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	<title>22/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore Sergi (avv. A. Panuccio) c. Comune di Roccaforte del Greco (avv. P. Modaffari) sugli effetti del mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 16, d.P.R. n. 327 del 2001 Espropriazione per pubblica utilità – Testo Unico – Avviso di avvio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore<br /> Sergi (avv. A. Panuccio) c. Comune di Roccaforte del Greco (avv. P. Modaffari)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti del mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 16, d.P.R. n. 327 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Testo Unico – Avviso di avvio del procedimento – Natura ed effetti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’avviso dell’avvio del procedimento ex art.16, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, è una garanzia partecipativa che non è meramente formale, ma rappresenta un necessario passaggio cognitivo – dialettico, funzionale sia per la parte, che può opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per l’Amministrazione, che deve esaminarli e valutarli prima di approvare il progetto definitivo dell’opera, essendo l’attività espropriativa connotata di ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica; da tale omissione procedurale si ritiene di dover far derivare la illegittimità del provvedimento di esproprio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai Magistrati:<br />
&#8211; LUIGI             PASSANISI         &#8211;        Presidente     <br />
&#8211; GIUSEPPE     CARUSO              &#8211;       Consigliere <br />
&#8211; GABRIELE    NUNZIATA           &#8211;      Primo Referendario Estensore <br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n.57/2006 R.G. proposto dal</p>
<p><b>Sig. Sergi Gaetano</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Panuccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via P. Foti n.1; <br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Comune di Roccaforte del Greco</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Modaffari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco Cuzzocrea in Reggio Calabria, Via G. del Fosso n.21;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>previa sospensione, del provvedimento n.2191 del 26/10/2005  con cui il Comune ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione della piazza antistante il Municipio; del provvedimento n.44 dell’11/11/2002 di approvazione del progetto preliminare dei lavori; del provvedimento n..21 del 30/9/2003 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo e del piano particellare di esproprio; dell’elenco dei beni da espropriare; di ogni altro atto preordinato o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il controricorso del Comune di Roccaforte del Greco;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto di esproprio n.698 del 29/3/2006 e l’avviso di immissione in possesso redatto in data 29/3/2006;<br />
Vista la memoria del Comune di Roccaforte del Greco;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.202 del 2006 di rigetto della domanda di sospensione, atteso che la proprietà da parte ricorrente nella misura di un quinto del totale induceva a ritenere mancante il requisito del danno grave e irreparabile;<br />
Vista la memoria di parte ricorrente; <br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
Designato relatore il Primo Referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 7 marzo 2007, ed ivi uditi l&#8217;Avv. andrea Codispoti per delega dell’Avv. Alberto Panuccio e l’Avv. Sebastiano Bellino per delega dell’Avv. Pietro Modaffari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Espone in fatto l&#8217;odierno ricorrente di essere proprietario, insieme ad altri quattro congiunti, di un immobile sito in Piazza Sgrò del Comune di Roccaforte del Greco ed individuato al fl.41, part.lla 180; con la notificazione del provvedimento n.2191 del 26/10/2005 egli ha scoperto che il proprio immobile era da tempo oggetto di una procedura ablativa coinvolgente lavori di riqualificazione della piazza antistante il Municipio e che erano già stati gli atti di approvazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del piano particellare di esproprio e di fissazione del termine finale della procedura espropriativa.   <br />
Il Comune si è costituito per sostenere la legittimità della procedura pur in mancanza della notifica individuale a mani proprie, atteso che la notifica è stata affissa all’albo pretorio in assenza dell’interessato. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il decreto di esproprio e l’avviso di immissione in possesso e relazione dello stato di consistenza. <br />
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b>Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione degli artt.11, 16, 17, 19 comma 4 e 20 del T.U. n.327/2001 per omissione della comunicazione personale dell’avvio del procedimento, anche in ordine all’approvazione del progetto dell’opera da realizzare; in particolare il Comune di Roccaforte del Greco non poteva ignorare che il ricorrente risiede sin dal 1954 nel Comune di Sinopoli ove gli vengono recapitati gli avvisi di iscrizione al ruolo dei tributi per la raccolta dei rifiuti. <br />
<b><br />
2.</b> Il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare la questione della notifica quale effettuata mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Roccaforte e, nel caso dell’elenco dei beni da espropriare, a mezzo del servizio postale all’indirizzo: <i>Sergi Gaetano- Roccaforte del Greco</i>, provvedimento peraltro mai pervenuto al destinatario.<br />
 <b>2.1</b> Ora è noto che nella notificazione a mezzo posta l’ufficiale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, <u>dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio</u> ma è temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito a pena di nullità della notificazione con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito (Cass. Civ., I, 29.12.2005, n.28856).  <br />
E’ dunque pacifico che nella fattispecie le notificazioni eseguite dall’Amministrazione sono tutte inesistenti con conseguente vizio degli atti del procedimento espropriativo, incluso il definitivo decreto di espropriazione con annessa immissione in possesso, dal momento che è stato violato un diritto fondamentale del proprietario; risultano palesemente omesse tutte le procedure in termini sia di tassatività dell’ordine dei luoghi ove ricercare il destinatario, sia di verifica che il medesimo non avesse mutato residenza, dimora o domicilio. <br />
<b>2.2</b> D’altra parte il Comune resistente non poteva ignorare che il ricorrente è residente da anni nel Comune di Sinopoli, prima alla Via Roma n.61 e poi al Corso Vittorio Emanuele n.18, come del resto agevolmente desumibile dall’avviso di iscrizione a ruolo dei tributi per la raccolta dei rifiuti e dalla determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione inviati correttamente, questi sì, all’odierna residenza. Nel procedimento in questione si è pertanto in presenza di notificazioni qualificabili come inesistenti, difettando anche il minimo di requisiti costitutivi che è indispensabile perché l’atto abbia una sua identità; per tali motivi va dichiarata per difetto di notificazione la nullità degli atti precedenti al decreto di espropriazione.<br />
<b><br />
3</b>. Quanto, poi, al profilo dell’omissione della comunicazione personale dell’avvio del procedimento, occorre aver riguardo al combinato disposto degli articoli 11 e 16 del DPR n.327 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) quale entrato in vigore il 30 Giugno 2003, allorché si dispone che al proprietario del bene immobile, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del relativo procedimento, così come antecedentemente all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica deve essere comunicato l’avvio del procedimento ablatorio al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera pubblica.<br />
	         <b>3.1</b> Circa la applicazione di tale disciplina nel caso per cui è controversia, si è detto che il DPR n.327 del 2001 è entrato in vigore il 30 giugno 2003 (come espressamente previsto dall’art. 59 del testo normativo), ovvero in epoca antecedente alla data (30/9/2003) in cui è stato adottato il provvedimento n.21 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e del piano particellare di esproprio.<br />	<br />
	           Con riferimento specifico ai problemi di diritto intertemporale, l’art. 57, comma 1°, del citato DPR prevede che “…<i>le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data</i>”. La disposizione in esame, pertanto, individua la data in cui è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità quale criterio in base al quale verificare l’applicabilità del T.U. n. 327 del 2001 alle procedure in corso, di talchè se tale atto non è ancora stato emanato alla data del 30/06/03 la fattispecie è integralmente disciplinata dalla normativa sopravvenuta (T.A.R. Campania, Napoli, V, n.6346 del 2005). <br />	<br />
<b>         3.2</b> Tale è il caso della fattispecie oggetto di causa in cui l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, contenente dichiarazione implicita di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, comma 1° lettera a) del DPR n.327 del 2001, è intervenuta il 30 settembre 2003. Va poi precisato che, come si evince dal tenore letterale del citato art. 57, comma 1°, l’applicazione ai procedimenti in corso della normativa sopravvenuta non incontra alcun limite in relazione alle varie fasi del procedimento eventualmente già perfezionatesi, le quali pertanto sono soggette alla disciplina del Testo Unico e debbono, se necessario, essere rinnovate in conformità a quanto statuito dal predetto testo normativo.<br />
	         La presente fattispecie è, pertanto, integralmente soggetta alle norme del DPR n.327 del 2001.</p>
<p>   <b>4.</b> Alla luce di tali premesse il Collegio ritiene che l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica e all’adozione della conseguente dichiarazione di pubblica utilità avrebbe dovuto essere comunicato al ricorrente, in quanto proprietario di parte delle aree interessate, come prescritto dall’art. 16, comma 4°, delk DPR n.327 del 2001.<br />
	      Ai sensi dell’art. 17, comma 2°, del medesimo DPR l’Ente locale, con raccomandata con avviso di ricevimento, avrebbe dovuto rendere edotto l’interessato della data in cui era divenuto efficace il provvedimento che aveva approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica e della facoltà di prendere visione dei relativi atti.<br />	<br />
<b>     4.1</b> Viceversa, dalla documentazione versata in atti e dai sopraccitati vizi delle procedure di notifica, emerge che l’Amministrazione resistente ha eluso tale forma di pubblicità, che ha essenzialmente la funzione di assicurare la partecipazione degli interessati prima dell’approvazione del progetto definitivo e quindi prima che diventino efficaci eventuali vincoli preordinati all’esproprio e venga dichiarata la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera, in sostanza prima che si realizzi la lesione delle loro posizioni giuridiche (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 24.8.2006, n.4274). Si è infatti autorevolmente affermato che <i>“…L&#8217;obbligo della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento è, invero, preordinato non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell&#8217;Amministrazione; mediante tale comunicazione si mira, quindi, ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente di apprestare a vantaggio dell&#8217;Amministrazione elementi di conoscenza utili nell&#8217;esercizio dei poteri discrezionali”</i> (Cons. Stato, A.P., 15.9.1999, n. 14; IV, 3.5.2000, n. 2609; 28.1.2000 n. 413).<br />
         <b>4.2</b> In altri termini, la facoltà dei privati interessati di proporre osservazioni e controdeduzioni ed il conseguente obbligo dell&#8217;Amministrazione di pronunziarsi motivatamente sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase del procedimento svolta in contraddittorio sono intesi ad offrire elementi di valutazione non marginali ai fini del buon andamento e funzionalità dell&#8217;azione amministrativa; siffatte finalità sono certamente frustate ove, come nella specie, l’interessato venga portato a conoscenza dell&#8217;opera pubblica quando il relativo progetto è stato già definito in tutte le sue componenti, per cui viene precluso al medesimo di apportare alcun contributo (T.A.R. Puglia, Bari, 17.2.2005, n.594; Cons. Stato,  IV, 13.12.2001, n. 6238).</p>
<p>    <b>5.</b> Per altro verso non paiono sussistere i presupposti per neutralizzare la soprarilevata illegittima omessa tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo attraverso l’applicazione del secondo comma dell’art. 21 octies della Legge n.241 del 1990 come introdotto dall’art. 14 della recente Legge n.15 del 2005; infatti da un lato i provvedimenti impugnati non hanno sicuramente natura vincolata e, dall’altro, il Collegio ritiene che l’Amministrazione resistente non abbia adeguatamente dimostrato in giudizio che il contenuto dei provvedimenti impugnati (quanto alla scelta localizzativa di massima e di dettaglio dell’opera pubblica) non avrebbe potuto essere comunque diverso da quello in concreto adottato. Si ribadisce che quella omessa è una garanzia partecipativa che non è meramente formale, ma rappresenta un necessario passaggio cognitivo – dialettico (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 25.10.2005, n.4629), funzionale sia per la parte, che può opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per l’Amministrazione, che deve esaminarli e valutarli prima di approvare il progetto definitivo dell’opera, essendo l’attività espropriativa connotata di ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica; da tale omissione procedurale si ritiene di dover far derivare la illegittimità del provvedimento di esproprio (T.A.R. Piemonte, I, 2.2.2005, n.209; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 25.10.2004, n. 1984), non essendo possibile fare ricorso all’art.21octies, comma 2^, della Legge n. 241/1990, soprattutto perché, in carenza delle eventuali possibili osservazioni di parte, non è dato riscontrare come “<i>palese</i>” che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
<b>        5.1</b> Nella fattispecie, in ogni caso, non trattasi di una mera omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, con onere dell’Amministrazione di dimostrare in giudizio l’irrilevanza della stessa sul contenuto del provvedimento finale, in quanto l’art. 16 del DPR n. 327 del 2001 tipizza un “<i>particolare avviso</i>” minuziosamente disciplinato per il proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera, con obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi sulle osservazioni proposte “<i>con atto motivato</i>”, beninteso che l’accoglimento in tutto ed in parte delle stesse comporterebbe la “<i>modifica del progetto</i>”. E’ chiaro che in materia espropriativa, quindi, il legislatore ha voluto garantire l’effettiva partecipazione dialettica del privato nella formazione, in contraddittorio, della volontà definitiva dell’Amministrazione (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13.5.2006, n.311). <br />
<b><br />
6.</b> Per tutti questi motivi il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione anche in sede di proposizione dei motivi aggiunti.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione anche in sede di proposizione dei motivi aggiunti.<br />
Condanna il Comune di Roccaforte del Greco al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. </p>
<p>        Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2007.</p>
<p>depositata il 22 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.462</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-462/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-462/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.462</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est. F. Corsini ed altri (Avv.ti A. Bianchi e C. Rossello) contro il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Soprintendenza per i beni artistici e storici delle province di Firenze, Pistoia e Prato (Avvocatura dello Stato) sui presupposti per la cancellazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-462/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-462/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.462</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> F. Corsini ed altri (Avv.ti A. Bianchi e C. Rossello) contro il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Soprintendenza per i beni artistici e storici delle province di Firenze, Pistoia e Prato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la cancellazione delle frasi offensive contenute nel ricorso e sul termine minimo da rispettare, dopo la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, per l&#8217;adozione dell&#8217;atto conclusivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti &#8211; Uso non dettato da intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa – Va esclusa</p>
<p>2. Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Artt. 7 e 8, l. 7 agosto 1990 n. 241 &#8211; Non stabiliscono alcun termine minimo da rispettare, dopo la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, per l&#8217;adozione dell&#8217;atto conclusivo &#8211; Termine ragionevole in relazione alla complessità degli elementi di fatto e di diritto da valutare ed al numero dei destinatari che possono subire gli effetti pregiudizievoli dall&#8217;atto conclusivo &#8211; Principi di correttezza ed equità dell&#8217;azione amministrativa &#8211; Deve essere assicurato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti va esclusa allorché l&#8217;uso di tali espressioni non risulti dettato da intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni</p>
<p>2. Sebbene gli artt. 7 e 8, l. 7 agosto 1990 n. 241 non stabiliscano alcun termine minimo da rispettare, dopo la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, per l&#8217;adozione dell&#8217;atto conclusivo, in virtù dei principi di correttezza ed equità dell&#8217;azione amministrativa, affinché la suddetta comunicazione non si risolva in un mero adempimento formale privo di ogni utilità pratica per i destinatari, un termine ragionevole, in relazione alla complessità degli elementi di fatto e di diritto da valutare ed al numero dei destinatari che possono subire gli effetti pregiudizievoli dall&#8217;atto conclusivo, deve essere pur sempre assicurato (fattispecie in cui l’atto di imposizione di un vincolo d’insieme, ex art. 5 l. n. 1089/1939, è stato ritenuto illegittimo in quanto la comunicazione di avvio del procedimento aveva preceduto di soli sette giorni l’adozione dell’atto conclusivo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i><br />
Sui ricorsi riuniti n. 1336/98 e n. 1692/98, <i></b></i>proposti da</p>
<p><b>CORSINI Filippo, CORSINI Anna Lucrezia, CORSINI Cristina, CORSINI Lucrezia e CORSINI Nerina</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Bianchi e Cristina Rossello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Firenze, p.za Santo Spirito n. 10,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
il <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e la Soprintendenza per i beni artistici e storici delle province di Firenze, Pistoia e Prato, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i>,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del decreto del Direttore generale del Ministero del 25 febbraio 1998 con il quale è stato imposto un vincolo d’insieme ex art. 5 l. n. 1089/1939 sulla c.d. Collezione Corsini, con funzione anche “<i>ricognitiva, integrativa e rinnovativa</i>” di vincoli d’insieme e individuali precedenti;<br />
&#8211; della “<i>relazione sulla Collezione Corsini nella Galleria del Palazzo del Parione a Firenze</i>” allegata al decreto di cui sopra;<br />
&#8211; della proposta di vincolo della Soprintendenza di Firenze formulata con nota del 15 dicembre 1997 prot. n. 21161;<br />
&#8211; del parere del Comitato di settore per i beni artistici e storici del 13 gennaio 1998;<br />
&#8211; della nota n. 2850 A/109 del 19 febbraio 1998 con cui la Soprintendenza di Firenze ha dato notizia agli interessati del procedimento di vincolo in itinere;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ivi compresi tutti gli allegati al decreto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Con decreto ministeriale 20 dicembre 1948 veniva imposto sulla collezione d&#8217;arte dei Principi Corsini un vincolo d&#8217;insieme, ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, precisando nel provvedimento che presso la Soprintendenza alle Gallerie di Firenze erano conservati gli elenchi degli oggetti componenti la collezione, avuto riguardo alla consistenza di essa fino alla data del 28 marzo 1947.<br />
In data 18 maggio 1979 veniva emesso un nuovo vincolo sulla medesima collezione, questa volta corredato di elenchi delle opere che la componevano.<br />
Con provvedimento del 5 febbraio 1998 il Ministero per i beni culturali e ambientali emetteva un ulteriore provvedimento, a firma del Direttore Generale, con il quale, dichiarato l&#8217;eccezionale interesse artistico e storico della collezione, ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, si imponeva nuovamente un vincolo d&#8217;insieme alle opere d&#8217;arte elencate in allegato all’atto, e altresì dichiarando la natura ricognitiva e confermativa del decreto di vincolo d&#8217;insieme stabilito nel 1948 e integrativa del vincolo d&#8217;insieme apposto nel 1979.<br />
Contro tale atto ricorrono i sig.ri Corsini chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e all’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994, n. 495. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, falso presupposto di diritto, contraddittorietà, illogicità. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi in tema di buona amministrazione.<br />
Presa cognizione degli atti del procedimento, con <u>ricorso n. 1692/98</u> notificato il 14 maggio 1998 e ritualmente depositato, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti deducendo le seguenti ulteriori censure:<br />
<b>2.</b> Violazione dell’art. 5 della l. n. 1089/1939 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed erroneità della motivazione.<br />
<b>3.</b> Violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990, dei principi in tema di legalità e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, incongruenza, irrazionalità, falso presupposto di fatto e di diritto e sviamento.<br />
<b>4.</b> Ulteriore violazione dei principi in tema di legalità e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e all’art. 1 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento.<br />
<b>5.</b> Violazione dell’art. 5 della l. n. 1089/1939 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, falso presupposto di fatto.<br />
<b>6.</b> Ulteriore violazione dell’art. 5 della l. n. 1089/1939. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, sviamento.<br />
<b>7.</b> Ulteriore violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per ulteriore contraddittorietà, incongruenza ed erroneità della motivazione.<br />
<b>8.</b> Violazione dell’art. 5 della l. n. 1089/1939 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, difetto e contraddittorietà di motivazione e di istruttoria.<br />
<b>9.</b> Ulteriore violazione dell’art. 5 della l. n. 1089/1939 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per ulteriore illogicità, irrazionalità, falso presupposto di fatto e di diritto, incongruenza della motivazione, sviamento.<br />
<b>10.</b> Violazione della l. n. 1089/1939 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Ulteriore grave eccesso di potere per illogicità, incongruenza, irrazionalità, violazione dei principi in tema buona amministrazione e di conferma e sanatoria degli atti amministrativi. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta erroneità e contraddittorietà della motivazione. <br />
<b>11.</b> Violazione della l. n. 1089/1939 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Ulteriore grave eccesso di potere per illogicità, incongruenza, irrazionalità, violazione dei principi in tema buona amministrazione e di conferma e sanatoria degli atti amministrativi. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta erroneità e contraddittorietà della motivazione. <br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Con i ricorsi in esame viene impugnato l’atto in epigrafe precisato con cui il Ministero dei beni culturali e ambientali, su proposta della Soprintendenza per i beni artistici e storici delle province di Firenze, Pistoia e Prato, ha imposto un vincolo d’insieme, ex art. 5 l. n. 1089/1939, sulla c.d. Collezione Corsini.<br />
I ricorsi, per evidenti ragioni soggettive ed oggettive possono essere riuniti e decisi con un&#8217;unica pronuncia.<br />
Preliminarmente si rileva che, con memoria depositata il 5 gennaio 2007, i ricorrenti hanno chiesto la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle espressioni asseritamente sconvenienti contenuti nelle difese dell’Amministrazione resistente.<br />
Osserva in proposito il Collegio che, ai fini dell&#8217;adozione, da parte del giudice, dell&#8217;ordine di cancellazione previsto dall’art. 89 c.p.c., occorre che le espressioni, qualificabili come sconvenienti o offensive, non abbiano alcuna relazione con l&#8217;esercizio della difesa e siano ricollegabili al mero intento di offendere l&#8217;avversario (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6291).<i> <br />
</i>La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti va, dunque, esclusa allorché l&#8217;uso di tali espressioni non risulti dettato da intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2005, n. 3525; TAR Lazio, sez. I, 7 dicembre 2004, n. 15047).<i> <br />
</i>Tanto premesso non pare che le espressioni di cui si chiede la cancellazione possano ritenersi apprestate all’intento offensivo della controparte lamentato dai ricorrenti.<br />
Invero, l’uso di locuzioni come “<i>comportamento ostruzionistico calcolato e opportunistico</i>”, o di strategia “<i>più morbida e scaltra</i>” o di ostacolo con ogni mezzo all’accesso alla Collezione da parte degli Organi preposti alla tutela del patrimonio artistico, ovvero di “<i>assurda censura di presunta carenza di motivazione</i>”, riferite le prime alla condotta tenuta dai sig.ri Corsini anteriormente all’apposizione del vincolo contestato e l’ultima alle argomentazioni contenute nel gravame, si palesano, piuttosto, come manifestazioni di una dialettica processuale accesa e, forse, inadeguata, ma che non trasmoda nella scorrettezza o nell’ingiuria rilevanti ai fini di cui trattasi.<br />
D’altro canto neppure può sottacersi, al fine di fornire una rappresentazione completa dell’<i>animus</i> delle controparti, che anche nel ricorso sono contenute espressioni o usati toni che non paiono utili allo scopo di argomentare le doglianze dei ricorrenti, ma dettate solo da un superfluo intento di coloritura e drammatizzazione della vicenda processuale.<br />
L’istanza va, per tali ragioni, rigettata.<br />
Nel merito il ricorso si palesa suscettibile di accoglimento.<br />
Con il primo gravame (n. 1336/98) i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, non essendo stati posti nelle condizioni di partecipare in modo effettivo al procedimento di cui trattasi.<br />
Infatti, pur avendo l’Amministrazione intimata inviato una comunicazione di avvio del procedimento in data 19 febbraio 1998, il provvedimento conclusivo di imposizione del vincolo risulta adottato il successivo 25 febbraio e ciò pur essendo la proposta di vincolo datata 15 dicembre 1997.<br />
La tesi merita di essere condivisa.<br />
Si rileva, in primo luogo, che non vi è dubbio che il provvedimento di cui si controverte, avente natura discrezionale ed effetti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari, debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4389).<i> <br />
</i>In proposito, merita di essere sottolineato come l&#8217;inciso iniziale dell&#8217;art. 7 l. n. 241 del 1990, relativo alla sussistenza di ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità, non abbia l&#8217;effetto di esentare una categoria astratta di provvedimenti amministrativi, quelli di necessità ed urgenza, dall&#8217;obbligo di comunicare l&#8217;inizio del procedimento, ma impone solo la verifica delle effettive e peculiari ragioni di ogni singolo caso.<br />
In altre parole, la deroga all&#8217;obbligo di dare tempestiva comunicazione di avvio del procedimento è rappresentata dall&#8217;urgenza che deve essere qualificata ed emergere dal provvedimento conclusivo dello stesso, non promanando &#8220;ex se&#8221; dal normotipo astratto (Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2683).<br />
Peraltro, come rammentato in precedenza, nel caso in esame l’Amministrazione ha formalmente inviato ai ricorrenti comunicazione di avvio del procedimento e quindi il quesito al quale occorre dare risposta è, piuttosto, se tale incombenza istruttoria, per le modalità con le quali è stata posta in essere, possa soddisfare le garanzie di partecipazione procedimentali sottese all’istituto in parola.<br />
Si è, infatti, rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata in data 19 febbraio 1998, mentre il provvedimento conclusivo di imposizione del vincolo risulta adottato il successivo 25 febbraio, anche se comunicato successivamente agli interessati.<br />
Osserva in proposito il Collegio che sebbene gli artt. 7 e 8, l. 7 agosto 1990 n. 241 non stabiliscano alcun termine minimo da rispettare, dopo la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, per l&#8217;adozione dell&#8217;atto conclusivo, in virtù dei principi di correttezza ed equità dell&#8217;azione amministrativa, affinché la suddetta comunicazione non si risolva in un mero adempimento formale privo di ogni utilità pratica per i destinatari, un termine ragionevole, in relazione alla complessità degli elementi di fatto e di diritto da valutare ed al numero dei destinatari che possono subire gli effetti pregiudizievoli dall&#8217;atto conclusivo, deve essere pur sempre assicurato (T.A.R. Marche, 1 agosto 2005, n. 949; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I 19 dicembre 2005, n. 2441, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 19 ottobre 2002, n. 5296).<br />
E ciò salvo che l’eccezionale brevità del suddetto lasso di tempo sia giustiziata da esigenze di particolare urgenza, che vanno palesate nel provvedimento (T.A.R. Marche, 7 febbraio 2006, n. 14). <br />
Tuttavia, nella fattispecie, se per un verso l&#8217;Amministrazione non ha evidenziato alcuna effettiva e particolare ragione di urgenza tesa a comprimere, per le modalità con cui è avvenuta, la possibilità del rispetto dell&#8217;obbligo di comunicazione, per un altro verso la partecipazione dei privati interessati avrebbe consentito di approfondire le circostanze rilevanti ai fini di una più meditata conclusione del procedimento, avuto riguardo alla complessità e alla articolazione temporale della vicenda riguardante la Collezione Corsini.<br />
Attesa la natura assorbente della censura di cui sopra il suo accoglimento esime il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie, per l’effetto annullando l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 16 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 MARZO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-462/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1364</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Balucani Impresa A.I.A. Costruzioni Spa (Avv.ti V. Biagetti e L. Vaccarella) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. dello Stato); Ente Autonomo Acquedotti Siciliani (n.c.) sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di transazione delle controversie insorte durante l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto Processo amministrativo – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Varrone, <i>Rel.<i> Balucani<br /> Impresa A.I.A. Costruzioni Spa (Avv.ti V. Biagetti e L. Vaccarella)	c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. dello Stato); Ente Autonomo Acquedotti Siciliani (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di transazione delle controversie insorte durante l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Definizione transattiva del contenzioso scaturito dall’esecuzione dell’appalto – Sussiste – Ragioni – Procedimento di formazione della volontà contrattuale: atti della serie negoziale  ed atti della serie procedimentale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di definizione transattiva intervenuta tra l’Amministrazione committente e la società aggiudicataria per definire il contenzioso scaturito dall’esecuzione dell’appalto in quanto, la questione, non afferisce alla fase di esecuzione del contratto d’appalto (conclusasi con il collaudo) ma, più propriamente, riguarda la legittimità dei provvedimenti con cui sia stata approvata o annullata  la transazione. Infatti, il procedimento di formazione della volontà contrattuale dell’Amministrazione non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi, invece, attraverso due serie di atti: la c.d. serie  negoziale, che consta di atti privatistici e la c.d. serie procedimentale, comprensiva di atti aventi natura provvedimentale, quali la deliberazione a contrarre, l’approvazione o il diniego degli stessi atti, costituenti esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo, sindacabili dal giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto <br />
dall&#8217; <b>Impresa A.I.A. Costruzioni S.p.a</b>. in liquidazione in proprio e nella sua qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito con le imprese I.C.O.R.I. S.p.a., T.P.L. S.p.a. e S.I.D.E.M. S.p.a. con sede in Catania rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Biagetti e Lucrezia Vaccarella con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Bertoloni n. 35;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>e contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Ente Autonomo Acquedotti Siciliani</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma Sez. III 4 gennaio 2006, n. 40;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 28 novembre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Biagetti e l’avv. dello Stato Tortora;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con decreto in data 6 dicembre 2004 il Direttore Generale del Dipartimento per le Opere pubbliche e per l’Edilizia – Direzione generale per l’edilizia statale e per gli interventi speciali, Div. III, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annullava il precedente decreto del 22.6.2004 con il quale lo stesso Direttore generale aveva approvato la transazione stipulata il 24.6.2004 tra lo stesso Ministero, l’E.A.S. (Ente Acquedotti Siciliani) e la ricorrente società A.I.A. per la definizione della controversia insorta in relazione ai lavori di realizzazione degli impianti di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Salina, Lipari, Linosa e Marettimo.<br />
Il provvedimento di annullamento, reso all’esito del diniego di registrazione della Corte dei Conti sul decreto di approvazione della transazione, è stato motivato dalla considerazione che l’art. 9 bis del D.Lgs. n. 96/1993, nel testo introdotto dall’art. 2 L. n. 166/2002, prevederebbe un sistema unico e generalizzato per la definizione transattiva delle controversie relative ai lavori affidati dagli organi del cessato Intervento Straordinario nel Mezzogiorno. Secondo il Ministero dette controversie non potrebbero essere transatte con il riconoscimento alle imprese appaltatrici di importi superiori a quelli stabiliti dal nuovo testo dell’art. 9 bis D.Lgs. cit., come è avvenuto con la transazione in questione.<br />
Avverso l’anzidetto annullamento la società A.I.A. ha proposto impugnativa dinanzi al TAR Lazio deducendo i seguenti motivi di censura:<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 come modificato dall’art. 2 L. 1 agosto 2002, n. 166, nell’assunto che tale disposizione non sarebbe applicabile “ratione temporis”, dal momento che il procedimento di definizione della controversia era stato avviato il 17.7.2002 e dunque anteriormente all’entrata in vigore della norma, avvenuta solo il 18.8.2002;<br />
2) erronea interpretazione del nuovo testo dell’art. 9 bis D.Lgs. 96/1993, in quanto la norma ha soltanto introdotto una procedura semplificata per la definizione del contenzioso, ma non ha escluso la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di conciliazione per comporre le controversie relative ad appalti affidati dagli organi del cessato Intervento Straordinario del Mezzogiorno;<br />
3) illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 9 bis D.Lgs. cit., per contrasto con i principi del buon andamento dell’Amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost., ove interpretata nel senso indicato nel provvedimento ministeriale impugnato;<br />
4) violazione dell’art. 3 L. 14 gennaio 1994, n. 20 e dall’art. 27 L. 24 novembre 2000, n. 340, per la considerazione che il procedimento di controllo si è svolto in carenza di potere da parte della Corte dei Conti, essendo decorso il termine assegnato alla stessa per il controllo di legittimità, sì che il Ministero non avrebbe potuto annullare il decreto di approvazione della transazione sulla base della mancata registrazione.<br />
Sulla base degli esposti motivi la ricorrente società ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato e la condanna del Ministero al risarcimento del danno.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che «afferisce alla fase di esecuzione del contratto di appalto e pertanto non può essere incluso tra quelle conoscibili dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 33, 2° comma, lett. d) D.Lgs. n. 80/1998».<br />
Nei confronti di detta pronuncia la società A.I.A. ha interposto appello sostenendo la erroneità della pronuncia del TAR nella considerazione che il decreto impugnato «si inserisce a pieno titolo nella fase pubblicistica di perfezionamento del vincolo contrattuale cosicché la valutazione della sua legittimità è rimessa al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità».</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appello è fondato.<br />
Per esattamente inquadrare la materia del contendere va anzitutto osservato che, diversamente da quanto prospettato dal Giudice di prime cure, la questione sottoposta alla cognizione del Tribunale non afferisce alla fase della esecuzione del contratto d’appalto (conclusosi con il collaudo nell’anno 1999), bensì a quella successiva della transazione intervenuta il 24.5.2004 tra l’Amministrazione committente e la società aggiudicataria per definire il contenzioso scaturito dalla esecuzione dell’appalto.<br />
La controversia concerne dunque, più propriamente, le determinazioni adottate dalla Amministrazione in relazione al contratto di transazione, essendo in discussione la legittimità dei provvedimenti con i quali il Ministero delle Infrastrutture ha dapprima approvato e poi annullato la transazione stessa.<br />
Tanto premesso, la controversia in esame non è sottratta alla cognizione del giudice amministrativo, come è stato invece ritenuto con la sentenza quivi appellata.<br />
Con riguardo al riparto della giurisdizione in tema di contratti della P.A. costituisce “ius receptum”, alla stregua della giurisprudenza unanime di questo Consiglio, ma anche delle Sezioni Unite della Cassazione, che il procedimento di volontà contrattuale dell’Amministrazione non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti privatistici, e la cd. serie procedimentale, quali la deliberazione a contrarre, l’approvazione o il diniego o la revoca dell’approvazione, la registrazione e il visto, ovvero il diniego degli stessi; e che gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili solo posizioni d’interesse legittimo, sono sindacabili dal giudice amministrativo. Ed è anche pacifico, secondo la richiamata giurisprudenza, che la circostanza che gli atti di approvazione e controllo della procedura contrattuale si pongano come “condiciones iuris” di efficacia del contratto, sul piano negoziale, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie risarcitorie connesse al mancato avveramento di dette condizioni, non esclude la loro rilevanza e sindacabilità anche come atti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. in tal senso Cons. St. IV, 26 giugno 1998, n. 990).<br />
Alla stregua di siffatti principi appare evidente che la cognizione del decreto di annullamento dell’atto di approvazione della transazione, e segnatamente dei vizi di legittimità che con il ricorso introduttivo sono stati prospettati nei confronti dell’atto di autotutela emanato dal Ministero nell’esercizio del suo potere pubblicistico, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Per quanto suesposto l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 35 L. n. 1034/1971.<br />
La pronuncia sulle spese è riservata al definitivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato e per l’effetto annulla con rinvio la sentenza appellata.<br />
Spese al definitivo.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 28 novembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Luciano Barra caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.<br />	<br />
Domenico Cafini			Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola				Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.474</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-474/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est. La Fortezza S.p.A. (Avv. Prof. A. Carullo ed Avv. R. Salimbeni) contro il Ministero Attività Culturali e Ambientali – Biblioteca nazionale centrale di Firenze – (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della Kardex-Te.Co S.p.A. (Avv.ti M. Audisio e N. Felli) in tema di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. E. Di Santo Est.<br /> La Fortezza S.p.A. (Avv. Prof. A. Carullo ed Avv. R. Salimbeni) contro il Ministero Attività Culturali e Ambientali – Biblioteca nazionale centrale di Firenze – (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della Kardex-Te.Co S.p.A. (Avv.ti M. Audisio e N. Felli)</span></p>
<hr />
<p>in tema di impossibilità di riconoscere il risarcimento del danno &ldquo;da lucro cessante&rdquo; nel caso di errata scelta della trattativa privata in luogo della necessaria procedura concorsuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Fornitura sopra soglia – Utilizzo della trattativa privata in luogo della necessaria procedura concorsuale – Illegittimità dell’intera procedura di gara &#8211; Risarcimento del danno da lucro cessante ad una partecipante determinato sul 10 % della sua offerta &#8211; Generica ed astratta possibilità che detta impresa restasse aggiudicataria dell’appalto, in misura uguale a qual si voglia altra Impresa che avesse partecipato alla procedura concorsuale – Non consente il risarcimento di tale tipo di danno</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di illegittimità che abbia investito l’intera procedura di gara, atteso che trattandosi di una fornitura per un importo superiore alla soglia comunitaria la scelta del contraente non poteva aver luogo mediante trattativa privata ma necessariamente attraverso una procedura concorsuale, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante ad una partecipante, determinato sul 10 % della sua offerta. Difatti considerato il gran numero di imprese che avrebbero potuto partecipare alla gara e l’incertezza circa il criterio di aggiudicazione (ben potendo l’applicazione di criteri matematici diversi rispetto a quelli utilizzati nella procedura negoziata portare a risultati difformi da quelli cui l’Amministrazione era pervenuta nella trattativa privata) sussiste solo una generica ed astratta possibilità che detta impresa restasse aggiudicataria dell’appalto, in misura uguale a qual si voglia altra Impresa che avesse partecipato alla procedura concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di impossibilità di riconoscere il risarcimento del danno &#8220;da lucro cessante&#8221; nel caso di errata scelta della trattativa privata in luogo della necessaria procedura concorsuale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n° 474/07 REG. DEC.<BR><br />
n° 1447/98 REG. RIC.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <BR><br />
SEZIONE  PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1447/1998 proposto da<br />
<b>La Fortezza S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Vittorio Boldrini rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Antonio Carullo e dall’Avv. Renato Salimbeni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Salimbeni, sito in Firenze, via degli Artisti, n. 20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero Attività Culturali e Ambientali </b>(già Ministero per i beni culturali e ambientali) – Biblioteca nazionale centrale di Firenze &#8211; in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore &#8211; rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell’Avvocatura, siti in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Kardex-Te.Co S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Audisio e Nicoletta Felli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Felli, sito in Firenze, via Zara, n. 7;<br />
PER L’ANNULLAMENTO <BR><br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione della gara per la fornitura di “Torre Libraria B.N.C.F. scaffalature compatte” presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ignoto allo stato, alla ricorrente; degli atti presupposti in particolare di quelli re<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare degli atti di gara e dei provvedimenti di approvazione degli stessi eventualmente adottati, allo stato sconosciuti;<br />
E PER LA CONDANNA<BR><br />
al risarcimento del danno subito;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del giudizio delle Amministrazioni resistenti; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 28 febbraio 2007 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori della ricorrente e delle Amministrazioni resistenti, nessuno comparso per la controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente é stata invitata dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – nell’ambito della procedura negoziata da quest’ultima attivata per la scelta del proprio contraente &#8211; affinché formulasse la propria migliore offerta per la fornitura di una torre libraria a scaffalature compatte. <br />
L’appalto veniva aggiudicato alla Kardex S.p.A. cui erano stati attribuiti punti 86,97 contro gli 85,87 punti attribuiti a La Fortezza.<br />
Con il ricorso notificato il 5 maggio 1998 La Fortezza S.p.A. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara per la fornitura di “Torre Libraria B.N.C.F. scaffalature compatte” e questo Tribunale, con sentenza del 15 dicembre 1999, n. 1056, ha accolto il ricorso ed annullato i provvedimenti impugnati, mentre ha respinto la richiesta di risarcimento danni formulata dalla ricorrente per carenza di giurisdizione, in quanto tale richiesta risarcitoria era stata formulata – nella forma dell’integrazione delle conclusioni – in data anteriore alla attribuzione al Giudice Amministrativo della giurisdizione in materia di risarcimento danni. <br />
Avverso tale sentenza, l’odierna ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, la cui sezione sesta &#8211; con decisione n. 2646, depositata il 25 maggio 2005 – ha accolto l’appello, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria, e, per l’effetto ha disposto il rinvio dinanzi a questo Tribunale, giusta quanto previsto dall’art. 35 della legge n. 1034 del 1971.<br />
Con ricorso notificato in data 4 gennaio 2006 la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, insistendo per l’accoglimento del ricorso, con espresso riferimento alla domanda risarcitoria avanzata.<br />
Le Amministrazioni resistenti hanno prodotto memoria con la quale hanno contestato che possa essere riconosciuto alla ricorrente il mancato utile nella misura del dieci per cento dell’ammontare dell’appalto, poiché l’annullamento della aggiudicazione era stato disposto in conseguenza di vizi puramente formali, dovendosi – in tale ipotesi, in cui si tratta di mera perdita della chance – essere determinata l’entità del pregiudizio risarcibile in ragione delle concrete possibilità di aggiudicazione dell’appalto. Inoltre, le Amministrazioni resistenti hanno contestato la possibilità di una estensione analogica – anche al settore delle forniture – della disposizione valida per gli appalti di lavori che indica l’utile dell’Impresa nella percentuale del dieci per cento della sommatoria dei costi, incrementati delle spese generali. Da ultimo, le Amministrazioni resistenti hanno contestato la possibilità di un riconoscimento in favore della ricorrente di qual si voglia importo per attività di progettazione per la presentazione dell’offerta e per le spese generali sostenute per la partecipazione alla trattativa privata. Tale titolo di danno, infatti, dovrebbe ritenersi ricompreso in quello relativo al mancato utile che sarebbe derivato alla ricorrente dall’esecuzione della fornitura.<br />
Con apposita memoria, la ricorrente ha dedotto in ordine alle argomentazioni svolte dalle Amministrazioni resistenti. <br />
La Fortezza ha affermato che nell’impossibilità di dimostrare ex post la propria vittoria, la situazione tutelabile e risarcibile è solo quella della chance, cioè la possibilità di conseguire l’aggiudicazione della gara. La ricorrente ha affermato che essa avrebbe certamente conseguito l’aggiudicazione automatica ove la controinteressata non avesse già ultimato la fornitura. <br />
La colpa dell’Amministrazione sarebbe in re ipsa e la ricorrente ha sostenuto che la violazione che ha poi determinato l’annullamento della intera procedura di gara &#8220;è stata commessa in un quadro di riferimenti normativi e giuridici inequivocabili ed agevolmente percepibili nella loro portata vincolante tali da palesare la negligenza del provvedimento viziato&#8221;.<br />
Per quanto attiene all’ammontare del danno, la ricorrente ha richiesto il mancato utile nella misura del dieci per cento dell’offerta economica risultata oggetto di aggiudicazione, inteso come utile presunto. Più precisamente, la ricorrente ha richiesto, a titolo di lucro cessante, la somma di € 23.460,57, pari al dieci per cento del valore della fornitura. Inoltre, La Fortezza ha richiesto a titolo di danno emergente la somma di € 45.000,00 &#8211; di cui € 9.000,00 &#8220;per costi di progettazione per studio, disegno, preventivazione, redazione offerta e certificazioni&#8221;; € 35.000,00 &#8220;materiale ordinato, pari a circa 1% del materiale residuo nel magazzino&#8221; ed € 1.000,00 per &#8220;costo di sopralluogo&#8221; &#8211; nonché il risarcimento, da liquidare in via equitativa, per la perdita della chance, legata alla impossibilità di far valere nelle future contrattazioni, il requisito economico legato alla esecuzione della fornitura. <br />
Sulla sommatoria degli importi richiesti, La Fortezza ha richiesto anche il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, al tasso vigente all’epoca della stipulazione del contratto.<br />
	Il Collegio rammenta preliminarmente che l’importo offerto dalla ricorrente nella trattativa privata de qua è stato pari ad € 234.608,29.<br />	<br />
	Il Collegio, peraltro, non ignora la cospicua giurisprudenza che pur in un breve periodo di tempo s’è formata sul tema del risarcimento del danno in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma osserva che essa – nel caso in esame – non può trovare applicazione, in ragione degli elementi di specificità della fattispecie concreta. Nel caso de quo, infatti, l’illegittimità ha investito l’intera procedura di gara, atteso che la scelta del contraente non poteva aver luogo mediante trattativa privata, ma necessariamente attraverso una procedura concorsuale, trattandosi di una fornitura per un importo superiore alla soglia comunitaria. In tale situazione, pertanto, non può essere condivisa l’affermazione della ricorrente secondo la quale essa sarebbe stata certamente aggiudicataria della fornitura ove la controinteressata non l’avesse già eseguita. Infatti, ove la controinteressata non avesse già eseguito la fornitura, la corretta procedura di scelta del contraente, in sede di rinnovazione dell’attività amministrativa a seguito della sentenza di annullamento, avrebbe imposto di indire una procedura concorsuale – asta pubblica, licitazione privata – per l’aggiudicazione dell’appalto e ad essa, si deve presumere, avrebbero potuto partecipare quanto meno le venticinque Imprese invitate dall’Amministrazione alla trattativa privata, se non un numero ancora maggiore. Ne deriva che l’elevato numero dei soggetti che avrebbero potuto partecipare ad una gara legittimante indetta per l’affidamento della fornitura, rende del tutto inattendibile l’assunto della ricorrente circa la certezza di una aggiudicazione ad essa dell’appalto.<br />	<br />
	Ne deriva che – ai fini risarcitori – appare davvero difficile ritenere che il lucro cessante possa essere determinato sulla scorta dell’applicazione all’importo offerto dalla ricorrente, della percentuale del dieci per cento che – in materia di opere pubbliche – costituisce l’utile presunto dell’appaltatore. Un siffatto riconoscimento, infatti, presupporrebbe una ragionevole certezza – che difetta del tutto – circa l’affidamento dell’appalto a La Fortezza. Nel caso in esame, non sussisteva neppure una apprezzabile probabilità che la ricorrente restasse aggiudicataria dell’appalto, atteso il gran numero di imprese che avrebbero potuto partecipare alla gara e l’incertezza circa il criterio di aggiudicazione, ben potendo l’applicazione di criteri matematici diversi rispetto a quelli utilizzati nella procedura negoziata portare a risultati difformi da quelli cui l’Amministrazione era pervenuta nella trattativa privata. Si può ammettere, quindi, che sussistesse solo una generica ed astratta possibilità che La Fortezza restasse aggiudicataria dell’appalto, ma in misura non maggiore di quella che caratterizzava la posizione di qual si voglia altra Impresa che avesse partecipato alla procedura concorsuale.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, tale situazione non consente il riconoscimento di alcun risarcimento per lucro cessante.<br />
	Ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento neanche la domanda relativa al danno emergente, che la ricorrente ha determinato in € 45.000,00, di cui – come innanzi indicato &#8211; € 9.000,00 &#8220;per costi di progettazione per studio, disegno, preventivazione, redazione offerta e certificazioni&#8221;; € 35.000,00 &#8220;materiale ordinato, pari a circa 1% del materiale residuo nel magazzino&#8221; ed € 1.000,00 per &#8220;costo di sopralluogo&#8221;.<br />	<br />
	Occorre preliminarmente sottolineare che in sede di risarcimento del danno costituisce preciso onere gravante in capo a chi detto risarcimento richieda, fornire la prova del danno subito, giusta l’art. 2697 cod. civ..<br />	<br />
	Nel caso in esame, La Fortezza non ha fornito alcuna attendibile prova in relazione ad alcuno dei tre importi che compongono il “danno emergente” del quale essa ha chiesto il risarcimento. Innanzi tutto non costituisce prova adeguata del costo del materiale ordinato – in relazione al quale la ricorrente ha richiesto € 35.000,00 – il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998 dal quale risultano solo alcuni dati correlati a materie prime, ai prodotti in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti e merci. Peraltro, non solo il bilancio d’esercizio indicato non fornisce alcun dato che sia immediatamente riconducibile all’appalto oggetto del presente procedimento, ma quand’anche così non fosse non potrebbe comunque trovare tutela risarcitoria il comportamento del concorrente che prima ancora di conoscere l’esito della gara provveda ad acquisire i materiali occorrenti per l’esecuzione dell’ipotetico contratto.<br />	<br />
	La Fortezza non ha, inoltre, fornito alcuna prova in ordine alla richiesta di € 9.000,00 &#8220;per costi di progettazione per studio, disegno, preventivazione, redazione offerta e certificazioni&#8221; né in relazione a quella di € 1.000,00 per &#8220;costo di sopralluogo&#8221;. Tale circostanza preclude il riconoscimento di ogni importo.<br />	<br />
	Infine, ritiene il Collegio non possa riconoscersi alcunché – neppure in via equitativa – in ordine alla richiesta risarcitoria correlata all’impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico derivante dall’esecuzione dell’appalto. È infatti evidente che anche in tale caso l’insussistenza di una apprezzabile probabilità di restare aggiudicataria dell’appalto preclude la risarcibilità di tale voce di danno.<br />	<br />
	L’istanza risarcitoria va, pertanto, respinta.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge la domanda di risarcimento danni.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
 Giovanni Vacirca					Presidente<br />	<br />
 Saverio Romano					Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo					Consigliere rel. est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 MARZO 2007<br />
Firenze, lì  22 MARZO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-474/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1369/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1369</a></p>
<p>Pres. Trotta, Rel. Buonvino Telecom Italia s.p.a. (Avv. M. Sanino) c. Vodafone Omnitel s.p.a. (Avv.ti C. Guccione e P.M. Tantalo); Comune di Napoli (Avv.ti E. Barone e G.Tarallo) sulla illegittimità dell&#8217;applicazione alle gare per l&#8217;affidamento del servizio di telefonia mobile della deroga ex art. 7, comma 2, del D. Lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Rel. Buonvino<br /> Telecom Italia s.p.a. (Avv. M. Sanino)	c. Vodafone Omnitel s.p.a. (Avv.ti C. Guccione e P.M. Tantalo); Comune di Napoli (Avv.ti E. Barone e G.Tarallo)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;applicazione alle gare per l&#8217;affidamento del servizio di telefonia mobile della deroga ex art. 7, comma 2, del D. Lgs. 157/95 alle procedure di evidenza pubblica e sulla determinazione del valore dell&#8217;appalto ai fini dell&#8217;applicazione della deroga alla disciplina della pubblicità per gli appalti sopra soglia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della PA – Gara – Lesione della par condicio – Mancato rispetto del termine ex art. 10 co. 8 lett. b) del D.Lgs. 157/95 – Preventiva conoscenza  da parte del gestore uscente dei dati necessari alla formulazione dell’offerta, resi noti agli altri concorrenti solo successivamente – Sussiste;																																																																																												</p>
<p>2) Contratti della PA – Gara &#8211;  Procedura senza pubblicità per appalto ritenuto sotto soglia – Determinazione del valore dell’appalto fatta in base alle offerte delle concorrenti – Illegittimità;</p>
<p>3) Contratti della PA – Gara – Affidamento del servizio di telefonia mobile – Applicazione della deroga ex art. 7, comma 2, del D. Lgs. 157/95 alle procedure di evidenza pubblica – Illegittimità – Ratio della deroga;</p>
<p>4) Contratti della PA – Gara – Specificazione ed integrazione dei  criteri generali di valutazione delle offerte – Legittimità – Obbligo di provvedere prima dell’apertura delle buste recanti le offerte – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Sussiste una lesione della par condicio tra i concorrenti di una procedura per l’affidamento di un servizio con licitazione privata, quando non sia stato rispettato il termine abbreviato di dieci giorni previsto dall’art. 10 co. 8 lett. b) del D.Lgs. 157/95,  per la ricezione delle offerte, nell’ipotesi in cui il gestore uscente aveva fin dall&#8217;inizio contezza di tutti i dati necessari alla formulazione di un’offerta completa, mentre le altre hanno dovuto provvedere negli strettissimi termini offerti dall’amministrazione.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ illegittima la procedura di affidamento di un servizio non preceduta dalla pubblicazione del bando di gara in quanto ritenuta di valore inferiore alla soglia comunitaria, quando la determinazione del valore dell’appalto, rilevante ai fini del superamento di detta soglia, sia dipesa dalle offerte delle concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6368/05).																																																																																												</p>
<p>3)	La deroga di cui all’art. 7, comma 2, del D. Lgs. 157/95 nell’ipotesi di affidamento del servizio di telefonia mobile per le utenze in uso all’amministrazione, è ammessa quando la limitazione dei potenziali affidatari del servizio sia riconducibile alle particolari caratteristiche intrinseche dello stesso, sia allorché vengano in rilievo prestazioni ad elevata specializzazione che possono essere rese solo da un ristretto numero di imprese, sia nel caso in cui, alla peculiare natura del servizio, consegua la previsione normativa di una necessaria autorizzazione, con funzione di regolamentazione e controllo che circoscrive il numero dei soggetti legittimati all’esercizio dell’attività. Infatti, pur nell’ambito di un mercato regolamentato, per il servizio di telefonia mobile non vi sono ripartizioni territoriali tra i gestori della rete, che impongano di rivolgersi all’uno piuttosto che all’altro di essi.																																																																																												</p>
<p>4)	E’ legittima la specificazione e l’integrazione, da parte della Commissione, dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito, come anche la fissazione di sottocriteri di adattamento di tal criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, a condizione che vi si provveda prima dell’apertura delle buste recanti le offerte (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sent. N. 3584/06)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.1369/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 6493 Reg.Ric.<br />
ANNO  2006<br />
Disp.vo 51/2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 6493/2006, proposto dalla<br />
<b> società TELECOM ITALIA s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. presso cui domicilia in Roma, viale Parioli 180,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
la <b>società VODAFONE OMNITEL s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Guccione e Pietro Maria Tantalo e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via del Consolato 6,</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>del <b>Comune di NAPOLI</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46, pal. 4, sc. b, presso il dott. Gian Marco Grez,</p>
<p><b>per la riforma<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione VII, n. 3304 del 31 marzo 2006;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della società appellata e del Comune di Napoli e le memorie prodotte dalla prima a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, il Consigliere Paolo Buonvino;<br />
uditi, per le parti, l’avv. Mario Sanino e, per delega dell’avv. Pietro Maria Tantalo, l’avv. Andrea Manzi;<br />
visto il dispositivo n. 51 del 9 febbraio 2007.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) &#8211; Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla società Vodafone Omnitel s.p.a. per l&#8217;annullamento:<br />
 &#8211; della nota prot. n. 308 del 12 maggio 2005, emessa dal dirigente del Servizio Provveditorato del Comune di Napoli, con cui è stata data comunicazione alla società ricorrente delle determinazioni n. 8 del 15 marzo 2005 e n. 15 del 5 maggio 2005 con le quali il Comune ha proceduto ad affidare alla società Telecom Italia Mobile il servizio di telefonia mobile fino al 31 dicembre 2006 (sistema di comunicazione voce/dati su rete mobile, riferito alle attuali 720 utenze nella disponibilità dell&#8217;amministrazione, incrementabili sino a 1000) sino alla concorrenza dell&#8217;importo di Euro 652.000,00;<br />
 &#8211; della determinazione prot. n. 8 del 15 marzo 2005; <br />
 &#8211; della determinazione prot. n. 15 del 5 maggio 2005, con la quale è stato approvato lo schema di contratto a parziale modifica dello schema di contratto allegato alla determina n. 8/2005;<br />
 &#8211; della nota del 25 febbraio 2005 del dirigente del Servizio sviluppo organizzativo e dei sistemi  gestionali ed informativi; <br />
 &#8211; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con particolare riferimento all&#8217;eventuale contratto, ove sia stato stipulato.<br />
Con il ricorso di primo grado è stato anche chiesto il riconoscimento del diritto della società ricorrente al risarcimento dei danni subiti e <i>subendi</i> a seguito dei provvedimenti impugnati; tale domanda è stata, però, rigettata. <br />
2) &#8211; Il TAR, in particolare, dopo avere rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dopo aver rilevato come l’intimante non avesse, in effetti, contestato la scelta dell’amministrazione di procedere a trattativa privata, ha ritenuto, anzitutto, nel merito che la procedura in questione non avrebbe potuto essere sottratta alla pubblicizzazione mediante apposito bando di gara, giusta art. 7, comma 1, ed art. 8 del d.lgs. n. 157/1995, così rimanendo anche assoggettata al resto delle previsioni di cui ai successivi artt. 10 e 23 dello stesso testo normativo; non essendo stato, così, rispettato, in particolare, l&#8217;intervallo minimo di 10 giorni prescritto fra richieste della stazione appaltante e produzione delle offerte (art. 10) e la predeterminazione dei criteri di aggiudicazione (art. 23). <br />
Il TAR ha ritenuto, poi, utile (anziché definire il giudizio sulla base dell’accoglimento di tale censura e salvo, come si è visto, il rigetto della pretesa risarcitoria) procedere all’esame anche delle altre doglianze in considerazione del fatto che, quand&#8217;anche si fosse voluto seguire il Comune nell&#8217;assunto che l&#8217;azione amministrativa potesse procedere libera da rigidi e predefiniti vincoli, la conclusione non sarebbe stata diversa.<br />
Al riguardo i primi giudici, disattendendo le difese del Comune, hanno rilevato, anzitutto, che l&#8217;urgenza nel dover procedere non poteva che essere imputata al medesimo che, a fronte di un impegno ad agire previsto in un provvedimento del mese di maggio del 2004 e di contratti in scadenza il 31 dicembre 2004, si era attivato solo il 13 dicembre; e che neppure poteva convenirsi sulla tesi comunale della ripartizione in due fasi della procedura, che non solo urtava con l’invocata urgenza nel provvedere, ma che appariva quale una sorta di costruzione successiva, tesa a replicare agli assunti della ricorrente.  <br />
In particolare, ha osservato il TAR, la locuzione “<i>indagine di mercato</i>” utilizzata nella richiesta del 13 dicembre non poteva assumere il significato che il Comune ha inteso, poi, conferirle: di una prima fase cui sarebbe seguita non la trattativa privata con il soggetto la cui proposta fosse risultata la più confacente alle esigenze tecnico-economiche della P.A., ma una seconda fase tesa a promuovere le offerte vere e proprie; ciò che non era, in quanto la richiesta del 13 dicembre 2004  era dettagliata, parlava di “<i>offerte</i>” e non indicava alcuna seconda fase (tant&#8217;è che le <i>offerte</i> presentate contenevano il costo della voce <i>noleggio terminali</i>, in ordine al quale non si sono resi necessari supplementi di indagini).<br />
E&#8217; accaduto invece, ha osservato il TAR, che il Comune solo all&#8217;esito di un esame delle offerte prodotte si è reso conto della necessità di dover partire da dati più specifici per consentire la formulazione di proposte in concreto comparabili sotto il profilo del costo tariffario da ritenersi più conveniente; da qui la necessità di aprire una seconda fase.<br />
Si è innestato a questo punto – hanno osservato, ancora, i primi giudici &#8211; l&#8217;aspetto più delicato della questione: la posizione di Tim (poi: Telecom Italia s.p.a.), soggetto in possesso dei dati (o parte di essi) necessari per procedere e, nel contempo, di partecipante alla procedura; di ciò l&#8217;Amministrazione si è resa conto,  tanto che il 24 gennaio 2005 è stata avanzata, a dati acquisiti, una nuova richiesta formale di offerta, in cui si parlava di &#8220;<i>offerta telefonia mobile su ipotesi di traffico</i>&#8220;, si specificava la richiesta stessa e si prescriveva l&#8217;invio delle offerte in buste chiuse e sigillate; e proseguendo su detto sentiero garantista, questa volta si faceva luogo all&#8217;apertura dei plichi alla presenza dei rappresentanti dei quattro gestori. <br />
Ebbene, ad avviso del Tribunale partenopeo tutto ciò smentiva, di per se, gli assunti sulla libertà assoluta delle forme e rendeva palese che l&#8217;errore dell&#8217;amministrazione si annidava a monte e, in particolare, nel non aver considerato che alcuna seria comparazione poteva esser fatta se non ponendo gli offerenti <i>tutti</i> in condizioni di conoscere le situazioni base (volumi di traffico, tipo di traffico e così via) sulle quali formulare le offerte; e che, ove non si fosse incorsi in tale vizio procedurale, si sarebbero evitate le denunce di violazioni della <i>par condicio</i> formulate dall’interessata allorché in appresso &#8211; già a conoscenza di offerte economiche non più poste in discussione, sia pur riferite soltanto alla voce noleggio telefonini, ed acquisite senza garanzie di segretezza &#8211; sono stati reperiti dati in possesso di uno solo dei partecipanti alla procedura e sono stati elaborati parametri valutativi per far luogo alle definitive conclusioni.<br />
In definitiva, è stato notato dai primi giudici, la procedura, sia pur non astretta da vincoli specifici di forma, avrebbe dovuto attuarsi in assoluta trasparenza; se del caso, coinvolgendo a monte tutti e quattro i gestori nella identificazione degli elementi sui quali poi produrre le offerte; la loro condivisione, ovvero la concorde individuazione fra amministrazione e gestori, aspiranti alla fornitura delle prestazioni, dei profili tecnici più idonei per sovvenire alle esigenze della prima avrebbe non solo assicurato il rispetto dei principi di cui si discute, ma avrebbe garantito la stessa amministrazione sulla bontà della scelta finale che si sarebbe avuta confrontando semplicemente offerte economiche formulate in relazione a prestazioni rese certe a monte nella loro effettiva consistenza e pure, per quanto possibile, con metodo condiviso. <br />
Tale indicazione, ad avviso del TAR, non voleva prefigurare un percorso obbligato, ma sarebbe stata idonea alla bisogna, mentre l&#8217;<i>iter</i> percorso dall&#8217;amministrazione non lo è stato (donde la fondatezza delle doglianze esaminate), essendosi accertato un procedere sia pur solo potenzialmente premiale nei confronti di una impresa in concorrenza.<br />
In conclusione, è stata accolta, nella sua globalità, la domanda di annullamento degli atti impugnati, essendo risultato viziato <i>ab origine</i> l&#8217;intero procedimento. <br />
3) – La sentenza è impugnata dalla società Telecom Italia s.p.a. che ne deduce l’erroneità in quanto il procedimento seguito dal Comune di Napoli sarebbe stato del tutto legittimo, trasparente e validamente motivato, sicché correttamente l’appalto di servizi di cui si tratta sarebbe stato affidato alla deducente.<br />
Del pari correttamente, poi, il Comune, ricorrendone i requisiti di legge, avrebbe fatto ricorso ad una trattativa privata senza pubblicazione di un bando di gara, anche perché tutti e quattro i gestori nazionali sono stati chiamati a parteciparvi.<br />
Si è costituita in giudizio la società Vodafone, che insiste, nelle proprie difese, per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.<br />
Si è anche costituito in giudizio, <i>ad adjuvandum</i>, il Comune di Napoli, che insiste per l’accoglimento del presente gravame.<br />
4) – L’appello è infondato.<br />
Quanto alla censura secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il Comune avrebbe reso disponibile per tutti i partecipanti i dati necessari per formulare le offerte e che, attesa la complessità tecnica dell’indagine, avrebbe anche consentito a tutti i soggetti invitati di svolgere le proprie osservazioni e di ottenere qualsiasi chiarimento di cui questi avessero necessitato (e proprio per tale motivo avrebbe ritenuto di richiedere, a tutti i concorrenti, un’ulteriore specificazione di ciascuna delle loro offerte, sulla base dei dati di traffico telefonico in possesso del Comune medesimo), la stessa appare priva di consistenza in quanto nella specie si verte (al di la della formulazione verbale utilizzata dal Comune di semplice “indagine di mercato” o di “gara ufficiosa”) in un’ipotesi di confronto concorrenziale tra imprese, in seno al quale queste sono state invitate non solo a formulare (con nota n. 1040 del 13 dicembre 2004) una specifica offerta in ordine alla realizzazione del sistema di comunicazione su rete mobile e alla fornitura di servizi di telefonia mobile, assistenza, manutenzione e aggiuntivi, ma sono state, successivamente, invitate (dopo che le offerte stesse erano state aperte in seduta non pubblica da tre funzionari del Servizio Provveditorato) ad integrare l’offerta stessa sulla base di dati in possesso, in precedenza, di una sola delle imprese invitate e, cioè, il gestore uscente Telecom (nota 24 gennaio 2005, n. 96, con la quale è stato chiesto di indicare, per ogni voce della tabella, in base ai minuti di traffico per singola direttrice, all’eventuale canone e alla tassa governativa per 732 utenze, al numero di SMS indicato, il tutto applicando la migliore condizione tra quelle già indicate nelle offerte inviate in riscontro alla citata richiesta del 13 dicembre 2004).<br />
Ebbene, da quanto precede emerge che la procedura, svoltasi senza che neppure risulti la formale costituzione di una commissione valutatrice (tutte le operazioni valutative essendo state esperite direttamente da tre funzionari del predetto Servizio Provveditorato, mentre non risultano prodotti formali provvedimenti di nomina quali commissari), non è stata preceduta dalla fissazione di alcun criterio valutativo, con la conseguenza che gli apprezzamenti in concreto operati (indipendentemente dalla loro  logica e coerenza) sono stati, comunque, effettuati a posteriori, senza preventiva individuazione di alcun criterio valutativo di riferimento ai fini della concreta assegnazione dei punteggi relativi alle singole offerte e senza, quindi, che i concorrenti stessi abbiano potuto modulare le rispettive offerte sulla base di criteri valutativi predefiniti.<br />
Ciò che ben può avere influito – anche tenuto conto dei brevissimi termini assegnati sia ai fini della formulazione dell’offerta originaria, sia di quella integrativa – sulla possibilità, per le concorrenti, di produrre offerte attentamente e consapevolmente meditate in rapporto a precisi parametri valutativi preventivamente resi ad esse noti.<br />
Si aggiunga che le prime offerte sono state formulate in una situazione in cui i dati conoscitivi erano stati forniti in termini insufficienti (tanto da richiedere la detta offerta integrativa), ma che una della concorrenti medesime (il gestore uscente) era precedentemente in possesso dei dati stessi; e che, allorché quest’ultima ha fornito tali dati al Comune e questi sono stati trasmessi anche alle altre concorrenti per la detta integrazione (riguardante, ad ogni buon conto, solo una parte dell’originaria offerta che, per altra parte, è rimasta ferma), si è verificata, comunque, una situazione di vantaggio per lo stesso gestore uscente, che ha potuto fornire una meditata offerta avendo, fin dall’inizio, la pienezza dei dati necessari alla sua formulazione, mentre le altre concorrenti hanno dovuto provvedere negli strettissimi termini offerti dall’amministrazione; ciò che appare sintomo di disparità di trattamento.<br />
E, ancora, va rilevato che le prime offerte (quelle formulate in base alla ripetuta nota del 13 dicembre 2004) sono state aperte in seduta non pubblica, ciò che urta con i pacifici principi in merito alla pubblicità dell’apertura delle offerte; e non rileva che le offerte integrative siano state, poi, aperte in seduta pubblica; ciò in quanto le offerte originarie contenevano anche una parte in relazione alla quale non è stata chiesta alcuna integrazione e che, nel corso di detta prima seduta, ha costituito oggetto di definitivo apprezzamento, donde, comunque, l’illegittimità di tale parziale valutazione.<br />
In definitiva, deve ritenersi che la procedura in questione non abbia offerto alcun margine di garanzia delle operazioni valutative sotto il profilo della trasparenza delle stesse e del rispetto dei principi della <i>par condicio </i>e di quelli che presiedono alle procedure ad evidenza pubblica; e che lo stesso sdoppiamento della procedura in due fasi, certamente non previsto al momento dell’invito a produrre le originarie offerte, non appare in grado di sanare la stessa, apparendo non solo del tutto irrituale, in quanto non previsto originariamente, ma anche, come si è visto, produttivo di ulteriori forme di disparità di trattamento e ulteriore manifestazione di sostanziale opacità dell’operato dell’amministrazione.<br />
Già tanto basterebbe al rigetto dell’appello.<br />
5) &#8211; Per completezza ritiene, peraltro, il Collegio di dover esaminare anche le ulteriori doglianze svolte con il presente gravame.<br />
Deduce, invero, l’appellante che l’art. 92 del r.d. n. 827 del 1924 consentirebbe di trattare con un solo soggetto, eventualmente (se ritenuto più conveniente) previo interpello di più ditte (gara informale, indagine di mercato etc.), in una fattispecie che ricadrebbe nell’ipotesi derogatoria prevista dall’art. 7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 157 del 1995, ai cui sensi gli appalti possono essere aggiudicati a trattativa privata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara qualora per motivi di natura tecnica l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi; ebbene, il servizio di cui si tratta ricadrebbe proprio nella disciplina derogatoria ora detta, donde l’erroneità della sentenza appellata che ha ritenuto illegittima la procedura in esame non essendo stata preceduta dalla doverosa pubblicazione di un bando.<br />
Aggiunge, inoltre, l’appellante che, poiché tutti e quattro i gestori nazionali hanno partecipato, a parità di condizioni, alla procedura in questione, ben si potrebbe ritenere assolto il rispetto sostanziale delle regole di trasparenza, imparzialità e non discriminazione che sono sottese alle rigide regole imposte dal citato decreto legislativo e dalla disciplina comunitaria.<br />
Anche tali doglianze non possono essere condivise.<br />
Nella specie si verte, come rilevato dal TAR e come incontestato in questa sede, in una procedura in cui il valore dell’appalto di servizi eccede la soglia comunitaria.<br />
Trova, per l’effetto, applicazione il disposto di cui all’art. 7 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, secondo cui anche nel caso di trattativa privata la  procedura deve essere preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara con il rispetto, quindi, delle disposizioni relative alla sua pubblicazione ed al rispetto dei termini fissati dal legislatore comunitario (direttiva 92/50/CEE) e recepiti con il decreto legislativo anzidetto; ciò che, nella specie, è del tutto mancato, con il conseguente pregiudizio per le concorrenti di dover formulare offerte in termini molto inferiori rispetto a quelli previsti dalla norma primaria e senza possibilità, quindi (anche per l’assenza di criteri valutativi preventivamente definiti) di formulare offerte sufficientemente meditate (laddove, peraltro, una delle concorrenti era, invece, da tempo in possesso di tutti i dati conoscitivi utili alla formulazione di un’offerta completa).<br />
Né può ritenersi applicabile, nel caso in esame, il disposto derogatorio di cui all’invocato art. 7, comma 2, lettera b), del citato d.lgs. n. 157/1995; ciò in quanto, in tal caso, la deroga vale nell’ipotesi in cui  l’esecuzione dei servizi possa venire affidata (in considerazione delle eccezionali ed esclusive caratteristiche tecniche dell’appalto da affidare) solo ad un particolare prestatore di servizi, laddove, nella specie, il ventaglio dei possibili aggiudicatari era certamente più ampio, dal momento che sono stati invitati quattro competitori; e ciò non senza dire che la pubblicazione del bando avrebbe anche potuto, in ipotesi, sollecitare offerte di altri competitori, nazionali o comunitari, in grado, ad esempio, di avvalersi dei servizi di rete offerti dai detti quattro concorrenti chiamati direttamente a partecipare (e, in ogni caso, l’amministrazione non ha dimostrato che l’appalto, per le sue intrinseche caratteristiche tecniche, non avrebbe potuto essere assegnato se non a uno di tali operatori); con la conseguenza che il semplice invito a questi ultimi a partecipare non vale a far superare le ragioni di illegittimità della eccezionale procedura prescelta.<br />
Quanto alle ragioni di urgenza addotte dall’Amministrazione a giustificazione di questa, vale quanto rilevato al riguardo dal TAR &#8211; e rimasto, in questa sede, incontestato – circa la sostanziale responsabilità del Comune stesso nell’avere ingiustificatamente tardato nell’avviare la procedura.<br />
6) &#8211; Fa notare, infine, l’appellante come, proprio in relazione alla verifica delle valutazioni tecnico-discrezionali ed alle esigenze di imparzialità e trasparenza sia stato affermato dalla giurisprudenza (Sezione V, 19 giugno 2006, n. 3684) il principio per cui la valutazione delle offerte tecniche possa avvenire prima dell’apertura delle buste contenenti tali offerte, mentre l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione non è ostativa alla successiva formulazione di detti criteri.<br />
Anche tale rilievo è privo di consistenza; a parte la non precisa indicazione del precedente (che è, in effetti, la decisione della Sezione V n. 3584/2006) e la non chiara formulazione del principio enunciato nella prima parte della censura (secondo cui la giurisprudenza avrebbe affermato che la valutazione delle offerte tecniche possa avvenire prima dell’apertura delle buste contenenti tali offerte), vi è da dire che il principio contenuto in tale decisione è quello per cui in  una gara d’appalto la Commissione giudicatrice può introdurre elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito, oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, a condizione, però, che vi provveda prima dell’apertura delle buste recanti le offerte stesse.<br />
Nella specie, peraltro, la detta integrazione non ha riguardato affatto i criteri generali di valutazione delle offerte (che, come si è visto, non sono mai stati indicati, sia prima dell’originaria offerta che di quella integrativa), ma i contenuti dell’offerta stessa sulla base di dati in possesso, in precedenza, di uno solo dei concorrenti; donde l’irrilevanza, ai fini della presente controversia, di quanto dedotto con la censura in esame.<br />
7) &#8211; Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.<br />
Le spese del grado sono liquidate nel dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.<br />	<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado a favore della società appellata, che liquida in complessivi euro 5000,00 (cinquemila/00) escluse IVA e CPA.<br />
Compensa le spese del grado con riguardo al Comune di Napoli.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2007 con l’intervento dei sigg.ri:<br />
Gaetano  TROTTA                          Presidente<br />
Sabino LUCE                                  Consigliere <br />
Paolo BUONVINO                         Consigliere est.<br />
Domenico CAFINI                          Consigliere<br />
Aldo SCOLA                                   Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;.22/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2007-n-1369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-1373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-1373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-3-2007-n-1373/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1373</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Campiglia (avv. Manni) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) promozione per merito straordinario ispettori di Polizia non è ricollegabile soltanto alla pericolosità della situazione affrontata Polizia di Stato – Ispettori &#8211; Promozione alla qualifica superiore per merito straordinario – Condizioni – Non</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> Campiglia (avv. Manni) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>promozione per merito straordinario ispettori di Polizia non è ricollegabile soltanto alla pericolosità della situazione affrontata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Polizia di Stato – Ispettori &#8211; Promozione alla qualifica superiore per merito straordinario – Condizioni – Non sufficienza mera pericolosità situazione affrontata – Discrezionalità tecnica P.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La promozione alla qualifica superiore degli ispettori per merito straordinario non è correlata alla pericolosità della situazione affrontata, ma ad episodi di straordinaria rilevanza in cui il dipendente compia atti che esulano dai doveri d’istituto, dimostrando il possesso di risorse personali e professionali fuori dal comune. La valutazione della P.A. rientra nel campo della discrezionalità tecnica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211;	I sezione –</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1358-01, proposto da <br />
<b>Campiglia Gabriele</b>, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Stefano Manni  ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino,  Via Palmieri n. 57,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217; Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia, in corso Stati Uniti n. 45,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1. del provvedimento in data 18/4/2000, comunicato il 26/6/2004, con il quale la Commissione Centrale per le Ricompense agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato costituita ai sensi dell&#8217;art. 75 sexies D.P.R. 7/6/99 n. 247 presso il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,  Direzione Centrale del Personale, a seguito di proposta della Questura di Torino trasmessa con nota Cat. R. 15/PERS/2/2000 del 7/1/2000, ha deliberato di rivolgere un encomio al vice ispettore (ora ispettore) della Polizia di Stato Gabriele Campiglia in relazione ai fatti avvenuti in Torino via La Salle 5, il 27/7/99;<br />
2. della proposta di ricompensa del Questore di Torino, prot. Cat. R. 15/PERS/2/2000 in data 7/1/2000;<br />
3. della segnalazione di merito in data 21/10/99 del Dirigente del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia 3° Polo;<br />
4. di tutti gli atti antecedenti, preordinati o comunque connessi.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 22 marzo 2007, per la parte ricorrente l’avv. Villavecchia su delega dell’avv. Manni  e,  per l’Amministrazione, l’avv. Carotenuto.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con il ricorso in oggetto, si narra che, a seguito di segnalazione di merito 21/10/99 indirizzata al Questore di Torino dal Dirigente del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia 3° Polo, con comunicazione 7/1/00 Cat. R. 15/Pers. nr. 2/2000 (doc. 4 ricorrente), il Questore di Torino proponeva al competente ufficio del Ministero dell&#8217;Interno il riconoscimento di un encomio solenne al ricorrente stesso in relazione ad un fatto accaduto durante un’operazione sul campo.<br />	<br />
Nella seduta del 18/4/00 la Commissione per l&#8217;attribuzione delle ricompense agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato deliberava di rivolgere al Campiglia un semplice encomio.<br />
In data 26/6/01 veniva consegnato al Campiglia l&#8217;attestato di encomio, recante la suddetta motivazione: &#8220;evidenziando abilità professionale e determinazione operativa espletava un&#8217;operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l&#8217;arresto di un cittadino extracomunitario responsabile di strage e tentato omicidio&#8221;.<br />
Tale provvedimento, con gli altri in epigrafe indicati vengono ritenuti illegittimi e impugnati, per i seguenti motivi:<br />
1. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione artt. 73 e 74 DPR 7/6/99 n. 247; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 73 DPR 24/4/82 n. 335. Eccesso di potere: carenza assoluta di motivazione su un punto essenziale; contraddittorietà; travisamento dei fatti; ciò in quanto l&#8217;art. 70 DPR 247/99 stabilisce che le ricompense al personale di P.S. per meriti straordinari e speciali sono la promozione per merito straordinario e l&#8217;encomio solenne e che le ricompense per lodevole comportamento sono invece l&#8217;encomio, la lode, il premio in denaro ed il compiacimento. Queste ricompense sono attribuite &#8220;in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità&#8221; , tenendo conto della qualifica rivestita e delle funzioni esercitate, del risultato conseguito, e delle particolari condizioni di tempo e di luogo nelle quali si è svolta l&#8217;attività (art. 72 DPR 247/99). L&#8217;avere corso un &#8220;grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l&#8217;incolumità pubblica&#8221; costituirebbe, quindi, il presupposto della sola promozione per merito straordinario e non anche dell&#8217;encomio solenne né dell&#8217;encomio, che hanno altri presupposti completamente diversi, consistenti nell&#8217;intensità del contributo (&#8220;determinante&#8221; per l&#8217;encomio solenne, &#8220;rilevante&#8221; per l&#8217;encomio) dato al buon esito di un&#8217;operazione, nella maggiore o minore importanza dell&#8217;operazione stessa.<br />
Nella fattispecie, secondo il ricorrente, la narrazione dei fatti contenuta nella segnalazione di merito 21/10/99 e nella scheda ad essa allegata (docc. 2-3 ricorso), nonché nella proposta di ricompensa 7/1/00 evidenzierebbe che il ricorrente ha operato a tutela della sicurezza ed  incolumità pubblica, messe a rischio sia dall&#8217;incendio appiccato dall&#8217;Atanda all&#8217;appartamento al quarto piano dell&#8217;edificio di via La Salle 5, sia dal pericolo di esplosione delle bombole GPL a contatto con le fiamme, rischiando in almeno due occasioni la propria vita.<br />
In subordine, il ricorrente osserva che i provvedimenti impugnati  sono illegittimi sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere per totale carenza di motivazione su un punto essenziale (con conseguente violazione dell&#8217;art. 3 l. 7/8/90 n. 241), per contraddittorietà della motivazione, e per travisamento dei fatti;<br />
2. Eccesso di potere: travisamento dei fatti; contraddittorietà e/o incongruità della motivazione.<br />
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.<br />	<br />
Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, la legittimità  dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione.<br />
Infatti, la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è disciplinata dagli artt. 73 e 75 del D.P.R. 24.4.1982 n. 335.<br />
L &#8216;art. 73, in particolare, dispone che tale promozione «può essere conferita anche per merito straordinario agli ispettori, i quali, nell&#8217;esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l&#8217;incolumità pubblica dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore».<br />
A norma del successivo art. 75, la proposta di promozione  deve essere formulata dal Questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, e su detta proposta decide il Capo della Polizia previo parere della commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato di cui al precedente art. 69.<br />
Per quel che qui interessa, l&#8217;art, 68 del D.P.R. 782/85, nel confermare espressamente (al 2° comma) che «La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 335/82&#8243; e nel soggiungere (al 3° comma) che la relativa &#8220;proposta, formulata ai sensi dell&#8217;art. 75 del D.P.R. 335/82, per il personale in servizio presso gli uffici periferici, viene inoltrata dal questore, che ne informa il prefetto&#8221;, statuisce altresì (al 4° comma) che detta &#8220;proposta viene sottoposta al preventivo esame della commissione di cui al seguente art. 74 (&#8220;Commissione per le ricompense&#8221;) e successivamente inoltrata agli organi di cui agli artt. 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335».<br />
Dall&#8217;esame delle disposizioni di cui ai D.P.R. 335/82 e 782/85 sopra richiamate, si desume con chiarezza che la promozione per merito straordinario non si ricollega alla mera pericolosità della situazione affrontata (che non risulta essere stata negata dall’Amministrazione con riferimento al caso di specie), bensì ad episodi di straordinaria rilevanza, sotto il profilo sia dei risultati conseguiti, sia della dimostrazione da parte degli interessati del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune.<br />
Sul punto il Consiglio di Stato, con il parere n. 416/98 emesso nell&#8217; Adunanza della I Sezione del 24.6.1998, ha ritenuto che, in linea di massima, non possano rientrare nella fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d&#8217;istituto.<br />
Prosegue il citato parere sottolineando che più delicato è il giudizio che compete all&#8217;Amministrazione a fronte delle situazioni in cui il comportamento del dipendente sicuramente evidenzia professionalità, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione.<br />
Infatti, in tali casi compete all&#8217;Amministrazione di valutare, con l&#8217;ausilio dei competenti organi consultivi, se le qualità personali e professionali dimostrate dall&#8217;interessato abbiano attinto quei livelli di eccezione alla cui sussistenza il legislatore subordina la concessione del beneficio in questione.<br />
Come è evidente, peraltro, la relativa valutazione non può che spettare agli organi amministrativi cui la legge commette il relativo e discrezionale potere di apprezzamento.<br />
L&#8217;attività posta in essere dall&#8217;amministrazione al fine di concedere la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario, quindi, ha natura discrezionale, sub specie di discrezionalità tecnica, e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziata da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nella specie non sussistenti<br />
Pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; I sezione -, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 22 marzo 2007, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;<br />
Roberta Vigotti, Consigliere;<br />
Paolo Lotti, Primo referendario, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 27 marzo 2007</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1380</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2007-n-1380/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2007-n-1380/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1380</a></p>
<p>Pres. Salvatore Est. Maruotti A. Laboccetta (Avv. L. Mazzeo) c/ Camera dei Deputati (n.c.); Ministero dell’ Interno (Avv. Gen. Stato); Ufficio elettorale centrale nazionale (Avv. Gen. Stato); Ufficio elettorale circoscrizionale ”Lombardia 2” (Avv. Gen.Stato) sulla autodichia parlamentare sulle controversie attinenti all&#8217;elezione a deputato e sulla carenza di giurisdizione del G.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2007-n-1380/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1380</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2007-n-1380/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1380</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore  Est. Maruotti<br /> A. Laboccetta (Avv. L. Mazzeo)  c/ Camera dei Deputati (n.c.); Ministero dell’ Interno (Avv. Gen. Stato); Ufficio elettorale centrale nazionale (Avv. Gen. Stato); Ufficio elettorale circoscrizionale ”Lombardia 2” (Avv. Gen.Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla autodichia parlamentare sulle controversie attinenti all&#8217;elezione a deputato e sulla carenza di giurisdizione del G.A. su tali controversie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Parlamento &#8211; Elezioni &#8211; Autodichia Parlamentare &#8211; Potere di verifica di legittimità di tutti gli  atti del procedimento elettorale- Giurisdizione del G.A. &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Eccetto che nel caso di impugnazione di un atto amministrativo che abbia dato agli uffici alcune istruzioni la cui attuazione incida sulla libertà e sulla segretezza delle scelte degli elettori, non sussiste la giurisdizione amministrativa in caso di controversie sugli atti del procedimento per il rinnovo di una delle Camere (fattispecie in tema di ammissione di liste alla tornata elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<i><br />
</i>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 7050 del 2006, proposto dal</p>
<p>signor <b>Amedeo Laboccetta</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Mazzeo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via, presso il suo studio alla via Sistina n. 149;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
      &#8211; la <b>Camera dei Deputati</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;<br />
      &#8211; il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei portoghesi, n. 12;<br />
      &#8211; l’<b>Ufficio elettorale centrale nazionale</b>, costituito presso la Corte di Cassazione, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;<br />
      &#8211; l’<b>Ufficio elettorale circoscrizionale ‘Lombardia 2’</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;<br />
      &#8211; il <b>partito ‘Lega per l’autonomia alleanza lombarda lega pensionati’</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II bis, 15 giugno 2006, n. 4657, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 3907 del 2006;</p>
<p>     Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
     Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
     Viste le memorie difensive depositate dall’appellante in data 6 ottobre 2006 e 7 dicembre 2006;<br />
     Vista la memoria difensiva depositata dal Ministero dell’interno, dall’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione e dall’Ufficio elettorale circoscrizionale Lombardia 2, depositata in data 6 ottobre 2006;<br />
     Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
      Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi <b>Maruotti</b> alla udienza del 19 dicembre 2006;<br />
      Uditi l’avvocato Barrera per l’appellante, su delega dell’avvocato Lorenzo Mazzeo, e l’avvocato dello Stato Fedeli per le Amministrazioni appellate; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>      1. In data 9-10 aprile 2006, si sono svolte le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati.<br />
      La Circoscrizione  elettorale circoscrizionale ‘Lombardia 2’ ha ammesso alla competizione elettorale la lista L.A.A.L.L.P., con un atto di data 16 marzo 2003, posto a base degli ulteriori atti emessi in data 19 aprile 2006 dall’Ufficio elettorale centrale presso la Corte di Cassazione.<br />
      2. Col ricorso di primo grado, proposto al TAR per il Lazio, l’appellante – candidato per un’altra lista nella Circoscrizione Campania 1 – ha impugnato tali atti, deducendo che, in applicazione degli articoli 14 e 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, la lista L.A.A.L.L.P. non doveva essere ammessa alla competizione, poiché essa si è presentata unicamente nella circoscrizione ‘Lombardia 2’.<br />
      Il TAR, con la sentenza gravata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
      2. Col gravame in esame, l’originario ricorrente ha chiesto che – in riforma della sentenza del TAR – sia dichiarata la sussistenza della giurisdizione amministrativa a conoscere della controversia, con il conseguente esame ed accoglimento del ricorso di primo grado.<br />
      Le Amministrazioni intimate, indicate in epigrafe, si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del gravame.<br />
      L’appellante e le medesime Amministrazioni hanno depositato ulteriori scritti difensivi, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.<br />
      3. Ritiene la Sezione che vada confermata la statuizione con cui la sentenza gravata ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa.<br />
      3.1. L’art. 66 della Costituzione dispone che ‘<i>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti’</i>.<br />
      Tale disposizione ha attribuito alla <b>autodichia</b> di ciascuna Camera il potere di verificare la legittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale (ivi compresi quelli di ammissione o di esclusione delle liste).<br />
      Tali atti &#8211; emessi con l’apporto di componenti dell’ordine giudiziario in funzione di garanzia – non sono soggetti ad alcuna impugnazione presso gli organi della giurisdizione amministrativa.<br />
      Nell’ambito dei poteri di ciascuna Camera di convalida delle elezioni, infatti, rientra quello di verificare la legittimità di tutte le precedenti operazioni elettorali.<br />
      3.2. Tale principio si evince dal dato testuale dell’art. 66 (essendo riservato alla Camera ogni giudizio sulla legittimità della sua composizione), nonché dall’esame dei lavori della Assemblea Costituente e, in particolare, del dibattito svolto nella seconda commissione nella seduta del 19 settembre 1946.<br />
      La proposta dell’On. Mortati (condivisa, tra gli altri, dagli Onorevoli Ambrosini e Bozzi, e volta a istituire un Tribunale composto da magistrati e da parlamentari) è stata ritirata dallo stesso proponente, a seguito  dell’invito del Pres. Ruini, conseguente all’andamento del dibattito, ma poi – su richiesta dell’On. Lucifero, che vi aveva apportato una modifica &#8211; è stata posta ai voti e respinta.<br />
     E’ stata invece accolta la proposta dell’On. Conti, fondata sulla osservazione secondo cui ‘la Camera ha una sua sovranità che non tollera … ogni intromissione sia pure della magistratura’.<br />
     Tale proposta (sostenuta, tra gli altri, dall’On. Terracini, e volta a mantenere i poteri di verifica parlamentare, già introdotti nel periodo dello Statuto sul modello del sistema inglese) è stata approvata con le modifiche indicate dal Pres. Ruini (al termine di un dibattito nel quale l’On. Leone ha sostenuto la natura giurisdizionale dell’attività di verifica, poiché il verificare e il giudicare ‘sono momenti di un’unica funzione’).<br />
     Emerge perciò chiara la volontà del Costituente di evitare ogni possibile interferenza del potere giurisdizionale (anche della giurisdizione amministrativa) sulla composizione delle Camere.<br />
     3.3. Inoltre, in questa sede non è sindacabile il regolamento della Camera, che attribuisce a tale organo costituzionale ogni decisione attinente alla sua composizione, in sede di verifica dei poteri.<br />
     3.4 Vanno pertanto ribaditi i principi già enunciati da questo Consiglio (Sez. VI, ord. 19 maggio 2000, n. 2413), per i quali &#8211; salva l’impugnabilità di un atto amministrativo che abbia dato agli uffici alcune istruzioni la cui attuazione incida sulla libertà e sulla segretezza delle scelte degli elettori &#8211; non sussiste la giurisdizione amministrativa quando si controverta sugli atti del procedimento per il rinnovo di una delle Camere.<br />
     3.5. Le dedotte questioni di costituzionalità avverso l’art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 (che riserva alla Camera dei Deputati il potere di pronunciare il ‘<i>giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agi Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente</i>’), nonché quelle dei connessi artt. 14, 22 e 23 del medesimo d.P.R., risultano manifestamente infondate e vanno respinte.<br />
     Tali articoli hanno un contenuto meramente ricognitivo di quello dell’art. 66 della Costituzione, che – per il suo carattere di norma speciale sia pure eccezionale (Sez. Un., 25 giugno 1993, n. 7075; Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 674) – prevale sulle altre disposizioni costituzionali sulla indefettibilità della tutela giurisdizionale.<br />
      4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto (sicché non rileva l’eccezione di improcedibilità, formulata dalle Amministrazioni appellate per la mancata impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti).<br />
<b>  </b>    Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.
</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 7050 del 2006 e conferma la statuizione con cui la sentenza gravata ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 19 dicembre 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Costantino Salvatore  Presidente f.f.<br />
Luigi  <b>Maruotti</b>  Consigliere estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1389</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2007-n-1389/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2007-n-1389/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1389</a></p>
<p>Pres. est. Saltelli Project Automation S.p.a. (M. Zoppolato) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Lutech S.p.a. (Avv.ti C. Solimini, R. Colagrande, V. Iannelli) legittima la prescrizione di gara che, pur in presenza del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, prevede l&#8217;attribuzione del punteggio massimo all&#8217;offerta economica recante un ribasso pari ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2007-n-1389/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2007-n-1389/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1389</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Saltelli<br /> Project Automation S.p.a. (M. Zoppolato) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Lutech S.p.a. (Avv.ti C. Solimini, R. Colagrande, V. Iannelli)</span></p>
<hr />
<p>legittima la prescrizione di gara che, pur in presenza del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, prevede l&#8217;attribuzione del punteggio massimo all&#8217;offerta economica recante un ribasso pari ad una determinata soglia di sconto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 &#8211; Contratti della P.A. – Gara – Appalto di servizi &#8211; Qualificazione – Esperienza pregresse – Servizi ‘analoghi’ – Valutazione – Natura ampiamente discrezionale – Sindacato di legittimità &#8211; Esclusione</p>
<p>2 &#8211; Contratti della P.A. – Gara – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Prevalenza dell’elemento tecnico &#8211;  Offerta economica – Punteggi – Attribuzione del massimo punteggio in caso di offerta pari ad una determinata soglia di sconto – Sindacato di legittimità – Esclusione &#8211; Contradittorietà &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 &#8211; Il giudizio di ‘analogia’ compiuto dalla commissione di gara in relazione al rapporto tra l’oggetto del servizio appaltato e la pregressa esperienza professionale delle imprese concorrenti, al fine della loro qualificazione e partecipazione alla gara, si configura come espressione dell’ampia valutazione discrezionale che impinge nel merito dell’azione amministrativa, sottraendosi così al sindacato di legittimità, salvo il limite della irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità e del travisamento dei fatti.</p>
<p>2 &#8211; Qualora il bando di gara preveda, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la disposizione della lettera d’invito che stabilisce comunque l’attribuzione del punteggio massimo alle offerte economiche recanti un ribasso pari ad una soglia predeterminata, costituisce espressione di discrezionalità dell’amministrazione che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di strumenti operativi che la stessa ha ritenuto congrui ed adeguati ai fini della selezione del soggetto più idoneo all’espletamento dei servizi oggetto di gara; né d’altra parte, a fronte della prevalenza dell’elemento tecnico prevista dal bando di gara, tale disposizione può ritenersi irragionevole, illogica o irrazionale rispetto alla previsione di una formula proporzionale di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, rappresentando invece il naturale completamento della recessività dell’elemento prezzo, con lo scopo di sollecitare i partecipanti al confronto effettivo sull’aspetto tecnico dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG 2352 dell’anno 2006 proposto da</p>
<p><B>PROJECT AUTOMATION S.P.A., </B>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Zoppolato, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via del Mascherino, n. 72;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, </b>in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
LUTECH S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con RT – RADIO TREVISAN ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Solimini, Roberto Colagrande e Vittorio Iannelli, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello n. 55, presso lo studio del secondo (studio prof. avv. Scoca);<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, n. 11219 del 14 novembre 2005;</p>
<p>	Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Lutech S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con RT – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A., che ha spiegato anche appello incidentale;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 522 del 3 novembre 2006; <br />
	Relatore alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 il consigliere Carlo Saltelli;<br />	<br />
	Uditi gli avvocati Zoppolato per l’appellante, l’avvocato dello Stato Varrone e gli avvocati Iannelli e Solimi per la parte controinteressati e appellante incidentale; <br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	1. Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156, parte II, dell’8 luglio 2003 il Ministero della giustizia ha indetto una licitazione privata con prequalificazione, con procedura accelerata a causa della tempistica, per il “servizio di gestione e presidio tecnico di circa 7000 sessioni/anno di multivideoconferenza e manutenzione apparati presenti nelle sedi giudiziarie ove hanno luogo le sessioni stesse” per un importo massimo annuo presunto a base d’asta di €. 7.500.000,00, IVA esclusa (con la precisazione che si trattava di un appalto escluso dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a causa della segretazione ai sensi dell’art. 5, lett. i) .<br />	<br />
	Secondo quanto previsto dal punto 9 del bando erano ammesse alla gara le imprese raggruppate in analogia a quanto previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, specificandosi, per un verso, che non potevano partecipare in raggruppamento temporaneo di impresa, a pena di esclusione, le imprese che partecipavano singolarmente ovvero che soddisfacevano da sole i requisiti di partecipazione, salvo che per ragioni di complementarietà delle prestazioni da motivare con apposita dichiarazione, e, per altro verso, che nel caso di raggruppamento temporaneo tutte le imprese avrebbero dovuto presentare i documenti di cui al punto 10, lett. a), b), c), d), i requisiti di cui alla lettera d) avrebbero dovuto essere posseduti per almeno il 60% dalla mandataria ed il 20% da ciascun mandante, fermo restando la necessità che il raggruppamento li possedesse per intero, mentre il requisito di cui alla lettera a) avrebbe dovuto essere posseduto almeno dalla mandataria. <br />	<br />
	Il punto 10 del predetto bando, poi, stabiliva i requisiti di cui i richiedenti dovevano essere in possesso e che dovevano risultare dai seguenti documenti da allegare a pena di esclusione: a) autocertificazione ex art. 38 DPR 445/00 attestante: a.1) l’inesistenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto all’art. 12 del D. Lgs. 157/1995, di cause di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione e di carichi pendenti per gli amministratori; a.2) l’iscrizione CCIAA con oggetto sociale, componenti Consiglio di Amministrazione e Direttori Tecnici; a.3) il possesso certificazione N.O.S.; a.4) di non partecipare alla gara in oggetto in concorrenza con controllate ex art. 2359 C.C. anche se in raggruppamenti o consorzi; a.5) l’essere in regola con l’avviamento al lavoro dei disabili ex L. 68/99; b) l’elenco servizi, analoghi all’oggetto della presente gara, prestati negli ultimi tre esercizi con descrizione del servizio, importo, durata e destinatario pubblico/privato; c) la dichiarazione di un Istituto di Credito di rilevanza nazionale, attestante che il concorrente dispone di sufficienti garanzie di solidità economico – finanziaria; d) la dichiarazione attestante che il fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi non è stato inferiore ad €. 60.000.000,00 di cui almeno il 50% per servizi compresi tra quelli oggetto di gara; e) il possesso della certificazione sul sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI-ENI-ISO 9002 o 9001 o VISION 2000 per la gestione e manutenzione dei settori delle telecomunicazioni o dell’informatica.<br />	<br />
	Nella lettera d’invito, al punto 7, rubricato “valutazione delle offerte”, era previsto che l’appalto sarebbe stato aggiudicato dall’amministrazione sulla base della proposta della Commissione di aggiudicazione e che la valutazione dell’appalto sarebbe avvenuta a norma dell’art. 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 157/95, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri della valutazione tecnica dell’offerta (fino ad un massimo di 60 punti, suddivisi per: 1. struttura organizzativa e servizi della società, punti 7; 2. descrizione e modalità di erogazione dei servizi, punti 35; 3. criteri di dimensionamento, punti 2; 4. servizi addizionali, punti 2; 5. qualità dei servizi, punti 5; 6. piano temporale di attuazione, punti 2; 7. valutazione complessiva dei servizi, punti 7) e del prezzo (fino ad un massimo di punti 40), assegnati in ordine decrescente.<br />	<br />
	A tale gara partecipavano le società Sirti, Vitrosicet, Lutech e Project Automation S.p.A.   <br />	<br />
	2. Quest’ultima con ricorso giurisdizionale notificato il 29 settembre 2003 (NRG. 9611/2003) chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento <i>in parte qua</i>: a) del bando di gara nella parte in cui richiedeva, a pena di esclusione, al punto a1) dell’articolo 10 una autocertificazione ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/00 non solo relativamente alla inesistenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto all’art. 12 del D. Lgs. n. 157 del 1995, ma anche relativamente ai carichi pendenti per gli amministratori; b) della lettera di invito nella parte in cui stabiliva che l’amministrazione avrebbe escluso, in qualsiasi momento, le società per le quali era accertata l’esistenza non solo delle condizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 157 del 1995, ma anche di quelle che comunque si erano rese colpevoli di false dichiarazioni.<br />	<br />
L’impugnativa era affidata ad un solo articolato motivo di gravame, rubricato “Violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare – violazione dell’art. 1 L. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D. Lgs. 157/95 ; eccesso di potere per sviamento”, con il quale si deduceva la assoluta illegittimità della richiesta di autocertificazione relativamente ai carichi pendenti, trattandosi di circostanza che, in mancanza di specifica previsione legislativa, non sono non poteva comportare la esclusione dalla gara, ma non poteva neppure essere oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante; d’altra parte, diversamente opinando, la stessa previsione di cui ai punti 10 e 11 della lettera di invito era contraddittoria non potendosi che correttamente intendere nel senso che le false dichiarazioni rese che potevano comportare la esclusione dalla gara erano solo quelle relative a requisiti rilevanti per la partecipazione alla gara (tra cui non poteva rientrare l’esistenza di carichi pendenti).<br />
Resistevano al ricorso sia il Ministero della giustizia, sia il  Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalla Lutech S.p.A. e RT &#8211; Radio Trevisan Elettronica S.p.A., resosi nelle more del giudizio aggiudicatario del servizio.<br />
Infatti, espletata la gara, sulla scorta delle conclusioni della Commissione preposta alla valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti, con provvedimento prot. n. 10887 del 18 novembre 2003 il Direttore generale del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei Servizi – Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi – del Ministero della giustizia aggiudicava la gara in questione al predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), che aveva presentato la migliore offerta tecnico &#8211; economica.<br />
3. Con altro ricorso giurisdizionale notificato il 9 dicembre 2003 (NRG. 12850/03) la Project Automation S.p.A. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento anche del citato provvedimento di aggiudicazione della gara al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalla Lutech S.p.A. e RT &#8211; Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A., in uno con tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ivi compresi in particolare i verbali del 14/16 ottobre 2003 della Commissione incaricata della valutazione delle offerte.<br />
A sostegno dell’impugnazione venivano formulati cinque motivi di censura.<br />
Con il primo, rubricato “Sull’ammissione dell’ATI LUTECH: violazione del bando di gara – travisamento dei presupposti di fatto – illogicità manifesta”, la società ricorrente deduceva che sulla scorta dei relativi certificati camerali vi erano fondati motivi per dubitare che la Lutech S.p.A., mandataria, e la RT – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A. avessero i requisiti di cui al punto 10, lett. b) e d) del bando di concorso (aver svolto servizi analoghi all’oggetto della gara ed un fatturato complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a €. 60.000.000, di cui almeno il 50% per servizi compresi tra quelli oggetto della gara): ciò in quanto nessuna delle predette società aveva nel proprio oggetto sociale attività inerenti alla videoconferenza ed alla trasformazione di dati digitali in segnali audio – video, la prima, cioè la Lutech S.p.A., essendo attiva nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, la seconda, cioè la RT – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A., essendo invece attiva nel settore delle intercettazioni audio, senza alcuna attività nel campo delle videoconferenze.<br />
A ciò conseguiva la illegittimità dell’ammissione alla gara del predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), risultato aggiudicatario.<br />
Con il secondo motivo, denunciando “Sulla lettera d’invito: violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche – Illogicità manifesta – violazione dei principi di trasparenza”, la società ricorrente evidenziava che le modalità stabilite  nella lettera d’invito per l’attribuzione dei punteggi alle offerte presentate, prevedendo, in particolare, l’attribuzione del punteggio massimo alle offerte il cui il prezzo offerto fosse inferiore a 5,25 milioni di euro (rispetto ad un prezzo a base d’asta di 7,5 milioni di euro), erano tali da determinare effetti distorsivi della concorrenza tra le imprese: ciò sia per l’evidente irragionevolezza dell’attribuzione indiscriminata del punteggio massimo a tutte le offerte il cui prezzo offerto era inferiore a 5,25 milioni di euro; sia perché la indiretta fissazione di un tale limite massimo di sconto costituiva un’evidente aberrazione, in violazione dei principi comunitari di concorrenza, oltre che di libertà di iniziativa economica e di impresa (e nel caso di specie aveva impedito ad essa ricorrente di presentare un’offerta economicamente più conveniente che le avrebbe sicuramente consentito di rendersi aggiudicataria dell’appalto del servizio); sia perché la stessa formula concretamente assunta per l’attribuzione del punteggio, benché fondata su di un meccanismo proporzionale puro (apparentemente rispettoso dei principi generali), creava in concreto evidentissimi effetti distorsivi, riducendo significativamente l’incidenza dell’elemento prezzo; sia perché il ricordato meccanismo consentiva ad ogni offerente di prevedere il punteggio minimo che avrebbe potuto ottenere, ipotizzando la presenza di altra offerta pari al prezzo minimo indicato dall’amministrazione, con una patente violazione dei principi di imparzialità, segretezza e trasparenza.<br />
Con il terzo mezzo di censura, deducendo “Sui criteri di valutazione: illogicità manifesta, perplessità, difetto assoluto di motivazione”, la ricorrente lamentava la assoluta incomprensibilità della sotto voce “aderenza specifica ai principali requisiti della griglia di valutazione indicata nella lettera d’invito (punti 1,2) [dell’ultimo dei criteri di valutazione tecnica, avente ad oggetto “valutazione complessiva dei servizi”] per la quale le erano stati assegnati 2,5 punti, rispetto ai 3 punti attribuiti al raggruppamento aggiudicatario.<br />
Sostenendo “Violazione dei principi generali in tema di pubbliche gare sotto altro e distinto profilo – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.”, la società ricorrente si doleva, poi, del fatto che la Commissione incaricata di valutare le offerte presentate non era composta da persone di adeguata capacità professionale relativamente alla disciplina in questione, il presidente essendo un magistrato e gli altri componenti essendo privi di qualsiasi esperienza nel settore delle videoconferenze.<br />
Con l’ultimo motivo, intitolato “Sulla valutazione delle offerte: eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione della <i>lex specialis</i> della gara, travisamento dei presupposti, motivazione insufficiente”, la ricorrente sottolineava ulteriormente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, evidenziando, in particolare, che: a) quanto alle referenze, la ditta aggiudicataria aveva ottenuto lo stesso punteggio di essa ricorrente (che era però l’unico soggetto a poter vantare esperienza e referenze specifiche nel campo specifico dell’appalto) in virtù della illegittima valutazione di elementi diversi da quelli indicati negli atti di gara per la voce in esame ovvero già valutati per altre voci: proprio in ordine alla valutazione delle referenze, veniva chiesto al tribunale adito di ordinare all’amministrazione la produzione della documentazione prodotta in sede di gara dal raggruppamento aggiudicatario; b) il raggruppamento aggiudicatario aveva ottenuto in tutte le voci valutative punteggi superiori o uguali ad essa ricorrente (tranne che nella voce 2.f), grazie all’illegittima duplicazione della valutazione degli elementi di giudizio (già valutati sotto altre voci, come risultava per esempio per la valutazione dell’offerta riguardante un contact center operativo 24 ore per 355 giorni, valutato sotto le voci 1b7; 2.a; 2.d; 2.e; 7.a); c) quanto alla valutazione della voce “piano temporale di attuazione”, la commissione aveva attribuito alla offerta del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) aggiudicatario lo stesso punteggio assegnato ad essa ricorrente, benché solo quest’ultima avesse previsto l’avvio del nuovo servizio senza soluzione di continuità, laddove il raggruppamento aggiudicatario avesse indicato un tempo di 65 giorni per avviare il servizio.<br />
Costituitisi anche in questo giudizio sia il Ministero della giustizia che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalla Lutech S.p.A. e RT- Radio Trevisan Elettronica S.p.A., quest’ultimo spiegava ricorso incidentale         avverso i verbali di gara in data 28 luglio 2003 e 31 luglio 2003, nella parte in cui, all’esito della fase di prequalificazione, la Project Automation S.p.A. era stata ammessa a presentare l’offerta, in violazione della <i>lex specialis</i> della gara e dell’art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sia per la sussistenza di un carico pendente in capo al legale rappresentante della società ricorrente, sia per la falsa dichiarazione resa al riguardo.<br />
4. A seguito del deposito da parte dell’intimata amministrazione della documentazione ordinata dal tribunale, la Project Automation S.p.A. proponeva motivi aggiunti, una prima volta, deducendo violazione della <i>lex specialis</i>, dei principi generali in tema di subappalto ed eccesso di potere per travisamento di fatto (in quanto la pregressa attività della Lutech S.p.A. e della RT – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A. non aveva mai riguardato servizi analoghi a quelli di appalto, perché il raggruppamento aggiudicatario aveva espressamente dichiarato di far inammissibilmente ricorso a collaborazione con imprese terze e perché nell’offerta della aggiudicataria non vi era alcuna particolarità relativa ai servizi addizionali che potesse giustificare l’attribuzione dello specifico punteggio) ed una seconda volta, denunciando la violazione della <i>lex specialis</i> ed in particolare dell’art. 10 del bando di concorso, nonché violazione della <i>par condicio</i> (ciò in quanto la società aggiudicataria non aveva dimostrato di aver rispettato la normativa relativa all’avviamento al lavoro dei disabili).<br />
5. L’adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, dichiarava innanzitutto inammissibile il primo ricorso (NRG. 9611/03), in quanto la impugnata clausola del bando non aveva prodotto alcun effetto preclusivo della partecipazione della società ricorrente che era stata regolarmente ammessa alla gara; quanto al secondo ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, lo respingeva nel merito, ritenendo infondate tutte le censure proposte, ivi comprese quelle spiegate con i motivi aggiunti; dichiarava, altresì, improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), costituito dalla Lutech S.p.A. e dalla R.T. – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A. .<br />
In sintesi, secondo il predetto tribunale: a) erano generiche le deduzioni svolte con il primo motivo di censura, in quanto la certificazione camerale (e la descrizione in senso ampio ivi contenuta dell’attività dell’impresa) non poteva costituire prova dell’inattendibilità dell’elenco fornito dal raggruppamento aggiudicatario dei servizi svolti analoghi a quello da appaltare; b) la predisposizione dei criteri di gara costituiva espressione della discrezionalità dell’amministrazione e sfuggiva ad ogni sindacato, tranne l’arbitrarietà e la irragionevolezza che nel caso di specie non sussistevano, in quanto in concreto il meccanismo predisposto nella lettera di invito era tale da privilegiare ragionevolmente l’aspetto tecnico dell’offerta rispetto a quello meramente economico e d’altra parte aveva come ulteriore finalità quello di evitare la presentazione di offerte eccessivamente basse; ciò rendeva del tutto priva di fondamento anche la doglianza relativa alla asserita scarsa incidenza dell’elemento prezzo nella valutazione dell’offerta; c) del tutto infondate ed indimostrate erano, poi, le censure relative a presunte duplicazioni di valutazione di elementi dell’offerta e all’illegittimo giudizio sulle voci riguardanti le referenze e la struttura organizzativa e i servizi della società offerente; d) ugualmente priva di fondamento era la critica relativa alla valutazione del piano temporale di esecuzione, non potendo avvantaggiarsi la ricorrente della mera situazione di fatto di essere il precedente gestore del servizio; e) il reale oggetto del servizio da appaltare, consistente non già nella raccolta di dati digitali provenienti dalla rete o nella loro comunicazione in segnale audio – video (attività quest’ultima in realtà oggetto di un distinto contratto con la società Telecom), bensì nel semplice presidio tecnico degli apparati di trasmissione e loro manutenzione e, di conseguenza, nel mettere a disposizione personale moralmente e tecnicamente idoneo ad assicurare il regolare svolgimento delle sessioni di videoconferenza, non richiedeva il possesso di specifiche conoscenze nel campo delle videoconferenze, quanto piuttosto le necessarie capacità tecniche, informatiche ed organizzative per impiantare il presidio tecnico degli apparati di trasmissione e la loro manutenzione: pertanto correttamente ai fini della qualificazione e dell’ammissione alla gara del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, risultato poi aggiudicatario, era stata ritenuta adeguata l’indicazione dei servizi pregressi delle imprese che ne facevano parte ed in particolare l’esperienza relativa alle infrastrutture ICT, a prescindere dal settore in cui era maturata; f) quanto alla pretesa illegittimità del ricorso al subappalto, di cui il raggruppamento aggiudicatario aveva dichiarato di volersi avvalere, anche a prescindere dalla genericità e della perplessità della censura (in relazione alla tecnica redazionale e alla stessa formulazione dubitativa), non risultavano in ogni caso superati i limiti legislativi imposti all’esercizio di tale facoltà; g) inammissibile, in quanto attinente ad un profilo di merito dell’azione amministrativa, oltre che infondata era la censura al punteggio aggiuntivo attribuito, nella misura massima prevista, all’offerta del raggruppamento aggiudicatario quanto ai servizi addizionali, come si ricavava agevolmente dalla documentazione in atti (capitolo 5 dell’offerta); h) infondate, in quanto frutto di meri errori materiali di lettura dei dati risultanti dagli atti ovvero di interpretazione delle norme del bando circa le fasi della gara, erano le deduzioni circa la invalidità della certificazione riguardante l’avviamento al lavoro dei disabili (della RT – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A.), delle autocertificazioni prodotte dalla stessa RT – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A. e dalla Lutech S.p.A. nonché del certificato ISO 9001 di quest’ultima (anche in relazione alla previsione dell’articolo 9 del bando di gara).     <br />
6. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 14 marzo 2006 la società Project Automation S.p.A. ha chiesto la riforma di tale statuizione, articolando due ordini di motivi, il primo, diretto a contestare il capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso NRG. 9611/2003 (riproponendo la censura a suo tempo articolata e sottolineando la persistenza dell’interesse, quanto meno in relazione ai motivi svolti dalla parte controinteressata con il ricorso incidentale, non esaminati in prime cure, nella misura in cui esse potevano essere riproposte in sede di gravame, e il  secondo, diretto contro il capo della sentenza che aveva erroneamente ritenuto legittimo la procedura concorsuale impugnata ed il relativo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Lutech S.p.A. e la RT – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A., riproponendo sostanzialmente tutti i motivi di censure svolti in prime cure sia con il ricorso introduttivo del giudizio che con i motivi aggiunti, a suo avviso superficialmente esaminati ed inopinatamente respinti dai primi giudici, con motivazione assolutamente insufficiente, lacunosa e non condivisibile.<br />
Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto siccome inammissibile ed infondato, sia il Ministero della giustizia che la Lutech S.p.A., in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con RT – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A., che ha spiegato anche appello incidentale relativamente al capo della sentenza che ha dichiarato assorbito le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell’impugnativa di primo grado e nella parte in cui è stato dichiarato improcedibile il proprio ricorso incidentale, riproponendo a tal fine le relative censure.<br />
Tutte le parti hanno minuziosamente illustrato le proprie tesi difensive con apposite memorie.<br />
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<p align=center>
DIRITTO
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<p align=justify>
	</b>7. Deve essere innanzitutto dichiarato inammissibile l’appello in esame nella parte in cui è volto a contestare la pronuncia di primo, relativamente al capo che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso NRG. 9611/03,  non essendo stata svolta sul punto alcuna critica o censura alla tesi dei primi giudici e non potendo ritenersi sufficiente al fine di sollecitare il potere/dovere del giudice di pronunziarsi la mera riproposizione delle censure svolte in prime cure.<br />	<br />
Deve ricordarsi, infatti, che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è alcun motivo di discostarsi, è inammissibile il motivo di appello che, come nel caso di specie, si limita alla mera riproposizione delle doglianze a suo tempo proposte in primo grado, senza svolgere alcuna censura sulla sentenza appellata (C.d.S., sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6539; 26 settembre 2000, n. 5075; 9 maggio 2000, n. 2654): ciò in considerazione del fatto che oggetto dell’appello è direttamente ed immediatamente la pronuncia di primo grado; né può considerarsi sufficiente al fine di sottrarre alla declaratoria di inammissibilità una simile modalità di proposizione del gravame il suo valore asseritamente cautelativo ovvero condizionato alla eventuale impugnazione incidentale della controparte (per far valere i motivi del ricorso incidentale non esaminati in prime cure).<br />
Per altro verso, non può non rilevarsi che la contestata pronuncia di inammissibilità del ricorso NRG. 9611/03 è da ritenersi assolutamente corretta, atteso che esso era diretto ad ottenere l’annullamento del bando della gara in questione nella parte in cui richiedeva, a pena di esclusione, al punto a1) dell’articolo 10 una autocertificazione ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, non solo relativamente alla inesistenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto all’art. 12 del decreto legislativo n. 157 del 1995, ma anche relativa ai carichi pendenti per gli amministratori (oltre che della lettera di invito nella parte in cui prevedeva l’esclusione dalla gara delle società per le quali veniva accertata l’esistenza non solo delle condizioni di cui all’art. 12 del vigente decreto legislativo n. 157 del 1995, ma anche di quelle che comunque si fossero rese colpevoli di false dichiarazioni): sennonché la società ricorrente non ha ricevuto (né ha provato di aver ricevuto) da tali previsioni alcuna conseguenza negativa, non essendo stata affatto esclusa dalla gara per la omessa autodichiarazione relativa al predetto requisito ovvero per la sussistenza nei suoi confronti di detta condizione ostativa.<br />
E’ ben noto al riguardo che l’interesse ad agire deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con la pronuncia che si chiede: orbene, quantunque questa utilità non deve necessariamente essere considerata come immediata utilità del provvedimento richiesto, ben potendo consistere anche in una semplice utilità strumentale (quale il fatto che il rapporto controversi venga rimesso in discussione), è tuttavia necessario – ai fini della ammissibilità di una domanda giudiziale &#8211; che vi sia stato un provvedimento lesivo che abbia posto il ricorrente in una situazione sfavorevole ovvero che gli abbia tolto una posizione giuridica favorevole, circostanze queste che, come accennato (senza che peraltro sul punto vi sia stata neppure alcuna contestazione fra le parti) non si sono verificate nel caso di specie.<br />
8. Può passarsi all’esame dell’altro capo dell’altra parte dell’appello volto a contestare la correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità del provvedimento in data 18 novembre 2003, con cui l’amministrazione della giustizia ha aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (A.T.I.) tra la Lutech S.p.A. e la R.T. – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A. la gara di appalto per il servizio di gestione e presidio tecnico di circa 7000 sessioni/anno di multivideoconferenza e manutenzione dei relativi apparati.<br />
In realtà al riguardo è preliminare l’esame dell’appello incidentale spiegato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (A.T.I.) tra la Lutech S.p.A. e la R.T. – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A., i relativi motivi essendo incentrati sulla dedotta inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado proposto dalla Project Automation S.p.A. ovvero sulla illegittimità della sua  mancata esclusione dalla gara (per la mancanza dei requisiti soggettivi di partecipazione): sennonché si può prescindere dall’esame dell’appello incidentale, stante l’infondatezza dell’appello principale, secondo quanto esposto di seguito.<br />
9. Al riguardo si osserva quanto segue.<br />
9.1. Con il primo motivo di gravame la società appellante ha lamentato “2.a) – Illegittimità dell’ammissione dell’ATI Lutech: violazione del bando di gara – travisamento dei presupposti di fatto – Illogicità manifesta – violazione dei principi generali in materia di subappalto – violazione dell’art. 18 della legge 55/1990”, denunciando, in sostanza che i primi giudici avrebbe inopinatamente respinto il primo motivo del ricorso principale, il primo motivo aggiunto, il secondo ed il quarto motivo aggiunto, con motivazioni assolutamente generiche ed inconferenti, frutto di inammissibili autonome valutazioni tecniche e di evidente travisamento di fatto (con particolare riguardo all’esatta individuazione del servizio oggetto della gara di appalto), riconoscendo così erroneamente legittimo l’operato dell’amministrazione, laddove non poteva dubitarsi che il raggruppamento aggiudicatario non possedeva affatto i requisiti per la partecipazione alla gara, sia per non aver giammai svolto né la Lutech S.p.A., né la R.T. – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A. servizi analoghi a quelli oggetto di appalto, tanto meno nei limiti di fatturato previsti dal bando di gara, sia perché non poteva considerarsi ammissibile il subappalto dei servizi oggetto dell’appalto (subappalto – espressamente indicato dallo stesso raggruppamento aggiudicatario nella propria offerta &#8211; che provava la mancanza non solo dello svolgimento di pregressa analoga attività, ma della stessa esperienza professionale al riguardo), sia perché la certificazione ISO 9000 esibita dalla Lutech S.p.A. non concerneva, come espressamente richiesto dal bando, anche l’attività di manutenzione.<br />
Le doglianze sono infondate.<br />
9.1.1. E’ indispensabile al fine di valutare correttamente le censure mosse dalla società appellante (con particolare riguardo all’effettivo possesso da parte della Lutech S.p.A. e della R.T. – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A. dei requisiti tecnici e finanziari di precedenti esperienze in servizi analoghi) stabilire con precisione in che cosa consiste il servizio oggetto di gara: a tal fine si deve necessariamente riferimento alle indicazioni contenute nel bando di gara, nella lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto.<br />
Orbene, come risulta dall’articolo 2 della lettera di invito i servizi oggetto della gara sono: a) la gestione della richiesta delle sessioni di multivideoconferenza inoltrate dall’Ufficio Centrale al Centro Servizi Multimediale, erogatore delle sessioni, e comprendente il sistema informativo di gestione e documentazione delle stesse; b) il presidio tecnico, con proprio personale specializzato, presso le sedi giudiziarie ove siano in corso sessioni di multiviedoconferenza assicurando il controllo preventivo, l’utilizzo e la fruizione dei sistemi audio – video, mediante un parco ricambi appositamente costituito, degli apparati di registrazione, dei CODEX, dei PABX e degli accessi ISDN esistenti nelle aule dibattimentali/bunker e nelle aulette presso gli Istituti penitenziari; c) la manutenzione dei sistemi audio – video e degli apparati CODEC di proprietà dell’Amministrazione presenti nelle aule dibattimentali/bunker e nelle aulette presso gli Istituti penitenziari; d) un servizio di help desk per la segnalazione di guasti, anomalie e richieste di intervento; nonché i servizi addizionali su richiesta di cui al capitolo 7 del Capitolato Tecnico.<br />
Il Capitolato Tecnico al capitolo 5 contiene poi la puntuale descrizione dei singoli servizi di gestione delle sessioni di multivideoconferenza, di presidio tecnico, di assistenza, di manutenzione e di help desk.<br />
L’allegato 1 al Capitolato Tecnico così definisce il Servizio di multivideoconferenza/MVDC: “servizio erogato secondo le esigenze del Ministero della Giustizia e conforme alla Legge 7.11.98 n. 11 e successive modificazioni in grado di consentire la partecipazione a distanza ad un procedimento giudiziario mediante un sistema basato su componenti audio/video, sistemi CODEC ed accessi base ISDN presenti presso le Aule dibattimentali/bunker e le aulette degli istituti penitenziari, tra di loro connessi tramite un Centro Servizi Multimediale. Servizio completato da un sistema di fonia riservata in grado di consentire il colloquio tra avvocati e detenuti lasciando certificazione dello stesso”.<br />
Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, i primi giudici non hanno banalizzato l’oggetto dell’appalto (né tanto meno hanno compiuto una valutazione tecnica, riduttiva e superficiale, asseritamente non consentita e comunque errata delle indicazioni contenute nei documenti di gara), ma hanno efficacemente individuato (nell’ambito del potere/dovere loro conferito per l’effettivo esercizio della funzione giurisdizionale) la sua reale ed effettiva consistenza, allorquando hanno precisato trattarsi di “…un servizio in sé molto delicato, ma di non eccessiva complessità sotto il profilo tecnico, atteso che, nella specie, non si discute di raccolta di dati digitali provenienti dalla rete o di loro commutazione in segnale audio – video, attività oggetto di un distinto contratto con la soc. Telecom, ma del semplice presidio tecnico degli apparati di trasmissione e loro manutenzione”.<br />
Del tutto correttamente, quindi, l’attività svolta dalla Lutech S.p.A. e dalla R.T. – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.a. (così come risultante dalle certificazioni della Camera di Commercio), rispettivamente di “consulenza in materia informatica e relativa prestazione di servizi ed assistenza, nonché elaborazione elettronica dati per conto terzi” e di “Costruzione apparecchi elettronica” (specificata quanto alla R.T. – Radio Trevisan secondo le puntuali descrizioni dell’oggetto sociale) è stata considerata dall’amministrazione “analoga” all’oggetto del servizio da appaltare ai fini della loro qualificazione e partecipazione alla gara.<br />
Infatti il giudizio di analogia in questione si configura come espressione dell’ampia valutazione discrezionale che impinge nel merito dell’azione amministrativa (in quanto finalizzata al soddisfacimento dell’interesse pubblico concretamente perseguito), sottraendosi così al sindacato di legittimità salvo il limite della irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità e del travisamento di fatti, che non si rinvengono nel caso di specie, proprio in ragione dell’esatta identificazione dell’effettivo servizio oggetto della gara di appalto.<br />
D’altra parte la tesi della società appellante, oltre a fondarsi su di una personale ricostruzione del servizio oggetto di appalto che non è supportata da alcun elemento di prova e che, anzi, è smentita proprio dalle precise indicazione contenute negli atti di gara, presuppone una sostanziale coincidenza concettuale tra analogia ed identità (dei servizi espletati in precedenza rispetto a quelli da appaltare) che, oltre ad essere evidentemente illogica ed in insanabile contrasto con il dato letterale, trova un ulteriore ostacolo insormontabile nei principi costituzionali di cui all’articolo 97 che devono presiedere all’azione amministrativa: pretendere, infatti, che la partecipazione alla gara fosse consentita alle sole imprese che avessero svolto lo stesso servizio oggetto di appalto significherebbe restringere irragionevolmente la platea dei concorrenti, vulnerando i principi di imparzialità e buon andamento, realizzando pertanto in via di fatto una sorta di monopolio o di oligopolio delle imprese fornitrici del servizio stesso.<br />
A ciò consegue che le censure volte a contestare l’asserita erroneità ed illegittimità dell’operato della commissione di gara per aver ritenuto la società Lutech S.p.A. e la R.T. – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A. in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento di analoga attività pregressa, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo finanziario, sono del tutto prive di fondamento.<br />
9.1.2. Ugualmente priva di consistenza è la censura con la quale la società appellante, al fine di sostenere la mancanza di pregressa esperienza professionale nel campo specifico dei servizi oggetto di appalto o in quelli analoghi delle imprese facenti parti del raggruppamento aggiudicatario del servizio, ha evidenzia come esse abbia sostanzialmente previsto in massiccio, quanto inammissibile, ricorso al subappalto.<br />
I primi giudici, sul punto, con motivazione assolutamente corretta hanno rilevato che il ricorso al subappalto costituisce una facoltà dell’impresa, ovviamente nei limiti previsti dalla legge, della cui violazione non vi è alcuna traccia: nessuna adeguata ed effettiva censura è stata mossa a tale argomentazione, non potendo essere ritenute sufficienti le mere personali considerazioni, ancora una volta sfornite di qualsiasi elemento probatorio.<br />
D’altra parte, per completezza, deve osservarsi che la stessa lettera di invito prevedeva la possibilità di avvalersi del subappalto, rinviando alle specificazioni disposizioni di cui all’articolo 13 della schema di contratto; inoltre nello schema di offerta economica al punto 4 veniva previsto il subappalto, specificando che doveva essere indicato “se e quali servizi si intendono subappaltare ed in quale percentuale, fermo restando il limite della percentuale massima indicata dall’art. 13.1 del contratto”.<br />
L’assunto dell’appellante, che pretende di ricavare dalla circostanza di avvalersi del subappalto la incapacità (o quanto meno la carenza di esperienza professionale) delle imprese facenti parte del raggruppamento aggiudicatario dell’appalto, è quindi smentito <i>per tabulas.<br />
</i>9.1.3. Non merita censura la decisione di prime cure neppure nella parte in cui ha respinto il ricorso della società odierna appellante in ordine alla asserita inidoneità, ai fini dell’ammissione alla gara, del certificato ISO 9001 prodotto dalla Lutech S.p.A., in quanto riguardante la sola gestione dei servizi ICT e non anche la manutenzione.<br />
Invero la tesa dell’appellante si fonda, come correttamente rilevato dalla controinteressati, su di una inammissibile e contraddittoria lettura ed interpretazione del bando di gara (punto 9 e 10, lett. e).<br />
E’ sufficiente rilevare che il punto 9, dopo aver in via di principio escluso che possano partecipare alla gara le imprese che partecipino anche singolarmente ovvero che da sole soddisfino i requisiti di partecipazione, aggiunge “salvo che per ragioni di complementarietà delle prestazioni da motivare con apposita dichiarazione”: orbene è del tutto evidente che nel caso si verificasse, come nel caso di specie, l’ipotesi oggetto della clausola di salvezza (circostanza che, peraltro, non è stata oggetto di contestazione) il possesso del certificato di qualità non poteva che riguardare i servizi che ognuna delle imprese raggruppate avrebbe eseguito.<br />
Diversamente opinando, e cioè interpretando le disposizioni dell’ultimo capoverso del punto 9 e del punto 10, lett. e), senza tener conto della ammessa complementarietà delle prestazioni, proprio quest’ultima previsione sarebbe rimasta priva di pratica attuazione (realizzando una inammissibile contraddittorietà del bando stesso).<br />
La certificazione ISO 9001 prodotta dalla Lutech S.p.A. era pertanto del tutto idonea ai fini dell’ammissione alla gara perché, come correttamente ritenuto dai primi giudici e sottolineato dalla controinteressati nella memoria difensiva, l’attività di manutenzione rientrava nei compiti dell’altra impresa raggruppata, secondo il ricordato principio di complementarietà delle prestazioni espressamente previsto dalla <i>lex specialis </i>e risultante dall’apposita dichiarazione (giammai contestata).<br />
9.2. Con il secondo motivo di appello, la società Project Automation S.p.A. ha denunciato “2.b. sulla lettera d’invito: Violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche – Illogicità manifesta &#8211;  Violazione dei principi di trasparenza”, riproponendo in sostanza la censura proposta con il secondo motivo del ricorso di primo grado, con cui era stata dedotta la illegittimità della lettera di invito che, nel predeterminare le modalità di attribuzione del punteggio per le offerte economiche, mentre stabiliva che il punteggio sarebbe stato assegnato sulla base di una formula proporzionale (Prezzo = 40 x Prezzo minimo/prezzo offerto), stabiliva che alle offerte il cui prezzo fosse risultato inferiore a 5,25 milioni di euro sarebbe stato comunque assegnato il punteggio massimo.<br />
Ad avviso dell’appellante, i primi giudici avevano superficialmente esaminato ed erroneamente respinto tale censura, facendo laconicamente (ed inconferentemente) riferimento all’insindacabilità della discrezionalità amministrativa, non rendendosi pienamente conto che con la contestata previsione l’amministrazione aveva sostanzialmente dissuaso i concorrenti dall’offrire un prezzo inferiore alla soglia predetta, determinando automaticamente – ed in modo aberrante – una percentuale massima di sconto, violando i principi fondamentali, interni e comunitari, in materia di gare di appalto ed introducendo un inammissibile principio di esclusione automatica delle offerte (presunte) anomale; d’altra parte l’utilizzazione della ricordata formula proporzionale per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, unitamente all’introduzione dello sconto massimo, sviliva ingiustificatamente l’importanza dell’elemento prezzo e comunque limitava la sua rilevanza ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto a soli punti 12 (invece dei 40 punti indicati nella lettera di invito).<br />
Le argomentazioni della società appellante non sono condivisibili.<br />
Il punto 12 del bando di gara ha indicato, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto in questione, quello dell’”offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi in ordine decrescente di importanza: offerta tecnica, offerta economica”, rinviando poi alle precisazioni contenute nella lettera di invito.<br />
Quest’ultima al punto 7 (Valutazione delle offerte), dopo aver fissato in 100 il punteggio massimo attribuibile, lo ha ripartito tra offerta tecnica ed il prezzo nella misura rispettivamente di 60 e 40, indicando altresì le modalità di concreta determinazione del punteggio relativo all’offerta economica prezzo e specificando che alle offerte il cui Pi (prezzo calcolato come somma di PO + PA, valori pure indicati nel predetto punto della lettera di invito) fosse risultato inferiore a 5,25 milioni di euro sarebbe stato comunque attribuito il punteggio massimo e che il valore Pmin non poteva essere comunque inferiore, pertanto, a 5,25 milioni di euro.<br />
Come correttamente rilevato dai primi giudici tali previsioni costituiscono espressione della discrezionalità dell’amministrazione, trattandosi di strumenti operativi che la stessa ha ritenuto congrui ed adeguati ai fini della selezione del soggetto più idoneo all’espletamento dei servizi oggetto della gara di appalto: tali previsioni, quindi, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che, com’è noto, non siano manifestamente viziati da irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità che nel caso di specie, tuttavia, non si riscontrano.<br />
Occorre sul punto osservare innanzitutto che la valutazione e la rilevanza dell’offerta economica (ed il relativo punteggio da attribuire alla voce prezzo) ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è considerevolmente inferiore all’aspetto tecnico dell’offerto: ciò induce a ritenere che l’amministrazione abbia senza dubbio privilegiato ai fini della scelta del soggetto più idonei ad espletare il servizio proprio l’aspetto tecnico che quello economico, considerazione questa che già di per sé esclude la assoluta rilevanza (e di conseguenza il contestato svilimento) dell’elemento economico ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta.<br />
Sotto altro profilo, la scelta di fissare un limite massimo di sconto, fissando un valore minimo di Pmin, piuttosto che configurarsi come uno strumento di surrettizia esclusione automatica di offerte asseritamente o presuntivamente anomale, come sostenuto dalla società appellante (atteso che una tale previsione di esclusione automatica neppure sussiste), rappresenta invece il naturale completamento – logico, ragionevole e razionale – della secondarietà dell’elemento prezzo, avendo lo scopo di sollecitare i partecipanti alla gara al confronto effettivo essenzialmente sull’aspetto tecnico dell’offerta che, in questo modo, viene ad essere il fulcro ed il vero elemento selettivo.<br />
Tali considerazioni escludono che la contestata clausola di valutazione della lettera di invito determini la violazione dei principi interni e comunitari dell’imparzialità e del buon andamento, della libertà di iniziativa economica e della libera concorrenza, atteso che per contro la ricordata clausola appare pienamente conforme ai principi di diritto comunitario che impongono all’amministrazione appaltante di selezionare il concorrente di una gara di appalto non già sulla base del meccanico ed automatico parametro del prezzo più basso, bensì sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale l’elemento prezzo – proprio in omaggio ai principi della concorrenza, dell’imparzialità, del buon andamento, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa – non può costituire fattore determinante, ma esclusivamente uno dei fattori di valutazione.<br />
Ne consegue che sono destituite di fondamento anche le osservazioni svolte dall’appellante in ordine alla circostanza che la contestata clausola del bando potesse in qualche modo prestarsi ad un’alterazione (peraltro apodittica affermata, ma giammai neppure ipoteticamente dimostrata) della procedura concorsuale consentendo ai soggetti partecipanti di modulare la propria offerta proprio in ragione del prezzo minimo da offrire: a tacer d’altro, una simile tesi si fonda sul presupposto, infondato come già in precedenza delineato, della assoluta rilevanza e preminenza del fattore prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto in questione.<br />
9.3. Con il terzo motivo di gravame, rubricato “2.c Sull’illegittimità dei criteri e delle modalità di valutazione”, la società ricorrente ha lamentato che i primi giudici avrebbe frettolosamente e superficialmente esaminato ed erroneamente respinto, con motivazioni assolutamente generiche, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso ed il terzo motivo aggiunti.<br />
Secondo l’appellante, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto corretto l’operato della commissione in quanto conforme al capitolato tecnico e alla griglia valutativa predisposta dalla commissione di gara, laddove era la stessa griglia valutativa che era oggetto di contestazione: sono stati pertanto riproposti i singoli motivi di censura.<br />
Premesso che rientra nella discrezionalità della commissione di gara la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte, nei limiti indicati nel bando di gara e nella lettera di invito (ivi compreso il poter di fissare gli opportuni ed adeguati criteri per la modulazione del punteggio da assegnare ad ogni singolo elemento nei limiti del punteggio massimo stabilito nei documenti di gara), che tale potere sfugge al sindacato di legittimità (salva la sua manifesta irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà) e che, nel caso di specie, tale potere non è stato neppure contestato, le doglianze svolte con il motivo di appello in esame devono anch’esse essere respinte, .<br />
9.3.1. Quanto alla doglianza relativa al punteggio assegnato alla “valutazione complessiva dell’offerta” (n. 7 della griglia), anche a voler prescindere dalla sua stessa ammissibilità (atteso che, come opportunamente rilevato dalla controinteressata, l’eventuale sua fondatezza, comportando l’attribuzione di punti 0,5 non consentirebbe giammai all’offerta della società ricorrente di essere riconosciuta come quella economica più vantaggiosa, il distacco rispetto al punteggio complessivo conseguito dall’offerta del raggruppamento aggiudicatario essendo di punti 0,60), la Sezione osserva che essa riguarda in particolare il punto b) (Aderenza specifica ai principali requisiti della griglia di valutazione indicata nella lettera di invito – punti 1,2).<br />
Invero, con tale ulteriore criterio la commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale finalizzato alla effettiva scelta dell’offerta migliore per l’espletamento del servizio oggetto della gara, lungi dal duplicare la valutazione di alcuni elementi dell’offerta già oggetto di valutazione sotto altra voce, ha inteso in realtà compiere un apprezzamento globale delle offerte in relazione a quegli aspetti della ”struttura organizzativa e servizi della società” (punto 1) e “descrizione e modalità di erogazione dei servizi” (punto 2) diversi ed ulteriori da quelli già valutati: ciò all’evidente scopo di rendere la valutazione delle offerte quanto più completa possibile.<br />
Non può pertanto condividersi l’apodittica e generica affermazione dell’appellante secondo cui l’elemento di valutazione delle offerte di cui si discute sarebbe incomprensibile, configurandosi la stessa come un mero inammissibile dissenso alla valutazione discrezionale svolta dalla commissione che, d’altra parte, non risulta manifestamente illogica, arbitraria o irrazionale.<br />
9.3.2. Possono essere esaminate congiuntamente le altre censure svolte dall’appellante relative alla valutazione delle referenze, all’asserita ripetizione di punteggi favorevoli per le medesime prestazioni in favore del raggruppamento aggiudicatario dell’appalto, sui tempi di esecuzione e sui servizi addizionali offerti dal raggruppamento aggiudicatario.<br />
Esse, invero, sono del tutto generiche, apodittiche, prive di qualsiasi elemento di prova e sono pertanto da respingere.<br />
E’ sufficiente rilevare al riguardo che la doglianze relativa alla presunta erronea valutazione della “Struttura organizzativa e servizi della società” [con particolare riferimento alla sub lettera a (Descrizione della struttura organizzativa della società o R.T.I. e delle sue componenti sul territorio anche con l’indicazione di organizzazioni terze contrattualizzate tramite subappalto)] si fonda sull’errato convincimento che detto elemento di valutazione andava riferite alla mera struttura organizzativa astratta, laddove del tutto correttamente (e coerentemente con i principi di cui agli articoli 97 della Costituzione e con le stesse finalità della procedura concorsuale) essa è stata riferita alla concreta capacità operativa dell’impresa offerente.<br />
Peraltro, così come relativamente alla censura di asserita erronea valutazione dei “tempi di esecuzione”, le argomentazioni della società appellante non possono essere giammai condivise, postulando una pretesa superiorità della sua offerta determinata dalla sua precedente posizione di gestore del servizio, che si risolve in un’inammissibile criterio di prevalenza non previsto dal bando, irrilevante in via di fatto e comunque contrario alla stessa procedura concorsuale (oltre che ai principi di cui all’articolo 97 della Costituzione).<br />
Non sussiste neppure la lamentata duplicazione di punteggio per alcuni voci, atteso che, come emerge dalla stessa articolazione della censura, essa è relativa alla valutazione del Contact center per tutte le singole voci per le quali tali elemento viene in considerazione, così come previsto dalla griglia di valutazione e coerentemente con i criteri indicati nella lettera di invito.<br />
Infine, del tutto sfornita di prova, oltre che generica e apodittica, è la doglianza sul punteggio assegnato al raggruppamento aggiudicatario per i servizi addizionali, atteso che la parte appellante non spiega le ragioni per le quali l’offerta delle imprese aggiudicatarie raggruppate non conterrebbe servizi addizionali (e dunque la censura all’operato della commissione è del tutto gratuita), né chiarisce perché non potrebbe essere considerata “addizionale” la previsione di una frequenza mensile, anziché trimestrale, della reportistica: in realtà, la società appellante, oltre che contestare inammissibilmente le valutazioni di merito della commissione senza fornire alcun elemento circa la loro illogicità o arbitrarietà, finisce per limitarsi a contrapporre alle determinazioni della commissione proprie personali, ma inammissibili, valutazioni.<br />
10. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello principale proposto dalla Project Automation S.p.A. deve essere dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato; l’appello incidentale proposto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Lutech S.p.A. e la R.T. – Radio Trevisan Elettronica Industriale S.p.A. deve essere dichiarato improcedibile.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dalla Project Automation S.p.A. e sull’appello incidentale spiegato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalla Lutech S.p.A. e RT- Radio Trevisan Elettronica S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, n. 11219 del 14 novembre 2005, così provvede:<br />
&#8211; dichiara in parte inammissibile ed in parte respinge l’appello principale;<br />
&#8211; dichiara improcedibile l’appello incidentale;<br />
&#8211; condanna la Project Automation S.p.A. al pagamento in favore del Ministero della giustizia e del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalla Lutech S.p.A. e RT- Radio Trevisan Elettronica S.p.A. delle spese del presente grado di giudi<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:</p>
<p>SALTELLI	CARLO		&#8211;  Presidente F.F., est. <br />	<br />
DEODATO	CARLO		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
CACACE	SALVATORE		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
DE FELICE	SERGIO		&#8211;  Consigliere <br />	<br />
MELE	EUGENIO		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il  22/03/2007</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2007-n-1389/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.1389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.166</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-166/</guid>

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<p>Non va sospesa un’informativa antimafia sfavorevole, qualora emergano elementi di carente fumus del ricorso dopo un’istruttoria disposta dal TAR. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CALABRIACATANZARO 1 SEZIONE T.A.R. CALABRIA Registro Ordinanze: 166/2007 Registro Generale: 1392/2006 nelle persone dei Signori: CESARE MASTROCOLA Presidente ANNA MARIA VERLENGIA Ref., relatore MARCO</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-166/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.166</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa un’informativa antimafia sfavorevole, qualora emergano elementi di carente fumus del ricorso dopo un’istruttoria disposta dal TAR. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CALABRIA<br />CATANZARO<br />
1 SEZIONE T.A.R.  CALABRIA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 166/2007 <br />
Registro Generale: 1392/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
CESARE MASTROCOLA Presidente  <br />
ANNA MARIA VERLENGIA Ref., relatore<br />
MARCO MORGANTINI Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 22 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 1392/2006  proposto da:<br />
<b>EUROSCAVI SRL</b>rappresentato e difeso da:TORCHIA ANSELMOcon domicilio eletto in CATANZAROVIA CRISPI, N.37presso TORCHIA ANSELMO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DI VIBO VALENTIA </b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE CZ con domicilio eletto in CATANZAROVIA G.DA FIORE presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia del 9.10.2006 con il quale si comunicava l’impossibilità di revocare la nota prefettizia adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia nel mese di maggio 2006, nonchè di ogni altro atto connesso, propedeutico, presupposto e/o consequenziale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PREFETTURA DI VIBO VALENTIA<br />
Udito il relatore Ref. ANNA MARIA VERLENGIA  e uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza,<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni, previste dall&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato; <br />
 considerato, in particolare, che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus, alla luce delle dettagliate informazioni fornite dal Comando Provinciale di Vibo Valentia con nota n. 4/7-8-2006 del 6 aprile 2006  in ottemperanza all’ordinanza istruttoria adottata da questo Tribunale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Rigetta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Spese al definitivo (Ric. n. 1392/2006).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Catanzaro, lì  22 marzo 2007</p>
<p>l’Estensore<br />
F.to  Dott.ssa Anna Maria Verlengia<br />
Il Presidente<br />
F.to Dott. Cesare Mastrocola<br />
Il Segretario<br />
F.to Carmela Quaranta</p>
<p>DEPOSITATA  IN  SEGRETERIA<br />
Il 22 marzo 2007</p>
<p>Il SEGRETARIO D’UDIENZA<br />
f.to Carmela Quaranta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-166/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.166</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-252/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-252/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.252</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il diniego richiesta di approvazione progetto ampliamento cave, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi con provvedimento espresso e motivato anche in riferimento alla dedotta violazione del piano regionale attivita’ estrattiva. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA CAMPANIASALERNOSECONDA SEZIONE Registro Ordinanze:252/2007 Registro Generale: 269/2007 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-252/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-252/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.252</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il diniego richiesta di approvazione progetto ampliamento cave, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi con provvedimento espresso e motivato anche in riferimento alla dedotta violazione del piano regionale attivita’ estrattiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO<br />SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze:252/2007<br />
Registro Generale: 269/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente<br />  SABATO GUADAGNO Cons., relatore<br />
EZIO FEDULLO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 22 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 269/2007  proposto da:<br />
<b>PERRUOLO INERTI S.A.S.</b>rappresentato e difeso da:RICCARDI AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. PETRONE, 77</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE CAMPANIA</b> rappresentato e difeso da:PALMA AVV. ROSARIA &#8211; MARZOCCHELLA AVV.  ANGELO con domicilio eletto in SALERNOC.GARIBALDI N.33 C/O AVV.REGIONALE COMUNE DI CASALBUONO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento del 5.12.2006 di diniego richiesta di approvazione progetto ampliamento cave;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE CAMPANIA<br />
Udito il relatore Cons. SABATO GUADAGNO  e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;</p>
<p>Considerato che al danno lamentato può ovviarsi ordinando all’intimata Amministrazione di rideterminarsi con provvedimento espresso e motivato anche in riferimento alla dedotta violazione del vigente art.7, primo e secondo comma delle NTA del piano regionale attività estrattiva;</p>
<p>Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge n.205/2000;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni previste dal citato art. 21 della legge 6.12.1971 n.1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE  la suindicata domanda incidentale di sospensione nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, lì 22 marzo 2007</p>
<p>Il Presidente<br />
L’estensore<br />
Il segretario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-252/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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