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	<title>22/12/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/12/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.6371</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-12-2020-n-6371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-12-2020-n-6371/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.6371</a></p>
<p>Maria Abbruzzese, Presidente, Fabio Maffei, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Ciceraro, contro Comune di San Giorgio A Cremano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adele Carlino, Lucia Cicatiello, nei confronti -OMISSIS- rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-12-2020-n-6371/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.6371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-12-2020-n-6371/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.6371</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Abbruzzese, Presidente, Fabio Maffei, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Ciceraro,  contro Comune di San Giorgio A Cremano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adele Carlino, Lucia Cicatiello,  nei confronti -OMISSIS- rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS- non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il principio costituzionale dell&#8217;accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico può subire deroghe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; accesso al pubblico impiego &#8211; concorso pubblico &#8211; è necessario &#8211; natura e finalità  &#8211; deroghe al pubblico concorso &#8211; sono ammesse &#8211; previsione del legislatore ordinario &#8211; è necessaria.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>La regola fondamentale di selezione del personale che accede ad impieghi nella P.A. è quella del pubblico concorso, innalzata a rango di principio di valenza costituzionale, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 97, comma 3 Cost. Il concorso pubblico è ordinariamente inteso quale preferibile modalità  di individuazione dei candidati migliori ovverosia di coloro i quali, in una platea normalmente non esigua di partecipanti ad una selezione, posseggono requisiti di preparazione e di cultura in massimo grado. La regola del concorso pubblico mira a realizzare l&#8217;esigenza dell&#8217;imparzialità  della P.A., ovverosia la necessità  che l&#8217;agente o il funzionario della P.a., venendo selezionato con modalità  aliene da ogni interferenza del potere politico, sia effettivamente in grado di esercitare i suoi compiti al riparo da condizionamenti del predetto potere. Il principio costituzionale dell&#8217;accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico può, tuttavia, subire deroghe. Il reclutamento delle professionalità  da porre al servizio della p.a. può, pertanto, avvenire secondo modalità  differenti dal concorso, solo in caso di apposita previsione del legislatore ordinario.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 06371/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00859/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 859 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Ciceraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di San Giorgio A Cremano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adele Carlino, Lucia Cicatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS- rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> -OMISSIS- non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> 1) della graduatoria idonei della procedura selettiva per n. 2 Esecutori Amministrativi L. n.68/99 Prova orale 19/12/2019 N° PAP &#8211; 04435-2019 pubblicata all&#8217;Albo Pretorio on line del Comune di San Giorgio a Cremano dal 19/12/2019 al 03/01/2020;<br /> 2) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso e/o successivo a quello impugnato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano, -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, D.L. n. 137/2020, del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva indetta dal Comune di San Giorgio a Cremano mediante avviso affisso all&#8217;Albo Pretorio on line in data 07/01/2019, avente ad oggetto la copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di esecutore amministrativo Catg. B/B1, procedura riservata ai soggetti di cui all&#8217;art. 1 Legge n. 68/99.<br /> Ha esposto di aver superato sia la prova pratica che quella orale conseguendo, all&#8217;esito di quest&#8217;ultima, un punteggio pari a 25/30 così¬ da collocarsi nella graduatoria finale degli idonei alla dodicesima posizione, non utile ai fini dell&#8217;assunzione.<br /> Avverso tal atto ha proposto tre censure così¬ rubricate:<br /> 1) Violazione degli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione nonchè della legge n.68/99;<br /> 2) Eccesso di potere dell&#8217;amministrazione convenuta. Arbitrarietà  nell&#8217;emanazione dei giudizi;<br /> 3) Violazione del principio di parità  concorsuale.<br /> Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano e le controinteressate, insistendo per la reiezione del ricorso.<br /> All&#8217;udienza del 15 Dicembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L.137/2020, il ricorso è stato chiamato per la discussione e quindi trattenuto in decisione.<br /> 2.- Giova premettere, ai fini della determinazione ex officio della giurisdizione, che, nella concreta fattispecie oggetto del presente giudizio, l&#8217;amministrazione comunale ha stabilito spontaneamente di procedere ad una valutazione comparativa dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68/1999, attraverso la pubblicazione di un bando, lo svolgimento di prove d&#8217;esame scritte e orali e la formazione di una graduatoria di merito, da cui attingere il nominativo dei due idonei vincitori.<br /> Tale constatazione, da un lato, radica la giurisdizione dell&#8217;adito Tribunale, ai sensi dell&#8217;art. 63 comma 4 del D. lgs. n. 165/2001, secondo cui &quot;Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni&quot;; dall&#8217;altro, consente di ritenere applicabile alla procedura in questione le norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (&quot;Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi&quot;), tenuto conto che, nel caso di specie, è stata la stessa amministrazione a decidere spontaneamente di svolgere una procedura comparativa per la selezione dei candidati idonei all&#8217;assunzione, di talchè consegue che la stessa era tenuta ad osservare le norme di riferimento cui si era volontariamente auto-vincolata.<br /> 3.- Nel merito, il ricorso è infondato.<br /> 3.1.- Con il primo ed il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha sostanzialmente censurato la condotta della commissione giudicatrice poichè, a suo avviso, contrastante con l&#8217;apicale principio di parità  di trattamento, applicato alle procedure concorsuali, come recepito dall&#8217;art. 16 della legge 68/1999, avendo formulato, in occasione della prova orale, il medesimo tipo di domande a tutti i concorrenti con le stesse modalità  senza tener conto delle diverse disabilità  di cui ciascuno di essi era portatore.<br /> La tesi censoria non può essere condivisa dal Collegio.<br /> Si osserva, in primo luogo, che la regola fondamentale di selezione del personale che accede ad impieghi nella P.A. è quella del pubblico concorso, innalzata a rango di principio di valenza costituzionale, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 97, comma 3 Cost.<br /> Il concorso pubblico è ordinariamente inteso quale preferibile modalità  di individuazione dei candidati migliori ovverosia di coloro i quali, in una platea normalmente non esigua di partecipanti ad una selezione, posseggono requisiti di preparazione e di cultura in massimo grado.<br /> La regola del concorso pubblico mira a realizzare l&#8217;esigenza dell&#8217;imparzialità  della P.A., ovverosia la necessità  che l&#8217;agente o il funzionario della P.a., venendo selezionato con modalità  aliene da ogni interferenza del potere politico, sia effettivamente in grado di esercitare i suoi compiti al riparo da condizionamenti del predetto potere.<br /> Il principio costituzionale dell&#8217;accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico può, tuttavia, subire deroghe, come risulta dall&#8217;invocata disposizione, la quale prevede che &quot;agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge&quot;.<br /> Il reclutamento delle professionalità  da porre al servizio della p.a. può, pertanto, avvenire secondo modalità  differenti dal concorso, solo in caso di apposita previsione del legislatore ordinario.<br /> La deroga al criterio del concorso, comportando una vistosa introduzione di elementi di specialità /eccezionalità  nella disciplina del reclutamento dei pubblici impiegati, non può essere estesa oltre i casi considerati (vedi anche art. 14 preleggi).<br /> La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che &quot; Le norme sull&#8217;avviamento al lavoro dei disabili costituiscono norme eccezionali, con le quali è istituito un sistema di assunzione preferenziale in favore degli appartenenti alle categorie svantaggiate, individuate dall&#8217;art. 1, l. 12 marzo 1999 n. 68. La legge individua il punto di equilibrio entro il quale l&#8217;esigenza di favorire chi incontra maggiori ostacoli nell&#8217;accesso al lavoro prevale su altre esigenze, fra le quali quella di premiare chi in un pubblico concorso si sia segnalato come pìù meritevole&quot; (vedi Cons. Stato, 25 marzo 2011, n. 1845).<br /> Ne discende che, quando la legge ordinaria stabilisce modalità  alternative di selezione del pubblico impiegato, dettate dall&#8217;esigenza di favorire l&#8217;avviamento al lavoro di persone portatrici di disabilità  o di svantaggi di qualunque natura, ciò non può tradursi in un totale azzeramento della verifica dei requisiti di idoneità  del soggetto da avviare ad occupazione.<br /> In altri termini, è ben vero che la legge 68 del 1999 è nata con l&#8217;intento di favorire l&#8217;avviamento al lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio ma è altrettanto vero che, all&#8217;interno di un sistema di agevolazioni riservate ai disabili, non è irragionevole prevedere una qualche verifica di idoneità , tanto pìù se la minorazione di cui si discute non appare incompatibile con il sostenimento di prove di non elevata complessità  o il ricorrente nulla si preoccupa di dimostrare sotto tale specifico aspetto.<br /> Il principio di eguaglianza sostanziale evocato dalla difesa della ricorrente risulta, dunque, tutelato se il disabile non è posto sin dall&#8217;inizio della procedura selettiva in condizioni deteriori rispetto ad altri appartenenti a categorie protette.<br /> Da tanto consegue che la P.A., pur dovendosi attenere alla tipologia di reclutamento che il legislatore ha immaginato di riservare a taluni candidati, &#8211; ad es, prova di idoneità  &#8211; ben può spaziare nella richiesta di un certo grado di competenza, non necessariamente di livello elementare.<br /> D&#8217;altra parte, si osserva che se l&#8217;obiettivo di agevolare l&#8217;accesso al lavoro dei soggetti portatori di disabilità  di varia natura e grado induce, a giusta ragione, il legislatore a prefigurare un sistema di avviamento al lavoro diverso dal concorso, ciò non implica anche assiomaticamente che i disabili non possano essere sottoposti a prove idoneative.<br /> La Pubblica amministrazione è pertanto obbligata ad osservare le disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei disabili ma dispone, entro il perimetro tracciato dal legislatore, di un sufficiente margine di discrezionalità  per effettuare una verifica minima di requisiti idoneativi.<br /> 3.2.- Tanto premesso dal punto di vista sistematico, la selezione alla quale il ricorrente ha partecipato non è stata strutturata in contrasto con il quadro di riferimento generale fin qui delineato, poichè, secondo un canone di piena rispondenza sia con le mansioni connotanti il profilo professionale oggetto dei posti messi a concorso, sia con le caratteristiche della platea dei soggetti cui quest&#8217;ultimi erano riservati, il bando ha incentrato la selezione su una prova pratica, consistita nel ricopiare correttamente un testo al personal computer in un tempo congruo, e su una prova orale da espletarsi mediante un colloquio vertente sugli &#8220;Elementi relativi all&#8217;ordinamento degli Enti Locali&#8221;.<br /> A fronte di ciò, il ricorrente non ha affatto fornito la dimostrazione che la prova orale si sia effettivamente svolta secondo modalità  discriminatorie rispetto alla sua disabilità , essendosi limitato esclusivamente a dedurre apoditticamente l&#8217;identità  delle domande sottoposte a tutti i candidati, anch&#8217;essi diversamente abili, con le stesse modalità  di somministrazione, senza precisare in che termini la mancata considerazione da parte della commissione della sua specifica disabilità  abbia ostacolato il regolare svolgimento del colloquio, impedendo il superamento della prova con l&#8217;attribuzione di un punteggio pìù elevato.<br /> 3.3.- A tale ultima osservazione, di per sè giÃ  dirimente nel confutare la declinata prospettazione, aggiunge il Collegio che il ricorrente non si è avvalso della facoltà  riconosciuta ai partecipanti dall&#8217;art. 2 del bando, rubricato &#8220;presentazione della domanda di partecipazione &#8211; modalità  e termini&#8221;, secondo cui &#8220;qualora il candidato portatore di handicaps ai sensi della L. 104/92 nella domanda faccia richiesta di particolari ausili e/o tempi aggiuntivi dovrà  produrre, almeno sette giorni prima della data fissata per la prova, pena la non fruizione del relativo beneficio, la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell&#8217;art. 4 della medesima&#8221;.<br /> Invero, a tenore dell&#8217;art. 20 della legge n. 104/1992 e s.m.i. &#8211; recante le norme quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate -, la persona disabile &#8220;sostiene le prove d&#8217;esame nei concorsi pubblici e per l&#8217;abilitazione alle professioni con l&#8217;uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap&#8221;.<br /> Inoltre, nella domanda di partecipazione al concorso e all&#8217;esame per l&#8217;abilitazione alle professioni &#8220;il candidato specifica l&#8217;ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l&#8217;eventuale necessità  di tempi aggiuntivi&#8221;.<br /> Cosa si debba intendere per &lt;&gt;, non compete tuttavia all&#8217;Amministrazione di stabilirlo. Ãˆ evidente che il concorrente disabile conosca meglio di chiunque altro l&#8217;ausilio necessario &lt;&gt; e il fatto di disporne nella prova d&#8217;esame costituisce, comunque, elemento psicologico di conforto e rassicurazione. Viceversa, non disporne, ovvero disporre di ausili diversi da quelli richiesti, sia pure all&#8217;apparenza equivalenti, può essere causa di insicurezza o di turbamento per un concorrente che parte da una condizione di svantaggio psico-fisico, talchè può incidere negativamente sull&#8217;espletamento della prova. Per tale ragione, la locuzione<br /> &lt;&gt; si riferisce, senza dubbio, a quelli ritenuti tali e richiesti dal disabile che, avendoli prenotati con congruo anticipo, deve disporne nella prova d&#8217;esame, semprechè si tratti di &quot;ausili&quot; di non difficile reperimento e non particolarmente costosi. Invero, non si può pretendere dall&#8217;Amministrazione uno sforzo organizzativo o finanziario eccessivo, nè che essa renda disponibili ritrovati tecnologici costosissimi o non ancora messi in commercio.<br /> In concreto, la finalità  di assicurare una parità  effettiva (cfr. l&#8217;art. 16, comma 1 della L. n. 68/99 con riferimento ai concorsi pubblici), nella partecipazione alle occasioni di sviluppo professionale e umano, deve essere modulata in modo tale da non pregiudicare la stessa obiettiva verifica delle relative necessarie capacità .<br /> Non si tratta, in altri termini, di verificare semplicemente se per caso l&#8217;assistenza fornita ecceda &#8211; in un certo senso &#8211; lo scopo di porre la persona in condizioni di parità , configurando addirittura (in ipotesi) una sorta di vantaggio comparativo sotto determinati profili: un simile approccio si rivelerebbe formalistico e comunque estraneo alla ratio costituzionale di questo tipo di previsione legislativa.<br /> Si tratta, piuttosto, di vedere se l&#8217;ausilio richiesto sia proporzionalmente efficace nel raggiungimento dell&#8217;obiettivo sostanziale &#8211; perseguito anche in sede internazionale &#8211; di assicurare pari opportunità  nell&#8217;accesso alla professione, sulla base di una verifica del grado di competenza raggiunto: verifica necessaria non solo nell&#8217;interesse della collettività , ma anche e primariamente ai fini della tutela della stessa dignità  personale e professionale dell&#8217;interessato.<br /> Quest&#8217;ultimo, del resto, non intende fruire di una concessione, ma della possibilità  di far valere una posizione oggettivamente rilevabile attraverso il superamento della prova di esame, sulla base di criteri di valutazione identici a quelli stabiliti per la generalità  degli aspiranti (anche se sulla base di un percorso metodologico in parte diverso).<br /> Tanto in conformità  non solo al criterio degli &quot;accomodamenti ragionevoli&quot; di cui all&#8217;art. 5, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità  (ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18), ma anche al principio personalistico di cui all&#8217;art. 2 della Costituzione. In quest&#8217;ottica di ragionevolezza rispetto allo scopo, l&#8217;interpretazione teleologico-sistematica della norma impone che la stessa trovi applicazione in un contesto di leale collaborazione tra parte pubblica e parte privata, spettando a quest&#8217;ultima l&#8217;indicazione degli ausili ritenuti necessari, in ragione delle limitazioni funzionali scaturenti dalla propria disabilità  e da lui solo conoscibili, per competere in posizione di parità  con gli altri concorrenti, laddove alla commissione giudicatrice è rimessa la valutazione in ordine alla non pregiudizievole incidenza di tali ausili sull&#8217;affidabilità  del giudizio conclusivo,<br /> Nella specie, tuttavia, come sopra rimarcato, al momento della presentazione della domanda, il ricorrente non ha indicato, pur avendone la possibilità , la necessità  di usufruire specifici ausili per sostenere in modo competitivo la prova orale (come ad esempio il riconoscimento di tempi aggiuntivi per rispondere alle domande ovvero di altri strumenti o modalità  peculiari di somministrazione delle stesse onde comprenderne appieno il significato), di talchè dolersi in questa sede della violazione del principio di parità  concorsuale significa porsi in aperto contrasto con il generale divieto del venire contra factum proprium, cui è da riconoscere valenza anche ai fini processuali (cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI, 03/01/2019, n. 77).<br /> In definitiva, le censure in esame, essendo prive di fondamento, devono essere disattese.<br /> 4.- Parimenti, non può trovare accoglimento la seconda doglianza con cui il ricorrente ha censurato la condotta della commissione valutatrice per non aver previamente determinato i criteri valutativi della espletata prova orale.<br /> In senso contrario a tale prospettazione, il Collegio non solo osserva che i criteri di valutazione della prova orale erano stati predeterminati nel bando di concorso, sia pure in modo generico, essendo il colloquio volto ad accertare la cultura generale dei concorrenti e la capacità  di assolvere alle corrispondenti mansioni mediante la somministrazione di domande vertenti sull&#8217;ordinamento degli enti locali, ma ribadisce anche il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova orale non richiede &quot;la predeterminazione di criteri speciali che non siano quelli, consueti, della pertinenza, della correttezza linguistica e della capacità  organizzativa degli argomenti trattati &quot; (cfr.: TAR Piemonte, sez. II, 29 novembre 2017, n. 1295).<br /> Inoltre, prima dell&#8217;inizio della prova orale sono stati predeterminati i quesiti da somministrare ai candidati che, inseriti in buste anonime, sono stati proposti previa estrazione a sorte (cfr.: verbale della seduta 19 dicembre 2019), cosicchè le censure sollevate appaiono del tutto prive di pregio, dovendosi peraltro rammentare che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono l&#8217;espressione di ampia discrezionalità , finalizzata a stabilire in concreto l&#8217;idoneità  tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà  immediatamente rilevabile; in sostanza, il giudizio amministrativo è il luogo in cui la valutazione della commissione di esame può essere apprezzata ab estrinseco e non la sede per contrapporre giudizi di merito, salvo il caso in cui tali giudizi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4790).<br /> Nel caso di specie, non essendo stato dedotto alcun specifico profilo di illogicità  nella valutazione della prova orale ascrivibile alla commissione e, alla luce di quanto detto sopra, essendosi la stessa svolta correttamente, il ricorso deve essere conclusivamente respinto.<br /> 5.- Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite, attesa la natura della controversia e la peculiarità  delle questioni esaminate, con espressa declaratoria di irripetibilità  del contributo unificato versato, in ragione dell&#8217;esito del gravame.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;<br /> spese compensate e contributo irripetibile;<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  della parte ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 D.L. n. 137/2020, del giorno 15 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maria Abbruzzese, Presidente<br /> Diana Caminiti, Consigliere<br /> Fabio Maffei, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-22-12-2020-n-6371/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.6371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.2575</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-2575/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Italo Caso, Presidente, Silvana Bini, Consigliere, Estensore PARTI: Fondiaria Europea Investimenti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala, contro Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Caso, Presidente, Silvana Bini, Consigliere, Estensore PARTI: Fondiaria Europea Investimenti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala, contro Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini,</span></p>
<hr />
<p>In materia di condono edilizio Â va esclusa la possibilità  di una sanatoria parziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; condono edilizio &#8211; sanatoria parziale &#8211; va esclusa &#8211; costruzione &#8211; unitarietà  &#8211; va considerata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di condono edilizio Â va esclusa la possibilità  di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti prive di autonomia funzionale. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Del resto, una volta che risulti l&#8217;inaccoglibilità  di una istanza per come è stata proposta, l&#8217;Amministrazione legittimamente la respinge, senza porsi la questione se una diversa istanza avrebbe potuto avere un esito diverso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 02575/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02354/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2354 del 2018, proposto da<br /> Fondiaria Europea Investimenti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Maria Sala in Milano, via Hoepli 3;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura Civica in Milano, via della Guastalla 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento prot. 350842/86 del 18/06/2018 (P.G. 0279828 del 25/06/2018) notificato il 25/06/2018, a firma del Direttore dell&#8217;Area Sportello Unico per l&#8217;Edilizia &#8211; Unità  Condono, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di condono edilizio presentata il 30/09/1986 dalla Società  Immobiliare Picea s.p.a, dante causa della odierna ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 40 c. 1 della L. 47/85 s.m.i.;<br /> <em>per la condanna</em><br /> del Comune di Milano al risarcimento dei danni subiti e subendi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La società  ricorrente è attuale proprietaria di un ampio immobile sito in Milano, Via Grazzini n. 15, acquistato nel corso del 2005 e del 2007 dalla Società  Immobiliare Picea s.p.a..<br /> Secondo quanto dalla stessa esposto, la precedente proprietaria aveva presentato, in data 30.9.1986, istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47/85, per tre interventi relativi al suddetto immobile:<br /> &#8211; la realizzazione, al piano primo, di una nuova superficie di mq. 2.100 a destinazione industriale/artigianale, ottenuta tramite nuova soletta interna intermedia all&#8217;interno di un volume assentito: tipologia 3;<br /> &#8211; il cambio di destinazione d&#8217;uso di parte della indicata nuova superficie al piano primo, da magazzini ad uffici, per mq. 764: tipologia 4;<br /> &#8211; la realizzazione di un locale seminterrato ad uso uffici, per mq. 430: tipologia 1.<br /> Il procedimento ha poi avuto un iter travagliato, in quanto, fin dalla presentazione della suddetta domanda di condono, l&#8217;Amministrazione ha rilevato carenza documentale, chiedendo, con nota del 15.07.1988, documentazione integrativa necessaria per l&#8217;esame della domanda (planimetria rappresentativa delle opere oggetto di condono, perizia giurata per abuso superiore a 450 metri cubi, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, atti di accatastamento, certificazione di idoneità  statica delle opere eseguite, computo metrico estimativo).<br /> La prima produzione documentale tuttavia non veniva ritenuta sufficiente, per cui il Comune chiedeva in data 6.03.1989 ulteriore documentazione.<br /> Seguivano le richieste di pagamento dell&#8217;oblazione, che veniva integralmente corrisposta, così¬ come veniva versato in data 12/04/1991 il contributo concessorio.<br /> In data 8/05/1992 l&#8217;allora proprietaria sollecitava il riscontro alla domanda di condono del 1986, ma senza esito.<br /> Da ultimo, con istanza del 20/03/2017, la società  ricorrente adduceva formatosi il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio e per questo chiedeva il rilascio del certificato di agibilità  per i relativi locali.<br /> Sennonchè l&#8217;Amministrazione comunale opponeva che la pratica di condono era stata sequestrata dalla Procura della Repubblica fin dal 1992 e mai restituita (v. nota del 4.4.2017), per poi precisare &#8220;<em>che per poter ricostruire la pratica, al fine del rilascio del provvedimento, occorre dichiarazione della Procura della Repubblica che attesti la conclusione del procedimento e la modalità  per il ritiro del fascicolo</em>&#8221; (v. nota del 5/10/2017).<br /> A questo punto emergeva che, nell&#8217;ambito di un&#8217;ampia vicenda riguardante il sistema corruttivo instauratosi negli anni 1987/1992 presso l&#8217;Ufficio Condono del Comune di Milano, con sentenza n. 25/94, emessa dal Tribunale di Milano &#8211; Ufficio del G.I.P. il 14.1.1994 e depositata il 12/05/1994, erano stati condannati in sede penale, proprio per la pratica di condono edilizio di via Grazzini n. 15, alcuni funzionari comunali e un dipendente della Società  allora proprietaria dell&#8217;immobile.<br /> In particolare, sottolinea la ricorrente, si era imputato a quei funzionari di avere &#8220;<em>accettato la promessa di lire 40 milioni e ricevuto l&#8217;acconto di lire 10 milioni </em>(&#038;)<em> al fine di compiere e far compiere atti contrari ai doveri d&#8217;ufficio costituiti in particolare nell&#8217;alterazione della pratica di via Grazzini 15, mediante falsificazioni, soppressioni e sostituzioni di atti originali per ottenere una concessione in sanatoria illegittima rappresentando nella pratica una situazione diversa da quella esistente nell&#8217;ottobre 1983, con l&#8217;aggravante di aver commesso i fatti su atti aventi valore fidefaciente</em>&#8221; (pag. 8 della sentenza), sì¬ che, in ragione delle irregolarità  effettivamente accertate, con nota del 18 maggio 2018 essa evidenziava all&#8217;Amministrazione come da quella sentenza si ricavasse che &#8220;<em>il cambio di destinazione da magazzini a uffici, interessato dall&#8217;atto di notorietà  del 12/07/1989, utile ai fini della ammissibilità  della istanza di condono 30/09/1986 e riconosciuto come &quot;dolosamente infedele&quot;, nella sentenza in commento, riguarda parte della predetta superficie &#8211; di mq. 2.100 &#8211; risultante dalla realizzazione della soletta intermedia</em>&#8221; e che &#8220;<em>nella istanza di condono 30/09/1986, la soletta di che trattasi viene, invece, dichiarata come realizzata antecedentemente al 1/09/1967 (mentre il cambio di destinazione d&#8217;uso è &#8211; &#8220;falsamente&#8221; &#8211; indicato come avvenuto &#8220;nel periodo compreso tra il 30.1.1977 e l&#8217;1.9.83&#8221;) e tale dichiarazione non è mai stata oggetto di contestazione, nè in sede penale, nè in altro contesto</em>&#8220;. Ritenendo, dunque, che ilÂ <em>dictum</em> del Giudice penale, laddove indicava la &#8220;parziale&#8221; falsità  degli &#8220;atti&#8221; del condono, dovesse intendersi limitato al mutamento d&#8217;uso della superficie di mq. 764 &#8220;da magazzini ad uffici&#8221; e non anche esteso all&#8217;intero oggetto del condono medesimo, la ricorrente diffidava il Comune di Milano a &#8220;<em>riconoscere l&#8217;intervenuto perfezionamento del condono richiesto dalla Società  Immobiliare Picea s.p.a. in data 30/09/1986, con riferimento alla superficie di mq. 2.100 a destinazione industriale, posta al piano primo dello stabile di via Grazzini 15 e risultante dalla realizzazione di una soletta intermedia </em>(&#038;)<em> e conseguentemente procedere al rilascio del relativo certificato di agibilità  speciale</em>&#8220;.<br /> Il Comune di Milano, in riscontro alla diffida, respingeva la domanda con provvedimento prot. 350842/86 del 18/06/2018 (P.G. 0279828 del 25/06/2018), qualificando le opere &#8220;abusive a tutti gli effetti&#8221;, alla luce della &#8220;sentenza n. 25/94 pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano dalla quale risulta la presentazione di atti, almeno in parte, dolosamente infedeli, essenziali ai fini del Condono&#8221;.<br /> Avverso questo ultimo atto la società  ricorrente ha proposto il presente ricorso, tempestivamente depositato e notificato, per i seguenti motivi:<br /> 1) Violazione di legge; violazione dell&#8217;art. 3 l. 241/90, difetto di motivazione; violazione art. 10 del<br /> Regolamento comunale in materia di termini e di Responsabile del procedimento; difetto di istruttoria: parte ricorrente censura il provvedimento per difetto di motivazione, in quanto nel provvedimento non sarebbero indicate le ragioni del rigetto, essendosi l&#8217;Amministrazione limitata a richiamare la &#8220;sentenza n. 25/94&#8221;, dalla quale risulterebbe &#8220;la presentazione di atti, almeno in parte, dolosamente infedeli, essenziali ai fini del Condono&#8221;;<br /> 2) Violazione di legge, violazione dell&#8217;art. 31 L. 47/85, degli artt. 35, c. 17 e 40, c. 1 L. 47/85; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del divieto di aggravio del procedimento amministrativo: secondo la ricorrente la domanda di condono conteneva una pluralità  di contenuti distinti e per la giurisprudenza, allorchè il progetto sia scindibile nel senso che sia costituito da opere idonee a formare oggetto di progetti distinti, è possibile il diniego parziale di sanatoria, per cui la domanda andava accolta, ben potendosi anche ritenere formato il silenzio-assenso, relativamente alla nuova superficie di mq 2.100 ottenuta tramite la soletta intermedia, non interessata dalla attestazione infedele che aveva riguardato il solo cambio di destinazione d&#8217;uso di parte di tale superficie.<br /> La società  ricorrente ha anche invocato la condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni subiti e subendi.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> All&#8217;udienza del 27 ottobre 2020 il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1) Il presente giudizio ha quale oggetto il diniego di condono edilizio richiesto in data 30.9.1986, ai sensi della L. 47/85.<br /> Come emerge dalla ricostruzione in fatto, la domanda di condono attiene a tre tipologie di opere:<br /> &#8211; la realizzazione, al piano primo, di una nuova superficie di mq. 2.100 a destinazione industriale/artigianale, ottenuta tramite nuova soletta interna intermedia all&#8217;interno di un volume assentito: tipologia 3;<br /> &#8211; il cambio di destinazione d&#8217;uso di parte della indicata nuova superficie al piano primo, da magazzini ad uffici, per mq. 764: tipologia 4;<br /> &#8211; la realizzazione di un locale seminterrato ad uso uffici, per mq. 430: tipologia 1.<br /> La domanda è stata respinta in ragione della sentenza del giudice penale in cui si accertava la falsità  della dichiarazione della richiedente (l&#8217;allora proprietaria) circa la data di realizzazione del cambio di destinazione d&#8217;uso &#8211; da &#8220;magazzini&#8221; a &#8220;uffici&#8221; &#8211; di una parte della nuova soletta, in relazione all&#8217;atto notorio del 12/07/1989 riconosciuto come &quot;dolosamente infedele&quot;. Il rigetto viene motivato con la considerazione che, ciò stante, le opere &#8220;sono da ritenersi abusive a tutti gli effetti&#8221;.<br /> 2) Il fuoco del ricorso attiene alla &#8220;incidenza&#8221; della sentenza penale sulla domanda di condono: in particolare se l&#8217;accertamento del falso nella dichiarazione relativa ad uno dei tre interventi sia ragione legittima del rigetto della domanda di sanatoria per tutte le opere.<br /> 3) Secondo la tesi dell&#8217;Amministrazione Comunale la domanda di condono deve essere valutata unitariamente: le opere abusivamente realizzate non sono opere scindibili, in quanto la costruzione della soletta intermedia al primo piano per una superficie di 2.100 mq. e il cambio di destinazione d&#8217;uso di una parte della stessa costituiscono un unico abuso e rientrano in un unico progetto; pertanto non è corretto circoscrivere gli effetti della falsa dichiarazione al solo aspetto del cambio di destinazione d&#8217;uso di 764 mq. di superficie, permettendo che venga condonata quella parte di abuso consistente nella realizzazione della soletta. In conclusione, la pratica di condono presentata da Immobiliare Picea nel 1986 è inficiata nella sua interezza dalla dichiarazione dolosamente falsa resa con il successivo atto notorio del 12/07/1989.<br /> La ricorrente giunge a differente conclusione, partendo dalla sentenza penale, che ha accertato che è stata resa una dichiarazione dolosamente infedele, per la datazione dell&#8217;abuso (periodo compreso tra il 30.01.1977 ed il 01.09.1983), solo ed esclusivamente nella parte relativa al cambio d&#8217;uso da magazzini a uffici, concernente la superficie di mq. 764 dei complessivi 2.100 mq. della soletta. Nessuna contestazione sarebbe stata sollevata in sede penale &#8211; come non è mai stata sollevata dal Comune nel procedimento amministrativo di competenza &#8211; con riferimento all&#8217;originaria realizzazione della soletta stessa nella sua consistenza di mq. 2.100 (anteriormente al 1° settembre 1967). Pertanto, secondo la ricorrente, poichè le opere sono sicuramente scindibili, se risalenti ad epoca diversa e se contraddistinte da una diversa tipologia di abuso, il Comune di Milano ha illegittimamente respinto l&#8217;intera domanda di condono edilizio, anzichè provvedere ad una sanatoria parziale, cioè con esclusione del solo mutamento di destinazione d&#8217;uso da &#8220;magazzini&#8221; a &#8220;uffici&#8221;.<br /> 4) Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato nei limiti che si indicheranno.<br /> 4.1 Va precisato preliminarmente che non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio il profilo soggettivo, esaminato dalla difesa comunale, che ha evidenziato che la società  Immobiliare Picea spa, richiedente il condono nel 1986, è stata successivamente incorporata, in data 14.12.2005, nella società  Fondiaria Europea Investimenti spa, odierna ricorrente, e che all&#8217;epoca della fusione il soggetto interessato dalla vicenda penale risultava essere il legale rappresentante della società  Fondiaria Europea Investimenti spa e risulta tutt&#8217;oggi tra i proprietari di quote della società  ricorrente. Il problema attiene, infatti, solo agli effetti della sentenza penale che accerta la falsità  della dichiarazione relativa alla data di esecuzione di uno degli abusi.<br /> 4.2 Partendo dalla documentazione prodotta in atti emerge che nella domanda di sanatoria le opere sono state rappresentate in modo distinto, giÃ  con una propria autonomia. Il tecnico della Società  dichiara sotto la propria responsabilità  che la realizzazione della soletta intermedia risale ad epoca anteriore al 1° settembre 1967, mentre tra il 30.1.1977 e il 1.9.1983 è stato realizzato il cambio di destinazione d&#8217;uso da &#8220;magazzini&#8221; a &#8220;uffici&#8221;.<br /> In sede penale è stata accertata la falsità  della sola dichiarazione circa la datazione dell&#8217;abuso relativo al cambio di destinazione d&#8217;uso, mentre non è stata mai posta in contestazione, neppure nel corso del procedimento amministrativo, la data di realizzazione della soletta. Ne consegue che per quest&#8217;opera, come per la trasformazione del seminterrato, vi fosse il requisito temporale richiesto dalla normativa del condono edilizio.<br /> 4.3 La difesa del Comune ha richiamato la giurisprudenza che esclude la possibilità  di una sanatoria parziale.<br /> Il Collegio ben conosce l&#8217;orientamento secondo cui la costruzione oggetto della domanda di sanatoria edilizia deve essere considerata unitariamente. Infatti la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio esclude la possibilità  di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti prive di autonomia funzionale. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Del resto, una volta che risulti l&#8217;inaccoglibilità  di una istanza per come è stata proposta, l&#8217;Amministrazione legittimamente la respinge, senza porsi la questione se una diversa istanza &#8211; in ipotesi &#8211; avrebbe potuto avere un esito diverso (Cons. Stato, VI, 2 luglio 2018, n. 4033). E&#8217; stato precisato che ai fini della valutazione della domanda di sanatoria edilizia, il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, vale a dire che la costruzione non può essere scissa nei vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa; va esclusa, pertanto, la possibilità  di una sanatoria parziale ed è legittimo il rigetto integrale dell&#8217;istanza relativa alla costruzione abusiva nella sua interezza, senza che il Comune debba interrogarsi su quale sarebbe l&#8217;esito se l&#8217;istanza fosse stata confezionata diversamente (T.A.R. Toscana, sez. III, 18/09/2019, n.1247).<br /> Tuttavia, va evidenziato che, pur riaffermando il principio per cui è precluso il rilascio di una sanatoria parziale perchè ciò significherebbe accordare al richiedente un titolo diverso nel contenuto rispetto alla domanda da lui presentata, la giurisprudenza continua a far salvo il particolare caso in cui la relazione tecnica illustrativa della domanda di sanatoria risulti scindibile in parti autonome, avuto riguardo in particolare all&#8217;impiego di pìù modelli per la redazione della domanda (Cons. Stato, II, 16 aprile 2020, n. 2434).<br /> 4.4 Nel caso in esame l&#8217;Amministrazione, proprio considerando gli interventi in modo unitario, ha ritenuto che la falsa dichiarazione relativa alla data di realizzazione di uno di essi potesse precludere <em>in toto</em> il rilascio della sanatoria.<br /> Ad avviso del Collegio il provvedimento non è legittimo.<br /> Gli abusi presentano una loro autonomia e netta distinzione, sia dal punto di vista temporale, sia funzionale, per cui l&#8217;Amministrazione ha esteso gli effetti di una dichiarazione falsa &#8211; relativa all&#8217;epoca di cambio di destinazione d&#8217;uso di una parte della &#8220;soletta&#8221; &#8211; ad opere estranee a quella dichiarazione e significativamente oggetto di domanda di sanatoria redatta con l&#8217;impiego di moduli diversi, espressione di una chiara volontà  del richiedente di tenere <em>ab initio</em> separati gli abusi e di evidenziarne la non interdipendenza.<br /> La dichiarazione di falso &#8211; va ribadito &#8211; attiene solo alla data di realizzazione della trasformazione d&#8217;uso di parte di un piano, realizzato a sua volta <em>sine titulo</em> ma in epoca precedente, e per il quale è stata resa una autodichiarazione non oggetto di accertamento penale nè di accertamento negativo in sede amministrativa.<br /> Si tratta, come è evidente, di tipologie di opere differenti: la realizzazione della soletta comporta la creazione di una nuova superficie ed è inserita nella tipologia 3, mentre il cambio d&#8217;uso comporta il passaggio da una categoria funzionale ad altra categoria ed è inserita nella tipologia 4, senza aumento della superficie utile.<br /> La attestazione dolosamente infedele, legittima ragione del rigetto della richiesta di condono del mutamento di destinazione d&#8217;uso da &#8220;magazzini&#8221; a &#8220;uffici&#8221; (per la superficie ridotta di mq. 764 rispetto ai complessivi 2.100 mq. della soletta), non è idonea a inficiare la domanda di condono relativamente agli altri abusi, in quanto, diversamente opinando, si estenderebbero gli effetti penali della sentenza anche alle dichiarazioni che sono invece veritiere e riguardano opere autonome.<br /> Rispetto quindi alle opere diverse dalla trasformazione d&#8217;uso, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del condono edilizio, procedimento che non ha invece avviato, limitandosi a respingere la domanda in ragione del rinvio alla sentenza penale.<br /> Il provvedimento va quindi annullato, con conseguente obbligo dell&#8217;Amministrazione di rideterminarsi considerando le statuizioni contenute nella presente sentenza. Proprio la circostanza che la particolarità  del caso rende eccezionalmente possibile una sanatoria parziale esclude di per sè la formazione del silenzio-assenso, concepito dal legislatore per operare sulla domanda &#8220;globale&#8221; presentata dal privato e quindi precluso quando emergono oggettivi e automatici impedimenti sostanziali (quale l&#8217;infedeltà  della domanda) anche solo riferiti ad una parte degli abusi interessati.<br /> 5) La ricorrente ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni subiti e subendi.<br /> Nella memoria del 25 settembre 2020 essa afferma che &#8220;<em>l&#8217;accoglimento del gravame costituirebbe risarcimento dei danni in forma specifica, in quanto da esso deriverebbe l&#8217;obbligo da parte del Comune di Milano di rilasciare il richiesto condono</em>&#8220;, precisando che la richiesta in via principale è che &#8220;<em>il danno subito dalla Società  sia ristorato in forma specifica con l&#8217;accoglimento del ricorso e con il conseguente rilascio del titolo edilizio in sanatoria speciale</em>&#8220;. Solo nell&#8217;ipotesi di accertamento della legittimità  del diniego di condono chiede che i danni siano ristorati per equivalente.<br /> L&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, seppure &#8211; come si è detto &#8211; ai fini di un mero riesame della domanda di condono, si presenta dunque satisfattivo &#8211; allo stato &#8211; dell&#8217;interesse della ricorrente, che all&#8217;esito del nuovo procedimento potrà  far valere eventuali pregiudizi da risarcire, anche alla luce del verificato conseguimento, o meno, del bene della vita perseguito.<br /> 6) Il ricorso va quindi accolto parzialmente, assorbite le restanti censure, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br /> Le spese di giudizio, avuto riguardo alle peculiarità  della controversia, possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico del Comune di Milano.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento prot. 350842/86 del 18.6.2018 a firma del Direttore dell&#8217;Area Sportello Unico per l&#8217;Edilizia &#8211; Unità  Condono del Comune di Milano, salve le ulteriori determinazioni dell&#8217;Amministrazione.<br /> Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato versato da parte ricorrente, a carico del Comune di Milano.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Italo Caso, Presidente<br /> Silvana Bini, Consigliere, Estensore<br /> Antonio De Vita, Consigliere</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/12/2020 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-12-2020-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>&#160; &#160; OBBLIGO DI VERIFICA DEI COSTI PER LA MANODOPERA ANCHE IN MANCANZA DI VALUTAZIONE DELL&#8217;ANOMALIA DELL&#8217;OFFERTA Nota a T.A.R. CAMPANIA &#8211; SALERNO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza n. 1994 del 21 dicembre 2020 a cura di Giorgio Molino Prologo La verifica sui costi per la manodopera, prevista dal combinato disposto di cui</p>
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<p style="text-align: left;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>OBBLIGO DI VERIFICA DEI COSTI PER LA MANODOPERA ANCHE IN MANCANZA DI VALUTAZIONE DELL&#8217;ANOMALIA DELL&#8217;OFFERTA</p>
<p>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-12-2020-n-1994/">T.A.R. CAMPANIA &#8211; SALERNO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza n. 1994 del 21 dicembre 2020</a></strong></p>
</div>
<div style="text-align: right;">a cura di Giorgio Molino</div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong>Prologo</strong></em></p>
<p>La verifica sui costi per la manodopera, prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 95, c. 10, secondo periodo, e 97, c. 5, lett. d), del Codice degli appalti, è obbligatoria anche se l&#8217;offerta non risulti anormalmente bassa e non venga pertanto assoggettata alla verifica di anomalia.<br />
Tanto è stato stabilito dalla II sezione del TAR Campania, sezione distaccata di Salerno, con la Sentenza n. 1994 pubblicata lo scorso 21 dicembre 2020.<br />
Per il Tribunale amministrativo campano, infatti, sebbene la verifica di congruità  dei costi per la manodopera possa anche confluire nel subprocedimento di verifica di anomalia dell&#8217;offerta, differenti restano le finalità  cui le rispettive incombenze sovrintendono. Da ciò ne che consegue, quindi, che il controllo di cui all&#8217;art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 è obbligatorio in ogni caso.</p>
<p><em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p>Nell&#8217;ambito di una procedura negoziata telematica, ai sensi dell&#8217;art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 indetta, previa autorizzazione ministeriale, dal Tribunale di Nocera Inferiore, avente ad oggetto l&#8217;affidamento per 9 mesi del servizio di vigilanza non armata e portierato degli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore, il secondo in graduatoria proponeva ricorso al TAR competente al fine di ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento del RUP del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore dell&#8217;8.4.2020, comunicato a mezzo pec, con cui è stata disposta la aggiudicazione.<br />
La ricorrente lamentava una violazione del combinato disposto degli artt. 95, c. 10 e 97, c. 5, lett. d) del Codice degli appalti in relazione al fatto che la stazione appaltante non avesse minimamente considerato la congruità  dei costi della manodopera, ritendo di essere esonerata dalla relativa verifica soltanto in ragione del fatto che il ribasso vincente non fosse anomalo, in applicazione dei criteri matematici di cui all&#8217;art.97, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016, non avendo riportato un punteggio superiore ai 4/5 del massimo, per entrambi i parametri di qualità  e prezzo previsti nel Disciplinare<br />
<em> </em><br />
<strong><em>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal TAR Campania, Salerno</em></strong></p>
<p>Nella sentenza in rassegna i Giudici del TAR, nell&#8217;accogliere il ricorso e, per l&#8217;effetto, annullare il provvedimento di aggiudicazione, hanno focalizzato la loro attenzione sul <em>thema decidendum</em> della verifica del costo per la manodopera dichiarato in gara dall&#8217;impresa affidataria e, pìù in particolare, sulla mancata attivazione delle verifiche obbligatorie ai sensi dell&#8217;art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016.<br />
Analizzando il dettato normativo e richiamando la Giurisprudenza formatasi sul punto è stata chiarita fin dal subito la differente finalità  tra &#8211; da una parte &#8211; la verifica sui costi di manodopera, caratterizzata dal carattere vincolato dell&#8217;attività , volta alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, in una logica che sostanzialmente opera in modalità  <em>on/off</em>, non tanto e non solo a presidio della regolarità  della procedura (e della futura esecuzione dell&#8217;appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze e &#8211; dall&#8217;altra parte &#8211; la verifica di anomalia, espressione dell&#8217;esercizio della discrezionalità  tecnica propria della stazione appaltante, di regola insindacabile se non per manifesta erroneità  o irragionevolezza, che, invece, persegue lo scopo di accertare la sostenibilità  economica complessiva dell&#8217;offerta, alla luce delle prestazioni contrattuali e di quelle, eventualmente migliorative, dedotte nel progetto tecnico presentato in gara dall&#8217;impresa.<br />
Sulla base di queste considerazioni e relativamente all&#8217;obbligo ex art. 95, c. 10, del Codice degli appalti in capo alle stazioni appaltanti di sottoporre l&#8217;offerta dell&#8217;impresa aggiudicataria a rituale verifica dei costi di manodopera, il TAR ha emesso il seguente principio di diritto per cui tale obbligo è una &#8220;<em>verifica necessaria a prescindere dall&#8217;emersione di situazioni di anomalia dell&#8217;offerta</em> <em>(cfr., quam multis, Tar Milano, 1.6.2020, n.978).</em><br />
Da quanto sopra, quindi, il TAR ha precisato ulteriormente che, anche se la verifica dei costi di manodopera può ragionevolmente confluire in quella di anomalia qualora la stazione appaltante attivi il relativo subprocedimento per obbligo di legge (cd. anomalia tecnica, ex art. 97, c.3 in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa) o per scelta discrezionale (rif. art. 97, c.6, secondo periodo), la demarcazione fra verifica della manodopera e verifica di anomalia è piuttosto netta e, quindi, la verifica sui costi della manodopera è obbligatoria in ogni procedura di appalto.</div>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.2098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/</guid>

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<p>Pres. Pennetti; Est. Tallaro. Sulla regolarità  fiscale dei partecipanti a gara pubblica. Appalti &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Art. 80, c. 4, D.Lgs. 50/2016 &#8211; Irregolarità  fiscale &#8211; Esclusione &#8211; Legittima. Spetta in via esclusiva all&#8217;Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità  fiscale dei partecipanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.2098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pennetti; Est. Tallaro.</span></p>
<hr />
<p>Sulla regolarità  fiscale dei partecipanti a gara pubblica.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Appalti &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Art. 80, c. 4, D.Lgs. 50/2016 &#8211; Irregolarità  fiscale &#8211; Esclusione &#8211; Legittima.</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Spetta in via esclusiva all&#8217;Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità  fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità  tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità  o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali. Dunque, in presenza di attestazione di irregolarità  fiscale la Stazione Appaltante non può non disporre l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico.</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2020, proposto da<br />
Consorzio Concordia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in proprio e nella qualità  di mandatario del costituendo R.T.I. con Co.Ge.Ma. Engineering S.e.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<em>contro</em><br />
Comune di Santa Maria del Cedro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Giudiceandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Orsomarso, Papasidero, Santa Maria del Cedro e Tortora non costituito in giudizio;<br />
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, 34;<br />
<em>nei confronti</em><br />
Selettra S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Francesco Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
<em>a)</em> della determinazione del Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Santa Maria del Cedro n. 6 del 20 gennaio 2020, con cui si è proceduto all&#8217;esclusione del costituendo R.T.I. ricorrente dalla procedura dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione, mediante <em>project financing</em>, de &#8220;la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura di <em>energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell&#8217;impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonchè le attività  finalizzate al conseguimento del risparmio energetico&#8221;</em>, nonchè alla revoca della proposta di aggiudicazione;<br />
<em>b)</em> della nota del medesimo Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Santa Maria del Cedro del 20 gennaio 2020, prot. n. 0000368, con cui è stato trasmesso il provvedimento sub <em>a)</em> ed è stata comunicata l&#8217;esclusione;<br />
<em>c)</em> dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della concessione per cui è causa alla controinteressata Selettra S.p.a.;<br />
<em>d)</em> se e per quanto occorra, della certificazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2019;<br />
<em>e)</em> di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, nonchè per l&#8217;annullamento ovvero la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, ove stipulato, con conseguente istanza del R.T.I. ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione dello stesso, essendo disponibili a subentrare nel relativo contratto;<br />
ovvero in via subordinata per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della mancata aggiudicazione.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria del Cedro, dell&#8217;Agenzia delle Entrate e di Selettra S.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. &#8211; Con la determinazione del Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Santa Maria del Cedro n. 6 del 20 gennaio 2020, il costituendo R.T.I. tra Consorzio Concordia e Co.Ge.Ma. Engineering S.r.l. è stato escluso dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione, mediante <em>project financing</em>, de <em>&#8220;la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell&#8217;impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonchè le attività  finalizzate al conseguimento del risparmio energetico</em>&#8220;; è stata altresì¬ revocata la proposta di aggiudicazione.<br />
La causa dell&#8217;esclusione risiede dall&#8217;irregolarità  della posizione fiscale della società  mandante alla data di scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione.<br />
Infatti, era stata acquisita in data 22 novembre 2019 certificazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate nella quale risultava insoluta la cartella di pagamento n. 02820180001057705, portante un debito tributario di € 40.465,15 dovuti a titolo di IVA per l&#8217;anno 2014, cartella rateizzata in data 28 marzo 2019.<br />
2. &#8211; Consorzio Concordia, in proprio e nella qualità  di mandatario del costituendo R.T.I., si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con la proponente non aggiudicataria, Selettra S.p.a., e il subentro nel rapporto contrattuale.<br />
Con i due motivi di ricorso articolati, strettamente connessi tra di loro, è stato dedotto che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte la posizione fiscale della Co.Ge.Na. S.r.l. era regolare.<br />
Infatti, per la cartella era stata presentata già  in data 15 maggio 2018 istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con mod. con l. 4 dicembre 2017, n. 172, e ciò era stato ben chiarito allorché la stazione appaltante aveva richiesto chiarimenti. L&#8217;impegno a pagare l&#8217;imposta, formalizzato con l&#8217;istanza di adesione agevolata prima della partecipazione alla gara, avrebbe dunque impedito l&#8217;esclusione dalla stessa, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 4 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, giacché con esso sarebbe stata soddisfatto il requisito relativo alla regolarità  fiscale.<br />
Nessuna confusione, d&#8217;altro canto, si sarebbe potuta fare tra l&#8217;istanza di definizione agevolata e la successiva richiesta di rateizzazione della medesima cartella; né la decisione impugnata troverebbe conforto nel parere reso dall&#8217;ANAC, all&#8217;uopo sollecitata, in quanto basato sul fuorviante presupposto che la definizione agevolata fosse stata richiesta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.<br />
Infine, l&#8217;amministrazione avrebbe errato a ritenere non provata la ricezione da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate Riscossione della PEC con cui è stata avanzata richiesta di definizione agevolata; e avrebbe illegittimamente omesso di procedere a un supplemento istruttorio in relazione alla mancata allegazione dell&#8217;elenco delle cartelle di pagamento è per cui è stata richiesta la definizione agevolata.<br />
3. &#8211; Si è costituito il Comune di Santa Maria del Cedro, deducendo di aver assunto le determinazioni vincolate necessarie all&#8217;esito del ricevimento della comunicazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che dava atto dell&#8217;irregolarità  fiscale della posizione della mandante.<br />
Si è costituita l&#8217;Agenzia delle Entrate, deducendo che l&#8217;attestazione dell&#8217;irregolarità  della posizione fiscale era atto dovuto.<br />
Anche la controinteressata, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
4. &#8211; Negata, con ordinanza del 21 aprile 2020, n. 236, la tutela cautelare invocata, il ricorso trattato ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in data 16 dicembre 2020.<br />
5. &#8211; Va premesso che spetta in via esclusiva all&#8217;Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità  tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità  o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (cfr. TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. VIII, 9 marzo 2020, n. 1053).<br />
Dunque, in presenza di attestazione di irregolarità  fiscale il Comune di Santa Maria del Cedro non poteva che escludere il R.T.I. ricorrente dalla gara.<br />
6. &#8211; Ciò posto, l&#8217;irregolarità  fiscale della posizione della Co.Ge Ma. Engineering S.r.l. al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara risulta dalla certificazione rilasciata dall&#8217;Agenzia delle Entrate al Comune di Santa Maria del Cedro in data 11 novembre 2019;<br />
La documentazione presentata in questa sede contenziosa non è idonea a far dubitare della correttezza della certificazione, in quanto non vi è alcuna prova che l&#8217;affermata adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con mod. con l. 4 dicembre 2017, n. 172, sia stata seguita dal tempestivo pagamento delle rate.<br />
D&#8217;altra parte, l&#8217;avvenuta ratizzazione, in data 28 marzo 2019, del credito tributario depone inequivocabilmente per la permanenza a quella data della posizione debitoria, incompatibile con il perfezionamento della definizione agevolata.<br />
7. &#8211; Le considerazioni sin qui svolte conducono al rigetto del ricorso, rimanendo irrilevanti, ai fini della verifica della legittimità  dell&#8217;esclusione, le altre contestazioni operate dalla ricorrente.<br />
8. &#8211; Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna Consorzio Concordia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, alla rifusione in favore del Comune di Santa Maria del Cedro, in persona del Sindaco in carica, dell&#8217;Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, e di Selettra S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00 per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonchè oltre a IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giancarlo Pennetti, Presidente<br />
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore<br />
Domenico Gaglioti, Referendario</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a></p>
<p>Michele Corradino Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; PARTI: (Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michele Corradino Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; PARTI:  (Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria 29)</span></p>
<hr />
<p>Sul potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Previdenza &#8211; buonuscita &#8211; potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita &#8211; fonti normative.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Il potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita è soggetto, in deroga alle norme sulla ripetizione dell&#8217;indebito, ad un regime speciale qualificato dalla previsione di due termini di decadenza: a) quello ex art. 26 comma 6 del D.P.R. n. </em>1032 del 1973, <em>termine che si applica anche nel caso della riconosciuta o dichiarata falsità  dei documenti ai sensi del successivo articolo 30; b) quello annuale dalla data di emanazione, individuato dai primi due commi del mentovato art. 30 nel caso in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi e nel calcolo del contributo di riscatto e nel calcolo dell&#8217;indennità  di buonuscita.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 08244/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01371/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2020, proposto da Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria 29;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 9855/2019.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti e dell&#8217;Inps;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, svolta in modalità  da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. In data 01/03/2005, con D.P.C.M. n.3376, veniva liquidato al dott. Angelo V., giÃ  Presidente di Sezione della Corte dei Conti e collocato a riposo con DPCM 22.4.2002, il trattamento definitivo di pensione che contemplava, quale elemento utile in quota A), anche l&#8217;indennità  di funzione SECIT percepita dal predetto magistrato contabile in relazione all&#8217;incarico &#8220;non istituzionale&#8221; svolto quale esperto tributario del SECIT e corrisposta ai componenti del servizio &#8220;<em>in misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia&#8221;</em>.<br /> 1.1. In data 19.01.2006 la Sezione Centrale della Corte dei Conti deputata al controllo di legittimità  su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n.4, ricusava il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in esame considerato che l&#8217;indennità  SECIT, al pari di tutti gli emolumenti privi del connotato della pensionabilità  ex. art. 43 del DPR n.1092/73, va considerata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett.b del D.lgs 503/92 e 2, commi 9, 10 e 11 L.335/95 esclusivamente nella quota B) del trattamento di pensione.<br /> 1.2. Con DPCM datato 16 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottemperando alla pronuncia negativa della Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti, rideterminava il trattamento pensionistico spettante al V., nella minor misura di euro 136.329,64, eliminando l&#8217;importo afferente alla speciale indennità  SECIT dagli emolumenti speculabili in quota &#8220;A&#8221; di pensione, annullando <em>ex tunc</em> il precedente DPCM.<br /> 1.3. Veniva, di conseguenza, con la nota della CdC n.1432/219 del 24 giugno 2006, rideterminata la base contributiva annua lorda e l&#8217;INPDAP, con note N.26035/U del 7 giugno 2007 e 9 agosto 2007 riliquidava di conseguenza l&#8217;indennità  di buonuscita tenendo in considerazione il trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente al momento del collocamento a riposo, con conseguente recupero delle maggiori somme giÃ  erogate (pari ad euro 209.774,01) con mandato 48509 del 26.7.2002 n.48509.<br /> 2. Da qui la proposizione, da parte del dr. V., di un ricorso al TAR per il Lazio, Sezione Terza Ter, volto all&#8217;accertamento del diritto del ricorrente a non subire la riliquidazione e decurtazione dell&#8217;indennità  di buonuscita giÃ  erogata, nè il recupero di quanto percepito in buona fede ed alla condanna alla restituzione di quanto giÃ  trattenuto sul trattamento pensionistico, ricorso che, al decesso del dr. Angelo V. e del coniuge, veniva proseguito dall&#8217;odierno appellante, Avv. Enrico V., e che perà², con la sentenza qui appellata, n. 9855 del 23.7.2019, il suddetto giudice territoriale respingeva.<br /> 2.1. Il giudice di prime cure ha, nella specie, escluso la predicabilità  dell&#8217;art.30 del D.P.R. n.1032 del 1973 in quanto il recupero dell&#8217;indebito è qui conseguito in maniera vincolata alla rideterminazione della base contributiva a seguito della dichiarazione di illegittimità  effettuata dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo sugli atti, dichiarazione che vincolerebbe il Fondo di previdenza a rivalutare l&#8217;atto, annullandolo, in quanto geneticamente illegittimo, ribadendo che il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità . Proprio in ragione di quanto appena evidenziato il TAR ha respinto anche le residue doglianze incentrate sulla pretesa violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento ex artt. 7 e ss della legge n. 241/1990.<br /> 3. Avverso la detta sentenza, con il mezzo in epigrafe, l&#8217;appellante, dopo aver evidenziato che l&#8217;indennità  di buonuscita era stata corrisposta con mandato 48509 del 26.7.2002 n.48509, a seguito della documentazione trasmessa dalla Corte dei Conti lamenta che:<br /> a) il TAR avrebbe valutato, in modo oltretutto erroneo, solo due dei motivi (quattro) articolati nel ricorso, omettendo di valutare le altre doglianze e senza fare alcun cenno alla reiterata menzione della tutela dell&#8217;affidamento.<br /> Di poi ha riproposto i motivi articolati in primo grado dinanzi al TAR per il Lazio e così¬ articolati:<br /> 1) l&#8217;Amministrazione intimata avrebbe adottato gli atti impugnati in violazione della tutela dell&#8217;affidamento e del termine di 60 giorni previsto dall&#8217;art.30, u.c. DPR 1032/1973 ovvero, comunque, del termine annuale e senza che ricorressero le tassative ipotesi di possibile revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio ed inesistenza previste per il recupero.<br /> Tanto sarebbe irritualmente avvenuto per correggere un errore di diritto imputabile alla stessa Amministrazione e spiegabile in ragione dell&#8217;oscillazione giurisprudenziale registratasi nella Corte dei Conti che, dopo aver confermato, anche nel 2004, la computabilità  dell&#8217;indennità  di funzione ex art.22, co.3, terzo periodo del DPR 107/2001, nella quota A) di pensione, avrebbe mutato opinione, ritenendo tale indennità  non computabile;<br /> 2) sarebbero state violate le garanzie di partecipazione al procedimento, solo formalmente attivate;<br /> 3) il terzo motivo si articola nei seguenti postulati:<br /> &#8211; doveva ritenersi preclusa all&#8217;INPDAP la possibilità  di rivalutare la posizione dell&#8217;allora ricorrente liquidata con mandato del 26.7.2002, n.48509: il relativo calcolo era giÃ  stato effettuato dalla Corte dei Conti con la nota 24.4.2002, n.823/230;<br /> &#8211; occorreva, altresì¬, ritenere distinta la vicenda dell&#8217;indennità  di buonuscita, soggetta a specifica disciplina normativa, diversa da quella relativa al trattamento di pensione;<br /> &#8211; vi sarebbe stata incompetenza della Corte dei Conti in ordine al controllo dei provvedimenti di liquidazione di trattamento pensionistico di quiescenza una volta esaurita la competenza dell&#8217;amministrazione a liquidare i trattamenti di pensione per il definitivo subentro dell&#8217;INPDAP;<br /> &#8211; sarebbe illegittimo il passivo e immotivato adeguamento dell&#8217;INPDAP all&#8217;atto negativo di controllo, errato nel merito ed illegittimo perchè non previsto.<br /> 4) il quarto motivo censurava i seguenti aspetti:<br /> &#8211; per la determinazione della base contributiva si dovrebbe considerare la retribuzione integralmente percepita, anche per gli assegni (art.3, co.3 DPR 1032/1973), di guisa che le indennità  previste dalla legge sarebbero utili ai fini del trattamento previdenziale (art.38, co.2 DPR 1032/1973);<br /> &#8211; l&#8217;indennità  SECIT agli esperti (giÃ  ispettori) tributari avrebbe natura retributiva, come è dimostrato, tra l&#8217;altro, dall&#8217;assoggettamento della stessa alle ritenute previdenziali e fiscali.<br /> b) la sentenza appellata sarebbe, dunque, illegittima per omessa pronuncia;<br /> c) risulterebbe del tutto obliato nella pronuncia di primo grado il tema della tutela dell&#8217;affidamento.<br /> 4. Resistono in giudizio la Presidenza del Consiglio, la Corte dei Conti e l&#8217;INPS.<br /> 4.1. Con decreto monocratico n. 1587 del 30.3.2020, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 84 comma 1 del d.l. n. 18/2020, l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche veniva respinta e l&#8217;appellante, in vista dell&#8217;udienza camerale del 23.4.2020, dichiarava di non aver pìù interesse alla coltivazione dell&#8217;istanza medesima, tanto che, con ordinanza n. 2166 del 23.4.2020, la Sezione dichiarava l&#8217;istanza in argomento improcedibile.<br /> 4.2. Di poi, a seguito dell&#8217;attivazione del procedimento di recupero, dapprima con decreto presidenziale n. 4384 del 20.7.2020 e, poi, con ordinanza 5243 dell&#8217;11.9.2020, la tutela cautelare veniva concessa sospendendo l&#8217;esecutività  della sentenza appellata.<br /> 4.3. All&#8217;udienza pubblica del 15.12.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello è fondato e, pertanto, va accolto.<br /> 5.1. Vale ribadire che le determinazioni qui gravate traggono origine dalla rideterminazione della base contributiva a seguito di un&#8217;esplicita dichiarazione di illegittimità  del trattamento pensionistico rilevata dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo sugli atti ex art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.<br /> 6. Il primo snodo della <em>res iudicanda</em> involge, nei limiti del <em>devolutum</em>, anzitutto la correttezza dell&#8217;esegesi compiuta dalle Amministrazioni intimate all&#8217;uopo compulsate per effetto dei rilievi dell&#8217;organo di controllo.<br /> 6.1. Sotto tale profilo non può che convenirsi con l&#8217;approdo decisorio sotteso al deliberato del giudice del controllo e fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti.<br /> Ed, invero, l&#8217;indennità  SECIT, al pari di tutti gli emolumenti privi del connotato della pensionabilità  ex art. 43 del DPR n. 1092/73, non può che essere considerata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. b) d.l.vo 503/92 e 2, commi 9, 10 e 11 L. 335/95, esclusivamente nella quota B) di pensione.<br /> Ed, invero, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art.13 del d.lgs n.503/92, di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, dall&#8217;1.1.1993 il calcolo della pensione è determinato dalla somma di due quote:<br /> -la cd. quota A di pensione (art.13, comma 1 lett. a), corrispondente all&#8217;importo delle anzianità  contributive acquisite anteriormente al 1.1.1993, che va calcolato secondo le disposizioni vigenti antecedentemente a tale data;<br /> -la cd quota B di pensione (art.13 comma 1lett. b), corrispondente all&#8217;importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità  contributive acquisite successivamente al 1.1.1993, da calcolarsi secondo le nuove disposizioni introdotte dal decreto stesso.<br /> 6.2. Al contempo, in virtà¹ di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt.2, commi 9, 10 e 11 legge n. 335/95, tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati all&#8217;art. 12 della legge n.153/1969, entrano a far parte della base contributiva e dunque, per effetto della contestuale riforma del sistema con passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, della base pensionabile.<br /> 6.3. Il principio di tassatività , eliminato per la rilevanza pensionabile di tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, rimane perà² in vigore per effetto del richiamo dell&#8217;art.13 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 503/92 alla normativa previgente ai fini del calcolo delle anzianità  contributive acquisite prima del 1.1.1993, e cioè ai fini del calcolo della cd. quota A) della pensione.<br /> 6.4.Tale quota va, dunque, calcolata in aderenza con le previsioni di cui all&#8217;art. 43 d.p.r. n. 1092/73 e dell&#8217;articolo 38 del d.p.r. 1032 del 1973, che valorizzano l&#8217;ultima retribuzione (nei limiti dell&#8217;80 per cento) spettante all&#8217;atto della cessazione del servizio, nonchè assegni o indennità  la cui valutazione è espressamente prevista dalla legge, fra le quali non è compresa l&#8217;indennità  corrisposta per l&#8217;incarico &#8211; extraistituzionale &#8211; di esperto tributario del SECIT.<br /> Nè è possibile rinvenire nell&#8217;art.22 del d.p.r. n.26.3.2001 n.107 una esplicita statuizione sulla valutazione o valutabilità  in quota A) della indennità  in questione.<br /> 6.5. L&#8217;applicazione del suddetto principio ha comportato, anzitutto, la rideterminazione della pensione definitiva spettante al dott. V. nella diversa e minor misura di euro 136.329,64, eliminando l&#8217;importo afferente alla speciale indennità  SECIT dagli emolumenti speculabili in quota &#8220;A&#8221; di pensione, nonchè la determinazione di annullare <em>ex tunc</em> il precedente DPCM n. 3376 del 1° marzo 2005.<br /> 7. Per effetto delle divisate correzioni operanti sul versante pensionistico, la Corte dei Conti (cfr. note n. 1432/219 del 24 giugno 2006 e n. 1668/219 del 10 luglio 2007), quale organo datoriale, ha proceduto, ai sensi dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e dunque sul distinto versante della liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, alla rideterminazione della base contributiva sulla scorta del trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente all&#8217;atto del collocamento a riposo dandone comunicazione all&#8217;INPDAP giÃ  in data 24.6.2006.<br /> 8. Ferma restando la condivisibilità  dei rilievi operati dall&#8217;organo di controllo e la consequenziale rideterminazione della base contributiva da parte dell&#8217;Ente datoriale nell&#8217;esercizio delle prerogative di autotutela occorre ora esplorare la predicabilità  delle procedure di recupero alla stregua della disciplina di settore.<br /> E&#8217;, infatti, nel solco di tale statuizione che, in un rapporto di rigida e vincolante consequenzialità , che il Fondo di previdenza ha rivisto l&#8217;atto di liquidazione della indennità  di buonuscita, annullandolo ed allineandolo ai nuovi parametri.<br /> 8.1. La suddetta determinazione in via di principio si rivela immune dalle censure attoree ancorchè tragga alimento da una revisione che impinge in motivazioni di natura giuridica siccome afferenti ai criteri di imputazione di uno specifico emolumento percepito.<br /> 8.2. Tanto in ossequio ad un indirizzo del giudice contabile che assegna rilievo dirimente al particolare regime degli atti assoggettati a controllo successivo ed ai rilievi di illegittimità  svolti in tale sede (Corte dei Conti (Sezione terza giurisdizionale centrale d&#8217;appello 23 marzo 2009, n. 115; Sezione giurisdizionale Lazio 25 marzo 2011, n. 505) che verrebbero altrimenti privati di significato. Il rilievo della Corte dei Conti infatti non ha l&#8217;effetto di fare automaticamente decadere l&#8217;atto (e i suoi effetti), ma solo quello di indurre l&#8217;amministrazione al suo annullamento.<br /> L&#8217;effetto conformativo rinveniente dall&#8217;esito negativo del controllo, cogente quanto all&#8217;<em>an</em> ed al contenuto, rende, dunque, dovuta la successiva attività  dell&#8217;Amministrazione.<br /> In proposito deve, invero, ritenersi che i decreti di trattamento pensionistico soggetti al controllo successivo della Corte dei conti ed immediatamente efficaci ai sensi dell&#8217;art. 166 della L. n. 312 del 1980 sono definitivi in quanto concernono un trattamento definitivo (non provvisorio) di pensione, ma tuttavia, in pendenza del procedimento di riscontro successivo, ed in relazione all&#8217;eventuale negatività  del suo esito, non possono anche ritenersi compiutamente definitivi nel senso richiesto per l&#8217;applicabilità  degli artt. 203 e ss. non potendosi ritenere sottratti all&#8217;originaria disponibilità  negoziale dell&#8217;Amministrazione che li ha emessi e quindi al potere di questa di rettificarli o ritirarli del tutto con effetto <em>ex tunc</em>.<br /> 8.3. Alla luce della richiamata negativa pronuncia dell&#8217;organo di controllo, la Corte dei Conti (cfr. note n. 1432/219 del 24 giugno 2006 e n. 1668/219 del 10 luglio 2007), quale Autorità  datoriale, e nell&#8217;esercizio delle proprie prerogative di autotutela, ha quindi proceduto alla doverosa rideterminazione della base contributiva allineandosi alle coordinate dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973. E&#8217;, infatti, l&#8217;amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva che, a mente dell&#8217;articolo 26 del d.p.r. 1032 del 1973, è tenuta a trasmettere all&#8217;amministrazione del Fondo di previdenza il progetto di liquidazione.<br /> 8.4. E&#8217;, dunque, a valle di tale rettifica, comunicato con nota del 24.6.2006, che si collocano le note dell&#8217;INPDAP, del 7.6.2007 e del 10.7.2007, con le quali si è provveduto alla riliquidazione della indennità  di buonuscita tenendo conto del trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente all&#8217;atto del collocamento a riposo.<br /> 9. Orbene, com&#8217;è noto, il potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita è soggetto, in deroga alle norme sulla ripetizione dell&#8217;indebito, ad un regime speciale qualificato dalla previsione di due termini di decadenza:<br /> a) quello ex art. 26 comma 6 del citato D.P.R. a tenore del quale: &#8220;Â <em>Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell&#8217;amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l&#8217;indennità  di buonuscita giÃ  erogata, saranno comunicate all&#8217;amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell&#8217;indennità  predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. </em>In siffatta evenienza, a mente dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 30 del D.P.R. in argomento, &#8220;<em>il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale</em>&#8220;. Tale termine si applica anche nel caso della riconosciuta o dichiarata falsità  dei documenti ai sensi del successivo articolo 30;<br /> b)Â quello annuale dalla data di emanazione individuato dai primi due commi del mentovato art. 30 nel caso in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi e nel calcolo del contributo di riscatto e nel calcolo dell&#8217;indennità  di buonuscita.<br /> 9.1. Orbene, dall&#8217;esame degli atti di causa, ritiene il Collegio che la fattispecie qui in rilievo si collochi al di fuori del perimetro operativo di revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio dei provvedimenti giÃ  adottati dal Fondo suddetto ex articolo 30 citato sub b) e per i quali l&#8217;ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era falsa, dovendo, viceversa, essere sussunta nella distinta ipotesi di cui al precitato articolo 26 in quanto trae alimento dall&#8217;annullamento del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico ex D.P.C.M. n. 3376 del 1° marzo 2005 e dalla modifica della base contributiva operata dall&#8217;Amministrazione, in ciò sollecitata nell&#8217;esercizio delle prerogative tipiche di autotutela dall&#8217;esito negativo del procedimento di controllo operato dalla Corte dei Conti.<br /> 9.2. Attraverso le suddette determinazioni di rettifica l&#8217;Amministrazione ha, dunque, rimediato ad un errore di diritto precedentemente compiuto e per effetto dell&#8217;applicazione di un erroneo criterio di imputazione dell&#8217;emolumento in argomento (indennità  esperto SECIT) qualificandolo come suscettivo di valutazione in quota A).<br /> 9.3. Il suddetto correttivo ha, dunque, innescato un meccanismo di revisione sia del trattamento pensionistico &#8211; quello al quale faceva riferimento il controllo della Corte dei Conti &#8211; sia dell&#8217;indennità  di buonuscita, qui in rilievo e rispetto al quale le determinazioni dell&#8217;INPDAP sono in rapporto di stretta esecuzione del riesame operato dall&#8217;Amministrazione datoriale.<br /> 10. E&#8217; perà² di tutta evidenza che la propagazione degli effetti rinvenienti dal riesame del procedimento pensionistico a quello di liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita avrebbero dovuto essere coordinati nel rispetto delle rigorose tempistiche di cui al combinato disposto degli artt. 26 comma 6 e 30 u. co del d.p.r. 1032 del 1973.<br /> 10.1. Se, infatti, i rilievi dell&#8217;organo di controllo valgono a svincolare il potere di modifica dalla rigida casistica di cui all&#8217;articolo 30 del d.p.r. 1032 del 1973, consentendo, per tale via, di dare ingresso anche ad errori di diritto non previsti dalla citata disposizione, pur tuttavia le successive determinazioni dell&#8217;Amministrazioni confluiscono nel procedimento a contenuto aperto congegnato dagli artt. 26 comma 6 e 30 del d.p.r. 1032/1973.<br /> 10.2. Lo sviluppo naturale dell&#8217;esito negativo del controllo successivo non può che tradursi in un atto di autotutela che, nel caso di specie, involgendo in prima battuta la determinazione del trattamento pensionistico, si è sviluppato in seno all&#8217;Amministrazione datoriale dando luogo ad una nota di rettifica trasmessa al fondo di previdenza.<br /> 10.3. La modifica dell&#8217;indennità  di buonuscita risulta, infatti, maturata, come giÃ  sopra evidenziato, in stretta e rigida consequenzialità  rispetto alle manifestazioni di autotutela dell&#8217;Amministrazione datoriale sul trattamento pensionistico ed estese, per effetto della revisione della base contributiva, al distinto ambito della liquidazione di buonuscita.<br /> 10.4. All&#8217;interno della descritta cornice fattuale i provvedimenti dell&#8217;INPDAP si collegano, dunque, solo mediatamente al controllo negativo della Corte dei Conti ed impingono piuttosto nelle determinazioni di autotutela che la parte datoriale (la Corte dei Conti) ha adottato riproducendo così¬ lo schema tipico del procedimento dettato dalle disposizioni degli artt. 26 comma 6 e 30 u. co del d.p.r. 1032 del 1973, come fatto palese dalla sequenza dettata dalla comunicazione della rettifica della Corte dei Conti datata 24.6.2020 e dalla successiva presa d&#8217;atto dell&#8217;INPDAP con riliquidazione dell&#8217;indennità  nei termini corretti.<br /> 10.5. In ragione di quanto detto non può che ritenersi allora predicabile anche la rigida tempistica cui il procedimento suddetto resta soggetto in base alla disciplina di settore, laddove per effetto della previsione di cui al comma ultimo dell&#8217;articolo 30 del d.p.r. 1032 del 1973 espressamente si prevede che &#8220;<em>Nel caso previsto dall&#8217;art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale</em>&#8220;.<br /> 11. Nè può dubitarsi della natura perentoria del termine fissato dal legislatore come peraltro pìù volte affermato dalla giurisprudenza di settore (C.S VI, 4 aprile 2000 n. 1945; Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 Aprile 1998 n. 649; VI Sezione, 28 Ottobre 1999 n. 1563; T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 20/02/2006, n. 153; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 01/08/2005, n. 3880). E tanto in ragione della maggior tutela assegnata dal legislatore al diritto qui in rilievo rispetto a quella stabilita dall&#8217;ordinamento per il normale credito pecuniario perchè particolarmente qualificato sia per il suo titolo (previdenziale/retributivo), cui si correlano in misura pìù intensa esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sia per la posizione particolarmente delicata del suo titolare (incapace, normalmente, di produrre altro rilevante reddito e soprattutto in posizione passiva rispetto alle determinazioni della amministrazione, unilaterali e di difficile lettura dal punto di vista tecnico).<br /> 11.1. Ne discende, pertanto, l&#8217;illegittimità  delle note INPDAP impugnate e dei relativi atti di recupero siccome adottati oltre il termine suindicato, decorrente dalla data del 24.6.2006, quando oramai doveva ritenersi perento il potere di modifica dell&#8217;indennità  qui in rilievo.<br /> 11.2. Nè hanno pregio i rilievi di incostituzionalità  della disciplina di settore svolti dall&#8217;INPS nella memoria di costituzione del 17.11.2020: in disparte l&#8217;eccezione di tardività  della memoria sollevata dall&#8217;appellante, è sufficiente qui opporre il regime speciale e differenziato della normativa in rilievo in connessione dello <em>status</em> distinto del pubblico dipendente rispetto a quello privato di guisa che la libera scelta del legislatore <em>in subiecta materia</em> non può ritenersi compressa sulla scorta di un modello uniforme e cogente non ravvisabile nell&#8217;ordito costituzionale.<br /> Tanto è sufficiente ai fini dell&#8217;accoglimento del ricorso cui consegue, in riforma della sentenza appellata, l&#8217;annullamento nei limiti suindicati dei provvedimenti adottati in prime cure.<br /> Le spese in ragione della novità  della questione scrutinata possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1- accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado nei sensi indicati in parte motiva.<br /> 2 &#8211; compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, svolta in modalità  da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michele Corradino, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8245</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-12-2020-n-8245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-12-2020-n-8245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8245</a></p>
<p>Diego Sabatino Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore; PARTI: (Rosina L., Daniela C. e Raffaella C., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3de contro Comune di Moconesi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-12-2020-n-8245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-12-2020-n-8245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8245</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Diego Sabatino Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Rosina L., Daniela C. e Raffaella C., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3de contro Comune di Moconesi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Nicatore, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia; Iren Acqua s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gabriele Pafundi, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A)</span></p>
<hr />
<p>Sul rilievo dell&#8217;orbiter</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; sentenza &#8211; &#8220;obiter&#8221; &#8211; suscettibilità  di formare giudicato &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le considerazioni svolte &#8220;per completezza&#8221; nella sentenza se estranee alle necessità  logico-giuridiche della decisione, costituiscono meri obiter dicta, insuscettibili di formare giudicato e pertanto non possono dar luogo a errore revocatorio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 08245/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06370/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6370 del 2019, proposto da Rosina L., Daniela C. e Raffaella C., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3de;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Moconesi, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Nicatore, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;<br /> Iren Acqua s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gabriele Pafundi, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A;<br /> <strong><em>per la revocazione</em></strong><br /> della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 03476/2019, resa tra le parti, concernente un silenzio rifiuto.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Moconesi e Iren Acqua s.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Udita la relazione del Cons. Alessandro Maggio all&#8217;udienza telematica del giorno 15/12/2020, svoltasi in videoconferenza, ai sensi degli artt. 4, comma 1, D.L. 30/4/2020 n. 28 e 25, comma 2, del D.L. 28/10/2020, n. 137, mediante l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, come da circolare 13/3/2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Iren Acqua s.p.a., tramite la società  Mediterranea delle Acque s.p.a., ha eseguito, su un&#8217;area ubicata nel territorio del Comune di Moconesi, lavori concernenti la sostituzione di una condotta fognaria e la sistemazione di un tratto di argine del torrente Lavagna, in relazione ai quali, in data 3/2/2015, era stata rilasciata l&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> Le sig.re Rosina L., Daniela C. e Raffaella C., sul presupposto che i detti lavori avessero creato danni a terreni di loro proprietà , con nota in data 12/2/2018, hanno diffidato il Comune di Moconesi ha porre in essere ogni atto idoneo a garantire il rispetto delle condizioni indicate nella suddetta autorizzazione paesaggistica, assicurando il ripristino delle condizioni in cui versavano i loro terreni, precedentemente all&#8217;esecuzione dei menzionati lavori.<br /> Il comune ha dato riscontro alla richiesta con nota 15/2/2018, n. 861.<br /> Ritenendo che quest&#8217;ultima avesse carattere soprassessorio e che, pertanto, sulla diffida si fosse formato il silenzio inadempimento, le sig.re L. e C. hanno proposto ricorso al T.A.R. Liguria per farne dichiarare l&#8217;illegittimità .<br /> Il Tribunale adito, con sentenza 18/10/2018, n. 866 lo ha respinto.<br /> Avverso la detta pronuncia le ricorrenti di primo grado hanno proposto appello che è stato respinto con sentenza 28/5/2019, n. 3476 della Sezione VI di questo Consiglio di Stato.<br /> Ritenendo tale ultima pronuncia frutto di un errore di fatto, le sig.re L. e C. ne hanno chiesto la revocazione.<br /> Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Moconesi e la Iren Acqua s.p.a.<br /> Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.<br /> All&#8217;udienza telematica del 15/12/2020 la causa è passata in decisione.<br /> Sotto il profilo rescindente le ricorrenti deducono che la sentenza sarebbe affetta da evidente errore revocatorio derivante dall&#8217;aver il giudice d&#8217;appello basato la propria pronuncia sulla convinzione che il terreno delle ricorrenti fosse, prima dei contestati lavori, qualitativamente finalizzato all&#8217;uso residenziale/verde pubblico e che gli interventi eseguiti non ne avrebbero alterato le prerogative.<br /> Tale convincimento risulterebbe, perà², errato in fatto, poichè il terreno delle odierne istanti, prima dei lavori, sarebbe stato destinato a un uso agricolo.<br /> La doglianza così¬ sintetizzata è inammissibile.<br /> Il giudizio aveva a oggetto unicamente la sussistenza o meno dell&#8217;invocato silenzio inadempimento, e il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, si è limitato a rilevare come il comune appellato avesse dato riscontro alla diffida con un atto, non qualificabile come soprassessorio, con cui ha escluso &#8220;<em>ogni violazione delle prescrizioni dell&#8217;autorizzazione paesistica relative al mantenimento dell&#8217;assetto vegetazionale esistente</em>&#8220;.<br /> Le ulteriori considerazioni svolte &#8220;<em>per completezza</em>&#8221; dal detto giudice e di cui in questa sede ci si duole, in quanto estranee alle necessità  logico-giuridiche della decisione, costituiscono meri <em>obiter dicta</em>, insuscettibili di formare giudicato e che pertanto non possono dar luogo a errore revocatorio (Cons. Stato, Sez. V, 15/1/2013, n. 175).<br /> In ogni caso, a prescindere dal dirimente rilievo di cui sopra, giova puntualizzare che, per univoco orientamento giurisprudenziale:<br /> a) l&#8217;errore di fatto da cui può conseguire la revocazione è configurabile a patto che esso attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;<br /> b) il detto errore non ricorre nell&#8217;ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall&#8217;ordinamento.<br /> Orbene, nel caso di specie le dette condizioni necessarie per poter configurare l&#8217;errore revocatorio, non ricorrono, atteso che il giudice di appello ha espressamente spiegato perchè, a suo parere, la documentazione in atti contraddicesse l&#8217;assunto delle ricorrenti, per cui l&#8217;eventuale cattiva percezione della stessa potrebbe dar luogo, al pìù, a un potenziale errore di giudizio non censurabile in sede di revocazione.<br /> Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.<br /> Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Moconesi e della Iren Acqua s.p.a., liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000/00 (duemila), <em>pro</em> parte, oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Diego Sabatino, Presidente FF<br /> Bernhard Lageder, Consigliere<br /> Andrea Pannone, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br /> Davide Ponte, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-12-2020-n-8245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.1677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-1677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.1677</a></p>
<p>Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore; PARTI: (Salvatore D., Tommaso D., Donato D., Rosalba R. e Anna D., rappresentati e difesi dal prof. avv. Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) contro Comune di Margherita di Savoia, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.1677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore; PARTI:  (Salvatore D., Tommaso D., Donato D., Rosalba R. e Anna D., rappresentati e difesi dal prof. avv. Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) contro Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Maurizio Di Cagno in Bari alla via Nicolai n. 43 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE))</span></p>
<hr />
<p>In tema di ottemperanza ad un giudicato in materia edilizio-urbanistica:  richiesta di rinnovo del rapporto ambientale per la V.A.S. e rilievo delle sopravvenienze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; sopravvenienze &#8211; rilievo.<br /> <br /> 2.- Ambiente e territorio &#8211; Vas (Valutazione ambientale strategica) &#8211; ratio &#8211; fianlità  e relativo procedimento.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di ottemperanza, la giurisprudenza amministrativa è ferma sull&#8217;irrilevanza delle sopravvenienze, con riferimento precipuo alla materia dell&#8217;edilizia e urbanistica, in applicazione del principio di effettività  e pienezza della tutela giurisdizionale di rango costituzionale (articoli 24, 111, 113 Cost.). In ragione di detto principio, è stato precisato che l&#8217;esecuzione del giudicato trova il suo limite solo nelle sopravvenienze di fatto e di diritto, verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando invece in toto irrilevanti le sopravvenienze successive alla notificazione medesima. Il potere-dovere dell&#8217;Amministrazione di valutare le c.d. sopravvenienze incontra un limite temporale nella notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato, sicchè le nuove norme contrastanti restano inopponibili al vincitore in giudizio che chieda l&#8217;ottemperanza al giudicato.</em><br /> <br /> <em>2. La V.A.S. (valutazione ambientale strategica) ha lo scopo di saggiare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi prima della loro approvazione, quindi interviene in un momento antecedente alla progettazione e dunque nell&#8217;ambito della pianificazione territoriale, trattandosi per l&#8217;appunto della valutazione di una strategia di sviluppo territoriale urbanistico-edilizio e economico. Obiettivo è l&#8217;integrazione delle valutazioni d&#8217;impatto ambientale nei piani e nei programmi.</em><br /> <em>Secondo le disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la V.A.S. deve essere avviata dall&#8217;autorità  procedente assieme o parallelamente al processo di formazione del piano o programma e conclusa prima dell&#8217;approvazione.</em><br /> <em>Segnatamente, l&#8217;art. 11, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la V.A.S. è avviata dall&#8217;autorità  procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, tra l&#8217;altro: a)Â lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità  (c.d. documento di screening); b) l&#8217;elaborazione del rapporto ambientale (c.d. documento di scoping). In dettaglio, lo screeningÂ verifica il fatto che un piano o programma ricada nell&#8217;ambito giuridico per il quale è prevista la V.A.S. Lo scoping, definisce l&#8217;ambito delle indagini necessarie per la valutazione.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 01677/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00457/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 457 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Salvatore D., Tommaso D., Donato D., Rosalba R. e Anna D., rappresentati e difesi dal prof. avv. Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Maurizio Di Cagno in Bari alla via Nicolai n. 43 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> alla sentenza T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, previo accertamento della nullità , per violazione del giudicato, o per l&#8217;annullamento della nota prot. n. 2201 del 6 febbraio 2019 del Responsabile del servizio ambiente dell&#8217;Ufficio urbanistica del Comune di Margherita di Savoia di richiesta di trasmissione di un nuovo rapporto ambientale (ai fini del rinnovo del procedimento di V.A.S.), relativo al piano di lottizzazione approvato, concernente l&#8217;insula &#8220;29CR5&#8221;;<br /> sui motivi aggiunti presentati il 4 febbraio 2020 per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; della relazione prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019 del Responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico, sportello unico edilizia e urbanistica, del Comune di Margherita di Savoia, depositata in Segreteria, in esecuzione dell&#8217;Ordinanza collegiale istruttoria n. 1212/2019;<br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti comunque e connessi presupposti e consequenziali e, in particolare, della nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017 dello stesso Ufficio tecnico del Comune di Margherita di Savoia;<br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Nicola Di Modugno e avv. Giovanni Russo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <strong>FATTO e DIRITTO</strong><br /> 1.- Con il ricorso per l&#8217;ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499 (con cui era stato annullato il provvedimento di diniego alla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale di Margherita di Savoia del 19 dicembre 2011 n. 33, di approvazione del piano di lottizzazione, a completamento dell&#8217;insula denominata &#8220;29CR5&#8221; del vigente P.R.G., unitamente all&#8217;allegato schema di convenzione), i ricorrenti adivano nuovamente il Tribunale amministrativo regionale, al fine di contestare la violazione del giudicato, opponendosi all&#8217;atto elusivo, di cui deducevano la nullità .<br /> In subordine, veniva richiesto il risarcimento del danno.<br /> 2.- Si costituiva il Comune di Margherita di Savoia, resistendo e producendo perà² un altro atto, privo di data di protocollazione, similare ma parzialmente diverso nel contenuto dal diniego impugnato.<br /> 3.- Constatato il Collegio che il detto Comune ha argomentato la propria difesa, nella memoria per l&#8217;udienza del 17 settembre 2019, citando in virgolettato un contenuto riferito alla stessa nota oggetto di impugnazione prot. n. 2201 del 6 febbraio 2019, riportante perà² all&#8217;evidenza un testo diverso e pìù ampio rispetto alla nota identificata con i medesimi estremi nel ricorso, come invece impugnata dalla parte ricorrente, venivano richiesti, con ordinanza istruttoria, chiarimenti all&#8217;Amministrazione.<br /> 4.- Era così¬ possibile appurare, mediante l&#8217;atto depositato dall&#8217;Amministrazione comunale, che in realtà  era stata redatta in precedenza dal Comune un&#8217;altra nota, della quale veniva fornita prova documentale, riportante perà² un diverso identificativo, il prot. n. 8836 del 24 maggio 2017, contenente il pìù ampio testo motivazionale, a cui la difesa si era riferita nella propria memoria.<br /> Con riferimento alla nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017, il Comune perà², in principio alla relazione illustrativa di accompagnamento al deposito istruttorio, di cui alla nota prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019, ammetteva di non poterne provare affatto il pregresso invio ai destinatari.<br /> Dunque, emerge che la difesa dell&#8217;Amministrazione comunale avesse prodotto nell&#8217;odierno processo prima una sorta di &#8220;bozza&#8221; dell&#8217;atto, a cui si era riferita, senza numero di protocollo e senza alcuna firma autografa degli autori; poi &#8211; a seguito dell&#8217;ordinanza istruttoria del collegio &#8211; la predetta nota, invero <em>ab origine</em> priva di identificativo, questa volta recante l&#8217;applicato prot. n. 8836 del 24 maggio 2017 (ma sempre priva di alcuna sottoscrizione autografa, nè digitale) veniva nuovamente prodotta agli atti del processo.<br /> Risultava in tal modo che la parte resistente si fosse erroneamente riferita, per fraintendimento ingeneratosi con l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;articolazione della difesa, alla nota, a quel che pare, risalente all&#8217;anno 2017 e mai notificata (e non giÃ  alla nota invece impugnata dal ricorrente datata all&#8217;anno 2019).<br /> 5.- Poichè dei due atti, entrambi ostativi all&#8217;ottemperanza delle sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, quello con data pìù risalente (mai formalmente notificato) introduceva temi in parte esulanti dalla mera esecuzione della sentenza, il ricorrente chiedeva di procedersi al mutamento del rito del ricorso in ottemperanza in un&#8217;ordinaria azione di annullamento.<br /> Il Collegio condivideva e, sussistendone tutti i presupposti di sostanza e di forma, disponeva la conversione dell&#8217;azione di ottemperanza in azione di annullamento, con ordinanza del 6 dicembre 2019 n. 1623.<br /> 6.- Scambiate memorie, repliche e documenti, all&#8217;udienza del 13 ottobre 2020, la controversia veniva infine trattenuta in decisione.<br /> 7.- Il ricorso è fondato. I motivi dedotti con l&#8217;atto introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti sono speculari e in parte coincidenti e possono essere trattati unitariamente, secondo l&#8217;ordine logico-argomentativo di seguito espresso.<br /> 7.1.- Con riferimento al ricorso principale convertito in azione di annullamento e in correlazione al secondo punto dei motivi aggiunti, gli istanti contestano tutti gli atti ostativi (nota prot. n. 2201 del 6 febbraio 2019; relazione prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019; nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017) opposti dall&#8217;Amministrazione comunale, per violazione della <em>regula iuris</em> derivante dal giudicato della sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, che ha annullato <em>illo tempore</em> le note emanate dall&#8217;Ufficio tecnico del Comune, che parimenti denegavano <em>contra legem</em> la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, conseguente al piano di lottizzazione approvato.<br /> In particolare, viene dedotta l&#8217;incompetenza, la violazione della regola del <em>contrarius actus</em>, la violazione dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em> <em>(Annullamento d&#8217;ufficio)</em> della legge 7 agosto 1990 n. 241, la violazione della corretta applicazione dell&#8217;art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, l&#8217;eccesso di potere per falsità  della causa, la nullità  per elusione del giudicato.<br /> 7.1.1.- Invero, sia pur riservando la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, in chiusura, all&#8217;Amministrazione comunale un margine di apprezzamento discrezionale, da esercitarsi con tutta evidenza, come espressamente rammentato, con atto eguale e contrario (o parzialmente modificativo), rispetto all&#8217;originaria delibera del Consiglio comunale (e, quindi, con altra delibera del Consiglio comunale), sta di fatto che una siffatta deliberazione non è mai sopraggiunta negli anni seguenti.<br /> Tuttavia, il Comune resistente ha continuato a frapporre, in sede amministrativa esecutiva, ad opera del preposto Ufficio tecnico, ostacoli all&#8217;esecuzione della sentenza, con le succitate note, nuovamente oggetto d&#8217;impugnativa nell&#8217;odierna causa.<br /> Con la stringata nota prot. n. 2201 del 6 febbraio 2019 (munita di firma autografa apposta dal tecnico responsabile), oggetto d&#8217;impugnazione con ricorso principale, è stato opposto un nuovo diniego, con richiesta di rinnovo del rapporto ambientale per la V.A.S. (valutazione ambientale strategica), in quanto ritenuto obsoleto risalendo al luglio 2011, attesa la successiva approvazione del P.P.T.R., senza null&#8217;altro aggiungere.<br /> Con l&#8217;appalesatasi precedente nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017 (priva di firma autografa o di firma digitale dei responsabili, seppur indicati in calce a stampa), impugnata con motivi aggiunti &#8211; con lessico dubitativo e in modo contraddittorio &#8211; si riferisce, oltre alla ritenuta necessità  del rinnovo del rapporto ambientale V.A.S., anche di un presunto esaurimento della volumetria a favore della lottizzazione confinante denominata &#8220;De Capite&#8221;; se ne &#8220;adombra&#8221;, alternativamente, la conoscibilità  da parte dei ricorrenti o l&#8217;illegittimità  di quest&#8217;ultima lottizzazione; indi, si torna a opinare sulla necessità  di rinnovare la procedura di V.A.S., quale atto propulsivo comunque in grado di riattivare il procedimento.<br /> Quest&#8217;ultima nota non è mai stata notificata agli interessati &#8211; come ammesso <em>claris verbis</em> nella relazione di accompagnamento prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019 &#8211; ed è &#8220;apparsa&#8221; per la prima volta, nel procedimento oggetto di controversia, solo perchè prodotta nell&#8217;odierno processo.<br /> 7.1.2.- La difesa del Comune è incentrata tutta sulla necessità  di rinnovare il procedimento di V.A.S, non chiarendosi bene, come giÃ  negli atti dell&#8217;Amministrazione, se sia richiesto lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità  (c.d. documento di <em>screening</em>) oppure invece l&#8217;elaborazione del rapporto ambientale (c.d. documento di <em>scoping</em>), così¬ come disciplinati dall&#8217;art. 11, comma 1, lett. <em>a)</em> e lett. <em>b)</em>, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Ribadisce in ogni caso la risalente datazione del rapporto ambientale di V.A.S. (luglio 2011), giÃ  agli atti del procedimento e nuovamente riprodotto in atti nel processo; allude anche ad una illegittimità  e annullabilità  del procedimento di pianificazione del tempo.<br /> 7.1.3.- Il Collegio &#8211; così¬ ricostruita la vicenda processuale &#8211; non può che rilevare, allo stato, che ilÂ <em>dictum</em> principale della sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, di annullamento del diniego alla stipulazione della convenzione, resta integro e, di conseguenza, permane l&#8217;obbligo di esecuzione della sentenza passata in giudicato.<br /> A conferma, <em>in primis</em>, milita la giurisprudenza sull&#8217;irrilevanza delle sopravvenienze, affermata, a pìù riprese, proprio con riferimento precipuo alla materia dell&#8217;edilizia e urbanistica, in applicazione del principio di effettività  e pienezza della tutela giurisdizionale di rango costituzionale (articoli 24, 111, 113 Cost.).<br /> In ragione di detto principio, è stato precisato che l&#8217;esecuzione del giudicato trova il suo limite solo nelle sopravvenienze di fatto e di diritto, verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando invece <em>in toto</em> irrilevanti le sopravvenienze successive alla notificazione medesima (<em>ex multis</em>: Cons.St., Ad. plen., 8 gennaio 1986 n. 1; Cons. St., Ad. plen. 21 febbraio 1994 n. 4; Cons. St., sez. V, 9 maggio 2001 n. 2607; Cons.St., sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5816; Cons. St., sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6538; Cons.St., sez. V, 3 maggio 2012 n. 2547; Cons.St., sez. VI, 19 giugno 2012 n. 3569; Cons.St., sez. V, 6 novembre 2015 n. 5079).<br /> Il potere-dovere dell&#8217;Amministrazione di valutare le c.d. sopravvenienze incontra un limite temporale nella notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato, sicchè le nuove norme contrastanti restano inopponibili al vincitore in giudizio che chieda l&#8217;ottemperanza al giudicato (Cons.St., sez. V, 6 novembre 2015 n. 5079).<br /> Nè risulta che la deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33 (di approvazione del piano di lottizzazione dell&#8217;insula &#8220;29CRS&#8221;) sia stata mai modificata, come peraltro dÃ  atto, in premessa, la stessa nota dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune prot. n. 8836 del 24 maggio 2017. Quella delibera infatti ha approvato sia il piano di lottizzazione sia lo schema di convenzione da sottoscriversi, dando incarico all&#8217;Ufficio tecnico di procedere ai relativi adempimenti esecutivi.<br /> Ancor di pìù, è la stessa Amministrazione, che sempre con la nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017, in premessa, prospetta che solo un atto di autotutela, mai adottato, del Consiglio comunale possa incidere sulla precedente deliberazione del Consiglio del 19 dicembre 2011 n. 33, come peraltro giÃ  aveva rammentato la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499.<br /> Per cui, v&#8217;è incompetenza dell&#8217;ufficio tecnico nel determinarsi in ordine alla violazione del <em>dictum</em> giurisdizionale, non avendo inteso il Consiglio comunale nulla disporre in ordine alla sua precedente deliberazione del 19 dicembre 2011 n. 33 di approvazione del piano di lottizzazione in questione, a tutt&#8217;oggi efficace.<br /> 7.1.4.- Nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione comunale oppone nella sostanza una generica recente variazione del P.P.T.R. (Piano paesaggistico territoriale regionale), senza specificarne la parte, per cui non si ha contezza nè di quando sia avvenuta nè a quale fattore rilevante si riferisca.<br /> Dal nuovo P.P.T.R., peraltro qualificato non come preclusivo in via assoluta all&#8217;edificazione, viene perà² fatta discendere la necessità  di riformulare il rapporto ambientale utile per la riedizione della V.A.S., senza fornire ulteriori ragioni esplicative.<br /> Tuttavia, va considerato che il rapporto di V.A.S. (c.d. &#8220;<em>scoping</em>&#8220;) agli atti è datato luglio 2011, ossia è nei tempi in linea e coeva alla deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33 di approvazione del piano di lottizzazione dell&#8217;insula &#8220;29CRS&#8221; di proprietà  degli istanti.<br /> Il diniego alla sottoscrizione della convenzione è stato giÃ  acclarato come illegittimo dalla precedente sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, passata in giudicato.<br /> Non può indi addossarsi agli stessi istanti, quale ulteriore effetto sfavorevole dell&#8217;illegittima azione amministrativa, l&#8217;onere di dar avvio, con altro rapporto o relazione preliminare ambientale, ad una nuova V.A.S.<br /> Va rammentato che la V.A.S. ha lo scopo di saggiare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi prima della loro approvazione, quindi interviene in un momento antecedente alla progettazione e dunque nell&#8217;ambito della <em>pianificazione territoriale</em>, trattandosi per l&#8217;appunto della valutazione di una strategia di sviluppo territoriale urbanistico-edilizio e economico.<br /> Obiettivo è l&#8217;integrazione delle valutazioni d&#8217;impatto ambientale nei piani e nei programmi.<br /> Secondo le disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la V.A.S. (valutazione ambientale strategica) deve essere avviata dall&#8217;autorità  procedente assieme o parallelamente al processo di formazione del piano o programma e conclusa prima dell&#8217;approvazione.<br /> Segnatamente, l&#8217;art. 11, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la V.A.S. è avviata dall&#8217;autorità  procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, tra l&#8217;altro: <em>a)</em> lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità  (c.d. documento di <em>screening</em>); b) l&#8217;elaborazione del rapporto ambientale (c.d. documento di <em>scoping</em>).<br /> In dettaglio, lo s<em>creening</em> verifica il fatto che un piano o programma ricada nell&#8217;ambito giuridico per il quale è prevista la V.A.S. Lo <em>scoping</em>, definisce l&#8217;ambito delle indagini necessarie per la valutazione.<br /> Va poi precisato che l&#8217;art. 11, commi 3-4-5, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (e l&#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 14 dicembre 2012 n. 44) stabiliscono che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all&#8217;approvazione del piano o del programma e durante la fase di predisposizione di questi strumenti, costituendone una parte integrante del procedimento, senza inutili duplicazioni.<br /> Nel caso di specie, agli atti v&#8217;è il rapporto ambientale V.A.S. approvato nel luglio 2011, coeva alla deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33, che ha approvato il piano di lottizzazione. Quindi, risulta impropria l&#8217;affermazione del Comune in ordine alla mancanza di una V.A.S., strumento che certo non ha senso logico-giuridico se posteriore all&#8217;approvazione della pianificazione urbanistica. Certo, i proponenti hanno giÃ  adempiuto a quanto loro incombeva.<br /> Peraltro, l&#8217;art. 5, comma 8, ultima parte, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (nel modificare l&#8217;art. 16 della legge urbanistica del 17 agosto 1942 n. 1150) ha previsto che i procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti.<br /> Parimenti, l&#8217;art. 11, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall&#8217;art. 2, comma 9, d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128) ha specificato che la fase di valutazione della V.A.S. è effettuata prima dell&#8217;approvazione del piano, comunque durante la predisposizione, in quanto gli impatti significativi sull&#8217;ambiente vanno presi in considerazione <em>ex ante</em>.<br /> Orbene, nella fattispecie concreta, si è in presenza di una deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33, che ha giÃ  approvato un piano di lottizzazione, del quale si richiede la sottoscrizione della convenzione, e di un rapporto ambientale di V.A.S. (datato luglio 2011), che i proponenti hanno prodotto <em>illo tempore</em>. Null&#8217;altro è esigibile da parte di costoro.<br /> <em>Rebus sic stantibus</em>, senza ulteriormente gravare sulla posizione dei privati, è solo l&#8217;Amministrazione che può valutare <em>funditus</em> l&#8217;interesse pubblico ambientale e se vi siano profili nuovi non giÃ  considerati e quali essi siano e, per questo, è la stessa a dover, in prospettiva logico-giuridica, dar impulso, nel caso di specie, ad un nuovo procedimento di V.A.S., qualora lo ritenga in concreto indispensabile, alla luce del P.P.T.R.<br /> Infine, va ricordato che, in base all&#8217;art. 12, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall&#8217;art. 2, comma 10, d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128), la verifica di assoggettabilità  a V.A.S., ovvero la V.A.S. relative a modifiche a piani e programmi, ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi, giÃ  positivamente sottoposti alla verifica di assoggettabilità , si limita a considerare i soli effetti significativi sull&#8217;ambiente, che non siano stati giÃ  considerati dagli strumenti urbanistici.<br /> Orbene, agli atti v&#8217;è giÃ  il rapporto ambientale V.A.S. dell&#8217;anno 2011, che, qualora non pìù valido e/o suscettivo di necessario aggiornamento, secondo l&#8217;apprezzamento degli uffici tecnici del Comune, agli incombenti occorrenti dovrà  provvedere l&#8217;Amministrazione comunale stessa, senza ulteriormente gravare sulla posizione della parte, che attende l&#8217;ottemperanza del giudicato.<br /> Tanto è vero che, a riprova, il regolamento della Regione Puglia de 9 ottobre 2013 n. 18 (di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012 n. 44) ha previsto che gli strumenti attuativi, qual è il piano di lottizzazione, dei piani urbanistici comunali, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità  a &#8220;<em>V.A.S. semplificata</em>&#8221; (art. 6, comma 1, <em>lett.</em> <em>a</em>), a iniziativa dell&#8217;autorità  procedente, che presenta, tra l&#8217;altro, il rapporto preliminare di verifica (art. 6, comma 2, prima alinea).<br /> In altri termini, solo all&#8217;esito di tali procedimenti, laddove fossero stati avviati, sarebbe stato possibile identificare eventualmente quell&#8217;interesse pubblico concreto di carattere ambientale, in grado di giustificare un possibile atto di autotutela &#8211; pur sempre nel rispetto del divieto delle sopravvenienze come sopra evidenziato &#8211; ma il comune non si è affatto attivato in tal senso, sicchè rimane <em>in toto</em> integra l&#8217;esecutività  della sentenza di annullamento del T.A.R.<br /> In ultima analisi, gli atti impugnati sono illegittimi per eccesso di potere per sviamento della causa tipica, avendo il Comune &#8211; a mezzo di ufficio amministrativo-tecnico privo di competenza in ordine a qualsivoglia modifica della deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33 &#8211; adottato atti in violazione della <em>regula iuris</em> stabilita dal giudicato, per finalità  aliene, non meglio comprensibili sulla base della contraddittoria documentazione depositata.<br /> Pertanto, il ricorso principale e il secondo punto dei motivi aggiunti vanno accolti.<br /> 7.2.- Con riferimento al primo motivo dei motivi aggiunti, si è pure dedotta la violazione dell&#8217;art. 11 preleggi, essendo la relazione illustrativa di cui alla nota prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019 imperniata sull&#8217;opposta illegittimità  per violazione di legge della deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33 di approvazione del piano di lottizzazione, a completamento dell&#8217;insula &#8220;29CR5&#8221; del P.R.G. del Comune di Margherita di Savoia, per pretesa violazione della legge Regione Puglia del 14 dicembre 2012 n. 44, la quale è stata perà² approvata successivamente.<br /> Il motivo è fondato e va accolto nei limiti dell&#8217;interesse, con il conseguente annullamento della detta nota, in quanto l&#8217;invocata legge regionale &#8211; che peraltro non preclude affatto la posizione dei ricorrenti &#8211; è infatti successiva di un anno alla deliberazione del Consiglio comunale datata 19 dicembre 2011 n. 33.<br /> La predetta legge regionale è stata invero &#8220;strumentalmente&#8221; adoperata dal Comune resistente, per fondare il proprio argomento in ordine alla predisposizione di una nuova V.A.S.<br /> Ma, in realtà , la legge della Regione Puglia 14 dicembre 2012 n. 44 (e il relativo regolamento attuativo del 9 ottobre 2013 n. 18) prevede semplicemente, all&#8217;art. 8, comma 7, che la verifica di assoggettabilità  al V.A.S., ovvero le V.A.S. relative a modifiche a piani e programmi, ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi, giÃ  sottoposti positivamente a V.A.S., si svolga &#8220;<em>in forma semplificata</em>&#8221; per i soli effetti significativi sull&#8217;ambiente non giÃ  presi in considerazione.<br /> Inoltre, nel caso di piani o programmi per i quali è necessario effettuare la V.A.S., ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, della medesima legge della Regione Puglia, predispongono un rapporto preliminare di orientamento, alternativamente, il proponente o l&#8217;autorità  procedente. Dunque, non necessariamente il proponente, come dedotto dall&#8217;Amministrazione comunale.<br /> Nel caso di specie, per le motivazioni giÃ  svolte pìù approfonditamente sopra, è quest&#8217;ultima a dover semmai assumere ogni iniziativa in merito.<br /> Pertanto, anche detto motivo di censura va accolto nei limiti dell&#8217;interesse.<br /> 8.- Va infine dichiarata assorbita la richiesta risarcitoria per equivalente pecuniario, richiesta al terzo punto, in quanto proposta &#8220;in via subordinata&#8221;, rispetto ai motivi aggiunti che precedono e che segnatamente vengono accolti.<br /> Peraltro, ilÂ <em>decisum</em> della precedente sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499 resta suscettibile di esecuzione in forma specifica da parte del Comune, in via spontanea, o per via di azione di ottemperanza. Infatti, l&#8217;insula denominata &#8220;29CR5&#8221; del vigente P.R.G. di proprietà  dei ricorrenti non risulta edificata e gli istanti vi hanno interesse.<br /> Non va poi trascurata, data la peculiarità  del contenzioso, la possibilità  di definizione, con accordo ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che recente giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 10 agosto 2020 n. 4990) ha predicato esser possibile, con diretto riferimento alla materia urbanistico-edilizia, con invero finalità <em>lato sensu</em> transattiva &#8220;anche attraverso scelte urbanistiche di carattere perequativo e compensativo&#8221;.<br /> 9.- In conclusione, la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499 ha annullato il primo atto di diniego alla sottoscrizione della convenzione anelata. La presente sentenza invece annulla il secondo atto di diniego, ribadito nelle note gravate in epigrafe, al perfezionamento della medesima convenzione, in applicazione della deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33, tutt&#8217;ora vigente.<br /> <em>Ergo</em>, il ricorso principale convertito in azione di annullamento e i motivi aggiunti vanno accolti nei sensi di cui in motivazione, con annullamento degli atti, siccome impugnati.<br /> 10.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso, in applicazione dell&#8217;art. 13, comma 6-<em>bis.1</em>, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.<br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso convertito in azione di annullamento e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.<br /> Condanna il Comune di Margherita di Savoia al pagamento in favore dei signori ricorrenti delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge. C.U. rifuso.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppina Adamo, Presidente<br /> Donatella Testini, Primo Referendario<br /> Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.621</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-12-2020-n-621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Raffaele Potenza, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Davide De Grazia, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Ranalli contro &#8211; il Ministero per i Beni e le attività  culturali, &#8211; il Ministero per i Beni e le attività  culturali &#8211; Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell&#8217;Umbria,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-12-2020-n-621/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.621</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Potenza, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Davide De Grazia, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Ranalli contro &#8211; il Ministero per i Beni e le attività  culturali, &#8211; il Ministero per i Beni e le attività  culturali &#8211; Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell&#8217;Umbria, &#8211; il Ministero per i Beni e le attività  culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell&#8217;Umbria,in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia</span></p>
<hr />
<p>Patrimonio storico artistico :  natura e finalità  del vincolo indiretto ex artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 42/04</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Beni culturali &#8211; patrimonio storico artistico &#8211; protezione &#8211; vincolo indiretto ex artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 42/04 &#8211; natura e finalità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La previsione del potere di imporre prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali risponde alla diffusa consapevolezza che l&#8217;intervento pubblico a protezione del patrimonio storico-artistico non possa rimanere circoscritto ai soli beni che direttamente rivestono quell&#8217;interesse, essendo avvertita, anche dal legislatore, l&#8217;esigenza di una tutela pìù ampia, tale da inserire il bene culturale in un contesto di salvaguardia esteso alle zone circostanti e limitrofe che ne costituiscono la cornice e l&#8217;ambiente.<br /> Il c.d. vincolo indiretto di cui agli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 determina l&#8217;imposizione di un insieme di prescrizioni volte a conformare non giÃ  il bene storico-artistico in sè, ma il contesto in cui lo stesso di colloca, al fine di preservarne la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente e decoro.<br /> <br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 00621/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00286/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 286 del 2016, proposto dal signor Giuseppe Arrighi, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Ministero per i Beni e le attività  culturali,<br /> &#8211; il Ministero per i Beni e le attività  culturali &#8211; Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell&#8217;Umbria,<br /> &#8211; il Ministero per i Beni e le attività  culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell&#8217;Umbria,<br /> in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono <em>ex lege </em>domiciliati, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del decreto del Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell&#8217;Umbria prot. n. 6842 del 14.11.2014 e relativi allegati, con il quale è stato apposto il vincolo ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 sui beni costituenti il compendio immobiliare di proprietà  del sig. Giuseppe Arrighi sito nel Comune di Amelia, via del Teatro n. 2, distinti catastalmente al foglio 69 partt. 141 sub 11, 249 <em>sub</em> 5 e <em>sub</em> 8 e foglio 69 part. 248;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere e nella parte in cui interessano la proprietà  del sig. Giuseppe Arrighi: la nota prot. 26066 del 17.12.2013 della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell&#8217;Umbria; la nota prot. n. 12408 del 27.06.2014 della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell&#8217;Umbria; la nota prot. n. 16835 del 3.09.2014 della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell&#8217;Umbria; il verbale del Comitato regionale di coordinamento del 28.10.2014.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le attività  culturali, del Ministero per i Beni e le attività  culturali &#8211; Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell&#8217;Umbria e del Ministero per i Beni e le attività  culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell&#8217;Umbria;<br /> Vista la memoria depositata il 6.11.2020, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver pìù interesse al ricorso;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1, lett. <em>c)</em>, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Davide De Grazia nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Il sig. Giuseppe Arrighi ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale gli atti con i quali il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell&#8217;Umbria ha sottoposto a vincolo di tutela indiretta, ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del d.lgs. n. 42/2004, il compendio immobiliare di sua proprietà  sito nel Comune di Amelia in via del Teatro n. 2, e ne ha chiesto l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:<br /> <em>I. </em>violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 46 del d.lgs. n. 42/2004, violazione del principio di effettività  della partecipazione al procedimento e difetto di istruttoria: deduce il ricorrente che gli atti impugnati sarebbero illegittimi perchè non preceduti dalla comunicazione personale dell&#8217;avvio del relativo procedimento;<br /> <em>II. </em>violazione degli artt. 45, 46 e 47 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità  e irrazionalità  manifeste, difetto di istruttoria, sviamento di potere: secondo il ricorrente, il provvedimento di apposizione del vincolo indiretto sarebbe illegittimo perchè non vi sarebbe alcuna interferenza della proprietà  dello stesso ricorrente con il Palazzo Cansacchi e l&#8217;ambiente ad esso circostante<br /> <em>III. </em>violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici per insufficienza della motivazione in ordine all&#8217;esigenza di apposizione del vincolo indiretto sull&#8217;immobile di proprietà  del ricorrente e omessa considerazione del sacrificio così¬ imposto alla proprietà  privata;<br /> <em>IV. </em>eccesso di potere per omissione del contemperamento degli interessi pubblici con quelli privati e violazione dell&#8217;art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU).<br /> 2. &#8211; Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.<br /> 3. &#8211; Con memoria depositata il 6.11.2020, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, essendo stata la vertenza risolta in via amministrativa.<br /> 4. &#8211; L&#8217;Amministrazione resistente ha depositato memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse con vittoria di spese.<br /> 5. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 1 dicembre 2020, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legislativo 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 6. &#8211; Preso atto della memoria depositata dal ricorrente in data 6.11.2020, al collegio non rimane che dichiarare l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.<br /> 7. &#8211; Tuttavia, in mancanza di accordo sul punto tra le parti, si impone lo scrutinio del ricorso ai soli fini delle statuizioni sulle spese.<br /> Il collegio ritiene infondate le doglianze del ricorrente.<br /> L&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento non è idonea a provocare il sicuro annullamento dell&#8217;atto finale della sequenza procedimentale, dal momento che, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 21-<em>octies</em>, c. 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, anche in presenza di attività  discrezionale l&#8217;Amministrazione può replicare in sede processuale alle censure di parte ricorrente e dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 30 settembre 2020, n. 672; TAR Sardegna, sez. I, 8 agosto 2018, n. 739).<br /> La previsione del potere di imporre prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali risponde alla diffusa consapevolezza che l&#8217;intervento pubblico a protezione del patrimonio storico-artistico non possa rimanere circoscritto ai soli beni che direttamente rivestono quell&#8217;interesse, essendo avvertita, anche dal legislatore, l&#8217;esigenza di una tutela pìù ampia, tale da inserire il bene culturale in un contesto di salvaguardia esteso alle zone circostanti e limitrofe che ne costituiscono la cornice e l&#8217;ambiente.<br /> Dunque, il c.d. vincolo indiretto di cui agli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 determina l&#8217;imposizione di un insieme di prescrizioni volte a conformare non giÃ  il bene storico-artistico in sè, ma il contesto in cui lo stesso di colloca, al fine di preservarne la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente e decoro.<br /> Secondo i consolidati approdi della giurisprudenza, «<em>l&#8217;imposizione del vincolo indiretto costituisce espressione della discrezionalità  tecnica dell&#8217;amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo quando l&#8217;istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità  anche per l&#8217;insussistenza di un&#8217;obiettiva proporzionalità  tra l&#8217;estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa sull&#8217;esigenza che lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purchè allo stesso accomunati dall&#8217;appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale</em>» (Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2018, n. 2839).<br /> L&#8217;apposizione del vincolo indiretto sugli edifici e sulle aree urbane costituenti l&#8217;intorno del Palazzo Cansacchi risulta adeguatamente e congruamente motivata nel decreto del Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell&#8217;Umbria e nella relazione di vincolo richiamata ed allegata allo stesso, ciò che induce ad escludere che il provvedimento impugnato sia il frutto di un&#8217;istruttoria insufficiente o che lo stesso presenti profili di manifesta incongruenza o illogicità .<br /> Il provvedimento rispetta, poi, il criterio di proporzionalità  tra l&#8217;estensione e l&#8217;intensità  del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico oggetto di tutela e non sacrifica le situazioni giuridiche dei proprietari degli immobili oggetto del vincolo indiretto in misura superiore a quella indispensabile per il fine di tutela concretamente perseguito.<br /> Il decreto impugnato, infatti, non esclude in assoluto la possibilità  di modificare i prospetti dei fabbricati che si affacciano su Palazzo Cansacchi, ma prevede che tali modifiche siano previamente sottoposte all&#8217;autorizzazione dell&#8217;autorità  preposta al vincolo in modo che ogni variazione venga valutata nel quadro dei principi del restauro dei monumenti e ne venga vagliata l&#8217;ammissibilità  nell&#8217;ottica della conservazione e della valorizzazione grazie ad una migliore presentazione dei contesti originali ed alla eliminazione delle superfetazioni o comunque di situazioni incongrue.<br /> Il che è avvenuto proprio nel caso di specie, atteso che, come rilevato dalla difesa erariale (e come segnalato anche dal deducente, che ha dichiarato che «<em>la questione è stata risolta in via amministrativa</em>»), gli interventi progettati dal sig. Arrighi sono stati autorizzati con le prescrizioni necessarie per assicurarne la compatibilità  con le misure di tutela, prescrizioni che non sono state impugnate dall&#8217;odierno ricorrente.<br /> Le suesposte considerazioni inducono a ritenere l&#8217;infondatezza dei motivi di gravame, con la conseguenza che, ferma restando l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorrente deve essere condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite in favore dell&#8217;Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell&#8217;Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri ed accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, svolta mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legislativo 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Potenza, Presidente<br /> Enrico Mattei, Consigliere<br /> Davide De Grazia, Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
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