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	<title>22/2/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/2/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. L.A.O. Spiezia Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da: &#8211; Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l. (Avv.ti G.F. Cartei, M.P. Chiti, V. Chierroni, I. Marrone) contro il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. C. Narese) &#8211; Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l. (Avv.ti V. Chierroni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. L.A.O. Spiezia Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da:<br /> &#8211; Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l. (Avv.ti G.F. Cartei, M.P. Chiti,<br /> V. Chierroni, I. Marrone) contro il Comune di Rosignano Marittimo<br /> (Avv. C. Narese)  &#8211; Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l. (Avv.ti V. Chierroni, I. Marrone)  contro il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. C. Narese)</span></p>
<hr />
<p>in tema di abusivo mutamento dell&#8217;attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale e relativi provvedimenti interdittivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione alberghiera &#8211; Mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale – Fattispecie	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione alberghiera &#8211; Mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale – Provvedimenti interdittivi – Comunicazione di avvio del procedimento – Non è richiesta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La presenza di due infermiere nel personale dipendente della società che gestisce un albergo nonché l’allestimento di un locale per uso infermeria, ove sono custoditi medicinali delle terapie degli stessi ospiti dell’albergo, costituiscono elementi oggettivi e concreti che provano l’avvenuto mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale e ciò, quindi, con una portata ben al di là di una semplice scelta imprenditoriale per reperire nuovi flussi turistici in periodi di bassa stagione turistica. Pertanto il descritto contesto ambientale da un lato, è sufficiente a concretizzare una situazione di abuso dell’autorizzazione alberghiera mentre, dall’altro, corrisponde all’esercizio senza titolo di una struttura di ospitalità per anziani la cui tipologia all’epoca era disciplinata dalla legge Reg. Toscana n. 28/1980.	</p>
<p>2. In relazione all’abuso dell’autorizzazione alberghiera ed all’esercizio senza titolo di una struttura di ospitalità per anziani non sussiste la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento. Difatti nel caso di specie, sussistevano adeguate ragioni di urgenza per l’adozione immediata dei provvedimenti interdettivi dall’attività abusivamente esercitata con riguardo sia al denunciato smaltimento dei medicinali in contrasto con le prescrizioni (penalmente sanzionate) dettate dal D. lgs. N. 22/1997 sia alla presenza di ospiti invalidi al 100% in una struttura non corrispondente ai richiesti requisiti di sicurezza ed igiene in quanto autorizzata per l’attività alberghiera e non socio-assistenziale. Infine nel caso di specie il suddetto vizio non comporterebbe comunque, l’annullabilità delle ordinanze impugnate in quanto (ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990) il Comune in giudizio ha dimostrato (vedi rapporti delle ispezioni presso l’Hotel) che nella struttura alberghiera veniva svolta senza titolo attività ricettiva di altra natura, di cui occorreva, quindi, ordinare la cessazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p>(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sui seguenti ricorsi riuniti:<br />
Sul ricorso numero di registro generale 2238 del 1997, proposto da:<br />
<b>Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Franco Cartei, Mario Pilade Chiti, Vittorio Chierroni, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Rosignano Marittimo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; Azienda U.S.L. N. 6 Livorno; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 3938 del 1997, proposto da:<br />
<b>Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Chierroni, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Rosignano Marittimo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; Azienda U.S.L. N. 6 Livorno; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 712 del 1998, proposto da:<br />
<b>Soc. Blue Rest Hotel &#038; Nursing Home S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Chierroni, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Rosignano Marittimo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; Azienda U.S.L. N. 6 Livorno; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 2238 del 1997:<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza sindacale n. 74 del 22 aprile 1997, nonché della nota relativa alla notizia di reato trasmessa all&#8217;Amministrazione Comunale di Rosignano in data 17 aprile 1997, a seguito di ispezione effettuata dal Nucleo operativo e radio-mobile del Comando Carabinieri, Compagnia di Cecina, nonché, in parte qua,dell&#8217;ordinanza n. 83 del 30 aprile 1997.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 3938 del 1997:<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo n. 249 del 26 settembre 1997 con la quale è stata ingiunta nei confronti del ricorrente la cessazione dell&#8217;attività di residenza per anziani esercitata presso l&#8217;Albergo &#8220;tre Palme&#8221; di Castiglioncello con contestuale chiusura dei locali a partire dalla scadenza del termine di 90 giorni stabilito per il trasferimento degli ospiti con revoca della licenza n, 4995/97 rilasciata al ricorrente per l&#8217;esercizio di albergo: nonché degli atti alla stessa comunque presupposti, connessi e conseguenziali..</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 712 del 1998:<br />	<br />
del provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Economica del Comune di Rosignano Marittimo n. 184 del 30 dicembre 1997 con il quale sono state revocate la autorizzazione amministrativa n. 4995 del 28 giugno 1997 e l&#8217;autorizzazione igienico-sanitaria n. 797 del 11 aprile 1997 rilasciate alla Società ricorrente per l&#8217;attività ricettivo-alberghiera denominata &#8220;tre Palme&#8221;ubicata in Castiglioncello, via Aurelia n. 438;<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo n. 28 del 19 gennaio 1998 con la quale è stato disposto il trasferimento delle persone alloggiate presso l&#8217;albergo &#8220;tre Palme&#8221; entro il termine di quattro giorni dalla notifica dell&#8217;atto, pena l&#8217;esecuzione d&#8217;ufficio..</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in ciascuno dei tre giudizi del Comune di Rosignano Marittimo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti delle tre cause in epigrafe;<br />	<br />
Designato relatore per tutti e tre i ricorsi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con nota 17 aprile 1997 il nucleo operativo del Comando dei Carabinieri (Compagnia di Cecina) comunicava al Comune di Rosignano Marittimo (Livorno) che a seguito di una ispezione effettuata presso l’albergo “Tre Palme”, (sito in Loc. Caletta di, Castinglioncello comune di Rosignano Marittimo via Aurelia n. 438, e gestito della soc. Blue Rest Hotel e Nursing Home s.r.l.), avevano constatato che di fatto la struttura alberghiera era adibita “ad attività di residenza per anziani si autosufficienti che non”, avendovi rilevato la presenza di 17 ospiti anziani di cui 4 invalidi al 100% nonché di un locale adibito ad ambulatorio medico ed avendo trovato altresì “diari medici assistenziali”.<br />	<br />
2. A seguito di tale rapporto quindi, il Comune di Rosignano Marittimo, dapprima, con ordinanza sindacale 22 aprile 1997 n. 74 dispose il trasferimento degli ospiti della struttura entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, nonché (contestualmente) la successiva sospensione per 30 giorni dell’autorizzazione per l’attività alberghiera, gestita dal sig. Franchi Devi (in qualità di legale rappresentante della società sopraindicata Blue Rest Hotel); di poi peraltro il comune, preso atto di una pronuncia cautelare TAR Toscana su analoga fattispecie, sospese gli effetti dell’ordinanza n. 74 citata con riguardo all’ordine di allontanamento degli ospiti autosufficienti fino alla definizione della questione nel merito, mentre per gli anziani non autosufficienti prorogò di altri 30 giorni il termine per lo sgombero della struttura al fine di consentirne una adeguata nuova sistemazione presso strutture sanitarie oppure il rientro presso il proprio nucleo familiare.<br />	<br />
1.1. Con ricorso notificato nel giugno 1997 la Soc. Blue Rest Hotel srl, con sede a Rosignano Marittimo, ha chiesto l’annullamento previa sospensione di entrambe le ordinanze, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere (sotto molteplici profili) con quattro articolati motivi.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo nel luglio 1997 , chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza cautelare 10 luglio 1997 n. 380 questa Sezione respinge l’istanza di sospensione delle ordinanze nn. 74 e 83 dell’aprile 1997.<br />	<br />
Nel dicembre 2007 si costituì in giudizio (con apposito mandato difensivo) per il ricorrente l’Avv.to Francesca Iacoponi (del foro di Livorno), che presento istanza per la rapida definizione della causa.<br />	<br />
1.2.Nelle more del giudizio, peraltro, il Comuni di Rosignano (a seguito di un’ulteriore ispezione compiuta il 18 agosto 1997 da Carabinieri ed Azienda USL – 6 di Livorno) con ordinanza sindacale 26 settembre 1997 n. 249 ingiunse di nuovo al sig. Devi (in qualità di legale rappresentante della Blue Rest Hotel srl) la cessazione dell’attività di residenza per anziani non autosufficienti di fatto esercitata presso la struttura alberghiera Tre Palme, concedendo un termine di 90 giorni per il trasferimento altrove di ogni ospite, e disponendo altresì (decorso tale periodo) la chiusura dei locali e la revoca della licenza n. 4995 rilasciata nel 1997 al sig. Devi per l’attività alberghiera (con somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati).<br />	<br />
Avverso tale nuova ordinanza il sig. Franchi Devi ha proposto il ricorso R.G. 3938/1997 chiedendone l’annullamento previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:<br />	<br />
1) Violazione della legge Regionale Toscana 16 aprile 1980 n. 28 artt. 2-5 e 6, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 artt. 10 e 86, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 artt. 167 e 174 e legge n. 241/1990 art. 3, nonché eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti.<br />	<br />
Erroneamente l’ordinanza impugnata presupponeva che nell’albergo Tre Palme si svolgeva attività di residenza assistita per anziani non autosufficienti, mentre i 22 invalidi civili ivi ospitati erano, invece, autosufficienti e non necessitavano di cure continuative.<br />	<br />
2) Violazione del R.D. n. 773/1931 art. 10 e dei principi di cui agli artt. 2-13-16-23 e 32 Costituzione, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di presupposti, illogicità ed inesigibilità dell’ordine.<br />	<br />
L’ordinanza non avrebbe dovuto imporre il trasferimento degli ospiti della struttura alberghiera a carico del ricorrente, bensì a carico dell’Azienda USL 6 oppure degli ospiti medesimi.<br />	<br />
3) Violazione della legge n. 241/1990 artt. 3-7 e 8, nonché eccesso di potere per violazione del procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Sarebbero mancate le ragioni di urgenza idonee a giustificare il mancato avviso di avvio del procedimento che avrebbe consentito, invece, al ricorrente di fornire congrui chiarimenti.<br />	<br />
1.2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo che, con puntuali controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza cautelare 12 dicembre 1997 n. 606 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione, parimenti il Consiglio di Stato con ordinanza 278/1998 ha respinto l’appello in sede cautelare.<br />	<br />
In data 20-12-1997 si è costituita in giudizio il nuovo difensore della ricorrente Avv. Francesca Iacoponi di Livorno, depositando istanza di prelievo.<br />	<br />
1.3. Successivamente, con ordinanza 30 dicembre 1997 n. 184, il dirigente del Settore programmazione Economica del Comune di Rosignano revocò l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività alberghiera 28-6-1997 n. 4995, nonché l’autorizzazione igienico-sanitaria n. 797 del 11 aprile 1997 rilasciata alla società ricorrente per l’attività alberghiera svolta nell’albergo Tre Palme; inoltre con ordinanza 19 gennaio 1998 n. 28 il Sindaco di Rosignano Marittimo dispose il trasferimento degli ospiti alloggiati nell’albergo entro giorni 30 dalla notifica della stessa ordinanza, prevedendone – ove necessario – anche l’esecuzione d’ufficio.<br />	<br />
Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla società gestore dell’albergo con ricorso R.G. n. 712/1998 notificato il 21 febbraio 1998, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Illogicità derivata, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e violazione giusto procedimento.<br />	<br />
La revoca delle autorizzazioni e l’ordine di trasferimento troverebbero il loro illegittimo presupposto nella precedente ordinanza sindacale n. 249/1997 (impugnata con R.G. 3938/1997).<br />	<br />
2) Violazione della legge n. 241/19990 artt. 3-9 e 10, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
Illegittimamente il Comune resistente non avrebbe preso in considerazione la motivata istanza del 22 dicembre 1997 con cui la ricorrente società aveva chiesto un differimento del termine per la chiusura dell’Hotel Tre Palme fissato nell’ordinanza n. 249/1997.<br />	<br />
1.3.1. Nel giugno 1998 si è costituito il Comune di Rosignano Mar.mo chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
In data 10 dicembre 2007 si è costituita in giudizio l’Avv.to Francesca Iacoponi di Livorno, nuovo difensore della ricorrente, depositando istanza di prelievo anche del ricorso R.G. 712/1998.<br />	<br />
1.4. Con nota 18 dicembre 2007 l’Avv.to Iacoponi comunicava a questo TAR Toscana di rinunciare ai mandati difensivi relativi ai tre ricorsi in epigrafe in corrispondenza alla volontà di revoca dei medesimi mandati espressa dalla società ricorrente con nota 14 dicembre 2007.<br />	<br />
Con atto notificato alla controparte il 26 aprile 2008 si sono costituiti in ciascuno dei tre giudizi in epigrafe gli Avv.ti Vittorio Chierroni ed Ivan Marrone, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi, nonché la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Con nota depositata il 1 dicembre 2008, in ciascuno dei tre ricorsi, i difensori della ricorrente hanno rinunciato alla domanda di risarcimento (depositata il 19 maggio 2008), facendo riserva di richiederli in seguito con sperato giudizio.<br />	<br />
1.5. Con memoria unica per tutti e tre i ricorsi il Comune di Rosignano, nel nov. 2008, ha preliminarmente eccepito la sopravvenuta carenza della parte ricorrente alla decisione dei tre ricorsi nel merito perché le ordinanze impugnate con il primo ricorso sarebbero state superate da quelle successive, che poi (anche se impugnate con il secondo e terzo ricorso) sarebbero state eseguite, prestando evidente acquiescenza; né la persistenza dell’interesse a ricorrere deriverebbe dalla domanda di risarcimento del danno che, invece, in carenza degli elementi essenziali quali l’indicazione dei fatti costitutivi del danno e la sua quantificazione, sarebbe affetta da nullità; nel merito, poi, il Comune ha insistito, in via subordinata, per l’infondatezza delle domande di annullamento e di risarcimento, contestando altresì l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 11 dicembre 2008, chiamati tutti e tre i ricorsi in epigrafe ed uditi i difensori presenti per le parti (come da verbale), i medesimi sono passati in decisione. <br />	<br />
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, al fine di deciderli congiuntamente.<br />	<br />
Sempre in via pregiudiziale, inoltre, va respinta l’eccezione di improcedibilità dei tre ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse sollevata dal Comune resistente nella memoria (unica) depositata nell’imminenza della trattazione delle cause nel merito: infatti la richiamata circostanza che nel febbraio 1998 la struttura Hotel Tre Palme era ormai “chiusa e disabitata” risulta irrilevante ai fini della verifica della persistenza dell’interesse della società ricorrente alla decisione delle cause, in quanto, da un lato, la cessazione dell’attività corrisponde all’ottemperanza alle stesse ordinanze del Comune di Rosignano (che non sono state sospese in sede cautelare), mentre dall’altro, la ricorrente ha certamente interesse allo scrutinio giurisdizionale della legittimità o meno degli impugnati provvedimenti ai fini di un eventuale successiva domanda per danni per la cui risarcibilità ha fatto espressa riserva di instaurare separati giudizi (con apposito atto depositato nel dicembre 2008) in ciascuna dei tre ricorsi in epigrafe.</p>
<p>2.1. Nel merito, peraltro, i tre ricorsi in epigrafe sono infondati.<br />	<br />
Al fine di una migliore comprensione della controversia giova precisare che la vicenda trae origine da un rapporto trasmesso al Comune di Rosignano Marittimo dal Nucleo operativo dei Carabinieri di Cecina a seguito di un’ispezione effettuata il 18 marzo 1997, presso l’Hotel Tre Palme di Castiglioncello (Via Aurelia n. 438) in cui era emerso che presso la struttura erano alloggiati “17 ospiti anziani”, di cui 4 riconosciuti invalidi al 100%, che vi erano custoditi “diari medico-assistenziali corredati da schede farmacologiche ed altri atti inerenti gli anziani assistiti” e che era stato allestito un ambulatorio medico nel quale tra i rifiuti erano stati rinvenuti medicinali che (in contrasto con la disciplina dei rifiuti ospedalieri stabilità dal Decreto L.vo n. 22/1997) venivano abusivamente smaltiti insieme ai rifiuti solidi urbani.<br />	<br />
Pertanto, alla luce di tale accertamento ispettivo, il Comune aveva adottato le ordinanze n. 74 e 83 dell’aprile 1997 con cui, configurando l’esercizio di fatto di una residenza per anziani, disponeva da prima la interruzione per 30 giorni di ogni attività e di poi (con parziale modifica) la “sospensione” (fino alla decisione di merito del TAR Toscana su analoga fattispecie) dell’ordinanza n. 74/1997 con riguardo agli ospiti autosufficienti, non ché la proroga di ulteriori 30 giorni del termine già fissato per il trasferimento altrove dei 4 anziani invalidi al 100%.<br />	<br />
2.1.1. Le caratteristiche dll’attività svolta nell’Hotel Tre Palme venivano di nuovo verificate dall’ispezione compiuta il 18 agosto 1997 dal Comando Carabinieri NAS di Livorno, coordinato da personale dell’Az. USL n. 6 di Livorno, i quali rilevavano che dei 38 ospiti alloggiati 22 erano soggetti dichiarati invalidi nella misura tra l’85% ed il 100%, che era funzionante un locale infermeria ambulatorio presso il quale erano conservati medicinali e schede sanitarie per ciascun ospite e che tra i dipendenti erano compresi due infermiere.<br />	<br />
All’acquisizione di tali notizie faceva seguito l’ordinanza sindacale 23 settembre 1997 n. 249 (impugnata con il secondo ricorso in epigrafe) che ordinava alla società ricorrente la “cessazione dell’attività di residenza per anziani di fatto esercitata presso la struttura ricettiva denominata Tre Palme” concedendo un periodo di 90 giorni per “liberare la struttura ricettiva di ogni ospite alloggiato”.<br />	<br />
2.2. Alla luce dei dati emersi da entrambe le ispezioni (e con particolare riguardo alla nota Az. USL 6 Livorno 29.8.1997 trasmessa al Comune resistente) il Collegio ritiene che effettivamente, nel periodo considerato dall’amministrazione, l’attività svolta presso l’Hotel Tre Palme risultava molto più assimilabile a quella di un centro residenziale per anziani che non all’attività di ricezione alberghiera regolarmente autorizzata con licenza n. 4995 del 1997.<br />	<br />
Sul punto appare insufficiente e tautologica l’argomentazione della ricorrente (vedi primo motivo dei primi due ricorsi e terzo motivo del secondo ricorso in epigrafe) che fa riferimento ad una scelta imprenditoriale volta a rastrellare una clientela “principalmente anziana” che ha piacere di soggiornare per periodi più o meno lunghi in una zona di mare, usufruendo del confort della sistemazione alberghiera.<br />	<br />
In fatti la presenza di due infermiere nel personale dipendente della società che gestisce l’albergo non ché l’allestimento di un locale per uso infermeria, ove sono custoditi medicinali delle terapie degli stessi ospiti dell’albergo, costituiscono elementi oggettivi e concreti che provano l’avvenuto mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale e ciò, quindi, con una portata ben al di là di una semplice scelta imprenditoriale per reperire nuovi flussi turistici in periodi di bassa stagione turistica.<br />	<br />
Pertanto il descritto contesto ambientale da un lato, è sufficiente a concretizzare una situazione di abuso dell’autorizzazione alberghiera mentre, dall’altro, corrisponde all’esercizio senza titolo di una struttura di ospitalità per anziani la cui tipologia all’epoca era disciplinata dalla legge Reg. Toscana n. 28/1980.<br />	<br />
Risultano quindi, infondate le censure di violazione della suddetta legge Reg. Toscana n. 28/1980, del R.D. 773/1931 artt. 10 e 86, del R.D. n. 635/1940 artt. 167 e 174, nonché di eccesso di potere sotto più profili dedotte nel primo motivo dei primi due ricorsi.<br />	<br />
2.2.1. Né tanto meno giova alla ricorrente eccepire la carente legittimazione passiva circa l’ordine di trasferimento altrove degli ospiti: è evidente, infatti che, una volta accertato l’esercizio di una attività di residenza per anziani anziché turistico alberghiera, occorreva eliminare la situazione di abuso; in conseguenza alla società ricorrente non era più consentito offrire una prestazione (decorso un periodo di tempo per le nuove sistemazione degli alloggiati) per la quale non aveva le prescritte autorizzazioni igienico sanitarie richieste della normativa regionale. <br />	<br />
Sono pertanto infondate le censure di violazione dei principi costituzionale e delle leggi, nonché di eccesso di potere formulate nel secondo articolato motivo dei primi due ricorsi.<br />	<br />
2.2.2. Né tanto meno sussiste la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento (dedotta con il motivo quarto del primo ricorso e con il terzo del secondo): infatti, nel caso di specie, sussistevano adeguate ragioni di urgenza per l’adozione immediata dei provvedimenti interdettivi dall’attività abusivamente esercitata con riguardo sia (quanto all’ord. 714/1997) al denunciato smaltimento dei medicinali in contrasto con le prescrizioni (penalmente sanzionate) dettate dal D. lgs. N. 22/1997 sia alla presenta di ospiti invalidi al 100% in una struttura non corrispondente ai richiesti requisiti di sicurezza ed igiene in quanto autorizzata per l’attività alberghiera e non socio-assistenziale.<br />	<br />
Infine nel caso di specie il suddetto vizio non comporterebbe comunque, l’annullabilità delle ordinanze impugnate in quanto (ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990) il Comune in giudizio ha dimostrato (vedi rapporti delle ispezioni presso l’Hotel Tre Palme) che nella struttura alberghiera veniva svolta senza titolo attività ricettiva di altra natura, di cui occorreva, quindi, ordinare la cessazione.<br />	<br />
Tra l’altro, per evidenti ragioni di tutela della posizione degli stesse alloggiati, in effetti la stessa ordinanza di cessazione dell’attività ricettiva non ha avuto efficacia immediata, consentendo in via di fatto alla società ricorrente di usufruire di un periodo di 60 giorni (più proroghe) in un caso e di 90 giorni nell’altro per chiarire al Comune che si sarebbe trattato solo di un particolare tipo di clientela, che gradiva soggiornare in albergo.<br />	<br />
2.2.3. Quanto, poi, all’ord. 249/1997 il Comune (a differenza di quando deduce la ricorrente nell’ultimo motivo del secondo ricorso in epigrafe) spiega che, successivamente all’ord. 83/1997 (con cui era stata consentita la permanenza all’hotel di ospiti anziani ma autosufficienti) il nucleo NAS dei Carabinieri aveva rilevato nell’agosto 1997 di nuovo la presenza presso l’hotel di 22 persone dichiarate invalidi civili nella misura tra l’85% ed il 100% nonché (come si è già detto ) l’allestimento di un’infermeria (con custodia di schede sanitarie) che mal si conciliavano con l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività turistico-alberghiera.<br />	<br />
Pertanto risultavano infondate anche le censure di violazione degli artt. 3 e 8 legge 242/1990 e di eccesso di potere sotto più profili, dedotte con il terzo motivo ed ultimo motivo del secondo ricorso in epigrafe.</p>
<p>2.3. Con il ricorso in epigrafe (RG. 712/1998) la società ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale 30 dicembre 1997 n. 184 con cui il Comune ha revocato l’autorizzazione amministrativa 28.6.1997 n. 4995 e quella igienico sanitaria 11.4.1997 n. 797 rilasciate a suo favore per la gestione dell’Hotel Tre Palme, nonché l’ordinanza sindacale 19.1.1998 n. 28 con cui è stato ordinato ai familiari degli ospiti ivi ancora alloggiati di sgombrare entro 4 giorni.<br />	<br />
I due provvedimenti, però, appaiono immuni dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti nei due articolati motivi di impugnazione.<br />	<br />
Infatti, premesso che i suddetti provvedimenti (come rileva la stessa ricorrente) trovano il loro unico presupposto nella correlata ordinanza sindacale 26 settembre 1997 n. 249, ne deriva &#8211; in primo luogo &#8211; l’insussistenza della dedotta illegittimità derivata, atteso che la suddetta ordinanza è risultata immune dalle censure formulate con il secondo dei ricorsi all’esame-.<br />	<br />
2.3.1. Né appaiono fondate le censure di violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, dedotte con il secondo ed ultimo motivo con riferimento alla mancata indicazione nei provvedimenti impugnati della memoria del 22 dicembre 1997 presentata dalla ricorrente per chiedere una proroga del termine per la chiusura della struttura (imposto nella ordinanza 26.9.1997 n. 249).<br />	<br />
Invero, come si è già detto sopra, la revoca delle autorizzazioni per l’attività alberghiera si fondava sul presupposto abuso del titolo autorizzatorio ormai ben individuato nelle precedenti ordinanze sindacali, oggetto del contenzioso all’esame, mentre, per altro verso, la stessa ricorrente precisa nel ricorso che tale proroga era stata motivata con l’opportunità di aspettare l’esito dell’appello cautelare con riguardo alla sospensione dell’ord. 249/1997 nonché con la prospettata ipotesi di un progetto di trasformare l’Hotel Tre Palme in “residenza per anziani”; conseguentemente per la caratteristica pratica di tali argomentazioni , la omessa considerazione della motivazione risultava ininfluente ai fini del rispetto delle regole del giusto procedimento e comunque la disposta revoca, in quanto atto vincolato, non sarebbe annullabile per tale vizio procedimentale in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990-<br />	<br />
2.3.2. Infine, poiché la revoca dell’autorizzazione alberghiera risulta immune dai vizi dedotti, appare infondata anche la censura di illegittimità derivata formulata con riguardo all’ordine sindacale di sgombero n. 28 del 19.1.1998; sul punto, peraltro, va ricordato che l’ordinanza 26 settembre 1997 n. 249 aveva già concesso 90 giorni alla ricorrente per la cessazione dell’attività ricettiva e ciò al fine di contemperare l’interesse pubblico (alla rimozione della scorretta utilizzazione dell’autorizzazione alberghiera) con l’esigenza degli ospiti anziani alloggiati presso la struttura in questione di trovare una nuova sistemazione presso strutture sanitarie residenziali oppure nell’ambito del proprio nucleo familiare.<br />	<br />
3. Si prende atto che a ricorrente con apposito documento ha rinunciato in ciascuna causa alla domanda di risarcimento dei danni presentata in corso di giudizio.<br />	<br />
4. Concludendo, quindi, preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe e respinte le eccezioni di improcedibilità dei medesimi, nel merito i medesimi ricorsi sono respinti. <br />	<br />
Gli oneri di lite sono compensati tra le parti per giusti motivi quanto al primo ricorso, mentre per il secondo ed il terzo seguono la soccombenza liquidati in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della parte ricorrente che li verserà al Comune di Rosignano Marittimo; nulla è dovuto alle altre parti non costituite per nessuno dei tre ricorsi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, previa riunione dei tre ricorsi in epigrafe, nel merito li respinge tutti e tre, dando atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno, con riserva di ogni futura azione.<br />	<br />
Pone gli oneri di lite relativi al secondo e terzo ricorso in epigrafe (RG 3938/1997 e RG 712/1998), liquidati in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della parte ricorrente che li verserà al Comune di Rosignano Marittimo; li compensa tra le parti costituite quanto al primo ricorso (RG 2238/1997); nulla per le altre parti non costituite, dando atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno, con riserva di ogni futura azione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-22-2-2010-n-446/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Montedoro Bcs Biomedical Computering system s.r.l. (Avv. ti M. Bonifava, C. De Portu) c/ Azienda ospedaliera “Ospedale di Lecco” (Avv.ti F. Lorenzoni, R. Mangia) ed altri. sulla esclusione della necessità di una motivazione puntuale del giudizio di anomalia concluso con esito positivo 1. Contratti della P.A. –Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini  Est. Montedoro<br /> Bcs Biomedical Computering system s.r.l. (Avv. ti M. Bonifava, C. De Portu)<br /> c/ Azienda ospedaliera “Ospedale di Lecco” (Avv.ti F. Lorenzoni, R. Mangia)<br /> ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione della necessità di una motivazione puntuale del giudizio di anomalia concluso con esito positivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. –Gara – Anomalia – Verifica –Esito positivo – Motivazione puntuale – Necessità –Esclusione.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Bando – Criteri generali – Elementi di specificazione – Commissione –Introduzione – Ammissibilità – Condizioni.	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Appello – Motivi – Mera indicazione – Inammissibilità- Ragioni – Argomentazione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, la stazione appaltante ha l&#8217;obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venire meno l&#8217;aggiudicazione, non richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell&#8217;offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno &#8220;per relationem&#8221; nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (1).  	</p>
<p>2.  Nelle gare d’appalto, la Commissione giudicatrice può introdurre elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d&#8217;invito, oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, a condizione però che vi provveda prima dell&#8217;apertura delle buste recanti le offerte stesse e che non introduca nuovi elementi di valutazione non previsti dal bando (2). 	</p>
<p>3. Nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall&#8217;appellante attraverso l&#8217;enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell&#8217;appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono. Di conseguenza, i motivi proposti senza alcuna critica alla sentenza impugnata vanno dichiarati inammissibili per genericità. (3).	</p>
<p><b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;	</p>
<p>1. Consiglio Stato , sez. V, 23 agosto 2006 , n. 4949.	</p>
<p>2. Consiglio di Stato , sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369, ma si veda anche Consiglio di Stato , sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6879, e più di recente, Consiglio di Stato , sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490	</p>
<p>3.Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1660.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5414 del 2009, proposto da:<br />
<b>Bcs Biomedical Computering System Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Bonifava, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via G. Mercalli N. 13; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Azienda Ospedaliera &#8220;Ospedale di Lecco&#8221;</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Lorenzoni, Rocco Mangia, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Impresa Sysline Spa</b>, <b>Impresa Dsc Digital System Computers Srl</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 01429/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI INFORMATICI PER AZ. OSPEDALIERA DI LECCO-RIS.DANNI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera &#8220;Ospedale di Lecco&#8221;;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati avv. De Portu C. e l&#8217;avv. G. Meloni su delega dell&#8217;avv. Lorenzoni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso di primo grado la BCS Biomedical Computering System srl impugnava i verbali di gara relativi alla procedura bandita dall’Azienda “Ospedale di Lecco” per la fornitura dei servizi di provider ed help desk, manutenzione personal computer e stampanti dell’Azienda Ospedaliera di Lecco relativi all’ammissione delle contro interessate Sysline spa e DSC srl, all’attribuzione dei punteggi alle rispettive offerte ed all’aggiudicazione provvisoria in favore di Sysline<br />	<br />
L’impugnativa veniva estesa, con atto di motivi aggiunti proposto dopo l’aggiudicazione definitiva, a quest’ultimo atto e, per quanto potesse occorrere, anche al regolamento di gara nella parte in cui ricomprende , fra i criteri di aggiudicazione, quello relativo alle caratteristiche e qualità del servizio provider proposto, nell’ipotesi in cui venisse interpretato come un criterio analitico e descrittivo, includente l’elemento relativo agli impegni dei concorrenti.<br />	<br />
In ultimo veniva impugnato il verbale di gara della seduta del 15 aprile 2008 nella parte in cui non rileva l’anomalia dell’offerta delle controinteressate.<br />	<br />
Veniva proposta anche domanda risarcitoria.<br />	<br />
La gara era una gara per fornitura di servizi di provider sulla base della Carta Regionale dei servizi, help desk e manutenzione dei personal computer, monitors, stampanti e periferiche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Le ditte, all’esito delle valutazioni tecniche , avevano riportato i seguenti punteggi :<br />	<br />
Sysline punti 50<br />	<br />
DSC punti 49,67<br />	<br />
BCS punti 47,55<br />	<br />
L’offerta economica veniva poi esaminata con l’attribuzione dei seguenti punteggi <br />	<br />
Sysline ( euro 186.211,20) punti 50<br />	<br />
DSC ( euro 192.054,00) punti 48,48<br />	<br />
BCS ( 256.001,00) punti 36,37.<br />	<br />
L’amministrazione, valutata la sussistenza dei presupposti dei cui all’art. 86 comma 2 del d.lgs. n. 163 del 2006 richiamati nel regolamento di gara, in relazione alla insufficienza delle giustificazioni presentate dalle prime due classificate, chiedeva chiarimenti con riguardo al costo del lavoro.<br />	<br />
Resi i chiarimenti la gara veniva aggiudicata a Sysline.<br />	<br />
Il ricorso ha contestato gli atti impugnati per i seguenti motivi :<br />	<br />
1) l’inammissibilità delle offerte delle concorrenti, prima e seconda classificata, per violazione della Carta regionale dei servizi ritenuta parte integrante della lex specialis in quanto da essa richiamata;<br />	<br />
2) la mancata esclusione di Sysline per non aver dichiarato la propria disponibilità a svolgere un servizio h24;<br />	<br />
3) la modifica dell’offerta economica in sede di chiarimenti;<br />	<br />
4) la violazione della disciplina relativa alla verifica di anomalia.<br />	<br />
Con l’atto di motivi aggiunti si deducevano ulteriori vizi del procedimento di gara :<br />	<br />
5) le operazioni della Commissione di gara che aveva ritenuto i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa di gara come analitici e descrittivi ,, procedendo a specificarli fissando i criteri motivazionali cui attenersi nella valutazione delle offerte tecniche;<br />	<br />
6)il regolamento di gara nella parte in cui stabilisce tra i criteri di aggiudicazione quello relativo alle caratteristiche ed alla qualità del servizio provider proposto ove interpretato come criterio analitico e descrittivo;<br />	<br />
7) il mancato svolgimento del giudizio di verifica della non anomalia delle offerte;<br />	<br />
8) il difetto di motivazione dell’aggiudicazione.<br />	<br />
La sentenza ha rigettato la domanda rilevando che : 1) la carta regionale non poteva essere assunta a parametro dell’ammissibilità dell’offerta tanto non risultando dalla lex specialis; 2) il secondo ed il terzo motivo erano inammissibili per carenza di interesse perché proposti solo avverso la prima classificata; 3) il giudizio di anomalia si era svolto con motivazione per relationem ai chiarimenti forniti dalle ditte contro interessate.4) non si era verificata alcuna violazione delle regole relative ai sub-criteri o sub-punteggi.<br />	<br />
Appella BCS .<br />	<br />
Resiste l’Azienda Ospedaliera di Lecco.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Con il primo motivo di appello BCS sostiene che le offerte delle imprese Sysline e DSC, rispettivamente prima e seconda classificata nella graduatoria di gara, risultavano prive dei requisiti minimi di ammissibilità sanciti dalla lex specialis.<br />	<br />
In particolare si evidenzia che , fra i requisiti minimi di ammissibilità dell’offerta, devono essere annoverati anche quelli derivanti dalle prescrizioni regionali della Carta dei servizi dei provider, richiamate dal Capitolato speciale e dal disciplinare di gara.<br />	<br />
Si sottolinea che il Capitolato prevede che : “con riferimento alle prescrizioni regionali, ciascun aderente ( Azienda sanitaria regionale ) dovrà acquistare i servizi del Service provider aggiudicatario del lotto di appartenenza dell’aderente stesso”.<br />	<br />
Si sostiene che il richiamo alle “prescrizioni regionali” imponesse il rispetto da parte degli offerenti, delle disposizioni regionali regolanti gli aspetti organizzativi, tecnici e normativi relativi ai provider che forniscono servizi alle Aziende sanitarie.<br />	<br />
Tali aspetti sostanziavano quindi uno standard minimo di qualità che gli offerenti avrebbero dovuto assicurare nelle rispettive offerte, non essendo perciò ammissibili proposte che avessero considerato un peggioramento di tali parametri inderogabili.<br />	<br />
La stessa Commissione di gara , nella valutazione delle offerte tecniche , aveva tenuto conto delle prescrizioni regionali come livello minimo di qualità da garantire.<br />	<br />
La Commissione aveva rilevato nella seduta del 29 febbraio 2008, analizzando “ Caratteristiche e qualità del servizio provider proposto dalla ditta BCS” che esso avrebbe comportato un “lieve miglioramento degli standard regionali” mentre la proposta DSC avrebbe comportato un “consistente miglioramento” e che in generale tutte le proposte era presentate nel rispetto di modalità e tempi previsti dal contratto regionale.<br />	<br />
Il Disciplinare di gara poi aveva previsto quale requisito di ammissione l’iscrizione della ditta nell’albo dei provider abilitati a fornire servizi di assistenza e servizi di rete agli aderenti al programma CRS-SISS della Regione Lombardia”.<br />	<br />
Il rispetto delle prescrizioni regionali costituiva requisito per l’iscrizione all’albo, con ciò confermando la circostanza che la Carta dei servizi regionali dovesse assumersi come documento individuante i requisiti minimi del servizio da fornire.<br />	<br />
Il capitolato speciale dei provider al punto 8.1.3 prevedeva che il service provider ( per assistenza obbligatoria di base) dovesse “rilasciare ogni anno all’aderente 0,3 giorni/persona per ogni PDL ( postazione di lavoro) che risulti essere stato avviato in quell’anno o nei precedenti”.<br />	<br />
Si assume che né l’offerta Sysline né quella della DSC rispettino la prescrizione 8.1.3 che avrebbe comportato un numero di giornate/uomo annuali pari a 147 mentre la Sysline ne aveva offerte 52,5 e la DSC 110 . <br />	<br />
La censura non ha pregio muovendo da un presupposto erroneo.<br />	<br />
La prescrizione del capitolato che richiama la Carta dei servizi non sancisce in alcun modo che essa va presa a parametro del servizio minimo ammissibile.<br />	<br />
In particolare essa si limita a prevedere che “con riferimento alle prescrizioni regionali, ciascun aderente ( Azienda sanitaria regionale ) dovrà acquistare i servizi del Service provider aggiudicatario del lotto di appartenenza dell’aderente stesso”.<br />	<br />
Questa clausola serve solo, unitamente all’altra che impone l’iscrizione all’albo regionale dei provider, a chiarire che l’azienda regionale deve acquistare servizi dal service provider aggiudicatario del lotto di appartenenza dell’aderente stesso ossia deve acquistare i servizi da soggetto munito della necessaria legittimazione in forza dell’iscrizione all’albo dei provider abilitati e della vittoria del lotto di gara di pertinenza dell’aderente alla carta dei servizi ma non comporta l’automatica assunzione di tutto il contenuto della carta regionale dei servizi a documento che definisce i requisiti minimi del servizio.<br />	<br />
Va inoltre in particolare considerato che, nella specie, il contratto ha un oggetto complesso che, al di là dell’assistenza di base ( service provider ), comporta manutenzione, fornitura di monitor , stampanti periferiche e servizi vari ( come l’help desk) che richiedono la presenza fissa in sito di persone che consentono di “coprire”anche il servizio di provider ( comprendente infatti help desk di primo livello).<br />	<br />
Un servizio più complesso quindi per il quale non avrebbe senso il richiamo rigido alla Carta dei servizi regionali di cui la Commissione ha opportunamente tenuto conto ( premiando le offerte che garantivano un miglioramento della qualità rispetto allo standard regionale ) ma senza assumere che ogni prescrizione della carta dei servizi assumesse rilievo di requisito necessario dell’offerta.<br />	<br />
L’operato della Commissione di gara non è censurabile nel silenzio della lex specialis in proposito.<br />	<br />
Va poi considerato – in consonanza con quanto già rilevato dal giudice di prime cure &#8211; che sia Sysline che DSC hanno offerto di erogare ulteriori giornate -oltre quelle offerte &#8211; secondo le esigenze dell’assistenza e senza oneri per l’amministrazione, con ciò offrendo comunque un’attività di assistenza conforme o superiore – secondo le circostanze – alle prescrizioni regionali che non vanno intese rigidamente ma solo come standard indicativo di un’offerta avente qualità accettabile nei contratti di service provider .<br />	<br />
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello ( pag. 7-19 del ricorso in appello).<br />	<br />
Con il secondo motivo di appello si ripropongono le doglianze relative alla supposta mancata verifica dell’anomalia delle offerte delle prime due classificate ( va ricordato che BCS è solo la terza classificata e che la sua offerta economica è sensibilmente più onerosa delle offerte delle altre ditte ); doglianze proposte con il quarto motivo del ricorso originario e con il sesto motivo (proposto con atto di motivi aggiunti in primo grado).<br />	<br />
In primo luogo va rilevato che il sub-procedimento per la verifica della non anomalia delle offerte si è nei fatti svolto.<br />	<br />
In atti v’è la richiesta di chiarimenti del 22 maggio 2008 e vi sono le missive del 27 maggio 2008 di chiarimenti Sysline e del 25 maggio 2008 recante chiarimenti forniti da DSC.<br />	<br />
Alla luce di questi atti, anche in difetto di un richiamo esplicito alla norma del codice dei contratti pubblici ( art. 86 comma 5 ) che impone la verifica, è indubitabile che la verifica si sia in fatto svolta.<br />	<br />
Si è ritenuto in giurisprudenza che “nelle gare per la realizzazione di un&#8217;opera pubblica il giudizio di anomalia dell&#8217;offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso negativo; in caso, invece, di valutazione di congruità dell&#8217;offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un&#8217;articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall&#8217;impresa vincitrice, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate” (Consiglio Stato , sez. IV, 20 maggio 2008 , n. 2348).<br />	<br />
Ancora si è ritenuto che “nel subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, la stazione appaltante ha l&#8217;obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venire meno l&#8217;aggiudicazione, non richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell&#8217;offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno &#8220;per relationem&#8221; nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente” (Consiglio Stato , sez. V, 23 agosto 2006 , n. 4949).<br />	<br />
Nella vigenza della legge Merloni erano stati affermati principi analoghi avendo il Consiglio di Stato ritenuto che “L&#8217;art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994 (secondo cui &#8220;le offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate dal bando di gara o dalla lettera d&#8217;invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d&#8217;asta&#8221;) ha portata innovativa rispetto all&#8217;art. 30.4 direttiva 93/37/Cee, poiché anticipa il momento del contraddittorio alla fase di formazione delle offerte, mentre la direttiva comunitaria prevede che la stazione appaltante lo instauri successivamente, in relazione alle offerte che appaiono anormalmente basse; l&#8217;art. 30.4 della direttiva prevede che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, chieda, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell&#8217; offerta e verifichi detta composizione in merito alle giustificazioni fornite. L&#8217;art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994 ha finalità acceleratoria poiché l&#8217;amministrazione, tramite la presentazione preventiva delle giustificazioni relative alle offerte, può disporre tempestivamente di tutti gli elementi utili per poterle verificare; tale disciplina è perfettamente compatibile con quella comunitaria, la quale impone il principio dell&#8217;obbligatorietà della verifica in contraddittorio, senza precisare il momento in cui tale contraddittorio deve essere inderogabilmente instaurato, mentre, comunque sia, la disciplina nazionale non esclude un contraddittorio successivo, se la convenienza della proposta non risulti già sufficientemente giustificata (o, al contrario, apparentemente del tutto inattendibile). La verifica delle offerte anomale &#8211; che va compiuta tenendo conto di tutti gli elementi costitutivi dell&#8217; offerta e delle giustificazioni fornite al riguardo dal concorrente per comprovarne la congruità rispetto alla prestazione dovuta &#8211; è un procedimento preciso e distinto rispetto a quello di evidenza pubblica diretto all&#8217;aggiudicazione e va concluso con una determinazione espressa &#8211; motivata anche &#8220;per relationem &#8221; alle giustificazioni validamente fornite dall&#8217;offerente &#8211; che contenga una valutazione positiva dell&#8217; offerta controllata. La motivazione &#8220;per relationem &#8221; di un provvedimento amministrativo può avere a oggetto, oltre che atti posti in essere dalla stessa amministrazione, anche la documentazione versata nel corso del procedimento, ancorché proveniente da privati, la quale, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile la &#8220;relatio&#8221;. Nell&#8217;ambito del procedimento di verifica delle offerte anomale previsto dall&#8217;art. 21, comma 1 bis, l. n. 109 del 1994, eseguito sulle giustificazioni preventive presentate dalle ditte concorrenti, debbono comunque ritenersi ammissibili giustificazioni ulteriori, anche alla stregua di una interpretazione della normativa in questione compatibile con la disciplina comunitaria. Il responsabile del procedimento, per la verifica delle offerte anomale, può avvalersi degli organismi tecnici della stazione appaltante ed anche, eventualmente, di soggetti esterni alla commissione di gara che, per il tecnicismo che contraddistingue tale fase, possono affiancarsi alla commissione stessa. La verifica delle offerte anomale non deve riguardare &#8211; per esigenza di economicità, efficienza ed efficacia del procedimento di verifica, nonché in base al divieto di aggravamento del procedimento sancito dall&#8217;art. 1 l. n. 241 del 1990 &#8211; tutte le offerte sospette, ma deve essere effettuata progressivamente a partire dall&#8217; offerta di ribasso più alta. Tale verifica termina quando si ritiene un&#8217; offerta non anomala , ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna non anomala : ciò significa che, se una delle offerte sospette risulti non anomala , a questa va aggiudicato l&#8217;appalto, essendo perciò superfluo verificare le altre offerte sospette che presentino minori ribassi. (Consiglio Stato , sez. VI, 06 agosto 2002 , n. 4094).<br />	<br />
E se è vero che , prima dell’introduzione dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, si richiedeva comunque che il sub-procedimento di anomalia fosse concluso con una valutazione positiva di congruità sia pure motivata per relationem (Consiglio Stato , sez. VI, 03 aprile 2002 , n. 1853), dopo la riforma legislativa del 2005 che ha introdotto l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, va rilevato che l’omessa menzione della relatio nell’aggiudicazione definitiva non assume alcun significato sostanziale quando la verifica si sia in fatto svolta, i chiarimenti siano stati nella sostanza ritenuti congrui e l’amministrazione in giudizio abbia fatto ad essi riferimento per giustificare l’aggiudicazione senza che l’impresa ricorrente abbia controdedotto in modo specifico avverso tali deduzioni difensive; sicché , in conclusione, in ricorrenza di tali condizioni sostanziali e processuali, l’omessa menzione della relatio nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, può essere considerata una mera omissione formale costituente irregolarità.<br />	<br />
Né tale verifica è lacunosa perché – come nella specie – è limitata al costo del lavoro poiché l’art. 87 del codice dei contratti pubblici prevede che l’amministrazione richieda le giustificazioni “eventualmente necessarie” (avendo già ogni concorrente corredato l’offerta sin dalla sua presentazione delle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara).<br />	<br />
Ne consegue il rigetto del secondo motivo del ricorso in appello ( pag. 19-31 dell’atto di appello ).<br />	<br />
Con il terzo motivo di appello si pone la questione dell’illegittimità dell’operato della Commissione che, nel fissare i criteri motivazionali, avrebbe posto in essere un sostanziale stravolgimento dei parametri di valutazione delle offerte tecniche.<br />	<br />
L’art. 83 del codice dei contratti pubblici ha dettato una puntuale disciplina di questo importante aspetto della materia degli appalti pubblici costituito dal rapporto fra le prescrizioni del bando ( o lex specialis della gara ) ed i criteri fissati dalla commissione di gara.<br />	<br />
Secondo la tradizionale tesi prevalente nella giurisprudenza amministrativa prima del codice dei contratti pubblici, la commissione di gara poteva specificare i criteri previsti dal bando in sub-criteri, cui attribuire sub-pesi e sub-punteggi rispetto a quelli previsti dal bando.<br />	<br />
Tuttavia tale assetto del diritto vivente non appariva soddisfacente, perché, pur rispettando formalmente la par condicio dei concorrenti, risultava poco trasparente: infatti non consentiva la formulazione delle offerte conoscendo tutti i criteri di valutazione e consentiva , in buona sostanza, di introdurre criteri di valutazione “nuovi” dopo che le offerte erano state presentate, sicché i concorrenti non potevano tener conto degli orientamenti della commissione.<br />	<br />
Su tale questione è stata sollevata una questione di legittimità comunitaria da CdS VI ord. 9 luglio 2004 n. 5033.<br />	<br />
La questione è stata decisa con sentenza della Corte di Giustizia Sez. II, 24 novembre 2005 in causa C-331/04.<br />	<br />
La Corte ha ritenuto in tal caso che il diritto comunitario non osti a che un commissione giudicatrice attribuisca un peso relativo ai sub-elementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente , effettuando una ripartizione tra questi ultimi, del numero di punti previsti per detto criterio dell’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d’oneri o del bando di gara purché una tale decisione:<br />	<br />
1) non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti dal capitolato d’oneri o nel bando di gara;<br />	<br />
2) non contenga elementi che , se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;<br />	<br />
3) non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.<br />	<br />
L&#8217;operato della Commissione , nella specie, appare rispettoso del principio secondo il quale &#8220;la Commissione giudicatrice in una gara d&#8217;appalto può introdurre elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d&#8217;invito, oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, a condizione però che vi provveda prima dell&#8217;apertura delle buste recanti le offerte stesse e che non intrdoduca nuovi elementi di valutazione non previsti dal bando&#8221; (Consiglio di Stato , sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369, ma si veda anche Consiglio di Stato , sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6879, e più di recente, Consiglio di Stato , sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490 ove si è posto l&#8217;accento sulla circostanza -ritenuta viziante -che criteri di aggiudicazione sono stati specificati in seduta successiva all&#8217;apertura delle offerte).<br />	<br />
Non appare conducente insistere ulteriormente su tale aspetto, se non per evidenziare che, allorché sia prescritta una attività valutativa tecnicamente discrezionale di un criterio entro un minimo ed un massimo, giocoforza l&#8217;ampiezza del parametro preso in esame viene (se non altro a livello intellettivo) scomposta con riferimento ai singoli elementi che concorrono a formarlo.<br />	<br />
L&#8217;avere esposto in via preventiva rispetto all&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta tecnica i criteri di tale scomposizione valutativa, costituisce semmai autovincolo per la commissione che esplicita preventivamente il livello di apprezzamento delle (ancora ad essa ignote) proposte.<br />	<br />
Né detti criteri erano distonici &#8211; come in punto di fatto osservato con condivisibile motivazione dai primi Giudici &#8211; rispetto ai (macro)parametri di riferimento, ovvero introducevano elementi valutativi &#8220;nuovi&#8221;, imprevedibili, di guisa che potrebbe dirsi venuta meno la funzione specificatrice dei medesimi : non risultato pertanto integrate le &#8220;condizioni negative di legittimità&#8221; enucleate dalla giurisprudenza comunitaria (causa n. 331/2004) secondo cui gli artt. 36 della direttiva 92/50 e 34 della direttiva 93/38 devono essere interpretati nel senso che il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai sub-elementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d&#8217;oneri o del bando di gara, purché una tale decisione ( come si è ricordato in precedenza e qui si ribadisce ):<br />	<br />
&#8211; non modifichi i criteri di aggiudicazione dell&#8217;appalto definiti nel capitolato d&#8217;oneri o nel bando di gara;<br />	<br />
&#8211; non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;<br />	<br />
&#8211; non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.<br />	<br />
La recente decisione della Corte di Giustizia (in C. n. 532/06) non appare indicativa di un orientamento trasponibile al caso sottoposto all&#8217;odierna cognizione del Collegio, atteso che, in detta sede, si evidenziò che &#8220;la commissione aggiudicatrice ha menzionato nel bando di gara i soli criteri di aggiudicazione individuando in un momento successivo, dopo la presentazione delle offerte e dopo l&#8217;apertura delle domande di manifestazione di interesse, sia i coefficienti di ponderazione sia i sottocriteri per tali criteri di aggiudicazione. Orbene, ciò non soddisfa evidentemente l&#8217;obbligo di pubblicità previsto dall&#8217;art. 36, n. 2, della direttiva 92/50, letto alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell&#8217;obbligo di trasparenza.&#8221; ( per un caso analogo cfr. CdS VI 16 marzo 2009 n. 1555).<br />	<br />
A tenore della lex specialis ( pag. 10 del regolamento di gara ) “lett. h) criteri di aggiudicazione” il criterio di aggiudicazione era l’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi in base agli elementi “qualità della fornitura” e “prezzo” della stessa con coefficienti pari a 50/100 per ciascun elemento dell’offerta. <br />	<br />
Quanto ai “parametri valutativi della qualità” della fornitura essi sono stati predeterminati dal regolamento di gara distinguendo fra caratteristiche e qualità del “servizio provider” e del “servizio help desk” e prevedendo altresì una valutazione ad hoc della “relazione sulla sostenibilità ambientale”. Per ciascun parametro si prevedeva l’assegnazione di un punteggio fra 1 e 10 ad insindacabile giudizio della Commissione previa fissazione, da parte della stessa, di appositi criteri motivazionali.<br />	<br />
Il regolamento prevedeva poi che il voto sulla qualità dell’ offerta di ciascun concorrente sarebbe stato determinato attribuendo determinati pesi a ciascun parametro valutativo in base ad una formula di calcolo del voto medio ponderato.<br />	<br />
Ciò premesso, la Commissione si è limitata ad applicare la legge e la lex specialis della gara.<br />	<br />
Per il parametro “caratteristiche e qualità del servizio provider proposto” la commissione, infatti, ha ritenuto di graduare i punteggi in relazione agli impegni del concorrente rispetto ai requisiti minimi del servizio descritti nel capitolato speciale. <br />	<br />
Il riferimento ad “impegni” dei concorrenti ( espressione che deve ritenersi richiamare null’altro che gli obblighi oggetto dell’offerta quale predeterminata dalla lex specialis ) non comporta alcuna reale innovazione degli elementi dell’offerta predeterminati dal bando, in quanto è evidente che la commissione per valutare la qualità del servizio offerto ha in sostanza semplicemente evidenziato che avrebbe fatto riferimento allo standard di qualità regionale ( senza con ciò – come si è detto – assumendo l’inammissibilità delle offerte che si discostassero da detto parametro qualitativo per quanto detto nell’esame del primo motivo ), quale ulteriore fattore di obiettivizzazione del giudizio ( all’interno delle caratteristiche prefissate dell’offerta ed al solo fine di graduare i punteggi con la valutazione affidata al suo insindacabile giudizio).<br />	<br />
Gli “impegni dei concorrenti” non sono nuovi ed autonomi sub-criteri non previsti dalla lex specialis ma semplicemente gli obblighi oggetto dell’offerta ( che è impegnativa ed è fatta di obblighi ) quale predeterminati dal capitolato.<br />	<br />
Può pertanto condividersi la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto che la specificazione operata dalla Commissione sia perfettamente rispettosa tanto di quanto prescritto dal punto h) del verbale di gara tanto del disposto di cui all’art. 86 del codice dei contratti.<br />	<br />
Ne consegue il rigetto del terzo motivo di appello ( pag. 31-41).<br />	<br />
Gli ulteriori motivi sono inammissibili come già dichiarato dal giudice di prime cure che ha rilevato che non vi è interesse alla loro proposizione perché essi attingono solo la posizione dell’impresa prima classificata e non anche della seconda.<br />	<br />
In grado di appello detti motivi sono stati riproposti puramente e semplicemente senza alcuna critica alla sentenza impugnata, sicchè vanno dichiarati inammissibili per genericità. <br />	<br />
Nel giudizio di appello &#8211; che non è un iudicium novum &#8211; la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall&#8217;appellante attraverso l&#8217;enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell&#8217;appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell&#8217;appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l&#8217;atto d&#8217;appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata. (Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1660).<br />	<br />
Ne segue il rigetto dei restanti motivi di appello ( quarto e quinto ) e della domanda risarcitoria.<br />	<br />
Sussistono i motivi eccezionali per la compensazione delle spese attesa la novità e difficoltà delle questioni affrontate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe specificato :<br />	<br />
Rigetta l’appello.<br />	<br />
Compensa integralmente le spese del giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1013</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1013/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1013/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1013</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo &#8211; Est. De Nictolis VCC Energia s.p.a. (Avv. E. Torrelli) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. Stato) sui limiti del potere di controllo dell&#8217;amministrazione statale sul rilascio del nulla osta paesaggistico da parte della Regione nel caso di realizzazione di impianti eolici Ambiente – Impianti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1013/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1013</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1013/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1013</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo &#8211; Est. De Nictolis<br /> VCC Energia s.p.a. (Avv. E. Torrelli) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del potere di controllo dell&#8217;amministrazione statale sul rilascio del nulla osta paesaggistico da parte della Regione nel caso di realizzazione di impianti eolici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Impianti eolici – Realizzazione – Nulla osta paesaggistico – Rilascio – Regioni –Controllo &#8211; Amministrazione statale – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcun potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta. Pertanto, nel caso di realizzazione di impianti eolici, la valutazione del potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo spetta all’amministrazione regionale preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici, implicando inevitabili scelte di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2791/2009, proposto da</p>
<p><b>VCC Energia s.p.a.</b> (già VCC Energia s.r.l.), rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Evelina Torrelli, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero per i beni e le attività culturali<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p><b>Regione Abruzzo &#8211; Direzione parchi territorio ambiente energia, Comune di Collarmele, Comune di Celano</b>, non costituiti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tar Abruzzo – L’Aquila, n. 79/2008, resa tra le parti, concernente realizzazione parco eolico.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato Torrelli e l&#8217;avvocato dello Stato Fiduccia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. VCC Energia s.r.l. avviava presso la Regione Abruzzo un procedimento per la realizzazione di un progetto di ampliamento del parco eolico di Collarmele, chiedendo, tra l’altro, il rilascio di nulla osta paesaggistico.<br />	<br />
1.1. La Regione con provvedimento 2 marzo 2006 n. 5715 ha accolto in parte l’istanza, rilasciando il nulla osta paesaggistico, ai sensi dell’art. 159, d.lgs. n. 42/2004, solo per una parte del progetto, e segnatamente quanto alla realizzazione di quattro delle 22 pale eoliche previste.<br />	<br />
1.2. Contro il provvedimento regionale, nella parte in cui non autorizza la realizzazione di 18 pale eoliche, la VCC ha proposto un separato ricorso, che non forma oggetto del presente giudizio.<br />	<br />
1.3. Il nulla osta regionale n. 5715/2006, relativo a 4 pale eoliche, è stato annullato dal Ministero per i beni e le attività culturali –direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo – L’Aquila, con provvedimento 4 maggio 2006.<br />	<br />
1.4. Contro il provvedimento statale del 4 maggio 2006 (e contro la presupposta nota della Soprintendenza 12 aprile 2006 n. 3772) la VCC ha proposto un autonomo ricorso al Tar Abruzzo, che è stato respinto con la sentenza n. 79/2008, oggetto del presente appello.<br />	<br />
1.5. Con l’atto di appello la VCC ripropone i motivi di cui al ricorso di primo grado e solleva motivate critiche nei confronti della sentenza gravata.</p>
<p>2. Con il primo mezzo, sia in primo grado che in appello, si lamenta che sarebbe stato illegittimamente omesso l’avviso di avvio del procedimento di annullamento del nulla osta.<br />	<br />
Si contesta (da pag. 6 a pag. 13 dell’atto di appello) la pronuncia del Tar che ha disatteso tale motivo osservando che dall’avviso di avvio del procedimento si poteva prescindere, trattandosi di procedimento a istanza di parte.<br />	<br />
Si invoca, a censura, sia il dato letterale dell’art. 159, d.lgs. n. 42/2004, sia l’art. 7, l. n. 241/1990, sia la copiosa giurisprudenza che ritiene necessario l’avviso di avvio del procedimento anche in relazione alla fase di controllo statale del nulla osta paesaggistico rilasciato dalle Regioni.<br />	<br />
2.1. Il mezzo va respinto e la sentenza merita conferma, ancorché con diversa motivazione.<br />	<br />
2.2. La sentenza va corretta, laddove afferma che trattandosi di procedimento a istanza di parte, può prescindersi dall’avviso di avvio del procedimento, in quanto sia la giurisprudenza amministrativa, sia il d.lgs. n. 42/2004, esigono espressamente che della fase di controllo statale del nulla osta paesaggistico sia dato avviso all’interessato.<br />	<br />
2.3. Tuttavia, nel caso di specie, l’avviso di avvio del procedimento è stato dato nel rispetto del regime transitorio divisato dall’art. 159, d.lgs. n. 42/2004, nel testo originario in vigore dalla data di adozione del nulla osta, vale a dire il 2 marzo 2006, e applicabile <i>ratione temporis</i> al caso di specie.<br />	<br />
Disponeva il citato art. 159, co. 1, nel testo originario in vigore all’epoca di adozione del nulla osta n. 5715/2006 che l&#8217;amministrazione competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica “<i>dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall&#8217;interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.</i><br />	<br />
Solo nel testo modificato dal d.lgs. n. 157/2006, pubblicato in G.U. 27 aprile 2006, dopo la previsione che “<i>la comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>”, è stata aggiunta la previsione secondo cui “<i>nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati”. </i><br />	<br />
Il nulla osta paesaggistico è stato adottato il 2 marzo 2006, nel vigore della disciplina originaria, pertanto correttamente il Comune si è limitato a comunicare il nulla osta paesaggistico, contestualmente, all’Amministrazione statale e alla VCC. Tale comunicazione alla VCC è per legge equipollente dell’avviso di avvio dell’interessato.<br />	<br />
Non era necessario, all’epoca dei fatti, fare l’attestazione di aver eseguito il contestuale invio agli interessati. <br />	<br />
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.</p>
<p>3. Con il secondo mezzo (da pag. 13 a pag. 48), si lamenta che il provvedimento di annullamento sarebbe viziato da difetto di motivazione e inadeguata ponderazione degli interessi in gioco, in quanto avrebbe dato valore preponderante al paesaggio senza considerare i concomitanti interessi allo sviluppo di energie alternative da fonti rinnovabili e alla salvaguardia dell’ambiente (che deriva dal’utilizzo di energia da fonti rinnovabili).</p>
<p>4. La censura va disattesa.<br />	<br />
4.1. Essa, nella sua complessa articolazione, solleva un problema di indubbia attualità e delicatezza, quello del potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo.<br />	<br />
4.2. Tuttavia, la censura muove da un errore di prospettiva, chiedendo che tale complessa valutazione comparativa sia affidata all’amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio, e chiedendo al giudice amministrativo di sindacare, sotto tale profilo, l’operato di detta amministrazione statale.<br />	<br />
Invece, tale valutazione, che implica inevitabili scelte di merito amministrativo, compete all’amministrazione regionale, preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici.<br />	<br />
L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n. 9/2001).<br />	<br />
4.3. Nel caso di specie, il nulla osta regionale è affetto da un vizio di legittimità di fondo, in quanto, a fronte di un progetto di impianto eolico da realizzarsi su area sottoposta a vincolo paesaggistico, non contiene né motivazione né, soprattutto, istruttoria in ordine alla valutazione di compatibilità paesaggistica dell’opera.<br />	<br />
Dunque, è la Regione ad aver illegittimamente omesso qualsivoglia valutazione comparativa.<br />	<br />
4.4. Tale omissione si traduce nei consueti vizi di legittimità di difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Ne consegue che correttamente l’Amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, lungi dal compiere una valutazione di merito ad essa non consentita, ha stigmatizzato l’atto regionale per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non compie alcuna valutazione sull’impatto paesaggistico dell’opera. <br />	<br />
4.5. Per quanto esposto va respinto il secondo motivo di appello.<br />	<br />
Sono salvi gli ulteriori provvedimenti della Regione, che è tenuta a rideterminarsi adottando un nuovo nulla osta paesaggistico (o diniego del medesimo) in cui compia una motivata e istruita valutazione comparativa degli interessi in gioco.</p>
<p>5. Con il terzo mezzo (da pag. 48 a pag. 49 dell’atto di appello) si ripropone un motivo che si assume pretermesso dal Tar, lamentandosi la violazione dell’art. 41 Cost., sotto il profilo della valutazione monosettoriale compiuta dall’Amministrazione statale, limitata alla tutela del paesaggio.<br />	<br />
La censura va disattesa alla luce delle considerazioni già svolte in relazione al secondo motivo di appello.</p>
<p>6. In conclusione l’appello va respinto.<br />	<br />
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giancarlo Montedoro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.663</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-2-2010-n-663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-2-2010-n-663/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.663</a></p>
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. 07.08.1990, n. 241, alla D.I.A. e sui vincoli conformativi presenti nel P.R.G. Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – D.I.A. – Art. 10-bis l. 07.08.1990, n. 241 – Applicabilità – Esclusione. Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici – Vincoli conformativi. La dichiarazione di inizio attività non dà</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-2-2010-n-663/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-2-2010-n-663/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.663</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. 07.08.1990, n. 241, alla D.I.A. e sui vincoli conformativi presenti nel P.R.G.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – D.I.A. – Art. 10-bis l. 07.08.1990, n. 241 – Applicabilità – Esclusione.	</p>
<p>Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici – Vincoli conformativi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione di inizio attività non dà l’avvio ad un procedimento ad istanza di parte, sicché alla medesima non trova applicazione la disposizione dell’art. 10-bis l. 07.08.1990, n. 241.	</p>
<p>Il vincolo impresso su aree private destinate a servizi relativi alle zone residenziali, sulle quali lo strumento urbanistico consente interventi riguardanti il verde di quartiere, nonché la costruzione (secondo precisi indici di fabbricabilità fondiaria, altezze e rapporti di copertura) di asili nido, edifici scolastici, nonché attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, amministrative, per pubblici servizi), ha natura conformativa e non espropriativa; di talché è da escludere l’esistenza di un obbligo in capo all’amministrazione di provvedere alla ritipizzazione dei suoli decorso un quinquennio dall’approvazione del P.R.G.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 523 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Aosta</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Cervetti, Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 3/9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Bordighera</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso Riccardo Maoli in Genova, via Corsica 2/11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>del provvedimento del Comune di Bordighera ufficio tecnico prot. 6732 del 27.4.2009 avente ad oggetto &#8220;dichiarazione di inizio attività n. 90 del 7 aprile 2009 prot. n. 5850 per risanamento conservativo e conversione in residenza di 21 alloggi del fabbricato già adibito a scuola Oasi Mater Amabilis sita in via Garnier&#8221; con il quale è stato ordinato alla ricorrente il &#8220;divieto di intraprendere la trasformazione in residenza con opere edilizie dell&#8217;immobile Oasi Mater Amabilis di via Garnier in quanto ricompreso dal piano regolatore generale in zona P.A. (presidio ambientale) e in particolare nelle aree a servizi pubblici f) per l&#8217;istruzione di cui all&#8217;art. 43.01 del piano regolatore&#8221; nonchè di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 e sue m. ed i., e dell&#8217;articolo 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m. la condanna dell&#8217;amministrazione procedente al risarcimento nei confronti della ricorrente del danno derivante dagli atti illegittimi impugnati, oltre a rivalutazione ed interessi come per legge;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bordighera;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2009 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso regolarmente notificato e depositato, l’ente ecclesiastico ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Bordighera avente ad oggetto il &#8220;divieto di intraprendere la trasformazione in residenza con opere edilizie dell&#8217;immobile Oasi Mater Amabilis di via Garnier in quanto ricompreso dal piano regolatore generale in zona P.A. (presidio ambientale) e in particolare nelle aree a servizi pubblici f) per l&#8217;istruzione di cui all&#8217;art. 43.01 del piano regolatore&#8221;.<br />	<br />
La progettata trasformazione era stata oggetto di una dichiarazione di inizio attività (n. 90 del 7 aprile 2009 prot. n. 5850) per risanamento conservativo e conversione in residenza di 21 alloggi del fabbricato, già adibito a scuola Oasi Mater Amabilis sita in via Garnier&#8221;.<br />	<br />
Ritenendo illegittimo l’operato dell’ente locale la Congregazione delle suore di S.Giuseppe di Aosta affida il proprio ricorso a sei motivi di censura così rubricati:<br />	<br />
1)-Violazione dell’ art.26, commi 4,6 e 7 della l.reg. Liguria n.162008. Violazione dell’art. 10 bis della l.n.24190. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.<br />	<br />
2)-Violazione dell’ art.23 della l.reg. Liguria n.162008. Violazione degli artt.9 e 10 della l.reg. Liguria n.162008. Violazione dell’art. 3 lett. c) e d) del DPR n.3802001. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.<br />	<br />
3)- Violazione dell’ art.23 della l.reg. Liguria n.162008. Violazione degli artt.9 e 10 della l.reg. Liguria n.162008. Violazione dell’art. 3 lett. c) e d) del DPR n.3802001 sotto altro profilo. Violazione dell’art. 42 delle NTA del PRG. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.<br />	<br />
4 )-Violazione dell’ art.23 della l.reg. Liguria n.162008 sotto altro profilo.Violazione dell’art. 38 delle NTA del PRG. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.<br />	<br />
5)-Violazione dell’ art.23 della l.reg. Liguria n.162008 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.<br />	<br />
6)-Violazione dell’ art.23 della l.reg. Liguria n.162008 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione Eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa ed illogicità manifesta. <br />	<br />
Veniva poi avanzata una domanda di risarcimento del danno subito a causa del provvedimento negativo del comune di Bordighera.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il comune intimato chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’udienza odierna la causa passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso in discussione è volto a censurare la scelta del comune di negare la possibilità alla Congregazione delle suore di S. Giuseppe di Aosta, di procedere, tramite D.I.A., alla trasformazione del compendio immobiliare di loro proprietà, ubicato in Bordighera.<br />	<br />
La proprietà complessiva è costituita da un edificio principale (fg.9 mapp. 437) nonché dalla villa “Charles Garnier”, dall’annesso parco e da altri manufatti minori identificati con i mappali 34,387,438,439 e 489, tutti siti nel territorio comunale.<br />	<br />
Il complesso principale (mapp. 437) fu realizzato nel 1959 ed adibito in origine a “colonia permanente”.<br />	<br />
Nel corso della sua vita è stato poi inserito nel PRG del comune di Bordighera, approvato con DPGR n.392000 in zona destinata a servizi scolastici, con la specifica destinazione ad “area per attrezzature e servizi pubblici”, fotografandone la destinazione impressa dalla Congregazione che da anni vi svolgeva attività scolastica con la denominazione “Oasi Mater Amabilis”.<br />	<br />
Il compendio immobiliare, inoltre, era stato fin dal 1964 sottoposto ad un vincolo paesaggistico (DM.2221964).<br />	<br />
Il nucleo della questione che vede opposta la proprietà ed il comune ruota attorno alla qualificazione originaria dell’immobile.<br />	<br />
Come sopra ricordato, in origine l’edificio principale venne adibito a colonia permanente, qualificazione che, secondo la ricorrente, farebbe rientrare l’immobile nella categoria della residenza, mentre secondo il comune di Bordighera si tratta di una trasformazione dell’immobile da servizi a residenza, attività per la quale, in ogni caso, non si poteva procedere con semplice DIA.<br />	<br />
In particolare, l’amministrazione locale ha motivato il diniego sulla base delle seguenti affermazioni: <br />	<br />
1)- l’immobile è ricompreso in zona PA (presidio ambientale) area a servizi pubblici “f” per l’istruzione (art. 43.1 PRG), con la conseguenza che la sua trasformazione in 21 unità abitative deve essere qualificata come ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d’uso e non può essere oggetto di una semplice DIA qualificando l’intervento risanamento conservativo.<br />	<br />
Le affermazioni contenute nell’atto di diniego appaiono, al Collegio, condivisibili.<br />	<br />
Risulta innanzitutto, dagli atti depositati, che la destinazione urbanistica originaria era stata mutata, con l’approvazione del PRG del 2000, in area a servizi scolastici.<br />	<br />
La modifica della originaria destinazione dell’area formalizzata nello strumento urbanistico, non fu oggetto di osservazioni, né risultano impugnazioni della stessa con la conseguenza della sua sovrapposizione all’originaria denominazione a colonia marina del compendio immobiliare.<br />	<br />
Conclusione d’altro canto, fatta propria dall’attuale ricorrente che, in data 2412003 presentò una istanza di variante volta ad ottenere :”l’annullamento del vincolo a servizi scolastici gravante sull’immobile prima adibito a tale uso”.<br />	<br />
Dal punto di vista di fatto quindi, l’immobile in origine colonia permanente, era stato trasformato dalla Congregazione in scuola ed il PRG ne aveva preso atto nel 2000.<br />	<br />
Sul punto non può sovrapporsi la ricostruzione della ricorrente, che ignora nelle proprie difese questo passaggio, pretendendo di far prevalere sulla realtà, la primigenia destinazione impressa all’immobile, salvo poi riconoscerla in sede di redazione della memoria conclusiva (pag.15), ma negandone la valenza determinante, sul presupposto della vigenza, nel 2003, del vincolo oggi a suo dire scaduto. (Sulla disamina di questo aspetto vedi infra).<br />	<br />
La giurisprudenza in materia di modificazione d’uso dell’immobile è univocamente volta a disciplinare i casi opposti a quello qui in discussione, le ipotesi cioè in cui il privato pretende di ottenere un provvedimento abilitativo edilizio vantando o la situazione di fatto contraria alla destinazione funzionale del bene o quando la originaria destinazione, mai utilizzata, voglia essere ripristinata dal proprietario dell’immobile. (Consiglio Stato , sez. IV, 09 settembre 2009 , n. 5416).<br />	<br />
Inoltre il tribunale non condivide neppure la equiparazione compiuta tra la funzione di colonia permanente e residenza proposta dalla ricorrente.<br />	<br />
Innanzitutto non vi è alcun dato testuale che riporti nell’alveo della residenza un’attività che, per le sue peculiarità potrebbe anche essere assimilata a funzioni di convitto scolastico extra-alberghiero, come avviene per le colonie marine estive.<br />	<br />
Ma aldilà della interpretazione che si vuole dare dell’attività di colonia, è indubbio che la stessa aveva una gestione unitaria, non aveva necessità di standards a parcheggi, aveva spazi comuni e dove si svolgevano le attività proprie della colonia.<br />	<br />
Il progetto in questione prevede invece la formazione di 21 unità abitative distinte nei quattro piani dell’edificio con i relativi servizi.<br />	<br />
Il carico urbanistico, contrariamente a quanto affermato dalla Congregazione ricorrente, non potrà che aumentare.<br />	<br />
L’originario uso come colonia comportava infatti una unitarietà di gestione degli spazi comuni e la permanenza continua dei ragazzi alloggiati nell’istituto.<br />	<br />
Al contrario la frammentazione dell’originario complesso edilizio in 21 distinte unità immobiliari, comporterà una frammentazione anche dell’uso urbanistico, perché le singole unità familiari avranno orari, abitudini ed organizzazioni di vita differenti, con totale e diversa ricaduta sull’urbanistica della zona.<br />	<br />
Né la suggestione difensiva dell’elevato numero di frequentatori della colonia può mutare questa analisi di fondo, poiché nelle colonie è notorio che tutte le attività vengono svolte insieme e nella quasi totalità del tempo all’interno dell’edificio, con la riduzione esponenziale del peso urbanistico sulla zona circostante.<br />	<br />
Comunque, a prescindere da questa diversa valutazione circa l’ascrivibilità dell’attività di colonia nel novero della funzione residenziale, anziché nella funzione servizi, per l’uso collettivo e specialistico che la stessa ricorrente le riconosce, il dato di partenza per valutare il provvedimento negativo del comune è costituito dalla destinazione urbanistica attualmente impressa all’area su cui è realizzato l’edificio in questione.<br />	<br />
Ciò premesso tutti i motivi posti a sostegno del ricorso non appaiono fondati.<br />	<br />
Quanto al primo motivo, ai sensi dell’art. 26, comma 7 della l.r. n.162008, non era necessaria alcuna comunicazione, perché soltanto qualora l’istruttoria abbia ritenuto inciso dal progetto il vincolo esistente sul bene, vanno comunicati alla parte i motivi ostativi all’assenso.<br />	<br />
In via generale, poi, il Collegio in adesione ad una opinione già espressa da altri tribunali, ritiene che <i>“ La dichiarazione di inizio attività non dà l&#8217;avvio ad un procedimento ad istanza di parte, sicché alla medesima non trova applicazione la disposizione dell&#8217;art. 10-bis della legge 241/1990, sul preavviso di rigetto nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte”(</i> T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 26 novembre 2008 , n. 5651).<br />	<br />
Quanto poi alla mancata comunicazione del funzionario istruttore, la mancanza, non comporta alcuna incertezza o illegittimità del procedimento avendo la legge previsto in questo caso l’imputazione della pratica al responsabile dell’ufficio al quale la parte può rivolgersi per ottenere informazioni ed allegare le proprie istanze partecipative. (Consiglio Stato , sez. VI, 07 settembre 2006 , n. 5186; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 ottobre 2006 , n. 9876).<br />	<br />
Anche il secondo ed il quinto motivo che lamentano, sotto diversi angoli visuali, la illegittima qualificazione del progetto come ristrutturazione edilizia, anziché come risanamento conservativo non sono fondati.<br />	<br />
In disparte la ricostruzione dell’attuale situazione urbanistica dell’area oggetto di trasformazione, già accennata in precedenza, va innanzitutto affermata la carenza d’interesse della censura laddove nega al comune la possibilità di inibire le opere sul presupposto della mancata approvazione delle categorie edilizie e delle opere di trasformazione, per ciascuna di quelle, disciplinate.<br />	<br />
E’ infatti bensì vero che, al momento del diniego il comune non aveva ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico, secondo il dettato dell’art. 88 della l.r. n.162008, riapprovando le relative norme, tuttavia la disciplina-fonte (art. 10 l.r.n.162008) è meramente riproduttiva della disciplina previgente, contenuta per la prima volta nell’art. 48 della l.n.45778 e poi trasfusa nell’art.3 del DPR n.3802001.<br />	<br />
Ne deriva che, qualora si volesse seguire la ricorrente nel suo ragionamento, bisognerebbe ipotizzare un’assenza di regolamentazione di tutta la materia delle trasformazioni edilizie in attesa della riadozione di norme identiche alle precedenti.<br />	<br />
Il resto delle diffuse argomentazioni contenute nella censura sono già state confutate in precedenza e qui occorre solo rilevare che, indipendentemente dalla qualificazione riconoscibile alla colonia permanente, la trasformazione di un unitario complesso in ventuno residenze autonome, per quanto contenute nello stesso involucro edilizio, con la necessità di reperire i relativi standards urbanistici non può che collocare il progetto proposto nella categoria edilizia della ristrutturazione che eccede i più limitati ambiti del risanamento conservativo.<br />	<br />
Con il terzo motivo si afferma che il vincolo a servizi graverebbe soltanto sull’area circostante l’edificio che ne sarebbe, dunque, escluso.<br />	<br />
Il motivo risulta smentito anzitutto dalla cartografia, che destina a servizi il mappale su cui insiste l’immobile e non distingue (eccettuandolo) l’edificio in questione (al tempo già realizzato).<br />	<br />
Inoltre, come già ricordato, la destinazione venne impressa su di una funzione (quella scolastica) effettivamente esercitata per anni nell’immobile che si vorrebbe estraneo all’imposizione del vincolo gravante su tutte le aree circostanti.<br />	<br />
Come ricordato dall’avvocato dell’amministrazione, il PRG nella zonizzazione distingue le aree da destinare a servizi, da quelle in cui l’attività è già in atto ed in questo caso il Piano ha soltanto una valenza ricognitiva di una funzione già operante sul territorio e, trattandosi di una scuola in funzione, la ricognizione non poteva che ricomprendere sia l’area che il manufatto adibito ad edificio scolastico.<br />	<br />
Il motivo comunque è infondato in radice poiché nel 2003 la stessa Congregazione aveva riconosciuto espressamente l’esistenza del vincolo gravante sull’immobile già destinato a scuola.<br />	<br />
Infine va confutata anche l’ultima argomentazione contenuta nel motivo, che afferma la natura espropriativa del vincolo a servizi scolastici, sul presupposto che il privato non potrebbe trarre dall’attività quell’utilità economica che costituisce il discrimine tra natura conformativa e espropriativa di un vincolo.<br />	<br />
Innanzitutto, proprio il servizio scolastico esercitato dalla Congregazione per anni nella struttura, <br />	<br />
svuota di contenuto la tesi proposta della natura espropriativa del vincolo scolastico.<br />	<br />
Inoltre la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “Il vincolo impresso su aree private destinate a servizi relativi alle zone residenziali sulle quali lo strumento urbanistico consenta interventi riguardanti il verde di quartiere nonché la costruzione (secondo precisi indici di fabbricabilità fondiaria, altezze e rapporti di copertura) di asili nido, edifici scolastici, nonché attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, amministrative, per pubblici servizi) ha natura conformativa e non espropriativa (nella specie, il tribunale &#8211; sul presupposto della durata indeterminata dei vincoli conformativi &#8211; ha escluso l&#8217;esistenza di un obbligo in capo all&#8217;amministrazione di provvedere alla ritipizzazione dei suoli per infruttuoso decorso del quinquennio dall&#8217;approvazione del Piano. (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 21 ottobre 2002 , n. 4632; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 26 febbraio 2009 , n. 403) .<br />	<br />
Comunque, anche a non voler seguire la tesi della persistenza dei vincoli conformativi oltre la scadenza ordinaria, resta comunque il limite stabilito dal vigente PRG che consente, sul patrimonio edilizio esistente, in caso di scadenza di precedenti vincoli, solo opere di risanamento conservativo e non , come nella specie, di ristrutturazione. <br />	<br />
Il quarto motivo si fonda sull’erroneo presupposto della non applicabilità del regime previsto per la zona PA, all’area a servizi “f “ su cui è collocato l’edificio.<br />	<br />
In realtà, per specifica norma di P.R.G. (art. 42.03), le aree a servizi pubblici “f “ costituiscono ambiti specifici delle zone omogenee nelle quali sono inserite.<br />	<br />
Non risulta, poi, fondato il supposto difetto di motivazione.<br />	<br />
Il provvedimento trova infatti idonea argomentazione nella confutazione della valenza dell’intervento, troppo invasivo per un ambito PA (Presidio ambientale), cioè una zona di PRG contrassegnata dalla scelta di una forte tutela paesaggistica, con contestuale contenimento delle trasformazioni edilizie.<br />	<br />
Il sesto motivo risulta infondato.<br />	<br />
Il comune infatti fonda il suo diniego sulle motivazioni oggetto dei precedenti motivi. <br />	<br />
In via residuale, viene poi indicata una incompletezza documentale che si riferisce ad aspetti progettuali non secondari.<br />	<br />
Tuttavia, proprio dalle difese della ricorrente, appare fondato il timore che l’intervento venga realizzato senza provvedere alla dotazione di standards.<br />	<br />
In particolare si afferma nel motivo, (pag.26) per quanto riguarda i parcheggi, che gli stessi non vengono individuati, nonostante la creazione di 21 unità immobiliari, perchè non sono necessari (come atto o come pertinenza degli alloggi?) trattandosi di un intervento di restauro o risanamento conservativo.<br />	<br />
Il ricorso va conclusivamente rigettato.<br />	<br />
Non si dà luogo a pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni, per espressa rinunzia della parte, nel presente giudizio, alla sua definizione.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Le spese sono poste a carico della Congregazione delle suore di San Giuseppe di Aosta, ente ecclesiastico ricorrente e liquidate nella misura complessiva di €.3.000 (tremila)<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-22-2-2010-n-663/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1035/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1035</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Branca Eredi Bernardo Snc di Bernardo Vincenzo &#038; C. ( Avv. Galante) c/ Provincia di Potenza ( Avv. Luglio) sulla legittimità dell&#8217;esclusione del concorrente qualora ometta di sottoscrivere le liste delle categorie di lavorazione e forniture prescritte nella lex specialis a pena di esclusione Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini  Est.  Branca<br />  Eredi Bernardo Snc di Bernardo Vincenzo &#038; C. ( Avv. Galante) c/ Provincia di<br /> Potenza ( Avv. Luglio)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione del concorrente qualora ometta di sottoscrivere le liste delle categorie di lavorazione e forniture prescritte nella lex specialis a pena di esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Lista categorie di lavorazione e forniture – Sottoscrizione- Prescrizione lex specialis  &#8211; Omissione – Esclusione – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare pubbliche, è legittima l’esclusione del concorrente  che ha omesso  di sottoscrivere ,in ogni pagina ,la lista delle categorie di lavorazioni e forniture obbligatoriamente prescritto nella lex specialis a pena di esclusione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5799 del 2009, proposto da:<br />
<b>Eredi Bernardo Snc di Bernardo Vincenzo &#038; C.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Galante, con domicilio eletto presso Leonardo Di Marco in Roma, piazza Mazzini, 27; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Provincia di Potenza</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Teresa Fiordelisi, Emanuela Luglio, con domicilio eletto presso Felice Testa in Roma, via Aurelia, 190; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA: SEZIONE I n. 00197/2009, resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZ. E MESSA IN SICUREZZA STRADA-RIS.DANNI..</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Potenza;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati avv. P. Galante e avv. Fiordelisi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla Eredi Bernardo di Bernardo Vincenzo &#038; C., s.n.c., per l’annullamento dell’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale di Fondovalle di Fiumarella di Armento, impugnando altresì la nota di comunicazione prot. n. 10872 del 19.3.2009 e la clausola del bando di gara, che prevedeva la sanzione dell’esclusione dalla gara nel caso di mancata sottoscrizione di tutte le pagine della lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture previste. <br />	<br />
La ricorrente aveva dedotto la violazione del bando di gara, dell’art. 90, comma 5, DPR n. 554/1999, l’eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di motivazione ed irragionevolezza con richiesta di risarcimento del danno.<br />	<br />
Il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato alla stregua della normativa di gara, in quanto “il legale rappresentante della ricorrente non” aveva “sottoscritto le pagine della lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dei lavori, come previsto a pena di esclusione”.<br />	<br />
La sentenza afferma inoltre che la predetta clausola di esclusione dalla gara nel caso di mancata sottoscrizione di tutte le pagine della lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture previste, non risulta illegittima, in quanto l’obbligo di sottoscrivere ogni pagina della lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture previste risponde all’interesse essenziale di natura sostanziale dell’Amministrazione resistente di evitare possibili contestazioni nella fase esecutiva dell’appalto con riferimento al prezzo complessivo offerto e di ridurre il rischio di formulazione di offerte non sufficientemente meditate da parte dell’appaltatore.<br />	<br />
La s.n.c. Eredi Bernardo ha proposto appello per la riforma della sentenza.<br />	<br />
La Provincia di Potenza si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2009 la causa è stata rimessa in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il primo motivo si sostiene l’erroneità della sentenza perché non potrebbe affermarsi con sicurezza che il bando sanzionasse con l’esclusione l’eventuale omissione della sottoscrizione in ogni pagina della lista delle categorie di lavorazioni e forniture.<br />	<br />
E ciò perché il paragrafo del bando che qui interessa, dopo aver imposto la sottoscrizione della lista in tutte le pagine da parte del rappresentante legale del concorrente, aggiunge “e non può presentare correzioni che non siano state da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.”.<br />	<br />
Si sostiene che sarebbe dubbio se la sanzione escludente fosse da riferire, oltre che alla mancata sottoscrizione delle correzioni, anche alla omessa sottoscrizione in ogni pagina.<br />	<br />
Si sarebbe in presenza, quindi, di una clausola equivoca, che avrebbe obbligato all’applicazione del <i>favor partecipationis.</i><br />	<br />
La tesi dell’appellante va disattesa perché palesemente illogica.<br />	<br />
Sfugge, invero, la ragione per la quale il bando avrebbe considerato impegnativa per il concorrente la correzione solo se sottoscritta, e non anche la indicazione di una cifra non modificata, la cui mancata sottoscrizione in calce alla pagina, secondo l’assunto, poteva essere omessa senza conseguenze sulla ammissibilità dell’offerta. E’ da aggiungere, anzi, che la sanzione della omessa sottoscrizione della correzione ha un senso solo nel presupposto che anche la firma in ogni pagina fosse un obbligo ineludibile per l’impresa concorrente.<br />	<br />
Il Collegio, pertanto, è dell’avviso che la formulazione della disposizione non possa ritenersi equivoca e che la sanzione dell’esclusione sia stata comminata per violazione, sia dell’obbligo di sottoscrizione della lista in ogni pagina, sia di quello di firmare le eventuali correzioni, quali adempimenti che congiuntamente concorrono al medesimo scopo, di rilievo giuridico evidente, di prevenire eventuali contestazioni in sede di esecuzione dell’appalto.<br />	<br />
2. Il secondo mezzo consiste nella pretesa violazione dell’art. 90 comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, nella parte in cui stabilisce che, anche in caso di determinazione del corrispettivo mediante applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle diverse lavorazioni, la concorrente deve presentare una dichiarazione di presa d’atto che l’importo complessivo dell’offerta rimane fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge.<br />	<br />
Si assume che, in forza di tale disposizione, le liste delle lavorazioni assumerebbero natura del tutto secondaria ed accessoria, posto che, quando il corrispettivo è determinato a corpo – come nella specie – l’unico elemento da tenere in considerazione sarebbe il prezzo offerto, con la conseguenza che la redazione delle liste delle lavorazioni rappresenterebbero un adempimento meramente formale la cui inosservanza non può condurre all’esclusione.<br />	<br />
Il ragionamento non appare convincente.<br />	<br />
Si osserva che, con espressa previsione, il bando di gara ha stabilito, a proposito della determinazione del corrispettivo, che la stessa sarebbe avvenuta “a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, mediante offerta a prezzi unitari”.<br />	<br />
E’ noto che tale disposizione reca due ipotesi alternative circa la determinazione del prezzo più basso nei contratti da stipulare a corpo, dovendosi precisare nel bando se il prezzo è determinato sull’importo dei lavori posto a base di gara, “ovvero mediante offerta a prezzi unitari.”.<br />	<br />
Tale seconda ipotesi, come detto, è quella seguita dal bando qui in esame.<br />	<br />
La circostanza rende applicabile alla fattispecie le prescrizioni di cui all’art. 90, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1990, che disciplina le modalità di redazione delle liste delle lavorazioni, e, tra queste, impone l’obbligo della vidimazione in ogni foglio.<br />	<br />
La stessa appellante riconosce che – anche in caso di corrispettivo a corpo – le liste delle lavorazioni servono “ad evidenziare che il concorrente ha avuto piena contezza delle quantità e dei prezzi delle lavorazioni” (pag. 9 atto di appello). E’ agevole comprendere che tale funzione non può essere assolta in difetto della sottoscrizione in ogni pagina.<br />	<br />
La censura quindi non può essere accolta.<br />	<br />
Né maggior credito può attribuirsi all’argomento con il quale l‘appellante fa rilevare che l’offerta era accompagnata da giustificazioni sottoscritte singolarmente per ogni prezzo. <br />	<br />
In proposito è da osservare che – secondo precise disposizioni del bando (punto 3, pag. 13) – la documentazione relativa alle giustificazioni doveva riferirsi alle “voci di prezzo contenute in un apposito elenco, che il concorrente troverà …”. Di qui l’impossibilità di equiparare sul piano funzionale tali documenti alla lista delle categorie di lavorazioni, che il bando disciplina al precedente punto 2), precisando che la stessa appaltante avrebbe fornito il relativo modulo, timbrato e firmato, dal responsabile del procedimento: mentre le giustificazioni sarebbero state richieste solo per alcuni prezzi, e con riguardo alla attendibilità del prezzo offerto, le liste contemplavano la totalità delle lavorazioni necessarie, indipendentemente da esigenze di giustificazione, al precipuo scopo di impegnare l’offerente sul contenuto della singola lavorazione..<br />	<br />
In conclusione non appare seriamente contestabile la correttezza della determinazione di esclusione, che per la Commissione costituiva una scelta obbligata, in osservanza del principio della parità di trattamento.<br />	<br />
3. Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell’appellante nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>rigetta l’appello in epigrafe;<br />	<br />
condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore della Provincia di Potenza e ne liquida l’importo in euro 10.000,00;<br />	<br />
ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Montedoro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-2-2010-n-1035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1017/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1017</a></p>
<p>Pres. Barbagallo Est. Contessa Euro &#038; Promos Groups. S.c.p.a. ( Avv. Piazza) c/ Dussmann Servica S.r.l. ( Avv. Corea ) ed altri sull&#8217;illegittima esclusione di un concorrente per mancata dichiarazione di precedenti penali a carico dei rappresentanti della società in carenza di specifica clausola di esclusione Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1017</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Barbagallo <i> Est.</i> Contessa<br /> Euro &#038; Promos Groups. S.c.p.a. ( Avv. Piazza) c/ Dussmann Servica S.r.l. <br />( Avv. Corea ) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittima esclusione di un concorrente per mancata dichiarazione di precedenti penali a carico dei rappresentanti della società in carenza di specifica clausola di esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Precedenti penali – Rappresentati società – Dichiarazione &#8211;  Omissione – Esclusione – Illegittimità  – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare pubbliche, l’ omessa dichiarazione del legale rappresentante relativa alla sussistenza o insussistenza di pregiudizi penali a carico di tutti i soggetti che rappresentino la società, anche se cessati dalla carica nel precedente triennio,  non è causa di esclusione dalla gara qualora non venga prescritta nella <i>lex specialis</i> a pena di esclusione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01017/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 06404/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6404 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Euro &#038; Promos Group s.c.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Arcangeli e Angelo Piazza, con domicilio eletto presso l’Avv. Angelo Piazza in Roma, via Luigi R. Brichetti, n.10; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Dussmann Service S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ulisse Corea, Renato Marini, Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso l’Avv. Renato Marini in Roma, via dei Monti Parioli, n.48; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>S.A.C.B.O.. Società per l&#8217;Aeroporto Civile di Bergamo<i></b></i> &#8211; <b>Orio al Serio S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Bertacchi e Stefano Di Meo, con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Di Meo in Roma, via G. Pisanelli, n. 2; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA :SEZIONE II, n. 1499/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AMBITO AEROPORTUALE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della soc. Dussmann Service a r.l. e della soc. S.A.C.B.O. &#8211; Società per l&#8217;Aeroporto Civile di Bergamo &#8211; Orio al Serio S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il consigliere. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Piazza e Marini per se e per delega dell’Avv. Corea;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Euro &#038; Promos Group s.c.p.a. (d’ora innanzi: ‘la soc. E&#038;P’) riferisce di aver partecipato alla gara di appalto bandita nel dicembre del 2008 dalla S.A.C.B.O. (società per l’aeroporto civile di Bergamo – Orio al Serio) S.p.A. per l’affidamento del servizio di pulizia e del servizio di gestione dei carrelli portabagagli, da espletarsi per un periodo di tre anni presso l’aeroporto in questione.<br />	<br />
All’esito della procedura di gara, l’appalto veniva aggiudicato all’odierna appellante &#8211; classificatasi al primo posto &#8211; mentre la soc. Dussmann Service a r.l. (d’ora innanzi: ‘la soc. DS’) si classificava in seconda posizione.<br />	<br />
Risulta agli atti che, con ricorso notificato in data 23 giugno 2009, la soc. DS ebbe a contestare la legittimità degli esiti della gara osservando – in particolare – che l’Amministrazione aggiudicatrice avrebbe omesso di valutare la non conformità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’aggiudicataria rispetto al paradigma legale di cui all’art. 38, comma. 1, lett. c) del d.lgs. 163 del 2006.<br />	<br />
Ed ancora, la ricorrente in primo grado contestava la legittimità degli atti con cui era stata disposta l’ammissione alla gara della controinteressata per carenza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano consentito la sua ammissione.<br />	<br />
Con la pronuncia oggetto dell’odierno gravame, il Tribunale adito accoglieva il ricorso in relazione al motivo secondo cui l’aggiudicataria soc. E&#038;P avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere il suo legale rappresentante reso una dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara non conforme alle previsioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163 del 2006<br />	<br />
Secondo i primi giudici, in particolare, “i motivi di ricorso fanno centro sulla violazione dell’art. 38 comma 1 lettera c) del codice dei contratti, che com’è noto impone, a pena di esclusione dalla gara, di rendere dichiarazione relativa alla sussistenza o insussistenza di pregiudizi penali a carico di tutti i soggetti che rappresentino la società, anche se cessati dalla carica nel precedente triennio. In particolare deduce la ricorrente che il direttore generale della aggiudicataria, certo Bini, avrebbe autocertificato il falso, dichiarando che non vi erano soggetti cessati nel triennio dalla carica di amministratori con poteri di rappresentanza (doc. 5 ricorrente, copia dichiarazione in merito) e che comunque non sarebbe stato prodotto il certificato penale di uno degli amministratori in carica, certo Cotti Cometti;<br />	<br />
[il] ricorso in tal senso è fondato e va accolto. Risulta infatti documentalmente che nel triennio di riferimento era cessata dalla carica di amministratrice certa Marzia Tondolo, che tanto costei quanto il citato Cotti Cometti erano titolari di poteri di rappresentanza della società, e che i certificati del casellario di costoro non erano stati prodotti ((cfr. doc. 8 ricorrente, visura CERVED), né per vero la circostanza è contestata dalle controparti (cfr. in part. l’ammissione a p. 1 della memoria della controinteressata 14 luglio 2009). Per altro verso, come ritenuto, fra le molte, da C.d.S. sez. V 12 giugno 2009 n°3742 citata anche dalla ricorrente, si tratta di adempimenti previsti effettivamente a pena di esclusione”.<br />	<br />
La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dalla soc. E&#038;P, la quale ne deduceva l’erroneità e ne chiedeva l’integrale riforma articolando due motivi di doglianza: <br />	<br />
1) Violazione dell’art. 38, comma 1, lettera c) e lettera h) del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni. – Violazione del disciplinare di gara – Difetto assoluto di motivazione – Difetto assoluto di istruttoria – Travisamento di fatto – Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione – Violazione dell’art. 45, par. 2 della direttiva 2004/18/CE;<br />	<br />
2) (in subordine): sulla incompatibilità costituzionale e comunitaria dell’articolo 38, comma 1, lettera c) e lettera h) del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni. per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e dell’art. 45, par. 2 della direttiva 2004/18/CE.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la soc. DS, la quale concludeva nel senso dell’integrale reiezione del gravame.<br />	<br />
In via subordinata (e solo per il caso in cui questo giudice di appello non ritenesse di accogliere le eccezioni relative all’infondatezza dei richiamati motivi di gravame) la società appellata proponeva a propria volta ricorso incidentale avverso il verbale di gara in data 25 marzo 2009, per la parte in cui esso statuiva che “dall’esame effettuato la Commissione rileva la completezza della documentazione presentata dai concorrenti”, senza motivare in alcun modo in ordine alle ragioni le quali inducevano a ritenere la completezza della documentazione presentata.<br />	<br />
Al contrario, l’apodittica affermazione di congruità resa dalla Commissione si porrebbe ictu oculi in contrasto con il dato obiettivo della non conformità della documentazione prodotta con la pertinente disciplina (sotto tale aspetto, l’appellante incidentale rimanda alle ragioni che avrebbero dovuto indurre all’esclusione dalla gara della soc. E&#038;P, secondo quanto statuito dagli stessi giudici di primo grado).<br />	<br />
In ogni caso, la soc. DS proponeva appello incidentale in via principale (e non subordinata) avverso il capo della pronuncia relativo alla compensazione delle spese di lite, per la parte in cui essa era stata disposta a cagione della parziale soccombenza patita dalla stessa soc. DS in relazione all’istanza risarcitoria.<br />	<br />
Nella tesi dell’appellante incidentale, il richiamato capo della pronuncia sarebbe erroneo per non aver tenuto conto del fatto che nessuna forma di soccombenza aveva riguardato la soc. DS, atteso che (nella tesi dello stesso T.A.R.) il ristoro in forma pecuniaria veniva escluso per la sola ragione che l’annullamento dell’aggiudicazione avrebbe comportato la certa aggiudicazione in favore della medesima ricorrente in primo grado, la quale avrebbe conseguito, in tale modo, una reintegrazione in forma specifica (i.e.: “la prima forma di tutela diretta” – ricorso incidentale, pag. 32 -).<br />	<br />
All’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società di gestione di servizi aeroportuali avverso la sentenza del T.A.R. della Lombardia – Sezione staccata di Brescia- con cui è stata annullata l’aggiudicazione in favore di tale società della gara di appalto per la gestione di alcuni servizi presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio, per avere essa omesso, in sede di domanda di partecipazione, di rendere in modo integrale una delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. <br />	<br />
2. Con il primo motivo di appello, la soc. E&#038;P lamenta l’erroneità della prima pronuncia per la parte in cui ha ritenuto che il combinato disposto di cui al comma 1, lettera c) e del comma 2 dell’art. 38, d.lgs. 163 del 2006 comporti la necessaria esclusione dalla gara dell’impresa il cui legale rappresentante abbia reso una dichiarazione obiettivamente non corrispondente al vero in ordine alla presenza – nell’ambito della compagine sociale – di soggetti cessati dalla carica nel corso del triennio precedente, e ciò anche a prescindere dal se, in concreto, sussistessero in capo a tali soggetti pregiudizi di carattere penale tali da comportarne la complessiva inaffidabilità (in tal modo concretando le ragioni ostative di cui all’art. 38, co. 1, lett. c), cit.).<br />	<br />
Nella tesi dell’appellante, in particolare:<br />	<br />
&#8211; dal tenore testuale di cui all’art. 38 del c.d. ‘codice dei contratti’ (e, in particolare, dal raffronto sistematico fra i primi due commi di tale disposizione) non sarebbe in alcun modo evincibile la richiamata causa di esclusione dalla gara;<br />	<br />
&#8211; l’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163 del 2006 prevede quale presupposto indefettibile per disporre l’esclusione dell’impresa dalla gara di appalto la sola circostanza relativa alla sussistenza, a carico degli amministratori muniti del potere di<br />
&#8211; la stessa lex specialis di gara non prevedeva in alcun modo che la dichiarazione relativa ai fatti e alle circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del ‘codice’ fossero richieste a pena di esclusione;<br />	<br />
&#8211; conseguentemente, il T.A.R. avrebbe omesso di valutare che, nel caso di specie, la contestata irregolarità in sede di dichiarazione non potesse in alcun modo supportare l’esclusione della soc. E&#038;P dalla gara, anche in considerazione del principio di tas<br />
&#8211; in relazione all’omessa dichiarazione relativa ai soci Cotti Cometti e Bini, non poteva configurarsi un’ipotesi di falsità in senso proprio, atteso che la discrasia fra quanto dichiarato e la situazione sottostante non era idonea ad arrecare alla soc. E<br />
&#8211; a tutto concedere, comunque, il comportamento posto in essere dalla soc. E&#038;P avrebbe dovuto giustificare il riconoscimento dell’errore scusabile, anche in considerazione del fatto che l’omessa dichiarazione aveva riguardato soci non abilitati (in base a<br />
&#8211; la stessa giurisprudenza del giudice di appello, in circostanze analoghe a quelle poste a fondamento dei fatti di causa, aveva ritenuto inidonea a supportare un provvedimento di esclusione una dichiarazione la quale, pur risultando effettivamente non co<br />
&#8211; ancora, lo stesso ordinamento comunitario (art. 45 della direttiva 2004/18/CE in tema di appalti nei c.d. ‘settori classici’) prevede la sanzione dell’esclusione dalla gara solo a fronte dei soggetti che si siano resi ‘gravemente colpevoli di false dich<br />
2.1. Gli argomenti dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, sono meritevoli di accoglimento.<br />	<br />
Da quanto sin qui esposto emerge che il fulcro del thema decidendum consista nello stabilire se il combinato disposto di cui al comma 1, lettera c) e di cui al comma 2 del d.lgs. 163 del 2006 (in tema di dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale per le imprese partecipanti a gara) possa essere inteso di guisa tale da giustificare l’esclusione dalla gara di un’impresa il cui legale rappresentante abbia omesso la (pur doverosa) dichiarazione sui requisiti di onorabilità relativi a soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente, laddove – tuttavia – sia pacifico che dall’omessa o erronea dichiarazione non sia derivato alcun vantaggio concreto per il dichiarante, atteso che, nella sostanza, i requisiti omessi o malamente rappresentati erano certamente posseduti in modo pieno e corretto dalla dichiarante.<br />	<br />
2.2. Al riguardo, è doveroso osservare che a fronte del dubbio interpretativo in parola, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato abbia offerto nel corso del tempo soluzioni non univoche.<br />	<br />
2.2.1. Secondo un primo orientamento (al quale sembra richiamarsi la pronuncia oggetto di gravame), infatti, a fronte di una situazione quale quella appena descritta, l’esclusione dalla gara risulterebbe pienamente giustificata.<br />	<br />
Secondo tale orientamento, il carattere obbligatorio della dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006 (e, prima ancora, di cui all’art. 75 del d.P.R. 554 del 1999) comporterebbe in via necessaria l’esclusione dalla gara quale mera conseguenza dell’omessa dichiarazione, a prescindere da qualunque vaglio in concreto in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti di ordine generale sottesi alla dichiarazione omessa o non conforme al vero.<br />	<br />
In tale ottica è stato affermato che “le dichiarazioni sono, in realtà, richieste per una finalità che non è solo di garanzia sull’assenza di ostacoli pure di natura etica all’aggiudicazione del contratto, ma anche per una ordinaria verifica sull’affidabilità dei soggetti partecipanti: la concreta carenza di condizioni ostative costituisce un elemento successivo rispetto alla conoscenza di una situazione di astratta sussistenza dei requisiti morali e giuridici che lambiscono in modo determinante la professionalità degli amministratori.<br />	<br />
(…) Tanto meno si comprenderebbe il meccanismo di verifica a campione, se quest’ultimo non fosse connesso alla obbligatorietà di una dichiarazione, che costituisce il sistema di riferimento per valutare la lealtà dei richiedenti” (Cons. Stato, Sez. V, sent. 3742/09).<br />	<br />
2.2.2. Pur comprendendo le ragioni sistematiche poste a fondamento dell’orientamento in questione, il Collegio ritiene tuttavia di prestare adesione al diverso orientamento secondo cui una dichiarazione resa ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 38, d.lgs. 163, cit., anche se radicalmente omessa (ovvero, non corrispondente alla realtà sottostante), non comporti comunque l’esclusione dalla gara dell’impresa interessata quando non sussistano in concreto situazioni ostative alla partecipazione (situazioni della cui consistenza l’autodichiarazione doveva fornire l’estrinsecazione legale).<br />	<br />
E’ infatti evidente che la disciplina in tema di allegazione dei requisiti di ordine generale ai fini della partecipazione alle pubbliche gare (art. 38 del ‘codice dei contratti’) risponda all’esigenza di coniugare due esigenze di segno diverso e in parte contrapposte quanto alle ricadute fattuali:<br />	<br />
&#8211; da un lato, l’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici nell’ambito di procedure che devono comunque essere improntate alla celerità e nel cui ambito il rispetto dei requisiti formali risponde a precise garanzie per i partecipanti;<br />	<br />
&#8211; dall’altro, la necessità di assicurare che le ipotesi di esclusione vengano ispirate al canone della tassatività e che le relative previsioni rispondano ad effettive esigenze di interesse pubblico, a fronte di inequivoche previsioni normative.<br />	<br />
2.3. Del resto, la stessa disamina comparativa dei primi due commi dell’art. 38, cit. fornisce una prova dell’intento del legislatore di coniugare le due richiamate esigenze e, comunque, di non aggravare oltremodo il rilievo del dato formale (obbligo di rendere una dichiarazione secondo determinate modalità di carattere estrinseco) a scapito dell’in sè del sotteso dato sostanziale (obbligo di possedere – sotto comminatoria di esclusione – determinati requisiti di partecipazione, relegando nell’ambito della mera strumentalità il pur rilevante contributo, nell’ambito della fattispecie, delle dichiarazioni da rendersi secondo particolari crismi formali).<br />	<br />
Ed infatti, mentre il comma 1 dell’articolo in questione (e, segnatamente, la lettera c), che qui viene in rilievo) prevede in modo inequivoco che sia il possesso in sè di determinati requisiti a condizionare la possibilità di partecipazione alle gare; al contrario il successivo comma 2 prescrive tout court le modalità ordinarie per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a ciascun candidato, senza che la disposizione in questione fornisca alcun argomento dirimente nel senso dell’esclusione per l’ipotesi di mancata o non perspicua dichiarazione, ovvero nel senso che il dato (per così dire: formale ed estrinseco) relativo all’effettuazione della dichiarazione in sè possa prevalere – nelle ipotesi di contrasto, evidentemente non rientranti nella fisiologia dei rapporti – sul dato (per così dire: sostanziale ed intrinseco) relativo al possesso in concreto dei requisiti di partecipazione, a prescindere – cioè &#8211; dal contenuto delle dichiarazioni attraverso cui tale possesso sia stato veicolato.<br />	<br />
Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che a conclusioni diverse potrebbe giungersi solo laddove l’Amministrazione (facendo un uso legittimo e comunque non irragionevole delle proprie facoltà discrezionali in tema di predeterminazione delle regole di gara) includesse nell’ambito della lex specialis di gara puntuali prescrizioni le quali comportino l’esclusione del partecipante come mera conseguenza di dichiarazioni in tema di requisiti di partecipazione non conformi alla situazione sottostante e non anche come conseguenza dell’obiettiva carenza di uno di tali requisiti.<br />	<br />
Come già osservato da questo giudice di appello in una vicenda sotto molteplici profili assimilabile a quella per cui è causa, in coerenza con la ratio che anima la disciplina in subjecta materia, è oggetto di sanzione unicamente il mendacio idoneo, in chiave funzionale, ad influenzare il dipanarsi della procedura competitiva, ragione per cui deve escludersi che possa assumere rilevanza, in chiave ostativa, il falso omissivo relativo all’ esplicitazione di soggetti titolari di cariche rilevanti nel triennio ma non gravati da alcun precedente penale.<br />	<br />
Trattasi, in definitiva, per mutuare categorie penalistiche, di un falso innocuo, privo di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di evidenza pubblica, come tale non sanzionabile con l’esclusione (Cons. Stato, Sez. V, sent. 829/09).<br />	<br />
Le conclusioni in questione restano confermate anche laddove si riguardi la questione dall’angolo visuale della complessiva ratio ispiratrice della disciplina in tema di autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione (ossia in base alle esigenze ordinamentali di tutela sottese ad una previsione complessivamente volta alla salvaguardia della par condicio nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, oltre che a garantire l’interesse pubblico alla migliore qualificazione dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare).<br />	<br />
Ed infatti, laddove la vicenda di causa fosse stata riguardata attraverso l’approccio in questione, il Tribunale adito in prime cure non avrebbe potuto che rilevare l’indubbia carenza di un qualunque vantaggio competitivo in capo alla concorrente che aveva reso la dichiarazione non corretta e, correlativamente, l’assenza di un qualunque svantaggio nei confronti degli altri partecipanti alla medesima gara (arg. ex Cons. Stato, Sez. VI, sent. 1414/09).<br />	<br />
Si osserva, ancora, che un rilevante argomento in favore della tesi qui condivisa viene fornito dal diritto comunitario, e segnatamente dalla previsione di cui all’art. 45 della direttiva 2004/18/CE in tema di appalti nei c.d. ‘settori classici’.<br />	<br />
Secondo la disposizione da ultimo richiamata, infatti, il rimedio dell’esclusione dalla gara è offerto solo in danno dei soggetti i quali si siano resi ‘gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni’ rilevanti ai fini della partecipazione alla gara.<br />	<br />
Il che, com’è evidente, depone univocamente nel senso che la condotta gravemente colpevole di false dichiarazioni possa essere ravvisata solo a fronte di comportamenti posti in essere al fine di ottenere un vantaggio in termini competitivi, e non anche in caso di condotte verosimilmente poste in essere (come nel caso di specie) per mera dimenticanza o disattenzione o per inesatta interpretazione della disposizione, le quali nulla abbiano arrecato in termini di vantaggio al soggetto agente, il quale risultava in possesso dei necessari requisiti di partecipazione, pure a prescindere dal contenuto (in ipotesi, non conforme alla realtà sottostante) delle dichiarazioni in concreto rese.<br />	<br />
3. L’accoglimento del ricorso in appello per le ragioni esposte in relazione al primo motivo (e la conseguente riforma della pronuncia in epigrafe nel senso della reiezione del primo ricorso) esimono il Collegio dall’esame del secondo motivo di ricorso principale (relativo alla presunta illegittimità costituzionale e comunitaria delle disposizioni nella specie rilevanti), articolato dalla soc. E&#038;P in via solo subordinata rispetto all’accoglimento del primo motivo.<br />	<br />
4. Al contrario, l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale pone in capo al Collegio il dovere di esaminare il motivo di appello incidentale, proposto dalla soc. DS a r.l. – appunto &#8211; per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale.<br />	<br />
Come anticipato in narrativa, la soc. DS a r.l. lamenta che gli atti con cui l’Amministrazione aggiudicatrice aveva a suo tempo ammesso alla gara l’odierna appellante risulterebbero carenti di motivazione, per non aver fornito alcuna indicazione in ordine alle ragioni che avevano indotto a ritenere la completezza e ritualità della documentazione presentata.<br />	<br />
A riprova del richiamato difetto di motivazione, l’appellante incidentale richiama la ritenuta incompletezza della documentazione presentata dalla soc. E&#038;P (che ben si sarebbe potuta evincere dall’esame del certificato camerale il quale indicava i poteri di rappresentanza del socio sig. Cotti Cometti), con la conseguenza di rendere del tutto implausibile – e comunque, ingiustificata – l’affermazione secondo cui “dall’esame effettuato la Commissione rileva la completezza della documentazione presentata dai concorrenti”.<br />	<br />
4.1. Il motivo non può trovare accoglimento.<br />	<br />
Ed infatti, dall’esame dei presunti profili di carenza motivazionale emerge che l’appellante incidentale torni ad articolare (sub specie di violazione delle previsioni di cui all’art. 3, l. 241 del 1990) i medesimi profili asseritamente ostativi all’ammissione che sono stati già ritenuti infondati nella prima parte della presente pronuncia.<br />	<br />
Si osserva al riguardo che, laddove si consentisse all’appellante incidentale di riqualificare alla stregua di violazione di carattere procedimentale in tema di onere motivazionale il medesimo profilo di doglianza (quello relativo alle ragioni sottese all’ammissione alla gara della soc. E&#038;P) già svolto in sede di eccezione quale profilo di carattere sostanziale, si determinerebbe un vero e proprio circolo vizioso relativo alla portata dei motivi di gravame, in tal modo determinando un effetto inammissibile nell’ambito di una lineare dinamica processuale.<br />	<br />
Ciò, a tacere del fatto che, laddove si portasse alle estreme conseguenze l’argomento nell’occasione proposto dalla soc. DS a r.l., si giungerebbe alla conclusione (anch’essa, del tutto inammissibile nell’ottica del buon andamento e dell’efficienza delle procedure, che necessariamente deve informare la materia delle pubbliche gare) secondo cui l’Amministrazione procedente, al fine di soddisfare l’onere motivazionale in tema di ammissione dei concorrenti, avrebbe l’onere (invero, defatigante e superfluo) di ‘doppiare’ il contenuto di tutte le numerosissime prescrizioni in tema di ammissione e di confermarne singulatim la sussistenza in relazione al caso specifico (si badi: non già al solo fine di confermare la sussistenza dei singoli requisiti di partecipazione ovvero l’assenza delle singole ragioni ostative, bensì al fine di motivare in ordine alle ragioni per cui il possesso dei singoli requisiti e l’assenza delle singole ragioni ostative consenta la partecipazione alla gara).<br />	<br />
Il che, invero, determinerebbe un’attività priva di effettivo valore aggiunto ai fini procedimentali.<br />	<br />
5. Da quanto sin qui esposto discende l’accoglimento del ricorso principale (con conseguente riforma della prima pronuncia) e la reiezione dell’appello incidentale.<br />	<br />
L’integrale soccombenza in capo alla soc. E&#038;P determina le ordinarie conseguenze in ordine all’attribuzione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, in tal modo determinando l’assorbimento del profilo di appello incidentale con cui la medesima società (vittoriosa in primo grado e soccombente in appello) aveva impugnato il capo della sentenza impugnata relativo alla compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
6. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso.<br />	<br />
Deve, altresì, essere respinto il ricorso incidentale.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sesta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe<br />	<br />
accoglie il ricorso principale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il primo ricorso;<br />	<br />
respinge il ricorso incidentale.<br />	<br />
Condanna la soc. Dussmann Service a r.l. alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado che liquida nella misura di euro 5.000 (oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali) in favore dell’appellante e nella misura di euro 3.000 (oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali) in favore della soc. S.A.C.B.O. S.p.A.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Aldo Fera, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-2-2010-n-1017/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2010 n.1017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo arbitrale &#8211; 22/2/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-arbitrale-22-2-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>P. Tronci (Avv.ti P. Busanca e F. Bruzzese) contro la Federazione Italiana Tennis (Avv. C. Pellegrino) sull&#8217;inammissibilità del ricorso al Collegio arbitrale qualora al momento della presentazione dell&#8217;istanza arbitrale l&#8217;istante sia sprovvisto della qualità di tesserato Diritto amministrativo dello Sport – Art. 2 del codice dei giudizi innanzi al TNAS</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Tronci (Avv.ti P. Busanca e F. Bruzzese) contro la Federazione Italiana Tennis (Avv. C. Pellegrino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso al Collegio arbitrale qualora al momento della presentazione dell&#8217;istanza arbitrale l&#8217;istante sia sprovvisto della qualità di tesserato</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto amministrativo dello Sport – Art. 2 del codice dei giudizi innanzi al TNAS – Art. 61 Statuto F.I.T. – Ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – Qualità di tesserato al momento della proposizione dell’istanza di arbitrato – Necessità – Assenza – Inammissibilità del ricorso alla procedura arbitrale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2 del Codice del TNAS dispone che «[…] <i>le Federazioni sportive nazionali </i>[…] <i>possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale </i>[…]». A tal proposito, l’art. 61 dello Statuto FIT dispone che «[…] <i>Le controversie che contrappongono la F.I.T. ad affiliati o tesserati<b> </b>possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport </i>[oggi TNAS] […]». Dal combinato disposto delle richiamate norme emerge che la competenza del Collegio arbitrale è circoscritta alle controversie che oppongano un tesserato alla Federazione sportiva. Nella specie l’istanza arbitrale è quindi inammissibile poiché non è contestato che al momento della proposizione dell’istanza arbitrale l’istante fosse sprovvisto della qualità di tesserato. Né la circostanza che la Federazione abbia resistito all’istanza arbitrale oggetto del presente giudizio può essere configurata accordo compromissorio ai sensi dell’art. 2.3 del Codice TNAS</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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