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	<title>22/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.467</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-467/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-467/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.467</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.Comune di Montecatini Terme (Avv. R. Parlanti, G. Viciconte) contro il Comune di Monsummano Terme (Avv. C. Cascinai) ed il Comune di Pieve A Nievole (Avv. R. Righi) in tema di accordi tra amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-467/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.467</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-467/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.467</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.</i>Comune di Montecatini Terme (Avv. R. Parlanti, G. Viciconte) contro il Comune di Monsummano Terme (Avv. C. Cascinai) ed il Comune di Pieve A Nievole (Avv. R. Righi)</span></p>
<hr />
<p>in tema di accordi tra amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e sulla giurisdizione per le relative controversie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Accordi tra amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune- Possono riguardare attività materiali da svolgere nell&#8217;espletamento di un pubblico servizio &#8211; Controversie – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fattispecie relativa al pagamento dei costi di gestione di un depuratore intercomunale 	</p>
<p>2. Comune e provincia – Convenzione per la gestione di un depuratore intercomunale – Richiesta di pagamento della quota spese di gestione – Previsione per cui le richieste di rimborso necessitavano del parere di apposita commissione – Assenza del parere – Mancata liquidità ed esigibilità del credito 	</p>
<p>3. Comune e provincia – Convenzione tra comuni per la gestione di un depuratore intercomunale – Clausola meramente potestativa – Nozione &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le amministrazioni pubbliche possono &#8220;sempre&#8221; concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, le quali ben possono riguardare attività materiali da svolgere nell&#8217;espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività e, correlativamente, con una regola prevalente sull&#8217;art. 5, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971, le controversie riguardanti l&#8217;esecuzione dell&#8217;accordo concluso tra le medesime rientrano nell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva (fattispecie relativa alla richiesta di condanna al pagamento  della quota parte delle spese  per la gestione e la conduzione di un depuratore intercomunale in comproprietà tra alcuni comuni).	</p>
<p>2. Nel caso di una convenzione stipulata tra tre Comuni per la gestione di un depuratore intercomunale, laddove la stessa prevedeva l’istituzione di una Commissione che aveva il compito precipuo di rendere un parere sulle richieste di rimborso avanzate dal Comune gestore dell’impianto, non è accoglibile la richiesta di quest’ultimo di condanna degli altri Comuni al pagamento delle spese pro quota per la gestione del depuratore laddove la commissione non si sia mai espressa nel merito dei pretesi rimborsi, non potendo, evidentemente, ritenersi validamente costituita quella riunitasi in data 5 giugno 1993, atteso che ad essa hanno preso parte i soli tecnici designati dalle rispettive amministrazioni, non risultando che questi fossero investiti del potere di esprimere definitivamente la volontà dell’ente di appartenenza. Ne segue che il credito vantato dal Comune di Montecatini non può ritenersi liquido, mancando la conferma dell’esattezza delle poste contabili in cui trova riferimento, e neppure esigibile in assenza della realizzazione della condizione apposta con l’art. 3 della convenzione.	</p>
<p>3. Deve escludersi la presenza di una clausola meramente potestativa quando il soggetto obbligato riconnetta la propria volontà di realizzare la condizione ad una ponderata valutazione di seri e apprezzabili motivi, anche di carattere economico (fattispecie relativa ad una clausola di una convenzione per la gestione di un depuratore intercomunale che prevedeva la previa approvazione di una Commissione per il rimborso al Comune gestore dell’impianto delle quote dovute dagli altri comuni)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00467/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00082/2005 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 82 del 2005, proposto da:	</p>
<p><b>Comune di Montecatini Terme</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Parlanti, Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Gaetano Viciconte in Firenze, viale G. Mazzini n. 60; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Monsummano Terme,<i></b></i> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Casciani, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via de’ Rondinelli 2; <b>Comune di Pieve A Nievole</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Firenze, via Lamarmora 14; </p>
<p><i><b>per la condanna <br />	<br />
</b></i>del Comune di Monsummano Terme al pagamento della somma di euro 490.721,74, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di rimborso della quota parte del 30% delle spese sostenute dal Comune di Montecatini per la gestione e conduzione del depuratore intercomunale, in comproprietà tra il Comune ricorrente ed i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole, di cui alle fatture indicate nella narrativa del presente atto; in subordine per la condanna del Comune di Monsummano Terme al pagamento della predetta somma di euro 490.791,74, o quella maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 Cod. Civ.;</p>
<p>per l&#8217;accertamento <br />	<br />
del diritto del Comune di Montecatini Terme a conseguire da parte del Comune di Monsummano Terme il pagamento della somma di euro 490.721,74, o di quella maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di rimborso della quota parte del 30% delle spese sostenute dal Comune di Montecatini Terme per la gestione e conduzione del depuratore intercomunale, in comproprietà tra il Comune ricorrente ed i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole, di cui alle fatture indicate nella parte narrativa del presente atto; in subordine del diritto del Comune di Montecatini Terme a conseguire da parte del Comune di Monsummano Terme il pagamento della predetta somma di euro 490.721,74, o quella maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 Cod. civ.</p>
<p>per l&#8217;accertamento <br />	<br />
del diritto del Comune di Montecatini Terme a conseguire da parte del Comune di Pieve a Nievole il pagamento della somma di euro 154.369,37, o di quella maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di rimborso della quota parte del 15% delle spese sostenute dal Comune di Montecatini Terme per la gestione e conduzione del depuratore intercomunale, in comproprietà tra il Comune ricorrente ed i Comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme, di cui alle fatture indicate nella parte narrativa del presente atto; in subordine per l&#8217;accertamento del diritto del Comune di Montecatini Terme a conseguire da parte del Comune di Pieve a Nievole il pagamento della predetta somma di euro 154.369,37, o quella maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 Cod. civ.</p>
<p>per la condanna <br />	<br />
del Comune di Pieve a Nievole al pagamento della somma di euro 154.369,37, o di quella maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di rimborso della quota parte del 15% delle spese sostenute dal Comune di Montecatini Terme per la gestione e conduzione del depuratore intercomunale, in comproprietà tra il Comune ricorrente ed i Comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme, di cui alle fatture indicate nella parte narrativa del presente atto; in subordine perla condanna del Comune di Pieve a Nievole il pagamento della predetta somma di euro 154.369,37, o quella maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 Cod. civ.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monsummano Terme e di Comune di Pieve A Nievole;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In data 9 aprile 1977 veniva stipulata tra i comuni di Montecatini Terme, Monsummano Terme e Pieve a Nievole, una convenzione per la costruzione e la gestione di un impianto di depurazione delle acque fognarie. Il documento attribuiva al Comune di Montecatini il compito di provvedere alla costruzione e alla gestione dell&#8217;impianto, con l&#8217;obbligo per gli altri contraenti di rifondere le quote a loro carico non appena il Comune di Montecatini ne avesse fatto richiesta, corredata di copia degli atti tecnico-contabili, validati dal parere di una apposita commissione intercomunale.<br />	<br />
Attraverso il contratto stipulato il 6 aprile 1987 e registrato il successivo 26 maggio il Comune di Montecatini Terme affidava alla ditta Edilscavi SNC il servizio di conduzione, gestione manutenzione dell&#8217;impianto in questione, prorogandone con successivo atto l&#8217;affidamento fino al 31 dicembre 1991.<br />	<br />
Come riferito dall&#8217;amministrazione ricorrente i comuni intimati non hanno provveduto al rimborso dei costi di gestione ai medesimi imputabili con la conseguenza che, atteso l&#8217;inadempimento dello stesso Comune di Montecatini, la società che gestiva il servizio notificava a quest&#8217;ultimo un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Pistoia recante l&#8217;ordine di pagamento della somma di £ 887.583.076 (comprendente anche le quote di spettanza degli altri comuni), oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo del servizio per il periodo 1991-1992.<br />	<br />
Analogo provvedimento veniva emesso il 27 aprile 1995 dalla medesima Autorità giudiziaria per il pagamento della somma di € 860.602,56, relativa a prestazioni eseguite nel periodo 1991 1993.<br />	<br />
Anche dopo la notifica dei decreti ingiuntivi le amministrazioni convenute rifiutavano di provvedere al pagamento delle quote a loro carico eccependo che i crediti non erano esigibili in assenza del parere della commissione tecnico amministrativa prevista dalla convenzione del 1977. E ciò nonostante, ad avviso di parte ricorrente, una riunione di detta commissione si sarebbe validamente tenuta in data 5 giugno 1993, peraltro con la partecipazione dei soli tecnici designati dalle rispettive amministrazioni. In tale circostanza non venivano sollevate eccezioni, sotto il profilo tecnico, alla gestione straordinaria ed ordinaria da cui traevano origine i crediti del Comune di Montecatini Terme.<br />	<br />
Successivamente la società Edilscavi s.a.s. cedeva all’INPS i crediti vantati nei confronti del Comune, di talché quest’ultimo, ad evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli, provvedeva ad effettuare il pagamento delle somme risultanti al suo debito. Più esattamente, con atto di transazione del 9 dicembre 2002, e con espressa riserva rivalsa nei confronti dei Comuni di Pieve a Nievole e Monsummano Terme, il Comune di Montecatini corrispondeva all&#8217;ente creditore la somma di € 645.091,01 quale sorte capitale e di € 217.110,79 per interessi.<br />	<br />
Dopo la stipula della predetta transazione, le parti tentavano nuovamente una composizione amichevole della controversia senza peraltro sortire alcun effetto attesa l&#8217;esiguità degli importi offerti dai comuni debitori i quali peraltro esistevano nel corso delle trattative per la pretesa inesigibili tra del credito in ragione della mancata convocazione della commissione prevista dall&#8217;articolo tre della convenzione stipulata nel 1977.<br />	<br />
Conseguentemente il Comune di Montecatini Terme adiva questo Tribunale per sentire condannare i Comuni intimati, previo accertamento del diritto, al pagamento delle somme in epigrafe specificate e, in via subordinata rispetto all&#8217;azione contrattuale, chiedendone la condanna per arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ..<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame il Comune di Montecatini Terme domanda, previo accertamento del diritto, la condanna dei Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole al pagamento della somma di euro 490.721,74, per il primo, e di euro 154.369,37 per il secondo, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di rimborso della quota parte, rispettivamente del 30% e del 15%, delle spese sostenute dal Comune di Montecatini per la gestione e la conduzione del depuratore intercomunale, in comproprietà con i medesimi comuni.<br />	<br />
In subordine viene chiesta la condanna delle controparti al pagamento delle stesse somme a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ..<br />	<br />
<i>In limine litis</i> è necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione avanzate da entrambe le controparti, seppure con diverse motivazioni.<br />	<br />
Sostiene il Comune di Pieve a Nievole che il rapporto giuridico in questione andrebbe qualificato come appalto di servizi pubblici e non come concessione di servizi, con la conseguenza che, vertendosi nella fase di esecuzione del contratto, la giurisdizione andrebbe assegnata al giudice ordinario ex art. 6 della l. n. 205/2000, vigente al momento dell’introduzione del giudizio (Cons. Stato sez. V, 9 novembre 2009, n. 6966).<br />	<br />
Tale conclusione non muterebbe in ragione della natura pubblica dei soggetti coinvolti, trattandosi pur sempre di un rapporto obbligatorio originato da una convenzione di carattere privatistico stipulata dagli enti in contenzioso per la gestione del sevizio pubblico di depurazione fognaria.<br />	<br />
E, in ogni caso, quand’anche volesse ipotizzarsi l’esistenza di un rapporto concessorio, ugualmente andrebbe esclusa la giurisdizione di questo giudice che non si estende alle questioni concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.<br />	<br />
Per il Comune di Monsummano Terme, poiché i comuni coinvolti sono tutti comproprietari dell’impianto in questione, andrebbe escluso che, nella fattispecie, siano esercitati poteri autoritativi nella gestione e, conseguentemente, anche i rapporti obbligatori scaturenti dalla convenzione avrebbero natura negoziale e paritetica e, quindi, la cognizione della controversia spetterebbe all’Autorità giudiziaria ordinaria.<br />	<br />
Nelle sue repliche, depositate il 19 novembre 2010, il Comune di Montecatini afferma che, invece, si sarebbe in presenza di una concessione di committenza in forza della quale sarebbe stato traslato ad esso il potere di costruire il depuratore intercomunale e gestire il relativo servizio con il correlato trasferimento a questo delle funzioni e attribuzioni pubbliche necessarie. Ciò comporterebbe, secondo un orientamento, peraltro risalente, della Suprema Corte che la controversia concernente “<i>i corrispettivi e le indennità coinvolge la determinazione del contenuto della concessione e cioè l’individuazione dei rispettivi diritti e obblighi</i>”, attraendo a sé la cognizione sulla questione dell’esistenza o meno dei crediti e, quindi, radicherebbe la competenza del giudice amministrativo a conoscere la relativa controversia.<br />	<br />
In subordine viene invocata l’applicabilità dell’art. 11 della l. n. 241/1990<br />	<br />
Entrambe le tesi delle controparti, ad avviso del Collegio, vanno disattese.<br />	<br />
Quanto alla prospettazione del Comune di Monsummano si osserva che la circostanza che non sarebbero stati esercitati poteri amministrativi non trova riscontro nella vicenda, dovendosi porre in rilievo che, nella fase genetica dell’obbligazione di cui trattasi, le Amministrazioni attraverso l’accordo raggiunto e formalizzato nella convenzione, hanno esercitato un potere pubblico funzionalizzato al soddisfacimento di un interesse di natura indubitabilmente pubblicistica, quello cioè allo svolgimento del servizio di depurazione fognaria dei comuni interessati.<br />	<br />
Il Comune di Pieve a Nievole, per contro, pare confondere piani diversi della complessa fattispecie posta in essere. La controversia posta all’attenzione di questo Tribunale non attiene, infatti, ai rapporti tra le Amministrazioni e il soggetto privato gestore del servizio, non potendo perciò qualificarsi in termini di appalto di servizi. Trattasi, invece, con ogni evidenza, di un vincolo giuridico (della cui natura si dirà in seguito) intercorso tra pubbliche amministrazioni e che si pone a monte del contratto di affidamento del servizio in parola al soggetto privato che ne cura l’effettivo espletamento.<br />	<br />
E’ opinione del Collegio che, in realtà, il rapporto obbligatorio di cui trattasi vada ricondotto ad un accordo, regolato dalla convenzione stipulata nel 1977 tra i comuni in lite, riconducibile alla fattispecie ora contemplata dall’art. 15 della l. n. 241/1990.<br />	<br />
Stabilisce tale norma che “<i>Anche al di fuori delle ipotesi previste dall&#8217;art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune</i>”.<br />	<br />
Peraltro, già prima della formalizzazione normativa della questione, viveva un orientamento dottrinale secondo cui che l&#8217;amministrazione poteva concludere ed eseguire accordi questione nell&#8217;esplicazione di un potere amministrativo funzionalizzato, ciò implicando che, tanto la scelta di addivenire alla stipula dell&#8217;accordo, quanto quella di recedere successivamente dal medesimo per sopravvenute esigenze di ordine pubblicistico si configurassero come scelte propriamente amministrative, soggette anzitutto ai ben noti principi generali di vincolatività nel fine, ragionevolezza, imparzialità e giustizi abilità. Il che non escludeva, peraltro, che all’accordo così concluso potessero applicarsi quei principi civilistici sui contratti e sulle obbligazioni che risultassero compatibili con le regole proprie della funzione amministrativa.<br />	<br />
Tra gli esempi più noti si possono ricordare: gli accordi di programma per la realizzazione di opere o di interventi pubblici che richiedono l&#8217;azione integrata e coordinata di più amministrazioni statali, regionali, locali e/o di altri soggetti pubblici (art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); le convenzioni tra enti locali o altre amministrazioni pubbliche per la gestione in comune di servizi pubblici (previste, tra l&#8217;altro, dall&#8217;art. 30 d.lg. n. 267, cit.) (118); gli accordi cosiddetti di programmazione negoziata, diretti a definire un programma di interventi finalizzati allo sviluppo economico di una determinata area territoriale (disciplinati recentemente dall&#8217;art. 2 comma 203 l. 23 dicembre 1996, n. 662).<br />	<br />
Tale opinione che trovava conforto nella prassi amministrativa e in talune enunciazioni legislative (ad esempio nell&#8217;art. 27 l. 8 giugno 1990, n. 142) è ora codificata, come si è detto, nell’art. 15 della legge sul procedimento amministrativo che, al secondo comma, reca la previsione che “<i>Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall&#8217;art. 11, commi 2, 3 e 5</i>”. <br />	<br />
A sua volta l’art. 11, comma 5, precisa, con inequivocabili riflessi sulla questione all’esame, che “<i>Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</i>”.<br />	<br />
La giurisprudenza ha, a sua volta, tratto la conclusione che, in forza delle disposizioni richiamate, le amministrazioni pubbliche possono &#8220;sempre&#8221; concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, le quali ben possono riguardare attività materiali da svolgere nell&#8217;espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività e, correlativamente, con una regola prevalente sull&#8217;art. 5, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971, le controversie riguardanti l&#8217;esecuzione dell&#8217;accordo concluso tra le medesime rientrano nell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva (Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2002 , n. 1902, Cass. civ., sez. un., 2 marzo 2001 , n. 87).<br />	<br />
D’altro canto giova rimarcare che anche l’art. 133, comma 1, n. 2), del nuovo cod. proc. amm. ribadisce in proposito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi tra pubbliche Amministrazioni.<br />	<br />
Nel merito il ricorso non è, tuttavia, suscettibile di accoglimento.<br />	<br />
Come riferito in narrativa, la convenzione stipulata tra i tre comuni stabiliva all’art. 6 che al pagamento delle spese relative ai costi di gestione dell’impianto di depurazione intercomunale i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole avrebbero provveduto “<i>non appena il Comune di Montecatini ne avrà presentato la richiesta corredata di copia degli atti tecnici e contabili debitamente approvata da detta Amministrazione su conforme parere della Commissione di cui all’art. 3</i>”.<br />	<br />
L’art. 3 della convenzione stabilisce che “<i>tra i Comuni predetti si conviene di istituire una Commissione Tecnico-Amministrativa composta dai seguenti membri: a) dai sindaci dei tre Comuni o loro delegati; da tre tecnici designati rispettivamente dalle Amministrazioni dei tre Comuni nell’ambito dei rispettivi Uffici tecnici comunali; da tre eventuali esperti esterni designati rispettivamente dalla tre Amministrazioni</i>”.<br />	<br />
Tale commissione che aveva il compito precipuo di rendere il parere sulle richieste di rimborso avanzate dal Comune di Montecatini non si è mai espressa nel merito delle pretese di quest’ultimo, non potendo, evidentemente, ritenersi validamente costituita quella riunitasi in data 5 giugno 1993, atteso che, come ammesso dalla stessa parte attrice, ad essa hanno preso parte i soli tecnici designati dalle rispettive amministrazioni, non risultando che questi fossero investiti del potere di esprimere definitivamente la volontà dell’ente di appartenenza.<br />	<br />
Ne segue che il credito vantato dal Comune di Montecatini non può ritenersi liquido, mancando la conferma dell’esattezza delle poste contabili in cui trova riferimento, e neppure esigibile in assenza della realizzazione della condizione apposta con l’art. 3 della convenzione.<br />	<br />
Infatti, come già rilevato dalla Corte d’appello di Firenze nella sentenza n. 200 del 10 febbraio 2003, pronunciata nel giudizio di opposizione all’ingiunzione emessa dal Sindaco del Comune di Montecatini per il pagamento delle somme anticipate per la gestione dell’impianto di depurazione, “<i>la necessità di tale parere non costituisce solo un onere formale, comunque carente, ma ha valenza sostanziale, poiché costituisce il modo, convenzionalmente previsto, per consentire alle amministrazioni debitrici…di verificare e controllare la necessità, l’opportunità e l’entità delle spese in questione</i>”.<br />	<br />
Il Collegio deve, tuttavia, interrogarsi, a questo punto, in ordine alla natura di tale clausola contrattuale in quanto, pur in mancanza di una specifica allegazione in tal senso, l’accertamento del suo eventuale carattere di condizione meramente potestativa ne renderebbe la nullità rilevabile anche d’ufficio.<br />	<br />
L’art. 1355 del cod. civ. stabilisce, infatti, che “<i>È nulla l&#8217;alienazione di un diritto o l&#8217;assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell&#8217;alienante o, rispettivamente, da quella del debitore</i>”.<br />	<br />
In linea di principio la condizione si reputa &#8220;meramente potestativa&#8221; quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica &#8220;potestativa&#8221; quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all&#8217;esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso (Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2007, n. 11774; id. sez. I, 23 settembre 2009, n. 20444).<br />	<br />
Nella condizione potestativa la causa produttrice dell’avvenimento previsto dipende dalla volontà di una parte che a tale evento condiziona, appunto, il verificarsi degli effetti del contratto , mentre nella condizione meramente potestativa non c’è riferimento ad un fatto volontario il cui compimento abbia un qualche apprezzabile interesse per la parte stessa, ma alla pura volontà del soggetto medesimo che in tal modo decide direttamente sulla efficacia del contratto. <br />	<br />
Non pare che nella fattispecie si versi in una ipotesi che possa farsi rientrare nella previsione dell’art. 1355 citato.<br />	<br />
Come riferito, deve escludersi la presenza di una clausola meramente potestativa quando, come nel caso all’esame, il soggetto obbligato riconnetta la propria volontà di realizzare la condizione ad una ponderata valutazione di seri e apprezzabili motivi, anche di carattere economico (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2006, n. 728). E’ evidente, infatti, che oltre a non risultare dagli atti di causa i motivi per i quali la suddetta commissione non ha mai avuto modo di validamente costituirsi, non v’è dubbio, anche in ragione degli interessi pubblici di cui i comuni sono titolari e curatori, che la clausola contrattuale in parola non riserva alla volontà di ciascuna delle Amministrazioni debitrici il potere di provvedere alla convocazione e al funzionamento della commissione stessa, ben potendo detto evento dipendere anche dal concorso di fattori estrinseci influenti sulla determinazione della volontà dei soggetti obbligati ai quali ne compete l’apprezzamento.<br />	<br />
In tal senso non può essere sottaciuto che tra le parti della convenzione era in atto un contenzioso, proprio in merito alle modalità con le quali il Comune di Montecatini aveva dato esecuzione alle prestazioni cui si era obbligato (cfr. doc. n. 12 depositato dal Comune di Pieve a Nievole), nonché sull’opportunità della transazione stipulata da questo con l’impresa affidataria del servizio di gestione del depuratore intercomunale.<br />	<br />
Si può, quindi, ritenere che sussistevano ragioni non meramente emulative (condivisibili o meno, non rileva in questa sede) per le quali le Amministrazioni resistenti non hanno ritenuto di concorrere al corretto funzionamento della commissione.<br />	<br />
D’altro canto, nemmeno può darsi ingresso, in quanto non dedotte, a censure che attengano alla violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto/convenzione stipulato tra le parti. <br />	<br />
La parte ricorrente propone in subordine una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ.. <br />	<br />
È noto, tuttavia, che tale azione, per espressa previsione normativa (art. 2042), “<i>non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un&#8217;altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito</i>”.<br />	<br />
In proposito la giurisprudenza è ferma nell’affermare il carattere sussidiario dell&#8217;azione generale di arricchimento e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito (cfr., <i>ex multis</i>, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4492).<br />	<br />
Basta solo aggiungere che attraverso l’azione di arricchimento parte ricorrente eluderebbe il vincolo derivante dalla clausola dell’accordo che condiziona il pagamento all’intervento del parere sopra richiamato. <br />	<br />
Se ne deve concludere per l’inammissibilità dell’allegazione.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato <br />	<br />
Le spese di giudizio possono trovare compensazione considerata la novità delle questioni e la particolarità della controversia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-467/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.467</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-3-2011-n-1318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Vanno sospesi l&#8217;esclusione da gara, l&#8217;aggiudicazione a terzi ed il bando di gara a procedura ristretta per la fornitura di capi di maglieria per il personale maschile e femminile della polizia penitenziaria, in quanto le specifiche tecniche indicate come “minime” e “irrinunciabili” per l’identificazione del livello base della qualità dei</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-3-2011-n-1318/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi l&#8217;esclusione da gara, l&#8217;aggiudicazione a terzi ed il bando di gara a procedura ristretta per la fornitura di capi di maglieria per il personale maschile e femminile della polizia penitenziaria, in quanto le specifiche tecniche indicate come “minime” e “irrinunciabili” per l’identificazione del livello base della qualità dei prodotti in una gara d’appalto, non devono essere tale da influenzare le normali dinamiche della concorrenza. Nel caso specifico l’aver utilizzato un campione di un’altra impresa partecipante come standard “minimo”, se di per sé è un fattore neutro, si è risolto comunque nella fissazione di standard tale da finire in concreto per costituire un’indebita restrizione nel mercato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01318/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01295/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Stefanel S.p.A., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniele Sterrantino, con domicilio eletto presso Daniele Sterrantino in Roma, Piazzale Flaminio, 19;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>La Griffe Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Giovanna Talia, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Talia in Roma, via Zuccoli, 47;<b> Car Abbigliamento Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I QUA n. 00031/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI MAGLIERIA PER IL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILIE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di La Griffe Srl;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Daniele Sterrantino e Maria Giovanna Talia;	</p>
<p>Rilevato prima facie:	</p>
<p>&#8212; che, in linea generale, se esattamente le specifiche tecniche indicate sono state definite al Tar come “minime”, nondimeno l’adozione di determinati requisiti tecnici – che quindi come tali sono “irrinunciabili”&#8211; per l’identificazione del livello base	</p>
<p>&#8212; che, l’aver utilizzato un campione di un’altra impresa partecipante come standard “minimo”, se di per sé è un fattore neutro, qui si è risolto comunque nella fissazione di standard tale da finire in concreto per costituire un’indebita restrizione nel m	</p>
<p>Considerato che sussistono i presupposti per la riforma dell’ordinanza appellata ai fini della definizione del merito da parte del Giudice di prime Cure.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)	</p>
<p>___ 1. Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1295/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>___ 2. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;	</p>
<p>___ 3. Condanna il Ministero della Giustizia e la La Griffe Srl al pagamento delle spese del presente fase che vengono liquidate in € 1000,00 per ciascuna parte per un totale complessivo di € 2.000,00 in favore dell’appellante.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-480/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.480</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est. G. B. (Avv.ti G. Calugi e M. Dell&#8217;Anno) contro il Comune di Firenze (Avv.ti G. Rogai e A. Sansoni) la confisca e distruzione di sostanze stupefacenti non rientra tra le misure di sicurezza non detentive delle quali fa menzione l&#8217;art. 71 D.Lgs. n. 59/2010,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est.<br /> G. B. (Avv.ti G. Calugi e M. Dell&#8217;Anno) contro il Comune di Firenze (Avv.ti G. Rogai e A. Sansoni)</span></p>
<hr />
<p>la confisca e distruzione di sostanze stupefacenti non rientra tra le misure di sicurezza non detentive delle quali fa menzione l&#8217;art. 71 D.Lgs. n. 59/2010, comma 1, lett. f ritenendole ostative all&#8217;esercizio di una attività commerciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio ed industria &#8211; Misure di sicurezza non detentive ostative all’esercizio di una attività commerciale – Art. 71 D.Lgs. n. 59/2010, comma 1, lett. f) – Confisca e distruzione di stupefacenti – Non vi rientra – Ordine di cessazione dell’attività &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato (ad un imputato di cessione illecita di sostanze stupefacenti) non rientra fra le misure di sicurezza non detentive delle quali fa menzione l’art. 71 D.Lgs. n. 59/2010, comma 1, lett. f). Tale norma difatti, afferendo ai requisiti soggettivi degli esercenti, va riferita unicamente alle misure di sicurezza personali, fondate sul quel giudizio di pericolosità sociale del reo che giustifica altresì, sul piano amministrativo, la preclusione allo svolgimento dell’attività commerciale. Né in contrario rileva, evidentemente, la diversa interpretazione contenuta nella circolare approvata dalla Regione Toscana con deliberazione del 5 luglio 2010, n. 638, che la stessa amministrazione procedente avrebbe dovuto disattendere. Ne consegue che nella specie è illegittimo l&#8217;ordine di cessazione dell&#8217;attività di commercio al dettaglio fondato unicamente sull’applicazione della misura di sicurezza della confisca nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00480/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00295/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 295 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><B>G. B.</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Calugi e Maria Dell&#8217;Anno, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via Gino Capponi 26; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianna Rogai e Andrea Sansoni, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Firenze, piazza della Signoria 1; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento del Comune di Firenze &#8211; Direzione Sviluppo Economico &#8211; Servizio Attività Produttive prot. n. 48389 del 25 novembre 2010, conosciuto dal ricorrente in data 3 dicembre 2010, avente ad oggetto l&#8217;ordine di cessazione dell&#8217;attività di commercio al dettaglio nel locale posto in via dei Tavolini XXX, nonché la dichiarazione di inefficacia del relativo titolo abilitativo (comunicazione n. 2115/2010/CF); di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e comunque connesso ed in particolare, per quanto occorrer possa, della comunicazione del Comune di Firenze prot. n. 44029 del 28 ottobre 2010 di avvio del procedimento in ordine al divieto di prosecuzione dell&#8217;attività di vendita.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Con il provvedimento del 25 novembre 2010, in epigrafe, il Comune di Firenze ha ordinato al ricorrente B. la cessazione dell’attività di commercio al dettaglio nel locale ubicato alla via dei Tavolini XXX, ai sensi degli artt. 71 co. 1 lett. f) D.Lgs. n. 59/2010 e 13 l.r. n. 28/2005, secondo cui incorrono nel divieto quinquennale di esercizio dell’attività commerciale coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive: nella specie, il Comune di Firenze considera ostativa la condanna penale “patteggiata” dal B. in ordine al delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti, risalente al 16 maggio 2007 e recante l’applicazione della misura di sicurezza della confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato all’imputato. <br />	<br />
L’unico motivo di gravame, volto a far valere la violazione delle disposizioni normative sopra richiamate, è fondato. <br />	<br />
L’art. 71 D.Lgs. n. 59/2010 al comma 1 lett. f) prevede, per quanto qui interessa, che non possono esercitare l’attività commerciale coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive; il successivo comma 3 stabilisce, quindi, che il divieto permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata, ovvero, qualora la pena si sia estinta in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Se, in prima approssimazione, la lettera della legge sembra attagliarsi ad ogni specie di misura di sicurezza diversa da quelle detentive, ivi comprese quelle di carattere patrimoniale, per circoscrivere il raggio d’azione delle previsioni in esame deve porsi mente al fatto che, per dottrina e giurisprudenza del tutto prevalenti, la <i>ratio</i> della confisca di cui all’art. 240 c.p. risiede nella pericolosità della cosa che sia servita a commettere il reato e, nelle ipotesi di confisca obbligatoria, nella pericolosità intrinseca dell&#8217;oggetto da confiscare (cfr., fra le altre, Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2003, n. 838); da cui l’incoerenza sistematica di un’interpretazione che includesse la confisca fra le misure di sicurezza non detentive delle quali fa menzione l’art. 71 cit., norma che, afferendo ai requisiti soggettivi degli esercenti, va riferita unicamente alle misure di sicurezza personali, fondate sul quel giudizio di pericolosità sociale del reo che giustifica altresì, sul piano amministrativo, la preclusione allo svolgimento dell’attività commerciale. Né in contrario rileva, evidentemente, la diversa interpretazione contenuta nella circolare approvata dalla Regione Toscana con deliberazione del 5 luglio 2010, n. 638, che la stessa amministrazione procedente avrebbe dovuto disattendere.<br />	<br />
Le considerazioni svolte conducono all’accoglimento del gravame. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. <br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-3-2011-n-480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-3-2011-n-1317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>qualora sorga un dubbio sull&#8217;oggetto del giudizio cautelare, occorre tener presente che sono possibili errori materiali nella descrizione del provvedimento impugnato, in quanto l’epigrafe delle ordinanze è elaborato dagli Uffici nell’ambito del Sistema NSIGA: in conseguenza, se si definisce l’oggetto del ricorso quale “ Mancata ammissione prove orali esame di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">qualora sorga un dubbio sull&#8217;oggetto del giudizio cautelare, occorre tener presente che sono possibili errori materiali nella descrizione del provvedimento impugnato, in quanto l’epigrafe delle ordinanze è elaborato dagli Uffici nell’ambito del Sistema NSIGA: in conseguenza, se si definisce l’oggetto del ricorso quale “ Mancata ammissione prove orali esame di Avvocato anno 2008”, ma la motivazione fa un diretto richiamo ad elementi dai quali si desume che la controversia riguarda i “…metodi di espletamento della prova orale”, non vi puo&#8217; essere equivoco sulla natura della controversia, che riguarda il superamento della prova orale. Non vi e&#8217; quindi spazio per revoche, ma occorre procedere alla correzione dell’errore materiale sostituendo la descrizione dell’oggetto nell’epigrafe della ordinanza. La condanna alla spese è un preciso dovere del giudice ai sensi dell’art. 57 del c.p.a. di cui al d.lgs. n. 104/2010. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01317/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07280/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7280 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessandro Bove</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni De Notariis, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00170/2010, resa tra le parti, concernente dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00170/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE ORALI ESAMI DI AVVOCATO &#8211; ANNO 2008	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni De Notariis e Giustina Noviello (Avv.St.);	</p>
<p>Considerato che: 	</p>
<p>&#8212; l’ordinanza n.4461/2010 di cui si chiede la revoca, nel giudicare legittima la valutazione della Commissione giudicatrice – ha fatto un diretto richiamo alla ritenuta correttezza dell’ordinanza del Tar Molise, la quale a sua volta faceva un esplicito r	</p>
<p>&#8212; la motivazione del rigetto riferita ai motivi di appello, non poteva perciò cagionare alcun equivoco sulla natura della controversia relativa al mancato superamento della prova orale;	</p>
<p>&#8212; che la condanna alla spese è un preciso dovere del giudice ai sensi dell’art. 57 del c.p.a. di cui al d.lgs. n. 104/2010, per cui l’ordinanza di cui si chiede anche sul punto la revoca, fa corretta applicazione della detta norma. 	</p>
<p>Atteso tuttavia che:	</p>
<p>&#8212; la richiesta di revoca dell’ordinanza in questione può avere avuto origine da un errore materiale contenuto nell’epigrafe – che come è noto è elaborato dagli Uffici nell’ambito del Sistema NSIGA —nella quale si definisce l’oggetto del ricorso quale “ M	</p>
<p>&#8212; che in conseguenza deve procedersi in questa sede alla correzione dell’errore materiale sostituendo la descrizione dell’oggetto nell’epigrafe della ordinanza n.4461/2010 come da dispositivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)	</p>
<p>____ 1. respinge la istanza di revoca dell’ord. n.4461/2010 ;	</p>
<p>____ 2. dispone la correzione d’ufficio dell’errore materiale dell’epigrafe della ordinanza n.4461/2010, nella quale deve essere cancellata la seguente descrizione dell’oggetto “ Mancata ammissione prove orali esame di Avvocato anno 2008” e deve essere inserita con la seguente espressione “ Mancato superamento prove orali esame di Avvocato anno 2008”	</p>
<p>Le spese del presente incidente possono tuttavia essere compensate tra le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.6551</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-22-3-2011-n-6551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>sulla liquidazione del danno ambientale 1. Ambiente e territorio &#8211; Danno ambientale – Liquidazione – Parametri &#8211; Art. 18, co. 6 L. n. 349/1986 – Sono criteri per la liquidazione equitativa e complessiva del danno 2. Ambiente e territorio &#8211; Danno ambientale – Liquidazione – Criteri – Costo necessario per</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla liquidazione del danno ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio &#8211; Danno ambientale – Liquidazione – Parametri &#8211;  Art. 18, co. 6 L. n. 349/1986 – Sono criteri per la liquidazione equitativa e complessiva del danno 	</p>
<p>2. Ambiente e territorio &#8211; Danno ambientale – Liquidazione – Criteri – Costo necessario per il ripristino – Considerazione – Necessità – Sussiste &#8211; Ragioni	</p>
<p>3. Ambiente e territorio &#8211; Danno ambientale – Liquidazione – Criteri – Profitto conseguito dal trasgressore – Prescrizione quinquennale per danni che maturano giorno per giorno – Applicabilità – Non sussiste &#8211; Ragioni	</p>
<p>4. Ambiente e territorio &#8211; Danno ambientale – Risarcimento – Domanda – Pendenza &#8211; Liquidazione – Criteri – Art. 311, co. 2 e 3 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. &#8211; Applicabilità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Ai fini della liquidazione del danno ambientale, i parametri (gravità della colpa individuale, costo necessario per il ripristino e profitto conseguito dal trasgressore) richiamati all’art. 18, co. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 113) non integrano ciascuno un’autonoma voce di danno, ma costituiscono i criteri da tenere presente per la valutazione equitativa, che rimane complessiva e riferita alla lesione nel suo complesso.	</p>
<p>2. Ai fini della liquidazione del danno ambientale, è erronea l’esclusione del criterio dei costi di ripristino allorché questo sia escluso, o per obiettiva impossibilità o per libera determinazione del danneggiato; il bene giuridico costituito dall’ambiente – infatti &#8211; rimane oggettivamente danneggiato anche se il titolare di quello ritenga impossibile o non conveniente il ripristino, sicché il controvalore di tale diminuzione spetta comunque al danneggiato, in base a principi affatto generali della responsabilità civile. Spetta incoercibilmente al danneggiato, che abbia conseguito un risarcimento per equivalente, ogni determinazione sulla sua concreta destinazione al ripristino effettivo della situazione preesistente, ovvero sul trattenimento ed il reimpiego di quella riparazione &#8211; attesa appunto l’assoluta fungibilità del denaro in cui essa consiste &#8211; mediante sua destinazione al soddisfacimento di fini ritenuti egualmente satisfattivi.	</p>
<p>3. Ai fini della liquidazione del danno ambientale, posto che il profitto conseguito dal trasgressore non costituisce una autonoma voce di danno ma è un semplice parametro per la liquidazione equitativa richiesta, non può applicarsi meccanicisticamente il concetto di prescrizione quinquennale elaborato per danni che maturano giorno per giorno dal protrarsi della permanenza della situazione illegittima determinata dall&#8217;immutazione dei luoghi; infatti, per la connotazione latamente punitiva di tale parametro, la riscontrata permanenza dell&#8217;illegittimità della situazione comporta che il danno ambientale, consistito nel permanente sconvolgimento dei luoghi con irreversibile illegittima antropizzazione di un vasto sito costiero, non si limiti ai soli profitti che giorno per giorno abbia conseguito il danneggiante nel solo periodo dei cinque anni anteriori alla domanda, ma anche alla redditività delle somme percepite dal danneggiante in precedenza per la pregressa condotta illegittima fin dal suo insorgere e, quindi, in sostanza a tutti i profitti già conseguiti.	</p>
<p>4. Il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 20 novembre 2009, n. 166, deve provvedere alla liquidazione del danno applicando, in luogo di qualunque criterio previsto da norme previgenti, i criteri specifici come risultanti dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, commi 2 e 3, come modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5 bis, comma 1, lett. b), conv. con mod. in L. 20 novembre 2009, n. 166: individuandosi detti criteri direttamente quanto meno nelle previsioni del punto 1.2.3. dell&#8217;Allegato 2 alla direttiva 2004/35/CE e solo eventualmente, ove sia nelle more intervenuto, come ulteriormente specificati dal decreto ministeriale previsto dall&#8217;ultimo periodo dell&#8217;art. 311, comma 3 cit</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
<i>SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>	<br />
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />	<br />
Dott. MORELLI Mario Rosario &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. PETTI Giovanni Battista &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. AMENDOLA Adelaide &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; rel. Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso 3639/2009 proposto da:<br />	<br />
<B>MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO MARE</B>, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;<br />	<br />
&#8211; ricorrente &#8211;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE POZZUOLI</B> <i>(OMISSIS)</i>, in persona del legale rappresentante pro tempore Capo del 2^ Dipartimento, Ing. M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo studio dell&#8217;avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato STARACE Aldo giusta delega a margine del controricorso;<br />	<br />
&#8211; controricorrente &#8211;<br />	<br />
e contro<br />	<br />
<B>DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, MINISTERO INTERNO, WWF, COMUNE CASTELVOLTURNO (OMISSIS), MINISTERO INFRASTRUTTURE, FONTANA BLEU SPA</B> <i>(OMISSIS)</i>,<b> PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI</b>;<br />	<br />
&#8211; intimati &#8211;<br />	<br />
nonché da:<br />	<br />
<B>FONTANA BLEU S.P.A.</B> <i>(OMISSIS)</i>, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell&#8217;avvocato FIDENZIO SERGIO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato OLIVIERI GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; ricorrente incidentale &#8211;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE POZZUOLI</B> <i>(OMISSIS)</i>, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo studio dell&#8217;avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato STARACE ALDO giusta delega a margine del controricorso;<br />	<br />
<B>MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO MARE</B>, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;<br />	<br />
&#8211; controricorrenti all&#8217;incidentale &#8211;<br />	<br />
e contro<br />	<br />
<B>DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, MINISTERO INTERNO, W.W.F., COMUNE CASTELVOLTURNO </B><i>(OMISSIS)</i><b>, MINISTERO INFRASTRUTTURE, PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI;<br />	<br />
</b>&#8211; intimati &#8211;<br />	<br />
nonché da:<br />	<br />
<B>COMUNE CASTELVOLTURNO</B> <i>(OMISSIS)</i>, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell&#8217;avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato COLALILLO VINCENZO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; ricorrente incidentale &#8211;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, MINISTERO INTERNO, W.W.F., COMUNE POZZUOLI</B> <i>(OMISSIS)</i>, <B>MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO MARE, MINISTERO INFRASTRUTTURE, FONTANA BLEU S.P.A. (OMISSIS), PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI;<br />	<br />
</B>&#8211; intimati &#8211;<br />	<br />
avverso la sentenza n. 1495/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 21/03/2008, depositata il 24/04/2008 R.G.N. 5986/2004;<br />	<br />
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;<br />	<br />
udito l&#8217;Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO;<br />	<br />
udito l&#8217;Avvocato OLIVIERI GIUSEPPE;<br />	<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso con l&#8217;accoglimento p.q.r. del ricorso, rigetto ricorso &#8220;FONTANA BLEU&#8221;, assorbiti incidentali condizionati.<br />	<br />
<u><b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></u><br />	<br />
1. Per quanto qui ancora rileva, sulla base della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.4.08 n. 1495/08, qui impugnata, lo svolgimento del processo può così ricostruirsi:<br />	<br />
1.1. il Ministero dell&#8217;Ambiente e la Presidenza del Consiglio citarono, con atto notificato il 15.9.99, la Fontana Bleu spa per sentirla condannare al ripristino dello stato dei luoghi ed in subordine al risarcimento dei danni patrimoniali che questa aveva cagionato immutando un&#8217;ampia zona del litorale domizio in Comune di Castelvolturno su terreno demaniale, realizzando e gestendo fin dal 1981 una serie di complessi immobiliari fabbricati abusivamente e destinati a civili abitazioni, attività commerciali, alberghiere, scolastiche e di culto, con violazione &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; della legge urbanistica e dei vincoli paesaggistici od ambientali ed in definitiva causando l&#8217;irrimediabile compromissione dell&#8217;ambiente marino e terrestre, danneggiando le specie naturali ivi esistenti, modificando l&#8217;habitat preesistente, artificializzando il paesaggio naturale, aumentando la criticità degli ecosistemi, sconvolgendo l&#8217;idrografia superficiale e determinando la produzione di r.s.u.; e chiese di tener conto, per la quantificazione del danno, dei costi di ripristino (indicati in L. 14,7 miliardi), del profitto della convenuta (esposto in L. 30,5 miliardi) e del turbamento dell&#8217;ambiente (forfetizzandone il risarcimento in L. 14,7 miliardi), pure invocando il risarcimento dei danni non patrimoniali, di cui invocò l&#8217;equitativa valutazione in ulteriori L. 60 miliardi, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del giudizio;<br />	<br />
1.2. costituitasi in giudizio, la Fontana Bleu spa, comunque deducendo di essersi costituita solo nel 1981 e negando le illegittimità prospettate, chiese ed ottenne di chiamare in causa il Comune di Castelvolturno, il Comune di Pozzuoli, il Sindaco di Pozzuoli nella sua veste di Commissario Straordinario del ministero per la Protezione Civile per l&#8217;emergenza del bradisismo, il Ministero per la Protezione Civile, il Ministero dell&#8217;Interno ed il Ministero della Marina mercantile, affinchè, accertato il loro contributo causale alla determinazione del danno ambientale, fossero condannati, in via solidale o secondo le rispettive singole responsabilità, a rivalerla di quanto fosse stata costretta a pagare alle attrici in ragione almeno del 50%; ed intervenne in causa il WWF Italia;<br />	<br />
1.3. il Tribunale di Napoli, intervenuta in separato giudizio una transazione sui soli aspetti dominicali delle contestazioni tra le parti, pronunciò sentenza n. 11235/04, pubbl. il 3.11.04, con la quale accolse la domanda del Ministero dell&#8217;Ambiente, limitata in corso di causa a quella sola risarcitoria; e condannò la sola convenuta al pagamento in favore di quello della somma di L. 30 miliardi, respingendo sia la domanda della Presidenza del Consiglio dei Ministri che quelle di garanzia nei confronti dei chiamati in causa; ed in particolare:<br />	<br />
1.3.1. ritenne una consentita emendatio la concentrazione della domanda su quella, originariamente subordinata, di risarcimento del danno;<br />	<br />
1.3.2. escluse la rilevanza della transazione, siccome da essa andavano esclusi i profili ambientali e paesaggistici del contenzioso in atto;<br />	<br />
1.3.3. fondò la responsabilità della Fontana Bleu spa anche per le opere anteriori alla sua stessa costituzione, avendo fruito di quelle per il proprio profitto, conseguito con perpetuazione del danno;<br />	<br />
1.3.4. ritenne la corresponsabilità solidale della convenuta per l&#8217;intero danno ambientale, in uno alle altre società del gruppo Coppola, che pure avevano edificato in precedenza alla sua costituzione;<br />	<br />
1.3.5. riscontrò il danno ambientale nell&#8217;installazione di un contesto urbano totalmente antropizzato in un luogo con vegetazione fino al lido del mare e sconvolgimento dell&#8217;habitat soggetto a tutela;<br />	<br />
1.3.6. ritenne violati <i>l&#8217;art. 822 c.c.</i>, <i>R.D. n. 1265 del 1934, art. 221</i>, <i>L. n. 283 del 1962, art. 2</i>, la <i>L. n. 10 del 1970</i>, <i>L. n. 47 del 1985</i>, <i>L. n. 1497 del 1939</i>, il D.M. 19 maggio 1965 e <i>D.M. 13 luglio 1977</i>;<br />	<br />
1.3.7. qualificò come meramente ricognitiva della tutela risarcitoria dell&#8217;ambiente alla <i>L. n. 349 del 1986, art. 18</i>, trattandosi di bene giuridico già protetto dall&#8217;ordinamento;<br />	<br />
1.3.8. escluse la prescrizione in base al carattere permanente dell&#8217;illecito, il quale si protraeva fino a quando non fosse operata la riduzione in pristino dell&#8217;ambiente danneggiato;<br />	<br />
1.3.9. ancorò la liquidazione ai parametri esposti dalle attrici, escludendo però la rilevanza della <i>L. n. 1497 del 1939, art. 15</i>, in tema di entità delle indennità sanzionatorie, per la diversità della loro funzione;<br />	<br />
1.3.10. escluse di poter decurtare il totale di Euro 30 milioni del valore dei beni ceduti allo Stato in virtù del protocollo d&#8217;intesa del 18.6.02, attesa l&#8217;estraneità da questo del danno ambientale;<br />	<br />
1.3.11. stabilì la necessità di una valutazione equitativa del solo danno patrimoniale e non, solo escludendo quello morale, ritenuto non configurabile per una persona giuridica quale lo Stato;<br />	<br />
1.3.12. rigettò le domande contro i chiamati, che pure avevano o compiuto interventi legittimi o tentato di reagire avverso le attività illecite di edificazione e sconvolgimento dell&#8217;ambiente;<br />	<br />
1.4. la Fontana Bleu spa propose appello, con almeno undici motivi, ampiamente contestando le determinazioni del primo giudice; e ad esso resistettero le amministrazioni attrici, dispiegando appello incidentale per la determinazione del danno in conformità a quanto da loro richiesto, oltre gli accessori non dalla data della domanda, ma da quella degli illeciti, nonchè per il riconoscimento del danno non patrimoniale, attesa la natura di quello ambientale; anche gli altri ministeri chiesero il rigetto dell&#8217;appello, mentre i chiamati in causa Comune di Castelvolturno e di Pozzuoli proposero appello incidentale condizionato per l&#8217;ipotesi di accoglimento del motivo di appello con cui la Fontana Bleu chiedeva riconoscersi la loro corresponsabilità;<br />	<br />
1.5. con ampia ed articolata pronuncia, la Corte di Appello di Napoli accolse solo parzialmente il gravame ed in particolare:<br />	<br />
1.5.1. escluse il carattere solidale dell&#8217;obbligazione di risarcimento del danno ambientale, sia in quanto non prospettato neppure dalle attrici, sia per la peculiarità contiene della disciplina della <i>L. n. 349 del 1986, art. 18</i>, che contiene, nei casi di concorso nello stesso evento di danno, la responsabilità di ciascuno dei danneggianti nei limiti della responsabilità individuale di ciascuno; riformando la sentenza nel senso di considerare esclusivamente l&#8217;attività illecita direttamente compiuta dall&#8217;appellante e di liquidare solo i danni provocati da tale attività (e quindi se non altro solo quelli a partire dalla data di costituzione, avutasi nel 1981), senza considerare quelli prodotti dalla precedente attività di edificazione da parte di altre società;<br />	<br />
1.5.2. in ordine all&#8217;eccepita prescrizione, pur condividendo la qualificazione di illecito permanente data dal Tribunale a quello in esame (il quale illecito si protrae sino all&#8217;eliminazione dell&#8217;opera o alla cessazione della situazione di abuso), ritenne che lo Stato acquisisse giorno per giorno il diritto al risarcimento per equivalente della perdita consistente nel fatto che la collettività continui ad essere privata della possibilità di godere dell&#8217;ambiente nella situazione in cui si trovava prima del suo deterioramento) ed ammesso che la protrazione dello sfruttamento anzi ne costituiva ulteriore estrinsecazione, ritenne di escludere dalla liquidazione i danni prodottisi prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda (e cioè prima del 15.9.94);<br />	<br />
1.5.3. escluse pure la spettanza della &#8220;voce rappresentata dal costo del ripristino&#8221;, attesa la libera determinazione dello Stato di non procedervi, contenuta nella transazione intercorsa ad altri &#8211; e meramente dominicali &#8211; fini tra le parti, con conseguente illogicità ed iniquità della duplicazione della sanzione &#8211; o della locupletazione dello Stato &#8211; che deriverebbe dal riconoscimento di costi per opere che non sarebbero mai poste in essere;<br />	<br />
1.5.4. definì quindi la controversia nei rapporti tra chiamante e chiamati in garanzia, ma ritenne di pronunciare sentenza non definitiva solo sull&#8217;ai debeatur della pretesa risarcitoria, per consentire l&#8217;ulteriore istruttoria a mezzo di c.t.u. che individuasse le vendite stipulate dopo il 15.9.94 e di stimarne il profitto tratto dalla Fontana Bleu spa da tali vendite e dalla gestione dell&#8217;attività alberghiera per il periodo dal 15.9.94 al 15.9.99 (data alla quale si ritenne limitata la domanda, in difetto di richieste delle amministrazioni attrici per il periodo ulteriore);<br />	<br />
1.5.5. ritenne assorbite le ulteriori doglianze dell&#8217;appellante sulla quantificazione del danno, reputando peraltro possibile fondare le successive indagini del c.t.u. sui dati di fatto allegati dalle amministrazioni appellate, siccome qualificati non contestati specificamente e persistendo l&#8217;onere, per chi contestava l&#8217;an debeatur, di contestare specificamente anche il quantum; escluse la computabilità del valore degli immobili ceduti allo Stato in forza dell&#8217;intervenuta transazione, siccome relativa ad aspetti diversi da quello paesaggistico-ambientale;<br />	<br />
1.5.6. escluse la fondatezza delle domande di regresso dispiegate dalla Fontana Bleu spa per il carattere parziario dell&#8217;obbligazione risarcitoria del danno ambientale, come pure dell&#8217;eccezione fondata <i>sull&#8217;art. 1227 c.c.</i>: ritenendo nuove e pertanto inammissibili in secondo grado le doglianze basate sul secondo comma di tale disposizione &#8211; che configurava un&#8217;eccezione in senso proprio &#8211; e comunque infondate quelle articolate sul comma 1;<br />	<br />
1.5.7. concluse nel senso del ridimensionamento del risarcimento dovuto dalla Fontana Bleu spa con sua limitazione ai soli profitti da questa tratti dalla gestione del compendio immobiliare e dalla attività alberghiera dal 15.9.94 a 15.9.99, oltre alla voce di danno da determinare in considerazione della gravita della sua condotta individuale nel suddetto periodo;<br />	<br />
1.5.8. rilevato il giudicato sul rigetto della domanda proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, compensò le spese nei suoi riguardi e condannò la Fontana Bleu spa alle spese di lite nei confronti dei chiamati in causa, riservando di regolare le spese nei rapporti tra le altre parti all&#8217;esito della pronuncia definitiva.<br />	<br />
2. Avverso tale sentenza, pubblicata il 24.4.08 con il n. 1495/08, propone ricorso per cassazione il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, notificandolo, oltre che alla Fontana Bleu spa, anche ai Comuni di Castelvolturno e di Pozzuoli, al W.W.F., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri dell&#8217;Interno e delle Infrastrutture e Trasporti ed al Dipartimento della Protezione Civile; resiste con controricorso, dispiegando ricorso incidentale, la Fontana Bleu spa; resistono con controricorso i Comuni di Castelvolturno e di Pozzuoli, il primo dispiegando altresì ricorso incidentale condizionato; e, per la pubblica udienza del 9.2.11, depositate memorie ai sensi <i>dell&#8217;art. 378 c.p.c.</i>, da parte dei controricorrenti, il Ministero ricorrente e la Fontana Bleu spa compaiono e discutono oralmente la causa.</p>
<p><u><b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></u><br />	<br />
3. Il ricorrente principale sviluppa tre motivi:<br />	<br />
3.1. un primo, di violazione o falsa applicazione <i>dell&#8217;art. 2043 c.c.</i>, della <i>L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18</i> e del <i>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311</i>, in relazione <i>all&#8217;art. 2947 c.c.</i>, concludendolo con il seguente quesito di diritto: dica la S. Corte se i criteri di liquidazione del danno ambientale specificato nella L. n. 349 del 1996, art. 18 (oggi sostituito dal <i>D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 113</i>) tendono a quantificare con riferimento all&#8217;attualità l&#8217;importo dovuto a titolo risarcitorio per il pregiudizio arrecato ai beni immateriali oggetto di tutela, così da concorrere integralmente alla valutazione in termini economici del predetto pregiudizio, e se pertanto sia errata la sentenza impugnata, che ha ritenuto che il danno risarcibile debba essere diminuito dei profitti realizzati oltre cinque anni prima della proposizione della domanda, nel presupposto che tali profitti esprimano l&#8217;ammontare dei pregiudizi arrecati giorno per giorno all&#8217;interesse pubblico e costituiscano una voce di danno autonoma, soggetta a prescrizione estintiva;<br />	<br />
3.2. un secondo, di violazione e falsa applicazione delle medesime norme, ma sotto altro profilo, concludendolo con il seguente quesito di diritto: dica la S. Corte se sia errata l&#8217;impugnata sentenza, che &#8211; in pretesa applicazione dei principi della prescrizione estintiva &#8211; ha ritenuto che nella liquidazione del danno ambientale si debba escludere la rilevanza dei comportamenti tenuti dal danneggiante in periodi anteriori di oltre cinque anni rispetto alla data di proposizione della domanda risarcitoria;<br />	<br />
3.3. un terzo, di violazione e falsa applicazione delle medesime norme, ma sotto ulteriore profilo, nonchè <i>dell&#8217;art. 2058 c.c.</i>, concludendolo con il seguente quesito di diritto: dica la S. Corte se il risarcimento del danno ambientale debba comprendere un importo equivalente ai costi occorrenti per il ripristino dello stato originario dei luoghi, anche se tale ripristino si riveli di fatto impossibile o eccessivamente oneroso o se la Pubblica Amministrazione, nell&#8217;ambito delle sue sfere di discrezionalità, abbia manifestato la volontà di non procedere concretamente a simili lavori di ripristino.<br />	<br />
4. La controricorrente Fontana Bleu spa propone controricorso con cui dispiega ricorso incidentale:<br />	<br />
4.1. contestando analiticamente i motivi del ricorso principale, con adesione alle argomentazioni della gravata sentenza;<br />	<br />
4.2. dispiegando un motivo di autonoma ed incidentale impugnazione, di nullità della sentenza per violazione degli <i>artt. 112 e 345 c.p.c.</i>, per avere dichiarato inammissibile, perchè non sollevata dalla parte, un&#8217;eccezione ad essa non riservata (ex <i>art. 1227 c.c.</i>, comma 2); e concludendolo con il seguente quesito di diritto: dica la Corte che anche l&#8217;eccezione fondata <i>sull&#8217;art. 1227 c.c.</i>, comma 2 &#8211; non riservata alle parti dalla legge, nè costituendo espressione di un potere esercitabile in via d&#8217;azione &#8211; rientra fra quelle rilevabili di ufficio, cosi che l&#8217;eccezione sollevata dalla spa Fontana Bleu volta all&#8217;esclusione dei danni che l&#8217;Amministrazione statale avrebbe potuto evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza deve essere dichiarata ammissibile a norma <i>dell&#8217;art. 345 c.p.c..</i><br />	<br />
5. Delle altre parti:<br />	<br />
5.1. il Comune di Castelvolturno, oltre a ribadire il proprio difetto di legittimazione passiva, dispiega numerose doglianze, riversandole in nove motivi di ricorso incidentale, i primi tre dei quali formulati in via autonoma anche con riferimento a pretesi vizi di quello principale e gli altri a seguito di una generica intestazione di proposizione di ricorso incidentale condizionato.<br />	<br />
5.2. il Comune di Pozzuoli deposita separati controricorsi in replica al ricorso principale ed a quello incidentale della Fontana Bleu, comunque ribadendo l&#8217;infondatezza della domanda di regresso dispiegata da quest&#8217;ultima, per la carenza di legittimazione passiva di esso Ente territoriale in luogo del suo Sindaco quale articolazione del Dipartimento della Protezione Civile;<br />	<br />
5.3. il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deposita controricorso a confutazione degli argomenti del ricorso incidentale di Fontana Bleu spa.<br />	<br />
6. In primo luogo, il ricorso incidentale dispiegato dal Comune di Castelvolturno, proposto &#8211; si badi &#8211; avverso il ricorso dispiegato dal Ministero dell&#8217;Ambiente, va dichiarato inammissibile per radicale carenza di interesse, non avendo alcuna delle controparti impugnato la gravata sentenza sotto il profilo del rigetto delle domande dispiegate contro il detto Comune; e tanto a prescindere dalle carenze formali del primo motivo e dei quesiti dei motivi dal quarto all&#8217;ultimo, formulati in maniera generica e senza che da essi possa trarsi la regula iuris valida per una serie potenzialmente indefinita di rapporti o fattispecie similari, in violazione della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi sul punto. Anche le argomentazioni svolte dal Comune di Pozzuoli nel controricorso seguono la stessa sorte, attesa la mancata impugnazione del capo della sentenza di secondo grado che sancisce l&#8217;infondatezza di qualunque pretesa nei confronti anche di detto Comune.<br />	<br />
7. Ciò posto, l&#8217;ambito dell&#8217;impugnazione, come in concreto dispiegata dal ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale, riguarda in sostanza l&#8217;identificazione dei corretti criteri di liquidazione del danno ambientale e la rilevabilità del comportamento del danneggiato che non si sia adoperato per contenere il danno stesso ai sensi <i>dell&#8217;art. 1227 c.c.</i>, comma 2: tutti gli altri aspetti sono coperti dal giudicato interno ormai formatosi a seguito delle statuizioni della Corte di Appello e della loro mancata impugnazione.<br />	<br />
8. Quanto ai motivi del ricorso principale, essi si appuntano sulla ricostruzione stessa della struttura del danno ambientale, come operata dalla Corte di Appello nella qui gravata sentenza con una concezione per così dire atomistica dei parametri di riferimento: è evidente infatti che la Corte territoriale ha inteso applicare la disposizione della <i>L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, comma 6</i>, secondo la quale &#8220;il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l&#8217;ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali&#8221;.<br />	<br />
E le censure del ricorrente chiedono a questa Corte di precisare, nella sostanza, se tali parametri costituiscano o meno altrettante autonome voci di danno e se poi quelle in modo espresso escluse (costo necessario per il ripristino) o limitate (profitto conseguito dal trasgressore solo per gli ultimi cinque anni) meritassero l&#8217;interpretazione riduttiva applicata dalla Corte territoriale.<br />	<br />
8.1. Da un punto di vista generale, effettivamente una concezione atomistica del danno ambientale potrebbe dirsi esclusa, alla luce se non altro dei principi generali sull&#8217;unitarietà del danno non patrimoniale elaborati dalla recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità (per tutte, Cass. sez. un. 11.11.08 n. 26972) e comunque del tenore testuale della norma suddetta, per il quale i parametri richiamati non paiono affatto integrare ciascuno un&#8217;autonoma voce di danno, ma piuttosto soltanto i criteri da tenere presente per la valutazione equitativa, che rimane complessiva e riferita alla lesione nel suo complesso.<br />	<br />
8.2. Da tale corollario discenderebbe senz&#8217;altro l&#8217;erroneità dell&#8217;esclusione, da tali criteri, dei costi di ripristino allorchè questo sia escluso, o per obiettiva impossibilità o per libera determinazione del danneggiato: il bene giuridico costituito dall&#8217;ambiente rimane oggettivamente danneggiato anche se il titolare di quello ritenga impossibile o non conveniente il ripristino, sicchè il controvalore di tale diminuzione spetta comunque al danneggiato, in base a principi affatto generali della responsabilità civile. Nè sussisterebbe alcuna locupletazione e tanto meno ingiusta: spetta incoercibilmente al danneggiato, che abbia conseguito un risarcimento per equivalente, ogni determinazione sulla sua concreta destinazione al ripristino effettivo della situazione preesistente, ovvero sul trattenimento ed il reimpiego di quella riparazione &#8211; attesa appunto l&#8217;assoluta fungibilità del denaro in cui essa consiste &#8211; mediante sua destinazione al soddisfacimento di fini ritenuti egualmente satisfattivi.<br />	<br />
8.3. Ed ancora sarebbe evidente che, non integrando il profitto conseguito dall&#8217;inquinatele una autonoma voce di danno, ma &#8211; appunto &#8211; un semplice parametro per la liquidazione eminentemente equitativa che viene richiesta, non può applicarsi meccanicisticamente il concetto di prescrizione elaborato per danni che maturano giorno per giorno dalla protrazione della permanenza della situazione illegittima determinata dall&#8217;immutazione dei luoghi. Infatti, per la connotazione latamente punitiva di tale parametro, la riscontrata permanenza dell&#8217;illegittimità della situazione comporta che il danno ambientale consistito nel permanente sconvolgimento dei luoghi con praticamente irreversibile illegittima antropizzazione di un vasto sito costiero non si limiti ai soli profitti che giorno per giorno abbia conseguito il danneggiante nel solo periodo dei cinque anni anteriori alla domanda, ma anche alla redditività delle somme percepite dal danneggiante in precedenza per la pregressa condotta illegittima fin dal suo insorgere e, quindi, in sostanza a tutti i profitti già conseguiti.<br />	<br />
8.4. A tutto concedere, sarà ancora una volta il carattere equitativo della liquidazione, che del resto non impone affatto una meccanica corrispondenza tra profitti conseguiti ed entità del risarcimento, a consentire di tenere in considerazione del fattore temporale, ma appunto al fine di valutare se l&#8217;intervallo trascorso prima dell&#8217;attivazione del Ministero possa avere influito o meno sull&#8217;entità del danno in rapporto ai profitti complessivamente conseguiti dalla condotta di irreversibile alterazione e danneggiamento dell&#8217;ambiente.<br />	<br />
9. Eppure, va rilevato che l&#8217;impugnazione, effettuata in questa sede, dei criteri di liquidazione applicati in concreto dalla Corte di Appello consente di qualificare ancora sub iudice la relativa questione nel suo complesso, la quale è ora da valutare globalmente alla luce della normativa sopravvenuta.<br />	<br />
9.1. Infatti è, nelle more del giudizio di Cassazione, entrato in vigore il <i>D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5 bis</i>, conv. con mod. in <i>L. 20 novembre 2009 n. 166</i> (in G.U. n. 274 del 24 novembre 2009 &#8211; suppl. ord.), il quale ha modificato il <i>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 303 e 311</i> e precisamente:<br />	<br />
9.1.1. tentando di adeguare l&#8217;ordinamento nazionale alla lettera della <i>direttiva 2004/35/Ce</i> ed all&#8217;esito della procedura di infrazione n. 2007/4679 (ai sensi dell&#8217;art. 226 del Trattato Ce), relativa all&#8217;esclusione, dalla disciplina della responsabilità ambientale, delle situazioni di inquinamento rispetto alle quali fossero già avviate le procedure di bonifica, alla limitazione dell&#8217;obbligo di riparazione ai soli danni causati da comportamenti dolosi o colposi ed all&#8217;ammissibilità del risarcimento del danno ambientale in forma pecuniaria, mentre la direttiva prevede principalmente misure di ripristino dello stato dei luoghi;<br />	<br />
9.1.2. prevedendo, allora e tra l&#8217;altro, mediante la disposizione contenuta nell&#8217;art. b bis, comma 1, lett. b), l&#8217;aggiunta al comma 3, dell&#8217;<i>art. 311 del richiamato D.Lgs. n. 152 del 2006</i>, del seguente periodo: &#8220;Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi della <i>L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3</i>, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell&#8217;Allegato 2^ alla <i>direttiva 2004/35/CE</i>, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell&#8217;eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per i equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario&#8221;;<br />	<br />
9.1.3. prevedendo, ancora e tra l&#8217;altro, mediante la disposizione contenuta nell&#8217;art. 5 bis, comma 1, lett. f), l&#8217;aggiunta al primo comma della lett. f) dell&#8217;<i>art. 303 del richiamato D.Lgs. n. 152 del 2006</i>, del seguente periodo: &#8220;i criteri di determinazione dell&#8217;obbligazione risarcitoria stabiliti dall&#8217;art. 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi del titolo 9 del libro 4 del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell&#8217;art. 315 del presente decreto;&#8221;. 9.2. L&#8217;intera normativa sulla liquidazione del danno ambientale risulta quindi totalmente riscritta, con un rinvio espresso alle previsioni della direttiva comunitaria, la quale prevede, sul punto espressamente richiamato, testualmente quanto appresso:<br />	<br />
&#8211; se non è possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L&#8217;autorità competente può prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per<br />
&#8211; le misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero essere concepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari rispecchino le preferenze e il profilo temporali delle misure di riparazione. Per esempio, a parità delle altre<br />
9.3. In particolare, il nuovo testo dei commi 2 e 3 del ricordato art. 311 D.Lgs. cit., va così letto:<br />	<br />
&#8230; 2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all&#8217;ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.<br />	<br />
3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto.<br />	<br />
All&#8217;accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio provvede con le procedure di cui al titolo 3 della parte sesta del presente decreto.<br />	<br />
Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi della <i>L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3</i>, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell&#8217;<i>Allegato 2 alla direttiva 2004/35/CE</i>, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell&#8217;eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in l ambito nazionale e comunitario&#8221;. 9.4. La peculiarità della disciplina sopravvenuta sta in ciò, che essa si applica appunto anche alle domande già proposte, con il solo evidente limite, ricavabile dai principi generali, dei giudizi già definiti con sentenza passata in giudicato. Tanto consente di ritenere che con la citata normativa del <i>D.L. n. 135 del 2009</i> e della L. n. 163 del 2009 siano stati completamente neutralizzati, soprattutto ed anche per i giudizi ancora in corso e cioè non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato (qual è appunto il presente), i criteri di determinazione del danno già stabiliti dalla <i>L. n. 349 del 1986, art. 18</i>: e tanto probabilmente, secondo l&#8217;opinione dei commentatori, proprio per le difficoltà applicative indotte dalla loro intrinseca contraddittorietà e per il carattere latamente punitivo che pareva discendere dalla previsione legislativa originaria.<br />	<br />
9.5. Peraltro, se così è, deve rilevarsi l&#8217;imprescindibile necessità di rivedere espressamente ogni determinazione sulla liquidazione, essendo stati appunto travolti i criteri fissati originariamente dalla <i>L. n. 349 del 1986</i> e comunque rivisti, con efficacia appunto estesa ai giudizi ancora pendenti, tutti i criteri già applicabili.<br />	<br />
E&#8217; ben vero che non consta ancora essere stato emanato il decreto attuativo del Ministero, previsto espressamente dalla richiamata nuova norma di cui al <i>D.L. n. 135 del 2009</i>; ma il richiamo, come operato da quest&#8217;ultima, ai criteri di una specifica previsione di fonte comunitaria ne ha consacrato, ai fini della concreta applicazione nelle singole liquidazioni, la forza precettiva, quand&#8217;anche essa non si potesse già di per sè ricavare dal contenuto intrinseco delle disposizioni. In tal modo, in luogo dei criteri di liquidazione equitativa già finora presi in considerazione dai giudici del merito, del resto in applicazione delle norme al momento vigenti, vanno applicati gli altri, previsti dalla norma sopravvenuta, ovvero anche soltanto va verificato l&#8217;impatto, sui primi, di questi ultimi.<br />	<br />
9.6. Si impone quindi una globale rivalutazione funditus della sola questione della liquidazione del danno in applicazione dei nuovi criteri, essendo passata in giudicato la gravata pronuncia su ogni altro aspetto (ed anche in ordine al profilo agitato nel ricorso incidentale della Fontana Bleu spa, per quanto si dirà di qui a tra un momento): ed a tanto non può farsi luogo se non mediante la cassazione della pronuncia stessa limitatamente a tale aspetto, per la rinnovazione delle operazioni di liquidazione.<br />	<br />
10. Il motivo di ricorso incidentale è invero manifestamente infondato: la fattispecie prevista dal capoverso <i>dell&#8217;art. 1227 c.c.</i>, (a mente del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza) integra, per costante giurisprudenza di questa Corte, un&#8217;eccezione in senso proprio (tra le ultime, v. Cass. 10 novembre 2009 n. 23734, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27123, Cass. 26 febbraio 2003 n. 2868, Cass. 2 aprile 2001 n. 4799, Cass. 23 maggio 2001 n. 7025), visto che il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell&#8217;obbligo di comportarsi secondo buona fede. E tale indirizzo è stato confermato anche a seguito della puntualizzazione in tema di contenuto delle eccezioni in senso stretto operata con la pronuncia richiamata dalla ricorrente incidentale (Cass. 12 gennaio 2006 n. 421), con evidente consolidamento dell&#8217;originaria impostazione: e senza che, nonostante tale consolidamento, la controricorrente idoneamente sviluppi, nel solo rilevante ricorso incidentale, argomenti nuovi che si facciano carico di tale conferma. Al riguardo, la conformità della presente affermazione ad un consolidato indirizzo impone di rigettare il ricorso incidentale che su quella si fonda.<br />	<br />
11. In conclusione:<br />	<br />
11.1. la disamina delle questioni agitate con il ricorso principale comporta il rilievo dello ius superveniens e di ufficio &#8211; senza quindi potersi esaminare il merito dei motivi di ricorso principale, atteso il travolgimento dei criteri ritenuti applicabili dai giudici dei gradi di merito &#8211; la cassazione della gravata sentenza limitatamente alla quantificazione od alla liquidazione del danno, mentre essa trova conferma integrale nel resto, con sostanziale definitiva estromissione dal prosieguo del processo di tutte le parti diverse dal ricorrente Ministero e dalla Fontana Bleu spa;<br />	<br />
11.2. alla cassazione per quanto di ragione consegue poi il rinvio della causa alla stessa Corte di Appello di Napoli, ma in diversa composizione, cui va rimessa ogni determinazione sulle spese di lite nei rapporti tra odierno ricorrente principale e la controricorrente Fontana Bleu spa, per la liquidazione del danno secondo quanto sopra indicato ed enunciandosi il seguente principio di diritto: il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della <i>L. 20 novembre 2009, n. 166</i>, deve provvedere alla liquidazione del danno applicando, in luogo di qualunque criterio previsto da norme previgenti, i criteri specifici come risultanti dal nuovo testo del <i>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, commi 2 e 3</i>, come modificato dal <i>D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5 bis, comma 1, lett. b)</i>, conv. con mod. in <i>L. 20 novembre 2009, n. 166</i>: individuandosi detti criteri direttamente quanto meno nelle previsioni del punto 1.2.3. dell&#8217;<i>Allegato 2 alla direttiva 2004/35/CE</i> e solo eventualmente, ove sia nelle more intervenuto, come ulteriormente specificati dal decreto ministeriale previsto dall&#8217;ultimo periodo dell&#8217;art. 311, comma 3 cit.;<br />	<br />
11.3. infine, quanto alle spese del giudizio di cassazione tra le altre parti che abbiano in questa sede svolto attività difensiva, esse possono compensarsi, attesa l&#8217;ultroneità o l&#8217;inammissibilità del ricorso incidentale condizionato del Comune di Castelvolturno e del controricorso del Comune di Pozzuoli.</p>
<p><u><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b></u><br />	<br />
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Castelvolturno; rigetta il ricorso incidentale della Fontana Bleu spa; e, pronunciando sul ricorso principale, cassa la gravata sentenza in ordine alla liquidazione del danno e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; compensa le spese di questo giudizio nei rapporti tra le parti diverse dal ricorrente principale e dalla Fontana Bleu spa.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-3-2011-n-1311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa l’ingiunzione di rimuovere entro gg. 90 le opere abusivamente realizzate (chiosco in ferro di m. 2&#215;3 ed altre tettoie adibiti ad attività commerciale in asserita continuita&#8217; rispetto ad un chiosco mobile della superficie di mq 6 che era da adibirsi esclusivamente alla vendita di frutta, verdura e uova,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ingiunzione di rimuovere entro gg. 90 le opere abusivamente realizzate (chiosco in ferro di m. 2&#215;3 ed altre tettoie adibiti ad attività commerciale in asserita continuita&#8217; rispetto ad un chiosco mobile della superficie di mq 6 che era da adibirsi esclusivamente alla vendita di frutta, verdura e uova, con espresso divieto di cessione a terzi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01311/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00444/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 444 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Occhionero</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Ferrantino, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Foggia</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia – Bari – Sezione III^ &#8211; n. 00788/2010, resa tra le parti, concernente RIMOZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Gianfranco Di Mattia, in sostituzione dell’avv. Raffaele Ferrantino;	</p>
<p>Ritenuto che l’appello cautelare in epigrafe presenta sufficienti profili di fondatezza e che, quanto al danno lamentato, lo stesso può ritenersi sussistente nei termini di gravità denunziati dall’appellante per cui, in riforma dell’ordinanza impugnata, deve essere accolta l’istanza cautelare di primo grado;	</p>
<p>Ritenuto, altresì, di dover disporre la trasmissione della presente ordinanza al Giudice di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 10, del C.P.A., onde venga fissata, sollecitamente, l’udienza di discussione nel merito del ricorso di prime cure;	</p>
<p>Ritenuto , altresì, sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quarta, accoglie l&#8217;appello (Ric. n. 444/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare di primo grado.	</p>
<p>Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c. p. a.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.11494</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-3-2011-n-11494/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Ferrua, Est. Grillo Ambiente e territorio &#8211; Acque pubbliche e private – Acqua di falda proveniente da attività di escavazione – Non è assimilabile all’acqua reflua industriale L&#8217;acqua di falda proveniente dall&#8217;attività di escavazione (nella specie le acque provenienti da un cantiere edile) non può essere assimilata tout court</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-3-2011-n-11494/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.11494</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-3-2011-n-11494/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.11494</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrua, Est. Grillo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio  &#8211; Acque pubbliche e private – Acqua di falda proveniente da attività di escavazione – Non è assimilabile all’acqua reflua industriale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;acqua di falda proveniente dall&#8217;attività di escavazione (nella specie le acque provenienti da un cantiere edile) non può essere assimilata tout court all&#8217;acqua reflua industriale; in effetti,  pur dovendosi richiedere &#8211; anche per tale genere di acqua (laddove la stessa debba essere scaricata in superficie) &#8211; una autorizzazione, la mancanza della stessa non genera conseguenze di tipo penale a differenza dello scarico in superficie di acqua proveniente da attività produttive genericamente intese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
<i>Sez. III Penale</i></b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.:	</p>
<p>1. Dott. FERRUA Giuliana                                           Presidente<br />
2. Dott. GRILLO Renato (est.)                                     Consigliere<br />
3. Dott. MULLIRI Guida                                               Consigliere<br />
4. Dott. MARINI Luigi                                                  Consigliere<br />
5. Dott. GAllARA Santi                                               Consigliere	</p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>&#8211; sul ricorso proposto da:<br />
1) CIOCCHETTI Fernando, nato a Subiaco il 7.01.1947 <br />	<br />
2) RUGGERI Gianluca, nato a Fano il 3.02.1970<br />
&#8211; avverso la sentenza emessa l&#8217;11.12.2009 dal Tribunale di Pesaro &#8211; Sezione distaccata di Fano;<br />
&#8211; udita nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;<br />
&#8211; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vito D&#8217;AMBROSIO che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio;<br />
&#8211; udito il difensore avv. Canestrani Francesco <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo e motivi della decisione</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con sentenza del Tribunale di Pesaro &#8211; Sezione Distaccata di Fano &#8211; dell&#8217; 11 dicembre 2009, CIOCCHETTI Fernando e RUGGERI Gianluca, imputati del reato di cui all&#8217;art. 137 comma 1° D. L.vo 152/06 (attività di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali senza l&#8217;apposita autorizzazione) [fatto commesso in Marotta di Mondolfo il 19 febbraio 2007] venivano ritenuti colpevoli del detto reato e condannati, ciascuno, alla pena, di € 1.500,0 di ammenda oltre spese.	</p>
<p>Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati deducendo tre distinti motivi.	</p>
<p>Con un primo motivo (inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale) il difensore ha lamentato l&#8217;errata applicazione dell&#8217;art. 137 D. L.vo 152/06 sotto il duplice profilo che non di acque reflue industriali si trattasse, come emerso pacificamente in dibattimento e come ritenuto dallo stesso giudice, ma di acque di falda sottratte allo speciale regime di cui al richiamato art. 137 e, ancora, che in ogni caso, l&#8217;autorizzazione era stata tempestivamente richiesta ancorché non ancora ottenuta dalla competente autorità amministrativa che vi provvedeva due giorni dopo il sopralluogo.	</p>
<p>Ha poi dedotto inosservanza di legge per non avere il Tribunale tenuto conto della speciale normativa regionale adottata dalla Regione Marche in tema di Piano di tutela delle acque, emessa, comunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (27.2.2010) ed in base alla quale vanno escluse dalla disciplina penalistica le immissioni temporanee di acque meteoriche provenienti da falde. Ha, ancora, lamentato la contraddittorietà e/o illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto un rapporto causale tra la condotta ascritta (scarico di acque non reflue) e la mancata autorizzazione allo scarico (in realtà non esigibile attesa la natura delle acque medesime).	</p>
<p>Il ricorso è fondato	</p>
<p>Ai due imputati viene fatto carico &#8211; nella qualità, rispettivamente, di capo cantiere e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Polo Holding s.p.a. &#8211; società titolare di un permesso ad edificare un complesso residenziale in località Marotta di Mondolfo, di avere effettuato scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali senza essere muniti della prescritta autorizzazione prevista dall&#8217;art. 124 comma 1 del D. L.vo 152/06, in particolare estraendo a mezzo di apposito macchinario aspirante le acque di falda derivanti dallo svolgimento dell&#8217;attività di scavo del cantiere edile e convogliandole mediante condotta verso il mare ove venivano scaricate.	</p>
<p>Risulta per certo &#8211; avendone anche il Tribunale riconosciuto la natura &#8211; che le acque provenienti dal cantiere edile e convogliate per mezzo di apposita condotta, in mare erano acque di falda derivanti da attività di escavazione.	</p>
<p>Il dato normativa da cui prendere le mosse al fine di verificare la configurabilità del reato previsto dall&#8217;art. 137 del D. L.vo 152/06 è rappresentato dall&#8217;art. 74 lett. h) del medesimo decreto che qualifica come acque reflue industriali &#8220;qualsiasi tipo di acque reflue scaricare da edifici o impianti idrici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento&#8221;.	</p>
<p>E&#8217; quindi evidente che l&#8217;acqua di falda proveniente dall&#8217;attività di escavazione non può essere assimilata tout court all&#8217;acqua reflua industriale, pur dovendosi richiedere &#8211; anche per tale genere di acqua laddove la stessa debba essere scaricata in superficie &#8211; una autorizzazione la cui mancanza, però, non genera conseguenze di tipo penale previste invece in tutti i casi nei quali lo scarico dell&#8217;acqua in superficie provenga da attività produttive genericamente intese.	</p>
<p>Tanto precisato la ragione dell&#8217;assoggettamento a sanzione penale dello scarico di acque reflue industriali è legata al fatto che i reflui derivanti da dette attività non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche come definite dal menzionato art. 74 comma 1 lett. g) (v. Cass. Sez. 3^ 5.2.2009 n. 12865 rv. 243122).	</p>
<p>Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare quando le acque di falda provenenti da lavori di escavazione possono integrare il concetto di acque reflue industriali affermando che laddove le acque di falda siano intorbidate da residui dei lavori di scavo e di cantiere esse vanno annoverate nella nozione di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive non assimilabili, quindi, alle acque reflue domestiche, sottratte al regime sanzionatorio previsto dall&#8217;art. 137 del D. L.vo 152/06 (v. Cass. Sez. 3^ 21.6.2006 n. 29126 rv 234944).	</p>
<p>In modo del tutto contraddittorio il Tribunale, pur dando atto della natura di falda acquifera dell&#8217;acqua convogliata in mare e proveniente da cantiere e pur riconoscendo &#8211; sulla base delle testimonianze acquisite &#8211; che si trattasse di acqua di falda priva di qualsivoglia contaminazione, ha tuttavia ritenuto di inquadrare la condotta nell&#8217;alveo penale di cui all&#8217;art. 137 D.L.vo 152/06 che assoggetta a sanzione soltanto gli scarichi di acque reflue provenienti dalle lavorazioni industriali.	</p>
<p>In conclusione le acque provenienti dalla falda derivanti da attività di cantiere non possono essere assimilate ai rifiuti, ma escluse &#8211; sempre che non contengano contaminazioni &#8211; da qualsivoglia regime sanzionatorio e la mancanza dell&#8217;autorizzazione comunque prescritta a<br />
norma dell&#8217;art. 124 del D. L.vo 152/06 non implica affatto l&#8217;assoggettamento a sanzione penale.	</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l&#8217;esame dei restanti motivi e determina l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.	</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.	</p>
<p>Così deciso in Roma, 15/12/2010.	</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 22 Mar. 2011</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-3-2011-n-11494/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.11494</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-3-2011-n-1310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa, su istanza di un residente controinteressato, la convenzione per regolamentare gli adempimenti da assolvere da parte di un imprenditore nel realizzare un complesso turistico ricettivo, acquisendo un tratto di strada, determinando la chiusura di altra viabilita&#8217; ed incidendo su una delle sole due vie di accesso a frazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-3-2011-n-1310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-3-2011-n-1310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un residente controinteressato, la convenzione per regolamentare gli adempimenti da assolvere da parte di un imprenditore nel realizzare un complesso turistico ricettivo, acquisendo un tratto di strada, determinando la chiusura di altra viabilita&#8217; ed incidendo su una delle sole due vie di accesso a frazioni montane. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01310/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01329/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Chiappetta, Biagio Trotta, Biagio Chiappetta</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Ciaravino, con domicilio eletto presso Ernesto Trimarco in Roma, via degli Scipioni, 252;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Maratea</b>, in persona del sindaco in carica,rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Simar Srl, Sviluppo Maratea S.r.l., </b>in persona dei rispettivi legali rappresentanti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Lorenzo Mazzeo, con domicilio eletto presso Cristiano Toschi in Roma, viale Gorizia n. 22; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA: SEZIONE I n. 00355/2010, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE GLI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE NEL COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO PIANETAMARATEA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maratea e di Simar Srl e di Sviluppo Maratea S.r.l.;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Fausto Bucellato in sostituzione di Salvatore Ciaravino, Giuseppe Buscicchio in proprio e su delega di Lorenzo Mazzeo;	</p>
<p>Ritenuto che dal gravame nonchè dagli atti di causa emerge una rilevante complessità della situazione di fatto all’esame.	</p>
<p>Considerato che in ragione di quanto precede pare opportuno che le questioni agitate dalle parti vengano approfondite nella fase di merito.	</p>
<p>Ritenuto che in attesa della conclusione della fase di merito di primo grado pare opportuno accordare la tutela cautelare, al fine di evitare medio tempore che si determinino danni gravi ed irreparabili per la parte appellante. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1329/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado e sospende l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla pubblicazione delle decisione definitiva di merito del giudizio di primo grado.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.11489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-3-2011-n-11489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Ferrua, Est. Grillo Ambiente e territorio – Rifiuti – Attività di demolizione – Smontaggio dei veicoli &#8211; Smaltimento acque reflue – Mancato rispetto del termine periodico – Deposito incontrollato &#8211; Sussiste Il mancato rispetto del prescritto termine periodico di smaltimento delle acque reflue industriali convogliate in apposita vasca di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-22-3-2011-n-11489/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.11489</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrua, Est. Grillo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Rifiuti – Attività di demolizione – Smontaggio dei veicoli &#8211; Smaltimento acque reflue – Mancato rispetto del termine periodico – Deposito incontrollato &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il mancato rispetto del  prescritto termine periodico di smaltimento delle acque reflue industriali convogliate in apposita vasca di raccolta &#8211; provenienti dallo smontaggio di veicoli (o di loro parti) &#8211; eseguito nel corso dell&#8217;attività di demolizione,  tenuto conto delle prescrizioni inserite nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 6 lettera m), integra senz&#8217;altro l&#8217;ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del comma 2 del citato D.Lgs. (oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2) che si verifica tutte le volte in cui non vengano osservate le condizioni sia di tipo temporale che di tipo quantitativo &#8211; previste nel menzionato articolo 6, lettera m) &#8211; costituenti condicio sine qua non per la configurabilità del deposito temporaneo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE <br />	<br />
<I>SEZIONE TERZA PENALE </I></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: <br />	<br />
Dott. FERRUA Giuliana                               &#8211; Presidente <br />	<br />
Dott. GRILLO Renato                                  &#8211; est. Consigliere <br />	<br />
Dott. MULLIRI Guicla I.                               &#8211; Consigliere <br />	<br />
Dott. MARINI Luigi                                      &#8211; Consigliere <br />	<br />
Dott. GAZZARA Santi                                 &#8211; Consigliere <br />	<br />
ha pronunciato la seguente: <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>&#8211; sul ricorso proposto da: CI. Vi., nato il .<i>.ad..</i> a (<i>Omissis</i>);<br />	<br />
&#8211; avverso la sentenza-ordinanza emessa il 22 maggio 2009 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;<br />	<br />
&#8211; udita nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;<br />	<br />
&#8211; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D&#8217;AMBROSIO Vito che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso;<br />	<br />
&#8211; udito il difensore della parte civile, Avv. Galdi Guido;<br />	<br />
&#8211; Udito il difensore Avv. Iovino Pasquale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22 maggio 2009, CI. Vi. imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, commi 1 e 2 (mancato svuotamento di vasca contenente acque reflue ed abbandono di carcasse di auto, motori, parti di autovetture e pneumatici) (fatto commesso in Omissis), nonché del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 59, comma 1 in relazione all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera H) (creazione di un canaletto raccoglitore di acque reflue, sprovvisto di autorizzazione) (Fatto commesso in data (Omissis) veniva ritenuto colpevole di entrambi i reati unificati sotto il vincolo della continuazione e &#8211; previa concessione delle circostanze attenuanti generiche &#8211; condannato alla pena di euro 8.000,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede detto reato.<br />	<br />
Avverso la detta sentenza il difensore dell&#8217;imputato ha proposto appello (successivamente convertito in ricorso) dinnanzi la Corte di Appello di Napoli, articolando 4 distinti motivi a sostegno.<br />	<br />
Con il primo motivo partendo dalla premessa di una contestazione approssimativa &#8211; e dunque generica &#8211; l&#8217;appellante ha richiesto l&#8217;assoluzione per insussistenza del fatto.<br />	<br />
Con il secondo motivo ha ritenuto comunque la condotta di cui al capo b) insussistente in quanto assorbita nella ipotesi contestata sub a).<br />	<br />
Con il terzo motivo ha invocato la estinzione per prescrizione relativamente al reato di cui al capo b).<br />	<br />
Con l&#8217;ultimo motivo di appello ha censurato il punto della sentenza relativo alla condanna al risarcimento (in forma generica) del danno in favore della parte civile rilevando come nel caso in esame nessun danno sarebbe stato arrecato alla parte medesima.<br />	<br />
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
Al ricorrente viene fatto carico del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, commi 1 e 2 &#8220;perché in qualità di titolare della ditta di autodemolizione con sede in (Omissis) non effettuava nel corso dell&#8217;anno (Omissis) e fino alla data del controllo lo svuotamento della vasca a tenuta nella quale confluiscono le acque reflue di dilavamento del piazzale di stoccaggio degli autoveicoli nonché per avere lasciato nel predetto piazzale numerose carcasse di vetture intere, un cumulo di motori depositati a cielo aperto e pezzi di vetture e pneumatici&#8221; (capo a) della rubrica) ed ancora, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 59, comma 1 in relazione all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h) del medesimo decreto legislativo &#8220;perché, in qualità di titolare della ditta di autodemolizione con sede in (Omissis), creava sul suolo, sempre in (Omissis) un canaletto che raccoglie le acque del piazzale e le confluiva al fosso maltempo che costeggiava la strada statale (Omissis), senza essere provvisto della necessaria autorizzazione prevista dalla legge&#8221; (capo b) della rubrica).<br />	<br />
La sentenza impugnata, dopo avere minuziosamente analizzato il cospicuo materiale probatorio anche di tipo documentale (vds. pag. 3 della sentenza) acquisito al processo e dopo aver passato in rassegna i contenuti delle varie dichiarazioni testimoniali (sia con riferimento ai testi dell&#8217;accusa sia con riferimento ai testi addotti dalla parte civile, sia con riferimento ai testi addotti dalla difesa dell&#8217;imputato) e delle consulenze tecniche, é pervenuto ad una conclusione di colpevolezza per entrambe le imputazioni contestate che questa Corte reputa essere del tutto esente da censure sia sul piano logico, sia sul piano più squisitamente giuridico e che non presentano neanche incogruità o vuoti di alcun genere.<br />	<br />
A fronte di una decisione assolutamente puntuale e caratterizzata anche da una ricostruzione esaustiva dei vari fatti presi in esame, il ricorso si connota da un lato per una assoluta genericità e dall&#8217;altro per una manifesta infondatezza sul piano ermeneutico delle norme che formano oggetto dei due capi di imputazione.<br />	<br />
In particolare, con riguardo al reato sub a), il ricorrente muove da una considerazione preliminare secondo la quale &#8211; contrariamente al contenuto della norma incriminatrice &#8211; egli fosse munito di apposita autorizzazione (rilasciatagli dalla regione (Omissis) previo accertamento della idoneità del sito) ad esercitare attività di autodemolizione.<br />	<br />
Si tratta ad evidenza, di una premessa del tutto inconferente rispetto alla contestazione che, indipendentemente dalla circostanza che il titolare dell&#8217;attività fosse o meno munito di apposita autorizzazione, sanziona la condotta di colui che omette di rispettare il prescritto termine periodico di smaltimento delle acque reflue industriali convogliate in apposita vasca di raccolta e provenienti dallo smontaggio di veicoli (o di loro parti) eseguito nel corso dell&#8217;attività di demolizione.<br />	<br />
Tale condotta &#8211; tenuto conto delle prescrizioni inserite nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 6 lettera m) &#8211; integra senz&#8217;altro l&#8217;ipotesi contestata di deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del comma 2 del Decreto Legislativo in parola (oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2 in continuità normativa con il precedente) che si verifica tutte le volte in cui non vengano osservate le condizioni previste nel menzionato articolo 6, lettera m) sia di tipo quantitativo che temporale costituenti condicio sine qua non per la configurabilità del deposito temporaneo (vds. Cass. Sez. 3, 26.2.2003 n. 9057; Cass. Sez. 3, 24.9.2004 n. 37879).<br />	<br />
Quanto poi alla natura di tali rifiuti, la circostanza che il Tribunale abbia inflitto la sola pena dell&#8217;ammenda (prevista in via alternativa rispetto alla pena detentiva dal comma 1, lettera a) dell&#8217;articolo 51 Decreto Legislativo in esame) costituisce la prova evidente che non si trattasse di rifiuti pericolosi (per i quali, a norma del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 1, lettera b) é invece prevista la pena congiunta dell&#8217;arresto e dell&#8217;ammenda), ma solo di rifiuti speciali, fermo restando che la norma in esame non si riferisce, come asserito dalla difesa, ai rifiuti pericolosi ma a qualsiasi genere di rifiuti.<br />	<br />
Conseguentemente risultano manifestamente infondate le considerazioni svolte dalla difesa in merito all&#8217;accertamento (peraltro eseguito dai verbalizzanti nel corso del sopralluogo) dell&#8217;esistenza di rifiuti anche pericolosi (olio proveniente dai motori) ed al tempo di loro permanenza accertato come eccedente rispetto alla prescrizione di legge nel corso del detto sopralluogo.<br />	<br />
Appare quindi palesemente destituita di fondamento la censura mossa dal ricorrente basata sull&#8217;altrettanto manifestamente errato presupposto che la condanna sarebbe intervenuta per un fatto diverso da quello contestato, peraltro in forma assolutamente generica.<br />	<br />
Nessuna violazione dell&#8217;articolo 521 c.p.p. é configurabile in questa sede in quanto la contestazione &#8211; tutt&#8217;altro che generica per l&#8217;indicazione in essa contenuta delle specifiche condotte omissive poste in essere dall&#8217;imputato &#8211; rispecchia esattamente il contenuto della sentenza, posto che l&#8217;imputato é stato ritenuto colpevole non già di una tenuta della discarica senza essere munito della prescritta autorizzazione ma di un incontrollato deposito di rifiuti determinato dal mancato rispetto dei tempi di svuotamento della vasca di raccolta che, proprio perché contra legem doveva ritenersi privo di autorizzazione.<br />	<br />
Anche la censura rivolta con riferimento alla contestazione di cui al capo b) é priva di ogni fondamento perché del tutto generica, non indicandosi nemmeno le ragioni alla base del ricorso.<br />	<br />
é poi palesemente insostenibile la tesi dell&#8217;assorbimento della fattispecie di cui alla lettera a) nella condotta &#8211; più grave &#8211; di cui alla lettera b), in quanto il reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, commi 1 e 2 (oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256) ha natura ed oggettività giuridica del tutto diversa dal reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 59, comma 1 (oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137), afferendo quest&#8217;ultimo alla materia dell&#8217;inquinamento idrico da acque reflue industriali che é cosa ben diversa dall&#8217;abbandono incontrollato di rifiuti (v. Cass. Sez. 3, 5.2.2009 n. 12865) contestato al capo a).<br />	<br />
La sentenza impugnata ha, con precisione ancora maggiore, delineato i confini di applicazione della norma incriminatrice contestata all&#8217;imputato, ricostruendo anche l&#8217;excursus della norma sin dal suo sorgere e motivando in modo puntuale sull&#8217;irregolarità riscontrata dai verbalizzanti nel corso del sopralluogo: invero in tale occasione venne accertata da parte dei militari del NAS l&#8217;esistenza di un solco naturale all&#8217;interno del quale confluivano acque meteoriche ed oli esausti provenienti dalle carcasse delle auto demolite che andava poi a sfociare, a causa delle naturale pendenza del terreno nel c.d. &#8220;fosso maltempo&#8221; collocato lateralmente alla (Omissis): solco che si era formato, a causa dell&#8217;usura, di eventi naturali e del trascorrere del tempo, si era formato sul piazzale di cemento e proseguiva per circa sette metri con una larghezza di alcuni centimetri lungo la quale scorreva il liquido di provenienza industriale frammisto all&#8217;acqua derivante dalla pioggia meteorica (vds. pag. 10 della sentenza impugnata).<br />	<br />
Tanto é sufficiente per ritenere concretizzata la fattispecie contestata sub b).<br />	<br />
Per quanto riguarda poi l&#8217;eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa con riguardo al solo reato di cui al capo b), a prescindere dal rilievo che non é dato comprendere a quale titolo il termine prescrizionale sarebbe maturato per il reato sub b) e non anche per il reato sub a) (trattandosi, in entrambi i casi, di reati puniti alternativamente con la pena dell&#8217;arresto o dell&#8217;ammenda) osserva la Corte che alla data di emissione della sentenza impugnata il termine massimo di prescrizione (previsto in anni quattro e mesi sei, comprensivo della proroga, ai sensi del previgente articolo 157 c.p.) non era certamente trascorso.<br />	<br />
Per quanto é dato desumere dagli atti, rispetto alla data di accertamento del reato (che ha anche comportato il contestuale sequestro del sito) risalente al (Omissis), il primo atto interruttivo é costituito dal decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 8 febbraio 2006: da tale data sarebbe dovuto trascorrere il periodo corrispondente al tempo di prescrizione ordinaria, pari ad anni tre, che avrebbe determinato l&#8217;estinzione del reato se entro la data dell&#8217;8 febbraio 2009 non fosse stata pronunciata la sentenza avente natura di atto interruttivo del corso della prescrizione ex articolo 160 c.p..<br />	<br />
Tuttavia risulta che nel corso del processo di primo grado si sono verificate numerose sospensioni della prescrizione (una prima, tra il 15 marzo 2007 e il 13 aprile 2007 per astensione dalle udienze collegata all&#8217;astensione deliberata dalla Camera Penale; una seconda, dall&#8217;8 giugno al 12 ottobre 2007 per identica ragione; una terza dall&#8217;11 luglio al 24 ottobre 2008, sempre per le medesime ragioni, per complessivi mesi otto e giorni sei).<br />	<br />
Ne consegue che alla data di deliberazione della sentenza di primo grado il termine di prescrizione non era maturato per nessuno dei due reati in contestazione.<br />	<br />
Se a ciò si aggiunge la circostanza che ognuno dei due reati va qualificato come reato permanente la cui condotta si interrompe solo per effetto della bonifica del sito (bonifica, nella specie imposta dal Tribunale con la sentenza impugnata), é assolutamente agevole pervenire alla conclusione che alla data odierna nessuna prescrizione é maturata.<br />	<br />
E quand&#8217; anche dovesse accedersi alla diversa tesi di reati istantanei con effetti permanenti, trattandosi di una prescrizione maturata nelle more tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la data di celebrazione dell&#8217;udienza dinnanzi a questa Corte, la dichiarata manifesta infondatezza dei motivi osta alla declaratoria di estinzione per prescrizione, prevalendo la declaratoria di inammissibilità su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (v. da ultimo Cass. S.U. 21.12.2000 n. 32).<br />	<br />
Quanto all&#8217;ultimo motivo di ricorso costituito dalla censura mossa alle statuizioni di tipo risarcitorio pronunciate dal Tribunale nonostante &#8211; secondo la difesa &#8211; non vi fosse alcun danno risarcibile, si tratta di doglianza destituita ad evidenza di ogni fondamento.<br />	<br />
Fermo restando il fatto che per effetto dell&#8217;articolo 538 c.p.p., comma 1 rientra nei poteri del giudice pronunciarsi in caso di condanna dell&#8217;imputato sulle domande dirette alle restituzioni ed al risarcimento del danno, osserva la Corte che il giudice penale non é tenuto ad operare alcuna distinzione tra danni materiali e danni morali, né deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ben potendo circoscrivere il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed all&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra il fatto produttivo di danno ed il pregiudizio lamentato (tra le tante, Cass. Sez. 5, 5.6.2008 n. 36657 rv. 241344; Cass. Sez. 5, 19.10.2000 n. 191, rv. 218077).<br />	<br />
Ciò precisato in punto di diritto, ancora una volta il Tribunale ha mostrato di fare buon governo della norma processuale non solo individuando un tipo di danno c.d. &#8220;potenziale&#8221; (v. pag. 22 della sentenza impugnata), ma anche motivando anche in modo assolutamente logico ed esente dalla benché minima censura, sulle ragioni del configurarsi di un danno potenziale (determinato dalla esistenza del fondo inquinato a confine con il fondo di pertinenza della parte civile deteriorato per l&#8217;azione inquinante del fondo limitrofo di pertinenza dell&#8217;imputato) e contestualmente rigettando la richiesta di una provvisionale in quanto non raggiunta la relativa prova.<br />	<br />
Sostenere, come pretenderebbe la difesa, di operare una distinzione sul piano della motivazione tra delitti e contravvenzioni (per le quali occorrerebbe una motivazione più stringente e penetrante) solo perché per le contravvenzioni non sarebbe ipotizzabile l&#8217;offesa di un interesse concreto, é affermazione del tutto fuor di logica, non tralasciando di considerare che, nel caso di specie, il Tribunale ha motivato specificamente sulle ragioni del danno potenziale, ritenendo non provato il danno ai fini della liquidazione di una provvisionale.<br />	<br />
La palese infondatezza di tutti i motivi di ricorso comporta la pronuncia di inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.<br />	<br />
Va infine disposta la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della parte civile delle spese relative al presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2011 n.1308</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Vanno sospese la demolizione di opere e la sospensione lavori di un impianto fotovoltaico (impianto completato e sottoposto a sequestro penale probatorio) tenendo presente che, quanto a distanze, gli impianti fotovoltaici non appaiono assimilabili alla categoria della costruzione nel senso classico del termine, non sviluppando cubatura e tenendo altresi&#8217; presente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospese la demolizione di opere e la sospensione lavori di un impianto fotovoltaico (impianto completato e sottoposto a sequestro penale probatorio) tenendo presente che, quanto a distanze, gli impianti fotovoltaici non appaiono assimilabili alla categoria della costruzione nel senso classico del termine, non sviluppando cubatura e tenendo altresi&#8217; presente che l’udienza di merito del giudizio di primo grado è imminente (2 mesi). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01308/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01284/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessandra Lubello, Elisabetta Lubello</b>, rappresentate e difese dagli avv. Roberto G. Marra, Paola De Magistris, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Geoenergetica Srl, Rizzo Costruzioni Sas di Rizzo Giampiero &#038; C., </b>in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Valeria Pellegrino, Antonio Simone, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Nardo&#8217;</b>, in persona del sindaco in carica, non costituito; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00138/2011, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI E DEMOLIZIONE OPERE COSTITUENTI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Geoenergetica Srl e di Rizzo Costruzioni Sas di Rizzo Giampiero &#038; C.;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Roberto G. Marra e Giovanni Pellegrino in sostituzione di Valeria Pellegrino;	</p>
<p>Ritenuto che non emerge dagli atti il profilo del danno grave ed irreparabile .	</p>
<p>Valutato che l’impianto in contestazione è stato completato ed è stato sottoposto a sequestro penale probatorio	</p>
<p>Considerato che l’udienza di merito del giudizio di primo grado è stata fissata per il giorno 11 maggio prossimo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1284/2011).	</p>
<p>Spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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