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	<title>22/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</a></p>
<p>Pres. F. Corsaro – Est. R. M. Bucchi Fonteitalia s.r.l. (Avv. M. Pizzutelli) c/ Provincia di Frosinone (Avv.ti E. Bottoni, F. Giorgi e M. Iadecola) e altri. 1. Ambiente – Energia &#8211; Fonti rinnovabili – Realizzazione impianto – Conferenza di servizi e procedura di V.I.A. – Amministrazione dissenziente – Parere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> F. Corsaro –<i> Est. </i>R. M. Bucchi<br /> Fonteitalia s.r.l. (Avv. M. Pizzutelli) c/ Provincia di<br /> Frosinone (Avv.ti E. Bottoni, F. Giorgi e M. Iadecola) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Energia &#8211; Fonti rinnovabili – Realizzazione impianto – Conferenza di servizi e procedura di V.I.A. – Amministrazione dissenziente – Parere negativo – Modifiche progettuali per assenso – Indicazione &#8211; Omissione – Inammissibilità.	</p>
<p>2. Ambiente – V.I.A. &#8211; Giudizio compatibilità ambientale – Motivazione &#8211; Approfondimento – Connessione – Ampiezza istruttoria &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 ter del d.lgs. n. 387/03, è inammissibile il parere negativo opposto dal Comune sia in sede di conferenza di servizi, sia in sede di procedura di V.I.A. che non indichi le modifiche progettuali ritenute idonee ai fini dell’assenso, in quanto non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 14 quater della legge n. 241/90 e, pertanto, va considerato <i>tamquam non esset.</i>	</p>
<p>2. Nel giudizio di compatibilità ambientale, la motivazione deve esplicarsi con un livello di approfondimento strettamente connesso con l’ampiezza dell’istruttoria, in particolare deve rendere conto dei risultati emersi dall’eventuale inchiesta indetta dall’autorità competente (che ne redige apposita relazione) o nel contraddittorio orale instaurato anche su richiesta dello stesso proponente, dei pareri resi dalle amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati in merito all’opera o all’interevento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Fonteitalia Srl,</b> in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Pizzutelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Aurilio in Latina, largo Celli n.3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Frosinone</b>, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Bottoni, Francesca Giorgi e Mariacristina Iadecola, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;</p>
<p><b>Regione Lazio</b> in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso il Tar del Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;</p>
<p><b>Comune di Guarcino</b> in persona del Sindaco p. t., non costituito;</p>
<p><b>Azienda USL di Frosinone</b>, in persona del legale rappresentante p. t., non costituita; </p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali</b> &#8211;<b> Soprintendenza dei Beni Ambientali del Lazio</b>, </p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> &#8211; <b>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p><b>ARPA Lazio,</b> <i>Sezione Provinciale di Frosinone</i>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso il Tar del Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4; </p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Bio Energia Guarcino S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Lucchetti, Mario Bucello e Simona Viola, con domicilio eletto presso il secondo in Latina, via Duca del Mare, 24; </p>
<p>	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>del provvedimento dirigenziale n. 448 del 10.10.2008, rilasciato dalla Provincia di Frosinone – Settore Ambiente ed Energia alla Bio Energia Guarcino s.r.l., relativamente alla parte in cui autorizza la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili mediante l’impiego di oli vegetali;</p>
<p>&#8211; del provvedimento della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli prot. n. 140723 del 4.8.2008, col quale è stato rilasciato giudizio positivo sulla compatibilità ambientale;</p>
<p>&#8211; del verbale della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Frosinone in data 8.9.2008, inerente il progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, ivi compresi i pareri favorevoli r<br />
&#8211; di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto. </p>
<p>	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza dei Beni Ambientali del Lazio, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dell’ARPA Lazio &#8211; Sezione Provinciale di Frosinone e della Bio Energia Guarcino S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19/11/2009 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 13 novembre 2008 e depositato il successivo giorno 26, la società Fonteitalia s.r.l. – sub concessionaria della sorgente di acqua oligominerale denominata “Filette” (di cui è concessionario regionale il Comune di Guarcino) e titolare di un contratto per l’imbottigliamento e la commercializzazione dell’acqua “San Luca” (di cui è concessionario regionale la Congregazione “Figlie della Madonna del Divino Amore di Roma) &#8211; ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale la Provincia di Frosinone ha rilasciato alla società Bio Energia Guarcino srl (BEG) l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo n. 387/2003 per la realizzazione di una centrale ad energia rinnovabile alimentata ad olio di palma per la produzione di energia elettrica, della potenza di 20,5 Mwe e 7,7 Mwt.<br />	<br />
2) A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
I) Incompetenza e carenza di potere della Provincia di Frosinone. Violazione del comma 4 dell’art. 12 del D.L.vo n. 387/03: in violazione della norma richiamata, in presenza del dissenso rappresentato dal comune di Guarcino in sede di conferenza di servizi, la Provincia non ha rimesso la decisione alla Giunta Regionale.<br />	<br />
II) Illegittimità dell’autorizzazione provinciale derivata dall’illegittimità del procedimento unico mediante conferenza di servizi, per violazione dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/2003. Non sono stati coinvolti nel procedimento la società Fonteitalia sub concessionaria per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali, la quale essendo titolare di concessione mineraria esercita poteri di natura pubblicistica che ne rendono doverosa la qualificazione come “amministrazione interessata; nonché i comuni limitrofi di Vico nel Lazio e Alatri, pur essendo “Amministrazioni interessate” ex art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/03.<br />	<br />
III) Illegittimità del provvedimento di VIA del 4.8.2008 e dell’autorizzazione provinciale n. 448/2008 per violazione dell’art. 1 del D.L.vo 105/92 e dell’art. 3 L. 241/90. Nell’autorizzazione e nel provvedimento di DIA non viene fatto alcun riferimento al parere sfavorevole della Direzione Regionale competente in materia mineraria in data 17.10.2007, che ha ritenuto “le caratteristiche tecniche ed in particolare quelle riferite alle emissioni inquinanti nell’aria … incompatibili con la corretta salvaguardia del bacino idrico sottostante”;<br />	<br />
IV) Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione degli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater del D.L.vo 152/2006. Violazione dell’art. 1 del DLvo 105/92 che impone di tenere le acque minerali al riparo di ogni rischio di inquinamento, salva la dimostrazione sul piano scientifico della assoluta assenza di rischi non soltanto per l’ambiente e la salute ma anche di contaminazione dell’acqua minerale.<br />	<br />
Lo SIA presenta gravi lacune con riferimento agli aspetti riguardanti la ricaduta delle polveri prodotte dall’impianto e il loro effetto sulla sorgente d’acqua minerale e sulla salute pubblica; il provvedimento di VIA contiene solo generiche raccomandazioni inidonee ad assicurare la tutela delle sorgenti e della salute pubblica, anziché individuare specifiche e puntuali garanzie di tutela assoluta delle sorgenti anche a presidio della salute pubblica.<br />	<br />
V) Violazione dell’art. 3 e ss. della L. 241/90. Eccesso di potere sotto diversi profili. Il provvedimento di VIA contiene un serie di prescrizioni a carico del proponente che, non essendo state mai ottemperate, impedivano all’Amministrazione Provinciale di rilasciare l’autorizzazione unica.<br />	<br />
3) Si sono costituiti in giudizio nell’ordine:<br />	<br />
&#8211; in data 4 dicembre 2008, la società Bio Energia Guarcino s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; in data 5 dicembre 2008, la Regione Lazio;<br />	<br />
&#8211; in data 17 dicembre 2008, l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA);<br />	<br />
&#8211; in data 19 dicembre 2008, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Interno;<br />	<br />
&#8211; in data 19 dicembre 2008, la Provincia di Frosinone;<br />	<br />
Tutte le parti ad eccezione dei menzionati Ministeri hanno prodotto ampie memorie difensive.<br />	<br />
4) Con ordinanza n. 704 del 19.12.2008 (confermata dal Consiglio di Stato sez. V con ordinanza n. 707 del 3.2.2009) la Sezione ha accolto la domanda di sospensiva avendo ravvisato la probabile fondatezza del primo motivo di ricorso, inerente l’omessa rimessione della decisione finale alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/03.<br />	<br />
5) La Provincia di Frosinone, prendendo atto della succitata ordinanza, ha sospeso in autotutela l’impugnata autorizzazione dirigenziale n. 448 del 10.10.2008 e ha rimesso gli atti alla Regione Lazio, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/2003 e dall’art. 5 della D.G.R. 18.7.2008 n. 517.<br />	<br />
6) La Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 227 del 7.4.2009, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo cit. ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza di servizi in ordine al rilascio del titolo autorizzativo per la “Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e vapore alimentato a olio vegetale di palma con potenza di 20,5 Mw e 7,7 Mwt presso la Cartiera di Guarcino” alle prescrizioni e condizioni rese nel corso della Conferenza medesima, disponendo che la Direzione regionale competente trasmettesse l’adottata delibera alla Provincia di Frosinone per i successivi provvedimenti di competenza.<br />	<br />
7) La Provincia di Frosinone, con provvedimento del 27.4.2009 ha quindi rilasciato alla società Bio Energia Guarcino una nuova autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di cogenerazione descritto e per la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto in cavo interrato.<br />	<br />
8) Avverso i descritti provvedimenti la società Fonteitalia ha proposto motivi aggiunti contenenti le seguenti censure:<br />	<br />
I.a) Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Violazione dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/2003. Eccesso di potere. La Giunta Regionale – chiamata a pronunciarsi quale soggetto terzo rispetto all’Amministrazione provinciale procedente e a quella (Comune di Guarcino) che aveva manifestato il dissenso – avrebbe dovuto non soltanto valutare le ragioni dell’una e dell’altra Amministrazione e dirimere la situazione di dissenso venutasi a creare, ma avrebbe dovuto adottare la decisione conclusiva della conferenza dei servizi aperta su domanda della soc. BEG scrutinando l’intero materiale raccolto nel procedimento.<br />	<br />
II.a) Violazione dell’art. 3, 9 e 10 della L. 241/90 per mancata partecipazione al procedimento di Fonteitalia s.r.l.<br />	<br />
Si ribadisce che illegittimamente non è stata coinvolta nel procedimento la società Fonteitalia, sub concessionaria per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali, la quale essendo titolare di concessione mineraria esercita poteri di natura pubblicistica che ne rendono doverosa la qualificazione come “amministrazione interessata; nonché i comuni limitrofi di Vico nel Lazio e Alatri, pur essendo “Amministrazioni interessate” ex art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/03.<br />	<br />
III.a) Violazione dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo n. 387/2003 e dell’art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La Regione Lazio si è sottratta al compito di dirimere il contrasto tra Comune di Guarcino e Provincia di Frosinone ritenendo illegittimamente che le questioni afferenti alla compatibilità ambientale dell’impianto fossero ormai superate in considerazione di quanto stabilito dalla VIA di cui al provvedimento n. 140723 del 4.8.2008.<br />	<br />
IV.a) Violazione dell’art. 1 del DLvo 105/92 e dell’art. 3 e ss. della L. 241/90. Non viene tenuto conto del parere sfavorevole della Direzione Regionale competente in materia mineraria del 17.10.2007.<br />	<br />
V.a) Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione degli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater del D.L.vo 152/2006. Violazione dell’art. 1 del DLvo 105/92 che impone di tenere le acque minerali al riparo di ogni rischio di inquinamento, salva la dimostrazione sul piano scientifico della assoluta assenza di rischi non soltanto per l’ambiente e la salute ma anche di contaminazione dell’acqua minerale.<br />	<br />
Lo SIA presenta gravi lacune con riferimento agli aspetti riguardanti la ricaduta delle polveri prodotte dall’impianto e il loro effetto sulla sorgente d’acqua minerale e sulla salute pubblica; il provvedimento di VIA contiene solo generiche raccomandazioni inidonee ad assicurare la tutela delle sorgenti e della salute pubblica, anziché individuare specifiche e puntuali garanzie di tutela assoluta delle sorgenti anche a presidio della salute pubblica.<br />	<br />
9) Le parti in giudizio hanno depositato memorie e documenti deducendo l’infondatezza dei motivi aggiunti.<br />	<br />
10) Alla pubblica udienza del 19 novembre 2009, la causa è stata riservata per la decisione.<br />	<br />
11) In via preliminare, il Collegio rileva il sopravvenuto difetto di interesse della società Fonteitalia alla impugnazione dell’autorizzazione n. 448 del 10.10.2008, rilasciata dalla Provincia di Frosinone – Settore Ambiente ed Energia alla Bio Energia Guarcino s.r.l., relativamente alla parte in cui autorizza la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili mediante l’impiego di oli vegetali.<br />	<br />
Tale atto, infatti, è stato sostituito dal provvedimento del 27.4.2009, impugnato con i motivi aggiunti.<br />	<br />
Va dichiarato quindi improcedibile il ricorso introduttivo con riguardo alla impugnazione della menzionata autorizzazione.<br />	<br />
Le censure proposte con il ricorso introduttivo avverso la V.I.A. prot. n. 140723 del 4.8.2008, sono state riproposte con i motivi aggiunti e possono essere trattate congiuntamente.<br />	<br />
12) Nel merito ricorso e motivi aggiunti sono infondati.<br />	<br />
13) Con la prima e terza censura dei motivi aggiunti la ricorrente contesta l’illegittimità della delibera della Giunta Regionale n. 227 del 7.4.2009 perché si sarebbe limitata a ribadire quanto statuito dalla Conferenza di servizi, senza svolgere il prescritto compito di dirimere il contrasto tra il Comune ricorrente e la Provincia, al fine di cercare una soluzione condivisa.<br />	<br />
14) I motivi sono infondati.<br />	<br />
15) L’art. 12 comma 3 del D.L.vo n. 387/2003 prevede che “La costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. (…).<br />	<br />
Il quarto comma dispone che “l&#8217;autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.<br />	<br />
In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l&#8217;impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l&#8217;obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell&#8217;impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.<br />	<br />
L’autorizzazione unica prevista dalle richiamate norme deve essere rilasciata a seguito dell’esito positivo della conferenza di servizi che l’amministrazione procedente deve indire ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/90.<br />	<br />
L’art. 14 quater al primo comma dispone che “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;assenso”.<br />	<br />
16) Dal combinato disposto dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/2003 e dell’art. 14 quater comma 1 della L. 241/90 deriva, quindi, l’obbligo dell’Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui territorio deve sorgere l’impianto) di esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche “recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;assenso”.<br />	<br />
Nel caso che ci occupa il dissenso manifestato dal Comune in sede di conferenza di servizi e in sede di procedura di V.I.A. è sempre stato orientato nel senso della ferma opposizione al progetto senza che venissero indicate le modifiche progettuali ritenute idonee ai fini dell’assenso.<br />	<br />
Tale parere, quindi, non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall&#8217;art. 14 quater della legge 1990 n. 241, posto che, sia ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, sia ai fini del rilascio del permesso di costruire, non reca &#8220;le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell&#8217;assenso&#8221; e, pertanto, va considerato tamquam non esset (sul punto cfr. TAR Piemonte Sez. II n. 1217 del 26.5.2008; T.A.R. Toscana &#8211; Firenze, sez. III, n. 1162 del 16.04.2004).<br />	<br />
Ciò nonostante, la Regione Lazio ha comunque tenuto conto del parere ma, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era affatto tenuta ad esercitare un’attività di composizione del conflitto tra il Comune e tutte le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento che si sono espresse in senso favorevole all’intervento.<br />	<br />
La Regione, come in effetti è stato, doveva limitarsi a verificare il corretto svolgimento della conferenza di servizi e a prendere atto dell’esito della stessa, cioè della formazione di una volontà maggioritaria favorevole all’intervento,<br />	<br />
17) Inoltre, sotto altro profilo, nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 ter del D.L.vo 387/2003, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica. <br />	<br />
Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/90, né dal richiamato art. 12 del D.L.vo 387/03.<br />	<br />
18) E’ infondata anche la seconda censura.<br />	<br />
Come correttamente evidenziato dalla BEG nella propria memoria difensiva, Fonteitalia, quale sub concessionaria della fonte di acque oligominerali, non è titolare di alcun autonomo interesse spettando al Comune la difesa del corretto sfruttamento della fonte e la conseguente possibilità di avvalersi (come nei fatti è avvenuto) degli strumenti procedimentali di tutela del suo interesse; la Società quindi non era titolare di poteri pubblicistici da esercitare in seno alla conferenza di servizi e non vi era alcun obbligo di coinvolgerla nel procedimento di autorizzazione.<br />	<br />
La ricorrente, comunque, ha presentato osservazioni e diffide esaminate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per cui l’interesse di fatto alla partecipazione al procedimento è stato realizzato.<br />	<br />
19) La richiamata V.I.A. resiste alle censure dedotte con i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso introduttivo e riproposti nei motivi aggiunti (quarto e quinto motivo).<br />	<br />
20) In primo luogo, è infondata è la terza censura, poichè il parere di cui alla nota della Direzione regionale Attività Produttive prot. 147308 del 17.10.2007, allegato alle osservazioni proposte dal Comune di Guarcino, è stato esaminato nell’ambito della procedura di V.I.A. (cfr. pag. 16 del provvedimento) pur essendo lo stesso non basato su dati scientifici in quanto reso sul presupposto “di non poter entrare nel merito del progetto”.<br />	<br />
21) Parimenti infondati sono anche gli ultimi due motivi di impugnazione.<br />	<br />
22) Nel giudizio di compatibilità ambientale, la motivazione deve esplicarsi con un livello di approfondimento strettamente connesso con l’ampiezza dell’istruttoria, in particolare deve rendere conto dei risultati emersi dall’eventuale inchiesta indetta dall’autorità competente (che ne redige apposita relazione) o dal contraddittorio orale instaurato anche su richiesta dello stesso proponente, dei pareri resi dalle amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati in merito all’opera o all’intervento.<br />	<br />
23) Tanto premesso, osserva il Collegio che la V.I.A. effettuata dalla Regione Lazio si presenta completa e approfondita.<br />	<br />
Per quello che interessa, l’autorità competente ha certamente esaminato le osservazioni del Comune di Guarcino con nota prot. n. 2999 del 25.6.2008 e con nota prot. n. 3344 del 14.7.2008, nonché le controdeduzioni su di esse prodotte dalla società BEG (cfr. pag. 16 e ss. della VIA) e ha tenuto in debito conto gli elementi di criticità nel progetto di realizzazione ed esercizio della centrale di cogenerazione evidenziati dal Comune ricorrente.<br />	<br />
Tant’è che il giudizio positivo di compatibilità ambientale è stato corredato da n. 17 condizioni destinate ad incidere sul progetto originario in modo da renderlo compatibile con l’ambiente circostante e con le sorgenti di acqua oligominerale presenti nelle vicinanze.<br />	<br />
Successivamente all’ordinanza del C.d.S. sopra richiamata, le parti interessate hanno riattivato la procedura di monitoraggio “ante operam”, che è corretto ritenere debba essere effettuato non prima del rilascio dell’autorizzazione ma prima dell’attivazione dell’impianto.<br />	<br />
Successivamente a tale attivazione dovrà poi essere effettuata la verifica “post operam” finalizzata a constatare che tutte le prescrizioni imposte dalla V.I.A. e dall’autorizzazione siano in effetti idonee ad assicurare la salvaguardia e la salubrità dell’ambiente e del territorio circostante.<br />	<br />
D’altronde lo stesso art. 28 del D.L.vo 3.4.2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente) dispone che il provvedimento di valutazione dell&#8217;impatto ambientale deve contenere ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.<br />	<br />
Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull&#8217;ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell&#8217;opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all&#8217;autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. <br />	<br />
24) In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto così come i motivi aggiunti.<br />	<br />
25) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.1048/08, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-1345/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.9301</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-12-2009-n-9301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-12-2009-n-9301/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-12-2009-n-9301/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.9301</a></p>
<p>Pres. A. Savo, est. G. Di Vita Finroma s.r.l. (Avv.ti Antonio Romano, Eduardo Romano ed Alessandro Romano) c. Comune di Caserta (Avv. Giovanni Ciappa). sulla preclusione alla prosecuzione del procedimento amministrativo a seguito di sequestro penale della documentazione inerente il procedimento amministrativo 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Convenzioni urbanistiche &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-12-2009-n-9301/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.9301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-12-2009-n-9301/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.9301</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Savo, est. G. Di Vita<br /> Finroma s.r.l. (Avv.ti Antonio Romano, Eduardo Romano ed Alessandro Romano) c. Comune di Caserta (Avv. Giovanni Ciappa).</span></p>
<hr />
<p>sulla preclusione alla prosecuzione del procedimento amministrativo a seguito di sequestro penale della documentazione inerente il procedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Convenzioni urbanistiche &#8211; Convenzione ex Legge Regionale della Campania n. 16/2004 &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Procedimento amministrativo &#8211; Sottoposizione a sequestro penale della documentazione inerente il procedimento amministrativo &#8211; Arresto procedimentale &#8211; Oggettiva impossibilità di portare a conclusione il procedimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La convenzione prevista dall’art. 26 della Legge Regionale della Campania n. 16/2004 (con la quale vengono disciplinati i rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi edilizi inseriti in piano di recupero a iniziativa privata), in quanto connessa a tale piano, è strettamente funzionale alla gestione del territorio con finalità di pubblico interesse. Pertanto, tale convenzione, riconducibile all&#8217;ampia categoria delle convenzioni urbanistiche, è soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90 (1)	</p>
<p>2. La sottoposizione a sequestro penale della documentazione costituente parte integrante del procedimento amministrativo costituisce circostanza idonea a determinare un arresto procedimentale che preclude all’Amministrazione intimata la prosecuzione del procedimento. Ciò in quanto il sequestro penale, sottraendo la disponibilità materiale e giuridica della documentazione, quale rappresentazione degli atti e provvedimenti assunti nel procedimento amministrativo, determina una oggettiva impossibilità di portare a conclusione il procedimento medesimo 	</p>
<p>1. cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2296</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4739 del 2009, proposto da:<br />
<b>Finroma s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Romano, Eduardo Romano ed Alessandro Romano, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, piazza Trieste e Trento, 48;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Caserta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lucio Perone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Ciappa in Napoli, via S. Lucia, 34/36;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>avverso<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; il silenzio tenuto dal Comune di Caserta sulle istanze ed i solleciti del 27 marzo 2009, 3 aprile 2009, 14 maggio 2009, 15 luglio 2009 nonché sulla diffida notificata il 30 luglio 2009 volti alla stipula della convenzione per l’attuazione del Piano di Recupero ad iniziativa privata relativo al compendio immobiliare sito in Caserta, angolo via Roma – Via Unità Italiana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Caserta n. 290 del 3 aprile 2006;<br />	<br />
&#8211; nonché per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;<br />	<br />
Uditi nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società Finroma s.r.l. è proprietaria di un immobile sito in Caserta, angolo via Roma – via Unità Italiana, per il quale, con delibera n. 290 del 3 aprile 2006 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 del 2 maggio 2006), ha ottenuto l’approvazione da parte del Commissario Straordinario del Comune di Caserta di un Piano di Recupero ad iniziativa privata per la realizzazione, a parità di volume esistente, di un fabbricato per civili abitazioni e negozi.<br />	<br />
In seguito a tale approvazione, la società ha richiesto invano al predetto Comune la stipula della convenzione per l’attuazione del Piano di Recupero prevista dall’art. 26 della L.Reg. 22 dicembre 2004 n. 16 con istanze e solleciti del 27 marzo 2009, 3 aprile 2009, 14 maggio 2009, 15 e 30 luglio 2009.<br />	<br />
Pertanto, con il ricorso iscritto al numero di registro generale 4739 del 2009, la ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta in ordine alla richiesta di stipula di detta convenzione (trattandosi di presupposto imprescindibile per la realizzazione dell’intervento).<br />	<br />
Deduce in sintesi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 26 della L.Reg. 22 dicembre 2004 n. 16. La Finroma s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dal Comune di Caserta, con conseguente condanna del medesimo Ente a provvedere alla definizione del procedimento de quo, concludendo infine con la richiesta di nomina di un Commissario ad Acta con poteri di intervento sostituivo per il caso di inosservanza.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Caserta che eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di accertamento dell’obbligo del Comune (cui corrisponde un diritto soggettivo della società Finroma s.r.l.) a stipulare la convenzione prevista dall’art. 26 della L. Reg. 16/2004.<br />	<br />
La difesa dell’Amministrazione eccepisce inoltre l’inammissibilità ed improcedibilità del gravame in quanto il Comune ha già comunicato le ragioni ostative alla stipula della convenzione con nota del 12 ottobre 2009. Inoltre, l’Ente rileva che, in ogni caso, il giudizio è stato instaurato prima della formazione del silenzio – rifiuto del Comune.<br />	<br />
2. In limine litis, il Collegio non ravvisa ragioni per declinare la propria giurisdizione, tenuto conto che si controverte non di un accordo di natura privatistica, bensì della convenzione prevista dall’art. 26 della L. Reg. 16/2004 (con la quale vengono disciplinati i rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi edilizi) che, in quanto connessa al Piano di Recupero, appare strettamente funzionale alla gestione del territorio con finalità di pubblico interesse (Consiglio Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2296). Pertanto, tale convenzione si configura come un accordo di diritto pubblico, riconducibile all&#8217;ampia categoria delle convenzioni urbanistiche, funzionali alla concreta attuazione della pianificazione territoriale delineata dallo strumento generale o attuativo ed è, pertanto, soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90.<br />	<br />
3. Non coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità sollevata dalla difesa dell’Amministrazione secondo cui il Comune avrebbe già adottato l’atto conclusivo del procedimento con nota del 12 ottobre 2009, a firma del Dirigente del Comune, contenente osservazioni in merito allo schema di convenzione trasmesso dalla Finroma s.r.l..<br />	<br />
In senso contrario, il Collegio rileva che, con tale missiva, il Dirigente del Comune di Caserta rappresentava al Direttore Generale che l’intervento in progetto si qualifica come ristrutturazione urbanistica e, pertanto, necessita di reperimento di standards (tuttavia osservava che lo schema di convenzione trasmesso dalla Finroma s.r.l., pur contenendo una proposta di cessione gratuita di mq. 987 di aree per la realizzazione di parcheggio e verde pubblico, appare insoddisfacente in quanto inferiore agli standards necessari e, pertanto, il Dirigente segnalava l’opportunità di un approfondimento circa la possibilità di monetizzare la quota non ceduta).<br />	<br />
Ebbene tale missiva, pur esplicitando le ragioni impeditive che ostano alla stipula della convenzione, non è stata trasmessa alla società ricorrente bensì al Direttore Generale del Comune di Caserta, al fine di relazionarlo sullo stato del procedimento e, sotto tale profilo, non costituisce atto conclusivo del procedimento.<br />	<br />
4. Non appaiono inoltre condivisibili le argomentazioni del Comune, secondo cui alla data di notifica del ricorso (10 settembre 2009) non si era ancora formato il silenzio – inadempimento non essendo decorso il termine di 90 giorni dalla notifica della diffida del 30 luglio 2009.<br />	<br />
Difatti, è documentalmente provato che la società ricorrente ha richiesto la stipula della convenzione, prima della richiamata diffida del 30 luglio 2009, con note depositate presso il Comune nelle date 27 marzo 2009, 3 aprile 2009, 14 maggio 2009 e 15 luglio 2009.<br />	<br />
Ebbene, tali note appaiono senza dubbio idonee ad integrare i presupposti per la formazione del silenzio – inadempimento, tenendo conto sia del decorso del termine di 90 giorni al momento della notifica del gravame (non trovando applicazione al caso in esame il nuovo termine di 30 giorni previsto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, operativa solo a partire da un anno dall’entrata in vigore della legge) sia del regime giuridico del silenzio-inadempimento ex art. 2 L. 241/1990, come modificato dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 che rende non indispensabile, ai fini della proposizione del ricorso ex art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, la diffida notificata all’Amministrazione.<br />	<br />
5. Nel merito, il Collegio rileva che, con sentenza n. 5919 del 16 giugno 2008, questa Sezione ha respinto analogo ricorso (n. 159 del 2008) proposto dalla Finroma s.r.l., ritenendo che non potesse configurarsi un inadempimento imputabile al Comune di Caserta all’obbligo di provvedere sulla istanza di stipula della convenzione ex art. 26 L. Reg. 16/2004. Difatti era emerso che la documentazione attinente il Piano di recupero in esame era stata oggetto di sequestro probatorio emesso il 28 maggio 2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale corpo del reato o cosa pertinente al reato in relazione ad indagini in corso su concessioni edilizie rilasciate senza tener conto delle locali emergenze monumentali e dei valori paesaggistici del sito da salvaguardare.<br />	<br />
In quella occasione si era conclusivamente osservato che la sottoposizione a sequestro penale della documentazione costituente parte integrante del procedimento amministrativo costituisce circostanza idonea a determinare un arresto procedimentale che preclude all’Amministrazione intimata la prosecuzione del procedimento. Ciò in quanto il sequestro penale, sottraendo la disponibilità materiale e giuridica della documentazione, quale rappresentazione degli atti e provvedimenti assunti nel procedimento amministrativo, determina una oggettiva impossibilità di portare a conclusione il procedimento medesimo.<br />	<br />
Applicando tali principi al caso in questione, non può non rilevarsi che, come comprovato dalla parte ricorrente, detta documentazione è stata dissequestrata dalla competente Autorità Giudiziaria con decreto del 5 febbraio 2009 emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica della Procura di S. Maria Capua Vetere.<br />	<br />
Per l’effetto, viene meno la legittima condizione impeditiva che si frapponeva all’obbligo dell’Amministrazione intimata di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento motivato (di accoglimento o di rigetto) sull’istanza avanzata dalla società ricorrente.<br />	<br />
Alla luce di tali circostanze, la condotta inerte del Comune integra di per sé una violazione dell’art. 2 della L. 241/90 e, simmetricamente, la lesione della situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo della società Finroma s.r.l. alla compiuta definizione del procedimento amministrativo.<br />	<br />
Non risultando che il Comune intimato si sia espressamente pronunciato sulla richiesta di stipulazione della convenzione attuativa del Piano di Recupero ed essendo decorsi i termini di legge per la conclusione del relativo procedimento, si è quindi formato il silenzio &#8211; rifiuto impugnato in questa sede.<br />	<br />
6. Il ricorso deve quindi essere accolto nel senso di dichiarare l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza sulle istanze in epigrafe.<br />	<br />
Non può essere accolta viceversa la richiesta di nomina di un commissario ad acta, ostandovi la lettera e la ratio dell&#8217;art. 21bis, secondo comma della L. n. 1034/1971, a norma del quale solo nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri l&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione ed eventualmente nominare un commissario ad acta.<br />	<br />
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 4739 del 2009, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese ed onorari di causa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-22-12-2009-n-9301/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.9301</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8642</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8642/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8642/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8642</a></p>
<p>Pres.Trotta Est. Lodi Coling Spa ( Avv. Comandè) c/ Italsystem Srl ( Avv. Cancrini) ed altri legittimazione della parte formale in primo grado a proporre appello Processo amministrativo – Appello – Legittimazione – Parte formale in primo grado &#8211; Ragioni Nel processo amministrativo, la legittimazione a proporre impugnazione in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8642</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Trotta  Est. Lodi<br /> Coling Spa ( Avv. Comandè) c/ Italsystem Srl ( Avv. Cancrini) ed altri</span></p>
<hr />
<p>legittimazione della parte formale in primo grado a proporre appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Appello – Legittimazione – Parte formale in primo grado &#8211;  Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, la legittimazione a proporre impugnazione in sede di appello spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata, potendosi da parte di altri soggetti esperire soltanto il rimedio dell’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5303 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>Paolo Felizzola</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Antonelli, con domicilio eletto presso Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar N.22; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Avvocatura Generale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Interno<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 05066/2009, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il dott. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Maria Antonelli e l&#8217;Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- sezione prima, Felizzola Paolo, ispettore capo della Polizia di Stato, distaccato sin dal 2003 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, agiva per il suo diritto a ottenere la indennità c.d. giudiziaria di cui all’art. 3 L.27 del 1981 .<br />	<br />
Il Tribunale adito respingeva il ricorso, osservando che: a) il ricorrente non è in posizione di comando o distacco presso l’Avvocatura generale dello Stato; b) in relazione al proprio <i>status</i> di appartenente ai ruoli della Polizia di Stato egli percepisce la speciale indennità di cui all’art. 43 L.121 del 1981; c) che egli è assegnato funzionalmente all’Ufficio del contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento Pubblica Sicurezza ed è destinato a fare da raccordo tra la sua amministrazione e l’Avvocatura Generale.<br />	<br />
Con l’atto di appello viene in sostanza riproposta la domanda già proposta e respinta in primo grado rappresentando che il Felizzola proviene sì dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ma nella sua quotidiana attività svolta presso l’Avvocatura Generale dello Stato sin dal 2003 si occupa del contenzioso di ogni Dipartimento del Ministero dell’Interno, svolgendo funzioni del tutto identiche a quelle del personale amministrativo dell’Avvocatura Generale, tanto che il suo nome è inserito nell’elenco disponibile via email del personale amministrativo della Avvocatura Generale dello Stato: egli svolge il suo quotidiano orario di lavoro presso gli Uffici della Avvocatura Generale e ciò si evince sia dalla documentazione dell’Amministrazione dell’Interno che da quella della Avvocatura Generale.<br />	<br />
Dalla attestazione del 25 febbraio 2008 a firma del Direttore Ufficio Contenzioso e Affari legali del Ministero dell’Interno si evince che, pur essendo in servizio presso l’Ufficio Contenzioso e Affari legali del Ministero, il medesimo dipendente svolge una quotidiana e intensa collaborazione con l’Avvocatura Generale, prima limitata alle cause di un solo Dipartimento e poi estesa a quelle di tutto il Ministero, fornendo i documenti necessari per la difesa, soprattutto per i ricorsi con sospensiva, ricorsi in appello al Consiglio di Stato, decreti ingiuntivi artt. 700, sottoponendo personalmente ogni giorno al Vice Avvocato Generale responsabile per i contenziosi del Ministero dell’Interno, dopo una attenta selezione, la tipologia degli atti sopra descritti per una tempestiva assegnazione degli stessi.<br />	<br />
Dalla dichiarazione del medesimo Dirigente del 13 dicembre 2007 si evince che il lavoro e la collaborazione sopra descritti sono consistenti in un quotidiano orario di lavoro presso l’Avvocatura Generale.<br />	<br />
La lettera prot.n.152771 del 14 maggio 2009 a firma del Segretario Generale dell’Avvocatura Generale dello Stato, a proposito della indennità di amministrazione a personale militare in posizione di distacco, con riferimento all’Ispettore capo Felizzola Paolo, comunica al Ministero dell’Interno la trasmissione all’UCB presso il Ministero dell’Interno dell’ordine di pagare la suddetta indennità, rimettendo i prospetti contabili.<br />	<br />
Da tali note richiamate, secondo la prospettazione di parte appellante, si desume chiaramente la sua spettanza rispetto alla indennità giudiziaria.<br />	<br />
Le Amministrazione statali si sono costituite chiedendo rigettarsi l’appello perché infondato, osservando che difetta il requisito formale dell’assegnazione (con comando o distacco) all’ufficio di destinazione.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato.<br />	<br />
L’indennità giudiziaria, introdotta con la l.n.271 del 1981, estesa ai dipendenti degli uffici giudiziari con la l.n.221 del 1988 e al personale amministrativo delle magistrature speciali con la l. n.51 del 1989, da ultimo confluita nella c.d. indennità di amministrazione (artt. 34 e 43 CCNL comparto Ministeri 1994/1997) spetta al personale che esplica, anche in posizione di comando o distacco, attività lavorativa presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, <i>indipendentemente dalla appartenenza ai ruoli</i> dell’Amministrazione giudiziaria.<br />	<br />
Questa Sezione ha già affermato il principio secondo cui l’indennità giudiziaria di cui alla L. 22 giugno 1988 n.221 spetta anche al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione che presti servizio presso il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, la Corte dei Conti in posizione di fuori ruolo, comando, distacco e assegnazione, nonché al personale delle amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso le relative segreterie giudiziarie (in tal senso, Consiglio Stato, IV, 31 dicembre 2007, n.6884).<br />	<br />
La Sezione ha anche affermato che l’indennità giudiziaria, prevista dalla L. 22 giugno 1988 n.221 per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, spetta al personale che esplica attività presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria.<br />	<br />
Pertanto spetta, per esempio, anche al personale distaccato o comandato appartenente ai ruoli di enti locali (ciò che non rileva nella specie, nella quale il dipendente appartiene al Ministero dell’Interno).<br />	<br />
Al proposito, questo Consesso (pur con riguardo a personale di ruolo degli enti locali) ha anche osservato che non assume rilievo il fatto che i dipendenti degli enti locali non possano, ai sensi dell’art. 34 dPR 1077 del 1970, essere comandati a prestare servizio presso le amministrazioni statali (Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2005, n.420), poiché ciò che rileva non è tanto il titolo di applicazione (comando, distacco o simili), che può anche difettare, <i>quanto l’espletamento</i>, in base a provvedimento di assegnazione, della suddetta attività di collaborazione.<br />	<br />
Resta fermo (ma ciò non attiene alla spettanza del diritto al beneficio) che in forza del divieto di cumulo fra indennità, compensi ed emolumenti stabilito dall’art. 3 comma 63 della L.24 dicembre 1993, n.537, dal 1 gennaio 1994 l’indennità giudiziaria non è cumulabile con altri analoghi trattamenti accessori, salva la facoltà per il dipendente di optare per la indennità economicamente più vantaggiosa (in tal senso, Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2005, n.420).<br />	<br />
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso originario, dichiarando il diritto dell’appellante alla percezione della richiesta indennità, con condanna delle appellate amministrazioni statali al pagamento, per quanto di rispettiva competenza. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso originario, dichiara il diritto dell’appellante alla percezione della richiesta indennità e condanna le appellate amministrazioni statali al pagamento della medesima.<br />	<br />
Spese compensate per il doppio grado. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente FF<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8641</a></p>
<p>Pres. Pozzi Est. De Felice Felizzola ( Avv. Antonelli) c/ Avvocatura Generale dello Stato ( Avv. dello Stato) sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;appartenenza del personale, che svolge attività presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, nei ruoli dell&#8217;amministrazione giudiziaria ai fini dell&#8217;indennità giudiziaria Pubblico impiego – Indennità giudiziaria – Personale cancellerie e segreterie giudiziarie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8641</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi  Est. De Felice<br /> Felizzola ( Avv. Antonelli) c/ Avvocatura Generale dello Stato ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;appartenenza del personale, che svolge attività presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, nei ruoli dell&#8217;amministrazione giudiziaria ai fini dell&#8217;indennità giudiziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Indennità giudiziaria – Personale cancellerie e segreterie giudiziarie  – Appartenenza  ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria – Irrilevanza   &#8211; Spettanza  &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi della L. 221 del 1988 l’indennità giudiziaria spetta al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione che presti servizio presso il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Ragionali, la Corte dei Conti in posizione di fuori ruolo, comando, distacco e assegnazione, nonché al personale delle amministrazione dello Stato comandato a prestare servizio presso le relative segreterie giudiziarie; inoltre l’indennità giudiziaria prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, spetta al personale che esplica attività presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5303 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>Paolo Felizzola</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Antonelli, con domicilio eletto presso Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar N.22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
</b></i>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Avvocatura Generale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Interno<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 05066/2009, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il dott. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Maria Antonelli e l&#8217;Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- sezione prima, Felizzola Paolo, ispettore capo della Polizia di Stato, distaccato sin dal 2003 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, agiva per il suo diritto a ottenere la indennità c.d. giudiziaria di cui all’art. 3 L.27 del 1981 .<br />	<br />
Il Tribunale adito respingeva il ricorso, osservando che: a) il ricorrente non è in posizione di comando o distacco presso l’Avvocatura generale dello Stato; b) in relazione al proprio <i>status</i> di appartenente ai ruoli della Polizia di Stato egli percepisce la speciale indennità di cui all’art. 43 L.121 del 1981; c) che egli è assegnato funzionalmente all’Ufficio del contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento Pubblica Sicurezza ed è destinato a fare da raccordo tra la sua amministrazione e l’Avvocatura Generale.<br />	<br />
Con l’atto di appello viene in sostanza riproposta la domanda già proposta e respinta in primo grado rappresentando che il Felizzola proviene sì dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ma nella sua quotidiana attività svolta presso l’Avvocatura Generale dello Stato sin dal 2003 si occupa del contenzioso di ogni Dipartimento del Ministero dell’Interno, svolgendo funzioni del tutto identiche a quelle del personale amministrativo dell’Avvocatura Generale, tanto che il suo nome è inserito nell’elenco disponibile via email del personale amministrativo della Avvocatura Generale dello Stato: egli svolge il suo quotidiano orario di lavoro presso gli Uffici della Avvocatura Generale e ciò si evince sia dalla documentazione dell’Amministrazione dell’Interno che da quella della Avvocatura Generale.<br />	<br />
Dalla attestazione del 25 febbraio 2008 a firma del Direttore Ufficio Contenzioso e Affari legali del Ministero dell’Interno si evince che, pur essendo in servizio presso l’Ufficio Contenzioso e Affari legali del Ministero, il medesimo dipendente svolge una quotidiana e intensa collaborazione con l’Avvocatura Generale, prima limitata alle cause di un solo Dipartimento e poi estesa a quelle di tutto il Ministero, fornendo i documenti necessari per la difesa, soprattutto per i ricorsi con sospensiva, ricorsi in appello al Consiglio di Stato, decreti ingiuntivi artt. 700, sottoponendo personalmente ogni giorno al Vice Avvocato Generale responsabile per i contenziosi del Ministero dell’Interno, dopo una attenta selezione, la tipologia degli atti sopra descritti per una tempestiva assegnazione degli stessi.<br />	<br />
Dalla dichiarazione del medesimo Dirigente del 13 dicembre 2007 si evince che il lavoro e la collaborazione sopra descritti sono consistenti in un quotidiano orario di lavoro presso l’Avvocatura Generale.<br />	<br />
La lettera prot.n.152771 del 14 maggio 2009 a firma del Segretario Generale dell’Avvocatura Generale dello Stato, a proposito della indennità di amministrazione a personale militare in posizione di distacco, con riferimento all’Ispettore capo Felizzola Paolo, comunica al Ministero dell’Interno la trasmissione all’UCB presso il Ministero dell’Interno dell’ordine di pagare la suddetta indennità, rimettendo i prospetti contabili.<br />	<br />
Da tali note richiamate, secondo la prospettazione di parte appellante, si desume chiaramente la sua spettanza rispetto alla indennità giudiziaria.<br />	<br />
Le Amministrazione statali si sono costituite chiedendo rigettarsi l’appello perché infondato, osservando che difetta il requisito formale dell’assegnazione (con comando o distacco) all’ufficio di destinazione.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato.<br />	<br />
L’indennità giudiziaria, introdotta con la l.n.271 del 1981, estesa ai dipendenti degli uffici giudiziari con la l.n.221 del 1988 e al personale amministrativo delle magistrature speciali con la l. n.51 del 1989, da ultimo confluita nella c.d. indennità di amministrazione (artt. 34 e 43 CCNL comparto Ministeri 1994/1997) spetta al personale che esplica, anche in posizione di comando o distacco, attività lavorativa presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, <i>indipendentemente dalla appartenenza ai ruoli</i> dell’Amministrazione giudiziaria.<br />	<br />
Questa Sezione ha già affermato il principio secondo cui l’indennità giudiziaria di cui alla L. 22 giugno 1988 n.221 spetta anche al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione che presti servizio presso il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, la Corte dei Conti in posizione di fuori ruolo, comando, distacco e assegnazione, nonché al personale delle amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso le relative segreterie giudiziarie (in tal senso, Consiglio Stato, IV, 31 dicembre 2007, n.6884).<br />	<br />
La Sezione ha anche affermato che l’indennità giudiziaria, prevista dalla L. 22 giugno 1988 n.221 per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, spetta al personale che esplica attività presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria.<br />	<br />
Pertanto spetta, per esempio, anche al personale distaccato o comandato appartenente ai ruoli di enti locali (ciò che non rileva nella specie, nella quale il dipendente appartiene al Ministero dell’Interno).<br />	<br />
Al proposito, questo Consesso (pur con riguardo a personale di ruolo degli enti locali) ha anche osservato che non assume rilievo il fatto che i dipendenti degli enti locali non possano, ai sensi dell’art. 34 dPR 1077 del 1970, essere comandati a prestare servizio presso le amministrazioni statali (Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2005, n.420), poiché ciò che rileva non è tanto il titolo di applicazione (comando, distacco o simili), che può anche difettare, <i>quanto l’espletamento</i>, in base a provvedimento di assegnazione, della suddetta attività di collaborazione.<br />	<br />
Resta fermo (ma ciò non attiene alla spettanza del diritto al beneficio) che in forza del divieto di cumulo fra indennità, compensi ed emolumenti stabilito dall’art. 3 comma 63 della L.24 dicembre 1993, n.537, dal 1 gennaio 1994 l’indennità giudiziaria non è cumulabile con altri analoghi trattamenti accessori, salva la facoltà per il dipendente di optare per la indennità economicamente più vantaggiosa (in tal senso, Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2005, n.420).<br />	<br />
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso originario, dichiarando il diritto dell’appellante alla percezione della richiesta indennità, con condanna delle appellate amministrazioni statali al pagamento, per quanto di rispettiva competenza. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso originario, dichiara il diritto dell’appellante alla percezione della richiesta indennità e condanna le appellate amministrazioni statali al pagamento della medesima.<br />	<br />
Spese compensate per il doppio grado. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente FF<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.3989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-3989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-3989/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-3989/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.3989</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est. Diddi s.r.l. (Avv. F.M. Pozzi) contro la Provincia di Pistoia (Avv.ti L.a Coppola e P. Pupino) e nei confronti di C.I.P.E.A. (Avv.ti E. Paolini e B. Parrini) A.C. Engineering S.r.l. ed altre (non costituite) sulla legittimità della regolamentazione di gara che imponga la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-3989/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.3989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-3989/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.3989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est.<br /> Diddi s.r.l. (Avv. F.M. Pozzi) contro la Provincia di Pistoia (Avv.ti L.a Coppola e P. Pupino) e nei confronti di C.I.P.E.A. (Avv.ti E. Paolini e B. Parrini) A.C. Engineering S.r.l. ed altre (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della regolamentazione di gara che imponga la lingua italiana solo per l&#8217;offerta e non anche per i documenti ad essa allegati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Disciplinare che imponga la lingua italiana solo per l’offerta e non anche per i documenti ad essa allegati – Legittimità – Contrasto con dell’art. 67  del d.lgs. n. 163 del 2006 &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima la regolamentazione degli atti di gara che imponga la lingua italiana solo per l’offerta e non anche per i documenti ad essa allegati, nè appare in contrasto con il disposto dell’art. 67, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006, norma che risulta riferita anch’essa all’offerta e che quindi è rispettata nella specie dal disciplinare di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Diddi s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Provincia di Pistoia<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Coppola e Paola Pupino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>C.I.P.E.A. Consorzio fra Imprese di Produzione Edilizia ed Affini Soc. Coop. A r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Paolini e Bernardo Parrini, con domicilio eletto presso l’avv. Bernardo Parrini in Firenze, borgo Pinti n. 80; 	</p>
<p><b>A.C. Engineering S.r.l., Effe Gi Impianti S.r.l., S.T. Bel S.r.l., Castellare Impianti S.n.c. di Mariottini Daniele e Pollastrini Giordano; Im.I.S.C.A. Impianti Idrotermici Sanitari Condizionamento Aria Calda S.r.l., Edra Ambiente Soc. Coop.</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva del 3 giugno 2009 inviata via fax alla ricorrente in pari data nonché della Determinazione dirigenziale n. 788 del 28 maggio 2009 (ivi richiamata) con la quale la Provincia di Pistoia ha aggiudicato al Consorzio CIPEA l&#8217;appalto a corpo e a misura dei lavori di realizzazione di impianto di riscaldamento a biomasse a servizio del complesso scolastico &#8216;Marchi e Sismondi-Pacinotti&#8217; (provvedimento non conosciuto dalla ricorrente in quanto non allegato alla predetta comunicazione);<br />	<br />
&#8211; della lettera via fax del 6 marzo 2009 prot. 39181 della Provincia di Pistoia (Servizio Sviluppo Economico, Partecipazioni e Attività Contrattuali) con la quale è stata comunicata alla ricorrente l&#8217;aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara n. 2 relativo alla seduta pubblica del 5 marzo 2009 nel corso della quale la Commissione ha comunicato i risultati delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche (svoltasi in sedute riservate), ha proceduto all&#8217;apertura delle<br />
&#8211; dell&#8217;atto di gara costituito dalla relazione recante &#8220;Metodologia e formule adottate per la standardizzazione ei parametri di combustione&#8221; redatta al fine di assegnare il punteggio in merito alla qualità delle tecnologie proposte dalle concorrenti;<br />	<br />
&#8211; del disciplinare di gara nella parte in cui &#8211; al paragrafo &#8220;Procedura di gara&#8221; &#8211; stabilisce la formula matematica per la valutazione dell&#8217;offerta economica;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto di gara presupposto, connesso e/o conseguenziale ed in particolare, per quanto occorrere possa, della lettera raccomandata della Provincia di Pistoia recante la data del 10 aprile 2009 prot. 59903 avente ad oggetto la risposta<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pistoia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio C.I.P.E.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente espone di aver partecipato alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Pistoia per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei “lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse a servizio del complesso scolastico Marchi e Sismondi-Pacinotti di Pescia”, per un importo complessivo a base d’asta di euro 684.087,58. All’esito della procedura di gara la migliore offerta è risultata quella della CIPEA soc. coop a r.l., che ha ottenuto il punteggio di 92/100, mentre la ricorrente si è classificata in settima posizione con 86,86/100. In data 3 giugno 2009 è stata quindi disposta l’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Avverso l’aggiudicazione e gli atti di gara insorge la società ricorrente, la quale formula nei confronti degli atti gravati le seguenti censure:<br />	<br />
1 – “Violazione e/o falsa applicazione della <i>lex specialis </i>e dei principi di concorrenzialità e <i>par condicio </i>dei concorrenti anche in relazione all’art. 46 del d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irragionevolezza”. L’art. 2 del disciplinare di gara prevede la presentazione della documentazione di cui alla scheda di valutazione dell’offerta, dalla quale si ricava che l’oggetto della gara comprende due caldaie di 700 e 500 Kwt e che è richiesta la presentazione di una prova di combustione; i sei concorrenti che precedono la ricorrente hanno tutti proposto l’installazione di un impianto tipo Pyrtec della ditta Viessmann-Kob e cinque di loro hanno però presentato la prova di combustione solo per la macchina da 700 e non quella da 500; la Impresa Imisca, terza classificata, ha invece presentato la prova di combustione anche della seconda caldaia e la stazione appaltante ha ritenuto di utilizzare i dati conseguenti anche per la valutazione delle altre cinque offerte, trattandosi della stessa caldaia. Ritiene al contrario la ricorrente che le cinque imprese che non hanno presentato la prova di combustione per la seconda caldaia avrebbero dovuto essere escluse. <br />	<br />
2 – “Ulteriore violazione e/o falsa applicazione della <i>lex specialis </i>anche in relazione all’art. 67 del d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e carenza dei presupposti. Eccessi di potere per difetto di istruttoria”. Tutte le sei le ditte che precedono la ricorrente hanno presentato un certificato attestante lo svolgimento della prova di combustione non in lingua italiana, come prescritto dal Codice e dal disciplinare di gara, e senza allegare una traduzione, per cui andavano escluse, trattandosi peraltro di documentazione dalla deriva l’attribuzione di un punteggio.<br />	<br />
3 – “Ulteriore violazione e/o falsa applicazione della <i>lex specialis </i>(con particolare riferimento all’art. 2 del disciplinare di gara ed alla prescrizione di cui al punto 2 della II tabella della scheda tecnica) anche in relazione agli artt. 67 e 232 del d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti”. Le sei imprese che precedono la ricorrente hanno utilizzato per la prova di combustione, come risulta da una traduzione che la medesima ricorrente ha fatto effettuare del documento prodotto, non già il “cippato di legno”, come richiesto dalla normativa di gara, bensì “pellet o trucioli”. <br />	<br />
4 – “Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato B del DPR 554/1999 in relazione agli artt. 83, comma 5, e 253, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà”. Parte ricorrente contesta la formula matematica che l’Amministrazione ha applicato per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo. <br />	<br />
La Provincia di Pistoia e la società aggiudicataria si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso. <br />	<br />
Con ordinanza n. 592 del 28 luglio 2009 veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione degli atti gravati.<br />	<br />
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2009, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Risulta dalla narrativa in fatto che la società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla Provincia di Pistoia e si è classificata al settimo posto, il che impone al Collegio di valutare con attenzione la sussistenza dell’interesse alla impugnazione dell’aggiudicazione a favore di altro concorrente, nonché degli atti di gara, il quale appare sussistere o in presenza di censure che siano in grado di escludere tutti i concorrenti che precedono la ricorrente in graduatoria ovvero in relazione a censure che contestano le modalità stesse di svolgimento della gara e quindi fanno valere un interesse strumentale alla riedizione della procedura medesima.<br />	<br />
La doglianza mossa con il primo mezzo, alla luce delle considerazioni appena svolte, risulta inammissibile per difetto di interesse, giacché con essa la ricorrente evidenzia una violazione della normativa di gara (mancata presentazione della prova di combustione per la caldaia da 500 Kwt), idonea a suo dire a comportare l’esclusione dei concorrenti dalla procedura, che riguarda solo cinque dei sei concorrenti che la precedono, con l’effetto che l’eventuale accoglimento del presente motivo non porterebbe alcuna utilità alla ricorrente, determinando l’aggiudicazione della gara ad altra società. Ne discende quindi la inammissibilità del primo motivo di ricorso. <br />	<br />
Con il secondo mezzo la ricorrente contesta invece una violazione della normativa di gara, e del Codice dei contratti pubblici, che coinvolge tutte le sei imprese che la precedono in graduatoria, come tale idonea a determinare un esito utile a suo favore. La Diddi s.r.l. pone in luce che tutte le partecipanti alla procedura che la precedono in graduatoria hanno presentato il documento attestante la prova di combustione in lingua tedesca, e senza allegare una traduzione certificata in lingua italiana, il che avrebbe dovuto comportare la loro esclusione dalla gara alla luce del disposto dell’art. 2 del disciplinare di gara e dell’art. 67 del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
L’art. 2 del disciplinare di gara prescrive che i concorrenti dovevano presentare “busta chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura offerta tecnica, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero, in caso di raggruppamenti temporanei, da tutti i soggetti facenti parte dello stesso, contenente a pena di esclusione una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell’impianto, corredata dalle documentazioni richiesta nell’apposita colonna intitolata documentazione richiesta di cui all’allegata Scheda di Valutazione”. L’art. 67, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163 del 2006 afferma poi che la lettera d’invito deve indicare, tra l’altro, “il termine per la ricezione delle offerte, l&#8217;indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l&#8217;obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano”. <br />	<br />
Osserva il Collegio che il disciplinare di gara, attentamente letto, evidenzia in modo netto che l’obbligo dell’uso della lingua italiana, a pena di esclusione dalla gara, riguarda specificamente l’offerta tecnica e l’indicazione, in essa, della dettagliata descrizione delle caratteristiche dell’impianto. Lo stesso art. 2 del disciplinare, invece, giustappone all’offerta tecnica, che impone sia redatta in lingua italiana, il corredo documentale, di cui non indica la lingua. Nella specie, trattandosi di macchinari di produzione tedesca, appare del tutto giustificato che la documentazione tecnica da allegare fosse redatta in lingua tedesca, salva l’onere della stazione appaltante di richiedere i necessari chiarimenti in ordine agli aspetti che non risultassero chiari a causa della lingua utilizzata. Peraltro nella specie, come sarà meglio chiarito nell’esame della terza censura, è poi emerso, a seguito della produzione documentale della Provincia di Pistoia del 20 novembre 2009, che il funzionario responsabile delle progettualità transnazionali della stazione appaltante (dott. Bert d’Arragon) è di madrelingua tedesca, il che giustifica anche la mancata richiesta di chiarimenti e la esatta comprensione della documentazione allegata alla offerta tecnica ancorché quest’ultima, diversamente dall’offerta stessa, fosse in lingua tedesca. La regolamentazione degli atti di gara sul punto, che impone la lingua italiana per l’offerta e non di necessità anche per i documenti allegati, non risulta poi in contrasto con il richiamato disposto dell’art. 67, comma , del d.lgs. n. 163 del 2006, norma che risulta riferita anch’essa all’offerta e che quindi appare rispettata nella specie dal disciplinare di gara. <br />	<br />
Con il terzo mezzo parte ricorrente si duole delle modalità con le quali le altre partecipanti alla gara hanno svolto la prova di combustione, giacché la traduzione della relativa certificazione redatta in lingua tedesca mostrerebbe che tale prova non è stata svolta con il “cippato in legno”, come richiesto dalla normativa di gara, il termine tedesco “hackgut” dovendo essere tradotto non come cippato ma come pellet o trucioli. <br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Risulta determinante sul punto la produzione documentale della stazione appaltante del 20 novembre 2009, che ha fugato i dubbi che potevano sussistere sul punto e che avevano portato in sede di esame della istanza cautelare, in data 28 luglio 2009, all’accoglimento della domanda di sospensione. Appare particolarmente illuminante la relazione del funzionario provinciale del 19 novembre 2009, prodotta <i>sub </i>documento 21. Essa mostra, in primo luogo, come la Provincia di Pistoia fosse in grado, anche senza richiesta di chiarimenti, di apprezzare appieno la certificazione relativa alla prova di combustione, ancorché redatta in lingua tedesca, grazie alla presenza nella propria struttura di un funzionario di madrelingua tedesca. In secondo luogo tale relazione chiarisce il significato del termine “hackgut”, da intendere come “cippato”, non solo con riferimento a dati di rilievo linguistico ma anche con specificazioni d’ordine tecnico. Siamo quindi in presenza non solo della mera traduzione operata da conoscitore della lingua straniera ma di operatore espero nelle tecniche di produzione calore, che chiarisce in modo netto e convincente che nella specie la certificazione prodotta testimonia l’avvenuto svolgimento della prova di combustione con cippato, come richiesto dalla normativa di gara. Sempre in data 20 novembre 2009 la Provincia di Pistoia ha altresì prodotto dichiarazione giurata di lettrice di lingua tedesca dell’Università di Firenze che conferma il significato del termine in contestazione. Le citate produzioni documentali della Provincia sono ad avviso del Collegio, per le considerazioni sin qui svolte, idonee a superare la diversa prospettazione avanzata da parte ricorrente e supportata da traduzione versata in atti con il ricorso introduttivo del giudizio. <br />	<br />
Con il quarto mezzo la ricorrente censura la formula matematica prevista dalla normativa di gara, e utilizzata nella stessa, per l’attribuzione del punteggio in relazione al prezzo, sul rilievo che tale formula determinerebbe un appiattimento dei punteggi in concreto attribuiti e non consentendo di sfruttare appieno il range di punti disponibili.<br />	<br />
La censura è infondata. <br />	<br />
La formula contestata è la seguente: punteggio attribuito alla ditta X = (prezzo minimo offerto / prezzo offerto da X) x 35. Essa determina che il punteggio massimo di 35 punti sia attribuito all’offerente che offre il prezzo più basso, mentre gli altri, che indicano prezzi maggiori, si vedono attribuiti punteggi inferiori. Anche se è vero, come ammette l’Amministrazione resistente (pag. 10 memoria depositata il 27 luglio 2009), che “l’applicazione di questo criterio ha determinato, nella fattispecie, un range piuttosto ristretto fra il migliore ed il peggiore offerente”, ciò non risulta determinare una illegittimità del criterio stesso, poiché la scelta dei criterio di valutazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, né nella specie si è tradotta nella scelta di criterio del tutto irrazionale o abnorme.<br />	<br />
Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Ritiene tuttavia il Collegio che debbano essere compensate le spese di giudizio, anche in relazione all’avvenuto esatto chiarimento dei fatti di causa solo in corso di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 1^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2009-n-3989/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.3989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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