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	<title>22/12/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/12/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2016 n.3058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-22-12-2016-n-3058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-22-12-2016-n-3058/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2016 n.3058</a></p>
<p>Pres. Cogliani, Est. Lento Sulla illegittimità del diniego (silenzio rifiuto) all’istanza di accesso ai documenti amministrativi preordinati al trasferimento dell’autorizzazione per la gestione di un presidio sanitario e del relativo accreditamento istituzionale, opposto dall’Assessorato regionale della salute alla società autorizzata e accreditata a gestire il medesimo presidio sanitario. 1. Autorizzazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-22-12-2016-n-3058/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2016 n.3058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cogliani, Est. Lento</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del diniego (silenzio rifiuto) all’istanza di accesso ai documenti amministrativi preordinati al trasferimento dell’autorizzazione per la gestione di un presidio sanitario e del relativo accreditamento istituzionale, opposto dall’Assessorato regionale della salute alla società autorizzata e accreditata a gestire il medesimo presidio sanitario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Autorizzazione – Accreditamento – Trasferimento – Accesso ai documenti amministrativi – Negozio giuridico tra privati – Artt. 22 ss., l. n. 241/1990.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di trasferimento di titoli di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, tra i documenti ostensibili alla società titolare, in predicato di subire il trasferimento dell’autorizzazione e dell’accreditamento in favore di un terzo, deve essere annoverato il contratto di affitto del presidio sanitario tra il proprietario della casa di cura e il terzo suddetto.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/12/2016</div>
<div style="text-align: center;"><strong>N. 03058/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01702/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2016, proposto da:<br />
“Cosentino Hospital” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Massimo Astolfi, C.F. STLNRM47T15G388W, Massimiliano Cassibba, C.F. CSSMSM74C03G273Z, e Mauro Putignano C.F. PTGMRA69R01C978I, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Assessorato regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; Casa di Cure Cosentino S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Karol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Epifania Graci, C.F. GRCPFN81B65E573S, presso il cui studio in Palermo, via G. La Farina, n. 11, è elettivamente domiciliato;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">della nota prot. n. 52288 del 15 giugno 2016 con cui il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute ha rigettato l’istanza di accesso agli atti del procedimento di trasferimento dell&#8217;autorizzazione sanitaria e dell&#8217;accreditamento istituzionale dalla Cosentino hospital s.r.l. alla Casa di cure cosentino s.r.l. in liquidazione.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della salute e di Karol S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del 23 novembre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 27 giugno 2016 e depositato il giorno 29 successivo, la società “Cosentino Hospital” S.r.l. esponeva che, con decreto dell’Assessorato regionale della sanità n. 124 del 2011, era stata autorizzata a gestire il presidio sanitario denominato Casa di Cura Costantino sita in Palermo, corso dei Mille, n. 56.<br />
Le erano stati, pertanto, trasferiti l’autorizzazione e l’accreditamento della precedente titolare, la società Casa di cure Cosentino s.r.l. (in liquidazione), con la quale, in data 20 dicembre 2010, aveva sottoscritto un contratto d’affitto.<br />
Successivamente tale Casa di cura era stata, però, concessa in affitto alla società Karol s.r.l., la quale aveva chiesto la voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento.<br />
Con nota del 1° giugno 2016, integrata con una successiva del giorno 4 successivo, aveva, pertanto, chiesto al Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico l’accesso agli atti preordinati al trasferimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento, rappresentando: in ordine alla legittimazione attiva, che era l’attuale gestore della casa di cura e titolare dell’autorizzazione sanitaria rilasciata con d.a. n. 124 del 2011; relativamente all’interesse, che intendeva opporsi al trasferimento del titolo autorizzativo.<br />
Con nota congiunta del 7 giugno 2016, la Karol s.r.l. e la Casa di cure Cosentino s.r.l. (in liquidazione) avevano eccepito la sussistenza in capo alla ricorrente della titolarità di un diritto qualificato che giustificasse l’accesso agli atti.<br />
Con nota del 9 giugno 2016, la ricorrente aveva replicato.<br />
Con nota prot. n. 52288 del 15 giugno 2016, l’Amministrazione regionale, sulla base dell’erroneo presupposto che fosse stato chiesto l’accesso all’istanza di voltura del 30 maggio 2016 e al contratto d’affitto d’azienda sottoscritto tra la Karol s.r.l. e la Casa di cure Cosentino s.r.l. (in liquidazione), aveva, però, rigettato tale istanza con la seguente motivazione: “si tratta di un negozio giuridico avente efficacia tra le parti e quindi – nel caso di specie – prevale l’interesse dei soggetti terzi, tutelato dalla normativa vigente mediante la limitazione del diritto d’accesso”.<br />
Precisato di avere chiesto l’accesso agli atti preordinati al trasferimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale atto, l’accertamento del proprio diritto all’accesso e la condanna dell’Amministrazione regionale all’ostensione degli atti richiesti.<br />
Per l’Assessorato regionale della Salute si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.<br />
Anche la Karol s.r.l. e la Cosentino Hospital s.r.l. si sono costituite in giudizio e hanno chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.<br />
In vista dell’udienza, la ricorrente ha depositato memorie con cui ha insistito nelle proprie richieste.<br />
Alla camera di consiglio del 23 novembre 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.<br />
La controversia ha ad oggetto l’istanza con cui la società ricorrente ha chiesto al Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico l’accesso, tramite rilascio di copia, a tutti gli atti (a titolo esemplificativo: istanze, dichiarazioni, autorizzazioni, ecc.) acquisiti e/o formati dalla Regione e preordinati al trasferimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale di cui al decreto assessoriale n. 124 del 2011 dalla stessa alla Casa di cure Cosentino s.r.l. (in liquidazione).<br />
Tale richiesta è stata rigettata con la motivazione che l’unico documento amministrativo prodotto (i.e. la nota prot. n. 48459 del 1° giugno 2016) era già in possesso della richiedente e l’accesso agli atti istruttori (istanza del 30 maggio 2016 e atto notarile di affitto d’azienda) non poteva essere concesso poiché si trattava di un negozio giuridico avente efficacia tra le parti e quindi prevaleva l’interesse dei soggetti terzi.<br />
Conclusivamente si è rappresentato che, con nota prot. n. 28 del 7 giugno 2016, il Presidente della Karol s.r.l. e il liquidatore della Casa di cura Cosentino s.r.l. in liquidazione avevano espresso opposizione all’accesso.<br />
Con unico articolato motivo si deduce che sussistevano i presupposti per l’esercizio del diritto d’accesso e, pertanto, il diniego era illegittimo.<br />
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha precisato di essere in possesso del contratto d’affitto stipulato tra la Karol s.r.l. e la Casa di cura Cosentino s.r.l. in liquidazione, cosicché il suo interesse è limitato all’acquisizione di tutti gli ulteriori atti (pubblici e privati) inseriti nel contesto del procedimento di voltura dell’autorizzazione sanitaria n. 124 del 2011<br />
Ciò premesso, la censura è fondata.<br />
Come noto, l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 dispone: quanto al profilo soggettivo, che hanno diritto all’accesso tutti coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; sotto il profilo oggettivo che si intende per “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.<br />
Nella specie l’istanza di accesso è stata avanzata dalla ricorrente, che era il gestore della casa di cura Costantino sita in Palermo, corso dei Mille, n. 56, nonché titolare dell’autorizzazione sanitaria rilasciata con d.a. n. 124 del 2011, e aveva interesse ad opporsi al trasferimento del titolo autorizzativo.<br />
Dato il tenore dell’art. 22 succitato, non può che riconoscersi nel caso in esame l&#8217;interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente a prendere visione e ottenere copia di tutti gli atti, acquisiti o formati dalla Regione, finalizzati al trasferimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale, ivi compresa l’istanza del 30 maggio 2016, alla quale si fa riferimento nel provvedimento di rigetto.<br />
Né tale accesso può essere negato facendo riferimento ad esigenze di tutela della riservatezza.<br />
Invero, le garanzie procedimentali di accesso ai documenti si atteggiano a &#8220;diritto fondamentale di difesa&#8221;, che prevale sulla riservatezza dei terzi, considerato che, come noto, quando lo stesso è strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l&#8217;ostensione può essere negata solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), non presenti nella fattispecie in esame.<br />
Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, va annullato il silenzio rifiuto impugnato e ordinato all&#8217;Amministrazione resistente di consentire, nei modi e termini di legge, l&#8217;accesso ai documenti di cui all&#8217;istanza depositata presso l&#8217;amministrazione in data 1° giugno 2016.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;obbligo della resistente amministrazione di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br />
Condanna l&#8217;amministrazione resistente a pagare le spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Solveig Cogliani, Presidente<br />
Nicola Maisano, Consigliere<br />
Aurora Lento, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-22-12-2016-n-3058/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2016 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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