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	<title>22/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</a></p>
<p>Pres. PASSANISI, Est. CRISCENTI Linguardo Antonio (Avv. A. Panuccio) c/ Comune di Reggio Calabria (Avv. M. De Tommasi) inammissibile il ricorso volto ad ottenere dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di reprimere abusi edilizi se non notificato al controinteressato Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio inadempimento &#8211; Interesse pretensivo del ricorrente &#8211; Richiesta esercizio poteri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. PASSANISI, Est. CRISCENTI<br /> Linguardo Antonio (Avv. A. Panuccio) c/ Comune di Reggio Calabria (Avv. M. De Tommasi)</span></p>
<hr />
<p>inammissibile il ricorso volto ad ottenere dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di reprimere abusi edilizi se non notificato al controinteressato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio inadempimento &#8211; Interesse pretensivo del ricorrente &#8211; Richiesta esercizio poteri repressivi di abusi edilizi &#8211; Mancata notifica al controinteressato &#8211; Inammissibilità del ricorso -Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; inammissibile il ricorso non notificato al controinteressato che sia volto ad ottenere la dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di esercitare i poteri repressivi di abusi edilizi nei riguardi di un soggetto determinato, portatore di un interesse sostanziale di carattere conservativo, antitetico a quello dedotto in giudizio dal ricorrente, qualora tale soggetto sia oggettivamente e facilmente riconoscibile da parte di chi promuove l&#8217;azione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell&#8217; Avv. Giorgio Vizzari, <a href="/ga/id/2005/1/1862/d">&#8220;Abusi edilizi, silenzio della p.a. e controinteressato&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
&#8211; LUIGI PASSANISI,   	Presidente<br />
&#8211; GIUSEPPE CARUSO,	Consigliere<br />
&#8211; CATERINA CRISCENTI,  	Primo Referendario rel, est<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso N. 1528/04 R.G. proposto da</p>
<p><b>LINGUARDO Antonino</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto PANUCCIO, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Foti, 1 è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Reggio Calabria</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario DE TOMMASI presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Castello, 1 è elettivamente domiciliato</p>
<p>avverso<br />
il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza notificato in data 24 e 26 maggio 2004 rispettivamente al Dirigente del Diparimento Urbanistica – Settore Vigilanza ed al Sindaco del Comune di Reggio Calabria con la quale si chiede l’adozione dei provvedimenti sanzionatori, consistenti nell’ingiunzione al responsabile dell’abuso di demolire l’opera a norma del comma 2 dell’art. 31 DPR n. 380/01</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’ente intimato;<br />
Viste le memorie presentate nell’interesse delle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 24 novembre 2004 la Dott. Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato in data 26 luglio 2004 e depositato in data 6 agosto 2004 LINGUARDO Antonino &#8211; premesso che, per dare esecuzione ad una sentenza del giudice civile, che aveva riconosciuto che una porzione di suolo di sua proprietà, gravata da servitù di passaggio a favore di ZAMPAGLIONE Caterina, dovesse avere una larghezza di mt. 8, quest’ultima aveva operato l’ampliamento della stradella che presentava originariamente la larghezza di mt. 5, realizzando fra l’altro un muro di sostegno in assenza di permesso di costruire &#8211; adiva questo Tribunale per ottenere la condanna del Comune, formalmente intimato, a provvedere all’adozione dei dovuti provvedimenti sanzionatori.<br />
A sostegno della propria pretesa sottolineava anche che per l’opera in questione non è applicabile l’art. 37 DPR 380/01, illegittimamente richiamato dal Comune nella missiva del 22 aprile 2004 prot n. 5356, indirizzata al direttore dei lavori, e predisposta in seguito ad un sopralluogo effettuato in data 26 marzo 2004.<br />
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, il quale, con memoria difensiva del 26 ottobre 2004, rilevava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per mancanza del comportamento inerte dell’amministrazione, nonché per mancata notifica al controinteressato. Nel merito contestava la sussistenza di un obbligo di provvedere nel senso auspicato dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. <br />
Alla camera di consiglio del 24 novembre 2004, acquisita una memoria difensiva depositata nell’interesse della parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Devono preliminarmente esaminarsi le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del comune di Reggio Calabria.<br />
Utile ai fini della loro definizione è l’esatta individuazione del thema decidendum. Oggetto della domanda giudiziale, avanzata ai sensi dell’art. 21 bis l.tar, è l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo del Comune di Reggio Calabria di pronunciarsi sulla diffida notificata il 24 – 26 maggio 2004, con la quale l’odierno ricorrente chiedeva l&#8217;adozione delle misure repressive, di cui all&#8217;articolo 31, II co.,  DPR 280/01, nei confronti di un terzo soggetto che aveva realizzato un muro di sostegno su un’area di proprietà dello stesso ricorrente, al fine specifico di eseguire, “in danno” del ricorrente, una sentenza di reintegra nel possesso di una servitù di passaggio.</p>
<p>2. Ciò premesso ritiene il Collegio che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
La parte resistente deduce la sussistenza del giurisdizione del giudice ordinario in considerazione del fatto che, attraverso l’odierno gravame, il ricorrente, più che censurare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, intenda denunciare l’illecita compressione del suo diritto di proprietà.<br />
L’eccezione non coglie nel segno.<br />
Il ricorso è sicuramente diretto a sollecitare l’esercizio di uno specifico potere amministrativo, ossia il potere sanzionatorio, e come tale è conoscibile dal giudice amministrativo. Il ricorrente non contesta, infatti, l’illecita compressione del proprio diritto di proprietà, ma – dando atto del fatto che il muro è stato realizzato in esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che lo ha visto soccombente &#8211; rileva che l’opera necessitava, comunque, sul piano pubblicistico, di un titolo abilitativo. La circostanza che l’esercizio dell’invocato potere sanzionatorio possa poi refluire sulla sfera proprietaria dell’istante è un profilo secondario ed ulteriore, non incidente sulla giurisdizione, che deve essere ancorata al petitum principale.</p>
<p>3. E’, invece, fondata l’altra eccezione &#8211; preliminare ed assorbente rispetto a quella in cui si deduce la  mancanza dell’inerzia &#8211; di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata ZAMPAGLIONE .  <br />
Ritiene, infatti, il Tribunale che seppure il giudizio volto ad ottenere l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere non sia un giudizio impugnatorio, ciò non esclude che, anche in tal caso, possano e debbano essere osservate le regole del processo amministrativo, aventi portata generale. Tra queste, figura la regola del contraddittorio, che risponde ad evidenti e fondamentali esigenze di garanzia per coloro nei cui confronti potrebbero derivare effetti pregiudizievoli dalla pronuncia giurisdizionale richiesta dal ricorrente ed ai quali, per tale ragione, deve essere assicurata la possibilità di interloquire nel processo.<br />
Non v’è dubbio che l&#8217;osservanza del contraddittorio nel giudizio di primo grado, prescritta dall&#8217;art.21, comma I, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sia chiaramente dettata per l&#8217;azione di impugnazione, che rappresenta la porzione di gran lunga prevalente delle azioni consentite davanti al giudice amministrativo. E’, altresì, evidente che nella maggior parte dei giudizi in materia di silenzio, ora disciplinati dall’art. 21 bis l. n. 1034 cit., in quanto non aventi ad oggetto un provvedimento ed essendo, anzi, diretti a far dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza “pretensiva” a suo tempo presentata dello stesso ricorrente, non emerga di norma la figura di un controinteressato necessario.<br />
E’ da ritenere, però, che un’esigenza di tutela del terzo e, dunque, la necessità della regolare instaurazione del contraddittorio si presenti, invece, quando il ricorso sia volto ad ottenere la dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di esercitare i poteri repressivi degli abusi edilizi nei riguardi di un soggetto determinato, il quale è chiaramente portatore di un interesse sostanziale di carattere conservativo, antitetico a quello dedotto in giudizio dal ricorrente.<br />
Quando tale soggetto – come nel caso di specie &#8211; sia oggettivamente e facilmente riconoscibile da parte di chi promuove l&#8217;azione, come richiesto dalla regola generale, la sua qualità di parte necessaria non può essere disconosciuta e, quindi, il ricorso deve essere a lui previamente notificato a pena di inammissibilità (in termini Cons. St., V, 6 dicembre 1999 n. 2045; in motivazione anche Id, 7 novembre 2003 n. 7132).</p>
<p>4. Il ricorso che si esamina, dunque, non essendo stato notificato a ZAMPAGLIONE Caterina, soggetto individuato come autrice del preteso abuso e nei cui confronti si sollecitava l’azione respressiva del Comune, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
In ragione della particolarità della fattispecie appare equo disporre la compensazione delle spese della lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 24 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; G. Del Guzzo Est. L. Fantozzi (Avv. R. Grassi) contro il Comune di Marciano della Chiana (Avv. A. Cecchi) esula dalla giurisdizione amministrativa il ricorso avverso la revoca della nomina a revisore dei conti Giurisdizione e competenza – Revisore dei conti – Non è inserito nell’organico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; G. Del Guzzo Est.<br /> L. Fantozzi (Avv. R. Grassi) contro il Comune di Marciano della Chiana (Avv. A. Cecchi)</span></p>
<hr />
<p>esula dalla giurisdizione amministrativa il ricorso avverso la revoca della nomina a revisore dei conti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Revisore dei conti – Non è inserito nell’organico dell’Ente locale &#8211; Revoca della nomina – Ricorso – Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il momento pubblicistico del procedimento di conferimento dell&#8217;incarico di revisore dei conti si esaurisce con la scelta e la nomina del professionista, del quale &#8211; proprio in ragione delle funzioni e dei compiti da espletare &#8211; la normativa esclude qualsiasi inserimento organico nell&#8217;ente locale (cfr. il vigente &#8220;T.U. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali&#8221; D.lgs. 18.8.2000 n. 267, artt. 234/241). Poiché il rapporto tra il Comune ed il revisore dei conti si svolge secondo lo schema di diritto privato della prestazione di opera intellettuale il ricorso avverso la revoca dell’incarico esula dalla giurisdizione amministrativa ed è pertanto inammissibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4176/1996 proposto dal</p>
<p><b>rag. FANTOZZI Leonello</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato nello studio dell&#8217;avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 85;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Firenze, via Masaccio n. 172;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26.7.1996, con la quale si provvede a revocare il ricorrente dall&#8217;incarico di revisore del conto del Comune di Marciano della Chiana;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 22 giugno 2004, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;<br />
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Grassi per parte ricorrente e Cecchi per parte resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, ragioniere libero professionista, è stato nominato dal Comune di Marciano della Chiana revisore dei conti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 dell&#8217;8-10-1990, per il triennio 1990/1992.<br />
Successivamente, con deliberazione consiliare n. 51 del 14/7/1992, il rag. Fantozzi è stato confermato nell&#8217;incarico per il triennio 1993/1996.<br />
Con deliberazione n. 38 del 26.7.1996 l&#8217;incarico è stato revocato, su proposta della Giunta comunale per ripetute, ingiustificate inadempienze.<br />
Con deliberazione n. 39 del 26.7.1996 il Consiglio comunale ha nominato il nuovo revisore dei conti nella persona del rag. Giovanni Droandi.<br />
La revoca dell&#8217;incarico è stata impugnata dal rag. Fantozzi con deduzione delle seguenti censure:<br />
I) Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241;<br />
II) Violazione dell&#8217;art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione o per motivazione insufficiente. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />
III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione dell&#8217;art. 69 del regolamento di contabilità del Comune di Marciano e dell&#8217;art. 105, primo comma, lett. d) del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77;<br />
IV) Eccesso di potere per sviamento.<br />
Il Comune intimato si è costituito in giudizio in data 8.1.1997. Con memoria 11.6.2004, ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito e sostenuto, comunque, l&#8217;infondatezza, nel merito, delle avverse ragioni.<br />
Alla pubblica udienza tenuta il 22 giugno 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Il conferimento dell&#8217;incarico di revisore dei conti è stato disposto in favore del ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 57 della L. 8.6.1990 n. 142 (&#8220;Ordinamento delle autonomie locali&#8221;).<br />
In applicazione di detta norma, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (quale è il comune resistente) la revisione economico-finanziaria viene affidata ad un solo revisore, eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero nell&#8217;albo dei dottori commercialisti o nell&#8217;albo dei ragionieri.<br />
Il momento pubblicistico del procedimento si esaurisce con la scelta e la nomina del professionista, del quale &#8211; proprio in ragione delle funzioni e dei compiti da espletare &#8211; la normativa esclude qualsiasi inserimento organico nell&#8217;ente locale (cfr. il vigente &#8220;T.U. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali&#8221; D.lgs. 18.8.2000 n. 267, artt. 234/241).<br />
Il rapporto tra il Comune ed il revisore dei conti si svolge secondo lo schema di diritto privato della prestazione di opera intellettuale ed il professionista è tenuto ad adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario.<br />
Conseguentemente, la controversia sul rapporto esula dalla giurisdizione amministrativa ed il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4176/1996 proposto dal rag. FANTOZZI Leonello, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe DI NUNZIO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giacinta DEL GUZZO	&#8211; Consigliere, est. rel.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6624</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est. P. Andreoni ed altri e Comitato dei cittadini contro l’antenna (Avv.ti N. Baldi e M. Conti) contro il Comune di Impruneta (Avv. M.G. Giannoni), H3G S.p.A. (Avv.ti M. Clarich, C. Carli, N. Moravia e C.F. Giordano) e Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est.<br /> P. Andreoni ed altri e Comitato dei cittadini contro l’antenna (Avv.ti N. Baldi e M. Conti) contro il Comune di Impruneta (Avv. M.G. Giannoni), H3G S.p.A. (Avv.ti M. Clarich, C. Carli, N. Moravia e C.F. Giordano) e Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv. G. Morbidelli)</span></p>
<hr />
<p>un comitato cittadino contro l&#8217;inquinamento elettromagnetico non è legittimato ad agire avverso l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione di antenne per la telefonia mobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legittimazione ed interesse processuale – Comitato cittadino – Autorizzazione all’installazione di antenne per la telefonia mobile – Impugnazione &#8211; Legittimazione ad agire &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Un comitato cittadino contro l’inquinamento elettromagnetico non ha una posizione differenziata e qualificata dall’ordinamento giuridico rispetto alla generalità dei cittadini, tale da radicare la legittimazione ad agire avverso l’autorizzazione all’installazione di antenne per la telefonia mobile e di apparati di corredo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1201/2004 proposto dal</p>
<p><b>ANDREONI PAOLA, ARNOLD SILKE, NUTI ROSETTA</b> e dal <b>“COMITATO DEI CITTADINI CONTRO L’ANTENNA”</b> nella persona del Presidente e legale rappresentante Tullio Del Bravo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Neri Baldi e Conti Massimo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Firenze, Piazza S. Spirito n. 10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI IMPRUNETA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Giulia Giannoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, in Firenze, via dei Servi n. 38;</p>
<p>&#8211; la <b>S.P.A. H3G</b>, in persona dell’Amministratore delegato, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Clarich, Chiara Carli, Nico Moravia e Carolyn Frances Giordano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.</p>
<p>&#8211; la <b>TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Morbidelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, in Firenze, via La</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
&#8211; dell’Autorizzazione Unica, del 10 marzo 2004 n. 03/04, rilasciata dal Comune di Impruneta – Servizio Gestione del Territorio – S.U.A.P., con cui la società Telecom Italia Mobile S.p.A. e la società H3G S.p.A. sono state autorizzate “all’installazione di<br />
&#8211; dell’autorizzazione edilizia resa dal Comune di Impruneta in data 18 febbraio 2004 n. 51/04, con la quale la società Telecom Italia Mobile S.p.A. e la società H3G S.p.A. sono state autorizzate ad eseguire i lavori richiesti per l’installazione di antenn<br />
&#8211; nonchè di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, in particolare, ove occorrer possa, dell’asserita maturazione del silenzio assenso sul parere di competenza dell’A.R.P.A.T., richiesto con l’avvio del procedimento in data 12 settembre 2003, e del</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Impruneta, della Spa H3G e della Spa Telecom Italia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 23 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio &#8211; gli avv.ti Neri Baldi, Maria Giulia Giannoni, Roberto Righi delegato da Giuseppe Morbidelli ed Ivan Marrone delegato da Marcello Clarich, Chiara Carli, Nico Moravia e Carolyn Frances Giordano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione G.M. n. 200 del 14 novembre 2001, del Comune di Impruneta, veniva approvato lo “schema di accordo procedimentale tra Gestori della Telefonia mobile ed il Comune di Impruneta, per l’installazione il monitoraggio, il controllo e la realizzazione  degli impianti per la telefonia mobile cellulare”, e successivamente, in data 15 marzo 2002, l’Amministrazione comunale di Impruneta stipulava l’accordo con le società Wind Telecomunicazioni S.p.A., Omnitel Pronto Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Blu S.p.a e H3G S.p.a..<br />
In seguito a tale accordo, veniva avviato il procedimento volto alla approvazione del piano degli impianti. Tale procedimento veniva svolto in collaborazione con i gestori interessati, nel corso del quale peraltro l’amministrazione provvedeva ad affidare ad apposito professionista, esperto del settore, un incarico di consulenza volto alla valutazione delle proposte di localizzazione presentate dai gestori.<br />
In data 30 settembre 2003 il Consiglio Comunale (delibera C.C: n. 91/2003) approvava il “Piano della telefonia mobile ed indirizzi per il rilascio delle concessioni su aree pubbliche”, allegato al quale si trovava “Il piano di localizzazione concordato” tra l’amministrazione comunale ed i gestori degli impianti.<br />
Detto piano, con riferimento alle localizzazioni previsto per il centro di Impruneta, prevede da un lato la dismissione degli impianti provvisori attualmente presenti (posti su edifici prospicienti sulla piazza Buondelmonti) e la concentrazione di tutti i gestori di unnuovo impianto da installare in prossimità della Via Monte Sant’Antonio.<br />
La società Telecom Italia Mobile S.p.A. e H3G S.p.A., in data 12 settembre 2003, presentavano al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune richiesta, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 198 del 4 settembre 2002 per l’installazione di antenne per la telefonia mobile sull’area identificata al N.C.T. del Comune di Impruneta, foglio map. 42, particella n. 15, loc. Impruneta, Via del Monte Sant’Antonio.<br />
A seguito della richiesta, il SUAP provvedeva ad avviare il procedimento. Nelle more dello stesso, interveniva, da un lato la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 01.10.2003 ed il D.L. 14 novembre 2003 n. 315. Con tale sentenza la C. Cost. dichiarava la illegittimità costituzionale del D. Lgs. n. 198/2003.<br />
In data 22 agosto 2003 le società richiedenti, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazione elttroniche”), comunicavano all’amministrazione di “convertire” la procedura di rilascio ai sensi dell’art. 87, comma 9, del citato decreto.<br />
Il SUAP ha provveduto a richiedere al Servizio Gestione del Territorio, il proprio parere ai fini urbanistico-edilizi ed all’ARPAT il parere volto alla verifica del compatibilità del nuovo impianto con i limiti di esposizione e gli obbiettivi di qualità previsti dalla normativa in materia.<br />
In data 18 febbraio 2004, il Servizio Gestione del Territorio rilasciava – con provvedimento di autorizzazione edilizia – parere favorevole all’installazione.<br />
Non perveniva nei termini previsti dal citato articolo n. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, il parere del’ARPAT.<br />
In data 10 marzo 2004, il Comune di Impruneta, preso atto che sull’istanza presentata si era ormai formato il silenzio assenso, essendo trascorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, rilasciava, ai sensi dell’art. 87, D. Lgs. n. 259/2003, alla società Telecom Italia Mobile S.p.A. ed alla società H3G S.p.A., l’Autorizzazione Unica n. 03/04, con la quale tali società venivano autorizzate ad installare in Impruneta, Vicolo Monte S: Antonio, antenne per la telefonia mobile.<br />
In data 30.04.2004, a seguito di richiesta dell’Amministrazione comunale, perveniva il parere favorevole dell’ARPAT, con il quale veniva accertato che l’impianto rispettava i limiti massimi di emissione previsti dalla vigente disciplina regionale.<br />
I ricorrenti impugnavano, quindi, gli atti predetti, come specificato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:<br />
I Motivo: Violazione degli artt. 97 e 136 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.L. 14 novembre 2003, n. 315, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 della L. 16 gennaio 2004, n. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. Violazione e falsa applicazione degli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto del Comune di Impruneta. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, lett. D), e 4 dell’accordo procedimentale stipulato tra il Comune di Impruneta ed i gestori della telefonia mobile, in data 15 marzo 2002. Eccesso di potere per violazione del giudicato costituzionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti;<br />
II Motivo: Violazione del D. Lgs. 259/03, della L. 36/01 e della L.R. 56/00, in relazione alla mancata formazione del silenzio-assenso sulle richieste del parere ARPAT;<br />
III Motivo: Violazione dell’art. 7 L. 241/90.<br />
Le parti intimate resistono in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, come sia fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dal comune resistente, con riferimento al ricorrente “Comitato dei cittadini contro l’antenna” e agli altri soggetti che agiscono “uti cives”.<br />
E’ invero pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale (v. TAR Toscana, III, 05.11.2001 n. 1550) che un comitato cittadino contro l’inquinamento elettromagnetico non ha una posizione differenziata e qualificata dall’ordinamento giuridico rispetto alla generalità dei cittadini, tale da radicare la legittimazione ad agire (V. anche TAR Toscana, II, 05.02.1998 n. 145; TAR Lazio, Latina, 17.09.2002 n. 836).<br />
Neppure è legittimato a ricorrere un cittadino in quanto tale, non essendo ammissibile l’azione popolare.</p>
<p>2. Per quanto riguarda i ricorrenti proprietari vicini alla contestata antenna, la legittimazione attiva sussiste in ordine alla domanda di annullamento del silenzio assenso sul richiesto parere ARPAT ma non in ordine alla domanda di annullamento della autorizzazione unica e della autorizzazione edilizia alla realizzazione dell’antenna medesima.<br />
Infatti, in relazione a quest’ultima domanda i ricorrenti lamentano, principalmente &#8211; come dedotto col primo motivo, trascritto in narrativa &#8211; che l’Amministrazione comunale abbia continuato ad applicare al procedimento preordinato all’autorizzazione la disciplina del D. Lgs. 198/02, anche dopo il suo annullamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 01.10.2003, e che lo abbia, quindi, concluso con provvedimenti solo di autorizzazione anzichè, come richiesto dal D. Lgs. 259/02, mediante concessione edilizia.<br />
Il Collegio deve rimarcare come i ricorrenti specifichino espressamente (cfr., ad es., loro memoria depositata il 12.11.2004) di non contestare il piano di localizzazione – non impugnato, neppure tardivamente – dal quale risulta precisamente  individuato il punto di localizzazione dell’impianto, ma solo le “modalità” della “concreta ubicazione”.<br />
Non vi è quindi alcun dubbio che l’antenna de qua, se realizzata, non potrebbe essere ubicata in un sito diverso da quello attualmente previsto e non contestato.<br />
La censura in questione, inoltre, non ipotizza neanche che, ove l’Amministrazione dovesse eventualmente concludere il procedimento con un provvedimento di concessione anzichè di autorizzazione, la realizzazione dell’impianto non dovrebbe essere assentita.<br />
Il Collegio, pertanto, non può ravvisare alcun interesse dei proprietari vicini all’impianto tutelabile mediante l’annullamento delle autorizzazioni de quibus per la ipotizzata fondatezza della considerata censura.</p>
<p>3. Le medesime considerazioni e conclusioni ineriscono anche alla terza censura, con la quale si deduce la mancanza di avviso di inizio procedimento: anche quì non viene posta in dubbio nè la localizzazione nè la realizzazione dell’impianto ma solo la forma del procedimento.</p>
<p>4. Per quanto, invece, riguarda la contestata formazione del silenzio-assenso sulla richiesta da parte del resistente Comune del parere ARPAT – di cui alla seconda censura , riportata in narrativa – la legittimazione attiva dei ricorrenti proprietari vicini – come si è sopra detto – sussiste, in quanto, in ipotesi di sua fondatezza, potrebbe comportare la non realizzazione dell’antenna.<br />
La domanda e la relativa censura sono, tuttavia, inammissibili per difetto di interesse perchè il parere dell’ARPAT è stato, dopo l’emanazione delle impugnate autorizzazioni, rilasciato, in data 30.04.2004, con contenuto positivo.<br />
Pertanto – nel caso di annullamento giurisdizionale del silenzio-assenso ovvero di accertamento della sua mancata formazione – l’Amministrazione, per ottemperare al “decisum”, dovrebbe richiedere all’ARPAT nuovamente un parere tecnico che, essendo pacificamente immutata la situazione, non potrebbe che essere confermativo di quell positivo già espresso.</p>
<p>5. In definitiva, il Collegio, per le articolare ragioni sopra svolte, deve dichiarare inammissibile l’intero ricorso in esame.<br />
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 23 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Eleonora Di Santo	 &#8211; Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2451/</guid>

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<p>Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f., Umberto Maiello – Estensore D’Amato (avv. S. Leone) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. Stato) sull&#8217;inapplicabilità agli ordini militari delle norme della l. n. 241 del 1990 in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2451/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2451/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f., Umberto Maiello – Estensore<br /> D’Amato (avv. S. Leone) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità agli ordini militari delle norme della l. n. 241 del 1990 in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Ordini militari – Norme della l. n.241 del 1990 in tema di partecipazione – Non si applicano.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Individuazione della nuova sede di destinazione – Specifica motivazione – Non occorre.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;ordine è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico che, diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, non richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui l&#8217;interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro; pertanto, è inapplicabile agli  ordini militari la disciplina dettata dalla l. 7 agosto 1990 n.241 in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo.<br />
2. In caso di trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale, la p.a. non è tenuta a dare specifica motivazione in ordine all’individuazione della nuova sede di destinazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
Catanzaro &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Salvatore Mezzacapo,   Presidente<br />
&#8211; Dott. Nicola Durante,    Primo Ref.<br />
&#8211; Dott. Umberto Maiello,    Ref., estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1743/2002, proposto da</p>
<p><b>D’AMATO CARMELO</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Leone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Peppino Mariano alla via Milelli n°20 di Catanzaro;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del Ministro pro – tempore, il Comando Generale della Guardia di finanza; il Comando Regionale della Guardia di finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede in Catanzaro alla via G. Da Fiore per legge domiciliano;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione<br />
&#8211; del provvedimento n°231160 notificato il 30.7.2002, con cui il Comando Generale della GdF ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente al Comando Regionale Valle d’Aosta;<br />
&#8211; del telegramma n°1698 con cui, in pari data, si comunica il trasferimento al Comando Regionale Valle d’Aosta e, precisamente, alla Tenenza della GdF del Gran San Bernardo;<br />
&#8211; di tutti gli altri atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 16.12.2004 il dott. Umberto Maiello;<br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con gli atti impugnati è stato disposto il trasferimento “per esigenze di servizio” del ricorrente &#8211; Maresciallo Ordinario della GdF in servizio presso il Comando Regione Calabria &#8211; alla Tenenza della GdF del Gran San Bernardo in Valle d’Aosta.<br />
Avverso i suddetti provvedimenti, con il ricorso in epigrafe, il  ricorrente ha articolato le seguenti censure: violazione del D.M. 19.10.1994 n°678 artt. 1, 4 e 5; violazione della circolare n°336000/1241/5 art. 1; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; violazione dell’art. 7 della legge 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio di autolimite; eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto dei presupposti e per illogicità manifesta.<br />
Segnatamente, la parte ricorrente rivendica l’applicazione del regime giuridico dei provvedimenti di trasferimento che la stessa Amministrazione intimata ha adottato in ragione dei suindicati atti regolamentari e  circolari applicative, che imporrebbero, comunque, il rispetto degli obblighi di partecipazione e di motivazione dell’atto amministrativo.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha concluso per la reiezione del ricorso, siccome infondato.<br />
Con ordinanza assunta all’udienza del 23.1.2003, confermata dal Giudice d’Appello, è stata respinta la richiesta incidentale di sospensione dell’atto impugnato.<br />
All’udienza del 16.12.2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. <br />
Giusta quanto anticipato in premessa, con il gravame in epigrafe risulta avversato il trasferimento d’ufficio del ricorrente D’Amato Carmelo, già in servizio presso il Comando Regione Calabria della GdF e destinato – per effetto del provvedimento impugnato &#8211; alla Tenenza della GdF del Gran S. Bernardo nella Regione Valle D’Aosta.<br />
Sul punto, invero, il Collegio intende uniformarsi a quel diffuso orientamento giurisprudenziale ostativo alla valorizzazione delle doglianze attoree in ragione del peculiare regime giuridico che si riconnette alla categoria dogmatica degli “ordini”, nella quale va sussunto il trasferimento d’ufficio (CdS, sez. IV; dec. 8 maggio 2000, n. 2641; sez. IV ord. 9 novembre 1999, n. 2106; 15 luglio 1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128; 21 gennaio 1997, n. 33), e che si giustifica in ragione di ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle forze armate.<br />
Peraltro, avuto riguardo al caso di specie, va rilevato che &#8220;anche i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale sono stati esattamente ricondotti nell&#8217;ambito del trasferimento per esigenze di servizio, non denotando una fattispecie autonoma di trasferimento (cfr., sez. IV, ord. 28 marzo 2000; sez. IV n. 85 del 1996, cit.; 7 ottobre 1992, n. 849). <br />
Invero, le esigenze di servizio indicate in un provvedimento di trasferimento non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico-operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere, in modo grave, l&#8217;immagine delle forze armate, e l&#8217;ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari (cfr., ex plurimis, sez. IV n. 33 del 1997, cit.; 16 novembre 1993, n. 1017). <br />
L’accertata natura giuridica di ordine del provvedimento di trasferimento genera importanti ricadute sul piano del regime giuridico concretamente applicabile.<br />
In primo luogo, deve rilevarsi che tali ordini sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla l. n. 241 del 1990 (cfr. CdS 15 luglio 1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128, 29 gennaio 1996, n. 85).<br />
L&#8217;ordine è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico; diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, l&#8217;ordine adottato dai responsabili militari non richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui l&#8217;interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro.<br />
Resta, dunque, inapplicabile agli ordini militari la disciplina dettata dalla l. n. 241 del 1990 in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo. <br />
Tanto in ragione dell’espressa condizione che assiste la tipologia di provvedimenti in esame, in cui viene in rilievo in forma assolutamente prevalente il dovere di pronta esecuzione dell&#8217;ordine incombente sul militare.<br />
Senza contare che l&#8217;ordine è un atto amministrativo a forma libera, di norma unisussistente, per cui risulterebbe difficoltoso, già sul piano concettuale, immaginare che debba essere preceduto dall&#8217;avviso di procedimento, ovvero che presupponga sempre una istruttoria all&#8217;interno della quale acquisire le osservazioni del destinatario dell&#8217;ordine. <br />
Peraltro, la stessa l. n. 241 del 1990 prevede (art. 7, 1° comma), che solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l&#8217;avvio del procedimento è comunicato all&#8217;interessato. Orbene, l&#8217;intero sistema della disciplina militare, sia in ambito amministrativo che penale esige l&#8217;immediato rispetto dell&#8217;ordine e la sua pronta esecuzione; di talché appaiono integrate quelle ragioni di celerità procedimentale raffigurate dalla l. n. 241 ( cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli, Sez. I, 22 settembre 2003, n. 11545)<br />
Né il descritto quadro subisce variazioni in ragione dei riferimenti normativi valorizzati nel proposto gravame: anzitutto, il d.m.  678/1994 si limita a dare attuazione alla legge 241/1990, sicchè l’ambito di operatività della richiamata disciplina regolamentare coincide con quello della citata legge, pr le ragioni suesposte non applicabile al caso di specie.<br />
Tanto più è possibile derogare ai richiamati principi in ragione della circolare del Comando della Guardia di Finanza, priva di portata normativa e, dunque, inidonea ad esplicare una concreta efficacia precettiva vincolante.<br />
Peraltro, sotto diverso profilo, si osserva che la formula utilizzata &#8220;per esigenze di servizio&#8221; appare del tutto coerente rispetto a circostanze di fatto – di seguito indicate &#8211; idonee a supportare l’avversata determinazione amministrativa e ben note al ricorrente.<br />
Tanto, in disparte quanto sopra osservato circa il regime giuridico dei provvedimenti di trasferimento, consente, di ricondurre il provvedimento impugnato in linea con gli standard di tutela che, in via ordinaria, si riconnettono all’atto amministrativo.  <br />
E’ stato, invero, puntualmente osservato che la garanzia di adeguata tutela delle proprie ragioni non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alle scelte, allorchè le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento (C.d.S., sez. IV, 9 ottobre 2000 n. 5346; 22 dicembre 1998 n. 1866; 26 gennaio 1998 n. 66): ciò evidentemente in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, bensì coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’articolo 97 della Costituzione.<br />
Orbene, analizzando la produzione documentale esibita dall&#8217;Amministrazione intimata a corredo della memoria difensiva, si evince, invero, che, nel caso di specie, rilievo assorbente ha assunto la condanna del ricorrente, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di concussione.<br />
Tanto riflette in maniera del tutto evidente l’incompatibilità ambientale in cui versava il D’Amato, chiamato – a seguito della reintegra in servizio &#8211; ad esercitare i delicatissimi compiti d’istituto nel medesimo contesto territoriale in cui era maturata la grave condotta delittuosa addebitatagli.<br />
Nè può convalidarsi il sospetto accreditato dal ricorrente circa un intento punitivo del disposto trasferimento, non esistendo agli atti elementi idonei a dare dimostrazione che le ragioni di servizio poste a base del provvedimento fossero pretestuose. <br />
Peraltro, la giurisprudenza ammette pacificamente che per un medesimo fatto ben possono essere adottati, nei confronti dello stesso dipendente, sia un trasferimento per incompatibilità ambientale, sia una sanzione disciplinare, diversi essendo i poteri esercitati (Cons. St., Sez. IV, n. 937 del 29.10.1992; CdS Sez. IV n°5458/2001).<br />
Nella specie, proprio l’annullamento della sanzione disciplinare espulsiva, ha giustificato la piena riespansione del potere organizzativo dell’Amministrazione, che si è trovata nella necessità di conciliare la reintegra in servizio del ricorrente con la salvaguardia del prestigio e dell’efficienza della propria azione d’istituto.<br />
Per quanto attiene, in ultimo, alle condizioni ed alle modalità operativa del disposto trasferimento, giova rimarcare, in aderenza ad un autorevole orientamento giurisprudenziale, che, nell’adozione di provvedimenti per incompatibilità ambientale, l’Amministrazione non è tenuta a operare espressamente alcuna considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici, tant’è che i trasferimenti possono essere disposti anche “in soprannumero”; e nemmeno è tenuta a menzionare i criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini dell’individuazione della più opportuna sede dell’impiegato (Cons. St., Sez. IV, n. 644 del 29.10.1987). <br />
Quanto alle condizioni personali e familiari, è stato ritenuto che queste non possono divenire prevalenti sulle ragioni organizzative ed operative sottese al trasferimento d&#8217;ufficio, in quanto l’interesse individuale del dipendente è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione (Cons. St., Sez. IV, n. 677 del 7.7.1992).<br />
Seguendo tali indirizzi, non può ritenersi che l’Amministrazione fosse tenuta &#8211; nell’adozione del contestato trasferimento per incompatibilità ambientale &#8211; a dare specifica motivazione in ordine all’individuazione della nuova sede di destinazione dell’attuale appellato ( cfr. CdS Sez. IV n°3926 del 15.6.2004). <br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2451/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2463</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2463/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f., Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore Urso (avv. G. Carratelli) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) è legittimo il diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico quando vi sia difetto di connessione tra i fatti di causa e l&#8217;attività di servizio Pubblico impiego</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2463/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2463</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f., Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore<br /> Urso (avv. G. Carratelli) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>è legittimo il diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico quando vi sia difetto di connessione tra i fatti di causa e l&#8217;attività di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Spese legali – Rimborso ex art.18, d.l. n.67 del 1997 – Diniego – Per difetto di connessione tra i fatti di causa e l’attività di servizio del dipendente – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego opposto dalla p.a. alla richiesta di rimborso, ex art.18, d.l. 25 marzo 1997 n.67, conv. in l. 23 maggio 1997 n.33, delle spese affrontate per la difesa in giudizio da un suo dipendente, quando vi sia difetto di connessione tra i fatti di causa e l’attività di servizio del dipendente stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN   NOME   DEL   POPOLO   ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE PER  LA  CALABRIA<br />
SEDE  DI  CATANZARO &#8211; Sezione  Prima</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dr. Salvatore Mezzacapo, presidente;<br />
&#8211; dr. Nicola Durante, estensore;<br />
&#8211; dr. Giulio Castriota Scanderbeg, componente;<br />
ha pronunziato</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 301/04 r.g., proposto da</p>
<p><b>Urso Leonardo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Carratelli, elettivamente domiciliato in Catanzaro presso l’avv. Antonio Talerico, alla via G. Schipani n. 110;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della difesa</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Catanzaro;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione del 12 novembre 2003, con cui il Direttore della VII Divisione disciplina del Ministero della difesa ha respinto al ricorrente l’istanza di rimborso delle spese legali.</p>
<p>  Visti il ricorso, il controricorso, gli atti ed i documenti di causa;<br />
  Relatore, alla pubblica udienza del 16.12.2004, il dr. Nicola Durante;<br />
  Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
  Ritenuto e considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>  1. Con decreto del 19 marzo 1999, il maresciallo Leonardo Urso, già in servizio presso il Nucleo operativo del Comando dei Carabinieri di Cosenza, veniva tratto a giudizio in relazione ai reati di concorso in usura aggravata e continuata ed omissione di denuncia.<br />
  Il sottufficiale veniva incolpato:<br />
  a) di avere permesso al collaboratore di giustizia Garofalo Francesco di conseguire il corrispettivo usurario dei prestiti contratti in epoca anteriore all’inizio della collaborazione, esternando alle diverse vittime le pretese del Garofalo, consentendo l’incontro tra queste ed il Garofano all’interno della caserma dei Carabinieri e ricevendo dalle stesse, per conto del Garofalo, il tantundem, sotto forma di cambiale od altro titolo di credito;<br />
  b) di non avere denunciato il Garofano ed i suoi complici all’autorità giudiziaria.<br />
  In primo grado, il Tribunale di Cosenza condannava l’Urso per il delitto di usura impropria, ma lo assolveva dalla omessa denuncia, con la formula “perché il fatto non sussiste”, attesa l’inesigibilità dell’auto-denuncia per il partecipe delle condotte criminose.<br />
  Sui contrapposti appelli del P.M. e del difensore, la Corte di appello di Catanzaro confermava l’assoluzione dell’Urso per il delitto di omessa denuncia, assolvendolo anche dal reato di usura impropria, per non aver commesso il fatto, essendosi il detto reato consumato con la concessione del prestito ed essendo intervenuta la condotta dell’Urso solo in epoca successiva.<br />
  Semmai, ad avviso della Corte, la ravvisata attività di agevolazione avrebbe potuto integrare gli estremi di altro delitto (il favoreggiamento reale), non più contestabile per effetto del giudicato interno formatosi sulla qualificazione giuridica del fatto.<br />
  Divenuta definitiva la sentenza, il maresciallo Urso presentava istanza all’Arma dei Carabinieri, affinché gli fossero rimborsate le spese affrontate per la difesa in giudizio, ai sensi dell’art. 18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. in L. 23 maggio 1997 n. 133.<br />
  L’istanza veniva respinta con la determinazione impugnata, non ravvisando l’amministrazione “la connessione dei fatti di causa con l’attività di servizio”.<br />
  La decisione è stata gravata in giudizio per violazione della legge ed eccesso di potere, sub specie di difetto di motivazione e di istruttoria.<br />
  All’impugnativa resiste l’amministrazione.</p>
<p>  2. L’art. 18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. in L. 23 maggio 1997 n. 133, prevede che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.<br />
  La disposizione, che è espressione del generalissimo e fondamentale principio dell’ordinamento amministrativo, in base al quale è consentito all’amministrazione di intervenire a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un processo penale, individua, dunque, due presupposti per la sua applicabilità nell’an:<br />
  &#8211; che il giudizio di responsabilità sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali;<br />
  &#8211; che esso si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’istante.<br />
  In particolare, sotto il primo profilo, si è rilevato che il diretto interesse dell’amministrazione a sopportare gli oneri delle spese di difesa del dipendente va riconosciuto solo nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e, come tale, ad esso imputabile (cfr. T.A.R. Milano, I Sez., 27 marzo 2002 n. 1291; T.A.R. Palermo, I Sez., 27 maggio 2002 n. 1309).<br />
  Sul secondo profilo, si è di recente soffermato il Consiglio di Stato che, decidendo un ricorso straordinario, ha negato rilevanza al fatto che il proscioglimento sia stato pronunziato per ragioni di ordine processuale, precisando tuttavia che “diversa sarebbe la conclusione se la sentenza di ordine processuale lasciasse aperta la possibilità della riapertura di un giudizio di responsabilità per gli stessi fatti” (cfr. Cons. Stato, I Sez., 29 ottobre 2003 n. 3218).<br />
  In tal senso, è pure orientata la giurisdizione di prime cure, essendosi dichiarato non spettante il rimborso ove il procedimento sulla responsabilità si sia concluso con un proscioglimento per prescrizione, inidoneo ad escludere la responsabilità dell’imputato (cfr. T.A.R. Lazio, III Sez., 7 giugno 2002 n. 5352), come anche in tutti quei casi in cui  vi è conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio (cfr. T.A.R. Lecce, II Sez., 20 luglio 1999 n. 67).</p>
<p>  3. Ciò esposto in linea generale, è avviso della Sezione  che correttamente l’amministrazione ha respinto la domanda di rimborso avanzata dal maresciallo Urso per difetto di connessione tra i fatti di causa e l’attività di servizio dello stesso.<br />
  Invero, in nessuna delle condotte penalmente ascritte all’imputato è riscontrabile una diretta connessione con i fini dell’ente di appartenenza, tale da rendere le condotte medesime riferibili a quest’ultimo.<br />
  Nella condotta qualificata come concorso in usura (propria od impropria), l’Urso si è piuttosto proposto come intermediario del Garofalo, nell’attività di riscossione dei crediti.<br />
  Nell’ipotesi di omissione di denuncia, poi, è evidente l’interesse, del tutto personale, del giudicabile ad astenersi da un preteso obbligo d’ufficio, allo scopo di non arrecare un danno  a se stesso.</p>
<p>  4. Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto, perché infondato in ogni sua parte.<br />
  Appare comunque giustificata l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>  Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
  Spese compensate.<br />
  Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>  Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2463/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6622/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6622/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6622</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est. Vodafone Omnitel N.V., (Avv.ti E. Deuringer, C. Graziano e A. Castelli) contro il Comune di Poggibonsi (Avv. P. Golini) illegittimità del Regolamento Urbanistico che prevede criteri più restrittivi, rispetto alla normativa statale, per l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione di stazioni radio base per la telefonia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6622/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6622/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est.<br /> Vodafone Omnitel N.V., (Avv.ti E. Deuringer, C. Graziano e A. Castelli) contro il Comune di Poggibonsi (Avv. P. Golini)</span></p>
<hr />
<p>illegittimità del Regolamento Urbanistico che prevede criteri più restrittivi, rispetto alla normativa statale, per l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Stazione radio base per la telefonia mobile &#8211; Legge-quadro n. 36/01 &#8211; Demanda alle Amministrazioni locali la definizione concreta dei siti idonei &#8211; Obiettivi di interesse nazionale &#8211; Tutela della salute e realizzazione di una rete di telecomunicazioni tecnologicamente aggiornata – Prevalenza sugli interessi locali – R.U. che prevede “una distanza superiore a 300 metri da edifici destinati alla presenza umana per oltre quattro ore al giorno ed una distanza superiore a 300 metri dal perimetro della zona A” – Contrasto con la normativa nazionale – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La legge-quadro n. 36/01, in quanto legge-cornice in materia ripartita, demanda alle Amministrazioni locali la definizione concreta dei siti delle stazioni radio base per la telefonia mobile in funzione delle esigenze del luogo che, però, non siano ostative al conseguimento degli obiettivi di interesse nazionale, comuni a tutte le aree dello Stato, i quali ineriscono, oltre alla tutela della salute – per la quale lo Stato indica i valori limite di esposizione alle radiazioni &#8211; anche alla necessità di realizzazione di una rete di telecomunicazioni tecnologicamente aggiornata. Ne consegue l’illegittimità dell’art. 17, comma 8, del Regolamento Urbanistico del Comune di Poggibonsi nella parte in cui prevede, per le s.r.b., “una distanza superiore a 300 metri da edifici destinati alla presenza umana per oltre quattro ore al giorno ed una distanza superiore a 300 metri dal perimetro della zona A”, in quanto la norma esula dalle competenze dell’Ente locale impingendo in quelle dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 833/04 proposto da</p>
<p><b>VODAFONE OMNITEL N.V.</b>, in persona del suo Procuratore dott.ssa Bianca Maria Martinelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erica Deuringer, Cristiana Graziano e Alessio Castelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, Viale Belfiore n. 10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Golini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via G.Capponi n. 26;<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; della nota del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Poggibonsi, prot. 2655 del 29.1.2004, notificata alla ricorrente a mezzo raccomandata A/R in data 3.2.2004, con la quale è stata respinta la domanda volta ad ottenere l’<br />
&#8211; in quanto richiamato nel predetto parere, dell’art. 17 del Regolamento urbanistico del Comune di Poggibonsi definitivamente approvato con delibera consiliare n. 5 del 31.1.2002;<br />
&#8211; nonchè di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 novembre 2004, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;<br />
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti A.Castelli, E.Deuringer per la ricorrente e l’avv. P.Golini per il Comune intimato; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Vodafone Omnitel N.V., già concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, è titolare di licenze individuali rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni che la abilitano all’esercizio del servizio di comunicazioni mobili e personali in tecnologia GSM900, DCS1800 e UMTS, nonchè all’installazione delle infrastrutture di rete necessarie a tale scopo su tutto il territorio nazionale.<br />
La Società ricorrente, constatate le esigenze di copertura del territorio, ha richiesto al Comune di Poggibonsi il rilascio del titolo necessario ad installare un proprio impianto presso l’Ex Stazione di Staggia Senese, già concessa dall’ente proprietario per la realizzazione dell’intervento in questione: Vodafone ha, quindi, presentato ai competenti uffici comunali, in data 9.12.2003, formale istanza ai sensi degli artt. 86 e ss. del D. lgs n. 259/2003, completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge.<br />
Sull’istanza della ricorrente ha espresso parere favorevole anche l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente della Toscana – ARPAT di Siena, che ha attestato la regolarità del valore di emissioni elettromagnetiche e certificato il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, specificando che non è superato il 50% dei limiti previsti dalla suddetta norma (parere del 23.1.2004, prot. 362/1.09.22).<br />
In data 29.1.2004 il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Poggibonsi ha comunicato alla ricorrente, con nota ricevuta il 3.2.2004, il diniego al rilascio della predetta autorizzazione.<br />
Tale diniego, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, è stato impugnato, deducendo il seguente motivo unico:<br />
Violazione e falsa applicazione della legge quadro n. 36/2001. Illegittimità del regolamento urbanistico, in particolare dell’art. 17, comma 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 86, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 259/2003. Incompetenza. Eccesso di  potere e sviamento.<br />
Il Comune di Poggibonsi resiste in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio deve farsi pregiudizialmente carico dell’eccezione di irricevibilità del ricorso – sollevata dal resistente Comune – in quanto il Regolamento Urbanistico, presupposto dal provvedimento di diniego di autorizzazione all’installazione della stazione radio base (s.r.b.) richiesta dalla ricorrente, era ormai inoppugnabile, al momento della notifica del gravame.<br />
L’impugnato diniego è giustificato con riferimento al seguente parere sfavorevole espresso sulla richiesta dal competente Settore Qualità Urbana: “l’art. 17, comma 8, del vigente Regolamento urbanistico prevede una distanza superiore a 300 metri da edifici destinati alla presenza umana per oltre quattro ore al giorno ed una distanza superiore a 300 metri dal perimetro della zona A e l’ubicazione della stazione non rispetta tale criterio; non risulta da parte di questo ufficio di aver stipulato alcun accordo, ai sensi di quanto previsto nell’art. 86, comma 2, del D. lgs. 1 agosto 2003, n. 259”.<br />
Tuttavia, il Collegio osserva come il suddetto provvedimento di diniego, in data 29.1.04, sia stato emanato dopo l’emanazione delle sentenze di annullamento della Corte Costituzionale n. 303 del 1.10.03, n. 307 del 7.10.03 e n. 331 del 7.11.03 e del successivo D.L. 14.11.03 n. 315, convertito con modificazioni dalla L. 16.1.04 n. 5. Detto decreto ha stabilito la disciplina dei procedimenti in materia di realizzazione di impianti s.r.b., iniziati in vigenza del D. Lgs 198/02, poi annullato dalla prima di tali sentenze, ed in corso al momento dell’annullamento stesso.<br />
Orbene, secondo l’art. 4 del cit. D.L. 315/03, si applica la disciplina del D.Lgs. 1.8.03 n. 259 (codice delle telecomunicazioni). L’art. 86, comma 3° di quest’ultimo decreto legislativo assimila, poi, gli impianti di cui trattasi alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16, comma 7 D.P.R. 6.6.01 n. 380 e prevede l’applicazione della normativa vigente in materia.<br />
Reputa quindi il Collegio che l’Amministrazione comunale non poteva concludere il procedimento de quo, iniziato in vigenza dell’annullato D.Lgs. 198/02, facendo applicazione del R.U. del 31.1.02, ma dovesse, invece, prescindere da questo e fare applicazione della predetta disciplina, disposta o richiamata dal codice delle telecomunicazioni.<br />
Ciò posto, l’eccezione di irricevibilità in esame è fondata con riferimento all’impugnazione del Regolamento Urbanistico, che, contenendo prescrizioni immediatamente lesive e tali da precludere la installazione dell’impianto de quo, doveva essere impugnato nei termini di decadenza decorrenti dalla sua pubblicazione.<br />
L’eccezione, tuttavia, non è fondata con riferimento alla domanda di annullamento del diniego di autorizzazione perchè questa – come si è sopra rilevato – doveva ormai essere valutata non più alla luce del Regolamento Urbanistico ma alla luce del D.Lgs 259/03 e delle norme richiamate, da interpretare sulla falsariga delle pronunce della Corte Costituzionale sopra citate.<br />
Il Collegio può quindi procedere all’esame del merito della causa e segnatamente dalla censura unica seguente:<br />
Violazione e falsa applicazione della legge quadro n. 36/2001. Illegittimità del regolamento urbanistico, in particolare dell’art. 17, comma 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 86, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 259/2003. Incompetenza. Eccesso di  potere e sviamento.<br />
Il provvedimento di diniego di autorizzazione è motivato come segue:<br />
“l’art. 17, comma 8, del vigente Regolamento urbanistico prevede una distanza superiore a 300 metri da edifici destinati alla presenza umana per oltre quattro ore al giorno ed una distanza superiore a 300 metri dal perimetro della zona A e l’ubicazione della stazione non rispetta tale criteri; <br />
non risulta da parte di questo ufficio di aver stipulato alcun accordo, ai sensi di quanto previsto nell’art. 86, comma 2, del D. lgs. 1 agosto 2003, n. 259”.<br />
Con riferimento alla prima parte della motivazione, ovvero al limite di 300 metri violato, la censura proposta è fondata.<br />
Non basterebbe, infatti, invocare la competenza del Comune a intervenire in materia in base all’art. 8 della legge-quadro n. 36/01, il quale contempla un regolamento comunale per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti.<br />
La Corte Costituzionale, in specie con la sentenza n. 307/03, ha, infatti, chiarito i limiti della competenza delle Regioni – e a maggior ragione delle minori amministrazioni locali – rispetto all’Amministrazione Statale.<br />
A livello locale la disciplina in materia è limitata al c.d. criterio territoriale, circoscritto alla definizione degli “obiettivi di qualità” inerenti la sola localizzazione degli impianti, e non anche inerenti, sostanzialmente, la soglia delle emissioni.<br />
Gli obiettivi di qualità territoriali, poi, non possono essere generici e generalizzati, nonchè privi della indicazione di possibili localizzazioni alternative degli impianti.<br />
E’ pertanto evidente che il limite di distanza predetto in concreto esula dalle competenze degli enti locali e in specie del Comune resistente, e impinge nelle competenze dello Stato.<br />
In altre parole, la legge-quadro, in quanto legge-cornice in materia ripartita, demanda alle Amministrazioni locali la definizione concreta dei siti delle s.r.b. in funzioni di esigenze del luogo che, però, non siano ostative al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale, comuni a tutte le aree dello Stato, i quali ineriscono, oltre alla tutela della salute – per la quale lo Stato indica i valori limite di esposizione alle radiazioni -, anche alla necessità di realizzazione di una rete di telecomunicazioni tecnologicamente aggiornata. <br />
La censura in esame è ugualmente fondata con riferimento alla seconda parte della motivazione dell’impugnato diniego, con la quale l’Amministrazione comunale rileva di non aver stipulato accordi ex art. 86, comma 2, D. Lgs 1.8.03 n. 259.<br />
Invero la norma invocata non prevede la necessità di previ accordi tra l’Amministrazione e gestori del servizio di telecomunicazioni per poter autorizzare l’installazione degli impianti.<br />
In conclusione, il Tribunale, deve dichiarare irricevibile l’impugnazione del Regolamento Urbanistico e deve accogliere il ricorso avverso il diniego di autorizzazione.<br />
Per l’effetto, l’impugnato diniego viene annullato.<br />
Tale annullamento, tuttavia – tiene a precisare il Collegio – non comporta di per sè l’obbligo della Pubblica Amministrazione di assentire l’impianto controverso, bensì l’obbligo di riesaminare la richiesta della ricorrente alla luce delle ragioni sopra esposte, eventualmente previa emanazione – anche, data l’urgenza di decidere sulla richiesta, in via provvisoria – di una disciplina sostitutiva di quella posta dall’art. 18, comma 8°, R.U. e conforme alle sopra richiamate norme di legge e sentenze della Corte Costituzionale.<br />
Quanto alle spese del giudizio, queste possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando,  così provvede:<br />
Dichiara irricevibile la domanda avverso il Regolamento Urbanistico;<br />
Accoglie la domanda avverso il diniego di autorizzazione e, per l’effetto, lo annulla.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 23 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Avv. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO                                        &#8211; Consigliere est.    <br />
Dott.ssa Eleonora DI SANTO      	#NOME?</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6625/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6625/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6625</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est. H3G S.p.A. (Avv.ti M. Clarich, C. Carli, N. Moravia, C.F. Giordano ed I. Marrone) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni) ed il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze (non costituito) il mancato rilascio dell&#8217;autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6625/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6625/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6625</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est.<br /> H3G S.p.A. (Avv.ti M. Clarich, C. Carli, N. Moravia, C.F. Giordano ed I. Marrone) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni) ed il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>il mancato rilascio dell&#8217;autorizzazione ambientale, ex art. 151 D.L.vo 490/99, relativa alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile in zona vincolata, impedisce il formarsi del silenzio-assenso di cui all&#8217;art. 87 del &#8220;Codice delle comunicazioni elettroniche&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Stazione radio base per la telefonia mobile &#8211; Silenzio-assenso ex art. 87, comma 9, del “Codice delle comunicazioni elettroniche” – Zona vincolata &#8211; Autorizzazione ambientale ex art. 151 del D.L.vo 490/99 &#8211; Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può legittimamente formarsi il silenzio-assenso ex art. 87, comma 9, del “Codice delle comunicazioni elettroniche”, relativo all’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile posta in zona vincolata, in assenza dell’autorizzazione ambientale di cui all’art. 151 del D.L.vo 490/99</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1246/2004 proposto dalla</p>
<p><b>S.P.A. H3G</b>, in persona dell’Amministratore delegato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Clarich, Nico Moravia, Carolyn Frances Giordano ed Ivan Marrone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via dè Rondinelli n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI FIRENZE</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola ed Andrea Sansoni, ed elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale, in Firenze, Piazza della Si</p>
<p>&#8211; il <b>DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI FIRENZE</b>, nella persona pro tempore in carica, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
&#8211; dell’ordinanza del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze n. 183 del 22 marzo 2004, notificata in data 14 aprile 2004, che ha dichiarato la nullità della denuncia di inizio attività presentata dalla Società ricorrente in data 11 d<br />
&#8211; di ogni altro atto oche sia o possa essere ad esso connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi inclusa l’ordinanza di sospensione dei lavori del 18 dicembre 2003, n. 801 notificata alla Società ricorrente in data 12 gennaio 2003, nonchè:<br />
a) l’art. 180.10 del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze;<br />
b) la deliberazione della Giunta Comunale di Firenze n. 654/508 del 16 luglio 2002 avente ad oggetto “Individuazione di aree sensibili in materia di impianti di radio comunicazione – ex legge regionale n. 54/2000”;<br />
c) il “Piano Generale di Telefonia Mobile”, il verbale della Conferenza di Servizi  del 2 agosto 2002 che ha espresso parere favorevole in merito a detto Piano ed i relativi allegati;<br />
d) il parere della Commissione Edilizia del 5 agosto 2002 n. 575/02 sul Piano Generale Telefonia Mobile;<br />
e) il parere n. 840/02 della Commissione Edilizia Integrata del 5 agosto 2002, prot. n. 4787/02;<br />
nella misura in cui questi atti non consentono alla ricorrente di realizzare impianti di telefonia mobile in aree del territorio del Comune di Firenze diverse dalle “aree di ricerca” da essa indicate nel Piano Generale della Telefonia Mobile.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 1 dicembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio &#8211; gli avv.ti Nico Moravia ed Andrea Sansoni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In data 11 dicembre 2004 la società H3G S.p.A. presentava al Comune di Firenze denuncia di inizio attività finalizzata ala realizzazione ed installazione di una stazione per telefonia mobile in Viale Belfiore n. 35 di Firenze, in zona sottoposta  a tutela ambientale ex D. Lgs. 490/99.<br />
Senonchè la denuncia risultava priva della autorizzazione di cui all’art. 151 di detto decreto legislativo e la posizione prescelta per tale impianto non risultava compatibile con il piano degli impianti radio telefonici previsto dall’at. 180.10 del Regolamento Edilizio, ed approvato in sede di Conferenza di servizi il 02.08.2002; per tali motivi il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze, con provvedimento n. 801 del 18.12.2003, ordinava alla società H3G l’immediata sospensione dei lavori, dando contestualmente avviso dell’avvio del procedimento di annullamento della D.I.A., assegnando alla società richiedente 30 gg. per l’invio di memoria difensiva, che la società inviava a mezzo fax il 18.03.2004.<br />
Quindi il successivo 22.03.2004, ribadite le ragioni che risultavano ostative alla realizzazione dell’impianto in quella particolare posizione, il Dirigente del Servizio Edilizia Privata, con ordinanza 183 del 22.03.2004, dichiarava la nullità della D.I.A. 3629/03 ed ordinava la demolizione entro 90 giorni di quanto, eventualmente, nel frattempo realizzato.<br />
La società H3G ha quindi impugnato gli atti predetti, come meglio specificato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:<br />
1) Illegittimità deriva per illegittimità dell’art. 180.10 del Regolamento Edilizio per violazione del principio di legalità e per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.p.r. 380/01 e dell’art. 33 della legge n. 1150/42, nonchè dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 267/02; degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 16 legge 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Violazione del d.p.c.m. 8 luglio 2003 – Violazione dell’art. 1, comma 2 della legge n. 241/90.<br />
2) Eccesso di potere per difetto di presupposti, manifesta illogicità, illegittimità sopravvenuta e sviamento – Incompetenza e violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 16 legge 36/2001 sulla protezione dalla esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Violazione dell’art. 117 della Costituzione – Illegittimità derivata.<br />
3) Violazione del principio di legalità ed eccesso di potere per sviamento.<br />
4) Violazione dell’art. 87 D. Lgs.259/03;<br />
5) Eccesso di potere per sviamento  con riguardo all’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto.<br />
L’Amministrazione comunale intimata resiste in giudizio ed eccepisce la improcedibilità del ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Precede logicamente le altre questioni l’esame della quarta censura, con la quale la società ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza comunale n. 183 del 22.03.2004 – che ha dichiarato la nullità della D.I.A. presentata dalla ricorrente e ordinato conseguentemente la demolizione delle opere eventualmente realizzate – con riferimento alla parte motiva seguente: “preso atto che non risulta rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 490/99 e che, pertanto, il provvedimento formatosi per silenzio assenso è da considerarsi inefficace”.<br />
Tale motivazione non è censurata con altri motivi di gravame – relativi ad ulteriori giustificazioni del provvedimento impugnato – così che se il presente motivo è infondato il provvedimento stesso è sufficientemente giustificato ed il ricorso – divenuto superfluo anche l’esame delle questioni processuali – dovrebbe essere respinto.<br />
La “causa patendi” è la violazione dell’art. 87 del c.d. Codice delle Comunicazione (D. Lgs. 258/03).<br />
Sostiene la ricorrente che sulla D.I.A. presentata si era comunque formato legittimamente il silenzio assenso ex c. 9 del citato art. 87, non essendo stato interrotto il previsto termine di novanta giorni nè da una tempestiva richiesta istruttoria (ex c. 5) nè da un dissenso espresso in seno alla conferenza di servizi ai sensi del c. 8.<br />
I primi tre commi dell’art. 151 del D. Lgs. 490/99, in vigore alla data della emissione della ordinanza impugnata, così recitavano: “I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 e dell’articolo 144 o nelle categorie elencate all’articolo 146 non possono distruggerli nè introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.<br />
I  proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.<br />
L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni”.<br />
Poichè si verte in concreto di un impianto da realizzare in area soggetta a vincolo ambientale, il Collegio deve stabilire se il procedimento di cui all’art. 87 D. Lgs. 259/03, preordinato all’installazione di un’antenna (stazione radio base), fa venire meno, in tali fattispecie, il procedimento di cui all’art. 151 D. Lgs. 490/99.<br />
Premesso che le disposizioni in materia di tutela ambientale non possono essere interpretate in maniera riduttiva, con la possibilità, contro il principio di conservazione dell’ordinamento, di porne in pericolo la permanenza a seguito di eventuali pronunce della Corte Costituzionale, il Collegio rileva come il procedimento speciale ex art. 87 preordinato alla possibile formazione del silenzio assenso, non appaia esaustivo anche delle valutazioni di ordine edilizio dell’opera oggetto di autorizzazione.<br />
Non emerge alcuna volontà del Legislatore, in specie, di restringere l’esame di tutti gli aspetti di tipo ambientale in solo tale procedimento speciale.<br />
L’obbligo, posto dall’art. 151 del D. Lgs. 490/99, per tutti i soggetti privati che intendono proporre interventi edilizi in aree vincolate di adire direttamente e preliminarmente l’Autorità preposto alla tutela dell’ambiente; la necessità per tale autorità di pronunciarsi non con un mero parere ma con un provvedimento e la mancata formazione di silenzio-assenso in caso di inerzia di quest’ultima costituiscono un complesso di garanzie che il Collegio non ravvisa siano superati e sostituite completamente dal provvedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni.<br />
In particolare, il c. 6 di detto art. 87 prevede che la eventuale conferenza di servizi, alla quale possono essere demandate le varie attività istruttorie, sia composta dai “rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati”, ma nulla dispone per i rappresentanti delle Regioni. Eppure sono proprio le Regioni che devono pronunciarsi, ex art. 151 D. Lgs. 490/99, sulle istanze per costruire in zone soggetto a vincolo ambientale.<br />
A nulla vale replicare che la Regione Toscana ha, in concreto, delegato le funzioni amministrative in materia ai Comuni, in quanto tale delega è solo ipotetica e non può, quindi, influire sulla interpretazione della astratta fattispecie normativa.<br />
In senso analogo si è pronunciata anche la giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. penale, III, 07.07.1998 n. 7941), ove ha ritenuto che l’autorizzazione ambientale condizioni l’emanazione della concessione edilizia e ne sia il presupposto.<br />
Si deve pertanto concludere che la mancanza dell’autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 490/99 costituisse valido presupposto per la emanazione del provvedimento impugnato. <br />
La censura esaminata è, in definitiva, infondata ed il ricorso – assorbita ogni altra considerazione per le ragioni in precedenza svolte – deve essere respinto.<br />
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 1 dicembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Bernardo Massari	 &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6625/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-22-12-2004-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. De Roberto, Est. Luce Rippa (Avv. M. Colarizi) c. Università di Napoli (Avv. L. Napoletano) Università e universitario – Concorso per ricercatore universitario – Partecipazione – Preclusione per il personale universitario assunto a seguito di diverso procedimento d’inquadramento – Ragioni – Art. 1, co. 1, L. 4 del 1999</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-22-12-2004-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Roberto, Est. Luce<br /> Rippa (Avv. M. Colarizi) c. Università di Napoli (Avv. L. Napoletano)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università e universitario – Concorso per ricercatore universitario – Partecipazione – Preclusione per il personale universitario assunto a seguito di diverso procedimento d’inquadramento – Ragioni – Art. 1, co. 1, L. 4 del 1999 &#8211; Interpretazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ha inteso riservare la partecipazione al concorso per ricercatore universitario al solo personale assunto in ruolo in esito ad una procedura selettiva rivolta all’esterno ed aperta a tutti coloro che fossero in possesso del previsto titolo di laurea. Rimane pertanto preclusa la partecipazione allo stesso al personale dell’Università che è stato assunto in ruolo a seguito di diverso procedimento d&#8217;inquadramento (nel caso di specie a seguito di procedura idoneativa). A tale conclusione induce l’aggettivazione utilizzata dal legislatore per qualificare la tipologia del procedimento al cui esito vi era stata l’immissione in ruolo; non si richiede l’assunzione in ruolo in esito ad un (qualsiasi) concorso, ma si specifica che si deve trattare di un pubblico concorso. Né la relativa prova di idoneità, ancorché anch’essa qualificata nel relativo bando come concorso e sebbene preveda esami scritti ed orali, l’attribuzione di un punteggio ed una graduatoria finale, può essere considerata assimilabile al pubblico concorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza Plenaria, ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>Decisione</b></p>
<p>Sul ricorso n………. proposto da <b>Rippa Emilia</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Colarizi, presso il cui studio elettivamente domiciliata, in Roma, via Panama n. 12</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>L’Università degli studi di Napoli Federico II</b>, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Napoletano presso il cui studio è selettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico, n. 39</p>
<p align=center><b>Per la riforma</b></p>
<p> Della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sez. II, n. 3773/2002, del 26 giugno 2002, resa tra le parti.</p>
<p>V. il ricorso con relativi allegati.<br />
V.l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Napoli Federico II.<br />
V.gli atti tutti di causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del… la relazione del Consigliere Sabino Luce e sentiti altresì…..</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con sentenza n. 3773/2002, del 26 giugno 2002, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sez. II, respingeva il ricorso proposto da Rippa Emilia contro l’Università degli studi Federico II di Napoli, per l’annullamento del decreto del Rettore n. 2347, del 27 giugno 2000, di esclusione dalla valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario indetta, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, con provvedimento del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30, del 14 febbraio 2000. Nel respingere il ricorso, i giudici di primo grado ritenevano che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale, dal momento che aveva conseguito la qualifica funzionale occorrente a seguito di valutazione idoneativa, e non a seguito di concorso pubblico come prescritto nel relativo bando. Contro la sentenza indicata la Rippa proponeva appello al Consiglio di Stato deducendo l’erroneità della pronunzia di primo grado che, erroneamente-a suo dire- non aveva riconosciuto l’assimilazione del suo inquadramento al pubblico concorso occorrente per l’accesso alla selezione. Con ordinanza  n. 2828/2004, del 3 febbraio-7 maggio 2004, la sesta Sezione del Consiglio di Stato, rilevato il possibile insorgere di contrasto giurisprudenziale, rimetteva la decisione della questione all’Adunanza Plenaria.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>L’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, autorizzava le università a bandire, per un periodo di cinque anni, concorsi a posti di ricercatore universitario, riservati al proprio personale assunto in ruolo, per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio- sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea. In base all’indicata disposizione, l’Università degli studi di Napoli Federico II, fatta la ricognizione dell’organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione, con decreto rettoriale n. 30, del 14 aprile 2000, dava corso alla procedura concorsuale. Contro il decreto d’indizione del concorso, ove ritenuto preclusivo alla sua partecipazione, la dott.ssa Rippa Emilia proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, unitamente ad altri suoi colleghi che si trovavano nella medesima sua situazione di dipendente di ruolo dell’Università di ottava qualifica funzionale inquadrato in forza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 663/1979 e legge 18 gennaio 1989, n. 14 e cioè previo superamento di procedura idoneativa a carattere selettivo. Ulteriore impugnazione allo stesso Tribunale amministrativo regionale proponeva, successivamente, la Rippa contro la determinazione del Rettore dell’Univarsità del 27 giugno 2000, n. 2347, che la escludeva dalla partecipazione al concorso; e con distinte sentenze nn. 5880/02 e 3773/02, l’adito Tribunale amministrativo regionale respingeva entrambi i ricorsi. Secondo i giudici di primo grado, la procedura idoneativa che aveva portato all’assunzione della Rippa nei ruoli dell’Università era finalizzata alla sola verifica dei requisiti per l’applicazione della legge n. 4/1989 di sanatoria e stabilizzazione del cosiddetto personale assegnista; tale procedura, quindi, secondo i giudici di prima istanza, non era equiparabile ad un pubblico concorso, teso, al contrario, ad individuare, con selezione aperta a tutti i possessori dei requisiti di partecipazione, i più capaci e meritevoli a ricoprire un limitato numero dei posti disponibili.</p>
<p> Riservandosi di proporre separato gravame avverso la sentenza n. 5880/02, riguardante l’impugnazione del bando della procedura concorsuale dell’Università, la Rippa proponeva allora appello al Consiglio di Stato avverso la decisione (n. 3773/02) relativa al provvedimento rettoriale di esclusione dalla stessa deducendone l’erroneità in quanto basata su di una nozione di pubblico concorso riduttiva e del tutto disancorata dalla lettera e dalla ratio delle norme applicabili nel caso di specie (art. 1, comma 10, l. n. 4/1999). Erroneamente, secondo l’appellante, il Tribunale amministrativo regionale aveva escluso l’assimilabilità delle prove d’idoneità da lei sostenute per accedere ai ruoli dell’Università, ai sensi della legge 18 gennaio 1989, n. 14, a quelle concorsuali vere e proprie sulla base di un’asserita finalità di sostanziale sanatoria sottesa alle stesse; trattavasi, invece- secondo l’appellante- di procedura di sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell’art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, che implicava una valutazione comparativa dei concorrenti con prove selettive e che, pertanto, doveva ritenersi del tutto assimilabile al pubblico concorso.</p>
<p>Con l’ordinanza di remissione all’Adunanza Plenaria, la Sesta sezione del Consiglio di Stato- dato atto che il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se la prova idoneativa di cui alla legge 18 gennaio 1989, n. 14, fosse assimilabile al pubblico concorso di cui all’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4- prospettava l’eventualità di una duplice interpretazione che avrebbe potuto portare a contrasti giurisprudenziali. Da un lato, con stretta interpretazione delle norme, si sarebbe potuto ritenere che il pubblico concorso, cui fa riferimento il già richiamato art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sia solo quello implicante un accesso dall’esterno ed in esito ad una procedura aperta alla partecipazione di chiunque fosse in possesso del previsto titolo di studio; in tal caso, il giudizio sarebbe sfavorevole per la Rippa assunta, invece, dall’Università in esito ad una prova idoneativa riservata. Dall’altro lato, invece, si potrebbe ritenere, con un’interpretazione più lata ed evolutiva delle norme, che la nozione del pubblico concorso si caratterizzi per la sola selettività della procedura; ed in tal caso, la Rippa, essendo stata sottoposta ad una valutazione comparativa, con prove scritte ed orali, con assegnazione di punteggio ed inserimento in una graduatoria finale, avrebbe diritto ad accedere al concorso bandito dall’Università.<br />
Così posti i termini della questione, l’Adunanza Plenaria è dell’avviso che deve essere preferita la prima delle indicate soluzioni interpretative; che si debba, cioè, ritenere che l’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, abbia inteso riservare la partecipazione al concorso per ricercatore universitario al solo personale assunto in ruolo in esito ad una procedura selettiva rivolta all’esterno ed aperta a tutti coloro che fossero in possesso del previsto titolo di laurea. E che, pertanto, sia preclusa la partecipazione allo stesso al personale dell’Università che, come la Rippa, è stato assunto in ruolo a seguito di diverso procedimento d&#8217;inquadramento, nel caso di specie a seguito di procedura idoneativa. A tale conclusione induce l’aggettivazione utilizzata dal legislatore per qualificare la tipologia del procedimento al cui esito vi era stata l’immissione in ruolo; non si richiedeva, cioè, l’assunzione in ruolo in esito ad un (qualsiasi) concorso, ma si specificava che si dovesse trattare di un pubblico concorso. Né può ritenersi che la valutazione idoneativa, cui era stata sottoposta la Rippa per accedere ai ruoli dell’Università, potesse considerasi assimilabile al pubblico concorso. La dipendente, infatti, era stata inquadrata in esito ad una procedura finalizzata, come riconosce la stessa ricorrente, alla sistemazione definitiva degli assegnisti assunti, ai sensi dell’art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall’Istituto Mario Negri di Milano; in esito, pertanto, ad un esame cui erano ammessi i soli indicati assegnisti e che implicava, ai sensi dell’art. 3 della legge menzionata, l’immissione nei ruoli dell’amministrazione per il solo fatto di avere conseguito una valutazione d&#8217;idoneità.</p>
<p> Nell’indicata prospettiva non sono, pertanto, pertinenti i richiami della difesa della ricorrente all’evoluzione giurisprudenziale della nozione della procedura concorsuale che sarebbe, oggi, riferibile, non solo alle procedure strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore (Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403); né rileva che la prova idoneativa sostenuta dalla Rippa, ancorché anch’essa qualificata nel relativo bando come concorso, prevedesse esami scritti ed orali, l’attribuzione di un punteggio ed una graduatoria finale. Resta che la prova sostenuta dalla dipendente non era pubblico concorso perché non era aperta alla generalità dei partecipanti ed aveva per scopo esclusivo la conversione di un rapporto d&#8217;impiego a termine, preliminare e precario protrattosi da tempo (Cons. St. Sez. VI, 1 luglio 2003, n. 2795). Il che, peraltro, è stato già evidenziato da questa Adunanza Plenaria che ha avuto modo di rimarcare la diversità delle indicate procedure di accesso ai ruoli delle università rilevando come la graduale immissione in ruolo di soggetti assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile contemporaneamente all&#8217;immissione dei vincitori di concorsi ordinari già banditi o da bandire e non ancora espletati, avrebbe posto nel tempo seri problemi di equilibrio tra le due fonti parallele di provvista del personale, quell&#8217;assunto secondo i tradizionali meccanismi selettivi e quello assunto ai sensi della procedura semplificata della occupazione giovanile. Ribadendo, altresì, che il predetto sistema normativo speciale previsto per gli assegnisti deve nel suo complesso considerarsi di particolare favore, in quanto deroga al generale indirizzo diretto al contenimento del corpo impiegatizio pubblico attraverso il divieto delle assunzioni precarie e la normale applicazione della selezione concorsuale(Cons. St. Ad.,Pl. 7 febbario 1991, n. 1) Dal che anche la considerazione dell’irragionevolezza di una normativa che estendesse anche a tale personale l’ulteriore beneficio dell’ammissione alla successiva procedura riservata per il conferimento di posti di ricercatore.</p>
<p>Per tutte le esposte considerazioni l’appello va respinto con compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi in relazione alla novità della questione trattata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, respinge l’appello e conferma la decisone impugnata.<br />
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.<br />
Così deciso in camera di consiglio dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.13</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-22-12-2004-n-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. De Roberto, Est.Volpe POLI (Avv. E. V. Poli) contro MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI BARI (Avv. Stato) il pagamento della sorte capitale non può adempiere alla funzione di riconoscere il debito della P.A. sugli accessori 1. Contratti della P.A. –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Roberto, Est.Volpe<br /> POLI (Avv. E. V. Poli) contro MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI BARI (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>il pagamento della sorte capitale non può adempiere alla funzione di riconoscere il debito della P.A. sugli accessori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Debiti della P.A. – Pagamento della sorte capitale – Significato – Riconoscimento del debito relativo agli accessori – È escluso</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Debiti della P.A. – Debito sugli accessori – Prescrizione – Inidoneità del pagamento della sorte capitale a interrompere la prescrizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di debiti della P.A., l’adempimento riguardante il pagamento della sola sorte capitale ha di per sé solo l’effetto estintivo del debito per il capitale, ma non assume il significato univoco di riconoscimento del debito relativo agli accessori. Tale significato può essere desunto solo se il debitore, nel pagare il capitale, indichi, sia pure con formule non sacramentali, che il pagamento è “parziale”, “in acconto” o “salvo conguaglio”, rispetto al futuro saldo definitivo anche degli accessori. Pertanto il pagamento della sorte capitale, senza espressa riserva di successivo pagamento degli accessori, non costituisce riconoscimento del debito, né condiziona l’esercizio dell’azione diretta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Il principio non trova deroga nemmeno nell’ipotesi di pubblica amministrazione debitrice. Anche in questo caso il pagamento del capitale può assumere il significato di riconoscimento di debito, per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, solo se sorretto da apposita deliberazione, o chiara volontà in tal senso.</p>
<p>2. Il pagamento della sorte capitale non può considerarsi atto interruttivo della prescrizione sul debito della P.A. relativo agli accessori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria)<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello (n. 12162/2003 e n. 9/2004 del ruolo dell&#8217;adunanza plenaria) proposto da:<br />
<b>POLI LIDIA ANTONIETTA</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Vito Poli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giampaolo Ruggiero in Roma, viale Parioli, n. 180;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI BARI</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 marzo 2003, n. 1352;</p>
<p>visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
vista l’ordinanza della sezione sesta 31 agosto 2004, n. 5733, con cui la causa è stata rimessa all’esame dell’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore all’udienza pubblica dell’8 novembre 2004 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. dello Stato G. Fiengo per le amministrazioni appellate;<br />
ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. La signora Lidia Antonietta Poli, dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali, aveva ricevuto nei mesi di marzo e maggio 1993 il pagamento di somme a titolo di sorte capitale, quali arretrati dovuti per effetto del suo inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della l. 11 luglio 1980, n. 312; inquadramento avvenuto con d.m. 16 dicembre 1991.<br />La suddetta, con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, chiedeva, quindi, che, sulle somme corrisposte a titolo di sorte capitale, le venissero pagati anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.<br />2. La sezione prima del detto Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, osservando che:<br />a) con riferimento agli inquadramenti disposti ai sensi dell’art. 4, comma 8, della l. n. 312/1980, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti a decorrere da quando è sorto il diritto alle differenze retributive; la decorrenza è stata individuata da consolidata giurisprudenza nell’8 novembre 1988, giorno di pubblicazione della delibera con cui la commissione paritetica ha individuato la corrispondenza fra le precedenti qualifiche e i nuovi profili professionali;<br />b) ne consegue l’avvenuta prescrizione quinquennale del diritto agli accessori, azionato solo con ricorso giurisdizionale proposto nel 1995;<br />c) la prescrizione del diritto agli accessori non è interrotta, ai sensi dell’art. 2944 del c.c., per effetto del pagamento del capitale avvenuto nel 1993, perché dal pagamento del capitale non si desume l’intento di riconoscere il debito relativo agli accessori.<br />3. La sentenza viene appellata dall’originaria ricorrente.<br />L’appellante non contesta il capo di sentenza in cui si afferma che per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria la prescrizione è iniziata a decorrere in data 8 novembre 1988, con scadenza del quinquennio in data 8 novembre 1993. Essa, muovendo da tali dati incontestati (sui quali, quindi, si è formato il giudicato), sostiene che il pagamento della sorte capitale, avvenuta nei mesi di marzo e maggio 1993, avrebbe interrotto la prescrizione del diritto agli accessori. L’appellante osserva che l’interruzione della prescrizione, per effetto del pagamento del debito principale, avrebbe esteso automaticamente i suoi effetti alla prescrizione dei debiti accessori. A sostegno di tale tesi, invoca diversi precedenti del Consiglio di Stato.<br />L’appellante, in subordine, osserva che essa, con diffida datata 8 novembre 1993, ha chiesto all’amministrazione il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria. Così che avrebbe validamente interrotto la prescrizione; e su tale punto il primo giudice non si sarebbe pronunciato.<br />Nel merito vengono ribadite le richieste, articolate in prime cure, di pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.<br />Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Direzione provinciale del tesoro di Bari si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso in appello.<br />Entrambe le parti in giudizio hanno prodotto memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le proprie difese.<br />4. La sezione sesta, con ordinanza 31 agosto 2004, n. 5733, ha ritenuto, innanzitutto, infondato il motivo subordinato di appello.<br />La sezione ha affermato che l’atto prodotto dalla ricorrente, il quale reca la data dell’8 novembre 1993, non può avere l’effetto della costituzione in mora e dell’interruzione della prescrizione alla data dell’8 novembre, poiché non vi è la prova che in tale data l’atto sia pervenuto nella sfera dell’amministrazione; non essendovi alcun timbro o nota di assunzione a protocollo in detta data. Unica data certa è quella del successivo 1° dicembre, in cui l’atto era senz’altro nella sfera dell’amministrazione; ma l’atto interruttivo 1° dicembre 1993 è tardivo, essendosi già maturata la prescrizione quinquennale il precedente 8 novembre. La sezione, quindi, ha ritenuto che la prescrizione si sia compiuta alla data dell’8 novembre 1993, essendo tardiva la domanda di pagamento, pervenuta nella sfera dell’amministrazione debitrice solo nel dicembre 1993.<br />La sezione sesta, poi, sempre con la citata ordinanza n. 5733/2004, ha rimesso la causa all’esame dell’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, chiedendo risposta ai seguenti quesiti:<br />1) se, ai sensi dell’art. 2944 del c.c., a tenore del quale la prescrizione del diritto è interrotta per effetto del riconoscimento proveniente dal debitore, il pagamento del capitale non prescritto abbia senz’altro il valore di riconoscimento del debito per gli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) e sortisca senz’altro (in aggiunta all’effetto estintivo del credito principale) anche l’effetto interruttivo della prescrizione del debito relativo agli accessori, o se invece il pagamento del capitale non prescritto assuma il significato di riconoscimento del debito per gli accessori solo in presenza di un’univoca volontà, o quanto meno di indizi quali la dicitura “pagamento parziale”, “acconto”, “salvo conguaglio” e simili;<br />2) se, ai sensi dell’art. 2944 del c.c., possa attribuirsi al pagamento della sorte capitale, da parte di una pubblica amministrazione, il valore di riconoscimento del debito per interessi legali e rivalutazione monetaria, avuto riguardo ai diversi presupposti degli atti giuridici di pagamento e di riconoscimento, e alle diverse competenze, per gli uni e per gli altri, nell’ambito dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni;<br />3) se, in particolare, possa assumere valore di riconoscimento del debito per interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2944 del c.c., il pagamento, da parte dell’amministrazione, del solo capitale per arretrati dovuti ai sensi della l. n. 312/1980, in un’epoca (fino al 1993) in cui era controversa la data di decorrenza degli interessi e rivalutazione sugli arretrati (se dalla data di entrata in vigore della l. n. 312/1980, dalla data dei singoli provvedimenti di inquadramento o dalla data di pubblicazione &#8211; 8 novembre 1988 &#8211; dell’atto generale che individuò le corrispondenze tra vecchie carriere e nuove mansioni).<br />Sia l’appellante che le amministrazioni appellate hanno depositato una seconda memoria, con la quale hanno insistito sulle rispettive difese.<br />5. Ciò premesso, l’adunanza plenaria osserva che la norma di riferimento è data dall’art. 2944 del c.c., dal titolo “interruzione per effetto di riconoscimento”, secondo cui “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. La norma segue quella dell’art. 2943 del c.c., dal titolo “interruzione da parte del titolare”, secondo cui la prescrizione è interrotta “dalla notificazione dell&#8217;atto con il quale si inizia un giudizio&#8230;” (comma 1), “dalla domanda proposta nel corso di un giudizio” (comma 2), e “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore&#8230;” (comma 4).<br />L’appellante sostiene che il pagamento, da parte del debitore, della sola sorte capitale, avrebbe, laddove il debito non sia prescritto, un effetto interruttivo della prescrizione per il debito relativo agli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria). Essa, a sostegno della tesi, invoca alcuni precedenti di questo Consiglio.<br />L’adunanza plenaria è a conoscenza di alcune decisioni di questo Consiglio, nel senso che il pagamento (o il riconoscimento) della sorte capitale, da parte dell’amministrazione debitrice, costituisce (sempre se il credito principale non sia prescritto) riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 2944 del c.c., da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali; con il conseguente effetto interruttivo della prescrizione dei crediti accessori (sezione quinta: 21 dicembre 1989, n. 853; sezione sesta: 17 marzo 2000, n. 1417; 22 aprile 1999, n. 511; 3 settembre 1996, n. 1151; 24 ottobre 1995, n. 1196; 30 giugno 1993, n. 466; 12 marzo 1993, n. 233).<br />Non si tratta, tuttavia, di giurisprudenza univoca.<br />Il Consiglio di Stato ha ritenuto anche che il pagamento della somma capitale di un credito di lavoro, pur costituendo un adempimento parziale, non precluda all’amministrazione di eccepire la prescrizione del diritto a percepire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali (ad. plen.: 7 agosto 1996, n. 17; 27 giugno 1996, nn. 10, 11 e 12; sezione quinta, 2 marzo 1999, n. 222; sezione sesta: 9 ottobre 1997, n. 1464; 28 aprile 1997, n. 670). E, sul presupposto che il carattere accessorio non esclude che l’obbligazione agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sia autonoma, geneticamente e strutturalmente, rispetto al credito principale &#8211; trovando ragione di esistere nel ritardo dell’adempimento &#8211; ha affermato che l’eventuale rinuncia dell’amministrazione a valersi della prescrizione in relazione al credito principale di lavoro non comporta anche la rinuncia alla prescrizione per i crediti accessori e connessi a quello principale (sezione quarta, 27 maggio 2002, n. 2933; sezione sesta: 17 marzo 2000, n. 1417; 28 febbraio 2000, n. 1044).<br />La circostanza che quest’ultimo principio è stato affermato anche in applicazione dell’art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, il quale, in caso di credito avente causa in un rapporto di pubblico impiego, non consente alla pubblica amministrazione di rinunciare, espressamente o tacitamente, alla prescrizione già compiuta e alla relativa eccezione, obbligandola, invece &#8211; nell&#8217;ipotesi di pagamento di emolumenti corrisposti malgrado l&#8217;intervenuta prescrizione &#8211; al recupero delle somme relative, comporta che il Consiglio di Stato non ha ritenuto che il pagamento della sorte capitale, da parte dell’amministrazione debitrice, costituisca sempre riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Diversamente opinando, se si attribuisse comunque al pagamento della sorte capitale il carattere di riconoscimento del diritto di cui all’art. 2944 del c.c. con riguardo al credito agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, all’amministrazione sarebbe sempre precluso di eccepire la prescrizione del diritto agli accessori; essendosi verificata, anche nel caso di pagamento da parte dell’amministrazione di un debito prescritto, l’interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento.<br />Inoltre, è stato ritenuto che il riconoscimento del diritto, al fine dell’interruzione della prescrizione, richieda pur sempre una manifestazione, da parte del debitore, di consapevolezza dell’esistenza del debito (Cons. giust. amm. reg. sic., 23 aprile 1992, n. 91).<br />6. L’adunanza plenaria osserva, tra l’altro, che gli atti interruttivi della prescrizione vanno distinti a seconda se provengano dal creditore o dal debitore.<br />Nel caso di atti interruttivi della prescrizione provenienti dal creditore (domanda di pagamento e domanda giudiziale), deve ritenersi che la richiesta (stragiudiziale o giudiziale) di pagamento del credito principale interrompa la prescrizione anche in relazione agli accessori del credito.<br />La medesima soluzione non può però estendersi agli atti interruttivi della prescrizione provenienti dal debitore.<br />Il codice civile configura una sola ipotesi di atto interruttivo proveniente dal debitore, ed è quella del riconoscimento del debito (art. 2944 del c.c.).<br />Al riguardo deve distinguersi tra riconoscimento del debito e pagamento del debito.<br />Il pagamento del debito, di per sé, ha una funzione e un effetto di estinzione dell’obbligazione. Esso non può interrompere la prescrizione del diritto, per l’ovvia ragione che non vi è necessità di interrompere la prescrizione di un diritto che si estingue nel momento in cui viene adempiuta l’obbligazione. Così che attribuire al pagamento del debito principale il significato di riconoscimento di debiti accessori, costituisce, almeno in linea di principio, un salto logico. E tanto più ove si consideri che il pagamento, essendo un atto dovuto e vincolato, può provenire anche dall’incapace (art. 1191 del c.c.), laddove il riconoscimento è un atto volontario (art. 1988 del c.c.) che richiede la capacità di intendere e di volere.<br />Il riconoscimento di debito non può prescindere da una manifestazione di consapevolezza dell’esistenza del debito e deve rivelare il carattere della volontarietà (Cass. civ., sez. lav.: 30 ottobre 2002, n. 15353; 15 luglio 2002, n. 10254). Con la conseguenza che il significato di riconoscimento del debito non può attribuirsi a qualsiasi atto [Cass., 1 giugno 1991, n. 6203, secondo cui “il riconoscimento di debito, ancorché atto volontario, non è necessariamente un atto di volontà, ma una manifestazione di consapevolezza, da parte del soggetto passivo di un rapporto, di una obbligazione già esistente e definita, che viene in quanto tale considerata sub specie facti, pur escludendo che si tratti di una confessione o di un mero atto di prova; conseguentemente esula dalla fattispecie qualsiasi atto interno, non costituente manifestazione volontaria di consapevolezza (per es. le risultanze della contabilità di un’impresa o di un’organizzazione societaria), mentre può ben coincidere con l’ipotesi normativa il dato risultante dal bilancio di una società di capitali che, per sua natura, è atto esterno e come tale sottoposto a forma legale di pubblicizzazione”].<br />La necessità di distinguere pagamento e riconoscimento del debito è ancora più sentita nel caso delle pubbliche amministrazioni, laddove il pagamento è atto dovuto, che può provenire dai dipendenti deputati a tale compito; mentre il riconoscimento, implicando una valutazione discrezionale, è un atto afferente alla competenza dei dirigenti (Corte conti, sez. contr. Stato: 2 settembre 1999, n. 64; 28 luglio 1995, n. 101). Così che un valido riconoscimento di debito può provenire da una pubblica amministrazione, solo ove vengano rispettate le forme prescritte per la relativa manifestazione di volontà (Cass., 12 gennaio 1981, n. 263).<br />Il riconoscimento può essere espresso o tacito e talora, ma non sempre e in via generale, al pagamento può attribuirsi il significato di riconoscimento tacito. Trattandosi, infatti, di una manifestazione di volontà, il riconoscimento, se tacito, deve essere inequivoco, e quindi denotare in modo chiaro l’intento del debitore di riconoscere l’altrui diritto. E l’ipotesi del pagamento del debito &#8211; ovviamente il pagamento parziale, in quanto quello integrale ha l’effetto di estinguere il diritto &#8211; si inquadra  nell’ambito del riconoscimento tacito.<br />7. La giurisprudenza civile non attribuisce al pagamento, in quanto tale, il valore di riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 del c.c..<br />Il pagamento parziale costituisce riconoscimento anche del residuo diritto solo se accompagnato da indizi che denotano l’intento del debitore di riconoscere il residuo diritto, e incompatibili con una diversa volontà. Caso emblematico è il pagamento parziale definito dal debitore come “acconto”, con riserva di saldare successivamente il residuo. Senza tali indizi, invece, il pagamento parziale non costituisce riconoscimento, ai sensi e per gli effetti interruttivi della prescrizione di cui all’art. 2944 del c.c..<br />Gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 2944 del c.c., salvo che non si risolvano nella corresponsione di “acconti”, cioè in adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del &#8220;solvens&#8221;, il quale, eseguendoli, riconosca l’esistenza del credito nella sua interezza (Cass.: 27 giugno 1998, n. 6392; 29 novembre 1993, n. 11808; 16 aprile 1992, n. 4666; Cass., sez. lav.: 2 novembre 2001, n. 13557; 17 aprile 1999, n. 3858).<br />8. L’adunanza plenaria ritiene che il pagamento della sola sorte capitale abbia di per sé solo l’effetto estintivo del debito per il capitale, ma non assuma senz’altro il significato univoco di riconoscimento del debito relativo agli accessori. Tale significato può essere desunto solo se il debitore, nel pagare il capitale, indichi, sia pure con formule non sacramentali, che il pagamento è “parziale”, “in acconto” o “salvo conguaglio”, rispetto al futuro saldo definitivo anche degli accessori. Così che il pagamento della sorte capitale, senza espressa riserva di successivo pagamento degli accessori, non costituisce riconoscimento del debito, né condiziona l’esercizio dell’azione diretta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (Cass. civ., sez. lav.: 21 agosto 2003, n. 12305; 6 giugno 2001, n. 7654; 17 aprile 1999, n. 3858).<br />Il principio non trova deroga nell’ipotesi di pubblica amministrazione debitrice; con riguardo alla quale il pagamento del capitale può assumere il significato di riconoscimento di debito, per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, solo se sorretto da apposita deliberazione, o chiara volontà in tal senso.<br />9. Nella fattispecie per cui è causa, il pagamento della sorte capitale da parte dell’amministrazione non vale come tacito riconoscimento del debito per gli accessori, in quanto non vi è alcun indizio di una volontà in tal senso (quale sarebbe la dicitura “acconto”, “pagamento parziale”, “salvo conguaglio” o simili). Dal che deriva l’ininfluenza della circostanza secondo cui, all’epoca del pagamento del capitale (1993), era controverso, in seno alla giurisprudenza amministrativa, a partire da quale momento, sugli arretrati corrisposti a titolo di inquadramento ai sensi della l. n. 312/1980, fossero dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.<br />Nella specie, non potendo ritenersi intervenuto, da parte dell’amministrazione, alcun riconoscimento espresso o tacito per il debito degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, non essendo tale il pagamento del capitale, non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione del diritto agli accessori, proveniente dal debitore.<br />10. Non vi è luogo a pronunciare sugli altri quesiti posti dalla sezione sesta, non essendo essi necessari alla soluzione della controversia.<br />In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) respinge il ricorso in appello.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma l’8 novembre 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (adunanza plenaria), in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p><b>Alberto de Roberto</b>,	presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
<b>Mario Egidio Schinaia</b>, presidente di sezione<br />
<b>Paolo Salvatore</b>,		presidente di sezione<br />	<br />
<b>Raffaele Iannotta </b>,		presidente di sezione<br />	<br />
<b>Sabino Luce	</b>,		consigliere<br />	<br />
<b>Raffaele Carboni</b>,		consigliere<br />	<br />
<b>Filippo Patroni Griffi</b>,		consigliere<br />	<br />
<b>Rosalia Bellavia</b>,		consigliere<br />	<br />
<b>Giuseppe Farina	</b>, consigliere<br />	<br />
<b>Luigi Maruotti	</b>, consigliere<br />	<br />
<b>Carmine Volpe	</b>, consigliere, estensore<br />	<br />
<b>Marinella Rulli Dedi</b>,		consigliere<br />	<br />
<b>Carlo Saltelli	</b>,		consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</a></p>
<p>Pres. GUERRIERI, Est. MANGIA D’Uffizi Adalberto Loreto (Avv. M. Pica) c/ Comune di Lariano (Avv. R. Ficcardi) e CO.GE.CA S.r.l. (Avv. A. Cellucci) sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione della concessione edilizia 1. Processo Amministrativo – Impugnazione concessione edilizia – Decorrenza del termine per impugnare – Individuazione del dies a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GUERRIERI, Est. MANGIA<br /> D’Uffizi Adalberto Loreto (Avv. M. Pica) c/ Comune di Lariano (Avv. R. Ficcardi) e CO.GE.CA S.r.l. (Avv. A. Cellucci)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione della concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo – Impugnazione concessione edilizia – Decorrenza del termine per impugnare – Individuazione del dies a quo – Piena consapevolezza da parte dell’interessato dell’esistenza e dell’entità delle violazioni – E’ elemento determinante</p>
<p>2. Processo Amministrativo – Impugnazione concessione edilizia – Decorrenza del termine per impugnare – Individuazione del dies a quo – Data ultimazione lavori – Valenza assoluta – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al fine di individuare il dies a quo per la decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia, costituisce elemento determinante la data in cui gli interessati possono avere la piena consapevolezza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche commesse.</p>
<p>2. Il principio in base al quale il termine per l’impugnazione della concessione edilizia decorre dalla data di ultimazione dei lavori non ha valenza assoluta ma, anzi, recede in tutti i casi in cui risulti provata una conoscenza anticipata del titolo abilitativo ovvero dei suoi elementi essenziali, in grado di porre l’interessato nella condizione di avere piena percezione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  Reg. Sent.<br />
Anno 2004<br />
N. 7975   Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; Sezione I-quater –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 7975 del 2004, proposto da<br />
<b>D’Uffizi Adalberto Loreto</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Pica ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Schiavone, situato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Lariano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Ficcardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Di Battista, situato in Roma, via della Giuliana n. 38</p>
<p> e nei confronti</p>
<p>della <b>CO.GE.CA. S.r.l.</b>, in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Cellucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 116</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione n. 239 (Reg. G.) del 20.5.2004, pubblicata in pari data, con la quale il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Lariano determinava di applicare alla Soc. SO.GE.CA. a r.l., in via definitiva e solutoria, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 D.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione parziale dei lavori edilizi in difformità di rappresentazione ubicativa ovvero per la porzione di fabbricato realizzato senza il rispetto della distanza minima tra fabbricati, e per l’annullamento della concessione edilizia n. 27/2003 rilasciata alla CO.GE.CA, nonché avverso ogni altro atto coordinato, consequenziale e comunque connesso;<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004 il Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale; <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Espone il ricorrente:<br />
&#8211; di essere proprietario del terreno sito in Lariano, via Algidus, distinto in catasto al fg. 9, part.lle nn. 513 e 108, sul quale insiste un fabbricato costruito in epoca remota ed edificato a confine con la proprietà CO.GE.CA S.r.l., distinta in catasto<br />
&#8211; che la società CO.GE.CA edificava sul terreno di sua proprietà un manufatto in forza della concessione edilizia n. 27/03;<br />
&#8211; che, a seguito della relazione di accertamento di abuso edilizio del 9.1.2004, dalla quale si rilevava l’esecuzione di lavori edilizi in difformità di rappresentazione ubicativa rispetto agli elaborati grafici allegati alla C.E., veniva emessa ordinanza<br />
 &#8211; che in data 26.4.2004 la CO.GE.CA. presentava al Comune di Lariano istanza di pagamento di sanzione ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001, in luogo della demolizione parziale di opere edilizie;<br />
&#8211; che, con determinazione n. 239 del 20.5.2004, il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Lariano accoglieva detta istanza, applicando, in via definitiva e solutoria, una sanzione pecuniaria pari a Euro 55.732,00, in luogo  della demolizione par<br />
Avverso tale ultima determinazione n. 239/2004 e la concessione edilizia n. 27/2003 il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:</p>
<p>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001; Eccesso di potere per errore nei fatti presupposti. La concessione edilizia è stata rilasciata illegittimamente in quanto il progetto, posto a fondamento della stessa concessione, veniva redatto in modo da fuorviare i responsabili amministrativi preposti alla istruzione ed all’approvazione della pratica edilizia. I terreni del ricorrente e della società CO.GE.CA.  ricadono in zona “C2” del P.R.G. e in zona “C4” del P.d.F.. Non essendo il P.R.G. definitivo, in quanto soltanto adottato, vigono ancora le norme edificatorie del P.d.F. che prevedono una distanza minima tra edifici di metri lineari 11,00. La società CO.GE.CA. ha realizzato l’edificio ad una distanza dal fabbricato di proprietà del ricorrente inferiore, pari a mt. 5,50. Il progetto non riportava correttamente, in planimetria, la porzione del fabbricato confinante, delimitandone il perimetro con una linea tratteggiata. Tale rappresentazione ha indotto in errore l’Amministrazione comunale, la quale ha, pertanto, rilasciato una concessione illegittima in quanto in contrasto con le norme  urbanistiche vigenti.</p>
<p>2. Violazione e falsa applicazione di legge. L’annullamento della concessione determina il venire meno del presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, presupponendo la norma suddetta opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e non opere realizzate in assenza di concessione.<br />
Il Comune di Lariano si è costituito resistendo. In particolare, con memoria depositata in data 25 agosto 2004, ha eccepito: &#8211; l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’impugnazione della concessione edilizia n. 27/2003 per tardività, allegando documentazione dalla quale risulta che il ricorrente ha ritirato copia di tale concessione in data 5.12.2003; &#8211; l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto all’applicazione della sanzione pecuniaria, da identificare con l’ordinanza di demolizione n. 11 del 9.4.2004. Nel merito, ha asserito che i motivi di illegittimità sono inconferenti, evidenziando che proprio la difformità di rappresentazione ubicativa riscontrata ha indotto l’ente all’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 11/2004 e successivamente all’applicazione della sanzione pecuniaria.<br />
Si è costituita anche la controinteressata. Con memoria depositata in data 18 agosto 2004, ha eccepito – come già l’Amministrazione – l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’impugnazione della concessione edilizia per tardività, asserendo che il ricorrente ha avuto piena conoscenza della concessione già il 6.10.2003, data in cui il geometra Abbafati ha redatto una perizia su incarico del ricorrente, o, comunque, dal marzo 2004, epoca in cui il ricorrente ha notificato un atto di citazione alla CO.GE.CA. innanzi al Tribunale civile di Velletri per la medesima vicenda. Pur ritenendo assorbente l’eccezione di cui sopra, ha, poi, affermato l’infondatezza delle censure sollevate atteso che, stante la natura pertinenziale del manufatto insistente sul terreno del ricorrente, la distanza da rispettare era di metri 3,00 ex art. 873 c.c.. Da ultimo, ha fatto presente di aver chiesto in sede civile il trasferimento coattivo di parte dell’area del ricorrente, per costruire in aderenza al muro posto entro il metro e mezzo dal confine. In ultimo, ha evidenziato che “vista la tardività, infondatezza ed inammissibilità dell’impugnazione avverso la concessione edilizia”, l’asserito annullamento della determinazione n. 239 di applicazione della sanzione ex art. 34 D.P.R. n. 380/2001 è del tutto privo di fondamento. <br />
Con ordinanza n. 4926 del 2004, questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione.<br />
Con memoria depositata in data 25 ottobre 2004, il ricorrente  ha ribattuto all’eccezione di tardività dell’impugnazione della concessione edilizia affermando che, in tali ipotesi, la piena conoscenza dell’atto deve ritenersi desumibile dalla data di ultimazione dei lavori ed ha chiesto C.T.U. al fine di verificare se detto provvedimento sia stato rilasciato legittimamente.<br />
Con memoria depositata sempre in data 25 ottobre 2004, la controinteressata ha insistito sull’eccezione di inammissibilità per tardività nonché aggiunto che l’impugnazione della determinazione n. 239 di applicazione della sanzione pecuniaria è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato.</p>
<p>2. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità sollevate dall’Amministrazione e dalla controinteressata CO.GE.CA. S.r.l..<br />
2.1. In particolare, deve formare oggetto di analisi l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione della concessione edilizia n. 27, rilasciata in data 14 maggio 2003.<br />
Tale eccezione è fondata.<br />
Come risulta dalla documentazione agli atti, il ricorrente ha avuto piena conoscenza della concessione de qua in epoca sicuramente antecedente al termine di sessanta giorni prescritto dalla legge per la notificazione del ricorso.<br />
Ciò trova indiscutibile riscontro nel ritiro in data 5.12.2003 di detta concessione da parte del geometra Abbafati, a ciò incaricato su espressa delega del ricorrente, attestato da quanto riportato in calce all’allegato n. 6 prodotto dall’Amministrazione.<br />
Ad abundantiam, si può aggiungere che già nella perizia del geometra Abbafati del 6.10.2003, redatta su incarico del ricorrente, veniva posto in evidenza che “il costruendo edificio della Soc. COGECA è stato edificato in virtù della concessione edilizia n. 7/03 (leggasi: 27/2003) rilasciata dal Comune di Lariano in data 14.5.2003”. In detta perizia ricorreva, tra l’altro, un espresso riferimento allo svolgimento di una verifica sui progetti approvati dal Comune – da ritenersi, pertanto, conosciuti &#8211; per contestare il riporto non corretto della porzione del fabbricato del ricorrente.<br />
Al riguardo, il ricorrente richiama il noto orientamento giurisprudenziale  in base al quale la piena conoscenza del titolo concessorio deve ritenersi desumibile dalla data di ultimazione dei lavori.<br />
Considerate le peculiarità del caso di specie, tale richiamo non è pertinente.<br />
Si ricorda, infatti, che al fine di individuare il dies a quo per la decorrenza del termine per l’impugnazione concessione edilizia – ora permesso di costruire &#8211; costituisce elemento determinante la data in cui gli interessati possono avere la piena consapevolezza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche commesse (CSI, sent. n. 322 del 7 ottobre 2003).<br />
Nel caso di specie, è evidente che tale piena consapevolezza è stata acquisita dal ricorrente in virtù non della valutazione dell’attività edilizia posta in essere dalla CO.GE.CA., bensì dell’esame del progetto allegato alla richiesta di concessione.<br />
Ciò si desume anche dal contenuto del ricorso, ove è costante ed esclusivo il richiamo al “progetto posto a fondamento della stessa concessione”, sicuramente già conosciuto in data 5 dicembre 2003, stante la soddisfazione, appunto, in tale data della richiesta del ricorrente di rilascio “di copie conformi della concessione edilizia e dell’elaborato grafico relativi alla pratica edilizia n. 5425”.<br />
In definitiva, il principio in base al quale il termine per l’impugnazione della concessione edilizia decorre dalla data di ultimazione dei lavori non ha valenza assoluta ma, anzi, recede in tutti i casi – come quello in esame &#8211; in cui risulti provata una conoscenza anticipata del titolo abilitativo ovvero dei suoi elementi essenziali (cfr. C.d.S., sent. n. 4471 dell’11 agosto 2000; TAR Puglia, Lecce, sent. n. 4589 del 2 luglio 2003; TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 484 del 6 maggio 2003), in grado di porre l’interessato nella condizione di avere piena percezione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche.<br />
Essendo comprovata la visione integrale da parte del ricorrente della concessione edilizia e degli elaborati tecnici posti a suo fondamento fin dal 5 dicembre 2003, l’impugnazione di detta concessione è da ritenersi tardiva e, dunque, irricevibile.</p>
<p>2.2. L’Amministrazione formula, altresì, eccezione di inammissibilità del ricorso in epigrafe per mancata impugnazione dell’atto presupposto alla determinazione n. 239/2004 di applicazione della sanzione pecuniaria, da identificare con l’ordinanza di demolizione n. 11 del 9.4.2004.<br />
Tale eccezione è infondata.<br />
In primo luogo, va rilevato che il ricorrente non chiede l’annullamento della determinazione n. 239/2004 meramente richiamando l’illegittimità derivata, nel qual caso l’eccezione sarebbe stata fondata (cfr. C.d.S., sent. n. 116 del 3 febbraio 1999; TAR Puglia, Bari, sent. n. 2333 del 5 giugno 2003; TAR Campania, Napoli, sent. n. 1094 del 13 marzo 2001; TAR Marche, sent. n. 37 del 25 gennaio 1996).<br />
D’altra parte, i principi riconosciuti in materia di illegittimità derivata  non possono trovare applicazione in tutti i casi in cui non sussista – come nell’ipotesi in esame &#8211; un nesso procedimentale ovvero un rapporto di presupposizione tra gli atti oggetto di impugnazione (cfr. C.d.S., sent. n. 1625 del 18 novembre 1998; TAR Campania, sent. n. 96 del 4 gennaio 2002; TAR Campania, Salerno, sent. n. 1185 dell’1 ottobre 2001).<br />
Va, dunque, osservato che il ricorrente deduce più semplicemente l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 – la quale presuppone opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire – in tutti i casi in cui ricorrano opere realizzate in totale assenza di concessione edilizia.<br />
Di tale motivo di illegittimità – astrattamente ragionevole – se ne tratterà, comunque, in seguito.</p>
<p>2.3. Da ultimo, deve formare oggetto di esame l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione della determinazione n. 239/2004, sollevata dalla società CO.GE.CA. adducendo una carenza di interesse del ricorrente.<br />
Anche tale eccezione è infondata.<br />
Appare, infatti, evidente che il ricorrente aspira alla demolizione delle opere realizzate dalla CO.GE.CA. perché in tal modo verrebbe meno la violazione urbanistica lamentata e troverebbe sicura soddisfazione l’interesse dallo stesso palesato all’osservanza delle distanze prescritte.<br />
Al fine di ottenere un tale risultato,  l’annullamento della determinazione n. 239 del 20.5.2004 di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione si presenta come una giusta soluzione, salvo, poi, valutare la fondatezza dei motivi di illegittimità proposti.<br />
L’interesse dell’istante all’impugnazione della determinazione n. 239/2004, quindi, sussiste.</p>
<p>3. Rilevata l’inammissibilità del ricorso in relazione alla concessione edilizia n. 27/03, permane da valutare la fondatezza dei motivi di ricorso formulati in relazione alla determinazione n. 239/2004.<br />
In verità, tali motivi non possono essere qualificati “diffusi”.<br />
Il ricorrente si limita, infatti, a dedurre che l’annullamento della concessione edilizia “determina, conseguentemente, il venir meno del presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34 DPR 380/2001, presupponendo la norma suddetta opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e non, come nella fattispecie, opere realizzate in assenza di concessione edilizia”.<br />
Come già accennato, il principio vantato è in astratto ragionevole ma non può trovare applicazione nel caso di specie.<br />
Premettendo che il ricorrente instaura un rapporto di presupposizione tra l’esistenza o meno del titolo abilitativo per costruire e l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, conviene il Collegio che nei termini descritti, in verità, detto rapporto sussiste (ancorchè se ne debba escludere il carattere immediato e diretto), atteso che in presenza di opere totalmente abusive l’art. 34 di cui trattasi non può trovare applicazione.<br />
Stante l’insindacabilità della concessione edilizia rilasciata alla CO.GE.CA. S.r.l., il motivo de quo è, comunque, infondato.<br />
Il permanere del titolo abilitativo non consente, infatti, di ravvisare opere realizzate in assenza di concessione edilizia. Ne consegue la legittimità dell’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di accertare gli interventi e le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia – ora permesso di costruire – e di applicare una sanzione pecuniaria in seguito alla constatazione dell’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in difformità.</p>
<p>4. Per le ragioni illustrate, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7975/2004,  in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo respinge.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 novembre 2004.<br />
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Referendario- Relatore – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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