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	<title>22/2/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/2/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.1514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2021-n-1514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2021-n-1514/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.1514</a></p>
<p>Pres. Barra Caracciolo &#8211; Est. Perotti Sulla possibilità  che il contratto di avvalimento abbia a oggetto non un singolo elemento della produzione, bensì l&#8217;intera azienda della ausiliaria. Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Avvalimento tecnico-operativo &#8211; Contratto &#8211; Può avere a oggetto l&#8217;azienda dell&#8217;ausiliaria &#8211; Intesa come complesso produttivo unitariamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2021-n-1514/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.1514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2021-n-1514/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.1514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo &#8211; Est. Perotti</span></p>
<hr />
<p>Sulla possibilità  che il contratto di avvalimento abbia a oggetto non un singolo elemento della produzione, bensì l&#8217;intera azienda della ausiliaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Avvalimento tecnico-operativo &#8211; Contratto &#8211; Può avere a oggetto l&#8217;azienda dell&#8217;ausiliaria &#8211; Intesa come complesso produttivo unitariamente considerato.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Quando a venire in evidenza  il c.d. avvalimento tecnico-operativo,  ben possibile che, nel singolo contratto sia previsto l&#8217;impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell&#8217;azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa). Di questa l&#8217;ausiliaria non perde la detenzione, pur mettendola a disposizione, in tutto o in parte, per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;ausiliata, secondo le previsioni del contratto di avvalimento, approvate dalla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può, quindi, considerarsi eccessivamente generico, e quindi nullo, il contratto con cui l&#8217;impresa ausiliaria metta a disposizione del concorrente l&#8217;intera propria organizzazione aziendale, al fine di integrare gli elementi di cui la stessa risulta parzialmente carente in relazione a determinati requisiti, di volta in volta indicati, tanto più ove si consideri che l&#8217;oggetto stesso del contratto di avvalimento, ossia la messa a disposizione della società  avvalente dei requisiti di carattere tecnico professionale, non rende necessario indicare i mezzi e le risorse, essendo sufficiente specificare in modo puntuale il possesso del requisito in capo all&#8217;ausiliaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ex</i> artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.<br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9880 del 2020, proposto da <br /> Autofficina Pontina s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri n. 11; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ambi.En.Te. &#8211; Ambiente Energia &amp; Territorio s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Parts&amp;Services, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9422/2020, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Valerio Perotti ed udito per le parti l&#8217;avvocato Celotto;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentita la stessa parte ai sensi dell&#8217;art. 60 Cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">In data 18 febbraio 2019 veniva indetta una gara, con procedura aperta e metodo di aggiudicazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà  di Ambiente, Energia &amp; Territorio s.p.a. &#8211; suddiviso in 2 lotti &#8211; per gli anni 2019-2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota del 20 dicembre 2019 la stazione appaltante comunicava l&#8217;aggiudicazione del servizio per il lotto 1 ad Autofficina Pontina s.r.l., alla luce della seguente graduatoria finale: 1) Autofficina Pontina s.r.l., punti 94,92 (66 offerta tecnica + 28,92 offerta economica); 2) Consorzio Parts &amp; Services, punti 78,75 (68 offerta tecnica + 10,75 offerta economica); 3) Autofficina F.lli Pennesi s.n.c., punti 76,85 (58 offerta tecnica + 18,85 offerta economica); 4) Italmeccanica s.r.l., punti 73,81 (54 offerta tecnica + 19,81 offerta economica).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio secondo graduato impugnava l&#8217;atto di aggiudicazione innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, contestando la violazione degli artt. 53, 80, 83, 89 e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 22ss. della l. n. 241 del 1990, dei paragrafi 10 e 27 del disciplinare di gara, nonchè l&#8217;eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, in particolare, i quattro contratti di avvalimento prodotti dall&#8217;aggiudicataria sarebbero stati del tutto generici, nè in relazione ad essi avrebbe potuto essere validamente esperito il soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, trattandosi di negozi radicalmente nulli.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il riscontro fornito al riguardo da Autofficina Pontina s.r.l. sarebbe stato del tutto generico, così come sarebbe risultata anomala l&#8217;offerta nelle sue componenti tecnica ed economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio chiedeva inoltre che fosse dichiarata l&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l&#8217;aggiudicataria, con subentro nel medesimo o, in subordine, la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della documentazione prodotta da Ambiente, Energia &amp; Territorio s.p.a., il Consorzio ricorrente proponeva motivi aggiunti, sul presupposto che i contratti di avvalimento stipulati dall&#8217;aggiudicataria rilevassero ai fini dell&#8217;integrazione dei requisiti di partecipazione alla gara; deduceva inoltre che l&#8217;offerta tecnica di Autofficina Pontina s.r.l. fosse carente in ordine ai veicoli, al costo del lavoro ed agli oneri di sicurezza indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Autofficina Pontina s.r.l. si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti, deducendone innanzitutto l&#8217;inammissibilità  e quindi, nel merito, l&#8217;infondatezza; proponeva inoltre ricorso incidentale avverso l&#8217;ammissione alla gara della ricorrente, censurando la relativa determina per violazione degli artt. 47, 48, 59 ed 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonchè della legge n.224 del 2012, del par. 9 del disciplinare di gara e per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, in particolare, non avrebbe svolto l&#8217;attività  oggetto di gara, come desumibile da una visura camerale; inoltre sarebbe stata priva della figura del Responsabile tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Le concorrenti collocatesi al 4° e 6° posto in graduatoria sarebbero state inoltre consorziate con la ricorrente, dando così vita ad un manifesto conflitto di interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della documentazione prodotta dalla stazione appaltante, anche Autofficina Pontina s.r.l. notificava motivi aggiunti al ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza 9 settembre 2020, n. 9422, il giudice adito accoglieva il ricorso, conseguentemente annullando l&#8217;atto di aggiudicazione, come pure il ricorso incidentale di Autofficina Pontina s.r.l., per l&#8217;effetto annullando l&#8217;atto di ammissione alla gara del Consorzio Parts &amp; Services.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale decisione, limitatamente alla parte in cui aveva annullato l&#8217;atto di aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore di Autofficina Pontina s.r.l., quest&#8217;ultima proponeva appello, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione così rubricato: &#8220;<i>Error in procedendo e in judicando. Illegittimità  della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 28 gennaio 2021 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio, ad un complessivo esame delle risultanze di causa, che l&#8217;appello sia fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggetto di censura, come già  detto,  il capo della sentenza di primo grado nel quale viene riconosciuta la presunta estrema genericità  dei contratti di avvalimento, che ne avrebbe determinata la nullità  ai sensi dell&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; si legge, al riguardo, in sentenza che &#8220;<i>tali contratti risultano estremamente generici in relazione alle risorse messe a disposizione dalle imprese ausiliarie (cfr. all.5 al ricorso); che gli stessi, per giunta da ritenersi come contratti di avvalimento operativo, vanno dunque considerati nulli, ex art.89 del D.Lgs. n.50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, V, n.4024 del 2019)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta dagli atti che detti contratti erano stati stipulati in ordine ai seguenti oggetti:</p>
<p style="text-align: justify;">1) con la Cooperativa Salpatech a.r.l. in riferimento alla &#8220;<i>attività  di riparazione e interventi risolutivi in loco (depannage) con officina mobile</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">2) con l&#8217;Autofficina G.B. s.r.l. in relazione alle &#8220;<i>modalità  di organizzazione del servizio</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">3) con Eco.Car s.r.l. in relazione al &#8220;<i>Centro Revisione per veicoli con massa superiore a 35 ql</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">4) con la Fratelli Zompatore s.r.l. in riferimento alla &#8220;<i>attività  di riparazione e interventi risolutivi in loco (depannage) con officina mobile</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Va al riguardo confermato il principio &#8211; dal quale non vi  evidente ragione di discostarsi, nel caso di specie, per cui &#8220;<i>L&#8217;elemento caratterizzante</i> [l&#8217;avvalimento] <i>non  limitato a un mero &#8220;prestito&#8221; formale di personale e/o di macchinari e/o di beni strumentali necessariamente, sganciato dalla relativa organizzazione aziendale [&#038;] anche se il suo effetto &#8211; relativamente al rapporto di appalto &#8211; consiste nell&#8217;imputazione giuridica ed economica delle prestazioni che ne sono oggetto direttamente all&#8217;impresa concorrente, che, a tal fine, si avvale dell&#8217;ausiliaria</i>&#8221; (Cons. Stato, V, 16 marzo 2018, n. 1698).</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto, nel caso di ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento,  ben possibile &#8220;<i>che, nel singolo contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. avvalimento tecnico-operativo, l&#8217;impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell&#8217;azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa). Di questa l&#8217;ausiliaria non perde la detenzione, pur mettendola a disposizione, in tutto o in parte, per l&#8217;utilizzazione dell&#8217;ausiliata, secondo le previsioni del contratto di avvalimento, approvate dalla stazione appaltante</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come rilevato anche nella sentenza appellata, si era effettivamente in presenza di contratti di avvalimento c.d. operativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, dalla lettura dei suddetti contratti emerge che con essi le imprese ausiliarie mettevano a disposizione di Autofficina Pontina s.r.l. l&#8217;intera propria organizzazione aziendale, al fine di integrare i requisiti di cui la stessa risultava parzialmente carente in relazione a determinati requisiti, di volta in volta indicati. Non erano quindi finalizzati al prestito di un singolo elemento della produzione, bensì dell&#8217;intero complesso aziendale, composto da &#8220;<i>risorse necessarie, personale, attrezzature</i>&#8220;, comunque indicati nell&#8217;offerta tecnica presentata in gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, l&#8217;art. 2 del contratto stipulato con la Cooperativa Salpatech a.r.l. precisava che quest&#8217;ultima &#8220;<i>si obbliga a mettere a disposizione della Autofficina Pontina S.r.l., per tutta la durata dell&#8217;appalto, le risorse di cui essa  carente</i>&#8220;, relativamente al &#8220;<i>requisito di attribuzione del punteggio tecnico relativo alla attività  di riparazione e interventi risolutivi in loco (depannage) con officina mobile</i>&#8221; (come si legge nelle premesse, richiamate all&#8217;art. 1 quali parti integranti del contratto); analogamente dicasi per i contratti stipulati con Autofficina G.B. s.r.l., Eco.Car. s.r.l. e Fratelli Zompatore s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può quindi ritenersi, nel caso di specie, che i contratti di avvalimento prodotti dalla società  Autofficina Pontina s.r.l. presentassero una genericità  tale da non consentire di comprenderne nè l&#8217;oggetto, nè gli obblighi assunti dalle parti (tra loro e nei confronti della stazione appaltante), così da dover essere dichiarati nulli; tanto più ove si consideri che l&#8217;oggetto stesso del contratto di avvalimento, ossia la messa a disposizione della società  avvalente dei requisiti di carattere tecnico professionale, non rende necessario indicare i mezzi e le risorse, essendo sufficiente specificare in modo puntuale il possesso del requisito in capo all&#8217;ausiliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce dei rilievi che precedono, l&#8217;appello v dunque accolto. La particolarità  della vicenda e delle questioni controverse giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l&#8217;integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l&#8217;effetto respingendo, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, il ricorso ed i successivi motivi aggiunti originariamente proposti dal Consorzio Parts&amp;Services.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luciano Barra Caracciolo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Angela Rotondano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2021-n-1514/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.1514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.2180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2021-n-2180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2021-n-2180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.2180</a></p>
<p>G. Sapone Pres. R.e Tuccillo Est. sugli effetti dell&#8217;ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo Processo amministrativo &#8211; Ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo &#8211; Effetti &#8211; Sanatoria legale E&#8217; immanente nell&#8217;ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell&#8217;affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2021-n-2180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.2180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2021-n-2180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.2180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Sapone Pres. R.e Tuccillo Est.</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti dell&#8217;ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo &#8211; Ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo &#8211; Effetti &#8211; Sanatoria legale</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E&#8217; immanente nell&#8217;ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell&#8217;affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall&#8217;art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla L. n. 168 del 2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale &quot;Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela&quot;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/02/2021</div>
<div style="text-align: right;">N. 02180/2021 REG.PROV.COLL.<br /> N. 12537/2013 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>    </p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> (Sezione Terza Bis)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12537 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Martina Turco, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paoletti, Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;</div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Universita&#8217; degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</div>
<div style="text-align: center;">nei confronti</div>
<div style="text-align: justify;">Riccardo Galdenzi, Elena Alesci, Cineca non costituiti in giudizio;</p>
<p> ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia ad accesso programmato a livello nazionale per l&#8217;a.a. 2013/2014<br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Universita&#8217; degli Studi di Firenze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 19 febbraio 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l&#8217;annullamento degli atti indicati in ricorso nella parte in cui non consentivano l&#8217;immatricolazione della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia.<br /> Con provvedimento cautelare emesso in corso di causa la ricorrente era ammessa al corso di laurea in oggetto.<br /> In conformità  con l&#8217;orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1502 del 2017) deve ritenersi che nel caso di specie l&#8217;amministrazione risulta aver dato esecuzione spontanea alla immatricolazione del ricorrente. Si segnala, in ogni caso, che, secondo una giurisprudenza, &#8220;con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l&#8217;ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l&#8217;effettività  del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia. Nella specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità &quot; (Cons. St., sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2298; in senso conforme con riferimento al conseguimento del titolo abilitante si vedano T.A.R. Lazio, sez. III bis, nn. 13113/2014, 11559/2014, 53/2014 e 50/2014, 10200/2015 e n. 12674/2015). Il Collegio, infatti, come chiarito dalla Sezione in analoghe occasioni ritiene che &quot; immanente nell&#8217;ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell&#8217;affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall&#8217;art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla L. n. 168 del 2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale &quot;Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela&quot; (cfr. Tar Lazio, Sezione III, 24 marzo 2017, n. 3885).<br /> Ne discende l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> In considerazione dell&#8217;esito della lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</div>
<p> Giuseppe Sapone, Presidente<br /> Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore<br /> Massimo Baraldi, Referendario</p>
<p>               L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Raffaele Tuccillo   Giuseppe Sapone                               IL SEGRETARIO<br />  </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro 1. VIA &#8211; Proroga del giudizio favorevole &#8211; Diniego &#8211; Insussistenza delle condizioni di fatto &#8211; Legittimità . 1. Il diniego opposto dal Comitato regionale competente in materia di VIA alla richiesta di proroga del giudizio di VIA legittimo laddove l&#8217;interessato non si sia adoperato al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. VIA &#8211; Proroga del giudizio favorevole &#8211; Diniego &#8211; Insussistenza delle condizioni di fatto &#8211; Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il diniego opposto dal Comitato regionale competente in materia di VIA alla richiesta di proroga del giudizio di VIA  legittimo laddove l&#8217;interessato non si sia adoperato al fine di consentire l&#8217;avverarsi delle condizioni di fatto cui erano subordinati il rilascio dei pareri positivi da parte delle Autorità  di settore e, conseguentemente, l&#8217;esito favorevole del giudizio di VIA stesso.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/02/2021<br /> <strong>N. 00106/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00139/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br /> <strong>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 139 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> Sile Costruzioni S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo, e Stefano Corsi, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonchè in forma fisica presso lo studio dell&#8217;avv. Giulio Cerceo in Pescara, viale G. D&#8217;Annunzio n. 142;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonchè in forma fisica in L&#8217;Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br />  <br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> ad opponendum:<br /> Associazione Wwf Chieti &#8211; Pescara Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Paolo Febbo, con domicilio eletto in forma digitale come in atti, nonchè in forma fisica in Pescara viale G. Bovio n. 385;<br /> Akka s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Scapillati con domicilio eletto in forma digitale come in atti;<br /> ad adiuvandum:<br /> Sportello Unico Attività  Produttive (S.U.A.P.) &#8211; Associazione Comuni Patto Territoriale Chietino Ortonese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv.Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> con il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; del parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2775 del 23.03.2017, nella parte in cui ha rigettato l&#8217;istanza di proroga del Giudizio V.I.A. 1925/2012 favorevole relativo al progetto, pratica prot. n. 200827806 del 13.11.2008, presentato dalla Sirecc S.r.l. per la realizzazione di edifici commerciali &#8211; NO FOOD &#8211; P.R.U.S.S.T. 7 &#8211; 93 &#8211; DGR 119/02 &#8211; All.to IV, P.to 7, lett. b &#8211; nei Comuni di Chieti &#8211; (località  Santa Filomena) &#8211; e Cepagatti, inoltrata in data 21.03.2017 dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico, subentrata alla Sirecc S.r.l., ed ha dichiarato improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2762 del 16.03.2017.<br /> con i motivi aggiunti presentati il 5.3.2018:<br /> &#8211; del parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2775 del 23.03.2017, nella parte in cui ha rigettato l&#8217;istanza di proroga del Giudizio V.I.A. 1925/2012 favorevole e relativo al progetto, pratica prot. n. 200827806 del 13.11.2008, presentato dalla Sirecc S.r.l. per la realizzazione di edifici commerciali &#8211; no food &#8211; P.R.U.S.S.T. 7 &#8211; 93 &#8211; DGR 119/02 &#8211; All.to IV, P.to 7, lett.b &#8211; nei Comuni di Chieti (Località  Santa Filomena) e Cepagatti, presentata in data 21.03.2017 dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico, subentrata alla Sirecc S.r.l., ed ha dichiarato improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il parere del CCR-V.I.A. &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2762 del 16.03.2017;<br /> nonchè, in conseguenza dell&#8217;impugnativa odiernamente proposta,<br /> anche per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; del parere del CCR-VIA &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2854 del 21.12.2017, comunicato con nota del 22.12.2017, meramente confermativo del precedente giudizio n. 2775 del 23.03.2017;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso.<br /> con i motivi aggiunti presentati il 29.6.2018 :<br /> &#8211; del parere del CCR-VIA &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2915 del 12.06.2018, ricevuto dalla SILE Costruzioni S.r.l. via pec in data 13.06.2018, con cui  stata confermata la decadenza del Giudizio V.I.A. n. 1295 del 10.04.2012 ed i Comuni di Cepagatti (PE) e Chieti sono stati invitati ad adottare i consequenziali provvedimenti;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso.<br /> con i motivi aggiunti presentati il 2.01.2020 anche per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; del parere del CCR-VIA &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 3103 del 29.10.2019, ricevuto dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico via pec in data 31.10.2019, meramente confermativo del precedente Giudizio n. 2915 del 12.06.2018, con cui era stata ribadita la decadenza del Giudizio n. 1295 del 10.04.2012 ed i Comuni di Cepagatti (PE) e Chieti erano stati invitati ad adottare i consequenziali provvedimenti (v. doc. n. 1 prodotto a corredo del presente terzo atto di motivi aggiunti);<br /> &#8211; della nota del 31.10.2019 del Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, ricevuta dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico via pec in data 31.10.2019 mediante nota prot. n. 24366 del 31.10.2019 del Responsabile del Servizio n. 4 &#8211; Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio, del Comune di Cepagatti (v. doc. n. 2 prodotto a corredo del presente terzo atto di motivi aggiunti);<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso;<br /> e, con il ricorso incidentale proposto dall&#8217;interveniente Akka s.r.l. il 30.05.2017:<br /> per l&#8217;annullamento del Giudizio n. 2775 del 23.03.2017 nella parte in cui non  stato dichiarato improcedibile il giudizio V.i.a. per la sopravvenuta scadenza del programma PRUSST di riqualificazione azionato &#8220;La città  Lineare della Costa&#8221;, dato che la proroga dell&#8217;utilizzo dei contributi ministeriali ha riguardato solo la realizzazione delle opere pubbliche e non per gli interventi edilizi privati a carattere commerciale (cfr nota della Direzione Generale per la Condizione Abitativa prot. n.1337 del 14.11.2014).</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del S.u.a.p. Associazione Comuni Patto Territoriale Chietino Ortonese, del Wwf sede di Pescara e della Akka s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall&#8217;art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, che richiama l&#8217;applicabilità  dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell&#8217;art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per parte ricorrente gli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi, per il Wwf intervenuto ad opponendum l&#8217;avv. Francesco Paolo Febbo, per il Suap intervenuto ad adiunvadum l&#8217;avv. Letizia Capponi in sostituzione dell&#8217;avv. Alessandra Rulli, e per l&#8217;Akka s.r.l. interveniente ad opponendum l&#8217;avv. Nicola Scapillati;</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.La società  ricorrente, Sile Costruzioni s.r.l. &#8211; quale soggetto subentrato il 19.10.2016 alla Sirecc s.r.l. che nell&#8217;ambito dell&#8217;Accordo di Programma PRUSST 7-93 aveva realizzato nel PRT del Consorzio ASI di Chieti la struttura commerciale denominata Megalò con lavori terminati nel 2005 &#8211; premesso che la concessione in variante originaria n.114 del 28.03.2003 prevedeva una seconda struttura a completamento del complesso commerciale da realizzarsi successivamente, esponeva quanto segue:<br /> &#8211; la pratica relativa alla seconda struttura era stata sottoposta a V.I.A. rilasciata con giudizio n.1925 del 10.04.2012 a seguito della pronuncia di questo T.a.r. n.69/2011 di annullamento dei precedenti giudizi sfavorevoli n.1213/2009 e n.1277/2009;<br /> &#8211; la V.I.A. favorevole era restata condizionata alla previa acquisizione del parere favorevole dell&#8217;Autorità  di Bacino e del Genio Civile regionale sullo studio di compatibilità  idraulica ed idrogeologica da predisporsi;<br /> &#8211; intrapresi i lavori a seguito del rilascio del titoli edilizi n.54 del 5.08.2013 dal Comune di Cepagatti e n.905 e 909 del 2013 dal Comune di Chieti, l&#8217;Autorità  di Bacino, con nota del 9.05.2013, sospendeva il parere favorevole rilasciato con nota del 26.10.2012 e poi lo annullava in autotutela con determinazione n.44 del 27.11.2013, che veniva impugnata innanzi al T.a.r. nel ricorso r.g. 257/2013 conclusosi con sentenza n.516/2014 declinatoria di giurisdizione ed in assenza di successiva riassunzione;<br /> &#8211; a sua volta il Genio Civile, con ordinanza prot. RA/312705 del 12.12.2013, disponeva la immediata cessazione dei lavori intimando in via d&#8217;urgenza la messa in sicurezza dell&#8217;area al fine di predisporre un servizio di intervento, un piano di emergenza idraulica, lavori di contenimento dell&#8217;argine fluviale tramite aggiornamento del progetto originario in presenza di possibili scenari ed evoluzioni sfavorevoli che prefigurino deflussi uguali o superiori all&#8217;ultimo evento di piena del 2.12.2013;<br /> &#8211; l&#8217;ordinanza del Genio Civile veniva impugnata al T.S.A.P. con ricorso r.g. 66/2014 conclusosi con declaratoria di improcedibilità  per sopraggiunta ottemperanza alle prescrizioni imposte a seguito di attuazione del progetto di messa in sicurezza;<br /> &#8211; nel corso dell&#8217;istruttoria sulla V.I.A. del progetto di messa in sicurezza la società  istante dichiarava di voler ridurre la superficie da realizzare portandola dai possibili 30.500 m.q. a 24.200 m.q. eliminando l&#8217;albergo e ridistribuendo le superfici rispetto a quanto già  autorizzato con la V.I.A. del 10.04.2012.<br /> Tanto premesso, con il presente ricorso, e con i successivi motivi aggiunti, la società  istante impugnava, chiedendone l&#8217;annullamento, i seguenti provvedimenti:<br /> &#8211; in via principale, il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.2775 del 23.03.2017 di rigetto dell&#8217;istanza di proroga e di dichiarazione di improcedibilità  della richiesta di modifica sostanziale del progetto, presentata il 21.03.2017;<br /> &#8211; con motivi aggiunti depositati il 5.03.2018 il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.2854 del 21.12.2017 meramente confermativo del precedente:<br /> -con motivi aggiunti depositati il 29.06.2018 il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.2915 del 12.06.2018 con cui  stata dichiarata confermata la decadenza del Giudizio n.1295 del 10.04.2012 ed i Comuni di Chieti e Cepagatti sono stati invitati ad adottare i conseguenziali provvedimenti;<br /> &#8211; con motivi aggiunti depositati il 2.01.2020 il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.3103 del 29.10.2019 meramente confermativo del precedente Giudizio n.2915 del 12.06.2018.<br /> Nel giudizio si costituivano ad adiuvandum lo Sportello Unico Attività  Produttive dell&#8217;Associazione dei Comuni del Patto Territoriale Chietino Ortonese, e, per opporsi al ricorso la Regione Abruzzo, e gli interventori Wwf Ambiente ed Akka s.r.l. che avevano partecipato al procedimento, quest&#8217;ultima proponendo altresì ricorso incidentale.<br /> Con ordinanza cautelare n. 41 del 18.04.2019 veniva respinta l&#8217;istanza di misure cautelari del 28.03.2019, sul rilievo della omessa impugnazione delle ordinanze di sospensione dei lavori n.n. 144 del 13.03.2019 del Comune di Chieti, e n.8 del 18.03.2019 del Comune di Cepagatti emesse in ottemperanza alla sentenza n. 69/2019 con cui questo T.a.r. accoglieva il ricorso proposto dalla Regione e per l&#8217;effetto annullava la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Sincrona del 18.4.2018, avente ad oggetto la &#8220;voltura&#8221; in favore della società  ricorrente, quale subentrante, dei titoli abilitativi rilasciati dai Comuni di Chieti e Cepagatti in favore della dante causa Sirecc s.r.l. inerenti i lavori oggetto del giudizio v.i.a. la cui decadenza  oggetto di contestazione nel presente giudizio.<br /> Nelle more il ricorso in appello interposto avverso la sentenza n.69/2019 veniva respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6044/2020.<br /> Alla pubblica udienza del 12.02.2021, il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.<br /> 2. Preliminarmente va rilevata l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento &#8220;ad adiuvandum&#8221; del S.u.a.p. Associazioni Comuni Patto Territoriale Chietino Ortonese con atto del 21.10.2019 rispetto all&#8217;impugnazione dei dinieghi di proroga e di decadenza della società  ricorrente dal giudizio di valutazione ambientale n.1925/2012.<br /> Con l&#8217;atto di intervento il Suap ha dedotto di essere titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente rispetto a quella della ricorrente principale &#8220;vantando un interesse diretto alla demolizione degli effetti prodotti dagli atti impugnati, i quali, influendo negativamente sull&#8217;attività  procedimentale condotta dal S.u.a.p., nonchè sulle determinazioni da questo assunte e a cui ha partecipato (v. verbale della Conferenza di Servizi del 18 aprile 2018) finiscono per incidere altresì su eventuali responsabilità  insorgendi in capo all&#8217;interveniente&#8221;.<br /> Ritiene il Collegio che l&#8217;interesse dedotto sia estraneo alle funzioni proprie del S.u.a.p. nell&#8217;ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale e pertanto non possano essere invocate a sostegno della pretesa demolitoria invocata.<br /> In primo luogo, quanto al ruolo del S.u.a.p. nel procedimento per la valutazione di impatto ambientale,  da evidenziare che ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge n. 241/1990, all&#8217;autorità  competente per la VIA spetta il coordinamento dei diversi adempimenti e livelli amministrativi che confluiscono nella adozione del provvedimento conclusivo, e tale coordinamento, nel caso della VIA, non compete al S.u.a.p. ma all&#8217;autorità  competente in materia di Via che nella specie va individuata nella Regione, in funzione del Comitato di Coordinamento Regionale.<br /> La partecipazione del S.u.a.p. alla Conferenza di Servizi si giustifica nella specie, poichè, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1, e 9 commi 1 e 10, si imponeva la necessità  del coordinamento perchè erano state proposte delle modifiche progettuali che avrebbero quindi avuto riflessi anche sui profili autorizzativi.<br /> Nella posizione fatta valere dal S.u.a.p. e nel ruolo rivestito all&#8217;interno della Conferenza di Servizi, non si ravvisa all&#8217;evidenza alcun nesso di collegamento o dipendenza con la posizione fatta valere nel presente giudizio dalla società  ricorrente principale, specie considerando che nella specie si controverte su aspetti estranei alle prerogative proprie del S.u.a.p., per cui non si comprende quale potrebbe essere il vantaggio indiretto o riflesso che il S.u.a.p. trarrebbe dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso.<br /> 2.1 Sotto altro profilo, ove l&#8217;intervento del S.u.a.p. sia rivolto ad ottenere l&#8217;annullamento degli atti impugnati, sebbene in via mediata come dedotto,  inammissibile l&#8217;intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l&#8217;interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all&#8217;impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale nel termine di decadenza fissato dalla legge.<br /> L&#8217;intervento va pertanto dichiarato inammissibile.<br /> 3. Nel giudizio si controverte in ordine alla legittimità  dei seguenti atti, impugnati in via principale, e con motivi aggiunti:<br /> -giudizio C.C.R.-VIA n.2775 del 23.03.2017 con cui  stata respinta l&#8217;istanza di proroga del giudizio via 1925/2012 per la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, motivata per l&#8217;intervenuta modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale, per inadempienza alle prescrizioni di cui al parere n. 1925 cit, e per insussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali;<br /> -giudizio C.C.R.-VIA n.2854 del 21.12.2017, impugnato con i motivi aggiunti del 5.03.2018, meramente confermativo del precedente giudizio n.2775 cit.,<br /> &#8211; giudizio C.C.R.-VIA n.2915 del 12.06.2018, impugnato con i motivi aggiunti del 29 giugno 2018, di conferma della decadenza dal giudizio n.1925 cit.;<br /> &#8211; giudizio C.C.R.-VIA n.3103 del 20.10.2019, impugnato con i motivi aggiunti del 2.01.2020, meramente confermativo del giudizio n.2915.<br /> 3.1 In particolare, la società  Sirecc s.r.l., dante causa della odierna ricorrente, con provvedimento unico autorizzativo n.66/2002 e concessione edilizia in variante n.114 del 28 marzo 2003 era stata autorizzata a realizzare una Grande Struttura di Vendita con una superficie di 40.000 m.q. sulla base di un accordo di programma sottoscritto con la Regione l&#8217;11.04.2002 ricadente prima nel territorio del Comune di Chieti e poi esteso in data 13.09.2004 anche al Comune di Cepagatti.<br /> Successivamente, in variante all&#8217;autorizzazione unica n.66 del 22.10.2002, con provvedimento unico autorizzativo n. 905 del 9.10.2013, la Sirecc s.r.l. veniva autorizzata dall&#8217;Associazione dei Comuni Chietino-Ortonese, sull&#8217;istanza presentata il 19.04.2013, alla realizzazione di un edificio commerciale no food denominato B-3, e con provvedimento unico autorizzativo n.909 del 4.11.2013, alla realizzazione di una struttura alberghiera e per servizi di esposizione e vendita di prodotti no food ricadente nel territorio di Chieti.<br /> In entrambi i provvedimenti autorizzativi si dava atto che l&#8217;intervento aveva ottenuto autorizzazione VIA favorevole con prescrizioni di cui al giudizio n. 1925 del 10.04.2012, autorizzazione paesaggistica del 16.04.2013, e parere favorevole con prescrizioni dell&#8217;Autorità  di Bacino con nota prot. n.RA/23239349.<br /> 3.2 Ciò posto, va innanzitutto premesso in fatto, che il giudizio CCR-VIA n.1925 del 10.04.2012, oggetto di richiesta di proroga da parte della società  ricorrente, era stato rilasciato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale in sede di riesame, in esecuzione della sentenza n.69/201, con cui questo T.a.r. aveva annullato il precedente giudizio negativo n.1277 del 18.06.2009.<br /> La motivazione della pronuncia di annullamento del diniego era fondata sui seguenti rilievi:<br /> -la illogicità  della motivazione del diniego per la parte delle opere strutturali e infrastrutturali del centro commerciale Megalò in quanto basata sulla circostanza che esse erano state realizzate in assenza di v.i.a. e di nulla osta paesaggistico, senza considerare che ciò avrebbe richiesto l&#8217;annullamento degli atti di assenso in autotutela, e che essa non poteva riguardare altresì le opere di completamento, con variante del progetto iniziale ( relative alla costruzione di quattro edifici commerciali e di un edificio da adibirsi ad attività  produttiva, in parte nel territorio del Comune di Cepagatti ed in parte in quello del Comune di Chieti che erano stati sottoposti a v.i.a.);<br /> &#8211; il difetto di istruttoria sulla parte della motivazione relativa alla violazione della fascia di inedificabilità  del fiume Pescara tramite un generico richiamo alla legge n. 431/1985, ed all&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, senza precisare se ed effettivamente in quali punti il vincolo non fosse stato rispettato.<br /> Con il giudizio n.1925 del 10.04.2012, il Comitato CCR-VIA aveva espresso parere favorevole sul progetto per la realizzazione di edifici commerciali &#8220;no-food&#8221; a condizione che, prima della realizzazione di ogni opera di completamento, venisse acquisito il parere favorevole dell&#8217;Autorità  di Bacino e quello di competenza del Genio Civile ai sensi del r.d. 523/1994 sullo studio di compatibilità  idraulica ed idrogeologica che la ditta avrebbe dovuto predisporre, fatto salvo il rispetto delle procedure paesaggistiche come da relazione istruttoria.<br /> 3.3 In relazione al detto intervento, l&#8217;Autorità  di Bacino, in un primo momento, con nota prot. RA/239349 del 26.10.2012, aveva emesso un parere favorevole con &#8220;prescrizioni&#8221; tra cui l&#8217;installazione di un sistema di allerta delle piene, ed il divieto di realizzare qualsiasi intervento, opera e attività  comportante un aumento del rischio idraulico, secondo la matrice di valutazione dei livelli di rischio. Successivamente, con nota prot. RA/121430 del 9.05.2013, l&#8217;Autorità  di Bacino ha, dapprima, sospeso il proprio parere favorevole in funzione di una valutazione sulla compatibilità  idraulica delle opere, poi, con determinazione n.44 del 27.11.2013 lo ha annullato, a causa delle criticità  funzionali risultanti dalle verifiche idrauliche e geotecniche, nonchè tenuto conto dell&#8217;aggiornamento della classificazione del rischio idraulico in attuazione degli indirizzi della Direttiva 2007/60/CE.<br /> Da ultimo, con determinazione n. 48 del 12.12.2013, l&#8217;Autorità  di Bacino esprimeva un parere negativo in ragione dell&#8217;incremento del rischio idraulico conseguente all&#8217;aggiornamento delle mappe, dal momento che lo studio aveva evidenziato l&#8217;esondabilità  del Parco Commerciale Tematico e l&#8217;insufficienza dell&#8217;argine a contenere gli eventi di piena.<br /> Al contempo, il Genio Civile, con ordinanze prot. RA/312705 del 12.12.2013 e RA/16333 del 17.01.2014, ordinava l&#8217;immediata cessazione dei lavori, poichè l&#8217;intervento era in contrasto con il parere dell&#8217;Autorità  di Bacino e poichè le opere erano localizzate in aree esondabili e quindi pregiudizievoli per il regolare deflusso delle acque e per l&#8217;incolumità  pubblica.<br /> Successivamente, solo a seguito della predisposizione da parte della proponente del progetto di messa in sicurezza del sito, e della esecuzione dei lavori, con ordinanza n.47119 del 16.02.2018, il Genio Civile disponeva la revoca della cessazione dei lavori, ordinando alla ditta Sile di mantenere in efficienza tutte le opere di difesa idraulica dell&#8217;area commerciale Megalò, a propria cura e spese, di garantire idoneo sistema di previsione e allertamento idrogeologico, e di dotare le paratoie di chiusura dei varchi stradali di ulteriori guarnizioni a garanzia di una migliore tenuta della strutture realizzate.<br /> 4. Ciò posto in fatto, il ricorso nel merito  infondato e va respinto come di seguito argomentato.<br /> 4.1 Si appalesa innanzitutto inammissibile il motivo con cui si contesta la violazione dell&#8217;art. 26 del d.lgs. n.152/2006 sul presupposto che la norma, nella formulazione vigente ratione temporis, prima delle modifiche intervenute con il d.lgs. 4/2008, entrato in vigore il 13.02.2008, non prevedesse un termine di efficacia della valutazione di impatto ambientale che pertanto non sarebbe venuta a scadere al decorso del quinquennio in data 10 aprile 2017 come indicato nella motivazione del provvedimento impugnato.<br /> Sostiene parte ricorrente che il giudizio v.i.a. n.1925/2012 oggetto di richiesta di proroga ha avuto avvio con richiesta della società  istante depositata presso lo Sportello Regionale Ambientale della Regione Abruzzo in data 11.02.2008. Pertanto, essendo stato avviato il procedimento due giorni prima della entrata in vigore delle modifiche apportate al d.lgs. n. 152 del 2016 dal d.lgs. n. 4/2008, la relativa disciplina, secondo parte ricorrente, soggiace alla normativa previgente che non prevedeva un termine di scadenza della v.i.a. regionale poichè l&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 4 cit., nelle disposizioni transitorie e finali, stabilisce al comma 1 che si applica la disciplina preesistente &#8220;ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA  in corso, con l&#8217;avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto&#8221;.<br /> Il motivo , innanzitutto, inammissibile poichè il diniego di proroga impugnato  intervenuto di richiesta della stessa società  istante che ha presentato sua sponte istanza di proroga della valutazione di impatto ambientale in data 21 marzo del 2017, ed in tal modo ha prestato acquiescenza alla durata solo quinquennale della efficacia temporale della valutazione di impatto ambientale. Ed infatti, con l&#8217;atto del 21.03.2017, la società  istante richiedeva la proroga dei termini di esecuzione dei lavori &#8220;ai sensi dell&#8217;art. 26 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006&#8221;, in vista della scadenza del termine quinquennale, e facendo presente che la mancata esecuzione delle opere assentite con Giudizio V.I.A. n.1925 del 10.04.2012 non era imputabile al proponente essendo conseguita ai provvedimenti con cui il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara aveva ordinato sin dal 17.01.2014 la cessazione immediata di ogni lavorazione ed attività  al fine della esecuzione delle opere ed azioni necessarie per la messa in sicurezza dell&#8217;intera area commerciale.<br /> Di qui  da escludersi che in questa sede la società  possa dolersi di una presunta e comunque indimostrata efficacia &#8220;sine die&#8221; della v.i.a. in questione.<br /> 4.2 In ogni caso, anche a voler accedere alla prospettazione difensiva, milita in senso contrario il dato normativo che non depone affatto nel senso voluto da parte ricorrente.<br /> 4.3. In primo luogo la disposizione transitoria di cui all&#8217;art. 4 cit. riguarda all&#8217;evidenza i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, la VIA  in corso, con l&#8217;avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, per cui, solo in tal caso trovano applicazione le norme vigenti al momento dell&#8217;avvio del relativo procedimento.<br /> Nella specie, come eccepito dalla società  interveniente Akka s.r.l., parte ricorrente ha posto a base dell&#8217;avvio del procedimento una richiesta depositata dalla Sirecc s.r.l. presso la Regione Abruzzo l&#8217;11.02.2008 che ha ad oggetto la verifica di compatibilità  ambientale ai sensi dell&#8217;art. 151 del d.lgs. 490/1999, e quindi non una richiesta di assoggettamento del progetto a v.i.a..<br /> Del resto, dalla motivazione sentenza n. 69/2011 di questo T.a.r. . si ricava che la necessità  di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale  stata ravvisata dal Comitato di Coordinamento della Regione con giudizio n. 1057 dell&#8217;8.05.2008 cui era stata trasmessa dal Comune di Chieti la richiesta della società  Sirecc s.r.l. di stipula di una nuova convenzione o proroga di quella esistente e di modifica dell&#8217;assetto planimetrico approvato in precedenza. Pertanto l&#8217;avvio del procedimento deve essere necessariamente di data successiva all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008, visto che l&#8217;attivazione della v.i.a.  stata sollecitata dal Comitato di Coordinamento regionale solo in data 8.05.2008.<br /> In ogni caso, la norma transitoria che richiamava la disciplina previgente riguardava lo svolgimento del procedimento poichè era una norma di coordinamento evidentemente rivolta ad impedire aggravi rispetto alle pratiche già  avviate, in ragione delle sostanziali innovazioni procedurali introdotte con il d.lgs. n. 4/2008.<br /> Diversamente, la norma di cui all&#8217;art. 26 cit., non riguarda il procedimento, ma disciplina gli effetti del provvedimento, e, nella specie, il giudizio favorevole v.i.a,.  stato adottato il 10.04.2012, ossia quando era già  entrato in vigore l&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 152, come modificato. Di qui, per effetto del principio del tempus regit actum, non può sostenersi ai sensi dell&#8217;art. 4 cit. una ultrattività  della normativa previgente sugli effetti del provvedimento.<br /> 4.4 Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile nella fattispecie l&#8217;art. 26 cit nella sua formulazione originaria, non convince la prospettazione secondo cui alla v.i.a. regionale non si applicherebbe il termine quinquennale di cui all&#8217;art. 40, poichè previsto nel Capo II riferito alle disposizioni specifiche per la v.i.a in sede statale.<br /> Ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 22 e del comma 4 dell&#8217;art. 40 del d.lgs. n. 152, poi abrogato dallo stesso d.lgs. n.4/2008, nel caso di opere non realizzate almeno per il 20% entro tre anni dal giudizio di compatibilità  ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se vi siano stati nel frattempo mutamenti rilevanti, e &#8220;in ogni caso&#8221; il giudizio di compatibilità  ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.<br /> L&#8217;applicabilità  di tale norma anche alla v.i.a. regionale discende dal successivo art. 43, al comma 1, che demandava alle Regioni la facoltà  di disciplinare con proprie leggi le procedure per la valutazione di impatto ambientale, e, al comma 2 chiariva che, fino all&#8217;entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovavano applicazione le disposizioni di cui alla parte II del decreto in cui rientra anche l&#8217;art. 26 cit.<br /> Di qui, in assenza di una normativa regionale in subiecta materia, la sicura applicabilità  della normativa statale quale legge quadro in materia, nonchè in ragione della stessa formulazione della norma che, tra l&#8217;altro, non presentando delle peculiarità  proprie della v.i.a. statale, non  tale da impedirne, per ragioni di incompatibilità , l&#8217;applicazione alla v.i.a regionale.<br /> Pertanto, la disciplina previgente, nel prevedere la cessazione di efficacia della valutazione di impatto ambientale al decorso del quinquennio, era più sfavorevole all&#8217;istante, poichè avrebbe comportato l&#8217;onere di riattivare il procedimento.<br /> Diversamente l&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 152 cit., come innovato dal d.lgs. n. 4/2008, nel ribadire la efficacia quinquennale del provvedimento già  sancita dall&#8217;art. 40 nella versione previgente (e poi abrogato con lo stesso d.lgs. n.4), ha inserito la facoltà  di proroga del provvedimento medesimo su richiesta del proponente.<br /> Il motivo pertanto va disatteso.<br /> 5. Del pari inconferenti si appalesano i motivi con cui si contesta l&#8217;omessa attivazione da parte dell&#8217;amministrazione di un procedimento di autotutela sulla valutazione di impatto ambientale che avrebbe garantito la partecipazione della società  ricorrente interessata.<br /> Si appalesa evidentemente fuorviante ed artificiosa la pretesa di ricondurre al diverso paradigma dei procedimenti di secondo grado, sub specie di revoca e/o autotutela, il diniego di proroga impugnato. Quest&#8217;ultimo difatti  scaturito da un procedimento attivato, non d&#8217;ufficio, ma su iniziativa di parte, e con cui l&#8217;amministrazione non ha ravvisato la ricorrenza di profili di patologia invalidante dell&#8217;atto già  emanato o una diversa configurazione dell&#8217;interesse pubblico originario che aveva legittimato il rilascio del provvedimento con esito favorevole, come nel caso della revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.<br /> In sostanza la revoca determina la inidoneità  del provvedimento a produrre ulteriori effetti, ed incide su una posizione soggettiva di affidamento consolidato e meritevole di tutela da parte dell&#8217;interessato. A sua volta la proroga incide su un provvedimento i cui effetti si sono esauriti, determinandone l&#8217;ultrattività , e seppure implichi un riesame delle condizioni legittimanti la permanenza in vita del provvedimento, ha ad oggetto un interesse legittimo pretensivo dell&#8217;interessato che può trovare soddisfacimento solo tramite l&#8217;intervento dell&#8217;amministrazione, mentre la revoca incide in senso demolitivo su una posizione di affidamento già  consolidata.<br /> In ogni caso, nella specie, non può sostenersi che l&#8217;amministrazione abbia inteso mascherare, dietro l&#8217;esercizio del potere di proroga, una qualche forma di autotutela sulla valutazione di impatto ambientale già  rilasciata, con l&#8217;obiettivo di legittimare una sorta di ripensamento o rivisitazione dell&#8217;assetto di interessi a suo tempo definito. Ciò in quanto, nel corso dell&#8217;esecuzione di un provvedimento ad efficacia durevole, qual  la v.i.a., può ben verificarsi un mutamento dell&#8217;assetto di interessi o della situazione di fatto che aveva giustificato l&#8217;emanazione stessa del provvedimento.<br /> 5.1 A ben vedere il giudizio di valutazione di impatto ambientale viene rilasciato rebus sic stantibus, in un ambito territoriale e spaziale determinato, in cui sono stati effettuati i rilievi, le verifiche e le misurazioni, ma occorre considerare che l&#8217;ambiente unitariamente inteso nelle sue componenti globali  un assetto in continua evoluzione, per cui se uno dei fattori subisce modificazioni nell&#8217;arco dei cinque anni si impone la necessità  di una rinnovazione e di un aggiornamento della procedura.<br /> Di qui, come si vedà  nel prosieguo, la valutazione discrezionale dell&#8217;amministrazione sulla sussistenza in atto dei presupposti per la protrazione dell&#8217;efficacia della valutazione di impatto ambientale non fuoriesce dai binari del sindacato da esperire in sede di proroga che, nella materia in esame, presuppone un accertamento sulla base di dati aggiornati e delle sopravvenienze nelle more intervenute anche in relazione alle modalità  di ottemperanza alle prescrizioni e o condizioni a suo tempo imposte in sede di primo rilascio.<br /> 6. Nel merito le motivazioni poste dall&#8217;amministrazione a base del diniego di proroga sono esenti dalle censure formulate in ricorso.<br /> 6.1 Parte ricorrente sostiene che sarebbe una formula vuota e stereotipa la motivazione circa l&#8217;intervenuta sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato.<br /> Ciò in quanto dal 2012 non sarebbero stato modificati i parametri tecnici del PSDA, e poichè il progetto  di tipo riduttivo con una diminuzione della superficie edificabile di progetto dai complessivi m.q. 24.260 rispetto agli originari 27.199 assentiti nel 2012, prevedendo solo edifici monopiano, ed eliminando il volume multipiano dell&#8217;albergo.<br /> Con il ricorso l&#8217;istante contesta che vi sia stata inadempienza delle prescrizioni del parere di cui al giudizio n. 1925/2012, poichè sono stati trasmessi nel 2012 la comunicazione di inizio attività  di indagini e lo studio idrogeologico all&#8217;Autorità  di Bacino, la documentazione al Genio Civile, e nel 2013 sono stati acquisiti il parere favorevole della Soprintendenza e l&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> Deduce altresì la sussistenza dei presupposti per la proroga avendo tempestivamente ottemperato alle prescrizioni di cui all&#8217;ordinanza del Genio Civile del 12.12.2013, con la predisposizione nel 2014 di un apposito piano di emergenza idraulica, e con l&#8217;elaborazione dei progetti esecutivi anche per il completamento della struttura arginale.<br /> Il motivo  infondato.<br /> 6.2 Le ragioni poste a base del diniego di proroga, e precisamente, l&#8217;insussistenza delle condizioni di cui all&#8217;art. 26 del d.lgs. n.152/2006, risultano ex actis per il mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza idraulica alla data dell&#8217;adozione del provvedimento impugnato. All&#8217;epoca difatti era ancora efficaci le ordinanze del 12.12.2013 e del 17.01.2014 con cui il Genio Civile, aveva disposto la cessazione dei lavori, richiedendo la predisposizione di un progetto di messa in sicurezza idraulica per il contenimento degli argini dal rischio di esondazione. Ed infatti solo in data successiva all&#8217;adozione del provvedimento impugnato, ed alla scadenza dell&#8217;efficacia quinquennale del giudizio di valutazione di impatto ambientale,  intervenuta l&#8217;ordinanza n.47119 del 16.02.2018 con cui il Genio Civile ha disposto la revoca dell&#8217;ordine di cessazione dei lavori.<br /> Pertanto non può contestarsi la motivazione del diniego in quanto basato sulla constatata inadempienza alle prescrizioni date, posto che, nell&#8217;arco di tempo di efficacia della valutazione di impatto ambientale, non si era avverata la condizione cui era restato subordinato l&#8217;esito favorevole della v.i.a..<br /> 7. Va osservato al riguardo che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ove favorevole, non si può qualificare, giuridicamente, quale mero atto permissivo-ampliativo delle facoltà  giuridiche dell&#8217;interessato, al pari di un titolo abilitativo, ma si tratta, a ben vedere, di un provvedimento connotato essenzialmente in maniera conformativa dell&#8217;attività  produttiva o costruttiva assentita. Ed infatti, il giudizio in questione, ove favorevole, può sfociare, a seconda dei casi, nell&#8217;apposizione di &#8220;condizioni&#8221; riferite al contesto dell&#8217;intervento il cui verificarsi  determinante per assicurare la compatibilità  dell&#8217;opera, oppure nell&#8217;imposizione di &#8220;prescrizioni&#8221; a carico del proponente soggette a controllo e monitoraggio da parte delle autorità  competenti, nonchè di &#8220;raccomandazioni&#8221; in genere a carico di terzi pubblici o privati non aventi carattere vincolante ma finalizzate ad innescare processi di risanamento o miglioramento ambientale. Pertanto il procedimento di valutazione di impatto ambientale non resta circoscritto alla sola conformità  del progetto alla normativa di rispetto, ma esprime una valutazione complessiva con cui l&#8217;amministrazione può imporre in via prescrittiva ulteriori adempimenti utili o necessari a garantire il corretto insediamento dell&#8217;opera e la sua sostenibilità  ambientale.<br /> La presenza di condizioni  coerente con la funzionalizzazione del provvedimento a mitigare l&#8217;impatto ambientale dell&#8217;intervento ossia a realizzare la ricerca del giusto equilibrio tra le esigenze produttive del proponente e quelle pubblicistiche di conservazione ambientale del contesto territoriale di riferimento,<br /> Sotto il profilo giuridico, la condizione, come la richiesta di un parere favorevole o di un nulla osta, in quanto evento futuro ed incerto, integra un presupposto alla cui verificazione resta subordinato l&#8217;esito positivo del procedimento. Diversamente le prescrizioni, come ad esempio integrazioni o modifiche progettuali, o monitoraggi, in quanto privi del carattere dell&#8217;incertezza, possono individuarsi quali oneri imposti ai destinatari del provvedimento al fine di meglio assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico alla sostenibilità  ambientale dell&#8217;opera.<br /> Nella specie il giudizio di valutazione di impatto ambientale era subordinato alla condizione del rilascio dei pareri favorevoli del Genio Civile e dell&#8217;Autorità  di Bacino dalle cui indagini era emersa la necessità  di predisporre e realizzare la messa in sicurezza del sito al fine di contenere il rischio idrogeologico da esondazione, in particolare tramite il rafforzamento dell&#8217;argine rispetto al percorso fluviale.<br /> Il mancato completamento degli interventi di messa in sicurezza entro il termine quinquennale di efficacia della valutazione di impatto ambientale, da cui dipendeva il rilascio dei prescritti pareri, ha determinato il mancato avveramento degli eventi futuri e incerti cui il giudizio favorevole era restato subordinato sin dal principio.<br /> 7.1 Del tutto inconferente si appalesa al riguardo la configurabilità , pure invocata dalla ricorrente, di un &#8220;factum principis&#8221; ossia della sopravvenienza di circostanze addebitabili al comportamento delle Autorità  coinvolte nel procedimento, dal momento che l&#8217;esito della proroga non può ritenersi condizionato da giudizi o valutazioni in ordine alla imputabilità  o non imputabilità  dell&#8217;inosservanza del termine, trattandosi di un provvedimento che prescinde dalla valutazione di eventuali profili di colpa, trattandosi di procedimento finalizzato a valutare all&#8217;attualità  la sussistenza delle condizioni di legge per l&#8217;ultrattività  del titolo, che nella specie mancavano.<br /> Non trova applicazione nella specie la giurisprudenza richiamata dall&#8217;Akka s.r.l. interveniente secondo cui la proroga può essere concessa solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà  del titolare, trattandosi di orientamento relativo a diversa fattispecie, che trova fondamento nella previsione di cui all&#8217;art. 15 del d.p.r. n. 380/2001 in tema di proroga del permesso di costruire.<br /> 7.2 Nemmeno può ravvisarsi una fattispecie di sospensione degli effetti del giudizio di compatibilità  ambientale.<br /> E&#8217; noto, che le cause di sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo sono tipizzate, sul presupposto della natura eccezionale e residuale delle ipotesi in cui  ammessa la sospensione dell&#8217;efficacia del provvedimento amministrativo. Ma ciò può avvenire solo tramite l&#8217;intermediazione dell&#8217;autorità  procedente, e mai come forma di mero automatismo al ricorrere di determinate circostanze impeditive.<br /> Ed infatti, ai sensi dell&#8217;art. 21 quater della legge n.241/1990, l&#8217;efficacia ovvero l&#8217;esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo competente per legge. Il termine della sospensione  esplicitamente indicato nell&#8217;atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze.<br /> Di qui discende innanzitutto che la sospensione dell&#8217;efficacia di un provvedimento amministrativo resta ancorata a rigidi presupposti di legge, la cui verifica  demandata alla competenza dell&#8217;autorità  che procede, o a quella individuata per legge, la quale, laddove ne ravvisi le condizioni,  tenuta a motivare le ragioni della sospensione e, soprattutto, ad indicare il termine di durata della sospensione medesima che non può protrarsi ingiustificatamente e che resta ancorata al tempo strettamente necessario a fronteggiare la situazione che l&#8217;ha determinata.<br /> 7.3 Del resto, la fissazione ex lege di un termine di validità  della valutazione di impatto ambientale si pone in decisa antinomia con l&#8217;invocabilità  di una causa di sospensione &#8220;atipica&#8221; per fatti non addebitabili a colpa dell&#8217;interessato. Ciò specie tenuto conto che, in materia ambientale, attraverso la predeterminazione della durata della valutazione di impatto ambientale, il legislatore ha inteso preservare la tutela del patrimonio ambientale, quale valore supremo di rilievo costituzionale, tenuto conto della sua vulnerabilità , nonchè della possibile mutevolezza nel tempo delle condizioni che avevano legittimato il rilascio del titolo. Sicchè, attraverso la predeterminazione nel tempo dell&#8217;efficacia della v.i.a., si intende evitare che il protrarsi della validità  dei titoli autorizzativi rilasciati, in assenza di un periodico monitoraggio e controllo, possa comportare un pericolo di compromissione del bene sottoposto a particolare tutela. Anche rispetto al caso omologo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, certamente assimilabile alla tutela dei beni ambientali di pari rango costituzionale, il termine quinquennale di efficacia  valutato, infatti, in un&#8217;ottica di massima protezione del paesaggio, funzionale ad assicurare all&#8217;amministrazione deputata alla sua difesa la possibilità  di esprimere una rinnovata ed autonoma valutazione sulla compatibilità  dell&#8217;opera non ancora iniziata o ultimata, in chiave di permanente e più efficace tutela degli interessi paesaggistici, per cui ciò che rileva  la mera decorrenza dei cinque anni e la data di rilascio (in tal senso vd. Cass. pen., 7 agosto 2007, n. 32200; Tar Cagliari, II, 15 gennaio 2013, n. 33 e giurisprudenza ivi richiamata). La giurisprudenza ha peraltro affermato in tale materia che il decorso del termine quinquennale di efficacia del nullaosta paesaggistico produce, dunque, la caducazione ex lege, totale ed automatica, dei suoi effetti, senza trovare alcun ostacolo in fatti impeditivi anche di carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza maggiore, compresi i provvedimenti di sequestro (cfr. Cons. St., VI, 20 dicembre 2012, n. 6576; Tar Sardegna, II, n. 33/13 cit., Tar Salerno, II, 25 marzo 2010, n. 2351, Tar Veneto, II, 16 novembre 1998, n. 2072).<br /> Di qui pertanto non può sostenersi che l&#8217;efficacia di una valutazione ambientale rilasciata resti condizionata indefinitamente all&#8217;evento futuro ed incerto del rilascio di un parere obbligatorio e vincolante, il cui iter, peraltro, può essere condizionato da variabili innumerevoli e non determinabili a priori nel tempo, come avvenuto nella specie.<br /> Da quanto esposto consegue la reiezione del ricorso principale e, in via conseguenziale, dei motivi aggiunti proposti il 5.03.2018 avverso il giudizio del CCR n.2854 del 21.12.2017 meramente confermativo del ricorso impugnato in via principale ed impugnato per vizi di illegittimità  derivata, nonchè per un vizio autonomo non ammissibile in ragione della natura meramente confermativa dell&#8217;atto.<br /> 8. Alle medesime conclusioni si perviene quanto ai motivi aggiunti proposti il 29.06.2018 avverso il giudizio n.2915 del 12.06.2018 con cui il CCR-Via ha pronunciato la decadenza della ricorrente dal giudizio Via n.1925 del 10.04.2012, per la parte relativa ai motivi di illegittimità  derivata dai precedenti ricorsi.<br /> Del pari infondato  il motivo autonomo proposto nei motivi aggiunti con cui si contesta che, nella Conferenza di Servizi del 12.06.2018, l&#8217;amministrazione, ai sensi dell&#8217;art. 14 ter commi 1 e 7 della legge n. 241/1990, avrebbe dovuto ritenere per acquisito l&#8217;assenso del Servizio Valutazione Ambientale che, nella allegata nota del 13.04.2018, non avrebbe ritualmente manifestato un esplicito e diretto e motivato pronunciamento sul procedimento oggetto della Conferenza di Servizi ed in particolare sulla validità  o meno del giudizio VIA n.1925/2012.<br /> Sul punto specifico si  espresso il Consiglio di Stato nel giudizio connesso ove la Regione ha impugnato la voltura dei titoli edilizi in favore della società  ricorrente, conclusosi con la sentenza di questo T.a.r. n. 69/2019, confermata in appello con sentenza n.6044/2020.<br /> Ivi il giudice d&#8217;appello, nel riformare in parte qua la motivazione della sentenza di primo grado, confermandone la decisione di accoglimento del ricorso di primo grado, ha chiarito che con la nota in questione il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, nel richiamare i giudizi via del 2017:&#8221; si  espresso, forse in modo poco diretto, ma certamente comprensibile, sulla mancata proroga del giudizio via favorevole del 2012, e quindi sulla sua attuale inefficacia&#8221;.<br /> Di qui l&#8217;inconfigurabilità  di un silenzio significativo nei termini di prospettati dal ricorrente. Sebbene all&#8217;epoca della decisione dei ricorsi sulla voltura dei titoli edilizi la legittimità  della proroga fosse ancora sub judice in ragione della pendenza del presente giudizio, comunque la determinazione della Conferenza di Servizi era efficace in quanto non era stata interessata da provvedimenti di sospensione cautelare, per cui, riconosciuta in questa sede la legittimità  del diniego di proroga, reta confermata altresì la correttezza del giudizio espresso dal Servizio Valutazioni Ambientali sull&#8217;inefficacia della v.i.a. in argomento.<br /> 8.1 In ogni caso anche a voler ritenere acquisito l&#8217;assenso del Servizio Valutazioni Ambientali, non può ritenersi che esso fosse dirimente rispetto all&#8217;esito della Conferenza di Servizi, dal momento che la delibera di Giunta Regionale n.119 del 22.03.2002, all&#8217;art. 6, individua il Servizio di Valutazione Ambientale quale &#8220;organo tecnico&#8221; in materia di v.i.a., mentre l&#8217;autorità  competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell&#8217;art. 5  comunque il Comitato di Coordinamento Regionale.<br /> 8.2 Dalla reiezione dei motivi aggiunti depositati il 29.06.2018 deriva in via conseguenziale il rigetto dei motivi aggiunti da ultimo depositati il 2.01.2020 avverso il giudizio n.3103 del 29.10.2019 in quanto meramente confermativo della pronunciata decadenza.<br /> Al rigetto delle impugnative proposte dalle Sile consegue l&#8217;improcedibilità  del ricorso incidentale proposto ex art. 42 comma 1 c.p.a. dalla società  interveniente Akka s.rl. per sopraggiunto difetto di interesse.<br /> La complessità  delle questioni controverse giustifica la integrale compensazione della spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi, così provvede:<br /> &#8211; dichiara inammissibile l&#8217;intervento ad adiunvandum dello Sportello Unico per le Attività  Produttive dell&#8217;Associazione dei Comuni Chietino Ortonese;<br /> &#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale della società  interveniente Akka s.r.l.;<br /> &#8211; respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Passoni, Presidente<br /> Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore<br /> Massimiliano Balloriani, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Renata Emma Ianigro</strong>   <strong>Paolo Passoni</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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