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	<title>22/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.306</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-306/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-306/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.306</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca Impresa P. A. S.r.l.-S. con socio unico, in proprio e nella sua qualità di mandataria capogruppo del costituendo RTI con la Geom. G. A. Costruzioni S.r.l.; Geom. G. A. C. S.r.l. (avv.ti S. Segneri e D. Piras) c/ C. A. S.p.A. (avv. Prof. C.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-306/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-306/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.306</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca<br /> Impresa P. A. S.r.l.-S. con socio unico, in proprio e nella sua qualità di mandataria capogruppo del costituendo RTI con la Geom. G. A. Costruzioni S.r.l.; Geom. G. A. C. S.r.l. (avv.ti S. Segneri e D. Piras) c/ C. A. S.p.A. (avv. Prof. C. Murgia) e nei confronti delle società PMP Costruzioni S.r.l. e C. S. S.r.l. (avv.ti F. Lilli e F. Mostallino)</span></p>
<hr />
<p>sulla portata dell&#8217;obbligo di indicazione del progettista incaricato previsto dall&#8217;art. 90 co. 7, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Appalto integrato – Progettista – Indicazione &#8211; Art. 90 co. 7, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – In caso di società di ingegneria &#8211; Obbligo &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Appalto integrato – Progettista indicato ex art. 90 co. 7, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Obbligo di rendere la dichiarazione ex art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 90, co. 7, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., laddove impone in sede di presentazione dell’offerta di indicare il progettista qualificato da preporre all’espletamento dell’incarico, con la specificazione delle relative qualifiche professionali, è applicabile anche alle società di ingegneria di cui l’operatore economico abbia dichiarato di avvalersi per espletamento della progettazione esecutiva	</p>
<p>2. Nel caso di un appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all&#8217;art. 38, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. deve essere attestato anche in relazione al soggetto incaricato delle attività di progettazione dal soggetto partecipante</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2011, proposto da:</p>
<p>Impresa P. A. S.r.l.-S. con socio unico, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante in carica, in proprio e nella sua qualità di mandataria capogruppo del costituendo RTI con la Geom. G. A. Costruzioni S.r.l.;<br />	<br />
Geom. G. A. C. S.r.l., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante in carica, entrambe rappresentate e difese dagli Avv. S. Segneri e Daniela Piras, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la C. A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Bonaria n. 80;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
delle società PMP Costruzioni S.r.l. e C. S. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dagli Avv. Francesco Lilli e Fabiola Mostallino, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Cagliari, via Garibaldi n. 105;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
1) della deliberazione n. 3 del 18 ottobre 2011, con la quale l’Amministratore delegato della Chilivani Ambiente S.p.a. ha approvato gli atti della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento denominato “Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di ‘Monte Coldianu’- Comune di Ozieri” e definitivamente aggiudicato il medesimo appalto al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la PMP Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) e la Cave Sangone S.r.l. (mandante);<br />	<br />
2) di ogni altro atto antecedente e susseguente, comunque connesso, ed in specie:<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali, atti e operazioni della Commissione di gara, in particolare nelle parti concernenti l’ammissione alla gara della RTI PMP e la mancata esclusione dello stesso R.T.I. per inidoneità della sua offerta tecnica;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 205 del 20 ottobre 2011, con la quale il Responsabile del procedimento ha comunicato all’R.T.I. ricorrente l’aggiudicazione definitiva della gara a favore dell’A.T.I. PMP Costruzioni S.r.l.- Cave Sangone S.r.l.;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione n. 2 del 29 settembre 2011, con la quale l’Amministratore delegato della Chilivani Ambiente S.p.a. ha approvato gli atti della Commissione di gara e dichiarato aggiudicatario provvisorio dell’appalto l’R.T.I. PMP-Cave Sangone S.r.l.;<br />
della nota prot. n. 392 del 29 settembre 2009, con la quale il Responsabile del procedimento ha comunicato il contenuto della predetta delibera all’RTI ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Chilivani Ambiente Spa e di Pmp Costruzioni Srl e di Cave Sangone Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi gli avvocati Daniela Piras e Sergio Segneri per la parte ricorrente, l&#8217;avv. Costantino Murgia per Chilivani Ambiente spa e l&#8217;avv. Francesco Lilli per le controinteressate PMP e Cave Sangone srl.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Espongono le società ricorrenti di avere partecipato (in costituendo R.T.I.) ad una procedura aperta, indetta dalla Chilivani Ambiente S.p.A., per l’affidamento di un appalto integrato relativo a “Lavori di ampliamento della discarica per i rifiuti non pericolosi di ‘Monte Coldianu’- Comune di Ozieri”, per un importo a base d’asta pari a €. 3.930.594,29, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in relazione al valore tecnico delle opere ed al prezzo.<br />	<br />
L’appalto aveva per oggetto la progettazione esecutiva, la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e l’esecuzione dei lavori.<br />	<br />
Alla procedura partecipavano tre operatori economici: Cons Coop., A.T.I. PMP Cave-Sangone e R.T.I. Puddu-Angius.<br />	<br />
2. &#8211; Con deliberazione n. 3 del 18 ottobre 2011, l’Amministratore delegato della Chilivani Ambiente S.p.a. approvava gli atti di gara e disponeva l’aggiudicazione definitiva della commessa pubblica a favore dell’A.T.I. PMP Costruzioni S.r.l.- Cave Sangone S.r.l..<br />	<br />
3. &#8211; Con ricorso notificato in data 22 novembre 2011 e depositato in data 6 dicembre 2011, l’R.T.I. Puddu – Angius ha impugnato l’aggiudicazione definitiva al raggruppamento controinteressato, nonché gli ulteriori atti meglio descritti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 90, comma 2, lett. b), e commi 3 e 7 del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006); nonché, dell’art. 254 del regolamento di esecuzione del codice, di cui al d.P.R. n. 207/2010. Violazione del bando di gara.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 253, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; dell’art. 90, comma 8, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché del bando di gara.<br />	<br />
3) Violazione del bando di gara e dell’art. 98 del d.lgs. n. 81/2008.<br />	<br />
4) Violazione dell’art. 254 del d.P.R. n. 207/2010.<br />	<br />
5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta ed errata valutazione di presupposti. Violazione della normativa tecnica, nonché del Disciplinare descrittivo prestazionale.<br />	<br />
4. &#8211; Si sono costituite in giudizio la Chilivani Ambiente S.p.a. e l’A.T.I. controinteressata, contestando puntualmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
5. &#8211; Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2011, il Collegio pronunciava ordinanza con la quale accoglieva la domanda cautelare e, per l’effetto, disponeva la sospensione della deliberazione n. 3 dl 18 ottobre 2011 della Chilivani Ambiente S.p.a..<br />	<br />
6. &#8211; Avverso detta ordinanza, l’A.T.I. PMP Costruzioni S.r.l.-Cave Sangone S.r.l. proponeva appello, respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza, sez. V, 18 gennaio 2012, n. 197.<br />	<br />
7. &#8211; All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 90, commi 2 lett. b), e commi 3 e 7, nonché la violazione dell’art. 254 del d.P.R. N. 207 /2010.<br />	<br />
In particolare, afferma che la società di ingegneria Montana S.p.A. – dei cui servizi l’aggiudicataria ha dichiarato di avvalersi per l’espletamento della progettazione esecutiva oggetto dell’appalto – avrebbe omesso di indicare nominativamente il professionista preposto alla progettazione e delegato ad approvare e sottoscrivere gli elaborati tecnici.<br />	<br />
Soggiungono le ricorrenti che siffatta prestazione professionale non può essere demandata al direttore tecnico della Montana S.p.A., in quanto il servizio oggetto dell’appalto esula dalle sue competenze professionali, essendo egli dotato di laurea in geologia.<br />	<br />
2. &#8211; Il motivo è fondato.<br />	<br />
2.1. &#8211; Giova effettuare, preliminarmente, una breve disamina delle norme che disciplinano la materia.<br />	<br />
2.2. &#8211; L’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 recita: «quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (&#8230;)».<br />	<br />
La disposizione sancisce il principio della necessaria qualificazione dei progettisti negli appalti aventi ad oggetto la progettazione, congiunta all’esecuzione, dei lavori (appalto integrato).<br />	<br />
Ciò perché quando il contratto di appalto ha ad oggetto, oltre all’esecuzione, anche la progettazione dell’opera, deve essere garantita la qualificazione del soggetto (il “progettista qualificato” da indicare nell’offerta) che esegue l’incarico di predisposizione degli elaborati progettuali.<br />	<br />
In quest’ottica, l’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 costituisce espressione del più generale principio di cui all’art. 15 del codice dei contratti pubblici, secondo il quale l’operatore che concorra per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista dal contratto.<br />	<br />
2.3. &#8211; L&#8217;art. 90 del codice dei contratti pubblici, a sua volta, prescrive che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori, debbano essere espletate da una serie di figure soggettive, fra le quali le società di ingegneria. Il comma 6 dell’art. 90 cit. detta le condizioni in presenza delle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare a soggetti terzi la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico &#8211; amministrative connesse alla progettazione. Il comma 7 stabilisce, infine, che &#8211; «indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario» &#8211; gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori debbano «essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell&#8217;offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali»; e che debba, inoltre, «essere indicata, sempre nell&#8217;offerta, la persona fisica incaricata dell&#8217;integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».<br />	<br />
3. &#8211; La disposizione citata ammette, quindi, il ricorso alla progettazione esterna di lavori pubblici, individuando i soggetti ai quali tale progettazione può essere affidata. Tra essi rientrano anche le società di ingegneria, per le quali, altresì, si richiede la presenza obbligatoria di un direttore tecnico (ai sensi dell’art. 254 del d.P.R. n. 207/2010, secondo cui il direttore tecnico deve essere “dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto”).<br />	<br />
4. &#8211; Peraltro, il comma 7 dell’art. 90 sopra richiamato, nell’esigere che il professionista cui è affidato l’incarico debba essere nominativamente indicato in sede di presentazione dell’offerta con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, non fa che ribadire il principio generale posto nell’art. 2232 c.c., a mente del quale il professionista deve eseguire personalmente la prestazione oggetto dell’incarico.<br />	<br />
L’indicazione del professionista in sede di offerta è funzionale, dunque, all’assunzione di responsabilità personale per la progettazione, in sede civile, penale e disciplinare.<br />	<br />
5. &#8211; Così ricostruito il tessuto normativo di riferimento, è possibile passare all’esame del caso di specie.<br />	<br />
Il bando di gara ha dettato i requisiti minimi richiesti per la progettazione esecutiva al parafrafo N, n. 2, prescrivendo che i requisiti debbano essere posseduti dall’operatore economico, ove lo stesso sia in possesso di attestazione valida per la progettazione; ovvero, alternativamente, da progettisti qualificati da indicare al momento della presentazione dell’offerta, o da progettisti associati.<br />	<br />
Poiché l’RTI Puddu-Angius risulta privo di qualificazione SOA per l’attività di progettazione, lo stesso ha designato quale soggetto incaricato della progettazione la società di ingegneria Montana S.p.A., la quale ha provveduto a produrre la documentazione amministrativa richiesta al paragrafo P, n. 4 lett. c) ed e) con riferimento alla persona del direttore tecnico, nonché legale rappresentante della società (il dott. Bavestrelli).<br />	<br />
6. &#8211; Sennonché, in sede di offerta, né le società componenti il raggruppamento concorrente, né la Montana S.p.A. , hanno provveduto ad indicare il professionista preposto all’espletamento dell’incarico di progettazione, con ciò violando l’art. 53, comma 3 e l’art. 90, comma 7, del codice dei contratti pubblici (il cui contenuto è stato richiamato sopra).<br />	<br />
Né è condivisibile l’assunto, fatto proprio dalle parti resistenti, secondo cui l’art. 90, comma 7, cit., abbia un ambito applicativo oggettivamente diverso da quello descritto dall’art. 53, comma 3 cit. .<br />	<br />
Come anticipato, il legislatore ha consentito che, in ipotesi di appalti con prestazioni integrate, l’operatore economico possa avvalersi di un progettista qualificato per il conferimento dell’incarico dei servizi di ingegneria. Ebbene, l’elenco dei progettisti qualificati cui affidare la progettazione esterna di un’opera pubblica è tassativamente indicato nell’art. 90 d.lgs. n. 163/2006, disposizione compresa nel capo IV, espressamente richiamato dall’art. 53, comma 3, del medesimo decreto legislativo.<br />	<br />
Ciò implica che gli obblighi previsti dal comma 7 dell’art. 90 citato incombono anche sulle società di ingegneria incaricate dall’operatore economico che abbia partecipato ad una gara per l’affidamento di un appalto integrato.<br />	<br />
7. &#8211; Le società ricorrenti rilevano, altresì, che gli elaborati progettuali facenti parte dell&#8217;offerta tecnica, presentati dalla società di ingegneria Montana S.p.A., sono stati sottoscritti (oltre che dal direttore tecnico dott. Bavestrelli, anche) dall&#8217;ing. Alberto A., il quale, peraltro, non risulta indicato in sede di offerta quale progettista (come già visto).<br />	<br />
Ciononostante, ritiene il Collegio opportuno osservare come sia da ritenere fondata anche l’ulteriore censura in ordine alla mancata dichiarazione personale concernente l’insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, da parte del suddetto ing. A.. Sul punto, deve infatti essere condivisa la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha stabilito che «nel caso di un appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all&#8217;art. 38, l. 163/2006, devono essere attestati anche in relazione al soggetto incaricato delle attività di progettazione dal soggetto partecipante. Infatti la ratio agevolatrice del concorrente (ancorché unico) della prevista possibilità di indicazione del progettista non può incidere sulla necessità che sia garantita quanto meno tendenzialmente – l’affidabilità e l’onorabilità nei riguardi di chi venga comunque in rapporto diretto con la pubblica amministrazione, indipendentemente dal soggetto (il concorrente) destinatario del pagamento del corrispettivo e su cui ricada l’eventuale responsabilità da inadempimento» ( Cons. St., sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178).<br />	<br />
Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall’orientamento sopra richiamato, stante le esigenze di tutela di ordine pubblico economico sottese all’art. 38 cit. .<br />	<br />
8. &#8211; Ne consegue che l’ATI PMP Costruzioni S.r.l. è stata illegittimamente ammessa alla gara, difettando l’imprescindibile requisito dell’indicazione nominativa del progettista qualificato da preporre all’espletamento dell’incarico. Di qui l’invalidità (anche) della aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
9. &#8211; La fondatezza del primo motivo di impugnazione assume valore dirimente ai fini dell’accoglimento del presente ricorso, e consente, nell’ordine logico del giudizio, di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.<br />	<br />
10. &#8211; Per quanto premesso, il ricorso deve essere accolto. La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 3 del 18 ottobre 2011, con la quale l’Amministratore Delegato della Chilivani Ambiente S.p.A. ha approvato gli atti della procedura di gara ed ha definitivamente aggiudicato il contratto d’appalto di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna le società Chilivani Ambiente S.p.A., PMP Costruzioni srl e Cave Sangone srl al pagamento delle spese giudiziali a favore delle ricorrenti che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila) a carico di ciascuna di esse; oltre, in solido, la rifusione del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-306/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.306</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-211/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-211/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.211</a></p>
<p>Va sospeso, con decreto, il provvedimento della Regione Toscana, di “non abilitazione alla gara” della ricorrente rispetto alla procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento di “Evoluzione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo della mobilità a supporto dell’Osservatorio Regionale Mobilità e trasporti, dei servizi di infomobilità, considerato: &#8211; che l&#8217;istanza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con decreto, il provvedimento della Regione Toscana, di “non abilitazione alla gara” della ricorrente rispetto alla procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento di “Evoluzione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo della mobilità a supporto dell’Osservatorio Regionale Mobilità e trasporti, dei servizi di infomobilità, considerato: &#8211; che l&#8217;istanza di adozione di misure cautelari monocratiche è formulata dalla società ricorrente per evitare che lo svolgimento della procedura concorsuale giunga a uno stato così avanzato da pregiudicare la possibilità di valutare tutte le offerte tecniche (compresa evidentemente quella della ricorrente stessa, in caso di esito favorevole della fase cautelare) prima dell’apertura di quelle economiche; &#8211; che in tale quadro appaiono sussistenti i presupposti per disporre &#8211; senza pregiudizio per i contrapposti interessi &#8211; che la stazione appaltante non dia ulteriore corso alla gara fino alla decisione che assumerà il Collegio nella predetta camera di consiglio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00211/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00443/2012 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>Il Presidente	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 443 del 2012, proposto da:<br /> <br />
<b>Pluriservice S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Alfonso Viscusi e Francesco Russo, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via La Marmora 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Almaviva &#8211; The Italian Innovation Company S.p.A.</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento della Regione Toscana, di “non abilitazione alla gara” della Pluservice S.r.l. con riferimento alla procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento di “Evoluzione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo della mobi<br />
&#8211; del verbale prot. n. 7653 in data 09.03.2012 e della relativa nota di trasmissione prot. n. A00-GRT/71846/D.60.40.10 in data 09.03.2012 a firma del Presidente della Gara;<br />	<br />
&#8211; della nota, inviata con procedura telematica, prot. n. AOO-GRT/50609/D.60.40.10 in data 20.02.2012 a firma del Presidente della Gara;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, in particolare di quelli ivi espressamente richiamati, anche se non conosciuti, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse:<br />	<br />
&#8211; della nota, inviata con procedura telematica, prot. n. AOO-GRT/33349//D.60.40.10 in data 03.02.2012 a firma del Presidente della Gara;<br />	<br />
&#8211; del verbale della seduta di gara prot. n. 7652 in data 29.02.2012;<br />	<br />
&#8211; dell’eventuale parere espresso dall’Avvocatura della Regione Toscana, non comunicato;<br />	<br />
&#8211; della lex specialis di gara e, segnatamente, del bando pubblicato in data 10.12.2011 e del disciplinare, nonché dei relativi allegati e modelli;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti e/o provvedimenti medio tempore adottati dalla stazione appaltante, ovvero dalla Commissione di gara e dal Responsabile del procedimento, nonché dei verbali delle operazioni di gara e relativi allegati;<br />	<br />
&#8211; in parte qua, delle “Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale start – GR”;<br />	<br />
&#8211; in parte qua, della D.P.G.R. Toscana 27.05.2008 n. 30/R, recante: “Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38”;<br />	<br />
&#8211; in parte qua, della L.R. Toscana 13.07.2007 n. 38, recante: “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;	</p>
<p>per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia<br />	<br />
del contratto di affidamento dell’appalto de quo, ove medio tempore stipulato;	</p>
<p>per la dichiarazione di subentro<br />	<br />
della società ricorrente nel contratto di affidamento dell’appalto de quo, ove medio tempore stipulato;	</p>
<p>per l’accertamento e la condanna al risarcimento<br />	<br />
dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi &#8211; eventualmente in via equitativa &#8211; in corso di causa, anche mediante apposita istruttoria ai sensi del c.p.a..	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che la prima camera di consiglio utile per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare davanti al Collegio è fissata per il 18 aprile 2012;<br />	<br />
&#8211; che l&#8217;istanza di adozione di misure cautelari monocratiche è formulata dalla società ricorrente per evitare che lo svolgimento della procedura concorsuale giunga a uno stato così avanzato da pregiudicare la possibilità di valutare tutte le offerte tecni<br />
&#8211; che in tale quadro appaiono sussistenti i presupposti per disporre &#8211; senza pregiudizio per i contrapposti interessi &#8211; che la stazione appaltante non dia ulteriore corso alla gara fino alla decisione che assumerà il Collegio nella predetta camera di cons	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche e conseguentemente ordina alla stazione appaltante di non dare ulteriore corso alla gara di cui si controverte, fino alla decisione che assumerà il Collegio nella camera di consiglio del 18 aprile 2012, a cui rinvia le parti per la trattazione in via ordinaria dell&#8217;istanza cautelare.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze il giorno 22 marzo 2012.	</p>
<p>Il Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-51/</guid>

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<p>Non va sospeso il verbale di esclusione dell&#8217;ATI ricorrente ed aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata della gara per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del secondo piano, ala ovest di un Presidio ospedaliero P.O. per la realizzazione del nuovo reparto di chirurgia; atteso che le indicazioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-51/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il verbale di esclusione dell&#8217;ATI ricorrente ed aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata della gara per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del secondo piano, ala ovest di un Presidio ospedaliero P.O. per la realizzazione del nuovo reparto di chirurgia; atteso che le indicazioni fornite dalla impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento risultano essere specifiche e non generiche, come sostenuto da parte ricorrente, che peraltro non indica quali elementi sarebbero mancanti e tenuto conto altresì del fatto che l’impresa ausiliaria è risultata già in possesso della qualificazione per la categoria OG II, seppure per la classifica II e non per quella III richiesta dal bando, e che ha spinto la stessa a ricorrere all’avvalimento, e quindi già provvista in generale di quelle risorse minime, finanziarie e tecniche richieste per eseguire gli interventi oggetto di appalto; &#8211; considerato, altresì, che anche gli ulteriori motivi di doglianza proposti con il ricorso non sembrano, allo stato, integrare il requisito del fumus boni juris, in particolare per quanto concerne la violazione dell’art.17 legge n.68/1999 (dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili), atteso che la dichiarazione di non essere tenuta al rispetto della disciplina di che trattasi, sembra soddisfare la predetta previsione normativa e, comunque, poteva provocare una eventuale richiesta di integrazione e non certo condurre alla esclusione della società dalla gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00051/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00087/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 87 del 2012, proposto da <b>A.T.I. Grieco Donato Giovanni &#8211; Game Sistem Srl</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luciana Grieco con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>C.R.O.B. &#8211; I.R.C.C.S. di Rionero in Vulture</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vito Iorio con domicilio eletto presso l’Avv. Cinzia Crocco, in Potenza, via F. Baracca, 16; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Nc <b>Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo &#038; C. Sas</b>, n.c.;<br />	<br />
<b>Simm Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Buscicchio con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del verbale del 20/1/2012, di esclusione dell&#8217;ATI ricorrente ed aggiudicazione provvisoria in favore della ditta SIMM srl, della gara per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del secondo piano, ala ovest d<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.R.O.B. &#8211; I.R.C.C.S. di Rionero in Vulture e di Simm Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Antonio Ferone e uditi per le parti i difensori Avv. Luciana Grieco per la parte ricorrente; Avv. Vito Iorio per l&#8217;Amministrazione resistente; Avv. Giuseppe Buscicchio per la SIMM srl controinteressata.;	</p>
<p>&#8211; considerato che il ricorso non appare assistito, sia pure ad una prima sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, da sufficienti elementi di fondatezza atteso che le indicazioni fornite dalla impresa ausiliaria nel contratto di avvalimen<br />
&#8211; considerato, altresì, che anche gli ulteriori motivi di doglianza proposti con il ricorso non sembrano, allo stato, integrare il requisito del fumus boni juris, in particolare per quanto concerne la violazione dell’art.17 legge n.68/1999, atteso che la<br />
&#8211; che, di conseguenza, non può riservarsi favorevole considerazioni alla invocata tutela cautelare;<br />	<br />
&#8211; che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio relative alla presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pasquale Mastrantuono, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-51/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-3-2012-n-103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-3-2012-n-103/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-3-2012-n-103/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.103</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari F.G (Avv.ti G. Ranalli e F. Garzuglia) c/ Comune di Narni (Avv. F. Marini) 1. Inquinamento idrico – Attività di fertirrigazione – Mancanza Aia e tracciabilità degli effluenti – Pericolo per l’ambiente – Legittimità poteri di ordinanza del sindaco 2. Attività di fertirrigazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-3-2012-n-103/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-3-2012-n-103/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari<br /> F.G (Avv.ti G. Ranalli e F. Garzuglia) c/ Comune di Narni (Avv. F. Marini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Inquinamento idrico – Attività di fertirrigazione – Mancanza Aia e tracciabilità degli effluenti – Pericolo per l’ambiente – Legittimità poteri di ordinanza del sindaco	</p>
<p>2. Attività di fertirrigazione – Tracciabilità dei liquami – Requisito minimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Poiché le difformità attengono a disposizioni concernenti lo stesso sistema di controllo del regolare svolgimento delle attività zootecniche (autorizzazione ambientale e modalità di fertirrigazione), a tutela della salute e dell’ambiente, non può negarsi che dalla loro violazione derivi intrinsecamente un pericolo per gli interessi tutelati, e con esso l’applicabilità dei poteri di ordinanza previsti dal d.lgs. 267/2000, oltre che del potere inibitorio previsto dall’articolo 41, lettera b), della d.G.R. n. 1492/2006.	</p>
<p>2. Sembra evidente, infatti, come, in mancanza della prima comunicazione ai Comuni, ai sensi dell’articolo 12, avente validità quinquennale, e della comunicazione preventiva all’A.R.P.A. – almeno due giorni prima dell’inizio del periodo di spandimento, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della d.G.R. n. 1492/2006 &#8211; che indichi il volume di liquami, la composizione, le forme di stoccaggio e di uso per fertirrigazione &#8211; è pressoché impossibile effettuare una seria verifica in ordine al corretto svolgimento di detta pratica, e quindi vengono meno i requisiti minimi di “tracciabilità” dei liquami.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 249 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Fabio Giulivi, in proprio e quale titolare della Azienda Agricola Giulivi Fabio, con sede in Narni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Narni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Marini, con domicilio eletto presso Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>* con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
dell’ordinanza sindacale n. 91 del 23 maggio 2011;<br />	<br />
** con i motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Sindaco del Comune di Narni, prot. n. 25839 del 26 settembre 2011;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Narni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente è imprenditore agricolo e da molti anni alleva suini nella propria azienda agricola in Miriano di Narni, avvalendosi, per smaltire i liquami, della pratica della fertirrigazione (su terreni siti in parte nel Comune di Narni ed in parte in quello di Terni).<br />	<br />
Il Comune di Narni ha adottato nei suoi confronti provvedimenti finalizzati a rimuovere difformità rispetto alla disciplina in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti (cfr., da ultimo, diffide prot. 11074 in data 13 aprile 2010 e prot. 21747 in data 20 luglio 2010). Con ordinanza sindacale n. 260 in data 20 ottobre 2010 (su proposta dell’A.R.P.A. di cui alla nota prot. 13469 in data 24 giugno 2010), è stata disposta la sospensione dell’attività di fertirrigazione e di allevamento nell’azienda, consentendosi però il completamento del ciclo di ingrasso dei suini presenti nelle stalle al momento della notifica del provvedimento (8 novembre 2010).<br />	<br />
Riscontrato il completamento di detto ciclo di ingrasso (cfr. nota A.R.P.A. prot. 556 in data 12 gennaio 2011) ed il reinstallo di nuovi animali (cfr. nota A.U.S.L. n. 4 prot. 40184 in data 20 aprile 2011; nota C.F.S. in data 23 maggio 2011), con ordinanza sindacale n. 91 in data 23 maggio 2011, in dichiarata applicazione dell’articolo 50 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 41 della d.G.R. n. 1492/2006, è stata disposta la sospensione dell’attività e l’evacuazione dei suini (oltre all’obbligo di verificare, mediante adeguata caratterizzazione, l’assenza di contaminazioni ambientali sui terreni utilizzati per la fertirrigazione).<br />	<br />
2. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 91/2011.<br />	<br />
Deduce le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; l’impresa è in regola con la legge e con le “norme tecniche” di cui alla direttiva regionale (per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) di cui alla d.G.R. n. 1492/2006, e il provvedimento non indica sotto quali profili vi sarebbe st<br />
&#8211; né il provvedimento può trovare giustificazione nell’ordinanza n. 260/2010, posto che tutte le prescrizioni ivi contenute o sono state rispettate (installazione di un asta al centro delle due vasche di stoccaggio dei liquami e realizzazione di una scher<br />
&#8211; vi è contrasto con l’articolo 41, lettera b), della d.G.R. 1492/2006, in quanto la sospensione dell’attività deve essere a tempo determinato (né il provvedimento potrebbe essere ricondotto alla fattispecie della lettera c), in quanto non è stato commina<br />
&#8211; vi è contrasto con l’articolo 50 del d.lgs. 267/2000, in quanto, trattandosi di impianto che interessa anche il Comune di Terni, i provvedimenti d’urgenza sono di competenza della Regione;<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’articolo 130 del d.lgs. 152/2006, la competenza ad adottare i provvedimenti sanzionatori in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico (i liquami in questione sono assimilati alle acque reflue domestiche) spet<br />
&#8211; è stata omessa, in violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento;<br />	<br />
&#8211; mancano i presupposti richiesti per l’adozione delle ordinanze ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, in quanto non è stata accertata una situazione di effettivo pericolo di danno grave per l’incolumità pubblica, eccezionale e non frontegg<br />
3. Il ricorrente, anche sulla base degli accertamenti dell’A.R.P.A. (cfr. nota prot. 14343 in data 1 luglio 2011, esecutiva del decreto cautelare di questo Tribunale n. 90 del 15 giugno 2011; e nota in data 11 agosto 2011) e della caratterizzazione dei terreni ad opera di tecnici privati (cfr. relazioni in data 26 luglio e 4 agosto 2011), nel frattempo intervenuti, ha chiesto al Comune di revocare l’ordinanza n. 91/2011.<br />	<br />
Con nota prot. 25839 in data 26 settembre 2011, il Sindaco di Narni ha risposto negativamente.<br />	<br />
Nella nota, viene in sostanza sottolineato: che la sospensione era stata disposta ai sensi dell’articolo 41 della d.G.R. n. 1492/2006 per gravi e reiterate violazioni della normativa ambientale; che l’accertamento effettuato dall’A.R.P.A. non smentiva le violazioni, in quanto limitato alla constatazione dello smaltimento, su terreni ubicati a Terni, di soli 5 mc di effluenti, quantità incompatibile con le dimensioni dell’allevamento; che continuava a mancare un piano di fertirrigazione, e che le comunicazioni ai Comuni di Terni e di Narni ed all’A.R.P.A. non erano state effettuate almeno due giorni prima e non indicavano le modalità ed i luoghi di spandimento dei liquami; che l’eventuale ripresa delle attività aziendali avrebbe potuto essere valutata solo dopo che fosse stata verificata l’effettiva sospensione, e nell’ambito di un’apposita conferenza dei servizi.<br />	<br />
4. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla predetta nota di diniego.<br />	<br />
Deduce le seguenti ulteriori censure:<br />	<br />
&#8211; in base agli articoli 112 del d.lgs. 152/2006, e 41 della d.G.R. n. 1492/2006, la sospensione non può che essere disposta a tempo determinato;<br />	<br />
&#8211; non si dà contezza della sussistenza dei presupposti sostanziali della sospensione, costituiti dal pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;<br />	<br />
&#8211; nessuna norma prevede il “piano di fertirrigazione”, mentre la regolarità delle comunicazioni è stata accertata dall’A.R.P.A.;<br />	<br />
&#8211; la motivazione del diniego risulta viziata in quanto evidenzia una posizione meramente esplorativa e fondata su considerazioni astratte e ipotetiche, ed in quanto invoca una conferenza di servizi viceversa richiesta solo per l’ipotesi in cui sia necessa<br />
5. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Narni.<br />	<br />
6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.<br />	<br />
Occorre premettere che esula dalla presente pronuncia ogni considerazione riguardante la fase cautelare del giudizio, che ha registrato la reiterata proroga del termine di evacuazione delle stalle (a dire della difesa del Comune, anche per effetto di una non corretta e tendenziosa rappresentazione dello stato di fatto fornita dal ricorrente) per consentire il completamento del ciclo di ingrasso dei suini.<br />	<br />
Ad oggi, le stalle risultano evacuate e si controverte sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, che hanno disposto la sospensione dell’attività e l’evacuazione dei suini.<br />	<br />
6.1. L’ordinanza n. 260/2010 faceva seguito al riscontro di perduranti difformità nell’utilizzazione agronomica degli effluenti, e non è stata impugnata.<br />	<br />
La ripresa delle attività (la cessazione del regime di sospensione), mediante reinstallo di suini, era stata subordinata dall’ordinanza al superamento di tutte le difformità riscontrate dall’A.R.P.A. (cfr. nota prot. 13469/2010 e relazione tecnica del sopralluogo in data 15 giugno 2010 con essa trasmessa &#8211; Allegato “A” all’ordinanza).<br />	<br />
Non viene contestato il reinstallo di nuovi animali.<br />	<br />
Quindi, l’ordinanza n. 91/2011 non è basata su di una generica contestazione di violazione di “norme tecniche”, bensì sul riscontro del mancato rispetto delle prescrizioni impartite.<br />	<br />
Ciò vale ad escludere che il provvedimento sia insufficientemente motivato, posto che le difformità risultano indicate puntualmente nella nota e nella relazione allegate.<br />	<br />
Poiché le difformità attengono a disposizioni concernenti lo stesso sistema di controllo del regolare svolgimento delle attività zootecniche (autorizzazione ambientale e modalità di fertirrigazione), a tutela della salute e dell’ambiente, non può negarsi che dalla loro violazione derivi intrinsecamente un pericolo per gli interessi tutelati, e con esso l’applicabilità dei poteri di ordinanza previsti dal d.lgs. 267/2000, oltre che del potere inibitorio previsto dall’articolo 41, lettera b), della d.G.R. n. 1492/2006 (direttive regionali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell’articolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/1999), né che l’adeguamento a dette disposizioni e la relativa verifica siano idonei ad assicurare la tutela degli interessi predetti.<br />	<br />
E non può nemmeno sostenersi che detti poteri si siano tradotti nell’imposizione di una sospensione a tempo indeterminato, in quanto la durata dell’inibitoria è espressamente legata all’adempimento da parte del ricorrente.<br />	<br />
La natura sostanzialmente cautelare ed urgente del provvedimento inibitorio, oltre che la sua stretta consequenzialità al precedente, fanno sì che non fosse dovuta una ulteriore comunicazione di avvio procedimentale.<br />	<br />
6.2. Il ricorrente, peraltro, lamenta di aver adempiuto a quelle, di dette prescrizioni, che lo riguardavano concretamente.<br />	<br />
Ciò risulta dagli atti riguardo all’installazione delle aste graduate ed all’impianto delle siepi schermanti le lagune di stoccaggio.<br />	<br />
Per gli altri due aspetti, sopra ricordati, vanno svolte considerazioni di diverso tenore.<br />	<br />
Infatti, l’A.R.P.A. aveva accertato, in esito al sopralluogo del 15 giugno 2010 la presenza di capi in numero superiore a 2.000 (nel 2007 un massimo di 2.111 capi, nel 2008 di 2.414, nel 2009 di 2.195). La circostanza rende irrilevanti le buone intenzioni manifestate dal ricorrente riguardo al rispetto del limite di 2.000 capi (cfr. la lettera in data 31 gennaio 2011, dove si afferma che <<la sovrapposizione di suini accertata è stata unica ed irripetibile>>) e legittima la configurazione dell’attività, nella consistenza riscontrata all’esito del sopralluogo, come riconducibile all’Allegato I, punto 6.6., lettera b), del d.lgs. 59/2005, e la contestazione della mancanza dell’autorizzazione per essa richiesta ai sensi dell’articolo 5 (autorizzazione integrata ambientale).<br />	<br />
Inoltre, l’A.R.P.A., sempre in detta occasione, aveva accertato che la prima comunicazione preventiva sull’utilizzazione agronomica, dovuta ai sensi dell’articolo 12 della d.G.R. n. 1492/2006, era stata effettuata dal ricorrente (quale produttore, stoccatore ed utilizzatore degli effluenti) soltanto in data 11 marzo 2009 (non nel 2007 e 2008) nei confronti del Comune di Narni (e comunque non risultava conforme alla situazione effettiva, quanto al numero dei capi, ed alla tipologia di stabulazione – poiché una delle quattro stalle non ha la griglia, come comunicato, bensì il pavimento pieno), mentre nei confronti del Comune di Terni non era stata mai fatta alcuna comunicazione (quale utilizzatore).<br />	<br />
Anche dopo che il ricorrente aveva effettuato la prima comunicazione al Comune di Terni in data 7 febbraio 2011, l’accertamento di cui alla nota prot. 14343/2011, ha evidenziato che i documenti di trasporto (a far data dal 21 marzo 2011) necessari per effettuare lo spandimento dei reflui presso i terreni ubicati nel Comune di Terni, non sono corredati dalla comunicazione preventiva richiesta dall’articolo 14 della d.G.R. n. 1492/2006.<br />	<br />
6.3. Non può disconoscersi la competenza del Comune di Narni ad intervenire, sia perché le violazioni riguardano anche obblighi nei suoi confronti, sia perché, anche per gli inadempimenti di obblighi nei confronti del Comune di Terni, trattandosi di inadempimenti che mettono in dubbio la correttezza complessiva del sistema di smaltimento degli effluenti per effetto della mancanza dei necessari elementi informativi, l’oggetto sostanziale dell’intervento cautelare è l’allevamento che produce gli effluenti.<br />	<br />
Sembra evidente, infatti, come, in mancanza della prima comunicazione ai Comuni, ai sensi dell’articolo 12, avente validità quinquennale, e della comunicazione preventiva all’A.R.P.A. – almeno due giorni prima dell’inizio del periodo di spandimento, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della d.G.R. n. 1492/2006 &#8211; che indichi il volume di liquami, la composizione, le forme di stoccaggio e di uso per fertirrigazione &#8211; è pressoché impossibile effettuare una seria verifica in ordine al corretto svolgimento di detta pratica, e quindi vengono meno i requisiti minimi di “tracciabilità” dei liquami.<br />	<br />
Non appaiono fondate neanche le censure concernenti il livello istituzionale della competenza. Infatti, non è sostenibile che la dimensione dell&#8217;emergenza rendesse necessario, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2006, l’intervento della Regione; senza contare che, comunque, ai sensi del successivo comma 6, in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti regionali o statali competenti.<br />	<br />
Né, evidentemente, può sostenersi la competenza della Provincia di Terni, ai sensi dell’articolo 130 del d.lgs. 152/2006, posto che non si controverte sull’inosservanza delle prescrizioni di un’autorizzazione allo scarico.<br />	<br />
6.4. Quanto all’impugnazione del provvedimento confermativo, in gran parte le censure ripropongono quelle sopra esaminate e disattese.<br />	<br />
Correttamente il Sindaco ha negato la revoca dell’inibitoria, permanendo (quanto meno) la mancanza dell’a.i.a. e le condizioni di non tracciabilità degli effluenti.<br />	<br />
Il richiamo al “piano di fertirrigazione” – a parte che detta espressione ben potrebbe intendersi riferita al “piano di utilizzazione agronomica” che, ai sensi dell’articolo 16 della d.G.R. n. 1492/2006, si applica alle imprese soggette ad autorizzazione integrata ambientale – vale, in ogni caso, come riferimento alla necessità della trasmissione di un’insieme di comunicazioni preventive complete e tali da dar conto della destinazione dell’intero volume di effluenti prodotti dall’allevamento. In questa prospettiva, l’avvenuta positiva verifica dello smaltimento, previa tempestiva comunicazione, di 5 mc di effluenti (cfr. relazione A.R.P.A. in data 11 agosto 2011) può essere considerato soltanto un inizio (certamente assai parziale, considerata la potenzialità dell’allevamento ed il fatto che un suino in ingrasso può produrre fino a circa 7 kg di effluenti) di quel “ravvedimento operoso” che (il Comune nega sia ancora avvenuto, ma, qualora supportato da documentazione ed impegni idonei) potrebbe condurre ad un riesame della situazione ed al superamento del regime di inibitoria.<br />	<br />
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Narni della somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge, per spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-3-2012-n-103/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-303/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.303</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la graduatoria degli ammessi al corso di dottorato di ricerca in ”Applicazioni cliniche dell&#8217;imaging cardiovascolare” nella parte in cui non vi include il ricorrente; Rilevato che dalla documentazione versata in atti non si rileva la sussistenza di una adeguata griglia di valutazione alla quale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-303/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-303/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la graduatoria degli ammessi al corso di dottorato di ricerca in ”Applicazioni cliniche dell&#8217;imaging cardiovascolare” nella parte in cui non vi include il ricorrente; Rilevato che dalla documentazione versata in atti non si rileva la sussistenza di una adeguata griglia di valutazione alla quale legittimamente rapportare il voto numerico espresso dalla commissione all’esito delle prove scritte; Ritenuto pertanto di accogliere la proposta domanda cautelare, ai soli fini del riesame e della motivata valutazione degli elaborati scritti di tutti i candidati ammessi alla selezione, da parte di una nuova commissione da nominarsi all’uopo da parte del Rettore dell’Università di Messina intimata, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, anche via FAX. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00303/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00501/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 501 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Diego Catania</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Processo, con la quale è domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi di Messina</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Santo Arcidiaco</b>, <b>Daniela Impollonia</b>, <b>Alessia Pandolfo</b>, <b>Giancarlo Bocchetti</b>, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della graduatoria degli ammessi al corso di dottorato di ricerca in”Applicazioni cliniche dell&#8217;imaging cardiovascolare” nella parte in cui non vi include il ricorrente;<br />	<br />
dei verbali nn. 1.2.3. del 24.11.2011 e della successiva relazione finale redatta dalla commissione esaminatrice;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi di Messina;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che dalla documentazione versata in atti non si rileva la sussistenza di una adeguata griglia di valutazione alla quale legittimamente rapportare il voto numerico espresso dalla commissione all’esito delle prove scritte;<br />	<br />
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta domanda cautelare, ai soli fini del riesame e della motivata valutazione degli elaborati scritti di tutti i candidati ammessi alla selezione, da parte di una nuova commissione da nominarsi all’uopo da parte del Rettore dell’Università di Messina intimata, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, anche via FAX;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare all’esame nei termini e con gli effetti di cui alla parte motiva.	</p>
<p>Spese della presente fase cautelare al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-303/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-101/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-101/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.101</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione della Regione di decadenza del ricorrente dal contributo di € 20.000 concesso in applicazione dell’avviso pubblico afferente una Misura per imprese agricole, con richiesta di restituzione somme se, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione intimata, alla fattispecie e’ applicabile il termine di prescrizione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-101/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-101/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione della Regione di decadenza del ricorrente dal contributo di € 20.000 concesso in applicazione dell’avviso pubblico afferente una Misura per imprese agricole, con richiesta di restituzione somme se, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione intimata, alla fattispecie e’ applicabile il termine di prescrizione di quattro anni di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento comunitario n. 2988/1995 (Cass. civ., Sez. II, 22 gennaio 2007, n. 1274; id., Sez. I, 1° febbraio 2005, n. 1995). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00101/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00161/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 161 del 2012, proposto dalla sig.ra<br />	<br />
<b>Gemma Caporiccio</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Bracciale e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria n. 4	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Elena Prezioso e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria n. 4	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione a firma del direttore della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio n.A10694 del 17 novembre 2011, comunicata con raccomandata ricevuta dalla ricorrente il 5 dicembre 2011, recante pronuncia di decadenza totale della sig<br />
&#8211; del provvedimento a firma del dirigente dell’Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina della Regione Lazio n. 507688/DA/10/27 del 28 novembre 2011, comunicata con raccomandata ricevuta il 5 dicembre 2011, avente ad oggetto la revoca dell’atto di co<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto, preparatorio e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva della Regione Lazio e la documentazione allegata;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 55 e segg. del codice del processo amministrativo;	</p>
<p>Nominato relatore nella Camera di consiglio del 22 marzo 2012 il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza	</p>
<p>Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta fornito di fumus boni juris, in quanto, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione intimata, alla fattispecie si rivela prima facie applicabile il termine di prescrizione di quattro anni di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento comunitario n. 2988/1995 (Cass. civ., Sez. II, 22 gennaio 2007, n. 1274; id., Sez. I, 1° febbraio 2005, n. 1995);<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
ACCOGLIE la suindicata istanza cautelare e per l’effetto:<br />	<br />
a) SOSPENDE i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) FISSA la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 6 dicembre 2012;<br />	<br />
c) COMPENSA le spese della presente fase cautelare del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-101/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.2734</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-2734/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-2734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.2734</a></p>
<p>Pres. Politi &#8211; Est. Perna Società Acea S.p.a. (Avv. A. Piazza) / AGCM (Avv. gen. Stato) pratiche commerciali scorrette in tema di forniture non richieste nel settore dell&#8217;energia elettrica e del gas 1. Pratiche commerciali scorrette – Procedimento istruttorio – Audizione delle parti – Finalità. 2. Pratiche commerciali scorrette –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-2734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.2734</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-2734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.2734</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi &#8211; Est. Perna<br /> Società Acea S.p.a. (Avv. A. Piazza) / AGCM (Avv. gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>pratiche commerciali scorrette in tema di forniture non richieste nel settore dell&#8217;energia elettrica e del gas</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pratiche commerciali scorrette – Procedimento istruttorio – Audizione delle parti – Finalità.	</p>
<p>2. Pratiche commerciali scorrette – Fornitura di gas ed energia – Sanzioni &#8211; Autonomia – Ragioni. 	</p>
<p>3. Pratiche commerciali scorrette – Fornitura di gas ed energia – Beni ad offerta congiunta – Esclusione.	</p>
<p>4. Pratiche commerciali scorrette – Gas ed energia – Utilizzo congiunto – Esclusione.	</p>
<p>5. Pratiche commerciali scorrette – Fornitura di gas ed energia – Offerte inscindibili – Configurabilità &#8211; Condizioni.	</p>
<p>6. Pratiche commerciali scorrette – Fornitura di gas ed energia – Servizi distinti – Conseguenze.	</p>
<p>7. Concorrenza e mercato – Mercati liberalizzati – Misure a tutela del consumatore – AGCM – Valutazioni – Insindacabilità nel merito.	</p>
<p>8. Pratiche commerciali scorrette – Professionisti &#8211; Modelli di comportamento – Esperienza del settore di attività – Considerazione – Ragioni. 	</p>
<p>9. Pratiche commerciali scorrette – Obblighi di informazione – Assolvimento- Comportamento illecito – Configurabilità –  Ragioni.	</p>
<p>10. Concorrenza e mercato – Professionista – Obblighi di diligenza – Azione di soggetti terzi – Controllo – Necessità – Ragioni.	</p>
<p>11. Pratiche commerciali scorrette – Sanzioni – Quantificazione – Elementi.	</p>
<p>12. Pratiche commerciali scorrette – Divieto di diffusione – Delibera – Pubblicazione – Finalità.	</p>
<p>13.   Pratiche commerciali scorrette – Divieto di diffusione – Delibera – Pubblicazione – Funzione restitutoria.	</p>
<p>14. Pratiche commerciali scorrette – AGCM – Singolo accertamento – Autonomia – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. l&#8217;audizione delle parti nel procedimento istruttorio in materia di pratiche scorrette costituisce uno strumento funzionale all’acquisizione di elementi istruttori e non precipuamente finalizzato ad esigenze di difesa, con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta della parte formulata in tal senso può riverberarsi in un vizio di illegittimità solo laddove la parte dimostri che il mancato espletamento del mezzo istruttorio ha impedito l&#8217;acquisizione di elementi determinanti o ha dato causa ad un&#8217;errata valutazione delle circostanze di fatto. Nuova formulazione del profilo economico, sottostante al principio giuridico già espresso dalla Sezione in relazione alla scindibilità dell’offerta di gas naturale e di energia elettrica e della autonomia e sanzionabilità delle rispettive condotte:	</p>
<p>2. Costituiscono due distinte e autonome pratiche commerciali, e sono sanzionabili autonomamente ove scorrette, le condotte, sia pure analoghe, poste in essere in relazione alla fornitura, rispettivamente, di gas naturale e di energia elettrica, trattandosi di condotte aventi ad oggetto beni diversi e non suscettibili di assimilazione, sia riguardo alla fonte di produzione, sia riguardo agli impieghi;	</p>
<p>3. Gas naturale ed energia elettrica non sono beni che scaturiscono necessariamente dallo stesso processo produttivo di tal che non si può produrre l&#8217;uno senza produrre anche l&#8217;altro e pertanto deve recisamente escludersi che i suddetti prodotti rappresentino dei beni ad offerta congiunta nel senso individuato dalla dottrina economica;	</p>
<p>4. Con riguardo ai differenti bisogni che gas ed energia elettrica sono chiamati a soddisfare, risulta evidente che tra gas naturale ed energia elettrica non sussiste una relazione economica di complementarietà tale che l’utilizzo congiunto degli stessi si renda necessario per soddisfare, anche solo in modo più completo, il medesimo bisogno;	</p>
<p>5. Dovendosi tecnicamente escludere un’ipotesi di beni ad offerta congiunta sia dal lato della produzione sia dal lato della fornitura, un’eventuale inscindibilità delle offerte di energia elettrica e di gas naturale potrebbe teoricamente e residualmente discendere solo da scelte di politica commerciale dell’azienda fornitrice.	</p>
<p>6. Considerata la non sostituibilità nel piano del consumatore tra i servizi di fornitura di energia elettrica e i servizi di fornitura di gas naturale, in quanto volti a soddisfare bisogni di natura diversa – bisogni al più tra di loro connessi in via di mero fatto essendo entrambi strumentali ad esigenze abitative di tipo residenziale – ne consegue che le condotte scorrette poste in essere in relazione all’offerta dei due beni rappresentano due pratiche commerciali scorrette, caratterizzate da un’autonomia strutturale riconducibile all’esistenza di due distinti servizi;	</p>
<p>7. Nei mercati oggetto di recente liberalizzazione, in cui è necessario raggiungere un punto di equilibrio nella individuazione delle misure a tutela del consumatore, la definizione di tale equilibrio spetta all’Autorità Antitrust, il cui giudizio non è  sindacabile nel merito, quanto secondo i consueti parametri di valutazione del corretto esercizio della discrezionalità tecnica (conf. Tar Lazio, I, 26 gennaio 2012, n. 866). 	</p>
<p>8.  Le norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali richiedono ai “professionisti” l&#8217;adozione di modelli di comportamento in parte desumibili dalla disciplina posta da Autorità di regolazione, ove esistenti, in parte dall&#8217;esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal Codice del Consumo” (Tar Lazio, I, 26 gennaio 2012, n. 866; 8 settembre 2009, n. 8399; 8 settembre 2009, n, 8400; 8 settembre 2009, n. 8402). 	</p>
<p>9. L&#8217;assolvimento degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti del consumatore stabiliti dall&#8217;Autorità di settore non esclude di per sé, l&#8217;esistenza di una pratica scorretta né qualsiasi ipotesi di violazione del Codice del Consumo (conf. Tar Lazio, I, 8 settembre 2009, n. 8399; 5 ottobre 2009, n. 9743);	</p>
<p>10. Il fondamentale canone della diligenza professionale impone all’operatore commerciale che si avvalga dell’opera di altri soggetti un complessivo atteggiamento di assidua e puntuale attenzione sulla altrui condotta, mancando il quale, il ricorso al modulo negoziale di agenzia precostituirebbe al professionista una facile esimente da responsabilità per le condotte che egli stesso volesse assumere non riconducibili al fatto proprio (conf. Tar Lazio, I, 9 aprile 2009, n. 3722).	</p>
<p>11. La quantificazione della sanzione per una pratica commerciale scorretta deve tener conto anche della dimensione economica del professionista sebbene l’Autorità non sia tenuta anche ad una puntuale considerazione delle quote di mercato; il primo parametro, infatti, non solo assicura gli effetti deterrenti della sanzione, ma è anche idoneo, di per sé, a rendere più efficace la comunicazione pubblicitaria e, pertanto, ad aggravarne la valenza lesiva ove la stessa integri anche una pratica commerciale scorretta (conf. Tar Lazio, I, 26 gennaio 2012, n. 866; Tar Lazio, I, 20 dicembre 2010, n. 3648; 22 novembre 2010, n. 33791; 3 novembre 2010, n. 33131);	</p>
<p>12. Ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, il ricorso alla misura aggiuntiva della pubblicazione, anche per estratto, della delibera che vieta la diffusione o la continuazione della pratica commerciale scorretta, è funzione della possibilità di evitare in tal modo la protrazione degli effetti della condotta, tale essendo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole usate dal legislatore con l’utilizzo della proposizione subordinata finale implicita, “in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti”. 	</p>
<p>13. La misura accessoria della pubblicazione, di cui all’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, assolve ad una funzione restitutoria, mirando, per un verso, ad impedire che la pratica scorretta accertata continui a produrre effetti, per altro verso, a ricostituire la situazione di fatto quo ante in cui trovava espressione l&#8217;interesse leso attraverso la pratica scorretta. 	</p>
<p>14. L&#8217;autonomia di ogni singolo accertamento dell’Autorità Antitrust circa l&#8217;esistenza di profili di scorrettezza di pratiche commerciali e la “contestualizzazione” della valutazione delle stesse a fini di determinazione delle pertinenti conseguenze sanzionatorie, determinano una preclusione alla indagine comparativa propedeutica all’accertamento del vizio di disparità di trattamento rispetto ad un diverso professionista per analoga fattispecie, la quale richiederebbe una oggettiva verifica della completa sovrapponibilità delle fattispecie sanzionate, non percorribile in concreto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11024 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Società Acea Spa (Acea Energia Spa), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti,10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Valeria Nizzi, non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dlel’esecuzione,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento n. 22978 adottato dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “Autorità” o “AGCM) nell&#8217;adunanza del 16.11.2011, comunicato ad Acea Energia S.p.A. in data 7.12.2011;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento dell’Autorità del 19 luglio 2011 “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.lgs 6.9.2005, n. 206, nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche comme<br />
&#8211; di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con nota del 19 luglio 2011 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunicava di aver deliberato nei confronti della società Acea Energia (di seguito, anche AE) l’avvio di un procedimento in relazione ad ipotizzate violazioni degli artt. 20-26 del Codice del Consumo per pratiche commerciali scorrette.<br />	<br />
In particolare, veniva ipotizzata la sussistenza di due pratiche commerciali scorrette, consistenti, rispettivamente: A) nell’attivazione non richiesta di fornitura di energia elettrica e B) nell’attivazione non richiesta di fornitura di gas naturale.<br />	<br />
Con riferimento a ciascuna pratica AGCM focalizzava la propria attenzione sulle seguenti condotte materiali:<br />	<br />
&#8211; Attivazione non richiesta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale realizzata da Acea Energia in assenza di qualsiasi sottoscrizione del contratto o manifestazione di volontà in tal senso dei consumatori ovvero in virtù di firme asseritamente<br />
&#8211; Comunicazione di informazioni ingannevoli al fine di ottenere la sottoscrizione dei contratti, sia attraverso i propri agenti commerciali in occasione delle attività di promozione e vendita c.d. porta a porta, sia mediante il proprio numero verde (<i>ca<br />
&#8211; Imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, mediante l’invio di lettere di benvenuto nonché fatture per supposti consumi, nonostante i consumatori avessero tempestivamente esercitato il diritto di recesso (ex art. 64 del Codice de<br />
AGCM effettuava accertamenti ispettivi presso la sede della società indagata; quest’ultima dava riscontro alla richiesta di informazioni con memoria difensiva del 27 settembre 2011.<br />	<br />
In data 20 ottobre 2011, alla predetta società veniva comunicata la data di conclusione della fase istruttoria, al sensi dell&#8217;art. 16, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”.<br />	<br />
Infine, l&#8217;Autorità deliberava di condannare la stessa AE al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie di importo complessivo pari ad € 500.000,00 a fronte delle due pratiche commerciali – precedentemente indicate – connotate dal carattere di “scorrettezza”.<br />	<br />
In particolare, l’AGCM riteneva che : (a) l&#8217;attivazione dei servizi in assenza di sottoscrizione o in virtù di firme asseritamente falsificate avrebbe rappresentato una condotta aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24, 25, lettera a), e 26, lettera f), del Codice del Consumo; (b) la comunicazione di informazioni ingannevoli al fine di ottenere la sottoscrizione dei contratti circa lo scopo delle visite a domicilio, le obbligazioni nascenti dal contratto, i supposti vantaggi economici conseguenti alla scelta di AE come nuovo fornitore, nonché, in merito al diritto di recesso, di cui all&#8217;art. 64 del Codice del Consumo, avrebbero rappresentato condotte ingannevoli ai sensi degli artt. 20 e 21, comma l, lettere b), f) e g), del Codice del Consumo; (c) l&#8217;imposizione di ostacoli all&#8217; esercizio del diritto di recesso avrebbe costituito una condotta aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.<br />	<br />
L&#8217;Autorità disponeva altresì, a cura e spese della società, la pubblicazione di un estratto della delibera, ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, per due uscite in un mese a distanza di dieci giorni sulla cronaca di Roma dei quotidiani Il Messaggero e La Repubblica in uno spazio di almeno mezza pagina. <br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe la società Acea Energia ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia limitatamente alla parte recante l’obbligo di pubblicazione dell&#8217;estratto della delibera impugnata, nonché la condanna dell&#8217;Autorità al risarcimento dei danni. <br />	<br />
Questi i dedotti argomenti di doglianza:<br />	<br />
1)<i> Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 11 e 97 Cost.; violazione del diritto di difesa, violazione delle regole del giusto procedimento; violazione dell’art. 12, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell’autorità del 15.11.2007; violazione dei principi generali in materia di procedimento ed, in particolare, violazione del principio del contraddittorio e di partecipazione; eccesso di potere per carenza di istruttoria.</i><br />	<br />
L’Autorità avrebbe violato il diritto di difesa e il principio del contraddittorio respingendo le richieste di audizione e di proroga del termine di conclusione del procedimento istruttorio avanzate dalla ricorrente; AGCM avrebbe in tal modo precluso alla società ricorrente di illustrare adeguatamente e compiutamente i meccanismi e le attività poste in essere a fronte dei casi segnalati; il tempo a disposizione di AE per l’attività di ricostruzione ed analisi necessaria a fornire un esaustivo riscontro all’Autorità sarebbe stato esiguo anche perché l’avvio del procedimento veniva comunicato a ridosso del periodo feriale.<br />	<br />
2)<i> Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, del Codice del Consumo. Irragionevolezza, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà manifesta.</i><br />	<br />
L&#8217;Autorità avrebbe errato nel considerare autonome l’una rispetto all&#8217;altra le condotte oggetto del procedimento istruttorio, relative rispettivamente alla fornitura di energia elettrica e alla fornitura di gas naturale; le vendite effettuate dalla società, al contrario, si caratterizzerebbero proprio per la inscindibilità delle due offerte energia elettrica e gas naturale; il comportamento contestato ad AE sarebbe unico ed unitario e prescinderebbe dall’oggetto della fornitura, né potrebbe essere sdoppiato per la sola ragione che tràttasi di prodotti differenti; le peculiarità del caso dovrebbero indurre a ritenere sussistente il carattere congiunto delle due offerte di fornitura di energia e gas.<br />	<br />
3) <i>Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti.</i><br />	<br />
L&#8217;Autorità avrebbe errato nel valutare gli elementi istruttori con specifico riguardo a:<br />	<br />
a) la disciplina dei contratti di agenzia; b) l&#8217;attività di controllo della ricorrente sull&#8217; operato degli agenti; c) la procedura di gestione dei reclami implementata dalla ricorrente; d) la formazione degli agenti; e) le modalità di esercizio del diritto di ripensamento. In particolare:<br />	<br />
a’) la ricorrente contesta l’assunto secondo il quale, nei contratti di agenzia, la previsione di una remunerazione rapportata al numero dei clienti acquisiti e la disciplina sugli scarti sarebbero inidonee a disincentivare condotte scorrette degli agenti o procacciatori di affari (Business Partner, di seguito BP) di cui essa si avvale; AE deduce in contrario che: in nessun contratto sarebbero previsti meccanismi sanzionatori per l’ipotesi di mancato raggiungimento da parte del BP di soglie minime di contratti acquisiti; le modalità di svolgimento delle attività risulterebbero dettagliatamente disciplinate, oltre che dalla normativa vigente e dalle decisioni e direttive delle competenti Autorità, anche dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali di cui alla Delibera n. 104/2010 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito, AEEG); una clausola risolutiva espressa consentirebbe ad AE la risoluzione del contratto per l’inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell’agente; in caso di infrazione nello svolgimento dell’incarico da parte dell’agente sarebbe prevista l’applicazione di una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che, per il BP di maggior rilevanza, sarebbe pari a 20.000,00 euro; il contratto con i BP definirebbe le Proposte di Adesione Contrattuale (di seguito, anche PDA) scartate, le quali non sarebbero accettate da AE ai fini della remunerazione; in considerazione di possibili scarti erroneamente generati dal sistema e del ripensamento dei clienti, solo gli scarti superiori al 10% del totale delle PDA caricate a sistema non concorrerebbero alla quantificazione delle provvigioni;<br />	<br />
b’) con riguardo all’attività di controllo sull’operato degli agenti, AE in primo luogo asserisce che la <i>Quality call</i> (contatto telefonico con i clienti acquisiti volto a verificare la correttezza dell’attività di vendita dei soggetti incaricati) sarebbe effettuata da soggetti terzi rispetto agli incaricati alle vendite, registrate e successivamente controllate tramite riascolto a campione da AE; la ricorrente contesta poi le valutazioni dell’Autorità circa l’inidoneità dello <i>script </i>a verificare l’avvenuta sottoscrizione del contratto, come pure la mancata considerazione da parte di AGCM delle iniziative assunte dalla società medesima per l’integrazione degli <i>script </i>da allegare ai prossimi contratti; infine, l’Autorità non darebbe correttamente conto del rigoroso sistema di monitoraggio e dei plurimi e diversi meccanismi di verifica attivati da AE;<br />	<br />
c’) la società contesta le valutazioni di AGCM in ordine alla gestione dei reclami, con riguardo ad ipotesi in cui il rientro in regime di Maggior Tutela del cliente che abbia disconosciuto la firma sarebbe avvenuto in ritardo e con addebito al medesimo delle spese per il rientro nel precedente regime; deduce che il rientro in questione avverrebbe nei modi e tempi previsti dalla normativa di AEEG;<br />	<br />
d’) AE contesta le considerazioni che l’Autorità svolge in ordine alla formazione della rete commerciale e all’insussistenza di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli agenti o loro incaricati a fronte della emersione di condotte scorrette; deduce in contrario che la stessa società dedicherebbe particolare attenzione alla formazione, espressamente prevista nei contratti con i BP con specifico riferimento ai segmenti di clientela cui sia applicabile il Codice di Condotta Commerciale; quanto ai provvedimenti sanzionatori, la società avrebbe provveduto, in presenza di reclami, alla contestazione dell’addebito all’agente chiedendo la revoca dell’incaricato;<br />	<br />
e’) nelle proposte formulate mediante mezzi di comunicazione a distanza (<i>teleselling</i> e vendita “porta a porta”) il cliente avrebbe diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, secondo le condizioni generali della proposta di adesione e nel rispetto del Codice del Consumo; il termine di dieci giorni lavorativi decorrerebbe dalla data di sottoscrizione della proposta contrattuale ovvero, nel caso di <i>teleselling</i>, dalla data di ricezione del contratto inviato da AE al cliente; la società, di prassi, accetterebbe il ripensamento anche oltre il termine stabilito; il ripensamento risulterebbe inoltre correttamente gestito e pertanto sarebbe palese la assoluta erroneità della valutazione su cui si basa la decisione di AGCM.<br />	<br />
4) <i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 24, 25 e 27 del codice del consumo. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, sviamento, erroneità, illogicità. Irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta sotto il profilo del calcolo delle sanzioni.</i><br />	<br />
AGCM avrebbe errato nella quantificazione delle sanzioni, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per l&#8217; irrogazione di due distinte sanzioni nonché della valutazione della gravità e della durata delle condotte; l’Autorità non avrebbe adeguatamente valutato la esiguità della posizione di AE nel mercato della fornitura del gas naturale rispetto a quello dell’energia elettrica e pertanto sarebbe contraddittoria l’irrogazione della stessa sanzione per le due condotte.<br />	<br />
5) <i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 24, 25 e 27 del codice del consumo. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, sviamento, erroneità, illogicità. Irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta relativamente all’obbligo di pubblicazione di un estratto della delibera sulla cronaca di Roma dei quotidiani La Repubblica e il Messaggero. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Disparità di trattamento.</i><br />	<br />
L&#8217;Autorità avrebbe errato nell&#8217;irrogare anche la misura sanzionatoria accessoria della pubblicazione di un estratto della delibera, essendo assente un’adeguata e sufficiente motivazione nonché ogni valutazione in ordine agli strumenti e le iniziative già predisposte da AE per evitare che la condotta censurata possa continuare a produrre effetti; la decisione contestata sarebbe altresì viziata sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre imprese che per condotte simili non avrebbero subito tale grave sanzione. <br />	<br />
Nel presente giudizio si è costituita, per resistere al ricorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ne ha chiesto il rigetto nel merito siccome infondato.<br />	<br />
Le parti hanno depositato documenti e memorie.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 290/2012 del 25 gennaio 2012 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato, con esclusivo riferimento alla parte recante l’obbligo di pubblicazione dell&#8217;estratto della delibera gravata.<br />	<br />
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2012.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il primo motivo la ricorrente lamenta di non essere stata messa nelle condizioni di rappresentare adeguatamente e compiutamente all&#8217;Autorità la propria posizione, dal momento che non venivano accolte né la sua richiesta di essere sentita in audizione né la sua istanza di proroga del termine di chiusura del procedimento a fini difensivi. <br />	<br />
Le censure non sono condivisibili. <br />	<br />
Con riguardo al rigetto della richiesta di audizione ai sensi dell&#8217;art. 12, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie, va richiamato il consolidato orientamento della Sezione per il quale l&#8217;audizione delle parti nel corso del procedimento costituisce &#8220;<i>uno strumento funzionale all’acquisizione di elementi istruttori e non precipuamente finalizzato ad esigenze di difesa, con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta della parte formulata in tal senso può riverberarsi in un vizio di illegittimità solo laddove la parte dimostri che il mancato espletamento del mezzo istruttorio ha impedito l&#8217;acquisizione di elementi determinanti o ha dato causa ad un&#8217;errata valutazione delle circostanze di fatto</i>” (Tar del Lazio, sez. I, 16 novembre 2010, n. 33475; id., 19 aprile 2010, n. 7460; 16 dicembre 2010, n. 37091; 9 settembre 2010, n. 32200), dimostrazione che nel caso di specie è mancata.<br />	<br />
Il carattere facoltativo e discrezionale dell’audizione della parte è stato affermato anche dal Giudice di seconde cure, rilevando che il procedimento istruttorio delineato dal regolamento sulle procedure in materia di pratiche scorrette risulta di per sé già caratterizzato dalla più ampia possibilità per il soggetto incolpato di interloquire con l&#8217;Autorità attraverso la produzione di documentazione, per cui non sembra che l’audizione personale costituisca di per sé un presidio incomprimibile di partecipazione procedimentale (Consiglio di Stato, 21 gennaio 2011, n. 2256; id., 20 luglio 2011, n. 4391; 23 luglio 2009, n. 4598). <br />	<br />
D’altra parte, nel corso del procedimento istruttorio in esame alla odierna ricorrente veniva significato che &#8220;<i>allo stato e tenuto conto degli argomenti contenuti nelle memorie depositate, la posizione di Acea Energia S.p.A. risulta adeguatamente rappresentata e gli elementi nel complesso acquisiti consentono la valutazione della pratica commerciale oggetto del procedimento in corso”</i> (comunicazione del 20 ottobre 2011).<br />	<br />
Per le suindicate ragioni, ritenendo l&#8217;insieme degli elementi istruttori acquisiti tale da consentire la piena valutazione delle condotte oggetto del procedimento, l&#8217;Autorità riteneva altresì congruo il termine di conclusione della fase istruttoria dalla stessa stabilito ai sensi dell&#8217;art. 16, comma 1, del Regolamento citato e, dunque, non meritevole di accoglimento la richiesta di proroga del termine di chiusura del procedimento avanzata dalla società ricorrente. <br />	<br />
Con il secondo motivo, AE contesta l’imputazione di due distinte e autonome pratiche commerciali, operata da AGCM con l’avversato provvedimento, trattandosi di condotte analoghe poste in essere sia in relazione alla fornitura di energia elettrica, sia in relazione alla fornitura di gas; la ricorrente deduce in contrario che, in ragione della inscindibilità delle due offerte, il comportamento contestato sarebbe unico e unitario e prescinderebbe dall’oggetto della fornitura.<br />	<br />
La censura non può trovare accoglimento, risultando destituita di fondamento sotto ogni profilo, fattuale, economico e giuridico. <br />	<br />
Si osservi che le condotte contestate hanno ad oggetto due beni diversi e non suscettibili di assimilazione, sia riguardo alla fonte di produzione, sia riguardo agli impieghi, vale a dire ai bisogni da soddisfare.<br />	<br />
Sotto il primo profilo, infatti, i beni in questione non scaturiscono necessariamente dallo stesso processo produttivo di tal che non si può produrre l&#8217;uno senza produrre anche l&#8217;altro, stante che il gas naturale deriva dallo sfruttamento dei giacimenti esistenti in natura mentre l’energia elettrica viene prodotta dall’uomo attraverso l’utilizzo di fonti energetiche tra le quali, anzi, è annoverabile proprio il gas naturale; pertanto, riguardo alla fase della produzione, deve recisamente escludersi che i suddetti prodotti rappresentino dei beni ad offerta congiunta nel senso individuato dalla dottrina economica. <br />	<br />
Ma nemmeno dal lato della fornitura si rinviene un vincolo tecnico tra i beni in questione che supporti la pretesa inscindibilità dell’offerta di AE.<br />	<br />
E invero, se si ha riguardo ai differenti bisogni che essi sono chiamati a soddisfare, risulta evidente che tra gas naturale ed energia elettrica non sussiste una relazione economica di complementarietà tale che l’utilizzo congiunto degli stessi si renda necessario per soddisfare, anche solo in modo più completo, il medesimo bisogno.<br />	<br />
Nel caso in esame, dunque, un’ipotesi di beni a offerta congiunta non è tecnicamente configurabile né dal lato della produzione né dal lato della fornitura di essi.<br />	<br />
Un’eventuale inscindibilità delle offerte di energia elettrica e di gas naturale, pertanto, potrebbe teoricamente e residualmente discendere solo da scelte di politica commerciale dell’azienda fornitrice.<br />	<br />
Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge che l&#8217;offerta di Acea non si pone come inscindibilmente unitaria, potendo il consumatore optare per l&#8217;uno o per l&#8217;altro tipo di fornitura (o per entrambi) (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 – p. 47).<br />	<br />
Orbene, considerato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Codice del Consumo, costituisce pratica commerciale scorretta quella posta in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale “relativa a un prodotto”; e rilevata la non sostituibilità nel piano del consumatore tra i servizi di fornitura di energia elettrica e i servizi di fornitura di gas naturale, in quanto volti a soddisfare bisogni di natura diversa – bisogni al più tra di loro connessi in via di mero fatto essendo entrambi strumentali ad esigenze abitative di tipo residenziale – ne consegue che “<i>le condotte in esame rappresentano due pratiche commerciali scorrette, caratterizzate da un’autonomia strutturale riconducibile all’esistenza di due distinti servizi”</i> (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 – p. 45).<br />	<br />
Ritiene pertanto il Collegio che correttamente l’Autorità, nel caso di specie, abbia riscontrato l&#8217;assenza di un carattere necessariamente ed indissolubilmente congiunto dell&#8217;offerta di fornitura di energia elettrica e gas di Acea Energia, tale da imporre, pur in presenza di prodotti evidentemente diversi, un&#8217;unitaria considerazione della sottesa condotta commerciale. <br />	<br />
Una siffatta valutazione dell&#8217;Autorità risulta infatti del tutto conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale maturato da questo Tribunale (Tar del Lazio, I, 9 aprile 2009, n. 3722 e, da ultimo, 26 gennaio 2012, n. 866), per il quale &#8220;<i>non è infatti revocabile in dubbio che l‘offerta di energia elettrica e di gas implichi la presenza di due beni (rectius: due prodotti) in rapporto di reciproca diversità. E conseguentemente, non appare controvertibile che, laddove il riferimento concerna esclusivamente il &#8220;prodotto&#8221; [cfr. disposizioni dettate dal Codice del Consumo], i due beni all&#8217;esame non rivelino profili di assimilabilità ontologica suscettibili di condurre ad un’opzione ermeneutica di reductio ad unum delle condotte con le quali è stata veicolata l&#8217;offerta dei beni stessi presso il pubblico dei consumatori/utenti</i>”. <br />	<br />
Ciò, in quanto, “<i>affinché la pur constatabile integrazione del mercato relativamente all’offerta (ed all’acquisizione da parte dei consumatori) dell’erogazione dell’energia elettrica e del gas possa assumere [. . .] giuridica rilevanza e significatività, avrebbe dovuto venire in considerazione il carattere necessariamente (ed indissolubilmente) congiunto dell’offerta stessa, tale da imporre, anche in presenza di prodotti evidentemente diversi, un’unitaria considerazione della stessa condotta commerciale</i>”. E pertanto, anche nel caso che ne occupa, va ribadito che “<i>in presenza della fondamentale &#8220;diversità&#8221; del (l’offerta del) gas naturale e dell&#8217;energia elettrica, la (pur consentita) esercitabilità da parte del consumatore di un’opzione volta all’acquisizione di una fornitura congiunta dei beni non ha costituito oggetto di un’offerta (come sopra) inscindibilmente unitaria: quanto, piuttosto, si è atteggiata quale scelta (liberamente) rimessa al consumatore stesso</i>” (Tar del Lazio, I, 9 aprile 2009, n. 3722).<br />	<br />
Con il terzo mezzo la ricorrente contesta nel merito la correttezza della valutazione condotta dall&#8217;Autorità rispetto all&#8217;accertamento delle pratiche scorrette e agli strumenti attivati dalla società per prevenire condotte scorrette degli agenti e procacciatori incaricati di veicolare l’offerta dei beni in parola. <br />	<br />
Le relative doglianze non sono meritevoli di accoglimento. <br />	<br />
In proposito va preliminarmente sottolineato che il giudizio di scorrettezza delle pratiche commerciali di AE veniva formulato all’esito di un&#8217;ampia istruttoria, avviata a seguito di numerose segnalazioni volte a denunciare le condotte oggetto di contestazione. <br />	<br />
Come si evince dalle copiose evidenze agli atti, l’Autorità accertava la scorrettezza di due distinte pratiche commerciali, singolarmente ed autonomamente valutabili, e dunque sanzionabili, consistenti nell’attivazione dei servizi in assenza di sottoscrizione o in virtù di firme asseritamene falsificate, nella comunicazione di informazioni ingannevoli al fine di ottenere la sottoscrizione dei contratti, nell&#8217;imposizione di ostacoli all&#8217;esercizio del diritto di recesso. Si trattava pertanto di condotte sicuramente connotate dal carattere di estrema gravità e come tali sanzionate dal Codice del Consumo, in quanto poste in essere dal professionista in mercati particolarmente complessi, quello dell&#8217;energia e del gas, caratterizzati da una particolare asimmetria informativa. <br />	<br />
A tal proposito, si consideri che per effetto della liberalizzazione, il consumatore ha facoltà di scelta tra diversi professionisti operanti nel mercato della fornitura dei servizi della specie, sulla base di calcoli di convenienza economica legati a variabili tecniche ed economiche di non facile comprensione, che lo espongono ad eventuali abusi da parte del professionista e che proprio per questo richiedono al professionista medesimo il rispetto di un livello di diligenza &#8220;rafforzato&#8221; (Tar Lazio, I, 26 gennaio 2012, n. 866 e 5 ottobre 2009, n. 9743).<br />	<br />
E se nei mercati oggetto di recente liberalizzazione si rende necessario raggiungere un punto di equilibrio nella individuazione delle misure a tutela del consumatore, va comunque ribadito che &#8220;<i>la definizione di tale punto di equilibrio spetta però alla stessa Autorità Antitrust, il cui giudizio non è, come ovvio, sindacabile nel merito, quanto secondo i consueti parametri di valutazione del corretto esercizio della discrezionalità tecnica. [ &#8230; ] Il giudice, in definitiva, può sol verificare la correttezza dei parametri utilizzati e del procedimento seguito, ma non già sovrapporre un proprio modello di &#8220;professionista diligente” (ovvero, specularmene, di &#8220;consumatore medio”&#8217;) a quello delineato dalla competente Autorità”</i> (Tar Lazio, I, 26 gennaio 2012, n. 866). <br />	<br />
Le esposte considerazioni valgono sicuramente nel caso di specie, in cui la ricorrente società, operante nel settore da diversi anni e pur consapevole dei vantaggi, come pure dei problemi, legati al ricorso alle agenzie per lo svolgimento dell&#8217;attività di promozione porta a porta per la vendita di beni, si è limitata a &#8220;delegare&#8221; in prevalenza l&#8217;attività di controllo alle stesse agenzie e a reagire, peraltro con notevoli ritardi, alle contestazioni soltanto una volta sollevate dai consumatori (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 – p. 70). <br />	<br />
Sullo specifico punto, inoltre, va precisato che il grado di diligenza professionale richiesto al professionista non può essere parametrato solo alla luce degli obblighi imposti dall&#8217;Autorità di regolazione competente per il settore di riferimento (nel caso di specie, AEEG) in quanto, secondo un ormai consolidato principio giurisprudenziale, <i>&#8220;Le norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali richiedono ai &#8220;professionisti&#8221; l&#8217;adozione di modelli di comportamento in parte desumibili dalla disciplina posta da Autorità di regolazione, ove esistenti, in parte dall&#8217;esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal Codice del Consumo&#8221;</i> (con particolare riferimento al settore dell’energia elettrica e del gas: Tar Lazio, I, 26 gennaio 2012, n. 866, 8 settembre 2009, n. 8399; 8 settembre 2009, n, 8400; 8 settembre 2009, n. 8402). L&#8217;assolvimento degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti del consumatore stabiliti dall&#8217;Autorità di settore non esclude, pertanto, di per sé, l&#8217;esistenza di una pratica scorretta (Tar Lazio, I, 8 settembre 2009, n. 8399), né “…<i>qualsiasi ipotesi di violazione del Codice del Consumo</i>” (Tar Lazio, I, 5 ottobre 2009, n. 9743). <br />	<br />
Nel caso di specie, invece, risulta che la società ricorrente attivava a numerose utenze domestiche forniture di energia elettrica e, a volte, di gas non solo sulla base di rilevanti carenze informative, ma altresì adottando anche condotte particolarmente aggressive quali la falsificazione delle sottoscrizioni di consumatori che non avevano voluto aderire alle offerte prospettate o anche l&#8217;assenza stessa delle necessarie sottoscrizioni dei contratti e l&#8217;imposizione di ostacoli all&#8217;esercizio del diritto di recesso, oltre alla comunicazione di informazioni ingannevoli. <br />	<br />
Riguardo all’attivazione dei servizi in assenza di sottoscrizione o in virtù di firme asseritamente falsificate, le condotte descritte integrano una fattispecie di pratica commerciale aggressiva in quanto la fornitura non richiesta comporta un indebito condizionamento che limita o è comunque idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore, fermo restando che il fatto di esigere il pagamento di una fornitura non richiesta è annoverata tra le condotte considerate in ogni caso aggressive (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 – p. 69).<br />	<br />
Con riguardo alla comunicazione di informazioni ingannevoli al fine di ottenere la sottoscrizione dei contratti, le pratiche commerciali in questione risultano ingannevoli in quanto, nella loro presentazione complessiva, appaiono idonee ad indurre in errore il consumatore medio che viene così ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. <br />	<br />
Rispetto ai settori di riferimento, peraltro, la valutazione della completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa in considerazione della richiamata asimmetria informativa tra operatori economici e consumatori; pertanto, nel caso di specie, non si riscontra &#8220;il normale grado della specifica competenza ed attenzione&#8221; che, ai sensi dell&#8217;art. 18, comma l, lettera h), del Codice del Consumo, ragionevolmente un consumatore può attendersi da un operatore dello specifico settore di attività, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell&#8217;attività svolta (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 – p. 84). <br />	<br />
Quanto, infine, all&#8217;imposizione di ostacoli all&#8217;esercizio del diritto di recesso, si tratta di una tipica fattispecie aggressiva che non risulta conforme al livello di ordinaria diligenza ragionevolmente esigibile dal professionista, il quale infatti non ha adottato misure idonee a tenere i consumatori al riparo dalle conseguenze dei comportamenti illeciti contestati, annullando sollecitamente gli effetti dei medesimi comportamenti senza onere alcuno per gli stessi consumatori (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 – pp. 92 e 93). <br />	<br />
Tanto precisato in ordine alle singole condotte scorrette emerse nel corso del procedimento istruttorio, va ora considerato che delle violazioni accertate dall&#8217;Autorità la società Acea risponde in qualità di professionista attivo nella fornitura elettrica e gas naturale ai clienti finali in Italia. <br />	<br />
Essa infatti svolge la propria attività tramite una rete di agenzie di diversa dimensione, operanti per suo conto sulla base di un contratto che regola i rapporti con la società.<br />	<br />
Tuttavia, le misure di prevenzione e monitoraggio adottate in via generale da Acea al fine di favorire una condotta corretta da parte degli agenti e/o promotori, si rivelavano inidonee ad evitare sul nascere eventuali condotte abusive e disservizi a carico dei consumatori, costretti ad effettuare segnalazioni direttamente all’Autorità o al Regolatore. <br />	<br />
Più precisamente, l&#8217;Autorità rilevava carenze tanto nelle modalità adottate dalla società per controllare l&#8217;operato degli agenti, quanto nell&#8217;adozione di misure volte ad impedire ripercussioni sui consumatori del comportamento dei propri agenti e pertanto riteneva Acea responsabile dell&#8217;attività svolta dai suoi agenti e/o promotori. <br />	<br />
Le richiamate valutazioni dell’Autorità sono condivisibili in quanto del tutto coerenti con l’orientamento espresso dalla Sezione in tema di imputazione della responsabilità ad un professionista, ai cui fini &#8220;<i>rileva </i>[ .. .] <i>non già un profilo di responsabilità diretta nell’attivazione di contratti </i>[. . .], <i>piuttosto, il mancato impiego della diligenza (ordinariamente pretendibile da parte dell’operatore commerciale) la cui attuazione deve riguardare non soltanto le condotte direttamenteposte in essere da quest’ultimo, ma anche le attività che siano state demandate ad altri (e che vengono, conseguentemente, nell’immediato interesse del mandante o preponente</i>)&#8221; .<br />	<br />
In particolare, l’asserita mancanza di responsabilità di AE per l&#8217;operato di soggetti terzi (agenti) non è fondatamente sostenibile &#8221;[. . .] <i>non potendosi ritenere ammissibile &#8211; quale esimente da responsabilità &#8211; l&#8217;evocazione di un autonomo ambito di operatività (in capo agli agenti) quale dirimente argomentazione per escludere qualsivoglia ascrivibilità in capo al committente delle azioni e/o omissioni poste in essere a danno della clientela” </i>(Tar Lazio, I, 9 aprile 2009, n. 3722).<br />	<br />
E invero, il fondamentale canone della diligenza professionale impone all’operatore commerciale che si avvalga dell’opera di altri soggetti un complessivo atteggiamento di assidua e puntuale attenzione sulla condotta che questi ultimi abbiano posto in essere; in mancanza di ciò, il ricorso al modulo negoziale di agenzia precostituirebbe al professionista una facile esimente da responsabilità per le condotte che egli stesso volesse assumere non riconducibili al fatto proprio.<br />	<br />
Pertanto, nel caso di specie, come correttamente rilevato da AGCM, sarebbe stato ragionevole attendersi che AE mettesse in atto maggiori e più pervasivi controlli diretti dell’operato materialmente svolto dai venditori, cercando di anticipare le contestazioni &#8211; in caso di criticità già individuate in particolari aree o in relazione a determinati soggetti – e in tal modo riducendo l&#8217;incentivo a porre in essere condotte simili; e tale carenza di iniziativa da parte della società ricorrente risulta ancora più grave in relazione alla circostanza, evidenziata nel provvedimento impugnato (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 – p. 16), che essa era ben consapevole dell&#8217; esistenza di pratiche commerciali non conformi alla diligenza professionale da parte di alcuni agenti, almeno dall’ottobre 2008. <br />	<br />
Tuttavia, sulla base delle ampie evidenze istruttorie acquisite, l&#8217;Autorità ricostruiva un sistema di controlli non sistematico e carente sotto più profili (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 – pp. 54-60). <br />	<br />
In particolare, i sistemi di remunerazione delle agenzie incentrati esclusivamente sul numero di clienti acquisiti appare suscettibili di creare un forte incentivo in capo agli agenti a raccogliere, in qualsiasi modo, la sottoscrizione del contratto da parte del consumatore, senza che la disciplina delle proposte c.d. scartate possa costituire idoneo correttivo posto che, almeno nel caso del Business Partner di maggiore rilevanza, dette proposte continuano a concorrere, qualora non superino una certa percentuale, alla quantificazione delle provvigioni.<br />	<br />
Il sistema di controllo non sistematico, ma a campione, predisposto dalla società ricorrente non appare idoneo a tutelare i consumatori da eventuali condotte scorrette: non è infatti prevista, in capo ad Acea, una specifica attività di verifica del lavoro svolto dagli agenti nella fase dell&#8217;acquisizione del cliente, atteso che la correttezza dell&#8217;attività di vendita posta in essere dagli agenti (c.d. <i>qualitycall</i>) viene svolta direttamente dalle agenzie. Parimenti, i successivi stadi di verifica, consistendo nel controllo automatico effettuato dal sistema informatico (c.d. Portale Agenzie) di Acea Energia nonché in quello affidato alla società esterna Acea8cento S.p.a., non appaiono idonei a risolvere i casi in questione, posto che i controlli sono finalizzati a verificare il corretto inserimento nel sistema di alcuni dati nella Proposta di adesione, nonché la consistenza e la congruenza dei dati riportati dagli agenti sul contratto rispetto a quelli inseriti nel sistema Acea dalle stesse agenzie. Allo stesso modo, il controllo a campione eseguito, con frequenza semestrale, da AE mediante contatto telefonico con i clienti finali, nonché l&#8217;indagine di <i>Customer Satisfaction</i> affidata ad una società esterna risultano finalizzati alla sola verifica del livello di soddisfazione della clientela in merito alle relazioni commerciali ed alla qualità del contatto degli Incaricati. <br />	<br />
Insufficiente si appalesa altresì la previsione di misure sanzionatorie in capo ai Business Partners e, in particolare, alla previsione di penali per l’ipotesi di disconoscimento di firma, ricompresa tra i c.d. scarti, posto che le stesse sono previste solo nel caso in cui tali &#8220;scarti&#8221; superino una certa percentuale e, nel loro ammontare, non possono mai superare una certa soglia percentuale del corrispettivo. <br />	<br />
Con riguardo, infine, all&#8217;imposizione di ostacoli all&#8217;esercizio del diritto di recesso, nel corso dell&#8217; istruttoria è emerso che Acea non ha implementato un adeguato sistema di verifica circa l&#8217;esercizio del diritto di ripensamento da parte del cliente, attesa peraltro la mancanza di un adeguato sistema di trattamento dei reclami.<br />	<br />
Correttamente dunque l’Autorità ha ritenute entrambe le pratiche scorrette, in violazione degli articoli 20, 21, comma l, lettere b), j) e g), 24, 25, lettere a) e d), e 26, lettera j) del Codice del Consumo.<br />	<br />
Con il quarto motivo la ricorrente contesta l’applicazione delle sanzioni, lamentando l’omessa od erronea valutazione dei presupposti per l&#8217; irrogazione delle stesse, sotto il profilo della gravità e della durata; in ogni caso la sanzione avrebbe dovuto essere unica, in relazione dell’unica condotta riferibile ad AE. <br />	<br />
Le censure non sono meritevoli di favorevole apprezzamento. <br />	<br />
Osserva il Collegio che l&#8217;Autorità, in ragione della sussistenza di due distinte pratiche commerciali scorrette, rispettivamente per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas, irrogava una sanzione per ciascuna delle due condotte, facendo corretta applicazione dei criteri individuati dall&#8217;art. 11 della legge n. 689/81, come richiamati dall&#8217;art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, ai fini della quantificazione della sanzione.<br />	<br />
E invero, come più volte affermato dalla Sezione (Tar Lazio, I, 9 aprile 2010, n. 3722; 20 gennaio 2010, n. 633; 19 giugno 2009, n. 5809), allorché si sia in presenza di una molteplicità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale (concorso materiale di illeciti), trova applicazione il criterio del &#8220;cumulo materiale&#8221; di sanzioni, come è avvenuto nel caso di specie.<br />	<br />
Quanto alla contestata quantificazione delle sanzioni, l&#8217;Autorità (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 – pp. 94 ss), con riguardo alla gravità della violazione, ha tenuto conto, in primo luogo, della dimensione economica del professionista che nel 2010 ha realizzato un fatturato di 2,1 miliardi di euro circa, di cui l, 7 miliardi derivanti dalla vendita di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Tale parametro &#8211; che va sicuramente considerato in quanto incluso tra i criteri di carattere generale dettati dall’art. 11 della L. n. 689 del 1981, senza che tuttavia l’Autorità sia tenuta ad una puntuale considerazione delle quote di mercato (a differenza di quanto avviene, ad esempio, in materia di tutela della concorrenza) (Tar Lazio, I, 26 gennaio 2012, n. 866) &#8211; non solo assicura gli effetti deterrenti della sanzione, ma è anche idoneo, di per sé, a rendere più efficace la comunicazione pubblicitaria e, pertanto, ad aggravarne la valenza lesiva ove la stessa integri anche una pratica commerciale scorretta (Tar Lazio, I, 20 dicembre 2010, n. 3648; 22 novembre 2010, n. 33791; 3 novembre 2010, n. 33131).<br />	<br />
Inoltre, l’Autorità ha tenuto conto dell&#8217; ampia diffusione delle pratiche contestate, &#8220;<i>in quanto hanno interessato un numero significativo di consumatori</i>&#8221; in settori caratterizzati da particolare asimmetria informativa. <br />	<br />
Alla luce di quanto rilevato, AGCM ha ragionevolmente qualificato le condotte come gravi. <br />	<br />
Quanto alla durata della violazione, l&#8217;Autorità ha rilevato che la pratica commerciale è stata caratterizzata da una durata prolungata, essendo stata posta in essere a partire dal mese di ottobre 2008 e almeno fino all&#8217; adozione del provvedimento impugnato (16 novembre 2011). <br />	<br />
Con il quinto mezzo, infine, la ricorrente contesta la decisione dell&#8217;Autorità nella parte in cui dispone la pubblicazione di un estratto del provvedimento sanzionatorio, lamentando l’insufficienza della motivazione, la mancanza di proporzionalità nonché la dannosità della misura sul piano reputazionale, oltre che la disparità di trattamento rispetto ad altre imprese che avrebbero posto in essere condotte analoghe. <br />	<br />
Anche tali censure appaiono destituite di fondamento.<br />	<br />
A parere del Collegio, l&#8217;esercizio del potere di disporre la pubblicazione della delibera, attribuito all&#8217;Autorità dall&#8217;art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, è avvenuto nel rispetto del criterio di valutazione dettato dalla stessa norma, vale a dire “<i>in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti</i>”; e invero, ai sensi di tale disposizione, il ricorso alla misura aggiuntiva è funzione della possibilità di evitare in tal modo la protrazione degli effetti della condotta, tale essendo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole usate dal legislatore con l’utilizzo della suddetta proposizione subordinata finale implicita. <br />	<br />
E in effetti la misura accessoria in contestazione assolve ad una funzione restitutoria, mirando, per un verso, ad impedire che la pratica scorretta accertata continui a produrre effetti, per altro verso, a ricostituire la situazione di fatto <i>quo ante</i> in cui trovava espressione l&#8217;interesse leso attraverso la pratica scorretta. <br />	<br />
E, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, nel provvedimento impugnato le motivazioni a sostegno dell’ordine disposto da AGCM trovano ampia espressione nell&#8217;ultimo &#8220;ritenuto&#8221;, in cui si legge che &#8220;<i>in ragione dei comportamenti adottati dagli agenti di Acea, della pervasività accertata delle pratiche commerciali di cui al paragrafo II, punto 4, lettere A) e B, e dei conseguenti effetti pregiudizievoli per i consumatori, in quanto questi vengono vincolati a rapporti contrattuali di lunga durata, si rende necessario disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento a cura e spese del professionista ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo su due quotidiani, nella cronaca di Roma, avendo avuto la pratica commerciale scorretta accertata diffusione prevalentemente nel territorio del Comune di Roma, al fine di impedire che la pratica commerciale in questione continui a produrre effetti</i>” (AGCM &#8211; Provvedimento n. 22978 &#8211; pag. 73). <br />	<br />
Per altro verso, proprio la disposta pubblicazione sui quotidiani a diffusione locale (Roma) costituisce un ulteriore indice di proporzionalità della misura inflitta, venendo la stessa in tal modo ad operare e, quindi, a ripristinare la preesistente situazione di fatto nello stesso ambito spaziale ed ambientale interessato dalla pratica commerciale scorretta accertata, che aveva avuto diffusione, appunto, prevalentemente nel territorio del Comune di Roma.<br />	<br />
Infine, quanto agli eventuali effetti negativi per il professionista, prospettati nel ricorso in termini di danno alla reputazione, si osserva che gli stessi sarebbero comunque riconducibili unicamente alla condotta di quest&#8217;ultimo e dunque, nella comparazione di interessi che l&#8217;Autorità è chiamata a compiere, risulterebbero sempre recessivi. <br />	<br />
Infine, appare indimostrato l&#8217;assunto della ricorrente società che lamenta di aver subito, con la misura aggiuntiva disposta dall&#8217; Autorità, una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore.<br />	<br />
In proposito va ribadito l’orientamento di questa Sezione secondo cui la sussistenza del vizio di disparità di trattamento rispetto ad un diverso professionista nell&#8217;ambito di un differente procedimento per analoga fattispecie, postula &#8220;l&#8217;identità (o almeno la totale assimilabilità) delle situazioni di base poste a raffronto&#8221; (Tar Lazio, I, 19 maggio 2010, n.12325) e la completa sovrapponibilità di tutti gli elementi di rilievo delle fattispecie sanzionate (Tar Lazio, I, 13 dicembre 2010, n. 36114; 13 dicembre 2010, n. 36112; 22 novembre 2010, n. 33791; 9 agosto 2010, n. 30466); tuttavia, l&#8217;autonomia di ogni singolo accertamento dell’Autorità circa l&#8217;esistenza di profili di scorrettezza di pratiche commerciali e la “contestualizzazione” della valutazione delle stesse a fini di determinazione delle pertinenti conseguenze sanzionatorie, determinano una preclusione alla suggerita indagine comparativa, la quale richiederebbe una oggettiva verifica della completa sovrapponibilità delle fattispecie sanzionate, concretamente non percorribile.<br />	<br />
Per le considerazioni complessivamente svolte il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 5.000,00 (=cinquemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-22-3-2012-n-2734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.2734</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 22/3/2012 n.201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-22-3-2012-n-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-22-3-2012-n-201/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 22/3/2012 n.201</a></p>
<p>Pres. Salamone – Rel. Sinigoi Doppelmayr Italia srl (avv. Zoppolato) c. Comunità Montana Valli del Monviso (avv. Botasso) e CCM Finotello srl (avv. Giardini) sull&#8217;illegittimità del capitolato di gara che impedisce la partecipazione agli impianti di risalita a tensione idraulica Contratti della p.a. – Appalto – Prescrizioni capitolato – Impianti</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-22-3-2012-n-201/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 22/3/2012 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone – Rel. Sinigoi<br /> Doppelmayr Italia srl (avv. Zoppolato) c. Comunità Montana Valli del Monviso (avv. Botasso) e CCM Finotello srl (avv. Giardini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del capitolato di gara che impedisce la partecipazione agli impianti di risalita a tensione idraulica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto – Prescrizioni capitolato – Impianti di risalita – Esclusione impianti a tensione idraulica – Violazione norme sulla concorrenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata ammissione in gara di impianti di risalita a tensione idraulica, ammettendo soltanto quelli a tensione meccanica, costituisce un’indebita restrizione della concorrenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/3/2012 n.896</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-22-3-2012-n-896/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-22-3-2012-n-896/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-22-3-2012-n-896/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/3/2012 n.896</a></p>
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Simeoli M.R. Gramegna (Avv. R. Cafari)/ A.S.L. Lodi (Avv. F. Boezio); Ministero della Salute (Avv.gen. Stato) ed altri rimette alla Corte di giustizia la questione relativa alla compatibilità comunitaria della riserva in favore delle sole farmacie in pianta organica della vendita dei farmaci c.d. &#8220;di fascia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-22-3-2012-n-896/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/3/2012 n.896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-22-3-2012-n-896/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/3/2012 n.896</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano  &#8211; Est. Simeoli<br /> M.R. Gramegna (Avv. R. Cafari)/ A.S.L. Lodi (Avv. F. Boezio); Ministero della Salute (Avv.gen. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p>rimette alla Corte di giustizia la questione relativa alla compatibilità comunitaria della riserva in favore delle sole farmacie in pianta organica della vendita dei farmaci c.d. &#8220;di fascia C&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie &#8211; Vendita dei farmaci di  fascia C &#8211; Riserva in favore delle sole farmacie in pianta organica – Esclusione parafarmacie &#8211; Farmaci non posti a carico del SSN &#8211; Principi libertà di stabilimento &#8211; Non discriminazione concorrenza &#8211; Contrasto &#8211; Questione pregiudiziale – Va rimessa alla Corte di Giustizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell’Art. 267 del TFUE  , la questione pregiudiziale se e i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostano ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale, ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su “ricetta bianca”, cioè non posti a carico del SSN ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2011, proposto da: </p>
<p>MARIA ROSA GRAMEGNA, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggiero Cafari Panico, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Vittor Pisani n. 27;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.S.L. LODI, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Boezio, Alberto Rimoldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Cadore n. 36;<br />
MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;<br />
REGIONE LOMBARDIA, non costituita in giudizio;<br />
COMUNE DI SANT&#8217;ANGELO LODIGIANO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Pilia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria N. 18;<br />
AIFA-AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. gen. n. 0015363 del 3 agosto 2011 con cui il COMUNE DI SANTA&#8217;ANGELO LODIGIANO ha ritenuto la propria incompetenza a pronunciarsi sulla istanza della ricorrente; &#8211; del provvedimento notificato il 17/08/2011, con cui l&#8217;ASL di LODI ha ritenuto di denegare l&#8217;avvio dell&#8217;attività di vendita dei medicinali soggetti a ricetta medica di cui all&#8217;art. 87, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 219/2006; &#8211; del provvedimento del Ministero della Salute prot.0035037 in data 18 agosto 2011 con il quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di poter procedere nella vendita al pubblico dei medicinali di cui all&#8217;art. 87, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 219/2006; &#8211; della circolare del Ministero della salute n. 3 del 3/10/2006; &#8211; della delibera Regionale Lombardia VIII/003271 del 4/10/2006; <br />	<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti connessi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI SANT&#8217;ANGELO LODIGIANO e del MINISTERO DELLA SALUTE;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>1. La ricorrente, farmacista abilitata iscritta all’Ordine dei Farmacisti di Milano nonché titolare della omonima parafarmacia, ha comunicato all’ASL competente per territorio (Lodi), oltre che al Comune di Sant’Angelo Lodigiano, al Ministero della Salute, all’Agenzia Italiana del Farmaco e alla Regione Lombardia la propria intenzione di avviare la vendita al pubblico dei medicinali di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 219/06, ovvero di farmaci a totale carico del cittadino acquirente senza richiesta di rimborso da parte del servizio sanitario regionale e nazionale, nonché di tutte le specialità medicinali per uso veterinario soggette a ricetta medica, anch’esse a totale carico del cittadino acquirente, senza richiesta di rimborso da parte del servizio sanitario regionale o nazionale.<br />	<br />
1.1. Con provvedimento del 3/8/2007, la Città di Sant’Angelo Lodigiano dichiarava di non essere deputata al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Il Ministero della Salute, con provvedimento del 18 agosto 2011, rigettava la domanda asserendo che, sulla base della normativa vigente in materia, la vendita dei medicinali suddetti può essere effettuata solo all’interno delle farmacie. Parimenti, replicava in senso negativo l’ASL di Lodi, con provvedimento notificato in data 17/08/2011.<br />	<br />
1.2. Con ricorso depositato il 14 novembre 2011, la ricorrente ha impugnato i citati dinieghi, sostenendo che la normativa su cui essi sono fondati sarebbe contraria al diritto dell’Unione Europea, nella parte in cui osta alla vendita dei medicinali di c.d. fascia C soggetti a prescrizione ma non a carico del SSN.<br />	<br />
1.3. Con ordinanza del 2 dicembre 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha rigettato la domanda cautelare, riservandosi di pronunciare separata ordinanza sulla questione di compatibilità comunitaria.<br />	<br />
1.4. La controversia veniva riesaminata alla camera di consiglio del 29 febbraio 2012, onde valutare compiutamente la persistente rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta legge n. 214/2011 e del decreto legge n. 1/2012, che dalle indiscrezioni della stampa sembrava volessero affrontare anche gli aspetti oggetto del presente giudizio ma che, invece, hanno riguardato importanti ma diverse innovazioni dell’ordinamento farmaceutico. All’esito di detta verifica, il Collegio ha ritenuto necessario investire di questione pregiudiziale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Di seguito le motivazioni.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. In Italia, il servizio di distribuzione dei farmaci, in ragione delle caratteristiche dei prodotti e dei bisogni generali che è deputato a soddisfare, è settore economico sottoposto ad una penetrante regolazione amministrativa, la quale investe svariati ambiti tra cui: numero e regime proprietario delle farmacie, turni ed orari di apertura, sistema di remunerazione. Il diritto pubblico “interferisce”, non solo sul versante quantitativo, stabilendo in via autoritativa un rapporto “legale” tra domanda ed offerta, ma anche su quello soggettivo, riservando alla sola categoria dei farmacisti la possibilità di intraprendere l’attività di distribuzione dei farmaci. In definitiva, riguardato sotto il profilo dell’ordinamento professionale, il settore si caratterizza per essere i farmacisti una delle poche professioni per le quali lo Stato non ha solo prescritto la necessità del conseguimento di un titolo di studio abilitativo ma anche la pianificazione territoriale della relativa attività, contingentando il numero dei professionisti che possono svolgerla. <br />	<br />
Preliminarmente, è utile esaminare diacronicamente gli sviluppi normativi del settore.</p>
<p>II. La disciplina delle distribuzione territoriale delle farmacie costituisce un esempio paradigmatico di pianificazione delle attività private, le cui radici affondano nella legislazione pre-repubblicana. La riforma “Giolitti” del 1913 (l. 22 maggio 1913 n. 468) riconosceva all’assistenza farmaceutica la natura di attività primaria dello Stato, esercitata tramite gli enti locali (farmacie comunali) oppure a mezzo di concessione governativa ai privati farmacisti. Al fine di garantire la capillare distribuzione delle farmacie sul tutto il territorio nazionale, scongiurando il rischio della concentrazione delle farmacie nelle sole zone più ambite sotto il profilo commerciale, venne messo appunto un apposito strumento amministrativo di contingentamento della offerta, denominato “pianta organica” (tra l’altro, in un contesto storico in cui le farmacie non provvedevano alla sola distribuzione ma, molte volte, anche al “confezionamento” del farmaco). <br />	<br />
II.1. Gli sviluppi normativi successivi (risultanti dalle modifiche intervenute con la legge 2 aprile 1968 n. 475 e la legge 8 novembre 1991 n. 362) hanno sostanzialmente perpetuato il modello del 1913. La pianta organica, articolata su base comunale, determina il numero complessivo delle farmacie, le zone nelle quali hanno sede, la distanza minima tra di esse. Il criterio generale di pianificazione si basa sul rapporto numerico tra esercizi e utenti; la relativa organizzazione è soggetta a revisione periodica (in particolare, la legislazione, vigente sino alle recentissime modifiche di cui al punto seguente, prevedeva la presenza di una farmacia ogni 4.000 abitanti nei comuni con più di 12.500 abitanti e di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con meno di 12.500 abitanti). La rigidità dell’impianto è reso parzialmente flessibile da misure che consentono di adattare la presenza delle farmacie alla particolare conformazione geomorfologica del territorio e alla difficoltà di raggiungere la farmacia in un altro nucleo abitante troppo distante (art. 2 l. n. 362/1991; v. anche l’art. 6 l. cit. sui dispensari farmaceutici). Le farmacie aperte al pubblico, anche quando sono gestite da comuni, ricadono comunque entro il regime della pianificazione.<br />	<br />
II.2. E’ utile precisare che il successivo articolo 8, comma 10, della legge n. 537/1993 ha proceduto alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: A) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; B) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico (categoria successivamente soppressa); C) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico; C-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC). Il comma 14 del medesimo articolo specifica che i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera A), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale; mentre, i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettere C) e C-bis), sono a totale carico dell&#8217;assistito.<br />	<br />
II.3. Il d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in l. n. 248/2006), al fine di aumentare la concorrenza nel settore della distribuzione finale dei farmaci e stimolare una riduzione del prezzo finale, ha autorizzato l’apertura di nuovi esercizi commerciali diversi dalle farmacie, denominati “parafarmacie”, in cui è consentita la vendita di farmaci da banco (farmaci da automedicazione preconfezionati e vendibili senza ricetta medica di cui all’articolo 9-bis del d.l. 18 settembre 2001 n. 347). Per la prima volta, dunque, un operatore economico diverso dalla farmacia inserita in pianta organica, è abilitato ad effettuare attività di vendita al pubblico di alcune categorie di farmaci.<br />	<br />
II.4. Il recente art. 32 d.l. 6-12-2011 n. 201 (convertito nella l. 22 dicembre 2011 n. 214), in continuità con l’ultimo indirizzo, ha previsto che, nei citati nuovi esercizi commerciali, possono essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e di cui all’ articolo 89 d.lgs. 24 aprile 2006 n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale). Tuttavia, il comma 1 bis, rimette al Ministero della salute il compito di individuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei medesimi farmaci di fascia C, per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita nelle parafarmacie. La norma, dunque, non ha rimosso l’ostacolo normativo lamentato dalla ricorrente.<br />	<br />
Per completezza, si ricorda che il medesimo decreto, al fine di censurare talune pratiche di boicottaggio, ha stabilito che le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia. Sotto altro profilo, è stata data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, d.l. n. 223/06 cit, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti. <br />	<br />
II.5. Ulteriori misure in tema di servizio farmaceutico sono state introdotte, da ultimo, dall’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1. In particolare: si è abbassato a 3.000 abitanti il quorum di popolazione necessario per l’apertura di una nuova farmacia, con l’avvertenza che sulle sedi farmaceutiche all’uopo istituite non potrà essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune; al fine poi di incentivare la concorrenza si attribuiscono ai gestori la libertà di praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e, inoltre, la possibilità di aprire la farmacia anche in orari diversi da quelli obbligatori; per far diminuire i costi, poi, il farmacista è tenuto a dispensare il medicinale generico equivalente avente il costo più basso, salvo che il medico non abbia espressamente indicato in ricetta la non sostituibilità del farmaco prescritto e, ovviamente, salvo diversa richiesta del cliente. </p>
<p>III. Il problema concretamente posto all’attenzione del Collegio è se il diritto di esclusiva, in favore dei soli esercizi di distribuzione farmaceutica rientranti nella pianta organica, in ordine alla vendita di tutti i medicinali soggetti a prescrizione medica, anche di quelli c.d. di fascia C soggetti a prescrizione medica ma non a carico del SSN, sia rispettoso dei vincoli derivanti all’Italia dall’appartenenza all’ordinamento comunitario. Prima di venire al cuore della questione, ritiene il Collegio di anteporre una breve premessa di carattere sistematico.<br />	<br />
III.1. Invero, le limitazioni quantitative all’ingresso degli operatori economici su alcuni mercati costituiscono un tradizionale strumento del diritto pubblico dell’economia, le cui finalità possono essere assai diverse, ma per lo più riconducibili: alla necessità di proteggere quanti già siano insediati sul mercato dalla concorrenza di nuovi operatori (si pensi, per il passato, alla programmazione della distribuzione commerciale); ovvero, alla finalità di assicurare la presenza del servizio anche in aree che potrebbero essere trascurate perché meno redditizie (è il caso, per l’appunto, delle farmacie). <br />	<br />
Per quanto tale dimensionamento coattivo dell’offerta costituisca una indubbia incisione della libertà di iniziativa economica, esso non ha mai posto problemi di compatibilità rispetto alla c.d. costituzione economica italiana (cfr. Corte cost., sentenza n. n. 27/2003, secondo cui il contingentamento delle farmacie è volto ad assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d&#8217;utenza; sentenza n. 4/1996, secondo cui il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall&#8217;art. 32 della Costituzione, non comporta l&#8217;obbligo per il legislatore di rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva all&#8217;istituzione di farmacie, al contrario ne legittima la programmazione allo scopo di garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell&#8217;interesse della salute dei cittadini; sentenza 76/2008, secondo cui la sintesi tra siffatte esigenze è affidata alle scelte non irragionevoli del legislatore, in modo che siano garantiti sia un adeguato ambito di operatività alle farmacie in attività, sia la piena efficienza a favore degli utenti del servizio farmaceutico). <br />	<br />
Complice la costruzione compromissoria del disposto costituzionale, suscettibile di essere declinato sia sul versante individualistico del costituzionalismo liberale, sia in direzione delle istanze solidaristiche, la declamazione della libertà economica (art. 4, comma 1) è stata generalmente interpretata come pura garanzia “verticale” di non interferenza da parte dello Stato in un certo ambito di scelte private, piuttosto che come presidio della “concorrenza effettiva” quale specifica modalità di funzionamento del mercato. Per altro, con riguardo alle misure conformative dei mercati per finalità correttive e sociali (art. 41, commi 2 e 3), nonché ai monopoli pubblici regolati (art. 43), la giurisprudenza costituzionale non ha definitivamente chiarito i termini del contemperamento tra la libertà economica ed interessi generali. Ed anche quando, a seguito della riforma costituzionale del 2001 (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), la “tutela della concorrenza” è divenuta oggetto di una disposizione espressa (art. 117 comma 2 lett. e), all’ampliamento della competenza statale in materia di regolazione amministrativa dei mercati, non si è accompagnata una chiara definizione, sul piano della gerarchia dei valori, delle ragioni e scopi della concorrenza come bene da tutelare.<br />	<br />
A parere del Collegio, nuove prospettive devono essere verificate alla luce dei trattati europei i quali, per contro, esprimono una assai più marcata scelta valutativa circa il modello di funzionamento dei mercati che si intende promuovere, un modello radicalmente alternativo ai criteri del “dirigismo” costituzionale italiano. L’indirizzo comunitario, difatti, è da lunghissimo tempo orientato ad emendare il diritto pubblico dell’economia degli stati membri da quegli strumenti di pianificazione che si propongono di conformare i processi economici alle condizioni ivi prefigurate; al suo posto si promuove una regolazione obbiettiva e neutrale che, sul presupposto della spontaneità dei processi economici, si proponga di guidarne le dinamiche dall’esterno, ove ciò occorra per finalità di interesse generale. <br />	<br />
Indubbiamente, il principio dell’economia di mercato aperta ed in libera concorrenza, il quale impone agli ordinamenti nazionali di predisporre un ambiente giuridico propizio alla competizione, non ha valore assoluto. Molti valori, collocati nell’architettura delle fonti comunitarie in una posizione di preminenza, possono giustificare interventi conformativi dell’attività economica, finalizzati a salvaguardarli. Tuttavia, in primo luogo, ciò deve avvenire pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità ed imponendo di prescegliere tra i mezzi astrattamente possibili per realizzare il medesimo fine, quello meno invasivo della libertà d’intrapresa. Inoltre, tali valori non legittimano interventi dirigistici che, in particolare, vogliano tutelare gli interessi di operatori economici già insediati, a detrimento di altri. <br />	<br />
Nello specifico, i Trattati riconoscono sì servizi di interesse economico generale che legittimamente sono realizzati direttamente dagli Stati attraverso imprese incaricate. Tuttavia, anche in tali casi, il diritto comunitario sembra ispirarsi al principio per cui, prima di battere la strada della riserva ai poteri pubblici, occorre verificare la possibilità che le disfunzioni ed i fallimenti di mercato siano, ove possibili, semplicemente “corretti”, combinando gli elementi positivi della competizione economica con il perseguimento delle istanze sociali (su queste basi, si è sviluppato, come è noto, il grande capitolo della liberalizzazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità; esemplificativo, il meccanismo del servizio pubblico universale dove, per ragioni di utilità sociale, viene prevista la prestazione obbligatoria di determinati servizi improduttivi, con finanziamento a carico, in tutto o in parte, di quelli produttivi che vengono contestualmente liberalizzati). A questa stregua, la dotazione di diritti esclusivi, con correlative barriere all’ingresso, è consentita solo allorquando i medesimi scopi non siano affatto realizzabili attraverso l’azione dei mercati sia pure regolati, il che accade: o perché si tratta di promuovere finalità che non possono essere conseguite, con accettabili standard di benessere sociale, ove le decisioni allocative siano determinate dai prezzi; ovvero quando la spontaneità stessa del mercato agisca come fattore anticoncorrenziale; ovvero quando l’attività non è per nulla appetibile per le imprese private. <br />	<br />
Occorre dire che l’impianto descritto non pare possa dirsi cambiato con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (dal 1º dicembre 2009). In particolare, per quanto sia scomparso dall’art. 3 Trattato Ue l’indicazione della “concorrenza non falsata” come obiettivo fondamentale dell’Unione stessa (sostituito con la proposizione per cui l’Unione “si adopera per lo sviluppo sostenibile dell&#8217;Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un&#8217;economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell&#8217;ambiente”), permangono molteplici disposizioni di principio che pongono la tutela della concorrenza come principio generale del diritto dell&#8217;Unione europea: le norme antitrust di cui agli art. 101 ss. TFUE; l’art. 120 TFUE; l’art. 119 TFUE; il Protocollo n. 27; l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione. L’espunzione della concorrenza dall’elenco di valori ed obiettivi generali dell’Unione europea, viene letta dalla dottrina come mera sottolineatura del rifiuto di posizioni di estremo liberismo.<br />	<br />
Passiamo al merito della vicenda portata all’attenzione del Tribunale. </p>
<p>IV. In prima battuta occorre dedurre sulla rilevanza comunitaria della questione.<br />	<br />
IV.1. L’art. 168, n. 7, TFUE non restringe la competenza degli Stati membri ad adottare norme destinate all’organizzazione di servizi sanitari come le farmacie. La direttiva 2005/36 (avente ad oggetto il compito di fissare le regole in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate) non contiene regole che disciplinino lo stabilimento delle farmacie o le condizioni di gestione delle stesse né, più specificamente, la loro ripartizione territoriale (cfr. il ventiseiesimo “considerando”). La direttiva servizi 163/2006 fa salva la libertà degli Stati di provvedere alla organizzazione di servizi economici di interesse generale nel modo che essi considerano conveniente in relazione ai compiti assegnati ai servizi in questione (art. 1, comma 3; articolo 15, comma 4). <br />	<br />
Ciò premesso, per quanto le condizioni per l’esercizio delle attività farmaceutiche non siano state interamente oggetto di misure di coordinamento e di armonizzazione, le attività che possono essere svolte da un farmacista sono pur sempre da intendersi come esercizio di attività economiche prestate dietro retribuzione, come tali sottoposte alle disposizioni del TFUE (cfr. Corte di giustizia, G.S., 19 maggio 2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07; Corte di giustizia, G.S., 10 giugno 2010, cause riunite C-S70/07 e C-S71/07). Inoltre, per quanto spetti agli Stati membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto, e per quanto debba riconoscersi agli Stati membri sul punto un margine discrezionale (sentenze 11 settembre 2008, causa C-141/07), le previsioni interne le quali, pur senza discriminare direttamente fra operatori di diversa cittadinanza, assoggettano discrezionalmente l’attività economica del farmacista ad un regime che ne limiti in concreto il pieno e libero esplicarsi in quanto fissano un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale, devono pur sempre scontare una verifica di compatibilità alla luce ed in ragione dei principi di libera circolazione e di stabilimento sanciti dal Trattato europeo.<br />	<br />
IV.2. In particolare, la normativa nazionale che subordina la vendita dei farmaci di fascia C (soggetti a prescrizione medica) ad una previa autorizzazione amministrativa che può essere accordata solo ai titolari di farmacia in pianta organica, avendo l’effetto oggettivo di ostacolare e di scoraggiare, nell’ambito di tale specifico mercato, l’esercizio in forma stabile, da parte dei farmacisti degli altri Stati membri, delle loro attività nel territorio, va qualificata in termini di “restrizione” alla libertà di stabilimento ai sensi dell&#8217;art. 49 TFUE; ciò anche se la normativa nazionale controversa è applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, in quanto mira a comunque a limitare il numero dei prestatori di servizi. Le restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale (cfr. anche l’art. 52, n. 1, TFUE in tema di tutela della sanità pubblica), a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell&#8217;obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso può giustificare. <br />	<br />
Esaminiamo la giurisprudenza formatasi in relazione proprio alla specifica materia delle farmacie.</p>
<p>V. Secondo la giurisprudenza europea, sul piano della restrizione soggettiva, è compatibile con il diritto dell’Unione la scelta dello Stato membro che riservi ai soli farmacisti la vendita al dettaglio dei medicinali, in ragione della loro specifica formazione, della loro esperienza professionale e della responsabilità su di essi incombente, elementi tutti che possono legittimamente garantire la piena considerazione degli interessi generali della tutela della salute e della salvaguardia dell&#8217;equilibrio finanziario dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. La limitazione soggettiva in favore di farmacisti è restrizione giustificata dall’obiettivo di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità (CGCE, sentenza 19 maggio 2009).<br />	<br />
V.1. Sul versante della restrizione quantitativa degli esercenti, i regimi nazionali che si occupino di regolamentare il numero delle farmacie insediate sul territorio in relazione ad una pianta organica delle stesse, sono in linea di principio stati ritenuti compatibili con le libertà economiche di circolazione previste dal TFUE purché, in concreto, i loro effetti non incidano in maniera sproporzionata rispetto agli interessi generali perseguiti (Corte di giustizia, gr. sez., 1 giugno 2010, cause riunite C-S70/07 e C-S71/07). E’ stato rilevato, in particolare (Corte giustizia CE grande sezione 1 giugno 2010 n. 570): che esistono agglomerati che possono apparire a numerosi farmacisti particolarmente redditizi, e per questo più attraenti, come quelli situati nelle zone urbane, ed altre parti del territorio nazionale che invece potrebbero essere considerate meno attraenti, come le zone rurali, geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate; che non si può escludere che, se non ci fosse alcuna regolamentazione, le farmacie sarebbero concentrate in località reputate attraenti, mentre in alcune località meno attraenti si ritroverebbe un numero di farmacie insufficiente ad assicurare un servizio farmaceutico sicuro e di qualità; che, in un contesto siffatto uno Stato membro può ritenere che sussista un rischio di penuria di farmacie in talune parti del suo territorio e, conseguentemente, un rischio di inadeguato approvvigionamento di medicinali quanto a sicurezza e a qualità; che, tenuto conto di questo rischio, uno Stato membro può allora adottare una normativa che preveda l&#8217;apertura di non più di una farmacia per un certo numero di abitanti; che una tale condizione può sortire l’effetto di canalizzare l’insediamento di farmacie verso parti del territorio nazionale dove l&#8217;accesso al servizio farmaceutico è lacunoso, poiché, impedendo ai farmacisti di impiantarsi in zone già dotate di un numero sufficiente di farmacie, li invita a stabilirsi in zone nelle quali le farmacie scarseggiano; che, peraltro, è anche lecito che uno Stato membro preveda condizioni supplementari che mirino ad impedire tale concentrazione, adottando, per esempio, una condizione che impone distanze minime tra le farmacie, tale condizione permette, infatti, per sua stessa natura di evitare una simile concentrazione e risulta, così, idonea a ripartire le farmacie in maniera più equilibrata all&#8217;interno di una determinata area geografica; che la condizione relativa alla distanza minima accresce la certezza per i pazienti che disporranno di una farmacia nei paraggi e, per ciò stesso, disporranno di un accesso facile e rapido ad un servizio farmaceutico adeguato. <br />	<br />
V.2. In definitiva, le giustificazioni delle restrizioni ammesse dalla Corte di giustizia in materia sono la tutela della salute pubblica, gli effetti socialmente indesiderabili derivanti dall’eccesso di concorrenza, la salvaguardia dell’equilibrio finanziario dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.<br />	<br />
A questo punto, alla luce degli indicati motivi di interesse generale ammessi dal diritto dell&#8217;Unione per derogare al diritto di stabilimento, occorre verificare se il sistema che riserva ai soli titolari di farmacia in pianta organica anche la distribuzione dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica sia proporzionato ed idoneo a raggiungere l’obiettivo addotto di garantire alla popolazione un approvvigionamento di medicinali sicuro e di qualità; ovvero se il medesimo possa essere realizzato con misure meno restrittive, in modo altrettanto coerente e sistematico, evitando che taluni farmacisti siano privati di qualunque accesso all’attività professionale indipendente mentre altri, già presenti sul mercato, godano di profitti sproporzionati. </p>
<p>VI. Orbene, ritiene il Collegio che la normativa in causa ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, in quanto il regime di contingentamento vigente in Italia con riguardo alla vendita dei farmaci di fascia C, non sembra giustificato né da ragioni di controllo della salute pubblica, né di ordine economico (pianificazione di spesa), né per evitare gli eccessi socialmente indesiderati della concorrenza.<br />	<br />
VI.1. Quanto al profilo del controllo della salute pubblica, l’art 5, comma 2, del decreto Bersani prevede espressamente che la vendita dei medicinali ammessi alla libera distribuzione debba necessariamente avvenire da parte di farmacisti abilitati all&#8217;esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. <br />	<br />
Inoltre, i farmaci per cui è causa (di cui all&#8217;art. 87, c. l letto a) e b) del d.lgs. n. 219/2006) possono essere venduti dal farmacista solo a fronte della presentazione di una ricetta medica ripetibile (farmaci di cui alla letto a) o non ripetibili ( farmacia di cui alla letto b). Dunque il farmacista non può vendere il prodotto in questione a propria discrezione, ma può consegnare il farmaco al paziente solo dopo aver acquisito dal medesimo la ricetta del medico curante ed aver verificato e garantito la rispondenza tra quanto prescritto e quanto venduto. <br />	<br />
Da ultimo, in base alla normativa vigente in materia, la parafarmacia (analogamente alla farmacia): garantisce la tracciabilità del farmaco venduto grazie al codice unico attribuitogli dal Ministero della Salute; si avvale dei medesimi canali di rifornimento delle farmacie con tutte le garanzie di qualità e sicurezza che ciò comporta; utilizza per la gestione della propria attività gli stessi sistemi informatici delle farmacie ed è quindi costantemente aggiornata su tutte le problematiche che possono riguardare i farmaci (ritiri, cautele, ect.); si avvale di farmacisti abilitati tenuti all&#8217;aggiornamento costante tramite ECM, come i farmacisti che operano nelle farmacie; è dotata di apparati ed attrezzature idonee a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci; è obbligatoriamente dotata di un fax e indirizzo mail comunicati al Responsabile della farmacovigilanza dell&#8217;ASL attraverso i quali vengono ricevuti gli avvisi di ritiro o sequestro di farmaci, ovvero altri avvisi riferiti ai farmaci, diffusi dall&#8217;Agenzia Italiana del Farmaco,dal Ministero della Salute o dalla Regione Lombardia; deve provvedere, tramite il farmacista titolare, al costante controllo, ritiro e smaltimento dei farmaci scaduti o non vendibili in seguito alle segnalazioni di cui al punto precedente; è soggetta a vigilanza igienico sanitaria da parte della U.O. Igiene della Direzione Gestionale Distrettuale territorialmente competente dell&#8217;ASL e a vigilanza sul farmaco da parte dei farmacisti della U.O. Farmaceutica designati dal Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica e Protesica.<br />	<br />
VI.2. Quanto al profilo della spesa pubblica, il genere di farmaci per cui è causa sono a totale carico del cittadino acquirente, senza richiesta di rimborso da parte del sistema sanitario regionale/o nazionale. Dunque, la liberalizzazione della vendita dei farmaci soggetti a prescrizione e non a carico del SSN, non è suscettibile, nemmeno in potenza, di arrecare pregiudizio all’obiettivo di contenimento della spesa pubblica (tramite il contingentamento dei punti vendita), dato che l’acquisto di tali farmaci è posto a totale carico del cittadino acquirente. <br />	<br />
VI.3. Neppure ricorre il rischio che possa essere alterato l’obiettivo della parcellizzata distribuzione su tutto il territorio nazionale del servizio di distribuzione farmaceutico. Difatti, permanendo, per tutti i farmaci a carico del SSN, il diritto di esclusiva in favore delle farmacie “territorializzate” in pianta organica, è evidente che non è neppure prospettabile un rischio di scrematura del mercato ad opera dei concorrenti, ovvero il rischio che alcune imprese concentrino la propria offerta sui segmenti più redditizi dell&#8217;attività lasciando scoperti quelli i cui costi sono più elevati. In sostanza, si vuole dire che la rendita monopolistica sui farmaci a carico del SSN, impedendo in radice che possa verificarsi un ridimensionamento dei servizi offerti nelle aree territoriali periferiche ed un correlativo eccesso di offerta nelle zone più densamente abitate, fa apparire oltremodo sproporzionata l’esclusione, sul mercato dei farmaci di fascia C, di altri operatori economici dal mercato, al fine di assicurare anche tale clientela all’operatore “incaricato” dall’amministrazione. </p>
<p>VII. Arriviamo alla conclusione. La disciplina italiana sembra al Collegio in contrasto con l’art. 49 TFUE, in quanto idonea a rendere di fatto pressoché impossibile lo stabilimento di un farmacista in Italia che voglia accedere al mercato dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica, oltre che a rendere concretamente più difficile lo svolgimento di tale attività economica entro il mercato nazionale. Non sembrano sussistere motivi che possano giustificare una tale restrizione all&#8217;esercizio di una libertà economica fondamentale prevista dal TFUE: non vi è alcuna motivazione legata all&#8217;obiettivo di ripartire in maniera equilibrata le farmacie nel territorio nazionale e di assicurare in tal modo a tutta la popolazione un accesso adeguato al servizio farmaceutico; non vi è la motivazione di aumentare la sicurezza e la qualità dell&#8217;approvvigionamento della popolazione in medicinali; non vi è il rischio derivante da un eccesso di consumo, neppure in termini di ammontare di risorse pubbliche assorbite. <br />	<br />
Il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici sul territorio nazionale abilitati alla vendita dei farmaci di fascia C si traduce, pertanto, nella sproporzionata protezione di reddito degli esercizi esistenti, piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita al pubblico dei farmaci. Si impedisce, senza giustificazione di interesse generale, che, attraverso l’erosione delle posizioni di rendita create da una regolamentazione restrittiva, si accresca il grado di concorrenza, restituendo al mercato la sua capacità allocativa e, tramite produzioni più efficienti, si offrano ai cittadini benefici sotto forma di minori prezzi. </p>
<p>VIII. Ai fini della risoluzione del presente gravame, pertanto, il Collegio giudica rilevante sollevare la seguente questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 267 del TFUE:<br />	<br />
“Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostano ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su “ricetta bianca”, cioè non posti a carico del SSN ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale”.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):<br />	<br />
VISTO l&#8217;art. 267 del TFUE;<br />	<br />
VISTO l&#8217;art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee;<br />	<br />
VISTO l&#8217;art. 3 della L. 13 marzo 1958, n. 204;<br />	<br />
VISTA la &#8220;Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali&#8221;, diramata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e pubblicata sulla G.U.C.E. del 28 maggio 2011<br />	<br />
RIMETTE alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione pregiudiziale indicata in motivazione.<br />	<br />
SOSPENDE il processo fino alla definizione della questione pregiudiziale.<br />	<br />
DISPONE che il presente provvedimento, unitamente a copia del fascicolo della causa, sia trasmesso, in plico raccomandato, alla Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.</p>
<p>Così deciso in Milano nelle camere di consiglio del 2 dicembre 2011 e del 29 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Dario Simeoli, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-22-3-2012-n-896/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/3/2012 n.896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.1433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.1433</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. R. Ianigro Edil Sud Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Gianluca Parente e Antonio Barbieri) c. Comune di Melizzano (Avv. Giovanni Bozzi) c. Rillo Costruzioni S.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte) sulla applicazione dell&#8217;art. 76 codice dei contratti pubblici 1. Processo amministrativo – Ricorso principale ed incidentale – Ordine di esame</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-3-2012-n-1433/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2012 n.1433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amodio, est. R. Ianigro<br /> Edil Sud Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Gianluca Parente e Antonio Barbieri) c. Comune di Melizzano (Avv. Giovanni Bozzi) c. Rillo Costruzioni S.r.l. (Avv.  Andrea Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicazione dell&#8217;art. 76 codice dei contratti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso principale ed incidentale – Ordine di esame – Ricorso incidentale – Esame prioritario – Necessità – Anche in caso di gare con due soli partecipanti &#8211; Eccezioni  	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Progetto esecutivo – Proposte di miglioramento – Art. 76 D.Lgs. 163/06 – Possibilità &#8211; Sussiste – Condizioni 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Lavori – Area Vincolata – Parere favorevole della Soprintendenza – Offerta – Presentazione di proposte di miglioramento – Impossibilità – Ragioni – Esclusione dalla gara – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente. L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità (1)	</p>
<p>2. Nelle procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 163/06, è consentito alle Imprese proporre variazioni migliorative al progetto a condizione che le stesse non alterino i caratteri essenziali dei lavori posti a base di gara e non stravolgano l&#8217;oggetto del contratto, così la proposta risulti migliorativa rispetto al progetto base, nel rispetto delle esigenze della pubblica amministrazione e della par condicio dei concorrenti (2)	</p>
<p>3. Nelle ipotesi di esecuzione, in area  paesaggisticamente vincolata, di lavori relativi ad un centro di stoccaggio e di lavorazione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e di un’isola ecologica, il cui progetto esecutivo abbia ricevuto il preventivo parere di compatibilità da parte della Soprintendenza, non possono essere presentate in sede di gara proposte migliorative tali da apportare uno stravolgimento del progetto stesso e/o la modifica dell’aspetto esteriore dell’opera da realizzare, pena l’esclusione dalla gara stessa.	</p>
<p></b>____________________________________<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 4 del 7.4.2011;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2009 n. 1019</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 99 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Edil Sud Costruzioni S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Parente e Antonio Barbieri, con domicilio eletto presso Rosario Ranno in Napoli, via Privata Imperatore N.13; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Melizzano in Persona del Sindaco P.T.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Bozzi, con domicilio eletto presso Caterina Cricri in Napoli, via Melisurgo N.4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Rillo Costruzioni S.r.l.Capogr.Mandat., C.M.M. Costruzioni Meccaniche Meola S.r.l.<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determina n. 18957/2011 con cui la ditta ricorrente è stata esclusa dalla gara per l&#8217;esecuzione dei lavori relativi al centro di stoccaggio e di lavorazione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e di un’isola ecologica;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melizzano in Persona del Sindaco P.T. e di Rillo Costruzioni S.r.l.Capogr.Mandat. e di C.M.M. Costruzioni Meccaniche Meola S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con &#8220;<i>sentenza in forma semplificata</i>”, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;<br />	<br />
sentite sul punto le parti costituite che al riguardo hanno rinunciato al termine di cui all’art. 60 cit.;<br />	<br />
PREMESSO <br />	<br />
che, con il presente ricorso, e con i connessi motivi aggiunti, la Edil Sud Costruzioni s.r.l. , quale partecipante alla gara indetta dal Comune di Melizzano per la esecuzione dei lavori relativi al “Centro di stoccaggio e di lavorazione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e di un’isola ecologica”, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione di esclusione dalla gara cui alla nota prot. 18957 del 14.12.2011, e con motivi aggiunti depositati l’8.02.2011 la successiva determina n. 13 del 26.01.2012 di aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata costituenda A.t.i. Rillo Costruzioni s.r.l. – M.M.C. Costruzioni Meccaniche Meola s.r.l. <br />	<br />
che la controinteressata, con atto depositato il 24.02.2012, ha proposto ricorso incidentale lamentando la mancata esclusione della ricorrente dalla gara;<br />	<br />
che, quanto all’ordine di esame delle questioni prospettate dalle parti, va evidenziato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 7.04.2011 n. 4, nel sancire il principio della priorità dell’esame del ricorso incidentale c.d. “escludente”, ha tuttavia ammesso che, per ragioni di economia processuale, il giudice possa esaminare prioritariamente il ricorso principale qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità;<br />	<br />
CONSIDERATO<br />	<br />
che il bando prevedeva l’affidamento dei lavori di realizzazione di un Centro di Stoccaggio e di lavorazione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e di un’isola ecologica come da progetto “esecutivo” posto a base di gara;<br />	<br />
che l’intervento ricade in area individuata come zona r.u.a. e c.i.f. dal P.t.p. del Taburno e in zona D1 di completamento nello strumento urbanistico vigente; <br />	<br />
che ai sensi della normativa di cui al p.t.p. nella zona sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e paesistica;<br />	<br />
che il progetto esecutivo posto a base di gara ha ricevuto il preventivo parere di compatibilità favorevole da parte della Soprintendenza come da nota prot. n. 0028014 del 30.11.2010;<br />	<br />
che il provvedimento di esclusione impugnato dalla Edil Sud. Costruzioni s.r.l. risulta motivato, come da verbale di gara n. 2 del 2.12.2011, poiché la proposta tecnica migliorativa di cui ai sub criteri 2.a , 2.b e 2.c non risultava conforme al parere rilasciato dalla Soprintendenza sul progetto a base di gara dal momento che essa prevedeva i seguenti interventi tecnici migliorativi in contrasto con il parere rilasciato dalla Soprintendenza e precisamente: a) la copertura dell’isola ecologica con tettoia con struttura portante in acciaio e copertura in plexiglass mentre l’isola ecologica prevista nel progetto a base di gara era scoperta; b) la installazione di un impianto lavaruote non previsto nel progetto a base di gara;<br />	<br />
che la stazione appaltante rilevava che gli elementi tecnici offerti come miglioria, modificando l’aspetto esteriore dell’opera, avrebbero comportato la necessaria acquisizione di un ulteriore parere dell’organo collegiale e della Soprintendenza, sicchè il progetto non risultava esecutivo e l’offerta tecnica doveva essere esclusa poiché contrastante con quanto previsto dal bando di gara al punto XI.2 ultimo comma pag. 21 ( cfr scheda tecnica allegata al verbale impugnato);<br />	<br />
che a sostegno del ricorso la Edil Sud S.r.l. ha dedotto, quali motivi di illegittimità della determinazione di esclusione gravata, la genericità e contraddittorietà della motivazione posta a base della esclusione, adducendo che l’impianto lava ruote consisteva in un macchinario smontabile e che la tettoia poteva rientrare tra gli interventi giudicati ammissibili quali le strutture smontabili costituenti coperture stagionali;<br />	<br />
che in ordine all’apprezzamento del valore tecnico ed estetico delle migliorie proposte alle opere progettate il bando al punto XI.3 stabiliva che: “ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 163/2006, non sarebbero state ammesse variazioni progettuali e comunque le proposte migliorative dovevano rispettare le prescrizioni acquisite presso gli enti preposti, precisando che il non rispetto dei richiamati pareri costituisce motivo di esclusione”;<br />	<br />
che il provvedimento di esclusione impugnato deve ritenersi esente dalle censure prospettate essendosi attenuta la stazione appaltante a quanto disposto dal punto XI.3 del bando, che, in primo luogo, non ammetteva variazioni progettuali rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, ed inoltre stabiliva che le proposte migliorative dovevano rispettare le prescrizioni acquisite presso gli enti preposti e che il non rispetto dei richiamati pareri costituiva motivo di esclusione;<br />	<br />
che correttamente la stazione appaltante ha sanzionato con la esclusione l’offerta della ditta ricorrente dal momento che le proposte migliorative da essa avanzate determinavano una variazione del progetto esecutivo posto a base di gara non ammissibile ai sensi del bando, e prevedevano comunque interventi (quali l’apposizione di una tettoia e di un impianto lava ruote) che avrebbero determinato una modifica dell’aspetto esteriore dell’intervento non realizzabile in area paesaggisticamente vincolata se non previo parere favorevole della Sovrintendenza;<br />	<br />
che la valutazione delle offerte operata da una commissione di gara è espressione di un&#8217;ampia discrezionalità che sfocia nel merito dell&#8217;azione amministrativa e come tale sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti ( cfr C.d.S., sez. V, 29 ottobre 2009, n. 6688).<br />	<br />
che ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 163 cit. è consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative che non alterino i caratteri essenziali dei lavori posti a base di gara e non stravolgano l&#8217;oggetto del contratto sicchè la proposta tecnica risulti migliorativa rispetto al progetto base, nel rispetto delle esigenze della pubblica amministrazione e della par condicio dei concorrenti (cfr C.d.S. sez. V, 20.02.2009 n. 1019); <br />	<br />
che la ravvisata legittimità del provvedimento di esclusione rende inammissibili per carenza di interesse le ulteriori censure formulate in sede di proposizione di motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione della gara alla ditta controinteressata;<br />	<br />
che alla pronuncia di infondatezza del ricorso principale consegue la improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse;<br />	<br />
che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti intimate nella misura complessiva di euro 4.000,00 (quattromila) da suddividersi per metà in favore del Comune di Melizzano e per l’altra metà in favore della parte con<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012</p>
<p align=justify>
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