<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>22/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/22-11-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/22-11-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>22/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/22-11-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/11/2011 n.4308</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-11-2011-n-4308/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-11-2011-n-4308/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-11-2011-n-4308/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/11/2011 n.4308</a></p>
<p>Va accolta la domanda di sospensione, ai fini del riesame, avverso l&#8217;esclusione dalla fase finale relativa all&#8217;invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell&#8217;ambito del programma operativo nazionale &#8220;ricerca e competitivita&#8217; 2007-2013&#8221; regioni convergenza. Ritenuto che, prima facie, dal provvedimento impugnato e dagli atti del relativo procedimento, allo stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-11-2011-n-4308/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/11/2011 n.4308</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-11-2011-n-4308/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/11/2011 n.4308</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda di sospensione, ai fini del riesame, avverso l&#8217;esclusione dalla fase finale relativa all&#8217;invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell&#8217;ambito del programma operativo nazionale &#8220;ricerca e competitivita&#8217; 2007-2013&#8221; regioni convergenza. Ritenuto che, prima facie, dal provvedimento impugnato e dagli atti del relativo procedimento, allo stato depositati in giudizio, non è dato desumere che le circostanze fattuali e le ragioni giuridiche indicate nei motivi di ricorso, siano state valutate dall&#8217;Amministrazione al fini dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato con specifico riferimento alla situazione patrimoniale; pertanto sussistono i presupposti, di cui all&#8217;art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, per l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza incidentale di sospensiva ai fini di una rinnovata valutazione della situazione giuridica, definita con il provvedimento anzidetto, con conseguente integrazione, modifica, annullamento o revoca del medesimo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04308/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08884/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8884 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Genomnia Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Masotti, Carlo Piatti, Reda Mazouni, con domicilio eletto presso Reda Mazouni in Roma, via A Malladra, 51;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna &#8211; Irccs; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
ESCLUSIONE DALLA FASE DI ISTRUTTORIA FINALE RELATIVA ALL&#8217;INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE NELL&#8217;AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE &#8220;RICERCA E COMPETITIVITA&#8217; 2007-2013&#8221; REGIONI CONVERGENZA	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, prima facie, dal provvedimento impugnato e dagli atti del relativo procedimento, allo stato depositati in giudizio, non è dato desumere che le circostanze fattuali e le ragioni giuridiche indicate nei motivi di ricorso, siano state valutate dall&#8217;Amministrazione al fini dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato con specifico riferimento alla situazione patrimoniale ;<br /> <br />
Considerato pertanto che sussistono i presupposti, di cui all&#8217;art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, per l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza incidentale di sospensiva ai fini di una rinnovata valutazione della situazione giuridica, definita con il provvedimento anzidetto, con conseguente integrazione, modifica, annullamento o revoca del medesimo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato nei limiti del riesame di cui in parte motiva.<br />	<br />
Spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-11-2011-n-4308/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/11/2011 n.4308</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-11-2011-n-6147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-11-2011-n-6147/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-11-2011-n-6147/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6147</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Puliatti Azienda Sanitaria Locale N. 7 Catanzaro (Avv. F. Mirigliani) c/ S.R.L. Casa di Cura Villa Nuccia (Avv. V. Bellini) sulla non rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nel giudizio di appello e sulla applicabilità dell&#8217;art. 9 del C.P.A. ai processi in corso alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-11-2011-n-6147/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-11-2011-n-6147/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Puliatti<br />  Azienda Sanitaria Locale N. 7 Catanzaro (Avv. F. Mirigliani) c/ S.R.L. Casa di Cura Villa Nuccia (Avv. V. Bellini)</span></p>
<hr />
<p>sulla non rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nel giudizio di appello e sulla applicabilità dell&#8217;art. 9 del C.P.A. ai processi in corso alla data di pubblicazione del D. Lgs. n. 104/2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Amministrazione – Poteri autoritativi – Mancato esercizio – Giurisdizione G.A. – Esclusione – Ragioni – Limiti	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Rilevabilità d’ufficio – In appello – Esclusione – Motivo specifico – Necessità – Conseguenze – Eccezione in memoria – Inammissibilità – Ragioni – Giudicato interno implicito – Sussistenza	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Art. 9 C.P.A. – Duplice contenuto precettivo – Conseguenze – Precetto processuale – Applicazione ai processi in corso – Sussiste – Precetto sostanziale – Esclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 204/2004, la giurisdizione del giudice amministrativo è venuta meno con riguardo alle ipotesi in cui neppure “mediatamente” si discuta dell’esercizio di poteri autoritativi, anche con riguardo ai rapporti non ancora esauriti, stante l&#8217;efficacia retroattiva &#8211; prevalente sul contrario principio della perpetuatio iurisdictionis sancito dall&#8217;art. 5 c.p.c. &#8211; che assiste le pronunce della Corte costituzionale.	</p>
<p>2. L’art. 9 C.P.A. ha fatto venir meno la rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in grado di appello, addossandone l’onere alla parte appellante, con apposito motivo di appello e sancendo, quindi, l&#8217;irrilevanza della semplice eccezione formulata in memoria. Il che significa che anche nel processo amministrativo è stato introdotto, e in via legale, il c.d. giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado. Infatti, in difetto di un siffatto &#8220;specifico motivo&#8221;, si intende che la parte che aveva interesse a sollevare la carenza di giurisdizione vi ha fatto acquiescenza.	</p>
<p>3. L&#8217;art. 9, C.P.A. ha un duplice contenuto precettivo: per un verso, esclude che il giudice d&#8217;impugnazione possa rilevare il difetto di giurisdizione se nessuna parte l&#8217;abbia eccepito; per altro verso, pone in capo alle parti l&#8217;onere di far valere il difetto di giurisdizione mediante la proposizione di uno specifico motivo di gravame. Il primo di tali precetti opera sui processi in corso, immediatamente, secondo la regola propria delle norme processuali; il secondo precetto, involgendo attività processuale delle parti, soggiace alla regola “tempus regit actum”. Da ciò consegue, che deve escludersi che il giudice possa dichiarare inammissibile un&#8217;eccezione che, rispetto alla normativa in vigore al momento della sua proposizione, risulta senz&#8217;altro ritualmente proposta, risultando pacifico che, prima dell&#8217;entrata in vigore del Codice, l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione poteva essere riproposta in appello anche con semplice memoria (nella specie è si è affermato che per gli appelli in corso alla data di entrata in vigore del codice, la regola dell’art. 9 C.P.A., non esclude che il motivo concernente il difetto di giurisdizione, già sollevato in primo grado, possa introdursi con memoria successiva alla proposizione dell’appello, senza che possa farsi questione di giudicato interno).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06147/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10654/2001 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10654 del 2001, proposto </p>
<p>dall’<b>Azienda Sanitaria Locale N. 7 Catanzaro</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Mirigliani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Frezza 59; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>S.R.L. Casa di Cura Villa Nuccia</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vito Bellini, con domicilio eletto presso Vito Bellini in Roma, via Orazio 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO -SEZIONE I- n. 01250/2001, resa tra le parti, concernente IMPORTI DIFFERENZIALI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Mirigliani e Vito Bellini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>&#8211; Col ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, notificato l’11.1.2000, la “Villa Nuccia” Casa di Cura s.r.l. aveva richiesto l’ accertamento del diritto alla percezione degli importi dovuti dall’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Catanzaro, a titolo di corrispettivi di prestazioni effettuate in regime di accreditamento e convenzione in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.<br />	<br />
Gli importi non erano stati corrisposti per varie ragioni: <br />	<br />
a) perchè alcuni “ricoveri” negli anni 1995- 1996 mancherebbero di titolo autorizzatorio ( prescrizione medica ); <br />	<br />
b) perchè alcuni ricoveri a breve scadenza da precedente dimissione da reparti di lungodegenza e riabilitazione sono stati considerati “ricovero unico”, con abbattimento, di conseguenza, del 25% del corrispettivo; <br />	<br />
c) perché i conguagli sono stati corrisposti dall’1.1.1995, con applicazione retroattiva delle tariffe regionali, di cui alla delibera della G.R. calabra n. 691 del 20.2.1995, resa esecutiva il 13.4.1995.<br />	<br />
&#8211; Con la sentenza n. 1250 del 22.6/30.8.2001 appellata, il TAR Calabria &#8211; Catanzaro accoglieva il ricorso nel merito, valorizzando sotto diversi profili i principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi l’azione dell’Azienda debitrice e, conseguen<br />
&#8211; Con atto di appello notificato in data 26 ottobre 2001, l’Amministrazione deduce:<br />	<br />
1. l’inammissibilità del ricorso di primo grado, proposto oltre due anni dal diniego opposto dall’Azienda con la delibera n. 1822 del 16.6. 1997, atto autoritativo peraltro impugnato con autonomo ricorso, nei confronti del cui esito si porrebbe altresì il problema della violazione del principio del “ne bis in idem”;<br />	<br />
2. l’infondatezza nel merito delle pretese avanzate dalla Casa di cura sotto vari profili;<br />	<br />
3. l’errata determinazione del quantum.<br />	<br />
&#8211; L’ esecutività della sentenza di primo grado è stata sospesa con ordinanza n. 710 del 19.2.2002.<br />	<br />
&#8211; Con memoria del 13.9.2011, preso atto dei mutamenti giurisprudenziali medio tempore intervenuti a partire dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n 204/2004, l’Azienda solleva formalmente il difetto di giurisdizione, e pur riconoscendo che l’art.<br />
&#8211; La Casa di cura resiste all’appello e con memoria depositata in vista dell’udienza si affida sotto il profilo della giurisdizione alla determinazione del Collegio.<br />	<br />
&#8211; All’udienza del 21 ottobre 2011 l’appello viene assunto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>&#8211; Preliminarmente, va esaminata la questione di giurisdizione, sollevata dall’Azienda appellante con la memoria del 13.9.2011.<br />	<br />
&#8211; Occorre, a tal fine, innanzitutto precisare l’oggetto della controversia. <br />	<br />
La struttura sanitaria privata, col ricorso introduttivo, chiedeva l’accertamento del diritto soggettivo alla percezione del corrispettivo, nell’importo adeguato, a fronte di prestazioni sanitarie effettuate in regime di convenzione, con conseguente condanna dell’Azienda al pagamento delle somme dovute a tale titolo.<br />	<br />
Rimangono fuori dall’oggetto del giudizio gli atti autoritativi presupposti: a conferma di ciò, la circostanza che il ricorso sia stato proposto oltre due anni dopo l’adozione della delibera di diniego (n. 1822 del 16.6. 1997) e che la stessa abbia formato oggetto di autonoma impugnazione con altro ricorso.<br />	<br />
&#8211; Sia all’epoca in cui venne proposto il ricorso introduttivo, sia allorchè venne pronunciata la sentenza di primo grado, sia all’atto della proposizione del ricorso in appello, la giurisdizione in subiecta materia apparteneva pacificamente al giudice amm<br />
Successivamente, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale “in parte qua” della citata norma ad opera della Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, la giurisdizione del giudice amministrativo è venuta meno con riguardo alle ipotesi in cui neppure “mediatamente” si discuta dell’esercizio di poteri autoritativi, come nel caso di specie, in cui è proposta la mera azione di accertamento dei “corrispettivi”, ovvero la pretesa ha contenuto esclusivamente patrimoniale, avente la tipica consistenza di diritto soggettivo ( cfr. C.d.S, sez. V, 15 luglio 2005 , n. 3791; 09 aprile 2010 , n. 2002; 26 ottobre 2009, n. 6538). <br />	<br />
Com’è noto, la sentenza della Corte ha comportato il venir meno della specifica giurisdizione esclusiva su tutti i rapporti non ancora esauriti, stante l&#8217;efficacia retroattiva &#8211; prevalente sul contrario principio della perpetuatio iurisdictionis sancito dall&#8217;art. 5 c.p.c. &#8211; che assiste le pronunce della Corte costituzionale (fra tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2005 , n. 7145).<br />	<br />
Tuttavia, il sopravvenuto art. 9 cod. proc. amm., approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in vigore all&#8217;atto del passaggio in decisione della causa e di immediata applicazione, trattandosi di norma processuale e non essendovi disposizione transitoria di segno contrario) ha fatto venir meno la rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in grado di appello, addossandone l’onere alla parte appellante, con apposito motivo di appello (che qui non è stato proposto: l&#8217;eccezione viene sollevata solo con una memoria successiva nel corso dell&#8217;appello) e sancendo, quindi, l&#8217;irrilevanza della semplice eccezione formulata in memoria.<br />	<br />
Il che significa che anche nel processo amministrativo è stato introdotto, e in via legale, il principio del c.d. giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado (cfr. per tutte, per il processo civile, Cass., SS.UU., 9 ottobre 2008, n. 24883). In difetto di un siffatto &#8220;specifico motivo&#8221;, si intende che la parte che aveva interesse a sollevare la carenza di giurisdizione vi ha fatto acquiescenza.<br />	<br />
E’ evidente, tuttavia, la singolarità del caso in esame: la parte appellante non “poteva” all’epoca della notifica dell’atto di appello ( ottobre 2001) proporre il motivo del difetto di giurisdizione, essendo vigente ancora la norma che attribuiva la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.<br />	<br />
Nessuna “acquiescenza” è dunque attribuibile presuntivamente alla parte appellante.<br />	<br />
Venuta meno la giurisdizione, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, nel corso del processo di appello, se la causa fosse stata trattata anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice, anche il giudice, d’ufficio, avrebbe potuto rilevarla. <br />	<br />
Invalsa, invece, la nuova regola processuale di cui all’art. 9 cod. proc. amm., ci si interroga se sia sufficiente la proposizione del “motivo” con semplice memoria, anzicchè con l’atto di appello.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la previsione contenuta nell&#8217;art. 9 del Codice del processo amministrativo, ai sensi del quale &#8220;nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuto sulla giurisdizione&#8221;. <br />	<br />
Come osserva la sez. VI, con sentenza del 15 dicembre 2010 , n. 8925, l&#8217;art. 9, cod.proc.amm. ha un duplice contenuto precettivo: per un verso, esclude che il giudice d&#8217;impugnazione possa rilevare il difetto di giurisdizione se nessuna parte l&#8217;abbia eccepito; per altro verso, pone in capo alle parti l&#8217;onere di far valere il difetto di giurisdizione mediante la proposizione di uno specifico motivo di gravame. <br />	<br />
Il primo di tali precetti opera sui processi in corso, immediatamente, secondo la regola propria delle norme processuali; il secondo precetto, involgendo attività processuale delle parti, soggiace alla regola “tempus regit actum”.<br />	<br />
Da ciò consegue, secondo la richiamata pronuncia, che “deve escludersi che il giudice possa dichiarare inammissibile un&#8217;eccezione che, rispetto alla normativa in vigore al momento della sua proposizione, risulta senz&#8217;altro ritualmente proposta, risultando pacifico, anche alla luce della decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria 30 agosto 2005 n. 4 che — prima dell&#8217;entrata in vigore del Codice — l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione poteva essere riproposta in appello anche con semplice memoria” .<br />	<br />
Nel caso di specie, l’Azienda nella memoria di costituzione in primo grado aveva sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione, sebbene per ragioni diverse rispetto a quelle che scaturiscono dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004. In base al principio “tempus regit actum”, quell’eccezione, proposta con la memoria di costituzione in primo grado dell’Azienda, deve ritenersi ritualmente riproposta dall’appellante con memoria.<br />	<br />
Diverso è il caso, secondo la decisione della VI sez. richiamata, in cui l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione non risultasse in alcun modo proposta (neanche con semplice memoria): in questo caso, lo stesso principio tempus regit actum impedirebbe al giudice d&#8217;appello, anche con riferimento agli appelli proposti anteriormente al 16 settembre 2010, di rilevare d&#8217;ufficio il difetto di giurisdizione.<br />	<br />
In altri termini, per gli appelli in corso alla data di entrata in vigore del codice, la regola dell’art. 9 cod. proc. amm. non esclude, in applicazione del principio “tempus regit actum”, che il motivo concernente il difetto di giurisdizione, già sollevato in primo grado, possa introdursi con memoria successiva alla proposizione dell’appello, senza che possa farsi questione di “giudicato interno”.<br />	<br />
Sulla base delle considerazioni che precedono, l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione di cui alla memoria dell’Azienda del 19 settembre 2011, deve essere accolta, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, di fronte al quale le parti potranno riproporre la domanda, ai sensi dell&#8217;art. 11 del Codice del processo amministrativo, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente decisione.<br />	<br />
Per l’effetto, la sentenza di primo grado deve essere annullata e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l &#8216;appello come in epigrafe proposto e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-11-2011-n-6147/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-11-2011-n-6152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-11-2011-n-6152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-11-2011-n-6152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6152</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Taormina British American Tobacco Italia S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia, E. Stajano) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato) sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tributario, ed in particolare sul presupposto per il radicamento della giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-11-2011-n-6152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-11-2011-n-6152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Taormina<br /> British American Tobacco Italia S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia, E. Stajano) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tributario, ed in particolare sul presupposto per il radicamento della giurisdizione dinanzi a quest&#8217;ultimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello – Rimessione giudizio Tar – Questioni di merito – Esame – Inammissibilità	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Giudice tributario – Solo questioni su an e quantum tributo	</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Giudice tributario – Controversie natura non tributaria – Attribuzione – Inammissibilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 35 l. n. 1034/1971 non possono essere esaminate nel grado di appello le questioni di merito, ove il giudizio debba essere rimesso al giudice di primo grado. Infatti, in casi del genere appare ravvisabile quel difetto di procedura della sentenza appellata, che non consente di trattenere in decisione la causa per l&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, tenuto conto dell&#8217;esigenza di non sottrarre alle parti &#8211; ivi compresi i soggetti controinteressati &#8211; le garanzie del doppio grado di giudizio; principio ora espressamente tipizzato dall’art. 105 C.P.A.	</p>
<p>2. La giurisdizione del giudice tributario è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto immediato e diretto la contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria o dei relativi accessori normativamente individuati, ossia l’an o il quantum di un particolare tributo, di modo che la stessa sia imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto controverso	</p>
<p>3. La giurisdizione del giudice tributario, in base all&#8217;art. 102, comma 2 Cost., deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l&#8217;attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria &#8211; sia che derivi direttamente da un&#8217;espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente, dall&#8217;erronea qualificazione di &#8220;tributaria&#8221; data dal legislatore (o dall&#8217;interprete) ad una particolare materia &#8211; comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8043 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>British American Tobacco Italia S.p.A.- gia&#8217; Ente Tabacchi Italiani S.p.A.- in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato- , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge,; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE II n. 03450/2010, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE ACCISA TABACCHI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell’ Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Angelo Clarizia, Ernesto Stajano e l’Avvocato dello Stato Amedeo Elefante;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma &#8211; pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Società British American Tobacco Italia s.p.a., già Ente Tabacchi Italiani &#8211; ha dichiarato il difetto di giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo in ordine alla domanda di annullamento del dM 10 luglio 2002 (avente ad oggetto disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini di vendita di cui alla l. 22 dicembre 1957 n. 1293) limitatamente all’art. 2 n. 4 lett. b) e c) nella parte in cui imponeva all’Ente Tabacchi di corrispondere l’accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile e che, fino alla definizione delle decisioni dell’organo contabile, doveva essere prestata apposita garanzia, e nella parte in cui prevedeva che per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi alla data del 31 dicembre 1998 doveva essere corrisposta l’accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all’atto dell’evento criminoso.<br />	<br />
La società odierna appellante aveva impugnato in parte qua il predetto decreto del Direttore Generale dell&#8217;AAMS evidenziando tra l’altro che esso, nel dettare disposizioni sulla contabilizzazione della dotazione dei magazzini vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, regolamentava il carico dell&#8217;accisa dovuta sulla merce sottratta in occasione di furti e rapine (art. 4, lett. b-c).<br />	<br />
Essa aveva sostenuto che la previsione di un&#8217;obbligazione tributaria a suo carico, avente ad oggetto l&#8217;accisa dovuta sulle partite in sospeso derivanti da furti e rapine perpetrate prima del 31 dicembre 1998, era in contrasto con il principio della personalità dell&#8217;obbligazione tributaria e con le disposizioni contenute nel d.L. 30 agosto 1993 n. 331, nella parte in cui veniva fatto coincidere il titolare del rapporto d&#8217;imposta con il depositario fiscale ( depositario che, all&#8217;epoca dei fatti, era il gestore del magazzino).<br />	<br />
Il Tribunale amministrativo, ricostruita anche sotto il profilo cronologico la scansione normativa successiva alla istituzione istituito dell&#8217;Ente Tabacchi Italiani (art. 1 del d.Lgs. 9 luglio 1998 n. 283) ha affermato che il petitum introdotto atteneva direttamente e immediatamente all’individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (obbligo di pagamento dell’accisa sui prodotti trafugati).<br />	<br />
Ne discendeva quindi che la controversia doveva essere devoluta alla giurisdizione tributaria in quanto quest’ultima aveva assunto i caratteri di una giurisdizione generale e l’elencazione degli atti impugnabili davanti a quel giudice ( di cui all’art. 19 del d. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) non poteva considerarsi tassativa.<br />	<br />
Sotto altro profilo, da tale giurisdizione esulavano, secondo il disposto dell’art 7, comma 5 del citato decreto legislativo , soltanto gli atti a carattere generale: tuttavia il riferimento ivi contenuto riguardava unicamente gli atti generali che fossero adottati nell’esercizio di un potere amministrativo di carattere discrezionale.<br />	<br />
Nel caso di specie, invece, l’ obbligazione tributaria in virtù delle disposizioni di cui al d.l. 30 agosto 1993 n. 331 era sorta in capo all’Amministrazione dei Monopoli di Stato, mentre la disciplina dei rapporti intestati a questa Amministrazione e che, a seguito della costituzione dell’Ente Tabacchi, erano imputati al nuovo soggetto era compiutamente definita dall’art. 3 del d.lgs. 9 luglio 1998 n. 283 che non introduceva alcun potere discrezionale dell’Amministrazione dei Monopoli in ordine ad una diversa determinazione o ulteriore specificazione delle disposizioni inerenti il rapporto di imposta de quo, tanto in ordine ai suoi presupposti, quanto in ordine ai soggetti.<br />	<br />
Né in senso contrario poteva essere invocata la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212( “la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa quando ne ricorrano i presupposti”) in quanto essa non fondava, ma presupponeva, la sussistenza della giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo.<br />	<br />
Ne discendeva la devoluzione della controversia al giudice tributario.<br />	<br />
La società originaria ricorrente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto numerosi angoli prospettici: ne ha chiesto pertanto l’annullamento &#8211; previa affermazione della giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo – ed ha riproposto i motivi di censura prospettati nel mezzo di primo grado e non esaminati dal Tribunale amministrativo.<br />	<br />
Ha poi puntualizzato e ribadito le dette censure depositando una articolata memoria.<br />	<br />
In particolare essa ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame alla stregua di una pluralità di argomentazioni.<br />	<br />
Sotto un primo profilo ha puntualizzato l’oggetto del petitum articolato in primo grado ed ha esaminato la natura dell’impugnato decreto ministeriale 10 luglio 2002.<br />	<br />
Quest’ultimo trovava la propria causa (come esattamente rilevato dal primo giudice: “entro la data del 30 settembre 2002 andavano definite le procedure volte alla trasformazione dei Magazzini vendita in depositi fiscali, ragion per cui è stato emanato il Decreto, a firma del Direttore Generale dei Monopoli, del 10 luglio 2002, n. 04/04610 contenente le disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei Magazzini medesimi.”) nel d.Lgs. 9 luglio 1998 n. 283 (art. 5), e nel successivo d.M. 22 febbraio 1999 n. 67.<br />	<br />
Tale decreto non regolamentava in alcun modo l’obbligazione tributaria (accisa).<br />	<br />
Detta obbligazione era incontestabilmente già sorta in passato, ed il contestato decreto non ne aveva in alcun modo modificato gli elementi o la natura.<br />	<br />
Il decreto, invece &#8211; inammissibilmente e comunque illegittimamente &#8211; aveva unicamente “traslato” detta obbligazione su un altro soggetto (il cessionario appellante BAT) rispetto a quello cui era addossata in precedenza (AMMS).<br />	<br />
Il decreto quindi non incideva sul (già insorto) rapporto tributario ma aveva natura autoorganizzativa amministrativa individuando una posizione debitoria nell’ambito di una vicenda traslativa di beni e cespiti aziendali.<br />	<br />
Per altro verso, il primo giudice aveva errato nell’interpretare il disposto di cui all’art. 7 comma 5 del d. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 richiamando il concetto di “atto discrezionale” in termini del tutto avulsi dalla questione della individuazione del giudice fornito di giurisdizione e, parimenti, aveva svalutato la portata dell’ultimo comma dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.<br />	<br />
L’appellata amministrazione ha depositato un articolato controricorso sostenendo la carenza di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso di primo grado in capo all’odierna appellante e chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato. <br />	<br />
Alla odierna camera di consiglio del 4 novembre 2011 la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.L’appello è fondato e merita di essere accolto. Deve pertanto essere affermata la sussistenza della giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo sulla controversia all’esame del Collegio e l’impugnata decisione deve essere annullata con rinvio della controversia al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma -. <br />	<br />
1.1.Al fine di perimetrare l’oggetto del giudizio appare opportuno rammentare che per la pacifica giurisprudenza formatasi in ordine alla interpretazione dell’art. 35 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, non possono essere esaminate nel grado di appello le questioni di merito, ove il giudizio debba essere rimesso al giudice di primo grado, (nel caso per errata dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale amministrativo regionale). Infatti, in casi del genere appare ravvisabile quel « difetto di procedura » della sentenza appellata, che non consente di trattenere in decisione la causa per l&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, tenuto conto dell&#8217;esigenza di non sottrarre alle parti &#8211; ivi compresi i soggetti controinteressati- le garanzie del doppio grado di giudizio (Consiglio Stato , sez. VI, 17 settembre 2009 , n. 5587).<br />	<br />
1.2.Per completezza si rileva altresì che il comma 1 dell’art. 105 del codice del processo amministrativo (comunque non applicabile ratione temporis alla controversia posto che l’impugnata decisione, non notificata, è stata depositata il 5 marzo 2010, mentre l’appello è stato proposto il 17 settembre 2010: trova applicazione pertanto il disposto di cui all’art. 2 dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo entrato in vigore in data 16 settembre 2010) ha espressamente positivizzato detto principio di matrice giurisprudenziale.<br />	<br />
A fortiori le dette questioni di merito proposte non potrebbero essere esaminate da questo Consiglio di Stato neppure laddove venisse confermata la declinatoria di giurisdizione resa dal primo giudice.<br />	<br />
Ne consegue l’improponibilità nell’odierno segmento processuale di tutte le censure contenute nell’appello volte a riproporre gli argomenti critici che investono la legittimità delle previsioni contenute nell’impugnato decreto e dei contrapposti argomenti difensivi di merito contenuti nel controricorso della difesa erariale dell’amministrazione.<br />	<br />
In ultimo, sfuggono all’odierno esame del Collegio &#8211; esclusivamente limitato alla risoluzione della questione relativa alla spettanza, o meno, della giurisdizione al plesso giurisdizionale amministrativo- anche le eccezioni della difesa erariale incentrate sulla carenza di legittimazione attiva alla proposizione del mezzo di primo grado (e dell’odierno appello) in capo alla originaria ricorrente. <br />	<br />
L’esame di tali problematiche, infatti, è logicamente successivo alla risoluzione della questione in ordine alla spettanza o meno della giurisdizione. <br />	<br />
Tali questioni sono quindi esaminabili nel merito unicamente unicamente dal giudice fornito di giurisdizione ed a seguito della individuazione di quest’ultimo ( si veda Consiglio Stato , sez. IV, 02 aprile 2008 , n. 1372 per la espressione di una analogo principio con riferimento alle questioni proponibili in sede di giudizio su regolamento di competenza).</p>
<p>2.Ciò premesso, passando ad esaminare l’unico profilo oggetto dell’odierna cognizione giudiziale, il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi dall’orientamento consolidato della Corte Costituzionale e della Corte regolatrice della giurisdizione secondo cui la giurisdizione del giudice tributario è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto immediato e diretto la contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria o dei relativi accessori normativamente individuati, ossia l’an o il quantum di un particolare tributo, di modo che la stessa sia imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto controverso (v. Corte Cost. 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost. 14 maggio 2008, n. 130; Cass. Civ., Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; Cass. Civ., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16776).<br />	<br />
In particolare, si rammenta che con la decisione n. 130 del 14 maggio 2008 la Corte costituzionale, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 comma 1 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche nel caso in cui esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. E’ stato in particolare ivi affermato che “la norma in parola &#8211; così interpretata dal diritto vivente &#8211; conclude con l&#8217;attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell&#8217;organo competente ad irrogarle e, pertanto, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. La norma censurata è dunque in contrasto con l&#8217;art. 102, comma 2, e con la VI disp. trans. della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale.”.<br />	<br />
La Corte Costituzionale aveva in precedenza chiarito peraltro (Corte costituzionale, 14 marzo 2008 n. 64) che la giurisdizione del giudice tributario, in base all&#8217;art. 102, comma 2 cost., deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l&#8217;attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria &#8211; sia che derivi direttamente da un&#8217;espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente, dall&#8217;erronea qualificazione di &#8220;tributaria&#8221; data dal legislatore (o dall&#8217;interprete) ad una particolare materia &#8211; comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. <br />	<br />
In questi limiti, va condivisa la ricorrente affermazione – correttamente fatta propria anche dal primo giudice- secondo cui la giurisdizione del giudice tributario ha carattere pieno ed esclusivo (si veda Cassazione civile , sez. un., 07 maggio 2010 , n. 11082) ed ha natura “generale”, in quanto non limitata alle fattispecie elencate sub art. 19 del d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.</p>
<p>3.Nel caso di specie si rileva che l’avversato decreto ministeriale del 10 luglio 2002 non ha inciso, se non in via derivata ed indiretta sugli aspetti tributari del rapporto giuridico tra l’appellante società e l’amministrazione appellata.<br />	<br />
3.1. Va infatti rammentato che il d.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 (recante “istituzione dell&#8217;Ente tabacchi italiani”) all’art. 3 (patrimonio dell&#8217;Ente, destinazione dei beni e del personale estranei all&#8217;Ente) aveva fissato le disposizioni che connotavano la struttura del neo costituito soggetto giuridico (“ L&#8217;Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. All&#8217;Ente è attribuito un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell&#8217;insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1. <br />	<br />
Il fondo di dotazione iniziale non può essere inferiore a lire 500 miliardi. Qualora il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo è integrato, con decreto del Ministro delle finanze, anche con beni e diritti di cui è titolare l&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. <br />	<br />
L&#8217;ordinato trasferimento delle risorse ai fini dell&#8217;inizio dell&#8217;attività dell&#8217;Ente pubblico economico è curato, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione straordinaria nominata dal Ministro delle finanze. Alla conclusione di tale procedura è insediato il consiglio di amministrazione di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b) . <br />	<br />
Il Ministro delle finanze, contestualmente alla nomina di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, del presidente e del consiglio di amministrazione dell&#8217;ente, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la composizione del patrimonio iniziale dell&#8217;ente, oltre alla quota parte dell&#8217;accantonamento per il fondo di previdenza dei dipendenti dell&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsto dall&#8217;articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, di pertinenza dei dipendenti medesimi, tenuto conto altresì dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dall&#8217;emanazione del decreto di cui al presente comma, presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle dismissioni o sull&#8217;eventuale utilizzazione del patrimonio dell&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non conferito all&#8217;Ente. <br />	<br />
L&#8217;Ente può assumere esclusivamente personale di professionalità adeguatamente qualificata, ove non sia reperibile fra il personale di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 4. <br />	<br />
Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali e alle assegnazioni di beni e personale ad esse afferenti.”) <br />	<br />
Il medesimo d.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 all’art. 5 aveva stabilito che “per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3, si provvede con regolamenti a norma dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con singoli provvedimenti del Ministro delle finanze.”.<br />	<br />
In attuazione proprio di quest’ultimo articolo, era stato emanato il dM 22 febbraio 1999, n. 67 recante “istituzione e regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati” che, ai commi 4 e 5 dell’art. 18 così dispone: “I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all&#8217;esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall&#8217;Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall&#8217;articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull&#8217;organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. <br />	<br />
Per consentire l&#8217;esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all&#8217;Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l&#8217;ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell&#8217;Amministrazione stessa secondo criteri stabiliti con decreto direttoriale.”.<br />	<br />
L’avversato decreto ministeriale del 10 luglio 2002 (recante “Disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293”) trova causa proprio negli atti normativi sinora elencati.<br />	<br />
Nel preambolo dello stesso decreto ministeriale, infatti, (del quale appare utile riportare un breve stralcio) si rinviene il fondamento normativo e logico che ne ha giustificato l’emanazione.<br />	<br />
Ivi infatti è dato leggere che: “Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l&#8217;Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività, inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione; <br />	<br />
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l&#8217;altro, norme sull&#8217;istituzione ed il regime dei depositi fiscali; <br />	<br />
Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002, n. 119 recanti modificazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67; <br />	<br />
Atteso che, l&#8217;Ente tabacchi italiani e le società nelle quali l&#8217;Ente stesso si è trasformato ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 6, del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ha continuato ad operare ed opererà in via transitoria, fino alla completa applicazione degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall&#8217;Amministrazione dei monopoli di Stato; <br />	<br />
Ritenuto che ai magazzini vendita, ai sensi dell&#8217;art. 5 della citata legge 22 dicembre 1957. n. 1293, è stata affidata, in sospensione di imposta, una dotazione a titolo di deposito all&#8217;atto dell&#8217;apertura del magazzino stesso; <br />	<br />
Considerato che all&#8217;Ente tabacchi italiani, è stato conferito, a titolo di dotazione degli organi di vendita, l&#8217;importo corrispondente alle relative componenti, costituite da generi, liquidità di conto corrente, fido e partite in sospeso, risultanti alla data del 31 dicembre 1998; <br />	<br />
Atteso che il citato Ente, ai sensi dell&#8217;art. 3 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all&#8217;Amministrazione dei monopoli di Stato; <br />	<br />
Considerato che all&#8217;atto della cessazione del citato periodo transitorio, i magazzini vendita saranno trasformati in depositi fiscali e, di conseguenza occorrerà procedere alla definitiva contabilizzazione delle relative dotazioni; <br />	<br />
Ritenuta, la necessità di stabilire a tal fine le modalità per procedere alla citata contabilizzazione…”.<br />	<br />
3.2. E’ agevole riscontrare, pertanto, che il detto decreto è parte attuativa del progressivo procedimento di privatizzazione dell’ amministrazione dei monopoli di stato; esso detta la modalità di contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini di vendita e non è ad esso ascrivibile la trasformazione di questi in depositi fiscali; non individua alcun fatto giuridico generatore dell’obbligazione tributaria, &#8211; già in precedenza sorta a carico dell’amministrazione dei Monopoli di stato- né alcun altro elemento del rapporto di imposta.<br />	<br />
E’ ovvio che esso produce un “effetto” tributario consistente nella traslazione dell’obbligazione tributaria connessa all’accisa relativa al periodo pregresso. <br />	<br />
Ma ciò avviene in termini non dissimili ad un qualsivoglia trasferimento di un bene giuridico da un soggetto ad un altro, che crea il presupposto per cui il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta divenga l’avente causa.<br />	<br />
3.3. Come è chiaramente evincibile dal tenore dell’art. 2 del dL 30 agosto 1993, n. 331 il regime dell’imposta dovuta è ivi compiutamente delineato, e l’impugnato decreto ministeriale non ha (né poteva) su tale regime incidere (“I prodotti di cui all&#8217;art. 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o dell&#8217;importazione. <br />	<br />
L&#8217;accisa è esigibile all&#8217;atto dell&#8217;immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche: <br />	<br />
a ) l&#8217;ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell&#8217;abbuono di cui all&#8217;art. 5; <br />	<br />
b ) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; <br />	<br />
c ) la fabbricazione o l&#8217;importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo. <br />	<br />
E&#8217; obbligato al pagamento dell&#8217;accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l&#8217;immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l&#8217;esigibilità dell&#8217;imposta o che si è reso garante di tale pagamento.”) </p>
<p>4.Ne consegue che quale atto generale, di natura organizzativa, e solo indirettamente produttivo di conseguenze di natura tributaria la giurisdizione in ordine alle controversie relative alla legittimità dello stesso rientra pienamente nell’alveo della giurisdizione amministrativa senza che su tale profilo possa incidere il tasso di discrezionalità ad esso sotteso.</p>
<p>5. L’appello deve essere pertanto accolto, e, affermata la giurisdizione amministrativa sulla controversia in oggetto l’impugnata decisione deve essere annullata con rinvio al Tribunale amministrativo regionale del Lazio- Sede di Roma-.</p>
<p>6. La natura della controversia e la novità delle questioni trattate legittimano la compensazione tra le parti delle spese dell’odierno grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, numero di registro generale 8043 del 2010 come in epigrafe proposto lo accoglie, e per l’effetto, dichiara la giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo sulla controversia ed annulla la impugnata decisione con rinvio al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma -.<br />	<br />
Spese processuali compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-11-2011-n-6152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.6152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.795</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-11-2011-n-795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-11-2011-n-795/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-11-2011-n-795/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.795</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. &#8211; G. Sabbato Est. Coloplast S.p.a. (Avv. A. Borraccino) contro l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (non costituita) sull&#8217;applicabilità, ex art. 87 CPA, della dimidiazione dei termini ai giudizi di ottemperanza Giustizia amministrativa &#8211; Art. 87, comma 3, del D.lgs. n. 104/2010 (Codice Processo Amministrativo) –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-11-2011-n-795/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-11-2011-n-795/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.795</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. &#8211; G. Sabbato Est. <br /> Coloplast S.p.a. (Avv. A. Borraccino) contro l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità, ex art. 87 CPA, della dimidiazione dei termini ai giudizi di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Art. 87, comma 3, del D.lgs. n. 104/2010 (Codice Processo Amministrativo) – Dimidiazione dei termini – Giudizi di ottemperanza – Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 87, comma 3, del D.lgs. n. 104/2010 (Codice Processo Amministrativo) prevede che (anche) nei giudizi di ottemperanza “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”. Orbene, poiché tra i termini espressamente esclusi non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l’assolvimento di tale indefettibile adempimento propedeutico all’instaurazione del giudizio deve avvenire entro 15 giorni dalla materiale notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato, pena l’irricevibilità dello stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Coloplast S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Borraccino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgia Giannini in Bologna, Via Oberdan 26; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;esecuzione del giudicato formatosi a seguito del decreto ingiuntivo R.G.6205/2010, n. 3146/10 emesso il 20.04.2010 &#8211; 29.04.2010 dal Tribunale Ordinario di Bologna, notificato in data 31.05.2010 e non opposto;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso spedito per la notifica in data 1° settembre 2011 e depositato il successivo 11 ottobre, la Coloplast S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, ha invocato l’intervento di questo Tribunale per l&#8217;esecuzione del giudicato formatosi a seguito del decreto ingiuntivo R.G.6205/2010, n. 3146/10 emesso il 20.04.2010 &#8211; 29.04.2010 dal Tribunale Ordinario di Bologna, notificato in data 31.05.2010 e non opposto;<br />	<br />
L’Azienda Ospedaliera intimata non si è costituita in giuduzio.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 17 novembre 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Il Occorre preliminarmente osservare che il Collegio ha indicato in udienza &#8211; dandone atto a verbale a norma dell’art. 73, comma 3, d.lgs. n. 104/2010 &#8211; la questione della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito.<br />	<br />
Il ricorso è da dichiarare irricevibile.<br />	<br />
Invero, l’art. 87, comma 3, del D.lgs. n. 104/2010 (Codice Processo Amministrativo) prevede che (anche) nei giudizi di ottemperanza “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”. Orbene, poiché tra i termini espressamente esclusi non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l’assolvimento di tale indefettibile adempimento propedeutico all’instaurazione del giudizio deve avvenire entro 15 giorni dalla materiale notifica del ricorso, che nel caso di specie risulta essere avvenuta in data 5 settembre 2011 (v. documentazione allegata al ricorso). Poiché il ricorso in esame è stato depositato soltanto in data 11 ottobre 2011, pur tenuto conto della sospensione feriale, deve essere considerato tardivamente proposto per superamento del prescritto termine di quindici giorni sopra indicato.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso in esame va dichiarato irricevibile per tardività conseguente al superamento del termine perentorio di deposito del ricorso.<br />	<br />
Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’intimata Amministrazione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1124/2011, come in epigrafe proposto da Coloplast S.p.A., lo dichiara irricevibile, come da motivazione.<br />	<br />
Nulla spese.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-22-11-2011-n-795/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2011 n.795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
