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	<title>22/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.425</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-2-2008-n-425/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-2-2008-n-425/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.425</a></p>
<p>sulla possibilità del formarsi del silenzio assenso in ipotesi di istanza meramente ripetitiva di una precedente in ordine alla quale la P.A. si sia già espressa negativamente Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Istanza meramente ripetitiva di una precedente – Silenzio assenso – Non sussiste. Così come non incombe all’Amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-2-2008-n-425/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-2-2008-n-425/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.425</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità del formarsi del silenzio assenso in ipotesi di istanza meramente ripetitiva di una precedente in ordine alla quale la P.A. si sia già espressa negativamente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Istanza meramente ripetitiva di una precedente – Silenzio assenso – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Così come non incombe all’Amministrazione alcun obbligo di pronunciarsi ex novo sulla richiesta di riesame di una questione già definita e non coltivata dall’interessato nelle opportune sedi giurisdizionali, analogamente non sussiste alcun obbligo di rideterminarsi su un’istanza meramente ripetitiva di altra precedente relativamente alla quale l’Amministrazione si sia già pronunciata negativamente. Per cui non incombe su quest’ultima alcun onere di risposta e, dunque, non può ritenersi essersi formato il silenzio-assenso (né il silenzio-inadempimento).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> seconda Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
         Claudio Rovis			Presidente f.f., relatore<br />	<br />
         Riccardo Savoia			Consigliere<br />	<br />
         Marco Morgantini		Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 225/2008 proposto dalla <br />
<B>S.P.A. TELECOM ITALIA</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Vedova, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre, Piazza Ferretto 68;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Illasi</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Christian Ferrazzi, con elezione di domicilio presso lo studio dell&#8217;avv. Filippo Cazzagon in Mestre, Piazza Ferretto 22;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento comunale 11.1.2008 n. 2/2008 di ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 29.1.2008 e depositato presso la Segreteria il 7.2.2008, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Illasi, depositato il 18.2.2008;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 20 febbraio 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis &#8211; l’avv. Vedova per la parte ricorrente e l&#8217;avv. Cazzagon per il Comune intimato;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p align=center>considerato<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
che con nota 16.9.2005, a cui l’odierna ricorrente prestava sostanziale acquiescenza, il Comune respingeva la domanda 4.7.2005 con la quale la ricorrente aveva chiesto di localizzare il proprio impianto di telefonia mobile in piazzale Olimpia, indicando, all’uopo, un sito nei pressi di località Colarè;<br />
che in data 7.8.2000 la ricorrente riproponeva al Comune la precedente domanda preordinata ad ottenere l’autorizzazione per installare l’impianto radio base nello stesso sito di piazzale Olimpia di cui alla precedente domanda 4.7.2005;<br />
che, avendo il Comune omesso di esprimersi su detta, reiterata istanza nel termine di 90 giorni, la ricorrente assume essersi formato <i>per silentium</i> il titolo autorizzatorio, ai sensi dell’art. 87 del DLgs n. 259/03 (c.d. <i>codice delle comunicazioni elettroniche</i>);<br />
che non può condividersi detto assunto, atteso che così come non incombe all’Amministrazione alcun obbligo di pronunciarsi <i>ex novo</i> sulla richiesta di riesame di una questione già definita e non coltivata dall’interessato nelle opportune sedi giurisdizionali, analogamente non sussiste alcun obbligo di rideterminarsi su un’istanza meramente ripetitiva di altra precedente relativamente alla quale l’Amministrazione s’era già pronunciata negativamente: orbene, poiché l’istanza 7.8.2007 è puramente reiterativa della precedente istanza 4.7.2005 (in quanto preordinata all’avvio di un nuovo procedimento autorizzatorio concernente un identico progetto), denegata dall’Amministrazione comunale, non incombeva a quest’ultima alcun onere di risposta e, dunque, non può ritenersi essersi formato il silenzio-assenso (né il silenzio-inadempimento);<br />
che, da quanto precede, deriva l’infondatezza della successiva doglianza con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 27, III comma del DPR n. 380/01: l’accertata realizzazione delle opere in assenza del prescritto titolo abilitativo, infatti, giustificano pienamente, ai sensi della richiamata norma, l’adottata ordinanza inibitoria dei lavori ed il successivo provvedimento demolitorio;<br />
che le successive censure, con cui si contesta il potere del Comune di denegare la localizzazione degli impianti di telefonia nel sito individuato dalla ricorrente, sono inammissibili – entro tali termini vanno, dunque, accolte le eccezioni preliminari formulate dal resistente Comune &#8211; sia perché indirizzate nei confronti di un atto a cui si è prestato acquiescenza, sia, comunque, perché tardive: e sono, peraltro, infondate per le ragioni che succintamente si indicano di seguito.<br />
Se è vero che, sia per la loro natura di impianti tecnologici, sia per la loro appartenenza alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria (che, proprio perché funzionali ad ogni insediamento, debbono necessariamente coesistere in tutte le zone del territorio comunale), le stazioni radio base non possono – in linea di principio &#8211; essere escluse da alcuna zona omogenea, è altresì vero che ben può il Comune, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica che gli compete, localizzare dette opere in determinati ambiti del territorio, purchè sia assicurato l’interesse generale ad una capillare distribuzione del servizio su tutto il territorio.<br />
Orbene, come si è detto, il Comune ha rappresentato alla ricorrente la possibilità di soluzioni localizzative alternative nell’ambito dei siti individuati dal regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare 20.12.2004 n. 42 e, in particolare, nell’ambito di un sito nei pressi di località Colarè (ove, distante appena 400 metri circa da piazzale Olimpia, insistono gli impianti di altro gestore telefonico): soluzione, questa, che è stata implicitamente rifiutata dalla ricorrente sul presupposto &#8211; peraltro giammai rappresentato all’Amministrazione comunale &#8211; di un’asserita inadeguatezza “a soddisfare le esigenze di copertura del servizio di telefonia sul territorio” (cfr. il ricorso, pag. 3).<br />
Tale affermazione, però, è non solo indimostrata, ma radicalmente smentita dalle evidenze fattuali, atteso che, come si è già accennato, nel predetto sito sono localizzati gli impianti della concorrente VODAFONE;<br />
che, dunque, per le suesposte ragioni il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile, e va respinto;<br />
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge come in motivazione.<br />
Spese a carico della ricorrente nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-22-2-2008-n-425/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.876</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-22-2-2008-n-876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-22-2-2008-n-876/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.876</a></p>
<p>Pres., est. F. Giamportone P.Tammaro (Avv. A. Orefice) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sul trasferimento in altra sede del medesimo Comune di un dipendente della Polizia di Stato 1. Pubblico Impiego – Trasferimento di sede &#8211; Situata nel medesimo Comune – Non costituisce trasferimento &#8211; Fattispecie 2. Pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-22-2-2008-n-876/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-22-2-2008-n-876/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.876</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. F. Giamportone<br /> P.Tammaro (Avv. A. Orefice) c. Ministero dell’Interno  (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul trasferimento in altra sede del medesimo Comune di un dipendente della Polizia di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Trasferimento di sede &#8211; Situata nel medesimo Comune – Non costituisce trasferimento &#8211; Fattispecie</p>
<p>2. Pubblico Impiego – dipendente della Polizia di Stato – Trasferimento in altra sede – Situata nel medesimo Comune – Comunicazione di avvio del procedimento – Non occorre – Particolare motivazione – Non occorre.</p>
<p>3. Pubblico Impiego – Attuazione della mobilità interna – Ex art. 25, comma IV, D.P.R. 164/2002 – Informazione alle organizzazioni Sindacali – Non deve essere preventiva.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Per trasferimento in senso tecnico si deve intendere il movimento di un dipendente da un Comune, sede dell’ufficio o reparto o istituto presso il quale l’interessato presta servizio, ad altro Comune, sede dell’ufficio o reparto o istituto di destinazione, mentre non rientra nel concetto di trasferimento, in senso tecnico, ad altra sede quello che comporta il mero spostamento ad altro ufficio o reparto o istituto, situato nel medesimo Comune (1)<br />
2. Il personale di polizia, in relazione alla particolare natura del lavoro, è soggetto al potere di organizzazione dell’Amministrazione secondo modalità che prevedono mobilità e rotazione negli incarichi; ne consegue, specie nelle ipotesi ove non si configuri un trasferimento in senso tecnico, che, da un lato, non sono applicabili le norme che prevedono la comunicazione di avvio del procedimento non essendo tale incombente suscettibile di apportare una qualche utilità all’azione amministrazione, dall’altro, non occorre una particolare motivazione del provvedimento (2)</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 25, comma IV, del D.P.R. 164 del 18.6.2002 per l’attuazione della mobilità interna è prevista l’informazione successiva e non preventiva alle organizzazioni Sindacali.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3260 dell’8.6.2000; TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, sentenza n. 689 del 24.10.1997.<br />
2. TAR Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 133 del 71.2002; TAR Liguria, Sez. I, sentenza n. 461 del 14.12.1994.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
ha pronunziato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1535/2007 R.G. proposto da</p>
<p><b>Tammaro Pietro</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Orefice, presso il cui studio in Napoli, via F. Caracciolo n. 15, è elettivamente domiciliato,</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,</p>
<p align=center>
PER L&#8217;ANNULLAMENTO (previa sospensione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
1) del provvedimento cat.2.3/2006 Ris.Um del 22.12.2006, con cui il il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania ha disposto il trasferimento del ricorrente dalla Squadra Servizi Compartimentali dell’Ufficio 2°, Settore 2°, alla Vigilanza Caserma del medesimo Settore;<br />
2) del provvedimento cat. Mass. B.1/2006/100/bis/Segr. del 30.11.2006, adottato dallo stesso Dirigente di cui sopra, unitamente al Regolamento con lo stesso approvato;<br />
4) di ogni ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti l&#8217;atto di  costituzione in giudizio, per il Ministero intimato, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e la memoria dalla stessa prodotta;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;<br />
Udita alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008 la Difesa erariale, assente quella del ricorrente, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;</p>
<p align=center>
<B>FATTO <br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, assistente della Polizia di Stato ed in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti il suo trasferimento per servizio dall’Ufficio 2°, Settore 2°,  alla Squadra Servizi Compartimentali dello stesso Settore  2° (vigilanza Caserma) a far data dal 2.1.2007.<br />
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, della circolare ministeriale n. 555 del 20.12.2006 e degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà;<br />
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 25, commi 2, 3, 4, lett. d), e 36, comma 1, e 27 del D.P.R. n. 164/2002. Eccesso di potere per carenza di informazione, vizio di procedura e carenza dei presupposti;<br />
3) Violazione del D.M. n. 495/94, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 97 della costituzione e della circolare ministeriale n. 555 del 20.12.2006. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà;<br />
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;<br />
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 164/2002. Eccesso di potere per carenza di informazione, vizio di procedura e carenza dei presupposti;<br />
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 164/2002. Eccesso di potere per carenza di informazione, vizio di procedura e carenza dei presupposti;<br />
7) Illegittimità derivata per:<br />
7.A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 164/2002. Eccesso di potere per carenza di informazione, vizio di procedura e carenza dei presupposti;<br />
7.B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 164/2002. Eccesso di potere per carenza di informazione, vizio di procedura e carenza dei presupposti.<br />
In conclusione, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.  <br />
Per resistere all’impugnativa si è costituita in giudizio, per il Ministero intimato,  l’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, la quale con memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese. <br />
Con ordinanza collegiale n. 1041 del del 4.4.2007 la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta.<br />
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorso è infondato.<br />
Con i sette motivi di ricorso, che stante la stretta omogeneità si esaminano congiuntamente, il ricorrente denuncia i vizi di violazione di norme costituzionali, di legge e regolamentari (artt. 24 e 97 della costituzione, artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990; artt. 25, 26 e 36 del D.P.R. n. 164/2002, circolare ministeriale n. 555/2006, D.M. n. 495/94) e di eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche (difetto di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà, carenza di informazione, carenza dei presupposti, vizio di procedura).<br />
In sintesi, assume che:<br />
a) il disposto trasferimento non è supportato da puntuale motivazione;<br />
b) non è stato acquisito il preventivo parere sindacale;<br />
c) il provvedimento impugnato non è stato preceduto da attività istruttoria da parte del competente responsabile del procedimento;<br />
d) non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento;<br />
e) preventivamente non è stata trasmessa la realativa documentazione alle OO.SS. di categoria;<br />
f) anche l’impugnato regolamento, che avrebbe dovuto essere preceduto -prima dell sua adozione-  dal parere delle OO.SS., non è stato mai comunicato, neppure successivamente, a dette OO.SS.<br />
I delineati assunti non sono condivisibili. <br />
Al riguardo, va anzitutto rilevato che per trasferimento si deve intendere il movimento da un comune, sede dell’ufficio o reparto o istituto presso il quale il dipendente presta servizio, ad altro comune, sede dell’ufficio o reparto o istituto di destinazione, mentre non rientra nel concetto di trasferimento ad altra sede quello che comporta il mero spostamento ad altro ufficio o reparto o istituto, situati nel medesimo comune (C.S., Sez. IV, 8 giugno 2000 n. 3260; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, 24 ottobre 1997 n. 689).<br />
Va, altresì, rilevato che il personale di polizia, in relazione alla particolare natura del lavoro, è soggetto al potere di organizzazione dell’Amministrazione secondo modalità che prevedono mobilità e rotazione negli incarichi; ne consegue, specie nelle ipotesi ove non si configuri un trasferimento in senso tecnico, che, da un lato, non sono applicabili le norme che prevedono la comunicazione di avvio del procedimento non essendo tale incombente suscettibile di apportare una qualche utilità all’azione amministrazione, dall’altro, non occorre una particolare motivazione del provvedimento (T.A.R. Campania, Sez. V, 7 gennaio 2002 n. 133, T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 dicembre 1994 n. 461).     <br />
Ed a quest’ultimo riguardo va  dato atto che il provvedimento impugnato, che prevede una molteplicità di movimenti –tra cui quello del ricorrente-, esplicita le ragioni di tali movimenti, consistenti nella puntuale attuazione del Regolamento, approvato in data 30.11.2006, nella eliminazione di riscontrate anomalie e deficienze e nella rimozione di situazioni precarie anche di lunga durata.<br />
In buona sostanza, le esigenze di servizio sono giustificate dal buon andamento ed efficienza della struttura organizzativa degli uffici compartimentali della Polizia Ferroviaria della Campania. <br />
Da quanto suesposto discende quindi l’inconsistenza dei rilievi indicati sub a) e d).<br />
In ordine al rilievo riassunto sub c) è sufficiente rilevare, oltre alla considerazione che nel caso che occupa non trovano applicazione le norme procedimentali invocate, che la mera circostanza che il provvedimento impugnato non menzioni l’avvenuta fase istruttoria e l’eventuale responsabile del procedimento non significa che tali adempimenti non siano stati svolti. Comunque, in argomento va richiamato l’art. 21-otcies della legge n. 241/1990, all stregua del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />
Circa,  infine, i rilievi indicati sub b), e) ed f) va rilevato che:<br />
&#8211; il ricorrente non risulta rivestire alcuna carica sindacale e comunque non è richiesta la previa consultazione o il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza in caso di trasferimento nell’ambito dello stesso comune;<br />
&#8211; a norma dell’art. 25, comma 4, del del D.P.R. n. 164/2002 per l’attuazione della mobilità interna è prevista l’informazione successiva e non preventiva alle organizzazioni sindacali, adempimento regolarmente adempiuto;<br />
&#8211; relativamente all’impugnato regolamento, concernente il riordino della struttura organizzativa degli Uffici del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Campania, l’informazione preventiva alle organizzazioni sindacali è fornita solo a livello diIn conclusione, il ricorso, pertanto, va respinto.<br />
Sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto anche conto della particolare natura della controversia.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge  il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il 6 febbraio 2008, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>&#8211; Filippo Giamportone, Presidente, estensore;<br />
&#8211; Alessandro Pagano, Consigliere;<br />
&#8211; Roberta Cicchese, Referendario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-22-2-2008-n-876/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.65</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-22-2-2008-n-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-22-2-2008-n-65/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-22-2-2008-n-65/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.65</a></p>
<p>G. Giaccardi – Presidente, O. Ciliberti – Estensore Cosedil s.p.a. (avv.ti I. Scuderi e C. Costagliola) c/ l’Università degli Studi del Molise (Avv. Dist. St.); S.V.E.I. s.p.a. (avv.ti M. Mazzone e C. Mazzone) e nei confronti di Caparelli Impianti s.r.l. (avv. G. Spataro) verifica del possesso dei requisiti di ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-22-2-2008-n-65/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-22-2-2008-n-65/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.65</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi – Presidente, O. Ciliberti – Estensore<br /> Cosedil s.p.a. (avv.ti I. Scuderi e C. Costagliola) c/ l’Università degli Studi del Molise (Avv. Dist. St.); S.V.E.I. s.p.a. (avv.ti M. Mazzone e C. Mazzone) e nei confronti di Caparelli Impianti s.r.l. (avv. G. Spataro)</span></p>
<hr />
<p>verifica del possesso dei requisiti di ammissione e conferma di certificati prodotti irritualmente in fase di prequalifica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – In caso di produzione di certificati in sede di prequalifica e di successiva conferma, mediante autocertificazione, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione – E’ legittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla luce dei principi sulla validità temporale delle certificazioni prodotte alla P.A. e sul necessario rispetto delle forme previste a pena di esclusione dalla lex specialis di gara (1), deve ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione di una ditta dalla gara, laddove il concorrente, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione, si sia limitato a confermare – mediante autocertificazione – alcuni certificati prodotti nella fase di prequalifica, ancorché non richiesti dalla lex specialis in detta fase (nel caso deciso dal Collegio, in particolare, la ditta ricorrente, nella fase di prequalifica della gara, aveva prodotto la documentazione – anziché l’autocertificazione &#8211; relativamente all’amministratore unico e ai tre direttori tecnici dell’impresa, mentre, nella successiva fase del procedimento, aveva prodotto i certificati del casellario e dei carichi pendenti solo per l’amministratore unico, ma non per i tre direttori, dichiarando di confermare le dichiarazioni (rectius: certificazioni) rese nella fase di prequalificazione). (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 17 febbraio 2003 n. 831; 28 gennaio 1998 n. 1253; 3 febbraio 1997 n. 134; sul principio secondo cui le restrizioni del bando e del disciplinare in materia di esclusione dalla gara sono disposizioni di stretta interpretazione, v., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 21 aprile 2006 n. 2260.</p>
<p>(2) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. Sulle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti in sede di verifica a campione, nel vigore dell’art. 10, comma 1 quaterL. N. 109/94, vedi CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 9 dicembre 2002 n. 6768, secondo cui anche se all’art. 2 del D.P.R. n. 403/98 (regolamento attuativo della L. n. 127/97), va attribuita valenza generale in tema di semplificazione della documentazione amministrativa, applicabile anche alle procedure selettive per l’aggiudicazione di appalti pubblici, tuttavia lo strumento della dichiarazione di atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 non può validamente utilizzarsi nella peculiare fase procedimentale del controllo a sorteggio dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/94. Devono, infatti, distinguersi due fasi nei rapporti tra i concorrenti e l’Amministrazione: quella iniziale, nella quale può farsi legittimamente uso della dichiarazione sostitutiva di atto notorio contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e quella, successiva, nella quale l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione va compiuta per mezzo della documentazione pubblica certificativa della qualità o dello stato richiesti e non anche con le forme stabilite dall’art. 2 D.P.R. n. 403/98. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 236 del 2007, proposto da</p>
<p><B>COSEDIL S.P.A.,</B> in persona del legale rappresentante p .t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ignazio Scuderi e Chiara Costagliola, con elezione di domicilio in Campobasso, via Crispi n. 8, presso lo studio legale Gamberale, <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; l’<B>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE</B>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata;<br />
<br />
&#8211; <B>S.V.E.I. S.P.A</B>., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Mazzone e Christian Mazzone, con domicilio eletto in Campobasso, via D’Amato n. 3g, presso lo studio legale Lembo,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>CAPARELLI IMPIANTI S.R.L<i></b></i>., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Spataro, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Mazzini n. 32, preso lo studio legale Sallustio, <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>dei seguenti atti: 1)provvedimento di cui è stato dato avviso sulla G.U.R.I. 5^ serie speciale datata 11.6.2007 n. 67, con la quale la S.V.E.I. s.p.a.,concessionaria della Università degli Studi del Molise, ha aggiudicato l’appalto <<…per la realizzazione dell’edificio della Università degli Studi del Molise da destinare ad alloggi e residenze per studenti universitari in Campobasso località Mazzieri…>> alla impresa Caparelli Impianti s.r.l., escludendo l’impresa ricorrente dalla procedura; 2)il verbale datato 17.5.2007, nonché tutti i verbali relativi alle operazioni di gara nella parte relativa alla esclusione della ricorrente e alla aggiudicazione in favore della controinteressata; 3)la nota prot. Napoli 1143 in data. 1.6.2007, con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato, a seguito di esposto della ricorrente, di non provvedere alla riammissione in gara della stessa; 4)ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, presupposto, connesso o consequenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell’interesse, la lettera di invito datata 4.4.2007, il bando e il disciplinare di gara; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti e le successive memorie della parte ricorrente;<br />
Visti gli atti di costituzione e le memorie dell’Amministrazione e della società concessionaria intimate, nonché della società controinteressata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008, la relazione del Consigliere Orazio Ciliberti;<br />
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I – La ricorrente società, avendo partecipato alla gara per la realizzazione della casa dello studente in Campobasso, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)provvedimento di cui è stato dato avviso sulla G.U.R.I. 5^ serie speciale datata 11.6.2007 n. 67, con la quale la S.V.E.I. s.p.a.,concessionaria della Università degli Studi del Molise, ha aggiudicato l’appalto <<…per la realizzazione dell’edificio della Università degli Studi del Molise da destinare ad alloggi e residenze per studenti universitari in Campobasso località Mazzieri…>> alla impresa Caparelli Impianti s.r.l., escludendo l’impresa ricorrente dalla procedura; 2)il verbale datato 17.5.2007, nonché tutti i verbali relativi alle operazioni di gara, nella parte relativa alla esclusione della ricorrente e alla aggiudicazione in favore della controinteressata; 3)la nota prot. Napoli 1143 in data. 1.6.2007, con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato, a seguito di esposto della ricorrente, di non provvedere alla riammissione in gara della stessa; 4)ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, presupposto, connesso o consequenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell’interesse, la lettera di invito datata 4.4.2007, il bando e il disciplinare di gara. Deduce i seguenti motivi: 1)violazione del bando di gara e della lettera di invito, nonché dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, in relazione al principio di non aggravamento, eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza istruttoria e sviamento; 2)violazione del bando di gara e della lettera di invito, violazione del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, nonché dei principi in materia di competenza sui provvedimenti di secondo grado, violazione dei principi generali di cui agli artt. 46 e segg. del d.P.R. n. 445/2000, estesi alle procedure di appalti dall’art. 77bis dello stesso d.P.R., incompetenza ed eccesso di potere per sviamento.<br />
Con i motivi aggiunti del 26.7.2007, la ricorrente impugna la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise datata 30.5.2007, rilasciata in copia il 24.7.2007, nonché ogni altro atto o provvedimento connesso, compresi la lettera di invito, il bando e il disciplinare di gara, nonché la nota della S.V.E.I. datata 10.7.2007 nr. 1400, e la nota datata 18.5.2007, citata nella delibera del 30.5.2007 Chiede la declaratoria della inefficacia o nullità del contratto di appalto stipulato con la Caparelli Impianti s.r.l., nonché il risarcimento in forma specifica, mediante la declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto e, in via subordinata, per equivalente. Deduce la illegittimità derivata, la violazione del bando di gara e della lettera di invito, la violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, nonché dei principi in materia di competenza sui provvedimenti di secondo grado, la violazione dei principi generali imposti dagli artt. 46 e segg. del d.P.R. n. 445/2000, estesi alle procedure di appalti dallo stesso d.P.R., la incompetenza e l’eccesso di potere per sviamento. Deduce, altresì, l’eccesso di potere per violazione dell’ordinanza del T.A.R. n. 244/2007 e lo sviamento di potere. Insiste per i risarcimento dei danni.<br />
Con successive due memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.<br />
Si costituisce la Università intimata, deducendo, con due memorie, la infondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione.<br />
Si costituisce la concessionaria intimata, deducendo, anche con successiva memoria, la infondatezza del ricorso, nonché la inammissibilità dei motivi aggiunti.<br />
Si costituisce la società controinteressata, per resistere nel giudizio.<br />
Con le ordinanze nn. 244/07 e 293/07, questa Sezione respinge la domanda cautelare della ricorrente.<br />
All’udienza del 6 febbraio 2008, la causa viene introitata per la decisione.<br />
II – Il ricorso è infondato.<br />
III – Nella gara di appalto per la realizzazione della casa dello studente di Campobasso, la commissione esaminatrice, in sede di valutazione della documentazione trasmessa dai 73 concorrenti, escludeva la ditta ricorrente, con il verbale della seduta del 17.5.2007, sul presupposto della mancata produzione del documento di cui al punto 8.4 della lettera di invito del 4.4.2007. La ricorrente società ritiene illegittima detta esclusione, a motivo della circostanza che la documentazione in argomento (certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi ai tre direttori tecnici di impresa) era stata presentata nella fase della prequalificazione. <br />
A tal proposito, l’Amministrazione resistente rileva quanto segue: 1)la documentazione inviata dalla ricorrente in fase di prequalifica è irrituale, in quanto il bando prevede solo la presentazione di una auto-dichiarazione, salvo successiva verifica ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006; 2)tale procedura è del tutto conforme alle esigenze di semplificazione e di non aggravamento degli oneri burocratici (cfr.: Cons. Stato V, 21.9.2005 n. 4941); 3)l’omessa produzione della documentazione in parola non è una mera irregolarità formale, essendo prevista dalla lettera di invito come causa di esclusione (cfr.: Cons. Stato V, 1.12.2003 n. 7835). <br />
Il primo motivo del ricorso è, pertanto, infondato. La ditta ricorrente, invero, nella fase di prequalifica della gara, aveva prodotto la documentazione in argomento – anziché l’autocertificazione &#8211; relativamente all’amministratore unico e ai tre direttori tecnici dell’impresa, mentre, nella successiva fase del procedimento, ha prodotto i certificati del casellario e dei carichi pendenti solo per l’amministratore unico, ma non per i tre direttori, dichiarando di confermare le dichiarazioni rese nella fase di prequalificazione. Tale ultima dichiarazione non vale a confermare il contenuto dei certificati prodotti anzitempo, in quanto si tratta appunto di certificazioni rese da uffici pubblici, non già di dichiarazioni dei responsabili della ditta concorrente, che possano essere successivamente riconfermate dagli stessi dichiaranti. Peraltro, le certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti hanno validità limitata nel tempo, che non può essere protratta o superata con una semplice autocertificazione postuma. E, invero, alla data dell’offerta il certificato dei carichi pendenti di un direttore tecnico di impresa era già scaduto e non avrebbe più potuto essere regolarizzato in via postuma, proprio perché il documento era richiesto a pena di esclusione.<br />
Il criterio del rispetto delle forme ha legittimamente indotto la commissione di gara ad escludere la ditta ricorrente dall’appalto (cfr.: Cons. Stato V, 17.2.2003 n. 831; idem, 28.1.1998 n. 1253; idem, 3.2.1997 n. 134). Ciò, anche in considerazione del fatto che le restrizioni del bando e del disciplinare in materia di esclusione dalla gara sono disposizioni di stretta interpretazione (cfr.: Cons. Stato V, 21.4.2006 n. 2260).<br />
Il secondo motivo del ricorso è del tutto inattendibile. Il responsabile unico del procedimento, conclusa la fase della aggiudicazione provvisoria del seggio di gara, ha correttamente posto in essere tutti gli adempimenti di sua competenza, ai sensi della vigente normativa e della “lex specialis” dell’appalto. Il diniego frapposto alla istanza di riammissione alla gara prodotta dalla ditta ricorrente competeva, in quella fase, al r.u.p. e non più al seggio di gara, trattandosi di mero riesame e non di nuova delibazione della precedente esclusione.<br />
Anche i motivi aggiunti sono infondati: non vi è stata alcuna inottemperanza della ordinanza di questo T.A.R. n. 8/2007, atteso che detta ordinanza non ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati, ma – sul presupposto di un “fumus boni juris” intravisto nei motivi del gravame – ha semplicemente anticipato la fissazione al ruolo delle udienze pubbliche per la trattazione della causa nel merito.<br />
IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise <b>respinge</b> il ricorso in epigrafe, perché infondato. <br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2008, dal Collegio così composto:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore<br />
Luca Monteferrante, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/02/2008<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-22-2-2008-n-65/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2008 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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