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	<title>22/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.2339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-22-2-2016-n-2339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-22-2-2016-n-2339/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.2339</a></p>
<p>Pres. Dongiovanni &#8211; Est. Vallorani Sulla inconfigurabilità di Asmel quale organismo di diritto pubblico. 1.Contratti della P.A. –&#160; Asmel – Natura giuridica – Organismo di diritto pubblico –Esclusione &#160;– Conseguenze – Centrale di committenza –Inconfigurabilità – Soggetti aggregatori. &#160; 2. Contratti della P.A. – &#160;Centrale di committenza – Limiti territoriali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-22-2-2016-n-2339/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.2339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-22-2-2016-n-2339/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.2339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dongiovanni &#8211; Est. Vallorani</span></p>
<hr />
<p>Sulla inconfigurabilità di Asmel quale organismo di diritto pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.Contratti della P.A. –&nbsp; Asmel – Natura giuridica – Organismo di diritto pubblico –Esclusione &nbsp;– Conseguenze – Centrale di committenza –Inconfigurabilità – Soggetti aggregatori. </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>2. Contratti della P.A. – &nbsp;Centrale di committenza – Limiti territoriali – Necessità – Ragioni.</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1 L’ organismo di diritto pubblico si individua sulla base dei seguenti indici di riconoscimento, tutti e tre necessari: la personalità giuridica; la sottoposizione ad <em>“influenza pubblica dominante”;</em> il perseguimento stabile di “<em>bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale”</em> , come disposto dalla normativa comunitaria e dalle elaborazioni &nbsp;giurisprudenziali comunitarie, confluite nell’art. 3, comma 26 del d.lgs. n. 163 del 2006<em>.</em> Ne consegue che, l’Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) &nbsp;è in configurabile come organismo di diritto pubblico, in quanto su di essa non sussiste un controllo pubblico dominante da parte dei singoli enti locali (piccoli comuni) aderenti e pertanto tale Associazione non può operare come amministrazione aggiudicatrice e centrale di committenza.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 66 del 2014 “I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 (e cioè la Consip S.p.a. e le centrali di acquisto regionali) che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all’Autorità l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori”. Tali soggetti aggregatori devono essere individuati necessariamente in relazione ad un ambito territoriale limitato (es. regionale) al fine di evitare duplicazioni ed interferenze di ruolo tra soggetti chiamati a svolgere le attività di centrale di committenza.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02339/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 06869/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Terza)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 6869 del 2015, proposto da Asmel Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Aldo Sandulli e prof. Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Aldo Sandulli in Roma, Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli, 9;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Associazione Nazionale Aziende Concessionarie e Pubblicità (ANACAP), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Di Benedetto e Giuseppe Dicuonzo, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Pietro Di Benedetto in Roma, Via Cicerone, 28;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			<em>previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali e monocratiche</em><br />	<br />
			della deliberazione n. 32 del 30.04.2015 (Fasc. 412/2014) del Consiglio dell’ANAC, depositata in data 7.5.2015 ed avente ad oggetto: <em>&#8220;istruttoria su Asmel società consortile a r.l. come centrale di committenza degli enti locali aderenti&#8221;</em>;<br />	<br />
			di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o, comunque, ad esso collegato;<br />	<br />
			con contestuale domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’adozione del provvedimento illegittimo;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e della Associazione Nazionale Aziende Concessionarie e Pubblicità (Anacap);<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO<br />	<br />
			1. A seguito di numerosi esposti pervenuti all’ANAC (vedi doc. 2 ric.), concernenti le attività svolte da Asmel Consortile s.c.a.r.l. quale centrale di committenza degli enti locali ad essa aderenti, il Consiglio dell’Autorità, con delibera assunta all’adunanza del 6 novembre 2013, decideva di avviare apposita istruttoria nei confronti della predetta società consortile al fine di verificare, anche mediante visita ispettiva, la natura giuridica dei soggetti partecipanti all’iniziativa, le attività svolte, le modalità con cui venivano svolte le gare per conto degli enti locali aderenti alla Asmel ed i corrispettivi percepiti per tali attività (doc. 1 ric.). In data 27 febbraio 2014, presso la sede legale della società, si eseguivano attività ispettive, nel corso delle quali venivano acquisite informazioni, non solo riguardo ad Asmel s.c.a.r.l. – soggetto di più recente creazione in quanto costituita in data 23 gennaio 2013 &#8211; ma anche riguardo ai soci di essa, individuabili, all’epoca di svolgimento dell’ispezione, nel Consorzio Asmez, nell’Associazione privata Asmel e nel Comune di Caggiano (rispettivamente detentori, del 24%, del 25 % e del 51% delle quote sociali di Asmel consortile).<br />	<br />
			Si appurava, in particolare, che già in precedenza il Consorzio Asmez aveva espletato, per gli enti locali aderenti, le medesime attività oggi promosse da Asmel Società Consortile a r.l..<br />	<br />
			Nel corso del procedimento avviato, su richiesta dell’Autorità venivano forniti dalla Asmel s.c. a r.l. chiarimenti scritti e documenti (vedi doc. 10 ric., nota acquisita dal protocollo dell&#8217;Autorità al n. 35651 in data 20 marzo 2014).<br />	<br />
			Le principali risultanze istruttorie a cui l’Autorità è pervenuta, come riportate nella deliberazione impugnata n. 32 del 30 aprile 2015 (doc. 1 ric.), possono così riassumersi:<br />	<br />
			1) il Consorzio Asmez è stato costituito esclusivamente da imprese private a Napoli il 25 marzo 1994; l&#8217;inizio effettivo delle attività che caratterizzeranno la vita del Consorzio è avvenuto il 26 novembre 1995, data dell&#8217;ingresso nella compagine consortile di Selene Service s.r.l.; detta società al tempo aveva sottoscritto una convenzione con ANCI Campania per promuovere presso i Comuni associati, la diffusione delle innovazioni tecnologiche e gestionali e l&#8217;accesso ai finanziamenti pubblici, anche attraverso attività di formazione ed assistenza;<br />	<br />
			2) dal confronto tra operatori del settore ed amministratori locali di piccoli Comuni sarebbe nata l&#8217;idea di realizzare una struttura consortile in grado di aumentare, proprio attraverso l&#8217;aggregazione dei piccoli Comuni, il potere contrattuale di questi ultimi nei confronti delle grandi software-house ed, al contempo, di erogare servizi di assistenza, formazione e consulenza;<br />	<br />
			3) nel tempo il Consorzio ha acquisito una caratterizzazione multiregionale raccogliendo adesioni oltre che in Campania, anche in Basilicata e Calabria; in Calabria, in particolare, la diffusione è stata favorita dagli scambi di informazioni tra segretari comunali, operanti contemporaneamente in più enti locali di modeste dimensioni;<br />	<br />
			4) in data 26 maggio 2010, Asmenet Campania s.c. a r. l., Asmenet Calabria s.c. a r. l. e il Consorzio Asmez hanno costituito l&#8217;Asmel, un&#8217;associazione non riconosciuta ai sensi dell&#8217;art. 14 del codice civile, unitamente all&#8217;ANPCI; l&#8217;ANPCI, a sua volta, è l&#8217;Associazione Nazionale Piccoli Comuni, nata nel 1996 su iniziativa dei piccoli comuni della provincia di Cuneo, in seguito ad uno strappo con l&#8217;ANCI, alla quale si contestava di non difendere adeguatamente dall&#8217;azione del Governo centrale gli interessi dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;<br />	<br />
			5) infine, in seguito all&#8217;inserimento nell&#8217;art. 33 del Codice degli Appalti del comma 3-bis, è stata costituita in data 23 gennaio 2013 Asmel Consortile s.c. a r.l. (odierna ricorrente), con un capitale sociale versato di euro 10.000,00 e con la finalità di svolgere funzioni di “centrale di committenza”;<br />	<br />
			5) per quanto emerso nel corso della visita ispettiva, i soci fondatori sono risultati essere:<br />	<br />
			&#8211; il Comune di Caggiano che deteneva il 51% delle quote sociali, pari ad € 5.100,00;<br />	<br />
			&#8211; l&#8217;Associazione Asmel che deteneva il 25% delle quote sociali pari ad € 2.500,00;<br />	<br />
			&#8211; il Consorzio Asmez che deteneva il 24% delle quote sociali pari ad € 2.400,00.<br />	<br />
			6) nel corso delle attività ispettive la Asmel consortile, ai fini di difesa, rinviava ad un parere legale, reso su richiesta della stessa società, in base al quale non sussisterebbero dubbi riguardo al fatto che Asmel, «in quanto consorzio di organismi di diritto pubblico, finalizzato ad attività di committenza per soci Asmel integra le caratteristiche volute dalla fattispecie della centrale di committenza»;<br />	<br />
			7) con riferimento all&#8217;attività sin ora svolta da Asmel, è emerso che essa ha svolto un&#8217;unica procedura per la stipula di convenzioni quadro, avente ad oggetto l&#8217;affidamento in concessione dei servizi di accertamento dei tributi ici/imu e tarsu-tia/tares e riscossione coattiva delle entrate. Pertanto, è stata indetta una &#8220;procedura negoziata aperta a tutti i Concessionari privati iscritti allo speciale Albo tenuto dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze&#8221;. La procedura è stata preceduta anche dalla pubblicazione sulla G.U.E.E. di un avviso. In seguito alla pubblicazione &#8211; riferisce Asmel &#8211; si sono iscritti alla piattaforma telematica 15 Concessionari che hanno formulato numerose richieste di chiarimenti. Successivamente, le offerte pervenute al termine di scadenza sono state solo 3 e, all&#8217;esito della procedura, sono state sottoscritte 3 convenzioni, rispettivamente con GO.SA.F. spa per un massimale di 67,5 milioni di euro, con la Romeo Gestioni spa per un massimale di 4 milioni di euro e con l&#8217;RTI Infotirrena per un massimale di 37,5 milioni di euro; ad oggi, gli ordinativi inviati dagli enti locali consorziati sono 18;<br />	<br />
			8) sono inoltre risultate ulteriori 152 procedure espletate da Asmel consortile a r.l. al fine di aggiudicare, mediante gara telematica, appalti di eterogenea natura ed entità per conto di singoli comuni aderenti/richiedenti; in queste procedure Asmel ha messo a disposizione la propria piattaforma informatica ed ha fornito un supporto operativo (l&#8217;importo totale delle gare già aggiudicate alla data del 19.03.2014 è di circa € 18.000.000).<br />	<br />
			9) già prima dell&#8217;istituzione di Asmel s.c. a r.l., il Consorzio Asmez aveva svolto attività di centrale di committenza ed aveva bandito per i Comuni consorziati, numerose procedure finalizzate alla sottoscrizione di convenzioni alle quali i comuni consorziati avrebbero potuto aderire; si tratta di undici procedure per un importo complessivo di oltre 74 milioni di euro.<br />	<br />
			10) con riferimento alle strutture operative della società e delle sue associate, si è potuto accertare che:<br />	<br />
			&#8211; la sede operativa di Asmel consortile è a Napoli presso il Centro Direzionale;<br />	<br />
			&#8211; la società dispone degli uffici e delle risorse del Consorzio Asmez che, a sua volta, ha la propria sede presso il Centro Direzionale;<br />	<br />
			&#8211; sono stati elencati dalla società Asmel s.c. a r.l. diversi Comuni presso i quali la società dispone di locali;<br />	<br />
			&#8211; la società ha alle proprie dipendenze due addetti assunti nel 2013 e si avvale delle prestazioni di due consulenti; nel contempo, la società ricorre al supporto degli amministratori del Consorzio Asmez;<br />	<br />
			11) quanto all&#8217;altro socio, Associazione Asmel, si evidenzia che la stessa dispone di una sede operativa presso il Comune di Borgofranco d&#8217;Ivrea (TO), di un&#8217;altra sede sempre presso il Centro Direzionale di Napoli (che è anche la sede di Asmenet Campania) e di una a Lamezia Terme (che è anche la sede di Asmenet Calabria). L&#8217;Associazione si avvale del supporto dei dipendenti delle proprie associate.<br />	<br />
			2. Con la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui alla nota prot. n. 82205 del 21 luglio 2014 (doc. 11 ric.), l’ANAC ha contestato alla società interessata che il descritto sistema non risulta conforme alle disposizioni normative che disciplinano la centralizzazione degli appalti degli enti locali, in ragione: 1) della presenza, seppur indiretta, di società private nella compagine consortile; infatti, l&#8217;Asmel s.c. a r.l. non è stata costituita direttamente da enti locali, in quanto oltre alla partecipazione per il 51% del capitale del Comune di Caggiano vi è quella di Asmel associazione non riconosciuta e del Consorzio ASMEZ costituito ai sensi dell&#8217;art. 2602 c.c. ed entrambi i predetti enti sono partecipati da società private; 2) dell&#8217;operatività territoriale sostanzialmente illimitata di Asmel s.c.a.r.l., in quanto lo statuto ammette adesioni successive di enti collocati su tutto il territorio nazionale.<br />	<br />
			A seguito della predetta comunicazione, l&#8217;Asmel ha presentato le proprie controdeduzioni con memoria datata 19.9.2014, pervenuta all’ANAC in data 22 settembre 2014 (doc. 13 ric.), in cui si invoca il principio del pluralismo delle centrali di committenza per affermare, non solo che sul medesimo territorio potrebbero operare più soggetti aggregatori, ma soprattutto che per questi ultimi non vi è alcun obbligo di limitarsi entro ambiti territoriali definiti. Infatti, a seguito del d. l. n. 66/2014, dall&#8217;art. 33 del codice dei contratti sarebbe stato eliminato il riferimento ai piccoli comuni ed al territorio di ciascuna provincia. In ragione di ciò ed in considerazione della sussistenza in capo ad Asmel dei requisiti propri dell&#8217;organismo di diritto pubblico, occorrerebbe concludere che del tutto legittimamente la società espleta attività di centrale di committenza in favore degli enti locali, con le modalità ricostruite nel corso dell&#8217;attività istruttoria, potendo &#8211; perciò &#8211; essere annoverata tra i soggetti aggregatori di cui all&#8217;art. 9 del d. l. n. 66/2014. Peraltro, ove pure Asmel s.c.a.r.l. non fosse in possesso dei requisiti dimensionali per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco dei soggetti aggregatori tenuto dall’Autorità &#8211; come definiti con l’apposito d.p.c.m. &#8211; la stessa società ben potrebbe continuare a svolgere le attività di centrale di acquisto, in quanto il citato articolo 9 non esclude l&#8217;operatività di altri soggetti aggregatori, costituiti ai sensi del comma 3-bis dell&#8217;art. 33, oltre a quelli che ottengono l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco.<br />	<br />
			In data 17 dicembre 2014, si è svolta l&#8217;audizione innanzi al Consiglio dell&#8217;Autorità del Presidente dell&#8217;Associazione Asmel, assistito dal proprio legale di fiducia. In vista dell&#8217;audizione, la società consortile Asmel ha presentato un ulteriore parere legale, nel quale si conclude che la legittimità della propria posizione sarebbe rafforzata dalle disposizioni della nuova direttiva europea 24/2014/UE che, anche alla luce di quanto previsto dal considerando 33, inducono a ritenere che la centrale di committenza possa anche essere un organismo di diritto pubblico e, dunque, un soggetto che comprende nella propria compagine una partecipazione privata minoritaria; inoltre l&#8217;art. 33 comma 3-bis del Codice dei contratti nell&#8217;ultima versione introdotta dal d.l. n. 66/2014 e l&#8217;art. 9 del medesimo decreto non indicherebbero alcuna delimitazione territoriale, rispetto alla centralizzazione della committenza mentre l&#8217;elencazione degli strumenti giuridici utilizzabili dagli enti locali per l&#8217;aggregazione della domanda non avrebbe carattere tassativo (si fa riferimento anche alla circostanza che il legislatore ha fissato un numero complessivo di soggetti aggregatori pari a 35, con ciò confermando il principio della pluralità dei soggetti aggregatori)<br />	<br />
			Nel corso dell&#8217;audizione, con riferimento alla problematica della partecipazione di soggetti privati alla compagine societaria di Asmel s.c. a r.l., la difesa della società ha rappresentato che di recente (settembre 2014) il Consorzio ASMEZ (partecipato per il 30% da soggetti privati), ha ceduto la propria quota pari al 24% del capitale. Pertanto, attualmente, sono titolari delle quote di partecipazione solo il Comune di Caggiano (51%) e l&#8217;Associazione non riconosciuta Asmel (49%).<br />	<br />
			Nella stessa adunanza del 17 dicembre 2014, il Consiglio dell&#8217;Autorità ha deliberato di richiedere un parere all&#8217;Avvocatura Generale, la quale si è espressa con nota acquisita al n. 20407 in data 24 febbraio 2015, confermando sostanzialmente la ricostruzione contenuta nella comunicazione di risultanze istruttorie del 21.7.2014.<br />	<br />
			3. Con la deliberazione n. 32 del 30 aprile 2015 (fascicolo 412/2014), a conclusione dell’articolato procedimento sopra descritto, l’ANAC ha deliberato che:<br />	<br />
			&#8211; il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall&#8217;art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali;<br />	<br />
			&#8211; pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all&#8217;art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcu<br />
			&#8211; conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare finora poste in essere dalla predetta società consortile Asmel.<br />	<br />
			Il provvedimento si giustifica sulla base dei passaggi motivazionali che testualmente si trascrivono: <em>“Il &#8220;sistema Asmel&#8221; non pare avere le caratteristiche appena descritte e, pertanto, si ritiene che certamente non possa rientrare nel novero dei soggetti aggregatori, in quanto non corrisponde ad alcun dei modelli previsti. Infatti, come emerso nel corso dell&#8217;attività istruttoria e confermato anche nella memoria difensiva pervenuta, utilizzando moduli già predisposti e reperibili sul sito della società, gli enti locali procedono mediante deliberazione del Consiglio comunale all&#8217;adesione all&#8217;Associazione Asmel e con ulteriore deliberazione della Giunta (avente ad oggetto &#8220;Approvazione accordo consortile ai sensi dell&#8217;art. 33 comma 3-bis del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.&#8221;) all&#8217;affidamento alla società Asmel consortile a r.l. delle proprie funzioni di acquisto; infine, nella determina a contrarre l&#8217;ufficio competente affida a quest&#8217;ultima la gestione della specifica gara. Pertanto, la partecipazione degli Enti locali alla centrale di committenza è solo indiretta, in quanto si realizza attraverso l&#8217;adesione all&#8217;associazione non riconosciuta Asmel (che a sua volta è socia della società Asmel s.c.ar.l.) e &#8220;l&#8217;accordo consortile&#8221; con la Asmel s.c.a.r.l., a cui gli Enti conferiscono una sorta di &#8220;delega&#8221; delle funzioni di committenza, in spregio alle previsioni dell&#8217;art. 33 (….). In buona sostanza, in assenza di una previsione normativa che lo preveda, la società Asmel s.c.ar.l. ha realizzato un sistema attraverso il quale offre i propri servizi di intermediazione negli acquisti a tutti i comuni dell&#8217;intero territorio nazionale, mediante l&#8217;adesione successiva all&#8217;Associazione Asmel”.</em><br />	<br />
			4. Avverso il suddetto provvedimento è insorta l’Asmel Società Consortile a r. l. con ricorso spedito a notifica in data 1.6.2015 e depositato entro il termine di rito, nel quale si articolano i sette motivi di gravame sintetizzabili come segue:<br />	<br />
			I. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per sviamento: il provvedimento impugnato, sostiene la ricorrente, è stato adottato, non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti del Consorzio Asmez, che è stato nel passato (ma ora non è più), socio della Asmez Consortile, odierna ricorrente; tuttavia per poter provvedere nei confronti del Consorzio Asmez, l’ANAC avrebbe dovuto istruire un procedimento nei suoi confronti, coinvolgendolo direttamente, il che non è avvenuto con conseguente illegittimità della deliberazione ANAC impugnata per la parte riferita al Consorzio suddetto;<br />	<br />
			II. Violazione di legge con riguardo all’art. 33, comma 3 bis, D lgs. n. 163 del 2006 e del d.P.C.M. 11.11.2014: sarebbe stata fraintesa e male applicata dall’ANAC la norma di cui all’art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 che, nella nuova versione introdotta, con il d.l. n. 66 del 2014, fissa due principi: a) pluralità dei soggetti aggregatori; b) necessità dell’essere i soggetti aggregatori ammessi, esponenziali degli enti locali. Ai sensi dell’art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163 del 2006, la centrale di committenza è un’ “amministrazione aggiudicatrice” e, pertanto, può anche consistere in “organismo di diritto pubblico” o in una qualsiasi associazione di detti soggetti (comma 25 del medesimo art. 3). L’Asmel consortile possiede tutti e tre i requisiti dell’organismo di diritto pubblico, come elaborati dal diritto dell’Unione Europea (personalità giuridica; finalizzazione alla soddisfazione di esigenze di interesse generale, prive di carattere industriale o commerciale, operando la società con scopo cooperativo e senza fine di lucro; influenza dominante degli enti locali aderenti); sottolinea, in particolare, la ricorrente che le <em>“esigenze di carattere generale”</em> non debbono necessariamente coincidere con bisogni di interesse pubblico “<em>irrinunciabili”</em> e che nessuna disposizione, né interna né europea, vieta che la partecipazione degli enti pubblici alla società-organismo di diritto pubblico possa avvenire anche in forma indiretta, attraverso loro associazioni o consorzi (come, nella specie, l’Associazione di diritto privato Asmel). In punto di fatto la ricorrente evidenzia che, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, tutti i soggetti privati precedentemente presenti sono usciti sia dall’Asmel Consortile che dall’Associazione Asmel, come da documentazione versata in atti (doc. 7 ric.);<br />	<br />
			III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006. Sulla presunta delimitazione territoriale di una centrale di committenza: la ricorrente contesta l’affermazione dell’ANAC secondo cui l’operatività di una centrale di committenza al servizio di enti locali e, con riguardo alla specie, di Comuni di piccole e medie dimensioni, dovrebbe essere limitata al territorio dei comuni fondatori, oltre a doversi escludere – mediante espressa previsione statutaria – l’ammissibilità di nuove adesioni, senza limite territoriale. In realtà, secondo la ricorrente, siffatta affermazione sarebbe priva di “<em>apparato legislativo di supporto”,</em> tanto nella originaria versione (2011) dell’art. 33, comma 3, bis – nella quale si faceva riferimento ai comuni del territorio di un’unica provincia, affinché essi si rivolgessero in modo unitario, ad un’unica centrale di committenza ma non ponendo limiti al raggio di azione di quest’ultima &#8211; quanto, a maggior ragione, in quella vigente (dove è scomparso ogni limitazione di tipo territoriale); la possibilità dei comuni non capoluogo di provincia di scegliere una centrale di committenza diversa da quella nazionale (Consip S.p.a.) e da quella unica operante a livello regionale, implica la possibilità che tale diverso soggetto aggregatore operi al di là del ristretto ambito provinciale o infra-regionale, soddisfacendo le richieste provenienti da qualsiasi comune italiano;<br />	<br />
			IV. Eccesso di potere per sviamento: si contesta che attraverso il provvedimento impugnato nella presente sede l’ANAC, di fatto, impedisce alla ricorrente di vedere valutata, secondo la propria legittima aspettativa, la domanda da essa presentata alla medesima Autorità ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del D.L. n. 66 del 2014; la difesa della Asmel si duole cioè del fatto che prima di concludere il separato procedimento per l’inserimento nel novero dei soggetti aggregatori, ANAC esprime, in sede impropria, l’avviso che Asmel Consortile non possa essere comunque inclusa tra i soggetti aggregatori;<br />	<br />
			V. Violazione di legge (art. 9 D.L. n. 66 del 2014, conv. in Legge n. 89 del 2014; d.P.C.M. 11.11.2014). Eccesso di potere: l’art. 9 del D.L. n. 66 del 2014 ha previsto una nuova figura giuridica denominata “soggetto aggregatore”; analoga figura è contemplata dalla nuova direttiva appalti 2014/24/UE; la disposizione citata prevede che siano definiti con d.P.C.M. i requisiti per beneficiare della qualifica di “<em>soggetto aggregatore”</em> ed ambire all’iscrizione nell’apposito elenco di cui all’art. 9 cit., per le centrali di committenza diverse dai <em>“soggetti aggregatori di diritto”</em> individuati nella Consip S.p.a., a livello statale e nelle centrali uniche di committenza, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, Legge n. 296 del 2006, in ambito regionale; la determinazione ANAC n. 2 del 2015, oggetto di separato ricorso dinnanzi a questo TAR, da parte della stessa Asmel s.c. a r.l., ha illegittimamente limitato l’ambito soggettivo degli enti che possono aspirare all’inserzione nell’elenco dei soggetti aggregatori, riferendosi alle sole forme associative previste dal d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), a ciò non autorizzata dalla fonte di rango superiore (il citato d.P.C.M. 11.11.2014) né, tantomeno, dall’art. 9 del D.L. n. n. 66 del 2014 che, in perfetta coincidenza con la direttiva UE 2014/24, non imporrebbe alcuna forma tipizzata di collaborazione tra enti locali per la configurazione dei nuovi soggetti aggregatori;<br />	<br />
			VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 30 TUEL. Sui limiti dell’affidamento all’attività di una centrale di committenza: partendo dall’analisi di alcuni pareri resi dalle sezioni regionali della Corte dei conti, nel ricorso si deduce la diversità di regime giuridico tra lo strumento della convenzione di cui all’art. 30 TUEL e quello dell’ <em>“accordo consortile”</em> di cui parla il comma 3 bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici: quest’ultima disposizione infatti richiama il solo art. 32 del TUEL per la disciplina delle unioni dei comuni (altra figura ammessa ad assumere le funzioni di centrale di committenza) mentre non richiama l’art. 30 TUEL (dedicato alle convenzioni tra enti locali) ai fini della definizione e disciplina degli accordi consortili, segno evidente, secondo la ricorrente, che il legislatore ha inteso consentire diverse ed “atipiche” modalità di cooperazione tra enti locali, anche con il coordinamento con soggetti diversi dagli enti locali e mediante forme indirette (come accade, ne caso di specie, attraverso l’adesione del singolo Comune alla Asmel consortile, tramite la sua adesione alla Associazione Asmel);<br />	<br />
			VII. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità del’azione amministrativa: l’Amministrazione, secondo parte ricorrente, anziché concludere <em>“in modo precipitoso”</em> per l’impossibilità di Asmel di operare quale centrale di committenza avrebbe potuto e dovuto concedere al soggetto interessato un periodo di tempo entro il quale mettersi in regola a livello organizzativo eliminando le difformità riscontrate, così individuando una misura meno sacrificante per l’interessata.<br />	<br />
			La Asmel consortile ha formulato nel ricorso anche istanza risarcitoria in relazione ai gravissimi danni subiti, in conseguenza della deliberazione oggi impugnata, per la paralisi della propria attività consortile e per la lesione della reputazione al cospetto di centinaia di comuni aderenti alla Asmel.<br />	<br />
			5. Si è costituita l’ANAC che, attraverso l’approfondita memoria articolata dalla difesa erariale, mira all’integrale rigetto del ricorso, dovendo ritenersi del tutto infondati i motivi di gravame, a fronte dell’approfondita istruttoria svolta dall’ANAC e dell’articolata motivazione della deliberazione impugnata, non scalfita dalle censure dedotte.<br />	<br />
			6. Si è altresì costituita in giudizio l’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie e Pubblicità (ANACAP), ente al quale (oltre che all’ANAC) il ricorso introduttivo è stato notificato e dai cui esposti ha preso avvio l’indagine ispettiva sfociata nel provvedimento oggi impugnato. L’ANACAP, con articolata memoria e produzione documentale, mira anch’essa a confutare gli argomenti della ricorrente che, a suo avviso, per la sua strutturazione soggettiva, non può considerarsi in nessun modo legittimata a svolgere le funzioni pubbliche di centrale di committenza, trattandosi di soggetto di diritto privato, costituito sulla base di iniziativa assunta da soggetti privati e non rispondente ad alcuno dei modelli di centrale di committenza desumibili dall’art. 33 del D.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
			7. In esito all’udienza camerale del 17 giugno 2015 la Sezione, con ordinanza n. 6869/ 2015, ha respinto la proposta istanza cautelare. Successivamente, la Sezione VI del Consiglio di Stato, investita dell’appello cautelare, lo ha accolto limitatamente alle seguenti ragioni: <em>“considerato….che l’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha prorogato l’entrata in vigore del suddetto art. 33 al “1 novembre 2015”; che, per valutare se il modello di aggregazione posto in essere sia o meno compatibile con il modello organizzativo legale, è necessario che la legge, che lo contempla e ne disciplina il regime transitorio, sia entrata in vigore; che tale accertamento presuppone un approfondito esame nel merito della questione; che, pertanto, è necessario che tale questione venga decisa dal tribunale amministrativo con celerità in ragione della particolare rilevanza degli interessi implicati dalla vicenda in esame; che, nelle more della decisione, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi, è opportuno anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso, sospendere l’efficacia del provvedimento 30 aprile 2015, n. 32(1) dell’Autorità nazionale anticorruzione….”.</em><br />	<br />
			In vista della pubblica udienza per la trattazione di merito hanno depositato: documenti, memoria conclusionale e memoria di replica l’Amministrazione; documenti e memoria di replica la difesa della ricorrente. Quest’ultima, oltre ad ulteriormente illustrare i motivi di ricorso, evidenzia in termini critici la circostanza che, nelle more del giudizio, con deliberazione ANAC del 22.7.2015 è stata disposta l’esclusione dell’Asmel dall’elenco dei soggetti aggregatori e la contestuale ammissione del Consorzio Energia Veneto (CEV), nonostante quest’ultimo possieda caratteristiche soggettive e oggettive assimilabili a quelle della ricorrente. Quest’ultima deliberazione è stata impugnata dalla odierna ricorrente, con motivi aggiunti nell’ambito del distinto giudizio pendente dinnanzi a questa Sezione n. 3949/2015, originariamente introdotto avverso il d.P.C.M. 11.11.2014 (di definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori) ed avverso la delibera ANAC n. 2/2015. La difesa della ricorrente ha richiesto la riunione ovvero la trattazione congiunta, per motivi di connessione, del predetto ricorso e del presente.<br />	<br />
			La difesa erariale nella propria memoria di replica fa riferimento al provvedimento ANAC in data 15.10.2015 con cui è stata disposta la sospensione del Consorzio CEV dall’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori <em>“fino alla conclusione della procedura di verifica dei presupposti per l’adozione di una possibile azione in via di autotutela per la rivalutazione dell’iscrizione del Consorzio nel suddetto elenco”. </em><br />	<br />
			Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2015, dopo ampia discussione, il Collegio, non ritenendo di aderire alla richiesta di riunione avanzata dalla società ricorrente, ha assunto la causa in decisione.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			1. Occorre, in via preliminare, affrontare l’eccezione di inammissibilità dei motivi IV e V di gravame, per violazione del principio del <em>“ne bis in idem”,</em> sollevata dalla difesa erariale (vedi pag. 29 della prima memoria) in quanto, come attestato dalla stessa ricorrente, è pendente dinnanzi a questo TAR altro ricorso, precedentemente iscritto a ruolo (RG. 3949/2015), nel quale si deducono le medesime censure ora riproposte in questa sede ed afferenti alla determina ANAC n. 2/2015. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione limitatamente al motivo V del ricorso nel quale si articolano, in effetti, censure ampiamente sovrapponibili a quelle svolte nel gravame precedentemente proposto, rivolte alla determinazione ANAC n. 2 del 2015, diversa da quella oggetto del presente ricorso (ove si chiede l’annullamento della sola delibera n. 32 del 30 aprile 2015). Trattandosi di censure articolate con ricorso avente data di iscrizione a ruolo anteriore a quella relativa al presente, il motivo sub V deve ritenersi inammissibile in applicazione dei principi del <em>“ne bis in idem”</em> e di litispendenza ex art. 39 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.). La stessa conclusione non sembra invece attagliarsi al motivo di ricorso sub IV, nel quale, come visto, la ricorrente censura sotto il profilo dell’eccesso di potere la circostanza che l’Autorità, con il provvedimento all’odierno esame, si sia espressa sull’impossibilità di includere Asmel s.c. a r.l. nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui al D.L. n. 66 del 2014, in una sede procedimentale diversa da quella appropriata, costituita dal separato procedimento per la definizione dell’istanza di inclusione nell’elenco stesso, ancora in corso al momento dell’adozione della deliberazione per cui è causa. A quest’ultimo vizio non paiono estensibili le ragioni di inammissibilità sopra riferite al motivo sub V e, pertanto, l’inammissibilità preclusiva dell’esame di merito deve affermarsi limitatamente a questo solo motivo.<br />	<br />
			2. Inammissibile per difetto di legittimazione attiva deve considerarsi anche il primo motivo di gravame in cui, come visto, la Asmel consortile si lamenta dell’indebito inserimento nel dispositivo provvedimentale e dell’estensione dei suoi effetti alla figura soggettiva costituita dal Consorzio Asmez, rimasto formalmente e sostanzialmente estraneo al procedimento di verifica conclusosi con la delibera qui impugnata. Come rilevato da parte ricorrente, il Consorzio, nel passato, è stato socio della Asmel s.c.a r.l. e ha contribuito attivamente alla costituzione di essa ma ne è recentemente uscito (doc. 6 ric.); tuttavia, attualmente, esso non opera più, né intende nel futuro operare, quale centrale di committenza. In ogni caso, essendosi svolta l’istruttoria nei soli confronti della società consortile ricorrente, senza il coinvolgimento del Consorzio Asmez, non era possibile assumere il provvedimento (anche) nei confronti di quest’ultimo per il doveroso rispetto dei fondamentali principi procedimentali di cui alla Legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
			Al Collegio sembra evidente che le censure riportate siano estranee alla sfera di legittimazione della Asmel consortile che lamenta la lesione di posizioni giuridiche altrui, in quanto afferenti ad un soggetto (il Consorzio Asmez), rispetto al quale essa stessa rimarca la propria diversità ed autonomia decisionale. Oltre a ciò non è ravvisabile neanche l’interesse a ricorrere in quanto, ove anche si pervenisse alla conclusione dell’illegittimità del provvedimento nella parte in cui si rivolge al Consorzio Asmez, ciò non determinerebbe alcuna illegittimità riflessa del provvedimento in quanto rivolto alla Asmel s c. a r.l.. Pertanto, anche il primo motivo (al pari del quinto) non può essere esaminato nel merito.<br />	<br />
			3. Il motivo di ricorso sub II rappresenta il punto nevralgico del ricorso all’odierno vaglio, in quanto è in esso che la ricorrente, sulla base dell’analitica disamina della normativa interna e UE (è citata ampiamente la nuova Direttiva UE sugli appalti, 2014/14/UE, di ormai prossimo recepimento nel nostro ordinamento), afferma che non sono individuabili, a livello normativo, ragioni ostative alla possibilità di un soggetto strutturato secondo il <em>“modello Asmel”</em> di poter operare quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, D L.gs. n. 163 del 2006 in favore dei numerosi comuni di piccole e medie dimensioni che, nel corso degli anni, hanno aderito, per il tramite dell’Associazione privata Asmel, alla Asmel consortile e richiesto a quest’ultima servizi corrispondenti a quelli delineati dall’art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163 del 2006, che possono consistere:<br />	<br />
			&#8211; nell’acquisto di forniture o servizi (non lavori) destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;<br />	<br />
			&#8211; nell’aggiudicare appalti pubblici o nel concludere accordi quadro di lavori, forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.<br />	<br />
			3.1. La messa in chiaro del problema richiede una descrizione, completa per quanto sintetica, delle disposizioni e dei principi che vanno a comporre il quadro normativo di riferimento applicabile alla tematica della centrale di committenza (genus) e del <em>“soggetto aggregatore”</em> (species), nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.<br />	<br />
			Prevede l’art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163 del 2006, poc’anzi citato, che la centrale di committenza è una “<em>amministrazione aggiudicatrice”,</em> per la cui definizione si deve fare riferimento al comma 25 del medesimo articolo secondo cui sono amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli <em>“organismi di diritto pubblico” </em>nonché le <em>“associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti” </em>(nella prospettiva della ricorrente, l’ultima citata sarebbe la categoria a cui ricondurre il <em>“sistema Asmel”)</em> .<br />	<br />
			Si deve poi rammentare che, ai sensi dell&#8217;art. 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, tutte le stazioni appaltanti sono legittimate a fare ricorso alle centrali d&#8217;acquisto anche associandosi e consorziandosi. Per comprendere quali siano i soggetti legittimati a svolgere le funzioni di centrali di committenza, si evidenzia che, a livello nazionale, è stata istituita un&#8217;unica centrale per gli acquisti delle Amministrazioni dello Stato, la Consip s.p.a., a cui peraltro – ai sensi del comma 3 – bis dell’art. 33 D.Lgs. n. 163/2006- come da ultimo modificato dall&#8217;art. 9 del d.l. n. 66/2014 &#8211; anche i comuni possono (ma non sono tenuti a) ricorrere in assenza di altro soggetto aggregatore di riferimento.<br />	<br />
			In ambito territoriale regionale si individuano invece, come soggetti aggregatori, le centrali di acquisto regionali per le quali esiste, fin dal 2006, una specifica copertura normativa rinvenibile legge 27 dicembre 2006, n. 266, in forza della quale le regioni hanno provveduto, seppur in modi e termini diversificati, all&#8217;adozione di propri provvedimenti attuativi (leggi regionali, deliberazioni etc.).<br />	<br />
			Con particolare riguardo agli enti locali &#8211; che sono i soggetti pubblici nell’interesse specifico dei quali la Asmel consortile è destinata a svolgere le sue funzioni di centrale di committenza e, più in generale, ad erogare, tramite la propria piattaforma informatica, servizi utili nella gestione delle procedure di affidamento di appalti &#8211; il Codice dei contratti, all&#8217;art. 33 ha confermato la possibilità, per i comuni, di organizzarsi per delegare i procedimenti di acquisto alle centrali uniche di committenza.<br />	<br />
			Secondo il comma 3 bis dell’art. cit., infatti, è attualmente previsto che: <em>“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all&#8217;acquisizione di lavori, beni e servizi nell&#8217;ambito delle unioni dei comuni di cui all&#8217;articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L&#8217;Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all&#8217;acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l&#8217;obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione” </em>(trattasi del testo ora vigente, introdotto dall&#8217;art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).<br />	<br />
			Il comma 3 – bis, originariamente inserito nel corpo dell’art. 33 cit. dall&#8217;art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto &#8220;Salva-Italia&#8221;, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), fino al testo vigente sopra trascritto, ha subito diverse modifiche. In particolare, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 343, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il testo pre-vigente rispetto all’attuale formulazione prevedeva che «<em>i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un&#8217;unica centrale di committenza l&#8217;acquisizione di lavori, servizi e forniture nell&#8217;ambito delle unioni dei comuni, di cui all&#8217;articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa …ecc».</em> Entrambe le disposizioni nel tempo succedutesi stabiliscono (per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, nella versione anteriore, per i Comuni non capoluogo di Provincia nel testo più recente), accanto alla possibilità di rivolgersi a centrali di committenza ove esistenti, la possibilità di dar vita a forme di aggregazione, definendone caratteristiche dimensionali ed organizzative. Nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, infatti, è venuto meno il riferimento all&#8217;ambito territoriale di operatività come corrispondente a quello provinciale; resta fermo invece, nelle due versioni della norma, il riferimento agli <em>&#8220;accordi consortili&#8221;</em> e l&#8217;obbligo di utilizzo dei &#8220;<em>competenti uffici&#8221;</em> degli enti locali stessi. Il sistema delineato, a seguito del più recente intervento legislativo costituito dal D.L. 24.4.2014, n. 66, contempla, vicino ad un livello nazionale (Consip S.p.a.) e ad un livello regionale di centralizzazione, forme di aggregazione ulteriori, da realizzarsi su iniziativa dei piccoli enti locali, attraverso la condivisione delle proprie risorse umane e strumentali, nell&#8217;ambito di Province, Unioni o mediante la stipula di convenzioni. Con riguardo a queste ultime figure negoziali, la dizione <em>“accordo consortile”</em> non sembra da interpretare, in termini tecnici e restrittivi come richiamante, necessariamente, la figura del consorzio pubblico di cui all’art. 31 TUEL. Nell&#8217;attuale versione dell&#8217;art. 33 comma 3-bis, pur essendo stato eliminato il riferimento al <em>«territorio di ciascuna provincia»,</em> restano tutti gli altri elementi e cioè:<br />	<br />
			&#8211; la necessità di avvalersi dei competenti uffici (anche delle Province);<br />	<br />
			&#8211; le unioni dei Comuni ovvero gli <em>“accordi consortili”,</em> quali strumenti di aggregazione dell’offerta;<br />	<br />
			&#8211; come si legge nel provvedimento impugnato (pag. 9) “<em>la ratio della normativa in esame è rimasta quella di &#8220;centralizzare&#8221; attraverso forme di aggregazione in ambito territorialmente circoscritto e definito, per consentire anche la condivisione delle<br />
			Si è già citato l&#8217;art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014 ed il suo impatto sul comma 3 bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici. Il medesimo articolo 9 prevede altresì, al comma 2, che <em>“2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 (e cioè la Consip S.p.a. e le centrali di acquisto regionali, ndr) che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell&#8217;articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all&#8217;Autorità l&#8217;iscrizione all&#8217;elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all&#8217;articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L&#8217;ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l&#8217;iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell&#8217;attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell&#8217;aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative”.</em><br />	<br />
			Il numero massimo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale è stato fissato in un massimo di trentacinque soggetti (vedi comma 5, art. 9 cit.), numero nel quale sono inclusi <em>“di diritto”</em> Consip S.p.a. (Società “in house” del M.E.F.) ed una centrale di committenza per ciascuna regione a cui si vanno ad aggiungere gli altri soggetti aggregatori che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici e che richiedano ed ottengano l&#8217;iscrizione nell&#8217;apposito Elenco (vedi comma 2, art. 9 cit.).<br />	<br />
			E’ quindi intervenuto, in attuazione del comma 2, art. 9 sopra trascritto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 (“<em>Requisiti per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”,</em> pubblicato nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2015, n. 15) il quale ha definito le condizioni per l&#8217;iscrizione nell’ Elenco Nazionale dei soggetti aggregatori, prevedendo all’art. 2 quanto segue:<br />	<br />
			<em>«1. Richiedono l&#8217;iscrizione all&#8217;elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell&#8217;art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un&#8217;organizzazione dedicata allo svolgimento dell&#8217;attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali: </em><br />	<br />
			<em>a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province; </em><br />	<br />
			<em>b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. </em><br />	<br />
			<em>2. Ai fini dell&#8217;iscrizione all&#8217;elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all&#8217;acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.». </em><br />	<br />
			Il provvedimento, pertanto, conferma che l&#8217;inclusione nell&#8217;elenco dei soggetti aggregatori è riservata agli enti locali intermedi, ai quali siano state delegate le funzioni di acquisto dai comuni inclusi nel territorio di riferimento (Città metropolitane e Province) oppure, in alternativa, ad associazioni, unioni, consorzi tra enti locali, che possono coordinarsi anche mediante accordi resi in forma di convenzione, ai sensi del T.U. degli Enti Locali (vedi artt. 30 – 34 TUEL), occorrendo, secondo le norme del d.P.C.M., che i soggetti aggregatori siano istituiti su iniziativa di enti locali, al fine di aggregare, attraverso la delega ad un unico soggetto, le funzioni di acquisto degli enti partecipanti all&#8217;iniziativa.<br />	<br />
			Infine, è stato istituito un Fondo per l&#8217;aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori.<br />	<br />
			Per l&#8217;entrata in vigore e l&#8217;applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 3 bis dell’art. 33, si veda l&#8217;art. 23-ter del D.L. n. 90/2014, come da ultimo modificato dall&#8217;art. 1, comma 169, L. 13 luglio 2015, n. 107, a mente del quale <em>“le disposizioni di cui al comma 3-bis dell&#8217;articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall&#8217;articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”</em> (in merito alla disposizione da ritenere vigente al momento dell’adozione del provvedimento ANAC impugnato, si tornerà nel successivo par. 3.3.).<br />	<br />
			Per completezza ricostruttiva e perché ampiamente citate dalla ricorrente nei propri scritti difensivi (vedi in particolare pag. 8 e ss. ricorso), appare opportuno riportare, per quanto di interesse nella presente sede, alcune disposizioni della nuova direttiva appalti 2014/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativa ai <em>“settori ordinari”,</em> attinenti alla tematica delle centrali di committenza:<br />	<br />
			&#8211; art. 2, comma 1, 14) (definizioni): <em>‹‹ “attività di centralizzazione delle committenze”: attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme: a) l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; b) l’ag<br />
			<em>&#8211; 15) “attività di committenza ausiliarie”: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata”;</em><br />	<br />
			<em>16) “centrale di committenza”: un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie››.</em><br />	<br />
			Si legge inoltre all’art. 37, comma 4, della direttiva (dedicato alle attività di centralizzazione delle committenze) che <em>“Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze. Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie”. </em><br />	<br />
			3.2. Secondo parte ricorrente l’erogazione, da parte della Asmel s.c.a r.l., dei servizi propri della centrale di committenza, come attualmente definiti dal comma 34 dell’art. 3 (norma non molto diversa sul punto da quella della nuova direttiva) appare pienamente legittima e compatibile con il quadro normativo di riferimento, da interpretare in chiave evolutiva, con particolare riguardo al più recente testo del comma 3 bis dell’art. 33 D. lgs. n. 163/2006 ed ai passaggi sopra evidenziati della nuova direttiva appalti (settori ordinari). Cercando di sintetizzare le argomentazioni ricorsuali di cui al II motivo di ricorso è possibile descrivere il seguente <em>“sillogismo”:</em> ASMEL consortile è organismo di diritto pubblico; gli organismi di diritto pubblico sono amministrazioni aggiudicatrici, le centrali di committenza sono amministrazioni aggiudicatrici anch’esse; <em>“ergo”</em> gli enti partecipanti (seppure indirettamente nella specie, attraverso l’associazione di diritto privato Asmel) possono avvalersi della centrale di committenza costituita da ASMEL consortile ovvero utilizzare le convenzioni-quadro che (sul <em>“modello Consip”)</em> siano state da essa stipulate o, ancora, utilizzare la piattaforma informatica progettata dalla stessa ASMEL consortile per coadiuvare le stazioni appaltanti nella gestione delle procedure di gara.<br />	<br />
			Né la riferita conclusione può trovare un ostacolo, secondo la ricorrente, nella partecipazione (soltanto) indiretta dei comuni aderenti che, come visto, non sono né fondatori, né soci della Asmel consortile, bensì associati della Asmel associazione, a propria volta socia della Asmel consortile con una quota pari al 49 %.<br />	<br />
			Si tratterebbe infatti di un <em>“involucro meramente formale”</em> (vedi pag. 13 memoria di replica ric.) atteso che nella società consortile, contrariamente al passato, non vi sarebbe più alcun soggetto privato ed essendo la compagine sociale composta esclusivamente dal Comune di Caggiano (detentore del 51%) e dalla menzionata Associazione (detentrice del restante 49%), la quale, del pari, non annovera più al suo interno soggetti privati ma soltanto enti pubblici (cfr. docc. 10 e 11 ric.).<br />	<br />
			Parte ricorrente sottolinea inoltre che: &#8211; ciò che conta è la volontà dell’ente locale di avvalersi (non importa se in via diretta o indiretta) dei servizi della centrale di committenza Asmel; i Comuni aderiscono alla Associazione e, quindi, assunto tale <em>“status”,</em> deliberano un apposito <em>“accordo consortile”</em> avente ad oggetto il conferimento alla Asmel s.c. a r.l. dell’attività di centrale di committenza da svolgere nel loro interesse; gli enti locali aderenti esercitano comunque <em>“significativi poteri (una sorta di “golden share”) sia nell’indirizzo gestionale che nella scelta dell’amministratore unico”</em> (attraverso l’Associazione socia); non si avrebbe, inoltre, <em>“delega di funzioni di committenza”,</em> in quanto l’accordo Comune/Asmel s.c. a r.l. lascia in capo ai comuni aderenti la titolarità dell’appalto, riservando alla struttura operativa soltanto un ruolo di supporto e consulenza; l’ <em>“accordo consortile”</em> di cui all’art. 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici costituisce una <em>“formula negoziale aperta e flessibile, dotata di un certo grado di atipicità”.</em><br />	<br />
			3.3. Ad avviso del Collegio il motivo è infondato.<br />	<br />
			3.4. Occorre un chiarimento preliminare sulla disposizione da applicare alla specie, considerate le possibili incertezze ingenerate dai ripetuti interventi legislativi succedutisi in breve lasso di tempo, che hanno inciso sul comma 3 bis dell’art. 33, a partire dalla sua introduzione, per effetto del ricordato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sia sul piano contenutistico (variamente integrato nel tempo) sia sulla sua entrata in vigore ed applicabilità.<br />	<br />
			Come già evidenziato, le disposizioni del comma 3 bis, come fissate dalle più recenti modifiche legislative, sono entrate in vigore soltanto a decorrere dallo scorso 1 novembre 2015 per effetto delle norme così succedutesi: art. 23 – ter, comma 1, D.L. 24.6.2014, n. 90; quindi, art. 8, comma 3 – ter, D.L. 31.12.2014, n. 192 e art. 1, comma 169, Legge 13.7.2015, n. 107 (cfr. anche il comma 211 del medesimo articolo), disposizioni che hanno inciso direttamente sull’art. 23 – ter, comma 1 del D.L. 90 cit. e, soltanto in via indiretta sul testo del comma 3 bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, determinando comunque la proroga reiterata della sua entrata in vigore fino allo scorso 1 novembre 2015 (il comma 3 bis, pertanto, nel suo testo ultimo ed aggiornato, è vigente soltanto dallo scorso novembre). Ciò significa che, per effetto della proroga avente effetto a partire dal 25 giugno 2014 in forza del D.L. n. 90 del 2014 (pubblicato in G.U. il 24 giugno) e, come visto, successivamente rinnovata senza soluzione di continuità, al momento della deliberazione (impugnata) n. 32 assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 30.4.2015, il testo attuale dell’art. 3 bis dell’art. 33 (e cioè quello introdotto dall’art. 9, comma 4, del D.L. 24.4.2014, n. 66) non era ancora entrato in vigore. Viceversa si doveva considerare vigente, al momento della determinazione dell’ANAC impugnata, il precedente testo della disposizione, così come introdotto dal D.L. 6.12.2011, n. 201 e, per quanto rileva nella presente sede, il precedente <em>“nucleo precettivo”,</em> contenuto nel primo periodo che, per comodità di lettura di seguito si trascrive: <em>“3- bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni di comuni, di cui all’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”.</em> Quest’ultima norma doveva ritenersi vigente all’atto della decisione per cui è causa in quanto introdotta dall’art. 23, comma 4, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ritualmente convertito con legge 22.12.2011, n. 214. Detta norma (al contrario di quella sostitutiva derivante dall’art. 9, comma 4, D.L. n. 66/2014) non ha subito proroghe relative alla sua entrata in vigore bensì soltanto differimenti relativi alla sua applicabilità e concreta operatività, in virtù di quanto previsto “<em>ab origine”</em> dall’art. 23, comma 5, dello stesso D.L. n. 201 cit. secondo cui l’art. 33, comma 3 bis, del d. lgs. 163 del 2006 &#8211; introdotto dal comma 4 dello stesso D.L. n. 201 – <em>“si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012”, </em>termine successivamente prorogato fino 30 giugno 2014 per effetto di varie disposizioni intervenute, fino, in ultima battuta, all’art. 3 del D.L. 30.12.2013, n. 150 (conv. con legge n. 15 del 27.2.2014).<br />	<br />
			Ciò significa che la norma doveva considerarsi vigente, anche se non ne era ancora obbligatoria l’applicazione alle procedure di affidamento indette da parte dei piccoli Comuni (quelli con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti). In ogni caso, i piccoli Comuni erano pienamente legittimati ad implementare i nuovi strumenti di centralizzazione degli acquisti di cui all’art. 33, comma 3 bis (secondo la formulazione di cui al D.L. 201 / 2011) – unioni di Comuni ex art. 32, “accordi consortili” tra Comuni – la cui concreta utilizzazione ed applicazione veniva differita a successiva data predeterminata.<br />	<br />
			E’ pertanto a questa formulazione del comma 3 bis (e non all’attuale, entrata in vigore lo scorso 1 novembre 2015) che si deve fare riferimento per valutare la corrispondenza del sistema Asmel al modello legale e, conseguentemente, per sindacare la legittimità dell’esercizio del potere di sua spettanza da parte dell’ANAC, come espressosi nel provvedimento impugnato.<br />	<br />
			3.5. Il Collegio, inoltre, ritiene che le previsioni contenute nella direttiva 2014/24/UE non siano rilevanti nel presente giudizio. Come già detto, tali disposizioni vengono ampiamente citate dalla Asmel s c. a r.l., in quanto, a suo dire, amplierebbero notevolmente le possibilità, per gli enti pubblici interessati, di avvalersi di forme diversificate di centrale di committenza, con possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare appalti di servizi aventi ad oggetto la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze, anche a soggetti societari con partecipazione privata minoritaria ed a prescindere dall’applicazione delle procedure competitive previste dalla direttiva (vedi art. 37, par. 4 della direttiva).<br />	<br />
			Al riguardo il Collegio ritiene che la direttiva <em>“de qua”</em> non possa ritenersi “<em>self executing”</em> ed immediatamente applicabile da parte del Giudice nazionale, per la semplice ragione che essa è tuttora in attesa di recepimento all’interno del nostro ordinamento, non essendo ancora scaduto il termine a tal fine previsto. Sul problema appaiono illuminanti e del tutto condivisibili alcuni passaggi, di seguito riportati, della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660:<br />	<br />
			&#8211; <em>“….la giurisprudenza comunitaria riconosce una forma di rilevanza giuridica alla direttiva anche prima che sia scaduto il termine per il suo recepimento. Si tratta, però, di una rilevanza giuridica certamente minore rispetto al c.d. effetto diretto<br />
			&#8211; l’unico obbligo che incombe sul Giudice nazionale di fronte alle disposizioni di un direttiva UE (potenzialmente rilevanti nel caso sottoposto al suo vaglio), che sia in attesa di formale e pieno recepimento mediante l’atto legislativo interno, è un obb<br />
			&#8211; va inoltre considerato che nel caso considerato dalla sentenza in commento (afferente all’istituto dell’ <em>“in house providing”</em>), così come per il tema della legittimazione a fungere da centrale di committenza, oggetto del presente ricorso, le re<br />
			&#8211; pertanto, nella presente fattispecie, come in quella esaminata dall’Adunanza Plenaria, <em>“non si può, quindi, ritenere che la mera pubblicazione della direttiva determini, prima che sia scaduto il termine per il suo recepimento, il superamento automat<br />
			In ogni caso, al di là delle considerazioni sopra svolte, deve sempre osservarsi che il ricorso (da parte dei piccoli Comuni associati alla ass. Asmel e aderenti alla soc. consortile) ad una centrale di committenza, come pretende di essere qualificata la ricorrente, in assenza di una procedura comparativo – selettiva aperta a tutte le imprese in grado di offrire simili servizi, costituisce comunque una deroga ai fondamentali principi di derivazione comunitaria della libertà di concorrenza, <em>“par condicio”</em> e non discriminazione tra operatori economici in ambito UE (vedi art. 2, comma 2 bis, D.Lgs. n. 163 del 2006). Trattandosi, pertanto, di istituto <em>“derogatorio”</em> e non applicativo di principi cogenti di matrice eurounitaria, è ammissibile che di esso (il riferimento è primariamente all’art. 37, par. 4 della nuova direttiva appalti) il legislatore nazionale possa avvalersi, ma deve del pari ammettersi che sarebbe altrettanto legittima la futura scelta legislativa di ricorrere all’istituto “<em>centrale di committenza”</em> in termini più restrittivi rispetto a quanto sembra consentito, in prospettiva, dalla direttiva 2014/24/UE.<br />	<br />
			3.6. Una volta chiarito il quadro normativo di riferimento in concreto applicabile alla presente fattispecie, il Collegio, sulla base dell’istruttoria processuale, osserva che:<br />	<br />
			&#8211; l’indagine ispettiva svolta dall’Autorità di Vigilanza (sul punto non smentita dalla ricorrente) ha permesso di verificare che la Asmel consortile s.c. a r.l. non è stata costituita soltanto da enti pubblici ma anche da soggetti privati e, precisamente:<br />
			&#8211; è inoltre emerso (anche tale circostanza è pacifica) che l’operatività territoriale della Asmel s.c.a r.l. è del tutto illimitata, in quanto lo Statuto ammette, senza particolari limiti, adesioni successive di enti locali collocati su tutto il territori<br />
			&#8211; in particolare è emerso che, avvalendosi dell’apposito modulistica predisposta dalla Asmel, qualsiasi comune italiano, previa deliberazione del Consiglio comunale, possa aderire all’Associazione non riconosciuta Asmel e, successivamente, con delibera de<br />
			&#8211; attraverso lo stesso sistema di adesione, gli enti locali sono anche ammessi ad usufruire degli accordi &#8211; quadro già sottoscritti da Asmel consortile, inoltrando ordinativi diretti agli operatori economici privati risultati aggiudicatari;<br />	<br />
			&#8211; i costi di funzionamento della centrale di committenza sono posti a carico degli aggiudicatari delle gare, tenuti a versare una somma pari all’1,5% del corrispettivo di aggiudicazione, <em>“meccanismo”</em> che l’ente locale che accede alla procedura di<br />
			&#8211; secondo quanto riferisce la ricorrente l’Associazione Asmel raccoglierebbe oltre 2.200 comuni di varie parti d’Italia, oltre il 27% di tutti i comuni italiani (vedi memoria di replica, pag. 2);<br />	<br />
			&#8211; parte ricorrente ha dimostrato in corso di causa l’uscita dalla Asmel S.c. a r.l. del Consorzio Asmez; si evince infatti dalla visura prodotta (doc. 10 prod. ric. 20.11.2015) che attualmente l’intero capitale sociale è diviso tra il Comune di Caggiano (<br />
			3.7. Ad avviso del Collegio il sistema Asmel, come sopra descritto nei suoi connotati fondamentali, non appare conforme al modello legale della “centrale di committenza” come emergente dal combinato disposto degli artt. 3, commi 25 e 34 e 33, commi 1, 2 e 3 bis, d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
			Ciò, principalmente, per un duplice ordine di ragioni:<br />	<br />
			a) la Asmel società consortile a r.l. non può essere qualificata “organismo di diritto pubblico” non possedendo tutte i caratteri che a tale figura soggettiva impone il comma 26 dell’art. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006;<br />	<br />
			b) in ogni caso la ricorrente non appare conformarsi ad alcuno dei modelli organizzativi enucleabili dal più volte menzionato comma 3 bis dell’art. 33 cit., atteso che l’ “accordo consortile” a cui si riferiscono le adesioni degli enti territoriali alla Asmel nulla ha a che vedere con l’omonimo strumento ammesso dal comma citato.<br />	<br />
			3.8. Quanto al primo aspetto giova premettere che la nozione di <em>“organismo di diritto pubblico”,</em> di matrice europea ma ormai saldamente acquisita all’interno del nostro ordinamento (vedi comma 26 dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici), non sembra poter svolgere alcun ruolo esplicativo o ricostruttivo della fattispecie in esame. E’ noto, infatti, che la figura è stata elaborata in vista della possibilità di equiparare società di capitali a partecipazione pubblica totale o maggioritaria agli enti pubblici di stampo tradizionale al (solo) fine di assoggettare le prime alla medesima disciplina di evidenza pubblica seguita dalle pp.AA., negli affidamenti delle commesse pubbliche. All’interno di una nozione di ente pubblico che, in ambito comunitario, appare cangiante e funzionale all’istituito di cui si deve fare, di volta in volta, applicazione, anche una società formalmente strutturata su un modello privatistico (una s.p.a., ad esempio), in presenza di determinati requisiti organizzativi (influenza dominante del socio pubblico) e teleologici (perseguimento di bisogni di interesse generale di natura non industriale o commerciale), finisce per essere equiparata alle amministrazioni pubbliche in senso tradizionale, ai fini del suo assoggettamento alle norme di derivazione comunitaria disciplinanti le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, norme funzionali alla piena affermazione del principio di libera e piena concorrenza tra le imprese di un certo settore economico, operanti in ambito UE.<br />	<br />
			La questione posta dalla ricorrente, tuttavia, è ben diversa da quella a cui la figura dell’organismo è chiamata a dare risposta. Nella specie, infatti, non si è posto (e non si pone) il problema del rapporto (per così dire, <em>“esterno”</em>) da instaurare con i fornitori privati a cui la Asmel s. c. a r.l. si dovesse rivolgere per acquistare, per sé stessa, beni o servizi (per i quali nessuno può seriamente affermare che la società in discorso sia tenuta ad indire una procedura di affidamento regolata dalle norme del d.lgs. n. 163/2006). Si pone, al contrario, il problema del rapporto “<em>interno”</em> tra la Asmel s.c. a r.l. ed ente pubblico territoriale che intenda affidare ad essa la gestione di una procedura comparativo-selettiva di propria competenza, per l’aggiudicazione di un appalto (assegnandole il ruolo di <em>“centrale di committenza”),</em> ovvero più circoscritti servizi ausiliari di supporto nella gestione della gara.<br />	<br />
			Tale rapporto, in quanto attinente all’esercizio di una funzione certamente pubblica &#8211; quale è quella che attiene all’organizzazione della procedura di selezione comparativa della migliore offerta atta a meglio realizzare l’interesse pubblico &#8211; non sembra trovare il suo referente nel modello dell’organismo di diritto pubblico (nato per la disciplina del rapporto c.d. “esterno” tra S.A. e imprese concorrenti) ma in altri e distinti modelli organizzativi quali la delega interorganica o intersoggettiva di funzioni (tra organi o enti pubblici) oppure mediante l’“<em>in house providing”</em> di società a forma privatistica che costituiscano la <em>“longa manus”</em> delle amministrazioni aggiudicatrici (che svolgono su di esse un <em>“controllo analogo”</em> a quello svolto su uffici e articolazioni propri).<br />	<br />
			Si deve infatti muovere dal principio (fondamentale in materia di commesse pubbliche di rilevanza comunitaria) che, fuori di tale figura eccezionale (“<em>in house providing”),</em> l’affidamento di “servizi” di committenza, suscettibili di valutazione patrimoniale, di regola deve avvenire sulla base di un contratto aggiudicato in esito ad una procedura competitiva, nel rispetto della libertà di concorrenza e della “par condicio” delle imprese idonee a fornire tali “servizi”<br />	<br />
			3.9. Ciò detto, si è visto che, secondo l’impostazione ricorsuale, per potere essere annoverata tra le centrali di committenza e svolgere le attività tipiche di esse (cfr. art. 3, comma 34), alla società ricorrente sarebbe necessario e sufficiente l’essere ricondotta alla figura dell’organismo di diritto pubblico, considerando che, sul piano della strutturazione soggettiva, ai sensi del comma 34 dell’art. 3 del Codice la centrale di committenza deve rispondere alla definizione di <em>“amministrazione aggiudicatrice”</em> e che a loro volta sono “<em>amministrazioni aggiudicatrici”: “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”</em> (art. 3, comma 25, d.lgs. n. 163 del 2006).<br />	<br />
			E’ noto poi che, sulla base della normativa e dell’elaborazione giurisprudenziale comunitarie, oggi confluite nell’art. 3, comma 26 del codice, l’organismo di diritto pubblico si individua sulla base dei seguenti indici di riconoscimento, tutti e tre necessari:<br />	<br />
			&#8211; la personalità giuridica;<br />	<br />
			&#8211; la sottoposizione ad <em>“influenza pubblica dominante”;</em><br />	<br />
			&#8211; il perseguimento stabile di “<em>bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale”.</em><br />	<br />
			Orbene, ad avviso del Collegio, in primo luogo non è ravvisabile nel <em>“sistema Asmel”</em> un’influenza pubblica dominante sull’attività e sull’organizzazione della società consortile da parte dei piccoli comuni aderenti, tale da poter essere ricondotta al paradigma dell’organismo di diritto pubblico, come elaborato dall’ormai consolidata giurisprudenza sia in ambito UE che nazionale.<br />	<br />
			Esclusa la configurabilità, nella specie, di un finanziamento pubblico maggioritario delle attività di Asmel-centrale di committenza (che, invece, mira a porre a carico dell’impresa aggiudicataria il <em>“compenso”</em> per le attività svolte nell’ambito delle procedure di affidamento da essa gestite), dovrebbe potersi configurare un controllo gestionale, da parte degli enti pubblici di riferimento, sull’attività della società-organismo di diritto pubblico da essi partecipata, che sia tale da integrare quella che, nell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, è stata definita come <em>“influenza pubblica dominante”.</em><br />	<br />
			Seguendo, infatti, l’impostazione sostanzialistica propria dei Giudici comunitari, deve ritenersi che un organismo può qualificarsi come “<em>di diritto pubblico”,</em> pur rivestendo una forma privata, essendo costituito in forma di società (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 15 maggio 2003, in causa C-214/2000), in quanto ciò che rileva non è la veste giuridica (formale) bensì l&#8217;effettiva realtà interna dell&#8217;ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, cui anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere.<br />	<br />
			Sicché, ha natura di organismo di diritto pubblico e, come tale, è tenuta ad applicare le regole previste per le procedure ad evidenza pubblica, ad esempio, una società per azioni che sia interamente controllata da un comune (vedi Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 7 ottobre 2008 n. 24722).<br />	<br />
			La Corte di giustizia ha inoltre affermato che un mero controllo “<em>a posteriori”</em> non soddisfa il criterio del controllo <em>“dominante”</em> sulla gestione (Corte di giustizia CE, V sezione, 27.2.2003, C.373/00). La Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 12 maggio 2005, n. 9940) hanno precisato che è possibile l’esercizio del controllo da parte di più enti pubblici e che, ove si tratti di organismi di diritto pubblico che abbiano forma di società per azioni, la nozione di controllo deve ricavarsi dall’art. 2359 cod. civ. il che comporta la necessità che l’influenza dominante dell’ente pubblico partecipante alla società si estrinsechi in una delle tre forme alternative, contemplate dalla norma e cioè:<br />	<br />
			&#8211; la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell&#8217;assemblea ordinaria;<br />	<br />
			&#8211; ovvero il controllo di un numero di voti sufficienti per esercitare un&#8217;influenza dominante nell&#8217;assemblea ordinaria;<br />	<br />
			&#8211; ovvero l’esistenza di particolari vincoli contrattuali con la società partecipata tali da comportare un’ “influenza dominante” su di essa.<br />	<br />
			Secondo la Suprema Corte, in tutte e tre le ipotesi elencate dalla disposizione civilistica sul controllo societario, ricorre una situazione di controllo pienamente sufficiente ad integrare la nozione comunitaria di <em>“influenza pubblica dominante”.</em><br />	<br />
			Applicando siffatte coordinate ermeneutiche alla situazione della compagine societaria Asmel s.c. a r.l. e operando gli opportuni adattamenti del principio giurisprudenziale alla specie (la quale concerne non una s.p.a. ma una società consortile a responsabilità limitata), è facile verificare che si è ben lungi dal poter configurare un controllo dei piccoli comuni che indirettamente partecipano alla Asmel (non essendo suoi soci, ma come visto, associati alla Associazione Asmel che riveste lo status di socio della consortile), anche lontanamente assimilabile ad una delle ipotesi contemplate dall’art. 2359 cit. atteso che:<br />	<br />
			&#8211; la quota di spettanza della Associazione Asmel è del 49 % e, pertanto, non è maggioritaria; tutti i numerosi comuni ad essa aderenti, cumulativamente (e, va sempre ribadito, in via indiretta) hanno un potere di indirizzo gestionale sulla Aseml consortil<br />
			&#8211; appare evidente che l’influenza pubblica non può essere “delegata” ad un unico Comune, ma deve necessariamente essere effettiva e “promanare” da ognuno degli enti territoriali che si avvalgano delle prestazioni della centrale di committenza- organismo d<br />
			&#8211; la peculiarità della partecipazione indiretta e la partecipazione di una elevatissimo numero di comuni associati (nell’ordine di migliaia, per stessa ammissione della ricorrente) comporta altresì che il singolo piccolo Comune associato alla Asmel (Assoc<br />
			&#8211; se è vero che la giurisprudenza ammette (sia per la figura del’organismo che per la società “<em>in house”)</em> la possibilità che le attività di controllo ed indirizzo da parte dell’ente pubblico di riferimento possano svolgersi facendo ricorso ad un’<br />
			Può dirsi che nessuno dei Comuni aderenti al “sistema Asmel” (escluso il Comune fondatore) abbia la titolarità di un potere di controllo effettivo sull’Associazione e, quindi, sulla Asmel Società Consortile a r.l., che vada al di là di <em>“una presenza puramente formale nella compagine di tale entità”</em> né a diversa conclusione può pervenirsi in ragione del potere statutariamente riconosciuto alla Associazione di indicare una terna di nomi nell’ambito della quale viene eletto, dall’assemblea della consortile, l’amministratore unico (vedi art. 13, comma 1, Statuto Asmel S.c. a r.l. &#8211; doc. 5 res.): non servono ulteriori parole per dimostrare che si è ben lontani dalla ricorrenza dell’influenza pubblica dominante, nei termini richiesti dall’ordinamento ai fini dell’integrazione della figura soggettiva di cui all’art. 3, comma 26, d. lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
			3.10. In conclusione sul punto: l’inconfigurabilità di un controllo pubblico dominante in mano ai singoli enti locali (piccoli comuni) aderenti, esclude la sussistenza di un organismo di diritto pubblico e, quindi, la stessa possibilità di individuare nella Asmel una “<em>amministrazione aggiudicatrice”,</em> con conseguente impossibilità, per essa, di operare come <em>“centrale di committenza”.</em><br />	<br />
			Il motivo sub II, pertanto, deve essere respinto.<br />	<br />
			4. Infondato è anche il terzo motivo attraverso il quale la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 33, comma 3, d.lgs. n 163 del 2006, da parte del provvedimento, nella parte in cui afferma che l’operatività della Asmel non può estendersi a tutti i comuni dell’intero territorio nazionale, dovendo l’attività della ricorrente limitarsi al territorio dei comuni fondatori ed escludersi l’ammissibilità di nuove adesioni da parte di nuovi comuni, senza alcuna limitazione territoriale. Richiamando integralmente le considerazioni sopra svolte (par. 3.4.) in merito alla formulazione della norma di cui all’art. 33, comma 3 bis, d lgs. n. 163/2006, il Collegio ritiene che la disposizione da considerare ancora vigente ed applicabile alla fattispecie affrontata dall’ANAC, non sia quella attuale ma la seguente: <em>“3- bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni di comuni, di cui all’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”</em>. Come sopra rilevato, quest’ultima norma doveva ritenersi vigente all’atto della determinazione per cui è causa in quanto introdotta dall’art. 23, comma 4, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ritualmente convertito con legge 22.12.2011, n. 214 (detta norma &#8211; al contrario di quella sostitutiva e più recente, derivante dall’art. 9, comma 4, D.L. n. 66/2014 &#8211; non ha subito proroghe dell’entrata in vigore bensì soltanto differimenti relativi alla sua applicabilità e concreta operatività, in virtù di quanto prevedeva “ab origine” l’art. 23, comma 5, dello stesso D.L. n. 201 cit. secondo cui l’art. 33, comma 3 bis, del d. lgs. 163 del 2006 &#8211; introdotto dal comma 4 dello stesso D.L. n. 201 – <em>“si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012”,</em> termine successivamente prorogato fino 30 giugno 2014 per effetto di varie disposizioni intervenute, fino all’art. 3 del D.L. 30.12.2013, n. 150 (conv. con legge n. 15 del 27.2.2014).<br />	<br />
			Considerata la suddetta formulazione del comma 3 bis (e non all’attuale, entrata in vigore lo scorso 1 novembre 2015) e rapportato il <em>“sistema Asmel”</em> al modello legale, è evidente che la norma ha come propri destinatari <em>“i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia”</em>, i quali sono tenuti a centralizzare i loro acquisiti o avvalendosi delle unioni dei comuni di cui all’art. 32 TUEL ovvero mediante “<em>accordi consortili”</em>. Entrambe le formule organizzative, pertanto, si riferiscono ai piccoli Comuni ricadenti nel territorio di una singola Provincia, elemento che esclude, in modo troncante, la possibilità, per una centrale di committenza che svolga la propria attività nell’interesse di tale specifica categoria di enti locali, di operare oltre l’ambito provinciale.<br />	<br />
			Peraltro, riportando il discorso all’attualità di un testo normativo (vedi, in particolare, il primo periodo del comma 3 bis) che non fa più riferimento al “<em>territorio di ciascuna Provincia”,</em> tuttavia si deve rilevare che il sistema complessivo delle centrali di acquisto e dei soggetti aggregatori come delineato dai vigenti artt. 33 d. lgs. n. 163/2006, 9 D.L. n. 66 del 2014 nonché dal d.P.C.M. 11.11.2014, con l’istituzione dell’apposito elenco dei soggetti aggregatori, fissa comunque diversi livelli ed anche diversi ambiti territoriali in cui i distinti soggetti aggregatori individuati dalla legge (o sulla sua base) sono chiamati ad operare. Come già evidenziato nella superiore disamina della normativa applicabile, l’art. 9 del D.L. n. 66 del 2014 prevede, al comma 2, che <em>“2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 </em>(e cioè la Consip S.p.a. e le centrali di acquisto regionali, ndr)<em> che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell&#8217;articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all&#8217;Autorità l&#8217;iscrizione all&#8217;elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all&#8217;articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L&#8217;ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l&#8217;iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell&#8217;attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell&#8217;aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative”. </em><br />	<br />
			Il numero massimo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale è stato fissato in un massimo di trentacinque soggetti (vedi comma 5, art. 9 cit.), numero nel quale sono inclusi <em>“di diritto”</em> Consip S.p.a. (Società “in house” del M.E.F.) ed una centrale di committenza per ciascuna regione, a cui si vanno ad aggiungere gli altri soggetti aggregatori che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici e che richiedano ed ottengano l&#8217;iscrizione nell&#8217;apposito Elenco (vedi comma 2, art. 9 cit.).<br />	<br />
			Sussistono pertanto plurimi ed inequivoci indici normativi che, anche oggi, fanno riferimento alla necessità di un ambito territoriale predefinito, in certi casi delimitato già a livello di legislazione primaria (ambito nazionale per la Consip S.p.a., ambito regionale per le centrali di acquisto regionali) e, in altri casi, rimesso invece alla concrete e puntuali determinazioni del d.P.C.M. a ciò autorizzato dal comma 2, dell’art. 9, primo e secondo periodo <em>(“….Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, (…….) sono definiti i requisiti per l&#8217;iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell&#8217;attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell&#8217;aggregazione e della centralizzazione della domanda…..”</em>). Deriva da ciò che, anche con riferimento al sistema oggi in vigore, può quanto meno affermarsi che certamente la pretesa attorea di svolgere la propria attività di centrale di committenza senza limiti territoriali, non può affermarsi in termini incondizionati, dipendendo tale possibilità di estensione operativa dalle determinazioni di coordinamento che il legislatore ha inteso rimettere alla fonte secondaria che è chiamata a delimitare, tra le altre cose, anche gli ambiti territoriali di operatività dei soggetti aggregatori diversi da quelli iscritti di diritto nell’apposito elenco. Il sistema che oggi si delinea, infetti, è caratterizzato da diversi livelli (anche territoriali) di operatività e dalla necessità di un numero chiuso di soggetti aggregatori ed implica, perciò, la necessità che siano evitate duplicazioni ed interferenze di ruoli ed attività tra soggetti chiamati, nei diversi ambiti di rispettiva competenza, a svolgere un servizio pubblico di rilievo ormai centrale nell’ordinamento amministrativo.<br />	<br />
			5. Quanto al motivo sub IV (eccesso di potere per sviamento), il Collegio lo ritiene palesemente infondato.<br />	<br />
			Il provvedimento oggi impugnato, infatti, è l’esito di un procedimento del tutto diverso e distinto rispetto a quello successivamente instaurato, su istanza della medesima società ricorrente, allo scopo di ottenere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 D.L. n. 66 del 2014. Il provvedimento per cui è causa, infatti, definisce il procedimento avviato d’ufficio dall’Autorità (a seguito degli esposti presentati dalla ANACAP), nell’esercizio del generale potere di vigilanza che l’art. 6, comma 5, d. lgs. n. 163 del 2006 le assegna, al fine di verificare il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, dei principi di cui all’art. 2 e più in generale delle disposizioni del codice dei contratti nelle procedure di scelta del contraente. La possibilità che l’esito negativo di questo procedimento potesse avere degli effetti indirettamente pregiudizievoli per la ricorrente sull’esito del successivo (e ben distinto) procedimento, ad istanza di parte, diretto ad ottenere l’iscrizione nell’apposito elenco dei soggetti aggregatori, non poteva in alcun modo incidere sulla necessità che l’ANAC esercitasse comunque il proprio potere-dovere di vigilanza portando a compimento il procedimento avviato “ex officio”, non appena completata l’istruttoria, nel rispetto dei principi che in generale governano l’attività amministrativa.<br />	<br />
			6. Stante l’inammissibilità del motivo sub V, il Collegio può senz’altro esaminare il sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 TUEL sui limiti di affidamento all’attività di una centrale di committenza. Prendendo spunto da alcuni orientamenti emergenti da pareri recenti resi da sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la società ricorrente sostiene la tesi che quelli che il comma 3-bis dell’art. 33 d.lgs. n. 163/2006 definisce come <em>“accordi consortili”</em> vanno intesi in senso a-tecnico, senza alcun riferimento alla effettiva costituzione di un consorzio tra enti locali ai sensi del’art. 31 TUEL e pertanto, come figure convenzionali attraverso le quali, in modo ampiamente discrezionale, gli enti locali di cui al comma 3 bis cit. possono dar vita a modalità di coordinamento e di cooperazione diverse da quella della convenzione di cui all’art. 30 TUEL (che può intervenire soltanto tra enti locali), ivi comprese le figure di collaborazione instaurate, nella specie, tra la Asmel consortile e gli enti locali “aderenti”.<br />	<br />
			Il vigente testo del comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, il suo primo periodo prevede che <em>“I Comuni non capoluogo di provincia (in precedenza “i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia”) procedono all&#8217;acquisizione di lavori, beni e servizi nell&#8217;ambito delle unioni dei comuni di cui all&#8217;articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento…….”</em>. Pur nelle diversità testuali evidenziate nei precedenti paragrafi, anche il testo del comma 3-bis &#8211; previgente rispetto alla sostituzione di esso in forza dell’art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 &#8211; faceva anch’esso riferimento ai due strumenti alternativi di centralizzazione esperibili dai piccoli Comuni: unioni di comuni di cui all’art. 32 TUEL <em>oppure “accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”. </em><br />	<br />
			Al riguardo assume particolare interesse il parere reso sul tema dalla Corte dei Conti, Sezione controllo Regione Umbria, n. 112 del 5.6.2013 ove si legge che <em>“E’ stato da più parti osservato che il termine “accordo consortile” costituisce una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni ex art. 30 del TUEL, come strumento alternativo all’unione dei comuni. La norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell’accordo consortile, ci si debba avvalere dei “competenti uffici”, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti. Tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell’impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata con l’art. 2, comma 186, della legge 191/2009, di sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali, ad eccezione dei consorzi imbriferi. In tale ottica interpretativa, l’espressione “accordi consortili” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio, ai sensi dell’art. 31 del TUEL, al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese. Peraltro, la convenzione costituisce un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente. Ritiene, quindi, la Sezione che l’obbligo di istituire una centrale unica di committenza, imposto dall’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006, possa essere assolto dai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti o nell’ambito dell’unione dei comuni ovvero mediante una convenzione, nei termini previsti dall’art. 30 del TUEL”.</em><br />	<br />
			Alla luce di ciò la Sezione non può che ribadire quanto già rilevato in sede cautelare sul fatto che la ASMEL Società consortile a r.l. appare eccentrica e non riconducibile ad alcuno dei modelli ammessi dal suddetto art. 33, comma 3 bis ai fini della configurabilità di uno dei <em>“soggetti aggregatori”</em> ammessi dalla legge, stante la presenza nella compagine consortile della associazione non riconosciuta ASMEL che è una associazione di diritto privato (e che tale resta anche se gli associati sono dei Comuni), aderendo alla quale gli Enti locali interessati partecipano alla ASMEL &#8211; centrale di committenza.<br />	<br />
			L’accordo c.d. <em>“consortile”</em> &#8211; sia che esso costituisca una forma di coordinamento tra comuni concordata ex art. 30 TUEL mediante la condivisione di risorse materiali, personale ed uffici, sia che dia luogo ad una nuova entità aggregatrice, nei limiti in cui ciò è ammesso – deve comunque intervenire <em>“tra comuni”,</em> quali unici soggetti legittimati alla stipula di simili accordi ad oggetto pubblico. Al contrario, nel <em>“sistema Asmel”</em> la partecipazione dei Comuni alla centrale di committenza è soltanto indiretta in quanto si realizza attraverso l’adesione all’associazione privata (a suo volta socia della ASMEL s.c.a r.l.) mentre l’“<em>accordo consortile”</em> (non interviene tra Enti locali ma) si configura alla stregua di una delega delle funzioni di committenza alla Asmel consortile da parte del singolo Comune aderente.<br />	<br />
			Considerato che, per quanto sopra esposto: &#8211; la Asmel consortile è stata in origine promossa e costituita da due entità soggettive private (oltre che dal Comune di Caggiano) quali il Consorzio Asmez e la Asmel Associazione non riconosciuta; &#8211; tuttora, nonostante la fuoriuscita dalla società consortile del Consorzio Asmez, permane nella detenzione del 49 % delle quote societarie una Associazione di diritto privato e la società ricorrente non può in alcun modo qualificarsi in termini di ente strumentale dei comuni aderenti (secondo lo schema della società “in house”) né, per quanto sopra ampiamente esposto, come organismo di diritto pubblico stante la non configurabilità di un’influenza pubblica dominante; per queste ragioni l’affidamento dei servizi di centrale di committenza ad un soggetto, non soltanto formalmente, privato, quale deve ritenersi la Asmel S.c.a r.l., appare difforme dal modello legale emergente da comma 3 bis del’art. 33 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed in contrasto con i principi fondamentali di derivazione comunitaria in tema di affidamento “pro – concorrenziale” di servizi comunque suscettibili di determinare un vantaggio economico.<br />	<br />
			Il sesto motivo, pertanto, va respinto.<br />	<br />
			7. Appare, infine, infondato nel merito anche il settimo (ed ultimo motivo di ricorso) ove si denuncia l’<em> “eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa”,</em> vizio che, nella stessa articolazione di parte ricorrente, non appare fondato su precisi appigli normativi ma, piuttosto, su considerazioni di opportunità. In realtà il principio di proporzionalità può venire in rilievo ove si contesti il carattere eccessivamente penalizzate e non necessario del contenuto precettivo del provvedimento, rispetto all’interesse pubblico perseguito. Nella specie, una volta appurata la non conformità della struttura controllata, nella sua conformazione organizzativa di base, alle prescrizioni di legge, la scelta dell’ANAC era obbligata nel senso di vietare alla ricorrente di continuare ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici.<br />	<br />
			Non è rinvenibile né in base a puntuale disposizioni di legge (neanche della legge n. 241/90), né sulla base dei principi di matrice europea, un dovere dell’Autorità di vigilanza di concedere un termine al soggetto vigilato affinché lo stesso si adegui alla legge, mediante la rimozione delle difformità e delle criticità riscontrate dall’Autorità medesima.<br />	<br />
			8. Per tutte le ragioni sopra esposte, i motivi primo e quinto di gravame debbono ritenersi inammissibili. Sono infondati nel merito i restanti motivi.<br />	<br />
			Il ricorso della Asmel consortile deve pertanto essere respinto mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell’assoluta novità e complessità delle quetioni affrontate con il ricorso in esame.<br />	<br />
			Lo stesso vale per le spese di lite sostenute dall’ANACAP, anche in considerazione del fatto che quest’ultima Associazione, pur avendo svolto ampia attività difensiva, non era parte necessaria del presente giudizio non potendosi qualificare controinteressata in senso tecnico.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;<br />	<br />
			Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Daniele Dongiovanni, Presidente FF<br />	<br />
			Achille Sinatra, Consigliere<br />	<br />
			Claudio Vallorani, Referendario, Estensore				</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 22/02/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>	<br />
			&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
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&nbsp;<br />
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&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-22-2-2016-n-2339/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.2339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.720</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2016-n-720/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2016-n-720/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2016-n-720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.720</a></p>
<p>Pres. Guicciardi, Est. N. Russo Sulla legittimità dei provvedimenti con cui il CIPE ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della rete autostradale A/12 Livorno &#8211; Civitavecchia. Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici – Valutazione di impatto ambientale – Principio di unitarietà della VIA – Rinnovazione parziale – Coerenza. In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2016-n-720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.720</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2016-n-720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.720</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guicciardi, Est. N. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dei provvedimenti con cui il CIPE ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della rete autostradale A/12 Livorno &#8211; Civitavecchia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici – Valutazione di impatto ambientale – Principio di unitarietà della VIA – Rinnovazione parziale – Coerenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione di una infrastruttura strategica suddivisa in più lotti, la rinnovazione parziale della VIA è coerente con il principio di unitarietà della VIA, poiché detta rinnovazione parziale della procedura è finalizzata a sottoporre alla valutazione l’opera nella sua struttura definitiva, evitando che modifiche parziali nel progetto possano artificiosamente eludere la normativa posta a tutela dell’interesse ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Testo integrale della sentenza<br />
N. 00720/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 10683/2014 REG.RIC.<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 10683 del 2014, proposto da:&nbsp;&nbsp;<br />
Francesca Stronchi quale Amministratrice Condominio La Nunziatella, Luciano Biraschi, Loretta Angelini, Giuseppe Favia, Kitergiata Iannelli, Daniela Ladogana, Francesco Lanza, Marzio Pennecchini Montino, Maria Novella Perazzoli, Roberto Polella, Nora Vignale, Felicia Massetti, Enzo D&#8217;Andrea, Lucia Secci, Franco Sciascia, Rossella De Angelis, Diana Ricci, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Simone Nocentini, con domicilio eletto presso . Studio Legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />
contro<br />
Società Autostrada Tirrenica P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Fortuna, Luisa Torchia, Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Anas Spa, Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Regione Toscana, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Roma, Via Antonio Mordini, 14;<br />
Comune di Orbetello, Regione Lazio;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 08357/2014, resa tra le parti, concernente programma delle infrastrutture strategiche autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, tratta Tarquina-San Pietro in Palazzi (Cecina) &#8211; approvazione progetto definitivo<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Autostrada Tirrenica P.A. e di Anas Spa e di Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Regione Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Iaria, per delega di Nocentini, Torchia, Fedeli, per l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, e Cecchetti, per delega di Ciari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
I sig.ri Stronchi Francesca, (Condominio “La Nunziatella”), Angelini Loretta, Biraschi Luciano, D&#8217;Andrea Enzo, De Angelis Rossella, Diana Ricci, Favia Giuseppe, Iannelli Kitergiata, Ladogana Daniela, Lanza Francesco, Massetti Felicia, Nora Vignale, Pennechini Montino Marzio, Perazzoli Maria Novella, Polella Roberto, Sciascia Franco, Secci Lucia, propongono appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 8357 del 30 luglio 2014, meglio specificata in epigrafe, con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso avverso la delibera CIPE n. 85 del 3 agosto 2012 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A e 6B dell’Autostrada A/12 Livorno &#8211; Civitavecchia, nonché avverso il ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera della Giunta Regionale della Toscana del 14 giugno 2013, il parere del Comune di Capalbio n. 12 del 20 marzo 2013 e la nota della SAT del 21 marzo 2013 avente ad oggetto la presentazione di due varianti al progetto definitivo per il lotto 5A.<br />
La complessa vicenda contenziosa inerisce al completamento dell’Autostrada A/12 Livorno &#8211; Civitavecchia, inserita nel primo programma delle opere strategiche, mediante la deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, in quanto costituisce uno snodo fondamentale nella facilitazione dei collegamenti interni ed internazionali.<br />
L’Anas, in qualità di concedente, incaricava la SAT di realizzare e gestire l’opera e, a tal fine, veniva stipulata la Convenzione unica sottoscritta l’11 marzo 2009. Nelle more, la SAT aveva presentato il progetto preliminare dell’opera per ottenere, mediante l’approvazione del CIPE, l’attestazione di compatibilità ambientale dell’opera, la sua localizzazione e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate: il CIPE, con delibera n. 116 del 18 dicembre 2008, pubblicata su G.U.R.I. in data 14 maggio 2009, approvava il progetto preliminare, dando atto delle prescrizioni dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, afferenti ad alcune modificazioni da inserire in determinati punti del tracciato.<br />
Nel passaggio alla redazione del progetto definitivo, la SAT prevedeva l’articolazione dell’opera in due segmenti: il c.d. “tronco nord” che interessava il tratto compreso fra Rosignano e Grosseto, per un totale di 110 chilometri, il quale, a sua volta, era suddiviso nei lotti nn. 1 (Rosignano &#8211; San Pietro in Palazzi), 2 (San Pietro in Palazzi &#8211; Scarlino) e 3 (Scarlino &#8211; Grosseto sud); il c.d. “tronco sud” che, invece, insisteva sul tratto autostradale da Grosseto a Civitavecchia, per complessivi 95,5 chilometri, suddivisi nei lotti nn. 4 (Grosseto sud &#8211; Fonteblanda), 5B (Fonteblanda &#8211; Ansedonia), 5A (Ansedonia &#8211; Pescia Romana), 6B (Pescia Romana &#8211; Tarquinia), 6A (Tarquinia &#8211; Civitavecchia) e 7 (compreso nella bretella di Piombino).<br />
Con le deliberazioni n. 118 del 2009 e 89 del 2010 il CIPE approvava il progetto definitivo relativo, rispettivamente, al lotto n. 1 ed alla viabilità secondaria; con deliberazione n. 7 del 2011 veniva, altresì, approvato il progetto definitivo relativo al lotto n. 6A.<br />
Al fine di ottenere l’approvazione del progetto definitivo dei restanti lotti, la SAT inviava detto progetto alle amministrazioni interessate e territorialmente competenti, in vista della convocazione della conferenza dei servizi. Per i lotti nn. 2 e 3 non si registravano scostamenti sostanziali fra il progetto preliminare e quello definitivo; diversamente, per quanto concerneva i lotti nn. 4, 5A, 5B e 6B la SAT, nel recepire le raccomandazioni e le prescrizioni contenute nella delibera di approvazione del progetto preliminare, modificava sostanzialmente il tracciato originariamente previsto e, pertanto, procedeva a rinnovare la procedura di VIA finalizzata al raggiungimento di una intesa fra Stato &#8211; Regioni sulla localizzazione dell’opera.<br />
Poiché, durante la conferenza dei servizi istruttoria, diverse amministrazioni esprimevano parere negativo in relazione al tracciato proposto per i lotti nn. 4 e 5B, la SAT chiedeva al Ministero dell’Ambiente di stralciare dall’istruttoria relativa alla VIA i medesimi lotti, in quanto oggetto di revisione progettuale.<br />
In relazione al lotto 6A, l’unico interamente rientrante nel territorio di competenza della Regione Lazio, quest’ultima, con deliberazione n. 36 del 26 gennaio 2012, esprimeva il proprio consenso alla localizzazione dell’opera e rilasciava il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale.<br />
Diversamente, la Regione Toscana, con deliberazione n. 225 del 20 marzo 2012, per un verso rilasciava parere favorevole con prescrizioni rispetto ai lotti nn. 2 e 3 e alla VIA per i lotti nn. 4, 5A e 7; per altro verso, esprimeva parere negativo con riferimento al lotto n. 5B, richiedendo di considerare anche l’ipotesi di previsione di un “corridoio collocato a Nord Est del massiccio calcareo di Orbetello”, in modo da confrontarla con le opzioni inserite nel progetto dalla SAT, al fine di compararle e giungere nel minor tempo alla scelta più adeguata.<br />
In seguito, in data 23 marzo 2012, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente, esprimeva il proprio assenso sulla compatibilità ambientale con il parere n. 898; ulteriore parere favorevole, ma con prescrizioni, veniva invece espresso rispetto ai lotti nn. 5A, 6B e 7. Anche il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 24 luglio 2012, rilasciava il proprio parere favorevole con alcune prescrizioni inerenti sia all’ottemperanza del progetto definitivo dei lotti nn. 2 e 3, sia alla compatibilità ambientale del progetto definitivo dei lotti nn. 5A e 6B.<br />
Successivamente, il CIPE con la delibera n. 85 del 3 agosto 2012, approvava, con prescrizioni, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo per i lotti nn. 2 e 3; approvava, altresì, con prescrizioni ed ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dei lotti 5A e 6B, con ciò concretizzandosi l’intesa che, sul progetto avevano raggiunto le Amministrazioni coinvolte nella decisione.<br />
Con riferimento ai lotti non approvati, la SAT procedeva alla relativa progettazione, trasmettendo alla Regione Toscana (nota n. 135 del 31 gennaio 2013) la documentazione con gli approfondimenti relativi alle possibili alternative di corridoio per il lotto 5B: la Giunta Regionale competente, con delibera n. 241 del 09 aprile 2013, dopo aver preso atto dei pareri e dei contributi tecnici rilasciati dagli enti locali e dalle strutture regionali interessate, fra cui la deliberazione n. 12 del 20 marzo 2013 dell’Amministrazione Comunale di Capalbio, esprimeva la propria preferenza per l’alternativa che avrebbe disposto il tratto stradale in affiancamento alla ferrovia con varianti a protezione dei centri abitati. Di seguito, con l’ulteriore deliberazione n. 916 del 4 novembre 2013, la Giunta Regionale, in riferimento alla nota n. 978 dell’8 agosto 2013, decideva di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture ed alla SAT gli esiti della propria istruttoria, alla luce dei quali avrebbero dovuto approfondirsi gli elementi segnalati dalle amministrazioni competenti.<br />
Rispetto al lotto n. 5A il cui progetto definitivo era stato approvato dal CIPE, la SAT presentava con nota del 21 marzo 2013, due varianti al progetto definitivo, relative alle località Doganella/“Nunziatella” e “Dogana Papale”, finalizzate a recepire le prescrizioni formulate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e confluite nella delibera CIPE n. 85 del 2012: lo stesso Ministero, preso atto delle considerazioni espresse dai rappresentanti degli enti locali coinvolti, invitava la concessionaria a procedere all’approvazione delle varianti presentate.<br />
Da ultimo, in data 13 maggio 2015, veniva stipulato un protocollo d’intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Toscana, Regione Lazio, Autostrade per l’Italia, e SAT, la quale si impegna con detto accordo ad apportare al progetto definitivo del lotto n. 5A interventi di ottimizzazione con l’intento di contenimento dei costi; ad elaborare la progettazione definitiva e SIA sulla base dello studio di fattibilità relativo al tracciato autostradale, con riferimento al lotto n. 5B, apportando tutti i miglioramenti in funzione del sistema di pedaggio ed al fine di riduzione dei costi ed il consumo del territorio; ad elaborare la progettazione definitiva degli interventi di risanamento della attuale viabilità, prevista per i lotti nn. 2 e 3, in sostituzione dei progetti definitivi.<br />
Con la sentenza, meglio specificata in epigrafe, oggetto dell’odierna impugnazione, il giudice di primo grado, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalle parti resistenti, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio: al riguardo il T.A.R. motivava con riferimento alla carenza di interesse dei ricorrenti, poiché nessuno di essi avrebbe dimostrato di essere proprietario di uno dei terreni coinvolti nella procedura ablatoria finalizzata alla realizzazione del lotto in contestazione, né avrebbe dimostrato il concreto pregiudizio che subirebbe in conseguenza della realizzazione dell’opera.<br />
Con ricorso n. r.g. 10683 del 2014 i sig.ri Stronchi Francesca (Condominio “La Nunziatella”), Angelini Loretta, Biraschi Luciano, D&#8217;Andrea Enzo, De Angelis Rossella, Diana Ricci, Favia Giuseppe, Iannelli Kitergiata, Ladogana Daniela, Lanza Francesco, Massetti Felicia, Nora Vignale, Pennechini Montino Marzio, Perazzoli Maria Novella, Polella Roberto, Sciascia Franco, Secci Lucia impugnano la decisione di primo grado, ritenendo, in primo luogo, errato il percorso logico-argomentativo sotteso alla dichiarazione di inammissibilità del gravame ed, in secondo luogo, riproponendo gli stessi motivi di censura non esaminati dal T.A.R. avverso la deliberazione n. 85 del 2012 e gli altri provvedimenti gravati ed aventi ad oggetto:<br />
a) Violazione e/o falsa applicazione dei principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e ai principi di cui alla legge 241/90; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, 165-167 e 183-185 del d. lgs n. 163/2006; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del buon andamento della p.a. e violazione del giusto procedimento;<br />
b)Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento della legge 241/90; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001; violazione e/o falsa degli artt. 165-166 del d. lgs n. 163/2006; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per violazione dei principi dell’azione amministrativa relativi alla partecipazione e trasparenza del procedimento;<br />
c)Violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 3, 97, 117-123 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni di cui all’art. 118 Costituzione; eccesso di potere per carenza dei presupposti e carenza di istruttoria; illogicità manifesta; sviamento di potere.<br />
d) Violazione e/o falsa applicazione dei principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e ai principi di cui alla legge 241/90; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, 165-167 e 183-185 del d. lgs n. 163/2006; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del buon andamento della p.a. e violazione del giusto procedimento; contraddittorietà manifesta; sviamento di potere;<br />
e) Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento della legge 241/90; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001; violazione e/o falsa degli artt. 165-166 del d. lgs n. 163/2006; eccesso di potere per violazione dei principi dell’azione amministrativa relativi alla leale collaborazione tra Enti.<br />
Si è costituita in giudizio la SAT che, innanzitutto, ha eccepito la inammissibilità dell’atto di appello per carenza di interesse degli appellanti e, in secondo luogo, ha evidenziato l’infondatezza nel merito delle pretese avversarie.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi esposti dagli appellanti.<br />
Si sono costituiti, altresì, in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CIPE, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare e l’Anas s.p.a. che, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, hanno eccepito l’inammissibilità del gravame, oltre che la sua infondatezza nel merito.<br />
Non si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio e il Comune di Orbetello.<br />
In vista dell’udienza di discussione, le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie scritte, e allegazioni documentali a sostegno delle rispettive argomentazioni.<br />
Chiamata all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. L’oggetto del presente giudizio inerisce alla esatta individuazione dei procedimenti preordinati alla approvazione ed alla eventuale modifica in corso d’opera, dei progetti relativi alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui agli artt. 161 e ss. d.lgs. n. 163 del 2006. In particolare, occorre verificare se la SAT, nel passaggio dalla progettazione preliminare a quella definitiva della rete autostradale A/12 Livorno &#8211; Civitavecchia, abbia violato i principi di unitarietà della VIA ed abbia ottenuto l’approvazione di un progetto definitivo sostanzialmente difforme da quello preliminare; il Collegio è chiamato, altresì, a verificare se dalla fattispecie in esame emergano elementi idonei a smentire la natura definitiva, nonché la ragionevolezza delle previsioni economico-finanziarie relative alla parte del progetto definitivo approvate dal CIPE.<br />
2. Preliminare alla predetta analisi, è necessario, tuttavia, esaminare il primo motivo di gravame con il quale gli appellanti censurano la decisione del giudice di primo grado: essi, infatti, ritengono che il T.A.R. abbia errato nel considerare la loro posizione carente di interesse rispetto alla vicenda di cui trattasi: in effetti, gli appellanti, in sede di presentazione del ricorso introduttivo del primo grado, avrebbero prodotto documentazione sufficiente a dimostrare il coinvolgimento delle loro proprietà nella procedura ablatoria finalizzata alla realizzazione dell’opera progettata nel lotto n. 5A.<br />
Sul punto il Collegio ritiene di dover chiarire preliminarmente che, come è noto, il rinvio esterno al codice di procedura civile, operato dall’art. 39 c.p.a., consente di attribuire rilievo alla categoria delle condizioni dell’azione anche al processo amministrativo. Rispetto ad esse opera, tradizionalmente, la differenziazione tra la c.d. legitimatio ad causam, ovvero l’affermazione circa l’appartenenza della situazione giuridica che si assume lesa in capo a colui che chiede tutela, ed il c.d. interesse a ricorrere, cioè l’esistenza di una lesione della situazione che si afferma dinanzi all’autorità giurisdizionale.<br />
Rispetto all’ambito oggetto della presente controversia, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ritiene pacificamente che, qualora il ricorrente impugni dinanzi al Giudice uno strumento urbanistico, anche particolareggiato, od una variante e, in generale, un atto preordinato alla definizione di un corretto assetto del territorio, la dimostrazione circa i danni patrimoniali subiti e, in generale, circa il deterioramento delle condizioni di vita risulta necessaria. L’obbligatoria allegazione dei pregiudizi subiti, in tal caso, è giustificata dalla necessità di evitare che il ricorso si fondi sulla generica lesione all’ordinato assetto del territorio da parte di uno qualunque dei residenti o di enti esponenziali: infatti, la pianificazione territoriale rientra nell’alveo della discrezionalità amministrativa e non può incontrare limiti in situazioni di mero fatto non tutelate specificamente dall’ordinamento (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015 n. 3180). In altri termini la mera vicinitas non è sufficiente a radicare un interesse al ricorso, in assenza della dimostrazione del concreto pregiudizio patito dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Diversa, ed estranea a questo giudizio, è l’ipotesi in cui viene contestata la legittimità di un titolo edilizio, nel qual caso, a differenza del precedente, “è consolidato l’indirizzo per cui il rapporto di vicinitas, ossia di stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato, è idoneo e sufficiente a fondare tanto la legittimazione (ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto a quella di quisque de populo) quanto l’interesse a ricorrere (ossia la sussistenza di una lesione concreta e attuale alla detta situazione giuridica per effetto del provvedimento amministrativo impugnato)” (Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2014 n. 2403).<br />
Nel caso in esame, gli appellanti individuano la propria legittimazione al ricorso e radicano il proprio interesse nel carteggio intercorso, nella fase iniziale della procedura ablatoria, con Autostrade s.p.a. proprio in qualità di proprietari espropriandi, senza, tuttavia, chiarire in modo esplicito il concreto nocumento che subirebbero in caso di attuazione dei provvedimenti impugnati.<br />
Ciononostante, il coinvolgimento, seppur in misura minima ed indiretta degli interessi degli appellanti, nonché ragioni di giustizia sostanziale, inducono il Collegio ad approfondire nel merito la fattispecie contenziosa.<br />
3. Con la riproposizione del primo motivo del ricorso introduttivo, parte appellante afferma, nel complesso, la scorrettezza dell’operato del CIPE il quale, approvando il progetto definitivo per i lotti nn. 5A e 6B, avrebbe violato il principio di unitarietà della procedura di VIA, nonché la localizzazione delle opere individuata nel progetto preliminare.<br />
In relazione a quest’ultimo punto di vista, gli appellanti evidenziano che, nonostante fosse stato approvato il progetto preliminare, il CIPE ha deciso, in violazione dell’art. 167 comma 5 d.lgs. n 163 del 2006, di avviare la procedura derogatoria, modificando la localizzazione del tracciato in sede di progettazione definitiva, senza tener conto degli interessi di tutti gli enti coinvolti: il citato procedimento derogatorio, in ogni caso, avrebbe potuto utilizzarsi soltanto in assenza o mancata approvazione di un progetto preliminare.<br />
Sotto un diverso profilo, la delibera del CIPE si pone in violazione con il principio di unitarietà della procedura di VIA: la modifica della localizzazione del tracciato insistente sul lotto 5A non avrebbe potuto adottarsi senza la contemporanea modifica della localizzazione dei tracciati contermini 4 e 5B: in effetti, l’orientamento giurisprudenziale citato a supporto di questa affermazione è costante nel ritenere vietato il frazionamento in vista della valutazione concreta e globale dell’impatto ambientale delle infrastrutture sull’ambiente. In ipotesi di opere complesse sia nella progettazione che nella realizzazione, ai fini della VIA, occorrerebbe una valutazione unitaria del progetto, non considerando i vari elementi, da cui è composto, come autonomi ed indipendenti fra di loro.<br />
3.1 Il motivo è privo di pregio e va respinto.<br />
L’art. 167 comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di procedure di approvazione dei progetti, prevede che “il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell&#8217;opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare”.<br />
Dall’esame del dato testuale della disposizione appena citata, deriva la possibilità di avviare una nuova procedura finalizzata al raggiungimento di un’intesa sulla localizzazione dell’opera in sede di approvazione del progetto definitivo: tale procedura, che garantisce gli interessi dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dell’opera, è consentito non soltanto in caso di assenza o mancata approvazione del progetto preliminare, ma “anche” in caso di approvazione di un progetto preliminare. In ossequio ai principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, infatti, non risponderebbe a canoni di ragionevolezza la riattivazione dell’intero iter procedimentale a fronte di ogni modifica progettuale da apportare: il coinvolgimento degli interessi dei soggetti coinvolti si sarebbe, dunque, già espresso nel consenso alla localizzazione delle opere.<br />
Inoltre, giova evidenziare che, all’interno questo procedimento, i pareri delle amministrazioni comunali sono obbligatori, ma non vincolanti: in effetti, trattandosi di un’opera di preminente interesse nazionale, è necessario perseguire quest’ultimo interesse, cercando di garantire il miglior bilanciamento con gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti.<br />
Il Collegio, dunque, ritiene correttamente instaurata la procedura di cui all’art. 167 comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006 da parte della SAT: a ben vedere, le modifiche progettuali risultavano pienamente giustificate alla luce della variante di tracciato e delle prescrizioni e raccomandazioni disposte dalla delibera CIPE n. 116 del 2008. Il CIPE, in quella sede, aveva imposto una valorizzazione delle infrastrutture già esistenti, sia al fine di garantire il rispetto dei siti e degli insediamenti già esistenti, sia per evitare inutili duplicazioni di infrastrutture che avrebbero costituito un rilevante nocumento per il territorio circostante.<br />
3.2 Il Collegio ritiene di dover rigettare, altresì, il profilo inerente alla asserita violazione del principio in tema di unitarietà della VIA. Al riguardo è necessario richiamare, preliminarmente, le disposizioni rilevanti in materia: in primo luogo, ai sensi dell’art. 167 comma 7 d.lgs. n. 163 del 2006 “Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell&#8217;opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, [&#8230;] dispone l&#8217;aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all&#8217;intera opera”.<br />
Inoltre, lo stesso d.lgs. n. 163 del 2006, all’art. 185 comma 5, prevede che “qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l&#8217;aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell&#8217;eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L&#8217;aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione”.<br />
Le disposizioni richiamate, dunque, evidenziano la possibilità per cui, anche in relazione alle opere di preminente interesse nazionale divise in parti o lotti, come nel caso di specie, è possibile procedere alla rinnovazione parziale della procedura di VIA: ciò anche senza incorrere nella violazione delle disposizioni poste a tutela dell’ambiente.<br />
A ben vedere, la rinnovazione della VIA per i lotti 5A e 6B si è resa necessaria alla luce delle modifiche intercorse nel passaggio dal progetto preliminare al progetto definitivo; diversamente, nessuna procedura di rinnovazione della VIA è stata iniziata con riferimento ai lotti nn. 2 e 3, rispetto ai quali non si sono registrate modifiche nel progetto definitivo.<br />
Il richiamato principio di unitarietà della VIA, che certamente assurge a valore imprescindibile nella realizzazione di infrastrutture strategiche, è stato rispettato già in sede di approvazione del progetto preliminare, avvenuta con la delibera CIPE n. 116 del 2008.<br />
La rinnovazione parziale della procedura, in ultima analisi, è coerente con il principio di unitarietà ed, anzi, è suggerito dalla ratio delle disposizioni prima richiamate: con esse si vuole evitare che un positivo riscontro relativo all’impatto ambientale possa essere ottenuto una sola volta in sede di approvazione del progetto preliminare, senza considerare le eventuali modifiche in corso d’opera. Pertanto, la rinnovazione parziale della procedura è finalizzata a sottoporre l’opera, nella sua struttura definitiva, alla valutazione d’impatto ambientale, evitando che modifiche parziali nel progetto possano artificiosamente eludere la normativa posta a tutela dell’interesse ambientale.<br />
4. Con la riproposizione del secondo motivo del ricorso introduttivo, gli appellanti ritengono che la presentazione di osservazioni tecniche, relative alle possibili alternative di realizzazione del tracciato autostradale, non sia stata presa in considerazione dal CIPE, che non avrebbe nemmeno argomentato in merito alla loro irrilevanza: in tal modo si sarebbero concretizzate gravi e diverse lesioni alle garanzie partecipative in favore dei soggetti coinvolti nella procedura ablatoria.<br />
4.1 Il motivo non è fondato.<br />
Il Collegio sul punto ritiene di dover aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato secondo cui non sussiste per l’Amministrazione procedente un dovere di analitica disamina motivata di ciascun apporto pervenuto dagli amministrati, essendo sufficiente una motivazione anche succinta e non riferita a tutte le osservazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 473). L’onere motivazionale sembrerebbe ancor meno gravoso in relazione alle infrastrutture strategiche, rispetto alle quali l’art. 166 comma 2 d.lgs. n. 163 del 2006 prevede la deroga al disposto di cui agli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327 del 2001, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2047).<br />
Invero, le osservazioni formulate dai ricorrenti sono state acquisite nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale, come emerge dal parere della Commissione VIA n. 80 del 19 marzo 2012, in cui si prende atto della presentazione di 197 osservazioni pervenute da cittadini e associazioni: sembra logico, dunque, non imporre all’Amministrazione un onere motivazionale stringente e puntuale in relazione alle singole osservazioni presentate, al fine di evitare ripercussioni negative in termini di celerità e buon andamento dell’azione amministrativa; è invece necessario prevedere, in capo all’Amministrazione procedente l’obbligo di prendere in considerazione tali osservazioni, valutarle e, se utili alla migliore realizzazione dell’interesse pubblico, attuarle. Nella fattispecie, la SAT, non ritenendo le soluzioni alternative, fornite dagli interessati, conformi alle direttive impartite dalle Amministrazioni competenti, ha deciso di non recepirle: da ciò non può farsi discendere l’obbligo di controdedurre puntualmente ogni singolo aspetto delle citate osservazioni.<br />
5. Parte appellante ripropone in appello il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui censura il provvedimento CIPE n. 85 del 2012 in quanto avrebbe leso il principio di leale collaborazione tra enti preposti alla tutela di beni culturali: poiché il tratto autostradale previsto per il lotto n. 5A ha subito sostanziali modificazioni in sede di approvazione del progetto definitivo, avrebbe dovuto procedersi ad una nuova valutazione dell’impatto paesaggistico dell’opera sul territorio, in virtù del principio di copianificazione paesaggistica che caratterizza le opere strategiche di preminente interesse nazionale; invece, gli unici atti di assenso delle Amministrazioni competenti in subiecta materia risalirebbero al momento di approvazione del progetto preliminare. In maniera parimenti illegittima, non si sarebbe proceduto a rinnovare la procedura di VIA sul progetto definitivo approvato con la delibera impugnata.<br />
5.1 Il motivo è privo di pregio e va respinto.<br />
Sul punto è sufficiente, secondo il Collegio, evidenziare, come esposto in fatto, che i necessari assensi inerenti alla tutela paesaggistica possono ritenersi impliciti nell’intesa Stato-Regioni raggiunta in sede di approvazione del progetto.<br />
Per quanto concerne la riedizione della procedura di VIA, invece, è utile richiamare le argomentazioni già esposte in relazione alla riproposizione del primo motivo del ricorso introduttivo e, sostanzialmente, riconducibili alla necessità di effettuare la procedura di VIA solo in relazione ai lotti che avevano subito delle modifiche sostanziali nell’approvazione del progetto definitivo.<br />
6. Gli appellanti ripropongono, infine, le due censure sollevate con il ricorso per motivi aggiunti, con le quali hanno impugnato la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 241 del 9 aprile 2013 e la nota della SAT 21 marzo 2013: il primo dei due provvedimenti si sarebbe posto in contraddizione con la delibera n. 470 del 2006 con cui si esprimeva il parere favorevole relativo ad una diversa alternativa del tracciato insistente sul lotto 5B; il secondo provvedimento, invece, avrebbe illegittimamente eluso la prescrizione n. 88 del Ministero per i Beni Culturali.<br />
6.1 I motivi sono infondati e vanno respinti.<br />
In primo luogo, la natura endoprocedimentale del primo provvedimento ne renderebbe inammissibile l’impugnazione, come già evidenziato dal giudice di primo grado. Tuttavia, per esigenze di effettività della tutela, il Collegio evidenzia come la contraddittorietà della delibera non trovi riscontro: in effetti, all’esito della Conferenza dei Servizi, era stata rivolta alla SAT la richiesta di prevedere alternative progettuali per il tracciato, insistente sul lotto n. 5B, sottoposto all’esame delle Amministrazioni coinvolte. A fronte delle alternative presentate, la Giunta Regionale Toscana aveva espresso la propria preferenza per il tracciato in affiancamento alla ferrovia con varianti a protezione dei centri abitati, sulla base degli accertamenti istruttori medio tempore compiuti dagli enti locali e dalle strutture regionali interessate: ciò risulta sufficiente a radicare un mutamento di scelta nelle determinazioni dell’ente. È opportuno evidenziare, in effetti, come la Conferenza dei Servizi sia strumentale al bilanciamento dei diversi interessi coinvolti in un determinato procedimento: le risultanze della stessa fisiologicamente possono determinare un sacrificio per taluno degli interessi in ragione della prevalenza di altri, senza determinare l’illegittimità della determinazione finale cui perviene l’Amministrazione procedente.<br />
In secondo luogo, l’infondatezza del secondo motivo può ricavarsi già dalla lettura della sentenza di primo grado: in quella sede, il T.A.R. aveva rilevato che, al fine di eseguire le prescrizioni del MIBAC, la SAT aveva presentato delle varianti al progetto de definitivo del lotto n. 5B: a causa della modificazione del tracciato, era venuto meno il carattere pregiudizievole dell’opera nei confronti dei ricorrenti in primo grado. Quanto precede consente di dedurre l’effettivo recepimento della prescrizione imposta dal MIBAC alla SAT in tema di tutela delle preesistenze storiche.<br />
7. Alla luce delle suesposte argomentazioni, l’istanza istruttoria, volta all’acquisizione di ulteriore documentazione, va ritenuta irrilevante, l’appello va respinto e, conseguentemente, va confermata la sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti, sussistendone giustificati motivi dovuti alla complessità della controversia.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere, Estensore<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-2-2016-n-720/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.720</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.772</a></p>
<p>Pres. Pajno – Est. Franconiero Decisum: Sui presupposti della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento per equivalente – Responsabilità della P.A. – Presupposti &#160; Nei giudizi sugli&#160;appalti&#160;pubblici il rimedio del risarcimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno – Est. Franconiero</span></p>
<hr />
<p>Decisum: Sui presupposti della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento per equivalente – Responsabilità della P.A. – Presupposti</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei giudizi sugli&nbsp;appalti&nbsp;pubblici il rimedio del risarcimento per equivalente monetario, derivante da responsabilità delle stazioni appaltanti per i danni da illegittima aggiudicazione, può costituire, se del caso, un’alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all’obiettivo di efficacia dei ricorsi soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli&nbsp;appalti&nbsp;pubblici sia subordinata alla constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall’amministrazione aggiudicatrice. In particolare in&nbsp; materia di responsabilità degli Stati per violazione del diritto comunitario occorre valutare l’operato dell’amministrazione sulla scorta di parametri di tipo oggettivo consistenti nel carattere di gravità ed evidenza dell’illegittimità e del correlato grado di chiarezza e precisione delle norme violate.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00772/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00460/2013 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 460 del 2013, proposto dal Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey, Stefania Pagano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Lungotevere Marzio 3;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Costruzioni Perregrini s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Colombo e Massimo Letizia, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, viale Angelico 103;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 2985/2012, resa tra le parti, concernente un provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni stabili siti in Quarto Oggiaro</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Costruzioni Perregrini s.r.l.;<br />
Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 3846 del 4 agosto 2015;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Antonello Mandarano in dichiarata sostituzione dell’avvocato Raffaele Izzo, e Massimo Letizia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1. La Costruzioni Perregrini s.r.l. partecipava alla procedura di affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili siti in via Traversi n. 24, nel quartiere di Quarto Oggiaro, indetta dal Comune di Milano con bando pubblicato il 30 maggio 2006, base d’asta di € 2.335.807,59, e da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, venendone esclusa (nella seduta di gara del 25 luglio 2006), a causa di una segnalazione di irregolarità contributiva presente nel casellario informatico dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.<br />
2. La conseguente impugnativa della società è stata definitivamente accolta da questa Sezione, con sentenza parziale n. 3846 del 4 agosto 2015.<br />
3. Con questa pronuncia è stata contestualmente disposta istruttoria sulla domanda risarcitoria per equivalente proposta dalla medesima società ricorrente, accolta dal TAR Lombardia – sede di Milano, con la sentenza in epigrafe. In particolare, il giudice di primo grado ha riconosciuto alla Costruzioni Perregrini il mancato utile, quantificato nel 5% del ribasso offerto, oltre al 2% del medesimo ribasso a titolo di danno curriculare, e così per un totale in linea capitale di 131.158,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ciò sul presupposto, secondo il TAR «<em>incontestato</em>», che la medesima ricorrente ha offerto un ribasso «<em>più conveniente di quella della Società aggiudicataria</em>», Rover s.r.l.<br />
4. A fronte di ciò, con la sentenza non definitiva resa nel presente giudizio d’appello la Sezione ha rilevato che il Comune di Milano «<em>aveva preso espressa posizione sul punto specifico</em>», negando che il documento&nbsp;<em>ex adverso</em>&nbsp;prodotto in giudizio, e recante il ribasso offerto, fosse quello presentato in sede di procedura di affidamento, ed inoltre sottolineando che in seguito all’esclusione impugnata, l’offerta della Costruzioni Perregrini «<em>non è stata neanche aperta nel corso della gara</em>». 5. Pertanto, con la medesima pronuncia è stato ordinato all’amministrazione resistente:<br />
&#8211; di depositare «<em>una relazione corredata dei relativi documenti giustificativi, nella quale sia innanzitutto specificato se la busta contenente l’offerta della Costruzioni Perregrini sia stata restituita a quest’ultima in seguito alla sua esclusione,<br />
&#8211; in questa seconda evenienza, di «<em>aprire la busta in questione alla presenza di rappresentanti della società, redigendo apposito verbale da allegare alla relazione unitamente ai documenti in essa contenuti</em>».<br />
6. Il Comune di Milano ha quindi ottemperato all’ordine istruttorio con relazione depositata l’11 settembre 2015, sulla base della quale la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 15 successivo dicembre.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. L’incombente istruttorio ha consentito di accertare che il ribasso offerto in sede di gara dalla Costruzioni Perregrini era effettivamente quello dalla stessa dedotto a sostegno della propria domanda risarcitoria nel presente giudizio, vale a dire 19,784%, migliorativo di un centesimo di punto percentuale rispetto a quello dell’aggiudicataria Rover s.r.l. (autrice di un ribasso del 19,783% sulla base d’asta). Ciò in particolare è risultato aprendo la busta contenente l’offerta dell’odierna appellata, la quale risultava ancora agli atti dell’amministrazione (verbale dell’8 settembre 2015).<br />
2. Tuttavia nella sua ultima memoria conclusionale il Comune di Milano contesta il diritto dell’originaria ricorrente al risarcimento del danno per equivalente sotto i seguenti profili:<br />
a) dopo il rigetto dell’istanza cautelare della Costruzioni Perregrini (all’esito “doppio grado” previsto per tale pronuncia incidentale, definito con ordinanza di questa Sezione n. 6575 del 12 dicembre 2006) la stipula del contratto e la consegna dei lavori all’aggiudicataria sono avvenute sulla base dell’affidamento così maturato in ordine alla «<em>legittimità del proprio operato</em>» e in considerazione dell’impossibilità di attendere la definizione del merito, nel caso di specie intervenuta in primo grado a notevole distanza dall’aggiudicazione (ben sei anni dopo), anche per il comportamento processuale di controparte «<em>che ha chiesto la fissazione dell’udienza di merito per la prima volta solo in data 28.2.2011</em>».<br />
b) vi sarebbero quindi nel caso di specie i presupposti per ritenere la condotta dell’amministrazione esente da colpa, dal momento che, sebbene la Corte di giustizia UE abbia affermato che la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di&nbsp;<strong>appalti</strong>&nbsp;pubblici non richiede la prova di tale elemento soggettivo (sentenza del 30 settembre 2010, C-314/09&nbsp;<em>Stadt-Graz</em>), questo Consiglio di Stato ha comunque specificato che non si può prescindere del tutto dalla «<em>rimproverabilità del comportamento dell’amministrazione</em>» (sentenza di questa Sezione 18 aprile 2012, n. 2256), e che nel caso di specie gli atti impugnati non denotano «<em>alcuna violazione grave ed evidente della normativa in materia di</em>&nbsp;<strong><em>appalti</em></strong>»;<br />
c) la Costruzioni Perregrini non ha fornito la prova degli altri elementi costitutivi ex art. 2043 cod. civ. della propria pretesa risarcitoria, e segnatamente «<em>l’effettiva verificazione del danno, il suo ammontare e la connessione causale con l’atto illegittimo</em>».<br />
d) errata è infine la liquidazione equitativa operata dal TAR delle voci di danno, mancato utile e danno curriculare, in assenza di allegazione da parte della ricorrente dell’impossibilità ex art. 2056 cod. civ. di offrire la relativa prova.<br />
3. Tanto premesso, le circostanze addotte dal Comune sub c) e d) non possono essere esaminate, perché altrimenti si determinerebbe un inammissibile ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;del presente giudizio di secondo grado, quale definito dai motivi d’appello, nei quali l’amministrazione si è limitata a censurare la condanna risarcitoria pronunciata dal TAR per le ragioni esposte alle lettere a) e b), ed una correlata violazione del carattere meramente illustrativo degli scritti conclusionali previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.<br />
4. Con riguardo alla pretesa assenza di colpa, deve innanzitutto precisarsi che la giurisprudenza ormai consolidata di questo Consiglio di Stato esclude che tale questione abbia rilievo ai fini dell’affermazione della responsabilità delle stazioni appaltanti per i danni da illegittima aggiudicazione (da ultimo, tra le numerosissime: Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839; Sez. IV, 18 febbraio 2014, n. 802, 13 dicembre 2013, n. 6000; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 285, 31 dicembre 2014, n. 6450, 21 giugno 2013, n. 3397, 18 febbraio 2013, n. 933; Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4283, 28 luglio 2015, n. 3728).<br />
Ciò in conformità ai vincolanti principi di diritto espressi nella sentenza della Corte di giustizia sopra citata, nella quale è specificato che nei giudizi sugli&nbsp;<strong>appalti</strong>&nbsp;pubblici il rimedio del risarcimento per equivalente monetario «<em>può costituire, se del caso, un’alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all’obiettivo di efficacia dei ricorsi perseguito dalla citata direttiva</em>&nbsp;(…)&nbsp;<em>soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli</em>&nbsp;<strong><em>appalti</em></strong>&nbsp;<em>pubblici non sia subordinata – così come non lo sono gli altri mezzi di ricorso previsti dal citato art. 2, n. 1 – alla constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall’amministrazione aggiudicatrice</em>» (§ 39).<br />
In ragione di ciò e del vincolo di conformarsi alle decisioni della Corte cui è tenuto il giudice nazionale, ogni questione relativa all’elemento soggettivo diviene irrilevante e le censure rivolte nel presente appello alla condanna risarcitoria emessa dal TAR devono essere respinte.<br />
5. Peraltro, anche volendosi prescindere dalle assorbenti considerazioni ora svolte, il precedente di questa Sezione invocato dal Comune di Milano e costituito dalla sentenza di questa Sezione n. 2256 del 18 aprile 2012 non giova in alcun modo alle tesi dell’amministrazione appellante.<br />
Infatti, in questa pronuncia si prende comunque atto del principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia (§ 3 della parte “in diritto”), salvo precisarsi che in base ai principi elaborati dal medesimo giudice europeo in materia di responsabilità degli Stati per violazione del diritto comunitario occorre comunque valutare l’operato dell’amministrazione sulla scorta di parametri di tipo oggettivo, consistenti nel carattere di gravità ed evidenza dell’illegittimità e del correlato grado di chiarezza e precisione delle norme violate (essendosi in quel caso esclusa questa esimente).<br />
6. L’affermazione di principio contenuta nella pronuncia in esame non ha tuttavia avuto seguito presso la giurisprudenza amministrativa, allora non ancora definitivamente assestata su posizioni conformi al&nbsp;<em>dictum</em>&nbsp;della Corte di giustizia. Come infatti poc’anzi accennato, allo stato attuale è infatti ampiamente consolidato nello specifico settore degli&nbsp;<strong>appalti</strong>&nbsp;pubblici un modello di responsabilità dell’amministrazione di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, e coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio.<br />
7. Peraltro, nel caso di specie il Comune di Milano non ha dedotto e provato circostanze che possano esonerarlo da responsabilità.<br />
A questo specifico riguardo, è sufficiente rinviare alla sentenza non definitiva resa nel presente giudizio, più volte citata, in cui si è accertato che l’esclusione comminata in danno della Costruzioni Perregrini è illegittima per violazione dell’art. 75, comma 1, lett. e), del regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/1994, di cui al d.p.r. n. 554/1999 [ora art. 38, comma 1, lett. i), cod. contratti pubblici], perché a fronte di una fattispecie normativa che richiedeva che tali irregolarità, risultanti «<em>dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici</em>», fossero comunque «<em>debitamente accertate</em>», la società aveva documentato alla commissione di gara, invano, di avere sanato l’irregolarità annotata a suo carico prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e di avere tempestivamente richiesto la cancellazione dell’annotazione.<br />
8. Tanto precisato, l’amministrazione odierna appellante non ha addotto alcuna scarsa chiarezza della norma allora vigente, o orientamenti giurisprudenziali conformi al provvedimento adottato, né tanto meno altre circostanze diverse dal rigetto della sospensiva contro di esso richiesta dalla Costruzioni Perregrini.<br />
Sennonché &#8211; fermo restando che anche a quest’ultimo riguardo le considerazioni svolte dal Comune di Milano rimangono imperniate sull’insussistenza della colpa, la quale come finora precisato non rientra nello speciale paradigma della responsabilità delle stazioni appaltanti per illegittima aggiudicazione di un contratto pubblico &#8211; una delibazione sommaria del merito quale quella che viene svolta in sede cautelare non può essere ritenuta sufficiente a fondare nell’amministrazione un ragionevole affidamento in ordine alla legittimità del proprio operato, il quale rimane&nbsp;<em>sub iudice</em>.<br />
9. Gli assunti dell’amministrazione si indirizzano peraltro su fatti successivi all’emanazione del potere, mentre laddove in ipotesi rilevante nell’affermazione di responsabilità civile la colpa deve comunque essere apprezzata al momento della condotta. Le considerazioni ora svolte possono essere estese anche alla durata del giudizio successiva alla definizione dell’istanza di sospensiva, pur se addebitabile allo “scarso impulso” che ad esso abbia dato il ricorrente. Deve infatti sottolinearsi che il giudizio è comunque conseguente ad un’originaria illegittimità imputabile all’amministrazione, che pertanto si assume i rischi connessi all’esito della successiva impugnativa.<br />
10. In conclusione, l’appello deve pertanto essere respinto anche per la parte diretta a censurare la condanna risarcitoria pronunciata dal TAR. In punto spese del presente grado di giudizio, non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza, rinviandosi al dispositivo per la relativa liquidazione.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge integralmente.<br />
Condanna il Comune di Milano a rifondere alla Costruzioni Perregrini s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Sabato Guadagno, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-772/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.772</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.708</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-708/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-708/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-708/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.708</a></p>
<p>Pres. Severini, Est. Prosperi In tema di annullamento delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco. 1. Elezioni comunali – Tessere elettorali – Duplicati delle tessere elettorali – Resi in seguito a denuncia presso la Polizia Municipale – Legittimità – Sussiste – Ragioni. &#160; 2. Elezioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-708/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.708</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2016-n-708/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2016 n.708</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini, Est. Prosperi</span></p>
<hr />
<p>In tema di annullamento delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Elezioni comunali – Tessere elettorali – Duplicati delle tessere elettorali – Resi in seguito a denuncia presso la Polizia Municipale – Legittimità – Sussiste – Ragioni. &nbsp;</p>
<p>2. Elezioni comunali – Ammissione al voto degli elettori – Sulla base della conoscenza personale degli scrutatori – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>3. Elezioni comunali – Ricorso – Motivo di ricorso – Presunte irregolarità nella designazione degli scrutatori – Assenza di indicazioni specifiche sulle irregolarità – Inammissibilità – Sussiste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La circostanza che un certo numero di duplicati di tessere elettorali fosse stato preceduto da una denuncia alla Polizia Municipale anziché alla Polizia di Stato o ai Carabinieri non è sufficiente ad inficiare la legittimità delle operazioni elettorali susseguenti per l’elezione del Sindaco di un Comune, laddove nel ricorso non sia stato precisato quanto abbia effettivamente inciso tale presunta irregolarità, e considerato altresì che nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria conferite al personale di Polizia Municipale dall’art. 5, co. 1, L. 7 Marzo 1986 n. 65 non è prevista alcuna preclusione a ricevere utilmente una denuncia di smarrimento o di furto della tessera elettorale.</p>
<p>2. Deve ritenersi infondato il motivo di un ricorso elettorale volto a censurare l’irregolarità delle operazioni elettorali in ragione della presunta ammissione degli elettori alle urne sulla base della conoscenza personale degli scrutatori, laddove nel motivo di ricorso tale circostanza sia riportata solo genericamente e considerato altresì che il DPR 570/1960 ammette pacificamente tale modalità di riconoscimento dell’elettore.</p>
<p>3. Deve ritenersi inammissibile il motivo di un ricorso elettorale concernente la designazione degli scrutatori, laddove sia genericamente censurata l’appartenenza “politica” degli stessi alla maggioranza uscente, ma non siano riportati i nomi, né siano censurate nello specifico le modalità di scelta degli scrutatori né siano indicati gli accadimenti pretesamente “illegittimi” che siano accaduti in almeno uno dei seggi.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: right;"><strong>N. 00708/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 08597/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8597 del 2015, proposto da&nbsp;<br />
Valentino Carmine, Ascierto Angela, Fusco Giannetta, Iannotta Luciano, Izzo Giuseppe, Lombardi Renato, Montella Angelo, Piccoli Giovannina, Razzano Marco, Vene Nicoletta, Viola Oreste, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Verrusio, Orazio Abbamonte, Luigi Diego Perifano, con domicilio eletto presso lo Studio Titomanlio in Roma, Via Nicolò Porpora, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Pietrovito Domenico e Iodice Carmela, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Frogiero e Pietro Farina, con domicilio eletto presso lo Studio Diglio in Roma, Via dei Gracchi, 39; l’U.T.G. –Prefettura di Benevento, il Comune di Sant&#8217;Agata dei Goti;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Viscusi Valerio, Di Nuzzi Luigi, Razzano Giovanna, Iannotta Angelina, Ciervo Alfonso, Di Caprio Alfonso Maria Iannotta Domenico, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte, Luigi Diego Perifano, Mario Verrusio, con domicilio eletto presso lo Studio Titomanlio in Roma, Via Nicolò Porpora, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II n. 4605/2015, resa tra le parti, concernente i verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consiglieri comunali &#8211; elezioni del 25 maggio 2014 presso il Comune di Sant’Agata dei Goti;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pietrovito Domenico e Iodice Carmela e di Iannotta Domenico;<br />
Visto l’appello incidentale di Pietrovito Domenico e Iodice Carmela;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Orazio Abbamonte, Luigi Diego Perifano e Pietro Farina;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>Risulta dagli atti che il giorno 25 maggio 2014 si svolsero in S. Agata dei Goti (BN) le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. Vi partecipavano quattro liste che riportavano rispettivamente: la lista n.2 voti 3.970, la lista n.4 voti 3.293, la lista n.1 voti 273 e la lista n.3 voti 22. Tale risultato veniva impugnato davanti al Tribunale amministrativo della Campania da due cittadini elettori, Domenico Pietrovito e Carmela Iodice, perché viziato in termini di procedure di identificazione degli elettori e di ammissione al voto, in quanto da un lato la quasi totalità degli elettori sarebbe stata ammessa senza la previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, bensì sulla base di attestazione di conoscenza da parte degli scrutatori così come verificabile dalle liste elettorali di sezione e dall’altro l’abnormità del ricorso a circa cinquecento duplicati della tessera elettorale ed ancora dalla irregolare designazione degli scrutatori chiamati a comporre gli undici seggi elettorali e del presidente del seggio n. 7.<br />
Il Comune di Sant’Agata dei Goti si costituiva in giudizio per dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso. Si costituivano inoltre i controinteressati, i quali deducevano la genericità e comunque l’infondatezza del ricorso.<br />
Il Tribunale amministrativo si pronunciava con la sentenza 24 settembre 2015, n. 4605 che riteneva inammissibile, per genericità, la censura relativa all’ammissione al voto al voto di “moltissimi” elettori senza l’annotazione degli estremi del documento di riconoscimento ma sulla base della “conoscenza personale” in assenza delle formalità previste dall&#8217;art.48 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (<em>Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali</em>), dato che la censura non precisava né il numero, né le sezioni dove le irregolarità si sarebbero svolte, tanto da apparire meramente strumentale ed esplorativa.<br />
La sentenza riteneva invece fondata la censura sull’anomalia del numero di duplicati da parte dell’ufficio elettorale, poiché l’uso del duplicato è subordinato dalla legge alla presentazione di una denuncia presso gli Uffici di Pubblica Sicurezza. In sede di istruttoria era stato accertato che, rispetto ai 304 nominativi trasmessi dal Comune, solo in 99 casi erano state presentate denunce alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Agata dei Goti, mentre in 125 casi esistevano denunce di smarrimento presentate al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Sant’Agata dei Goti, in un caso vi era dichiarazione sostitutiva senza denuncia di smarrimento e per i restanti 79 elettori non era stata esibita documentazione.<br />
Tutto ciò, per il Tribunale amministrativo, violava la legge quanto ad acquisizione delle denunce di smarrimento ed al rilascio di duplicati delle tessere elettorali, in quanto per buona parte le denunce erano state presentate alla Polizia municipale, anziché alla Polizia di Stato o ai Carabinieri. In caso di furto o smarrimento della tessera viene rilasciato dal Comune al titolare, su domanda accompagnata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza quali questure, caserme dei Carabinieri e commissariati di P.S., mentre in ipotesi di deterioramento il rilascio del duplicato è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed alla riconsegna del documento deteriorato. Nella fattispecie era palese la violazione di tali disposizioni, tant’è che così era stato consentito l’esercizio del diritto di voto a soggetti che non erano in condizione di farlo.<br />
Con appello in Consiglio di Stato notificato il 13 ottobre 2015 il candidato sindaco eletto Carmine Valentino e gli altri interessati riportati in epigrafe impugnavano la sentenza in questione, sostenendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado e in particolare delle censure formulate con il motivo accolto in primo grado.<br />
In sintesi, gli appellanti deducono che i due ricorrenti non avevano evidenziato essere effettive, alcune asserite violazioni che a dire loro avrebbero inciso sulla regolarità delle operazioni elettorali; non avevano indicato con precisione i singoli episodi, né se i titolari dei duplicati avessero effettivamente espresso il voto; ancora, che per i 79 elettori che avevano ottenuto il duplicato della stessa tessera elettorale senza la prescritta denuncia mancasse nel ricorso di primo grado l’inerente censura e conseguentemente si versava in ultrapetizione. Inoltre le funzioni ausiliarie assegnate dall’art. 5 l. 7 marzo 1986, n. 65 al personale della polizia municipale non potevano escludere in capo ai loro uffici la qualifica di&nbsp;<em>uffici di pubblica sicurezza</em>, al punto da escludere la competenza di ricevere una denuncia di smarrimento di tessera elettorale e la possibilità di richiesta di duplicato.<br />
Gli appellati Pietrovito e Iodice si costituivano in giudizio con appello incidentale notificato il 26 ottobre 2015, con il quale insistevano sulla correttezza della decisione di primo grado relativamente alla questione dei duplicati delle tessere e affermavano l’infondatezza dell’appello circa la genericità del motivo, in secondo luogo rinnovavano il motivo di ricorso respinto con la sentenza impugnata sull’ammissione al voto diversi cittadini sulla base della mera conoscenza personale e non del documento d’identità ed in terzo luogo ribadivano il motivo tacitamente assorbito nella sentenza del Tribunale amministrativo sull’irregolare composizione dei seggi elettorali, assumendo che tutti gli scrutatori che ne avevano fatto parte erano membri della maggioranza uscente facenti parte della commissione elettorale consiliare, in violazione delle norme disciplinanti la materia, in particolare l’art. 6 del l. 8 marzo 1989, n. 85 nel testo vigente.<br />
Quindi gli appellati concludevano per l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello principale e per la fondatezza e l’accoglimento dell’appello incidentale.<br />
All’odierna udienza del 4 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
L’appello principale va accolto, vista la fondatezza della sua unica censura.<br />
La sentenza impugnata indica l’irregolarità di 205 duplicati di tessere elettorali, in quanto per 125 casi il rilascio del duplicato è stato preceduto da denuncia di smarrimento presentata al Comandante della Polizia municipale di Sant’Agata dei Goti e non alla Polizia di Stato o ai Carabinieri secondo disposizioni di legge; e per un caso vi era solo una dichiarazione sostitutiva senza denuncia di smarrimento mentre per i residui 79 elettori non risultava alcuna documentazione di accompagnamento.<br />
In primo luogo va rilevato che nulla è stato precisato con il ricorso originario, né dalle difese degli appellati, circa quanto abbia effettivamente inciso una tale asserita irregolarità; se gli elettori dotati di duplicato abbiano effettivamente espresso il loro voto ed in quale seggio elettorale; nemmeno risulta una censura specifica relativamente ai 79 elettori dotati di duplicato di tessera senza la previa denuncia, né le difese del Pietrovito e della Iodice controdeducono elementi sul punto: perciò il vizio di ultrapetizione della sentenza appare fondato.<br />
In secondo luogo si deve richiamare l’art. 5, comma 1, l. 7 marzo 1986 n. 65 recante le disposizioni quadro sull’ordinamento della polizia municipale, il quale recita: “<em>Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell&#8217;ambito territoriale dell&#8217;ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:</em><br />
<em>a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell&#8217;articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;</em><br />
<em>b) (…);</em><br />
<em>c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell&#8217;articolo 3 della presente legge;</em>”<br />
Ora, è sufficiente nel caso di specie la previsione cui alla rassegnata lett.&nbsp;<em>a)</em>&nbsp;per cogliere la fondatezza della doglianza degli appellanti: la statuizione normativa comprende il ricevimento di una denuncia di smarrimento da parte di un privato, senza preclusioni riguardo agli effetti riflessi sulla tenuta dei registri elettorali, che pure è attribuzione propria dei Comuni. È perciò ben possibile che la sequenza composta dalla denuncia di smarrimento della tessera elettorale e dal successivo rilascio del duplicato possa svilupparsi interamente all’interno dell’organizzazione comunale, senza cioè che vi sia l’esclusiva di una ripartizione esterna della fase iniziale della sequenza stessa (mediante denuncia di smarrimento solo agli uffici della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri). Non vi è, in altri termini, per la legge alcuna preclusione nei confronti della Polizia municipale a ricevere utilmente una tale denuncia di smarrimento o di furto, anche se poi è lo stesso Comune, mediante altra articolazione organizzativa, che rilascia il duplicato della tessera elettorale. Diversamente, del resto, si dovrebbe irragionevolmente concludere che la Polizia municipale è abilitata, in quanto polizia giudiziaria, a ricevere la denuncia per furto (che è&nbsp;<em>notitia criminis</em>), ma non quella per smarrimento (che non si riferisce a un reato): benché siano i medesimi gli effetti pratici riguardo all’abilitazione pratica al voto, cioè il rilascio da parte del comune del duplicato della tessera elettorale.<br />
La giurisprudenza, del resto, è consolidata circa le funzioni di pubblica sicurezza della polizia municipale: la caratterizzazione di&nbsp;<em>ausiliarietà</em>&nbsp;è legata in via precipua alla funzione in senso generale, e non si riferisce alla figura del singolo agente di polizia municipale (Cons. Stato, IV, 30 settembre 2002 n. 4982).<br />
E’ poi infondato l’appello incidentale nei due motivi sostenuti, l’uno concernente l’ammissione al voto di una serie di elettori sulla base della “conoscenza personale”, l’altro la composizione dei seggi elettorali.<br />
Quanto alla questione dell’ammissione al voto, si deve ribadire quanto assunto dal Tribunale amministrativo sulla genericità della censura, visto che nulla si dice sul numero degli elettori che sarebbero stati ammessi al voto per conoscenza da parte degli scrutatori, né dei seggi nei quali ciò sarebbe accaduto: e ciò a prescindere dal fatto che il d.P.R. n. 570 del 1960 ammette pacificamente tale modalità di azione dell’elettore, dandole una specifica regolamentazione con specificazione su quanto va riportato nel registro elettorale.<br />
Non è dunque dato qui muovere dall’assunto che sia stata comunque commessa una violazione di legge: non soccorre in senso invero quanto afferma l’appello incidentale, laddove fa questione dell’ammissione al voto con il sistema contestato di “quasi tutti i 7.960 votanti” – pag. 21 &#8211; allorché l’istruttoria ne ha rilevato il numero in 5.119, ovverosia nel 64% (cioè quasi due terzi); nemmeno può costituire indizio di illegittimità che il metodo sia stato seguito di più in determinati seggi rispetto che in altri: in ogni caso si tratta di un Comune di circa 11.000 abitanti, caratterizzato da un suo centro urbano storico e da altre 64 frazioni, località e nuclei abitati sparsi: vale a dire da un corpo elettorale piuttosto contenuto e da una serie di piccole aggregazioni abitative, dove la frequente reciproca conoscenza personale è un dato sociale ben plausibile.<br />
Dunque non si ravvisano le illegittimità sostenute.<br />
Inammissibile è poi il secondo motivo, concernente la designazione degli scrutatori: la censura appare generica e si limita a richiamare un’indistinta indicazione degli scrutatori componenti di seggi come non meglio identificati “membri” della maggioranza uscente, senza riportare nomi, modalità del procedimento seguito nemmeno nei tratti sommari e senza specificare gli accadimenti nel dettaglio in almeno uno dei seggi.<br />
Per le suesposte considerazioni l’appello principale va accolto, mentre va dichiarato inammissibile l’appello incidentale, con la conseguente riforma della sentenza impugnata.<br />
La particolarità della controversia permette la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l &#8216;appello principale e dichiara inammissibile l’appello incidentale e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</a></p>
<p>SQUITIERI, FALCUCCI, DE GIROLAMO Referto al Parlamento &#8211; Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni, esercizio 2014 La Corte dei conti, cui è affidata la verifica degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, ha più volte sottolineato la difficoltà di ricostruire un quadro complessivo e omogeneo della finanza regionale per le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">SQUITIERI, FALCUCCI, DE GIROLAMO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Referto al Parlamento &#8211; Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni, esercizio 2014</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte dei conti, cui è affidata la verifica degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, ha più volte sottolineato la difficoltà di ricostruire un quadro complessivo e omogeneo della finanza regionale per le difformità dei vari ordinamenti contabili regionali.<br />
I dati utilizzati per il referto sono stati raccolti attraverso il sistema in formativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alimentato dagli uffici e dai revisori regionali, nonché con acquisizioni dirette presso le amministrazioni.<br />
Con riferimento al 2014, solo tre Regioni hanno effettuato la sperimentazione contabile sulla base della riforma introdotta per l’armonizzazione dei bilanci, per cui permangono le evidenziate difficoltà di rappresentazione omogenea degli aggregati contabili.<br />
Dai risultati rilevati emerge che il saldo complessivo della gestione di competenza del 2014 è negativo per 10 miliardi.<br />
Il consolidato nazionale della gestione di competenza mostra, nella gestione corrente 2014, al netto dei trasferimenti tra Regioni, un disavanzo di 2 miliardi. La gestione corrente di cassa presenta nel 2014 un risultato positivo di 4,9 miliardi.<br />
La gestione in conto capitale di competenza evidenzia nel 2014 un risultato negativo di 7,6 miliardi che è valutato positivamente dalla Sezione in quanto la gestione straordinaria delle Regioni non ha generato liquidità libera, consumabile per spesa corrente.<br />
I risultati del 2014 della gestione di cassa del conto capitale (+101 milioni) sono influenzati dalle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato.<br />
Le contabilità speciali (partite di giro) mostrano nel 2014 un disavanzo di 6,3 miliardi che, pur legato all’asincronia tra riscossioni e pagamenti, richiede attente valutazioni in quanto nel quadriennio 2011-2014 il saldo complessivo ha mostrato un risultato negativo di oltre 26 miliardi di euro, che contrasta con la teorica neutralità di tali partite sulla gestione.<br />
Le entrate di competenza del 2014 del comparto Regioni e Province Autonome denotano, rispetto all’eccezionale incremento di risorse verificatosi nel 2013, una perdita contenuta entro il 5 per cento. Le cause della flessione vanno cercate sia nella caduta delle basi imponibili che sostengono il gettito tributario, sia nella gestione del conto capitale, avendo le Regioni rinunciato ai trasferimenti statali previsti per il finanziamento degli investimenti pur di non ridurre ulteriormente la spesa corrente, al fine di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno e di contribuire al miglioramento del saldo netto da finanziare.<br />
L’eccezionale iniezione di liquidità effettuata dallo Stato nel biennio 1913-1914, con circa 20 miliardi di anticipazioni di cassa destinati al pagamento di debiti pregressi delle Regioni e del sistema sanitario regionale, non ha raggiunto il risultato del riassetto della gestione finanziaria delle Regioni in squilibrio strutturale, le quali dovranno pur trovare coperture finanziarie per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute e dei relativi oneri per interessi.<br />
Riguardo alla gestione di competenza le Regioni stanno progressivamente allineando i propri risultati ai principi dell’equilibrio di bilancio introdotti nel 2012.<br />
Quanto ai residui attivi, le Regioni a Statuto Ordinario – RSO &#8211; hanno dimostrato una maggiore capacità di riscossione rispetto a quelle a Statuto speciale – RSS &#8211; mentre i residui passivi sono rimasti sostanzialmente stabili in entrambi i comparti.<br />
L’analisi della Sezione introduce forti elementi di dubbio riguardo alla tesi che riconduce le difficoltà di cassa delle Regioni ai ritardi dei trasferimenti correnti, provenienti dallo Stato, e attribuisce invece la responsabilità di tali difficoltà principalmente al lento smaltimento dei residui attivi propri delle Regioni, dal momento che i residui di maggiore consistenza ed anzianità riguardano entrate in conto capitale, entrate tributarie ed extra-tributarie.<br />
Riguardo alla spesa regionale, la Sezione evidenzia che gli istituti peculiari dell’armonizzazione contabile sono stati applicati negli esercizi 2013 e 2014 solo dalle Regioni che hanno aderito alla sperimentazione. Le stesse Regioni hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e adottato, per la fase dell’impegno, i criteri della competenza finanziaria potenziata e del fondo pluriennale vincolato, provvedendo alla netta separazione della gestione dei residui da quella di competenza.<br />
Nelle more delle piena operatività di tali principi per tutte le Regioni, le analisi sulla spesa tengono conto dei pregressi principi contabili.<br />
La comparazione degli stanziamenti iniziali con quelli definitivi di bilancio conferma la tendenza delle Regioni a sottostimare le proprie esigenze di spesa. Lo scostamento tra le risorse previste e quelle definitivamente stanziate è più marcato per la spesa di conto capitale, mentre in termini assoluti è maggiormente apprezzabile per la spesa corrente.<br />
Dall’analisi del ciclo di spesa dell’esercizio 2014 risultano, per la gestione di competenza, non ancora evidenti gli effetti delle normative volte a contrastare il ritardo nei pagamenti (con la preventiva verifica della compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio) e a contenere la formazione dei residui. I residui finali aumentano rispetto a quelli accertati ad inizio esercizio 2014 (+13,82 per cento).<br />
L’andamento della spesa complessiva nel quadriennio 2011-14 mostra per gli impegni una crescita del 6,93 per cento.<br />
A livello pro-capite l’area settentrionale, nella quale risiede il 50 per cento della popolazione nazionale, spende per ciascun abitante 2.285 euro e rimane al di sotto della media nazionale (2.425 euro).<br />
La spesa in conto capitale cresce in maniera consistente (+27,13 per cento nel quadriennio) nelle RSO, diversamente da quanto si registra nelle RSS. Aumentano generalmente i pagamenti nelle RSO e diminuiscono nelle RSS (ad accezione delle Regioni Siciliana e Trentino Alto Adige).<br />
I residui passivi mostrano una sostanziale stabilità nel quadriennio ed una notevole crescita rispetto al precedente esercizio 2013. Ciò rende evidente che non sono state pienamente osservate le disposizioni tendenti a contrarre la formazione dei residui.<br />
In talune Regioni aderenti alla sperimentazione sono stati riscontrati pagamenti in conto competenza per importi al di sotto della media nazionale, mentre l’applicazione del principio della competenza potenziata avrebbe dovuto migliorare il risultato.<br />
Nell’esercizio 2014 il limite quantitativo all’indebitamento è stato oltrepassato dalla Regione Piemonte, mentre sei Regioni, nel medesimo esercizio, non hanno fatto ricorso all’indebitamento, come risulta dalle relazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti allegate ai giudizi di parificazione dei rendiconti di quelle Regioni. Le risorse finanziarie assegnate alle Regioni a titolo di anticipazione di liquidità sono espressamente escluse dal calcolo dei limiti di indebitamento.<br />
Le emissioni obbligazionarie sono assoggettate ai vincoli dell’indebitamento e particolarmente al divieto di emettere prestiti o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in unica soluzione.<br />
Le operazioni di ristrutturazione del debito regionale avviate in base aa normative del 2014 risultano in fase di attuazione per sei Regioni e per 5,6 miliardi di euro.<br />
Il nuovo sistema normativo sull’armonizzazione contabile riguarda anche la finanza derivata per la quale persistono adempimenti e divieti legislativi. In particolare vanno rilevati i flussi finanziari conseguenti all’esistenza di contratti derivati, le sottoscrizioni di derivati da ammortamento di debiti che presentato unica scadenza, le estinzioni anticipate di contratti derivati e, per queste, è posto il divieto di destinare a spesa corrente gli eventuali valori positivi conseguenti all’estinzione.<br />
Le Sezioni regionali, in sede di parificazione, hanno prestato particolare attenzione ai contratti derivati rilevando criticità nella redazione della prescritta nota informativa, il persistere di flussi negativi, la conclusione di accordi transattivi, la pendenza di procedimenti giudiziali diretti a far accertare le responsabilità degli Istituti di credito.<br />
Dall’analisi dei dati emerge che nel 2014 l’indebitamento complessivo regionale, incluso il debito con oneri a carico dello Stato, è pari a 66,97 miliardi di euro, con un incremento del 25,50 per cento nel quadriennio 2011-2014. Si nota, inoltre, un incremento dell’indebitamento complessivo per la sanità, da 23,81 miliardi di euro del 2013 a 30,66 miliardi di euro del 2014.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 /SEZAUT/2016/FRG</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Corte&nbsp; dei&nbsp; Conti<br />
Sezione delle autonomie</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Adunanza del 4 febbraio 2016</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie<br />
Raffaele SQUITIERI</p>
<p>Composta dai magistrati:</p>
<p>Presidenti di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mario FALCUCCI, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Raffaele DAINELLI, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Agostino CHIAPPINIELLO, Ermanno GRANELLI, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO</p>
<p>Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Licia CENTRO, Stefania PETRUCCI, Angela PRIA, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO</p>
<p>Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Valeria FRANCHI, Beatrice MENICONI</p>
<p>Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Michela MUTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Visto il regolamento per l&#8217;organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;<br />
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2015/INPR, depositata il 5 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2015;<br />
Vista la nota n. 972 del 28 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l’adunanza odierna;<br />
Uditi i relatori Consiglieri Alfredo Grasselli, Francesco Uccello, Adelisa Corsetti, Stefania Petrucci, Angela Pria, e viste le relazioni finali dei Presidenti di Sezione Adolfo Teobaldo De Girolamo e Mario Falcucci</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">di approvare l’unita relazione con la quale riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle Regioni per l’esercizio 2014.<br />
Ordina che copia della presente deliberazione, con l’allegata relazione, sia trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati, ai Presidenti dei Consigli regionali e comunicata, altresì, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’interno, al Ministro della salute, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali, ai Presidenti delle Giunte regionali, al Presidente della Conferenza dei Parlamenti regionali ed al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.<br />
Copia della deliberazione, con annessa relazione, sarà altresì comunicata in formato elettronico, a cura della segreteria della Sezione, alle Amministrazioni interessate.<br />
<br clear="all" /><br />
&nbsp;<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 4 febbraio 2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 227px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 340px; height: 19px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Adolfo T. DE GIROLAMO</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Raffaele SQUITIERI</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Mario FALCUCCI</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2016<br />
Il Dirigente<br />
F.to Renato PROZZO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/?download=731">7-2016</a> <small>(4 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-7/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.8</a></p>
<p>SQUITIERI, FALCUCCI, DE GIROLAMO Referto al Parlamento &#8211; Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esercizio 2014. Il Referto sulla gestione degli Enti Locali nel 2014 è preceduto da un’ampia sintesi e proietta l’attività degli Enti nei tempi prossimi all’approvazione della Relazione, esaminando le novità legislative e gli effetti delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">SQUITIERI, FALCUCCI, DE GIROLAMO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Referto al Parlamento &#8211; Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esercizio 2014.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Referto sulla gestione degli Enti Locali nel 2014 è preceduto da un’ampia sintesi e proietta l’attività degli Enti nei tempi prossimi all’approvazione della Relazione, esaminando le novità legislative e gli effetti delle principali sentenze della Corte Costituzionale intervenute.<br />
La legge di stabilità per il 2016, con le norme in materia di tributi locali e di finanziamento degli enti territoriali, consolida l’impianto centralistico del sistema di finanziamento – risultato peraltro privo di efficaci strumenti di coordinamento tra prelievo centrale e locale – e si allontana dai criteri posti dalla riforma del federalismo fiscale municipale.<br />
L’approssimarsi dell’avvio a regime della disciplina dell’armonizzazione contabile ha posto in evidenza la necessità di una maggiore graduazione delle modalità di attuazione, essendosi molti enti presentati all’appuntamento con l’armonizzazione in condizioni strutturali degli equilibri reali di bilancio non coincidenti con le risultanze contabili. Ne è prova la revisione, con la legge di stabilità 2016, dei criteri di pareggio di bilancio e delle condizioni strutturali di equilibrio delle gestioni.<br />
I tagli alle risorse operati fino al 2014 hanno spinto gli Enti, per garantire i principali servizi, ad azionare la leva fiscale con conseguente aumento della pressione fiscale complessiva.<br />
Il referto delinea il processo di riforma delle Province, non completato pur dopo la sentenza della Consulta n. 50/2015, che ha eliminato i dubbi sulla legittimità costituzionale di alcune norme, soprattutto in materia di riordino delle funzioni non fondamentali. La legge di stabilità 2016 detta disposizioni per fronteggiare i due problemi principali emergenti dall’attuazione della riforma: la grave crisi di liquidità delle Province e il trasferimento del personale soprannumerario.<br />
La revisione della spesa degli enti locali, che attribuisce alla Corte dei conti l’analisi della qualità ed efficienza della spesa, è in attesa del potenziamento delle procedure di definizione dei fabbisogni standard, che costituiscono il rapporto ideale tra risorse e risultati.<br />
L’operazione “sblocca debiti”, avviata con il d.l. 35/2013 con anticipazioni di liquidità e concessioni di spazi finanziari, ha alleggerito il peso dei debiti sulla gestione di cassa, recuperando il livello di solvibilità delle gestioni locali.<br />
Riguardo ai Comuni, sono stati monitorati 5.825 enti suddivisi in 7 fasce demografiche, esclusi quelli che hanno aderito alla sperimentazione, analizzati separatamente.<br />
Le entrate correnti dei Comuni confermano l’incremento degli accertamenti delle entrate tributarie: + 18 per cento tra il 2014 e 2011. Nel rapporto di composizione le tributarie pesano quasi sempre più del 60 per cento del totale delle entrate correnti. Il rapporto pro-capite delle medesime entrate è passato, nel quadriennio, da 163 euro pro-capite del 2011 a 261 del 2014.<br />
Il gettito della tassa sulla casa nell’esercizio 2014 è cresciuto del 20 per cento rispetto al 2011.<br />
Gli accertamenti della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti crescono costantemente nel quadriennio fin quasi al raddoppio, essendo passati da 5 mld di euro nel 2011 a circa 10 mld nel 2014.<br />
L’imposta di soggiorno, pur nella contenuta misura dei valori assoluti, mostra un costante aumento dalla istituzione in poi e registra valori significativi nelle aree settentrionali e particolarmente bassi nelle isole, in contrasto con l’asserita vocazione turistica del territorio.<br />
Tra le entrate extra-tributarie, quelle da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, pur rimanendo consistenti, mostrano tendenziale diminuzione.<br />
Quanto alla riscossione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 e dalla legge di stabilità 2016 per altri sei mesi, il termine oltre il quale i Comuni non possono avvalersi per la riscossione della società Equitalia e sue partecipate.<br />
Tra le risorse per investimenti, quelle per entrate proprie da alienazioni di beni patrimoniali, mostrano nel 2014 un decremento dello 0,3 per cento rispetto al 2013, mentre negli esercizi precedenti il calo era stato significativo (-22 per cento nel 20122 rispetto al 2011 e -30,9 per cento nel 2013 rispetto al 2012).<br />
Arretrano del 23,5 per cento i trasferimenti da altri soggetti, costituiti prevalentemente da entrate per oneri di urbanizzazione, sintomo di persistenti difficoltà nella ripresa dell’attività edilizia.<br />
Le spese dei 5.825 comuni monitorati mostrano una generale tendenza alla contrazione sia per gli stanziamenti definitivi di competenza (-3,4 per cento nel quadriennio), che per gli impegni (-5,1 per cento), mentre restano pressoché invariati i pagamenti totali (-0,06 per cento).<br />
La riduzione evidenziata, nell’articolazione per titoli, appare imputabile alle spese in conto capitale che, nel quadriennio, evidenziano riduzioni significative (-32,9 per cento di pagamenti totali e -24,2 per cento di impegni), che sono da porre in relazione all’allentamento delle regole del Patto di stabilità interno, disposto nel 2014, che ha determinato nell’anno, rispetto al precedente, una lieve riduzione della descritta contrazione. In realtà, non si è verificato l’auspicato ed atteso incremento delle spese per investimenti.<br />
La spesa corrente mostra una contrazione nel confronto fra gli ultimi due esercizi (-5 per cento negli stanziamenti, -3,6 per cento negli impegni e -1,6 per cento nei pagamenti di competenza), mentre appare in incremento nel confronto con il 2011 (+6,8 per cento negli stanziamenti, +2,6 per cento negli impegni e +2,9 per cento nei pagamenti di competenza).<br />
Il referto dedica una particolare analisi ai Comuni che hanno aderito alla sperimentazione (art. 78 d.lgs. 118/2011). Il campione monitorato (295 Comuni che rappresentano il 15 per cento della popolazione nazionale) ha evidenziato andamenti differenti rispetto a quelli degli Enti non sperimentatori.<br />
Un approfondimento ha riguardato la gestione dei residui, che ha confermato quanto evidenziato nel precedente referto riguardante il rendiconto 2013.<br />
Le Province (monitorate in numero di 76) negli ultimi esercizi 2014-2015 mostrano un deterioramento del livello di autosufficienza finanziaria rispetto alle spese finali, che si era mantenuto a livelli abbastanza costanti fino al 2013, intorno al 58 per cento, per la riduzione della spesa finale che aveva assorbito la contrazione delle risorse. Il finanziamento dei bilanci provinciali è stato assicurato principalmente dal gettito, costantemente decrescente, dell’imposta provinciale di trascrizione e dell’imposta sui contratti per l’assicurazione della responsabilità civile correlata alla circolazione degli autoveicoli.<br />
La spesa delle Province mostra, nella competenza e nel quadriennio, andamenti in contrazione per stanziamenti definitivi (-25.9 per cento), impegni (-21 per cento) e pagamenti (-14,5 per cento). La contrazione è confermata, con valori più contenuti, nel confronto con l’esercizio precedente.<br />
Il referto riguarda anche le Unioni e le Fusioni di Comuni e dall’analisi emerge che solo il 30 per cento dei Comuni con meno di 5.000 abitanti ha aderito al modello normativo di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali.<br />
Agli andamenti ed agli equilibri finanziari complessivi della gestione 2011-2014 di Comuni e Provincie sono dedicate particolari analisi. Emerge che i Comuni mostrano situazioni di squilibrio finanziario, soprattutto in termini di cassa, nel Sud e Isole; le Province, invece, mostrano un diffuso e generalizzato stato di malessere finanziario, anche attraverso il dato numerico delle gestioni in equilibrio, risultate di 39 nel 2014 a fronte di 50 nell’anno precedente.<br />
L’analisi dei conti del patrimonio dei Comuni esaminati nel periodo 2011-2014 ha evidenziato una crescita del patrimonio netto per tutti gli Enti, ad eccezione dei Comuni del Lazio e della Calabria.<br />
Per tutti i Comuni nel 2014 il valore del patrimonio netto supera quello dei debiti (ad eccezione della Calabria).<br />
I debiti fuori bilancio di Comuni e Province, riconosciuti nel 2014, ammontano a 909,6 milioni di euro (erano 834,9 milioni nel 2013).<br />
Gli Enti che nel 2013 stavano attuando un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (2 Province e 41 Comuni) hanno censito debiti fuori bilancio per 448,55 milioni di euro e nel 2014 per 215,66 milioni.<br />
Gli enti in dissesto sono 98 (fra i quali due amministrazioni provinciali), in maggior numero presenti nel Sud. Ventidue amministrazioni hanno registrato un doppio dissesto.<br />
Nel quadriennio 2012-2015 hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale 63 amministrazioni nel 2013, 13 nel 2014 e 25 nel 2015 (fino al 20 ottobre).<br />
L’esame della gestione chiusa nel 2014, secondo i criteri ordinari, ha riguardato, per il 2013, 105 Province (su 107) e 7.436 Comuni (su 8.092) e, per il 2014, 92 Province e 6.429 Comuni.<br />
Per l’esercizio 2013 è emerso che 147 Comuni hanno chiuso il rendiconto con disavanzo di amministrazione (194 nel 2012 su 7.756 rendiconti trasmessi) e 149 Comuni, pur presentando a chiusura del medesimo esercizio 2013 un avanzo di amministrazione, mostrano fondi vincolati, fondi di finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento e debiti fuori bilancio non ripianati nell’esercizio, di importo superiore all’avanzo dichiarato.<br />
L’importo totale dei disavanzi dei 147 Comuni è di 1.097,982 milioni di euro (372,227 milioni di euro nel 2012). L’ammontare complessivo dello squilibrio (determinato dal disavanzo più i fondi non reintegrati ed i debiti fuori bilancio riconosciuti e non riconosciuti) è di 1.723,402 milioni di euro (1.806,862 nel 2012).<br />
Napoli e Catania i Comuni con disavanzo di amministrazione di particolare rilievo.<br />
Delle 105 Province campionate, quattro chiudono l’esercizio 2013 con disavanzo di amministrazione.<br />
Per l’esercizio 2014, dei 6.429 Comuni considerati, 81 hanno chiuso il consuntivo in disavanzo di amministrazione e 246 Comuni, pur presentando a chiusura del medesimo esercizio 2014 un avanzo di amministrazione, mostrano fondi vincolati, fondi di finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento e debiti fuori bilancio non ripianati nell’esercizio, di importo superiore all’avanzo dichiarato<br />
Delle 92 Province campionate, cinque chiudono l’esercizio 2014 con un disavanzo di amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/SEZAUT/2016/FRG</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Corte&nbsp; dei&nbsp; Conti<br />
Sezione delle autonomie</strong><br />
Adunanza del 4 febbraio 2016</div>
<div style="text-align: justify;">
Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie<br />
Raffaele SQUITIERI</p>
<p>Composta dai magistrati:</p>
<p>Presidenti di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mario FALCUCCI, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Raffaele DAINELLI, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Agostino CHIAPPINIELLO, Ermanno GRANELLI, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO</p>
<p>Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Licia CENTRO, Francesco ALBO, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO</p>
<p>Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stefano GLINIANSKI, Valeria FRANCHI, Beatrice MENICONI</p>
<p>Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Michela MUTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Visto l’art. 13, comma 5, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Visto il regolamento per l&#8217;organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;<br />
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2015/INPR, depositata il 5 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2015;<br />
Vista la nota n. 972 del 28 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l’adunanza odierna;<br />
Uditi i relatori Consiglieri Carmela Iamele, Rinieri Ferone, Paola Cosa, Francesco Albo, Dario Provvidera, Primo Referendario Stefano Glinianski, e viste le relazioni finali dei Presidenti di Sezione Adolfo Teobaldo De Girolamo e Mario Falcucci</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">di approvare l’unita relazione con la quale riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria degli Enti locali per l’esercizio 2014.<br />
Ordina che copia della presente deliberazione, con l’allegata relazione, sia trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati, ai Presidenti dei Consigli regionali e comunicata, altresì, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’interno, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali, ai Presidenti delle Giunte regionali, al Presidente della Conferenza dei Parlamenti regionali ed al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché ai Presidenti dell’Unione delle Province italiane (UPI) e dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).<br />
Copia della deliberazione, con annessa relazione, sarà altresì comunicata in formato elettronico, a cura della segreteria della Sezione, alle Amministrazioni interessate.<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 4 febbraio 2016.</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 227px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 340px; height: 19px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Adolfo T. DE GIROLAMO</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Raffaele SQUITIERI</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">F.to Mario FALCUCCI</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 227px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 340px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2016<br />
Il Dirigente<br />
F.to Renato PROZZO</div>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/?download=748">20160204_20160222_Deln008_FRG_gestione_finanziaria_EELL _Appendice</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-22-2-2016-n-8/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 22/2/2016 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a></p>
<p>ROSA, DE RENTIIS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE &#8211; Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara &#8211;&#160;Sulle corrette modalità di contabilizzazione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011 La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ROSA, DE RENTIIS</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE &#8211; Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara &#8211;&nbsp;Sulle corrette modalità di contabilizzazione del corrispettivo <em>una tantum </em>per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte osserva come, nel caso in cui l’ente, al momento dell’accertamento dell’entrata <em>de qua</em>, possa impegnare le spese di gara, lo strumento più idoneo di contabilizzazione sia il fondo pluriennale vincolato ché garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso ed evidenzia l’arco di tempo tra l’acquisizione dell’anticipo e l’effettivo impiego della risorsa. Qualora invece l’ente non possa contestualmente procedere all’impegno delle spese, l’entrata sarà vincolata ai futuri impegni con specifico vincolo sull’avanzo di amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Lombardia/59/2016/PAR</strong></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong> CONTI</strong><br />
<strong>IN</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA</strong><br />
<strong>LOMBARDIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
composta dai magistrati:<br />
dott.ssa Simonetta Rosa&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott. Gianluca Braghò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
dott.ssa Laura De Rentiis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario (relatore)<br />
dott. Donato Centrone&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Andrea Luberti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Paolo Bertozzi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Cristian Pettinari &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott. Giovanni Guida &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>nella camera di consiglio del 16 febbraio 2016</strong></div>
<p>Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;<br />
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;<br />
Vista la nota del 29 dicembre 2015, acquisita da questa Sezione il 30 dicembre u.s. con il prot. n. 16004, con la quale il Sindaco del Comune di Legnano (MI) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;<br />
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;<br />
Udito il relatore, Laura De Rentiis;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>OGGETTO DEL PARERE</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Legnano con la nota indicata in epigrafe ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto: “Affidamento del servizio distribuzione di gas naturale — Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara”.<br />
Il Comune istante, soggetto Capofila-Stazione appaltante per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale del proprio ATEM territoriale, premesso il quadro normativo, fiscale e contabile di riferimento, la cui <em>ratio</em> risulta essere quella di dotare in anticipo le stazioni appaltanti delle necessarie risorse finanziarie affinché possano esperire le procedure di gara senza oneri per la finanza pubblica, e richiamata la Deliberazione Lombardia/23/2014/PAR, ritiene che:</p>
<ul>
<li>le somme anticipate dai gestori uscenti debbano essere introitate fra i servizi per conto terzi in quanto “costituiscono una mera movimentazione di denaro stabilita <em>ex lege</em> e non un &#8216;corrispettivo&#8217; in senso tecnico in base alla disciplina IVA, non rappresentando pertanto una prestazione di servizi”; quale alternativa potrebbero essere accertate fra le anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti del titolo 6° delle entrate.</li>
<li>II corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011 e definito secondo i criteri stabiliti dall&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas e il servizio idrico (AEEGSI), debba essere trattato per similitudine come un trasferimento erogato &#8220;a rendicontazione&#8221; da soggetto che non adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, per cui &#8220;l&#8217;ente beneficiario accerta l&#8217;entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell&#8217;ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L&#8217;entrata è imputata agli esercizi in cui l&#8217;ente beneficiarlo stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa&#8221; (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 &#8211; Principio contabile applicato concernente la competenza finanziari, punto 3.6 lettera c)); questo poiché, pur non essendo preventivamente individuato il soggetto debitore, il diritto puntuale al ristoro delle spese sostenute sorge a seguito di preciso disposto di legge.</li>
<li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale entrata, avendo natura di corrispettivo da assoggettare ad IVA, dovrà essere accertata ed introitata fra le entrate correnti extratributarie del titolo 3°.</li>
<li>Al momento della corresponsione dell&#8217;importo da parte del gestore entrante (materialmente effettuato a favore dei gestori uscenti a rimborso delle somme da questi anticipate), il Comune provvederà a regolarizzare le movimentazioni contabili facendo figurare il pagamento del corrispettivo all&#8217;ente (a cui farà seguito il versamento all&#8217;erario dell&#8217;IVA relativa alla fattura emessa) e, contemporaneamente, il rimborso degli anticipi versati dai gestori uscenti attraverso il pagamento fra i servizi per conto terzi o, in alternativa, tra i rimborsi delle anticipazioni.</li>
</ul>
<p>Il Sindaco tiene quindi a puntualizzare come, in tale modo, la procedura di affidamento del servizio distribuzione di gas naturale risulterebbe del tutto neutra per la stazione appaltante riguardo agli aspetti di finanza pubblica, mantenendo una corrispondenza biunivoca in termini di competenza fra accertamenti di entrata ed impegni di spesa negli anni di svolgimento della procedura.<br />
Premesso quanto sopra, l’organo rappresentativo dell’ente chiede se: “<em>sia corretto il trattamento contabile ipotizzato riguardo alle procedure di gara per l&#8217;affidamento del servizio distribuzione di gas naturale in ordine a considerare il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara a carico del &#8220;gestore entrante&#8221; come assimilato a &#8220;trasferimento erogato a rendicontazione&#8221; o, in alternativa, quale debba essere il corretto trattamento contabile del caso in questione</em>”.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSA</strong></div>
<p>Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Legnano rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.<br />
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.<br />
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).<br />
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall&#8217;ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione.&nbsp; L&#8217;esame e l&#8217;analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l&#8217;interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell&#8217;ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest&#8217;ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA</strong></div>
<p>Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.<br />
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA</strong></div>
<p>Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.<br />
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.<br />
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.<br />
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.<br />
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).<br />
Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.<br />
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.<br />
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica.<br />
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MERITO</strong></div>
<p>La richiesta di parere in oggetto attiene alle modalità di contabilizzazione -nel bilancio dell’ente locale che funge da stazione appaltante- delle spese da sostenere per la gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.<br />
Prima di esaminare nel merito il quesito occorre ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia.<br />
Con il decreto 12 novembre 2011, n. 226 è stato emanato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell&#8217;offerta per l&#8217;affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in attuazione dell&#8217;art. 46-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (conv. con mod. dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). Il richiamato regolamento definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all’ambito per l’emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell’offerta, a cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale e gli oneri, una tantum e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.<br />
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dello sviluppo economico con decreto 5 febbraio 2013 ha approvato lo schema di contratto di servizio tipo relativo all’attività di distribuzione di gas naturale di cui alla deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012 n. 514/2012/R/GAS.<br />
Secondo lo schema di contratto di servizio tipo, il versamento alla Stazione Appaltante del corrispettivo per la copertura degli oneri di gara costituisce una prerequisito per la stipula del medesimo contratto, di cui è data evidenza in modo esplicito alla lettera n) delle premesse dello schema.<br />
L&#8217;art. 1, comma 16-quater, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (conv. con L. n. 9/2014), al fine di dare impulso all&#8217;indizione delle gare d&#8217;ambito per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione dei gas naturale, prevede che i gestori uscenti anticipino alla stazione appaltante l&#8217;importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, IVA compresa. Dunque, alla stregua dell’attuale quadro normativo, l&#8217;importo equivalente al corrispettivo una <em>tantum</em> per la copertura degli oneri di gara rimborso deve essere anticipatamente versato all’ente locale che riveste il ruolo di stazione appaltante a cura del gestore uscente, il quale lo recupererà dal gestore subentrante (dopo l’assegnazione della nuova gestione) con interessi (le modalità per il rimborso ai gestori uscenti degli importi equivalenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, a sua volta, sono state indicate sempre dalla AEEGSI con la delibere n. 190/2014/R/gas del 24 aprile 2014).<br />
In maggior dettaglio, in seguito alla novella attuata dall’art. 1 del D.M. 20 maggio 2015, n. 106, l’art. 8, comma 1, del decreto n. 226/11 stabilisce che “i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, come definito dall&#8217;Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara”; l’ultimo periodo, infine, chiarisce che “il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l&#8217;importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall&#8217;atto dell&#8217;avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall&#8217;Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all&#8217;ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato”.<br />
In conclusione, alla luce della norma da ultimo richiamata, il gestore uscente corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ma poi è direttamente il gestore entrante che rimborsa il gestore uscente, senza che la somma corrisposta a rimborso transiti per il bilancio dell’ente locale. Tale assunto trova conferma nell’allegato 2 del decreto n. 226/11, recante il Bando di gara tipo, che al punto 18, sotto la rubrica “Oneri generali di gara”, prevede che “L&#8217;impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dall&#8217;aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti Euro&#8230;, oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall&#8217;Autotrità con deliberazione&#8230;., e all&#8217;IVA per la copertura degli oneri di gara per la copertura degli oneri di gara”.<br />
Chiarito il quadro normativo che disciplina la materia, si comprende che il quesito inerente la contabilità pubblica attiene alle modalità di contabilizzazione del corrispettivo una<em> tantum </em>per la copertura degli oneri di gara che il gestore uscente versa “anticipatamente” all’ente locale-stazione appaltante che indice la gara.&nbsp;<br />
La Magistratura contabile ha già avuto modo di chiarire che l’entrata (ovvero, il corrispettivo una<em> tantum </em>versato dal gestore uscente) e l’uscita (cioè, le spese che la stazione appaltante sostiene per indire ed espletare la gara) non possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi (cfr. Lombardia/23/2014/PAR del 17 gennaio 2014; Veneto/220/2014/PAR del 21 marzo 2014).<br />
Chiarito “in negativo” che la contabilizzazione del corrispettivo una<em> tantum</em> in entrata e degli oneri di gara in uscita non debbano transitare per il servizio conto terzi, occorre indicare le modalità di contabilizzazione di dette movimentazioni finanziarie -iscrivibili tra le entrate correnti extratributarie del titolo III- alla stregua dei nuovi principi contabili e del principio applicato della contabilità finanziaria rafforzata (all. 4.2. del d.lgs. n. 118/11).<br />
In generale, il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) è quello della competenza finanziaria. Per quanto riguarda le uscite, fatto salvo il carattere autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione, le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Per quanto riguarda l’entrata, non è più possibile accertare somme che scadono in esercizi futuri.<br />
Si usa l’espressione di competenza finanziaria rafforzata in quanto la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma contabilizza i fatti gestionali stessi in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo, ossia alla movimentazione di cassa. In altri termini, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.<br />
Nel caso di specie, l’ente rappresenta la difficoltà a contabilizzare l’entrata (il corrispettivo una tantum) e le correlate spese (gli oneri della gara) in quanto queste ultime (comprensive anche delle attività propedeutiche come, ad esempio, le perizie) tendenzialmente si ripartiscono in più anni e, generalmente, successivi a quelli in cui la stazione appaltante ha incassato il corrispettivo una <em>tantum</em> dal gestore uscente.<br />
Questa Sezione -poiché alla luce del quadro normativo sopra delineato emerge chiaramente che il gestore entrante non rimborsa il corrispettivo una tantum al Comune che lo gira al gestore uscente bensì lo restituisce direttamente a quest’ultimo- ritiene non pertinente il richiamo -fatto dall’ente locale nell’istanza di parere- all’istituto di “contributi a rendicontazione” di cui all’allegato 4/2, punto 3.6, lett. c).<br />
Per far fronte alla “difficoltà” rappresentata nell’istanza di parere, in realtà, il legislatore ha previsto uno strumento specifico volto a mettere in correlazione le entrate e le spese che vengono a scadenza in esercizi finanziari differiti: l’istituto del fondo pluriennale vincolato.<br />
In maggior dettaglio, il principio applicato 4.2 allegato al d.lgs. n. 118/11, definisce nello specifico le modalità di costituzione, l’iscrizione in bilancio e la gestione del c.d. fondo pluriennale vincolato che, di fatto, opera come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate (nel caso di specie il corrispettivo un tantum), destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata (nel caso in esame gli oneri di gara).<br />
La finalità del fondo in discorso è sancita al punto 5.4 del richiamato principio contabile applicato: “nasce dall&#8217;esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all&#8217;allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l&#8217;acquisizione dei finanziamenti e l&#8217;effettivo impiego di tali risorse”.<br />
In ordine alla costituzione del fondo il legislatore precisa che questo “è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese”, ma “prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano”. Inoltre, “il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa”.<br />
Questo istituto salvaguarda gli equilibri di bilancio perché “sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell&#8217;accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all&#8217;impegno delle spese esigibili nell&#8217;esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all&#8217;impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il &#8220;fondo pluriennale vincolato&#8221; sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall&#8217;ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”.<br />
Applicando i principi generali sin qui esposti, dunque, con riferimento alla specifica richiesta di parere possono prospettarsi due soluzioni a seconda che l’ente locale, al momento dell’accertamento dell’entrata <em>de qua</em>, possa impegnare o meno le spese per l’indizione e per l’espletamento della gara.<br />
Nel primo caso, lo strumento più idoneo per procedere alla contabilizzazione delle partite finanziarie oggetto del presente parere va individuato nel fondo pluriennale vincolato perché esso garantisce la copertura di spese impegnate negli esercizi successivi a quello in corso (oneri della gara) ed evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dell’anticipo corrisposto dal gestore uscente e l’effettivo impiego di detta risorsa per la predisposizione e lo svolgimento della gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.<br />
Nel secondo caso, invece, qualora l’ente possa procedere all’accertamento dell’entrata (corrispettivo una <em>tantum</em>) ma non possa contestualmente procedere all’impegno delle spese (oneri per l’indizione e lo svolgimento della gara), l’entrata dovrà essere vincolata ai futuri impegni mediante l’apposizione di specifico vincolo sull’avanzo di amministrazione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.</p>
<div style="text-align: center;">Il Relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
(dott.ssa Laura De Rentiis)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dott.ssa Simonetta Rosa)<br />
Depositata in Segreteria<br />
Il 22 febbraio 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
(f.to dott.ssa Daniela Parisini)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a></p>
<p>ROSA, DE RENTIIS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE &#8211; Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara &#8211;&#160;Sulle corrette modalità di contabilizzazione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011 La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-22-2-2016-n-59-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 22/2/2016 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ROSA, DE RENTIIS</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE &#8211; Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara &#8211;&nbsp;Sulle corrette modalità di contabilizzazione del corrispettivo <em>una tantum </em>per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte osserva come, nel caso in cui l’ente, al momento dell’accertamento dell’entrata <em>de qua</em>, possa impegnare le spese di gara, lo strumento più idoneo di contabilizzazione sia il fondo pluriennale vincolato ché garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso ed evidenzia l’arco di tempo tra l’acquisizione dell’anticipo e l’effettivo impiego della risorsa. Qualora invece l’ente non possa contestualmente procedere all’impegno delle spese, l’entrata sarà vincolata ai futuri impegni con specifico vincolo sull’avanzo di amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Lombardia/59/2016/PAR</strong></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong> CONTI</strong><br />
<strong>IN</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA</strong><br />
<strong>LOMBARDIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
composta dai magistrati:<br />
dott.ssa Simonetta Rosa&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott. Gianluca Braghò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
dott.ssa Laura De Rentiis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario (relatore)<br />
dott. Donato Centrone&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Andrea Luberti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Paolo Bertozzi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Cristian Pettinari &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott. Giovanni Guida &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>nella camera di consiglio del 16 febbraio 2016</strong></div>
<p>Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;<br />
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;<br />
Vista la nota del 29 dicembre 2015, acquisita da questa Sezione il 30 dicembre u.s. con il prot. n. 16004, con la quale il Sindaco del Comune di Legnano (MI) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;<br />
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;<br />
Udito il relatore, Laura De Rentiis;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>OGGETTO DEL PARERE</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Legnano con la nota indicata in epigrafe ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto: “Affidamento del servizio distribuzione di gas naturale — Trattamento contabile anticipi da concessionari uscenti per gara gas ed oneri di gara”.<br />
Il Comune istante, soggetto Capofila-Stazione appaltante per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale del proprio ATEM territoriale, premesso il quadro normativo, fiscale e contabile di riferimento, la cui <em>ratio</em> risulta essere quella di dotare in anticipo le stazioni appaltanti delle necessarie risorse finanziarie affinché possano esperire le procedure di gara senza oneri per la finanza pubblica, e richiamata la Deliberazione Lombardia/23/2014/PAR, ritiene che:</p>
<ul>
<li>le somme anticipate dai gestori uscenti debbano essere introitate fra i servizi per conto terzi in quanto “costituiscono una mera movimentazione di denaro stabilita <em>ex lege</em> e non un &#8216;corrispettivo&#8217; in senso tecnico in base alla disciplina IVA, non rappresentando pertanto una prestazione di servizi”; quale alternativa potrebbero essere accertate fra le anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti del titolo 6° delle entrate.</li>
<li>II corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011 e definito secondo i criteri stabiliti dall&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas e il servizio idrico (AEEGSI), debba essere trattato per similitudine come un trasferimento erogato &#8220;a rendicontazione&#8221; da soggetto che non adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, per cui &#8220;l&#8217;ente beneficiario accerta l&#8217;entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell&#8217;ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L&#8217;entrata è imputata agli esercizi in cui l&#8217;ente beneficiarlo stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa&#8221; (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 &#8211; Principio contabile applicato concernente la competenza finanziari, punto 3.6 lettera c)); questo poiché, pur non essendo preventivamente individuato il soggetto debitore, il diritto puntuale al ristoro delle spese sostenute sorge a seguito di preciso disposto di legge.</li>
<li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale entrata, avendo natura di corrispettivo da assoggettare ad IVA, dovrà essere accertata ed introitata fra le entrate correnti extratributarie del titolo 3°.</li>
<li>Al momento della corresponsione dell&#8217;importo da parte del gestore entrante (materialmente effettuato a favore dei gestori uscenti a rimborso delle somme da questi anticipate), il Comune provvederà a regolarizzare le movimentazioni contabili facendo figurare il pagamento del corrispettivo all&#8217;ente (a cui farà seguito il versamento all&#8217;erario dell&#8217;IVA relativa alla fattura emessa) e, contemporaneamente, il rimborso degli anticipi versati dai gestori uscenti attraverso il pagamento fra i servizi per conto terzi o, in alternativa, tra i rimborsi delle anticipazioni.</li>
</ul>
<p>Il Sindaco tiene quindi a puntualizzare come, in tale modo, la procedura di affidamento del servizio distribuzione di gas naturale risulterebbe del tutto neutra per la stazione appaltante riguardo agli aspetti di finanza pubblica, mantenendo una corrispondenza biunivoca in termini di competenza fra accertamenti di entrata ed impegni di spesa negli anni di svolgimento della procedura.<br />
Premesso quanto sopra, l’organo rappresentativo dell’ente chiede se: “<em>sia corretto il trattamento contabile ipotizzato riguardo alle procedure di gara per l&#8217;affidamento del servizio distribuzione di gas naturale in ordine a considerare il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara a carico del &#8220;gestore entrante&#8221; come assimilato a &#8220;trasferimento erogato a rendicontazione&#8221; o, in alternativa, quale debba essere il corretto trattamento contabile del caso in questione</em>”.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSA</strong></div>
<p>Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Legnano rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.<br />
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.<br />
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).<br />
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall&#8217;ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione.&nbsp; L&#8217;esame e l&#8217;analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l&#8217;interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell&#8217;ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest&#8217;ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA</strong></div>
<p>Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.<br />
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA</strong></div>
<p>Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.<br />
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.<br />
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.<br />
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.<br />
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).<br />
Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.<br />
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.<br />
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica.<br />
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MERITO</strong></div>
<p>La richiesta di parere in oggetto attiene alle modalità di contabilizzazione -nel bilancio dell’ente locale che funge da stazione appaltante- delle spese da sostenere per la gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.<br />
Prima di esaminare nel merito il quesito occorre ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia.<br />
Con il decreto 12 novembre 2011, n. 226 è stato emanato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell&#8217;offerta per l&#8217;affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in attuazione dell&#8217;art. 46-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (conv. con mod. dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). Il richiamato regolamento definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all’ambito per l’emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell’offerta, a cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale e gli oneri, una tantum e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.<br />
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dello sviluppo economico con decreto 5 febbraio 2013 ha approvato lo schema di contratto di servizio tipo relativo all’attività di distribuzione di gas naturale di cui alla deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012 n. 514/2012/R/GAS.<br />
Secondo lo schema di contratto di servizio tipo, il versamento alla Stazione Appaltante del corrispettivo per la copertura degli oneri di gara costituisce una prerequisito per la stipula del medesimo contratto, di cui è data evidenza in modo esplicito alla lettera n) delle premesse dello schema.<br />
L&#8217;art. 1, comma 16-quater, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (conv. con L. n. 9/2014), al fine di dare impulso all&#8217;indizione delle gare d&#8217;ambito per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione dei gas naturale, prevede che i gestori uscenti anticipino alla stazione appaltante l&#8217;importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, IVA compresa. Dunque, alla stregua dell’attuale quadro normativo, l&#8217;importo equivalente al corrispettivo una <em>tantum</em> per la copertura degli oneri di gara rimborso deve essere anticipatamente versato all’ente locale che riveste il ruolo di stazione appaltante a cura del gestore uscente, il quale lo recupererà dal gestore subentrante (dopo l’assegnazione della nuova gestione) con interessi (le modalità per il rimborso ai gestori uscenti degli importi equivalenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, a sua volta, sono state indicate sempre dalla AEEGSI con la delibere n. 190/2014/R/gas del 24 aprile 2014).<br />
In maggior dettaglio, in seguito alla novella attuata dall’art. 1 del D.M. 20 maggio 2015, n. 106, l’art. 8, comma 1, del decreto n. 226/11 stabilisce che “i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, come definito dall&#8217;Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara”; l’ultimo periodo, infine, chiarisce che “il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l&#8217;importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall&#8217;atto dell&#8217;avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall&#8217;Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all&#8217;ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato”.<br />
In conclusione, alla luce della norma da ultimo richiamata, il gestore uscente corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ma poi è direttamente il gestore entrante che rimborsa il gestore uscente, senza che la somma corrisposta a rimborso transiti per il bilancio dell’ente locale. Tale assunto trova conferma nell’allegato 2 del decreto n. 226/11, recante il Bando di gara tipo, che al punto 18, sotto la rubrica “Oneri generali di gara”, prevede che “L&#8217;impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dall&#8217;aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti Euro&#8230;, oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall&#8217;Autotrità con deliberazione&#8230;., e all&#8217;IVA per la copertura degli oneri di gara per la copertura degli oneri di gara”.<br />
Chiarito il quadro normativo che disciplina la materia, si comprende che il quesito inerente la contabilità pubblica attiene alle modalità di contabilizzazione del corrispettivo una<em> tantum </em>per la copertura degli oneri di gara che il gestore uscente versa “anticipatamente” all’ente locale-stazione appaltante che indice la gara.&nbsp;<br />
La Magistratura contabile ha già avuto modo di chiarire che l’entrata (ovvero, il corrispettivo una<em> tantum </em>versato dal gestore uscente) e l’uscita (cioè, le spese che la stazione appaltante sostiene per indire ed espletare la gara) non possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi (cfr. Lombardia/23/2014/PAR del 17 gennaio 2014; Veneto/220/2014/PAR del 21 marzo 2014).<br />
Chiarito “in negativo” che la contabilizzazione del corrispettivo una<em> tantum</em> in entrata e degli oneri di gara in uscita non debbano transitare per il servizio conto terzi, occorre indicare le modalità di contabilizzazione di dette movimentazioni finanziarie -iscrivibili tra le entrate correnti extratributarie del titolo III- alla stregua dei nuovi principi contabili e del principio applicato della contabilità finanziaria rafforzata (all. 4.2. del d.lgs. n. 118/11).<br />
In generale, il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) è quello della competenza finanziaria. Per quanto riguarda le uscite, fatto salvo il carattere autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione, le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Per quanto riguarda l’entrata, non è più possibile accertare somme che scadono in esercizi futuri.<br />
Si usa l’espressione di competenza finanziaria rafforzata in quanto la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma contabilizza i fatti gestionali stessi in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo, ossia alla movimentazione di cassa. In altri termini, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.<br />
Nel caso di specie, l’ente rappresenta la difficoltà a contabilizzare l’entrata (il corrispettivo una tantum) e le correlate spese (gli oneri della gara) in quanto queste ultime (comprensive anche delle attività propedeutiche come, ad esempio, le perizie) tendenzialmente si ripartiscono in più anni e, generalmente, successivi a quelli in cui la stazione appaltante ha incassato il corrispettivo una <em>tantum</em> dal gestore uscente.<br />
Questa Sezione -poiché alla luce del quadro normativo sopra delineato emerge chiaramente che il gestore entrante non rimborsa il corrispettivo una tantum al Comune che lo gira al gestore uscente bensì lo restituisce direttamente a quest’ultimo- ritiene non pertinente il richiamo -fatto dall’ente locale nell’istanza di parere- all’istituto di “contributi a rendicontazione” di cui all’allegato 4/2, punto 3.6, lett. c).<br />
Per far fronte alla “difficoltà” rappresentata nell’istanza di parere, in realtà, il legislatore ha previsto uno strumento specifico volto a mettere in correlazione le entrate e le spese che vengono a scadenza in esercizi finanziari differiti: l’istituto del fondo pluriennale vincolato.<br />
In maggior dettaglio, il principio applicato 4.2 allegato al d.lgs. n. 118/11, definisce nello specifico le modalità di costituzione, l’iscrizione in bilancio e la gestione del c.d. fondo pluriennale vincolato che, di fatto, opera come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate (nel caso di specie il corrispettivo un tantum), destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata (nel caso in esame gli oneri di gara).<br />
La finalità del fondo in discorso è sancita al punto 5.4 del richiamato principio contabile applicato: “nasce dall&#8217;esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all&#8217;allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l&#8217;acquisizione dei finanziamenti e l&#8217;effettivo impiego di tali risorse”.<br />
In ordine alla costituzione del fondo il legislatore precisa che questo “è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese”, ma “prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano”. Inoltre, “il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa”.<br />
Questo istituto salvaguarda gli equilibri di bilancio perché “sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell&#8217;accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all&#8217;impegno delle spese esigibili nell&#8217;esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all&#8217;impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il &#8220;fondo pluriennale vincolato&#8221; sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall&#8217;ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”.<br />
Applicando i principi generali sin qui esposti, dunque, con riferimento alla specifica richiesta di parere possono prospettarsi due soluzioni a seconda che l’ente locale, al momento dell’accertamento dell’entrata <em>de qua</em>, possa impegnare o meno le spese per l’indizione e per l’espletamento della gara.<br />
Nel primo caso, lo strumento più idoneo per procedere alla contabilizzazione delle partite finanziarie oggetto del presente parere va individuato nel fondo pluriennale vincolato perché esso garantisce la copertura di spese impegnate negli esercizi successivi a quello in corso (oneri della gara) ed evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dell’anticipo corrisposto dal gestore uscente e l’effettivo impiego di detta risorsa per la predisposizione e lo svolgimento della gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.<br />
Nel secondo caso, invece, qualora l’ente possa procedere all’accertamento dell’entrata (corrispettivo una <em>tantum</em>) ma non possa contestualmente procedere all’impegno delle spese (oneri per l’indizione e lo svolgimento della gara), l’entrata dovrà essere vincolata ai futuri impegni mediante l’apposizione di specifico vincolo sull’avanzo di amministrazione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.</p>
<div style="text-align: center;">Il Relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
(dott.ssa Laura De Rentiis)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dott.ssa Simonetta Rosa)<br />
Depositata in Segreteria<br />
Il 22 febbraio 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
(f.to dott.ssa Daniela Parisini)</div>
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