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	<title>22/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.404</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-2-2006-n-404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-2-2006-n-404/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.404</a></p>
<p>ove il bando di concorso pubblico preveda l&#8217;attribuzione di punteggio per il solo svolgimento del servizio militare, il medesimo punteggio deve essere attribuito anche a chi abbia svolto il servizio civile, in forza dell&#8217;equiparazione, ai fini concorsuali, fra servizio civile e militare data dall&#8217;art. 6, comma 3, l. n. 230/1998</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-2-2006-n-404/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-2-2006-n-404/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.404</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ove il bando di concorso pubblico preveda l&#8217;attribuzione di punteggio per il solo svolgimento del servizio militare, il medesimo punteggio deve essere attribuito anche a chi abbia svolto il servizio civile, in forza dell&#8217;equiparazione, ai fini concorsuali, fra servizio civile e militare data dall&#8217;art. 6, comma 3, l. n. 230/1998</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Servizio civile e servizio militare – Equiparazione legislativa ai fini concorsuali</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il servizio civile e il servizio militare sono due forme del tutto equivalenti, alla stregua del dettato costituzionale, mediante le quali il cittadino viene chiamato ad assolvere quella particolare prestazione di natura personale prima costituita dal solo servizio di leva. In conformità a tale assunto, l’art. 6, comma 3, l. 8 luglio 1998 n. 230 equipara pienamente lo svolgimento del servizio sostitutivo civile a quello militare con riferimento alla valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, sicché, qualora un bando di concorso preveda l&#8217;attribuzione di un punteggio unicamente per il servizio militare, per effetto di tale equiparazione, lo stesso punteggio deve essere attribuito a chi ha svolto il servizio sostitutivo civile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
sezione terza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito da: <br />
Umberto Zuballi 	&#8211; Presidente <br />	<br />
Mauro Springolo 	&#8211; Consigliere, relatore<br />	<br />
Angelo Gabbricci 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2731/03, proposto da</p>
<p><b>Cambise Mario</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Simone e Raffaele Scurci, con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Ministero dell’istruzione</b>, università e ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;</p>
<p>il <b>Centro servizi amministrativi di Treviso</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, </p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Pulizzi Pietro Salvatore</b>, controinteressato, non costituitosi;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER<br />
</b>l’annullamento: </p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della graduatoria provinciale  permanente e definitiva ex lege 124 del 1999 per il personale educativo della Provincia di Treviso pubblicata con D.D. del 30 luglio 2003 n. 13517 /C7/D4;<br />
del provvedimento non meglio conosciuto con il quale il CSA di Treviso ha nominato il controinteressato per 12 ore settimanali a far data dal 1 settembre 2003 fino al 30 giugno 2004 presso l’Istituto professionale statale per i servizi alberghieri e di ristorazione Maffioli di Castelfranco Veneto;</p>
<p>	Visto il ricorso, notificato il 18.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 29.11.2003, con i relativi allegati;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Uditi, alla pubblica udienza del 3 giugno 2004 &#8211; relatore il consigliere Mauro Springolo – l’avv. Mazzier in sostituzione di Simone   per il ricorrente  e l’avv.to dello Stato Cardin per il Ministero; <br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
F A T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente espone di aver presentato in data 12.5.2003 domanda per ottenere l’iscrizione nella graduatoria provinciale permanente per il personale educativo della Provincia di Treviso e di essere stato collocato nella posizione 20, con punti 60 e preferenza Q.<br />
Con gli stessi punti e la stessa preferenza, ma con l’aggiunta dell’ulteriore preferenza del “servizio prestato senza demerito” veniva collocato il sig. Pulizzi Pietro.<br />
La mancanza di tale ulteriore preferenza a favore del ricorrente sarebbe stata motivata dal fatto che lo stesso si sarebbe limitato ad indicare come genericamente assolti gli obblighi di leva, laddove il controinteressato avrebbe effettuato il servizio civile sostitutivo.<br />
Il ricorrente deduce nei confronti degli atti di cui in epigrafe i seguenti motivi di gravame: 1) violazione del decreto ministeriale n.123 del 27.3.2000, e del DPR 28.12.2000 n. 445 sostenendo di essersi limitato a utilizzare e seguire lo schema di modello predisposto dall’Amministrazione per l’indicazione dei servizi valutabili ai fini dell’assegnazione delle preferenze; 2) eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, in quanto viene invocato un limite al potere di autotutela che non trova riscontro nell‘istituto in questione; 3) eccesso di potere per disparità di trattamento, assoluta illogicità, irragionevolezza dell’azione amministrativa: non sono ravvisabili i presupposti per una diversa valutazione del ricorrente rispetto al controinteressato per quanto riguarda il servizio militare.<br />
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha controdedotto nel merito.<br />
<b></p>
<p align=center>
D I R I T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorso appare fondato e merita di essere accolto.<br />
Invero, il servizio civile e il servizio militare sono due forme del tutto equivalenti, alla stregua del dettato costituzionale, mediante le quali il cittadino viene chiamato ad assolvere quella particolare prestazione di natura personale che era costituita dal servizio di leva.<br />
In conformita con tale assunto, la l. 8 luglio 1998 n. 230 all&#8217;art. 6 comma 3°, equipara pienamente il servizio sostitutivo civile, ai fini della valutazione di titoli, all&#8217;effettivo servizio militare, qualora un bando di concorso preveda l&#8217;attribuzione di un punteggio unicamente per il servizio militare, per effetto dell&#8217;equiparazione &#8220;ope legis&#8221; recata dalla normativa legislativa suddetta, lo stesso titolo deve essere attribuito a chi ha svolto il servizio sostitutivo civile (T.A.R. Toscana, sez. I, 17 maggio 2002, n. 1017) e naturalmente viceversa.<br />
Su tale indiscutibile assunto, che trova appunto il suo presupposto nella costituzione e nelle leggi relative al servizio di leva, risulta fondato il terzo motivo di gravame.<br />
In ogni caso anche la prima censura, con la quale il ricorrente rileva la sufficienza della dichiarazione da lui resa all’Amministrazione sul punto, appare fondata, in quanto la stessa affermava un dato inoppugnabile, vale a dire che  lo stesso aveva assolto all’obbligo di leva; e va inoltre rilevato che la veridicità di detta affermazione non è mai stata contestata dall’amministrazione.<br />
Ciò posto il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Sussistono tuttavia i presupposti per l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P. Q. M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, <br />
<b></p>
<p align=center>lo accoglie<br />
</b>e, per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-2-2006-n-404/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-253/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-253/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.253</a></p>
<p>Pres. P. Turco Istituto di Vigilanza Il Vigile S.r.l. (Avv.ti A.M. Bernini, B. Giacò, S. Marchi, G. Rimini) c. Comune di Sassari (Avv. G. Giordo) e ATI costituita da Istituto di Vigilanza Executive S.c. r.l. (Avv. G. Castelli), Istituto di Vigilanza Vigilpol S.c.r.l. (Avv. G. Meazza) la P.A. può decidere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-253/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-253/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco<br /> Istituto di Vigilanza Il Vigile S.r.l. (Avv.ti A.M. Bernini, B. Giacò, S. Marchi, G. Rimini) c. Comune di Sassari (Avv. G. Giordo) e ATI costituita da Istituto di Vigilanza Executive S.c. r.l. (Avv. G. Castelli), Istituto di Vigilanza Vigilpol S.c.r.l. (Avv. G. Meazza)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la P.A. può decidere di applicare la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 157/1995 anche negli appalti esclusi dall&#8217;applicazione del decreto ex art. 3, comma 2</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – appalto di servizi – mancanza di requisiti minimi di partecipazione – introduzione di criteri di valutazione aventi ad oggetto l’affidabilità del concorrente – legittimità																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – appalto di servizi – D.Lgs. n. 157/1995: appalti esclusi ex art. 3, comma 2 – richiamo al D.Lgs. n. 157/1995 contenuto nel bando – autovincolo della P.A. &#8211; legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’Amministrazione, ove abbia ritenuto di non prevedere nel bando i requisiti minimi di partecipazione, può legittimamente valutare, in sede di attribuzione dei punteggi, taluni profili relativi all’affidabilità dei concorrenti.																																																																																												</p>
<p>2.	Laddove l’Amministrazione rinunci all’opportunità sancita dall’art. 3, comma 2 D.Lgs. 157/1995 –che esclude dall’ambito di applicazione gli appalti indicati nell’allegato 2 al medesimo decreto &#8211; e preferisca procedere nel rispetto delle garanzie procedimentali assicurate dal decreto in questione, con ciò autovincolandosi alla sua osservanza, non vi è ragione di ritenere illegittima tale deliberazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 795/2005 proposto </p>
<p>dall’<b>Istituto di Vigilanza Il Vigile srl,</b> in persona del legale rappresentante sig. Angelo Marras, rappresentato e difeso per procura in calce all’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Anna Maria Bernini, Bianca Giacò, Silvia Marchi e Guido Rimini ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza Giovanni XXIII n. 35, presso lo studio dell’avv. Carlo Augusto Melis,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Sassari</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Giordo ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Mameli n. 88, presso l’avv. Debora Urru (studio Avv.ti Lippi e Cincotti),</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<B>ATI </B>tra </p>
<p>&#8211; <b>l’Istituto di Vigilanza Executive S.c.r.l.</b> rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di costituzione dall’avv. Gianfranco Meazza ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell’avv. Carlo Castelli in via Tuveri n. 16, <b
<br />
&#8211; <b>l’Istituto di Vigilanza Vigilpol S.c.r.l.</b>, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Carlo Castelli ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio del medesimo legale in via Tuveri n. 16, </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del verbale del 14 luglio 2005 con il quale è stata assegnata la gestione dei servizi di vigilanza armata degli immobili sedi di uffici giudiziari di Sassari all’ATI controinetressata,</p>
<p>nonché, ove occorrente,<br />
&#8211;	del bando di gara nella parte in cui prevede che “<i>in caso di partecipazione in ATI i punteggi relativi ai requisiti previsti nei punti a) b) e c) sono cumulabili; per il requisito ex punto d) il punteggio è cumulabile, anche se posseduto dalle diverse ditte della costituenda ATI, il punteggio max verrà attribuito solo nel caso in cui tutte le ditte posseggano le due certificazioni sopraindicate, altrimenti il punteggio verrà frazionato proporzionalmente al numero delle ditte della costituenda ATI</i>”;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione dirigenziale n. 50100/200 del 6 marzo 2005 indicante gli elementi da contemperare al prezzo,<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il consigliere dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 gli avv.ti delle parti come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>F A T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame, notificato il 22 luglio 2005 e depositato il successivo giorno 26, l’Istituto ricorrente espone di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Sassari per l’affidamento del<b> </b>servizio triennale di vigilanza armata degli immobili sedi di uffici giudiziari, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
All’esito delle operazioni di gara risultava aggiudicataria l’ATI controinteressata mentre l’Istituto ricorrente si classificava al secondo posto della graduatoria.<br />
Sennonchè, a suo avviso, le determinazioni assunte dalla stazione appaltante sarebbero illegittime per i seguenti motivi:<br />
<b>1) Violazione di legge (artt. 13, 23 del D.Lgvo n. 157/1995 in relazione all’art. 11 del medesimo testo normativo):</b> con riguardo alla mancata indicazione di un limite massimo al numero di imprese partecipanti alle associazioni temporanee ed alla previsione del cumulo del punteggio previsto per i requisiti a,b,c e d, del bando per le concorrenti costituite in ATI. Inoltre, in sede di attribuzione dei punteggi, sarebbero stati prevalentemente valorizzati i requisiti finanziari e tecnici in luogo di quelli più strettamente attinenti al servizio da svolgere.<br />
2) <b>Violazione di legge (art. 3 del D.Lgvo n. 157/1995  e artt. 8 e 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773): </b>in quanto per la natura dell’appalto in questione non sarebbe stata ammissibile la partecipazione di associazioni di imprese.<br />
	Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.<br />	<br />
	Contestualmente alla domanda caducatoria il ricorrente ha chiesto, la condanna dell’Amministrazione comunale intimata al risarcimento del danno subito ove possibile in forma specifica, altrimenti per equivalente.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si sono costituite le  parti intimate che, con articolate memorie, ne hanno chiesto il rigetto con favore di spese.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 360/2005 del 3 agosto 2005, il Tribunale, senza sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, ha fissato l’udienza di trattazione del merito della causa.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con la prima censura l’Istituto ricorrente si duole che l’Amministrazione intimata abbia consentito la partecipazione alla gara per cui è causa alle associazioni temporanee di imprese senza delimitare il numero massimo di associate e prevedendo, nel contempo, la cumulabilità dei punteggi relativi ai requisiti tecnici e finanziari.<br />	<br />
In tal modo, sempre ad avviso del ricorrente, si sarebbero illegittimamente determinate condizioni di gara tali da rendere impossibile l’aggiudicazione in favore delle imprese non partecipanti alla procedura concorsuale in forma associata.<br />
	L’assunto non convince.<br />	<br />
In linea generale, infatti, l’ordinamento comunitario ed il diritto interno manifestano uno spiccato apprezzamento per i raggruppamenti temporanei di imprese (e di professionisti) costituiti per ottenere l’affidamento di servizi pubblici. <br />
Tali aggregazioni svolgono, sul piano economico, una obiettiva funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento della dinamica concorrenziale e favorendo l’ingresso sul mercato di imprese di minore dimensione, o specializzate in particolari settori produttivi e tecnologici.<br />
	Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa impone di assoggettare le ATI ad un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto per gli altri soggetti ammessi alle gara, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione.<br />	<br />
In questa prospettiva, la disciplina di rango comunitario e nazionale si articola in un complesso di regole che realizza un ragionevole punto di equilibrio fra due diverse esigenze, potenzialmente contrapposte:<br />
a)	la scelta del modulo associativo non deve comportare un trattamento indiscriminatamente deteriore rispetto a quello previsto, in generale, per tutti i concorrenti singoli;<br />	<br />
b)	lo schema dell’ATI non deve tradursi in uno strumento elusivo delle regole dirette ad imporre alle imprese particolari requisiti minimi<i><b> </b></i>necessari per partecipare alla gara d’appalto.<br />	<br />
Fermi restando tali principi, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione l’individuazione dei criteri di aggiudicazione ritenuti più pertinenti rispetto alla specificità dell’oggetto dell’appalto.<br />
Naturalmente, come ogni espressione di potere connotata da ampi margini di discrezionalità tecnica, il suo esercizio si sottrae al sindacato del giudice amministrativo salvo che le relative determinazioni siano palesemente irragionevoli, illogiche o contraddittorie.<br />
Orbene, con riguardo al caso di specie il bando di gara prevedeva un punteggio massimo di 100 punti ripartito nei seguenti termini:<br />
1)	<b>Offerta tecnica max 60 punti</b> così suddivisi:<br />	<br />
A)	anni di esperienza nel ramo dei servizi di vigilanza armata (2 punti per ogni anno di servizio) max punti 20;<br />	<br />
B)	volume d’affari conseguito negli ultimi 3 anni: max punti 10;<br />	<br />
C)	importo commesse eseguite per conto di P.A.: max punti 10;<br />	<br />
D)	possesso di certificazione ISO 9001: max punti 10 di cui 6 per il possesso di un sistema di qualità aziendale certificato per l’attività di vigilanza armata e 4 per il possesso di un sistema di qualità aziendale certificato per attività di progettazione ed erogazione dei servizi in appalto;<br />	<br />
E)	eventuali servizi accessori offerti rispetto a quelli previsti nel capitolato a costo zero per l’Amministrazione: max punti 4<br />	<br />
F)	attività formative e di aggiornamento professionale relative alle specifiche attività da svolgere effettuate dal personale che verrà impiegato nel servizio: max punti 3;<br />	<br />
G)	ulteriore attività formative e di aggiornamento professionale relative alle specifiche attività da svolgere effettuate dal personale che verrà impiegato nel servizio attestante l’uso delle armi: max punti 3.<br />	<br />
In caso di partecipazione in ATI il punteggio relativo ai requisiti previsti nei punti A)B) e C) erano cumulabili; per il requisito D) il punteggio era cumulabile con attribuzione del punteggio massimo solo nel caso in cui tutte le ditte fossero in possesso delle certificazioni indicate, con riduzione proporzionale del punteggio in relazione al numero delle imprese associate in caso contrario.<br />
2)	<b>Offerta economica : max punti 40.<br />	<br />
</b>Come sopra detto, il ricorrente lamenta che la cumulabilità dei punteggi previsti per i requisiti a,b,c e d comporterebbe un ingiustificato privilegio in favore delle ATI in danno delle imprese partecipanti individualmente alla gara, tanto più in mancanza di un limite massimo al numero delle imprese associabili.<br />
La censura in esame, oltre a non trovare riscontro nel quadro normativo di settore che, al contrario, contiene norme di favore per il fenomeno associativo, si rivela peraltro infondata anche rispetto all’invocato principio di concorrenza giacchè, tenuto conto della fissazione di limiti massimi di punteggio per ciascun requisito, non si ravvisano profili di illegittimità nella ragionevole valorizzazione delle esperienze e delle capacità maturate dalle singole imprese che, indubbiamente, anche se partecipanti alla gara in forma associata, assicurano all’Amministrazione destinataria del servizio un valore aggiunto in punto di affidabilità.<br />
Pertanto, anche a prescindere dai rilievi che il ricorrente avrebbe anch’egli potuto beneficiare del favor riconosciuto per le partecipazioni alla gara in forma associata e che nel caso di specie l’ATI controinteressata era composta da due sole imprese, non sussiste nessuna discriminazione nella previsione di un criterio di attribuzione dei punteggi che tenga conto dei requisiti individuali dimostrativi di una complessiva maggiore affidabilità del contraente.<br />
Sempre nella prima censura, il ricorrente lamenta che in sede di valutazione dell’offerta sarebbe stato attribuito valore prevalente ai requisiti finanziari e tecnici in luogo di quelli più strettamente attinenti al servizio da svolgere.<br />
Rileva il Collegio che la direttiva comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno 1992, la quale coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, al capitolo 2 indica i “<i><b>criteri di selezione qualitativa</b></i>” degli aspiranti &#8211; come lo stesso capitolo 2 li definisce &#8211; e fissa quindi una serie di previsioni (artt. 29 – 35) in gran parte corrispondenti a quelli esposti negli artt. 12 e seguenti del d. lgs. 157/95, il quale ha recepito tale direttiva.<br />
Il capitolo 3 della direttiva, invece, è intitolato ai “<i><b>criteri di aggiudicazione per gli appalti</b></i>” ed all’art. 36 dispone che “i criteri sui quali l’amministrazione si fonda per l’aggiudicazione degli appalti”, oltre a quello del prezzo più basso (<i>sub</i> b), sono, qualora l’appalto sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, “vari criteri relativi all’appalto quali ad esempio qualità, merito tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo”: una previsione di cui l’art. 23 del d. lgs. 157/95 costituisce la parafrasi.<br />
Secondo le disposizioni ora richiamate, dunque, in linea di massima la procedura d’aggiudicazione deve seguire due distinte fasi, nella prima delle quali l’Amministrazione individua tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti tecnici ed economici minimi e sufficienti ad assicurare, secondo esperienza, lo svolgimento del servizio da affidare.<br />
Successivamente si procede alla scelta della migliore offerta presentata degli ammessi, avvalendosi di parametri che si riferiscano essenzialmente al contenuto della proposta come tale e non ai concorrenti (già ritenuti tutti adeguati).<br />
	Sennonchè nel caso di specie è accaduto che il Comune di Sassari, al fine di favorire la massima partecipazione delle imprese, non ha previsto alcuno sbarramento con riguardo alla sussistenza di requisiti soggettivi e di limiti di partecipazione alla gara inserendo, però, in sede di attribuzione dei punteggi, la previsione di uno speciale riconoscimento per i partecipanti in grado di dimostrare requisiti attinenti la capacità tecnica dell’impresa.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene che, avuto riguardo alla delicatezza del servizio da assegnare (vigilanza armata di sedi giudiziarie), l’Amministrazione, una volta ritenuto di non procedere alla verifica preliminare dei requisiti minimi di partecipazione – determinazione peraltro sul punto non impugnata dal ricorrente – ben potesse cautelarsi in ordine all’affidamento del servizio valutando nell’attribuzione dei punteggi taluni profili relativi all’affidabilità dei concorrenti.<br />	<br />
	Inoltre, e tale notazione assume valore decisivo, il rilievo attribuito in sede di valutazione delle offerte ai contestati requisiti soggettivi ben mantiene, nell’ambito dei 60 punti complessivamente da assegnare per l’offerta tecnica, una ragionevole proporzione, restando nei limiti di 10 punti per ciascun requisito.<br />	<br />
E ciò anche nel rilievo che i requisiti tecnici autenticamente soggettivi sono solo quelli di cui alle lettere B (volume d’affari conseguito negli ultimi 3 anni) e C (importo commesse eseguite per conto di P.A.), laddove agli ulteriori requisiti contestati dal ricorrente (anni di esperienza nel ramo dei servizi di vigilanza armata, possesso della certificazione ISO 9001, svolgimento attività formative e di aggiornamento professionale del personale impiegato) ben può riconoscersi un diretto collegamento funzionale, in termini di migliore espletamento, con la prestazione oggetto del servizio<br />
	Anche tale censura dev’essere, dunque, respinta.<br />	<br />
	Con l’ultimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 157/1995 (in particolare dell’art. 3, comma 2°) che escludono la partecipazione dei raggruppamenti di imprese alle selezioni per l’affidamento di appalti relativi ad attività che, per la loro delicatezza, devono necessariamente riferirsi ad imprese singole.<br />	<br />
	Inoltre il divieto di costituzioni di raggruppamenti di imprese nel settore dell’attività di vigilanza sarebbe confermato dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), ed in particolare dagli articoli 8 e 134, i quali sanciscono la natura strettamente personale della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.<br />	<br />
	Recita testualmente l’art. 3, comma 2°, del D.Lgvo n. 157/1995: “<i>Per gli appalti di servizi di cui all&#8217;allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all&#8217;allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21</i>”.<br />	<br />
	L’allegato 2 sopra menzionato include i servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con  furgoni blindati.<br />	<br />
	Nell’appalto in questione, dunque, ad avviso del ricorrente, non troverebbe applicazione l’art. 11 del D.Lgvo n. 157/1995 per il quale “<i>Alle gare per l&#8217;aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate</i>”.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che il bando di gara adottato dall’Amministrazione, oltre a richiamare genericamente il D.Lgvo n. 157/1995, espressamente prevede e consente la partecipazione di associazioni temporanee di imprese, disciplinandone in più punti le modalità di presentazione delle offerte e, come sopra esposto, le modalità di attribuzione dei punteggi.<br />	<br />
	Il Comune di Sassari, dunque, si è volontariamente assoggettato, nell’espletamento della gara in questione, alla generale applicazione delle norme del menzionato decreto legislativo n. 157/1995.<br />	<br />
	Orbene, anche a voler ricondurre l’oggetto dell’appalto per cui è causa nella categoria 23 dell’allegato 2 invocato dal ricorrente (servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con  furgoni blindati) l’argomento del ricorrente non è fondato.<br />	<br />
	E’ invero decisivo considerare che i «<i>soggetti aggiudicatori</i>» possono non applicare le disposizioni del predetto decreto legislativo solo quando si tratti di uno degli «<i>appalti esclusi</i>» dall’art. 3, comma 2°, ferma restando per gli altri appalti, non compresi nella tassativa elencazione dell’allegato 2, l’applicabilità delle altre disposizioni del decreto legislativo<br />	<br />
Pertanto, laddove l’Amministrazione autovincolandosi alla sua osservanza, rinunci a tale opportunità e preferisca procedere nel rispetto delle garanzie procedimentali assicurate dal decreto in questione, non vi è ragione di ritenere illegittima tale deliberazione che, tra l’altro, consentendo la partecipazione alla gara alle associazioni temporanee di imprese, ha favorito la libera espressione del principio della concorrenza.<br />
	Quanto all’ultimo rilievo, concernente il richiamo agli artt. 8 e 134 del R.D. 773 del 1931 i quali sanciscono la natura strettamente personale della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di sicurezza, a sancirne l’infondatezza vale il richiamo a quanto precisato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 557B11947 10089D del 6 dicembre 2002 in ordine alla possibilità di partecipazione di associazioni di imprese agli appalti di servizi di vigilanza armata.<br />	<br />
	In tale atto, infatti, in risposta ad espressa richiesta di chiarimenti inoltrata da alcune amministrazioni pubbliche, si precisa che <i>“…la rappresentanza conferita all’istituto “capogruppo” non incide…sul principio della personalità della licenza e sul divieto di rappresentanza sanciti dall’art. 8 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza…infatti l’attribuzione da parte delle imprese associate di un mandato con rappresentanza all’impresa capogruppo concerne esclusivamente la fase della gara ed i rapporti con l’appaltante e non riguarda la diretta riferibilità dei servizi alle singole imprese che li hanno assunti…applicando i cennati principi agli istituti di vigilanza si può quindi legittimamente concludere  che i vincoli del citato art. 8 del TULPS non trovano ostacolo nella contrattualistica in esame</i>…”.<br />	<br />
	Non vale, infatti, in contrario l’obiezione del ricorrente fondata sull’asserita limitata riferibilità del predetto enunciato alle sole fattispecie indicate nella stessa circolare, trattandosi evidentemente di affermazione di principio ben suscettibile di generale applicazione oltre tale esemplificativa elencazione.<br />	<br />
	Per tutte le suesposte ragioni il ricorso si rivela dunque infondato e va respinto.<br />	<br />
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio, che liquida in euro 2000,00 (duemila//00) in favore di ciascuna delle tre parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 febbraio 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Paolo Turco, 		Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 			Consigliere .</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 22/02/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-253/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-256/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.256</a></p>
<p>Pres. P. Turco Est. S. I. Silvestri P. Pireddu (Avv.ti L. e A. De Angelis) c. ERSAT (Avv. E. Corona) e Regione Sardegna (n.c.) le controversie in punto di revoca di contributi o provvidenze spettano al Giudice ordinario Giurisdizione e competenza &#8211; Contributi e provvidenze – revoca o decadenza da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-256/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-256/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco Est. S. I. Silvestri<br /> P. Pireddu (Avv.ti L. e A. De Angelis) c. ERSAT (Avv. E. Corona) e Regione Sardegna (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le controversie in punto di revoca di contributi o provvidenze spettano al Giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Contributi e provvidenze – revoca o decadenza da contributi già erogati – giurisdizione dell’AGO – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di contributi e provvidenze, nell&#8217;ipotesi in cui si controverta della legittimità della decadenza e/o della revoca del contributo già concesso, ovvero della ripetizione degli importi erogati, la competenza è del giudice ordinario, dovendosi riconoscere al privato una situazione di diritto soggettivo a fronte della mancata erogazione di quanto allo stesso spetta in conseguenza di un provvedimento di attribuzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 902/2005  proposto dalla </p>
<p><b>Impresa Paolo Pireddu</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca e Antonella De Angelis, con elezione di domicilio in Cagliari, via Einaudi n. 11, presso lo studio dei medesimi;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>ERSAT </B><i>(Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura)</i>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elisabetta Corona ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell&#8217;ente in via Caprera 8;</p>
<p><b>Regione autonoma della Sardegna</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento 12 maggio 2005 con cui il direttore del servizio territoriale del basso Campidano e del Sarrabus ha pronunciato la decadenza totale delle domande di adesione dell&#8217;impresa ricorrente nonché l&#8217;obbligo di restituzione delle somme indebitamente erogate;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Ersat; <br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 8 febbraio 2006  il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;<br />
UDITI gli avvocati Silvio Pinna, su delega, per la ricorrente e l’avvocato Elisabetta Corona per l’E.R.S.A.T.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO   E   DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>A seguito di una verifica operata nei confronti dell&#8217;impresa individuale Paolo Pireddu, l&#8217;Ersat contestò l&#8217;uso di prodotti non biologici nella produzione agricola, considerati incompatibili con le esigenze di protezione dell&#8217;ambiente e con la cura dello spazio naturale.<br />
Poiché la ditta Pireddu aveva ottenuto dei finanziamenti a seguito della adesione al programma agro alimentare regionale di cui al regolamento CEE 2078/1992, l&#8217;Ersat accertava l&#8217;inadempienza della ditta agli obblighi scaturenti da tale programma e pronunciava la decadenza totale dal beneficio con l&#8217;obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.<br />
Avverso tale atto l’impresa Paolo Pireddu propone ricorso deducendo censure di incompetenza e sostenendo nel merito la mancanza dei presupposti per la pronuncia di decadenza.<br />
L&#8217;Ersat si è costituito in giudizio controdeducendo nel merito ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.<br />
L&#8217;eccezione è fondata.<br />
Alla luce dell&#8217;orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell&#8217;autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell&#8217;Amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità, ovvero di revoca per contrasto originario con l&#8217;interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere).<br />
Da questo deriva che, nell&#8217;ipotesi in cui si controverta della legittimità della decadenza e/o della revoca del contributo già concesso, ovvero della ripetizione degli importi erogati, la competenza è del giudice ordinario, dovendosi riconoscere al privato una situazione di diritto soggettivo a fronte della mancata erogazione di quanto allo stesso spetta in conseguenza di un provvedimento di attribuzione (da ultimo, Cons. St., sez. sesta, 16 febbraio 2005, n. 502; Sez. VI, n. 570/2004; Sez. VI, 3672/2003; Sez. IV, 11.4.2002, n. 1989; Cass. SS.UU. 20.4.2003, n. 5617; id. 14 aprile 2003, n. 5617).<br />
Nel caso di specie, è stata pronunciata la decadenza della ditta Pireddu dai contributi comunitari in quanto alla ricorrente è stato contestato dall&#8217;Ersat l&#8217;inadempimento degli obblighi correlati ai benefici economici attribuiti per l&#8217;adesione al programma agro alimentare regionale per l&#8217;introduzione e il mantenimento dell&#8217;agricoltura biologica. <br />
Alla luce delle considerazioni di cui sopra si tratta dunque di una questione che riguarda il diritto soggettivo della ricorrente a mantenere o meno i contributi ottenuti, perciò la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
In definitiva si dovrà dichiarare il difetto di giurisdizione sulla controversia in esame.<br />
Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 febbraio 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco,		 	Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni,	 	Consigliere;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere – estensore.</p>
<p>
Depositata in segreteria oggi: 22/02/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-256/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.1345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.1345</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. ArzilloA.Pellegrino c/ Università degli Studi di Roma &#8220;Tor Vergata&#8221; (Avv. Stato) ed altri. sulla possibilità di convertire il ricorso in ottemperanza, per l&#8217;esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato, erroneamente introdotto ex art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 , in ricorso per l&#8217;esecuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-22-2-2006-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.1345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, Est. Arzillo<br />A.Pellegrino c/ Università degli Studi di Roma &#8220;Tor Vergata&#8221; (Avv. Stato) ed altri.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di convertire il ricorso in ottemperanza, per l&#8217;esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato, erroneamente introdotto ex art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 , in ricorso per l&#8217;esecuzione della sentenza di primo grado (Art. 33, comma 4&deg;, della L. 1034/1971)</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo avverso la P.A. – Giudizio di ottemperanza – Ricorso &#8211; Sentenza non passata in giudicato &#8211; Erronea introduzione del ricorso “ex. art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054” – Conversione in ricorso ex art. 33 L. 1034/71 – Ammissibilità – Sussiste</p>
<p> 2.  Processo avverso la P.A. – Art. 33 della L. n. 1034/71 &#8211; Ricorso per l’esecuzione delle sentenze di primo grado – Limiti del giudice</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di ricorso per ottemperanza introdotto erroneamente “ex. art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054” nei confronti di una sentenza non ancora passata in giudicato, è ammissibile, pur in assenza di apposita e formale richiesta proveniente da parte ricorrente, in omaggio al principio di conservazione degli atti processuali, la conversione in ricorso per l’esecuzione della sentenza di primo grado di cui all’art. 33 L. n.1034/71.</p>
<p>2. In sede di esecuzione delle sentenze ai sensi dell’art. 33 della L. n. 1034/71, data la suscettività della sentenza di primo grado di essere riformata in appello, il giudice adito deve procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di convertire il ricorso in ottemperanza, per l’esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato,  erroneamente introdotto ex art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 , in ricorso per l’esecuzione della sentenza di primo grado (Art. 33, comma 4°, della L. 1034/1971)</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio <br />
Sez. III – bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1499/2005 proposto da<br />
<b>PELLEGRINO ANTONIO, POLISCA PATRIZIO, GASPARDONE  ACHILLE, TOMAI FABRIZIO, VERSACI FRANCESCO, DE  PAULIS RUGGIERO, SCAFURI ANTONIO, GIOFFRE&#8217; PIER AGOSTINO, PENTA DE PEPPO ALFONSO, CHIARIELLO LUIGI</b></p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 2 “TOR VERGATA”</b>, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>REGIONE  LAZIO</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, non costituitasi  in giudizio</p>
<p>per l&#8217;ottemperanza  al giudicato<br />
formatosi sulla sentenza n. 6645/04, depositata  in data 8 luglio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, alla camera di consiglio del  24 novembre 2005, il relatore dott.  Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti  come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 18 febbraio 2005, i ricorrenti &#8211; tutti medici dipendenti dell’Università di Roma 2 “Tor Vergata”, con qualifiche varianti da ricercatore a professore (ordinario, straordinario o associato),  strutturati presso l’ente convenzionato “European Hospital” &#8211;  hanno adito questo Tribunale amministrativo perché venga ordinato all’Università di Roma 2 “Tor Vergata” di disporre il compimento di tutti gli atti necessari a dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi a seguito della sentenza del medesimo Tribunale n. 6645 dell’8 luglio 2004.</p>
<p>2. Hanno premesso, in particolare, che in sede giudiziale, è stato riconosciuto:<br />
&#8211; il diritto dei ricorrenti all’integrazione del trattamento retributivo in tutte le voci che lo compongono, ai fini dell’equiparazione al personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità;<br />
&#8211; che il soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento economico aggiuntivo e differenziale del personale docente  e non docente universitario che presta servizio presso cliniche e istituti di cura, ai fini dell’equiparazione al personale del SSN<br />
&#8211; che pertanto le Università degli Studi sono immediatamente e direttamente tenute a corrispondere ai medici universitari strutturati i compensi che ne equiparano il trattamento economico a quello dei dipendenti del SSN, indipendentemente dalle vicende co<br />
&#8211; che spettano agli istanti le competenze rivendicate dal 1 gennaio 1997 relativamente agli emolumenti previsti per le corrispondenti posizioni dirigenziali del SSN, dai contratti collettivi di categoria;<br />
&#8211; che non è stata fornita prova dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto, in quanto si è provveduto (stando agli atti prodotti dall’Università) per i soli anni 1998 e 1999 (con omissione dell’anno 1997), con mero anticipo del 44% e senza computo<br />
 &#8211; che è stata accolta l’ulteriore domanda per la corresponsione dell’indennità di posizione per tredici mensilità, nonché l’indennità  per le ore di lavoro straordinario notturno e festivo nei turni di guardia.</p>
<p>3. Hanno soggiunto che, con atto di significazione e diffida in data 26 ottobre 2004, hanno intimato all’amministrazione universitaria di dare piena  esecuzione al giudicato, ma che il Rettore dell’Università di Roma 2 “Tor Vergata” ha replicato assumendo di avere adeguato i trattamenti alle decisioni del Tar Lazio.</p>
<p> 4. Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del presente ricorso di ottemperanza, con ordine all’Università di disporre in favore dei ricorrenti il pagamento delle somme loro spettanti per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 6645/2004 e contestuale nomina di commissario ad actus che vi provveda in via sostitutiva, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione convenuta.</p>
<p>5. Resistendo al ricorso, l’Università degli studi “Tor Vergata”, depositando relazione, ha eccepito in limine l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza, come proposto, in quanto diretto all’esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato, controdeducendo, nel merito, di avere già ottemperato a quanto statuito con la sentenza de qua.</p>
<p>6. Con articolata memoria difensiva i ricorrenti hanno replicato agli assunti della convenuta insistendo per l’integrale esecuzione della decisione n. 6645 del 2004.</p>
<p>7.	Non è controverso nel presente giudizio  il fatto che la sentenza di cui si chiede l&#8217;esecuzione non sia passata in giudicato, essendo pendente in Consiglio di Stato il relativo appello proposto dall&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
Ora, non può anzitutto non osservarsi che il ricorso all’esame è stato introdotto come “ricorso ex art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054”, nel dichiarato presupposto processuale (risultante dall’epigrafe del ricorso medesimo) che la sentenza, di cui è stata chiesta l’esecuzione, fosse passata in giudicato.</p>
<p>8.  Un’ottica formalistica delle regole del processo potrebbe indurre a far ritenere inammissibile il ricorso; la Sezione propende però per una valutazione diversa che valorizza il processo come sede di esaustiva composizione effettiva degli interessi coinvolti nell’impugnativa.<br />
 	Tale valutazione spinge a consentire, pur in assenza di apposita e formale richiesta proveniente dalle parti ricorrenti e in omaggio al perdurante principio di conservazione degli atti processuali, che il ricorso per ottemperanza ex art. 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 possa convertirsi in ricorso ex art. 10 della l. 21 luglio 2000, n. 205 (che ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 33 di detta legge n. 1034) che disciplina l’esecuzione delle sentenze non   sospese dal Consiglio di Stato.																																																																																												</p>
<p>9. 	Tuttavia, pur in tale diversa configurazione, il ricorso non è meritevole di accoglimento.																																																																																												</p>
<p>10.   Con il ricorso all’esame si chiede in sostanza che il Collegio, esercitando i poteri del giudizio di ottemperanza – ora attribuiti al Tribunale amministrativo regionale, in sede di esecuzione delle proprie sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, ai sensi del precitato art. 33 della legge n. 1034/1971, nel testo aggiunto dall’art. 10 della legge n. 205 del 2000 &#8211; ordini all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” di adempiere alle statuizioni adottate con la sentenza n. 6645/2004 implicanti condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, medici con qualifica universitaria, a percepire l’identico trattamento retributivo dei medici con  qualifica ospedaliera operanti nelle strutture convenzionate con detta Università.</p>
<p>11. 	La questione che pone la controversia all’esame investe l’estensione e i limiti dei “poteri” del giudice di prime cure “inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 27, primo comma, numero 4) del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054” (secondo la formula dispositiva indicata nel precitato art. 10 della legge n. 205/2005).<br />	<br />
La questione non è nuova alla Sezione che ha avuto modo di puntualizzare come i predetti “poteri”  ex art. 10 della legge n. 205 del 2000 siano diversi dai poteri esercitabili nel giudizio di ottemperanza, e che  tale ontologica diversità si riflette sul piano delle statuizioni consentite in ordine all’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato.<br />
In particolare,  con la sentenza n. 413 del 16 gennaio 2002 la Sezione ha evidenziato che “l’esecuzione non è (e non potrebbe ontologicamente essere) l’ottemperanza” e che la suscettività della sentenza di primo grado di essere riformata in sede di appello “deve imporre al giudice adito di procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento nell’adozione di provvedimenti esecutivi implicanti pur sempre effetti necessariamente interinali del decisum.” <br />
In altre parole, “la sentenza di primo grado non ha, quanto agli effetti conformativi, la forza espansiva propria della res judicata. Sicché le statuizioni con esse dettate devono essere tali non solo da non compromettere l’assetto degli interessi in gioco, ma  di consentire – nella sopravvenienza di un giudicato che dovesse, in ipotesi, vedere soccombente il ricorrente già vittorioso in primo grado – la ricostituzione della situazione quo ante.”</p>
<p>12.	Su tali considerazioni, qui ribadite, si ritiene di non poter disporre misure anticipatorie della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.  <br />	<br />
Tanto nella considerazione che, all’esito di un eventuale giudicato dissonante dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione, potrebbe non essere agevole ripristinare la situazione pregressa.<br />
Infatti, le diverse voci retributive che concorrono a costituire i diritti patrimoniali rivendicati dai ricorrenti postulerebbero la corresponsione, in favore di questi ultimi,  di  somme di denaro di una certa entità, che, per essere (intuitivamente) destinate alle esigenze familiari dei percipienti, potrebbe rendere difficoltosa l’eventuale ripetizione da parte dell’Amministrazione creditrice.</p>
<p>13. 	Sotto altro verso, nella ricordata prudente valutazione che deve sorreggere   il giudice dell’esecuzione della sentenza di primo grado (sentenza esecutiva ma ancora non consolidata), non è privo di significato la circostanza che l’amministrazione soccombente ha disposto dei pagamenti, dai ricorrenti ritenuti solo parzialmente satisfattivi e dall’amministrazione medesima ritenuti invece ottemperativi della più volte menzionata sentenza n. 6645/2004 (cfr. la relazione depositata il 17 marzo 2005).<br />	<br />
Proprio in relazione a tali confliggenti assunti circa l’esatta portata e consistenza dei pagamenti disposti dall’Università in esecuzione della sentenza in questione, non potrebbe escludersi l’opportunità, se non la necessità, di procedere a puntuali accertamenti anche con il supporto di un organo commissariale, accertamenti che potrebbero rilevarsi inutili in caso di accoglimento (anche parziale) del gravame; considerazione questa che ulteriormente avvalora la convinzione del Collegio di disattendere la domanda tendente, in costanza della  non ancora conchiusa vicenda processuale, ad assicurare l’anticipata piena e integrale esecuzione della sentenza di questo Tribunale.</p>
<p>14. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va respinto.</p>
<p>15. &#8211; Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio</p>
<p align=center><b> P.Q.M.</b></p>
<p>il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III &#8211; bis, definitivamente pronunciando sul   ricorso in epigrafe, lo respinge. <br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 novembre  2005, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Saverio Corasaniti  			&#8211; Presidente  <br />	<br />
Massimo  Luciano  Calveri		&#8211; Giudice<br />	<br />
Francesco Arzillo                               &#8211;  Giudice Est.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-2-2006-n-322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-2-2006-n-322/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-2-2006-n-322/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.322</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore Regione Calabria (avv. I. Mauro) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi) sull&#8217;impossibilità per un ente pubblico proprietario di un immobile oggetto di un atto di di acquisizione ai sensi dell&#8217;art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001, di dolersi del</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-2-2006-n-322/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore<br /> Regione Calabria (avv. I. Mauro) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;impossibilità per un ente pubblico proprietario di un immobile oggetto di un atto di di acquisizione ai sensi dell&#8217;art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001, di dolersi del mancato avviso di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n. 327 del 2001 – Competenza – E’ del Consiglio comunale.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Bene appartenente ad un ente pubblico – Atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Avvio del procedi-mento – Mancato avviso – Legittimità.</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità – Atto di acquisizione ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001 – Risarcimento – Corretta determinazione – Questione – Giurisdizione del giudice amministrativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’atto di acquisizione ai sensi dell’art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, rientra tra le com-petenze del Consiglio comunale ai sensi dell’art.42 comma 2 lett. l), d.lg. 18 agosto 2000 n.267, non costituendo un atto meramente esecutivo di scelte pregresse.</p>
<p>2. In caso di adozione di un atto di acquisizione ai sensi dell’art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, che riguarda un bene appartenente ad un ente pubblico (nella specie, una Regione), quest’ultimo non può lamentare il mancato avviso di avvio del procedimento, perché le norme sulla partecipazione sono dettate essenzialmente nell’ottica di un procedimento che vede come controparte un privato cittadino per renderlo edotto della portata dell’intervento dell’amministrazione e consentirgli di prospettare i propri interessi ai fini di una adeguata composizione, in una complessiva ottica di democratizzazione dell’azione amministrativa.</p>
<p>3. In tema di adozione di un atto di acquisizione ai sensi dell’art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, la questione relativa alla corretta determinazione del risarcimento rientra nella giu-risdizione del giudice amministrativo, e non in quella del giudice ordinario ex art. 53 ult. co., non trattandosi di determinazione e corresponsione di indennità ma di risarcimento del danno, compreso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del I° comma del citato art. 53 e dell’art.35, d.lg. 31 marzo 1998 n.80.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
                                     PER LA CALABRIA<br />
                 SEZIONE STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</p>
<p>
</b><br />
composto dai Magistrati:<br />
#NOME?	Presidente<br />	<br />
#NOME?	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	Primo Referendario rel. est,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso N. 953/05 R.G. proposto da</p>
<p><B>REGIONE CALABRIA</B>, in persona del Presidente della Giun-ta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Iolanda MAURO dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la Sezione di Reggio Calabria, via Tripepi, 92</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Comune di Reggio Calabria</b>, in persona del Sindaco <i>pro tem-pore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario DE TOMMASI, nel cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Castello,1 è elettivamente domicilia-to<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della delibera n. 11 del 24 maggio 2005 del Consiglio comunale di Reggio Calabria con la quale, relativamente ai lavori di realizzazione del Teatro ex CRAL-ENAI in Gallico, il Comune di Reggio Calabria deter-mina “di dichiarare che l’opera riveste i caratteri di pubblica utilità, ur-genza ed indifferibilità ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 327/2001; di ac-quisire,si dell’articolo 43 del d.p.r. 327 del 8 giugno 2001, l’aria interes-sata all’intervento intestata alla ditta regione Calabria, riportata al foglio di mappa 5 sez. catastale di Gallico, particella numero 228 per una super-ficie di mq 600 e procedere al pagamento della relativa indennità di oc-cupazione illegittima di € 33.891,05 calcolata secondo i dettami del comma 6 del citato DPR” e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale al predetto, previa sospensione, nonché per la condanna della parte resistente alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento del danno</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Cala-bria;<br />
Viste le memorie presentate nell’interesse delle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006 i procuratori delle parti come da verbale; relatore il Primo ref. Caterina CRISCENTI;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
F A T T O  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La Regione Calabria, proprietaria dal 1979 del terreno identificato al N.C.E.U. alla partita 4595, particella n. 228 del fg. 5, prima di proprie-tà dell’E.N.A.L. (ente soppresso con l. 21 ottobre 1978 n. 641), chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, meglio in epigrafe indica-to, deducendo cinque motivi di illegittimità. Proponeva anche domanda di restituzione dell’immobile con condanna del Comune di Reggio Calabria al risarcimento integrale dei danni subiti, con rivalutazione ed interessi, e, in subordine, qualora si dovesse escludere il diritto alla restituzione, la condanna dell’ente al risarcimento del danno secondo i parametri di cui al comma 6 dell’art. 43, non correttamente applicati nel provvedimento in questione.<br />
  Si costituiva il Comune, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua assoluta infondatez-za.<br />
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2006, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
D I R I T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. La presente controversia ha ad oggetto un provvedimento di ac-quisizione in sanatoria adottato ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001.<br />
Occorre premettere che la concreta fattispecie in esame presenta due aspetti peculiari e precisamente che: 1) la parte nei cui confronti viene di-sposta l’acquisizione è a sua volta un soggetto pubblico; 2) l’opera è stata realizzata dal Comune di Reggio Calabria nella convinzione – poi rivela-tasi errata – che la part. 228, interessata dai lavori di “Ristrutturazione Teatro ex Cral-Enal”, appartenesse al patrimonio comunale.</p>
<p>2. Ciò brevemente premesso, può esaminarsi l’eccezione di inam-missibilità del gravame formulata dal Comune per mancata impugnazione degli atti presupposti, tra cui la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.<br />
L’eccezione non coglie nel segno.<br />
Il provvedimento impugnato – come osservato dalla difesa della Regione – ha una sua autonomia e trova negli atti c.d. presupposti, e se-gnatamente nella dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, solo un an-tecedente storico, ma non logico-giuridico, sicchè l’interesse restitutorio e risarcitorio sotteso al presente gravame potrebbe essere soddisfatto con l’annullamento del solo atto di acquisizione, a prescindere dalla vigenza o meno degli atti pregressi della procedura espropriativa.</p>
<p>3. Può così procedersi all’esame del merito, anteponendo la valuta-zione del quinto motivo di gravame col quale la Regione denuncia l’incompetenza del Consiglio comunale ad adottare l’atto di acquisizione, che sarebbe, invece, di competenza del dirigente dell’ufficio per le espro-priazioni.<br />
Il Tribunale ritiene di condividere sul punto le osservazioni svolte dalla difesa del Comune, secondo cui l’atto deliberativo impugnato ha es-senzialmente carattere acquisitivo e, pertanto, rientra tra le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. l) D.lgs n. 267/00.<br />
Nella specifica fattispecie, infatti, la procedura espropriativa a suo tempo avviata nei riguardi dei proprietari privati delle altre particelle di terreno interessate dai lavori non conteneva già la scelta di acquisire an-che quest’area, perché il Comune riteneva di esserne già proprietario. Ne consegue che l’atto in questione, in quanto volto all’acquisizione di un immobile, è stato correttamente adottato dal Consiglio, non costituendo un atto meramente esecutivo di scelte pregresse.</p>
<p>4. Col primo motivo la Regione lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e conseguentemente la violazione dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 1 l.n. 241/90 e 2 T.U. n. 32701.<br />
La doglianza è infondata.<br />
La Regione era a conoscenza dell’intera procedura finalizzata alla realizzazione dell’opera in questione e della complessa situazione che ri-guardava la titolarità della part. 228, per lo meno dal 2004 avendo ottenu-to – dopo un contenzioso svoltosi innanzi a questo Tar – “l’accesso ai do-cumenti in forza dei quali si sta provvedendo a tale realizzazione, al fine di tutelare detto bene patrimoniale” (pag. 9 sent. n. 59/04).<br />
Osserva peraltro il Collegio che le norme sulla partecipazione sono dettate essenzialmente nell’ottica di un procedimento che vede come con-troparte un privato cittadino per renderlo edotto della portata dell’intervento dell’amministrazione e consentirgli di prospettare i propri interessi ai fini di una adeguata composizione, in una complessiva ottica di democratizzazione dell’azione amministrativa.<br />
Sebbene qui l’ente regionale sia portatore di un interesse alla con-servazione di un proprio bene, in buona misura sovrapponibile all’interesse di cui sarebbe portatore un comune cittadino, non può non rilevarsi che gli obblighi  posti dalla normativa sul procedimento ai fini di un intervento partecipato da parte del soggetto destinatario del provvedi-mento assumano consistenza diversa in virtù della natura pubblica del de-stinatario, sul quale pure istituzionalmente gravano obblighi di buon an-damento e leale collaborazione. <br />
  L’amministrazione ha per di più invocato l’art. 21 <i>octies</i>, co. 2, II parte, a tenore del quale “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del proce-dimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concre-to adottato”.<br />
Deve però osservarsi che l’art. 43 prevede a sua volta una normativa speciale sugli effetti dell’illegittimità dell’atto, che appare prevalente ri-spetto a quella generale, pur successiva, rintracciabile nella legge sul pro-cedimento e richiamata dalla difesa del Comune. <br />
Il III co. del cit. art. 43 stabilisce, infatti, che “Qualora sia impugna-to uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di inte-resse pubblico, l&#8217;amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ri-corso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo”.<br />
Il legislatore ha così ipotizzato non solo che l’acquisizione possa es-sere comunque disposta senza che venga seguita la via maestra del proce-dimento, con tutte le garanzie per esso previste, ma ha anche previsto che nel caso di fondatezza del ricorso, proposto anche avverso un atto di ac-quisizione, sia esclusa comunque la restituzione del bene.<br />
Da ciò si desume in conclusione, in relazione al vizio dedotto, che, avuto riguardo alla specifica fattispecie in esame, l’obbligo di comunica-zione poteva ritenersi superato dalla conoscenza comunque acquisita dal-la Regione e che in ogni caso l’illegittimità dedotta non potrebbe dar luo-go ad annullamento dell’atto o alla restituzione del bene.</p>
<p>5. Col secondo e terzo motivo – lett. a) e b) &#8211; la Regione lamenta l’inadeguatezza della motivazione e la violazione dell’art. 43, in quanto, non essendo ancora ultimata l’opera in questione, il bene non può dirsi u-tilizzato dall’amministrazione comunale e mancherebbe comunque una valutazione comparativa degli interessi in conflitto.   <br />
Le censure sono infondate.<br />
5.1. Sotto il primo profilo è evidente che il presupposto dell’utilizzazione è dal legislatore riferito non all’opera, ma all’immobile il quale deve, in virtù di tale utilizzazione per scopi di interesse pubblico, risultare “modificato”.<br />
Come già osservato dalla I sezione del Tar Catanzaro in una recente pronuncia, la n. 984 del 7 giugno 2005, “il riferimento all&#8217;utilizzazione del bene ed alla sua modifica appare finalizzato, in aderenza alla ratio della norma, a delimitare la portata della previsione, onde restringerne l&#8217;applicabilità al caso in cui si tratti di sanare situazioni nelle quali l&#8217;Am-ministrazione, in difetto di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, utilizzi un bene per finalità di pubbli-co interesse e lo abbia modificato in misura tale da far considerare la mancata acquisizione uno spreco di risorse pubbliche.<b> </b>Occorre, quindi, da un lato, che sia in atto un rapporto di carattere materiale tra l&#8217;Amministrazione ed il bene immobile di cui si tratta e, dall&#8217;altro, che l&#8217;entità della modifica, che è senz&#8217;altro cosa diversa dall&#8217;irreversibile tra-sformazione, sia tale da giustificare, in considerazione dell&#8217;indicata ratio della norma, l&#8217;adozione di un provvedimento autoritativo che implichi l&#8217;acquisto del bene, pur in assenza di valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo di pubblica utilità”.<br />
Nel caso in esame i presupposti sussistono, essendo già stati intra-presi i lavori i quali, ormai in uno stadio avanzato (vd. documentazione in atti), sono stati anche preceduti dalla demolizione di un preesistente vetu-sto fabbricato, che insisteva sulla part. 228.<br />
5.2. Sotto il secondo aspetto si evidenzia ancora una volta la partico-larità della vicenda, caratterizzata dal fatto che le altre particelle interes-sate dai lavori di “Ristrutturazione Teatro ex Cral-Enal” erano di proprie-tà privata e per esse l’ente ha già completato l’<i>iter </i>della procedu-ra ablatoria (vd. nota n. 3527 del 20 maggio 2004 del dirigente del settore programmazione e progettazione LL.PP.), che non aveva invece attivato nei riguardi della part. 228, non avendo a suo tempo individuato corret-tamente la proprietà del bene. <br />
A fronte dell’evidente interesse del Comune ad acquisire tutta l’area necessaria per completare l’opera pubblica, non emerge peraltro, neppure in questa sede, alcun interesse della Regione, diverso dal mero manteni-mento della titolarità della proprietà di un’area che, peraltro, fino all’intervento comunale risultava in stato d’abbandono, come si evince dalla stessa relazione di stima predisposta nel marzo 2000 in sede di rico-gnizione periodica dei beni di proprietà regionale.</p>
<p>6. Col terzo motivo lett. d) la Regione lamenta l’omessa notificazio-ne dell’atto nelle forme degli atti processuali civili, prescritta dall’art. 43. <br />
Il Tribunale ritiene che da tale irregolarità non possa farsi discende-re l’illegittimità e dunque la caducazione dell’atto, anche in virtù del principio posto dall’art. 156 c.p.c.,  essendosi raggiunto lo scopo cui quel-la prescrizione formale era destinata.</p>
<p>7. Col quarto motivo la Regione deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, essendo illogica e contraddittoria la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell’art. 12 DPR n. 327/01 contenuta nell’atto deliberativo, perché il Comune da un lato sembrerebbe voler avviare un procedimento espropriativo, dichiarando così l’opera di pubblica utilità, e dall’altro sembra invece voler ovviare alla sua mancanza od illegittimità, acquisendo l’immobile occupato.<br />
La censura è infondata. <br />
Appare convincente, infatti, la difesa del comune laddove sostiene che il riferimento all’art. 12 non debba essere letto come inizio di una nuova procedura, ma piuttosto come espressa conferma della presenza at-tuale di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e pertanto il ri-chiamo – per quanto invero impreciso – andrebbe a completare il corredo motivazionale dell’atto di acquisizione, proprio nella parte in cui si evi-denziano gli interessi in gioco.</p>
<p>8. Col terzo motivo lett. c) la Regione si duole che la deliberazione impugnata si è limitata a disporre che venga corrisposta una “indennità di occupazione illegittima” quantificata in € 33.891,05. Tale profilo di do-glianza viene poi ulteriormente ribadito nella formulazione della doman-da risarcitoria.<br />
Premesso che deve essere respinta la domanda risarcitoria formulata come richiesta conseguente all’invalidità del provvedimento – attesa l’infondatezza dei motivi proposti -, non essendovi spazio per una con-danna al risarcimento del danno ulteriore e diversa rispetto a quella già contemplata dalla legge per il caso di acquisizione in sanatoria, l’esame della pretesa risarcitoria deve, dunque, essere calibrato solo sulla confor-mità o meno del deliberato al disposto del co.  6 dell’art. 43, così come richiesto dal ricorrente in via subordinata.<br />
Sul punto è indubbio, fra l’altro, che anche la questione relativa alla corretta determinazione del <i>quantum</i> rientra nella giurisdizione di questo giudice, e non in quella del giudice ordinario ex art. 53 ult. co., come invece eccepito dal Comune, non trattandosi di determinazione e corresponsione di indennità ma di risarcimento del danno, compreso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del I co del ci-tato art. 53 e dell’art. 35 D.lvo n. 80/98.<br />
8.1. Nel merito il Tribunale rileva che ai sensi del comma 6 dell’art. 43 “il risarcimento del danno è determinato: a) nella misura corrispon-dente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l&#8217;oc-cupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell&#8217;articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi mora-tori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza tito-lo”. <br />
Intanto non v’è dubbio che – come riconosciuto dallo stesso resi-stente – già la qualificazione dell’importo come indennità d’occupazione è errata, trattandosi, come testualmente previsto dal disposto normativo, di risarcimento del danno. <br />
Ma dalla tabella di calcolo predisposta dall’unità organizzativa e-spropri in fase istruttoria ed allegata in atti si evince che l’errore non è stato solo formale-terminologico, in quanto l’importo liquidato di € 33.891,05 per 600 mq. di terreno rappresenta non già il valore venale del bene e gli interessi moratori, come previsto dall’art. 43, ma si basa sull’indennità espropriativa calcolata ai sensi del co. 1 dell’art. 37, ossia “nella misura pari all&#8217;importo, diviso per due … pari alla somma del valo-re venale del bene e del reddito dominicale netto … e moltiplicato per dieci”.<br />
L’art. 43 richiama invece solo i co. 3 e seguenti per quanto attiene alla natura edificatoria o meno del terreno, ma non già i primi due commi dell’art. 37 che riguardano appunto l’indennità di espropriazione, che in nessun modo rileva nel caso di acquisizione in sanatoria.<br />
8.2. Il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo solo nella parte in cui dispone di procedere al pagamento della indennità di occupa-zione illegittima, quantificata in € 33.891,05.<br />
Il Comune di Reggio Calabria deve, dunque, essere condannato al risarcimento del danno da determinarsi secondo i parametri posti dall’art. 43, co. 6, che il Tribunale, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 35, II co., D.lgs. n. 80/98, così ulteriormente specifica: &#8211; corresponsione dell&#8217;inte-grale valore venale del bene perduto (area e fabbricato), che comunque non potrà essere inferiore a € 92,96 al mq. &#8211; già riconosciuto dal Comune &#8211; cui va aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data di occupazione del bene (26 marzo 2001) sino alla data di deposito della presente decisione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, calcolati sulla somma non ri-valutata; &#8211; corresponsione degli interessi moratori, da computarsi con de-correnza dalla medesima data di cui sopra sino all’effettivo soddisfo, ma calcolati sul solo capitale, alla predetta data determinato e non rivaluta-to.<br />
Il Comune di Reggio Calabria dovrà proporre a favore della Regio-ne Calabria il pagamento della somma, determinata in base ai criteri di cui sopra, entro e non oltre venti giorni dal notificazione della presente decisione, disponendone il pagamento entro e non oltre i successivi trenta giorni dalla proposta, in conformità al disposto del II co., lett. c, dell’art. 43.<br />
Ricorrono giusti motivi, stante anche la novità della questione, per compensare integralmente tra le parti le spese della lite.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria &#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso n. 953/05 R.G., lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e per l’effetto condanna il Comune di Reggio Calabria a corrispondere alla Regione Ca-labria il risarcimento del danno da determinarsi secondo i parametri posti dall’art. 43, co. 6, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed in ossequio ai criteri ed alle modalità fissate in motivazione.<br />
Rigetta tutte le altre domande.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente senten-za.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006.</p>
<p align=center>Depositata Il  22 febbraio 2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-2-2006-n-322/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres. Est. Achour S. (Avv.ti F.M. Pozzi e P. Bastianini) contro il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avvocatura dello Stato) sulla necessità di garantire il contraddittorio col destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento &#8211; Ordine di revisione della</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-2-2006-n-661/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> Achour S. (Avv.ti F.M. Pozzi e P. Bastianini) contro il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di garantire il contraddittorio col destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento &#8211; Ordine di revisione della patente &#8211; Brevità del tempo intercorso fra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento – Mancata instaurazione del contraddittorio &#8211; Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il provvedimento con cui viene disposta la revisione della patente laddove la brevità del tempo intercorso fra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento, tenuto conto dei giorni di chiusura degli uffici, non abbia consentito all’interessato di presentare deduzioni, vanificando la garanzia del contraddittorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di garantire il contraddittorio col destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 661 REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
n.   180   Reg. Ric.<br />
Anno 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio  del 21 febbraio 2006<br />
Visto il ricorso 180/2006  proposto da:</p>
<p><b>ACHOUR SALEM</b> rappresentato e difeso da: POZZI FRANCESCO MASSIMO BASTIANINI PAOLO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO A. VESPUCCI N. 20 presso POZZI FRANCESCO MASSIMO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento del Direttore dell&#8217; Ufficio Provinciale della M: C. T.C. di Grosseto, n. 41S05, del 12/09/2005 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida .<br />
&#8211; del silenzio rigetto  formatosi sul ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento presentato dal ricorrente in data 6/10/2005.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE <br />
Udito il relatore Pres. GIOVANNI VACIRCA  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti: A. Cuccurullo per F.M.Pozzi e U Casali ( Avv. Stato);<br />
	Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00;<br />	<br />
	Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata; <br />	<br />
180-06<br />
	Considerato che il ricorrente ha impugnato l’ordine di revisione della patente di guida, già impugnato con ricorso gerarchico, sul quale non risulta emessa alcuna decisione;<br />	<br />
	Considerato che il provvedimento è stato emesso lunedì 12 settembre 2005, dopo una comunicazione di avvio del procedimento inviata giovedì 8 settembre 2005, che il ricorrente dichiara di aver ricevuto venerdì 9 settembre 2005, nella quale si precisava che gli atti potevano essere esaminati da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12;<br />	<br />
	Considerato che la brevità del tempo intercorso fra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento, tenuto conto  dei giorni di chiusura degli uffici, non ha consentito all’interessato di presentare deduzioni, vanificando la garanzia del contraddittorio (TAR Sardegna, 27 maggio 2005, n. 1272; TAR Campania, V, 16 settembre 2004, n. 12028; TAR Puglia, Lecce, II, 19 ottobre 2002, n. 5296); <br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso sia fondato per tale assorbente motivo e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 21 febbraio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente, rel., est.<br />	<br />
Saverio  ROMANO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bernardo MASSARI 	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 FEBBRAIO 2006<br />
Firenze, lì 22 FEBBRAIO 2006</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.2198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-2-2006-n-2198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-2-2006-n-2198/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.2198</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. Carpentieri Fernando Buonomo (Avv. Demetrio Fenucciu) c. Azienda Sanitaria Locale Na 1 (Avv.ti Michele Vella e Anna Vingiani). sull&#8217;equipollenza del titolo posseduto rispetto al titolo richiesto come requisito specifico di ammissione dal bando di concorso 1. Bando di concorso – Titolo richiesti come requisito di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-2-2006-n-2198/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.2198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-2-2006-n-2198/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.2198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. P. Carpentieri<br /> Fernando Buonomo (Avv. Demetrio Fenucciu) c. Azienda Sanitaria Locale Na 1 (Avv.ti Michele Vella e Anna Vingiani).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;equipollenza del titolo posseduto rispetto al titolo richiesto come requisito specifico di ammissione dal bando di concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Bando di concorso – Titolo richiesti come requisito di ammissione al concorso ed equipollenti – Equipollenza indiretta – Inammissibilità.<br />
2. Bando di concorso – Titolo richiesti come requisito di ammissione al concorso ed equipollenti – Giudizio di equipollenza – Rimesso al Legislatore.</p>
<p>3. Bando di concorso – Titolo richiesti come requisito di ammissione al concorso ed equipollenti – Giudizio di equipollenza – Rimesso al Legislatore – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’equipollenza indiretta tra due titolo di studio, ovvero l’equipollenza di entrambi ad un determinato titolo, non è ammissibile. Laddove, infatti, il bando di concorso richieda l’equipollenza ad un determinato titolo, lo fa sulla scorta di una norma eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica(1).<br />
2. Il giudizio di equipollenza appartiene esclusivamente al Legislatore, con la conseguenza che l’unico parametro cui fare correttamente riferimento è quello fissato dalla legge e dall’ordinamento della pubblica istruzione secondo cui i titoli di studio sono diversi tra loro  e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di applicazione analogica(2).</p>
<p>3. Resta preclusa per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere alla equiparazione in via analogica dei titoli di studio e, pertanto, l’attività di verifica del possesso dei titoli di studio richiesti dal bando al fine di partecipare alla procedura concorsuale è da ritenersi di carattere vincolato, non residuando in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità nell’individuazione concreta dei titoli equipollenti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 1996, n. 188.<br />
(2) Cfr. Tar Lazio, sez. II, 2 maggio 2005, n. 3225.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’equipollenza del titolo posseduto rispetto al titolo richiesto come requisito specifico di ammissione dal bando di concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  2198	Reg. Sent.<br />	<br />
ANNO 2006<br />
N. 12673	Reg. Ric.<br />	<br />
	ANNO 2004																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 &#8211; Sezione V^ &#8211; </b></p>
<p>composto dai Signori: 1) Carlo d’Alessandro – Presidente; 	2) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere – relatore; 	3) Michelangelo Francavilla &#8211; Referendario 																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12673/2004 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>Buonomo Fernando</b> rappresentato e difeso dall’avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto in Napoli alla Galleria Umberto I 8, presso lo studio legale Continisio</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>la <b>Azienda Sanitaria Locale Napoli 1</b>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Michele Vella e Anna Vingiani, con domicilio eletto in Napoli al Centro Direzionale isola F/9, presso la sede legale dell’ente;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva<br />
<<1) della deliberazione n. 980 del 12.8.2004 recante esclusione del ricorrente dal concorso pubblico ex lege 68/1999 per la copertura di 4 posti di collaboratore professionale sanitario – educatore professionale in quanto “per l’ammissibilità il bando di concorso richiede, tra gli altri requisiti, il diploma universitario nella specifica disciplina conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del d.lgv. n. 502/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi ed attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale ed all’accesso ai pubblici uffici. Orbene, nel caso di specie, il candidato ha conseguito, presso l’Università di Salerno, il diploma di laurea in pedagogia non riconosciuto equipollente al titolo richiesto dal bando. Per i motivi innanzi detti non è ammissibile”, atto non conosciuto; 2) della nota protocollo 10254 del 2 settembre 2004, successivamente comunicata, del dipartimento amministrativo servizio gestione e risorse umane struttura complessa concorsi e mobilità, gestione dotazione organica dell’ASL Napoli 1, recante comunicazione dell’avvenuta assunzione del provvedimento impugnato al punto che precede; 3) di ogni altro atto o provvedimento preordinato connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente inclusi, se e per quanto occorra, i provvedimenti conclusivi della procedura selettiva eventualmente assunti dalla p.a. intimata, non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti.>>.</p>
<p>	VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 con le annesse produzioni;<br />	<br />
	VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
	UDITI alla pubblica udienza del 27 ottobre 2005 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;<br />	<br />
	RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso – ritualmente notificato in data 11 novembre 2004 e depositato nella segreteria del Tribunale il successivo 24 novembre- il ricorrente, in possesso del diploma di laurea in Pedagogia conseguito presso l’Università degli Studi di Salerno, ha impugnato la delibera della A.S.L. Napoli 1 n. 980 del 12 agosto 2004 con la quale è stato escluso dalla procedura selettiva ex l. 68/99 per la copertura di quattro posti di Collaboratore professionale sanitario – educatore professionale, a motivo della non equipollenza del titolo di studio posseduto rispetto a quello richiesto dal bando di concorso.<br />
Ha dedotto, a sostegno del ricorso, diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
La Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 si è costituita in giudizio contestando l’avverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2005 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato e come tale va respinto.<br />
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente di partecipazione al concorso pubblico, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della L. 68/99, per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore professionale sanitario – educatore professionale, indetto dalla azienda sanitaria locale Napoli 1.<br />
Il provvedimento di esclusione è stato motivato dal presupposto che il diploma di laurea in pedagogia conseguito dal ricorrente non è riconosciuto equipollente al titolo richiesto dal bando, il quale prevedeva quale requisito specifico di ammissione il diploma universitario nella specifica disciplina (diploma di educatore professionale) conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgv. n. 502/1992, ovvero i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale ed all’accesso ai pubblici uffici. <br />
Il ricorrente contesta la legittimità dell’operato dell’amministrazione deducendo a sostegno delle proprie pretese la violazione dei D.M. 5/05/2004 e 28/11/2000, nonché della L. 19/11/1990 n. 341, art. 9, comma 6, e, infine, il vizio di eccesso di potere per violazione del principio di favor per la più ampia partecipazione alle procedure selettive pubbliche.<br />
Sostiene in particolare il ricorrente che la laurea in pedagogia doveva considerarsi titolo valido per l’ammissione al concorso de quo in quanto il D.M. 18/06/1998 ne riconosce l’equipollenza alla laurea in scienze dell’educazione, laurea questa a sua volta equiparata ex D.M. 5/05/2004 alla laurea specialistica della classe 65/S, ossia alla laurea di educatore professionale.<br />
Pertanto, secondo la ricostruzione fatta da parte ricorrente, la laurea in pedagogia, pur non essendo specificamente annoverata tra i titoli di studio dichiarati equipollenti al diploma universitario di educatore professionale (requisito specifico di ammissione), sarebbe comunque titolo valido per l’ammissione al concorso, e ciò in funzione di una ricostruzione di tipo sillogistico per cui se la laurea in pedagogia è equipollente a quella in scienze della formazione e quest’ultima è equipollente al diploma di educatore professionale allora anche tra la laurea in pedagogia e il diploma di educatore professionale vi è equipollenza.<br />
Vi sarebbe pertanto tra i due titoli di studio una equipollenza indiretta, essendo entrambi dichiarati normativamente equipollenti alla laurea in scienze dell’educazione.<br />
La prospettazione del ricorrente, se pur suggestiva, non può essere condivisa.<br />
Al riguardo può richiamarsi il costante insegnamento della giurisprudenza, cui questo Collegio aderisce, secondo cui, considerato il carattere eccezionale delle norme che stabiliscono l’equipollenza dei titoli di studio, deve essere esclusa la possibilità che queste siano suscettibili di interpretazione analogica (Cons. St., sez. IV, 27 febbraio 1996, n. 188).<br />
Pertanto, il giudizio di equipollenza appartiene esclusivamente al legislatore, con la conseguenza che l’unico parametro cui fare correttamente riferimento è quello fissato dalla legge e dall’ordinamento della pubblica istruzione secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica (Tar Lazio, sez. II, 2 maggio 2005, n. 3225).<br />
Dalla suesposta argomentazione consegue che resta preclusa anche per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere alla equiparazione in via analogica dei titoli di studio e che pertanto l’attività di verifica del possesso dei titoli di studio richiesti dal bando al fine di partecipare alla procedura concorsuale è da ritenersi di carattere vincolato, non residuando in capo alla amministrazione alcun margine di discrezionalità nell’individuazione concreta dei titoli equipollenti.<br />
Nel caso di specie si osserva che il bando di concorso prescrive quale requisito di ammissione il possesso del diploma di laurea di educatore professionale conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, lel D.Lgv. n. 502/1992, ovvero i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale ed all’accesso ai pubblici uffici. <br />
Come esposto in precedenza, le norme richiamate nella prospettazione proposta dal ricorrente, non dimostrano in nessun modo che vi sia equipollenza fra la laurea in pedagogia e il diploma di educatore professionale. In base ad esse è invero possibile inferire esclusivamente, da un lato il riconoscimento dell’equipollenza della laurea in pedagogia alla laurea in scienze dell’educazione (D.M. 18/06/1998) e dall’altro l’equipollenza al diploma di laurea specialistica di educatore professionale della laurea in scienze dell’educazione (D.M. 5/05/2004). Ma, come sopra evidenziato, tale ricostruzione dimostra un’equipollenza solo mediata e indiretta, fondata su una ricostruzione analogica del dato normativo, non ammissibile in questa materia.<br />
Pertanto, applicando le suddette coordinate interpretative al caso di specie, appare corretto l’operato dell’amministrazione laddove non ha ammesso al concorso il ricorrente per mancanza del titolo di studio.<br />
Per gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi infondato e va come tale rigettato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e compensa per intero tra le parti le spese processuali.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-2-2006-n-2198/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2006 n.2198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 22/2/2006 n.1109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-22-2-2006-n-1109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-22-2-2006-n-1109/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-22-2-2006-n-1109/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 22/2/2006 n.1109</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri VIANINI LAVORI S.p.a (Avv. G. Lavitola e L. Lavitola) c/ AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.a. (Avv. A. Guarino) ed altri sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;istanza di accesso ad atti relativi ad un procedimento di verifica di anomalia presentata in pendenza di giudizio 1. Processo amministrativo – Accesso agli atti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-22-2-2006-n-1109/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 22/2/2006 n.1109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-22-2-2006-n-1109/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 22/2/2006 n.1109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Santoleri<br /> VIANINI LAVORI S.p.a (Avv. G. Lavitola e L. Lavitola) c/ AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.a. (Avv. A. Guarino) ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;istanza di accesso ad atti relativi ad un procedimento di verifica di anomalia presentata in pendenza di giudizio</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Accesso agli atti – Ricorso ex art. 25 L. 241/90 presentato in pendenza di giudizio – Conversione in istanza istruttoria ex art. 25, comma 5°, l. 241/90 – Ammissibilità &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalti – Offerte di gara &#8211; Verifica di anomalia dell’offerta di un’impresa &#8211; Accesso ai documenti relativi alla verifica – Istanza presentata in corso di giudizio – Eccezione di inammissibilità del ricorso principale – Ammissibilità dell’istanza – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile, in omaggio al principio di conservazione degli atti giuridici, la conversione del ricorso, erroneamente presentato in pendenza di giudizio, per l’accesso ex. art. 25 L. 241/90, in istanza istruttoria di cui all’art. 25, comma 5°, L. 241/90.</p>
<p>2. In considerazione dei maggiori limiti che incontra l’istanza di accesso proposta in pendenza di giudizio, il cui esito è condizionato dall’impugnazione proposta in via principale e, pertanto, dal positivo accertamento da parte del giudice della sussistenza delle condizioni dell’azione, è inammissibile l’istanza di accesso agli atti relativi ad un procedimento di verifica dell’anomalia che sia stata proposta in pendenza di giudizio qualora sia stata eccepita l’inammissibilità del ricorso principale. In tal caso, infatti, qualora dovesse ritenersi la carenza di interesse al ricorso principale, verrebbe meno la necessità del giudice di  acquisire gli atti del procedimento di verifica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione  Terza Ter<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro       &#8211; Presidente<br />
Dott. Angelica Dell’Utri      &#8211; Consigliere<br />
Dott. Stefania Santoleri        &#8211; Consigliere, relatore                                           <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>ORDINANZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 10198/05, proposto dalla</p>
<p><b>società VIANINI LAVORI S.p.a.</b> in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. costituita con le società TOTO S.p.a., C.I.R. COSTRUZIONI S.r.l. e CARENA S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Lavitola Leonardo Lavitola e ed elettivamente domiciliata presso  il loro studio sito in Roma, Via Costabella n. 23.</p>
<p align=center>Contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>società AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza Borghese n. 3</p>
<p>la <b>società AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza Borghese n. 3</p>
<p>la <B>COMMISSIONE DI GARA “NORD-OVEST”</B> istituita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t.</p>
<p>il <B>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</B> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge</p>
<p>l’<b>A.N.A.S. – ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>della <b>società BALDASSINI-TOGNOZZI S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. “BALDASSINI-TOGNOZZI” costituita con IRA S.r.l., ING. NINO FERRARI S.r.l., GIUSTINO COSTRUZIONI S.p.a. e LOCATELLI Geom. GABRIELE S.p.a., non costituita in giudizio</p>
<p>del <b>Consorzio stabile RISALTO</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2</p>
<p>della <b>società TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio</p>
<p>del <B>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI</B> in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. partecipante alla gara.</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota prot. n. 29047 dell’11/11/2005 con la quale la società “Autostrade per l’Italia S.p.a.” ha negato l’accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente </p>
<p align=center>
e per l’ordine</p>
<p></p>
<p align=justify>
di esibizione dei documenti medesimi di seguito indicati.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Autostrade per l’Italia S.p.a., delle Amministrazioni intimate e del Consorzio stabile Risalto;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Leonardo Lavitola per la parte ricorrente, il Prof. Avv. Andrea Guarino per la società Autostrade per l’Italia S.p.a., l’Avv. dello Stato Linda e l’Avv. S. Tarullo per delega del Prof. Avv. Angelo Clarizia per il Consorzio stabile Risalto.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a. per l’aggiudicazione dei lavori riguardanti il tratto di attraversamento appenninico dell’Autostrada Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello; codice appalto 0702/A01.<br />
La gara è stata aggiudicata al Consorzio stabile Risalto sulla base della seguente graduatoria: 1) Risalto con ribasso dell’11,111% (offerta anomala giustificata); 2) A.T.I. CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni con ribasso dell’8,160% (offerta anomala non esaminata); 3) A.T.I. Vianini Lavori S.p.a. con ribasso del 7,263% (prima offerta non anomala).<br />
Con decisione n. 9189/03 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di esclusione dalla gara dell’A.T.I. Baldassini-Tognozzi, originariamente estromessa dalla procedura.<br />
La stazione appaltante ha quindi riammesso alla gara detta A.T.I., che aveva presentato un’offerta con ribasso del 13,590% (offerta anomala).<br />
Ha sottoposto a verifica l’offerta anomala, e ritenendola giustificata, ha stilato la nuova graduatoria: 1) A.T.I. Baldassini-Tognozzi (anomala giustificata); 2) Risalto (anomala giustificata); 3) A.T.I. CCC (prima non anomala in base alla seconda graduatoria); 4) Vianini (seconda non anomala in base alla seconda graduatoria).<br />
Con ricorso R.R. 10198/05, la società Vianini Lavori S.p.a. ha impugnato la seconda graduatoria approvata dalla Commissione in data 29/7/05, tutti i verbali, relazioni e documenti, aventi ad oggetto la verifica dell’anomalia dell’offerta dell’A.T.I. Baldassini-Tognozzi.<br />
Nel ricorso principale ha chiesto al Tribunale, in via istruttoria, di ordinare il deposito di tutti i documenti riguardanti la verifica dell’offerta Baldassini-Tognozzi, ivi inclusi i verbali della Commissione tecnica, le giustificazioni dei concorrenti con relative richieste e la relazione finale sulla congruità dell’offerta.<br />
Con successiva istanza-ricorso ex art. 25 L. 241/90, proposta nell’ambito dello stesso procedimento rubricato con R.G. 10198/05, ha impugnato il diniego di accesso ai suddetti documenti di cui alla nota della società Autostrade per l’Italia S.p.a. del 16/11/05.<br />
Avverso detto provvedimento ha ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 della L.241/90 – Sviamento.<br />
Ritiene la ricorrente di vantare una posizione giuridicamente rilevante ad accedere ai documenti relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta Baldassini-Tognozzi, non potendo la stazione appaltante negare l’ostensione degli atti adducendo che l’impugnazione principale sarebbe inammissibile, spettando detta declaratoria al solo giudice.<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della L. 241/90 e dei principi generali in materia di accesso.<br />
La stazione appaltante vorrebbe negare l’accesso agli atti per impedire la verifica di quanto accaduto in sede di esame dell’anomalia, in violazione del principio di trasparenza e del diritto soggettivo alla conoscenza degli atti da parte del soggetto partecipante alla gara.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio la società Autostrade per l’Italia S.p.a. che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso.<br />
Altrettanto hanno chiesto sia l’Avvocatura erariale sia il Consorzio stabile Risalto.<br />
Alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso.<br />
Detta eccezione è stata sollevata sotto due diversi profili:<br />
&#8211; trattandosi di ricorso per l’accesso in pendenza di giudizio, la ricorrente avrebbe dovuto formulare istanza istruttoria diretta al Presidente, e non ricorso ex art. 25 L. 241/90;<br />
&#8211; il ricorso sarebbe inammissibile essendo carente di interesse l’impugnazione principale.<br />
La prima eccezione può essere superata facendo applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, atteso che il ricorso, proposto all’interno del giudizio diretto all’impugnazione dell’aggiudicazione, può essere convertito nell’istanza istruttoria prevista dall’art. 25 comma 5 della L. 241/90.<br />
Ciò comunque implica che il ricorso deve essere considerato a tutti gli effetti come un’istanza istruttoria, con tutte le conseguenze che ne derivano.<br />
Come ha puntualmente ritenuto la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. IV 11/2/03 n. 734), “la domanda di accesso documentale, ove proposta nell’ambito di un processo in atto, non può non assumere un carattere strumentale rispetto alle domande e alla eccezioni ivi formulate, cosicché in tal caso il diritto di accesso risulta processualmente condizionato, nel senso che l’istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile ogni qualvolta riguardi atti non rilevanti ai fini del decidere…”.<br />
Ha rilevato infatti la giurisprudenza che “la decisione ex art. 1 L. 205/00 presuppone un duplice accertamento: da un lato la sussistenza delle condizioni legittimanti l’accesso ai sensi delle generali previsioni di cui alla L. 241/90 dall’altro, l’astratta pertinenza dei documenti all’oggetto del giudizio pendente” (cfr. Cons. Stato Sez. VI 10/10/02 n. 5450); infatti, le ordinanze istruttorie previste dall’art. 1 comma 1 L. 205/00 (ora art. 25 comma 5 L. 241/90) “vanno adottate sul presupposto della acclarata utilità dei documenti ai fini della decisione, e non sulla base della riscontrata sussistenza delle condizioni di cui alla L. 241/90” (Cons. Stato Sez. VI 22/1/02 n. 401; T.A.R. Toscana Sez. I 14/10/03 n. 5347).<br />
Ne consegue quindi, che secondo la giurisprudenza, la domanda di accesso proposta in pendenza del giudizio – essendo in pratica un’istanza istruttoria da decidersi con ordinanza &#8211; trova maggiori limiti rispetto all’azione promossa in via autonoma, in quanto si presenta comunque condizionata  all’impugnazione proposta in via principale.<br />
Pertanto, se nel caso del ricorso per l’accesso è sufficiente che il  soggetto disponga dei requisiti soggettivi per chiedere l’esibizione degli atti, e che gli atti stessi non rientrino tra quelli sottratti all’accesso, nell’istanza ex art. 25 comma 5 della L. 241/90, è altresì necessario che gli atti dei quali si vuole ottenere l’esibizione siano pertinenti al processo, e siano necessari ai fini del decidere.<br />
Rilevante è poi la natura degli atti: secondo il bilanciamento degli interessi disposto dal Legislatore, quelli che incidono sulla sfera della riservatezza di terzi possono essere accessibili solo per difendere i propri interessi giuridici.<br />
Nella fattispecie, avendo la ricorrente impugnato nel ricorso principale la graduatoria e gli atti relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della società Baldassini-Tognozzi, non vi è dubbio che l’istanza di accesso riguardi atti sicuramente pertinenti con l’impugnazione principale.<br />
Occorre però considerare che avverso il ricorso proposto dalla società Vianini Lavori S.p.a., le altre parti hanno eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, sicchè il giudizio di utilità degli atti ai fini della decisione – presupposto anch’esso necessario per la valutazione dell’ammissibilità dell’istanza istruttoria in pendenza del giudizio – presuppone in ogni caso il positivo accertamento da parte del giudice della sussistenza delle condizioni dell’azione: qualora, infatti, dovesse ritenersi la carenza di interesse al ricorso, non sarebbe affatto necessario per il giudice acquisire gli atti del procedimento di verifica, dovendo adottarsi una decisione in rito.<br />
Peraltro, trattandosi di atti riguardanti un soggetto terzo – l’A.T.I. Baldassini-Tognozzi – viene comunque in rilievo il bilanciamento degli interessi tra il diritto alla trasparenza e quello alla riservatezza.<br />
Occorre infatti ricordare che il diritto di accesso è stato ritenuto dal Legislatore prevalente solo quando  la conoscenza degli atti dei quali si chiede l’esibizione sia necessaria per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici.<br />
Ne consegue, quindi, che qualora fosse dichiarato inammissibile il ricorso principale, verrebbe meno il presupposto stesso per ritenere recessivo il diritto alla riservatezza, non essendovi alcun interesse giuridico meritevole di tutela prioritaria.<br />
Ne consegue la declaratoria – allo stato – di inammissibilità dell’istanza di accesso proposta dalla ricorrente, precisandosi che, qualora il Collegio ritenesse necessaria l’acquisizione degli atti relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ben potrà disporne l’acquisizione in via istruttoria in sede di trattazione della causa nel merito.<br />
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>dichiara inammissibile<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
l’istanza di accesso proposta nel ricorso R.G. 10198/05.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2006.</p>
<p>E’ ammissibile, in omaggio al principio di conservazione degli atti giuridici, la conversione del ricorso per accesso in pendenza di giudizio, presentato ex. art. 25 L. 241/90, in istanza istruttoria di cui all’art. 25, comma 5°, L. 241/90.<br />
In considerazione dei  maggiori limiti che incontra la domanda di accesso in pendenza di giudizio, di cui all’art. 25, comma 5°, L. 241/90,    rimanendo comunque  condizionata all’impugnazione proposta in via principale, ed in considerazione del necessario bilanciamento degli interessi tra il diritto alla trasparenza e quello alla riservatezza, è inammissibile l’istanza istruttoria per l’accesso a documenti presentata in pendenza di giudizio qualora si tratti di documenti che lo stesso Collegio possa acquisire in via istruttoria in sede di trattazione della causa nel merito.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-22-2-2006-n-1109/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 22/2/2006 n.1109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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