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	<title>22/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>22/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</a></p>
<p>Pres. GUERRIERI, Est. MANGIA D’Uffizi Adalberto Loreto (Avv. M. Pica) c/ Comune di Lariano (Avv. R. Ficcardi) e CO.GE.CA S.r.l. (Avv. A. Cellucci) sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione della concessione edilizia 1. Processo Amministrativo – Impugnazione concessione edilizia – Decorrenza del termine per impugnare – Individuazione del dies a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GUERRIERI, Est. MANGIA<br /> D’Uffizi Adalberto Loreto (Avv. M. Pica) c/ Comune di Lariano (Avv. R. Ficcardi) e CO.GE.CA S.r.l. (Avv. A. Cellucci)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione della concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo – Impugnazione concessione edilizia – Decorrenza del termine per impugnare – Individuazione del dies a quo – Piena consapevolezza da parte dell’interessato dell’esistenza e dell’entità delle violazioni – E’ elemento determinante</p>
<p>2. Processo Amministrativo – Impugnazione concessione edilizia – Decorrenza del termine per impugnare – Individuazione del dies a quo – Data ultimazione lavori – Valenza assoluta – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al fine di individuare il dies a quo per la decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia, costituisce elemento determinante la data in cui gli interessati possono avere la piena consapevolezza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche commesse.</p>
<p>2. Il principio in base al quale il termine per l’impugnazione della concessione edilizia decorre dalla data di ultimazione dei lavori non ha valenza assoluta ma, anzi, recede in tutti i casi in cui risulti provata una conoscenza anticipata del titolo abilitativo ovvero dei suoi elementi essenziali, in grado di porre l’interessato nella condizione di avere piena percezione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  Reg. Sent.<br />
Anno 2004<br />
N. 7975   Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; Sezione I-quater –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 7975 del 2004, proposto da<br />
<b>D’Uffizi Adalberto Loreto</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Pica ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Schiavone, situato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Lariano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Ficcardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Di Battista, situato in Roma, via della Giuliana n. 38</p>
<p> e nei confronti</p>
<p>della <b>CO.GE.CA. S.r.l.</b>, in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Cellucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 116</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione n. 239 (Reg. G.) del 20.5.2004, pubblicata in pari data, con la quale il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Lariano determinava di applicare alla Soc. SO.GE.CA. a r.l., in via definitiva e solutoria, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 D.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione parziale dei lavori edilizi in difformità di rappresentazione ubicativa ovvero per la porzione di fabbricato realizzato senza il rispetto della distanza minima tra fabbricati, e per l’annullamento della concessione edilizia n. 27/2003 rilasciata alla CO.GE.CA, nonché avverso ogni altro atto coordinato, consequenziale e comunque connesso;<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004 il Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale; <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Espone il ricorrente:<br />
&#8211; di essere proprietario del terreno sito in Lariano, via Algidus, distinto in catasto al fg. 9, part.lle nn. 513 e 108, sul quale insiste un fabbricato costruito in epoca remota ed edificato a confine con la proprietà CO.GE.CA S.r.l., distinta in catasto<br />
&#8211; che la società CO.GE.CA edificava sul terreno di sua proprietà un manufatto in forza della concessione edilizia n. 27/03;<br />
&#8211; che, a seguito della relazione di accertamento di abuso edilizio del 9.1.2004, dalla quale si rilevava l’esecuzione di lavori edilizi in difformità di rappresentazione ubicativa rispetto agli elaborati grafici allegati alla C.E., veniva emessa ordinanza<br />
 &#8211; che in data 26.4.2004 la CO.GE.CA. presentava al Comune di Lariano istanza di pagamento di sanzione ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001, in luogo della demolizione parziale di opere edilizie;<br />
&#8211; che, con determinazione n. 239 del 20.5.2004, il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Lariano accoglieva detta istanza, applicando, in via definitiva e solutoria, una sanzione pecuniaria pari a Euro 55.732,00, in luogo  della demolizione par<br />
Avverso tale ultima determinazione n. 239/2004 e la concessione edilizia n. 27/2003 il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:</p>
<p>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001; Eccesso di potere per errore nei fatti presupposti. La concessione edilizia è stata rilasciata illegittimamente in quanto il progetto, posto a fondamento della stessa concessione, veniva redatto in modo da fuorviare i responsabili amministrativi preposti alla istruzione ed all’approvazione della pratica edilizia. I terreni del ricorrente e della società CO.GE.CA.  ricadono in zona “C2” del P.R.G. e in zona “C4” del P.d.F.. Non essendo il P.R.G. definitivo, in quanto soltanto adottato, vigono ancora le norme edificatorie del P.d.F. che prevedono una distanza minima tra edifici di metri lineari 11,00. La società CO.GE.CA. ha realizzato l’edificio ad una distanza dal fabbricato di proprietà del ricorrente inferiore, pari a mt. 5,50. Il progetto non riportava correttamente, in planimetria, la porzione del fabbricato confinante, delimitandone il perimetro con una linea tratteggiata. Tale rappresentazione ha indotto in errore l’Amministrazione comunale, la quale ha, pertanto, rilasciato una concessione illegittima in quanto in contrasto con le norme  urbanistiche vigenti.</p>
<p>2. Violazione e falsa applicazione di legge. L’annullamento della concessione determina il venire meno del presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, presupponendo la norma suddetta opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e non opere realizzate in assenza di concessione.<br />
Il Comune di Lariano si è costituito resistendo. In particolare, con memoria depositata in data 25 agosto 2004, ha eccepito: &#8211; l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’impugnazione della concessione edilizia n. 27/2003 per tardività, allegando documentazione dalla quale risulta che il ricorrente ha ritirato copia di tale concessione in data 5.12.2003; &#8211; l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto all’applicazione della sanzione pecuniaria, da identificare con l’ordinanza di demolizione n. 11 del 9.4.2004. Nel merito, ha asserito che i motivi di illegittimità sono inconferenti, evidenziando che proprio la difformità di rappresentazione ubicativa riscontrata ha indotto l’ente all’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 11/2004 e successivamente all’applicazione della sanzione pecuniaria.<br />
Si è costituita anche la controinteressata. Con memoria depositata in data 18 agosto 2004, ha eccepito – come già l’Amministrazione – l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’impugnazione della concessione edilizia per tardività, asserendo che il ricorrente ha avuto piena conoscenza della concessione già il 6.10.2003, data in cui il geometra Abbafati ha redatto una perizia su incarico del ricorrente, o, comunque, dal marzo 2004, epoca in cui il ricorrente ha notificato un atto di citazione alla CO.GE.CA. innanzi al Tribunale civile di Velletri per la medesima vicenda. Pur ritenendo assorbente l’eccezione di cui sopra, ha, poi, affermato l’infondatezza delle censure sollevate atteso che, stante la natura pertinenziale del manufatto insistente sul terreno del ricorrente, la distanza da rispettare era di metri 3,00 ex art. 873 c.c.. Da ultimo, ha fatto presente di aver chiesto in sede civile il trasferimento coattivo di parte dell’area del ricorrente, per costruire in aderenza al muro posto entro il metro e mezzo dal confine. In ultimo, ha evidenziato che “vista la tardività, infondatezza ed inammissibilità dell’impugnazione avverso la concessione edilizia”, l’asserito annullamento della determinazione n. 239 di applicazione della sanzione ex art. 34 D.P.R. n. 380/2001 è del tutto privo di fondamento. <br />
Con ordinanza n. 4926 del 2004, questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione.<br />
Con memoria depositata in data 25 ottobre 2004, il ricorrente  ha ribattuto all’eccezione di tardività dell’impugnazione della concessione edilizia affermando che, in tali ipotesi, la piena conoscenza dell’atto deve ritenersi desumibile dalla data di ultimazione dei lavori ed ha chiesto C.T.U. al fine di verificare se detto provvedimento sia stato rilasciato legittimamente.<br />
Con memoria depositata sempre in data 25 ottobre 2004, la controinteressata ha insistito sull’eccezione di inammissibilità per tardività nonché aggiunto che l’impugnazione della determinazione n. 239 di applicazione della sanzione pecuniaria è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato.</p>
<p>2. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità sollevate dall’Amministrazione e dalla controinteressata CO.GE.CA. S.r.l..<br />
2.1. In particolare, deve formare oggetto di analisi l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione della concessione edilizia n. 27, rilasciata in data 14 maggio 2003.<br />
Tale eccezione è fondata.<br />
Come risulta dalla documentazione agli atti, il ricorrente ha avuto piena conoscenza della concessione de qua in epoca sicuramente antecedente al termine di sessanta giorni prescritto dalla legge per la notificazione del ricorso.<br />
Ciò trova indiscutibile riscontro nel ritiro in data 5.12.2003 di detta concessione da parte del geometra Abbafati, a ciò incaricato su espressa delega del ricorrente, attestato da quanto riportato in calce all’allegato n. 6 prodotto dall’Amministrazione.<br />
Ad abundantiam, si può aggiungere che già nella perizia del geometra Abbafati del 6.10.2003, redatta su incarico del ricorrente, veniva posto in evidenza che “il costruendo edificio della Soc. COGECA è stato edificato in virtù della concessione edilizia n. 7/03 (leggasi: 27/2003) rilasciata dal Comune di Lariano in data 14.5.2003”. In detta perizia ricorreva, tra l’altro, un espresso riferimento allo svolgimento di una verifica sui progetti approvati dal Comune – da ritenersi, pertanto, conosciuti &#8211; per contestare il riporto non corretto della porzione del fabbricato del ricorrente.<br />
Al riguardo, il ricorrente richiama il noto orientamento giurisprudenziale  in base al quale la piena conoscenza del titolo concessorio deve ritenersi desumibile dalla data di ultimazione dei lavori.<br />
Considerate le peculiarità del caso di specie, tale richiamo non è pertinente.<br />
Si ricorda, infatti, che al fine di individuare il dies a quo per la decorrenza del termine per l’impugnazione concessione edilizia – ora permesso di costruire &#8211; costituisce elemento determinante la data in cui gli interessati possono avere la piena consapevolezza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche commesse (CSI, sent. n. 322 del 7 ottobre 2003).<br />
Nel caso di specie, è evidente che tale piena consapevolezza è stata acquisita dal ricorrente in virtù non della valutazione dell’attività edilizia posta in essere dalla CO.GE.CA., bensì dell’esame del progetto allegato alla richiesta di concessione.<br />
Ciò si desume anche dal contenuto del ricorso, ove è costante ed esclusivo il richiamo al “progetto posto a fondamento della stessa concessione”, sicuramente già conosciuto in data 5 dicembre 2003, stante la soddisfazione, appunto, in tale data della richiesta del ricorrente di rilascio “di copie conformi della concessione edilizia e dell’elaborato grafico relativi alla pratica edilizia n. 5425”.<br />
In definitiva, il principio in base al quale il termine per l’impugnazione della concessione edilizia decorre dalla data di ultimazione dei lavori non ha valenza assoluta ma, anzi, recede in tutti i casi – come quello in esame &#8211; in cui risulti provata una conoscenza anticipata del titolo abilitativo ovvero dei suoi elementi essenziali (cfr. C.d.S., sent. n. 4471 dell’11 agosto 2000; TAR Puglia, Lecce, sent. n. 4589 del 2 luglio 2003; TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 484 del 6 maggio 2003), in grado di porre l’interessato nella condizione di avere piena percezione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche.<br />
Essendo comprovata la visione integrale da parte del ricorrente della concessione edilizia e degli elaborati tecnici posti a suo fondamento fin dal 5 dicembre 2003, l’impugnazione di detta concessione è da ritenersi tardiva e, dunque, irricevibile.</p>
<p>2.2. L’Amministrazione formula, altresì, eccezione di inammissibilità del ricorso in epigrafe per mancata impugnazione dell’atto presupposto alla determinazione n. 239/2004 di applicazione della sanzione pecuniaria, da identificare con l’ordinanza di demolizione n. 11 del 9.4.2004.<br />
Tale eccezione è infondata.<br />
In primo luogo, va rilevato che il ricorrente non chiede l’annullamento della determinazione n. 239/2004 meramente richiamando l’illegittimità derivata, nel qual caso l’eccezione sarebbe stata fondata (cfr. C.d.S., sent. n. 116 del 3 febbraio 1999; TAR Puglia, Bari, sent. n. 2333 del 5 giugno 2003; TAR Campania, Napoli, sent. n. 1094 del 13 marzo 2001; TAR Marche, sent. n. 37 del 25 gennaio 1996).<br />
D’altra parte, i principi riconosciuti in materia di illegittimità derivata  non possono trovare applicazione in tutti i casi in cui non sussista – come nell’ipotesi in esame &#8211; un nesso procedimentale ovvero un rapporto di presupposizione tra gli atti oggetto di impugnazione (cfr. C.d.S., sent. n. 1625 del 18 novembre 1998; TAR Campania, sent. n. 96 del 4 gennaio 2002; TAR Campania, Salerno, sent. n. 1185 dell’1 ottobre 2001).<br />
Va, dunque, osservato che il ricorrente deduce più semplicemente l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 – la quale presuppone opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire – in tutti i casi in cui ricorrano opere realizzate in totale assenza di concessione edilizia.<br />
Di tale motivo di illegittimità – astrattamente ragionevole – se ne tratterà, comunque, in seguito.</p>
<p>2.3. Da ultimo, deve formare oggetto di esame l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione della determinazione n. 239/2004, sollevata dalla società CO.GE.CA. adducendo una carenza di interesse del ricorrente.<br />
Anche tale eccezione è infondata.<br />
Appare, infatti, evidente che il ricorrente aspira alla demolizione delle opere realizzate dalla CO.GE.CA. perché in tal modo verrebbe meno la violazione urbanistica lamentata e troverebbe sicura soddisfazione l’interesse dallo stesso palesato all’osservanza delle distanze prescritte.<br />
Al fine di ottenere un tale risultato,  l’annullamento della determinazione n. 239 del 20.5.2004 di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione si presenta come una giusta soluzione, salvo, poi, valutare la fondatezza dei motivi di illegittimità proposti.<br />
L’interesse dell’istante all’impugnazione della determinazione n. 239/2004, quindi, sussiste.</p>
<p>3. Rilevata l’inammissibilità del ricorso in relazione alla concessione edilizia n. 27/03, permane da valutare la fondatezza dei motivi di ricorso formulati in relazione alla determinazione n. 239/2004.<br />
In verità, tali motivi non possono essere qualificati “diffusi”.<br />
Il ricorrente si limita, infatti, a dedurre che l’annullamento della concessione edilizia “determina, conseguentemente, il venir meno del presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34 DPR 380/2001, presupponendo la norma suddetta opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e non, come nella fattispecie, opere realizzate in assenza di concessione edilizia”.<br />
Come già accennato, il principio vantato è in astratto ragionevole ma non può trovare applicazione nel caso di specie.<br />
Premettendo che il ricorrente instaura un rapporto di presupposizione tra l’esistenza o meno del titolo abilitativo per costruire e l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, conviene il Collegio che nei termini descritti, in verità, detto rapporto sussiste (ancorchè se ne debba escludere il carattere immediato e diretto), atteso che in presenza di opere totalmente abusive l’art. 34 di cui trattasi non può trovare applicazione.<br />
Stante l’insindacabilità della concessione edilizia rilasciata alla CO.GE.CA. S.r.l., il motivo de quo è, comunque, infondato.<br />
Il permanere del titolo abilitativo non consente, infatti, di ravvisare opere realizzate in assenza di concessione edilizia. Ne consegue la legittimità dell’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di accertare gli interventi e le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia – ora permesso di costruire – e di applicare una sanzione pecuniaria in seguito alla constatazione dell’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in difformità.</p>
<p>4. Per le ragioni illustrate, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7975/2004,  in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo respinge.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 novembre 2004.<br />
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Referendario- Relatore – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17100/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</a></p>
<p>Pres. LA MEDICA, Est. SAPONE S.a.s. Fratelli Tosetto di Tosetto dr. Walter &#038; C. (Avv.ti W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Agenzia delle Dogane (Avv. dello Stato) spetta al G.O. la giurisdizione in materia di contributi sulle esportazioni quando siano analiticamente disciplinati dalla normativa comunitaria 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. LA MEDICA, Est. SAPONE<br /> S.a.s. Fratelli Tosetto di Tosetto dr. Walter &#038; C. (Avv.ti W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Agenzia delle Dogane (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>spetta al G.O. la giurisdizione in materia di contributi sulle esportazioni quando siano analiticamente disciplinati dalla normativa comunitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Aiuti comunitari &#8211; Contributi sulle esportazioni – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Condizioni – Fattispecie</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Aiuti comunitari – Posizione  dei beneficiari – Diritto soggettivo – Sussiste – Condizioni – Interesse legittimo – Sussiste &#8211; Condizioni</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Determinazione della giurisdizione – Avviene in base al petitum sostanziale &#8211; Disciplina</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile, per carenza di giurisdizione,  il ricorso in materia di contributi sulle esportazioni disciplinati dalla normativa comunitaria, qualora i presupposti materiali e le  regole procedurali ai fini della concessione del contributo siano stati analiticamente previsti dalla normativa stessa,  rimanendo all’amministrazione un mero potere di riscontro di tali presupposti.</p>
<p>2. In materia di aiuti comunitari, la posizione dei beneficiari è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali; viceversa ove l&#8217;erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>3. La giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base alla prospettazione delle parti bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, e cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.O. in materia di contributi sulle esportazioni che siano analiticamente disciplinati dalla normativa comunitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. Reg. Sent.<br />
Anno 2004<br />
N. 6843   Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; Sezione I quater –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 6843 del 2004, proposto da<br />
<b>Pia Valter</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Nicolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Bonaiuti, situato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha domicilio legale, in Roma, via dei Portoghesi n. 12<br />
per l’annullamento<br />
a) della nota prot. n. 2.9/Compl. (Ass.ni), datata 9 agosto 2002, del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione, nella parte in cui l’Amministrazione ha disposto la conferma dell’odierno ricorrente presso la Casa di Reclusione di Mamone Lodè, in luogo di Cagliari, a seguito del superamento del concorso interno per esame teorico-pratico per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e della successiva frequenza del corso di formazione tecnico-professionale della durata di cinque mesi;<br />
b) di ogni altro atto antecedente, concomitante, successivo al provvedimento di cui al superiore punto a) e, in particolare, dell’atto di sanatoria delle posizioni di assegnazione temporanea per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, che ha confermato l’odierno istante presso la sede di Mamone in luogo di Cagliari;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004 il Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale; <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Espone il ricorrente:<br />
&#8211; di essere risultato vincitore del concorso interno, per esame teorico-pratico, riservato al personale con un’anzianità di servizio non inferiore a quattro anni, per complessivi 445 posti (350 uomini, 95 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del r<br />
&#8211; di aver frequentato il previsto corso di formazione tecnico-professionale, superando gli esami finali; <br />
&#8211; di avere accettato l’assegnazione d’autorità connessa al superamento della suddetta selezione e del successivo corso di formazione;<br />
&#8211; di aver richiesto, in seguito all’attivazione nel 2001 da parte dell’Amministrazione della procedura di sanatoria delle posizioni di assegnazione temporanea, di conseguire il definitivo trasferimento presso la Casa Circondariale di Cagliari, atteso che- che detta procedura si è completata nel mese di ottobre 2002 con la conferma, errata, presso la sede di Mamone Lodè ove era stato assegnato a seguito del superamento del concorso per vice Sovrintendente. <br />
Avverso la conferma in sede e la successiva sanatoria presso la sede di appartenenza il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:<br />
Eccesso di potere per travisamento della realtà fattuale e giuridica. Violazione e falsa applicazione della disciplina contenuta nella Circolare n. 0061815-2001 del 15.5.2001 del Ministero della Giustizia – D.A.P.. La fattispecie in esame risulta disciplinata, per quanto riguarda il passaggio dalla Casa di Reclusione di Mamone Lodè alla Casa Circondariale di Cagliari, dall’istituto del distacco. Pertanto, il provvedimento di assegnazione (datato settembre – rectius: agosto &#8211; 2002), conseguente al superamento del concorso per vice sovrintendente, nel disporre la conferma in sede e, quindi, la presa in carico presso la destinazione finale, avrebbe dovuto disporre il trasferimento definitivo alla Casa Circondariale di Cagliari. Il medesimo risultato si sarebbe dovuto conseguire per effetto del completamento della procedura di sanatoria, avvenuto nel mese di ottobre 2002. <br />
Il Ministero della Giustizia si è costituito resistendo. In particolare, con memoria depositata in data 6 novembre 2004, ha eccepito preliminarmente l’assoluta tardività dell’impugnazione del provvedimento di assegnazione; nel merito, ha evidenziato che: &#8211; il bando di concorso prevedeva che gli aspiranti sottoscrivessero una dichiarazione, indicando la disponibilità a raggiungere qualsiasi sede loro assegnata; &#8211; l’assegnazione dei nuovi sovrintendenti è stata attuata seguendo i seguenti criteri: &#8211; conferma del personale effettivo in sedi carenti, fino alla copertura dei posti in organico; &#8211; assegnazione in sedi diverse per il personale effettivo presso sedi già in esubero di personale del ruolo; &#8211; tutela del personale avente diritto ai benefici di cui alla legge n. 104/92.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il ricorso, oltre che irricevibile ed inammissibile, è infondato nel merito.</p>
<p>1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente chiede l’annullamento della nota, datata 9 agosto 2002, con la quale è stata disposta la sua “conferma” presso la Casa di Reclusione di Mamone Lodè e dell’atto di sanatoria delle posizioni di assegnazione temporanea, che lo ha confermato presso la stessa sede in luogo di Cagliari.<br />
Orbene, è evidente che, in relazione agli atti impugnati, non è stato rispettato il termine perentorio di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971.<br />
Il riferimento alla carenza nei provvedimenti di ogni e qualsivoglia indicazione circa l’Autorità Giudiziaria competente a conoscere dell’eventuale impugnazione nonché in ordine ai termini dell’eventuale azione a tutela della sfera giuridica dell’interessato non vale – di per sé – a giustificare il ritardo nell’impugnazione (cfr., tra le altre, CSI, sent. n. 327 dell’8 ottobre 2003; TAR Sardegna, sent n. 1260 del 15 ottobre 2003).<br />
La carenza delle indicazioni di cui sopra, infatti, rappresenta semplicemente un elemento valutabile ai fini della concessione del beneficio della remissione in termini per errore scusabile (cfr. C.d.S., sent. n. 1231 del 15 aprile 1996) ma può costituire presupposto per la concessione di detto beneficio soltanto nei casi in cui – a differenza dell’ipotesi in esame &#8211; sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, atteso che, altrimenti, tale inadempimento formale si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dall’onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti delle norme giuridiche, assistite dalla presunzione legale di conoscenza posta a fondamento dell’indefettibile principio dell’obbligo di osservanza dei precetti giuridici (cfr., tra le altre, C.d.S., sent. n. 5256 del 16.9.2003; TAR Puglia, Lecce, sent. n. 954 del 4.2.2004; TAR Umbria, sent. n. 747 del 26.9.2003; TAR Calabria, sent. n. 1149 del 18.9.2003).</p>
<p>1.2.  Emergono, ancora, perplessità in relazione all’asserita carenza di controinteressati.<br />
Ancorché il ricorrente non intenda sollevare doglianze in ordine alla graduatoria, va, infatti, osservato che le assegnazioni disposte in seguito all’espletamento di un concorso possono essere valutate come un “unicum”, che investe le posizioni di tutti i vincitori.<br />
Appare, dunque, possibile affermare che l’annullamento di un provvedimento di assegnazione è in grado di interferire con gli interessi degli altri vincitori del concorso. Ne consegue che la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei soggetti in evidenza è in grado di determinare l’inammissibilità del ricorso.<br />
2. Nel merito, è da rilevare che il ricorso si presenta alquanto generico.<br />
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della “conferma” presso alla Casa di Reclusione di Mamone Lodè, disposta a seguito del superamento del concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, e dell’atto di sanatoria delle posizioni di assegnazione temporanea per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, che ha confermato la già richiamata sede in luogo di Cagliari.<br />
In particolare, dopo aver premesso che era distaccato presso la Casa Circondariale di Cagliari sin dal 20.9.1997, afferma che il provvedimento di assegnazione, conseguente al superamento del concorso, nel disporre la conferma in sede, avrebbe dovuto attuare il trasferimento definitivo alla C.C. di Cagliari e che il medesimo risultato si sarebbe dovuto conseguire per effetto del completamento della procedura di sanatoria, avvenuto nell’ottobre 2002.<br />
Al riguardo, il Collegio non può non rilevare che il ricorrente è stato “assegnato” alla Casa di Reclusione di Mamone Lodè in seguito al superamento di un concorso, il cui bando prevedeva espressamente che -“ottenuta la nomina”- i vincitori avrebbero raggiunto la sede di servizio a ciascuno di essi assegnata.<br />
Si può, pertanto, osservare che, il ricorrente, partecipando e risultando, poi, vincitore del concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, ha reso possibile l’applicazione nei suoi confronti dei criteri di assegnazione all’uopo elaborati dall’Amministrazione, non contestati in questa sede; accettando l’assegnazione di autorità disposta sulla base dei predetti criteri, ha determinato l’effetto di precludere l’operatività della sanatoria attivata dall’Amministrazione con la lettera circolare n. 9961815-2001 del 15.5.2001.<br />
In particolare, appare opportuno porre in risalto che:<br />
&#8211;	l’assegnazione disposta dall’Amministrazione al termine del corso di formazione ed in questa sede contestata – pur se definita nel concorso come mera “conferma” – deve essere intesa come uno strumento diretto alla distribuzione delle nuove risorse disponibili, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	per detta assegnazione erano stati definiti dall’Amministrazione specifici criteri, in ordine ai quali il ricorrente non solleva doglianza alcuna, né dal punto di vista redazionale, né sotto l’aspetto applicativo.<br />	<br />
In termini più generali, va considerato, poi, che: <br />
&#8211;	l’assegnazione – in quanto tale &#8211; incide sulla sede di servizio del dipendente;<br />	<br />
&#8211;	l’assegnazione si risolve in una conferma quando non varia la sede di servizio individuabile dal ruolo, con totale irrilevanza delle situazioni di distacco; <br />	<br />
&#8211;	l’assegnazione interferisce, comunque, con le assegnazioni temporanee ovvero sui distacchi, in quanto costituisce una manifestazione di volontà diretta a ripartire le nuove risorse resesi disponibili in virtù del concorso in proporzione delle carenze;<br />	<br />
&#8211;	tale interferenza  può risolversi sia nella preclusione della sanatoria dei distacchi che nel venire meno degli effetti di quest’ultima, ove già prodottisi. Nel primo caso, va rilevata una sorta di interruzione temporale del distacco, conseguente all’assegnazione ed alla relativa accettazione dell’interessato, sicché l’Amministrazione – al momento del decidere sulla sanatoria – può trovarsi – come nel caso in esame – di fronte ad un soggetto che non versa più in una condizione di assegnazione temporanea. Nel secondo caso, il distacco risulta “sanato” ma la situazione così determinatasi viene meno per effetto dell’assegnazione disposta in seguito al concorso.<br />	<br />
Per quanto esposto nel ricorso, non è dato riscontrare, dunque, illegittimità in relazione all’assegnazione disposta dall’Amministrazione ed alla mancata sanatoria lamentata dal ricorrente.</p>
<p>3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere, a prescindere dalle questioni di irricevibilità ed inammissibilità, rigettato nel merito.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Ministero della Giustizia in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater, respinge il ricorso n. 6843/2004.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Ministero della Giustizia in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 novembre 2004.<br />
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Referendario- Relatore – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17116/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17116/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17116</a></p>
<p>Pres. GUERRIERI, Est. DE MICHELE Tobia Marisa (Avv.ti F. Campo e P. Perrone) c/ Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Avv. dello Stato) sull&#8217;illegittimità del bando di concorso per assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria che preveda limiti di altezza 1. Concorsi pubblici – Bando di concorso &#8211; Assunzione nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17116/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-12-2004-n-17116/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GUERRIERI, Est. DE MICHELE<br /> Tobia Marisa (Avv.ti F. Campo e P. Perrone) c/ Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del bando di concorso per assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria che preveda limiti di altezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Bando di concorso &#8211; Assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria &#8211;  Limite di altezza – L. 874/46 – Illegittimità del limite – Sussiste &#8211;  Motivi</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Bando di concorso – Requisiti psico-fisici per accedere ad una procedura concorsuale &#8211; Impugnazione – Termine di 60 gg. dalla pubblicazione – Non decorre – Fattispecie – Requisiti soggetti ad accertamento successivo</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il bando di concorso per assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria che preveda limiti di altezza,  non risultando disposizioni dirette a disciplinare tale  requisito; né è possibile attribuire rilevanza ai requisiti stabiliti per il personale della Polizia di Stato,  trattandosi di un requisito richiesto in deroga alla regola generale stabilita dalla legge 13 dicembre 1986, n. 874 secondo cui l’altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>2. L’onere di impugnazione dei bandi di concorso, entro sessanta giorni dalla relativa pubblicazione, non deve considerarsi sussistente in rapporto a requisiti soggetti ad accertamento successivo, la cui mancanza, benché preesistente, possa non essere conosciuta dai soggetti interessati, mancando in tale situazione la percezione di attualità della lesione e quindi la piena conoscenza della portata lesiva dell’atto ad effetti generali. Di tale natura sono da considerarsi i requisiti psico-fisici per accedere ad una procedura concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità del bando di concorso per assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria che preveda limiti di altezza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio<br />
Sez. I Quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 699/04  proposto dalla<br />
signora <b>TOBIA MARISA</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F.Campo e P. Perrone del Foro di Trapani Lino ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. P. Della Porta in Roma, via L. Bissolati 76;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	IL <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>																																																																																												</p>
<p>&#8211;	IL <b>DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b> <br />	<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli Uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
quanto al ricorso: <br />
&#8211;	del provvedimento reso in data 16.12.2003,  in seconda istanza, dalla Commissione di cui all’art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 443/1992, circa l’inidoneità della ricorrente all’assunzione nel corpo della Polizia Penitenziaria, per asserito deficit staturale;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di analogo contenuto reso in prima istanza, in data 12.11.2003, dalla Commissione di cui all’art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 443/1992;<br />	<br />
&#8211;	del bando di concorso per n. 168 posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria, indetto con decreto del 6.2.2003, pubblicato sulla G.U. – serie speciale – del 18.3.2003, nella parte in cui dispone che i partecipanti al concorso debbano avere altezza non inferiore a cm. 161;<br />	<br />
&#8211;	del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in via di formalizzazione alla data di notifica dell’impugnativa;<br />	<br />
quanto ai motivi aggiunti di gravame:<br />
&#8211;	del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 22.12.2003, comunicato in data 13.1.2004, con cui si formalizza l’esclusione dal concorso della ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	della graduatoria finale del medesimo concorso, approvata con P.D.G. del 29.12.2003, non ancora pubblicata alla data di proposizione dell’impugnativa;																																																																																												</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti di gravame, notificati alle diverse parti intimate il 10 e 11 marzo 2004;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;  <br />	<br />
         VISTI la sentenza parziale di questo Tribunale n. 4572/04 del 17.5.2004 e gli atti depositati in ottemperanza alla medesima;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza in data 25 ottobre 2004, il Consigliere  G. De Michele e uditi, altresì, gli Avvocati delle parti, come da verbale di udienza in data odierna; <br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Attraverso il ricorso in esame, notificato il 12.1.2004, nonché attraverso motivi aggiunti di gravame, notificati alle diverse parti intimate in data 10 e 11 marzo 2004, si impugnavano  l’esclusione della ricorrente, per asserito deficit staturale, da un concorso per n. 168 posti  (poi aumentati a n. 284 posti) di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, nonché il bando e la successiva graduatoria finale del concorso stesso, approvata con P.D.G. in data 29.12.2003.<br />
Nell’impugnativa erano prospettati i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	violazione dell’art. 1 della legge 13.12.1986, n. 874, dell’art. 122, comma 1, letterea b) del D.Lgs. n. 443/1992 e dell’art. 2 della legge n. 874/1986; eccesso di potere per difetto dei presupposti; violazione dell’art. 51, comma 1, della Costituzione, non esistendo alcuna disposizione normativa, specificamente indirizzata ad imporre limiti di altezza minimi per l’assunzione nel corpo della Polizia Penitenziaria, con conseguente illegittimità del bando di concorso, prescrittivo di tali limiti; ogni discriminazione basata sui limiti di altezza, peraltro, risulterebbe incostituzionale, nonché in contrasto con il dettato della legge n. 874/1986, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (sez. V, 21.8.2003, n. 4698).<br />	<br />
Le medesime censure sopra sintetizzate, in aggiunta alla censura di illegittimità derivata, venivano ulteriormente rappresentate nei già citati motivi aggiunti di gravame, riferiti ancora al decreto del Capo del Dipartimento del 22.12.2003, nonché all’atto approvativo della graduatoria finale (P.D.G. in data 29.12.2003, non pubblicata alla data di notifica dell’impugnativa).<br />
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità  e nel merito l’infondatezza dell’impugnativa stessa (rispettivamente, per omessa impugnazione nei termini del bando di concorso e risultando i limiti di altezza in questione effettivamente vigenti, sulla base di una serie di rinvii normativi).<br />
Preso atto di quanto sopra, con sentenza parziale n. 4572/04 del 17.5.2004, il Collegio osservava, in via preliminare, come l’intervenuta approvazione della graduatoria comportasse la presenza di controinteressati, individuabili nei soggetti utilmente collocati nella medesima, potendo tali soggetti perdere o vedere peggiorata la loro posizione, a seguito del ricorso giurisdizionale, con conseguente necessità di chiamata in giudizio – quale condizione di ammissibilità del ricorso stesso – di almeno uno di essi, circostanza non verificatasi nel caso di specie.<br />
Nella medesima sentenza parziale, tuttavia, veniva riconosciuta la sussistenza al riguardo di errore scusabile, non risultando ancora intervenuta la pubblicazione della graduatoria in questione alla data di notifica dell’impugnativa, ed essendo quindi plausibile che i nomi dei vincitori non fossero ancora noti alla data di deposito del ricorso. Veniva pertanto disposta con la medesima sentenza n. 4572/04 l’integrazione del contraddittorio &#8211; ai sensi dell’art. 21, comma 1, L. n. 1034/71 e nei modi di cui agli articoli 137 e seguenti cod.proc.civ. &#8211; nei confronti di tutti gli soggetti, inclusi nella graduatoria di cui si discute, con autorizzazione ad effettuare l’adempimento anche per pubblici proclami.<br />
Detto adempimento veniva espletato, tramite pubblicazione su G.U. n. 144 del 22.6.2004 e su tale base, nell’udienza in data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la sussistenza, o meno, di una adeguata base normativa per la fissazione di un limite di altezza di cm. 161, quale condizione – prevista nel bando pubblicato su G.U., serie speciale “concorsi ed esami”, del 18.3.2003 – per partecipare ad un concorso per allievi agenti di polizia penitenziaria femminile, del Corpo di Polizia Penitenziaria.<br />
Tale valutazione presuppone che si consideri, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla parte resistente, per omessa tempestiva impugnazione del bando anzidetto.<br />
Il Collegio ritiene che l’eccezione debba essere respinta, poiché l’onere di impugnazione dei bandi di concorso, entro sessanta giorni dalla relativa pubblicazione, non deve considerarsi sussistente in rapporto a requisiti soggetti ad accertamento successivo, la cui mancanza – benché preesistente – possa non essere conosciuta dai soggetti interessati, mancando in tale situazione la percezione di attualità della lesione e quindi la piena conoscenza della portata lesiva dell’atto ad effetti generali: di tale natura sono da considerare, indubbiamente, i requisiti psico-fisici per accedere ad una procedura concorsuale, ivi compresi i limiti di altezza, quando il deficit di statura sia di minima entità, come nel caso di specie (3 centimetri; cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. V, 6.3.2002, n. 1342).<br />
Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto, tenuto conto del nuovo indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. IV, 21.8.2003, n. 4698) e della specifica disciplina, dettata per la materia di cui trattasi sia in via generale, sia per lo specifico settore della Polizia Penitenziaria.<br />
Si deve considerare infatti, in primo luogo, che la legge13.12.1986, n. 874, recante norme sui limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, prescrive all’art. 1 che l’altezza delle persone non possa costituire “motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici”, rimettendo nell’art. 2 ad un regolamento – emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazione sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità fra uomo e donna – la possibilità di individuare “mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite”.<br />
Per quanto riguarda il settore, che interessa nel caso di specie,  l’art. 4 del D.Lgs. 21.8.1945, n. 508 prevedeva per quello, che era allora definito “Corpo degli agenti di custodia delle carceri”, una “statura non inferiore a metri 1,60”, ma tale specifica disciplina deve considerarsi abrogata, a seguito dell’integrale rinnovazione normativa, disposta con legge 15.12.1990, n. 395, istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria, con scioglimento, disposto nell’art. 2, del Corpo degli agenti di custodia, il cui personale è confluito nella nuova struttura organizzatoria.<br />
Per l’ordinamento di tale personale, l’art. 14 della medesima legge 395/1990 conferisce delega al Governo affinchè venga adottata con “uno o più decreti legislativi” una compiuta disciplina e – con specifico riferimento alle “modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli” (art. 14 cit., comma 1, lettera n, punto 1) – prevede come principio e criterio direttivo che “siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici, previsti per l’eccesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia”.<br />
Il successivo decreto legislativo 30.10.1992, n. 443, recante l’ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, tuttavia, nell’art. 122 (comma 1, lettera b) pone fra i requisiti psico-fisici per l’ammissione ai concorsi non un determinato limite, ma un mero richiamo all’altezza, “individuata ai sensi del provvedimento, di cui all’art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874”.<br />
Una regolamentazione specifica, sotto il profilo che qui interessa, non è dunque contenuta nella disciplina, dettata per la Polizia Penitenziaria, mentre risulta contenuta nel D.P.C.M. 30.9.1992, n. 432, concernente modifiche al D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411 (antecedente all’istituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria), circa il “limite minimo di statura delle candidate ai concorsi, per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato”.<br />
Detto limite, nell’art. 3 del citato D.P.C.M., è fissato in misura “non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne”, in considerazione – come si legge nelle premesse del medesimo DPCM – dell’esigenza  di “assicurare il miglior espletamento dei servizi istituzionali da parte del personale femminile della Polizia di Stato, che, direttamente impegnato nell’azione di contrasto al crimine comune e organizzato e, più in generale, nella difesa dell’ordine pubblico….può venirsi a trovare nell’inderogabile necessità di impiegare poteri coercitivi, che presuppongono per loro stessa natura il possesso di doti fisiche particolarmente elevate”.<br />
Tenuto conto del quadro normativo sopra sintetizzato, un primo orientamento giurisprudenziale considerava recepito per rinvio, nell’ordinamento della Polizia Penitenziaria, il limite di altezza previsto per la Polizia di Stato (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, nn. 2257/01 e 5210/01).<br />
Più recentemente tuttavia, come già sopra accennato (Cons. St., sez. IV, n. 4698/2003), è stato ritenuto che – rinviando il ricordato art. 122 L. n. 395/1990 non ad altra specifica disciplina, ma all’art. 2 della legge n. 874/1986 (ovvero alla prevista, mera possibilità che il Presidente del Consiglio dei Ministri individui mansioni e qualifiche, per le quali si ritenga di dover derogare al principio generale, secondo cui l’altezza non può costituire motivo di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici) – l’applicazione alla Polizia Penitenziaria delle norme, dettate per la Polizia di Stato col citato D.P.C.M. n. 411/1987, costituisse applicazione del principio dell’analogia, inammissibile in rapporto a fattispecie derogatorie previste in via eccezionale, come quelle di cui si discute. <br />
Il Collegio ritiene di poter aderire a tale indirizzo, in quanto la delicatezza e l’importanza – sul piano dei diritti costituzionalmente garantiti – del principio generale, di cui all’art. 1 della più volte citata legge n. 874/86, getta già qualche ombra sulla immotivata previsione di identità di requisiti psico-fisici, per Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato, ed in ogni caso impedisce la pedissequa recezione del limite di altezza, fissato dal D.P.C.M. n. 411/87 per ragioni, specificamente riferite alla sola Polizia di Stato, mentre il D.Lgs. n. 443/1992, che detta identità di requisiti avrebbe dovuto recepire, non fa esplicito rinvio al predetto D.P.C.M. (anche, come sarebbe stato auspicabile, enunciando le ragioni dell’estensione della disciplina derogatoria in questione), ma – come già sopra ricordato – richiama genericamente la normativa regolamentare, cui la legge n. 874/86 affida appunto la  possibilità di introdurre detta disciplina derogatoria, nella fattispecie – ovvero per quanto specificamente riguarda la Polizia Penitenziaria – non ancora emanata. <br />
In tale situazione, il Collegio ritiena che il limite di altezza, fissato nel medesimo D.P.C.M. n. 411/87, non possa automaticamente applicarsi alla Polizia Penitenziaria, con conseguente illegittimità del bando di concorso impugnato, nella parte in cui impone il limite di altezza, fissato con detto D.P.C.M per altra categoria lavorativa; discende da quanto sopra l’accoglimento della censura di illegittimità derivata, prospettata nei motivi aggiunti di gravame avverso l’esclusione della ricorrente dalle prove concorsuali.<br />
In base alle argomentazioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con le conseguenze precisate nel dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I Quater), ACCOGLIE il ricorso n. 699/2004, specificato in epigrafe e, per l’effetto, ANNULLA il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 22.12.2003, comunicato il 13.1.2004, con il quale è stata formalizzata l’esclusione dal concorso della ricorrente, per invalidità del relativo atto presupposto (art. 9, comma 10 del bando di concorso); COMPENSA le spese.<br />	<br />
      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
  Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 25 ottobre  2004, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
			Presidente Pio Guerrieri<br />	<br />
			Consigliere est. Gabriella De Michele<br />	<br />
			Referendario Antonella Mangia</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-22-12-2004-n-17130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-22-12-2004-n-17130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-22-12-2004-n-17130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17130</a></p>
<p>Pres. TOSTI, Est. METRO Consorzio Cooperative Abitazione « Associazione italiana Casa » ed altre (Avv. G. Pallottino) c/ Regione Lazio (Avv. Privitera) e c/ Soc. Coop.va Edilizia s.r.l. Giorgine ed altre sui criteri di preferenza di un bando di concorso per la predisposizione di un Piano Operativo Regionale 1. Concorsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-22-12-2004-n-17130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-22-12-2004-n-17130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. TOSTI, Est. METRO<br /> Consorzio Cooperative Abitazione « Associazione italiana Casa » ed altre (Avv. G. Pallottino) c/ Regione Lazio (Avv. Privitera) e c/ Soc. Coop.va Edilizia s.r.l. Giorgine ed altre</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di preferenza di un bando di concorso per la predisposizione di un Piano Operativo Regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Concorso per la predisposizione di un Piano Operativo Regionale &#8211; Bando di concorso – Criteri di preferenza – “Facile” disponibilità delle aree – Prevalenza del criterio dell’assegnazione di area assistita da garanzie pubbliche – Sussiste &#8211; Motivi<br />
2. Concorsi Pubblici – Bando di concorso – Impugnazione del bando – Disciplina &#8211; Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Con riguardo ai criteri di preferenza disposti da un bando di concorso per la predisposizione di un Piano Operativo Regionale, al fine della attuazione della “facile” disponibilità delle aree per la sicura e rapida realizzazione  dell’intervento, il criterio della proprietà (presente o futura) di un’area, anche se corredata da tutti gli elementi di conformità urbanistica, non può prevalere sul criterio dell’assegnazione (presente o futura) di un’area che sia assistita da garanzie pubbliche di attuabilità, che certamente non possono considerarsi in modo deteriore rispetto a quelle offerte dal privato.</p>
<p>2. L’onere di immediata impugnazione del bando di concorso riguarda soltanto quelle clausole che, limitando la partecipazione alla gara, devono ritenersi immediatamente lesive, mentre quelle clausole che spiegano i loro effetti lesivi solo al momento conclusivo della procedura possono essere impugnate unitamente al provvedimento finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui criteri di preferenza di un bando di concorso per la predisposizione di un Piano Operativo Regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE I TER</b></p>
<p>nelle persone dei signori Luigi 	Tosti		PRESIDENTE;<br />
Adolfo 	Metro		COMPONENTE, est.;<br />
Franco    	De Bernardi	             COMPONENTE																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 13442/2003 R.G.R., proposto dalle<br />
<b>Soc. Coop.ve Edilizie a r.l. Consorzio Cooperative Abitazione “Associazione Italiana Casa” (AIC), Costruzioni Residenziali Abitazioni Roma, Rodolfo Moranti</b>, tutte rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Pallottino,, ed elettivamente domiciliate in Roma, presso il suo studio,  Via Oslavia n. 14; &#8211; ricorrente –</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>&#8211; <b>Regione Lazio</b>, nella persona pro-tempore in carica, rappresentata e difesa dall’ Avv. Privitera;<br />
     &#8211; resistente –</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>delle <b>Soc. Coop.ve Edilizie a r.l. Giorgine, Giotto, Perugino, Veronese, Vasari, Pisanello, Capannelle 2000, Vega, Appio Latino, Isola tiberina 80 e L’Alpina</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	della delibera Giunta reg. Lazio del 20 giugno 2003 n. 527 di approvazione del bando di concorso per la predisposizione del Piano Operativo Regionale – volto alla realizzazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001 n. 2523 – nella parte in cui prevede titoli preferenziali in caso di parità del punteggio assegnato;<br />	<br />
&#8211;	della delibera della “Giunta reg. Lazio del 3 ottobre 2003 n. 952, con la quale – in esecuzione della predetta delibera n. 527/2003 – è stato formato l’elenco degli operatori ammissibili al finanziamento per la realizzazione del Piano Operativo Regionale, con esclusione delle ricorrenti;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, precedenti o successivi;<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 1.7.2004 il relatore Cons.Adolfo Metro, e gli avvocati (come da apposito verbale);<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:                                                                         </p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso  notificato in data 3 dicembre 2003, i ricorrenti  hanno chiesto l’annullamento della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 527, del 20/6/03,  con la quale è stato bandito il concorso per l’ammissione al contributo finanziario per la realizzazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato  “20.000 abitazioni in affitto “ e della delibera n. 952, del 3/10/03, con la quale è stato approvato l’elenco degli operatori ammessi al finanziamento.<br />
La ricorrente espone che, allo scopo di incrementare l’offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con D.M. del 27/12/01 n. 2523, aveva predisposto un programma sperimentale di edilizia residenziale pubblica con l’attribuzione alle Regioni di fondi da destinare alla costruzione, all’acquisto e/o al recupero di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, rimettendo alle Regioni stesse la possibilità di introdurre criteri di qualificazione degli aspiranti all’assegnazione dei contributi. <br />
Legittimati ad avanzare proposte di intervento, oltre le A.T.E.R., le imprese di costruzioni, i loro consorzi ed altre persone giuridiche, erano anche le Cooperative edilizie di abitazione iscritte all’albo nazionale di cui all’art. 13 della L. n. 59/82.<br />
La Giunta regionale, ha previsto, nel bando, la formazione di tre graduatorie differenti in funzione dei tre tipi di locazione (permanente, non inferiore a quindici anni, non inferiore ad otto anni) ed inoltre, dopo aver fissato i parametri per l’assegnazione dei punteggi, ha stabilito otto “ criteri di priorità” da applicare in ordine decrescente per la formazione delle graduatorie, prevedendo che, in caso di parità, si avesse riguardo, in ordine decrescente, ai seguenti criteri di priorità, già costituenti requisiti di ammissione:<br />
1-proprietà dell’area o dell’immobile da recuperare;<br />
2-delibera comunale di assegnazione dell’area;<br />
3-proprietà futura dell’area o dell’immobile mediante atto preliminare di vendita o atto condizionato di vendita purchè in corso di validità alla data di presentazione della domanda e sino al mese di maggio 2004, con successiva possibilità di rinnovo annuale;<br />
4-dichiarazione intestata all’operatore, rilasciata dal comune, attestante l’individuazione dell’area con l’impegno di assegnare tale area nel caso di ammissione al finanziamento.<br />
Con la delibera di Giunta n. 952/03 la Regione ha approvato la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento, dalla quale le Cooperative ricorrenti sono risultate escluse essendo state preferite le offerte presentate dalle Cooperative controinteressate, in considerazione della preferenza loro attribuita in base alla disponibilità derivante da semplice compromesso d’acquisto rispetto alla offerta delle ricorrenti basata, invece, sull’impegno del comune di assegnare aree già individuate.<br />
Gli atti impugnati vengono censurati per i seguenti motivi:<br />
-eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione, violazione del D.M. n. 2523/01 e dell’art. 1 della L. n. si241/90, eccesso di potere per carenza dell’interesse pubblico in quanto, la previsione del bando, che dà la preferenza, in cas<br />
-violazione dell’art. 4 del D.M. 2523/01, nella parte in cui il bando non prevede che il possesso, in capo ai partecipanti, del requisito del bilancio in attivo o in pareggio, venga provato prima della erogazione dei finanziamenti, ma si limita a richiede<br />
Le controparti intimate, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto l’inammissibilità del gravame per tardività nel deposito del ricorso perché, nel caso di specie, sarebbe applicabile l’art. 23 bis della L. n. 1034/71, che prevede la riduzione dei termini per i provvedimenti relativi all’affidamento ed all’esecuzione di opere di pubblica utilità; inoltre, hanno sostenuto l’irricevibilità dello stesso,  con riferimento alla delibera n. 527/03, pubblicata sulla B.U.R. n. 18 del 30/6/03, il cui termine per l’impugnativa scadeva il 14 ottobre 2003.<br />
Nel merito, hanno affermato l’infondatezza delle censure proposte.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il primo motivo di inammissibilità sostenuto dalla Regione Lazio deve ritenersi infondato atteso che la presente fattispecie non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 23 bis della L. n. 1034/71, lett. b), che prevede la riduzione dei termini per i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara.<br />
Ritiene infatti, il Collegio che il bando in esame ha ad oggetto non già un’opera pubblica ma il (parziale) finanziamento di una attività privata ( “contributi per la costruzione di alloggi in locazione alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione”) con la finalità  (art. 1 del bando) di contribuire a risolvere la carenza di abitazioni destinate alla locazione per i cittadini che non hanno risorse per accedere al libero mercato  e che gli effetti di pubblica utilità dalla stessa derivanti devono, di conseguenza,  ritenersi meramente indiretti e tali da non integrare la fattispecie di cui al cit. art. 23 bis.<br />
Infondata è anche la seconda eccezione in quanto, l’onere di immediata impugnazione del bando di concorso riguarda soltanto quelle clausole che, limitando la partecipazione alla gara, devono ritenersi immediatamente lesive, mentre quelle clausole che spiegano i loro effetti lesivi solo al momento conclusivo della procedura possono essere impugnate unitamente al provvedimento finale (Ad.pl. n.1/03).<br />
La clausola in esame, nel prevedere l’attribuzione di un ulteriore punteggio per la redazione della graduatoria, manifesta la sua lesività soltanto con il relativo atto applicativo, costituito dalla graduatoria di merito.<br />
Da ciò, l’infondatezza anche di tale eccezione atteso che il ricorso è stato proposto nei termini rispetto alla delibera di approvazione di  tale graduatoria.<br />
Il secondo motivo di gravame proposto dalla ricorrente, con cui si sostiene l’illegittimità del bando nella parte in cui non dispone che venga prodotta, dai partecipanti, la prova del possesso del requisito del pareggio del bilancio deve ritenersi infondato.<br />
L’amministrazione regionale ha previsto che il possesso di tale requisito fosse dichiarato nella domanda di partecipazione, che deve ritenersi come dichiarazione sostitutiva e ciò è comunque sufficiente, in quanto non in contrasto con le disposizioni del cit. D.M. 2623/2001.<br />
Sotto altro profilo, va anche rilevato che la censura è inammissibile perché, in ogni caso, non vengono proposti concreti motivi di lesioni derivanti, alla società ricorrente, da tale clausola.<br />
Fondata, invece, è la prima censura.<br />
Con i criteri di preferenza impugnati la Regione ha, indubbiamente, inteso garantire e privilegiare l’esigenza della sicura e rapida realizzazione degli interventi che, ovviamente, hanno come presupposto la disponibilità o la facile disponibilità dell’area destinata all’edificazione.<br />
Peraltro, la preferenza disposta dal bando, del criterio 1 rispetto al criterio 2, (riferiti alla disponibilità dell’area) e del criterio 3 rispetto al criterio 4, (riferiti ad ipotesi di  “facile “ disponibilità dell’area), deve ritenersi illogico in quanto  in contraddizione con  l’esigenza che l’amministrazione intende perseguire.<br />
Come giustamente rilevato nel primo motivo di gravame, mentre il requisito della proprietà, attuale o futura, dell’area non fornisce alla P.A. alcuna garanzia di conformità urbanistica dell’intervento o di inesistenza di altri vincoli preclusivi all’edificazione, al contrario, l’assegnazione di un’area già disposta dal comune presuppone con assoluta certezza la conformità dell’idoneità dell’area all’intervento derivante dal fatto che tali aree sono state destinate all’attuazione di edilizia residenziale pubblica.<br />
Analoghe considerazioni possono essere riferite alla proprietà futura dell’area accertata mediante preliminare o atto condizionato di vendita, rispetto alla dichiarazione del comune, di assegnazione dell’area individuata, in caso di finanziamento, in quanto mentre l’assegnazione del comune si inquadra in strumenti urbanistici attuativi di previsioni del PRG, la semplice dimostrazione di una proprietà presente e futura, non accompagnata da certificazioni di destinazione urbanistica non garantisce l’area dall’introduzione di nuove previsioni vincolistiche.<br />
In ogni caso, poi, in una procedura volta ad erogare finanziamenti pubblici, le garanzie offerte dalle parti private non possono essere considerate in maniera prevalente rispetto ad analoghe garanzie offerte dalla stessa amministrazione.<br />
Pertanto, ai fini della attuazione del criterio della “facile “ disponibilità delle aree per la sicura e rapida attuazione dell’intervento, la proprietà, (presente o futura) di un’area, in ipotesi anche se corredata da tutti gli elementi di conformità urbanistica, non può prevalere sul criterio dell’assegnazione ( presente e futura) di un’area che sia assistita da garanzie pubbliche di attuabilità, che certamente non posso considerarsi in modo deteriore rispetto a quelle offerte dal privato.<br />
Da ciò deriverebbe, infatti, un sostanziale contrasto con l’interesse pubblico sottostante al programma, preordinato alla esigenza che i finanziamenti siano assegnati, con uguali possibilità, a tutti i soggetti aventi comunque analoga disponibilità (certa o facile) dell’area di intervento, che può riscontrarsi in maniera paritaria sia nell’ipotesi di cui al punto 1 e 2, sia, in ordine ovviamente decrescente, anche in quelle di cui al punto 3 e 4, di cui al presente ricorso.<br />
Il gravame va, pertanto, accolto nei sensi di cui in motivazione.<br />
Si compensano, le parti costituite,  le spese di onorario e di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ ter accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso n.13442/03, meglio specificato in epigrafe; <br />
Spese compensate.</p>
<p>Cosi’ deciso in Roma, addì 1 luglio 2004, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi 			TOSTI                                           Presidente<br />	<br />
Adolfo 		METRO				Consigliere, est<br />	<br />
Franco A. M.           DE BERNARDI                             Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-22-12-2004-n-17130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.19618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-22-12-2004-n-19618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Michele Perrelli, Est. Leonardo Pasanisi Moio Palmina e Scotto Di Clemente Maria Consiglia (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) contro il Comune di Ischia (n.c.) Abusi edilizi &#8211; Nuovo condono edilizio &#8211; Ex art. 32 del D.L. 296/2003 &#8211; Art. 44 della legge n. 47/85 sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori 1.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Michele Perrelli, Est. Leonardo Pasanisi<br /> Moio Palmina e Scotto Di Clemente Maria Consiglia (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) contro il Comune di Ischia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Abusi edilizi &#8211; Nuovo condono edilizio &#8211; Ex art. 32 del D.L. 296/2003 &#8211; Art. 44 della legge n. 47/85 sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi &#8211; Nuovo condono edilizio – Ex art. 32 del D.L. 296/2003 &#8211; Art. 44 della legge n. 47/85 sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori &#8211; Istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 T.U. Edilizia &#8211; Acquiescenza sul silenzio-rifiuto – Piena operatività dell’ordinanza di demolizione</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Nuovo condono edilizio – Ex art. 32 del D.L. 296/2003 &#8211; Art. 44 della legge n. 47/85 sulla sospensione dei procedimenti sanzionatori – Applicabilità alle sole opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 &#8211; Limiti</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Nuovo condono edilizio – Ex art. 32 del D.L. 296/2003 – Potere concorrente del legislatore regionale di cui al nuovo art. 117 Cost.- A seguito del decisum della Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 28 giugno 2004 Limiti – Non può incidere su alcuni contenuti di principio della legislazione statale tra i quali, in particolare, &#8220;il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili e la determinazione delle volumetrie massime condonabili&#8221;</p>
<p>4 Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Nuovo condono edilizio – Ex art. 32 del D.L. 296/2003 &#8211; Insanabilità dell’opera sotto il profilo urbanistico &#8211; Disegno di legge delega sull&#8217;ambiente attualmente all’esame del Parlamento &#8211; Non può avere alcuna rilevanza – Motivazioni – Trattasi di provvedimento che ancora non ha valore di legge e non potrebbe comunque portare, nella sua odierna formulazione e configurazione (di accertamento di conformità), alla sanatoria di tutti gli illeciti paesaggistici commessi sino alla data del 30 settembre 2004, ma solo di quelli &#8220;previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica&#8221;</p>
<p>5. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Nuovo condono edilizio – Ex art. 32 del D.L. 296/2003 &#8211; Non sussiste alcuna violazione dalla legge n. 241/90 &#8211; Non sussiste, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, il vizio di incompetenza, &#8211; Non sussiste il vizio di difetto di motivazione – Motivazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;articolo 44 della legge n. 47/1985, richiamato dall&#8217;articolo 32, comma venticinquesimo, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 296, conv. in L. n. 326/2003, sul nuovo condono edilizio secondo cui, in attesa della definizione delle domande di condono degli abusi edilizi, sono sospesi i relativi procedimenti sanzionatori, non è applicabile in caso di acquiescenza al silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 T.U. Edilizia medio tempore proposta dalla stessa parte ricorrente con la conseguente piena ripresa di operatività dell’ordinanza di demolizione e la necessità di esaminare nel merito il ricorso;</p>
<p>2. L&#8217;articolo 44 della legge n. 47/1985, richiamato dall&#8217;articolo 32, comma venticinquesimo, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 296, conv. in L. n. 326/2003, sul nuovo condono edilizio (secondo cui, in attesa della definizione delle domande di condono degli abusi edilizi, sono sospesi i relativi procedimenti sanzionatori), è applicabile alle sole opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e non è invece suscettibile di applicazione generalizzata in relazione a qualsiasi domanda di condono; in particolare la sospensione dei procedimenti prevista da detta norma non è applicabile ai procedimenti repressivi di abusi edilizi che risultano inequivocabilmente eseguiti in epoca successiva alla suddetta data del 31 marzo 2003 (nella specie, a tal fine, per escludere l’applicabilità della sospensione, si è fatto riferimento ad un rapporto della Sezione Vigilanza Edilizia avente efficacia probatoria privilegiata)</p>
<p>3. In relazione alla disciplina del condono edilizio, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 28 giugno 2004, il legislatore regionale (cui spetta, in subiecta materia, il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost.), non può incidere su alcuni contenuti di principio della legislazione statale tra i quali, in particolare, &#8220;il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili e la determinazione delle volumetrie massime condonabili&#8221;</p>
<p>4. Qualora si riscontri l’insanabilità dell’opera in questione sotto il profilo urbanistico, non può essere attribuita alcuna rilevanza al disegno di legge delega sull&#8217;ambiente attualmente all’esame del Parlamento, sia perché trattasi di provvedimento che ancora non ha valore di legge, sia perché esso non potrebbe comunque portare, nella sua odierna formulazione e configurazione (di accertamento di conformità), alla sanatoria di tutti gli illeciti paesaggistici commessi sino alla data del 30 settembre 2004, ma solo di quelli &#8220;previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica&#8221; (tra i quali, stante il suevidenziato contrasto, non può certamente essere ricompreso quello in esame);</p>
<p>5. Non sussiste alcuna violazione delle regole procedimentali dettate dalla legge n. 241/90 dal momento che gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo dovuti in assenza di titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario; non sussiste, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, il dedotto vizio di incompetenza, dal momento che l’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali in rapporto agli organi di governo, ribadisce la distinzione (già introdotta dalla legge n. 142 del 1990), tra la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (spettante ai dirigenti) ed i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo), senza che sia a tal fine necessaria alcuna previa approvazione di apposita disciplina statutaria e regolamentare, stante il carattere immediatamente precettivo (e non programmatico) della norma in esame;non sussiste il dedotto vizio di difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato reca le ragioni della sua adozione, consistenti nell’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera e nella sicura assoggettabilità di questa al regime concessorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la sospensione dei procedimenti sanzionatori in seguito a domande di condono edilizio non è applicabile in caso di acquiescenza al silenzio &#8211; rifiuto formatosi sull&#8217;istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 T.U. Edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per la Campania, Sez. VI</b></p>
<p>
composto dai Signori:<br />
Dott. Michele Perrelli &#8211; Presidente;<br />
Dott. Leonardo Pasanisi &#8211; Consigliere rel.;<br />
Dott.ssa Maria Abbruzzese &#8211; Consigliere;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1241/2004 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Moio Palmina e Scotto Di Clemente Maria Consiglia</b><br />
rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Lorenzo Bruno Molinaro di Barano d’Ischia, ma con domiciliazione da intendersi effettuata presso la Segreteria di questo Tribunale, in Napoli, piazza Municipio, ai sensi dell’art. 19 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>Il <b>Comune di Ischia</b>, in persona del Sindaco pro tempore;<br />
&#8211; non costituito</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione:<br />
 a) dell’ordinanza adottata in data 3/12/03, n. 366, e notificata il 16/12/03;<br />
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti&#8221;.<br />
VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTE le ordinanze di questa Sezione nn. 1194 del 23 febbraio 2004 e 3802 del 5 luglio 2004;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITO all&#8217;udienza pubblica del 6 dicembre 2004 il relatore, cons. dott. Leonardo Pasanisi (nessuno comparso per le parti);<br />
VISTO l’art. 26, co. 4°, della legge n. 1034 del 1971;<br />
RITENUTO e considerato quanto segue in:</p>
<p align="center"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>RILEVATO che parte ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione in epigrafe indicata, deducendone l&#8217;illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/85 in relazione all’art. 32 D.L. n. 269/03 (conv. L. n. 326/03). Difetto dei presupposti. Carenza assoluta di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, in quanto si tratterebbe di opere realizzate entro il limite temporale di applicazione della nuova legge sul condono, e quindi opererebbe la sospensione legale di cui alle richiamate disposizioni normative.<br />
2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90. Violazione del giusto procedimento di legge, in quanto, l’intimata amministrazione comunale avrebbe dovuto preventivamente comunicare l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’impugnato provvedimento di demolizione.<br />
3) Incompetenza. Violazione art. 51 L. n. 142/90, dal momento che, in mancanza della disciplina regolamentare di attuazione della norma statale concernente il passaggio delle competenze amministrative ai dirigenti, sussisterebbe, nella specie, la competenza del Sindaco.<br />
4) Violazione art. 27 D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere sotto vari profili, da un lato, non sussistendo i presupposti per l’adozione di ordinanza di demolizione ad horas, ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 380/01 (non essendo l’area in questione gravata da vincoli di inedificabilità assoluti) e, dall’altro, dovendo essere preventivamente valutata l’istanza di sanatoria presentata.<br />
5) Violazione dell’art. 164 D.Lgs. n. 490/99. Violazione della L.R. n. 10/1982. Eccesso di potere, in quanto non sarebbe stato accertato alcun danno ambientale.<br />
RILEVATO preliminarmente che parte ricorrente ha prestato acquiescenza al silenzio-rifiuto (avente valore provvedimentale reiettivo: cfr. sent. n. 9278/04 di questa Sezione), formatosi sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 T.U. Edilizia presentata al Comune intimato in data 17/2/04 e che tale circostanza comporta la piena ripresa di operatività dell’impugnata ordinanza di demolizione (i cui effetti erano stati appunto temporaneamente sospesi da questa Sezione, in attesa della definizione del suddetto procedimento) e la conseguente necessità di esaminare nel merito il presente ricorso;<br />
RITENUTO, quanto alla prima censura, che occorre verificare se, nella specie, sia applicabile l’invocata disposizione di cui all’art. 44 della legge n. 47 del 1985, in virtù della quale, come è noto, &#8220;sono sospesi, fino alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di condono, i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione&#8221;;<br />
CONSIDERATO peraltro che la suddetta sospensione non è automatica, essendo subordinata all’astratta sanabilità delle opere abusivamente eseguite, sotto il profilo oggettivo, temporale, finanziario (cfr. art. 32, co. 25°, D.L. n. 269/03 (conv. L.n. 326/03), secondo cui &#8220;le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47 [ivi compresa, dunque, quella di cui all’art. 44 L. cit.], … si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 …&#8221;; cfr. art. 32, co. 27°, D.L. cit., secondo cui &#8220;… le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: …d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli … qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere, …&#8221;; cfr. C.d.S. Sez. IV, ord. n. 2036 del 4 maggio 2004, in Cons. St., 2004, I, 1363, che, nel confermare l’ordinanza di questa Sezione n. 2232 del 6 marzo 2003, ha affermato che &#8220;il provvedimento comunale che impone la demolizione di opere edilizie abusive non va sospeso – anche se risulti presentata la domanda di sanatoria prevista dall’art. 32 L. 24 novembre 2003, n. 326 – allorché sia certo che le opere stesse rientrino in tipologia non sanabile ai sensi del comma 27 dell’art. 32 citato&#8221;; cfr. C.d.S., Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5412, in Cons. St., 2004, I, 1635, secondo cui, in motivazione, &#8220;il giudicante … è tenuto ad effettuare una verifica estrinseca della sussistenza dei presupposti minimi di ammissibilità della richiesta di condono in relazione alla specifica vicenda dedotta in contenzioso (con particolare riguardo al tempo della consumazione degli abusi ed ai casi di eventuale ricorrenza di ipotesi di assoluta insanabilità&#8221;; cfr. altresì Cass., Sez. 3^ Pen., 3 febbraio 2004 n. 3992, in LexItalia.it, n. 2/2004, secondo cui, in particolare, &#8220;spetta al Giudice Penale e non già all’Autorità Amministrativa, verificare la sussistenza dei presupposti affinché possa essere applicata la normativa di condono edilizio&#8221;);<br />
RILEVATO inoltre che, in relazione alla disciplina del condono edilizio, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 28 giugno 2004, il legislatore regionale (cui spetta, in subiecta materia, il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost.), non può incidere su alcuni contenuti di principio della legislazione statale tra i quali, in particolare, per quanto qui interessa, &#8220;il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili e la determinazione delle volumetrie massime condonabili&#8221; (così come in effetti non si è verificato: cfr. L.R. Campania 18 novembre 2004, n. 10);<br />
CONSIDERATO quindi che non sono assolutamente suscettibili di sanatoria, tra le altre, nè le opere abusive eseguite successivamente al 31 marzo 2003, né quelle in contrasto con preesistenti vincoli di inedificabilità (ai sensi dell’art. 33 della L. n. 47/85), nè quelle realizzate su immobili genericamente soggetti a vincoli a tutela di interessi ambientali, paesistici e idrogeologici, parimenti imposti prima della loro esecuzione (ai sensi dell’art. 32, c. 27, lett. d ), D.L. n. 269/03 cit.);<br />
RITENUTO pertanto che, in ordine alla fattispecie in esame, non può essere disposta alcuna sospensione, dal momento che le opere abusive oggetto dell&#8217;impugnato provvedimento di demolizione non appaiono astrattamente condonabili per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, in quanto sicuramente eseguite in epoca successiva alla suddetta data del 31 marzo 2003, come si evince dal richiamato rapporto della Sezione Vigilanza Edilizia del Comune di Ischia n. 838/03 dell’11/11/03, da cui emerge che le odierne ricorrenti &#8220;stavano eseguendo&#8221; le opere abusive in questione (rapporto avente efficacia probatoria privilegiata e rispetto al quale non può dunque avere alcuna rilevanza la contraria mera affermazione contenuta in ricorso, peraltro non suffragata dal benché minimo riscontro probatorio); in secondo luogo, in quanto in palese contrasto con i preesistenti vincoli paesaggistici gravanti sull’area in questione (come peraltro espressamente indicato nella motivazione dell’impugnato provvedimento e minimamente non contestato da parte ricorrente);<br />
RILEVATO inoltre che, ferma restando l’insanabilità dell’opera in questione sotto il profilo urbanistico, non può essere attribuita alcuna rilevanza al disegno di legge delega sull&#8217;ambiente attualmente all’esame del Parlamento, sia perché trattasi di provvedimento che ancora non ha valore di legge, sia perché esso non potrebbe comunque portare, nella sua odierna formulazione e configurazione (di accertamento di conformità), alla sanatoria di tutti gli illeciti paesaggistici commessi sino alla data del 30 settembre 2004, ma solo di quelli &#8220;previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica&#8221; (tra i quali, stante il suevidenziato contrasto, non può certamente essere ricompreso quello in esame);<br />
CONSIDERATO poi, in relazione alle rimanenti censure:<br />
&#8211; che non sussiste alcuna violazione delle regole procedimentali dettate dalla legge n. 241/90 dal momento che gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo dovuti in assenza di titolo per l’avvenuta tr<br />
&#8211; che non sussiste, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, il dedotto vizio di incompetenza, come già affermato sia dal Consiglio di Stato che da questo Tribunale in fattispecie analoga (cfr. C.d.S., Sez. V, 7 novembre 2003, n. 7130;- che non sussiste il dedotto vizio di difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato reca le ragioni della sua adozione, consistenti nell’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera e nella sicura assoggettabilità di questa al regime conc<br />
&#8211; che l&#8217;articolo 27 del DPR n. 380/01, con formulazione più ampia rispetto a quella del precedente articolo 4 della legge n. 47 del 1985, pone a carico del dirigente comunale (allorché -come nella specie- sia accertato l&#8217;inizio o l&#8217;esecuzione di opere ese<br />
RITENUTO pertanto che il ricorso in esame è manifestamente infondato e deve essere respinto (senza alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione della parte intimata);</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge il ricorso in esame.<br />
Nulla sulle spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-22-12-2004-n-19618/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.19618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</a></p>
<p>Pres. PASSANISI, Est. CRISCENTI Linguardo Antonio (Avv. A. Panuccio) c/ Comune di Reggio Calabria (Avv. M. De Tommasi) inammissibile il ricorso volto ad ottenere dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di reprimere abusi edilizi se non notificato al controinteressato Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio inadempimento &#8211; Interesse pretensivo del ricorrente &#8211; Richiesta esercizio poteri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. PASSANISI, Est. CRISCENTI<br /> Linguardo Antonio (Avv. A. Panuccio) c/ Comune di Reggio Calabria (Avv. M. De Tommasi)</span></p>
<hr />
<p>inammissibile il ricorso volto ad ottenere dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di reprimere abusi edilizi se non notificato al controinteressato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Silenzio inadempimento &#8211; Interesse pretensivo del ricorrente &#8211; Richiesta esercizio poteri repressivi di abusi edilizi &#8211; Mancata notifica al controinteressato &#8211; Inammissibilità del ricorso -Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; inammissibile il ricorso non notificato al controinteressato che sia volto ad ottenere la dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di esercitare i poteri repressivi di abusi edilizi nei riguardi di un soggetto determinato, portatore di un interesse sostanziale di carattere conservativo, antitetico a quello dedotto in giudizio dal ricorrente, qualora tale soggetto sia oggettivamente e facilmente riconoscibile da parte di chi promuove l&#8217;azione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell&#8217; Avv. Giorgio Vizzari, <a href="/ga/id/2005/1/1862/d">&#8220;Abusi edilizi, silenzio della p.a. e controinteressato&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
&#8211; LUIGI PASSANISI,   	Presidente<br />
&#8211; GIUSEPPE CARUSO,	Consigliere<br />
&#8211; CATERINA CRISCENTI,  	Primo Referendario rel, est<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso N. 1528/04 R.G. proposto da</p>
<p><b>LINGUARDO Antonino</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto PANUCCIO, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Foti, 1 è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Reggio Calabria</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario DE TOMMASI presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Castello, 1 è elettivamente domiciliato</p>
<p>avverso<br />
il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza notificato in data 24 e 26 maggio 2004 rispettivamente al Dirigente del Diparimento Urbanistica – Settore Vigilanza ed al Sindaco del Comune di Reggio Calabria con la quale si chiede l’adozione dei provvedimenti sanzionatori, consistenti nell’ingiunzione al responsabile dell’abuso di demolire l’opera a norma del comma 2 dell’art. 31 DPR n. 380/01</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’ente intimato;<br />
Viste le memorie presentate nell’interesse delle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 24 novembre 2004 la Dott. Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato in data 26 luglio 2004 e depositato in data 6 agosto 2004 LINGUARDO Antonino &#8211; premesso che, per dare esecuzione ad una sentenza del giudice civile, che aveva riconosciuto che una porzione di suolo di sua proprietà, gravata da servitù di passaggio a favore di ZAMPAGLIONE Caterina, dovesse avere una larghezza di mt. 8, quest’ultima aveva operato l’ampliamento della stradella che presentava originariamente la larghezza di mt. 5, realizzando fra l’altro un muro di sostegno in assenza di permesso di costruire &#8211; adiva questo Tribunale per ottenere la condanna del Comune, formalmente intimato, a provvedere all’adozione dei dovuti provvedimenti sanzionatori.<br />
A sostegno della propria pretesa sottolineava anche che per l’opera in questione non è applicabile l’art. 37 DPR 380/01, illegittimamente richiamato dal Comune nella missiva del 22 aprile 2004 prot n. 5356, indirizzata al direttore dei lavori, e predisposta in seguito ad un sopralluogo effettuato in data 26 marzo 2004.<br />
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, il quale, con memoria difensiva del 26 ottobre 2004, rilevava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per mancanza del comportamento inerte dell’amministrazione, nonché per mancata notifica al controinteressato. Nel merito contestava la sussistenza di un obbligo di provvedere nel senso auspicato dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. <br />
Alla camera di consiglio del 24 novembre 2004, acquisita una memoria difensiva depositata nell’interesse della parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Devono preliminarmente esaminarsi le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del comune di Reggio Calabria.<br />
Utile ai fini della loro definizione è l’esatta individuazione del thema decidendum. Oggetto della domanda giudiziale, avanzata ai sensi dell’art. 21 bis l.tar, è l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo del Comune di Reggio Calabria di pronunciarsi sulla diffida notificata il 24 – 26 maggio 2004, con la quale l’odierno ricorrente chiedeva l&#8217;adozione delle misure repressive, di cui all&#8217;articolo 31, II co.,  DPR 280/01, nei confronti di un terzo soggetto che aveva realizzato un muro di sostegno su un’area di proprietà dello stesso ricorrente, al fine specifico di eseguire, “in danno” del ricorrente, una sentenza di reintegra nel possesso di una servitù di passaggio.</p>
<p>2. Ciò premesso ritiene il Collegio che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
La parte resistente deduce la sussistenza del giurisdizione del giudice ordinario in considerazione del fatto che, attraverso l’odierno gravame, il ricorrente, più che censurare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, intenda denunciare l’illecita compressione del suo diritto di proprietà.<br />
L’eccezione non coglie nel segno.<br />
Il ricorso è sicuramente diretto a sollecitare l’esercizio di uno specifico potere amministrativo, ossia il potere sanzionatorio, e come tale è conoscibile dal giudice amministrativo. Il ricorrente non contesta, infatti, l’illecita compressione del proprio diritto di proprietà, ma – dando atto del fatto che il muro è stato realizzato in esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che lo ha visto soccombente &#8211; rileva che l’opera necessitava, comunque, sul piano pubblicistico, di un titolo abilitativo. La circostanza che l’esercizio dell’invocato potere sanzionatorio possa poi refluire sulla sfera proprietaria dell’istante è un profilo secondario ed ulteriore, non incidente sulla giurisdizione, che deve essere ancorata al petitum principale.</p>
<p>3. E’, invece, fondata l’altra eccezione &#8211; preliminare ed assorbente rispetto a quella in cui si deduce la  mancanza dell’inerzia &#8211; di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata ZAMPAGLIONE .  <br />
Ritiene, infatti, il Tribunale che seppure il giudizio volto ad ottenere l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere non sia un giudizio impugnatorio, ciò non esclude che, anche in tal caso, possano e debbano essere osservate le regole del processo amministrativo, aventi portata generale. Tra queste, figura la regola del contraddittorio, che risponde ad evidenti e fondamentali esigenze di garanzia per coloro nei cui confronti potrebbero derivare effetti pregiudizievoli dalla pronuncia giurisdizionale richiesta dal ricorrente ed ai quali, per tale ragione, deve essere assicurata la possibilità di interloquire nel processo.<br />
Non v’è dubbio che l&#8217;osservanza del contraddittorio nel giudizio di primo grado, prescritta dall&#8217;art.21, comma I, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sia chiaramente dettata per l&#8217;azione di impugnazione, che rappresenta la porzione di gran lunga prevalente delle azioni consentite davanti al giudice amministrativo. E’, altresì, evidente che nella maggior parte dei giudizi in materia di silenzio, ora disciplinati dall’art. 21 bis l. n. 1034 cit., in quanto non aventi ad oggetto un provvedimento ed essendo, anzi, diretti a far dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza “pretensiva” a suo tempo presentata dello stesso ricorrente, non emerga di norma la figura di un controinteressato necessario.<br />
E’ da ritenere, però, che un’esigenza di tutela del terzo e, dunque, la necessità della regolare instaurazione del contraddittorio si presenti, invece, quando il ricorso sia volto ad ottenere la dichiarazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di esercitare i poteri repressivi degli abusi edilizi nei riguardi di un soggetto determinato, il quale è chiaramente portatore di un interesse sostanziale di carattere conservativo, antitetico a quello dedotto in giudizio dal ricorrente.<br />
Quando tale soggetto – come nel caso di specie &#8211; sia oggettivamente e facilmente riconoscibile da parte di chi promuove l&#8217;azione, come richiesto dalla regola generale, la sua qualità di parte necessaria non può essere disconosciuta e, quindi, il ricorso deve essere a lui previamente notificato a pena di inammissibilità (in termini Cons. St., V, 6 dicembre 1999 n. 2045; in motivazione anche Id, 7 novembre 2003 n. 7132).</p>
<p>4. Il ricorso che si esamina, dunque, non essendo stato notificato a ZAMPAGLIONE Caterina, soggetto individuato come autrice del preteso abuso e nei cui confronti si sollecitava l’azione respressiva del Comune, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
In ragione della particolarità della fattispecie appare equo disporre la compensazione delle spese della lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 24 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-12-2004-n-1008/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.1008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; G. Del Guzzo Est. L. Fantozzi (Avv. R. Grassi) contro il Comune di Marciano della Chiana (Avv. A. Cecchi) esula dalla giurisdizione amministrativa il ricorso avverso la revoca della nomina a revisore dei conti Giurisdizione e competenza – Revisore dei conti – Non è inserito nell’organico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; G. Del Guzzo Est.<br /> L. Fantozzi (Avv. R. Grassi) contro il Comune di Marciano della Chiana (Avv. A. Cecchi)</span></p>
<hr />
<p>esula dalla giurisdizione amministrativa il ricorso avverso la revoca della nomina a revisore dei conti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Revisore dei conti – Non è inserito nell’organico dell’Ente locale &#8211; Revoca della nomina – Ricorso – Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il momento pubblicistico del procedimento di conferimento dell&#8217;incarico di revisore dei conti si esaurisce con la scelta e la nomina del professionista, del quale &#8211; proprio in ragione delle funzioni e dei compiti da espletare &#8211; la normativa esclude qualsiasi inserimento organico nell&#8217;ente locale (cfr. il vigente &#8220;T.U. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali&#8221; D.lgs. 18.8.2000 n. 267, artt. 234/241). Poiché il rapporto tra il Comune ed il revisore dei conti si svolge secondo lo schema di diritto privato della prestazione di opera intellettuale il ricorso avverso la revoca dell’incarico esula dalla giurisdizione amministrativa ed è pertanto inammissibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4176/1996 proposto dal</p>
<p><b>rag. FANTOZZI Leonello</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato nello studio dell&#8217;avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 85;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Firenze, via Masaccio n. 172;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26.7.1996, con la quale si provvede a revocare il ricorrente dall&#8217;incarico di revisore del conto del Comune di Marciano della Chiana;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 22 giugno 2004, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;<br />
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Grassi per parte ricorrente e Cecchi per parte resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, ragioniere libero professionista, è stato nominato dal Comune di Marciano della Chiana revisore dei conti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 dell&#8217;8-10-1990, per il triennio 1990/1992.<br />
Successivamente, con deliberazione consiliare n. 51 del 14/7/1992, il rag. Fantozzi è stato confermato nell&#8217;incarico per il triennio 1993/1996.<br />
Con deliberazione n. 38 del 26.7.1996 l&#8217;incarico è stato revocato, su proposta della Giunta comunale per ripetute, ingiustificate inadempienze.<br />
Con deliberazione n. 39 del 26.7.1996 il Consiglio comunale ha nominato il nuovo revisore dei conti nella persona del rag. Giovanni Droandi.<br />
La revoca dell&#8217;incarico è stata impugnata dal rag. Fantozzi con deduzione delle seguenti censure:<br />
I) Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241;<br />
II) Violazione dell&#8217;art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione o per motivazione insufficiente. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />
III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione dell&#8217;art. 69 del regolamento di contabilità del Comune di Marciano e dell&#8217;art. 105, primo comma, lett. d) del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77;<br />
IV) Eccesso di potere per sviamento.<br />
Il Comune intimato si è costituito in giudizio in data 8.1.1997. Con memoria 11.6.2004, ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito e sostenuto, comunque, l&#8217;infondatezza, nel merito, delle avverse ragioni.<br />
Alla pubblica udienza tenuta il 22 giugno 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Il conferimento dell&#8217;incarico di revisore dei conti è stato disposto in favore del ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 57 della L. 8.6.1990 n. 142 (&#8220;Ordinamento delle autonomie locali&#8221;).<br />
In applicazione di detta norma, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (quale è il comune resistente) la revisione economico-finanziaria viene affidata ad un solo revisore, eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero nell&#8217;albo dei dottori commercialisti o nell&#8217;albo dei ragionieri.<br />
Il momento pubblicistico del procedimento si esaurisce con la scelta e la nomina del professionista, del quale &#8211; proprio in ragione delle funzioni e dei compiti da espletare &#8211; la normativa esclude qualsiasi inserimento organico nell&#8217;ente locale (cfr. il vigente &#8220;T.U. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali&#8221; D.lgs. 18.8.2000 n. 267, artt. 234/241).<br />
Il rapporto tra il Comune ed il revisore dei conti si svolge secondo lo schema di diritto privato della prestazione di opera intellettuale ed il professionista è tenuto ad adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario.<br />
Conseguentemente, la controversia sul rapporto esula dalla giurisdizione amministrativa ed il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4176/1996 proposto dal rag. FANTOZZI Leonello, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 giugno 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe DI NUNZIO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giacinta DEL GUZZO	&#8211; Consigliere, est. rel.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6624</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6624/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6624</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est. P. Andreoni ed altri e Comitato dei cittadini contro l’antenna (Avv.ti N. Baldi e M. Conti) contro il Comune di Impruneta (Avv. M.G. Giannoni), H3G S.p.A. (Avv.ti M. Clarich, C. Carli, N. Moravia e C.F. Giordano) e Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6624/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-6624/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.6624</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; G. Di Nunzio Est.<br /> P. Andreoni ed altri e Comitato dei cittadini contro l’antenna (Avv.ti N. Baldi e M. Conti) contro il Comune di Impruneta (Avv. M.G. Giannoni), H3G S.p.A. (Avv.ti M. Clarich, C. Carli, N. Moravia e C.F. Giordano) e Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv. G. Morbidelli)</span></p>
<hr />
<p>un comitato cittadino contro l&#8217;inquinamento elettromagnetico non è legittimato ad agire avverso l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione di antenne per la telefonia mobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legittimazione ed interesse processuale – Comitato cittadino – Autorizzazione all’installazione di antenne per la telefonia mobile – Impugnazione &#8211; Legittimazione ad agire &#8211; Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Un comitato cittadino contro l’inquinamento elettromagnetico non ha una posizione differenziata e qualificata dall’ordinamento giuridico rispetto alla generalità dei cittadini, tale da radicare la legittimazione ad agire avverso l’autorizzazione all’installazione di antenne per la telefonia mobile e di apparati di corredo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1201/2004 proposto dal</p>
<p><b>ANDREONI PAOLA, ARNOLD SILKE, NUTI ROSETTA</b> e dal <b>“COMITATO DEI CITTADINI CONTRO L’ANTENNA”</b> nella persona del Presidente e legale rappresentante Tullio Del Bravo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Neri Baldi e Conti Massimo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Firenze, Piazza S. Spirito n. 10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI IMPRUNETA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Giulia Giannoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, in Firenze, via dei Servi n. 38;</p>
<p>&#8211; la <b>S.P.A. H3G</b>, in persona dell’Amministratore delegato, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Clarich, Chiara Carli, Nico Moravia e Carolyn Frances Giordano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.</p>
<p>&#8211; la <b>TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Morbidelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, in Firenze, via La</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
&#8211; dell’Autorizzazione Unica, del 10 marzo 2004 n. 03/04, rilasciata dal Comune di Impruneta – Servizio Gestione del Territorio – S.U.A.P., con cui la società Telecom Italia Mobile S.p.A. e la società H3G S.p.A. sono state autorizzate “all’installazione di<br />
&#8211; dell’autorizzazione edilizia resa dal Comune di Impruneta in data 18 febbraio 2004 n. 51/04, con la quale la società Telecom Italia Mobile S.p.A. e la società H3G S.p.A. sono state autorizzate ad eseguire i lavori richiesti per l’installazione di antenn<br />
&#8211; nonchè di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, in particolare, ove occorrer possa, dell’asserita maturazione del silenzio assenso sul parere di competenza dell’A.R.P.A.T., richiesto con l’avvio del procedimento in data 12 settembre 2003, e del</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Impruneta, della Spa H3G e della Spa Telecom Italia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 23 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio &#8211; gli avv.ti Neri Baldi, Maria Giulia Giannoni, Roberto Righi delegato da Giuseppe Morbidelli ed Ivan Marrone delegato da Marcello Clarich, Chiara Carli, Nico Moravia e Carolyn Frances Giordano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione G.M. n. 200 del 14 novembre 2001, del Comune di Impruneta, veniva approvato lo “schema di accordo procedimentale tra Gestori della Telefonia mobile ed il Comune di Impruneta, per l’installazione il monitoraggio, il controllo e la realizzazione  degli impianti per la telefonia mobile cellulare”, e successivamente, in data 15 marzo 2002, l’Amministrazione comunale di Impruneta stipulava l’accordo con le società Wind Telecomunicazioni S.p.A., Omnitel Pronto Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Blu S.p.a e H3G S.p.a..<br />
In seguito a tale accordo, veniva avviato il procedimento volto alla approvazione del piano degli impianti. Tale procedimento veniva svolto in collaborazione con i gestori interessati, nel corso del quale peraltro l’amministrazione provvedeva ad affidare ad apposito professionista, esperto del settore, un incarico di consulenza volto alla valutazione delle proposte di localizzazione presentate dai gestori.<br />
In data 30 settembre 2003 il Consiglio Comunale (delibera C.C: n. 91/2003) approvava il “Piano della telefonia mobile ed indirizzi per il rilascio delle concessioni su aree pubbliche”, allegato al quale si trovava “Il piano di localizzazione concordato” tra l’amministrazione comunale ed i gestori degli impianti.<br />
Detto piano, con riferimento alle localizzazioni previsto per il centro di Impruneta, prevede da un lato la dismissione degli impianti provvisori attualmente presenti (posti su edifici prospicienti sulla piazza Buondelmonti) e la concentrazione di tutti i gestori di unnuovo impianto da installare in prossimità della Via Monte Sant’Antonio.<br />
La società Telecom Italia Mobile S.p.A. e H3G S.p.A., in data 12 settembre 2003, presentavano al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune richiesta, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 198 del 4 settembre 2002 per l’installazione di antenne per la telefonia mobile sull’area identificata al N.C.T. del Comune di Impruneta, foglio map. 42, particella n. 15, loc. Impruneta, Via del Monte Sant’Antonio.<br />
A seguito della richiesta, il SUAP provvedeva ad avviare il procedimento. Nelle more dello stesso, interveniva, da un lato la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 01.10.2003 ed il D.L. 14 novembre 2003 n. 315. Con tale sentenza la C. Cost. dichiarava la illegittimità costituzionale del D. Lgs. n. 198/2003.<br />
In data 22 agosto 2003 le società richiedenti, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazione elttroniche”), comunicavano all’amministrazione di “convertire” la procedura di rilascio ai sensi dell’art. 87, comma 9, del citato decreto.<br />
Il SUAP ha provveduto a richiedere al Servizio Gestione del Territorio, il proprio parere ai fini urbanistico-edilizi ed all’ARPAT il parere volto alla verifica del compatibilità del nuovo impianto con i limiti di esposizione e gli obbiettivi di qualità previsti dalla normativa in materia.<br />
In data 18 febbraio 2004, il Servizio Gestione del Territorio rilasciava – con provvedimento di autorizzazione edilizia – parere favorevole all’installazione.<br />
Non perveniva nei termini previsti dal citato articolo n. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, il parere del’ARPAT.<br />
In data 10 marzo 2004, il Comune di Impruneta, preso atto che sull’istanza presentata si era ormai formato il silenzio assenso, essendo trascorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, rilasciava, ai sensi dell’art. 87, D. Lgs. n. 259/2003, alla società Telecom Italia Mobile S.p.A. ed alla società H3G S.p.A., l’Autorizzazione Unica n. 03/04, con la quale tali società venivano autorizzate ad installare in Impruneta, Vicolo Monte S: Antonio, antenne per la telefonia mobile.<br />
In data 30.04.2004, a seguito di richiesta dell’Amministrazione comunale, perveniva il parere favorevole dell’ARPAT, con il quale veniva accertato che l’impianto rispettava i limiti massimi di emissione previsti dalla vigente disciplina regionale.<br />
I ricorrenti impugnavano, quindi, gli atti predetti, come specificato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:<br />
I Motivo: Violazione degli artt. 97 e 136 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.L. 14 novembre 2003, n. 315, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 della L. 16 gennaio 2004, n. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. Violazione e falsa applicazione degli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto del Comune di Impruneta. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, lett. D), e 4 dell’accordo procedimentale stipulato tra il Comune di Impruneta ed i gestori della telefonia mobile, in data 15 marzo 2002. Eccesso di potere per violazione del giudicato costituzionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti;<br />
II Motivo: Violazione del D. Lgs. 259/03, della L. 36/01 e della L.R. 56/00, in relazione alla mancata formazione del silenzio-assenso sulle richieste del parere ARPAT;<br />
III Motivo: Violazione dell’art. 7 L. 241/90.<br />
Le parti intimate resistono in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, come sia fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dal comune resistente, con riferimento al ricorrente “Comitato dei cittadini contro l’antenna” e agli altri soggetti che agiscono “uti cives”.<br />
E’ invero pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale (v. TAR Toscana, III, 05.11.2001 n. 1550) che un comitato cittadino contro l’inquinamento elettromagnetico non ha una posizione differenziata e qualificata dall’ordinamento giuridico rispetto alla generalità dei cittadini, tale da radicare la legittimazione ad agire (V. anche TAR Toscana, II, 05.02.1998 n. 145; TAR Lazio, Latina, 17.09.2002 n. 836).<br />
Neppure è legittimato a ricorrere un cittadino in quanto tale, non essendo ammissibile l’azione popolare.</p>
<p>2. Per quanto riguarda i ricorrenti proprietari vicini alla contestata antenna, la legittimazione attiva sussiste in ordine alla domanda di annullamento del silenzio assenso sul richiesto parere ARPAT ma non in ordine alla domanda di annullamento della autorizzazione unica e della autorizzazione edilizia alla realizzazione dell’antenna medesima.<br />
Infatti, in relazione a quest’ultima domanda i ricorrenti lamentano, principalmente &#8211; come dedotto col primo motivo, trascritto in narrativa &#8211; che l’Amministrazione comunale abbia continuato ad applicare al procedimento preordinato all’autorizzazione la disciplina del D. Lgs. 198/02, anche dopo il suo annullamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 01.10.2003, e che lo abbia, quindi, concluso con provvedimenti solo di autorizzazione anzichè, come richiesto dal D. Lgs. 259/02, mediante concessione edilizia.<br />
Il Collegio deve rimarcare come i ricorrenti specifichino espressamente (cfr., ad es., loro memoria depositata il 12.11.2004) di non contestare il piano di localizzazione – non impugnato, neppure tardivamente – dal quale risulta precisamente  individuato il punto di localizzazione dell’impianto, ma solo le “modalità” della “concreta ubicazione”.<br />
Non vi è quindi alcun dubbio che l’antenna de qua, se realizzata, non potrebbe essere ubicata in un sito diverso da quello attualmente previsto e non contestato.<br />
La censura in questione, inoltre, non ipotizza neanche che, ove l’Amministrazione dovesse eventualmente concludere il procedimento con un provvedimento di concessione anzichè di autorizzazione, la realizzazione dell’impianto non dovrebbe essere assentita.<br />
Il Collegio, pertanto, non può ravvisare alcun interesse dei proprietari vicini all’impianto tutelabile mediante l’annullamento delle autorizzazioni de quibus per la ipotizzata fondatezza della considerata censura.</p>
<p>3. Le medesime considerazioni e conclusioni ineriscono anche alla terza censura, con la quale si deduce la mancanza di avviso di inizio procedimento: anche quì non viene posta in dubbio nè la localizzazione nè la realizzazione dell’impianto ma solo la forma del procedimento.</p>
<p>4. Per quanto, invece, riguarda la contestata formazione del silenzio-assenso sulla richiesta da parte del resistente Comune del parere ARPAT – di cui alla seconda censura , riportata in narrativa – la legittimazione attiva dei ricorrenti proprietari vicini – come si è sopra detto – sussiste, in quanto, in ipotesi di sua fondatezza, potrebbe comportare la non realizzazione dell’antenna.<br />
La domanda e la relativa censura sono, tuttavia, inammissibili per difetto di interesse perchè il parere dell’ARPAT è stato, dopo l’emanazione delle impugnate autorizzazioni, rilasciato, in data 30.04.2004, con contenuto positivo.<br />
Pertanto – nel caso di annullamento giurisdizionale del silenzio-assenso ovvero di accertamento della sua mancata formazione – l’Amministrazione, per ottemperare al “decisum”, dovrebbe richiedere all’ARPAT nuovamente un parere tecnico che, essendo pacificamente immutata la situazione, non potrebbe che essere confermativo di quell positivo già espresso.</p>
<p>5. In definitiva, il Collegio, per le articolare ragioni sopra svolte, deve dichiarare inammissibile l’intero ricorso in esame.<br />
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 23 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca	&#8211; Presidente<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Eleonora Di Santo	 &#8211; Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2451/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2451</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f., Umberto Maiello – Estensore D’Amato (avv. S. Leone) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. Stato) sull&#8217;inapplicabilità agli ordini militari delle norme della l. n. 241 del 1990 in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2451/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2451/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f., Umberto Maiello – Estensore<br /> D’Amato (avv. S. Leone) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità agli ordini militari delle norme della l. n. 241 del 1990 in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Ordini militari – Norme della l. n.241 del 1990 in tema di partecipazione – Non si applicano.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Individuazione della nuova sede di destinazione – Specifica motivazione – Non occorre.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;ordine è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico che, diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, non richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui l&#8217;interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro; pertanto, è inapplicabile agli  ordini militari la disciplina dettata dalla l. 7 agosto 1990 n.241 in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo.<br />
2. In caso di trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale, la p.a. non è tenuta a dare specifica motivazione in ordine all’individuazione della nuova sede di destinazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
Catanzaro &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Salvatore Mezzacapo,   Presidente<br />
&#8211; Dott. Nicola Durante,    Primo Ref.<br />
&#8211; Dott. Umberto Maiello,    Ref., estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1743/2002, proposto da</p>
<p><b>D’AMATO CARMELO</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Leone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Peppino Mariano alla via Milelli n°20 di Catanzaro;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del Ministro pro – tempore, il Comando Generale della Guardia di finanza; il Comando Regionale della Guardia di finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede in Catanzaro alla via G. Da Fiore per legge domiciliano;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione<br />
&#8211; del provvedimento n°231160 notificato il 30.7.2002, con cui il Comando Generale della GdF ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente al Comando Regionale Valle d’Aosta;<br />
&#8211; del telegramma n°1698 con cui, in pari data, si comunica il trasferimento al Comando Regionale Valle d’Aosta e, precisamente, alla Tenenza della GdF del Gran San Bernardo;<br />
&#8211; di tutti gli altri atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 16.12.2004 il dott. Umberto Maiello;<br />
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con gli atti impugnati è stato disposto il trasferimento “per esigenze di servizio” del ricorrente &#8211; Maresciallo Ordinario della GdF in servizio presso il Comando Regione Calabria &#8211; alla Tenenza della GdF del Gran San Bernardo in Valle d’Aosta.<br />
Avverso i suddetti provvedimenti, con il ricorso in epigrafe, il  ricorrente ha articolato le seguenti censure: violazione del D.M. 19.10.1994 n°678 artt. 1, 4 e 5; violazione della circolare n°336000/1241/5 art. 1; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; violazione dell’art. 7 della legge 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio di autolimite; eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto dei presupposti e per illogicità manifesta.<br />
Segnatamente, la parte ricorrente rivendica l’applicazione del regime giuridico dei provvedimenti di trasferimento che la stessa Amministrazione intimata ha adottato in ragione dei suindicati atti regolamentari e  circolari applicative, che imporrebbero, comunque, il rispetto degli obblighi di partecipazione e di motivazione dell’atto amministrativo.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha concluso per la reiezione del ricorso, siccome infondato.<br />
Con ordinanza assunta all’udienza del 23.1.2003, confermata dal Giudice d’Appello, è stata respinta la richiesta incidentale di sospensione dell’atto impugnato.<br />
All’udienza del 16.12.2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. <br />
Giusta quanto anticipato in premessa, con il gravame in epigrafe risulta avversato il trasferimento d’ufficio del ricorrente D’Amato Carmelo, già in servizio presso il Comando Regione Calabria della GdF e destinato – per effetto del provvedimento impugnato &#8211; alla Tenenza della GdF del Gran S. Bernardo nella Regione Valle D’Aosta.<br />
Sul punto, invero, il Collegio intende uniformarsi a quel diffuso orientamento giurisprudenziale ostativo alla valorizzazione delle doglianze attoree in ragione del peculiare regime giuridico che si riconnette alla categoria dogmatica degli “ordini”, nella quale va sussunto il trasferimento d’ufficio (CdS, sez. IV; dec. 8 maggio 2000, n. 2641; sez. IV ord. 9 novembre 1999, n. 2106; 15 luglio 1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128; 21 gennaio 1997, n. 33), e che si giustifica in ragione di ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle forze armate.<br />
Peraltro, avuto riguardo al caso di specie, va rilevato che &#8220;anche i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale sono stati esattamente ricondotti nell&#8217;ambito del trasferimento per esigenze di servizio, non denotando una fattispecie autonoma di trasferimento (cfr., sez. IV, ord. 28 marzo 2000; sez. IV n. 85 del 1996, cit.; 7 ottobre 1992, n. 849). <br />
Invero, le esigenze di servizio indicate in un provvedimento di trasferimento non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico-operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere, in modo grave, l&#8217;immagine delle forze armate, e l&#8217;ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari (cfr., ex plurimis, sez. IV n. 33 del 1997, cit.; 16 novembre 1993, n. 1017). <br />
L’accertata natura giuridica di ordine del provvedimento di trasferimento genera importanti ricadute sul piano del regime giuridico concretamente applicabile.<br />
In primo luogo, deve rilevarsi che tali ordini sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla l. n. 241 del 1990 (cfr. CdS 15 luglio 1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128, 29 gennaio 1996, n. 85).<br />
L&#8217;ordine è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico; diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, l&#8217;ordine adottato dai responsabili militari non richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui l&#8217;interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro.<br />
Resta, dunque, inapplicabile agli ordini militari la disciplina dettata dalla l. n. 241 del 1990 in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo. <br />
Tanto in ragione dell’espressa condizione che assiste la tipologia di provvedimenti in esame, in cui viene in rilievo in forma assolutamente prevalente il dovere di pronta esecuzione dell&#8217;ordine incombente sul militare.<br />
Senza contare che l&#8217;ordine è un atto amministrativo a forma libera, di norma unisussistente, per cui risulterebbe difficoltoso, già sul piano concettuale, immaginare che debba essere preceduto dall&#8217;avviso di procedimento, ovvero che presupponga sempre una istruttoria all&#8217;interno della quale acquisire le osservazioni del destinatario dell&#8217;ordine. <br />
Peraltro, la stessa l. n. 241 del 1990 prevede (art. 7, 1° comma), che solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l&#8217;avvio del procedimento è comunicato all&#8217;interessato. Orbene, l&#8217;intero sistema della disciplina militare, sia in ambito amministrativo che penale esige l&#8217;immediato rispetto dell&#8217;ordine e la sua pronta esecuzione; di talché appaiono integrate quelle ragioni di celerità procedimentale raffigurate dalla l. n. 241 ( cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli, Sez. I, 22 settembre 2003, n. 11545)<br />
Né il descritto quadro subisce variazioni in ragione dei riferimenti normativi valorizzati nel proposto gravame: anzitutto, il d.m.  678/1994 si limita a dare attuazione alla legge 241/1990, sicchè l’ambito di operatività della richiamata disciplina regolamentare coincide con quello della citata legge, pr le ragioni suesposte non applicabile al caso di specie.<br />
Tanto più è possibile derogare ai richiamati principi in ragione della circolare del Comando della Guardia di Finanza, priva di portata normativa e, dunque, inidonea ad esplicare una concreta efficacia precettiva vincolante.<br />
Peraltro, sotto diverso profilo, si osserva che la formula utilizzata &#8220;per esigenze di servizio&#8221; appare del tutto coerente rispetto a circostanze di fatto – di seguito indicate &#8211; idonee a supportare l’avversata determinazione amministrativa e ben note al ricorrente.<br />
Tanto, in disparte quanto sopra osservato circa il regime giuridico dei provvedimenti di trasferimento, consente, di ricondurre il provvedimento impugnato in linea con gli standard di tutela che, in via ordinaria, si riconnettono all’atto amministrativo.  <br />
E’ stato, invero, puntualmente osservato che la garanzia di adeguata tutela delle proprie ragioni non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alle scelte, allorchè le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento (C.d.S., sez. IV, 9 ottobre 2000 n. 5346; 22 dicembre 1998 n. 1866; 26 gennaio 1998 n. 66): ciò evidentemente in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, bensì coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’articolo 97 della Costituzione.<br />
Orbene, analizzando la produzione documentale esibita dall&#8217;Amministrazione intimata a corredo della memoria difensiva, si evince, invero, che, nel caso di specie, rilievo assorbente ha assunto la condanna del ricorrente, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di concussione.<br />
Tanto riflette in maniera del tutto evidente l’incompatibilità ambientale in cui versava il D’Amato, chiamato – a seguito della reintegra in servizio &#8211; ad esercitare i delicatissimi compiti d’istituto nel medesimo contesto territoriale in cui era maturata la grave condotta delittuosa addebitatagli.<br />
Nè può convalidarsi il sospetto accreditato dal ricorrente circa un intento punitivo del disposto trasferimento, non esistendo agli atti elementi idonei a dare dimostrazione che le ragioni di servizio poste a base del provvedimento fossero pretestuose. <br />
Peraltro, la giurisprudenza ammette pacificamente che per un medesimo fatto ben possono essere adottati, nei confronti dello stesso dipendente, sia un trasferimento per incompatibilità ambientale, sia una sanzione disciplinare, diversi essendo i poteri esercitati (Cons. St., Sez. IV, n. 937 del 29.10.1992; CdS Sez. IV n°5458/2001).<br />
Nella specie, proprio l’annullamento della sanzione disciplinare espulsiva, ha giustificato la piena riespansione del potere organizzativo dell’Amministrazione, che si è trovata nella necessità di conciliare la reintegra in servizio del ricorrente con la salvaguardia del prestigio e dell’efficienza della propria azione d’istituto.<br />
Per quanto attiene, in ultimo, alle condizioni ed alle modalità operativa del disposto trasferimento, giova rimarcare, in aderenza ad un autorevole orientamento giurisprudenziale, che, nell’adozione di provvedimenti per incompatibilità ambientale, l’Amministrazione non è tenuta a operare espressamente alcuna considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici, tant’è che i trasferimenti possono essere disposti anche “in soprannumero”; e nemmeno è tenuta a menzionare i criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini dell’individuazione della più opportuna sede dell’impiegato (Cons. St., Sez. IV, n. 644 del 29.10.1987). <br />
Quanto alle condizioni personali e familiari, è stato ritenuto che queste non possono divenire prevalenti sulle ragioni organizzative ed operative sottese al trasferimento d&#8217;ufficio, in quanto l’interesse individuale del dipendente è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione (Cons. St., Sez. IV, n. 677 del 7.7.1992).<br />
Seguendo tali indirizzi, non può ritenersi che l’Amministrazione fosse tenuta &#8211; nell’adozione del contestato trasferimento per incompatibilità ambientale &#8211; a dare specifica motivazione in ordine all’individuazione della nuova sede di destinazione dell’attuale appellato ( cfr. CdS Sez. IV n°3926 del 15.6.2004). <br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2463</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f., Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore Urso (avv. G. Carratelli) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) è legittimo il diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico quando vi sia difetto di connessione tra i fatti di causa e l&#8217;attività di servizio Pubblico impiego</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2463/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f., Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore<br /> Urso (avv. G. Carratelli) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>è legittimo il diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico quando vi sia difetto di connessione tra i fatti di causa e l&#8217;attività di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Spese legali – Rimborso ex art.18, d.l. n.67 del 1997 – Diniego – Per difetto di connessione tra i fatti di causa e l’attività di servizio del dipendente – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego opposto dalla p.a. alla richiesta di rimborso, ex art.18, d.l. 25 marzo 1997 n.67, conv. in l. 23 maggio 1997 n.33, delle spese affrontate per la difesa in giudizio da un suo dipendente, quando vi sia difetto di connessione tra i fatti di causa e l’attività di servizio del dipendente stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN   NOME   DEL   POPOLO   ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE PER  LA  CALABRIA<br />
SEDE  DI  CATANZARO &#8211; Sezione  Prima</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dr. Salvatore Mezzacapo, presidente;<br />
&#8211; dr. Nicola Durante, estensore;<br />
&#8211; dr. Giulio Castriota Scanderbeg, componente;<br />
ha pronunziato</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 301/04 r.g., proposto da</p>
<p><b>Urso Leonardo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Carratelli, elettivamente domiciliato in Catanzaro presso l’avv. Antonio Talerico, alla via G. Schipani n. 110;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della difesa</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Catanzaro;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione del 12 novembre 2003, con cui il Direttore della VII Divisione disciplina del Ministero della difesa ha respinto al ricorrente l’istanza di rimborso delle spese legali.</p>
<p>  Visti il ricorso, il controricorso, gli atti ed i documenti di causa;<br />
  Relatore, alla pubblica udienza del 16.12.2004, il dr. Nicola Durante;<br />
  Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
  Ritenuto e considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>  1. Con decreto del 19 marzo 1999, il maresciallo Leonardo Urso, già in servizio presso il Nucleo operativo del Comando dei Carabinieri di Cosenza, veniva tratto a giudizio in relazione ai reati di concorso in usura aggravata e continuata ed omissione di denuncia.<br />
  Il sottufficiale veniva incolpato:<br />
  a) di avere permesso al collaboratore di giustizia Garofalo Francesco di conseguire il corrispettivo usurario dei prestiti contratti in epoca anteriore all’inizio della collaborazione, esternando alle diverse vittime le pretese del Garofalo, consentendo l’incontro tra queste ed il Garofano all’interno della caserma dei Carabinieri e ricevendo dalle stesse, per conto del Garofalo, il tantundem, sotto forma di cambiale od altro titolo di credito;<br />
  b) di non avere denunciato il Garofano ed i suoi complici all’autorità giudiziaria.<br />
  In primo grado, il Tribunale di Cosenza condannava l’Urso per il delitto di usura impropria, ma lo assolveva dalla omessa denuncia, con la formula “perché il fatto non sussiste”, attesa l’inesigibilità dell’auto-denuncia per il partecipe delle condotte criminose.<br />
  Sui contrapposti appelli del P.M. e del difensore, la Corte di appello di Catanzaro confermava l’assoluzione dell’Urso per il delitto di omessa denuncia, assolvendolo anche dal reato di usura impropria, per non aver commesso il fatto, essendosi il detto reato consumato con la concessione del prestito ed essendo intervenuta la condotta dell’Urso solo in epoca successiva.<br />
  Semmai, ad avviso della Corte, la ravvisata attività di agevolazione avrebbe potuto integrare gli estremi di altro delitto (il favoreggiamento reale), non più contestabile per effetto del giudicato interno formatosi sulla qualificazione giuridica del fatto.<br />
  Divenuta definitiva la sentenza, il maresciallo Urso presentava istanza all’Arma dei Carabinieri, affinché gli fossero rimborsate le spese affrontate per la difesa in giudizio, ai sensi dell’art. 18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. in L. 23 maggio 1997 n. 133.<br />
  L’istanza veniva respinta con la determinazione impugnata, non ravvisando l’amministrazione “la connessione dei fatti di causa con l’attività di servizio”.<br />
  La decisione è stata gravata in giudizio per violazione della legge ed eccesso di potere, sub specie di difetto di motivazione e di istruttoria.<br />
  All’impugnativa resiste l’amministrazione.</p>
<p>  2. L’art. 18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. in L. 23 maggio 1997 n. 133, prevede che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.<br />
  La disposizione, che è espressione del generalissimo e fondamentale principio dell’ordinamento amministrativo, in base al quale è consentito all’amministrazione di intervenire a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un processo penale, individua, dunque, due presupposti per la sua applicabilità nell’an:<br />
  &#8211; che il giudizio di responsabilità sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali;<br />
  &#8211; che esso si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’istante.<br />
  In particolare, sotto il primo profilo, si è rilevato che il diretto interesse dell’amministrazione a sopportare gli oneri delle spese di difesa del dipendente va riconosciuto solo nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e, come tale, ad esso imputabile (cfr. T.A.R. Milano, I Sez., 27 marzo 2002 n. 1291; T.A.R. Palermo, I Sez., 27 maggio 2002 n. 1309).<br />
  Sul secondo profilo, si è di recente soffermato il Consiglio di Stato che, decidendo un ricorso straordinario, ha negato rilevanza al fatto che il proscioglimento sia stato pronunziato per ragioni di ordine processuale, precisando tuttavia che “diversa sarebbe la conclusione se la sentenza di ordine processuale lasciasse aperta la possibilità della riapertura di un giudizio di responsabilità per gli stessi fatti” (cfr. Cons. Stato, I Sez., 29 ottobre 2003 n. 3218).<br />
  In tal senso, è pure orientata la giurisdizione di prime cure, essendosi dichiarato non spettante il rimborso ove il procedimento sulla responsabilità si sia concluso con un proscioglimento per prescrizione, inidoneo ad escludere la responsabilità dell’imputato (cfr. T.A.R. Lazio, III Sez., 7 giugno 2002 n. 5352), come anche in tutti quei casi in cui  vi è conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio (cfr. T.A.R. Lecce, II Sez., 20 luglio 1999 n. 67).</p>
<p>  3. Ciò esposto in linea generale, è avviso della Sezione  che correttamente l’amministrazione ha respinto la domanda di rimborso avanzata dal maresciallo Urso per difetto di connessione tra i fatti di causa e l’attività di servizio dello stesso.<br />
  Invero, in nessuna delle condotte penalmente ascritte all’imputato è riscontrabile una diretta connessione con i fini dell’ente di appartenenza, tale da rendere le condotte medesime riferibili a quest’ultimo.<br />
  Nella condotta qualificata come concorso in usura (propria od impropria), l’Urso si è piuttosto proposto come intermediario del Garofalo, nell’attività di riscossione dei crediti.<br />
  Nell’ipotesi di omissione di denuncia, poi, è evidente l’interesse, del tutto personale, del giudicabile ad astenersi da un preteso obbligo d’ufficio, allo scopo di non arrecare un danno  a se stesso.</p>
<p>  4. Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto, perché infondato in ogni sua parte.<br />
  Appare comunque giustificata l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>  Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
  Spese compensate.<br />
  Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>  Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2004-n-2463/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.2463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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