzo raccomandata ordinaria o posta celere”),  impugnava la sola aggiudicazione della gara alla controinteressata ma non il dettato stesso della lex specialis.<br />
A tale incombenza la medesima provvedeva solo in data 15 gennaio 2003, notificando motivi aggiunti, i quali costituivano il presupposto del responso di accoglimento formulato dal TAR (che non si è curato di analizzare l’eventuale tardività delle censure aggiuntive) con la sentenza in forma semplificata impugnata.</p>
<p>5. Orbene, aderendo il Collegio alle censure formulate in punto di fatto e di diritto dall’appellante Del Bo, aggiudicataria della gara e già controinteressata in  prime cure, non può essere disconosciuta alla clausola del bando in discussione, limitativa delle forme di richiesta di partecipazione alla gara senza alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all’Amministrazione appaltante,  una portata direttamente e immediatamente lesiva degli interessi dell’odierna appellata.<br />
La menzionata prescrizione di bando, pur diretta a regolare modalità formali di partecipazione e non quindi prescrivente requisiti di partecipazione (eventualmente) non posseduti, nella sua assoluta univocità dai punti di vista del contenuto e, non da ultimo, degli esiti, ove non rispettata, non può, infatti,  non assurgere al rango delle clausole immediatamente lesive da impugnarsi autonomamente e subito nei termini di legge.<br />
Non erano, in effetti, concessi margini ad opzioni interpretative né alla  valutazione discrezionale nell’applicazione della comminatoria espressa della conseguenza espulsiva (rectius mancata partecipazione) da parte dell’Amministrazione.<br />
E’ dunque convincente la ricostruzione argomentativa della difesa della Del Bo, ad avviso della quale la ditta appellata, contravvenendo alla modalità di presentazione delle offerte indicata dal bando, veniva ad essere lesa nei suoi interessi nell’esatto momento in cui, pur conoscendo le modalità previste dal bando, presentava la sua offerta con una modalità diversa, in quanto la certezza dell’esclusione, non dipendendo essa da alcun esame di natura discrezionale  da parte dell’Amministrazione, era immediatamente ravvisabile da detta società siccome riconducibile ad una prescrizione espressa e non equivoca del bando, non suscettibile peraltro di disapplicazione da parte del seggio di gara (su quest’ultimo profilo cfr. Cons. Stato, V, 10 gennaio 2003, n. 35).<br />
 Nella specificità del caso concreto va di conseguenza affermata l’assimilabilità, in definitiva, della clausola de qua alle prescrizioni dirette a precludere la stessa partecipazione dell’interessato al procedimento concorsuale  (cui la giurisprudenza ha fatto più volte cenno relativamente all’onere di immediata impugnazione: Cons. Stato, V, 29 gennaio 1999, n. 90).  In tale ottica, i principi sopra affermati non trovano diretta smentita nell’evoluzione più recente della giurisprudenza di appello.<br />
La ben nota pronunzia dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, A.P., 29 gennaio 2003, n. 1), infatti, nel ribadire l’indirizzo tradizionale, che normalmente esclude l’onere dell’immediata impugnazione del bando nei riguardi delle clausole che definiscono gli oneri formali di partecipazione, in quanto non sempre le cennate clausole appaiono, in realtà assimilabili, quanto alla struttura ed al modo di operare, a quelle che, definendo requisiti soggettivi di partecipazione sono tradizionalmente considerate immediatamente impugnabili, ha inteso nondimeno operare un distinguo, relativamente alle clausole che introducono oneri formali di partecipazione, quando queste impongano accertamenti e valutazioni dall’esito (come nel caso di specie) scontato.<br />
Del resto la stessa pronunzia dell’Adunanza Plenaria non ha escluso, in linea di principio, l’esistenza in concreto di clausole su modalità partecipative per le quali non può essere negata l’esistenza di un onere di immediata impugnazione proprio perché esse sembrano sostanzialmente comportarsi come le clausole riguardanti i requisiti soggettivi o di partecipazione, per le quali l’esistenza di tale onere è tradizionalmente affermato.<br />
Le clausole in questione, infatti, manifestano immediatamente la loro lesività, appaiono sostanzialmente idonee a precludere immediatamente la stessa partecipazione alla procedura concorsuale e ricollegano alle prescrizioni introdotte un effetto giuridico diretto (l’impossibilità di prendere parte alla gara) che appare immediatamente lesivo dell’interesse sostanziale degli aspiranti.</p>
<p>6. Alla stregua, pertanto, del complesso delle considerazioni che precedono, l’appello principale interposto dalla Del Bo va accolto, dovendosi dichiarare la tardità dei motivi aggiunti proposti in primo grado dalla ditta Parenti avverso il bando di gara e quindi l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell’atto effettivamente lesivo nei termini dovuti.<br />
Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite riferite ai due gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riuniti gli appelli in epigrafe, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile l’appello n. 3539/2003 ed accoglie l’appello n. 4147/2003 e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.<br />
Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
           Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Raffaele Iannotta			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina			Consigliere </p>
<p>Corrado Allegretta			Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere <br />	<br />
Gerardo Mastrandrea		Consigliere est.																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22 aprile 2004<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi. ELSAG S.p.A. in ATI con Stratus S.r.l. e Korus S.r.l. (Avv.ti P. G. Alberti e G. Contu) c. Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (Avv.ti G. Campus e G.P. Contu) e SIAP S.r.l. in ATI con Unione Editoriale S.p.A.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi.<br /> ELSAG S.p.A. in ATI con Stratus S.r.l. e Korus S.r.l. (Avv.ti P. G. Alberti e G. Contu)  c. Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (Avv.ti G. Campus e G.P. Contu) e SIAP S.r.l. in ATI con Unione Editoriale S.p.A., con la Accenture S.p.A. e la Golfvacanze S.p.A. (Avv.ti R. Candio, M. Massa e M. Vignolo)</span></p>
<hr />
<p>non vi è ambito per il risarcimento del danno quando la gara venga annullata per vizi formali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. –gara- annullamento della procedura per vizi formali- domanda di risarcimento- assorbita</span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza di un annullamento di una procedura di gara per vizi formali, non può ritenersi configurabile una forma di tutela ulteriore rispetto a quella del ripristino della situazione preesistente, con la conseguenza che l&#8217;annullamento della procedura comporta l&#8217;assorbimento della domanda di risarcimento del danno, che potrà essere valutata solo all&#8217;esito del nuovo esercizio del potere amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vi è ambito per il risarcimento del danno quando la gara venga annullata per vizi formali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.	 545/2004<br />	<br />
Ric. n. 660/2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 660/2003, proposto da<br />
<b>ELSAG s.p.a., </b>con sede in Genova, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito con Stratos S.r.l. e Korus S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Piergiorgio Alberti e Giovanni Contu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio di quest&#8217;ultimo legale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b> &#8211; Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli Avvocati Graziano Campus e Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>S.I.A.P. – Sistemi Applicativi srl,</b> controinteressata e ricorrente incidentale, in persona del legale rappresentante in carica, per sé e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con la Unione Editoriale spa, con la Accenture spa e la Golfvacanze spa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto Candio, Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto in Cagliari, viale Merello n. 41, presso lo studio di quest’ultimo;<br />
Enterprise Ericsson s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento della Regione Sardegna con il quale è stato aggiudicato al R.T.I. capeggiato da SIAP srl il servizio di progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione di un sistema integrato per la promozione e la prenotazione del- della nota a firma del Direttore del Servizio Promozione e Supporto all’Attività Turistica della Regione Sarda del 26/2/2003, prot. n. 4674, recante la comunicazione alla  Elsag spa dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto;<br />
&#8211; di tutti i verbali della Commissione per la valutazione delle offerte (dal n. 1 del 10/7/2002 al n. 37 del 16/12/2002);<br />
&#8211; del bando di gara, della lettera di invito 15/5/2002, prot. n. 7910 e dell’allegato capitolato d’oneri, nei limiti di quanto specificato nel ricorso;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente;</p>
<p>per la declaratoria<br />
della nullità e inefficacia del contratto eventualmente già stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’R.T.I. S.I.A.P.;</p>
<p>e per il risarcimento<br />
dei danni subiti e subendi dal R.T.I. Elsag a seguito della mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione regionale e della società S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l., controinteressata aggiudicataria;<br />
VISTI i ricorsi incidentali avanzati dalla S.I.A.P. s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 marzo 2004 il Consigliere Marco Lensi;<br />
Uditi l’avvocato Piergiorgio Alberti per la ricorrente, l’avvocato Graziano Campus per la regione e gli avvocati Roberto Candio e Marcello Vignolo per la controinteressara – ricorrente incidentale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La società ricorrente ha partecipato alla licitazione privata, indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l&#8217;affidamento della progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione del sistema integrato promo-prenotazione &#8220;Prodotto Turistico Regione Sarda&#8221;.<br />
Essendo stata aggiudicata la gara in questione al R.T.I. capeggiato dalla società S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l., con il ricorso in esame la società ricorrente chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe e avanza le ulteriori richieste pure indicate in epigrafe, lamentando articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si sono costituite in giudizio l’amministrazione regionale e la società S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l., controinteressata aggiudicataria, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
La società controinteressata S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l. ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l&#8217;annullamento dei provvedimenti della commissione giudicatrice di ammissione alla gara della società ricorrente, di tutti gli atti successivi, nella parte in cui non escludono la ricorrente principale, nonché, in via subordinata, dell&#8217;intero procedimento di gara.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
A seguito dell&#8217;ordinanza collegiale n. 120 del 6 novembre 2003, è stata acquisita agli atti del giudizio la necessaria documentazione.<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2004, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Col ricorso principale si chiede l&#8217;annullamento del provvedimento della Regione Sardegna con il quale è stato aggiudicato al R.T.I. capeggiato da SIAP srl il servizio di progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione di un sistema integrato per la promozione e la prenotazione del  “Prodotto Turistico della Regione Sarda”, nonché di tutti gli altri atti specificati  in epigrafe;<br />
Si chiede altresì la declaratoria della nullità e inefficacia del contratto stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’R.T.I. S.I.A.P., nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi dal R.T.I. Elsag a seguito della mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto.<br />
La società controinteressata S.I.A.P. &#8211; Sistemi Applicativi s.r.l. ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l&#8217;annullamento dei provvedimenti con i quali la commissione giudicatrice ha ammesso alla gara la società ricorrente, di tutti gli atti successivi, nella parte in cui non ne dispongono l’esclusione , nonché, in via subordinata, dell&#8217;intero procedimento di gara.<br />
La stessa controinteressata ha proposto inoltre un secondo ricorso incidentale, ribadendo le proprie  richieste.<br />
E’ opportuno procedere, in primo luogo, all&#8217;esame dei ricorsi incidentali, poiché le relative censure tendono a demolire i presupposti di ammissibilità alla gara della ricorrente principale .<br />
In primo luogo il secondo ricorso incidentale deve essere correttamente qualificato quale proposizione di motivi aggiunti all&#8217;originario e tempestivo ricorso incidentale, in conseguenza della produzione in giudizio degli atti richiesti con ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 120 del 6 novembre 2003.<br />
Nel merito, è infondata la censura avanzata in via principale col ricorso incidentale.<br />
Ad avviso della controinteressata l’originario ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, poiché   la società ELSAG non doveva neanche essere ammessa alla gara e doveva comunque esserne esclusa per violazione di specifiche norme del bando.<br />
Premesso che il capitolato d&#8217;oneri prevedeva espressamente che le imprese allegassero alla propria offerta i curricula dei professionisti che avrebbero progettato e realizzato il progetto e di quelli del gruppo di lavoro che avrebbe curato la formazione, l’avviamento e la gestione del progetto stesso, è decisivo il rilievo che non sia stata prevista a pena di esclusione la necessaria indicazione dei dati anagrafici di tali soggetti, per cui l&#8217;amministrazione non avrebbe potuto procedere &#8211; come invece preteso dalla ricorrente incidentale – all’esclusione della società ELSAG per tale omissione.<br />
Identica considerazione deve essere fatta anche avuto riguardo all&#8217;ulteriore censura di omessa sottoscrizione dei curricula da parte dei professionisti in questione, avanzata dalla società controinteressata con i motivi aggiunti al ricorso incidentale.<br />
E’ sufficiente osservare che, nel caso di specie, i curricula risultano essere stati debitamente sottoscritti dai legali rappresentanti delle società facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese ELSAG.<br />
L&#8217;esigenza e l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione in ordine alla certezza ed esattezza delle informazioni, notizie e dati in essi contenuti, è pertanto garantita dall’avvenuta sottoscrizione dei legali rappresentanti delle società, i quali, in tal modo, si assumono direttamente la responsabilità della veridicità ed esattezza dei dati in questione.<br />
Fondata risulta invece la domanda di annullamento della procedura di gara, avanzata, in via subordinata, dalla ricorrente incidentale.<br />
Illegittimamente, infatti,  la commissione ha proceduto all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche in seduta segreta, censura, del resto, avanzata dalla stessa ricorrente principale col proprio ricorso.<br />
Deve ribadirsi, anche nel caso di specie, il principio pacifico in giurisprudenza e già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 861 del 4 ottobre 2000, secondo cui l&#8217;omissione della necessaria pubblicità nella fase dell&#8217;apertura dei plichi contenenti le offerte economiche non consente alle imprese interessate di avere la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni. <br />
Dalla rilevata fondatezza del ricorso incidentale, nella parte in cui si chiede l&#8217;annullamento del procedimento di gara dal momento dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche in poi, discende conseguentemente l&#8217;improcedibilità del ricorso principale, nella parte in cui, in via principale, la società ELSAG chiede l’aggiudicazione in proprio favore dell&#8217;appalto in questione.<br />
Permane invece l’interesse della società ELSAG alla decisione del ricorso  principale per la  parte in cui si contesta la legittimità del procedimento di gara anche nella fase antecedente, relativa all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.<br />
La  domanda di annullamento degli atti del procedimento di gara dal momento dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in poi, ha infatti un oggetto e un contenuto demolitorio più ampio rispetto alla parte, ritenuta fondata, del  ricorso incidentale, che ha comportato l’annullamento degli atti del procedimento di gara solo dal momento successivo dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche.<br />
Il ricorso principale risulta, in tale parte, fondato.<br />
E’ stato infatti documentalmente provato in giudizio che la commissione di gara ha, illegittimamente e in violazione dei principi fondamentali di imparzialità e trasparenza in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica, fissato gli specifici parametri per la valutazione delle offerte tecniche e per l&#8217;assegnazione dei relativi punteggi solo dopo aver esaminato le offerte tecniche, alterando le condizioni indispensabili di garanzia della par condicio tra i partecipanti ( Cons . Stato V 13/4/1999, n.412) .<br />
Dall&#8217;accoglimento del ricorso principale in tale parte, consegue altresì l&#8217;accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla società S.I.A.P. e degli ulteriori atti indicati in epigrafe, per cui, in accoglimento dell’ulteriore domanda della ricorrente principale, deve essere dichiarata la nullità del contratto stipulato dalla Regione Autonoma della Sardegna e il raggruppamento temporaneo di imprese S.I.A.P. ( TAR Sardegna 25/7/2003, n.913).<br />
Infondata risulta invece la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente principale.<br />
Nel caso di specie, in accoglimento di preliminari ed assorbenti vizi di ordine formale, sollevati dalla ricorrente incidentale, si è addivenuti infatti all&#8217;annullamento del procedimento di gara, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda di aggiudicazione dell&#8217;appalto avanzata, in via principale, dalla ricorrente ELSAG. <br />
La stessa ricorrente principale ha chiesto in via subordinata ed ottenuto l’annullamento della procedura in accoglimento di un vizio formale avente come obiettivo il suo totale  rinnovo.<br />
Non può dunque  ritenersi sussistente, nel caso di specie, una forma di tutela ulteriore rispetto a quella del ripristino della situazione preesistente, con la conseguenza che l&#8217;annullamento della procedura comporta in questa fase  l’assorbimento della domanda di risarcimento del danno, che potrà essere valutata solo all’esito del nuovo esercizio  (cfr. Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 2708 del 20 maggio 2003; quinta sezione, n. 533 del 4 febbraio 2003 e n. 2579 del 13 maggio 2002 e sesta sezione n. 4435 del 4 settembre 2002).<br />
Per le suesposte considerazioni, deve essere parzialmente accolto il ricorso incidentale, nei sensi e nei limiti sopraevidenziati, deve essere parzialmente accolto il ricorso principale, con conseguente annullamento del procedimento di gara nei sensi sopraspecificati e deve essere invece respinta la domanda di risarcimento del danno.<br />
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>Accoglie in parte il ricorso incidentale, accoglie in parte il ricorso principale e per l’effetto annulla il procedimento di gara nei termini di cui in motivazione; respinge la domanda risarcitoria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 10 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, 			Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere;<br />	<br />
Marco Lensi, 			Consigliere estensore.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 22 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-545/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2291</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante – Est. Carboni Comune di Chioggia (Avv. De Sanctis Mangelli) c/ Centro Prodotti Tecnici (Avv. Dani) e System B (n.c.) in una gara divisa in due lotti, ma con due basi d&#8217;asta diverse, l&#8217;illegittimità di un&#8217;offerta presentata per un lotto non si estende anche alla aggiudicazione dell&#8217;altro lotto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2291</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Carboni<br />  Comune di Chioggia (Avv. De Sanctis Mangelli) c/ Centro Prodotti Tecnici (Avv. Dani) e System B (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in una gara divisa in due lotti, ma con due basi d&#8217;asta diverse, l&#8217;illegittimità di un&#8217;offerta presentata per un lotto non si estende anche alla aggiudicazione dell&#8217;altro lotto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – suddivisione in lotti – illegittimità di un’offerta relativa ad uno dei due lotti – estensione del vizio anche al secondo lotto – insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Se in una procedura di aggiudicazione di un appalto di forniture, apparentemente unitaria, la stazione appaltante prevede la suddivisione in due lotti, ciascuno relativo ad una parte della fornitura, l’illegittimità dell’offerta per uno dei due lotti non si estende anche all’altro lotto (nella specie, si trattava di due oggetti, per i quali erano previste due basi d’asta e si richiedevano due distinte offerte, con possibilità di fare offerta anche per uno solo dei due lotti, sicché il Consiglio di Stato ha ritenuto trattarsi di due gare cumulate in un’anomala procedura contestuale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In una gara divisa in due lotti, ma con due basi d’asta diverse, l’illegittimità di un’offerta presentata per un lotto non si estende anche alla aggiudicazione dell’altro lotto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  2291/04 REG.DEC.<br />
N. 6044 REG.RIC.<br />
ANNO  1999</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>          ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto<br />
dal <b>comune di CHIOGGIA</b>, in persona del sindaco, dottor Fortunato Guarnieri, difeso dall’avvocato Simonetta De Sanctis Mangelli e domiciliato presso di lei in Roma, via Pasubio 4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>società a responsabilità limitata CENTRO PRODOTTI TECNICI</b>, con sede in Borsea di Rovigo, costituitasi in giudizio in persona del signor Ilario Schiesari, difesa dall avvocato Fabio Dani e domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso il dottor Gian Marco Grez;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>società a responsabilità limitata SYSTEM B</b>, con sede in Bolzano, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza 23 marzo 1999 n. 388, notificata il 20 aprile 1999, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione ha annullato il provvedimento del comune di Chioggia 20 novembre 1997 n. 1580, di aggiudicazione alla società System B della vendita di elaboratori e di altre attrezzature informatiche al comune di Chioggia.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 14 e 15 giugno e depositato l’1 luglio 1999;<br />
visto il controricorso della società Centro Prodotti Tecnici, depositato il 15 ottobre 1999;<br />
vista la memoria difensiva presentata dal comune appellante il 25 febbraio 2004;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 9 marzo 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati De Sanctis Mangelli e Fausto Buccellato, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Dani;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il comune di Chioggia ha indetto per il giorno 3 novembre 1997 una gara &#8211; il cui bando è in atti ma è privo di elementi d’identificazione &#8211; per l’acquisto di apparecchiature informatiche diviso in due lotti, elaboratori (lotto 1) e stampanti (lotto 2), con possibilità di presentare offerte per uno o per entrambi i lotti. Il criterio d’aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo una serie prefissata di elementi di valutazione (nella specie, prezzo fino a sessantacinque punti su cento e valore tecnico della fornitura fino a trentacinque punti). Per quanto riguarda il prezzo, l’articolo 4 del capitolato d’appalto allegato al bando stabiliva gl’importi a base d’asta di lire 225.000.000 per il lotto 1 e 31.000.000 per il lotto 2, aggiungendo: «pena l’esclusione dalla gara, sono ammesse solo offerte in ribasso sugli importi a base di gara». Rimaste in gara le società System B e Centro Prodotti Tecnici, entrambi i lotti sono stati aggiudicati a System B, che aveva offerto per il primo lotto lire 198.000.000 e per il secondo lotto lire 31.000.000.<br />
Centro Prodotti Tecnici con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto notificato il 22 dicembre 1997 e depositato il 9 gennaio 1998 (procedimento 87/1998, erroneamente indicato come 87/1997 nell’intestazione della sentenza impugnata) ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che l’aggiudicataria sarebbe dovuto essere esclusa per i due motivi seguenti.<br />
1) L’aggiudicataria aveva offerto, per le stampanti, un prezzo pari a quello posto a base d’asta, violando la prescrizione dell’offerta in ribasso.<br />
2) L’aggiudicataria aveva proposto, in sede di gara, il modem prodotto dalla US-Roboties, modello Sports ter 33.600, che non è dotato del protocollo di comparazione richiesto come caratteristica tecnica minima accettabile, pari a MNNP10.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione, giudicando fondato e assorbente il primo motivo. Secondo il giudice di primo grado l’offerta pari alla base d’asta viola la prescrizione di offerta al ribasso, e d’altra parte non è rilevante che per il lotto 1 fosse stato offerto un ribasso perché, la gara essendo unica e per una fornitura unitaria, l’illegittimità accertata in relazione al primo lotto si estende anche al primo.</p>
<p>Appella il comune di Chioggia, deducendo motivi che si possono riassumere come segue.<br />
1) Le gare erano due e non una, e pertanto la gara per le stampanti, in ogni caso, era immune dal vizio rilevato dal tribunale amministrativo.<br />
2) La sentenza è contraddittoria, perché, se la gara era unica, si doveva badare al prezzo complessivo, il quale era in ribasso rispetto ai 256.000.000 di lire (225.000.000 + 31.000.000) a base d’asta.<br />
3) Non sussiste la violazione del bando, perché la clausola “offerte in ribasso” rispetto alla base d’asta significa “offerte non superiori” alla base d’asta.</p>
<p>L’appellante rileva poi che nell’aggiudicazione è stata determinante la qualità dei prodotti, perché la Centro Prodotti Tecnici per il secondo lotto aveva offerto un ribasso di lire 30.000.000, per prodotti qualitativamente inferiori.<br />
Resiste Centro Prodotti Tecnici, la quale ripropone il motivo non esaminato dal giudice di primo grado.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La gara, come si è detto, aveva per oggetto due lotti, con due distinte offerte su due diverse basi d’asta, l’una di lire 225.000.000 per gli elaboratori e l’altra di 31.000.000 per le stampanti. Per il primo lotto l’aggiudicataria aveva offerto 198.000.000, per la seconda lire 31.000.000, e la censura riguardava il fatto che l’offerta per il secondo lotto era di lire 31.000.000, pari alla base d’asta anziché in ribasso sulla base stessa. Ciò premesso, i primi due motivi d’appello, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati, perché la sentenza, stabilendo che la gara era unitaria ma che l’illegittimità dell’offerta per uno dei due lotti si estendeva anche all’altro lotto, è incorsa in contraddizione: non si può sfuggire all’alternativa, che se la gara era unica la sussistenza o meno del ribasso dev’essere riferita alla base d’asta complessiva di lire 256.000.000, mentre se le gare erano due non c’è ragione che l’annullamento di quella per le stampanti travolga quella per gli elaboratori. Nella specie, poi, si trattava di due oggetti, per i quali erano previste due basi d’asta e si richiedevano due distinte offerte, oltretutto con possibilità di fare offerta anche per uno solo dei due lotti, e perciò si trattava di due gare cumulate in un’anomala procedura contestuale. Di conseguenza l’appello contro il capo della sentenza che ha annullato la gara per gli elaboratori va accolto.<br />
Per quanto riguarda la gara per le stampanti, il Collegio rileva che la chiara clausola del bando, di esclusione delle offerte che non fossero in ribasso sugli importi a base di gara, imponeva l’esclusione di System B; non può accogliersi la tesi del comune appellante, che “offerte in ribasso” rispetto alla base d’asta significhi “offerte non superiori” alla base stessa, perché, per esprimere quest’ultima prescrizione, il bando non avrebbe avuto che da dire, appunto, «offerte non superiori».<br />
In conclusione l’appello va accolto in parte, riformando la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la gara per gli elaboratori. Il parziale annullamento della gara costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio del grado, ferma restando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado già pronunciata dal primo giudice.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie in parte l’appello indicato in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado della società Centro Prodotti Tecnici limitatamente all’aggiudicazione della gara per la vendita delle macchine stampanti. Conferma per il resto la sentenza impugnata e compensa le spese anche del giudizio d’appello.</p>
<p>Così deciso in Roma il 9 marzo 2004 dal collegio costituito dai signori:<br />
Agostino Elefante	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	componente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	componente<br />	<br />
Aniello Cerreto	componente																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22 aprile 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2291/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2291</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.533</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-533/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-533/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-533/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.533</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri Vito Collu (Avv. S. Piras) c. Azienda USL n. 4 di Lanusei (Avv. P Franceschi) ancora in tema di difetto di legittimazione passiva delle nuove AA.SS.LL. per i debiti delle precedenti UU.SS.LL 1. Assistenza sanitaria- soppressione delle UU.SS.LL. e creazione delle AA.SS.LL.- Successione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-533/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.533</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-533/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.533</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri<br /> Vito Collu (Avv. S. Piras)  c. Azienda USL n. 4 di Lanusei (Avv. P Franceschi)</span></p>
<hr />
<p>ancora in tema di difetto di legittimazione passiva delle nuove AA.SS.LL. per i debiti delle precedenti UU.SS.LL</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Assistenza sanitaria- soppressione delle UU.SS.LL. e creazione delle AA.SS.LL.- Successione tra enti- non sussiste</p>
<p>2. Assistenza sanitaria- AA.SS.LL.- pretese patrimoniali afferenti al periodo antecedente la loro istituzione- legittimazione passiva- non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Con la  soppressione delle Usl e la conseguente creazione delle Asl (d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502) non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, in  quanto l&#8217;art. 6  comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724  e l&#8217;art. 2, comma 14, della legge 28  dicembre 1995 n. 549 hanno espressamente individuato nelle sole regioni i soggetti obbligati ad assumere  a proprio carico  i debiti delle soppresse  Usl mediante le apposite  gestioni &#8211;  stralcio (ora gestioni  liquidatorie), dalla legge affidate  ai direttori  generali delle neoistituite  Asl.																																																																																												</p>
<p>2.	Le AA.SS.LL non hanno legittimazione passiva rispetto ai debiti maturati antecedentemente alla loro istituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ancora in tema di difetto di legittimazione passiva delle nuove AA.SS.LL. per i debiti delle precedenti UU.SS.LL.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.	 533/2004<br />	<br />
Ric. n. 2012/1996</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2012/96 proposto dal<br />
<b>signor Vito Collu</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Piras, presso lo studio del quale in Cagliari, via Garibaldi n. 18, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Azienda – U.S.L. n. 4 di Lanusei</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Franceschi, presso il cui studio in Cagliari, via Sonnino n. 33, ha eletto domicilio;</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
del diritto alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario svolto dal 1991, nonché la condanna dell&#8217;amministrazione intimata al pagamento delle somme che risulteranno dovute.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 marzo 2004 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;<br />	<br />
	Uditi l&#8217; avv. Stefano Piras per il ricorrente e l’avvocato Piero Franceschi per l’amministrazione resistente,<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente espone di essere dipendente della Azienda Usl intimata e di aver svolto, a decorrere dalla data indicata in epigrafe, prestazioni di lavoro straordinario in quantità massima rispetto ai parametri indicati dalla Commissione per la contrattazione decentrata nelle riunioni del 9 e 23 settembre del 1991.<br />
Il lavoro straordinario svolto sarebbe stato preventivamente autorizzato dall&#8217;organo competente e pertanto sussisterebbero tutti i presupposti per la costituzione del diritto del dipendente al pagamento della retribuzione dovuta, nel rispetto dell&#8217;articolo 97 della Costituzione. In caso contrario sarebbe violato l&#8217;articolo 36 della Costituzione e l&#8217;articolo 2126 del codice civile, fermo restando l&#8217;ingiustificato arricchimento ai danni del lavoratore.<br />
L&#8217;amministrazione sanitaria si è costituita in giudizio controdeducendo alle argomentazioni del ricorso e chiedendo una pronuncia di rigetto.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 10 marzo 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorrente, già dipendente della Usl n. 4 di Lanusei, ora Azienda Usl di Lanusei, chiede l&#8217;accertamento del proprio diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario svolto, nonché la condanna dell&#8217;amministrazione al pagamento delle somme dovute, con rivalutazione monetaria e interessi legali.<br />
L&#8217;amministrazione intimata ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva richiamando l&#8217;articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui i rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse Usl non sono trasferiti alle subentranti AUSL ma alle apposite gestioni stralcio o liquidatorie, cui spetterebbe la legittimazione sostanziale e processuale per tali rapporti.<br />
In Sardegna tale subentro sarebbe avvenuto, in attuazione della legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5, con apposite delibere della giunta regionale che hanno individuato nel 1° ottobre 1995 la data di entrata in funzione dei nuovi soggetti giuridici e la cessazione delle preesistenti Usl; solo da quella data pertanto le aziende sarebbero legittimate passive.<br />
Secondo la difesa del ricorrente l&#8217;assunto dell&#8217;amministrazione sanitaria sarebbe smentito dalla stessa legge regionale 5/95 che, all&#8217;articolo 25, comma 4, dispone che le nuove aziende Usl assumano tutti i diritti e tutti gli obblighi delle preesistenti Unità sanitarie locali<br />
Osserva il Collegio che, in base all&#8217;art. 6, comma 1°, della legge 23  dicembre 1994  n. 724, come integrato dall&#8217;art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse Usl non sono stati trasferiti alla responsabilità delle ricostituite Asl, ma spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le regioni (Consiglio Stato sez. V, 6 febbraio 2001, n. 484).<br />
In sostanza, con la  soppressione delle Usl e la conseguente creazione delle Asl (d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502) non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, in  quanto l&#8217;art. 6  comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724  e l&#8217;art. 2, comma 14, della legge 28  dicembre 1995 n. 549 hanno espressamente individuato nelle sole regioni i soggetti obbligati ad assumere  a proprio carico  i debiti delle soppresse  Usl mediante le apposite  gestioni &#8211;  stralcio (ora gestioni  liquidatorie), dalla legge affidate  ai direttori  generali delle neoistituite  Asl (Consiglio Stato sez. V, 26 gennaio 2001, n. 275).<br />
D&#8217;altronde tale circostanza è stata autorevolmente confermata anche dalla stessa Corte costituzionale la quale ha affermato che l&#8217;art.  6,  comma 1, della legge n.  724 del  1994 costituisce principio fondamentale  della legislazione nazionale, in forza del  quale in nessun caso le regioni possono far gravare, direttamente o  indirettamente,  sulle neocostituite aziende i debiti  pregressi facenti capo alle preesistenti Usl,  dovendo a tal  fine le regioni  stesse predisporre apposite &#8220;gestioni stralcio&#8221;, individuando  l&#8217;ufficio responsabile delle  medesime (Corte costituzionale 31 marzo 2000, ord. n. 89). <br />
In questi termini ed entro questi limiti va letto anche l&#8217;articolo 25 della legge regionale 5/95 che, nel regolare il momento del passaggio delle competenze dalle Usl alle aziende prevede appunto l&#8217;assunzione da parte di queste ultime dei diritti e doveri dei preesistenti organismi. In particolare, la legge regionale ha trovato attuazione con deliberazione della giunta regionale 8 agosto 1995 che ha indicato nel 1° ottobre 1995 la data di nascita delle aziende Usl; solo da quel momento l&#8217;azienda risulta legittimata passiva in eventuali controversie mentre per i debiti preesistenti è legittimata l&#8217;apposita gestione stralcio.<br />
Da ciò deriva, con riferimento alle pretese patrimoniali relative al periodo precedente il 1° ottobre 1995,  l&#8217;inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva della Azienda intimata.<br />
Il ricorso è stato, inoltre, notificato nel dicembre del 1995, ma il ricorrente non ha avuto cura di indicare espressamente  quale sia il termine finale della sua  pretesa, nè nell’epigrafe, né nel contesto dell’atto introduttivo. In assenza di ogni specificazione, si può supporre che l’interessato abbia inteso riferirsi  anche al lavoro straordinario svolto fino alla data di notificazione del ricorso. <br />
Così intesa, la pretesa  dev&#8217;essere però disattesa. <br />
Infatti, a prescindere dalla sottolineata incertezza del periodo cui la stessa ha fatto riferimento, è anche del tutto generico il contenuto della pretesa perché non è dato individuare in concreto quale tipo di attività sia stata svolta, con quali modalità e sulla base di quali presupposti.<br />
In una successiva memoria il ricorrente si limita ad addebitare alla Azienda Usl il mancato adempimento ad una ordinanza presidenziale istruttoria; tuttavia anche per questa parte l’interessato non ha fornito alcun principio di prova idoneo a definire la reale consistenza e le precise modalità attraverso le quali il lavoro straordinario sarebbe stato prestato. <br />
Nessun rilievo può avere la nota della Azienda Usl 15 ottobre 1996, da cui può tutto al più evincersi l&#8217;esistenza di una qualche attività nel periodo 1991-1994 perché, come detto, con riferimento a quel periodo il ricorso è inammissibile; mancano perciò i presupposti minimi perché possa riconoscersi il diritto alla retribuzione.<br />
Conseguentemente, per il periodo successivo al 30 settembre 1995, la pretesa contenuta nel ricorso risulta infondata ed il ricorso per questa parte  deve essere rigettata.<br />
Le spese di giudizio possono essere opportunamente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA</p>
<p>
dichiara in parte inammissibile e in parte rigetta il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 10 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217; intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti, 			Presidente,<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere &#8211; estensore,<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere .																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 22 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-533/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.533</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante – Est. Allegretta Comune di Campobasso (Avv. Calise) c/ ditta &#8220;Raccolta ed Elaborazione Dati&#8221; di Domenico Amodei (n.c.) &#8211; ditta Omnia Service di Leccese Angelo (n.c.) la discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di eventi sismici si configura come situazione di necessità che giustifica l&#8217;acquisizione dell&#8217;offerta anche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Allegretta<br /> Comune di Campobasso (Avv. Calise) c/ ditta &#8220;Raccolta ed Elaborazione Dati&#8221; di Domenico Amodei (n.c.)  &#8211; ditta Omnia Service di Leccese Angelo (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>la discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di eventi sismici si configura come situazione di necessità che giustifica l&#8217;acquisizione dell&#8217;offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – offerta ricevuta da ufficio diverso da quello indicato dal bando – per discontinuità di funzionamento dell’ufficio dovuto a sisma – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di fatti connessi ad eventi sismici si configura come situazione di necessità che giustifica l’acquisizione dell’offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando, sempre che del fatto sia data attestazione che, per la posizione e la responsabilità di cui è investito il ricevente, sia assistita da fede privilegiata e che, per il suo contenuto (indicazione della data e dell’ora del ricevimento), sia idonea a far luogo delle risultanze del protocollo e, così, a non ledere la parità di condizioni tra i concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di eventi sismici si configura come situazione di necessità che giustifica l’acquisizione dell’offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2311/04 REG.DEC.<br />	<br />
N. 3592  REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Quinta  Sezione</b></p>
<p>         ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 3592 del 2003 proposto dal<br />
<b>Comune di Campobasso</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise dell&#8217;Avvocatura dell&#8217;Ente ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Albalonga n. 7, presso lo studio dell’avv. Clementino Palmiero,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>ditta &#8220;Raccolta ed Elaborazione Dati&#8221; di Domenico Amodei</b>, non costituita in giudizio,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>ditta Omnia Service di Leccese Angelo</b>, non costituita in giudizio,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 1072 in data 19 dicembre 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza n. 1985 del 20 maggio 2003, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Udito alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 l’avv. Palmiero, su delega dell’avv. Calise;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Su ricorso della ditta &#8220;Raccolta ed Elaborazione Dati&#8221;, con la entenza meglio in epigrafe indicata il T.A.R. per il Molise ha annullato l’aggiudicazione in favore della ditta Omnia Service della gara indetta dal Comune di Campobasso con determinazione n. 2644 del 23 ottobre 2002, per l’affidamento del servizio di rilevazione dei consumi relativi al servizio idrico integrato, ed ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />
Con l’appello in esame il Comune si duole di siffatta sentenza e ne chiede la riforma, sostenendo la legittimità del proprio operato.<br />
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.<br />
Accolta con ordinanza n. 1985 del 20 maggio 2003 la domanda di sospensione della sentenza appellata, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2003, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
Dalle dichiarazioni concordi rese in data 12 dicembre 2002 dal direttore generale del Comune appellante e dal responsabile dell’Ufficio protocollo, risulta in atti che a seguito degli eventi sismici verificatisi a Campobasso in data 31 ottobre e 1 novembre 2002 i dipendenti comunali sono stati autorizzati a non prestare servizio nei giorni 4 e 5 novembre 2002, al fine di consentire le necessarie verifiche di staticità del fabbricato che ospita gli uffici comunali; che il giorno 4 novembre 2002, termine ultimo per la presentazione delle offerte alla gara indetta con determinazione n. 2644 del 23 ottobre 2002, per l’affidamento del servizio di rilevazione dei consumi relativi al servizio idrico integrato, l’Ufficio protocollo è rimasto aperto per soli quindici minuti; che lo stesso giorno, alle ore 9 e 45, il direttore generale ha ricevuto dal titolare della ditta poi risultata aggiudicataria la busta contenente l’offerta per la gara suddetta e vi ha apposto sull’involucro l’attestazione, da lui firmata, del giorno e dell’ora del ricevimento; ed, infine, che il plico è stato successivamente protocollato in data 6 novembre, quando l’ordinaria attività è ripresa negli uffici comunali.<br />
Ritiene il Collegio che, considerata la particolarità della fattispecie, la discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di fatti connessi agli eventi sismici verificatisi si configura come situazione di necessità che giustifica l’acquisizione dell’offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando, sempre che del fatto, come accaduto nel nostro caso, sia data attestazione che, per la posizione e la responsabilità di cui è investito il ricevente, sia assistita da fede privilegiata e che, per il suo contenuto (indicazione della data e dell’ora del ricevimento), sia idonea a far luogo delle risultanze del protocollo e, così, a non ledere la parità di condizioni tra i concorrenti.<br />
Merita di essere condivisa, allora, la censura con la quale l’Amministrazione ricorrente contesta, in relazione alla particolare situazione di fatto, la necessità della riapertura dei termini affermata dal giudice di primo grado.<br />
L’appello va, in conclusione, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Raffaele Carboni &#8211; Consigliere<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Francesco D’Ottavi &#8211; Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22 aprile 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.513</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-513/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-513/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.513</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi Stefano Ledda (Avv.ti G. Manca di Mores e C. Manca di Mores) c. il Comune di Stintino (Avv. M. Solinas) e IM.INVEST s.r.l. (Avv.ti F. Lubrano, E. Procaccini e E. Cotza) per il terzo non contemplato dall&#8217;atto il termine per impugnare decorre dal compimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-513/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-22-4-2004-n-513/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.513</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi<br /> Stefano Ledda (Avv.ti G. Manca di Mores e C. Manca di Mores)  c. il  Comune di Stintino (Avv. M. Solinas) e IM.INVEST s.r.l. (Avv.ti F. Lubrano, E. Procaccini e E. Cotza)</span></p>
<hr />
<p>per il terzo non contemplato dall&#8217;atto il termine per impugnare decorre dal compimento delle formalità di pubblicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa- termine per impugnare- soggetti non contemplati dall’atto- decorrenza dalla pubblicazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il soggetto non direttamente contemplato dall’atto ovvero solo indirettamente inciso da esso ha l’onere di proporre impugnazione entro il termine decadenziale che decorre dal compimento delle formalità di pubblicazione allorché questa sia prevista da norme di legge o di regolamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Per il terzo non contemplato dall’atto il termine per impugnare decorre dal compimento delle formalità di pubblicazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.	 513/2004<br />	<br />
Ric. n. 2169/1992</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2169/92, proposto dal<br />
signor <b>Stefano LEDDA</b>, per suo conto ed in qualità di presidente di un condominio edilizio sito in Stintino, località Tonnara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Manca di Mores e Celestino Manca di Mores ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Baccelli n. 2, presso l&#8217;abitazione della dottoressa Chiara Passeroni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Stintino</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Mario Solinas ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Ancona n. 3, presso lo studio dell&#8217;Avv. Giovanni Contu;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>IM.INVEST S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Lubrano, Ernesto Procaccini e Eulo Cotza ed elettivamente domiciliata in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14., presso lo studio di quest&#8217;ultimo legale;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della giunta municipale n. 172 del 15 maggio 1990, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Stintino e la società controinteressata, per la concessione in uso esclusivo per anni trenta, rinnovabili, di circa 63.000 metri quadri di terreno comunale ubicato nell&#8217;ambito della lottizzazione Tonnara-Saline;<br />
della deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 27 luglio 1990, di pari oggetto, con la quale è stato conferito alla giunta il mandato per la predisposizione della relativa convenzione e per il perfezionamento degli atti successivi e conseguenti.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione comunale e della società controinteressata;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 10 marzo 2004 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI l’avvocato Celestino Manca di Mores per il ricorrente, l’avvocato Mario Solinas per il Comune e l’avvocato Eulo Cotza per la controinteressata;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Col ricorso all’esame del collegio si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
Il ricorrente, nella sua qualità di proprietario di un appartamento sito nella lottizzazione di cui alla convenzione del 6 maggio 1977, sia nella sua ulteriore veste di presidente di un condominio edilizio sito nella medesima lottizzazione, chiede l&#8217;annullamento della deliberazione della giunta municipale n. 172 del 15 maggio 1990, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Stintino e la società controinteressata, per la concessione in uso esclusivo per anni trenta, rinnovabili, di circa 63.000 metri quadri di terreno comunale ubicato nell&#8217;ambito della lottizzazione Tonnara-Saline, nonché della deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 27 luglio 1990, di pari oggetto, con la quale è stato conferito alla giunta il mandato per la predisposizione della relativa convenzione e per il perfezionamento degli atti successivi e conseguenti.<br />
A tal fine, il ricorrente lamenta la violazione del decreto dell&#8217;Assessore agli EE.LL.FF.UU. N. 2266/U del 20 dicembre 1983, nonché la violazione della procedura stabilita dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, posto che, secondo il ricorrente, le modifiche introdotte dalle deliberazioni impugnate avrebbero dovuto essere invece adottate come variante di piano di lottizzazione.<br />
Si lamentano infine censure di eccesso di potere per manifesta illogicità, motivazione incongrua e assoluta carenza di motivazione in ordine all&#8217;interesse pubblico perseguito.<br />
Si sono costituiti in giudizio l&#8217;amministrazione comunale e la società controinteressata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2004, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso è irricevibile per tardività.<br />
Per giurisprudenza pacifica, per i soggetti direttamente contemplati nell&#8217;atto, o, comunque, da ritenersi destinatari dell&#8217;atto medesimo, il termine per proporre l&#8217;impugnazione giurisdizionale decorre dalla data dell’avvenuta notifica individuale del provvedimento o da quella della sua piena conoscenza, mentre per i soggetti non direttamente contemplati nell&#8217;atto stesso, o, comunque, solo indirettamente incisi dall&#8217;atto, il termine per l&#8217;impugnazione decorre dall’avvenuta pubblicazione, allorché questa sia prevista da norme di legge o di regolamento.<br />
Ciò stante, premesso che le aree in questione, di cui alle deliberazioni impugnate, oggetto della concessione in uso esclusivo alla società controinteressata, risultano pacificamente essere di proprietà del Comune, deve ritenersi che il ricorrente, sia nella sua veste di proprietario di un appartamento sito nella lottizzazione di cui alla convenzione del 6 maggio 1977, sia nella sua ulteriore veste di presidente di un condominio edilizio sito nella medesima lottizzazione, agisca, nel caso di specie, a tutela del proprio interesse legittimo alla conservazione delle destinazioni d’uso delle aree in questione previste dal piano di lottizzazione (verde pubblico, strada e piazza pubblica).<br />
Considerato che trattasi, nel caso di specie, di una scelta discrezionale dell’Amministrazione fra le molteplici destinazioni d’uso ipotizzabili per le aree in questione, la posizione dei cedenti le aree medesime non si mostra differenziata da quella di un qualsiasi altro cittadino residente nel Comune o nell’area di piano, con la conseguenza che per tutti tali soggetti la conoscenza dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione si presume acquisita, secondo la legge, dal momento della compiuta pubblicazione (cfr. Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 609 del 17 febbraio 2004). <br />
Tale essendo, pertanto, il collegamento giuridico del ricorrente, quale proprietario di immobile e presidente di condominio edilizio sito nella lottizzazione in questione, con le deliberazioni impugnante &#8211; da identificarsi, come sopra evidenziato, nell&#8217;interesse alla conservazione delle originarie destinazioni delle aree in questione (di proprietà del Comune) stabilite dal piano di lottizzazione -, deve conseguentemente ritenersi che, relativamente alle deliberazioni in questione della giunta municipale e del consiglio comunale, al ricorrente non possa essere riconosciuta né la veste di soggetto direttamente contemplato nell&#8217;atto, né, comunque, la veste di soggetto destinatario dell&#8217;atto, la cui posizione sia, pertanto, specificatamente e direttamente incisa dalle deliberazioni medesime, per cui deve ritenersi che, nel caso di specie, il termine per l&#8217;impugnazione di tali deliberazioni decorreva per il ricorrente &#8211; quale soggetto terzo rispetto agli atti in questione &#8211; dalla data di pubblicazione delle stesse e non dalla data di notifica o da quella dell&#8217;avvenuta piena conoscenza degli atti.<br />
Ciò stante, considerato che dalla copia delle deliberazioni impugnate prodotte in giudizio, le stesse risultano essere state pubblicate all&#8217;albo pretorio del Comune rispettivamente nel marzo 1990 e nel maggio 1990, non può che rilevarsi la tardività della presente impugnazione, avvenuta nel corso dell&#8217;anno 1992, per cui il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 10 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente;<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi : 22 aprile 2004</p>
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